Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2009 - A.C. 1713 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 1713/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 60
Data: 07/10/2008
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Casella di testo: Progetti di legge

7 ottobre 2008                                                                                                                                      n. 60/0

Finanziaria 2009

A.C. 1713

Sintesi del contenuto

 


Premessa

Il disegno di legge finanziaria per il 2009 presenta significative novità, sia in ordine al contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Quanto al primo aspetto, la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 112 del 2008 ( convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008), ai sensi del quale la legge finanziaria per l’anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con “l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”.

Il disegno di legge si articola pertanto in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a:

§       fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato finanziario);

§       disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione;

§       definire l’importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;

§       stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

 

Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state attuate con il citato decreto legge n.112/08.

Il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta, pertanto, effetti correttivi in termini di indebitamento netto della PA, né in termini di fabbisogno, limitandosi ad incidere sul saldo netto da finanziare, in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011.

 

Contenuto

Per quanto concerne il contenuto, l’articolo 1, comma 1, fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2009, al netto delle regolazioni debitorie, in 33.600 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato in 260.000 milioni di euro.

Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2010 e 2011, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico. Ai sensi del comma 3, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate per rimborsare passività prima della scadenza ovvero per ristrutturare passività preesistenti.

 

L’articolo 2, comma 1, dispone l’applicazione a regime, e non più in via transitoria a seguito di proroghe annuali, come accaduto finora, dell’aliquota agevolata dell’IRAP (1,9 per cento) per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Il comma 2 stabilizza a regime, nel limite dell’80%, la concessione dei benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del D.L. 457/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Il comma 3 stabilisce che anche per l’anno 2009 le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il comma 4 dispone l’applicazione anche per l’anno 2008 dell’agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Il comma 5 riproponendo la norma contenuta nell’articolo 1, comma 207, della legge finanziaria per il 2008, riconosce ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno 2009, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro.

Il comma 6 riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2009 l’esenzione dall’imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Il comma 10 dispone l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Tale regime di esenzione, il cui termine è stato più volte prorogato, era scaduto, da ultimo, il 30 giugno 2008.

Il comma 11 introduce a regime, a decorrere dall’anno 2009, la riduzione del 40% delle aliquote di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (c.d. grandi consumatori).

Il comma 12 introduce, a regime, agevolazioni fiscali relative all’impiego di gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001 e al credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del citato D.L. n. n. 356 del 2001 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001. Il primo beneficio consiste in una riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL impiegato. La seconda agevolazione consiste in un incremento della misura del credito d’imposta pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito.

Il comma 13 proroga per l’anno 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente per il riscaldamento nei richiamati comuni.

Il comma 14 interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare:

§       proroga al 2009 l’agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);

§       estende l’agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

Il comma 15 proroga al 2011 la detrazione fiscale e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (10%) spettante per le spese di ristrutturazione edilizia eseguite negli immobili ad uso abitativo ovvero per le spese sostenute dalle imprese costruttrici su interi fabbricati finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.

Il comma 16 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 1-15, pari a complessivi 897,7 milioni per il 2009, 562,8 milioni per il 2010 e 438,4 milioni a decorrere dal 2011. La norma dispone che la gran parte di tali oneri (897,7 milioni per il 2009, 500 milioni per il 2010 e 438,4 per il 2011) sia posta a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente, a tale scopo appositamente istituito dall’art. 63, comma 8, del D.L. n. 112/2008, con uno stanziamento di 900 milioni per il 2009 e di 500 milioni a decorrere dal 2010. Gli ulteriori oneri, pari a 62,8 milioni di euro per il 2010, sono posti a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato ai sensi dell’art. 63, comma 10, del D.L. n. 112/2008.

I commi da 17 a 20 ripropongono per il 2009 alcuni interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci - sotto forma di agevolazioni fiscali -, volti a ridurne i costi di esercizio, già previsti dal decreto-legge 112 del 2008. Nel dettaglio, il comma 17 dispone che, nel limite di 30 milioni di euro, siano rideterminate:

a)    per il 2009, la quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti - addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci - che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

b)    per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale.

Il comma 18 prevede che, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, sia rideterminata la percentuale dei compensi percepiti nel 2009 - per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci - che non concorre alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applica­zione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008.

Il comma 19 concede, per l’anno 2009 e nel limite di spesa di 40 milioni di euro, un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’autotrasporto merci.

Il comma 20 demanda infine ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (per quanto attiene al comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro) di stabilire le concrete modalità applicative delle norme introdotte, nonché le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 21 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dai precedenti commi 17-20, a valere sulle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, che sono giacenti fuori dalla tesoreria statale. La norma prevede che, nei limiti della spesa autorizzata dai commi citati, pari a complessivi 100 milioni di euro, le risorse dell’Agenzia siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, negli importi di 90,5 milioni di euro nel 2009 e di 9,5 milioni di euro nel 2010.

I commi da 22 a 24 determinano, per l'anno 2009, i trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS), precisando le modalità di ripartizione delle somme trasferite tra le varie gestioni interessate. Tali trasferimenti tengono conto dell’adeguamento all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, disposti dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dalla legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007), prevede un riordino dei trasferimenti dovuti dallo Stato all’INPS per prestazioni previdenziali, disponendo, più specificamente, che non sono più a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) gli oneri derivanti da specifiche disposizioni legislative, tassativamente elencate.

Il comma 26 provvede ad una regolazione contabile tra gestioni INPS, ai fini dell’incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l’esercizio 2007, 2.146 milioni per l’esercizio 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall’esercizio 2009.

I commi da 27 a 31 recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 27 dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale “contrattualizzato” dipendente dalle amministrazioni dello Stato, in aggiunta a quelle previste dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria 2008, è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il comma 30 dispone che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta agli oneri già derivanti dalla legge finanziaria 2008, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il comma 31 prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 27, 28 e 29  – pari, complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”.

Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità cioè in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

I commi 33 e 34 consentono la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche qualora si verifichino ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica ai sensi del D.L. 112/2008.

Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione. In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti. Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali, fermo restando che l’importo da erogare non può andare oltre il 90% del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. Si prevede altresì la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile.

 

L’articolo 3 reca le disposizioni relative alle Tabelle da A ad F allegate al disegno di legge finanziaria in esame.

 

In particolare:

§       il comma 1 reca l’approvazione delle Tabelle A e B, che definiscono l’entità dei Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale. Il disegno di legge finanziaria non aggiunge ulteriori risorse rispetto a quelle iscritte nel bilancio a legislazione vigente e non sono pertanto introdotte ulteriori nuove finalizzazioni;

§       il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, relativa alla quantificazione annua (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa di carattere permanente. Rispetto al bilancio a legislazione vigente,la Tabella C reca maggiori stanziamenti per 20 milioni di euro per il 2009 e nessun maggiorestanziamentoper il 2010 e 2011. I maggiori stanziamenti di Tabella C sono relativi al D.Lgs. n. 446/1997 (art. 39, co. 3), recante l’ integrazione per minori entrate IRAP. Ulteriori variazioni hanno riguardato le leggi n. 7/1981 e n. 49/1987 (cooperazione paesi in via di sviluppo), per le quali è prevista una riduzione di 500 mila euro per il 2009,  e la legge n. 794/1966 (contributo in favore dell’Istituto italo-latino-americano), incremento di 500 mila euro per il 2009;

§       il comma 3 approva la Tabella D, con la quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia. In particolare, il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria ammonta a 12 milioni euro per il 2009, 1.000 milioni per il 2010 e  6.271,1 milioni per il 2010. I rifinanziamenti sono relativi alla legge n. 183 del 1987, art. 5, Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, la cui dotazione viene incrementata di 5.271,1 milioni per il 2011; al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, co. 20, recante interventi relativi a lavori di completamento per banchinamento e dragaggio, per i quali è disposto un rifinanziato di 12 milioni per il 2009; la legge n. 296 del 2006, art. 1, co. 896, Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale, la cui dotazione viene incrementata di 1 miliardo di euro sia per il 2010 che per il 2011;

§       il comma 4reca l’approvazione della Tabella E, relativa alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa(definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. L’unico definanziamento previsto in Tabella E ammonta a 12 milioni euro per il 2009 ed è imputabile al D.L. 112/2008, art. 63, co. 10 (Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica);

§       i commi 5 e 6 sono relativi alla Tabella F, che reca le rimodulazioni degli stanziamenti annuali delle leggi di spesa pluriennali in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F riguardano le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, concernenti il Programma Navale FREMM, che determinano, nel complesso, un incremento delle autorizzazioni di spesa di 235 milioni per il 2009, 305 milioni per il 2010 e 305 milioni per il 2011, a fronte di riduzioni di 845 milioni per l’anno 2012 e gli anni successivi.

 

Il comma 7 dispone, infine, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio 2009.