Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2009 - A.C. 1713 - Sintesi del contenuto | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 60 | ||
Data: | 07/10/2008 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Il disegno di legge finanziaria per il 2009 presenta significative novità, sia in ordine al contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Quanto al primo aspetto, la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 112 del 2008 ( convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008), ai sensi del quale la legge finanziaria per l’anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con “l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”.
Il disegno di legge si articola pertanto in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a:
§ fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato finanziario);
§ disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione;
§ definire l’importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;
§ stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle allegate.
Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state attuate con il citato decreto legge n.112/08.
Il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta, pertanto, effetti correttivi in termini di indebitamento netto della PA, né in termini di fabbisogno, limitandosi ad incidere sul saldo netto da finanziare, in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011.
Per quanto concerne il contenuto, l’articolo 1, comma 1, fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2009, al netto delle regolazioni debitorie, in 33.600 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato in 260.000 milioni di euro.
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2010 e 2011, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico. Ai sensi del comma 3, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate per rimborsare passività prima della scadenza ovvero per ristrutturare passività preesistenti.
L’articolo 2, comma 1, dispone l’applicazione a regime, e non più in via transitoria a seguito di proroghe annuali, come accaduto finora, dell’aliquota agevolata dell’IRAP (1,9 per cento) per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
Il comma 2 stabilizza a regime, nel limite dell’80%, la concessione dei benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del D.L. 457/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Il comma 3 stabilisce che anche per l’anno 2009 le somme versate nel
periodo d'imposta
Il comma 4 dispone l’applicazione anche per l’anno 2008 dell’agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Il comma 5 riproponendo la norma contenuta nell’articolo 1, comma 207, della legge finanziaria per il 2008, riconosce ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno 2009, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro.
Il comma 6 riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2009 l’esenzione dall’imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
Il comma 10 dispone l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Tale regime di esenzione, il cui termine è stato più volte prorogato, era scaduto, da ultimo, il 30 giugno 2008.
Il comma 11 introduce a regime, a decorrere dall’anno 2009, la
riduzione del 40% delle aliquote di accisa sul gas metano per gli utilizzatori
industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a
Il comma 12 introduce, a regime, agevolazioni fiscali relative all’impiego di gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001 e al credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del citato D.L. n. n. 356 del 2001 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001. Il primo beneficio consiste in una riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL impiegato. La seconda agevolazione consiste in un incremento della misura del credito d’imposta pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito.
Il comma 13 proroga per l’anno 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente per il riscaldamento nei richiamati comuni.
Il comma 14 interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare:
§ proroga al 2009 l’agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);
§ estende l’agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.
Il comma 15 proroga al 2011 la detrazione fiscale e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (10%) spettante per le spese di ristrutturazione edilizia eseguite negli immobili ad uso abitativo ovvero per le spese sostenute dalle imprese costruttrici su interi fabbricati finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.
Il comma 16 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 1-15, pari a complessivi 897,7 milioni per il 2009, 562,8 milioni per il 2010 e 438,4 milioni a decorrere dal 2011. La norma dispone che la gran parte di tali oneri (897,7 milioni per il 2009, 500 milioni per il 2010 e 438,4 per il 2011) sia posta a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente, a tale scopo appositamente istituito dall’art. 63, comma 8, del D.L. n. 112/2008, con uno stanziamento di 900 milioni per il 2009 e di 500 milioni a decorrere dal 2010. Gli ulteriori oneri, pari a 62,8 milioni di euro per il 2010, sono posti a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato ai sensi dell’art. 63, comma 10, del D.L. n. 112/2008.
I commi da
a) per il 2009, la quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti - addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci - che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
b) per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale.
Il comma 18 prevede che, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, sia rideterminata la percentuale dei compensi percepiti nel 2009 - per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci - che non concorre alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008.
Il comma 19 concede, per l’anno 2009 e nel limite di spesa di 40 milioni di euro, un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’autotrasporto merci.
Il comma 20 demanda infine ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (per quanto attiene al comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro) di stabilire le concrete modalità applicative delle norme introdotte, nonché le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Il comma 21 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dai
precedenti commi 17-
I commi da
Il comma
Il comma 26 provvede ad una regolazione contabile tra gestioni INPS, ai fini dell’incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l’esercizio 2007, 2.146 milioni per l’esercizio 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall’esercizio 2009.
I commi da
Il comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria 2008, è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Il comma 30 dispone che, per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-
Il comma 31 prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 27, 28 e 29 – pari, complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”.
Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità cioè in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
I commi 33 e 34 consentono la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche qualora si verifichino ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica ai sensi del D.L. 112/2008.
Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione. In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti. Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali, fermo restando che l’importo da erogare non può andare oltre il 90% del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. Si prevede altresì la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile.
L’articolo 3 reca le disposizioni relative alle Tabelle da A ad F allegate al disegno di legge finanziaria in esame.
In particolare:
§ il comma 1 reca l’approvazione delle Tabelle A e B, che definiscono l’entità dei Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale. Il disegno di legge finanziaria non aggiunge ulteriori risorse rispetto a quelle iscritte nel bilancio a legislazione vigente e non sono pertanto introdotte ulteriori nuove finalizzazioni;
§
il comma 2
reca l’approvazione della Tabella C, relativa alla quantificazione annua (per
il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa di carattere permanente.
Rispetto al bilancio a legislazione vigente,
§ il comma 3
approva
§ il comma 4reca l’approvazione della Tabella E, relativa alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa(definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. L’unico definanziamento previsto in Tabella E ammonta a 12 milioni euro per il 2009 ed è imputabile al D.L. 112/2008, art. 63, co. 10 (Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica);
§
i
commi 5 e 6 sono relativi alla
Tabella F, che reca le rimodulazioni degli stanziamenti annuali delle leggi
di spesa pluriennali in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione
vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F riguardano le autorizzazioni
di spesa previste dalla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, concernenti
il Programma Navale FREMM, che determinano, nel complesso, un incremento
delle autorizzazioni di spesa di 235 milioni per il 2009, 305 milioni per il
2010 e 305 milioni per il
Il comma 7 dispone, infine, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio 2009.