Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo Schema di D.Lgs. n. 399 - (art. 44, L. n. 69/2009) - Schede di lettura e testo a fronte
Riferimenti:
SCH.DEC 399/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 357
Data: 18/10/2011
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   L 2009 0069
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L N. 69 DEL 18-GIU-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo

Schema di D.Lgs. n. 399

(art. 44, L. n. 69/2009)

Schede di lettura e testo a fronte

 

 

 

 

 

n. 357

 

 

 

18 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0630.doc


INDICE

Schede di lettura

Il codice del processo amministrativo e la delega per le integrazioni e correzioni3

Il contenuto dello schema di decreto A.G. 399  3

§      Le modifiche al Codice del processo amministrativo  3

§      Le modifiche alle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo  3

§      Le modifiche alle norme di coordinamento e alle abrogazioni3

Testo a fronte  3

 

 


Schede di lettura

 


Il codice del processo amministrativo e la delega per le integrazioni e correzioni

La delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo

L’art. 44 della legge 69/2009 ha delegato il Governo al riassetto della disciplina del processo amministrativo, con le finalità di:

§      snellimento e razionalizzazione del procedimento;

§      adeguamento della disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

§      coordinamento di tale disciplina con quella del processo civile.

 

Nell'esercizio della delega è stato adottato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104[1], recante il Codice del processo amministrativo.

 

Il Codice del processo amministrativo

Il Codice ha, da un lato, una finalità di semplificazione normativa, attraverso l’inserimento in un unico testo di disposizioni, anche risalenti, sparse in una pluralità di fonti; dall’altro una funzione di sistemazione complessiva della materia anche mediante interventi di natura innovativa.

Esso fa propri i principi generali del codice di procedura civile e, nei casi in cui il processo amministrativo presenta peculiarità specifiche, detta regole autonome.

Il Codice reca significative novità, in primo luogo, in materia di giurisdizione, operando un ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva (nelle quali il giudice amministrativo conosce anche di diritti soggettivi) e, viceversa, un ridimensionamento delle materie attribuite alla giurisdizione di merito (nell’ambito della quale il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione, eventualmente nominando un commissario ad acta).

In materia di competenza, il provvedimento amplia i casi di competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (inserendo anche le controversie in materia di rimozione di amministratori locali e di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose) e attribuisce invece al TAR Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Il codice disciplina espressamente le azioni esercitabili innanzi al giudice amministrativo: accanto all'azione di condanna, all’azione di annullamento e all’azione avverso il silenzio, in recepimento di una condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia, esso introduce l'azione volta all'accertamento della nullità, da proporre entro il termine di decadenza di 180 giorni. Con riferimento all’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno, disciplinata nell'ambito dell'azione di condanna, il Codice si colloca in una posizione intermedia nel contrasto tra giurisprudenza amministrativa e ordinaria in ordine alla sussistenza della cd. pregiudiziale amministrativa (ovvero il necessario previo annullamento della determinazione amministrativa per potere invocare il risarcimento del danno), prevedendo la proponibilità di tale azione anche in via autonoma, ma solo entro limiti determinati (anche temporali) ed esclusivamente nei casi di giurisdizione esclusiva.

Nella disciplina del processo amministrativo di primo grado, oltre che una riduzione dei termini processuali, il codice reca una sistemazione organica e innovativa della disciplina della tutela cautelare. In particolare, la richiesta di fissazione dell’udienza di merito diventa condizione di procedibilità dell’azione cautelare e viene introdotta la tutela cautelare ante-causam, attivabile già prima della proposizione del ricorso principale, nei casi di eccezionale gravità ed urgenza tali da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

In materia di impugnazioni, il codice interviene sui termini per impugnare (comuni ai vari mezzi di impugnazione), estende taluni istituti previsti per l’appello nell’ambito del processo civile al processo amministrativo (recependo anche indicazioni della giurisprudenza) e introduce, in attuazione di una sentenza della Corte costituzionale, il rimedio dell’opposizione di terzo.

Il codice procede poi al riordino dei riti speciali, mediante l’eliminazione di quelli ritenuti superflui o comunque desueti e riportando nell’ambito del Codice i riti speciali mantenuti (in particolare in materia di accesso ai documenti amministrativi, avverso il silenzio della PA e il procedimento ingiuntivo).

In materia di contenzioso elettorale per le elezioni amministrative, regionali ed europee, viene per la prima volta disciplinata la tutela giurisdizionale anticipata, ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l’esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio. Tale tutela è limitata agli atti di esclusione di liste o candidati nelle elezioni amministrative e regionali. Contro tutti gli altri atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso solo unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti.

Si modifica inoltre l’ambito di applicazione del rito abbreviato di cui al vigente articolo 23-bis della legge TAR (prevedendo in particolare l’operatività di tale tipo di procedimento per il contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia); in materia di controversie relative agli appalti pubblici, viene sostanzialmente inglobata nel Codice la disciplina contenuta nel decreto di recepimento della cd. direttiva ricorsi (D.Lgs. n. 53 del 2010), con alcune modifiche che incidono sui termini processuali.

Nell’ambito delle Norme transitorie, il legislatore delegato inserisce una specifica disposizione diretta all’eliminazione dell’arretrato, riferita ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni, per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza di discussione: si prevede la perenzione dei ricorsi in mancanza di presentazione di una nuova istanza di fissazione dell’udienza entro 180 giorni dall’entrata in vigore del codice.

In materia di processo amministrativo telematico, infine, le Norme di attuazione rinviano ad un apposito decreto per la definizione delle relative regole tecnico-operative.

Il Codice del processo amministrativo è entrato in vigore il 16 settembre 2010.

La delega per le integrazioni e correzioni al Codice

L’art. 44, comma 4, della legge n. 69/2009 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, possono essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione dei decreti originari.

 

La norma di delega prevede dunque il seguente procedimento:

§       proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

§       parere del Consiglio di Stato. Peraltro, la disposizione prevede che se il Governo nell’attuazione della delega intende avvalersi della facoltà di commissionare al Consiglio di Stato la formulazione degli schemi di decreto (possibilità prevista dall’art. 14 del TU sul Consiglio di Stato), non sarà necessario ricorrere al parere dello stesso organo. In tal caso il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese;

§       parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro 45 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo. Decorso invano tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri.

 

Lo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione giustizia è stato predisposto – analogamente al progetto di codice del processo amministrativo – da una Commissione istituita dal Consiglio di Stato e si propone di apportare modifiche al Codice «alla luce delle questioni emerse nella prassi e delle sollecitazioni provenienti dalla dottrina e dagli operatori del settore dopo il primo periodo di applicazione»[2].

Il decreto correttivo interviene dopo un anno dall’entrata in vigore del Codice. In base alla legge delega resta dunque aperta la possibilità per il Governo, fino al 16 settembre 2012, di adottare ulteriori disposizioni integrative o correttive che si rendano necessarie.

 


Il contenuto dello schema di decreto A.G. 399

Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione giustizia consta di 2 soli articoli. Attraverso l’articolo 1 vengono novellate le disposizioni del Codice del processo amministrativo (comma 1), delle norme di attuazione (comma 2) e delle norme di coordinamento (comma 3). L’articolo 2 è impiegato per reintrodurre una disposizione già abrogata dal decreto legislativo n. 104 del 2010.

 

Si segnala inoltre che l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto, sottolinea e spiega ampiamente la precisa scelta di non intervenire (cd. “opzione zero”) su due questioni di particolare rilevanza: il nuovo regime della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale del giudice amministrativo e il contenzioso elettorale.

Le modifiche al Codice del processo amministrativo

L’articolo 1 novella il Codice del processo amministrativo (comma 1), le sue norme di attuazione (comma 2) e di coordinamento (comma 3).

In particolare, il comma 1 è suddiviso in numerose lettere che novellano, ciascuna, una diversa disposizione del codice. Di seguito, si illustrano sinteticamente le modifiche, rinviando per maggior chiarezza al testo a fronte che segue.

 

La lett. a) novella l’articolo 12 del Codice - che prevede la possibilità di risoluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo mediante arbitrato rituale di diritto -  chiarendo che con “arbitrato rituale di diritto” si deve intendere la disciplina dell’arbitrato prevista dal codice di procedura civile (artt. 806 e seguenti).

 

Le lett. b) e c) intervengono sugli articoli 17 e 18, dedicati ad astensione e ricusazione, recando modifiche di carattere formale. Viene previsto - con distinte disposizioni per ciascun istituto - che astensione e ricusazione non producono effetti sugli atti già compiuti; il principio è già affermato nella normativa vigente che vede però un’unica disposizione riferita ad entrambi gli istituti, inserita nel solo art. 18.

 

La lett. d) corregge la rubrica dell’articolo 20, eliminandovi il richiamo al “consulente”. Tale novella è motivata dal fatto che l’articolo riguarda l’obbligo di assumere l’incarico e la possibile ricusazione tanto del consulente quanto del verificatore, richiedendo conseguentemente che la rubrica faccia riferimento ad entrambe le figure ovvero – come ha ritenuto più opportuno il Governo - a nessuna delle due.

 

La lett. e) sostituisce l’articolo 25 in tema di domicilio. L’unica modifica consiste nell’introduzione di un richiamo, per le comunicazioni di segreteria, all’136, comma 1, del Codice, che prevede che le comunicazioni vengano effettuate per posta elettronica o fax. Il Governo intende riaffermare la scelta delle comunicazioni telematiche, non contraddetta dalla disciplina della domiciliazione.

 

La lett. f) novella l’articolo 26, comma 2, del Codice, relativo alla c.d. lite temeraria, ossia ai casi in cui la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. A seguito delle modifiche apportate:

§      la parte soccombente viene condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo, anziché al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro determinata in via equitativa;

§      il gettito della sanzione è destinato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR (art. 15 norme di attuazione);

§      la condanna della parte soccombente è obbligatoria, e non più facoltativa, per il giudice.

Viene così riproposta la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici per la cd. lite temeraria nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 246-bis D.Lgs. 163/2006, modificato recente decreto-legge n. 70 del 2011[3]). L’art. 246-bis del codice dei contratti pubblici viene conseguentemente abrogato dall’art. 1, comma 3, lett. b), n. 9, dello schema in commento.

 

La lett. g) interviene a correggere un errore materiale commesso nella stesura dell’articolo 32 del Codice, che attualmente contiene un richiamo ai Capi I e II del Titolo V, il quale non è però ripartito in capi.

 

La lett. h) elimina dalla rubrica dell’articolo 33 il riferimento al giudice in quanto, trattando il Titolo IV del Codice di pronunce giurisdizionali, è pleonastico specificare che i provvedimenti di cui all’art. 33 sono “del giudice”.

 

La lett. i) inserisce un ultimo comma nell’articolo 44, relativo ai vizi del ricorso e della notificazione.

Il nuovo comma 4-bis disciplina la nullità degli atti, prevedendo che essa è rilevabile d’ufficio. Rimane comunque fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 2, che richiama, per le notificazioni degli atti del processo amministrativo la disciplina dal codice di procedura civile e delle leggi speciali sulla notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

Nel testo vigente, il codice del processo amministrativo non disciplina espressamente la nullità degli atti processuali, cui dunque avrebbe potuto applicarsi, in forza del richiamo contenuto nell’art. 39, comma 1[4], la normativa processual-civilistica, che prevede la rilevabilità delle nullità su istanza di parte, salvo che la legge disponga la pronuncia d’ufficio (art. 157 c.p.c.).

In proposito l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto in esame, afferma che «la traslazione nel processo amministrativo dei principi espressi della disciplina del processo civile – secondo cui la nullità può essere rilevata solo su eccezione di parte – risultava incompatibile con il processo in esame nel quale, diversamente da quello civile, è immanente il riflesso dell’interesse pubblico che connota il potere esercitato dalle amministrazioni e che – in coerenza con l’intrinseca indisponibilità negoziale per la parte pubblica dell’interesse legittimo, in ciò radicalmente diverso dal diritto soggettivo – fonda, tra le altre, la previsione dell’inderogabilità della competenza per territorio.»

Dal punto di vista formale, si osserva che la disposizione del comma 4-bis, recante la disciplina generale della nullità degli atti del processo amministrativo, troverebbe più opportuna collocazione fuori dall’art. 44, relativo ai vizi del ricorso e della notificazione.

 

La lett. l) apporta modifiche all’articolo 54, in tema di deposito tardivo di memorie o documenti. A seguito delle novelle, viene esplicitato che la presentazione tardiva è autorizzata dal collegio dopo lo scadere dei termini di legge.

 

Se la lett. m) apporta all’articolo 55 correzioni esclusivamente lessicali, la successiva lett. n), intervenendo sull’articolo 57 del Codice, in tema di spese del procedimento cautelare:

§      prevede che la pronuncia sulle spese resa con ordinanza collegiale in sede cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, a prescindere dal fatto che si tratti di una sentenza;

§      specifica che la predetta pronuncia sulle spese può essere modificata espressamente solo da una sentenza «di merito», in coerenza con i principi processualcivilistici.

 

La lett. o) novella l’articolo 67 in tema di consulenza tecnica d’ufficio, eliminando la previsione secondo cui il presidente o il magistrato delegato decidono con decreto non impugnabile sulle istanze di astensione e ricusazione del CTU. La modifica è volta a coordinare l’art. 67 con la previsione di cui all’art. 20, comma 2, in base alla quale «della ricusazione [del consulente] conosce il giudice che l’ha nominato», ovvero il collegio.

A seguito della modifica, non è peraltro più specificata la forma del provvedimento con cui viene adottata la decisione sulle istanze di astensione o ricusazione del CTU.

 

La lett. p), intervenendo sull’articolo 73 in tema di udienza di discussione, chiarisce che le repliche che possono essere presentate fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza devono essere riferite ai nuovi documenti e alle nuove memorie presentati, rispettivamente, fino a 40 o fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza.

La relazione illustrativa precisa che le repliche sono dunque possibili solo se sono state depositate, dalla controparte, documenti o memorie in vista dell’udienza e che tali atti costituiscono altresì il limite contenutistico delle stesse repliche.

 

La lett. q) elimina un refuso dall’articolo 76 del Codice, mentre la lett. r) novella nei seguenti termini l’articolo 87, relativo alla pubblicità delle udienze ed ai procedimenti in camera di consiglio:

§      stabilisce che – fermo il regime pubblico delle udienze – il presidente del collegio può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse in presenza di ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume (comma 1), in coerenza con quanto previsto nel processo civile (art. 128 c.p.c.);

§      relativamente alla disciplina dei termini processuali nei procedimenti in camera di consiglio (comma 3):

-      precisa che resta fermo l’art. 116, comma 1, che prevede un termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso, nonché del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (cfr. lett. dd), nel rito in materia di accesso ai documenti amministrativi;

-      prevede che l’esclusione dal dimezzamento dei termini riguarda solo la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti “di primo grado” e non anche quelli di appello.

 

La lett. s) interviene sull’articolo 95 per stabilire che l’impugnazione della sentenza deve essere notificata a tutte le parti non solo se la decisione riguarda una causa inscindibile ma anche se attiene a cause tra loro dipendenti (negli altri casi deve essere notificata solo alle parti che hanno interesse a contraddire).

 

La lettere t) modifica l’articolo 98, comma 1, del codice, relativo alla sospensione da parte del giudice dell’impugnazione dell’esecutività della sentenza di primo grado, sostituendo alla parola “danno” la parola “pregiudizio”, analogamente a quanto previsto dall’art. 55 per le misure cautelari in primo grado.

 

La lettera u) modifica l’articolo 99, comma 5, relativo all’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge da parte dell’adunanza plenaria del Consiglio di stato in caso di vizi del ricorso o estinzione del giudizio. Viene precisato che in tal caso la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul “provvedimento impugnato”, anziché sulla “sentenza impugnata”.

La relazione illustrativa precisa al riguardo che «la rimessione all’adunanza plenaria è possibile non solo nei giudizi di impugnazione di sentenze ma anche nei giudizi di impugnazione di ordinanze e nei giudizi in unico grado, come tali non impugnatori di provvedimenti giurisdizionali». In caso di giudizi in unico grado, andrebbe dunque valutata la congruità del riferimento al “provvedimento impugnato”:

 

La lett. v) interviene sull’articolo 101, relativo al contenuto del ricorso in appello, specificando che la parte può stare in giudizio personalmente e quindi sottoscrivere il ricorso, solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 22, comma 3, ossia quando la parte ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito. In appello la parte può dunque stare in giudizio personalmente solo se munita della specifica abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

 

La lett. z) novella l’articolo 108 che disciplina i casi di opposizione di terzo, eliminando la previsione che attualmente richiede che il terzo sia «titolare di una posizione autonoma e incompatibile». Con questa modifica il Codice del processo amministrativo si allinea alla previsione del codice di procedura civile (art. 404). Per proporre opposizione è dunque sufficiente il pregiudizio derivante dalla sentenza, ancorché passata in giudicato, ai diritti o interessi legittimi del terzo.

La relazione illustrativa rileva che in tal modo si elimina ogni incertezza in ordine all’utilizzo del mezzo di impugnazione da parte del litisconsorte necessario pretermesso.

La lett. aa) interviene sull’articolo 111 del Codice relativo alla sospensione della sentenza impugnata in caso di eccezionale gravità ed urgenza, a seguito del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato. La disposizione correttiva:

§      chiarisce che l’istanza di parte con cui viene richiesta la sospensione deve essere previamente notificata a tutte le parti, al fine di garantire l’immediata instaurazione del contraddittorio;

§      stabilisce che al procedimento attraverso il quale il Consiglio di Stato decide sulla sospensione della sentenza e sulle misure cautelari si applicano le disposizioni sul procedimento cautelare contenute nel Codice del processo amministrativo (in particolare, gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7 e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5). Viene in tal modo risolto un dubbio interpretativo relativo alle possibile applicabilità delle norme processual-civilistiche, trattandosi di un procedimento avviato a seguito di un ricorso per cassazione.

 

Modifiche alla disciplina del giudizio di ottemperanza sono previste dalle lettere bb) e cc) dello schema di decreto.

La lettera bb), novellando l’articolo 112:

§      specifica che l’azione di condanna al pagamento della rivalutazione o degli interessi e l’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato possono essere proposte anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza;

§      precisa i casi in cui può essere proposta la citata azione di risarcimento dei danni, i quali devono essere connessi all’«impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato» e non più genericamente derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato;

§      abroga il comma 4, sopprimendo così la previsione che attualmente consente di proporre in sede di ottemperanza la domanda risarcitoria di cui all’art. 30, comma 5 (si tratta della domanda risarcitoria per l’ipotesi in cui sia stata proposta azione di annullamento). La relazione di accompagnamento aggiunge che «resta così chiarito che il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 5, deve essere chiesto sempre dinanzi al giudice di primo grado».

La lettera cc), intervenendo sull’articolo 114,:

§      prevede che il provvedimento (non necessariamente la sentenza) di cui si chiede l’ottemperanza deve essere depositato in copia autentica in cancelleria unitamente al ricorso, anziché essere allegato al ricorso; ne deriva che il provvedimento non deve essere notificato alle parti;

§      prevede che il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, anziché all’«esatta ottemperanza»;

§      limita la cognizione del giudice dell’ottemperanza sulle questioni inerenti gli atti del commissario ad actaa quelle riguardanti le parti nei cui confronti si è formato il giudicato;

§      introduce l’istituto del reclamo, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, avverso gli atti del commissario ad acta ad opera delle parti nei cui confronti si è formato il giudicato (deposito, previa notifica, nel termine di 60 giorni),

§      prevede che i terzi estranei al giudicato possono impugnare gli atti del giudice dell’ottemperanza o del suo ausiliario, esperendo l’ordinaria azione di annullamento.

 

La lett. dd) novella l’articolo 116, che disciplina il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi:

§      prevedendo che per la valida instaurazione del giudizio sia sufficiente notificare il ricorso ad uno solo dei controinteressati;

§      fissando in 30 giorni il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti.

 

La lett. ee) interviene sull’articolo 117, che disciplina i ricorsi avverso il silenzio della P.A. per individuare le disposizioni dell’articolo applicabili anche ai relativi giudizi di impugnazione.

 

Se la lett. ff) si limita a correggere un refuso nell’articolo 119 (relativo alla legge 9 aprile 2002 e non, come attualmente scritto, 9 aprile 2003), la successiva lett. gg) sostituisce il comma 5 dell’articolo 120 in tema di procedimento speciale da applicarsi a controversie riguardanti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. In particolare:

§      il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione del ricorso è esteso anche al ricorso incidentale;

Come emerge dalla relazione illustrativa, viene così eliminato un ingiustificato vantaggio del controinteressato, che beneficiava di un termine più lungo per la proposizione del ricorso rispetto al ricorrente in via principale (pur trovandosi in una posizione “di forza” in quanto aggiudicatario, sia pur provvisoriamente, del contratto pubblico);

§      viene soppressa la disposizione che determinava la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, individuandola nella comunicazione dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante agli altri partecipanti (ovvero, in caso di bandi o avvisi di gara autonomamente lesivi, dalla relativa pubblicazione, ovvero, negli altri casi, dalla conoscenza dell’atto).

Come sottolinea la relazione illustrativa, il termine per l’impugnativa viene dunque affidato all’elaborazione giurisprudenziale.

La relazione richiama in proposito un orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato - peraltro formatosi anteriormente all’introduzione della comunicazione dell’aggiudicazione ora prevista dal codice dei contratti pubblici – secondo cui, anche prima della comunicazione e indipendentemente da essa, il termine decorre dalla seduta pubblica di gara in cui vi è stata l’aggiudicazione, se a essa erano presenti i rappresentanti legali dell’impresa ricorrente.

 

Per quanto concerne le controversie relative alle infrastrutture strategiche, la lett. hh), intervenendo sull’articolo 125, comma 4, estende l’applicazione del comma 3 del medesimo articolo – che, in caso di annullamento dell’affidamento per violazioni considerate non gravi, esclude la caducazione del contratto e prevede solo il risarcimento del danno per equivalente - ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati dal contratto istituzionale di sviluppo (introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 88/2011).

Del resto, il comma 3 del citato art. 6 del d.lgs. n. 88/2011 già prevede per queste controversie l’applicazione dell’art. 125 del codice del processo amministrativo, facendo peraltro riferimento all’intero articolo, e quindi anche al comma 2, relativo alla pronuncia del provvedimento cautelare, e non al solo comma 3. Si valuti pertanto l’opportunità di un coordinamento tra la lettera hh) in esame e l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 88/2011.

 

La lett. ii) novella in più punti l’articolo 133 relativo alle materie di giurisdizione esclusiva. In sintesi, il decreto correttivo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche:

§      le controversie in materia di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività (attualmente è prevista la sola dichiarazione di inizio attività);

Si ricorda che le controversie in materia di silenzio assenso sono già devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 20, comma 5-bis, della legge n. 241/1990 (conseguentemente abrogato dal comma 4, lett. b), num. 5).

§      le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dall’organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, dall’organismo per la tenuta dell’elenco dei soggetti che possono concedere il cd. microcredito e dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, organismi istituiti dal d.l. n. 141/2010 che ha modificato il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dei citati organismi è già prevista dall’art. 145-bis del TU bancario (d.lgs. n. 385/1993), il quale però la limita ai soli provvedimenti sanzionatori (sulle modifiche di coordinamento dell’art. 145-bis cfr. il comma 3, lett. a), n. 1), e lett. b), n. 6).

La lettera ii) dovrebbe fare riferimento all’art. 128-undecies del TU bancario, anziché all’art. 128-duodecies: l’art. 128-undecies è infatti la norma istitutiva dell’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, laddove l’art. 128-duodecies reca le disposizioni procedurali per lo svolgimento dell’attività del medesimo.

§      le controversie riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive, previste dall’art. 1, commi 8-13, della legge finanziaria 2011 (incluse le procedure di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2011).

Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 13-bis, della legge finanziaria 2011 (l. n. 220 del 2010) già prevede per queste controversie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

La lett. ll), intervenendo sull’articolo 134, stabilisce che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito anche nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni alternative comminate dal giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione sul lavori pubblici e pubbliche forniture (art. 123 del Codice amministrativo).

 

La lett. mm) novella la disposizione sulla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (articolo 135), attribuendogli anche competenza sulle controversie:

§      relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (numero 1);

§      riguardanti l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive, di cui all’art. 1, commi 8-13, della legge finanziaria 2011 (incluse le procedure di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2011), come già previsto dal citato articolo 1, comma 13-bis (numero 2);

§      relative ai provvedimenti (esclusi quelli in materia di rapporti di impiego) adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58) (numero 5).

La lett. mm), numero 3, esclude invece dalla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.

 

Infine, la lett. nn) modifica l’articolo 136 del codice per prevedere che nel ricorso o nel primo atto difensivo i difensori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un recapito fax (non necessariamente il proprio) dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo; può trattarsi anche di recapiti diversi dagli indirizzi del domiciliatario.

Come emerge dalla relazione illustrativa, la norma intende chiarire il rapporto tra domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 e l’indirizzo PEC e fax.

 

Le modifiche alle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo

Il comma 2 dell’articolo 1, come evidenziato dal testo a fronte che segue, contiene poche novelle alle norme di attuazione del Codice (allegato n. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010).

In particolare, la lett. a) interviene sull’articolo 1, relativo al registro generale dei ricorsi: se attualmente la disposizione si limita a stabilire che i ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l’ordine di presentazione, con la novella si intende introdurre l’iscrizione sul registro anche delle impugnazioni ed il loro esito.

In sostanza, come emerge dalla relazione illustrativa, il legislatore intende individuare nel registro generale dei ricorsi la sede nella quale ricostruire l’intera vicenda processuale: non solo dunque il primo grado ma anche le impugnazioni ed il loro esito.

L’inciso iniziale della novella recata dalla lett. a), n. 1, non appare coordinato con il testo vigente dell’art. 1, comma 2, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo. La novella potrebbe essere riferita al comma 1 dell’art. 1, relativo al contenuto del registro generale, anziché al comma 2, relativo all’ordine di iscrizione dei ricorsi.

Le ulteriori novelle all’art. 1 mirano a risolvere problemi pratici, riconoscendo il potere di visto e firma del registro al personale del segretariato generale (e non al solo segretario generale).

La lett. b) modifica l’articolo 2, introducendo il registro dei provvedimenti dell’adunanza plenaria, mentre la lett. c) interviene sulla commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per attribuire ad un impiegato di segreteria (e non ad un funzionario) le funzioni di segretario della commissione.  La relazione specifica che la novella «mira ad evitare che, in mancanza di funzionari, l’impiegato che viene incaricato di svolgere le funzioni di segretario possa poi rivendicare di aver svolto, per ciò solo, mansioni superiori».

Le modifiche alle norme di coordinamento e alle abrogazioni

Il comma 3 dell’articolo 1 interviene, infine, sull’allegato 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010, relativo alle norme di coordinamento e alle abrogazioni disposte a seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.

In particolare, la lett. a),modifica l’articolo 3, contenente disposizioni di coordinamento. Lo schema di decreto correttivo, oltre ad eliminare alcuni errori presenti nel testo vigente, prevede, al numero 1,  una novella del testo unico delle leggi bancarie (d.lgs. n. 385/1993[5]), di coordinamento con le modifiche apportate all’art. 133, comma 1, lett. l), del codice del processo amministrativo (su cui v. lett. ii), n. 2).

 

Normativa vigente

A.G. 399

D.lgs. n. 385 del 1993

Art. 145-bis
Procedure contenziose

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

1. Identico.

2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso è notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla notificazione predetta.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.

Abrogato
(v. infra, comma 3, lett. b)

4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa è trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione per estratto.

 

 

La lett. b) novella invece l’articolo 4, relativo alle abrogazioni. Anche in questo caso lo schema di decreto correttivo, oltre a correggere errori materiali del testo vigente, inserisce nuove abrogazioni. Si tratta:

§      degli articoli da 71 a 74 del regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato[6]; si tratta degli articoli che attualmente disciplinano l’apertura al pubblico della segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e le modalità di tenuta dei registri;

§      degli articoli da 23 a 27 del D.P.R. 214/1973[7], relativo alle modalità di tenuta dei registri del tribunale amministrativo regionale;

§      dell’articolo 8 della legge n. 166 del 1975[8], relativo alla domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità;

§      dell’articolo 9 della legge n. 227 del 1975[9], in tema di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità relativi a interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali;

§      dell’articolo 4, comma 11, della legge n. 546 del 1977[10] in tema di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità relativi a interventi per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976;

§      dell’articolo 20, comma 5-bis della legge n. 241 del 1990[11], che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa al c.d. silenzio assenso della p.a. (si veda ora l’art. 133 del codice del processo amministrativo);

§      dell’art. 145-bis, comma 3, del TU bancario (v. sopra);

§      dell’art. 246-bis del Codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni vanno ad assumere valenza generale (v. sopra, art. 1, comma 1, lett. f).

 

Il comma 3, lett. b) n. 8) – che prevede l’abrogazione dell’art. 16 della legge n. 205 del 2000[12] - sopprime una disposizione che a sua volta novella una norma già abrogata.

L’articolo 16, rubricato “Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica”, prevede infatti che «Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica». L’art. 44 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato è già stato abrogato con l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (cfr. allegato 4, art. 4, n. 4).

 

Infine, il comma 3, lett. b) sopprime il numero 18) dell’art. 4, che a sua volta abroga l’articolo 17, comma 26, secondo periodo della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Si tratta della seguente previsione: «Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

La volontà del legislatore è quella di realizzare la reviviscenza di questa disposizione, che viene infatti espressamente reintrodotta dall’articolo 2.

La norma prevede che, negli affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, acquisito il parere della sezione competente, non può richiedere in via amministrativa l’esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

 


Testo a fronte

Le novelle al Codice del processo amministrativo

Normativa vigente

A.G. 399

Codice del processo amministrativo

Art. 12

Rapporti con l’arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

 

 

Capo V

Astensione e ricusazione

Art. 17

Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile.

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

 

 

Art. 18

Ricusazione

1.  Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

1. Identico.

2.  La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all’udienza medesima prima della discussione.

2. Identico.

3.  La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale.

3. Identico.

4.  Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata.

4. Identico.

5.  In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

5. Identico.

6.  I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

6. Identico.

7.  Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l’istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

7. Identico.

8.  La ricusazione o l’astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

8.  La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

 

 

Art. 20

Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

1.  Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.

1. Identico

2.  Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

2. Identico.

 

 

Art. 25

Domicilio

 

 


1.  Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.

2.  Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

 

 

Art. 26

Spese di giudizio

1.  Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

1. Identico.

2.  Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione.

 

 

Art. 32

Pluralità delle domande e conversione delle azioni

1.  E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.

1.  E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.

2.  Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

2. Identico.

 

 

Titolo IV

Pronunce giurisdizionali

Art. 33

Provvedimenti del giudice

Provvedimenti

1.  Il giudice pronuncia:

a)  sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

b)  ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

c)  decreto nei casi previsti dalla legge.

1. Identico.

2.  Le sentenze di primo grado sono esecutive.

2. Identico.

3.  Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’ articolo 89, comma 3.

3. Identico.

4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

4. Identico.

 

 

Art. 44

Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso è nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b)  se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’ articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.

1. Identico.

2.  Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

2. Identico.

3.  La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.

3. Identico.

4,  Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

4. Identico.

 

4-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d’ufficio.

 

 

Art. 54

Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1.  La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.

1.  La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

2.  I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

2. Identico.

3.  La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

3. Identico.

 

 

Art. 55

Misure cautelari collegiali

1.  Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

1. Identico.

2.  Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

2. Identico.

3.  La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

3. Identico.

4.  La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio.

4. Identico.

5.  Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

5. Identico.

6.  Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.

6. Identico.

7.  Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

7. Identico.

8.  Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio di discussione.

8.  Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione.

9.  L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.

9. Identico.

10.  Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

10.  Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

11.  L’ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

11. Identico.

12.  In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio.

12. Identico.

13.  Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’ articolo 15, commi 5 e 6.

13. Identico.

 

 

Art. 57

Spese del procedimento cautelare

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

 

 

Art. 67

Consulenza tecnica d’ufficio

1.  Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

1. Identico.

2.  Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.

2.  Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.

3.  Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a)  la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b)  l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c)  la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d)  la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e)  il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

3. Identico.

4.  Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.

4. Identico.

5.  Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’ articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

5. Identico.

 

 

Art. 73

Udienza di discussione

1.  Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.

1.  Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.

2.  Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente.

2. Identico.

3.  Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

3. Identico.

 

 

Art. 76

Modalità della votazione

1.  Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.

1. Identico.

2.  La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

2. Identico.

3.  Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

3. Identico.

4.  Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

4.  Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

 

 

Titolo VIII

Udienze

Art. 87

Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

1.  Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2.

1.  Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

2.  Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a)  i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b)  il giudizio in materia di silenzio;

c)  il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;

d)  i giudizi di ottemperanza;

e)  i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.

2. Identico.

3.  Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

3.  Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti di primo grado. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4.  La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

4. Identico.

 

 

Art. 95

Parti del giudizio di impugnazione

1.  L’impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

1.  L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2.  L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’ articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

2. Identico.

3.  Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

3. Identico.

4.  L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

4. Identico.

5.  Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

5. Identico.

6.  Ai giudizi di impugnazione non si applica l’ articolo 23, comma 1.

6. Identico.

 

 

Art. 98

Misure cautelari

1.  Salvo quanto disposto dall’ articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

1.  Salvo quanto disposto dall’ articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2.  Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.

2. Identico.

 

 

Art. 99

Deferimento all’adunanza plenaria

1.  La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria.

1. Identico.

2.  Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

2. Identico.

3.  Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

3. Identico.

4.  L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

4. Identico.

5.  Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.

5.  Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

 

 

Art. 101

Contenuto del ricorso in appello

1.  Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

1.  Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2.  Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

2. Identico.

 

 

Titolo IV

Opposizione di terzo

Art. 108

Casi di opposizione di terzo

1.  Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

1.  Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2.  Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

2. Identico.

 

 

Art. 111

Sospensione della sentenza

1.  Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.

1.  Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.

Libro quarto

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I

Giudizio di ottemperanza

 

Art. 112

Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

1.  I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

1. Identico.

2.  L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:

a)  delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b)  delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c)  delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d)  delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;

e)  dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

2. Identico.

3.  Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

4.  Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’ articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.

4. Soppresso.

5.  Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

5. Identico.

 

 

Art. 114

Procedimento

1.  L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

1. Identico.

2.  Al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3.  Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

3. Identico.

4.  Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a)  ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;

b)  dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c)  nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d)  nomina, ove occorra, un commissario ad acta;

e)  salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

4. Identico.

5.  Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

5. Identico.

6.  Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti gli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario.

7.  Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’ articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

7. Identico.

8.  Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza.

8. Identico.

9.  I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

9. Identico.

 

 

Titolo II

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

1.  Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l’articolo 49.

1.  Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di 30 giorni.

2.  In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

2. Identico.

3.  L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

3. Identico.

4.  Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

4. Identico.

5.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

5. Identico.

 

 

Titolo III

Tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117

Ricorsi avverso il silenzio

1.  Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’ articolo 31, comma 2.

1. Identico.

2.  Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

2. Identico.

3.  Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

3. Identico.

4.  Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

4. Identico.

5.  Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito.

5. Identico.

6.  Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’ articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

6. Identico.

 

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

 

 

Titolo V

Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Art. 119

Rito abbreviato comune a determinate materie

1.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

1. Identico:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

a) identica;.

b)  i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

b) identica;

c)  i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c) identica;

d)  i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

d) identica;

e)  i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

e) identica;

f)  i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

f) identica;

g)  i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

g) identica;

h)  le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

h) identica;

i)  il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’ articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

i) identica;

l)  le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

l)  le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m)  i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m) identica;

m-bis)  le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego.

m-bis) identica.

2.  Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’ articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

2. Identico.

3.  Salva l’applicazione dell’ articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

3. Identico.

4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

4. Identico.

5.  Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.

5. Identico.

6.  La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

6. Identico.

7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. Identico.

 

 

Art. 120

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’ articolo 119, comma 1, lettera a)

1.  Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

1. Identico.

2.  Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’ articolo 65 e all’ articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

2. Identico.

3.  Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l’articolo 119.

3. Identico.

4.  Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

4. Identico.

5.  Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni.

6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell’ articolo 60, l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell’ articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d’ufficio con assoluta priorità.

6. Identico.

7.  I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

7. Identico.

8.  Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

8. Identico.

9.  Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.

9. Identico.

10.  Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’ articolo 74.

10. Identico.

11.  Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

11. Identico.

 

 

Art. 125

Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

1.  Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’ articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

1. Identico.

2.  In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

2. Identico.

3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’ articolo 34, comma 3.

3. Identico.

4.  Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’ articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4.  Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’ articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

 

 

Libro quinto

NORME FINALI

Art. 133

Materie di giurisdizione esclusiva

1.  Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

1. Identico:

a)  le controversie in materia di:

1)  risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2)  formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3)  dichiarazione di inizio attività;


4)  determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6)  diritto di accesso ai documenti amministrativi;

a)  le controversie in materia di:

1)  risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2)  formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3)  silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività;

4)  determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6)  diritto di accesso ai documenti amministrativi;

b)  le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

b) identica;

c)  le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

c) identica;

d)  le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;

d) identica;

e)  le controversie:

1)  relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2)  relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’ articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’ articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

e) identica;

f)  le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

f) identica;

g)  le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) identica;

h)  le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

h) identica;

i)  le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

i) identica;

l)  le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’ articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l)  le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’ articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù;

m)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

n)  le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’ articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

n) identica;

o)  le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti (6); (5)

o) identica;

p)  le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;

p) identica;

q)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;

q) identica;

r)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose;

r) identica;

s)  le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

s) identica;

t)  le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

t) identica;

u)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

u) identica;

v)  le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

v) identica;

z)  le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;

z) identica;

z-bis)  le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

z-bis) identica.

 

 

Art. 134

Materie di giurisdizione estesa al merito

1.  Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

1. Identico:

a)  l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

a) identica;

b)  gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

b) identica:

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;

c)  le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’articolo 123;

d)  le contestazioni sui confini degli enti territoriali;

d) identica:

e)  il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’ articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.

e) identica.

 

 

Art. 135

Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1.  Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

1. Identico:

a)  le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’ articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

a)  le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’ articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

b)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) identica:

c)  le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all’ articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’ articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) identica:

d)  le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera m);

d)  le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

e)  le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera p);

e)  le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

f)  le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 2;

f) identica:

g)  le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera z);

g) identica:

h)  le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;

h) identica:

i)  le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

i) identica:

l)  le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

l) identica:

m)  le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

m) identica:

n)  le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

n) identica:

o)  le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;

o) identica:

p) le controversie derivanti dall’applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

p) identica:

q)  le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

q)  le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis;

2.  Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

2. Identico.

 

 

Art. 136

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1.  I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

1.  I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

2.  I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma.

2. Identico.

 


Le novelle alle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo

 

Normativa vigente

A.G. 399

Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo

Titolo I

REGISTRI - ORARIO DI SEGRETERIA

Art. 1

Registro generale dei ricorsi

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l’esecuzione del pagamento del contributo unificato, l’indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.

1. Identico.

2.  I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l’ordine di presentazione.

2.  I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l’ordine di presentazione, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell’impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai sensi dell’art. 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell’articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l’impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.

3.  Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

3.  Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l’indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

4.  Il registro è chiuso ogni giorno con l’apposizione della firma del segretario generale.

4.  Il registro è chiuso ogni giorno con l’apposizione della firma di un addetto al segretariato generale.

 

 

Art. 2

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:

1. Identico:

a)  il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;

a) identica;

b)  il registro delle istanze di prelievo;

b) identica;

c)  il registro per i processi verbali di udienza;

c) identica;

d)  il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

d) identica;

e)  il registro delle ordinanze cautelari;

e) identica;

f)  il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;

f) identica;

g)  il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

 

g-bis) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria.

2.  Il segretario, ricevuta l’istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.

2. Identico.

3.  Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.

3.  Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti.

4.  La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.

4. Identico.

5.  La segreteria cura la formazione dell’originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.

5. Identico.

6.  La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell’ articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

6. Identico.

 

 

Titolo V

SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 14

Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1.  Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

1.  Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

 


 



[1]    Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

[2]    Cfr. Relazione illustrativa dell’AG n. 399, p. 1.

[3]    D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

[4]    L’art. 39, comma 1, del codice prevede che per quanto non disciplinato dal codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

[5]    D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[6]    R.D. 21 aprile 1942, n. 444, Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

[7]    D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, Regolamento di esecuzione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 , istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

[8]    L. 27 maggio 1975, n. 166, Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

[9]    L. 7 giugno 1975, n. 227, Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

[10]   L. 8 agosto 1977, n. 546, Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

[11]   L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[12]   L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.