Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale
Riferimenti:
SCH.DEC 292/XVI     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 218
Data: 11/04/2011
Descrittori:
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI   FEDERALISMO
FINANZA LOCALE   IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI
IMPOSTE E TRIBUTI PROVINCIALI   L 2009 0042
Altri riferimenti:
L N. 42 DEL 05-MAG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione e ricerche

Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi
della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale

 

 

 

 

n. 218

 

 

11 aprile 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: FI0475.doc

 


INDICE

D.Lgs. n. 85 del 2010 – Federalismo demaniale.................................................................................... 1

D.Lgs. n. 156 del 2010 – Ordinamento transitorio di Roma capitale................................................... 7

D.Lgs. n. 216 del 2010 – Fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.......... 11

D.Lgs. n. 23 del 2011 – Federalismo municipale................................................................................. 15

Atto n. 317 – Federalismo regionale e fabbisogni sanitari (testo approvato dal Consiglio dei Ministri, non ancora pubblicato in G.U).............................................................................................................................. 21

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

“Attribuzione ai comuni, province e città metropolitane di un proprio patrimonio”

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2011, n. 134)

 

(Entrata in vigore: 26 giugno 2010)

 

 


 

Norma

Oggetto

Termine adozione

Attuazione

Art. 3, co. 1,
lett. a)

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.

23 dicembre 2010
(entro 180 giorni dall’entrata in vigore)

 

Art. 3, co. 1,
lett. a)

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale, nonchè dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un’intesa tra le Regioni interessate.

23 dicembre 2010
(entro 180 giorni dall’entrata in vigore)

 

Art. 3, co. 1,
lett. b)

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia.

23 dicembre 2010
(entro 180 giorni dall’entrata in vigore)

 

Art. 3, co. 1,
 lett. b)

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle province, unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.

23 dicembre 2010
(entro 180 giorni dall’entrata in vigore)

 

Art. 3, co. 3

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diformazione degli elenchi dei beni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze

23 dicembre 2010
(entro 180 giorni dall’entrata in vigore)

 

Art. 3, co. 4, primo periodo

Presentazione all’Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni, con relativa relazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3

 

Art. 3, co. 4,
ultimo periodo

Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.

Entro i successivi
60 giorni
dalla scadenza del termine di cui all’art. 3, co. 4, primo periodo

 

Art. 3, co. 6

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di affidamento del patrimonio dei beni “inoptati” (c.d. patrimonio federale) all’Agenzia del demanio o all’Amministrazione che ne cura la gestione.

 

 

Art. 4, co. 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministridi attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l’inclusione nel patrimonio indisponibile.

 

 

Art. 5, co. 3, primo periodo e terzo periodo

 

Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l’esclusione.

Compilazione da parte dell’Agenzia del demanio dell’elenco dei beni di cui si richiede l’esclusione.

24 settembre 2010
(entro 90 giorni
dall’entrata in vigore)

Agenzia Demanio Circolare
n. 24320 del 24 giugno 2010

Agenzia Demanio Circolare.
 n. 28104 del 26 luglio 2010

Agenzia Demanio Circolare
n. 33426 del 17 settembre 2010

Art. 5, co. 3, quarto periodo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio di definizione dell’elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia.

E’ richiesto il parere della Conferenza Unificata che dovrà esprimersi entro 30 giorni.

8 novembre 2010
(entro i successivi 45 giorni)

Elenco trasmesso alla
Conferenza unificata

Art. 5, co. 4, primo periodo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diindividuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti.

26 giugno 2011
(entro un anno
dall’entrata in vigore)

 

Art. 5, co. 5

Accordi tra Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimentoalle Regioni e agli altri enti territorialidei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

26 giugno 2011
(entro un anno
dall’entrata in vigore)

 

Art. 7, co. 1

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.

A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore
(dal 1° gennaio 2012)

 

Art. 9, co. 2

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.

A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni

(1° gennaio 2012)

 

Art. 9, co. 3

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

25 agosto 2010
(entro 60 giorni dall’entrata in vigore)

 

Art. 9, co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

 

 

Art. 9, co. 5

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.

25 agosto 2010
(entro 60 giorni dall’entrata in vigore)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156

“Ordinamento transitorio di Roma capitale”

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010)

 

 

 

 


 

Norma

Oggetto

Termine adozione

Attuazione

Art. 3, co. 4

L'Assemblea capitolina, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

 

 

Art. 3, co. 5

L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, del presente decreto,approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 5, co. 7

Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

 

 


 

 

 

 

 

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2010)

 

(Entrata in vigore: 18 dicembre 2010)

 

 


 

Norma

Oggetto

Termine adozione

Attuazione

Art. 2, co. 1 - 5

La fase transitoria di determinazione dei fabbisogni standard:

-   nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

-   nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

-   nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

 

 

Art. 5, co. 1,
lett. a) e c)

Predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.

I Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.

 

 

Art. 6

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei cui agli articoli precedenti, nonchè del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia.

Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2011, n. 67)

 

(Entrata in vigore: 7 aprile 2011)

 

 


 

Norma

Oggetto

Termine adozione

Attuazione

Art. 2, co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell’IVA.

 

 

Art. 2, co. 6

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al venir meno dell’applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica e al corrispondente aumento dell’accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.

Entro il
31 dicembre 2011

 

 

Art. 2, co. 7

Decreto del Ministro dell’interno, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.

Annualmente
entro il 30 novembre

 

 

Art. 2, co. 8

Decreto del Ministro dell’interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.

 

 

Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata, dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

 

 

Art. 2, co. 9

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all’imposta di registro e di bollo, all’imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.

 

 

Art. 2, co. 10, lett. b)

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell’attività di accertamento.

 

 

Art. 3, co. 4

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell’opzione al regime della cedolare secca, nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.

6 luglio 2011

(entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)

 

Art. 4, co. 3

Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno.

6 giugno 2011

(entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)

 

Art. 5, co. 1

Regolamento ai sensi dell’art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina il graduale “sblocco”, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l’addizionale comunale all’IRPEF, ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.

6 giugno 2011

(entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)

 

Art. 6, co. 1

Regolamento ai sensi dell’art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell’imposta di scopo.

Entro il 31 ottobre 2011

 

Art. 8, co. 5

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui può essere modificata l’aliquota dell’imposta municipale propria (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.

 

 

Art. 9, co. 6

Uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell’imposta municipale propria, i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

 

 

Art. 11, co. 2

Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell’imposta municipale secondaria.

 

 

Art. 13, co. 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di alimentazione e riparto del Fondo perequativo a favore di comuni e province.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti previsti dal decreto legislativo (testo parere su atto 317)

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del ……)

 

(Entrata in vigore: ………)

 

 


 

Norma

Oggetto

Termine adozione

Attuazione

Art. 2, co. 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l’addizionale regionale all’IRPEF delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013.

Ilmedesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

Da adottare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto

 

Art. 3, co. 3

Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario, in conformità con il principio di territorialità.

Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall’attuazione del principio di territorialità.

 

 

Art. 5, co. 2

Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell’addizionale regionale dell’IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l’anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).

 

 

Art. 6, co. 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.

Entro il 31 dicembre 2011

 

 

Art. 7-bis, co. 4

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all’IVA commisurata all’aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

 

 

Art. 7-ter, co. 2

Le Regioni possono definire conspecifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione di cui all’articolo 7-bis, commi 2 e 3.

 

 

Art. 7-ter, co. 4

Sulla base di convenzioni da definire tra l’Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinati le modalità di gestione delle imposte, nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF che devono essere svolte dall’Agenzia delle entrate.

 

 

Art. 7-ter, co. 5

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 2 (vedi sopra) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Art. 7-quater, co. 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.

 

 

Art. 8, co. 2

Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti.

 

 

Art. 9, co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell’assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale.

 

 

Art. 9, co. 6

Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l’ISTAT.

 

 

Art. 11, co. 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.

 

 

Art. 11, co. 5

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.

Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

 

 

Art. 11, co. 8

Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.

Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

 

 

Art. 13, co. 3

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.

Entro il 2011

 

Art. 13, co. 4

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate che definisce un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui è prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi annualmente versati alle Province.

 

 

Art. 13, co. 5-bis

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto ai sensi dell’articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le misure dell’imposta provinciale di trascrizione di cui al D.M. n. 435 del 1998.

Entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto

 

Art. 14, co. 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.

 

 

Art. 14, co. 3

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali da sopprimere.

Entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento

 

Art. 14, co. 5

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l’attribuzione del relativo gettito allo Stato.

 

 

Art. 15, co. 2

Atto amministrativo di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.

 

 

Art. 16, co. 1-bis

Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell’imposta di scopo provinciale.

Entro il 31 ottobre 2011

 

Art. 17, co. 3

Decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

 

 

Art. 19-bis, co. 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane.

 

 

Art. 19-bis, co. 3-bis

Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell’imposta di scopo della città metropolitana.

Entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente decreto

 

Art. 24-octies, co. 2

Decreto del Ministro dell’economia e finanze che istituisce, nell’ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

 

 

Art. 26, co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario.

Entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente decreto