Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: (DOC 292) Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011
Riferimenti:
SCH.DEC 292/XVI     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 23
Data: 11/01/2012
Descrittori:
COMUNI   DECRETO LEGGE 2011 0201
FINANZA LOCALE     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate
dal D.L. 201/2011

 

 

 

 

 

 

 

n. 310

 

 

 

11 gennaio 2012

 


Servizi responsabili:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

(066760-9496*st_finanze@camera.it
( 066760-9932 * st_bilancio@camera.it

Servizio Bilancio dello Stato

Dossier di verifica n. 23

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0418h.doc

 

 

 

 

 

 

Quadro sinottico dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni

 

 

 

 

Il DL 201/2011 è intervenuto sulla disciplina concernente le forme di finanziamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. In particolare, apportando modifiche ai cespiti tributari di diretta attribuzione, il provvedimento ha conseguentemente introdotto variazioni nelle forme di finanziamento dei fondi destinati alla perequazione.

Si presenta quindi l’aggiornamento dello schema contenuto nel Dossier n. 260/5, riferito al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al fine di rappresentare graficamente i rapporti finanziari fra Stato e comuni conseguenti all’attuazione del federalismo fiscale, come risultanti dal complesso delle disposizioni approvate.

I quadri sinottici sono seguiti da una sintetica illustrazione delle modifiche alla disciplina delle forme di finanziamento dei fondi destinati alla perequazione apportate dal DL 201/2011, in conseguenza delle variazioni stimate dei gettiti tributari di diretta attribuzione ai comuni.

 

 

 



 


 

Modifiche apportate ai Fondi destinati alla perequazione

a fronte di variazioni nei Gettiti tributari di diretta attribuzione

 

Gli articoli 13 e 14 DL n. 201/2011 hanno apportato alcune modifiche in merito alle fonti di finanziamento che vengono direttamente attribuite ai comuni e a quelle che affluiscono ai comuni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o ad titolo di altri trasferimenti. In particolare, le modifiche disposte con riferimento all’IMU e alla TARES determinano, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, un maggior gettito tributario di diretta attribuzione ai comuni[1], con decorrenza 2012 per l’IMU e 2013 per la TARES. A tronte di tale maggior gettito viene operata una corrispondente riduzione delle risorse spettanti ai comuni a vario titolo:

-          per i comuni delle regioni a statuto ordinario, a valere sui trasferimenti al fondo perequativo

-          per i comuni delle regioni a statuto speciale, a valere, per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, sui trasferimenti e, per le altre autonomie speciali, a valere sulle compartecipazioni regionali ai tributi erariali[2].

Per compensare la conseguente riduzione di risorse destinate alla perequazione, viene previsto[3] che, per il triennio 2012-2014, la compartecipazione IVA – che, sulla base della legislazione previgente, sarebbe stata ripartita tra i comuni in proporzione ai consumi del rispettivo territorio (in prima applicazione sulla base dei consumi delle province) - affluisca invece al fondo perequativo.

La relazione tecnica al DL 201/2011 [4] e il testo delle relative disposizioni [5] forniscono i seguenti elementi di quantificazione delle maggiori risorse tributarie per i comuni a titolo di IMU e di TARES, derivanti dalle modifiche disposte:

(mln di euro)

 

2012

2013

2014

IMU

1.627,4

1.762,4

2.162

TARES

 

1.000

1.000

Totale

1.627,4

2.762,4

3.162

 

A tale incremento di risorse tributarie di diretta attribuzione corrisponde un’equivalente riduzione di risorse spettanti ai comuni a titolo di trasferimenti perequativi o di altro genere, come sopra indicato.

Il gettito della compartecipazione comunale all’IVA, attribuito ai fondi perequantivi per il solo triennio 2012-2014, non è quantificato dalla relazione tecnica al DL 201/2011, ma era cifrato attorno ai 3 mld a decorrere dal 2012 in occasione dell’esame parlamentare del D.Lgs. n. 23/2011.

Dagli elementi di quantificazione sopra riportati sembra emergere che gli articoli 13 e 14 del DL 201/2011 determinano per il 2012 e il 2013, a parità di risorse complessivamente attribuite ai comuni, una riduzione del gettito tributario di diretta attibuzione e un corrispondente aumento delle risorse destinate alla perequazione. Infatti, mentre le risorse della compartecipazione IVA destinate al fondo perequativo non sono state modificate nel corso dell’esame parlamentare del citato decreto, il maggior gettito dell’IMU per i due esercizi indicati si è ridotto in conseguenza dell’aumento della detrazione per la prima abitazione per le famiglie con figli. Inoltre, l’aumento del gettito tributario a titolo di TARES decorre dall’esercizio 2013, mentre la destinazione della compartecipazione IVA al fondo perequativo decorre dall’esercizio 2012.

Si segnala peraltro che l’afflusso della compartecipazione IVA al fondo perequativo, in luogo dell’attribuzione diretta, è previsto per il solo triennio 2012-2014, mentre il maggior gettito tributario e la conseguente decurtazione del fondo perequativo hanno carattere permanente.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 28 del DL 201/2011 prevede, a titolo di concorso alla manovra e con decorrenza dal 2012, una riduzione delle risorse spettanti ai comuni in misura pari a complessivi 1.510 così ripartiti:

-          1.450 mln di euro complessivamente riferiti ai comuni delle regioni a statuto ordinario (a valere sul fondo perequativo) e ai comuni di Sicilia e Sardegna (a valere sui trasferimenti loro spettanti);

-          60 mln di euro per i comuni delle restanti regioni a statuto speciale a valere sulle compartecipazioni regionali ai tributi erariali[6].

 



[1]    Con riferimento all’IMU, è prevista una riserva di gettito in favore dell’erario.

[2]    Fino all’emanazione delle norme di attuazione dell’articolo 27 della L. n. 42/2009.

[3]    Cfr. l’art. 13, commi 18 e 19, del DL n. 201/2011.

[4]    Cfr. in particolare gli articoli 13, 14.

[5]    Cfr. in particolare l’art. 13, comma 17, del DL 201/2011.

[6]    Fino all’emanazione delle norme di attuazione dell’articolo 27 della L. n. 42/2009.