Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi per l'applicazione del trattato di pace del 1947 - A.C. 4994 Elementi per l'istruttoria legislativa
Serie: Progetti di legge    Numero: 648
Data: 28/05/2012
Descrittori:
PERSONALE MILITARE   PROFUGHI E RIFUGIATI
PROMOZIONI A TITOLO ONORIFICO   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: IV-Difesa

 

28 maggio 2012

 

n. 648/0

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi per l'applicazione del trattato di pace del 1947

A.C. 4994

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4994

Titolo

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione alla Camera

23 febbraio 2012

assegnazione

15 maggio 2012

Commissione competente

IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e XI Lavoro

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da quattro articoli, prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare, in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace del 1947, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

 

La promozione è conferita anche nel caso in cui i candidati alla promozione onorifica ricoprano una posizione di vertice all'interno del proprio ruolo, con l’unica eccezione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

 

Le problematiche del confine orientale italiano: quadro storico.

Le problematiche del confine orientale italiano traggono origine dalle conseguenze del secondo conflitto mondiale: in base al  Trattato di pace del 1947, il confine italiano veniva infatti retrocesso in direzione occidentale, in favore della Jugoslavia, che aveva subito l'aggressione nazifascista e figurava in quel momento tra i vincitori, grazie anche all'appoggio sovietico e al fortissimo movimento di resistenza guidato da Tito.

In particolare, l'art. 19 del Trattato di pace stabiliva che i cittadini italiani che al 10 giugno 1940[1] erano domiciliati nei territori ora passati alla Jugoslavia, ossia l'Istria, Fiume, Zara e parte del Friuli, avrebbero dovuto optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'obbligo, nel secondo caso, di  trasferirsi in Italia.

Peraltro l'art. 21 dello stesso Trattato prevedeva la costituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT), a cavallo del confine tra i due Stati. Tuttavia tale entità territoriale non vide mai la luce, poiché le Parti non trovarono l'accordo sulla designazione del Governatore che avrebbe dovuto amministrare quella zona. Venne quindi preferita una soluzione di compromesso, con la suddivisione del Territorio in due zone: la zona A, comprendente Trieste ed il territorio italiano circostante, sotto l'amministrazione alleata e la zona B, comprendente i distretti di Capodistria ( Slovenia) e Buie (Croazia) in territorio jugoslavo, sotto la sovranità della Jugoslavia. Con il Memorandum d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 si determinò infine il passaggio della zona A, sotto amministrazione alleata, all'amministrazione italiana. Tale demarcazione dei confini divenne poi definitiva con gli Accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975.

Le vicende del confine orientale, anche in ragione degli eventi tragici connessi al periodo dell'occupazione da parte dei partigiani jugoslavi di parti del territorio italiano (1943-1947), videro complessivamente circa 300 mila italiani abbandonare i territori passati sotto sovranità jugoslava. D'altro canto, una consistente minoranza italiana venne a trovarsi, dopo gli accordi di pace, a risiedere in territorio jugoslavo, ripartita tra le due entità federate croata e slovena. II mutamento degli assetti geopolitici conseguenti alla caduta del Muro di Berlino 1989 ha travolto anche l'insieme di Stati ed etnie che componevano la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: la spinta delle varie nazionalità ha condotto la Croazia e la Slovenia alla dichiarazione d'indipendenza. Per effetto di questi cambiamenti la penisola istriana e la minoranza italiana sono state divise dal nuovo confine sul fiume Dragogna: la minoranza italiana a seguito della nascita dei due nuovi Stati è stata divisa in due componenti, una, numericamente più esigua, in Slovenia, e l'altra, più cospicua, nel territorio croato dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

Le problematiche derivanti all'Italia dalle vicende accennate si articolano dunque, da un lato, nel rapporto con l'esodo giuliano e lo stabilirsi di tanti italiani d'Istria e della Venezia Giulia nelle diverse Regioni italiane e nel resto del mondo e, dall'altro lato, nella tutela e sostegno delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia.

 

Per quanto riguarda i presupposti per il riconoscimento del beneficio in questione, la proposta di legge /art. 1, comma 1) in esame fa riferimento, in primo luogo, al fatto che la persona interessata abbia già usufruito dei benefìci di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 recante talune norme in favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

 

Per quanto attiene, ai benefici di cui alla richiamata L. 336/1970[2], essa prevede una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali, in favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, che consistono:

§      nella valutazione, dietro richiesta da effettuarsi una sola volta nella carriera di appartenenza, di due anni o, se più favorevole, nel computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (art. 1);

§      nell’attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, di un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento[3] (art. 2);

§      nella concessione, al personale collocato a riposo, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, di un aumento di servizio di sette anni o di dieci anni, in caso di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento a seguito dell’applicazione dei precedenti articoli (art. 3).

 

L’articolo 2 individua ulteriori requisiti necessari per il conferimento del grado onorifico: a) non aver usufruito di altre promozioni a titolo onorifico b) non aver riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento; b) non essere stati condannati con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi c).

 

In ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, il passaggio di grado ha esclusivamente valore onorifico. La proposta di legge (art. 3, comma 2) precisa, infatti, che la promozione non produce effetti sul trattamento di quiescenza e non determina effetti economici o retributivi.

 

Promozioni a titolo onorifico

Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli onorifici in capo a cittadini italiani ex combattenti del secondo conflitto mondiale sono contenute in diverse leggi della Repubblica.

In primo luogo la legge 18 dicembre 1973, n. 858 ha riconosciuto il titolo di guardiamarina ai cittadini italiani che, pur avendo frequentato fino alla data dell'8 settembre 1943 il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento nella Marina militare, non conseguirono il grado di ufficiale nelle Forze armate a causa degli avvenimenti seguiti alla data citata. L'articolo 1 della legge n. 858 prevedeva che, qualora i soggetti interessati avessero superato il limite di età fissato per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica fosse attribuita nella riserva di complemento. Oltre a disciplinare il procedimento per il conferimento della nomina, la legge n. 858 del 1973, all'art. 3, disponeva che il riconoscimento del grado di guardiamarina ai suddetti soggetti non avrebbe comportato alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge stessa.

Successivamente la legge 8 agosto 1980, n. 434 ha dettato disposizioni in materia di valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate. Le disposizioni recate dalla legge n. 434 del 1980 furono successivamente estese dalla legge 6 novembre 1990, n. 323 ad altre categorie di combattenti e agli internati militari in Germania.

Con legge 6 novembre 1990, n. 325 - successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1993, n. 577 - è stata, inoltre, prevista, l'attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore di cittadini italiani che avevano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, purché riconosciuti come ex combattenti.

Infine la legge 31 gennaio 1992, n. 159 ha disciplinato l'attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale. La legge fa riferimento ai cittadini italiani che parteciparono in qualità di "sergenti allievi ufficiali di complemento" ad operazioni di guerra durante il secondo il conflitto mondiale per un periodo non inferiore a tre mesi, senza ottenere la nomina ad ufficiali di complemento a causa dei fatti accaduti dopo l'8 settembre 1943. Il periodo minimo di tre mesi non era richiesto per i caduti o dispersi in combattimento, per i decorati al valor militare e per i titolari di croce al merito di guerra, per i mutilati, invalidi e feriti per causa di servizio militare connesso con i fatti citati, e per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento. La legge n. 159/1992 disponeva che le promozioni conferite non modificavano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in seguito agli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943.

Più in generale, promozioni a titolo onorifico non collegate alla qualifica di ex combattente, erano state disposte con la legge 15 marzo 2002, n. 37 che aveva conferito, a titolo onorifico, il grado superiore a 46 paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971, mentre, in precedenza, con la legge 16 maggio 1977, n. 228, era stato disposto il conferimento del grado di aspirante guardiamarina a 38 allievi dell'Accademia navale deceduti in un incidente di volo. Tale legge fu modificata con successivo intervento - legge 26 ottobre 1979, n. 560, - che conferiva alle 38 vittime il grado di guardiamarina del Corpo di stato maggiore del servizio permanente effettivo. In tal modo veniva consentita la liquidazione ai familiari dell'equo indennizzo ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

Da ultimo, si ricorda che la legge 18 marzo 1968, n. 263[4], emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è stata conferita ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della difesa, ha comportato la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio (inizialmente fissato a lire 60.000, successivamente elevato fino a lire 150.000). La medesima legge n. 263 del 1968 ha, inoltre, stabilito la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.

In ordine al procedimento di emanazione del provvedimento di concessione della promozione a titolo onorifico, la proposta di legge dispone che il beneficio è accordato con decreto del Ministro della difesa, su domanda dei soggetti interessati, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 1070 del codice dell’ordinamento militare, la promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

Rispetto a tale normativa, la proposta di legge in esame apporta una deroga nella misura in cui prevede che il conferimento della promozione a titolo onorifico avvenga unicamente con decreto del ministro della difesa anche nel caso in cui la promozione riguardi gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata (ad eccezione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti esclusi dal beneficio in esame dal comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge).

 

 

 

Esercito

Marina

Aeronautica

Carabinieri

Guardia di Finanza

 Generale - Ammiraglio

 (Capo di Stato Maggiore della Difesa)

-

Generale di Corpo d'Armata

con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore dell'Esercito)

Ammiraglio di Squadra con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore della Marina)

Generale di Squadra Aerea con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore dell'Aeronauti
ca)

Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali

 

(Comandante Generale)

Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali

 

(Comandante Generale)

Generale di Corpo d'Armata

/

Tenente Generale

Ammiraglio di Squadra

/

Ammiraglio Ispettore Capo

Generale di Squadra Aerea

/

Generale Ispettore Capo

Generale di Corpo d'Armata

Generale di Corpo d'Armata

Generale di Divisione

/

Maggior Generale

Ammiraglio di Divisione

/

Ammiraglio Ispettore

Generale di Divisione Aerea

/

Generale Ispettore

Generale di Divisione

Generale di Divisione

Generale di Brigata

/

Brigadier Generale

Contrammi

raglio

Generale di Brigata Aerea

/

Brigadier Generale

Generale di Brigata

Generale di Brigata

 

 

 

 

 

 

L’articolo 4 precisa, in particolare, che la domanda dell’interessato dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla legge. A sua volta, il Ministro della difesa, conclusa positivamente la valutazione dei requisiti richiesti, secondo le procedure previste codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione del personale militare, dovrà provvedere, con proprio decreto, alla concessione della promozione.

 

Al riguardo, la disposizione in esame, oltre a richiamare le procedure per il giudizio di avanzamento già contemplate dal codice dell’ordinamento militare, precisa, altresì, che le medesime avranno luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, lasciando, quindi, intendere che le procedure di valutazione saranno svolte dalle Commissioni di valutazione di cui agli articoli 1030 e seguenti del Codice, senza necessità di prevederne nuovi organismi o configurare oneriaggiuntivi per l’espletamento delle operazioni tecnico-amministrative richieste dal conferimento della promozione a titolo onorifico.

 

Giudizio di avanzamento del personale militare

Il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, riguardanti l’avanzamento del personale militare è disciplinato dal libro IV (personale militare) del titolo VII (avanzamento) del codice dell’ordinamento militare.

In particolare, in base all’articolo 1031 del codice dell’ordinamento militare, l'avanzamento dei militari ha luogo per:

Ø                anzianità;

Ø                scelta;

Ø                scelta per esami;

Ø                meriti eccezionali;

Ø                benemerenze d’istituto.

Le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, sono definite nel Capo II, Sezioni I e II del richiamato libro IV.

Con particolare riferimento ai giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali, l’articolo 1034 del Codice affida tale compito alle Commissioni di vertice, nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; alle Commissioni superiori di avanzamento, nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;alle Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; ai superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata (art. 1047 del Codice).

Per quanto riguarda, poi, l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, questo può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore (art. 1061).

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore (art.1062).

 

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, alla medesima è allegata unicamente la relazione illustrativa del provvedimento.

Necessità dell’intervento con legge

In tema di conferimento di gradi a titolo onorifico sussiste l'obbligo di intervento con norma di rango primario in quanto il comma 2 dell’articolo 1630 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) fa espresso divieto di concedere gradi onorari.

Tale disposizione riproduce analogo principio previsto dall’articolo 4 della legge n. 113 del 1954, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del richiamato codice che ne ha recepito il contenuto.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge A.C. 4994 tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera d) che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

 

 


 

 

 

 

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File: DI0538_0.doc



[1] Data dell'ingresso dell'Italia nella II Guerra Mondiale.

[2]   L. 24 maggio 1970, n. 336, Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

[3]    Agli stessi dipendenti, a seguito di loro specifica richiesta o a seguito di richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, va conferita, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio richiamati in precedenza, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

[4]   Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.