Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi per l'applicazione del trattato di pace del 1947 - A.C. 4994
Serie: Progetti di legge    Numero: 648
Data: 28/05/2012
Descrittori:
PERSONALE MILITARE   PROFUGHI E RIFUGIATI
PROMOZIONI A TITOLO ONORIFICO   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi per l'applicazione del trattato di pace del 1947 A.C. 4994

 

 

 

 

 

n. 648

 

 

28 maggio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

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File: DI0538.doc

 

 

 


INDICE

 

 

Schede di lettura

§     Quadro normativo                                                                                            3

§     Contenuto                                                                                                        6

Documentazione

§     D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430 Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (stralcio)                                                                                                         13

§     Successione gerarchica delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare - Tabella                                                                        24

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Promozioni a titolo onorifico

Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli onorifici in capo a cittadini italiani ex combattenti del secondo conflitto mondiale sono contenute in diverse leggi della Repubblica.

In primo luogo la legge 18 dicembre 1973, n. 858 riconobbe il titolo di guardiamarina ai cittadini italiani che, pur avendo frequentato fino alla data dell'8 settembre 1943 il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento nella Marina militare, non conseguirono il grado di ufficiale nelle Forze armate a causa degli avvenimenti seguiti alla data citata. L'articolo 1 della legge n. 858 prevedeva che, qualora i soggetti interessati avessero superato il limite di età fissato per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica fosse attribuita nella riserva di complemento. Oltre a disciplinare il procedimento per il conferimento della nomina, la legge n. 858 del 1973, all'art. 3, disponeva che il riconoscimento del grado di guardiamarina ai suddetti soggetti non avrebbe comportato alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge stessa.

Successivamente la legge 8 agosto 1980, n. 434 ha dettato disposizioni in materia di valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate. Le disposizioni recate dalla legge n. 434 del 1980 furono successivamente estese dalla legge 6 novembre 1990, n. 323 ad altre categorie di combattenti e agli internati militari in Germania.

Con legge 6 novembre 1990, n. 325 - successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1993, n. 577 - è stata, inoltre, prevista, l'attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore di cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, purché riconosciuti come ex combattenti.

Infine la legge 31 gennaio 1992, n. 159 ha disciplinato l'attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale. La legge fa riferimento ai cittadini italiani che parteciparono in qualità di "sergenti allievi ufficiali di complemento" ad operazioni di guerra durante il secondo il conflitto mondiale per un periodo non inferiore a tre mesi, senza ottenere la nomina ad ufficiali di complemento a causa dei fatti accaduti dopo l'8 settembre 1943. Il periodo minimo di tre mesi non è richiesto per i caduti o dispersi in combattimento, per i decorati al valor militare e per i titolari di croce al merito di guerra, per i mutilati, invalidi e feriti per causa di servizio militare connesso con i fatti citati, e per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento. La legge n. 159/1992 dispone che le promozioni conferite non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in seguito agli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943.

 

Più in generale, promozioni a titolo onorifico non collegate alla qualifica di ex combattente, erano state disposte con la legge 15 marzo 2002, n. 37 che aveva conferito, a titolo onorifico, il grado superiore a 46 paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971, mentre, in precedenza, con la legge 16 maggio 1977, n. 228, era stato disposto il conferimento del grado di aspirante guardiamarina a 38 allievi dell'Accademia navale deceduti in un incidente di volo. Tale legge fu modificata con successivo intervento - legge 26 ottobre 1979, n. 560, - che conferiva alle 38 vittime il grado di guardiamarina del Corpo di stato maggiore del servizio permanente effettivo. In tal modo veniva consentita la liquidazione ai familiari dell'equo indennizzo ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

Da ultimo, si ricorda che la legge 18 marzo 1968, n. 263[1], emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è stata conferita ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della difesa, ha comportato la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio (inizialmente fissato a lire 60.000, successivamente elevato fino a lire 150.000). La medesima legge n. 263 del 1968 ha, inoltre, stabilito la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.

 

I benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970

 

La legge n. 336 del 1970[2] ha previsto una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali, in favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, che consistono:

§      nella valutazione, dietro richiesta da effettuarsi una sola volta nella carriera di appartenenza, di due anni o, se più favorevole, nel computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (art. 1);

§      nella attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, di un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento[3] (art. 2);

§      nella concessione, al personale collocato a riposo, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, di un aumento di servizio di sette anni o di dieci anni, in caso di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento a seguito dell’applicazione dei precedenti articoli (art. 3).

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da quattro articoli, prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare, in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace del 1947, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

 

La promozione è conferita anche nel caso in cui i candidati alla promozione onorifica ricoprano una posizione di vertice all'interno del proprio ruolo, con l’unica eccezione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

 

Le problematiche del confine orientale italiano: quadro storico.

Le problematiche del confine orientale italiano traggono origine dalle conseguenze del secondo conflitto mondiale: in base al  Trattato di pace del 1947, il confine italiano veniva infatti retrocesso in direzione occidentale, in favore della Jugoslavia, che aveva subito l'aggressione nazifascista e figurava in quel momento tra i vincitori, grazie anche all'appoggio sovietico e al fortissimo movimento di resistenza guidato da Tito.

In particolare, l'art. 19 del Trattato di pace stabiliva che i cittadini italiani che al 10 giugno 1940[4] erano domiciliati nei territori ora passati alla Jugoslavia, ossia l'Istria, Fiume, Zara e parte del Friuli, avrebbero dovuto optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'obbligo, nel secondo caso, di  trasferirsi in Italia.

Peraltro l'art. 21 dello stesso Trattato prevedeva la costituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT), a cavallo del confine tra i due Stati. Tuttavia tale entità territoriale non vide mai la luce, poiché le Parti non trovarono l'accordo sulla designazione del Governatore che avrebbe dovuto amministrare quella zona. Venne quindi preferita una soluzione di compromesso, con la suddivisione del Territorio in due zone: la zona A, comprendente Trieste ed il territorio italiano circostante, sotto l'amministrazione alleata e la zona B, comprendente i distretti di Capodistria ( Slovenia) e Buie (Croazia) in territorio jugoslavo, sotto la sovranità della Jugoslavia. Con il Memorandum d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 si determinò infine il passaggio della zona A, sotto amministrazione alleata, all'amministrazione italiana. Tale demarcazione dei confini divenne poi definitiva con gli Accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975.

Le vicende del confine orientale, anche in ragione degli eventi tragici connessi al periodo dell'occupazione da parte dei partigiani jugoslavi di parti del territorio italiano (1943-1947), videro complessivamente circa 300 mila italiani abbandonare i territori passati sotto sovranità jugoslava. D'altro canto, una consistente minoranza italiana venne a trovarsi, dopo gli accordi di pace, a risiedere in territorio jugoslavo, ripartita tra le due entità federate croata e slovena. II mutamento degli assetti geopolitici conseguenti alla caduta del Muro di Berlino 1989 ha travolto anche l'insieme di Stati ed etnie che componevano la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: la spinta delle varie nazionalità ha condotto la Croazia e la Slovenia alla dichiarazione d'indipendenza. Per effetto di questi cambiamenti la penisola istriana e la minoranza italiana sono state divise dal nuovo confine sul fiume Dragogna: la minoranza italiana a seguito della nascita dei due nuovi Stati è stata divisa in due componenti, una, numericamente più esigua, in Slovenia, e l'altra, più cospicua, nel territorio croato dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

Le problematiche derivanti all'Italia dalle vicende accennate si articolano dunque, da un lato, nel rapporto con l'esodo giuliano e lo stabilirsi di tanti italiani d'Istria e della Venezia Giulia nelle diverse Regioni italiane e nel resto del mondo e, dall'altro lato, nella tutela e sostegno delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia.

 

Per quanto riguarda i presupposti per il riconoscimento della promozione in questione, la proposta di legge in esame fa riferimento, in primo luogo, al fatto che la persona interessata abbia già usufruito dei benefìci di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 la quale ha previsto una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali in favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate (Cfr. quadro normativo).

 

In relazione al requisito in esame si osserva che il rinvio alla legge n. 336 del 1970 sembra limitare il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai soli militari (profughi a seguito dell Trattato di pace del 1947) che siano stati anche dipendenti civile dello Stato.

Al riguardo, andrebbe valutato se tale limitazione sia idonea a realizzare gli obiettivi della proposta di legge consistenti nell’estendere “a tutto il personale militare, transitato nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto in possesso della qualifica di profugo, o ad esso equiparabile, la promozione a titolo onorifico al grado superiore”.

 

L’articolo 2 individua ulteriori requisiti necessari per il conferimento del grado onorifico: a) non aver usufruito di altre promozioni a titolo onorifico b) non aver riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento; b) non essere stati condannati con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi c).

 

In ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, il passaggio di grado ha esclusivamente valore onorifico. La proposta di legge (art. 3, comma 2) precisa, infatti, che la promozione non produce effetti sul trattamento di quiescenza e non determina effetti economici o retributivi.

In ordine al procedimento di emanazione del provvedimento di concessione della promozione a titolo onorifico, la proposta di legge dispone che il beneficio è accordato con decreto del Ministro della difesa, su domanda dei soggetti interessati, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 1070 del codice dell’ordinamento militare, la promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

Rispetto a tale normativa, la proposta di legge in esame apporta una deroga nella misura in cui prevede che il conferimento della promozione a titolo onorifico avvenga unicamente con decreto del ministro della difesa anche nel caso in cui la promozione riguardi gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata (ad eccezione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti esclusi dal beneficio in esame dal comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge).

 

 

Esercito

Marina

Aeronautica

Carabinieri

Guardia di Finanza

 Generale - Ammiraglio

 (Capo di Stato Maggiore della Difesa)

-

Generale di Corpo d'Armata

con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore dell'Esercito)

Ammiraglio di Squadra con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore della Marina)

Generale di Squadra Aerea con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore dell'Aeronauti
ca)

Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali

 

(Comandante Generale)

Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali

 

(Comandante Generale)

Generale di Corpo d'Armata

/

Tenente Generale

Ammiraglio di Squadra

/

Ammiraglio Ispettore Capo

Generale di Squadra Aerea

/

Generale Ispettore Capo

Generale di Corpo d'Armata

Generale di Corpo d'Armata

Generale di Divisione

/

Maggior Generale

Ammiraglio di Divisione

/

Ammiraglio Ispettore

Generale di Divisione Aerea

/

Generale Ispettore

Generale di Divisione

Generale di Divisione

Generale di Brigata

/

Brigadier Generale

Contrammi

raglio

Generale di Brigata Aerea

/

Brigadier Generale

Generale di Brigata

Generale di Brigata

 

 

L’articolo 4 precisa, in particolare, che la domanda dell’interessato dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla legge. A sua volta, il Ministro della difesa, conclusa positivamente la valutazione dei requisiti richiesti, secondo le procedure previste codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione del personale militare, dovrà provvedere, con proprio decreto, alla concessione della promozione.

 

Al riguardo, la disposizione in esame, oltre a richiamare le procedure per il giudizio di avanzamento già contemplate dal codice dell’ordinamento militare, precisa, altresì, che le medesime avranno luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, lasciando, quindi, intendere che le procedure di valutazione saranno svolte dalle ordinarie Commissioni di valutazione di cui agli articoli 1030 e seguenti del Codice, senza necessità di prevederne nuovi organismi o configurare oneriaggiuntivi per l’espletamento delle operazioni tecnico-amministrative richieste dal conferimento della promozione a titolo onorifico.

 

Il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, riguardanti l’avanzamento del personale militare è disciplinato dal libro IV (personale militare) del titolo VII (avanzamento) del codice dell’ordinamento militare.

In particolare, in base all’articolo 1031 del codice dell’ordinamento militare, l'avanzamento dei militari ha luogo per:

Ø      anzianità;

Ø      scelta;

Ø      scelta per esami;

Ø      meriti eccezionali;

Ø      benemerenze d’istituto.

 

Le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, sono definite nel Capo II, Sezioni I e II del richiamato libro IV.

Con particolare riferimento ai giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali, l’articolo 1034 del Codice affida tale compito alle Commissioni di vertice, nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; alle Commissioni superiori di avanzamento, nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;alle Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; ai superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata (art. 1047 del Codice).

Per quanto riguarda, poi, l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, questo può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore (art. 1061).

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendentiì, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore (art. 1062).

 


Documentazione

 


D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430
Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
(stralcio)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1947, n. 295, S.O.

(2)  Il presente decreto è stato emanato in forza della L. 2 agosto 1947, n. 811 che autorizzava il Governo della Repubblica a ratificare il trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

(3) Ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054.

 

 

1.  Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.

 

2.  Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato di cui all'art. 1.

 

3.  L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.

 

4.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA

 

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate «Le Potenze Alleate ed Associate da una parte

e l'Italia dall'altra parte

Premesso che l'Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d'armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

Premesso che dopo l'armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

 

 

PARTE PRIMA

Clausole territoriali

Sezione I

Frontiere

1.  I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1° gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

 

 

2.  Le frontiere fra la Francia e l'Italia, quali erano segnate al 1° gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:

1. Passo del Piccolo San Bernardo

Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell'ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.

2. Ripiano del Moncenisio

Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-oveste dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.

3. Monte Tabor - Chaberton

(a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.

(b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.

4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja

Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiomo passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.

5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell'Allegato I.

 

 

3.  Le frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:

(i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell'Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1° gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l'Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;

(ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell'Iudrio;

(iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;

(iv) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest'ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in dirczione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;

(v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;

(vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all'altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d'Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;

(vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la citttà di San Pietro ed all'Italia l'ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all'Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;

(viii) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l'altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;

(iv) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste.

La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

 

 

4.  I confini fra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:

(i) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d'incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;

(ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord ovest dalla città di Duino;

(iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d'Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'allegato I.

 

 

5.  1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.

2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

3. Qualsiasi questione sulla quale le Commissioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all'articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.

4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.

5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d'acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.

 

 

Sezione II

Francia (Clausole speciali)

6.  L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all'articolo 2.

 

 

7.  Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.

 

 

8.  1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançcon e Modane, per via di Bardonecchia.

2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.

3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

 

 

9.  1. Ripiano del Moncenisio

Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest'ultima concederà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato III.

2. Territorio di Tenda-Briga

Affinché l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all'Allegato III.

 

Sezione III

Austria (Clausole speciali)

10.  1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

 

Sezione IV

Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (Clausole speciali)

11.  1. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1° gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:

(a) La zona delimitata:

- al nord dal parallelo 42°50'N;

- al sud dal parallelo 42°42'N;

- all'est dal meridiano 17°10'E;

- all'ovest dal meridiano 16°25'E;

(b) La zona delimitata:

- al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45°15'N - 13°24'E.

- al sud dal parallelo 44°23'N;

- all'ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:

1) 45°15'N - 13°24' E

2) 44°51'N - 13°37' E

3) 44°23'N - 14°18'30''E

- ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.

2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.

L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.

I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

 

12.  1. L'Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell'occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L'Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.

2. L'Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell'articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l'Italia ricevette dall'Austria e dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.

3. Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

 

 

13.  L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell'Allegato V.

 

 

Sezione V

Grecia (Clausole speciali)

14.  1. L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia) Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.

2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.

3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d'accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

 

PARTE SECONDA

Clausole politiche

Sezione I

Clausole generali

15.  L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.

 

 

16.  L'Italia non incriminerà né altrimenti perseguiterà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.

 

 

17.  L'Italia, la quale, in conformità dell'articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

 

 

18.  L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all'Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace.

 

 

Sezione II

Nazionalità - Diritti civili e politici

19.  1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

 

 

20.  1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.

2. In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.

3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.

4. Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all'effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell'articolo 19, paragrafo 2.

5. Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente articolo.

 

 

Sezione III

Territorio libero di Trieste

21.  1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell'area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente Trattato.

3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà governato secondo le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.

4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell'articolo 19 e dell'Allegato XIV del presente Trattato.

5. L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all'Allegato IX.

 

 

22.  La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:

(i) Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di Zolla.

(ii) Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospo e Gabrovizza d'Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.

(iii) Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.

(iv) Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla foce, e, passando attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

 


 


 

 

 

 

 

 



[1]    Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

[2]    L. 24 maggio 1970, n. 336, Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

[3]    Agli stessi dipendenti, a seguito di loro specifica richiesta o a seguito di richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, va conferita, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio richiamati in precedenza, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

[4]    Data dell'ingresso dell'Italia nella II Guerra Mondiale.