Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti dell'Aeronautica militare - A.C. 207 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 417 | ||||
Data: | 13/12/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | IV-Difesa |
13 dicembre 2010 |
|
n. 417/0 |
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti dell'Aeronautica militareA.C. 207Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
207 |
Titolo |
Modifica all'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti dell'Aeronautica militare |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
29 aprile 2008 |
assegnazione |
22 luglio 2008 |
Commissione competente |
IV Difesa |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni: I Affari Costituzionali, V Bilancio e XI Lavoro |
La proposta di legge A.C. 207, composta da un solo articolo, novella la legge n. 78 del 1983, recante talune disposizioni in materia di indennità operative del personale militare.
In particolare, la citata proposta, attraverso l’inserimento di un nuovo comma all’articolo 17 della richiamata legge, stabilisce il principio generale in base al quale al personale militare che si trova nelle condizioni per poter beneficiare contestualmente dell’indennità di aeronavigazione per piloti e a quella per paracadutisti (articolo 5, legge n. 78 del 1983) è corrisposta l’indennità più favorevole per intero e l’altra nella misura del cinquanta per cento.
Al riguardo, si osserva, infatti, che, allo stato, il comma 1 dell’articolo 17 della richiamata legge n. 78 del 1983 stabilisce il differente principio in base al quale le citate indennità, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro.
Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame la ratio del provvedimento deve essere individuata nel fatto che “oggi appare opportuno prevedere che chi dà lustro alle Forze armate, essendo stato capace di conseguire entrambi i brevetti - di volo e di paracadutismo militare - e che oggi continua a mantenersi prontamente impiegabile in entrambe le specialità, continuando a svolgere attività quale pilota e quale paracadutista militare, debba potersi vedere riconosciuta questa sua particolarità” .
In relazione alla proposta di legge in esame si osserva che il relativo titolo andrebbe coordinato con il contenuto della medesima proposta e ciò in quanto la citata rubrica ne circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione alle sole indennità di aeronavigazione (ovvero di pilotaggio e paracadutismo) percepite dai piloti e ai paracadutisti dell’aeronautica militare mentre il contenuto della proposta di legge è più ampio estendendosi a tutto il personale delle forze armate potenzialmente titolare delle citate indennità.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 78 del 1983, oggetto di modifica da parte della proposta di legge in esame, le disposizioni concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato[1] in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.
Si segnala, inoltre, che la proposta di legge in esame, prevede nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato ed appare, pertanto, necessario individuare la relativa copertura finanziaria.
L’articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (relativa alle indennità operative del personale militare) disciplina le indennità di aeronavigazione per paracadutisti e piloti.
L’indennità mensile di aeronavigazione per i piloti è corrisposta secondo le modalità indicate nella tabella II allegata alla legge, agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.
Un’indennità mensile di aeronavigazione spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, nonché agli ufficiali osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo
L’indennità mensile di aeronavigazione per i paracadutisti spetta, nella misura prevista dalla medesima tabella II sopracitata, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti.
Un’indennità mensile di aeronavigazione spetta altresì ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti. L’indennità prevista per i carabinieri è cumulabile con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge n. 1054 del 1970, destinate appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
E’ prevista infine, per gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute, la corresponsione annua di una mensilità dell’indennità di navigazione prevista per i paracadutisti.
L’articolo 17 della medesima legge n. 78 del 1983 disciplina le norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità stabilendo che le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Per il personale dei corpi di polizia, le stesse indennità non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge n. 1054 del 1970, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978.
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978 dispone che, per il personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo siano cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto, nella misura intera per la più favorevole e limitata al 50 per cento per l’altra.
L’ultimo comma del medesimo articolo 17 stabilisce che le disposizioni della legge 78/1983 concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.
La legge 27 maggio 1970, n. 365 aveva precedentemente riordinato le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, gli assegni di imbarco e l'indennità di impiego operativo. L’articolo 1, comma 1 aveva unificato in un’unica indennità di aeronavigazione, quelle che precedentemente erano distinte in indennità mensile di aeronavigazione e indennità mensile di pilotaggio.
Trattandosi di una proposta di legge parlamentare alla medesima è allegata unicamente la relativa relazione illustrativa.
La proposta di legge in esame intende novellare una fonte normativa di grado primario. L’intervento legislativo appare, pertanto, necessario
La proposta di legge A.C. 207 è volta a modificare l’attuale sistema di corresponsione delle indennità di pilotaggio e paracadutismo percepite dal personale militare. La base giuridica del provvedimento appare, pertanto, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera d) che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Il provvedimento in esame interviene sulla normativa vigente con il metodo della novellazione.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, il provvedimento intende beneficiare quel personale militare “altamente qualificato e specializzato capace di conseguire entrambi i brevetti - di volo e di paracadutismo militare - e che oggi continua a mantenersi prontamente impiegabile in entrambe le specialità, continuando a svolgere attività quale pilota e quale paracadutista militare”.
Come sopra rilevato:
Ø appare necessario individuare la copertura finanziaria del provvedimento in quanto la modifica che si intende apportare al sistema di fruizione delle indennità di pilotaggio e paracadutismo introduce nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;
Ø appare opportuno modificare il titolo della proposta di legge al fine di adeguarlo al suo effettivo contenuto.
Servizio Studi – Dipartimento Difesa |
( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: DI0302_0.doc
[1] In relazione alle indennità percepite dal personale appartenente alle Forze di polizia si segnala, inoltre, la legge n. 505 del 1978, concernente alcune indennità spettanti alle forze di polizia. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 di tale legge “fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento”. Al riguardo, si osserva che la citata normativa è novellata dalla proposta di legge Cirielli A.C. 206, assegnata alla I Commissione affari costituzionali e non ancora esaminata.