Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento D.L. 16/2012 - A.C. 5109-A/R - Emendamenti approvati dalla VI Commissione Finanze
Riferimenti:
AC N. 5109/XVI   DL N. 16 DEL 02-MAR-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 625    Progressivo: 3
Data: 18/04/2012
Organi della Camera: VI-Finanze

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

D.L. 16/2012 - A.C. 5109-A/R

Emendamenti approvati dalla VI Commissione Finanze

 

 

n. 625/3

 

 

18 aprile 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D12016c.doc


Emendamenti al decreto-legge n. 16/2012 (“Semplificazioni fiscali”) A.C. 5109-A/R
approvati dalla VI Commissione Finanze della Camera

 


Articolo 1      Rateizzazione debiti tributari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.8

Relatore

 

16.4.12

Modifica il comma 4, precisando che la possibilità di rateizzare i debiti di natura patrimoniale si applica anche alla riscossione di quelli nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie. L’esclusione dalla rateizzazione non opera, dunque, per gli altri crediti derivanti da sanzioni comunitarie.

1.7

Barbato

IdV

16.4.12

Aggiunge i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, in tema di pagamenti da parte delle PA delle somme eccedenti l’ammontare del debito d’imposta, qualificando quale violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato (ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973) per cartelle di pagamento superiori a diecimila euro. Tale violazione è integrata anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione, l’agente della riscossione evidenzi che a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore ovvero non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto.

 


Articolo 2      Comunicazioni e adempimenti formali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.35

Ventucci

PdL

16.4.12

Modifica il comma 3 (il quale interviene sull’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) eliminando la limitazione dell’operatività della norma al caso in cui il concessionario sia lo stesso consolidante. Pertanto la cessione delle eccedenze nel consolidato, in caso di incompleta indicazione degli estremi, si considera efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenenti al gruppo.

Aggiunge il comma 3-bisvolto ad estendere la disciplina introdotta dal comma 3 anche alle cessioni di eccedenze diverse dall’Ires all’interno del consolidato. In tal modo la mancata indicazione degli estremi del soggetto concessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ma solo il pagamento della sanzione (pari a 2.065,83 euro).

2.33

Bernardo

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 4-bische, con una norma interpretativa, circoscrive l’esenzione dall’Iva disposta dall’articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006, ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente con lafinalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative (articolo 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000).

2.16

Fluvi

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 5-bis il quale sostituisce il comma 28 del decreto legge n. 223 del 2006, in tema di responsabilità in solido dell’appaltatorecon il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’emendamento in esame: estende la responsabilità in solido anche al committente imprenditore o datore di lavoro e a ciascuno degli eventuali subappaltatori; stabilisce il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto; limita l’oggetto dalla responsabilità solidale al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA; fa salva la possibilità di dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele per evitare l’inadempimento.

2.34
Nuova formulazione

Laboccetta

Pdl

17.4.12

Aggiunge il comma 6-bis, cheestende anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria l’applicazione dell’IVA sul cd. “margine”, ovvero sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, a specifiche condizioni.

2.36

Barbato

IdV

16.4.12

Aggiunge il comma 13-ter il quale, tramite la modifica dell’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, esonera dall’obbligo di emissione della fattura l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

2.37

Berardi

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 13-ter (comma 13-quater dell’A.C. 5109-A) il quale, tramite la modifica dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, in tema di regime premiale per favorire la trasparenza, estende la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati anche per le liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.

 


Articolo 3     Facilitazioni per imprese e contribuenti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.112

Relatore

 

17.4.12

Sostituisce i commi 1 e 2, fissa in 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia. L’emendamento modifica le condizioni per l’applicazione di tale deroga alle ordinarie disposizioni in materia di uso del contante, subordinandola - tra l’altro - alla consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni.

Aggiungendo il comma 1-bis stabilisce che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro.

3.110

Relatore

 

16.4.12

Modifica il comma 3differendo al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni di importo superiore a mille euro corrisposti dalla pubblica amministrazione debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. Si prevede, inoltre, che presso gli sportelli della PA aperti al pubblico venga data massima pubblicità, oltre di quanto sopra descritto, anche circa le disposizioni in materia di conto corrente e di conto di pagamento di base (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge n. 201 del 2011).

Modifica il comma 4-bis, capoverso comma 4-sexies, spostando dal 31 maggio al 30 giugno il termine entro cui i beneficiari degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.

Aggiunge il comma 4-teril quale,integrando il comma 4-ter dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, dispone che per individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

3.12
Nuova formulazione

Galletti

UdC TP

16.4.12

Modifica il comma 4-bis, capoverso4-quinquies, prevedendo che il delegato autorizzato ad aprire un conto corrente di base per l’accredito di stipendi e pensioni corrisposti dalla PA sopra i 1.000 euro possa dichiarare la sussistenza della documentazione attestante l’impossibilità a muoversi del delegato, in luogo della presentazione della stessa.

Modifica il comma 4-bis, capoverso4-sexies, circoscrivendo la procedura prevista per le ipotesi di mancata indicazione di un conto di pagamento alle sole fattispecie di erogazione dei trattamenti pensionistici a cura dell’INPS.

3.104

Bernardo

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 4-bis (comma 4-quater dell’A.C. 5109-A) il quale, tramite la modifica dell’articolo 32 del DPR n. 633 del 1972, eleva le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. Tali soglie sono allineate a quelle previste per poter accedere alla contabilità semplificata (art. 7, comma 2, lett. m), D.L. n. 70 del 2011) e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale (art. 14, comma 11, L. 183 del 2011).

3.107

 

3.114

Fluvi

 

Relatore

PD

16.4.12

 

18.4.12

Sostituisce la lettera b) del comma 5, in tema di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Per effetto della modifica: le somme fino a 2.500 euro potranno essere escusse in misura pari ad un decimo, mentre le somme da 2.501 a 5.000 euro potranno essere escusse in misura pari ad un settimo. Resta ferma la pignorabilità secondo le regole ordinarie (un quinto) per le somme eccedenti i 5.000 euro.

3.113

Relatore

 

17.4.12

Aggiunge il comma 16-quinquies (comma 6-bis dell’A.C. 5109-A), che esclude dal reddito imponibile IRPEF, oltre alle somme erogate dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti, anche i servizi e le prestazioni a tal fine erogati.

3.108

Sereni

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 13-bis che mira ad eliminare l’eventualità di un trattamento di minor vantaggio per talune categorie di clienti finali di energia elettrica destinatari di regimi tariffari speciali che siano passati al mercato libero, rispetto al trattamento precedente. Si tratta, in particolare, dei regimi per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali e per l’alluminio primario (società Alcoa). A tal fine si dispone che le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa (a carico della componente A4 degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica) assicurino a tali categorie condizioni di neutralità.

3.111

Relatore

 

16.4.12

Aggiunge il comma 13-bis (comma 13-ter dell’A.C. 5109-A), che, intervenendo in tema di anticipo del recupero delle accise per gli autotrasportatori, sopprime, all’art. 3, co. 1, del DPR n. 277/2000, la previsione della “pena di decadenza”, quale sanzione per la presentazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, dell’apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, per poter beneficiare del beneficio fiscale stesso.

3.33

3.34

3.35

Sarubbi

Laffranco

Di Virgilio

PD

PdL

PdL

16.4.12

Sopprime i commi 16-ter e 16-quater i quali, introdotti durante l’esame al Senato, intendevano modificare il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle ad Irpef per l’ammontare eccedente gli 11.500 euro, assimilandole ai redditi da lavoro dipendente.

3.115

Relatore

 

18.4.12

Sopprime i commi aggiuntivi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, introdotti dall’emendamento 3.106 Barbato), i quali consentivano ai titolari di lavoro dipendente e assimilati e di pensione che non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio di usufruire dell’assistenza fiscale da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.

3.100
Nuova formulazione

Berardi

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 16-quinquies (comma 16-sexies dell’A.C. 5109-A) il quale dispone che la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2 del decreto legge n. 70 del 2011) avviene mediante l’utilizzo di parte delle disponibilità presenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”. Ciò nelle more dell’afflusso alla medesima contabilità speciale delle risorse previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 70 del 2011, dopo il versamento in entrata e la relativa riassegnazione di spesa.

3.105

Bernardo

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 16-quinquies (comma 16-septies dell’A.C. 5109-A) il quale modifica l’articolo 102 del TUIR in tema di ammortamento dei beni materiali. Viene eliminata la disposizione che, con riferimento alla determinazione su base forfetaria della quota deducibile delle spese di manutenzione, fa riferimento agli acquisti e alle vendite dei beni materiali ammortizzabili intervenuti nel corso del periodo di imposta.

3.102

Fluvi

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 16-quinquies (comma 16-octies dell’A.C. 5109-A) il quale, modificando l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede un’esplicita esclusione del pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto per le unità in uso da parte dei soggetti affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

3.57

Nuova formulazione

4.11

Nuova formulazione

3.116

Fava

 


Froner

 


Relatore

Lega

 


PD

17.4.12

 

 

 

 

18.4.12

Aggiunge il comma 16-quinquies (comma 16-novies dell’A.C. 5109-A), che affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2012, la disciplina dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Si specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 3-bis         Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3-bis.7

Ventucci

PdL

16.4.12

Sostituisce i commi 1 e 2, prevedendo che il requisito della produzione di calore ad alto rendimento sia inserito tra i criteri di cui si dovrà tener conto nel decreto del MISE, di concerto con il MEF, ai fini dell’individuazione dei coefficienti per la determinazione delle aliquote. Il periodo transitorio previsto dal comma 2 è esteso a tutto il 2012 con coefficiente ridotto nella misura del 12%.

3-bis.8

Relatore

 

16.4.12

Inserisce i commi 2-bis e 2-ter (commi 3 e 4 dell’A.C. 5109-A), che dispone, dal 1° giugno 2012,l’eliminazione dell’esenzione d’accisa sull’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Viene conseguentemente rideterminata la misura dell’accisa sull’elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni, differenziandola sulla base del consumi. Sono a tal fine introdotti specifici obblighi di comunicazione periodica dei consumi all’Agenzia delle dogane.

3-bis.03
Nuova formulazione

Galletti

UdC TP

17.4.12

Aggiunge l’articolo 3-bis.1 (articolo 3-ter dell’A.C. 5109-A), al fine di ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

 


Articolo 3-ter         Termini per adempimenti fiscali (articolo 3-quater dell’A.C. 5109-A)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3-ter.07

3-quinquies.1

Governo

Relatore

 

17.4.12

18.4.12

Aggiunge l’articolo 3-quater (articolo 3-quinquies dell’A.C. 5109-A), recante “Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive”.

Il comma 1 stabilisce che i diritti d’uso delle frequenze in banda televisiva, di cui al bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011, sono assegnati mediante pubblica gara, che verrà indetta dal Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il comma 2 detta i principi e criteri direttivi sulla base dei quali l’AGCOM definisce le procedure della gara, nel rispetto delle soglie massime di cui alla delibera AGCOM n. 181/09/CONS.

Il comma 3 prevede che l’AGCOM e il MISE promuovano ogni azione utile a garantire la concorrenza, l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio.

Il comma 4 stabilisce che l’AGCOM stabilisca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive, secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 259/2003. Il nuovo sistema di contributi sarà finalizzato alla promozione del pluralismo, all’uso efficiente e alla valorizzazione dello spettro frequenziale e sarà applicato dal MISE dal 1° gennaio 2013.

Il comma 5 fissa termini per l’adeguamento degli apparecchi per la ricezione di servizi televisivi alle nuove tecnologie. Precisamente:

§       dal 1° gennaio 2013 i produttori possono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi privi di sintonizzatore analogico;

§       dal 1° gennaio 2015 i produttori di televisori devono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4;

§       dal 1° luglio 2015 gli apparecchi venduti ai consumatori finali devono essere dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni.

Il comma 6 novella l’art. 8-novies del D.L. n. 59/2008, eliminando dai principi per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali quelli che prevedono l’assegnazione gratuita delle frequenze. Annulla inoltre il bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011 e il relativo disciplinare di gara e prevede l’emanazione di un decreto del MISE, di concerto con il MEF, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di un indennizzo ai partecipanti alla gara annullata.

Il comma 7 – come sostituito dal sub-emendamento 0.3-ter.07.1 del relatore - stabilisce che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere sulle somme ricavate dall’assegnazione delle frequenze. Si dispone, inoltre, che i proventi derivanti dall’assegnazione delle suddette frequenze, al netto delle somme destinate ai predetti indennizzi, affluiscono al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982) tramite versamento sulla apposita contabilità speciale n. 1201.

Sub.0.3-ter.07.1

Relatore

 

17.4.12

Sostituisce il primo periodo del comma 7 dell’emendamento 3-ter.07,stabilendo che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dispone, inoltre, che i proventi derivanti dall’assegnazione delle suddette frequenze affluiscono al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982) tramite versamento sulla apposita contabilità speciale n. 1201.

3-ter.06
Nuova formulazione

Del Tenno

PdL

16.4.12

Introduce l’articolo aggiuntivo 3-quater (articolo 3-sexies dell’A.C. 5109-A), che, al comma 1, novellando l’articolo 16 del D.L. n. 201 del 2011, interviene in tema di tassazione di aeromobili privati. In particolare:

§       con il comma aggiuntivo 10-bis viene introdotta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dovuta per ciascun passeggero ed all'effettuazione di ciascuna tratta, in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri ed a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore;

§       viene modificato il comma 11 riducendo il valore dell’imposta per kg per gli aeroplani fino a 4.000 kg e per gli elicotteri;

§       modificando il comma 14, l’esenzione dall’imposta viene estesa agli aeromobili storici (immatricolati per la prima volta da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

§       novellando il comma 14-bis l’applicazione dell’imposta riguarda gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (in luogo delle 48 ore attualmente previste), indicando per essi una particolare disciplina;

§       introduce un comma 15-ter, che demanda alla Guardia di finanza e alle autorità aeroportuali la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi di cui ai presenti commi.

Il comma 2 dispone in merito all’applicazione temporale delle disposizioni in oggetto.

3-ter.04

Sani

PD

17.4.12

Introduce l’articolo aggiuntivo 3-quater (articolo 3-septies dell’A.C. 5109-A), , che estende anche alle società concessionarie le disposizioni della legge di stabilità 2012 in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, cioè le norme che consentono di compensare l’ammontare dovuto a titolo di imposte con le somme da versare a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura.

 


Articolo 4     Fiscalità locale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.191

Berardi

PdL

16.4.12

Aggiunge un periodo al comma 1, modificando l’articolo 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011. Espungendo dal comma 6 il riferimento all’articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, si stabilisce che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal richiamato D.Lgs. n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), eserciteranno la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e non in base alle attribuzioni in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al richiamato articolo 59.

4.186 Ulteriore nuova formulazione

Pugliese

Misto (GS)

17.4.12

Aggiunge il comma 01-bis (comma 1-bis dell’A.C. 5109-A), il quale – aggiungendo un periodo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 - esenta dal’imposta di registro e di bollo l’atto di fideiussione prestato per la stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla “cedolare secca”.

4.23

Zeller

Misto (ML)

17.4.12

Aggiunge un periodo alla lettera a) del comma 1-bis (comma 1-ter dell’A.C. 5109-A), ai sensi del quale le province autonome di Trento e Bolzano possono assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con le aliquote di legge, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

4.193

Savino

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 1-ter (comma 1-quater dell’A.C. 5109-A),che apporta le seguenti modifiche all’articolo 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011:

§       novellando il comma 1 dell’articolo 6, si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l’imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell’imposta da effettuarsi con regolamento statale (DPR);

§       si sostituisce integralmente il comma 2 disponendo che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’IMU sperimentale (e cioè dal 2012), l’imposta di scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla base imponibile e secondo la disciplina vigente;

4.9
Nuova formulazione

Marchignoli

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 1-ter (comma 1-quinquies dell’A.C. 5109-A),, che impone ai comuni, dal 2012, l’obbligo di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze le delibere relative all’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF entro 30 giorni dalla loro approvazione, affinché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

4.189 Nuova formulazione

Misuraca

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 2-bis,che - aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 - consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un’imposta di sbarco, alternativa all’imposta di soggiorno, per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali. Essa si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione (eventualmente sanzionato per omessa o infedele dichiarazione). Sono esenti da imposta i residenti nel comune, i lavoratori, gli studenti pendolari e i componenti del nucleo familiare dei soggetti che pagano l’IMU nel territorio del comune.

4.197 Nuova formulazione

Relatore

 

16.4.12

Sostituisce il comma 3, fissando il contributo all’IFEL per l’anno 2012 nella misura dello 0,8 per mille del gettito IMU spettante ai comuni e relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale. Si demandano a un provvedimento delle Entrate le relative modalità di attuazione.

4.200

Relatore

 

16.4.12

Apporta le seguenti modifiche al comma 5:

§       integra la lettera a), al fine di chiarire che a fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche e società). Vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di “abitazione principale” del contribuente, disponendo che le agevolazioni previste per tale categoria si applicano ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell’immobile di riferimento. Si precisa che l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale;

§       modifica la lettera b), espungendo il riferimento agli immobili qualificati come F2 in quanto privi di rendita e non assoggettabili ad IMU;

§       modifica la lettera c), precisando che la misura agevolata del moltiplicatore IMU - pari a 110 – si applicaai terreni non coltivati ed ai terreni agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

§       modifica la lettera e) precisandoche le limitazioni ivi previste all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno, si applicano se i predetti soggetti sono iscritti nella previdenza agricola;

§       modifica la lettera h) (lettera i)dell’A.C. 5109-A), al fine di stabilire che, per l’anno 2012, il pagamento dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze sarà effettuato in tre rate: la prima e la seconda, pari a un terzo dell’imposta con aliquota di base e detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza, entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo con conguaglio sulle rate precedenti; si posticipa al 30 settembre 2012 (dal 30 luglio 2012) il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU sugli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012 in poi;

§       introduce la lettera h-bis) (lettera l)dell’A.C. 5109-A), che - aggiungendo il comma 13-bis all’articolo 13 del D.L. n. 291/2011 - stabilisce che dal 2013, le delibere comunali in materia di IMU dovranno essere trasmesse al MEF solo per via telematica. Se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile dell’anno cui la delibera è riferita, avranno efficacia retroattiva al 1° gennaio del medesimo anno, purché inviate entro il termine del 23 aprile.

0.4.200.7

4.205

Galletti

Relatore

UDC

17.4.12

18.4.12

Modifica l’emendamento 4.200 del Relatore (articolo 4, comma 5, lettera h, capoverso 12-bis), consentendo ai contribuenti di optareper il versamento dell’IMU 2012 indue sole rate, da corrispondere entro il 16 giugno (a valere sul 50% dell’imposta dovuta con l’aliquota di base e detrazioni) ed il 16 dicembre (a saldo dell’imposta complessivamente dovuto, con conguaglio sulla prima rata).

4.203

4.204

Relatore

Relatore

 

17.4.12

18.4.12

Modifica il comma 5, lettera f), consentendo ai comuni di considerare, a fini IMU, come direttamente adibita ad abitazione principale:

-        l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato;

-        l’immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato.

L’emendamento 4.204 hasoppresso la previsione secondo cui in tali ipotesi non si applica la riserva di quota del gettito in favore dello Stato, né la rimodulazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della variazione del gettito IMU.

4.188
Nuova formulazione

Soglia

Misto (GS)

16.4.12

Aggiunge la lettera g-bis) (lettera h) dell’A.C. 5109-A), al comma 5, ai sensi del quale dal 1° dicembre 2012 si consente di effettuare il versamento dell’IMU mediante bollettino postale.

4.202

Relatore

 

17.4.12

Sopprime il comma 5-sexies,introdotto dal Senato,eliminando la riduzione compensativa (pari a 251,1 milioni per il 2012 e a 180 milioni a decorrere dal 2013) della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria.

Conseguentemente aggiunge all’articolo 13 i commi da 1-bis a 1-quinquies, ponendo la copertura a carico dell’INPS e dell’INAIL per 60 milioni per il 2012 (12 milioni per l’INAIL e 48 per l’INPS), dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per 11,1 milioni per il 2012,nonché disponendo un taglio lineare delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013, con l’esclusione degli stanziamenti relativi al cinque per mille IRPEF e quelli per spese relative alla tutela dell’ordine, della sicurezza e del soccorso pubblico.

4.199
Nuova formulazione

Relatore

 

17.4.12

Modifica i commi 5-septies e 5-octies (commi 5-sexies e 5-septies dell’A.C. 5109-A), elevando dal 25 al 35 per cento la riduzione del canone applicata per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico; sono altresì specificate le modalità applicative delle norme introdotte.

4.201
Nuova formulazione

Relatore

 

16.4.12

Aggiunge il comma 5-novies (comma 5-octies dell’A.C. 5109-A) il quale - integrando il D. L. n. 39 del 2009 - stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti.

4-bis.021

Ulteriore nuova formulazione

Relatore

 

17.4.12

Modifica il comma 12-bisnel senso di eliminare la disposizione che - novellando l’articolo all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 relativo alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali - prevedeva, in caso di applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (o del Fondo perequativo) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, che la riduzione delle risorse del Fondo venisse ripartita su tre anni, nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.

4.194

Bernardo

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 12-quater, prevedendo che nelle more dell’attuazione del federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010) la gestione del patrimonio immobiliare statale sia proseguita dalle Amministrazioni competenti, ivi comprese le attività di valorizzazione e dismissione.

4.198

4.206

Relatore

Relatore

 

16.4.12

18.4.12

Aggiunge il comma 12-quater (comma 12-quinquies dell’A.C. 5109-A), al fine di aggiunge il comma 12-quater. Si specifica che, ai fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione; in sostanza esso costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU.

 


Articolo 4-ter         Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” e personale degli enti locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4-bis.021

Ulteriore nuova formulazione

Relatore

 

17.4.12

Introduce l’articolo 4-ter recante “Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale” e personale degli enti locali”.

In particolare, i commi da 1 a 9 introducono nell'ordinamento alcune disposizioni volte a consentire una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell’intero territorio nazionale, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente per il comparto dalla normativa vigente, al fine di consentire a determinati enti di effettuare maggiori spese in conto capitale.

In particolare, le norme consentono la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato in base alla normativa vigente, a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi, nell’importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro.

Con la norma in esame si intende pertanto introdurre a livello nazionale il c.d. "Patto orizzontale”, già delineato a livello regionale, dall'articolo 1, commi 141 e seguenti, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

Le norme citate prevedono, infatti, che le singole regioni possano rimodulare “orizzontalmente” gli obiettivi del patto posti dal legislatore tra gli enti locali ricompresi nel proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità per il comparto degli enti locali della regione medesima. La procedura, disciplinata dal comma 142, prevede la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione, entro il 30 giugno (per il solo 2011, entro il 31 ottobre), per ciascun ente locale di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le norme per l'attuazione della “regionalizzazione orizzontale” del patto di stabilità interno per l’anno 2011 (ai sensi commi 141 e 142 dell’articolo 1 della legge 220/2010) sono recate dal D.M. economia e finanze 6 giugno 2011.

La procedura prevede che, entro il termine perentorio del 30 giugno, i comuni interessati possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere e l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (commi 1 e 2).

Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni per sostenere le spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri comuni, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti (comma 5).

Come già detto, la disposizione in esame è finalizzata esclusivamente al pagamento dei residui passivi di parte capitale. A tal fine, è previsto l’obbligo per il rappresentante legale, per il responsabile del servizio finanziario e per l'organo di revisione economico finanziario di attestare che i maggiori spazi finanziari concessi siano stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (comma 6).

In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento degli obiettivi del patto commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre per gli enti che si avvantaggiano di tale normativa è previsto, nei due anni successivi a quello in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, un peggioramento dei saldi obiettivi, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita (comma 7).

In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è inoltre prevista l’attribuzione, per l’anno 2012, di un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro. Tale contributo, che non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, deve essere destinato alla riduzione del debito degli enti medesimi (comma 3). L’entità del contributo da erogare a ciascun comune è comunicato dal Ministero dell’economia al Ministero dell’interno (comma 8).

Come riportato nella relazione illustrativa dell’emendamento, l'effetto complessivo della norma sarà pertanto, non soltanto quello di “soddisfare le aziende creditrici dei comuni, ma comporterà anche la riduzione della esposizione debitoria del comparto”.

E’ previsto, infine, che l'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione delle disposizioni in esame (comma 4).

Il comma 10 modifica l’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, che, nell’ambito di una generale riduzione delle spese per il personale negli enti locali, ha disposto il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, disponendo allo stesso tempo la possibilità, per i restanti enti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

 

In particolare:

·  si eleva dal 20% al 40% il limite delle facoltà assunzionali per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti (lett. a));

·  si concedono agli stessi enti maggiori possibilità di assunzioni nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, fermo restando il criterio di calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei parametri di virtuosità (lett. B));

·  si prevede l'emanazione di un DPCM volto alla definizione dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale, che concorrono ai fini della definizione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento (lett. c));

·  si apportano modifiche (lett. d) ed e)) volte a coordinamento formale di quanto modificato.

Il comma 11, modificando l’articolo 1, comma 562, della L. 296/2006, prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno debbano avere spese di personale non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in luogo del 2004).

Il comma 12, integrando l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che ha previsto la possibilità, anche per gli enti locali, di assumere personale a decorrere dal 2011 attraverso fattispecie contrattuali “flessibili” a condizione che venga rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, consente a tali enti, a decorrere dal 2013, di superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può comunque superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 13, modificando il comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2011, consente agli enti locali un incremento dell’attribuzione di incarichi dirigenziali ai fini del conferimento degli stessi a contratto (art. 110, co. 1 TUEL), stabilendo un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale. La norma prevede la possibilità di ampliare tale contingente sino al 20% per i comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13% per i comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest’ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede, infine, la possibilità di superare, in via transitoria e con provvedimento motivato, i suddetti limiti al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 14 prevede una disposizione di coordinamento formale, in conseguenza delle modifiche apportate al comma 6-quater.

Il comma 15 dell’articolo 4-ter stabilisce che gli importi spettanti agli enti locali per l’accertamento di violazioni al codice della strada siano ridotti del 90% annuo (anziché del 30%, come attualmente previsto) in caso di mancato invio al MIT della relazione nella quale sono indicati i proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Prevede inoltre che le inadempienze sopra indicate rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere tempestivamente segnalate al procuratore regionale presso la Corte dei Conti.

Il comma 16 prevede l’emanazione entro 90 giorni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, concernente la trasmissione per via informatica da parte di ciascun ente locale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno della relazione sui proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso i c.d. autovelox. Si specifica che in caso di mancata emanazione del decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia previste all’art. 142, commi da 12-bis a 12-quater delcodice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).

 


Articolo 5      Efficientamento

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

5.13

Relatore

 

16.4.12

Modifica il comma 2 aggiungendo le imprese di assicurazioni ai soggetti tenuti ad anticipare il versamento in acconto dell’imposta di bollo virtuale.

Apporta modifiche all’articolo 8, relativamente alla disciplina delle attività scudate.

5.9

Berardi

PdL

16.4.12

Aggiunge i commi da 6-bis a 6-quater , ai sensi dei quali:

§       con finalità di semplificazione e razionalizzazione della gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte delle competenti strutture del Ministero dell’economia e delle finanze, che le istanze e le comunicazioni per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente mediante il Portale Stipendi PA.

§       i dati necessari all’erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle PP AA da parte delle competenti strutture del Ministero dell’economia e delle finanze sono acquisiti mediante appositi flussi informativi;

§       alle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

5.12

Savino

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 6-bis(comma 6-quinquies dell’A.C. 5109-A) il quale - novellando l’articolo 1, comma 5 della legge n. 166 del 2005 – dispone che la titolarità dell’archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento spetti all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle finanze e ne affida la gestione alla Consap.

5.14

Relatore

 

18.4.12

Modifica il comma 7, specificando che gli aggiornamenti dell’elenco col quale l’Istat individua le Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti UE .

5.8

Pagano

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 8-bis, che sostituisce l’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del D. L. 70 del 2011. Ove la gestione della riscossione delle entratedegli enti locali sia affidata a soggetti terzi, essi dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell’aggio e delle spese anticipate dall’agente della riscossione – entro la prima decade del mese.

 


Articolo 6      Attività e certificazioni in materia catastale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.4

Nuova formulazione

Barbato

IdV

16.4.12

Aggiunge i commi da 5-bis a 5-undecies, ai sensi dei quali:

§       si consente alle Agenzie fiscali e agli agenti della riscossione di accedere senza tributi ed oneri alle banche dati immobiliari gestite dall’Agenzia del territorio e a quelle gestite dagli enti pubblici territoriali; nei confronti delle banche dati immobiliari dell’Agenzia del Territorio, analoga possibilità è concessa alle altre PP.AA. per l’assolvimento dei fini istituzionali, nonché ai titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili in rapporto ai quali si richiede la consultazione; fatte salve le predette ipotesi di gratuità, si dispone che nel caso di consultazione per via telematica della banca dati ipotecaria l’imposta sia ridotta del 10 per cento;

§       vengono modificati gli importi dei tributi speciali catastali, in relazione all’ottenimento di certificati e documenti; è inserita una nuova ipotesi di pagamento dei suddetti tributi per la consultazione degli atti catastali (cd. visure). Fatte salve le illustrate ipotesi di gratuità della consultazione, si dispone una riduzione dei predetti tributi in caso di consultazione telematica della banca dati catastale dell’Agenzia del territorio;

§       sono modificati gli importi dell’imposta ipotecaria, rideterminandosi il tributo dovuto per ogni soggetto incluso nell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno.

6.8

Graziano

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 5-bis (comma 5-duodecies dell’A.C. 5109-A), che reca l’interpretazione autentica dell’articolo 18 del Testo unico delle spese di giustizia; precisa che sono assoggettate a imposta di bollo secondo le regole ordinarie le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare.

6.7

Misuraca

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 5-bis (comma 6-terdecies dell’A.C. 5109-A), che modifica l’articolo 16 del D.Lgs. n. 347 del 1990, disponendo:

§       la prenotazione a debito dell’imposta dovuta per l’esecuzione di formalità relative a misure cautelari (iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo dei beni) applicabili nel procedimento sanzionatorio;

§       la prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno comunque partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria un deposito per le spese). Per tali ipotesi, viene disciplinata la procedura con cui l’Agenzia del territorio notifica la liquidazione del dovuto alle parti interessate.

6.6
Nuova formulazione

Pagano

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 5-bis (comma 6-quaterdecies dell’A.C. 5109-A) che, introducendo l’articolo 2645-quater nel codice civile, dispone l’obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di enti che svolgono un servizio di interesse pubblico.

6.5

Barbato

IdV

16.4.12

Aggiunge il comma 5-bis (comma 6-quinquiesdecies dell’A.C. 5109-A), che reca modifiche al procedimento di cancellazione “semplificata” delle ipoteche collegate a mutui e finanziamenti bancari. In particolare, inserendo il comma 7-quater all’articolo 161 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) si prevede, dal 2 maggio 2012, l’applicazione della cancellazione “semplificata” alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, ponendo in capo al creditore l’onere di effettuare apposita comunicazione al conservatore dei registri immobiliari.

 


Articolo 8      Misure di contrasto all’evasione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.50

Ventucci

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 8-bis, chemodifica l’articolo 44 del DPR n. 600 del 1973, al fine di precisare che l’invio di segnalazioni ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima di emettere gli avvisi di accertamento, avviene a condizione che l’ente locale abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia. Viene inoltre abbreviato, da sessanta a trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, il termine a disposizione del Comune per comunicare alle Entrate gli elementi in suo possesso utili a determinare il reddito complessivo.

8.15

Fluvi

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 10-bis, che modifica l’articolo 5 del DPR n. 404 del 2001, abbassando a 10 (in luogo di 100) il numero di unità immobiliari possedute che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione e disponendo tale obbligo anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito ruolo.

8.52

Graziano

PD

16.4.12

Aggiunge il comma 12-bis, il quale modifica la disciplina del cd. “accertamento esecutivo”, di cui all’articolo 29 del D. L. n. 78 del 2010. Si precisa che l’intimazione al pagamento deve essere contenuta anche negli atti relativi a:

§       somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione del quantum risultante da conciliazione giudiziale (debito residuo e sanzioni);

§       recupero di somme dovute a seguito di accertamenti impugnati, divenuti definitivi.

5.13

Relatore

 

16.4.12

Apporta le seguenti modifiche relativamente alla disciplina delle attività scudate, novellando il comma 16 e aggiungendo i commi 16-bis e 16-ter. In particolare:

§       viene differito al 16 luglio il termine di versamento dell’imposta di bollo speciale sulle attività scudate da parte degli intermediari;

§       si prevede il pagamento dell’imposta di bollo pro-rata qualora il contribuente rinunci al regime della riservatezza in corso d’anno;

§       si prevede che l’imposta straordinaria sulle medesime attività, introdotta dall’articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il solo anno 2011, si applica sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011;

§       si legittima l’intermediario a trattenere l’imposta di bollo sui prelievi effettuati dal conto segretato anche nel caso in cui tale conto sia estinto (mediante prelevamento da altri conti riferibili al contribuente ovvero tramite provvista ricevuta dal contribuente stesso);

§       si escludono dal modello RW della dichiarazione fiscale (monitoraggio fiscale) le attività di natura patrimoniale detenute all’estero nei casi in cui le stesse siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite l’intervento dei medesimi intermediari;

§       si dispone, infine, affinché non vi sia conguaglio a fine anno.

8.53

Relatore

 

16.4.12

Aggiunge il comma 21-ter, al fine di sopprimere le norme (recate dalla legge finanziaria 2007) che:

§       impongono ai soggetti gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso di locali adibiti a deposito per uno specifico lasso di tempo;

§       consentono ai delegati alla gestione dei predetti depositi di esercitare l’attività di depositi fiscali anche in forma societaria o consortile, a prescindere dall’effettiva disponibilità dei tabacchi che intendono distribuire, in presenza di specifiche condizioni di legge.

8.45
Nuova formulazione

Savino

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 22-bis, il quale integra l’articolo 28, comma 8, lettera b) del D: L. n. 98 del 2011, che consente – tra l’altro - di esercitare la rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti. In particolare, si precisa quali norme di legge contengono i principi da applicare per l’esercizio dell’attività e si introducono requisiti ulteriori, oltre a quelli dimensionali, per il suo svolgimento.

 


Articolo 9      Potenziamento dell'accertamento in materia doganale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.3

9.2

9.4

9.5

9.6

9.7

Della Vedova

Causi

Nannicini

Graziano

Marinello

Bernardo

FeL TP

PD

PD

PD

PdL

PdL

16.4.12

Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter.

In particolare il comma 2-bis introduce un periodo al comma 5 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 504/1997 in tema di accertamento e liquidazione dell’accisa, disponendo che per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.

Il comma 2-ter introduce un periodo al comma 3 dell’art. 56 del D.Lgs. n. 504/1997 in tema di versamento dell’accisa, disponendo che l'obbligo del rilascio della bolletta di pagamento (su cui riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate) è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.

9.9
Nuova formulazione

Barbato

IdV

16.4.12

Aggiunge i commi 3-septies e 3-octies.

Il comma 3-septiesprevede che i rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, al Consorzio Obbligatorio corrispondente al settore merceologico, disponendo tuttavia l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento.

Il comma 3-octies stabilisce che i Consorzi obbligatori procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita tra specifici soggetti con i requisiti prevista da un D.M. Ambiente da emanare entro 60 giorni. Il ricavato della vendita - detratte le spese sostenute per il trattamento e per le connesse attività - è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo Giustizia del Ministero della giustizia ed il restante 50 per cento al Ministero dell’ambiente per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.

9.10

Ventucci

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 3-septies (comma 3-novies dell’A.C. 5109-A), che, novellando il comma 4 dell’art. 46 del D.L. n. 201/2011,specifica che, in caso di specifico sistema logistico, nei terminali retro-portuali il servizio ai fini dello sdoganamento delle merci è svolto “di norma” dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.

9.11

Ventucci

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 3-septies (comma 3-decies dell’A.C. 5109-A), che, novellando il comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990, dispone che l'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale.

9.12

Ventucci

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 3-septies (comma 3-undecies dell’A.C. 5109-A), che, introducendo il comma 1-bis all’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che, per i casi di accertamento doganale c.d. “in linea” relativo ai controlli delle dichiarazioni in contraddittorio con il contribuente, si applichino le ordinarie procedure di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto, in luogo della irrogazione immediata della sanzione contenuta allo stesso art. 17.

9.13

Ventucci

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 3-septies (comma 3-duodecies dell’A.C. 5109-A), in base al quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

9.14

Relatore

 

16.4.12

Aggiunge il comma 3-septies (comma 3-terdecies dell’A.C. 5109-A) che sopprime il terzo periodo del comma 3 dell’art. 194 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale). La norma di cui si prevede la soppressione, che è stata recentemente introdotta dall’art. 24, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 5/2012 (convertito dalla L. 35/2012), prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, debbano allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti, tra l’altro, che nella legislazione ambientale di tale Paese non vi sono norme meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’UE. (ivi incluso un sistema di controllo delle emissioni di gas serra). Tale disposizione prevede l’introduzione di un ulteriore adempimento procedurale in una materia già disciplinata, tra l’altro, dalla normativa comunitaria e segnatamente dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

 


Articolo 10        Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.3
Nuova formulazione

Garavini

PD

17.4.12

Aggiunge la lettera a-ter) al comma 2obbligando i soggetti che gestiscono (anche con mezzi telematici, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero) concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali debbono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari relativi a concorsi o scommesse.

10.38

Abrignani

PdL

16.4.12

Modifica la lettera b) del comma 2, prevedendo la condizione di “indagato”riferita sia al soggetto – e a al coniuge - che partecipa a gare per la concessione di gare in materia di giochi pubblici, considerando, pertanto, l’esclusione solo in caso di imputazione o di condanna.

10.43

Soglia

Misto (GS)

16.4.12

Aggiunge il comma 8-bis, che, novellando il comma 34 dell’articolo 24,del D.L. n. 98 del 2011, differisce dal 30 giugno 2012 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale deve essere bandita dall’AAMS la gara per le concessioni del poker sportivo.

10.47

Savino

PdL

16.4.12

Modifica il comma 9-quater (recante una disposizione interpretativa circa l’applicazione della normativa sui bandi di gara relativi ai giochi di cui dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 40 del 2010) specificando che essa trova applicazione per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.

10.39

Soglia

Misto (GS)

16.4.12

Aggiunge i commi da 9-quinquies a 9-septies. In particolare, con il comma 9-quinquies viene novellato l’art. 110 del R.D. n. 773/1931, al comma 9, lettera e), disponendo che nel caso in cui la violazione (reiterazione delle norme in materia di installazione di apparecchi da gioco) sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente.

Il comma 9-sexies sopprime il comma71 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che prevedeva, a decorrere dal 2011, per i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, in caso avessero conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80%, il versamento all'erario il 20% della differenza lorda così maturata, secondo modalità in base definite con provvedimento AAMS.

Il comma 9-septies pone a regime dal 1° gennaio 2013 il c.d. “Bingo sperimentale” previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione - rispetto a quanto fissato dall’originario D.M. 31 gennaio 2000 - delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario, la cui disciplina è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012 dall’articolo 29, co. 12, del D.L. n. 216/2011.

10.42
Nuova formulazione

Savino

PdL

16.4.12

Aggiunge i commi 9-quinquies e 9-sexies (commi 9-octies e 9-novies dell’A.C. 5109-A).

Il comma 9-octies, disponendo che, al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella sentenza 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 della Corte di giustizia dell'Unione europea, per permettere l'adozione di apposite procedure, l’AAMS bandisce entro il 31 luglio 212 una gara per la selezione di soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, secondo specifici criteri indicati.

Il comma 9-novies, al fine di garantire la continuità della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, le concessioni in scadenza al 30 giugno 2012 proseguono l’attività di raccolta dei relativi giochi sino alla data di sottoscrizione delle concessioni.

Conseguentemente abroga i commi 37 e 38 dell’art. 24 del DL n. 98/2011 che prevedeva l’attivazione da parte di AAMS entro il 30 giugno 2012 delle procedure per la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici

 


Articolo 11        Modifiche in materia di sanzioni amministrative

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

11.9

Berardi

PdL

16.4.12

Aggiunge il comma 3-bis, che novellando l’articolo 13, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede la cumulabilità della riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, con le riduzioni ottenibili anche in caso di ravvedimento circa la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché l'omissione della presentazione della dichiarazione (previste all’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997), oltre al caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto .

11.10

Ventucci

PdL

16.4.12

Modifica il comma 5 riducendo l’incremento delle sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. In particolare l’importo minimo viene ridotto da 3.000 a 500 euro e quello massimo da 30.000 a 3.000 euro.

 


Articolo 12        Contenzioso in materia tributaria e riscossione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.19
Nuova formulazione

Del Tenno

PdL

16.4.12

Modifica il comma 11-sexies, specificando che le risorse destinate al pagamento dei debiti commerciali degli enti locali (art. 35, DL n. 1/2012) sia destinata prioritariamente ai comuni.

12.21
Nuova formulazione

Relatore

 

16.4.12

Aggiunge i commi 11-septies, 11-octies, 11-novies.

Il comma 11-septies stabilisce l’utilizzo delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2012 per il finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, così come previsto dall’Accordo per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) intervenuto tra il Governo e le Regioni il 21 dicembre 2011, che ne prevedeva lo sblocco entro il mese successivo. Tali risorse, come rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ai sensi di successive disposizioni, sono attribuite alle Regioni sulla base della proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza Stato-Regioni ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010. Rimane esclusa una quota parte (148 milioni) delle risorse residue che, come stabilito nell’Accordo, vanno a finanziare una parte dei costi a carico delle Regioni per i servizi TPL ferroviari, inclusa l’IVA. Come riportato dalla relazione illustrativa all’emendamento, le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario attualmente in bilancio nell’ambito dei capitoli per l’edilizia sanitaria individuati dalla sopra citata presa d’atto della Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, ammontano a complessivi 1.125,6 milioni di euro per il 2012, che scontati dei 148 milioni destinati al TPL, portano a 977,6 milioni di euro le risorse effettivamente destinate all’edilizia sanitaria.

Il comma 11-octies sopprime il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011). Il comma 5 garantisce all’edilizia sanitaria una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale. L’abrogazione della disposizione consente pertanto di evitare una duplicazione di finanziamenti nel settore dell’edilizia sanitaria.

Il comma 11-novies stabilisce che i 425 milioni di euro, destinati, per il 2011, al trasporto pubblico locale regionale ferroviario, ai sensi dell’art. 30, co. 2, del D.L. n. 201/2011, siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011. Le somme non ancora erogate sono versate direttamente a Trenitalia spa mediante decreto del MEF.


Articolo 13        Norma di copertura

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.1

Relatore

 

18.4.12

Modifica il comma 1,specificando che agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 6-bis (relativo al regime IVA del “margine” sui contratti di locazione finanziaria), dall’articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b) e comma 5-septies, secondo periodo (regime fiscale dei redditi di immobili di interesse storico o artistico), comma 5-octies (esenzione da imposte per immobili distrutti o inagibili per il sisma dell’Abruzzo) e dall’articolo 8, comma 16, lettere e) ed f) (imposta su attività “scudate”) si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, commi da 5-bis a 5-undecies (rideterminazione degli importi delle imposte ipocatastali) e dall’articolo 10, commi 9-octies e 9-novies (gare per le concessioni in materia di scommesse).

4.202

Relatore

 

17.4.12

A seguito della soppressione del comma 5-sexies dell’articolo 4, vengono introdotti i commi da 1-bis a 1-quinquies all’articolo 13.

Il citato comma 5-sexies prevedeva la riduzione compensativa (pari a 251,1 milioni per il 2012 e a 180 milioni a decorrere dal 2013) della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria.

Conseguentemente il comma 1-bisdispone che l’INPS e l’INAIL adottino misure di razionalizzazione organizzativa, ulteriori a quelle già previste dalla legge di stabilità 2012 e dal D.L. n. 201 del 2011, per ridurre le spese di funzionamento di un importo pari a 60 milioni di euro per il 2012 (12 milioni per l’INAIL e 48 per l’INPS). Tali somme sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 1-terreca un’analoga misura per l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che è tenuta a ridurre le spese di funzionamento di un importo pari a 11,1 milioni per il 2012.

Il comma 1-quater affida ai Ministeri di riferimento la verifica dell’attuazione delle misure introdotte e l’attuazione delle eventuali misure correttive.

Il comma 1-quinquies dispone il taglio lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Da tale taglio sono esclusi gli stanziamenti relativi al cinque per mille IRPEF e gli stanziamenti per spese relative alla tutela dell’ordine, della sicurezza e del soccorso pubblico.