Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 216/2011 ' A.C. 4865-B - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 216 DEL 29-DIC-11   AC N. 4865-B/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 573    Progressivo: 2
Data: 20/02/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0216   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 3124/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 216/2011 – A.C. 4865-B

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 573/2

 

 

 

20 febbraio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760- 3855 – * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 379

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11216b.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto                                                              1

Schede di lettura

Le modifiche al disegno di legge di conversione

§      Articolo 1, comma 2 (Riordino degli enti vigilati Ministero della salute)        17

§      Articolo 1, comma 3 (Riorganizzazione degli Uffici giudiziari de L’Aquila)    22

Le modifiche al decreto-legge

§      Articolo 1 (Proroga termini in materia di assunzioni)                                    27

§      Articolo 2-bis (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre)           45

§      Articolo 6, comma 2-septies – 2 novies (Benefici previdenziali per lavoratori che assistono  figli con disabilità)                                                                                                        48

§      Articolo 6, comma 2-decies (Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)      53

§      Articolo 6, comma 2-undecies (Pensionamento anticipato per i lavoratori dell’amianto)     55

§      Articolo 7, comma 1-bis (ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)                                                                                            58

§      Articolo 8, comma 1 (Disposizioni legislative di interesse della Difesa)       60

§      Articolo 9 (Programma triennale pesca)                                                       64

§      Articolo 9-bis (Qualità produzioni agroalimentari)                                         68

§      Articolo 10, comma 5-bis (Agenzia italiana del farmaco)                             70

§      Articolo 10, comma 5-ter e 5-quater (Fondazione istituto mediterraneo di ematologia)       72

§      Articolo 11, commi 1-2 (Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)75

§      Articolo 11, commi 5-6 (Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)81

§      Articolo 11, comma 6-quinquies (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)            83

§      Articolo 11, comma 6-sexies (Nullità di assunzioni nelle p.a.)                     88

§      Articolo 11, comma 6-septies (Trasferimento alla società Fintecna Spa delle partecipazioni detenute da ANAS Spa)                                                                                               91

§      Articolo 11, comma 6-octies (Proroga per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero)                                                                         93

§      Articolo 13 (Proroga termini in materia ambientale)                                      96

§      Articolo 14, comma 2-ter (Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento)      104

§      Articolo 14, comma 2-quater (Riserva nelle graduatorie ad esaurimento)108

§      Articolo 14, comma 2-quinquies (Piano straordinario chiamata professori associati)         111

§      Articolo 15, comma 3-quinquies (Emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico)                                       114

§      Articolo 15, commi 7 e 8 (Prevenzione incendi strutture ricettive)             116

§      Art. 15, comma 8-bis (Infrastrutturazione informatica uffici giudiziari e della sicurezza – EXPO 2015)119

§      Articolo 18-bis (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi)121

§      Articolo 20, comma 1-bis (Conservazione di somme in bilancio per canoni di locazione)   123

§      Articolo 21, commi 2 e 3 (Prodotti editoriali)                                               126

§      Articolo 22-bis (Protezione accordata al diritto d’autore)                             129

§      Articolo 23, comma 1-bis (Compensi per gli amministratori delle società partecipate dal Ministero dell’economia)                                                                                              131

§      Articolo 25-bis (Indennizzi dei beni dei cittadini italiani in Libia)                   135

§      Articolo 26-bis (Proroga disposizioni in favore della SVIMEZ)                   138

§      Articolo 27-bis (Consorzio laghi prealpini)                                                   140

§      Articolo 28-bis (Rifugi di montagna)                                                            144

§      Articolo 29, comma 11-ter (Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)    147

§      Articolo 29, comma 12-bis (Imposta unica sulle scommesse)                  149

§      Articolo 29, comma 15 (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova)                                                        151

§      Articolo 29, comma 16-quater (Transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (soppresso al Senato)                                       155

§      Articolo 29, comma 16-decies (Giudizi pendenti presso la Commissione tributaria centrale)         157

§      Articolo 29, comma 16-undecies (Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative)                                                                        160

§      Articolo 29, comma 16-duodecies (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province)                                                                   162

§      Articolo 29, comma 16-terdecies (Assicurazioni private)                           165

§      Articolo 29-bis (Liquidazione EIPLI)                                                            172

§      Articolo 29-ter (Commissario straordinario quote latte)                              174

§      Articolo 29-quater (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)         176

Profili di carattere finanziario                                          179

 

 


Sintesi del contenuto

 


Le modifiche al disegno di legge di conversione

 

Il comma 2 dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, differisce al 30 giugno 2012 il termine per l’adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute. Fra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega vengono compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili.

 

In relazione agli effetti del sisma del 2009, l’art. 1, comma 3, stabilisce che - per i tribunali con sede nelle province di L’Aquila e Chieti - il termine di esercizio della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie previsto dalla legge n. 148 del 2001 è prorogato di 3 anni (al 16 settembre 2015).

 

 

Le modifiche al decreto-legge

 

L’articolo 1 reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella P.A. In particolare, si dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over (commi da 1 a 3 e comma 5). Ulteriori disposizioni concernono l’applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale nonché, secondo le modifiche apportate al Senato, di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati (comma 6-bis). Oltre a ciò, si prevede all’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso specifiche procedure di riassetto organizzativo e funzionale (comma 6-ter). Il comma 6-quater introdotto nel corso dell’esame al Senato, consente al Dipartimento della funzione pubblica, per esigenze di semplificazione, di monitoraggio dei servizi resi dalla P.A. e di gestione del personale in eccedenza, di utilizzare un contingente di segretari comunali in disponibilità in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2015. Il comma 6-quinquies, anche esso introdotto nel corso dell’esame al Senato, aggiunge, tra le finalità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, gli interventi inerenti i rapporti convenzionali in essere attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, al fine della loro proroga. Allo stesso tempo, si proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 4). Ulteriori disposizioni in materia di graduatorie erano recate anche dal comma 6, soppresso nel corso dell’esame al Senato. Allo stesso tempo, il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, ha prorogato al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l'Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 2-bis dispone l’operatività della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013.

 

I commi da 2-septies a 2-novies dell’articolo 6, introdotti nel corso dell’esame al Senato, apportano alcune modifiche ai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, i quali hanno disposto alcune esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale recata dallo stesso articolo 24. Le disposizioni in esame, in particolare, hanno previsto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

 

Il comma 2-decies dell’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2012 una disposizione che aveva previsto un finanziamento alla fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano fino al 31 dicembre 2011, disponendo una nuova autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro.

 

Il comma 2-undecies dell’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene in materia di prepensionamento per i lavoratori esposti all’amianto,introducendoil comma 14-bis all'articolo 7-ter del D.L. 5/2009[1], il quale proroga gli effetti delle disposizioni del precedente comma 14, primo periodo, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 5/2009, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 7 porta da sei a sette mesi il termine, decorrente dalla sua costituzione, entro il quale l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, deve provvedere a riorganizzare i propri uffici; rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

 

Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 dell’articolo 8 riguardano talune disposizioni concernenti la normativa in materia di rappresentanza militare (tra cui i COCER), con particolare riferimento all'allargamento dei soggetti eleggibili nell’organismo centrale della rappresentanza militare, alla rieleggibilità, nel limite dei due anni, dei militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, alla proroga del mandato dei delegati dei consigli di rappresentanza, alla conclusione, entro il 15 luglio 2012, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

 

L’articolo 9, nella parte modificata dal Senato (commi 1-bis ed 1-ter) assegna 6 milioni di euro nel 2012 per il completamento di talune iniziative previste nel Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura.

 

L’articolo 9-bis, introdotto durante l’esame al Senato, novella l’articolo 18 della legge n. 99/2009 che ha introdotto specifici interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.

 

L’Articolo 10, comma 5-bis, introdotto al Senato, consente all'AIFA - Agenzia italiana del farmaco, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure già autorizzate.

 

L’articolo 10, comma 5-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, è diretto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il comma 5-quater reca la copertura finanziaria del suddetto finanziamento.

 

A seguito delle modificazioni approvate dal Senato, il comma 1 dell’articolo 11 non dispone più la proroga al 31 dicembre 2012 del termine relativo alla sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario al tasso di inflazione delle tasse e dei diritti marittimi. Il comma 2 del medesimo articolo, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, contiene anche la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e conseguentemente del termine per la presentazione dei piani di riequilibrio economico-finanziario da parte degli aeroporti in perdita.

 

I commi 5 e 6 dell’articolo 11 prorogano taluni termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il comma 6, modificato nel corso dell’esame al Senato, differisce al 31 luglio 2012 il termine entro il quale l’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali deve subentrare ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere.

 

Il comma 6-quinquies dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, si proroga per il 2012 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Allo stesso tempo, si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia.

 

Il comma 6-sexies dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8, del D.L. 98/2011, che dispongono la nullità di diritto dei provvedimenti in materia di personale adottati dalle p.a. (quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato) in base a disposizioni di cui sia successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale.

 

Il comma 6-septies dell’articolo 11 differisce dal 31 marzo al 31 luglio 2012, il termine – fissato dall’art. 22, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 – entro il quale dovrà avvenire il trasferimento alla società Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute dall’ANAS S.p.A. in società co-concedenti.

 

Il comma 6-octies dell’articolo 11 proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010 dall’art. 8-duodecies, comma 2-bis, del D.L. 59/2008, per la pubblicazione, da parte dell’ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, a condizione che intervenga (entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione in esame) un atto di intesa con i Ministeri dell’economia e delle infrastrutture che contenga l’impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga.

 

L’articolo 13 reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale. In particolare, il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato proroga al 31 dicembre 2012 il termine per provvedere all’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Il comma 5, lettera d), modificato nel corso dell’esame al Senato consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31 dicembre 2012,di determinate tipologie di soggetti nell'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania.

 

Il comma 2-ter dell’articolo 14,a seguito delle modifiche apportate dal Senato, dispone l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti, per i quali è istituita una fascia aggiuntiva. Con decreto ministeriale saranno definiti i termini per l’inserimento, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.

 

Il comma 2-quater dell’articolo 14 dispone che i beneficiari delle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 (disabili, nonché orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e categorie equiparate) e delle disposizioni di cui all’art. 6, co. 3-bis, del D.L. n. 4/2006 (soggetti con patologie oncologiche) possono far valere annualmente il titolo di riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento.

 

Il comma 2-quinquies dell’art. 14, riguardante il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all’art. 29, comma 9, della L. 240/2010, dispone in materia di ripartizione delle risorse per il 2012 e 2013, adottando criteri diversi da quelli relativi alla ripartizione delle risorse per il 2011.

 

Il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 15 prevede entro il 31 dicembre 2012 l’emanazione di un decreto ministeriale disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Fino a tale data non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni ed è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

 

Il commi 7 e 8 dell’articolo 15, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, prorogando di due anni il termine per la messa a norma da parte di tali strutture. Viene anche prorogato il termine decorso il quale si applicano determinate sanzioni.

 

Il comma 8-bis dell’articolo 15introdotto nel corso dell’esame al Senato – proroga al 31 dicembre 2012 l’autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell’EXPO di Milano 2015.

 

L’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modificando l’articolo 21, comma 4, del D.L. 201/2011, demanda la cessazione degli organi degli enti previdenziali soppressi (INPDAP ed ENPALS, i quali sono confluiti nell’INPS) alla data di adozione di specifici decreti, stabilendo che tali organi possano compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessino alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 20, introdotto alla Camera dei deputati e modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il termine perl’utilizzo delle risorse stanziate per i contratti di locazione stipulati dalle singole amministrazioni, in precedenza destinate all’Agenzia del demanio quale “conduttore unico”. Con la modifica approvata dal Senato viene precisato che tra i contratti in questione vi rientrano anche quelli già stipulati dall’Agenzia del demanio, alla quale subentrano le amministrazioni interessate a partire dal 1° gennaio 2012.

 

Il comma 3 dell’articolo 21, stabilisce l’applicazione delle tariffe postali agevolate di cui al D.M. 21 ottobre 2010 per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri e delle associazioni d'arma e combattentistiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 22-bis modifica l’articolo 239 del Codice della proprietà industrialein tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore concernente disegni e modelli, ampliando il termine del regime transitorio da 5 a 13 anni, da calcolarsi a decorrere dal 19 aprile 2001. La Camera aveva fissato il più ampio termine di 15 anni.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per gli amministratori rivestiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze, introdotta dall’articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011.

 

L’articolo 25-bis, modificato dal Senato, dispone la proroga per il 2012 (il testo licenziato dalla Camera indicava anche le annualità 2013 e 2014), di un indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Ai fini della copertura viene modificata la disposizione della legge n. 7 del 2009 relativa alla determinazione dell’acconto IRES per specifiche imprese.

 

L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato, integra di 500.000 euro per il 2012 il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse.

 

Con l’articolo 27-bis aggiuntivo, introdotto durante l’esame al Senato, viene soppresso, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del decreto legge, il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito dall’art. 21, comma 12, del decreto legge n. 201/2011 e vengono conseguentemente ricostituiti i tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda.

 

L’articolo 28-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, e modificato successivamente da Senato, stanzia per l’anno 2012 le risorse per l’efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

 

Il comma 11-ter dell’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga al 31 marzo 2013 il termine - previsto dall’art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 - a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

 

Il comma 12-bis dell’articolo 29, introdotto dal Senato, posticipa, a decorrere dal 1º marzo 2012, i termini di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

 

L’articolo 29, comma 15, modificato nel corso dell’esame al Senato dispone la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mese di ottobre e novembre 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova e Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto) ed in quello della provincia di Matera.

 

Il comma 16-quater dell’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, è stato soppresso nel corso dell’esame in sede referente al Senato. Esso disponeva la sospensione della gratuità - per l’acquirente e per il venditore - delle transazioni effettuate con carte di pagamento presso distributori di carburante di importo inferiore a 100 euro (introdotta con la legge di stabilità 2012). Si segnala che la soppressione appare coerente con l’introduzione di una norma sospensiva di simile tenore introdotta dall'articolo 27, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 1 del 2012, provvedimento attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge.

 

Il comma 16-decies dell’articolo 29, introdotto dal Senato, differisce al 31 dicembre 2013 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente concernente ricorsi iscritti a ruolo da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Viene inoltre stabilito che, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione, la mancata riforma nei successivi gradi dì giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato.

 

Il comma 16-undecies dell’articolo 29 stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica (ERP), nonché del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998, è stabilita dai comuni.

 

Il comma 16-duodecies dell’articolo 29, novellando l’articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010 (determinazione dei fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province), individua nel 2013 l’anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e indica il 31 marzo 2013 quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, sopprimendo la disposizione che prevede la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012.

 

Il comma 16-terdeciesdell’articolo 29, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, reca norme che consentono alle imprese di assicurazione di derogare agli ordinari criteri di valutazione contabile dei titoli emessi da Stati dell'Unione europea da esse posseduti; l’intervento è volto a contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio di tali categorie di imprese.

La norma dispone la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva n. 2009/138/CE (Solvency II) della possibilità, per le imprese assicurative, di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità.

Le disposizioni attribuiscono inoltre attribuiti all’ISVAP specifici poteri di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle deroghe così introdotte.

 

L’articolo 29-bis modifica i termini e le procedure per la soppressione EIPLI e nella parte introdotta, protrae al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell’Ente in esame (co. 1, lett. a)).

 

L’articolo 29-ter in commento, introdotto dall’altro ramo parlamentare, proroga al 31 dicembre 2012 i poteri del Commissario straordinario per le quote-latte.

 

L’articolo 29-quater, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a prorogare non oltre il 31 dicembre 2012 gli incarichi dirigenziali  in scadenza il 31 dicembre 2011 nel limite massimo di tre unità

 

 


Schede di lettura

 


Le modifiche al disegno di legge di conversione

 


 

Articolo 1, comma 2
(
Riordino degli enti vigilati Ministero della salute)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

 

 

Il comma 2, inserito nel corso dell’esame al Senato, differisce al 30 giugno 2012 il termine per l’adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 183/2010[2]. In base alla citata disposizione, il termine di un anno per l’esercizio della delega (24 novembre 2011) avrebbe potuto essere prorogato di due mesi qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare fosse scaduto nei trenta giorni precedenti il 24 novembre 2011. Anche accedendo a questa interpretazione il termine sarebbe scaduto in ogni caso il 24 gennaio 2012.

Fra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega vengono compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili.

 

L’articolo 2, comma 1, della legge 183/2010 prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge (vale dire entro il 24 novembre 2011), vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. La norma indica i criteri e i principi direttivi da seguire nell’esercizio della delega (comma 1):

§       la semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione (lettera a));

§       la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) (lettera b))[3];

§       la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri indicati nella disposizione e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i Ministeri stessi, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza. (lettera c));

§       la previsione dell’obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi (lettera e)).

Il comma 2 dispone che i menzionati decreti legislativi debbano essere emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto rispettivamente con l’altro dicastero, nonché con il Ministro dell’economia, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi rispettivamente entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi vengono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 40 giorni dall’assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Nel caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1, quest’ultimo è prorogato di 2 mesi.

Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Nell’esercizio della delega, il Governo ha trasmesso alle Camere due schemi di decreti legislativi (Atti del Governo n. 410 e n. 424) relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto del Governo n. 410) e alla riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa (Atto del Governo n. 424).

 

In particolare, lo schema di decreto legislativo n. 410 reca le disposizioni relative alla riorganizzazione e al riordino di: Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) ; Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia azionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS). Alla luce del dibattito intervenuto in sede consultiva, entrambe le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni. Analiticamente, la Commissione Affari sociali della Camera, nella seduta del 9 novembre 2011, ha espresso parere favorevole con condizioni, esprimendo anche rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, già rilevati dalla V Commissione. Al Senato, la Commissione  Igiene e sanità, nella seduta del 10 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole con osservazioni e rilievi.

 

Nel corso dell’esame dello schema di decreto, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto del Governo n. 424), sono stati evidenziati numerosi profili critici relativi alle profonde modifiche previste per l’Associazione nonché all’incertezza interpretativa relativa al termine per l’esercizio della delega. Entrambe le Commissioni parlamentari competenti, dopo aver esaminato l’atto, hanno espresso il previsto parere nelle sedute del 18 gennaio. Si ricorda inoltre che la Commissione Igiene e sanità del Senato, nel gennaio 2011, ha avviato un’Indagine conoscitiva sulla "Croce rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte"[4]. L’indagine, iniziata con riferimento ad un preciso aspetto gestionale della CRI, si è presto ampliata alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionali dell’ente, approfondendo alcuni aspetti oggetto dello schema di decreto legislativo di riordino dell’Associazione, con l'intento dichiarato di giungere a conclusioni in grado di indirizzare il processo di riorganizzazione dell'ente.

Analiticamente, la Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere contrario evidenziando come lo schema di decreto legislativo non risponda, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l’indagine conoscitiva. La Commissione invita pertanto il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma dell’Associazione che recepisca le linee di intervento indicate nel documento conclusivo dell’Indagine. La Commissione Affari sociali della Camera, diversamente, sottolineando la necessità di riorganizzare la Croce rossa per porre fine alla gestione commissariale, ha espresso parere favorevole con condizioni, relative fra l’altro allo status giuridico del personale, alla privatizzazione delle strutture territoriali (Comitati locali e provinciali) e alla destinazione del patrimonio. Nel corso dell’esame era stata inoltre da più parti manifestata l'esigenza di invitare il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a differire il termine per l'esercizio della delega, anche al fine di superare ogni possibile incertezza sull'effettiva scadenza di tale termine. Si ricorda infine che, sempre alla Camera, il Comitato per la legislazione, nel parere di competenza[5], aveva evidenziato come la ratio di numerose disposizioni dello schema di decreto fosse difficilmente riconducibile ai principi e i criteri direttivi contenuti nella legge di delega[6].

 

Il comma in esame dispone infine che fra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega siano compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili.

 

Relativamente al principio di sussidiarietà, molto sinteticamente, si ricorda che l’espressione sussidiarietà è stata adottata per la prima volta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), come criterio di allocazione delle funzioni per cui i compiti di governo debbono essere svolti da quello, tra tutti i livelli di potere astrattamente idonei, più vicino al cittadino. Successivamente, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, l’articolo 118, comma 4, della Costituzione dispone che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

Va rilevato che l’inserimento di disposizioni di delega all’interno del disegno di legge di conversione di un decreto-legge sembrerebbe configurare una violazione del limite di contenuto posto dall’articolo 15, comma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988[7].

Inoltre va osservato che la disposizione in esame non si limita a differire il termine per l’esercizio della delega ma, attraverso lo strumento del decreto-legge, introduce due nuovi principi direttivi.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 3
(
Riorganizzazione degli Uffici giudiziari de L’Aquila)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

«5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni».

 

 

L’articolo 1, comma 3 - introdotto nel corso dell’esame al Senato – differisce (rectius proroga) di tre anni il termine per l’esercizio della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con specifico riguardo ai tribunali aventi sedi nelle province di L’Aquila e di Chieti. A tal fine aggiunge un comma 5-bis all’art. 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del D.L. n. 138 del 2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

L’articolo 1 della citata legge n. 148/2011 ha previsto una delega al Governo per la revisione della cd. “geografia giudiziaria” (commi da 2 a 5).

Il comma 2 ha, infatti, delegato il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, entro il 16 settembre 2012), uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza», con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma.

Sull’attuazione della citata delega, si ricordano le recenti audizioni in Commissione giustizia (25 gennaio e 1° febbraio) del Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto e del dottor Luigi Birritteri, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

 

In particolare, nell'esercizio della delega il Governo dovrà, ai sensi della lettera a), ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011.

La lettera b) prevede che il Governo ridefinisca l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tener conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.

Il legislatore delegato provvederà inoltre, in base alla lettera c), a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti. Tale operazione dovrà rispettare i seguenti principi: la ridefinizione dell’assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello; la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l’ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti.

In base alla lettera d), nell’esercizio della delega il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri fissati dalla lettera b).

La lettera e) individua quindi come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera f) impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le successive lettere g), h) ed i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace.

La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 3 prevede che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il comma 4 delinea il procedimento per l’esercizio della delega e prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri. I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; in assenza il Governo potrà procedere comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.

Il comma 5 stabilisce, infine, che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.

 

Il nuovo comma 5-bis, aggiunto all’art. 1 della legge n. 148/2011 – in relazione agli effetti del terremoto del 6 aprile 2009 ed in riferimento ai soli tribunali aventi sede nelle province di L’Aquila e di Chieti – stabilisce una proroga di 3 anni del termine concesso al Governo per l’esercizio della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Ne deriva che, in relazione alla riorganizzazione territoriale dei due citati tribunali abruzzesi[8], il Governo potrà esercitare la delega entro il 16 settembre 2015.

 

La tabella che segue mostra i tribunali (e le eventuali sezioni distaccate) facenti parte della Corte d’appello di L’Aquila.

 

Tribunale

Sezione distaccata

Avezzano

Chieti

Ortona

L’Aquila

Lanciano

Atessa

Pescara

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Sulmona

Teramo

Atri, Giulianova

Vasto

 

 

 


Le modifiche al decreto-legge

 


Articolo 1
(
Proroga termini in materia di assunzioni)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1. Identico

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

2. Identico

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

3. Identico

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.

5. Identico

6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

6. Soppresso

 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-ter. Identico

 

6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.

 

6.quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

 

 

L’articolo 1 reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella P.A..

In particolare, si dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over (commi da 1 a 3 e comma 5).

Ulteriori disposizioni concernono l’applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali e di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale nonché, secondo le modifiche apportate al Senato, di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati (comma 6-bis). Oltre a ciò, si prevede all’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso specifiche procedure di riassetto organizzativo e funzionale (comma 6-ter).

Nel corso dell’esame al Senato, inoltre, sono stati introdotti ulteriori commi (6-quater e 6-quinquies).

Il comma 6-quater consente al Dipartimento della funzione pubblica, per specifiche esigenze funzionali, di utilizzare temporaneamente il contingente di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2015, secondo specifiche modalità.

Il comma 6-quinquies aggiunge, tra le finalità alle quali è destinato l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, gli interventi inerenti i rapporti convenzionali in essere attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, al fine della loro proroga.

 

Allo stesso tempo, si proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 4).

Ulteriori disposizioni in materia di graduatorie erano recate anche dal comma 6, soppresso nel corso dell’esame al Senato.

Allo stesso tempo, il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, ha prorogato al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l'Agenzia delle entrate.

Proroga dei termini per le assunzioni

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006  e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008 .

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, con tale disposizione si “consente alle amministrazioni interessate” (…) ”di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012”, in quanto tali amministrazioni presentano “difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia”.

 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che il solo riferimento alle disposizioni della legge 296/2006 e non anche, esplicitamente, a quelle di cui all’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) potrebbe prefigurare una fattispecie di riapertura dei termini invece che di una loro proroga.

 

Il richiamato comma 523 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

-      amministrazioni dello Stato , anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-      agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

-      enti pubblici non economici;

-      enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente .

Inoltre, il secondo periodo del comma 523 estende tale limite anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Infine, le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331/2000, al D.Lgs. n. 215/2001  e alla legge n. 226/2004 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 226.

 

L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto per il 2008, con successiva proroga al 31 dicembre 2010 (con le relative autorizzazioni da concedere entro il 31 dicembre 2009), la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Si conferma, infine, l’applicazione delle modalità procedurali per le autorizzazioni ad assumere di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997 , poi abrogato dall’articolo 66 del D.lgs. 150/2009 .

Il successivo comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego . Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti , ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998 .

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007): le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui al comma 523, sopra elencate, possano effettuare, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente. Il limite temporale entro cui procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 31 dicembre 2010 con le relative autorizzazioni da concedere entro il 31 marzo 2010 dall’articolo 17, comma 7, del D.L. 78/2009 .

 

Al successivo comma 2 si proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni (vedi supra) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

 

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi supra), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008  ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 , all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

Per l’articolo 66, comma 13, si veda infra, il commento sul comma 3.

Infine, l'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008  ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

·     hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006 .

·     possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.

 

Il comma 3 modifica l'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008 estendendo al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011) la possibilità di assumere prevista per le università statali, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, come precisato dalla relazione illustrativa al provvedimento.

 

La relazione illustrativa al provvedimento originario evidenzia che “tale proroga si rende necessaria in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1 citato”. Allo stesso tempo, prosegue la relazione, “si rende, inoltre, opportuno estendere al 2012 le attuali disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente”.

Inoltre, viene soppresso il sesto periodo del medesimo comma 13.

 

L’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008 e dall’art. 29, comma 18, della L. 240/2010) ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della L. finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente . Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20% all’assunzione di professori ordinari . Il medesimo comma 13, al sesto periodo, ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 – la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010 – ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

Il comma 5 dispone che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia, previste per il 2011 ai sensi dall’art. 29, comma 9, della L. 240/2010 , è prorogato al 31 dicembre 2012, precisando che a tal fine il limite all’incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di cui all’articolo 51, comma 4, della L. 449/1997, è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010.

In particolare con quest’ultima precisazione, si dà seguito a quanto richiesto con il parere della VII Commissione della Camera sullo schema di Decreto ministeriale n. 393.

 

Sembrerebbe opportuno sostituire l’aggettivo “vigente” con l’aggettivo “relativo”, trattandosi di un riscontro annuale e non di una disposizione normativa.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 24, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del FFO delle università per un importo pari ad € 800 milioni per il 2011 ed € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. A tal fine, ha disposto l’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

Successivamente, l’art. 29, co. 9, della già citata L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013. Ha, altresì, precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge.

Quanto all’aspetto procedurale, ha disposto che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l’adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.

Il 27 luglio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di decreto n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per il 2011, poi divenuto DM 15 dicembre 2011 (pubblicato nella GU del 14 gennaio 2012).

Il DM ha stabilito, con riferimento all’anno 2011, i seguenti criteri di ripartizione:

a)  destinatari dell’intervento sono gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell’ateneo, determinato ai sensi dell’art. 5, co. 4, lett. e), della L. 240/2010, e, nelle more dell’attuazione della predetta norma (il termine scade il 29 gennaio 2012), gli atenei che hanno rispettato le prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale, nel limite massimo del 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO, stabilite dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997 . Questo limite è calcolato al 31 dicembre 2010;

b)  il riparto delle risorse è effettuato in misura proporzionale al risultato (in termini di peso percentuale) conseguito dagli atenei a seguito dell’applicazione di criteri e indicatori ivi indicati;

c)  alle università statali per stranieri e agli istituti universitari ad ordinamento speciale  le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo FFO consolidabile.

Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie concorsuali

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003. Nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che tale proroga opera anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Contestualmente, sempre nel corso dell’esame al Senato, è stato soppresso il successivo comma 6.

 

Tale comma prevedeva l’ulteriore proroga, al 31 dicembre 2012, dei termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 28 marzo 2011[9].

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto il comma 4-bis, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - pubblicate in data 16 ottobre 2009 - relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008.

 

Si ricorda, al riguardo, che nell’audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Dr. Attilio Befera del 31 gennaio 2012 presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati, è stata evidenziata la necessità di prevedere una deroga al blocco delle assunzioni per rimpiazzare il personale in uscita dall’Agenzia. In particolare, il Direttore generale, pur sottolineando come l'Amministrazione fiscale italiana abbia un rapporto tra contribuenti e addetti molto più alto di quello che si registra in altri grandi Paesi europei come la Francia e il Regno Unito, e pur non richiedendo aumenti di organico, ha evidenziato la necessità, per potenziare l'azione di contrasto aIl'evasione fiscale e sviluppare la tax compliance (cioè il grado di adesione spontanea del contribuente agli obblighi fiscali), di assumere personale almeno in misura pari alle uscite, precisando che queste ultime nel triennio 2012-14 ammonteranno a circa 1. 800 unità. Dal momento che i limiti massimi previsti dall'attuale normativa sul tum-over consentirebbero di rimpiazzarne solamente il 20% (360 unità), prosegue la relazione, occorrerebbe, pertanto, una specifica autorizzazione di legge per l’assunzione di ulteriori 1.440 unità.

 

Lo stesso comma, inoltre ha previsto l’obbligo, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, per l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, sempre nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

Ulteriori disposizioni

Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al comma 6-bis e sono stati introdotti i commi 6-quater e 6-quinquies.

 

Il comma 6-bis prevede, in primo luogo, l’applicazione dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall’anno 2013.

 

Il richiamato comma 28, così come modificato dall'articolo 4, comma 102, lettere a) e b), della legge di stabilità per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), ha stabilito, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, le C.C.I.A.A., fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del richiamato D.Lgs. 165/2001 , possano avvalersi nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009:

·     di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

·     di contratti di formazione lavoro e di altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003 (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

Inoltre, i contenuti della richiamata disposizione costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Lo stesso comma, inoltre, salvaguardia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 266/2005 (finanziaria per il 2006), ai sensi del quale sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti , compiute dai specifici soggetti .

Infine, con riferimento agli enti di ricerca, è stato previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1, comma 187, della legge 266/2005, il quale ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni  richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa , solo entro il limite del 40%  della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003 .

Il comma 28 in esame non trova infine applicazione alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al richiamato comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Inoltre, dopo aver escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, come sopra indicato, si è previsto che alle minori economie derivanti da tale esclusione, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate indicate all’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, del medesimo D.L. n. 78/2010 .

Infine, è previsto che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non abbiano sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% vada riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

 

Lo stesso comma ha altresì disposto l’applicazione, sempre a decorrere dal 2013, delle medesime disposizioni richiamate in precedenza in relazione alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. 5 maggio 2009, n. 42 , in materia di polizia locale.

Nel corso dell’esame al Senato, l’applicazione di tali disposizioni è stata estesa ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.

 

I commi 1156 e 1159 dell’articolo 1 della L. 296/2006 hanno previsto, a carico del Fondo per l’occupazione, di cui al D.L. 148/1993, una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia verranno stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvederà anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159).

Più specificamente, sono stati disposti, tra gli altri, i seguenti interventi:

·     la lettera f) ha autorizzato i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno posti disponibili in organico, per l'anno 2007, a procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili (ASU), per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. E’ stato previsto che ciò potesse avvenire in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 468/1997, e che quindi le assunzioni potessero essere effettuate anche oltre la quota di riserva del 30% prevista per i soggetti collocati in ASU. Allo stesso tempo, per assunzioni in questione è stata prevista l’estensione del contributo, pari a 9.296,22 euro per ogni soggetto assunto, erogato ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 81/2000. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 23 milioni di euro annui decorrenti dal 2007, sono stati appunto posti a carico del Fondo per l'occupazione;

·     la lettera f-bis) in primo luogo, ha disposto la concessione, per l’anno 2007, a favore della regione Calabria e della regione Campania, di un contributo da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di quelli impegnati in lavori di pubblica utilità ; tale contributo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è pari a 60 milioni di euro per la regione Calabria e a 10 milioni di euro per la regione Campania, a valere sul Fondo per l'occupazione che viene a tal fine incrementato nella medesima misura per l’anno 2007. La concessione di tale contributo è stata subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, è stato previsto, ai fini dell'applicazione delle lettere f) e f-bis) del comma 1156, l’equiparazione dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 280/1997, del territorio della regione Calabria, ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000.

 

Il successivo comma 6-ter stabilisce l’obbligo, per l’INPS, di intervenire sul personale in soprannumero, derivante dall’accorpamento in codesto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, attraverso la procedura di riassetto organizzativo e funzionale prevista dall’articolo 21, comma 7, del D.L. 201/2011, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo in esame, alle cui schede si rimanda

 

Il comma 7 del richiamato articolo 21 ha disposto, nell’ambito della procedura di soppressione di INPDAP ed ENPALS con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, disciplinata dai commi 1-9 dello stesso articolo 21, che entro 6 mesi dall'emanazione dei decreti di soppressione cui al comma 2, l'INPS debba provvedere al riassetto organizzativo e funzionale, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

Si ricorda, più in generale, che il comma 1 del richiamato articolo 21 ha disposto la soppressione dei richiamati enti previdenziali pubblici all’interno del quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico, attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. La soppressione avviene a decorrere dal 1° gennaio 2012, inoltre fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possano svolgere solo atti di ordinaria amministrazione .

Il comma 2 prevede che con specifici decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS, con conseguente incremento della dotazione organica dell'INPS di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del provvedimento. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi e che a tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati o da incardinare, relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS (comma 2-bis). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 .

Specifiche disposizioni sono poi previste per le qualifiche di direttore generale degli Enti soppressi. L’INPS subentra anche nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2, per la loro residua durata (comma 3). I successivi commi 5 e 6 recano disposizioni, rispettivamente, in ordine agli organi degli Enti soppressi, nonché sulla collocazione dei 7 componenti del Collegio dei sindaci dell’INPDAP. Il successivo comma 6 prevede l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con 6 rappresentanti, per far fronte all’incremento dell’attività dell’INPS a seguito della soppressione degli Enti soppressi e per assicurare la rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli stessi.

Inoltre, è stato previsto (comma 8) che la riorganizzazione debba comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Infine, viene differita (comma 9) la durata in carica del Presidente dell’INPS al 31 dicembre 2014. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi, il Presidente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione quadrimestrale, nonché una relazione conclusiva alla fine del mandato, che attesti i risultati conseguiti.

 

A tal fine, per l’INPS viene prorogato, all’atto del riassetto organizzativo e funzionale richiamato in precedenza, il termine del 31 marzo 2012, previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011 (vedi supra), entro il quale specifiche amministrazioni debbano apportare riduzioni agli uffici dirigenziali e alle dotazioni organiche del personale.

 

Il comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica, per le specifiche esigenze funzionali indicate nell’articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203[10], di utilizzare temporaneamente il contingente di 30 unità attinto dal novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2015, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo 10-bis.

Si ricorda che i commi da 2 a 4 dell’articolo 10-bis hanno stabilito che il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga, per un periodo massimo di quattro anni (2006-2009) di un contingente di personale pari a 30 unità, attingendo al tal fine al novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità. Peraltro, non essendo state previste proroghe di tali disposizioni, l’utilizzo di tale personale avrebbe dovuto esaurirsi nel 2009.

Come ha precisato il comma 2, la finalità della disposizione è quella di rafforzare talune attività di competenza del Dipartimento e in particolare quelle attinenti:

§       alla semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;

§       al monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini;

§       alla gestione del personale in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[11].

La disciplina dell'utilizzo del contingente di personale richiamato è stata emanata con il D.M. 7 agosto 2006.

 

Il comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, aggiunge, tra le finalità cui è destinato l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, gli interventi inerenti i rapporti convenzionali in essere attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del D.L. 78/2010, al fine della loro proroga.

 

Il richiamato comma 15-bis ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti di spesa previsti dall’ elenco 1 allegato alla L. 191/2009, a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’ articolo 8 della L. 124/1999, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, nei compiti degli enti locali

Si ricorda che l’articolo 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999.

La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla L. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010). Tale comma ha disciplinato le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009. A tal fine, la norma ha previsto che a tale Fondo siano riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse riversate all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del D.L. 78/2009, derivanti dal c.d. scudo fiscale, come integrata con le entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 del D.L. 135/2009.

 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009[12] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il comma 1 dell’articolo 33 della legge di stabilità 2012(L.. 183/2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla medesima legge.

Le finalitàindicate nell’elenco 3, sono le seguenti:

-        Fondo nazionale per le politiche giovanili;

-        investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

-        professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del "Codice dell'ordinamento militare", D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66[13];

-        partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

-        esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

-        provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

-        ulteriori esigenze dei Ministeri;

-        interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1 della legge n. 448/1998;

-        Unione italiana ciechi.

L’articolo 33, comma 1, secondo periodo stabilisce, altresì, che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo è destinata per il 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza dei territori, e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011).

 

All’elenco delle finalità cui sono destinate le risorse del Fondo sono state aggiunte - dall’articolo 30, comma 8-bis del decreto legge n. 201/2011[14] - le seguenti due ulteriori voci:

-        interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori socialmente utili - LSU di Napoli e Palermo (art. 3, D.L. n. 67/1997), nonché finanziamento per la stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione degli LSU (art. 2, co. 552, L. n. 244/2007).

-       interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione.

 

Nel bilancio di previsione per il 2012 (legge n. 184/2011) le risorse del Fondo ammontano complessivamente a 1.144,5 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013. Il Fondo non presenta nessuna disponibilità nel 2014[15].

Articolo 2-bis
(
Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici
a squadre)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 2-bis

(Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre)

 

1. Dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

 

 

L’articolo 2-bis – inserito nel corso dell’esame al Senato – dispone che dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013[16], la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre è tenuta a svolgere le funzioni e i compiti alla medesima assegnati dall’art. 23 del D.lgs. n. 9 del 2008.

Esso appare, dunque, volto a sancire l’operatività della Fondazione, che al momento non risulta costituita.

 

La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre è stata istituita, quale ente senza scopo di lucro, dal D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse[17].

L’art. 23 del D.lgs. stabilisce che la Fondazione – il cui statuto doveva essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento – indirizza la propria attività “esclusivamente” al perseguimento degli scopi di mutualità generale, di cui all’art. 22. La norma citata prevede, infatti, che l’organizzatore della competizione è tenuto a destinare una quotanon inferiore al quattro per cento – delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche[18].

Alla Fondazione è riservata autonomia statutaria e gestionale, eccetto che per la destinazione obbligatoria di una quota delle risorse destinate alla mutualità generale (non individuata dalla disposizione) al programma straordinario per l’impiantistica sportiva, di cui all’art. 11 del D.L. n. 8 del 2007 (L. 41/2007)[19], almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016.

In particolare, il D.Lgs. stabilisce che la Fondazione determina le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico, nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti, e detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell’inclusione sociale, in collaborazione con scuole, università, enti locali ed associazioni sportive.

 

 


 

Articolo 6, comma 2-septies – 2 novies
(Benefici previdenziali per lavoratori che assistono
figli con disabilità)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

 

«e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni»;

 

b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,».

 

b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,».

 

2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato sono stati inseriti i commi da 2-septies a 2-novies, che hanno apportato alcune modifiche ai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, i quali hanno disposto alcune esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale recata dallo stesso articolo 24 .

 

Il comma 14, ha previsto, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§      ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§      ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004[20].

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, a una serie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991);

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011[21];

§       lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996[22], nonché – secondo la modifica intervenuta nel corso dell’esame in sede referente - i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame;

§       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

§       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008[23]; nella modifica intervenuta in sede referente si è precisato che ai fini della presente lettera e) l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201 (6 dicembre 2011) sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, che continuano a trovare applicazione unicamente per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Infine, la lettera in commento prevede la disapplicazione delle disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio.

Il successivo comma 15 ha disposto che con decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le modalità di attuazione del comma 14. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019).

Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l’accesso ai benefici, con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.

La disposizione, infine, ha precisato che nell’ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, anche del beneficio – in aggiunta a quello indicato relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.

 

Il comma in esame:

·         introducendo la lettera e-bis) al comma 14 dell’articolo 24, ha previsto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[24], a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 23 agosto 2004, n. 243, e cioè in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (lettera a));

·         provvede, modificando le dotazioni finanziare a copertura degli interventi presenti nel successivo comma 15, ad incrementare il limite di tetti annui di spesa per il biennio 2013-2014 (245 milioni di euro per il 2013 in luogo dei 240 attualmente previsti, 635 milioni di euro per il 2014 in luogo dei 630 attualmente previsti) (lettera b)).

 

Ai sensi del successivo comma 2-octies, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Infine, il comma 2-novies autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 6, comma 2-decies
(
Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

 

 

Il comma 2-decies proroga al 31 dicembre 2012 una disposizione che aveva previsto un finanziamento alla fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano fino al 31 dicembre 2011, disponendo una nuova autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro.

La copertura del relativo onere è assicurata in modo diverso da quella prevista per l’onere relativo al 2011: infatti, il comma 2-quinquies dispone l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 2-decies in commento.

 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata istituita nel 2002 per sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel 1992[25].

La fondazione figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e corale) destinatari di contributi statali a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS)[26].

Alla Fondazione sono stati attribuiti 365 mila euro per l’esercizio 2005, 285 mila euro per il 2009 e 300 mila euro per il 2010[27]. Per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008 non risultano liquidati finanziamenti a valere sul Fondo in relazione alla grave situazione debitoria della Fondazione nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)[28].

La Fondazione è risultata, peraltro, unica assegnataria del contributo di 5 milioni di euro autorizzato, per l’esercizio finanziario 2008, dall’art. 6-quater del D.L. n. 248/2007 (L. n. 31/2008) a favore di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria[29].

Con riferimento all’anno 2011, il comma 16-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 225/2010, (L. 10/2011, c.d. “proroga termini per il 2011”), ha disposto la proroga al 31 dicembre 2011 del finanziamento a favore della Fondazione in commento, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro[30].

Come evidenziato nella scheda di lettura relativa al predetto comma 16-ter nel Dossier del Servizi Studi n. 436/1 del 22 marzo 2011, la disposizione ha costituito, quindi, piuttosto che una proroga, una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS.

Si segnala, infatti, che, per l’anno 2011, la Fondazione è rientrata altresì nell’elenco del riparto del FUS[31] di cui alla delibera del Direttore per lo spettacolo dal vivo del 22 giugno, che ha recepito il parere della Commissione consultiva per la musica dell’8 giugno 2011, sezione Musica, risultando beneficiaria di un contributo di 460 mila euro per l’ordinaria attività concertistica.

 

Appare opportuno segnalare che, anche se formalmente si è in presenza di una proroga, sostanzialmente dalla disposizione deriva una nuova autorizzazione di spesa a valere su risorse ulteriori rispetto a quelle attribuite dal FUS.

 


 

Articolo 6, comma 2-undecies
(P
ensionamento anticipato per i lavoratori dell’amianto)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

 

«14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefìci in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

 

Il comma 2-undecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, intervenendo in materia di prepensionamento per i lavoratori esposti all’amianto,introduceil comma 14-bisall'articolo 7-ter del D.L. 5/2009[32], il quale proroga gli effetti della disposizione del precedente comma 14, primo periodo, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 5/2009, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.

 

Il richiamato articolo 7-ter, comma 14, del D.L. 5/2009 ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell’entrata in vigore del D.L. 5/2009 a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all’amianto previsti all’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992[33]. Si ricorda che tali benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo di durata superiore a dieci anni, per i quali l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Tale periodo è utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda che, sino al 1° ottobre 2003, era invece previsto per tale ultima fattispecie un coefficiente pari all’1,5, che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 47 del D.L. 269/2003[34] ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, riconoscendo il beneficio in favore dei lavoratori (anche quelli non assicurati presso l’INAIL) esposti per un periodo superiore a 10 anni all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

 

La disposizione precisa che i benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.

 

L'onere della disposizione in esame viene valutato in:

§      602.000 euro per gli anni 2012 e 2013;

§      322.000 euro per l'anno 2014,

§      42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e a decorrere dall'anno 2021.

 

A tal fine si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008[35].

Si ricorda che il Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è il Fondo nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

 

 

 


 

Articolo 7, comma 1-bis
(
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».

 

 

Il comma1-bis novella l'articolo 14, del D.L. n. 98/2011, manovra aggiuntiva di luglio, convertito, con modificazioni, dalla legge 2011, n. 111/2011. Tale articolo aveva soppresso l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza. In seguito il medesimo articolo è stato novellato dall'articolo 22, comma 6, del D.L. n. 201/2011, c.d. Decreto “Salva Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, che ha istituito un nuovo organismo denominato ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Il comma in esame interviene sul comma 26-sexies dell’articolo 14 che prevede che, entro sei mesi dalla sua costituzione, l’Agenzia, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla Cabina di regia[36] e fatte proprie dal Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a:

a)  riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano;

b)  rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica;

c)  concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

 

La modifica introdotta dal comma 1-bis consiste nel portare da sei a sette mesi il termine per l’adozione dei provvedimenti sopra citati.

 

 

 


 

Articolo 8, comma 1
(
Disposizioni legislative di interesse della Difesa)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico

 

 

0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti»;

 

 01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: «immediatamente rieleggibili una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «rieleggibili due sole volte»;

a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;

a) Identica

b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;

b) Identica

c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015 ».

c) Identica

 

c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2012»;

 

c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012»;

 

 

Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 dell’articolo 8 riguardano talune disposizioni concernenti la normativa in materia di rappresentanza militare.

 

La normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare, con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti degli organi di base, (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).

La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare. Il contenuto della legge n.382 del 1978 è stato riportato nel citato Codice (artt.1465 e ss.).

La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".

La richiamata legge n. 382 del 1978, come confluita nel codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 1475 Codice dell’ordinamento militare). Agli organi della rappresentanza militare risulta precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.

Dall'attuazione delle disposizioni della legge n. 382 del 1978 è inoltre risultato un complesso quadro normativo, che si è stratificato nel corso degli anni. A partire dalla XIII legislatura[37], proprio per far fronte ai problemi che sono emersi nel corso dei venti anni successivi all’approvazione della legge n. 382/1978, le Commissione Difesa della Camera e del Senato hanno avviato l’esame di diversi progetti di legge diretti a realizzare un'ampia revisione della normativa in tema di rappresentanza militare. Nel corso dell’attuale legislatura, sono all’esame della Commissione difesa del Senato le seguenti proposte di legge: S.1157, Norme di principio sulla rappresentanza militare; S.801 Riforma della rappresentanza militare; S.161 Ordinamento della rappresentanza militare.

 

Nello specifico, la prima modifica inserita dal Senato[38] (comma 1, lettera 0a)) attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell’articolo 1476 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) è volta a rendere il sistema della rappresentanza militare più rispondente al principio della rappresentatività del personale militare, prevedendo che nell’organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa.

 

Attualmente, in base all’articolo 1476 del codice dell’ordinamento militare sono eleggibili gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari; in base alla modifica introdotta dal Senato, saranno, quindi, eleggibili ufficiali, marescialli/ispettori, sergenti/sovrintendenti e graduati/militari di truppa.

 

La medesima disposizione introdotta dal Senato specifica che, nonostante l'allargamento della platea dell'elettorato passivo, resta fermo il numero complessivo dei rappresentanti.

 

La seconda modifica inserita dal Senato (cfr. lettera 01a) del comma 1 dell’articolo 8) incide sul comma 3 dell’articolo 1477 del codice dell’ordinamento militare in base al quale, attualmente, i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Al riguardo, la modifica inserita dal Senato è volta a prevedere che i citati militari possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte.

 

Si prevede, quindi, per gli eletti, il limite assoluto delle tre consigliature, quella in corso ed eventuali due successive.

 

Da ultimo, attraverso due modifiche all’articolo 2257 del codice dell’ordinamento militare si prevede:

 

Ø      la proroga, fino al 30 maggio 2012, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.

 

Tale termine era stato da ultimo prorogato al 30 luglio 2011 dall’articolo 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 225 del 2010.

 

Ø      la conclusione, entro il 15 luglio 2012, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. 

 

 


 

Articolo 9
(
Programma triennale pesca)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

 

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

L’articolo in esame, nella parte modificata dal Senato (commi 1-bis ed 1-ter) assegna 6 milioni di euro nel 2012 per il completamento di talune iniziative previste nel Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, non modificato dal Senato, proroga di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di validità del Primo programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, inizialmente adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007, per consentire una tempestiva programmazione degli interventi, non altrimenti raggiungibile in caso di ricorso alle ordinarie procedure di approvazione del piano previste dalla normativa in vigore.

Con la legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191) il programma 2007-2009 è stato una prima volta prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2010 (art. 2, comma 56), per dare attuazione a taluni obblighi ed adempimenti comunitari in materia di pesca, consentendo l’utilizzo delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 1084, della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del MIPAAF.

Con il decreto-legge 225/2010[39] il programma nazionale è stato ulteriormente, senza oneri aggiuntivi, prorogato al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 5-novies), e sono stati altresì riformati il contenuto e le procedure d’adozione dello strumento di programmazione (di cui al D.lgs. n.154 del 2004), prevedendo con l’art. 2, comma 5-decies e 5-undecies, che:

-    lo stesso debba contenere esclusivamente gli interventi di competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali;

-    il Ministro delle politiche agricole adotti il programma sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, la quale deve essere informata, con cadenza annuale, circa l’andamento del programma e del quadro complessivo dei risultati raggiunti;

-    destinatari degli interventi siano i soggetti imprenditoriali e, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), le associazioni nazionali, le organizzazioni sindacali nazionali, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati per i singoli interventi.

Il comma 5-duodecies dell’art. 2, D.L. n. 225 ha quindi abrogato gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo n. 154.

Nella relazione illustrativa del provvedimento si precisa che la proroga delle azioni e degli interventi previsti nel piano 2007-2009 risulta necessaria per consentire la elaborazione di un nuovo congruo Piano, adeguato ai provvedimenti in attesa di perfezionamento:

§      in sede europea delle norme relative alla riforma della politica comune della pesca;

§      in sede nazionale dell’approvazione delle disposizioni di adeguamento alle norme europee contenute nel reg.(UE) 404/2011, attuativo del regime di controllo istituito dalla Comunità per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Si ricorda in proposito che la XIII Commissione Agricoltura sta al momento esaminando la proposta di riforma della politica comune della pesca presentata dalla Commissione europea (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425), ed ha espresso il 21 dicembre 2011 il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426) volto, in parte, a dare attuazione alle disposizioni europee contenute nel reg. (CE) 1224/2009. (pubblicato nella G.U. del 1 febbraio 2012 decreto legislativo n.4 del 2012)

La relazione tecnica precisa che la disposizione di proroga non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziate: la tabella C della legge di stabilità per il 2012 attribuisce infatti 6 milioni e 214 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l’attuazione del piano nazionale della pesca marittima, per il quale viene richiamata la legge n. 267/91.

 

Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, reca per il 2012 un’autorizzazione di spesa pari a 6 milioni di euro riservati al completamento delle seguenti iniziative previste dal Programma triennale:

§      iniziative destinate a rafforzare e promuovere la cooperazione (art 16 del D.lgs. n. 154/04)

§      iniziative predisposte dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura (’art. 17 dello stesso decreto);

§       iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto (art. 18 del medesimo decreto).

Tali nuove disponibilità finanziarie si dovrebbero, quindi, aggiungere ai 6 milioni già stanziati dalla legge di stabilità 2012 a copertura delle azioni adottate sulla base del Piano triennale della pesca.

 

Il comma 1-ter, introdotto dal Senato, reca la copertura dell’onere di cui al precedente comma, che deve essere attuata con la riduzione degli stanziamenti dei programmi iscritti nella tabella dello stesso Dicastero agricolo, relativamente alle spese rimodulabili di parte corrente (di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge di contabilità n. 196/2009).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità n. 196/2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”[40].

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

 

 


 

Articolo 9-bis
(
Qualità produzioni agroalimentari)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 9-bis
(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».

 

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: «AGEA» sono inserite le seguenti: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto durante l’esame al Senato, novella l’articolo 18 della legge n. 99/2009 che ha introdotto specifici interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.

Il primo comma modifica il comma 1dell’art. 18, estendendo di un anno, e cioè fino al 2012, il compito attribuito al dicastero agricolo, per il triennio 2009-2011, di promuovere le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi nel territorio nazionale

Il secondo comma interviene sul comma 11 del medesimo articolo, aggiungendo che le modalità di assegnazione da parte di Agea delle risorse previste (per il 2009 7 milioni per il monitoraggio delle qualità delle produzioni agroalimentari e 2 milioni per il controllo della filiera ittica) possono essere definite sulla base di apposite convenzioni all’uopo stipulate oltre che con le modalità di cui al comma 4-ter dell’art. 4 del D.l. 2/2006.

 

La modifica inserita è probabilmente dovuta alle difficoltà applicative createsi con il rinvio al comma 4-ter dell’art. 4 del D.L. 2/2006 secondo il quale la società consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di tali attività anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro.

 

 

 


 

Articolo 10, comma 5-bis
(
Agenzia italiana del farmaco)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, consente all'AIFA[41], entro 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure concorsuali già autorizzate, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del D.L. 207/2008[42], nell' ambito delle risorse già previste.

 

L’art. 34-bis del D.L. 207/2008 fissa, dal 1° gennaio 2009; l’organico dell’AIFA in 450 unità (comma 4); vieta il proseguimento dei contratti di diritto privato dopo la data di scadenza dei medesimi (comma 5); consente all’AIFA, per il triennio 2009-2011, previa emanazione di apposito decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio dei ministri, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l’AlFA in forza di contratti di diritto privato, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata dal predetto personale (comma 6). L’onere derivante, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell’AIFA.

 

 


 

Articolo 10, comma 5-ter e 5-quater
(
Fondazione istituto mediterraneo di ematologia)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

 

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

 

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

 

b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute.

 

 

Il comma 5-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, è diretto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), autorizzando anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno di essi, la spesa già prevista per gli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sul Fondo per esigenze urgenti e indifferibili, dall’articolo 2, comma 250 della legge n. 191/2009[43], ai sensi della finalizzazione prevista dall’elenco n.1 allegato all’articolo citato.

 

La “Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (I.M.E.) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obbiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell’area mediterranea.

Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2 del decreto legge 89/2003, la Fondazione IME presenta una relazione annuale sull’attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, nonché, con le stesse modalità, una relazione, alla fine del triennio 2003-2005, sui risultati conseguiti, l’uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti: quest’ultima è stata presentata alla fine del 2006.

Va inoltre ricordato che l’articolo 10 del decreto legge n. 248/2007[44], al fine di consentire la prosecuzione dell’attività della citata Fondazione, autorizzava la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il comma 5-quater reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-ter, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 1025.

Alla copertura di tali oneri si provvede:

a)             quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE).

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[45], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nella legge di bilancio 2012 il Fondo ISPE presenta una dotazione pari a 44,8 milioni per il 2012,  49,3 milioni per il 2013 e  43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

b)       quanto a 2 milioni di euro mediante la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009, dei programmi del Ministero della salute.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità n. 196/2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella lettera b), rientrano nella spese rimodulabili del bilancio dello Stato:

a)  le spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b)  le spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

 

 

 


 

Articolo 11, commi 1-2
(
Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al comma 7-undecies, le parole: «1 gennaio 2012» sono sostituite dalla seguenti parole «1 gennaio 2013»;

soppressa

 

b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalla seguenti parole «per gli anni 2010, 2011 e 2012».

 

 

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012». Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: “da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,” sono soppresse».

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11, modificato al Senato, interviene sui termini per l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009[46], emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007[47], ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di alcuni tributi (tassa e soprattassa d'ancoraggio, tassa erariale e tassa c.d. «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate). Il regolamento disciplina due tributi:

§       la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;

§       la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.

L’articolo 4 dello stesso D.P.R., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 989, lettera c), della citata legge finanziaria 2007, prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993).

 

Come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, i decreti per l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi a tutt’oggi non sono stati emanati, in quanto, con il D.L. n. 194/2009[48], per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, si è ritenuto necessario far slittare il meccanismo di adeguamento, rispetto all’originaria previsione normativa, che fissava al 2009 l’inizio della procedura.

 

Il citato D.L. n. 194/2009, al comma 7-undecies dell’articolo 5, ha sospeso sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione era diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment[49].

Il comma 7-duodecies, per la stesse finalità, ha consentito alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.

Poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale devono essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il comma 7-terdecies ha stabilito che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si dovrà dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

In ogni caso dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies, 7-duodecies e 7-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La lettera a) del comma 1 in esame novellava il comma 7-undecies del citato articolo 5, prorogando sino al 1° gennaio 2013 la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione.

Il Senato ha soppresso tale disposizione, pertanto, ove tale modifica venisse approvata in via definitiva, cesserebbe di aver vigore la proroga della sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario al tasso di inflazione, prevista originariamente sino al 1° gennaio 2012.

 

La lettera b) del comma 1 novella il comma 7-duodecies del citato articolo 5 estendendo all’anno 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare e diminuire la tassa di ancoraggio e la tassa portuale.

 

Il comma 2 dell’art. 11, proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di concessioni aeroportuali.

In particolare, il termine è quello per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali, fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2005, recante Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, già più volte prorogato da successivi provvedimenti legislativi.

Tale decreto legislativo ha introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l’articolo 704, che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevede che il provvedimento di concessione - da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa - venga emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione. Il citato articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 96/2005, ha espressamente disposto che la nuova disciplina delle concessioni non si applichi ai procedimenti di rilascio della concessione avviati su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (23 giugno 2005). Tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2008, quindi al 31 dicembre 2009, e poi al 31 dicembre 2010.

Il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2011 dal D.L. n. 225/2010 e, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.

 

Nell’ambito del comma 2, il Senato ha introdotto una nuova disposizione di modifica di alcune norme della parte aeronautica del Codice della navigazione come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 96 del 9 maggio 2005.

In particolare, la nuova diposizione proroga al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale si procederà all’individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale e, conseguentemente, il termine entro il quale gli aeroporti in perdita possano potranno presentare un piano da cui risultino il riequilibrio economico finanziario.

A tal fine viene specificamente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.

 

Si ricorda, a tale proposito, che il comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 96/2905 prevede che, indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, le disposizioni di cui all' articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione non si applichino alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Detti procedimenti devono concludersi entro il 30 giugno 2012 (termine prorogato al 31 dicembre 2012 dalla norma in esame). Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

 

Nel disporre la proroga del termine di cui al citato comma 2 dell’articolo3, la disposizione fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78 del 2010.

Tale disposizione ha previsto che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono peraltro consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. La norma fa inoltre salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, riguardante la riduzione del capitale sociale di società per azioni al di sotto del limite legale (nell’ipotesi di perdita oltre un terzo di capitale della società e dunque di abbassamento al di sotto del minimo di centoventimila euro è previsto l’obbligo di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo).

 

La nuova disposizione del comma 3 stabilisce, come detto, che entro il predetto termine (31 dicembre 2012)si provveda all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione.

Si ricorda a tal proposito che l’art. 698 del codice della navigazione ha previsto l’individuazione con D.P.R. degli aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale. La disposizione ha in particolare previsto che all’individuazione si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Gli aeroporti di rilevanza nazionale sono definiti nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN.

L’articolo prevede, inoltre, la costituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, di un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici.

Tale individuazione non è ancora avvenuta ed a tal proposito si ricorda anche che l’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 85 del 2010, sul federalismo demaniale ha inserito tra i beni trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione. Sono peraltro esclusi dal trasferimento, in base al comma 2 dello stesso art. 5, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore.

Il problema della chiara individuazione degli aeroporti di interesse nazionale era stato sollevato anche dal documento conclusivo indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano approvato dalla IX Commissione (Trasporti) il 17 febbraio 2010:

“A livello istituzionale, il sistema aeroportuale nazionale ha inoltre risentito della sovrapposizione delle competenze che si è determinata per effetto dell’articolo 117 della Costituzione, a norma della quale gli aeroporti civili sono una delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni”.

 

Per esigenze di coordinamento normativo con la proroga del termine di individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, si dispone infine la novella dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96. In particolaresi prevede la soppressione delle parole: “da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

 

 


 

Articolo 11, commi 5-6
(Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)


Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a..

Identico.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 marzo 2012».

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012».

 

 

I commi 5 e 6 dell’articolo 11 prorogano taluni termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [50].

Il comma 5 dispone che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

Il comma 6, modificato nel corso dell’esame al Senato, attraverso una novella al comma 4 dell’art. 36 del D.L. 98/2011, dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in commento, il subentro dell’Agenzia  ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 luglio 2012, anziché entro il 31 marzo 2012 come previsto nel testo originario del decreto-legge. Conseguentemente, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, dell’articolo 36, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.

Si segnala, infine, che il differimento del termine previsto dal comma 6 è coerente con quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 36 del D.L. 98/2011, come novellato dal comma 6-septies dell’articolo 11 (alla cui scheda di commento si rinvia), che ha differito al 31 luglio 2012 il termine per il trasferimento a Fintecna S.p.A. delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti.

 

 

 


 

Articolo 11, comma 6-quinquies
(
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2012». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

 

In particolare, il comma in esame:

o        proroga per il 2012 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, di cui all’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002);

Il richiamato comma 7 ha disposto, per gli anni 2004-2011, un’agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti), per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo.

I soggetti fruitori del trattamento devono frequentare, durante il relativo periodo, corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali ai fini di aggiornamento e riqualificazione professionale, e successiva ricollocazione degli stessi.

La mancata ingiustificata partecipazione comporta la decadenza dal beneficio.

Inoltre le amministrazioni pubbliche devono promuovere, per la ricollocazione dei soggetti, procedure per l'affidamento all'esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani.

Lo stesso comma ha previsto altresì, ai fini del trattamento pensionistico, l’applicazione, ai lavoratori interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 11 della L. 724/1994 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995), e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998)[51].

o        proroga ulteriormente al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della L 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, termine già prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2011, da precedenti disposizioni legislative (articolo 47-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248; articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; articolo 2, comma 12-undecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). In particolare tali enti hanno diritto al beneficio della sospensione, appunto fino al 31 dicembre 2012, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2012, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi (allo stesso tempo, si provvede a novellare lo stesso comma 12-undecies richiamato in precedenza, per esigenze di coordinamento legislativo);

Si ricorda che la legge finanziaria 2005 ha stabilito l’applicazione, in favore degli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003 – ovvero gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, aventi almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia –, fino al 31 dicembre 2005, della sospensione dei termini legali, tributari ed esecutivi (disciplinata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, dei differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ad adempimenti per obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Successivamente, l’articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 194/2009 ha esteso alla data del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i vari interventi, la sospensione dei termini tributari e contributivi in favore dei predetti enti come recata dalla citata legge 311/2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La termine, come anticipato in precedenza, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 2, comma 12-undecies, del D.L. 225/2010.

In favore dei predetti enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e 111 della L. 244/2007) ha consentito di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30 per cento, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio.

o        individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[52], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio 2012 il Fondo ISPE presenta una dotazione pari a 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

 

 

 


 

Articolo 11, comma 6-sexies
(
Nullità di assunzioni nelle p.a.)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.

 

 

Il comma 6-sexies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8, del D.L. 98/2011, che dispongono la nullità di diritto dei provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni (quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato) in base a disposizioni di cui sia successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale.

 

Si ricorda che in caso di illegittimità delle disposizioni in materia di personale, di cui al richiamato articolo 16, comma 8, del D.L. 98/2011, si hanno i seguenti effetti:

§       il provvedimento in questione è nullo di diritto;

§       viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale;

§       il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

 

Viene fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite. La norma del codice, in tema di “Prestazione di fatto con violazione di legge", prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

 

Tale disposizione, ai sensi del comma in esame, non si applica, appunto, nei confronti delle procedure di reclutamento, già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del D.L. 31 marzo 1998, n. 80[53], del personale in data precedente all'entrata in vigore del richiamato comma 8 del D.L. 98/2011[54], successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che abbiano determinato e consolidato effetti giuridici decennali.

 

L'articolo 45, comma 12, del D.Lgs. 80/1998 ha stabilito che siano portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 449/1997[55]. Si fa presente che l’articolo 45, comma 12, del richiamato D.Lgs. 80/1998 è stato abrogato dall’articolo 72 del D.lgs. 165/2001[56], qui comunque richiamato per specifici effetti già esauriti.

 

Con riguardo a tale disposizione si segnala che la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio 2012, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo nell’ambito dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Tali ultime disposizioni – annota la Corte costituzionale – “regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Si tratta quindi di una normativa “a regime”, del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

Il preambolo di tale atto con forza di legge così recita: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti». Le disposizioni impugnate sono state inserite, in sede di conversione, nell’art. 2, nella cui rubrica si legge: «Proroghe onerose di termini».

Da quanto sopra esposto risulta palese l’estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto “milleproroghe”, in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile”.

Dopo aver rimarcato che “La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione”, la Corte sottolinea quindi che “l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”.

 


 

Articolo 11, comma 6-septies
(
Trasferimento alla società Fintecna Spa delle partecipazioni detenute da ANAS Spa)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo» sono sostituite da «31 luglio». L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

 

 

Il comma 6-septies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, differisce dal 31 marzo al 31 luglio 2012, il termine – fissato dall’art. 22, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 – entro il quale dovrà avvenire il trasferimento alla società Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute dall’ANAS S.p.A. in società co-concedenti.

Si ricorda che la cessione delle partecipazioni dell’ANAS è prevista nell’ambito della disciplina introdotta dall’art. 36, comma 1, del D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) che, per un verso, ha istituito l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, ha trasformato ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del MIT (vedi scheda di commento al comma 6 dell’articolo 11).

Il comma 7 dell’articolo 36 è stato dapprima sostituito dall’art. 20 della legge n. 183/2011, (che ha previsto il trasferimento a Fintecna di tutte le partecipazioni detenute dall’ANAS a decorrere dal 1° gennaio 2012) e poi di nuovo integralmente modificato dall’art. 22, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 (che ha limitato la cessione alle sole partecipazioni in società co-concedenti[57] ed ha prorogato il termine dal 1° gennaio al 31 marzo 2012).

Il comma in esame provvede quindi ad abrogare in maniera esplicita l’art. 20 della L. 183/2011, che - come risulta dal quadro normativo precedentemente descritto - era già stato implicitamente abrogato a seguito della novella recata dal comma 9-bis dell’art. 22 del D.L. 201/2011.

 

 

 


 

Articolo 11, comma 6-octies
(
Proroga per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti».

 

 

Il comma 6-octies proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010 dall’art. 8-duodecies, comma 2-bis, del D.L. 59/2008 (convertito dalla L. 101/2008), per la pubblicazione, da parte dell’ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero.

Si ricorda preliminarmente che l’art. 47 ha introdottomodifiche alla normativa sull’approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione ex lege in luogo della procedura ordinaria.  Il comma 2-bis dell’art. 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008, introdotto dall’ art. 47, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 78/2010 ha previsto, per la concessione di costruzione e gestione dell’autostrada dal Brennero (A22) disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario. Si prevede, infatti, la pubblicazione, da parte dell’ANAS ed entro il 31 dicembre 2010, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero “salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie”. Lo stesso comma 2-bis ha previsto, a tal fine, che il MIT, d’intesa con il MEF, impartiscano direttive all’ANAS in ordine ai contenuti del bando di gara e del relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il valore della concessione, e che il citato bando “deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura”.

Si segnala che la relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. 78/2010 (A.S. 2228[58]) segnalò che il versamento dei predetti 70 milioni di euro andava calcolato a decorrere dall’affidamento al nuovo concessionario (che avrebbe dovuto decorrere dal 2011). Circa le somme già erogate dallo Stato, a partire dal 1975, per la realizzazione dell’infrastruttura, che vanno considerate per la determinazione del valore della concessione, la medesima relazione tecnica valutò il valore al 2010 di tali somme in 568,7 milioni di euro. Nella medesima relazione veniva presentata la seguente tabella che illustrava gli effetti sui saldi (in milioni di euro):

Brennero, valore concessione

2011

2012

Anni succ.

Effetti sul fabbisogno e SNF

70

70

70

Effetto minimo su indebitamento

568

 

 

Si rammenta infine che, sulla base del nuovo assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale disposto dall’art. 36 del D.L. 98/2011, sono attribuite all’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali le funzioni di amministrazione concedente, (commi a, lett. b), dell’art. 36 del D.L. 98/2011) e che le funzioni svolte da ANAS sono disciplinate dal comma 3 del citato art. 36 del D:L. 98/2011. Si fa presente che, ai sensi del comma 4 del citato decreto novellato dall’art. 11, comma 6 del presente decreto, si prevede il subentro dell’Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere.

 

Il medesimo comma prevede che tale proroga si applichi a condizione che, entro e non oltre 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga siglato apposito atto d’intesa tra gli enti territoriali interessati e i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti, che contenga l’impegno degli enti territoriali a far fronte agli effetti finanziari derivanti dalla predetta proroga per il 2012, prevedendone la compensazione:

§         in termini di indebitamento netto, per l’importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell’ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica;

§         in termini di fabbisogno, per l’importo di 140 milioni di euro, mediante la riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.

 

 

 


 

Articolo 13
(
Proroga termini in materia ambientale)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. Identico

 

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Identico

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.» A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilià dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Identico

3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012». 

3-bis. Identico

4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».

4. Identico

5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

5. Identico

 

 

 

a) Identica

b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

a) Identica

c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

c). Identico

 d) il comma 5-quater è abrogato.

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

 

«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi».

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

6. Identico

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Identico

 

 

L’articolo 13 reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale.

Ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2012, la disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 [59] relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali, non si applica ai presidenti degli Enti parco di cui alla L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette).

 

Il comma 1-bis, inserito durante l’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 30 settembre 2011 dall’art 2, comma 3-bis, del D.L. 225/2010, per provvedere all’istituzione – prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 93/2001 - del Parco nazionale «Costa teatina».

 

Si rammenta che l’art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» mediante l’adozione di apposito D.P.R. su proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa con la regione Abruzzo. Per l’istituzione del parco, che avrebbe dovuto essere realizzata entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo stesso comma 3 ha previsto limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni (pari a 516.457 euro) a decorrere dal 2001. Successivamente, con atto notificato il 4 maggio 2001, la Regione Abruzzo ha proposto "ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato", avente ad oggetto l’art. 8, comma 3, della L. 93/2001, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. La denunciata violazione del principio di leale cooperazione si sarebbe inoltre tradotta, ad avviso della Regione Abruzzo, nella menomazione delle sue prerogative costituzionali, dando luogo ad un "conflitto di attribuzioni". Dal suo canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422/2002, ha ritenuto la questione non fondata in quanto la norma impugnata non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione, ma ne prevede l’istituzione ad opera di apposito D.P.R. adottato d’intesa con la Regione.

Successivamente il citato art. 2, comma 3-bis, del D.L. 225/2010 ha prorogato il termine al 30 settembre 2011 e previsto, in caso di inosservanza del termine citato, la nomina (con D.P.C.M. da emanare entro i successivi 30 giorni) di un commissario ad acta. Il successivo comma 3-ter ha precisato che “all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all’art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate”, vale a dire 516.457 euro.

 

Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni.

 

Il comma 3 prevede l’ulteriore slittamento al 30 giugno 2012 (anziché al 2 aprile 2012 come previsto nel testo originario del decreto-legge) del termine per l’entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011. E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l’art. 6, comma 2, lett. f-octies, del D.L. 70/2011 aveva previsto l’individuazione di un termine che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012  (comma 3-bis).

 

Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

 

Il comma 5 novella in più punti l’articolo 11 del D.L. 195/2009, recante norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania. In particolare, la lettera a) di tale comma proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Si ricorda in proposito che, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, l’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito dalla L. 26/2010), ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Inoltre tali società provinciali (ai sensi del comma 3) sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (rispettivamente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale). La proroga - fino al 31 dicembre 2011 - della precedente disciplina gestionale è stata disposta sia dal D.L. 225/2010 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2011 sia dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010

 

La lettera b) proroga anche al 2012 la disciplina sperimentale e transitoria, già prevista, per gli anni 2010 e 2011[60], al comma 5-bis dell’articolo 11 del D.L. 195/2009, che consente ai comuni campani di calcolare TARSU eTIA in base a due distinti costi per fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva pertinenza e precisamente.

- uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;

- uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter.

La medesima lettera b) proroga al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le amministrazioni comunali provvedono all’emissione di apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali, degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per il 2010, 2011 e 2012.

La lettera c) differisce al 2012 la disciplina delle modalità di riscossione degli importi - calcolati ai sensi del comma precedente - di cui al comma 5-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009. In particolare, tale comma prevede che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali campane e che, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, provvedano al trasferimento di tali importi su due distinti conti, specificatamente dedicati.

La lettera d), modificata nel corso dell’esame al Senato, provvede a novellare il comma 5-quater dell’art. 11 del D.L. 195/2009 stabilendo che, fino al 31 dicembre 2012, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, nella regione Campania le società provinciali possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997[61]. Si dispone che, in ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi. Di fatto la modifica approvata nel corso dell’esame al Senato riproduce il testo vigente del comma 5-quater dell’art. 11 del D.L. 195/2009 modificando l’operatività della disposizione che prevede una decorrenza dal 1° gennaio 2012 e disponendo che si applichi fino al 31 dicembre 2012. Si segnala che la lettera d) era stata introdotta nel corso dell’esame alla Camera, in corrispondenza con l’inserimento delle lettere b) e c), e disponeva l’abrogazione del medesimo comma 5-quater.

 

Si rammenta, infatti, che il comma 5-quater dell’art. 11 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi. La decorrenza di tale disposizione dal 1° gennaio 2012 era stata disposta dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010 in corrispondenza con la proroga al 2011 della disciplina sperimentale e transitoria di cui ai commi 5-bis e 5-ter del citato art. 11 del D.L. 195/2009.

Si segnala che la Commissione ambiente, nel parere approvato sul decreto-legge in esame nella seduta del 18 gennaio 2012, aveva rilevato la necessità di modificare il testo dell’articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l’anno 2012 la competenza non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009.

Si segnala, infine, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La Commissione ambiente, nel parere espresso sul citato decreto nella seduta del 9 dicembre 2011, aveva rilevato l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'art. 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.L. 195/2009, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria.

 

Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine - previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.

 

 

 

 


 

Articolo 14, comma 2-ter
(Nuovi inserimenti nelle
graduatorie ad esaurimento)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

2-ter. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

 

 

Il comma 2-ter dell’art. 14,a seguito delle modifiche apportate dal Senato, dispone che le graduatorie ad esaurimento – di cui all’art. 1, co. 605, lett. c), e 607, della L. n. 296 del 2006, e successive modificazioni – rimangono chiuse e che, limitatamente ad alcune categorie di docenti, è istituita una fascia aggiuntiva.

Si tratta deidocenti che hanno conseguito l’abilitazione all’esito della frequenza dei seguenti corsi, attivati negli a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11:

§           corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);

§           secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

§           corso di laurea in scienze della formazione primaria.

La disposizione affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricercala definizione dei termini per l’inserimento nelle graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.

 

Di fatto, dunque, sarà consentito l’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento, in una fascia autonoma e aggiuntiva rispetto alle tre attuali, di un nuovo gruppo di docenti.

Dal punto di vista della formulazione del testo, al primo periodo l’espressione “fascia aggiuntiva alle predette graduatorie” dovrebbe essere più opportunamente sostituita con “fascia aggiuntiva ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie”. Al secondo periodo, l’espressione “nelle predette graduatorie aggiuntive” dovrebbe essere sostituita con l’espressione “ dei docenti di cui al primo periodo nelle graduatorie”.

Inoltre, il comma in esame troverebbe la sua più idonea collocazione nell’ambito dell’art. 1, concernente la materia delle assunzioni.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 9, co. 20, del D.L. n. 70 del 2011 (L. 106/2011), nello stabilire che, a decorrere dall'a. s. 2011-2012, l’aggiornamento delle graduatorie per l’insegnamento è effettuato con cadenza triennale[62] e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza (si veda infra), ha ribadito che nelle stesse graduatorie non vi è possibilità di nuovi inserimenti[63].

Infatti, l’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie permanenti dei docenti – di cui all’art. 401 del D.Lgs. 297/1994 – in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quanti, alla data della sua entrata in vigore, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Il comma 607 del medesimo articolo ha disposto che la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare per la compilazione delle graduatorie del personale docente fosse ridefinita con decreto ministeriale, sentito il CNPI, in occasione dell’aggiornamento biennale (previsto per il biennio 2007/2008 e 2008/2009), senza modificare i punteggi riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio precedente. Ha precisato, inoltre, che dovevano essere rideterminati i punteggi relativi a master, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento universitario (punto C.11 della tabella) e che dovevano essere definiti criteri per l’accreditamento delle strutture formative.

Successivamente, peraltro, l’art. 5-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha consentito l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie da disporre per il biennio 2009-2010, nei confronti:

·       dei docenti che avevano conseguito il titolo abilitante a seguito della frequenza del IX ciclo SSIS o dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID)attivati nell’a.a. 2007-2008;

·       dei docenti che avevano conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A.

Ha, inoltre, consentito l’iscrizione con riserva - da sciogliere all’atto del conseguimento dell’abilitazione - a coloro che nell’a.a. 2007-2008 erano iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica[64].

 

Si ricorda, inoltre, che le graduatorie per l’insegnamento, predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti[65]:

§           prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.lgs 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli soppressi dalla stessa L. 124/1999;

§           seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un concorso per titoli ed esami o un esame di abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente);

§           terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest’ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l’abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS)[66].

 

Per completezza si ricorda che ulteriori disposizioni relative alle graduatorie sono recate dal comma 2-quater del medesimo art. 14.

 

 

 


 

Articolo 14, comma 2-quater
(
Riserva nelle graduatorie ad esaurimento)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.

 

 

Il comma 2-quaterdell’art. 14, introdotto durante l’esame al Senato, dispone chei beneficiari delle disposizioni di cui alla L. n. 68 del 1999 (disabili, nonché orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e categorie equiparate) e delle disposizioni di cui all’art. 6, co. 3-bis, del D.L. n. 4 del 2006 (soggetticon patologie oncologiche) possono far valere annualmente il titolo di riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

Si tratta delle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento (si veda la scheda relativa al comma 2-ter dello stesso art. 14).

Dunque, fermo restando l’aggiornamento triennale delle stesse graduatorie, disposto, a decorrere dall’a.s. 2011/2012, dall’art. 9, co. 20, del D.L. n. 70 del 2011 (L. 106/2011), i soggetti indicati potranno far valere ogni anno il diritto a beneficiare della riserva[67].

Nel corso della presente legislatura, la questione specifica è stata oggetto di vari atti di sindacato ispettivo[68].

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 1 della L. n. 68 del 1999, definendo l’ambito di applicazione delle norme relative all’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, ha ricompreso in tale categoria, tra gli altri, le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (comma 1, lett. a).

La misura della quota di riserva di cui possono beneficiare i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 è stabilita dall’art. 3 nel 7% dei lavoratori occupati[69].

L’art. 18, comma 2, della legge, inoltre prevede una quota di riserva in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. La predetta quota è pari all’1% dei lavoratori occupati[70].

 

L’art. 6, co. 3-bis, del D.L. n. 4 del 2006, citato nel testo, disponendo che l’accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap riguardante soggetti con patologie oncologiche è effettuato entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato, stabilisce anche che gli esiti degli accertamenti hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica competente all’accertamento dell’invalidità civile di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti[71].

 

Preliminarmente si osserva che nell’art. 1 della L. 68 del 1999 i malati oncologici non sono espressamente citati (anche se rientrano nella categoria dei disabili di cui all’art. 1, co. 1, della stessa L. 68 in relazione al grado di invalidità ad essi riconosciuta e all’età), né risulta che siano destinatari di quote di riserva per l’inserimento nell’ambito lavorativo in base ad altre disposizioni.

Sarebbe utile, peraltro, chiarire se l’intenzione è quella di riconoscere la possibilità di usufruire della riserva ai soggetti affetti da patologie oncologiche indipendentemente dal grado di invalidità, nonché se l’ambito di applicazione della disposizione riguardi tutte le categorie di soggetti cui sono destinate le riserve di posti in base alla L. 68/1999.

Inoltre, poiché l’aggiornamento delle graduatorie è effettuato ogni tre anni, occorrerebbevalutare la necessità di prevedere una disciplina applicativa con atto secondario.

Infine, dal punto di vista della formulazione del testo, sarebbe necessario specificare che si tratta delle graduatorie ad esaurimento “di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 27 dicembre 1996, n. 296, e successive modificazioni”.

 

Per completezza, si ricorda, infine, che, con particolare riferimento al personale docente, l’art. 61 della L. n. 270 del 1982 ha disposto che, nei concorsi a cattedra, il 2% dei posti messi a concorso (e comunque non meno di due posti) è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggiore favore previsti da leggi speciali.

 

 


 

Articolo 14, comma 2-quinquies
(
Piano straordinario chiamata professori associati)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.

2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.

 

 

Il comma 2-quinquies dell’art. 14 riguarda il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all’art. 29, comma 9, della L. 240/2010, sul quale interviene, con riferimento alle chiamate per il 2011, l’art. 1, comma 5, del decreto.

Il comma in esame riguarda, invece, le risorse destinate al medesimo piano per il 2012 e 2013, specificando, anzitutto, che esse sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

Ai fini della ripartizione, la “distanza” dal limite massimo attualmente previsto per le spese fisse per il personale – pari al 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO – e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 5, co. 1, lett. b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 5, co. 4, lett. b), della L. n. 240 del 2010, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare gli importi assegnati.

Durante l’esame al Senato è stato specificato che, in particolare, occorre perequare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione relativa al 2011.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 24, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del FFO delle università per un importo pari ad € 800 milioni per il 2011 ed € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. A tal fine, ha disposto l’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

Successivamente, l’art. 29, co. 9, della già citata L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013. Ha, altresì, precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge.

Quanto all’aspetto procedurale, ha disposto che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l’adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.

Il 27 luglio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di decreto n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per il 2011. In base all’art. 1, co. 1, sono destinatari dell’intervento gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell’ateneo, determinato ai sensi dell’art. 5, co. 4, lett. e), della citata L. 240/2010. Poiché, peraltro, la delega relativa alla determinazione del limite massimo ante esplicitato non è ancora stata esercitata (il termine scade il 29 gennaio 2012), lo schema di DM, proprio per evitare che ciò possa ritardare i tempi o precludere l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per il 2011, prevede che, nelle more, si faccia riferimento agli atenei che hanno rispettatole prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale stabilite dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997[72]nel limite massimo del 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO.

 

In questa sede si ricorda solo che, in base all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010, il piano riguarda gli anni 2011-2016. Dunque, rispetto alla durata complessiva del piano, il comma 2-quinquies riguarda solo i due anni successivi al primo.

 

Si ricorda, altresì, che l’art. 5 della L. 240/2010 reca una delega al Governo per l’adozione – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi, finalizzati al rilancio della qualità e dell’efficienza del sistema universitario. In particolare, il co. 1, lett. b), concerne la revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, nonché la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi[73]. Tra i principi e i criteri direttivi indicati dal comma 4, la lett. b), citata nel testo del comma in esame, prevede l’adozione di un piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo.

In materia di personale, invece, dispongono le lett. d) ed e) del medesimo comma 4. La lett. d), infatti, indica quale criterio direttivo la predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare – entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria – i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori nominati per chiamata diretta, prevedendo, altresì, che la mancata adozione,parziale o totale, del piano triennale comporta la non erogazione delle quote del finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti.

La lett. e) prevede la determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata (ed è richiamato, come si è visto nella scheda relativa all’art. 1, nell’art. 1 del DM con cui è stato disposto l’utilizzo delle risorse per le chiamate 2011). In prospettiva, il nuovo limite dovrebbe sostituire il limite disposto dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997.

 

Il comma in esame, concernendo la stessa materia trattata nel comma 5 dell’art. 1, troverebbe la sua più idonea collocazione dopo lo stesso comma 5.

Al secondo periodo, occorrerebbe valutare se il riferimento corretto non sia ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere d) ed e), della L. 240/2010, invece che alla lettera b).

 

 


 

Articolo 15, comma 3-quinquies
(
Emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività
di formazione per addetti al salvamento acquatico)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.

 

 

Il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 15, introdotto dal Senato, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2012.

Allo stato i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

Il citato articolo 17, comma 3, stabilisce che la legge possa autorizzare l’adozione di regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità a questo sottordinate. Tali regolamenti, emanati con decreti ministeriali o interministeriali, non possono dettare norme contrarie ai regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

In base alla norma in esame, fino alla data del 31 dicembre 2012, o fino alla data di entrata in vigore del previsto decreto ministeriale:

§         è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

§         non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.

 

Si ricorda che la norma in esame riproduce il contenuto di un’analoga norma introdotta lo scorso anno nel corso dell’esame dell’articolo 2, comma 6-terdell’A.C. 4086(conversione in legge del dl 225/2011: proroga termini dell’anno scorso), poi soppressa nel corso dell’esame parlamentare.

 

 

 


 

Articolo 15, commi 7 e 8
(
Prevenzione incendi strutture ricettive)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

 

 

Il commi 7 e 8, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

 

In particolare, il comma 7 dispone una proroga di due anni del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In precedenza, il testo approvato dalla Camera fissava detto termine al 31 dicembre 2012.

La relazione illustrativa rileva che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l’esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione sottolinea, peraltro, che un’ennesima semplice proroga del termine in scadenza non è più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre scorso dalla Commissione europea che, tra l’altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio. Inoltre è rilevata la necessità di definire un piano straordinario che, nell’individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare entro due anni e non più il 31 dicembre 2012, come era previsto nel testo approvato dalla Camera, la messa in sicurezza di circa 14 mila strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo “indotto”, unitamente all’incolumità delle persone.

La relazione rileva anche che l’applicazione del D.P.R. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione “ponte”, individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

 

Il comma 8, modificato dal Senato, riguarda le sanzioni da applicarsi nei casi di:

§      omessa presentazione dell'istanza;

§      mancata ammissione al piano straordinario;

§      mancato completamento dell’adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2013. La disposizione approvata dalla Camera prevedeva invece la data del .31 dicembre 2012.

In tali casi si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.

La relazione illustrativa considera che, dal momento che, rispetto al citato D.P.R. 151/2011, la disciplina introdotta riveste carattere “extra ordinem”, al comma 8 sono previsti necessariamente i profili sanzionatori connessi ai casi elencati.

 


 

Art. 15, comma 8-bis
(Infrastrutturazione informatica uffici giudiziari e della sicurezza – EXPO 2015)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

 

 

Il comma 8-bisintrodotto nel corso dell’esame al Senatoproroga al 31 dicembre 2012 l’autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell’EXPO di Milano 2015.

L’articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008[74] (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

La norma in esame proroga al 31 dicembre 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del decreto legge n. 225 del 2010[75] (convertito dalla legge n. 10 del 2011). Quest’ultimo autorizza – fino al 30 aprile 2011 - ai sensi della legge n. 392 del 1941 (sul trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari) il trasferimento di 4,5 milioni di euro, nel contesto di EXPO di Milano 2015, per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

 

La citata legge n. 392 del 1941 ha previsto che siano obbligatoriamente a carico dei Comuni una serie di spese ordinarie per gli uffici giudiziari del loro territorio: le spese per i locali e per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate di tribunale, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;  le spese per la pulizia dei locali.

Si ricorda che l’art. 1 della legge n. 28 del 1973 integra il disposto della legge n. 392 del 1941 prevedendo che rimangono a carico dello Stato: le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari; le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia; le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

 

 


 

Articolo 18-bis
(
Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 18-bis

(Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi)

 

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1o aprile 2012».

 

 

L’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sostituisce interamente il comma 4 dell’articolo 21 del D.L. 201/2011 recante disposizioni sulla durata in carica degli organi degli enti previdenziali soppressi a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi da 1 a 9, del D.L. 201/2011, che hanno appunto disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

In particolare, Il comma 4 ha previsto che gli organi degli enti soppressi (ossia il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479) debbano cessare dalla data di adozione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, mediante i quali le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.

 

Il nuovo testo del comma 4 non demanda più la cessazione degli organi degli enti previdenziali soppressi alla data di adozione dei decreti richiamati, bensì stabilisce che tali organi possano compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessino alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

 

 

 


 

Articolo 20, comma 1-bis
(
Conservazione di somme in bilancio per canoni di locazione)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

Articolo 20
(Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell’IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività)

Articolo 20
(Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell’IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività)

1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere da parte delle amministrazioni statali interessate.

1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27,  comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall'Agenzia del demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1o gennaio 2012.

 

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati e successivamente modificato dal Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il termine perl’utilizzo delle risorse, già destinate all’Agenzia del demanio quale “conduttore unico” ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 stanziate sugli appositi capitoli/piani gestionali degli stati di previsione dei Ministeri conseguentemente all’entrata in vigore della norma (articolo 27, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011) che ha affidato la stipula dei contratti di locazione alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.

 

A tal fine, la norma prevede che le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 siano conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

Con la modifica approvata dal Senato viene precisato che tra i contratti in questione vi rientrano anche quelli già stipulati dall’Agenzia del demanio, alla quale subentrano le amministrazioni interessate a partire dal 1° gennaio 2012.

La precisazione in commento appare in linea con quanto stabilito dal richiamato articolo 27, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, che ha modificato la disciplina in tema di “conduttore unico” affidato la stipula dei contratti di locazione alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.

 

Si segnala, in proposito, che l’articolo 10, comma 10 del D.L. n. 98/2011[76] dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

 

Nella sua formulazione originaria, l’articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo della legge n. 191 del 2009 aveva individuato - a decorrere dal 1° gennaio 2011 - l’Agenzia del demanio come “conduttore unico”, ovvero come l’unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all’esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa.

In relazione a tali compiti le richiamate norme avevano affidato all’Agenzia, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, specifici compiti.

Per effetto delle modifiche operate dal richiamato articolo 27, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 (che ha novellato il comma 222), la stipula dei contratti di locazione è effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.

E’ nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[77].

L’articolo 27, comma 4 ha conseguentemente soppresso il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato.

 

 

 


 

Articolo 21, commi 2 e 3
(
Prodotti editoriali)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Identico.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e delle organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e delle organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004.

Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 21 novellano la normativa relativa alle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali.

 

Si ricorda che il D.L. n. 353/2003 disciplina le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali, prevedendo un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società deve praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

L’applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, a decorrere dal 1° aprile 2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009. Tale articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010. Essendo stato già maturato nel primo trimestre del 2010 un importo di circa 50 milioni di euro, il citato D.M. 30 marzo 2010 aveva stabilito che le tariffe agevolate si applicassero solo fino al 31 marzo 2010 e che queste avrebbero potuto essere rideterminate nel corso dell'anno solo in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie.

Successivamente, l’articolo 2, comma 2-undecies, del D.L. n. 40/2010 ha disposto il ripristino delle agevolazioni tariffarie limitatamente alle spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro. La misura delle agevolazioni è stata determinata, per il solo anno 2010, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 23 dicembre 2010, nel limite di spesa di 30 milioni di euro.

Una successiva disposizione, il comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 125/2010, ha stabilito che, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, non si applichino, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), e dalle imprese editrici di libri, le agevolazioni postali previste dal D.L. n. 353/2003. A queste spedizioni si applicano le tariffe massime stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 ottobre 2010. L’applicazione di dette tariffe massime non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il periodo durante il quale alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri si applicano le tariffe agevolate fissate dal D.M. 21 ottobre 2010, anziché le tariffe postali agevolate del D.L. n. 353 del 2003.

 

Il comma 3 dell’articolo 21, modificato al Senato, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 dicembre 2011) e fino al termine del 31 dicembre 2013 (così prorogato dal comma 2), le tariffe agevolate per la spedizione postale di cui al D.M. 21 ottobre 2010, si applichino anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 353 del 2003 e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Le associazioni combattentistiche, vigilate dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero della difesa o dal Ministero dell’interno, sono indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, costituitasi nel 1979; le associazioni d’arma, vigilate dal Ministero della difesa, sono indicate dall’articolo 941 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e sono iscritte in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

Le associazioni ed organizzazionisenza fini di lucro destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:

-        le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

-        le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991;

-        le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49/1987:

-        le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000;

-        le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi;

-        gli enti ecclesiastici;

-        le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale;

-        le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica;

-        le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.

 

La disposizione prevede inoltre che in tal caso si prescinda dal possesso del requisitodi cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 353/2003 il quale esclude l’applicazione delle tariffe agevolate alla spedizione di periodici i cui abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti.

In base alla norma si applicano quindi le tariffe agevolate anche nel caso di periodici che abbiano abbonamenti a titolo oneroso inferiori al 50% del totale.

L’ultimo periodo del comma 3, introdotto al Senato, specifica che dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

 

 

 


 

 

Articolo 22-bis
(
Protezione accordata al diritto d’autore)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data».

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data».

 

 

L’art. 22-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera,modifica l’art. 239 del Codice della proprietà industriale[78]in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore concernente disegni e modelli.

 

In particolare, la disposizione approvata dalla Camera portava da 5 a 15 anni il termine del regime transitorio che si applica ai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione. Tali soggetti, in base alla normativa vigente, non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo la data del 19 aprile 2001, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati anteriormente e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso. La modifica introdotta dal Senato porta a 13 anni il termine del regime transitorio.

 

 

Si ricorda che attualmente l’art. 239 del Codice, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs 131/2010[79], prevede la limitazione della tutela ai sensi della legge del diritto d’autore alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico che, prima del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71[80]), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione.

Il regime transitorio di cui al secondo periodo dell’art. 239 stabilisce, tuttavia, che i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori alla stessa data, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001. Analoga disciplina tutela i terzi che abbiano fabbricato tali prodotti nei 5 anni successivi al 19 aprile 2001, purché tale attività si sia mantenuta nei limiti del preuso.

 

La disposizione, che nel testo approvato alla Camera estendeva detta tutela ai prodotti fabbricati nei 15 annisuccessivi al 19 aprile 2001, è stata modificata dal Senato, che ha deciso di limitare la tutela ai 13 anni successivi al 19 aprile 2001.

 

Sulla materia si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza 27 gennaio 2011 (causa C-168/09), in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano (nel cd. “caso Flos”), concernente la compatibilità dell’art. 239 Codice della proprietà industriale con la direttiva 98/71 e, dunque la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale ai sensi della legge sul diritto d’autore (in attuazione della citata direttiva) con il diritto europeo.

In particolare, la Corte ha affermato che «la direttiva 98/71 […], non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi» (p.to n. 48). Ciò nonostante, «la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva 98/71 non può escludere l’applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione» (p.to n. 50).

La stessa Corte ha però concluso che l’art. 17 della direttiva 98/71 non consente alla normativa di uno Stato membro di «escludere dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti».

 

Si valuti l’opportunità di verificare la coerenza della novella dell’art. 239 del codice della proprietà industriale con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

 


 

Articolo 23, comma 1-bis
(
Compensi per gli amministratori delle società partecipate
dal Ministero dell’economia)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

Articolo 23

(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria)

Articolo 23

(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011)

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1. Identico

 

1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;

 

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione».

 

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca talune modifiche alla disciplina dei compensi per gli amministratori rivestiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze, introdotta dall’articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011[81].

 

In particolare, il comma in esame:

§      attraverso una modifica al primo periodo del comma 1 del citato articolo 23-bis, proroga al 31 maggio 2012 il termine – attualmente fissato al 26 febbraio 2012 - per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e finanze con il quale le società non quotate, direttamente controllate dal medesimo Ministero, sono classificate per fasce e per ciascuna delle quali verrà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di tali società dovranno fare riferimento ai fini della determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche;

§      attraverso la sostituzione dell’ultimo primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 23-bis, introduce la previsione che il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea ordinaria dei soci[82] in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi affidati con riferimento alla parte variabile della loro retribuzione.

La previsione in commento sostituisce dunque quella, più generica, attualmente vigente, secondo cui all’Assemblea dei soci viene affidata la verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

 

Il vigente articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011, stabilisce, al comma 1, che le società non quotate, direttamente controllate[83] dal Ministero dell’economia e delle finanze saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ai sensi del comma 5, il decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

Ai sensi del comma 1, per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società direttamente controllate dal MEF dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile [84].

Ai sensi del comma 1, l’individuazione delle fasce e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

E’ inoltre fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009[85], il quale reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità degli enti o società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria. La citata norma di interpretazione autentica stabilisce, in particolare, che per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal MEF.

Ai sensi del comma 4, i Consigli di amministrazione di tali società nella determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche non potranno infatti superare il limite massimo, sancito nel decreto ministeriale, per le società controllanti ed in ogni caso dovranno attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

Il comma 3 prevede specificamente che gli emolumenti agli amministratori investiti di particolari cariche potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa. Tale componente variabile dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L’assemblea è tenuta a verificare il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Il comma 2 prevede la rideterminazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, almeno ogni tre anni, delle fasce di classificazione e dell’importo massimo dei relativi compensi.

 

Si ricorda, in proposito, che la norma in esame rientra in un più ampio corpus di norme finalizzate ad introdurre vincoli ai compensi per coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle pubbliche finanze.

Tra le norme vigenti, si ricorda il “tetto” al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni stabilito dall’art. 3, comma 44, legge n. 244/2007)[86].

Si ricorda inoltre, che l’articolo 6, comma 6 del D.L. n. 78/2010[87] ha introdotto misure che impongono ulteriori e più stringenti vincoli ai compensi degli organi sociali delle seguenti tipologie di società non quotate: società pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione; società interamente possedute (alla data del 31 maggio 2010) dalle pubbliche amministrazioni. Per esse, il compenso dei consiglieri d’amministrazione e dei sindaci è ridotto del 10 per cento. La riduzione di applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio.

 

Infine, si ricorda che il medesimo D.L. n. 201/2011 ha introdotto, all’articolo 23-ter ulteriori disposizioni in materia di trattamenti economici. Tale articolo demanda ad un D.P.C.M. la definizione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo altresì come parametro massimo di riferimento quello del primo presidente di Corte di cassazione.

Lo schema di D.P.C.M. attuativo della previsione citata, da adottarsi entro il 26 marzo 2012, e da sottoporre al previo parere parlamentare, è stato presentato alle Camere in data 30 gennaio 2012 ed è attualmente in corso di esame.

 

 

 


 

Articolo 25-bis
(
Indennizzi dei beni dei cittadini italiani in Libia)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il n. 1 è inserito il seguente: "1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";

 

b) al n. 2) il numero "2011" è sostituito dal seguente: "2012".

 

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 25-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera¸ è stato modificato dal Senato.

 

In particolare, al comma 1 si prevede la proroga per il 2012 (il testo licenziato dalla Camera indicava anche le annualità 2013 e 2014), alle stesse condizioni, dell'impegno di spesa previsto dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7[88]., che ha disposto il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

 

Più in dettaglio, si ricorda che l'articolo 4 citato ha previsto, nei confronti dei cittadini italiani nonché degli enti e delle società di nazionalità italiana già operanti in Libia - in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 - la corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo appositamente istituito.

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo è infatti istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011.

La misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo sono state stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 ottobre 2010 (G.U. n. 280/2010), emanato dopo il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, nel limite della dotazione del predetto fondo.

 

Il Senato ha inoltre modificato la copertura dell’onere[89], attraverso due novelle all’articolo 3[90], comma 2, lettera b), della legge n. 7 del 2009.

 

Il richiamato comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5[91]:

1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

 

La prima novella riguarda l’introduzione del n. 1-bis che prevede la percentuale del 7,5 per mille per l’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 (si suppone il termine finale al 31 dicembre 2012).

La seconda novella interessa il n. 2 ponendo la percentuale del 5,8 per mille dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 (in luogo del 2011), confermando il termine finale al 31 dicembre 2015.

 

Il nuovo comma 2 prevede che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) dovuto per l'anno 2012 si tiene conto del nuovo n. 1-bis), introdotta dal comma 1 del presente articolo.

 

Il comma 3 – corrispondente al precedente comma 2 - autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

 

 


 

Articolo 26-bis
(
Proroga disposizioni in favore della SVIMEZ)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 26-bis

(Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ)

 

1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.

 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato, integra di 500.000 euro per il 2012 il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse.

 

Tale contributo, autorizzato da ultimo dall'articolo 51, della legge n. 144 del 1999, viene ora determinato dalla Tabella C della legge di stabilità.

La legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011) ha indicato in Tabella C lo stanziamento in favore della SVIMEZ in 1.118.000 euro per il 2012, in 902.000 euro per il 2013 e in 991.000 euro per il 2014 (cap. 7330/Economia), determinando una riduzione, nel 2012, di 718.000 euro rispetto al contributo di 1.836.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2011-2013 stabilito dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010).

 

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 500.000 euro l’anno 2012. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE).

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[92], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio 2012 il Fondo ISPE presenta una dotazione pari a 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

 

 

 

 


 

Articolo 27-bis
(
Consorzio laghi prealpini)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 27-bis

(Consorzio laghi prealpini)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

 

 

Con l’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, viene soppresso, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito dall’art. 21, comma 12, del decreto legge n. 201/2011 e, conseguentemente, vengono ricostituiti i tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda.

I tre consorziopereranno con le risorse finanziarie, strumentali e di personale attribuite dall’art. 63, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale)[93]. Si segnala che durante il dibattito al Senato è stata sottolineata la necessità di individuare con urgenza la soluzione normativa più idonea volta a rimediare alla soppressione dei tre consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio.

 

Si ricorda, infatti, che con il citato art. 21, comma 12, del decreto legge n. 201/2011 era stata disposta l’istituzione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 6 dicembre 2011, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che avrebbe dovuto riunificare in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda. Esso avrebbe dovuto svolgere le proprie funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale attribuite ai tre consorzi dall’art. 63, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006. Venivano quindi dettate norme transitorie volte a permettere lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale. Da ultimo, decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbero dovuto determinare gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento del Consorzio al quale avrebbero dovuto essere trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione.

 

Vengono, pertanto ricostituiti e succedono ad ogni effetto al Consorzio unico, ciascuno per la propria attività di competenza:

§      il consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore;

§      il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;

§      il consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.

 

In estrema sintesi i tre consorzi sono stati tutti costituiti negli anni Trenta quali enti regolatori del lago Maggiore (Consorzio del Ticino), del lago d’Iseo (Consorzio dell’Oglio) e del lago di Como (Consorzio dell’Adda) e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’ambiente[94].

 

E’ demandata a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - che si esprimono entro 20 giorni dalla data di assegnazione – la determinazione delle modifiche statutarie relative alla composizione, anche in deroga all’art. 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, al fine di accrescere la funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività dei tre consorzi.

 

Si rammenta che il citato art. 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010 prevede che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

 

Da ultimo, vengono previste norme transitorie che prevedono che i presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei tre consorzi soppressi, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

 

In relazione alla disposizione in esame, si segnala la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 (in proposito si rinvia alla scheda relativa all’articolo 11, comma 6-sexies del presente provvedimento).

 


 

Articolo 28-bis
(
Rifugi di montagna)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

Art. 28-bis

(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna)

Articolo 28-bis

(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna)

1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'applicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.

 

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

L’articolo 28-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, e modificato successivamente dal Senato prevede nuove risorse per il fondo finalizzato all’efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

 

Il comma 1-quinquies dell’articolo 4 del D.L. 40/2010[95] ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio.

 

Poiché a distanza di due anni non risulta ancora emanato il decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, relativo alle modalità di erogazione delle risorse, la disposizione in esame sembrerebbe avere lo scopo di mantenere in bilancio per il 2012 le risorse in oggetto, ferma restando la loro destinazione fino alla definizione delle modalità di erogazione definite dall’apposito decreto interministeriale.

Le risorse per l’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna risultano allocate sul capitolo 7334 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 1 milione di euro l’anno 2012. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE).

 

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[96], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio 2012 il Fondo ISPE presenta una dotazione pari a 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

 

 

 


 

Articolo 29, comma 11-ter
(
Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi.

 

 

Il comma 11-ter proroga di dodici mesi il termine previsto dall’art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.La proroga di cui al presente comma, pertanto, comporta che la disposizione in commento si applicherà alla gare bandite successivamente al 31 marzo 2013.

 

Si ricorda che il citato art. 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011, con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contatti pubblici), ha introdotto l’obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

-        nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;

-        ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Il comma 5 ha, quindi, specificato che tali disposizioni si applichino alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

La finalità della norma, indicata nella relazione tecnica che accompagnava il decreto, era quella di permettere una riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie alle economie di scala.

Quanto alle centrali di committenza si rammenta la definizione recata dall’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti, secondo cui la centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. La relativa disciplina è recata, invece, dall’art. 33 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del Codice.

Si segnala, infine, che l’art. 13 della legge n. 136/2010 ha demandato a un D.P.C.M. le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Il D.P.C.M. 30 giugno 2011 ha, pertanto, chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa ed avviene sulla base di convenzioni alle quali gli enti possono aderire. Con il decreto vengono altresì definiti gli elementi essenziali della convenzione e vengono disciplinati sia l'ambito di operatività della SUA (in funzione degli importi di gara o di altri criteri) sia le modalità per il rimborso dei costi dalla stessa sostenuti. Lo stesso decreto elenca, tra gli enti che possono aderire alla SUA, anche unioni e consorzi di comuni.

 

 

 


 

Articolo 29, comma 12-bis
(
Imposta unica sulle scommesse)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

 

12-bis. A decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

Il comma 12-bis, introdotto dal Senato, differisce, a decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli con le seguenti scadenze:

 

Periodo imposta

Versamento

da gennaio ad aprile:

31 agosto

da maggio ad agosto:

30 novembre

da settembre a novembre:

20 dicembre

mese di dicembre:

31 gennaio dell'anno successivo

 

 

Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 66 del 2002 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) l'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

 

Un differimento del termine di pagamento dell’imposta è stato previsto per gli anni 2009 e 2010 dall’articolo 21, comma 13, del D.L. n. 78 del 2009[97].

 

Il secondo periodo del comma 12-bis pone la copertura dell'onere derivante dalla disposizione illustrata, stimato in 4 milioni di euro per il 2012, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) previsto dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[98], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio 2012 il Fondo ISPE presenta una dotazione pari a 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

 

 

 


 

Articolo 29, comma 15
(
Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

 

 

L’articolo 29, comma 15, proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

 

La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nonché nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova edi quella di Livorno, nonché-a seguito di alcune modifiche apportate nel corso dell’iter al Senato - nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto)ed in quello della provincia di Matera.Si ricorda che nel testo approvato dalla Camera si faceva riferimento al territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda.

 

Si segnala che nei territori della provincia di Matera e del comune di Ginosa e è stato dichiarato lo stato di emergenza rispettivamente per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 con il D.P.C.M. del 10 marzo 2011[99] e per quelli verificatisi nei primi giorni del mese di marzo 2011 con il D.P.C.M. 7 aprile 2011[100].

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare la possibilità di fare esplicito riferimento nella norma alle date in cui si sono verificati gli eventi emergenziali in tali territori.

 

Per le altre emergenze indicate nel comma in esame si ricorda che con D.P.C.M. del 28 ottobre 2011 è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara. Con un D.P.C.M. del 25 novembre 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre  2012, per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito l'isola d'Elba (provincia di Livorno) il 7 novembre 2011.

Con DPCM del 4 novembre 2011è stata dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 novembre 2011 nel territorio della Liguriae con successivo D.P.C.M. 11 novembre 2011 è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2012, il relativo stato di emergenza.

 

La norma precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

 

Agli oneri derivanti dal comma in esame, previsti, come detto, entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) [101], di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004[102].

Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l’importo corrispondente di 70 milioni di euro.

 

 

 


 

Articolo 29, comma 16-quater
(
Transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (soppresso al Senato)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

16-quater. Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dell'articolo 12.

 

 

 

Il comma 16-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, è stato soppresso nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

 

Il comma soppresso sospendeva l’operatività della gratuità - sia per l’acquirente che per il venditore - delle transazioni effettuate con carte di pagamento presso distributori di carburante di importo inferiore a 100 euro, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 34, comma 7, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011). L’operatività di tale norma era differita al primo giorno del mese successivo a quello dell’eventuale esito negativo della verifica sulle misure di riduzione dei costi delle commissioni interbancarie, previste dal combinato disposto dell’articolo 12, commi 9 e 10, del D.L. n. 201 del 2011[103].

La soppressione appare coerente con l’emanazione di una norma di simile tenore, contenuta nell'articolo 27, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 1 del 2012 (attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge).

 

Più in generale, si ricorda che l’articolo 27 del D.L. n. 1 del 2012 ha recato numerose modifiche al citato articolo 12 del D.L. 201 del 2011 (che reca, tra l’altro, disposizioni di contrasto all’uso del contante).

Nella formulazione previgente, il comma 9 dell’articolo 12 attribuiva all’Associazione Bancaria Italiana, alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento il compito di definire, entro il 28 marzo 2012 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 201), le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, di credito o di debito, prevedendo che in ogni caso tali commissioni non potessero superare l'1,5 per cento.

La formulazione originaria del comma 10 prevedeva che entro i sei mesi successivi (quindi, al massimo, entro il 28 settembre 2012) il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutasse l’efficacia delle misure così definite. In caso di esito positivo della valutazione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, si prevedeva che le regole così definite (massimo della commissione interbancaria all’1,5%) fossero applicate anche alle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (rese gratuite per gli importi inferiore ai 100 euro, ai sensi del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

 

L’articolo 27, comma 1, lettere b) e c) del citato D. L. n. 1 del 2012 ha così novellato i commi 9 e 10 del richiamato articolo 12, rimodulando altresì la tempistica delle norme da emanare:

§       l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono le regole per la riduzione delle commissioni entro il 1° giugno 2012 e le applicano entro i tre mesi successivi; viene eliminato il riferimento al limite dell’1,5 per cento;

§       entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di riduzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle medesime misure. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

La lettera d) dall'articolo 27 inserisce quindi il comma 10-bis all’articolo 12 del decreto legge n. 201 del 2011, sospendendo la gratuitàdelle transazioni effettuate con carte di pagamento presso distributori di carburante di importo inferiore a 100 euro (di  cui all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183) fino all'esito della valutazione di efficacia prevista dal novellato comma 10.

Sono previsti dunque due differenti scenari, a seconda dell'esito della valutazione: nel caso di esito positivo, è prevista l'abrogazione del citato comma 7 dell'articolo 34 della legge n. 183 del 2011; nel caso, invece, in cui l'esito della valutazione sia non positivo, la disciplina delle ipotesi di gratuità delle predette transazioni è dettata dallo stesso decreto ministeriale che fissa le misure di riduzione dei costi delle commissioni interbancarie (di cui al comma 10).

 


 

Articolo 29, comma 16-decies
(
Giudizi pendenti presso la Commissione tributaria centrale)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

 

 

Il comma 16-decies, introdotto dal Senato, differisce al 31 dicembre 2013 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2012, per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

 

Viene inoltre stabilito con norma interpretativa - avente quindi effetto retroattivo - che per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

 

A tale scopo, la norma modifica l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a)del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40[104].

 

Si ricorda, al riguardo, che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal Dpr 636/1972, antecedente all’attuale Dlgs 546/1992, erano previsti tre gradi di giudizio (oggi sono due), oltre alla fase di legittimità. In particolare, il decreto 636/1972 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest’ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d’appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale (Ctc).

Con l’insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1° aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi 545 e 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali, con applicazione – ferme restando alcune regole particolari previste nelle norme transitorie tra il vecchio e il nuovo regime – del Dlgs 546/1992.

Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre al 1° aprile 1996, davanti alla Ctc (nonché quelle per le quali ancora non era spirato il termine per l’impugnativa dinanzi allo stesso giudice “centrale”), l’articolo 75 del Dlgs 546/1992 ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal Dpr 636/1972 e successive integrazioni e modificazioni.

 

In tale contesto è intervenuto, da ultimo, il predetto articolo 3, comma 2-bis, lettera a)del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, il quale prescrive modalità accelerate di definizione delle controversie tributarie ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che originano da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado, alla data del 26 maggio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 40/2010), da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

La norma originaria demandava al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la determinazione dei carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni della Commissione tributaria centrale, riorganizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ubicate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, fosse esaurita entro il 31 dicembre 2012, prevedendo altresì che il mancato rispetto dei predetti carichi fosse motivo di decadenza dall’incarico.

La successiva lettera b) del comma 2-bis, non modificata dalla disposizione in esame, ha introdotto la possibilità di estinguere le controversie tributarie, aventi le predette caratteristiche e pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

 

Si ricorda infine che altre disposizioni introdotte durante la legislatura hanno previsto istituti deflativi del contenzioso.

In particolare, l’articolo 39, comma 12 del D.L. 98 del 2011 ha disposto che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 (secondo la modifica introdotta dal DL 216/2011) dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma proporzionale al valore della lite. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio Con Provvedimento 13 settembre 2011 dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti.

Sotto un diverso profilo, il legislatore si è prefisso di razionalizzare l'attività e il personale degli organi giurisdizionali: si segnala, in merito, quanto disposto dal già citato articolo 39 del D.L. 98 del 2011 (come modificato dal D. L. 138 del 2011) che ha inteso rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, modificando inoltre le disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Inoltre (articolo 37, comma 6 del citato DL 98/11) l'obbligo di versamento del contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia è stato esteso anche al processo tributario, nell'ammontare e con le regole previste dal medesimo TU.

 

 

 


 

Articolo 29, comma 16-undecies
(
Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

16-undecies. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.

 

 

Il comma 16-undecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica (ERP), nonché del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998, è stabilita dai comuni.

 

Si ricorda che il comma 49-bis dell’art. 31 della legge n. 448/1998 è stato aggiunto dal comma 3-bis dell’art. 5, del decreto legge n. 70/2011 per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari.

Viene disposto che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865/1971 sull’ERP[105] - stipulate per la cessione del diritto di proprietà precedentemente alla legge n. 179/1982 o per la cessione del diritto di superficie - possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. La percentuale deve essere stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali norme si applicano anche alle convenzioni-tipo previste dall'art. 18 del DPR 380/2001 (TU edilizia) che la regione deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata (comma 49-ter).

 

 

 


 

Articolo 29, comma 16-duodecies
(
Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

16-duodecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 4, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2013»;

 

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: «nel 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013».

 

 

Il comma 16-duodecies dell’articolo 29, introdotto dal Senato, novella l’articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, recante la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province. In particolare:

-      la lettera a), novellando il comma 4, individua nell’anno 2013 – anziché nell’anno 2012 – l’anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica;

-      la lettera b):

§      abroga la lettera a) del comma 5, nella quale si dispone che entro il 30 aprile 2012 (secondo quanto già stabilito dal comma 1 dell’articolo 29 in esame) si dovrà procedere alla determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province;

§      novellando la lettera b) del medesimo comma 5 indica il 31 marzo 2013 quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

 

A seguito di tali modifiche, i commi 4 e 5 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010 delineano i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali (ora fissato nel 2013) e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard nei termini seguenti:

a)    (lettera abrogata);

b)   entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

c)   nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali, sempre con un processo di gradualità che deve comunque assicurare l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

 

Per quanto concerne l’abrogazione - disposta dal comma 16-duodecies in esame - della lettera a) del comma 5, si segnala che essa risulta in contrasto con quanto già disposto in tema di determinazione dei fabbisogni standard, dal comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge in commento: tale comma,infatti, ha novellato la lettera a), in questione differendo al 30 aprile 2012 il termine (originariamente previsto per il 2011) per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province.

 

Pur in presenza dell’evidente contrasto tra i due commi dell’articolo 29 ora indicati (commi 1 e 16-duodecies), può tuttavia ravvisarsi come la novella operata dal comma 16-duodecies appaia di portata più ampia rispetto a quella recata dal comma 1, in quanto differisce il termine per la determinazione dei fabbisogni standard (per un terzo delle funzioni fondamentali) non più al 30 aprile 2012, bensì direttamente al 31 marzo 2013, prevedendo di conseguenza che nell’anno 2013 stesso verranno determinati i fabbisogni standard non più per almeno un terzo delle funzioni fondamentali (come previsto dalla lettera a) ora abrogata), bensì per almeno due terzi delle funzioni fondamentali medesime.

 

Si rammenta che il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”) stabilisce, in attuazione di quanto prevede la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, che i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

§       l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

§       l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

§       l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

§       la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – SOSE. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore.

 

Si segnala che nel mese di gennaio 2011 è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province[106]. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale “progetto fabbisogni standard”relativamente alla funzione di polizia locale per i comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro per le province.

Al momento risulta terminata la fase di raccolta dei dati per tali due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

A tale proposito, si segnala che l’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 reca, tra l’altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di comuni e province.

 

 


 

Articolo 29, comma 16-terdecies
(
Assicurazioni private)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

 

 

 

 

 

Il comma 16-terdeciesdell’articolo 29, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, reca norme che consentono alle imprese di assicurazione di derogare agli ordinari criteri di valutazione contabile dei titoli emessi da Stati dell'Unione europea da esse posseduti; l’intervento è volto a contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio di tali categorie di imprese.

La norma dispone la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delladirettiva nota come “Solvency II” (direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009) della possibilità, per le imprese assicurative, di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità.

Al riguardo si segnala preliminarmente che la direttiva Solvency II prevede l'adozione di misure di esecuzione mediante una procedura in base alla quale la Commissione europea adotta misure tecniche per dare esecuzione alla normativa europea. Non è pertanto agevole determinare la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazionedelladirettiva.

Le disposizioni attribuiscono inoltre all’ISVAP specifici poteri di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle deroghe così introdotte.

 

“Solvency II”

La direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno.

Essa costituisce[107] il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema “Solvency II”, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione. “Solvency II” è dunque un nuovo contesto di regolamentazione, volto a conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi. Il progetto “Solvency II” avrebbe dovuto essere operativo dal 1° gennaio 2013. L'entrata in vigore di Solvency II è stata nei fatti già posticipata di un anno a seguito dei continui rinvii nell'approvazione finale della regolamentazione di vigilanza.

Secondo recenti notizie di stampa, peraltro, in una lettera inviata al commissario per il mercato interno Barnier, il presidente di Eiopa (l'authority continentale delle polizze) Bernardino ha sottolineato che tali rinvii potrebbero metterne a repentaglio l'avvio nei nuovi tempi previsti (gennaio 2014). Bernardino si è riferito allo slittamento di due mesi, da gennaio a marzo, dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva "omnibus II" che contiene i tasselli mancanti al nuovo quadro regolamentare. Tutto ciò – ha segnalato il presidente dell'Eiopa – «incrementa i vincoli» alla stessa autorità che deve aprire una pubblica consultazione su standard e linee guida applicative di Solvency II.

 

Il sistema è basato su tre “pilastri”: requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro), governance, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro), obblighi informativi a fini di vigilanza e trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

La direttiva 2009/138/CE, in particolare, reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo I); reca norme specifiche, di natura sostanziale, per l’assicurazione e riassicurazione (Titolo II); rafforza la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III); dispone in termini di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV). Sono infine recate altre disposizioni e norme transitorie e finali (Titolo V e VI).

In particolare, per quanto concerne i requisiti patrimoniali, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di governance.

La direttiva prevede il calcolo di un duplice livello di requisiti patrimoniali: il Solvency Capital Requirement (SCR) e il Minimum Capital Requirement (MCR).

In particolare (articolo 100 della direttiva) gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cd. requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement - SCR).

Esso è calcolato, all’inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva (articolo 103).

Tale requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base, di cui all’articolo 104;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo, di cui all’articolo 107;

c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, di cui all’articolo 108.

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l’attività esistente sia quelle che si prevede di attivare nell'anno successivo (articolo 101). Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement o MCR, di cui all’articolo 128 della direttiva), da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo frequente (tre mesi, ai sensi dell’articolo 129). Ove l’impresa di assicurazione non adegui (articolo 131) l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, si prevede la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La direttiva è entrata in vigore il 6 gennaio 2010, salvo che per le disposizioni recate dall’articolo 311, le quali si applicano a partire dal 1° novembre 2012. Gli Stati membri attuano le disposizioni elencate in dettaglio dall’articolo 309 (tra cui quelle relative ai requisiti di capitale) entro il 31 ottobre 2012.

 

A tal fine, sono novellate le disposizioni sulla valutazione dei titoli delle imprese assicurative recate dall'articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185[108] (e successive modifiche).

 

Si ricorda che il richiamato articolo 15 (commi da 13 a 15-ter) ha introdotto, in ragione della crisi economico-finanziaria, una deroga ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti in bilancio.

In particolare, a fronte dei criteri ordinari di valutazione, il comma 13 ha disposto la temporanea possibilità di attribuire ai titoli posseduti dalle imprese un valore diverso da quello di mercato, purché corrispondente al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale, ove non costituiscano investimenti durevoli. Tali misure sono reiterabili nel tempo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari[109].

Ai sensi dell’articolo 2426, n. 9) del codice civile, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di mercato.

La richiamata facoltà interessa, ai sensi del citato comma 13, i soggetti che non applicano alle proprie scritture contabili i principi internazionali (International Accounting Standards – IAS). I commi 14 e 15 estendono tale deroga anche alle imprese del settore assicurativo, relativamente alle quali il comma 15 stabilisce l’obbligo di accantonare la quota di utili corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli.

In attuazione delle predette disposizioni, l’ISVAP ha emanato il reg. 17 febbraio 2009 n. 28, che disciplina i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e recante disposizioni particolari in materia di valutazione, a fini di vigilanza, dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale.

 

Successivamente, il D. L. 225 del 2010 ha introdotto i commi 15-bis e 15-ter all’articolo 15, ai sensi dei quali (comma 15-bis), ai fini della verifica di solvibilità corretta, alle imprese di assicurazione è stato temporaneamente[110] consentito di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, o garantiti da Stati dell'Unione Europea (anche tale misura è reiterabile nel tempo), effettuando (comma 15-ter) gli opportuni accantonamenti. Con il regolamento del 15 marzo 2011, n. 37 sono state attuate le nuove norme in materia di verifica di solvibilità corretta; il successivo provvedimento del  27 settembre 2011, n. 2934 ha modificato e integrato sia il citato regolamento n. 28, sia il regolamento n. 37.

 

Si ricorda che il capo IV del titolo XV del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, si occupa della “solvibilità corretta” delle imprese di assicurazione, ovvero della verifica di solvibilità che investe le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in Italia e che siano controllanti/partecipanti in imprese assicurative con sede legale in uno Stato terzo (articolo 210, comma 1 del codice), che viene calcolata secondo disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento[111].

 

Il D.M. 27 luglio 2011 ha disposto l’applicazione a tutto il 2011 delle misure recate dai commi da 13 a 15-ter.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 28 del 2009 (come successivamente modificato e integrato), che riprende l’articolo 15, comma 15 del D. L. 185/2008, l’impresa che si avvale della valutazione “in deroga” dei titoli deve accantonare una riserva indisponibile, costituita da utili di importo pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per cui la deroga viene esercitata ed i relativi valori di mercato alla data di riferimento (al netto degli oneri fiscali).

La riserva indisponibile così costituita, ai sensi del successivo articolo 7 del Regolamento, è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 - distintamente per la gestione danni e la gestione vita - nei limiti del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, a condizione che essa, unitamente alle passività subordinate ed agli strumenti ibridi, non ecceda il 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

Per l'esercizio 2011, tale limite è aumentato dal 20 al 30 per cento, nel caso in cui la componente di riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea rappresenti almeno il 75% del totale della riserva stessa. Il limite è elevato al 40 per cento, nel caso in cui la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine sia interamente riveniente da valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea.

 

In primo luogo, le norme in commento (comma 16-terdecies, lettera a)) modificano il comma 13, precisando che destinatari della deroga ivi prevista in materia di valutazione di titoli stabilita sono i soggetti che non applicano gli IAS e che sono diversi dalle imprese di assicurazione (imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Nei confronti delle imprese assicurative, le successive disposizioni dettano una disciplina specifica.

 

La lettera b) del comma in esameanzituttoabroga i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 15, a far data dall'esercizio 2012.

Conseguentemente, la lettera c) introduce all’articolo 15 i commi da 15-quater a 15-octies, contenenti disposizioni applicabili dall’esercizio 2012 esino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della richiamata direttiva 2009/138/CE.

In particolare, ai sensi dell’introdotto comma 15-quater,dall’esercizio 2012le imprese assicurative che non applicano gli IAS hanno la facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea, ove non siano destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio, in base al valore risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, con l’eccezione delle perdite aventi carattere durevole.

L’applicazione di tale valutazione è subordinata alla previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

In sostanza, le norme permettono di svincolare la valutazione dei titoli dall’andamento del mercato che, negli ultimi mesi, ha risentito della crisi del debito sovrano, purché per tali titoli non siano state riscontrate perdite di carattere durevole; ciò in considerazione della eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari.

 

Il successivo comma 15-quinquiesprevede che le suddette imprese, ove si avvalgano della illustrata deroga nei criteri di valutazione, debbano effettuare gli opportuni accantonamenti. Esse destinano dunque a riserva indisponibile un ammontare di utili pari alla differenza tra i valori registrati in deroga e i valori di mercato dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

 

Il comma 15-sexies  disciplina la valutazione dei titoli dellecompagnie di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del Codice delle assicurazioni: si tratta delle imprese assicurative aventi sede in Italia e controllanti o controllate da compagnie estere.

Tali imprese, ai fini della verifica della solvibilità corretta (ovvero della disciplina sulla vigilanza prudenziale sul gruppo assicurativo, disciplinata dal capo IV del titolo XV del Codice delle assicurazioni), a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, potranno tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

 

I conseguenti effetti non potranno essere duplicabili con altri benefici incidenti, direttamente o indirettamente, sul calcolo della solvibilità corretta.

La disposizione in esame consente dunque ai predetti gruppi di imprese – che detengono grandi quantità di obbligazioni governative – di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato connessa all’instabilità del debito sovrano; in sostanza, le minusvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza.

 

Anche in tale ipotesi (comma 15-septies) dovranno essere effettuati opportuni accantonamenti per assicurare la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione.

 

Infine, il comma 15-octies apporta alcune significative novità in materia di esercizio dell’attività di vigilanza da parte dell’ISVAP, sia mediante gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, sia mediante l’attribuzione di ulteriori, più specifici poteri.

Si demandano anzitutto a un regolamento dell’Istituto le modalità e le condizioni di attuazione delle norme introdotte (commi da 15-quater a 15-septies).

Inoltre, fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio dell’opzione che consente la valutazione “in deroga” dei titoli, si attribuisce all'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni (avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa, oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi) il compito di:

-                   attivare gli specifici strumenti di vigilanza previsti a legislazione vigente e disciplinati dal Codice delle assicurazioni private. Si tratta dei poteri disciplinati dai titoli XIV, XV e XVI del D. Lgs. n. 209/2005 relativi, rispettivamente, all’esercizio dei poteri di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, all’attivazione della vigilanza supplementare e alle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese.

-                   emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione;

-                   ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.

 

 

 


 

Articolo 29-bis
(
Liquidazione EIPLI)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

 

a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2012»;

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;

b) Identica.

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».

c) Identica.

 

 

L’articolo 29-bis, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, novella l’articolo 21, comma 11, del D.L. n. 20/2011 (cd salva Italia), modificando i termini e le procedure per la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). Più in particolare, il Senato ha introdotto una nuova disposizione che protrae al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell’Ente in esame (co. 1, lett. a)).

 

Il decreto legge n. 211/2011, con il comma 11 dell’articolo 21 ha regolato la fase di soppressione dell’ente, sancita dal precedente comma 10 a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento (23 dicembre 2011), da realizzare entro i 180 successivi, ovvero entro il 20 giugno 2012. Entro tale termine le regioni devono trasferire al soggetto da loro individuato o costituito le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, e trasferire tutti i rapporti attivi e passivi. Deve essere garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. A decorrere dalla soppressione dell’ente, e fino alla all’adozione delle misure di trasferimento delle funzioni ad un nuovo soggetto, prosegue la gestione commissariale attualmente in atto.

 

La norma in commento:

§      protrae la fase di trasferimento delle funzioni e dei mezzi del soppresso ente, che dovrà concludersi il 30 settembre 2012, invece del precedente termine del 20 giugno (lett. a), inserita dal Senato);

§      stabilisce che fino a tale data siano sospese le procedure esecutive e giudiziarie nel confronti del disciolto ente (lett. b), introdotta dalla Camera e non modificata dal Senato);

§      conserva al Commissario che gestisce la fase liquidatoria i poteri necessari al funzionamento pro tempore dell’ente, anche nei confronti dei terzi (lett. c), introdotta dalla Camera e non modificata dal Senato).

 

Va rammentato che l’EIPLI era stato incluso, già con l’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Successivamente l’art. 26 del D.L. n. 112/2008 (cd. “taglia enti”) aveva disposto l’abrogazione del comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, ed aveva altresì disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

E’ intervenuto, quindi, il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, che - per il solo EIPLI - ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 precedentemente stabilito. Anche tale termine è stato tuttavia ulteriormente prorogato: al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. n. 194/2009; e quindi 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 225/2010.

La norma ultima citata ha anche prescritto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali debba procedere al riordino o alla soppressione, previa liquidazione, dell’Ente come stabilito dall’articolo 26 del D.L. 112/2008; in caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è stata limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

L’Ente - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

 


 

Articolo 29-ter
(
Commissario straordinario quote latte)

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 29-ter
(Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009)

 

1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

 

L’articolo in commento, introdotto dall’altro ramo parlamentare, proroga i poteri del Commissario straordinario per le quote-latte, nominato in base all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 5/2009[112] che aveva stabilito che lo stesso restasse in carica fino al 31 dicembre 2010. La nomina è stata successivamente protratta al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (art. 1 co. 1 e 2), ed al 31 dicembre 2011 con il DPCM 25 marzo 2011 (GU n. 74/11).

L’articolo in commento pone il 31 dicembre 2012 come nuovo termine della nomina.

 

Il decreto n. 5 del 2009 aveva stabilito, con il comma 6 dell’art. 8-quinquiesche, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fosse nominato un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, che avvalendosi di AGEA:

-        assegnasse le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2 dello stesso D.L. n. 5, ovvero gli aumenti del quantitativo nazionale garantito disposto dall’Unione europea;

-        e definisse le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater, relativo alla rateizzazione dei debiti dovuti dai produttori a titolo di “multe” sulle quote latte[113].

 

Nel corso dell’esame presso la Camera del provvedimento in esame è stato presentato ed accolto dal Governo l’ordine del giorno 9/4865-Ar/71, Carra ed altri, con il quale si chiedeva, tra l’altro, al Governo la proroga dei poteri del Commissario straordinario per l’assegnazione delle quote-latte considerato che “ le sue attività sono in una fase cruciale ai fini del rispetto della legalità e della normativa nazionale e comunitaria; la proroga dell’attività del commissario straordinario è indispensabile in quanto le ripetute proroghe dei termini per i pagamenti delle rate delle multe previste dai piani di rateizzazione concessi a chi ha aderito alla sanatoria impongono al commissario, anche nel 2012, di dover provvedere agli adempimenti a suo carico in materia di accettazione delle domande di rateizzazione e revoca delle quote aggiuntive, assegnate in base alla legge 33/2009 ai produttori oggetto di intimazione di pagamento che non abbiano aderito ai piani di rateizzazione”.

Si ricorda, inoltre, e più in generale, che con lettera dell'11 gennaio 2012 (pubblicata in Gazzetta ufficiale UE 10 febbraio 2012), la Commissione europea ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225). La citata norma aveva introdotto la proroga al 30 giugno 2011 del pagamento della rata di prelievo la cui scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2010 dall’articolo 1 della decisione 2003/530/CE del Consiglio. Quest’ultima prevedeva che l’aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995-1996 al 2001-2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, fosse eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che l'importo fosse interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e che il periodo di rimborso non superasse quattordici anni a decorrere dal 1° gennaio 2004. L’Italia è invitata a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione in GUUE.

Si fa presente, infine, che presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera sono iscritte all’ordine del giorni le risoluzioni 7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino, 7-00745 Beccalossi, 7-00749 Di Giuseppe e 7-00756 Rainieri in merito alle iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte.

 

 


 

Articolo 29-quater
(
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

(A.S. 3124)

Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato
(A.C. 4865-B)

 

Articolo 29-quater
(Dirigenti AGEA)

 

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All'onere, pari ad euro 530.000, provvede l'AGEA con risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

L’articolo 29-quater, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità.

La proroga è disposta per consentire la conclusione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato previste dal DPCM 30 novembre 2010 (GU n. 30 del 2011), che ha autorizzato le Amministrazioni di cui alla tabella allegata ad avviare, nel triennio 2010-2012, le procedure di reclutamento indicate a fianco di ciascuna amministrazione. L’AGEA può bandire un concorso per tre posti di dirigente di 2ª fascia.

L'onere previsto è di euro 530.000, posto a carico di AGEA che deve attingere alle risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’attuazione della norma, provvede poi l’ultimo periodo del comma, che ne dà una quantificazione pari a 300.000 euro per l’anno 2012, ponendoli a carico dell’apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[114].

 

Per quanto concerne il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia), si ricorda che esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Per quanto concerne le disponibilità del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011, articolo 33, comma 5) ha rideterminato la dotazione del Fondo, in termini di sola cassa, negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, 587 milioni per l'anno 2013, 475 milioni per l'anno 2014 e 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita in sostituzione della precedente AIMA con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165[115] svolge attività e funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni europee, che in attuazione delle linee d’indirizzo e d’intervento delle autorità nazionali.

Per quanto attiene alla realizzazione delle politica agricola europea, che prevede l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, le disposizioni comunitarie prevedono che le diverse forme d’aiuto derivanti dalla PAC siano gestite da Organismi Pagatori istituiti dai singoli Stati membri: numerose regioni hanno istituito i propri O.P.; mentre Agea è essa stessa organismo pagatore in mancanza di una struttura periferica, è Organismo di Coordinamento degli O.P., con compiti vigilanza e di rendicontazione all’Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori.

 

 

 


 

Profili di carattere finanziario

 


 

PROFILI FINANZIARI

Nellapresente sezione del Dossier[116] sono prese in esame le parti del disegno di legge di conversione e del decreto-legge che risultano modificate o inserite nel testo dal Senato.

Tali modifiche sono state introdotte - nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato - con l’emendamento 1.1000 (testo corretto) del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Con riferimento al testo originario all’emendamento 1.1000 del Governo, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto in data 15 febbraio 2011 una relazione tecnica, della quale si dà conto nella presente sezione.

Come chiarito dal rappresentante del Governo in Assemblea[117], l’emendamento 1.1000 recepisce le proposte emendative ritenute ammissibili dalla Presidenza del Senato e approvate dalle Commissioni riunite 1a e 5a di quel ramo del Parlamento.

Il testo corretto dell’emendamento 1.1000 differisce dal testo originario del medesimo emendamento per le modifiche che risultano recepite a seguito del parere formulato dalla Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione[118]. Tali modifiche riguardano:

-          l’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge, dal quale sono state espunte le parole «anche in deroga all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»; in tal modo è stata eliminata dal testo[119] una deroga al Patto di stabilità;

-          l’articolo 11, comma 6-octies, del decreto legge, che è stato interamente soppresso in quanto non conforme alle norme di copertura per taluni aspetti evidenziati nella relazione tecnica con riguardo alla indeterminatezza degli oneri e dei beneficiari[120].

Queste due parti del testo non risultano, pertanto, presenti nel provvedimento trasmesso alla Camera dei deputati.

 

Si segnala, infine, che nel corso dell’esame in seconda lettura è stata soppresso dal Senato (e non risulta quindi presente nel testo trasmesso alla Camera) l’articolo 29, comma 16-quater[121], che prevedeva la sospensione dell’operatività della disposizione[122] in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore a 100 euro, dovessero essere gratuite sia per l’acquirente che per il rivenditore. La relazione tecnica allegata alla norma non attribuiva alla disposizione alcun effetto finanziario; analogamente, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento non ha ascritto effetti finanziari alla soppressione della norma.

Non risulta trasmesso, al momento della pubblicazione del presente Dossier, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo alle parti del testo modificate o introdotte dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme – introdotte o modificate dal Senato - considerate dalla predetta relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articolo 1 del disegno di legge di conversione, comma 1-bis – Disposizioni per il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute

 

La norma, introdotta dal Senato, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute. La norma, inoltre, integra i principi e i criteri direttivi elencati nella norma di delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 183/2010 con l’ulteriore criterio della sussidiarietà e della valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Si segnala che la norma di delega reca una clausola di invarianza degli effetti finanziari (articolo 2, comma 3, della legge n. 183/2010).

 

 

Articolo 1 del disegno di legge di conversione, comma 1-ter – Uffici giudiziari Provincia de L’Aquila

 

La norma differisce di 3 anni, limitatamente alla provincia de L’Aquila, il termine - originariamente fissato in 12 mesi - per l’esercizio della delega per la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari prevista dall’art. 1, commi 2-5, della legge n. 148/2011.

 

Si rammenta che all’originaria norma di delega non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 4-bis Efficacia di una graduatoria per l’assunzione di personale all’Agenzia delle entrate

 

La norma stabilisce che l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle Entrate è prorogata al 31 dicembre 2012. L'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto prevede l'utilizzo di graduatorie già approvate e le relative assunzioni avverrebbero nell'ambito delle vigenti disposizioni limitative in materia di facoltà assunzionali.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare

Articolo 1, comma 6-bis – Disposizioni sul lavoro flessibile

 

La norma posticipa all’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni vincolistiche sul lavoro flessibile, recate dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010[123], per le assunzioni di personale educativo e scolastico degli enti locali, del personale destinato all’esercizio delle funzioni di polizia locale e dei lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri e pertanto non richiede compensazione, atteso che gli effetti della disposizione non sono scontati nei tendenziali di finanza pubblica in quanto i maggiori spazi finanziari connessi ai limiti alle assunzioni possono essere utilizzati dagli enti compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità interno.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 6-quater – Utilizzo di personale presso il Dipartimento della funzione pubblica

 

La norma autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad utilizzare un contingente di 30 unità di personale fino al 31 dicembre 2015.

Il contingente di personale è individuato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Si tratta di segretari comunali e provinciali già in posizione di disponibilità. Si rammenta che anche in sede di approvazione della disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 203/2005 non erano stati ipotizzati effetti onerosi in relazione all’introduzione delle disposizioni stesse.

 

 

La relazione tecnica ribadisce, preliminarmente, il contenuto della norma. La stessa evidenzia, inoltre, che il personale di cui si proroga l’utilizzo temporaneo è in carico alla gestione dell’ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali che, a legislazione vigente, è, dunque, gravata dell'onere relativo al trattamento economico; pertanto dalla disposizione non deriverebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.  

Articolo 1, comma 6-quinquies – Finanziamento di rapporti convenzionali già attivati dagli uffici scolastici

 

La norma aggiunge un’ulteriore finalità[124] all'elenco 3 previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183/2011. Si tratta dell’elenco delle attività da finanziare con le dotazioni per l’anno 2012 del Fondo per finanziamento di interventi urgenti e indifferibili[125]. Le somme destinate a tale finalità sono pari a 19 milioni di euro.

 

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione si limita ad aggiungere un’ulteriore finalità a quelle già incluse nell'elenco 3 di cui all'articolo 33 comma 1 della legge n. 183/2011. Si tratta, secondo quanto chiarito dalla relazione stessa, degli interventi relativi ai rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali. La disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica rientrando l'ulteriore finalità nell'ambito della ripartizione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che sia chiarito se le attuali disponibilità del fondo siano sufficienti a garantire il finanziamento dell’ulteriore finalità indicata senza compromettere il perseguimento degli obiettivi già fissati a legislazione vigente.

Articolo 2-bis – Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre

 

La norma stabilisce che dal 1° luglio 2012 la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva[126].

La Fondazione ha per finalità lo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, il sostegno degli investimenti per la sicurezza degli impianti sportivi e il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma afferma che le attività che la Fondazione dovrà svolgere trovano copertura in apposita quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisi di eventi sportivi, così come previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 8/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 6, comma 2-ter - Accesso al pensionamento con i requisiti pensionistici previgenti

 

Normativa vigente: l’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011[127], prevede ai commi 14 e 15 l’applicazione dei requisiti pensionistici, anagrafici e contributivi vigenti prima del’entrata in vigore del medesimo DL n. 201/2011 a determinate categorie di soggetti (lavoratori in mobilità, in mobilità lunga, in carico dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione) entro i limiti di spesa espressamente indicati in norma, il cui rispetto è garantito da un apposito meccanismo di monitoraggio. Si segnala che la Camera, nel corso dell’esame in prima lettura del decreto-legge oggetto del presente Dossier, ha approvato un ampliamento della platea dei beneficiari coprendo la maggiore spesa mediante l’aumento dell’imposizione sui tabacchi ed introducendo, all’articolo 6-bis, un’apposita clausola di salvaguardia che prevede, in caso di superamento del limite delle risorse, l’aumento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico dei datori di lavoro del settore privato.

La norma, introdotta dal Senato, modifica il comma 2-ter introdotto dalla Camera, precisando meglio il termine per la risoluzione del rapporto di lavoro, tra le condizioni per accedere alla deroga.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 6, comma 2-quinquies – Aumento nel 2012 dell’aliquota di base dell’accisa dei tabacchi lavorati

 

La norma, è stata modificata dal Senato prevedendo che gli incrementi dell’accisa sui tabacchi lavorati determini maggiori entrate anche per il 2012 nella misura di 7,5 milioni di euro, destinati alla copertura degli oneri recati dal successivo comma 2-decies nonché dall’articolo 15 comma 8-bis, entrambi introdotti dal Senato.

 

La relazione tecnica riproduce la relazione tecnica allegata alla disposizione introdotta alla Camera, aggiornandola con i nuovi importi relativi al 2012.

In particolare, si precisa che l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati sarà fissata tenendo conto degli andamenti dei prezzi fissati nel corso del tempo dai produttori. Ciò in quanto è necessario conoscere le dinamiche dei singoli comparti del mercato dei tabacchi lavorati. Esso presenta infatti un trend decrescente dei consumi delle sigarette ed un accentuato aumento del trinciato, in relazione ad un accrescimento del valore della elasticità dei consumi legali rispetto ai prezzi, per effetto anche di una recrudescenza del fenomeno del traffico illegale.

 

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita conferma che già dal 2012 gli incrementi dell’aliquota sui tabacchi lavorati possano essere applicati, ricavando un gettito aggiuntivo di almeno 7,5 milioni di euro. Ciò in considerazione dell’utilizzo di tale risorse a copertura di oneri certi e della circostanza che, per l’esercizio 2012, sono già stati previsti utilizzi del gettito dell’accisa di considerevole  entità[128].

 

Articolo 6, commi da 2-septies a 2-nonies – Requisiti pensionistici per lavoratori con figli disabili

 

Normativa vigente: l’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011[129], prevede ai commi 14 e 15 l’applicazione dei requisiti pensionistici, anagrafici e contributivi vigenti prima del’entrata in vigore del medesimo DL n. 201/2011 a determinate categorie di soggetti (lavoratori in mobilità, in mobilità lunga, in carico dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione) entro i limiti di spesa espressamente indicati in norma, il cui rispetto è garantito da un apposito meccanismo di monitoraggio. Si segnala che la Camera, nel corso del’esame del decreto-legge in esame, ha approvato un ampliamento della platea dei beneficiari coprendo la maggiore spesa mediante l’aumento delle imposizione sui tabacchi ed introducendo, all’articolo 6-bis, un’apposita clausola di salvaguardia che prevede, in caso di superamento del limite delle risorse, l’aumento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico dei datori di lavoro del settore privato.

 

La norma, introdotta dal Senato, modificando il comma 14 dell’articolo 24 del DL n. 201/2011, dispone l’applicazione dei previgenti requisiti pensionistici anche ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica. L’onere, valutato in 5 milioni di euro annui nel 2013 e 2014, è posto a carico dei Fondi speciali di parte corrente.

 

La relazione tecnica precisa che l’onere è valutato ipotizzando un coinvolgimento di circa 200 soggetti l’anno per un biennio, con un anticipo medio del pensionamento di circa un anno.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti alla verifica del maggiore onere.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali iscritto nel fondo speciale di parte corrente per il triennio 2012-2014, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

Articolo 6, comma 2-decies – Finanziamento alla Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico Giuseppe Verdi

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone la proroga di un anno del finanziamento di 3 milioni di euro nel 2012 a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. L’onere è coperto mediante l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati, di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Riguardo all’utilizzo del gettito dell’accisa sui tabacchi lavorati, si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 6, comma 2-quinquies.

 

Articolo 6, comma 2-undecies – Disposizioni previdenziali in materia di esposizione all’amianto

 

Normativa vigente: l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, determinando, pertanto, un anticipo dell’accesso al trattamento pensionistico. Successivamente, il comma 14 dell’articolo 7-ter del DL n. 5/2009[130] ha disposto che restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La copertura del corrispondente onere, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l’anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, è a valere sul Fondo per l’occupazione. La relazione illustrativa precisava che, a seguito di accertamenti condotti dalla magistratura, erano emerse irregolarità tali da indurre gli istituti previdenziali alla revoca di alcuni trattamenti già riconosciuti a lavoratori nell’area di Genova. La norma era volta, pertanto, a sospendere le revoche in attesa dell’emanazione delle sentenze.

 

La norma, introdotta dal Senato, integrando l’articolo 7-ter del DL n. 5/2009, dispone l’ampliamento della sanatoria per i trattamenti pensionistici già erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la corresponsione di arretrati. L’onere, valutato in 602.000 euro annui per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per il 2014, 42.000 euro annui per il periodo dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dal 2021, è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e  la formazione.

 

La relazione tecnica quantifica il maggiore onere come risulta dalla tabella che segue:

 

    (milioni di euro)

 

            SNF

FABBISOGNO

INDEBITAMENTO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese

0,602

0,602

0,322

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

 

L’onere, recato dal ripristino delle pensioni liquidate dalle sedi di Genova ed eliminate nel 2009 è stato stimato considerando le pensioni eliminate per cause varie nel 2009, l’età dei pensionati alla eliminazione della loro pensione e il relativo importo medio, pari a circa 21.000 euro annui. Sulla base dei dati amministrativi, la relazione tecnica stima che la disposizione riguardi circa 30 pensionati e che l’onere per il ripristino delle loro pensioni comporti un onere sia in termini di anticipo sia in termini di maggiore quota di pensione, pari a circa 1.500 euro annui in media per ciascun soggetto.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.

Si segnala che l’onere per i primi due anni concerne l’anticipo dell’accesso al pensionamento dei soggetti in esame, mentre quello riguardante gli anni successivi è riconducibile all’aumento dell’importo della pensione, come previsto dalla normativa previdenziale in materia di esposizione all’amianto.

 

 

Articolo 8 – Organi di rappresentanza militare

 

La norma prevede che:

fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti, la categoria dei sottufficiali presso gli Organi di rappresentanza militare sia distinta in marescialli/ispettori e sergenti /sovrintendenti [comma 1, lett. a), cpv. 0a)];

i rappresentanti militari possano essere rieletti due volte anziché una volta soltanto [comma 1, lett. a), cpv. 01a)];

sia prorogata dal 30 luglio 2011 al 30 maggio 2012 la durata del mandato dei delegati in carica nei Consigli di rappresentanza militare [comma 1, lett. c-bis)];

i procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza militare debbano concludersi entro il 15 luglio 2012 [comma 1, lett. c-ter)].

 

 

La relazione tecnica, afferma che le norme di cui al comma 1, lett. a), cpv. 0a) e cpv. 01a), nonché al comma 1, lett. c-bis) e c-ter) non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla norma di cui al comma 1, lett. a), cpv. 0a), non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la differenziazione della categoria dei rappresentanti militari dei sottufficiali è disposta fermo restando il numero complessivo dei medesimi sottufficiali negli organi di rappresentanza militare.

Nulla da osservare in merito alle altre norme dell’articolo in esame.

 

Articolo  9, commi 1-bis e 1-ter - Programma triennale della pesca

 

Le norme autorizzano, in esecuzione del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura, la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate per la promozione della cooperazione, dell’associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti, di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D. Lgs. 154/2004.

Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente dei programmi del Ministero delle politiche agricole

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare.

 

Articolo 9-bis - Qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura

       Le norme modificano i commi 1 e 11 dell’articolo 18 della L. 99/2009 in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura.

In particolare, le disposizioni estendono al 2012 le iniziative necessarie, da parte del Ministero delle politiche agricole, per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale, originariamente previste nel triennio 2009-2011, specificando che le risorse per l’attuazione delle misure previste, pari a 9 milioni per l’anno 2009, vengono corrisposte dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sulla base di apposite convenzioni all’uopo stipulate.

Si ricorda che l’articolo 18, comma 11, della L. 99/2009 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, ricorda che le disposizioni della L. 99/2009, ora modificate, hanno previsto l’assegnazione di 7 milioni di euro per iniziative a tutela della qualità nel settore agroalimentare, con il coinvolgimento dell’AGEA come coordinatore delle azioni e di organi del Ministero delle politiche agricole come esecutore dei controlli. La norma originaria ha assegnato le risorse all’AGEA, presso il cui bilancio sono tuttora disponibili, e non prevede espressamente il meccanismo di versamento in entrata e successiva riassegnazione al Ministero.

Con le modifiche in esame si proroga al 2012 il regime delle suddette iniziative e si prevede che, con specifiche convenzioni tra AGEA e Ministero, la prima faccia da organo pagatore per le spese sostenute dal secondo in ordine ai controlli. Tale modifica rende possibile realizzare l’intento del legislatore, finora rimasto inattuato per le incongruenze della norma originaria.

La RT afferma, infine, che alle norme non sono ascrivibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiariti i possibili effetti di cassa della proroga in esame, tenuto conto che le somme delle quali si consente l’utilizzo nel 2012 sono state stanziate per un esercizio ormai scaduto.

 

Articolo 10, comma 5-bis – Riorganizzazione AIFA

La norma, introdotta dal Senato, proroga, per un periodo di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la possibilità per l’AIFA di espletare le procedure concorsuali autorizzate dall’articolo 34-bis, comma 6, del D.L. 207/2008 che risultino non ancora avviate.

L’articolo 34-bis, commi 4-7, del D.L. 207/2008 fissa in 450 unità la pianta organica dell’AIFA e autorizza, nel triennio 2009-2011, le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti. I relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro, sono a carico dell’Agenzia e finanziate con le risorse derivanti dall’aumento del 20% (disposto dall’articolo 48, comma 8, lett. b, del D.L. 269/2003) delle tariffe di cui all’art 5, comma 12, della legge 407/1990[131].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma, diretta a consentire all’AIFA il completamento della copertura della pianta organica, non comporta maggiori oneri in quanto le procedure già autorizzate sarebbero realizzate nell’ambito delle risorse allo scopo previste dall’art 34-bis, comma 7, del D.L. 207/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che l’art. 34-bis, comma 6, DL 207/2008 autorizzava le procedure concorsuali per il triennio 2009-2011. Andrebbe quindi chiesto se la spesa per redditi dipendenti conseguenti alle assunzioni in esame risulti tuttavia scontata nei tendenziali definiti a legislazione vigente e che comunque sussistano le necessarie disponibilità a valere sulle risorse individuate dal medesimo art. 34-bis.

 

Articolo 10, commi 5-ter e 5-quater – Finanziamento dell’IME

La norma, introdotta dal Senato, dispone il rifinanziamento di 5 milioni annui per il periodo 2013-2015 della Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del D.L. 89/2003.

Il relativo onere è coperto per 3 milioni annui mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, e per 2 milioni annui mediante riduzione della quota rimodulabile degli stanziamenti di parte corrente del Ministero della salute.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto  della norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla maggiore spesa, non si hanno rilievi da formulare essendo la stessa contenuta nei limiti della relativa autorizzazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno che il Governo fornendo un prospetto riepilogativo delle risorse ancora disponibili nell’ambito del suddetto fondo.

Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente iscritte nei programmi relativi al Ministero della salute, si osserva che tale riduzione ha ad oggetto anche un esercizio finanziario non compreso nel triennio 2012-2014, cui si riferisce il bilancio da ultimo approvato. Al riguardo, pur rilevando come si tratti di importi non rilevanti, si osserva che la disposizione sembra suscettibile di determinare un irrigidimento nella predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio.

 

Articolo 11, comma 1 - Tasse e diritti marittimi

       La norma, prevedendo la soppressione del comma 1, lettera a), dell'articolo 11 del provvedimento in esame, abroga la proroga dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013, relativa all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 107/2009.

Si rileva che viene invece mantenuta per le autorità portuali la facoltà per il 2012 di stabilire variazioni in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, oltre a illustrare la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al disegno di legge originario affermava che la proroga del termine di adeguamento al 1° gennaio 2013 avrebbe determinato una perdita pari al 45% del totale introiti e tasse, quantificabile approssimativamente in 92,88 milioni di euro. La RT ricordava altresì che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione della proroga, le autorità portuali avrebbero dovuto dar seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo e che, pertanto, la proroga in esame non comportava effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare.

 

Articolo 11, comma 2  - Concessioni aeroportuali

 

       Le norme integrano l’articolo 11, comma 2, prorogando dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 il termine, di cui all’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 96/2005, per l'adozione del provvedimento relativo al rilascio di concessioni aeroportuali, limitatamente agli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, oltre a illustrare la norma, afferma che le disposizioni hanno natura procedurale e che non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare.

 

Articolo 11, comma 6 - Agenzia per le infrastrutture stradali

 

       La norma, come modificata al Senato, modifica il comma 6 dell’articolo 11, disponendo che l’Agenzia per le infrastrutture stradali subentri ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data entro il 31 luglio anziché entro il 31 marzo 2012.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, oltre a illustrare la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare.

 

Articolo 11, comma 6-quinquies – Disposizioni in favore della sanità privata della Puglia

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone in favore degli enti non commerciali in crisi operanti nelle aree degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999:

l’ulteriore proroga al 2012 delle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da tali enti[132],

l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2012 della sospensione dei termini di pagamento relativi a imposte e contributi a qualunque titolo dovuti per gli anni 2008-2002.

Per l’attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro nel 2012. La copertura è prevista sia per il 2012 per un ammontare di 8 milioni di euro sia a decorrere dal 2013 per un ammontare di 2 milioni di euro a decorrere dal 2013, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

La relazione tecnica quantifica il maggiore onere come risulta dalla tabella che segue:

 

                                        (milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese

2

2

2

2

2

Minori entrate

6

 

 

 

 

 

In particolare, l’onere riferibile alla proroga degli interventi di sostegno al reddito è quantificato in 2 milioni di euro annui, sulla base della stima di circa 100 soggetti interessati[133], mentre le minori entrate concernenti la sospensione dei versamenti tributari e contributivi sono stimate in 6 milioni di euro nel 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi volti a suffragare la stima da essa fornita degli effetti delle disposizioni. Dal momento che proroghe analoghe si sono susseguite negli anni, sarebbe utile acquisire dati relativi agli effetti registrati in applicazione di tali disposizioni al fine di verificare la congruità dell’autorizzazione di spesa prevista.

Si segnala che, pur essendo l’onere indicato come limite di spesa, la quantificazione del medesimo fa riferimento ad un numero di possibili beneficiari. Essa sembra quindi voler ricomprendere tutti i potenziali interessati. Inoltre, parte dell’autorizzazione di spesa è volto a coprire  una riduzione di entrate che non sembrerebbe, in linea di principio, riconducibile ad un limite massimo. Inoltre, a differenza delle quantificazioni degli effetti delle precedenti proroghe dei trattamenti di sostegno del reddito, la relazione tecnica riferita alla disposizione in esame quantifica correttamente effetti di natura permanente in relazione alla natura dei benefici previsti (ammortizzatori sociali e benefici pensionistici)[134]. Si segnala infine che la disposizione quantifica l’onere solo relativamente al 2012 a fronte di oneri di carattere permanente. Tuttavia la copertura è prevista sia per il 2012 per un ammontare di 8 milioni di euro sia a decorrere dal 2013 per un ammontare di 2 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 10, comma 5-quater.

 

Articolo 11, comma 6-sexies – Salvaguardia degli effetti di provvedimenti di assunzione

 

La norma limita l’ambito di applicabilità dell’articolo 16, comma 8, del decreto legge n. 98/2011. Tale norma stabilisce che i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulli di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale. La disposizione in esame esclude l’applicabilità della predetta norma, con riferimento alle procedure concorsuali fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, e successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.

 

 

La relazione tecnica ribadisce preliminarmente il contenuto delle norme. La stessa relazione evidenzia che la deroga non comporta maggiori oneri in quanto alle disposizioni derogate non furono, a suo tempo, ascritti effetti di risparmio scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che la disposizione non sia suscettibile di determinare effetti finanziari collegati ad eventuali contenziosi. In proposito sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 11, comma 6-septies - Partecipazioni societarie detenute da ANAS

 

       Le norme, come modificate dal Senato, prorogano al 31 luglio 2012, anziché al 31 marzo 2012, come previsto dal testo approvato dalla Camera il termine, di cui all’articolo 22, comma 9-bis, del DL 201/2011, per il trasferimento alla società Fintecna Spa delle partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti. 

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, oltre a illustrare la norma, afferma che le disposizioni hanno natura procedurale e che non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Si ricorda che la RT riferita al disegno di legge di conversione del DL 201/2009 e presentata al Senato affermava, per quanto atteneva all’articolo 22, comma 9-bis, che la disposizione non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che Fintecna SpA si colloca al di fuori del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare.

 

Articolo 11, comma 6-octies - Autostrada del Brennero

 

Normativa vigente L’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del DL 59/2008 dispone che la società ANAS S.p.a., entro il 31 dicembre 2010, pubblichi il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. II bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

 

       Le norme differiscono il termine per la pubblicazione del bando dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012, a condizione che entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, oltre a illustrare la norma, afferma che le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda preliminarmente che all’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del DL 59/2008, come modificato dall’articolo 47, comma 1, lettera b), del DL 78/2010, erano ascritti i seguenti effetti finanziari:

                                                                                                                                        (milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

          Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori Entrate

 extratr.

0

70

70

70

0

70

70

70

0

568

0

0

 

 

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al DL 78/2010 chiariva che il valore della concessione era pari a 568 milioni di euro, valore così determinato sulla base delle somme che lo Stato aveva già erogato per la realizzazione dell’infrastruttura. La RT affermava altresì che gli effetti finanziari dovuti al versamento annuale di 70 milioni di euro a decorrere dal 2011, fino a concorrenza del valore della concessione, avevano rilievo sul saldo netto da finanziare e sul saldo di fabbisogno, mentre in termini di indebitamento netto l’effetto positivo si sarebbe rilevato interamente nell’anno 2011, cioè nell’anno dell’affidamento del contratto, che rappresentava, in termini di competenza economica, il momento in cui sarebbe sorto l’obbligo giuridico del nuovo concessionario.

 

In proposito, si rileva che la mancata aggiudicazione della concessione nei termini precedentemente previsti dovrebbe aver determinato il mancato conseguimento degli effetti positivi per il 2011 indicati nella tabella sopra riportata. Nel caso in cui tali somme, non conseguite nel 2011 siano state reiscritte nelle previsioni tendenziali per il 2012, lo slittamento all’esercizio 2013 determinerebbe effetti negativi sui saldi nelle misure indicate dalla norma. In merito a tale ricostruzione appare necessario acquisire l’avviso del Governo. Non appaiono chiari, inoltre gli elementi di valutazione alla base delle condizioni introdotte nella norma a carico degli enti territoriali interessati né l’esatta portata delle condizioni stesse. Esse, infatti, sembrano porre agli enti locali, da un lato, la riduzione delle risorse loro spettanti pari a 140 milioni di euro (pari alla somme delle 2 annualità per il 2011 e il 2012 delle rate di incasso previste dal bando), e, dall’altro lato, un miglioramento del proprio saldo, valido ai fini del patto di stabilità interno, di 428 milioni[135], importo necessario ai fini del conseguimento di un effetto positivo sul saldo di indebitamento netto per 568 milioni di euro. I predetti effetti dovrebbero risultare compensativi, per l’esercizio 2012, di quelli che sarebbero stati ottenuti con l’aggiudicazione della concessione nei termini previsti. Occorre tuttavia considerare che nel 2013, anno atteso di aggiudicazione della concessione, si consegue comunque un ulteriore effetto positivo sull’indebitamento netto pari a 568 milioni.

Appare altresì utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire la tempistica di emanazione del bando e del relativo affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, nel caso in cui non fosse possibile addivenire alla sottoscrizione dell’intesa con gli enti territoriali interessati al fine di non determinare il venir meno di effetti che, in base alla ricostruzione sopra illustrata, dovrebbero essere già scontati nei tendenziali riferiti all’esercizio in corso.

 

Articolo  13, comma 1-bis  - Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»

       Le norme differiscono dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001, concernenti l'istituzione del Parco nazionale "Costa Teatina".

Si rammenta che l’art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» con DPR da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa con la regione Abruzzo. Per l’istituzione del parco venivano previsti limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, oltre a illustrare la norma, afferma che la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che la spesa prevista per l’istituzione del piano risulti tuttavia riscritta nei tendenziali di spesa a decorrere dall’esercizio 2012. In proposito appare opportuna una verifica da parte del Governo.

 

 

Articolo 14, comma 2-ter – Graduatorie ad esaurimento

 

La norma, nel confermare che le graduatorie ad esaurimento rimangono chiuse, prevede la creazione di una fascia aggiuntiva per una limitata categoria di personale docente abilitato.

 

La relazione tecnica precisa che - sebbene la disposizione sia suscettibile di ampliare la platea dei soggetti inseriti nelle graduatorie, che a normativa vigente si configurano come ad esaurimento, da cui attingere ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato – le predette assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio ex art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997. La relazione afferma che, pertanto, la disposizione è priva di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, comma 2-quater – Titoli di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

La norma riconosce per i docenti precari della scuola - diversamente abili e per quelli con patologia oncologica che ne determini l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap – la possibilità di usufruire del diritto alla riserva all’interno delle graduatorie provinciali ad esaurimento, con l’istituzione di un’ulteriore categoriali “riservisti”.

 

 

La relazione tecnica precisa che - sebbene la disposizione sia suscettibile di ampliare la platea dei soggetti inseriti nelle graduatorie, che a normativa vigente si configurano come ad esaurimento, da cui attingere ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato – le predette assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio ex art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997. La relazione afferma che, pertanto, la disposizione è priva di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 14, comma 2-quinquies – Titoli di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

Normativa vigente: l’art. 29, comma 9, della legge n. 240/2010 riserva, per la chiamata di professori di seconda fascia, una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, a valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

La norma prevede, ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui sopra relative agli esercizi 2012 e 2013, la ripartizione delle stesse tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. Dispone che tali assegnazioni siano graduate in considerazione di quanto disposto dall’art. 51, comma 4, della legge n. 449/1997 in materia di spese per il personale, senza l’esclusione di alcuna università nell’utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, in modo da perequare le assegnazione a quelle università che sono state escluse dalla ripartizione del 2011.

L’art. 51, comma 5, stabilisce, tra l’altro, che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento.

 

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di risorse già previste dalla stessa legge, l’introduzione di tale possibilità non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 15, comma 3-quinquies – Proroga autorizzazioni salvataggio acquatico

La norma proroga al 31 dicembre 2012 la durata delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di formazione e concessione di brevetti per lo svolgimento delle attività di salvataggio acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011, prevedendo che fino alla suddetta data, nonché fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvataggio acquatico, da adottare con decreto ministeriale, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa possiede carattere ordinamentale e non determina effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 15, commi 7 e 8 - Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive

 

La norma, come modificata dal Senato, estende di un ulteriore anno il termine di proroga (già fissato al 31.12.2012 dal testo approvato alla Camera), termine fissato per completare[136] gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (comma 7), nonché per l’applicazione delle relative sanzioni in caso di non ottemperanza ai medesimi adempimenti (comma 8).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa non comporta effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe verificata la compatibilità della norma con l’ordinamento comunitario al fine di evitare eventuali effetti sanzionatori. A riguardo, infatti, si rammenta che la Commissione europea ha avviato in data 29 settembre 2011 la procedura d'infrazione n. 2010/4227, relativa alle precedenti misure di proroga disposte in materia.

 

 

Articolo 15, comma 8-bis – Infrastrutturazione informatica per le esigenze dell’Expo 2015

 

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del termine - originariamente fissato al 30 aprile 2011 - per il trasferimento di euro 4.500.000 dallo stato di previsione del Ministero della giustizia al bilancio del Comune di Milano, autorizzato[137] dal DL 225/2010 per la prosecuzione delle opere di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e di sicurezza connesse alla realizzazione degli interventi per l’Expo 2015.

Si rammenta che per tale finalità l’art. 2, comma 16-quater, del DL. n. 225/2010 ha autorizzato fino al 30 aprile 2011 il trasferimento di euro 4.500.000.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che alla copertura dell’onere derivante dalla disposizione si provvede mediante l’aumento del’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato 1, al Testo unico di cui al D.lgs. n. 504/1995, con le stesse modalità di cui all’art. 6, comma 2- quinquies del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che dal combinato disposto delle norme di cui all’art. 6, comma 2-quater e segg., e della norma in esame, sembrerebbe che l’intero importo di 4,5 milioni di euro – previsto dalla originaria disposizione di cui al DL 225/2010 - debba essere oggetto di trasferimento nel corso dell’attuale esercizio finanziario. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Le modifiche apportate all’art. 6, comma 2-quinquies, riguardano infatti il conseguimento di maggiori entrate per 7,5 milioni di euro per l’anno 2012, da realizzare con l’incremento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Nell’ambito di tale somma, 3,0 milioni di euro sono destinati a copertura degli oneri derivanti dall’art. 6, comma 2-decies. I restanti 4,5 milioni di euro appaiono quindi destinati alla copertura della norma in esame.

 

Articolo 18-bis – Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi

 

La norma stabilisce che gli organi di INPDAP ed ENPALS, enti incorporati nell’INPS a norma dell’articolo 21 del decreto legge n. 201/2011, cessano alla data del 1° aprile 2012.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a precisare i termini di cessazione degli organi operanti presso gli Enti previdenziali soppressi per incorporazione nell'INPS (INPDAP e ENPALS). Ciò al fine di evitare che in assenza di una scadenza precisa gli stessi possano continuare ad operare.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 21, comma 3 – Tariffe postali agevolate

       La norma è stata modificata dal Senato, che ha introdotto la clausola in base alla quale dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il testo approvato dalla Camera autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare tariffe postali agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche.

 

La relazione tecnica afferma che essendo esplicitata la clausola di invarianza, la norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 23, comma 1-bis - Limiti ai compensi degli amministratori delle società non quotate controllate dal Ministero dell’economia

 

La norma modifica i commi 1 e 3 dell’articolo 23-bis del decreto legge 201/2011. Si proroga al 31 maggio 2012 il termine per l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che classificherà per fasce le società non quotate controllate dal Ministero stesso. Detta classificazione è strumentale alla definizione dei limiti massimi dei compensi spettanti agli amministratori. Sono dettate norme procedurali concernenti le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte degli amministratori di dette società.

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare anche in considerazione del fatto che, con riferimento alle norme oggetto delle modifiche in esame non sono stati scontati effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 25-bis – Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative

La norma proroga, per l’anno 2012, l’impegno di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante il riconoscimento di un indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Alla copertura si provvede modificando alcuni parametri che determinano l’ammontare minimo dell’addizionale IRES dovuta dalle imprese che operano nel settore degli idrocarburi aventi i requisiti indicati nell’articolo 2 della stessa legge n. 7 del 2009.

In particolare, per quanto concerne il valore minimo rapportato al patrimonio netto[138] viene elevato da 5,8 a 7,5 il coefficiente moltiplicatore da applicare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (in sostanza, il 2012 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). (comma 1)

Le misure introdotte rilevano ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta dovuta per l’anno 2012 (comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati dichiarativi disponibili (UNICO 2011) il parametro relativo al patrimonio netto risulta essere quello determinante, in quanto l’aliquota da applicare è previsto si riduca dall’1,03% allo 0,58% con ciò producendo un importo inferiore al 4% dell’utile ante imposte.

In particolare, la RT evidenzia i seguenti dati:

- il patrimonio netto è di circa 30.356 milioni di euro;

- l’utile ante imposte è di circa 6.300 milioni di euro.

Ai fini della determinazione del valore minimo dovuto per addizionale IRES si confrontano:

- criterio del patrimonio netto: 30.356 x 0,75% = 227,7 milioni;

- criterio dell’utile ante imposte: 6.300 x 4% = 252 milioni.

La società si attesterà dunque sul valore minimo che, in base alla normativa previgente risultava pari a: 30.356 x 0,58% = 176,1 milioni. Pertanto il maggior gettito recato dalla norma è pari a 227,7 – 176,1 = 51,6 milioni di euro in termini di competenza per l’anno 2012.

Ai fini della quantificazione degli effetti di cassa, si considera l’intero acconto versato nel 2012 e pertanto l’importo ascritto è di 51,6 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione risulta corretta sulla base delle informazioni indicate nella relazione tecnica.

Andrebbe tuttavia fornita una precisazione in merito alla determinazione del patrimonio netto utilizzato per il calcolo. Non appare chiaro, infatti, se il valore utilizzato (30.356 milioni di euro) sia il  patrimonio netto determinato applicando i criteri previsti dall’articolo 3 della legge n. 7 del 2009.

In proposito, si ricorda che nella relazione tecnica allegata al provvedimento che ha introdotto l’imposta in esame (art. 3 AC 2041) si distingue il valore del patrimonio netto contabile (stimato in 33.304 milioni per l’anno 2010) e il patrimonio netto rideterminato ai fini del calcolo dell’addizionale IRES (stimato in 29.221 milioni per l’anno 2010).

 

Articolo 26-bis – Finanziamento alla SVIMEZ

Le norme stabiliscono che per l'anno 2012 il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ è integrato di 500.000 euro. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica [139].

 

La relazione tecnica rileva che la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – utilizzata a copertura - presenta sufficienti disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 10, comma 5-quater.

 

Articolo 27-bis - Consorzi laghi prealpini

La norma dispone il ripristino del Consorzio dell’Adda, del Consorzio dell’Oglio e del Consorzio del Ticino, che erano stati accorpati in un unico ente – il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini – dall’art. 21, comma 12, del DL n. 201/2011. La norma prevede, altresì, che con decreti ministeriali vengano approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione - anche in deroga all’art. 6. comma 5, del DL n. 78/2010 - degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti.

Si rammenta che alla norma di cui al’art. 21, comma 12 del DL n. 201/2011 – istitutiva del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 6, comma 5, del DL .n. 78/2010, ha disposto un limite al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. Tali enti ed organismi dovranno infatti adeguare i rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dal citato DL, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già previsti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 5 e che gli organi di revisione siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 3. Il prospetto riepilogativo allegato al decreto in riferimento, con riguardo alla citata norma non sconta direttamente effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica in merito alla medesima norma evidenzia che relativi effetti di risparmio devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che dispone un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6). Con riguardo agli eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha indicato una quantificazione affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, l’articolo 6, comma 21, prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle società).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la previsione non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto i suddetti consorzi non ricevono contributi per il loro funzionamento.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla norma che ha disposto l’accorpamento dei tre consorzi non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo alla disposizione che consente di derogare alla riduzione dei componenti degli organi collegiali - richiesta dall’art. 6, comma 5, del DL n.78/2010 -, si evidenzia che anche a quest’ultima non erano espressamente ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei tendenziali di spesa. Pertanto sul punto non si formulano osservazioni.

Si ricorda che il richiamato articolo 6 contribuisce a determinare gli effetti complessivi di risparmio ascritti all’articolo 2 del medesimo DL n. 78/2010. Quest’ultima norma dispone un taglio delle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti dall’articolo 6. Questi ultimi, tuttavia, sono considerati con esclusivo riferimento al comparto dei Ministeri. Pertanto i consorzi interessati dalla norma in esame non rientrano presumibilmente fra gli enti tenuti a concorrere ai predetti risparmi.

 

Articolo 28-bis - Incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna

 

La norma, introdotta in sede referente alla Camera dei deputati, è stata modificata al Senato al fine di correggere i profili di copertura.

Il testo della disposizione approvato dalla Camera prevedeva che fosse mantenuto in bilancio per il 2012 lo stanziamento Fondo[140]finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna, avente una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, non utilizzata in tali esercizi per mancata emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Il Senato ha modificato la disposizione sopra descritta autorizzando la spesa di 1 mln di euro per il 2012 destinata all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[141].

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche approvate dal Senato si limita a descrivere il contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 10, comma 5-quater.

 

Articolo 29, comma 11-ter - Gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni

       La norma proroga di 12 mesi il termine del 31 marzo 2012, di cui all’articolo 23, comma 5, del DL 201/2011, che ha previsto, limitatamente alle gare bandite successivamente a tale termine, che i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente a un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi o forniture nell’ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, o costituiscano a tal fine un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi.

 

       La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, afferma che la proroga non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che i risparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non sono stati scontati nei tendenziali, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire dal Governo dati ed elementi volti a definire l’entità approssimativa dei mancati risparmi, pur non considerati nei tendenziali, conseguenti alla proroga in esame.

 

Articolo 29 comma 12-bis - Modifica dei termini di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse

La norma modifica, a decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell’imposta unica  sulle scommesse.  Il relativo onere è quantificato in 4 milioni di euro per il solo esercizio 2012.

Si ricorda che a legislazione vigente[142], l’imposta va versata nel mese successivo a quello di riferimento.

In base alla norma in esame, invece, i termini di versamento sono i seguenti:

 

 

Periodo per il quale è dovuta l’imposta

 

 

Termine di versamento

 

 

gennaio-aprile

 

31 agosto del medesimo anno

 

maggio-agosto

 

30 novembre del medesimo anno

 

settembre-novembre

 

20 dicembre del medesimo anno

 

Dicembre

 

31 gennaio dell’anno  successivo

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma interviene sui termini di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, che attualmente viene versata nel mese successivo a quello di riferimento.  Sulla base dei nuovi termini in esame, solo l’imposta di competenza del mese di dicembre sarà versata nell’anno successivo: la nuova disciplina, quindi, non produrrà slittamenti all’anno successivo rispetto alla normativa vigente, ma determinerà termini di versamento maggiormente differiti nell’ambito del medesimo esercizio. Pertanto si rilevano solo oneri finanziari che, sulla base di un gettito annuo di circa 370 milioni, sono stimati in 4 milioni di euro per l’anno 2012.

La RT non specifica il procedimento di calcolo di tale onere.

 

Si ipotizza quindi, di seguito, una possibile ricostruzione del procedimento di calcolo, effettuata sulla base dei dati desumibili dal testo e dalla RT. A tal fine il gettito annuale di 370 milioni di euro indicato dalla relazione tecnica è stato ripartito in dodicesimi per ottenere un valore di gettito medio (=30,8 milioni per ciascun mese). Tali valori medi mensili sono posti a raffronto con gli introiti conseguibili sulla base della nuove scadenze.


 

 

A normativa vigente

(anno T) 1° gennaio-31 dicembre

A normativa variata

(anno T) 1° gennaio-31 dicembre

Periodo d’imposta

Versamenti

Gettito

mln.

Versamenti

Gettito

mln.

T-1

Dicembre

Gennaio

30,8

 

30,8

T

Gennaio

Febbraio

30,8

 

0

Febbraio

Marzo

30,8

 

0

Marzo

Aprile

30,8

 

0

Aprile

Maggio

30,8

 

0

Maggio

Giugno

30,8

 

0

Giugno

Luglio

30,8

 

0

Luglio

Agosto

30,8

 

123,2

Agosto

Settembre

30,8

 

0

Settembre

Ottobre

30,8

 

0

Ottobre

Novembre

30,8

 

123,2

Novembre

Dicembre

30,8

 

92,4

Dicembre

 

 

 

 

 

GETTITO ANNUALE

           370

(gennaio-dicembre anno T)

           370

(gennaio-dicembre anno T)

 

I dati di gettito indicati dalla tabella danno luogo ai seguenti valori cumulati

 

 

A normativa vigente

(anno T) 1° gennaio-31 dicembre

A normativa variata

(anno T) 1° gennaio-31 dicembre

Differenza

(=minore gettito a normativa variata)

Gettito cumulato

mln.

Gettito cumulato

mln.

 

(A)

 

(B)

(A)-(B)

Gennaio

30,8

Gennaio

30,8

   0

Febbraio

61,6

Febbraio

30,8

-30,8

Marzo

92,4

Marzo

30,8

-61,6

Aprile

123,2

Aprile

30,8

-92,4

Maggio

154

Maggio

30,8

-123,2

Giugno

184,8

Giugno

30,8

-154

Luglio

215,6

Luglio

30,8

-184,8

Agosto

246,4

Agosto

154

-92,4

Settembre

277,2

Settembre

154

-123,2

Ottobre

308

Ottobre

154

-154

Novembre

338,8

Novembre

277,2

-61,6

Dicembre

369,6

Dicembre

369,6

    0

TOTALE

370

TOTALE

370

 

 


 

La differenza (A-B) fra i valori cumulati di gettito annuale (a normativa vigente e a normativa variata) dà luogo ad valore medio mensile (=minore gettito mensile a normativa variata) di 107,8 milioni di euro per ciascuno dei 10 mesi fra febbraio e novembre. Nella media dei dodici mesi tale valore mensile (=minore gettito) ammonta a 89,8 milioni. Approssimativamente si può ipotizzare che tale valore equivalga all’ammontare medio mensile della provvista finanziaria che occorrerà reperire nei 12 mesi fra gennaio e dicembre per coprire il minor gettito.

L’onere di 4 milioni indicato dal testo in esame dovrebbe quindi equivalere quindi alla spesa per interessi necessaria a coprire tale minor gettito medio mensile, applicando un tasso medio del 4,5%.

 

In merito a tale ricostruzione è opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi di eventuale conferma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente la necessità di acquisire dati ed elementi di conferma rispetto alla ricostruzione sopra riportata.

Ciò premesso, si osserva che - come precisato dalla relazione tecnica - l’onere derivante dalla norma dovrebbe essere costituito dal costo della provvista finanziaria (=interessi) che si rende necessaria a causa dei minori introiti nel corso dell’esercizio dovuti al ritardato versamento dell’imposta rispetto alle scadenze (mensili) previste a normativa vigente.

Al riguardo, considerato che l’effetto desumibile dal testo della norma in esame sembra avere carattere permanente (“a decorrere dal 1° marzo 2012”), andrebbe acquisito un chiarimento circa le motivazioni che hanno indotto a limitare la quantificazione dell’onere (e la relativa copertura) al solo esercizio 2012.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 10, comma 5-quater.

 

Articolo 29, comma 15 – Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Ginosa e Matera

La norma, recante la sospensione fino al 30 giugno 2012 dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, è stata oggetto di modifiche in prima lettura alla Camera dei Deputati, sia nel corso dell’esame al Senato.

In particolare:

la norma originaria, individuava l’ambito di applicazione nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara nonché nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova;

nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati sono stati inseriti, relativamente alle alluvione di novembre 2011, anche le province di Livorno, nonché il territorio del comune di Ginosa e la frazione di Metaponto del comune di Bernalda.

Nel corso dell’esame presso il Senato, l’ambito territoriale è stato ulteriormente modificato sostituendo il riferimento alla “frazione di Metaponto del comune di Bernalda” con l’intera provincia di Matera.

In merito agli effetti finanziari si ricorda che, la norma dispone che le somme non corrisposte a seguito della sospensione (da ottobre o novembre 2011 fino a giugno 2012) devono essere versate in sei rate mensili costanti a decorrere dal 16 luglio 2012 (quindi entro il 2012).

A tal fine è prevista l’emanazione di un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato dalla norma in 70 milioni di euro per il 2011.

La copertura, relativa al 2011, è a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica il quale, nel 2012, viene incrementato delle corrispondenti maggiori entrate pari a 70 milioni di euro.

 

 

La relazione tecnica, relativamente alle modifiche introdotte al Senato (inclusione dell’intera provincia di Matera in luogo della sola frazione di Metaponto del comune di Bernalda), la RT presentata afferma che, pur in mancanza di una definita quantificazione delle minori entrate, la modifica non comporta effetti finanziari negativi, in quanto la concreta individuazione dei beneficiari delle sospensione dei termini tributari e contributivi è demandata ad una apposita ordinanza di protezione civile che dovrà stabilire i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione anche ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma, “mentre i soggetti esclusi dovranno effettuare i versamenti dovuti entro l’anno 2012”.

La RT relativa al testo originario afferma che con successiva OPCM saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei beneficiari in modo da garantire il rispetto del limite di spesa, per l’anno 2011, fissato in 70 milioni di euro e l’incremento, nel 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di pari importo.

In merito alle prime modifiche (che hanno incluso nell’ambito territoriale il comune di Ginosa e la frazione di Metaponto del comune di Bernalda) è stata presentata una RT integrativa nella quale si evidenzia che, relativamente all’anno 2012, non si ascrivono effetti finanziari in quanto le somme sospese fino al 30 giugno 2012 saranno restituite entro il medesimo anno.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la relazione tecnica non espone dati e metodologie che consentano di verificare la congruità del tetto di spesa individuato.

In particolare, si ricorda che la norma originaria fissava il limite di 70 milioni per le sole province di La Spezia, Massa Carrara e Genova.

Nel corso dell’esame del provvedimento, l’ambito territoriale è stato ampliato sia mediante modifiche al comma in esame (v. supra) sia mediante l’introduzione del comma 15-bis, ai sensi del quale “nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15” è disposta, fino al 16 luglio 2012, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi (con scadenza nel periodo 22 novembre 2011-30 giugno 2012) in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Messina il giorno 22 novembre 2011.

Appaiono quindi opportuni chiarimenti, al fine di verificare se il limite di spesa individuato sia sufficiente a far fronte alle ulteriori estensioni del beneficio introdotte nel corso dell’esame al Senato, anche in considerazione del fatto che tale limite di spesa si riferisce ad un esercizio ormai scaduto (2011). Inoltre andrebbero acquisiti elementi circa l’eventualità di contenziosi tributari, anche in considerazione del fatto che i contribuenti che rientrano nelle zone individuate – nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza e tenuto conto che la norma esclude il rimborso di eventuali imposte già versate - potrebbero essere indotti a non procedere ai versamenti alle rispettive scadenze.

Si rileva in proposito che la relazione tecnica afferma che “i soggetti esclusi dovranno effettuare i versamenti dovuti entro l’anno 2012”.

 

Articolo 29 comma 16 decies – Definizione del contenzioso tributario

Normativa vigente: l’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010 ha introdotto un meccanismo di definizione delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo da oltre dieci anni[143] e per le quali l’amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.

In particolare, le controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale sono definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è attribuito il compito di stabilire i carichi di lavoro minimi al fine di garantire che l’attività delle sezioni di cui all’art. 1, c.351, della legge n. 244/2007 sia esaurita entro il 31 dicembre 2012. Il mancato rispetto dei predetti carichi di lavoro determina la decadenza dall’incarico (lettera a).

Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte, mediante presentazione di apposita istanza, con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia e contestuale rinuncia ad ogni pretesa di equa riparazione (lettera b).

Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all’estero (lettera b).

La relazione tecnica non indicava l’ammontare delle nuove risorse attese.

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine, fissato dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a) del decreto legge n. 40 del 2010, entro il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria deve garantire l’esaurimento dell’attività di definizione delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale di alcune sezioni indicate dalla norma.

Inoltre, afferma che per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione aventi i requisiti indicati nel richiamato comma 2-bis, quest’ultimo si interpreta nel senso che in caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia e il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari alcuni chiarimenti relativamente a quanto di seguito illustrato.

Riguardo alla prevista attività della Commissione tributaria centrale, andrebbe verificata l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla proroga di un anno dello svolgimento di carichi di lavoro che, in base alla disposizione originaria, devono essere terminati entro il 31 dicembre 2012, pena la decadenza dall’incarico.

Per quanto concerne, invece, i possibili effetti positivi, andrebbe valutata l’incidenza delle disposizioni sulle eventuali maggiori entrate che, a norma del comma 2-bis richiamato, sarebbero dovute confluire nell’apposito Fondo per il finanziamento delle missioni militari all’estero benché queste ultime non fossero quantificate dalla RT originaria e quindi, presumibilmente, non scontate ai fini dei saldi.

In proposito andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 29, comma 16-undecies – Prezzi di cessione e canoni locazione nelle convenzioni di edilizia residenziale pubblica

La norma interviene sulla possibile rideterminazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione delle unità abitative e loro pertinenze concernenti i piani di edilizia residenziale pubblica[144] e di edilizia abitativa convenzionata[145].

In particolare, si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sia stabilita dai comuni, invece che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la percentuale che consente di rideterminare il prezzo di cessione e il canone di locazione trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 29, comma 16 duodecies – Fabbisogni standard

La norma, nell’ambito dell’attuazione del federalismo comunale, proroga dal 2012 al 2013 l’avvio della fase transitoria che comporta, per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, il superamento della spesa storica.

Contestualmente viene prorogato al 31 marzo 2013 il termine entro il quale dovranno essere determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore dal 2013 per almeno due terzi delle funzioni fondamentali.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo si segnala che la norma riduce il carattere di gradualità nell’introduzione dei fabbisogni standard, per il cumularsi, nel 2013, della quota di due terzi di fabbisogni riferiti alle funzioni fondamentali mentre nella normativa previgente era prevista l’introduzione di un terzo nel 2012 e un terzo nel 2013.

Si rileva inoltre che, in base alla norma, i fabbisogni standard entrano in vigore nel 2013, ma la loro definizione è prevista entro il 31 marzo dello stesso anno. Andrebbero valutati gli effetti di tali termini sulla gestione, da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali.

Si ricorda inoltre che, in merito al riparto del fondo perequativo per l’anno 2012, in assenza dell’avvio della fase transitoria dei fabbisogni standard, si dovrà procedere sulla base degli accordi come stabilito dall’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

Articolo 29, comma 16-terdecies - Criteri di valutazione dei titoli pubblici detenuti dalle imprese di assicurazione

 

La normativa vigente[146] demanda a decisioni assunte con decreto ministeriale, in considerazione di situazioni di turbolenza dei mercati finanziari, la possibilità di prorogare le disposizioni che consentono di non tenere conto, in sede di valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio relative a titoli di detenzione non durevole, delle oscillazioni eventualmente subite nelle quotazioni di mercato.

 

La norma modifica la disciplina vigente riconoscendo alle imprese di assicurazione in via permanente, fino all’entrata in vigore della Direttiva Solvency II[147], la facoltà di non tenere conto delle oscillazioni del valore di mercato dei titoli esse posseduti emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea. E’ fatto obbligo di creare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma è volta ad evitare che insorgano ostacoli all’acquisto dei titoli del debito sovrano da parte delle imprese di assicurazione. Evidenzia quindi che dalla stessa non derivano effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazioni,non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 29-ter – Proroga del commissario straordinario per l’assegnazione delle quote latte

       La norma dispone il differimento al 31 dicembre 2012 del termine (di cui articolo 8-quinquies, comma 6, del DL 5/2009) delle attività del Commissario straordinario per le quote latte. Ai sensi del citato comma 6:

il Commissario si avvale, per la sua attività, degli uffici dell’Agea;

il compenso del Commissario è posto a carico degli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell’Agea.

Si ricorda che l’incarico del Commissario era già stato prorogato, al 31 dicembre 2011, dal DPCM  25 marzo 2011[[148]].

 

       La relazione tecnica afferma che all’onere per la proroga dell’attività del Commissario straordinario presso l’Agea si provvede nell’ambito del bilancio autonomo della stessa Agea, atteso che le risorse destinate al funzionamento dell’Agenzia sono finanziate dalla tabella C della legge di stabilità.

 

       In merito ai profili di quantificazione, si osserva che sulla base della normativa vigente, l’incarico del Commissario è venuto a scadenza lo scorso 31 dicembre 2011. Pertanto la presenza in bilancio delle somme necessarie a finanziare le attività e i compensi del Commissario implica che le previsioni di spesa siano state effettuate in base al criterio delle politiche invariate.

Ciò premesso, andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo circa la disponibilità dalle necessarie  risorse da parte dell’AGEA.

Si ricorda che anche alla precedente proroga dell’incarico al Commissario (articolo 1, commi 1 e 2, del DL 225/2010) non erano stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica allegata al provvedimento aveva chiarito che gli oneri relativi alla proroga gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell’AGEA. Inoltre il Governo aveva precisato[149] che la proroga non comportava effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati a legislazione vigente.

 

 

In merito ai profili di compensazione finanziaria, con riferimento all’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, si osserva che, da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, lo stesso reca le necessarie disponibilità in termini di cassa.

 

Articolo 29-quater – Dirigenti dell’AGEA

Le norme autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali per l'assunzione di dirigenti, a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All'onere, pari ad euro 530.000, provvede AGEA con risorse proprie[150]. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione delle disposizioni in esame, pari a 300.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali[151].

La previsione di una compensazione, nei termini indicati dal testo, deriva dal recepimento di una condizione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato per verificare positivamente la RT. Analogamente, la RGS aveva condizionato il proprio nulla osta alla riduzione da 4 a 3 del numero massimo di incarichi dirigenziali da prorogare. Anche tale modifica risulta ora recepita nel testo.

 

La relazione tecnica chiarisce che con la presente disposizione l'AGEA è autorizzata, per le proprie imprescindibili esigenze istituzionali a prorogare, per il tempo necessario per l'espletamento e per la conclusione della procedura concorsuale bandita ed attualmente in itinere, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2011. Ciò nel limite di tre unità dirigenziali, corrispondenti alle posizioni di vacanza nella dotazione organica che si determineranno con decorrenza 1° gennaio 2012, per la copertura delle quali sono state avviate le procedure concorsuali in atto.

La norma proposta, riferendosi esclusivamente ad una proroga temporanea e di carattere eccezionale, esclude espressamente ogni ipotesi di stabilizzazione.

L'onere conseguente all’applicazione della proroga è stimato in un importo non superiore a 530.000 euro per l'anno 2012, ottenuto applicando il costo complessivo unitario per la singola posizione dirigenziale al numero di proroghe da autorizzare e alla durata massima della proroga.

A tale onere l'AGEA provvede con risorse disponibili sul proprio bilancio.

L'effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della P A, valutabile in circa 300.000 euro, viene coperto mediante riduzione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali.

Si ricorda che l’AGEA rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della P.A.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le ragioni sottostanti l’imputazione dell’onere e le relative modalità di calcolo. In proposito si osserva che:

-          occorrerebbe in primo luogo chiarire se, come emerge dalla norma, gli oneri riferiti alla proroga siano effettivamente a carico delle disponibilità dell’AGEA. La copertura dell’onere a carico del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali sembra infatti ulteriore rispetto alla predetta modalità di finanziamento;

-          non appare evidente perché, a fronte di un onere di 530.000 euro, la compensazione sia disposta per 300.000 euro;

-          andrebbero valutati i possibili profili di dequalificazione della spesa in relazione all’utilizzo del predetto Fondo.

Su tali aspetti appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

 

 



[1]D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[2]    L. 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

[3]    Il comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, ha disposto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della L. 400/1988, fissando peraltro il termine del 30 aprile 2007. Nell’indicare le finalità di tale opera di riorganizzazione, il comma 404 precisa i seguenti punti:

§       riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale (lettera a));

§       gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (lettera b));

§       rideterminazione delle strutture periferiche (lettera c));

§       riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d));

§       riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio (lettera e));

§       riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto (lettera f)).

[4]    Il documento conclusivo dell’Indagine, deliberato nella seduta del 18 gennaio 2012 della Commissione Igiene e sanità, Bollettino Giunte e Commissioni del  Senato della Repubblica, Resoconto stenografico n. 16 della 12° Commissione (Igiene e sanità) della 301° seduta del 18 gennaio 2012, XVI Legislatura.

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/stenografici/16/comm12/12a-20120118%20-IC1437%20(BOZZA).pdf

[5]    Camera dei Deputati, Comitato per la legislazione, seduta del 13 dicembre 2011.

[6]    In particolare, in relazione alle disposizioni che prevedono che le articolazioni locali dell'associazione della Croce rossa italiana assumano natura di persone giuridiche di diritto privato, con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di tali enti.

[7]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[8] Il tribunale circondariale de L’Aquila non ha sezioni distaccate; il Tribunale circondariale di Chieti ha una sola sezione distaccata, con sede ad Ortona.

[9]    Si ricorda che il comma soppresso faceva esplicito riferimento al DPCM 28 marzo 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dispone in merito un’ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica con effetto dal 1° aprile 2011. Si ricorda, invero, che in base all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il termine di scadenza delle disposizioni normative, di cui alla tabella 1 allegata al suddetto DPCM, fissato per il 31 marzo 2011 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, attraverso una tecnica legislativa differente rispetto a quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe" che impiegavano sia lo strumento della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la previsione, senza modificare formalmente la disposizione previgente, della proroga della sua efficacia temporale.

      Più specificamente il citato art. 1 del D.L. n. 225/2010, reca un procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento stesso. In particolare si prevede la “fissazione” al 31 marzo 2011 sia dei termini che dei regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata e l’autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 (come nel caso di specie dell’articolo in commento) sia dei termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data. Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011 prevista dal comma 1 non riguardava tutti i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011

[10]   “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

[11]    “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

      Con riguardo alle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza, si ricorda che gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 recano disposizioni in merito alla gestione del personale in disponibilità. In particolare, il citato articolo 34 prevede, tra gli altri, che il personale in disponibilità sia iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali), o dalle strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (per le altre amministrazioni). Il personale in disponibilità iscritto nei richiamati elenchi ha diritto all'indennità di mobilità, pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, per la durata massima prevista. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della L. 449/1997, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nel richiamato elenco. I contratti collettivi nazionali, inoltre, possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. Sono, infine, fatte salve le procedure di cui al D.Lgs. 267/2000 , relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

Il successivo articolo 34-bis, oltre a prevedere l’obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti interessati dalla mobilità, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste, stabilisce le procedure per la ricollocazione del personale interessato dal provvedimento di mobilità.

[12]    Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario(legge n. 33/2009).

[13]    Si tratta, rispettivamente, degli oneri derivanti dalla graduale riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) in ragione della progressiva professionalizzazione dello strumento militare e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583.

[14]   Convertito,con modificazioni, in legge n. 214/2011.

[15]   La dotazione di competenza per il 2012, iscritta a Legge di bilancio (legge n. 184/2011) è determinata, oltre che dal citato articolo 33, comma 1 della legge di stabilità 2012, dalle seguenti ulteriori norme. Si tratta in particolare del:

- comma 26-ter, articolo 1 del D.L. n. 138/2011, che ha dotato il Fondo di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013;

- il comma 34, articolo 33 della medesima legge di stabilità 2012 che ha ridotto di 18 milioni nel 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo operato dal sopra citato comma 26-ter;

- l’articolo 3 della citata legge di stabilità, che ha operato una riduzione, a decorrere dall’anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri in attuazione delle misure di contenimento di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

[16]   Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. cc), del D.lgs. 9/2008 per stagione sportiva si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

[17]   Sulla base della delega conferita al Governo dalla L. n. 106 del 2007, il D.lgs. 9/2008 ha disposto, tra l’altro: la contitolarità del diritto all’utilizzazione della competizione sportiva a fini economici tra il soggetto organizzatore della competizione (ovvero l’associazione che assume gli oneri organizzativi) e gli organizzatori dei singoli eventi (le società sportive), superando quindi il sistema nel quale i diritti audiovisivi erano detenuti dalle singole società sportive; l’introduzione di un sistema di commercializzazione dei diritti in forma centralizzata; l’applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti derivanti dalla commercializzazione dei diritti.

[18]   Per completezza, si ricorda che l’art. 24 del D.lgs. dispone una mutualità per le categorie inferiori, secondo cui l'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori.

[19]   L’art. 11 del D.L. n. 8 del 2007 ha previsto la convocazione di un tavolo di concertazione per la definizione di un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica e finanziaria.

Per completezza, si ricorda, altresì, che, anche al fine di realizzare il citato programma, l’art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007 (L. 222/2007) ha assegnato all’Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per il 2007, che concorre ad incrementare il fondo speciale per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge n. 1295 del 1957. Il medesimo comma ha, inoltre, disposto che con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fossero determinati i criteri per la concessione del credito per l’impiantistica sportiva.

[20]    L’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 prevede che “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n.180/1997. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”.

[21]    Nel testo del decreto in esame la data era fissata al 31 ottobre 2011

[22]    L’articolo 2, comma 28, della legge 662/1996, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

      In attuazione di quanto sopra descritto, l’articolo 1, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emani i regolamenti previsti all’articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nell’esercizio del potere regolamentare sopra indicato devono essere seguiti i seguenti principi e criteri direttivi:

-        la costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lettera a);

-        la definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lettera b);

-        la eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo (lettera c);

-        in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa (lettera d);

-        la istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali (lettera e).

Tra i Fondi di sostegno economico costituiti si ricordano il Fondo solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (D.M. 28 aprile 2000, n. 157), del personale dipendente dalle imprese di credito (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) e del personale di Poste Italiane S.p.A. (D.M. 1° luglio 2005, n. 178).

[23]    L’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008, ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 (periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010) i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. É data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della struttura amministrativa o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 53, i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell’esonero non sono reintegrabili per l’intera durata del quadriennio 2011-2014.

[24]   Tale comma ha riconosciuto il diritto, al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. 104/1992, alla fruizione di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi

[25]   Alla Fondazione fanno capo attualmente: il Coro di voci bianche costituito per favorire la pratica vocale e l’educazione alla musica di bambini tra i 6 e i 14 anni; l’Orchestra Amatoriale La Verdi, composta da circa 70 orchestrali tra i 17 e i 70 anni; l’Orchestra Sinfonica Junior, nella quale si esibiscono una cinquantina di ragazzi iscritti a corsi di strumento musicale.

[26]   Si ricorda che il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito dalla legge n. 163 del 1985, al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento. Il suo importo, stabilito annualmente in Tab. C della legge di stabilità, è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del MIBAC. La legge di stabilità n. 183/2011 ha autorizzato per il FUS uno stanziamento di competenza pari a 411,5 milioni di euro circa, per ciascun anno del triennio 2012-2014. Attualmente, i criteri per l’assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata.

[27]   Gli importi relativi al 2005 e 2009 sono riportati nelle Relazioni annuali del Ministero per i beni e le attività culturali sull’utilizzo del FUS. Il dato relativo al 2010 è desunto dal sito del Ministero: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it//contributi/esec_contributi.asp?anno_domanda=2010&settore=3&id_articolo=173.

[28]  Così specificato nella risposta scritta all’interrogazione Grimoldi 4-00412, pubblicata nell’allegato B al resoconto della seduta dell’Assemblea della Camera l’11.6.2009 (http://www.intra.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=186&resoconto=btris&param=n4-00412#n4-00412). Si ricorda, in proposito che, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 800/1967, recante ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, l’effettiva erogazione di contributi statali ai soggetti aventi diritto è subordinata ad una certificazione ENPALS attestante la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall’assegnatario. In caso contrario, l’ammontare dei contributi assicurativi pendenti viene liquidato all’ente previdenziale, con effetto liberatorio per l’assegnazione del contributo.

[29]   Ciò risulta dalla risposta all’interrogazione 4-00412, in relazione al possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale MIBAC-MEF 23 luglio 2008 recante modalità attuative del predetto art. 6-quater.

[30]La copertura del relativo onere è stata prevista al comma 16-quinquies dello stesso articolo 2, disponendo il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 262 del 2006.

[31] http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it//sovvenzioni/2011/contrib_musica_giu_nov.pdf

 

[32]D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[33]   L. 27 marzo 1992, n. 257,  “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[34]D.L. 30 settembre 2003 n. 269, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[35]D.L. 29 novembre 2008 n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[36]    La cabina di regia, disciplinata dal comma 18-bis del medesimo articolo 14, è copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, ed è composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.T.E. Imprese Italia e dell’Associazione bancaria italiana.

[37] La ricchezza del dibattito condotto nel corso delle diverse legislature ha messo in evidenza come il problema fondamentale sia quello di trovare il giusto equilibrio degli interessi in campo affinché sia compiutamente definito il ruolo della rappresentanza nel rispetto delle esigenze di gerarchia e di funzionalità dello strumento militare, apportando le modifiche necessarie per rendere l'istituto stesso più funzionale e allo stesso tempo mantenendone inalterata la configurazione di organo interno per esaltare, nel rispetto e nella distinzione delle singole competenze, la coesione della compagine militare, scongiurando i rischi della conflittualità interna. Il dibattito in materia di rappresentanza militare si è incentrato, in particolare, sull'assetto che si intende conferire alle Forze armate e, conseguentemente, sull’individuazione delle soluzioni legislative più opportune riguardo alla configurazione del sistema di rappresentanza. Peraltro, sulla materia in esame è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 449 del 1999. Secondo la Corte, il principio della libertà sindacale non si concilia con i valori ispiratori e fondanti delle Forze armate. Secondo la Corte, non deve trarre in inganno il contrasto che si determinerebbe, nella condizione attuale, ove, alla Polizia di Stato ("la quale svolge anch'essa un servizio essenziale") è stata già concessa da tempo la rappresentanza del sindacato, mentre tale soluzione manca nell'ambito più generalmente militare. Le due posizioni normative sono differenti, perché rispondono a motivazioni e scopi diversi. Per questo non si configura alcuna contraddizione a fronte degli articoli 39 e 52 della Costituzione, né lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza dell'ordinamento.

La Corte ha tenuto a ribadire che le ragioni della esclusione dell'ipotesi sindacale all'interno delle nostre Forze armate risponde a "esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività", che ne fanno un caso distinto da qualsiasi altro nella struttura statale. La peculiarità del codice militare, rispetto alla residua vita istituzionale, consente in effetti di non ritenere illegittimo il divieto posto dal legislatore a proposito dell'ammissione di forme associative sindacali al suo interno.

[38] Cfr.emendamento Scanu, Saltamartini 8.1 (testo 2), approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio

 

[39]   D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, contenente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

[40]   Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

[41]   L’Agenzia è stata istituita dall’art. 48 del D.L. 30-9-2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (

[42]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[43]   Legge finanziaria per il 2010.

[44]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[45]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[46]    D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

[47]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si segnala che il citato comma 989 è stato sostituito dall’articolo 16 del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

[48]    D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[49]    Per transhipmentsi intende il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali.

[50]   L’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è stata istituita dall’art. 36, commi da 1 a 10, del D.L. 98 del 2011, che ha ridefinito l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Il comma 1 attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’Agenzia medesima al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF. Il comma 1 dispone, inoltre, che l’incarico di direttore generale abbia una durata di tre anni; in proposito, si segnala che il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a Pasquale De Lise. Il comma 2 individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di ANAS S.p.A. Tra le funzioni attribuite si segnalano: la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad ANAS s.p.a., nonché l’affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, (lettera a) e la proposta in ordine alla regolazione e alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali (lettera e) secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione alla quale è demandata la loro successiva approvazione. Il comma 2, lett. b) specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell’affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. L’Agenzia, inoltre, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Per quanto concerne lo statuto dell’Agenzia, l’art. 36 nulla prevede circa la data della sua adozione.

 

[51]   L’articolo 11 della citata L. 724 ha sostituito la tabella A allegata al D.Lgs. 503/1992, recante disposizioni per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.  In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato provvedimento ha stabilito che il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A di seguito riportata.

 

 

Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia

Periodo di riferimento

Uomini

Donne

dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995

61° anno

56° anno

dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996

62° anno

57° anno

dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998

63° anno

58° anno

dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999

64° anno

59° anno

dal 1° gennaio 2000 in poi

65° anno

60° anno

 

L‘articolo 59 della L. 449/1997 ha recato disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

In particolare, il comma 6 ha individuato i requisiti per il pensionamento d’anzianità per lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi, nonché norme particolari per il personale eccedentario delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il successivo comma 7 contiene alcune deroghe all’applicazione del precedente comma 6. In particolare, si stabilisce che i requisiti più favorevoli di cui alla tabella B allegata alla L. 335/1995 continuano ad applicarsi ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, in considerazione della gravosità del lavoro effettuato, della precocità del loro ingresso nel mercato del lavoro e della difficoltà della loro collocazione nel mercato del lavoro stesso.

Precisamente la deroga si applica, tra gli altri:

·  ai lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti da individuarsi con successivo regolamento (lettera a));

·  ai lavoratori dipendenti che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno, in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa(lettera b)).

Il comma 8, infine, ha stabilito le decorrenze annuali, scaglionate per trimestri, per poter accedere al pensionamento d'anzianità, tenendo conto del possesso dei requisiti indicati ai precedenti commi 6 e 7, lettere a) e b).

 

[52]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[53]   “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[54]Quindi, il 6 luglio 2011

[55] L. 27 dicembre 1997 n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. In particolare, l’articolo 39 reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time, prevedendo, tra l’altro che, per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

[56] D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[57]   L’espressione “società co-concedenti” sembra riferito alle sole società regionali partecipate al 50% dall’Anas e costituite (nella forma della S.p.A.) in attuazione delle norme sul federalismo infrastrutturale introdotto dal comma 289 dell’art. 2 della L. 244/2007 (finanziaria 2008). Si tratta delle seguenti società che, in forza del citato comma 289, esercitano “le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore”: Autostrade del Lazio, Concessionarie Autostradali Lombarde (CAL), Concessionarie Autostradali Piemontesi (CAP), Concessionarie Autostradali Venete (CAV) e Autostrade del Molise. Si fa notare che la società CAV non è attualmente soggetto concedente, in quanto il testo del comma 290 della L. 244/2007, come modificato dal comma 6-sexies dell'art. 15 del D.L. 78/2010, prevede che il trasferimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore avvenga a partire dal 1° aprile 2017. Non rientra, invece, tra le società co-concedenti la società Stretto di Messina S.p.A., che rappresenta in termini economici la partecipazione più importante detenuta dall’Anas. Si ricorda, infatti, che l’art. 3-bis della L. 1158/1971 (introdotto dal D.Lgs. 114/2003) prevede che la società Stretto di Messina S.p.A. sia “concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente”. Il successivo art. 5, comma 1, prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra …ad ANAS … nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985”.

[58]   Cfr. www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00483764.pdf (pagg. 223-224).

[59]   Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 6 dispone, in particolare, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010, che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

[60]   La proroga al 2011 era stata disposta sia dal D.L. 225/2010 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2011 sia dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010. Vedi anche nota 4.

[61] Si tratta: dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1 (albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni); degli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività; delle società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del citato decreto i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti precedentemente citati a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

[62]   Per effetto dell’art. 1, co. 4, del D.L. n. 97 del 2004 (L. 143 del 2004), a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, le graduatorie erano state aggiornate con cadenza biennale (anziché annuale).

[63]   A seguito di questa novità, l’aggiornamento delle graduatorie per gli a.s. 2011/2012 e 2012/2013, avviato con DM n. 44 del 12 maggio 2011, è stato prolungato all’a.s. 2013/2014, con DM n. 47 del 26 maggio 2011. http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/afbbf62e-4a3f-44ab-9ac5-7b5b2352cfd4/dm47_11.pdf

[64]   Le scuole di didattica della musica - disciplinate dai DM 13.4.1992 e 24.9.1994 - hanno la durata di 4 anni. L’accesso è consentito solo a candidati in possesso di diploma di Conservatorio o di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso un Conservatorio, ovvero ammessi al 9° anno di una scuola decennale del Conservatorio. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 212 del 2002 i diplomi conseguiti abilitano all’insegnamento dell'educazione musicale nella scuola.

[65]   Tale articolazione consegue da disposizioni diverse succedutesi nel tempo: la L. 124/1999; il DM 123/2000, il D.L. 255/2001 (che ha recato norme di interpretazione autentica della L. e del DM citati in relazione al contenzioso amministrativo da essi ingenerato), l’art. 1 del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).

[66]   Le SSIS sono state istituite dalla L. 341/1990 (art. 4) e poi ridisciplinate con vari provvedimenti. L’accesso a tali scuole è stato sospeso dall’art. 64, co. 4-ter, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), in relazione alla ridefinizione delle procedure per l’accesso alla docenza, poi operata con DM 249/2010.

[67]   L’all. A della C.M. n. 73 del 10 agosto 2011, relativa ad assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per gli a.s. 2010/2011 e 2011/2012 (http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f7426a86-e5bb-4b4b-9b5f-01b6e5c76fa5/cm73_11_all1.pdf) richiama le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della legge 407/98.

[68]   In particolare, alla Camera: Risoluzione 7-00522 e Interrogazioni 5-04309, 4-11320.

[69]   Se risultano occupati più di 50 dipendenti.

[70]   Se risultano occupati più di 50 dipendenti.

[71]   In proposito va ricordato che l’art. 4 della L. n. 104 del 1992 dispone che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. n. 295 del 1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. n. 295 del 1990 sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

L’articolo 20 del D.L. n. 78 del 2009 (L. 102/2009) ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, assegnando tra l’altro specifici compiti all’INPS. In particolare, le suddette Commissioni mediche sono integrate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con un medico INPS. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS medesimo.

[72]   L’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 aveva previsto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere annualmente il 90% dei trasferimenti statali disposti attraverso il FFO e che il mancato rispetto del limite preclude nuove assunzioni, se non nel limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. In seguito, l’art. 1 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha stabilito che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno hanno superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né ad assunzioni. Ha tuttavia fatto salve le disposizioni che escludevano dal computo del 90% gli incrementi retributivi derivanti da adeguamenti disposti a favore del personale non contrattualizzato, ossia docenti e ricercatori, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo, nonché un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il SSN (disposizioni poi prorogate al 31 dicembre 2010 dall’art. 7, co. 5-quinquies, del D.L. 194/2009), nonché le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore espletate o in corso di espletamento per il 2007 e il 2008.

[73]   In attuazione della delega è stato emanato il D.lgs. n. 199/2011, relativo alla disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento degli Atenei. Si ricorda, inoltre, che, sullo schema di d.lgs. recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395) i pareri parlamentari sono stati espressi il 9 novembre 2011 (Senato) e il 14 dicembre 2011 (Camera). Lo schema è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012, ma non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[74] D.L. 25 giugno 2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[75] D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[76]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[77]    Le amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione trasmettendone copia, con gli estremi della registrazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

[78]         D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[79] Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

[80]   Dir. 13 ottobre 1998, n. 98/71/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

[81]   D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, in legge n.

[82]   Si tratta dell’assemblea dei soci convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma cc.Tale comma prevede che L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

[83]   Per società direttamente controllate il comma intende quelle ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

[84]    Ai sensi di tale norma (primo e secondo comma) i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea e possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

In particolare, il terzo comma dell’articolo 2389 c.c. che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

[85]    D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[86]   Con riferimento alle società, tale limite si applica al trattamento economico onnicomprensivo:

§       che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

§       dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo delle società non quotate.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione. Il regolamento governativo attuativo della suddetta disciplina è stato adottato con D.P.R. n. 195 del 5 ottobre 2010.

[87]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[88]   Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

[89]   Nel testo approvato dalla Camera a fini della copertura del suddetto onere venivano prorogate, per il triennio 2012-2014, le misure previste dagli articoli 3 e 5 della stessa legge n. 7 del 2009.

[90]   Si ricorda che l'articolo 3 della legge n. 7 del 2009 ha introdotto una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) che si applica nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

      a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

      b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

      c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

[91]   Ai sensi del comma 5, il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.

[92]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[93]   Si ricorda che il comma 8 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei tre citati consorzi, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.

[94]    Per quanto riguarda le attività dei tre consorzi si veda l’apposito sito internet http://www.laghi.net/

[95]    Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

[96]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[97]   Il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l’anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso e, per l’anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell’anno in corso.

[98]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[99]  Con D.P.C.M. 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2011, n. 66, è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

[100]Con D.P.C.M. 7 aprile 2011, pubblicato nella G.U. 11 aprile 2011, n. 83, è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia.

[101] L’art. 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004 ha istituito il FISPE al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Esso è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075/Economia, missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.7 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).Si ricorda che nella legge di bilancio 2012 la dotazione del FISPE ammonta a 44,8 milioni per il 2012, a 49,3 milioni per il 2013 e a 43,8 milioni per il 2014.

[102] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[103]Recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. “salva Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011.

[104]  Recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2010, n. 73.

[105]L’art. 35 della legge n. 865/1971 prevede, tra l’altro, che i comuni ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, imprese di costruzione e cooperative edilizie che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. Inoltre, i corrispettivi della concessione in superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60% dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo valutato secondo le disposizioni indicate nel comma stesso.

[106]  L’articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell’ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

[107]CEIOPS Annual Report 2010 - EIOPA Work Programme 2011, p. 26

[108]Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[109]Tale facoltà era prevista in origine per l’esercizio in corso al 29 novembre 2008 ed è stata successivamente prorogata nel tempo (da ultimo, a tutto il 2011, con decreto ministeriale 27 luglio 2011).

[110]Tale facoltà era prevista per tutto l’esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011; tale termine è stato prorogato con DM.

[111]In attuazione di tale prescrizione, l’ISVAP ha emanato il Regolamento 12 marzo 2008, n. 18.

[112]D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[113]Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite dal Commissario con il decreto 10 marzo 2010 (GU n. 70/2010).

[114]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[115]Il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, è stato successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 188/2000, cui si sono aggiunte le novelle recate dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

[116] La sezione è curata dal Servizio Bilancio dello Stato (per i profili di quantificazione) e dagli uffici della Commissione Bilancio (per i profili di copertura).

[117] Senato della Repubblica – Assemblea – seduta n. 675 del 15 febbraio 2012.

[118] Modifiche richieste dalla Commissione Bilancio in conformità al parere ed agli elementi indicati dalla Ragioneria generale dello Stato nella RT allegata al testo originario dell’emendamento 1.1000 del Governo.

[119] Come chiarito dal presidente della Commissione Bilancio del Senato nel corso della seduta dell’Assemblea del 15 febbraio 2012.

[120] V. nota precedente.

[121] AS 3124.

[122] Articolo 34, comma 7, della legge n. 183 del 2011.

[123]Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

[124] 'Si tratta degli interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

[125] Di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

[126] Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

[127]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

[128] Cfr. art. 2, comma 3, DL 138/2011 e art. 16, comma 15-ter, DL 201/2011

[129]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

[130]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

[131]Ai sensi dell’ all’art 5, comma 12, della legge 407/1990, con decreto del Ministro della sanità, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

[132]Si segnala che si tratta di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). La norma in esame modifica l’articolo 41, comma 7, della legge n. 289/2002.

[133]Si segnala che nelle precedenti proroghe era specificato il limite dei soggetti beneficiari, pari, prima a 2.000 unità e, nelle ultime disposizioni di proroga, a 1.800 unità. La relazione tecnica all’articolo 2, comma 12-undecies, del DL n. 225/2010, faceva riferimento a 400 soggetti.

[134]Cfr. in proposito il dossier n. 436 predisposto dal Servizio Bilancio e dal Servizio Studi sul decreto-legge n. 225/2010.

[135] Pari alla differenza tra i predetti 140 milioni e l 568 milioni di euro ascritti al saldo di indebitamento netto

[136] Ai sensi dell’art. 23, comma 9, del D.L. 78/2009.

[137] Ai sensi della legge n. 392/1941 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari).

[138] Il patrimonio netto deve essere determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 7/2009.

[139] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[140] Di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7334.

[141] Di cui all’art. 10, comma 5 del DL n. 282/2004.

[142]  D.Lgs. 504/1998 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) e articolo 4 del DPR 66/2002 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse). In particolare, l’articolo 4 dispone che “L'imposta unica dovuta … è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento”.

[143] A decorrere dal 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 73/2010 di conversione del DL n. 40/2010.

[144]  Di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 1971.

[145]  Di cui all’art. 18 del DPR n. 380 del 2011.             

[146] Cfr. l’art. 15, commi da 13 a15-ter, del DL n. 185/2008.

[147] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

[148]  Adottato sulla base della proroga prevista dall’articolo 1, comma 2, del DL 225/2010 (Proroga termini 2011).

[149] Nella Nota MEF-RGS del 19 gennaio 2011 (risposte alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato).

[150] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[151] Di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008.