Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 ' A.C. 4829-A - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4829-A/XVI   DL N. 201 DEL 06-DIC-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 570    Progressivo: 1
Data: 14/12/2011

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici

D.L. 201/2011 – A.C. 4829-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 570/1

Edizione provvisoria

 

 

14 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

Le schede di lettura del presente dossier potrebbero contenere talune numerazioni degli articoli e dei commi del testo del provvedimento non coincidenti con il testo dell’articolato dell’A.C. 4829-A, in quanto al momento della redazione del dossier il testo definitivo, approvato dalle Commissioni riunite V e VI, risulta in corso di compilazione.

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File: D11201b.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Aiuto alla crescita economica - ACE)3

§      Articolo 2 (Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani)7

§      Articolo 3, commi 1-3 (Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali)10

§      Articolo 3, comma 4 (Finanziamento Fondo di garanzia PMI)15

§      Articolo 3, comma 5 (Sostegno alle esportazioni)16

§      Articolo 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)17

§      Articolo 5 (Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)23

§      Articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate)29

§      Articolo 6-bis (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti)31

§      Articolo 7 (Partecipazione italiana a banche e fondi)34

§      Articolo 8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio)39

§      Articolo 9 (Imposte Differite Attive)48

§      Articolo 10, commi 1-13 (Regime premiale per favorire la trasparenza)53

§      Articolo 10, commi 13-bis–13-decies e 13-duodecies (Regime premiale per favorire la trasparenza)61

§      Articolo 10, comma 13-undecies (Fatturazione elettronica)71

§      Articolo 11 (Emersione di base imponibile)74

§      Articolo 11-bis (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie)83

§      Articolo 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante)84

§      Articolo 13, commi 1-17 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)92


§      Articolo 13, commi 18-19-bis (Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni)111

§      Articolo 13, commi 20 e 21 (Fondo di solidarietà mutui prima casa- Fabbricati rurali)113

§      Articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)115

§      Articolo 14-bis(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)123

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di accise)125

§      Articolo 16, commi 1-10 e 15-ter (Disposizioni per la tassazione di auto e imbarcazioni di lusso)129

§      Articolo 16, commi 11-15-bis (Imposta erariale sugli aeromobili privati)134

§      Articolo 17 (Canone RAI)137

§      Articolo 18 (Clausola di salvaguardia)139

§      Articolo 19 (Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari; tassazione dei valori “scudati” e delle attività immobiliari e finanziarie estere)143

§      Articolo 20 (Riallineamento partecipazioni)151

§      Articolo 21, commi 1-9 (Soppressione INPDAP ed ENPALS)153

§      Articolo 21, commi 10 e 11 (Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI)159

§      Articolo 21, comma 12 (Istituzione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini)160

§      Articolo 21, commi 13-21 (Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale)162

§      Articolo 22, comma 1 (Obbligo comunicazione bilanci al MEF da parte di enti e organismi che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato)166

§      Articolo 22, commi 2-4 (Riorganizzazione organi collegiali delle Agenzie)167

§      Articolo 22, comma 5 (Regolamenti per il riordino settore lirico-sinfonico)170

§      Articolo 22, commi 6-9 (Riordino ICE)171

§      Articolo 22, comma 9-bis (Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS)176

§      Articolo 23, commi 1-3 (Riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti)178

§      Articolo 23, commi 4 e 5 (Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)184

§      Articolo 23, comma 6 (Trattamento economico dei membri del Governo)186

§      Articolo 23, comma 7 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)189

§      Articolo 23, comma 8-13 (Riordino del CNEL)191

§      Articolo 23, commi 14-21 (Disposizioni in materia di province)195

§      Articolo 23, comma 22(Gratuità delle cariche elettive di enti territoriali non previsti dalla Costituzione)206

§      Articolo 23-bis (Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze)208

§      Articolo 24, comma 1 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)218

§      Articolo 24, comma 2 (Calcolo contributivo pro-rata)222

§      Articolo 24, comma 3 (Certificazione dei requisiti d’accesso e fattispecie pensionistiche)225

§      Articolo 24, comma 4 (Flessibilità in uscita ed incentivazioni)226

§      Articolo 24, comma 5 (Soppressione del regime delle decorrenze annuali)227

§      Articolo 24, commi 6, 7 e 9 (Pensione di vecchiaia)229

§      Articolo 24, comma 8 (Assegno sociale)234

§      Articolo 24, commi 10 e 11 (Pensione anticipata)235

§      Articolo 24, commi 12 e 13 (Adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)238

§      Articolo 24, commi 14 e 15 (Esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale)240

§      Articolo 24, comma 15-bis (Regime agevolato di accesso al pensionamento)244

§      Articolo 24, comma 16 (Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione)246

§      Articolo 24, comma 17 (Lavori usuranti)248

§      Articolo 24, comma 18 (Armonizzazione dei requisiti pensionistici)250

§      Articolo 24, comma 19 (Totalizzazione dei periodi assicurativi)252

§      Articolo 24, comma 20 (Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)253

§      Articolo 24, comma 21 (Contributo di solidarietà personale di volo)254

§      Articolo 24, comma 22 (Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti)255

§      Articolo 24, comma 23 (Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni257

§      Articolo 24, comma 24 (Casse previdenziali privatizzate)260

§      Articolo 24, comma 25 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)263

§      Articolo 24, comma 26 (Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata)265

§      Articolo 24, comma 27 (Fondo per occupazione giovanile e femminile)268

§      Articolo 24, comma 27-bis (Fondo interventi strutturali di politica economica)269

§      Articolo 24, comma 28 (Commissione di esperti per nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale per i giovani)270

§      Articolo 24, comma 29 (Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale)271

§      Articolo 24, comma 30 (Riordino degli strumenti di sostegno al reddito)272

§      Articolo 24, comma 31 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - TFR di importo elevato)273

§      Articolo 24, comma 31-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati)275

§      Articolo 25 (Riduzione del debito pubblico)277

§      Articolo 26 (Prescrizione anticipata delle lire in circolazione)281

§      Articolo 27, comma 1 (Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari)282

§      Articolo 27, comma 2 (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)288

§      Articolo 27, comma 3 (Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali)295

§      Articolo 27, comma 4 (Locazioni passive di immobili pubblici)296

§      Articolo 27, comma 5 (Agenzia del demanio – Manutentore unico)298

§      Articolo 27, comma 6 (Alloggi pubblici)300

§      Articolo 27, comma 7 (Semplificazione normativa in materia immobiliare)301

§      Articolo 27, comma 8 (Federalismo demaniale relativo ai beni culturali)303


§      Articolo 27, commi 9-17 (Dismissione di immobili per fronteggiare il sovraffollamento degli istituti penitenziari)305

§      Articolo 28, commi 1- 6 (Concorso alla manovra delle regioni)309

§      Articolo 28, commi 7-10 (Riduzione fondi enti locali)314

§      Articolo 28, comma 11 (Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF)317

§      Articolo 28, comma 11-bis (Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione)318

§      Articolo 28, comma 11-ter (Disposizioni per l’avvio della ridefinizione del Patto di stabilità interno)319

§      Articolo 28, comma 11-quater (Divieto di assunzioni negli enti locali)320

§      Articolo 29, commi 1 e 2 (Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale)321

§      Articolo 29, comma 3 (Disposizioni in materia di editoria)324

§      Articolo 29, comma 3-bis (Risorse per attività della minoranza slovena in Friuli Venezia-Giulia)327

§      Articolo 29-bis (Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione)329

§      Articolo 30, comma 1 (Missioni di pace)331

§      Articolo 30, commi 2 e 3 (Trasporto pubblico locale)332

§      Articolo 30, commi 3-bis-3-quinquies (Trasporto pubblico locale lagunare)335

§      Articolo 30, comma 4 (Rifinanziamento AGEA)338

§      Articolo 30, comma 5 (Rifinanziamento Fondo protezione civile a valere su 8 per mille)339

§      Articolo 30, comma 5-bis (Interventi di messa in sicurezza delle scuole)341

§      Articolo 30, commi 6 e 7 (Risorse per l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca)343

§      Articolo 30, comma 8 (Assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali)345

§      Articolo 30, comma 8-bis (Ulteriore finalizzazione Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)348

§      Articolo 30, commi 8-ter e 8-quater (Trasferimento di risorse dalla società ISA al MIPAAF)351

§      Articolo 31 (Esercizi commerciali)353

§      Articolo 32 (Farmacie)355

§      Articolo 33 (Soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali)358

§      Articolo 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante)363

§      Articolo 35 (Potenziamento dell’Antitrust)366

§      Articolo 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)368

§      Articolo 36-bis (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)371

§      Articolo 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti)374

§      Articolo 38 (Misure in materia di politica industriale)379

§      Articolo 39, commi 1-6 (Fondo di garanzia a favore delle PMI)380

§      Articolo 39, comma 7 (Patrimonializzazione dei Confidi)382

§      Articolo 39, comma 7-bis (Microcredito per la micro-imprenditoria)383

§      Articolo 40, comma 1 (Semplificazione registrazione clienti strutture ricettizie)385

§      Articolo 40, comma 2 (Codice privacy)386

§      Articolo 40, comma 3 (Permesso di soggiorno lavoratori stranieri)388

§      Articolo 40, comma 4 (Registro lavoratori)390

§      Articolo 40, comma 5 (Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere)392

§      Articolo 40, comma 6 (Imprese autoriparazione)394

§      Articolo 40, comma 7 (Semplificazione in materia di composti organici volatili395

§      Articolo 40, comma 8 (Semplificazione gestione rifiuti pericolosi per talune attività)396

§      Articolo 40, comma 9 (Agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali)398

§      Articolo 40, comma 9-bis (Cessione di impianti radiotelevisivi)399

§      Articolo 40, comma 9-ter (Proroga termine iniziative a valere sulla programmazione negoziata)400

§      Articolo 41 (Misure per le opere di interesse strategico)403

§      Articolo 42, commi 1-5 (Modifiche codice appalti)411

§      Articolo 42, commi 6 e 7 (Copertura delle riserve tecniche mediante investimenti in infrastrutture)414

§      Articolo 42, comma 8 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)416

§      Articolo 42, comma 9 (Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali)417

§      Articolo 42, comma 9-bis (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)419

§      Articolo 43, commi 1-4 (Convenzioni autostradali)420

§      Articolo 43, comma 5 (Concessione di costruzione e gestione stradale)422

§      Articolo 43, comma 6 (Impianti tecnologici autostradali)424

§      Articolo 43, commi 7-15 (Sicurezza grandi dighe)425

§      Articolo 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici)431

§      Articolo 44-bis (Elenco- Anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)440

§      Articolo 45 (Disposizioni in materia edilizia)442

§      Articolo 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)445

§      Articolo 47, comma 1 (Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)447

§      Articolo 47, comma 2 (Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.)448

§      Articolo 48 (Clausola di finalizzazione)449

§      Articolo 49 (Norma di copertura)451

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Aiuto alla crescita economica - ACE)

 

 

L’articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell’esame in sede referente, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio introduce un Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

 

Tali disposizioni sono introdotte in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

 

L’ACE secondo il disegno di legge di delega fiscale
(AC 4566) e la Dual Income Tax

 

Si ricorda che l'articolo 7 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), attualmente all’esame della Camera, prevede l'introduzione di un aiuto alla crescita economica (ACE) nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa.

In particolare, viene prevista la deducibilità del rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

Il DDL affronta quindi la sottocapitalizzazione delle imprese italiane con un sistema premiante per le imprese virtuose che, attraverso un meccanismo simile a quello previsto dalla dual income tax (Dit), fornisce un incentivo alle imprese che decidono di trattenere in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa.

Il sistema c.d. di dual income tax, introdotto dal D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 466, consentiva di sottoporre il reddito di impresa ad una tassazione differenziata (“duale”): era infatti prevista l’applicazione di un’aliquota più bassa di quella ordinaria al reddito di impresa riconducibile agli incrementi di capitale netto attuati nel corso dell'esercizio e agli utili d’impresa non distribuiti, con lo scopo di favorire l'apporto di capitale proprio agli investimenti produttivi dell'impresa. In particolare, si prevedeva l'applicazione di una aliquota ridotta (19%) rispetto a quella ordinaria alla parte di utili di impresa convenzionalmente corrispondente alla remunerazione ordinaria (RO) dell'incremento di capitale netto avuto dai propri azionisti e degli utili reinvestiti (il capitale proprio) verificatosi negli esercizi posteriori al 1996[1]. La determinazione della predetta remunerazione era affidata a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha sancito l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Imposte (TUIR) dal 1° gennaio 2004, ha di fatto previsto l'abolizione anche della DIT.

Rispetto alla DIT, in luogo dell’applicazione di una modalità impositiva differenziata per determinate quote del reddito d’impresa, l’ACE consentirebbe di escluderle del tutto dalla base imponibile, rendendo integralmente deducibili le somme corrispondenti al rendimento del capitale di rischio.

 

Le norme in esame (comma 1) riguardano:

§      le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) residenti nel territorio dello Stato (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

§      gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

§      le società e gli enti non residenti (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Ai sensi del successivo comma 7, è previsto che le norme si applichino anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Le modalità di applicazione sono affidate al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di attuazione delle norme in esame, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES cui è concessa l’agevolazione in esame.

 

Per quanto concerne le modalità di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (comma 2), esso è dato dalla applicazione di un’aliquota percentuale, individuata ai sensi del successivo comma 3, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In particolare (comma 3)

§      per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento;

§      dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

 

Ai sensi del comma 4, in caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d’imposta, viene reso possibile computare la parte eccedente in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

 

Il comma 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni sulle modalità di computo del capitale proprio e delle variazioni in aumento e in diminuzione.

Per effetto delle modificazioni apportate in sede referente, si specifica che il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 costituisce il “capitale proprio” esistente alla chiusura del suddetto esercizio.

La formulazione originaria della norma prevedeva invece che il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della norma costituisse il “capitale proprio” esistente alla chiusura dell'esercizio medesimo.

 

In particolare, rilevano come variazioni in aumento:

§      i conferimenti in denaro;

§      gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

 

Rilevano invece come variazioni in diminuzione:

§      le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

§      gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

§      gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

 

Il comma 6 specifica l’operatività temporale degli incrementi e dei decrementi di capitale.

In particolare, per quanto attiene agli incrementi:

§      quelli derivanti da conferimenti in denaro, la rilevanza è fissata a partire dalla data del versamento;

§      per quelli derivanti dall'accantonamento di utili, la rilevanza è fissata a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono formate le relative riserve;

§      per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito.

 

Per quanto concerne i decrementi, essi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

 

Il comma 8 affida le disposizioni di attuazione della norma in esame a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento; lo stesso provvedimento può stabilire disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Infine (comma 9) le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.


 

Articolo 2
(
Agevolazioni fiscali riferite al costo
del lavoro nonché per donne e giovani)

 

 

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente,rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro; introduce altresì agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

 

Il comma 1 rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge, introducendo una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali[2].

 

Tale principio era già stato mitigato dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del D. L. n. 185/2008[3], che avevano reso deducibile ai fini IRES e IRPEF una quota forfettaria, pari al 10 per cento, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, riferibile:

a)       alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati

b)       alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che la quota di deducibilità venga applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che vienecalcolatasul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:

§      società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);

§      società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);

§      banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);

§      imprese di assicurazione (art. 7);

§      imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

 

Tale deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

Quest’ultima norma si riferisce al principio della deducibilità delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, nonché diverse dalle imposte per le quali la rivalsa sia obbligatoria o facoltativa, con riferimento alle società e agli enti commerciali residenti. Tuttavia, la deducibilità dell’IRAP in esame deve ritenersi estesa anche ai soggetti che producono reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF, tenuto conto delle norme di carattere generale di cui all’articolo 55, comma 3, del TUIR per le quali, se non diversamente specificato, il reddito prodotto da attività commerciali è considerato reddito d’impresa e all’articolo 56 del TUIR, per il quale il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni del citato testo unico in materia di redditi di società ed enti commerciali residenti[4], le quali si applicano altresì alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

 

Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Si ricorda che, anche se nella disciplina dell’IRAP vige il principio dell’indeducibilità dei costi del lavoro, il legislatore ha individuato alcune deroghe allo stesso, prevedendo specifiche deduzioni per il personale dipendente fruibili dai soggetti passivi IRAP. Nel dettaglio, ad eccezione del comma 4-bis, i suddetti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevedono, nell’ambito delle spese sostenute dal datore di lavoro, alcuni casi di deducibilità per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti.

Il comma 4-bis reca invece deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, al fine di coordinare il nuovo regime con il precedente – di cui al citato articolo 6 del D.L. 185/2008 – il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

 

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina delle deduzioni IRAP, al fine di agevolare l’assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni.

 

In particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di modifica con le norme in commento, consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Per effetto delle norme in esame (comma 2, lettera a) dell’articolo in esame), l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è aumentato a 10.600 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

 

L’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3) consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) di dedurre un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa a quella sopra illustrata e fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis[5].

 

Per effetto delle norme in esame (comma 2, lettera b) dell’articolo in esame),, l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è innalzato a 15.200 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Ai sensi del comma 3, le suesposte disposizioni sulle deduzioni IRAP si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.


 

Articolo 3, commi 1-3
(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali)

 

 

L’articolo 3, comma 1, attraverso una novella all’articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) – inserimento della lettera o) - ricomprende tra le tipologie di spese escluse dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario anche le spese effettuate per gli anni 2012, 2013 e 2014 a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità considerata.

La disposizione specifica che per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza[6] e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività (regione Sardegna), di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione é subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011.

 

Il comma 2, al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle disposizioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”.

Il fondo, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di europer ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, verrà ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, cosi come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007.

All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata alle singole Regioni.

Il comma 3, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, specifica che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto-legge stesso.

 

In sostanza la norma, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2007-2013, permette di “non computare” nei saldi del patto di stabilità le spese sostenute dalle regioni a valere sulle proprie risorse, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. La disposizione dovrebbe consentire una accelerazione della capacità di spesa ed evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. Al fine di compensare lo “sforamento” del patto, con il comma 2 viene istituito un fondo dotato di sola cassa che compensa gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento.

 

Si osserva che il richiamato articolo 32, della legge n. 183/2011, al comma 4, lettera n), tra le spese da non computare ai fini del patto di stabilità ricomprende le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate), subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011[7]. La deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni degli oneri aggiuntivi i maggiori oneri (attribuzione definita dal citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).

Il Piano di Azione Coesione

Dando seguito agli impegni assunti dal Governo con la lettera al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, e rispondendo alla dichiarazione del Vertice Euro dello stesso 26 ottobre, che sostiene l'intenzione dell'Italia di concentrare le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale e reti ferroviarie, è stato definito, di intesa con la Commissione europea, il Piano di Azione volto ad individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate. Il Piano è stato trasmesso alla Commissione UE il 15 novembre 2011.

Obiettivi del Piano: Definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia. Tale revisione risponde alle Raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2011 sul Programma Nazionale di Riforma dell’Italia (punto 6). Essa si basa su una più forte concentrazione dei Programmi sugli investimenti maggiormente in grado di rilanciare la competitività e la crescita del Paese, segnatamente intervenendo sul potenziale non utilizzato nel Sud, e su un più stringente orientamento delle azioni ai risultati, concentrando le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie” nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate.

1.  Istruzione: rafforzare l’intervento in corso grazie all’azione congiunta dei due Programmi nazionali FESR e FSE e dei Programmi regionali FESR e FSE, per un importo pari a almeno 1.3 miliardi di euro (per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici; l’acquisto di attrezzature e tecnologie; il potenziamento dei laboratori; il miglioramento delle competenze dei giovani e il contrasto alla dispersione scolastica)

 

Interventi per l'Istruzione

 

FESR

FSE

Calabria

114.783.945

42.870.000

Campania

314.304.226

88.710.000

Puglia

250.452.549

72.420.000

Sicilia

263.110.201

96.000.000

Totale

942.650.921

300.000.000

 

2. Agenda digitale EU 2020: banda larga e ultra larga, Data center.

 

Agenda Digitale

 

Piano Naz. Banda larga

Banda ultralarga

Data Center

Calabria

7.500.000

86.894.997

40.000.000

Campania

35.000.000

268.666.139

40.000.000

Puglia

18.200.000

272.767.050

40.000.000

Sicilia

14.000.000

322.166.394

40.000.000

Totale Convergenza

74.700.000

950.494.580

160.000.000

Basilicata Sostegno Transitorio

4.900.000

14.780.386

40.000.000

Totale Convergenza e S.T

79.600.000

965.274.966

200.000.000

Altre Mezzogiorno

 

 

 

Sardegna

6.500.000

88.637.268

40.000.000

Molise

10.500.000

12.965.064

40.000.000

Abruzzo

22.300.000

73.986.548

40.000.000

Totale Altre Mezzogiorno

39.300.000

175.588.880

120.000.000

Totale Mezzogiorno

118.900.000

1.140.863.846

320.000.000


 

3.  Occupazione: promuovere nuova occupazione attraverso il finanziamento, a valere sui POR regionali, del credito di imposta occupazione previsto dall’articolo 2 della decreto-legge n. 70 del 2011.

 

Credito di imposta Occupazione

Calabria

20.000.000

Campania

20.000.000

Puglia

10.000.000

Sicilia

65.000.000

Totale Convergenza

115.000.000

Basilicata - Sostegno Transitorio

2.000.000

Totale Convergenza e S.T

117.000.000

Altre Mezzogiorno

 

Sardegna

20.000.000

Molise

1.000.000

Abruzzo

4.000.000

Totale Altre Mezzogiorno

25.000.000

Totale Mezzogiorno

142.000.000

 

 

4.  Sistema dei trasporti

 

Per tipologia

 

Per territorio

ITS

16.468.213

 

Calabria

69.000.000

Porti

159.000.000

 

Sicilia

69.069.666

Aeroporti

117.300.000

 

Puglia

177.060.100

Interporti

39.003.143

 

Campania

51.903.377

Ferrovie

38.000.000.

 

Obiettivo Convergenza

2.733.213

Totale

369.766.356

 

Totale

369.766.356

 

 

 

Strade

Aeroporti

Totale

Campania

378.600.000

28.000.000

406.600.000

Puglia

80.577.485

0

80.577.485

Sicilia

406.953.877

0

406.953.877

Totale

866.131.363

28.000.000

894.131.363

 


5.  Rete ferroviaria

 

 

 

Costo

Finanziamenti disponibili

Ulteriore fabbisogno

Napoli – Bari

Napoli – Bari

7.091,0

3.507,0

3.584,0

Puglia: potenziamento

18,0

18,0

0

Puglia: sistemi urbani

31,5

31,5

0

Altri interventi

2.818,3

1.618,1

1.200,2

TOTALE

9.958,8

5.174,6

4.784,2

Palermo – Catania

Catania – Palermo

7.700,0

2.057,0

5.643,0

Sistemi urbani Palermo e Catania

991,0

991,0

0

Altri interventi

347,3

347,3

0

ME-CT

Messina – Catania

2.270,0

59,0

2.211,0

Pollina –ME

Pollina – Messina

3.950,0

0

3.950,0

 

TOTALE

15.258,3

3.454,3

11.804,0

Salerno -
Reggio Calabria

Salerno - Reggio Calabria

3.270,0

7,0

3.263,0

Altri interventi

270,0

270,0

0

TOTALE

3.540,0

277,0

3.263,0

 

TOTALE COMPLESSIVO

28.757,1

8.905,9

19.851,2

 


 

Articolo 3, comma 4
(
Finanziamento Fondo di garanzia PMI)

 

 

Il comma 4 incrementa di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

Si ricorda che l’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662[8] ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell’ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Si segnala che l’articolo 39 del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del Fondo così rifinanziato.


 

Articolo 3, comma 5
(
Sostegno alle esportazioni)

 

 

Il comma 5, al fine di assicurare il sostegno alle esportazioni, riassegna 300 milioni di euro al fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione.

La somma riassegnata di 300 milioni di euro deriva dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143[9].

Si segnala che nel testo del decreto è presente un refuso sul riferimento normativo del D.Lgs. n. 143/1998 (erroneamente datato 1988).

Si ricorda che il citato comma 2-bis prevede che le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per scopi connessi con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità) e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.

Tale somma è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere, come si è detto, riassegnata al fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

All’onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.


 

Articolo 4
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)

 

 

L’articolo 4 (commi 1-3 e 5) introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La norma è inserita in un nuovo articolo 16-bis del nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta nell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all’anno 2011.

 

Il comma 4, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

 

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 in commento contiene, alle lettere a) e b), alcune norme di coordinamento necessarie a seguito dell’inserimento del nuovo articolo 16-bis nel TUIR, mentre la lettera c) introduce il predetto articolo 16-bis.

 

La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:

a)   manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente);

Ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

b)   manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c)   ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente) - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);

d)   realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

e)   eliminazione di barriere architettoniche;

f)     adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

g)   realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

h)   conseguimento di risparmi energetici;

i)      adozione di misure antisismiche;

l)      bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata. L’ultima proroga, stabilita dall’articolo 2, comma 10, della legge n. 191 del 2009, scade il 31 dicembre 2012. La norma, inoltre, ha prorogato alla stessa scadenza la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

La relazione illustrativa afferma che nel nuovo articolo 16-bis del TUIR resta confermato non sono l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle disposizioni sopra elencate, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale tanto da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

 

Rispetto alla disciplina attuale si segnala l’inserimento tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza (lettera c)).

 

Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

La detrazione è relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. Tale detrazione è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 e successivamente prorogata. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

 

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare (comma 4).

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5).

Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis del TUIR stabilisce, invece, che la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), ridotte del 50 per cento.

Si ricorda che non ha più scadenza l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Infatti, l’articolo 2, comma 11, della legge n. 191 del 2009 ha previsto l'applicazione a regime dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)[10].


Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

-        interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

-        interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

-        interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

-        interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 7).

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).

Tale norma sembra riprendere quanto già recentemente disposto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che hanno modificato la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997[11].

Più in dettaglio il comma 12-bis, tramite una novella all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, interviene sulla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'ipotesi di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati detti interventi. Per effetto di tale modifica, pertanto, nel caso di vendita di tale unità immobiliare le previste detrazioni possono:

-        essere utilizzate dal venditore oppure

-        essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Coerentemente con tale modifica il comma 12-ter novella l'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[12], prevedendo che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (in coerenza, pertanto, con la modifica apportata dal precedente comma 12-bis).

 

Il comma 9 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) richiama le disposizioni del Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41). Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo 16-bis. In particolare si prevede che il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 (richiamato espressamente dal comma 3 dell’articolo in esame) stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (precedentemente la ritenuta era del 10 per cento).

 

Si ricorda che il decreto legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere q) e r))ha abolito due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:

-        inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

-        indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

 

Il comma 4, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento). A decorrere dal 1° gennaio 2013 per tali interventi si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

 

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55 per cento a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.

La detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Il comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è intervenuto sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio contenute ai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), prorogando dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate una serie di spese al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento.

È previsto peraltro che la detrazione debba essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque attualmente vigenti. Le spese che possono fruire della detrazione fiscale del 55% sono le seguenti:

-        spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

-        spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

-        spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

-        spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).

In attuazione di quanto disposto dal comma 349, con decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47/2007), come modificato dal decreto 7 aprile 2008 (G.U. n. 97/2008) sono state emanate le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, la detrazione Irpef del 55 per cento è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un onere quantificato in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

Il comma 2 dell’articolo 4 prevede alcune norme di coordinamento con la legge n. 244 del 2007, la quale stabiliva la proroga, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, sono espunti i riferimenti all’anno 2012. Ciò in quanto, come previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, entrano in vigore le disposizioni previste dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.


 

Articolo 5
(Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni
fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi
a favore delle famiglie)

 

 

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, intende rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. A tal fine viene rafforzata la rilevanzadegli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati dettati i seguenti ulteriori criteri di revisione dell’ISEE:

§      tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico;

§      migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia e all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;

§      permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

§      rafforzare il sistema dei controlli;

§      istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, presso l’Inps.

 

Si ricorda che il disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), ora all’esame della Camera, indica fra gli interventi di riordino e riqualificazione della spesa sociale anche la revisione dell’indicatore di situazione economica equivalente – ISEE, in particolare la revisione della componente riferita alla composizione del nucleo familiare (articolo 10, comma 1, lettera a).

Vengono inoltre attribuite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) le competenze relative a:

1)       erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;

2)       organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.

 

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.1 del D.Lgs. 109/1998[13] allo scopo di individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche[14] .

 

L’ISEE è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR) e da una componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l’uso di una scala di equivalenza (SE). L’ISR è composto dal reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare e da un reddito derivante dal patrimonio mobiliare, al netto delle spese per l’affitto (fino a un massimo di 5.164 euro). L’ISP, che entra solo per il 20% nella formazione dell’ISEE, è dato dalla somma del patrimonio immobiliare (considerato al valore ICI) del nucleo familiare, al netto della casa di abitazione se di proprietà (la franchigia per l’abitazione principale è pari a 51.646 euro), e del patrimonio mobiliare, al netto di una franchigia di 15.494 euro[15]. La SE è un parametro che permette il confronto tra situazioni familiari diverse, tenuto conto delle economie di scala che derivano dalla convivenza e di alcune particolari condizioni del nucleo familiare che comportano maggiori spese o disagi (presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore, entrambi genitori lavoratori). Si ricorda che nell’ISEE non sono inclusi i redditi esenti da imposizione[16]. Nel corso del 2010 sono state sottoscritte 7,4 milioni DSU: rispetto al 2002, anno di avvio nella sua piena funzionalità del Sistema informativo dell’ISEE, il numero di dichiarazioni è più che triplicato, passando da poco più di 2 milioni a oltre 7 milioni. Conseguentemente, gli individui coperti da DSU (o meglio, quelli presenti nei nuclei familiari distinti), rappresentano nel 2010 una popolazione di 18,5 milioni di persone, superando per la prima volta il 30 per cento dell’intera popolazione residente nel nostro paese; una copertura più che doppia rispetto ai primi anni di avvio dell’ISEE, corrispondente tuttavia ad una crescita cumulata decisamente inferiore a quella dei nuclei familiari che presentano DSU. Per quanto riguarda l’analisi in termini territoriali, l’area dove si concentra la popolazione ISEE è decisamente il Mezzogiorno.

 

Al momento di avvio del sistema, l’ISEE è stato utilizzato soprattutto a livello nazionale[17] per le prestazioni previste dalla normativa di settore, successivamente le amministrazioni locali lo hanno utilizzato in virtù delle capacità selettive e della semplicità di utilizzazione del Sistema informativo[18]. A legislazione vigente, la platea dei beneficiari delle prestazioni erogate attraverso l’ISEE non può essere esclusivamente identificata con le famiglie in condizione di bisogno economico: l’ISEE è infatti utilizzato anche per stabilire la compartecipazione al costo di servizi a destinazione generale (prestazioni per il diritto allo studio universitario e per gli asili nido). D’altra parte, alcune prestazioni destinate alle persone in povertà – gli assegni sociali – sono tuttora escluse dall’ambito di applicazione dell’ISEE, mentre altre - Carta Acquisti – vi rientrano.

 

Tale revisione è apportata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012.

 

Il decreto ha inoltre il compito di individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dallo stesso decreto.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato inoltre previsto che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici nonché la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

 

Al riguardo, si segnala che nel corso delle audizioni svolte durante l’esame in sede referente del citato ddl delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), da più parti era emersa la constatazione che mentre le prestazioni di natura previdenziale erogate dallo Stato sono note, non vi è alcuna rilevazione di carattere complessivo riguardante le prestazioni sociali e assistenziali rese ai diversi livelli di governo; tale circostanza, secondo gli auditi, non consente una valutazione oggettiva rispetto all’entità e alla qualità di dette prestazioni.

 

Di seguito sono elencate le principali provvidenze di natura assistenziale, a prescindere da caratteristiche quali la presenza o meno di un precedente versamento contributivo da parte del soggetto beneficiario e la verifica dei mezzi economici del richiedente quale requisito di accesso alla prestazione. Sono pertanto indicati gli strumenti di sostegno economico a persone che si trovano in stato di bisogno per insufficiente autonomia fisica o psichica, per incapacità di procurarsi una fonte di sostentamento o, più in generale, per problemi di integrazione sociale:

-        trattamenti legati ad una condizione di disabilità e/o non autosufficienza: pensioni di invalidità civile (comprendendo in questa categoria tutti i disabili nonché i ciechi e i sordomuti con esclusione degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio); indennità di accompagnamento, le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità e le rendite per infortuni sul lavoro, le pensioni di guerra. Tali trattamenti sono sempre di natura socio-sanitaria: in alcuni casi sono subordinati alla verifica dei mezzi del richiedente (pensioni di invalidità civile), mentre in altri casi si prescinde da tale verifica (le indennità di accompagnamento), altri casi necessitano di una pregressa contribuzione (e quindi precedente attività lavorativa; è il caso delle pensioni di inabilità e delle rendite per infortuni); quanto alle pensioni di guerra, sono erogate in presenza di menomazioni connesse con eventi bellici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi);

-        trattamenti legati alla condizione economica dell’anziano: pensioni e assegni sociali e integrazioni al minimo. Tali prestazioni sono sempre legate al bisogno economico, oltre che alla condizione anagrafica, e sono quindi sottoposte alla prova dei mezzi. Nel caso delle pensioni e assegni sociali è la mera condizione economica a rilevare, in quello dell’integrazione al minimo rilevano i precedenti (limitati) versamenti contributivi[19].

 

I risparmi così ottenuti a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sono riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

 

Si ricorda che una parte rilevante delle politiche sociali è attuata attraverso il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge 449/1997 (legge finanziaria per il 1998) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo contiene le risorse che, annualmente, lo Stato stanzia con la legge finanziaria per le politiche di assistenza sociale, ovvero per il finanziamento specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore, legge 328/2000. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata (Stato, regioni, città e autonomie locali), avviene il riparto annuale degli stanziamenti per le politiche sociali a favore di INPS, regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge n. 244/ 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che dal 2008 le risorse del Fondo, destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome, al netto delle somme per i diritti soggettivi, siano anticipate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo per le politiche sociali, ripartito dall’autorità centrale alle regioni e da queste, a loro volta ai comuni, finanzia un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che, per ciascun territorio, concorrono alla creazione di una rete integrata di servizi alla persona.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n.112 del 2008 ha istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (cosiddetta carta acquisti).

 

Si ricorda, infine, che nel 2008 i Comuni italiani, in forma singola o associata, hanno destinato agli interventi e ai servizi sociali 6 miliardi e 662 milioni di euro, un valore pari allo 0,42% del Pil nazionale. La componente sanitaria della spesa sociale è a carico del SSN e per il 2008 corrisponde a 1 miliardo e 116 milioni di euro. Il prospetto che segue mostra le componenti delle fonti di finanziamento della spesa sociale complessivamente erogata sul territorio, al netto delle compartecipazioni degli utenti (pari a 933 milioni di euro) e del SSN:


 

 

Fonte: Istat, Gli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati: anno di riferimento 2008, aprile 2011, http://www.istat.it/it/archivio/25575


 

Articolo 6
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate)

 

 

L’articolo 6 prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Nel corso dell'esame in sede referente a tale personale è stato aggiunto il Corpo dei vigili del fuoco.

La disposizione non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 

Si ricorda che per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (nonché alle altre categorie indicate nel D.P.R. 1092/1973).

 

L’individuazione di tale dipendenza da causa di servizio comporta il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Ad ogni modo, al fine del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro. Infine, la causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori nell’insorgenza di infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio devono comunque risultare determinanti.

 

Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 461/2001, la procedura per il riconoscimento prevede l’inoltro di specifica domanda da parte dell’interessato presso l’ufficio o comando presso cui presta servizio (articolo 2), nella quale sono riportati i fatti e le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio. La procedura si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, oppure prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica delle cause di servizio (di seguito Comitato).

La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A o B annesse al D.P.R. 834/1981; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (elevati a 10 anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).

La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro 6 mesi dal decesso.

Ai sensi dell’articolo 3, la procedura può iniziare anche d’ufficio.

Ai sensi dell’articolo 5, dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche (di seguito Commissioni) su diagnosi, natura, ascrizione tabellare ed idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.

Ai sensi dell’articolo 7, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione riassuntiva degli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 12, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Infine, l’articolo 14 prevede che l'Amministrazione si pronunci sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo, entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi 10 giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

l provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal D.P.R. 461/2001 ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato, nei successivi 15 giorni.

Entro 5 anni dalla data di comunicazione del richiamato provvedimento di riconoscimento il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate nello stesso D.P.R. 461/2001.


 

Articolo 6-bis
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e
degli sconfinamenti)

 

 

L’articolo 6-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca ladisciplina dettagliata della remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto agli affidamenti e agli sconfinamenti, in relazione a determinate tipologie contrattuali.

A tal fine, il comma 1 introduce l’articolo 117-bis nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

 

In materia, si ricorda che sino alla fine del 2008 vigeva, per gli affidamenti in conto corrente e per i conti non affidati, in caso di saldo negativo, un sistema di commissioni che si aggiungevano al tasso debitore, dette di “massimo scoperto”. Tale strumento consentiva di remunerare l’intermediario dell’onere di fronteggiare l’utilizzo di somme oltre il fido accordato (ovvero in assenza di fido) al cliente sul conto corrente. Le commissioni erano solitamente determinate applicando la percentuale pattuita contrattualmente al livello massimo di utilizzo del fido o di scoperto in conto raggiunto nel periodo di rendicontazione (normalmente trimestrale), indipendentemente dalla durata di tale utilizzo/scoperto.

In seguito, l’articolo 2-bis del D.L. n. 185 del 2008[20] ha previsto la nullità a determinate condizioni di alcune clausole bancarie particolarmente onerose per il cliente, tra cui la clausola di massimo scoperto. Alla luce delle suddette norme, tale clausola è nulla ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

Il citato articolo 2-bis, al comma 1, prevede la nullità anche delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, nonché quelle che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. La nullità non opera se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e purché sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, nell’audizione svoltasi il 21 aprile 2010[21] presso la Commissione 6° del Senato in materia di problematiche relative alle commissioni di massimo scoperto, ha rilevato come - a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione - la generalità delle banche abbia eliminato la commissione di massimo scoperto e introdotto nuove commissioni, distinte per gli affidamenti e gli scoperti in conto.

Per gli affidamenti, tali commissioni sono volte a remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo. Esse, pertanto, non sono più commisurate al livello massimo di utilizzo della linea di credito messa a disposizione, ma all’importo complessivo della medesima; le nuove spese vengono applicate in modo fisso, poiché non aumentano con il maggior utilizzo del fido, costituendo delle “flat fee” per la disponibilità di quest’ultimo.

Nel caso degli scoperti, le commissioni hanno l’obiettivo di compensare l’attività istruttoria della banca necessaria per valutare correttamente l’affidabilità del cliente in caso di richieste di credito improvvise.

Il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 all’articolo 2, comma 2, ha successivamente previsto, allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (per i rapporti affidati) non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità della clausola contrattuale che stabilisce la commissione.

Nella predetta audizione, l’AGCOM aveva dunque segnalato, tra l’altro, l’opportunità di “stabilire che gli oneri complessivamente imposti al cliente per lo sconfinamento nei conti non affidati non debbano essere superiori a quelli stabiliti per i conti affidati. Ciò si realizza necessariamente applicando, agli utilizzi in assenza di fido, una commissione, con riferimento al massimo saldo debitore nel trimestre, con aliquota pari a quella applicata per la messa a disposizione di fondi nei rapporti di affidamento; e comunque nel limite dell’importo massimo di 0,5 per cento, per trimestre, così come disposto dall’art. 2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185”.

Considerazioni di simile tenore sono state formulate dalla Banca d’Italia in occasione dell’audizione svoltasi, sempre presso la Commissione 6° del Senato, il 17 novembre 2010[22]. In particolare, è stato sottolineato che le norme vigenti, oltre a prevedere che la CMS sia legittima in alcuni casi, “non chiariscono il regime commissionale per gli utilizzi extra-fido e per gli sconfinamenti”. E’ stato in proposito sottolineato come “la commissione per la messa a disposizione dei fondi (onnicomprensiva e proporzionale) è riferita al solo importo del fido richiesto dal cliente” e la necessità di fare chiarezza sulle commissioni ammissibili sull’extra-fido.

 

Il comma 1 dell’articolo 117-bis dispone che gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito siano costituiti da:

§      una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;

§      un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

 

Il comma 2 reca la disciplina degli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente.

Per questi ultimi è prevista l’applicazione

§      di una cd “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;

§      un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

 

Il comma 3 prevede la nullità relativa ex lege delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: tale nullità non si estende al contratto.

 

Si demanda (comma 4) al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR l’emanazione di norme di applicazione della disciplina in esame, con la possibilità che i suddetti provvedimenti estendano la disciplina su affidamenti e sconfinamenti anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Lo stesso CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce.


 

Articolo 7
(Partecipazione italiana a banche e fondi)

 

 

Il comma 1 autorizza il Presidente della Repubblica all'accettazione degli emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 2011. Gli adempimenti conseguenti al recepimento degli emendamenti suddetti nell'ordinamento italiano sono posti in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, unitamente alle relazioni da mantenere a tale fine con l'amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli emendamenti suddetti ricevono dal comma 1 in commento, inoltre, piena ed intera esecuzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della BERS - ratificato con la legge 11 febbraio 1991, n. 53 - proprio in ordine alle procedure di entrata in vigore degli emendamenti all'Accordo istitutivo.

 

La risoluzione n. 137 emenda l’art. 1 dell’Accordo istitutivo della BERS, nel senso di estendere le potenzialità di azione della Banca anche ai paesi membri appartenenti all’area del Mediterraneo orientale e meridionale, a condizione del voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori, i quali siano rappresentativi di non meno dei tre quarti del totale del potere di voto dei membri della BERS. Conseguentemente, la ris. 137 prevede che tutti i riferimenti di portata geografica dell’Accordo istitutivo siano ampliati a ricomprendere l’area del Mediterraneo orientale e meridionale. La restante parte della risoluzione riguarda le modalità di notifica dell’accettazione e di entrata in vigore dell’emendamento.

La risoluzione n. 138 emenda invece l’art. 18 dell’Accordo istitutivo della BERS, che riguarda l’amministrazione, da parte della Banca, di Fondi speciali: la nuova versione estende l’utilizzazione dei Fondi speciali al novero dei potenziali Paesi di operazione, prevedendo che a richiesta di uno Stato membro che non sia qualificato come Paese di operazione, il Consiglio dei Governatori possa decidere di annoverare tale Stato come potenziale Paese di operazione, per il periodo e nei termini ritenuti opportuni. Anche tale decisione dovrà registrare il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori, i quali siano rappresentativi di non meno dei tre quarti del totale del potere di voto dei membri della BERS. La decisione sarà inoltre subordinata al possesso, da parte del Paese richiedente, dei requisiti per essere riconosciuto come Paese di operazione, quali previsti dall’art. 1 dell’Accordo istitutivo della BERS. Resta poi fermo che se al termine del periodo stabilito il Paese interessato non sarà divenuto a tutti gli effetti un Paese di operazione, la Banca cesserà ogni amministrazione di Fondi speciali in tale Paese, con salvaguardia tuttavia di quanto necessario per la tutela delle attività finanziarie collegate e il soddisfacimento degli obblighi nel frattempo sopravvenuti.

La restante parte della risoluzione riguarda anche in questo caso le modalità di notifica dell’accettazione e di entrata in vigore dell’emendamento, che sono le medesime previste dalla risoluzione n. 137.

La BERS, inaugurata nell’aprile 1991 e che conta attualmente 61 Stati membri, oltre all’Unione europea e alla Banca europea per gli investimenti, pur essendo annoverata generalmente tra le Banche multilaterali di sviluppo regionale, possiede la peculiarità di una marcata accentuazione politica del proprio mandato. Infatti l'istituzione della BERS avvenne nel quadro della dissoluzione del sistema economico e politico dei paesi di socialismo reale, come tentativo di risposta prevalentemente europea alle necessità dei paesi precedentemente appartenenti al blocco comunista e all'Unione sovietica, in via di transizione dal sistema monopartitico ad economia centralizzata verso un sistema democratico di stampo occidentale basato sull'economia di mercato. Proprio perciò l'obiettivo della BERS è precipuamente quello di sostenere i paesi destinatari di investimenti nell’attuazione di riforme economiche strutturali volte allo smantellamento dei monopoli, alla decentralizzazione e alla privatizzazione dell'economia. Proprio in considerazione della missione principale della BERS è stato posto il limite del 40% delle operazioni agli interventi della Banca nel settore pubblico di ciascuno dei paesi recipienti. Il carattere prevalentemente europeo della BERS è testimoniato dalla presenza tra i membri di essa sia della Unione europea che della Banca europea degli investimenti, nonché dalla previsione per la quale il complesso delle azioni in possesso della UE, della BEI e dei singoli Stati membri dell'Unione non può mai scendere sotto la quota del 51% del capitale sociale della Banca.

 

Il comma 2, al fine di rendere possibile l'adempimento degli impegni dell’Italia per la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo, autorizza per il 2012, 2013 e 2014 rispettivamente la spesa di 87,642 milioni, di 125,061 milioni e di 121,726 milioni di euro.

La copertura finanziaria per tali stanziamenti è rinvenuta mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle somme iscritte nel Fondo speciale di conto capitale per il bilancio del triennio, nell'ambito del Programma “fondi di riserva e speciali” della Missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo a detto Ministero.

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone, al fine di consentire la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, l’utilizzo di 226 milioni di euro nel periodo 2012-2017 a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143[23].

Più precisamente, l'ammontare di 226 milioni sarà versato all'entrata del bilancio statale, per essere poi riassegnato alla pertinente Missione e Programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il versamento all'entrata del bilancio statale dell'ammontare complessivo di 226 milioni avverrà nella misura di 26 milioni nel 2012, 45 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni nel 2016 e 29,5 milioni nel 2017.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata aggiunta la previsione che alla compensazione degli effetti finanziari di cui alla norma in commento si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

La relazione tecnica che accompagna il decreto legge specifica che il comma 3 non comporta effetti di indebitamento netto, poiché gli stanziamenti sono finalizzati ad acquisire attività finanziarie, inserendo l’Italia nella partecipazione al capitale delle banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si segnala al proposito che, in base al comma 2-bis dell'articolo 7 del citato Decreto legislativo 143/1998, le disponibilità in giacenza sul conto corrente di tesoreria derivano da somme recuperate in ordine a crediti indennizzati dalla SACE e inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, che siano affluite sino al momento della trasformazione della SACE in SACE SpA. Il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente, tra l'altro, per finalità collegate all'esercizio dell'attività nazionale sull'estero, eventualmente in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

La partecipazione italiana alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale è regolata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49[24]. Questa prevede, in generale, che la cooperazione allo sviluppo sia realizzata attraverso due modalità: il dono ed il credito d'aiuto. Ciascuna di queste modalità viene poi attuata tramite due canali: quello bilaterale e quello multilaterale.

La gestione degli aiuti a dono è affidata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, che la attua sia attraverso la cura dei rapporti bilaterali con i singoli Paesi, sia partecipando alla cooperazione multilaterale con contributi obbligatori o volontari agli organismi delle Nazioni Unite, nonché con contributi finalizzati ai progetti a dono attuati da organismi sovranazionali (cooperazione multi-bilaterale).

La gestione del credito d'aiuto è invece affidata al Ministero dell’economia e delle finanze, che la attua attraverso il Fondo rotativo del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i rapporti bilaterali, e attraverso la partecipazione a banche e fondi di sviluppo per il canale multilaterale, versando contributi che vanno a costituire il capitale di tali istituti.

La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta pertanto uno degli strumenti attraverso i quali il nostro Paese partecipa alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La gestione dei rapporti con tali organismi è stata a suo tempo affidata al Ministero del Tesoro, in forza dell’articolo 4 della legge 49/87, in considerazione del loro carattere di istituzioni finanziarie. Per il perseguimento dei loro fini, tali enti si avvalgono dei fondi messi a disposizione dagli Stati membri e dei fondi raccolti sui mercati finanziari.

I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e fondi di sviluppo in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui discendono altresì il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati e le risorse raccolte sono utilizzate per effettuare prestiti a Paesi in via di sviluppo. Il capitale viene ricostruito ogni 3-5 anni attraverso contribuzioni a fondo perduto da parte dei Paesi industrializzati.

Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che effettuano ai Paesi in via di sviluppo hanno condizioni particolarmente agevolate: i tassi d'interesse praticati coprono i costi e le spese amministrative. I fondi di sviluppo sono stati creati per sostenere i Paesi più poveri, e utilizzano i contributi a fondo perduto dei Paesi donatori per concedere prestiti a tasso zero e con condizioni di restituzione molto agevolate.

Sulla base del comma 2-bis del citato art. 4 della legge 49/87, il Ministro dell’economia e delle finanze invia al Parlamento una relazione annuale sugli esiti dell'attività di propria competenza.

Nel corso dello scorso decennio si sono susseguiti alcuni interventi legislativi intesi a garantire la partecipazione del nostro Paese al finanziamento di questi organismi multilaterali: in particolare si segnalano la legge 3 febbraio 2000, n. 15[25], la legge 23 giugno 2000, n. 176[26], la legge 17 febbraio 2001, n. 23[27], la legge 22 marzo 2001[28], la legge 18 giugno 2003[29], la legge 26 febbraio 2004[30], la legge 28 febbraio 2005, n. 21[31], la legge 27 dicembre 2007, n. 246[32], la legge 26 febbraio 2011, n. 10[33], e, da ultimo, la legge 15 luglio 2011, n. 111[34].

 

Con riferimento alle disposizioni in commento, si segnala che l’articolo 15, comma 1, lettera b) della legge n. 400/1988 dispone che il Governo non possa, provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi disegni di legge “di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”, che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria. Si veda a tale proposito il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta dell’8 giugno 2010, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.


 

Articolo 8
(Misure per la stabilità del sistema creditizio)

 

 

L’articolo 8 reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si riconosce inoltre al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).

 

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, a concedere - in conformità alla normativa europea in materia - una garanzia dello Stato incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (comma 3):

§      sulle passività delle banche italiane – vale a dire, ai sensi del comma 5, quelle aventi sede legale in Italia - con scadenza da tre mesi fino a cinque anni;

§      a partire dal 1 gennaio 2012, per le obbligazioni bancarie garantite con scadenza fino a sette anni, prorogabili con DPCM, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Si ricorda preliminarmente che tale facoltà era già prevista, fino al 31 dicembre 2009, per le passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008, da una norma di contenuto sostanzialmente identico contenuta nel decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, (articolo 1-bis, comma 1) recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori. Con questo provvedimento sono state adottate alcune misure straordinarie al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni in sede europea, tra le quali si ricordano, oltre alla citata garanzia statale sulle passività bancarie, alcune misure di ricapitalizzazione delle banche, la possibilità di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche, l’estensione delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche con problemi di liquidità, le garanzie sui depositi bancari nonché alcune disposizioni in materia di “conti dormienti”.

 

In relazione alle obbligazioni bancarie garantite, si ricorda che la relativa disciplina è recata dal’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, (introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), con l’obiettivo di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie. In base a tale disciplina, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede: i) la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato; ii) l’erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività; iii) la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato. Con provvedimento del 24 marzo 2010 la Banca d'Italia ha dettato i requisiti delle banche emittenti, i limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite, il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite.

 

Quanto alla normativa europea in tema di aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie, si ricorda che, a partire dall’autunno 2008, quando è iniziata la crisi finanziaria mondiale, la Commissione europea ha pubblicato quattro comunicazioni che contengono orientamenti dettagliati sui criteri per la valutazione della compatibilità del sostegno pubblico alle istituzioni finanziarie con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Le comunicazioni sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate stabiliscono le condizioni essenziali per la compatibilità dei principali tipi di assistenza concessi dagli Stati membri (garanzie sulle passività, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate), mentre la comunicazione sulla ristrutturazione indica le caratteristiche particolari che un piano di ristrutturazione (o un piano di redditività) deve presentare nello specifico contesto degli aiuti di Stato collegati alla crisi concessi alle istituzioni finanziarie. Le comunicazioni sottolineano che le misure di aiuto hanno carattere esclusivamente temporaneo e ciascuna precisa che esse possono essere giustificate unicamente come risposta di emergenza a uno stress senza precedenti sui mercati finanziari e solo per la durata di tali circostanze eccezionali. Il 1° dicembre 2010 la Commissione ha adottato una quinta comunicazione (2010/C 329/07), relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria6 (la comunicazione di proroga).

L'inasprirsi delle tensioni sui mercati dei debiti sovrani registrato nel 2011 ha posto il settore bancario dell'Unione sotto una pressione crescente, in particolare in termini di accesso ai mercati del finanziamento a termine. Il “pacchetto per il settore bancario” concordato dai capi di Stato e di governo nel loro incontro del 26 ottobre 2011 è volto a ristabilire la fiducia nel settore bancario mediante garanzie sul finanziamento a medio termine e la creazione di una riserva temporanea di capitale corrispondente a un coefficiente patrimoniale pari al 9% di capitale di qualità più elevata, tenuto conto della valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano. Malgrado tali misure, la Commissione ritiene che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato continueranno a sussistere anche dopo la fine del 2011. Conseguentemente, la comunicazione C(2011) 8744 stabilisce i parametri per l’accettabilità temporanea dell’assistenza, collegata alla crisi, che viene fornita alle banche dal 1° gennaio 2012.

In particolare, la presente comunicazione:

-        integra la comunicazione sulla ricapitalizzazione, fornendo orientamenti più dettagliati per garantire un'adeguata remunerazione dei titoli di capitale che non hanno un rendimento fisso;

-        illustra in che modo la Commissione procederà a una valutazione proporzionale della redditività a lungo termine delle banche nel contesto del pacchetto per il settore bancario;

-        introduce un metodo rivisto per garantire che le commissioni da versare in cambio di garanzie sulle passività bancarie siano sufficienti per limitare l’aiuto al minimo indispensabile, con l'obiettivo di garantire che il metodo tenga conto della recente maggiore differenziazione dei margini differenziali sui CDS e dell'impatto dei margini differenziali sui CDS del debito sovrano.

 

La concessione della garanzia è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte - sulla base dei coefficienti patrimoniali e della capacità reddituale della banca (commi 2 e 23) - ed è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie (comma 6, primo periodo). L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, compreso il patrimonio di terzo livello (comma 9).

 

Ai sensi del comma 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, la garanzia, per la quale è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, viene elencata – secondo quanto previsto all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) – in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

In sede referente è stata operata una modifica formale ed eliminato il riferimento all’unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, in cui il predetto Fondo di riserva è iscritto.

 

L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; insieme con eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche (comma 6). Su segnalazione della Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze può escludere una banca dall'ammissione alla garanzia dandone comunicazione alla Commissione europea (comma 8).

 

Ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato – che copre sia il capitale che gli interessi (comma 11) - può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che, oltre alle caratteristiche sopra descritte (vedi comma 1):

§      prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

§      sono a tasso fisso;

§      sono denominati in euro;

§      rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

§      non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), per strumenti finanziari si intendono valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali.

 

Si ricorda inoltre che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I, i "titoli strutturati" sono titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato; le due componenti di un titolo strutturato (obbligazionaria e derivata) sono fuse all'interno di un unico strumento finanziario; sono invece "prodotti complessi" gli schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica.

 

Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza (comma 12).

 

Queste ultime sono individuate dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, (Titolo I, Capitolo 2) che indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza, costituito dalla somma del patrimonio di base (Tier 1) — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare (Tier 2), che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dalle medesime società, nonché ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patrimoniali.

 

Il volume complessivo di strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa (comma 13).

 

I commi da 14 a 18 definiscono le modalità di calcolo delle commissioni a carico delle banche beneficiarie della garanzia il cui ammontare, ai sensi del successivo comma 32, è comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Commissione europea con riferimento a ciascuna emissione.

In estrema sintesi, le commissioni applicate per le banche saranno in media dell’1 per cento, a cui si aggiunge un costo ulteriore in relazione al rischio che tenga conto dei Cds (credit default swap) senior a 5 anni relativi alla capogruppo. Per le obbligazioni bancarie garantite la commissione basata sul rischio è computata per la metà.

 

E’ prevista una differente modalità di calcolo per la determinazione della commissione applicabile, a seconda che si tratti di passività delle banche con una durata originaria di almeno 12 mesi, di passività con durata originaria inferiore a 12 mesi o di obbligazioni bancarie garantite.

Al comma 15, sono inoltre regolate le modalità di calcolo degli oneri economici per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi.

Il comma 16 stabilisce che in caso di valutazioni difformi dei rating, ai fini del calcolo della commissione si considera rilevante quello più elevato, mentre il comma 17 disciplina le modalità di individuazione dei rating.

 

Ai sensi del comma 19 le commissioni sono applicate in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca e sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere (comma 20).

 

I successivi commi da 21 a 27 definiscono le modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro, nonché i criteri che la Banca d'Italia deve adottare per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

 

A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso nonché a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 da trasmettere alla Commissione europea, dal quale risulti che la banca è fermamente decisa a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione necessari e a ripristinare la redditività senza ritardi (comma 28).

 

Qualora la banca sia posta in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Titolo IV del Testo unico bancario (D.Lgs. 385 del 1993) in conseguenza della escussione della garanzia, il relativo provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi (comma 29).

 

Il Titolo IV del TUB (articoli da 70 a 105) reca disposizioni in materia di “disciplina della crisi”. In particolare, nella sezione I (Amministrazione straordinaria) gli articoli da 70 a 75 del TUB dispongono in materia di amministrazione straordinaria e l’articolo 76 disciplina la gestione provvisoria delle banche in crisi.

L’amministrazione straordinaria è disposta con decreto dal Ministro dell’economia e finanze, su proposta della Banca d’Italia, quando:

a)    risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b)    siano previste gravi perdite del patrimonio;

c)    lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

La Banca d’Italia, con proprio provvedimento, nomina uno o più commissari straordinari, per le funzioni di amministrazione, e un comitato di vigilanza per le funzioni di controllo.

Per effetto del provvedimento, vengono sospese le ordinarie funzioni delle assemblee e degli altri organi. La procedura dura un anno, salvo alcune ipotesi che possono prevedere periodo di ulteriori sei mesi, ovvero ulteriori proroghe disposte dalla Banca d’Italia per un periodo non superiore ad altri due mesi.

La gestione provvisoria è disciplinata dall’articolo 76 ai sensi del quale, nei casi di assoluta urgenza, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari provvisori che assumono i poteri di amministrazione della banca. La gestione provvisoria non può, in ogni caso, avere una durata superiore a due mesi.

 

Il comma 30, volto a incentivare e a semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, estende la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia, contenuta all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 155 del 2008 - applicabile ai contratti di garanzia stipulati fino al 31 dicembre 2011 – ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012.

In particolare, nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.

 

Con riguardo alla disciplina normativa sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia, si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), in materia di strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca, ha previsto che per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

L’articolo 18 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE prevede che al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

 

Gli articoli 1264 e 1265 del codice civile disciplinano gli effetti della cessione del credito nei confronti, rispettivamente, del debitore ceduto e dei terzi.

Come è noto, la cessione del credito (artt. 1260 e seguenti c.c.) è il contratto in base al quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri il suo diritto di credito, realizzando così una modifica del rapporto obbligatorio, che resta inalterato in tutti i restanti elementi (la persona del debitore ceduto e la prestazione). Il credito è quindi trasferito con le garanzie personali e reali, i privilegi e gli altri eventuali accessori.

Non è richiesto il consenso del debitore ceduto ai fini del perfezionamento del negozio (art. 1260 c.c.), salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato per legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Prima della notifica (o dell'accettazione) della cessione, il debitore può ritenere, in buona fede, che il suo debito permanga nei confronti del cedente e dunque pagare nelle mani di quest'ultimo; dopo la notifica, invece, il pagamento all'originario creditore (cedente) non libera il debitore, che potrà essere costretto dal cessionario a un nuovo pagamento. Se non vi è stata notifica, ma il debitore è comunque al corrente dell'avvenuta cessione, il pagamento deve essere effettuato a favore del cessionario. Ove il debitore, pur essendo a conoscenza della cessione, paghi all'originario creditore, egli può essere costretto a ripetere il pagamento al cessionario, se quest'ultimo prova che il debitore era comunque al corrente della cessione.

La notifica della cessione consente comunque di risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito. In base all’art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che ancorché posteriore è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa. La stessa norma si applica allorché il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

L’articolo 2800 del codice civile disciplina gli effetti del pegno di un credito. Il pegno (artt. 2784 e seguenti c.c.) è un diritto reale concesso al creditore dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia del credito. Il bene viene così destinato al soddisfacimento del credito qualora il debitore non adempia i propri obblighi. Possono essere oggetto di pegno, oltre ai beni mobili, anche le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Per costituire il pegno occorre la consegna del bene; quest'ultima deve inoltre risultare da una scrittura con data certa indicante sia il credito che la cosa data in pegno, se il creditore intende farsi pagare con prelazione. Ai sensi dell’art. 2800 c.c., quando il pegno riguarda un credito, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da atto scritto e la costituzione di esso sia notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

L’articolo 1, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, fa riferimento alla prestazione della garanzia, definendola come l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore.

L’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto n. 170 del 2004 fa riferimento al fatto che la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

 

L’articolo 67 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) disciplina l’azione revocatoria fallimentare, che può essere proposta dal curatore fallimentare con riferimento agli atti posti in essere dal debitore quando già si trovava in stato di insolvenza. L’articolo 67 indica quali atti sono soggetti ad azione revocatoria (commi 1 e 2) e quali ne sono esclusi (comma 3). Il comma 4 stabilisce che tali disposizioni non sono applicabili alla Banca d’Italia, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, facendo altresì salva la peculiare disciplina dettata dalle leggi speciali.

 

Qualora il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria avente ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 (comma 31).

 

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione (comma 33).

 

Il comma 34 riconosce al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).

 

Secondo l’illustrazione della Banca d’Italia[35], l’emergency liquidity assistance (cosiddetta ELA) è uno strumento per l’erogazione di credito di ultima istanza al quale può farsi ricorso solo in casi eccezionali, venute meno possibili soluzioni di mercato. L’ELA viene attivato dalle autorità nazionali sulla base dell’articolo 105 del Trattato sull’Unione europea che, nell’attribuire la gestione della politica monetaria al SEBC, assegna la tutela della stabilità finanziaria agli Stati membri, con il contributo delle istituzioni sopranazionali. La distinzione tra l’ELA e le altre operazioni di credito della banca centrale sta principalmente nella diversità delle finalità perseguite. Ad esempio, la marginal lending facility dell’Eurosistema è un’operazione con cui si soddisfano ordinarie esigenze di liquidità delle singole banche; le operazioni di ELA sono invece operazioni straordinarie effettuate in situazioni di emergenza.

 

Si ricorda che tale facoltà era già prevista, fino al 31 dicembre 2009, da una norma di contenuto sostanzialmente identico contenuta nel citato decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, (articolo 3, comma 2).


 

Articolo 9
(
Imposte Differite Attive)

 

 

L’articolo 9 modifica e integra la disciplina che ha riconosciuto come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Asset), relativa al sistema bancario, introdotta dall’articolo 2, commi 55-61, del decreto legge n. 225 del 2010, estendendola anche alle perdite riportate. In particolare, si prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta (art. 84 del TUIR[36]) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasforma per intero in crediti d’imposta. Inoltre, la norma sembra diretta a precisare che i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta non sono deducibili, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio.

 

La disciplina in commento si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate.

Le disposizioni citate sono introdotte, rispettivamente, mediante l’integrazione del comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, e mediante l’aggiunta di due nuovi commi 56-bis e 56-ter.

 

La relazione illustrativa afferma che la modifica ha l’obiettivo di eliminare qualsiasi circostanza in cui il recupero delle DTA possa dipendere dalla redditività futura delle imprese, in modo da assicurare in ogni situazione la “certezza” del recupero delle DTA stesse.

Dal punto di vista della normativa in materia di patrimonio di vigilanza degli intermediari finanziari – come disciplinata da Basilea III – ciò assicura la completa capacità di assorbimento delle perdite, in tutte le fasi della vita degli intermediari stessi, da parte della corrispondente riserva patrimoniale, ed evita di dedurre dal patrimonio di vigilanza le DTA in esame.

La relazione tecnica in proposito ricorda che la ratio della norma originaria muoveva dalla necessità di ridurre il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei dipendente da regimi fiscali meno favorevoli, quali ad esempio l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione. Al fine di perseguire tale obiettivo, la norma vigente consente la trasformazione delle imposte differite iscritte in crediti d’imposta.

La modifica proposta riguarda le fasi successive a quella in cui si è verificata la ripresa a tassazione dei componenti negativi non dedotti e l’iscrizione delle imposte differite attive (DTA). Sembrano quindi interessati i periodi d’imposta in cui si determinano maggiori perdite fiscali (e non di esercizio) per effetto delle variazioni in diminuzione correlate alle quote non dedotte nel primo esercizio di iscrizione dei componenti negativi. In tal modo si amplia l’ambito di applicazione della norma originaria.

L’ambito di applicazione della disciplina è esteso anche alle società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La RT, in ordine all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, osserva che la proposta amplia le possibilità di utilizzo dello stesso, compreso il rimborso, al fine di migliorarne la liquidità.

 

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell’Accordo di Basilea III sul capitale bancario, il comma 55 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha previsto la trasformazione in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d’esercizio, delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset) iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), nonché di quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

La ratio della norma è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA). L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA ha indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali. Questi generano, superata una certa soglia, un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. In sostanza, dunque, l’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea (c.d. Basilea 3) implica che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, delle poste rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni dei crediti, al verificarsi di perdite di esercizio accertate nel bilancio di esercizio approvato dall’assemblea; in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazione nella legge n. 2/2009.”.

 

Nel dettaglio, il citato articolo 106 del TUIR reca norme in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. Il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR stabilisce che per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR prevede inoltre che per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

 

Il comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha fissato la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, operando per un importo pari al prodotto - da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato – tra:

a)    la perdita d’esercizio e

b)    il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Il comma 57 chiarisce che il credito d’imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

Il comma 58 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme in esame.

 

La lettera a), comma 1, dell’articolo 9 in commento integra il comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, facendo riferimento all’approvazione del bilancio da parte dei soci ovvero dei diversi organi competenti per legge.

La relazione illustrativa afferma che tali modifiche sono coerenti con l’introduzione del successivo comma 56-ter, che estende la disciplina in argomento anche ai casi di provvedimenti di rigore adottati nei confronti di intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, nei quali i bilanci di fine procedura sono approvati dalla Banca d’Italia stessa. A tal fine, viene previsto che i bilanci in cui si registra una perdita sono approvati dall’assemblea dei soci oppure dai diversi organi competenti per legge. L’individuazione del periodo d’imposta a partire dal quale non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle DTA trasformate in credito d’imposta – che nella norma vigente è disposta dal comma 57 – è ora stabilita dall’ultimo periodo del comma in esame, per renderne coerente la struttura con quella del nuovo comma 56-bis, il quale prevede altri casi di trasformazione del credito ai quali non si applica la norma di decorrenza prevista per il comma in esame.

 

La lettera b), comma 1, introduce nel citato articolo 2 i commi 56-bis e 56-ter. Il primo, come detto, prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta (art. 84 del TUIR[37]) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasformi per intero in crediti d’imposta.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il nuovo comma 56-bis prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da perdite fiscali per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali “generate” dai componenti negativi di reddito di cui al comma 55 per l’intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell’esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale di cui al comma in esame.

La trasformazione di una parte delle DTA in credito d’imposta comporta che l’ammontare della perdita fiscale dell’esercizio computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d’imposta successivi va depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle DTA trasformate in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.

Il comma 56-terdispone che la disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applichi anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate. Alle operazioni di liquidazione volontaria si applicano le disposizioni antielusive previste dall’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

In particolare tale norma prevede che sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

 

La lettera c), comma 1, introduce delle modifiche al comma 57 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010. In particolare, si prevede che il credito d’imposta di cui al comma 55 può essere ceduto al valore nominale nell’ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile.


 

Articolo 10, commi 1-13
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

 

 

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile.

Con un primo gruppo di norme (commi da 1 a 8) sono riconosciuti benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza.

Il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore.

Trasparenza delle persone fisiche e delle società di persone

Il comma 1 dell’articolo 10 introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che adempiano a determinati obblighi di trasparenza:

§      soggetti che svolgono attività artistica o professionale;

§      soggetti che svolgono attività di impresa individuale;

§      soggetti che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato,di cui all’articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 917/1986).

 

I benefici riconosciuti consistono:

a)   nellasemplificazione degli adempimenti amministrativi;

b)   nell’assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c)   nell’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d)   per i contribuenti non soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146[38]), nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte dirette e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA).

Il citato articolo 10 esclude l’accertamento basato su studi di settore nei confronti di:

a.    contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro);

b.    contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;

c.    che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

L’articolo 39 del citato D.P.R. 600/1983 disciplina i casi in cui l’Amministrazione procede alla rettifica delle dichiarazioni in relazione al reddito d’impresa. In particolare, l’utilizzo di presunzioni semplici per desumere l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate avviene a condizione che le medesime presunzioni siano gravi, precise e concordanti. Analoghe prescrizioni sono recate in materia di IVA dall’articolo 54, in rapporto alle omissioni e alle false o inesatte indicazioni nella dichiarazione annuale IVA.

e)   nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell’articolo 43, primo comma, del citato D.P.R. n. 600/1973) e dell’IVA (articolo 57, primo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini delle imposte dirette, si ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, il termine di decadenza sembra dunque anticipato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione.

Un analogo termine – e dunque un analogo anticipo – è previsto per gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti effettuati in materia di IVA.

La disposizione premiale non si applica, tuttavia, se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale) per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame riconosce i predetti benefici alle seguenti condizioni:

a)   il contribuente deve provvedere all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b)   egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 36-vicies ter del D.L. 138/2011, nell’ottica di incentivare i comportamenti trasparenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ha disposto la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, alla duplice condizione dell’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento diversi dal contante nell’esercizio dell’attività, nonché dell’indicazione - nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’IVA - dei rapporti intercorsi con operatori finanziari nel periodo d’imposta.

 

Il comma 3 affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, all’assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e all’accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, la norma stabilisce il contenuto obbligatorio del suddetto provvedimento direttoriale, indicando dunque in modo specifico quali interventi di semplificazione e incentivo dovranno essere adottati dall’Amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure da adottare.

Inoltre, le modifiche al comma in esame affidano al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute.

In particolare, dunque, dovranno essere previsti i seguenti interventi:

§      predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

§      predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

§      soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

§      anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

 

Ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di cui al già commentato comma 2, sono riconosciuti ulteriori benefici (comma 4):

a)   determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti / sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b)   esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

c)   esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

 

Le norme di attuazione sono demandate (comma 5) a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Le disposizioni premiali operano (comma 6) previa esplicita opzione dei contribuenti, da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

 

Inoltre (comma 7)il contribuente può adempiere agli obblighi di trasparenza direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322).

 

Ove i soggetti beneficiari non adempiano ai predetti obblighi di trasparenza (di cui al comma 2), ovvero quelli fissati dalla disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo n.231 del 2007), essi (comma 8):

§      perdono i suddetti benefici;

§      sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 a 4.000 euro.

 

Nel caso di adempimento degli obblighi di invio di informazioni (di cui al comma 2, lettera a))con ritardo non superiore a 90 giorni, non vi è decadenza dai benefici medesimi, ma solo applicazione della sanzione amministrativa. E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Si osserva che le disposizioni in esame non recano esplicitamente i termini per l’adempimento degli obblighi di invio delle informazioni su fatture, corrispettivi e risultanze. Esse si limitano a specificare che l’opzione per il regime agevolato deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e demandando le disposizioni attuative a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il “ravvedimento operoso” di cui al citato articolo 13 consente al contribuente di pagare una sanzione tributaria ridotta nel caso di regolarizzazione tardiva degli adempimenti fiscali prescritti dalla legge. L’istituto opera a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati al pagamento, abbiano avuto formale conoscenza:

In particolare, il comma 1 dell’articolo 13 dispone che la sanzione è ridotta nelle seguenti misure, per i relativi casi:

1)    ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

2)    ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioniavviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

3)    ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Sebbene la norma in esame si riferisca genericamente all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, l’ipotesi applicabile al tardivo adempimento degli obblighi di trasparenza (di cui al comma 2: invio di informazioni e conto corrente dedicato) sembra quella descritta al predetto n. 2, che consente di pagare un ottavo del minimo della sanzione nel caso di regolarizzazione dell’omissione entro i termini per la presentazione delle dichiarazioni, ovvero entro un anno dall’omissione.

In concreto, dunque, se il potenziale beneficiario delle agevolazioni invia le informazioni / istituisce il conto corrente dedicato / adempie agli obblighi antiriciclaggio con ritardo superiore a novanta giorni, ma entro i termini per la dichiarazione (ovvero un anno dal momento in cui si è perfezionata l’omissione), pagherà una somma pari a 187,5 euro.

Nuovo regime di applicazione degli studi di settore

Come già anticipato, il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell’amministrazione medesima.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 146/1998, gli accertamenti basati sugli studi di settore operano nei confronti dei contribuenti che abbiano dichiarato un ammontare di ricavi o di compensi inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi; in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, la legge consente che siano attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi, ovvero le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Come già visto supra, sono previste ex lege alcune ipotesi di uso degli studi di settore ai fini dell’accertamento.

Il comma 4-bis dell’articolo 10 dispone alcune limitazioni al potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti cd. “congrui” agli studi di settore. In particolare, in sede di rettifica del reddito d’impresa o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione, è precluso l’utilizzo di presunzioni semplici - anche se gravi, precise e concordanti - qualora il contribuente destinatario dell’accertamento abbia dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità rilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore. La preclusione opera a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. In ogni caso, la preclusione non si applica se l’ammontare delle attività non dichiarate supera la soglia dei 50 mila euro. In altri termini, se il contribuente risulta congruo rispetto agli studi di settore, l’amministrazione finanziaria non potrà esperire nei suoi confronti rettifiche di tipo analitico-induttivo, basate su presunzioni semplici, fino al 40 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati dal contribuente medesimo ed entro il limite massimo di 50 mila euro.

La norma non preclude all’amministrazione di effettuare, per i soggetti “congrui”, altre tipologie di rettifiche, quali gli accertamenti di tipo analitico ovvero di natura presuntiva basati su presunzioni legali. A seguito delle modifiche apportate con l’articolo 2, comma 35 del già citato D.L. 138/2011, la limitazione ai poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria operi ove il soggetto passivo sia congruo, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore anche in relazione al periodo di imposta precedente. In tale ipotesi, infatti, il Fisco non potrà procedere a rettifiche sulla base di presunzioni semplici. In sostanza, per limitare l’accertamento, occorrerà che il contribuente sia stato congruo anche l’anno precedente a quello accertato.

 

In particolare, la nuova disciplina prevede limitazioni ai poteri di accertamento del fisco (comma 9) nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazionee di trasparenza (comma 10):

§      abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

§      sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

 

Nei confronti dei predetti soggetti:

a)   sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972), per cui cfr. il commento ai commi 1-8 dell’articolo 10 in esame;

b)   è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell’articolo 43, primo comma, del citato DPR n. 600/1973) e dell’IVA (articolo 57, primo comma, del citato DPR n. 633/1972), per cui cfr. il commento ai commi 1-8 dell’articolo 10 in esame.

c)   la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

Mediante il cd. “accertamento sintetico” (disciplinato dal citato articolo 38 del DPR 600/1973) l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte. Nell’ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, in presenza di determinate condizioni di legge, si avvalgono di una presunzione legale relativa per risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. L’accertamento sintetico trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 38 del DPR 600/1973. Da ultimo, importanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico sono state apportate dall’articolo 22 del D.L. n. 78 del 2010 al fine di aggiornare l’accertamento sintetico per tener conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.

 

Per quanto concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 prevede che i citati commi 9 e 10 si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive, ferma restando l’applicazione - per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 – del previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Ai sensi del comma 11 dell’articolo in esame, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo sui contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali non sono applicabili le predette norme che limitano la potestà accertativa.

Tali controlli sono articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e sono basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In particolare, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e che non abbiano una posizione coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili, lo svolgimento dei controlli avviene prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di indagine finanziaria attribuiti all’Amministrazione in materia di imposte dirette e di IVA (in particolare, rispettivamente, coi poteri di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972).

Si ricorda che l’attività di “indagine finanziaria” svolta dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza consiste nella richiesta di informazioni ad enti creditizi e finanziari volta ad acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale (o l’effettivo volume di operazioni imponibili a fini IVA e degli acquisti effettuati dal contribuente). Nell’esercizio del predetto potere, l’Amministrazione – previa autorizzazione dei competenti organi e uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza - può raccogliere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra enti creditizi e finanziari e i rispettivi clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

In particolare, le norme richiamate fanno riferimento: al potere di richiedere il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziaria, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta; al potere di richiedere ai medesimi soggetti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi, o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

 

Si ricorda che il D.L. 98/2011 (all’articolo 23, commi da 24 a 27) ha ampliato i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria; sono state introdotte inoltre disposizioni volte a razionalizzare l’attività di indagine, mediante accesso, sull’industria finanziaria.

 

Il comma 12 abroga il già citato comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Si ricorda che l’articolo 10-ter pone limiti ad ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. L’invito a comparire innanzi agli uffici del fisco costituisce la prima fase del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente (sia nelle imposte sui redditi che nell'imposta sul valore aggiunto). Esso è dunque antecedente all’instaurazione del vero e proprio contraddittorio tra le parti. Nel corso del tempo il legislatore ha progressivamente ampliato l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, consentendo ai contribuenti di aderire anche agli inviti emessi in tale fase dall’Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, il primo comma dell’articolo 10-ter dispone che l’adesione ai contenuti degli inviti a comparire relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi preclude all’Amministrazione finanziaria (ai fini dell’accertamento dell’imposta sui redditi e dell’IVA) di effettuare ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, anche se gravi, precise e concordanti (di cui ai citati all'articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972). Tale limite opera qualora l'ammontare delle attività non dichiarate dal contribuente, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla nuova disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.


 

Articolo 10, commi 13-bis–13-decies e 13-duodecies
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

 

 

I commi da 13-bis a 13-decies e il comma 13-duodecies, introdotti per effetto delle modifiche al provvedimento apportate in sede referente, recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi volte, tra l’altro a:

a)   prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina;

b)   riorganizzare il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato;

c)   prorogare i termini di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione delle entrate comunali;

d)   consentire al contribuente sottoposto a esecuzione forzata di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario il ricavato.

a) Rateizzazione dei debiti tributari

Nel dettaglio, i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973[39] .

Si ricorda in merito che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973).

Per effetto delle modifiche operate dal comma 13-bis - che inserisce il comma 1-bis al predetto articolo 19 – ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, tale dilazione può essere prorogata una voltasola, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.

Si ricorda in merito che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è dunque immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e il carico non può più essere rateizzato.

 

Il successivo comma 13-terprevede che le dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale data non prorogate ai sensi delle norme del D.L. 225/2010[40] (articolo 2, comma 20), possono essere prolungate fino a settantadue mesi, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione.

Il citato comma 20 dell’articolo 2 aveva infatti consentito di prorogare le dilazioni concesse fino al 29 dicembre 2010, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, purché il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

In sostanza, le modifiche in esame riaprono i termini per il prolungamento della dilazione nei confronti dei contribuenti che, al 6 dicembre 2011, non avevano ottenuto proroghe in forza del D.L. 225/2010 (successivamente al 29 dicembre 2010), purché in presenza del temporaneo e comprovato peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della prima dilazione.

 

In materia di dilazione delle somme dovute al fisco intervengono anche i commi 13-novies e 13-decies.

In primo luogo, il comma 13-novies elimina l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione.

A tal fine è modificato l’articolo 3-bis, comma 1del D.Lgs. n. 462 del 1997[41], che prevede, al primo periodo del comma 1, che le predette somme possano essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni in commento, che abrogano i periodi successivi al primo del comma 1, viene eliminata la previsione che subordinava l’accesso al beneficio alla prestazione di garanzia (fideiussoria o mediante costituzione di ipoteca) ove l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a cinquantamila euro.

E’ poi novellata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione,in concreto sostituendo il comma 4 del predetto articolo 3-bis.

Per effetto delle norme in esame, in luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato.

Viene inserito il comma 4-bis al citato articolo 3-bis, ai sensi del quale il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche della stessa sanzione comminata per ritardati od omessi versamenti diretti (ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997[42]), pari al trenta per cento di ogni importo non versato, commisurata all’importo della rata versata in ritardo.

Ove il contribuente si avvalga del “ravvedimento operoso” entro il termine di pagamento della rata successiva (si veda il commento al comma 8 dell’articolo 10 in esame) non si procede all’iscrizione a ruolo.

Sono poi apportate modifiche di coordinamento formale all’articolo 3-bis, conseguenti alle prescrizioni sostanziali testé illustrate.

 

Il comma 13-decies specifica che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto in esame.

b) Remunerazione degli agenti della riscossione

I commi da 13-quater a 13-sexies.1comportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione.

 

Si rammenta in estrema sintesi che, a seguito della riforma del sistema della riscossione, (operata dall’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A., nonché attraverso le società da essa partecipate.

 

La vigente remunerazione del servizio della riscossione

Si ricorda che, a legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:

§       una remunerazione per l’attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999[43]) mediante un compenso – detto aggio - pari al nove per cento delle somme iscritte a ruoloriscosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento;

§       il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere (cfr. infra).

In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell’aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo(articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l’aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.

La percentuale a carico del debitore nel caso di pagamento entro 60 giorni può essere rideterminata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto alle misure stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella. In caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.

Inoltre (articolo 17, comma 6) all’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-bis) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

 

In primo luogo (comma 13-quater, lettera a)), novellando il comma 1 dell’articolo 17, il vigente sistema di remunerazione è sostituito con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all’evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti, specifici parametri:

§      carichi annui affidati;

§      andamento delle riscossioni coattive;

§      processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A.

Il predetto decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal predetto rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l’andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell’agente unico della riscossione.

 

Il predetto rimborso è posto a carico del debitore nella misura del cinquantuno per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento): La parte rimanente rimane a carico dell’ente creditore.

Per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso è interamente a carico del contribuente.

 

Viene abrogata (comma 13-quater, lettera b))di conseguenza la disposizione (comma 2 dell’articolo 17) che prevede la possibilità di rideterminare l’aggio con decreto ministeriale.

 

E’ novellato il comma 6 dell’articolo 17 (comma 13-quater, lettera c)) in materia di rimborsi spettanti all’agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive. Viene inoltre aggiunto un comma 6-bis.

In particolare, per effetto delle modifiche in esame, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimentodelle singole procedure.

Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.

In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame (comma 6-bis dell’articolo 17) si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:

§      delle tipologie di spese rimborsabili;

§      della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

§      delle modalità di erogazione del rimborso.

 

Sono novellati (comma 13-quater, lettere d) ed e)) anche i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 17 e, rispettivamente:

§      si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;

§      si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

 

Il decreto (comma 13-quinquies) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all’entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), resta ferma la già illustrata disciplina vigente in materia di remunerazione degli agenti della riscossione.

 

Il comma 13-sexies.1 reca la clausola di invarianza, disponendo che dalle nuove norme in materia di aggio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c) Proroga della riforma della riscossione delle entrate di enti locali

I commi 13-septies e 13-octies recano norme complessivamente voltea posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

In particolare, il comma 13-septiesposticipa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 il momento da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Da quella data, ove i comuni optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica (cfr. infra).

Si rammenta preliminarmente che l’articolo 14-bis del presente provvedimento, anch’esso inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011[44] al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio. Si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

L’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto legge n. 70 del 2011[45] ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività diaccertamento, liquidazionee riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. La decorrenza originaria di tali disposizioni – posticipata dalle norme in esame – era stata fissata al 1° gennaio 2012.

Dal momento di tale cessazione spetterà ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. La formulazione originaria della lettera gg-ter) prevedeva le seguenti modalità di esercizio di tale servizio:

§       per i comuni che effettueranno in forma diretta la riscossione coattiva, ovvero si intenderanno avvalere di società a capitale interamente pubblico, si potrà procedere sia in base alla procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 (cfr. infra), sia in base alle disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973, per quanto compatibili.

L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo;

§       i comuni che utilizzeranno altre forme di gestione della riscossione previste dalla legge (ai sensi dell’articolo 52, comma del D.Lgs. 446/1997: gestione in forma associata, affidamento esterno a società a capitale misto pubblico/privato, ad operatori UE, a iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere entrate locali) potranno invece procedere esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto n. 639 del 1910.

A seguito delle modifiche operate alla lettera gg-quater) dal richiamato articolo 14-bisdel provvedimento in commento, i comuni potranno avvalersi dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale a prescindere dalla scelta delle modalità con cui effettuare il servizio di riscossione .

 

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 14, comma 6, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui, tra l’altro, al citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tale ultima norma prevede, tra l’altro, che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche in forma associata; qualora, invece, sia deliberato di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.


 

Ingiunzione fiscale ed entrate degli enti locali

In estrema sintesi, si ricorda che, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, che consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio di conciliazione.

Entro trenta giorni dalla notificazione, il debitore può produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Respinto il ricorso, il procedimento coattivo non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore. Decorsi dieci giorni dal pignoramento senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

Quanto alla esecuzione sugli immobili, notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, su istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di tre giorni e l'avviso per l’immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art 663 del Codice di procedura civile.

Da ultimo, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (contenente "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69"), che ha riformato i riti civili, ha introdotto una norma (articolo 32) sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Si tratta delle procedure utilizzate per la riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali.

In particolare, dal 12 ottobre 2011 le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione fiscale per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all’articolo 3 del D.P.R. 639/1910, saranno regolate dal rito ordinario di cognizione, di cui al libro II del Codice di procedura civile.

Nel giudizio di opposizione a ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione ai sensi del R.D. 639/1910, è l'opponente ad assumere la qualità sostanziale e processuale di attore, mentre l'ente pubblico riveste quella di convenuto, con la conseguenza che quest'ultimo può proporre anche domande riconvenzionali. Conseguentemente, l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa, chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento. Una volta notificata la sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata, emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto.

 

Di conseguenza, il comma 13-octies proroga al 31 dicembre 2012 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del citato decreto-legge n. 203 del 2005.

Tali termini erano stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2011 per effetto del combinato disposto della tabella allegata al già citato D.L. 225/2010 (“milleproroghe”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

 

A seguito della già ricordata riforma della riscossione – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.

In particolare, ai sensi del citato comma 24 dell'articolo 3, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale).

In alternativa, e fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari del ramo d’azienda di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai cessionari è stato concesso di agire mediante la ricordata procedura dell'ingiunzione fiscale, fatta eccezione per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali avrebbero trovato applicazione le ordinarie disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repu blica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi del successivo comma 25, fino al 31 dicembre 2011, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi fosse diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono state affidate a Equitalia S.p.a. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Infine, fatto salvo l'eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.a. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, condecorrenza – come visto supra - in precedenza fissata al 1° gennaio 2011; per effetto delle norme in esame, tale termine è slittato al 31 gennaio 2012.

Vendita dei beni pignorati

Il comma 13-duodecies reca disposizioni in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, consentendo al contribuente sottoposto a esecuzione forzata – in luogo dell’agente della riscossione - di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato.

L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

 

Tale modifica è operata aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 52 del più volte citato D.P.R. 602/1973, che disciplina la procedura di vendita dei beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. La procedura di esecuzione forzata fiscale presenta alcune specificità rispetto alle ordinarie forme civilistiche: in particolare, l’agente della riscossione può rivalersi sui beni del debitore vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 602/1973 senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria (articolo 52, comma 1).

 

In estrema sintesi, la normativa speciale delle procedure di esecuzione forzata fiscale è contenuta nel citato D.P.R. 602/1973, in particolare agli articoli 45 e ss.gg. L’esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento dei beni, vendita e assegnazione del ricavato.

Il pignoramento avviene secondo le regole processuali comuni e culmina in un verbale da consegnare e notificare al debitore. Al pignoramento segue la messa all’incanto dei beni pignorati, anch’essa verbalizzata. Il processo esecutivo non può essere sospeso dal giudice dell’esecuzione, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Le attribuzioni svolte dagli ufficiali giudiziari ordinari sono svolte dagli agenti della riscossione. Agenti e concessionari possono dunque procedere all’espropriazione di beni mobili non registrati del soggetto inadempiente, di beni mobili registrati del soggetto inadempiente e di beni immobili del soggetto inadempiente.

 

Le norme in commento rimandano agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973 per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita.

 

In particolare (articolo 68) le norme prevedono, per i beni mobili, che il valore dei beni pignorati:

-        sia quello risultante da listino di borsa o di mercato;

-        in mancanza, sia quello che risulta dal valore attribuito nel verbale di pignoramento.

Ove il concessionario lo richieda, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

Per i beni immobili (articolo 79) le norme fanno riferimento al valore determinato ai sensi delle rettifiche effettuate dagli uffici finanziari ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (articolo 52, comma 4 del D.P.R. 131/86). Tale valore si basa sulla rendita catastale rivalutata (ovvero proposta, se l’immobile non è iscritto ovvero ha non ha rendita), ovvero sul reddito dominicale rivalutato se il terreno non è edificabile. A tali importi si applicano moltiplicatori diversi secondo la categoria catastale di appartenenza/di attribuzione del bene oggetto di vendita.

Se non è possibile determinare in tal modo il prezzo base (articolo 79, co. 2) il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni. Se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.


 

Articolo 10, comma 13-undecies
(Fatturazione elettronica)

 

 

Il comma 13-undecies dell’articolo 10, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è finalizzato ad esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione.

 

Si ricorda che il comma 209 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, ha previsto che la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, siano effettuate esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto previsto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA), e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). I successivi commi da 210 a 214 recano le modalità attuative di tale disposizione.

 

In particolare, la norma in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il settore istituzionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) nonché le amministrazioni autonome.

 

Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 – nel prevedere il concorso delle amministrazioni pubbliche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea – ha stabilito che l'ISTAT operi annualmente, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per amministrazioni pubbliche si intende l'insieme degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari (SEC95).

L’ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è stato fornito dall’ISTAT con il Comunicato pubblicato in G.U. del 30 settembre 2011.

L'art. 10, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha successivamente posticipato il termine di pubblicazione (originariamente stabilito al 31 luglio di ciascun anno) al 30 settembre.

 

In particolare, la norma in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

 

La norma interviene inoltre sul comma 214 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, demandando ad un decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata, la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali.

 

Si ricorda che la formulazione vigente del comma 214 prevede che le descritte norme in materia di fatturazione elettronica (di cui ai commi da 209 a 213) costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Nella nuova formulazione, la norma è volta quindi ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.

 

Si ricorda inoltre che il comma 213 del medesimo articolo 1 prevede che il decreto che il Ministero dell’economia e finanze deve emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione per l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)[46]. Inoltre, esso deve contenere:

§      regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;

§      regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;

§      linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;

§      eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

§      una disciplina dell’utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi, secondo un inciso introdotto al Senato, i “certificatori” accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del codice dell’amministrazione digitale, i “certificatori” sono i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. L’articolo 29, comma 1, stabilisce in particolare che i “certificatori” che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, debbano essere accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione);

§      eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese: le disposizioni dei commi in commento infatti potrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese che abbiano rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici in questione;

§      una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma;

§      le regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto trasmesse per via elettronica.


 

Articolo 11
(Emersione di base imponibile)

 

 

L’articolo 11, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni volte, nel complesso, a favorire l’emersione di base imponibile.

In sintesi, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento dalle Commissioni riunite V e VI:

§      non è sanzionato penalmente il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento, ferma restando la fattispecie criminosa di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, nella medesima occasione;

§      i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria; in rapporto alle modalità della citata comunicazione, si specifica che il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia adottato previa consultazione, tra l’altro, del Garante per la protezione dei dati personali; chel’obbligodi comunicazioneal fiscosia estesoalle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali; che il predetto provvedimento attuativo contenga anche adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni);

§      per quanto riguarda le finalità delle predette informazioni, si precisa che esse potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio;

§      l’Agenzia delle entrate trasmetterà annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione, a seguito dell’applicazione delle disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione;

§      è prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.

Esibizione o trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario

Il comma 1, modificato nelcorso dell’esame in sede referente, prevede la fattispecie penale di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 29 settembre 1972), disponendo in particolare che a tale ipotesi si applichino le norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, rispetto alla formulazione originaria della norma non è sanzionato penalmente il comportamento di chi, nella predetta occasione, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

 

Ai sensi del citato articolo 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo TU) e le dichiarazioni rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ove le predette fattispecie siano poste in essere per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 

Circa le norme penali codicistiche che appaiono applicabili alla fattispecie in esame, possono richiamarsi, senza pretesa alcuna di esaustività, per l’ipotesi di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, gli artt. 482 e 489 c.p, relativi, rispettivamente, ai delitti di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

Comunicazioni periodiche all’anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari

I commi da 2 a 5, modificati nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, modificano la disciplina degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, disciplinati dall’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, rendendoli più stringenti.

 

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo in esame impone agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti, già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione ai sensi del sesto comma del citato articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973.

La richiamata norma prevede le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

Le norme in commento obbligano gli operatori altresì a comunicare ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

Per effetto delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite V e VI, è previsto che i dati così comunicati siano archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, secondo la richiamata disciplina dell’articolo 7, sesto comma del D.P.R. n. 605/1973.

 

Ai sensi del comma 3, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità della predetta comunicazione, estendendosi tale obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Le modifiche al provvedimento apportate in sede referente dispongono che:

§      il suddetto provvedimento sia adottato previa consultazione non solo delle associazioni di categoria degli operatori finanziari, ma anche del Garante per la protezione dei dati personali;

§      l’estensione dell’obbligodi comunicazioneoperi solo con riguardo alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali;

§      il provvedimento contenga adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni);

 

Il comma 4 specifica le finalità delle predette informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi (ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973 e del già commentato comma 2).

In particolare, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, le informazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate - oltre che per le finalità individuate dall’articolo 7, comma 11, del medesimo D.P.R. n. 605/1973 - anche per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

La precedente formulazione finalizzava tali informazioni alla individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo, senza riferimento alla formazione di liste mediante procedure centralizzate.

Il comma undicesimo dell’articolo 7 prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. “indagini finanziarie”, ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale o, per l’IVA, l’effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante r