Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 228/2010 ' A.C. 3996' Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 228 DEL 29-DIC-10   AC N. 3996/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 419
Data: 10/01/2011
Descrittori:
FORZE ARMATE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI MILITARI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 228/2010 – A.C. 3996

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 419

 

 

 

10 gennaio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 / 066760-4939 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

Servizio Studi – Coordinamento per l’analisi di politica estera nell’ambito dell’Osservatorio di Politica internazionale

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

Il presente dossier è composto dai seguenti volumi:

 

Ø      Elementi per l’istruttoria legislativa (n. 419/0)

Ø      Schede di lettura (n. 419)

Ø      Riferimenti normativi (n. 419/1)

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10228.DOC

 


INDICE

Schede di lettura

Art. 1 (Iniziative in favore dell’Afghanistan)3

Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)5

Art. 3 (Regime degli interventi)9

Art. 4 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)13

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale)29

Art. 6 (Disposizioni in materia penale)40

Art. 7 (Disposizioni in materia contabile)44

Art. 8 (Copertura finanziaria)46

Art. 9 (Entrata in vigore)48

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Art. 1
(Iniziative in favore dell’Afghanistan)

Il comma 1 prevede l’integrazione, nella misura di 16.500.000 euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall’apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2011[1], per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. Il medesimo comma 1 autorizza altresì, nel primo semestre 2011, la spesa di 1.500.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano.

Il comma 2 autorizza, per il primo semestre di quest’anno, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione. L’organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.

Tale missione, secondo quanto specificato al comma 3, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate le autorità afgane e pakistane, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all’area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Il comma 4 prevede, nell’ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l’Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative “Afgana[2].

Il comma 5 rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l’azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Il comma 6 autorizza, sempre per il primo semestre dell’anno in corso, la spesa di 24.244 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team di Herat.

 


Art. 2
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 amplia di 10.500.000 euro, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987 come determinati dall’apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myammar, Pakistan, Sudan e Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L’autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo e nella misura di un milione di euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Il comma 1 in commento prevede infine che a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di cui in precedenza, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, dell’applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente nella Tabella C allegata alla legge annuale di stabilità apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all’art. 1, c. 4 e più dettagliatamente disciplinati all’art. 11.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2011 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – l’importo di 175,8 milioni di euro per il 2011 (nonché 179,23 milioni per il 2012 ed il 2013).

Il comma 2 autorizza, per l’arco temporale già menzionato, una spesa di 1.000.000 di euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell’Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero ed alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

Il comma 3 autorizza, per il periodo 1° gennaio- 30 giugno 2011, una spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il Tribunale Speciale per il Libano ha il compito di processare i responsabili dell’attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l’ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l’istituzione.

Per il medesimo periodo, il comma 4 autorizza una spesa di 617.951 euro perassicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il comma 5 prevede una spesa di 14.327.451 euro per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per la presecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio nonché – e ciò rappresenta un’innovazione rispetto ai precedenti decreti-legge – il contributo al funzionamento dell’Unione per il Mediterraneo.

Il comma 6 autorizza una spesa di 10.000.0000 di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004[3], destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero.

Il comma successiva integra di 2.750.000 euro, relativamente all’arco di tempo già menzionato, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge n. 180/1992[4], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub- sahariana.

Per quanto riguarda il comma 8, esso autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in corso la spesa di 1.583.328 euro per la partecipazione italiana alle iniziative dellaPolitica di sicurezza e difesa comune (PSDC), secondo la nuova denominazione che il Trattato di Lisbona ha attribuito alla PESD.

In base al comma 9 si autorizza la spesa di 454.050 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan. A tale personale è riconosciuta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata secondo quanto previsto dall’art. 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri. Il comma in esame prevede inoltre una deroga all’art. 181 del DPR 18/1967 cit., per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.

L’art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

L’art. 181 del DPR n. 18/1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all’estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi,  è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

Il medesimo comma 9 autorizza la spesa di 61.971 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al menzionato art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967 è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Viene altresì autorizzata dal comma in esame, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto-legge.

Il comma 10 autorizza nel primo semestre 2011 la spesa di 318.700 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell’Unione europea, sono attualmente undici ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Caucaso meridionale, Regione africana dei Grandi Laghi, Kosovo, Macedonia, Medio Oriente, Moldova, Sudan, Unione africana.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del DPR n. 18/1967 (v. supra). Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

Inoltre, per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 9 prevede un’ulteriore autorizzazione di spesa di 36.000 euro, sempre per il primo semestre dell’anno 2011, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall’articolo 186 del citato DPR n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L’art. 186 del DPR n. 18/1967 prevede che il personale all’estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l’indennità personale è ridotta della metà. L’articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

Il comma 11 autorizza, per il primo semestre di quest’anno, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

Si ricorda che l‘Iniziativa Adriatico-Ionica si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

 


Art. 3
(Regime degli interventi)

Il comma 1 prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I del decreto-legge in esame.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli artt. 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge in esame, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 3 disciplina l’indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall’art. 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L’indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 v. supra art. 2, comma 5)  in riferimento all’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all’articolo 1, comma 1 ed all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987.

Si ricorda che in base all'articolo 16 della legge 49 del 1987 e successive modifiche, il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito non solo da personale del Ministero degli affari esteri, ma anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dal Capo I in commento, ove non diversamente disposto, all’applicazionedi norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con  modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L’art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell’art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996). 

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. 

Il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l’art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l’introduzione dell’istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall’art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all’applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si ricorda che l’art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Il comma 7 prevede che l’assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall’articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge in esame, verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

 


Art. 4
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

 

L'articolo 4 del decreto legge in esame, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

 

Per un approfondimento sulle singole missioni si veda il Quaderno n. 4 del Servizio Studi della Camera dei deputati “Nuovi profili della partecipazione italiana alle missioni militari internazionali”.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 4 del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito dalla legge n. 126 del 2010, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.

 

Per un confronto tra i contingenti e i relativi finanziamenti autorizzati dal precedente D.L. n. 102/2010 e quelli di cui al presente decreto-legge si veda la tabella inserita al termine del commento all’articolo in esame.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 380.770.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 4 del sopra richiamato D.L. 102/2010. La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nel teatro afghano si stima in media di 4.200 unità. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per le missioni di cui al comma 1 in commento un totale di 3.790 unità, con un’ulteriore aggiunta di 180 a partire del 1° novembre 2010

 

Recenti sviluppi della situazione in Afghanistan e Pakistan[5]: La review sulla strategia USA in Afghanistan ultimata dall'Amministrazione Obama il 16 dicembre ha evidenziato il conseguimento di progressi nel contesto afghano-pakistano e nel contenimento dell’insorgenza talebana, progressi che tuttavia risultano fragili e reversibili; al riguardo la review invoca la necessità di un maggiore coinvolgimento del Pakistan nella vigilanza delle frontiere con l’Afghanistan e auspica ulteriori sforzi del governo afghano nel contrasto alla corruzione e nel miglioramento delle capacità di governo. Inoltre, secondo una notizia riportata dal “Wall Street Journal” del 4 gennaio 2011, gli USA si appresterebbero ad inviare, entro la metà di gennaio, ulteriori 1.400 marines in Afghanistan, da dispiegare in particolare nella zona di Kandahar al fine di consolidare i risultati raggiunti nella recente offensiva. Nel 2010 le perdite di ISAF ammonterebbero a circa 700 persone contro le 521 del 2009; secondo il rapporto del Segretario generale ONU del 23 dicembre nel 2010 le vittime civili sono aumentate di circa il 20 per cento rispetto al 2009, risultano sensibilmente diminuite, però, quelle attribuibili a ISAF. In Pakistan gli USA hanno intensificato gli attacchi con droni nelle zone nord-occidentali del Paese, mentre attacchi attribuiti ai talebani hanno colpito edifici governativi nell'area tribale di Mohmand ed esponenti delle milizie anti-talebani a Khyber Pakhtunkhwa. Nel frattempo la coalizione di governo pakistana del primo ministro Gilani potrebbe perdere la maggioranza parlamentare, a seguito dell'abbandono del partito MQM (di orientamento liberale e secolare, particolarmente forte nella citta` di Karachi), per contrasti con il partito del primo ministro PPP. A seguito della visita del primo ministro Wen Jaobao a Islamabad dello scorso novembre il 18 dicembre il governo cinese ha sottoscritto accordi con il Pakistan per il valore di 20 miliardi di dollari.

Per approfondimenti:

Servizio studi, La missione ISAF in Afghanistan. Focus e approfondimenti, di prossima pubblicazione

Servizio Studi, “La review sulla strategia USA in Afghanistan”; (Dossier Documentazione e ricerche n. 182, del 21 dicembre 2010)

Servizio Studi, “La missione ISAF in Afghanistan. Focus e Approfondimenti in occasione delle comunicazioni del Governo alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato, in vista del Vertice di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 (seduta del 17 novembre 2010)” (Dossier Documentazione e ricerche n. 183, del 16 novembre 2010)

Osservatorio di politica internazionale, Rapporto collettivo - Le missioni internazionali(Anno 2010) (A cura di: ISPI, IAI, CeSI, CeSPI)

 

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 106.240.346 euro, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale  da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 4 del citato D.L. 102/2010. La missione UNIFIL è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2011 con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1937 (2010). La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nel teatro libanese si stima in media di 1.780 unità (una consistenza identica a quella prevista dal precedente D.L. di proroga).

 

Recenti sviluppi della situazione in Libano: cresce l'attesa per le decisioni del tribunale internazionale sull'omicidio di Rafiq Hariri in ordine alle prime incriminazioni per l'omicidio dell'ex primo ministro libanese; il 9 dicembre il segretario del tribunale ha dichiarato che queste avverranno presto e riguarderanno individui e non organizzazioni. In precedenza il primo ministro libanese Saad Hariri, figlio di Rafiq, aveva comunque dichiarato che non avrebbe permesso ai lavori del tribunale internazionale di danneggiare il Libano. Il primo ministro, alla fine di novembre, ha compiuto anche una visita di Stato in Iran. L'esercito libanese ha dichiarato il 15 dicembre di aver rinvenuto due apparecchi di sorveglianza israeliani nelle montagne sopra Beirut, avanzando al riguardo una formale protesta all'ONU per violazione della risoluzione 1701 del 2006. La missione UNIFIL sta anche indagando sull'esplosione dello scorso 3 dicembre vicino al confine attribuita da Hezbollah alla detonazione di un congegno di spionaggio israeliano. Israele il 20 dicembre ha espresso preoccupazione per la decisione francese di inviare 100 missili anti-tank all'esercito libanese, temendo che queste armi possano cadere nelle mani di Hezbollah.

Per approfondimenti,Osservatorio di politica internazionale, Rapporto collettivo - Le missioni internazionali(Anno 2010) (A cura di: ISPI, IAI, CeSI, CeSPI)

 

Il comma 3 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 35.770.354 euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 4 del D.L. 1/2010, e specificatamente:

Ø      la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø      la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø      il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø      la Joint Enterprise Balcani.

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 650 unità nel teatro balcanico, nel primo semestre del 2011. Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per le missioni di cui al comma 3, una stima in media di 1.125 unità, destinate a ridursi a 650 dal 1° novembre 2010.

 

Recenti sviluppi della situazione in Kosovo: A seguito della crisi di governo apertasi ai primi di novembre, il 12 dicembre scorso si sono svolte elezioni politiche anticipate in Kosovo che hanno visto il partito del premier uscente, Hashim Thaci, PDK, affermarsi come partito di maggioranza relativa, con il 33,5 per cento, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (LDK) con il 23,6 per cento e dal partito panalbanese per l’autodeterminazione Vetevendosje con il 12,2 per cento. Il voto è stato boicottato nella zona settentrionale del Kosovo a maggioranza serba, mentre nelle enclaves serbe presenti nella parte meridionale del Kosovo l’affluenza alle urne è stata in media con il dato generale (47,5 per cento). Un partito della minoranza serba, il partito serbo indipendente liberale, ha dichiarato il 28 dicembre la propria disponibilità ad entrare in una coalizione di governo con il PDK. Il relatore del Consiglio d’Europa sulla situazione in Kosovo Dick Marty a metà dicembre ha denunciato in un suo rapporto il coinvolgimento del primo ministro kosovaro Thaci e di altri ex-comandanti dell’UCK in un traffico di organi durante il conflitto del 1998-1999. Il primo ministro Thaci ha denunciato Dick Marty per diffamazione, mentre il presidente Tadic ha dichiarato che i colloqui tecnici tra Belgrado e Pristina potranno comunque continuare nonostante la denuncia del Consiglio d’Europa.

Per approfondimenti cfr. Servizio Studi, Le elezioni in Kosovo – i risultati (14 dicembre 2010).

Osservatorio di politica internazionale, Osservatorio di politica internazionale, Rapporto collettivo - Le missioni internazionali(Anno 2010) (A cura di: ISPI, IAI, CeSI, CeSPI)

 

 

Il comma 4 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 147.799 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 4 del D.L. 102/2010. Al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nell’ambito della missione ALTHEA è costituita da 5 unità. Il precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni autorizzava, dal 1° luglio 2010, 172 unità, prevedendo una riduzione a 30 dal 1° novembre.

 

Recenti sviluppi della situazione in Bosnia-Erzegovina: Il 18 novembre il Consiglio di sicurezza ONU ha prorogato di un altro anno il mandato della missione EUFOR-Althea; inoltre a seguito della decisione del Consiglio giustizia e affari interni dell’Unione europea dello scorso 8 novembre, i cittadini della Bosnia Erzegovina dallo scorso 15 dicembre non necessitano più del visto per l’ingresso negli Stati membri dell’Unione europea. A livello politico interno prosegue lo stallo nella formazione del governo centrale e di quello della federazione croato-musulmana per contrasti tra il partito multietnico socialdemocratico (che è partito di maggioranza relativa nella federazione croato-musulmana), da un lato, e i partiti etnici croato HDZ e serbo-bosniaci SNDS e SDS, dall’altro. I partiti su base etnica croati e serbi hanno bloccato l’inaugurazione dei lavori parlamentari lo scorso 22 dicembre (una nuova sessione di lavori parlamentari è stata programmata per l’11 gennaio 2011). Nella repubblica serbo-bosniaca si è invece insediato il governo guidato da Aleksandar Dzombic, dell’SNDS, già ministro delle finanze nel governo di Milorad Dodik, anch’egli dell’SNDS (ora eletto come componente serbo della presidenza collettiva della Bosnia Erzegovina). Il Consiglio per l’implementazione della pace, composto dai rappresentanti della comunità internazionale coinvolti nell’attuazione degli accordi di Dayton, ha esortato il 23 dicembre ad una rapida formazione del governo, nonché all’introduzione delle necessarie modifiche nella Costituzione e nella legislazione elettorale della Bosnia Erzegovina ai fini dell’armonizzazione con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per approfondimenti cfr. Servizio Studi, Le elezioni presidenziali e parlamentari in Bosnia-Erzegovina - Elezioni parlamentari e presidenziali  nel mondo n. 79, 11 ottobre2010

Osservatorio di politica internazionale, Rapporto collettivo - Le missioni internazionali(Anno 2010) (A cura di: ISPI, IAI, CeSI, CeSPI)

 

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 12.935.084 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 4 del D.L. 102/2010.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 594.139 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) quale da ultimo prevista dal comma 6 dell’art. 4 del D.L. 102/2010.

 

Recenti sviluppi della situazione in Israele e nell’Autorita` nazionale palestinese: mentre gli USA appaiono aver rinunciato, anche in base ad alcune dichiarazioni del segretario di Stato Clinton, a richiedere a Israele una nuova proroga del blocco degli insediamenti (la scadenza del quale aveva determinato l’interruzione, alla fine di settembre, dei colloqui diretti ripresi all’inizio dello stesso mese),e sembrano propendere per un nuovo ricorso alla formula dei "colloqui indiretti", Brasile, Argentina, Equador e Bolivia hanno riconosciuto lo Stato palestinese "nei confini del 1967". Sono nel frattempo ripresi, nel mese di dicembre, i lanci di mortaio da Gaza nei confronti di Israele, che hanno provocato una serie di attacchi aerei di reazione israeliani, tra cui quello del 18 dicembre che ha provocato sei morti palestinesi.

 

Il comma 7 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 60.346 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), da ultimo prorogata dal comma 7 dell’art. 4 del D.L. 102/2010.

 

Per la descrizione dei più recenti sviluppi della situazione in Israele e nell’Autorità nazionale palestinese cfr. commento del comma 6.

 

Il comma 8 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 126.459 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan. La precedente autorizzazione di spesa era contenuta nel comma 8 dell’art. 4 del D.L. 102/2010.

 

Recenti sviluppi della situazione in Sudan: Le operazioni di voto del referendum per l’indipendenza del Sud del Sudan, avviatesi il 9 gennaio proseguiranno fino al 15 gennaio. All’avvio delle operazioni di voto si sono registrate violenze in particolare nella regione di confine di Abyei, con una ventina di morti. Nel mese di dicembre sono infatti falliti i colloqui tra le parti per giungere ad un'intesa sul referendum apposito da effettuare nella regione di Abyei per definire la sua appartenenza al Nord o al Sud del Sudan; del pari fallimentari sono risultati i colloqui tra le parti sugli sviluppi successivi al referendum sull'indipendenza del Sud del Sudan. Nel Darfur la situazione ha subito un ulteriore deterioramento, come testimoniato dagli scontri tra forze armate sudanesi, da un lato, e appartenenti ai movimenti armati dell'SLM e del JEM, dall'altro. Il presidente sudanese Bashir ha minacciato il ritiro dai colloqui di pace in corso a Doha in caso di mancata intesa con il JEM entro lo scorso 30 dicembre.

Per approfondimenti, Osservatorio di politica internazionale, Gli scenari attorno al referendum nel Sud del Sudan, a cura del Cespi (dicembre 2010).

 

Il comma 9 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 206.026 euro per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo, da ultimo prorogata dal comma 9 dell’art. 4 del D.L. 102/2010.

 

Recenti sviluppi della situazione in Congo: Nel mese di novembre sono proseguiti gli scontri nella regione del Nord Kivu tra le forze armate congolesi e le forze ribelli guidate dal movimento Hutu dell’FDLR. Gli scontri hanno provocato vittime civili e almeno 2500 profughi, nonostante le operazioni di protezione poste in essere dalla missione ONU MONUSCO. Nel mese di novembre la situazione umanitaria ha registrato un peggioramento anche al confine con l’Angola, dove gli operatori ONU hanno denunciato oltre 650 stupri nel corso delle operazioni di rimpatrio di cittadini congolesi immigrati illegalmente in Angola. In un suo rapporto del 29 novembre, l’ONU ha inoltre denunciato numerose violazioni dell’embargo sulle forniture di armi ai combattenti. La situazione politica congolese negli ultimi due mesi è stata poi caratterizzata dalla preparazione delle prossime elezioni legislative e presidenziali previste per il novembre 2011; in particolare il movimento CNDP ha annunciato il suo sostegno al presidente Kabila, a conferma della reintegrazione degli ex combattenti tutsi del CNDP nelle forze armate congolesi; al contrario l'ex presidente dell'Assemblea nazionale Vital Kamerhe ha annunciato l'abbandono del partito di Kabila e la fondazione di un nuovo movimento. La conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi del 15 dicembre ha concordato un processo di certificazione delle risorse minerarie della regione. Human Rights Watch ha denunciato l'arruolamento forzato di centinaia di bambini da parte di ufficiali congolesi, tra cui Bosco Ntaganda, ricercato dalla corte penale internazionale, nella campagna militare nell'Est del Paese degli scorsi mesi.

 

Il comma 10 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 132.039 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro, quale da ultimo prevista dal comma 10 dell’art. 4 del D.L. 102/2010.

 

Recenti sviluppi della situazione a Cipro: Dopo un colloquio dei leader turco-ciprioti e greco-ciprioti con il segretario generale dell’ONU, Ban Ki Moon, il 18 novembre, i colloqui tra le due parti sono ripresi con maggiore ottimismo in vista di un nuovo incontro di vertice previsto a Ginevra per 26 gennaio, dopo il quale, in base alle dichiarazioni del segretario generale ONU, l’ONU compierà una revisione della sua strategia nell’isola. Il 23 novembre scorso, peraltro, in un suo rapporto, il segretario generale aveva espresso insoddisfazione per la mancanza di progressi nei colloqui di pace. Il 16 dicembre scorso il consiglio di sicurezza ONU ha prorogato il mandato della missione  UNFICYP fino al 15 giugno 2011.

 

Il comma 11 autorizza la spesa di 653.993 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, già previste dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 4, comma 11.

Si tratta della missione DIE (Delegazione Italiana Esperti)

 

Il comma 12 autorizza, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 694.810 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission) in Georgia, già prorogata, da ultimo, dall’articolo 4, comma 12, del D.L. n. 102/2010.

 

Recenti sviluppi della situazione in Georgia: il vertice NATO di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 ha ribadito l’impegno del precedente vertice di Bucarest del 2008 sull’ingresso della Georgia nell’organizzazione non appena lo Stato georgiano soddisferà in pieno i criteri per l’adesione. Ai margini del vertice, il 20 novembre, si è tenuto il primo incontro bilaterale tra il presidente USA Obama e il presidente georgiano Saakashvili, nel corso del quale il presidente Obama ha riaffermato l’impegno USA per l’integrità territoriale georgiana. Il 23 novembre, parlando di fronte al Parlamento europeo, il presidente Saakashvili ha dichiarato la disponibilità georgiana ad un dialogo politico complessivo con la Russia, impegnandosi a non usare la forza salvo che in caso di attacco. I leader di Abkhazia e Ossezia del Sud hanno espresso dubbi sulla buona fede del presidente georgiano, mentre la Russia ha apprezzato l’apertura georgiana pur ribadendo di non ritenersi parte del conflitto, che riguarderebbe invece Georgia, da un lato, e Abkhazia e Ossezia del Sud, dall’altro. ONU, OSCE ed Unione europea, che conducono congiuntamente i colloqui di pace tra le parti di Ginevra hanno espresso soddisfazione per le dichiarazioni del presidente georgiano, anche se il quattordicesimo round di colloqui, il 16 dicembre, non ha prodotto alcun risultato sostanziale. Il 6 dicembre la polizia georgiana ha compiuto alcuni arresti in relazione alle esplosioni che hanno colpito Tblisi e la parte occidentale del Paese nei mesi scorsi, individuando il mandante in un ufficiale russo di stanza in Abkhazia. Si è avuta notizia, nel mese di dicembre, del dispiegamento in Sud Ossezia di una unità dell’artiglieria russa, mentre una nuova base di confine del servizio segreto russo FSB è stata aperta in Abkhazia a Gali (la Russia ha annunciato l’intenzione di aprire 18 basi simili). Il governo dell’Ossezia del Sud il 7 dicembre ha espropriato le proprietà dei residenti etnicamente georgiani nel distretto di Akhalgori.

 

Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 25.112.656 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somaliadell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 4, comma 13, del D.L. n. 102/2010.

La missione NATO contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale è denominata Ocean Shield.

 

Recenti sviluppi nella situazione in Somalia: il 27 novembre il parlamento somalo ha espresso la propria fiducia al nuovo governo guidato da Mohammed Abdullahi Mohammed (finora estraneo alla vita politica somala ma ritenuto vicino al presidente Sheick Ahmed ed osteggiato invece dal presidente del parlamento Sharif Hassan). Nei giorni del 27 e 28 dicembre e del primo gennaio si sono registrati attacchi delle forze di Al Shabaab contro le forze governative e della missione internazionale dell’Unione africana AMISOM, che hanno provocato almeno 35 morti, seguiti da violenti combattimenti a Mogadiscio. Il consiglio di sicurezza ONU ha deciso il 22 dicembre il rafforzamento di AMISOM con 4000 nuove unità ed esteso il mandato della missione fino al 30 settembre 2011.

 

Il comma 14 autorizza la spesa di euro 4.107.115 per la proroga, fino al 30 giugno 2011 della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene, già prevista dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 4, comma 14.

Si tratta della missione NTM-I (NATO Training Mission - Iraq).

 

Recenti sviluppi nella situazione in Iraq: il parlamento iracheno ha approvato all'unanimità il 21 dicembre il nuovo governo di unità nazionale guidato da Nouri Al Maliki. Il 18 dicembre il parlamento ha deliberato la reintegrazione nella vita politica di due esponenti sunniti cui era stata impedita la partecipazione alle elezioni con l'accusa di legami con il partito baath; uno di questi, Saleh Mutlak è stato designato vice primo ministro. Il primo ministro Al Maliki ha dichiarato il 28 dicembre che tutte le rimanenti truppe USA in Iraq dovranno lasciare il paese entro il 2011; prospettando come unica possibile alternativa la rinegoziazione dell'accordo USA-Iraq al riguardo.

 

Il comma 15 autorizza, fino al giugno 2011, la spesa di 12.169.041 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. Tali attività erano state da ultimo prorogate dall’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 102/2010.

Le missioni in corso in Afghanistan e Iraq sono autorizzate dai commi 1 e 14 dell’articolo 4 in esame; l'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U è autorizzata dal  comma 26 del presente articolo.

 

Il comma 16 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 681.198 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, già autorizzata, per il secondo semestre 2010, dal D.L. n. 102/2010.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Somalia cfr. commento al comma 13.

 

Il comma 17 autorizza un’ulteriore spesa di 80.506.000 milioni di euro, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

 

Per l’analoga disposizione prevista per l’anno 2010 si veda l’articolo 5, comma 16, del decreto-legge n. 1 del 2010 ed il comma 18 dell’articolo 4 del 102 del 2010.

 

Il comma 18 autorizza un’ulteriore spesa di 7.988.794 euro per l’intero anno 2011, per consentire ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi di prima necessità. L’articolo 5, comma 17, del D.L. n. 1/2010 aveva autorizzato per il 2010 una spesa di 6.643.594 euro per analoghi interventi nelle tre aree, mentre l’articolo 4, comma 19, del D.L. n. 102/2010 aveva provveduto ad un ulteriore finanziamento di 2.679.906 euro, limitato a dette attività svolte nell’ambito della missione ISAF in Afghanistan.

 

Il comma 19 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 3.497.465 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, già prorogati dall’articolo 4, comma 20, del D.L. n. 102/2010.

Si tratta delle attività svolte nell’ambito della collaborazione realizzata dalla missione Bilaterale interni.

 

Il comma 20 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 30.700 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall’articolo 4, comma 21, del D.L. n. 102/2010.

 

Per i più recenti sviluppi sulla situazione in Kosovo cfr. commento al comma 3.

 

Il comma 21 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 64.040 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 4, comma 22, del D.L. n. 102/2010.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Israele e nell’Autorità nazionale palestinese cfr. commento al comma 6.

 

Il comma 22 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di 269.002 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission), già prorogata dall’articolo 4, comma 23, del D.L. n. 102/2010.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Bosnia-Erzegovina cfr. commento al comma 4.

 

Il comma 23 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 8.297.164 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 4, comma 24, del D.L. n. 102/2010.

 

Il comma 24 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 1.471.724 e di 368.141 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza rispettivamente alle missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan. La partecipazione della Guardia di finanza alle suddette missioni era già stata prorogata dall’articolo 4, comma 25, del D.L. n. 102/2010.

Le missioni in Afghanistan sono autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

Nella relazione illustrativa si precisa che il personale del Corpo della guardia di finanza tramite la Task force Grifo svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police e, nel quadro della missione EUPOL, partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana.

 

Per i più rececenti sviluppi della situazione in Afghanistan cfr. commento al comma 1.

 

Il comma 25 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di 411.201 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), già prevista dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 4, comma 26.

La relazione illustrativa riferisce che il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Kosovo cfr. commento al comma 3.

 

Il comma 26 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 309.077 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e Kosovo, già prevista dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 28.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, le Joint Multimodal Operational Units, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo sono articolazioni della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta al coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

 

Il comma 27 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 260.991 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo. La partecipazione è stata da ultimo prorogata da ultimo dall’articolo 5, comma 29, del D.L. n. 102/2010.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Kosovo cfr. commento al comma 3.

 

Il comma 28 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 19.254 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS (vedi il precedente comma 21), già prevista dal D.L. n. 102 del 2010, all’art. 4, comma 30.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Israele e nell’Autorità nazionale palestinese cfr. commento al comma 6.

 

Il comma 29 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina (vedi precedente comma 23), già prevista dal D.L. n. 102 del 2010, all’art. 4, comma 31.

 

Per i più recenti sviluppi della situazione in Bosnia-Erzegovina cfr. commento al comma 4.

 

Il comma 30 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il D.L. n. 102 del 2010 conteneva, all’articolo 2, comma 32, una identica disposizione per l’intero anno 2010, con una spesa prevista di 10.000.000 di euro.

 

Il comma 31 incrementa, per l’anno 2011, di 2.500.000 euro la dotazione del Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, stabilendo che siano destinati alle esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia (ex articolo 55, comma 5-septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

L’articolo 60, comma 8-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze prioritarie del Ministero, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l’anno 2008. Il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) ha soppresso il comma 8-bis dell’articolo 60 del D.L. 112/2008 e ne ha trasposto il testo nell’articolo 620.

L’articolo 55, comma 5-septies del D.L. 78/2010 ha successivamente finanziato il suddetto Fondo per l’anno 2010, con 5 milioni di euro destinati alle esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia.

 

Il comma 32 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia ed Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.


 

 


Missione con autorizzazione legislativa

Unità autorizzate dal D.L. 102/2010

Unità autorizzate dal D.L. 228/2010

Spesa in autorizzata dal D.L. 102/2010

Spesa in autorizzata dal D.L. 228/2010

Missione

Descrizione

Joint Enterprise

Missione NATO per il rispetto degli accordi stipulati al termine dell’azione NATO in difesa delle popolazioni kosovare nel 1999

1.172

691

 

 

 

 

60.546.882

 

 

 

 

37.296.486

MSU

 

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

NATO HQ Skopje

NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia

NATO HQ Sarajevo

 

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

MAIL-T

 

Missione NATO in supporto alle Forze armate albanesi dopo l’ingresso dell’Albania nell'Alleanza

EULEX Kosovo[6]

Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale

Active Endeavour

Attività navale della NATO nel Mediterraneo nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale

437

702

10.121.897

12.935.084

Althea

 

Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

172

 

5

 

10.495.380

147.799

Bilaterale Interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

57

 

57

 

3.225.082

3.497.465

DIE

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

13

 

18

 

80.443

653.993

EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

19

 

9

 

759.525

365.973

Atalanta

Missione dell'unione europea nelle acque della Somalia per la lotta alla pirateria marittima

232

496

 

23.890.556

 

25.112.656

Ocean Shield

Missione della NATO di contrasto alla pirateria nelle coste della Somalia

225

262

EUMM Georgia

Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008

15

 

15

 

889.355

694.810

UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo

1

 

1

30.600

30.700

ISAF[7]

Missione NATO di assistenza al Governo afghano per l’estensione della sua autorità ed influenza nel Paese

3.941

4.350

 

378.535.651

 

395.087.983

EUPOL Afghanistan[8]

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

TIPH II

 

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

13

 

13

 

601.943

594.139

UNFICYP

 

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

4

 

4

 

132.388

132.039

Missione con autorizzazione legislativa

Unità autorizzate dal D.L. 102/2010

Unità autorizzate dal D.L. 228/2010

Spesa in autorizzata dal D.L. 102/2010

Spesa in autorizzata dal D.L. 228/2010

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

1.780

1.780

118.518.722

106.240.346

EUPOL RD Congo

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza

4

 

4

 

201.652

206.026

NTM-I

 

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

73

 

73

 

3.956.138

4.107.115

EU BAM Rafah

 

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

3

1

114.005

60.346

EUPOL COPPS

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

2

2

83.454

83.294

UNAMID

Missione dell’ONU e dell’Unione africana in Darfur

3

3

128.654

126.459

Missione in Libia contro la tratta degli esseri umani

Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione  clandestina

23

 

 

32

 

 

 

2.023.691

 

8.297.164

EUTM-Somalia

 

Missione dell’Unione europea per l’addestramento delle forze di sicurezza somale

19

 

19

 

 

810.944

 

681.198

MINUSTAH

 

Missione ad Haiti per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano il processo di democratizzazione

130

 

--

 

 

5.047.579

 

--

 

Totale

8.338

8.537

620.194.541

596.351.075


Art. 5
(Disposizioni in materia di personale)

 

L’articolo 5 del provvedimento in esame, composto da tre commi, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A  tal fine, il comma 1 del citato articolo 5, rinvia alle disposizioni di cui:

 

Ø      all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;

Ø      all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

Ø      all’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 102 del 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

Ø    la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

Ø    la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø    la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

Ø    la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø    la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø    le lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia,sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizioe in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare)

 

Il comma 7dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001[9], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[10] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[11] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[12], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Il comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

 

Il richiamato articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale) del sopracitato D.L. n. 451 del 2001 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa ma che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione multinazionale Enduring Freedom e al connesso intervento internazionale ISAF (International Security Assistance Force), ovvero sia impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto del comma 2-bis del citato decreto legge n. 102 del 2010, anch’esso richiamato dal comma 1 dell’articolo 5 del provvedimento in esame

 

Per quanto riguarda, poi, l’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 102 del 2010, tale provvedimento prevede che il contributo corrisposto dall’Unione europea direttamente al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l’efficienza dello strumento militare, come invece attualmente si verifica per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1238 della legge n. 296 del 2006.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell’Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28 del presente decreto-legge;

b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 4, comma 17 del presente decreto;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

 

Da ultimo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge in esame, attraverso una modifica al Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) reca talune disposizioni in materia di impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore ai 20 chilogrammi impiegati per monitorare l’area delle operazioni che si svolgono nei teatri operativi.

In particolare, il comma 3 specifica che i citati APR, salvo i casi contemplati dall’articolo 247, comma 4 del codice dell’ordinamento militare, possano essere utilizzati esclusivamente in aree identificate sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo e condotti da personale munito di apposita qualifica che, a tal fine, non percepisce specifici emolumenti.

 

 

 


Art. 6
(Disposizioni in materia penale)

Il comma 1 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[13], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[14].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[15];

 

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

-         l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-         la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-         la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

 

§         che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[16].

 

In particolare, prevede che:

-         al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[17] (art. 5, co. 4);

-         nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-         l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);

-         possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

 

L’articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

 

 

Attraverso il rinvio al recente art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§         la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

§         l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[18].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 

 

Il successivo comma 2, modifica l’articolo 2268, comma 1, del Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010), che contiene le abrogazioni di norme primarie, che decorrono dall’8 ottobre 2010, data di entrata in vigore del codice e del Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010).

Al fine di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal decreto-legge in esame, viene infatti esclusa l’abrogazione di talune disposizioni sostanziali in materia penale contenute nei seguenti provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali:

Ø      il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e relativa legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15,

Ø      il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e la relativa legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12.

 

 

 


Art. 7
(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 dell’articolo 7 dispone l’applicazione, alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

 

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 345.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 8.

 

Si segnala che nell’analoga disposizione contenuta, per la seconda metà dell’anno 2010, nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2010  era previsto, per l’anticipazione delle somme, un limite di spesa non inferiore, per il Ministero della difesa, a 215.000.000 euro.

 

 

 


Art. 8
(Copertura finanziaria)

 

L'articolo 8, al comma 1, del decreto-legge in esame, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto-legge, pari complessivamente a 754,3 milioni di euro per l’anno 2011 mediante l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

 

Il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Per l’esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Il comma 27 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

 

Si ricorda che, per l’anno 2010, il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato finanziato nei seguenti termini:

Ø     il D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, aveva provveduto a destinare al fondo per l'anno 2010:

§       le maggiori entrate derivante da giochi (articolo 2, comma 2-quinquies);

§       una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione: 17 milioni su 50 milioni di euro previsti (articolo 2, comma 2-undecies);

§       le maggiori entrate derivanti dal rilascio di nuove concessioni in materia di giochi, quantificate in 357.260.772 euro per il 2010 (articolo 2, comma 4-octies, come modificato dall'articolo 8, al comma 1, del D.L. n. 102/2010);

§       le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 2-bis).

Ø     Il sopracitato D.L. 78/2010 aveva previsto, al comma 5 dell’articolo 55, l'integrazione del Fondo per le missioni nella misura di 320 milioni di euro per il 2010 ed aveva provveduto a destinare al medesimo Fondo, i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping (articolo 8, comma 11). La relazione tecnica allegata al D.L. 102/2010 ha quantificato in 24.142.221 euro la somma derivante da tali introiti.

 

Si ricorda infine che la Tabella A della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva costituito una “riserva” di 750 milioni di euro per l’anno 2010, nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge in esame autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Art. 9
(Entrata in vigore)

L'articolo 9 prevede, come di consueto, l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge.


 



[1]    Legge 13 dicembre 2010, n. 220

[2]    Questo organismo è sorto nel marzo 2007 per iniziativa di ARCI, Lunaria e Lettera 22, che hanno aderito ad un invito contenuto nell’appello "Un percorso per la pace e la giustizia in Afghanistan: riflessioni e proposte della società civile" sottoscritto  da personalità del mondo  politico e culturale italiano, ONG ed associazioni di volontariato (cfr. www.afgana.org).

[3]    Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[4]    Legge 6 febbraio 1992 n. 180, Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[5]    Questo e i successivi paragrafi dedicati ai recenti sviluppi della situazione geopolitica negli Stati oggetto delle missioni internazionali a partecipazione italiana sono ripresi da Servizio Studi, Mappa dei conflitti e delle crisi internazionali, Novembre-dicembre 2010, di prossima pubblicazione.

[6]    Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa relative alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza

[7]    Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l’impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa nonché di quelle per l’impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza.

[8]    Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l’impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa, nonché di quelle per l’impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza

 

[9]    D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[10]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[11]   L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

[12]    Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[13]   D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[14]   D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[15]   D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[16]   Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[17]   Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[18]   Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.