Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Frodi fiscali, riscossione e incentivi - D.L. 40/2010 - A.C. 3350 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3350/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 319
Data: 07/04/2010
Descrittori:
FRODE   REATI TRIBUTARI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

Frodi fiscali, riscossione e incentivi

D.L. 40/2010 – A.C. 3350

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 319

 

7 aprile 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier :

 

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

[Note varie ed eventuali]

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10040.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1-3 (Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: comunicazione telematica)3

§      Articolo 1, comma 4 (Contrasto alle frodi fiscali internazionali: trasferimento di sede sociale all’estero)7

§      Articolo 1, comma 5 (Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: crediti fiscali e previdenziali)9

§      Articolo 1, comma 6 (Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali: compensazione dei crediti d’imposta)12

§      Articolo 2, comma 1 (Modifiche all’articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973)14

§      Articolo 2, comma 2 (Concessioni pubbliche)20

§      Articolo 2, comma 3 (Esercizio servizio di taxi e di noleggio con conducente)24

§      Articolo 2, comma 4 (Rapporti cosiddetti dormienti in materia assicurativa)27

§      Articolo 3 (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)31

§      Articolo 4, comma 1 (Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro)38

§      Articolo 4, commi 2-4 (Incentivi fiscali agli investimenti)44

§      Articolo 4, comma 5 (Ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa)47

§      Articolo 4, commi 6-8 (Fondo per le infrastrutture portuali e revoca di finanziamenti al “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma)51

§      Articolo 4, comma 9 (Copertura oneri D.L. n. 40/2010 e  compensazione copertura finanziaria D.L. n. 5/2009)56

§      Articolo 5 (Attività edilizia libera)60

Allegato

§      D.M. Sviluppo economico 26 marzo 2010Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro  75


Schede di lettura


 

Articolo 1, commi 1-3
(Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: comunicazione telematica)

 


1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.


 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo in esame recano disposizione finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione fiscale operati prevalentemente in materia di imposta sul valore aggiunto mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell’economia e delle finanze (black list).

I richiamati decreti sono relativi, rispettivamente, alle persone fisiche e alle società controllate estere.

Ai sensi del D.M. 4 maggio 1999, in relazione alle operazioni commerciali eseguite da persone fisiche, sono fiscalmente considerati privilegiati i seguenti Paesi: Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Mauritius; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Sark; Seychelles; Singapore; Federazione di Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

L’articolo 1 del D.M. 21 novembre 2001 individua, con riferimento alle società estere partecipate i seguenti Stati e territori a regime fiscale privilegiato: Andorra, Anguilla, Antille Olandesi,Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Ai sensi dell’articolo 2 sono inclusi anche: Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Si ricorda, infine, che l’articolo 3 del citato D.M. individua ulteriori Paesi (Angola, Antigua, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera e Uruguay) che possono essere considerati inclusi nella black list limitatamente alle condizioni specificatamente individuate per ciascuno di essi.

 

Il comma 1 introduce l’obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dal 26 marzo 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

La finalità indicata dalla norma è quella, in linea con le regole europee sulla fatturazione elettronica, di contrastare i fenomeni conosciuti come “operazione carosello” attuati mediante società fittiziamente costituite note come “società cartiere”.

Le “operazioni carosello” consistono in scambi commerciali effettuati tra non meno di tre società, delle quali almeno una con sede, residenza o domicilio fuori dall’Unione europea. In sostanza, in luogo di una cessione diretta tra soggetti europei operanti in due diversi paesi membri viene effettuata una operazione triangolare attraverso l’introduzione di almeno un soggetto operante in territorio extra-europeo. In linea generale, nella semplice ipotesi di soli tre soggetti, l’operazione ha inizio con una cessione o prestazione effettuata da un soggetto comunitario nei confronti di un soggetto extra-comunitario e, pertanto, qualificata come operazione non imponibile ai fini IVA. L’acquirente (società cartiera) effettua successivamente la cessione di quanto acquistato senza provvedere al versamento dell’imposta dovuta in quanto iscrive nella propria contabilità un ricavo complessivo comprendente il valore IVA. Il terzo soggetto acquirente (normalmente appartenente ad un paese comunitario diverso da quello in cui l’operazione ha avuto inizio) effettua il pagamento dell’IVA al fornitore e la normale detrazione dell’imposta pagata in sede di liquidazione IVA.

La fatturazione elettronica è espressamente prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 39 del citato D.P.R., come modificato dal D.Lgs. n. 52/2004 emanato in attuazione della direttiva 2001/115/CE[1], stabilisce che le fatture elettroniche sono conservate in un archivio elettronico il quale “può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico”.

 

Per quanto concerne la individuazione dei Paesi interessati dalla disposizione in esame, il comma 2 stabilisce che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere alcuni Stati già inclusi nella black list ovvero può, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, estendere l’applicazione della disciplina anche a Paesi non inclusi nella black list.

 

Ai sensi del comma 3, ai soggetti che non adempiono l’obbligo di comunicazione telematica indicata nel comma 1, ovvero che presentano una comunicazione incompleta o non veritiera, si applica una sanzione amministrativa pari al doppio di quella indicata nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997; in sostanza, pertanto, la misura della sanzione varia da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4.132 euro. Viene, inoltre, esclusa la possibilità di applicare la sanzione unica prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che consente, nei casi di continua e ripetuta violazione della norma fiscale, la riduzione della sanzione medesima.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

 

Il 16 marzo il Consiglio ECOFIN ha raggiunto (secondo una procedura legislativa speciale, corrispondente alla previgente procedura di consultazione) un accordo politico all'unanimità sulla proposta di direttiva relativa alla fatturazione elettronica per le dichiarazioni IVA (COM(2009)21). La direttiva dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nel mese di aprile e potrebbe essere adottata definitivamente dal Consiglio non appena il Parlamento europeo avrà espresso il suo parere.

La proposta di direttiva - che entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2013 - stabilisce che le autorità fiscali siano tenute ad accettare le fatture elettroniche alle stesse condizioni di quelle cartacee e che siano rimossi gli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione delle fatture. La Commissione stima che l'eliminazione degli ostacoli alla fatturazione elettronica per le dichiarazioni IVA consentirebbe alle imprese un risparmio potenziale sui costi fino ad un valore di 18 miliardi di euro.

Si ricorda che la proposta è stata segnalata dal Governo, tra i progetti di atti comunitari trasmessi il 25 marzo 2010 in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 11/2005.

 


 

Articolo 1, comma 4
(Contrasto alle frodi fiscali internazionali: trasferimento di sede sociale all’estero)

 

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

 

Il comma 4, al fine di contrastare i fenomeni di frodi fiscali e finanziarie internazionali, dispone che nei casi di trasferimento all’estero della sede sociale i soggetti interessati debbano notificare tale modifica esclusivamente tramite la Comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Il decreto-legge n. 7 del 31/01/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, reca una disciplina per la semplificazione degli adempimenti amministrativi correlati all'avvio di un'attività imprenditoriale. A tal fine, si dispone la possibilità per i soggetti interessati di presentare una Comunicazione unica, valida anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio il quale, a sua volta, la inoltra agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL).

Attraverso la Comunicazione unica si semplifica, pertanto, l’assolvimento di vari adempimenti a carico dei contribuenti quali la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’INAIL e dell’INPS nonché la domanda d’iscrizione, modifica o cessazione dell’attività d’impresa nel Registro delle Impresa e nel REA.

Contestualmente, inoltre, l’obbligo a carico delle Camere di Commercio di inoltrare le Comunicazioni uniche ricevute agli altri enti interessati, garantisce a questi ultimi la conoscenza dei dati e delle modifiche che riguardano i contribuenti.

 

Il comma in esame stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2010, le deliberazioni assembleari di modifica dell’atto costitutivo per trasferimento all’estero della sede della società devono essere trasmesse alla Camera di commercio all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL.

La conoscenza immediata, da parte dell’Agenzia delle entrate, del trasferimento all’estero della sede sociale sembrerebbe diretta a consentire maggiori verifiche fiscali in merito all’applicazione dell’articolo 166 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Tale articolo, infatti, dispone che il trasferimento della sede all’estero determina, ai fini fiscali, il realizzo di plusvalenze, soggette ad imposte sui redditi, per un ammontare corrispondente al valore normale dell’azienda commerciale trasferita. Nel caso in cui la stessa, o parte di essa, confluisca in una stabile organizzazione in Italia, l’eventuale plusvalenza si considera realizzata nel momento in cui i componenti siano distolti dalla stabile organizzazione.

 

In virtù del combinato disposto tra il comma in esame e la disciplina relativa alla Comunicazione unica di cui al decreto-legge n. 7 del 2007, l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL riceveranno una duplice comunicazione – una dal contribuente e una dalla Camera di commercio - concernente la medesima delibera assembleare di modifica dello statuto per trasferimento della sede sociale all’estero.

 


 

Articolo 1, comma 5
(Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: crediti fiscali e previdenziali)

 


5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.


 

 

Il comma 5, finalizzato ad introdurre misure di contrasto alle frodi internazionali, estende all’Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate l’applicazione della disciplina - di cui agli articoli 15 e 17 della L. 26 luglio 1984, n. 413[2], e l’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione[3] – già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme da parte degli enti creditizi sopra richiamati.

Il citato articolo 15 stabilisce, infatti, che le autorità marittime possano autorizzare la dismissione di bandiera, per vendita della nave a stranieri o per demolizione, a condizione di aver accertato presso l’INPS l’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave[4] o l'avvenuta costituzione in favore dello stesso istituto di un deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, nella misura e con le modalità determinate dall'INPS.

Il successivo articolo 17 dispone l’obbligo, per gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, di comunicare all'INPS le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto. Lo stesso articolo stabilisce altresì l’obbligo, da parte della cancelleria del competente Ufficio giudiziario, di avvisare l’INPS per la tutela dei crediti qualora si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave per provvedimento giudiziale avverso.

L’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione stabilisce l’obbligo, a carico del proprietario intenzionato ad alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intenda cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, di presentare una dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. Tale ufficio, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Lo stesso Ufficio ha l’obbligo, contestualmente, di comunicare immediatamente all’INPS l’avvenuta cancellazione, nonché di dare pubblicità della cancellazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali[5].

 

Il comma in esame, pertanto, subordina il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera (cioè il trasferimento e la cancellazione dai registri) per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei richiamati crediti contributivi, assistiti da privilegi sui beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle entrate.

 

Con particolare riferimento al profilo fiscale, il secondo periodo del comma in esame stabilisce che, qualora dalle verifiche effettuate dall’Anagrafe tributaria emergano carichi pendenti, la società debitrice dovrà fornire una garanzia fideiussoria, rilasciata da un’azienda o da un istituto di credito, ovvero una polizza fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazione, di ammontare corrispondente all’intero valore del debito esistente. La suddetta garanzia dovrà rimanere valida fino alla data di completa estinzione del carico pendente.

 

L’ultimo periodo del comma in esame, infine, interviene in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all’articolo 2778 del codice civile. In particolare, si stabilisce che i crediti vantati dall’IPSEMA per premi dovuti dai contribuenti, attualmente iscritti all’ottavo posto per un ammontare pari al 50% del credito stesso, devono essere inclusi, per l’intero ammontare, al primo posto nell’ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.

Il richiamato articolo 2778 stabilisce l’ordine con il quale si debba provvedere al recupero di crediti sui quali esiste un diritto di privilegio sui beni mobili. In particolare, sono individuati:

-        al numero “1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753”;

-        al numero “8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo”.

 

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si valuti l’opportunità, in relazione all’inclusione dei crediti vantati dall’IPSEMA tra quelli aventi privilegio generale o speciale su beni mobili, di intervenire come novella all’articolo 2778 c.c..

 


 

Articolo 1, comma 6
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali: compensazione dei crediti d’imposta)

 


6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.


 

 

Il comma 6 reca disposizioni finalizzate a garantire un più efficace contrasto agli indebiti utilizzi dei crediti d’imposta effettuati attraverso la compensazione degli stessi per il pagamento di altre tasse, tributi o contributi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Il richiamato articolo 17 dispone che i contribuenti che vantano dei crediti per imposte possono, attraverso la presentazione del modello unico di versamento (mod. F24), compensare il suddetto importo portandolo in riduzione dalle somme a debito dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi. Al fine di contrastare gli indebiti utilizzi del credito d’imposta l’articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009 ha introdotto importanti misure che sono di seguito sinteticamente illustrate. In primo luogo, la compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro è ammessa solo attraverso servizi telematici in base alle modalità individuate dall’Agenzia delle entrate; tali crediti, inoltre, devono risultare espressamente nella dichiarazione annuale o trimestrale IVA e non possono essere utilizzati in compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Inoltre, se il credito IVA da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000 euro, è necessario che la dichiarazione dalla quale emerge tale credito sia corredata del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. “visto leggero”) ovvero che la dichiarazione sia sottoscritta anche dal soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le norme contenute nel comma in esame interessano i procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione delle agevolazioni concesse dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma di credito d’imposta.

In particolare, si introduce l’obbligo della trasmissione – da parte dell’Agenzia delle entrate alle amministrazioni e agli enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite - dei dati relativi ai crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni dei redditi ovvero ai crediti utilizzati in compensazione nei versamenti unitari effettuati con modello F24.

Le modalità e i termini per l’invio dei suddetti dati saranno stabiliti con appositi provvedimenti dirigenziali generali da emanare in attuazione della norma in esame.

Le somme recuperate dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nell’attività di contrasto alle frodi fiscali in commento, devono essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite nelle casse erariali.

 

In merito al profilo contabile, l’ultimo periodo del comma in esame mantiene ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni dei crediti d’imposta utilizzate ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, denominata "Fondi di bilancio", confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti di spesa destinati alla regolazione contabile dei rimborsi e dei crediti di imposta. Ciò in quanto, nel Bilancio dello Stato, le entrate sono previste al lordo dei crediti di imposta, mentre tra le spese viene iscritto un apposito stanziamento che ha lo scopo di lordizzare le imposte della quota corrispondente al mancato versamento connesso al credito utilizzato. La lordizzazione avviene ad opera dell'Agenzia delle entrate che utilizza le disponibilità finanziarie esistenti sulla contabilità speciale (n. 1778) a cui affluiscono le risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio.

 


 

Articolo 2, comma 1
(Modifiche all’articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973)

 


1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:

a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;

b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».


 

 

Il comma 1 dell’articolo 2 reca norme funzionali alla prima applicazione della proposta n. 5531/10, elaborata dall’Ecofin nel corso della riunione del 19 gennaio 2010econfluita nella direttiva 2010/24/UE del Consigliodel 16 marzo 2010. La direttiva concerne l’assistenza reciproca - tra Stati membri - in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.84 (serie L) del 31 marzo 2010).

 

In relazione alla formulazione del testo si osserva che, alla luce della pubblicazione nella GUCE della citata direttiva 2010/24/UE, appare opportuno modificare il riferimento al consiglio ECOFIN e alla data del 19 gennaio 2010.

 

Come emerge dai considerando della direttiva, l'assistenza reciproca può consistere nel miglioramento dei flussi informativi tra le autorità competenti degli Stati membri al recupero dei predetti crediti; si sottolinea poi l’importanza di adottare un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato membro adito e un modulo standard uniforme per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito, per risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli strumenti emanati da un altro Stato membro (tra le cause principali dell'inefficienza degli attuali sistemi di assistenza).

Dopo le opportune disposizioni generali, la direttiva (Capo II) regola il flusso informativo tra Stati membri prevedendo, nel dettaglio, che le autorità interpellate (cd. “adite”) da autorità (cd. “richiedenti”) di un diverso Stato membro devono fornire tutte le informazioni che possano prevedibilmente aiutare l’autorità richiedente al recupero dei crediti (articolo 5).  Il Capo III reca norme in tema di assistenza per la notifica di documenti, in particolare disponendo (articolo 8) che, su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita notifichi al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti il relativo credito o il suo recupero, provenienti dallo Stato membro richiedente. E’ poi disciplinato il modulo standard da accompagnare alla domanda di notifica, recante – tra l’altro – alcune informazioni utili a identificare il destinatario e il contenuto dell’atto.

L’attuale disciplina delle notificazioni nel settore dell’accertamento

Le disposizioni in commento modificano la disciplina delle notificazioni in sede di accertamento, inserendo due nuovi commi (dopo il terzo) all’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 2973, n. 600[6].

 

Si ricorda che il primo comma dell’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, rimanda alle norme del codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti) per la disciplina della notifica di avvisi e altri atti al contribuente, con alcune particolarità:

§      l’obbligo di notifica tramite messi comunali o messi speciali autorizzati dal’amministrazione finanziaria (comma 1, lettera a));

§      l’obbligo di sottoscrizione, da parte del consegnatario, degli atti e degli avvisi recapitati, ovvero di indicazione (da parte del soggetto incaricato) dei motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto (comma 1, lettera b));

§      alcune prescrizioni specifiche per l’ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso (comma 1, lettera b-bis));

§      l’obbligo di notifica al domicilio fiscale del destinatario (comma 1, lettera c)) salva la consegna in mani proprie;

§      la facoltà del contribuente di elezione di domicilio, nel comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano (comma 1, lettera d));in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

§      l’affissione nell’albo comunale dell’avviso di deposito, ove manchi abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel comune ove deve eseguirsi la notificazione; ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (comma 1, lettera e));

§      la facoltà, per il contribuente residente all’estero e non ha eletto domicilio in Italia o non ha costituito un rappresentante fiscale,di comunicare al competente ufficio locale l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano. In tale ipotesi, salva la consegna in mani proprie, la notificazione è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (comma 1, lettera e-bis), introdotta dall’articolo 37, comma 27 del decreto-legge n. 223 del 2006);

§      esclusione dell’applicazione di alcune disposizioni del codice di procedura civile (comma 1, lettera f)), tra cui l’articolo 142.

Per la notificazione degli atti del processo civile al destinatario che non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato e che non vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore, l’articolo 142 c.p.c. prevede l’attivazione di procedure di cooperazione internazionale ovvero dei canali consolari: l'atto è infatti notificato mediante spedizione postale al destinatario con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta; tali norme si applicano però ove risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali, ovvero tramite le autorità consolari (articoli. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200).

 

Il terzo comma dispone in ordine all’efficacia delle variazioni e delle modificazioni dell'indirizzo che non risultino dalla dichiarazione annuale. L’ultimo comma prescrive che qualunque notificazione a mezzo posta sia considerata fatta al momento della spedizione; i termini che iniziano dalla notifica decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato la parziale illegittimità - per violazione degli articoli 3 e 24 Cost. – del combinato disposto di alcune norme del DPR n. 600/1973, tra cui il citato articolo 60 (primo comma, lettere c), e) ed f)), nella parte in cui viene esclusa l’applicazione dell’articolo 142 del codice di procedura civile all’ipotesi di notifica a cittadino italiano avente, all'estero, una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

La Consulta rileva in proposito che  le modalità di notificazione previste in via generale dall'art. 142 cod. proc. civ. “assicurerebbero, […] l'effettiva conoscenza dell'atto […], imponendo all'amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall'AIRE”. 

La sentenza tuttavia sottolinea come - ferma la non applicazione del citato articolo 142 c.p.c. - il legislatore abbia cercato di porre rimedio a tale inconveniente seguendo la diversa via della spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'atto tributario all'indirizzo estero che il contribuente ha facoltà di comunicare al competente ufficio locale (ai sensi della già illustrata lettera e-bis)).

Le modifiche apportate con le disposizioni in commento

Anche al fine di porre rimedio alle predette censure, la lettera a) del comma 1 aggiunge due commi, dopo il terzo, all’articolo 60.

Alla luce delle norme introdotte, per l’effettuazione di notifiche al contribuente non residente è possibile esperire alternativamente due opzioni, fatte salve le prescrizioni dei commi da primo a terzo dell’articolo 60:

§      le disposizioni di cui all'articolo 142 del c.p.c. le quali (come visto supra), consentono di avvalersi di modalità di cooperazione internazionale (quale, per i paesi UE, le norme della citata direttiva 2010/24/UE) o i canali consolari;

§      la notifica a mezzo posta (tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

 

In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati, e nei modelli indicati al terzo comma dell’articolo 60, ovvero delle dichiarazioni annuali.

Per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, stante il riferimento all’articolo 36, secondo comma del DPR n. 600 del 1973, si dovrebbe trattare della comunicazione di variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero; tale disposizione è stata però abrogata dall'art. 37, della l. 24 novembre 2000, n. 340. Anche per i summenzionati soggetti si può dedurre che i dati rilevanti possano essere tratti dalle dichiarazioni annuali.

 

La Relazione illustrativa rileva che “in assenza dei dati rilevabili dai suddetti pubblici registri, si utilizzano, ai fini delle notifiche all’estero, mediante il medesimo canale postale, i dati contenuti nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale e variazione dati e nelle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA o per l’identificazione diretta ai fini della medesima imposta”.

 

Sembrerebbe dunque evincersi una portata molto ampia della locuzione “dichiarazione annuale”, contenuta nel primo periodo del terzo comma dell’articolo 60 - cui si fa riferimento-, poiché la norma non richiama esplicitamente la vigente normativa in tema di IVA, come invece si desume dalla Relazione illustrativa.

 

Le norme in commento consentono dunque all’amministrazione finanziaria di effettuare notifiche di atti e di avvisi ai contribuenti residenti all’estero – tramite il riferimento all’AIRE e ad altri documenti da cui possano desumersi i dati necessari all’espletamento della funzione – con il mezzo postale, anche ove i predetti soggetti non abbiano esercitato la facoltà (prevista al già commentato articolo 60, comma 1, lettera e-bis)) di comunicare al fisco il proprio indirizzo estero.

 

In caso di esito negativo della notificazione, l'avviso di deposito è affisso (ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e)) in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

 

Viene poi introdotto un modello unico di comunicazione e variazione dati della residenza e della sede estera dei contribuenti non residenti: la notifica effettuata ai sensi delle norme introdotte e testé commentate (nuovo quarto comma) si considera valida se i contribuenti non hanno comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità disposte da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione di tali comunicazioni.

 

La lettera b)del comma 1 dispone che le disposizioni introdotte in materia di notifica operino simmetricamente ai fini della riscossione modificando, a tal fine, la disciplina della notifica cartelle di pagamento contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[7], in particolare aggiungendo un periodo alla fine del quinto comma.

Con le modifiche introdotte si precisa che, per la notifica delle cartelle di pagamento ai contribuenti non residenti, si applicano le disposizioni testé introdotte, ovvero i nuovi quarto e quinto comma del citato articolo 60.


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 31 marzo 2010, serie L, n. 84 la direttiva 2010/24/UE del 16 marzo,volta a reprimere l'evasione fiscale attraverso il rafforzamento dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri in materia di recupero delle imposte.

La direttiva intende creare un sistema di assistenza efficace, con norme di facile applicazione, anche con riguardo alle informazioni in possesso delle banche e di altre istituzioni finanziarie, creando condizioni flessibili per la richiesta di assistenza e disponendo lo scambio spontaneo di informazioni. Ciò per ovviare il fatto che, come affermato dal Consiglio Ecofin del 16 marzo, “la portata delle disposizioni nazionali sul recupero fiscale si limita ai territori nazionali e gli evasori fiscali hanno sfruttato questa limitazione per organizzare l'evasione negli Stati membri verso i quali sono debitori”.

Sulla proposta di direttiva il 19 gennaio 2010 il Consiglio Ecofin aveva raggiunto l’accordo su un orientamento generale e il 10 febbraio il Parlamento europeo aveva espresso il proprio parere secondo una procedura legislativa speciale corrispondente alla procedura di consultazione.

 


 

Articolo 2, comma 2
(Concessioni pubbliche)

 


2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.


 

 

Il comma 2, primo periodo, reca disposizioni volte a regolamentare il comportamento dei concessionari pubblici teso ad instaurare rapporti con soggetti terzi successivamente allo svolgimento delle gare indette dallo Stato.

In particolare, si considerano lesivi dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali e sono conseguentemente vietati ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara.

Ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente[8].

La disposizione introduce dunque un’ipotesi di nullità dell’atto amministrativo con efficacia retroattiva.

 

Secondo la relazione illustrativa allegata al decreto-legge, in varie circostanze, una volta aggiudicate le concessioni, i concessionari prendono a intrattenere rapporti negoziali con soggetti terzi al di fuori del perimetro legale reso legittimo dal bando e dagli atti di gara attraverso i quali gli stessi concessionari hanno conseguito il loro status di partner convenzionale con l'amministrazione concedente. Nell'ambito di tali rapporti, i concessionari si rendono spesso percettori di controprestazioni economiche non contemplate in occasione della gara per l'aggiudicazione della concessione.

 

Un esempio sembrerebbe poter essere individuato, nel settore dei giochi, nei ‘canoni di concessione’ che i concessionari, dopo l’aggiudicazione della gara, richiedono, come contropartita per la fornitura di servizi e tecnologia, ai singoli punti vendita che effettuano la raccolta dei giochi e delle scommesse.

 

Tale pratica – prosegue la relazione illustrativa - sostanzia i presupposti di un'alterazione della concorrenza. Quando gli eventuali rapporti negoziali «a valle» stipulati dai concessionari consentono a questi ultimi una loro propria remunerazione, ciò determina un abbattimento dei costi che i concessionari medesimi sopportano per il conseguimento e il mantenimento della concessione nei riguardi dello Stato, di fatto permettendo loro «recuperi patrimoniali» illegittimi nella misura in cui gli stessi non erano stati previamente contemplati fra le condizioni generali di gara. E, in alcuni casi, siffatti «recuperi» - prefigurati dal futuro concessionario - possono addirittura essere stati tali da avere consentito loro di offrire, allo Stato concedente, prezzi di aggiudicazione della concessione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza in occasione del confronto selettivo che è sfociato, poi, nell'aggiudicazione in loro favore.

Sempre secondo la relazione illustrativa, per superare situazioni di sostanziale alterazione della concorrenza, la norma impone, a partire innanzitutto dai rapporti pendenti, l'individuazione delle eventuali situazioni di anomalia e il recupero, in ultima analisi all'entrata erariale, dei corrispettivi indebitamente percepiti dai concessionari nella misura in cui gli stessi non erano stati concepiti, come possibili, già in occasione del bando di gara. Per individuare tali situazioni di anomalia – prosegue la relazione - occorre evidentemente distinguere fra le diverse tipologie di concessioni: per alcune di esse, infatti, l'esistenza di rapporti negoziali fra concessionari e terzi è addirittura coessenziale alla natura e alla funzionalità della concessione stessa e tali rapporti valgono a una corretta esecuzione della concessione; per altre invece, rispetto alle quali i rapporti negoziali in questione non sono di per se stessi necessari per l'esecuzione della concessione (e infatti gli atti di gara non ne hanno contemplato l'esistenza), i medesimi rapporti realizzano nei fatti indebiti vantaggi competitivi per il concessionario aggiudicatario, come tali rivelatori di una situazione di anomalia. Per tali ultime circostanze, gli eventuali atti dell'amministrazione medio tempore adottati, di eventuale assenso alle pratiche negoziali poste poi in essere dai concessionari, all'esito dell'aggiudicazione, vengono inevitabilmente qualificati dalla norma come radicalmente nulli.

 

Il divieto di qualsivoglia «pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara» riveste peraltro carattere generale e sembra poter esser riferito a qualsiasi rapporto commerciale instaurato dal concessionario e non contemplato espressamente dall’atto di gara, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio da parte del concessionario medesimo e senza una valutazione in ordine all’esistenza di situazioni di anomalia.

 

Si valuti altresì l’opportunità di specificare cosa s’intenda per «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali».

 

Il secondo periodo interviene altresì in materia di sistema sanzionatorio nel caso in cui vi siano delle inadempienze, anche a titolo di colpa, da parte dei concessionari.

In particolare, le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco:

§      assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa;

§      assicurano la graduazione delle predette sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento,

§      provvedono all'introduzione di meccanismi volti alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

 

La norma, secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa, si rende necessaria, sempre a salvaguardia di basilari principi di corretta concorrenza nel mercato, in ordine ai casi in cui le convenzioni accessive a concessioni amministrative prevedono, a fronte di qualsiasi inadempimento del concessionario, esclusivamente la sanzione della revoca ovvero della decadenza dalla concessione[9]. Questa sola sanzione, a fronte di inadempimenti, anche reiterati, non particolarmente gravi, determina, a un tempo, da un lato che la stessa sanzione risulta meramente enunciata (e nei fatti inapplicabile) e, dall'altro lato, una sostanziale immunità del concessionario a fronte di comportamenti scorretti che pur sempre costituiscono lesione (ossia inadempimento) del rapporto convenzionale.

 


 

Articolo 2, comma 3
(Esercizio servizio di taxi e di noleggio con conducente)

 


3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.


 

 

L’articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21/1992, dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

L’applicazione della nuova disciplina è stata più volte prorogata; da ultimo, l’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia del citato articolo 29 comma1-quater è sospesa fino al 31 marzo 2010.

 

Tale disposizione riproduce quella utilizzata dall’art. 7-bis del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che aveva sospeso l’efficacia della normativa fino al 30 giugno 2009.

 

Va ricordato che la legge n. 21/1992 reca la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della legge, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Si ricorda, in proposito, che la materia del trasporto pubblico locale rientra fra quelle rimesse alla potestà legislativa delle Regioni. Alla legislazione statale resta tuttavia attribuita la competenza di disciplinare i profili connessi alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.  Su tale aspetto, la Corte costituzionale, in una delle sue più recenti pronunce, ha rilevato che “le materie di competenza esclusiva trasversali dello Stato, come la tutela della concorrenza, possono intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interventi cui esse sono preposte, fino ad incidere sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano, anche con riguardo alle materie nelle quali si esplica la competenza legislativa esclusiva regionale” (sentenza n. 452/2007).

 

Le disposizioni introdotte con l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo:

§      una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

§      nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

§      l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;

§      l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

§      il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

 

Con riguardo a tali disposizioni, si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento, in data 20 febbraio 2009, una segnalazione, nella quale si afferma che le innovazioni normative recate dall’articolo 29 del decreto legge n. 207/2008 "sono suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nella disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente, producendo, in particolare, compartimentazioni territoriali idonee a limitare sensibilmente il numero di operatori presenti su un dato Comune, con l’effetto di ridurre l’offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti." La segnalazione rileva inoltre che "la portata anticoncorrenziale di tali limiti appare evidente ove si consideri che l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione”.

Il comma 3 in esame prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Nella relazione illustrativa del decreto legge si precisa che tali disposizioni sono connesse al Protocollo sottoscritto il 10 febbraio scorso, e concordato con ANCI, UPI e Regioni, nel quale sono definiti i contenuti delle modifiche da apportare alla disciplina recata dal citato art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008. 

 

Si osserva che la disposizione in esame non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa, come già detto, fino al 31 marzo 2010 dall’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009. Tale normativa, pertanto, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile, anche in relazione al fatto che le disposizioni da emanarsi entro sessanta giorni con decreto ministeriale non potrebbero innovare la predetta disciplina legislativa, ma solo definirne le modalità attuative, secondo i criteri indicati nel comma 3.

Si rileva, peraltro, l‘opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle norme in commento, che rinviano ad un decreto ministeriale l’introduzione di disposizioni le quali, sebbene appunto definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentalidella materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni.

 


 

Articolo 2, comma 4
(Rapporti cosiddetti dormienti in materia assicurativa)

 

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti - ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.

Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.  

La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall'articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Viene infine stabilito che l'attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest'ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all'articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell'amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l'articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall'estrema brevità del termine previgente, sia dall'opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall'introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.

 

Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.

Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.

 

Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

 

Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.

 

Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

 

Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.

 

Da notizie di stampa[10] si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto. 

 

Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

 


 

Articolo 3
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)

 


1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionaliz­zando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:

a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;

b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;

c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.

3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.


 

 

L’articolo 3 introduce norme eterogenee, complessivamente volte alla deflazione del contenzioso tributario nell’ottica di razionalizzazione della riscossione dei tributi.

Le modifiche apportate alla disciplina del processo tributario

Il comma 1 modifica le vigenti disposizioni in materia di processo tributario, di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546[11] con lo scopo di accelerare la riscossione delle relative somme, nell’ottica di potenziamento del contrasto all’evasione tramite la concentrazione e la razionalizzazione delle risorse dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, la lettera a) interviene sulla disciplina della notifica delle sentenze emesse dagli organi di giurisdizione tributaria di cui all’articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 546/1992.

Fermo restando l’onere delle parti di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, si dispone che la notifica non avvenga più a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, bensì secondo le modalità semplificate previste dall’articolo 16 del medesimo D. Lgs. 546/1992 per gli altri atti del processo tributario.

Si ricorda che l’articolo 16 – pur rimandando, al comma 2, agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile – fa salvo quanto disposto dall'art. 17 in tema di luogo delle notifiche; esso permette (comma 3) che le notifiche degli atti del processo possano eseguirsi anche direttamente a mezzo del servizio postale – senza, dunque, la necessità di provvedervi tramite ufficiale giudiziario – con spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non siano apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Inoltre (comma 4 dell’articolo 16) si prevede che gli uffici del Ministero delle finanze e gli enti locali provvedano alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria.

Viene simmetricamente consentito il deposito, oltre all'originale o copia autentica dell'originale notificato, anche della copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, unitamente all'avviso di ricevimento.

 

La lettera b)del comma 1 reca disposizioni volte a facilitare l’accesso al beneficio della rateizzazione delle somme dovute all’erario, estendendolo agli importi determinati in sede di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza.

Anzitutto, viene modificato all’articolo 48, comma 3 del medesimo D.Lgs. 546/1992, in tema di conciliazione giudiziale.

Similmente a quanto avviene nel processo civile, anche nel processo tributario  ciascuna delle parti può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia, che può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione (articolo 48, commi 1 e 2).

Il verbale di conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute, che possono essere direttamente versate in un'unica soluzione oppure rateizzate (commi 3). Nella formulazione originaria della norma, la rateizzazione era subordinata alla prestazione di garanzia, qualsiasi fosse l’importo da versare.

Le modifiche in commento mantengono invece l’obbligodi prestareidonea garanzia è mantenuto solo se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro.

 

Simmetricamente, le norme intervengono anche sull'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[12], in materia di versamento delle somme dovute per effetto di  accertamento con adesione; anche in tal caso, la prestazione di idonea garanzia per accedere al beneficio della rateizzazione è obbligatoria solo se le rate successive alla prima sono superiori a 50.000 euro.

 

La Relazione illustrativa chiarisce che, “stante il richiamo al comma 2 dell'articolo 8 operato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all'istituto dell'acquiescenza”.

 

La lettera c) abroga l’articolo 52 del D. Lgs. 546/1992, il quale prevedeva, ai fini della proposizione dell’appello principale, che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate fossero preventivamente autorizzati, da parte del funzionario responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate.

La Relazione illustrativa al riguardo afferma che tale modifica “prende atto dell'orientamento della Corte di cassazione, che ha ritenuto ormai superata tale disposizione, in quanto non più in linea con le esigenze di modernizzazione del fisco che hanno portato all'istituzione delle agenzie fiscali” (Cass. SS.UU. sentenza n. 604 del 14 gennaio 2005; Sezione tributaria, sentenze n. 7152 del 25 marzo 2009; n. 10071 del 30 aprile 2009; n. 12042 del 25 maggio 2009).

Si rileva altresì che “l'autorizzazione (della direzione regionale) non può trovare applicazione con riguardo agli atti di appello che, a seguito della recente ridefinizione delle competenze all'interno dell'Agenzia delle entrate, possono essere proposti direttamente dalla direzione regionale”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame estende alle decisioni della Commissione tributaria centrale (CTC) le norme sul pagamento del tributo in pendenza di processo di cui all’articolo 68 del D. Lgs. 546/1992, con finalità di accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio.

 

Il citato articolo 68 prevede che - anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta -, nei casi in cui sia prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, il tributo stesso, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, sia pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Se il ricorso è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (comma 2). Infine (comma 3) le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione.

La gestione della crisi delle società di riscossione degli enti locali.

Il comma 3, al fine di porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, dispone che esse siano ammesse didirittoalle procedure di ristrutturazione industriale di grandi impresein stato di insolvenza, disciplinate dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347[13], ove sussistano le condizioni richieste dalla norma in esame.

Si ricorda che il citato decreto-legge n. 347/03, successivamente modificato nel tempo, ha introdotto una disciplina speciale in materia di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, rinviando, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, alle norme del decreto legislativo n. 270/99, il quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni della c.d. “legge fallimentare” (RD 16 marzo 1942, n. 267).

Tale disciplina speciale ha la finalità di consentire il superamento di alcuni limiti derivanti dalla tempistica e dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure di amministrazione straordinaria previgenti, essendo orientata ad accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di insolvenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita, ovvero di cessione di complessi aziendali; ciò al fine di assicurare la continuazione delle attività industriali.

 

L’ammissione di diritto opera in presenza di tutti i seguenti presupposti:

 

§      esercizio, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, di funzioni di accertamento e riscossione di tributi e altre entrate di enti locali (di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[14], e successive modificazioni), per conto di non meno di cinquanta enti locali;

§      cancellazione con deliberazione, ancorché non definitiva, dall'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (disciplinato all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289.

L’articolo 53 ha disposto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Ad appositi decreti del Ministro delle finanze (sentita la conferenza Stato-città) è stata affidata la definizione di condizioni e requisiti per l'iscrizione nell'albo, l’emanazione di disposizioni relative in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della suddetta commissione, nonché di norme concernenti la tenuta dell'albo, le modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, e infine dei casi di revoca e decadenza della gestione.  In particolare, l’articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289[15] disciplina le ipotesi di cancellazione dall’albo. La cancellazione può essere richiesta in qualsiasi momento dalla società iscritta: si dispone ex officio nei casi dettagliatamente indicati dal comma 2 dell’articolo 11 (ad esempio, per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi, o per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità).

La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.

§      presentazione di apposita domanda da partedella società stessa, ovvero della società capogruppo. Le norme in commento prevedono però l’ammissione di diritto alle procedure, anche in assenza di domanda, per le società per le cui venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza.

 

In tali casi, il commissario straordinario (che svolge le funzioni di cui all’articolo 3 del citato D.L. 347/2003; tra l’altro, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, tale soggetto provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza) viene nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Ai sensi delle norme in commento, l'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni per l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dal summenzionato albo (ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara) e dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla data di cancellazione.

 

E’ previsto poi il potere del commissario di certificare – dietro istanza degli enti locali creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni -  se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Modalità e termini di attuazione sono demandati a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Le norme prevedono altresì un pronto aggiornamento (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero entro il 25 maggio 2010) dei regolamenti (emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997) che dispongono in ordine:

§      alle condizioni ed i requisiti per l'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;

§      alla tenuta dell'albo stesso,

§      alle modalità perl'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, ai casi di revoca e decadenza della gestione.

 

Si specifica che l’aggiornamento delle norme deve comprendere in particolare, tra i requisiti per l'iscrizione all'albo, quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, da disciplinare graduandoli in funzione:

§      delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione;

§      del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di accertamento e riscossione;

§      dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

 

 


 

Articolo 4, comma 1
(Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro)

 


1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

La dotazione del Fondo risulta di 300 milionidi euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento:

§      200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli 1-3 del decreto;

§      50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d’impresa, di cui all’art. 1, comma 847, della legge finanziaria 2007, che a tal fine vengono versatiall’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all’istituendo Fondo per il sostegno della domanda.

Il comma 847 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha disposto l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 15, legge 266/1997), del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106, legge 350/2003), che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’art. 106 della legge finanziaria 2001 (interventi FIT) e dell’art. 1, comma 222, della legge finanziaria 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento)[16].

Gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

-       operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia;

-       la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private.

Con la legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 182) la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa è stata modificata al fine di estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Sulla stessa disciplina è intervenuto anche il collegato alla finanziaria 2008 (D.L. n. 159/2007)[17], che ha previsto (articolo 46-ter) il concerto anche con il Ministro per i diritti e le pari opportunità nella definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per quanto attiene agli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Nel bilancio per il 2010 (legge 192/2009 e relativo D.M. economia 30 dicembre 2009 di riparto in capitoli), il cap. 7450 dello stato di previsione del MISE relativo al Fondo, presenta una dotazione di competenza di 280,5 milioni di euro, interamente destinati al Fondo di garanzia per le PMI (di cui 200 milioni autorizzati ai sensi dell’art. 7-quinquies, co. 8 del D.L. 5/2009 e 80,5 milioni autorizzati dall’art. 8, co. 1, lett. a) del medesimo D.L. n. 5/2009).

Dall’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale, alla data del 31 marzo 2010 sul capitolo relativo al Fondo finanza d’impresa sono iscritti in conto residui 109 milioni di euro, che risultano interamente disponibili (residui accertati di lettera F).

Si ricorda, peraltro, che di tali disponibilità un importo pari a 49,9 milioni di euro è utilizzato ai sensi del successivo comma 5 (cfr. la relativa scheda di lettura).

§      50 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d’imposta per investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 2, comma 236, della legge 191/2009 (finanziaria 2010).

Il citato comma 236 ha disposto l’incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo.

 

La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, del Ministro dell’ambiente, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il decreto, oltre a stabilire un tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributi, dovrà prevedere la possibilità di avvalersi - ai fini della loro erogazione - della collaborazione di enti esterni alla PA ed ogni ulteriore disposizione applicativa.

Il decreto attuativo (DM 26 marzo 2010[18])  è stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010. Il testo del decreto ministeriale è riportato in allegato al presente dossier.

Beneficeranno degli incentivi i seguenti settori: motocicli, elettrodomestici ad alta efficienza, cucine componibili, abitazioni ecologiche, banda larga, rimorchi, macchine ad uso agricolo, nautica, gru per l'edilizia, apparecchi per l’efficienza energetica industriale.

In particolare, il decreto stabilisce:

-        il limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi (art. 1), precisando che con appositi decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti massimi in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni[19];

-        la misura dei contributi unitari per ciascuna finalizzazione e i requisiti per fruirne (art. 2), precisando che le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo e con un limite massimo del contributo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore (al netto dei costi di gestione). Una disciplina specifica è peraltro prevista per i contributi all’acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, nel qual caso il contributo è stabilito in un importo per metro quadrato entro un determinato limite massimo complessivo ed è prevista (art. 3) una particolare procedura per ottenere il beneficio incentrata sulla sussistenza dell’attestato di certificazione energetica[20].

Si dispone inoltre (art. 2) che i contributi - concessi nel rispetto del regolamento “de minimis[21] - sono corrisposti per compravendite non anteriori alla data di pubblicazione in G.U. del decreto e comunque avvenute non oltre il 31 dicembre 2010, e che non sono cumulabili con altri benefici previsti sullo stesso bene dalle norme vigenti (fatta eccezione per gli incentivi per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica). Lo stesso articolo precisa anche che per motocicli, cucine, elettrodomestici, rimorchi, macchine agricole, motori fuoribordo, e gru la corresponsione del contributo è prevista per la vendita in sostituzione di beni corrispondenti e che la documentazione sulla relativa dismissione è a carico del venditore.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del contenuto del decreto, con particolare riferimento alle finalizzazioni del fondo, ai contributi unitari e ai requisiti per fruire degli incentivi.

 

 

Misure urgenti di sostegno alla domanda

(Fonte: Ministero Sviluppo economico)

Settori

Milioni

Misura

Requisiti

Motocicli

12

• 10% del costo (20% per elettrici e ibridi)

• fino a 750 euro (1500 euro per elettrici e ibridi)

•    fino 400 cc o fino a 70 kw di potenza per “euro 3”, con rottamazione di “euro 0” o “euro 1”

•    nessuna rottamazione richiesta per elettrici o ibridi

Cucine componibili

60

• 10% del costo

• fino a 1000 euro

•    sostituzione di una vecchia cucina

•    cucina corredata con almeno due elettrodomestici ad alta efficienza

•    nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in legno

•    rispetto delle norme sull’emissione di aldeide formica

•    valvola di sicurezza per i piani cottura

•    predisposizione per la raccolta differenziata

Elettro
domestici
[22]

50

• 20% del costo

• fino a 130 euro (lavastoviglie)

• fino a 80 euro (forni elettrici e piani cottura)

• fino a 100 euro (cucine a gas)

• fino a 500 euro (cappe climatizzate)

• fino a 400 euro (pompe di calore per acqua calda)

Sostituzione vecchi apparecchi con

•    lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A

•    forni elettrici non inferiori alla classe A

•    piani cottura con dispositivo FSD

•    cucine libere[23] con dispositivo FSD e forno elettrico non inferiore alla classe A

•    cappe climatizzate

•    pompe di calore con COP ≥ 2.5

Immobili
ad alta efficienza

energetica

60

a)

• 83 euro per metro quadro di superficie utile

• fino a 5000 euro

 

b)

• 116 euro per metro quadro di superficie utile

• fino a 7000 euro

a)

•    fabbisogno energetico migliorato del 30% (Classe B)

 

 

b)

•    fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A)

Banda Larga

20

50 euro

nuova attivazione di banda larga per giovani tra i 18 e i 30 anni

Rimorchi

8

•    1500 euro per acquisto rimorchi categoria O4 con ABS (2000 con ABS+ antiribaltamento) e contestuale radia­zione rimorchi di più di 15 anni senza ABS

•    3000 euro per acquisto semirimorchi categoria O4 con ABS (4000 con ABS+ antiribaltamento) e contestuale radia­zione di semirimorchi di più di 15 anni senza ABS

 

Macchine agricole e movimento terra

20

10% costo di listino

•    rottamazione macchinario di stessa tipologia di fabbricazione anteriore al 31/12/1999

•    acquisto di macchinario rispondente alla “Fase IIIA” e con potenza non superiore al 50% del rottamato

•    sconto dello stesso importo dell’in­centivo praticato dal venditore

Nautica

20

Motori fuoribordo:

• 20% del costo

• fino a 1000 euro

 

 

Stampi per scafi da diporto:

• 50% del prezzo di acquisto

• fino a 200mila euro per azienda

 

Motori fuoribordo:

    sostituzione motori di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kw potenza

Stampi per scafi da diporto:

    acquisto stampi per la laminazione sottovuoto dotati di flangia perimetrale destinati alla produzione di scafi da diporto

Gru a torre per l’edilizia

40

• 20% del costo

• fino a 30mila euro

rottamazione gru a torre edilizia messa in esercizio prima del 1/1/1985

Efficienza

energetica

industriale

10

• 20% del costo

• fino a 40 euro (inverter)

• fino a 50 euro (motori ad alta efficienza)

• fino a 100 euro (UPS)

• fino a 200 euro (batterie di condensatori)

•    acquisto di inverter con potenza tra 0,75 e 7,5 kW

•    acquisto di motori ad alta efficienza di potenza tra 1 e 5 kW

•    acquisto di UPS ad alta efficienza di potenza fino a 10 kvA

•    batterie di condensatori che contribuiscano alle riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e basse tensione

Il decreto dispone inoltre (art. 4) che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per l’erogazione dei contributi, della collaborazione di organismi esterni alla PA dotati di particolare esperienza tecnologica e informatica e di una capillare organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale tali da garantire l’immediata operatività, in relazione a rapporti convenzionali eventualmente già in corso con lo Stato italiano oppure con nuove convenzioni. Il Ministero dello sviluppo economico trasferisce a tali organismi i fondi necessari, in relazione all’effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal decreto attuativo. Inoltre, il MISE predispone su internet un’apposita pagina informativa che riporta l’aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l’avviso di esaurimento del fondo[24].

Per quanto riguarda in particolare le modalità per ottenere i contributi per l’acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica[25] per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010, l’articolo 3 richiede che, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso dell’attestato di certificazione energetica, curi la prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui il MISE si avvale per l’erogazione dei contributi, e che la stessa venga confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale l’attestato deve essere allegato. Entro quarantacinque giorni dalla stipula, poi, l'acquirente deve trasmettere al soggetto che eroga i contributi copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

 

Infine si dispone la revoca dei contributi in caso di mancanza dei requisiti, di irregolarità della documentazione o di cumulo di più incentivi, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita (art. 5) e si prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U. (art. 6).


 

Articolo 4, commi 2-4
(Incentivi fiscali agli investimenti)

 


2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.


 

 

I commi da 2 a 4 introducono un’agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia - come individuati nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO[26].

 

Ai sensi del comma 2, il beneficio fiscale consiste in una riduzione del reddito d’impresa determinato ai fini delle imposte sui redditi di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti.

 

L’agevolazione fiscale introdotta dal comma 2 sembrerebbe rilevare, tenuto anche conto di quanto indicato nell’ultimo periodo del comma medesimo, ai soli fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’Imposta sul reddito delle società (IRES). Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe tuttavia opportuno chiarire se l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa rilevi anche ai fini delle addizionali IRPEF nonché all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

In merito alla misura del beneficio la norma stabilisce che l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa debba essere effettuato “nel limite complessivo di settanta milioni di euro”.

Tale limite si intende riferito agli effetti complessivi in termini di finanza pubblica conseguenti all’introduzione dell’agevolazione fiscale; infatti, come chiarito nella relazione tecnica allegata al provvedimento, esso è riferito a “l’onere massimo, in termini di perdita di gettito”.

Peraltro, il successivo comma 4 prevede l’emanazione, entro 30 giorni dal 26 marzo 2010 (data di entrata in vigore del presente D.L.), di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate diretto a definire le modalità e i criteri di attuazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

Si valuti l’opportunità di riformulare la norma al fine di evitare dubbi interpretavi in merito all’applicazione del limite complessivo fissato dal comma 2 in esame. In particolare, andrebbe chiarito se il predetto limite si intende riferito ai soggetti beneficiari ovvero agli oneri complessivi a carico della finanza pubblica.

 

L’agevolazione fiscale spetta limitatamente agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al termine del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel 2010.

 

In ogni caso, la fruizione del beneficio spetta al contribuente solo al momento del pagamento del saldo delle imposte determinato in sede di dichiarazione dei redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti.

 

Il comma 3 stabilisce, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, che l’agevolazione è fruibile nei limiti degli importi de minimis previsti dall’Unione europea “fino all’autorizzazione della Commissione europea”.

La normativa europea stabilisce che l’introduzione di agevolazioni fiscali di natura “non generalizzata”, ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un’apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “de minimis”, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE.

 

Sarebbe opportuna una precisazione diretta a chiarire il riferimento all’autorizzazione comunitaria indicato dalla norma, tenuto conto che gli aiuti di minima entità non necessitano della predetta autorizzazione.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

 

Lo sviluppo del settore della ricerca, in particolare allo scopo di portare al 3% del PIL i livelli d'investimento pubblico e privato combinati in tale settore, figura tra gli obiettivi principali della futura Strategia “UE 2020”, presentata nella comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020). Gli elementi essenziali di questa nuova strategiasono stati concordati dalConsiglio europeo del 25-26 marzo e saranno formalmente adottati dal Consiglio europeo di giugno. Con particolare riferimento alla ricerca, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad elaborare un indicatore che rifletta l'intensità in termini di R&S e di innovazione.

Nella citata comunicazione la Commissione ha annunciato la predisposizione e l’avvio di un’apposita “iniziativa faro” intitolata “L’Unione dell’innovazione”, che prevederà interventi sia a livello europeo sia a livello degli Stati membri.

 


 

Articolo 4, comma 5
(Ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa)

 


5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:

a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo è soppresso.


 

 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa, di cui all’art. 1, comma 847, della legge 296/2006,rimaste disponibili nel bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010 (cfr. anche la scheda relativa al comma 1).

Per l’adozione del decreto si richiede il concerto con il Ministro dell’economia e, limitatamente alle attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge n. 99/2009 (cfr. infra), con il Ministro dell’ambiente.

 

Nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, si precisa che le disponibilità residue delle risorse di cui all’art. 1, comma 847, della legge 296/2006ammontano a 49,9 milioni di euro.

La norma prevede che tale importo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla spesa e destinato a determinate finalità, definite dalle lettere a), b) e c) del comma in esame.

 

Si osserva che dalla formulazione della norma non risulta chiaro se le risorse in questione, qualificate come quelle “rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010”, facciano riferimento alla dotazione di competenza del Fondo ovvero alle disponibilità iscritte in conto residui, come invece sembra evincersi dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che con riferimento all’articolo 4, comma 5 in esame parla espressamente di riassegnazione di residui alla spesa previo versamento all’entrata.

Sarebbe pertanto opportuno che ai fini della corretta formulazione della norma si precisasse che si tratta di risorse disponibili iscritte in conto residui, secondo la dizione utilizzata, con riferimento alle medesime somme, al comma 1 dell’articolo 4.

 

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui sul capitolo relativo al Fondo per la finanza d’impresa, dall’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale, alla data del 31 marzo 2010, risultano iscritti in conto residui 109 milioni di euro, interamente disponibili (residui accertati di lettera F), come peraltro già evidenziato nella scheda relativa al comma 1 dell’articolo 4, che ne utilizza un importo pari a 50 milioni di euro per il finanziamento dell’istituendo fondo per il sostegno della domanda.

 

Per quanto concerne le finalità tra cui devono essere ripartite le risorse in questione, la lettera a) del comma in esame prevede che tali risorse vengano destinate alla realizzazione di piattaforme navali multiruolo costruite con avanzate tecnologie duali,ossia suscettibili di applicazioni sia civili che militari, da destinare in via prioritaria ad operazioni di soccorso.

 

Ai sensi della lettera b), le risorse devono essere inoltre destinate ad interventi a favore del settore dell’alta tecnologia per le finalità e i soggetti beneficiari di cui all’art. 1 della legge 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico), procedendo altresì all’ “applicazione delle disposizioni” recate dalla legge 662/1996 all’art. 2, comma 100, lett. a) (Fondo di garanzia per le PMI).

La legge n. 808 del 1985, che costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico, all’articolo 1 prevede appositi interventi in favore delle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. Tali interventi sono finalizzati alla promozione dello sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, al consolidamento e aumento dei livelli occupazionali e al perseguimento del saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore.

L’articolo 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.

 

Si osserva che non è chiaro il riferimento all’applicazione delle citate disposizioni della legge 662/1996 relative al Fondo di garanzia per le PMI. Sembrerebbe che, in considerazione della sedes materiae, la norma sia da interpretare nel senso che possano beneficiare della garanzia di tale Fondo anche i finanziamenti concessi alle imprese nazionali partecipanti a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (ai sensi dell’art. 3 della legge 808/1985).

 

La lettera c) destina le risorse sopraindicate agli interventi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998 e dall’art. 52, comma 18, della legge n. 448/2001, in materia di emittenti televisive e radiofoniche locali.

Si ricorda che l’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), ha introdotto i contributi per le emittenti televisive locali titolari di concessione, disponendo uno stanziamento per il triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001). Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000. L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Lo stesso articolo 52 ha inoltre ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale. I criteri per l’assegnazione dei contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292/2004 (recante Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998), sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

 

La stessa lettera c) dispone inoltre la soppressione dell’art. 2, comma 238, ultimo periodo, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).Tale norma, con riferimento al comma 237 del medesimo art. 2 - cheprovvede al finanziamento annuale delle emittenti radio-televisive locali, previsto dall’articolo 1, comma 1244, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per il 2010 - prevede una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal citato comma 237, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi.

 

Va segnalato che, a seguito all’approvazione della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), la legge n. 468/1978 è stata abrogata e la clausola di salvaguardia finanziaria è ora disciplinata dall’articolo 17 della nuova legge n. 196/2009.

 

La lettera c) include, infine, fra le finalità di destinazione del finanziamento previsto dal comma 5 l'avvio delle attività dell’ Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99[27].

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 29, comma 1, della legge n. 99/2009, l’Agenzia per la sicurezza nucleare, composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA), svolge, sulla base delle linee guida indicate dal Governo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle seguenti attività:

-        gli impieghi pacifici dell'energia nucleare;

-        la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;

-        la protezione dalle radiazioni;

-       le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

In relazione al finanziamento delle attività dell’Agenzia (commi 5 e 6) si ricorda che esso deriva, in regime ordinario, dalle sanzioni pecuniarie che l’Agenzia può irrogare in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o a seguito dei controlli effettuati e dal corrispettivo che gli esercenti interessati sono tenuti a versare all’Agenzia per le prestazioni svolte e che dovrà essere determinato con un decreto interministeriale (che non è stato ancora emanato).

 


 

Articolo 4, commi 6-8
(Fondo per le infrastrutture portuali e revoca di finanziamenti al “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata
per la città di Parma)

 


6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammorta­mento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali.

7. È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma.

8. Con decreto del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.


 

 

Il comma 6 dell’articolo 4 istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Fondo è destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 84/1994[28], i porti di rilevanza nazionale sono quelli sede di Autorità portuali[29].

Il Fondo è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse, ancora disponibili, destinate all’ammortamento del finanziamento statale previsto per la realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma, finanziamento revocato dal successivo comma 7 del presente articolo 4.

 

La quantificazione dell’importo da trasferire al Fondo in oggetto verrà effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente. Il Fondo sarà poi ripartito in favore delle Autorità portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Secondo la relazione tecnica allegata al decreto legge, le disponibilità residue, utilizzabili nella misura del 50% per il nuovo Fondo per le infrastrutture portuali, saranno quantificabili solo al termine della transazione con il contraente generale. 

 

Il comma 7 revoca il finanziamento previsto per l'opera Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. Si tratta di una delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla cd. Legge obiettivo (legge n. 443 del 2001).

 

Si ricorda che la legge n. 443 del 2001 - come modificata dalla legge n. 166 del 2002 - ha previsto una delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Ai sensi dell’articolo 1, in particolare, il Governo è chiamato a individuare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, nonché per assicurare l’efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere di notevole rilevanza culturale, non solo nazionale. L'individuazione è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato- Regioni ed enti locali, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. A partire dal 2003, il DPEF reca quindi un allegato specifico interamente dedicato allo stato di attuazione sul Programma delle infrastrutture strategiche (cd. allegato Infrastrutture).

 

Il progetto definitivo dell’opera Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma era stato approvato dal CIPE con delibera n. 92 del 29 marzo 2006, limitatamente alle linee A e C, per un importo di 306.803.990 euro; con tale delibera, il CIPE ha assegnato in via definitiva alla Metro Parma Spa il finanziamento, stabilito in via programmatica con delibera n. 64/2005, pari a 172.112.022 euro a valere sui fondi della legge obiettivo. Tale finanziamento è ripartito in due limiti di impegno quindicennali, uno di 868.000 euro, al quale corrisponde una quota annua di contributo di 76.000 euro, e uno di 171.244.000 euro, al quale corrisponde una quota annua di contributo di 14.995.000 euro.

Conseguentemente, il 19 dicembre 2006, è stato stipulato un contratto di mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti per un importo pari a 168.542.130,03 euro per il finanziamento dell’opera, che prevede una rata annua complessiva di 15.071.000 euro, corrispondente alla somma dei due contributi annui sopra menzionati. Il periodo di ammortamento decorre dal 12 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2021.

Da informazioni ricevute per le vie brevi, sul totale dell’importo concesso a finanziamento a favore di Metro Parma, Cassa depositi e prestiti ha erogato fino ad oggi la somma di 7,899 milioni di euro.

 

Con delibera 6 marzo 2009, n.10, il CIPE ha preso atto dei contenuti della ricognizione sullo stato di attuazione del PIS al febbraio 2009, presentato negli allegati 1 e 2, nonché della “Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009” del MIT. In particolare il Piano 2009 del MIT riporta il quadro degli interventi del PIS da attivare a partire dall’anno 2009 e identifica una serie di interventi già indicati nell’Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2013, tra i quali figura l”Adeguamento sistemi metropolitani di Parma, Brescia, Bologna”,classificato tra le “Reti di Trasporto e Sistemi Metropolitani” inclusi nel DPEF 2009 da realizzare con contributi pubblici. L’opera è compresa anche negli allegati 1 e 2. Nello specifico nell’allegato 2 è riportata tra gli interventi degli allacciamenti ferroviari e stradali a grandi hub aeroportuali, con un costo di 336,452 meuro, una disponibilità di 268,949 meuro, di cui 172,112 assegnati a valere sui fondi di cui alla legge n.166/2002, 96,837 con impegno del Comune di Parma assunto con delibera 28.10.2004, n.1259 e un fabbisogno residuo di 67,503 meuro. Il soggetto aggiudicatore è Metro Parma SpA e si prevede la realizzazione dell’opera mediante affidamento a contraente generale.

Nel corso della riunione del CIPE del 31 luglio 2009, il Comune di Parma ha espresso la propria volontà di rinunciare all’investimento.

 

Gli effetti della revoca del finanziamento si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale.

Occorrerebbe valutare la disposizione alla luce della normativa europea sulla tutela della concorrenza, anche in considerazione di recenti procedure di infrazione (quali ad es. la procedura C(2006) 2006/2419 relativa alle concessioni autostradali), in materia di modifica unilaterale da parte del governo di contratti in corso.

 

La norma fa salva la quota necessaria all’indennizzo che il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata.

Si osserva che ai fini della risoluzione dei rapporti giuridici insorti la norma utilizza il termine non già di risarcimento, ma di indennizzo, prevedendo quindi un ristoro patrimoniale e non un integrale risarcimento del danno subito.

A differenza del risarcimento del danno, che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante come sanzione dell’illegittimità, l’indennizzo è infatti rivolto a compensare la lesione di interessi altrui conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto.

 

La norma prevede inoltre che il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore (in questo caso il comune) continui ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche con riferimento alle spese relative al citato indennizzo.

 

Il successivo comma 8 demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la destinazione della quota di finanziamento statale residua all'esito della procedura descritta.

Tale importo può essere devoluto integralmente ad altri investimenti pubblici, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento, il quale può succedere parzialmente nel contratto di mutuo.

Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento confluiscono – come già detto - nel Fondo per le infrastrutture portuali di cui al comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.

 

Il meccanismo di revoca del finanziamento statale e di riassegnazione di quota parte delle risorse risultanti dalle revoca ad altre finalità, delineato nei commi 6-8 in esame sembra richiamare, con talune differenze, la procedura, prevista a livello generale, dal decreto legge n. 78/2009, all’articolo 9-bis, commi 6-8, la quale consente la rinuncia, anche parziale, a seguito di delibera da parte del soggetto beneficiario o dell’ente pubblico di riferimento, dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a carico dello Stato, i quali risultino interamente o parzialmente non erogati.

La procedura delineata nel decreto legge n. 78 prevede che l’eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) su richiesta dei beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, per non più del 50 per cento dell’importo non erogato, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta comunque ferma l’imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto dalla lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche della Legge obiettivo n. 443/2001, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’ultimo triennio.

Si osserva, comunque, che ad oggi la procedura delineata dal decreto legge n. 78/2009 non ha ricevuto ancora attuazione, non essendo stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di definizione delle modalità di attuazione della disciplina in esame.

 


 

Articolo 4, comma 9
(Copertura oneri D.L. n. 40/2010 e
compensazione copertura finanziaria D.L. n. 5/2009)

 


9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.


 

 

Il comma 9 dell’articolo 4 reca, al primo periodo, la norma di copertura finanziaria degli oneri pari a 200 milioni di euro per il 2010 e a 70 milioni di euro per il 2011 derivanti, rispettivamente, dal comma 1 (istituzione del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro) e dal comma 2 dell’articolo 4 in esame (agevolazioni fiscali per le imprese per investimenti in ricerca e sviluppo).

 

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, in relazione alle misure introdotte dai primi tre articoli del provvedimento sono stimate maggiori entrate pari complessivamente a 213,5 milioni nel 2010, 292 milioni nel 2011 e 292 milioni nel 2012.

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

Art. 1

Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie

120

160

160

Art. 2

Potenziamento dell’amministrazione finanziaria e recupero imposte italiane all’estero

17

22

22

Art. 3

Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

76,5

110

110

 

Totale maggiori entrate

213,5

292

292

 

Il secondo periodo del comma 9 dispone l’utilizzo di una ulteriore quota delle suddette maggiori entrate – per complessivi 307 milioni di euro - al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[30], in conseguenza della accertata insufficiente copertura finanziaria, per la parte posta a valere sulle risorse, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008, rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2009 medesimo.

Come indicato nella relazione tecnica del decreto-legge in esame, tale intervento è disposto in attuazione della disposizione di cui all’articolo 17, comma 13, della nuova legge di contabilità (legge 31 dicembre 2009, n. 196) secondo la quale, allorché il Ministro dell'economia e delle finanze riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è tenuto ad assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

Si ricorda che tra i vari mezzi di copertura finanziaria degli oneri del D.L. n. 5/2009, l’articolo 8, comma 1, lettera a) ha previsto l’utilizzo delle economie conseguenti a rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 488/1992, iscritte in conto residui 2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342 (Fondo per la competitività e lo sviluppo), quantificate dalla norma citata in complessivi 933 milioni di euro.

Ai fini della copertura finanziaria, la norma ha disposto che una quota pari a 311,1 milioni venisse versata direttamente all'entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009; la restante parte, pari a 621,9 milioni, avrebbe dovuto essere versata su una apposita contabilità speciale (n. 5343), ai fini del suo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, in quote annuali pari a 211 milioni nel 2010, 215 milioni nel 2011, 95,9 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014. Parte delle quote versate nel 2012 e nel 2012 sono state altresì destinate, nell’importo di 80,5 milioni nel 2010 e di 95,9 milioni nel 2012, al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, come previsto dalla medesima lettera a) dell’articolo 8.

Come specificato dalla norma in esame, sulla suddetta contabilità speciale n. 5343 risulta accertato un minore versamento dei residui iscritti sul capitolo 7342/Ministero dello sviluppo economico, per la somma complessiva di 307 milioni di euro.

Relativamente alla quantificazione delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ed iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero, al fine di essere destinate, nel limite dell’85%, alla realizzazione di interventi specificamente indicati dalla norma. Successivamente, il D.L. n. 185/2008 (art. 11) ha destinato tali risorse al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, nel limite massimo di 450 milioni di euro, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

Le economie sono state accertate con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785 milioni di euro, e 13 marzo 2009, in complessivi 375 milioni di euro[31].

Nel complesso, dunque, le risorse accertate dalle revoche delle agevolazioni ex legge n. 488/1992 sono state pari a 1.160 milioni. Di questi, una quota pari a 71 milioni è stata assegnata al finanziamento del Fondo di garanzia come previsto dal D.L. n. 185/2008.

Da informazioni acquisite presso i competenti uffici ministeriali, tuttavia, delle somme complessivamente accertate con i due suddetti decreti circa 463 milioni di euro erano da considerarsi perenti agli effetti amministrativi, e dunque non più utilizzabili. Soltanto la quota residua ha potuto pertanto essere utilizzata a copertura del D.L. n. 5/2009 e, di conseguenza, versata nella contabilità speciale n. 5343.

Il minore versamento accertato in contabilità risulterebbe pertanto relativo a tali residui perenti, di cui quota parte (156 milioni di euro) sono stati compensati dalle maggiori revoche accertate.

 

Al fine di compensare il minor versamento accertato sulla contabilità speciale n. 5343, conseguente alla perenzione di quota parte dei residui 2008 rivenienti dalle revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, la norma in esame dispone che parte delle maggiori entrate derivanti dai primi tre articoli del provvedimento, nell’importo di 111,1 milioni per il 2011 e di 100 milioni per il 2014, resti acquisita all’entrata del bilancio dello Stato e che ulteriori 95,9 milioni per il 2012 siano versati sulla suddetta contabilità per essere destinati al rifinanziamento del Fondo di garanzia[32], ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2009.

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

Art. 1

Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie

120

160

160

Art. 2

Potenziamento dell’amministrazione finanziaria e recupero imposte italiane all’estero

17

22

22

Art. 3

Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

76,5

110

110

 

Maggiori entrate art. 1-3

213,5

292

292

Art. 4, co. 9, primo periodo

Copertura finanziaria

-200

-70

-

Art. 4, co. 9, secondo periodo

Compensazione finanziaria minori versamenti residui derivanti da revoche ex legge n. 488/1992

 

-111,1

-95,9

 

Maggiori entrate residue

13,5

110,9

196,1

 

 

L’ultimo periodo del comma 9 dispone che la parte residua delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sia destinato alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Secondo quanto indicato nel prospetto che riepiloga gli effetti finanziari del provvedimento nel triennio 2010-2012, in termini di saldo netto da finanziare, dal provvedimento discendono effetti positivi pari agli importi indicati per ciascun anno nella precedente tabella[33].

In termini di indebitamento netto, gli effetti positivi sono quantificati in 22,1 milioni nel 2010, 119,3 milioni per il 2011 e 179,1 milioni per il 2012.

 

Va peraltro ricordato che le maggiori entrate che si stima derivino dal provvedimento in esame sono di carattere permanente.

 


 

Articolo 5
(Attività edilizia libera)

 


1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non compor­tino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


 

L’articolo in esame è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi prevedendo che essi siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo e non piùcon la denuncia di inizio attività (cd. DIA).

 

Il comma 1, sostituendo l’art. 6 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), amplia, infatti, le tipologie degli interventi edilizi che possono essere sottoposti ad attività edilizia libera, ossia realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo.

Si ricorda, infatti, che l’art. 6 del cd. T.U. dell’edilizia, prevede che rientrino nell’attività edilizia libera una serie di interventi edilizi realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo, salvo più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali, dagli strumenti urbanistici e comunque nel rispetto delle altre normative di settore, in particolare di quelle di cui al d.lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio e dei beni culturali). Tali interventi sono:

a) quelli relativi alla manutenzione ordinaria;

b) quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

 

Il nuovo testo dell’art. 6 conferma – analogamente al testo vigente - che l’attività edilizia libera dovrà rispettare sia le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali, sia le altre normative di settore, indicandole nel dettaglio - sempre rispetto al testo vigente: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica e quelle del citato D.lgs. 42 del 2004.

Quanto alle leggi regionali, appare opportuno ricordare che la disciplina regionale vigente in merito alla liberalizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria varia da regione a regione: alcune di esse hanno già ampliato gli interventi soggetti ad attività edilizia libera, altre si sono dotate di norme più restrittive, altre ancora applicano le disposizioni del T.U. dell’edilizia.

Qualora la norma regionale contenga disposizioni più restrittive, queste ultime dovrebbero prevalere sulle norme statali, rendendo possibile la semplificazione edilizia unicamente in quelle regioni che hanno già ampliato la casistica di interventi sottoposti ad attività edilizia libera.

Inoltre, laddove una singola regione volesse adeguarsi alla normativa statale, occorrerebbe comunque modificare la legge regionale che individua gli interventi considerati come attività libera.

Occorre inoltre tenere conto di eventuali prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali che dovranno essere osservati anche se in contrasto con le disposizioni del decreto legge.

 

Alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, con l’art. 16 della L.R. 19/2009(Codice regionale dell’edilizia) e la Sardegna, con l’art. 15 della L.R. 23/1985, hanno già ampliato le tipologie di interventi soggetti ad attività libera.

Nove regioni e le province autonome (Val d’Aosta, Prov. Bolzano, Prov.Trento, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia) hanno emanato proprie leggi - successive al D.P.R. 380/2001 – prevalentemente più restrittive in materia.

In altre nove regioni (Lazio, Piemonte, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria) vengono applicate le disposizioni sulla DIA previste dal T.U. del 2001, in alcuni casi perché le leggi regionali sono antecedenti l’entrata in vigore del T.U., in altri in quanto le regioni non hanno mai emanato norme proprie in materia di titoli abilitativi in edilizia.

Si allega una breve tabella riassuntiva:

Abruzzo

DIA di cui al DPR 380/2001

Basilicata

DIA di cui al DPR 380/2001

Calabria

DIA di cui al DPR 380/2001

Campania

L.R. 28-11-2001 n. 19, come modificata dal’art. 49 della L. R.16/2004 (art. 2)

E. Romagna

L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (artt. 8 e 9)

Friuli V.G.

L. 11 novembre 2009 n. 19 (artt. 16 e 17).

Lazio

DIA di cui al DPR 380/2001

Liguria

L.R. 6 giugno 2008, n. 16 (artt. 21 e 23)

Lombardia

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (artt. 33 e 41)

Marche

DIA di cui al DPR 380/2001

Molise

DIA di cui al DPR 380/2001

Piemonte

DIA di cui al DPR 380/2001

Puglia

DIA di cui al DPR 380/2001

Sardegna

L.R. 11 ottobre 1985 n. 23, modif. dalla L.R. 16 maggio 2003, n. 5 (artt. 13, 14-bis e 15)

Sicilia

DIA di cui al DPR 380/2001

Toscana

L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (artt. 79 e 80)

Umbria

L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (artt. 7, 18 e 20)

Valle d’Aosta

L.R. 6 aprile 1998, n. 11, modif. dalla L. R. 24 dicembre 2007, n. 34 (art. 61)

Veneto

DIA di cui al DPR 380/2001

Prov. Bolzano

L.P. 11 agosto 1997, n. 13, modif. dalla L.P. 2 luglio 2007, n. 3 (art. 132) e D.P.G.P. 6 novembre 1998 n. 33, modif. dal D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28

Prov. Trento

L.P. 5 settembre 1991, n. 22, modif. dalla L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 (art. 83 e 85)

 

Si riportano, in estrema sintesi, le norme di settore aventi incidenza sull’attività edilizia indicate nel comma 1: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica e quelle del citato D.lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda la normativa antisismica, il Capo IV della Parte II (artt. 83-103) del T.U. dell’edilizia relativo alle costruzioni in zone sismiche, prevede che, oltre al rispetto della normativa tecnica per l’edilizia prevista all’art. 52, le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche vengano disciplinate, da specifiche norme tecniche che dovranno essere elaborate nel rispetto dei principi recati dall’art. 84 e segg. del T.U. Esse sono state, pertanto, adottate con due provvedimenti fondamentali – dapprima con l’ordinanza 3274/2003 e successivamente con lo specifico D.M. 14 settembre 2005 poi aggiornato con il DM 14 gennaio 2008 (e con le relative istruzioni applicative della circolare 2 febbraio 2009, n. 617). Si ricorda, da ultimo, che l’entrata in vigore della normativa, prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge 207/2008, dopo il sisma in Abruzzo è stata anticipata al 30 giugno 2009 (art. 1-bis del decreto legge 39/2009).

In merito alle norme di sicurezza, esse sono contenute sia negli artt. 52- 76 del T.U. dell’edilizia, che recano le disposizioni di carattere generale per assicurare la sicurezza e la stabilità di tutte le tipologie di costruzioni, sia nelle norme tecniche citate di cui al DM 14 gennaio 2008. Tale DM, oltre alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, reca, infatti, la disciplina tecnica in materia di costruzioni sulla progettazione strutturale degli edifici, indicando i criteri generali di sicurezza, le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti. Tali norme definiscono l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio (in particolare le norme relative alla resistenza al fuoco sono incluse nella sezione 3.6.1 Incendio)e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

In relazione alle norme antincendio per gli edifici di civile abitazione, esse sono contenute nel DM 16 maggio 1987, n. 246, mentre le norme igienico sanitarie nel DM Sanità del 5 luglio 1975, successivamente integrato dal DM 9 giugno 1999. In tale DM sono indicati i requisiti dimensionali minimi dei locali di abitazione, le dotazioni minime dei servizi igienici, ed il parametri di illuminazione e di ventilazione.

Le norme sulla sicurezza degli impianti sono, invece, contenute nella Parte II, Capo V del T.U. dell’edilizia (artt. 107-121). Nell’art. 115 viene anche previsto che il dirigente comunale rilasci il certificato di agibilità solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione o il certificato di collaudo degli impianti installati. Il certificato di agibilità (art. 24) attesta, infatti, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Le norme relative al contenimento del consumo di energia negli edifici sono, infine, contenute nel successivo Capo VI (artt. 122- 135) e nel  D.Lgs. 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successivi decreti attuativi.Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono contenute nel D.M. 26 giugno 2009 mentre il D.P.R. 59/2009 definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 42/2004, si ricorda, in estrema sintesi, che per gli interventi edilizi su un immobile vincolato, è necessario il previo assenso alla Soprintendenza (art. 21, comma 4), mentre è richiesta l’autorizzazione paesaggistica qualora i proprietari di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano apportarvi delle modifiche (art. 146).

 

Si rileva che tra la normativa di settore incidente sull’attività edilizia non compare quella relativa alla sicurezza degli impianti contenuta, come anzidetto, negli artt. 107 - 121 del T.U. dell’edilizia.

Si osserva, inoltre, che la norma permette la possibilità di realizzare una serie di interventi attualmente soggetti a DIA nel rispetto delle normative di settore incidenti sull’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie…..), che sono sostanzialmente quelle in base alle quali un tecnico abilitato assevera la DIA. Pertanto, in assenza della DIA, verrebbe meno anche la certificazione del tecnico il quale si assume la responsabilità degli interventi.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 23, comma 1, del citato T.U., qualora sia necessaria la DIA sarà un progettista abilitato ad asseverare, assumendosene la responsabilità, la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

 

Da ultimo si osserva che con la DIA è prevista la presentazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) della ditta che realizzerà gli interventi secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, viene sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L’assenza della DIA farebbe quindi venir meno l’obbligo di presentazione del DURC.

 

L’articolo in esame dispone quindi che, nel rispetto delle citate normative, possono essere assoggettati ad attività edilizia libera i seguenti interventi, la maggior parte dei quali sono, attualmente, soggetti a DIA:

§      le tre tipologie di interventi già contemplate dal vigente art. 6 del T.U., vale a dire, manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo; per quest’ultima viene precisata l’esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.

Si ricorda che il comma 34 dell’art. 27 della legge 99/2009 ha recentemente sostituito integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 239/2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi.Il permesso viene ora rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico.

 

§      interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’art. 3, lett. b) del TU dell’edilizia, ma nel rispetto di alcune condizioni: non devono riguardare le parti strutturali dell'edificio o comportare un aumento del numero delle unità immobiliari o un incremento degli standard urbanistici.

Conseguentemente la manutenzione straordinaria viene equiparata a quella ordinaria, purché nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

Sono considerati «interventi di manutenzione straordinaria», ai sensi dell’art. 3, lett. b) del TU dell’edilizia, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono attualmente sottoposti a DIA in quanto l’area di operatività della DIA è definita, oltre che residualmente ai sensi dell’art. 22, comma 1[34], anche con la compatibilità della vecchia normativa che elencava delle ipotesi tassative - art. 4 del DL 398/1993 - con le nuove disposizioni del TU[35], tra le quali figurano sia gli interventi di manutenzione straordinaria che le opere interne che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d'uso (art. 4, comma 7, del DL 398/1993).

Qualora tali interventi di manutenzione straordinaria comportassero un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A[36], mutamenti della destinazione d'uso, dovranno essere sottoposti a permesso di costruire o a superDIA. Per approfondimenti si veda la scheda specifica sui Titoli abilitativi all’attività edilizia.

Da ultimo, si ricorda, che l’art. 13 della L.R. della Sardegna 23/1985, come modificato dalla L.R. 5/2003, ha incluso le opere di manutenzione straordinaria tra gli interventi soggetti ad autorizzazione comunale, in luogo della DIA (art. 13).

 

§      i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.

Disposizioni sulla disciplina delle opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali sono contenute nelle leggi forestali regionali e nei relativi regolamenti attuativi che indicano i casi in cui non è necessaria l’autorizzazione e quelli per i quali, invece, è richiesta la DIA.

Dato che la tipologia dei lavori di manutenzione dei terreni agrari e forestali è molto ampia (si veda l’esempio citato degli artt. 91 e seguenti del regolamento forestale della regione Toscana) e, soprattutto in considerazione dell’incidenza di tali lavori sull’assetto idrogeologico del territorio, sembrerebbe opportuno specificare in modo tassativo le opere o i movimenti di terreno realizzabili senza DIA;

 

§      le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.

Si osserva che dovrebbe essere precisato il generico riferimento ad “opere”, in quanto esso potrebbe includere, oltre alle opere caratterizzate da precarietà strutturale, quali tende e gazebo, anche prefabbricati o strutture di qualsiasi genere, purché caratterizzati da precarietà funzionale, vale a dire opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee – tant’é che viene specificato il termine massimo della temporaneità pari a 90 giorni - altrimenti tali interventi rientrerebbero tra quelli di nuova costruzione per i quali è necessario il permesso di costruire.

Si ricorda, infatti, che sono sottoposti a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del TU dell’edilizia, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano però diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, in quanto rientrati, ai sensi dell’art. 3 del TU tra gli “interventi di nuova costruzione”.

Invece, la recente L.R. del Friuli Venezia Giulia 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia), all’art. 18, include tra le attività di edilizia libera anche le “opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all’esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera”.

 

§      le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

Disposizioni sulla disciplina delle serre mobili stagionali sono, in genere, contenute, nei regolamenti edilizi comunali, che dettagliano ulteriormente le caratteristiche di tali serre. Spesso, infatti, vengono precisate le caratteristiche delle serre stagionali (con struttura leggera e teli, senza fondazioni con un'altezza massima al colmo inferiore a m. 3.50) che possono essere installate con una semplice comunicazione corredata da una planimetria. Le serre semifisse con struttura leggera e pannelli trasparenti, aventi un'altezza massima al colmo di m. 3.50, potranno essere installate, invece, previa DIA. Le serre fisse possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruzione.

Sembrerebbe opportuno precisare ulteriormente le caratteristiche strutturali di tali serre mobili (struttura leggera e teli o pannelli trasparenti) e la loro altezza massima dato che attualmente possono anche essere soggette a DIA.

 

§      opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, rispettando l'indice di permeabilità[37], ove stabilito dallo strumento urbanistico.

Attualmente, per tali interventi, è necessaria la DIA in virtù della sua applicazione residuale.

 

§      i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 1444/1968, vale a dire al di fuori dei centri storici.

Si ricorda che parte II del TU dell’edilizia reca anche norme specifiche (Capo IV, artt. 122-135) per il contenimento del consumo di energia negli edifici. In particolare l’art. 123 prevede che gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e pertanto soggetti a DIA.

Si ricorda, però, che l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 115/2008[38] è intervenuto a semplificare alcune procedure relative ad impianti per l’efficienza energetica con alcune caratteristiche. Esso prevede, infatti, che non è più necessaria la DIA per quegli “impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi”. Essi sono pertanto considerati interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti alla DIA qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Si ricorda, inoltre, che le singole leggi regionali possono disporre altrimenti. Per esempio, in Liguria la legge regionale 16/2008 prevede una DIA semplificata - comunicazione di inizio attività - per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici fino a 20 mq. (art. 21), mentre è obbligatoria la DIA per l’installazione di pannelli solari termici da 20 a 100 mq (art. 23). Al contrario in Emilia Romagna molti comuni non richiedono nemmeno la prevista comunicazione al comune stesso.

 

§      elementi di arredo urbano delle aree pertinenziali degli edifici, nonché le aree ludiche senza fini di lucro.

La L.R. del Friuli Venezia Giulia 19/2009 ha già liberalizzato tali interventi, purché non comportino volumetria (art. 16).

Generalmente i titoli autorizzatori per l’installazione di elementi di arredo urbano e di aree ludiche senza fini di lucro sono disciplinati dai regolamenti edilizi comunali che prevedono una specifica richiesta di autorizzazione oppure la DIA.

 

Il comma 2 semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per le attività previste dal comma 1.

Il CPI, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.

La norma sembrerebbe interessare gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto ai sensi dell’art. 80 del TU dell’edilizia tali opere edilizie devono essere realizzate, tra l’altro, anche nel rispetto delle norme di prevenzione degli incendi.

Si ricorda che le procedure per il rilascio del CPI sono attualmente disciplinate dall’art. 3 del D.P.R. 37/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 59/1997). Il CPI deve essere richiesto dal titolare solo se l’attività è compresa tra le 97 elencate nel DM 16 febbraio 1982[39].

In base all’art. 3 del citato DPR, completate le opere, gli enti e i privati sono tenuti a presentare domanda di sopralluogo al comando provinciale dei vigili del fuoco, che vi provvede entro 90 giorni, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Il termine di 90 giorni può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il CPI che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Qualora invece venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato e alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

In attesa del sopralluogo, l’interessato può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni, di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta il rispetto della normativa in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del medesimo D.P.R. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

La dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all’interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l’attività, purché risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione[40]. Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998[41], le certificazioni di conformità da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo.

Si ricorda, da ultimo che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 229/2003) ha ridisciplinato il procedimento del rilascio del CPI riorganizzando le varie disposizioni in materia recate da diversi provvedimenti previgenti e demandando ad apposito D.P.R. (non ancora emanato) la fissazione delle disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del CPI. Nelle more dell’attuazione del nuovo D.P.R. continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 37/1998.

 

Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, una riduzione dei tempi per il rilascio del parere di conformità previsto dal primo periodo del comma 2, dell’art. 2, del D.P.R. 37/1998. Esso viene ridotto, per le stesse attività del comma 1, da quarantacinque a trenta giorni.

Si ricorda, infatti, che prima del rilascio del CPI, il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, è tenuto ad effettuare un preventivo esame dei progetti, pronunciandosi sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio, cd. parere di conformità. Difatti, ai sensi dell’art. 2, del citato DPR 37/1998, il comando provinciale dei vigili del fuoco esamina i progetti (di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti) e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, tale termine è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

 

Il comma 3 prevede che, prima dell’inizio dei lavori, l’interessato dia comunicazione all’amministrazione comunale, anche in via telematica, in relazione agli interventi previsti al comma 1, alle lettere b), f), h), i) e l) - ovvero interventi di manutenzione straordinaria, le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, i pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici – allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, per gli interventi di manutenzione straordinaria - che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici - anche i dati identificativi dell'impresa che realizzerà i lavori.

 

Si osserva che l’obbligo della comunicazione all’amministrazione mette questa ultima in grado di effettuare eventuali verifiche volte al rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, proprio in conseguenza del venir meno, in assenza della DIA, della certificazione del tecnico che si assume la responsabilità degli interventi.


 

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

I titoli abilitativi all’attività edilizia prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame

I titoli abilitativi all’attività edilizia sono disciplinati dal Titolo II della Parte I - artt. 6-23 - del DPR 380/2001 e sono: l’attività edilizia libera, il permesso di costruire,la denuncia di inizio attività (cd. DIA) e la cd. superDIA.

Dell’attività edilizia libera (art. 6) si è già detto nella scheda relativa all’articolo in esame, qui si riportano unicamente le disposizioni principali relative alla DIA e alla superDIA - e non quelle relative al permesso di costruire - in quanto gli interventi inclusi nell’articolo in esame sono attualmente soggetti a DIA.

La DIA e la superDIA (artt. 22 e 23)

Gli artt. 22 e 23 del TU dettano la disciplina sostanziale e procedimentale relativa agli interventi assoggettati a DIA. e superDIA, introdotta quest’ultima dalla legge n. 443/2001 (c.d. “legge obiettivo”).

 

L’ambito di operatività della DIA è definito residualmente ai sensi del comma 1 dell’art. 22. Sono realizzabili, infatti, mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

 

Pertanto da un raffronto dell’art. 22, comma 1, del T.U. con le previgenti disposizioni dell'art. 4 del DL 398/1993 (che recava gli interventi soggetti a concessione edilizia) sono soggetti a DIA e a superDIA gli interventi edilizi realizzabili con i titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 380/2001 e, per la DIA, anche dall’art. 4 del D.L. 398/1993 e dall’ex art. 7 del D.L. 398/1993, secondo la seguente tabella:

 

 

D.P.R. 380/2001

Titoli abilitativi

Interventi edilizi

Articolo 6

Attività libera

§          manutenzione ordinaria

§          eliminazione di barriere architettoniche

§          opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

Articolo 10

Permesso di costruire

§          nuova costruzione

§          ristrutturazione urbanistica

§          ristrutturazione edilizia con ampliamenti volumetrici

Articolo 22,
commi 1 e 2

DIA

§          manutenzione straordinaria

§          restauro e risanamento conservativo

§        ristruttrutturazione edilizia senza ampliamenti volumetrici

§        varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie

§        eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe e ascensori esterni

§        recinzioni, muri di cinta e cancellate a determinate condizioni

§        impianti sportivi senza creazione di volumetrie

§        opere interne ove non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti

§        parcheggi di pertinenza nel sottosuolo con una volumetria non superiore al 20%

§        mutamenti di destinazione d'uso

§        opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti

§        occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo libero

§        opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere

Articolo 22,
comma 3

SuperDIA

§        ristrutturazione edilizia con ampliamenti volumetrici

§        nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica se disciplinate da piani attuativi recanti previsioni di dettaglio

§        nuova costruzione se di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

 

L’iter procedimentale

Per quanto riguarda la disciplina procedimentaledella Dia (che è comune anche alla superDIA), l’art. 23, comma 1, dispone che il proprietario dell'immobile, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenti allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La DIA è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori (comma 2).

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro 30 giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria[42] e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la DIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia (comma 6). Pertanto, dal combinato disposto dei commi 1 e 6 la DIA è soggetta al silenzio assenso.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la DIA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento (comma 7).

Infine, si ricorda che la cd. superDIA opera relativamente alle ipotesi già previste dalla legge obiettivo e ora recepite dal novellato art. 22, comma 3 (con il D.Lgs. 301/2002) del TU che prevede che si può fare ricorso a una semplice DIA, in alternativa al permesso di costruire, anche per:

-        a) le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del TU (soggette a permesso di costruire);

-        b) le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, purché contengano previsioni di dettaglio;

-        c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche[43].

Pertanto, la superDIA ha a oggetto interventi edilizi maggiori, per i quali il regime di fondo è quello del permesso di costruire.

 


Allegato

 

D.M. Sviluppo economico 26 marzo 2010
Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2010, n. 79.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

 

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

e con

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

Ritenuto di dover definire le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili;

Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente già in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attività richiesta per le specificità del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operatività sul territorio, nonché alla disponibilità di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operatività lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalità stabilite dal presente decreto;

 

Decreta:

 

Art. 1
Finalizzazioni del fondo

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo», sono erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti:

60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera a);

50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera b) alla lettera g);

12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera h);

20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera i) alla lettera j);

8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera k);

20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera l);

40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera m);

10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter), per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera n) alla lettera q);

20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera r);

60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera s), ed all'art. 3.

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni.

 

Art. 2

Contributi unitari

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:

a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:

a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126 del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attività produttive - «indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo» Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005;

a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008;

a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e più specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);

a.4) la nuova cucina componibile sia già predisposta per la raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;

a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1), a.2), a.3) ed a.4);

a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;

a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo;

b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);

c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;

d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (FSD);

e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);

f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;

g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP = 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;

h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo è del 20% sino a un massimo di 1500 euro;

i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;

j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;

k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo è aumentato ad euro 2000 se il nuovo rimorchio è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilità; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo è aumentato ad euro 4000 se il nuovo semirimorchio è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilità;

l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;

m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;

o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;

p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;

q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;

r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con età compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;

s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), del comma 1, il contributo è corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti disposizioni.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L. 379 del 28 dicembre 2006).

5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera s).

 

Art. 3

Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

 

Art. 4

Modalità di gestione delle risorse

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.

2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico all'organismo di cui al comma 1 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente decreto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.

 

Art. 5

Revoca del contributo

1. In caso di assenza di uno o più requisiti per la erogazione dei contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca dei contributi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

 

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 26 marzo 2010


 



[1]    Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, n. 2001/115/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

[2]    “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.

[3]    Approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 1327 e successivamente modificato ed integrato.

[4]     Tali crediti sono assistiti da privilegio sulla nave e sulle sue pertinenze, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio, ai sensi dell’articolo 552 del codice della navigazione.

[5]    Si ricorda che i fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'articolo 31, della L. 340/2000 (legge di semplificazione 1999), dal 9 marzo 2001. Lo stesso articolo ha altresì stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[6]    Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[7]    Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[8]    In via generale, si ricorda che, essendo la concessione un provvedimento amministrativo rilasciato intuitu personae, il concessionario non può cedere la propria posizione se non previa autorizzazione da parte della pubblica amministrazione concedente.

[9]    Si ricorda, a tal proposito, che la declaratoria di decadenza è uno strumento sanzionatorio che l’amministrazione concedente ha a disposizione allorché si verifichi un’inadempienza colposa, grave e reiterata del concessionario; diversamente, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l’amministrazione può disporre la revoca della concessione con un atto amministrativo di secondo grado che opera direttamente nei confronti del provvedimento travolgendo anche la convenzione che di regola accompagna l’atto unilaterale. In tale ipotesi, il più delle volte, il concedente non è tenuto ad indennizzare il concessionario.

[10]   F. Pezzatti, Le polizze dormienti perdono la retroattività, in Sole 24 Ore,  20 marzo 2010, pag. 6. 

[11]   Recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Si ricorda in proposito che, in forza della predetta delega, il 31 dicembre 1992 sono stati emanati due decreti legislativi, n. 545 e 546 che hanno  riassestato, rispettivamente, il sistema degli organi della giurisdizione tributaria e il procedimento contenzioso.

[12]   Recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[13]   Recante Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[14]   Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[15]   Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

[16]   Il comma 848 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo di cui al precedente comma 847. Inoltre, ai sensi del comma 849, fino all’adozione di tale decreto, i regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa Commissione.

[17]   Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[18]   DM 26 marzo 2010 recante Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

[19]   Ovviamente all’esaurimento delle risorse appositamente stanziate per ogni tipologia di intervento non si potrà più beneficiare degli incentivi.

[20]   Il D.Lgs. 192/2005, recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, ha previsto che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro l’8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovessero essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie fissati dall'articolo 4 dello stesso D.Lgs. L’attestato ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione modificante le prestazioni energetiche dell'edificio. L’attestato comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. E’ inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. Con il D.Lgs. 311/2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 192/2005, l’obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005, purché oggetto di compravendita o locazione, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alla disciplina comunitaria. Infine si segnala che con il D.M. 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, sono state emanate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

[21]   Si tratta del regolamento  CE 1998/2006. Si ricorda che la norma de minimis stabilisce che  li aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200 000 euro non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 dello stesso trattato.

[22]   L'incentivo per l'acquisto di un frigorifero di classe A+ e A++ non è previsto da questa misura poiché beneficia già del contributo previsto dalla legge 296/2006 (valido per acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2010).

Per ulteriori informazioni: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/opus/casaevoluta_frigo.pdf

[23]   Sul sito http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it una cucina di libera installazione viene definita come elettrodomestico costituito da piano cottura e forno.

[24]   http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/infoConsumatori.shtml

[25]   Per tali immobili, come si è anticipato, l’articolo 3 subordina la concessione del contributo all'acquirente alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.

[26]   Le tabelle ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, individuano dei codici convenzionali corrispondenti a ciascuna tipologia di attività esercitata dai contribuenti.

[27]   Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[28]    Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante Riordino della legislazione in materia portuale.

[29]    I porti sede di autorità portuali sono quelli di: Ancona; Augusta; Bari; Brindisi; Cagliari; Catania; Civitavecchia; Genova; Gioia Tauro; La Spezia; Livorno; Manfredonia; Marina di Carrara; Messina; Napoli; Olbia e Golfo Aranci; Palermo; Piombino; Ravenna; Salerno; Savona; Taranto; Trieste e Venezia.

[30]   Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

[31]   Va ricordato che al momento dall’approvazione del D.L. n. 5/2009, le economie, accertate con il D.M. Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, risultavano pari a 785 milioni di euro.

Nella Nota tecnica presentata alla Commissione bilancio in data 17 marzo 2009, il Ministero dell’economia ha precisato che la copertura del provvedimento, posta a valere sui residui di impegno della legge n. 488/1992, si basa sulle revoche individuate dal citato D.M. 28 febbraio 2008 per 785 milioni, nonché su ulteriori revoche che il Ministero dello sviluppo economico “ha garantito che effettuerà nei primi mesi del 2009”. Il Ministero ha precisato inoltre che per provvedere alla copertura del provvedimento sarebbe stato ridotto il contributo che il D.L. n. 185/2008 assegnava in favore del Fondo di garanzia (previsto nel limite massimo di 450 milioni). Le ulteriori revoche sono state poi accertate con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 marzo 2009, nella misura di 375 milioni di euro.

[32]   Si ricorda che ai sensi del comma 847 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 15 della legge 266/1997) è confluito nel Fondo per la finanza d’impresa.

[33]   Ai fini del calcolo del saldo degli effetti del provvedimento, va considerato che anche in relazione all’articolo 4, commi 2 e 5, sono stimate maggiori entrate che tuttavia vengono compensate da maggiori spese autorizzate dal medesimo articolo 4 per pari importo.

[34]   Ai sensi del comma 1 sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 e all’art. 10 recanti, rispettivamente, le fattispecie di attività edilizia libera e quelle con il permesso di costruire.

[35]   Si tenga peraltro presente che l'art. 4 del DL 398/1993 è stato espressamente abrogato dall'art. 136 del T.U., sicché gli interventi ivi previsti, come assoggettati a DIA, rientrano ora nella categoria residuale degli interventi che non costituiscono né nuove costruzioni, né attività edilizie libere, a norma dell'art. 22, comma 1, T.U., ove non superino la soglia della rilevante trasformazione urbanistico-edilizia, oltre la quale rientrerebbero nell'ambito delle nuove costruzioni, assoggettate a permesso di costruire.

[36]   Sono considerate zone territoriali omogenee A ai sensi dell’art. 2 del DM 1444/1968 “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

[37]   L’indice di permeabilità (IP) esprime il rapporto minimo ammissibile tra la Superficie permeabile (SP) e la Superficie territoriale (ST) o fondiaria (SF), che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, secondo le prescrizioni del Piano regolatore generale (PRG).

[38]   “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.

[39]   L’elenco è disponibile all’indirizzo www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1982_dm1602.htm.

[40]   Cfr. Ministero dell’Interno, Circolare 5 Maggio 1998 n. 9 (Prot. n. P796/4101 sott. 72/E), D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.- Regolamento per la disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.

[41]   D.M. interno 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

[42]   Anche se ai sensi dell’art. 27, comma 2, alla DIA non sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 44 dello stesso TU ma solo quelle amministrative dell’art. 37 (mentre alla superDIA sono applicabili le sanzioni penali ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis) il reato che la più recente giurisprudenza (Cassazione penale sentenza 1818/2009) – dopo alcune pronunce contrastanti – ritiene configurabile è quello di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità. La pena per la falsa certificazione è la reclusione fino a un anno o la multa da euro 51 a euro 516, se il reato è commesso a fine di lucro, la pena detentiva e quella pecuniaria si applicano congiuntamente. È prevista anche la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da un minimo di un mese a un massimo di 5 anni. http://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/Cassazione/Cassazione_2009_n._1818.htm.

[43]   Per quanto riguarda gli “interventi di nuova costruzione”, definiti dall'art. 3, comma 1, lett. e), del TU, la disciplina risultante dal combinato disposto delle lett. b) e c) dell'art. 22, comma 2, del TU - così come novellato dal DLgs 301/2002 - comporta che quando il piano regolatore prescriva la mediazione di piani attuativi, di lottizzazione o di altri strumenti esecutivi, l'esecuzione degli interventi di nuova costruzione, mediante superDIA, può avvenire solo con l’approvazione di tali strumenti, che definiscano gli interventi sotto il profilo planovolumetrico, tipologico e costruttivo.