Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Misure urgenti in materia di semplificazione normativa - D.L. 200/2008 - A.C. 2044 (Schede di lettura e normativa di riferimento) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 98 | ||||
Data: | 09/01/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Misure urgenti in materia di D.L. 200/2008 - A.C. 2044 |
Schede di lettura e normativa di riferimento |
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n. 98 |
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9 gennaio 2009 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Ha partecipato alla redazione del dossier l’Osservatorio legislativo e parlamentare del Servizio studi.
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: D08200.doc
INDICE
Il programma di informatizzazione della legislazione vigente
§ L’articolo 107 della legge finanziaria 2001
§ Lo stato del progetto e il problema del recupero dello stock pregresso
§ Il progetto di informatizzazione e il meccanismo “taglia-leggi”
§ L’articolo 2, comma 584, della legge finanziaria 2008
Il contenuto del decreto-legge in esame
§ Articolo 1 (Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente)
§ Articolo 2 (Abrogazioni espresse)
§ Articolo 3 (Modifiche all’Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
§ Articolo 4 (Entrata in vigore)
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87)
§ Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 107)
§ Legge 28 novembre 2005, n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
§ Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 584)
§ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008. Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione normativa al Ministro senza portafoglio sen. dott. Roberto Calderoli
§ D.L. 16 maggio 2008, n. 85, (conv. con mod., Legge 14 luglio 2008, n. 121). Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, co. 15)
§ D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133). Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (artt. 24, 27, All. A)
Con l’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire – 2,58 milioni di euro circa – per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:
§ facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;
§ fornire al legislatore strumenti per l’attività di riordino normativo.
La medesima disposizione ha demandato la definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi previa intesa con i Presidenti delle due Camere.
Il D.P.C.M. che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003[1], ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).
Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:
§ compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;
§ messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);
§ classificazione della normativa vigente con l’intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;
§ studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell’istruttoria dell’attività di riordino normativo.
L’attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è curata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio tramite un gruppo di lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, costituito da personale designato dalla Presidenza del Consiglio, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del programma sono stati attribuiti, nell’àmbito delle rispettive competenze, al DAGL nonché al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il ministro per l’innovazione e le tecnologie.
Il Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA[2], Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.
Il primo risultato dell’attività di un gruppo interdisciplinare e interistituzionale (costituito all’interno del progetto Norme in rete) è rappresentato dalla definizione dei due standard nazionali per il trattamento informatico dei testi normativi (adottati con le circolari AIPA n. 35 del 2001 e n. 40 del 2002[3]), ai quali si sono uniformate progressivamente numerose amministrazioni centrali, autorità indipendenti e – soprattutto – quasi tutte le regioni italiane. L’esistenza di standard (pubblici) rappresenta inoltre una precondizione per la riuscita del “sistema” delineato dall’articolo 107 nonché per la sua futura integrazione con le basi dati di legislazione regionale.
La costituzione della vera e propria banca dati sulla normativa statale vigente si è dimostrata – negli anni – un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzato in origine.
Ciò è dovuto sostanzialmente a tre ordini di motivi:
§ l’altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi (iper-produzione normativa) e la non omogeneità delle norme sulle fonti (sia di produzione sia di conoscenza) nel medesimo periodo;
§ la frammentazione e il disordine dell’ordinamento dovuta anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione (difficoltà di identificare la normativa vigente; problema delle abrogazioni implicite);
§ la povertà del patrimonio di raccolte elettroniche: oltre alla mancanza di una raccolta completa degli atti normativi, si registrano, anche per i sistemi generalmente ritenuti più “affidabili”, alcune carenze e lacune.
Attraverso le delibere del Comitato guida e la copiosa documentazione prodotta dal gruppo di lavoro di supporto è possibile seguire il percorso sin qui seguito.
Esso è articolabile, in sintesi, nelle seguenti tappe:
§ completamento e sperimentazione sul campo degli standard elaborati in seno all’AIPA;
§ creazione del software adeguato per il trattamento dei testi (editor);
§ individuazione del CED (Centro elaborazione dati) della Corte di Cassazione quale sede ideale per ospitare la base dati e quindi per testare l’infrastruttura tecnologica in via di formazione;
§ definizione degli opportuni accordi fra il Comitato guida e la Corte di Cassazione;
§ formazione di un Comitato tecnico-giuridico (diretta emanazione del Comitato guida) competente a definire nel dettaglio i requisiti qualitativi del sistema e a validare i testi da pubblicare;
§ espletamento delle procedure di gara per la individuazione del nome del portale (la proposta vincitrice è risultata quella di “Normattiva”[4]) e per la creazione dell’ambiente web che ospiterà la banca dati e della relativa linea grafica;
§ progettazione e aggiudicazione della infrastruttura tecnologica che consentirà l’immissione nel sistema di testi elettronici provenienti direttamente dalle Camere e dal Governo (workflow normativo);
§ avvio delle procedure per la creazione di un primo segmento della base dati contenente tutti gli atti normativi a partire dall’inizio della XIV Legislatura.
Queste attività sono state svolte da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle amministrazioni della Presidenza del Consiglio, delle due Camere e dell’AIPA (successivamente CNIPA), in collaborazione con il CED della Corte di Cassazione e in costante contatto con la comunità di esperti – informatici e giuristi – nel trattamento informatico dei testi normativi che si è venuta formando in Italia[5].
In particolare, si è registrata la convergenza di tutti i soggetti istituzionali interessati alla informatizzazione della normativa vigente (inclusi i Consigli regionali) nell’adozione della marcatura con il linguaggio XML, che oltre a costituire uno standard adottato anche a livello internazionale, consente un’ampia ricercabilità dei testi.
Il progetto è giunto a sperimentare metodi adeguati di lavoro per il trattamento e la marcatura dei testi normativi ed ha avviato la sperimentazione sulle leggi approvate nella XIV legislatura, incontrando la maggiore difficoltà nel recupero dell’intera raccolta dei testi storici (cioè come approvati) degli atti in formato elettronico e con requisiti soddisfacenti di qualità/conformità al testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Tale raccolta – al momento – non sembra esistere né presso strutture pubbliche né presso editori privati presenti sul mercato.
La disponibilità dei testi “storici” rappresenta evidentemente una precondizione per la creazione dei testi vigenti (in parte con procedure automatiche, in parte con annotazione manuale).
Le difficoltà insorte nella costruzione e messa a regime della banca dati hanno indotto il Governo a dare attuazione al cosiddetto procedimento c.d. “taglia-leggi” (introdotto dall’art. 14, co. 12-24, della L. 246/2005[6]) basandosi, anziché sulla banca dati medesima, su un lavoro di raccolta della normativa vigente effettuato dai singoli Ministeri, che ha dato vita ad una autonoma banca dati di missione.
Il dispositivo “taglia-leggi” previsto dall’art. 14, co. 12-24, della L. 246/2005 (che ha istituito nel contempo una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa), reca una duplice, concorrente delega legislativa, avente ad oggetto:
§ l’individuazione delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1970) delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all’abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo;
§ la semplificazione e il riassetto delle materiedi volta in volta considerate.
Quanto al procedimento disegnato dalla citata legge di semplificazione, esso si articola in tre fasi:
§ l’individuazione entro il 16 dicembre 2007 delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi e delle loro incongruenze o antinomie, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;
§ l’individuazione con decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all’effetto di abrogazione generalizzata statuito dal medesimo articolo 14 (effetto al quale sono sottratte, inoltre, alcune disposizioni direttamente indicate dalla medesima L. 246/2005). Con i predetti decreti legislativi (emanati previo parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) si provvede altresì “alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto”;
§ l’adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, entro i due anni successivi alla data di loro entrata in vigore.
La prima fase della ricognizione della normativa statale di rango legislativo vigente è stata portata a termine. Il 14 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio ha inviato alle Camere la relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente prevista dall’art. 14, co. 12, della L. 246/2005 (Doc. XXVII, n. 7, annunciato in Assemblea il 18 dicembre 2007[7]). La puntuale elencazione dei 21.000[8] atti vigenti (non espressamente abrogati) risultanti al termine della ricognizione è contenuta in due specifici allegati alla relazione.
Sulla base della ricognizione effettuata per dare attuazione alla delega di cui all’articolo 14 della legge 246/2005, l’art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[9], ha disposto l’abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell’allegato A al decreto-legge.
Benché l’art. 14, co. 12, della L. 246/2005 avesse inserito nel meccanismo “taglia-leggi” (a supporto della fase ricognitiva del medesimo) il programma di informatizzazione della legislazione vigente di cui all’art. 107 della legge finanziaria 2001, tale programma è risultato “di particolare complessità tecnica, passando per il trattamento elettronico di tutti i testi normativi vigenti e del dato storico complessivo. Pertanto dovrà essere realizzato autonomamente e non potrà – per evidenti regioni – assumere valore condizionante rispetto all’attuazione dell’azione di sfoltimento e riordino della legislazione vigente di cui all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, pur potendo essere proficuamente utilizzato per le parti che saranno rese effettivamente disponibili” (così la citata relazione del 18 dicembre 2007).
Se il progetto ex art. 107 non è stato fin qui strumentale all’attività di sfoltimento e riordino, quest’ultima potrà risultare invece senz’altro strumentale alla costruzione della banca dati, in quanto recante una delimitazione ed una individuazione della normativa vigente.
Contestualmente alla presentazione, da parte del Governo, della relazione sul “taglia-leggi”, le Camere hanno approvato la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007[10]), la quale, all’art. 2, co. 584, reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.
Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, il co. 584:
§ stabilisce che i fondi relativi ai precedenti esercizi finanziari, che, non essendo stati impegnati, hanno costituito avanzo di bilancio confluendo, sulla base delle specifiche regole di contabilità della Presidenza del Consiglio, nel fondo di riserva previsto dall’articolo 12 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002[11], per essere riutilizzati per altre finalità, rimangano destinati, in via prioritaria, al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e, in via residuale, alle restanti attività previste[12];
§ attribuisce ulteriori finalità al programma, e più specificamente:
- il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;
- l’adeguamento agli standard dell’Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;
- l’adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell’ottica del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale;
§ affida a un responsabile, nominato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell’attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell’art. 14 della L. 246/2005 (relative alla ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti in relazione alla delega c.d “taglia-leggi”, vedi supra), e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi;
§ prevede la partecipazione all’attuazione dei programmi di rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, di rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e l’obbligo del coordinatore di riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi.
Articolo 1
(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente)
1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all’attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell’utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell’ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attività in corso per l’attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l’adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il comma 584 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.
L’articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare (come recita la rubrica) una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa.
Il comma 1 attribuisce al ministro per la semplificazione normativa competenze generali (di iniziativa, promozione e coordinamento) sulle attività in materia. Tali competenze sono esercitate “sulla base delle intese già acquisite” tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere.
Il ministro ha altresì il compito di “assicurare la convergenza” presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che la figura del ministro per la semplificazione normativa è stata istituita per la prima volta nel IV Governo Berlusconi, costituitosi all’inizio della corrente legislatura.
Delle sue funzioni tratta l’art. 1, co. 15, del D.L. 85/2008[13], ai sensi del quale, su delega del Presidente del Consiglio, il ministro assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa[14]. In particolare, la disposizione richiama le attribuzioni previste:
§ dall’art. 1, co. 22-bis, del D.L. 181/2006[15], con riferimento all’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;
§ dai commi 12, 14 e 15 dell’art. 14 della L. 246/2005[16], con riferimento al meccanismo “taglia-leggi”, volto all’abrogazione generalizzata delle leggi, non individuate come indispensabili, anteriori al 1970 (del quale s’è detto nella precedente scheda Il programma di informatizzazione della legislazione vigente).
L’art. 1, co. 22-bis, del D.L. 181/2006 ha previsto la costituzione con D.P.C.M., presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione. L’Unità eredita le competenze della Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica dall’art. 3, co. 6-duodecies-6-quaterdecies, del D.L. 35/2005[17]. Essa opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione previsto dal D.L. 4/2006[18]. L’Unità è dotata di una segreteria tecnica, definita quale struttura di missione della Presidenza del Consiglio[19]. Dell’Unità fa parte il capo del DAGL; gli altri componenti sono scelti tra “professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità”.
L’Unità si è costituita con il D.P.C.M. 12 settembre 2006[20], il quale ha precisato, tra l’altro, che essa è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le proprie funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ed è composta da non più di venti esperti. Al Capo del DAGL è attribuito un ruolo di coordinamento, nel quale è coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Il comma 22-bis prevede inoltre che con D.P.C.M. si provveda a riordinare le funzioni e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di semplificazione e qualità della regolazione, ed a riallocare le relative risorse, disponendo l’abrogazione (a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto D.P.C.M.) dell’art. 11, co. 2, della L. 137/2002[21] il quale tra l’altro istituiva presso il Dipartimento della funzione pubblica (in luogo del preesistente e soppresso Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) un ufficio dirigenziale di livello generale (Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).
Il D.P.C.M. 13 giugno 2008, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia, all’art. 2, co. 1, lett. b) attribuisce al ministro per la semplificazione normativa il coordinamento, tra le altre, delle attività di attuazione del menzionato art. 14, co. 12 ss., della L. 246/2005, e delle connesse competenze di cui all’art. 107 della L. 388/2000, ed all’art. 2, co. 584, della L. 244/2007. Ai sensi del successivo art. 3, co. 2, per lo svolgimento delle sue funzioni il ministro si avvale di un’apposita struttura di missione e dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, che presiede.
Il comma 2, ai fini di “convergenza” esplicitati al comma 1 e per il più efficiente utilizzo delle risorse, autorizza il ministro per la semplificazione normativa ad emanare decreti con i quali:
§ razionalizzare le attività degli organismi e degli enti operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di informatizzazione e classificazione della normativa vigente (tali decreti sono adottati sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione);
§ coordinare le relative iniziative con le attività in corso per l’attuazione dell’art. 14 della legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005[22]): si tratta delle disposizioni di delega c.d. “taglia-leggi”, sopra illustrate;
§ definire – di concerto con il ministro della giustizia – i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale: è richiamato in proposito l’art. 27, co. 2, del recente D.L. 112/2008[23], ove si prevede, a partire dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta ufficiale in forma esclusivamente telematica alle amministrazioni o enti pubblici (compresi gli enti locali) titolari di abbonamento.
I decreti sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (il termine massimo può dunque giungere sino al duecentoquarantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto).
Quest’ultimo termine, in ragione della sua ampiezza, potrebbe essere valutato alla luce del requisito dell’immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all’art. 15, co. 3, della L. 400/1988[24].
Il comma in esame non precisa se i previsti decreti del ministro per la semplificazione normativa abbiano natura regolamentare, benché questa possa forse desumersi in ragione dell’oggetto.
Ai sensi del comma 3, al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti si provvede attingendo alle risorse già stanziate ai sensi dell’art. 107 della legge finanziaria per il 2001[25], che aveva istituito un fondo finalizzato, per l’appunto, all’istituzione di una banca dati della normativa vigente accessibile gratuitamente a tutti i cittadini.
Il comma 4 abroga l’art. 2, co. 584, della legge finanziaria per il 2008[26], che recava disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.
Un confronto fra la disciplina introdotta dai commi 1 e 2 e quella previgente, risultante dall’art. 107 della L. 388/2000 e dall’abrogato art. 2, co. 584, della L. 244/2007 (per un’illustrazione dei quali si rinvia alla scheda Il programma di informatizzazione della legislazione vigente) evidenzia, tra le novità principali, le seguenti:
§ la confermata riconduzione in capo al ministro della semplificazione normativa delle competenze in materia di informatizzazione e classificazione della normativa vigente tiene luogo della nomina di un apposito “responsabile”, prevista dal co. 584;
§ tale riconduzione si traduce nella “convergenza” presso il DAGL (piuttosto che nel “coordinamento”, termine usato dal co. 584), di tutte le iniziative in materia, anche di quelle concernenti la legislazione regionale, realizzate dalle amministrazioni pubbliche.
A tale riguardo sembra opportuno un chiarimento del significato normativo del termine “convergenza”, in quanto riferibile anche alle amministrazioni diverse da quelle statali[27], e segnatamente alle regioni[28]; un’analoga precisazione potrebbe risultare opportuna per l’espressione “razionalizzazione […] delle attività degli organismi e degli enti operanti […]” (co. 2, lett. a)), qualora non si ritenga riferibile unicamente ad amministrazioni ed enti statali;
§ non è più richiesto (quantomeno espressamente) il coinvolgimento delle istanze regionali nell’attuazione dei programmi (che il co. 584 prevedeva mediante la partecipazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome);
§ il ministro opera “sulla base delle intese già acquisite” con i presidenti delle due Camere, non sembrando di conseguenza richiesto il perseguimento di ulteriori intese per il futuro;
§ non è esplicitamente ribadito l’adeguamento agli standard comunitari in materia di classificazione.
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato 1.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato 1.
L’articolo 2, al comma 1, dispone l’abrogazione degli atti legislativi i cui estremi sono elencati nell’Allegato 1. Si tratta di 28.889 atti normativi di rango primario (leggi, regi decreti-legge, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato) emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, finalità della norma è quella di contribuire alla certezza del diritto ed al contempo agevolare la realizzazione del progetto di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, del quale s’è detto con riguardo all’articolo 1, espungendo dall’ordinamento le norme primarie risalenti al precedente ordinamento costituzionale che siano “ormai ritenute estranee ai princìpi dell’ordinamento giuridico attuale”.
La soluzione scelta – prosegue la relazione illustrativa – consente di non dover procedere alla marcatura e all’inserimento di tali atti nella banca dati della legislazione vigente, “con cospicui risparmi di spesa, considerando che l’inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro”.
La medesima relazione dà sinteticamente conto del metodo seguito nell’individuazione degli atti sottoposti ad abrogazione.
I provvedimenti primari emanati nel periodo suindicato (oltre 31.000) sono stati individuati ricorrendo alla banca dati storica del Centro elaborazione dati (CED) della Corte di cassazione. Sono stati quindi espunti dall’elenco gli atti ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini del già menzionato meccanismo “taglia-leggi” di cui all’art. 14 della L. 246/2005. “Sono così residuati”, conclude la relazione, “circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente”.
La relazione illustrativa non fornisce specifiche indicazioni sul contenuto dei provvedimenti abrogati, che l’Allegato 1 elenca in ordine cronologico, con indicazione della data, del numero e del titolo talora non integrale, senza operare raggruppamenti per materia o in base ad ulteriori criteri, né il disegno di legge di conversione risulta accompagnato dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)[29], che potrebbero risultare d’ausilio ai fini della valutazione in sede parlamentare degli eventuali effetti della disposizione abrogativa con riguardo a singoli atti inclusi nell’elenco.
L’allegato al disegno di legge di conversione destinato, ex art. 17, co. 30, L. 127/1997[30], a riportare il testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge, non include – presumibilmente, per ragioni d’ordine pratico – gli atti normativi oggetto di abrogazione ai sensi dell’art. 2.
Per una parte consistente dei provvedimenti indicati nell’allegato la disposizione in esame svolge di fatto un funzione meramente ricognitiva, in quanto trattasi di provvedimenti già implicitamente abrogati da norme successive.
Appare comunque opportuno acquisire chiarimenti in ordine all’effettivo esaurimento degli effetti di tutti i provvedimenti contenuti nell’allegato.
Si segnalano alcune categorie di provvedimenti in ordine ai quali risulta opportuna l’acquisizione di informazioni più puntuali circa l’attuale sussistenza o l’avvenuto venir meno dei relativi effetti:
§ provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambi di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali;
§ provvedimenti relativi all’istituzione o alla disciplina di enti pubblici e provvedimenti relativi alla costituzione, al riconoscimento, all’attribuzione di personalità giuridica o comunque concernenti enti privati o enti ecclesiastici;
§ provvedimenti relativi alla costituzione, alla ricostituzione, alla modifica della denominazione o del territorio di comuni;
§ provvedimenti richiamati da atti normativi successivi tuttora in vigore;
§ provvedimenti che dispongono l’abrogazione parziale o che modificano precedenti atti normativi tuttora in vigore.
L’abrogazione ha efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Tale decorrenza andrebbe valutata alla luce del requisito dell’immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all’art. 15, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il successivo comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l’individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1.
Il comma non fissa un termine per l’adozione dell’”atto ricognitivo”, né precisa la natura giuridica di tale atto; sembra tuttavia presumibile che esso debba essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, per poter procedere all’abrogazione di atti ad esso equiordinati, quali i regolamenti governativi.
Articolo 3
(Modifiche all’Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
1. Sono soppresse dall’Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell’Allegato 2.
L’articolo 3 espunge i 60 atti normativi di rango primario elencati nell’Allegato 2 dall’elenco dei provvedimenti che, ai sensi dell’art. 24 del D.L. 112/2008, devono intendersi abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008.
Il menzionato art. 24 ha disposto, al co. 1, l’abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario (riportati nell’allegato A al decreto-legge), a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (termine venuto a scadenza il 22 dicembre scorso).
La norma fa salva l’applicazione dei co. 14 e 15 dell’art. 14 della L. 246/2005: si tratta del più volte ricordato meccanismo “taglia-leggi”, che delega il Governo all’individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l’automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti. Per dare attuazione alla delega è stata compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione abrogativa di cui all’art. 24 (cfr. la relazione illustrativa del relativo d.d.l. di conversione).
Il co. 1-bis autorizza il Governo a individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’allegato A.
Come precisa la relazione illustrativa, la norma sottrae all’effetto abrogativo gli atti normativi, contenuti nell’allegato A, “per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore”.
Si tratta – sostiene la relazione – di una correzione la cui portata (inferiore al 2 per cento) conferma l’efficacia dell’intervento abrogativo.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L’articolo 4 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Costituzione
della Repubblica
(artt. 77, 87)
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
(art. 107)
(1) (2)
------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 1 giugno 2001, n. 14; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6; Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2; Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75; Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23 giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 16 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15 febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 2001, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo 2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2001, n. 61; Circ. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno 2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2001, n. 128; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17 ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26; Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 aprile 2002, n. 68; Circ. 11 aprile 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ. 16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120; Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 163; Circ. 31 dicembre 2002, n. 191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 luglio 2003, n. 80; Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n. 73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 2004, n. 76; Msg. 23 giugno 2004, n. 19918; Msg. 28 giugno 2004, n. 20387; Msg. 29 luglio 2004, n. 24086; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25 ottobre 2004, n. 144; Circ. 24 maggio 2005, n. 67; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ. 21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis; Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n. 110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 20 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002; Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio 2001, n. 11;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31 gennaio 2002, n. 11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E; Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E; Circ. 17 aprile 2002, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio 2002, n. 143152; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E; Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E; Ris. 2 maggio 2005, n. 52/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 10 aprile 2001, n. 900379; Circ. 28 maggio 2001, n. 900562; Circ. 31 maggio 2001, n. 900582; Circ. 31 luglio 2001, n. 155; Circ. 6 agosto 2001, n. 159; Circ. 22 agosto 2001, n. 165;
- Ministero dell'interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio 2001, n. 87;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 22 giugno 2001, n. 900780; Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014; Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707;
- Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939; Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.
(omissis)
Art. 107
Informatizzazione della normativa vigente.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto (292).
----------------------------------------------
(292) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 24 gennaio 2003. Vedi, anche, il comma 584 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(omissis)
Legge
28 novembre 2005, n. 246.
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.
Capo I - Riassetto della normativa primaria
Art. 1
Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;
c) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
«f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».
Art. 2
Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;
b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».
Art. 3
Riassetto normativo in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefìci applicabili;
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici (2).
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(2) Comma così modificato dal comma 13 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.
Art. 4
Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell'attività di gestione;
c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'àmbito di ciascuna unità previsionale di base;
d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;
e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;
f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero (3).
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
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(3) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.
Art. 5
Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi (4).
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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(4) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.
Art. 6
Riassetto normativo in materia di pari opportunità.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni (5).
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(5) In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 7
Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;
2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai (6).
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
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(6) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249.
Capo II - Altri interventi normativi
Art. 8
Disposizioni in materia di trasporti.
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa».
Art. 9
Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;
b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;
c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;
d) all'articolo 74:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;
3) il terzo comma è abrogato;
e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;
f) l'articolo 95 è abrogato;
g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».
2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10
Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno.
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128:
1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;
b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».
Art. 11
Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno.
1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:
a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza:
articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni;
articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
b) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino:
articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 12
Disposizioni in materia di atti notarili.
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;
b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto»;
c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto»;
d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: «e la condizione» sono soppresse;
e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»;
f) l'articolo 77 è abrogato.
2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».
4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».
5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale».
8. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».
Art. 13
Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»;
b) nel comma 5, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.
Art. 14
Semplificazione della legislazione.
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10 (7).
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (8).
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(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.
(8) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
Art. 15
Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.
Art. 16
Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita.
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale»;
c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:
«2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione».
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.
3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006 (9), si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.
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(9) Per la proroga del termine vedi i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 17
Decreti legislativi integrativi e correttivi.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
Art. 18
Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229.
1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».
Art. 19
Invarianza finanziaria.
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20
Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.
Legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
(art. 2, co. 584)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
(omissis)
Art. 2
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
(omissis)
584. Gli stanziamenti del fondo di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard adottati dall’Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all’adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d’intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All’attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi (195).
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(195) Comma così modificato dal numero 15) della lettera b) del comma 9 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
(omissis)
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008.
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
semplificazione normativa al Ministro senza portafoglio sen. dott. Roberto
Calderoli
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il sen. dott. Roberto Calderoli e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la semplificazione normativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Maurizio Balocchi e l'on. Aldo Brancher sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per la semplificazione normativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa sen. dott. Roberto Calderoli, anche in relazione alla previsione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative alla semplificazione normativa.
Art. 2.
1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, sono comunque delegate al Ministro le seguenti funzioni:
a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attivita' del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato, nonche', ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti gia' attribuiti al Ministro per la funzione pubblica in relazione alla suddetta materia;
b) il coordinamento delle attivita' di attuazione dell'art. 14, commi 12 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle connesse competenze di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' delle attivita' di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) la predisposizione a la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche mediante l'adozione di codici, testi unici o regolamenti, da qualunque disposizione previste ed anche in sede di direttive comunitarie; l'espressione del concerto sugli altri regolamenti di delegificazione;
d) il coordinamento delle iniziative comunque realizzate attraverso la semplificazione della disciplina normativa che regola i procedimenti amministrativi, ivi incluse quelle dirette ad assicurare l'attuazione nella Repubblica italiana della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, limitatamente alle previsioni del capo II, nonche' quelle concernenti la semplificazione, il riordino o la riorganizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costituzione;
e) la segnalazione, negli schemi di atti normativi, di eventuali complicazioni, ovvero di proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione;
f) il coordinamento tra le iniziative di semplificazione normativa ed amministrativa, in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, anche in vista della definizione del Piano di azione per la semplificazione, nonche' la collaborazione alla definizione dei programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi;
g) lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori, nonche' di compiti relativi ad attivita' in sede europea e internazionale in materia di semplificazione e di miglioramento della qualita' della normativa;
h) la presidenza del Tavolo permanente per la semplificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, nonche' il coordinamento di ogni altra sede di raccordo e consultazione con la societa' civile, le categorie produttive, le associazioni di consumatori e le autonomie territoriali sul tema della semplificazione.
2. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo con riguardo alle attivita' di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
Art. 3.
1. Il Ministro e' inoltre delegato:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;
b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale di apposita struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione che presiede, istituita dall'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con la relativa segreteria tecnica, che e' riorganizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro puo' operare in raccordo con il Ministro per le riforme per il federalismo; sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' altresi' sostituire il medesimo Ministro nelle sedi parlamentari e nelle altre sedi istituzionali.
4. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Maurizio Balocchi e on. Aldo Brancher.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 13 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
D.L.
16 maggio 2008, n. 85, (conv. con mod., Legge 14 luglio 2008, n. 121).
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244
(art. 1, co. 15)
(1) (2)
----------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.
Art. 1.
(omissis)
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
(omissis)
D.L.
25 giugno 2008, n. 112 (conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133).
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria
(artt. 24, 27, All. A)
(1) (2) (3)
----------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.
(omissis)
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24
Taglia-leggi
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (45)
1-bis. ll Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato A. (46)
---------------------------------------------
(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 27
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (49)
-----------------------------------------------
(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(omissis)
Allegato A
Disposizioni abrogate ex articolo 24
Anni 1933-1951 (205)
488 |
Varianti al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e sullo Stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914 |
|
489 |
Norme per la disciplina della professione di maestro di canto |
|
490 |
Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie |
|
491 |
Modificazioni all'elenco delle biblioteche pubbliche destinatarie della terza copia degli stampati e pubblicazioni |
|
492 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di uffici postali di bordo |
|
493 |
Conversione in legge del R.D.L.7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza della pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana |
|
494 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi |
|
495 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale |
|
496 |
Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali |
|
497 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari |
|
498 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea |
|
499 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina |
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500 |
Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio |
|
501 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria |
|
502 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio |
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503 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo |
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504 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano |
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505 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 28 ottobre 1933, n. 1443, per la estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272 |
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506 |
Conversione in Legge, con modificazioni del Regio Decreto-Legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale |
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507 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'istituto per la ricostruzione |
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508 |
Stato giuridico della gente dell'aria |
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509 |
Riposo domenicale e settimanale |
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510 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del littorio 5 per cento |
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511 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari |
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512 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e per le tramvie, previsti dall'art. 118 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447 |
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513 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'istituto stesso |
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514 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 8 marzo 1934, n. 736 recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato |
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515 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico |
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516 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento |
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517 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni |
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518 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1929, contenente norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata |
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519 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari delle concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco |
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520 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del segretariato nazionale per la montagna |
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521 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente le autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino |
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522 |
Attribuzione al Ministero dei Lavori Pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920 |
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523 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 17 gennaio 1935, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno |
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524 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1362, concernente alcune agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo |
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525 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 1° dicembre 1934, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio |
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526 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato |
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527 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i passaporti turistici di durata limitata e i buoni alberghieri |
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528 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1128, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi |
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529 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 10 dicembre 1934, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo |
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530 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano |
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531 |
Norme relative alle biblioteche pubbliche governative e alle regie soprintendenze bibliografiche |
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532 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 gennaio 1935, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi Istituti e delle Regie scuole d'arte |
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533 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel regno alla convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934 |
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534 |
Approvazione della convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aja il 12 aprile 1933 |
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535 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero |
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536 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 14 gennaio 1935, n. 40, concernente la corresponsione del contributo statale sugli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano |
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537 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 28 febbraio 1935, n. 248, contenente norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di 2a e 3a categoria e di gestioni di pertinenze idrauliche |
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538 |
Istituzione di corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari |
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539 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 1° aprile 1935, n. 327, concernente la istituzione di un ispettorato del teatro alla dipendenza del sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda |
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540 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 9 maggio 1935, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro |
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541 |
Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali |
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542 |
Istituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura |
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543 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione |
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544 |
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000127228ART0Legge 20 giugno 1935, n. 1250 |
Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali |
545 |
Costituzione dell'ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova |
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546 |
Norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed eletttricista delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza |
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547 |
Denominazioni delle pubbliche scuole elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali |
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548 |
Passaggio dei servizi di statistica del commercio e della navigazione dall'Ufficio centrale di statistica della direzione generale delle dogane all'Istituto centrale di statistica del Regno |
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549 |
Costituzione e funzionamento del comitato tecnico di aeronautica |
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550 |
Nuove norme per la iscrizione in via transitoria nell'albo dei periti agrari |
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551 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 20 maggio 1935, n. 847, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato |
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552 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1946, relativo al riordinamento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica |
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553 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 20 maggio 1935, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del Commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro |
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554 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 20 settembre 1935, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato Rendita 5 per cento |
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555 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato |
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556 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1988, relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'opera di previdenza per il personale stesso |
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557 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1883, concernente modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura |
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558 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 28 luglio 1935, n. 1406, concernente la istituzione di un ente di diritto pubblico denominato Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.) con sede in Roma |
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559 |
Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova |
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560 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo |
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561 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 26 luglio 1935, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici |
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562 |
Norme per l'esercizio delle tonnare, tonnarelle e mugginare |
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563 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica |
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564 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 2 dicembre 1935, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico |
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565 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 24 ottobre 1935, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi |
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566 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 14 novembre 1935, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro |
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567 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 6 febbraio 1936, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato |
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568 |
Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del segretariato nazionale per la montagna |
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569 |
Modificazioni alla Legge 8 febbraio 1934, n. 311, sullo stato giuridico della gente dell'aria |
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570 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 13 febbraio 1936, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi |
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571 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1935, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale |
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572 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 6 gennaio 1936, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti |
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573 |
Sistemazione di diritti in seguito allo scioglimento della sezione finanziamenti industriali dell'I.R.I. |
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574 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse |
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575 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 6 febbraio 1936 , n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'istituto nazionale delle assicurazioni |
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576 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 25 novembre 1935, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari |
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577 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 17 febbraio 1936, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione |
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578 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 3 febbraio 1936, n. 447, concernente l'istituzione degli addetti stampa presso le regie rappresentanze diplomatiche all'estero |
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579 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 9 marzo 1936, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali ricuperati dalla Società Recuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità |
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580 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette |
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581 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 16 gennaio 1936, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile |
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582 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 3 febbraio 1936, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi |
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583 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 24 ottobre 1935, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette, e del Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1936, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887 portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (stralcio) |
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584 |
Completamento dell'elenco delle biblioteche pubbliche destinatarie, per ciascuna provincia del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione di cui al R.D. 24 novembre 1932, n. 1550 |
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585 |
Modificazione del terzo comma dell'art. 30 del Testo Unico 10 novembre 1905, n. 647, sulle verificazioni delle opere in Agro Romano |
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586 |
Costituzione, con sede in Roma, del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari |
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587 |
Approvazione del Testo Unico delle Leggi contenenti disposizioni sulla coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti |
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588 |
Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie |
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589 |
Approvazione delle norme per il reclutamento nel corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel corpo stesso |
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590 |
Approvazione dell'accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sulle patenti di sanità, e dell'accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, stipulati a Parigi il 22 dicembre 1934 |
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591 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 9 luglio 1936, n. 1467, che ha dato esecuzione agli accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936 |
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592 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 4 giugno 1936, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata |
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593 |
Legge 31 dicembre 1936, n. 2416 |
Conversione in legge del R. Decreto Legge 27 aprile 1936, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica |
594 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 27 aprile 1936, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela |
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595 |
Approvazione della convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 |
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596 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1936, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di Credito di Diritto Pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione Cassa di Risparmio |
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597 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1750 |
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598 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 18 giugno 1936, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali |
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599 |
Concessione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 18 giugno 1936, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali |
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600 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di Diritto Pubblico |
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601 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 10 settembre 1936, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale, e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale |
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602 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 29 ottobre 1936, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1935, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province |
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603 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 27 febbraio 1936, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne |
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604 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 15 giugno 1936, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere |
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605 |
Norme per la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'inquadramento del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura |
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606 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1936, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice |
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607 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 24 luglio 1936, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali |
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608 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 15 dicembre 1936, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica e di irrigazione |
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609 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 27 aprile 1936, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante |
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610 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 28 dicembre 1936, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma |
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611 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 10 settembre 1936, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale |
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612 |
Modificazione della denominazione del Ministero delle colonie |
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613 |
Modificazioni da apportarsi nella composizione e funzionamento del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, istituito presso il Ministero degli Affari Esteri |
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614 |
Modificazione della denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda |
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615 |
Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente Comunale di Assistenza |
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616 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2142, recante modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata |
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617 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di zafferano |
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618 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari |
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619 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 22 aprile 1937, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli |
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620 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 19 dicembre 1936, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica |
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621 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, relativa alla costituzione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento |
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622 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 7 dicembre 1936, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale |
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623 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 7 dicembre 1936, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale |
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624 |
Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola |
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625 |
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 1° marzo 1937, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici |
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626 |
Conversione in legge del Regio Decreto-Legge 23 novembre 1936, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande |
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627 |
Conversione in legge del Regio Decreto-Legge 18 febbraio 1937, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali |
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628 |
Conversione in legge del Regio Decreto-Legge 18 febbraio 1937, n. 456, concernente la costituzione dell'ente italiano per gli scambi teatrali, con sede in Roma |
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629 |
Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette sugli affari |
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630 |
Disposizioni per l'importazione della vaselina, della paraffina e del coke di petrolio |
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631 |
Testo Unico delle leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane |
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632 |
Approvazione dell'accordo italo-francese, firmato a Parigi il 6 luglio 1937, concernente la reciproca ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche |
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633 |
Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio dell'isola di Capri |
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634 |
Determinazione delle attribuzioni spettanti al Ministero dell'Educazione Nazionale |
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635 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 agosto 1937, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un ente per l'esercizio del Credito Alberghiero e Turistico |
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636 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 22 aprile 1937, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero |
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637 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 29 aprile 1937, n. 670, che modifica le disposizioni dell'art. 12 del Regio Decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, riguardanti le facoltà dell'amministrazione dei monopoli di Stato per la vendita dei prodotti destinati all'esportazione |
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638 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 1° luglio 1937, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica |
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639 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 14 luglio 1937, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'agro romano |
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640 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 24 giugno 1937, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio |
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641 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 26 agosto 1937, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata |
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642 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 8 luglio 1937, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine |
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643 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 24 giugno 1937, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica, nella quale è interessato l'istituto per la ricostruzione industriale |
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644 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 30 gennaio 1937, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni |
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645 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1937, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari |
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646 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 15 aprile 1937, n. 451, concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse |
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647 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 13 maggio 1937, n. 1691, recante modificazioni al Regio Decreto-Legge 26 marzo 1936, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa orientale italiana mediante delega sui salari e sugli stipendi |
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648 |
Norme per i concorsi a posti di assistente nei Regi Istituti Tecnici Commerciali a indirizzo mercantile e di assistente e segretario nei Regi Istituti Tecnici Commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri ed approvazione dei relativi programmi di esame |
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649 |
Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito |
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650 |
Disciplina del traffico marittimo nelle acque dell'estuario di La Maddalena |
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651 |
Norme per la concessione e per la liquidazione dei contributi per i lavori di consolidamento degli edifici privati in Venezia in dipendenza di opere di escavazione dei rii e canali |
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652 |
Disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative |
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653 |
Nuova denominazione della Federazione Colombofila Italiana |
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654 |
Disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute |
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655 |
Ordinamento didattico dei Regi Istituti Tecnici Nautici |
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656 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 25 novembre 1937, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura |
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657 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 27 ottobre 1937, n. 2245, recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale |
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658 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 22 novembre 1937, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del consiglio di amministrazione del fondo massa della Regia Guardia di Finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del fondo massa medesimo |
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659 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1937, n. 2180, contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in comuni di particolare interesse turistico |
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660 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 17 luglio 1937, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia |
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661 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 novembre 1937, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici |
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662 |
Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della cassa depositi e prestiti |
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663 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 27 dicembre 1937, n. 2232, concernente la partecipazione degli istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) |
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664 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 25 giugno 1937, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio Nazionale delle ricerche |
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665 |
Istituzione dell'Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali |
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666 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 5 novembre 1937, n. 2169, recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano |
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667 |
Istituzione del Registro Nazionale delle varietà elette di frumento e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse |
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668 |
Artt. da 118 a 124 del T.U. delle disposizioni sulle edilizie popolare ed economica (206) |
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669 |
Ordinamento dei Monti di Credito su pegno |
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670 |
Conversione in legge del R.D.L. 30 dicembre 1937, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottoufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione |
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671 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di 1a categoria |
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672 |
Norme per l'impianto e il funzionamento delle centrali del latte |
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673 |
Norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi in terzo grado in materia di tributi locali |
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674 |
Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario |
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675 |
Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei |
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676 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 1076, che modifica l'art. 13 del regolamento legislativo per l'opera nazionale combattenti, approvato con Regio Decreto-Legge 16 settembre 1926, n. 1606 circa la decorrenza dell'esercizio finanziario |
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677 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 29 luglio 1938, n. 1121, riguardante l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale |
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678 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 7 settembre 1938, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le ferrovie dello Stato |
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679 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 10 maggio 1938, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto |
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680 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 3 giugno 1938, n. 928, concernente il riordinamento degli istituti privati d'istruzione media |
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681 |
Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica al Consiglio Nazionale delle Ricerche |
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682 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 3 giugno 1938, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'esposizione universale ed internazionale di Roma |
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683 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 3 giugno 1937, n. 847, istitutiva degli enti comunali di assistenza |
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684 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati |
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685 |
Modificazioni della data dei censimenti generali della popolazione |
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686 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1465, che reca provvidenze a favore degli ex militari del cessato impero austro-ungarico e dei loro congiunti pertinenti ai territori annessi al regno |
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687 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 781, che autorizza ad apportare modificazioni con Decreto Ministeriale all'elenco delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale |
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688 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 871, concernente l'autorizzazione alla cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti |
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689 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici |
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690 |
Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa la prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1939) |
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691 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1938, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri |
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692 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 17 maggio 1938, n. 1398, concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi |
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693 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 luglio 1938, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico |
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694 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 794, recante norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero |
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695 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 2 agosto 1938, n. 1464, col quale si affida all'ente autonomo per l'acquedotto pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'acquedotto stesso |
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696 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938 n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari |
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697 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori |
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698 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 14 ottobre 1938 n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali |
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699 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande |
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700 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938 n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale |
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701 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica |
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702 |
Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica |
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703 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 11 aprile 1938, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 |
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704 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei consorzi agrari |
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705 |
Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni |
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706 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 17 maggio 1938, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi |
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707 |
Riordinamento della discoteca di Stato e istituzione di una speciale censura sui nuovi testi originali da incidersi sui dischi |
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708 |
Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni corpi militari della Regia Marina |
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709 |
Estensione agli assistenti della Regia Accademia Navale delle norme in vigore per l'assunzione degli aiuti e degli assistenti universitari nei ruoli dei professori dei Regi Istituti d'Istruzione Media |
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710 |
Disciplina della presentazione alle assemblee legislative dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati dallo Stato |
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711 |
Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi Uffici Diplomatici e Consolari in Sedi Transoceaniche |
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712 |
Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939 |
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713 |
Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate |
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714 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia |
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715 |
Istituzione dei Consigli di Amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori |
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716 |
Norme per la composizione delle commissioni per i libri di testo, istituita con Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1845, e sue attribuzioni |
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717 |
Riordinamento delle soprintendenze alle antichità e all'arte |
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718 |
Proroga di termini per l'esecuzione di lavoro nelle zone colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 |
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719 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia |
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720 |
Proroga al 31 dicembre 1939, del Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito in Legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza il Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato |
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721 |
Provvedimento per la creazione di un posto di direttore generale presso il provveditorato al Porto di Venezia |
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722 |
Costituzione, nel territorio del governatorato di Roma, di una zona industriale cinematografica |
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723 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 21 novembre 1938, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli Studi e per l'istituzione del Consiglio Provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari |
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724 |
Organizzazione e svolgimento della Giornata delle Due Croci e della vendita del bollo chiudilettera |
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725 |
Modificazioni al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni |
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726 |
Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi |
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727 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 27 marzo 1939, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria |
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728 |
Protezione delle bellezze naturali |
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729 |
Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza (grado 10, gruppo C) nel ruolo organico del personale d'ordine della Corte dei Conti |
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730 |
Disposizioni concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie |
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731 |
Aumento dei ruoli nell'amministrazione del Ministero degli Affari Esteri |
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732 |
Modifiche ed integrazioni al titolo I e al titolo II del Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in Legge con la Legge 14 giugno 1934, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico nonché alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essicazione dei bozzoli, contenute nel R.D.L. 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2623 |
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733 |
Esecutorietà dell'Accordo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali |
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734 |
Modificazione di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1939) |
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735 |
Costituzione di un Ente Autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia ( |
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736 |
Durata degli incarichi d'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi Istituti d'Istruzione Media |
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737 |
Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i Dipendenti da Enti Parastatali e Assimilati |
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738 |
Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata |
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739 |
Modificazione all'art. 1 del Regio Decreto 25 agosto 1932, n. 1086, relativo all'organizzazione della Amministrazione Centrale degli Affari Esteri |
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740 |
Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di Credito Fondiario |
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741 |
Modificazioni al Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1639, riguardanti la costituzione e il funzionamento della Commissione Centrale delle Imposte |
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742 |
Istituzione dell'Albo Nazionale degli Appaltatori delle Imposte di consumo |
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743 |
Approvazione dell'accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note, il 19 giugno 1939, fra l'Italia ed il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due Paesi |
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744 |
Disposizioni circa le contrattazioni dei titoli a termine |
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745 |
Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno |
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746 |
Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori |
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747 |
Istituzione di una scuola di danza presso la Regia Accademia d'Arte Drammatica in Roma |
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748 |
Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori |
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749 |
Disposizioni sulla pesca |
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750 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 31 dicembre 1939, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato Generale per la pesca |
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751 |
Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di società e sulla liquidazione di società immobiliari |
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752 |
Produzione nel regno della saccarina |
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753 |
Accordo stipulato a Cortina d'Ampezzo, fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici |
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754 |
Approvazione dell'accordo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939, per regolare il commercio dei prodotti medicinali |
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755 |
Istituzione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) |
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756 |
Proroga del termine del funzionamento dei provveditorati delle opere pubbliche con sede in Palermo e Cagliari ed aumento dei componenti il Comitato Tecnico-Amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo |
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757 |
Proroga al 30 giugno 1940-XVIII delle disposizioni del Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito nella Legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza il Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazione dello Stato |
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758 |
Classificazione delle sale cinematografiche |
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759 |
Modificazioni al Regio Decreto-Legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo |
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760 |
Nuovi stanziamenti per la concessione di contributi statali per la costruzione e l'attrezzamento di sili e magazzini da cereali, di sili e magazzini per foraggio e di stabilimenti per la conservazione e prima lavorazione della frutta e degli ortaggi |
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761 |
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il giudizio di idoneità, a norma della Legge 4 giugno 1934, n. 977, per l'esercizio delle professioni di orchestrale e di insegnante di materie musicali in scuole di musica |
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762 |
Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Interno |
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763 |
Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari |
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764 |
Costituzione dell'Ente Autonomo del Porto di Napoli |
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765 |
Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche |
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766 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 23 novembre 1939, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea |
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767 |
Ordinamento e compiti della Commissione Suprema di Difesa |
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768 |
Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici |
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769 |
Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili |
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770 |
Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate |
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771 |
Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi Istituti d'Istruzione Media Tecnica nel ruolo degli insegnanti |
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772 |
Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940 |
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773 |
Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze biblografiche |
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774 |
Modificazione al Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella Legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'ente nazionale per la cellulosa e per la carta |
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775 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 9 gennaio 1940, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata |
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776 |
Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità |
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777 |
Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le Finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti |
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778 |
Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi |
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779 |
Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato |
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780 |
Ordinamento delle segreterie universitarie |
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781 |
Modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel Regno |
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782 |
Proroga al 30 giugno 1941 del Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937, n. 707, che autorizza il Ministero delle Comunicazioni (Marina Mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'amministrazione dello Stato |
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783 |
Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti |
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784 |
Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra |
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785 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 6 giugno 1940, n. 588, concernente il regime delle esportazioni |
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786 |
Cessione al comune di Messina delle aree, baracche e case economiche popolari e ultra popolari finora in gestione dello Stato nel territorio del comune stesso |
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787 |
Disciplina delle nuove costruzioni negli abitati minacciati da frane |
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788 |
Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per i determinati da esigenze militari |
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789 |
Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra |
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790 |
Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo |
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791 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 21 giugno 1940I, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra |
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792 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 13 giugno 1940, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture |
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793 |
Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia |
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794 |
Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla |
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795 |
Attribuzione agli ufficiali dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di ricevere i testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato |
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796 |
Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni |
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797 |
Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale Aeronautica |
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798 |
Modificazioni al Regio Decreto-Legge 10 febbraio 1927, n. 196, convertito nella Legge 18 novembre 1928, n,. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle società cooperative |
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799 |
Modificazioni agli articoli 115 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 |
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800 |
Legge 23 gennaio 1941, n. 52 |
Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale |
801 |
Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno |
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802 |
Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di regie Scuole e corsi secondari di avviamento professionale |
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803 |
Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato |
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804 |
Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio Decreto-Legge 23 novembre 1939, n. 1939 |
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805 |
Trattamento economico degli equipaggi sulle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate nei porti esteri e dell'A.D.I. in conseguenza della guerra |
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806 |
Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare |
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807 |
Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia |
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808 |
Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 |
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809 |
Costituzione presso il sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi di tre direzioni generali e presso il Ministero degli Affari Esteri di un ufficio intendenza |
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810 |
Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato |
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811 |
Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata |
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812 |
Rinvio del censimento generale della popolazione del regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani |
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813 |
Provvedimenti in materia di imposte di consumo |
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814 |
Modificazioni all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria |
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815 |
Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico |
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816 |
Modificazioni alla costituzione della commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma |
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817 |
Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'associazione nazionale per il controllo della combustione |
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818 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la evoluzione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione |
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819 |
Istituzione di scuole, presso le università e gli istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne |
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820 |
Integrazione all'ordinamento didattico universitario |
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821 |
Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 28 giugno 1941, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei Conti |
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822 |
Modificazioni degli articoli 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165 |
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823 |
Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato |
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824 |
Modificazioni all'art. 5 del Regio Decreto-Legge 3 giugno 1938, n. 1032, convertito nella Legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito |
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825 |
Modificazione dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sugli autoservizi di linea |
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826 |
Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione Nazionale dei Consorzi di bonifica integrale su alcuni atti dei consorzi |
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827 |
Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera A) del Testo Unico delle Leggi sanitarie |
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828 |
Istituzione dell'Ente Acquedotti siciliani (E.A.S.) |
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829 |
Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di Maturità e di abilitazione |
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830 |
Note caratteristiche e rapporti personali degli ufficiali e sottoufficiali del regio esercito |
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831 |
Variazioni al Regio Decreto-Legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella Legge 30 dicembre 1937 n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi |
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832 |
Conferimento del grado di tenente al maestro direttore della banda ed ai maestri di scherma della Regia Guardia di Finanza |
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833 |
Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, ad eccezione dell'art. 13 |
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834 |
Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili |
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835 |
Conversione in Legge, con modificazioni del Regio Decreto-Legge 25 ottobre 1941 n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari |
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836 |
Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale |
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837 |
Estensione alle amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio Decreto-Legge 13 giugno 1940, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture |
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838 |
Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'art. 21 del Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1639 |
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839 |
Modificazioni al Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229, che approva le norme per le opere in conglomerato cementizio semplice od armato |
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840 |
Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna |
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841 |
Aumento della sopratassa speciale annua di iscrizione dovuta dagli studenti delle università e degli istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938, n. 1114 |
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842 |
Dichiarazione di decadenza dei diritti esclusivi di pesca |
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843 |
Modificazione dell'art. 6 del Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella Legge 9 gennaio 1939, n. 380 |
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844 |
Agevolazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni per impianti radiofonici centralizzati in quartieri e villaggi popolari |
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845 |
Norme interpretative, integrative complementari del Regio Decreto-Legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella Legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari |
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846 |
Modificazione alla Legge 10 giugno 1937, n. 1139, relativa alla formazione dell'Albo Nazionale degli appaltatori di opere pubbliche |
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847 |
Norme che disciplinano la presentazione alle assemblee legislative dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti sovvenzionati dallo Stato |
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848 |
Tutela della Pubblica Amministrazione per la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nei territori di nove comuni della provincia di Catania |
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849 |
Disposizione per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica integrale |
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850 |
Norme per la colonizzazione del latifondo siciliano e per la preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole nei comprensori di bonifica |
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851 |
Norme riguardanti il reimpiego delle indennità di perdita nelle navi requisite ed il pagamento di acconti sulle indennità di perdita e sui compensi di requisizione delle navi stesse |
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852 |
Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo |
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853 |
Sostituzione delle tabelle Q ed R annesse al Regio Decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste |
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854 |
Determinazione della somma annua da corrisponderesi ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione |
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855 |
Assunzione di personale femminile subalterno negli Istituti medi d'istruzione |
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856 |
Approvazione delle nuove tabelle contenenti l'elenco dei contributi annuali dovuti allo Stato dalle Province, Comuni, Consigli provinciali delle corporazioni ed enti vari per il funzionamento degli ispettori provinciali dell'agricoltura |
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857 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 5 marzo 1942, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza |
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858 |
Proroga al 30 giugno 1943, del Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella Legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato |
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859 |
Provvedimenti per i sottufficiali della Regia Marina e per i militari del corpo reale equipaggi marittimi |
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860 |
Istituzione dei ruoli organici dei presidi, dei segretari e dei bidelli delle regie scuole medie |
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861 |
Nominatività obbligatoria dei titoli azionari posseduti dalle società costituite in forma diversa da quella per azioni |
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862 |
Integrazioni al Regio Decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste |
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863 |
Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree, ricoverati negli istituti ospedalieri di cui all'art. 303 del Testo Unico delle Leggi sanitarie |
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864 |
Riordinamento dei regi osservatori astronomici |
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865 |
Norme riguardanti concorsi speciali a cattedre e a posti di capo d'istituto, gli obblighi di servizio degli insegnanti in prova e la retribuzione degli incaricati di puericultura |
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866 |
Sistemazione delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti delle regie scuole degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico |
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867 |
Modificazioni al calendario scolastico |
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868 |
Istituzione di nuovi insegnamenti complementari per alcuni corsi di laurea |
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869 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 8 gennaio 1942, n. 5, concernente la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego |
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870 |
Riconoscimento dei servizi prestati dal personale direttivo ed insegnante dei Licei Musicali pareggiati, successivamente regificati, anteriormente alla assunzione nei ruoli dei regi conservatori di musica, e valutazione del servizio di ruolo, reso come direttore di Regio conservatorio, nel caso di personale direttivo restituito o immesso nel ruolo degli insegnanti |
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871 |
Costituzione dell'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici |
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872 |
Sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice |
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873 |
Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica |
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874 |
Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati e deceduti negli ospedali |
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875 |
Sostituzione del vaglia postale per tasse e concessioni governative con operazioni del servizio dei conti correnti postali ed altri provvedimenti interessanti il servizio stesso |
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876 |
Modificazioni agli articoli 124 e 167 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 |
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877 |
Norme speciali per l'ammissione ai concorsi a posti di ostetrica condotta |
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878 |
Modificazioni ai ruoli organici dell'Istituto centrale di statistica |
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879 |
Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione e al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili |
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880 |
Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle Leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'agro romano |
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881 |
Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio |
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882 |
Regio Decreto 6 febbraio 1943, n. 24 |
Elevazione del sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica |
883 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 15 settembre 1942, n. 1146, contenente norme per l'incremento delle ricerche di giacimenti di lignite |
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884 |
Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933 |
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885 |
Modificazione dell'art. 14 del Regio Decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare |
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886 |
Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti ex combattenti della guerra 1940-1945 |
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887 |
Regio Decreto 6 maggio 1943, n. 400 |
Determinazione della data di fusione nell'ente mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia delle nuove province |
888 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 5 settembre 1942, n. 1665, recante norme per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere |
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889 |
Collocamento dei direttori didattici nel grado 9, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e dall'ente “La scuola per i contadini dell'Agro romano” |
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890 |
Ordinamento dello Stato nobiliare italiano |
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891 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Regio Decreto-Legge 10 marzo 1943, n. 86, concernente diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare |
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892 |
Imposte fisse minime di registro ed ipotecarie per la esecuzione dei piani regolatori |
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893 |
Estensione dello Stato di Guerra a tutto il territorio dello Stato |
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894 |
Modificazione della denominazione del Ministero dell'educazione nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione |
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895 |
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000128119ART0D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 772 |
Modificazioni al testo Unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito nella parte riguardante la composizione dei consigli e delle commissioni mobili di leva |
896 |
Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra |
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897 |
Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 534 |
Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti di istruzione superiore |
898 |
Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 535 |
Riassunzione in ruolo di professore universitari già dispensati per motivi politici o razziali |
899 |
Modificazione delle formule di giuramento (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1947) |
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900 |
Approvazione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svoltesi nel suo territorio ed il dissequestro dei beni italiani in Egitto |
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901 |
Modificazioni al Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni |
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902 |
Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e loro consorzi agli appalti di opere pubbliche |
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903 |
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 |
Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale |
904 |
Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di opere pubbliche |
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905 |
Norme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia |
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906 |
Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione |
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907 |
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119910ART0Legge 31 dicembre 1947, n. 1629 |
Norme per la istituzione dell'opera di valorizzazione della Sila |
908 |
Provvedimenti in materia di Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse |
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909 |
Modificazioni del Decreto Legislativo 3 luglio 1947, n. 626, concernente l'ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana |
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910 |
Facoltà agli appaltatori delle imposte di consumo di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria |
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911 |
Modificazioni dell'art. 208 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 |
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912 |
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di Legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici |
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913 |
Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria |
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914 |
Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano |
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915 |
Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali |
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916 |
Tasse e contributi universitari |
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917 |
Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello |
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918 |
Ripristino del Consiglio di amministrazione e del Comitato Amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali |
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919 |
Disposizioni a favore del teatro |
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920 |
Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare |
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921 |
Modificazioni al Regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini |
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922 |
Concessione di alloggi dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sottufficiali in attività di servizio del corpo degli agenti di custodia delle carceri e del corpo forestale, ed ai sottufficiali delle Forze Armate in servizio continuativo |
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923 |
Proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorso a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari |
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924 |
Modificazioni all'art. 5 del Decreto Legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari |
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925 |
Restituzione delle ritenute cauzionali a cooperative e consorzi di cooperative |
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926 |
Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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927 |
Modificazione alle disposizioni dell'art. 362 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici |
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928 |
Indennità per i militari della Guardia di Finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare |
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929 |
Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 757 |
Ripristino dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Messina |
930 |
Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio |
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931 |
Revoca della estensione delle riduzioni ferroviarie al personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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932 |
Modificazioni al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste |
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933 |
Aggiunta di un comma all'art. 6 del Testo Unico delle Leggi sulla pesca, approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l'art. 1 del Regio Decreto-Legge 11 aprile 1938, n. 1183 |
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934 |
Modificazioni dell'art. 10 del Decreto Legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie |
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935 |
Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a favore dei prigionieri di guerra, degli internati civili e dei militari scomparsi |
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995 |
Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale |
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936 |
Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine |
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937 |
Norma integrativa dell'art. 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1946, n. 367, sull'istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta |
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938 |
Inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola |
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939 |
Modificazioni al Regio Decreto Legislativo 29 maggio 1946, n. 452, relativo all'attuazione di provvidenze a favore delle industrie alberghiere |
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940 |
Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie |
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941 |
Norme modificative ed integrative della Legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del corpo delle Guardie di pubblica sicurezza |
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942 |
Ulteriori disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei diritti di proprietà industriale |
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943 |
Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani |
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944 |
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi |
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945 |
Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 511 |
Concessione di condono di pene a favore di cittadini jugoslavi |
946 |
Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare |
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947 |
Funzionamento dei servizi dell'Istituto Nazionale «Luce» |
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948 |
Modificazioni al Decreto Legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda |
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949 |
Abrogazione degli articoli 5 e 6 della Legge 31 maggio 1943, n. 570, relativa al concorso speciale per incaricati delle direzioni didattiche rurali |
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950 |
Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei convitti nazionali |
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951 |
Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il «Consorzio industrie fiammiferi» |
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952 |
Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici |
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953 |
Modificazioni alla Legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'ente acquedotti siciliani |
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954 |
Disposizioni integrative dei Decreti Legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie |
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955 |
Rilascio, in esenzione da qualsiasi tassa, bollo e spesa, di certificati e documenti per l'esercizio della facoltà di opzione per la cittadinanza italiana o per quella jugoslava, nei casi previsti dal Trattato di pace |
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956 |
Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali |
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957 |
Aumento delle tasse di partecipazione a concorsi ed esami per impieghi presso Enti pubblici locali |
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958 |
Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali |
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959 |
Modificazioni al Decreto Legislativo 30 settembre 1947, n. 1031, riguardante la conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra mondiale |
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960 |
Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi |
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961 |
Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto |
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962 |
Modificazioni al Decreto Legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono |
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963 |
Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata |
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964 |
Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo |
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965 |
Abolizione dei contributi annui fissi di abbonamento obbligatorio alle radioaudizioni circolari |
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966 |
Estensione della concessione della franchigia dai dazi doganali ai materiali ricuperati dai piroscafi affondati in mare aperto a grande profondità, anche ad altre ditte diverse della società ricuperi marittimi |
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967 |
Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato |
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968 |
Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea |
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969 |
Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali |
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970 |
Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste |
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971 |
Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici |
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972 |
Riassesto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti |
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973 |
Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani |
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974 |
Modificazioni ai Decreti Legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie Regioni dell'Italia meridionale e delle isole |
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975 |
Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza postsanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione |
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976 |
Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra |
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977 |
Revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative |
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978 |
Aumento del contributo statale al centro sperimentale di cinematografia |
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979 |
Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano |
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980 |
Estensione all'Ente autonomo per la Fiera del Levante di Bari delle provvidenze di cui ai Decreti Legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121 |
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981 |
Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'aeronautica |
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982 |
Variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto Superiore di Sanità |
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983 |
Variazioni al Regio Decreto-Legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo |
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984 |
Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza postsanatoriale degli infermi turbercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione |
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985 |
Liquidazione della confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti |
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986 |
Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali |
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987 |
Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili |
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988 |
Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del Tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di Ferrovie, tranvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato |
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989 |
Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo |
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990 |
Tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei |
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991 |
Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari |
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992 |
Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie |
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993 |
Revisione dello Stato giuridico ed economico del personale di segreteria degli Istituti e delle scuole d'arte |
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994 |
Modificazioni ai ruoli tecnici dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica |
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996 |
Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1948, n. 1125 |
Modificazione della divisa dei funzionari della carriera diplomatico-consolare, dei commissari consolari e dei commissari tecnici per l'Oriente |
997 |
Modificazioni all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria |
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998 |
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione |
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999 |
Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei Decreti Legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597 |
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999 |
Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo |
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1001 |
Estensione della dichiarazione implicita di pubblica utilità alle opere ferroviarie |
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1002 |
Conversione in Legge del Decreto-Legge 6 ottobre 1948, n. 1199, concernente modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica |
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1003 |
Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive |
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1004 |
Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza |
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1005 |
Disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato |
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1006 |
Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani |
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1007 |
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata |
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1008 |
Conversione in Legge, con modificazione, del Decreto-Legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini |
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1009 |
Modificazioni alla Legge 6 luglio 1940, n. 952, contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre amministrazioni |
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1010 |
Modificazioni alle Leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie |
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1011 |
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 2 della Costituzione e concernente modificazioni al Regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione |
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1012 |
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi |
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1013 |
Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori |
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1014 |
Attribuzioni della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi di contenzioso tributario |
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1015 |
Sospensione dell'efficacia del Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali |
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1016 |
Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione |
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1017 |
Determinazione del nuovo perimetro della zona industriale cinematografica di Cinecittà |
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1018 |
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo |
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1019 |
Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del Decreto Legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 |
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1020 |
Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli Interventi Finanziari Statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi |
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1021 |
Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani |
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1022 |
Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del corpo della Guardia di Finanza |
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1023 |
Modificazioni alle Leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni |
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1024 |
Proroga dei termini fissati dalla Legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo |
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1025 |
Costituzione di un comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della Marina Mercantile |
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1026 |
Composizione della commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia |
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1027 |
Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché delle concessioni di terre incolte o mal coltivate |
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1028 |
Autorizzazione al Ministero delle Finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti |
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1029 |
Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità |
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1030 |
Aumento dell'ammenda stabilita dall'art. 219 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici |
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1031 |
Istituzione nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti |
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1032 |
Adeguamento della misura delle tasse previste dal Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione |
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1033 |
Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana |
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1034 |
Norme aggiuntive al Decreto Legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina |
|
1035 |
Abrogazione del Regio Decreto-Legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella Legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici |
|
1036 |
Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici |
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1037 |
Concessione di un sussidio statale al segretariato nazionale della montagna |
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1038 |
Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi |
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1039 |
Disposizioni concernenti la commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni |
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1040 |
Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato |
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1041 |
Norme interpretative dell'art. 8 della Legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari |
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1042 |
Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della Legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea |
|
1043 |
Conversione in Legge del Decreto-Legge 21 settembre 1949, n. 644, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo della Costituzione, concernente norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti ad valorem, della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sulla entrata |
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1044 |
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo «Parco Nazionale del Gran Paradiso», con sede in Torino |
|
1045 |
Abrogazione del Decreto Legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmaceutici |
|
1046 |
Conversione in Legge del Decreto-Legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione |
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1047 |
Aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della Legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari |
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1048 |
Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile nei riguardi di società e di consorzi |
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1049 |
Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali |
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1050 |
Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed oli vegetali |
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1051 |
Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei Conti |
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1052 |
Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali |
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1053 |
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata |
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1054 |
Disposizioni per la cinematografia |
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1055 |
Legge 29 dicembre 1949, n. 959 |
Proroga di provvidenze a favore del teatro |
1056 |
Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per moivi politici o razziali |
|
1057 |
Aumento da L. 50 a L. 500 della tassa per l'ammissione agli esami finali dei corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari |
|
1058 |
Ratifica del Decreto Legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei Decreti Legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie |
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1059 |
Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto |
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1060 |
Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali |
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1061 |
Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali |
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1062 |
Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano |
|
1063 |
Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'art. 34 della Legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici |
|
1064 |
Modificazioni al Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi |
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1065 |
Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace |
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1066 |
Ratifica, senza modificazioni, del Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 1242 e ratifica con modificazioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina |
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1067 |
Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare |
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1068 |
Modificazioni al Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità, delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti |
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1069 |
Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte |
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1070 |
Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie |
|
1071 |
Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini |
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1072 |
Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare |
|
1073 |
Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi |
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1074 |
Applicabilità alle province dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'art. 1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina |
|
1075 |
Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali |
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1076 |
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani |
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1077 |
Rettifica dell'art. 4 della Legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del «Registro Nazionale delle varietà elette di frumento» |
|
1078 |
Modificazione alle disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica |
|
1079 |
Rettifica degli articoli 2 e 5 della Legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione |
|
1080 |
Istituzione negli organici degli ospedali di 1a e 2a categoria di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati dalla scuola nazionale di massaggio di Firenze, con precedenza ai ciechi |
|
1081 |
Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di Lire 1.500.000.000 |
|
1082 |
Autorizzazione a riversare il limite di impegno di Lire un miliardo previsto dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-52 in aumento di quello di Lire due miliardi del 1950-51 |
|
1083 |
Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo della aliquota d'imposta camerale previsto dal primo comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 802 |
|
1084 |
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Nazionale per l'artigianato e le piccole industrie |
|
1085 |
Abrogazione del Decreto-Legge 15 novembre 1938, n. 1887, che istituì la specialità «agenti interpreti di lingue estere» nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
|
1086 |
Proroga delle vigenti disposizioni di Legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici |
|
1087 |
Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni |
|
1088 |
Disposizione transitoria per l'applicazione della Legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini |
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1089 |
Norme e maggiorazioni di spese circa la esecuzione per conto di terzi di lavori attinenti ai servizi telegrafici, telefonici e postali da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni |
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1090 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 733 |
Facilitazioni per il pagamento di Rendita su titoli nominativi di debito pubblico |
1091 |
Provvidenze a favore delle Finanze dei comuni e delle province |
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1092 |
Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità |
|
1093 |
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale |
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1094 |
Modificazioni al Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 192, istitutivo di una tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema |
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1095 |
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri |
|
1096 |
Riserva di forniture e lavorazioni per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare |
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1097 |
Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali |
|
1098 |
Aumento da 250 milioni di lire a 10 miliardi di lire del contributo straordinario dell'erario alle Ferrovie dello Stato per il fondo pensioni, di cui alla Legge 4 maggio 1936, n. 844 |
|
1099 |
Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile nei riguardi di società e di consorzi |
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1100 |
Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte |
|
1101 |
Norme modificative e integrative del Decreto Legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della Legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste |
|
1102 |
Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia |
|
1103 |
Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia |
|
1104 |
Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato «Moscato di Pantelleria» |
|
1105 |
Modificazione all'art. 30 del Testo Unico delle disposizioni concernenti degli stipendi ed assegni fissi per l'esercito, approvato con Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'art. 1 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 579 |
|
1106 |
Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia |
|
1107 |
Modificazione al Decreto Legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini |
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1108 |
Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate |
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1109 |
Completamento della prima linea metropolitana di Roma |
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1110 |
Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere |
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1111 |
Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'art. 26, secondo comma, della Legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri |
|
1112 |
Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina» |
|
1113 |
Aggiunte e modificazioni al Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto |
|
1114 |
Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda |
|
1115 |
Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi |
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1116 |
Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale |
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1117 |
Concessione a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche di un contributo straordinario di lire 50.000.000 |
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1118 |
Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimentii di professori universitari |
|
1119 |
Istituzioni degli ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia |
(205) Allegato così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(206) Titolo così modificato dall'art. 1, comma 4-bis, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199.
(omissis)
[1] D.P.C.M. 24 gennaio 2003, Disposizioni per l’informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell’art. 107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
[2] Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha assunto i compiti della preesistente Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita dall’art. 4 del D.Lgs. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche).
[3] Circolari dell’AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, sulla assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici, e n. 40 del 22 aprile 2002, relativa al formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML, pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 262 del 10 novembre 2001 e n. 102 del 3 maggio 2002.
[4] Nell’ambito del programma per l’informatizzazione della normativa vigente (Normattiva), il CNIPA cura il progetto e-leges, che si articola in quattro sottoprogetti:
§ x-Leges (x per trasmissione) per la realizzazione di un sistema di supporto alla trasmissione e alla gestione dei flussi documentali che intercorrono tra la Presidenza del Consiglio, le Camere ed il Ministero della Giustizia;
§ p-Leges (p per portale) per la realizzazione di una prima versione del sito di accesso alla normativa vigente;
§ c-Leges (c per classificazione): per lo studio, la sperimentazione e l’eventuale realizzazione di un sistema che supporti le attività di classificazione dei provvedimenti di carattere normativo;
§ r-Leges (r per riordino): per lo studio e la eventuale sperimentazione di sistemi di supporto ad attività finalizzate al riordino normativo.
Per maggiori dettagli si veda il documento del CNIPA, Programma Normattiva – Progetto e-Leges – Riformulazione del progetto, aprile 2007.
[5] Si ricorda il ruolo svolto, in particolare, dall’ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica) del CNR e dal CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica) dell’Università di Bologna.
[6] L. 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.
[7] Per un’illustrazione della relazione, si rinvia al dossier Documentazione e ricerche n. 119 (30 gennaio 2008).
[8] Dei quali 7.000 atti anteriori al 1969.
[9] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (conv. con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
[10] L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
[11] D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 10 prevede che le disponibilità non impegnate e i maggiori o minori accertamenti di entrata costituiscono l’avanzo di esercizio; il Segretario generale dispone con proprio decreto il trasferimento dell’avanzo di esercizio al fondo di riserva di cui all’art. 12. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le risorse del fondo sono destinate, nel corso dell’esercizio finanziario, all’aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.
[12] Il testo originario del comma stabiliva che tali fondi fossero aumentati di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, ma l’incremento è stato soppresso dall’art. 5, co. 9, lett. b), n. 15), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.
[13] D.L. 16 maggio 2008, n. 85, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.
[14] Nella precedente organizzazione ministeriale le funzioni in materia erano state attribuite dal Presidente del Consiglio al ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
[15] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.
[16] L. 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.
[17] D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
[18] Al Comitato interministeriale sono attribuite “l’attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione”, anche ai sensi della L. 246/2005 (legge di semplificazione 2005). Il Comitato, predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in materia; il piano è approvato – sentito il Consiglio di Stato – dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso alle Camere.
[19] In base all’art. 7, co. 4, del D.Lgs. 303/1999, le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all’adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio.
[20] Si veda anche il successivo D.P.C.M. 5 dicembre 2006.
[21] L. 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.
[22] L. 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.
[23] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
[24] L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[25] L. 23 dicembre 2000, n. 388.
[26] L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[27] Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[28] Si segnala in proposito che l’informatizzazione e la classificazione della normativa regionale è oggetto di attenzione, da vari anni, degli uffici delle Assemblee legislative regionali, che curano proprie banche dati, in grado di consentire al cittadino di visualizzare anche il testo vigente ad una certa data.
[29] La relazione illustrativa, difformemente a quanto disposto dall’art. 9, co. 3, del regolamento di cui al D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”. Il successivo co. 4 dispone che, anche nei casi di esclusione o esenzione dall’AIR previsti dagli artt. 8 e 9, co. 1, si procede comunque alla effettuazione dell'AIR ove richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.
[30] L’art. 17, co. 30, della L. 15 maggio 1997, n. 127, recita: “I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate”.