Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e di tutela ambientale -D.L. 172/2008 - A.C. 1875 - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 172 DEL 06-NOV-08     
Serie: Progetti di legge    Numero: 75
Data: 11/11/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SERVIZI DI EMERGENZA   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
AC N. 1875/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure urgenti per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e di tutela ambientale

D.L. 172/2008 - A.C. 1875

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 75

 

 

11 novembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08172.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1 (Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)5

§      Art. 2 (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)7

§      Art. 3 (Commissariamento di enti locali)15

§      Art. 4 (Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)19

§      Art. 5 (Lavoro straordinario del personale militare)23

§      Art. 6 (Disciplina sanzionatoria)27

§      Art. 7 (Campagna informativa)35

§      Art. 8 (Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)37

§      Art. 9 (Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)39

§      Art. 10 (Norma di interpretazione autentica)43

§      Art. 11 (Entrata in vigore)45

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (A cura dell’Ufficio Rapporti dell’Unione europea)46

§      Procedure di contenzioso (A cura dell’Ufficio Rapporti dell’Unione europea)49

§      Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77 e 87)55

§      L. 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 5)57

§      D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada. (art. 177)59

§      D.M. 28 aprile 1998, n. 406  Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 11)61

§      D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 142)63

§      D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (artt. 189, 190, 193, 197, 198, 212 e 242)65

§      L. 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1117 e 1118)79

§      Campania L.R. 28 marzo 2007 n. 4 Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. (art. 20)81

§      L. 24 dicembre 2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (art. 2, comma 136 e 137)83

§      D.L. 23 maggio 2008, n. 90 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (artt. 2, 8, 11, 12,17 e 18)85

§      D.L. 3 giugno 2008 n. 97 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (art. 4-bis)95

§      Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania n. 92/2008  99

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

 

L’articolo in esame prevede (commi 1 e 2) disposizioni volte – come chiarito nella relazione illustrativa – ad evitare l’abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

A tal fine si autorizzano, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania:

§      la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati.

Per tale attività, al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)[1].

Come sottolineato nella relazione tecnica, la norma in esame autorizza i consumatori a trasportare direttamente i rifiuti e gli imballaggi citati “elevando i limiti di peso attualmente previsti dalla legislazione vigente”.

Si ricorda infatti che l’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 esenta dall’obbligo del formulario di identificazione i “trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”.

 

§      l’esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento, per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti (pubblici o privati) autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.

Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 17 del DL n. 90/2008[2].

Si ricorda che l’art. 17, comma 1, del DL n. 90/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008.

Nella relazione tecnica la residua disponibilità del fondo citato è valutata in 5,8 milioni di euro.

 

Il comma 3 dell'articolo in esame demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 


Art. 2
(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)

L’articolo 2 – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all’individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento.

 

 

 

L’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti

 

Si ricorda che la questione dell’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania è stata oggetto di alcuni interventi previsti dai numerosi decreti legge che sono intervenuti nel tentativo di risolvere la cronica situazione emergenziale perdurante dal 1994 nel territorio della regione Campania[3].

 

In particolare, il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ha, tra l’altro, incaricato il Commissario delegato di provvedere alla ridefinizione delle condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed ha conseguentemente disposto l’annullamento della procedura di gara indetta con l’ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006[4].

 

Il successivo decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ha novellato il comma 2 dell'art. 3 del precedente decreto-legge n. 263/2006 al fine di consentire al Commissario delegato di individuare in via di somma urgenza, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, se necessario, in deroga alle norme vigenti in materia (art. 113, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000[5] e art. 202 del d.lgs. n. 152/2006[6]) le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti (previsto dall'articolo 3, comma 1-ter, del DL 263/2006) in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio.

Sono inoltre state dettate disposizioni (all’art. 4) volte all’efficientamento del sistema dei consorzi, prevedendone l’accorpamento o lo scioglimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Occorre segnalare che l’art. 4 del decreto ha inoltre previsto l’obbligo, per i comuni della regione Campania, di avvalersi in via esclusiva dei consorzi ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata.

In proposito, si ricorda che l’art. 6 della legge regionale n. 10/1993 aveva previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata. Successivamente, l’art. 32 della nuova legge regionale in materia di rifiuti (n. 4/2007) ha previsto l’abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della medesima legge. Quest’ultimo, in sostanza, ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.[7].

 

Da ultimo, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, ha trasferito alle province della regione Campania – anticipando i contenuti della predetta norma regionale - la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Nelle more del predetto affidamento, le province si avvalgono delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti[8].

 

A seguito dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio[9] è stato nominato un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per loro conto, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite alle province medesime. I commissari ad acta assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame detta quindi le procedure con cui i  soggetti pubblici competenti possono disporre la rimozione ed il trasporto dei rifiuti stessi, anche pericolosi, che si trovino su aree pubbliche o private.

 

Ai sensi del medesimo comma 1, i rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei “necessari titoli abilitativi” – per i quali è consentito l’affidamento diretto purché essi siano in possesso della “necessaria idoneità tecnica” ai sensi della normativa vigente.

 

Si ricorda che requisito indispensabile per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi è l’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti(art. 212, commi 5, 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, Codice ambientale).

Inoltre, sulla base dell’art. 189, commi 3 e 5, del Codice, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve comunicare annualmente, attraverso la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo riguarda anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (in quanto trasportatori).

Ai sensi del successivo art. 190, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ha anche l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, mediante presentazione alle camere di commercio del MUD.

Inoltre, l’art. 193, commi 1 e 3, prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Si ricorda, infine, che l’art. 212, comma 7, prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presentino idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

I requisiti di capacità finanziaria e quelli di idoneità tecnica essi sono stati indicati nell’art. 11 del DM 28 aprile 1998 n. 406[10]. Ai sensi dell’art. 11, la capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta; l’idoneità tecnica si configura attraverso la qualificazione professionale dei responsabili tecnici (risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione); disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone; un'adeguata dotazione di personale; eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

Il Comitato nazionale stabilisce, inoltre, i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle varie categorie e relative classi.

In particolare, il Comitato[11] ha provveduto a fissare i requisiti di idoneità e capacità finanziaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti nella deliberazione del 30 gennaio 2003[12] e nella deliberazione 27 dicembre 2001[13], individuando una dotazione minima di veicoli e personale di cui l’impresa deve disporre.

 

Detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati previste dall’art. 242 del d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale); tali soggetti operano con l’assistenza della Agenzia regionale per la protezione ambientale[14] per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

 

Si ricorda che l’articolo 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 detta le procedure operative ed amministrative in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. In particolare, è previsto che il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. E’ quindi prevista un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento nonché – in caso di superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – un piano di caratterizzazione, una successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, infine, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Alla conclusione di ciascun passaggio procedurale un’apposita  conferenza di servizi – convocata su impulso della regione - valuta i relativi documenti e determina, se necessario, l’avvio del passaggio successivo nonché eventuali integrazioni o approfondimenti. I progetti di messa in sicurezza sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

 

In tale quadro, i soggetti pubblici competenti sono chiamati ad individuare  - anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali – siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l’attribuzione dei codici CER. È richiesto che siano garantite adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

 

In linea generale, visti i numerosi richiami a deroghe alla normativa vigente contenuti nel comma in esame ed in considerazione dei riferimenti alla rimozione ed al trasporto di rifiuti anche pericolosi, occorrerebbe valutare l’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia in merito al rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale in analogia a quanto previsto all’articolo 18 del DL n. 90 del 2008. Occorrerebbe inoltre introdurre un’indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, eventualmente collegandola a quella dello stato di emergenza.

 

 

Il comma 2 prevede che i rifiuti raccolti nei siti di stoccaggio siano quindi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

 

La parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Ai sensi dell’articolo 178, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

 

Si ricorda che gli allegati alla parte IV prevedono: le categorie di rifiuti (All. A), l’elenco delle operazioni di smaltimento (All. B), le operazioni di recupero (All. C), l’elenco dei rifiuti (All. D), gli obiettivi di recupero e di riciclaggio e i criteri interpretativi per la definizione di imballaggio (All. E), i criteri da applicarsi in materia di standard per gli imballaggi (All. F), le categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi (All. G), i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 (All. H), le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (All. I), i criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (All. 1), i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (All. 2), i criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili (All. 3), i criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate (All. 4), la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti (All. 5).

 

Il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l’attivazione e la gestione dei predetti siti entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuito al Ministero dell’ambiente i poteri sostitutivi, con oneri a carico dell’autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

 

Si ricorda che il DL n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009).

Ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 90, il Sottosegretario di Stato può acquisire impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti, anche mediante le procedure di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

 

Il comma 4, infine, introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 8 del citato DL n. 90 del 2008che autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale nuovo impianto consentirebbe in tempi ragionevoli l’eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano.

 

Si ricorda che l’articolo 8 del DL n. 90 del 2008 autorizza per un triennio l'esercizio degli impianti “ex-CDR” in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e proroga, sempre per un triennio, lo stoccaggio di particolari categorie di rifiuti in attesa di smaltimento e il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

 


Art. 3
(Commissariamento di enti locali)

L’articolo 3, attraverso l’inserimento del comma aggiuntivo 1-bis all’art. 142 del TU sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), dispone la rimozione - con decreto del Ministro dell'interno - del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti.

 

La relazione motiva tale disposizione con l’esigenza di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

 

Viene, infatti, precisato che tale fattispecie può verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e in caso di inosservanza:

§      da parte delle province degli obblighi inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

§      da parte dei comuni degli specifici obblighi inerenti la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio.

Si tratta dell’inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni recate dagli artt. 197 e 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti.

 

Gli enti locali citati devono inoltre rispettare anche le eventuali disposizioni recate dalle ordinanze di protezione civile.

 

Da ultimo, l’inosservanza delle citate disposizioni può essere segnata anche dal soggetto delegato alla gestione dell'emergenza.

 

Si ricorda che l’art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

d) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

 

I comuni, concorrono a disciplinare, ai sensi dell’art. 198, la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

 

 

In generale, può osservarsi che la norma in commento introduce una nuova fattispecie nell’ambito della disciplina relativa alla rimozione e sospensione degli amministratori locali, peraltro già prevista dal Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, vedi oltre) che va valutata, con riferimento al principio di ragionevolezza, nell’ambito di un bilanciamento di interessi tra il principio di autonomia dell’ente territoriale e rappresentatività degli organi di amministrazione da un lato, e la necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, garantendo la salvaguardia dei principi in materia di tutela della salute e dell’ambiente, in relazione al dichiarato stato di emergenza, dall’altro.

 

 

Rimozione e sospensione di amministratori locali

 

L’art. 142 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000[15]) disciplina l’istituito della rimozione degli amministratori locali.

Esso può essere applicato nei confronti di:

§         sindaci;

§         presidenti della provincia;

§         presidenti dei consorzi e delle comunità montane;

§         componenti dei consigli e delle giunte;

§         presidenti dei consigli circoscrizionali.

La rimozione può essere disposta quando i soggetti suindicati compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, ipotesi identiche a quelle previste, per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, dall’art. 142, comma 1, lettera a), del TUEL.

Il provvedimento di rimozione è adottato con decreto del Ministro dell’interno.

 

Istituto diverso dalla rimozione è lo scioglimento del consiglio, che colpisce l’intero collegio anziché i singoli componenti[16].

 

La rimozione produce effetti giuridici diversi a seconda dei soggetti interessati.

In caso di rimozione del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio e all’indizione di nuove elezioni[17]. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente (art. 53, comma 1, del TUEL).

La rimozione dei membri della Giunta comporta la loro sostituzione da parte del sindaco o del presidente della provincia se lo statuto stabilisce un numero fisso degli assessori. Il sindaco o il presidente della provincia possono anche non provvedere alla loro sostituzione se lo statuto fissa il numero massimo degli assessori, come prevede l’art. 47, comma 2, del TUEL.

Nel caso di rimozione dei consiglieri, si è in presenza di una causa di decadenza; si applica pertanto l’art. 45, comma 1, del TUEL che per la surrogazione stabilisce che nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

In attesa del decreto di rimozione, il prefetto, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità, può sospendere gli amministratori (art. 142, comma 2, TUEL).

Il comma 3 dell’art. 142 TUEL richiama le disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del medesimo testo unico concernenti l’istituto della sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali a seguito di condanne penali o di applicazione di misure di prevenzione.

 

 

 


Art. 4
(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)

L’articolo in esame detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio[18].

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008 ha previsto, tra le misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, anche lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta[19] e loro riunione in un unico consorzio gestito da soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.

 

La relazione al decreto in esame sottolinea che se, in teoria, la funzione dei consorzi sia quella di implementare la raccolta differenziata, nella realtà, l’attribuzione agli stessi della raccolta dei rifiuti urbani differenziati ed ai comuni della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati presenta invece dei limiti connaturati all’assenza di un coordinamento formale tra le attività di raccolta in capo ad un unico soggetto. L’aumento, infatti, della percentuale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati implica una corrispondente riduzione della quantità dei rifiuti urbani indifferenziati. Sempre secondo la citata relazione, l’articolo recepisce, inoltre, anche le indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse[20] che ha auspicato di procedere con urgenza al completo smantellamento delle strutture consortili, facendo venir meno anche l’esclusiva competenza degli stessi in materia di raccolta differenziata. Lo scioglimento dei consorzi, oltre a rappresentare un consistente risparmio di costi a vantaggio della funzionalità complessiva del ciclo industriale integrato, costituirebbe anche un efficace strumento di lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

 

Il comma 1 dispone, pertanto, che per tutta la durata dello stato di emergenza - ossia fino al 31 dicembre 2009[21] - e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione Campania del 28 marzo 2007, n. 4, i soli comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, indicono - entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – per un bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti, procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18 del decreto legge n. 90 del 2008.

 

Poiché tale articolo reca le deroghe previste dal decreto legge, non appare chiaro il riferimento alla disposizione normativa citata.

 

Si ricorda che la legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008[22] ha previsto, con una modifica all’art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4[23], l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

 

Il comma 1 prevede inoltre che i bandi di gara debbano contenere misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.

 

Si ricorda che l’art. 6 della legge regionale n. 10/1993 ha previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano regionale dei rifiuti[24]; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata. Si ricorda altresì che l’art. 32 della legge regionale n. 4/2007 sopra citata prevede l’abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'art. 20, comma 1, della medesima legge. Si noti che il successivo comma 2 dispone che “all'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti”.

In tale quadro, il decreto-legge 61 del 2007[25] (art. 4) ha introdotto l’obbligo per i comuni campani di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi di bacino, attribuendo al Commissario delegato il potere di proporre alla regione l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale per l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e prescrive il raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007. E’ inoltre prevista la predisposizione da parte dei consorzi di appositi piani economico-finanziari, che spetta al Commissario delegato approvare.

 

Ancora nella citata relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti viene sottolineato come allo scioglimento dei consorzi si debbano accompagnare “politiche sociali di tutela dei lavoratori ispirate a criteri selettivi e rigorosi, evitando di introdurre forme di sostegno indifferenziato…”.

 

Il comma 2 dispone che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, limitatamente alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, sono tenuti ad affidare - entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - tale servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasferendo ad esse anche il personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni.

Nell’eventualità che tale personale venga utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avverrà in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

La relazione al decreto sottolinea come il riunire in un unico soggetto il servizio di raccolta delle due tipologie di rifiuti urbani – differenziati ed indifferenziati – favorisca la complessiva razionalizzazione dei costi dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

 

Il comma 3 reca, infine, le modalità con cui debbono svolgersi le procedure di gara previste dall’articolo in esame. Esse dovranno essere effettuate sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio.

Nel caso in cui i comuni non provvedano ad indire le gare entro il termine di cui ai commi 1 e 2 - vale a dire entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – è previsto un potere sostitutivo dei prefetti competenti che, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 5
(Lavoro straordinario del personale militare)

Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell’elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall’ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92.

 

L’ordinanza n. 92 del 26 febbraio 2008 (allegata al decreto in esame) ha previsto, all’art. 2, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, parametrata su base mensile rispettivamente a duecento ore di straordinario nella misura oraria diurna per i soggetti attuatori e per il capo di gabinetto del Commissario delegato, e a centocinquanta ore di straordinario nella misura oraria diurna per il restante personale, in relazione alla qualifica rivestita e a decorrere dalla data di assegnazione alala struttura commissariale.

 

La relazione al decreto sottolinea come la disposizione costituisca norma di interpretazione autentica e quindi dotata di efficacia retroattiva.

L’efficacia della disposizione riguarda, infatti, il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008 e comporta una spesa complessiva pari a 660.000 euro.

La relazione tecnica precisa il personale militare (Ufficiali e Sottoufficiali) assegnato alla struttura commissariale con l’ordinanza n. 3639 dell’11 gennaio 2008 è pari a 52 unità.

 

Con l’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 3639 dell’11 gennaio 2008, il commissario delegato era stato, infatti, autorizzato, al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrentiper fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, a richiedere anche l’uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonché per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

 

Lo stesso comma precisa che tale compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.

 

Si rammenta che l’articolo 9 del DPR 13 giugno 2002, n. 163[26] dispone, al comma 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che non possa fruire dei recuperi compensativi per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente, venga corrisposto un compenso forfettario di guardia - nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata al medesimo DPR - per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Il comma 6 ha istituito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003, il compenso forfettario d'impiego - nelle misure giornaliere riportate nella tabella 3 allegata al DPR - da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

L’articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (recante norme volte ad aggiornare le indennità operative del personale militare) dispone la corresponsione di un’indennità supplementare di marcia, nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate per i giorni di effettivo servizio collettivo svolto in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio aventi durata di almeno 8 ore.

 

Il comma 2 dispone in merito alla copertura dell’onere valutato in 660.000 euro, prevedendo che vi si faccia fronte a valere sui fondi di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ovverosia sul Fondo per l’emergenza rifiuti Campania ed eventualmente anche sul Fondo per la protezione civile.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 17 del decreto legge n. 90 del 2008 ha istituito, al comma 1, il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l’anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza. Il comma 2 ha individuato la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Infine, il comma 3-bis ha disposto che, per le eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, si provvederà a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

Con il comma 3 vengono, attraverso una novella all’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ampliate le competenze delle Forze armate, affidandogli, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare, come sottolinea la relazione al decreto, il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.

 

L’art. 2, comma 7, del decreto legge n. 90 del 2008 ha, infatti, previsto il coinvolgimento e il supporto delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania. A tal fine, il Sottosegretario di Stato richiede l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti. Con il successivo comma 7-bis, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione agisce anche con le funzioni di agente di pubblica sicurezza procedendo all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.


Art. 6
(Disciplina sanzionatoria)

 

L’articolo 6, introduce una disciplina speciale, volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale). Tale disciplina speciale è applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti,

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’articolo 6 fa quindi riferimento ai “territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Come risulta altresì dalla relazione illustrativa,  le disposizioni in oggetto sono suscettibili di applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale, ogni qualvolta si verifichi la dichiarazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Attualmente tale stato di emergenza vige esclusivamente per la regione Campania. In base all’articolo 19 del decreto legge 23-5-2008 n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225[27], cessa il 31 dicembre 2009[28].

 

In generale, può osservarsi che le norme di cui all’articolo 6 introducono una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti. Al riguardo, sotto il profilo dell’inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza, va comunque rilevato che il discrimine per l’applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come “area geografica” in cui l’azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese.

 

 

Come accennato, l’articolo in commento è volto a prevedere una disciplina speciale volta a rendere più rigorose le sanzioni previste per fattispecie analoghe dalla disciplina contenuta nel codice ambientale, tramite la trasformazione di diverse condotte da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, tramite la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e tramite un significativo inasprimento delle pene.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, reca disposizioni finalizzate a definire la competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Tale articolo stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi .

Analogamente, si statuisce che le funzioni di GIP e GUP (rispettivamente di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare) relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli.

E’ attribuita altresì al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali.

 

 

In particolare, la lettera a) del comma 1, attiene alla disciplina sanzionatoria della fattispecie di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti o immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee.

La norma specifica che, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti – i quali sono definiti come quei rifiuti, domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiore a 50 cm – la fattispecie sopra descritta è punita con la reclusione fino a 3 anni e sei mesi, integrando dunque un’ipotesi delittuosa, per la quale non viene prevista una pena edittale minima.

Si segnala che l’analoga fattispecie contenuta nel codice ambientale (segnatamente all’articolo 255, comma 1) di abbandono, deposito o immissione nelle acque di rifiuti, pericolosi e ingombranti (come si ricava a contrario dal secondo periodo del comma 2) è qualificata come contravvenzione e punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da centoventicinque a seicentoventi euro.

Inoltre, mentre il codice ambientale non reca alcuna definizione di rifiuto ingombrante, ai fini dell’applicazione della disciplina sanzionatoria la norma in oggetto introduce una definizione tassativa di tale categoria di rifiuti, il cui abbandono determina il concretizzarsi dell’illecito.

Qualora si tratti di rifiuti che non rientrano nelle citate categorie e dunque rifiuti non pericolosi, non speciali e non ingombranti, la lettera a) in commento prevede per l’abbandono, scarico e deposito di essi l’integrazione di una fattispecie contravvenzionale, punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In tal caso, rispetto alla disciplina del codice ambientale vi è solo un inasprimento della pena pecuniaria.

L’articolo 255, comma 1, del citato codice ambientale prevede infatti per l’abbandono e deposito dei rifiuti “non pericolosi e non ingombranti” la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro.

 

E’ riportato nella tabella che segue, il raffronto tra disciplina del codice ambientale e disciplina introdotta dal decreto legge in corso di conversione in relazione ad analoghe fattispecie.

 

 

Fattispecie

Disciplina sanzionatoria ai sensi del codice ambientale

Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

 

[Art. 255, co. 1]

[Art. 6, co. 1, lett. a)]

 

 

 

Chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi e ingombranti[29] ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee

sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a seicentoventi euro.

reclusione fino a 3 anni e 6 mesi

Chiunque abbandona o deposita rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo

sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro

sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro

 

 

 

 

 

Le lettere b) e c) attengono alla fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati, ovvero immissione in acque superficiali e sotterranee di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti.

La nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un’ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa e colposa.

Per quanto riguarda la condotta dolosa, essa integra una ipotesi delittuosa punita con la reclusione da tre mesi a quattro anni per i rifiuti non pericolosi e da sei mesi a cinque anni per i rifiuti pericolosi.

 Qualora la condotta sia colposa la fattispecie è qualificata come contravvenzione ed è punita con l’arresto da 1 mese a 8 mesi per i rifiuti non pericolosi e con l’arresto da sei mesi a un anno per quelli pericolosi.

Il codice ambientale, all’articolo 256, comma 2, per le ipotesi di abbandono, scarico o deposito sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di rifiuti non pericolosi, non differenzia le condotte dolose e colpose e qualifica la fattispecie come contravvenzione, punita con l’arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Analogamente, per i rifiuti pericolosi il codice ambientale non distingue le ipotesi di condotta dolosa da quelle di condotta colposa. Per entrambe il comma 2 dell’articolo 256 prevede una fattispecie contravvenzionale punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

 

 

Fattispecie

Disciplina sanzionatoria ai sensi del codice ambientale

Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

 

[Art. 256, co. 2]

[Art. 6, co. 1, lett. b)]

i titolari di imprese ed i responsabili di enti che, con dolo, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti non pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro

reclusione da 3 mesi a 4 anni

 

[Art. 256, co. 2]

[Art. 6, co. 1, lett. c)]

i titolari di imprese ed i responsabili di enti che, con dolo , abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro

reclusione da 6 mesi a 5 anni

 

 

 

i titolari di imprese ed i responsabili di enti che, per colpa, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti non pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro

Arresto da 1 mese a 8 mesi

 

 

 

 

[Art. 256, co. 2]

[Art. 6, co. 1, lett. c)]

i titolari di imprese ed i responsabili di enti che, per colpa, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro

Arresto da 6 mesi a 1 anno

 

 

 

 

 

La lettera d) prevede una fattispecie delittuosa per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta. La norma differenzia l’ ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi, punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro.

Il codice ambientale, all’articolo 256, comma 1, prevede per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta, una fattispecie contravvenzionale, distinguendo tra rifiuti non pericolosi (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro) e rifiuti pericolosi (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro).

 

 

Fattispecie

Disciplina sanzionatoria ordinaria

Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

 

[Art. 256, co. 1]

[Art. 6, co. 1, lett. d)]

chiunque  effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro

reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro

 

[Art. 256, co. 1]

[Art. 6, co. 1, lett. d)]

chiunque  effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro

reclusione da 1 a 6 anni e multa da 15.000 a 50.000 euro

 

La lettera e) introduce sanzioni penali per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva. In particolare, si configura l’illecito come delitto (in luogo della contravvenzione prevista dalla disciplina del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi (reclusione da un anno e 6 mesi a 5 anni e multa da 20.000 a 60.000 euro) ovvero anche rifiuti pericolosi (reclusione da 2 a 7 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro).

Riprendendo quanto previsto dall’art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disposizione in commento aggiunge che alla condanna – anche a seguito di patteggiamento – consegue la confisca dell’area, se di proprietà dell’autore dell’illecito, e l’obbligo per quest’ultimo di procedere alla bonifica o al ripristino dei luoghi.

 

Fattispecie

Disciplina sanzionatoria ordinaria

Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

 

[Art. 256, co. 3]

[Art. 6, co. 1, lett. e)]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi

arresto da 6 mesi a 2 anni

e

ammenda da 2.600 a 26.000 euro

+

confisca e bonifica e ripristino.

reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni

e

multa da 20.000 a 60.000 euro

+

confisca e bonifica e ripristino

 

[Art. 256, co. 3]

[Art. 6, co. 1, lett. e)]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti anche in parte pericolosi

arresto da 1 a 3 anni

 

e

ammenda da 5.200 a 52.000 euro

+

confisca e bonifica e ripristino

reclusione da 2 a 7 anni

e

multa da 50.000 a 100.000 euro

+

confisca e bonifica e ripristino

 

 

La lettera f) riduce della metà le sanzioni previste dalle lettere b), c), d) ed e) laddove l’attività non sia svolta abusivamente (cioè in assenza di autorizzazione), bensì in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ovvero in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni.

Si ricorda che la medesima previsione è contenuta nell’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

 

 

La lettera g) prevede sanzioni per l’ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

 

La disciplina di una fattispecie analoga è contenuta nell’art. 256, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che configura l’illecito come una contravvenzione, prevedendo la sanzione dell’arresto da sei mesi a due anni unitamente all’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

 

Il decreto legge qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua l’attività di miscelazione dei rifiuti, prevedendo la reclusione da un anno a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività (in questo caso la sanzione è infatti l’arresto da 6 mesi a un anno).

Si rileva che laddove l’attività sia compiuta colposamente, la pena edittale che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza è più lieve rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria, che continua ad applicarsi nel resto del Paese (a prescindere dal massimo edittale, non è infatti prevista la pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva).

 

Fattispecie

Disciplina sanzionatoria ordinaria

Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

 

 

 

 

[Art. 256, co. 5]

[Art. 6, co. 1, lett. g)]

chiunque effettua, con dolo, attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

arresto da 6 mesi a 2 anni

e

ammenda da 2.600 a 26.000 euro

reclusione da 1 a 6 anni

e

multa da 15.000 a 50.000 euro

 

[Art. 256, co. 5]

[Art. 6, co. 1, lett. g)]

chiunque effettua, per colpa, attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

arresto da 6 mesi a 2 anni

e

ammenda da 2.600 a 26.000 euro

arresto da 6 mesi a 1 anno

 

 

Infine, la lettera h) prevede sanzioni per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Mantenendo invariata la sanzione prevista dalla disciplina generale (art. 256, co. 6, d.lgs. n. 152/2006) per il deposito temporaneo di rifiuti che non superano i 200 litri, o quantità equivalenti (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro), il decreto legge distingue ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro) e nel secondo la contravvenzione (arresto da 3 mesi a un anno).

 

 

Fattispecie

Disciplina sanzionatoria ordinaria

Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

 

[Art. 256, co. 6]

[Art. 6, co. 1, lett. h)]

chiunque effettua, con dolo, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi – in misura superiore a duecento litri - in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 254 del 2003

arresto da 3 mesi a 1 anno

o

ammenda da 2.600 a 26.000 euro

reclusione da 6 mesi a 3 anni

e

multa da 10.000 a 40.000 euro

 

[Art. 256, co. 6]

[Art. 6, co. 1, lett. h)]

chiunque effettua, per colpa, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi – in misura superiore a duecento litri - in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 254 del 2003

arresto da 3 mesi a 1 anno

o

ammenda da 2.600 a 26.000 euro

arresto da 3 mesi a 1 anno

 

[Art. 256, co. 6]

[Art. 6, co. 1, lett. h)]

chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi – in misura non superiore a duecento litri - in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 254 del 2003

sanzione amministrativa pecuniaria

da 2.600 a 15.500 euro

sanzione amministrativa pecuniaria

da 2.600 a 15.500 euro

 


Art. 7
(Campagna informativa)

L’articolo 7 prevede l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

A tal fine:

§      può essere promossa una campagna informativa e di comunicazione, che dia rilievo anche al nuovo sistema sanzionatorio, attraverso adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica (comma 1);

§      nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia, la concessionaria del servizio pubblico può garantire un adeguato spazio di approfondimento sulla raccolta differenziata dei rifiuti (comma 2).

 

Il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla definizione di tali campagne informative anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse necessarie dovranno, infatti, derivare dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle  amministrazioni coinvolte (comma 3).

 

Si ricorda che una serie di iniziative volte a garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti sono state previste anche dall’art. 2 del DL n. 263/2006 e dall’art. 13 del DL n. 90/2008.

 

Infine viene previsto che il Ministro dello sviluppo economico - senza oneri a carico della finanza pubblica ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - adegui il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle finalità perseguite dall’articolo in esame. Dovranno, pertanto, essere previsti, all’interno delle reti radiofoniche, televisive, analogiche, digitali, satellitari, nonché anche mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso il centro di produzione RAI di Napoli (comma 4).

 

Ai sensi dell’art. 45 del Testo unico della radiotelevisione[30] Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto di princìpi definiti dall'articolo 7 del medesimo TU, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio-di durata triennale- stipulato con il Ministero delle Comunicazioni[31] e di contratti di servizio regionali o, per le province autonome, provinciali, indicanti diritti ed obblighi della concessionaria[32]. prima di ciascun rinnovo triennale. Con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 è stato approvato ill Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2007-2009

 

Con riguardo al contenuto dell’articolo 7 del DL in commento si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 (Comunicati di organi pubblici) del medesimo “TU della Televisione”,Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere alle emittenti o alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati.

 

Si ricorda inoltre che l’art. 42 del citato TU impegna Il Ministero (ora da intendersi Ministero dello Sviluppo economico) e la Rai all’adeguamento del contratto e di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

 

Merita infine segnalare che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del vigente contratto di servizio (approvato con il citato DM 6 aprile 2007), tra le tipologie di programmi da diffondere prioritariamente in tutte le fasce orarie figurano- tra l’altro- l’informazione e la comunicazione sociale, attraverso trasmissioni dedicate all’ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili.

 


Art. 8
(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)

Il comma 1 prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l’emergenza rifiuti in Campania, attraverso l’assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di un numero non inferiore alle 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. La richiesta è motivata, come si legge nella relazione al decreto in esame, dalla peculiarità dell’emergenza che richiede unicamente personale qualificato ed in possesso di uno specifico “know how”.

 

Il comma 2 dispone che il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi dell’articolo in esame in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del citato Fondo per l’emergenza rifiuti Campania

 

Il comma 3 autorizza, conseguentemente, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti), i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile. La relazione tecnica precisa che i mezzi da acquistare sono n. 7 autopompe serbatoio a trazione integrale complete di caricamento, n. 3 autovetture a trazione integrale e n. 3 veicoli fuoristrada.

Al relativo onere, pari a 2.160.000 euro, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.

 

Il comma 4 è volto a precisare che il personale e i mezzi previsti dall’articolo in esame verranno impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.

 

Il comma 5, attraverso una novella all’art. 177 del Codice della strada relativo alla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, consente anche ai veicoli della protezione civile di dotarsi di dispositivi acustici supplementari di allarme.

 

Da ultimo il comma 6 dispone, al fine dell'immediata identificazione degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile durante le operazioni di emergenza, che alcune marche di immatricolazione - da I-DPCA a I-DPCZ - già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili dello Dipartimento stesso.

 

Relativamente alla marca di immatricolazione si ricorda che l’articolo 752 del codice della navigazione stabilisce che gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I, mentre il successivo articolo 753 prevede che la marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile. Pertanto le due marche di immatricolazione citate dal comma 6 - I-DPCA a I-DPCZ – indicano il paese di appartenenza e il Dipartimento Protezione Civile.


Art. 9
(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)

L'articolo in esame novella l’art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 (legge 27 dicembre 2007, n. 244), relativo alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili.

 

Si ricorda che con il comma 1117 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE. Tale definizione include, tra l’altro, la biomassa, intesa come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. Ne consegue l’impossibilità di concedere gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili per la parte non biodegradabile dei rifiuti.

Il secondo periodo del comma 1117 citato, tuttavia, ha fatto salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della disposizione stessa, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (cd. CIP6[33]) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate.

Lo stesso comma dispone poi che per tali incentivi si applicano le disposizioni del successivo comma 1118.

Occorre ricordare altresì che l’art. 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), è intervenuto in materia stabilendo che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 siano concessi ai soli impianti realizzati ed operativi[34].

Il comma 1118 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (come modificato dal comma 154 dell'art. 2 della finanziaria 2008), ha demandato a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico:

a)      la definizione delle condizioni e delle modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge;

b)      la ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

L’art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), come modificato dall’art. 4-bis, comma 7, del DL n. 97/2008 prevede, inoltre, che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge n. 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio (cioè la procedura sopra indicata come lettera b) debba essere:

§      attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti;

§      completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.

 

Le lettere a) e b) dell'articolo in esame modificano la procedura prevista dall’art. 2, comma 137, della legge n. 244/2007, per il riconoscimento in deroga degli incentivi al fine di:

a) includere, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008;

b) prorogare di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa;

 

La lettera c) interviene, invece, sugli incentivi disciplinati dal secondo periodo del comma 1117.

Tale lettera introduce una disposizione, alla fine del comma 137 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, al fine di fare salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata (con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri) prima dell’entrata in vigore della medesima legge.

 

Qualora approvata, la disposizione ammetterebbe agli incentivi CIP6, ad esempio, gli impianti siciliani[35].

 

Si ricorda, infine, che la norma in questione non riguarda il termovalorizzatore di Acerra (NA), per il quale non si applicano le norme recate dai commi 1117-1118 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e dal comma 137 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, in ragione delle deroghe contenute nell’articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[36] - al quale quindi è possibile riconoscere gli incentivi statali previsti dalle Convenzioni CIP6.

Successivamente l’art. 8-bis del DL n. 90/2008 è intervenuto al fine di estendere i finanziamenti e gli incentivi cd. CIP6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa. Tale estensione è stata limitata alla sola frazione organica. Tuttavia, tale limitazione è venuta meno nell’art. 4-novies del DL n. 97/2008 che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale cd. CIP6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

A tale ultima disposizione è stata data attuazione con il recente decreto 31 ottobre 2008 recante “Modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dal provvedimento CIP 6/92, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta”, pubblicato nella G.U. n. 261 del 7 novembre 2008.

 

 

In proposito si segnala l’opportunità di valutare la disposizione in esame alla luce della normativa comunitaria in materia di incentivi per le fonti rinnovabili: il comma 1117, in linea con la direttiva 2001/77, aveva considerato energia rinnovabile solo quella proveniente dalla parte biodegradabile (vale a dire la frazione organica) dei rifiuti. La lettera c) dell’articolo in esame, invece, ammette all’incentivo anche la parte non organica, seppur limitandone la portata agli impianti ammessi ad accedere agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima del 2007.

 

 


Art. 10
(Norma di interpretazione autentica)

 

Il comma unico dell'articolo in esame è volto ad interpretare il comma 1 dell’art. 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 in quanto, come sottolinea la relazione al decreto in esame, esistono alcune prestazioni di rilievo nell’ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania e nella costruzione del termovalorizzatore di Acerra che però non trovano esplicita possibilità di copertura finanziaria da parte della gestione commissariale.

 

Si ricorda che l’art. 12 del decreto legge n. 90 del 2008 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro a valere sul Fondo per l’emergenza rifiuti Campania - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle stesse società affidatarie verso la gestione commissariale.

 

Pertanto sono da considerarsi “creditori” di cui al comma 1 dell’art. 12 del decreto-legge n. 90 anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

 

Come indica la relazione, tali soggetti, pur non avendo la natura giuridica di sub appaltatori struictu iure svolgono comunque compiti tecnici rilevanti nell’ambito della gestione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania e nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

 

Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.


Art. 11
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 11 reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(A cura dell’Ufficio Rapporti dell’Unione europea)

Rifiuti

Il 20 ottobre 2008 il Consiglio ambiente ha approvato in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, una proposta di direttiva relativa ai rifiuti (COM (2005)667) intesa ad istituire un nuovo quadro per la gestione dei rifiuti nell'UE, al fine di incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti e semplificare l'attuale legislazione[37]. Nell'approvare la proposta di direttiva, il Consiglio ha accolto tutti gli emendamenti votati in seconda lettura dal Parlamento europeo il 17 giugno 2008. La proposta rimane, pertanto, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il termine previsto entro il quale gli Stati membri possono recepire la direttiva è di due anni.

La nuova legislazione e intesa a ridurre la messa in discarica e le emissioni di gas ad effetto serra nelle discariche, promuovendo l'utilizzo dei rifiuti quali risorsa secondaria. La direttiva, inoltre, introduce un nuovo approccio per la gestione dei rifiuti che pone l'accento sulla prevenzione. Gli Stati membri dovranno dunque elaborare e attuare programmi di prevenzione dei rifiuti e la Commissione europea riferirà regolarmente in merito ai progressi realizzati in questo campo.

In particolare, la direttiva stabilisce una gerarchia in materia di trattamento dei rifiuti, applicabile nell'ambito della definizione delle politiche nazionali di gestione dei rifiuti, che prevede le seguenti cinque azioni, in ordine di priorità:

·       prevenzione dei rifiuti (soluzione da preferire);

·       riutilizzo;

·       riciclaggio;

·       valorizzazione (compresa la valorizzazione energetica);

·       eliminazione dei rifiuti, in ultima istanza.

A tale riguardo, il nuovo atto legislativo considera l'incinerazione dei rifiuti con un'efficienza energetica elevata alla stregua di un'operazione di valorizzazione, che promuove l'uso efficiente delle risorse e consente pertanto di ridurre il consumo di carburanti fossili.

Inoltre, la direttiva semplifica e modernizza la legislazione europea esistente in materia di rifiuti mediante: l'introduzione di un obiettivo ambientale; il chiarimento delle nozioni di valorizzazione, eliminazione, cessazione della qualifica di rifiuto e di sottoprodotto; la definizione delle condizioni per la differenziazione dei rifiuti pericolosi; la previsione di una procedura volta a stabilire norme tecniche minime per le operazioni di gestione di determinati rifiuti.

La direttiva, infine, contribuisce alla semplificazione legale abrogando la direttiva quadro in vigore relativa ai rifiuti (2006/12/CE), la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e una parte della direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati (75/439/CEE).

 

La direttiva sopra citata è stata presentata il 21 dicembre 2005, ad integrazione della comunicazione[38]relativa alla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente[39].

La strategia individua un obiettivo a lungo termine che mira a fare dell’Europa una società che ricicla, cerca di contenere la produzione di rifiuti e trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. Per realizzare tale obiettivo saranno sfruttate le conoscenze generate dalla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali[40], adottata nella medesima data. L’attenzione, pertanto, è focalizzata sul concetto di ciclo di vita[41] nella politica di gestione dei rifiuti.

 

Il 13 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione sulla strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti, nella quale sottolinea che la completa attuazione dell’attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale e lamenta come, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione previsti nel Sesto programma d’azione in materia di ambiente.

A questo proposito il Parlamento invita la Commissione a:

Tutela penale dell’ambiente

Sulla base di un accordo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, con il Parlamento europeo, il 24 ottobre 2008 il Consiglio ha approvato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell’ambiente (COM(2007)51), intesa ad assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente[42] affrontando, a livello europeo, il problema della criminalità ambientale. La proposta rimane, pertanto, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il nuovo atto legislativo, tra l’altro, obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché una serie di attività che violano la normativa comunitaria in materia di protezione ambientale, qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, siano perseguibili penalmente, attraverso sanzioniproporzionate, efficaci e dissuasive. Tra tali attività illecite figurano, tra l’altro:

·       la gestione dei rifiuti - raccolta, il trasporto, il recupero e l'eliminazione di rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e la gestione successiva di impianti di eliminazione, incluse le attività eseguite da intermediari o mediatori – che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

·       l’immissione di materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nell’acqua;

·       la spedizione illegale di rifiuti;

·       l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, nonché il commercio illecito di tali esemplari o di parti di essi o di prodotti derivati qualora tali attività abbiano un impatto sullo stato di conservazione della specie;

·       l'illecito e significativo deterioramento di un habitat protetto;

·       il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono;

·       il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività sopra indicate.

Procedure di contenzioso
(A cura dell’Ufficio Rapporti dell’Unione europea)

Rifiuti

Il 3 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui deferisce formalmente l’Italia davanti alla Corte di giustizia[43] sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della citata direttiva 75/442/CEE. Mediante tale ricorso, la Commissione mira ad ottenere la condanna della Repubblica italiana per non aver creato nella regione Campania una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, come peraltro evidenziato nella prima lettera di messa in mora del giugno 2007. In una seconda lettera di messa in mora di ottobre 2007, inoltre, in aggiunta alle carenze già segnalate, la Commissione ha sottolineato anche la mancanza in Campania del piano di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva.

Il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell’Italia una sentenza di inadempimento[44], per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti,  che è stata recepita nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Nel ricorso presentato alla Corte il 26 ottobre 2006, la Commissione rileva la non conformità della legislazione nazionale alla citata direttiva a causa del recepimento tardivo effettuato dalla Repubblica italiana. La direttiva prevede, infatti, due regimi giuridici diversi, a seconda che ci si trovi in presenza di discariche nuove o preesistenti. A causa del recepimento tardivo operato dal decreto legislativo, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti.

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 228 TCE per non aver preso i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l’Italia[45]per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE; dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

La Corte ha accolto i rilievi avanzati dalla Commissione che - nel ricorso presentato il 23 marzo 2005 - dichiara di essere venuta a conoscenza dell’esistenza sul territorio italiano di un elevato numero di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ritiene che, fintanto che tolleri la presenza di tali discariche, la Repubblica italiana violi gli obblighi derivanti dalle citate direttive. Inoltre, in relazione alle discariche già esistenti alla data del 16 luglio 2001, la mancanza di informazioni sui piani di riassetto che i gestori di tali discariche avrebbero dovuto presentare entro il 16 luglio 2002, porta la Commissione a considerare non esistenti tali piani e le relative misure di autorizzazione e di eventuale chiusura delle discariche non rispondenti ai requisiti di legge.

Si ricorda che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 - recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e convertito, con modificazioni, con legge 6 aprile 2007, n. 46 – il Governo ha inteso sanare tra le altre anche le due procedure di contenzioso appena descritte.

 

 


Normativa di riferimento

 


Codice Civile (art. 2359)

 

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1) (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 


Costituzione della Repubblica italiana
(artt. 77 e 87)

 

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere (80), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria .

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (81) .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti .

(omissis)

87.  Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (98).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).

Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .

 

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(80)  Vedi art. 76.

(81)  Vedi art. 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche art. 35 Reg.Senato. (98)  Vedi anche art. 74, comma primo.

(99)  Vedi art. 61, comma primo.

(100)  Vedi art. 71, comma primo.

(101)  Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(102)  Vedi artt. 76 e 77.

(103)  Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(104)  Vedi art. 80.

(105)  Vedi art. 78.

(106)  Vedi art. 104, comma secondo.

(107)  Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 


L. 24 febbraio 1992 n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 5)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(omissis)

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti (10) (11).

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all’ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni (12).

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (13) (14).

 

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(10)  Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(12) Comma aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(14)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.


D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada. (art. 177)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(omissis)

177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (843). Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (844).

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (845) (846).

 

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(843)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Per il riconoscimento dell'idonietà degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi vedi il Decr. 9 settembre 2008.

(844)  Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(845)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 93, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(846)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.


D.M. 28 aprile 1998, n. 406
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276.

(2)  Il presente decreto è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1998, n. 298.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 22 aprile 2004, n. 2937/ALBO/PRES.

(omissis)

11. Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:

a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;

c) in un'adeguata dotazione di personale;

d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta.

3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l'iscrizione.

4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).


D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 142)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(omissis)

142.  Rimozione e sospensione di amministratori locali.

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 (214).

 

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(214)  Il presente articolo corrisponde all'art. 40, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.


D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale. (artt. 189, 190, 193, 197, 198, 212 e 242)

(omissis)

189. Catasto dei rifiuti.

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (238).

3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche (239).

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 (240).

 

 

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(238) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 24, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(239) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 24, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(240) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 

190. Registri di carico e scarico.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti (241).

6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni (242).

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

 

 

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(241) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 24-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(242) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

 

193. Trasporto dei rifiuti.

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni (244):

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario (245).

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

 

 

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(244) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 25, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(245) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 25, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

197. Competenze delle province.

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare (252):

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

 

 

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(252) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 27, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

 

 

198. Competenze dei comuni.

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provìncia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

(omissis)

212. Albo nazionale gestori ambientali.

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) [da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche] (266);

f) [da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative] (267).

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni (268).

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci (269).

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.

12. [È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente] (270).

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .

14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti (271).

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995 (272).

17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi (273):

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

22. [I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9] (274).

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri (275).

24. [Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] (276).

25. [Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] (277).

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

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(266) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(267) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(268) Comma così modificato dall’art. 2, commi 30 e 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(269) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L'iscrizione all'Albo prevista dal presente comma è stata disciplinata con Del. 26 aprile 2006 (Gazz. Uff. 22 maggio 2006, n. 117), modificata dall'art. 1, Del. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 2 agosto 2007, n. 178), e con Del. 3 marzo 2008 (Gazz. Uff. 29 marzo 2008, n. 75).

(270) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(271) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(272) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(273) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(274) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(275) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(276) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(277) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

242. Procedure operative ed amministrative.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza (407).

5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. 1 criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto,

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

 

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(407) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 43-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

 


L. 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1117 e 1118)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

Comma 1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118 (392).

 

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(392) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-octies dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche il comma 136 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Comma 1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica (393).

 

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(393) Comma così modificato dal comma 154 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche il comma 137 dello stesso articolo 2. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-octies dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.


Campania L.R. 28 marzo 2007 n. 4
Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. (art. 20)

Pubblicata nel B.U. Campania 3 aprile 2007, n. 19.

(omissis)

Art. 20

1. La provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico (23).

2. Alla provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. La regione trasferisce alle province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.

4. La provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per la applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini prevedendo:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli e dei territori a basso reddito pro-capite;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini;

c) la riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata (24).

 

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(23) Ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, nelle more della costituzione delle società provinciali di cui al presente comma, i consorzi di bacino delle province e di Napoli e Caserta, istituiti con L.R. 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 14 aprile 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Organizzazione della gestione dei rifiuti. 1. L'autorità d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, nonché in conformità alle leggi regionali in materia.

2. All'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'autorità d'ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.».

 


L. 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (art. 2, comma 136 e 137)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

Articolo 2

(omissis)

Comma 136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

 

 

Comma 137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008 (95).

 

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(95) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-octies dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.


D.L. 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (artt. 2, 8, 11, 12,17 e 18)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.

(3) Vedi, anche, gli artt. 4–octies e 4–novies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(omissis)

Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1.  Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9. (9)

1-bis.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. (10)

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17. (8)

3.  Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

4.  I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

5.  Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

6.  I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

7.  Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

7-bis.  Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, nonchè per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. (12)

8.  Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8-bis.  Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. (10)

9.  Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale. (9)

10.  Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

11.  Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

12.  Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti. (9)

12-bis.  Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. (11)

 

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(8) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, D.L. 17 giugno 2008, n. 107 e, successivamente, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 che ha abrogato il predetto D.L. 107/2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della medesima legge di conversione 123/2008. Successivamente il D.L. 17 giugno 2008, n. 107, non è stato convertito in legge (Comunicato 16 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191).

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(10) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(12) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 3, D.L. 6 novembre 2008, n. 172.

(omissis)

Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

1.  Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

1-bis.  Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania. (27)

2.  Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati. (25)

[3.  E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo. (26)

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

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(25) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(26) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(27) Comma inserito dall'art. 2, comma 4, D.L. 6 novembre 2008, n. 172.

(omissis)

Art. 11. Raccolta differenziata

1.  Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento. (34)

2.  Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3.  L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

4.  Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (34)

5.  I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6.  I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (34)

7.  Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8.  Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato (35) . (34)

9.  Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.

10.  Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12.  Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013. (34)

 

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(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(35) Vedi, anche, gli artt. 7 e 8, O.P.C.M. 1° luglio 2008, n. 3686 e l'art. 4, O.P.C.M. 31 luglio 2008, n. 3695.

 

 

Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti

1.  Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale. (36) (38)

2.  Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17. (37)

 

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(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(37) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(38) L'art. 10, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172 ha interpretato il presente comma nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

(omissis)

Art. 17. Copertura finanziaria investimenti

1.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente. (49)

2.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. (50)

2-bis.  All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (51)

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis.  Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. (52)

3-ter.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi. (52)

 

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(49) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(51) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

 

Art. 18. Deroghe

1.  Per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni: (53)

  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

  legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

  regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

  legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

  legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;

  legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;

  legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

  legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

  legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

[  D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17; (55)]

  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

  legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;

  legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

  legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;

  D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

  legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

  D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

  legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;

  D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

  D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;

  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;

  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;

  decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;

  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;

  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», articolo 5; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; (56)

  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; (54)

  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e 11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate, 214, 215, 216, 238; (57)

  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

  decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;

  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

  decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

  legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

  le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

  leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

1-bis.  Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all’articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste. (58)

 

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(53) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(54) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(55) Capoverso soppresso dall'art. 4-decies, comma 1, lett. c), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(56) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. d), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(57) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. e), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(58) Comma aggiunto dall'art. 4-decies, comma 1, lett. f), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

 

 

Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania

1.  Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.


D.L. 3 giugno 2008 n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (art. 4-bis)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 2008, n. 128.

(omissis)

Art. 4-bis Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse (13)

1.  All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2.  Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008.

3.  Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4.  I termini di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all’articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno, concernente i provvedimenti necessari per l’istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

5.  All’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».

6.  All’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».

7.  All’articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»

b)  le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

8.  Considerata l’impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall’obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell’anno 2008, 30 milioni nell’anno 2009 e 20 milioni nell’anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefìci a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

9.  Per far fronte all’intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10.  All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

b)  il comma 2-bis è abrogato.

11.  All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

12.  I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

13.  All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

14.  All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

15.  All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

16.  All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

17.  Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

18.  Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.

 




[1]    Il testo dell’Accordo, firmato a Roma il 14 dicembre 2004, ed una breve illustrazione dei relativi contenuti è disponibile sul sito web del CONAI (www.conai.org) nella sezione “Il sistema Conai – Struttura e risultati”.

[2]    D.L. 23 maggio 2008 n. 90 recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

[3]    Una ricostruzione dell’evoluzione della normativa emanata nel corso degli anni per contrastare l’emergenza è rinvenibile nella relazione "La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo" allegata alla Delibera n. 6/2007/G della Corte dei conti.

[4]    La necessità di una nuova gara è infatti scaturita dalla risoluzione dei contratti stipulati con le società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, operata dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 245/2005. Successivamente alla citata risoluzione, era stata emanata l'ordinanza n. 281/2006, con la quale era stata indetta una gara pubblica, da esperirsi con procedura aperta, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di smaltimento rifiuti della regione Campania per la durata di 20 anni. La citata ordinanza n. 281/2006 era stata tuttavia oggetto di alcuni ricorsi al TAR. Il Commissario pro-tempore nel corso dell’audizione del 20 luglio 2006 presso la 13a Commissione del Senato, aveva inoltre affermato che la gara aveva lo scopo di “riaffidare la gestione dei rifiuti in Campania dividendola in tre settori, ma vi ha partecipato solo un’associazione di imprese; per trasparenza e correttezza non abbiamo ritenuto utile andare a trattativa privata con una sola associazione (considerate le esperienze di questi due anni non ci fidavamo). Quindi, si sta per rifare la gara e si stanno definendo più nel dettaglio alcuni aspetti".

[5]    D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si segnala che l’art. 23-bis del DL n. 112/2008 ha riscritto la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo l’abrogazione del citato art. 113 TUEL “nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente articolo”. In sostanza, l'articolo 23-bis prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato"; inoltre reca (al comma 10) un'ampia disposizione di delegificazione del settore.

[6]    In particolare, l’articolo 202 prevede che l'Autorità d'ambito aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente (non emanato).

[7]    L’articolo 33 provvede quindi a disciplinare il personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino, stabilendo che “al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/2006, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2007, n. 3564”.

[8]    Il successivo articolo 11 del DL 90/2008, peraltro, nelle more della costituzione delle predette società provinciali, ha riunito i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta in un unico consorzio, affidandone la gestione ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato (vedi oltre)

[9]    O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693 recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania

[10]   “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”.

[11]   Per quanto riguarda la delibere del Comitato nazionale si veda il sito internet http://www.albogestoririfiuti.it/DOCUMENTI.asp?Tipo=D&Code=N2

[12]   http://www.borsarifiuti.com/documenti/albogestori/delibere/Del01_30_01_2003.pdf

[13]   http://www.borsarifiuti.com/documenti/albogestori/delibere/Del01_27_12_2001.pdf

[14]   L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), ente strumentale della Regione Campania istituito con legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998, sviluppa attività di monitoraggio, prevenzione e controllo orientate a tutelare la qualità del territorio e favorire il superamento delle molteplici criticità ambientali della Campania. Le attività sono connesse alle funzioni di protezione e risanamento ambientale in sede locale: vigilanza e controllo del rispetto delle normative vigenti, supporto tecnico-scientifico agli enti locali, erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, realizzazione di un sistema informativo ambientale, attività di ricerca e informazione. Da ultimo, la legge regionale n. 4 del 2007 prevede (art. 7) che la regione, nell’esercizio delle funzioni di propria competenza in materia d rifuti, si avvalga dell’ARPAC. (www.arpacampania.it)

[15]   D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

[16]   Lo scioglimento del consiglio viene disposto, con procedura diversa rispetto a quella prevista per la rimozione dei singoli soggetti (con D.P.R. anziché con decreto del ministro dell’interno), nei casi disciplinati dall’art. 141 del TUEL (per contrasto con l’ordinamento; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per una serie di cause quali le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, le dimissioni contestuali della metà più uno dei membri del consiglio; per mancata approvazione nei termini del bilancio; per mancata adozione degli strumenti urbanistici da parte dei comuni con più di mille abitanti che ne siano sprovvisti), e dall’art. 143 TUEL (scioglimento di enti che siano oggetto di infiltrazione e di condizionamento mafioso).

[17]   Si osserva al riguardo che, pur essendo il provvedimento di rimozione adottato dal Ministro dell’interno, ad esso consegue lo scioglimento del Consiglio, che viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

[18]   Il consorzio unico è stato costituito con l’articolo 4 dell’ordinanza del P.C.M. del 31 luglio 2008 n. 3695. Le disposizioni relative alla gestione del consorzio e al relativo personale sono previste dall’art. 8 dell’ordinanza del P.C.M. del 1 luglio 2008, n. 3686.

[19]   Relativamente ai citati consorzi, si ricorda quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta dell’Assemblea n. 264 di mercoledì 9 gennaio 2008: “Per quanto riguarda i 18 consorzi bacino, secondo la proposta trasmessa dal prefetto Pansa al presidente della regione Campania il 26 dicembre scorso, nove consorzi dovrebbero essere sciolti immediatamente, in particolare quelli afferenti alla provincia di Napoli (cinque) e alla provincia di Caserta (quattro). Il Governo ritiene necessario procedere secondo quanto suggerito dal prefetto in considerazione delle inadempienze e degli scarsi risultati, in termini di raccolta differenziata, conseguiti dagli stessi”.

[20]   Seconda relazione territoriale sulla Campania del 19 dicembre 2007 (doc XIII n. 4) consultabile al sito  internet

https://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/004_RS/INTERO_COM.pdf

[21]   Art. 19 del decreto legge n. 90 del 2008.

[22]   Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

[23]   Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

[24]   Il Piano regionale dei rifiuti è stato adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007.

[25]   D.L. 11 maggio 2007, n. 61, recante Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87

[26]   Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[27]   Si ricorda che l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

[28]   Si osserva che per il territorio interessato dalla singola dichiarazione di emergenza, e per tutto il periodo in cui essa è vigente, potrebbe porsi la questione se le suddette disposizioni possano essere qualificate come rientranti tra le “leggi eccezionali o temporanee ” di cui all’articolo 2, comma quarto, del codice penale. Ad esse, ai sensi del medesimo articolo 2, comma quarto, del codice penale, non si applicherebbe, in tal caso, il principio della retroattività in senso più favorevole al reo (commi secondo e terzo dell’articolo 2 c.p.) Al riguardo si ricorda che la dottrina definisce come “eccezionali” quelle leggi il cui ambito di operatività temporale è segnato dal persistere di uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dell’ordinario; sono “temporanee” le leggi rispetto alle quali è lo stesso legislatore a stabilire un termine di durata (Fiandaca, Musco). Secondo la dottrina citata la ratio sottesa all’inoperatività del “favor rei” consiste nel fatto che l’applicabilità di un regime diverso da quello eventualmente più favorevole reintrodotto al momento del ritorno alla normalità è connaturata alle caratteristiche stesse di tali leggi eccezionali o temporanee considerando anche che, laddove il principio del favor rei dovesse trovare riconoscimento, si offrirebbe una scappatoia per commettere violazioni con la certezza di una futura impunità.

[29]   Il Decreto legge (art. 6, comma 1, lett. a) definisce ai fini dell’applicazione della fattispecie il “rifiuto ingombrante” come il rifiuto domestico e non di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiore a 50 cm.

[30]   D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177.

[31]   Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del DL 85/2008 (recante adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge finanziaria 2008- art. 1 commi 376 e 377) convertito con modificazioni dalla L. 121/2008, le  funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

[32]   Prima di ciascun rinnovo triennale una deliberazione, adottata d'intesa dall'Autorità garante delle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni, fissa  linee-guida relative ad ulteriori obblighi del servizio pubblico in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

[33]   In realtà la delibera cd. CIP6 è stata adottata in data 29 aprile 1992. Il testo della delibera può essere consultato sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/docs/riferimenti/CIP_6.htm.

[34]   Con tale norma si è cercato di porre rimedio all’errore che, come ammesso dallo stesso Governo, era stato compiuto dal Governo nella redazione del comma 1117, rispetto a quelle che erano le intenzioni, ma che non era stato possibile correggere nel corso dell’iter.

Si ricorda, infatti, che nel corso della seduta n. 87 del 14 dicembre 2006 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/230412.pdf), il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sartor, ricordò all’Assemblea del Senato che “il ministro Chiti ieri ha segnalato due ulteriori errori materiali di testo che sono i seguenti: al comma 1119 le parole: «già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione», andrebbero sostituite con le seguenti: «già realizzati e operativi»…”.

[35]   si veda in proposito la notizia riportata dall’ANSA il 2 ottobre scorso all’indirizzo internet http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/energia/20081002190634741298.html. La notizia è relativa all’emendamento 16-quater.502 presentato (e poi ritirato) dal Governo nel corso dell’esame dell’AC 1441-ter. Il testo di tale emendamento è stato fedelmente trasposto nell’articolo in esame.

[36]   Convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[37] Con particolare riferimento alla direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE.

[38] COM (2005) 666.

[39] Il programma è stato istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

[40] COM (2005) 670.

[41] La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[42] Tale obiettivo è riconosciuto e sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE.

[43] Procedura di infrazione 2007/2195. Causa C-297/08. La procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro è articolata in diverse fasi, secondo quanto disposto dagli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). In particolare, l’articolo 226 prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù di detto Trattato, possa porlo, attraverso l’invio di una lettera di messa in mora, in condizione di presentare le sue osservazioni. La procedura d’infrazione può proseguire con l’invio di un parere motivato, che rappresenta il secondo e ultimo avvertimento scritto, prima che la Commissione proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario. In base all’articolo 228 del TCE, qualora la Corte di giustizia riconosca tale violazione, lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nel caso in cui lo Stato si sia reso inottemperante alla sentenza della Corte, la Commissione invia una lettera di messa in mora, nella quale esprime raccomandazioni volte a porre fine all’illecito e invita lo Stato membro in questione a presentare le sue osservazioni. Qualora  lo Stato membro persista nell’inottemperanza, la procedura prosegue con l’invio, da parte della Commissione, di un parere motivato, nel quale sono indicati precisamente i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Nel caso in cui lo Stato membro non rispetti il termine fissato dalla Commissione per l’adozione dei  provvedimenti di esecuzione della sentenza, la Commissione ha infine la facoltà diadire la Corte di giustizia, precisando nel ricorso l'importo della somma forfetaria o della penalità. La Corte di giustizia, qualora accolga il ricorso della Commissione, pronuncia una sentenza di condanna nei confronti dello Stato medesimo.

[44] Procedura d’infrazione 2003/4506. Causa C-442/06.

[45]Procedura d’infrazione 2003/2077, causa C-135/05. Vi è confluita anche la procedura d’infrazione 2002/2133 Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno).