Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali - D.L. 154/2008 - A.C. 1891 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1891/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 78
Data: 17/11/2008
Descrittori:
FINANZA REGIONALE   SPESA SANITARIA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 154 DEL 07-OTT-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

D.L. 154/2008 - A.C. 1891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 78

 

 

17 novembre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08154.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)3

§      Articolo 1-bis (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120)12

§      Articolo 1-ter (Abrogazione articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)14

§      Articolo 2 (Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio  degli enti locali)15

§      Articolo 2-bis (Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte)21

§      Articolo 2-ter (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione)25

§      Articolo 2-quater, comma 1 (Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)30

§      Articolo 2-quater, comma 2 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l’anno 2009)34

§      Articolo 2-quater, comma 3 (Proroga al 2009 della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)39

§      Articolo 2-quater, commi 4-6 (Principi contabili)42

§      Articolo 2-quater, comma 7 (Minore gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D)44

§      Articolo 3 (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)47

§      Articolo 4, comma 1 (Obbligo di adesione ad un’unica forma associativa per i comuni)53

§      Articolo 4, comma 1-bis (Situazione gestionale del mercato dei fiori del comune di Sanremo)56

§      Articolo 5 (Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008)58

§      Articolo 5-bis, comma 1 (Organismo di controllo ONLUS)62

§      Articolo 5-bis, comma 2 (Incremento dei contributi a favore di associazioni per non vedenti)63

§      Articolo 6, commi 1-1-quater (Disposizioni finanziarie e finali)65

§      Articolo 6,comma 2 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali)68


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)

 


1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

     b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l’inizio della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l’assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l’ente del servizio sanitario.»;

     c) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l’erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L’autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

     a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l’ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

     b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l’entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 2, il comma 4 è abrogato;

     b) all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto “Giannina Gaslini“ di Genova, di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».

5. Limitatamente all’anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall’anno 2010.


 

 

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, nonché altre disposizioni in materia di sanità.

Il comma 1 apporta alcune modifiche al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

L’articolo 4 del decreto-legge ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), riguarda la nomina di commissari ad actaper le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

In particolare, al comma 1, è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare[1] la regione interessata ad adottare, entro 15 giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano di rientro.

L’accertamento della mancata osservanza degli adempimenti prescritti avviene nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005[2], con le modalità previste dagli accordi sottoscritti[3] ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e lasciando ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

In proposito va ricordato che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimentipresso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttiverimesse successivamente ad un Tavolo politico,composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. L’articolo 9 della citata Intesa ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale[4].

 

Inoltre, l’articolo 1, comma 180 (Ricognizione da parte della regione delle cause di inefficienza), della legge del 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004[5]). In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, la regione stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati. La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

 

L’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) haistituito un fondo transitorio[6] (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario[7].

L’accesso a tali risorse, ripartite con decreto del Ministro della salute[8] previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è condizionato, tra l’altro:

-        alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi del citato articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. A tale accordo deve accompagnarsi un piano di rientro dai disavanzi comprensivo delle misure di riequilibrio dei livelli essenziali di assistenza, conformemente al Piano sanitario nazionale e al D.P.C.M. 29 novembre 2001[9], delle misure necessarie al ripiano dei disavanzi entro il 2010 nonché degli obblighi e delle procedure fissate dall’articolo 8 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (vedi infra);

-        all’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisichee dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive[10]. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta relativo all’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge un’attività di affiancamento nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto l’accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio. Tale affiancamento è finalizzato a garantire il monitoraggio dei piani di rientro dai disavanzi, l’emanazione dei provvedimenti regionali che necessitano della preventiva approvazione ministeriale e la realizzazione dei Nuclei con funzioni di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole Regioni nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS)[11].

 

Si ricorda altresì che l’articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007 n. 23[12]ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali pregressi dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione dei citati accordi con lo Stato (comprensivi dei piani di rientro) che consentono l’accesso al citato Fondo transitorio.

Al fine di ripianare i disavanzi pregressi (periodo 2001-2005), è stata quindi autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro[13] per l’anno 2007 a beneficio delle regioni che, oltre a sottoscrivere i suddetti accordi con lo Stato, attivano specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuite alle regioni, in via ulteriore rispetto all’incremento nella misura massima dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario[14].

 

Il comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede altresì la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla suddetta diffida, ovvero nel caso in cui gli atti posti in essere, valutati dal Tavolo tecnico e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

Il commissario ad acta, prima delle modifiche apportate dal D.L. 154/2008 in esame, aveva la facoltà di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere[15].

 

La lettera a) intervenendo sul primo periodo del comma 2, sopprime la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.

La lettera b)introducendo una seriedi disposizioni nuove dopo il primo periododel comma in esame, prevede la possibilità di nomina di uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario ad acta, che può avvalersene anche quali soggetto attuatore. La nomina spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni.

Viene inoltre consentito al commissario ad acta di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento. Le suddette funzioni possono essere affidate a un soggetto attuatore e ai direttori generali sospesi può essere assegnato un altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l’ente del servizio sanitario.

Infine, la lettera c), oltre a disporre, come attualmente in vigore, che gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, stabilisce altresì che la medesima regione mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, prevedendo che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 in esame consente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta[16], in derogaa quanto sottoscritto negli accordi previsti[17], alle seguenti condizioni:

a) il manifestarsi, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, di una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l’ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) adozione, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005 (vedi supra).

 

L’articolo 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005 definisce le modalità dell’Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico per le regioni in deficit sanitario.

In particolare, la sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale (comma 1) e quindi, tra l’altro, spetta l'80 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo ed il rimanente 20 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la Regione risulti adempiente con riferimento all'equilibrio economico-finanziario, verificato dal tavolo tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei livelli di assistenza previsti, all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario; spetta, invece, il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, mentre il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti non adempiente anche sopra stabilito.

 

Il comma 3 specifica che le somme erogate alle regioni sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.

Il comma 4, alla lettera a),abrogando il comma 4 dell’articolo 2 (Trasformazione degli Istituti in Fondazioni) del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3),sopprime l’attuazione delle disposizioni previste sulla trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in Fondazione IRCCS per l'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova.

 

Il citato comma 4 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 288/2003 prevede che l'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova sia costituito in fondazione in accorpamento con l'esistente Fondazione “Gerolamo Gaslini”, in quanto rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto delle previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni

 

Conseguentemente, la lettera b), inserisce, dopo il comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. 288/2003, contenente le disposizioni riguardanti gli istituti non trasformati un comma 1-bis diretto a stabilire che restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Giannina Gaslini” di Genova

Il comma 5 prevede per l’anno 2009 un incremento di 434 milioni di euro del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale[18], al quale concorre ordinariamente lo Stato, per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di abolizione del ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica, di cui all’articolo 61, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente le misure previste dai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 per la copertura degli oneri derivanti dall’abolizione del citato ticket sono attuate a partire dall’anno 2010.

 

L’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[19], al comma 19, abolisce per gli anni 2009, 2010 e 2011 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007[20], limitatamente ai cittadini non esenti, pari a 10 euro.

Per la copertura degli oneri derivanti, ad integrazione del finanziamento ordinario per il SSN,il comma 20 prevedeuno stanziamento annuo di 400 milioni euro ed uno stanziamento regionale di risorse provenienti dalla riduzione dei compensi previsti per i direttori generali, i direttori sanitari, i direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali degli enti del S.S.N. e degli oneri stabiliti per gli organismi politici e amministrativi regionali. La norma consente altresì alle regioni l’adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa per coprire la restante parte dell’onere previsto dalla suddetta manovra. Il comma 21 facoltà alle Regioni di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ovvero di prevedere forme alternative di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, in alternativa alla completa adozione delle suddette specifiche misure previste.


 

Articolo 1-bis
(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

 

1.All’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: “L’adozione delle iniziative“ fino a: “e agli ambiti“ sono sostituite dalle seguenti: “L’adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti“.

 

 

La disposizione in esame modifica l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120[21] e rinvia dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome[22], effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all’attività libero-professionale intramuraria.

La disposizione in esame stabilisce altresì l'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)[23].

 

Il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[24] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[25]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[26], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007. Successivamente, il citato articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007 ha rinviato il suddetto termine al 31 gennaio 2009.


 

Articolo 1-ter
(Abrogazione articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

 

1. L’articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».

 

 

La disposizione in esame abroga le disposizioni di cui all’articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31[27], il quale ha rinviato al 1° gennaio 2009 l’applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66[28].

 

Si ricorda che il citato comma 6-bis, introdotto dalcomma 85 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha disposto la non applicazione, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, della disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore[29].

Lo stesso comma 6-bis ha precisato altresì che per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 


 

Articolo 2
(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio
degli enti locali)

 


1. Per l’anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Per l’anno 2008, in deroga all’articolo 179 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l’importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell’interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l’importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell’interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l’esercizio.

4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

5. Per l’anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell’esercizio di competenza.

6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell’interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall’articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell’ufficio tributi, dal segretario comunale e dall’organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell’importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All’erogazione si provvede con decreto del Ministro dell’interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

L’articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l’anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza delle seguenti disposizioni:

§      iscrizione in catasto e aggiornamento del valore catastale dei c.d. fabbricati ex-rurali (art. 2, commi da 33 a 39 del DL n. 262/2006);

§      aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E (art. 2, commi da 40 a 46 del DL n. 262/2006)[30];

§      abolizioni dell’ICI sull’abitazione principale (art. 1, commi da 1 a 6-bis del D.L. n. 93/2008).

 

I commi da 1 a 5 riguardano la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni operata in compensazione degli incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (decreto collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2007) come modificato dall’articolo 3 del DL n. 81/2007.

Si tratta di misure concernenti l’aggiornamento della banca dati catastale dirette ad incrementare la base imponibile ICI attraverso: a) la modifica dei criteri per la qualificazione di “fabbricati rurali[31]; b) la rivalutazione del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate); c) la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

 

Il comma 1 conferma la validità per l’anno 2008 dei dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell’articolo 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (legge n. 286/2006) come modificato dall’articolo 3 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 (legge n. 127/2007), relativamente all’incremento del gettito derivante dall’ICI, in conseguenza delle modifiche del tributo apportate dalle norme citate.

L’articolo 3, comma 4, del DL 81/2007 stima l’aumento del gettito complessivo ICI a favore di tutti i comuni in misura pari a 609 milioni di euro e dispone la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a partire dal 2007[32]. La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni è stata calcolata dall’Agenzia del territorio, in via provvisoria, in misura proporzionale alla maggior base imponibile per singolo ente, e comunicata al Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2007.

L’entità della effettiva riduzione dei trasferimenti per ciascun ente locale è determinata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008. Tale DM ha disposto, tra l’altro, l’obbligo a carico dei comuni di presentare una dichiarazione nella quale indicare la ripartizione tra le categorie di cespiti interessati del maggior valore catastale attribuito e il relativo maggior gettito ICI. E’ prevista, inoltre, la possibilità di presentare una certificazione concernente l’ammontare degli interessi passivi relativi alle anticipazioni di cassa operate nel caso in cui la riduzione dei trasferimenti subita per effetto del DL 81/2007 non abbia trovato compensazione nel maggior gettito ICI realizzato.

 

Il comma 2 disciplina l’ipotesi in cui la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria risulti superiore al maggior gettito ICI realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel DL n. 262/2006. In tal caso, i comuni sono autorizzati - in deroga alle regole sull’accertamento di cui all’art. 179 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - ad iscrivere, in via provvisoria, il citato conguaglio tra i trasferimenti erariali accertati per l’anno 2008.

Si ricorda che l’art. 179 disciplina la fase dell’accertamento delle entrate degli enti locali, stabilendo che, sulla base di idonea documentazione, sia verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, sia individuato il debitore, nonché venga quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento delle entrate di carattere tributario avviene a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge.

L’accertamento del maggior introito di cui al comma 2 dell’articolo in esame, dovrà avvenire invece sulla base di un parametro determinato in via convenzionale

 

Sulla base dei dati certificati dai comuni, anche il Ministero dell’interno ridetermina il contributo spettante a ciascun ente sulla base dei conguagli spettanti per l’esercizio 2008 (comma 3).

Il comma 4 dell’articolo in esame stabilisce che gli importi residui accertati secondo il metodo convenzionale, di cui al comma 2, rilevano ai fini del “risultato contabile di amministrazione” di cui all’articolo 186 del citato TUEL.

Secondo l’articolo 186, il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

 

In altre parole, i suddetti trasferimenti accertati convenzionalmente, qualora non riscossi entro la fine dell’esercizio, concorrono alla formazione di residui attivi utili ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione degli enti locali interessati.

 

Il comma 5 si riferisce ai comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, precisando che per essi, ai soli fini del rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità, gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell’esercizio di competenza.

Si ricorda che i comuni tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge finanziaria per il 2007 e successive modificazioni, sono quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

I commi 6 e 7 si riferiscono alle certificazioni previste ai sensi dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (legge n. 126/2008), relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, stabilita dal medesimo D.L. n. 93/2008.

La relazione tecnica allegata al DL n. 93/2008 quantificava in 2.655 milioni di euro la perdita complessiva di imposta sulla c.d. prima casa. In ordine a tale cifra, si ritiene opportuno segnalare che nel corso dell’esame del provvedimento[33], l’ANCI ha ritenuto sottostimato il dato finanziario ed ha indicato in 3,2 miliardi la valutazione del gettito ICI relativo all’abitazione principale.

 

Il comma 32 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) ha integrato la disciplina recata dalla citata disposizione, stabilendo, al fine di favorirne l’attuazione, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il termine perentorio del 30 aprile 2009.

La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione delle modalità relative alla certificazione delle variazioni di gettito da parte dei comuni.

 

Con D.M. Interno del 19 giugno 2008 l’ammontare dei trasferimenti ai comuni è determinato, in via provvisoria a titolo di anticipazione, sulla base dei dati forniti dagli stessi comuni con riferimento all’introduzione dell’ulteriore detrazione per la prima casa.

Si ricorda, infatti, che con la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, c. 5, L. n. 244/2007) era stato introdotto un incremento della detrazione ICI sull’abitazione principale in misura pari all’1,33 per mille del valore catastale e comunque per un importo non superiore a 200 euro per ciascun immobile. A favore dei comuni era previsto un trasferimento compensativo del minor gettito e, a tale fine, con DM del 15 febbraio 2008 è stato approvato il modello di certificazione con il quale ciascun comune ha dichiarato (entro il 30 aprile 2008) il relativo minor gettito ICI previsto.

 

I commi 6 e 7 in esame precisando che la certificazione da trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 30 aprile 2009, deve essere sottoscritta dal responsabile dell’ufficio tributi, dal segretario comunale e dall’organo di revisione e trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

 

Infine, il comma 8, prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell’importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all’abolizione dell’ICI sulla prima casa, disposta ai sensi del D.L. n. 93/2008.

 

All’erogazione si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

In merito alla quantificazione dei 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile per l’anno 2008, con la Nota del 21 ottobre 2008, inviata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla Commissione bilancio del Senato, il Ministero precisa che tale importo è frutto di una intesa tra il Governo e l’ANCI raggiunta il 2 ottobre 2008. La Nota precisa altresì che la natura di regolazione contabile è correlata alla necessità di riconoscere ai comuni una maggiore compensazione finanziaria a seguito di una valutazione aggiornata circa la perdita di gettito derivante ai comuni dall’abolizione del tributo.

 

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla Nota del 5 novembre 2008 nella quale il Ministero ha precisato che dai bilanci consuntivi dell’anno 2006 inviati dai Comuni al Ministero dell’interno il gettito ICI relativo alle abitazioni principali risulta pari, in termini di riscossioni[34], a 3.537 milioni[35] di cui 2.622 milioni in conto competenza e 915 milioni in conto residui.

Considerando che il decreto legge n. 93/2008 aveva quantificato l’onere in 2.655 milioni di euro, la Nota chiarisce che con il provvedimento in esame si intende riconoscere agli enti locali una quota delle somme iscritte tra i residui attivi. In particolare, tale valore (915 milioni) è stato “depurato dalle somme non dovute in quanto afferenti a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, d’intesa con l’ANCI, in modo da ricondurre il dato astratto sopra indicato in termini concreti”.

In merito alla limitazione del maggiore trasferimento (in termini di regolazione debitoria) al solo anno 2008 la Nota afferma che, trattandosi di una quota di residui attivi, l’onere non ha natura pluriennale e non richiede una copertura finanziaria a titolo continuativo.


 

Articolo 2-bis
(Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte)

 

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall’articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione volta ad assegnare alle “nuove” comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall’articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) e che sono subentrate nei rapporti giuridici delle comunità montane disciolte, tutti i trasferimenti erariali già erogati in favore delle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008, art. 2, comma 16 (riduzione di 33,4 milioni nel 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009) e dal D.L. n. 112 del 2008, art. 76, comma 6-bis, recante la manovra correttiva per gli anni 2009-2011 (riduzione di 30 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011).

 

Si tratta, in particolare - come peraltro precisato dalla norma stessa - dei trasferimenti assegnati a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992[36].

 

Con riferimento all’esercizio finanziario 2008, il contributo ordinario per le comunità montane ammonta a 99,6 milioni di euro, il contributo consolidato a 37,5 milioni di euro e il contributo per lo sviluppo degli investimenti a 14,4 milioni (Fonte: UNCEM su dati Ministero dell’interno forniti il 29 settembre 2008).


La legge finanziaria 2008 e il riordino delle comunità montane

Nel quadro delle misure adottate per il contenimento delle spese per la rappresentanza negli enti locali, le comunità montane sono state oggetto di un articolato intervento di riforma che ha interessato sia la riduzione del numero delle comunità, dei loro componenti e delle indennità da questi percepite, sia, conseguentemente, la dotazione finanziaria di tali enti.

L’articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008 affida alle regioni il compito di provvedere con legge, entro il 30 settembre 2008[37], sulla base di parametri specificamente indicati, al riordino delle comunità montane. A regime, il riordino dovrà comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali (comma 17).

Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti (comma 18).

È prevista, inoltre, una disposizione sostitutiva che si applica in caso di inerzia delle regioni: essa dispone la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle comunità (comma 20).

 

Le leggi regionali di riordino delle comunità montane

Delle 15 regioni a statuto ordinario, 13 hanno approvato le leggi regionali di riordino delle comunità montane (al 17 novembre 2008).

 

Regioni

Legge regionale

Comunità montane

Individuazione degli ambiti ottimali e istituzione nuove comunità

 

 

prima

dopo

 

Piemonte

L.R. 1 luglio 2008, n. 19

48

23 (max)

Il 4 novembre 2008 il Consiglio regionale ha individuato, con propria deliberazione, le 23 zone omogenee.

La costituzione delle comunità avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Lombardia

L.R. 27 giugno 2008, n. 19

30

23

Gli ambiti territoriali sono individuati sono individuati dall’allegato A della legge. Il Presidente della Giunta regionale provvede con propri decreti alla costituzione delle comunità montane.

Liguria

L.R. 4 luglio 2008, n. 24

19

12

Gli ambiti territoriali sono individuati sono individuati dall’allegato A della legge.
Entro il 30 ottobre 2008
la Giunta adotta le disposizioni per l’attuazione del riordino delle comunità montane.

Emilia - Romagna

L.R. 30 giugno 2008, n. 10

18

9 (max)

Entro il 31 gennaio 2009 sono individuati gli ambiti territoriali.
Entro il 28 febbraio 2009 sono istituite le comunità montane.

Toscana

L.R. 26 giugno 2008, n. 37

20

14

Gli ambiti territoriali sono individuati dall’allegato B della legge.
Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto alla costituzione delle nuove comunità montane.

Umbria

L.R. 23 luglio 2007, n. 24 e L.R. 12 giugno 2008, n. 10

9

5 (max)

La L.R. n. 24/2007 ha individuato un numero massimo di 5 zone omogenee.
Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto alla costituzione delle nuove comunità montane.

Marche

L.R. 1 luglio 2008, n. 18

13

9 (max)

In sede di prima applicazione gli ambiti territoriali sono gli 8 definiti nell’allegato A della legge.

Lazio

Il 5 novembre 2008 il Consiglio regionale ha approvato la legge di riordino delle comunità montane[38]

22

14 (max)

Entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale provvede al riordino, attraverso l’accorpa­mento, delle comunità esistenti.

Abruzzo

L.R. 27 giugno 2008, n. 10

19

15 (max)

Entro il 31 ottobre 2008 sono individuati gli ambiti territoriali.
Entro il 31 dicembre 2008 sono istituite le comunità montane.

Molise

L.R. 27 giugno 2008, n. 19

10

6

L’allegato 1 della legge individua 6 ambiti territoriali “a titolo di indirizzi orientativi del Consiglio regionale”.

Campania

L.R. 30 settembre 2008, n. 12

27

20

Le comunità montane sono individuate direttamente dalla legge.

Basilicata

L.R. 27 giugno 2008, n. 11

14

--

La L.R. n. 11/2008 ha soppresso le Comunità montane, prevedendo che vengano istituite non più di 7 Comunità locali, come particolari forme di Unioni di comuni, che sono chiamate ad esercitare, , le funzioni ed i compiti delle soppresse comunità montane.

Calabria

L.R. 10 luglio 2008, n. 20

26

20

Gli ambiti territoriali sono individuati dall’allegato A della legge.
Con decreti del Presidente della Giunta regionale, il 10 ottobre 2008 sono state istituite le comunità montane.

Totale

 

253

170

 

 

Non hanno approvato leggi di riordino le regioni Puglia e Veneto.

 


 

Articolo 2-ter
(Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione)

 


1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA determinata nella misura dell’onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell’Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell’anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall’Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.

5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l’articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

6. Al minor gettito derivante dall’applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


 

 

L’articolo 2-ter modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera.

 

La norma consente alle regioni che confinano con la Confederazione Elvetica di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA,per un ammontare commisurato all’onere finanziario da sopportare in virtù della suddetta riduzione.

Sono contestualmente abrogatele disposizioni (recate dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 56 del 2000) che avevano già previsto, per le medesime aree, analoghi meccanismi di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa, nell'àmbito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata.

 

Le disposizioni introdotte appaiono dettate dalla necessità di adeguare la normativa nazionale alle norme contenute nella direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ed è stata recepita, nell’ordinamento italiano, dal D.Lgs. n. 26 del 2007.

La direttiva 2003/96/CE ha ampliato l’insieme dei prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa applicando dei livelli minimi di tassazionestabiliti dalladirettiva stessa (nell’Allegato I).

La direttiva, inoltre dispone che (articolo 26, secondo comma), in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote.

E’ utile segnalare che la “manovrabilità” delle accise da parte delle Regioni risulta già consistentemente ridotta dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che ha modificato il comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Quest’ultima norma, di carattere più generale rispetto all’articolo 2-ter in commento, consente alle regioni e alle province autonome di determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione (per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa); tuttavia, la legge finanziaria 2008 ha soppresso l’inciso che consentiva l’operatività di tale meccanismo di riduzione “nell’ambito della quota dell’accisa riservata” agli enti territoriali interessati.

 

Nel dettaglio, il comma 1 attribuisce alle regioni confinanti con la Svizzera una quota ulterioredi compartecipazione all’IVA , a partire dal 1° gennaio 2009.

In assenza di specificazioni all’interno della norma in commento, tale quota sembra doversi considerare aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

 

Il predetto articolo 2 ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario (articolo 2 del D.Lgs. n. 56 del 2000), recando disposizioni (articolo 2, articolo 7 ed allegato A) per quanto attiene alle specifiche tecniche) relative all’ammontare della quota di compartecipazione all’IVA[39] ed alle modalità di riparto, anche in relazione all’obiettivo di attuazione del federalismo fiscale[40].

 

La quota di compartecipazione è determinatanella misura dell’onere finanziario relativo ai litri di carburante da vendere a prezzo ridotto, ai sensi del successivo comma 2 (per cui cfr. infra).

Finalità della disposizione introdotta è l’adeguamento (in aumento) delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio - utilizzati come carburante per autotrazione - situate nel territorio elvetico.

A tale scopo, il comma 2 dell’articolo in commento prevede che le Regioni confinanti con la Confederazione elvetica possano, con propria legge, disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali.

 

Si richiede tuttavia che tale riduzione sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

 

Si osserva che, per quanto concerne la formulazione del comma 2, potrebbe essere opportuno che il riferimento ivi contenuto al “rispetto della normativa comunitaria” nell’emanazione delle leggi regionali recanti misure di riduzione del prezzo del carburante, venisse precisato in modo più circostanziato.

 

Il comma 3 dispone l’attribuzione dell’istituita compartecipazione con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell’anno precedente. Accanto alla corresponsione mensile, si prevede un meccanismo di conguaglio, entro il mese di aprile dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall’Agenzia delle dogane.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di stabilire le modalità applicative di tale attribuzione e, annualmente, in sede di conguaglio, la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità delle norme introdotte.

 

Il comma 5 dispone infine l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dell’articolo 12 del D.lgs. n. 56 del 2000.

Come già rilevato supra, l’articolo 12 introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'àmbito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata[41].

 

Nel dettaglio, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 56 del 2000 prevede che le regioni confinanti con la Svizzera – con lo scopo fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nella Confederazione Elvetica - possano determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine. Le disposizioni di attuazione (DM del 25 gennaio 2001) hanno recato le modalità di applicazione dell’articolo 12 per le regioni Piemonte e Lombardia.

 

Il comma 6dispone cheal minor gettito derivante dall’applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria per il 2008 ( legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

Si ricorda in proposito che la Tabella C in esame è stata già oggetto di riduzioni di spesa da parte:

-        del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito con modificazioni in legge n. 166/2008, ha previsto all’articolo 2, comma 4 lettera b), una riduzione lineare di 30 milioni di euro a decorrere dal 2010, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge finanziaria 2008. Tale riduzione è operata a parziale copertura dell’onere recato dall’incremento di 30 milioni di euro dal 2009 del Fondo per l'occupazione per la parte relativa agli ammortizzatori sociali per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Peraltro, in sostanziale corrispondenza con quest'ultima riduzione, il successivo comma 5 ha poi incrementato di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (fondo destinato all'eventuale integrazione delle autorizzazioni di spesa di natura corrente iscritte nella suddetta Tabella C);

-        del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, che ha disposto un’ulteriore riduzione lineare di 1,4 milioni dal 2008 degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della stessa legge finanziaria per il 2008, a copertura degli oneri derivanti dall’elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci, disposta dall’articolo 82, comma 27 dello stesso decreto.

 


 

Articolo 2-quater, comma 1
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)

 

1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l’anno 2009, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 2-quater conferma per l’anno 2009 l’applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005), concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

In sostanza, la disposizione citata richiama l’applicazione delle disposizioni recate per l’anno 2002 dall’articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002)[42], concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Più in particolare, le disposizioni richiamate disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali nel caso in cui un comune non abbia predisposto lo schema di bilancio o approvato il bilancio stesso nei termini previsti dal testo unico degli enti locali (art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000), nonché nel caso in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio.

In tali casi, l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso.

 

Lo scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio di previsione, ovvero per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio, è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.

La disposizione stabilisce che i consigli comunali e provinciali vengano sciolti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, in presenza di determinate fattispecie, tra le quali, appunto, la mancata approvazione nei termini del bilancio[43].

In tale specifica ipotesi, l’art. 141 del TUEL prevede che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) nomina un commissario affinché predisponga lo schema d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

La norma prevista dal D.L. n. 13/2002, che assegna al prefetto la nomina del commissario ad acta, è stata introdotta a seguito dell’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione che individuava nel CO.RE.CO. l’organo cui era affidato il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, abrogazione disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. In assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente, anche nella fase intermedia tra scioglimento e rinnovo elettorale delle assemblee. Con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 è stata quindiintrodotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l’abrogazione della norma costituzionale.

Le norme del D.L. n. 13/2002, dettate per l’anno 2002, sono state richiamate da successivi provvedimenti legislativi, ed applicate anche negli anni successivi, da ultimo, per l’anno 2008, si veda l’articolo 2, comma 1, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

 

La procedura introdotta dal D.L. n. 13/2002 e, di fatto, richiamata dal comma in esame, prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

a)      nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell’atto d’ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione;

b)      nell’ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione.

 

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l’approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Va evidenziato in proposito che il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 13/2002 afferma il principio per cui spetta agli statuti degli enti locali disciplinare, in tale ipotesi, le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio.

L’attribuzione al prefetto dei poteri di nomina del commissario, pertanto, si applica soltanto nel caso in cui lo statuto comunale non detti una disciplina diversa.

In ogni caso, il termine entro il quale deve avere luogo l’approvazione del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto.

 

L’applicazione della procedura sopra illustrata si applica anche all’ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Ai sensi dell’articolo 193 del Testo unico, gli enti locali sono tenuti, durante la gestione, al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere, con propria delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all’articolo 194), e per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

 

La mancata adozione, da parte dell’ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.


 

Articolo 2-quater, comma 2
(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali
per l’anno 2009)

 

2. Per l’anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 2-quater provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2009.

 

Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell’entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2008, in modo da consentire l’approvazione dei relativi bilanci.

In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 (articoli 34-43)[44].

 

Per l’anno 2009, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno (art. 2, comma 2, della legge n. 244/2007), che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2009, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002.

Il richiamo al comma 2 dell’art. 2 della legge finanziaria dello scorso annopermette peraltro diconfermare, per l’anno 2009, anche il riparto dei contributi in favore di alcune specifiche finalità, secondo i criteri applicati a partire dall’anno 2005. Infatti, la norma dello scorso anno ha disposto, secondo i medesimi criteri applicati dal 2005 (art. 1, co. 64, legge n. 311/2004), l’assegnazione di circa 340 milioni che a partire da tale esercizio finanziario si sono resi disponibili a legislazione vigente per il venir meno della riduzione disposta dall’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001[45]. La ripartizione dei 340 milioni è mantenuta, anche nel 2009, nella seguente misura:

-        20 milioni alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato dei servizi (ai sensi dell’art. 3, co. 27, legge n. 350/2003);

-        180 milioni sul Fondo ordinario, quale incremento in base al tasso di inflazione programmato (ex art. 3, co. 35, secondo periodo, legge n. 350/2003). Tali risorse sono ripartite, per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% ai comuni “sottodotati”, individuati ai sensi dell’art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997;

-       5 milioni per le comunità montane e di 5 milioni per le province (ai sensi dell’art. 3, co. 141, legge n. 350/2003);

-        50 milioni per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono assegnate per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. Tale contributo è infatti iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

-       80 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244. Si tratta dei comuni c.d. “sottodotati”, le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa[46].

 

Per la determinazione dei fondi erariali agli enti locali per il 2009 è necessario inoltre fare riferimento a ulteriori disposizioni legislative intervenute successivamente alla legge finanziaria 2008, che hanno determinato modifiche alla dotazione finanziaria dei fondi medesimi.

Va innanzitutto ricordato che già la legge finanziaria dello scorso anno ha previsto alcune riduzioni nella dotazione dei fondi per gli enti locali. Riduzioni del Fondo ordinario sono infatti state disposte:

§      dall’articolo 2, commi 16-22, concernenti la razionalizzazione delle comunità montane, con i quali si è disposta la riduzione dei trasferimenti spettanti a tali entiper un importo paria33,4 milioniper l’anno 2008 e a 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16);

§      dall’articolo 2, commi 23-32, relativi al contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali, con i quali si è disposta la riduzione del Fondo ordinario di 313 milioni a decorrere dal 2008 (comma 31)[47].

 

Ulteriori variazioni dell’entità dei fondi erariali per gli enti locali per l’anno 2009, intervenute successivamente alla legge finanziaria, sono state inoltre disposte:

§      dal D.L. 28 maggio 2008, n. 93, “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, che all’articolo 1 reca l’abolizione dell’ICI sulla prima casa di abitazione e il conseguente aumento dei trasferimenti erariali ai comuni, mediante l’incremento dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per complessivi 1.700 milioni di euro;

§      dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” che reca:

-       all’articolo 61, comma 11, la riduzione dei contributi ordinari agli enti locali a decorrere dall’anno 2009 di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province;

-       all’articolo 76, comma 6-bis, la riduzione di 30 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 dei trasferimenti erariali per le comunità montane[48].

 

Tali modifiche delle dotazioni dei fondi sono già state considerate nella predisposizione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, presentato a settembre 2008, (A.C. 1714), che riporta, nell’ambito della Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” del Ministero dell’interno, Programma 2.3 “Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali”, gli stanziamenti relativi ai principali contributi per gli enti locali per il 2009, come determinati a legislazione vigente.

Gli stanziamenti dei Fondi di parte corrente e di conto capitale per il 2009

Nel disegno di legge di bilancio per il 2009 (A.C. 1714), i principali Fondi di parte corrente e di conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali risultano quantificati come indicato nella tavola seguente.

Si segnala peraltro che le dotazioni dei singoli fondi iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio scontano già le variazioni determinate dalle suindicate disposizioni legislative successive alla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

(milioni di euro)

Cap.

 

Bilancio
2008

Assestam
2008
(
a)

BLV
2009
(
b)

Differenza

(
b-a)

U.P.B. 2.3.2 parte corrente

1316

Fondo ordinario

4.659

6.804

6.911

107

1317

Fondo perequativo

998

953

998

45

1318

Fondo consolidato

2.480

2.412

2.450

38

1319

Fondo federalismo amministrativo

224

283

295

12

1320

Compartecipazione all’IRPEF

1.263

1.263

1.046

-217

1321

Trasferimenti compensativi minori introiti ICI

904

904

2.604

1.700

1322

Trasferimenti compensativi minori introiti a titolo di addizionale comunale

1

1

25

24

 

TOTALE

10.529

12.620

14.329

1.709

 

U.P.B. 2.3.6 - conto capitale

 

 

 

 

7232

Fondo sviluppo investimenti comuni e province

2.493

993

863

-130

7233

Fondo sviluppo investimenti comunità montane

15

15

15

0

7236

Fondo nazionale ordinario investimenti

72

122

72

-50

7237

Fondo per il federalismo amministrativo

676

676

676

0

 

TOTALE

3.256

1.806

1.626

-180

 

Rispetto alle dotazioni iscritte nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, il comma in esame non dispone incrementi dei Fondi erariali assegnati agli enti locali per l’anno 2009, ma si limita a confermare il quadro normativo a legislazione vigente, delineato dalle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno (art. 2, comma 2, legge n. 244/2007), nonché dalle successive disposizioni che hanno comportato riduzioni per l’anno 2009 e successivi della dotazione dei fondi medesimi.

 

Si ricorda peraltro che il provvedimento in esame prevede alcune specifiche attribuzioni in favore degli enti locali. In particolare :

§      il comma 8 dell’articolo 2 prevede l’assegnazione ai comuni di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa per l’anno 2008, quale compensazione delle minori entrate derivanti dall’ICI sulla prima casa, in conseguenza dell’abolizione dell’imposta;

§      il comma 3 dell’articolo 2-quater conferma per le province l’attribuzione per l’anno 2009 della compartecipazione al gettito dell’IRPEFnella stessa misura di quella attribuita negli anni precedenti. L’importo relativo, pari a 412 milioni di euro (dato fornito dalla Ragioneria generale dello Stato), sarà pertanto portato in riduzione del Fondo ordinario (cap. 1316) e iscritto sul pertinente capitolo di bilancio relativo alla compartecipazione (cap. 1320);

§      l’articolo 5 assegna al comune di Roma il contributo di 500 milioni di euro per il 2008, quale rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell’anticipazione concessa al comune ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, per risolvere la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma presentava a luglio. Inoltre, in favore del medesimo comune di Roma, in quanto capitale, è previsto un ulteriore contributo annuo di 500 milioni di euro a partire dal 2009, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree utilizzate (vedi relativa scheda di lettura). Tali contributi in favore del Comune di Roma saranno iscritti sul Fondo consolidato.

 


 

Articolo 2-quater, comma 3
(Proroga al 2009 della compartecipazione provinciale
al gettito IRPEF)

 

3. Le disposizioni in materia di comparte­cipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l’anno 2008 dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l’anno 2009.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 2-quater conferma, per l’anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie[49].

 

Va segnalato che il comma 8 dell’articolo 31 della legge n. 289/2002 richiamato dal comma in esame si riferisce alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF sia delle province che dei comuni, che fino al 2006 sono state disciplinate secondo analoghe modalità[50]. La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 697, legge n. 296/2006) ha peraltro confermato per le sole province la compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, recando invece per i comuni l’istituzione di una nuova forma di compartecipazione all’IRPEF (c.d. dinamica) a partire dall’anno 2007, legata all’andamento del gettito IRPEF (art. 1, commi 189-193, della legge n. 296/2006).

 

In particolare, la disciplina dettata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata (per i comuni la misura della compartecipazione era fissata al 6,5%).

In base a tale disciplina, alle province verrà pertanto attribuito, anche nel 2009, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003).

 

L’attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

La compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci locali.

Inoltre, poiché dalla compartecipazione all’IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000).

 

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714), le somme spettanti alle province e ai comuni a titolo di compartecipazione all’IRPEF sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, al capitolo 1320/U.P.B. 2.3.2, nell’ambito della missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” (corrispondente alla seconda missione del Ministero dell’interno). Il capitolo risulta dotato di complessivi 1.046 milioni di euro, interamente riferiti alla compartecipazione comunale all’IRPEF, già iscritti nel bilancio a legislazione vigente in quanto la disciplina della compartecipazione comunale è a regime dal 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 697, della legge finanziaria 2007.

Su tale capitolo verranno pertanto ad aggiungersi le risorse assegnate per tale finalità alle province a seguito della conferma anche per l’anno 2009 della compartecipazione all’IRPEF, ai sensi del comma in esame, con conseguente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del Fondo ordinario.

Per l’anno 2009, l’importo della compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF è indicato pari a 412 milioni di euro (fonte Ragioneria generale dello Stato).

 

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.


 

Articolo 2-quater, commi 4-6
(Principi contabili)

 


4. All’articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali;“.

5. All’articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario“.

6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 151, comma 7, le parole: “30 giugno“ sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile“;

     b) all’articolo 226, comma 1, le parole: “due mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giorni“;

     c) all’articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: “30 giugno“ sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile“;

     d) all’articolo 233, comma 1, le parole: “due mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giorni“.


 

 

I commi 4-6 dell’articolo 2-quater, introdotto durante l’iter di conversione del decreto al Senato, novellano alcune norme del Testo Unico degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti.

 

Il comma 4, in particolare, sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’articolo 160 del citato TUEL, relativa all’approvazione dei modelli del conto del bilancio degli enti locali mediante regolamento governativo[51], escludendo la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’ente dai documenti il cui modello necessita di essere approvato con regolamento.

Resta invece confermata l’approvazione con regolamento dei modelli relativi al conto del bilancio e della tabella relativa ai parametri gestionali dell’ente.

 

La disciplina dei criteri e delle modalità di individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e i relativi controlli, è prevista nell’articolo 242 del TUEL.

In base all’articolo 242, comma 1, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali (comuni, province e comunità montane) che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, che deve essere allegata al certificato sul rendiconto della gestione. Tale tabella contiene parametri obiettivi[52] dei quali almeno la metà devono presentare valori deficitari.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la fissazione dei suddetti parametri obiettivi, validi per il triennio successivo, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

La norma, come da ultimo novellata dall’art. 1, comma 714, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), prevede peraltro che fino alla fissazione di nuovi parametri triennaliper la valutazione di deficitarietà strutturale degli enti si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.

L’ultimo regolamento utile è quello emanato con D.M. 10 giungo 2003 n. 217, relativo alla definizione dei parametri obiettivi validi per il triennio 2001-2003.

 

Il comma 5 modifica il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 161 del citato TUEL prevedendo che la certificazione che gli enti locali sono tenuti a redigere sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto siano firmate - oltre che dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario come prevede la norma vigente - anche dall’organo di revisione economico-finanziario dell’ente.

 

Il comma 6 introduce una serie di modifiche al Testo unico enti locali con le quali vengono anticipati i termini entro i quali debbono essere deliberati, ovvero presentati, i conti di gestione. In particolare:

§      è modificato il comma 7 dell’articolo 151 e il comma 2 dell’articolo 227 anticipando al 30 aprile – rispetto al 30 giugno previsto dalla norma vigente – il termine entro il quale deve essere deliberato da parte dell’organo consiliare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario precedente (lett. a e c);

§      è modificato il comma 1 dell’articolo 226 riducendo da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il termine entro il quale il tesoriere è chiamato a rendere all’ente locale il conto della propria gestione di cassa, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti (lett. b);

§      è modificato il comma 1 dell’articolo 233, riducendo da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il termineentro il quale l’economo dell’ente, il consegnatario di beni e gli agenti contabili sono chiamati a rendere conto della propria gestione all’ente locale, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti(lett. d).

 


 

Articolo 2-quater, comma 7
(Minore gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D)

 

7. Le dichiarazioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell’interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un’attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente locale, nonché asseverate dall’organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.

 

 

Il comma 7 dell’articolo 2-quater stabilisce il termine perentorio del 31 gennaio 2009 per la trasmissione al Ministero dell’Internodelle dichiarazioni – anche se già presentate - attestanti il minor gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D(ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 1º luglio 2002, n. 197), per ciascuno degli anni 2005 e precedenti.

Tali dichiarazioni sono strumentali all’erogazione del contributo statale istituito dalla legge finanziaria 2001 in favore dei comuni che abbiano subito una correlata diminuzione del gettito ICI.

 

La disposizione in commento incide sulle procedure per l’erogazione del contributo statale (istituito dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria per il 2001), riconosciuto, a decorrere dall'anno 2001, ai comuni che abbiano subìto diminuzione delle entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai soggetti interessati sulla base delle previsioni del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

 

I fabbricati di categoria catastale D sono, in generale, edifici a destinazione speciale utilizzati per attività con finalità di lucro (ad esempio alberghi e pensioni, opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione, palestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Secondo il decreto ministeriale n. 701 del 1994 è infatti possibile – alle condizioni previste dalle stesse norme – proporre l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Tale rendita (articolo 1, comma 3 del DM) rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva[53]. Per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili (ICI), la determinazione del valore dei fabbricati di categoria D si ottiene, a norma del decreto ministeriale 14 dicembre 1991[54], moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di 50[55].

 

La citata legge finanziaria 2001 (articolo 64, comma 3) ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2[56] del medesimo articolo 64.

Tale regolamento, recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, è stato emanato con decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 197.

Per quanto riguarda l’ammontare del contributo statale e le procedure per riceverlo, il decreto ministeriale n. 197 del 2002 ha stabilito che:

-        i trasferimenti erariali ai comuni che subiscano la diminuzione di gettito dell'ICI siano aumentati in misura pari alla perdita di gettito, ove quest'ultima risulti superiore a euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato;

-        il contributo statale sia pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, e il gettito dell'ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria;

-        Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita sia attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI e sia consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.

 

La procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno - per il tramite degli uffici territoriali del Governo - apposita dichiarazione in cui si attesta l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

Gli uffici territoriali del Governo, entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

 

La norma in commento, oltre a fissare un termine perentorio per la trasmissione al Ministero dell’Interno delle dichiarazioni, prevede che esse siano corredate da un’attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario dell’ente locale ed asseverate dall’organo di revisione, che evidenzi le minori entrate ICI registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, nonché i relativi contributi statali che vengono richiesti in compensazione delle predette minori entrate.

 


 

Articolo 3
(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)

 


1.All’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

     “4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, per l’anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all’adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”.


 

 

L’articolo in esame, interamente sostituito dal Senato[57], modifica l’art. 64 del DL 112 del 2008[58], nella parte relativa al dimensionamento della rete scolastica, aggiungendo tre commi.

 

Il comma 4 dell’art. 64 richiamato inserisce tra le misure di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico[59] – da realizzarsi attraverso regolamenti di delegificazione[60] - la definizione di criteri, tempi e modalità per l’articolazione dell’azione di dimensionamento della rete scolastica, nonché, nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, la possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Preliminare all’adozione dei regolamenti è l’adozione di un piano programmatico di interventi, che è stato presentato alle Camerein data 23 settembre 2008 e assegnato alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario in data 1 ottobre 2008. Sul piano è previsto anche il parere della Conferenza unificata[61]. Allo stato, l’esame del piano programmatico è in corso (per le previsioni del piano, si veda infra).

 

Il nuovo testo dell’articolo in commento (sulla versione originaria, si veda infra), dispone che:

§      per l'anno scolastico 2009/2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome secondo i parametri fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 233/1998[62]; in ogni caso, per tale anno scolastico, il numero dei punti di erogazione del servizio scolastico non deve superare quello dell’anno precedente (comma 4-quater)[63][64];

§      per i due anni scolastici successivi, il dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, viene effettuato sulla base di un'intesa, promossa dalMinistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009[65]. Viene esplicitamente richiamata la lett. f-ter del comma 4 dell’art. 64 sopra citato, relativa alle azioni volte a ridurre il disagio degli utenti in caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici dei piccoli comuni. In tale sede devono, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali (comma 4-quinquies);

§      alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull’attuazione della disciplina sopra descritta (commi 4-quater e 4-quinquies); in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater, il monitoraggio è finalizzato anche all’adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 4-sexies).

 

Con riferimento al comma 4-sexies, secondo periodo, sembrerebbe opportuno chiarire:

§      se con l’espressione “obiettivi di finanza pubblica” si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell’art. 64 del D.L. n. 112 del 2008;

§      come si raccordi il monitoraggio qui previsto con il monitoraggio effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 dell’art. 64 del D.L. n. 112 del 2008;

§      a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;

§      come si raccordi la sostanziale “clausola di salvaguardia” ivi prevista con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 dell’art. 64 del D.L. n. 112 del 2008[66].

 

Con riferimento alla programmazione della rete scolastica, si ricorda che l’art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, affida tale compito alle regioni, sulla base di piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Allo Stato, ai sensi del precedente art. 137, restano i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata.

In seguito il DPR n. 233/1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, esplicitamente richiamato dal comma 4-quater, premesso che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia prevista dall’art. 21 della legge n. 59/2007[67], consente il riconoscimento di quest’ultima (comprensiva del profilo amministrativo, organizzativo, didattico, nonché del profilo di ricerca e progettazione educativa) alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa.

In particolare, l’art. 2 (Parametri), comma 2, del DPR stabilisce che, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti devono avere, di norma, una popolazione scolastica compresa fra 500 e 900 unità (il successivo comma 4 individua gli elementi in base ai quali individuare la dimensione ottimale nel range fissato)[68].

Alcune deroghe sono consentite dal comma 3 ai sensi del quale nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media (ora: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado) o per gli istituti di istruzione secondaria superiore (ora: istruzione secondaria di II grado) che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. L’indice massimo, invece, può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione superiore che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di elevato valore artistico o tecnologico.

Ulteriori deroghe sono previste dal comma 7 per le province caratterizzate da territorio montano per almeno un terzo, viabilità disagevole ed insediamenti abitativi rarefatti, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale[69]. Disposizioni specifiche sono dettate, inoltre, per gli istituti con lingua di insegnamento slovena (comma 9).

Al fine di agevolare il conseguimento dell’autonomia, i commi 5 e 6 prevedono, per le scuole che non raggiungono gli indici di riferimento, l’unificazione orizzontale con scuole dello stesso grado ubicate nel medesimo ambito territoriale, ovvero l’unificazione verticale in istituti comprensivi.

 

Rispetto al panorama normativo descritto, il piano programmatico all’esame delle Camere evidenzia che, attualmente, sulle oltre 10.760 istituzioni scolastiche autonome, circa 700 hanno meno di 300 alunni, quindi si collocano al di sotto della fascia in deroga.

Nell’ambito della fascia in deroga vi sono, poi, 850 istituzioni scolastiche che non hanno titolo alla deroga medesima.

Si cita, inoltre, il caso di 1050 istituti comprensivi compresi nella fascia minima, non tutti, però, dislocati nei territori montani o nelle piccole isole.

Complessivamente, si stima che una percentuale di istituzioni scolastiche compresa fra il minimo certo del 15% e il massimo probabile del 20% non sia legittimata a funzionare come istituzione autonoma.

 

Per completezza di ricostruzione, si ricorda che il testo originario dell’articolo 3 in commento prescriveva alle regioni ed agli enti locali competenti il completamento dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre di ogni anno, compreso il 30 novembre dell’anno in corso per l’anno scolastico 2009-2010. In caso di inadempienza, si disponeva l’attivazione del potere di diffida, spettante al Presidente del Consiglio, ad adottare gli atti necessari entro 15 giorni dalla scadenza del termine del 30 novembre. Ove anche quest’ultimo termine fosse decorso inutilmente, era prevista la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario ad acta, con addebito alle regioni e agli enti locali delle eventuali, relative spese. Per tale ultimo profilo veniva richiamata la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003[70].

 

La relazione governativa al ddl di conversione (A.S. 1083) motivava l’adozione di tali disposizioni con la finalità di accelerare le procedure per la definizione dei piani di dimensionamento funzionali al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall’articolo 64, comma 4, del citato D.L. n. 112 del 2008.

 


 

Articolo 4, comma 1
(Obbligo di adesione ad un’unica forma associativa per i comuni)

 

1. All’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1º gennaio 2009».

 

 

L’articolo 4, comma 1, novellando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009 l’applicazione della norma, contenuta nella disposizione citata, che sanziona la permanenza dell’adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali (TUEL)[71].

 

L’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) stabilisce che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL (si tratta, sostanzialmente, dei consorzi e delle unioni di comuni, sui quali vedi infra).

La legge finanziaria 2008 aveva originariamente fissato al 1° aprile 2008 il termine ultimo per la scelta della forma associativa intercomunale; l’applicazione della norma è stata rinviata al 30 settembre 2008 dall’art. 35-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[72].

Al 17 ottobre 2008[73] risultano costituite 288 Unioni di comuni, con una popolazione complessiva di 4.756.848 abitanti. La maggior parte dei comuni (circa il 90%) che aderiscono ad Unioni ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il 50% delle Unioni sono concentrate nel Nord Italia; il 21% nel Centro; il 18% nel Sud; l’11% nelle isole. Questa la loro distribuzione geografica:

 

Regione

Unioni di comuni

Piemonte

48

Lombardia

57

Veneto

30

Emilia Romagna

15

Trentino

2

Friuli Venezia Giulia

6

Marche

13

Umbria

1

Lazio

26

Abruzzo

7

Campania

12

Molise

10

Puglia

20

Calabria

9

Sicilia

26

Sardegna

6

Totale

288

 

Finalità della norma contenuta nella legge finanziaria è la razionalizzazione delle diverse forme associative comunali e l’incentivazione del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

La disposizione sanziona la permanenza di un comune in più di una forma associativa dello stesso tipo ("adesione multipla"). In tal caso è nullo non solo ogni atto adottato dall’associazione (forma associativa), ma anche ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato (per il quale - dovrebbe intendersi - permane l’adesione a più forme associative).

Sono fatte espressamente salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

La disposizione illustrata non si applica per l’adesione a consorzi obbligatori per legge regionale o statale.

Gli articoli 31, 32 e 33 del TUEL sono contenuti, insieme ad altri, nel capo V[74] del Testo unico, intitolato appunto alle forme associative.

Ivi si prevedono, oltre alle convenzioni[75] (art. 30), i “consorzi” e le “unioni di comuni” (art. 32). Si ricorda peraltro che il comma 7 dell’art. 31 dispone comunque che tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio; inoltre, la legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori. L’art. 33 non individua ulteriori forme di associazione e di cooperazione tra i Comuni; esso attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse. Le regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma per l’individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, prevedendo la corresponsione di contributi per incentivare l’unificazione tra gli enti.

I consorzi e le unioni di comuni, diversamente dalle convenzioni, prevedono la costituzione di organi amministrativi per la loro conduzione. Si ricorda peraltro, che, per quanto riguarda le unioni di comuni, il presidente dell’unione deve essere scelto tra i sindaci dei comuni interessati e gli altri organi devono essere formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati (art. 32, comma 2).

Il disegno di legge delega sul federalismo fiscale (A.S. 1117) prevede (art. 10, comma 1, lettera f) forme di incentivazione finanziaria dirette a favorire per le unioni e le fusioni tra comuni, attribuendo una maggiore autonomia impositiva di premialità a favore dei Comuni che gestiscono i servizi in forma associata attraverso le unioni).


 

Articolo 4, comma 1-bis
(Situazione gestionale del mercato dei fiori del comune di Sanremo)

 

1-bis. All’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “disciplinare entro il 31 dicembre 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “disciplinare entro il 31 dicembre 2009“ e le parole: “entro la predetta data“ sono sostituite dalle seguenti: “entro la data“.

 

 

Il comma proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

 

L’art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 248/2007[76], al fine di consentire al Comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori della città, ha espressamente confermato in favore del Comune stesso, in quanto proprietario della struttura, i contributi in conto capitale in passato erogati per la realizzazione del mercato, in forza di una serie di leggi che recavano finanziamenti per le imprese agricole[77].

La norma si inserisce in una vicenda che ha dato luogo ad un contenzioso tra il Ministero delle politiche agricole e la cooperativa che ha beneficiato dei contributi per la realizzazione del mercato, contenzioso nascente dal fatto che la cooperativa beneficiaria dei contributi non è proprietaria della struttura, che appartiene invece al demanio del Comune di Sanremo.

La norma subordina peraltro la conferma dei contributi alla condizione che il Comune di Sanremo assuma entro il 31 dicembre 2008 gli impegni di destinazione ed inalienabilità dell’opera, come richiesto dalla richiamate leggi di finanziamento.

 

Il comma in esame proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Comune di Sanremo, ai sensi dell’art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 248/2007, dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città. Resta peraltro fissato alla data del 31 dicembre 2008 il termine per l’assunzione da parte del Comune degli impegni relativi alla destinazione ed inalienabilità della struttura, termine al rispetto del quale è subordinata la conferma in favore del Comune stesso dei finanziamenti già erogati per la realizzazione dell’opera.


 

Articolo 5
(Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008)

 


1. Al comune di Roma è assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell’articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell’economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.

2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l’anno 2008, mediante utilizzo dellerisorse del Fondo di cui all’articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all’articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo, di cui al comma 2. In sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall’anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell’ambito delle risorse disponibili.


 

 

Il comma 1 reca l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell’articolo 78, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008).

Al rimborso di tale somma alla Cassa provvede direttamente il Ministero dell’economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.

 

L’articolo 78 citato ha introdotto una serie di disposizioni volte a favorire il rientro dalla situazione di indebitamento in cui versa il Comune di Roma.

In particolare, la norma ha disposto la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

In base alla norma, il piano di rientro deve essere presentato dal Commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008 (ovvero entro altro termine che potrebbe essere indicato in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), per la sua approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,entro i successivi trenta giorni.

Al fine dell’attuazione di tale piano di rientro, sono stati prorogati di sei mesi i termini previsti dal Testo unico enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), relativi alla approvazione dei principali documenti contabili dell’ente: la deliberazione del rendiconto relativo all’esercizio 2007 è stata prorogata al 30 dicembre 2008, l’adozione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata prorogata al 30 dicembre 2008, l’assestamento del bilancio relativo all’esercizio 2008 è stato prorogato al 30 maggio 2009.

Nelle more dell’approvazione del suddetto piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 ha disposto che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concedesse al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali in favore del comune stesso, al fine di superare, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica del D.L. n. 112/2008, la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad affrontare[78].

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, l’anticipazione viene ora rimborsata alla Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l’anno 2008 ai sensi dell’’articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112/2008.

 

Per quanto concerne i futuri trasferimenti statali che, ai sensi dell’articolo 78, comma 8, del D.L. n. 112/2008, vengono previsti in favore del Comune di Roma, nonché per il ripiano dei disavanzi correnti, relativi, in base a quanto indicato nella relazione tecnica e illustrativa (A.S. 1083), al Comune di Catania, il comma 3 dell’articolo in esame prevede che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008.

 

Con la citata delibera, adottata nella seduta del 30 settembre e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, “il finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Catania per un importo di 140 milioni euro, a valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel Comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione della medesima delibera di cui al punto 1.2.1 b) 2”[79].

In base a quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento in esame, i finanziamenti in questione sono limitati all’anno 2009.

 

In base al comma 3, pertanto, sono inserite ulteriori finalità di utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulle risorse assegnate con la delibera CIPE del 30 settembre 2008 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali, consistenti nelle finalità di cui all’articolo 78, comma 8, del D.L. n. 112/2008 (trasferimenti al Comune di Roma), ovvero il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente.

 

Di conseguenza, la norma prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il CIPE provveda alla modifica della delibera 30 settembre 2008, nonché alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondodi cui al comma 2, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

 

In merito alla formulazione della norma, si osserva come il richiamo al fondo di cui al comma 2, operato peraltro in sede di coordinamento formale del testo al Senato, non risulti congruo, posto che il comma 2 dell’articolo in esame fa riferimento al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e non già al Fondoper le aree sottoutilizzate, cui invece sembra riferirsi il contenuto della norma.

La stessa relazione tecnica, afferma, infatti, al riguardo, che “trattandosi di risorse destinate ad interventi infrastrutturali che possono essere rifinalizzate dallo stesso CIPE anche per ripianare disavanzi di spesa corrente, la norma, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ha previsto che il CIPE, con successiva delibera, possa modificare la precedente, riprogrammando contestualmente gli interventi già previsti e in corso di attuazione”.

Il rinvio ad una successiva delibera si rende peraltro necessario in quanto non si hanno elementi per valutare gli effetti di un eventuale diverso utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rispetto alla attuale programmazione delle risorse del FAS.

 

L’ultimo periodo del comma 3in esame prevede, infine, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall’anno 2010 venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, per le medesime finalità previste dal comma in commento, nell’ambito delle risorse disponibili.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro a quali “risorse disponibili” si intenda fare riferimento, se quelle del Fondo aree sottoutilizzate, ovvero, come rileva la relazione tecnica, quelle complessive in materia di federalismo fiscale.


 

Articolo 5-bis, comma 1
(Organismo di controllo ONLUS)

 

1. Per il funzionamento dell’organismo previsto dall’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009.

 

 

La disposizione in esame reca al comma 1 un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009[80]a favore dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale[81], istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[82], con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000.

Ai sensi del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329recante il regolamento delle norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l’Agenzia per le ONLUS nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali[83]. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome[84].

 


 

Articolo 5-bis, comma 2
(Incremento dei contributi a favore di associazioni per non vedenti)

 

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell’elenco medesimo.

 

 

Il comma 2 della disposizione in esame reca integrazioni finanziarie di pari importo per ciascuno degli anni 2008 e 2009 alle seguenti autorizzazioni di spesa riguardanti Unione Italiana Ciechi[85], di cui all’elenco n. 1 allegato al provvedimento:

§      289.128 euro (contributo ordinario a favore dell’Unione Italiana Ciechi cap. 2316/1 – legge 23 settembre, n. 379);

§      259.688 euro (contributo compensativo cap. 2316/2 – legge 12 gennaio 1996, n. 24);

§      43.995 euro (contributo a favore della Federazione Nazionale delle istituzioni pro ciechi cap. 2316/6 – legge 28 agosto 1997, n. 284)[86].

Si ricorda che la legge 23 settembre 1993 n. 379 concede un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale[87]. L’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203[88] (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) ha disposto l’aumento del suddetto contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. La legge 12 gennaio 1996, n. 24 concede all’articolo 1 un contributo compensativo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

La legge 28 agosto 1997, n. 284 reca disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati. In particolare, l’articolo 3, comma 3, dispone a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi un contributo annuo, per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione, al fine di istituire da parte delle regioni appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale. Si ricorda che l’articolo 1, comma 112, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ha aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000 il suddetto contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui al citato articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284.


 

Articolo 6, commi 1-1-quater
(Disposizioni finanziarie e finali)

 


1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009.

1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l’anno 2009, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.


 

 

L’articolo 6, commi da 1 a 1-quater, indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal provvedimento in esame, quantificati dal comma 1-ter in 260,593 milioni di euro per l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l’anno 2009, attraverso il transito di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Gli oneri indicati dal comma 1-ter sono, in particolare, quelli derivanti dalle seguenti disposizioni:

§      articolo 1, comma 5, che incrementa di 434 milioni di euro il livello di finanziamento del SSN per il 2009 – a titolo di copertura della misura di abolizione del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica di cui all’art. 61, comma 19 del decreto legge n. 112/2008, così sostituendo le misure di contenimento della spesa per le Regioni previste dallo stesso decreto legge n. 112, all’articolo 61, commi 20 e 21;

§      articolo 2, comma 8, che stanzia 260 milioni di euro per il 2008, da ripartire tra i Comuni, a titolo di regolazione contabile pregressa finalizzata al ristoro delle minori entrate ICI;

§      articolo 5-bis, che stanzia 2 milioni di euro per il 2009 a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché la cifra complessiva di 592.811 euro per il 2008 e per il 2009 a favore dell’Unione italiana ciechi.

 


Ai fini della copertura finanziaria di tali oneri, il meccanismo delineato dall’articolo è così articolato:

1)      il comma 1 dispone una riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 – di complessivi 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni per il 2009;

2)      il comma 1-bis disponel’iscrizione delle suddette risorse, rivenienti dalla riduzione del FAS, nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004;

3)      il comma 1-ter, che reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in 260,593 milioni per il 2008 e in 436,593 milioni per il 2009, stabilisce che alla copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 1-bis;

4)      il comma 1-quater prevede, infine, che quota parte delle risorse del Fondo pergli interventi strutturali di politica economica, come integrato dal comma 1-bis, che residua rispetto all’utilizzo a copertura, pari a di 521,186 milioni di euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l’anno 2009, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni 2008 e 2009.

Tale somma corrisponde alla differenza tra le risorse portate in riduzione del FAS (781,779 milioni per il 2008 e 528 milioni per il 2009) che sono andate ad integrare il Fondo interventi strutturali di politica economica, e le risorse di quest’ultimo Fondo utilizzate a copertura degli oneri del decreto legge (260,593 milioni per il 2008 e in 436,593 milioniper il 2009).

 

Si osserva, peraltro, con riferimento al comma 1-ter, che la formulazione ivi utilizzata relativamente alla riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economicaper gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1, appare poco chiara, anche alla luce del comma 1-quater; la riduzione in oggetto sembrerebbe infatti doversi riferire agli importi di cui al medesimo comma 1-ter.

In relazione alle risorse affluenti al Fondo per interventi strutturali di politica economica provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al comma 1, si osserva inoltre come, trattandosi di risorse di conto capitale che vengono trasferite ad un Fondo di parte corrente, possa configurarsi una fattispecie di dequalificazione della spesa ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera d) della legge n. 468/78, stante il loro utilizzo per finalità di copertura delle nuove spese correnti disposte dal decreto legge in esame.

 

Occorre infine segnalare, in relazione alla riduzione delle risorse del FAS disposta dal comma 1, ai fini dell’integrazione delle risorse del Fondo per gli interventi infrastrutturali di politica economica per finalità di copertura finanziaria, che la riduzione risulta aggravata in misura superiore di tre volte rispetto alle risorse occorrenti ai fini della copertura per il 2008, in quanto - come specificato nella nota del 29 ottobre u.s. del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[89] - il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS è “più basso”, posta l’articolata procedura di spesa ad esso sottesa[90]. Il coefficiente è specificamente valutato nell’ordine del 30 per cento annuo, nel senso che a fronte di un qualsiasi tipo di rifinanziamento del FAS il primo anno appare spendibile solo il 30 percento delle risorse, così come il secondo anno. Solo nel terzo le risorse potranno risultare completamente erogate.

La riduzione delle risorse del FAS in termini di saldo netto da finanziare, comporta peraltro un effetto positivo in termini di fabbisogno e indebitamento che si trascina anche per il biennio successivo (quindi per gli anni 2009-2011).

Tali effetti positivi sono stati utilizzati – ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge in esame - ai fini dell’istituzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per il 2010 e di 175 milioni per il 2011 (cfr., al riguardo,  la scheda di lettura relativa all’articolo 6, comma 2, del presente dossier).


 

Articolo 6,comma 2
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali)

 

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

 

 

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (come introdotto dal comma 512 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011.

 

Il fondo – già istituito, limitatamente all’anno 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 – è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative (cfr. infra).

 

Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

 

Si segnala che tale fondo è stato rifinanziato – sempre in termini di sola cassa – per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dall’articolo  1, comma 11, del decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008[91], il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame in sede referente della 8° Commissione (lavori pubblici) del Senato (A.S. 1152).

 

I commi 511 e 512 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) sono intervenuti ad integrazione della disciplina dei contributi pluriennali, contenuta nella legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), articolo 4, comma 177, con il fine di garantire che dall'utilizzo delle risorse relative ad autorizzazioni legislative riguardanti limiti di impegno o contributi pluriennali derivino effetti sui conti pubblici compatibili con gli obiettivi programmati.

Si ricorda in proposito che la legge finanziaria per il 2004, al citato articolo 4, comma 177, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la trasformazione dei limiti di impegno - cioè degli stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti – in contributi pluriennali dello Stato [92].

Lo scopo principale della trasformazione dei limiti di impegno in contributi pluriennali con la previsione di un concorso parziale da parte dello Stato (ai sensi del richiamato comma 177) è stato, in sostanza, di evitare che lo Stato, a seguito dell’autorizzazione di limiti di impegno, potesse di fatto configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente imputazione – secondo le regole contabili europee del SEC95 - nel primo esercizio di attivazione dei relativi effetti sull’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito. Con lo strumento del contributo pluriennale, avrebbe dovuto essere computata ai fini dell’indebitamento netto soltanto la quota iscritta in bilancio e corrispondente alla rispettiva annualità.

Si è posto tuttavia un problema in relazione agli interventi da finanziare comunque mediante l’attivazione di specifici mutui, per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento.

In questi casi, poiché la loro attivazione sarebbe stata produttiva di impatto non previsto sui saldi di contabilità nazionale, l’articolo 1, comma 511 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nonché l’utilizzo del predetto fondo secondo una procedura, la cui disciplina – contenuta nel successivo comma 512 – è andata ad integrare quella della dell’articolo 4, comma 177 (essa è stata infatti inserita quale comma 177-bis dell’articolo 4 della legge n. 350/2003).

Il Fondo è stato dotato – in termini di cassa - di 520 milioni di euro per il solo anno 2007, ed esso ha avuto la caratteristica di una posta di bilancio unicamente finalizzata a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle operazioni di mutuo attivate con onere a carico dello Stato.

La procedura prevista dal citato comma 512 ha poi disposto l’utilizzo dei contributi pluriennali subordinato ad un apposito decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente [93].

Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di contribuzione ed il relativo ammontare. Nell’ipotesi di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, si prevede che essi possano essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 511.

 

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame evidenzia, relativamente al finanziamento in termini di sola cassa del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali, che la copertura è garantita dagli effetti di cassa derivanti dalla riduzione – in misura superiore di tre volte rispetto agli oneri recati dall’articolato del decreto legge in esame - degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate operata dal comma 1 dell’articolo 6 in esame, per gli anni 2008 e 2009.

Inoltre, con nota del 21 ottobre 2008, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato – in ordine all’operatività del Fondo – che qualora si esaurisse la dotazione in termini di cassa del Fondo stesso, le amministrazioni non verrebbero autorizzate a effettuare operazioni.


 



[1]    La procedura prevista per l’adozione dell’atto di diffida è quella disciplinata dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

[2]    L’Intesa del 23 marzo 2005 attua l’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2005) che regola l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164 (per il triennio 2005-2007 fissava il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007), rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, subordinandolo alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi una serie di adempimenti, in particolare, prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

[3]    Si ricorda che le regioni che presentano disavanzi strutturali hanno stipulato l’accordo inclusivo del piano di rientro dal deficit sanitario nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

[4]    Al Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, sono affidati, tra l’altro, i seguenti compiti: certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze; verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa; monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza.

[5]    L’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 prevede che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi. Qualora la regione non adempia alla diffida, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il termine stabilito, nella regione interessata si applicano nella misura massima l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

[6]    L’articolo 8-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha incrementato il suddetto fondo transitorio, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro. Successivamente, la suddetta autorizzazione di spesa è stata ridotta del medesimo importo dall'allegato, previsto all’articolo 15, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Mentre l’articolo 8, comma 1, lettera a) ha previsto, con riferimento all’anno 2007, che le regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi di risanamento economico-finanziario contenuti nei piani di rientro dai disavanzi sanitari non sono tenute ad innalzare l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, limitatamente all’importo per il quale le regioni medesime hanno adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee a conseguire l’equilibrio economico nel settore sanitario.

[7]    Si tratta delle regioni che presentano un disavanzo pari o superiore al 7 per cento nell’anno precedente e/o nelle quali sia entrata in vigore la massimizzazione dell’aliquota di addizionale IRE e della maggiorazione IRAP.

[8]    Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 ha assegnato alle regioni Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia le risorse per il triennio 2007-2009 di cui al citato Fondo transitorio.

[9]    Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

[10]   Il comma 50 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha fatto salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Il comma 51, articolo 2, della medesima legge finanziaria per il 2008 ha stabilito, inoltre, che le agevolazioni di cui al citato comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

[11]   Il SiVeAS è stato istituito dall’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), presso il Ministero della salute, al fine di valutare l'efficienza e l'adeguatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

[12]   (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[13]   Le somme concernenti il citato ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario sono state ripartite con il decreto ministeriale 4 maggio 2007.

[14]   Cfr. gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 23 del 2007.

[15]   Si ricorda che l’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha soppresso l’incompatibilità della nomina di commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata.

[16]   Cfr. l’articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007.

[17]   Cfr. l’articolo 1, comma 180 della legge n. 311 del 2004, attuato dall’articolo 8 della citata intesa del 23 marzo 2005.

[18]   L’articolo 79, comma 1 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011: per l’anno 2009 sono confermati 102.683 milioni di euro, per effetto dell’articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell’articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), per l’anno 2010 sono indicati 103.945 milioni di euro e per l’anno 2011 sono indicati 106.265 milioni di euro. Si ricorda che l’articolo 1, comma 796, lettera a), in linea con il cosiddetto Patto per la salute, aveva fissato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009. Successivamente, l’articolo 3, comma 139 della legge finanziaria per il 2008 ha incrementato la quota del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni per il 2008 e di 398 milioni annui dal 2009, in attuazione delle intese tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego. La norma in esame specifica altresì che i suddetti importi risultano comprensivi della somma di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino Gesù.

[19]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[20]   Art. 1, comma 796, lett. p). Tale quota fissa si cumula con il ticket già vigente pari ad euro 36,15.

[21]   Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

[22]   Di seguito sono elencati gli interventi più recenti di alcune regioni che hanno regolamentato lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria del personale medico delle strutture sanitarie:

-        Lazio (Delib.G.R. 08-05-2008, n. 342 Approvazione "linee guida per l'esercizio della libera-professione intramuraria della Regione Lazio);

-        Calabria (delib.G.R. 30 gennaio 2007, n. 56, Piano regionale sulla libera professione intramuraria);

-        Liguria (L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, Riordino del Servizio Sanitario Regionale. Art. 49 Attività libero-professionale intramuraria);

-        Lombardia (Circ. 14 novembre 2006, n. 27, Indirizzi operativi per l'identificazione degli spazi e attrezzature per l'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale);

-        Piemonte (Delib.C.R. 28 giugno 2005, n. 10-20273 Ratifica, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, dello Statuto, della Delib.G.R. 23 maggio 2005, n. 49-121 relativa all'adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria).

-        Puglia (L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia. Art. 29 Riqualificazione dell'assistenza sanitaria in regime libero-professionale).

-        Sardegna, (L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Legge finanziaria 2007 - Art. 32, Disposizioni nel settore sanitario);

-        Veneto (L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007. - Art. 38 - Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni). Tale normativa integra la disciplina introdotta con i seguenti provvedimenti: delib.G.R. 14 settembre 2001, n. 2345 - Art. 1 D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Approvazione studio di fattibilità e proposta riparto; circ. P.G.R. 10 maggio 2001, n. 5, Adozione linee guida per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria; delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 360, Libera professione intramuraria. Integrazione linee-guida approvate con Delib.G.R. 2 maggio 2001, n. 1049.

[23]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[24]   Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al 31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.

[25]   La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

[26]   Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.

[27]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[28]   “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”. Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 66 del 2003 reca una serie di deroghe alla disciplina in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale della prestazione lavorativa).

[29]   L’articolo stabilisce altresì che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

[30]   Le unità immobiliari appartenenti alle categorie A, B e C sono valutate applicando le tariffe d’estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate in Gazzetta Ufficiale mentre le unità iscritte nelle categorie D ed E vengono iscritte al valore ottenuto effettuando una stima diretta del cespite.

[31]   In particolare, è stato attribuito all’Agenzia del territorio il compito di verificare, sia sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) sia attraverso il telerilevamento e i sopralluoghi sui terreni, l’esistenza di fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.

[32]   In particolare, le citate disposizioni hanno disposto la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili conseguente all’aggiornamento del catasto dei terreni (479,4 milioni di euro nel 2007), alla razionalizzazione dell’accatastamento degli immobili nella categoria E (40 milioni nel 2007) e all’adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B (90 milioni nel 2007).

[33]   Audizione presso le commissioni V e VI della Camera dei deputati dell’11 giugno 2008.

[34]   L’ammontare in termini di accertamenti, non considerato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, è pari a 3.738 milioni di euro.

[35]   La nota indica, erroneamente, 3.357 milioni.

[36]    Secondo lo schema delineato dal decreto legislativo n. 504/1992, che all’articolo 34 disciplina i trasferimenti erariali agli enti locali, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle comunità montane con l'assegnazione dei seguenti fondi:

-        “Fondo ordinario”, in cui confluiscono la gran parte delle risorse destinate al finanziamento dei bilanci degli enti locali;

-        “Fondo consolidato”, in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi;

-        ”Fondo per lo sviluppo degli investimenti”, mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992 (art. 28).

[37]   Il termine originariamente previsto per l’adozione delle leggi regionali, fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (entro il 30 giugno 2008), è stato prorogato al 30 settembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (conv. dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).

[38]   La legge non risulta ancora pubblicata alla data del 17 novembre 2008.

[39]   Tale quota, originariamente fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione (al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE) è stata modificata nel corso del tempo, fino ad arrivare alla misura del 44,28 per cento per l'anno 2005 (come disposto dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2007).

[40]   Per completezza, si ricorda in questa sede che il D.Lgs. n. 56 del 2000 in origine disegnava un percorso che avrebbe dovuto condurre a superare il finanziamento della spesa regionale sulla base del criterio della “spesa storica” entro un certo numero di anni, in favore di un riparto delle risorse imperniato sulle autonome capacità fiscali delle regioni stesse. Tuttavia, l’applicazione delle norme – e il raggiungimento degli obiettivi - ha subito modifiche e slittamenti nel corso del tempo, in relazione alle difficoltà attuative riscontrate nei primi anni di vigenza del D.Lgs. n. 56 del 2000.

[41]   Si ricorda al proposito che una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione è attribuita (ai sensi dell’articolo 3, comma 12 dalla legge n. 549 del 1995 , a decorrere dal 1° gennaio 1996) alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio.

[42]   Più precisamente, l’art. 1, co. 1-bis, del D.L. n. 314/2004 richiama l'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 80/2004 (legge n. 140/2004), che prevedeva l’applicazione, nell’esercizio finanziario 2005, delle disposizioni recate per l’anno 2002 dall’articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002).

[43]    In particolare, l’articolo 141, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che i consigli comunali e provinciali siano sciolti:

a)       quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b)      quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1)       impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2)       dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3)       cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4)       riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c)       quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis)nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (lettera aggiunta dal comma 7 dell’articolo 32 del D.L. n. 269/2003, conv. dalla legge n. 326/2003).

[44]   Secondo lo schema generale delineato dal decreto legislativo n. 504/1992, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci diprovince e comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

-        “Fondo ordinario”, in cui confluiscono la gran parte delle risorse destinate al finanziamento dei bilanci degli enti locali;

-        “Fondo consolidato”, in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi;

-        “Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale” (relativo, in particolare, ai problemi perequativi derivanti dall’ICI).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, il D.Lgs. n. 504 prevede:

-         “Fondo nazionale ordinario per gli investimenti”, specificamente destinato al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, riservato per l’80% ai comuni con meno di 5.000 abitanti;

-        ”Fondo per lo sviluppo degli investimenti”, mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.

Risulta ormai soppresso il “Fondo nazionale speciale per gli investimenti”, finanziato con i proventi di competenza dello Stato derivanti della casa da gioco di Campione d'Italia e destinato prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche degli enti in condizioni di degrado o degli enti i cui organi siano stati disciolti per fenomeni di tipo mafioso

[45]    Più precisamente, il citato articolo 24, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell’ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato.

In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro.

[46]    A tal fine, le risorse che vengono considerate sono quelle costituite dai contributi ordinari (al netto della mobilità del personale, del rimborso per i minori introiti derivanti dall’imposta sulle insegne d’esercizio e del contributo per la fusione dei comuni), consolidati e perequativi attribuiti nel 2003, maggiorati, per i comuni, dal gettito dell’I.C.I. parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti) e dei maggiori introiti derivanti dall’addizionale energetica.

[47]   La disposizione prevede peraltro che quota parte di tali risorse siano riassegnate al Fondo ordinario, nella misura di 100 milioni, ai fini dell’integrazione dei trasferimenti in favore dei soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi della politica di cui ai commi 23-32 dell’art. 1 della legge n. 244/2007.

[48]   Secondo la norma, alla riduzione, da attuarsi con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia, si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.

[49]   Per il 2004, dall'art. 2, comma 18, legge n. 350/2003; per il 2005, dall’art. 1, comma 65, legge n. 311/2004; per il 2006, dall’art. 1, comma 152, legge n. 266/2005; per il 2007, dell’art. 1, co. 697, n. 296/2006; per il 2008, dall’art. 2, comma 3, legge n. 244/2007.

[50]    La compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, per i comuni, dall’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ed estesa all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998. L’aliquota di compartecipazione, inizialmente fissata al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.

[51]   Si tratta dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988.

[52]   I parametri sono determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile.

[53]   Il termine di dodici mesi è stato prorogato a ventiquattro mesi per i primi due anni di applicazione.

[54]    “Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili”.

[55]   Nel caso di fabbricati di categoria D, interamente posseduti dalle imprese e contabilizzati distintamente, ma sforniti di rendita catastale, il valore è determinato (secondo l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992) sulla base dei costi di acquisto e dei costi incrementativi contabilizzati, attualizzati per mezzo dei coefficienti aggiornati con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’anno in cui tali fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, anche qualora si tratti di “rendita proposta” il valore sarà determinato applicando alla rendita il coefficiente 50. Tuttavia, in caso di “rendita proposta”, il comune procederà alla riliquidazione dell’ICI, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992; qualora la rendita catastale attribuita sia superiore del 30% a quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta viene maggiorata del 20%.

[56]   Il comma 2 dell’articolo 64 della citata legge n. 388 del 2000 disciplina le modalità di riduzione dei trasferimenti erariali nei riguardi dei comuni che abbiano conseguito aumenti di introiti ICI per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali.

[57]   Un emendamento della Commissione Istruzione del Senato è stato accolto dall’Assemblea, nella seduta dell’11 novembre 2008.

[58]   DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[59]   Le misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico riguardano l’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico (classi di concorso del personale docente; curricola dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la ridefinizione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; criteri di formazione delle classi; organizzazione didattica della scuola primaria, ivi compresa la formazione dei docenti interessati all’innovazione ordinamentale, aspetto sul quale è intervenuto l’art. 4 del DL 137/2008 che prevede a partire dal prossimo anno scolastico anche la costituzione di classi prime assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali; parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA; assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti). L’art. 64, inoltre, quantifica le economie di spesa da questi discendenti a partire dall’esercizio finanziario 2009 (2009: 456 milioni di euro; 2010: 1.650 milioni di euro; 2011: 2.538 milioni di euro; dall’anno 2012, 3.188 milioni di euro); riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola (commi 1-9).

[60]   I regolamenti devono essere adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

[61]   La Conferenza unificata si è riunita per l’espressione del parere in data 13 novembre 2008.

[62]   DPR 18 giugno 1998, n. 233, Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[63]   Il piano programmatico fornisce il dato di 41.862 punti di erogazione del servizio.

[64]   Sull’argomento della programmazione della rete scolastica sono intervenute anche le sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005 che hanno riconosciuto la materia come appartenente alla legislazione concorrente di Stato e regioni.

[65]   La Conferenza Unificata, istituita dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative - è sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed è competente in tutti casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto. L’art. 9 del D.Lgs. citato prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, stabilendo che, nel caso di mancata intesa o di urgenza, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 (il co. 3 prevede che quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato – regioni sull’argomento, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, mentre il co. 4 prevede che in caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni recate dall’articolo, in tal caso sottoponendo alla Conferenza Stato regioni i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni ed esaminando le osservazioni della Conferenza medesima ai fini di eventuali deliberazioni successive). Prevede, altresì, che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

[66]   Il comma 8 dell’art. 64 del dl. n. 112 del 2008 prevede che, al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati, si applichi la clausola di salvaguardia introdotta dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007, consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze del personale – fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare. Si ricorda che per il 2007 la clausola in questione non ha trovato applicazione in relazione alla deroga disposta dall’art. 12, c. 2, del dl. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

[67]   L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[68]   Si tratta di: consistenza della popolazione scolastica residente nell’area territoriale di pertinenza; caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino di utenza; estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; complessità di gestione e direzione con riguardo alla pluralità e indirizzi di studio presenti nella stessa istituzione, ovvero alla conduzione , fra gli altri, di convitti, officine o laboratori ad alta specializzazione.

[69]   Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 233 del 1998, la conferenza provinciale è la sede in cui si definiscono i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri adottati dalle regioni. Alla conferenza provinciale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; inoltre, ne fanno parte di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

[70]   Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. L’art. 8 è relativo all’attuazione dell’articolo 120 della Costituzione.

[71]   D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[72]   Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (conv. con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[73]   Fonte: ANCI, Area Piccoli comuni, Unioni di comuni e associazionismo.

[74]   Del titolo II della parte I.

[75]   Nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2008 approvato in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali del Senato, l’obbligo di aderire ad un’unica forma associativa era previsto anche per quanto riguarda le convenzioni. Con un emendamento approvato dall’Assemblea, tale obbligo è stato soppresso, lasciando libera per i Comuni la possibilità di stipulare convenzioni con altri Comuni. La previsione soppressa, come ha osservato il relatore, sarebbe stata suscettibile di far aumentare le spese.

[76]   D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[77]   Si tratta delle seguenti leggi:

-        L. 1 luglio 1977, n. 403, Provvedimenti per il finanziamento dell’attività agricola nelle regioni;

-        L. 27 dicembre 1977, n. 984, Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle colture mediterranee, delle vitivinicoltura e della utilizzazione dei terreni collinari e montani;

-        L. 8 novembre 1986, n. 752, Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati i agricoltura.

Il totale delle somme erogate per l’area del mercato dei fiori di Sanremo ammonta a 6.101.730,00 Euro, cui si sono aggiunti 6.666.810,00 euro di interessi maturati entro la data del 31/12/2008 (Dati di fonte MIPAAF).

Il mercato, che rappresenta uno dei più importanti centri di commercializzazione floricola europei, ricopre un’area di circa 120.000 mq. di proprietà del Comune.

[78]   Sulla base delle informazioni contenute nella “Relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Roma”, elaborata dagli Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in data 12 giugno 2008, le cause della mancanza di liquidità del comune risultano sostanzialmente connesse:

-        alla mancata riscossione di ingenti importi a titolo di trasferimenti correnti da parte della regione (267 milioni di euro);

-        alle anticipazioni di somme in favore delle Società controllate e partecipate, in particolare a quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale, che le società medesime non sono in grado di restituire. Tale voce rappresenta la causa più rilevante del deficit di liquidità (869 milioni di euro);

-        alla mancata riscossione di trasferimenti da parte dello Stato (257 milioni di euro).

[79]    Tali informazioni sono tratte dal Comunicato disponibile sul sito internet del CIPE.

[80]   Il capitolo 3526 - Spese di funzionamento dell'Agenzia per le ONLUS (Missione 24 - Programma 24.2) per l’anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 245 - legge di bilancio 2008) reca un importo di 1.568.120 euro. Per il 2009 lo stesso capitolo - tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per l’anno 2009 reca un importo di 846.511 euro (A.C. 1714 recante il disegno di legge di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011).

[81]   L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze. Entro il 1° marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.

[82]   Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[83]   Cfr. l’articolo 3.

[84]   Cfr. l’articolo 6.

[85]   L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (ONLUS) è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'ente ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società, perseguendo l'unità della categoria. Lo statuto dell’ente, approvato con il D.P.R. 26 settembre 1972, n. 708, specifica, all’articolo 3, che l’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. In particolare:

-        favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;

-        promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;

-        promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

-        promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;

-        attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;

-        opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;

-        promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;

-        favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

[86]   Per l’anno 2008 la tabella 8 del Ministero dell’interno ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 245 – (legge di bilancio 2008) reca per i suddetti capitoli 2316/1-2 e 6 i seguenti rispettivi importi in euro: 2.300.142, 2.065.828 e 350.000. Per effetto dell’accantonamento disposto dall’articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) i suddetti importi sono decurtati di euro 370.019, 332.325 e 56.303 (fonte Ragioneria gen. dello Stato). Di conseguenza, per l’anno 2008, la norma in esame dispone un parziale reintegro delle disponibilità recate in origine nei suddetti capitoli dalla legge di bilancio 2008.

Per l’anno 2009, nell’allegato 2 del Ministero dell’interno pag. 786 dell’A.C. 1714 recante il disegno di legge di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, sono stanziati per i suddetti capitoli 2316/1-2 e 6 i seguenti rispettivi importi in euro: 871.590, 1.394.545 e 236.268.

[87]   Successivamente, l’articolo 1 comma 318 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito l’erogazione in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione previsti. Da ultimo, il comma 466 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha abrogato la suddetta disposizione riguardante gli enti citati.

[88]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[89]   La Nota reca ulteriori “Osservazioni sulle modalità di copertura di cui all’articolo 6, comma 1” in ragione della richiesta di chiarimenti da parte della V Commissione bilancio del Senato circa il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS. Essa è stata presentata dal Sottosegretario Giorgetti in data 29 ottobre.

[90]   La procedura di spesa delle risorse del FAS è nella nota ministeriale così sintetizzata: riparto programmatico del CIPE, valutazione periodica della fattibilità degli interventi programmati; e degli atti propedeutici per l’attuazione delle delibere, stime sulla spendibilità, richiesta di variazioni di bilancio, D.M. di ripartizione, impegno e pagamento delle risorse.

[91]   Decreto legge n. 162/2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997”.

[92]   È stata specificamente prevista la trasformazione da limiti di impegno in contributi pluriennali dello Stato delle somme per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari.

[93]   La citata circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 15 del 2007 ha definito nel dettaglio la procedura per l’autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali.