Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - D.L. 112/2008 - Sintesi del contenuto del testo risultante dall'emendamento Dis. 1.1 del Governo (Maxi-emendamento)
Riferimenti:
AC N. 1386/XVI   DL N. 112 DEL 25-GIU-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 5
Data: 22/07/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

D.L. 112/2008

 

Sintesi del contenuto del testo risultante dall’emendamento Dis. 1.1 del Governo
(Maxi-emendamento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/5

 

22 luglio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08112d.doc

 


SIWEB

I N D I C E

 

Scheda di sintesi

Sintesi del contenuto

-       Articolo 1 – Finalità ed ambito di intervento. 3

-       Articolo 2 – Banda larga. 3

-       Articolo 3 – Start up. 4

-       Articolo 4 – Strumenti innovativi di investimento. 5

-       Articolo 5 – Sorveglianza dei prezzi5

-       Articolo 6 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 6

-       Articolo 6-bis – Distretti produttivi e reti d’impresa. 6

-       Articolo 6-ter – Banca del Mezzogiorno. 7

-       Articolo 6-quater – Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate  7

-       Articolo 6-quinquies – Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. 7

-       Articolo 6-sexies – Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria. 8

-       Articolo 7 – Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica. 9

-       Articolo 8 – Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi10

-       Articolo 9 – Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi11

-       Articolo 10 – Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni11

-       Articolo 11 – Piano casa. 12

-       Articolo 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV. 13

-       Articolo 13 – Sorveglianza dei prezzi e interventi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico  14

-       Articolo 14 – Expo Milano 2015. 15

-       Articolo 14-bis – Infrastrutture militari15

-       Articolo 15 – Costo dei libri scolastici16

-       Articolo 16 – Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università. 16

-       Articolo 17 – Progetti di ricerca di eccellenza. 17

-       Articolo 18 – Reclutamento del personale delle società pubbliche. 17

-       Articolo 19 – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro. 17

-       Articolo 20 – Disposizioni in materia contributiva. 18

-       Articolo 21 – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato  19

-       Articolo 22 – Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio  20

-       Articolo 23 – Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato. 21

-       Articolo 23-bis – Servizi pubblici locali di rilevanza economica. 21

-       Articolo 24 – “Taglia-leggi”24

-       Articolo 25 – “Taglia-oneri” amministrativi25

-       Articolo 26, commi 1-5 – “Taglia-enti”25

-       Articolo 26, commi 6-7 – Soppressione dell’Unità per il monitoraggio. 26

-       Articolo 27 – “Taglia-carta”27

-       Articolo 28 – Misure per garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali27

-       Articolo 29 – Trattamento dei dati personali28

-       Articolo 30 – Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione. 28

-       Articolo 31 – Durata e rinnovo della carta d’identità. 28

-       Articolo 32, commi 1-2 – Limitazioni all’uso del contante. 29

-       Articolo 32, comma 3 – Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi29

-       Articolo 33, commi 1-2 – Applicabilità degli studi di settore. 29

-       Articolo 33, comma 3 – Elenco clienti fornitori29

-       Articolo 34 – Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione. 30

-       Articolo 35 – Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici30

-       Articolo 36 – Class action. 31

-       Articolo 36, comma 1-bis – Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie  31

-       Articolo 37, comma 1 – Certificazioni e prestazioni sanitarie. 31


-       Articolo 37, comma 2 – Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 32

-       Articolo 38 – Impresa in un giorno. 32

-       Articolo 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro  33

-       Articolo 40 – Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali34

-       Articolo 41 – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro. 35

-       Articolo 42 – Accesso agli elenchi dei contribuenti.36

-       Articolo 43 – Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa  37

-       Articolo 44 – Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria  38

-       Articolo 45 – Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica. 38

-       Articolo 46 – Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione  39

-       Articolo 46-bisRevisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali39

-       Articolo 47 – Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi40

-       Articolo 48 – Risparmio energetico. 40

-       Articolo 49 – Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni40

-       Articolo 50 – Cancellazione della causa dal ruolo. 41

-       Articolo 51 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica. 41

-       Articolo 52 – Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia. 41

-       Articolo 53 – Razionalizzazione del processo del lavoro. 41

-       Articolo 54 – Accelerazione del processo amministrativo. 42

-       Articolo 55 – Accelerazione del contenzioso tributario. 42

-       Articolo 56 – Disposizioni transitorie. 42

-       Articolo 57 – Servizi di Cabotaggio. 42

-       Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali43

-       Articolo 59 – Finmeccanica S.p.A.43


-       Articolo 60, commi 1-10 e 13-15 – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica  44

-       Articolo 60, comma 8-quater – Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze. 47

-       Articolo 60, comma 11 – Riduzioni di spesa - Cooperazione allo sviluppo. 47

-       Articolo 60, comma 12 – Riduzioni di spesa - Industrie difesa. 47

-       Articolo 61 – Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti47

-       Articolo 61, commi 1-7, 12, 15 e 17 – Ulteriori misure di riduzione della spesa. 48

-       Articolo 61, comma 8 – Riduzione dei compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  49

-       Articolo 61, comma 9 – Destinazione 50% compensi per attività arbitrali e collaudi50

-       Articolo 61, comma 10 – Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali50

-       Articolo 61, comma 14 – Riduzione dei trattamenti economici personale dirigente sanitario  50

-       Articolo 61, comma 16 – Riduzione di oneri di organismi politici e di apparati amministrativi regionali51

-       Articolo 61, comma 18 – Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico. 51

-       Articolo 61, commi 19-21 – Abolizione del ticket sull’assistenza specialistica. 51

-       Articolo 61, comma 22 – Assunzioni in deroga per le Forze di polizia. 52

-       Articolo 61, comma 23 e 24 – Gestione di somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati52

-       Articolo 61, comma 25 – Abrogazione del Fondo per la legalità. 52

-       Articolo 61, comma 26 – Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando  53

-       Articolo 61, comma 27 – Utilizzo dei conti bancari correnti per il finanziamento della carta acquisti54

-       Articolo 62 – Contenimento dell’uso dei derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali54


-       Articolo 63, comma 1 – Partecipazioni missioni internazionali di pace. 55

-       Articolo 63, comma 2 – Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici55

-       Articolo 63, comma 3 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche  55

-       Articolo 63, comma 4 – Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato  55

-       Articolo 63, comma 5 – Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti56

-       Articolo 63, comma 6 – Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione  56

-       Articolo 63, comma 7 – Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali56

-       Articolo 63, comma 8 – Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali56

-       Articolo 63, comma 9 – Stanziamenti a favore del CONI56

-       Articolo 63, comma 9-bis – Comitato Italiano Paralimpico. 56

-       Articolo 63, comma 10 – Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica  57

-       Articolo 63, comma 11 – Autorizzazione all’INAIL all’utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali57

-       Articolo 63, commi 12 e 13 – Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. 57

-       Articolo 63, comma 13-bis – Crediti d’imposta per investimenti nella filiera del cinema.58

-       Articolo 63, comma 13-ter – Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale  58

-       Articolo 63-bis – 5 per mille. 58

-       Articolo 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica. 59

-       Articolo 65 – Forze armate. 61

-       Articolo 66 – Turn over61

-       Articolo 67 – Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi62

-       Articolo 68 – Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture. 62

-       Articolo 69 – Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali63


-       Articolo 70 – Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio. 64

-       Articolo 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni64

-       Articolo 72 – Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. 65

-       Articolo 73 – Part time. 66

-       Articolo 74 – Riduzione degli assetti organizzativi67

-       Articolo 75 – Autorità indipendenti67

-       Articolo 76, commi 1, 2 e 4-7 – Spese di personale per gli enti locali e delle Camere di commercio  68

-       Articolo 76, comma 3 – Indennità degli amministratori locali69

-       Articolo 76, comma 6-bis – Comunità montane. 69

-       Articolo 77 – Patto di stabilità interno. 69

-       Articolo 77, commi da 2-bis a 2-quater – Fondo unico regionale. 70

-       Articolo 77-bis – Patto di stabilità interno degli enti locali70

-       Articolo 77-ter – Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome  73

-       Articolo 77-quater – Tesoreria unica per le regioni e gli enti locali75

-       Articolo 77-quater, comma 11 – Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa  77

-       Articolo 78 – Disposizioni urgenti per Roma capitale. 77

-       Articolo 79 – Programmazione della spesa sanitaria. 78

-       Articolo 79, comma 1-quater – Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. 79

-       Articolo 79, commi 1-quinquies e 1-septies – Revisione sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale. 79

-       Articolo 79, comma 1-sexies – Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario  80

-       Articolo 80 – Piano straordinario di verifica delle invalidità civili81

-       Articolo 81, commi 1-15 – Coltivazioni petrolifere. 81

-       Articolo 81, commi 16-18 – Regime fiscale nel settore energetico. 82

-       Articolo 81, commi 19-25 – Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas. 83

-       Articolo 81, commi 26-28 – Concessione di coltivazione di idrocarburi conferimenti allo Stato  83

-       Articolo 81, commi 29-38-bis – Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e della Carta acquisti84

-       Articolo 81, comma 38-ter – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica  84

-       Articolo 82, commi 1-5 – Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP.. 85

-       Articolo 82, commi 6-8 – Deducibilità della variazione della riserva sinistri85

-       Articolo 82, commi 9-10 – Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni85

-       Articolo 82, commi 11-13 – Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti86

-       Articolo 82, comma 13-bis – Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita. 86

-       Articolo 82, commi 14-15 – Imposta di registro contratti di locazione immobiliare  87

-       Articolo 82, comma 16 – Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi87

-       Articolo 82, commi 17-22 – Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari “familiari”87

-       Articolo 82, commi 23-24 – Abolizione di agevolazioni in materia di stock option  88

-       Articolo 82, commi 24-bis e 24-ter – Regime di imponibilità contributiva delle stock options  88

-       Articolo 82, commi 25-26 – Cooperative a mutualità prevalente. 89

-       Articolo 82, comma 27 – Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci89

-       Articolo 82, commi 28-29 – Cooperative di consumo e consorzi89

-       Articolo 82, comma 29-bis – Esclusione dalla revisione per taluni enti cooperativi90

-       Articolo 83, commi 1-2 – Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti90

-       Articolo 83, comma 3 – Sviluppo attività di controllo. 90

-       Articolo 83, comma 4 – Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale  91

-       Articolo 83, commi 5-7 – Contrasto alle frodi in materia di IVA. 91


-       Articolo 83, commi 8-15 – Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale. 91

-       Articolo 83, commi 16-17 – Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche. 92

-       Articolo 83, commi 18-18-quater – Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari92

-       Articolo 83, commi 19-20 – Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.94

-       Articolo 83, commi 21-22 – Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo  94

-       Articolo 83, comma 23 – Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo  94

-       Articolo 83, comma 23-bis – Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo.95

-       Articolo 83, comma 23-ter – Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli agenti della riscossione.95

-       Articolo 83, comma 24 – Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto  95

-       Articolo 83, comma 25 – Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia. 95

-       Articolo 83, commi da 28-bis a 28-quinquiesIva sulle prestazioni alberghiere.96

-       Articolo 83, comma 28-sexies – Attuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.97

-       Articolo 83, comma 28-septies – Coordinamento del servizio nazionale di riscossione  97

-       Articolo 83, commi da 28-octies a 28-duodecies – Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione Europea.98

-       Articolo 83-bis, commi 1 e 2 – Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi98

-       Articolo 83-bis, commi da 3 a 11 – Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto. 99

-       Articolo 83-bis, commi 12 e 13 – Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore  100

-       Articolo 83-bis, commi da 14 a 16 – Sanzioni100

-       Articolo 83-bis, commi da 17 a 22 – Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti101

-       Articolo 83-bis, commi da 23 a 31 – Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto. 102

-       Articolo 84 – Copertura finanziaria. 103

-       Articolo 85 – Entrata in vigore. 104

 


Scheda di sintesi


Sintesi del contenuto

Articolo 1 – Finalità ed ambito di intervento

L’articolo 1 chiarisce come il decreto-legge in esame, unitamente ad altri provvedimenti normativi indicati nel DPEF 2009-2013, sia volto a realizzare, con effetti a far data dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/Pil, definiti dallo stesso DPEF, nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del Pil attraverso una serie di interventi sinteticamente richiamati idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il comma 1-bis, introdotto dall’emendamento Dis.1.1 del Governo, dispone che, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 dovrà contenere esclusivamente disposizioni attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

Articolo 2 –Banda larga

L’articolo 2 introduce norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, il comma 1 prevede che l’installazione di reti e impianti in fibra ottica sono realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA).

Il comma 2 prevede che l’operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell’opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori. Il comma 3 fa salvo il potere di regolamentazione riconosciuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’articolo 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 259/2003. Il secondo periodo del comma 3 richiama inoltre la competenza della stessa Autorità in materia di emanazione del regolamento sulla installazione delle reti dorsali, di cui all’articolo 4 della legge n. 249/1997.

Il comma 4 riguarda la procedura di presentazione della DIA da parte dell’operatore della comunicazione. Il comma 5 prevede che le infrastrutture destinate alla realizzazione di reti di comunicazioni in fibra ottica siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del citato D.P.R. n. 380/2001. Il comma 6 prevede un termine massimo di efficacia di tre anni per la denuncia di inizio attività. I commi 7 e 8 regolano le ipotesi in cui l’immobile interessato dall’intervento sia sottoposto a vincolo. Il comma 9 precisa che la sussistenza del titolo che legittima l’operatore ad effettuare i lavori è provata dalla copia della denuncia, da cui risulti la data di ricevimento della stessa, e i relativi allegati. Il comma 10 regola le ipotesi che possono dare luogo ad un diniego dell’intervento. Il comma 11 dispone che l’operatore, decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, debba comunicare al comune l’inizio effettivo dei lavori. Al termine dell’intervento, il comma 12 prevede che il progettista – o un tecnico qualificato – provveda al rilascio del certificato di collaudo, che va presentato allo sportello unico.

Il comma 13 fa rinvio, per gli aspetti non regolamentati, all’articolo 23 del DPR n. 380/2001, che disciplinain via generale la procedura della DIA per le opere edilizie. In virtù della modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente (em. 2.66 dei Relatori) si prevede anche l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al citato D.Lgs. n. 380/2001. Il comma 14 stabilisce che i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti di comunicazione in fibra ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, ovvero che l’attività possa arrecare turbamento al pubblico servizio. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 259/2003, in materia di procedure di esproprio e di limitazioni legali alla proprietà dei beni immobili.Il comma 15, infine, prevede l’applicazione dei citati articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 259/2003 anche quando le opere per la realizzazione degli impianti interessino immobili di proprietà privata.

Articolo 3 – Start up

L’articolo 3 introduce un regime di esenzione per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo e da enti non commerciali.

Il beneficio fiscale è subordinato alla presenza di alcuni requisiti tra i quali, in particolare, l’impegno da parte del contribuente a reinvestire, entro due anni, le plusvalenze realizzate in società che svolgono la medesima attività della società partecipata.

La norma pone un limite massimo all’importo delle plusvalenze esenti.

 

Articolo 4 – Strumenti innovativi di investimento

L’articolo 4 autorizza la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all’interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali).

Nel corso d’esame in sede referente con l’emendamento 4.9 n.f. del Governoè stato aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo, compresi quelli relativi ai fondi strutturali e quelli per i quali il Fondo europeo per gli investimenti può essere movimentato.

Il nuovo comma stabilisce, inoltre, che la partecipazione della Cassa sia definita sulla base di un regolamento che fissi il sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e delle garanzie prestate dai soggetti beneficiari diversi dalla PA (in modo da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria), nonché sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali.

Articolo 5Sorveglianza dei prezzi

L’articolo 5,modificato in sede referente, ridefinisce, in un quadro di semplificazione e snellimento procedurale, le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attraverso la novella dei commi 198 e 199, art. 2, della legge finanziaria 2008, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 5.10 (ex 2.65) del Governo, i citati commisono ulteriormente modificati e integrati in modo da prevedere:

-       la verifica da parte del garante delle segnalazioni delle Associazioni riconosciute dai consumatori, e l’analisi di ulteriori segnalazioni (in luogo della semplice attività di analisi delle segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento, come previsto dal testo iniziale dell’articolo 5);

-       la tempestiva pubblicazione nel sito dell'Osservatorio dei prezzi e l’aggiornamento dei quadri di confronto dei prezzi dei principali beni di consumo, specie quelli alimentari ed energetici, elaborati a livello provinciale.

Articolo 6 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese

L’articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Più specificamente, la disposizione opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, nell’ambito delle finalità e nei limiti delle risorse stabiliti dalla legislazione vigente, al fine di adeguare la politica di settore all’evoluzione recente del contesto economico e della normativa comunitaria.

Articolo 6-bisDistretti produttivi e reti d’impresa

L’articolo 6-bis, introdotto dall’em. Governo 6.050, estende l’applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla legge finanziaria 2006 (L. 266/05, art 1, co. 366 ss), alle “reti di impresa” e alle “catene di fornitura” (le cui caratteristiche saranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico) (commi 1 e 2). L’estensione è stata introdotta con il sub.em. Borghesi 0.6.050.3.

Il comma 3 modifica le norme sui distretti contenute nella legge finanziaria per il 2006 prevedendo:

-       la previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le regioni interessate, per l’adozione del DM destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi (comma 366);

-       la novella, al comma 368, lett. a) dei numeri da 1 a 15, con la quale:

a)      si prevede l’emanazione di un regolamento (ex L. 3 400/88) per disciplinare apposite semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti;

b)      si conferma la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione di propri contributi nel rispetto delle norme comunitarie;

-       la previa intesa con la Conferenza permanente Stato - regioni per l’adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia che fissano le modalità applicative delle disposizioni del numero 1 e 2, comma 368, lett. b), concernenti le disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi;

-       la soppressione del comma 370, che affida le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale.

Articolo 6-terBanca del Mezzogiorno

L’articolo 6-ter, introdotto durante l’esame in sede referente (em. 6.047 del Governo), istituisce la “Banca del Mezzogiorno S.p.A.”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene nominato il Comitato promotore. Il decreto dovrà fissare, altresì, i criteri per la redazione dello Statuto, nonché le modalità per: la composizione dell’azionariato in maggioranza privato e che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, l’acquisizione di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari, le modalità di accesso a fondi e finanziamenti internazionali.

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale. Tale importo dovrà essere restituito allo Stato entro 5 anni dall’inizio dell’operatività della Banca, a seguito della cessione alla Banca delle azioni ad esso intestate, salvo una.

Articolo 6-quaterConcentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate

L’articolo, introdotto durante l’esame in sede referente (em. 6.047 del Governo) dispone la revoca, su indicazione dei Ministri competenti (sub.em. 0.6.045.11 del Relatore), delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a favore di amministrazioni centrali e regionali, che non risultano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine.

E’ fatto salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si effettua nella percentuale dell’85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del centro Nord (quest’ultima previsione è stata introdotta dal sub.em. 0.6.045.10 rif. Ventura).

Articolo 6-quinquiesFondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

L’articolo 6-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio con l’emendamento 6.046 n.f. del Governo, istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche).

Sul Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal CIPE con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”.

Il comma 2 (riformulato dai sub em. dei Relatori 0.6.046.19 e O. Napoli 0.6.046.9) prevede che la dotazione del fondo venga ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (sub em. 0.6.046.20 dei Relatori).

E’ fatto salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo sia effettuata nella percentuale dell’85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del centro Nord (sub em. Boccia 0.6.046.18).

Il comma 3 riconosce alla concentrazione da parte delle Regioni sulle infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del QSN il valore di “principio fondamentale” ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tale principio sarà applicato in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottutilizzate (FAS) e in sede di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi comunitari.

Articolo 6-sexiesRicognizione delle risorse per la programmazione unitaria

L’articolo è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente (em. 6.049 del Governo e relativi sub.em. 0.6.049.6 e 0.6.049.7 dei Relatori, e 0.6.049.4 n.f. Boccia).

Il comma 1 autorizza la Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero dello sviluppo economico (sub em. 06.049.6 dei Relatori), ad effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate relative a progetti finanziati a valere sui fondi di cofinanziamento nazionale e che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione. La Presidenza dovrà individuare quelle risorse che non sono state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

All'esito della ricognizione e comunque nel termine massimo di 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, la Presidenza del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa (sarebbe preferibile fare riferimento al concerto) con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi (comma 2).

II CIPE approva l'intesa e delibera gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione dell’intesa stessa. Il sub em. 06.049.7 dei Relatori prevede inoltre che la riprogrammazione delle risorse deve essere trasmessa al Parlamento ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 3).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dell'intesa e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma, sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo, di concerto con il Ministro degli affariregionali (sub. em. Boccia 06.049.4) (comma 4).

Ai sensi del comma 5, le intese istituzionali di programma costituiscono la sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-bis, co. 3, della presente legge (rectius:del presente decreto-legge). La disposizione richiamata riconosce alla concentrazione da parte delle Regioni sulle infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del QSN il valore di “principio fondamentale” ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tale principio sarà applicato in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e in sede di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi comunitari.

Articolo 7 – Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica

L’articolo 7 è volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare.

Il comma 1 stabilisce che, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri definisca la «Strategia energetica nazionale» entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Nel corso dell’esame in sede referente, a seguito dell’approvazione dell’emendamento Marsilio 7.6, il comma è stato modificato con l’aggiuntadella lett. d-bis), il quale inserisce, tra gli obiettivi della “Strategia energetica nazionale” previsti dalla norma, la promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione.

Il comma 2 prevede che il Ministro dello Sviluppo economico è tenuto a convocare, d’intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza Energia - Ambiente al fine di elaborare il suddetto piano strategico

I commi 3, 4 e 5, che autorizzavano il Governo ad avviare la stipula di uno o più Accordi con Stati membri dell’Unione Europea o Paesi terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell’energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di CO2, sono stati soppressiin Assemblea dall’emendamento Dis.1.1 del Governo.

Articolo 8 – Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

L’articolo 8 è volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell’Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.

Il comma 1 modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, disponendo che esso si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, non pervenga in modo definitivo all’accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

Nel corso dell’esame in sede referente con l’emendamento Viola 8.6 il comma 1è stato modificato stabilendo che ai fini dell’attività di accertamento volta alla verifica della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, il Ministro dell’ambiente si avvale dell’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).

Lo stesso comma è stato riformulato, inoltre, con l’emendamento del relatore 8.11, ai sensi del quale,nell’attività di accertamento volta alla verifica della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, il Consiglio dei Ministri agisca d’intesa con la Regione Veneto.

Il comma 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione del Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

Il comma 3 prescrive che, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali allo scopo di conferirli, mediante procedura competitiva, ad altri titolari, anche per la destinazione degli stessi alla produzione di energia elettrica. Entro il medesimo termine di sei mesi, il Ministero stabilisce, con proprio decreto, le modalità in base alle quali procedere all’attribuzione.

Il comma 4 mira ad abrogare qualunque forma di incentivazione riconosciuta dall’art. 5 del D.Lgs. 164/2000 in favore dei giacimenti marginali.

Articolo 9 – Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi

Il comma 1 dell’articolo 9 interviene sulla disciplina in materia di sterilizzazione fiscale degli aumenti del prezzo del petrolio rendendo automatico, in luogo di facoltativo, il meccanismo che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale di riduzione delle accise sugli oli minerali al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall’aumento dei carburanti e degli altri prodotti petroliferi, qualora tale aumento risulti non inferiore al 2% rispetto al indicato esclusivamente nel DPEF.

I commi 2 e 3,al fine di fronteggiare la crisi nei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasportoconseguenti all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assegnano, tramite apposita convenzione e sino al 31 dicembre 2008 all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. il compito di provvedere , utilizzando le proprie risorse, alle opportune misure finalizzate a mantenere i livelli di competitività dei suddetti settori.

Disposizioni a sostegno della pesca sono ora contenuto nel D.L. 3 luglio 2008, n. 114, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore”, all’esame del Senato per la conversione in legge.

Articolo 10 – Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni

L’articolo 10 inserisce le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimentoconsiderati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.


Articolo 11 – Piano casa

L’articolo 11, come sostituito nel corso dell’esame in sede referente (em. 11.79 del Governo), introduce nella procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, l’adozione di un DPCM previa delibera CIPE (già prevista), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sub. em. 0.11.79.88), previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Piano, finanziato con le risorse previste da alcuni provvedimenti legislativi adottati nella precedente legislatura, è rivolto ad un’ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nel territorio regionale (sub. em. 0.11.79.40).

Al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, vengono modificate le modalità di approvazione degli accordi di programma (con DPCM, previa delibera CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata) promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dispone che decorsi 90 giorni senza l’acquisizione dell’intesa, gli accordi possono essere approvati (sub. em. 0.11.79.84).

Le procedure di realizzazione degli interventi, previste dal comma 5, sono realizzate anche attraverso le disposizioni del  Capo III del Codice appalti (Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori). Inoltre, in merito alle modalità di realizzazione degli interventi, viene previsto che la cessione di diritti edificatori avvenga anche per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica, da destinare alla locazione a canone agevolato (sub.em. 0.11.79.9).

Il Piano prevede, al comma 6 (introdotto dal sub. em. 0.11.79.7), che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale siano finalizzati a migliorare e diversificare l’abitabilità, in particolare nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano, anche tramite interventi di sostituzione edilizia.

Il nuovo comma 10(em. 11.79 del Governo) prevede la stipula di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa se coinvolto, le Regioni e gli enti locali per la destinazione di una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, agli interventi previsti nel presente articolo.

Il comma 12  istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per il “Piano casa”, nel quale confluiscono le risorse relative al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, previsto dall’art. 21 del D.L. n. 159/2007, ai programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II”, di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 159/2007, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e già impegnate, nonché quelle previste dall’articolo 41 del medesimo D.L. n. 159/2007.

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha ricompreso tra le risorse che affluiscono nel richiamato Fondo quelle relative al Programma starordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 21 del D.L. n. 159/2007, precedentemente escluse nel testo approvato dalle Commissioni riunite.

 

Il comma 13 (sub. em. 0.11.79.37) prevede che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, tra requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi è introdotto, per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 5 anni nel territorio regionale.

Articolo 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

L’articolo 12 interviene in materia di alta velocità ferroviaria, modificando la normativa recentemente adottata con l’articolo 13 del D.L. 7/2007.

Va ricordato che tale articolo ha disposto – al comma 8-quinquiesdecies - la revoca di alcune concessioni rilasciate dall’Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.A.:

-       la concessione dell’Ente Ferrovie alla TAV s.p.a. del 7 agosto 1991 limitatamente alle tratte Milano-Verona e Verona-Padova, comprese le relative interconnessioni;

-       la concessione dell’Ente Ferrovie alla TAV s.p.a. del 16 marzo 1992 relativo alla linea Milano-Genova, comprese le relative interconnessioni.

Lo stesso articolo ha inoltre revocato l’autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con TAV S.p.A. relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova.

Il comma 8-sexiedecies del medesimo articolo prevede inoltre che gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati dalla società TAV S.p.A. con i “contraenti generali” in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992.

L’articolo 12 in esame, lettera a), sostituisce il comma 8-sexiedecies, ora illustrato, prevedendo che, per effetto delle revoche delle concessioni stabilite dal comma 8-quinquiesdecies, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. Gli atti integrativi di tali convenzioni individueranno la quota di lavori che i contraenti generali affideranno a terzi, mediante procedura concorsuale.

La lettera b) dello stesso articolo 12 provvede ad abrogare i commi 8-seprtiesedecies, 8-duodevicies e 8-undevicies del medesimo articolo 13 del citato decreto legge n. 7/2007:

-       il comma 8-septiesdecies disciplina i criteri e la procedura per i rimborsi dovuti dalla Società Ferrovie dello Stato

-       il comma 8-undevicies prevede che il Governo trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sugli effetti economici finanziari derivanti dall’attuazione delle norme in materia di alta velocità.

L’abrogazione del comma 8-duodevicies, contenuta nel testo originario del decreto legge,è stata soppressanel corso dell’esame in sede referente (em. 12.8 del Governo). Il comma prevede che l’indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione, nei casi di revoca di un atto amministrativo che incida su rapporti negoziali, venga parametrato al solo danno emergente e tenga conto sia della conoscenza - o conoscibilità – da parte dei contraenti della contrarietà all’interesse pubblico dell’atto stesso, sia dell’eventuale concorso dei contraenti alla erronea valutazione della compatibilità dell’atto con l’interesse pubblico;

Sempre in sede referente è stato introdotto il comma 1-bis (em. 12.8 del Governo), con il quale si reintroduce all’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990 – a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge in esame- il comma 1 bis, come inserito dall’articolo 13, comma 8-duodevicies, del D.L. n. 7/2007, precedentemente abrogato dalla dall’articolo 12 in esame.

Articolo 13 – Sorveglianza dei prezzi e interventi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico

L’articolo 13,come modificato nel corso dell’esame in sede referente (em. 5.10 ex 2.65 dei Relatori), prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati. Il comma 2 del medesimo articolo individua i principi da considerare ai fini della conclusione degli accordi, escludendo - con una modifica al comma 2, lettera b) in materia di requisiti per accedere al diritto di opzione all’acquisto - coloro che siano proprietari di un’altra abitazione o siano morosi nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori. Il comma 3 stabilisce che negli accordi stessi possa essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

E’ quindi istituito (comma 3-bis) un fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale fondo avrà una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il comma 3-ter prevede, infine, che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, i quali non siano stati ancora trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 3-quaterprevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Attraverso tale Fondo saranno concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. La ripartizione delle risorse e l’individuazione degli enti beneficiari sarà disposta con DM dell’economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Conseguentemente viene modificata anche la rubrica dell’articolo in esame.

Articolo 14 – Expo Milano 2015

L’articolo 14 esame reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Sindaco di Milano pro-tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente. Viene altresì prevista l’emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito DPCM, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto all’istituzione degli organismi per la gestione delle attività e alla fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 14-bisInfrastrutture militari

L’articolo 14-bis, recante disposizioni in materia di infrastrutture militari, novella in più parti il comma 13-ter dell’articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, che, tra l’altro, ha attribuito al Ministero della difesa, di concerto con l’Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima. In particolare, il citato articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della riallocazione del citato patrimonio infrastrutturale, nonché alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. Il nuovo articolo 14-bis, al comma 3, attribuisce, poi, al Ministero della difesa, il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui all’articolo 27, comma 13-ter del citato decreto legge n. 269 del 2003, stabilendo, al riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione dei citati beni.

Articolo 15 – Costo dei libri scolastici

L’articolo 15, al fine di ridurre progressivamente i costi per le famiglie, stabilisce, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, nuove modalità di fruizione dei libri di testo attraverso la disponibilità dei medesimi nella rete Internet.

Articolo 16 – Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

L’articolo 16 consente alle università pubbliche (statali e non) di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, mediante delibera del Senato accademico, adottata a maggioranza assoluta, approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (co. 1).

Per effetto della trasformazione, la fondazione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’università, ivi inclusa la titolarità del patrimonio (co. 2). Lo statuto - che può prevedere l’ingresso nella fondazione di nuovi soggetti - e i regolamenti di amministrazione e di contabilità devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Quanto agli elementi distintivi delle università costituite in fondazione, l’articolo 16 precisa che si tratta di enti non commerciali e che non è ammessa la distribuzione di utili, in qualsiasi forma (co. 4). Nei loro confronti sono, inoltre, previste alcune esenzioni ed agevolazioni fiscali (co. 5).

Alle fondazioni è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile (co. 7-9). È altresì precisato che «resta fermo il sistema di finanziamento pubblico» e che, in tale ambito, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione costituisce elemento di valutazione «a fini perequativi».

Quanto alla vigilanza sulle fondazioni, le relative funzioni sono attribuite al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che le esercita di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (è prevista l’ipotesi di commissariamento), mentre alla Corte dei Conti è attribuito il controllo sulla gestione finanziaria (co. 10 e 11).

Da ultimo, in relazione alla disciplina applicabile alle fondazioni universitarie, si prevede, con un rinvio di carattere generale, che continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le università statali, in quanto compatibili con le disposizioni dell’articolo in esame e con la natura privatistica delle fondazioni medesime (co. 14).

Articolo 17 – Progetti di ricerca di eccellenza

L’articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall’altro, l’attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale.

Articolo 18 – Reclutamento del personale delle società pubbliche

L’articolo 18 prevede l’obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche indicati dall’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Analogamente, per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, si prevede l’obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 19 – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

L’articolo 19 prevede la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Si prevede, inoltre, a decorrere dalla medesima data, l’integrale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, purché il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, della L. 243/2004. Si stabilisce altresì, sempre dalla medesima data, con riferimento alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro per le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché per le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Articolo 20 – Disposizioni in materia contributiva

L’articolo 20 reca disposizioni in materia contributiva.

Il comma 1 dispone che il secondo comma dell’articolo 6 della legge 138/1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

Il comma 3 interviene a modifica dell’articolo 16, comma 2, lett. a), della L. 223/1991, prevedendosi, nel caso di corresponsione dell’indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.

Con i commi da 4 a 6 si estende l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

I commi da 7 a 9 prevedono che, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, il giudice disponga d’ufficio la riunificazione dei procedimenti. I commi in esame sono stati modificati nel corso dell’esame in sede referente (em. 20.24 del Governo). Più specificamente:

-       modificando il comma 7, si dispone che nei procedimenti sopra richiamati, il giudice disponga d’ufficio la riunificazione ai sensi dell’articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non solamente a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, ma anche a fronte di una pluralità di azioni esecutive;

-       modificando il comma 8, si dispone che, in mancanza della suddetta riunificazione, il giudice dichiara, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, l’improcedibilità delle domande successive alla prima e la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive, mentre il testo precedente prevedeva solamente la possibilità per il convenuto di richiedere l’improcedibilità della domanda in ogni stato e grado del procedimento;

-       modificando il comma 9, si stabilisce che, laddove la riunificazione non sia stata osservata, il giudice sospende il giudizio e l’efficacia esecutiva dei titoli già formatisi (invece il testo precedente prevedeva la sospensione del giudizio o la revoca della provvisoria esecutività dei decreti) fissando alle parti un termine perentorio per la riunificazione, a pena – si precisa con la modifica in esame - di improcedibilità della domanda.

Il comma 10 prevede che l’assegno sociale, disciplinato dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, sia corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Si evidenzia che, nel corso dell’esame in sede referente, il requisito di aver lavorato legalmente con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale è stato aggiunto con l’em. Zeller 20.6, mentre con gli identici em. De Poli 20.15 e Brigantini 20.19 si è innalzato il richiesto periodo minimo di soggiorno e lavoro da 5 a 10 anni.

Il comma 11, novellando il primo comma dell’art. 43 del D.P.R. 63/1970, esclude i componenti degli organi provinciali dell’INPS dalla platea dei soggetti a cui spettano emolumenti per l’esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche.

Infine, i commi da 12 a 14 prevedono che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’INPS metta a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento. In caso di ritardo nella trasmissione di tali dati anagrafici, il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

Articolo 21Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

L’articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001, come da ultimo modificata dalla L. 247/2007. Tra le modifiche più rilevanti, si dispone che la disciplina di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, nonché quella relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al comma 4-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, possono essere derogate dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel corso dell’esame in sede referente, con l’em. 5.10 dei relatori, che ha aggiunto all’articolo in esame i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis, si sono introdotte ulteriori rilevanti modifiche alla disciplina in questione.

Tra tali modifiche, si segnala, al comma 1-ter, l’introduzione nel D.Lgs. 368/2001 dell’articolo 4-bis, che, in caso di violazione delle norme del medesimo decreto legislativo che disciplinano la possibilità e le modalità di apposizione del termine nonché la proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. Inoltre, introducendo il comma 1-quater, si precisa che, salvo nei casi di sentenze passate in giudicato, le disposizioni di cui al menzionato articolo 4-bis devono essere applicate “solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” (formulazione così modificata dall’emendamento Dis.1.1 del Governo: il testo apporvato dalle Commissioni ne prevedeva l’applicazione “anche” ai giudizi in corso)..

Con il comma 1-quater viene precisato che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni di cui al menzionato all’articolo 4-bis si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si consideri infine che il comma 3-bis prevede che la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato riguarda esclusivamente le fattispecie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001 relative alla prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito e alla successione di rapporti a termine, mentre nei casi di violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo relative alla possibilità e alle modalità di apposizione del termine nonché alla proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4) si applica l’articolo 1419, primo comma, Cod. Civ. (secondo cui alla nullità di singole clausole consegue la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità).

Articolo 22 – Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

L’articolo 22 modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

In primo luogo la norma provvede ad ampliare le tipologie di lavoro accessorio, includendovi anche: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Relativamente alle attività agricole stagionali, l’emendamento Dis.1.1 del Governo ha specificato che devono essere svolte da pensionati o da studenti minori di 25 anni di età ovvero svolte in favore di produttori agricoli che realizzino un volume di affari non superiore a 7.000 euro, restringendo pertanto l’ambito di applicazione delle norme.

Un’altra rilevante modifica consiste nella eliminazione dei requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio.

Inoltre, al fine di poter rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, si prevede che il Ministro del lavoro individua con apposito decreto il concessionario del servizio e che, nelle more dell’emanazione di tale decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Articolo 23Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

L’articolo 23 interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato, con modifiche che mirano alla piena valorizzazione dell’autonomia collettiva nella regolamentazione del rapporto di apprendistato.

Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si elimina il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente.

Nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

Al fine di evitare che l’applicazione dell’istituto sia impedita nelle more della disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Articolo 23-bisServizi pubblici locali di rilevanza economica

L’articolo 23-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente (emendamento 23.011 del Governo come modificato dal subemendamento Fugatti 0.23.011.64), disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale (comma 1).

Il comma 2 prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, a imprenditori o società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il comma 3 dispone che, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, previste dal comma 2, per situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento diretto può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria (testo così modificato dall’emendamento Dis.1.1 del Governo)

Il testo approvato dalle Commissioni riunite stabiliva che l’affidamento diretto potesse avvenire a favore di:

a)      società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

b)      società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall’ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

Riguardo alla lettera b), si osserva come la guirisprudenza della Corte di giustizia europea (si veda la sentenza 6 aprile 2006 nella causa C-410/04) l’affidamento in house, per il quale è ammessa la deroga alla regola della procedura di evidenza pubblica, è figura diversa dall’affidamento a società a capitale misto per il quale sembra, in linea di principio, da escludere l’ammissibilità della predetta deroga (in questo senso v. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 3 marzo 2008, n. 1; in precedenza, Consiglio di Stato, sez. 2, parere n. 456/2007 del 18 aprile 2007 il quale non è sembrato invece escludere la possibilità di affidamenti diretti a società miste).

 

Il comma 3-bis prevede che, nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante debba dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della relazione.

Il comma 3-terprevede inoltre che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione possa essere affidata a soggetti privati.

In base al comma 4, è consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i diversi servizi (comma 5).

Il comma 5-bisdispone la cessazione, entro il 31 dicembre 2010, delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione soltanto le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

Il comma 5-ter stabilisce che i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive previste dal comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il comma 6 autorizza l’emanazione, entro 180 giorni, di uno o più regolamenti di delegificazione su proposta del ministro per i rapporti con le regioni sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, al fine di:

-       prevedere l’assoggettamento degli affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;

-       consentire ai comuni con un limitato numero di residenti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

-       distinguere nettamente tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

-       armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

-       disciplinare per i settori diversi da quello idrico (fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3) la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla nuova disciplina, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

-       applicare il principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

-       limitare i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

-       prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

-       disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

-       prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

-       individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

Il comma 7 dispone l’abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (testo unico sugli enti locali) recante la disciplina in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle parti incompatibili con la normativa introdotta.

Il comma 8 fa salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Articolo 24“Taglia-leggi”

L’articolo 24 , modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone, al comma 1, l’abrogazione di circa 3.500 atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate, pure a seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 24.14, un certo numero di duplicazioni) riportati nell’allegato A al decreto-legge.

Le abrogazioni decorrono, a seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 24.14, dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Sempre a seguito dell’approvazione dell’emendamento 24.14, è fatta salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che delega il Governo all’individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l’automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti. Per dare attuazione alla delega è stata compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione in commento, come chiarito nella relazione illustrativa.

Il comma 1-bis, introdotto dall’emendamento 24.14, autorizza il Governo ad individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’allegato A.

L’emendamento 24.14 ha espunto dall’allegato A 159 atti normativi; non sembrerebbe però che siano state eliminate le duplicazioni, salvo che in 4 casi (su 119). Il medesimo emendamento ha inoltre indicato 122 atti normativi ulteriori da abrogare.

 

In proposito si osserva che in questo ulteriore elenco:

-       viene spesso indicato il decreto-legge da abrogare, in luogo della legge di conversione, a differenza della tecnica correttamente utilizzata nell’allegato A;

-       in qualche caso si abrogano atti normativi modificativi di precedenti, senza intervenire su questi ultimi. A titolo esemplificativo, si abroga il regio decreto n. 1652/1938, volto a modificare il regio decreto n. 2044/1935, che non risulta abrogato e non è compreso nell’allegato A, nel testo risultante dall’emendamento; analogamente, si abroga il regio decreto legislativo n. 535/1946 ma non il quinto comma dell’articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238/1945, interamente sostituito dal decreto n. 535.

Articolo 25“Taglia-oneri” amministrativi

L’articolo 25 è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all’impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano.

Articolo 26, commi 1-5 – “Taglia-enti”

L’articolo 26, ai commi da 1 a 5,delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici. Il testo dell’articolo è stato interamente riformulato ad opera dell’emendamento 26.44 del Governo, a sua volta integrato dal subemendamento Causi 0.26.44.7. Il nuovo testo dispone:

-       la soppressione ex lege (comma 1) degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, al 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (non più al 60° giorno), se non confermati con D.M. entro lo stesso termine (non più entro il 40° giorno). Sono escluse da tale soppressione talune categorie di enti: gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non individuati dall’ISTAT tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, gli enti parco e gli enti di ricerca, nonché (sub.em. 0.26.44.7) gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; l’emendamento Dis.1.1 del Governo ha escluso anche le autorità portuali;

-       la soppressione ex lege (comma 1), con decorrenza 31 dicembre 2008, di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell’art. 2, co. 634, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008);

-       il divieto (comma 2), da parte delle amministrazioni subentranti agli enti soppressi, di rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data della soppressione;

-       l’abrogazione (comma 3) dell’art. 2, co. 636, e dell’allegato A della legge finanziaria 2008, che prevedeva la soppressione ex lege di 11 enti e organismi, qualora non riordinati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria; la disciplina di tali enti è quindi assimilata a quella generale, recata dal comma 1;

-       l’abrogazione (comma 3) dei co. 580-585 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che hanno istituito e disciplinato l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, in sostituzione della preesistente Scuola superiore della pubblica amministrazione;

-       varie modifiche al citato co. 634 dell’art. 2 della L. 244/2007 (comma 4) volte ad aggiornare l’indicazione dei ministri competenti a proporre i regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici, e ad estendere tale riordino alle “strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa”.

-       una modifica (comma 5) all’art. 1, co. 4, della L. 165/2007, recante una delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca, con riguardo all’individuazione dei ministri competenti a proporre i decreti legislativi attuativi della delega.

Articolo 26, commi 6-7 – Soppressione dell’Unità per il monitoraggio

I commi 6 e 7 dell’articolo 26, corrispondono all’articolo 26-bis introdotto in Commissione dall’emendamento del Governo 26.05, sopprime l’Unità per il monitoraggio istituita dall’art. 1, co. 724, della legge finanziaria per il 2007, con il compito di assicurare un controllo della qualità dell’azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali.

La dotazione finanziaria, pari a 2 milioni. di euro annui, confluisce in un apposito fondo da istituire nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le finalità e le modalità di utilizzo delle suddette risorse saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i rapporti con le regioni.

Articolo 27“Taglia-carta”

L’articolo 27 intende ridurre, dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all’interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo altresì la documentazione cartacea in favore del documento informatico.

In particolare, l’abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito, a partire da tale data, da un abbonamento telematico.

Articolo 28 – Misure per garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali

L’articolo 28,come modificato nel corso dell’esame in sede referente (em. 28.26 del Governo), prevede l’istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Viene specificato che dall’attuazione delle disposizioni sull’ISPRA non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

E’ inserito il comma 6-bis col quale si dispone che l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’ISPRA.

L’articolo prevede ai commi 7- 12 la riduzione da 25 a 23 del numero dei componenti della Commissione istruttoria per l'IPPC, prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 90/2007 e la riduzione da 33 a 23 del numero dei componenti della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 90 del 2007.

Per tale ultima commissione viene previsto che essa continui ad esercitare le funzioni con i componenti in carica alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, fino al decreto di nomina dei nuovi componenti.

Da ultimo viene stabilito che anche per l’attuazione delle disposizioni relative alle citate Commissioni (disciplinate ai commi da 7 a 12) non devono derivare oneri per la finanza pubblica, mentre la norma di invarianza finanziaria non si applica al comma 6-bis relativo all’Avvocatura dello Stato.

Articolo 29Trattamento dei dati personali

L’articolo 29 introduce disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati “sensibili” costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia, senza indicazione della diagnosi, e dall’adesione ad organizzazioni sindacali dei propri dipendenti, nonché dei collaboratori anche a progetto  (emendamento Dis.1.1 del Governo) è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza. In relazione a tali trattamenti il Garante della privacy, sentito il Ministro della giustizia, definisce modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza del trattamento dei dati (emendamento Dis.1.1 del Governo).

In sede di notificazione obbligatoria del trattamento dei dati personali al Garante della privacy vengono, poi, circoscritte le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire sull’apposito modulo informatico.

Articolo 30 – Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

L’articolo 30, come modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite (em. 30.5 e 30.6 entrambi del Governo), semplifica i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti alle imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, sostituendoli con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, nel rispetto della normativa comunitaria.

Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione.

Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di intervenire in materia al fine di garantire livelli ulteriori di tutela.

Con successivo regolamento, da emanarsi, previo parere della Conferenza Stato Regioni, sono individuate le tipologie di controlli e gli ambiti di applicazione.

Articolo 31 – Durata e rinnovo della carta d’identità

L’articolo 31 prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d’identità che – in seguito alla modifica apportata dall’emendamento Marsilio ed altri 31.1 (nuova formulazione) – dovrà contenere, a partire dal 2010, la fotografia e le impronte digitali della persona cui si riferisce (commi 1 e 1-bis).

L’estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2) e i comuni hanno l’obbligo di informare i titolari della data di scadenza della carta di identità ai fini del suo rinnovo(comma 3).

Articolo 32, commi 1-2 – Limitazioni all’uso del contante

I commi 1 e 2 dell’articolo 32 elevano da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore reintroducendo gli importi vigenti fino alla data del 29 aprile 2008. Viene inoltre eliminato l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle girate degli assegni.

Articolo 32, comma 3 – Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi

Il comma 3 sopprime l’obbligo di tenuta di un conto corrente bancario o postale da utilizzare per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (c.d. tracciabilità dei professionisti).

Articolo 33, commi 1-2 – Applicabilità degli studi di settore

Il comma 1 dell’articolo 33, novellando la disposizione recante la disciplina generale sulla decorrenza degli accertamenti basati sugli studi di settore, dispone che a decorrere dal 2009 gli studi di settore approvati in un anno sono utilizzabili ai fini degli accertamenti fiscali per il medesimo anno se pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Inoltre, in via transitoria, dispone che per gli studi di settore approvati nel 2008, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è anticipata al 31 dicembre 2008 (il testo novellato prevedeva tale scadenza al 31 marzo 2009).

 

Il comma 2 dell’articolo 33 rinvia all’emanazione di regolamenti governativi l’attuazione delle norme in esame. Tali regolamenti si considerano adottabili anche qualora sopravvengano ulteriori disposizioni legislative, a meno che queste ultime non escludano espressamente l’applicazione del citato regolamento.

Articolo 33, comma 3 – Elenco clienti fornitori

Il comma 3 dell’articolo 33 abroga le disposizioni relative alla comunicazione dei dati ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto mediante elenchi dei clienti e dei fornitori, prevista dalla normativa sulla presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell’IVA (DPR n. 322 del 1998).

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata modificata (emendamento del Governo 33.42) la lettera b) del comma 3, che sopprimeva interamente il comma 6 dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1988, recante le sanzioni per due tipologie di fattispecie:

a.      il mancato invio dell’elenco clienti e fornitori;

b.      le sanzioni per l’invio delle comunicazioni dei dati IVA con dati incompleti o non veritieri.

La modifica della lettera b) intende coerentemente limitare l’abrogazione alle sole sanzioni per il mancato invio dell’elenco clienti e fornitori, in quanto solo queste sono collegate all’abrogazione dell’obbligo di invio dell’elenco clienti e fornitori disposto dallo stesso articolo 33 comma 3 e non anche quelle relative alla comunicazione dei dati dell’IVA.

Articolo 34 – Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

L’articolo 34è stato soppresso nel corso dell’esame in sede referente con l’emendamento del Governo 34.31.

L’articoloattribuiva ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici, stabilendo, a tale scopo, che ciascun comune individuasse un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Articolo 35 – Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

L’articolo 35 rimette a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione, la semplificazione della disciplina concernente l’installazione di impianti all’interno degli edifici.

Il comma 1, in particolare, fissa il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione, deve adottare uno o più decreti per la semplificazione della disciplina concernente l’installazione di impianti all’interno degli edifici.

Con l’emendamento del Governo 35.14, il comma 1 è stato modificato, anticipando dal 31 marzo 2009 (come previsto nel testo iniziale) al 31 dicembre 2008, il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, è tenuto ad emanare i suddetti decreti di semplificazione

Il comma 2 sopprime l’articolo 13 del decreto interministeriale n. 37 del 2008, il quale prevede l’obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione (nonché, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegna all'avente causa).

Nel corso dell’esame in sede referente l’emendamento del Governo 35.15 ha aggiunto il comma 2-bis,che reca l’abrogazione di alcune disposizioni (articolo 6, commi 3 e 4 e articolo 15, commi 8 e 9) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in materia di certificazione energetica degli edifici. In particolare, l’art. 6, co. 3 stabilisce che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato all'atto di trasferimento. L’art. 6, co. 4, dispone che in caso di locazione lo stesso attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale. Conseguentemente, l’art. 15, co. 8, prevede che, in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, co. 3, il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente. Il comma 9, invece, dispone che caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, co. 4, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal conduttore.

Articolo 36 – Class action

L’articolo 36 proroga di sei mesi (ovvero al 1° gennaio 2009) l’entrata in vigore della disciplina sulla class action” ovvero l’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2, commi 445-449, della legge finanziaria 2008.

Articolo 36, comma 1-bisSottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie

L’articolo 36-bis, approvato nel corso dell’esame in sede referente (emendamento 36.5 rif. del Relatore), prevede che l’atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale. Per tale ipotesi, il comma introdotto dispone altresì in ordine alle modalità di deposito dell’atto, prevedendo in particolare che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società. Sono previste infine le modalità di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Articolo 37, comma 1 – Certificazioni e prestazioni sanitarie

L’articolo 37, al comma 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente a seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 37.8, rimette ad un decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, l’individuazione di disposizioni da abrogare allo scopo di eliminare o ridurre le pratiche sanitarie obsolete.

Articolo 37, comma 2 – Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998

Il comma 2 dell’articolo 37 interviene sul testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), estendendone l’applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nel caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l’applicazione ai cittadini comunitari era prevista in presenza di norme a loro più favorevoli.

Articolo 38 – Impresa in un giorno

L’articolo 38 detta norme volte a semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Il comma 1 reca una disposizione di principio, sancendo che anche l’attività inerente l’avvio d’impresa gode della copertura costituzionale relativa alla libertà di iniziativa economica sancita dall’articolo 41 della Costituzione.

Il comma 2 riconduce la materia oggetto della disposizione in esame alla garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che la Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva statale.

Il comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione, ex art. 17, comma 2, L. n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa, la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive.

Nel corso dell’esame in sede referente l’emendamento del Governo 38.30 ha modificatoin più parti l’articolo 38. In particolare, nella parte in cui definiscono i criteri e i principi per la semplificazione e il riordino della normativa sullo sportello unico delle imprese, recata dal DPR n. 447/1998, l’emendamento dispone il coordinamento normativo con la disciplina dell’articolo 9 del DL n. 7 del 2007, il quale ha introdotto norme sulla comunicazione unica al registro delle imprese a fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Inoltre, si prevede che i comuni che non istituiscono lo sportello unico sono tenuti a delegare le relative funzioni alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione un apposito portale (a tal fine l’esistente portale “impresa.gov” viene ridenominato “impresainungiorno”).

L’emendamento del Governo 38.33 ha modificato il comma 3, stabilendo che il regolamento con cui si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive sia adottato sentita la Conferenza unificata.

Il comma 4 demanda a uno o più regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa, l’individuazione di requisiti, modalità di accreditamento e verifica dell’attività dei soggetti privati ai quali può essere affidata l’istruttoria e l’attestazione della sussistenza dei requisiti in ordine all’istanze dei privati, nonché la definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati.

Nel corso dell’esame in sede referente l’emendamento del Governo 38.32 hamodificato il comma 4, disponendo che i regolamenti di delegificazione siano adottati previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 5 rimette al Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006, il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all’attività degli sportelli unici.

Il comma 6 dispone che le nuove disposizioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (invarianza della spesa).

Articolo 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

L’articolo 39, modificato nel corso dell’esame in sede referente, è volto ad introdurre alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine si prevede l’istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Nel libro unico del lavoro, che deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta dal datore di lavoro, e deve essere riportato un calendario delle presenze del lavoratore. Apposite sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi di istituzione, tenuta e d esibizione del libro in questione.

L’articolo provvede anche (comma 10) ad abrogare una serie di disposizioni. Alcune di tali abrogazioni sono connesse all’istituzione del libro unico del lavoro: si tratta delle norme relative all’obbligo e alle modalità di tenuta del libro matricola e del libro paga nonché del registro d’impresa nel settore agricolo. Altre abrogazioni invece intervengono in ambiti differenti dalla materia principale trattata dall’articolo in esame. Si provvede inoltre ad abrogare alcune disposizioni in materia di collocamento ed impiego del personale artistico e tecnico nonché la L. 188/2007 in materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore. Altre abrogazioni riguardano i commi 32, lett. d) (recante principi direttivi relativi alla delega in materia di incentivi all’occupazione), 38 (recante abrogazione dell’art. 14 del D.Lgs. 276/2003, relativo alla stipula di convenzioni quadro al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili), 45 (recante abrogazione degli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 276 del 2003, che disciplinavano il lavoro intermittente), da 47 a 50 (che introducono una disciplina relativa alle prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, rimettendone l’attuazione ai contratti collettivi), dell’art. 1 della L. 247/2007, recante norme di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007. Contestualmente si prevede la “reviviscenza” di una serie di disposizioni del D.Lgs. 276/2003, abrogate da provvedimenti precedenti al decreto in esame: si tratta in particolare dell’art. 14, relativo alla stipula di convenzioni quadro al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, e degli artt. da 33 a40 in materia di lavoro intermittente.

Le Commissioni riunite avevano approvato l’em. Zeller 39.25 che, aggiungendo il comma 12-bis, novellava l’articolo 1, comma 1180, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), modificando il termine entro il quale, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e assimilati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni devono darne comunicazione al servizio territoriale competente. In particolare si prevede che tale comunicazione debba essere resa entro il quinto giorno successivo all’instaurazione del rapporto, mentre la disciplina vigente prevede che ciò debba avvenire entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto.

Il comma aggiuntivo 12-bis è stato soppresso dall’emendamento Dis.1.1 del Governo.

Articolo 40 – Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

L’articolo 40 reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali.

Il comma 1 introduce modifiche all’articolo 5 della L. 12/1979, che, per lo svolgimento, da parte dei professionisti a ciò abilitati, dell’attività relativa all'amministrazione del personale dipendente per conto dei datori di lavoro, permette che i relativi libri e documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. Rispetto alla normativa previgente si includono tra tali professionisti abilitati anche gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Si consideri inoltre che, viene eliminato, a fini di semplificazione, nel caso in questione, l’obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni relative al libro paga. Rispetto alla disciplina previgente si provvede anche ad inasprire le sanzioni previste per il consulente del lavoro o altro professionista abilitato che, senza giustificato motivo, non ottemperi entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso.

Le disposizioni contenute nel comma 2 modificano la disciplina relativa alle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione, al fine di semplificare e razionalizzare tali adempimenti.

Il comma 3 provvede a novellare l’articolo 8 del D.Lgs. 234/2007, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. In primo luogo si elimina l’obbligo di conservare i registri su cui viene annotato l’orario di lavoro per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. Inoltre, si semplificano gli obblighi di registrazione, prevedendo che tali obblighi si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro istituito dall’articolo 39 del decreto-legge in esame.

I commi 4 e 5 sono volti a semplificare e razionalizzare la disciplina delle comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare nell’ambito degli obblighi relativi all’assunzione dei lavoratori disabili.

Infine, il comma 6 interviene in materia di comunicazioni relative all’instaurazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro della gente di mare, prevedendosi che gli armatori e le società di armamento sono obbligati a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli uffici di collocamento della gente di mare l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare nonché comunque a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta servizio a bordo di una nave.

Articolo 41 – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

L’articolo 41 , modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

In primo luogo si provvede a novellare varie disposizioni del D.Lgs. 66/2003, recante una disciplina generale in materia di orario di lavoro. Al riguardo, si modificano le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile.

Si escludono dal campo di applicazione del D.Lgs. 66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata. Si prevede che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Si dispone che, in assenza di specifiche previsioni nei contratti collettivi nazionali, le disposizioni di cui agli artt. 7 (risposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel corso dell’esame in sede referente, con l’em. 41.19 del Governo si è limitata al solo settore privato la prevista possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi di secondo livello.

A fini di semplificazione, si elimina, per il datore di lavoro, nei casi di effettuazione di lavoro straordinario e di lavoro notturno, specifici obblighi di informare i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si introducono modifiche a specifiche previsioni sanzionatorie per la violazione della disciplina in materia di orario di lavoro.

L’articolo in esame inoltrenovella l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, si provvede ad escludere il caso delle reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, di cui agli art. 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003, dalle fattispecie che legittimano l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si prevede inoltre che al personale delle qualifiche dirigenziali degli enti e delle aziende del SSN, in ragione della qualifica posseduta e della necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità connessa all’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 66/2003, relativi rispettivamente alla durata massima dell’orario di lavoro e al riposo giornaliero.

Articolo 42 – Accesso agli elenchi dei contribuenti.

L’articolo 42, comma 1 prevede una nuova disciplina per l’accesso agli elenchi dei contribuenti sottoposti ad accertamento o a controllo sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi. Viene confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati attualmente previsto, ma la visione e l’estrazione di copia degli elenchi viene assoggettata alla normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi (legge n. 241/1990), mentre in precedenza la consultazione era consentita da parte di chiunque. Viene prevista inoltre una sanzione amministrativa per la diffusione illecita di tali dati, qualora il fatto non costituisca reato.

Nel corso dell’esame in sede referente (emendamento del Relatore 2.65) è stato aggiunto all’articolo 42 un nuovo comma 1-bis, il quale prevede, fermo restando la nuova disciplina generale del comma 1, chel’accesso agli elenchi dei contribuenti concernenti i periodi d’imposta dal 2004 fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2008), anche con riferimento a quelli già pubblicati, possa essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica (che comprende: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti per la diffusione dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato).

Articolo 43 – Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa

L’articolo 43, modificato nel corso dell’esame in sede referente (em. 5.10 ex 2.65 dei Relatori), interviene in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, prevedendo l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico- da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per ciò che attiene alle attività della filiera agricola e all’acquacoltura - per la concessione di agevolazioni finanziariea sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. La gestione degli interventi viene affidata, con modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale strumento di intervento sostituirà i contratti di programma e i contratti di localizzazione.

E’ stato inoltre aggiunto il comma 7-bis che reca la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza prevista, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi.


Articolo 44Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

L’articolo 44 prevede il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, mediante un regolamento di delegificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previo parere del Ministro per la semplificazione normativa (comma 1).

Il riordino deve uniformarsi a due principi direttivi, che riguardano la semplificazione della documentazione necessaria per accedere ai contributi e dei criteri di calcolo dei contributi stessi e la semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione.

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha introdotto un altro principio relativo ai contributi in favore di quelle imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di interesse generale.

Il comma 1 stabilisce, infine, che il riordino non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria costituiscono limite massimo di spesa per il settore.

Nel corso dell’esame in sede referente era stato approvato l’emendamento Marchioni 44.26, che introduceva il comma 1-bis. La disposizione specificava  che il limite all’ammontare dei contributi, per gli anni 2007 e 2008, spettanti a ciascuna impresa, introdotto con l’articolo 10, co. 1, D.L. n. 159/2007 (pari al costo complessivo sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente relativamente alla produzione e distribuzione, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori) viene riferito, in sede di prima applicazione, all’esercizio 2007.

Il comma 1-bis è stato soppresso dall’emendamento Dis.1.1 del Governo.

Articolo 45 – Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

L’articolo 45, ai commi 1 e 2, sopprime il Servizio consultivo ed ispettivo tributario- SECIT, trasferendone le funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 dispone inoltre la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge finanziaria per il 2007, con compiti di analisi del processo di spending review e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, dispone la conseguente abrogazione di talune disposizioni relative all’espletamento della sua attività. Le risorse derivanti da tali abrogazioni, pari a 1,2 milioni di euro dal 2008, sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 46Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

L’articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008.

Più specificamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, introducendo, in particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. E’ inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell’amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati.

I commi 2 e 3 sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008, che recano una disciplina volta a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di collaborazione, provvedendo in particolare a ridefinire e ad uniformare il campo di applicabilità della disciplina introdotta dai co. 55 e 56, che facevano riferimento a fattispecie non del tutto coincidenti.

Articolo 46-bisRevisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

L’articolo 46-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente con l’articolo aggiuntivo 46.05 del Governo, al fine di valorizzare le professionalità del personale delle amministrazioni pubbliche e conseguire riduzioni di spesa, affida ad un apposito decreto il compito di provvedere ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa in questione devono essere versate annualmente dalle amministrazioni con autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Le risorse di tale fondo sono poi destinate, con apposito decreto, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 67 (amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca, università). Le disposizioni in esame non si applicano agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

Articolo 47 – Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

L’articolo 47 introduce misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti, attribuendo al Dipartimento della funzione pubblica il compito di disporre – per il tramite dell’Ispettorato della funzione pubblica – verifiche in ordine al rispetto alla disciplina delle incompatibilità prevista in via generale e con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento.

Articolo 48 – Risparmio energetico

L’articolo 48 obbliga le amministrazioni statali ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip.

Articolo 49 – Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni

L’articolo 49 reca significative e incisive modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

Nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si prevede tuttavia la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Vengono quindi resi meno stringenti i precedenti limiti temporali relativi alla possibilità di utilizzazione del lavoro flessibile, prevedendosi che le pubbliche amministrazioni non possano ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio. Si stabilisce, comunque, al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare, nell’ambito delle rispettive procedure selettive, i principi di imparzialità e trasparenza.

Rispetto al testo previgente, inoltre, si sopprime la previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36, per il triennio successivo alla violazione stessa.

Articolo 50 – Cancellazione della causa dal ruolo

L’articolo 50 novella l’art. 181, primo comma, del codice processuale civile relativo agli effetti della seconda mancata comparizione delle partiall’udienza dibattimentale. In particolare, la modifica prevede l’eliminazione del riferimento all’ordinanza del giudice sulla cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo come effetto della seconda mancata comparizione delle parti.

Articolo 51 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica

L’articolo 51 dispone che, nell’ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della giustizia e limitatamente ai circondari di tribunale ivi individuati.

Articolo 52 – Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

L’articolo 52 novella il D.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurvi due nuove disposizioni volte a disciplinare - nell’ambito della riscossione delle spese di giustizia - le fasi della quantificazione dell’importo dovuto (art. 227-bis) e della successiva riscossione a mezzo ruolo (art. 227-ter). In particolare, nel disciplinare tale procedimento, il decreto legge sopprime la fase dell’adempimento spontaneo da parte del debitore. Conseguentemente, una volta accertato l’importo dovuto, si procede direttamente all’iscrizione a ruolo.

Articolo 53 – Razionalizzazione del processo del lavoro

L’articolo 53 statuisce l’obbligo per il giudice, nell’ambito delprocesso del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e la certezza dei tempi.

Articolo 54 – Accelerazione del processo amministrativo

L’articolo 54 contiene disposizioni volte a ridefinire alcuni aspetti del processo amministrativo:

-       prevedere la perenzione dei ricorsi amministrativi ultraquinquennali;

-       subordinare alla presentazione di un’istanza di urgenza la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo;

-       modificare la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la rigida ripartizione in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Il Presidente del Consiglio di Stato indica all’inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno le funzioni consultive e quelle giurisdizionali.

Articolo 55 – Accelerazione del contenzioso tributario

L’articolo 55 reca disposizioni finalizzate all’accelerazione del processo tributario. In particolare, il comma 1 disciplina l’estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale promossi dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, l’estinzione dei suddetti processi pendenti (oltre 300.000 al 1° febbraio 2008, secondo il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2008) non si verifica qualora gli uffici depositino entro un’apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

Il comma 2 dispone il blocco delle nomine di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.

Articolo 56 – Disposizioni transitorie

L’articolo 56, contenentenorme transitorie, chiarisce che le disposizioni di cui agli articoli 181 (relative alla cancellazione della causa dal ruolo) e 429 del codice di procedura civile (relative alla pronuncia della sentenza), come novellate rispettivamente dagli articoli 50 e 53 del decreto legge (v. sopra), si applicano esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (27 giugno 2008).

Articolo 57 – Servizi di Cabotaggio

L’articolo 57, comma 1, attribuisce alle Regioni le funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato nel settore del cabotaggio marittimo di servizio pubblico; mentre il comma 2 pone a carico dello Stato la compartecipazione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione del servizio pubblico.

Il comma 3 prevede che le Regioni interessate possano chiedere il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Tirrenia S.p:A. nelle società marittime regionali.

Il comma 4 consente alle Regioni di affidare l’esercizio dei servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate.

Il comma 5 dispone la soppressione della disposizione che prevede l’obbligo, da parte del Governo, di presentare al Parlamento un piano industriale relativo agli effetti della cessione di quote di maggioranza del capitale sociale in società del settore dei trasporti marittimi o aerei a partecipazione pubblica, in passato partecipate da IRI S.p.A. e FINMARE S.p.A.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

L’articolo 58 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari” – originariamente denominato “Piano delle Alienazioni”, rinominato con la modifica apportata in sede referente con l’em. 58.25 dei Relatori – individuando, con delibera dell’esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza. La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali.

In sede referente, con l’em. Fugatti 58.2, è stato modificato il comma 2 dell’articolo, ai sensi del quale la deliberazione del predetto piano costituisce variante dello strumento urbanistico generale e, in quanto riferita ai singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata. Con la modifica apportata in sede referente è stato aggiunto un periodo al comma 2, prevedendosi che nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico, la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 59 – Finmeccanica S.p.A.

L’articolo 59 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Finmeccanica S.p.A. nel caso in cui la società deliberi, nel corso del corrente esercizio, aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo. La sottoscrizione è autorizzata per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l’esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale.

Nel corso dell’esame in sede referente con l’emendamento dei relatori 59.2 rif. è stata aggiunta la previsione che, in caso di sottoscrizione da parte del MEF di azioni di nuova emissione per aumenti di capitale da parte di Finmeccanica S.p.A. con risorse derivanti dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato, la quota percentuale di capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento.

Articolo 60, commi 1-10 e 13-15 – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

I commi 1 e 2 dell’articolo 60 dispongono un taglio delle dotazioni delle missioni di spesa del bilancio a legislazione vigente per il triennio 2009 – 2011 per gli importi fissati in elenco 1 allegato.

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha riformulato e innovato sensibilmente i commi da 3 a 7 dell’articolo 60

In particolare, sono state unificate le due procedure volte ad assicurare la flessibilità del bilancio.

Il nuovo comma 3 mantiene, infatti, la possibilità, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, di rimodulare, attraverso la legge di bilancio,“tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Possono essere oggetto di rimodulazione le spese predeterminate per legge e viene confermato il divieto di dequalificazione della spesa in sede di rimodulazione, nonché il limite del 10 percento alle rimodulazioni tra risorse per funzionamento e risorse per interventi.

Ai sensi del nuovo comma 5, è possibile proporre rimodulazioni anche con il disegno di legge di assestamento, e con le ulteriori variazioni delle previsioni che possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre, nonché, per interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell’economia e finanze da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione e alle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Per i profili finanziari, il parere parlamentare ha carattere vincolante nel caso in cui si operino rimodulazioni di dotazioni direttamente determinate da disposizioni di legge.

Ulteriore novità rispetto alla disciplina vigente è data dal fatto che, nel caso di rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento e con le ulteriori proposte di variazioni delle previsioni, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere attuate, in via provvisoria, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia. Le rimodulazioni proposte attraverso i predetti provvedimenti devono riferirsi esclusivamente all’esercizio in corso.

 

Il nuovo comma 6 abroga la disposizione di flessibilità del bilancio contenuta nell’articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, che – del pari delle norme testé citate – consente di effettuare rimodulazioni tra programmi appartenenti ad una missione di spesa, attraverso decreti del Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari ed inviare alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

Resta comunque previsto – ora comma 4 - che ciascun Ministro dia indicazione delle ragioni della “riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza” nonché dei criteri per il miglioramento dell’economicità e dell’efficienza e per l’individuazione degli indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun Programma nelle Relazioni relative all’utilizzo delle risorse e all’efficienza dell’azione amministrativa, che devono essere annualmente inviate al Parlamento. Il termine per la presentazione di tali relazioni Ministeriali rimane differito, per l’anno 2008, al 30 settembre.

 

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha modificato anche il comma 7.

 La previsione - in esso contenuta - che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta, non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche è stata sostituita. La nuova previsione impone al Ministro dell’economia e finanze di presentare al Parlamento, in sede di relazione tecnica, gli elementi di valutazione relativi a quei provvedimenti legislativi relativamente ai quali siano prevedibili effetti specifici e rilevanti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell’indebitamento netto.

Inoltre, è prevista la presentazione al Parlamento, entro il 31 gennaio 2009, di una Relazione da parte del Ministro dell’economia in cui siano esposte le metodologie usate per la valutazione degli effetti sui due saldi suddetti, ai fini dell’adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari. 

 

Il comma 8 stabilisce un incremento delle risorse del Fondo per le esigenze gestionali - istituito nell’ambito del Ministero dell’economia dall’art. 5, comma 4, del D.L. n. 93/2008 - di 100 milioni di euro per il 2008 e di 300 milioni di euro per il 2009 e 2010. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente (em. 5.10 dei Relatori) le risorse del suddetto fondo sono state ridotte di 6 milioni di euro per il 2008, di 12 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010.

I commi 8-bis e 8-ter, aggiunti nel corso dell’esame in sede referente dall’emendamento 60.90 del Governo, al fine di soddisfare le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, istituiscono nello stato di previsione del citato Ministero un apposito fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008. A tal fine, è ridotta, limitatamente all’anno 2008, la dotazione stabilita per il suddetto fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 10 prevede che, per l’anno 2009, gli accantonamenti lineari delle dotazioni delle U.P.B. iscritte negli stati di previsione del bilancio dello Stato, operati secondo quanto previsto dagli articolo 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007, siano trasformati in effettive riduzioni delle relative dotazioni di bilancio. Gli effetti finanziari della disposizione in esame, che per il 2009 ammontano a 4.922 milioni di euro, risultano scontati nel totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente, pari a 8.135 milioni di euro (riportate nell’elenco 1 allegato al decreto).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca l’elenco degli accantonamenti operati ai sensi del comma 507 e trasformati in effettive riduzioni di spesa, con particolare riferimento alle dotazioni di bilancio autorizzate in base a disposizioni legislative.

 

Il comma 13, novellando una disposizione della legge finanziaria per il 2006 che prevedeva la facoltà del Ministro competente di disporre con proprio decreto la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, prevede che l’esercizio di tale facoltà sia riferita non più ai capitoli di bilancio, bensì ai singoli programmi di spesa. La finalità è di rafforzare il controllo sulla spesa pubblica in fase di gestione del bilancio.

Il comma 14 introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili in relazione al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica, nel caso di mancata segnalazione di andamenti di spesa superiori alle originarie previsioni. Si prevedono altresì profili di responsabilità contabile, in relazione al danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti e dai costi delle misure idonee a ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

Il comma 15 reintroduce, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, il limite per le amministrazioni dello Stato all’assunzione mensile di impegni di spesa in misura superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B. degli stati di previsione del bilancio.

Articolo 60, comma 8-quater – Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze

Il comma 8-quater dell’articolo 60 (articolo 63-ter dell’A.C. 1386-A), inserito nel corso dell’esame in sede referente (em. 63.08 del Governo), aggiungeil comma 5-bis all’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, in materia di stato di emergenza e relativo potere di ordinanza, che impone l’obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi di emergenza. Si tratta delle operazioni svolte a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti.

La rendicontazione annuale deve essere trasmessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e finanze – RGS, e all’ISTAT, ai fini della valutazione degli effetti di finanza pubblica. L’omissione o il ritardo della stessa sono sanzionati con una pena pecuniaria comminata a coloro che sono tenuti a presentarla, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti.

Articolo 60, comma 11 – Riduzioni di spesa - Cooperazione allo sviluppo

Il comma 11 opera la riduzione delle autorizzazioni di spesa per l’aiuto pubblico allo sviluppo, di cui nella tabella C della legge finanziaria, nella misura di 170 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Articolo 60, comma 12 – Riduzioni di spesa - Industrie difesa

Il comma 12 riduce di 183 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, prevista dall’articolo 1, comma 896, della legge finanziaria 2007 che ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale.

Articolo 61 – Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

L’originario articolo 61 è stato soppresso nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 61.14 del Governo.

La norma estendeva le possibilità di controllo contabile esercitabile nei confronti delle amministrazioni regionali da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti. In particolare il controllo poteva essere esercitato sulle gestioni pubbliche in corso di svolgimento, mentre nella legislazione vigente il controllo di gestione avviene a posteriori e concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, nonché la verifica dell’equilibrio di bilancio.

 

 

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha rinumerato quale articolo 61 le disposizioni contenute all’articolo 60-bis, introdotto dalle Commissioni riunite.

Articolo 61, commi 1-7, 12, 15 e 17 – Ulteriori misure di riduzione della spesa

L’articolo è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dall‘ emendamento 60.02 rif. del Governo, come modificato dai sub. em. 0.60.02.20, 0.60.02.59 n.f. 0.60.02.57 tutti a firma dei Relatori.

I commi 1-7 introducono disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica. In particolare:

-       il comma 1dispone, a decorrere dal 2009, la riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa per compensi ad organi collegiali delle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT (ai sensi dell’art. 1, co. 5, della legge finanziaria per il 2005). Tali amministrazioni pertanto adottano, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure per adeguarsi ai nuovi limiti di spesa. L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha escluso da tale disciplina le Autorità indipendenti;

-       il comma 2 limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione (attualmente il limite è fissato al 40%) (lett. a)), chiarendo che è soggetta a tale limite anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (lett. b)). Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal 2009 (comma 3);

-       il comma 4 dispone che, a decorrere dal 2009, il Dipartimento della funzione pubblica comunichi alla Corte dei conti, entro fine anno, l’elenco delle amministrazioni pubbliche che hanno omesso di comunicare i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi d'ufficio e dei collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza;

-       i commi 5 e 6 prevedono, a decorrere dal 2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT. Anche i risparmi derivanti da tali disposizioni sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio. Il comma 5 stabilisce il limite del 50% della spesa per convegni rispetto all’ammontare sostenuto nel 2007, con l’esclusione dei convegni organizzati da università ed enti di ricerca (comma 5). Analogo limite, in questo caso pari al 30%, è applicato alle spese per sponsorizzazioni (comma 6);

-       il comma 7 prevede che le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT rispettino i limiti di spesa disposti dai precedenti commi e che i relativi risparmi di spesa siano distribuiti mediante i dividendi.

Il comma 11 dispone poi che i contributi ordinari attribuiti agli enti locali siano ridotti, a decorrere dal 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province.

Inoltre, il commi 12 e 13 dispongono, a decorrere dal 2009, che il tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province venga rispettivamente ridotto dall’80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia. E’ altresì previsto che l’indennità di risultato concessa in base alla produzione di utili non possa comunque superare il doppio del predetto compenso lordo.

Il comma 15 dispone la non applicazione in via diretta dei precedenti commi 1, 2, 5 e 6 alle regioni, alle province autonome, agli enti dell’SSN e agli locali. I predetti commi non si applicano altresì agli enti previdenziali privatizzati.

Il comma 17 dispone che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivanti dall’art. 60-bis in oggetto, ad esclusione dei commi 14 e 16, (vedi infra), siano versate dagli enti annualmente ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, ed incrementata con le somme riassegnate. La norma non si applica con riferimento agli enti territoriali e agli enti dell’SSN. Una quota del predetto fondo può essere destinata alla sicurezza pubblica, inclusa l’assunzione di personale in deroga alla normativa vigente. La quota eccedente i 200 milioni di euro può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.

Articolo 61, comma 8 Riduzione dei compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Il comma 8 riduce allo 0,5 per cento l’originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione dell’art. 92, comma 5, del Codice appalti, destinando il restante 1,5 per cento all’entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 61, comma 9 – Destinazione 50% compensi per attività arbitrali e collaudi

Il comma 9 dispone il versamento ad apposito capitolo del bilancio statale del 50% del compenso che spetta al dipendente pubblico per l’attività di segretario o componente del collegio arbitrale; tali versamenti sono riassegnati al Fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti, ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato. La stessa disposizione si applica altresì ai compensi dei dipendenti pubblici per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché ai corrispettivi non ancora riscossi dei procedimenti arbitrali e dei collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

Articolo 61, comma 10Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali

Il comma 10, come modificato dal subemendamento del relatore 0.60.02.59,prevede:

-       a partire dal 1° gennaio 2009, la riduzione del 30%, rispetto all’ammontare alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali disciplinate dall’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000); tale riduzione si applica limitatamente agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente;

-       la sospensione sino al 2011 della possibilità (prevista dal co. 10 del citato art. 82) di incrementare le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali (più precisamente, si tratta dei previsti adeguamenti triennali disposti con decreto del ministro dell’interno sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita).

Articolo 61, comma 14 – Riduzione dei trattamenti economici personale dirigente sanitario

Il comma 14 dispone, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, una riduzione del 20 per cento delle retribuzioni spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi ed ai componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del SSN.


Articolo 61, comma 16Riduzione di oneri di organismi politici e di apparati amministrativi regionali

Il comma 16 prevede che, entro il 2008, le regioni adottino disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri di organismi politici e di apparati amministrativi. I risparmi di spesa derivanti da tale disposizione, che è espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sono aggiuntivi a quelli derivanti dal patto di stabilità interno e concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per le iniziative in materia di sicurezza urbana, istituito dal successivo comma 18.

Articolo 61, comma 18 – Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico

Il comma 18istituisce per l’anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico; tali iniziative sono definite in apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno ed i comuni interessati. Le misure previste dal presente comma sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 61, commi 19-21 – Abolizione del ticket sull’assistenza specialistica

Il comma 19 abolisce dall’anno 2009 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, limitatamente ai cittadini non esenti, pari a 10 euro.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla abolizione della quota di partecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dal 2009, ad integrazione del finanziamento ordinario per il SSNil comma 20 prevede, da parte dello Stato, uno stanziamento di 50 milioni euro, e, da parte delle Regioni, uno stanziamento di risorse provenienti dalla riduzione dei compensi previsti per il personale indicato al comma 14 e degli oneri stabiliti per gli organismi politici e amministrativi di cui al comma16. La norma consente altresì alle regioni l’adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa per coprire la restante parte dell’onere previsto dalla suddetta manovra.

Il comma 21 facoltà alle Regioni di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ovvero di prevedere forme alternative di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, in alternativa alla adozione delle specifiche misure previste per le regioni ai fini del contenimento della spesa.

Articolo 61, comma 22 – Assunzioni in deroga per le Forze di polizia

Il comma 22, modificato dal sub. em. 0.60.02.20 dei relatori, autorizza, per il 2009, assunzioni in deroga nella Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, entro il limite di spesa di 100 milioni a decorrere dal 2009, dando priorità al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Articolo 61, comma 23 e 24 – Gestione di somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati

I commi 23 e 24 recano specifiche disposizioni in materia di gestione e destinazione delle somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione.

In particolare, il comma 23 dispone che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative sono destinate ad un unico Fondo nel quale affluiscono altresì i proventi dei beni confiscati e alla cui gestione puòessere utilizzata la società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione s.p.a.).

Il comma 24 stabilisce che un decreto del PCM provveda alla determinazione delle risorse derivanti dal precedente comma 23 e le devolva, in parte, alla tutela della sicurezza pubblica e, in parte, al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. La restante parte è versata all’entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 61, comma 25 – Abrogazione del Fondo per la legalità

Il comma 25 dispone l’abrogazione dei commi da 102 a 104 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), che avevano istituito, presso il Ministero dell’interno, il Fondo per la legalità, con lo scopo di finanziare iniziative e progetti volti a rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare.

Articolo 61, comma 26 – Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando

Il comma 26 modifica il comma 1 dell’art. 301(rectius 301-bis)del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43 del 1973), estendendo a tutti i beni mobili, anche non iscritti in pubblici registri, che vengono sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, l’affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego nelle proprie attività.

 

 

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha soppresso i commi 27 e 28 del testo approvato dalle Commissioni riunite, in quanto sostanzialmente assorbiti dalla disciplina contenuta dall’articolo 4-quater, comma 1, del D.L. n. 97 del 2008.

 

Il comma 27 disponeva che il D.P.C.M. che stabilisce i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi per i titolari di uffici dirigenziali di livello generale (art. 24, co. 2, D.Lgs. 165/2001) fosse adottato entro il 30 settembre 2008 e trovasse applicazione anche nei confronti di direttori generali e dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Inoltre, per assicurare la riduzione del 10% della spesa per incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista dal D.L. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani 1”), si stabiliva che, fino all’adozione del D.P.C.M., i contratti individuali per i soggetti cui si applicherebbe il limite non potessero prevedere trattamenti accessori superiori a quelli percepiti dal precedente titolare dell’incarico e a quelli già percepiti dal dirigente interessato.

Il comma 28 disponeva che il D.P.C.M. di cui al precedente comma 27 fosse adottato sulla base di un’analisi di carattere generale predisposta dal ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

Si prevedeva inoltre – con una disposizione che amplia il campo di operatività del D.P.C.M. – che esso stabilisse anche limiti massimi per emolumenti e retribuzioni corrisposti ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi e di ogni altro incarico di qualsiasi natura anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

I nuovi limiti, che sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina e incarico, si applicavano anche ai contratti in corso al momento della pubblicazione del decreto, salva la possibilità per l’interessato di recedere dal contratto, mentre per il personale non contrattualizzato la definizione dei trattamenti economici continuava ad essere rimessa ad atti generali delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 61, comma 27 – Utilizzo dei conti bancari correnti per il finanziamento della carta acquisti

Il comma 27, introdottonel corso dell’esame in sede referente a seguito dell’approvazione del subemendamento del relatore 0.60.02.57, novella la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), aggiungendo il comma 345-bis che destina quota parte del fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario al finanziamento della carta acquisti finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti in condizioni di maggior disagio economico.

Articolo 62 – Contenimento dell’uso dei derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali

L’articolo, la cui rubrica è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente (em. 62.12 dei Relatori), contiene disposizioni finalizzate al contenimento dell’indebitamento delle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali attraverso le seguenti misure:

-       divieto di stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, previsti all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF);

-       divieto di ricorso all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi.

Il comma 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente (em. 62.11 del Governo) prevede che le norme in esso recate costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 119 Cost.

A seguito dell’esame in sede referente è stato introdotto, per gli enti sopra citati, l’ulteriore divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza (em. 62.11 del Governo).

Il divieto opera fino alla data di entrata in vigore del regolamento, previsto dal comma 2, da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con il quale sarà individuata la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali di cui al comma 1.

Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

Il comma 3 fa salve le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle del presente articolo.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente (em. 62.11 del Governo), modificando l’articolo 3, comma 17 della legge n. 350/2003, include nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea

Articolo 63, comma 1 – Partecipazioni missioni internazionali di pace

L’articolo 63, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per il 2008 la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007.

Articolo 63, comma 2 – Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici

Il comma 2 esclude per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 621, lettera a)) nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste (310 milioni per il 2008) dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed organismi pubblici, disciplinato dalla citata legge finanziaria, all’art. 1, comma 482.

Articolo 63, comma 3 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Il comma 3 incrementa di 200 milioni di euro, per l’esercizio 2008, il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 601) nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 63, comma 4 – Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato

Il comma 4 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. La destinazione del contributo sarà definita, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 25 luglio 2008.

Articolo 63, comma 5 – Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti

Il comma 5 reca una disposizione volta a consentire all’Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi.

Articolo 63, comma 6 – Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione

Il comma 6 prevede un incremento di 700 milioni di euro per l’anno 2009 riguardante l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993.

Articolo 63, comma 7 – Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali

Il comma 7, prevede l’integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le politiche sociali, determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Articolo 63, comma 8 – Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali

Il comma 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali, la cui dotazione finanziaria è stata incrementata nel corso dell’esame in sede referente da 500 a 900 milioni di euro (em. 60.02 del Governo).

Articolo 63, comma 9 – Stanziamenti a favore del CONI

Il comma 9, estende al triennio 2009-2011 il contributo statale di 450 milioni di euro annui assegnato al CONI, per il quadriennio 2005-2008, dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, co. 282).

Articolo 63, comma 9-bisComitato Italiano Paralimpico

Il comma 9-bis, introdotto dall’emendamento Alfano 63.84, incrementa di 3 milioni di euro – per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 – il contributo assegnato dall’art. 1, comma 580, della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) al Comitato Italiano Paralimpico, preposto alla promozione dell’attività sportiva dei disabili.

Articolo 63, comma 10 –Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica

Il comma 10, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, nell’importo di 500 milioni per il 2008, da destinare a copertura dell’anticipazione di tale importo concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Comune di Roma, per superare la situazione di deficit di liquidità del comune, e di 2.340 milioni per il 2009 e per il 2010 e 2.310 milioni a decorrere dal 2011 da destinare a copertura delle spese, a carico del bilancio dello Stato, occorrenti per i rinnovi contrattuali e per gli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali. Tali importi sono stati così modificati dall’emendamento del Governo 60.02 n. f. rispetto ai “2.740 milioni a decorrere dal 2009” del testo iniziale del decreto-legge.

Contestualmente, con lo stesso emendamento del Governo 60.02 n.f. il Fondo è stato incrementato di 0,8 milioni per il 2008, 20,6 milioni per il 2009, 51,7 milioni per il 2010, 24,5 milioni per il 2011 e 25,5 milioni a decorrere dal 2012.

Il sub. em. 0.60.02.59 dei Relatori ha poi dotato ulteriormente il Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

Articolo 63, comma 11 – Autorizzazione all’INAIL all’utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali

Nel corso dell’esame in sede referente, in seguito all’approvazione dell’em. 5.10 ex 2.65 dei Relatori, è stato soppresso all’articolo 63 il comma 11 che, con l’aggiunta di un periodo all’articolo 2, comma 488, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzava l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l’anno 2008, comunque nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili.

Articolo 63, commi 12 e 13 – Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale

I commi 12 e 13 dell’articolo 63 ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 e destinato all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico e allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti si provvederà alla ripartizione delle risorse del Fondo. In conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 63.89, che ha modificato il comma 13, il decreto di ripartizione dovrà emanato sentita la Conferenza unificata, anziché la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Articolo63, comma 13-bisCrediti d’imposta per investimenti nella filiera del cinema.

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referentea seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 63.88, ripristina i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno), e interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno), già previsti dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. da 325 a 334) e successivamente abrogati dal d.l. n. 93/2008 (art. 5, co. 9, lett. a)).

Per la copertura dell’onere derivante dalla reintroduzione dei crediti d’imposta (valutato di importo pari a 16,7 milioni di euro per il 2008 e 66,8 milioni di euro per il 2009 e per il 2010) si prevede la corrispondente riduzione di spesa a valere sul “Fondo per le esigenze gestionali”, istituito dal D.L. 93/2008 (art. 5, co. 4).

Articolo63, comma 13-ter – Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale

Aggiunge il comma 13-ter, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale. Alla attuazione della norma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 63-bis5 per mille

L’articolo 63-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente (em. del Governo 63.06 nuova formulazione), estende all’anno finanziario 2009 la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE), modificandola parzialmente rispetto a quella vigente con riferimento all’anno finanziario 2008.

In particolare, il comma 1 definisce i beneficiari del 5 per mille per l’anno finanziario 2009, quali:

-       volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale e associazioni riconosciute senza scopo di lucro che operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dalla normativa tributaria degli non commerciali, tra i quali assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, cultura e arte, ambiente, diritti civili;

-       ricerca scientifica e università;

-       ricerca sanitaria;

-       attività sociali svolte dal comune di residenza (possibilità di destinazione del 5 per mille IRE che era stata eliminata dalla legge finanziaria per il 2007).

-       sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI (aggiunto dal sub em. Relatore 0.63.06.2).

Il comma 2 mantiene fermo il meccanismo dell’8 per mille, disciplinato dalla legge n. 222/1985.

In modo simile alla disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2008, il comma 3, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro salute e politiche sociali, del Ministro dell’istruzione università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, e di modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Il comma 5, relativamente all’anno finanziario 2008, dispone infine un’integrazione di 20 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa contenuta nella legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 8) per il 5 per mille riferito all’anno finanziario 2008.

Con l’emendamento 63.011 del Relatore è stato inoltre inserito il comma 6 che dispone, con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche,che il contributo del 5 per mille IRE ha effetto solo dopo l’adozione di un decreto del Ministero dell’economia che disciplina l’attuazione, le modalità di accesso al contributo, controllo e rendicontazione, nonché eventuali limitazioni nei confronti di associazioni sportive che svolgono attività di interesse sociale.

Articolo 64Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

L’articolo 64, modificato nel corso dell’esame in sede referente,individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. La scansione degli interventi è demandata ad un piano programmatico (predisposto dal Governo d’intesa con la Conferenza Unificata e previo parere parlamentare) ed a successivi regolamenti di delegificazione; vengono, infine, quantificate le economie di spesa da conseguire per i prossimi esercizi finanziari e se ne riserva il 30 per cento alla valorizzazione del personale della scuola.

Con riguardo a una delle finalità indicate al comma 1 dell’articolo, e cioè all’ incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, l’emendamento 64.49 dei Relatori haintrodotto la precisazione che tale revisione deve tener conto delle esigenze degli alunni diversamente abili.

Altri emendamenti approvati durante l’esame in sede referente integrano il comma 4 che indica i seguenti profili da ridisciplinare tramite i regolamenti di delegificazione: a) classi di concorso del personale docente; b) curricola dei diversi ordini di scuola; c) criteri di formazione delle classi; d) organizzazione didattica della scuola primaria; e) parametri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA; f) assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti.

L’emendamento 64.48 del Governo prevede, in particolare, che, nell’ambito della riorganizzazione didattica della scuola primaria (di cui al comma 4, lettera d)), sia compresa la formazione dei docenti interessati all’innovazione ordinamentale.

Il medesimo emendamento include tra le finalità dei regolamenti il dimensionamento della rete scolastica nell’ottica di una migliore fruizione dell’offerta formativa (nuova lettera f)). In relazione a tale previsione si specifica inoltre che - nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici situati in piccoli comuni - lo Stato, le regioni e gli enti locali individuino misure per ridurre il disagio degli utenti (emendamento 5.10 ex 2.65 del Governo).

Il comma 4-bis, introdotto dall’emendamento 64.47 del Governo, interviene in materia di obbligo di istruzione modificando l’art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) che lo ha elevato a dieci anni (16 anni di età). In particolare si dispone, innovativamente, che tale obbligo possa essere assolto a regime anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni (di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226 del 2006) oltre che, come previsto attualmente, nell’istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

Il comma 4-ter, introdotto dal subemendamento 0.64.48.5 dei Relatori, sospende le procedure per l’accesso alle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario, per l’anno accademico 2008-2009 e comunque  fino a quando non saranno perfezionate la revisione delle classi di concorso dei docenti nonché dei criteri di determinazione degli organici del personale docente ed ATA (materie entrambe oggetto dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 4). Si ricorda in proposito che le scuole di specializzazione rientrano tra i corsi a numero programmato (art. 1 L. 264/1999); a seguito della disposizione in commento pertanto sono di fatto sospesi i corsi in questione per il prossimo anno accademico.

Articolo 65 – Forze armate

Il comma 1 dell’articolo 65 stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate, previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla legge n. 226/2004.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, a decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al precedente comma possano essere conseguiti, per la parte eccedente il 7 per cento, in alternativa anche parziale alle modalità previste dal medesimo comma, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

Il comma 3 specifica che dalle riduzioni indicate dal precedente comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

Articolo 66 – Turn over

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, si dispone l’obbligo, per le richiamate amministrazioni, di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal provvedimento in esame.

Inoltre, si prevede il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e non al 20% come previsto dalla normativa previgente, di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008. Si dispone altresì il contenimento delle assunzioni per il biennio 2010-2011, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20%, e non pari al 60% per il 2010 e al 100% per il 2011 secondo quanto disposto dalla normativa previgente. Il contenimento delle assunzioni riguarda anche l’anno 2012, con una riduzione del turn over per tale anno dal 100% al 50% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.

Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, invece, l’articolo in esame prevede la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, disponendo la possibilità di stabilizzare quest’ultimo nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% (anziché 40%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Articolo 67 – Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

L’articolo 67 reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa.

In particolare, si dispone che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, sono disapplicate una serie di disposizioni stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali.Inoltre, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle medesime disposizioni sono ridotte del 20% e devono essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Si prevede inoltre che, a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

L’articolo, inoltre, apporta alcune modifiche all’articolo 47 del D.Lgs. 165/2001, recante il procedimento di contrattazione collettiva per le amministrazioni pubbliche. Infine, si prevedono una serie di adempimenti informativi e di pubblicità carico delle amministrazioni pubbliche volte a rendere trasparente ed efficiente l’utilizzo della contrattazione integrativa

Articolo 68 – Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

L’articolo 68, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino e contenimento degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazioneavviato con l’art. 29 del D.L. 223/2006 ed a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

L’articolo prevede inoltre la soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, con trasferimento delle relative competenze alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, ed in particolare la soppressione:

-       dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione;

-       dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;

-       della Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica.

L’emendamento 5.10 ex 2.65 del Governo, approvato nel corso dell’esame in sede referente, ha previsto che le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, e dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione siano trasferite al Ministro competente, che può delegare un sottosegretario di Stato (comma 6-bis).

Articolo 69 – Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali

Il testo dell’articolo 69 è stato sostituito nel corso dell’esame in sede referente con l’em. 69.19 del Governo, introducendo, rispetto al testo iniziale, un meccanismo di intervento una tantum anziché a regime sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari).

Si ricorda che il testo originario prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi in questione si sviluppasse in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

Invece il testo introdotto in sede referente prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il predetto personale, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio (comma 1).

Per il personale che, durante il menzionato periodo di differimento, effettua passaggi di qualifica nell’ambito dei quali viene conteggiata ai fini economici l’anzianità pregressa, di stabilisce che alla scadenza dello stesso periodo e con la medesima decorrenza viene rideterminato il trattamento economico spettante considerando a tal fine anche l’importo dell’aumento biennale o della classe di stipendio (comma 2).

Analogamente, per il personale che, durante il periodo di differimento, accede al pensionamento, alla scadenza dello stesso periodo e con la stessa decorrenza viene rideterminato il trattamento pensionistico (comma 3).

Inoltre, viene precisato che, oltre alle norme in esame, continuano ad applicarsi le speciali disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati che dispongono un differimento dell’aumento periodico di stipendio per coloro che nella valutazione periodica di professionalità abbiano riportato un giudizio “non positivo” o “negativo” (comma 4).

In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni per il 2009, 27 milioni per il 2010 e 13,5 milioni per il 2011, il Ministero dell’istruzione definisce le modalità di versamento delle relative risorse all’entrata del bilancio (comma 5).

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni per il2009 a valere sul fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia (art. 5, co. 4, DL 93/2008), quanto a 120 milioni a decorrere dal 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C (comma 6).

Articolo 70 – Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

L’articolo 70, a decorrere dal 1° gennaio 2009, prevede l’esclusione, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie (comma 1); conseguentemente si dispone l’abrogazione di una serie di norme incompatibili con la previsione in esame (comma 2).

Nel corso dell’esame in sede referente con l’em. 70.16 dei Relatori è stato modificato il comma 1 escludendo dall’applicazione della disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio, il personale del comparto sicurezza e difesa.

Articolo 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

L’articolo 71, allo scopo di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato, introduce specifiche misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici. Si prevede quindi (salvo tassative eccezioni) la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati nonché di ogni altro trattamento accessorio. Si stabilisce inoltre l’obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Si prevede altresì la non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Allo stesso tempo, l’articolo interviene in materia di permessi retribuiti,disponendo una fruizione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, in luogo dell’alternatività di fruizione degli stessi tra giorni ed ore precedentemente prevista dalla legge e dalla contrattazione.

Viene infine precisato che le norme introdotte dall’articolo in esame non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

In seguito all’approvazione dell’em. 71.29 dei relatori nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto il comma 5-bis, che escludedall’applicazione della disciplina di cui all’articolo in esame il personale del comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Articolo 72 – Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

L’articolo 72, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni in ordine ai dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

In primo luogo, ai commi da 1 a 6, si prevede l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta e previa valutazione dell’amministrazione, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70% nel caso di svolgimento di attività di volontariato durante periodo di esonero dal servizio.

I commi da 7 a 10 invece rimettono alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, in precedenza totalmente demandata alla volontà dei dipendenti stessi (quindi configurata come un diritto soggettivo); al contempo viene prevista una disciplina transitoria per i trattenimenti in servizio già autorizzati.

Nel corso dell’esame in sede referente con l’em. 72.29 del Governo si è modificato il comma 8, facendo salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nel 6 mesi successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Si ricorda che invece, relativamente a tale ultima fattispecie, il testo originario faceva riferimento ai trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

Infine, il comma 11 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di un anno. Si dispone, inoltre, che con apposito DPCM siano definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi del medesimo comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa. Nel corso dell’esame in sede referente con l’em. 72.30 del Governo si è precisato che il predetto DPCM vada emanato previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Articolo 73 – Part time

L’articolo 73 reca specifiche modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 662/1996.

Il comma 1 modificare la vigente disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente configurata come un vero e proprio diritto soggettivo per il dipendente, al fine di subordinare la trasformazione alla valutazione discrezionale dell’amministrazione effettuata in relazione alle esigenze del buon funzionamento della medesima amministrazione.

Il comma 2 interviene in materia di destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti da tempo pieno a tempo parziale. Rispetto alla normativa previgente, si dispone un incremento della quota dei risparmi di spesa che viene destinata all’incentivazione della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, portandola dal 50% al 70%, precisando tuttavia che tale destinazione di risorse possa riguardare esclusivamente le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto a predisporre piani di mobilità e di riallocazione tramite trasferimento di personale da una sede all’altra della medesima amministrazione.

Articolo 74 – Riduzione degli assetti organizzativi

L’articolo 74 dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche.

L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali.

Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati approvati gli emendamenti:

-       74.24 del relatore (a sua volta modificato dal subemendamento Zeller 0.74.24.1), il quale:

-       porta al 30 novembre 2008 il termine fissato dal comma 1 al 30 ottobre per il riordino di cui all’articolo in oggetto;

-       introduce la facoltà, in luogo dell’obbligo, di computare le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, co. 404, della legge finanziaria per il 2007 e fa salva la facoltà per le amministrazioni che hanno già adottato i regolamenti di provvedere alla copertura dei posti dirigenziali;

-       modifica il comma 5 che, in attesa del previsto riassetto, individua provvisoriamente le dotazioni organiche in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 2008, spostando quest’ultimo termine al 31 ottobre 2008;

-       inserisce il comma 5-bis che autorizza, per il 2008, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato situati nella provincia autonoma di Bolzano ad assumere personale vincitore o idoneo in concorsi pubblici nel limite di spesa di 2 milioni di euro (subemendamento Zeller 0.74.24.1);

-       74.22 del Governo, che introduce, nel nuovo comma 6-bis, una deroga all’obbligo di ridimensionare gli assetti organizzativi e le dotazioni organiche per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi di risparmio fissati dal medesimo articolo 74.

Articolo 75 – Autorità indipendenti

L’articolo 75 è stato soppresso nel corso dell’esame in sede referente con l’emendamento del Governo 61.14 .

L’articolo 75recava disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti.

 

In particolare, il comma 1 disponeva che le Autorità indipendenti, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, fossero tenute a riconsiderare le proprie politiche per il personale in base ai principi di riduzione della spesa conformemente alle corrispondenti disposizioni del decreto in esame, a tal fine predisponendo appositi piani di adeguamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’economia. In attesa delle attività di verifica di tali piani non era possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Il comma 2 prevedeva che presso le Autorità indipendenti il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fosse determinato al livello iniziale, con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile di importo pari all’eventuale differenza tra il trattamento economico già conseguito a seguito dei pregressi rapporti lavorativi con l’Autorità procedente alla stabilizzazione e quello spettante all’atto dell’immissione in ruolo.

Articolo 76, commi 1, 2 e 4-7 – Spese di personale per gli enti locali e delle Camere di commercio

L’articolo 76 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

In particolare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di contenimento, il comma 1 precisa che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

Il comma 2, sostituito nel corso dell’esame in sede referente con l’em. Delfino 76.12 rif., dispone che, in attesa dell’emanazione del DPCM di cui al comma 6 volto a stabilire i parametri e criteri di virtuosità di regioni ed autonomie locali, sono sospese le assunzioni di personale da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno in deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10. Si consideri che invece il testo iniziale del comma 2 abrogava la disposizione della legge finanziaria per il 2008 che introduceva alcune condizioni alla possibilità di assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa per il personale da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

Il comma 4 introduce come misura sanzionatoria nei confronti delle regioni e degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, il divietodi procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Il comma 5 impone agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti, mentre il comma 6 prevede che con apposito DPCM, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, siano individuati parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, per quanto riguarda le spese di personale dei medesimi enti, nonché criteri e modalità per estendere tale norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

Il comma 7, fino all’emanazione del DPCM di cui al comma 6, fa divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Articolo 76, comma 3 – Indennità degli amministratori locali

Il comma 3 dell’articolo 76, sostituendo il comma 11 dell’articolo 82 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, elimina la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.

Articolo 76, comma 6-bisComunità montane

Il comma 6-bis dell’articolo 76, inserito dal subemendamento 0.60.02.59 n.f. dei Relatori, riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare.

Modifica inoltre l’articolo 63, comma 10, aumentando la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Articolo 77 – Patto di stabilità interno

L’articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e in 9.200 milioni di euro nel 2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

L’approvazione delle disposizioni legislative recanti la nuova disciplina del Patto di stabilità è fissata entro il 31 luglio 2008. Fino a tale data, i risparmi quantificati dal comma 1 sono scontati sui saldi attraverso la costituzione di accantonamenti indisponibili su una serie di stanziamenti di bilancio, indicati nell’elenco 2, allegato al provvedimento.

Si segnala che le disposizioni di cui al comma 2 vengono introdotte dall’art. 77-ter e 77-quater del decreto in esame.

Articolo 77, commi da 2-bis a 2-quaterFondo unico regionale

I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 77sono stati introdotti nel corso dell’esame in sede referente dall’emendamento 77.07 del Governo (che aggiungeva l’articolo 77-bis), a sua volta subemendato.

Il comma 2-bis dispone l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l’attuazione dell’art. 119 Cost.

Ai sensi del comma 2-ter entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge sono individuati tutti i trasferimenti che lo Stato eroga attualmente alle regioni per il finanziamento di funzioni di competenza delle stesse. Il fondo è costituito nel 2010 e i criteri di ripartizione sono concordati in sede di Conferenza unificata. La sede dell’accordo è stata in tal senso modificata – anziché la Conferenza Stato-regioni – dal sub. em. Occhiuto e altri 0.77.07.10.

Con il sub. em. Simonetti 0.77.07.09 rif. è stata aggiunta la previsione che lo schema di decreto con cui sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo, sia trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Le Commissioni si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione.

Articolo 77-bisPatto di stabilità interno degli enti locali

L’articolo 77-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione (em. del Governo 77.08, che introduceva l’articolo 77-quater) reca le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal comma 1 dell’articolo 77, che quantifica il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in 1.650 milioni di euro per l’anno 2009, 2.900 milioni di euro per l’anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l’anno 2011, in termini di indebitamento netto.

In sostanza, le norme recate dall’articolo confermano in larga parte la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l’anno precedente, sia per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011 (commi 1 e 2).

La misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva del comparto per il triennio è calcolata applicando determinati coefficienti all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti, individuati dal comma 3, alle lettere a), b), c) e d) (modificati dai sub em. Armosino 0.77.08.27, O. Napoli 0.77.08.40 e 0.77.08.83 del Relatore), sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che l’ente locale:

-       abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007;

-       presenti un saldo positivo o negativo nel 2007 (inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Il comma 4 (introdotto dal sub em. Fugatti 0.77.08.51) dispone che agli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, ai sensi dell’art. 141 del TUEL (che prevede lo scioglimento degli organi consiliari quando: a) compiano atti contrari alla Costituzione; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente del sindaco, ovvero c) quando non sia approvato nei termini il bilancio), si applicano le regole del patto dettate per gli enti in avanzo finanziario 2007 che hanno rispettato il patto 2007, recate dal comma 3, lett. b)).

Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007 (commi 6 e 7).

Il comma 8, introdotto dal sub em. Galletti 0.77.08.24, stabilisce che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare (previsione aggiunta dal sub em. 0.77.08.82 dei relatori), qualora siano destinate alla riduzione del debito, non sono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il comma 9, introdotto dal sub em. O. Napoli 0.77.08.40, provvede ad individuare un limite massimo del concorso alla manovra per i comuni per il 2009. In particolare, la norma prevede che qualora l’incidenza percentuale dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti al saldo 2007 sia superiore al 20% delle spese finali, considerate al netto delle concessioni di crediti, i comuni devono considerare come obiettivo del patto l’importo corrispondente al 20% della spesa finale.

I commi 10 e 11 introducono misure di contenimento della dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali soggetti al patto. Le norme si applicano altresì, ai sensi del comma 25, anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sono esclusi dal Patto.

In particolare, la norma dispone che le province ed i comuni possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la propria consistenza del debito, come risulta al 31 dicembre dell’anno precedente, in misura non superiore ad una percentuale, differenziata per province e comuni (vedi sub em. Armosino 0.77.08.28), determinata annualmente, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell’economia (fermo restando il limite massimo di indebitamento, fissato dall’art. 204 del TUEL al 15% del volume complessivo delle entrate correnti).

Il comma 12 ribadisce la norma in base alla quale il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

Ai fini di contenimento delle spese degli enti locali, il comma 13 (introdotto dal sub em. Messina 0.77.08.7) stabilisce che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia pari, per ogni kilometro, ad un quinto del costo di un litro di benzina.

I commi 14 e 15 definiscono le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

Il comma 16 riproduce la norma già recata dalla legge finanziaria per il 2008, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione, il comma 17 prevede che per agli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 si applicano le regole del Patto di stabilità interno con decorrenza, rispettivamente, dall’anno 2010 e 2011, con riferimento ai saldi degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

Per quanto concerne gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il comma 18 dispone l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

I commi 20 e 21 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. Esse consistono:

-       nella riduzione del 5% dei trasferimenti erariali;

-       nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

-       nel divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

-       nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

I commi 23-26 introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali c.d. “virtuosi”. Qualora l’obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo consente alle province e ai comuni virtuosi di peggiorare, nell’anno successivo a quello di riferimento, il loro saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto, di un importo, calcolato per ciascun ente in funzione del proprio “grado di virtuosità”, pari, a livello complessivo, al 70% della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l’obiettivo programmatico ad essi assegnato. La virtuosità degli enti è determinata in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali individuati dalla norma: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria.

Il comma 30 conferma quanto già disposto dall’articolo 1, comma 5 del D.L. n. 93/2008, stabilendo la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il comma 32 (introdotto dal sub em. Rubinato 0.77.08.16) integra la disciplina recata dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008, relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, stabilita dal D.L. n. 93/2008, prevedendo che i comuni trasmettano al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il 30 aprile 2009.

Articolo 77-terPatto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome

L’articolo 77-ter è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente dall’emendamento 77.08 del Governo.

Esso reca la disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011. La norma mantiene l’assetto complessivo e conferma molte disposizioni della disciplina dettata per il triennio 2007-2009 dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006, art. 1 commi 655-672).

La disciplina del patto di stabilità continua ad essere transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione - prevista dalla legge finanziaria 2007 e confermata dal comma 2 - che dovrà ri-definire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Confermata anche la possibilità di cambiare le regole del patto, anche per una sola regione, a seguito degli esiti positivi della sperimentazione (comma 9).

Come nella precedente disciplina, le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa (comma 5) e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti (comma 4).

Per le Regioni a statuto ordinario le modifiche riguardano il limite per le spese finali, che sono così stabiliti:

-       2009      obiettivo 2008 diminuito dello 0,6 %

-       2010      obiettivo 2009 aumentato di 1,0 %

-       2011      obiettivo 2009 aumentato di 0,9 %

Il comma 11 introduce – per la prima volta - la possibilità per le regioni di “adattare” le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.

 

Anche per le Regioni a statuto speciale e province autonome (commi 6-10) la disciplina è analoga a quella dettata per il triennio 2007-2009. Viene mantenuto il principio del raggiungimento dell’intesa tra ciascuna regione e lo Stato per stabilire misura e modalità di partecipazione al patto della regione o provincia autonoma e degli enti locali compresi nel proprio territorio, la possibilità di estendere le regole ai propri enti strumentali (comma 10) nonché l’applicabilità della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e, all’occorrenza, quella generale degli enti locali qualora l’intesa non venga raggiunta. Diversi i termini: entro il 31 ottobre dell’anno precedente la regione invia la propria proposta e l’Accordo deve essere raggiunto entro il 31 dicembre, anziché il 31 marzo dell’anno in corso (comma 6).

Confermata la possibilità – nell’ambito dell’Accordo - di assumere il saldo finanziario come base di riferimento anche prima della conclusione della sperimentazione (comma 9).

Sono infine riproposte le disposizioni relative al triennio 2007-2009, concernenti la definizione - attraverso norme di attuazione dello statuto – della disciplina ‘permanente’ del patto (a seguito della sperimentazione) al fine di renderla coerente con le altre disposizioni che disciplinano l’ordinamento finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma (comma 8) e di ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso il trasferimento degli oneri relativi a funzioni di competenza delle regioni stesse che sono attualmente esercitate dallo Stato (comma 7).

Analogo alla precedente disciplina anche il sistema di monitoraggio (commi 12-14).

Diverse invece le sanzioni (comma 15): nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la regione non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo minimo del triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del patto di stabilità per l’anno precedente.

Da ultimo i commi da 16 a 20 recano disposizioni al fine del coordinamento delle regole del patto con la finanza regionale:

-       conferma le disposizioni in tema di divieto di assunzione di personale per gli enti inadempienti, recata dal comma 4 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008 (comma 16);

-       continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie disposto dalla legge finanziaria del 2007 all’articolo 1 comma 664 (comma 17);

-       continuano altresì ad applicarsi le disposizioni sulla determinazione definitiva delle aliquote per il finanziamento delle regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 119 Cost. recate dall’articolo 1, comma 675 della legge finanziaria 2007 (comma 17)

-       conferma la sospensione per regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali o di aliquote di tributi per il triennio 2009-2011 – o fino all’attuazione del federalismo fiscale come disposto dall’articolo1, comma 7 del D.L. 93/2008 – decreto tuttora in corso di conversione (si veda l’A.S. 866) (comma 19);

-       dispone infine l’aggiornamento delle disposizioni in esame sulla base dei criteri adottati in sede europea (comma 18) e l’applicazione delle stesse per il periodo di riferimento fino alla definizione del nuovo patto di stabilità (comma 20).

Articolo 77-quaterTesoreria unica per le regioni e gli enti locali

L’articolo è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente dall’emendamento 77.09 del Governo (originariamente articolo 77-quinquies) come modificato dagli identici 0.77.09.01 Zeller e 0.77.09.03 Froner.

L’articolo è volto a razionalizzare e uniformare la disciplina della tesoreria unica. Le modifiche sono intese a:

-       uniformare e generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposte regioni, enti locali ed enti del settore sanitario (commi 1, 7, 8 e 9), ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997; in particolare, quel regime viene esteso a tutti gli enti locali, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

-       disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente (commi da 2 a 6).

Mettendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti secondo discipline specifiche ed eccezioni succedutesi nel tempo, a partire dal 1° gennaio 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, tutti gli enti locali (senza distinzione in base alla classe demografica), le aziende ospedaliere regionali ed universitarie, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali sono assoggettate al regime di tesoreria unica, stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Dalla medesima data cessano i regimi della “sperimentazione operativa” che hanno anticipato l’applicazione della nuova disciplina in alcune regioni (art. 9 del D.Lgs. n. 279/97).

La nuova disciplina mette fine al doppio sistema di contabilità speciali introdotto dalla legge n. 720 del 1984 e trattiene in Tesoreria unica soltanto le somme provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato. Le altre entrate delle regioni e degli enti locali sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, affluiscono direttamente e sono trattenute presso i tesorieri degli enti, ma devono essere utilizzate prioritariamente rispetto alle somme giacenti in Tesoreria unica.

Il comma 7 sostituisce la disposizione ora vigente (art. 7, co. 2, D.Lgs. 279/1997) che consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome un regime singolare disciplinato per ciascuna di esse dalle relative norme di attuazione. Una nuova disposizione prevede che anche per esse quanto proviene direttamente dal bilancio dello Stato deve essere tenuto presso contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello stato e NON presso i rispettivi tesorieri.

Salvo che per la Regione siciliana, la quale incassa direttamente i tributi erariali ad essa spettanti, questa innovazione ha rilievo per le altre regioni a statuto speciale e le province autonome le cui compartecipazioni transitano tutte per il bilancio dello Stato.

Gli identici sub-emendamenti approvati 0.77.09.01, Zeller e 0.77.09.03 Froner hanno specificato che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la disciplina disposta per le ordinarie si applica “compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione” nonché con quanto disposto per esse nell’articolo 77-bis per la disciplina del patto di stabilità interno.

Il comma 2 stabilisce che le somme rivenienti dal gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF siano accreditate ai tesorieri delle regioni e province autonome entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese. Resta confermato, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all’IVA, il sistema di compensazione/riversamento del gettito rispetto alla aliquota standard del 5%. La compensazione di minore o maggiore gettito è confermata anche nei confronti della Regione siciliana. E’ consentito alle regioni di non effettuare immediatamente l’eventuale riversamento all’Erario delle somme eccedenti (comma 6).

I commi 3 e 4 disciplinano l’accreditamento alle regioni di somme in acconto su quelle che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale, in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante. La nuova disciplina fa si che le entrate provenienti da Addizionale regionale all’IRPEF e dall’IRAP affluisca direttamente – mensilmente – sui conti delle regioni presso i rispettivi tesorieri e che il versamento delle anticipazioni in conto di Fondo perequativo sia determinato in relazione all’effettivo gettito dei tributi, per modo che le somme complessivamente disponibili corrispondano alle spettanze stabilite in via generale come anticipazione quadrimestrale del finanziamento della spesa sanitaria corrente.

Alla Regione siciliana le anticipazioni sono assegnate al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

Articolo 77-quater, comma 11 Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa

Il comma 11 (articolo 77-sexies del testo approvato dalle Commissioni riunite) dispone l’esclusione dell’obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa (previsto dall’articolo 30 della legge generale di contabilità n. 468 del 1978) per gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE).

I prospetti informativi del SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. La determinazione delle misure di attuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e finanze – RGS da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nell’ipotesi di mancata comunicazione dei flussi trimestrali, le sanzioni previste dalla legge generale di contabilità (art. 30 e 32 della l. n. 468/78) si applicano per gli enti inadempienti al SIOPE.

Articolo 78 – Disposizioni urgenti per Roma capitale

L’articolo 78 prevede la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate in borsa, e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati gli istituti e gli strumenti di cui il Commissario straordinario può avvalersi a tal fine, tra quelli indicati dalla normativa vigente per la procedura di risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario. Il Commissario straordinario del Governo è infatti parificato all’organo straordinario di liquidazione, che è l’organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario. Per l'intera durata del regime commissariale non si può peraltro procedere alla deliberazione di dissesto.

L’articolo prevede che il piano di rientro dall’indebitamento pregresso sia presentato dal Commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008 e che il Governo lo approvi, entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie alla sua attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, si prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali, al fine di superare la situazione di illiquidità che presenta il comune di Roma.

Articolo 79 – Programmazione della spesa sanitaria

L’articolo 79, ai commi 1 e 2, indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi d finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in sede referente,a seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 79.10, è stato sostituito il comma 1 dell’articolo 79 con tre commi (comma 1, 1-bis e 1-ter). Viene disposto, al comma 1, un procedimento programmatorio da definirsi con la Regione Lazio, ai fini dell’erogazione del finanziamento vigente per l'ospedale Bambino Gesù; la previsione di tale procedimento programmatorio non è stato successivamente ricompreso nel testo dell’emendamento Dis.1.1 presentato in Assemblea dal Governo, che si limita a confermare l’erogazione del finanziamento.Al comma 1-bis è prevista la stipula entro il 31 ottobre 2008 in conferenza Stato-Regioni, prevista per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico del bilancio statale per gli anni 2010 e 2011, basata sulla riduzione dei posti letto ospedalieri e sull’impegno regionale a ridurre le spese concernenti gli organici e le funzioni del personale degli enti del SSN e ad attivare la contribuzione a costi delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, anche esenti, in caso di deficit di bilancio del settore sanitario. Da ultimo, il comma 1-ter stabilisce che, in assenza della stipula della predetta intesa entro il termine stabilito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un regolamento ministeriale determina lo standard di dotazione dei posti letto, nonché gli ulteriori standard necessari previsti dalla norma in esame.

Articolo 79, comma 1-quaterProgetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale

Il comma 1-quater (originariamente articolo79-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referentea seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 79.01) modificando l’articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) stabilisce che i progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano sanitario nazionale, sono elaborati su linee guida del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (lettera a). La norma dispone altresì che dal 2009 le quote del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione dei suddetti specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione (CIPE), su proposta del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario, il Ministero dell’economia e delle finanze eroga, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato (lettera b).

Articolo 79, commi 1-quinquies e 1­-septiesRevisione sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale

I commi in esame corrispondono all’articolo 79-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referentea seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 79.02.

Il comma 1-quinquies, alla lettera a) modifica, ampliandoli, i criteri di determinazione, da parte del Ministro della salute, delle tariffe massime delle prestazioni erogate da strutture private. Si dispone pertanto, che lo specifico decreto di individuazione delle tariffe massime, nel rispetto dei principi di efficacia e di economicità tenga conto in via alternativa, dei costi standard delle prestazioni calcolati con specifico riferimento a strutture selezionate sulla base della efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; dei costi standard o dei tariffari già disponibili presso le Regioni. Si precisa altresì che le tariffe massime debbano essere assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN.

Le successive lettere b), c) e d) modificano la disciplina che regola gli accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi.

Le norme sono volte a ricondurre le attività svolte dagli erogatori dei servizi, con oneri a carico del SSN, nell’ambito della programmazione regionale delle attività sanitarie e dei conseguenti costi. In particolare sono ricondotte nel predetto sistema le aziende ospedaliero-universitarie; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati e le strutture private equiparate.

L’emendamento Dis. 1.1 del Governo ha modificato il testo approvato dalle Commissioni riunite prevedendo anche le strutture sanitarie “equiparate” tra quelle che, analogamente alle strutture pubbliche, stipulano accordi con le Regioni per lo svolgimento dell’attività assistenziale, nel quadro della programmazione sanitaria regionale. E’ stato inoltre precisato che con le predette strutture, le Regioni stipulano accordi e non contratti (questi ultimi regolano, invece, i rapporti tra le Regioni e le strutture private).

La valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale deve tener conto anche della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita dalle strutture.

La mancata stipula degli accordi in oggetto comporta la sospensione dell’accreditamento istituzionale.

Il comma 1-septies dispone un rilevante potenziamento del sistema di controllo sulle cartelle cliniche e sulle relative schede di dimissione.

Articolo 79, comma 1-sexies Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario

Il comma in esame, corrispondente all’articolo 79-quaterintrodotto nel corso dell’esame in sede referentea seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 79.03, prevede di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1, con il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal SSN. La norma stabilisce che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, individua le modalità di collaborazione, attraverso lo strumento della Tessera Sanitaria, tra l'Agenzia delle entrate ed il SSN, al fine di verificare le esenzioni da reddito vigenti (lettera a)). Il medesimo decreto individua altresì le modalità di autocertificazione da parte del cittadino presso le ASL di competenza per la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo inoltre l’obbligo di verifica da parte delle medesime ASL e l’eventuale recupero delle somme dovute (lettera b)).

Viene inoltre consentito alle regioni che hanno stipulato l’accordo previsto riguardante i piani di rientro dai deficit sanitari, di destinare parte delle risorse inerenti al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale (lettera c)).

Articolo 80Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

L’articolo 80 disciplina l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.

Nel corso dell’esame in sede referente, a seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo 80.8, è stato previsto il parere della Conferenza Stato-Regioniai fini dell’emanazione del decreto ministeriale per la definizione di termini e modalità di attuazione del piano straordinario di verifica delle invalidità civili.

Articolo 81, commi 1-15 – Coltivazioni petrolifere

I commi da 1 a 15 dell’articolo 81 sono stati soppressi dall’emendamento 81.57 del Governo.

I commi da 1 a 7 introducevano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una ulteriore aliquota di produzione (royalty), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi. Le condizioni al verificarsi delle quali l’ulteriore aliquota è dovuta sono stabilite mediante l’individuazione di quotazioni di riferimento, aggiornate annualmente con decreto interministeriale.

I commi da 8 a 15 introducevano per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l’obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell’aliquota (royalty) dovuto per l’anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l’anno precedente.

Articolo 81, commi 16-18 – Regime fiscale nel settore energetico

I commi da 16 a 18 dell’articolo 81 introducono un’addizionale all’IRES a carico di soggetti che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell’energia elettrica che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. La norma prevede che i soggetti interessati non possano, attraverso l’aumento dei prezzi al consumo, trasferire gli oneri per maggiori imposte ai consumatori; a tal fine viene affidato il potere di vigilare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati inseriti due periodi al comma 16 (emendamento 81.57 del Governo) diretti ad escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’addizionale IRES:

-       le società che realizzano in misura marginale e non prevalente ricavi riconducibili alle attività nel settore energetico rispetto al totale dei ricavi conseguiti;

-       i soggetti che producono energia elettrica mediante fonti non inquinanti, in particolare mediante l’impiego di biomasse e mediante la fonte solare, fotovoltaica o eolica.

Con l’emendamento Fluvi 81.31 è stato modificato il comma 18 prevedendo che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenti, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti dell’introduzione dell’addizionale Ires per il settore petrolifero e energetico.

In sede di esame è stato inoltre modificato (emendamento 81.61 del Governo) il comma 17 stabilendo l’applicazione dell’addizionale Ires per il settore energetico a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anziché dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, in modo che non influisca sulla decorrenza della norma la coincidenza o meno dell’esercizio con l’anno solare e che l’introduzione dell’addizionale coincida con la riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5%.

Nel corso dell’esame in Commissione (emendamento del Governo 81.57) è stato introdotto il nuovocomma 16-bische chiarisce che l’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore petrolifero e dell’energia elettrica si applica anche alle società ed agli enti che abbiano optato congiuntamente per la tassazione di gruppo, in base all’articolo 117 del TUIR, e che tali soggetti dovranno assoggettare ciascuno autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale, provvedendo altresì al relativo versamento. Pertanto, ciascuna delle singole società partecipanti al consolidato dovrà versare la propria addizionale IRES.

Con l’emendamento 81.60 del Governo è stato inoltre introdotto un ulteriore comma16-ter per consentire l’applicazione dell’addizionale IRES, prevista per i soggetti che operano nel settore petrolifero e dell’energia elettrica, alle società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR. Si prevede che le società partecipate in questione determinino e versino l’addizionale imputando il reddito alle società partecipanti; queste ultime, viceversa, determinano la propria addizionale senza considerare il reddito della società partecipata “trasparente”.

Articolo 81, commi 19-25 – Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas

I commi da 19 a 25 dell’articolo 81 intervengono sulla disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze di fine esercizio per le imprese operanti nei settori del petrolio e del gas non soggette agli studi di settore. La norma interessa anche i soggetti che, pur adottando i principi contabili internazionali, hanno optato per l’applicazione dei criteri indicati nel TUIR in materia di valutazione delle rimanenze. In particolare, si dispone l’obbligo di applicare il criterio FIFO nella valutazione delle rimanenze; ciò comporta un incremento del loro ammontare in quanto il valore dei beni acquistati e non venduti è determinato facendo riferimento al costo sostenuto per acquistarli, a partire dai più recenti.

Con l’emendamento del Governo 81.62 è stato modificato il comma 23, relativo alla disciplina transitoria che interessa le svalutazioni delle rimanenze, aggiungendo una lettera a-bis) che prevede che fino al terzo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, qualora le rimanenze finali siano inferiori a quelle esistenti al termine del primo periodo di applicazione della nuova norma sulle rimanenze, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute vada ridotto del maggior valore assoggettato all’imposta sostitutiva del 16 per cento. L’imposta sostitutiva già versata è recuperata in sede di versamento delle imposte sui redditi.

Sul maggior valore si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP fissata in misura pari al 16% (elevata al 27,5% nel caso di cessione di azienda entro il 31 dicembre 2011).

Sono previste, inoltre, disposizioni specifiche relative alle ipotesi di svalutazione delle rimanenze per effetto di riduzione dei prezzi (successive alla rideterminazione delle stesse in applicazione del criterio FIFO), al conferimento e alla cessione di azienda comprendente le rimanenze rivalutate.

Articolo 81, commi 26-28 – Concessione di coltivazione di idrocarburi conferimenti allo Stato

I commi da 26 a 28 dell’articolo 81 sono stati soppressi dall’emendamento 81.57 del Governo.

I commi da 26 a 28 prevedevano il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all’1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. Il versamento all’Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso, doveva essere effettuato a decorrere dal 2009.

Articolo 81, commi 29-38-bisIstituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e della Carta acquisti

L’articolo 81, commi 29-38-bis istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la relativa Carta acquisti.

L’emendamento del Governo 81.59 sostituisce i commi da 29 a 34, riformulando in più punti le vigenti disposizioni.

In particolare, al comma 29, si includono le esigenze sanitarie tra quelle previste per la destinazione delle risorse del citato Fondo di solidarietà. Al comma 30, si prevede che il suddetto fondo sia alimentato anche dalle somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune. Il comma 31 istituisce la Carta acquisti e, come riformulato dal sub. em. Fugatti 0.81.59.4, è ricompresa anche la fornitura di gas tra i beni sottoposti ad aumenti dei prezzi. Con il sub. em. Comaroli 0.81.59.7,si specifica altresì che la citata Carta acquisti viene concessa ai soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio economico. Al comma 32, sono stabilite le modalità e i criteri per fruire della citata Carta acquisti attraverso un decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mentre al comma 33 vengono previste iniziative di comunicazione per diffondere la diffusione della carta tra le fasce più deboli della popolazione. Infine, al comma 34 sono contemplate la Consip S.p.A. e Poste S.p.A., tra le amministrazioni di cui il Ministero dell’economia può avvalersi per l’attuazione delle disposizioni citate.

Da ultimo, l’emendamento Bossa 81.49 aggiunge il comma 38-bis che prevede l’obbligo del Governo di predisporre una Relazione al Parlamento sull’attuazione della Carta acquisti.

Articolo 81, comma 38-ter Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

Il comma 38-ter, introdottodall’emendamento 60.02 del Governo, incrementa la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, co. 5, decreto-legge n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004) di 168,8 milioni di euro per il 2008, 267,3 milioni per il 2009, 71,7 milioni per il 2010 e 77,5 milioni a decorrere dal 2011.

Articolo 82, commi 1-5 – Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP

I commi da 1 a 5 dellarticolo 82 introducono (nuovo comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR) una parziale indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l’anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009.

Per le società che applicano il consolidato nazionale, gli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo sono deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

In corso d’esame, sono stati modificati (emendamento 82.50 del Governo),i commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 82. In particolare, con la modifica del comma 1 si specifica, nell’ambito del consolidato nazionale, che la norma si riferisce anche in questo caso ai soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del TUIR (banche e altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi). Le modifiche ai commi 2, 4 e 5 confermano la decorrenza del regime di indeducibilità parziale degli interessi passivi per banche e assicurazioni dal periodo d’imposta 2008, ma facendo formalmente riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in modo da poter essere applicabile ai soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, anche per la determinazione degli acconti delle imposte.

Articolo 82, commi 6-8 – Deducibilità della variazione della riserva sinistri

I commi 6-8 dell’articolo 82 recano disposizioni in materia di deducibilità a fini IRES della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione.

E’ ridotta al 30 per cento la quota deducibile - nell’esercizio interessato - della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (comma 6). E’ allungato inoltre il periodo di riportabilità delle eccedenze da 9 a 18 esercizi; viene poi modificata la quota della riserva da considerare “di lungo periodo”, aumentandola dal 50 al 75 per cento. I commi 7 e 8 recano infine disposizioni sull’applicazione delle norme contestualmente introdotte.

Articolo 82, commi 9-10 – Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni

Il comma 9 dell’articolo 82 eleva, dal 70 per cento della attuale formulazione, al 75 per cento per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. la percentuale della somma da versare a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 Il successivo comma 10 eleva, dal 12,5 per cento della formulazione attuale, al 14 per cento per l’anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi la percentuale della somma da versare annualmente a titolo acconto dell’imposta sulle assicurazioni.

Articolo 82, commi 11-13 – Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti

I commi da 11 a 13 dell’articolo 82 intervengono sulle modalità di deduzione delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari disponendo:

-       la riduzione della quota annua massima deducibile dallo 0,4% allo 0,3% dei crediti iscritti in bilancio;

-       l’aumento da nove a diciotto anni del periodo di tempo entro il quale è deducibile l’eccedenza non deducibile nell’anno. Tale ultima disposizione si applica anche alle eccedenze ancora in corso di deduzione rideterminando la quota annua costante rispetto al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

La nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008 e produce effetti anche ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti con riferimento al medesimo periodo d’imposta.

Articolo 82, comma 13-bisPrelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita

Il nuovo comma 13-bis, introdotto dall’emendamento 81.57 del Governo, provvede ad aumentare dallo 0,3% allo 0,35%, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, l’aliquota applicata sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, istituito a partire dal 2003 (D.L. n. 209 del 2002) nella misura dello 0,2% e successivamente aumentato allo 0,3%, a decorrere dal 2004.

Per il solo anno 2008 l’aliquota è aumentata fino allo 0,39% e, per quanto riguarda le modalità di versamento, i soggetti interessati dovranno versare, in acconto, entro il mese di novembre 2008, una maggiore imposta dell’0,05% delle riserve matematiche esposte in bilancio, se il termine di approvazione del bilancio è scaduto entro il 25 giugno 2008.

Articolo 82, commi 14-15 – Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

Il comma 14 dell’articolo 82 estende l’applicazione dell’imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari esenti da IVA poste in essere nell’ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili; attualmente l’imposta è corrisposta in caso d’uso ed in misura fissa.

Il comma 15 reca disposizioni su modalità e termini degli adempimenti legati alle suddette modifiche. Il maggior gettito stimato dall’introduzione delle misure in esame è di 4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Articolo 82, comma 16 – Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

L’articolo 82, comma 16 differisce al 1° gennaio 2009 - in luogo del 1° gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato ad IVA alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

La Relazione tecnica quantifica gli effetti di tale misura in un minor gettito per gli anni 2008 e 2010 (rispettivamente, 117 milioni di euro per il 2008, e 23,9 milioni per il 2010) ed un maggior gettito di 55,1 milioni per il 2009.

Articolo 82, commi 17-22 – Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari “familiari”

I commi da 17 a 22 modificano la disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare disponendo:

-       l’istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all’1% sui c.d. fondi immobiliari familiari (commi da 17 a 20);

-       l’aumento dal 12,50% al 20% dell’aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo immobiliare (comma 21);

-       l’attribuzione della qualifica di residente in Italia ai fini IRES (comma 22).

Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente sono state apportate le seguenti modifiche (emendamento Governo 81.57):

-       è ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta patrimoniale (comma 18).

L’emendamento dispone che l’imposta è dovuta, in presenza di specifici requisiti anch’essi oggetto di modifiche, dai fondi non quotati nei mercati regolamentati e che hanno un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro in presenza di specifici requisiti.

-       si estende l’incremento dell’aliquota di imposta sostitutiva dal 12,50% al 20% anche ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati dalla cessione o dal rimborso delle quote dei fondi d’investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 (comma 18-bis);

-       sono ridefinite alcune modalità operative ai fini dell’applicazione dell’imposta patrimoniale, anche ai fini dell’accertamento e delle sanzioni (commi 19 e 20);

-       è introdotta una clausola di salvaguardia diretta a garantire l’applicazione della previgente aliquota di imposta sostitutiva (12,50%) sui redditi derivanti da rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare fino a concorrenza della differenza positiva maturata prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame e risultante dall’ultimo rendiconto approvato (comma 21-bis);

-       si novella la presunzione di residente in Italia delle società ai fini fiscali. In particolare, si sostituisce il requisito della detenzione di più del 50% delle quote dei fondi di investimento immobiliari chiusi con la qualificazione di patrimonio investito in “misura prevalente”.

Articolo 82, commi 23-24 – Abolizione di agevolazioni in materia di stock option

I commi 23 e 24 dispongono l’assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle stock option con riferimento alle assegnazioni ai dipendenti effettuate a decorrere dal 25 giugno 2008.

Articolo 82, commi 24-bis e 24-ter – Regime di imponibilità contributiva delle stock options

Nel corso dell’esame in sede referente con l’em. 81.57 del Governo sono stati introdotti all’articolo 82 i commi 24-bis e 24-ter che dispongono:

-       novellando l’articolo 27, comma 4, del D.P.R. 797/1955, l’esclusione dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro dipendente, dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock options (comma 24-bis);

-       che tale esclusione dalla base imponibile contributiva si applica con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 24-ter).

Articolo 82, commi 25-26 – Cooperative a mutualità prevalente

I commi 25 e 26 dell’articolo 82 dispongono - fissandone condizioni e modalità - l’obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente di destinare il cinque per cento dell’utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbientidi cui all’articolo 81, commi 29-31.

Articolo 82, comma 27 – Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci

Il comma 27 eleva – dal 12,5 al 20 per cento – la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti.

In corso d’esame in sede referente è stato modificato il comma 27 (emendamento Del Tenno 82.39), limitando l’elevazione della ritenuta dal 12,5 al 20 per cento alle sole società cooperative e loro consorzi che non siano piccole e micro imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361. Tale raccomandazione definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro, mentre è definita microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte, l’emendamento dispone la riduzione della tabella C della legge finanziaria 2008 in misura pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 (vedi articolo 84).

Articolo 82, commi 28-29 – Cooperative di consumo e consorzi

Il comma 28 dell’articolo 82 eleva - dal 30 al 55 per cento - la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

Il comma 29 dispone l’applicazione della norma a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 giugno 2008, disciplinandone altresì le modalità attuative.

La Relazione tecnica stima che dalla misura deriverebbe una tassazione maggiore pari a 23,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, in termini di competenza. In termini di cassa, il maggior gettito stimato è pari a 17,5 milioni di euro per il 2008 e di 23,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Articolo 82, comma 29-bisEsclusione dalla revisione per taluni enti cooperativi

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento del Relatore (em. 2.65) che inserisce all’articolo 82 un nuovo comma 29-bis.

Tale norma esclude dalla revisione necessaria per certificare il possesso dei requisiti mutualistici, gli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano un volume d’affari superiore a un milione di euro.

La modifica prevede inoltre che per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici debba essere certificata dal presidente dell’ente e asseverata dal presidente del collegio sindacale.

Articolo 83, commi 1-2 – Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti

I commi 1 e 2 dell’articolo 83 prevedono la predisposizione di piani di controllo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base lo scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni.

Con gli identici emendamenti Poli 83.25 e Giudice 83.31 è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 1, ai sensi del quale l’INPS e l’Agenzia delle Entrate attivano uno scambio telematico mensile delle posizioni dei titolari di partita Iva e dei percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione,quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della norma in esame tramite un’apposita convenzione.

Articolo 83, comma 3 – Sviluppo attività di controllo

L’articolo 83, comma 3 dispone la realizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate - nel triennio 2009-2011 - di un piano di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, al fine di incrementare la capacità operativa per l’attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale di almeno il 10 per cento.

La Relazione tecnica rileva che in relazione a tale misura l’introito effettivo di maggiori imposte potrà essere prodotto solo a far corso dal terzo anno del triennio e dunque stima maggiori entrate per cassa per il solo 2011, per un ammontare pari a 610 milioni di euro.

Articolo 83, comma 4 – Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale

Il comma 4 dell’articolo 83 integra la normativa in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, prevedendo la trasmissione con cadenza semestrale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai comuni, anche tramite l’ANCI, dell’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

Articolo 83, commi 5-7 – Contrasto alle frodi in materia di IVA

I commi da 5 a 7 dell’articolo 83 prevedono l’incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell’IVA, sia nazionali che comunitarie, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Tale incremento dovrà realizzarsi anche tramite l’orientamento delle funzioni e delle strutture nonché mediante un costante scambio informativo. La disposizione non ha effetti finanziari.

In sede referente, con l’emendamento Governo 83.49 è stato modificato il comma 7, precisando che annualmente l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza presentano al Ministero dell’economia e finanze una relazione che riguarda le specifiche attività svolte per il contrasto alle frodi IVA.

Articolo 83, commi 8-15 – Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale

I commi da 8 a 15 dell’articolo 83 recano un complesso di disposizioni eterogenee in materia fiscale.

Il comma 8 dispone l’esecuzione di un piano straordinario di controlli nell’ambito dell’attività di accertamento fiscale, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Con l’emendamento Governo 83.50, è stato modificato il riferimento normativo contenuto nel comma 8, individuando quali elementi e circostanze di fatto certi sulla base dei quali gli uffici delle imposte eseguono il suddetto piano di controlli, anche quelli acquisiti sulla base dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai soggetti operanti nel settore bancario e creditizio.

Il comma 9 prevede che nella selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei suddetti controlli sia data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Il comma 10 reca la disciplina della partecipazione della Guardia di finanza al piano straordinario.

Il comma 11 prevede che i Comuni segnalino all’Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

Il comma 12 dell’articolo in esame prevede uno specifico meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali, attivabile dietro richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che deve indicare l’alternativa fra almeno due incarichi da conferire. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è collocato in esubero.

I commi 13 e 14 dettano disposizioni relative ai comitati di gestione delle Agenzie fiscali. In particolare si riduce da sei a quattro il numero dei componenti e si prevede, altresì, che metà di essi sia scelta tra dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni, dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia.

Il comma 14 dispone, inoltre, in sede di prima applicazione delle norme, la cessazione automatica dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 in esame

Il comma 15 dispone che i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria – SO.GE.I. - siano esercitati, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Direzione VII - finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro. La norma abroga contestualmente tutte le disposizioni incompatibili con la norma in esame. Si prevede che il consiglio di amministrazione della società sia formato da cinque membri, disponendosi altresì il rinnovo di tale organo entro il 30 giugno 2008.

Articolo 83, commi 16-17 – Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche

I commi 16 e 17 rafforzano la partecipazione dei Comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale. In particolare, ai Comuni è affidato il compito di confermare che i nuovi iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero - AIRE abbiano effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale, nonché di vigilare, nel successivo triennio, sull’effettiva cessazione della residenza.

Articolo 83, commi 18-18-quaterSemplificazioni nella gestione dei rapporti tributari

Il comma 18 dell’articolo 83, al fine di ampliare la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento concordato, introduce l’articolo 5-bis nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, permettendo al soggetto passivo dell’obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali.

In sede referente, è stato modificato il comma 2 del nuovo articolo 5-bis con l’emendamento Governo 83.52, prevedendo che l’adesione del contribuente intervenga entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale, in luogo dei 30 giorni successivi alla data della notifica, come originariamente previsto. Rispetto alla formulazione precedente, inoltre, la comunicazione di adesione perviene al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, in luogo del competente Ufficio delle entrate; infine, la comunicazione di adesione deve pervenire anche all’organo, e non al Reparto della Guardia di finanza, che ha redatto il verbale. Ciò in virtù del fatto che, per legge, organi verificatori diversi possono partecipare alle attività di controllo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, redigendo verbali di constatazione.

Inoltre con l’emendamento Governo 83.40, è stato modificatoil comma 3 del medesimo articolo 5-bis, disponendo che le somme dovute a seguito di definizione della procedura di accertamento parziale siano versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997. Il versamento deve dunque avvenire entro venti giorni dalla redazione dell’atto, con la possibilità di corrispondere le somme anche ratealmente. Nell’ipotesi di versamento rateale, tuttavia, il contribuente è esonerato dalla prestazione delle relative garanzie; infine, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale.

Con l’emendamento Governo 83.41 è stato aggiunto un quarto capoverso all’articolo 5-bis ai sensi del quale, ove il contribuente che ha prestato adesione non paghi volontariamente quanto dovuto, l’atto di definizione dell’accertamento parziale è presupposto per l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme risultanti dall’atto medesimo.

Infine, l’emendamento Governo 83.51 ha introdotto i commi da 18-bis a 18-quater.

Il comma 18-bis precisa che le disposizioni recate dal comma 18 in materia di accertamento con adesione si applicano ai verbali di constatazione consegnati a far corso dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008).

I commi 18-ter e 18-quatercontengono disposizioni per la prima applicazione delle medesime norme comma: il comma 18-ter, lettera a) dispone la proroga al 30 settembre 2008 del termine per la comunicazione, da parte del contribuente, dell’adesione ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112 del 2008. La lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale relativo ai verbali consegnati fino al 31 dicembre 2008.

Il comma 18-quater reca norme sulle modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del contribuente.

Articolo 83, commi 19-20 – Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

I commi 19 e 20 dell’articolo 83 dispongono che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale o comunale. La partecipazione dei comuni e delle regioni alla definizione degli studi di settore deve avvenire con gradualità entro il 31 dicembre 2013. Relativamente alla partecipazione dei comuni, si applica l’articolo 1 del DL n. 203/2005 ai sensi del quale, tra l’altro, è riconosciuta ai comuni che partecipano all’attività di accertamento una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.

In sede referente, è stato modificatoil comma 19 (emendamento Vico 83.12) specificando che per gli studi di settoreda elaborare anchesu base regionale o comunale, a decorrere dal 2009, siano sentite le associazioni professionali e di categoria.

Articolo 83, commi 21-22 – Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo

I commi 21 e 22 dell’articolo 83 recano disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dal debitore iscritto a ruolo. Ove tali pagamenti eccedano di almeno cinquanta euro rispetto alle somme complessivamente richieste, l’agente della riscossione formula offerta di restituzione delle stesse all’avente diritto. Ove il soggetto passivo non abbia accettato la restituzione entro tre mesi dalla notifica, l’agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all’ente creditore. Qualora i pagamenti in eccesso siano inferiori a 50 euro, il riversamento all’ente creditore avviene decorsi tre mesi dal pagamento.

E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del contribuente di chiedere, entro i termini ordinari di prescrizione, la restituzione di dette somme direttamente all’ente creditore o allo Stato.

Articolo 83, comma 23 – Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo

Il comma 23 reca disposizioni in materia rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo dovute per debiti tributari inerenti le imposte sui redditi. Si elimina del tutto l’obbligo di prestazione di idonea garanzia per ottenere il beneficio della rateazione del debito iscritto a ruolo per somme superiori ai 50.000 euro, ed è modificato il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata.

Secondo la Relazione tecnica, tale misura comporta un effetto di incremento degli incassi stimato in 50 milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Articolo 83, comma 23-bis – Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In sede referente, con l’emendamento Governo 83.46 è stato aggiunto il comma 23-bis, che a sua volta inserisce il comma 3-bis all’articolo 28 del D.P.R. n. 602 del 1972, recante le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Ai sensi della disposizione introdotta, i pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono considerati omessi se è inesistente la relativa provvista finanziaria (assegni scoperti o non pagabili, carte di credito per cui non è fornita la relativa provvista).

Articolo 83, comma 23-ter – Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli agenti della riscossione.

Il comma 23-ter, aggiuntonel corso d’esame in sede referente con l’emendamento Governo 83.44, modifica l’articolo 47-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973.

La norma introdotta dispone la gratuità delle visure ipotecarie e catastali rilasciate agli agenti della riscossione per la loro attività istituzionale, anche se acquisite da soggetti terzi incaricati dai medesimi agenti della riscossione.

Articolo 83, comma 24 – Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto

Il comma 24 dell’articolo 83 interviene in materia di vendita all’asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell’incanto.

Articolo 83, comma 25 – Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia

Le disposizioni in esame sono volte ad istituire, nonché a disciplinare le attribuzioni, il funzionamento e la composizione del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia.

Nel corso dell’esame in sede referente, unemendamento del Governo (em. 83.48) ha sostituito i commi 25-28 del testo originario con un comma unico e conseguente soppressione dei commi da 26 a 28.

Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di indirizzo, analisi e coordinamento nei confronti di fenomeni economici complessi correlati alla globalizzazione. La composizione del Comitato – la partecipazione al quale è a titolo gratuito, e le cui funzioni di segreteria sono assicurate dalle strutture del Ministero degli Affari esteri – e le regole generali del funzionamento di esso sono definiti con successivo decreto attuativo. Del Comitato possono far parte personalità di alta qualificazione professionale nei previsti settori di intervento, nonché qualificati rappresentanti di vari Ministeri.

Rispetto alla formulazione dei commi sostituiti, si evidenzia la riconduzione del Comitato nell’ambito di attività del Ministero degli Affari esteri, laddove in precedenza esso gravitava attorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, sono state espunte le attribuzioni relative all’internazionalizzazione produttiva e al coordinamento delle imprese nazionali più rilevanti, mentre scompare nella nuova formulazione l’eventualità esplicita di un’attività consultiva del Comitato nei confronti del Governo. Infine, l’emanazione del decreto attuativo compete al Ministro degli esteri di concerto con il Ministro dell’economia, anziché al Presidente del Consiglio.

Articolo 83, commi da 28-bis a 28-quinquiesIva sulle prestazioni alberghiere.

In corso di esame in sede referente, con l’emendamento del Governo 60.02, è stato aggiunto all’articolo 83 icommi da 28-bis a 28-quinquies in materia di disposizioni fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare la modifica prevede:

-       la soppressione della disposizione che prevede la limitazione al diritto di detrazione dell’IVA prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione (art. 19-bis, co. 1, lett. e), DPR 633 del 1972) con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008 (commi 28-bis e 28-ter);

-       una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell’ambito delle disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (commi 28-quater e 28-quinquies).

La copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 28-bis, 28-ter e 28-quater è posta a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica, nell’importo di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009 (vedi articolo 81, comma 38-bis).

Articolo 83, comma 28-sexies – Attuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 28-sexies, corrispondente all’articolo 83-novies introdotto nel corso dell’esame in sede referente gli emendamenti Giudice 83.02 e Causi 83.04, ha lo scopo di attuare le disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei tributi di comuni e province (articolo 1, comma 225 della legge n. 244 del 2007).

La norma introdotta prevede che gli enti locali e i concessionari dell’accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati ad alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, le poste S.p.A. e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria, in base alle disposizioni del DM 16 novembre 2000. Sono fissate altresì le condizioni per tale accesso.

Articolo 83, comma 28-septies – Coordinamento del servizio nazionale di riscossione

Il comma 28-septies, corrispondente all’articolo 83-decies inseritonel corso dell’esame in sede referente con l’emendamento Governo 83.017, modifica l’articolo 2 del DL. n. 203 del 2005, precisando i poteri dell’Agenzia delle Entrate, titolare delle funzioni della riscossione, su Equitalia S.p.A., società tramite cui tali funzioni sono esercitate.

La lettera a), modificando il comma 1 del citato articolo 2, attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia S.p.A., a tal fine approvandone preventivamente le sedute del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in seno al consiglio stesso.

La lettera b), modificando il comma 14 del medesimo articolo 2, impegna l’Agenzia a fornire al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta da Riscossione S.p.A., gli elementi acquisiti nell’attività di coordinamento.

Articolo 83, commi da 28-octies a 28-duodecies – Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione Europea.

I commi in esame corrispondono all’articolo 83-bis inserito durante l’esame in Commissione con l’emendamento Governo 81.58 per disciplinare la procedura di recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione della Commissione europea C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008, ossia per il recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Il comma 28-octies obbliga i soggetti destinatari delle citate imposte sostitutive a restituire l’aiuto fruito.

Il comma 28-novies disciplina i criteri di calcolo dell’importo da recuperare. Il recupero riguarda il differenziale tra l’imposta sostitutiva assolta e l’imposta sostitutiva che i soggetti destinatari avrebbero dovuto assolvere ove avessero optato, in luogo del regime fiscale ritenuto selettivo dalla Commissione (cd. “riallineamento speciale”) per il regime fiscale alternativo all’epoca disponibile (cd. “riallineamento generale”).

Il comma 28-decies reca le modalità per la dichiarazione degli importi dovuti.

Il comma 28-undecies dispone che l’Agenzia delle entrate liquidi gli importi dovuti e successivamente notifichi al destinatario la comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento con intimazione.

Il comma 28-duodecies abroga la disposizione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2005).

Articolo 83-bis, commi 1 e 2 – Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi

L’articolo 83-bis, introdotto dall’emendamento 83.016 n.f. del Governo (ex articolo 83-ter), attribuisce all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo (comma 1). L’Osservatorio dovrà anche determinare semestralmente, sempre in relazione alla tipologia di veicolo, la percentuale dei costi del carburante gravante sull’impresa di autotrasporto per conto terzi, in rapporto al totale dei costi di esercizio (comma 2).

Articolo 83-bis, commi da 3 a 11Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto

I commi in esame, che corrispondono all’articolo 83-quater introdotto dall’emendamento 83.016 n.f. del Governo, recano una disciplina transitoria in relazione al corrispettivo del costo dei carburanti nei contratti di trasporto.

Il comma 3 stabilisce che la nuova normativa verrà sottoposta a verifica dopo il primo anno di applicazione.

Il comma 4 dispone che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta – secondo l’articolo 6 del D.Lgs. n. 286/2005 ("Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore") – deve essere indicata la quota a carico del mittente per i costi del carburante sostenuti dal trasportatore, quota che deve essere calcolata sulla base dei criteri di cui all’attuale articolo 83-bis, comma 1 (che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza).

Il comma 5 prevede un meccanismo di adeguamento del corrispettivo a carico del mittente per i contratti di durata eccedente i trenta giorni, qualora il prezzo del carburante sia aumentato, dopo il primo mese, di oltre il 2%.

Per i casi di contratto non stipulato in forma scritta, il comma 6 prevede che l’indicazione del corrispettivo del carburante a carico del mittente sia contenuta nella fattura emessa dal trasportatore.

Il comma 7 stabilisce che la ulteriore parte del corrispettivo dovuto al vettore, deve risultare almeno pari a quella calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 83-bis, comma 2 (che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto di determinare semestralmente la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante).

Se tale quota risulti inferiore, il comma 8 prevede che il vettore possa chiedere al mittente il pagamento della differenza. Lo stesso comma precisa che per i contratti non stipulati con la forma scritta, l’azione giudiziaria per il recupero di tali somme di prescrive in cinque anni dalla conclusione della prestazione, mentre per i contratti stipulati in forma scritta il temine di prescrizione è di un anno.

Il comma 9 detta le norme a tutela del vettore, prevedendo che questi, in caso di mancato pagamento entro quindici giorni, può presentare - entro i successivi quindici giorni – domanda di ingiunzione di pagamento al giudice competente. Si applicano al procedimento gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.

Il comma 10 dispone che, in via temporanea, fino a quando non siano disponibili le determinazioni dell’Osservatorio sull’autotrasporto, di cui all’articolo 83-bis, gli adeguamenti del corrispettivo vengono calcolati, sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico, ove le variazioni del prezzo superino di almeno il 2% il valore di riferimento considerato al momento della stipula del contratto. Si precisa inoltre che la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante, - quota che, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 2, dovrà essere semestralmente determinata dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto - è provvisoriamente fissata: al 30% per i veicoli di massa pari o superiore a 20 tonnellate, al 20% per i veicoli di massa compresa fra 3,5 e 20 tonnellate, al 10% per i veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Il comma 11 precisa che le disposizioni di cu all’articolo in esame si applicano con riferimento alle variazioni del prezzo del carburante intervenute a partire dal 1° luglio 2008, ovvero dall’ultimo adeguamento effettuato.

Articolo 83-bis, commi 12 e 13 – Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore

I commi 12 e 13 corrispondono all’articolo 83-quinquies introdotto dall’emendamento 83.016 n.f. del Governo. In particolareil comma 12 fissa un termine tassativo di trenta giorni, a decorrere dall’emissione della fattura – e salvo diversa pattuizione - per il pagamento del corrispettivo derivante da contratti di trasporto su strada, stipulati da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); tale articolo dispone la nullità dell’accordo sulla data di pagamento quando questo risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Il comma 13 prevede, in caso mancato rispetto del termine, la corresponsione da parte del debitore degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale norma prevede che il saggio di interesse è determinato in misura pari a quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, maggiorato di sette punti percentuali.

Articolo 83-bis, commi da 14 a 16Sanzioni

I commi da 14 a 16, corrispondenti all’articolo 83-sexies, introdotto dall’emendamento 83.016 n.f. del Governo, stabiliscono le sanzioni per le violazioni alle disposizioni introdotte con l’articolo 83-quater, commi 4, 5, 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 298/1974 e dall’articolo 76 del D.Lgs. n. 286/2005, si prevede che a tali violazioni consegua l’esclusione fino a sei mesi della procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, e l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge. Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 298/1974 prevede le sanzioni pecuniarie per chi esercita l'attività di autotrasporto senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo; l’articolo 76 del D.Lgs. n. 286/2005 disciplina in via generale le responsabilità del vettore, del committente e del proprietario della merce

Il comma 15 dispone che le predette sanzioni vengono applicate dell’Autorità competente.

Il comma 16 prevede che le sanzioni non vengono applicate se il contratto sia stato stipulato in conformità ad un accordo tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori presenti nella Consulta generale per l’autotrasporto.

Articolo 83-bis, commi da 17 a 22Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

I commi da 17 a 22, corrispondenti all’articolo 83-septies, introdotto dall’em. Governo 83.016 n.f., sono volti a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti (disciplinata dal D.Lgs. 32/98). La norma vieta la subordinazione dell’attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area. Reca, inoltre, modifiche agli artt. 7 e 1, del D.Lgs. 32/98 concernenti, rispettivamente:

-       l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, nonché di definire autonomamente la modulazione dell’orario e dei periodi di riposo previa comunicazione al comune, che non viene più subordinata alla chiusura di almeno 7000 impianti (come attualmente previsto);

-       la redazione della perizia giurata (che correda l’autocertificazione inviata al comune con la domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione) da parte di un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, il quale deve essere in possesso dell’abilitazione secondo le norme comunitarie (in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale attualmente prevista).

La norma prevede anche il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nel miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili, demandando al Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei criteri di vettoriamento del metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 83-bis, commi da 23 a 31 – Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto

I commi da 23 a 31, corrispondenti all’articolo 83-octies, introdotto dall’emendamento 83.016 del Governo, contengono disposizioni a carattere transitorio dirette a ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.

A tal fine:

-       30 milioni di euro (comma 24) sono destinati alla rideterminazione:

a)      per il 2008, della quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori addetti all’autotrasporto merci che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

b)      per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., dell’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale.

-       30 milioni di euro (comma 25) sono destinati ad escludere dalla formazione del reddito imponibile, ai fini fiscali e contributivi, una percentuale, da determinare, dei compensi percepiti nel 2008 per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci. E’ prevista inoltre l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’art. 2 del D.L. 93/08.

-       40 milioni di euro sono destinati alla concessione di un credito di imposta diretto a compensare una parte, da determinare, delle tasse automobilistiche, pagate nel 2008, per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’autotrasporto merci. (comma 26).

-       9 milioni di euro sono destinati ad incentivi per aggregazioni imprenditoriali e 7 milioni di euro alla formazione professionale, con modalità di erogazione disciplinate da successivi provvedimenti governativi (comma 28).

Il comma 27 rinvia a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la determinazione della misura delle agevolazioni di cui ai co. 24-26 (per il co. 25 è previsto il concerto con il Ministro del lavoro) e le eventuali disposizioni applicative.

Il comma 29 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 116 milioni di euro (106,5 milioni di euro per il 2008 e 9,5 milioni di euro per il 2009), utilizzando le risorse residue stanziate sul Fondo per il proseguimento degli interventi in favore dell’autotrasporto dall’art. 1, co. 918, della finanziaria 2007 (L. 296/2006).

Il comma 30 estende al 2009 le agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli di massa non inferiore a 11,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, di cui al D.P.R. 273/2007.

Il comma 31 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle misure del presente articolo per le quali occorre la previa verifica della compatibilità comunitaria.

Articolo 84 – Copertura finanziaria

L’articolo 84 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati da talune disposizioni del decreto legge.

In particolare, ai sensi del comma 1, come riformulato dall’emendamento 60.02 del Governo, gli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento.

 

Il comma 1-bis,introdotto dall’emendamento 63.84 Alfano G. reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 9-bis dell’articolo 63, che incrementa il contributo la Comitato Italiano Paralimpico di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Agli oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l’accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

 

L’emendamento Dis.1.1 del Governo ha riformulato la copertura degli oneri indicato ai commi successivi. 

 

Ilcomma 1-ter, introdotto dall’emendamento 63.06 del Governo, reca la copertura finanziaria dell’onere recato dall’art. 63-bis, comma 5, che rifinanzia il 5 per mille per l’anno 2009, pari a 20 milioni di euro per il 2010, a valere sulle disponibilità del Fondo per esigenze gestionali di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008.

 

Ilcomma 1-quater, introdotto dall’emendamento 82.39 Del Tenno,dispone la riduzione della tabella C della legge finanziaria 2008 al fine di assicurare una minore spesa annua di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 a copertura degli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27.

Il secondo periodo del comma 1-quater reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 70, comma 1-bis  e dall’articolo 71, comma 1-bis. Si tratta, rispettivamente, dell’emendamento 70.16 dei Relatori (che esclude il comparto sicurezza e difesa dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente)  e dell’emendamento 71.29 dei Relatori. Ai relativi oneri si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009 e per 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Ilcomma 1-quinquies, introdotto dall’emedamento Dis.1.1 del Governo,reca la copertura degli oneri recati dall’abolizione del ticket sanitario (art. 61, co. 19), indicati in 400 milioni in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna annualità 2009-2011. L’onere sale a 530 milioni per il 2009 e a 450 milioni per il 2010 e il 2011 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Alla copertura dell’onere si provvede:

a)      quanto a 120 milioni per il 2009 a valere sugli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente (Tabella A) dei singoli ministeri;

b)      quanto a 60 milioni per il 2009 a valere sulle disponibilità del Fondo per esigenze gestionali di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008;

c)      quanto a 50 milioni per ciascuna annualità 2009-2011 a valere su parte delle risorse di cui all’articolo 61, comma 11 (riduzione dei trasferimenti agli enti locali);

d)      quanto a 300 milioni per il 2009 e a 400 milioni sia per il 2010 che per il 2011 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004) sul quale, conseguentemente, affluiscono 300 milioni per il 2009 e a 400 milioni sia per il 2010 che per il 2011, quali ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.

Articolo 85 – Entrata in vigore

L’articolo 85 dispone in merito all’entrata in vigore del decreto-legge, fissata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2008).