Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica; materia fiscale; proroga di termini - D.L. 97/2008 - A.C. 1496 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1496/XVI   DL N. 97 DEL 03-GIU-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 27
Data: 21/07/2008
Descrittori:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI   PROROGA DI TERMINI
RIMBORSO DI IMPOSTE   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 735/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica;
materia fiscale; proroga di termini

D.L. 97/2008 - A.C. 1496

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 27

 

 

21 luglio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Ha partecipato alla redazione del presente dossier l‘Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08097.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (soppresso) (Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.)3

§      Articolo 2 (Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)4

§      Articolo 3, co. 1-6 (Proroga termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi)8

§      Articolo 3, comma 7 (Rimborso crediti IRPEF e IRES)13

§      Articolo 3, co. 8 (Abrogazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali)15

§      Articolo 3, comma 8-bis (Pagamento virtuale dell’imposta di bollo)17

§      Articolo 3, comma 8-ter (Biocarburanti)18

§      Articolo 3, comma 8-quater (Disposizioni in materia di rifiuti in Campania)21

§      Articolo 4, comma 1 (Conferimento incarichi dirigenziali nel Ministero dell’economia e delle finanze)23

§      Articolo 4, commi 2 e 2-bis (Differimento termini del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro)27

§      Articolo 4, comma 3 (Regolamenti della fondazione “Il Vittoriale degli italiani”)30

§      Articolo 4, comma 4 (Limitazione alla guida autoveicoli per neopatentati)32

§      Articolo 4, comma 5 (Differimento in materia di codice dei contratti pubblici)33

§      Articolo 4, comma 6 (Proroga utilizzo risorse società ARCUS)35

§      Articolo 4, comma 7 (Differimento termine per cessazione attività non consentite per le società a capitale pubblico o misto delle regioni o gli enti locali)38

§      Articolo 4, comma 8 (Differimento delle norme del codice delle assicurazioni private)40

§      Articolo 4, comma 9 (Differimento norme sulla valorizzazione del percorso scolastico per ammissione a corsi universitari a numero programmato)42

§      Articolo 4, comma 9-bis (Museo della fisica e Centro studi ricerche)44

§      Articolo 4, comma 9-ter (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)46

§      Articolo 4, comma 9-quater (Modifiche al D.Lgs. 161/2006)49

§      Articolo 4, comma 9-quinquies (Proroga termine conservazione in bilancio di risorse relative a contributi statali)50

§      Articolo 4, comma 9-sexies (Protocollo di Kyoto)53

§      Articolo 4-bis, comma 1 (Investimenti intermediari creditizi)54

§      Articolo 4-bis, commi 2 e 3 (Magistrati)56

§      Articolo 4-bis, comma 4 (Nuove province)58

§      Articolo 4-bis, commi 5-6 (Comunità montane)60

§      Articolo 4-bis, comma 7 (Termovalorizzatori)63

§      Articolo 4-bis, commi 8 e 9 (Servizio gestione rifiuti)65

§      Articolo 4-bis, comma 10 (Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)67

§      Articolo 4-bis, comma 11 (Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale)69

§      Articolo 4-bis, comma 12 (Arbitrati)70

§      Articolo 4-bis, comma 13 (Impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua)71

§      Articolo 4-bis, comma 14 (Riordino dei consorzi di bonifica)73

§      Articolo 4-bis, comma 15 (Riordino delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.)74

§      Articolo 4-bis, comma 16 (Reclutamento dei docenti universitari)75

§      Articolo 4-bis, comma 17 (Assunzione di ricercatori)79

§      Articolo 4-bis, comma 18 (Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d’indirizzo per la valutazione della ricerca)82

§      Articolo 4-ter, commi 1-6 (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo)85

§      Articolo 4-ter, commi 7-10 (Cassa integrazione guadagni straordinari per il settore pesca)97

§      Articolo 4-quater (Differimento dell’efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica)99

§      Articolo 4-quinquies (Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)104

§      Articolo 4-sexies (Eventi alluvionali del maggio 2008)109

§      Articolo 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze)110

§      Articolo 4-octies (Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)114

§      Articolo 4-novies (Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione)116

§      Articolo 4-decies (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)118

§      Articolo 5 (Entrata in vigore)120

§      Articolo 1 del disegno di legge di conversione (Salvaguardia degli effetti di decreti-legge)121

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1 (soppresso)
(Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.)

 

L’articolo 1 del decreto è stato soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, in quanto il suo contenuto risulta interamente trasposto nel decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2008, n. 111[1].

 

Si ricorda che l’articolo in questione reca modifiche alla disciplina applicabile alla procedura di privatizzazione di Alitalia s.p.a., prevedendo al comma 1 che, al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni,(convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474), il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera. Ai sensi del comma 2, dalla data della delibera di cui al comma precedente, Alitalia s.p.a. consente al soggetto individuato l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa. Il comma 3 dispone che, nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comma 4 prevede che le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo della società sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata. Il comma 5 prevede infine norme relative agli incarichi di consulenza conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia s.p.a.

 

 


Articolo 2
(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)

 

L’articolo 2 interviene sulle modalità di fruizione del credito d’imposta[2] in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate (c.d. Visco-Sud) introducendo, in luogo dell’utilizzo automatico del beneficio fiscale, l’obbligo di una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate con la quale si stabiliscono i tempi e gli importi di fruizione del credito d’imposta per ciascun beneficiario.

La nuova procedura è diretta a consentire il monitoraggio dell’onere a carico della finanza pubblica e a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla norma.

 

L’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto un beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano acquisizione di specifici beni strumentali, connessi ad un progetto d’investimento iniziale, destinati alle strutture produttive localizzate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.

Le richiamate norme della legge finanziaria 2007 dispongono, nel testo previgente, che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in via automatica:

1)             in sede di versamento delle somme dovute ai fini delle imposte dirette (saldo e acconto) con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e per quelli successivi;

2)             in compensazione[3] di altre imposte  tributi (mediante il modello F24) solo in caso di eccedenza di credito in dichiarazione dei redditi.

Con decisione C380 del 25 gennaio 2008 la Commissione europea si è pronunciata favorevolmente rispetto al regime del credito d’imposta introdotto dalla legge finanziaria 2007. In particolare, la Commissione ha precisato che l’aiuto è erogato automaticamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, che la presentazione del formulario all’Agenzia delle entrate prima dell’inizio del progetto non costituisce istanza e che le autorità italiane non esercitano alcun controllo ex ante. Inoltre, al punto 54 della stessa decisione viene evidenziato l’obbligo di comunicare alla Commissione le modifiche eventualmente apportate alla disciplina.

 

La nuova procedura introdotta, subordinando la fruizione del credito d’imposta per investimenti alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria (la quale stabilisce anche i tempi e gli importi della fruizione medesima), comporta l’obbligo di notifica dell’aiuto alla Commissione europea.

 

Ai sensi del comma 1, i limiti di spesa previsti dalla disposizione in esame sono pari a (in milioni di euro):

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

63,9

449,6

725

690

707

725

742

375

 

Gli effetti finanziari delle citate disposizioni ascritti nell’allegato 7 alla legge finanziaria per il 2007 sono pari a 377 milioni di euro per il 2008 e 763 milioni di euro per il 2009. Per gli anni 2010-2013 la relazione tecnica all’articolo 19 del disegno di legge finanziaria 2007 nel testo presentato dal Governo (A.S. 1746) indicava oneri pari rispettivamente a 725 milioni, 690 milioni, 707 milioni e 725 milioni.

 

La fruizione del credito d’imposta è subordinata all’espletamento di una procedura, che prevede, in ogni caso, l’obbligo di presentare una apposita richiesta all’Agenzia delle entrate (c.d. formulario)[4].

Una specifica disciplina è prevista per i progetti di investimento avviati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame (3 giugno 2008) per i quali, in base alla normativa previgente, la fruizione del credito d’imposta spetterebbe in via automatica.

In particolare, i suddetti soggetti devono, a pena di decadenza del contributo, presentare il formulario entro il 13 luglio 2008[5]. L’inoltro del formulario vale, con la modifica introdotta al Senato, come prenotazione dell’accesso[6] alla fruizione del credito d’imposta (comma 1, lettera a)). L’Agenzia delle entrate esamina i formulari ricevuti rispettando l’ordine cronologico di arrivo e fornisce una risposta telematica al contribuente che, per i soggetti in argomento, rappresenta un nulla-osta ed è finalizzata al monitoraggio per la copertura degli oneri a carico della finanza pubblica. La fruizione del credito d’imposta è possibile nell’esercizio in corso oppure, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, negli esercizi successivi (comma 2).

La norma subordina la fruizione del beneficio fiscale alla disponibilità delle risorse finanziarie anche per i soggetti che hanno già avviato progetti di investimenti e che in base alla normativa previgente avevano diritto all’automatico utilizzo del credito d’imposta.

Per quanto riguarda i progetti non ancora avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi del comma 1, lettera b), la presentazione del formulario vale, con la modifica introdotta al Senato, come prenotazione dell’accesso[7] alla fruizione che comunque interviene in un momento successivo rispetto a quello di cui alla lettera a) del comma 1, ossia di coloro che avevano già avviato il progetto di investimento.

Per i soggetti in argomento, la comunicazione dell’Agenzia delle entrate di avvenuta presentazione del formulario certifica l’accoglimento della prenotazione nonché, nei successivi trenta giorni, il nulla osta all’utilizzo del credito d’imposta ai soli fini della copertura finanziaria (comma 2).

Ai sensi del comma 3 i soggetti che avviano nuovi progetti a decorrere dal 3 giugno 2008 devono esporre nel formulario l’importo degli investimenti sulla base di un’apposita pianificazione.

Le spese agevolabili devono essere sostenute, a pena di decadenza dal beneficio, rispettando i limiti temporali imposti dalla norma, ossia entro i due anni successivi all’anno di accoglimento della prenotazione nonché entro i limiti di importo, fissati in un ammontare minimo pari, progressivamente, al 20% dell’investimento complessivo nell’anno di accoglimento dell’istanza e al 60% nell’anno successivo.

 

In sostanza, nell’anno di accoglimento devono essere sostenute spese di ammontare non inferiore al 20% dell’investimento complessivo mentre nel secondo anno l’ammontare delle spese non può essere inferiore al 40% (per un totale di spesa minima al secondo anno pari al 60%).

 

Oltre alla individuazione delle modalità di ripartizione della spesa, il comma 3 individua anche le modalità per la fruizione del relativo credito d’imposta.

In particolare, afronte delle spese sostenute nei limiti sopra indicati, l’utilizzo del credito d’imposta è ammesso, subordinatamente alla ricezione della comunicazione del nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria e fatta salva l’ipotesi di incapienza, entro il limite temporale fissato in due anni e mezzo dalla data di accoglimento della prenotazione.

Oltre al predetto limite temporale la norma dispone dei limiti di importo massimo annuale per la fruizione del beneficio fiscale pari al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno successivo.

La fruizione del credito d’imposta, di cui al comma 3 dell’articolo 2, dovrebbe essere ammessa con riferimento all’anno di accoglimento della prenotazione (in cui vi è la certezza di essere ammessi al beneficio) e non all’anno di presentazione dell’istanza (il cui accoglimento è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie). Inoltre, mentre le spese di investimento devono essere sostenute entro i due anni successivi a “quello di accoglimento della prenotazione”, la fruizione del credito d’imposta è ammessa in misura pari al 30 per cento, “nell’anno di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno successivo”. La fruizione del beneficio risulterebbe più agevole se, analogamente a quanto verificatosi in passato[8], fosse prevista una modulazione temporale uniforme della spesa per investimento e utilizzo del credito d’imposta.

La disposizione introduce a carico di coloro che intendono beneficiare del credito d’imposta un onere amministrativo in precedenza non previsto e comporta, inoltre, un onere di notifica dell’Amministrazione alla Commissione europea.

 

 


Articolo 3, co. 1-6
(Proroga termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi)

 

L’articolo 3, commi da 1 a 6, reca la proroga, per l’anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e degli intermediari abilitati, di alcune tipologiedi dichiarazioni dei redditi.

Si tratta delle seguenti:

§         Dichiarazioni delle persone fisiche Mod. 730 e Mod. Unico (solo se presentato in via telematica): proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008;

§         Dichiarazioni dei sostituti d’imposta con Mod. 770 semplificato: dal 31 maggio al 10 luglio 2008;

§         Dichiarazioni IRES in scadenza entro il 29 settembre 2008: proroga al 30 settembre 2008;

§         Dichiarazione società di persone ed equiparati IRES in scadenza entro il 29 settembre 2008: proroga al 30 settembre 2008;

§         Dichiarazioni IRAP delle amministrazioni e degli enti pubblici: proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008.

 

La Relazione illustrativa del Governo rileva come tale differimento sia stato stabilito “tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità, che hanno evidenziato come le novità introdotte in materia tributaria abbiano avuto un forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione”.

 

Il comma 1 in particolare, proroga dal 31 maggio al 10 luglio 2008 il termine entro il quale i CAF-dipendenti oppure i professionisti abilitati nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale possono effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate attraverso il modello 730, ai sensi del regolamento sull’assistenza fiscale (articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

 

Si ricorda che tale regolamento prevede che i possessori dei redditi di lavoro dipendente (comprensivi dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni a queste equiparati) e di alcune tipologie di redditi assimilati possano adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando la dichiarazione:

a) entro il mese di aprile (dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione), al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;

b) entro il mese di maggio (dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione), ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

I Centri di assistenza fiscale (CAF), furono istituiti con l’articolo 78 della legge n. 413 del 1991, quali organismi preposti all’assistenza per i lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi. Dal 3 dicembre del 2005, i CAF hanno peraltro perso la posizione di monopolio nell’attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati: tale attività, infatti, è attualmente espletata anche dalle figure professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro[9]. La costituzione dei CAF è consentita anche, in presenza di determinati requisiti, ad associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e ad associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato.

 

Il comma 1 in commento esclude dalla proroga le ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 23 gennaio 2008, per le quali restano pertanto fermi i termini ivi previsti di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni. Il riferimento è al provvedimento che prevede l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione all’Agenzia stessa, entro il 25 giugno 2008, del risultato contabile delle dichiarazioni Mod. 730/2008, solamente per alcune province elencate nel provvedimento.

 

Si tratta di nuove disposizioni relative ai flussi informativi tra i Caf-dipendenti, l’Agenzia delle entrate ed i sostituti d’imposta, la cui attuazione è prevista gradualmente individuando, in sede di prima applicazione, un limitato numero di province ai cui sostituti d’imposta si applica il provvedimento. Si tratta delle seguenti: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.

 

Il comma 2 proroga, per il solo anno 2008, dal 31 maggio al 10 luglio 2008 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la dichiarazione a mezzo del 770 semplificato.

 

Si ricorda che il sostituto di imposta è la persona fisica o giuridica che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto.

Con il D.P.R. n. 435 del 2001 è stata ampliata la categoria dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, ricomprendendovi non solo i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, ma anche gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, già obbligati alla comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria. I modelli da utilizzare per assolvere l’obbligo informativo sono due:

§         il modello di dichiarazione semplificata, mediante il quale i sostituti di imposta, diversi da quelli che hanno effettuato ritenute sui redditi da capitale, esauriscono i loro adempimenti, trasmettendo i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei redditi di lavoro autonomo da essi erogati;

§         il modello 770 ordinario, da presentarsi in aggiunta al modello semplificato, qualora i sostituti, oltre ai redditi di lavoro, abbiano corrisposto redditi di capitale.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica del modello 770 semplificato, il termine è ordinariamente fissato al 31 marzo. Per l’anno 2008, il termine era già stato prorogato al 31 maggio dal comma 217 dell’art. 1, l. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), come modificato dall’art. 37-bis, d.-l. n. 248 del 2007[10].

 

Il comma 3 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, da parte dei soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società).

 

Con il D.P.R. n. 322 del 1998, regolamento che disciplina la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA è stata anche introdotta la c.d. dichiarazione unificata (UNICO), che consente di assolvere contestualmente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Inoltre, in essa confluiscono anche i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (dovuti all’INPS o ad altri enti e casse di previdenza)e ai premi INAIL. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare tenuti ad effettuare almeno due dichiarazioni tra quelle dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, co. 52, della legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244 del 2007), a decorrere dal periodo di imposta 2008, la dichiarazione IRAP non deve più essere presentata in forma unificata, ma va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

 

La presentazione della dichiarazione va effettuata direttamente o tramite gli incaricati, individuati dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, per i gruppi di società.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 2-bis, nell’ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientri tra i soggetti tenuti o alla dichiarazione Iva o tra i sostituti d’imposta o ai soggetti cui si applicano gli studi di settore, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel (servizio telematico dell’Agenzia delle entrate). Per quanto concerne i termini di presentazione, i soggetti IRES devono normalmente presentare la dichiarazione entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, esclusivamente in via telematica.

 

Il comma 4 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di società di persone e di soggetti equiparati, delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza il 29 settembre 2008 o anteriormente.

 

Si tratta dei soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, quindi le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, i cui redditi sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soggetti equiparati si tratta dei seguenti:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di costituzione può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;

 

Le società di persone ed i soggetti equiparati devono presentare la dichiarazione – agli effetti dell’IRAP e agli effetti dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai soci – nei termini fissati per la dichiarazione delle persone fisiche. La dichiarazione è unica e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione degli imponibili. La presentazione della dichiarazione va effettuata direttamente o tramite gli incaricati nel caso di gruppi di società.

Il comma 5 proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le persone fisiche sono tenute a presentare le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata. Resta pertanto fermo il termine del 30 giugno entro il quale presentare la dichiarazione in forma cartacea, con invio tramite sportello bancario o postale.

 

Si ricorda che le persone fisiche utilizzano il modello UNICO (le persone fisiche non titolari di partita IVA compilano la sola parte di UNICO relativa alla dichiarazione dei redditi), ovvero il modello 730 se titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione se rispettano alcune condizioni.

L’articolo 2, co. 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le persone fisiche e le società di persone presentino la dichiarazione fiscale (UNICO) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane Spa tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

 

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Il comma 6 proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono presentare in via telematica la dichiarazione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 446/1997, istitutivo dell’imposta.

 

Le amministrazioni pubbliche cui ci si riferisce sono le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari (IACP), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

 

Si ricorda che, per ogni periodo di imposta, i soggetti passivi IRAP devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare i componenti del valore della produzione netta, anche se non ne consegue alcun debito di imposta (ai sensi dell’art. 19, co. 1, d. lgs. n. 446 del 1997).

Per gli organi dello Stato e per le amministrazioni pubbliche, la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti IRAP.

 


Articolo 3, comma 7
(Rimborso crediti IRPEF e IRES)

 

Il comma 7 dell’articolo 3, inserendo il comma 140-bis all’articolo 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), modifica la disciplina dei rimborsi fiscali per crediti ultradecennali riferiti all’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (IRPEF e IRPEG) e all’imposta sul reddito delle società (IRES).

 

Con i commi 139 e 140 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 è stato disposto che sui crediti di imposta richiesti a rimborso da oltre dieci anni è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2008, un interesse calcolato al tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto.

Il DM 13 marzo 2008[11], emanato in attuazione dei citati commi 139 e 140, stabilisce che, per l’anno 2008, gli interessi giornalieri sui crediti d’imposta ultradecennale devono essere calcolati al tasso del 4,41% annuo. Gli interessi sono calcolati a decorrere:

a)    dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b)    dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

 

La norma dispone che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali sia invece destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente.

A tal fine, si prevede il trasferimento di una parte delle risorse finanziarie disponibili in un apposito capitolo, da istituire presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme trasferite saranno utilizzate per l’erogazione:

a)   di parte dei rimborsi dei crediti ultradecennali;

b)   dei rimborsi relativi a crediti per i quali non sono maturati i dieci anni.

 

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame la norma intende evitare che le risorse stanziate per i rimborsi dei crediti IRPEF, IRPEG e IRES siano completamente assorbite da quelli ultradecennali. Ciò in quanto questi ultimi, afferma la relazione, comprendono crediti di importo rilevante riferiti ad un numero limitato di contribuenti, mentre i crediti più recenti sono di minore entità e riferiti ad una notevole platea di soggetti.

 

Andrebbe chiarito sulla base di quali criteri si intende rimborsare i crediti maturati da meno di dieci anni al fine di poter valutare l’impatto delle disposizioni in esame sui creditori dell’amministrazione finanziaria.

 

 


Articolo 3, co. 8
(Abrogazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali)

 

Il comma 8 dell’articolo 3 abroga i commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. “decreto Bersani-Visco”).

Tali commi concernono: la responsabilità solidale[12] tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi ad oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi[13], nonché la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti.

Conseguentemente, il comma 8 in esame dispone altresì l’abrogazione del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.

Vengono, pertanto, innanzitutto soppressi i commi da 29 a 31 dell'articolo 35, che ponevano a carico degli appaltatori una serie complessa di oneri e adempimenti, in mancanza dei quali tali soggetti sarebbero stati considerati solidalmente responsabili.

 

Si tratta dei seguenti:

§         in base al comma 29, l’appaltatore era liberato dalla responsabilità solidale solo dopo la verifica – acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo – che gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali di cui al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;

§         il comma 30 determinava il limite massimo dell’importo dovuto a titolo di responsabilità solidale nell’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore;

§         il comma 31 stabiliva che gli atti che dovevano essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore fossero notificati, entro il medesimo termine, anche al responsabile in solido. Per l’individuazione dei competenti uffici degli enti impositori e previdenziali si faceva comunque riferimento alla sede del subappaltatore.

 

Riguardo alla materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, resta invece in vigore il comma 28 dell’articolo 35.

Tale comma sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sia tenuto il subappaltatore medesimo.

Per quanto riguarda la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore il comma 8 sopprime, analogamente,i commi 32 e 33 del citato articolo 35, che tale responsabilità sancivano, comminando forti sanzioni pecuniarie, in mancanza di una serie di verifiche ed adempimenti a carico del committente.

 

Il comma 32 stabiliva infatti che il committente, prima di pagare il corrispettivo spettante all’appaltatore, dovesse chiedere a quest’ultimo l’esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione – da parte dell’appaltatore stesso – degli adempimenti, indicati al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente relative all’opera, alla fornitura o al servizio affidati.

Il comma 33 comminava poi una forte sanzione amministrativa pecuniaria, da 5 mila a 200 mila euro, per l’inosservanza delle suddette modalità di pagamento. Tale misura afflittiva era applicata soltanto nel caso che gli adempimenti di cui al comma 28 – connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati – non fossero stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Si stabiliva che – per l’applicazione della suddetta sanzione – venissero osservate le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

 

Si ricorda peraltro che l’articolo 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, e successive modificazioni, prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente sia anche imprenditore o datore di lavoro, questi è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Si osserva, a tale proposito, che il comma 8 in commento abroga anche il comma 34 del citato art. 35, il quale, nell'ultimo periodo, faceva salvo, da un lato, il medesimo articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, ed estendeva, dall'altro, la responsabilità solidale prevista da quest'ultima norma all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. Dovrebbe pertanto essere vigente la responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, ferma restando la soppressione dell'estensione della medesima alle suddette ritenute fiscali.


 

Articolo 3, comma 8-bis
(Pagamento virtuale dell’imposta di bollo)

 

Il comma 8-bis dell’articolo 3, introdotto al Senato, modificando l’articolo 15 del D.P.R. 642/1972[14], interviene sulla disciplina del pagamento virtuale dell’imposta di bollo.

In particolare, viene estesa la facoltà di applicare tale modalità di versamento anche agli atti e documenti ricevuti oltre a quelli emessi, questi ultimi già disciplinati dal testo vigente prima delle modifiche in esame.

 

L'articolo 15 del DPR n. 642/1972 dispone che i soggetti che intendono effettuare il pagamento virtuale dell’imposta di bollo devono presentare apposita domanda, per ottenere l’autorizzazione, nella quale dichiarano il numero presuntivo degli atti e dei documenti[15] che potranno essere emessi durante l’anno (terzo comma). Sulla base della predetta dichiarazione, l’ufficio del registro liquida l’imposta dovuta in via provvisoria che viene versata dal contribuente in rate costanti bimestrali (quarto comma). Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente presenta all’ufficio del registro una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente (quinto comma) in base alla quale l’ufficio procede, previ opportuni riscontri, alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (sesto comma).

 

La modifica introdotta andrebbe coordinata con quanto indicato nel quinto comma del medesimo articolo 15 del D.P.R. 642/1972 nel quale viene disciplinata la dichiarazione degli atti e documenti emessi ai fini della liquidazione dell’imposta.


Articolo 3, comma 8-ter
(Biocarburanti)

 

Il comma 8-ter dell’articolo 3 modifica le disposizioni in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere annualmente al consumo, aggiungendo alle tipologie di carburanti attualmente previste  i “combustibili sintetici”.

 

L’art. 2-quater del decreto legge n. 2/2006[16](comeriformulatocon il  comma 368 della legge n. 296/06 “Finanziaria 2007”) stabilisce l’obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina o gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili, di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima dei seguenti biocarburanti: biodiesel, bioetanolo e derivati, ETBE e bioidrogeno. Per assolvere all’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, è tuttavia consentito l’acquisto, in tutto o in parte, dell'equivalente quota di immissione o dei relativi diritti da altri soggetti (comma 1 dell’art. 2-quater).

La quota minima di cui sopra, fissata nell’1% per il 2007, è elevata al 2% a decorrere dal 2008 (comma 2 dell’art. 2-quater del D.L. n. 2/2006); per il 2009 l’art. 2, comma 139 della legge finanziaria 2008[17] ha elevato la quota al 3%, mentre ai sensi del successivo comma 140 per gli anni successivi al 2009 la quota minima del 3% potrà essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale, allo scopo di conseguire gli “obiettivi indicativi nazionali” (previsti dalla normativa comunitaria).

Le sanzioni pecuniarie per il mancato adempimento dell’obbligo di cui sopra sono state recentemente definite con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2008, n. 100[18], mentre con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, è stato approvato il Regolamento di attuazione[19].

Va rammentato che la sostituzione, in ogni Stato membro, dei carburanti derivati da petrolio con biocarburanti è stata stabilita con la direttiva 2003/30/CE[20], attuata con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128. Le norme comunitarie (art.3) prevedono la sostituzione, in ogni Stato membro, dei carburanti derivati da petrolio con biocarburanti in una misura che la direttiva stessa così individuava: il 2% per il 2005 e il 5,75% per il 2010. Tali percentuali di sostituzione rappresentano gli “obiettivi indicativi” che debbono essere raggiunti dai Paesi membri, e sono calcolati sulla base del tenore energetico ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale.

Ai sensi delle norme comunitarie è “biocarburante” qualunque carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa, rientrante nell’elenco di cui all’art. 2, par. 2 che menziona i “biocarburanti sintetici” definiti “idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa”.

 

A seguito delle modifiche introdotte con il comma in esame, dunque, l’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti potrà essere soddisfatto, oltre che con il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE ed il bioidrogeno, anche con i “combustibili sintetici”.

A questo proposito si evidenzia che i combustibili sintetici sono ricavati, tramite il processo chimico di Fischer-Tropsch, a partire dal gas metano, dalle biomasse (non solo vegetali, anche legname e rifiuti organici) e dal carbone, ricavandone prodotti identici che differiscono solo per il materiale di partenza.

 

In proposito va pertanto rilevato che la direttiva comunitaria n. 2003/30/CE pur menzionando fra i biocarburanti da trasporto anche i combustibili sintetici, ammette tuttavia il solo prodotto derivato dall’utilizzo di biomasse.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Dando seguito a quanto annunciato nel piano d’azione per una politica energetica europea, approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, il 23 gennaio 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici[21].

In particolare, il pacchetto contiene una proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)19), che fa riferimento anche all'utilizzo dei biocarburanti, intesa a conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dal piano d’azione sopra citato e intesi a limitare il riscaldamento del pianeta a 2 gradi Celsius entro il 2020.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la proposta intende fissare l’obiettivo minimo giuridicamente vincolante del 10% di biocarburanti, per tutti gli Stati membri, nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020.

Per i biocarburanti e altri bioliquidi la direttiva introduce un sistema di garanzia della sostenibilità ambientale che individua una serie di criteri rigorosi volti ad assicurare, tra l'altro, che i biocarburanti computati ai fini del conseguimento degli obiettivi consentano un livello minimo di riduzione dei gas a effetto serra. In particolare, si propone che i biocarburanti rispettino un limite minimo di economia di emissione di CO2 del 35% rispetto a un classico carburante e che la produzione non derivi da materie prime coltivate su terre fino ad allora usate per immagazzinare carbonio o per preservare la biodiversità (foreste, zone di protezione naturale, zone umide).

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, nelle sue conclusioni, ha sottolineato la necessità di flessibilità nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, in linea con il piano d'azione adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2007, e rileva l'importanza di regimi nazionali di sostegno efficaci per le energie rinnovabili.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è all’esame in prima lettura al Parlamento europeo, che sarebbe orientato a chiedere che siano considerati biocarburanti anche i biocarburanti sintetici quali idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa. Inoltre, il Parlamento europeo sarebbe orientato a richiedere una revisione dell'obiettivo vincolante del 10% di biocarburanti, proponendo di sostituirlo con un obiettivo compreso tra l'8 e il 10%.

 

 

 


Articolo 3, comma 8-quater
(Disposizioni in materia di rifiuti in Campania)

 

Il comma 8-quater dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, concede ai comuni della regione Campania la facoltà di deliberare, per l’anno 2008, variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. TIA e TARI) anche dopo il 30 maggio 2008. La norma rappresenta una deroga alla disciplina generale vigente ed è stata introdotta con la finalità di contenere i fenomeni connessi all’emergenza ambientale della citata regione.

 

la disciplina nazionale vigente in materia di tassa o tariffa sui rifiuti è contenuta:

§         nell’articolo 1, comma 184, lettera a) della l. 296/2006 (finanziaria 2007)[22], il quale ha disposto che, fino alla completa attuazione del D.Lgs. 152/2006 (c.d. codice ambientale) e in ogni caso per gli anni 2007 e 2008 rimane invariato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

§         nell’articolo 1, comma 7, del DL 93/2008[23] (attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge) ai sensi del quale, a decorrere dal 27 maggio 2008 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi. Sono fatti salvi, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Tuttavia, in considerazione della sopravvenuta emergenza rifiuti in Campania, sono state introdotte disposizioni specifiche ed in particolare:

§         l’art. 7 del D.L. 61/2007 ha disposto che, in deroga all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. codice ambientale)[24], i comuni della regione Campania adottino immediatamente iniziative urgenti in merito alla determinazione della tassa rifiuti al fine di garantire, per un periodo quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti da indicare in appositi piani economico-finanziari. In caso di mancato adempimento da parte dei comuni si applicano le sanzioni di cui all'art. 141, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 (testo unico sugli enti locali) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

§         l’art. 33 del D.L. 248/2007 ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine indicato nel suindicato art. 7.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 6 maggio 2008 la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia[25] sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. In particolare, come risulta dalla prima lettera di messa in mora del giugno 2007, la Commissione rileva che l’Italia non ha creato una rete adeguata di impianti di smaltimento in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nella regione. Inoltre, in una seconda lettera di messa in mora di ottobre 2007, in aggiunta alle carenze già segnalate, si sottolinea anche la mancanza in Campania del piano di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva.

Allo stato attuale, Governo italiano e servizi della Commissione europea stanno collaborando allo scopo di risolvere la situazione: nel corso di una recente visita del sottosegretario all’ambiente Bertolaso presso la Commissione europea si è instaurato un rapporto di collaborazione con il commissario Dimas ed i suoi servizi sull’applicazione del cosiddetto decreto rifiuti[26].

 

 


 

Articolo 4, comma 1
(Conferimento incarichi dirigenziali nel Ministero dell’economia e delle finanze)

 

Il comma 1 proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008[27] per il conferimento, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di non più di quattro incarichi di livello dirigenziale generale con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche derogando ai limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente.

Secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione in esame, la proroga si rende necessaria al fine di consentire all’amministrazione finanziaria l’efficace utilizzo delle risorse umane di cui al citato comma 359, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

 

Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, l’art. 1, comma 359, della legge finanziaria 2008prevede che nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze possano essere conferiti, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti, in relazione al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche, dall’articolo19, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[28]. La norma dispone altresì che ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dalla medesima disposizione, siano soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

L’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 consente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo di conferire, con contratto a tempo determinato, incarichi di funzione dirigenziale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Gli incarichi possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La durata degli incarichi non può eccedere il termine di tre anni per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di ministeri e per quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, mentre per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine è di cinque anni.

 

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione del decreto-legge[29], si precisa inoltre che i dirigenti generali debbano essere destinati in misura omogenea ai quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero.

 

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze (D.P.R. 43/2008)[30] prevede che esso si articoli in quattro dipartimenti:

§         Dipartimento del tesoro;

§         Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

§         Dipartimento delle finanze;

§         Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

 

Sembra opportuno riformulare la proroga disposta dal primo periodo del comma in esame in termini di novella all’art. 1, co. 359, della L. 244/2007, conformemente alle indicazioni contenute al riguardo nelle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi[31].

 

Il secondo periodo del comma 1, anch’esso introdotto nel corso dell’esame da parte dell’altro ramo del Parlamento, autorizza il completamento del programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato, previsto dall’art. 1, co. 481, della legge finanziaria 2007[32] ed attuato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 aprile 2007[33], attraverso il completo utilizzo della graduatoria approvata per tale concorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall’utilizzo della graduatoria si farà fronte anche attingendo alle disponibilità del Fondo di cui all’art. 1, co. 527, della legge finanziaria 2007, destinato alle assunzioni da parte di amministrazioni statali[34] sottoposte a limitazioni della possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009.

La disposizione motiva l’autorizzazione con l’impossibilità di concludere entro il 31 maggio 2008 le procedure di reclutamento previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 aprile 2007 in considerazione dell’esigenza di completare le attività di verifica conoscitiva necessarie all’allocazione del personale in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

Al riguardo, si rileva che non risulta di immediata evidenza il riferimento al termine del 31 maggio 2008, che non è menzionato né nel D.M. 19 aprile 2007, né nell’art. 1, co. 481, della legge finanziaria 2007.

 

L’art. 1, co. 481, della legge finanziaria 2007 dispone una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Tali risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni interessate, con una quota non inferiore a 3 milioni destinata alla Ragioneria generale dello Stato, anche per effettuare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità.

Le modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. 203/2005[35].

In attuazione di tale previsione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2007 ha stabilito che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda ad indire un'apposita procedura selettiva, da svolgersi mediante valutazione di titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da un colloquio, per il reclutamento di un contingente di 26 unità nella qualifica dirigenziale[36]. Allo scopo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione e 57 mila euro per l'anno 2007 e di 2 milioni e 114 mila euro a decorrere dall'anno 2008.

Con decreto ministeriale n. 27149 dell’11 febbraio 2008[37], il contingente di 26 unità da mettere a concorso è stato quindi elevato a 32 unità e sono, corrispondentemente, state incrementate le risorse destinate allo scopo.

La graduatoria, approvata con decreto del ragioniere generale dello Stato n. 46192 del 2 aprile 2008[38], è composta di 63 candidati.

 


 

Articolo 4, commi 2 e 2-bis
(Differimento termini del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

 

I commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 sono volti a differire l’applicazione di alcune norme contenute nel D.Lgs. 81/2008[39], in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Si ricorda che il menzionato D.Lgs. 81/2008 è stato emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in realtà nella sostanza opera il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento della medesima disciplina in un unico testo normativo (come posto in rilievo dall’articolo 1).

Il D.Lgs. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008, ad eccezione delle disposizioni richiamate nei commi 2 e 3 dell’articolo 306, la cui entrata in vigore viene differita rispetto all’entrata in vigore del complesso del medesimo decreto.

 

In particolare, il comma 2 differisce al 1° gennaio 2009 l’applicazione delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008: articolo 18, comma 1, lettera r), riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro; articolo 41, comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche.

 

L’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008, prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Si ricorda che, pur in presenza del suddetto differimento al 1° gennaio 2009, resta in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Si consideri, inoltre, che per l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera r), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro con riferimento agli infortuni che determinino un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno (articolo 55, comma 4, lettere i) e l)). L'applicazione della prima delle sanzioni menzionate esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione del citato articolo 53 del D.P.R. 1124/1965.

L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 reca norme in materia di sorveglianza sanitaria, prevedendo che essa sia svolta, oltre che nei casi in cui è prescritta dalla normativa vigente (analogamente a quanto stabilito dal D.Lgs. 626/1994), anche nelle ipotesi in cui ne faccia richiesta il lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi.

Innovando la disciplina previgente (che prevedeva solo accertamenti preventivi e periodici), il decreto in esame stabilisce che la sorveglianza sanitaria include la visita medica preventiva intesa a valutare l’idoneità alla mansione specifica, la visita medica periodica, la visita medica richiesta dal lavoratore alle condizioni sopraindicate, la visita medica svolta in occasione del cambio della mansione e la visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Viene però precisato (comma 3) che le suddette visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva (lettera a), per accertare stati di gravidanza (lettera b), nonché negli altri casi vietati dalla vigente normativa (lettera c). Pertanto, la disposizione di cui viene differita l’applicazione al 1° gennaio 2009 (articolo 41, comma 3, lettera r)) stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive. Si consideri che il divieto di visita preassuntiva non rientra tra le norme per la cui violazione il D.Lgs. 81/2008 prevede l’irrogazione di sanzioni.

Le visite mediche comprendono, a cura e a spese del datore di lavoro, i necessari esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche, anche la fine di verificare, nei casi indicati dall’ordinamento, stati di alcol dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il medico competente allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti.

All’esito della visita, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Lo stesso medico informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei suddetti giudizi, che possono essere impugnati – come già attualmente previsto  – mediante ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente.

 

Dal momento che le disposizioni di cui viene differita l’applicazione al 1° gennaio 2009 rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, sembra opportuno chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso.

Il comma 2-bis invece novella l’articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 - che differisce l’efficacia di alcune specifiche disposizioni dello stesso D.Lgs. 81/2008 rispetto all’entrata in vigore del complesso del medesimo decreto avvenuta il 15 maggio 2008 – al fine di differire ulteriormente (al 1° gennaio 2009) l’efficacia di tali specifiche disposizioni.

 

Si ricorda, al riguardo, che il menzionato articolo 306, comma 2, prevede che alcune disposizioni in materia di valutazione dei rischi diventano efficaci il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 nella Gazzetta Ufficiale, precisando che fino a tale data continuano a trovare applicazione le norme previgenti in materia.

Più in dettaglio, l’articolo 306, comma 2, stabilisce tale efficacia differita rispetto all’entrata in vigore del complesso del D.Lgs. 81/2008, per le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (secondo cui il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e il documento redatto all’esito della stessa valutazione) e all’articolo 28 (che disciplina la tipologia dei rischi da sottoporre a valutazione e il contenuto del menzionato documento elaborato a conclusione della valutazione dei rischi), nonché per le altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie.

 

Pertanto, ai sensi del comma in esame, l’applicazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 viene differita dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto) al 1° gennaio 2009.

 


Articolo 4, comma 3
(Regolamenti della fondazione “Il Vittoriale degli italiani”)

 

Il comma 3 dell’articolo 4 proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione[40] recante riordino della Fondazione "Il Vittoriale degli italiani”, autorizzato dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 634) nell’ambito di un’ articolata procedura delineata da quest’ultima per la soppressione o la razionalizzazione di enti pubblici (art. 2, commi 634-639).

In relazione alla clausola “di chiusura”, fissata dalla medesima legge per alcuni degli enti oggetto di riordino (art. 2, comma 636 ed allegato A), scaduto il termine per l’adozione del provvedimento, la Fondazione, avrebbe dovuto essere soppressa – a decorrere dal 1° luglio 2008 – ed un regolamento di delegificazione (ex art.17 co. 2 della L. 400/1988) avrebbe dovuto attribuirne le funzioni all’amministrazione competente in via primaria e disciplinare la destinazione del patrimonio e del personale.

 

La Fondazione "Il Vittoriale degli italiani" è stata istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254, che ne ha approvato lo statuto ed ha autorizzava l’erogazione di un contributo statale.

Le principali attività della Fondazione, che è un ente pubblico non economico, consistono nella organizzazione di convegni di studio e mostre, nella realizzazione di una stagione teatrale estiva, nella cura e pubblicazione, sia in proprio sia attraverso editori terzi ,di studi su d’Annunzio e il suo tempo.

L’ente è incluso tra le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534[41]; da ultimo con decreto 12 maggio 2006 del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, è stato assegnato un contributo annuale do 50.000 euro per il triennio 2006-2008.

 

Si segnala tuttavia, ai fini del necessario coordinamento, che l’articolo 26 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112[42] (in corso di conversione alla Camera) ha delineato per la soppressione di enti pubblici una nuova procedura, destinata a sovrapporsi e ad integrare l’intervento introdotto in materia dalla legge finanziaria per il 2008.

La disposizione citata, modificata nel corso dell’esame in sede referente, è stata da ultimo inserita nel “maxiemendamento” sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il comma 3 dell’art. 26 citato, in quest’ultima formulazione, prevede tra l’altro l’abrogazione dell’art. 2, co. 636 e del relativo Allegato A della legge finanziaria, disposizione oggetto della proroga di cui al comma qui illustrato.

 

 

 


 

Articolo 4, comma 4
(Limitazione alla guida autoveicoli per neopatentati)

 

Il comma 4 dell’articolo 4 proroga dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117[43].

Tale norma ha introdotto un comma 2-bis all’articolo 117 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

La disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008. Con l’articolo 22 del decreto legge n. 248/2007[44], l’applicazione della normativa era stata prorogata al 1° luglio 2008.

 

Va ricordato che, secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di conversione del decreto legge, la finalità della proroga si connette all’esigenza di approfondire la effettiva rispondenza della norma citata alla finalità di incrementare la sicurezza nella circolazione per i neopatentati. I criteri dettati dalla normativa in questione potrebbe infatti determinare l’esclusione dalla possibilità di guida per alcune vetture di piccola cilindrata, consentendola invece per veicoli più potenti, che possono raggiungere elevati limiti di velocità.

 

 


Articolo 4, comma 5
(Differimento in materia di codice dei contratti pubblici)

 

Il comma 5, attraverso una novella all’art. 19 del decreto legge n. 248 del 2007,prevede l’applicazione dell'articolo 256, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), riferite agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Si rammenta che il novellato art. 19 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, aveva già previsto un primo differimento dell'art. 256, co. 4, del codice dei contratti pubblici, riferite agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Tale termine coincideva con il 1° luglio 2008, vale a dire con il termine per l’emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi del medesimo codice dei contratti pubblici di due anni dalla data di entrata in vigore del codice.

 

In merito al contenuto dell’art. 256 del codice dei contratti pubblici - per il quale il comma 5 in esame dispone la proroga - esso reca le abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del medesimo provvedimento. Il comma 4, in particolare, precisa che il regolamento attuativo del codice (di cui all’articolo 5) elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento, facendo specifico riferimento alle disposizioni contenute in alcuni provvedimenti esplicitamente indicati. Tra queste, il citato comma 4 richiama gli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

 

Si ricorda che il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, non risulta ancora pubblicato. Sullo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2007 si è espresso il Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 settembre 2007[45]. Successivamente, in data 26 maggio 2008, la Corte dei Conti ha negato la registrazione al provvedimento rinviandolo, con una serie di rilievi (che riguardano sia la procedura seguita che alcune singole norme), al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

 

Tali disposizioni stabiliscono, in relazione ai creditori dell’esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all’esecutore di opere pubbliche.

 

In particolare, l’art. 351, primo comma, prevede che ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sia concesso il sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera, nel qual caso l’art. 353 stabilisce un ordine di priorità tra i crediti rispetto ai quali l’Amministrazione può annuire alla concessione di sequestri. Il sequestro è comunque possibile, a norma del secondo comma dell’art. 351, rispetto alle somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

L’art. 352 disciplina la comunicazione delle domande di sequestro dalla competente Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa.

L’art. 354 reca una disposizione speciale per i creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere, facendo salvi i privilegi e i diritti che ad essi competono in base al codice civile e alla normativa in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica e, conseguentemente, la concessione di sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

L’art. 355 prevede la competenza da parte dell'autorità che avrà ordinato un sequestro a decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata e la revoca del sequestro.

 

Attraverso il comma in commento, quindi, viene garantita l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate della L. 2248/1865, allegato F, anche successivamente all’entrata in vigore del regolamento e fino al 1° gennaio 2009.

Tale disposizione appare conseguente alle perplessità espresse dal Consiglio di Stato sull’articolo 164 dello schema di regolamento (che riproduce i richiamati articoli da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865), in ordine in particolare alla possibilità che “il regolamento (che ha natura di esecuzione e di attuazione) possa delegificare una materia (quella dei limiti ai diritti dei creditori), che attiene a diritti soggettivi e che finora era regolata da una fonte primaria che, per il principio di specialità, poteva derogare alle regole generali recate dal c.c. e dal c.p.c. in tema di sequestro e pignoramento di crediti”. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “in assenza di norme che disciplinano, nel codice, la materia dei creditori dell’appaltatore, il regolamento non può introdurre alcuna disposizione sostitutiva degli artt. da 351 a 355, L. 2248/1865, non essendo un regolamento di delegificazione né essendo la materia indicata dall’art. 5 del codice tra quelle regolamentari”.

 

 


Articolo 4, comma 6
(Proroga utilizzo risorse società ARCUS)

 

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie relative al funzionamento della società ARCUS S.p.A., istituita per il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo.

La disposizione, a seguito della modifica introdotta dal Senato per un migliorcoordinamento con la normativa vigente, novella l’art. 2, comma 102, del DL 262/2007[46] che indicava per l’applicazione di tale disciplina transitoria il termine del 30 giugno 2008.

Il differimento, secondo la relazione al ddl di conversione del D.L. in esame, si rende necessario in quanto si approssima la conclusione dell’iter del regolamento ministeriale[47] autorizzato dall’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003[48] per definire criteri e modalità per l’utilizzo e la destinazione del 3% degli stanziamenti  per  infrastrutture a favore dei beni e delle attività culturali.

 

Si ricorda che la società per azioni ARCUS S.p.A. è stata costituita ai sensi dell’art. 10 della legge n. 352 del 1997[49], sostituito, poi, dall’art. 2 della legge 291/2003[50],per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

L’articolo citato ha, inoltre, disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003[51], secondo criteri definiti dalla medesima disposizione. Si ricorda, in proposito, che l’articolo della legge finanziaria richiamato ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, appunto, per la definizione dei criteri ad un regolamento risultante dal concerto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[52]).

Nelle more dell’adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004[53], ha poi introdotto una disciplina transitoria disponendo (articolo 3, comma 1) che con decreto interministeriale[54] fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento[55].

Il medesimo DL (art. 3, commi 2 e 3) ha inoltre previsto l’adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione, da stipulare tra la  ARCUS e i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità di realizzazione degli interventi e ha introdotto il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, originariamente affidati al Ministro per i beni e le attività culturali[56].

Tale disciplina transitoria è stata poi prorogata per il 2005 (art. 3, comma 1, del DL 7/2005[57]), per il 2006 (art. 14 del DL 273/2005[58]) per il 2007 (art. 2, comma 102, del DL 262/2006[59]), da ultimo fino al 30 giugno 2008 ( art. 2, comma 407, legge 244/2007[60]).

Si ricorda infine che la percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da attribuire alla Arcus è stata innalzata dal 3% al 5% per il 2005 e il 2006[61] e poi, da ultimo, per il 2007[62].

Per completezza di informazione si segnala che entrambe le pdl recanti legge quadro per lo spettacolo dal vivo( A.C. 136 e A.C. 459), all’esame della VII Commissione della Camera in sede referente, recano previsioni relative alla ARCUS  (art. 12, A.C. 136; art. 3, comma 2, lettera d) e art. 6, comma 3, lettera b), A.C. 459)

 


 

Articolo 4, comma 7
(Differimento termine per cessazione attività non consentite per le società a capitale pubblico o misto delle regioni o gli enti locali)

 

Il comma 7 dell'articolo 4 novella l'articolo 13, comma 3, del D.L. 223/2006[63] convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006. La  norma prevede – tra l’altro – la dismissione, da parte delle società costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali, delle attività concernenti la prestazione di servizi a favore di enti diversi da quelli costituenti.

La novella estende a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006, il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività non consentite.

 

A tale proposito si ricorda che il termine previsto dal testo originario del D.L. era di 12 mesi (con scadenza quindi 4 luglio 2007), esteso a 24 (con scadenza 4 luglio 2008) dal comma 720 dell'articolo 1 della L. 296/2006[64] (finanziaria 2007).

 

L'art. 13 del citato D.L.. 223/2006, Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, dispone limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Si chiarisce, inoltre, che per produzione di beni e servizi strumentali all’attività di regioni e di enti locali si intendono quelli “in funzione della loro attività”, ad esclusione dei servizi pubblici locali (gas, acqua, luce).

L’articolo 13 del D.L. 223/2006 regola gli affidamenti con il sistema dell’in house providing, i cui tratti qualificanti, individuati prevalentemente dalla giurisprudenza, si rinvengono nell’assenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, e la persona giuridica destinataria dell’affidamento, in quanto l’ente conferente esercita sul prestatore del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e tale persona (giuridica) realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. Al proposito, la Corte di Giustizia CE, sez. II con la sentenza 17 luglio 2008 (causa C-371/05) si è nuovamente espressa sulle condizioni necessarie per ritenere legittimo l'affidamento in house di un servizio pubblico. Relativamente al controllo da parte dell’autorità pubblica, la Curia ha sottolineato la necessità di riferirsi non solo a tutte le disposizioni normative in materia, ma altresì alle circostanze pertinenti del caso di specie: dall’esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di condizionarne le decisioni con possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società. Rispetto alla questione se la società debba svolgere la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che la detengono, la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, negli ultimi anni – a partire dalla c.d. sentenza “Teckal” del 18 novembre 1999 (causa C-107/98) – ha ripetutamente sottolineato che la vera natura della società in house è quella di un soggetto che opera dentro la pubblica amministrazione, ed è funzionale al perseguimento di interessi generali. La sentenza del 17 luglio ribadisce che un’impresa svolge la parte più importante della sua attività con l’ente che la detiene se l’attività di detta impresa è destinata principalmente all’ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale. Inoltre, nel caso in cui diversi enti detengano una società, la condizione relativa all’attività può ricorrere qualora tale società svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o con quell’ente, ma con tali enti complessivamente considerati[65].

In particolare, le società di cui all’articolo 13 del D.L. 223/2006, non possono partecipare ad altre società o enti (sono escluse da tale divieto le società di intermediazione finanziaria, la cui attività istituzionale comprende anche l’assunzione di partecipazioni) e sono ad oggetto sociale esclusivo.

Tali società debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati; pertanto neppure la presenza di una gara legittima la società ad assumere servizi per conto di soggetti che non siano gli enti costituenti.

Inoltre, le società predette, come specificato nel comma 3 cessano entro 30 mesi, secondo la novella introdotta dalla norma in commento, dalla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 le attività non consentite  o in alternativa, cedono le attività non consentite a terzi ovvero le scorporano, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato.

Il successivo comma 4 sanziona con la nullità i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni sopra descritte. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto, ma le cui procedure di aggiudicazione sono state bandite prima. Resta, comunque, l’obbligo anche per questa ipotesi, di cessione dell’attività come prescritto dal co. 3.

 


Articolo 4, comma 8
(Differimento delle norme del codice delle assicurazioni private)

 

Il comma 8 dell’articolo 4, novellando l’articolo 354, comma 4 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), differisce di un anno – dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009 – l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, superate dall’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private, elencate in dettaglio dall’articolo 354, comma 1, del medesimo D.Lgs. 209/2005.

 

Come precisa la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, tale differimento si fonda sulla mancata emanazione dei regolamenti attuativi del medesimo Codice, a causa della fine anticipata della XV Legislatura.

 

Il differimento degli effetti abrogativi resta comunque subordinato alla compatibilità della vecchia normativa rispetto al nuovo Codice.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee (Causa C-518/06) in merito alla legislazione italiana che impone, a tutte le imprese di assicurazione abilitate a fornire l’assicurazione di responsabilità civile auto (RC auto) in Italia, l’obbligo di offrire l'assicurazione per tutte le categorie di assicurati in tutte le regioni italiane[66]e definisce criteri restrittivi per il calcolo delle tariffe. In merito la Commissione ha ricevuto una serie di denunce di diverse compagnie assicurative.

In primo luogo la Commissione contesta l’obbligo per le imprese di assicurazione di calcolare le proprie tariffe per l’assicurazione RC auto conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei premi nel corso degli ultimi cinque esercizi e di conformare gli stessi ad una determinata media di mercato.

A parere della Commissione, tale meccanismo è contrario al principio della libertà tariffaria di cui alla terza direttiva assicurazione non vita (92/49/CEE). In particolare, le disposizioni in questione avrebbero l’effetto di costituire un sistema di premi regolamentati e di impedire quindi alle imprese di assicurazione di commercializzare liberamente i propri prodotti e servizi nella maniera da esse giudicata opportuna e di stabilire liberamente le proprie tariffe, pregiudicando la realizzazione del mercato unico in materia di assicurazioni.

Inoltre, dal momento che la norma sul controllo delle tariffe si applica anche ad imprese aventi la propria sede principale in altri Stati membri, la Commissione ritiene che il regime sia anche contrario al principio fondamentale del Mercato interno secondo il quale il controllo finanziario rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine. (art. 9 della direttiva 92/49/CEE).

In secondo luogo, la Commissione ritiene che l’obbligo a contrarre sia in quanto tale una limitazione immotivata del principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 CE e del principio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 CE.

Il 10 aprile 2006 la Commissione aveva trasmesso all’Italia un parere motivato complementare, che faceva seguito al parere motivato già trasmesso il 18 ottobre 2005. Nella risposta del 30 dicembre 2005 le autorità italiane avevano essenzialmente ribadito che le norme contestate sono necessarie affinché tutti i guidatori possano ottenere l’assicurazione in tutte le parti d'Italia.

Pur riconoscendo che i motivi di tutela dei consumatori e di ordine pubblico possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, la Commissione considera le restrizioni previste dalla normativa italiana non proporzionate in quanto esisterebbero mezzi meno restrittivi per raggiungere tale obiettivo.

 

 

 

 


Articolo 4, comma 9
(Differimento norme sulla valorizzazione del percorso scolastico per ammissione a corsi universitari a numero programmato)

 

Il comma 9 dell’articolo 4 posticipa – dall’ anno accademico 2008-2009 al 2009-2010 – l’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 21/2008[67], concernenti la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero chiuso.

Si tratta in particolare dei corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie, dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, dei corsi di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato (art. 1, comma 1, lettere a), b) ed e)) della legge 264/1999[68]).

 

Si ricorda che, ai sensi della delega recata dall’art. 2 della legge 1/2007[69], gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 21/2008 hanno disciplinato le modalità per la per valorizzazione dei risultati conseguiti nell’ultimo triennio scolastico ed all’esame di Stato all’atto dell’attribuzione del punteggio di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato

In particolare, l’art. 4, commi 1-3, del D. Lgs. ha fissato in  105 punti il punteggio complessivo agli esami di ammissione ai citati corsi di laurea; ha inoltre disposto che  80 punti siano assegnati in relazione  all’esito del test di ingresso, i rimanenti 25  siano attribuiti sulla base alcuni specifici parametri di valutazione  (media dei voti conseguiti agli scrutini dell’ultimo triennio; valutazione all’esame di Stato, risultati conseguiti nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea prescelto ed indicate dagli atenei nei bandi di accesso ai corsi).

L’art. 5 del D.Lgs. ha  poi affidato  ai dirigenti scolastici il  rilascio della certificazione relativa all’ultimo triennio ed all’esame di Stato, disponendo che per i candidati esterni la quest’ultima, limitata all’esame di Stato, sia predisposta dal dirigente dell’istituto sede di esame.

Le disposizioni sopra sintetizzate, ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.Lgs., avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dall’anno accademico 2008-2009.

 

La relazione governativa al d.d.l. di conversione del D.L. in esame motiva la necessità della proroga con la mancata definizione di procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici, facendo riferimento anche alle difficoltà in cui potrebbero incorrere gli studenti stranieri ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico.

Merita segnalare peraltro che l’art. 4, comma 4,  del D.Lgs. 21/2008 demanda ad un decreto del ministro dell’istruzione università e ricerca la definizione dei punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico indicati sopra, il provvedimento in questione non è stato ancora emanato[70].

Si consideri l'opportunità di redigere le disposizioni in forma di novella al citato art. 6 del D.Lgs. 21/2008, al quale aggiungere in fine le parole: ", ad eccezione degli articoli 4 e 5, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010."

 


Articolo 4, comma 9-bis
(Museo della fisica e Centro studi ricerche)

 

Il comma 9-bis dell’articolo 4, introdotto dal Senato, modifica la disciplina  relativa al mandato del presidente del “Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche ‘Enrico Fermi’[71]”, consentendo che l’incarico possa essere rinnovato, dopo la scadenza, senza alcun limite.

La modifica è introdotta mediante novella all’art. 7, comma 2, del D.M. 5 gennaio 2000[72], che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, ai sensi del quale il presidente, nominato con decreto del ministro dell’istruzione università e ricerca, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Si ricorda in proposito che l’incarico dell’attuale presidente sarebbe venuto definitivamente a scadenza il 6 luglio 2008 essendo già stato rinnovato una volta (con DM 6 luglio 2004, n. 879[73]).

 

La legge n. 62/1999[74] ha trasformato l'Istituto di fisica in via Panisperna (Roma) in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). La medesima legge ha autorizzato una spesa iniziale per la realizzazione della nuova struttura nonchè l’assegnazione di un contributo annuale a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca[75] (allocato nello stato di previsione del ministero), a tal fine incrementato a decorrere dal 1999.

Per l’ordinamento del Museo e Centro di ricerca la legge 62/1999 ha disposto l’emanazione di un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988[76]) risultante dal concerto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Il regolamento in questione prevede (art. 7) che il presidente, nominato fra personalità di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, duri in carica quattro anni e possa  essere confermato una sola volta. Il provvedimento disciplina inoltre la posizione del presidente rispetto alle amministrazioni di appartenenza[77] per la durata del mandato.

Il Presidente del Museo e del Centro studi, nominato nel 2000, come anticipato sopra, è stato riconfermato per un quadriennio con DM 6 luglio 2004, n. 879, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Merita ricordare infine, per completezza, che il “Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, è incluso tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; pertanto rientra nell’ambito dei soggetti per i quali il Governo - ai sensi della legge 165/2007[78]- è autorizzato ad adottare, entro il 25 aprile 2009, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della disciplina concernente agli statuti e gli organi di governo.

 

Si segnala che, essendo la disciplina relativa a nomina e durata in carica del Presidente del Museo dettata da un regolamento ministeriale, analoga fonte regolamentare avrebbe potuto apportarvi modifiche; non appare pertanto indispensabile il ricorso allo strumento legislativo.

 


 

Articolo 4, comma 9-ter
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

 

Il comma 9-ter dell’articolo 4, introdotto al Senato, proroga dal 20 luglio 2008[79] al 31 ottobre 2008 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2001) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative, nonché il termine fissato per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

A tal fine, il comma in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d’acquisto possono essere rideterminati.

 

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) hanno introdotto la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, posseduti alla data del 1°gennaio 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche dirette, tra l’altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la riapertura dei termini, l’ambito di applicazione del beneficio fiscale.

In particolare, il citato articolo 5 disciplina l’aggiornamento del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. I destinatari della disposizione sono a) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali; b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); c) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell’elenco dei revisori contabili[80]. L’eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 67 il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo con l’aggiunta degli interessi.

L’articolo 7 della medesima legge n. 448 del 2001 consente l’adeguamento dei valori d’acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili[81]. Sul maggior valore è dovuta una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni. Tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l’effettuazione dei versamenti dell’imposta sostitutiva, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare[82].

Il testo vigente prima delle modifiche in esame, prevede la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008 sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008.

 

Il pagamento delle imposte sostitutive consente di riconoscere, ai fini fiscali, il maggior valore e pertanto esso viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle partecipazioni e dei terreni oggetto di rivalutazione.

 

Norme come quella in esame, introducendo un’imposta sostituiva in luogo delle imposte ordinarie, sono suscettibili di produrre una perdita di gettito anche in termini di addizionali IRPEF regionali e comunali che sembrerebbe opportuno valutare.

 


 

Articolo 4, comma 9-quater
(Modifiche al D.Lgs. 161/2006)

 

Il comma 9-quater introduce un comma 1-bis all’art. 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 (recante Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) volto a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Si ricorda che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 161/2006 dispone che i prodotti elencati nell'allegato I (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) aventi un contenuto di COV (composti organici volatili) superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.

Si ricorda, infatti, che l’art. 3, comma 1, consente, a decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II, l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I a condizione che essi abbiano un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e che siano etichettati in conformità all'articolo 4.

Si fa notare, infine, che i nuovi valori limite previsti dall’allegato II sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007.

 

Al riguardo si osserva che il comma in esame consente la vendita dello stock di magazzino indipendentemente dalla data di produzione, introducendo, di fatto un’ulteriore deroga alla disposizione di cui si stabilisce la proroga.

 


 

Articolo 4, comma 9-quinquies
(Proroga termine conservazione in bilancio di risorse relative a contributi statali)

 

L’articolo reca la proroga al 30 settembre 2008 del termine di conservazione in bilancio delle risorse relative ai contributi statali per la realizzazione di interventi di tutela ambientale e dei beni culturali, autorizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), che alla data del 3 giugno 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.

In base alle comunicazioni inviate dalla Ragioneria generale dello Stato alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, in data 28 novembre 2007 e 28 aprile 2008, le risorse oggetto di revoca ammontano a circa 19,8 milioni di euro.

Tali risorse, alla data del 3 giugno 2008, non risultano impegnate in quanto le Commissioni parlamentari non hanno provveduto ad approvare alcun atto di indirizzo (risoluzione) per l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi revocati, da assegnare con successivo decreto del Ministro dell’economia e finanze.

 

Per quanto concerne l’assegnazione dei contributi, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede infatti che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze. L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Va ricordato che l’articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (come successivamente modificato dall’articolo 1-ter del D.L. n. 314/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005[83]) introduce inoltre una disciplina dettagliata relativamente alle modalità di attribuzione e di revoca dei contributi assegnati secondo le indicate modalità. In particolare:

-        nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, il comma 29 prevede che se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultano impegnati nel bilancio dell’ente, siano revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura;

-        per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

Per ottenere l'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2005, emanato in attuazione del comma 29 medesimo.

All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, del D.L. n. 323/1996 (legge n. 425/1996)[84].

 

La proroga in esame è stata introdotta in quanto la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 24, legge n. 244/2007, come successivamente modificato dall’art. 47 del D.L. n. 248/2007[85]), le cui disposizioni sono fatte salve dall’articolo in esame, ha disposto labrogazione dei citati commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, relativi ai suddetti contributi statali, a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.

 

Secondo la formulazione della norma in esame, la proroga al 30 settembre 2008 sarebbe riferita soltanto alla conservazione in bilancio delle somme derivanti da revoche, ferma restando l’abrogazione della norma autorizzatoria dei contributi in oggetto a partire dal 1° agosto 2008 e l’assegnazione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio,siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti beneficiari.

 

Al riguardo si fa notare che, in base alla disciplina contabilistica vigente, le risorse revocate relativamente ai contributi di cui ai commi 28 e 29 della legge n. 311/2004, permangono in bilancio, nel conto dei residui, per tutto l’esercizio finanziario 2008, anche successivamente dunque al 1° agosto 2008, data a decorrere dalla quale le disposizioni autorizzatorie dei contributi risulterebbero abrogate.

 

Pertanto, non risulta chiara la finalità della norma che mantenendo ferma al 1° agosto l’abrogazione della disposizione autorizzatoria dei contributi, non permetterebbe comunque l’utilizzo dei contributi revocati che si vuole mantenere in bilancio.

Al fine di poter utilizzare le risorse revocate sarebbe invece necessario che entro il 31 luglio 2008 il Ministero dell’economia adottasse il decreto di assegnazione delle risorse revocate, a seguito dell’atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, e che entro la medesima data gli enti beneficiari impegnassero i contributi nei loro bilanci.

 

Al riguardo, si rileva peraltro che nella Comunicazione concernente le revoche, inviata dalla Ragioneria generale dello Stato alle Commissioni bilancio in data 28 aprile 2008, il Ministero dell’economia e finanze ha precisato che, alla luce dell’abrogazione disposta a partire dal 1° agosto 2008 dei commi 28 e 29 della legge n. 311/2004, l’eventuale riassegnazione dei contributi in questione dovrebbe essere formalizzata, con l’adozione del decreto ministeriale, sulla base di apposito atto di indirizzo parlamentare, non oltre il 30 giugno 2008, al fine di consentire agli enti beneficiari così individuati l’espletamento degli adempimenti posti a loro carico entro e non oltre il 31 luglio.

 

Si osserva infine che una norma di contenuto analogo ai commi 28 e 29 della legge n. 311/2004, abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008, è contenuta nell’attuale testo del D.L. n. 112/2008, come emendato nel corso dell’iter di conversione alla Camera (articolo 13, comma 3-quater).

In particolare, la norma citata istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio”, con una dotazione di 60 milioni per il 2009, di 30 milioni per il 2010 e di 30 milioni per il 2011, per la concessione di contributi statali finalizzati alla realizzazione di interventi per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori, per la ripartizione e l’individuazione degli enti beneficiari del quale si provvede con decreto del Ministro dell’economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

 


 

Articolo 4, comma 9-sexies
(Protocollo di Kyoto)

 

Il comma 9-sexies dell’articolo 4 - introdotto nel corso dell’esame al Senato[86] - reca una disposizione transitoria relativa al comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità. Viene infatti disposto che tale comitato, fino alla costituzione nella forma prevista dal D.Lgs. 51/2008, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 216/2006.

Si ricorda, in proposito, che con il D.Lgs. 51/2008 sono state apportate numerose modifiche al D.Lgs. 216/2006 (di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità) che hanno ridisegnato sia la struttura organizzativa che le funzioni del Comitato.

In particolare si ricordano le disposizioni dell’art. 1, comma 5, che hanno novellato l’articolo 8 del D.Lgs. 216 intervenendo, tra l’altro, sui criteri di nomina dei componenti del Comitato e sul loro trattamento economico, nonché sulla composizione del Comitato stesso, che risulta sostanzialmente modificata: viene infatti prevista un’articolazione in due organi: il Consiglio direttivo (costituito da otto componenti) e una Segreteria tecnica (composta da 14 membri).

 

La motivazione di tale proroga deriva presumibilmente dal fatto che la nuova struttura del Comitato non è ancora costituita, in quanto lo schema poi divenuto D.Lgs. 51/2008 era stato presentato insieme allo schema di decreto che riorganizzava l’intero MATTM, non emanato. Poiché nel D.Lgs. 51/2008 non era prevista una disposizione transitoria si è ritenuto opportuno introdurre tale disposizione per consentire all’attuale Comitato di continuare ad operare.

 


Articolo 4-bis, comma 1
(Investimenti intermediari creditizi)

 

Il comma 1 dell’articolo 4-bis, introdotto al Senato, modificando il comma 14 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 164/2007[87], proroga dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già operativi alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti, senza dover procedere all’iscrizione all’albo tenuto da un apposito organismo.

La norma riproduce il testo dell’articolo 1 del D.L. 113/2008, attualmente in corso di esame per la conversione in legge e, pertanto, la disposizione di proroga è già in vigore a decorrere dalla data del 30 giugno 2008.

Gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legge n. 113 sono resi validi e sono fatti salvi dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell’esame presso il Senato. 

 

Si ricorda che con il D.Lgs. n. 164/2007, che ha apportato modifiche al TUF[88], è stata recepita la Direttiva 2004/39/CE (c.d. direttiva MIFID) che ha la finalità di disciplinare la costruzione di un mercato azionario europeo integrato.

Relativamente all’attività svolta dai consulenti finanziari in materia di investimenti, il comma 18-bis del TUF, introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 164/2007, prevede l’istituzione di un albo delle persone fisiche consulenti finanziari, cui devono essere iscritti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

L’articolo 19, comma 14, del D.Lgs. n. 164/2007 recante Disposizioni finali e transitorie - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla norma in esame – stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al citato articolo 18-bis e comunque non oltre il 30 giugno 2008, i consulenti che esercitavano l’attività di consulenza in data 31 ottobre 2007 possano continuare, in via transitoria, a svolgere il loro servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge relativo al DL n. 113/2008 (A.S. n. 859) chiarisce che la proroga è finalizzata a consentire l’emanazione della normativa di attuazione prevista dall’articolo 18-bis del TUF.

Si segnala, infatti, che a tutt’oggi non risulta emanato né il regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze volto a definire i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali richiesti per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti da parte delle persone fisiche, né il regolamento della Consob relativo alla disciplina dell’albo dei consulenti e dell’organismo di gestione dell’albo medesimo.

In assenza di tali regolamenti, come precisato nella relazione illustrativa, “non è ragionevole imporre ai consulenti finanziari operativi la cessazione dell’attività”.

 


 

Articolo 4-bis, commi 2 e 3
(Magistrati)

 

Nei commi 2 e 3 risulta trasfuso il contenuto dell’art. 2 del D.L. 30 giugno 2008, n. 113 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). Al riguardo, si ricorda che l’esame del relativo disegno di legge di conversione,presentato al Senato (A.S. 859), non è mai iniziato.

 

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato previste dall’art. 1, comma 518, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). Tali procedure, infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 86, della finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) avrebbero dovuto essere completate entro il 31 maggio 2008.

 

L’art. 1, comma 518, della legge finanziaria 2007, in deroga alla disciplina del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazionestabilita dalla legge finanziaria 2005, ha autorizzato – per l’anno 2007 – tale reclutamento nel limite di spesa di 1,370 milioni per il 2007 e di 5,671 milioni di euro per il 2008. La ripartizione di dette assunzioni è stata effettuata con D.P.C.M. 1° ottobre 2007, adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell’economia.

 

Il comma 3 riguarda, invece, le procedure in corso per il reclutamento di magistrati ordinari,il termine per il completamento delle quali è differito al 31 dicembre 2009.

Per le procedure in corso, lo stesso comma 3 prevede, per gli anni 2008 e 2009, una deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

 

L’art. 1, comma 523, della legge finanziaria 2007 ha previsto per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato del personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs 165/2001 (tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché avvocati e procuratori dello Stato) nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Su tale disciplina è recentemente intervenuto il decreto-legge 25 maggio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) in corso di conversione, che ha stabilito (art. 66, comma 3) per il 2009 una ulteriore riduzione della spesa per le assunzioni in magistratura, che possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

 

Il citato reclutamento deve avvenire entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 527 prevede che al fine di procedere a determinate assunzioni di personale a tempo indeterminato è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 


Articolo 4-bis, comma 4
(Nuove province)

 

Il comma 4 dell’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, differisce di un anno, al 30 giugno 2009, i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti concernenti l’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di:

§         Monza e della Brianza;

§         Fermo;

§         Barletta - Andria - Trani.

La disposizione riproduce integralmente l’art. 3 del D.L. 113/2008, i cui effetti sono fatti salvi dall’art. 1, co. 3, del d.d.l. di conversione del presente decreto.

Come si rileva dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 113/2008 (A.S. 859), la mancata proroga dei termini di attuazione delle misure prescritte impedirebbe l’utilizzo delle risorse, rese disponibili dalle singole leggi istitutive delle nuove province, per la costituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

 

Con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[89] sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, della L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, della L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, della L. 148/2004), si dispone in ordine all’adozione dei provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle nuove province, degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adottare con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle medesime leggi istitutive e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali.

Le disposizioni citate richiamano peraltro il disposto dell'art. 21, co. 3, lett. f), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000[90]), ai sensi del quale “l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Le ricordate leggi istitutive delle province fissano un termine minimo ed uno massimo entro i quali devono essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: questi devono intervenire non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[91]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi (le leggi, pubblicate nella G.U. n. 138 del 15 giugno 2004, sono entrate in vigore dopo l’ordinario periodo di vacatio, pari a 15 giorni).

Recentemente il Governo ha proceduto alla costituzione delle circoscrizioni dei collegi uninominali delle tre province in questione[92], ai fini dell'elezione dei rispettivi consigli provinciali che si svolgeranno nel turno delle elezioni amministrative del prossimo anno.

 

Si può valutare l’opportunità di formulare la disposizione in esame in termini di novella alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, come peraltro già si è proceduto in occasione della modifica del termine minimo per l’adozione dei provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato disposta dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 300/2006 (conv. L. 17/2007) (vedi infra).

 

 


Articolo 4-bis, commi 5-6
(Comunità montane)

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame del Senato, apportano due novelle all’articolo 2 della legge finanziaria 2008[93], nella parte in cui esso detta norme volte al contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane (commi 16-22) prefigurando la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti degli organi della comunità e delle indennità loro spettanti. Sono prorogati:

§      il termine per il riordino delle comunità, di competenza delle regioni (proroga al 30 settembre 2008);

§      il termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dal quale dipende la riduzione automatica delle comunità nelle regioni inadempienti (proroga al 31 ottobre 2008).

 

La disposizione riproduce testualmente l’art. 4 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113[94], il cui contenuto - nel corso dell’esame al Senato - è confluito nell’art. 4-bis del decreto-legge in esame e i cui effetti sono fatti salvi dall’art. 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Pertanto, le disposizioni di proroga sono già in vigore a decorrere dal 30 giugno 2008, data di pubblicazione del D.L. 113/2008.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame amplia il termine a disposizione delle regioni - previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge finanziaria 2008 - per provvedere, con propria legge e sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto in materia dal testo unico degli enti locali (TUEL)[95].

 

Il riordino è funzionale a una riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse, riduzione che dovrà essere pari a un terzo della quota del Fondo ordinario spettante alle comunità montane presenti in ciascuna regione. Contestualmente, il Fondo ordinario per gli enti locali[96] è stato ridotto di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dal 2009 ad opera dell’art. 2, comma 16, della medesima legge finanziaria 2008.

La legge finanziaria (art. 2, comma 18) individua, inoltre, una serie di criteri generali di cui il legislatore regionale deve tener conto nell’adempiere al riordino, quali la riduzione del numero delle comunità montane sulla base di alcuni indicatori (fisico-geografici, demografici e socio-economici), la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane e la riduzione delle indennità loro spettanti.

 

Il termine per l’emanazione delle leggi regionali di riordino, in base al testo originario del comma 17, era di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008: pertanto esso sarebbe scaduto il 1° luglio 2008.

Il comma in esame proroga tale termine al 30 settembre 2008.

Come accennato, la disposizione di proroga è già in vigore, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008, a seguito dell’emanazione del citato D.L. 113/2008.

 

Scopo della norma è di consentire a quelle regioni che non lo hanno ancora fatto, a causa della complessità dell'iter di redazione e approvazione dei progetti di legge regionali di riordino delle comunità montane, di attuare le misure stabilite dalla legge finanziaria[97]. Infatti, alla fine del mese di giugno risultavano adempienti 11 regioni a statuto ordinario[98].

 

Il comma 2 dell’articolo in esame incide invece sulle previsioni dei commi 20 e 21 dell’articolo 2 della citata legge finanziaria 2008.

 

Il comma 20 dispone direttamente la riduzione automatica delle comunità montane qualora le regioni non abbiano provveduto in tempo (vedi sopra) al loro riordino.

 

In primo luogo, si dispone la cessazione dell’appartenenza alle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Vengono, inoltre, soppresse le comunità montane nelle quali almeno la metà dei comuni non sono situati per almeno l’80% della loro superficie al di sopra di 500 m (600 m nelle regioni alpine) di altitudine s.l.m, oppure, non sono situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 m di altitudine s.l.m. e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore è almeno 500 m (600 m nelle regioni alpine).

In terzo luogo, sono soppresse le comunità montane che sono costituite da meno di 5 comuni. Tale effetto si produce anche se la riduzione al di sotto della soglia consentita è il risultato della cessazione ex lege dell’appartenenza alle comunità delle categorie di comuni di cui sopra (capoluoghi di provincia, comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

Infine, vengono introdotti alcuni limiti numerici alla composizione degli organi rappresentativi delle comunità:

§       gli organi consiliari devono essere composti da non più di un membro per ciascun comune, in modo tale, però, da garantire (come previsto dalla normativa vigente, art. 27, co. 2, TUEL) la presenza delle minoranze; a tal fine la base elettiva è composta da tutti i consiglieri dei comuni, che procedono all’elezione con voto limitato ;

§       gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l’organo consiliare.

Si ricorda che attualmente il numero degli amministratori delle comunità montana è determinato dallo statuto di ciascuna comunità, deliberato secondo le modalità fissate con legge regionale.

 

Il comma 21 stabilisce il termine per l’applicazione delle riduzioni automatiche di cui al comma 20 alla data di pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e di quello degli affari regionali, sentite le singole regioni interessate, che accerti l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa stabilite al comma 17. Tale accertamento si baserà sulle leggi regionali nel frattempo promulgate e sulle relative relazioni finanziarie.

Il testo originario del comma 21 prevedeva che il succitato D.P.C.M. dovesse essere adottato entro il 31 luglio 2008.

La novella recata dalla disposizione in esame ha prorogato il termine al 31 ottobre 2008.

 

Si ricorda che è pendente presso la Corte costituzionale il ricorso presentato dalla regione Toscana per questione di legittimità costituzionale in relazione agli art. 2, co. 17, 18, 21 e 158 della legge 244/2007[99]. Secondo il ricorrente “La disciplina delle comunità montane, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni (sentenze n. 244/2005 e n. 456/2005), per cui non può farsi riferimento ai principi fondamentali che sarebbero desumibili dalla legislazione statale e segnatamente dal D.Lgs. n. 267/2000”.

 

 


 

Articolo 4-bis, comma 7
(Termovalorizzatori)

 

Il comma 7 dell’art. 4-bis – che riproduce l’art. 5 del D.L. 113/2008 - novella il comma 137 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) relativamente alla possibilità di concedere agli impianti di termovalorizzazione gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili:

§         prevedendo (alla lettera a)) che gli incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione (inserendo le parole "con riferimento alla parte organica dei rifiuti").

§         spostando al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare - in deroga - gli incentivi citati agli impianti autorizzati e non ancora entrati in esercizio e a quelli ancora in costruzione (lettera b));

 

Si ricorda che con il comma 1117 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 2, comma 136, della legge finanziaria 2008, i benefici derivanti dalle convenzioni CIP6 e destinati al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili sono stati limitati, relativamente agli impianti di incenerimento di rifiuti, ai soli impianti già realizzati ed operativi.

Il successivo comma 1118 (come modificato dal comma 154 dell'art. 2 della finanziaria 2008) ha tuttavia previsto la possibilità, per il Ministro dello sviluppo economico, di definire condizioni e modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica

L’art. 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 ha inoltre previsto che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge n. 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo stesso comma 137 ha infine disposto che la citata procedura di riconoscimento in deroga debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Si ricorda altresì che le norme richiamate (commi 1117-1118 e comma 137 dell’art. 2) non si applicano al termovalorizzatore di Acerra (NA) - in ragione delle deroghe contenute nell’articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[100] - al quale quindi è possibile riconoscere gli incentivi statali previsti dalle Convenzioni CIP6.

 

Si osserva che una norma analoga è contenuta nell’articolo 8-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

 

 


 

Articolo 4-bis, commi 8 e 9
(Servizio gestione rifiuti)

 

Il comma 8 dell’art. 4-bis, considerata l'impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, eroga un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro - di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20 milioni nell'anno 2010 - per i Comuni delle aree individuate dall'obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006:

§         con una popolazione superiore a 500.000 abitanti;

§         con rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale.

Si ricorda, in proposito, quanto riportato nel Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (QSN 2007-2013)[101], relativamente alla priorità 3.2.2 Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica che “questo obiettivo specifico assume particolare rilievo nel Mezzogiorno, dove i ritardi accumulati lungo l’intero ciclo di gestione dei rifiuti (dalla raccolta differenziata al recupero di materia ed energia), la presenza di numerosi siti inquinati e le infiltrazioni criminali, hanno da un lato impedito la fornitura di un livello adeguato di servizi, dall’altro minacciano la sostenibilità dello sviluppo produttivo e residenziale” e che “per le regioni del Mezzogiorno saranno fissati obiettivi minimi di servizio, misurati da indicatori per i quali verranno stabiliti valori target vincolanti, considerando che gli investimenti connessi alla gestione dei rifiuti sono cofinanziabili dai Fondi strutturali solo nelle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”. Le priorità di intervento sono individuate, secondo la gerarchia prevista dalla normativa nazionale e comunitaria sul tema (riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio, recupero energetico, minimizzazione dei rifiuti inviati a discarica)”.

Relativamente all’obiettivo “Convergenza” previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999”, si ricorda che con la Decisione della Commissione del 4 agosto 2006 - che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013 - sono state incluse nell’elenco delle aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo citato, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

 

Viene altresì disposto che i conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

La corresponsione del contributo verrà effettuata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Lo stesso comma dispone, inoltre, che sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza.

Viene infine previsto che i contributi di cui al presente comma sono esclusi dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità e che le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

 

Il successivo comma 9 prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 per il 2009 e 60 per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 


Articolo 4-bis, comma 10
(Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

 

Il comma 10, introdotto al Senato[102], modifica l’articolo 3 del decreto-legge 248 del 2007[103], disponendo una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

La norma in esame riproduce il testo dell’articolo 6 del D.L. 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall’articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione del D.L. in esame.

In particolare la norma in commento prevede :

§         la modifica del comma 1 del citato articolo 3, con la quale il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994[104], viene prorogato dal 30 giugno 2008al 30 giugno 2009.

 

La proroga (come si precisa nel comma 2, non oggetto di modifiche) riguarda le sole imprese che abbiano presentatoal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento, ai fini dell’espressione del parere di conformità previsto dal DPR 12 gennaio 1998, n. 37[105].

Si ricorda che il termine in esame è stato più volte oggetto di proroga, l’ultima delle quali disposta dal comma 4 dell’art. 3 del DL 28 dicembre 2006, n. 300.

Si fa presente, infine, cha la proroga in esame (secondo quanto affermato nella relazione governativa allegata all’articolo aggiuntivo 4.0.500 del Governo approvato dal Senato) è volta a consentire agli imprenditori di completare i lavori avviati e di predisporre la documentazione tecnica che accompagna la domanda di rilascio del certificato di prevenzione.

 

§         l’abrogazione del comma 2-bis del citato articolo 3, che fissava al 30 giugno 2009 il termine per effettuare l'adeguamento da parte delle strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi avessero ricevuto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ulteriori indicazioni per l’adeguamento alla normativa antincendio, comportanti per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro.

 


Articolo 4-bis, comma 11
(Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale)

 

Il comma 11 dell’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 28 febbraio 2009 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.

Tale termine era stato fissato al 30 giugno 2008 dall’articolo 8-bis del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007[106], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, modificando in tal senso il termine inizialmente previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219[107], ha contestualmente autorizzato la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario nazionale.

 

L’articolo 10 della L. 219/2005, al comma 3, prevede un termine di nove mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.

 

Va ricordato che le disposizioni di cui al comma in esame, riproducono quelle contenute nell’articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

 

 


 

Articolo 4-bis, comma 12
(Arbitrati)

 

Il comma 12 ripropone sostanzialmente il contenuto dell’articolo 8 del D.L. 113 del 2008.

La disposizione differisce i termini di cui all’art. 15 del D.L. 248 del 2007[108] in materia di divieto di arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui all’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria 2008) alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello (di cui al D.Lgs 168/2003) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Si segnala che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2008 (A.S. 859) specifica che le disposizioni attuative della devoluzione delle competenze alle suddette sezioni specializzate non sono state ancora predisposte.

L’art. 15 del D.L. 248 del 2007, nel prevedere la devoluzione delle competenze sulle controversie nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle sezioni specializzate, ha differito di sei mesi, al 1° luglio 2008, l’entrata in vigore del suddetto divieto di arbitrati, fissata al 1° gennaio 2008.

Lo stesso art. 15 ha differito altresì il termine fissato dal comma 21 dell’art. 3 della stessa legge finanziaria 2008. Tale comma reca una norma transitoria volta a disciplinare le controversie relative a contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della finanziaria stessa, ove i relativi collegi arbitrali non si siano ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007.

Il richiamato articolo 15 ha prorogato tale termine (pur senza novellare espressamente il citato comma 21) al 30 giugno 2008.

 

 


Articolo 4-bis, comma 13
(Impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua)

 

Il comma 13 – che riproduce le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 - differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine sino al quale il Commissario straordinariodell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua.

La norma si inserisce in una complessa vicenda relativa al risanamento finanziario dell’EIPLI, che si riepiloga per sommi capi.

 

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

L’art. 1, comma 1055, della L. 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l’EIPLI, e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 avrebbero  dovuto essere espletate le seguenti attività:

§      puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell’ente;

§      definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di  un piano di rientro da trasmettere  al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente. Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania. Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma citato ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.

L’art. 26, comma 6, del D.L. 248/2007 ha quindi differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro previsto nell’art. 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell’acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. La norma prevede anche l’ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell’ente nei successivi quindici giorni. Il Commissario è autorizzato anche a prorogare sino al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti.

Si ricorda infine che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 (cd. “taglia enti”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo approvato in sede referente (A.C. 1386-A) ed in quello risultante dal maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia, dispone peraltro l’abrogazione del citato art. 2, comma 636, della finanziaria 2008.

 


Articolo 4-bis, comma 14
(Riordino dei consorzi di bonifica)

 

Il comma 14 – che riproduce le disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.L. 113/2008 – proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

 

L’articolo 27 del D.L. 248/2007[109], modificando le disposizioni già contenute al riguardo nell’art. 2, commi da 35 a 37, della legge finanziaria 2008[110], ha stabilito quanto segue :

-        le regioni possono procedere entro il 30 giugno 2008 (il termine era fissato dalla L. finanziaria 2008 al 1°gennaio 2009) al riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, disciplinati dal R.D. n. 215/1933[111], “anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi”, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle infrastrutture;

-        sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai Consorzi e le relative risorse, incluse le contribuzioni di carattere statale o regionale;

-        i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale;

-        dall’attuazione delle disposizioni di cui sopra non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


Articolo 4-bis, comma 15
(Riordino delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.)

 

Il comma 15 dell’articolo 4-bis differisce dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

La norma in esame riproduce il testo dell’articolo 11 del D.L. 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall’articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione del D.L. in esame.

 

L'articolo 1, comma 461, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) prevedeva l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il termine è stato differito al 30 giugno 2008 dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

 

Il piano di dismissione avrebbe dovuto prevedere:

§         la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre;

§         la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si sarebbe proceduto d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

L’Agenzia nazionale disponeva di 17 società regionali (le regioni non interessate sono il Lazio, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige).

Cinque società sono state messe in liquidazione, in quanto le regioni interessate hanno escluso l’intenzione di acquisirne il controllo: si tratta delle società in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e Calabria[112].

Sono, invece, stati siglati i protocolli d’intesa finalizzati al trasferimento alla Regione della partecipazione detenuta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa nelle regioni Sicilia (29 gennaio 2008), Puglia (14 febbraio 2008), Molise (27 febbraio 2008), Friuli Venezia Giulia (28 febbraio 2008), Toscana (27 marzo 2008) e Liguria (7 aprile 2008).

Per le società regionali di Umbria, Basilicata, Campania, Abruzzo e Piemonte la trattativa è ancora in corso.


 

Articolo 4-bis, comma 16
(Reclutamento dei docenti universitari)

 

L’articolo 4 bis, comma 16 – introdotto dal Senato – novella le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007[113] (c.d. decreto milleproroghe), in materia di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, introducendo una proroga dei termini ivi previsti, entro i quali gli organi accademici delle università possono indire le procedure di valutazione comparativa, sulla base della disciplina di cui alla legge n. 210/1998[114].

La norma in esame riproduce il testo dell’articolo 12 del D.L. 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall’articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione del D.L. in esame.

 

Sulla materia, si ricorda che, nelle more della attuazione della disciplina delle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari, da ultimo definite con la legge 4 novembre 2005, n. 230[115] (attesa che ha determinato per circa due anni un sostanziale blocco dell’accesso ai ruoli di professore universitario[116]), è intervenuto l'articolo 12, comma 2, del citato d.l. n. 248 del 2007, il quale ha previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa, applicando temporaneamente la precedente disciplina sul reclutamento, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 (peraltro, già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230/2005) e al relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117[117].

 

Per effetto della novella, le disposizioni sul reclutamento di cui alla legge n. 210/1998[118] continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 (il termine originario era il 31 dicembre 2008) e le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008).

In proposito, si segnala che, ai sensi dell’articolo 2, co. 1, del citato d.P.R. n. 117/2001, la procedura comparativa è indetta con decreto del rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze. Di conseguenza, il termine di cui sopra sembrerebbe riferirsi alla data del decreto rettorale.

 

Si osserva, al riguardo, che i concorsi indetti dalle università entro il 30 novembre 2008 con l’applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procura concorsuale; pertanto non risulta chiaro il motivo per il quale è stato inserito il termine del 31 dicembre 2009 per l’applicazione di detta normativa.

 

Secondo quanto evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa al ddl di conversione del d.l. n. 113/2008, nell’ambito del quale sono state dapprima introdotte le disposizioni in esame (v. nota 1), la proroga si rende necessaria, poiché, a seguito della crisi di governo e della fine anticipata della XV legislatura, si è verificato un considerevole ritardo, sia nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle università, destinate anche all’assunzione del personale docente, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, sia nella definizione dei relativi piani proposti dagli atenei.

In relazione alla suddetta motivazione, si segnala che la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, co. 428-429) ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO)[119], la cui assegnazione è stata subordinata all’adozione di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il citato piano programmatico è stato adottato in data 20 aprile 2008 e - come si evince dalla citata relazione illustrativa del governo - è ancora all’esame della Corte dei conti per la registrazione.

 

Con il terzo periodo del comma in esame si specifica che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005[120], ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

Tale disposizione introduce una differenza rispetto ai concorsi indetti entro il 30 giugno 2008, i cui relativi bandi possono invece prevedere due idoneità.

 

Si ricorda, infatti, che il citato art. 12, co. 2, d.l. n. 248/2007, dispone l’applicazione tout court della disciplina di cui alla l. n. 210/1998, senza alcuna deroga.

In particolare, tale legge (articolo 2, comma 1, lett. f), prevede, quale esito della procedura di valutazione comparativa per professore ordinario e associato, che possono essere indicati due idonei. L’effettiva scelta tra questi è poi affidata al consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, che può motivatamente:

§         nominarne uno[121];

§         non nominarne alcuno e indire una nuova selezione.

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

Da ultimo, il comma 16 (secondo periodo) prevede che le assunzioni dei professori universitari, in conseguenza dei concorsi di cui sopra, possano essere effettuate solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, come stabiliti dall’articolo 66 del D.L. n. 112/2008[122], che reca disposizioni volte a contenere il turn over presso le pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, l’articolo 66, comma 13, prevede che le università:

§         per gli anni 2009-2011, possano assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% delle unità cessate nell’anno precedente ;

§         per l’anno 2012, possano assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% delle unità cessate nell’anno precedente[123];

§         a decorrere dal 2013, possano assumere personale a tempo indeterminato nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

 


 

Articolo 4-bis, comma 17
(Assunzione di ricercatori)

 

Il comma 17 dell’articolo 4 bis dispone la disapplicazione, per l’anno 2008, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria per il 2007[124], che hanno previsto un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell’ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (ora, dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

La norma in esame riproduce il testo dell’articolo 13 del D.L. 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall’articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione del D.L. in esame.

 

In merito, si ricorda che la legge finanziaria per l’anno 2007 (articolo 1, commi 647-652) contempla diverse disposizioni relative al reclutamento di ricercatori.

In primo luogo, la legge ha previsto l’adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori (comma 647). Le nuove modalità si dovevano applicare ai concorsi banditi dalle università dopo l’emanazione del predetto decreto.

In secondo luogo, al fine di favorire l’ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto l’avvio di un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori universitari, mediante la definizione – ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648). Per la realizzazione del piano, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 650).

Il comma 651 ha, in via analoga, autorizzato per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal Ministero, bandito entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 652).

Si ricorda, inoltre, le norme citate non hanno mai ricevuto integrale applicazione per il mancato completamento della procedura di adozione dei prescritti decreti ministeriali[125].

Tuttavia, al fine di consentire l’utilizzazione degli stanziamenti a tal fine disposti per l’anno 2007, l’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 147/2007[126], ha stabilito che le relative risorse fossero destinate alle assunzioni ordinarie dei ricercatori nelle università e negli enti di ricerca[127]. La norma in commento ripropone analoga soluzione per l’anno 2008.

 

La ratio della disposizione è data dalla impossibilità di adottare i regolamenti di attuazione del piano di assunzione straordinario – previsti dalle norme disapplicate - in tempo utile per utilizzare le somme stanziate per il 2008.

 

Così si evince dalla relazione introduttiva al ddl di conversione del d.l. n. 113/2008, nell’ambito del quale sono state dapprima introdotte le norme in commento (v. nota 1).

 

Parallelamente alla disapplicazione delle due norme della legge finanziaria per il 2007, si prevede che le somme stanziate per il 2008 ai fini delle assunzioni straordinarie ivi previste (pari a 40 milioni di euro per le università e 30 milioni di euro per gli enti di ricerca), al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, siano comunque utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università e degli enti di ricerca, da svolgere mediante le procedure ordinarie[128].

In particolare, per le assunzioni dei ricercatori nelle università, si applica la disciplina di cui alla legge n. 210/1998[129], mentre nell’ambito degli enti di ricerca, si seguono le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente.

 

Ai sensi della l. n. 210/1998 e del relativo regolamento di attuazione[130], i concorsi da ricercatore universitario sono banditi e svolti dagli atenei. La commissione giudicatrice è composta di tre membri, di cui un membro interno (ordinario o associato confermato), designato dalla facoltà, affiancato da commissari in servizio presso altri atenei, di cui un ricercatore confermato e un professore di fascia diversa da quello nominato dalla facoltà. Ai fini della selezione dei candidati, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore.

Con riferimento agli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[131]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[132], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 204 del 1998[133].

 

Le assunzioni dei ricercatori presso gli enti di ricerca sono autorizzate anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni previsto dall’art. 1, co. 643, della citata legge finanziaria per il 2007.

 

Sul punto, si ricorda che l’art. 1, comma 643, della legge finanziaria 2007 autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente. In base al comma in esame, questo secondo limite non trova applicazione.

 

Infine, il comma in esame dispone l’abrogazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, che (come evidenziato supra) ha provveduto a disapplicare le norme sulla definizione del piano straordinario di assunzione dei ricercatori per l’anno 2007.

 

Articolo 4-bis, comma 18
(Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d’indirizzo per la valutazione della ricerca)

 

L’articolo 4 bis, comma 18 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, fino al 31 maggio 2009, ovvero fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), se ultimate prima della suddetta data.

La norma in esame riproduce il testo dell’articolo 14 del D.L. 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall’articolo 1, co. 3, del d.d.l. di conversione del D.L. in esame.

La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità del funzionamento dei vigenti organismi preposti alla valutazione del sistema universitario e della ricerca, in attesa della piena capacità operativa della nuova Agenzia, destinata a sostituire gli attuali comitati.

 

In premessa, occorre ricordare che, con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, nel corso della XV legislatura, l’articolo 2, commi 138-142, del D.L. n. 262/2006[134] ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)[135].

Il D.L. 262/2006 ha altresì stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione, ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana, una volta entrato a regime il nuovo sistema con l’effettiva operatività dell’ANVUR (art. 2, co. 141).

Contestualmente, il citato D.L. 262/2006 ha previsto l’adozione di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (art. 2, co. 140), volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell’ANVUR[136].

Il regolamento è stato adottato con successivo D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64[137]. Tuttavia l’adozione del predetto regolamento non ha reso operativa l’Agenzia. A tal fine, è necessario attendere un ulteriore regolamento delegificato, che provveda a determinare la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13).

In tale prospettiva, l’articolo 14 del d.P.R. n. 64/2008 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione (di cui supra) decorra dall’entrata in vigore del suddetto regolamento[138].

 

La proroga si rende necessaria, in particolare, per il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario[139], in quanto i relativi componenti, nominati con d.m. 14 maggio 2004, sono in scadenza di mandato.

Diversamente, i componenti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[140] sono stati già riconfermati con d.P.C.M. del 7 settembre 2007[141].

 

In merito, si ricorda che i componenti di entrambi i Comitati sono di nomina governativa e restano in carica quattro anni[142].

 

Il secondo periodo del comma 18 stabilisce che le risorse finanziarie stanziate per l’istituzione dell’ANVUR e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca siano utilizzate per il funzionamento del CNVSU e del CIVR. A tale fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

In proposito, si ricorda che l’art. 2, co. 142, del d.l. n. 262/2006 ha previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

In merito, si segnala che la relazione tecnica allegata al d.l. n. 113/2008, nell’ambito del quale le disposizioni in commento sono state dapprima introdotte, precisa che tali risorse ammontano, per l’anno 2008, a 3.305.768 euro al netto degli accantonamenti operati ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007[143]. Di tale somma, 2.500.000 euro sono stati destinati all’attuazione del D.P.R. n. 64 del 2008, recante il regolamento sulla struttura e il funzionamento dell’ANVUR, e potranno essere temporaneamente utilizzati per assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR. Il rimanente importo, pari a euro 805.768, potrà essere destinato all’emanazione del regolamento concernente l’organizzazione interna dell’ANVUR, previsto dal citato art. 13 del D.P.R. n. 64/2008.

 


 

Articolo 4-ter, commi 1-6
(Fermo di emergenza temporaneo e definitivo)

 

L’articolo 4-ter contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell’aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia.

Tali misure, già contenute nel D.L. n. 114/2008[144] (gli effetti del quale sono fatti salvi dall’art. 2, comma 4, del d.d.l. di conversione), sono:

§         un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca,  con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati (commi 1-3 e 5);

§         l’attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell’ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca - FEP (commi 4 e 6);

§         l’estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 7-9).

Tanto l’attivazione di un periodo di fermo straordinario delle attività di pesca, quanto la definizione di misure di arresto definitivo volte al disarmo delle unità di pesca, rientrano fra gli interventi strutturali sulle flotte pescherecce nazionali che, per il periodo 2007/2013, debbono essere definiti alla luce del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP, fondamentalmente diretto a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche comunitarie, tenuto conto del contesto ambientale, economico e sociale, e a rimuovere le disparità strutturali e naturali delle diverse regioni dedite alle attività di pesca, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 del trattato.

La Commissione Europea ha peraltro adottato l’8 luglio 2008 un pacchetto di misure d’emergenza, sul quale il Consiglio ha raggiunto un accordo politico nella riunione del 16 luglio u.s, che si articola in una Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo[145] ed in una proposta di Regolamento[146] ed è volto proprio a promuovere la ristrutturazione dei segmenti della flotta peschereccia europea maggiormente colpiti dalla crisi del carburante ed a  mitigarne le ripercussioni socioeconomiche.

Rinviando per una più ampia illustrazione della Comunicazione e della proposta di regolamento al paragrafo Attività presso le istituzioni dell’Unione Europea, si segnala che, come afferma il punto 3 della Comunicazione COM (2008) 453, tali misure consistono principalmente in deroghe temporanee alle norme sul FEP, al fine di favorire un più rapido adeguamento della flotta comunitaria all’attuale situazione e dare un sollievo temporaneo che consenta di attenuare l’impatto socioeconomico nella fase di transizione. Il pacchetto assumerà quindi principalmente la forma di una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime temporaneo ad hoc che deroga, fino alla fine del 2010, ad alcune disposizioni del regolamento n. 1198/2006 sul FEP.

Il provvedimento in esame si colloca dunque in un quadro normativo comunitario in corso di ridefinizione, anticipando alcune delle linee di intervento previste dalla Commissione europea.

 

Il fermo temporaneo delle attività di pesca (comma 1) è concesso per le imbarcazioni a strascico o a volante, per una durata di trenta giorni nell’arco temporale di quattro mesi.

In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 2) può autorizzare l’erogazione:

§         di una compensazione alle imprese di pesca;

§         di una indennità giornaliera ai membri dell’equipaggio.

La compensazione alle imprese, la cui entità sarà definita, ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei parametri stabiliti nel programma operativo per l’applicazione del FEP in Italia, non rileva ai fini fiscali. In particolare, si dispone che essa:

§      non concorre alla formazione della base imponibile in qualità di componente positivo del reddito d’impresa. In altre parole, non rileva ai fini IRPEF e relative addizionali, ai fini IRES e ai fini IRAP;

§      non si considera ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del DPR n. 917/1986 (TUIR);

 

L’articolo 61 del TUIR dispone che gli interessi passivi sono deducibili in misura corrispondente al valore ottenuto dividendo la somma tra ricavi complessivi e proventi esclusi con il totale complessivo dei ricavi (comprensivo anche dei ricavi esenti).

 

§      non si considera ai fini della determinazione della quota di spese o costi indeducibile perché non inerente l’attività, di cui all’articolo 109, comma 5, del DPR n. 917/1986 (TUIR).

 

L’articolo 109, comma 5, del TUIR afferma il principio di inerenza in base al quale i costi sono deducibili se sostenuti per la realizzazione di ricavi che concorrono alla formazione del reddito ovvero che non vi concorrono in quanto esclusi. In presenza di costi sostenuti indistintamente per la realizzazione anche di ricavi esenti, la deducibilità è ammessa nella proporzione ottenuta dal rapporto tra ricavi imponibili e ricavi esclusi diviso ricavi complessivi (inclusi i ricavi esenti).

 

L’indennità giornaliera per i membri dell’equipaggio, anch’essa definita con la procedura di cui al comma 5, dovrà garantire a ciascun membro dell’equipaggio il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Per l’erogazione della compensazione alle imprese e della indennità all’equipaggio è stanziata la somma complessiva di 35 milioni di euro per l’anno 2008. Alla copertura del relativo onere si provvede:

§      quanto a 25 milioni di euro mediante utilizzo dei fondi comunitari a valere sulle assegnazioni dell’asse prioritario n. 1- misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria- del FEP (V. infra);

§      quanto a 10 milioni di euro utilizzando le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, disponendosi nel contempo la non applicazione per pari importo del trasferimento di tali disponibilità all’ISMEA, per la concessione di garanzie in favore delle imprese della pesca, previsto dall’art. 2, comma 121, delle legge finanziaria 2008[147].

 

Il Fondo centrale per il credito peschereccio, a suo tempo istituito dall’art. 10 della legge n. 41/82[148] - che prevedeva fosse alimentato fondamentalmente: dalle somme stanziate nel piano nazionale della pesca; dalle rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso; dai rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi – deve la sua sopravvivenza all’art. 13 del D.lgs. n. 154/2004[149] che gli conferma inoltre il carattere di Fondo ad amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L’art. 2, comma 121, della legge finanziaria 2008[150], dispone che le risorse del Fondo siano destinate alla concessione, alle sole imprese che operano nel settore della pesca, delle garanzie che l’art. 17, c. 3 e 4, del D.lgs. n. 102/2004 prevede siano concesse dall’ISMEA in favore del sistema creditizio, allo scopo di agevolare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese del comparto primario.

 

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. 114/2008 (A.S. 875) precisa che le imbarcazioni interessate al fermo temporaneo sono attualmente 3.096 e che il fabbisogno stimato per un fermo di 30 giorni risulta di euro 17.815.000 a favore dei proprietari e di euro 17.185.000 a favore dei marittimi imbarcati.

Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo il monitoraggio da parte del Ministro dell’economia e finanze degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del precedente comma 2 , ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 11-ter, co. 7, della legge n. 468/1978 (legge di contabilità generale dello Stato).

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal D.L. n. 194/2002 (cd. decreto-legge “tagliaspese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

È inoltre prevista, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.

 

Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze del bilancio dello Stato (legge n. 298/2006) è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del citato Fondo di riserva.

 

Il comma 5, come già in parte anticipato, dispone che le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l’entità del premio e le relative erogazioni siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione centrale per la pesca marittima e, a seguito di un subemendamento approvato in Assemblea al Senato, le competenti Commissioni parlamentari. Il decreto ministeriale dovrà inoltre definire le misure di raccordo con i periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche (v. infra) nonché le misure di gestione e controllo per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica.

L’attivazione immediata della misura di arresto definitivo per la ristrutturazione della flotta peschereccia è disciplinata dai commi 4 e 6.

In particolare il comma 4 dispone che entro il 15 luglio 2008 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali attivi il procedimento di ristrutturazione della flotta utilizzando le risorse comunitarie a ciò destinate, per l’intero periodo di programmazione (v. infra).

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 114/2008 (A.S. 875) precisa che si prevede la attivazione della misura di arresto definitiva per incentivare la demolizione del 18% dell’attuale flotta, di cui il 23% in area convergenza ed il 10% in area fuori convergenza.

Il comma 6 dispone che le modalità di attuazione della misura di arresto definitivo di cui al comma 4 e le modalità di erogazione del relativo premio siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione centrale per la pesca marittima. Si segnala che il decreto ministeriale dovrà anche disciplinare il regime di alternatività della misura di arresto definitivo rispetto al fermo temporaneo di cui ai commi 1 e 2.

Il Fondo europeo per la pesca (FEP)

Tutta la Politica Comunitaria della Pesca (PCP) è diretta a garantire la sostenibilità a lungo termine del settore disciplinando la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse della pesca, e fare in modo che le attività di pesca abbiano limitate ripercussioni sull'ambiente.

Per realizzare i medesimi obiettivi è stato istituito il Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013[151] che è fondamentalmente diretto a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, tenuto conto del contesto ambientale, economico e sociale, e a rimuovere le disparità strutturali e naturali delle diverse regioni dedite alle attività di pesca, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 del trattato che prevedono l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

La istituzione del Fondo mira a superare la limitatezza ed insufficienza delle risorse nazionali, assicurando invece disponibilità che consentano la erogazione continuativa di finanziamenti su base pluriennale, risorse che è tuttavia necessario potenziare, favorendo al massimo l’intervento sinergico di fonti di finanziamento private.

Sinteticamente il FEP può concedere contributi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

§         garantire stabilità alle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse;

§         ridurre la pressione sugli stock;

§         sviluppare la pesca nelle acque interne;

§         potenziare le imprese economicamente redditizie;

§         favorire la conservazione dell’ambiente e delle risorse;

§         migliorare le condizioni di vita nelle zone dove si pratica la pesca;

§         promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore.

Il quadro finanziario è dato dai 3849 meuro riversati sull’intero arco temporale, che debbono essere ripartiti fra i  25 stati in base alle dimensione del settore della pesca nello Stato membro, alla entità degli adeguamenti dello sforzo pesca ritenuti necessari, al numero degli addetti.

All’Italia sono stati attribuiti 424,342 meuro, che assicureranno una intensità di partecipazione contributiva del Fondo diversa in funzione degli assi prioritari, e sarà più elevata per le regioni svantaggiate che rientrano nel nuovo obiettivo convergenza[152].

Le priorità sono stabilite dalla Commissione che ha individuato cinque assi prioritari, il primo dei quali definisce le Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria (artt. 21-27) finalizzate in particolare ad evitare l’eccessivo sfruttamento delle risorse alieutiche e pervenire ad un equilibrio sostenibile tra risorse e capacità di pesca della flotta comunitaria. Gli strumenti che possono essere utilizzati sono: la cessazione temporanea delle attività di pesca; la realizzazione di investimenti a bordo delle navi per migliorarne la sicurezza, le condizioni di lavoro e igieniche, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica dei motori e realizzare una maggiore selettività delle catture, sempreché tutto ciò non si traduca in un incremento delle catture stesse; un particolare sostegno accordato alla piccola pesca costiera, praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano taluni attrezzi trainati; la previsione di misure socioeconomiche di aiuto alla formazione e riconversione professionale o alla diversificazione delle attività, al prepensionamento, o in favore dei giovani pescatori per il primo acquisto di una unità inferiore a 24 m fuoritutto; la possibilità infine di inserire nei piani di adeguamento dello sforzo di pesca aiuti per l’arresto definitivo delle attività, fondamentalmente diretti al disarmo delle barche (art. 23 reg. 1198/06)[153].

L’arresto temporaneo delle attività di pesca di cui all’art. 24 del reg. 1198, non ammesso in forma stagionale ricorrente, è invece ammesso, purché di norma inserito in un piano di adeguamento dello sforzo pesca, nei seguenti termini:

§         per una durata massima di 12 mesi, prorogabili di altrettanto, se connesso ad un  piano di ricostituzione adottato dal Consiglio per gli stock ittici scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza, (di cui all’art. 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002[154] - regolamento base);

§         per 3 o per 6 mesi quando la Commissione o lo Stato membro abbiano adottato misure di emergenza in caso di grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca (articoli 7 e 8 del regolamento base);

§         per 6 mesi, prorogabili di altri 6, in conseguenza del mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o della riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa sottoscritti (art. 21, lett. a punto iii dello stesso reg. 1198);

§         per 8 mesi se inserito in un piano di gestione adottato dal Consiglio per gli stock ittici che si trovino al limite – o entro il limite- biologico di sicurezza (art. 6 del regolamento base), ed ugualmente 8 mesi se connesso ad un piano di gestione nazionale che preveda riduzioni graduali dello sforzo pesca (art. 24, par.1 lett.v);

§         per 3 mesi al massimo se è stato approvato un piano di salvataggio e ristrutturazione sulla base degli Orientamenti comunitari di cui alla G.U C 244/2004, ma limitatamente al periodo di sostituzione dei motori (art. 24, par.1 lett.vi);

§         per 6 mesi in conseguenza di calamità naturali o interruzione delle attività per motivi di salute pubblica, al di fuori quindi di qualunque strumento di pianificazione.

Il contributo del FEP, fatta eccezione per l’arresto connesso alle calamità, non può superare per l’intero periodo e per singolo Stato membro l’importo di 1 milione di euro, oppure, se più vantaggioso, il 6% del contributo FEP all’intero programma operativo dello Stato in questione.

Anche l’aiuto per l’arresto definitivo delle attività di pesca è ammesso solo se le misure volte al disarmo sono inserite in un piano di adeguamento dello sforzo pesca e se il piano di disarmo è attuato entro due anni dalla entrata in vigore (art. 24 reg. 1198/06).

Il disarmo dell’unità di pesca è riconosciuto esclusivamente se questa:

§         è demolita;

§         è destinata ad attività diverse dalla pesca pur conservando immatricolazione e bandiera comunitaria;

§         viene destinata alla creazione di barriere artificiali, previa verifica dell’impatto ambientale;

§         la nave è cancellata dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, è annullata la relativa licenza di pesca (art. 4 del reg. 498/07 di applicazione[155])

Agli Stati membri è consentito, per una più agevole attuazione dei piani di disarmo, l’indizione di gare d’appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

La erogazione dei fondi del FEP presuppone che gli Stati membri presentino dei documenti programmatici, segnatamente un Piano strategico nazionale nel quale sulla scorta di un dialogo con la Commissione vengano esposti gli aspetti rilevanti della politica, nonché un Programma operativo costituito da un singolo documento che deve essere approvato con decisione dalla Commissione tenuta a verificarne la coerenza con gli obiettivi del Fondo. Nel PO, che enumera gli assi prioritari d’interesse, per la realizzazione di ognuno dei quali sono individuate un gruppo di misure connesse tra loro, gli Stati membri devono adeguatamente motivare la selezione degli interventi operata, anche alla luce del proprio piano strategico.

Il Programma Operativo nazionale è stato approvato dalla Commissione con decisione del 19 dicembre 2007 C(2007)6793[156], conseguentemente i fondi FEP assegnati all’Italia per l’importo di 424,342 meuro, in ragione della copartecipazione nazionale nella percentuale del 50%, recheranno al comparto risorse pubbliche pari a circa 850 milioni di euro per l’intero periodo[157].

Alla realizzazione delle misure dell’asse prioritario 1 va il 39% dello stanziamento totale FEP (165,492 meuro in gran parte da trasferire alle regioni dell’obiettivo convergenza); tuttavia, si specifica nel documento, tutti gli assi, sebbene con diversa intensità, risultano pertinenti con gli individuati obiettivi strategici relativi alla esigenza di conservazione delle risorse e dell’ambiente, alla riduzione dell’impatto socio economico, al rafforzamento della competitività di settore[158].

La concreta realizzazione degli obiettivi dell’asse 1, per ciascuna delle due aree obiettivo (convergenza e territori fuori convergenza), si materializza con l’adozione di quattro piani di adeguamento relativi ciascuno ad uno specifico segmento di pesca:

§         flotta tonniera che esercita la pesca del tonno rosso;

§         pesca a strascico che impatta sulle risorse demersali;

§         altri sistemi di pesca delle medesime risorse demersali;

§         pesca a circuizione e volante di piccole specie pelagiche (sgombri, lampughe, carangidi, ricciole)

Ciascun piano di adeguamento prevede la esecuzione di un Piano di disarmo per la riduzione del segmento di flotta di cui trattasi, ed il completamento con un Piano di gestione destinato a mantenere gli stock ittici entri limiti biologici di sicurezza delle risorse, che consentirà l’attivazione della misura tecnica dell’arresto temporaneo della attività di pesca (di cui all’art. 24 del reg. 1128/06). Il costo totale per il disarmo della flotta peschereccia nazionale è quantificato nel PO in 154,3 milioni di euro che sono ripartiti nei menzionati quattro segmenti di pesca.

§         Il piano per il tonno rosso dà esecuzione al Piano di ricostituzione approvato dal Consiglio che ha disposto una riduzione delle quote nazionali[159], e per soddisfare la conseguente necessità di adeguare la flotta nazionale alle nuove capacità di pesca prevede la erogazione di un premio di disarmo, al quale si aggiungerà una integrazione in funzione della dimensione della quota di cattura di cui è detentrice l’impresa. Il costo totale previsto per tale piano è calcolato in 7,4 milioni di euro, 1,8 dei quali per la erogazione del premio integrativo.

§         Le unità interessate dal piano di adeguamento sono quelle che esercitano la circuizione tonniera (39 nell’obiettivo convergenza e 12 fuori obiettivo), e quelle che pescano con palangari (36 imbarcazioni obiettivo convergenza e 7 fuori).

§         Il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca a strascico è articolato in diverse aree omogenee[160] che per la Sicilia, a causa della grande rilevanza che ha tale segmento sulla intera flotta nazionale, nonché dell’eccessivo sfruttamento che caratterizza sia la pesca alturiera che quella più sotto costa, sono lo Stretto di Sicilia e, distinte, le restanti aree marine. Le coste peninsulare sono quindi suddivise nell’area della Campania e Calabria tirrenica; Puglia adriatica, ionica e Calabria ionica; nord e centro Adriatico; Liguria, Toscana e Lazio; Sardegna. Per tutte le aree è prevista una riduzione della capacità di pesca compresa fra il 20 ed il 27%, fatta eccezione per l’area del Nord e centro Adriatico, già interessata da una buona riduzione dello sfruttamento delle risorse, e per la Sardegna, che non presenta uno stato delle risorse allarmante, per le quali è disposta una riduzione dello sforzo del 8%.

§         Il costo totale per il disarmo della pesca a strascico è stimato in 112,5 milioni di euro, 86,5 dei quali destinati alle regioni dell’obiettivo convergenza.

§         31,1 milioni di euro vanno al piano di adeguamento “altri sistemi”, 12,1 dei quali andranno alla flotta siciliana che è di gran lunga la più presente nel segmento, pur soffrendo di rendimenti decrescenti dovuti al maggior inquinamento costiero, alla presenza di raffinerie di petrolio e centrali di produzione di energia elettrica, nonché alla crescita della pesca amatoriale. Il piano di disarmo, che si riferisce ad un segmento che dimostra un trend negativo generalizzato, in competizione con il sistema a strascico per la cattura delle stesse specie, talvolta caratterizzato dalla presenza di unità di dimensioni sensibilmente contenute (sulle coste della Campania e Calabria tirrenica in media 3 GT e 1,7 addetti per imbarcazione), prevede di norma la riduzione del 10% della flotta sia in GT (tonnellata di stazza lorda) che Kw (potenza del motore), ma è talvolta contenuto ad una riduzione del 5% della flotta.

§         Le restanti risorse pari a 3,3 milioni di euro (1,5, destinati alle regioni obiettivo convergenza), vanno al segmento della pesca dei piccoli pelagici con reti a circuizione ed a volante. L’area centro adriatica, nella quale è presente una flotta con GT medio pari a 69 e 5,5 addetti per imbarcazione, votata alla pesca soprattutto di alici e sardine, si vede assegnare 1,52 milioni di euro per un disarmo precauzionale del 3% del proprio potenziale.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato un regolamento di esenzione per categorie per il settore della pesca, che esenta dalla notificazione e approvazione preventiva alcune categorie di aiuti di Stato, concessi alle piccole e medie imprese nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP), a condizione che rispettino le regole stabilite per simili aiuti dal FEP stesso. L’ammontare totale dell’aiuto, oggetto dell’esenzione, non può superare il milione di euro e i costi ammissibili dei progetti finanziati non possono essere superiori ai due milioni di euro. Tra le misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento vi sono gli aiuti in favore degli investimenti produttivi nell’acquacoltura e alle misure di salute animale per la pesca interna[161].

L’8 luglio 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misure di emergenza volte a promuovere la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee maggiormente colpite dall’attuale crisi del carburante. Oltre alle misure prospettate, la comunicazione della Commissione esamina la possibilità di modificare le norme de minimis per il settore e di erogare aiuti sociali nella forma di sgravi degli oneri contributivi e finanziamenti supplementari oltre a quelli del FEP.

Il pacchetto comprende:

-   misure d'emergenza, costituite principalmente da aiuti per l'arresto temporaneo delle attività, per aiutare i pescatori ad affrontare le difficoltà immediate in attesa dell'elaborazione di una strategia di più ampio respiro;

-   una nuova serie di misure di ristrutturazione per i segmenti che si impegnano ad attuare piani di adeguamento della flotta che saranno adottati a livello nazionale;

-   misure orizzontali che non rientrano nei piani di adeguamento della flotta, in particolare un aumento dell'intensità degli aiuti erogati dal FEP per attrezzature a risparmio energetico, consulenze per audit energetici e per l'elaborazione di piani di ristrutturazione, maggiori possibilità di accesso ai regimi di prepensionamento nell'ambito del FEP e promozione della ricerca sulle tecnologie di risparmio energetico;

-   misure di mercato nell'ambito del FEP e dell'organizzazione comune di mercato, in particolare un nuovo osservatorio per la sorveglianza dei prezzi e un sostegno finanziario supplementare per le iniziative promosse dai gruppi di interesse;

-   misure volte ad agevolare il ricorso agli strumenti del FEP, per consentire agli Stati membri di attuare interventi rapidi e mirati.

Il 10 luglio 2008 la proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo. Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha esaminato le proposte della Commissione raggiungendo un accordo politico sulla proposta di regolamento; secondo tale l’accordo, il regolamento verrà adottato formalmente in una prossima riunione e  resterà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

L’accordo ha in parte modificato la proposta originaria della commissione, concentrandosi su  quattro tipi di misure:

·       Misure d’urgenza: aiuto urgente eccezionale per il fermo temporaneo delle attività di pesca per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che l’imbarcazione faccia parte di un piano di ristrutturazione nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento;

·       Misure a favore dei navigli che partecipano ad un programma di adattamento della flotta: possono beneficiare di tali aiuti solo le flotte i cui costi legati all’energia rappresentano almeno il 30% dei costi di produzione e che si impegnano a ridurre definitivamente la loro capacità di pesca di almeno il 30%): soppressione di tutte le restrizioni che limitano l’accesso ai premi per il fermo definitivo dell’attività; aiuto per un periodo supplementare di fermo temporaneo della loro attività da un minimo di sei settimane fino a tre mesi, secondo i casi; riduzione del tasso obbligatorio di partecipazione privata al finanziamento della modernizzazione delle macchine e dei motori; in caso di rimpiazzo dei navigli con navigli di minore capacità e di minore consumo di carburante, aiuto al ritiro parziale in funzione della capacità soppressa e a determinate condizioni;

·       Misure generali che non rientrano nei programmi di adattamento delle flotte: aumento del tasso di cofinanziamento da parte del FEP degli investimenti destinati a ridurre il consumo di carburante, ivi compreso il rimpiazzo dei motori ausiliari; estensione dell’aiuto concesso dal FEP per finanziare il disarmo anticipato, ivi compreso il prepensionamento dei pescatori e degli altri lavoratori esercitanti attività legate alla pesca; sostegno del FEP delle attività di audit in materia di energia e di ristrutturazione così come dei progetti pilota volti a migliorare l’efficacia energetica nel settore della pesca;

·       Misure che semplificano il ricorso al sostegno comunitario: aumento del tasso di cofinanziamento da parte del FEP delle azioni rientranti nel quadro legislativo del regolamento fino al 95% del totale delle spese pubbliche; raddoppio del prefinanziamento da parte del FEP dei  programmi operativi che passerà dal 7% al 14%.

 

Inoltre, la comunicazione della Commissione prevede un certo numero di misure supplementari:

·       Misure di mercato con le quali gli Stati membri saranno incoraggiati: a utilizzare le possibilità offerte dal FEP e dall’organizzazione comune del mercato nel settore della pesca per rafforzare, attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni locali di commercializzazione, la posizione commerciale dei pescatori rispetto all’industria di trasformazione e ai distributori; a promuovere la qualità dei prodotti e l’informazione dei consumatori; a mettere a punto un sistema di sorveglianza dei prezzi. La Commissione, riservandosi di effettuare un’analisi economica più approfondita, intende altresì modificare il regime "de minimis", secondo il quale gli aiuti nazionali al disotto di una determinata soglia non rientrano nelle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, prospettando di applicare la soglia attualmente in vigore (30 mila euro) non più all’impresa, ma al naviglio, nei limiti di un plafond totale per impresa di 100 mila euro. 

·       Abbassamento dei costi di sicurezza sociale: la Commissione conta di modificare le linee guida per l’esame degli aiuti di Stato destinati al settore della pesca e dell’acquacoltura, al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prendere in carico una parte dei costi di sicurezza sociale applicabili ai pescatori.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per non avere ottemperato agli obblighi previsti dal regolamento CE n. 2371/2002, sulla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del regolamento CE n. 2244/2003, concernente i sistemi di controllo via satellite dei pescherecci (procedura d’infrazione n. 2004/2225). In particolare la Commissione ritiene che sussistano, da parte italiana, le seguenti inosservanze:

-         in Italia il controllo viene effettuato solo sui pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli vadano effettuati a partire dai 15 metri di lunghezza, a partire dal 1° gennaio 2005;

-         non viene dato seguito all’obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci;

-         non viene assicurato il rispetto dell’obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite;

-         mancata emanazione da parte delle autorità marittime delle istruzione in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni.

Il 25 settembre 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2007/2284) per violazione del diritto comunitario in materia di attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca. In particolare l’Italia non avrebbe ottemperato all’obbligo di comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle catture e all’attuazione di norme in materia di controllo della pesca del tonno rosso.

 

 

 


 

Articolo 4-ter, commi 7-10
(Cassa integrazione guadagni straordinari per il settore pesca)

 

I commi in esame prevedono lo stanziamento di apposite risorse destinate alla concessione, per l’anno 2008, di ammortizzatori sociali “in deroga” per il settore della pesca, secondo la disciplina prevista al riguardo dall’articolo 2, comma 521, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, corrispondono sostanzialmente alle disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. 114/2008.

 

Si ricorda che i commi 521 e 522 dell’articolo 2 della L. 244/2008 recano disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, rinnovando, anche per l’anno 2008, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendo altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

Più specificamente, il comma 521, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), nell’articolo 1, comma 410, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) e nell’articolo 1, comma 1190, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, possa concedere, non oltre il 31 dicembre 2008 - anche in deroga alla normativa vigente - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), alle seguenti condizioni:

§         la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi.

§         tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008[162].

Si segnala che, successivamente, l’articolo 21-quater, comma 1, del D.L. 248/2007[163], ha esteso gli interventi di sostegno al reddito previsti dal richiamato comma 521 anche alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione in relazione a nuovi assetti del sistema aeroportuale, che abbiano comportato crisi occupazionali coinvolgenti un numero di unità lavorative superiore a 3.000, entro un limite di spesa di 40 milioni di euro annui per il 2008 ed il 2009, a carico del Fondo per l’occupazione, che a tal fine è corrispondentemente integrato per i medesimi anni.

 

In particolare, il comma 7, novellando il primo periodo del menzionato comma 521, stanzia ulteriori 10 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali “in deroga” (il limite complessivo di spesa diventa quindi pari a 470 milioni di euro), destinando integralmente tali ulteriori risorse finanziarie al settore della pesca.

Il successivo comma 8, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del precedente comma, dispone un differimento, per il solo settore della pesca, dei termini entro cui provvedere, con riferimento ai programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali anche mediante la ricollocazione dei lavoratori coinvolti, agli adempimenti procedurali previsti dal primo periodo del menzionato comma 521.

Al riguardo, si stabilisce quindi che, per il settore della pesca, tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 settembre 2008 (anziché entro il 15 giugno 2008), che recepiscono intese già stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro entro il 15 settembre 2008 (anziché entro il 20 maggio 2008).

Infine, i commi 9 e 10 recano la clausola di copertura finanziaria.

Al riguardo, si dispone che, all’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante una corrispondente riduzione, con riferimento al bilancio triennale 2008-2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

 


 

Articolo 4-quater
(Differimento dell’efficacia di disposizioni relative
a personale a carico della finanza pubblica)

 

L’articolo 4-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, aggiunge un comma 52-bis all’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Il nuovo comma modifica ed integra la disciplina di cui ai precedenti co. 44-52, che introducono un tetto al trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, e ne differisce l’efficacia alla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 ottobre 2008.

 

I co. da 43 a 53 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno introdotto disposizioni di contenimento delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società a partecipazione pubblica, attraverso la fissazione di tetti retributivi, accompagnate da specifici obblighi di pubblicità e di comunicazione. La disciplina ha sostituito il precedente regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 593) mantenendo la misura del tetto retributivo ivi previsto, pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione[164],ed estendendone il campo di applicazione[165].

La disciplina, di carattere generale, si riferisce al “trattamento economico onnicomprensivo[166] di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali[167], agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate[168], ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano. Sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni.

Sono inoltre escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre Autorità indipendenti”. Ad esse si applicano solo gli obblighi di pubblicità (cfr.oltre) per gli emolumenti superiori al limite fissato (art. 3, co. 44, ultimo periodo); Per tali soggetti la disciplina in ordine ai controlli sulla spesa, i modi di finanziamento, le retribuzioni e gli emolumenti, sarà prevista in una futura legge di riforma nel rispetto degli adempimenti previsti a livello comunitario (art. 3, co. 45, modificato dall’art. 42, co. 2, del D.L. 248/2007). Gli emolumenti corrisposti da tali organismi non possono comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione (art. 46)[169].

Sono invece esplicitamente inclusi nel novero dei soggetti cui si applica il predetto limite retributivo i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti[170].

Per ciò che attiene all’ambito oggettivo, la legge finanziaria ha espressamente previsto che il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Si deve però trattare di contratti che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi (art. 2, comma 44, terzo periodo).

Sul punto è intervenuto il D.L. 248/2007[171], il quale ha specificato (art. 24, co. 4-bis) che ferma restando l'inapplicabilità del limite alle attività soggette a tariffe professionali, il tetto si applica ai contratti d'opera. L’applicazione a tali contratti decorre dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire, entro il 1° luglio 2008, le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse.

È prevista infine la possibilità di deroga al regime del tetto al trattamento economico, laddove ricorrano motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per le amministrazioni statali le deroghe possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità (art. 3, co. 44).

Per le Amministrazioni dello Stato e, in via generale, in relazione ai soggetti cui non si applica il suddetto limite, non si può comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Per ciò che attiene al regime di pubblicità e di comunicazione degli atti comportanti spesa per retribuzioni, viene sostanzialmente riprodotta la disciplina già contenuta nella legge finanziaria per il 2007. La comunicazione è condizione per l’attuazione dell’atto: esso deve essere preventivamente pubblicato sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo[172] , al Parlamento e alla Corte dei conti. Per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa è specificamente previsto che esse siano rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 3, co. 50).

Il tetto retributivo non opera per i contratti di natura privatistica in corso alla data del 28 settembre 2007[173] i quali non possono in alcun caso essere prorogati[174] (art. 3, co. 48). Ai contratti in essere si applica invece il regime di pubblicità e trasparenza sopra menzionato (art. 3, co. 49). Con riferimento agli incarichi o rapporti di natura non privatistica il superamento del limite retributivo comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente[175].

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve presentare alle Camere, entro il 30 settembre 2008, una relazione sull’attuazione della disciplina del tetto retributivo (art. 3, co. 52), mentre la Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni in oggetto in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio (art. 3, co. 53).

 

Il comma 52-bis introdotto dall’articolo in esame dispone che la disciplina sin qui descritta trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988[176], su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma introduce i seguenti “criteri” per l’adozione del regolamento:

a)   esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;

b)   non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile: quest’ultima disposizione si riferisce alla rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;

c)   obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;

d)   obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e)   individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.

Va rilevato che alcuni tra i criteri elencati non sembrano limitarsi a predefinire le modalità applicative della disciplina, ma apportano ad essa sostanziali modifiche. In particolare:

§         alla lett. a), l’esclusione dal computo, ai fini del raggiungimento del tetto retributivo, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza sembra innovare rispetto alla dizione del citato co. 44, ove si parla di “trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni […]”;

§         analogamente può dirsi con riguardo alla lett. b), tenuto conto del fatto che il medesimo co. 44,

-          al terzo periodo, esclude dalla disciplina le “attività di natura professionale e [i] contratti d’opera […] aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”, mentre la lett. b) in esame si riferisce a quelli aventi “natura non continuativa”;

-          al secondo periodo, include espressamente tra i destinatari i “presidenti e componenti di collegi e organi di governo […] di società non quotate” (a totale o prevalente partecipazione pubblica), senza escludere gli emolumenti di cui all’art. 2389, co. 3°, c.c.;

§         quanto alla lett. c), l’obbligo di motivare e dare pubblicità al conferimento, nel medesimo anno allo stesso soggetto, di incarichi che superino il limite massimo sembra incidere sul disposto del penultimo periodo del co. 44, che escluderebbe tout court, in via generale, la stessa possibilità di superare il limite in tale circostanza.

Poiché l’articolo in esame non reca modifiche testuali al co. 44 dell’art. 3, atte a coordinarne le disposizioni con i nuovi criteri da esso introdotti, è da presumere che tale coordinamento potrà aver luogo in esito alle abrogazioni disposte dal previsto regolamento di delegificazione (al regolamento medesimo appare infatti implicitamente rimessa, nel silenzio della norma, la ricognizione delle disposizioni da intendersi abrogate all’atto della sua entrata in vigore).

 

Una disposizione avente oggetto ed ambito di applicazione simili a quella in esame era stata inserita nel D.L. 112/2008[177], nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del disegno di legge di conversione (A.C. 1386). Essa rimetteva a un D.P.C.M. la fissazione dei limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti ai titolari di determinati incarichi pubblici, differenziati secondo le diverse tipologie di funzione, nomina e incarico.

La disposizione non è stata tuttavia riprodotta nel “maxi-emendamento” sul quale Il Governo ha posto la questione di fiducia nella seduta del 18 luglio 2008.

 

 

 

 


 

Articolo 4-quinquies
(Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

 

L’articolo 4-quinquies modifica la procedura transitoria prevista dall’articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica. Tale modifica fa rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall’art. 26 del primo correttivo, reintroducendo uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2008.

L’art. 146 decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, cd. codice Urbani) disciplina la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica.

All’interno del Capo IV viene, tuttavia, prevista un’altra procedura autorizzativa, diversa dall’ordinaria, relativa ad opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, regolata dall’art. 147.

A tale procedura si aggiunge l’autorizzazione “in via transitoria” prevista all’art. 159 concessa nelle more dell’adeguamento – previsto dall’art. 143 – dei piani paesistici, oggetto di sostituzione da parte dell’articolo in esame e già modificata dal d.lgs. n. 157 del 206 (cd. primo correttivo) e dal d.lgs. n. 63 del 2008 (cd. secondo correttivo).

L’analisi del seguente testo a fronte evidenzia come la riscrittura dell’articolo 159, operata dall’articolo in esame, fa rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall’art. 26 del primo correttivo.

 

Testo dell’art. 159 come modificato dal 1° correttivo (d.lgs. n. 157/2006)

Testo vigente dell’art. 159, come risultante dal 2° correttivo (d.lgs. n. 63/2008)

Testo dell’art. 159 previsto dall’articolo in esame

 

 

1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo.

 

1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione.

Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata.

Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione.

Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata.

Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici,

 

 

l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.

 

2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni  rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorita` competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.

2. L'amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6.

 

 

L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

 

L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio.

I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine é sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.

Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione deirelativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.

 

2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1º giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.

5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.

3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

7. Per i beni che alla data del 1º giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis.

 

 

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. 9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza".

 

La nuova disciplina reintroduce quindi uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria (fino al 31 dicembre 2008) che può essere sintetizzato nelle seguenti linee fondamentali:

§         l’amministrazione competente rilascia o nega l’autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta;

§         la stessa amministrazione comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate;

§         la soprintendenza può annullare l’autorizzazione qualora la ritenga non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della completa documentazione;

§         decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, gli interessati possono richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

 

Si ricorda, infine, che viene introdotta, al comma 8, una disposizione transitoria volta a disciplinare gli atti e le autorizzazioni adottati nei vari periodi temporali in cui, per effetto dei due decreti correttivi, si sono stratificate normative diverse.

 


 

Articolo 4-sexies
(Eventi alluvionali del maggio 2008)

 

L’art. 4-sexies, introdotto nel corso dell’esame al Senato[178], autorizza la spesa di 18,91 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2008, pubblicato nella G.U. n. 127 del 31 maggio 2008.

 

Si ricorda che con il citato D.P.C.M. 31 maggio 2008 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 maggio 2008, che hanno provocato – secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto - morti e dispersi, oltre ad ingenti danni alle infrastrutture ed edifici pubblici e privati.

 

Lo stesso articolo dispone che le citate risorse:

§         sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza;

§         sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti;

§         sono coperte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 


 

Articolo 4-septies
(Disposizioni relative alla Scuola Superiore
dell'economia e delle finanze)

 

L’articolo 4-septies, introdotto al Senato, reca disposizioni relative alla Scuola Superiore dell’economia e delle finanze – SSEF.

 

Si ricorda che la Scuola superiore dell’economia e delle finanze – già Scuola centrale tributaria – è stata riordinata con l’articolo 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287[179] e disciplinata dal D.M. 28 settembre 2000, n. 301[180]. Essa è un’istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame vieta alla SSEF di promuovere la partecipazione a società e consorzi o di partecipare a società e consorzi già costituiti.

Coerentemente, la disposizione impone che le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare al Dipartimento del tesoro.

 

Si ricorda in proposito che il D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43 (recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze) ha ridefinito le competenze dei Dipartimenti in cui è articolato il MEF, nonché delle Direzioni generali facenti capo a ciascun Dipartimento.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del citato D.P.R., tra le competenze specifiche del Dipartimento del Tesoro vi è la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; l’esercizio dei diritti dell'azionista; la cessione e il collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato, nonché la relativa attività istruttoria e preparatoria.

 

Il comma 2 dell’articolo aggiuntivo sopprime il ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della SSEF di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 301 del 2000.

Si ricorda che ai sensi di tale disposizione, il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei assegnati alla SSEF, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 5 – ovvero i professori di nomina ministeriale, i quali acquisiscono stato giuridico e funzioni di professori ordinari – non può superare le trenta unità.

 

L’articolo 5 del D.M. n. 301 del 2000 autorizza la Scuola (comma 1) ad avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

Il comma 2 del medesimo articolo reca i criteri di reclutamento del suddetto personale, che può essere scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche. Infine, i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità.

I menzionati incarichi di insegnamento (comma 3) sono affidati dal Rettore della scuola una volta sentito il Consiglio direttivo. Fanno eccezione gli incarichi non temporanei di professori ordinari, i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 4 dispone che i professori della Scuola inquadrati acquisiscano, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.

 

Il comma 2 abroga altresì le disposizioni in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la SSEF, recate dall'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

 

Il citato articolo 19, comma 15 ha previsto che la SSEF possa assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la normativa vigente in materia universitaria, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo del personale docente con incarico non temporaneo (ovvero trenta unità) e con conseguente indisponibilità di posti di professore.

L’articolo 13 del decreto-legge “milleproroghe 2008” (D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria[181]) ha esteso a tali ricercatori il termine per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980[182], il quale prevede che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, siano sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di un’appositamente costituita commissione nazionale.

Inoltre, il medesimo articolo 13 ha autorizzato i ricercatori di cui sopra a partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

 

Con finalità di coordinamento, la norma in commento abroga il comma 4-bis dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301.

 

Il citato comma 4-bis reca disposizioni in materia di trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che partecipano alle procedure di trasferimento tra università e mantengono l'esercizio di funzioni presso la Scuola, consentendo che esso sia posto a carico in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate.

Si ricorda che la partecipazione dei professori ordinari della SSEF alle procedure di trasferimento tra università era disciplinata dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo della legge 18 gennaio 2001, n. 383, ma la suddetta previsione è stata eliminata dall'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209[183], come modificato dalla legge di conversione (legge 22 novembre 2002, n. 265).

 

Al medesimo scopo, è altresì abrogato il comma 5-bis dell'articolo 5.

 

È dunque eliminato il ruolo appositamente costituito dei ricercatori assegnati alla SSEF (ai sensi del citato articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

 

Infine, il comma 2 autorizza la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze a continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

Il comma 3 dell’articolo in esame, modificando l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383[184], limita a due anni il periodo per cui la SSEF può stipulare convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

Il comma 4 reca disposizioni relative ai professori ordinari ed ai ricercatori investiti dalle soppressioni recate ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame. In particolare, i professori ordinari incaricati non temporanei ed i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento.

 

Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze all'Amministrazione interessata.

 

Si demanda infine, al comma 5, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l’adeguamento del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 alle disposizioni introdotte.

 


 

Articolo 4-octies
(Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)

 

L’articolo 4-octies vieta – fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania (31 dicembre 2009) – il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni, escludendo da tale divieto quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia. Sono fatte salve eventuali intese concluse in tal senso ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.L. 263/2006[185].

 

Tale comma 3 prevede che il Commissario possa disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.

 

Si osserva che una norma analoga è contenuta al comma 7-bis dell’articolo 9 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Le due norme si differenziano solo nella parte in cui l’articolo in commento esclude dal divieto i rifiuti facenti parte della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia.

Occorrerebbe pertanto provvedere al coordinamento tra le due norme riformulando l’articolo in commento come novella al predetto articolo 9.

 

Si ricorda che il D.L. 90/2008 ha introdotto misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, prevedendo innanzitutto un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. In particolare, i commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, che viene prorogato (dall’articolo 19) fino al 31 dicembre 2009.

Per la durata dell’emergenza, le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali, consumati o tentati, in materia di rifiuti nonché le funzioni di GIP e di GUP sono affidate al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli. Al Sottosegretario è affidato il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica nonché al completamento e alla realizzazione di termovalorizzatori in Campania. E’ quindi istituito un Fondo per l’emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l’anno 2008 pari a 150 milioni di euro.

 

 


 

Articolo 4-novies
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione)

 

L’articolo 4-novies, al comma 1, assimila i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti individuati dall’articolo 6 del D.L. 90/2008[186], alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati).

 

Si ricorda che il D.L. 90/2008 ha introdotto misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, prevedendo, innanzitutto un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. In particolare, i commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Sottosegretario è affidato il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica nonché al completamento e alla realizzazione di termovalorizzatori in Campania.

In tale quadro, l’articolo 6 dispone una valutazione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e del termovalorizzatore di Acerra, all'esito della quale questi ultimipossono essereconvertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani nonché – secondo il testo approvato in Commissione – per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità da utilizzarsi in co-combustione e nelle centrali termoelettriche ed entro il limite di spesa di 10,9 milioni di euro.

 

Si osserva che il comma in commento riproduce sostanzialmente l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6-ter del D.L. 90/2008, il quale prevede che i rifiuti provenienti dagli impianti in questione siano sempre assimilati alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01. La norma in commento, peraltro, elimina il riferimento, ivi previsto, all’articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

Tale articolo definisce la classificazione dei rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

 

La modifica è volta quindi, presumibilmente, a chiarire che la norma in commento non incide con il disposto dell’articolo 184.

Occorrerebbe pertanto provvedere al coordinamento tra le due norme riformulando l’articolo in commento come novella al predetto articolo 6-ter.

Il comma 2 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la definizione – di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su proposta motivata del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania previsto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 – delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (cosiddetti CIP 6), agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

Si osserva che una norma di analogo tenore è contenuta all’articolo 8-bis del D.L. 90/2008. La norma in commento peraltro – a differenza del citato articolo 8-bisnon prevede la limitazione degli incentivi alla sola parte organica dei rifiuti.

Risulterebbe pertanto opportuno coordinare le due norme, riformulando l’articolo in commento come novella al predetto articolo 8-bis.

 

 

 


 

Articolo 4-decies
(Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

 

L’articolo 4-decies introduce una serie di  modifiche in senso restrittivo al D.L. 90/2008 – recante misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania – riguardanti la disciplina delle deroghe.

 

Si ricorda che il D.L. 90/2008 ha innanzitutto previsto un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. In particolare, i commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Sottosegretario è affidato il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica nonché al completamento e alla realizzazione di termovalorizzatori in Campania.

L’articolo 18 autorizza il Sottosegretario e i capi missione – ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse – a derogare ad una serie di norme in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Ulteriori deroghe sono contenute in altri articoli del provvedimento in relazione a specifiche disposizioni.

 

In particolare, agli articoli 9 in materia di discariche e 10 in materia di impianti di depurazione viene soppresso il rinvio alle deroghe contenute nel predetto articolo 18.

Viene quindi soppresso il quindicesimo capoverso del comma 1 dell’articolo 18, che derogava agli articoli 6, 7, 8 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Sempre all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, con riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, è sottratto alla possibilità di deroga l’articolo 7.

Al trentasettesimo capoverso, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Codice ambientale), la deroga all’articolo182 (Smaltimento di rifiuti) è limitata ai commi 4 e 5; la deroga all’articolo 193 (Trasporto di rifiuti) è limitata ai rifiuti non pericolosi; viene espunta la deroga all’articolo 194 (Spedizioni transfrontaliere), mentre per la deroga all’articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) si introduce un’eccezione per i commi 1 e 11; la deroga all’articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali), commi da 5 a 13, viene limitata all’impiego delle Forze Armate.

Infine, all'articolo 18, dopo il comma 1 si introduce un nuovo comma 2 che attribuisce al Sottosegretario di Stato le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del Codice ambientale, in deroga alle disposizioni ivi previste.

 

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 194 prevede che le autorità competenti di spedizione e di destinazione siano le regioni e le province autonome. Il comma 6 attribuisce a queste ultime obblighi di comunicazione inerenti tale funzione.


Articolo 5
(Entrata in vigore)

L’articolo 5 si limita a disporre l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 


 

Articolo 1 del disegno di legge di conversione
(Salvaguardia degli effetti di decreti-legge)

 

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 97/2008 al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 1 recante la consueta clausola di conversione, tre ulteriori commi intesi a far salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di disposizioni contenute nel medesimo e in altri due decreti-legge.

Il comma 2 fa salvi gli atti e gli effetti prodotti in base all’articolo 1 del medesimo D.L. 97/2008 in commento. Tale articolo (recante Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane Spa) è stato infatti soppresso nel corso dell’esame al Senato. Il suo contenuto risulta peraltro interamente trasposto nel D.L. 80/2008, già convertito in legge[187].

Il comma 3 reca una disposizione analoga con riguardo al D.L. 113/2008[188]. Il provvedimento, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è tuttora in vigore; il relativo disegno di legge di conversione pende presso la 1ª Commissione del Senato (A.S. 959). Peraltro, la totalità delle sue disposizioni è stata trasfusa quasi testualmente, mediante appositi emendamenti, nel testo del D.L. 97/2008 in esame (si vedano i co. da 1 a 7 e da 10 a 18 dell’art. 4-bis).

Il comma 4 dispone la salvaguardia per gli atti e i provvedimenti adottati e per gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 114/2008[189], recante norme relative al settore della pesca.

Anche tali disposizioni sono sostanzialmente “confluite”, con limitate e marginali modifiche, nel D.L. 97/2008, come emendato nel corso dell’esame al Senato. In particolare, le disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 114/2008 (fermo di emergenza temporaneo e definitivo per il settore della pesca) corrispondono con limitate e marginali modifiche alle disposizioni di cui all’art. 4-ter, co. 1-6, del D.L. 97/2008, mentre quelle contenute nell’art. 2 del D.L. 114/2008 (cassa integrazione guadagni straordinaria per il settore della pesca) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni di cui all’art. 4-ter, co. 7-10, del D.L. 97/2008.

 

Per un’illustrazione delle disposizioni sin qui menzionate, si rinvia alle schede di lettura relative agli artt. 1, 4-bis e 4-ter del decreto-legge in esame.

 

Il comma 5 dispone che la legge di conversione entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 

 


 

 

 



[1]    Il decreto n. 80 ha disposto l’erogazione di un prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Successivamente, è stata emanata una disposizione  – contenuta all’articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – con la quale si stabilisce che la predetta somma di 300 milioni deve essere utilizzata da Alitalia per coprire le perditeche comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale.

[2]    Introdotto dall’articolo 1, commi da 271 a 279 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

[3]    Articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

[4]    Il formulario (modello FAS), approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 10 giugno 2008, prot. n. 91610, riguarda la trasmissione dei dati concernenti gli investimenti per i quali si richiede il credito d’imposta

[5]    Infatti, ai sensi del comma 4 della norma in esame, entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è attivata la procedura per la trasmissione del formulario e, ai sensi della lettera a) del comma 1, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura.

[6]    Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, con emendamento 2.304 del Relatore le precedenti parole “prenotazione del diritto” sono state sostituite con “prenotazione dell’accesso”.

[7]    Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, con emendamento 2.304 del Relatore le precedenti parole “prenotazione del diritto” sono state sostituite con “prenotazione dell’accesso”.

[8]    L’articolo 8 della legge n. 388/2000, più volte modificato, ha introdotto un credito d’imposta sugli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2006. L’articolo 62 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha introdotto disposizioni dirette a garantire il monitoraggio dell’onere a carico della finanza pubblica. Dall’insieme delle disposizioni discende che, sia la modulazione della spesa che la modulazione dell’utilizzo del credito d’imposta, dovevano avvenire, in progressione, nel primo anno almeno il 20%, nel secondo anno almeno il 60% e nel terzo anno la quota restante (cfr anche circolare n. 32/E del 3 giugno 2003).

[9]    Art. 1, co. 4, lett. f-bis), D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

[10]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

[11]   Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali - Ministero economia e finanze) recante “Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi”.

 

[12]   Le obbligazioni solidali sono disciplinate dagli artt. 1292 e seguenti del codice civile. Nella solidarietà c.d. passiva, ogni debitore è obbligato ad eseguire la prestazione per intero e il suo adempimento libera tutti gli altri debitori.

[13]   In base all’articolo 1655 c.c., l’appalto è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro”.

[14]   Disciplina dell’imposta di bollo.

[15]   Si segnala che, ai sensi del primo comma del citato articolo 15, la individuazione degli atti e dei documenti per i quali è ammesso il pagamento del bollo con modalità virtuale viene effettuata con provvedimento ora attribuito all’Agenzia delle entrate.

[16]    D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

[17]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[18]   Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[19]   Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006. 

[20]   Dir. 8 maggio 2003, n. 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

[21]   Il contenuto del pacchetto di proposte della Commissione è illustrato nella comunicazioneDue volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa” (COM(2008)30).

[22]   Disposizione modificata dall’art. 1, comma 166, lettera a) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che ha esteso al 2008 il blocco degli aumenti.

[23]   Decreto legge recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie entrato in vigore il 27 maggio 2008.

[24]   L’articolo 238 del cd. codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) prevede l’istituzione di una nuova tariffa, per la quale è prevista l’emanazione di provvedimenti attuativi, per la gestione dei rifiuti urbani quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi in luogo della TARSU, ai sensi dell’art. 49 del decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997). Fino all’emanazione del regolamento attuativo, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della nuova tariffa, restano ferme le discipline regolamentari vigenti in materia.

[25]            Procedura di infrazione 2007/2195.

[26]            Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. Il decreto-legge è stato convertito con legge n. 123/08 del 14 luglio 2008.

[27]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[28]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[29]   Emendamento 4.1000 [già 4.1 (testo 3)] della Commissione, approvato dall’Assemblea del Senato nella seduta n. 35 (antimeridiana) del 10 luglio 2008.

[30]   Art. 1, co. 1, D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[31]   Circolare del Presidente della Camera dei deputati del 20 aprile 2001 (n. 3, lett. a)).

[32]   L. 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[33]   D.M. 19 aprile 2007, Indizione della procedura di selezione e di reclutamento di professionalità altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come indicato dall'articolo 1, comma 481, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2007, n. 123.

[34]   Si tratta, in particolare, di:

§            amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§            agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

§            enti pubblici non economici;

§            enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 [ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)].

[35]    D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. L’articolo 2, comma 2, prevede, in particolare, che - per il potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione - siano effettuate assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e per la Guardia di finanza. Il secondo periodo del medesimo comma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche con riferimento a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ovvero di ricorrere alla mobilità.

[36]   Il concorso è stato bandito con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 801709 del 13 giugno 2007, successivamente modificato dal decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 92046 del 6 luglio 2007. Il bando ha in particolare specificato che la procedura si riferiva all’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati Generali ed Uffici Centrali del Bilancio).

[37]   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale concorsi ed esami – n. 20 dell’11 marzo 2008.

[38]   Il decreto è pubblicato nel sito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Selezioni-/Decreto-approvazione-graduatoria.pdf

[39]   D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

[40]    Da emanare con DPR, ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400. I regolamenti governativi  di cui al comma richiamato,  possono essere emanati per materie non coperte da riserva di legge e sulla base di un’autorizzazione attribuita al Governo da apposito provvedimento. Essi  sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato; essi , determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .

[41]   La legge citata (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali) ha razionalizzato le diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali prevedendo, per quanto qui interessa, la concessione di un contributo ordinario annuale alle istituzioni, in possesso di specifici requisiti, inserite in apposita tabella, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere parlamentare, e della quale è previsto l’aggiornamento ogni tre anni, con la medesima procedura (art.1 della legge).

[42]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[43] D.L. 3 agosto 2007 n. 117,  convertito con modificazioni  dalla legge2 ottobre 2007, n. 160.

[44]   D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[45] Sia lo schema di regolamento sia il parere del Consiglio di Stato sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture (all’indirizzo:

http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3078).

[46]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[47]   Sullo schema di regolamento (da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 400/1988), risultante dal concerto del Ministro per i beni e le attività culturali con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha espresso parere favorevole con osservazioni il Consiglio di Stato-sezione consultiva per gli atti normativi il 14 aprile 2008; il testo è attualmente al vaglio della corte dei Conti.

[48]   Legge 27 dicembre 2002, n. 289,

[49]   Legge 8 ottobre 1997, n. 352, Disposizioni sui beni culturali.

[50]   Legge 16 ottobre 2003, n. 291, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a. Il capitale iniziale della ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d’intesa con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell’azionista.

[51]   Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[52]   Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione, devono recare la denominazione di «regolamento», essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

[53]   D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

[54]   Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

[55]   A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, della legge 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) .

[56]   La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

[57]   D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[58]   D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[59]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[60]   L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[61]   Tale incremento era stato disposto per 2005 e il 2006 dall’art. 3, comma 2, del DL 7/2005.

[62]   Art. 2, comma 102, secondo periodo del DL. 262/2006

[63]   D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 .

[64]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[65]   Si segnala infine che la Corte Costituzionale con sentenza 289/2008 del 9 luglio 2008 si è espressa fra l’altro in merito al ricorso n. 105 depositato dalla Regione Friuli Venezia Giulia  il 14 ottobre 2006 presso la Corte costituzionale, avverso un complesso di norme, fra cui l’articolo 13, contenute nel D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006. La Corte ha trattato però le questioni di legittimità costituzionale limitatamente a una serie di articoli, fra i quali non era compreso l’art. 13, del D.L. 223/2006, separandola dalle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali ha ritenuto opportuno procedere ad un esame distinto.

[66] Art.11, commi 1 e 1 bis della legge n.990/1969, come modificata dall’ art.25, comma 1 della legge n.273/2002; artt. 35 e 132 comma 2 del d.lgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

[67]   D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1

[68]   Ai sensi della la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) sono programmati a livello nazionale gli accessi (art. 1, comma1):

a)      ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b)      ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

c)      ai corsi di formazione specialistica dei medici;

d)      alle scuole di specializzazione per le professioni legali;

e)      ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

[69]   Disposizione in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

[70]   Si ricorda, infine, per completezza di informazione, che, nel corso dell’esame del ddl di conversione del decreto legge in commento al Senato è emersa qualche perplessità sulla legittimità costituzionale della valutazione retroattiva curriculum e sull’attribuzione di un peso specifico a quest’ultimo in assenza di un sistema di valutazione omogeneo (Senato, 7° Commissione in sede consultiva, seduta del 10 giugno 2008. In precedenza l’argomento era stato trattato nella seduta del 27 maggio 2008).

[71]   Il Museo e Centro di ricerca ha la finalità di diffondere la conoscenza della storia della fisica italiana, con particolare riguardo all'attività di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca;di realizzare studi e ricerche nel settore della fisica; di promuovere la formazione di giovani ricercatori attraverso l’assegnazione di borse ed assegni di ricerca. .

[72]   Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, in Roma.

[73]   Corte dei Conti, Relazione sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerca “Enrico Fermi” per l’esercizio 2006. (Doc. XV, n. 158). Annunciato all’Assemblea della Camera nella seduta del 10 dicembre 2007.

[74]   L. 15 marzo 1999, n. 62, Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.

[75]   Il Fondo è stato istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[76]   Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo. Ai sensi del citato comma 3, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità a questi sottordinate, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione, devono recare la denominazione di «regolamento», essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[77]   Se dipendente pubblico il presidente è collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

[78]   Legge 27 settembre 2007, n. 165.

[79]   L’articolo 1 del DPCM 30 giugno 2008, ha differito dal 30 giugno 2008 al 20 luglio 2008 il termine per il versamento dell’imposta e per la redazione della perizia. Lo slittamento non comporta il pagamento di interessi e, in caso di rateizzazione, i versamenti degli anni successivi sono riferiti alla scadenza del 30 giugno.

[80]    Si segnala che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie, aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

[81]    Il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).

[82]   Si richiamano, in particolare, l’articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. n. 269/2003, l’articolo 6-bis del D.L. n. 355/2003, l’articolo 1, comma 376, della legge n. 311/2004, l’articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 20372005 e, da ultimo, l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[83]   In particolare,con l’art. 1-ter del D.L. n. 314/2004 è stata eliminata la previsione che imponeva agli enti beneficiari di presentare i progetti preliminari ai fini dell’ammissione ai benefici.

[84]    La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

[85]   Il testo originario del comma 24 della legge finanziaria 2008 disponeva l’abrogazione dei citati commi 28 e 29 della legge n. 311/2004 già a partire dal 1° gennaio 2008 e il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate. Tale termine è stato oggetto di modifica da parte dell’articolo 47 del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (legge n. 31/2008),recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, che nel testo iniziale ne aveva previsto il differimento al 1° aprile 2008. Durante il corso dell’esame del provvedimento, tale termine è stato differito inizialmente al 1° maggio 2008(da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera) e, infine, al 1° agosto 2008.

[86]   In seguito all’approvazione dell’emendamento 4.800 del Governo.

[87]   Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

[88]   D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

[89]    L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[90]    D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[91]   L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

[92]   D.P.R. 25 giugno 2008, Determinazione dei collegi uninominali provinciali delle province di Milano, Monza e della Brianza, Ascoli Piceno, Fermo, Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani (G.U. 2 luglio 2008, n. 153, Suppl. ordinario n. 159).

[93]    L. 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[94]    D.L. 30 giugno 2008, n. 113, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[95]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 27).

[96]    Si tratta del fondo di cui all’art. 34, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[97]    Si veda in tal senso l’intervento del Sottosegretario Mantovano al Senato in risposta all’interrogazione n. 3-30 nella seduta del 10 luglio 2008 (pom.) il quale ha giustificato in questi termini l’inserimento della proroga nel D.L. 113/2008 (art. 4).

[98]    Secondo il prospetto prodotto dal Presidente della Conferenza delle Regioni nella seduta della Conferenza unificata del 3 luglio 2008. Nel complesso il numero delle comunità istituite in tali regioni scende da 226 a 142.

[99]    Ricorso depositato in cancelleria il 27 febbraio 2008, n. 16 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 26 marzo 2008.

[100] Convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[101]http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/QSN2007-2013_giu_07.pdf.

[102]  Articolo aggiuntivo 4.0.500 del Governo, approvato dall’Assemblea.

[103]DL 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[104]Il DM 9 aprile 1994 reca Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

[105]Il DPR 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), all’art. 2 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che può, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessità del progetto e può anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

[106]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[107] Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

[108] Decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[109]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[110] L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[111]  R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale.

[112]In particolare, per la Regione Calabria la principale problematica riguardava il numero dei dipendenti (165 unità) da trasferire all’amministrazione regionale; la Regione Sardegna sembra invece non volersi avvalere della società regionale di Sviluppo Italia in quanto intende intraprendere altre direttrici per lo sviluppo dell'economia locale.

[113]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 31 del 2007.

[114]Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[115]Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari. Si ricorda che la legge n. 230/2005 ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento, basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente (entro il 30 giugno) con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari, bensì costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Infatti, il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo. In attuazione della legge n. 230/2005 è stato successivamente emanato il D.Lgs. 164/2006, che ha ulteriormente specificato i principi e criteri ivi stabiliti per quanto concerne le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

[116]Tale blocco è stato determinato dalla mancata adozione, da parte del Governo, degli ulteriori necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l. n. 230/2005 e nel d.lgs. n. 164/2006.

[117]Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

[118]Sul punto, si ricorda che il sistema di reclutamento disciplinato dalla legge n. 210/1998 non richiede alcuna forma di abilitazione scientifica preliminare, ma prevede unicamente procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato, espletate direttamente dalle università per la copertura di posti vacanti e la nomina in ruolo, sulla base di criteri indicati nella legge stessa e nei regolamenti di attuazione. Le università tramite regolamenti di ateneo (sottoposti a limitato controllo di legittimità e di merito da parte del Ministro) - possono modificare e integrare le norme “nazionali”, limitatamente ai criteri di effettuazione della valutazione stessa e alle modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Con riguardo alle modalità di indizione delle prove, sono previsti bandi di ateneo distinti per settore scientifico-disciplinare, per posti di professore associato e di professore ordinario.

[119]Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

[120]D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 31 marzo 2005, n. 43.

[121]L’articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 117/2000 ha stabilito che l’università presso la quale sia stato espletato un concorso ad ordinario o associato, possa nominare, per motivate esigenze didattiche e previo accertamento della disponibilità finanziaria, anche l’altro candidato risultato idoneo.

[122]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, attualmente in corso di conversione (AC 1386).

[123]In ogni caso, il numero delle “unità” di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

[124]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[125]In particolare, si ricorda che nel corso della XV legislatura il Ministro dell’università e della ricerca aveva predisposto uno schema di regolamento contenente numerose novità rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 210/1998. Lo schema, dopo avere ricevuto i pareri di CUN, CRUI e Consiglio di Stato, è stato approvato con d.m. 7 dicembre 2007, il quale, tuttavia, non è stato registrato dalla Corte dei Conti, a seguito di deliberazione adottata in data 13 marzo 2008.

[126]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2007, n. 176. Di tale articolo l’ultimo periodo del comma in esame dispone l’abrogazione (v. infra).

[127]In attuazione di tale disposizione, il Ministro ha stabilito, con D.M. 9 ottobre 2007 e D.M. 30 novembre 2007, la ripartizione tra le università statali dei fondi necessari per l’attivazione delle procedure di reclutamento. Da ultimo, è stato approvato l’articolo 12, comma 2-bis, del d.l. n. 248/2007 (c.d. mille proroghe), ai sensi del quale si è precisato che sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° marzo 2008). La norma specifica altresì che a tali procedure concorsuali si applica la disciplina attualmente in vigore, ossia quella prevista dalla legge n. 210/1998 e dal relativo regolamento di attuazione.

[128]La relazione illustrativa al d.l. n. 113/2008 precisa che i 40 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria 2007, già allocati sul capitolo 1714 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca, saranno in parte utilizzati (20 milioni) per il consolidamento delle assunzioni già deliberate dagli atenei ai sensi di precedenti decreti ministeriali e in parte (20 milioni) per cofinanziare nuove assunzioni da effettuare nel corso del 2008. Analoghe considerazioni valgono per le assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca.

[129]A riguardo, il comma in esame rinvia a quanto stabilito all’art. 1, comma 7, della legge n. 230/2005 (c.d. legge Moratti), il quale, a sua volta, prevede che per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti e di borsisti postdottorato.

[130]D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

[131]D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) e L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[132]Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[133]Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[134]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[135]La norma istitutiva assegna all’Agenzia tre funzioni principali (art. 2, co. 138): a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

[136]L’art. 2, co. 142, ha previsto, infine, un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

[137]Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

[138]L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

[139]Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il compito, tra l’altro, di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. Il funzionamento del Comitato è stato disciplinato con DM 4 aprile 2000, n. 178.

[140]Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) è stato istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca.

[141]Il DPCM 7 settembre 2007 ha ricostituito il CIVR per la durata di un quadriennio, disponendo altresì che il Comitato cessi, in ogni caso, anche prima del termine previsto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

[142]Cfr. art. 1, D.M. n. 178/2000 e art. 5, co. 4, d.lgs. n. 204/1998.

[143]SI ricorda che l’art. 1, co. 507, della l. n. 296/2006, al fine di ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, ha disposto l’accantonamento – e conseguente indisponibilità - di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base relative a determinate categorie economiche.

[144]  D.L. 3 luglio 2008, n. 114, Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.

[145]  Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo COM (2008) 453, Sostenere l’adeguamento della flotta da pesca dell’Unione europea per far fronte alle conseguenze economiche del rincaro dei prezzi dei carburanti.

[146]  Proposta di Regolamento del Consiglio COM (2008) 454, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell’Unione europea colpite dalla crisi economica.

[147]  La relazione tecnica al d.d.l. di conversione del decreto legge n. 114/2008 precisa al riguardo che il trasferimento delle disponibilità individuate dall’art. 2, comma 121, della legge finanziaria 2008, pari a circa 12,4 milioni di euro, non è ancora avvenuto, per cui si rende possibile l’utilizzo di tali disponibilità per il finanziamento  della misure previste nella norma in commento.

[148]  L. 17 febbraio 1982 n. 41 “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”.

[149]  D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[150]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[151]  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

[152]  L’obiettivo Convergenza, che sostituisce il precedente obiettivo 1 e riguarda quindi le regioni meno sviluppate, seleziona le regioni: con un prodotto interno lordo pro capite PIL/abitante inferiore al 75% della media dell’UE allargata (calcolato in base ai dati relativi all’ultimo triennio precedente all’adozione del regolamento sui Fondi strutturali); le regioni che superano tale soglia per il cosiddetto “effetto statistico” (ovvero che a causa dell’'ingresso dei dieci nuovi Stati membri hanno un PIL per abitante inferiore al 75% della media dell’Unione europea a 15 Stati membri, ma con un PIL per abitante superiore al 75% della media dell’Unione europea a 25 Stati). Per queste ultime è previsto un sostegno economico transitorio (il phasing out).

Le regioni rientranti nell’obiettivo convergenza riceveranno 318,282 meuro, le altre i restanti 196,1.

      In Italia Sicilia, Calabria, Puglia e Campania rientrano tra le regioni con un Pil inferiore al 75% della media europea, alla Basilicata si applicheranno invece le misure di phasing out.

[153]  L’asse 2 è dedicato all’acquacoltura, pesca nelle acque interne e trasformazione e commercializzazione dei prodotti, e l’intervento del FEP è diretto a favorire l’acquisizione o l’utilizzo di attrezzature o tecniche a minore impatto ambientale, a migliorare le condizioni d’igiene e di salute umana o animale, a migliorare la qualità dei prodotti. Nell’asse 3 gli aiuti sono riservati ai progetti collettivi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile o alla conservazione di risorse, al miglioramento dei servizi offerti dai porti pescherecci, al potenziamento dei mercati dei prodotti della pesca. L’asse 4 è diretto a sostenere lo sviluppo locale delle zone a bassa densità di popolazione, con attività di pesca in fase di declino, con presenza di piccole comunità di pesca. Le risorse dell’asse 5 sono destinate alle attività di  preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit necessarie all’attuazione del regolamento e messe in atto dalla Commissione o dagli Stati membri.

[154]Reg. (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002, Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

[155]Reg. (CE) 26 marzo 2007, n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

[156]Il Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia (n. CCI 2007ITFPO001).

[157]Con delibera CIPE del 23/11/2007 è stata definita la ripartizione fra Stato e regioni dell’onere della quota nazionale pubblica di cofinanziamento stabilendo che le misure gestite dall’Amministrazione centrale siano al 100% a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (ex lege 183/87), quelle a gestione regionale siano per l’80% a carico del medesimo fondo e per il restante a carico dei bilanci regionale e delle province autonome.

      In sede di conferenza dei Presidenti delle regioni, tenutasi il 29/4/2008, si è quindi convenuto di attribuire alla Stato centrale la gestione del 33% degli stanziamenti ed alle regioni il 67%.

[158]I restanti fondi FEP, ai quali si aggiungeranno pari importi a titolo di contributo nazionale, sono così distribuiti tra gli altri assi, rispettivamente per le regioni in obiettivo convergenza, e fuori obiettivo: Asse 2 meuro 79,5 e 25, 5; Asse 3 meuro 81,2 e 27,0; Asse 4 meuro 17,5 e 5,8; Asse 5 meuro 15,9 e 5,3.

[159]Il Reg. (CE) 17 dicembre 2007, n. 1559/2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007, a sua volta si è adeguato alle misure definite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) che per ricostituire lo stock considerato richiedono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso. Il successivo Reg. (CE) n. 446/2008 ha disposto l’adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008, riducendo il contingente italiano per tale anno in proporzione al superamento che si è verificato nel corso del 2007 sulla quota assegnata.

[160]Nelle individuate aree si fa sempre riferimento ad una o più GSA seguita da una cifra, che consente di identificare le aree marine sulla base di un codice FAO.

[161]Si segnala altresì che il 7 luglio 2008 la Commissione ha adottato un regolamento generale di esenzione per categorie, per l'approvazione automatica di una serie di aiuti permettendo così agli Stati membri di concederli senza previa notifica alla Commissione. Il regolamento autorizza gli aiuti a favore delle PMI, della ricerca e innovazione, dello sviluppo regionale, della formazione, dell'occupazione e del capitale di rischio, e quelli per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo e della pesca.  

[162]Il secondo periodo del menzionato comma 521 autorizza, nell’ambito del complessivo stanziamento finanziario disposto dal precedente primo periodo, la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della L. 296/2006. Pertanto, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2007. Il comma 522 precisa che l’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga, viene ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

[163]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[164]  La circolare applicativa n. 1/2008 ha specificato, relativamente all'individuazione del tetto, che la retribuzione attuale del Primo Presidente in carica della Corte, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica, è pari a 289.984 euro annui lordi.

[165]  È stato inoltre abrogato l’art. 1, co. 466, della legge finanziaria 2007, nella parte in cui conteneva un limite (di 500.000 euro annui) al compenso dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate, stabilendosi che a tali società si applichi la disciplina generale qui esposta in ordine al tetto retributivo.

[166]  La legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 44, penultimo periodo) dispone inoltre che, ai fini del concorso al limite, debbono considerarsi tutti gli emolumenti lordi ricevuti a carico delle pubbliche finanze nel corso dell’anno e che sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

[167] Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, citato nella norma, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[168]La circolare ha precisato che il rispetto dell’adempimento dell’obbligo da parte delle società non quotate a prevalente o tale partecipazione pubblica deve essere assicurato dalle amministrazioni controllanti.

[169]Il predetto limite del doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione, ha specificato la circolare n. 1/2008, opera per tutti coloro che hanno incarichi o rapporti con la Banca d'Italia o con le autorità indipendenti.

[170]  La circolare n. 1/2008 ha specificato che le norme non riguardano i corrispettivi per incarichi conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche.

[171]Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[172]Per il Governo le comunicazioni vanno effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[173]Restano dunque fuori da tale esclusione gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto pubblico”, che l’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 sottrae alla disciplina generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti:

-     magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

-     avvocati e procuratori dello Stato;

-     personale militare;

-     Forze di polizia di Stato;

-     personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

-     vigili del fuoco;

-     docenti e ricercatori universitari.

[174]La circolare fa salva l’ipotesi in cui l’efficacia del contratto decorra successivamente al 28 settembre 2007.

[175]Nel caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire dall’incarico conferito per ultimo. La circolare n. 1/2008 specifica, con riferimento alla decurtazione del 25 per cento, che essa va operata ogni anno sull'importo già decurtato e che in ogni caso il differenziale retributivo va recuperato entro quattro anni.

[176]  Com’è noto, l’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede che siano disciplinate con D.P.R. le materie non coperte da riserva assoluta di legge per le quali la legge, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare, determini le norme generali regolatrici della materia e disponga l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

[177]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[178]  In seguito all’approvazione dell’emendamento 4.0.301 (testo 3) a prima firma Boldi.

[179]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, recante Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[180]“Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze”.

[181]Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[182]D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[183]Recante Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[184]Recante “Primi interventi di rilancio dell’economia”.

[185]  D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

[186]  D.L. 23 maggio 2008 n. 90, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[187]  D.L. 23 aprile 2008, n. 80, Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2008, n. 111.

[188]  D.L. 30 giugno 2008, n. 113, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[189]D.L. 3 luglio 2008 n. 114, Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore. Il d.d.l. di conversione (A.S. 875) è attualmente all’esame della 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato.