Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AA.C. 4822, 3808 e 814 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4822/XVI   AC N. 3808/XVI
AC N. 814/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 579
Data: 17/01/2012
Descrittori:
ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

AA.C. 4822, 3808 e 814

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 579

 

 

 

17 gennaio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: CU0393

 


INDICE

Premessa  1

Il quadro normativo vigente  3

Schede di lettura

§      Articolo 1 A.C. 4822 e articolo 1 A.C. 3808 (Equipollenze dei titoli di studio, frequenza nelle scuole dei Conservatori di musica, messa ad ordinamento dei corsi, candidati privatisti)9

§      Articolo 2 A.C. 4822 (Istituzione del CNSAC)19

§      Articolo 3 A.C. 4822 (CNAM)25

§      Articolo 4 A.C. 4822, articoli 1 e 2 A.C. 814 (Formazione dei docenti)31

§      Artcolo 5 A.C. 4822 (Talenti precoci)37

§      Articolo 6 A.C. 4822 (Accademia nazionale di Santa Cecilia)39

§      Articolo 7 A.C. 4822 (Politecnici delle arti)41

§      Articolo 3 A.C. 814 (Rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM)45

§      Articolo 4 A.C. 814 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale)51

§      Articolo 5 A.C. 814 (Fondi per l’edilizia di Conservatori di musica e di Accademie, nonché per l’edilizia scolastica)53

Normativa di riferimento

§      L. 21 dicembre 1999, n. 508. Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati57

§      D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508  63

§      D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508  71

§      D.M. 16 settembre 2005, n. 236. Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale  82

Documentazione

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 2009_2010. Dati relativi a: Tutte le tipologie sommate (http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAM2.asp)95

 

 


SIWEB

Premessa

La proposta di legge A.C. 4822,finalizzata alla valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è stata trasmessa dal Senato il 1° dicembre 2011, dopo essere stata approvata dall’Assembleain prima lettura (A.S. 1693[1]) il 30 novembre 2011, a seguito dell’esame in sede referente, iniziato il 28 luglio 2009, presso la 7a Commissione.

 

La relazione illustrativa dell’A.S. indicato evidenziava che, dopo l’approvazione della L. 508 del 1999 - che ha riordinato il settore dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale - sono stati rilevati numerosi problemi sul piano applicativo: pertanto, sottolineava che, “in assenza dei previsti regolamenti attuativi, si impone un intervento a livello legislativo che regoli una volta per tutte la materia, assicurando certezza e dignità al comparto”.

In particolare, dalla stessa relazione e dal dibattito parlamentare emerge chele norme sono volte in primo luogo a realizzare l’effettiva equiparazione dei diritti degli studenti italiani delle accademie e dei conservatori con i corrispondenti europei, considerando i risultati del c.d. “processo di Bologna” finalizzati alla messa a regime di un sistema di titoli comparabili, dando in tal modo piena e completa attuazione alla riforma disposta dalla legge n. 508 del 1999.

Al riguardo, la relazione evidenziava che già nel 2006 il Presidente della Commissione per le petizioni, Marcin Libicki, in relazione ad alcune petizioni[2] avverso i ritardi nel dare completa esecuzione alla legge n. 508 del 1999, con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da accademie e conservatori, aveva sollecitato le competenti autorità italiane scrivendo tra l’altro: “In effetti, dall'istruttoria e dall'esame in commissione del parere rilasciato dalla Commissione esecutiva nella riunione del 3 maggio 2006, è emerso che la lacuna sussiste per la mancanza del regolamento d'esecuzione della predetta normativa. Tale inerzia del legislatore italiano è suscettibile di provocare una discriminazione di trattamento incompatibile con la libertà di circolazione dei lavoratori, stabilita dagli artt. 39 e ss, del Trattato sull'Unione europea, anche nei confronti di cittadini di altri Paesi membri che effettuino i loro studi nei Conservatori italiani o, successivamente al riconoscimento accademico in Italia, intendano svolgere l'attività all'estero.[3]

Gran parte dei contenuti della proposta di legge intervengono, pertanto, in ambiti che erano stati rimessi a regolamentazione con fonti normative di livello inferiore a quello legislativo. In alcuni casi, inoltre, intervengono a modificare questioni già regolate con fonti normative secondarie. Per entrambe le fattispecie si procede, dunque, a rilegificazioni.

 

La proposta di legge risulta abbinata alla proposta A.C. 814 - diretta, fra l’altro, ad equiparare lo status giuridico dei docenti delle Istituzioni AFAM a quello del personale universitario - e alla proposta A.C. 3808 - che detta disposizioni in materia di ordinamento degli studi e di validità dei diplomi delle istituzioni AFAM.

 

Si segnala che gli articoli della proposta di legge A.C. 814 non sono rubricati come, invece, suggerito dal paragrafo 5 della Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio 20 aprile 2001, recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.

 

A seguire si esporrà, innanzitutto, il quadro normativo generale di riferimento, mentre questioni particolari saranno illustrate nelle singole schede di lettura. In queste ultime saranno illustrati gli argomenti trattati nel progetto di legge approvato dal Senato, indicando gli articoli delle proposte di legge abbinate eventualmente raffrontabili. Ulteriori argomenti trattati nelle proposte di legge abbinate saranno illustrati a seguire.

Il dossier è corredato dei principali riferimenti normativi.

Inoltre, nella sezione Documentazione sono riportati alcuni dati aggregati tratti dalla banca dati del MIUR, quali presenti alla data del 13 gennaio 2012.

 

 


Il quadro normativo vigente

La legge 21 dicembre 1999, n. 508ha disposto, all’art. 2, chele Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati (gestiti dagli Enti locali dove tali Istituti hanno sede) costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Le istituzioni sono “sedi primarie di alta formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione”, sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Esse istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, oltre che di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Sempre l’art. 2, comma 7, della L. 508/1999 ha previsto l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988) ai fini della definizione: a) dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica delle istituzioni e dei docenti; b) dei requisiti di idoneità delle sedi; c) delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici[4]; d) dei possibili accorpamenti e fusioni, nonché delle modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) delle procedure di reclutamento del personale; f) dei criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare; g) delle procedure, dei tempi e delle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica; h) dei criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, per la definizione degli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) della valutazione delle attività delle istituzioni AFAM.

Tra i principi e criteri direttivi indicati dal comma 8 dell’art. 2 per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione si ricorda, in particolare: la programmazione dell’offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo formativo rispetto alla formazione universitaria e quella tecnica superiore (lett. c); la previsione della facoltà di attivare corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza ad alunni della scuola media o della scuola secondaria superiore (lett. d); la possibilità di prevedere una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute (lett. e)[5]; la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento degli studi qualora lo studente intenda proseguirli presso l’università o il sistema della formazione tecnica superiore (lett. f); la facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni AFAM nonché strutture delle università (lett. i); la verifica periodica, anche mediante l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti (lett. l).

 

In attuazione, è intervenuto dapprima il regolamento emanato con DPR 28 febbraio 2003, n. 132, che ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. f), della L. 508/1999.

In base all’art. 1, comma 2, il regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute (non statali), mentre, in base al comma 1, riguarda tutte le Istituzioni AFAM indicate nell’art. 1 della L. 508/1999.

Quanto agli statuti, essi devono disciplinare l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei relativi organi; lo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e di produzione; le modalità e i criteri di valutazione dell’attività degli istituti; la realizzazione di interventi per il diritto allo studio; modalità e procedure per la stipula di intese programmatiche e convenzioni; la rappresentanza degli studenti; l’individuazione dell’organo competente per i procedimenti disciplinari. Riguardo all’autonomia regolamentare, le istituzioni possono adottare, in conformità con la normativa vigente e lo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale e, in particolare, il regolamento didattico e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità.

Inoltre, sono indicati quali organi necessari delle istituzioni: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti (art. 4).

 

Successivamente, il regolamento di cui al DPR 8 luglio 2005, n. 212 ha determinato, ai sensi di parte dell’art. 2, comma 7, lett. h), della L. 508/1999, i criteri generali per gli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM (basati sul sistema dei crediti formativi accademici[6]), nonché la tipologia dei titoli di studio.

L’offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di vario livello afferenti alle scuole. Le scuole a loro volta afferiscono a dipartimenti, che si configurano come strutture di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole.

Inoltre, il DPR ha disciplinato, all’art. 5, l’ordinamento didattico generale. In particolare, al comma 3, ha previsto che, in prima applicazione, i corsi di primo livello, con esclusione dei corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti, fossero istituiti nelle scuole individuate nella allegata tab. A, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale, da attuarsi, su proposta delle istituzioni, con decreto ministeriale, sentito il CNAM.

Il comma 4 dello stesso articolo ha, invece, disposto che, fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lett. h), della L. 508 del 1999, concernente i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, oltre che gli ordinamenti didattici e la programmazione degli accessi, i corsi di secondo livello sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto ministeriale, sentito il CNAM.

L’art. 9 ha, quindi, affidato ad un decreto del Ministro, sentito il CNAM, l’individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi[7].

Infine, con riferimento alle istituzioni non statali, l’art. 11 ha stabilito che, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. g), della L. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto ministeriale, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma[8]. L’autorizzazione è concessa su parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[9].

 

Ancora successivamente, l’art. 3-quinquies del D.L. n. 180 del 2008 (L. 1/2009) ha disposto che i decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 9 del DPR 212/2005 determinano, oltre che gli obiettivi formativi, anche i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Con riguardo ai settori artistico-disciplinari sono intervenuti il D.M. 3.7.2009, n. 89 per le Accademie di Belle Arti, il D.M. 3.7.2009, n. 90 per i Conservatori di musica, il D.M. 30.9.2009, n. 125 per l'Accademia Nazionale di Danza, il D.M. 30.9.2009, n. 126 per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, il D.M. 30.9.2009, n. 127 per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Relativamente agli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello sono intervenuti il D.M. 30 settembre 2009, n. 123 per le Accademie di Belle Arti, il D.M. 30 settembre 2009, n. 124 per i Conservatori di Musica (per questi ultimi, inoltre, il 5 marzo 2010 il MIUR ha emanato le Linee guida per la formulazione del regolamento didattico dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni musicali AFAM), il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, il D.M. 3 febbraio 2010, n. 22 per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, il D.M. 3 febbraio 2010, n. 16, integrato dal D.M. 25 giugno 2010, n. 109, per l'Accademia Nazionale di Danza.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1 A.C. 4822 e articolo 1 A.C. 3808
(Equipollenze dei titoli di studio, frequenza nelle scuole dei Conservatori di musica, messa ad ordinamento dei corsi, candidati privatisti)

I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della proposta di legge A.C. 4822 definiscono un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi[10], ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Il sistema è in parte definito direttamente a livello legislativo (per tutti i diplomi accademici di primo livello e per i diplomi accademici di secondo livello rilasciati da Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, Istituti superiori per le industrie artistiche), in parte rimesso ad un decreto ministeriale (per i diplomi accademici di secondo livello rilasciati da Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica).

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 508/1999, ai titoli rilasciati dalle Istituzioni AFAM si applica la disposizione prevista dallariforma degli ordinamenti didattici universitari[11] in base alla qualecon decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del MIUR, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla medesima legge di riforma.

Lo stesso comma 5 ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del CNAM, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

In seguito, peraltro, l’art. 6 del D.L. 212/2002 (L. 268/2002), allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, ha previsto la loro equiparazione alle lauree di cui al D.M. n. 509/1999 (dunque, ai titoli di studio universitari di “primo livello”), purché conseguiti da soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Si tratta di una previsione sulla quale, come si vedrà meglio infra, interviene il comma 5 dell’articolo 1 della pdl 4822.

 

 

Per completezza informativa, si ricorda che l’equipollenza fra diplomi di laurea conseguiti in Italia è stata dichiarata con legge fino al 1990[12].

L’art. 9, comma 6, dellalegge n. 341 del 1990 ha, quindi, stabilito che le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi fossero definite con DPR, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

La legge n. 13 del 1991 ha, poi, stabilito che “gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall’art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra”.

Dalla data di entrata in vigore di tale legge risulta, dunque, che le equipollenze fra i diplomi di laurea sono state stabilite con DPCM – quindi, con la stessa tipologia di fonte prevista dalla L. 508/1999 – o con decreto ministeriale[13]. Fanno eccezione la dichiarazione di equipollenza fra la laurea in scienze internazionali e diplomatiche rilasciata dalla facoltà di scienze politiche dell’università di Trieste e la laurea in scienze politiche, stabilita con l’art. 11-bis del D.L. 120 del 1995 (L. 236/1995), e la dichiarazione di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia prevista dall’art. 1-septies del D.L. 250 del 2005 (L. 27/2006), poi abrogato dalla L. 63 del 2011.

 

Si evidenzia, inoltre, che, nella prassi, il MIUR[14] distingue il termine “equipollenza” da “equiparazione”, utilizzando il primo per stabilire la corrispondenza, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra titoli accademici dello stesso ordinamento (vecchio ordinamento: ante 509/1999[15]; nuovo ordinamento: DM 509/1999 e DM 270/2004[16]), e il termine “equiparazione” per stabilire la corrispondenza, sempre ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, tra titoli del vecchio ordinamento e titoli ex DM 509/1999 e ex DM 270/2004[17].

 

La seguente tabella sintetizza quanto previsto dai commi 1 e 2 in termini di equipollenze:

Diploma accademico di 1° livello
(comma 1)

Classe di laurea

Accademie di belle arti

Accademia nazionale di danza

Accademia naz.le arte drammatica

Conservatori di musica

Istituti musicali pareggiati

L3
(Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda)


 

Istituti superiori per le industrie artistiche

L3
(Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda)

ed L4
(Disegno industriale)

Diploma accademico di 2° livello
(comma 2)

Classe di laurea magistrale

Accademie di belle arti

LM 4
(
Architettura e ingegneria edile - architettura)
e LM 89
(Storia dell'arte)

Conservatori di musica
Istituti musicali pareggiati

LM 45
(Musicologia e beni musicali)

Istituti superiori per le industrie artistiche

LM 12
(Design)

Accademia nazionale di danza
Accademia nazionale di arte drammatica

Equipollenza da stabilirsi
con decreto del MIUR

 

Sostanzialmente, dunque, si supera, quanto al livello di intervento normativo previsto, ciò che era stato disposto dall’art. 2, comma 5, ultimo periodo, della L. 508 del 1999, definendo con legge quanto dovrebbe essere definito con DPCM.

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, occorrerebbe procedere alla abrogazione della norma pregressa.

 

Si evidenzia, in proposito, che il CUN, nell’adunanza del 14 dicembre 2011, in sede di formulazione del parere al MIUR sull’A.S. 1693-A (parere prot. 1700, spedito il 23 dicembre 2011)[18], ha evidenziato che il CUN e il CNAM hanno istituito una commissione congiunta per analizzare corrispondenze curriculari fra i percorsi offerti dalle istituzioni universitarie e dalle istituzioni AFAM, al fine di identificare possibili equipollenze e di promuovere percorsi integrati fra i due sistemi. Nello stesso documento sono formulate alcune considerazioni specifiche sulle equipollenze individuate nel disegno di legge[19].

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che al comma 1 non è necessario, sulla base delle disposizioni vigenti, l’utilizzo dell’aggettivo “triennali” (che, peraltro, non viene utilizzato – correttamente - per la classe L4).

Si segnalano, inoltre, vari refusi riguardanti il riferimento “alle classi” (invece che “alla classe” quando si tratta di una sola classe di laurea o di laurea magistrale).

 

In tema di equipollenza di titoli di studio intervengono anche i commi 4 e 5 (mentre i commi 3 e 6 concernono problematiche diverse).

Il comma 4 prevede che i titoli sperimentali conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al termine di percorsi AFAM validati dal MIUR, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.

Al riguardo, rinviando a quanto esposto nel capitolo “Il Quadro normativo vigente” con riferimento alle disposizioni del DPR 212/2005 in base alle quali sono stati avviati i corsi del nuovo ordinamento, nonché con riferimento ai decreti attuativi dell’art. 3-quinquies del D.L. 180/2008, si evidenzia che, dopo l’autorizzazione ministeriale all’avvio di corsi sperimentali, il MIUR ha adottato i DM che, valutando i percorsi attivati, hanno certificato la loro corrispondenza ai corsi di I livello previsti dalla riforma.

Si tratta dei DM nn. 627 - Accademie di Belle Arti[20] -, 628 - Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute[21] -, 629 - Conservatori di musica[22] -, 630 - Accademia nazionale di danza[23] -, 632 – Istituti musicali pareggiati[24], dell’8 ottobre 2003 (per gli ISIA, si veda infra)[25].

 

Per quanto concerne i corsi di II livello, sono stati adottati due DM concernenti i titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi autorizzati in via sperimentale: si tratta del DM n. 631 dell’8 ottobre 2003– Accademia nazionale di arte drammatica[26] - e del DM 12 marzo 2007, n. 39 - Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute e Conservatori di musica[27].

Per gli ISIA, l’autorizzazione alla sperimentazione ha già indicato il titolo da conseguire al termine dei corsi sia di primo che di secondo livello. Sono dunque intervenuti il DM 8 novembre 2004, n. 99 - ISIA di Roma[28]; il DM 11 novembre 2004, n. 102 - ISIA di Firenze[29]; DM 11 novembre 2004, n. 103 - ISIA di Urbino[30]; il DM 11 novembre 2004, n. 104 - ISIA di Faenza[31].

 

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, occorre dunque un chiarimento sul comma 4.

In ogni caso, si segnala che non sembrerebbe corretto parlare di “titoli sperimentali”, poiché la sperimentazione - comunque autorizzata, come si è visto, con Decreto ministeriale - si riferisce ai corsi di studio e non ai titoli.

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe sostituire le parole “entro la data di cui al comma 3” con le parole “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, poiché le disposizioni recate dai commi 3 e 4 appaiono normativamente separate.

 

Il comma 5 stabilisce che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.

Tale previsione sembra essere tesa a superare quanto disposto dall’art. 4, comma 3-bis, della L. 508 del 1999, che, come si è visto ante, ha sancito l’equiparazione dei diplomi del previgente ordinamento alle lauree, esclusivamente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

 

Sull’argomento si ricorda che l’art. 4, comma 3, della L. 508/1999, come sostituito dall’art. 6 del già citato D.L. n. 212 del 2002, ha disposto che i possessori dei diplomi rilasciati in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della stessa L. 508/1999 sono ammessi, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello.

 

Occorre, dunque, valutare la differente condizione che, a seguito della novità proposta, si verrebbe a determinare tra i soggetti che, sulla base del D.L. 212/2002, hanno frequentato un corso accademico di secondo livello, ai fini del conseguimento del relativo titolo, e i soggetti che non lo hanno fatto, il cui titolo di studio verrebbe ora dichiarato equipollente al diploma accademico di secondo livello in via legislativa.

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, ove si intenda confermare il disposto del comma 5, occorrerebbe abrogare la norma previgente.

 

Come accennato in premessa, anche la proposta A.C. 3808 affronta, fra l’altro, la questione della validità dei diplomi accademici delle istituzioni AFAM, introducendo, con un unico articolo, due novelle alla legge n. 508/1999.

 

Il comma 1, lett. a), infatti, inserisce nell’articolo 4 della predetta legge il comma 2-bis, in base a cui si dispone che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM agli studenti che hanno intrapreso il relativo percorso formativo sperimentale prima dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 212/2005 sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai diplomi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 508/1999.

La norma fa pertanto riferimento agli studenti che hanno effettuato il loro percorso formativo dopo l’introduzione della legge n. 508/1999, ma prima dell’intervento del D.P.R. n. 212/2005.

Appare opportuno esplicitare la finalità della disposizione, che non risulta dalla relazione illustrativa.

 

(Per il comma 1, lett. b), della pdl A.C. 3808 si veda infra).

 

Come si è detto ante, i commi 3 e 6 della pdl 4822 affrontano problematiche diverse da quelle relative ai titoli di studio.

In particolare, il comma 3 attribuisce direttamente alle istituzioni AFAM la conclusione della messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (sull’argomento, si veda quanto esposto nel capitolo “Il quadro normativo vigente”).

Dunque, le istituzioni, autorizzate alla sperimentazione con decreti ministeriali, terminerebbero la stessa sperimentazione ciascuna autonomamente.

 

Sull’argomento, anche considerando la numerosità delle sperimentazioni in atto, occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere l’adozione, entro un termine definito, dei decreti ministeriali di definizione dei criteri generali degli ordinamenti didattici dei corsi di II livello, al fine di consentire alle istituzioni di inserirli nei regolamenti didattici (L’adozione con DM dei criteri generali di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio è esplicitamente prevista nell’art. 2, co. 2, lett. a), punto 2), della pdl).

 

Il comma 6 della pdl A.C. 4822 dispone che agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentita la frequenza di non più di due corsi nell'ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al DPR n. 212 del 2005.

Al riguardo la relazione presentata dalla 7a Commissione del Senato per l’esame in Assemblea evidenzia che con tale previsione si è inteso corrispondere all’esigenza degli studenti dei Conservatori di frequentare più corsi, limitando tuttavia tale possibilità a non più di due corsi.

 

Si valuti l’opportunità di prevedere in che modo devono essere stabilite le modalità attuative della norma in esame.

 

Si ricorda che le scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005. In particolare, le scuole dei conservatori di musica fanno riferimento a 7 dipartimenti (canto e teatro musicale; nuove tecnologie e linguaggi musicali; strumenti a fiato; strumenti a tastiera e percussione; strumenti ad arco e a corda; teoria e analisi, composizione e direzione; didattica)[32].

Si ricorda altresì, che, in base all’articolo 3 del DPR, le Istituzioni AFAM organizzano, oltre ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, anche i corsi di formazione in uno specifico campo di ricerca nel settore AFAM – all’esito dei quali rilasciano il Diploma accademico di formazione alla ricerca – e i corsi di perfezionamento – all’esito dei quali rilasciano il Diploma di perfezionamento o master.

Infine, appare opportuno ricordare che, in base al comma 8 dello stesso art. 3, le Istituzioni AFAM possono rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello – queste ultime abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale – sulla base di apposite convenzioni.

 

In relazione ai diversi contenuti dell’art. 1 della pdl A.C. 4822, che non concernono solo i titoli di studio, occorrerebbe riformulare la rubrica.

 

In materia relativa ai Conservatori interviene anche il comma 1, lett. b), della pdl A.C: 3808, che aggiunge all’articolo 7 della legge n. 508/1999 il comma 1-bis, in base al quale è data facoltà ai candidati privatisti dei conservatori di musica che hanno superato, entro l’anno accademico 2009-2010, un esame di compimento che dava accesso al periodo superiore di studi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della stessalegge, di concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l’anno accademico 2011-2012[33].

 

In proposito, ricordato che in base all’art. 3, comma 9, del DPR 212 del 2005, agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di studio relativi ai corsi organizzati dalle Istituzioni AFAM non possono essere ammessi candidati privatisti, si evidenzia che, con nota 27 gennaio 2011, prot. n. 383[34], il MIUR ha fatto presente che, a seguito della definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo livello dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (DM n. 124/2009), e della successiva adozione, da parte delle stesse istituzioni, dei Regolamenti didattici previsti dall'art. 10 del D.P.R. 212/2005, si è definitivamente conclusa la fase sperimentale relativa al nuovo assetto didattico-ordinamentale ehanno perduto efficacia le norme che consentivano l'accesso agli esami dei candidati privatisti[35].Tuttavia, considerato che l'approvazione dei regolamenti didattici è intervenuta ad anno accademico già iniziato, la nota ha evidenziato l’opportunità di dare gradualità alle conseguenze previste dall'entrata in vigore dei regolamenti, soprattutto riguardo agli effetti che ne derivano per i candidati privatisti.

Pertanto, anche in considerazione della richiesta formulata dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori, svoltasi a Roma il 20 e 21 gennaio 2011, e constatate le aspettative di quanti erano in prossimità della conclusione degli studi musicali, la nota ha consentito ai candidati privatisti, esclusivamente per l'anno accademico 2010/2011, di sostenere gli esami di diploma e le licenze complementari del corso superiore.

Per i medesimi motivi suesposti, la nota ha sottolineato l’opportunità che, relativamente alla formazione di base, potessero essere ammessi candidati privatisti agli esami di compimento e di licenza sulla base dei programmi relativi al precedente ordinamento, con necessità, tuttavia, che ai titoli conseguiti venisse aggiunta la certificazione della corrispondenza con i corsi pre-accademici, disciplinati nei regolamenti didattici adottati da ciascuna Istituzione.

 

In relazione alla situazione sopra descritta, la proposta di legge sembrerebbe essere tesa a consentire ai candidati privatisti di sostenere gli esami finali anche nell’a.a. 2011-2012.

 

Al riguardo si ricorda che una disposizione in parte analoga era prevista nell’art. 5 del testo elaborato dalla 7a Commissione del Senato. Durante l’esame in Assemblea, l’art. 5 è stato soppresso.

 

 

 

 


Articolo 2 A.C. 4822
(Istituzione del CNSAC)

L’articolo 2 della pdl A.C. 4822 istituisce e disciplina il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), quale organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni AFAM (comma 1).

Si determina, in tal modo, un allineamento con quanto previsto per gli studenti universitari. Infatti, nell’ordinamento universitario vigente è istituito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato, disciplinato dal DPR n. 491 del 1997 e successive modificazioni.

 

Occorre coordinare la previsione in base alla quale il nuovo organismo è organo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi delle istituzioni AFAM, con la sua denominazione, che fa riferimento solo agli studenti delle Accademie e dei Conservatori.

 

La relazione illustrativa della pdl A.S. 1693 sottolineava l’utilità di tale organo ai fini del dibattito e della partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla gestione delle relative istituzioni.

In materia, si ricorda anche che il già citato DPR n. 132 del 2003 include la consulta degli studenti tra gli organi necessari di ciascuna istituzione (art. 4). Ai sensi dell’art. 12, la consulta esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti e può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico[36] ed al consiglio di amministrazione[37], con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

La consulta – che dura in carica tre anni e può essere confermata consecutivamente una sola volta(letteralmente, il riferimento contenuto nell’art. 4, co. 2, del DPR 132/2003 riguarda gli organi, ma sostanzialmente riguarda i componenti)– è composta da un numero di studenti eletti variabile da tre a undici, a seconda della dimensione dell’istituto, oltre quelli eletti nel consiglio accademico (la disposizione non cita, invece, gli studenti designati nel consiglio di amministrazione).

 

Il comma 2 stabilisce le funzioni del CNSAC.

In particolare, la lett. a) prevede che il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardo a:

1)   progetti di riordino delsistema formativo.

Al riguardo, sembrerebbe opportuno sostituire le parole “sistema formativo” con le parole “sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”;

2)    decreti ministeriali volti a definire i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3)    criteri per l'assegnazione e l'utilizzo del “fondo di finanziamento ordinario” e della sua quota di riparto per le istituzioni AFAM.

Al riguardo, si evidenzia che, in base alla legislazione vigente, non esiste un “fondo” appositamente costituito per il finanziamento delle AFAM.

Si ricorda, infatti, che le risorse finanziarie destinate a tali istituzioni per il 2011 sono allocate in diversi capitoli afferenti al Programma 2.2 Istituti di alta cultura dello stato di previsione del MIUR. Le risorse sono annualmente ripartite con decreti dirigenziali, sulla base di criteri individuati con decreto ministeriale[38].

Per completezza, inoltre, si ricorda che, in materia, l’art. 4, comma 82, della legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183 del 2011) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2012, del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica[39]. Il Fondo ha uno stanziamento di € 64,8 mln nel 2012, € 168,4 mln nel 2013, € 126,7 mln dal 2014. Al suo riparto fra le missioni si provvede con decreto del MIUR, di concerto con il MEF.

 

Alla luce di quanto esposto, occorrerebbe sostituire le parole “del fondo di finanziamento” con le parole “delle risorse destinate al finanziamento“ e le parole “della sua quota di riparto per” con le parole “del loro riparto fra”.

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DPR n. 491 del 1997, il CNSU formula pareri e proposte al Ministro: su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro; sui decreti ministeriali di cui all'art. 17, co. 95, della L. n. 127 del 1997 con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti[40]; sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[41].

 

Le lettere da b) a e) del medesimo comma 2 prevedono che il CNSAC:

b)         elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale(CNAM) (v. infra, art. 3, A.C. 4822) (lett. b));

L’art. 1, comma 2, lett. a), del DPR n. 491 del 1997 prevede che il CNSU elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale (CUN).

Da ultimo, la L. n. 18 del 2006, di riordino del CUN, ha stabilito che lo stesso è composto, tra l’altro, da otto studenti di differenti facoltà eletti dal CNSU fra i suoi componenti (art. 1, co. 1, lett. b)).

c)         può formulare proposte ed essere sentito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni AFAM (lett. c));

d)         presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle medesime istituzioni (lett. d));

e)         può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni (lett. e)).

L’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), del DPR 491/1997 prevede disposizioni analoghe a quelle presenti nelle lett. da c) ad e) del comma in esame. Il termine per la presentazione della relazione sulla condizione studentesca, in quel caso, è fissato in due anni dall’insediamento.

 

I commi 3, primo periodo, e 4, concernono la composizione del CNSAC.

In particolare, si stabilisce che l’organo è composto da dieci membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni AFAM, a seguito di elezioni su base nazionale, così derivanti:

§      quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati(lett. a));

§      due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

§      un rappresentante degli studenti per ciascuna delle seguenti istituzioni: Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza, Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

 

L’art. 2 del DPR 491/1997 ha previsto che il CNSU è composto da 30 membri, di cui 28 eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, uno eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e uno eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Con riguardo all’elettorato passivo, si ricorda che l’art. 1, co. 4, del DPR 491 del 1997 ha disposto l’eleggibilità a membro del CNSU per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato, che siano in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici.

L’art. 3-bisdel D.L. n. 105 del 2003 (L. 170/2003) ha poi previsto che l’elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea per l’elezione dei 28 componenti, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l’elezione dei rispettivi componenti.

 

Il comma 5 demanda la definizione delle modalità di elezione e del funzionamento del CNSAC a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per l’emanazione di tale atto non è previsto un termine.

Occorrerebbe chiarire se con l’espressione “modalità di elezione” si intenda fare riferimento anche alla determinazione dei requisiti di elettorato passivo.

 

La procedura elettorale per l’elezione dei componenti del CNSU è disciplinata dagli artt. 3 e seguenti del DPR 491/1997.

L’art. 2, comma 4, del medesimo DPR prevede che le modalità di funzionamento dell’organo sono definite con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall’insediamento e a maggioranza dei componenti.

 

Ai sensi del comma 3, secondo e terzo periodo, i componenti del CNSAC sono nominati con decreto del MIUR, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In maniera analoga dispone l’art. 2 del DPR 491/1997. La norma, tuttavia, precisa anche che i componenti dell’organo decadono dal mandato all’atto della perdita dei requisiti richiesti per l’elettorato passivo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni, subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell’art. 5 del DPR[42].

 

Si prevede, inoltre, che il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l'ufficio di presidenza.

L’art. 2, commi 2 e 3, del DPR 491/1997 disciplina le modalità di elezione degli organi di governo del CNSU. Si prevede, in particolare, che il Consiglio, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il presidente e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e l’ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative.

 

Il comma 6 contiene la clausola di invarianza degli oneri prevedendo che per la partecipazione alle attività di cui all’articolo in commento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, la partecipazione al CNSAC non prevede la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.


Articolo 3 A.C. 4822
(CNAM)

L’articolo 3 della pdl A.C. 4822 prevede nuove norme che disciplinano la composizione e le modalità di designazionee di elezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), istituito dall’art. 3 della legge n. 508 del 1999 e disciplinato, quanto a composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione, dal DM n. 236 del 2005.

 

Si ricorda, preliminarmente, che il CNAM è un organo di consulenza del MIUR che esprime pareri e formula proposte su vari aspetti del sistema dell'alta formazione artistica e musicale. In particolare, si esprime:

a)       sullo schema di decreto per la dichiarazione di equipollenza fra i titoli di studio rilasciati dalle AFAM e quelli rilasciati dalle università ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

b)       sugli schemi di regolamento concernenti, fra l’altro, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, le modalità di convenzionamento con scuole e università, le modalità di reclutamento del personale, i criteri generali per l’adozione degli statuti, i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, la valutazione dell’attività delle istituzioni AFAM.

Quanto alla composizione, l’art. 3 della L. 508/1999 ha dettato i relativi indirizzi, in particolare prevedendo che almeno i tre quarti dei componenti sono eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, e degli studenti. Dei restanti componenti, una parte è nominata dal Ministro e una parte è nominata dal Consiglio universitario nazionale.

Su tale base, l’art. 3 del D.M. 16 settembre 2005, n. 236 ha previsto che il Consiglio è composto da 34 membri, di cui 26 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, 6 designati dal Ministro e 2 dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Lo stesso articolo dispone che la nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali.

L’organo attuale è stato costituito con D.M. 16 febbraio 2007, n. 19, successivamente integrato da altri DM (il primo dei quali, in particolare, - DM 12 marzo 2007, n. 47 - ha indicato i membri designati dal CUN).

Il termine di durata in carica dell’organo, in scadenza il 16 febbraio 2010, è stato, poi, prorogato.

In particolare, l’articolo 7, comma 4, del D.L. 194/2009 (L. n. 25/2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il CNAM nella composizione esistente alla data della sua entrata in vigore. La relazione introduttiva specificava che scopo della disposizione era quello di assicurare continuità nella fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Inoltre, precisava che la proroga era urgente in quanto mancavano i tempi per il rinnovo dell'organo, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.

Due ulteriori proroghe sono state disposte con la Tab. 1 del D.L. 225/2010 (L. n. 10/2011) (al 31 marzo 2011[43]) e con l’art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011).

Infine, l’art. 14 del D.L. n. 216 del 2011 (in corso di esame) ha disposto un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2012 del CNAM, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle sopra indicate.

 

Il comma 1, novellando il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 508/1999, dispone che il CNAM è costituito da 23 membri, di cui 20 eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e 3 designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). Le elezioni avvengono in un'unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza.

La durata in carica dei componenti è stabilita in 3 anni; gli stessi sono rieleggibili per non oltre 2 mandati consecutivi. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l'ufficio di presidenza.

 

Il D.M. n. 236/2005 attualmente prevede, per quanto qui interessa, che:

-             i componenti del CNAM durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati (art. 3, co. 1);

-             nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all’inizio dei lavori, il CNAM elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti[44] (art. 4);

-             le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In fase di prima applicazione, le aree omogenee sono quelle individuate nella Tab. A (art. 5, co. 1);

-             ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell’arco temporale indicato in una ordinanza ministeriale emanata almeno 6 mesi prima della scadenza dell’organo (art. 7, co. 2).

 

Nella seguente tabella si opera un confronto fra la composizione dell’organo proposta dall’art. 3 in commento e la composizione prevista dall’art. 3 del DM 236/2005:

 

 

(A)

(B)

(C)

Rappresentanti AFAM

Novella all’articolo 3, co. 2, L. 508/1999 (disposta dall’art. 3, co. 1, lett. da a) a n), AC 4822)

Articolo 3, co. 2, del DM 236/2005

Differenza

Docenti di I fascia delle Accademie di belle arti statali

4

4

-

Docenti di II fascia delle Accademie di belle arti statali[45]

2

2

-

Docenti di I fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute

1

1

-

Docenti di I fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche

1

1

-

Docenti di I fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica

1

1

-

Docenti di I fascia dell'Accademia nazionale di danza

1

1

-

Docenti di I fascia dei Conservatori di musica

6

5

+ 1

Docenti di II fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori

1

1

-

Docenti di I fascia degli Istituti musicali pareggiati

1

1

-

Personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni AFAM

1

1

-

Direttori amministrativi delle Istituzioni AFAM

1

1

-

Rappresentanti degli studenti

3

7

-4

 

23

26

-3

 

Le novità proposte dall’art. 3 possono, dunque, così riassumersi:

 

-            il nuovo CNAM avrebbe un numero di componenti inferiore di 11 unità rispetto all’attuale, derivante:

o          dall’eliminazione della previsione di 6 membri designati dal MIUR e di 2 membri designati dal CUN.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 2, co. 2, del DM. 236/2005 prevede che il CNAM elegge due rappresentanti in seno al CUN (dunque, nel meccanismo attualmente vigente, il CUN designa due rappresentanti nel CNAM e quest’ultimo elegge due rappresentanti nel CUN).

o          dalla riduzione da 7 a 3 dei rappresentanti degli studenti;

o          dall’aumento da 5 a 6 dei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

-            per quanto concerne gli studenti, a seguito della riduzione del numero, non ci sarebbe più la rappresentanza di tutte le istituzioni AFAM. La disposizione in commento prevede, al riguardo, che gli studenti siano designati dal CNSAC (meccanismo analogo, come si è visto nella scheda di commento dell’art. 2, è previsto per il CUN);

-      sarebbe superata la previsione di impossibilità di riconferma per i membri del CNAM, disponendosi che i componenti sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi.

Al riguardo è necessario chiarire se la previsione di due mandati consecutivi riguardi solo i componenti eletti (così è letteralmente), ovvero anche quelli designati.

-      sarebbe superata la previsione di equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee, disponendosi che le elezioni avvengono indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza (definiti, si ricorda, ai sensi dell’art. 3-quinquies del D.L. 180 del 2008).

Al riguardo è opportuna una riflessione in ragione delle competenze tecniche del CNAM (sull’argomento, specularmente, si veda quanto dispone l’art. 1, co. 1, lett. a), della L. 18/2006, relativa al CUN).

-            la tornata elettorale sarebbe unica;

-            oltre al Presidente, il CNAM avrebbe un ufficio di Presidenza ed entrambi gli organi sarebbero eleggibili – almeno letteralmente – fra tutti i componenti del CNAM (inclusi, dunque, gli studenti).

 

Conclusivamente, si osserva che la disposizione in esame interviene su aspetti già disciplinati dal D.M. 16 settembre 2005, n. 236, indirettamente superandoli e rilegificando parzialmente la materia che, per altri aspetti, continuerebbe ad essere disciplinata con fonte secondaria.

 

 


Articolo 4 A.C. 4822, articoli 1 e 2 A.C. 814
(Formazione dei docenti)

L’articolo 4 della pdl 4822 dispone, al comma 1, che le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione delpersonale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

La formulazione, utilizzando l’espressione “del personale docente”, fa intendere che ci si voglia riferire alla formazione e all’aggiornamento in servizio.

Sembrerebbe, tuttavia, opportuno un chiarimento, anche alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo durante l’esame al Senato[46].

 

Il comma 2 prevede che tra i titoli validi per accedere all'insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

 

Si ricorda che l’art. 270 del d.lgs. 297/1994, come modificato dall’art. 3 della L. 124 del 1999, aveva disposto che l'accesso ai ruoli del personale dei Conservatori di musica[47], inclusi i docenti, ha luogo, per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, per tutte le istituzioni AFAM, dall’art. 2, comma 6, della L. 508 del 1999).

Lo stesso articolo aveva, altresì, disposto, per quanto qui interessa, che:

-    le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari;

-    i concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione, subordinatamente alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti;

-    la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30 (su 30 punti complessivamente disponibili);

-    le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 508/1999, il cui art. 2, comma 6, ha disposto che per la copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’art. 270 del d.lgs. 297/1994 – nonché che il personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato in ruoli ad esaurimento - dal 2000 il reclutamento è avvenuto attingendo alle stesse graduatorie.

Come evidenziato dal direttore generale della Direzione generale Alta formazione artistica musicale e coreutica nel corso di una audizione presso l’Ufficio di Presidenza della 7a Commissione del Senato[48], esauritesi le graduatorie nazionali, dall’anno accademico 2002/2003 si è proceduto al conferimento degli incarichi di insegnamento attraverso graduatorie di istituto[49]. La relativa disciplina è stata definita con circolare Prot. 1672 del 7 ottobre 2002[50].

I criteri di valutazione ai fini del collocamento nelle graduatorie di istituto sono stati poi di recente rivisti con circolare prot. 3154 del 9 giugno 2011[51], nelle more di una ridefinizione della disciplina del reclutamento. In particolare, fra i titoli valutabili figurano quelli artistico-culturali e professionali, oltre che i titoli di servizio.

 

Da quanto ricostruito si deduce, dunque, che il comma 2 dell’art. 4 interviene in un ambito finora regolato con circolari ministeriali e intende formulare, utilizzando l’espressione “può”, un indirizzo. Sembrerebbe, dunque, corrispondere di più ad un ordine del giorno.

 

Su tematiche parzialmente analoghe a quelle trattate dalla pdl A.C. 4822 intervengono gli articoli 1 e 2 della pdl A.C. 814 che, tuttavia, in parte disciplinano questioni già trattate nell’ambito della legge n. 508 del 1999, in parte intervengono su questioni oggetto di iniziative di riforma successive alla data di presentazione della pdl[52].

In particolare, l’art. 1, novellando l’art. 2 della legge n. 508 del 1999, dispone che le istituzioni AFAM istituiscono corsi di formazione con valore abilitante per l’insegnamento delle discipline artistiche e musicali, nonché corsi di aggiornamento e formazione in servizio per gli stessi insegnanti, e corsi di formazione permanente per gli adulti.

L’art. 2 dispone l’istituzione di una classe di concorso per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì (con ripetizione di un concetto esposto in termini generali nel comma 1), che l’abilitazione al relativo insegnamento è rilasciata esclusivamente dalle istituzioni prima citate.

 

Con riferimento alla previsione dell’attivazione, da parte delle istituzioni AFAM, di corsi di formazione con valore abilitante per l’insegnamento di discipline artistiche e musicali, si ricorda che sulla materia sono di recente intervenuti l’art. 4, comma 10, del DPR n. 89 del 2009[53] e il DM n. 249 del 2010[54].

La prima delle due disposizioni citate ha stabilito, con riferimento alla scuola primaria, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.

E’ stato, quindi, adottato il DM 8 gennaio 2011[55] che, in attesa della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, ha disposto che l'insegnamento curricolare della musica è affidato prioritariamente a docenti di scuola primaria, compresi nell'organico di istituto, in possesso di uno o più titoli di studio conseguiti presso istituzioni AFAM[56], ovvero del Diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale, il cui titolo finale è equiparato ai titoli di studio italiani (articolo 3).

Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’art. 7 del DPR 275/99, è previsto altresì l'utilizzo di docenti delle classi di abilitazione A031, A032 e A077 in servizio in una delle scuole che costituiscono la rete.

 

A sua volta, l’art. 9 del DM n. 249 del 2010 ha previsto che il percorso per insegnare discipline artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso e in un successivo tirocinio formativo attivo (TFA) con durata di un anno, che si conclude con la stesura di una relazione e con l’esame finale con valore abilitante.

Le tabelle da 8 a 10 individuano i requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello e quelli di accesso al TFA per le classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37[57], ossia, rispettivamente, A032 – Musica[58], A077 Strumento musicale[59], A028 - Arte e immagine[60].

Le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello in questione sono state definite con DM 11 novembre 2011, n. 194[61].

Per l’individuazione, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, dei corsi accademici di II livello necessari per accedere al TFA, l’art. 9 del DM 249/2010 ha previsto, invece, l’intervento di un successivo decreto ministeriale, in relazione alle modifiche relative alle classi di concorso derivanti dall’art. 64, c. 4, del D.L. 112 del 2008 (si veda infra).

Al riguardo è utile ricordare che l’art. 10 dello stesso DM ha previsto che, per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, l’abilitazione, fino all’adozione del regolamento di riordino delle classi di concorso previsto, come già detto, dall’art. 64 del D.L. 112/2008, è in una delle classi di abilitazione previste dal DM 30 gennaio 1998, n. 39 e dal DM 9 febbraio 2005, n. 22 (complessivamente, nel numero di 100[62]).

Lo stesso articolo ha disposto che il TFA, per quanto qui interessa, è istituito presso le istituzioni AFAM e che il corso di tirocinio può essere svolto, tra l’altro, in collaborazione con le facoltà universitarie.

 

Con riferimento alla previsione di istituzione di corsi di formazione permanente degli adulti (art. 1), si ricorda che l’art. 4, comma 2, del DPR 212/2005 già prevede la possibilità per le istituzioni AFAM di attivare attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente e alla educazione degli adulti.

 

Con riferimento alla previsione della istituzione di una apposita classe di concorso per l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado (art. 2), si ricorda che l’art. 64 del D.L. 112/2008 ha disposto che con regolamento di delegificazione si procede alla razionalizzazione e all’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti. L’esame preliminare dello schema di decreto legislativo in questione è stato effettuato dal Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009.

 

I contenuti dell’art. 1 della pdl A.C. 814 devono, pertanto, essere valutati alla luce delle novità intervenute dopo la sua presentazione.

Dal punto di vista della formulazione del testo, il riferimento corretto sembra essere ai diversi “ordini” (e non “organi”) della scuola .

 


Artcolo 5 A.C. 4822
(Talenti precoci)

L’articolo 5 della pdl A.C. 4822 dispone la possibilità, per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado o dei licei ad indirizzo musicale che manifestano particolari attitudini per lo studio della musica, di essere contemporaneamente ammessi alla frequenza di un Conservatorio di musica, su segnalazione da parte dell’istituto scolastico.

In tal caso, le due istituzioni devono raggiungere un accordo riguardo ai carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio, in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso la scuola.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorre sostituire le parole “le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale” con le parole “gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale[63] o i licei musicali”.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 2, comma 7, lett. d), della L. 508 del 1999, aveva disposto che con regolamento di delegificazione si disciplinasse la facoltà, per le istituzioni AFAM, di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, organizzati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

Conseguentemente:

-             l’art. 7, comma 3, del DPR 212 del 2005 ha disposto che i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza ammettono ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, anche se privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico;

-             l’art. 12, comma 4, del medesimo DPR ha disposto che, fino all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza modulano l’offerta dei relativi corsi disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tal fine il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni.

 

Sull’argomento, si ricorda la nota MIUR 4 ottobre 2010, prot. n. 5908[64], che, in relazione alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo livello dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati effettuata con DM 124/2009, ha sottolineato la conclusione definitiva della fase sperimentale e l’impossibilità, a decorrere dall’a.a. 2010/2011, di accedere ad un percorso formativo secondo il vecchio ordinamento. La nota ha evidenziato, tuttavia che, come stabilito al comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. 212/2005, fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, sarà possibile modulare l'offerta formativa anche per tale segmento di istruzione. Al riguardo, ha rilevato che è necessario, quindi, individuare percorsi didattici, che, pur non potendo essere svolti secondo gli schemi precedenti, tuttavia assicurino una preparazione adeguata, che deve essere certificata mediante verifica delle competenze musicali acquisite, al fine di consentire l'ammissione al triennio superiore.

Per completezza, si ricorda anche l’art. 13, comma 8, del DPR 89 del 2010, relativo alla nuova organizzazione dei licei, in base al quale l'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di una convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, che deve prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali.

 

A fronte del quadro normativo descritto, dal quale emerge che l’art. 5 interviene in un ambito già regolato da disposizioni vigenti, la necessità dello stesso potrebbe essere rinvenuta nello specifico riferimento agli studenti dei corsi di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e dei licei musicali, e nella previsione di un raccordo scuola -Conservatorio ai fini della individuazione della divisione dell’impegno formativo fra le due istituzioni.

 

Si tratta, tuttavia, di specifiche definite legislativamente con riferimento ad argomenti la cui disciplina generale è recata da un DPR.


Articolo 6 A.C. 4822
(Accademia nazionale di Santa Cecilia)

L’art. 6 della pdl A.C. 4822 dispone il comando presso l’Accademia di Santa Cecilia di docenti dei Conservatori di musica, al fine generale di valorizzare le specificità culturali presenti nel sistema dell’alta formazione artistica e musicale e le attività di didattica specialistica, e al fine specifico, ai sensi del comma 1, dell’attivazione dei corsi di perfezionamento.

Il comando che, sempre ai sensi del comma 1, può riguardare fino a 5 docenti con contratto a tempo indeterminato, è disposto, in base al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata dell’Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato, ed è rinnovabile. I docenti comandati continuano a percepire presso il Conservatorio di appartenenza il trattamento economico in godimento.

In base al comma 3, i posti lasciati liberi a seguito dei comandi sono resi indisponibili.

 

In relazione alla previsione di rinnovabilità del comando, si segnala che non è disposta la durata dello stesso.

 

L’istituzione presso l’Accademia di Santa Cecilia (allora “Regia”)[65] di corsi di perfezionamento nelle discipline musicali è stata disposta dal R.D. 22 giugno 1939, n. 1076 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1939), che ha sancito che “al termine dei corsi saranno rilasciati i diplomi corrispondenti riconosciuti e confermati dal Ministro per l’educazione nazionale” (art. 1)[66].

Lo stesso R.D., all’art. 2, ha disposto che il Ministro può comandare presso la stessa Accademia, ai fini dell’insegnamento nei corsi di perfezionamento, professori di ruolo titolari nel Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia delle cattedre di perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica d’insieme e del corso di perfezionamento in composizione. Ha, altresì, disposto che i professori comandati non possono essere sostituiti presso il Regio conservatorio.

Al riguardo, nella relazione formulata dalla 7a Commissione del Senato per l’Assemblea[67] è stato evidenziato che attualmente, per l’attivazione dei corsi di perfezionamento, possono essere comandati fino a sei docenti di Conservatorio, e che la novità consiste nel mantenere a carico dei Conservatori il relativo trattamento economico, risolvendo così l’attuale contenzioso.

 

Appare utile ricordare, infine, che nel bilancio di missione dell’Accademia relativo al 2009[68], è indicato che la stessa ha un corpo accademico costituito da 67 membri effettivi e 32 onorari.

 

Da quanto esposto, si evince che le disposizioni dell’art. 6 non rappresentano una assoluta novità, trattandosi di una disciplina in larga parte già presente nell’art. 2 del R.D. 1076 del 1939, che non è stato oggetto di abrogazione nell’ambito dei meccanismi c.d. “taglialeggi”.

Rispetto alla disciplina recata dal R.D. - il cui articolo 2 dovrebbe ora essere abrogato – le novità sono così sintetizzabili:

-             è individuato, in termini di limite massimo, il numero di docenti di cui si può disporre il comando;

-             i docenti comandati possono provenire da tutti i Conservatori e non più, solo, dal Conservatorio di Santa Cecilia;

-             è specificato – come ante evidenziato – che il trattamento economico dei docenti comandati resta a carico del Conservatorio di appartenenza e che il comando è rinnovabile.

 


Articolo 7 A.C. 4822
(Politecnici delle arti)

Il comma 1 dell’art. 7 della pdl A.C. 4822 concerne l’istituzione di Politecnici delle arti, da attuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale o interregionale, delle istituzioni AFAM ricadenti nel medesimo territorio che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione proviene dall’A.S. 2415, la cui relazione illustrativa ricordava come “sia nel nostro continente sia in America (…) l’idea di costituire un unico contenitore che faccia dialogare tra di loro le arti, sia a livello di docenti sia soprattutto di studenti, è considerata una soluzione altamente produttiva e competitiva, oltre a consentire, a mezzo degli accorpamenti, una razionalizzazione e una ottimizzazione delle risorse”. Peraltro – come è stato ricordato più volte anche nel corso del dibattito presso il Senato – “tale soluzione è in linea con il tentativo di razionalizzazione delle università e in generale della formazione scolastica italiana“.

Si ricorda, infatti, che l’art. 3 della L. n. 240 del 2010 ha previsto la possibilità per le università di federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, o di fondersi, proprio nell’ottica della razionalizzazione dell’offerta formativa[69].

 

Come già ricordato, la facoltà di costituire Politecnici delle arti è richiamata tra i principi direttivi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 508 del 1999 per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 7 dello stesso articolo.

La norma citata, alla lett. i), dispone, a differenza di quanto previsto dalla disposizione in commento, che nei Politecnici – soggetti anch’essi all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge – possono confluire istituzioni AFAM e strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa.

Al riguardo si evidenzia che, nel corso della già citata audizione presso l’Ufficio di Presidenza della 7a Commissione del Senato, il Direttore generale per l'alta formazione artistica e musicale del MIUR ha fatto presente, come riferito dal relatore, che la bozza di regolamento sulla programmazione e sullo sviluppo e sul reclutamento dei docenti – nel quale è contenuta una norma sui politecnici delle arti – è all'esame del MEF[70], giudicando peraltro le nuove modalità proposte in ambito parlamentare “preferibili al sistema delineato nel regolamento”, dal momento che “ai sensi della legge n. 508, i politecnici sono concepiti come accorpamenti tra strutture artistiche e universitarie e dunque risultano irrealizzabili data l'impossibilità di assimilare i diversi status giuridici dei docenti dei due ambiti”.

 

Il comma 2 stabilisce che i Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare e che ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 132 del 2003.

Essi subentrano, dalla data della loro costituzione, in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, le quali, tuttavia, mantengono la loro denominazione. I Politecnici si articolano in un massimo di cinque facoltà[71]: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design.

 

Si segnala che, letteralmente, la configurazione in facoltà non si riferisce ai Politecnici, bensì alle istituzioni che vi confluiscono. Presupponendo, invece, che il riferimento corretto sia ai medesimi Politecnici (poiché le istituzioni AFAM sono organizzate in scuole e dipartimenti e non in facoltà), occorrerebbe sostituire le parole “mantengono la loro denominazione configurandosi” con le parole “mantengono la loro denominazione. I Politecnici delle arti si articolano” (ovvero, inserire una virgola tra le parole “denominazione” e “configurandosi”).

 

Gli organi dei Politecnici che devono essere previsti dagli statuti sono individuati dal comma 3. Si tratta di:

a)        rettore;

b)        senato accademico;

c)        consiglio di amministrazione;

d)        collegio dei revisori dei conti;

e)        nucleo di valutazione;

f)          direttore amministrativo.

 

Ai sensi del comma 4, l’organizzazione e il funzionamento di tali organi vengono stabiliti, tenuto conto delle specificità delle istituzioni, “in analogia” con quanto previsto dall’art. 6 della L. n. 168 del 1989[72] e dall’art. 2 della L. n. 240 del 2010.

 

In effetti, il sistema di governance indicato si presenta pressoché analogo – fatta eccezione per la figura del direttore amministrativo – a quello previsto per le università statali dalla legge di riforma (L. n. 240 del 2010[73]), risultando invece in parte diverso da quello delineato per le istituzioni AFAM dal DPR 132 del 2003 (che prevede, come visto ante, presidente, direttore[74], consiglio di amministrazione, consiglio accademico, collegio dei revisori, nucleo di valutazione, collegio dei professori, consulta degli studenti).

 

Con riferimento ai commi 3 e 4, si valuti l’opportunità di prevedere l’emanazione di un atto – ad esempio, regolamentare – volto a definire le modalità organizzative e di funzionamento degli organi di governo dei Politecnici.

Inoltre, in ragione della previsione in base alla quale le istituzioni confluite nei Politecnici mantengono la propria denominazione, occorrerebbe chiarire se esse mantengono anche una propria governance e propri statuti.

Con riferimento al comma 4, infine, si valuti l’opportunità di sostituire le parole da ”vengono stabiliti” fino alla fine del comma con “vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168”.Nel testo attuale, infatti, non appare comprensibile il richiamo dell’analogia con l’art. 6 della L. 168/1999, che, come si è visto, non dispone in materia di organizzazione e funzionamento degli organi ma, viceversa, costituisce attuazione del principio di autonomia di cui all’art. 33 della Costituzione.

 

Il comma 5 prevede che i titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono “equivalenti” ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata.

A tal fine, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – sono istituite idonee classi di laurea o è stabilita l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti.

 

Preliminarmente si evidenzia che il termine “equivalenza” con riferimento ai titoli di studio non risulta utilizzato in atti finora emanati dal MIUR[75] (a differenza dei termini “equipollenza” ed “equiparazione”, di cui si è già detto ante, nella scheda relativa agli articoli 1 degli AA.CC. 4822 e 3808). Il comma 5 dell’art. 7 utilizza sia il termine “equivalenza” che il termine “equipollenza”,, rispettivamente nel primo e nel secondo periodo. Sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Inoltre, appare opportuno chiarire se si intenda prevedere il rilascio, da parte dei Politecnici delle arti, di titoli di studio diversi da quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM. A ciò farebbe pensare anche la previsione di istituzione di “idonee classi di laurea”. Peraltro, l’utilizzo della locuzione “classi di laurea” farebbe pensare solo a titoli di studio “di primo livello”.

 

Il comma 6 dispone che dall’applicazione delle norme dell’articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ribadisce, pertanto, quanto già derivante da analoghe specifiche presenti nel comma 1 e nel comma 3.


Articolo 3 A.C. 814
(Rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM)

L’articolo 3, unico comma, della pdl A.C. 814 sostituisce il comma 6 dell’articolo 2 della L. 508 del 1999, in materia di rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM.

A seguito della tecnica di novella utilizzata, le disposizioni troverebbero quindi applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa L. 508 del 1999.

 

Al riguardo si ricorda che il paragrafo 3, lett. d), della già citata Circolare del 20 aprile 2001 recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, fa presente che “Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una "novella": infatti l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)", inserita nella "novella", comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della "novella".

 

In particolare, l’art. 3 prevede che lo status giuridico ed economico dei docenti delle Istituzioni AFAM, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori[76], è regolato in analogia con quello previsto per i docenti universitari.

Rispetto all’assetto derivante dalla L. 508/1999, ciò comporta l’assoggettabilità dei docenti delle istituzioni AFAM al regime di diritto pubblico e l’uscita dalla regolazione contrattuale prevista dall’art. 6, comma 2, della stessa L. 508.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 3 del D.lgs. 165/2001 – relativo al personale in regime di diritto pubblico – ha disposto, al comma 2, che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria.

Ha, quindi continuato ad applicarsi alle categorie indicate quanto disposto dal DPR 382/1980, che, in particolare, aveva articolato il ruolo dei professori universitari in due fasce, quella dei professori ordinari, e quella dei professori associati - con compiti e responsabilità distinti, ma nell’unitarietà della funzione docente - e aveva istituito il ruolo dei ricercatori universitari.

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stati poi disciplinati dagli articoli 6 e 8 della L. 240 del 2010.

 

Prevede, altresì, che, in una prima fase di attuazione, sia il personale docente in servizio nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della disposizione, sia quello successivamente assunto, e` inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti.

Al riguardo si ricorda che, come evidenziato ante, i docenti universitari sono inquadrati in due fasce.

 

Con riferimento alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, la proposta conferma anzitutto il meccanismo già previsto dall’art. 6, comma 2, della L. 508 del 1999, in base al quale si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’art. 270 del D.lgs. n. 297 del 1994, come integrate ai sensi dell’art. 3 della L. 124/1999, che sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Introduce, poi, la specifica che, una volta esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti attraverso procedure concorsuali nazionali, al riguardo richiamando la previsione di adozione di un regolamento di delegificazione in materia di procedure di reclutamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. e), della stessa L. 508 del 1999.

Con riferimento alle esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, la proposta conferma il ricorso agli incarichi di insegnamento, ma ne riduce la durata massima da 5 a 3 anni, disponendo peraltro che il rinnovo può essere anche a tempo indeterminato.

La previsione, contenuta nel testo vigente dell’art. 2, comma 6, della L. 508 del 1999, in base alla quale il personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge è inquadrato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento economico complessivo in godimento, viene modificata riferendola esclusivamente al personale non docente. Per quest’ultimo, si conferma la previsione di regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro.

La proposta prevede, infine, l’attribuzione della dirigenza ai direttori amministrativi che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione e stabilisce che i direttori amministrativi, limitatamente al periodo di attribuzione dell’incarico, assumono tutte le funzioni attribuite al presidente dalla legislazione previgente ed esercitano funzioni ed attribuzioni dirigenziali.

 

Al riguardo occorre ricordare che, nella legislazione previgente la L. 508 del 1999 e il DPR 132 del 2003, i ruoli di presidente, direttore e direttore amministrativo erano disciplinati dalla legge n. 262 del 1963, recante l’ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

Il presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale poteva essere riconfermato, faceva parte del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni potevano essere affidate, da egli stesso stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non facesse parte del personale dell’Istituto (art. 2, commi 1 e 5).

Negli articoli seguenti venivano esplicitate alcune specifiche funzioni del presidente: in particolare, ai sensi dell’art. 3, il presidente poteva disporre direttamente le spese fino a centomila lire; ai sensi dell’art. 7, egli firmava, congiuntamente con l’impiegato della carriera direttiva con qualifica più elevata che sovraintendeva ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed era responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari (dunque, congiuntamente con il direttore amministrativo), tutti i documenti contabili; ai sensi dell’art. 10, poteva conferire incarichi per le esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, nelle more dei relativi concorsi, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione e previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni del direttore amministrativo erano definite all’articolo 8, in base al quale  l’impiegato della carriera direttiva che conseguiva la qualifica di direttore amministrativo continuava nell’espletamento delle mansioni disposte al precedente articolo 7, quali sovrintendere ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed assumere la responsabilità dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari, oltre che provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firmare, congiuntamente al presidente dello stesso Consiglio, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’Istituto; il direttore amministrativo poteva inoltre essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove aveva sede l’Istituto in cui era titolare e in province limitrofe.

Diverso era il ruolo di direttore, chiamato a sovrintendere all’andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascun Istituto, era in particolare quello di attuare, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e rispondere del regolare funzionamento dell’Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione (articolo 5).

 

Alla luce della ricognizione effettuata, potrebbe essere opportuno esplicitare meglio il riferimento all’assunzione, da parte del direttore amministrativo, delle funzioni previste per il presidente dalla legislazione precedente rispetto all’entrata in vigore della L. 508 del 1999.

 

Attualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 132 del 2003, il presidente è il rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, co. 1, con riferimento alla figura del direttore (v. infra), e ha la funzione di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, oltre che di fissarne l'ordine del giorno.

La figura del direttore amministrativo è invece prevista dal comma 2 dell’articolo 13 del richiamato D.P.R. n. 132, in base al quale lo stesso è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione.

Diverso da quest’ultimo è il ruolo del direttore che, come accennato sopra, è previsto dal comma 1 dell’articolo 6, il quale è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il direttore inoltre svolge la funzione di convocare e presiedere il consiglio accademico.

 

Si sottolinea che il comma 3 dell’articolo 13 del DPR 132/2003 ha disposto che l’incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell’istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva.

In proposito si rileva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6451 del 2009[77] ha annullato il comma 3 dell’art. 13, rilevando chel’art. 2, comma 6, della L. 508/1999 ha affidato alla contrattazione, e non al potere regolamentare, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di alta formazione.

Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16-2-2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all’amministrazione.

Pertanto la previsione del sopra citato comma 3 dell’articolo 13 – stabilisce la sentenza - “oltre a porsi in contrasto con la fonte primaria, che affida alla contrattazione collettiva la disciplina della materia, è sfornita di fonte idonea a legittimare l’introduzione di detta innovazione con regolamento”.

In base alla stessa sentenza, a rendere idonea la fonte regolamentare non sembrerebbe sopperire neanche la lett. e), del co. 7 dell’art. 2 della legge n. 508/1999, in quanto ciò che è demandato al regolamento, secondo tale disposizione, è la disciplina del reclutamento del personale dall’esterno, e non quella dei ruoli e delle funzioni del personale già in servizio, che – come sopra ricordato - il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva.

 


Articolo 4 A.C. 814
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale)


L’articolo 4, unico comma, della pdl A.C. 814 modifica l’articolo 2 della L. 508 del 1999, disponendo l’istituzione di un Comitato nazionale specificamente dedicato alla valutazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

A tal fine, dispone anzitutto l’abrogazione di una delle norme generali regolatrici della materia previste dall’art. 2 della L. 508 del 1999 per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione. Si tratta della lett. l) del comma 8, che prevede la verifica periodica, da parte dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (che, si ricorda, è stato sostituito, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 370/1999, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNSVU), del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli standard e dei requisiti prescritti, stabilendo che, in caso di non mantenimento:

-      le istituzioni statali sono trasformate con decreto ministeriale in sedi distaccate di altre istituzioni, ovvero, se le carenze sono gravi, sono soppresse;

-      le istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute perdono, con decreto ministeriale, il pareggiamento o il riconoscimento.

Dispone, quindi, l’istituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con funzioni analoghe a quelle del CNVSU. Il Comitato, in particolare, ha il compito di procedere alla verifica periodica del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli standard e dei requisiti prescritti.

 

Al riguardo, evidenziato che il sopra citato criterio direttivo è correlato alla previsione di un regolamento di delegificazione per la disciplina della valutazione delle attività delle istituzioni AFAM (previsto dall’art. 2, comma 7, lett. i), della L. 508 del 1999, che non risulta intervenuto), si segnala che occorrerebbe disporre anche l’abrogazione della disposizione citata.

 

In base ad informazioni ottenute per le vie brevi dal MIUR, fino al recente subentro dell’ANVUR il CNVSU ha provveduto esclusivamente alla valutazione delle istituzioni private che, sulla base dell’art. 11 del DPR 212 del 2005, hanno richiesto l’accreditamento ai fini del rilascio dei titoli AFAM. A tal fine, il CNVSU è stato integrato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello stesso DPR, da esperti del settore, nominati con decreto ministeriale.

 

Si ricorda, infine, che attualmente è operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplinata dal DPR n. 76 del 2010, che è subentrata al CNVSU, assumendone le funzioni. In particolare, l'Agenzia: valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca delle università e degli enti di ricerca; definisce criteri e metodologie per la valutazione dei corsi di studio universitari ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro; esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi ai fini dell'istituzione, fusione o federazione, ovvero soppressione, di università, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari; elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento.

 


Articolo 5 A.C. 814
(Fondi per l’edilizia di Conservatori di musica e di Accademie, nonché per l’edilizia scolastica)

L’articolo 5, unico comma, della pdl A.C. 814 abroga la lett. b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 23 del 1996, in materia di edilizia relativa a Conservatori di musica e Accademie, nonché di edilizia scolastica, e dispone che i fondi relativi all’edilizia scolastica degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e i fondi relativi all’edilizia di Conservatori di musica e di Accademie, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, sono trasferiti in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR.

 

L’art. 3, co. 1, della legge n. 23 del 1996, ha previsto che, in attuazione dell'art. 14, co. 1, lett. i), della legge n. 142 del 1990[78], alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici provvedono:

a)       i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b)       le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

In base al co. 2, in relazione agli obblighi previsti dal co. 1, i comuni e le province provvedono anche alle spese di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze ed ai relativi impianti.

Infine, il co. 4 dispone che gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

In tema di province è intervenuto, da ultimo, l'articolo 23, commi 14-20, del D.L. n. 201 del 2011 (L. 214/2011), che ha stabilito che spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni. Pertanto, entro il 31 dicembre 2012, lo Stato e le Regioni, ciascuno per quanto di competenza, devono trasferire ai comuni, con propria legge, le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente.

L’obbligo di trasferimento ai comuni delle funzioni finora conferite alle province trova un solo limite, conforme alle previsioni del primo comma dell’art. 118 Cost., costituito dall’esigenza di assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, a garanzia del quale possono essere “acquisite” dalle Regioni. 

Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.

 

Al riguardo si osserva che la norma in esame appare volta a disciplinare un ambito normativo più esteso rispetto a quello riferibile alle Istituzioni AFAM, considerato che la norma dell’articolo 3, comma 1, lett. b), della legge n. 23 del 1996 che si intende abrogare riguarda anche l’edilizia degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Da un punto di vista testuale, inoltre, l’abrogazione della lett. b) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 23 del 1996 richiederebbe una serie di interventi di coordinamento sia nel capoverso sia nei restanti commi.

 

 




[1]    Abbinato agli A.S. 518, 539, 912, 1451, 1693, 2276, 2406, 2415, 2675, assorbiti a seguito dell’approvazione finale dell’A.S. 1693.

[4]    Al riguardo, si ricorda che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 17 maggio 2004, numero della sezione 2708/2004, esprimendosi sullo schema di regolamento concernente “Ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, programmazione e sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” (emanato successivamente, con titolo differente, con DPR n. 212 del 2005: v. infra), evidenziava (punto 24) che, “secondo il Ministero ‘dal momento che il presente regolamento integra quanto già disciplinato dal DPR 132/2003, il quadro complessivo del nuovo sistema dell’alta formazione è ultimato e risulta dal complesso dei due provvedimenti’”. Al riguardo la Sezione richiamava l’attenzione (punto 25) sulla previsione contenuta nell’art. 2, c. 7, lett. c), della L. 508/1999, secondo cui i regolamenti governativi disciplinano anche le modalità di trasformazione di cui al comma 2. E concludeva (punto 26) rilevando che “Nel disegno legislativo, quindi, la trasformazione non è automatica, ma consegue all’attuazione di un procedimento delineato dalla disciplina regolamentare. Questi aspetti non risultano adeguatamente trattati né nel presente schema normativo, né nel regolamento di cui al DPR n. 132/2003. Pertanto, sarà cura dell’amministrazione completare il segmento di disciplina mancante, definendo compiutamente le modalità concrete della trasformazione”.

[5]    Al riguardo si segnala che nella seduta del 13 ottobre 2011 in sede di Conferenza unificata c’è stata una informativa del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sugli ex Istituti musicali pareggiati, in relazione al problema dei costi del personale docente e non docente e di gestione delle strutture, ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province in cui le istituzioni hanno sede, anche dopo la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali. Si veda http://www.regioni.it/it/show-1889/newsletter.php?id=1395#art8936.

[6]    Al credito formativo accademico (CFA) corrispondono 25 ore di impegno per studente; l’impegno medio annuale di uno studente è convenzionalmente fissato in 60 crediti (art. 6). Per conseguire il diploma accademico di primo livello occorrono 180 crediti; per il diploma accademico di secondo livello ne occorrono altri 120 (art. 8).

[7]    Si stabilisce, in particolare, che il decreto ministeriale individua il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle specifiche attività formative previste dalla norma stessa (formazione di base; attività formative caratterizzanti; preparazione della prova finale; attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, come tirocini formativi e di orientamento). Il medesimo decreto determina, altresì, il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

[8]    A tal fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell’ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

      Il comma 5 del medesimo art. 11 stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle Accademie non statali già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.

[9]    Sulla base di tale previsione sono stati autorizzati la Fondazione Siena Jazz di Siena, l’Accademia di costume e moda di Roma, l’Istituto Europeo del Design (IED) di Milano: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx.

[10]   L’art. 3 del DM 270 del 2004 - che ha sostituito il DM n. 509 del 1999 - ha disposto che le università rilasciano, per quanto qui interessa, la laurea (al termine di un percorso di 3 anni o, comunque, a seguito dell’acquisizione di 180 crediti formativi universitari – v. art. 8) e la laurea magistrale (al termine di un percorso di ulteriori 2 anni, o, comunque, a seguito dell’acquisizione di ulteriori 120 CFU). L’art. 4 ha a sua volta disposto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza, da individuare con decreti ministeriali. Sono, quindi, intervenuti due D.M. in data 16 marzo 2007, uno relativo alle classi di laurea e l’altro riferito alle classi di laurea magistrale (In precedenza, sulla base di analoga previsione recata dal DM 509 del 1999, erano intervenuti il D.M. 4 agosto 2000 per le classi delle lauree e il D.M. 28 novembre 2000 per le classi delle lauree specialistiche. In questa sede non si fa riferimento ad altri DM concernenti le classi delle lauree e delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie).

[11]   Articolo 9, comma 5, della legge n. 341/1990.

[12]   A titolo di esempio: l’art. 168 del T.U. n. 1592/1933 ha stabilito che la laurea in Scienze Politiche è equipollente a quella in Giurisprudenza per l'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria; la L. n. 194/1958 ha previsto l'ammissione dei laureati in Scienze ex coloniali ai concorsi per le carriere direttive delle PA ove sia richiesta la laurea in Economia e Commercio; la L. n. 67/1960 ha previsto l'equipollenza della laurea in Scienze Economico-Marittime, rilasciata dall'Istituto Universitario Navale di Napoli, a quella in Economia e Commercio ai fini dell'ammissione agli impieghi nella PA; la L. n. 1076/1971, integrata dall'art. 1 della L. n. 757/1982, ha previsto l'equipollenza della laurea in Sociologia, conferjta dal Libero Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento e dalle Università

Statali e Libere riconosciute, alle lauree in Scienze Politiche ed in Economia e Commercio; la L. n. 1089/1971 ha previsto l'equipollenza delle lauree in Scienze Economiche e Bancarie ed in Scienze Economiche alla laurea in Economia e Commercio; la L. n. 28/1990 ha previsto l'equipollenza della laurea in Economia Marittima e dei Trasporti e della laurea in Commercio Internazionale e Mercati Valutari alla laurea in Economia e Commercio. ·

[13]   A titolo di esempio, con D.I. 25.5.1991 è stata prevista l’equipollenza della laurea in ingegneria mineraria a quella in Ingegneria per l'Ambiente e il territorio; con D.l. 2.8.1991 è stata prevista l'equipollenza delle lauree in Scienze Statistiche e Demografiche, Scienze Statistiche e Attuariali e Scienze Statistiche ed Economiche alle lauree in Scienze Politiche ed in Economia e Commercio; con D.l. 14.10.1996 è stata prevista l’equipollenza delle lauree in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Economia delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni intemazionali, Economia e legislazione per l'impresa alla laurea in Economia e Commercio; con

D.l. 18.3.1998 è stata prevista l'equipollenza della laurea in Musicologia alla laurea in Lettere; con D.l. 10.6.1998 è stata prevista l'equipollenza della laurea in Conservazione dei beni culturali alla laurea in Lettere e in Materie Letterarie; con D.I. 1.3.2000 è stata prevista l'equipollenza della laurea in Scienze dell'informazione alla laurea in Informatica; con D.I. 1.6.2000 è stata prevista l'equipollenza della laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali alla laurea in Architettura; con D.I. 8.6.2001 è stata prevista l'equipollenza della laurea in Lettere alla laurea in Conservazione dei beni culturali; con DM 2 dicembre 2008 è stata stabilita l’equipollenza della laurea specialistica in «Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico - curriculum archeologico (Cl. 95/S)» con la laurea specialistica in «Archeologia (Cl. 2/S)

[15]   Si veda, da ultimo, il D.I. 15 febbraio 2011, Equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza al diploma di laurea in Scienze Politiche.

[16]   D.I. 28 giugno 2011, Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

[17]   Si vedano, ad esempio, i due DD.II. 9 luglio 2009, relativi alla equiparazione, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, rispettivamente, tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, e tra classi delle lauree ex DM 509/1999 e classi delle lauree ex DM 270/2004.

[19]   Nello stesso senso, anche il parere formulato dal CNAM nella seduta del 14 dicembre 2011, Prot. N. 7050.

[20]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-627afam.aspx - Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali delle Accademie di Belle Arti. Le stesse erano state autorizzate alla sperimentazione didattica con DM 28 ottobre 2002, n. 39.

[21]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-628AFAM.aspx - Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali delle Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute. Le stesse eranostate autorizzate alla sperimentazione didattica, come indicato nella premessa del DM 628/2003, con DM 14 novembre 2002, n. 43.

[22]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-629AFAM.aspx - Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali Conservatori di Musica. Gli stessi erano stati autorizzati alla sperimentazione didattica con DM 28 ottobre 2002, n. 38.

[23]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-630AFAM.aspx - Decreto Ministeriale Diploma di Primo Livello per Accademia Nazionale di Danza. La stessa era stata autorizzata alla sperimentazione con DM 22 novembre 2001, n. 68.

[24]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-632AFAM.aspx - Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali degli Istituti Musicali Pareggiati. Gli stessi erano stati autorizzati alla sperimentazione con DM 14 novembre 2002, n.42.

[25]   Per quanto riguarda l’Accademia nazionale di arte drammatica, la competente Direzione generale del MIUR ha fatto presente per le vie brevi che allo stato non sono stati autorizzati corsi di primo livello. L’Accademia sta proseguendo, infatti, con il vecchio ordinamento.

[26]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-631AFAM.aspx - Decreto Ministeriale Diploma di Secondo Livello Accademia Nazionale di Arte Drammatica. La stessa era stata autorizzata alla sperimentazione con DM 22 novembre 2001, n. 68.

[27]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-12032007-n-39.aspx - Riconoscimento dei titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi biennali sperimentali attivati presso le Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute e i Conservatori di Musica. Nella premessa del DM si fa riferimento ai DM 8 ottobre 2003, n. 627 (Accademie di belle arti), 8 ottobre 2003, n. 628 (Accademie di belle arti legalmente riconosciute), 8 ottobre 2003, n. 629 (Conservatori di musica), evidenziando che con gli stessi sono stati validati i primi segmenti triennali dei corsi sperimentali avviati nelle suddette istituzioni nell’anno accademico 2000-2001, mediante il riconoscimento dei titoli finali come diplomi accademici di primo livello. Considerato che alcune istituzioni hanno proseguito il percorso formativo del progetto autorizzato, avviando la parte biennale, ora conclusasi, si ravvisa la necessità di garantire agli studenti che hanno frequentato i suddetti corsi un’adeguata certificazione di detto percorso.

[28]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-08112004-n-99.aspx L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma è autorizzato ad attivare dall'a.a. 2004-05 il corso triennale sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in "Disegno Industriale” e il corso biennale sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello in "Design dei Sistemi".

[29]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-102.aspx ISIA di Firenze - L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze è autorizzato ad attivare dall'a.a. 2004-05 il corso triennale sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in "Disegno Industriale" e i corsi biennali sperimentali per il  conseguimento del diploma accademico di secondo livello in “Design della comunicazione” e “Design del prodotto”.

[30]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-103.aspx L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino è autorizzato ad attivare dall'a.a. 2004-05 il corso triennale sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in "Progettazione grafica e Comunicazione visiva” e i corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in “Grafica dei sistemi” e “Grafica delle immagini”.

[31]   http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-104.aspx L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza è autorizzato ad attivare dall'a.a. 2004 -2005 il corso triennale sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in "Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati" e i corsi biennali sperimentali per il conseguimento dei diplomi accademici di secondo livello in "Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati" e "Design della comunicazione".

 

[32]   In base allo stesso art. 5, comma 1, con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede a modifiche e integrazioni della stessa tabella, anche in relazione a innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio. La competente Direzione generale del MIUR ha chiarito per le vie brevi che non risultano intervenute modifiche.

[33]   Sullo stesso argomento verteva il DDL A.S. 2406.

[35]   L’art. 222 del D.Lgt. 5 maggio 1918, n. 1852, Regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, dispone che “agli esami di licenza normale possono presentarsi anche candidati estranei all'Istituto”.

[36]   Ai sensi dell’art. 8 del DPR 132/2003 fanno parte del consiglio accademico due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

[37]   Ai sensi dell’art. 7 del DPR 132/2003 fa parte del consiglio di amministrazione uno studente designato dalla consulta degli studenti.

[38]   http://www.afam.miur.it/argomenti/gestione-amministrativo-finanziaria/finanziamenti/2011.aspx . In particolare, le risorse finanziarie per l'anno 2011, sono state assegnate al Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica con D.M. 03/01/11 n. 1.

[39]   Il Fondo è destinato, oltre che alle missioni ”Istruzione scolastica” e “Istruzione universitaria”, anche alla missione “Ricerca e innovazione”. La relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione.

[40]   In attuazione della norma citata è stato emanato il DM 3 novembre 1999 n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, successivamente modificato dal vigente D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

[41]   Il FFO, previsto dall’art. 5 della L. n. 537 del 1993, attiene alle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente e non docente, per la ricerca scientifica universitaria e per la manutenzione ordinaria. Nel FFO sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentito il CUN e la CRUI, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul FFO e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

      Il riparto del FFO fra gli atenei è effettuato con decreto ministeriale. Per il 2011 è intervenuto il DM 3 novembre 2011, n. 439 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx ).

[42]   L’art. 2, c. 6, del DPR 491/1997 prevede, altresì, che, in caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell’organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.

[43]   Al riguardo, il rappresentante del Governo aveva precisato, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, che le ragioni della proroga del 2009 – ancora valide – risiedevano nella necessità di superare il periodo di transizione connesso alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari con il conseguente nuovo inquadramento del personale docente in servizio, rilevando che allo stato, dovendosi ancora perfezionare le procedure per lo status dei docenti, non era possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l’individuazione delle componenti tecniche necessarie.

[44]   In particolare, l’art. 4, co. 1, del D.M. 236/2005 prevede che il presidente sia eletto tra le seguenti categorie delle rappresentanze elettive, individuate dal comma 2 dell’articolo 3: - lett. a) personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali; - lett. c) personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute; - lett. d) personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche; - lett. e) personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica; - lett. f) personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza; - lett. g) personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica; - lett. i) personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati.

[45]   In base all’art. 20 del CCNL del personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003) del 16 febbraio 2005, l’area professionale docenti si articola nelle seguenti fasce:

a) professore di prima fascia; b) professore di seconda fascia.

Sono inquadrati nella fascia a) tutti i professori che nel CCNL 15.03.2001 del comparto Scuola erano ricompresi nella tabella A, colonna 9 (ex livello VIII). Sono inquadrati nella fascia b) tutti i professori che nel CCNL 15.03.01 del comparto Scuola erano ricompresi nella tabella A, colonne 8 e 6 (ex livello VII ed ex livello VI bis).

Queste previsioni non sono state innovate dal CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007, del 4 agosto 2010.

[46]   Nella seduta della 7a Commissione del Senato del 20 gennaio 2010, il sottosegretario competente, con riguardo al riconoscimento delle accademie e dei conservatori quali sedi primarie della formazione del personale docente nelle materie artistiche e musicali nelle scuole, aveva evidenziato la delicatezza della questione, a suo avviso da valutare in rapporto al regolamento in itinere sulla stessa materia.

[47]   Oltre che delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

[48]   Al riguardo, si veda quanto riferito dal relatore nel corso della seduta della 7a Commissione del 24 maggio 2011: http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=555097

[49]   In particolare, come esposto dal relatore nel corso della citata seduta del 24 maggio 2011, “Il Direttore generale ha riferito altresì che gli organici sono fermi al 1999 per cui, concluse le graduatorie ad esaurimento, sono state fatte graduatorie di istituto; restano dunque circa 600 docenti precari che occorrerà stabilizzare. Analogamente, ha reso noto che esistono circa 300 precari nelle strutture amministrative che attendono la stabilizzazione”.

[52]   La pdl è stata presentata il 7 maggio 2008.

[53]   DPR 20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[54]   DM 10 settembre 2010, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

[56]   Diploma quadriennale in didattica della musica; diploma biennale di cui al DM 137/2007; diploma accademico di primo o di secondo livello; diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il DM 212/2005.

[57]   http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/56c8d49e-a5f1-48a5-8fac-e52803e7c968/dm37_2009.pdf. L’art. 1 del DM ha disposto che, a decorrere dall’a.s. 2009/2010, le classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del D.M. n. 39/1998, e successive modificazioni, relativamente alla scuola secondaria di primo grado, sono trasformate in classi di abilitazione.

[58]   I requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello sono: diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell’area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD/07); diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. E’ requisito di accesso al TFA il possesso del diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032).

[59]   I requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello sono: diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Requisito di accesso al TFA è il possesso del diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077).

[60]   I requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello sono: diploma accademico di I livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il requisito di accesso al TFA è costituito dal possesso del diploma accademico di secondo livello strutturato secondo quanto indicato nella tabella.

[62]   Tra le quali, ad esempio, per quanto qui interessa: 21/A Discipline pittoriche, 25/A  Disegno e storia dell'arte, 28/A educazione artistica, 31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, 61/A Storia dell'arte.

[63]   Si ricorda che l’art. 11, comma 9, della L. 124/1999 ha disposto che a decorrere dall'a.s. 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999 (al riguardo, si ricorda che la sperimentazione dell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media era stata autorizzata con DM 3 agosto 1979, mentre i criteri e le modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale erano stati definiti con DM 13 febbraio 1996), sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale.

In attuazione, è intervenuto il DM 6 agosto 1999.

In seguito, è intervenuto l’art. 23 del d.lgs. n. 226 del 2005 – poi abrogato dall’art. 15 del DPR 89/2010 – che ha ricondotto l’insegnamento dello strumento musicale nella quota obbligatoria del curricolo delle scuole secondarie di primo grado nelle quali è stata attivata la specifica disciplina ai sensi del’art. 11, co. 9, della L. 124/1999.

[65]   Ora l’Accademia di Santa Cecilia è una  fondazione di diritto privato, ai sensi del d.lgs. n. 367 del 1996.

[66]   In base al regolamento relativo all’a.a. 2011/2012 (http://www.santacecilia.it/file_gallery/regolamentoperf2012.pdf), i corsi di perfezionamento di studi musicali sono rivolti a soggetti in possesso del diploma di Conservatorio conseguito nella disciplina per la quale è richiesta l’iscrizione (Composizione, Musica da Camera - archi e pianoforte -, Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello). Sono ammessi come allievi effettivi i candidati che superano l’esame di ammissione. I corsi strumentali sono aperti alle iscrizioni di allievi uditori, previa presentazione di adeguato curriculum accademico ed artistico. Ogni anno di corso è articolato in almeno venticinque lezioni. La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Per il passaggio ad ogni anno successivo di corso gli allievi devono sostenere un esame di conferma. Il diploma è conseguito previo superamento di un esame finale, è riconosciuto dal MIUR e costituisce titolo artistico-culturale valutabile ai fini delle graduatorie per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media (D.M. 13/02/1996) e delle graduatorie per l'insegnamento nei Conservatori. Dal 2004 la Presidenza della Repubblica assegna annualmente alcune borse di studio dell’ammontare di € 14.000 ciascuna, destinate ai migliori allievi diplomati dei corsi. Si tratta, in particolare, della borsa di studio Goffredo Petrassi, riservata ad un allievo diplomato del corso di composizione, e della borsa di studio Giuseppe Sinopoli, riservata ad un allievo diplomato dei corsi strumentali di perfezionamento. La determinazione del vincitore è affidata al giudizio di due apposite Commissioni.

[69]   La federazioneè possibile anche tra università ed enti o istituti operanti nel campo della ricerca e dell’alta formazione, nonché tra università e istituti tecnici superiori. La federazione o la fusione avvengono sulla base di un progetto analitico concernente anche la governance - l’accesso alle cui strutture è comunque riservato ai componenti delle strutture di governo delle istituzioni che si federano - deliberato dai competenti organi delle istituzioni interessate. Esso è approvato entro tre mesi dal MIUR, previa valutazione dell’ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento.

[70]   V. anche interrogazione a risposta scritta 4/06083, presentata alla Camera il 10 febbraio 2010.

[71]   Circa l’utilizzo del termine “facoltà”, si ricorda che l’art. 2, comma 2, della L. n. 240 del 2010 ha previsto l’attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle di ricerca, disponendo che gli atenei possono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, “comunque denominate”.

[72]L’art. 6 della L. n. 168 del 1989 ha sancito, in attuazione dell’art. 33 Cost., l’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle università, disponendo che queste si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. Esse svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, trattandone anche gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

[73]   L’art. 2 della L. n. 240 del 2010 dispone in materia di organi e articolazione interna delle università statali, dettando vincoli e criteri direttivi per la modifica degli statuti, “nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168”. In particolare, la norma citata dispone che gli organi che devono essere previsti negli statuti sono: rettore; senato accademico; consiglio di amministrazione; collegio dei revisori dei conti; nucleo di valutazione; direttore generale (che sostituisce il direttore amministrativo). Inoltre, prevede un limite al mandato del rettore, soggetto passibile di mozione di sfiducia; distingue le funzioni attribuite al Senato accademico (scientifiche) e al Consiglio di amministrazione (gestionali); stabilisce che i componenti del nucleo di valutazione devono essere in prevalenza esterni all’ateneo.

[74]   Sulla distinzione fra direttore e direttore amministrativo – figure entrambe presenti nelle Istituzioni AFAM – si veda infra, commento art. 4 Pdl A.C. 814.

[76]   L’art. 38 del CCNL comparto scuola normativo 1994 - 1997, economico 1994 - 1995 all’art. 38, recante “Area e funzione docente” ha disposto che rientrano nell’area del personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.

In seguito, l"Accordo successivo per il personale delle accademie e dei conservatori (art. 30 del C.C.N.L. per il comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995), del 1° agosto 1996 (pubblicato nella G.U. n 12 del 10 settembre 1996) all’art. 7, recante “Integrazione delle norme di definizione dell'area docente”, ha disposto che il co. 2 dell'art. 38 del CCNL è integrato nel senso che nell'area docente sono compresi anche i docenti dell'accademia nazionale di arte drammatica, ferme restando le peculiarità del loro rapporto di lavoro nonché gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale di arte drammatica, i pianisti accompagnatori e le assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza.

[78]   Le cui disposizioni sono state assorbite integralmente dall’articolo 19 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000).