Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari - Schema di D.P.R. n. 402 (art. 17, comma 2, L. 400/1988;art. 8, commi 1 e 3, L. 240/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 402/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 349
Data: 27/09/2011
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   L 1988 0400
L 2010 0240   RICERCATORI UNIVERSITARI
TRATTAMENTO ECONOMICO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

27 settembre 2011

 

n. 349/0

 

Disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

Schema di D.P.R. n. 402
(art. 17, comma 2, L. 400/1988;art. 8, commi 1 e 3, L. 240/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di regolamento

402

Titolo

Schema di DPR recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 23.8.1988, n. 400, art. 17, c. 2; L. 30.12.2010, n. 240, art. 8, c. 1 e 3

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

5 settembre 2011

assegnazione

13 settembre 2011

termine per l’espressione del parere

13 ottobre 2011

termine per l’esercizio del regolamento

30 luglio 2011

Commissione competente

I (Affari costituzionali) e VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio) ai sensi dell’art. 96-ter, comma 2, del regolamento

 


Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

L’art. 8 della L. 240/2010 prevede l’adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di due regolamenti di delegificazione -adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze - per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.

Il primo regolamento (c. 1) riguarda il trattamento economico dei professori e ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge. Le norme generali regolatrici della materia sono così individuate:

trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; invarianza complessiva della progressione; decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento deve essere adottato anche tenendo conto delle disposizioni recate dal D.L. 78/2010 (art. 9, c. 21[1]).

Il secondo regolamento (c. 3) riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti sulla base delle nuove regole. In particolare, si dispone la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri, della progressione economica e dei relativi importi, che potrà anche essere su base premiale. Le norme generali regolatrici della materia sono così individuate: per i professori di prima fascia, abolizione del periodo di straordinariato (art. 6 DPR 382/1980 - v. infra); per i professori di seconda fascia, abolizione della conferma (art. 23 DPR 382/1980- v. infra); eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera (art. 103 DPR 382/1980) e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; previsione della possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.

Il c. 2 dispone l’abrogazione del c. 3 dell’art. 3-ter del D.L. 180/2008, ai sensi del quale la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta il dimezzamento dello scatto biennale[2].

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del CdM, sentito il CdS e previo parere delle Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 30 giorni, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti.

Contenuto

Lo schema di regolamento attua l’art. 8, c. 1 e 3, L. 240/2010.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la decisione di adottare un unico regolamento è finalizzata ad accelerare l’applicazione della riforma e che ciò non è escluso dalla legge, atteso che il rinvio al regolamento “ben può essere inteso come rinvio alla ‘fonte regolamentare’ e non all’’atto regolamentare’”. Trattasi di tesi condivisa dal Consiglio di Stato.

L’obiettivo dell’intervento, secondo quanto indicato nell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), è quello di “determinare una nuova e più congrua valutazione della meritocrazia, da realizzarsi con una progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari legate, subordinate, agli obiettivi raggiunti, anche attraverso la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte”. […] “Più in particolare la meritocrazia legata alla progressione economica fungerà da volano che milita ad un miglior rapporto docente-discente con ripercussioni positive sulle attività di didattica e di servizio dei singoli atenei. Pertanto, a medio termine l’obiettivo è quello di migliorare lo standard attuale dell’attività didattica”.

Come indicato nell’ATN, dopo un biennio dall’entrata in vigore dell’intervento sarà effettuata una verifica ai sensi del DPCM 212/2009, che riguarderà: qualità, efficienza ed efficacia dell’offerta didattica, anche con riferimento agli esiti di apprendimento degli studenti; attività di ricerca svolta dai dipartimenti e congruità del curriculum dei titolari dei contratti di insegnamento; valutazione delle strutture e del personale; valutazione della qualità di processi, risultati e prodotti delle attività.

L’oggetto del regolamento è esplicitato nell’art. 1, che precisa, in particolare, che costituiscono la categoria dei “professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente” i professori e ricercatori di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché ivincitori di concorsi indetti fino allamedesima data, intendendo per tali:

-   i professori chiamati ai sensi della L. 210/1998[3], anche in virtù di quanto previsto dall’art. 29, c. 4, della L. 240/2010[4];

-   i ricercatori nominati in ruolo a seguito di procedure di valutazione comparativa indette fino alla data di entrata in vigore della stessa L. 240/2010.

Per professori assunti ai sensi della L. 240/2010 si intendono i professori assunti ai sensi degli artt. 18 e 24, c. 5 e 6[5].

In relazione ai professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, l’art. 2 trasforma la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980[6]) in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all’all. 1[7].

Restano ferme le disposizioni vigenti relative all’assegno aggiuntivo e all’indennità integrativa speciale.

La relazione tecnica evidenzia che i due sistemi partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del docente confermato in classe 0 prevista dalle tabelle stipendiali attualmente in vigore, e procedono come segue:

-   nei primi 2 anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base;

-   nel terzo anno, il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il nuovo sistema prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento;

-   nel quarto anno, il sistema attuale resta stabilecome classe e retribuzione, mentre il nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione tale da compensare la perdita dell’anno precedente;

-   nel quinto e nel sesto anno i due sistemi sono allineati.

Il sistema procede, quindi, con cicli di sei anni.

La trasformazione della progressione avvienenel momento in cui si matura il passaggio nella classe o nello scatto successivi a quelli in godimento alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, fermo restando il blocco disposto dall’art. 9, c. 21, del D.L. 78/2010 per gli anni 2011-2013. Al riguardo, si specifica che in sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento previamente attribuito è più elevato di quello spettante nella progressione triennale, il suo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi, così da assicurare l’invarianza complessiva della progressione.

La relazione illustrativa chiarisce che si tratta di “una sorta di anticipo del maturato secondo la progressione triennale, attribuito in virtù del diritto alla maturazione della classe/scatto biennale e nel rispetto dell’invarianza della spesa. Sotto diverso profilo va rilevato inoltre che, in assenza della previsione relativa [al] mantenimento dell’importo attribuito nel passaggio al nuovo sistema, fino al riassorbimento dell’importo eccedente, si verificherebbe un vantaggio soltanto a favore di alcuni soggetti, con conseguente disparità di trattamento fra i destinatari della norma”.

Per l’attribuzione di una nuova classe stipendiale - che decorre dal primo giorno del mese in cui è maturato il diritto - sono semprenecessari una richiesta e l’esito positivo della valutazione di cui all’art. 6, c. 14, L. 240/2010.

L’art. 6, c. 14, della L. 240/2010 dispone che i professori e i ricercatori devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali), unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell’attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un a.a. In caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori (art. 9).

Per i professori e i ricercatori che alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 non hanno ancora completato il periodo di straordinariato o non sono ancora stati confermati[8] è previsto, anzitutto, il completamento del percorso previsto per il passaggio al ruolo dei professori ordinari o per la conferma nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle procedure, l’inquadramento nella classe della progressione biennale spettante secondo il previgente regime, tenendo conto della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera, ai sensi dell’art. 103 del DPR 382/1980. Per tale categoria,la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui è maturato il primo passaggio nella classe o nello scatto successivi, con le modalità ante viste e sempre fermo restando l’art. 9, c. 21, D.L. 78/2010.

Il regime dell’art. 2 si applica anche ai professori e ai ricercatori nominati in ruolo mediante chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, c. 9, della L. 230/2005[9] e dell’art. 17, c. 125, della L. 127/1997[10], a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della L. 240/2010.

In base all’art. 3, per i nuovi professori di prima e seconda fascia sono aboliti, rispettivamente, il periodo di straordinariato e di conferma, nonché la ricostruzione di carriera. Il trattamento economico dei nuovi professori è articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all’all. 2[11]. Le modalità per l’attribuzione della classe successiva sono le medesime già viste nell’art. 2.

La relazione illustrativa chiarisce che è attribuito un trattamento economico iniziale che riconosce forfetariamente un’anzianità pari a 3 classi biennali per gli ordinari e 1,5 classi biennali per gli associati[12].

Nel caso di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia (ordinario o associato), o da professore di prima fascia (rectius: seconda) a professore di seconda fascia (rectius: prima), se lo stipendio goduto nella qualifica di provenienza è più alto di quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con un assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

La relazione tecnica evidenzia peraltro che “Il valore dello stipendio iniziale del nuovo sistema se da un lato anticipa gli effetti della ricostruzione di carriera e della conferma, rende quasi sempre superato l’istituto dell’assegno ad personam”.

Per quanto concerne il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3, lett. a) e b), L. 240/2010, lo schema richiama il c. 8 dello stesso art. 24, che viene declinato nei valori esposti nell’all. 3 dello stesso schema.

L’art. 24, c. 8, L. 240/2010 dispone che per i titolari dei contratti di cui al c. 3, lett. a), il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, diverso a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al c. 3, lett. b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30%.

Il regime dell’art. 3 si applica anche ai professori e ai ricercatori nominati in ruolo mediante chiamata diretta a seguito di procedure avviate dopo l’entrata in vigore della L. 240/2010.

L’art. 4 disciplina l’opzione dei professori nominati in base al regime previgente per il nuovo regime disciplinato dall’art. 3, che può essere esercitata entro 3 mesi dalla data in cui è maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell’art. 2. Il trattamento economico conseguente è determinato in base alla tabella di cui all’all. 4[13]. E’, inoltre, precisato che per i professori ordinari ai quali è attribuita, in base all’art. 2, la classe 0 o 1, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza (cui corrisponde lo stipendio tabellare della classe 0 del nuovo regime). Analogamente, per i professori associati ai quali è attribuita dall’art. 2 la classe 0, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del vecchio regime.

La relazione illustrativa precisa che l’esercizio della facoltà di opzione è stato disciplinato tenendo conto di 3 parametri: la corrispondenza del trattamento economico rimodulato ai sensi dell’art. 2 con quello previsto per i nuovi assunti; il vincolo dell’invarianza della spesa; l’uniformità di trattamento fra gli aventi diritto all’opzione. Evidenzia, inoltre, che il vincolo dell’invarianza della spesa implica che non possa essere consentito di optare con effetto immediato per la classe iniziale del nuovo regime prima di maturare la classe corrispondente in quanto, per ragioni di equità, bisognerebbe consentire anche ai professori assunti con lo stesso regime ma con una maggiore anzianità di carriera di ottenere un analogo vantaggio, il che comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica. Il rispetto dei parametri sopra considerati ha per conseguenza che l’opzione, prevista dallo schema in osservanza del dettato della L. 240/2010, assicura il rispetto dei diritti acquisiti ma non comporta vantaggi economici per i potenziali optanti.

I professori che devono completare il periodo di straordinariato o che non sono ancora stati confermati possono esercitare l’opzione dopo essere stati nominati ordinari o essere stati confermati, edopo l’inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all’esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera. L’opzione deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di inquadramento nella classe triennale ai sensi dell’art. 2, c. 4 e 5. Anche in questo caso, per i professori ordinari e per gli associati inquadrati, ai sensi dell’art. 2, rispettivamente,nelle classi0 o 1 e nella classe 0, l’effetto dell’opzione decorre dal passaggio – ancora una volta rispettivamente – in classe 2 e in classe 1.

Possono optare per il nuovo regime anche i professori e i ricercatori nominati in ruolo mediante chiamata diretta a seguito di procedure avviate fino all’entrata in vigore della L. 240/2010.

La relazione illustrativa evidenzia che non sono dettate disposizioni in ordine alla possibilità di opzione per i ricercatori nominati secondo il regime previgente - come, invece, previsto dalla L. 240/2010 - poiché la nuova figura del ricercatore non è comparabile con le figure preesistenti. “Infatti, a seguito della riforma universitaria, non è più prevista la figura del ricercatore a tempo indeterminato e conseguentemente un nuovo regime del trattamento economico della stessa. Né d’altra parte sembra ragionevole prevedere che i ricercatori a tempo indeterminato nominati secondo il regime previgente possano optare fra il trattamento economico in godimento, come rideterminato ai sensi dell’articolo 1 del regolamento, e il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato che saranno assunti sulla base della L. 240/2010”.

L’AIR sottolinea che, per quanto la discrezionalità amministrativa era vincolata dai criteri individuati dall’art. 8 della L. 240/2010, sono state valutate diverse ipotesi alternative. Anzitutto, èstata valutata la possibilità di consentire ai docenti assunti nel sistema previgente e collocati nelle prime 3 classi della progressione economica di optare per la classe iniziale del nuovo regime: tale ipotesiè stata esclusa in quanto comportava una disparità di trattamento nell’ambito dei docenti assunti secondo il vecchio ordinamento, con il conseguente rischio che coloro i quali non avessero avuto alcun vantaggio ad optare potessero ricorrere al giudice per ottenere l’inserimento nel nuovo regime (senza ricostruzione e conferma), con revisione dell’intera carriera secondo il nuovo sistema. E’ stata anche esclusal’ipotesiche l’opzione potesse comportare un vantaggio per tutti i docenti, proporzionato all’anzianità di carriera, perché avrebbe comportato nuovi e maggiori oneri. L’ulteriore ipotesi di rimodulare gli scatti triennali secondo una progressione basata su incrementi percentuali, sul modello della progressione biennale prevista dal sistema previgente, è stata esclusa poiché non assicurava l’invarianza degli oneri.

L’art. 5 dispone, anzitutto, che le tabelle di cui agli all. 1, 2 e 3 sono aggiornate ogni anno – fermo restando il mancato adeguamento per gli anni 2011-2013, ex art. 9, c. 21, DL 78/2010 – in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall’ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali (art. 24, L. 448/199814).

Occorre valutare l’opportunità di esplicitare che anche per l’allegato 4 è previsto l’aggiornamento annuale.

Dispone, inoltre, la disapplicazione di alcune disposizioni ai professori e ai ricercatori a partire dall’entrata in vigore del regolamento. Si tratta, anzitutto, dell’art. 22 del R.D.L. 1542/1937 (L. 1/1939), che per i dipendenti statali dispone l’anticipo dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio15.

La relazione illustrativa evidenzia che in tal modo qualsiasi aumento stipendiale è subordinato all’esito positivo della valutazione. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che la previsione non appare convincente in assenza di una fonte primaria che legittimi la scelta, dal momento che si è in presenza di un provvedimento speciale che non può essere subordinato all’esito positivo di una valutazione delle attività didattiche, gestionali e di ricerca svolte dal docente.

E’ altresì disposta la disapplicazione dell’art. 81, c. 5 [rectius: quinto comma], della L. 312/1980 che dispone che le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Al riguardo, si evidenzia che è necessario un chiarimento, poiché la norma citata risulta inserita nel Capo II (del Titolo III) che riguarda il personale non docente dell’università. Si valuti, in particolare, se il riferimento corretto non sia il quarto comma dell’art. 81 - che dispone che, ai fini dell'applicazione delle leggi che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50% delle medesime -, la cui applicabilità al personale docente è disposta dall’art. 72, settimo comma, della medesima legge.

Infine, è disposto che sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il nuovo regolamento.

Ai sensi del par. 3, lett. g, della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, la c.d. formula abrogativa esplicita innominata è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

Nel caso specifico, inoltre, ci si discosta da alcune previsioni della L. 400/1988. Si tratta, anzitutto, dell’art. 17, c. 2, che affida già alla legge che dispone l’intervento di un regolamento di delegificazione la determinazione delle norme abrogate. Si tratta, inoltre, dell’art. 13-bis - aggiunto dall’art. 3, c. 1, della L. 69/2009 - che stabilisce che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, ovvero a stabilire deroghe, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. Lo stesso articolo stabilisce anche che le disposizioni della medesima legge 400 in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, AIR, ATN, parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato il 13 agosto 2011, parere del MEF.

Impatto sui destinatari delle norme

L’AIR evidenzia che destinatari pubblici dell’intervento sono 95 università e 6 Istituti universitari. Destinatari privati sono i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 (57.742); i vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della stessa legge (762); i professori destinatari di chiamata ex L. 210/1998 (1658); i ricercatori nominati in ruolo all’esito di procedure di valutazione comparativa indette fino alla stessa data (24.817)16.

Formulazione del testo

Mentre all’art. 1, c. 2, lett. d), si utilizza la parola “nominati”, nella rubrica dell’art. 2 si utilizza la parola “assunti”.

All’art. 2, c. 3, si valuti l’opportunità di sostituire “L’attribuzione della nuova classe stipendiale” con “L’attribuzione della classe successiva e del relativo trattamento economico” utilizzata all’art. 3, c. 3; inoltre, al medesimo comma, si valuti l’opportunità di sostituire “, anche in sede di primo inquadramento, è” con “è sempre”. Infine, non è necessario richiamare l’art. 3, c. 3, del regolamento, dal momento che esso ripete quanto già previsto dall’art. 6, c. 14, della L. 240/2010.

Nella rubrica dell’art. 3 sembrerebbe opportuno aggiungere, in fine, “assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni”. Al c. 3, appare preferibile richiamare direttamente l’art. 6, c. 14, della L. 240/2010, in simmetria con l’art. 2, c. 3, del regolamento. Al c. 5, il riferimento corretto è al passaggio da professore di seconda fascia a professore di prima fascia e non viceversa (v. anche nota MEF).

All’art. 5, c. 2, il riferimento corretto è alla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1 (e non 3 marzo).

L’All. 4, b), Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno, presenta alcuni refusi, riconosciuti dall’ufficio legislativo del MIUR, al quale la questione è stata segnalata: a partire dalla nona classe della Progressione economica per classi triennali rimodulate non vi è più corrispondenza di importi con la Progressione economica per classi triennali del nuovo regime.

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14   La percentuale di adeguamento è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con DPCM. Da ultimo, con DPCM 30.4.2010 (GU 173 del 27.7.2010), l’incremento è stato determinato, dall’1.1.2010, nel 3,09%.

15   In particolare, la disposizione prevede che il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

16   I dati, tratti dall’archivio docenti e dal data base delle valutazioni comparative del MIUR, sono aggiornati al 12 aprile 2011.


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[1]  L’art. 9, c. 21, del D.L. 78/2010 (L.122/2010) ha disposto che per gli anni 2011-2013 non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 165/2001 i meccanismi di adeguamento retributivi previsti dall’art. 24 della L. 448/1998. Per tale personale, gli anni indicati non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Sempre per gli stessi anni, le progressioni di carriera eventualmente disposte hanno effetto esclusivamente a fini giuridici: questa previsione vale anche per il personale contrattualizzato.

[2]  Rimane fermo il c. 1 dell’art. 3-ter, ai sensi del quale gli scatti biennali sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

[3]  La L. 210/1998 ha attributo alle università l’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti di professori ordinari e associati e di ricercatori, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, e ha previsto la valutazione comparativa dei candidati. La L. 230/2005 ha poi previsto un diverso sistema di reclutamento articolato in due stadi (conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale, successivo superamento di una valutazione comparativa indetta dai singoli atenei). Nelle more della completa attuazione del nuovo meccanismo sono intervenuti l’art. 12, c. 2, D.L. 248/2007 e l’art. 4-bis, c. 16, D.L. 97/2008 che hanno consentito agli atenei di riattivare le procedure di valutazione comparativa per ordinari e associatiapplicando la L. 210/1998 fino al 31.12.2009, con emanazione dei bandi entro il 30.11.2008.

[4]  L’art. 29, c. 4, L. 240/2010 dispone che chi ha conseguito l’idoneità per associato e ordinario può essere ancora destinatario di chiamata ai sensi della L. 210/1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità, fissata dall’art. 1, c. 6, L. 230/2005 in 5 anni dal conseguimento. Entro 90 giorni dalla deliberazione, da parte dell’università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono intervenire il decreto di nomina e la presa di servizio. In mancanza, l’idoneo può essere chiamato da altre università, anche se resta ferma la possibilità per l’università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.

[5]  Ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010, le procedure di chiamata per professori di I e II fascia sono disciplinate dalle università con proprio regolamento, nel rispetto di una serie di principi da esso stesso indicati. In particolare, possono partecipare: studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (art. 16); professori di I e II fascia già in servizio; studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza.

L’art. 24 individua due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni (3+2), per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda è riservata a candidati che hanno usufruito della prima tipologia contrattuale oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, o di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell’art. 29, c. 5, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 230/2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato(c. 5). Fino al 31.12 del VI anno successivo all’entrata in vigore della legge, la procedura di cui al c. 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia di professori di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università, che abbiano conseguito l’abilitazione. A questo fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal VII anno, l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore associato dei ricercatori valutati positivamente (c. 6).

[6]  L’art. 36 del DPR 382/1980 aggancia il trattamento dei professori universitari a quello della dirigenza statale disponendo che ai professori appartenenti alla I fascia, all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6% della retribuzione di dirigente generale di I fascia dello Stato, comprensiva dell’eventuale indennità di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario, lo stipendio è pari al 92% di quello attribuito agli ordinari, ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50%. La progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8% della classe attribuita all’atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ad associato ed in successivi scatti biennali del 2,50% calcolati sulla classe di stipendio finale. In base al medesimo articolo 36, lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla II fascia è pari al 70% di quello spettante, a parità di posizione, ai professori di I fascia.

La misura del trattamento è maggiorata del 40% a favore dei professori universitari a tempo pieno.

Ulteriori assegni o incrementi sono attribuiti ai professori che optano per il tempo pienodall’art. 39 (Assegno aggiuntivo) del DPR 382/1980 e dall’art. 8 della legge n. 79/1984.

L’art. 38 del DPR 382/1980 dispone che al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l’immissione nella fascia dei ricercatori confermati è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 (ogni punto parametrale corrisponde a £18.000 annue lorde)e gli aumenti biennali del 2,50% calcolati su tale parametro. La progressione economica dei ricercatori confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio, pari ciascuna all'8% del parametro 330, ed in successivi scatti biennali del 2,50%, calcolati sulla classe finale.

L’art. 1, c. 2, del D.L. 7/2005 ha poi disposto che, dopo il primo anno di servizio e fino alla conferma, il trattamento dei ricercatori è pari al 70% di quello dei professori di II fascia a tempo pieno di pari anzianità. In seguito, l’art. 69 del D.L. 112/2008 ha differito una tantum di 12 mesi - con effetto dall’1.1.2009 - la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio previsti per tutte le categorie di personale in regime di diritto pubblico, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione degli ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio. Da ultimo, sono intervenuti l’art. 3-ter, D.L. 180/2008 e l’art. 9, c. 21, D.L. 78/2010 (v. ante).

[7]  All. 1a: professori ordinari. All. 1b: professori associati. All. 1c: ricercatori.

[8]  Nel sistema previgente la L. 240/2010, ai sensi del DPR 382/1980,i professori di I fascia all'atto della nomina conseguivano la qualifica di straordinario per la durata di 3 a.a. (art. 6), al termine dei quali erano sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario (tale modalità era prevista dall’art. 3 della L. 311/1958, cui facevano sostanzialmente rinvio i commi terzo e quarto dell’art. 6 del DPR 382/1980). In seguito, ogni 3 anni dovevano presentareuna relazione sul lavoro scientifico svolto (art. 18). I professori associati, dopo un triennio dall'immissione in ruolo, erano sottoposti ad un giudizio di conferma basato sull'attività didattica e scientifica (art. 23). In caso di giudizio sfavorevole, gli associati potevano essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale erano sottoposti ad una nuova valutazione. Se la proroga non era concessa, o se anche il nuovo giudizio era sfavorevole, erano dispensati dal servizio. Anche i ricercatori erano soggetti alla conferma in ruolo 3 anni dopo l’immissione, previa valutazione dell’attività scientifica e didattica (art. 31). Se il giudizio era favorevole, il ricercatore era immesso nella fascia dei ricercatori confermati. Se il giudizio era sfavorevole, poteva essere ripetuto dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio era sfavorevole, il ricercatore cessava di appartenere al ruolo.

[9]  L’art. 1, c. 9, L. 230/2005 – come modificato dall’art. 1-bis D.L. 180/2008 e prima delle modifiche disposte dall’art. 29, c. 7, L. 240/2010 – ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all’estero, prevedendo, altresì, che, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura dei posti di ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

[10]La disposizione riguarda la chiamata diretta di studiosi esteri presso le università di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta.

[11]All. 2a: professori ordinari. All. 2b: professori associati.

[12]Stando alle tabelle allegate, l’anzianità forfetariamente riconosciuta agli associati sembrerebbe pari a 2 classi biennali.

[13]All. 4a: professori ordinari. All. 4b: professori associati.