Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Equità retributiva nel lavoro giornalistico - A.C. 3555 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3555/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 509
Data: 04/07/2011
Descrittori:
GIORNALISTI   RETRIBUZIONE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

4 luglio 2011

 

n. 509/0

 

Equità retributiva nel lavoro giornalistico

A.C. 3555

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3555

Titolo

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione alla Camera

17 giugno 2010

assegnazione

15 luglio 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti), XI (Lavoro), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge introduce norme volte a promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’art. 27 della L. 69/1963,titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive (i c.d. free lance).

Al rispetto dell’equità retributiva in questione è subordinato, come meglio si vedrà infra, l’accesso ai contributi pubblici.

 

La relazione illustrativa, evidenziato che rispetto al totale degli iscritti all’albo solo il 19,57 per cento fruisce di un contratto di lavoro subordinato, rileva che “ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e dalle istituzioni rappresentative della categoria hanno posto in drammatica evidenza l'esiguità dei compensi erogati per le collaborazioni giornalistiche di tipo autonomo […]. Compensi irrisori che sono erogati anche da aziende editoriali destinatarie dirette e indirette di finanziamenti pubblici”.

 

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

 

L’articolo 1 definisce finalità e ambito applicativo dell’intervento. In particolare, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

 

La retribuzione del lavoro dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato è regolata dal Contratto collettivo nazionale (CCNL del 26 marzo 2009, valido per il periodo 1° aprile 2009 – 31 marzo 2011), in particolare dall’articolo 10 e dalla Tabella A.

Per quanto attiene, invece, alle prestazioni professionali autonome dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato (e, quindi, non regolate dal contratto collettivo nazionale), l’ultimo Tariffario (Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive[1]) che definisce i compensi minimi in relazione alle diverse tipologie di attività prestate (notizia, articolo, servizio, fotografia, collaborazioni, ecc.) è stato adottato con la delibera dell’Ordine nazionale dei giornalisti n. 101 del 20 dicembre 2006.

In particolare, il punto A) del Titolo VIII prevede che “Il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute fiscali di legge, al di sotto delle quali l’Ordine dei Giornalisti ritiene che non sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso. In ogni caso la determinazione dell’effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista, dell’impegno necessario del tempo richiesto”.

 

L’articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico. La Commissione è composta di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico e uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Ai membri della Commissione non è dovuto alcun compenso.

Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato, in coerenza – come in precedenza indicato -con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono adottati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione, valutate le politiche retributive degli editori, deve redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.     

 

Ai sensi dell’articolo 3, l’iscrizione all’elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all’art. 2 diviene, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito per l’accesso ai contributi pubblici in favore dell’editoria. Si introduce, quindi, nell’ordinamento un requisito ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti.

 

La disciplina dei contributi pubblici all’editoria è stata regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250 del 1990, n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, e n. 62 del 2001 (più volte modificate), nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute. Da ultimo, l’art. 44 del D.L. n. 112 del 2008 (L. 133/2008) ha previsto l’emanazione di misure disemplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, da attuare con regolamento di delegificazione, indicando fra i requisiti per accedere ai contributilaprovadell’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata (al posto della dichiarazione relativa alla tiratura) e l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale.

E’ stato quindi emanato il D.P.R. n. 223 del 2010 che, al fine di favorire l’occupazione, ha introdotto varie nuove misure. In particolare:

§          nell’ambito dei requisiti di accesso ai contributi in favore di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti, l’art. 2, comma 2, stabilisce che le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

§          l’art. 4 prevede una riduzione del 20 per cento dei contributi – calcolato secondo i parametri di cui all’art. 3 del medesimo DPR – qualora le imprese editrici di quotidiani e periodici non abbiano utilizzato un determinato numero – differente a seconda della tipologia di impresa – di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

§          con riferimento alle redazioni delle agenzie di informazione nazionali e regionali alle quali possono rivolgersi – ai fini del rimborso delle spese di abbonamento – le imprese radiofoniche e televisive, l’art. 9 impone una struttura redazionale composta di un determinato numero di giornalisti (15 per le agenzie nazionali, 4 per quelle regionali), assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

§          l’art. 10 dispone, con riferimento, rispettivamente, alle imprese radiofoniche nazionali, alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nonché alle imprese radiofoniche organi di partiti politici, un requisito occupazionale minimo  per avere accesso alle provvidenze (5, 1 o 4 giornalisti, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno; per le imprese radiofoniche nazionali, e per quelle di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, è esplicitamente richiesta l’iscrizione all’INPGI). Per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno, viene incrementato il limite massimo dei contributi percepibili.

Per quanto concerne la regolarità previdenziale, l’art. 20 del medesimo DPR dispone che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio richiede agli enti previdenziali competenti la certificazione comprovante la regolarità contributiva per le imprese che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi. Inoltre, si prevede che le imprese rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.

 

L’articolo 4 prevede che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (invarianza finanziaria).

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

In materia di requisiti per avere accesso ai contributi pubblici all’editoria, l’ultimo intervento normativo è stato attuato, come ante illustrato, con regolamento di delegificazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nella proposta di legge possono essere ricondotte alle materie di potestà legislativaesclusiva stataleordinamento civile”, di cuiall’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost e “sistema tributario e contabile dello Stato”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Inoltre, è possibile fare riferimento alla materia di potestà concorrente Stato-regioniprofessioni”, di cui all’articolo 117, terzo comma, Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La relazione introduttiva sottolinea che l’intervento proposto trova la sua alta motivazione nei principi sanciti dagli articoli 3, 21 e 36 della Costituzione.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’art. 2 del D.L. n. 223/2006 (v. par. Coordinamento con la normativa vigente), con sentenza n. 443/2007 ha evidenziato che “La norma sopra richiamata, nell'abrogare le disposizioni che prevedono «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. Essa, pertanto, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost”.

La questione delle tariffe minime è stata anche oggetto di ripetuti pronunciamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), la quale nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul Settore degli ordini professionali (conclusa il 15 gennaio 2009, IC34)[2] ha ricordato, in via generale, che regolamentazioni restrittive possono essere giustificate in quanto proporzionali, in ragione degli interessi pubblici connessi con l’esercizio di una determinata professione. In ogni caso, le limitazioni alla libertà di iniziativa economica dei professionisti, di derivazione sia normativa che pattizia (anche per le professioni che incidono su interessi pubblici), devono essere effettivamente funzionali ed indispensabili per la tutela di interessi pubblici. In tal senso l’Autorità ha ricordato che la verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni della concorrenza tra professionisti impone che le restrizioni devono essere “oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere tale obiettivo”.

L’Autorità ha peraltro sottolineato che “tra le restrizioni all’esercizio delle professioni intellettuali, l’adozione di tariffe uniformi minime e fisse sono quelle che destano maggiori preoccupazioni, in quanto le restrizioni di prezzo riducono significativamente la concorrenza tra i professionisti ed impediscono ai fruitori dei servizi professionali di remunerare i servizi offerti con prezzi competitivi derivanti dal libero gioco della concorrenza”. Con specifico riferimento all’attività giornalistica, nel documento citato l’Antitrust ha evidenziato la necessità di rimuovere il vigente Tariffario (v. par. Contenuto), in quanto un sistema di tariffe obbligatorie risulta lesivo della concorrenza.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento va valutatoalla luce dei principi comunitari in materia di esercizio delle attività professionali e di libera circolazione dei professionisti.

Con particolare riferimento alle restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni, si segnala la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, presentata dalla Commissione il 9 febbraio 2004 [Com(2004)83] e, in particolare, il seguito presentato il 5 settembre 2005, [Com(2005)405], in cui si giunge alla conclusione, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero avviare un processo di revisione delle restrizioni esistenti, con riferimento alle tariffe fisse[3].

In esito a tale relazione, il Parlamento europeo, il 12 ottobre 2006, ha approvato una risoluzione con la quale, tra l'altro, si invita la Commissione ad approfondire l'analisi delle differenze esistenti – in riferimento all'apertura del mercato – tra le diverse categorie professionali di ciascuno Stato membro e, sul presupposto che l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi legati al risultato raggiunto potrebbero costituire un ostacolo alla qualità dei servizi e alla concorrenza, si invitano gli Stati membri ad adottare misure meno restrittive e più adeguate rispetto ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

 

Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che, con riferimento alla professione forense, nella sentenza 5 dicembre 2006 (cause riunite Cipolla C-94/2004, Capodarte e Macrino, C-202/2004), ha statuito che «il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, può rendere più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l'esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest'ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela pertanto una restrizione ai sensi dell'art. 49 CE».

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, comma 2, prevede l’intervento di un DPCM (si veda il par. Contenuto).

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 2 del D.L. 223/2006 (L. 248/2006) prevede, in primo luogo, che “in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti” (comma 1). Inoltre, dispone che “le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle” (comma 3).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

Impatto sui destinatari delle norme

La platea dei giornalisti potenzialmente coinvolta dalle disposizioni della proposta di legge in esame è costituita dagli iscritti alla gestione separata dell’INPGI. Dal bilancio INPGI 2009 risultano iscritti a tale gestione 24.999 giornalisti, di cui 15.228 Liberi professionisti, 4.688 Co.co.co e 4.969 titolari di una doppia qualifica.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, andrebbe chiarito se l’ambito applicativo del provvedimento si estende anche ai quotidiani (e non solo ai periodici) telematici (adeguando, conseguentemente, l’art. 2, commi 2 e 3).

Al medesimo articolo 1, comma 2, non appare corretta l’espressione “giornalisti e pubblicisti”, poiché non si tratta di due categorie distinte: ai sensi dell’art. 1 della L. 69/1963, infatti, all’Ordine appartengono i giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, e i pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi.

All’articolo 2, comma 2, non è previstoun termine per l’adozione del DPCM con cui vengono adottati i requisiti minimi di equità retributiva.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]    http://www.diritto.it/pdf/24339.pdf.

 

[2] http://www.agcm.it/indagini-conoscitive-db/open/C12564CE0049D161/A9CA192134E9B8D6C1257274005618D8.html.

 

[3]    V., in particolare, par. 29, nell’ambito del cap. “Prospettive future”: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0405:FIN:IT:PDF