Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riconoscimento e successione ereditaria dei figli naturali - A.C. 2519 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 300/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 300
Data: 22/06/2011
Descrittori:
FIGLI NATURALI   RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI
SUCCESSIONI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

22 giugno 2011

 

n. 300

Riconoscimento e successione ereditaria dei figli naturali

A.C. 2519

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2519

Titolo

Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

18 maggio 2011

richiesta di parere

22 giugno 2011

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (27 giugno)

 

 


Contenuto

Il testo unificato si propone di eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.

 

L’articolo 1 modifica direttamente il codice civile, prevedendo:

§          il riconoscimento del vincolo di parentela sia nel caso di filiazione all’interno del matrimonio sia nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, sia in caso di adozione, con esclusione dell’adozione di maggiorenni (artt. 74 e 258 c.c.);

§          l’abbassamento da 16 a 14 anni dell’età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio non produce effetto senza il suo assenso (e correlativamente dell’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell’altro genitore) (art. 250 c.c.);

§          la possibilità per i genitori infrasedicenni di effettuare il riconoscimento, in caso di autorizzazione del giudice (art. 250 c.c.);

§          l’introduzione del principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli (art. 315 c.c.)

§          l’introduzione di uno specifico articolo (315-bis c.c.) sui diritti e doveri del figlio che prevede:

-          il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;

-          il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;

-          il diritto del figlio minore, che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;

-          il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa;

§          l’abrogazione delle disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali;

§          la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» ovunque ricorrano nel codice, con la parola: «figli».

 

L’articolo 2 conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 Cost., sulla base del principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli e dei principi relativi ai diritti e ai doveri del figlio.

I principi e criteri direttivi prevedono:

a) la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) risistemazione della divisione in capi del titolo VII del libro primo, che assume la rubrica “Dello stato di figlio”, anche al fine di adeguarla all’abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei princìpi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che: 1) adeguamento della disciplina sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori al principio della unificazione dello stato di figlio, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; 2) estensione del principio dell'inammissibilità del riconoscimento a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell’impugnazione del riconoscimento, previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale, e ai fini del consenso all’azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore;

g) limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, in base all’art. 247, ultimo comma, c.c.;

i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;

l) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

m) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;

n) adattamento del sistema di diritto internazionale privato al principio della unificazione dello stato di figlio;

o) specificazione della nozione di abbandono, con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

p) segnalazione ai comuni da parte dei tribunali per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno e previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

q) legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Relazioni allegate

Le proposte di legge di iniziativa parlamentare confluite nel testo unificato sono corredate, come di consueto, della sola relazione illustrativa.

Il disegno di legge governativo è corredato - oltre che della relazione illustrativa - della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Collegamento con lavori legislativi in corso

La proposta di legge n. 3755, approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 2010, reca modifiche alla disciplina in materia di potestà genitoriale e di filiazione naturale, sia di natura sostanziale che processuale.

Le disposizioni di natura sostanziale sono sostanzialmente volte ad estendere l’applicazione del principio della bigenitorialità, recato dalla legge n. 54/2006, alla materia del riconoscimento del figlio naturale. In materia processuale la competenza sulle controversie relative all’esercizio della potestà e all’affidamento dei figli naturali viene spostata dal tribunale per i minorenni e affidata al tribunale ordinario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene in materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 30, primo comma, della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio». Il terzo comma del medesimo articolo dispone che attraverso la legge debba essere assicurata «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». La Costituzione opera dunque una piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali con riferimento al profilo dell’assistenza da parte dei genitori, ma non nella posizione familiare.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Peraltro, differenze tuttora permangono, in particolare sotto il profilo dei rapporti di parentela: la filiazione naturale è tuttora inidonea a dar vita a rapporti di parentela in linea retta o collaterale con i familiari del genitore che effettua il riconoscimento e ciò produce rilevanti conseguenze sul versante della successione legittima.

In merito, anche la Corte costituzionale – che sotto ogni altro profilo ha dato integrale applicazione al principio di uguaglianza, sostenendo che le residue disparità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio possono trovare una giustificazione «unicamente nel tradizionale disfavore verso la prole naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile» (sent. n. 250 del 2000) – ha negato rilevanza alla c.d. “parentela naturale”, affermando che l’equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall’art. 30 riguarda solo il rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio (cfr. sent. n. 363 del 1988, 184 del 1990, 377 del 1994, 532 del 2000).

La stessa Corte, con la sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a rivedere la disciplina della successione del figlio naturale. In particolare, la Consulta ha affermato che a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado»; la Corte ha però dovuto riconoscere che «l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva […], bensì postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte»; conseguentemente, la Consulta non ha potuto far altro che invitare il legislatore a provvedere.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2 conferisce una delega al Governo, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore dalla legge, previo parere delle commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di due mesi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, il termine di delega è prorogato di sei mesi (commi 1 e 3).

È altresì prevista la potestà del Governo di adottare, un anno dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, di adottare decreti integrativi o correttivi (comma 4)

 

L’articolo 3 prevedeun regolamento governativo - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, L. 400/1988 – per le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al DPR n. 396/2000, adottato peraltro, in quanto regolamento di delegificazione, con la procedura prevista dall’art. 17, comma 2, L. 400/1988, che – a seguito di una modifica apportata dalla L. 69/2009 – prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost300-AC2519.doc