Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Carta delle autonomie - A.C. 3118 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 3118/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 85
Data: 10/06/2010
Descrittori:
ENTI LOCALI   ORGANI E UFFICI REGIONALI
REGIONI   TESTI UNICI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

10 giugno 2010

 

n. 85

Carta delle autonomie

A.C. n. 3118

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

3118

Titolo

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

28

Date:

 

adozione quale testo base

6 maggio 2010

richiesta di parere

8 giugno 2010

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (dal 14 giugno 2010)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali durante l’esame in sede referente, si compone di 28 articoli, volti a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l’adozione di una “Carta delle autonomie locali”,dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia.

L’articolo 1 indica l’oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si ispirano, tra i quali l’individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l’introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. La Commissione ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale la legge ed i decreti legislativi di cui essa prevede l’adozione devono essere attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interna, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.

Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

L’articolo 9 reca una delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale.

L’articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall’ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 11 disciplina l’individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale.

L’articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle Regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.

L’articolo 13 reca un delega al Governo per l’adozione della “Carta delle autonomie locali”, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali.

L’articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia.

L’articolo 14 delega il Governo alla razionalizzazione (e riduzione) delle province.

Gli articoli 15 e 16, recanti due ulteriori deleghe al Governo in materia di riordino delle prefetture – uffici territoriali del Governo e di soppressione dei difensori civici comunali, sono stati soppressi dalla Commissione.

Gli articoli 17 e 18 demandano:

•    alle leggi regionali la possibilità di disporre la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago;

•    ai comuni il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle circoscrizioni comunali effettuate in attuazione dell’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge finanziaria 2010.

L’articolo 19 dispone la soppressione dei consorzi tra enti locali.

Gli articoli da 20 a 23, concernenti la riduzione dei componenti delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, sono stati soppressi dalla Commissione, che ha introdotto l’articolo 23-bis, sugli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale.

L’articolo 24 interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.

Gli articoli 25 e 26 introducono la definizione di piccolo comune, a favore del quale sono previste una serie di misure agevolative.

L’articolo 28 sopprime la figura del direttore generale nei comuni con meno di 100.000 abitanti.

Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali.

L’articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane.

Infine, l’articolo 32 reca una norma di coordinamento per le Regioni a statuto specialee le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adeguarsi a quanto previsto dalla legge in armonia con i rispettivi Statuti.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, esaminato dalla Camera in prima lettura, che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo.

Il disegno di legge è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si intrecciano con il provvedimento in esame alcune delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale e di esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni (articolo 14, commi da 26 a 31); il relativo disegno di legge di conversione è all’esame del Senato (A. S.  2228).

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame presenta  un complesso di disposizioni riguardanti, essenzialmente, il sistema delle autonomie locali. Fa eccezione l’articolo 23-bis, relativo agli uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Regioni.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Le principali disposizioni in materia di autonomie territoriali sono al momento contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL); ulteriori disposizioni si rintracciano nel decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010).

Inoltre, come già accennato, si intrecciano con il provvedimento in esame alcune delle disposizioni recate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di organi e di esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni (in particolare, articoli 5 e 14, commi da 26 a 31).

Alcune sovrapposizioni e stratificazioni rispetto alla normativa più recente sono state eliminate dalla Commissione, che ha, per esempio, soppresso l’articolo 16, volto alla soppressione dei difensori civici comunali, e gli articoli da 20 a 23, relativi alla composizione degli organi degli enti locali; numerose disposizioni del provvedimento vanno comunque ad integrare la disciplina in materia di contenimento dei costi degli enti locali disposta dalla legge finanziaria 2010 e dal decreto-legge n. 2/2010. A titolo esemplificativo, l’articolo 18 integra in maniera non testuale la disciplina relativa alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale disposta dall’articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010, già oggetto di modifica ad opera del citato decreto-legge n. 2/2010; l’articolo 19 sostituisce la disciplina relativa alla soppressione dei consorzi tra enti locali recata dai medesimi provvedimenti. In conseguenza della nuova disciplina, l’articolo 31, comma 2-bisabroga l’articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge finanziaria 2010, recentemente introdotto dal decreto-legge n. 2/2010, cui apporta una conseguente modifica di coordinamento.

Il disegno di legge in esame, inoltre, apporta numerose modifiche al TUEL, non sempre formulate in termini di novella. Gli articoli da 2 a 6, ad esempio, individuano le funzioni fondamentali degli enti locali, secondo quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, senza però intervenire esplicitamente su quelle disposizioni del TUEL che già in parte disciplinano tali funzioni (articoli 13, 19, 20). Analogamente, l’articolo 8, che disciplina le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, nel prevedere la possibilità di svolgimento delle stesse in forma associata, non fa alcun riferimento al capo V del TUEL, intitolato proprio “Forme associative”, il quale peraltro individua due forme di associazione, l’accordo di programma e il consorzio, che l’articolo 8 non menziona.

L’articolo 9 contiene una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi che, ferme restando le funzioni fondamentali degli enti locali di cui agli articoli 2, 3 e 4, individuino e trasferiscano a comuni, province, città metropolitane e regioni, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate a livello statale che non richiedano un esercizio unitario a tale livello. In relazione al contenuto di tali decreti, il comma 5 dello stesso articolo prevede, per quanto riguarda l’amministrazione indiretta e strumentale dello Stato, la riduzione delle dotazioni organiche mediante adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore degli stessi,di regolamenti di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire se il riferimento ai contenuti dei decreti legislativi demandi a questi ultimi la previsione della delegificazione (da formulare in base al modello delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988) ovvero si intenda già autorizzare il Governo all’opera di delegificazione (in quest’ultimo caso, la disposizione andrebbe riformulata, in conformità al modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, esplicitando quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

L’articolo 17, comma 2 estende – con efficacia retroattiva – l’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 187, della legge finanziaria 2010, come modificato dal decreto-legge n. 2/2010, in modo non testuale, prevedendo che la soppressione dei finanziamenti riguardi non soltanto quelli a favore delle comunità montane ma anche quelli a favore delle comunità isolane e di arcipelago, con la medesima decorrenza prevista per le comunità montane (1° gennaio 2010).

L’articolo 18, comma 5 attribuisce ai componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute. Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tale disposizione con le previsioni recate dall’articolo 5, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, novellando l’articolo 82 del TUEL, sembrerebbe eliminare qualsiasi retribuzione dei consiglieri circoscrizionali e sopprimere i gettoni di presenza (sostituiti, solo per i consiglieri comunali e provinciali, con una indennità di funzione onnicomprensiva).

Il medesimo articolo 19, al comma 6, richiama le integrazioni del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2010 operate dalla legge finanziaria per il 2010 e dal decreto-legge n. 168/2009. Quest’ultimo non è stato convertito in legge; i suoi contenuti  sono confluiti in buona parte nella stessa legge finanziaria, che ne ha fatto salvi gli effetti (articolo 2, comma 251).

Gli articoli da 25 a 27, nel dettare specifiche misure in favore dei piccoli comuni, integrano in maniera non testuale  e con disposizioni di carattere derogatorio le previsioni contenute nell’articolo 10 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2010 (articolo 26) e negli articoli 165, 171 e 229 del TUEL (articolo 27).

L’articolo 31 (Abrogazioni) dispone:

• al comma 1, lettera c) un’abrogazione parziale di alcune disposizioni del TUEL, “limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali”;

• ai commi 3 e 4 l’abrogazione – rispettivamente – di tutte le norme “che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima (senza procedere ad una loro individuazione) e di “tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge”. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone, al paragrafo 3, lettera g), che “la cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: «tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate») non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”. Si rammenta inoltre che l’articolo 13-bis della legge n. 400/1988, recentemente introdotto dall’articolo 3 della legge n. 69/2009, stabilisce che “ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera a) ).

Si segnala infine che nel testo si rintracciano ulteriori interventi di abrogazione esplicita di norme del TUEL non contenuti nell’articolo 31 (articoli 18, comma 6, 24, comma 3, e 29, comma 6).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

Il provvedimento in esame reca quattro disposizioni di delega, agli articoli 9 (conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato), 13 (“Carta delle autonomie locali”), 13-bis (riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia)e 14 (razionalizzazione delle province). In ordine a tali articoli si segnala quanto segue.

• La “Carta delle autonomie locali” dovrebbe raccogliere in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali; la relativa delega dovrebbe quindi scadere successivamente alle altre deleghe previste dal disegno di legge, in modo che si possa tenere conto, nella redazione del codice, di tutti i decreti legislativi emanati ai sensi del disegno di legge stesso. Nella formulazione attuale, invece, la delega di cui all’articolo 13 (diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge) scade anteriormente rispetto al termine previsto per l’esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle province (24 mesi).

• L’articolo 13, comma 2 prevede una complessa procedura per l’esercizio della delega relativa alla “Carta delle autonomie locali”, imperniata su una previa intesa in Conferenza unificata e sulla possibilità che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano due volte sullo schema del decreto legislativo, qualora il Governo non si conformi al parere espresso in prima battuta. Il Comitato ha sempre giudicato il sistema del doppio parere parlamentare “un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega”. Nel caso di specie, tale meccanismo presenta i seguenti profili problematici:

-        fa seguito alla previa intesa in sede di Conferenza unificata; in proposito, nei pareri sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale (poi legge n. 42/2009) e sulla proposta di legge riguardante la riforma della contabilità pubblica (poi legge n. 196/2009), il Comitato per la legislazione ha rilevato che “la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari” (analogo discorso vale per l’identica previsione della previa intesa recata dall’articolo 9);

-        il secondo parere parlamentare è previsto qualora il Governo “non intenda conformarsi al parere parlamentare”. In proposito, si rammenta che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso, nella XIV legislatura, sul disegno di legge C. 3045 (poi legge n. 118/2005, aveva invitato la Commissione di merito a valutare, “anche in considerazione dell’ampio dibattito sulla possibilità di stabilire vincoli ulteriori per l’esercizio della delega oltre quelli già previsti dal’articolo 76 della Costituzione […] se non sia preferibile riformulare la disposizione prevedendo l’espressione di un doppio parere” sic et simpliciter, senza condizionarlo al mancato rispetto dei rilievi espressi nel primo parere (anche per superare la difficoltà derivante dal fatto che ad esprimersi sono più organi parlamentari, che possono assumere posizioni diverse e muovere quindi rilievi tra loro potenzialmente contrastanti).

• L’articolo 13-bis sembra diretto, come indicato dalla rubrica e dal comma 1, che richiama i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge n. 59/1997, ad un semplice riordino della normativa riguardante il comune di Campione d’Italia. L’ulteriore principio e criterio direttivo indicato, riguardante il “mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti”, non sembra introdurre elementi innovativi rispetto a tale operazione di riordino. Sembrerebbe, pertanto, che la disposizione del comma 2, il quale pone a carico del bilancio del comune di Campione d’Italia gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo, si riferisca esclusivamente agli oneri necessari per elaborare il decreto legislativo.

• L’articolo 14 configura una delega legislativa volta alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, il cui esercizio sembrerebbe subordinato – dal tenore letterale del comma 1 e dal richiamo all’articolo 133 della Costituzione contenuto nel comma 2 –  all’iniziativa dei comuni, sentite non soltanto le Regioni (come previsto dal citato articolo 133) ma anche le province interessate. Così, l’esercizio della delega volta alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali (articolo 14) risulta subordinato sia nel suo esercizio che nella possibilità di conseguire i suoi obiettivi di soppressione di talune province ad una iniziativa dei comuni che è solo eventuale, cui deve poi conseguire il coinvolgimento delle Regioni (che vengono “sentite” ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione) nonchédelle province interessate (non menzionate dalla citata disposizione costituzionale. Si segnala in proposito che già gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (abrogata dal TUEL) prevedevano un meccanismo di delega per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali, utilizzato per costituire la provincia di Crotone con decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, emanato “vista l’iniziativa adottata dai comuni interessati”).

 

Rinvii ad ulteriori provvedimenti legislativi

L’articolo 11, comma 1 stabilisce che il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, appositi disegni di legge per l’individuazione e per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato medesimo nelle materie che, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono di competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni. Il comma 2 prevede che con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla determinazione, al trasferimento ed alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, organizzative, finanziarie e strumentali connessi all’esercizio delle funzioni trasferite; ai sensi del comma 3, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite è inderogabilmente subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse (mentre non si fa menzione dei beni).

La disposizione in esame ha una valenza puramente programmatica ed organizzatoria nel sollecitare il Governo – al di là del disposto dell’articolo 71 della Costituzione, che riconosce il potere di iniziativa legislativa, senza alcun vincolo, al Governo, ai membri delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale, oltre che al popolo – all’esercizio di una iniziativa legislativa vincolata nel tempo (entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge), nella procedura (previa intesa in sede di Conferenza unificata) e nell’oggetto (individuazione e trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato medesimo nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni). Peraltro, non vengono disciplinati gli effetti dell’eventuale mancato raggiungimento dell’intesa.

 

Coordinamento interno

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione:

• dal titolo del provvedimento andrebbe espunto il riferimento alla razionalizzazione degli uffici territoriali del Governo, in precedenza oggetto dell’articolo 15, soppresso dalla Commissione;

• la rubrica del capo VI (“Organi degli enti locali”) non appare più rispecchiare i contenuti della partizione, che riguarda ora sia gli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale sia le attribuzioni dei consigli comunali e provinciali;

• Gli articoli 2 e 3, nell’individuare le funzioni fondamentali rispettivamente dei comuni e delle province, prevedono una funzione di “normazione sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni”, (articolo 2, comma 1, lettera a) e articolo 3, comma 1, lettera a) ), con riferimento alla quale la prima disposizione citata (articolo 2) è stata modificata dalla Commissione, che ha precisato che tale potere di normazione deriva dall’autonomia degli enti comunali, dotati di propri statuti; analoga precisazione non è stata effettuata con riguardo all’articolo 3.

 

Formulazione del testo

L’articolo 5 dispone che l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali decorre dall’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati; non è previsto un termine per l’adozione dell’atto regionale con cui si trasferiscono a comuni e province le risorse strumentali connesse all’esercizio delle funzioni.

L’articolo 9 reca una delega al Governo che – ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi – dovrebbe essere segnalata anche nella rubrica.

L’articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali nei casi in cui una funzione fondamentale sia attribuita, ai sensi del capo II, a un ente locale diverso dall’ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 1 riguarda il trasferimento delle risorse da un ente locale ad altro ente locale, per il quale è richiesta l’adozione di “uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati”; andrebbe valutata l’opportunità di precisare la portata dell’espressione “in sede provinciale”, specificando il ruolo dell’ente provincia nella stipula degli accordi.

L’articolo 19, come modificato dalla Commissione, sostituisce la disciplina della soppressione dei consorzi tra enti locali, attualmente prevista dall’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). Come già accennato, in conseguenza della nuova disciplina, l’articolo 31, comma 2-bis opera le opportune abrogazioni della normativa vigente. In particolare, il comma 1 dispone che, “ a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni”. Andrebbe considerata l’opportunità di valutare la congruità della formulazione, che sembra prevedere una soppressione per così dire progressiva dei consorzi tra enti locali conseguente al rinnovo dei rispettivi consigli, che può ovviamente avvenire in tempi sfalsati.

All’articolo 29:

- il comma 1 novella l’articolo 49 del TUEL. Andrebbe valutata l’opportunità, nel nuovo comma 3, là dove si stabilisce che i soggetti chiamati a dare pareri sulle proposte di deliberazione sottoposte alla giunta ed al consiglio degli enti locali sono chiamati a risponderne in via amministrativa e contabile, di fare riferimento non soltanto ai soggetti di cui al comma 1 (responsabili dei servizi) ma anche al comma 2 (segretario dell’ente);

- il comma 2 introduce nel TUEL, tra gli altri, l’articolo 147-ter, che sembrerebbe prevedere la funzione di controllo strategico unicamente negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Nell’ultimo periodo, là dove si attribuisce la facoltà di esercitare in forma associata tale funzione, il riferimento alla popolazione superiore ai 5.000 abitanti sembrerebbe meramente ripetitivo ed in grado di generare dubbi interpretativi.

L’articolo 29, comma 3, che novella l’articolo 151 del TUEL in materia di controlli negli enti locali, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno “d’intesa”, anziché di concerto, con il Ministro dell’economia e delle finanze.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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