Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi - Schema di D.P.C.M. N. 427 (art. 36, D.Lgs. n. 118/2011)
Riferimenti:
SCH.DEC 427/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 373
Data: 05/12/2011
Descrittori:
BILANCIO REGIONALE   CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
DL 2011 0118   ENTI LOCALI
ENTI PUBBLICI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi

Schema di D.P.C.M. n. 427

(art. 36, D.Lgs. n. 118/2011)

 

 

 

 

 

 

n. 373

 

 

 

5 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_ bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: BI0454.doc


INDICE

Schede di lettura

Il nuovo assetto contabile previsto dal D.lgs. n. 118/2011                           3

Lo schema di decreto                                                                                        9

1. Ambito di applicazione e modalità della sperimentazione                               9

2. Enti in contabilità finanziaria ed economico patrimoniale                              12

3. Enti in contabilità economico patrimoniale                                                     18

4. Piano degli indicatori di bilancio                                                                     19

5. Bilancio consolidato                                                                                       20

6. Obblighi di comunicazione                                                                             21

Schema di decreto legislativo

Testo articolato                                                                                                   25

Allegato 1

Principio della competenza finanziaria                                                              45

Allegato 2

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria                   51

Allegato 3

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria                                                                                                      77

Allegato 4

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato                    101

D.Lgs. n. 118/2011

Art. 36 (Sperimentazione)                                                                                111


Schede di lettura

 


Il nuovo assetto contabile previsto dal D.lgs. n. 118/2011

Lo schema di D.P.C.M. (Atto n. 427) è adottato ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, il quale reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali in attuazione alla delega di cui agli articoli 1 e 2 della legge sul federalismo fiscale, legge n. 42/2009.

Il decreto legislativo n. 118/2011 definisce le modalità e i principi per l’attuazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, nonché consorzi di enti locali[1] e dei loro enti strumentali - differenziando tra enti che adottano il sistema di contabilità finanziaria ed enti tenuti al regime di contabilità civilistica. Tale disciplina è contenuta nel Titolo I del Decreto legislativo (artt. 1-18), mentre agli enti del settore sanitario coinvolti nella gestione della spesa sanitaria si applicano invece le disposizioni recate dal Titolo II (artt. 19-35).

In particolare, il Titolo I del D.Lgs. prevede che le regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria, cui affiancano un sistema di contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano anch’essi a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale (articolo 2).

Gli strumenti dell’armonizzazione contabile enunciati nel D. lgs. n. 118 sono così riassumibili:

§       Regole contabili uniformi. Sono enunciati i principi generali o postulati su cui si fonda l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali (articolo 3, e Allegato 1, principi 1-18). Tra essi, vi è la previsione dell’adozione di un “nuovo” principio di competenza finanziaria, nel quale tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza[2].

Si prevede poi l’adozione di principi applicati, che consistono in norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali.

§       Piano dei conti integrato (artt. 4-7) per gli enti in contabilità finanziaria. E’ costituito dall’elenco delle voci delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Ciascun comparto di amministrazioni pubbliche può adottare un comune piano dei conti “di secondo livello”, che costituisce un’articolazione di quello comune a tutti gli enti. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare, cui è attribuita una codifica che consente di movimentare il piano dei conti. Le codifiche SIOPE (il sistema telematico degli incassi e dei pagamenti delle PP.AA) dovranno essere aggiornate sulla base delle articolazioni del Piani dei conti (art. 8).

Gli enti strumentali in regime di contabilità civilistica (economico patrimoniale) e facenti parte del conto economico consolidato della P.A, a loro volta, sono tenuti a riclassificare i dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE (art. 17).

§       Schemi di bilancio comuni (art. 11). Le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria sono tenute ad adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, consolidati con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e il bilancio di previsione finanziario pluriennale (almeno su base triennale) hanno carattere autorizzatorio (art. 10). Gli schemi di bilancio sono articolati, come quelli delle altre amministrazioni pubbliche, per il lato della spesa, in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (COFOG).

L’articolazione per missioni/programmi costituisce uno dei principi contabili fondamentali dell’armonizzazione. Ciascun programma deve essere raccordato alla nomenclatura COFOG di secondo livello [3]. I programmi costituiscono l’unità di voto del bilancio di previsione autorizzatorio e la realizzazione di essi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

I macroaggregati sono articolazioni sottostanti ai programmi e devono raccordarsi con il livello minimo del piano dei conti integrato(artt. 12 -14).

Le entrate sono classificate per titoli, tipologie – le quali costituiscono l’unità di voto del bilancio previsionale – e categorie (art. 15).

L’articolazione per missioni e programmi si applica, inoltre, sia pure con differenti modalità e a date condizioni, agli enti in contabilità civilistica. In particolare, gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale facenti parte del conto economico consolidato della P.A. devono elaborare un prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi, accompagnato dalla corrispondente classificazione COFOG di secondo livello. Il prospetto deve essere allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata tramite la rilevazione SIOPE (art. 17).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio costituisce poi uno dei principi generali dell’armonizzazione contabile, ed è consentita, a date condizioni, in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed in sede gestionale (art. 16).

Infine, oggetto di armonizzazione sono anche i termini di approvazione dei bilanci, prevedendosi che gli enti territoriali approvino:

-        il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

-        il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

-        il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 18).

 

Il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 reca disposizioni finalizzate ad assicurare l’uniformità dei bilanci delle regioni con particolare riferimento alla gestione del settore sanitario.

In particolare, gli enti destinatari del Titolo II sono le regioni, per la gestione finanziaria delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, le regioni che scelgono di gestire direttamente una quota del finanziamento del SSN; le regioni, per il consolidamento dei conti sanitari che interessa tutti gli enti sanitari e la gestione accentrata qualora sia stata scelta dalla regione stessa (art. 19, co. 2, lett. a)-b)); gli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN) (art. 19, co. 2, lett. c)); gli istituti zooprofilattici (art. 19, co. 2, lett. d)).

Si ricorda - in quanto rilevante in questa sede - che per gli enti coinvolti nella spesa sanitaria in regime di contabilità civilistica (gli enti di cui al citato art. 19, co. 2, lett. c) e d)) è previsto che il D.P.C.M che fissa le modalità di sperimentazione del Titolo I (cfr. infra art. 36) definisca altresì lo schema di transcodifica dei dati contabili per consentire la predisposizione della spesa di tali enti in missioni e programmi secondo la classificazione COFOG (art.33).

L’ulteriore contenuto di tale Titolo non viene analiticamente illustrato nel presente dossier, atteso che lo schema di D.P.C.M. all’esame – salvo quanto sopra illustrato -è sostanzialmente circoscritto all’attuazione del Titolo I.

 

Al fine di evitare un recepimento non omogeneo dei principi e della disciplina di armonizzazione, l’articolo 36 del D.Lgs. n. 118 prevede l’avvio di una fase di sperimentazione a decorrere dall’anno 2012, della durata di due esercizi finanziari.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, le modalità della sperimentazione devono essere definite, entro l’8 dicembre 2011 (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo)[4], con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.

Lo schema di DPCM deve essere trasmesso alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

 

Per quanto concerne le finalità della sperimentazione, esse, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, consistono nel verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

 

Relativamente all’oggetto della sperimentazione, essa deve riguardare l’attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo I del D.Lgs. n. 118, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi da parte degli enti in contabilità civilistica coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, il D.P.C.M. che stabilisce le modalità della sperimentazione deve procedere, in particolare, alla definizione in via sperimentale:

-       dei principi contabili applicati (che costituiscono specificazione e applicazione dei principi contabili generali enunciati nel D.lgs. n. 118);

-       del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto;

-       della codifica della transazione elementare (ai fini della individuazione delle operazioni gestionali e della loro iscrizione omogenea nel piano dei conti);

-       dei comuni schemi di bilancio per gli enti in contabilità finanziaria;

-       dei criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni;

-       le modalità di attuazione della classificazione per Missioni e Programmi per gli enti in contabilità civilistica;

-       delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio;

-       delle eventuali modifiche e integrazioni norme sul sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.

Il D.P.C.M. deve inoltre prevedere la sperimentazione del “nuovo” principio della competenza finanziaria sancito all’interno dei principi contabili generali enunciati nel decreto legislativo n. 118.

 

L’articolo 36, comma 5, stabilisce che le materie sopra indicate troveranno disciplina definitiva nei decreti legislativi correttivi e integrativi che dovranno essere adottati all’indomani degli esiti della sperimentazione, i quali fisseranno altresì in via definitiva i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria.

In particolare, si prevede che, in considerazione degli esiti della sperimentazione, i decreti legislativi integrativi e correttivi:

§      definiranno i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria;

§      potranno ridefinire i principi contabili generali;

§      disciplineranno in via definitiva gli ambiti oggetto del periodo sperimentale (articolazione minima del piano dei conti integrato, codifica della transazione elementare, schemi di bilancio comuni, criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni di spesa, metodologie comuni per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi del bilancio, modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi per gli enti in contabilità civilistica);

§      definiranno le spese rimodulabili e non rimodulabili ai fini della flessibilità degli stanziamenti di bilancio.

 

Ai fini della sperimentazione, l’articolo 36, comma 2 prevede che il bilancio di previsione annuale e pluriennale abbiano carattere autorizzatorio e costituiscano limite agli impegni di spesa (fatta eccezione per le partite di giro, i servizi conto terzi e i rimborsi delle anticipazioni di cassa).

Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.

Per ciò che concerne la tenuta della contabilità nel periodo di sperimentazione, l’articolo 36, comma 2, prevede altresì che essa per le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al D.P.C.M. recante le modalità della sperimentazione, nonché, in quanto compatibili, dalle discipline contabili vigenti. Alle amministrazioni non interessate dalla sperimentazione si applica la vigente disciplina contabile.

Al termine del primo anno di sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

Nella relazione relativa sull'ultimo semestre di sperimentazione, il Governo deve inoltre fornire una valutazione dei risultati raggiunti.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 4, le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione saranno individuate con un ulteriore D.P.C.M. da adottarsi entro il 7 gennaio 2012 (150 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 118).

Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, il D.P.C.M. che fissa le modalità della sperimentazione deve individuare un sistema premiante a favore delle amministrazioni pubbliche che parteciperanno alla sperimentazione. La previsione del sistema premiante deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

 

Come detto, la sperimentazione è da considerarsi propedeutica all’entrata in vigore della disciplina “definitiva” sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali.

E’ infatti previsto che le disposizioni di cui al Titolo I si applichino a decorrere dall’anno 2014 (articolo 38, comma 1).

Le disposizioni di cui al Titolo II, sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti del SSN, si applicano, invece, a partire dal 2012 (articolo 38, comma 2).


Lo schema di decreto

1. Ambito di applicazione e modalità della sperimentazione

Il Titolo I dello schema (articoli 1-5) reca disposizioni generali sulla tempistica, ambito operativo, finalità, e modalità della sperimentazione.

 

Relativamente alla tempistica, si prevede che la sperimentazione decorre dal 1° gennaio 2012 ed ha durata di due esercizi finanziari (articolo 1).

 

Quanto all’oggetto, lo schema di D.P.C.M (articolo 1) afferma che la sperimentazione riguarda i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

§      l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa;

§      la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi;

§      la definizione del principio contabile generale della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. Tale principio è descritto nell’allegato n. 1 allo schema in esame.

 

Sono altresì oggetto di sperimentazione anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi da parte degli enti in contabilità civilistica coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 118/2011, fermi restando i principi contabili specifici di tale ambito fissati nel Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011.

Agli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria si applicano, in particolare, le disposizioni del D.P.C.M. in esame relative agli adempimenti propedeutici all’avvio della sperimentazione (articolo 3), al sistema premiante per gli enti in sperimentazione (articolo 4), alla revoca della sperimentazione per gli enti che non la applicano correttamente (articolo 5), al prospetto di classificazione per missioni e programmi della spesa (articolo 16, comma 3) e agli obblighi di comunicazione (articolo 25).

 

Le finalità della sperimentazione - le medesime enunciate nell’articolo 36, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 - consistono nel verificare la rispondenza della disciplina di armonizzazione alle esigenze conoscitive della finanza pubblica per individuarne eventuali criticità al fine di eventuali modifiche.

Quanto alle modalità applicative (articolo 2), il provvedimento - ricalcando quanto previsto dall’articolo 36 del D.lgs. n. 118/2011 - prevede che la disciplina sperimentale è applicata "in via esclusiva" in sostituzione del sistema contabile previgente con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui agli allegati 1 e 2 dello schema di D.P.C.M.

 

Con riferimento agli schemi di bilancio (disciplinati dall’articolo 9) si prevede una sperimentazione "in parallelo" secondo modalità differenziate nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione. In particolare:

§           nel 2012, gli schemi di bilancio vigenti conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria e sono affiancati da quelli sperimentali;

§           nel 2013 assumono valore giuridico, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio sperimentali previsti dallo schema in esame e sono affiancati da quelli attualmente vigenti che conservano solo funzione conoscitiva.

Ai fini dell’entrata in vigore degli schemi di bilancio sperimentali dal 1° gennaio 2013, il "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione (articolo 2 e articolo 9, comma 5).

 

Inoltre, nel corso del 2012 gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione possono rinviare all’anno 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico - patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

Infine, la sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli anni 2012 e 2013.

 

Per ciò che concerne gli enti ammessi alla sperimentazione (articolo 3), vengono indicati i criteri che per l’individuazione di tali enti, la quale avverrà successivamente con apposito D.P.C.M. da adottarsi entro il 7 gennaio 2011 ai sensi dell’articolo 36, comma 4 del decreto legislativo n. 118.

Gli enti dovranno essere scelti - sulla base di criteri che tengano conto della collocazione e dimensione geografica - tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall' Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Gli enti ammessi alla sperimentazione partecipano anche attraverso i propri organismi strumentali.

In particolare, ciascun ente è tenuto a coinvolgere almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa sanitaria[5].

La sperimentazione può essere estesa - con D.P.C.M. di cui all’articolo 36, comma 4 del D.L.gs. n. 118/2011 - agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

Con riferimento al comma 4 dell’articolo 3 dello schema in esame, in cui la disposizione sopra citata è contenuta, si osserva che la formulazione “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 4 del decreto n. 118” andrebbe meglio espressa come “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con le modalità di cui all’articolo 36, comma 4 del D.Lgs. n. 118”.

 

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 118, è previsto un sistema premiante (articolo 4), senza nuovi oneri per la finanza pubblica - per gli enti che partecipano alla sperimentazione, sotto forma di riduzione del contributo di tali enti alla manovra imposta dal patto di stabilità per l’anno 2012.

Specificamente, tali enti partecipano al riparto dei 200 milioni di euro in termini di indebitamento netto previsti - quale “sconto” a favore degli enti considerati più virtuosi - dall’articolo 20, comma 3 del D.L. n. 98/2011, come modificato da ultimo dall’articolo 30, comma 2 della legge di stabilità 2012 (legge n, 183/2011).

Con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011, articolo 30, comma 2), in particolare, si è provveduto al riparto della quota suddetta di 200 milioni di euro e la misura premiale a favore degli enti che partecipano alla sperimentazione è stata fissata in 20 milioni di euro per il 2012[6].

In ragione di ciò, si segnala che potrebbe risultare più opportuno esplicitare, nel comma 1 dell’ articolo 4 in commento, il riferimento alla somma dei 20 milioni di euro fissata dall’articolo 20, comma 3 del D.L. n. 98/2011 sopradetto.

Lo schema di D.P.C.M. prevede, inoltre, la revoca della sperimentazione e del sistema premiante per gli enti che non applicano correttamente la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 118 e nel provvedimento in esame(articolo 5).

L’esclusione avviene - con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale - per quegli enti che non hanno dato seguito, entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alla disciplina sperimentale.

2. Enti in contabilità finanziaria ed economico patrimoniale

Il Titolo II (articoli da 6 a14) reca la disciplina sperimentale per gli enti in contabilità finanziaria ed economico patrimoniale.

In particolare, prevede - in sostanziale simmetria con quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011 - che le Regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria, coinvolti nella sperimentazione, sono tenuti ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale (articolo 6).

Tali enti sono tenuti ad adeguare la propria gestione:

§      ai principi contabili generali enunciati dal decreto legislativo n. 118/2011;

§      al principio contabile generale della competenza finanziaria - secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza (cfr. riquadro descrittivo a fine §) - e al principio applicato della contabilità finanziaria, disciplinati nel presente D.P.C.M., rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2.

In attuazione del principio della competenza finanziaria è previsto che:

-       gli enti istituiscano nei propri bilanci un “fondo pluriennale vincolato”. Tale Fondo -costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata- è disciplinato nel principio applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 2)[7];

-       gli enti, prima di iscrivere i residui attivi e passivi nel rendiconto degli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, al fine di verificare le ragioni per il loro mantenimento, in tutto o in parte (cfr. sul punto, infra, articolo 14).

A tal fine, sono fissati i criteri per la conservazione dei residui, in virtù del nuovo principio di competenza finanziaria. In particolare, sono conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Sono conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;

§      ai principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e dei bilanci consolidati, definiti nel provvedimento in commento (articolo 7, comma 1 ed allegati 3 e 4)

 

Lo schema di D.P.C.M fa obbligo alle regioni e agli enti regionali in sperimentazione di adottare il Piano dei conti integrato di cui all’allegato 5; e alle province, ai comuni e agli enti locali in sperimentazione di adottare il Piano dei conti integrato di cui all’allegato 6 (articolo 8).

Il Piano dei conti – in simmetria con quanto previsto dall’articolo 4, D.lgs. n. 118/2011 - è costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica degli enti (articolo 8,comma 2).

Il Piano dei conti delle Regioni e il Piano dei conti degli enti locali – esposto rispettivamente nei citati allegati 5 e 6 – è infatti suddiviso in Piano finanziario e in Conto economico-patrimoniale. Il Piano finanziario, sia delle Regioni che degli enti locali, è strutturato fino al quinto livello di articolazione. Il Conto economico fino al terzo livello e lo stato patrimoniale in cinque livelli. A tal proposito lo schema di D.P.C.M prevede che il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con le unità gestionali del bilancio (capitoli e articoli) è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, gli enti fanno riferimento anche al quinto livello del Piano (articolo 8,comma 3).

Nel corso della sperimentazione, a seguito del riscontro di criticità applicative, il Gruppo bilanci può procedere all’integrazione dei piani dei conti previsti dallo schema in commento(articolo 8,comma 4).

 

Ai fini della movimentazione delle voci del Piano dei conti integrato, lo schema in esame elenca la struttura della codifica della transazione elementare, al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali (articolo 13).

La struttura della codifica della transazione elementare è costituita:

a)       dal codice funzionale per missioni e programmi;

b)       dal codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato ;

c)       dal codice della classificazione COFOG di secondo livello, per le spese;

d)        dal codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea

e)       dal codice SIOPE. Gli enti  adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto

f)         per le spese di investimento, dal codice unico di progetto;

g)       dal codice identificativo dell' entrata, ricorrente e non ricorrente.

Lo schema di D.P.C.M elenca, per gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione, gli schemi dei bilanci ed i relativi allegati che essi devono adottare (articolo 9) accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data del 10 agosto 2011[8]:

Come già detto, la sperimentazione degli schemi di bilancio avverrà “in parallelo” affiancando agli schemi contabili vigenti i nuovi schemi, secondo modalità differenziate, nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione (articolo 2).

Il provvedimento prevede l’adozione dei seguenti schemi di bilancio (articolo 9, commi 1-3):

a)                  bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, ripartito, sul lato della spesa, per missioni e programmi, il quale è composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza, indicato nell’allegato n. 7.

Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale sono allegati: la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura del bilancio; il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (all. n. 7-a); il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese anche per categorie economiche (all. n. 7-b); il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (all. n. 7-c); l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (all. n. 7-d), tale elenco deve essere raccordato almeno con il quarto livello del Piano; l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, se istituito.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa.

b)                  rendiconto della gestione, il quale è costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, secondo la struttura esposta nell’allegato n. 8.

Al rendiconto della gestione devono essere allegati: il prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (esposto nell’allegato n. 8-a distintamente per regioni ed enti locali); il prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (all. n. 8-b); il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all. n. 8-c); la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni pluriennali (all. n. 8-d); il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (all. n. 8-e); la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. Tale nota è corredata di un (esposto nell’all. 8-f) che espone l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del Piano dei conti; la relazione del collegio dei revisori dei conti, se isituito.

Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi strumentali alle loro competenze, nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese (articolo 9, comma 4).

 

A seguito delle comunicazioni del referente della sperimentazione nominato dall’ente locale – il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le criticità riscontrate nel corso della sperimentazione - il Gruppo bilanci presso la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale può procedere all’integrazione degli schemi di bilancio (articolo 3, comma 5, articolo 9, comma 5 e articolo 24).

Il rendiconto della gestione dell’ente deve comprendere anche il rendiconto della gestione dei suoi organismi strumentali, e a tal fine sono eliminate le risultanze relative ai trasferimenti interni tra essi (articolo 9, comma 6).

Gli organismi strumentali sono definiti dallo schema di D.P.C.M come le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale degli enti locali, dotate di autonomia gestionale e contabile e prive di personalità giuridica (articolo 9, comma 7).

E’ esplicitamente previsto che sono organismi strumentali le Istituzioni dell’ente locale costituite per l’esercizio dei servizi sociali, disciplinate dall’articolo 114, comma 2 del T.U.E.L, D.lgs. n. 267/2000[9] (articolo 9, comma 8).

 

In conformità con quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 del D.lgs. n. 118/2008, è data ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato (articolo 11).

Per ciò che concerne la flessibilità degli stanziamenti di bilancio, lo schema di D.P.C.M, in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 16, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011[10], prevede che:

§      in sede gestionale, le variazioni compensative relative alle spese di personale per trasferimenti all’interno dell’amministrazione, sono di competenza della giunta e avvengono con provvedimento amministrativo;

§      in sede gestionale, ovvero di predisposizione del bilancio di previsione, le variazioni tra le dotazioni rimodulabili interne ai programmi, ovvero le rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni sono effettuate “nel rispetto di quanto previsto dalla legge” (articolo 10, commi 1 e 2)[11].

 

Lo schema di D.P.C.M. stabilisce altresì che, nel rispetto della normativa contabile dell’ente, possono essere effettuate dalla Giunta, ulteriori tipologie di variazioni agli stanziamenti di bilancio (articolo 10, comma 3).

Si tratta nello specifico delle variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra macroaggregati del medesimo programma, le variazioni sugli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste.

Inoltre nel rispetto della normativa contabile dell’ente, anche in deroga a quanto previsto dal T.U.E.L (D.lgs. n. 267/2000), possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o del responsabile finanziario dell'ente le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (articolo 10, comma 4).

 

Lo schema di D.P.C.M disciplina altresì il risultato di amministrazione (articolo 12). Esso è distinto in fondi liberi e vincolati, i quali comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti (comma 1).

Sono indicate le priorità di utilizzo dell’avanzo diamministrazione.

In particolare, l’avanzo può essere utilizzato - con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio – nel seguente ordine di priorità:

-        per i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,

-        per la copertura dei debiti fuori bilancio;

-        per il finanziamento di spese di investimento;

-        per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;

-        per le altre spese correnti in sede di assestamento;

-        per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Nel rispetto della normativa contabile degli enti, i dirigenti o il responsabile finanziario possono immediatamente utilizzare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati.

Nel bilancio di previsione annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'importo dell'utilizzo dell'avanzo o del disavanzo presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Nelle spese del bilancio finanziario è stanziata la quota del risultato di amministrazione corrispondente al fondo svalutazione crediti e degli accantonamenti effettuati per passività potenziali nel caso di avanzo non sufficiente a comprenderli (articolo 12, commi 2-4).

 

Come già detto, lo schema di D.P.C.M prevede che nel primo esercizio della sperimentazione venga effettuato un riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte degli enti che adottano la contabilità finanziaria, fissandone le modalità operative (articolo 7, comma 2 e articolo 14). Tale riaccertamento costituisce attuazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato dallo schema di D.P.C.M in esame, il quale a tal fine, stabilisce anche i criteri che, nel nuovo sistema, presiedono la conservazione dei residui (cfr. supra, articolo 7, comma 2).

Lo schema in esame stabilisce che il riaccertamento residui, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, è finalizzato ad eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo anno di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato (in quanto non scaduto) si procede all’imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria contenuto nell’allegato 2 (articolo 14, comma 1, lett. a) ed e)).

 

Sulla base del riaccertamento dei residui attivi e passivi, gli enti costituiscono il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti fin dal 2012 , cd. Fondo pluriennale vincolato.

Il Fondo è costituto con un importo - pari alla differenza positiva tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati – che costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi (articolo 7, comma 1 e articolo 14, comma 1, lett. b).

La disciplina tecnica del fondo è dettata nell’allegato 2, relativo al principi applicato della contabilità finanziaria.

Sulla base del riaccertamento, l’ente procede, dunque, alla determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione (articolo 14, comma 1, lett. c)).

Al riguardo, viene stabilito che l’ente provvede ad accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione al Fondo svalutazione crediti, il cui importo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche in caso di disavanzo di amministrazione (articolo 14, comma 1, lett. c)).

Al riguardo, si prevede che la copertura dell'eventuale accantonamento al Fondo, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale(articolo 14, comma 3).

La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante in virtù del riaccertamento, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio (articolo 14, comma 2).

 

********

 

Nel riquadro che segue è esposto il principio contabile generale della competenza finanziaria. Tali principio è integralmente riportato nell’Allegato 1 dello schema di D.P.C.M in esame.

 

Principio contabile generale della Competenza Finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), che danno luogo a entrate e spese per l'ente. Esse devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza.

In particolare, l’accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il credito viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un dato esercizio le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio il diritto di credito. E' esclusa la possibilità di accertamento attuale di entrate future.

L'impegno costituisce la fase con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per cui non sia venuta a scadere nello stesso esercizio la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella discrezionalità dell'ente o di altra P.A, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

3. Enti in contabilità economico patrimoniale

Il Titolo III (articoli 15-16) disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilità economico patrimoniale, prevedendo che essi sono obbligati ad adeguarsi ai principi contabili generali dettati nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché ai principi del codice civile.

 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti in contabilità economico patrimoniale, diversi da quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, sono tenuti:

§      a partecipare alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione;

§      ad allegare al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e gruppi COFOG, definito secondo la struttura esposta nell'allegato n. 9 allo schema in esame. Il prospetto deve essere elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

 

Gli enti in contabilità economico patrimoniale coinvolti nella gestione della spesa sanitaria sono tenuti:

§      ad allegare al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 un prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi, strutturato secondo l'allegato n. 10.

Anche per tali enti, il prospetto è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

4. Piano degli indicatori di bilancio

Il Titolo IV (articoli 17 e 18) reca la disciplina del Piano degli indicatori di bilancio, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 e dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, è fatto obbligo agli enti in sperimentazione, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, di presentare un "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, di misurarne i risultati e di monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati (articolo 17).

Il Piano costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, e deve essere presentato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio (articolo 17, comma 1, lett. b)).

Nel Piano sono esposte informazioni sintetiche sui principali obiettivi perseguiti attraverso ciascun programma del bilancio per il triennio della programmazione e sono riportati gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti (articolo 17, comma 1, lett. a)).

Lo schema di D.P.C.M indica specificamente i requisiti minimi del Piano e le modalità attraverso le quali esso è aggiornato nel corso della sperimentazione (articolo 18).

 

Il Piano deve raccordarsi al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione, ai sensi della disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle PP.AA, di cui al D. Lgs. n. 150/2009 (articolo 17, comma 2).

Sulla base degli indicatori - individuati autonomamente dagli enti in sperimentazione, sulla base delle norme recate dal provvedimento in esame - è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, il quale dall’anno 2014 deve essere inserito nel Piano di ciascun ente (articolo 17, comma 2).

 

5. Bilancio consolidato

Il Titolo V (articoli 19-23) disciplina il bilancio consolidato degli enti in sperimentazione, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

 

In particolare, agli enti in sperimentazione – con esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria[12]- è fatto obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, esposto nell’allegato n. 4.

Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo (articolo 19).

Gli enti in sperimentazione sono tenuti ad adottare lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale, esposto nell’allegato 11 del provvedimento in esame (articolo 20, comma 1)

Al bilancio devono essere inoltre allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti (articolo 20, comma 2).

Il provvedimento reca la definizione di ente strumentale (articolo 21), di società controllate (articolo 22) e di società partecipate (articolo 23) da una regione o dall’ente locale.

In particolare, è definito ente strumentale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

a)      ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;

b)      ha il potere -ex lege, per statuto o convenzione- di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, ovvero di esercitare, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute di tali organi;

c)      ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

d)      esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Sono esplicitamente qualificati come strumentali gli enti previsti dagli articoli sulle forme associative negli enti locali e le aziende speciali previste dal T.U.E.L. (articoli 30 e ss. e articolo 114, comma 1, D.L.gs. n. 267/2000).

Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali sono poi distinti in tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio(articolo 21, commi 2 e 3).

 

E’ definita società controllata, la società nella quale la regione o l'ente locale:

a)      ha il possesso, diretto o indiretto, anche per patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante su essa;

b)      ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Anche le società controllate sono distinte nelle medesime forme degli enti strumentali.

 

Per società partecipate, nel corso della sperimentazione, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale,indipendentemente dalla quota di partecipazione (articolo 23, comma 1).

Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale dispone direttamente o indirettamente di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 percento, o al 10 percento se società quotata (articolo 23, comma 2).

6. Obblighi di comunicazione

Il Titolo VI (articoli 24 e 25) impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al "Gruppo bilanci" presso la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale finalizzati a permettere di valutare i risultati della sperimentazione.

In particolare, i referenti degli enti in contabilità finanziaria devono trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

a)       il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

b)       il consuntivo finanziario, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori;

c)       il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

I referenti degli enti in contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, devono trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

a)       il budget economico

b)       il bilancio di esercizio;

c)       il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

I referenti degli enti in contabilità economico patrimoniale coinvolti nella gestione della spesa sanitaria sono tenuti a trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati.

Ai fini della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e del confronto con il precedente assetto, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali.

 


Schema di decreto legislativo

 


 

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

 

VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui alI'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

 

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 ottobre 2011;

 

VISTO l'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente la sperimentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

 

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle riforme per il federalismo, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa;

 

DECRETA

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1

(Oggetto della sperimentazione)

 

1. A decorrere dal 1°gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio contabile generale della competenza finanziaria è definito nell'allegato n. 1, fermi restando i principi contabili specifici nell'ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti in sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3, 4, 5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.

 

Art. 2

(Modalità applicative della sperimentazione)

 

1. Nel corso della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 20Il, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.

2. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2.

3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'articolo 9 la sperimentazione è effettuata "in parallelo" secondo le seguenti modalità:

  1. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9;
  2. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

 

Ai fini dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci di cui all'articolo 9 con funzione autorizzatoria, il "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione.

4. Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità finanziaria possono rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniaIe, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

5. La sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013.

 

Art. 3

(Enti ammessi alla sperimentazione)

 

1. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto n. 118, individua gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall' Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. Per partecipare alla sperimentazione gli enti locali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente l'avvio della sperimentazione, la delibera della Giunta dell’ente concernente la partecipazione alla sperimentazione o, per gli enti strumentali degli enti locali, dell'organo esecutivo competente a definire le scelte strategiche dell'ente.

3. Gli enti di cui al presente articolo partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall'articolo 9, commi 7 e 8.

4. Ciascuna regione e ente locale di cui al comma 1 coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

5. Ciascun ente di cui al comma 1 individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, con l'elenco degli enti di cui al comma 4, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto n. 118, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

 

Art. 4

(Sistema premiante)

 

1. Alle regioni, alle province e ai comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra riguardante tale esercizio, senza oneri per la finanza pubblica, a valere su una quota dei 200 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Art. 5

(Revoca della sperimentazione)

 

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del presente decreto e che non hanno dato seguito, entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e a quelle del presente decreto fino al termine dell'esercizio in cui sono stati esclusi dalla sperimentazione.

 

TITOLO II

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE

 

Art. 6

(Sistema contabile)

1. Le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 3 a decorrere dall'avvio della sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione.

3. Al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

 

Art. 7

(Principi contabili)

 

1. Gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:

-        della contabilità finanziaria (allegato n. 2);

-        della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3);

-        dei bilanci consolidati (allegato n. 4);

2. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

3. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

 

 

 

 

 

Art. 8

(Piano dei conti integrato)

 

1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.

2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.

3. Il livello minimo. di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti raccordo.

4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.

 

Art. 9

(Bilanci)

 

1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:

a)       bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;

b)       rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli allegati n. 8;

2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui al comma 1 sono allegati:

a) la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1;

b) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);

d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);

e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d);

3. Al rendiconto della gestione sono allegati:

a) prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);

b) prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 8-b);

c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c),

d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);

e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);

f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 8, comma 4. Il prospetto è predisposto secondo l'allegato n. 8-f.

g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

 

4. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche a carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

5. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare gli schemi di bilancio di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.

6. Il rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali di cui ai commi 7 e 8. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al medesimo fine gli enti disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri organismi strumentali.

7. Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

8. Le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.

 

Articolo 10

(Le variazioni di bilancio)

 

1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo.

2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta.

4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente.

 

Art. 11

(Bilanci semplificati)

 

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

 

Art. 12

(Il risultato di amministrazione)

 

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e vincolati. I fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti.

2. L'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

-                      per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

-                      per la copertura dei debiti fuori bilancio;

-                      per il finanziamento di spese di investimento;

-                      per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;

-                      per le altre spese correnti in sede di assestamento;

-                      per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, i dirigenti o, in assenza di norme, il responsabile finanziario dell'ente possono immediatamente utilizzare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati.

4. Nel bilancio di previsione annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'importo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Nelle spese del bilancio finanziario è altresì stanziata la quota del risultato di amministrazione corrispondente al fondo svalutazione crediti e degli accantonamenti effettuati per passività potenziali nel caso in cui l'avanzo non presenti un importo sufficiente a comprenderli.

 

Art. 13

(Transazione elementare)

 

1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal:

a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli schemi di bilancio;

b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6 concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali;

c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;

d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al comma 2;

e) codice SIOPE;

f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
g) codice identificativo dell' entrata ricorrente e non ricorrente.

2. Il codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea è costituito da:

a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane, destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate;

b)           per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese;

3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento.

4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.

 

Art. 14

(Riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione)

 

1. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:

a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);

b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) -se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre dell'esercizio che precede l'avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;

c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;

d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pIuriennale vincolato.

2. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 1, lettera e).

3. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

 

TITOLO III

ENTI IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

 

Art. 15

(Principi contabili)

 

1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, in contabilità economico patrimoniale non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ai principi del codice civile. Gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenuti al rispetto dei principi contabili dettati dal Titolo II del predetto decreto legislativo.

 

Art. 16

(Tassonomia)

 

1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 15, con l'esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, partecipano alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione.

2. Gli enti di cui al comma 1, allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 9, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

3. Gli enti in sperimentazione coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 il prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 10 concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

TITOLO IV

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

 

Art. 17

(Indicatori di bilancio)

 

1. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", d'ora in avanti denominato "Piano", il quale:

a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;

b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);

c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione sulla base delle disposizioni del presente decreto è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.

 

Art. 18

(Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)

 

1. Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.

2. Per ciascun programma, il Piano fornisce:

a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;

b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione; c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;

b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;

c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;

d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;

e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.

Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

4. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.

5. In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori "obiettivo" ossia i risultati attesi, per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione. Nel secondo anno della sperimentazione il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, l'aggiornamento dei valori "obiettivo" e, per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

 

TITOLO V

BILANCIO CONSOLIDATO

 

Art. 19

(Bilancio consolidato)

 

1. Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'amministrazione pubblica".

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

4. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

Art. 20

(Schema di bilancio consolidato)

 

1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato.

2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:

a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 21

(Enti strumentali)

 

1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; .

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.

3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio:

 

a.       Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,

b.       Istruzione e diritto allo studio,

c.       Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali,

d.       Politiche giovanili, sport e tempo libero

e.       Turismo

f.         Assetto del territorio ed edilizia abitativa,

g.       Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente,

h.       Trasporti e diritto alla mobilità,

i.         Soccorso civile,

j.         Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,

k.       Tutela della salute,

l.         Sviluppo economico e competitività,

m.     Politiche per il lavoro e la formazione professionale,

n.       Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,

o.       Energia e diversificazione delle fonti energetiche,

p.       Relazione con le altre autonomie territoriali e locali,

q.       Relazioni internazionali.

 

Art. 22

(Società controllate)

 

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale:

  1. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  2. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

 

Art. 23

(Società partecipate)

 

1.    Nel corso della sperimentazione, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

2. Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 24

(Valutazione della sperimentazione)

 

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di cui all'articolo 3, comma 3, comunicano tempestivamente al "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - all'indirizzo di posta elettronica …………tesoro.it - le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all'applicazione dei principi contabili generali e applicati.

 

Art. 25

(Obblighi di comunicazione degli enti in sperimentazione)

 

1. Per i fini di cui all'articolo 24, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti dotati di contabilità finanziaria trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

a) il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

b) il consuntivo finanziario, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori;

c) il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

  1. il budget economico;
  2. il bilancio di esercizio;
  3. il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati.

4. Al fine di consentire la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e il confronto con il precedente assetto contabile, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell'esercizio.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 


Allegato 1

 


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Allegato 2

 


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Allegato 3

 

 

 


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Allegato 4

 


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D.Lgs. n. 118/2011

 


D.Lgs. 23-6-2011 n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (art. 36)

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Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 36

Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

 

 



[1]     Si tratta degli enti territoriali di cui all'articolo 2 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

[2]     Si rileva che tale definizione di competenza finanziaria non è del tutto sovrapponibile alla definizione di competenza finanziaria operante nelle scritture contabili statali e delle altre amministrazioni pubbliche. Per esse, vige la legge di contabilità nazionale, legge n. 196/2009 e il D.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, attuativo della delega contenuta nell’articolo 2 della medesima legge n.196/2009.

      L’Allegato 1 del D.Lgs. n. 91/2011 definisce la competenza finanziaria quale criterio di imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, e specifica che l’accertamento costituisce la fase dell'entrata mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico e che l'impegno configura ogni obbligazione che dà luogo ad una spesa, la quale è registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.

[3]     Si ricorda che Il sistema di classificazione per funzioni obiettivo COFOG è articolato secondo il sistema dei conti SEC95, su tre livelli:

-     il primo livello, le divisioni (n. 10), rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni ;

-     il secondo livello, i gruppi (n. 69), esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche;

-     il terzo livello, le classi (n. 112), identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente

[4]     Tale termine non ha tuttavia natura perentoria; anche in ragione di ciò, per lo schema di D.P.C.M. in esame (Atto n. 427), trasmesso il 24 novembre 2011, ed assegnato alle Commissioni competenti il successivo 29 novembre, il termine per il parere è previsto al 29 dicembre 2011.

[5]     Per partecipare alla sperimentazione, gli enti individuati con il D.P.C.M. sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGEPA, entro il 31 dicembre 2011, la delibera della Giunta; ovvero, per gli enti strumentali degli enti locali, la delibera dell'organo esecutivo competente, che stabilisce la partecipazione medesima.

[6]     In particolare, l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, come modificato dall’articolo 30, comma 2 della legge n. 183/2011, prevede che l’importo complessivo di 200 milioni di euro sia ripartito in:

§       95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario,

§       20 milioni di euro per le province,

§       65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

      Il residuo importo di 20 milioni di euro è destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

[7]     In particolare, l’appendice tecnica al Principio applicato della contabilità finanziaria, indica, quale esempio di risorse che costituiscono il Fondo pluriennale, le risorse per la realizzazione di una scuola la cui realizzazione è prevista lungo un arco pluriennale, provenienti da un mutuo che comporta l’erogazione immediata dei finanziamenti.

[8]     Data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011.

[9]     Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del D.L.gs. n. 267/2000 l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

[10]    Si ricorda che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 118/2011 con il fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, consente specificamente:

§          in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

§          in sede di predisposizione del progetto di bilancio di previsione o in sede di gestione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma, ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese del bilancio statale di cui all’articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge di contabilità nazionale n. 196/2009.

[11]    Espressione, questa, che potrebbe ritenersi più opportuno formulare nei termini seguenti “in osservanza delle disposizioni vigenti”.

[12]    Ai quali si applica la specifica disciplina di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 118/2011.