Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria e bilancio 2009 - A.C. 1713 e A.C. 1714 - Analisi emendamenti approvati dalla Camera dei deputati
Riferimenti:
AC N. 1713/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 60    Progressivo: 2
Data: 24/11/2008
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Finanziaria e bilancio 2009
A.C. 1713 e A.C. 1714

Analisi degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati

 

 

 

 

n. 60/2

 

 

12 novembre 2008


 

 

 

Il dossier contiene una analisi degli emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2009 e al disegno di legge di bilancio per il 2009 approvati dall’Assemblea della Camera.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

SIWEB

 

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File: BI0041.doc


I N D I C E

 

 

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) approvati dall’Assemblea della Camera. 3

Appendice - Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)dall’Assemblea della Camera. 13

§      TABELLA A. 15

§      TABELLA C.. 17

§      TABELLA E.. 19

Emendamenti al disegno di legge di bilancio (A.C. 1714) approvati dall’Assemblea della Camera. 23

 


Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)
approvati dall’Assemblea della
Camera


 

Articolo 1 -    Risultati differenziali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.200

Commissione

 

11.11
ant.

Aggiunge il comma 4, il quale, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, destina le maggiori disponibilità di finanza pubblica che dovessero realizzarsi nel 2009 rispetto alle previsioni formulate nel DPEF 2009-2013 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio basso, con priorità verso i lavori dipendenti e pensionati.


Articolo 2 -    Proroghe fiscali, misure per l’agricoltura e l’autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinati ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.205

Commissione

 

11.11 pom.

Modifica il comma 35 prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego possano essere erogate – non già mediante atti unilaterali, come prevedeva il testo originario – bensì sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Viene inoltre soppresso il terzo periodo del comma 35, che prevedeva che l’importo da erogare per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego non potesse superare il 90% del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio.

2.200

Commissione

 

11.11 pom.

Aggiunge il comma 35-bis (comma 36 dell’A.S. 1209) che autorizza il Ministro del lavoro a disporre, di concerto con il Ministro dell’economia, entro il 31 dicembre 2009, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali. Tali trattamenti possono essere concessi anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali individuate in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009. Tali trattamenti sono concessi a valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione, nel limite complessivo massimo di spesa di 600 milioni di euro per il 2009.

A tal fine, è destinata agli interventi suddetti quota parte delle risorse previste dall’articolo 68 della legge n. 144/1999, iscritte sullo stesso Fondo per l’occupazione e finalizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche nell’esercizio dell'apprendistato, per un importo di 150 milioni di euro per il 2009. Tale ultima finalità viene peraltro rifinanziata attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per il medesimo importo di 150 milioni di euro per il 2009.

Aggiunge i commi 35-ter e 35-quater (commi 37 e 38 dell’A.S. 1209) i quali autorizzano il Ministro del lavoro, della salute e della politiche sociali a concedere, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di 24 mesi etrattamenti di mobilità al personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società da queste derivate. A decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli relativi all’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7, commi 1-3, della legge n. 223/1991 Tali trattamenti possono essere concessi sulla base di specifici accordi governativi intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2009 (comma 37).

Alla copertura dell’onere di 20 milioni derivante dalle citate misure si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 38).

2.202

id. 2.83

Commissione

Nicco

 

Misto – Minoranze linguistiche

11.11 pom.

Aggiunge il comma 35-bis (comma 42 dell’A.S. 1209) che novella l’art. 77-ter del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011. In particolare, siprevede l’introduzione di due commi aggiuntivi all’art. 77-ter, volti ad escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall’Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità:

§         il comma 5-bis dell’articolo 77-ter esclude, a decorrere dal 2008, dal computo della base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di regioni e province autonome le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari; restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del pattodi stabilità internole sole quote di finanziamento statale e regionale;

§         il comma 5-ter dell’articolo 77-ter precisa che nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.

Aggiunge il comma 35-ter (comma 39 dell’A.S. 1209) che reca una novella al comma 658-bis dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (introdotto dall’art. 7-bis del D.L. n. 159/2007), relativo all’applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l’anno 2007 l’obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno. Nella sostanza, la novella recata al comma 658-bis comporta il venir meno dell’applicazione delle sanzioni per le regioni e le province autonome nelle ipotesi previste dal citato comma 658-bis, qualora cioè lo scostamento registrato dalla regione rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale). Il testo vigente prevede invece che la regione, per evitare la sanzione, debba recuperare lo scostamento nell’anno 2008.

2.206

Commissione

 

11.11 pom.

Aggiunge il comma 35-bis (comma 41, lettera d), dell’A.S. 1209) che modifica il comma 19 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011. In particolare, l’emendamento prevede che le informazioni che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto medesimo, siano messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre che dell'UPI e dell'ANCI come previsto dalla normativa vigente, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

2.201
ri
formulato

Commissione

 

12.11 ant.

Aggiunge il comma 35-bis (comma 41 dell’A.S. 1209) che modifica l’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011. In particolare:

a)       modifica il comma 5 dell’art. 77-bis, precisando che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, è quello risultante dalla differenza tra entrate finali e spese finali (comma 41, lettera a), dell’A.S. 1209);

b)       aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all’art. 77-bis, che prevedono l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse (comma 7-bis). In base al comma 7-ter, le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno (comma 41, lettera b), dell’A.S. 1209);

c)       sostituisce il comma 8dell’art. 77-bis (subemendamento 0.2.201.202 N.F della Commissione). La nuova formulazione del comma prevede che siano escluse dal computo del saldo finanziario 2007, di riferimento per l’individuazione dei saldi obiettivo e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, come già previsto dalla formulazione vigente, anche le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati. L’esclusione di tali risorse opera nel caso in cui esse siano destinate alla realizzazione di investimenti (e non soltanto alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione vigente) o alla riduzione del debito (comma 41, lettera c), dell’A.S. 1209);

d)       modifica il comma 20 dell’art. 77-bis, prevedendo che la riduzione dei trasferimenti erariali, cui sono sottoposti gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2008-2011, sia stabilita in misura pari all’importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall’ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente. La misura del 5% rappresenta peraltro la misura massima del taglio consentito ai trasferimenti (comma 41, lettera e), dell’A.S. 1209);

e)      aggiunge il comma 21-bis all’art. 77-bis (comma 41, lettera f), dell’A.S. 1209);, che dispone la non applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all’indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2008 da relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata invigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008), a condizione che:

-         gli enti locali inadempientisiano stati virtuosi nel triennio precedente, e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità interno 2005/2007

-         e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007.

Il subemendamento 0.2.201.200 della Commissione ha precisato che gli impegni di spesa corrente del 2008 devono essere calcolati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale;

Aggiunge il comma 35-ter (comma 40 dell’A.S. 1209);che novella l’art. 1, comma 703, della legge n. 296/2006, recante finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il triennio 2007-2009. In particolare, l’emendamento modifica le lettere a) e b) del comma 703 prevedendo:

-         la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell’importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l’incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30%;

-         l’aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell’importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al disotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti.

In entrambi i casi, qualora gli importi complessivi dei contributi suddetti dovessero rivelarsi insufficienti, il contributo stesso deve intendersi proporzionalmente ridotto.

0.2.201.202nuova formulazione

Commissione

 

12.11 ant.

Modifica l’emendamento 2.201 nella parte relativa al comma 8 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, proponendo, in luogo della soppressione, la riformulazione della disposizione relativa all’esclusione dalla base di riferimento (saldo finanziario dell’anno 2007) per il computo dei saldi relativi al patto di stabilità interno degli enti locali di determinate tipi di entrate qualora le relative risorse siano destinate a specifiche finalità (investimento o riduzione del debito), In particolare, la nuova formulazione del comma 8 ricomprende tra le suddette risorse anche quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati

0.2.201.200nuova formulazione

Commissione

 

12.11 ant.

Modifica l’emendamento 2.201 nella parte relativa al comma 21-bis dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, precisando che gli impegni di spesa corrente registrati nel 2008, in relazione ai quali si valuta la virtuosità degli enti locali ai fini della non applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto, devono essere calcolati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale

2.203
nuova formulazione

Commissione

 

12.11 ant.

Aggiunge il comma 35-bis (comma 43 dell’A.S. 1209), il quale prevede la presentazione da parte del Governo al Parlamento, nello specifico alle Commissioni permanenti competenti per i profili di carattere finanziario nonché alla Conferenza Stato-Regioni (vedi subemendamento 0.2.203.1 Franzoso), di una relazione annuale indicante l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché di quelle utilizzate in forza di apposite delibere CIPE o in forza di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, dando evidenza dell’incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio generale di ripartizione territoriale delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate nella misura dell’85% in favore delle zone del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore delle aree sottoutilizzate del centro-Nord (vedi subemendamento 0.2.203.1 Franzoso).

In caso di adozione di disposizioni legislative di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di conversione.

E’ rimesso ad un D.P.R - adottato ai sensi dell’articolo 17, co. 1 della legge n. 400/1988 – l’adozione delle disposizioni attuative della norma in esame, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

0.2.203.1

Franzoso

 

12.11 ant.

Modifica l’emendamento 2.203, prevedendo che la relazione annuale sull’ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate sia presentata anche alla Conferenza Stato-Regioni. Il subemendamento precisa inoltre il rispetto del criterio di ripartizione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (85% al Mezzogiorno e 15% alle aree sottoutilizzate del Centro–Nord).

 


Articolo 3 -    Fondi e tabelle

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

Tab. A. 200

Commissione

 

12.11 pom.

Alla Tabella A:

Ministero dell’economia e finanze:

2009: -500;

2010: -500;

2011: -500.

Ministero degli affari esteri:

2009: +500;

2010: +500;

2011: +500.

L’emendamento è finalizzato al finanziamento dell’Osservatorio di politica internazionale istituito  a supporto conoscitivo e per l’analisi delle principali istituzioni italiane.

Tab. A. 201

identico
Tab. A. 16

Commissione


D’Antoni

 


PD

12.11 pom.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2009: -500;

2010: -500;

2011: -500.

Alla Tabella C, Ministero dell’economia e finanze, Legge n. 144/1999, art. 51 – Contributo dello Stato a favore della SVIMEZ:

2009: +500;

2010: +500;

2011: +500.

Tab. A. 202

Commissione

 

12.11 pom.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2009: +6.000;

2010: +6.000;

2011: +6.000.

Alla Tabella A, Ministero dell’interno:

2009: +12.000;

2010: +12.000;

2011: +12.000.

Alla medesima Tabella A, inserire la voce relativa al Ministero della difesa:

2009: +12.000;

2010: +12.000;

2011: +12.000.

Conseguentemente, si riducono proporzionalmente tutti gli accantonamenti della tabella A, ad esclusione di quelli relativi al Ministero dell’economia e finanze, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’interno, per un importo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

L’emendamento è finalizzato al finanziamento delle disposizioni di legge in corso di approvazione definitiva del Parlamento, relative alla specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

Tab. C 200

Commissione

 

12.11 pom.

Alla Tabella C, Ministero dell’economia e finanze, D.L. n. 262/2006, art. 2, co. 98, punto A – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le competenze in materia di turismo:

2009: +500;

2010: +500;

2011: +500.

Conseguentemente, si riducono proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C, fino a concorrenza degli importi.

L’emendamento è finalizzato al finanziamento del Club Alpino Italiano, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dell’assicurazione dei volontari del Corpo

Tab. C 201

Commissione

 

12.11 pom.

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163/1985 – Fondo unico per lo spettacolo:

2009: +20.000;

2010: +20.000.

Alla Tabella E, inserire la voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 244/2007, art. 2, co. 393 – Fondazioni lirico sinfoniche:

2009: -20.000;

2010: -20.000.


Appendice

Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati
al disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) dall’Assemblea della Camera


Si segnala che tutti gli accantonamenti della tabella A sono stati proporzionalmente ridotti, ad esclusione di quelli relativi ai Ministeri dell’economia e finanze, degli affari esteri e dell’interno, per un importo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, quale copertura dell’emendamento Tab. A. 202 della Commissione, finalizzato al finanziamento delle disposizioni di legge in corso di approvazione definitiva del Parlamento, relative alla specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

 

TABELLA A

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. A. 200

Commissione

 

12.11 pom.

Copertura degli oneri relativi al finanziamento dell’Osservatorio di politica internazionale

-500

-500

-500

Tab. A. 201

identico
Tab. A. 16

Commissione


D’Antoni

 


PD

12.11 pom.

Copertura degli oneri relativi al contributo dello Stato a favore della SVIMEZ

-500

-500

-500

Tab. A. 202

Commissione

 

12.11 pom.

Finanziamento in favore della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

+6.000

+6.000

+6.000

 

Ministero dell’interno

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. A. 202

Commissione

 

12.11 pom.

Finanziamento in favore della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

+12.000

+12.000

+12.000

 

Ministero della Difesa

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. A. 202

Commissione

 

12.11 pom.

Finanziamento in favore della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

+12.000

+12.000

+12.000

 

Ministero degli Affari Esteri

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. A. 200

Commissione

 

12.11 pom.

Finanziamento dell’Osservatorio di politica internazionale istituito a supporto conoscitivo e per l’analisi delle principali istituzioni italiane.

+500

+500

+500

 

 


TABELLA C

 

Si segnala che tette le voci di parte corrente della tabella C sono state proporzionalmente ridotte, fino ad per un importo complessivo di 500 mila euro a decorrere dall’anno 2009, quale copertura dell’emendamento Tab. C. 200 della Commissione, finalizzato al finanziamento della Presidenza del Consiglio per le competenze in materia di turismo (finanziamento del Club Alpino Italiano, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dell’assicurazione dei volontari del Corpo)

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. A. 201

identico
Tab. A. 16

Commissione


D’Antoni

 


PD

12.11 pom.

Legge n. 144/1999, art. 51 – Contributo dello Stato a favore della SVIMEZ

+500

+500

+500

Tab. C 200

Commissione

 

12.11 pom.

D.L. n. 262/2006, art. 2, co. 98, punto A – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le competenze in materia di turismo

L’emendamento è finalizzato al finanziamento del Club Alpino Italiano, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dell’assicurazione dei volontari del Corpo

+500

+500

+500

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. C 201

Commissione

 

12.11 pom.

Legge n. 163/1985 – Fondo unico per lo spettacolo

+20.000

+20.000

-


 

TABELLA E

 

Ministero per i beni e le attività culturali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2009

2010

2011

Tab. C 201

Commissione

 

12.11 pom.

Legge n. 244/2007, art. 2, co. 393 – Fondazioni lirico sinfoniche

-20.000

-20.000

-


Emendamenti al disegno di bilancio (A.C. 1714)
approvati dall’Assemblea della Camera


 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

Tab. 2.200

Commissione

 

10.11
pom.

Aumenta di 86 milioni di eurolo stanziamentoper le spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per le spese riservate, dei servizi di informazioni e sicurezza DIS, AISE e AISI (ex CESIS, SISMI e SISDE) di cui all’u.p.b. 25.1.2. (Interventi – cap. 5107) del programma “Fondi da assegnare” della missione “Fondi da ripartire” del Ministero dell’economia e finanze.

Conseguentemente, è ridotto di 86 milioni di euro lo stanziamento dell’u.p.b. 25.2.3 (Oneri comuni di parte corrente) del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire” del Ministero dell’economia e finanze.

Tab. 2.201

Commissione

 

10.11
pom.

Aumenta di 4 milioni di eurolo stanziamentoper il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale e per le funzioni delegate alla Sardegna in materia di diritto allo studio, di cui all’u.p.b. 2.1.2. (Interventi – cap. 1696) del programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” della missione “Istruzione universitaria” del Ministero dell’Istruzione, dell’università e ricerca”.

Conseguentemente è ridotto di 4 milioni di euro lo stanziamento dell’u.p.b. 25.2.3 (Oneri comuni di parte corrente) del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire” del Ministero dell’economia e finanze.

2.1

Governo

 

10.11
pom.

Modifica l’articolo 2 prevedendo l’inclusione nell’Elenco 1 delle spese obbligatorie e d’ordine annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze di ulteriori capitoli di nuova istituzione appartenenti ad unità previsionale di base di funzionamento dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tab. 3.100

Governo

 

10.11
pom.

L’emendamento apporta una serie di variazioni compensative agli stanziamenti iscritti in diverse UPB del Ministero dello sviluppo economico, al fine della ristrutturazione dei programmi di spesa sottostanti alle missioni, in particolare, alla missione 1 “Competitività e sviluppo delle imprese”, missione 4 “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo” e missione 6 “Comunicazioni”.

Nell’ambito della Missione 1, le rimodulazioni più rilevanti riguardano il programma 1.3 “Incentivazione per lo sviluppo industriale nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione”, la cui u.p.b. 1.3.6 (Investimenti) risulta incrementata di circa 20 milioni di euro,  attraverso un riduzione per la prevalenza ascrivibile al programma 1.2 “Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo”, u.p.b 1.2.6 Investimenti (-20 milioni).

Nell’ambito della Missione 6, è stata poi operata una rimodulazione delle risorse relative al programma 6.1. “Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione”, che risulta complessivamente ridotto di 161,9 milioni di euro - per la gran parte ascrivibile alla u.p.b. 6.1.2 Interventi - a fronte di un corrispondente incremento del Programma di nuova istituzione 6.4 “Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione”.

Tab. 3.101

Governo

 

10.11
pom.

Riduce di 781.947 euro lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, u.p.b 9.1.1 (funzionamento), Programma “Indirizzo politico”, Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”.

L’emendamento è finalizzato ad adeguare le risorse a legislazione vigente per il 2009 stanziate per l’ufficio di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico con quelle previste dalle disposizioni sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministro.

Tab. 4.100

Governo

 

10.11
pom.

Aumenta di 300 mila euro lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, u.p.b 1.1.1 (funzionamento), Missione “Politiche per il lavoro”, Programma “Regolamentazione e vigilanza del lavoro”.

Conseguentemente, viene ridotto di 300 mila euro lo stanziamento, iscritto nel medesimo stato di previsione e nella medesima Missione, u.p.b. 1.3.2 (Interventi) Programma “Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione e al reddito”.

Tab. 4.101

Governo

 

10.11
pom.

Aumenta di 21 milioni di euro lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, u.p.b 1.3.2 (Interventi), Missione “Politiche per il lavoro”, Programma “Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione e al reddito”.

Conseguentemente, viene ridotto di 21 milioni di euro lo stanziamento, iscritto nel medesimo stato di previsione, u.p.b 2.1.2 (Interventi) Missione “Politiche previdenziali”, Programma “Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale”.

L’emendamento è finalizzato ad adeguare le risorse stanziate per il programma “Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione e al reddito”, a seguito della ristrutturazione del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Tab. 6.101

Governo

 

10.11

Aumenta di 1 milione di euro lo stanziamentoiscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, u.p.b. 1.7.2. (Interventi) del Programma “Informazione, promozione culturale, scientifica e dell’immagine del Paese all’estero” della Missione “L’Italia in Europa e nel mondo”.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, è ridotto di 1 milione di euro lo stanziamento dell’u.p.b. 3.1.3 (Oneri comuni di parte corrente) del Programma “Fondi da assegnare”, della Missione “Fondi da ripartire”.

L’emendamento è finalizzato al reintegro delle dotazioni previste per il pagamento di borse di studio a favore di cittadini stranieri.

Tab. 6.100

Governo

 

10.11

Aumenta di 2 milioni di euro lo stanziamentoiscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, u.p.b. 2.2.6. (Investimenti) del Programma “Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza” della Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, è ridotto di 2 milioni di euro lo stanziamento dell’u.p.b. 3.1.3 (Oneri comuni di parte corrente) del Programma “Fondi da assegnare”, della Missione “Fondi da ripartire”.

L’emendamento è finalizzato ad adeguare le dotazioni in conto capitale necessarie allo sviluppo del sistema informativo del Ministero degli affari esteri.

Tab. 10.100

Governo

 

10.11
pom.

L’emendamento apporta una serie di variazioni compensative agli stanziamenti iscritti in diverse UPB del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine della ristrutturazione dei programmi di spesa sottostanti alle missioni, in particolare, attraverso il trasferimento di risorse dalla Missione 1 “Infrastrutture pubbliche e logistica” alla Missione 2 “Diritto alla mobilità”.

All’interno della Missione 2 è stata inoltre operata una rimodulazione delle risorse afferenti ai diversi programmi ad essa sottostanti. Le maggiori riduzioni hanno riguardato u.p.b. di investimento del programma 7 “Sviluppo della mobilità locale” (-44 milioni circa) a fronte di un incremento per la gran parte afferente al programma 2 “Sistemi portuali” (+43 milioni).

Tab. 10.101

Governo

 

10.11
pom.

Riduce di 1.771.864 euro lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, u.p.b. 6.1.1 (funzionamento), Programma “Indirizzo politico”, Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” per adeguare le risorse a legislazione vigente per il 2009 stanziate per l’ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quelle previste dalle disposizioni sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministro.