Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale- Schema di D.Lgs. n. 107 (art. 11, L. 69/2009) - Schede di lettura e riferimenti normativi
Serie: Atti del Governo    Numero: 101
Data: 22/09/2009
Descrittori:
FARMACIE   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

Schema di D.Lgs. n. 107

(art. 11, L. 69/2009)

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

n. 101

 

 

 

22 settembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0119.doc


INDICE

Schede di lettura

§      I criteri di delega  3

§      Il contenuto dello schema di decreto legislativo  4

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 76 e 87)13

§      R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (Art. 115)14

§      L. 8 marzo 1968, n. 221. Provvidenze a favore dei farmacisti rurali. (Art. 2)15

§      L. 30 dicembre 1991, n. 412. Disposizioni in materia di finanza pubblica. (Art. 4)16

§      L. 23 ottobre 1992, n. 421. Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. (Art. 1)22

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (Art. 8)26

§      Intesa 23 marzo 2005. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311. (Artt. 9 e 12)33

§      L. 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (Art. 11)37

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


I criteri di delega

 

L’articolo 11, commi 1 e 2  della legge 18 giugno 2009, n. 69[1], prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, concernente l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni; e la revisione dei requisiti di ruralità.

Le lettere da a) ad  e) del comma 1 definiscono i principii e i criteri direttivi per l'attuazione della parte della delega riguardante i nuovi servizi e funzioni che le farmacie pubbliche e private devono svolgere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: sono, al riguardo, espressamente salvaguardate le competenze regionali in materia.

Più specificamente, i principi sopraccitati attengono alla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore dei pazienti, a supporto delle attività del medico di medicina generale (lettera a), alla collaborazione delle stesse ai programmi di educazione sanitaria della popolazione (lettera b) allo svolgimento di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale[2] anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza (lettera c), e all’espletamento delle attività connesse alla prenotazione, alla riscossione delle quote di partecipazione e al ritiro dei referti di visite specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (lettera d).

La lettera e) prescrive che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle nuove attività svolte dalle farmacie debbano essere contenuti entro il conseguente risparmio di spesa per il Servizio sanitario Nazionale.

Come già ricordato la delega comprende anche (lettera f) la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, ai fini della corresponsione dell'indennità annua di residenza; l’erogazione di quest’ultima è consentita soltanto in presenza di situazioni di effettivo disagio, in relazione all'ubicazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

 


Il contenuto dello schema di decreto legislativo

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sopra illustrato. Esso si compone di 6 articoli.

 

L’articolo 1 elenca e disciplina i nuovi servizi che le farmacie dovranno garantire in armonia con quanto previsto dai Piani socio sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia.

Le nuove attività (comma 2) consentono la partecipazione delle predette strutture alla assistenza domiciliare integrata, ai programmi di educazione sanitaria e di farmacovigilanza, alle prestazioni analitiche di base, alla prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, al servizio di pagamento dei ticket e di ritiro dei referti. E altresì previsto l’impiego di infermieri professionali.

In ordine all’assistenza domiciliare integrata (lettera a)le farmacie devono garantire la dispensazione e la consegna a domicilio dei farmaci (compresi gli antidolorifici e i farmaci a distribuzione diretta) e dei dispositivi medici necessari, delle miscele per la nutrizione artificiale e la messa a disposizione di operatori sanitari e socio-sanitari per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni sanitarie.

La collaborazione delle farmacie al corretto uso dei farmaci prescritti (lettera b) è volta a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a programmi di farmacovigilanza.

Nell’ambito della erogazione dei servizi di primo livello (lettera c) le farmacie devono garantire la partecipazione alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche attraverso la formazione dei farmacisti che vi operano.

E’ altresì prevista l’erogazione di servizi di secondo livello (lettera d), per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

E’ disposta l’effettuazione nelle sedi farmaceutiche, nell’ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni analitiche di prima istanza (rientranti nell’ambito dell’autocontrollo) che dovranno essere disciplinate con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Sono comunque escluse le attività di prescrizione e diagnosi ed il prelievo di sangue mediate siringhe o dispositivi equivalenti (lettera e).

E’ inoltre prevista la possibilità per gli assistiti di prenotare e pagare, nelle sedi farmaceutiche, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie e di ritirare, sempre presso le sedi farmaceutiche, i relativi referti. Le modalità saranno fissate[3] con uno specifico decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (lettera f).

L'adesione delle farmacie è subordinata al rispetto di specifici criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito iI Ministro dell'interno, in armonia con le norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale (comma 3)

Il rapporto delle farmacie con il SSN per lo svolgimento dei nuovi servizi (comma 4) è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all’articolo  8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed ai correlati accordi di livello regionale (vedi il commento all’articolo 2 dello schema di decreto in esame).

Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano inoltre i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle nuove attività.

Ai sensi del comma 5 il SSN promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti, operanti in convenzione con il SSN,  con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in riferimento alle attività previste dal comma 2 dello schema di decreto.

 

L’articolo 2 detta alcune modifiche all'articolo 8[4] del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[5], per rendere coerente la normativa vigente con le disposizioni in esame inerenti alle nuove funzioni assegnate alle farmacie pubbliche e private.

 

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 reca, tra l’altro, i principi che devono essere seguiti dagli accordi collettivi nazionali ai quali le convenzioni previste per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e per le farmacie pubbliche e private devono conformarsi.

In particolare, i principi stabiliti per le farmacie pubbliche e private, elencati al comma 2 dell’articolo 8, riguardano:

-    l’erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali;

-    il pagamento alla farmacia da parte dell’unità sanitaria locale del prezzo del prodotto erogato;

-    la disciplina, mediante accordi di livello regionale, delle modalità di presentazione delle ricette, e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi, delle le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.

 

Le principali modifiche ed integrazioni apportate all’articolo 8 dispongono:

-      sulla collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti;

-      sulla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso la consegna anche domiciliare di farmaci e dispositivi  medici necessari e la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti;

-      sull’effettuazione presso le farmacie di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, con esclusione dell'attività di prescrizione e diagnosi nonché di prelievo di sangue o di plasma;

-      sulla prenotazione e pagamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ritiro dei relativi referti;

-      sulla remunerazione da parte del Servizio sanitario nazionale delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali, da stabilirsi con accordo collettivo nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in base alle certificazioni prodotte dalle singole regioni, esaminate dal Comitato e dal Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005;

-      sulla definizione, mediante accordi di livello regionale, delle modalità e dei tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste; mediante tali accordi sono definite, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime delle farmacie.

 

L’articolo 3, modificando l'articolo 4 della legge n. 412 del 1991[6], stabilisce che la procedura per la stipula degli accordi collettivi nazionali per le farmacie pubbliche e private è la medesima di quella prevista per il personale sanitario convenzionato (medici generici e pediatri di libera scelta).

 

L’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,  istituisce la struttura tecnica interregionale (SISAC) per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; tale struttura rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Essa è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi. A tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

In particolare, l’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502[7] stabilisce che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma del suddetto l'articolo 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991.

 

In particolare, all'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, dopo il comma 9, vengono inseriti, due ulteriori commi 9-bis e 9-ter, diretti a stabilire che:

-             la struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private;

-             con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale è sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo collettivo nazionale;

-             nel rinnovo degli accordi nazionali di cui sopra, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 

L’articolo 4 reca disposizioni concernenti le farmacie rurali.

In particolare, il comma 1, sostituisce il primo comma dell'articolo 2, della legge 8 marzo 1968, n. 221[8], che statuisce sull’ammontare dell’indennità di residenza spettante ai titolari delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, prevedendo che:

-      sia l'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private a stabilire i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo  115[9] del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie nonché all'ampiezza del territorio servito;

-      fino alla stipula del suddetto accordo collettivo nazionale, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.

Conseguentemente, l’articolo 4 in esame abroga il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 221 del 1968, riguardante le condizioni per la concessione dell’indennità ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti. 

 

L’articolo 1 della legge n. 221 del 1968 distingue due categorie di farmacie:

a)  farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b)  farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

L’articolo 2 della medesima legge stabilisce che ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dal citato articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto n. 1265 del 1934, è fissata in scaglioni in relazione alla popolazione[10].

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa fino ad una determinata misura in relazione al loro reddito netto.

Al comune che gestisce la farmacia rurale spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari, i locali idonei.

 

 

L’articolo 5 stabilisce che l'uso della denominazione "farmacia" e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.

L’articolo 6 prevede che dalla attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 




[1] Disposizioni per lo sviluppo economico,la semplificazione, la competitività nonchéin materia di processo civile.

[2] Per la definizione dei criteri relativi a tale aspetto è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

[3]  Le disposizioni richiamano il rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali.

[4]    Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

[5]    Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[6]    Disposizioni in materia di finanza pubblica.

[7]    Riordino della disciplina in materia sanitaria.

[8]    Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

[9]    Il suddetto articolo 115 prevede per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

[10]   In particolare,l’articolo 2 fissava la misura dell’indennità nella misura seguente:

lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 2.000 abitanti;

lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Gli importi sopraccitati sono stati progressivamente aggiornati da leggi regionali (cfr., ad esempio, l.r. Molise 23 febbraio 1996 n. 19, l.r. Basilicata 3 gennaio 1997, n.1, l.r. Marche 23 febbraio 2005, n. 13).