Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||||
Titolo: | Prevenzione del randagismo A.C. 1172 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 149 | ||||||
Data: | 20/04/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
20 aprile 2009 |
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n. 149/0 |
Prevenzione del randagismoA.C. 1172 e abb.Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
1172 |
1236 |
1319 |
1370 |
Titolo |
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo |
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di trattamento degli animali di affezione e di identificazione dei cani |
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e altre disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo |
Nuove disposizioni per la prevenzione del fenomeno del randagismo, la sterilizzazione degli animali di affezione e la riqualificazione dei ricoveri ad essi destinati |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
12 |
3 |
7 |
2 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
27/05/2008 |
04/06/2008 |
17/06/2008 |
24/06/2008 |
Assegnazione |
18/09/2008 |
23/09/2008 |
30/09/2008 |
29/09/2008 |
Commissione competente |
XII (Affari Sociali) |
XII (Affari Sociali) |
XII (Affari Sociali) |
XII (Affari Sociali) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituz.) II (Giustizia) V (Bilancio) VI (Finanze) VII (Cultura) VIII (Ambiente) IX (Trasporti) X (Attività produttive) XI (Lavoro) XIII (Agricoltura) Questioni regionali |
I (Affari Costituz.) II (Giustizia) V (Bilancio) VI (Finanze) XIII (Agricoltura) Questioni regionali |
I (Affari Costituz.) II (Giustizia) V (Bilancio) VII (Cultura) XI (Lavoro) XIII (Agricoltura) XIV (Politiche Unione europea) Questioni regionali |
I (Affari Costituz.) V (Bilancio) VIII (Ambiente) XIII (Agricoltura) Questioni regionali |
Le proposte di legge in esame dettano disposizioni sulla prevenzione del randagismo e sul trattamento degli animali di affezione. Tre di esse (A.C. nn.1172, 1236 e 1319) intervengono sulla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), modificandone alcuni articoli ed inserendone altri, mentre la proposta di legge A.C. 1370 disciplina alcuni interventi particolari.
Qui di seguito si fornirà un’illustrazione sintetica del contenuto di ciascuna delle proposte in esame.
La proposta di legge A.C. 1172 si compone di 12
articoli ed è diretta a modificare ed integrare le disposizioni della legge
281/1991. L’articolo 1 individua i
livelli essenziali rimessi alla disciplina statale (tra i quali l’iscrizione
dei cani all’anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà); l’articolo 2 istituisce e disciplina
l’obbligo dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina; l’articolo 3 prevede l’istituzione di case famiglia per cani di
natura privata; l’articolo 4 disciplina
il libretto d’identità; l’articolo 5 facilita
e disciplina l’accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati; l’articolo 6 stabilisce le competenze
delle regioni (tra le quali la definizione dei modelli dei libretti di identità
e la predisposizione di un programma annuale di prevenzione del randagismo); gli articoli 7 ed 8 disciplinano, rispettivamente, le competenze dei comuni e dei
servizi veterinari; l’articolo 9 individua
le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili a specifiche violazioni; l’articolo 10 istituisce i cimiteri per
animali di affezione; l’articolo 11 introduce
un’imposta comunale annuale per i possessori di cani e l’articolo 12 dispone sulla copertura finanziaria del
provvedimento. Anche la proposta di
legge A.C. 1236, composta di 3
articoli, modifica la legge 14
agosto 1991, n. 281. L’articolo 1 qualifica
lasterilizzazione chirurgica come lo
strumento da utilizzare per limitare le nascite della popolazione canina e
felina e la include nelle spese veterinarie detraibili, disponendo altresì
sulle spese di cattura e mantenimento dei cani vaganti e sui metodi per
l’identificazione degli stessi; l’articolo
2, analogamente all’omonimo articolo della pdl A.C. 1172,istituisce e disciplina l’obbligo
dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina; l’articolo 3 istituisce l’anagrafe dei gatti. Analogamente alle
proposte esaminate in precedenza anche
la proposta di legge A.C. 1319, composta di 7 articoli, modifica la legge 14 agosto 1991, n. 281. L’articolo 1 dispone in tema di
principi generali; l’articolo
Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.
I progetti di legge intervengono a modificare ed integrare le disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 o – come nel caso della pdl A.C. 1370 – ad incrementare le risorse stanziate dalla legge medesima. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
Le proposte di legge in esame appaiono riconducibili ad un ambito differenziato, potendosi individuare, all’interno di esse, vari profili di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico, di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente. In primo luogo, va rilevato che numerose disposizioni riguardano aspetti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza veterinaria (si tratta delle norme relative alle procedure di identificazione dei cani, ai requisiti minimi delle case famiglia per cani, al risanamento dei canili municipali, all’accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati e ai servizi di trasporto, alle competenze dei servizi veterinari delle ASL, ai cimiteri per gli animali di affezione).
Tali disposizioni, anche in relazione ai criteri definiti dalla Corte costituzionale - cfr. sentenza n. 222 del 2003 -, sembrano rientrare, in via prevalente, nella materia della “tutela della salute”, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre alcune disposizioni dei progetti di legge, quali quelle sull’accesso dei cani ai luoghi pubblici ed ai mezzi di trasporto, potrebbero essere riferite anche alla materia dell’ordine pubblico e sicurezza, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Analogamente, le disposizioni concernenti la realizzazione di cimiteri per animali di affezione sembrerebbero afferire anche alla materia del “governo del territorio” (oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma), mentre le misure volte alla identificazione e alla sterilizzazione dei cani, alla realizzazione di cimiteri per animali di affezione, all’accesso dei cani ai luoghi pubblici potrebbero investire la “tutela dell’ambiente”, materia che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Il 5 novembre 2008
L’articolo 1 della pdl A.C. 1172 e l’articolo 1 della pdl A.C. 1236 rimettono ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze la determinazione della quota detraibile delle spese veterinarie. Numerosi adempimenti sono poi rimessi alla normativa regionale e comunale dagli articoli 6 e 7 della pdl A.C. 1172. L’articolo 3 della pdl A.C. 1236 rimette poi alle regioni la disciplina dell’anagrafe dei gatti.
Anche l’articolo 5 della pdl A.C. 1319 rimette alle regioni numerosi adempimenti.
L’articolo 1 della pdl A.C. 1370 rimette ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’approvazione di un piano nazionale di di sterilizzazione degli animali di affezione.
Le proposte di legge A.C. nn. 1172, 1236 e 1319 modificano, integrano e sostituiscono molti articoli della legge n. 281 del 1991: la tecnica utilizzata è quindi quella della novellazione.
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