Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Quarto Conto energia
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 238
Data: 25/05/2011
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Incentivazione della produzione
di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici

 

Quarto Conto energia

 

 

 

 

 

 

n. 238

 

 

 

25 maggio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AP0193.doc

 


INDICE

 

 

Introduzione

I “Conti energia”3

Capitolo 1 – Il Quarto conto energia

1.1. Disposizioni normative generali7

1.2. Impianti solari fotovoltaici “normali”12

1.3. Impianti fotovoltaici integrati13

1.4. Impianti fotovoltaici a concentrazione. 14

1.5. Disposizioni finali15

Capitolo 2 – I primi tre Conti energia

2.1. Primo Conto energia (D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006)17

2.2. Secondo conto energia (D.M. 19 febbraio 2007)21

2.3. Terzo conto energia (D.M. 6 agosto 2010)30

Testo del decreto ministeriale

D.M. 5 maggio 2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica  da impianti solari fotovoltaici43

 

 


Introduzione


I “Conti energia”

Il “Conto energia” costituisce lo strumento di disciplina generale delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare. Questo strumento di disciplina della incentivazione è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento con il decreto 28 luglio 2005[1]del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), in coerenza con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettricae in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.

 

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’art. 7 comma 1, ha previsto l’adozione di uno o più decreti con i quali definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare e al comma 2, lett. d) ha previsto una specifica tariffa incentivante per l’energia prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

 

Al Primo Conto energia (DM 28 luglio 2005, modificato dal DM 6 febbraio 2006) hanno poi fatto seguito i DM 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 relativi, rispettivamente, al Secondo e al Terzo Conto energia. Da ultimo è stato emanato il DM 5 maggio 2011 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (Quarto Conto energia) pubblicato nella GU del 12 maggio 2011.

 

Il Quarto Conto energia (DM 5 maggio 2011) è stato adottato in attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

 

In questa Introduzione viene richiamata la normativa del D.Lgs. 28/2011 - che ha inciso sull’applicazione del Terzo Conto energia ed ha posto le basi normative per il Quarto Conto energia - e vengono, poi, ricordate alcune nozioni essenziali per questa materia.

 

Nel capitolo 1 sono illustrati i contenuti del DM sul Quarto conto energia. Nel capitolo 2 sono invece ripercorsi, per ogni eventuale approfondimento, disciplina e contenuti dei primi tre Conti energia.

 

Come accennato, l’art. 25 del D.Lgs. 28/2011 ha inciso sull’applicazione del Terzo Conto energia ed ha posto le basi normative per il Quarto Conto energia. In fatti tale norma:

a)   da un lato, ha anticipato al 31 maggio 2011 il termine del Terzo conto energia, inizialmente previsto nel 31 dicembre 2013;

b)   dall’altro lato, ha rimesso ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione della nuova disciplina relativa all’incentivazione degli impianti che entreranno in esercizio oltre il 31 maggio 2011.

 

Con l’articolo 25, commi 9 e 10, del D.Lgs. 28/2011 (cd. decreto Romani sulle rinnovabili):

-        si limita l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (cd. Terzo conto energia) alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011 (comma 9);

-        fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010 n. 41 (cd. decreto Alcoa, che di fatto proroga, a certe condizioni, il secondo conto energia fino al 30 giugno 2011 ), l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 21 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 aprile 2011 (comma 10). Si tratta, appunto, del Quarto conto energia.

 

Nella materia oggetto dei Conti energia, assumono particolare rilevanza quattro nozioni.

 

La prima è quella di «impianto fotovoltaico» (chiamato anche «sistema solare fotovoltaico»). Tale è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Un impianto fotovoltaico, dunque, trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.

Esso è composto essenzialmente da:

§      moduli o pannelli fotovoltaici;

§      inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;

§      quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

 

Con l’espressione «Incentivazione in conto capitale» si intende l’erogazione di un contributo sull’investimento necessario per la realizzazione di un impianto. Si tratta del meccanismo di incentivazione esistente prima della introduzione dei Conti energia.

 

Con le espressioni «Incentivazione in conto energia» e «Tariffa incentivante» viene indicato invece un meccanismo di incentivazione introdotto successivamente, a partire dal Primo Conto energia, che remunera non la realizzazione dell’impianto, ma, per un certo numero di anni, la produzione di energia elettrica attraverso un impianto fotovoltaico, sulla base di tariffe incentivanti definite con decreto ministeriale.

 

Infine, per «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi» si intende la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile

 


 

Capitolo 1

 

Il Quarto conto energia

1.1. Disposizioni normative generali

Il DM 5 maggio 2011[2] prevede una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e pone le basi per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Il nuovo regime di incentivazione si applicherà agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2016.

L’obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale è di circa 23.000MW con un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro (articolo 1).

Il Titolo I del DM reca disposizioni di applicazione generale.

Tipologie di impianti

L’articolo 4 prevede tre tipologie di impianti:

 

1.    impianti solari fotovoltaici, distinti in piccoli impianti e grandi impianti.

Piccoli impianti

Impianti realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 3,comma 1, lettera u)).

Grandi impianti

Impianti che non rientrano nella definizione di piccoli impianti (articolo 3, comma 1, lettera v));

 

2.    impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.

Impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4 (articolo 3, comma 1, lettera f));

 

 

3.    impianti a concentrazione.

Impianto composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.

Regime di sostegno agli impianti

L’articolo 4, commi 3-6 prevede i limiti all’incentivazione dell’energia prodotta.

A titolo esemplificativo si veda la tabella riepilogativa riportata di seguito.

 

 

Impianti solari fotovoltaici
(titolo ii)

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
(Titolo iii)

impianti a concentrazione
(Titolo iv)

Piccoli

Grandi

Secondo semestre 2011 e primo e secondo semestre 2012

Ammessi senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’All. 5

Ammessi nei limiti di costo annuo individuati dalla TAB 1.1

Si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’All.5

Anni
2013-2016

Il superamento dei costi di cui alla tab.1.2 non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva alle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’All.5.

Il superamento dei costi di cui alla tab.1.3 non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva alle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’All.5.

 

Contributi in conto capitale e altri benefici

L’articolo 5 prevede che alcuni tipi di contributi in conto capitale, finalizzati alla realizzazione dell’impianto, possano essere erogati anche in presenza della tariffa incentivante.

 

Le tipologie di contributi previste dal decreto per la realizzazione degli impianti sono le seguenti:

 

1.    non superiori al 30% del costo dell’investimento:

 

§      per impianti su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20KW;

§      per impianti su edifici pubblici e su edifici di proprietà di ONLUS;

§      per aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati[3];

§      per impianti integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione.

 

2.    fino al 60% del costo dell’investimento:

 

§      per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie, su strutture sanitarie, su immobili di strutture militari e penitenziarie e, infine su superfici e immobili di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome.

 

Inoltre sono previsti finanziamenti a tasso agevolato, benefici conseguenti all’accesso ai fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome e infine il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto.

Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti

Secondo l’articolo 6, i grandi impianti

§      che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011, accedono direttamente alle tariffe incentivanti (fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa);

§      che non entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011, per gli anni 2011 e 2012 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano congiuntamente due ulteriori condizioni relative alla posizione di iscrizione nel registro dei grandi impianti (si veda l’articolo 8) e alla data in cui la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE (sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, incrementata a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW).

In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

Indennizzo per la perdita del diritto ad una tariffa incentivante

L’articolo 7 riguarda i casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi[4] per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante.

In tali casi, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10[5] e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.

Tale delibera, in relazione agli indennizzi, richiama il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), che definisce le condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi stabilendo, fra l’altro:

a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;

b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l’esecuzione dei lavori di connessione.

Si segnala che di recente con la delibera ARG/elt 51/11, l’AEEG ha fornito un’interpretazione autentica della definizione di “data di completamento della connessione” per le finalità di cui al Testo Integrato della Connessioni Attive: "la data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari.".

Registro per i grandi impianti

L’articolo 8 riguarda il registro per i grandi impianti, per il quale il GSE ha già pubblicato regole tecniche[6] che definiscono i criteri e le modalità di iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici nonché di formazione delle graduatorie.

Per gli anni 2011 e 2012, infatti, i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico.

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;

b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;

c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;

d) minore potenza dell'impianto;

e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

 

L’articolo 9 riguarda la certificazione di fine lavori per i grandi impianti. Per gli anni 2011 e 2012, il soggetto titolare di un impianto iscritto al Registro comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete, il quale verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.

Accesso alle tariffe incentivanti

Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta (articolo 10).

 

Mentre il Titolo I (articoli 1-10) contiene disposizioni comuni ai diversi impianti fotovoltaici, i Titoli II, III e IV si occupano rispettivamente di tre diverse classi di impianti fotovoltaici (“normali”, integrati e a concentrazione). Le diverse classi, assieme alla potenza, alla tipologia e al momento di entrata in esercizio determinano l’ammontare della tariffa incentivante, secondo le regole definite dall’allegato 5 (si veda il testo del decreto). La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

 

1.2. Impianti solari fotovoltaici “normali”

Il Titolo II (articoli 11-14) riguarda gli impianti fotovoltaici “normali”, disponendo in merito ai requisiti dei soggetti[7] e degli impianti[8] (articolo 11) e alle relative tariffe incentivanti.

Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di questa tipologia, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

Si vedano la tabella 1 (giugno, luglio e agosto 2011), la tabella 2 (per i mesi da settembre a dicembre 2011), la tabella 3 (per il primo e secondo semestre 2012), la tabella 4 e la tabella 5 per le tariffe dal 2013 al 2016. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4, mentre le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

I punti 6, 7 e 8 dell’allegato 5 considerano il fatto che le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione.

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Le tariffe incentivanti possono essere incrementate con un premio aggiuntivo:

§      per piccoli impianti sugli edifici, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia, con le modalità definite dall’articolo 13;

§      per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici elencate dall’articolo 14

Si tratta, ad esempio, di:

-      impianti fotovoltaici ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;

-      piccoli impianti, dei quali siano soggetti responsabili piccoli comuni;

-      impianti realizzati su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

-      impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.

In relazione a tali premi, ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l'incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

Per quanto concerne le serre, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

1.3. Impianti fotovoltaici integrati

Il Titolo III (articoli 15-16) riguarda gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative[9], ovvero gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici. L’articolo 15 dispone in merito ai requisiti dei soggetti[10] e degli impianti[11], e l’articolo 16 riguarda le tariffe incentivanti.

Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di tale tipologia, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

Per l’anno 2011, le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8, mentre le riduzione programmate per i semestri successivi (per gli anni 2013 e 2014) sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

I punti 13, 14 e 15 dell’allegato 5 considerano il fatto che le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. Secondo il punto 16, a decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II.

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Le tariffe incentivanti possono essere incrementate con un premio aggiuntivo nel caso di piccoli impianti sugli edifici, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia, con le modalità definite dall’articolo 13.

1.4. Impianti fotovoltaici a concentrazione

Il Titolo IV (articoli 17-19) riguarda gli impianti a concentrazione.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera r), un «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione» è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.

L’articolo 17 dispone in merito ai requisiti dei soggetti[12] e degli impianti[13], e l’articolo 18 riguarda le tariffe incentivanti.

Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12, mentre le riduzione programmate per i semestri successivi (per gli anni 2013 e 2014) sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente. I punti 21, 22 e 23 dell’allegato 5 considerano il fatto che le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. Secondo il punto 24, a decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II.

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

L’articolo 19 riguarda invece gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), un «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica» è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

Con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici di tali impianti con innovazione tecnologica, e definite le tariffe incentivanti spettanti nonché i requisiti per l'accesso.

1.5. Disposizioni finali

Il Titolo V dispone in merito:

§      ai compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (articolo 20), che, fra l’altro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve aggiornare ed integrare, laddove necessario, i provvedimenti già emanati;

§      alle verifiche e ai controlli (articolo 21), prevedendo che il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisca modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili;

§      al monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione (articolo 22), impegnando il GSE a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione dei diverti decreti “conto energia”, fornendo, con separato riferimento ai diversi decreti interministeriali (28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011), per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. Tra gli altri compiti informativi disposti dall’articolo 22, il GSE deve anche predisporre un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici;

§      monitoraggio tecnologico e alla promozione dello sviluppo delle tecnologie (articolo 23), da parte dell’ENEA, in coordinamento con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico. al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilità del presente decreto;

§      pubblicità dei dati sulle potenze cumulate e sui costi (articolo 24), da parte del GSE;

§      agli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali (in attuazione dell’articolo 2, comma 173, della legge finanziaria per il 2008[14]), che sono considerati come impianti fotovoltaici realizzati su edifici (articolo 25).

§      alla clausola di salvaguardia finanziaria (articolo 26).

 


Capitolo 2

 

I primi tre Conto energia

2.1. Primo Conto energia (D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006)

In sostituzione del precedente sistema di incentivazione dell’energia fotovoltaica basato esclusivamente su contributi in conto capitale, idoneo a finanziare il 50-75 % del costo di investimento ed erogato a livello regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme, il conto energia prevede l’erogazione degli incentivi sulla base della stessa energia prodotta, il cui surplus può essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti.

In sostanza, con l’attivazione del conto energia a partire dal mese di settembre 2005, anche ai privati, alle famiglie e ai condomini è stato consentito di connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.

Si tratta, dunque, di un nuovo sistema di incentivazione volto a valorizzare direttamente la produzione e a garantire un rientro in tempi ragionevoli dell’investimento senza gravare sul bilancio dello Stato, ma ricorrendo ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei consumatori.

Il decreto 28 luglio 2005, diretto ad incentivare l’installazione di 500 MW di impianti fotovoltaici (l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW è stata disposta dal DM 6 febbraio 2006) ha posto come obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare il raggiungimento dei 1000 MW al 2015.

Ai sensi del DM 28 luglio 2005 soggetti destinatari dell’incentivazione, erogata per una durata di 20 anni, sono le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili della realizzazione e dell’esercizio degli impianti, che inoltrano domanda di scambio sul posto dell’energia prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.

L’accesso all’incentivazione è consentito agli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/99, entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o di potenziamento. Per accedere all’incentivazione, come ha precisato il DM 6 febbraio 2006 che ha modificato il decreto 28 luglio 2005, gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e nel rispetto delle norme tecniche riportate in allegato al decreto.

La relativa domanda – con allegato il progetto preliminare dell’impianto - viene presentata entro date stabilite a un soggetto attuatore individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, chiamato a valutare l'ammissibilità delle domande secondo i criteri definiti dal decreto e ad erogare le tariffe incentivate agli operatori ammessi a beneficiarne. Tale ruolo dal 2005 è stato assunto dal GRTN ora GSE (Gestore del sistema elettrico), su incarico della stessa Autorità che con la delibera n.188/05[15] ha individuato le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, le modalità di presentazione delle domande e delle necessarie verifiche. Il provvedimento è stato successivamente modificato e integrato dalle delibere AEEG n. 40/06 e 260/06.

L’entità dell’incentivazione (tariffe per kWh), di cui si prevede un aggiornamento annuo, è definita in base alla taglia dell’impianto; per le domande inoltrate a partire dal 2007 è prevista una riduzione della tariffa del 5% (il DM 28 luglio 2005 fissava la riduzione al 2%).

Gli impianti di piccola taglia sotto i 20 kW di potenza possono optare per il servizio di scambio sul posto[16] o per la cessione in rete dell’energia prodotta.

Per gli impianti oltre i 20 kW di potenza, l’energia prodotta può beneficiare del:

-        riconoscimento dell’incentivo ventennale proveniente dai kWh prodotti ed immessi in rete, moltiplicati per la tariffa incentivante (da 0,460 a 0,490 €/kWh);

-        ricavato della vendita delle eccedenze alla rete locale, ai prezzi definiti dall’Autorità con la delibera n.34/05[17]con la quale sono fissate, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03[18]anche le modalità e le condizioni di ritiro.

Per gli impianti con potenza superiore ai 50 kW, per i quali è prevista una tariffa massima, gli incentivi sono attribuiti mediante un meccanismo di gara.

La graduatoria delle domande viene stabilita in base al valore della tariffa incentivante richiesta; la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. In caso di parità di valore, la priorità è riconosciuta in base all’ordine temporale di ricevimento da parte del GSE. Inoltre, per gli impianti con taglia compresa tra i 50 e i 1000 kW il soggetto responsabile dell’impianto deve costituire una cauzione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (pari a 1000 € per kWp[19] da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto.

Per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l’elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di ricevimento della domanda da parte di GSE.

Specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi sono fissate dall’articolo 10 del provvedimento.

Le tariffe incentivanti sono riconosciute fino al raggiungimento, da parte di tutti gli impianti che le ottengono, di una potenza cumulativa di 500 MW: 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3[20]).

 

Il D.M. 28 luglio 2005 è stato poi modificato e integrato dal decreto 6 febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

Tra le principali novità introdotte dal decreto si segnalano: l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW e la variazione dei termini di presentazione delle domande che potranno essere inviate esclusivamente nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Ulteriori innovazioni del decreto riguardano:

-        l’introduzione di limiti di potenza annuale, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 (60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW) cui riconoscere le tariffe incentivanti dei quali si esclude l’applicazione alle domande inoltrate al Gestore del Sistema Elettrico prima della entrata in vigore del decreto in esame;

-        l’obbligo, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, di allegare alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al GRTN spa, una cauzione definitiva la cui misura rispetto al precedente decreto viene ridotta a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale. Non sussiste obbligo per Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un ente locale;

-        l’ammissione all’incentivazione anche degli impianti per la cui realizzazione siano utilizzati moduli a film sottile che rispettino la Norma CEI 61646 (82-12) purché la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata da persone giuridiche. E’ concessa priorità di accesso alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore del presente DM e non ammesse in ragione dell’utilizzo di detti moduli, purché presentate da persone giuridiche;

-        la priorità di accesso alle tariffe incentivanti, in conseguenza dell’incremento del limite di potenza, delle domande non ammesse in ragione del raggiungimento del limite massimo di potenza cumulativa prevista dal precedente DM 28 luglio 2005, inoltrate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore di detto decreto e la data di entrata in vigore del DM in esame;

-        la possibilità riconosciuta agli impianti di potenza non superiore a 20 kW di optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta. Nel primo caso l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco;

-        l’invarianza della tariffa iniziale comunicata dal GSE nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione per i venti anni di durata della medesima;

-        l’aggiornamento della tariffa iniziale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai applicato solo agli impianti per i quali la domanda viene presentata dopo il 2006, per ciascuno degli anni successivi al 2006, insieme ad una decurtazione della tariffa stessa del 5% l’anno;

-        l’incremento del 10% delle tariffe incentivanti riconosciute – che restano costanti fino all’anno 2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definiti all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005. Il soggetto che intende avvalersi di tale ulteriore beneficio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 192/2005;

-        il potenziamento di un impianto va inteso come l’intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente, entrato in esercizio da almeno 2 anni che ne consenta una produzione aggiuntiva.

 

L’art. 16 del D.M. 19 febbraio 2007 ha stabilito ch le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti.

2.2. Secondo conto energia (D.M. 19 febbraio 2007)

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 - diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07[21], avvenuta il 13 aprile 2007 - sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di incentivazione dell’energia derivante da fonte fotovoltaica.

 

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

§      la semplificazione dell’iter amministrativo con l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti richiesta successivamente all’entrata in servizio dell’impianto (prima si installa l’impianto e successivamente si richiede la tariffa incentivante);

§      l’abolizione dei limite annuo di potenza incentivabile (introdotto dal D.M. 6 febbraio 2006), sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile (1200 MW più un periodo di moratoria di 14 mesi che salgono a 24 per i soggetti pubblici);

§      una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;

§      l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia;

§      l’eliminazione del limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto e delle limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell’ambito dell’integrazione architettonica;

§      obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare innalzato a 3000 MW entro il 2016;

§      certificazione energetica dell’edificio non più requisito per accedere alle tariffe incentivanti, ma solo per accedere al premio aggiuntivo;

§      applicazione della tariffa incentivante a tutta l’energia prodotta da impianti che hanno adottato lo scambio sul posto, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete .

Requisiti per l’accesso all’incentivazione

Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

 

Si ricorda che il soggetto responsabile dell’impianto è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, a richiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti dal GSE.

 

Con il secondo conto energia, l’accesso agli incentivi è stato consentito gli impianti fotovoltaici:

-        di potenza nominale non inferiore a 1 kW;

-        entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio previsto all'art. 7 del decreto. Inoltre, per accedere alle tariffe incentivanti e al premio gli impianti fotovoltaici non devono aver già beneficiato degli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2007 e 6 febbraio 2006;

-        conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1;

-        ricadenti nelle tre tipologie individuate all’art. 2 del decreto;

-        collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, caratterizzato da un unico punto di connessione non condiviso con altri impianti;

-        entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e il 13 aprile 2007 (data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07) che non beneficino o abbiano beneficiato delle tariffe stabilite con i decreti disciplinati il vecchio conto energia. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata delibera dell'AEEG (art. 4 comma 8).

La determinazione dei criteri per l’incentivazione degli impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate è demandata ad un successivo decreto.

Procedura di accesso alle tariffe incentivanti

Per accedere alle tariffe incentivanti il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico deve inoltrare al GSE il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete ai sensi del D.Lgs. 79/99 (art. 9, co. 1) e del D.Lgs.387/03 (art. 14)[22]. Se l'impianto fotovoltaico ha una potenza compresa tra 1 e 20 kW occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.

Non è più necessario attendere l’accoglimento da parte del GSE (ex GRTN) della richiesta di concessione delle tariffe incentivate ma, una volta richiesto l’allaccio al Gestore di rete locale, si può procedere direttamente alla realizzazione dell’impianto e dopo aver collegato l’impianto alla rete elettrica si può richiedere al GSE il riconoscimento della tariffa incentivante relativa alla tipologia di impianto realizzato.

Infatti, ad impianto ultimato il soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico comunica la fine dei lavori al gestore di rete.

Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio prevista dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (art. 5, comma 4).

 

Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (art. 5, comma 5).

 

Le modalità di erogazione della tariffa sono fissate dalla citata delibera AEEG 90/07.

 

Per la richiesta di incentivazione si può utilizzare l’apposita applicazione informatica sul sito del GSE (previa registrazione) per preparare automaticamente (art. 4.5 della delibera AEEG n. 90/07):

-        la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)

-        la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)

-        la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)

-        la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b)

Le richieste per l’incentivazione, stampate e corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato nella sezione del sito del GSE

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto (art. 5, comma 9).

 

L’eliminazione della fase istruttoria operata dal presente decreto rappresenta la novità più significativa del “Secondo Conto energia” .

Tale semplificazione è stata resa possibile dalla contestuale eliminazione dei limiti annuali alla potenza incentivata, sostituiti dal limite massimo di potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere la tariffa incentivante, fissato in 1200 MW, valore sufficientemente elevato per garantire un congruo periodo di stabilità volto a favorire una significativa crescita del mercato del fotovoltaico. Inoltre, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è stato previsto un “periodo di moratoria” di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari degli impianti), con inizio dalla data di raggiungimento del limite. Gli impianti che entreranno in esercizio in tale “periodo di moratoria” potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti (art. 13).

Il DM ha eliminato inoltre alcuni adempimenti intermedi di competenza dei soggetti responsabili degli impianti, connessi alla fase di post-ammissione, quali le comunicazioni di inizio, di fine lavori e di entrata in esercizio da inviare al GSE.

Il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti realizzati ed entrati in eserciziodipende esclusivamente dall’eventuale non conformità dell’impianto ai requisiti previsti, rilevata dal GSE durante la fase di valutazione.

I principali motivi, di carattere procedurale o tecnico, che possono comportare l’esclusione dagli incentivi dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, sono:

-        il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM in commento;

-        l’utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati;

-        il mancato rispetto del termine di 60 giorni, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante;

-        il mancato rispetto del termine di 90 giorni, dalla data di ricezione dell’eventuale richiesta d’integrazione del GSE, per far pervenire ulteriori documenti necessari alla valutazione;

-        entrata in esercizio dell’impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW di impianti fotovoltaici installati.

Iter autorizzativi per la costruzione degli impianti

In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici, il DM 19 febbraio 2007 precisa che:

-        per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA). Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003[23]. Tali previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto all’incentivazione ai sensi dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;

-        gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale, purché non ubicati in aree protette;

-        per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti.

Inoltre, a coloro che sono stati ammessi al conto energia nell’ambito dei precedenti decreti, è stata concessa la possibilità di richiedere una proroga dei termini fissati dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti. La proroga non può essere superiore a sei mesi ed occorre dimostrare che il ritardo non è imputabile al soggetto responsabile dell’impianto ed è esclusivamente dovuto a comprovato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla ostruzione e all’esercizio dell’impianto (art. 16, co. 5).

Tariffe incentivanti

La tariffa incentivante che il Secondo Conto energia riconosce all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaiciviene determinata in relazione alla classe di potenza, alla tipologie di impianto e alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Il “Secondo conto energia” definisce, infatti tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico (art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del decreto), di seguito illustrate:

1) impianto non integrato;

2) impianto parzialmente integrato;

3) impianto con integrazione architettonica.

L’impianto fotovoltaico non integrato, è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

L’impianto fotovoltaico parzialmente integrato, è l'impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Per impianto fotovoltaico con integrazione architettonica si intende l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

 

Agli impianti entrati in esercizio dopo il 13 aprile 2007 (data di pubblicazione della delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008 sono riconosciute le tariffe indicate nella tabella che segue.

 

Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico

 

 

1

2

3

 

Taglia di potenza dell’impianto

Impianto non integrato)

Parzialmente integrato

Integrato)

A)

1≤P≤3

0,40

0,44

0,49

B)

3<P≤20

0,38

0,42

0,46

C)

P>20

0,36

0,40

0,44

 

 

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici, inferiori a 3 kW, che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.

Le tariffe per gli impianti con integrazione architettonica sono mediamente superiori del 21 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti non integrati e del 10,3 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti con integrazione parziale.

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo.

 

Per gli impianti che entreranno in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe indicate nella tabella sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.

 

Per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010 la rideterminazione delle tariffe è rinviata a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Le tariffe indicate in tabella sono incrementate del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

-        impianti superiori ai 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, il cui soggetto responsabile acquisisca il titolo di autoproduttore ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999[24];

-        impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;

-        impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;

-        impianti i cui soggetti responsabili sono comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT[25].

Ritiro dell’energia elettrica

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha eliminato il trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto - previsto dal DM 28 luglio 2005 – ed ha riconosciuto anche a questi ultimi la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete. Pertanto gli incentivi del presente conto energia sono destinati atutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che i produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto anche Net Metering) o cedano la propria produzione alla rete.

Il decreto, in particolare, prevede che l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 20 kW possa beneficiare della disciplina dello scambio sul posto e possa usufruirne anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivante (fissato in 20 anni).

Per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l’energia prodotta, qualora sia immessa in rete, viene ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 397/03 [26](art. 8).

I benefici suindicati (sia per gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto che di quelli che non ne beneficiano) sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia e al premio riconosciuto (cfr. paragrafo successivo).

Premio per l’uso efficiente di energia

Un’altra novità recata dal Secondo Conto energia è rappresentata dal premio abbinato all’uso efficiente dell’energia negli edifici.

Tale premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici ed operano in regime di scambio sul posto, qualora si effettuino interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del relativo indice di prestazione energetica, cioè del fabbisogno di energia primaria (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda, illuminazione).

 

La riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite la presentazione di due attestati di certificazione energetica(ante e post intervento), elaborati con la medesima metodologia di calcolo e supportati da un’apposita relazione tecnica sugli interventi eseguiti. Tali attestati devono essere redatti secondo le procedure di certificazione energetica stabilite dalle regioni sulla base dei principi fondamentali contenuti nella direttiva 2002/91/CE e nel D.Lgs. 192/2005, così come integrato dal D.Lgs. 311/06.

 

Il premio, che sarà riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguito a seguito degli interventi, al netto dei miglioramenti conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Tale maggiorazione non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. Fermo restando tale limite massimo cumulato, il diritto al premio può essere riconosciuto per la successiva realizzazione di nuovi interventi, che comportino una ulteriore riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico.

Il premio viene riconosciuto, nella misura del 30%, anche agli impianti di edifici completati successivamente all’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 il cui indice di prestazione energetica, attestato da idonea certificazione, risulti inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori indicati dal D.Lgs. 192 cit. (All. C, comma 1, Tab. 1).

Cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti previste dall’articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007 e il premio per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia (art. 7 del decreto) non si applicano all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano concessi incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari sia in conto capitale che in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Da tale tetto restano escluse le scuole pubbliche o paritarie di qualsiasi ordine e grado e le strutture sanitarie.

Inoltre la tariffa incentivante e il premio non sono cumulabili con:

-        i certificati verdi

-        titoli di efficienza energetica - certificati bianchi.

 

Non possono, inoltre, usufruire dell’incentivo e del premio gli impianti:

-        realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005 e L. 296/2006 e succ. modif.) entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010;

-        per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art 2, co. 5, L. 289/02[27]).

Monitoraggio

E’ prevista – da parte del GSE - la trasmissione ai Ministero dello sviluppo economico e dell’ambiente, alle regioni e province autonome, all’AEEG e all’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia[28], di un Rapporto sull’attività e sui risultati conseguiti in attuazione dei decreti del primo e del secondo conto energia. Il rapporto- trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno - fornirà per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia: l’ubicazione dell’impianto, la potenza entrata in esercizio nell’anno, la relativa produzione di energia; i valori delle tariffe incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe erogate in ciascuno degli anni precedenti e qualsiasi altro dato ritenuto utile. In mancanza di osservazioni da parte dei Ministeri interessati – da formulare entro 30 giorni dalla trasmissione - il rapporto viene reso pubblico dal GSE che pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti entrati in esercizio.

Il GSE unitamente all'ENEA organizza un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento e attraverso uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo allo scopo di facilitare l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti , per gli istituti scolastici interessati. Infine promuove azioni informative volte a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di accesso previste dal decreto.

Un rapporto annuale – da inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- viene predisposto anche dall’ENEA cui il decreto assegna compiti di monitoraggio tecnologico – da svolgersi in coordinamento con il GSE - destinato all’individuazione delle prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del decreto 19 febbraio 2007.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Disposizioni transitorie

Nel decreto in commento si precisa che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso (24 febbraio 2007) non si procederà - in caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 - a scorrere i relativi elenchi o graduatorie.

Il decreto stabilisce, altresì, che la potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti, viene ricompresa nel limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, stabilito in 1200 MW.

Infine non viene riconosciuta alcuna priorità, ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, ai soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti del vecchio conto energia e che non sono stati ammessi a beneficiarne a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile. Tali soggetti possono comunque accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente decreto.

2.3. Terzo conto energia (D.M. 6 agosto 2010)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 il decreto ministeriale 6 agosto 2010, varato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riformula, a partire dal 1° gennaio 2011, il meccanismo e le tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica con il fotovoltaico (Conto Energia 2011/2013), rinviando ad un provvedimento dell’Autorità per l’energia, per la definizione di modalità, tempi e condizioni di erogazione delle tariffe e relativa copertura finanziaria con la componente A3 della bolletta elettrica, entro 60 giorni.

L’AEEG ha provveduto all’emanazione delle norme attuative del decreto con la delibera 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10.

 

Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel DM sul Terzo Conto energia è intervenuto il comma 9 dell’art. 25 del D.Lgs. 28/2011, che prevede che tali disposizioni si applichino alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011. Conseguentemente, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° giugno 2011 non si applica più il regime del Terzo Conto energia, bensì quello del Quarto Conto energia (DM 5 maggio 2011).

Tra le principale novità del decreto sul Terzo Conto energia che, come accennato, contiene la revisione del regime di incentivi alla produzione di energia elettrica con il fotovoltaico, si segnalano:

§      la riduzione degli incentivi per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2011 fino al 2013 che arriverà al 18% alla fine del 2011; La riduzione che sarà più contenuta per gli impianti più piccoli ed andrà progressivamente ad ampliarsi per quelli più grandi;

§      specifiche maggiorazioni sulle tariffe incentivanti;

§      nuove regole per il premio aggiuntivo previsto per l’uso efficiente dell'energia: maggiorazione della tariffa fino al 30% per gli impianti in regime di scambio sul posto, in grado di ridurre di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica dell’edificio su cui sono stati realizzati – da dimostrare con certificazione energetica – e del 5% per quelli che sorgono in aree industriali, commerciali o discariche, cave, siti da bonificare o installati in sostituzione di coperture in eternit;

§      eliminazione della categoria impianti “parziale integrazione”;

§      quattro le tipologie di impianti rientranti nel campo di applicazione, cui corrispondono diversi livelli di incentivazione: 1) impianti solari fotovoltaici (distinti tra quelli realizzati sugli edifici e tutti gli altri),2) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; 3) impianti a concentrazione; 4) impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica. Per gli impianti fotovoltaici ad alta integrazione architettonica e per quelli che sfruttano la tecnologia del solare a concentrazione è previsto un sistema tariffario particolare, con erogazioni più alte;

§      individuazione di sei classi di potenza (invece dalle tre previste dal precedente conto energia) per gli impianti solari fotovoltaici: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da 200 a 1000 kW, da 1000 a 5000 kW e oltre 5000 kW;

§      aumento del limite complessivo di potenza incentivabile fino a 3000 kW (attualmente è 1200 kW), oltre a 200 MW per il fotovoltaico a concentrazione e 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative. Per il 2020 l’obiettivo è stato fissato a 8.000 MW;

§      modifica della tempistica relativa alla procedura di accesso agli incentivi. Il termine massimo per richiederne la concessione al GSE sale da 60 a 90 giorni. Il ritardo non comporta, però la perdita del diritto agli incentivi;

§      modalità esclusivamente telematica di invio della documentazione.

 

Si confermano le tariffe incentivanti fisse garantite per 20 anni, non soggette a rivalutazioni dovute all’inflazione.

 

Campo di applicazione

Gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto in esame sono i seguenti:

-        solari fotovoltaici (distinti tra quelli realizzati sugli edifici e tutti gli altri);

-        fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

-        a concentrazione;

-        fotovoltaici con innovazione tecnologica

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti rientranti nelle prime tre tipologie che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2010 e a quelli dell’ultima categoria entrati in esercizio in data successiva all’entrata in vigore del decreto MISE di definizione delle relative caratteristiche di innovazione tecnologica e dei requisiti tecnici (art. 14-bis).

Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa

Il terzo conto energia stabilisce per gli impianti solari fotovoltaici(art. 3) un limite massimo di potenza elettrica cumulativa incentivabile pari a 3000 MW. Tuttavia potranno accedere alle tariffe anche impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi (24 per soggetti pubblici) dal giorno del raggiungimento dei limiti massimi di capacità che verranno comunicati dal GSE.

Per gli impianti integrati architettonicamente con caratteristiche innovative il limite è di 300 MW, mentre per quelli a concentrazione è di 200 MW.

Sempre nell’articolo 3 del decreto si fissa un obiettivo di potenza massima cumulativa da installare entro il 2020 pari a 8000 MW.

 

Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti

Per quanto riguarda la tempistica, il termine massimo per richiedere la concessione degli incentivi al GSE da parte del soggetto responsabile passa dai 60 ai 90 giorni dall'entrata in servizio dell'impianto (art. 4). Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il solo periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di comunicazione della domanda al GSE. Quest’ultimo avrà a disposizione 120 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta (non più 60) per determinare la tariffa ed erogare l'incentivo, previa verifica del rispetto delle disposizioni del decreto.

Allo scopo di ridurre i tempi delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti il decreto prevede l’invio esclusivamente per via telematica della documentazione per acce­dere agli incentivi - utilizzando il sistema informatico del GSE (https://applicazioni.gse.it) - mentre la domanda dovrà essere inoltrata via fax o a mezzo di posta elettronica.

La tariffa incentivante decade in caso di spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione, mentre eventuali modifiche, sullo stesso sito, non comportano un incremento della tariffa incentivante.

La cessione dell’impianto (ossia dell’edificio/luogo dove l’impianto risiede) deve essere comunicato al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

-        Lo spostamento di un impianto da un luogo diverso da quello della prima installazione comporta la perdita del diritto alla tariffa incentivante.

-        Anche eventuali modifiche di configurazione dell’impianto – sul sito dove è stato installato – può comportare un incremento della tariffa.

Cumulabilità degli incentivi

Per quanto concerne la cumulabilità degli incentivi, le disposizioni sono previste dall’art. 5 del decreto. In molti casi le tariffe del conto energia sono cumulabili con contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell’investimento; questo limite sale al 60% nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici scolastici pubblici o scuole paritarie di ogni ordine e grado, strutture sanitarie pubbliche, su edifici sedi amministrative di proprietà di enti locali, regioni o province autonome.

 

In particolare il decreto prevede la cumulabilità della tariffa incentivante con i seguenti incentivi:

-        contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale superiore a 3kW;

-        contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio;

-        contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

-        contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

-        contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

-        finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Le tariffe incentivanti previste dal presente decreto non sono applicabili in caso di riconoscimento o di richiesta di detrazioni fiscali. Inoltre non è consentito l’accesso alle suddette tariffe da parte dei beneficiari dei precedenti conti energia.

Infine si prevede l’applicazione delle condizioni di cumulabilità di cui al DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) per gli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima del 25 agosto 2010 e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

Fanno eccezione gli impianti a concentrazione per i quali possono beneficiare degli incentivi solamente le persone giuridiche e i soggetti pubblici.

 

Impianti solari fotovoltaici

Tariffe incentivanti

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici, che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione rifacimento totale o potenziamento, in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti

d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici (art. 7).

La tariffa è individuata sulla base della tabella A del decreto 6 agosto 2010 e di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 8, ed è riconosciuta per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Le tariffe incentivanti cambiano in funzione del tipo di impianto (impianti sugli edifici e altri impianti), della potenza (gli impianti più piccoli risultano favoriti), del periodo, con un graduale decremento degli incentivi che arriverà al 18% alla fine del 2011.

Rispetto al precedente regime le taglie di potenza incentivabili passano da 3 a 6. Inoltre è previsto che le tariffe decrescano a seconda del periodo di entrata in esercizio degli impianti dopo il 31 dicembre 2010 e fino al 30 aprile 2011, dopo il 30 aprile 2011 e fino al 31 agosto 2011 e dopo il 31 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2011. Per gli impianti che si avvieranno nel 2012 e nel 2013 il decreto stabilisce un'ulteriore decurtazione del 6% all'anno delle tariffe indicate nella colonna C della tabella A. Per gli anni successivi le tariffe saranno aggiornate con decreto MISE.

Ai sensi dell’articolo 19, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano gli enti locali o le regioni godono della tariffa riservata agli impianti realizzati sugli edifici, di cui alla seguente tabella A. La medesima tariffa si applica anche agli impianti operanti in regime di scambio sul posto e a quelli i cui soggetti responsabili siano enti locali entrati in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si siano concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Tabella A

 

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

A)

B)

C)

Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011

Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011

Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011

Impianti

 fotovoltaici realizzati sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici

Altri
impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici

Altri
impianti fotovoltaici

[ kW]

[ €/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]

1≤P≤ 3

0,402

0,362

0,391

0,347

0,380

0,333

3≤P≤20

0,377

0,339

0,360

0,322

0,342

0,304

20≤P≤200

0,358

0,321

0,341

0,309

0,323

0,285

200≤P≤1000

0,355

0,314

0,335

0,303

0,314

0,266

1000≤P≤5000

0,351

0,313

0,327

0,289

0,302

0,264

P>5000

0,333

0,297

0,311

0,275

0,287

0,251

Premi

Specifiche maggiorazioni sulle tariffe incentivanti sono previste dagli articoli 9 e 10 del decreto.

 

In particolare l’articolo 9 prevede che gli impianti fotovoltaici del Titolo II ricadenti nella tipologia “su edifici” e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Titolo III), operanti in regime di scambio sul posto e installati su edifici, possano beneficiare di un premio aggiuntivo qualora siano abbinati a un uso efficiente dell’energia. Il premio, che può raggiungere il 30% della tariffa base, è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di presentazione della richiesta e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

Il diritto al premio decade nel momento in cui l’impianto cessa di operare in regime di scambio sul posto.

Per i soli impianti di cui al Titolo II (solari fotovoltaici), le tariffe incentivanti di base, definite nella Tabella A, possono essere incrementate percentualmente nel caso di specifiche tipologie installative e applicazioni (articolo 10).

 

I premi sono i seguenti:

-        il 5% per impianti non ricadenti nella tipologia “su edifici ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

-        il 5% per gli impianti classificati nella tipologia “su edifici”, operanti in regime di scambio sul posto realizzati su edifici da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti responsabili;

-        il 10% in più per impianti classificati “su edifici che sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto;

-        il 20% di maggiorazione spettante in ciascun giorno in cui un l’impianto è parte di un sistema con profilo di scambio prevedibile;

 

Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline avranno diritto, inoltre, ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa per impianti fotovoltaiche realizzati su edifici e la tariffa per ‘altri impianti fotovoltaici’ (art. 8, commi 2 e 3).

 

Come precisato nella citata delibera attuativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, premi aggiuntivi, di cui all’art.10 del decreto, non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il premio previsto per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia (art. 9 del DM).

 

 

 

 

 

Impianti fotovoltaici integrati

Particolari tariffe incentivanti sono previsteper gli impianti fotovoltaici integrati, realizzati con caratteristiche innovative e moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.

I soggetti beneficiari sono gli stessi previsti per gli impianti fotovoltaici non integrati (art. 7).

Le tariffe incentivanti che si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010 sono indicate nella tabella B che prevede solo tre classi di potenza e in base alla quale la tariffa resta invariata anche per il 2011 a prescindere dal periodo dell’anno di entrata in esercizio.

Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 la tariffa sarà decurtata del 2% annuo. Per gli anni successivi all’aggiornamento delle tariffe si provvederà con decreto.

 

TABELLA B

 

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

[kW]

[euro/kWh]

A)

1 ≤ P ≤ 20

0,44

B)

20 < P ≤ 20

0,40

C)

p > 200

0,37

 

Queste tariffe saranno superiori del 16-28% alle tariffe previste per impianti su edifici.

Anche per la categoria degli impianti integrati - se operanti in regime di scambio sul posto - sono previsti i premi di cui all’articolo 9 del decreto, in caso di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

 

Impianti a concentrazione

Il decreto considera anche una nuova tecnologia, quella del fotovoltaico a concentrazione per impianti da 1 kW fino a 5 MW.

Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini.

 

L’accesso alle tariffe incentivanti è consentito agli impianti che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto sul conto energia 25 agosto 2010) ma prima del 2011.

Tuttavia si precisa che in riferimento alle procedure di accesso agli incentivi i beneficiari dovranno fare riferimento alle disposizioni del DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia).

 

L’energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2011 ha diritto alla tariffa incentivante indicata nella seguente tabella.

 

Tabella C

 

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

[kW]

[euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 200

0,37

200 < P ≤ 1000

0,32

p >1000

0,28

 

 

Impianti con innovazione tecnologica

 

La definizione delle caratteristiche di innovazione tecnologica e dei requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all’art. 2, comma1, lett. u), sono definiti con un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvederà anche alla definizione delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti in questione, nonché i requisiti per l’accesso ai medesimi (art. 14-bis).

 

Disposizioni finali

All’art. 20 del decreto sono introdotti alcuni elementi chiarificatori. Ad esempio si precisa che le serre fotovoltaiche possono beneficiare delle tariffe solo se vi verranno svolte attività agricole per tutto il periodo relativo all’incentivazione. Si considerano poi impianti a terra quelli con moduli ad altezza inferiore a 2 metri da terra nel punto più basso. Tutti gli impianti ad inseguimento sono da considerarsi impianti a terra.

 

 

Nel seguito, si illustrano in una tabella i differenti regimi incentivanti applicabili alla luce delle proroghe operate con i decreti-legge 3/2010 e 225/2010 (cd. Milleproroghe), nonché delle norme contenute nel D.Lgs. 28/2011 e illustrate nel capitolo 1.

 

 

 

 

 

Riferimento normativo

Regime applicabile

 

A) soggetti che entro il 31 dicembre 2010

-   abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico,

-   abbiano comunicato[29] all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.A. la fine lavori

ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011

 

D.L. 3/2010,
art. 2-sexies

 

Secondo conto energia

 

(D.M. MiSE 19 febbraio 2007)

 

 

B) Enti locali della provincia dell'Aquila, responsabili di impianti fotovoltaici, che al 27 febbraio 2011 abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008

 

D.L. 225/2010,
art. 2,
co. 3-novies

 

Secondo conto energia

 

(D.M. MiSE 19 febbraio 2007)

 

C) impianti che entrino in esercizio entro il 31/5/2011 (e che non riescano a rientrare nei casi A o B)

D.Lgs. 28/2011,
art. 25, co. 9

Terzo conto energia

(D.M. MiSE 6 agosto 2010)

 

D) impianti che entrino in esercizio dopo il 31/5/2011

D.Lgs. 28/2011,
art. 25, co. 10

Quarto conto energia

(decreto interministeriale 5 maggio 2011)

 


Testo del decreto ministeriale

 


D.M. 5 maggio 2011
Incentivazione della produzione di energia elettrica
 da impianti solari fotovoltaici

--------------------------------------------------

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109.

Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

 

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

 

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare:

l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi;

l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;

l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma;

Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 dello stesso decreto:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente;

Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonché agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed è attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di abbandono;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale è stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si è provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare;

Considerata la continua evoluzione della tecnologia, e in particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici;

Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri dell'Unione europea;

Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi europei e, dall'altro, mantenga stabilità e certezza sul mercato;

Considerato che, in base all'evoluzione dei costi tecnologici, si prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity, ossia alla convenienza economica dell'elettricità fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni più efficienti, condizione che fa ritenere non più necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal raggiungimento di tale condizione;

Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di settore, con un minore impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia elettrica;

Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli oneri di sistema del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di circa 3,5 miliardi di euro annui;

Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l'andamento tariffario programmato e le eventuali ulteriori riduzioni all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati in termini programmatici;

Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualità al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti;

Ritenuto di dover intervenire anche sulle modalità di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio;

Ritenuto opportuno, anche alla luce dei probabili effetti conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata;

Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore dell'innovazione tecnologica del settore e dello sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011;

 

Emana

il seguente decreto:

 

Titolo I

Disposizioni comuni

 

Art. 1Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

 

Art. 2Criteri generali del regime di sostegno

1. Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.

 

Art. 3Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;

b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico;

c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:

d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;

d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;

e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;

h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);

i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l);

l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;

m) «produzione annua media di un impianto»: è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

o) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

q) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;

r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;

s) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8;

t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;

u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

v) «grande impianto»: è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u);

z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;

aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo indicativo degli incentivi nel periodo»: è il costo, calcolato con le modalità di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4;

ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre 2012 è il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale data, è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.

2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico.

3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Art. 4Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:

a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;

b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al titolo III;

c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.

2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:

 

 

Tabella 1.1

 

 

1/06/2011 - 31/12/2011

Primo semestre 2012

Secondo semestre 2012

Totale

Livelli di costo

300 MLEuro

150 MLEuro

130 MLEuro

580 MLEuro

Obiettivi indicativi di potenza

1.200 MW

770 MW

720 MW

2.690 MW

 

 

3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.

4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella tabella 1.2 sono individuati altresì i relativi obiettivi indicativi di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:

 

 

Tabella 1.2

 

 

Primo semestre 2013

Secondo semestre 2013

Primo semestre 2014

Secondo semestre 2014

Primo semestre 2015

Secondo semestre 2015

Primo semestre 2016

Secondo semestre 2016

Totale

Costo
indicativo

240
MLEuro

240
MLEuro

200 MLEuro

200
MLEuro

155
MLEuro

155
MLEuro

86
MLEuro

86
MLEuro

1.361
MLEuro

Obiettivi indicativi di potenza

1.115
MW

1.225
MW

1.130
MW

1.300
MW

1.140
MW

1.340
MW

1.040
MW

1.480
MW

9.770 MW

 

 

5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.

6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5:

 

 

 

Tabella 1.3

 

 

Tipologia di impianto

Primo
semestre 2013

Secondo
semestre 2013

Primo
semestre 2014

Secondo
semestre 2014

Livelli di costo indicativo

Titolo III

22
MLEuro

30
MLEuro

37
MLEuro

44
MLEuro

Titolo IV

19
MLEuro

26
MLEuro

32
MLEuro

38
MLEuro

Obiettivi indicativi
di potenza

Titolo III

50
MW

70
MW

90
MW

110
MW

Titolo IV

50
MW

70
MW

90
MW

110
MW

 

 

Art. 5Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a);

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra loro:

a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;

b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.

6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

 

Art. 6Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.

2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:

a) l'impianto è stato iscritto nel registro di cui all'art. 8, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;

b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

 

Art. 7Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante

1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 8Iscrizione al registro per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.

2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno, il periodo per l'iscrizione al registro è riaperto, nel caso di ulteriore disponibilità nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilità, nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilità, nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.

3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;

b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;

c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;

d) minore potenza dell'impianto;

e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.

5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione.

6. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalità di cui ai precedenti commi.

7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dovuto a eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. In tal caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.

8. L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.

 

Art. 9Certificazione di fine lavori per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3-B, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.

3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma 1.

4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 è allegata alla richiesta di iscrizione al registro.

 

Art. 10Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.

3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.

4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

 


TITOLO II

Impianti solari fotovoltaici

 

Art. 11Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;

e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso art. 10;

f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.

3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;

b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;

c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;

d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;

e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);

f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.

5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1, lettera d).

 

Art. 12Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l'incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

 

Art. 13Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.

2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:

a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;

b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;

c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).

3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).

4. Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare, certificata con le modalità di cui al comma 2, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.

6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%, applicata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.

7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata.

8. L'accesso al premio di cui al presente articolo è alternativo all'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio.

 

Art. 14Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.

2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

 

TITOLO III

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

 

Art. 15Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4.

4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.

 

Art. 16Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all'art. 13 con le modalità e alle condizioni ivi previste.

4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

 

TITOLO IV

Impianti a concentrazione

 

Art. 17Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche;

b) i soggetti pubblici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:

a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;

c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).

 

Art. 18Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

 

Art. 19Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 3, comma 1, lettera t).

2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Art. 20Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre a:

a) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;

b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;

c) determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonché quelle di cui alla lettera b);

d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della medesima legge.

 

Art. 21Verifiche e controlli

1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonché la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.

 

Art. 22Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto e dei decreti interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.

4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici. Per tale finalità, a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.

8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 7, nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e veridicità delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.

 

Art. 23Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilità del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

 

 

 

Art. 24Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi

1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con continuità i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi a:

a) impianti che entrano in esercizio ricadenti nelle disponibilità di cui al presente decreto;

b) impianti che comunicano la fine lavori certificata;

c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8.

2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore dei costi degli incentivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere z) e aa), nonché i valori delle tariffe applicabili in ciascun periodo.

 

Art. 25Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 244/2007

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto ovvero che effettuano cessione parziale, nonché agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 26Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato 1

 

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici.

In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

1) normativa fotovoltaica:

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta;

CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;

CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;

EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove;

CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;

CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;

EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;

CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;

2) altra normativa sugli impianti elettrici:

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase);

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C);

CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al 31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

 


Allegato 2
Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa

 

1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

 

1

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

2

Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.

I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.

3

Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

4

Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.

I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

 

2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.

 


Allegato 3
Modalità di richiesta di iscrizione al registro, di certificazione di fine lavori e di concessione della tariffa incentivante.

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it.

 

 

Allegato 3-A

 

1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:

a) progetto definitivo dell'impianto;

b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:

b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

b2) denuncia di inizio attività conforme all'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;

b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;

b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto;

d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;

e) certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;

f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011:

f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all'installazione dei moduli fotovoltaici, intendendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilità, siano installati più impianti, dovrà essere altresì prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 km;

g) nel caso di applicazione del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.

 

Allegato 3-B

 

Di seguito vengono riportate le condizioni che andranno verificate e certificate dal gestore di rete.

Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico.

1. Fine lavori dal punto di vista strutturale. Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, nel seguito descritti dettagliatamente, è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa.

L'impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di impianto su edificio, così come indicato nelle regole tecniche del GSE.

 

2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.

Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione».

Impianto di produzione è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:

-        delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica;

-        dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, ecc.

In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.

Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione.

Inoltre è possibile distinguere, con riferimento all'impianto per la connessione:

-        impianto di rete per la connessione è la porzione d'impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

-        impianto di utenza per la connessione è la porzione d'impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.

L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:

-        una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;

-        una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento per il collegamento alla rete.

Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta tensione, è necessario includere nelle attività di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di tensione.

Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di trasformazione.

Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la connessione di competenza del richiedente.

La definizione di fine lavori non comprende l'impianto di rete per la connessione.

 

 

Allegato 3-C

 

2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:

a) domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

a2) documentazione di cui all'allegato 3-A; tale documentazione non è dovuta qualora sia già stata trasmessa ai fini della iscrizione ai registri;

a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;

b) scheda tecnica finale d'impianto;

c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;

d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:

-        numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;

-        eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;

-        numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;

-        eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;

-        contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;

-        punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;

-        presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;

f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;

g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;

h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalità previste nelle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall'Agenzia delle dogane oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle dogane sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane: disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio;

i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:

-        relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;

-        almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.

 


Allegato 4
Caratteristiche e modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica

 

1. Caratteristiche costruttive.

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

a) coperture degli edifici;

b) superfici opache verticali;

b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:

a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;

b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito. 2. Modalità di installazione.

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

 


Allegato 5
Impianti di cui al Titolo II
Tariffe per l'anno 2011

 

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:

 

Tabella 1

 

 

Giugno

Luglio

Agosto

 

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

 

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 3

0,387

0,344

0,379

0,337

0,368

0,327

3 < P ≤ 20

0,356

0,319

0,349

0,312

0,339

0,303

20 < P ≤ 200

0,338

0,306

0,331

0,300

0,321

0,291

200 < P ≤ 1.000

0,325

0,291

0,315

0,276

0,303

0,263

1.000 < P ≤ 5.000

0,314

0,277

0,298

0,264

0,280

0,250

P > 5.000

0,299

0,264

0,284

0,251

0,269

0,238

 

 

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2:

 

Tabella 2

 

 

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

 

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

 

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 3

0,361

0,316

0,345

0,302

0,320

0,281

0,298

0,261

3 < P ≤ 20

0,325

0,289

0,310

0,276

0,288

0,256

0,268

0,238

20 < P ≤ 200

0,307

0,271

0,293

0,258

0,272

0,240

0,253

0,224

200 < P ≤ 1.000

0,298

0,245

0,285

0,233

0,265

0,210

0,246

0,189

1.000 < P ≤ 5.000

0,278

0,243

0,256

0,223

0,233

0,201

0,212

0,181

P > 5.000

0,264

0,231

0,243

0,212

0,221

0,191

0,199

0,172

 

 

Tariffe per l'anno 2012 3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

 

Tabella 3

 

 

1° semestre 2012

2° semestre 2012

 

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

 

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 3

0,274

0,240

0,252

0,221

3 < P ≤ 20

0,247

0,219

0,227

0,202

20 < P ≤ 200

0,233

0,206

0,214

0,189

200 < P ≤ 1.000

0,224

0,172

0,202

0,155

1.000 < P ≤ 5.000

0,182

0,156

0,164

0,140

P > 5.000

0,171

0,148

0,154

0,133

 

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

 

4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:

 

Tabella 4

 

 

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

 

Tariffa onnicomprensiva

Tariffa autoconsumo

Tariffa onnicomprensiva

Tariffa autoconsumo

1 ≤ P ≤ 3

0,375

0,230

0,346

0,201

3 < P ≤ 20

0,352

0,207

0,329

0,184

20 < P ≤ 200

0,299

0,195

0,276

0,172

200 < P ≤ 1.000

0,281

0,183

0,239

0,141

1.000 < P ≤ 5.000

0,227

0,149

0,205

0,127

P > 5.000

0,218

0,140

0,199

0,121

 


5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

 

Tabella 5

 

 

1° semestre

2° semestre

2013

 

9%

2014

13%

13%

2015

15%

15%

2016

30%

30%

 

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:

dove:

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.

7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

 

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III

Tariffe per l'anno 2011

 

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:

 

Tabella 6

 

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

[kW]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 20

0,427

20 < P ≤ 200

0,388

P >200

0,359

Tariffe per l'anno 2012 10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7:

 

Tabella 7

 

 

1° semestre 2012

2° semestre 2012

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

Tariffa corrispondente

[kW]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 20

0,418

0,410

20 < P ≤ 200

0,380

0,373

P > 200

0,352

0,345

 

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

 

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8:

 

Tabella 8

 

Intervallo di potenza

Tariffa onnicomprensiva

Tariffa autoconsumo

[kW]

[kWh]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 20

0,543

0,398

20 < P ≤ 200

0,464

0,361

P > 200

0,432

0,334

 

12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

 

Tabella 9

 

 

1° semestre

2° semestre

2013

 

3%

2014

4%

4%

 

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente

-        applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:

dove:

 

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.

 

14. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

 

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV

Tariffe per l'anno 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:

 

Tabella 10

 

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

[kW]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 200

0,359

200 < P ≤ 1.000

0,310

P > 1.000

0,272

 

Tariffe per l'anno 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11:

Tabella 11

 

 

1° semestre 2012

2° semestre 2012

Intervallo di potenza

Tariffa corrispondente

Tariffa corrispondente

[kW]

[Euro/kWh]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 200

0,352

0,345

200 < P ≤ 1.000

0,304

0,298

P > 1.000

0,266

0,261

 

 

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12:

 

Tabella 12

 

 

Tariffa onnicomprensiva

Tariffa autoconsumo

[kW]

[kW]

[Euro/kWh]

1 ≤ P ≤ 200

0,437

0,334

200 < P ≤ 1.000

0,387

0,289

P > 1.000

0,331

0,253

 

20. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

 

Tabella 13

 

 

1° semestre

2° semestre

2013

 

3%

2014

4%

4%

 

21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente

-        applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:

 

dove:

 

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.

22. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

 


 



[1]    DM 28 luglio 2005, recante Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare(GU n. 181 del 5 agosto 2005).

[2]     Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n° 71 del 28 Marzo 2011.

[3]     Come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

[4]    Per i tempi si veda la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA), e successive modiche ed integrazioni.

[5]    Si tratta della delibera di ttuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010 (terzo conto energia).

[6]    Le regole tecniche sono disponibili all’indirizzo internet http://www.gse.it/GSE%20Informa/Documents/REGOLE-TECNICHE-REGISTRO-DM-5-05-2011-Finale.pdf

e all’indirizzo

http://www.gse.it/GSE%20Informa/pagine/QUARTCONTENEAPERTREGIGRANDIIMPEMODDAUTILIZZ.aspx sono disponibili i modelli da utilizzare.

[7]    Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al titolo II i seguenti soggetti:

a)  le persone fisiche;

b)  le persone giuridiche;

c)  i soggetti pubblici;

d)  i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

[8]    Tra i requisiti degli impianti, la potenza nominale non deve essere inferiore a 1 kW.

[9]    Si veda anche la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto ministeriale.

[10]   Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al titolo III i seguenti soggetti:

a)  le persone fisiche;

b)  le persone giuridiche;

c)  i soggetti pubblici;

d)  i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

[11]   Tra i requisiti degli impianti, la potenza nominale deve essere compresa tra 1 kW e 5 MW.

[12]   Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al titolo IV i seguenti soggetti:

a)  le persone giuridiche;

b)  i soggetti pubblici.

Sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini.

[13]   Tra i requisiti degli impianti, la potenza nominale deve essere compresa tra 1 kW e 5 MW.

[14]   Per gli impianti di cui sono soggetti responsabili gli enti locali si ricorda che i commi 173-174 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui “soggetti responsabili” sono gli enti locali.In particolare il comma 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica.

[15]   Pubblicata sulla GU n. 234 del 7 ottobre 2005.

[16]   Inizialmente previsto dall'art. 10, comma 7, secondo periodo, della legge n. 133/99, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW,  confermato dall’art. 6 del D.Lgs. 387/03 e successivamente esteso  con la legge n. 244/07 e con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 , il il servizio di scambio sul posto consiste in una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica. Con la deliberazione ARG/elt 74/08, in applicazione dall'1 gennaio 2009, l'Autorità ha previsto che lo scambio sul posto sia erogato da un unico soggetto su base nazionale (il GSE) e non più dalle imprese distributrici.

[17]   Il regime di ritiro regolato dalla deliberazione n. 34/05 – più volte modificato - ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dal 1° luglio 2007, in applicazione della legge n. 125/07, hanno subito mutamenti tali da determinare la necessità di pervenire alla definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime. E’ stata quindi approvata la delibera n. 280 del 2007 (GU n. 284 del 6 dicembre 2007 n. 255) allo scopo di facilitare il ritiro dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da generazione distribuita, garantendo ai produttori maggiori certezze e procedure semplificate. Il provvedimento ha introdotto anche una remunerazione minima garantita, a seconda della fonte utilizzata, per i piccoli impianti di produzione da rinnovabili (fino a 1 MW di potenza) che costituisce un sostegno aggiuntivo agli incentivi già previsti per questi impianti caratterizzati da costi di esercizio e manutenzione più elevati, come si legge  nel comunicato stampa AEEG del 13 novembre 2007. Inoltre, per agevolare i produttori, la delibera  affida ad un solo soggetto centralizzato, il Gestore del Sistema Elettrico (GSE), il ritiro dell’energia prodotta che in precedenza era gestito dalle varie imprese di distribuzione. Al GSE viene pertanto affidato un ruolo di intermediario commerciale sotto il controllo dell’Autorità stessa. Vengono inoltre stabilite procedure uniformi per tutti i produttori.

[18]   L’articolo 13 cit. indicante le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, al comma 3 prevede, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (cfr. nota precedente).

[19]   kWp: l’unità di misura che esprime la potenza massima («picco») di un modulo o di un generatore solare.

[20]   Le componenti tariffarie A costituiscono un'importante caratteristica della tariffa elettrica italiana e sono poste a copertura di oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge. Tali oneri vengono generalmente identificati come oneri impropri in quanto rappresentano costi che ricadono in tariffa senza essere giustificati da ragioni di efficienza, in quanto si tratta di oneri sostenuti nell'interesse della collettività. I costi gravano sia sui clienti vincolati, sia sui clienti liberi e sono posti a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto. I valori delle componenti tariffarie A2-A6 sono determinati dall'Autorità e sono differenziati per tipologia di utenza.

[21]   La richiamata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, che ha introdotto le regole che consentono l’avvio operativo del presente conto energia, ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico. Tali procedure si prevede che vengano gestite operativamente dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) che ha attivamente collaborato con l’Autorità alla loro definizione. Insieme alla delibera n. 90/07, l'AEEG ha emanato le delibere n. 88/07 e 89/07 con le quali sono state introdotte nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione, prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura dell’energia elettrica prodotta. Sul fronte della connessione (delibera n. 89/07) si prevede un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione; la riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005. Inoltre vengono definiti (delibera n.88/07) criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta; un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi).

 

[22]   L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 impone alle imprese distributrici l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza che sia compromessa la continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall’Autorità per l‘energia in materia di tariffe. L’articolo 14 del D.Lgs. 387/03, che costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva 2001/77/CE, demanda all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas il compito adottare direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV.

 

[23]   Nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative, il D.Lgs. n. 387/03, all’art. 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali è previsto il rilascio di qualche autorizzazione, sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 90 giorni.

 

[24]   L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2 comma 2, del D.Lgs. 79/1999 è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99.

[25]   Per gli impianti di cui sono soggetti responsabili gli enti locali si ricorda che i commi 173-174 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui “soggetti responsabili” sono gli enti locali.In particolare il comma 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 nell'ambito delle disponibilità indicate dall'articolo 12 del DM e ai fini dell’applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall’articolo 6 dello stesso decreto.

[26]   Come già ricordato, l’articolo 13 cit. indicante le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, al comma 3 prevede, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

 

[27]   Legge 27 dicembre 2002 n. 289,recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella GU 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. Il comma 5 dell’articolo 2 interviene in materia di detrazione di imposta ai fini IRPEF perinterventi di ristrutturazioni edilizie, di cui all’articolo 1 della L. n. 449/97 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) e successive modificazioni, prorogando il termine entro il quale l’agevolazione può essere usufruita e apportando alcune modifiche alla materia.

[28]   L’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia è stato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 387/03 e destinato a verificare la coerenza tra le misure incentivanti e le normative promosse a livello statale e regionale. Istituito con il decreto del 16 dicembre 2004, l’Osservatorio trovato a dover sospendere le sue attività a causa di ritardi nell’operatività dopo solo un anno dalla nomina,  è stato nuovamente riattivato nel 2008.

[29]   La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.A., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione