Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - A.C. 3970 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3970/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 432
Data: 09/02/2011
Descrittori:
DIRITTO COMMERCIALE   PAGAMENTO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali

 

A.C. 3970

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 432

 

 

 

9 febbraio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0177.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo. 3

Contenuto della proposta di legge

§      La proposta di legge A.C. 3970. 9

§      Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)13

§      Articolo 2 (Finanziamento del fondo rotativo)15

§      Articolo 3 (Termini di pagamento)19

§      Articolo 4 (Presupposti e modalità di accesso al fondo rotativo)21

§      Articolo 5 (Delegazione di pagamento)23

§      Articolo 6 (Contestazione del credito)25

§      Articolo 7 (Mancato pagamento del debitore)27

§      Articolo 8 (Adempimento spontaneo del debitore)29

§      Articolo 9 (Disposizioni attuative)31

Compatibilità comunitaria

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE.. 33

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

In Italia la materia concernente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La direttiva ha dettato una disciplina per la soluzione del problema dei ritardati pagamenti in Europa in linea con le esigenze del mercato unico e con i principi di trasparenza e di libertà economica che ne sono alla base.

 

La direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali[1], è stata approvata a conclusione di un lungo iter che, iniziato nell'aprile 1998 con la presentazione della relativa proposta di direttiva da parte della Commissione UE, ha trovato il suo epilogo nella procedura di conciliazione svoltasi fra Parlamento Europeo e Consiglio per la definizione di un testo finale che tenesse conto delle rispettive posizioni su taluni aspetti specifici del provvedimento[2].

Sul piano generale la nuova disciplina ha operato il riconoscimento del principio della libertà contrattuale delle parti e ha introdotto regole comuni per le transazioni commerciali fra privati e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Essa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (articolo 1), fra imprese ovvero tra imprese e Pubblica Amministrazione; inoltre rientrano nel campo di applicazione anche le professioni liberali, sebbene non considerate imprese e non comportanti l'esercizio di attività commerciale.

La direttiva prevede quindi (articolo 3) che le parti possano liberamente fissare in contratto il termine di pagamento che ritengono opportuno. Se il pagamento non viene effettuato alla data fissata in contratto sono dovuti interessi di mora dal giorno successivo a tale data, ma se non è stata fissata una data in contratto, gli interessi decorrono automaticamente (cioè senza necessità di costituire in mora il debitore) nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, oppure dalla data di ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Se per legge o per contratto è prevista una procedura di accettazione o di verifica della fornitura o della prestazione, gli interessi decorrono nel termine di 30 giorni dalla data di accettazione o di verifica.

Inoltre, per talune categorie di contratti gli Stati membri possono portare tale termine a 60 giorni; ciò, peraltro, a condizione che sia esplicitamente previsto che detto termine non potrà essere derogato dalla parti oppure che venga sensibilmente elevato il tasso d'interesse.

L'ammontare degli interessi di mora (Tasso Legale) è rimesso alla libera contrattazione delle parti; nel caso in cui nulla venga previsto direttamente dalle parti, esso sarà determinato sulla base del tasso di riferimento della BCE, aumentato di almeno 7 punti percentuali ('margine')[3].

Ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire, nell'ambito del proprio ordinamento, l'esercizio della clausola di riserva di proprietà[4], purché convenuta dalle parti prima della consegna dei beni.

Inoltre, per il recupero dei crediti gli Stati membri dovranno introdurre nella legislazione nazionale una procedura in base alla quale il creditore può ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso o della domanda all'Autorità competente, salvo contestazione del debito o degli aspetti procedurali (articolo 5).

 

Sulla base della delega legislativa conferita dall'articolo 26 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), è stato adottato il decreto legislativo n. 231/2002 i cui contenuti, oltre a rispettare i principi e criteri di delega fissati dalla legge comunitaria 2001, ricalcano sostanzialmente le disposizioni recate dalla direttiva 2000/35/CE.

Il decreto legislativo reca disposizioni che si applicano a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali[5] (art. 1), intese come contratti comunque denominati tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo (art. 2)[6].

L'articolo 3 sancisce il diritto del creditore a percepire gli interessi moratori disciplinati dalle successive disposizioni, a meno che il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento è determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. L'onere della prova al fine di escludere la propria responsabilità è quindi a carico del debitore, così come stabilito in via generale dal codice civile all'art. 1218.

L'articolo 4 da attuazione all'articolo 3, par. 1, lett. a) e b) della direttiva, disciplinando la decorrenza degli interessi moratori, in deroga a quanto previsto in via generale per tutte le obbligazioni dall'articolo 1219 del codice civile.

Il decreto legislativo elimina la costituzione in mora e fa decorrere automaticamente gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (comma 1).

Anche quando il contratto non prevede un termine per il pagamento, gli interessi moratori decorrono ope legis trascorsi 30 giorni (termine legale):

§      dalla data di ricevimento della fattura o di una analoga richiesta di pagamento;

§      dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non è certa la data di ricevimento della richiesta di pagamento;

§      dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi se la fattura o richiesta di pagamento è anteriore;

§      dalla data dell'accettazione o della verifica di conformità eventualmente previste dalla legge o dal contratto se la fattura o richiesta di pagamento è anteriore.

Per i contratti concernenti la cessione di prodotti alimentari deteriorabili il pagamento del corrispettivo va effettuato entro il termine legale di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro degli stessi, e gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile (comma 3).

Il comma 4 stabilisce il principio della libertà contrattuale delle parti nella fissazione di termini superiori a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le pattuizioni siano fatte per iscritto e siano nei limiti degli accordi sottoscritti a livello nazionale tra Ministero dello sviluppo economico e le organizzazioni rappresentative dei settori produttivi interessati.

L'articolo 5 attua l'art. 3, par. 1, lett. d) della direttiva, relativo al saggio degli interessi. Viene riprodotto il contenuto della direttiva, affermando che ai fini del decreto legislativo, il tasso degli interessi moratori - salvo diverso accordo tra le parti - è pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE (applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione) maggiorato di 7 punti percentuali. Tale saggio, rilevato il primo giorno lavorativo della BCE, si applica per sei mesi.

Spetterà al Ministero dell'economia e delle finanze curare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tasso di riferimento al netto della maggiorazione di 7 punti: la pubblicazione dovrà avvenire due volte all'anno, entro i primi 5 giorni lavorativi di gennaio e di luglio.

La lettera e), par. 1, articolo 3 della direttiva è attuata dall'articolo 6, relativo al risarcimento dei costi di recupero dei crediti.

Salva la prova della non imputabilità del ritardo di pagamento al debitore - prova che egli stesso dovrà dare – o la prova del maggior danno, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per recuperare le somme che il debitore non gli ha tempestivamente corrisposto (comma 1).

I costi, come affermato dalla direttiva, devono rispondere a principi di trasparenza e di proporzionalità con il debito e, per quanto aggiunto dal comma 2 dell'articolo in commento, possono essere determinati anche in base a elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

L'articolo 7 afferma che gli accordi sulla data di pagamento (o accordi sulle conseguenze del ritardo di pagamento) gravemente iniqui in danno dei creditori sono nulli. Per stabilire se un accordo è iniquo si farà riferimento alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali fra i medesimi e ad ogni altra circostanza utile.

Il legislatore definisce gravemente iniqui l’accordo che, senza essere giustificato da ragioni obiettive, ha per scopo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore o quello con cui l’appaltatore o subfornitore imponga ai proprio fornitori o subfornitori termini più di pagamento più lunghi di quelli a lui concessi.

La dichiarazione di nullità dell'accordo è pronunciata anche d'ufficio dal giudice che, conseguentemente, applica i termini legali ovvero riconduce a equità il contenuto dell'accordo.

L'articolo 8 individua una serie di azioni a tutela di interessi collettivi, mutuate sostanzialmente sulle azioni a tutela dei consumatori previste dalla legge n. 281 del 1998 (anch'essa emanata per dare attuazione a normativa comunitaria), esperibili dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, per contrastare il ricorso a condizioni contrattuali inique in danno dei creditori. Il diritto di azione viene riconosciuto dal legislatore alle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL, prevalentemente in rappresentanza delle PMI e degli artigiani.

Inoltre, se gli obblighi stabiliti dal provvedimento adottato dal giudice a seguito dell'azione a tutela degli interessi collettivi (comma 1 e 2) restano inadempiuti, il giudice - d'ufficio o su domanda dell'associazione ricorrente - dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.100 euro per ogni giorno di ritardo, tenendo conto della gravità del fatto (comma 3).

L'articolo 9 dà attuazione alla direttiva comunitaria per quanto riguarda le procedure di recupero dei crediti. A tal fine vengono apportate le seguenti modifiche al codice di procedura civile: è abrogato l'articolo 633, ultimo comma, c.p.c., ai sensi del quale il decreto ingiuntivo non può essere pronunciato quando la notificazione del provvedimento esecutivo all’intimato debba avvenire fuori del territorio nazionale. L'articolo 641, comma 1, c.p.c. viene modificato al fine di ottenere che il giudice, se sussistono le condizioni di cui all'art. 633, emetta decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Si tratta di un termine ordinatorio volto a favorire un'accelerazione dei procedimenti. Se l'intimato risiede in uno degli Stati membri dell'Unione europea il termine per l'adempimento/opposizione è di 50 giorni e può essere ridotto a 20. Se l'intimato risiede in altri Stati il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere né inferiore a 30 né superiore a 120. Il decreto legislativo dispone che l'ordinanza di esecuzione provvisoria e parziale del decreto ingiuntivo debba essere concessa dal giudice per quanto riguarda le somme non contestate, a meno che l'opposizione non sia proposta per vizi procedurali.

E’ da sottolineare che le modifiche al codice di rito trovano applicazione per tutti i procedimenti di ingiunzione, a prescindere dalla natura di debitore e creditore, laddove il campo di applicazione della direttiva riguarda le transazioni commerciali fra imprese (ivi compresi i liberi professionisti) e fra imprese e P.A.

L'articolo 10 sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, riguardante i contratti di subfornitura e volta a tutelare le piccole e medie imprese, spesso svantaggiate nei confronti di controparti economicamente e contrattualmente più forti, soprattutto per quanto attiene ai termini e alle condizioni di pagamento delle commesse.

Attuando i principi e criteri direttivi di cui all'art. 26, comma 2, lett. e) della legge comunitaria 2001, la norma dispone che in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 7 punti (vedi sopra, art. 5), salva la prova del danno ulteriore e salva la pattuizione di interessi moratori superiori. Viene confermato che, ove il ritardo nel pagamento ecceda i 30 giorni dal termine convenuto, il committente incorre anche in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

L'articolo 11 contiene una norma transitoria volta ad escludere che le disposizioni del decreto si applichino ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. Si tratta del termine entro il quale gli Stati devono recepire la normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.

Il legislatore delegato ha, inoltre, fatto salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali contenenti una disciplina più favorevole per il creditore e ha specificato che la riserva di proprietà ex art. 1523 c.c., concordata per iscritto tra l’acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle ulteriori forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e registrate nelle scritture contabili.

 

Si ricorda, inoltre, che per perseguire le finalità insite nella predetta direttiva sono state adottate alcune misure, contenute nell’articolo 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (legge n. 102/2009), volte, da un lato, a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie della pubblica amministrazione - attraverso l’adozione, entro il 31 dicembre 2009, di misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento da parte delle P.A. delle somme dovute e prevedendo responsabilità di carattere disciplinare e amministrativa dei funzionari pubblici chiamati ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa -, dall’altro, a procedere alla liquidazione dei debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009 per somministrazioni, forniture ed appalti.

Con riferimento alla liquidazione dei debiti già in essere, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 le amministrazioni pubbliche sono state autorizzate ad emettere, entro il 1° agosto 2009, titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle imprese private riferibili a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, per un ammontare pari a 7 miliardi di euro.

Per quanto concerne la problematica relativa allo smaltimento dei debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche, va ricordato inoltre che già con il D.L. n. 185/2008, articolo 9 (come successivamente modificato dall’articolo 6 del D.L. n. 5/2009) è stata definita una procedura volta a far fronte alle situazioni debitorie pregresse formatesi nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. Con riferimento ai crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni locali, lo stesso articolo 9, al comma 3-bis, del D.L. 185/2009, come recentemente modificato dall’articolo 1, comma 16, del D.L. 194/2009, ha previsto per gli anni 2009 e 2010 la possibilità da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Per quanto riguarda la recente approvazione di una direttiva con la quale si prospetta una rifusione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rinvia al paragrafo “Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE”.

 


La proposta di legge A.C. 3970

La proposta di legge A.C. 3970, d’iniziativa dell’on. Dal Lago ed altri, è volta all’individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che, come si legge nella relazione illustrativa, incidono negativamente sull'attività delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni, già messe in difficoltà dall’attuale contesto economico negativo e dal razionamento del credito.

Nel 2009 a causa della crisi economica e finanziaria il problema si è acuito e nel corso dell’anno quasi la metà delle imprese ha accusato nelle transazioni commerciali con clienti italiani una dilazione dei tempi di incasso. Ancora più ritardataria si è confermata la pubblica amministrazione.

Il ritardo nei pagamenti, oltre a danneggiare le singole imprese, soprattutto quelle di minore dimensione – che in Italia sono la stragrande maggioranza -, limitando le transazioni commerciali, si ripercuote negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno ostacolando lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo.

Stando sempre a quanto riportato nella relazione, i termini di pagamento in Italia risultano più lunghi di quelli della media europea (si va da una media di circa 32 giorni nei Paesi scandinavi a 78 giorni nel sud dell'Europa). In Italia il periodo medio di pagamento è di 57 giorni per i privati, di 88 giorni per le imprese e di ben 135 per la pubblica amministrazione (il ritardo medio è di 28 giorni - era di 23,9 giorni nel 2007). 

Al fine di arginare e di incidere sulla cattiva pratica del ritardo dei pagamenti la proposta di legge in commento individua strumenti giuridici ulteriori rispetto a quelli attualmente in vigore, che, almeno in parte, “consentano alle imprese di recuperare la liquidità connessa al credito nei confronti dei terzi debitori con minore sforzo economico e diano loro più certezze nella programmazione economica e finanziaria”.

Si ricorda che in Italia la materia è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che ha recepito la direttiva 2000/35/CE (cfr. il “Quadro normativo").

La recente crisi economica, secondo la relazione, ha messo in luce gli aspetti di criticità della legislazione vigente - nonostante alcuni miglioramenti registrati fino al 2007 – che riguardano in particolare la lentezza del processo civile e l'inefficacia delle sanzioni, senza considerare la difficoltà che incontrano le aziende creditrici per accedere ad un ulteriore credito presso le banche e nella cessione dei crediti medesimi a queste ultime. A otto anni dalla sua entrata in vigore, la normativa vigente non ha ancora consentito il raggiungimento di uno standard paragonabile almeno alla media europea.

 

La proposta di legge in esame, che consta di nove articoli, individua termini certi e inderogabili di pagamento, prevedendo però modalità di entrata in vigore scaglionata nel tempo e un periodo transitorio (comunque non superiore ad un anno) stabilito dalle singole camere di commercio per l'entrata a regime.

Il termine di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo diversa disposizione pattuita fra le parti, viene fissato al trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione (la diversa pattuizione tra le parti può comunque al massimo raddoppiare tale termine di trenta giorni). In caso di superamento dei previsti termini si attivano due meccanismi giuridici:

§      l'automatica iscrizione del debitore moroso nel registro informatico dei protesti tenuto dalle camere di commercio territorialmente competenti;

§      l’intervento, su richiesta, di un fondo rotativo presso le camere di commercio, finanziato, in parte, dalle imprese iscritte alla camera di commercio di appartenenza che volontariamente vi aderiscono e, in parte, mediante l'attività di riscossione del credito posta in essere dall'ente nei casi e con le modalità indicati nella proposta.

 

L’articolo 1 definisce le finalità del provvedimento e ne delimita il campo di applicazione, prevedendo la costituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio al quale possono accedere le imprese in sofferenza per mancati o ritardati pagamenti.

L’articolo 2 riguarda il finanziamento del fondo rotativo, che avviene in parte tramite la contribuzione delle associazioni delle imprese sulla base di accordi con le camere di commercio e in parte con una quota parte dei proventi dell’attività di riscossione del credito dai debitori morosi svolta dalle stesse camere di commercio.

L’articolo 3 stabilisce il termine di pagamento in 30 giorni dalla consegna o spedizione della merce, salvo diversa pattuizione delle parti interessate, che comunque non può stabilire stabilire un termine superiore a 60 giorni.

L’articolo 4 definisce i presupposti le modalità di accesso al fondo da parte delle imprese.

L’articolo 5 riguarda l’erogazione del finanziamento all’impresa richiedente da parte del fondo e la delegazione di pagamento a favore della camera di commercio per il recupero del credito.

L’articolo 6 disciplina tempi e modalità dell’eventuale contestazione del credito.

L’articolo 7 riguarda il mancato pagamento da parte del debitore scaduto il termine previsto dal provvedimento, che determina l’iscrizione automatica del debitore nel registro informatico dei protesti e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’articolo 8, in caso di adempimento spontaneo del pagamento del debito e della sanzione pecuniaria, prevede la cancellazione automatica dal registro informatico dei protesti consentendo un eventuale rateizzazione della sanzione amministrativa.

L’articolo 9, infine,rimette allesingole camere di commercio l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame.

 

Di seguito si illustrano più dettagliatamente i singoli articoli.

 


Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)

 


1. Al fine di garantire ai creditori una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, è istituito un fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese, di seguito denominato «fondo rotativo» presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al quale possono accedere, in base ai requisiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge e dai rispettivi regolamenti camerali, le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi.

2. La presente legge si applica a tutte le transazioni commerciali per la fornitura di merci e per la prestazione di servizi i cui contratti sono stati stipulati successiva­mente alla data di entrata in vigore della legge medesima.


 

 

L’articolo 1 individua finalità e campo di applicazione della proposta in commento.

In particolare, per garantire ai creditori una maggior tutela contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali in linea con gli obiettivi in ambito UE, il comma 1 istituisce presso le camere di commercio un fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese.

Si osserva che impropriamente si fa riferimento alla cessione dei crediti delle imprese. In realtà, come anche precisato puntualmente dalla stessa relazione illustrativa e come stabilito dall’art. 5 del provvedimento, tecnicamente si tratta di delegazione di pagamento e non di cessione del credito. Pertanto nella disposizione in esame sarebbe opportuno modificare di conseguenza la denominazione del fondo.

L’accesso al Fondo rotativo è limitato alle imprese in sofferenza a causa del mancato o ritardato pagamento di merci o servizi forniti a terzi, in base a requisiti e secondo modalità stabilite dal provvedimento e dai rispettivi regolamenti camerali.

 

Nell’ambito di applicazione della proposta rientrano tutte le transazioni commerciali relative a fornitura di merci e a prestazione di servizi, purché i relativi contratti siano stati stipulati in data successiva all’entrata in vigore del provvedimento (comma 2).

 

 

 


Articolo 2
(Finanziamento del fondo rotativo)

 


1. Ai fini del finanziamento del fondo rotativo, le CCIAA, all'atto dell'istituzione del fondo stesso, possono contrarre finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, con la restituzione di capi­tale e di interessi a carico del fondo stesso. La garanzia dello Stato, concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti dirigenziali, resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo rotativo è finanziato annualmente dalle associazioni degli im­prenditori più rappresentative in base ad accordi con le rispettive CCIAA territo­rialmente competenti e dalle stesse CCIAA. Tali associazioni finanziano il fondo rotativo annualmente in base ai predetti accordi.

3. Il fondo rotativo è altresì finanziato da una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito svolta dalle CCIAA, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

4. L'ammontare delle somme destinate al finanziamento del fondo rotativo ai sensi del comma 3 è parametrato all'entità del credito per il quale è richiesto l'accesso al fondo stesso ed è determinato in base a una tabella approvata con regolamento camerale.

5. Possono accedere al fondo rotativo esclusivamente le imprese creditrici ade­ renti alle associazioni di cui al comma 2 che non sono state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi venti­quattro mesi e che non hanno subìto nei precedenti dieci anni sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi.

6. È facoltà delle imprese iscritte alla CCIAA comunicare alla commissione, di cui all'articolo 4, il mancato pagamento, nei termini di cui all'articolo 3, di un credito da parte di un'altra impresa avente sede legale in Italia o in un'altro Stato membro dell'Unione europea.

7. I soggetti che hanno ottenuto di accedere al fondo rotativo sono obbligati a trasmettere la comunicazione di cui al comma 6.


 

 

Ai sensi del comma 1, per finanziare il fondo rotativo, alle camere di commercio è consentito - almeno all'atto della sua istituzione – di contrarre finanziamenti, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti spa (ai sensi dell'art. 5, co. 7, lett. a), secondo periodo, del D.L. 269/2003) con la restituzione di capitale e di interessi a carico del fondo medesimo, allo scopo - come si precisa nella relazione illustrativa - di agevolare il reperimento delle risorse iniziali e mettere in moto il meccanismo individuato[7].

L'articolo 5 del richiamato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) prevede la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (CDP S.p.A.), con il compito di concedere finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, e di concedere finanziamenti relativi alle reti e agli impianti destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche, a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta non assistite dalla garanzia dello Stato ed effettuate esclusivamente attraverso investitori istituzionali.

In particolare il comma 7, lettera a), riguarda la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli enti pubblici in generale e agli organismi di diritto pubblico.

Le forme di provvista relative a questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. La distribuzione di questi prodotti, come previsto espressamente, è affidata a Poste italiane S.p.A. o a società da essa controllate e su di essi sussiste la garanzia dello Stato.

E’ inoltre previsto che la CDP S.p.A. possa raccogliere fondi con l’emissione di titoli o, più in generale, l’assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato[8].

 

La disposizione in esame prevede che la garanzia dello Stato per i predetti finanziamenti, concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante uno o più decreti dirigenziali[9], resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. La definizione delle modalità di concessione della garanzia spetta ad regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

I commi da 2 a 5 recano invece meccanismi per il finanziamento “a regime” del fondo.

Il comma 2 stabilisce che il fondo venga finanziato con cadenza annuale dalle associazioni degli imprenditori più rappresentative sulla base di accordi con le rispettive camere di commercio territorialmente competenti e dalle stesse camere di commercio.

Andrebbe chiarito il riferimento ad un finanziamento da parte delle stesse camere di commercio. Sembrerebbe che sia aggiuntivo rispetto alle risorse versate dalle associazioni degli imprenditori, ma non è chiaro in che termini avvenga in concreto.

L’ultimo periodo del comma, invece, risulta pleonastico. Andrebbe pertanto soppresso.

 

L'ulteriore finanziamento del fondo rotativo da parte delle associazioni degli imprenditori più rappresentative, secondo la relazione illustrativa, “risponde all'esigenza di consolidare la natura assicurativa e solidaristica del fondo stesso, il quale deve essere sentito come proprio dalle imprese che vi accedono, ma che non cercano di avvantaggiarsene impropriamente, trattandosi di soldi – in larga parte – loro propri”.

 

Ai sensi del comma 3 al finanziamento del fondo contribuisce anche una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito che le camere di commercio svolgono secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 7.

La relazione precisa che si tratta di una percentuale variabile del “credito integrato dalla sanzione” che le camere di commercio riscuotono. Secondo la stessa relazione (ma una previsione in tal senso non figura nella proposta di legge) tale percentuale non dovrebbe superare il 20% dell’importo riscosso.

 

L'ammontare delle somme destinate a finanziare il fondo rotativo ai sensi del comma 3 è parametrato all'entità del credito per il quale viene richiesto l'accesso al fondo stesso ed è determinato sulla base di una tabella approvata con regolamento camerale (comma 4).

Si osserva che la disposizione prende in considerazione solamente il credito, mentre sembrerebbe – considerata la ratio della norma, come peraltro confermata dalla relazione illustrativa – che debba affluire al fondo anche una percentuale delle sanzioni riscosse.

L’accesso al fondo rotativo è riservato esclusivamente alle imprese creditrici che aderiscono alle associazioni di imprenditori di cui al comma 2 (cioè che finanziano il fondo), che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che nei precedenti dieci anni non siano state condannate per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi (comma 5).

Le imprese iscritte alla camera di commercio possono comunicare alla commissione, cui è demandata l’approvazione delle richieste di accesso al fondo (cfr. art. 4), il mancato pagamento di un credito entro i termini fissati dall’articolo 3, da parte di un'altra impresa avente sede legale in Italia o in un'altro Stato UE (comma 6). Tale comunicazione è invece obbligatoria per le imprese che abbiano ottenuto l’accesso al fondo rotativo (comma 7).

 

 


Articolo 3
(Termini di pagamento)

1. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commer­ciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

2. Il diverso termine convenuto tra le parti ai sensi del comma 1 non può in ogni caso superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

 

 

L’articolofissa il termine di pagamento nelle transazioni commerciali al trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni contrarie che siano state esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuite tra le parti; in tal caso, comunque, il termine non può superare i sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

 

Si osserva che la disciplina sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali introdotta dall’articolo in esame si sovrappone a quella di cui al D.Lgs. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (v. “Quadro normativo”).

La proposta di legge si discosta in maniera rilevante dalla predetta disciplina di derivazione UE, più organica ed articolata.

Per esempio, con riferimento ai termini di pagamento, la disciplina vigente di norma stabilisce un termine legale solamente in mancanza di apposita previsione contrattuale (pur prevedendo la nullità di tali previsioni contrattuali se risultino gravemente inique, sulla base di determinati criteri, in danno del creditore), mentre la proposta di legge in esame stabilisce un termine tassativo che si applica in ogni caso e che le parti possono solamente al massimo raddoppiare. Inoltre, rispetto alla normativa di derivazione UE, è differente il dies a quo da cui decorre il termine di pagamento. Mentre il provvedimento in esame fa decorrere tale termine in ogni caso dalla data di consegna o di spedizione della merce o di esecuzione della prestazione, il D.Lgs. 231/2002 lo fa decorrere a seconda dei casi da momenti diversi (dalla data di ricevimento della fattura o di una analoga richiesta di pagamento; dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali) sulla base di determinati criteri.

Si consideri, inoltre, che i problemi di compatibilità della disciplina di cui alla proposta di legge in esame si ripropongono sostanzialmente anche con riferimento alla nuova direttiva, recentemente approvata in via definitiva, che modifica la direttiva 2000/35/CE (v. "Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE”).

 

 


Articolo 4
(Presupposti e modalità di accesso al fondo rotativo)

 


1. Le imprese che si trovano nella situazione di cui all'articolo 1 possono accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dalla CCIAA.

2. Presso ogni CCIAA è istituita una commissione, composta da rappresentanti della stessa CCIAA e da rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative, da nominare secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4, alla quale è demandato il compito di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al soggetto richiedente.

3. In ogni caso il soggetto richiedente è tenuto a fornire prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni CCIAA adotta un regolamento che disciplina:

          a) le modalità di finanziamento del fondo rotativo ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 4;

          b) i requisiti di accesso al fondo rotativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5;

          c) il numero dei componenti, le mo­dalità di nomina e il funzionamento della commissione di cui al comma 2.


 

 

Il comma 1 consente alle imprese che si trovano nella situazione indicata dall’articolo 1 (parte creditrice di un mancato o ritardato pagamento) di accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dal parte della camera di commercio.

Il comma 2 prevede la costituzione presso ogni camera di commercio di una commissione incaricata di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

La commissione è composta da rappresentanti della stessa camera di commercio e da rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative, nominati secondo le modalità definite con il regolamento di cui al comma 4.

Il comma 3 precisa che il soggetto richiedente l’accesso al fondo è comunque tenuto a fornire prova scritta (riguardo al credito) ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

Si osserva che sarebbe più corretto far riferimento anche all’art. 633 c.p.c.

Difatti l’articolo 633, nel disciplinare le condizioni per ottenere dal giudice l’ingiunzione di pagamento di un credito (decreto ingiuntivo), prevede in primo luogo la necessità della prova scritta del credito. Invece l'articolo 634 c.p.c. precisa che a tali fini sono prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Inoltre, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali, anche a soggetti non imprenditori commerciali, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

 

Il comma 4 prevede l’adozione di un regolamento, da parte di ogni camera di commercio, per disciplinare:

§      le modalità di finanziamento del fondo rotativo ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 4;

§      i requisiti di accesso al fondo rotativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5;

§      il numero dei componenti, le modalità di nomina e il funzionamento della commissione di cui al comma 2.

La norma, per l’adozione del suddetto regolamento, fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 


Articolo 5
(Delegazione di pagamento)

 


1. L'accesso al fondo approvato dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, avviene mediante erogazione di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo, stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

2. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo è comunicata dalla CCIAA all'impresa richiedente, la quale conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente.

3. L'organo competente della CCIAA notifica al terzo debitore di cui al comma 2 del presente articolo la delegazione di pagamento, avvisando altresì quest'ultimo che entro trenta giorni deve saldare il debito alla CCIAA, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà iscritto nel registro informatico dei protesti e si procederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 7.


 

 

Ai sensi del comma 1, l’accesso al fondo approvato dalla commissione appositamente istituita avviene mediante erogazione, ai soggetti richiedenti, di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa (ma previsioni in tal senso non figurano nella proposta di legge):

§       l’importo erogato dal fondo varierebbe in ragione dell’entità del credito e comunque non dovrebbe essere inferiore all’80% del credito vantato;

§       non sarebbe possibile accedere al fondo per crediti riguardanti debitori sottoposti a procedura concorsuale o fallimentare.

 

L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo viene comunicata dalla camera di commercio all'impresa richiedente, la quale, a sua volta, conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente (comma 2).

La camera di commercio provvede quindi a notificare al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvertendolo che deve saldare entro trenta giorni il debito alla camera di commercio medesima, pena l’iscrizione nel registro informatico dei protesti e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 (comma 3).

Si ricorda che il Registro informatico dei protesti consiste in una banca dati nazionale nella quale sono inseriti i nominativi dei soggetti che hanno subito protesti per mancato pagamento di vaglia cambiari, di assegni e di tratte accettate. Il Registro informatico dei protesti viene aggiornato dalla camera di commercio, sulla base degli elenchi trasmessi mensilmente dagli ufficiali elevatori della provincia di competenza. E' accessibile al pubblico, tramite visura da richiedere all'Ufficio preposto.

 

Si osserva nella relazione illustrativa che l’iscrizione nel registro informatico “avrebbe certamente un effetto deterrente per l'azienda debitrice impossibilitata ad accedere al credito presso le banche ma, al contempo, avrebbe anche un effetto acceleratorio del pagamento del debito: piuttosto che rimanere iscritto negli elenchi dei protesti il debitore sarà incentivato a saldare il debito e a pagare la mora e la sanzione per il ritardo, ove ciò comportasse la cancellazione dall'elenco”.

 


Articolo 6
(Contestazione del credito)

 


1. Entro quindici giorni dalla notificazione di cui all'articolo 5, comma 3, il soggetto intimato può contestare l'esi­stenza del credito fornendo idonea documentazione probatoria alla commis­sione di cui all'articolo 4, comma 2, la quale ne valuta la congruità.

2. All'atto del deposito di cui al comma 1 il soggetto intimato è tenuto a eleggere domicilio, indicando il proprio indirizzo di posta certificata o il numero di telefax per le comunicazioni.

3. Qualora la documentazione proba­toria di cui al comma 1 sia ritenuta sufficiente dalla commissione, la CCIAA notifica entro quindici giorni sia al soggetto intimato, previa anticipazione all'indirizzo di posta certificata o al numero di telefax indicati ai sensi del comma 2, sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo la revoca dell'intimazione, fissando in cinque giorni il termine per la restituzione del finanzia­mento da parte di quest'ultimo.

4. Alla revoca dell'intimazione, qualora la commissione lo ritenga opportuno, può seguire la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 5, in capo al beneficiario del finanziamento.


 

 

Il comma 1 riconosce al soggetto intimato la facoltà di contestare, entro quindici giorni dalla notificazione della suindicata delegazione di pagamento, l'esistenza del credito. A tal fine è tenuto a fornire la relativa documentazione probatoria alla commissione di cui all’art. 4, che ne valuta la congruità.

Ai sensi del comma 2 il soggetto intimato è tenuto a eleggere domicilio e ad  indicare, ai fini delle comunicazioni, il proprio indirizzo di posta certificata o il numero di telefax, al momento del deposito della documentazione di cui al precedente comma.

Nel caso in cui la citata commissione ritenesse sufficiente la documentazione probatoria di cui al comma 1, la camera di commercio provvede a notificare, entro quindici giorni, la revoca dell'intimazione sia al soggetto intimato - previa anticipazione all'indirizzo di posta certificata o al numero di telefax di cui al precedente comma - sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo. Inoltre fissa in cinque giorni il termine per la restituzione del finanziamento da parte di quest'ultimo (comma 3).

Nel caso in cui la commissione lo ritenga opportuno, alla revoca dell'intimazione può seguire la perdita dei requisiti soggettivi fissati dal comma 5 dell’art. 2, per il beneficiario del finanziamento.

 

 


Articolo 7
(Mancato pagamento del debitore)

 


1. Se alla scadenza del termine di cui all'articolo 5 il debitore non salda il debito ovvero, in caso di contestazione dello stesso, non ottiene la revoca dell'intimazione da parte della CCIAA, la stessa CCIAA iscrive automaticamente quest'ultimo nel registro informatico dei protesti e provvede all'irrogazione di un sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'ammontare del debito.

2. Il credito e la sanzione ammi­nistrativa pecuniaria di cui al comma 1, notificati al debitore inadempiente, devono essere pagati entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

3. La CCIAA, può consentire, su richiesta del debitore e alle condizioni e con le modalità previste con regolamento camerale, il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dieci rate. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.

4. In caso contrario, la CCIAA incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

5. Il soggetto incaricato della riscos­sione ai sensi del comma 4 notifica al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento con cui lo invita al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecu­zione forzata sui relativi beni mobili e immobili.


 

 

Qualora il debitore non provveda al pagamento del debito alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della delegazione di pagamento oppure non ottenga la revoca dell'intimazione in caso di contestazione del debito stesso, la camera di commercio iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti e provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'ammontare del debito (comma 1).

Il termine ultimo fissato per il pagamento del credito (rectius: debito) e della sanzione, notificati al debitore inadempiente, è di trenta giorni dal ricevimento della notifica (comma 2).

Su richiesta del debitore e alle condizioni e secondo le modalità previste con regolamento camerale, la camera di commercio può consentire il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dieci; comunque il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento (comma 3).

 

In caso contrario (rectius: in caso di mancato pagamento secondo le modalità e i termini previsti dai commi 2 e 3), la camera di commercio incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica. Questi provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria (comma 4).

Nella relazione illustrativa si legge in proposito che “la possibilità della CCIAA di iscrivere a ruolo è proprio data dalla funzione pubblica del recupero, tramite delegazione (non cessione) di credito: la CCIAA si incarica di recuperare coattivamente quel credito perché la sua rimessa in circolazione ha funzione «pubblicistica», cioè statale-autoritativa, al fine di prevenire la crisi del sistema, profilo questo che giustifica l'intervento della mano pubblica nel mercato. Trattasi di interesse economico e tributario al tempo stesso poiché il sistema di delegazione di pagamento ipotizzato, favorendo la celerità del credito e assicurando il funzionamento del mercato, ha ripercussioni positive immediate per lo Stato in termini di entrate fiscali mediante la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto generata dal pagamento delle fatture”.

 

Il soggetto incaricato della riscossione provvede a notificare al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento, con cui lo avvisa che dovrà provvedere al pagamento (del debito e della medesima sanzione) entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecuzione forzata sui relativi beni mobili e immobili (comma 5).

 


Articolo 8
(Adempimento spontaneo del debitore)

 

1. Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, lo stesso, su istanza presentata alla CCIAA, è cancellato automaticamente dal registro informatico dei protesti.

2. È ammessa, a richiesta del debitore sanzionato, la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 3.

 

 

Il comma 1 prevede la cancellazione automatica dal registro informatico dei protesti, su istanza presentata alla camera di commercio, qualora il debitore provveda al pagamento del credito (rectius: debito) e della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

Il comma 2 consente la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria - a richiesta del debitore sanzionato – entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento camerale previsto dal comma 3 dell’art.7.

 

 


Articolo 9
(Disposizioni attuative)

 

1. Con propri atti le singole CCIAA stabiliscono le modalità organizzative e fissano le modalità e i tempi per l'entrata a regime delle disposizioni della presente legge, prevedendo un periodo transitorio non superiore a un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

L’articolo 9 demanda alle singole camere di commercio il compito di provvedere con propri atti a fissare le modalità organizzative e i tempi dell’entrata a regime delle disposizioni contenute nella proposta di legge in commento, nell’ambito di un periodo transitorio che non può superare la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della legge.

Nella relazione si sottolinea l’opportunità di mantenere una certa flessibilità temporale ed organizzativa nell’applicazione della disciplina in questione, affidando alle singole camere di commercio la fissazione delle modalità e dei tempi per l’entrata a regime delle norme del provvedimento in esame (che comunque deve avvenire entro un anno), in considerazione delle diverse realtà economico-sociali in cui sono chiamate ad operare le diverse camere di commercio.

 

Si osserva che, per non creare disparità nelle varie realtà territoriali e quindi distorsioni alla concorrenza, sarebbe opportuno prevedere un periodo transitorio “di preparazione” organizzativa-applicativa (per esempio un anno), trascorso il quale tutte le camere di commercio siano tenute ad applicare integralmente le misure previste dal provvedimento.

 


Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Recependo l’accordo raggiunto con il Parlamento europeo, il 24 gennaio 2011 il Consiglio ha definitivamente adottato la direttiva con la quale si prospetta una rifusione della direttiva 2000/35/CErelativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Dopo le necessarie revisioni formali la direttiva verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Gli Stati membri avranno due anni per conformarsi alle nuove regole.

La futura direttiva continuerà ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a prescindere dal fatto che essa abbia luogo tra imprese o tra imprese ed amministrazioni pubbliche. Viene, inoltre, mantenuto l’istituto della riserva di proprietà che riconosce al venditore il diritto di mantenere la proprietà dei beni fino al completo pagamento del loro prezzo. Infine, viene resa più stringente la disciplina in materia di recupero di crediti non contestati in base alla quale gli Stati membri devono assicurare al creditore l’ottenimento di un titolo esecutivo di norma entro 90 giorni dalla presentazione di un ricorso o di una domanda davanti al giudice o altra autorità competente.

Per quanto riguarda i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a fronte della fornitura di beni e servizi, in base alla nuova direttiva le PA dovranno pagare i fornitori entro 30 giorni, e comunque entro il limite massimo di 60 giorni. Tale limite è in particolare previsto per il settore della sanità, in ragione delle peculiarità delle modalità di rimborso da parte dei sistemi sanitari nei confronti delle singole aziende ospedaliere. Superato il termine fissato per il pagamento, gli interessi legali dovuti saranno maggiorati dell’8% in aggiunta a un compenso per le spese di recupero pari a 40 euro

Inoltre, la direttiva stabilisce che le clausole contrattuali gravemente inique nei confronti del creditore, relative alla data del pagamento, al tasso degli interessi di mora o ai costi di recupero, non possono essere fatte valere oppure danno diritto ad un risarcimento. Sono sempre considerate gravemente inique le clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora. E’ previsto, inoltre, l’obbligo per gli Stati membri di garantire che esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole gravemente inique per il creditore.

 


 



[1]    Pubblicata nella G.U.C.E., n. L 200 dell'8 agosto 2000.

[2]    In realtà già dal 1994 il Parlamento europeo invitava la Commissione a presentare proposte di atti giuridici vincolanti per la questione dei termini di pagamento e dei relativi ritardi, ma la Raccomandazione del 12.05.1995 (I termini di pagamento nelle transazioni commerciali) alla fine del 1996 non si era tradotta in un miglioramento delle prassi di pagamento, come rileva la Risoluzione del Parlamento europeo di quell'anno.

La Relazione sui ritardi di pagamento del luglio 1997 rileva ancora che gli Stati membri dell'Unione non si sono attivati in modo significativo a fronte della Raccomandazione del 1995 e fornisce alcune indicazioni sulla situazione nell'anno precedente:

-          il termine contrattuale medio risultava essere di 39 giorni, mentre l'effettivo tempo di pagamento medio era di 54;

-          l'Italia, insieme alla Grecia e al Portogallo era indicata come una delle Nazioni con termini di pagamento effettivi medi peggiori e in tutti i Paesi membri la causa maggiore di ritardo nei pagamenti era l'intenzionalità.

      A fare le spese della mancata tempestività dei pagamenti risultavano quindi le piccole e medie imprese, le più vulnerabili alle variazioni nei flussi di cassa.

[3]    Il tasso legale è il tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Inoltre, per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1 gennaio 2002 ­ 1 luglio 2002), il ‘tasso di riferimento' è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali.

[4]    Si tratta della clausola in base alla quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo.

[5]    Le disposizioni del decreto non si applicano però nei seguenti casi: debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore; richieste di interessi inferiori a 5 euro; pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

[6]    L’art. 2 riprende inoltre le nozioni comunitarie di pubblica amministrazione, di impresa, di ritardi di pagamento e di saggio di interesse della BCE.

[7]    La relazione precisa altresì che la possibilità di contrarre finanziamenti all’atto dell’istituzione del fondo è prevista dalla proposta di legge in commento in forza dell'interesse pubblico perseguito.

[8]    Già il D.Lgs. 284/1999 prevedeva che la Cassa depositi e prestiti, oltre disporre del risparmio postale, potesse emettere altri prodotti finanziari, avvalendosi, per il collocamento, di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento (articolo 2, commi 1 e 2). Su tali prodotti finanziari si prevedeva la garanzia dello Stato.

[9]    La relazione precisa altresì che la possibilità di contrarre finanziamenti, all’atto dell’istituzione del fondo, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato, è in forza dell'interesse pubblico perseguito.