Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari - Schema di D.Lgs. n. 174 - (art. 25, L. 99/2009) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 174/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 151
Data: 18/01/2010
Descrittori:
ENERGIA NUCLEARE   IMPIANTI NUCLEARI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 99 DEL 23-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

Localizzazione e realizzazione
di impianti nucleari

 

Schema di D.Lgs. n. 174

(art. 25, L. 99/2009)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 151

 

 

18 gennaio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

Con la collaborazione del dipartimento ambiente

( 066760-9253 - *st_ambiente@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0099.doc


INDICE

Schede di lettura

Contenuto

Titolo I – Disposizioni generali

§        Articolo 1 (Oggetto)3

§        Articolo 2 (Definizioni)7

§        Articolo 3 (Strategia del Governo in materia nucleare)10

Titolo II – Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative

§        Articolo 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari)13

§        Articolo 5 (Requisiti soggettivi degli operatori)14

§        Articolo 6 (Programmi di intervento degli operatori)15

§        Articolo 7 (Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)17

§        Articolo 8 (Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)20

§        Articolo 9 (Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)23

§        Articolo 10 (Istanza per la certificazione dei siti)26

§        Articolo 11 (Certificazione dei siti)28

§        Articolo 12 (Attività preliminari)32

§        Articolo 13 (autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)33

§        Articolo 13-bis (Sospensione e revoca dell’autorizzazione unica)42

§        Articolo 14 (Responsabilità del titolare dell’autorizzazione unica in materia di controlli e di sicurezza e di radioprotezione)43

§        Articolo 15 (Relazione annuale del titolare dell’autorizzazione unica)45

§        Articolo 16 (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)47

§        Articolo 17 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)48

§        Articolo 18 (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)49

§        Articolo 19 (Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)50

§        Articolo 20 (Fondo per il decommissioning)52

§        Articolo 21 (Comitati di confronto e trasparenza)55

§        Articolo 22 (Misure compensative)58

§        Articolo 23 (Decadenza dei Benefici)62

Titolo III – Procedure per la localizzazione , costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative

§        Articolo 24 (Deposito nazionale e Parco Tecnologico)63

§        Smaltimento dei rifiuti radioattivi in un deposito nazionale – Quadro normativo  63

§        Articolo 25 (Sogin S.p.A.)69

§        Articolo 26 (Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico)71

§        Articolo 27 (Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica e attività istruttoria)81

§        Articolo 28 (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)83

§        Articolo 29 (Misure compensative)84

Titolo IV – Campagna di informazione

§        Articolo 30 (Campagna di informazione)87

§        Articolo 31 (Realizzazione)89

§        Articolo 32 (Sanzioni penali)90

§        Articolo 32-bis (Sanzioni amministrative)91

§        Articolo 33 (Abrogazioni)93

Compatibilità comunitaria

§        Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE.. 95

 


Schede di lettura

 


 

 

Articolo 1
(Oggetto)

 


1.  Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

a)  le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti, nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;

b)  il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;

c)  le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

d)  la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

e)  le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;

f)   le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

g)  un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di infor-mazione nazionale in materia di produ­zione di energia elettrica da fonte nucleare”;

h)  le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.


 

 

L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali, che rientrano nei termini della delega contenuta nell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99/2009[1], di cui lo schema in esame costituisce attuazione.

Si segnala che risultano pendenti giudizi di costituzionalità promossi da varie Regioni nei confronti dell’articolo 25 della legge n. 99/2009.

Secondo tale delega, entro il 15 febbraio 2010 il Governo deve disciplinare con uno o più decreti legislativi la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Devono essere anche stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

I princìpi e criteri direttivi della delega sono i seguenti:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;

c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;

d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;

f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate; l’autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;

q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

 

In particolare, l’articolo 1 dispone che il decreto procede al riassetto della disciplina sulla localizzazione in Italia di impianti nucleari e definisce:

§      le procedure autorizzative e i requisiti degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di degli impianti;

§      il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;

§      le misure compensative da corrispondere alle popolazioni residenti nel territorio di insediamento degli impianti;

§      la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi e le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale;

§      le misure compensative compensative relative all’attività del Deposito nazionale;

§      un programma per una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;

§      le sanzioni per la violazione del provvedimento in esame.

 

La relazione illustrativa pone in evidenza alcuni passaggi ritenuti più significativi del decreto legislativo:

§      la definizione di una Strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all’avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire (articolo 3);

§      la previsione di un ruolo “forte” delle Regioni interessate, chiamate ad esprimere un’intesa fin dalla fase di localizzazione, propedeutica all’intesa con la Conferenza unificata prevista, conformemente alla previsione dell’articolo 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09, nell’ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari (articolo 11) e per il deposito nazionale (articolo 26), in quest’ultimo caso previa manifestazione d’interesse e protocollo di accordo;

§      la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le Regioni che con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste da leggi vigenti e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

§      l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120 della Costituzione, previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera f) della legge n. 99/09, nei confronti degli enti locali nell’ambito delle conferenze di servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche;

§      l’istituzione di “Comitati di confronto e trasparenza” per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente (articolo 21);

§      la previsione di uno stretto coinvolgimento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l’ambiente, la popolazione ed i lavoratori;

§      la fissazione di tempi procedurali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della Strategia del Governo in materia nucleare.

 

Secondo la relazione tecnica, in linea generale, dalle disposizioni legislative in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


 

Articolo 2
(Definizioni)

 


1.  Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, valgono le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come successivamente modificati ed integrati, nonché le seguenti:

a)    “Agenzia” è l’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b)    “area idonea” è la porzione di ter­ritorio nazionale rispondente alle caratteri­stiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;

c)    “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;

d)    “Conferenza unificata” è la Conferenza prevista all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

e)    “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;

f)      “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;

g)    “AIEA” (ovvero “IAEA”) è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

h)    “AEN-OCSE” (ovvero “NEA”) è l’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE, con sede a Parigi.

i)      “deposito nazionale” è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari.


 

 

L’articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto, nonché su taluni organi coinvolti, rinviando per quanto non diversamente disposto alle definizioni di cui alla legge n. 1860/1962 ed al decreto legislativo n. 230/1995.

Si ricorda che la previgente disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell’energia nucleare, modificata dalla legge n. 1008/1969. Tale legge è composta da 36 articoli, suddivisi in sei capi.

Sono successivamente intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell’energia nucleare, tra i quali il D.lgs n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti e il D.Lgs. n. 52 del 2007 recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

 

In particolare si intende per:

§      “area idonea”, la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;

§      “sito”, la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;

§      “impianti nucleari”, gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;

§      “operatore”, la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;

§      “deposito nazionale”, il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari.

 

Si ricorda che la definizione normativa di rifiuti radioattivi è contenuta nell’art. 4, comma 3, lettera i), del decreto legislativo n. 230 del 1995 - che specifica le caratteristiche nel modo seguente: “qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione”.

Per quanto riguarda il combustibile irraggiato, la relativa definizione normativa è stata introdotta nell’ordinamento nazionale solo recentemente, dal comma 6 dell’art. 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, che ha aggiunto l’art. 7-bis al citato decreto legislativo 230/1995[2]. Ai sensi del citato art. 7-bis, comma 1, lettera b), per combustibile esaurito si intende il “combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi”.

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 230, successivamente modificatodal D.Lgs. n. 241/2000 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), nel Capo VI (Regime giuridico per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi) contiene l’intera disciplina dei rifiuti radioattivi.

In merito alla gestione dei rifiuti radioattivi si segnala altresì che, nella Guida Tecnica n. 26[3] dell’ENEA (1987), il Rifiuto radioattivo è definito come “materiale prodotto o utilizzato nell'impiego pacifico dell'energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo; non sono da computarsi i radionuclidi delle famiglie dell'uranio e del torio naturalmente presenti nei materiali, purché in concentrazioni inferiori a quelle stabilite dal Consiglio delle comunità europee ai sensi dell'art. 197 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica; non sono altresì da considerarsi rifiuti radioattivi gli elementi di combustibile irraggiato”.

La Guida, inoltre, classifica i rifiuti radioattivi nelle seguenti tre categorie, in relazione alle caratteristiche tecniche e alle concentrazioni dei radioisotopi contenuti, a ciascuna delle quali corrispondono diverse modalità di gestione e, in particolare, diverse soluzioni di smaltimento:

-       I categoria(bassa attività)    rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell'ordine di mesi, sino ad un tempo massimo di alcuni anni, per decadere a livelli di radioattività al di sotto dei minimi previsti dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti;

-       II categoria(media attività)  rifiuti radioattivi che richiedono tempi variabili da qualche decennio fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga purché in concentrazione di tale ordine;

-       III categoria(alta attività)     rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni e oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g.

Le categorie meno pericolose di residui sono di solito classificate come residui a bassa e media attività, smaltibili in siti in superficie o a poca profondità. Dopo la chiusura del sito, va mantenuto un controllo regolamentare (o istituzionale) per circa 300 anni per impedire che le attività umane disturbino i residui mentre persiste un pericolo radiologico.

I residui più pericolosi, invece, sono classificati come residui altamente radioattivi e a lunga vita. Il combustibile nucleare esaurito può essere trattato per estrarre il materiale di scarto e riciclare l’uranio e il plutonio non utilizzati nella fabbricazione di combustibile nucleare fresco. Questo processo è noto come “ritrattamento”. I residui altamente radioattivi sono di solito fusi in vetro (vetrificazione) per conservarli in una forma adatta allo stoccaggio e successivamente allo smaltimento definitivo. Questi residui vetrificati, o il combustibile esaurito stesso se il ritrattamento non è praticato, sono considerati residui ad alta radioattività. Questo tipo di residui rimane pericoloso per migliaia di anni.


 

Articolo 3
(Strategia del Governo in materia nucleare)

 

 


1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotta un documento program­matico, definito “Strategia del Governo in materia nucleare”, ovvero più sinteti­camente “Strategia nucleare”, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diver­sificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.

2.  La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

3.  La Strategia nucleare indica, in particolare:

a)    i benefici, in termini di sicurezza de­gli approvvigionamenti, derivanti dall’intro­duzione di una quota significativa di ener­gia nucleare nel contesto energetico nazionale;

b)    gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;

c)    il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia;

d)    il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

e)    gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emana­zione di specifici indirizzi, da emanare ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.481;

f)      l’affidabilità dell’energia nucleare, in  termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di non proliferazione;

g)    gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita;

h)    i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle com-pensazioni per popolazione e sistema delle imprese;

i)      la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale propo­sta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare il target prefissato di potenza da installare;

j)      gli obiettivi in materia di approv­vigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.


 

 

 

L’articolo 3 concerne la Strategia del Governo in materia nucleare.

Il comma 1 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Consiglio dei Ministri adotti un documento programmatico, definito “Strategia del Governo in materia nucleare”, ovvero più sinteticamente “Strategia nucleare”.

 

Tale documento programmatico:

§      viene adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare[4], di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

§      delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra cui, prioritariamente, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare;

§      indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione;

§      valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali;

§      delinea le linee guida del processo di realizzazione degli impianti;

§      costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 112/2008, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

a)    diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;

b)    miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

c)    promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;

d)    realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;

d-bis)promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; (23)

e)    incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

f)     sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

g)    garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.


 

 

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari)

 

1.  La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

 

 

L’articolo 4 dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell’operatore, con decreto interministeriale.

Viene disposto che tale decreto sia adottato di concerto dai Ministri dello sviluppo economico di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata.

 

Tale disposizione consente di attuare pienamente il criterio di delega previsto dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

Si osserva tuttavia che l’intesa della Conferenza unificata “scompare” nell’art. 13: sembra invece necessario ribadire nell’art. 13, destinato a disciplinare nel dettaglio le fasi per il rilascio dell’autorizzazione, che va acquisita tale intesa.


 

Articolo 5
(Requisiti soggettivi degli operatori)

 

1.  Gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie per attivare, gestire e controllare il processo di ottenimento delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per garantire il pieno controllo delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall’AIEA.

 

 

L’articolo 5 riguarda i requisiti soggettivi degli operatori, che, ai sensi dell’articolo 2, sono le persona fisiche o giuridiche ovvero i consorzi di persone fisiche o giuridiche che manifestano l’interesse o sono titolari di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare.

Gli specifici requisiti soggettivi in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative di cui gli operatori devono essere in possesso saranno individuati attraverso un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sarebbe opportuno fissare un termine per l’emanazione del decreto.


 

Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)

 

1.  Gli operatori di cui all’articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero, al Ministero dell’ambiente e ella tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell’articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il programma di intervento è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge.7 agosto 1990 n. 241, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente, nonché a quello di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, e non riguarda la localizzazione degli impianti

 

 

Secondo l’articolo 6, gli operatori presentano il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[5].

 

Tale programma:

§      tiene conto delle linee programmatiche individuate dal Governo nel documento programmatico definito “Strategia nucleare”[6];

§      considera le delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Si ricorda che il citato articolo 26 prevede - al comma 1 - che con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi e previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale e – al comma 2 – che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi;

§      è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente;

§      è soggetto al diritto di accesso all’informazione ambientale, di cui al d.lgs. n. 195 del 2005[7];

Si ricorda che il decreto legislativo n. 195/2005 stabilisce i princìpi generali in materia di informazione ambientale ed è volto, fra l’altro, a garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. In particolare, gli articoli dal 3 al 7 trattano dell’accesso all'informazione ambientale su richiesta, dei punti d'informazione, dei casi di esclusione del diritto di accesso e della tutela del diritto di accesso;

§      non riguarda la localizzazione degli impianti.


 

Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti
degli impianti nucleari)

 

1.  L’Agenzia, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori ed accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’AEN-OCSE, tenendo conto delle approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.

 

 

Secondo l’articolo 7, l’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori ed accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE, tenendo conto delle approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.

In merito agli accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare si ricorda che il 24 febbraio 2009 i Governi italiano e francese hanno firmato un accordo sulla cooperazione nel settore dell’energia nucleare, di cui il Ministro dello sviluppo economico ha illustrato i contenuti alle Commissioni riunite X Camera e 10a Senato, nella seduta dell’11 marzo 2009. Il Protocollo, avente carattere di “accordo-quadro”, rimette a successivi accordi operativi la definizione dei singoli aspetti concreti della cooperazione tra i due Stati ed inoltre lascia impregiudicata la scelta delle tipologie di impianti nucleari da realizzare nel territorio nazionale e non contiene clausole che introducono vincoli di “esclusiva”.

Si ricorda che il principio b) della delega prevede la definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente. Inoltre il principio i) riguarda la previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN/OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.

 

Si segnala anche che il 25 giugno 2009 il Consiglio ha approvato la direttiva 2009/71/EURATOM[8], che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 22 luglio 2011.

 

Tale direttiva mira a:

§      rafforzare il principio della responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (che costituisce il principio fondamentale, sancito dalla convenzione sulla sicurezza nucleare, in base al quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare);

§      rafforzare il principio della responsabilità primaria per la sicurezza nucleare di un impianto nucleare, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione nazionale competente;

§      potenziare il ruolo e l’indipendenza delle autorità di regolamentazione competenti.

Ai sensi dell’articolo 4, gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità riguardo all’adozione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare, alla concessione di licenze, alla supervisione della sicurezza nucleare, e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti.

L’articolo 5 dispone che gli Stati membri istituiscano e forniscano i mezzi a un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e ne garantiscono la separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.

L’articolo 6 dispone che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze, e che essa non possa essere delegata. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile.

 

Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo in cui si individuano compiti e funzioni dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, la relazione tecnica segnala che tale organismo, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge n. 99/2009, è composto dalle strutture dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA nonché dalle risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA).

In particolare, quanto alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della predetta Agenzia, le stesse sono reperite, pro quota, a valere sul contributo ordinario annuale, già trasferito all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2003, n. 257. Lo stanziamento di tali risorse è iscritto in bilancio al capitolo 7630 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri relativi al funzionamento dell’Agenzia sono determinati dall’articolo 29 della legge n. 99/2009 in euro 500.000 per l’anno 2009 e in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011; per la copertura, ai sensi del comma 18 del predetto articolo 29 della legge n. 99/2009, si provvede, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

 

Per quanto riguarda gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia, l’articolo 14, comma 2 prevede – coerentemente con il principio l) di delega - che essi siano a carico del titolare dell’autorizzazione unica.


 

Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee
alla localizzazione degli impianti nucleari)


1.  Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e di protezione dell’ambiente, entro sessanta giorni dall’adozione del documento programmatico di cui all’arti­colo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Ministero per i beni e le attività culturali definiscono, su proposta dell’Agenzia, formulata in coerenza il suddetto docu­mento programmatico e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predi­sposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università, uno schema di parametri di riferimento relativi alle seguenti caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee:

a)  popolazione e fattori socio-economici;

b)  qualità dell’aria;

c)  idrologia e risorse idriche;

d)  fattori climatici;

e) biodiversità;

f)   geofisica e geologia;

g)  valore paesaggistico;

h)  valore architettonico-storico;

i)   accessibilità.

l)   sismo-tettonica;

m)distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

n)  strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

o)  rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

2.  Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblica­zione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione,  le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmet­tendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia appositamente indi­cato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interez­za, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osser­vazioni o proposte. La suddetta consulta­zione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.  I Ministeri di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito nell’articolo 9, adottano lo schema di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, adeguando i parametri di cui allo schema iniziale, su proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l’eventuale man­cato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.


 

 

L’articolo 8 riguarda le modalità di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, ed è improntato all’esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza dei siti, in termini di tutela della salute della popolazione e di protezione dell’ambiente.

 

Il comma 1 dispone che, entro sessanta giorni dall’adozione del documento programmatico denominato “Strategia nucleare”, venga definito uno schema di parametri di riferimento relativi ad alcune caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee (cfr. infra).

Tale schema sarà definito dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, formulata in coerenza con la “Strategia nucleare” e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA[9], l’ENEA[10] e le università.

Si ricorda che il punto e) dei principi di delega prevedeva espressamente l’acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e le università.

 

Le caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee da considerare nello schema sono le seguenti:

a)    popolazione e fattori socio-economici;

b)    qualità dell’aria;

c)    idrologia e risorse idriche;

d)    fattori climatici;

e)    biodiversità;

f)     geofisica e geologia;

g)    valore paesaggistico;

h)    valore architettonico-storico;

i)     accessibilità.

l)     sismo-tettonica;

m)   distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

n)    strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

o)    rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

 

Il comma 2 riguarda la pubblicità dello schema, nell’ottica secondo cui il procedimento di definizione ed approvazione dei parametri debba essere – secondo la relazione illustrativa – ispirato alla massima pubblicità e partecipazione, in quanto, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri e dell’Agenzia, tutti i soggetti portatori di interessi qualificati, ivi compresi le Regioni e gli Enti locali, potranno partecipare al procedimento e formulare le loro osservazioni e proposte tecniche, i cui esiti saranno anch’essi resi noti attraverso i suddetti siti internet.

Lo schema infatti sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale. In tal modo, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, potranno formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia per la sicurezza nucleare appositamente indicato.

Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani dovranno indicare le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990.

 

Secondo il comma 3, in ordine all’applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica di cui al successivo comma 9, i citati Ministeri dovranno adottare lo schema entro i trenta giorni successivi al termine entro il quale dovrebbero pervenire osservazioni e proposte tecniche successive alla pubblicazione, adeguando i parametri dello schema iniziale sulla base di una proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l’eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono nuovamente pubblicati sui medesimi siti internet.


 

Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica
ed integrazione della Strategia nucleare)

 


1.  La Strategia nucleare di cui all’articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.

2.  Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della  consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la parte­cipazione al procedimento delle popola­zioni interessate.

3.  Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4.  Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva compe­tenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1, conformandole all’esito della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all’approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5.  Per gli aggiornamenti si seguono le medesime procedure previste per l’approvazione.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame assoggetta la Strategia nucleare di cui all’articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo 8:

§      alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) previste dal D.Lgs. 152/2006;

Si sottolinea che l’oggetto della VAS è la valutazione dell’incidenza sull’ambiente di piani e programmi di area vasta o ad incidenza spaziale molto ampia.

La VAS non rappresenta un giudizio a valle su uno schema di piano già definito, ma (come sancito dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008) parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. La procedura di VAS, infatti, non è finalizzata a valutare ex post un singolo progetto, soprattutto infrastrutturale, già definito, quanto piuttosto ad intervenire nel processo di formazione dell’atto pianificatorio al fine di garantire un’analisi a tutto campo degli effetti cumulativi, indiretti e sinergici delle diverse opzioni di una determinata politica sull’ambiente generale.

 

 

Il procedimento di VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente)

La procedura di VAS prende avvio contestualmente al processo di formazione del piano o programma. L’autorità incaricata dell’approvazione del piano o programma dovrà, infatti, richiedere all’autorità competente in materia di VAS un parere in merito all’assoggettabilità della relativa proposta alla VAS, ai sensi dell’art. 12. L’autorità ambientale competente (che per programmi di rilevanza nazionale è il Ministero dell’ambiente) dovrà emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e rendendo pubblico il relativo risultato. A seguito dell’esito positivo della verifica si procederà con la vera e propria fase di valutazione ambientale, che diventa parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. Le due autorità dovranno poi collaborare per definire le forme, i soggetti della consultazione pubblica, l’impostazione del rapporto ambientale e le successive modalità di monitoraggio del piano. Il piano o programma sottoposto a VAS dovrà, quindi, essere oggetto di uno specifico rapporto ambientale preparato dall’autorità competente e trasmesso all’autorità ambientale. Oltre alla verifica istruttoria delle autorità, il Codice prevede anche una fase di consultazione del pubblico.

I risultati delle fasi valutative e di consultazione della popolazione saranno raccolti in un parere motivato che dovrà essere messo dall’autorità competente in materia ambientale in collaborazione con l’autorità procedente la quale provvederà, se del caso, a rivedere il piano o programma alla luce della valutazione ambientale e a trasmettere tutta la documentazione all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma. Una nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale è prevista anche per la decisione finale.

 

§      nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.

L’art. 6 della direttiva 96/29/EURATOM impone agli Stati membri di far sì “che tutte le nuove categorie o tipi di pratica implicanti un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare” e che “le categorie o tipi di pratica esistenti sono verificati per quanto concerne la giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove della loro efficacia o delle loro conseguenze”.

 

Il comma 2 affida al Ministero dell’ambiente:

§      lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

Tale parte riproduce nella sostanza quanto già previsto dal D.Lgs. 152/2006. L’art. 14 del codice ambientale dispone, infatti, che “L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web” e che, nei termini previsti, “chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

§      la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.

 

Ai sensi del comma 3, al termine della procedura di VAS, il Ministro dell’ambiente trasmette il parere motivato ai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo stesso comma prevede che tale parere sia adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l’altro, che l'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini fissati dall’art. 14 per la consultazione del pubblico.

 

Il comma 4 impone l’adeguamento – da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza – della strategia nucleare e dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee al fine di conformarle all’esito della VAS.

Successivamente, gli atti così adeguati sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio dei ministri e, una volta approvati, pubblicati sulla G.U.

Anche in tal caso la disposizione appare in linea con la procedura generale di VAS. L’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede, infatti, che “L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”.

 

Il comma 5 dispone che per gli aggiornamenti si seguano le stesse procedure previste per l’approvazione.

 


 

Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)


1.  Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia dell’istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all’insediamento di un impianto nucleare.

2.  Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

3.  L’istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo econo­mico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti, sentita l’Agenzia, concernenti:

a)    identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall’articolo 5;

b)    puntuale indicazione del sito destinato all’istallazione dell’impianto e tito­larità dello stesso;

c)    progetto preliminare dell'impianto, recante l’indicazione della tipologia dell’in­stallazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;

d)    cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato;

e)    documentazione relativa alle indagi­ni tecniche effettuate sulle aree;

f)      documentazione relativa alla valuta­zione preliminare di sicurezza di cui all’arti­colo 7;

g)    documentazione richiesta dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

h)    documentazione relativa alla valuta­zione degli effetti ambientali;

i)      documentazione relativa agli stru­menti di pianificazione territoriale e di tute­la ambientale e paesaggistica

j)      elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse;

k)    ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle carat­teristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.


 

 

L’articolo 10 riguarda la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, ciascun operatore interessato, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, può presentare al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia per la sicurezza nucleare l’istanza per la certificazione di un sito da destinare all’insediamento di un impianto nucleare. Oltre la suddetta scadenza, ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo.

L’articolo in questione elenca anche, al comma 3, i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l’irricevibilità della stessa. Tale documentazione riguarda:

§      il soggetto che presenta l’istanza, inclusi gli elementi sui requisiti prescritti dall’art. 5 (v. la relativa scheda);

§      il sito destinato all’istallazione dell’impianto (indagini tecniche effettuate sulle aree, valutazione ambientale strategica, valutazione degli effetti ambientali, strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi, ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare);

§      l’impianto (progetto preliminare dell'impianto, rapporto preliminare di sicurezza, cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato).

 

L’analitica identificazione degli stessi dati e informazioni è rinviata ad uno specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia per la sicurezza nucleare.


 

Articolo 11
(Certificazione dei siti)

 


1.  Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ambiente secondo la normativa vigente, l’Agenzia effettua l’istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all’articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.

2.  L’Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per  adeguarsi a  quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all’acquisizione degli elementi richiesti.

3.  L’Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche pre­scrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

a)    alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferi­mento di cui all’articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5,

b)    alle scelte tecniche relative all’intera­zione sito-impianto,

c)    alla strategia nucleare di cui all’articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell’impianto, ai tempi di realiz­zazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte,

4.  L’Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5.  Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.

6.  In caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistitu­zionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

7.  L’intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

8.  Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre ses­santa giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

9.  Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Mini­stero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia.

10.     Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto del disposto dell’intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

11.     L’efficacia del decreto di cui al comma 9 per ciascun sito viene meno decorsi ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l’istanza di cui all’articolo 13, comma 1, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’operatore interessato, da presentarsi prima della scadenza del termine; da tale inefficacia consegue la responsabilità dell’operatore per i danni econonomici conseguenti all’avvenuta certificazione del sito.

12.     Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.


 

 

L’articolo 11 descrive la procedura per la certificazione dei siti, che si svolge successivamente alla presentazione delle istanze.

L’Agenzia per la sicurezza nucleare:

§      entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle stesse, effettua l’istruttoria tecnica sulle singole complete di documentazione (comma 1);

§      può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per  adeguarsi a  quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all’acquisizione degli elementi richiesti (comma 2);

§      entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, alle scelte tecniche relative all’interazione sito-impianto, alla “Strategia nucleare” (comma 3);

§      trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 4).

 

I commi 5, 6 e 7 riguardano l’intesa con la Regione interessata.

Il Ministro dello sviluppo economico, infatti, sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata (comma 5).

Nel caso in cui tale intesa non venga definita entro il termine di sessanta giorni, viene costituito un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro[11].

Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Qualora non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata (comma 6).

L’intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione (comma 7).

 

A questo punto, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza Unificata, che si esprime entro trenta giorni dall’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In relazione alla formulazione del testo, potrebbe essere opportuno precisare che il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale “ovvero per i quali sia stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell’intesa di cui al comma 6”.

In mancanza di intesa con la Conferenza Unificata entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito (comma 8).

In merito ai commi 6 e 8, si ricorda che il punto f) dei principi di delega prevedeva la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione.

 

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati che:

§      dichiara di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ciascun sito certificato ed approvato;

Tale previsione risulta in accordo con il principio a) della delega, che riguarda la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione.

§      attribuisce ciascun sito certificato alla titolarità dell’operatore richiedente;

§      viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia (comma 9).

 

La Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare ha tempo dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9 per adeguare il proprio Piano energetico ambientale tenendo conto del disposto dell’intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell’intesa (comma 10).

 

L’efficacia del decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati per ciascun sito viene meno decorsi ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l’istanza[12] al Ministero dello sviluppo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito, nonché per la certificazione del proponente stesso. L’operatore interessato può presentare prima della scadenza del termine una motivata richiesta di proroga Il termine tuttavia può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.

Dal venire meno dell’efficacia consegue la responsabilità dell’operatore per i danni econonomici conseguenti all’avvenuta certificazione del sito (commi 11 e 12).

 


 

Articolo 12
(Attività preliminari)

 

1.  La certificazione del sito approvata, ai sensi dell’articolo 11 e su cui è stata acquisita l’intesa della Regione interessata costituisce titolo per svolgere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, le seguenti attività:

a)  indagini geognostiche;

b)  effettuazione di rilievi;

c)  allacci tecnologici di cantiere;

d)  eventuali caratterizzazioni ambientali dei terreni;

e)  recinzione delle aree.

2.  Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato secondo la normativa vigente.

 

 

Secondo l’articolo 12, la certificazione del sito approvata ai sensi dell’articolo 11 e su cui è stata acquisita l’intesa della Regione interessata costituisce titolo per svolgere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, alcune attività preliminari espressamente elencate:

a)  indagini geognostiche;

b)  effettuazione di rilievi;

c)  allacci tecnologici di cantiere;

d)  eventuali caratterizzazioni ambientali dei terreni;

e)  recinzione delle aree.

Non appare chiaro se l’intenzione del legislatore sia quella di concedere lo svolgimento di tali attività preliminari solo nei casi in cui sia stata effettivamente acquisita l’intesa della Regione interessata, oppure se ciò valga per tutti i siti certificati. Nel secondo caso, appare opportuno eliminare la frase “e su cui è stata acquisita l’intesa della Regione interessata”.

Tali attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato secondo la normativa vigente.

 


 

Articolo 13
(autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)

 


1.  Entro il termine di cui all’articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l’operatore titolare del sito certificato propone apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l’impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, agli even­tuali oneri derivanti si provvede nell’ambito del quadro economico-finanziario dell’opera.

2.  L’istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia, concernenti:

a)    denominazione e ragione sociale dell’istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

b)    documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all’articolo 4;

c)    documentazione comprovante la solidità finanziaria dell’operatore e la sussistenza di idonei strumenti di coper­tura finanziaria degli investimenti;

d)    documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

e)    progetto definitivo dell’impianto, rispondente, tra l’altro, ai dettami di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comprendente, tra l’altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell’impianto e delle opere connes­se, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all’impianto nucleare;

f)      studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;

g)    rapporto finale di sicurezza;

h)    documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

I.      manuale per la gestione in qualità;

II.     regolamento di esercizio;

III.    manuale operativo;

IV.   programma delle prove funzionali a freddo;

V.    programma generale di prove con il combustibile nucleare;

VI.   organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all’esercizio tecnico dell’impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

i)      studio preliminare di disattivazione dell’impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condiziona­mento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;

j)      elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

k)    m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall’impiego pacifico dell’energia nucleare, con  decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia, sono definite le modalità per l’estensione della garanzia alle attività di cui all’articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

l)      idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all’articolo 15;

m)  documentazione attestante l’ottem­peranza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

n)    stima aggiornata dell’ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell’ articolo 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l’indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

3.  L’istanza deve essere contestual­mente presentata al Ministero dell’ambien­te e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Mini­stero delle infrastrutture e trasporti.

4.  L’istruttoria tecnica relativa all’istan­za è svolta dall’Agenzia, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell’istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente.

5.  Nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autoriz­zazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6.  L’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autoriz­zazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2008, n. 4, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.

7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS e, anche ai fini dell’AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi­cazioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valutazione dell’Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

8.  L’Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica. L’Agenzia definisce, inoltre, le even­tuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

9.  Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all’Unione Europea ai fini dell’ac­quisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

10.     Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia, fermo restando l’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e  con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presi­dente della Regione interessata all’intesa.

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autoriz­zazione unica, disponendone la pubblica­zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub­blica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del posses­so dei requisiti da parte del titolare dell’autoriz­zazione unica.

13.     L’autorizzazione unica indica:

a)    l’identità del titolare dell’autoriz­zazione;

b)    la natura, le caratteristiche, la durata dell’impianto e delle opere connesse;

c)    il perimetro dell’installazione;

d)    la sua decorrenza e durata;

e)    i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell’impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;

f)      le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

g)    le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

h)    le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazio­nale e la tutela dell’ambiente;

i)      le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;

j)      l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell’ambiente e della pubblica utilità.

14.     L’autorizzazione unica vale anche quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nu­cleare a scopi industriali ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell’operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia.

15. L’autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indiffe­ribilità e urgenza delle opere e, ove occor­ra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi. L’autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizza­zione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.


 

 

L’articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente.

 

Il comma 1 prevede la presentazione, da parte dell’operatore titolare del sito, di apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico per:

§      la costruzione e l’esercizio dell’impianto;

§      lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l’impianto nucleare;

§      la certificazione del proponente.

 

Ai sensi del comma 3 l’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 1 disciplina inoltre i termini per la presentazione dell’istanza, fissati in 24 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi dietro motivata richiesta) dalla pubblicazione in G.U. del decreto di certificazione del sito.

Il comma 1 dispone altresì che agli eventuali oneri istruttori si provvede nell’ambito del quadro economico-finanziario dell’opera.

 

Il comma 2 disciplina i contenuti informativi dell’istanza, la quale deve contenere, a pena di irricevibilità, una serie di dati ed informazioni, analiticamente identificati con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia), concernenti, tra l’altro, la disponibilità delle capacità tecniche del proponente, la solidità finanziaria, gli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, il progetto definitivo dell’impianto insieme con lo studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA.

 

Ai sensi del comma 4 l’istruttoria tecnica relativa all’istanza è svolta dall’Agenzia, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell’ambiente.

Lo stesso comma fissa il termine per l’espletamento della stessa, disponendo che l’Agenzia si pronunci con parere vincolante entro 12 mesi dalla ricezione dell’istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente.

 

Il comma 5 prevede che, nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia richieda alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta.

 

Ai sensi del successivo comma 6 l’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua ai rispettivi esiti.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che il comma cita il D.Lgs. 4/2008, anziché il D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008).

 

Il comma 7 dispone che la commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS e, anche ai fini dell’AIA, effettua le valutazioni di cui al codice ambientale, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti.

Si ricorda che tale esigenza di evitare duplicazioni è già sottesa nelle norme procedurali previste dal Codice per la VIA, la VAS e l’AIA. Tale decreto, infatti, come recita l’art. 4, comma 2, individua “nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure” previste dal D.Lgs. 59/2005 per il rilascio dell’AIA. Ulteriori norme generali di semplificazione e coordinamento tra VIA, VAS e AIA sono dettate dall’art. 11 del codice.

 

Lo stesso comma 7 dispone che resta ferma la valutazione dell’Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

 

Ai sensi del comma 8 l’Agenzia provvede alla definizione delle:

§      prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica;

§      eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

 

Il comma 9 affida al Ministero dello sviluppo economico il compito di effettuare, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all’Unione Europea ai fini dell’acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

 

Ai sensi del comma 10, l’istruttoria dell’Agenzia, fermo restando l’esito delle procedure di VIA, si conclude con un parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico (nel termine di 12 mesi previsto dal comma 4)

Nei successivi 30 giorni, il Ministero indice una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990.

 

 

La conferenza di servizi

L’istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stata fissata dalla legge 241/1990[13] (artt. 14-15), è uno strumento organizzativo attivabile dalle pubbliche amministrazioni nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi al fine di accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte.

Quando risulti opportuno esaminare contestualmente più interessi pubblici ovvero sia necessario acquisire una pluralità di atti di intesa (concerti, nulla osta, pareri, etc.) l’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, le cui decisioni sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni atto di tutte le amministrazioni partecipanti.

Al di fuori di questa ipotesi, le amministrazioni pubbliche possono comunque concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La legge prevede tre tipi di conferenza dei servizi:

-        conferenza istruttoria;

-        conferenza su istanze o progetti preliminari;

-        conferenza decisoria.

 

La conferenza istruttoria costituisce la fattispecie più generale: essa, infatti, è indetta di regola ogni qual volta sia opportuno un confronto tra più amministrazioni portatrici di interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. La conferenza è convocata dall’amministrazione responsabile del procedimento.

La conferenza su istanze o progetti preliminari, istituita dalla L. 340/2000, è un particolare tipo di conferenza “preliminare” convocata – su richiesta dell’interessato – per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo.

L’obiettivo della conferenza preliminare è di verificare le condizioni alle quali potrebbe essere dato l’assenso sull’istanza o sul progetto definitivo stesso, in modo di eliminare, od almeno limitare, l’emersione di ostacoli amministrativi nelle fasi ulteriori della procedura. La conferenza, in tale sede, è tenuta a pronunciarsi entro un temine determinato (30 giorni).

Tempi più lunghi sono previsti nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA). In ogni caso l’autorità competente alla VIA è tenuta ad esprimersi in tempi definiti, ed il suo intervento costituisce parte integrante della procedura di VIA che prosegue anche dopo la presentazione del progetto definitivo.

Le indicazioni fornite dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza preliminare, comprese quelle eventuali dell’autorità competente alla VIA, non possono essere modificate in assenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

La terza e principale fattispecie è la conferenza decisoria. Essa interviene nei procedimenti che prevedono, per il loro perfezionamento, l’assenso, sotto forma di intesa, concerto, nulla osta, o comunque altrimenti denominato, di più autorità. In questi casi l’amministrazione responsabile del procedimento è tenuta prima ad esperire la procedura normale richiedendo formalmente, al momento dell’avvio del procedimento, l’assenso alle altre amministrazioni interessate. Se questo non è ottenuto entro 30 giorni dalla richiesta (o si è verificato il dissenso di una amministrazione coinvolta) si procede con la convocazione della conferenza.

La legge definisce le procedure di convocazione della conferenza, dello svolgimento e della conclusione dei lavori. In particolare, le amministrazioni convocate devono subito stabilire il termine per l’adozione della decisione conclusiva, che comunque non può pervenire oltre i 90 giorni dalla prima seduta, così come da ultimo stabilito dalla L. 340/2000 che per la prima volta definisce un termine certo per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui è richiesta la VIA c’è la possibilità di prolungare i termini (di 90 giorni), ma essi devono comunque rientrare in limiti definiti.

La legge disciplina l’espressione di eventuali dissensi in seno alla conferenza da parte di rappresentanti di una o più amministrazioni: in questi casi il dissenso deve essere espresso in sede di conferenza, deve essere motivato, deve riferirsi a questioni connesse al procedimento e, soprattutto, deve indicare le modifiche necessarie per l’ottenimento dell’assenso. La risoluzione dei dissensi è demandata, a seconda dei soggetti coinvolti, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza unificata.

La conferenza di servizi, nel testo originario della L. 241/1990, prevedeva la partecipazione unicamente delle amministrazioni pubbliche. L’unica apertura a soggetti esterni (tuttora prevista) era costituita dalla possibilità di convocazione su richiesta dell’interessato, quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di più amministrazioni pubbliche (art. 14, co. 4).

Successivamente, la L. 15/2005 ha ampliato la possibilità di intervento da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Innanzitutto, ha stabilito che, in caso di affidamento di lavori pubblici, la conferenza di servizi può essere convocata su richiesta, oltre che del concedente, anche del concessionario (art. 14, co. 5). In secondo luogo, sempre nel caso di lavori pubblici, i concessionari partecipano alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, così come partecipano, anch’essi senza diritto di voto, i soggetti privati che intervengono in una operazione di project financing (art. 14-quinquies). La legge 69/2009 ha ulteriormente esteso la possibilità di partecipazione ad altri soggetti esterni, quali i proponenti il progetto dedotto in conferenza e i concessionari e i gestori dei pubblici servizi (art. 14-ter, commi 2-bis e 2-ter).

 

Alla Conferenza partecipano l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

Si ricorda che il criterio di delega previsto dalla lettera h) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Il comma 11 disciplina i casi in cui, in sede di conferenza di servizi, manca la necessaria intesa con un ente locale coinvolto.

In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente il quale viene nominato un commissario ad acta.

Alla nomina del commissario provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo stesso comma prevede che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipi il Presidente della Regione interessata all’intesa.

Tale comma consente di attuare il criterio di delega previsto dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 che richiede la “determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione”.

L’art. 120 Cost. dispone che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

 

Ai sensi del comma 12, nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, viene rilasciata l’autorizzazione unica con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo stesso comma dispone che tale decreto sia pubblicato sulla G.U. e nei siti internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.

Tale decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell’autorizzazione unica.

Sarebbe opportuno precisare nell’articolo in esame, destinato a disciplinare nel dettaglio le fasi per il rilascio dell’autorizzazione unica, che l’autorizzazione unica viene rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata[14]. Anche se un riferimento alla necessità di tale intesa è contenuta all’articolo 4, una espressa previsione e una disciplina di maggior dettaglio all’articolo 13 gioverebbe alla chiarezza della formulazione ma soprattutto eviterebbe dubbi interpretativi ed applicativi.

 

Il comma 13 disciplina il contenuto dell’autorizzazione unica, che deve contenere, tra l’altro, l’identità del titolare dell’autorizzazione, i dati dell’impianto e delle opere connesse, le prescrizioni volte ad assicurare la conformità dell’impianto nonché gli obblighi cui è soggetto il titolare del medesimo.

 

Ai sensi dei commi 14 e 15 l’autorizzazione unica:

§      vale quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell’operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia;

§      vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

§      ove occorra, vale quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;

§      costituisce variante agli strumenti urbanistici;

§      sostituisce ogni altro atto comunque denominato previsto dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.

 

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

Pertanto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”.

Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza. Vale la pena rammentare, altresì, che nella versione originale del D.P.R. n. 327/2001, l'occupazione d'urgenza era stata eliminata dalla procedura espropriativa e quindi anche la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza. Viceversa per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 302/2002, l'istituto dell'occupazione d'urgenza è stato reintrodotto dall’art. 22-bis, che prevede che qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione della procedura ordinaria, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Si ricorda, infine che l’art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001 prevede anche varianti al piano regolatore qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche. In tal caso l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

 

Quanto suindicato consente di attuare il criterio di delega recato dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.


 

Articolo 13-bis
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione unica)

 

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall’articolo 32, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica.

 

 

L’articolo 13-bis consente al Ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica, nei seguenti casi:

§      di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite;

§      commissione di taluno dei reati previsti dall’art. 32.

Si ricorda che i reati richiamati attengono all’esercizio dell’impianto senza la prescritta autorizzazione unica o al mancato rispetto delle prescrizioni dell’Agenzia o di quelle relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali.

 

 


 

Articolo 14
(Responsabilità del titolare dell’autorizzazione unica in materia di controlli e di sicurezza e di radioprotezione)

 


1.  Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell’autoriz­zazione unica è altresì responsabile:

a)  della sicurezza dell’impianto;

b)  della formazione dei lavoratori dell’impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell’impianto medesimo;

c)  dell’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costru­zione ed all’esercizio degli impianti;

d)  dell’attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell’impianto nucleare oggetto dell’autorizzazione stessa.

2.  Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministra­zioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell’autorizza­zione unica.

3.  E’ posta in capo al titolare dell’auto­rizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante migliora­mento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verifi­cabile, garantendo l’esistenza e l’attua­zione di sistemi di gestione che attribui­scano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame affida al titolare dell’autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, ferme restando le disposizioni vigenti (recate principalmente dal D.Lgs. 230/1995).

Sarebbe opportuno indicare espressamente le disposizioni vigenti relative ai controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione.

Le citate responsabilità riguardano:

a)  la sicurezza dell’impianto;

b)  la formazione dei lavoratori dell’impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell’impianto medesimo;

c)  l’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti;

d)  l’attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell’impianto nucleare oggetto dell’autorizzazione stessa.

Relativamente a quest’ultima disposizione si fa notare che recepisce il criterio di delega recato dalla lettera o) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

 

Il comma 2 pone a carico del titolare gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia.

Lo stesso comma dispone che tali controlli devono:

§      comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate;

§      essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività.

 

Tale disposizione recepisce il dettato del criterio di delega previsto dalla lettera l) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

 

 

Il comma 3 pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, anche la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verificabile, mediante:

§         l’implementazione di:

-       sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

-       di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

-       di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

§      la previsione e il mantenimento di risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.

 

 


 

Articolo 15
(Relazione annuale del titolare dell’autorizzazione unica)

 


1.  Il titolare dell’autorizzazione unica ha l’obbligo di trasmettere all’Agenzia con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all’interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull’ambiente.

2. Il titolare dell’autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell’impianto nucleare, trasmette all’Agenzia un rapporto contenente:

a)    lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

b)    le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni imparti­te con l’autorizzazione unica, anche relati­vamente alle fasi di cantiere e even­tualmente al periodo di prova antecedente l’entrata a regime dell’impianto;

c)    le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d)    la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall’Impianto Nucleare nell’am­biente;

e)    la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell’impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull’ambiente.

3.  Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’articolo 21 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione unica, della tempestiva trasmissione all’Agenzia delle informazioni circa:

§      gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all’interno del sito;

§      le conseguenti misure di ripristino del corretto funzionamento e di tutela della salute delle persone e dell’ambiente.

 

Il comma 2 prevede invece l’obbligo di trasmissione annuale (la norma chiarisce entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell’impianto nucleare) all’Agenzia, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, di un rapporto contenente:

a)  lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

b)  le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l’autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l’entrata a regime dell’impianto;

c)  le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d)  la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall’impianto nucleare nell’ambiente;

e)  la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell’impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull’ambiente.

 

Ai sensi del comma 3 il rapporto è altresì:

§      trasmesso al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’art. 21;

§      pubblicato su internet, nei siti del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.


 

Articolo 16
(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)

 

1.  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione  e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

 

 

L’articolo 16 prevede l’individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.


 

Articolo 17
(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)

 


1.  L’Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, a tutte le prescri­zioni contenute nell’autorizzazione stessa.

2.  Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l’esercizio dell’impianto e le salvaguar­die, l’Agenzia rileva la presenza di elemen­ti di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l’esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

3.  Il titolare dell’autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei ter­mini previsti, le misure di sicurezza indica­te come indifferibili nelle prescrizioni dell’Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione unica potrà proporre all’Agenzia, per l’approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

4.  Entro i successivi quindici giorni, l’Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell’autorizzazione unica deve uni­formarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l’Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.


 

 

L’articolo 17 dispone che l’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

L’Agenzia, se nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l’esercizio dell’impianto e le salvaguardie rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione.

Il titolare dell’autorizzazione unica è tenuto quindi ad adottare immediatamente e comunque nei termini previsti le misure di sicurezza indicate come indifferibili dall’Agenzia; inoltre, entro 30 giorni dall’emissione delle prescrizioni potrà proporre all’Agenzia soluzioni tecniche ulteriormente migliorative.

Nei successivi 15 giorni l’Agenzia conferma la prescrizione adottata o ne emette una nuova e definitiva, fissando il termine tassativo entro il quale il titolare dell’autorizzazione unica è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate, pena la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.

 


 

Articolo 18
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)

 


1.  Il titolare dell’autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell’impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante la costruzione e l’esercizio dell’im­pianto nucleare, che vengono gestiti dal­l’operatore in base alla normativa vigente e stoccati temporaneamente nel sito dell’im­pianto stesso in attesa del loro confe­rimento nel Deposito nazionale.

2.  Il titolare dell’autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall’Agenzia, al trattamento ed al condizio­namento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e  al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

3.  I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell’autoriz­zazione unica.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame pone in carico al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell’impianto, della gestione:

§      dei rifiuti radioattivi operazionali;

§      e del combustibile nucleare.

 

Lo stesso comma reca la definizione di “rifiuti operazionali” quali quelli prodotti durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare, che vengono gestiti dall’operatore in base alla normativa vigente e stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che tale definizione dovrebbe essere collocata all’articolo 2, che reca le definizioni relative al decreto in esame.

 

Ai sensi dei commi 2 e 3, lo stesso titolare deve provvedere a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dall’Agenzia:

§      al trattamento e condizionamento dei rifiuti operazionali e al loro smaltimento presso il Deposito nazionale;

§      al riprocessamento/immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

 


 

Articolo 19
(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)

 

 


1.  L’attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A.

2.  La Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell’im­pianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.

3.  La Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione.

4.  Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all’articolo 20, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.

5.  Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valuta­zione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell’autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame affida alla Sogin S.p.A. l’attività di disattivazione degli impianti.

 

Si ricorda che la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)[15] è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal D.Lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una Holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi[16].

Si fa notare che l’art. 27, comma 8, prevede l’emanazione di un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico. Il comma successivo, nelle more dell’attuazione del citato atto, demanda ad apposito D.P.C.M. la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.

 

Ai sensi dei commi 2 e 3, la Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto:

§      prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo;

§      svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell’impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi;

§      effettua una valutazione dei costi di disattivazione.

 

 

Il comma 4 dispone che il finanziamento delle attività di disattivazione avvenga tramite il Fondo per il “decommissioning” di cui all’art. 20, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.

 

Il comma 5 disciplina i casi in cui la valutazione dei costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. superi l’importo versato dal titolare dell’autorizzazione unica.

In tali casi è prevista l’integrazione del Fondo succitato, da parte del titolare dell’autorizzazione, con la relativa differenza.

 


 

Articolo 20
(Fondo per il decommissioning)

 


1.  Il Fondo per il “decommissioning” di cui all’art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

2.  La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall’AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell’Agenzia, in forma commisurata a analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è attualizzato ogni anno secondo gli indici definiti dall’AEEG.

3.  La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall’AEEG che provvede all’erogazione dei fondi per stato d’avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.


 

 

L’articolo 20 istituisce il Fondo per il “decommissioning di cui all’art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

Si ricorda che il principio n) della delega recava la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning».

 

Il “decommissioning” di un impianto nucleare è la fase di declassamento, decontaminazione e smantellamento, che ha lo scopo finale di giungere alla demolizione dell’impianto e alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi nel sito. Il conseguimento di questo obiettivo passa attraverso le seguenti fasi:

-        sistemazione del combustibile nucleare esaurito (irraggiato) presente sugli impianti;

-        trattamento, condizionamento e avvio al deposito dei rifiuti radioattivi accumulati in fase di esercizio;

-        decontaminazione e smantellamento delle apparecchiature, degli impianti e degli edifici;

-        trattamento, condizionamento e avvio al deposito (se radioattivi) o allo smaltimento per via ordinaria dei materiali derivanti dalle operazioni di smantellamento;

-        caratterizzazione, riqualificazione e rilascio del sito per altri usi.

Il termine “decommissioning”, quando applicato nella sua accezione più ampia agli impianti nucleari, include le fasi di disattivazione e smantellamento. La prima copre le attività amministrative e tecniche legate alla definitiva cessazione del funzionamento dell’impianto. La seconda si estende alla rimozione completa o parziale dell’impianto dal sito attraverso la decontaminazione delle strutture e dei componenti, la rimozione dei componenti, la demolizione delle strutture, lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il risanamento e il rilascio del sito.

L’obiettivo di queste attività è consentire la rimozione parziale o totale di tutti i controlli normativi cui è soggetto un sito nucleare, assicurando al contempo la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività e la sicurezza a lungo termine della popolazione e dell’ambiente. In generale, l’obiettivo è il ripristino del sito in condizioni tali da consentirne il rilascio per l’eventuale riutilizzo senza restrizioni di tipo radiologico[17].

 

Tale Fondo:

§      viene alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto;

§      si articola in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti;

§      è gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

§      determina la misura del contributo periodico, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, commisurandolo a analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa[18]. L'importo è attualizzato ogni anno secondo gli indici definiti dall’Autorità stessa;

§      verifica e controlla su base annuale le risorse finanziare che alimentano il Fondo;

§      provvede all’erogazione dei fondi per stato d’avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

 

In ordine all’articolo 20, la relazione tecnica nel ribadire l’assenza di oneri per la finanza pubblica sottolinea che il fondo per il “decommissioning” è alimentato esclusivamente da risorse private essendo finanziato dai contributi versati, per ogni anno di esercizio dell’impianto, dai titolari dell’autorizzazione unica.

 

La Ragioneria generale dello Stato rileva, in merito al comma 3, che “non si comprende la funzione attribuita all’Autorità per l’energia elettrica e il gas relativa alla erogazione dei fondi, che, invece, sono detenuti e gestiti dalla Cassa Conguaglio” presso cui è prevista l’istituzione del fondo per il decommissioning.

 


 

Articolo 21
(Comitati di confronto e trasparenza)

 


1.  Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo  8, comma 4 è istituito un “Comitato di confronto e trasparenza”,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concer­nente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’am­biente.

2.  Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell’impianto nucleare.

3.  Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell’impianto nucleare e sulle misu­re adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e tra­sparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all’uopo dal titolare dell’autorizzazione unica.

4.  Il Comitato di confronto e traspa­renza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell’operatore, è composto da:

a)  il Presidente della Regione interes­sata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

b)  il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;

c)  il/i Sindaco/i del/i Comune/i inte­ressato/i o suo/i delegato/i;

d)  il Prefetto o suo delegato;

e)  un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

f)   un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g)  un rappresentante del Ministero del­l’istruzione, della ricerca e dell’università;

h)  un rappresentante dell’ISPRA;

i)   un rappresentante del Ministero del­le infrastrutture e dei trasporti

l)   un rappresentante dell’ARPA della Regione interessata;

m)un rappresentante dell’Agenzia;

n)  un rappresentante del titolare del si­to e, a decorrere dal rilascio dell’autoriz­zazione unica, del titolare di quest’ultima;

o)  un rappresentante dell’associazione ambientalista maggiormente rappresenta­tiva a livello regionale;

p)  un rappresentante dell’imprenditoria locale indicato dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

q)  un rappresentante dell’organizza­zione sindacale maggiormente rappresen­tativa a livello regionale;

r)   un esperto qualificato di radio­protezione designato dall’Agenzia.

5.  I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest’ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

6.  Il Comitato di confronto e traspa­renza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radio­protezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l’ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contri­buto annuale di cui all’articolo 22.


 

 

L’articolo 21 prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un “Comitato di confronto e trasparenza” presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato “ai sensi dell’articolo 8, comma 4”.

Il riferimento normativo interno allo schema di decreto appare errato. Il riferimento corretto all’approvazione dell’elenco dei siti certificati è l’articolo 11, comma 9.

Il “Comitato di confronto e trasparenza” è finalizzato a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente (comma 1).

Si ricorda che la lettera o) della delega richiedeva la previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

Per permettere al Comitato di confronto e trasparenza di rispondere ai suoi fini istituzionali, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell’impianto nucleare[19] (comma 2).

Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell’impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza, il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite dal titolare dell’autorizzazione unica (comma 3).

Il Comitato di confronto e trasparenza è costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli oneri sono posti a carico dell’operatore.

Il Comitato di confronto e trasparenza è composto da:

§      il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

§      il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;

§      il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i o suo/i delegato/i;

§      il Prefetto o suo delegato;

§      un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

§      un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

§      un rappresentante del Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università;

§      un rappresentante dell’ISPRA;

§      un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

§      un rappresentante dell’ARPA della Regione interessata;

§      un rappresentante dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

§      un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione unica, del titolare di quest’ultima;

§      un rappresentante dell’associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;

§      un rappresentante dell’imprenditoria locale indicato dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

§      un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;

§      un esperto qualificato di radioprotezione designato dall’Agenzia (comma 4).

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest’ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità (comma 5).

Il Comitato di confronto e trasparenza ha la facoltà di richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l’ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale “di cui all’articolo 22”.

In proposito si ricorda che la lettera e) dei principi della delega prevedeva l’acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università; (comma 6).

Si osserva che il riferimento all’articolo 22 appare erroneo, poiché in contributo annuale è previsto invece all’articolo 20.

 

 


 

Articolo 22
(Misure compensative)

 


1.  Il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere contestuale all’assunzione del vincolo alla realizzazione delle misure compensative di cui all’articolo 25, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

2.  Il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di ener­gia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

a)    un beneficio economico omnicom­prensivo, da corrispondere in quote annuali commisurate allo stato di avanzamento per ciascun anno solare, o parte dello stesso, del programma di costruzione dell’impianto nucleare oggetto di autorizzazione; l’aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell’impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per potenze superiori al predetto livello;

b)    a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto nucleare, commisu­rato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.

3.  Il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

4.  I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 sono destinati per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto e per il 35% ai comuni limitrofi,  intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 20 km dal perimetro dell’impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all’interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l’altro, di criteri di perequazione territoriale.

5.  Il beneficio di cui al comma 2, lettera a), secondo criteri e modalità fissati da specifiche convenzioni tra il titolare dell’autorizzazione unica e gli enti locali interessati da ciascun impianto, sulla base di uno schema-tipo definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, è destinato:

a)    per il 40% agli enti locali;

b)    per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell’ICI.

6. Nell’ambito dei benefici economici di cui al comma 5, le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in favore della salute della popolazione, della tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

7.  I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

8.  I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.


 

 

L’articolo 22 riguarda le misure compensative, in recepimento del criterio c) di delega, che prevede il riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali.

Anzitutto, l’articolo in esame prevede che il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere contestuale all’assunzione del vincolo alla realizzazione delle misure compensative, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica (comma 1).

Ai soggetti onerati il comma 9 fa divieto, in accordo al principio c) di delega, di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione. Il medesimo comma affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la vigilanza sul rispetto di tale divieto.

Per quanto riguarda i benefici, il comma 2 riguarda il caso di impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e il comma 3 quello di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto fornisce una definizione di “impianti nucleari”, che ricomprende al suo interno gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare.

Ai sensi del comma 2, il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce ai soggetti beneficiari, in solido con gli altri soggetti onerati:

a)      in fase di costruzione dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere in quote annuali commisurate allo stato di avanzamento per ciascun anno solare, o parte dello stesso, del programma di costruzione dell’impianto nucleare oggetto di autorizzazione.

L’aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell’impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, mentre viene maggiorata del 20% per potenze superiori al predetto livello;

b)      a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto nucleare.

Tale beneficio è commisurato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.

Ai sensi del comma 3, il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce ai soggetti beneficiari, in solido con gli altri soggetti onerati, un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

Si segnala in proposito che la relazione illustrativa afferma che “per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale, commisurato al quantitativo di combustibile nucleare prodotto nel periodo di riferimento”. Tuttavia il comma 3 non contiene indicazioni riguardo alle modalità di calcolo di tale contributo, che saranno definite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

Il comma 4 riguarda i soggetti beneficiari delle misure compensative di cui ai commi 2 e 3. Tali benefici sono destinati:

§         alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’impianto, per il 10%;

§         al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto, per il 55%;

§         ai comuni limitrofi, per il 35%;

Per “comuni limitrofi” si intendono quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 20 km dal perimetro dell’impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all’interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l’altro, di criteri di perequazione territoriale.

I commi da 5 a 8 riguardano la destinazione dei benefici economici di cui al comma 2, che sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

Il beneficio di cui al comma 2, lettera a), è destinato:

§      per il 40% agli enti locali;

§      per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU[20], delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell’ICI.

I criteri e modalità della destinazione del beneficio saranno fissati da specifiche convenzioni tra il titolare dell’autorizzazione unica e gli enti locali interessati da ciascun impianto, sulla base di uno schema-tipo definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza unificata.

Tali convenzioni possono prevedere, nell’ambito dei menzionati benefici, uno o più interventi strutturali in favore della salute della popolazione, della tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali.

I criteri e le modalità della destinazione dei benefici saranno fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

 

La relazione tecnica evidenzia, in ordine all’articolo 22, che le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali sono poste a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.


 

Articolo 23
(Decadenza dei Benefici)

 

1.  Nel caso in cui la realizzazione o l’esercizio dell’impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell’arresto.

 

 

L’articolo 23 contempla il caso di arresto definitivo della realizzazione o dell’esercizio dell’impianto.

Qualunque sia la causa, i benefici a favore dei residenti, degli enti locali e delle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell’arresto.

 


Articolo 24
(Deposito nazionale e Parco Tecnologico)

 


1.  Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costru­zione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico, destina­to ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari.

2.  Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del com­bustibile irraggiato, tra cui la caratteriz­zazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

3.  La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza, anche sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati.


 

 

Con l’articolo 24 si apre il Titolo III destinato a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative.

 

 

 

Smaltimento dei rifiuti radioattivi in un deposito nazionale – Quadro normativo

 

Il decreto-legge 314/2003

Con il decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale disposizioni relative alla realizzazione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Con l’emanazione del decreto-legge n. 314, il Governo ha provveduto all’individuazione di un sito ove realizzare sia gli impianti e le infrastrutture per il deposito definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e a breve vita (II categoria) - che rappresentano volumetricamente la quantità principale di rifiuti - sia il deposito temporaneo in bunker del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività e/o a lunga vita (III categoria).

Nell’originaria versione del provvedimento, il sito in cui localizzare il deposito nazionale veniva indicato nel comune di Scanzano Jonico, in Basilicata, in quanto giudicato il più idoneo sulla base della conformazione geologica e dei requisiti di sicurezza raccomandati in ambito internazionale con riferimento alla tipologia di deposito prescelta .

A seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo, durante l’iter parlamentare per la conversione del decreto-legge, è stata eliminata l’indicazione del sito di Scanzano Jonico (che aveva generato forti proteste della comunità locale) e l’individuazione del sito più idoneo è stata demandata al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2 del decreto, previo parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica istituita con compiti di valutazione e di alta vigilanza ai sensi dello stesso articolo 2 del decreto e previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza di intesa, si prevede l'individuazione definitiva del sito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In sede di conversione sono state altresì modificate le norme che disciplinano le modalità di allocazione dei rifiuti radioattivi, attraverso la previsione che nel deposito nazionale vengano allocati e gestiti in via definitiva solamente i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Per gli altri rifiuti radioattivi di I e II categoria, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvederà alla loro messa in sicurezza e al loro stoccaggio, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa.

La realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che viene affidata alla SOGIN S.p.A., avrebbe dovuto essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

Il decreto nella versione definitivamente approvata prevede, infine, misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

 

La legge Marzano

Successivamente alla conversione del decreto-legge 314/2003, nuove modifiche alla disciplina in esame sono state apportate dai commi 98-106 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004 , n. 239 (cd. legge Marzano)[21].

Alcune sono intervenute in forma di novella del decreto-legge n. 314 ed hanno riguardato prevalentemente la garanzia di una protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti nella fase della sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presso il previsto deposito nazionale (comma 106).

Altre, invece, sostanzialmente più rilevanti, non hanno forma di novella diretta, ma integrano la disciplina complessiva introducendo nuove norme in tema di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi (commi dal 98 al 105).

In particolare il comma 98 ha previsto che la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, venga svolta secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 99 a 106.

Il comma 99 ha disposto che la SOGIN Spa provveda alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003.

Con il comma 100 vengono adottate le stesse procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 n. 314 del 2003 per l’individuazione del sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria.

Il comma 104 dispone, inoltre, che i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscano tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 314 a seconda della categoria di appartenenza.

In attuazione dell'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 368 del 2003 che stabilisce che “la sola esportazione temporanea dei materiali di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento” e delle disposizioni integrative contenute nella legge n. 239 del 2004, è stato successivamente emanato il D.M. attività produttive 2 dicembre 2004 (cd. decreto Marzano), con il quale la Sogin S.p.A. provvede, tra l’altro, a “valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del trattamento e riprocessamento”. A tale decreto ha fatto seguito l'ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 16 dicembre 2004.

 

Nonostante la citata produzione normativa, negli anni successivi non si è pervenuti all’individuazione di un sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi[22].

 

Tali ritardi si spiegano anche in relazione alla presentazione da parte della Regione Basilicata del ricorso n. 40 del 2004 alla Corte Costituzionale, con cui sono stati impugnati in via principale il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 e la relativa legge di conversione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 29 gennaio 2005, n. 62, ha parzialmente accolto il ricorso della Regione Basilicata, affermando in particolare la necessità, nella localizzazione del sito per la costruzione del deposito nazionale, di un maggior coinvolgimento delle Regioni interessate.

La Corte Costituzionale ha infatti censurato la previsione recata dall’articolo 1, comma 4-bis, che non prevede «forme di partecipazione», della Regione interessata dal deposito nazionale, alla fase di «validazione». Questa fase viene descritta come quella della «specifica localizzazione e realizzazione dell’impianto», che avviene «una volta individuato il sito». Nell’attuale formulazione del decreto, alla fase di validazione «provvede» il Consiglio dei ministri, «sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, sentiti i soli pareri di enti nazionali (APAT, CNR ed Enea). Per la Corte è necessario far partecipare a «questo procedimento» anche la Regione, «fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali».

L’altra obiezione avanzata dalla Regione Basilicata e accolta dalla Corte riguarda la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto, laddove affida esclusivamente al Commissario statale «l’approvazione dei progetti, anche in deroga alla normativa vigente». Anche in questo caso - ad avviso dei giudici costituzionali - è necessario coinvolgere la Regione sul cui territorio sarà realizzato il deposito. Ma anche in questo caso vale quanto già detto prima: se il «dissenso» della Regione è «irrimediabile» la legge può in ogni caso prevedere meccanismi di deliberazione definitiva.

Con la medesima sentenza, nonché con la successiva sentenza n. 247 del 28 giugno 2006 la Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale di quattro leggi regionali (approvate nel corso del 2003 dalle regioni Sardegna, Basilicata e Calabria e nel 2005 dalla regione Molise) che avevano dichiarato “denuclearizzato” il proprio territorio impedendo sul medesimo il transito e la presenza di materiale radioattivo non prodotto in loco. In proposito la Corte ha affermato che “la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “not in my backyard”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale”.

 

Si segnala, infine, che il problema della gestione dei rifiuti radioattivi rappresenta una tematica di grande rilevanza sia nell’ambito dell’Unione europea che a livello internazionale.

Con la legge n. 282/2005 si è provveduto alla ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, conclusa a Vienna il 5 settembre 1997.

 

Con il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 è stata invece recepita la direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

L’8 settembre 2008 la Commissione ha presentato la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea (COM(2008)542) intesa ad offrire una panoramica della situazione attuale della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nella UE e a proporre, altresì, azioni a livello comunitario e nazionale al fine di procedere verso la creazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che, tra l’altro, ritiene imperativa l'attuazione da parte di ciascuno Stato membro di un piano nazionale di gestione a lungo termine del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) relativa alla predisposizione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790) intesa a definire gli obblighi fondamentali e i principi generali per gli impianti nucleari che tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad applicare, sulla base di principi e prescrizioni disciplinati a livello UE.

 

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame assoggetta alle disposizioni del Titolo III la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico, destinato alle seguenti operazioni sui residui provenienti dall’esercizio di impianti nucleari:

§      allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività;

§      all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che il comma in esame sostanzialmente riproduce la definizione di Deposito nazionale già enunciata all’art. 2, comma 1, lettera i).

 

Il comma 2 definisce le strutture di cui si compone il Parco Tecnologico, il quale dovrà essere dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Di queste attività connesse vengono ricordate la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

Relativamente a queste ultime attività di ricerca e formazione, il comma in esame dispone che esse vengano svolte secondo modalità definite con apposito decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e dell’istruzione.

Si segnala che il comma in esame non definisce un termine per l’emanazione dell’atto.

 

Ai sensi del comma 3 la realizzazione del Parco Tecnologico, ed in particolare del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin S.p.A.

Lo stesso comma dispone che la Sogin vi provveda con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la copertura finanziaria è assicurata dai proventi, per le attività nucleari pregresse, derivanti dagli oneri generali del sistema elettrico e dai proventi, a carico degli operatori industriali, per il conferimento dei rifiuti e del combustibile al deposito.

Le risorse finanziarie della Sogin S.p.A.[23]

Le risorse finanziarie impiegate da Sogin per l'attuazione dei programmi di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti derivano:

-        dai fondi trasferiti a Sogin dall’Enel all’atto del conferimento delle attività nucleari (fondo smantellamento impianti e fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare);

-        da una parte della tariffa elettrica (componente A2) determinata periodicamente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Sia il fondo trasferito dall'Enel sia le risorse derivanti dalla tariffa elettrica hanno per oggetto esclusivo la copertura dei costi di smantellamento degli impianti e di sistemazione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi (attività di core business), e non possono essere utilizzati per scopi diversi.

Sogin agisce in regime di separazione contabile relativamente alle attività non facenti parte del core business.

 

E’ prevista inoltre l’eventuale partecipazione di altri soggetti al finanziamento, mediante la stipula di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati.

 

 


 

Articolo 25
(Sogin S.p.A.)

 


1.  La Sogin S.p.A, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 27, comma 8 della legge 23luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 24, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

A tal fine:

a)    gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecno­logico, ai sensi dell’articolo 25;

b)    cura le attività connesse al proce­dimento autorizzativo relativo alla realiz­zazione ed esercizio del Parco Tecno­logico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

c)    provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

d)    riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’articolo 26, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto legislativo;

e)    promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comuni­cazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

2.  Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame ribadisce che la Sogin S.p.A, è il soggetto responsabile:

§      della disattivazione degli impianti a fine vita e del mantenimento in sicurezza degli stessi (come già enunciato dall’art. 19);

§      della realizzazione ed esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'art. 24, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

 

Lo stesso comma individua, per le finalità suindicate, i seguenti compiti che vengono affidati alla Sogin:

a)  gestione delle attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi del successivo art. 26;

b)  cura delle attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

c)  realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico;

d)  riscossione dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi del corrispettivo per le attività svolte ed erogazione agli enti locali delle quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi del decreto in esame.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si  osserva che il comma 1 cita una serie di rinvii erronei ad articoli del decreto.

 

Viene altresì previsto che le tariffe e le modalità di riscossione siano stabilite con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell’economia e delle finanze);

Si osserva che in tema di tariffe l’art. 28 ne attribuisce la determinazione all’AEEG. Occorrerebbe pertanto coordinare le due parti del testo.

 

e)  promozione di diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

In proposito si fa notare che tale disposizione recepisce il criterio di delega recato dalla lettera o) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

 

Il comma 2 sottopone lo svolgimento delle attività della Sogin riguardanti la realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico, la riscossione del corrispettivo per lo smaltimento e la promozione di campagne di informazione alla popolazione (di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente) al controllo e alla vigilanza dell’Agenzia.

Limitatamente alle attività di riscossione (di cui alla lettera d) citata) viene previsto anche il controllo e la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

 


 

Articolo 26
(Autorizzazione unica per la costruzione
e l’esercizio del Parco Tecnologico)

 


1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambien­tale Strategica di cui all’articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

2.  Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:

a)    documentazione relativa alla tipolo­gia di materiali radioattivi destinati al Depo-sito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);

b)    dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;

c)    identificazione dei  criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

d)    indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;

e)    criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;

f)      indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Depo­sito nazionale, con la previsione dell’im­piego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le profes­sionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

g)    indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;

h)    indicazioni di massima delle strut­ture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;

i)      ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel terri­torio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

3.  La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei ses­santa giorni successivi alla pubblicazione,  le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmet­tendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241

4.  Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree poten­zialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferi­mento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate  ai requisiti dell’AIEA e dell’Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all’articolo 24, comma 2, lettera i).

5.  La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmes­se alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

6.  Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia.

7.  La Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia tratta­tive bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco Tecnologico stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell’area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l’intesa delle Regioni interessate.

8.  In caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 7 entro il ter­mine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si prov­vede alla costituzione di un Comitato interi­stituzionale, i cui componenti sono desi­gnati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interi­stituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interisti­tuzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

9.  Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all’articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richie­sta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione moti­vata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già rag­giunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

10.     Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell’ordine di idoneità  di cui al comma 7 e fino all’individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agen­zia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

11. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’ università e della ricerca per gli aspetti relativi alle attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce la titolarità alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e conte­stualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell’Agenzia.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia una campagna di informazione diffusa e capil­lare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie infor­mazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure com­pensative previste, della loro quantifi­cazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

13. Entro quattro mesi dalla pubbl­icazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'auto­rizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo modalità di cui al precedente articolo 25, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnolo­gico, la cui istruttoria è svolta dall’Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

14.     Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e  con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

15.     Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per espri­mere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su propo­sta del Ministro dello sviluppo economico, nomina un commissario ad acta per adottare l’atto sostitutivo dell’intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Mini­stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gaz­zetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.

17.     Nell'autorizzazione unica sono definiti:

a)    le caratteristiche del Deposito nazio­nale e delle altre opere connesse ricom­prese nel Parco Tecnologico;

b)    il perimetro dell'installazione;

c)    le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio del­l'autorizzazione unica, è tenuta ad effet­tuare;

d)    i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connes­se e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all’articolo 26, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

e)    le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell’ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.


 

 

Le disposizioni dell'articolo in esame delineano le seguenti fasi procedurali per addivenire al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico:

I fase.         procedura per l’individuazione del sito (commi 1-12)

II fase.        procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica (commi 13-17)

I fase - Procedura per l’individuazione del sito

Il comma 1 affida alla Sogin S.p.A. il compito di provvedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di:

§      una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate;

§      un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

 

Lo stesso comma prevede che tali documenti siano elaborati:

§      tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia e dall’AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica);

§      sulla base delle valutazioni della VAS prevista dall’art. 9.

 

Il comma 2 disciplina il contenuto informativo e la documentazione di corredo del progetto preliminare di massima.

 

Il comma 3 dispone la pubblicazione tempestiva dei documenti citati nei commi precedenti (cioè della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché del progetto preliminare di massima e della documentazione di corredo) nelle seguenti forme:

§      sito Internet della Sogin S.p.A.;

§      avviso della pubblicazione su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale.

 

Lo stesso comma precisa che tali forme di pubblicità sono finalizzate a consentire a regioni, enti locali e soggetti portatori di interessi qualificati, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, di poter formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin S.p.A. appositamente indicato.

Viene altresì previsto che le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indichino le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte.

La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 241/1990.

 

 

Il comma 4 dispone che, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, nel corso del quale sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell’AIEA e dell’Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative.

 

Ai sensi del comma 5, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario e formalmente trasmesse alla Sogin entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, la Sogin, entro i 60 giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

 

In base al comma 6 la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico è approvata con decreto interministeriale (adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti), previa acquisizione da parte del Ministro dello sviluppo economico del parere tecnico dell’Agenzia.

Occorrerebbe chiarire se il decreto in commento deve pubblicare le aree potenzialmente idonee ordinate secondo i criteri definiti ai commi precedenti (come peraltro stabilito al comma 5).

 

La Carta è pubblicata sui siti della Sogin, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia.

 

Il comma 7 dispone che la Sogin invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco Tecnologico stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo.

La semplice manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali.

In caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate.

Viene altresì disciplinato il caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell’area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall’AIEA e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l’intesa delle Regioni interessate.

Occorrerebbe chiarire se tale ordine di priorità coincide con quello definito ai sensi del comma 1.

 

Il comma 8 disciplina il caso in cui non venga stipulato alcun protocollo di accordo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa.

 

Nel caso in esame viene prevista la costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro.

 

Il comma in esame demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale.

Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del parere stesso.

 

Viene infine disciplinato il caso in cui non si riesca a pervenire comunque alla definizione di un’intesa entro i 60 giorni successivi alla costituzione del Comitato, eventualmente per l’impossibilità di costituire il Comitato stesso.

In tal caso si provvede all’intesa con apposito D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

 

Ai sensi del comma 9, al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza unificata, che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all’art. 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 281/1997 dispone che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

 

In mancanza di intesa, provvede il Consiglio dei Ministri con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dal citato art. 3 del D.Lgs. 281/1997 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

 

Il comma 10 prevede, con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell’ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all’individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, l’effettuazione da parte della Sogin, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma 7, delle indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia e sotto la vigilanza della stessa.

Lo stesso comma dispone che l'Agenzia esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto.

In esito alle indagini tecniche, la Sogin formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 11 prevede l’emanazione di apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione per gli aspetti relativi alle attività di ricerca) che, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia:

§      individua il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico;

§      ne attribuisce la titolarità alla Sogin S.p.A.;

§      dichiara la relativa area di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione;

Tale parte del comma in esame recepisce integralmente il criterio di delega previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

§      definisce le relative misure compensative.

 

Il decreto è pubblicato nella G.U. e contestualmente sul web, nei siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin S.p.A. e dell’Agenzia.

 

Ai sensi del comma 12, nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

La previsione di una capillare e diffusa campagna d’informazione recepisce il criterio di delega previsto dalla lettera o) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

II fase - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica

In base al comma 13, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto che individua il sito (comma 11), la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 2, lettera g), della legge 99/2009, secondo modalità di cui al precedente articolo 25, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico.

Si ricorda che il criterio di delega previsto dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 prevede, tra l’altro, che la costruzione e l’esercizio di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ulteriori criteri volti ad informare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica sono recati dal criterio di delega recato dalla successiva lettera h) che prevede, tra l’altro, che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Lo stesso comma 13 incarica l’Agenzia dello svolgimento dell’istruttoria del procedimento autorizzativo, che deve essere completata entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

 

Ai sensi del comma 14, a conclusione dell’istruttoria, l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico.

Viene poi prevista – in accordo con il citato criterio di delega recato dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 – l’indizione, sulla base del citato parere ed entro 30 giorni dalla comunicazione del parere stesso, di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990.

Lo stesso comma individua i partecipanti alla conferenza nei Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

 

Il comma 15 disciplina il caso di mancata intesa, in sede di conferenza di servizi, con un ente locale coinvolto.

In tal caso il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa, decorso inutilmente il quale viene nominato un commissario ad acta per adottare l’atto sostitutivo dell’intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.

Si noti come le disposizioni del comma in esame riproducano quelle previste dall’art. 13 per l’autorizzazione degli impianti nucleari.

 

In base al comma 16, nei 30 giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, l’autorizzazione unica viene rilasciata con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti).

Viene altresì disposta la pubblicazione del citato decreto sulla G.U. e sul web, nei siti internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.

 

Il comma 17 disciplina il contenuto dell’autorizzazione unica, nella quale devono essere definiti:

a)  le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;

b)  il perimetro dell'installazione;

c)  le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

d)  i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all’art. 26, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

e)  le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell’ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

 


 

Articolo 27
(Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica e attività istruttoria)


 


1.  L'istanza per il rilascio dell'autorizza­zione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere con-nesse deve contenere la seguente docu­mentazione:

a)    progetto definitivo del Parco Tecnologico;

b)    studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

c)    rapporto finale di analisi di sicurezza;

d)    documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Depo­sito nazionale, in particolare:

-  regolamento di esercizio;

-  manuale operativo;

-  programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

-  organigramma del personale prepo­sto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rile­vanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.

e)    elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

f)      idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

g)    documentazione attestante l'ottem­peranza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

2.  Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

a)    valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

b)    richiede alle amministrazioni interes­sate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

c)    acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;

d)    promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

3.  All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formulail proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 25.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame disciplina il contenuto informativo dell’istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse.

Tale istanza deve contenere la seguente documentazione:

a)  progetto definitivo del Parco Tecnologico;

b)  studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

c)  rapporto finale di analisi di sicurezza;

d)  documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare regolamento di esercizio; manuale operativo; programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ed organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

e)  elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

f)   idonea garanzia finanziaria;

g)  documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom.

 

Il comma 2 disciplina, invece, le modalità di svolgimento dell’istruttoria da parte dell’Agenzia. Viene infatti previsto che l’Agenzia:

a)  valuti la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

b)  richieda alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

c)  acquisisca l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;

d)  promuova le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

 

Il comma 3 dispone che, a conclusione dell’istruttoria, l'Agenzia formuli un parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che sembrerebbe opportuna una ricollocazione dei commi dell'articolo in esame all’interno dell’articolo 26. I commi 1 e 2 potrebbero essere logicamente collocati dopo il comma 13 dell’articolo 26, mentre il comma 3 potrebbe essere soppresso in quanto recante una disposizione già contenuta nel comma 14 dello stesso art. 26.


 

Articolo 28
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)

 

1.  Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale sono determinate annualmente dall’Au­torità per l’energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l’altro degli eventuali servizi aggiuntivi ri­chiesti (caratterizzazione, condizionamento, ricon­fezionamento, ecc.) e delle misure compensative di cui all’articolo 29.

 

 

L’articolo in esame prevede che le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale siano determinate annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Lo stesso articolo disciplina le modalità di determinazione delle tariffe prevedendo che vengano fissate secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l’altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti (caratterizzazione, condizionamento, riconfezionamento, ecc.) e delle misure compensative di cui all’art. 29.

 


 

Articolo 29
(Misure compensative)


 


1.  Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.

2.  Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del ter­ritorio e del mare e con il Ministro dell’eco­nomia e finanze che tiene conto del volu­me complessivo e del contenuto di radio­attività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto al comma 3.

3.  La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

4.  Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

5.  Gli enti locali beneficiari dei con­tributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, prevede il riconoscimento, al territorio circostante il sito del Parco Tecnologico stesso, di due contributi di natura economica riferiti, rispettivamente:

§      ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo;

Per tali rifiuti il comma 2 prevede che il contributo sia posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e dell’economia e finanze) che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Il comma 2 prevede altresì che il contributo in oggetto sia ripartito secondo quanto previsto al comma 3 (vale a dire, con le vecchie norme).

§      ai rifiuti radioattivi derivanti da attività disciplinate da norme precedenti.

 

Ai sensi del comma 3, per i rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del D.L. 314/2003 (convertito dalla L. 368/2003), come modificato dall’art. 7-ter del D.L. 208/2008 (convertito dalla L. 13/2009).

Si ricorda che il citato art. 4, comma 1, del D.L. 314/2003 ha previsto il riconoscimento di misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Lo stesso comma dispone che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge (ma mai realizzato – vedi scheda all’articolo18) le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente all’allocazione dei rifiuti radioattivi.

Il successivo comma 1-bis, come modificato dall’art. 7-ter del D.L. 208/2008, disciplina invece l’ammontare complessivo annuo del contributo previsto dal comma precedente ed i criteri per la sua ripartizione tra gli enti locali.

Viene infatti stabilito che tale contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con D.M. ambiente, su proposta dell'ISPRA, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25% in favore della relativa provincia e nella restante misura del 25% in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

Con le delibere CIPE n. 101/2007 (G.U. 28 novembre 2007, n. 277) e n. 111/2008 (G.U. 25 marzo 2009, n. 70) sono stati ripartiti i contributi previsti dal comma 1-bis.

 

In base al comma 4 le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

 

Il comma 5 prevede il riversamento di una quota percentuale dei contributi, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi stessi, mediante una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o misure analoghe:

§      alle persone residenti;

§      ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.

 

Lo stesso comma dispone che la suddetta quota percentuale sia calcolata secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati.

Non viene peraltro specificato il soggetto tenuto a definire detti criteri e modalità.


 

Articolo 30
(Campagna di informazione)

 


1.  Il Ministero dello sviluppo eco­nomico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti, promuove un programma per la definizione e la realiz­zazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”, avva­lendosi, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un’apposita convenzione, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A e prevedendo, nell’ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell’Autorità per l’ener­gia elettrica e il gas (AEEG), del Diparti­mento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nu-cleare, dell’ISPRA, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2.  Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Mini­stero dell’economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizza­bili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massi­ma efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare com­petenza del settore, individuato nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l’ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

3.  La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunica­zione di massa disponibili, come la crea-zione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con moda­lità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

4.  La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i sei mesi suc­cessivi all’approvazione di cui al comma 2.


 

 

L’articolo 30 prevede la promozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture, di un programma volto a definire e a realizzare una Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

A tal fine il Ministero potrà avvalersi dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A mediante stipula di un’apposita convenzione, nell’ambito della quale sarà previsto il coinvolgimento di un rappresentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell’ISPRA, dell’ENEA e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

L’approvazione del programma mediante decreto interministeriale è fissata entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. in esame.

Il programma dovrà definire l’obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna. L’ideazione, la programmazione e la realizzazione della medesima campagna, che dovrà essere avviata entro sei mesi dall’approvazione del programma, sarà affidata ad un soggetto di particolare competenza del settore, individuato nell’ambito della suddetta convenzione, cui spetta anche definire la strategia di diffusione della campagna, le modalità, i mezzi e agli strumenti ritenuti maggiormente efficaci.

Per la conduzione della campagna di informazione saranno utilizzati i migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, quali la creazione di un portale internet di riferimento e approfondimento e si potrà ricorrere anche al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

Nella relazione tecnico-finanziaria che accompagna lo schema si segnala che il fabbisogno finanziario e le risorse utilizzabili per la campagna saranno definiti nell’ambito di un programma di azione approvato con decreto MISE: Si sottolinea, inoltre, che in ogni caso sarà necessario operare ”nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo”, secondo quanto stabilito alla lett. q), comma 2, dell’art. 25 della legge 99/2009, recante i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell’esercizio della delega in materia nucleare.

 


 

Articolo 31
(Realizzazione)

 

1.  In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna è realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

 

 

L’articolo 31 consente la realizzazione della campagna di informazione di cui all’articolo 30 in deroga alle scadenze previste dal programma annuale delle iniziative di comunicazione fissate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2000

La Direttiva sul Programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato (G.U. 254 del 30 ottobre 2000) definisce i principi e le modalità cui si attengono le amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 11 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'elaborazione del programma annuale relativo alle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo.

Il programma viene trasmesso da ogni singola amministrazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il mese di novembre di ciascun anno.

La deroga viene consentita a motivo dei profili di necessità e di urgenza che caratterizzano la campagna in questione. Per gli stessi motivi la norma in esame consente anche il ricorso alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione  del bando, di cui all’art. 7, co.2, lett. d) del D.Lgs. 157/1995, per la realizzazione del programma.

 

Il decreto legislativo 157/1995 (Attuazione della direttiva 92/50/CE in materia di appalti pubblici di servizi)cui rinvia l’articolo in esame in riferimento alla disciplina della trattativa privata senza preliminare pubblicazione del bando, è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nel quale, peraltro, è confluita la normativa in questione (cfr. art. 57 che disciplina le fattispecie per le quali si prevede il ricorso alla suddetta trattativa e in particolare il comma 2, lett. c)). Sarebbe, pertanto opportuno riformulare il riferimento normativo.

 

 


 

Articolo 32
(Sanzioni penali)

 


1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combu­stibile nucleare, senza avere ottenuto l’autorizzazione unica di cui all’articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da cinque­centomila a 5 milioni di euro.

2. Chiunque non ottempera alle pre­scrizioni impartite dall’Agenzia nell’autoriz­zazione unica di cui all’articolo 13, comma 1, è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

3. Il titolare dell’autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smal­timento dei rifiuti operazionali di cui all’articolo 18, comma 2, è punito conl’arresto da sei mesi a due anni e con l’am­menda da cinquantamila a cinquecen­tomila euro.


 

 

L’articolo 32 individua le sanzioni penali previste per le seguenti fattispecie di reati:

§      costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia nucleare o di fabbricazione del combustibile senza autorizzazione unica o con autorizzazione sospesa o revocata. In tal caso si prevede l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 500 mila a 5 milioni di euro;

§      violazione delle prescrizioni dell’Agenzia contenute nell’autorizzazione unica di cui all’art. 13 del decreto in esame. Il reato viene punito con le pene di cui al punto precedente ridotte della metà;

§      violazione delle prescrizioni relative al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 18. Il reato è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 50 mila a 500 mila euro.


 

Articolo 32-bis
(Sanzioni amministrative)

 


1.  Il titolare dell’autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all’articolo 15, comma 1 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2.  Il titolare dell’autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all’art. 13, ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

3.  I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all’articolo 22 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

4.  Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell’inte­resse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.

5.  Alle sanzioni amministrative pecu-niarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.  In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provve­de l’Agenzia, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della leg­ge 24 novembre 1981, n. 689.

7.  Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la san­zione accessoria della sospensione dell’at­tività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell’autoriz­zazione.

8.  I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente arti-colo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e so­no proposti avanti il tribunale ammini­strativo regionale ove ha sede l’Agenzia.


 

 

L’articolo 32-bis definisce le sanzioni amministrative in coerenza con il sistema generale.

In particolare i commi 1-3 prevedono una:

§      sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro a carico del titolare dell’autorizzazione unica in caso di mancata o incompleta trasmissione del rapporto previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto in esame;

§      sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro a carico del titolare dell’autorizzazione unica in caso di mancata o non conforme effettuazione delle ispezioni, dei test e delle analisi di cui all’art. 13,

§      sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro a carico dei soggetti che non ottemperano all’obbligo di corresponsione dei benefici compensativi di cui all’articolo 22 entro i termini stabiliti dalle convenzioni previste al comma 5 e dal decreto MISE di cui al comma 6 dell’articolo medesimo.

 

Ai sensi del comma 4, nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai “commi 1 e 2” (rectius: commi 1, 2 e 3), le sanzioni sono effettivamente determinate tenendo conto, oltre che dei criteri generali di cui all’art. 11 della legge 689/1981, della potenzialità lesiva dell’interesse protetto, di specifiche qualità personali del colpevole, oltre che del vantaggio patrimoniale che la violazione può procurare al colpevole.

L’art. 11 della legge 689/1981 dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

 

Il comma 5 prevede quindi che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo in esame non è applicabile il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/1981.

Tale disposizione prevede che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

All’accertamento delle violazioni amministrative e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’Agenzia per la sicurezza nucleare, con ordinanza-ingiunzione (comma 6).

E’ previsto inoltre che nei casi più gravi, oltre alle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell’autorizzazione (comma 7).

Infine, il comma 8 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dall’articolo in esame. La competenza spetta al T.A.R. del luogo ove ha sede l’Agenzia per la sicurezza nucleare.


 

Articolo 33
(Abrogazioni)

 

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto legislativo.

 

 

L’articolo 33 prevede l’abrogazione di tutte le disposizioni attualmente in vigore che risultino incompatibili con il decreto legislativo in esame.

 

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Sicurezza nucleare

Il Consiglio del 25 giugno 2009 ha approvato definitivamente, secondo la procedura di consultazione, la proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) relativa alla predisposizione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790), intesa a definire gli obblighi fondamentali e i principi generali per gli impianti nucleari che tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad applicare, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione il 26 novembre 2008.

Il testo approvato prevede, in particolare, il rafforzamento dell’indipendenza degli organismi di controllo, nonché disposizioni in materia di responsabilità degli esercenti, la periodica supervisione della sicurezza, la disponibilità di competenze tecniche a livello transfrontaliero. La proposta consente agli Stati membri di elaborare, qualora ritenuto necessario, ulteriori prescrizioni di sicurezza da applicare ai futuri reattori nucleari conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dall’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA)  e in stretta collaborazione con il gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti. La proposta, infine, prevede la creazione di un gruppo di esperti per coordinare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione.

 

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione  relativa ad un aggiornamento del programma indicativo per il settore nucleare nel contesto del secondo riesame strategico delle politica energetica (COM(2008)776) che ribadisce l’importanza dell'energia nucleare nel conseguimento degli obiettivi europei in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di riduzione delle emissioni di CO2, sottolineando, nel contempo, la necessità di mantenere la sicurezza e la protezione nucleare al centro del processo decisionale, assicurando che lo sviluppo di questa fonte di energia risponda ai requisiti più rigorosi in materia di sicurezza. La Commissione, tra l’altro, raccomanda l’attuazione di tutte le soluzioni tecniche già disponibili nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi nonché la collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della ricerca e sviluppo, in particolare le agenzie nazionali per la gestione dei rifiuti, al fine di creare un programma di ricerca strategica e un piano di attuazione di attività di ricerca.

 

Il Consiglio del 30 novembre 2009ha approvato un piano d'azione dell'UE nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), inteso a ridurre la minaccia di incidenti di tipo CBRN di origine accidentale, naturale o intenzionale, e i danni da essi derivanti.

Il piano d'azione CBRN dell'UE è fondamentalmente basato su un approccio multirischio, incluse le minacce terroristiche, contribuisce all'attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE, e può essere considerato una tabella di marcia per i prossimi anni. Il piano d’azione approvato si basa su una proposta della Commissione (COM(2009)273) presentata il 24 giugno 2009 e comprende disposizioni che puntano a: rafforzare la raccolta e lo scambio delle informazioni, la sicurezza della gestione e trasporto dei materiali nucleari e la cooperazione; definire procedure per il corretto rilevamento delle minacce; migliorare la capacità di reazione, ad esempio, attraverso la predisposizione di piani per le situazioni d'emergenza e il rafforzamento della capacità di decontaminazione e risanamento; migliorare la comunicazione con i cittadini; migliorare la formazione e rafforzare la sicurezza del personale; rafforzare e fissare priorità per la ricerca.

Smantellamento degli impianti nucleari e gestione dei rifiuti

Il 22 dicembre 2009 la Commissione ha presentato un documento  di lavoro(SEC(2009)1654) che contiene i dati relativi all’uso delle risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (decommissioning).

Per ciò che riguarda l’Italia, il documento riporta l’inventario dei rifiuti radioattivi presenti nel territorio (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca di Ispra), e valuta in circa 4 miliardi di euro i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari, che dovrà essere realizzato entro il 2024. Secondo il documento, tale impegno non comprenderebbe i costi per lo smaltimento di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito in assenza di un sito definitivo di stoccaggio. La Commissione ricorda che un terzo dei reattori nucleari attualmente in funzione nell’UE dovrà essere smantellati entro il 2025.

 

L’8 settembre 2008 la Commissione ha presentato la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea (COM(2008)542) intesa ad offrire una panoramica della situazione attuale della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nella UE e a proporre, altresì, azioni a livello comunitario e nazionale al fine di procedere verso la creazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

La Commissione ritiene di poter considerare attualmente il deposito geologico l'opzione più sicura e sostenibile per la gestione a lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito. Secondo la Commissione, dovrebbe essere incoraggiata e facilitata l'identificazione, la creazione e l'uso di depositi di rifiuti sicuri, anche attraverso la cooperazione regionale e internazionale, che potrebbe accelerare l'adozione di soluzioni definitive oltreché vantaggiose in termini di economie di scala. La Commissione, tuttavia, ricorda la necessità, per gli Stati eventualmente disposti a ospitare tali centri regionali di tenere nella dovuta considerazione l'accettazione di tali scelte a livello politico e sociale. La Commissione giudica opportuno, inoltre, non incentivare le proposte avanzate dagli Stati non comunitari in materia di depositi di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, per motivi tecnici, economici e di sicurezza. La Commissione, inoltre, considera la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito come parte integrante dello sviluppo dei programmi nucleari nazionali e, in particolare, della pianificazione, della costruzione e dello smantellamento degli impianti nucleari.

Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il Consiglio, nel prendere atto della relazione della Commissione, constata che gli Stati membri dell’UE concordano sul principio che:

-        ciascuno Stato membro è responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

-        è necessaria l'adozione, da parte di ciascuno Stato membro, di un piano nazionale di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

-       l'attuazione di politiche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, basata sui progressi scientifici e tecnologici, deve essere effettuata mediante processi trasparenti che consentano d'informare correttamente il pubblico e di coinvolgerlo nel processo decisionale (in particolare per l'insediamento di un sito di deposito).

 

Il 12 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2008)903) intesa ad aggiornare, per il periodo 2004-2008, le informazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi del programma per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti nucleari[24] gestito dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea[25], che comprende anche le attività di disattivazione svolte dal sito del CCR di Ispra (Italia).

Data l'assenza di impianti di trattamento e deposito dei rifiuti radioattivi in Italia, il CCR di Ispra ha incentrato le sue attività sulla progettazione di un impianto di deposito temporaneo in loco per la caratterizzazione, trattamento e condizionamento nel sito (pre-disattivazione) di una massa di rifiuti radioattivi calcolata in 12.000 m3.

Dal punto di vista comunitario, la Commissione rileva la sussistenza di vincoli e incertezze gravi sull'esecuzione del programma di attività del sito di Ispra legate, in particolare a:

-        assenza di norme italiane definitive che disciplinano il deposito di rifiuti ("criteri di ammissione dei rifiuti') che impone al CCR di rinviare il condizionamento di alcuni rifiuti;

-        incertezza circa i costi dello smaltimento definitivo dei rifiuti nel futuro sito di deposito italiano, che costituisce un grosso rischio finanziario potenziale per la Comunità per il quale il CCR sta elaborando piani di emergenza;

-        valori limite di esposizione italiani molto bassi, che impongono vincoli supplementari alla gestione e al deposito temporaneo dei rifiuti con implicazioni sui costi;

-        "responsabilità storiche italiane" derivanti dalle precedenti operazioni nucleari italiane nel sito di Ispra, che aumentano il carico di lavoro del CCR e comportano un rischio finanziario per la Comunità.

Per far fronte alle crescenti incertezze il CCR ha adottato una strategia di attenuazione dei rischi che prevede il rafforzamento dei contatti con gli operatori italiani, un maggior ricorso a contratti "chiavi in mano" e una semplificazione delle procedure di appalto. In termini di piani di emergenza, se l'incertezza concernente i criteri di ammissione dei rifiuti persiste, la Commissione ritiene che il CCR dovrà riorientare il programma di Ispra sulla conservazione sicura e rinviare il condizionamento dei rifiuti fino a quando non esisterà un'opzione per lo smaltimento definitivo. Tale strategia di disattivazione ha ricevuto il sostegno anche da parte degli esperti dell'industria e dal Gruppo di esperti indipendenti che sono stati consultati in merito al programma dal CCR.

 

 


 



[1]    Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[2]    Recante Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

[3]    http://info.casaccia.enea.it/gsp3/Territorio/pp-territorio/GT26.HTM.

[4]    L'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare è stata istituita dall’art. 29 della legge 99/2009 che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento. L’Agenzia, composta dal presidente e da quattro membri, è l’unica autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare, all’Agenzia spetta la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché la vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. All’Agenzia viene inoltre riconosciuto il potere di proporre ad altre istituzioni l’avvio di procedure sanzionatorie..

[5]    Ciò è finalizzato ad offrine al Governo tutte le principali informazioni riguardo alle strategie aziendali nel settore.

[6]    Si veda l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame.

[7]    Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

[8]    Il testo è reperibile al link

      http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:IT:PDF

[9]    Istituito dall’articolo 28 del decreto-legge n. 112/2008, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 dell’articolo istitutivo, sono soppressi. L’insediamento dei commissari è avvenuto in data 24 luglio 2008.

[10]   Si ricorda che con l’insediamento del Commissario e dei sub Commissari, avvenuto il 15 settembre 2009, ha preso avvio l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) prevista dall’articolo 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Secondo quanto stabilito dalla citata legge, l’Agenzia ENEA è finalizzata “alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile” e svolge le proprie funzioni “con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente” che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, viene soppresso.

[11]   La Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 130736 del 24 dicembre 2009, ritiene che andrebbe specificato che il previsto Comitato interistituzionale opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

[12]   In relazione a tale istanza, si veda l’articolo 13.

[13]    L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L’istituto della Conferenza di servizi è stato modificato più volte e parzialmente riformato dalla legge 127/1997 . Una completa riforma è stata operata dalla legge di semplificazione per il 1999, la legge 340/2000 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990. Modifiche di rilievo sono state apportate dalla legge 15/2005  (artt. 8-13) e, da ultimo, dalla legge 69/2009 (art. 9).

[14]   Come stabilito dal criterio di delega previsto dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

[15]   www.sogin.it.

Sulla Sogin, vedi anche la relazione della Corte dei Conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SOGIN SPA) per l’esercizio 2007 (DOC XV, n. 119) - Luglio 2009 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de/Anno-2009/All-55-09/Relaz--SOGIN-2007-corretta-dopo-adunanza---Ant-il-22-7-09.doc_cvt.htm

[16]   Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU della Casaccia, l’impianto ITREC di Rotondella), mentre nel 2005 è stato acquisito l'impianto di Bosco Marengo. Per una panoramica dello stato delle procedure di decommissioning degli impianti si veda l’articolo di M. Cumo, Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, dell’ottobre 2008, disponibile all’indirizzo web http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf.

[17]   Tratto da Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, di M. Cumo, La Termotecnica Ottobre 2008. Tale articolo è reperibile in versione integrale al link

      http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf

[18]   Si veda l’articolo 13, comma 2, lettera i).

[19]   Al link http://europa.eu/legislation_summaries/energy/nuclear_energy/l27080_it.htm si può trovare la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, a cui la Comunità europea dell'energia atomica ha aderito con la Decisione 2007/513/Euratom del Consiglio, del 10 luglio 2007. Tale convenzione ha l'obiettivo di proteggere le materie e gli impianti nucleari e di garantire la sanzione delle infrazioni in questo ambito e la cooperazione tra gli Stati parti della convenzione.

[20]   Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

[21]    Recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e pubblicata nella G.U. 13 settembre 2004, n. 215.

[22]    Per un aggiornamento sulla questione vedi:

      http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1204/html/08/

[23]   Scheda tratta dalla sezione “bilanci” del sito web della Sogin S.p.A. all’indirizzo

      www.sogin.it/chisiamo/Pagine/bilanci.aspx.

[24]    Programma D&WM: Decomissioning and waste management (Disattivazione e gestione dei rifiuti). La comunicazione fa seguito alle comunicazioni pubblicate nel 1999 – COM(1999) 114 - e nel 2004 – SEC(2004)621.

[25]    Istituito dall'articolo 8 del trattato Euratom, il CCR doveva, in origine, occuparsi unicamente di energia nucleare. Successivamente ha diversificato le sue attività per soddisfare le esigenze delle altre Direzioni generali della Commissione e di altre istituzioni. Il settore nucleare rappresenta tuttora il 30% delle attività del CCR. A norma del trattato, il CCR è tenuto a gestire le sue "responsabilità" nucleari e a realizzare le operazioni di disattivazione degli impianti definitivamente dismessi. A tale scopo, è stata creata una specifica linea di bilancio di concerto con il Parlamento europeo ed il Consiglio.