Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Qualità aria ambiente e aria pulita in Europa Schema di D.Lgs. n. 224 - schede di lettura e riferimento normativi
Riferimenti:
AC N. 224/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 203
Data: 21/06/2010
Descrittori:
AMBIENTE   DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Qualità aria ambiente e aria pulita in Europa

 

Schema di D.Lgs. n. 224

(art. 1, comma 3 e 10, L. 88/2009)

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

n. 203

 

 

 

21 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0145.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Premessa  3

§      Articolo 1 (Principi e finalità)11

§      Articolo 2 (Definizioni)15

§      Articolo 3 (Zonizzazione del territorio)17

§      Articolo 4 (Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente)19

§      Articolo 5 (Valutazione della qualità dell'aria ambiente)20

§      Articolo 6 (Casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente)25

§      Articolo 7 (Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento)26

§      Articolo 8 (Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono)27

§      Articolo 9 (Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto)30

§      Articolo 10 (Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme)36

§      Articolo 11 (Modalità e procedure di attuazione dei piani)38

§      Articolo 12 (Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5)40

§      Articolo 13 (Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono)41

§      Articolo 14 (Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme)43

§      Articolo 15 (Esclusioni)44

§      Articolo 16 (Inquinamento transfrontaliero)46

§      Articolo 17 (Qualità della valutazione in materia di aria ambiente)46

§      Articolo 18 (Informazione del pubblico)46

§      Articolo 19 (Relazioni e comunicazioni)46

§      Articolo 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente)46

§      Articolo 21 (Abrogazioni)46

§      Articolo 22 (Disposizioni transitorie e finali)46

§      Allegati46

§      Procedure di contenzioso (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)46

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)46

Normativa nazionale

§      D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.46

§      D.M. 2 aprile 2002, n. 60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.46

§      D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.46

§      D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183  Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.46

§      D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.46

§      D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152  Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.46

§      L. 7 luglio 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (artt. 1 e 10)46

Normativa comunitaria

§      Dir. 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa  46

 


Schede di lettura

 


Premessa

La direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria

La direttiva 2008/50/CE riunisce in un unico testo la normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria aggiornandola in base agli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e alle recenti esperienze degli Stati membri.

Tale nuova direttiva costituisce una vera e propria riscrittura completa della direttiva quadro 96/62/CE, tant’è che al suo interno sono state inglobate tutte le precedenti direttive pubblicate in materia (le cd. direttive figlie della direttiva 96/62/CE, vale a dire le direttive 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE, che erano intervenute su aspetti specifici), ad eccezione dell’ultima direttiva 2004/107/CE relativa ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente, che verrà comunque presa in considerazione come ulteriore aggiornamento al termine di un congruo periodo di valutazione dei risultati ottenuti (IV considerando).

L‘art. 31 provvede quindi alla conseguente abrogazione, a decorrere dall'11 giugno 2010, della direttiva 96/96/CE e delle direttive figlie 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE, nonché all’abrogazione[1] della Decisione n. 97/101/CE “che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri”.

Lo schema seguente evidenzia il processo di integrazione previsto dalla direttiva e le corrispondenti norme nazionali interessate:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La direttiva 2008/50 reca disposizioni miranti a:

§         definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

§         fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri;

§         mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla;

§         mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria;

§         promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.


Principali novità introdotte dalla direttiva

Come anticipato, la direttiva 2008/50/CE rappresenta, in gran parte, una sistematizzazione delle disposizioni comunitarie recate dalla previgenti direttive sulla qualità dell’aria. Non mancano però aspetti innovativi.

PM2,5

La principale innovazione introdotta nell’ordinamento comunitario dalla direttiva è senz’altro l’introduzione (negli allegati) di valori limite e altri target per la riduzione della concentrazione delle particelle sottili (PM2,5), nonché di una specifica disciplina per il raggiungimento dei limiti citati (art. 6, par. 5; artt. 15-16).

Viene prevista una progressiva riduzione dell’esposizione al PM2,5. Per il 2015 viene fissato l’obbligo di ridurre i livelli di esposizione al di sotto di 20 microgrammi (mg) per m3. Viene altresì fissato un valore obiettivo di 25 mg/m3 già a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Deroghe

La direttiva introduce, inoltre (all’art. 22), la possibilità per gli Stati membri di derogare - fino al 1° gennaio 2015 - ai limiti di concentrazione del biossido di azoto e di benzene, qualora in una determinata zona o agglomerato non sia possibile rispettare i limiti fissati.

Per quanto riguarda il PM10, viene introdotta la possibilità di derogare all’obbligo imposto agli Stati membri di applicare i relativi valori limite, fino all'11 giugno 2011.

Al fine di ottenere le proroghe e deroghe citate, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le condizioni alla base della loro richiesta, che dovrà essere corredata da piani d'azione della qualità dell'aria per la zona/agglomerato cui s'intende applicare la proroga/deroga, che sia in grado di dimostrare il rispetto dei valori limite entro il nuovo termine.

Relativamente al PM10, il meccanismo di deroga (previsto dalla direttiva per un periodo non superiore a 3 anni a partire dal 2008) è applicabile a condizione che il mancato rispetto di tali limiti non possa essere imputato a inadempienze da parte degli Stati membri nell’attuazione di efficaci politiche di risanamento dell’aria. Sono quindi definite, come uniche motivazioni possibili per l’ottenimento delle deroghe, esclusivamente criticità specifiche locali, quali ad esempio una particolare orografia del territorio, inquinamento di natura transfrontaliera ovvero derivante dal trasferimento di masse d’aria inquinanti tra Stati limitrofi, o condizioni meteo-climatiche particolarmente avverse.

La direttiva consente inoltre agli Stati membri di derogare ai limiti di concentrazione di un determinato inquinante quando viene dimostrato che tale superamento è imputabile a fonti naturali[2] (art. 20).

Per il PM10 l’art. 21 introduce un’ulteriore ipotesi derogatoria per i casi in cui il superamento dei valori limite è causato dalla risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

Altre innovazioni

Si ricorda, infine, che la direttiva reca altresì una serie di disposizioni che provvedono all’aggiornamento e/o alla modifica di alcune delle indicazioni già contenute nelle precedenti direttive. Gli aggiornamenti più significativi sono sostanzialmente riconducibili ad un maggiore controllo della qualità dei dati prodotti; ad una migliore definizione dei criteri di posizionamento dei punti di misura e delle misure da effettuare e ad un aggiornamento dei metodi di riferimento previsti.

L’intero impianto normativo “porta alla definizione di reti di misura che siano sempre più rappresentative di aree del territorio vaste piuttosto che a singole rilevazioni di criticità, pur mantenendo l’obbligo di rilevare almeno un punto rappresentativo anche di queste realtà, denominate in termine tecnico hot spot[3].

Si segnala infine che gli Stati membri, ai sensi della direttiva, dovranno provvedere affinché tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria, alle decisioni di proroga dei termini, alle esenzioni e ai piani di qualità dell'aria siano rese gratuitamente disponibili al pubblico, attraverso mezzi facilmente accessibili, tra cui Internet.

Termine per il recepimento

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è l'11 giugno 2010.

Tuttavia gli Stati membri dovranno predisporre un numero sufficiente di stazioni di fondo per la misurazione del PM2,5, già entro il 1° gennaio 2009.


La norma di delega nell’art. 10 della legge comunitaria 2008

L’art. 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) ha previsto alcuni adempimenti e l’indicazione di ulteriori criteri direttivi per l’esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

L’attuale panorama legislativo italiano interessato dalle disposizioni della direttiva 2008/50/CE in materia di controllo della qualità dell’aria è il risultato di un lungo processo di recepimento della normativa comunitaria di settore, dalla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente alle varie direttive succedutesi nel corso degli anni e destinate a completare e/o aggiornare la cornice normativa definita dalla direttiva quadro 96/62/CE e per questo indicate come “direttive figlie” della direttiva 96/62/CE.

La citata direttiva quadro sulla qualità dell’aria (96/62/CE) ha stabilito i principi di base di una strategia comune volta a definire e fissare obiettivi concernenti la qualità dell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, informare il pubblico (anche attraverso soglie di allarme), nonché migliorare la qualità dell'aria quando essa non è soddisfacente. Essa è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

La cornice normativa delineata dalla direttiva 96/62/CE è stata integrata da numerose “direttive derivate” (o “figlie”) volte al controllo di specifici agenti inquinanti (direttiva 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE), nonché dalla direttiva 2001/81/CE che ha stabilito limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti, responsabili dei fenomeni di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico[4].

Il recepimento delle direttive citate, come riassunto nella tabella seguente, ha ulteriormente arricchito il panorama legislativo nazionale in tema di inquinamento atmosferico. Esso si è realizzato attraverso un’integrazione delle norme recate dal citato decreto legislativo n. 351/1999, che – del resto – era stato impostato nell’ottica di avviare un processo dinamico di adeguamento della normativa nazionale con il sistema delle “direttive figlie”:

Recepimento delle direttive “figlie” della direttiva 96/62/CE

Materia

Direttiva

Recepimento

Biossidi di zolfo e azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo

1999/30

 

D.M. 2 aprile 2002, n. 60

Benzene e monossido di carbonio

2000/69

Ozono nell’aria

2002/3

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183

Arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici

2004/107

D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152

I provvedimenti indicati prevedono in particolare la fissazione di obiettivi di qualità dell’aria e la predisposizione di piani e programmi per il loro raggiungimento. Le direttive più recenti prevedono obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2010-2012.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, è stato emanato il D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, che ha definito le modalità di valutazione preliminare della qualità dell'aria ed i criteri per la stesura dei programmi di miglioramento e di mantenimento della stessa.

L’art. 7 del d.lgs. n. 351/1999 affida, infatti, alle regioni, il compito di provvedere, sulla base di una valutazione della qualità dell’aria (in sede di prima applicazione è prevista una valutazione preliminare da eseguirsi sulla base delle modalità dettate dal citato D.M. n. 261/2002), ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e ad individuare l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

In tali zone le regioni devono definire piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Tali piani, sempre secondo il dettato del citato art. 7, devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Il successivo art. 8 prevede poi che, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono i valori limite, le regioni provvedano all’adozione di piani o programmi (d’intesa con le altre regioni interessate, che coordinano i rispettivi piani, qualora il superamento dei valori limite riguardi il territorio di più regioni) per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. Lo stesso articolo dispone che tali piani e programmi devono essere resi disponibili al pubblico.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 il Governo, nel predisporre il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE (contenuta nell'allegato A), relativa alla qualità dell’aria ambiente, deve:

§      acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni;

§      seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi aggiuntivi rispetto a quelli dettati dall’art. 2:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l’attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

Si ricorda che ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 112/1998, rientrano tra i compiti di rilievo nazionale in materia di inquinamento atmosferico:

§      la disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

§      la fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

§      la fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;

§      l’individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 84 (che assegna alle regioni il potere di individuare aree regionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento);

§      la determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell’aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l’attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

La normativa relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli impianti termici civili e ai combustibili è contenuta nella parte V del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

In particolare, si ricorda il contenuto dell’art. 271, comma 4, del Codice ambientale, secondo cui i piani e i programmi previsti per zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono più alti dei valori limite ovvero nelle quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori obiettivo stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. 183/2004[5], possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati nella parte V del Codice o dalla legislazione regionale o locale, “purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria”.

Si segnala che è all’esame delle Camere per il prescritto parere lo schema di decreto n. 220[6] correttivo del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), che prevede una riscrittura pressoché integrale della parte V del citato Codice. Tale riscrittura, tuttavia, non altera la sostanza della disposizione recata dal citato comma 4 dell’art. 271.

La formulazione del comma 4 dell’art. 271 prevista dal citato schema n. 202 prevede che “i piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria”.

Relativamente al traffico veicolare, invece, l’art. 3 della legge n. 413/1997 attribuisce ai sindaci il potere di adottare misure di limitazione della circolazione, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), “per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 21 aprile 1999, n. 163, che è stato riscritto ed abrogato in buona parte dall’art. 39 del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell’aria, relativamente all’approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all’accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli;

Si richiama nuovamente, in proposito, quanto sancito dall’art. 83 del d.lgs. n. 112/1998, in base al quale rientra tra i compiti di rilievo nazionale in materia di inquinamento atmosferico “la disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati”.

L’approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione; l’accreditamento dei laboratori e la definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento e la garanzia della qualità delle misurazioni e controlli connessi sembrano rientrare tra le “funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83” che sono state conferite alle regioni e agli enti locali dall’art. 84 del d.lgs. n. 112/1998.

d) al fine dell’unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell’aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente alla tutela dell’aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell’aria.

Relativamente a quest’ultimo criterio direttivo si fa notare che, rispetto alla direttiva 2008/50/CE, che non prevede l’abrogazione della precedente direttiva 2004/107/CE (almeno in questa prima fase[7]), la norma prevede, al fine di unificare la normativa nazionale in materia, anche l’abrogazione – e quindi la trasposizione delle relative norme nell’emanando schema di decreto – del d.lgs. n. 152/2007.

Il comma 2 dispone che, ai fini dell’adozione del decreto legislativo, resta fermo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4.

Si ricorda, in proposito, che tale comma 4 prevede, qualora lo schema di decreto comporti conseguenze finanziarie, che esso sia corredato della relazione tecnica e che venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Lo stesso comma dispone che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.


Articolo 1
(Principi e finalità)

Il comma 1 dello schema in esame enuncia le finalità del presente schema di decreto, che - in accordo con la norma di delega – non si limita a recepire la direttiva 2008/50/CE, ma provvede anche a sostituire le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE (recate dal D.Lgs. 152/2007), istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda quanto già sottolineato in premessa circa il fatto che, rispetto alla direttiva 2008/50/CE, che non prevede l’abrogazione della precedente direttiva 2004/107/CE (almeno in questa prima fase[8]), la norma di delega (recata dall’art. 10 della L. 88/2009) prevede, al fine di unificare la normativa nazionale in materia, anche l’abrogazione – e quindi la trasposizione delle relative norme nello schema in esame – del D.Lgs 152/2007.

Il comma in esame consente, nello specifico, di recepire fedelmente il disposto dell’art. 1 della direttiva. Gli scopi cui tendono le nuove norme, enunciati dal comma in esame, sono infatti gli stessi previsti dal citato articolo della direttiva:

§         individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

§         valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

§         ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;

§         mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

§         garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;

§         migliorare la cooperazione con gli altri Stati dell'UE in materia di inquinamento atmosferico.

 

 

I commi 2 e 3 dell'articolo in esame elencano i seguenti obblighi e valori di riferimento per le misurazioni della qualità dell’aria ambiente, fissati dal presente schema:

§         valori limite per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;

§         livelli critici per biossido di zolfo e ossidi di azoto;

§         soglie di allarme per biossido di zolfo e biossido di azoto;

§         valore limite, valore obiettivo, obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5;

§         valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

§         valori obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di allarme e soglie di informazione per l'ozono (comma 3).

 

 

Il comma 4 elenca i principi cui si ispira il decreto in esame.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che “l'enunciazione di tali principi appare di particolare utilità al fine di semplificare l'approccio ad una normativa molto complessa, la quale introduce nuovi e stringenti obblighi e divieti, nonché di precisare il modo in cui i criteri ispiratori della direttiva comunitaria troveranno attuazione nell'assetto amministrativo ed organizzativo del nostro Paese”.

 

I principi enunciati dal comma in esame sono i seguenti:

a)    rispetto, da parte del sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria, di standard qualitativi elevati ed omogenei, al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;

b)    organizzazione del sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente, adeguata alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e basata su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

c)    zonizzazione dell'intero territorio nazionale quale presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato é classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto;

d)    individuazione degli agglomerati e, successivamente, delle altre zone, quale prerequisito per la zonizzazione del territorio. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti;

e)    valutazione della qualità dell'aria ambiente sulla base di una rete di misura e di un programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualità dell'aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni del presente decreto;

f)     la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto;

g)    divieto di utilizzare, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, stazioni di misurazione non conformi, nonché di eccedere inutilmente nel numero di stazioni. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto;

h)    assoggettamento della rete di misura alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico é assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalità del presente decreto;

i)     la valutazione della qualità dell'aria ambiente è il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto;

l)     i piani e le misure da adottare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.

 

 

Il comma 5 disciplina il riparto delle funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente tra Stato, regioni ed enti locali, rinviando alle modalità previste dal presente decreto.

Viene poi prevista la facoltà per il Ministero dell'ambiente di avvalersi, nei modi e per le finalità previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

 

 

Il comma 6, infine, prevede che i compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualità della valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati:

§         dalle autorità e dagli organismi di cui all'art. 17;

Vista la complessa articolazione dell’art. 17, che nei diversi commi richiama sia competenze delle regioni che dei laboratori tecnici, sembrerebbe opportuno precisare meglio a quali organismi si fa rinvio.

§         in conformità al disposto dell'allegato I, paragrafo 3.

Il paragrafo 3 dell’Allegato I disciplina le modalità di effettuazione delle misurazioni rinviando alla pertinente sezione (5.6.2.2) della norma ISO/IEC 17025:2005 e prescrivendo opportune procedure di garanzia di qualità delle misurazioni stesse.

Si ricorda che la norma ISO/IEC 17025:2005 definisce sia le regole per la gestione di un laboratorio (sez. 4) sia le regole per assicurare la competenza tecnica del laboratorio ad eseguire le prove (sez. 5).


Articolo 2
(Definizioni)

L’articolo 2, che recepisce fedelmente l’art. 2 della direttiva, elenca le definizioni rilevanti per l’applicazione del decreto.

La relazione illustrativa sottolinea, in proposito, che assumono un particolare rilievo “le definizioni (nuove o dettagliate rispetto alla normativa precedente) di zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative”.

Si noti che tutte le definizioni della direttiva vengono trasposte nell'articolo in esame, ad eccezione di quelle indicate dai numeri 8 e 23 dell’art. 2 della direttiva e relative ai “piani per la qualità dell’aria” e al “sito di fondo urbano”, quest’ultima peraltro richiamata in alcune parti del testo (si veda p.es. la tabella 2 dell’appendice III ove si richiama spesso la dizione “fondo urbano” nonché “fondo regionale”).

Relativamente alle definizioni di zona, agglomerato e area di superamento, già presenti nella normativa vigente, appare degna di nota soprattutto la nuova definizione di agglomerato.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 351/1999, per agglomerato si intende una “zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente”. Una definizione pressoché identica si ritrova nel D.Lgs. 152/2007.

Rispetto al testo vigente, la nuova definizione è maggiormente dettagliata, consentendo di tener maggiormente conto delle caratteristiche insediative dell’area. Inoltre la nuova definizione prevede in ogni caso l’individuazione di un agglomerato quando la popolazione supera il milione di abitanti. Viene altresì fissato un valore di densità abitativa per i casi in cui la popolazione non supera le 250.000 unità, per i quali la normativa vigente si limita a rinviare al giudizio dell’autorità competente.

La nuova definizione di agglomerato lo individua, infatti, come zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Per la definizione di agglomerato deve riscontrarsi, inoltre, una delle seguenti tre condizioni alternative:

§         una popolazione superiore a 1.000.000 abitanti;

§         una popolazione superiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 2.000 abitanti;

§         una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti.

 

Relativamente alle altre definizioni citate dalla relazione illustrativa (rete di misura, programma dì valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative), si segnala che la definizione di programma di valutazione non compare nelle disposizioni attualmente vigenti, mentre le altre definizioni vengono integrate, ma non in maniera rilevante.

Si segnala tuttavia che le definizioni di misurazioni fisse e misurazioni indicative compiaono nel D.Lgs. 152/2007 e non nel provvedimento di carattere generale recato dal D.Lgs. 351/1999. Quanto alla definizione di rete di misura, quella prevista dell'articolo in esame pare mutuata, nella sostanza, dal D.M. 20 settembre 2002.

Il programma di valutazione consiste, secondo l'articolo in esame, nel programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura, le misure indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi degli articoli 5 e 8 e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate in aggiunta a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III.

 

Nuove definizioni sono poi quelle collegate al PM2,5 (indicatore di esposizione media, obbligo di concentrazione dell’esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione)e recate rispettivamente dalle lettere q), r) ed s). La definizione di PM2,5 è quasi identica, invece, tranne che per il rinvio alla norma UNI EN 14907[9], a quella recata dall’art. 2 del D.M. 60/2002.


Articolo 3
(Zonizzazione del territorio)

Il comma 1 dell'articolo in esame, in linea con il disposto dell’art. 4 della direttiva, prevede la suddivisione dell’intero territorio nazionale in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente.

 

 

Ai sensi del comma 2, la citata zonizzazione deve essere effettuata dalle regioni e dalle province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I.

Viene altresì previsto il riesame della zonizzazione in caso di variazione dei presupposti su cui é basata ai sensi dell'appendice I.

Per il riesame delle zonizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 é presentato entro i successivi 4 mesi.

 

Si fa notare, in proposito, che la zonizzazione del territorio ai fini della valutazione e gestione della qualità dell’aria è una modalità operativa già contemplata dalla legislazione vigente (come già si desumeva dal fatto che i concetti di “zona” e “agglomerato” sono già definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 351/1999 e che trova conferma dal fatto che venga dettata una norma transitoria per il riesame delle zonizzazioni vigenti), cui viene però dato carattere generale, cioè da applicare su tutto il territorio nazionale, dal presente schema.

 

 

Il comma 3 disciplina l’approvazione, da parte del Ministero dell’ambiente, dei progetti di zonizzazione predisposti dalle regioni o province autonome.

Viene infatti previsto che ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e di cui all'art. 8, commi 2 e 5, sia trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Successivamente il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA, valuta, entro i successivi 45 giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'art. 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento

Vengono altresì disciplinate le modalità di trasmissione del progetto, che deve avvenire su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

Il comma 4 consente alle regioni e alle province autonome di procedere d'intesa, sulla base dei criteri dell'appendice I, all’individuazione di zone sovraregionali. In tal caso, le regioni e le province autonome interessate individuano apposite modalità di coordinamento per assicurare una valutazione ed una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.

 

 

Relativamente all’Appendice I, più volte richiamata dall'articolo in esame, si ricorda che essa elenca i criteri per la zonizzazione del territorio. Tali criteri, come sottolinea la relazione illustrativa, prevedono, “in particolare, che la zonizzazione sia fondata, in via principale, su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio”.


Articolo 4
(Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente)

L’articolo 4 prevede che la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sia:

§         effettuata dalle regioni e dalle province autonome (comma 4);

§         effettuata per ciascun inquinante di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II (comma 1);

Relativamente al rinvio al comma 2 dell’art. 1, si ricorda che gli inquinanti da esso contemplati sono i seguenti:

lettere a), b) c), d)

 

lettera e)

                monossido di carbonio;

                piombo;

 

                arsenico;

                biossido e ossidi di azoto;

                benzene;

 

                cadmio;

                biossido di zolfo;

                PM10;

 

                nichel;

 

                PM2,5;

 

                benzo(a)pirene.

Si fa notare che gli inquinanti di cui alla lettera e) del citato comma 2 dell’art. 1 (tabella con sfondo verde) vengono evidenziati a parte in quanto non sono presi in considerazione dalla direttiva 2008/50/CE, poiché disciplinati dalla direttiva 2004/107/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2007. Tale ultimo decreto viene tuttavia “inglobato” nel presente schema secondo le previsioni della legge delega.

Relativamente ai rinvii all’allegato II, si ricorda che la sezione 1 elenca le soglie di valutazione inferiore e superiore da utilizzare nella procedura di classificazione. Tale procedura è disciplinata dalla sezione 2 del medesimo allegato, che prevede, in particolare, che il superamento delle citate soglie di valutazione debba essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti nei 5 anni precedenti e che tale superamento si realizza quando la soglia è stata superata in almeno 3 dei 5 anni considerati.

§         riesaminata almeno ogni 5 anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'art. 1, comma 2 (comma 2).

 

Si fa notare che i commi 1 e 2 consentono di recepire in maniera piuttosto puntuale l’art. 5 della direttiva.

 

Il comma 3 dell'articolo in esame dispone, inoltre, che all’atto della trasmissione del progetto di zonizzazione prevista all'art. 3, comma 3, sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati classificati.


Articolo 5
(Valutazione della qualità dell'aria ambiente)

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo in esame, la valutazione della qualità dell'aria ambiente é effettuata:

§         dalle regioni e dalle province autonome;

§         per ciascun inquinante di cui all'art. 1, comma 2;

Relativamente al rinvio al comma 2 dell’art. 1, si ricorda che gli inquinanti da esso contemplati sono i seguenti:

lettere a), b) c), d)

 

lettera e)

                monossido di carbonio;

                piombo;

 

                arsenico;

                biossido e ossidi di azoto;

                benzene;

 

                cadmio;

                biossido di zolfo;

                PM10;

 

                nichel;

 

                PM2,5;

 

                benzo(a)pirene.

Si fa notare che gli inquinanti di cui alla lettera e) del citato comma 2 dell’art. 1 (tabella con sfondo rosa) vengono evidenziati a parte in quanto non sono presi in considerazione dalla direttiva 2008/50/CE, poiché disciplinati dalla direttiva 2004/107/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2007. Tale ultimo decreto viene tuttavia “inglobato” nel presente schema secondo le previsioni della legge delega.

 

§         con le modalità di misurazione previste dai successivi commi 3, 4 e 5;

Tali commi prevedono differenti modalità di misurazione nelle zone e negli agglomerati, a seconda del superamento o meno delle soglie di valutazione inferiore (SVinf) e superiore (SVsup) definite dall’art. 2, lettere z) e aa).

Tali modalità possono essere così schematizzate, a seconda delle tipologie (indicate con le medesime colorazioni utilizzate nella tabella precedente) degli inquinanti considerati e dei rispettivi livelli:

Livelli oltre SVsup (comma 3)

Livelli tra SVinf e SVsup (comma 4)

Livelli minori di SVinf (comma 5)

Obbligo di misurazioni in siti fissi.

Obbligo di misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni di misurazione.

Sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva

Possibilità di integrare (c. 3) o combinare (c. 4) le citate misurazioni con tecniche di modellizzazione.

Obbligo di misurazioni in siti fissi.

Possibilità di integrare (c. 3) o combinare (c. 4) le citate misurazioni con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione

Sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva

SVinf = Soglia di valutazione inferiore; SVsup = Soglia di valutazione superiore

 

§         applicando le disposizioni contenute:

      nell'allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione;

      nell'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura;

      nell'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione.

 

Si fa notare che le citate disposizioni, fatta eccezione per quelle relative agli inquinanti di cui alla lettera e) – contemplati nel presente schema solo in virtù dei criteri previsti dalla norma di delega – riproducono abbastanza fedelmente quelle recate dall’art. 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva.

 

Il comma 6 impone alle regioni e alle province autonome di provvedere alla trasmissione, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, di un progetto:

           per l’adeguamento della propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'art. 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione;

           indicante la data prevista per l'adeguamento;

           contenente il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati.

 

Lo stesso comma dispone che la valutazione della conformità del progetto citato, alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’art. 20, è effettuata dal Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, entro i successivi 60 giorni, anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento.

In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento.

Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di misura.

Relativamente alle modalità di trasmissione, il comma in esame prevede che sia effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

 

Viene infine previsto, al fine di ottimizzare il coordinamento tra le reti, che i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle reti di misura regionali siano altresì inviati dalle regioni o province autonome a quelle confinanti.

 

Il comma 7 affida la gestione delle stazioni di misurazione che costituiscono la rete di misura di cui al comma 6 e di quelle previste nel programma di valutazione:

§         alle regioni e alle province autonome;

§         ovvero, su delega, alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

§         ovvero, ad altri soggetti pubblici o privati, purché controllati dalle regioni e province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali.

Quanto alle modalità di esercizio del controllo, lo stesso comma dispone che tale attività venga esercitata sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e che preveda una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta e trattamento dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo.

 

Relativamente al comma in esame, la relazione tecnica sottolinea che “l’attribuzione alle regioni dei compiti connessi alla gestione ed al controllo delle reti di misura conferma una competenza già in capo alle stesse regioni da oltre dieci anni per effetto della normativa previgente (i citati decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del 2004 e n. 152 del 2007 e il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60), che, appunto, già demandava loro l'attività di misurazione degli inquinanti attraverso la creazione di una apposita rete di misura, della cui gestione e del cui controllo erano evidentemente responsabili”.

 

Il comma 8 prescrive l’esercizio e il mantenimento delle stazioni che costituiscono la rete di misura di cui al comma 6, in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto.

Lo stesso comma disciplina le modalità per l’utilizzazione, sulla base del programma di valutazione, di stazioni alternative nei casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento:

§         agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I;

§         ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e all'allegato VIII.

In tali casi viene previsto l’utilizzo di un'altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, di una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei dati.

Lo stesso comma dispone che il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione come aggiuntive a quelle della rete di misura deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui si siano modificati gli elementi previsti all'allegato III per la classificazione e l'ubicazione di una o più stazioni della rete di misura, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento della rete.

 

 

Il comma 9 disciplina, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, la facoltà di imporre, in sede di VIA, AIA o di autorizzazione alle emissioni prevista dal D.Lgs. 152/2006, l’installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente, purché la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente valuti tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione.

In tali casi il provvedimento deve prescrivere che la stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7.

 

 

Il comma 10 disciplina, invece, le modalità per la messa a disposizione del Ministero dell’ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che li richiedano, dei dati e delle informazioni aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, a cura dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi del D.Lgs. 195/2005.

Si ricorda che il D.Lgs. 195/2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, disciplina le modalità con cui le autorità pubbliche, intese come “le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico” (art. 2 del citato decreto), sono tenute a rendere disponibile l’informazione ambientale.

 

 

Il comma 11 prescrive, per le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dall'allegato I.

 

 

Il comma 12 demanda ad apposito decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri dell’ambiente e della salute, sentita la Conferenza unificata, la disciplina delle modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio.

Si osserva che non viene indicato alcun termine per l’emanazione dell’atto.

 

Si noti che tale disposizione riproduce il contenuto dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 152/2007.


Articolo 6
(Casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente)

Il comma 1 dell'articolo in esame demanda ad appositi decreti interministeriali, adottati di concerto dai Ministri dell'ambiente e della salute, sentita la Conferenza unificata, la scelta di alcune stazioni di misurazione, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni di alcuni inquinanti.

Si osserva che non viene indicato alcun termine per l’emanazione dei citati decreti.

 

La lettera a) del comma in esame, infatti, relativa al PM2,5, consente di recepire il dettato del paragrafo 5 dell’art. 6 della direttiva, relativo alla misurazione presso siti di fondo rurali finalizzata a fornire informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5) su base media annua.

Le lettere b) e c) del comma in esame riproducono, abbastanza fedelmente, le norme recate dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 152/2007.

 

 

Ulteriori disposizioni sulle stazioni di misurazione e sulla comunicazione dei dati rilevati vengono recate dai commi 2 e 3 dell'articolo in esame.


Articolo 7
(Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento)

Il comma 1 dell'articolo in esame rinvia all’allegato V per l’individuazione del numero minimo di stazioni di misurazione che deve essere assicurato, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente.

 

I commi 2 e 3 consentono la riduzione del numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all'allegato V, alle seguenti condizioni:

a)    le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello d'informazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria in relazione ai valori limite, ai valori obiettivo ed alle soglie di allarme previsti dal presente decreto, nonché un adeguato livello d'informazione del pubblico;

b)    il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 2.

 

La riduzione può avvenire:

§         fino ad un massimo del 50%, nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative;

§         oltre il 50%, nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative.

 

Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 consentono di recepire fedelmente le norme recate dai paragrafi 2 e 3 dell’art. 7 della direttiva.

 

Il comma 4 detta ulteriori disposizioni volte a disciplinare le riduzioni (fino od oltre il 50%) del numero delle stazioni di misurazione in relazione ai livelli critici previsti dall'allegato XI.

 

Il comma 5 dell'articolo in esame dispone, quindi, che ai fini della misurazione della qualità dell'aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti all'allegato VI.

Tale disposizione consente di recepire il dettato dell’art. 8 della direttiva.


Articolo 8
(Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono)

Il comma 1 dell'articolo in esame rinvia, per la disciplina della valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'ozono, ai criteri previsti:

§         dai successivi commi dell'articolo in esame;

§         dall'allegato VII.

Si ricorda che l’allegato VII del presente schema stabilisce i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l’ozono.

 

Il comma 2 prevede l’obbligatorietà di misurazioni in siti fissi in continuo nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui 5 anni precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3.

In mancanza di dati sufficienti per i cinque anni precedenti, lo stesso comma prevede che il superamento sia determinato mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.

Le disposizioni del comma in esame recepiscono fedelmente quelle recate dall’art. 9 della direttiva.

 

 

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame disciplinano il numero minimo di stazioni di misurazione dell'ozono rinviando ai criteri e alle condizioni previste dall’allegato IX.

Tali disposizioni, unitamente a quelle del citato allegato, consentono di recepire il dettato dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 10 della direttiva.

 

 

Il comma 6 demanda ad un successivo decreto interministeriale, adottato di concerto dai ministri dell'ambiente e della salute, sentita la Conferenza unificata,  l’individuazione, nell'ambito delle reti di misura regionali, delle stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono.

Si osserva che non viene indicato alcun termine per l’emanazione dell’atto.

 

Lo stesso comma disciplina il numero minimo di tali stazioni, prevedendo in particolare che, su tutto il territorio nazionale, tale numero sia compreso tra 3 e 12.

Si fa notare che tale disposizione consente di recepire il criterio secondo cui “il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100.000 km2” fissato dall’ultimo periodo del par. B dell’allegato IX della direttiva, che non risulta trasposto nell’allegato IX del presente decreto.

Si ricorda, infatti, che la superficie del territorio nazionale è di poco superiore a 300.000 km2, per cui per soddisfare il citato criterio fissato dalla direttiva occorrono almeno 3 stazioni, come appunto prescrive il comma in esame.

 

 

Ai sensi del comma 7 la misurazione dei precursori dell'ozono é svolta nei modi indicati all'allegato X.

Lo stesso comma demanda ad apposito decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della salute, sentita la Conferenza unificata, l’individuazione, sul territorio nazionale, nell'ambito delle reti di misura regionali, di almeno 3 stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e la disciplina delle modalità di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea.

Tali disposizioni consentono di recepire il dettato del paragrafo 6 dell’art. 10 della direttiva.

Si osserva che non viene indicato alcun termine per l’emanazione dell’atto.

 

 

Il comma 8 attribuisce a regioni e province autonome:

§         la valutazione della qualità dell'aria ambiente;

§         e la classificazione delle zone e degli agglomerati.

 

Si fa notare che tale disposizione, che sembra avere portata generale e non riferita solamente all’ozono, riproduce il contenuto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 5, comma 2.

Sembrerebbe pertanto opportuno chiarire che la disposizione in esame è circoscritta all’inquinante ozono oppure richiamare l’applicazione dei citati commi.

 

 

Il comma 9 prevede, anche con riferimento all’ozono, l’applicazione delle disposizioni recate dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 5, commi da 6 a 9 relative alla classificazione di zone e agglomerati e all’adeguamento della rete di misura.

 

 

Ai sensi del comma 10, ai fini della misurazione della qualità dell’aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti dall'allegato VI.

 

Come segnalato per il comma 8, poiché tale disposizione è già recata dall’art. 7, comma 5, si potrebbe richiamarne l’applicazione in questa sede, in luogo di introdurre una disposizione di identico tenore.


Articolo 9
(Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto)

Casi di superamento di valori limite, valori obiettivo e livelli critici

I commi 1, 2 e 4 disciplinano i piani e le misure che le regioni e le province autonome devono attuare allorquando, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, per i livelli degli inquinanti di cui all’art. 1, comma 2, si abbia il superamento:

§         dei valori limite di cui all'allegato XI (comma 1);

Si ricorda che i valori limite previsti da tale allegato non riguardano tutti gli inquinanti, ma solo i seguenti: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e PM2,5.

§         dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII (comma 2);

Si ricorda che i valori obiettivo previsti da tale allegato non riguardano tutti gli inquinanti, ma solo i seguenti: arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

§         dei livelli critici di cui all'allegato XI (comma 4).

Si ricorda che i livelli critici previsti da tale allegato non riguardano tutti gli inquinanti, ma solo il biossido di zolfo e gli ossidi di azoto.

 

Gli stessi commi 1, 2 e 4 prescrivono che le misure previste devono agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento (anche se – secondo quanto dispone il comma 5 - localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma) e consentire il raggiungimento dei previsti target (valori limite, valori obiettivo e livelli critici) nei termini prescritti.

In proposito, la relazione illustrativa sottolinea il carattere innovativo di tali disposizioni nella parte in cui dispongono che i citati piani “debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio”.

 

Nel caso di superamento dei valori obiettivo, il comma 2 precisa che le regioni e le province adottano le misure che non comportano costi sproporzionati. Tali misure, inoltre, non possono comportare, per gli impianti soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Si segnala che il comma 2 richiama il D.Lgs. 59/2005, mentre lo schema di decreto n. 220[10] correttivo del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), attualmente all’esame delle Camere per il prescritto parere, prevede l’abrogazione del citato D.Lgs. 59/2005 e la trasposizione delle relative disposizioni nel nuovo Titolo III-bis della parte II del medesimo Codice.

 

L’ultimo periodo del comma 1 dispone, inoltre, che qualora sia superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.

 

Il comma 1 consente di recepire il dettato dell’art. 23, paragrafo 1, della direttiva. Inoltre le citate disposizioni dei commi 1 e 4 consentono in qualche modo di recepire anche il paragrafo 1 dell’art. 13 della direttiva (comma 1) e il paragrafo 1 dell’art. 14 della direttiva (comma 4).

Relativamente all’ultimo periodo del comma 1 testé commentato, si fa notare che tale disposizione recepisce, nella sostanza, quanto previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva.

Quanto poi alle norme recate dal comma 2, che riguardano gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 2004/107/CE non “assorbita” dalla direttiva in esame, si segnala che tale comma riproduce, nella sostanza, il dettato dell’art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2007.

Non viene invece riproposto dallo schema in esame, perdendo quindi efficacia, la disposizione recata dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 152/2007, che reca una diversa disciplina per il benzo(a)pirene, per il quale in luogo del valore obiettivo ci si riferisce ad un obiettivo di qualità, nelle aree urbane elencate nel D.M. ambiente 25 novembre 1994 (aree urbane di maggiori dimensioni).

In proposito nella relazione illustrativa si sottolinea che “per il benzo(a)pirene si prevede peraltro che, in aderenza alla direttiva 2004/107/CE, trovi applicazione, su tutto il territorio nazionale, un valore obiettivo (da perseguire con misure proporzionate) in luogo del limite oggi previsto dalla vigente normativa nazionale presso una serie limitata di aree urbane”.

Casi di rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo

Ai sensi del comma 3, nelle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1.

 

Tale comma consente di recepire l’art. 12 della direttiva nonché di trasporre nello schema in esame il contenuto dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 152/2007.

Partecipazione, integrazione e coordinamento

Il comma 6 prevede che, qualora lo stesso insieme di sorgenti di emissione determini il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per più inquinanti, le regioni e le province autonome provvedano alla predisposizione di un piano integrato per tali inquinanti.

Tale disposizione consente di recepire il dettato dell’ultimo periodo del paragrafo 1 dell’art. 23 della direttiva.

 

Il comma 7 detta disposizioni volte ad imporre alle regioni e alle province autonome di assicurare:

§         nell’ambito dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani in esame, la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione;

§         nell’adozione dei piani e dei programmi, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

 

Il comma 8 disciplina l’adozione di misure coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite o al perseguimento dei valori obiettivo in quei casi in cui le principali sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono localizzate in diverse regioni o province autonome.

Ai sensi del successivo comma 9, qualora risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale.

Lo stesso comma 9 disciplina la procedura da seguire per l’adozione di tali misure di carattere nazionale.

In tali casi é convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico (istituito, per il tempo strettamente necessario, senza oneri per lo Stato) con il compito di presentare un programma di misure (alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi), che deve poi essere approvato con D.P.C.M.

 

Il comma 11 prevede che, nell’elaborazione dei piani previsti dal presente articolo, sia assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute:

§         nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas-serra;

§         nei piani e programmi adottati ai sensi del D.Lgs. 171/2004;

Il citato D.Lgs. 171/2004 (di recepimento della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici) prevede una serie di misure per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti dal medesimo decreto, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo.

§         nei piani e programmi adottati ai sensi del D.Lgs. 194/2005;

Si ricorda che con il citato D.Lgs. 194/2005 è stata data attuazione alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Si fa notare che il previsto coordinamento con le disposizioni dei citati decreti legislativi 171/2004 e 194/2005 corrisponde a quanto richiesto dal paragrafo 2 dell’art. 23 della direttiva.

§         nei provvedimenti regionali di attuazione dell'art. 2, comma 167, della L. 244/2007 (finanziaria 2008);

Tale comma 167 ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, l’emanazione di uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

§         in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo.

 

Allo stesso tempo viene previsto che anche le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria previsti dal presente articolo.

 

 

Il comma 12 prevede l’assoggettamento a VAS (valutazione ambientale strategica) dei piani previsti dal presente articolo, esclusivamente se possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Si fa notare che il comma in esame reca alcuni rinvii puntuali all’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il cui testo è oggetto di modifica da parte dello schema di decreto n. 220[11] attualmente all’esame delle Camere per il prescritto parere.

Sebbene i commi citati non sono modificati, nella sostanza, dal citato schema, occorre comunque, in sede di approvazione definitiva, tenere conto di eventuali modifiche apportate al predetto articolo.

Deroghe per il rispetto dei valori limite relativi a biossido di azoto, benzene e PM10

Il comma 10 dell'articolo in esame reca una serie di disposizioni finalizzate a dare attuazione alla procedura prevista dall’art. 22 della direttiva per la concessione di deroghe per il rispetto dei valori limite relativi a biossido di azoto, benzene e PM10.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’art. 22 della direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare - fino al 1° gennaio 2015 - ai limiti di concentrazione del biossido di azoto e di benzene, qualora in una determinata zona o agglomerato non sia possibile rispettare i limiti fissati.

Per quanto riguarda il PM10, viene prevista una deroga, all’obbligo imposto agli Stati membri di applicare i relativi valori limite, fino all'11 giugno 2011.

Al fine di ottenere le deroghe citate, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le condizioni alla base della loro richiesta, che dovrà essere corredata da piani d'azione della qualità dell'aria per la zona/agglomerato cui s'intende applicare la deroga, che sia in grado di dimostrare il rispetto dei valori limite entro il nuovo termine.

 

Ai sensi del comma 10, nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea concede le deroghe previste dall'art. 22 della direttiva, i valori limite previsti dall'allegato XI si applicano:

§         per il biossido di azoto ed il benzene a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione;

§         per il PM10 a partire dall’11 giugno 2011.

La relazione illustrativa segnala che per tale ultimo inquinante (PM10) la “concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione nr. 2008/2194” aperta dalla Commissione proprio per il mancato rispetto dei valori limite per il PM10 in diverse zone del territorio nazionale.

 

Lo stesso comma disciplina la procedura da seguire per l’ottenimento delle citate deroghe, che viene curata dal Ministero dell'ambiente, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in collaborazione con le regioni e le province autonome.

Viene previsto, in particolare, che il Ministero dell'ambiente coordini l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualità dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della direttiva e di dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini (come richiesto dalla direttiva).

Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma di misure (alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi) approvato con apposito D.P.C.M.

Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo (come previsto dal paragrafo 3 dell’art. 22 della direttiva).


Articolo 10
(Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme)

I commi 1 e 2 impongono alle regioni e alle province autonome di provvedere all’adozione di piani d'azione a breve termine nei casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio di superamento, per tutti gli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 (cioè compreso l’ozono):

§         delle soglie di allarme previste dall’allegato XII (comma 1);

Relativamente all’ozono, il comma 1 dispone altresì che i piani d'azione siano adottati solo se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, sulla base di un'apposita istruttoria, significative.

Si fa notare che l’allegato XII fissa soglie di allarme solamente per l’ozono, il biossido di zolfo e il biossido di azoto.

§         i valori limite o i valori obiettivo previsti dagli allegati VII e XI (comma 2).

Si ricorda che i valori limite previsti dall’allegato XI riguardano i seguenti inquinanti: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e PM2,5.

L’allegato VII stabilisce, invece, i valori obiettivo per l’ozono.

 

Le disposizioni recate dai citati commi 1 e 2 dell'articolo in esame consentono di recepire il dettato dell’art. 24, paragrafo 1, della direttiva.

 

Il comma 3 indica le condizioni per l’adozione dei piani previsti dal comma 2.

Tali piani possono infatti essere attuati qualora ci si trovi di fronte a specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e le misure di cui agli articoli 9 e 13.

Si ricorda che l’art. 9 disciplina i “tradizionali” piani per il miglioramento o il mantenimento della qualità dell’aria, mentre l’art. 13 riguarda i piani relativi all’ozono.

 

 

Il comma 4 disciplina il contenuto dei citati piani di azione. Tali piani:

§         contengono interventi diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento;

§         possono prevedere, se necessario, interventi finalizzati a limitare o a sospendere le attività che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme.

 

Quest’ultima disposizione riproduce quanto dettato dal primo periodo del paragrafo 2 dell’art. 24 della direttiva.

 

Lo stesso comma 4 dispone altresì che gli indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2008/50/CE integrano i requisiti previsti dal presente articolo per l'adozione dei piani d'azione.

Il riferimento è sicuramente agli orientamenti relativi alla predisposizione di piani di azione a breve termine in materia di ozono stabiliti dalla decisione 2004/279/CE.

Il paragrafo 1 della direttiva afferma chiaramente che nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

 

Non appare invece chiaro se il comma in esame si riferisca anche alla pubblicazione, da parte della Commissione, ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 24 della direttiva, di esempi delle migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

 

 

Il comma 5 impone alle regioni e alle province autonome che adottano un piano d'azione la messa a disposizione del pubblico, nei modi previsti all'articolo 18, delle informazioni relative ai risultati dell'istruttoria svolta circa la fattibilità del piano e le informazioni relative ai contenuti ed all'attuazione del piano. Nel pubblico sono inclusi i soggetti previsti all'articolo 18, comma 4, cioè le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

Tale disposizione recepisce pienamente quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 24 della direttiva.


Articolo 11
(Modalità e procedure di attuazione dei piani)

Il comma 1 dell'articolo in esame disciplina, nel dettaglio, i contenuti dei piani di cui agli artt. 9, 10 e 13, prevedendo che questi possano anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:

§         criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore (lett. a);

§         valori limite di emissione e altre prescrizioni per i seguenti impianti che producono emissioni in atmosfera (lett. b), c), d) ed e):

      impianti soggetti alla parte V, titolo I, del D.Lgs. 152/2006;

      impianti di trattamento dei rifiuti;

      impianti soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale);

      impianti soggetti alla parte V, titolo II, del D.Lgs. 152/2006 (impianti termici civili)

§         limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte V, titolo III, del D.Lgs. 152/2006 (lett. f);

§         misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione (lett. i);

§         prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte:

      dalle attività di cantiere (lett. g);

      dalle navi all'ormeggio (lett. h);

      dalle attività agricole di spandimento degli effluenti di allevamento e dell'urea come fertilizzante minerale (lett. l).

 

Il comma in esame consente di recepire il disposto del secondo e terzo periodo del paragrafo 2 dell’art. 24 della direttiva.

 

 

Il comma 1-bis demanda ad apposito decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e da quelli competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata, la facoltà di emanare linee guida per l'individuazione delle misure di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.

Si osserva che occorre rinumerare il presente comma.

 

 

Relativamente alle modalità di attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, i commi da 2 a 4 provvedono a:

§         indicare le autorità competenti a provvedere all’attuazione delle citate previsioni;

§         disciplinare l’adozione dei relativi provvedimenti.

Delle citate disposizioni si segnala, in particolare, in quanto espressamente richiesta dalla norma di delega, quella recata dal comma 2 dell'articolo in esame relativa ai provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli.

Le nuove disposizioni provvedono a trasporre i contenuti del D.M. 163/1999 (di cui lo schema in esame prevede l’abrogazione all’art. 21) - si vedano in particolare l’art. 1, commi 1 e 6, e l’art. 3, comma 2, del citato D.M. - e ad inserirli in una cornice normativa finalizzata, come richiesto dalla norma di delega, al coordinamento con la disciplina e le prescrizioni dei piani previsti dagli artt. 9 (piani di qualità dell’aria), 10 (piani di breve periodo) e 13 (piani per l’ozono).

 

Ai sensi del comma 5, le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri, ai sensi del comma 1, lettera g), sono altresì inserite come prescrizioni nelle decisioni di VIA (valutazione di impatto ambientale) adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.


Articolo 12
(Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5)

Il comma 1 dispone, in relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, che le regioni e le province autonome provvedano all’adozione, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20:

§         delle misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui all'allegato XIV;

§         delle misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione disciplinato dal medesimo allegato.

 

L’allegato XIV prevede il rispetto, entro il 2015, di un obbligo di concentrazione dell’esposizione al PM2,5 al valore di 20 microgrammi (mg) per metro cubo (m3).

Quanto agli obiettivi di riduzione previsti dal medesimo allegato da raggiungere entro il 2020, questi sono finalizzati a garantire, nella peggiore delle ipotesi, una concentrazione non superiore a 18 mg/m3.

 

Le norme recate dal comma in esame consentono di recepire il dettato dell’art. 15, paragrafi 1 e 2, della direttiva.

 

 

Il comma 2 detta ulteriori disposizioni – in linea con quelle previste dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 15 della direttiva - per il calcolo del rispetto degli obiettivi previsti dal comma 1 nonché per l’ubicazione delle stazioni di misura.

Relativamente all’ubicazione di tali stazioni, viene inoltre previsto che siano scelte con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della salute e sentita la Conferenza unificata, nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni.

Si osserva che non viene indicato alcun termine per l’emanazione dell’atto.


Articolo 13
(Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono)

Casi di superamento di valori obiettivo e obiettivi di lungo termine

I commi 1 e 2 dell'articolo in esame disciplinano i casi in cui, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, si abbiano, per i livelli dell'ozono, superamenti dei seguenti target:

§         i valori obiettivo di cui all'allegato VII (comma 1);

§         gli obiettivi a lungo termine previsti dal medesimo allegato, senza superare i valori obiettivo (comma 2).

 

In tali casi i commi citati impongono alle regioni e alle province autonome di provvedere all’attuazione, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, di misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei target previsti dai commi in esame nei termini prescritti.

Viene altresì previsto che tali misure tengano conto:

§         dei piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 9;

§         del programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto dal D.Lgs. 171/2004.

 

Le disposizioni dei commi 1 e 2 consentono di recepire il dettato dell’art. 17 della direttiva.

Casi di rispetto degli obiettivi di lungo termine

Ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, e nella misura in cui ciò sia consentito da fattori come la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana nelle aree in cui i livelli dell'ozono non superano gli obiettivi a lungo termine. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli dell'ozono in tali aree.

 

Tale comma recepisce in maniera puntuale il disposto dell’art. 18 della direttiva.

Partecipazione, integrazione e coordinamento

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede l’applicazione ai piani e alle misure previste dal presente articolo, delle disposizioni recate dai commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dell’art. 9.

Si tratta delle disposizioni che, nel commento dell’art. 9, sono state raggruppate sotto al titolo “Partecipazione, integrazione e coordinamento”, in quanto recano una serie di norme volte a consentire la partecipazione del pubblico nonché l’integrazione e il coordinamento tra i piani.


Articolo 14
(Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme)

 

L’articolo prevede, al comma 1, l’obbligo per le regioni o le province autonome di adottare tutti i provvedimenti necessari per informare tempestivamente ed adeguatamente il pubblico qualora, in una zona od agglomerato i livelli degli inquinanti dovessero superare le soglia di informazione e di allarme indicate nell’allegato XII (per l’ozono e per gli inquinanti diversi dall’ozono).

 

Si rammenta che, in base alle definizioni recate dall’art. 2 del provvedimento in esame, viene definita “soglia di informazione” il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive” e “soglia di allarme” il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati.

 

 

Le regioni e le province autonome sono quindi tenute, qualora vengano superata le soglie di informazione o di allarme, a trasmettere al Ministero dell'ambiente le informazioni sui livelli misurati e la durata del superamento entro i primi dieci giorni del mese successivo.

Il Ministero dell'ambiente, a sua volta, è tenuto a comunicare tali informazioni alla Commissione europea e al Ministero della salute con scadenze temporali diverse a seconda se le soglie sono riferite all’ozono o agli altri inquinanti (comma 2).

 

Rispetto alle corrispondenti norme dell’art. 19 direttiva 2008/50/CE, il testo in esame introduce le scadenze temporali delle comunicazioni.


Articolo 15
(Esclusioni)

 

L’articolo, sostanzialmente in linea con il disposto degli artt. 20 e 21 della direttiva, prevede che le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, ai fini dell’approvazione e del successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, rispetto ad uno specifico anno, i livelli degli inquinanti previsti all'art. 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa di fonti naturali (comma 1).

 

Sulla scorta delle definizioni recate dall’art. 2 del provvedimento in esame, viene definito “valore limite” il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato e “livello critico” il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali le piante, gli alberi o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani.

 

In merito al contenuto della comunicazione, essadovrà essere indicare le informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti, nonché gli elementi che dimostrino il contributo delle fonti naturali al superamento dei citati valori o livelli, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento istituito dall'art. 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea.

Viene ribadito che i superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del decreto in esame (comma 1).

 

Un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata, dovrà stabilire i criteri per la valutazione del contributo derivanti da fonti naturali (comma 2).

 

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale.

La comunicazione deve contenere le informazioni sui livelli del PM10, le relative fonti, gli elementi che provano che il superamento è dovuto a tale risospensione e che sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre i livelli.

I superamenti causati da tale risospensione non impongono l'adozione dei pianid’azione previstiagli artt. 10 e 11, ferma restando l’adozione di ragionevoli misure di riduzione da individuare sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento, quelli formulati dalla Commissione europea, ove esitenti, e dell'integrale applicazione del decreto in esame nel caso di superamento dei livelli del PM10 dovuto ad altre cause (comma 3).

 

L’art. 20 della direttiva sui contributi da fonti naturali precisa che la Commissione pubblicherà gli orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali entro l'11 giugno 2010. Analoga data è prevista per la pubblicazione degli orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade dall’art. 21 della direttiva. Ad oggi tali orientamenti non sono ancora stati pubblicati.


 

Articolo 16
(Inquinamento transfrontaliero)

 

Qualora venga superato un valore limite aumentato del margine di tolleranza, un valore obiettivo, una soglia di allarme o un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, è tenuto a consultare le autorità competenti degli Stati UE coinvolti per individuare le iniziative da avviare in modo congiunto attraverso provvedimenti adeguati e proporzionati.

Spetterà poi alle regioni e alle province autonome interessate adottare i piani comuni d'intesa con il Ministero dell'ambiente (comma 1).

 

Ai sensi delle definizioni recate dall’art. 2 del provvedimento in esame, viene indicato come:

§         margine di tolleranza” la percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal presente decreto;

§         valore obiettivo” il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;

§         soglia di allarme” il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;

§         soglia di informazione” il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;

§         obiettivo a lungo termine” il livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

§         valore limite” si rinvia al commento relativo all’art. 15 del decreto in esame.

 

Qualora ci si trovi di fronte al rischio di superamento di un valore limite o di un valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o di una soglia di allarme di cui all'allegato XII presso zone di Stati UE prossime ai confini nazionali, sono adottati piani d'azione a breve termine comuni che si applicano alle zone confinanti degli Stati coinvolti, con i limiti previsti dall'art. 10 del decreto in esame.

Tali piani sono adottati dalle regioni e dalle province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell’ambiente invia agli Stati confinanti, anche su indicazione della regione o della provincia autonoma interessata, le richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio sussista nel proprio territorio e, a sua volta, riceve le richieste di piani comuni che gli Stati confinanti in cui sussiste tale rischio di superamento trasmettano all'Italia.

Qualora in alcune zone di Stati appartenenti all'UE prossime ai confini nazionali sia stato adottato un piano d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sono tenute ad inviare tutte le informazioni utili alle autorità competenti dello Stato confinante (comma 2).

 

Occorrerebbe riformulare più correttamente l’ultimo periodo del comma 2 facendo riferimento al paragrafo 3 della direttiva comunitaria che prevede che “Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell'articolo 24, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri che hanno predisposto piani d'azione a breve termine ricevano tutte le informazioni appropriate”.

.

Nel caso in cui vengano superate le soglie di informazione o le soglie di allarme in zone o agglomerati prossimi ai confini nazionali, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sono tenute ad informare tempestivamente le autorità competenti degli Stati UE, anche al fine di consentire che tali informazioni siano rese disponibili al pubblico (comma 3).

 

In adempimento alle disposizioni del presente articolo deve essere altresì assunte, ove opportuno, anche iniziativa di cooperazione con Stati non appartenenti all'UE (comma 4).

 

Rispetto alle norme dell’art. 25 direttiva, il testo in esame non riporta il par. 2 che prevede che la Commissione partecipi ed assista a tutte le iniziative di cooperazione, valutando, se opportuno, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello comunitario per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.


Articolo 17
(Qualità della valutazione in materia di aria ambiente)

 

L'articolo disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la qualità della valutazione della qualità dell'aria (approvazione di metodi e strumenti di misura, controlli su programmi di garanzia di qualità, ecc.).

La definizione delle modalità di esercizio di tali funzioni é rimessa a successivi decreti da adottare sulla base di apposite linee guida dell'ISPRA.

 

I commi 1 e 2 prevedono, infatti che un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sulla base delle linee guida tecniche dell'ISPRA, stabilisca:

a)    le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;

b)    le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.

Tali procedure dovranno garantire che gli strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti fissati dal decreto.

 

Saranno, invece, a carico delle regioni e delle province autonome o, su delega, delle ARPA regionali, le attività di controllo sul rispetto, da parte dei gestori delle stazioni di misurazione, delle procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1, lettera a).

Tale controllo si verifica anche se il gestore abbia partecipato ai programmi di intecalibarazione previsti dal successivo comma 4 ed applicato le eventuali correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento (comma 3).

 

Si suggerisce una più appropriata riformulazione dell’ultimo periodo del comma 3.

 

I commi 4, 7, 8 e 9 recano norme relative al laboratorio o i laboratori nazionali di riferimento.

Ai sensi del comma 4, spetta al laboratorio nazionale di riferimento organizzare programmi di intercalibrazione periodici su base nazionale ai quali dovranno partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione. Il laboratorio nazionale indica anche al gestore le correzioni da apportare qualora i risultati della intercalibrazione per una o più stazioni non siano conformi.

Inoltre, secondo il comma 7, il laboratorio nazionale di riferimento assicura, la partecipazione alle attività di intercalibrazione a livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal decreto.

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'ambiente individuare uno o pii laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025, specificarne le funzioni ed i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente (comma 8).

La relazione tecnica ricorda che le funzioni relative alla qualità delle misurazioni sono già previste dalla vigente normativa (DM 20 settembre 2002 recante le modalità per la garanzia di qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico) ed attualmente poste in essere da una serie di organismi pubblici. Si tratta dì funzioni che nella maggior parte dei casi prevedono la remunerazione dell'organismo pubblico da parte dei privati che richiedano approvazioni e certificazioni e che in tutti i casi comportano oneri solo per i soggetti privati. Continua la relazione che la disposizione del comma 8 si limita a prevedere una redistribuzione di tali funzioni tra gli organismi pubblici potenzialmente competenti e dotati dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 definisce sia le regole per la gestione di un laboratorio sia quelle per assicurare la competenza tecnica del laboratorio stesso ad eseguire le prove. Essa reca le regole per: qualificare il personale addetto all’esecuzione delle prove; definire l’incertezza di misura del laboratorio; fare in modo che la strumentazione utilizzata sulle prove sia riferibile a campioni primari; gestire il campione in laboratorio affinché non venga deteriorato o danneggiato, presentare i risultati.

 

Il comma 9 reca una disposizione transitoria che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto le funzioni spettanti al laboratorio dovranno essere assicurate dai soggetti competenti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002 recante le modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico.

 

I comma 5 e 6 attribuiscono rispettivamente ai laboratori pubblici accreditati, secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025, la competenza ad approvare i metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento e all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonché la preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti.

La relazione tecnica sottolinea come tale disposizione non comporta nuovi oneri in quanto il DM 20 settembre 2002 relativo alle modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del d.lgs. 351/1999, già poneva in capo all'Istituto di metrologia "G. Colonnetti" del CNR, oggi confluito nell'I.N.R.I.M.

 

Si ricorda che l’I.N.RI.M, istituito ai sensi del d.lgs. 38/2004, è nato, appunto, dalla fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" (IMGC) del CNR. Esso è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia.


Articolo 18
(Informazione del pubblico)

 

L’articolo 18 disciplina le informazioni da assicurare al pubblico in materia di qualità dell'aria, adeguandosi pressoché integralmente alle norme dell’art. 26 della direttiva.

In particolare il comma 1 dispone chele amministrazioni e enti che esercitano le funzioni previste dal decreto in esame debbano garantire l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni :

a) le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente previste all'allegato XVI;

b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all'art. 9, comma 10;

c)    i piani di qualità dell'aria previsti agli artt. 9 e 13 e le misure di cui all’art. 9, comma 2, e 13, comma 2;

d)    i piani di azione previsti all'art. 10;

e)    le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all'art. 17.

 

Rispetto a quanto stabilito dall’art. 26, par. 1, lett. b) della direttiva, l’elenco non reca le decisioni riguardanti le proroghe di cui all'art. 22, par. 1, che prevede che se in una zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene entro i termini previsti, lo Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell'aria.

 

Il comma 2 dà attuazione a quanto previsto dalla direttiva che dispone che le informazioni siano disponibili gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguati che tengono conto anche delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, cd. direttiva “INSPIRE”. Conseguentemente, per l'accesso alle informazioni, vengono applicate le norme del d.lgs. n. 195 del 2005 con cui è stata recepita la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e quelle del d.lgs. 32 del 2010 con cui è stata recentemente data attuazione alla citata direttiva INSPIRE.

 

Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali contenenti una serie di dati che corrispondono a quelli indicati dall’art. 26 della direttiva comunitaria.

 

Il comma 4, recependo il par. 1 della direttiva, include nel concetto del pubblico anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni dì categoria interessati.

 

l comma 5 dispone, infine, che qualora soggetti pubblici o privati procedano, anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme di diffusione di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente devono contestualmente indicare, in modo chiaro e comprensibile, se tali livelli sono stati misurati in conformità ai criteri ed alle modalità previsti dal decreto in esame oppure in modo difforme.


Articolo 19
(Relazioni e comunicazioni)

 

L’articolo disciplinale le modalità ed i tempi di trasmissione di una serie di dati ed informazioni da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero dell'ambiente e all’ISPRA, al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 27 della direttiva, l’articolo in esame stabilisce una articolata scansione temporale di trasmissione di una serie di dati ed informazioni previsti dalla direttiva stessa che varia a seconda che si tratti del superamento delle soglie di valutazione di alcuni inquinanti (come biossido di azoto, ossidi di azoto, articolato PM10 e PM2,5, piombo, benzene, ecc.) oppure delle soglie di allarme per l’ozono.

Pertanto vengono indicati i sia i termini entro i quali le regioni e le province autonome devono trasmettere una serie di dati ed informazioni, che quelli entro cui, a sua volta, il Ministero dell’ambiente dovrà trasmetterli alla Commissione europea.

L’ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, avrà il compito di verificare la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni e di inserirli tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente.


Articolo 20
(Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente)

 

L’articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della salute, delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province italiane (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto in esame, attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

Il Coordinamento dovrà anche elaborare indirizzi e linee guida per garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle norme introdotte col decreto in esame, prevenendo situazioni di inadempimento.

Viene specificato che i partecipanti al Coordinamento non avranno diritto al alcun tipo di compenso o emolumento.


Articolo 21
(Abrogazioni)

Conformemente ad uno dei princìpi e criteri direttivi aggiuntivi indicati nella norma di delega (art. 10, comma 1, lett. d), della legge comunitaria 2008), l’articolo in esame dispone l’abrogazione espressa delle norme nazionali che hanno via dato attuazione alla direttiva quadro sulla qualità dell’aria 96/62/CE ed alle cd. direttive derivate” (o “figlie”) volte al controllo di specifici agenti inquinanti (direttiva 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE), nonché delle relative norme di esecuzione recate dai numerosi decreti ministeriali.


Articolo 22
(Disposizioni transitorie e finali)

 

L'articolo 22 reca le norme transitorie e finali, apportando, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d) della legge delega, le opportune modifiche volte ad armonizzare la parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 sulla tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell’aria previsto dal decreto in esame.

 

In particolare il comma 1 prevede l’adeguamento degli interventi adottati per la qualità dell'aria ai sensi della normativa previgente alle disposizioni del decreto in esame nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli che precedono, dopo averli sottoposti anche all’esame del Coordinamento istituito dall'art. 20.

In caso di mancato adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che prevedono l’adozione dei provvedimenti necessari da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dopo che è stato concesso all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

 

Il comma 2 dispone chei provvedimenti che attribuiscono finanziamenti o altri benefici alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali, adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile, non vengano erogati qualora avvenga:

§         la reiterata violazione di alcuni degli obblighi di trasmissione (art. 3, comma 3, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1, 3 e 4);

§         l’indisponibilità a sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi previsti dall'art. 5, comma 7 per il controllo delle stazioni di misurazione.

 

Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome debbano elaborare i rispettivi inventari delle emissioni secondo icriteri previsti all'appendice V.

L'ISPRA provvede, ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 2012 con riferimento al 2010, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato all'art. 4 del d.lgs. n. 171/ 2004, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.

 

Si ricorda che con l’art. 4 del d.lgs. 171/2004 l’ISPRA, in collaborazione con l’ENEA, elaborano l’inventario nazionale delle emissioni che raccoglie i dati delle emissioni in aria dei gas-serra, delle sostanze acidificanti ed eutrofizzanti, dei precursori dell’ozono troposferico, del benzene, del particolato, dei metalli pesanti, degli idrocarburi policiclici aromatici, delle diossine e dei furani.

 

La relazione tecnica sottolinea come le regioni abbiano già elaborato, sulla base dei criteri definiti dal DM 261/2002, appositi inventari regionali delle emissioni ed aggiunge che essi rappresentano uno strumento preordinato alla predisposizione dì un piano di risanamento e, pertanto, indispensabile per la sua definizione. Tale norma rappresenta, sempre secondo la relazione, una mera norma di armonizzazione con le previsioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 171/2004.

 

Gli inventari delle regioni e delle province autonome sono predisposti per la prima volta con riferimento al 2010 e, successivamente, con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale.

Per ciascun anno in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province autonome armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento, i propri inventari con l’inventario nazionale scalato su base provinciale.

L'ENEA, in collaborazione con l’ISPRA, provvede a scalare su base comunale l'inventario nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione di quest’ultimo, al fine di ottenere gli elementi di base per le simulazioni modellistiche previste dal successivo comma 5.

 

Il comma 4 prevede chelo Stato, le regioni e le province autonome elaborino i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi.

Con i termini “scenari energetici” e livelli delle attività produttive si fa riferimento alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai principali fattori responsabili della crescita economica dei principali settori (energia, industria, trasporti, riscaldamento civile, agricoltura) e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV, parte II.

L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale.

Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale assicurando la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti, l'agricoltura.

 

Il comma 5 dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome scelgano le rispettive tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente sulla base delle caratteristiche e dei criteri individuati dall'appendice IIl.

L'ENEA elabora per la prima volta entro il mese di giugno 2014 con riferimento all'anno 2010 e successivamente ogni cinque anni, simulazioni modellistiche della qualità dell'aria su base nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni nazionale scalato a livello comunale. Predispone inoltre, su richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni su base modellistica della qualità dell'aria in relazione a specifiche circostanze.

 

La relazione tecnica, in merito ai commi 4 e 5, ricorda come per lo svolgimento delle istruttorie tecniche previste dall’articolo in esame, il Ministero si sia sistematicamente avvalso negli anni passati del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA anche attraverso specifiche convenzioni a titolo oneroso. Le istruttorie relative agli inventari delle emissioni e all'elaborazione degli scenari energetici sono già individuate tra i compiti istituzionali dei due enti ai sensi del citato d.lgs. 171/2004. Le convenzioni a titolo oneroso hanno riguardato invece lo sviluppo di sistemi di valutazione, coerenti con quelli già sviluppati in ambito comunitario (i modelli nazionali RAINS, GAINS e MINNI) che sono attualmente operativi e richiedono, per il funzionamento previsto nell'articolo in esame, soltanto spese di esercizio assicurabili con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per tali finalità.

 

Il comma 6 prevede che l'invio dei dati e delle informazioni riferiti al 2008 di cui all'art. 19, comma 4 del decreto in esame (elenco di zone e agglomerati con individuazione delle aree di superamento, livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione, informazioni sui motivi dei superamenti e sulla popolazione ad essi esposta) avvenga ancora secondo i termini previsti dall'art. 8 del d.lgs. 152/2007, ovvero con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Per l'invio delle informazioni relative al triennio 2007-2009 di cui all'art. 19, comma 7, lettera f), ossia relative all’ozono (Allegato VIII, sezione II e III) continuano ad applicarsi i termini previsti dall'art. 9, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera g), del d.lgs. 183/2004, ovvero ogni tre anni entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, e ogni tre anni entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio.

 

Il comma 7 dispone che le modifiche degli allegati e delle appendici si provveda con regolamenti da adottare in base all'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al d.lgs. 281/1997.

Solo per l'appendice IV, parte II relativa ai piani di qualità dell’aria e alle principali attività produttive responsabili delle emissioni in atmosfera, sarà necessario anche il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza.

Qualora tali allegati siano modificati (nelle modalità esecutive e nelle caratteristiche tecniche) da ulteriori direttive comunitarie, alle modifiche si provvederà mediante appositi decreti da adottare in base all'art. 13 della legge 11/2005, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e, unicamente per l'appendice IV, parte II, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Presumibilmente tale norma è applicabile anche alle modifiche delle appendici.

 

Si ricorda che l’art. 13 della legge 11/2005 prevede che alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

L’integrazione dell'appendice III, con la disciplina delle tecniche di modellizzazione e delle tecniche di misurazione indicativa e di stima obiettiva, dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

La disciplina delle attività di relazione e comunicazione, in sostituzione di quanto previsto all'art. 14, comma 2 ed all'art. 19, sarà contenuta in un apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, e da adottare entro l'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore della decisione prevista all'art. 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE.

 

Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.


Allegati

Gli allegati allo schema in esame seguono la stessa numerazione ed hanno, nella sostanza, almeno lo stesso contenuto degli allegati della direttiva. Almeno, poiché negli allegati al presente schema sono stati trasposti anche i contenuti degli allegati al D.Lgs. 152/2007.

La principale differenza tra gli allegati del presente schema e quelli della direttiva risiede nel fatto che i contenuti dell’allegato XIII della direttiva sono stati inseriti all’interno dell’allegato XI del presente schema, in modo che l’allegato XIII dello schema in esame potesse ospitare i valori obiettivo previsti dall’allegato I al D.Lgs. 152/2007 per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Il contenuto degli altri allegati al D.Lgs. 152/2007, come ricordato poc’anzi, è stato inserito all’interno degli allegati dello schema destinati a trattare la stessa materia: ad es. l’allegato II del D.Lgs. 152/2007 relativo alle soglie di valutazione inferiori e superiori si ritrova all’interno dell’allegato II del presente schema, in cui sono disciplinate le soglie di valutazione inferiore e superiore per tutti gli inquinanti, ivi compresi quelli disciplinati dal D.Lgs. 152/2007.

Limitando il confronto ai parametri utilizzati come riferimento per le misurazioni (soglie di valutazione inferiore e superiore, valori obiettivo, valori limite, livelli critici e soglie di informazione e allarme) si nota che i valori previsti dagli allegati II, VII, XI, XII (in accordo con la direttiva) e XIII sono identici a quelli attualmente previsti dalla normativa vigente (si vedano gli allegati al D.M. 60/2002, al D.Lgs. 183/2004 per quanto riguarda l’ozono, e al D.Lgs. 152/2007 per quanto riguarda arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).

L’unica novità rispetto alle norme nazionali vigenti risiede nell’introduzione di target per il PM2,5, parametro introdotto appunto dalla direttiva 2008/50/CE.


 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 5 maggio 2010 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato  (procedura d’infrazione 2008/2194) con il quale contesta all’Italia il superamento dei valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM10[12]in numerose zone nel 2006 e nel 2007.

Alla luce dei dati forniti dall’Italia con le relazioni annuali 2006 e 2007 sui valori limite giornalieri ed annuali per le PM10[13], nonché delle obiezioni sollevate dalla Commissione per gran parte delle richieste di derogaall'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 avanzate dall’Italia per tali zone, la Commissione conclude che ciò indicherebbe una tendenza al superamento dei valori limite di lungo periodo e che, pertanto, l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, l’Italia ha presentato due diverse richieste per essere esentata, in relazione complessivamente a 79 zone, dall'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 entro il 1° gennaio 2005, termine stabilito dalla direttiva 1999/30/CE. L’articolo 22 in questione, infatti, prevede la possibilità per la Commissione di concedere una deroga fino al 10 giugno 2011 purché a livello nazionale, regionale e locale siano state adottate tutte le opportune misure di abbattimento, il superamento di tali valori sia imputabile principalmente alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, a condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri e sia predisposto un piano per la qualità dell'aria da cui risulti che entro il nuovo termine sarà possibile conformarsi ai valori limite.

Con due distinte decisioni[14] la Commissione ha ritenuto di sollevare obiezioni contro la deroga all’obbligo di applicare i valori limite in relazione a 73 zone poiché per esse, a seconda dei casi:

·       non è stato dimostrato che sono state adottate tutte le misure idonee per conseguire il rispetto dei valori limite entro il termine previsto del 2005, né che tale rispetto potrà essere conseguito entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011;

·       non è stato dimostrato né che il valore limite non può essere rispettato a causa di condizioni climatiche avverse, di caratteristiche specifiche del sito o di apporto di inquinanti transfrontalieri, né che il rispetto dei valori limite potrà essere conseguito entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011;

·       ove i valori limite siano stati rispettati, non si può concedere una deroga.

La Commissione ha invece ritenuto di non dover sollevare obiezioni in relazione a 6 zone per le quali l’Italia dovrà:

·       nel corso del periodo di deroga, continuare ad applicare il valore limite giornaliero consentito con il margine di tolleranza massimo previsto dall'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE;

·       trasmettere ogni anno alla Commissione dati che confermino che i livelli di concentrazione non superano i valori limite maggiorati del margine di tolleranza massimo;

·       trasmettere nel corso dell’anno civile successivo alla data di scadenza del periodo di deroga informazioni dettagliate in caso di superamento dei limiti consentiti;

·       mantenere la delimitazione definita nell’anno di riferimento 2005 o 2006 salvo modifiche da apportare solo previa approvazione della Commissione.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sulle emissioni industriali (COM(2007)844), intesa a riunire in un unico strumento normativo le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di emissioni industriali[15] al fine di contenere le emissioni complessive dei più importanti inquinanti presenti in atmosfera (83% del biossido di zolfo (SO2), il 34% degli ossidi di azoto (NOx), il 43% delle polveri e il 55% dei composti organici volatili (COV) emessi).

Pertanto, per i circa 52 000 impianti industriali interessati dalla direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) - poi sostituita dalla direttiva 2008/1/CE - la Commissione propone di ridurre le emissioni attraverso un approccio integrato che, a partire dal 2016, definisca per la concessione di nuove autorizzazioni e il mantenimento in esercizio di nuovi impianti prescrizioni minime basate sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da applicare a livello comunitario per conseguire un elevato livello di protezione ambientale in ogni settore industriale, individuate dai c.d. “documenti BREF[16]”, elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle altre parti interessate.

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha approvato una posizione comune rinviando la proposta al Parlamento europeo per l’esame in seconda lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria, che potrebbe avere luogo all’inizio di luglio 2010.


Normativa nazionale

 


D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351
Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1999, n. 241.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione, e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)», e in particolare l'allegato B);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali»;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1.  Finalità.

1. Il presente decreto definisce i princìpi per:

a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;

c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

2. Alle finalità del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

 

 

2.  Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;

h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto;

i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto;

l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km(elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente;

m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

 

3.  Autorità competenti.

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:

a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea.

 

4.  Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:

a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;

d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea (2).

 

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(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2 aprile 2002, n. 60.

 

5.  Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente.

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3).

 

(3)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261.

 

6.  Valutazione della qualità dell'aria ambiente.

1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati;

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);

c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

4. Allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettere a) e b).

5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.

 

7.  Piani d'azione.

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (4).

(4)  Vedi, anche, il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261 e l'art. 10, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183.

 

8.  Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite.

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 (5).

6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani (6).

 

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(5)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261.

(6)  Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 e l'art. 271, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

9.  Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite.

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata (7).

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(7)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261.

10.  Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme.

1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanità.

 

11.  Informazione al pubblico.

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

 

12.  Trasmissione delle informazioni.

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):

a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'articolo 8, comma 3;

4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9.

L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 5.

3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

a) approvare i dispositivi di misurazione;

b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;

c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea.

Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico (8).

 

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(8)  Vedi, anche, gli artt. 5, 12 e 24, D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e il D.M. 20 settembre 2002.

 

13.  Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a), b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante «Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163.

 

14.  Disposizioni transitorie.

1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:

a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;

c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante «Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991», pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163;

e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante «l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualità dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

15.  Norme finali.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

 

Allegato I

Elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente.

I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

1. Biossido di zolfo;

2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;

3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;

4. Particelle sospese totali;

5. Piombo;

6. Ozono.

II. Altri inquinanti atmosferici.

7. Benzene;

8. Monossido di carbonio;

9. Idrocarburi policiclici aromatici;

10. Cadmio;

11. Arsenico;

12. Nichel;

13. Mercurio.

 

Allegato II

Elenco indicativo dei fattori di cui tener conto nella fissazione dei valori limite e delle soglie di allarme.

All'atto della fissazione del valore limite e, se del caso, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

grado di esposizione di settori della popolazione, in particolare dei sottogruppi vulnerabili;

condizioni climatiche;

vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro habitat;

patrimonio storico esposto agli inquinanti;

fattibilità economica e tecnica;

trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra cui l'ozono.

 

Allegato III

Criteri in ordine alla selezione degli inquinanti atmosferici da prendere in considerazione per la fissazione di un valore limite e di una soglia di allarme.

1. Possibilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.

2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante nell'atmosfera.

3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di maggiore tossicità.

4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza non è biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani, nell'ambiente o nelle catene alimentari.

5. Impatto dell'inquinante:

dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;

esistenza di organismi «bersaglio» particolarmente vulnerabili nella zona interessata.

6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.

Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

 

Allegato IV

Ulteriori criteri in ordine alla selezione degli inquinanti atmosferici da prendere in considerazione per la fissazione di un valore obiettivo.

Per un inquinante selezionato secondo i criteri di cui all'allegato III è opportuno fissare un valore obiettivo, anziché un valore limite, allorché:

le conoscenze sui meccanismi di formazione e sulle sorgenti di emissione non sono soddisfacenti;

i dati relativi ai livelli di concentrazione sono scarsi;

il contributo delle emissioni dalle sorgenti naturali è significativo;

l'influenza dei fattori meteoclimatici è determinante;

il meccanismo di formazione e trasporto, con particolare riferimento alla correlazione spaziale e temporale con le sorgenti emissive coinvolte, richiedono una azione coordinata fra diversi Stati membri per la riduzione dell'inquinante.

 

Allegato V

Informazioni da includere nei programmi locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, comma 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

regione;

città (mappa);

stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali:

tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all'inquinamento;

dati climatici utili;

dati topografici utili;

informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Amministrazioni competenti:

nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento:

concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento:

elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);

quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);

informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione:

informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);

informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto vale a dire:

provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:

elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto;

calendario di attuazione;

stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato.

 

Allegato VI

Informazioni da trasmettere al ministero dell'ambiente e della sanità relativamente ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dal decreto del presidente della repubblica n. 203/1988.

1. Risultati delle misurazioni:

a) biossido di zolfo e particelle sospese totali:

media annuale;

mediana annuale;

95° percentile;

98° percentile;

mediana invernale.

b) biossido di azoto:

media annuale;

mediana annuale;

95° percentile;

98° percentile.

c) Piombo:

media annuale;

mediana annuale.

2. Superamento dei valori limite:

valori registrati;

motivi di ciascun superamento;

misure adottate per evitare il ripetersi del superamento.

 


D.M. 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.L. 29 agosto 2003, n. 239.

(3) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 8, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 sui limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;

Visto il D.M. 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;

Visto il D.M. 15 aprile 1994 del Ministro dell'ambiente concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9, del D.M. 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

Visto il D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente sull'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994, del Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione della ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n 335, recante il regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;

Visto il D.M. 21 aprile 1999, n 163, del Ministro dell'ambiente recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n. 135;

Vista la direttiva 99/301CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001;

Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione della inquinamento atmosferico negli Stati membri come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;

Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità della aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

Considerato che nelle more della emanazione del decreto di cui all articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è opportuno indicare, in applicazione della citata direttiva 99/30/CE, i casi in cui l'adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite non è richiesta;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 31 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Capo I - Norme generali

 

1.  Finalità.

1. Il presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:

a) i valori limite e le soglie di allarme;

b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;

f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;

g) il formato per la comunicazione dei dati.

2. Resta ferma la competenza delle regioni ad emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «ossidi di azoto»: la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

b) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%;

c) PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato ad diametro aerodinamico di 2,5 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%;

d) misurazione in siti fissi: una misurazione effettuata a norma dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica (quale si verifica ad esempio in condizioni di persistente siccità accompagnata da stabilità atmosferica) e trasporto di materiale particolato naturale da regioni aride;

f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI.

2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

 

3.  Valutazione dei livelli.

1. I criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio sono stabiliti nell'allegato VIII.

2. Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti di cui al comma 1, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione è obbligatoria ed è la sola fonte di dati, è stabilito nell'allegato IX.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui l'informazione proveniente dai punti di campionamento in siti fissi e completata da altre fonti di informazione, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione, il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche quando inferiore al numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare i livelli degli inquinanti di cui al comma 1, nel rispetto dell'allegato VIII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I.

4. Per le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

5. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

6. Gli obiettivi per la qualità dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione di qualità sono stabiliti nell'allegato X, sezione I.

 

4.  Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati.

1. La verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è effettuata in base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II.

2. La classificazione di cui al comma 1 è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame è anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo.

 

5.  Trasmissione delle informazioni.

1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, entro:

a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo;

b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.

2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'ANPA, le informazioni di cui all'allegato X, sezione II.

3. La prima trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrata come previsto al comma 2, è relativa:

a) all'anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo;

b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio.

4. Nell'allegato XII è riportato il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrate come previsto dal comma 2, nonché delle informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del presente decreto, relativamente a: biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.

 

Capo II - Biossido di zolfo

 

6.  Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini.

1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati:

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di zolfo, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;

b) il valore limite per la protezione degli ecosistemi e la data alla quale tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato I, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di zolfo.

 

7.  Misurazione delle medie su dieci minuti.

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della salute, di intesa con le regioni, individuano alcuni punti di campionamento, in siti fissi rappresentativi della qualità dell'aria ambiente in zone abitate vicine alle sorgenti di emissione, i quali misurino i livelli orari di biossido di zolfo, al fine di registrare, fino al 31 dicembre 2003, anche i dati sui livelli di biossido di zolfo espressi come media su dieci minuti.

 

8.  Metodo di riferimento.

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di zolfo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione I.

 

9.  Soglie di valutazione.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di zolfo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera a).

 

10.  Regime delle deroghe per i piani o i programmi.

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di zolfo indicati nell'allegato I, sezione I, sono superati a causa di livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovuti a fonti naturali di emissione.

2. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui al comma 1 solo nel caso in cui i valori limite di cui all'allegato I, sezione I, siano superati a causa di emissioni di origine antropica.

 

11.  Informazione al pubblico.

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, le informazioni di cui all'allegato I, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

 

12.  Trasmissione delle informazioni.

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, per i punti di campionamento di cui all'articolo 7, il numero dei superamenti del valore di 500 µg/m3, espresso come media su dieci minuti, il numero di giorni nell'anno civile in cui i superamenti sono avvenuti, il numero dei giorni in cui simultaneamente i livelli orari di biossido di zolfo hanno superato i 350 µg/m3 nonché il massimo livello registrato su dieci minuti.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di emissione di biossido di zolfo, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a fonti naturali di emissione.

 

Capo III - Biossido di azoto e ossidi di azoto

 

13.  Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini.

1. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati:

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;

b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli ossidi di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato II, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di azoto.

 

14.  Metodo di riferimento.

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione II.

 

15.  Soglie di valutazione.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera b).

 

16.  Informazione al pubblico.

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido e ossidi di azoto nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli di cui all'allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

 

Capo IV - Materiale particolato

17.  Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM10.

1. I valori limite per la protezione della salute umana per il PM10, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti, sono indicati nell'allegato III.

 

18.  Misurazione del PM2,5.

1. Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM2,5. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanità, in modo da garantire la massima rappresentatività dei livelli di PM2,5 sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.

 

19.  Metodo di riferimento.

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione IV.

2. I metodi provvisori per il campionamento e la misurazione del PM2,5 sono indicati nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione V.

 

20.  Soglie di valutazione.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il PM10 sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera c).

 

21.  Piani di riduzione dei livelli del PM2,5.

1. I piani previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, hanno anche lo scopo di ridurre i livelli in aria ambiente di PM2,5.

 

22.  Regime delle deroghe per i piani o i programmi.

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.

2. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti alla risospensione di materiale particolato a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade.

3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite, di cui all'allegato III, siano superati per cause diverse da eventi naturali o dallo spargimento invernale di sabbia sulle strade.

 

23.  Informazione al pubblico.

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di materiale particolato nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza giornaliera.

 

24.  Trasmissione delle informazioni.

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo percentile ed al livello massimo del PM2,5, calcolati per ogni anno civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentile è calcolato nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di PM10, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto ad eventi naturali o a spargimento invernale di sabbia sulle strade.

 

Capo V - Piombo

25.  Valori limite, margine di tolleranza e termini.

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il piombo, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato IV.

 

26.  Metodi di riferimento.

1. Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III A.

2. Il metodo di riferimento per l'analisi del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III B.

 

27.  Soglie di valutazione.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il piombo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera d).

 

28.  Informazione al pubblico.

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di piombo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza trimestrale.

 

Capo VI - Benzene

29.  Valori limite, margine di tolleranza e termini.

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il benzene, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato V.

 

30.  Metodi di riferimento.

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VI.

 

31.  Soglie di valutazione.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera e).

 

32.  Regime di proroga.

1. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e nei programmi, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, determina gravi problemi socio-economici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve:

a) designare le zone e gli agglomerati in questione;

b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga;

c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l'area nella quale il valore limite è superato;

d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

2. Il valore limite per il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non può essere superiore ai 10 µg/m3.

3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere a), b), c), e d) dello stesso comma.

 

33.  Informazione al pubblico.

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di benzene nell'aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinché tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile, ogni mese.

 

Capo VII - Monossido di carbonio

34.  Valori limite, margine di tolleranza e termini.

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il monossido di carbonio, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato VI.

 

35.  Metodi di riferimento.

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del monossido di carbonio è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VII.

 

36.  Soglie di valutazione.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera f).

 

37.  Informazione al pubblico.

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di monossido di carbonio nell'aria ambiente relativi alla massima media mobile su otto ore, e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.

 

Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali

 

38. Disposizioni transitorie e finali.

1. In applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV, e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, piombo e monossido di carbonio in riferimento ai valori limite di cui al comma 1 possono essere utilizzati i punti di campionamento in siti fissi e gli altri metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente previsti dal presente decreto. Per valutare il livello di particelle sospese in riferimento al valore limite di cui al comma 1 si possono utilizzare i dati relativi al PM10 moltiplicati per un fattore pari a 1,2.

3. Nelle more dell'attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 9 del D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.

4. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8, comma 5, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ai fini dell'elaborazione dei piani e programmi per il raggiungimento e per il mantenimento dei valori limite, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

5. In caso di mancato adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, agli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

39.  Modifiche al D.M. 21 aprile 1999, n. 163 del Ministro dell'ambiente.

1. ... (4).

2. L'articolo 2 del D.M. n. 163 del 1999 è soppresso.

3. ... (5).

4. L'articolo 4 del D.M. n. 163 del 1999 è soppresso.

5. Gli allegati del D.M. n. 163 del 1999 sono soppressi.

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(4)  Sostituisce, con i commi da 2 a 6, gli originari commi 2 e 3 dell'art. 1, D.M. 21 aprile 1999, n. 163.

(5)  Sostituisce l'art. 3, D.M. 21 aprile 1999, n. 163.

 

40.  Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III e IV;

c) D.M. 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria;

d) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992;

e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994;

f) decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.

 

 

Allegato I

Valori limiti e soglia di allarme per il biossido di zolfo

I. Valori limite per il biossido di zolfo

I valori limite devono essere espressi in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

1. Valore limite orario per la protezione della salute umana

1 ora

350 µg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile

42,9% del valore limite, pari a 150 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005

1° gennaio 2005

2. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana

24 ore

125 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile

nessuno

1° gennaio 2005

3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi

Anno civile e inverno (1° ottobre - 31 marzo)

20 µg/m3

nessuno

19 luglio 2001

 

 

 

 

 

II. Soglia di allarme per il biossido di zolfo

500 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un area di almeno 100 km2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.

III. Informazioni che devono essere fornite al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di zolfo

Le informazioni da fornire al pubblico devono comprendere almeno:

a) data, ora e luogo del fenomeno e la sua causa, se nota;

b) previsioni:

- sulle variazioni dei livelli (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), nonché i motivi delle variazioni stesse;

- sulla zona geografica interessata,

- sulla durata del fenomeno;

c) categorie di popolazione potenzialmente sensibili al fenomeno;

d) precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

 

Allegato II

Valori limite per il biossido di azoto (NO2) e per gli ossidi di azoto (NOX) e soglia di allarme per il biossido di azoto

I. Valori limite per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto

I valori limite devono essere espressi in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e a una pressione di 101,3 kPa.

 

 

 

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

1. Valore limite orario per la protezione della salute umana

1 ora

200 µg/m3 NO2 da non superare 18 volte per anno civile

50% del valore limite, pari a 100 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010

1/01/2010

2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana

Anno civile

40 µg/m3 NO2

50% del valore limite, pari a 20 µg/m3 all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010

1/01/2010

3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione

Anno civile

30 µg/m3 NOx

Nessuno

19/07/201

 

 

 

 

 

II. Soglia di allarme per il biossido di azoto

400 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.

III. Informazioni che devono essere fornite al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto

Le informazioni da fornire al pubblico devono comprendere almeno:

a) data, ora e luogo del fenomeno e la sua causa, se nota;

b) previsioni:

- sulle variazioni dei livelli (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), nonché i motivi delle variazioni stesse,

- sulla zona geografica interessata,

- sulla durata del fenomeno;

c) categorie di popolazione potenzialmente sensibili al fenomeno;

d) precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

 

Allegato III

Valori limite per il materiale particolato (PM10)

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

 

 

 

 

 

FASE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana

24 ore

50 µg/m3 PM10 da non superare più di 35 volte per anno civile

50% del valore limite, pari a 25 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1/01/2005

1/01/ 2005

2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana

Anno civile

40 µg/m3 PM10

20% del valore limite, pari a 8 µg/m3 all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1/01/2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1/01/2005

1/01/2005

 

 

 

 

 

FASE 2 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana

24 ore

50 µg/m3 PM10 da non superare più di 7 volte l'anno

Da stabilire in base ai dati, in modo che sia equivalente al valore limite della fase 1

1/01/2010

2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana

Anno civile

20 µg/m3 PM10

10 µg/m3 al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1/01/2010

1/01/2010

[1] Valore limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria.

 

 

 

 

 

 

Allegato IV

Valori limite per il piombo

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

1. Valore limite annuale per la protezione della salute umana

Anno civile

0,5 µg/m3

100% del valore limite, pari a 0,5 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1/01/2005

1/01/2005

 

 

 

 

 

 

Allegato V

Valore limite per il benzene

Il valore limite deve essere espresso in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

1. Valore limite per la protezione della salute umana

Anno civile

5 µg/m3

100% del valore limite, pari a 5 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010

1° gennaio 2010 [1]

 

[1] Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell'articolo 32.

 

 

 

 

 

 


 

Allegato VI

Valore limite per il monossido di carbonio

Il valore limite deve essere espresso in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

1. Valore limite per la protezione della salute umana

Media massima giornaliera su 8 ore

10 mg/m3

6 mg/m3 all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1/01/2005

1/01/2005

 

 

 

 

 

La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

Allegato VII

Determinazione dei requisiti per valutare le concentrazioni di biossido di zolfo, di biossido di azoto (NO2), di ossidi di azoto (NOX), materiale particolato (PM10), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente entro una zona o un agglomerato

I. Soglie di valutazione superiore ed inferiore

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore ed inferiore:

a) BIOSSIDO DI ZOLFO

 

 

 

Protezione della salute umana

Protezione dell'ecosistema

 

 

Media su 24 ore

Media invernale

 

Soglia di valutazione superiore

60% del valore limite sulle 24 ore (75 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile)

60% del valore limite invernale (12 µg/m3)

 

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite sulle 24 ore (50 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile)

40% del valore limite invernale (8 µg/m3)

 

b) BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO

 

 

 

Protezione della salute umana (NO2)

Protezione della salute umana (NO2)

Valore limite annuale per la protezione della vegetazione (NOx)

 

 

Media oraria

Media annuale

Media annuale

 

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (100 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile)

65% del valore limite (26 µg/m3)

65% del valore limite (19,5 µg/m3)

 

c) MATERIALE PARTICOLATO IN ARIA AMBIENTE (PM10)

 

Le soglie di valutazione superiore e inferiore per PM10 sono basate sui valori limiti indicativi da rispettare al 1/01/2010.

 

 

 

Media su 24 ore

Media annuale

 

Soglia di valutazione superiore

60% del valore limite (30 µg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile)

70% del valore limite (14 µg/m3)

 

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite (20 µg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile)

50% del valore limite (10 µg/m3)

 

d) PIOMBO

 

 

Media annuale

 

 

 

 

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (0,35 µg/M3)

 

 

 

 

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (0,25 µg/m3)

 

e) BENZENE

 

 

Media annuale

 

 

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (3,5 µg/M3)

 

 

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite (2 µg/m3)

 

 

f) MONOSSIDO DI CARBONIO

 

Media su 8 ore

 

 

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (7 µg/M3)

 

 

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (5 µg/m3)

 

II. Determinazione del superamento della soglia di valutazione superiore e inferiore

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, vanno determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente laddove siano disponibili dati sufficienti. Si considera superata una soglia di valutazione se essa, sul quinquennio precedente è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi. Se i dati relativi al quinquennio non sono interamente disponibili, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, si possono combinare campagne di misurazione di breve durata, nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con i risultati ottenuti dalle informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.

 

Allegato VIII

Ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente

Quanto segue si applica ai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi.

I. Ubicazione su macroscala

a) Protezione della salute umana

I punti di campionamento destinati alla protezione della salute umana dovrebbero essere ubicati in modo da:

1) fornire dati sulle aree all'interno di zone ed agglomerati dove si raggiungono i più elevati livelli a cui è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del(i) valore(i) limite;

2) fornire dati sui livelli nelle altre aree all'interno delle zone e degli agglomerati che sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale.

I punti di campionamento dovrebbero, in generale, essere ubicati in modo da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. Orientativamente un punto di campionamento dovrebbe essere ubicato in modo tale da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una zona circostante non inferiore a 200 m2, in siti orientati al traffico, e non inferiore ad alcuni km2, in siti di fondo urbano.

I punti di campionamento dovrebbero, laddove possibile, essere anche rappresentativi di ubicazioni analoghe non nelle loro immediate vicinanze.

Attesi i criteri di cui sopra, si dovrebbe, tuttavia, tener conto della necessità di localizzare punti di campionamento sulle isole, laddove sia necessario per la protezione della salute umana.

b) Protezione degli ecosistemi e della vegetazione

I punti di campionamento destinati alla protezione degli ecosistemi o della vegetazione dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da aree edificate diverse dalle precedenti, o da impianti industriali o autostrade. Orientativamente, un punto di campionamento dovrebbe essere ubicato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria ambiente in un'area circostante di almeno 1.000 km2. Tenendo conto delle condizioni geografiche si può prevedere che un punto di campionamento venga ubicato ad una distanza inferiore o sia rappresentativo della qualità dell'aria ambiente in un'area meno estesa.

Attesi i criteri di cui sopra, si dovrebbe tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria ambiente sulle isole.

II. Ubicazione su microscala

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile:

a) l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero e non vi debbono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze del campionatore (di norma a distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria ambiente sulla linea degli edifici, alla distanza di almeno 0,5 m dall'edificio più prossimo);

b) di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione ancora più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia area;

c) il punto di ingresso della sonda non deve collocato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non miscelate con l'aria ambiente;

d) lo scarico del campionatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore;

e) per l'ubicazione dei campionatori relativi al traffico:

- per tutti gli inquinanti, tali campionatori devono essere situati a più di 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a più di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina;

- per il biossido di azoto e il monossido di carbonio il punto di ingresso deve essere ubicato non oltre 5 m dal bordo stradale;

- per il materiale particolato, il piombo e il benzene, il punto d'ingresso deve essere ubicato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria ambiente sulla linea degli edifici.

Nella localizzazione delle stazioni si può anche tenere conto dei fattori seguenti:

a) fonti di interferenza;

b) sicurezza;

c) accesso;

d) disponibilità di energia elettrica e di linee telefoniche;

e) visibilità del punto di prelievo rispetto all'ambiente circostante;

f) rischi per il pubblico e per gli operatori;

g) opportunità di ubicare punti di campionamento per diversi inquinanti nello stesso sito;

h) vincoli di varia natura.

 

III. Documentazione e riesame della scelta del sito

I metodi di scelta del sito dovrebbero essere pienamente documentati nella fase di classificazione mediante fotografie dell'area circostante che riportino le coordinate geografiche ed una mappa particolareggiata. I siti dovrebbero essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo.

 

 

Allegato IX

Criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOX), materiale particolato (PM10), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente

I. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai valori limite per la protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione

a) Fonti diffuse

Popolazione dell'agglomerato o della zona

Se i livelli superano la soglia di valutazione superiore [1]

Se i livelli massimi sono situati tra le soglie di valutazione superiore e inferiore

Solo per SO2 e per NO2, negli agglomerati dove i livelli massimi sono al di sotto della soglia di valutazione inferiore

0-249.999

1

1

Non applicabile

250.000-499.999

2

1

1

500.000-749.999

2

1

1

750.000-999.999

3

1

1

1.000.000-1.499.999

4

2

1

1.500.000-1.999.999

5

2

1

2.000.000-2.749.999

6

3

2

2.750.000-3.749.999

7

3

2

3.750.000-4.749.999

8

4

2

4.750.000-5.999.999

9

4

2

> 6.000.000

10

5

3

 

 

 

 

[1] Per l'NO2, il materiale particolato e il benzene includere almeno un punto di campionamento di fondo urbano ed un punto di campionamento orientato al traffico, sempre che ciò non comporti un aumento dei punti di campionamento.

b) Fonti puntuali

Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi si dovrebbe calcolare tenendo conto della densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione.

 

II. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai valori limite per la protezione degli ecosistemi o della vegetazione in zone diverse dagli agglomerati

Se i livelli superano la soglia di valutazione superiore

Se i livelli massimi si situano tra le soglie di valutazione superiore e inferiore

1 punto di campionamento per 20.000 km2

1 punto di campionamento per 40.000 km2

 

 

Nelle zone insulari, il numero dei punti di campionamento per misurazioni in siti fissi dovrebbe essere calcolato tenendo conto del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione degli ecosistemi o della vegetazione.

 

Allegato X

Obiettivi per la qualità dei dati e relazione sui risultati della valutazione della qualità dell'aria

I. Obiettivi per la qualità dei dati

I.A Biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato e piombo

Per indirizzare i programmi di assicurazione di qualità sono stabiliti i seguenti obiettivi in materia di incertezza dei metodi di valutazione, di periodo minimo di copertura e di raccolta minima dei dati.

 

Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto

Materiale particolato e piombo

Misurazioni in continuo

 

 

 

incertezza

15%

25%

 

raccolta minima dei dati

90%

90%

Misurazioni indicative

 

 

 

incertezza

25%

50%

 

raccolta minima dei dati

90%

90%

 

periodo minimo di copertura

14% (una misurazione in un giorno, scelto a caso, di ogni settimana in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l'anno oppure 8 settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno)

14% (una misurazione in un giorno, scelto a caso, di ogni settimana in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l'anno oppure 8 settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno)

Modellizzazione

 

 

 

incertezza:

 

 

 

medie orarie

50%-60%

 

 

medie giornaliere

50%

[1]

 

medie annuali

30%

50%

 

 

 

Stima obiettiva incertezza

75%

100%

 

 

 

[1] Da stabilire con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria.

 

 

 

 

 

IB. Benzene e monossido di carbonio

 

Benzene

Monossido di carbonio

 

 

 

Misurazioni in siti fissi

 

 

 

25%

15%

Incertezza

90%

90%

Raccolta minima dei dati

35% fondo urbano e punti

 

Periodo minimo di copertura

 

di campionamento orientati al traffico (distribuiti nel corso dell'anno in modo da essere rappresentativi delle varie condizioni climatiche e di traffico)

 

 

90% siti industriali

 

 

 

 

Misurazioni indicative

 

 

 

 

 

Incertezza

30%

25%

Raccolta minima dei dati

90%

90%

Periodo minimo di copertura

14% (una misurazione, in un giorno scelto a caso di ogni settimana, in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l'anno oppure 8 settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno)

14% (una misurazione, in un giorno scelto a caso di ogni settimana, in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l'anno oppure 8 settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno)

 

 

 

 

 

 

Modellizzazione

 

 

 

 

 

Incertezza

 

 

Medie su 8 ore

---

50%

Medie annue

50%

---

 

 

 

Stima obiettiva

 

 

 

 

 

Incertezza

100%

75%

L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95%) dei metodi di valutazione è valutata in base ai princìpi della «ISO Guide to the expression of uncertainty of measurements» (1993) (Guida/ISO all'espressione dell'incertezza di misura) o dell'ISO 5725-1994 o a princìpi equivalenti. Le percentuali di incertezza riportate in tabella sono indicate per le misurazioni individuali medie nel periodo considerato con riferimento al valore minimo per un intervallo di fiducia del 95%.

L'incertezza per le misurazioni fisse va interpretata come applicabile nell'intorno dell'opportuno valore limite. L'incertezza per la modellizzazione e la stima obiettiva è definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato dal valore limite, a prescindere dalla tempistica degli eventi. I requisiti sopraindicati per la raccolta minima dei dati e per il periodo minimo di copertura devono essere rispettati escludendo le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla normale manutenzione degli strumenti.

Si possono effettuare misurazioni discontinue invece di misurazioni continue purché:

a) per materiale particolato e piombo, l'incertezza rispetto al monitoraggio in continuo, ad un livello di confidenza del 95%, non superi il 10%;

b) per il benzene, l'incertezza, compresa quella dovuta al campionamento casuale, rispetti l'obiettivo per la qualità del 25%.

Qualora si intenda avvalersi delle misurazioni discontinue i dati dovranno essere corredati da una relazione tecnica con la quale si dimostri la conformità ai requisiti suddetti. Il campionamento discontinuo deve essere distribuito uniformemente durante l'anno.

 

II. Risultati della valutazione della qualità dell'aria

Una relazione, contenente le seguenti informazioni, deve essere redatta per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni in siti fissi, per completare i dati delle misure, oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria ambiente:

a) una descrizione delle attività di valutazione svolte;

b) metodi specifici utilizzati e loro descrizione;

c) fonti dei dati e delle informazioni;

d) una descrizione dei risultati, compresa l'incertezza e, in particolare, l'estensione di ogni area o, se del caso, la lunghezza della strada all'interno di una zona o agglomerato, dove le concentrazioni superano i(il) valori(e) limite oppure i valori limite più i margini di tolleranza applicabili e l'estensione di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia superiore o inferiore di valutazione;

e) per i valori limite per la protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta a livelli che superano il valore limite.

Si dovrebbero anche elaborare mappe che mostrino la distribuzione dei livelli all'interno di ogni zona e agglomerato.

 

Allegato XI

Metodi di rifermento per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5) piombo, benzene e monossido di carbonio.

1. Metodi di Riferimento

I. Metodo di riferimento per l'analisi del biossido di zolfo

Ambient Air - Determination of sulphur dioxide - Ultraviolet fluorescence method (Draft International Standard ISO/DIS 10498.2.ISO,1999)

II. Metodo di riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto

ISO 7996: 1985 - Ambient Air - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Chemiluminescence Method.

III.A. Metodo di riferimento per il campionamento del piombo

Fino alla data in cui deve essere raggiunto il valore limite dell'allegato IV, il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è quello previsto nell'allegato alla Direttiva 82/884/CEE, come descritto nell'appendice 5, dell'allegato II al D.P.C.M. 28 marzo 1983. Successivamente a tale data il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è quello utilizzato per il PM10 e indicato nella sezione IV.

III.B. Metodo di riferimento per l'analisi del piombo

ISO 9855: 1993 - Ambient Air - Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters - Atomic absorption spectrometric Method.

IV. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10

EN 12341 «Air quality - Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter - Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods». Il princìpio di misurazione si basa sulla raccolta su un filtro del PM10 e sulla determinazione della sua massa per via gravimetrica Le teste indicate nella norma EN 12341 sono teste di riferimento e quindi non richiedono certificazione da parte dei Laboratori Primari di Riferimento di cui al paragrafo 2.

V. Metodi provvisori per il campionamento e la misurazione del PM2,5

È consentito l'utilizzo di qualsiasi metodo e sistema dotato di un certificato di equivalenza per il campionamento e la misura del PM10 e che utilizzi, in luogo delle teste di prelievo indicate al punto IV, teste di prelievo per il PM2,5. La documentazione relativa alle caratteristiche fluidodinamiche e di taglio granulometrico dei dispositivi di frazionamento del PM2,5 deve essere inviata, a fini conoscitivi, ai Laboratori Primari di Riferimento di cui al paragrafo 2.

VI. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene

Nelle more dell'approvazione di un metodo normalizzato, basato sulle norme CEN, il metodo di riferimento è quello indicato all'allegato VI del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.

VII. Metodo di riferimento per l'analisi del monossido di carbonio

Nelle more dell'approvazione di un metodo normalizzato, basato sulle norme CEN, il metodo di riferimento è quello indicato all'allegato II, Appendice 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983.

2. Equivalenza

Metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da quelli indicati al paragrafo 1, sia manuali sia automatici, utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente relativamente a: SO2, NO2, NOX, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio devono essere dotati di certificazione di equivalenza. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione è rilasciata, su domanda del costruttore, dai Laboratori Primari di Riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e presso l'ISPESL. Possono essere utilizzati anche altri metodi e sistemi la cui equivalenza sia certificata da enti designati, ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 96/62/CE, da altri Stati Membri dell'Unione Europea. A fini conoscitivi, detta certificazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa ai Laboratori Primari di Riferimento, accompagnata da una traduzione in lingua italiana. Nell'appendice al presente allegato sono descritte le procedure operative ai fini della certificazione di equivalenza dei metodi e dei sistemi per il campionamento e la misura del PM10 da parte dei Laboratori Primari di Riferimento.

3. Calcolo del percentile

Il calcolo del 98° percentile deve essere effettuato a partire dai valori effettivamente misurati. Tutti i valori saranno riportati in un elenco in ordine crescente: X1≤X2≤X3≤. . . ≤Xk≤. . . XN-1≤XN.

Il 98° percentile è il valore dell'elemento di rango k, per il quale k viene calcolato per mezzo della formula seguente: k =(q*N) dove q è uguale a 0,98 e N è il numero dei valori effettivamente misurati. Il valore di k =(q*N) viene arrotondato al numero intero più vicino.

4. Normalizzazione

Per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il benzene e il monossido di carbonio il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

 

Appendice

Procedure operative ai fini della certificazione di equivalenza dei metodi e dei sistemi per il campionamento e la misura del PM10 da parte dei laboratori primari di riferimento.

1. METODO DI RIFERIMENTO

Definizioni

Diametro aerodinamico delle particelle: il diametro di una particella sferica con densità di 1 g/cm3 che sotto l'azione della forza di gravità e in calma d'aria e nelle stesse condizioni di temperatura, pressione e umidità relativa, raggiunge la stessa velocità finale della particella considerata.

Frazione toracica: la frazione in massa delle particelle inalate che penetrano oltre la laringe, secondo la definizione riportata nella Norma Europea EN 481 e ISO/DIS 7708 rev.

PM10: operativamente si intende per PM10 la frazione di materiale particolato prelevata dall'atmosfera mediante un sistema di separazione a impatto inerziale la cui efficienza di campionamento, per una particella con diametro aerodinamico di 10 µm, risulti pari al 50%. Il metodo di riferimento definisce l'insieme delle specifiche costruttive e operative dei sistemi di campionamento della frazione PM10 e i protocolli della fase di misura di massa del materiale particellare.

Applicabilità

Il metodo è indirizzato alla misura della concentrazione media di massa della frazione PM10 in atmosfera su un periodo di campionamento di 24 ore.

Principio del metodo

Il valore di concentrazione di massa del materiale particolato è il risultato finale di un processo che include la separazione granulometrica della frazione PM10, la sua accumulazione sul mezzo filtrante e la relativa misura di massa con il metodo gravimetrico.

Un sistema di campionamento, operante a portata volumetrica costante in ingresso, preleva aria, attraverso un'appropriata testa di campionamento e un successivo separatore a impatto inerziale. La frazione PM10 così ottenuta viene trasportata su un mezzo filtrante a temperatura ambiente. La determinazione della quantità di massa PM10 viene eseguita calcolando la differenza fra il peso del filtro campionato e il peso del filtro bianco.

Sistema di prelievo

Testa di prelievo e separatore a impatto inerziale

La testa di prelievo e il separatore a impatto inerziale associati al metodo di riferimento sono descritti nella figura B.1. (Annex B - EN 12341).

La testa di prelievo deve essere progettata per permettere il campionamento, con efficienza unitaria, di particelle con diametro aerodinamico superiore a 10 µm nelle condizioni ambientali più generali e per proteggere il filtro dalla pioggia, da insetti e da altri corpi estranei che possono pregiudicare la rappresentatività della frazione PM10 accumulata sul filtro.

Il separatore ad impatto inerziale (con 8 ugelli di accelerazione), descritto nella norma CEN 12341 «Air quality - Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter - Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods», ha un'efficienza nominale di penetrazione del 50% per particelle con diametro aerodinamico di 10 µm, quando è utilizzato ad una portata volumetrica di 2.3 m3/h.

Di seguito si intenderà per campione di materiale particellare PM10 la frazione di particolato totale campionata con la testa di prelievo e il separatore a impatto inerziale sopra descritti (definizione operativa).

La linea di prelievo che porta il campione sul filtro deve essere tale che la temperatura dell'aria in prossimità del filtro non ecceda di oltre 5°C la temperatura dell'aria ambiente e che non ci siano ostruzioni o impedimenti fluidodinamici tali da provocare perdite quantificabili sul campione di particolato PM10.

Mezzo filtrante

La scelta del mezzo filtrante rappresenta un compromesso fra le seguenti esigenze:

- efficienza di filtrazione elevata per particelle submicroniche

- perdita di carico ridotta sul mezzo filtrante durante il campionamento

- minimizzazione degli artefatti nella fase di campionamento (cattura di gas da parte del mezzo filtrante, evaporazione di sostanze volatili)

- «bianchi idonei all'analisi chimica dei composti che costituiscono il campione PM10».

I mezzi filtranti scelti per la metodologia di riferimento sono:

- filtro in fibra di quarzo (diametro 47 mm)

- filtro in fibra di vetro (diametro 47 mm)

- membrana in Politetrafluoroetilene (diametro 47 mm, porosità 2 µm).

La membrana in Politetrafluoroetilene deve essere utilizzata quando si effettuano prove sul campo per la valutazione del contenuto ionico dei campioni PM10 come previsto da una delle procedure consigliate per la valutazione dell'equivalenza di sistemi di separazione granulometrica con il sistema di riferimento.

Campionatore

Il campionatore deve essere in grado di operare a portata volumetrica costante nella zona di prelievo e separazione granulometrica, con un intervallo operativo da 0.7 a 2.5 m3/h per i mezzi filtranti sopra definiti.

Il campionatore deve essere dotato di un sistema automatico per il controllo della portata volumetrica. Le caratteristiche pneumatiche del campionatore devono essere tali da mantenere la portata volumetrica costante fino ad una caduta di pressione sul mezzo filtrante pari a 25 Kpa, ad un valore di portata volumetrica di 2.3 m3/h.

Portata Operativa

La portata deve essere misurata in continuo ed il suo valore non deve differire più del 5% dal valore nominale. Il coefficiente di variazione CV (deviazione standard divisa per la media) della portata misurata sulle 24 ore non deve superare il 2%. Il campionatore deve essere dotato di sensori per la misura della caduta di pressione sul mezzo filtrante. Il campionatore deve essere in grado di registrare i valori della caduta di pressione all'inizio della fase di campionamento e immediatamente prima del termine della fase di campionamento (controllo di qualità sulla tenuta dinamica del portafiltri e sull'integrità del mezzo filtrante durante la fase di campionamento). Il campionatore deve essere in grado di interrompere il campionamento se il valore della portata devia dal valore nominale per più del 10% e per un tempo superiore ai 60 secondi.

Misura di temperatura e pressione atmosferica

Il campionatore deve essere dotato di sensori per la misura della temperatura ambiente e della pressione atmosferica (sensore di temperatura: intervallo operativo -30 °C ÷ +45 °C, risoluzione 0.1 °C, accuratezza ± 2 °C; sensore di pressione: intervallo operativo 70 ÷ 110 KPa, risoluzione 0.5 KPa, accuratezza ± 1 KPa).

I valori di temperatura ambiente e pressione atmosferica devono essere disponibili anche quando il sistema non è in fase di campionamento. Il campionatore deve essere in grado di fornire il valore della quantità di aria campionata espresso in Nm3.

Misura della temperatura del mezzo filtrante

Il campionatore deve essere in grado di misurare la temperatura dell'aria campionata in prossimità del mezzo filtrante nell'intervallo - 30°C ÷ +45°C, sia in fase di campionamento che di attesa. Questo dato deve essere disponibile all'operatore. Il campionatore deve essere in grado di attivare un allarme se la temperatura in prossimità del mezzo filtrante eccede la temperatura ambiente per più di 5° C per più di 30 minuti consecutivi.

Programmazione

I tempi di campionamento e la data e l'ora di inizio del campionamento devono poter essere programmabili dall'operatore. La durata del campionamento deve avere un'accuratezza di ± 1 minuto.

Alimentazione

Il campionatore deve essere in grado di ripartire automaticamente dopo ogni eventuale interruzione di corrente e di registrare la data e l'ora di ogni interruzione di corrente che abbia una durata superiore al minuto (numero minimo di registrazioni 10).

Sistemi di controllo e interfaccia con l'utente

Il campionatore deve essere provvisto dei sistemi necessari alla temporizzazione dei cicli di campionamento, alla misura e al controllo in tempo reale della portata di lavoro, alla misura della temperatura e pressione ambientali, alla memorizzazione e gestione dei dati di campionamento. Il sistema deve inoltre fornire un'interfaccia con l'operatore tramite la quale visualizzare a richiesta sia i dati relativi al campionamento in corso, sia quelli relativi a misure già effettuate e memorizzate in apposite memorie interne. Tutti i dati di cui si richiede la disponibilità devono essere accessibili dall'operatore nel periodo seguente la fine dei singoli campionamenti, come pure durante il periodo che intercorre tra la fine di un ciclo di misure e l'inizio di uno nuovo. In caso di perdita temporanea dell'alimentazione di rete, il sistema è tenuto a mantenere integro il proprio orologio di sistema e i dati fino allora memorizzati per un periodo di almeno 7 giorni senza alimentazione di rete. Al momento del ripristino della suddetta alimentazione, il campionatore deve automaticamente riprendere le corrette sequenze di campionamento a meno che non si trovi nel periodo tra la fine di un ciclo di campionamenti e l'inizio non ancora programmato di un altro ciclo.

Uscite dati

Il campionatore deve essere fornito di uscite digitali standard in grado di fornire l'accesso sia ai dati memorizzati sia a quelli relativi al campionamento in corso tramite opportuni protocolli di comunicazione. E comunque ammessa qualsiasi altra forma aggiuntiva di uscita dei dati (analogica, frequenza, stato, ecc.). La Tabella I riporta l'elenco di informazioni minime che devono essere accessibili sia localmente all'operatore sia tramite uscita digitale.

Operazioni di controllo sul sistema di campionamento

Sul campionatore devono essere eseguite le seguenti procedure di controllo:

- Controllo sulla tenuta del sistema pneumatico.

Deve essere possibile verificare che il sistema pneumatico non presenti perdite superiori ai 0.01 Nm3/h quando il filtro di campionamento venga sostituito con una membrana a tenuta.

Questo controllo deve essere eseguito almeno all'inizio e alla fine di ogni campagna di misura e comunque ogni qual volta venga eseguita un'operazione di manutenzione sullo strumento.

- Controllo sull'accuratezza della misura di portata.

Per la calibrazione o la verifica dell'accuratezza del sistema di misura di portata utilizzato nel campionatore, è necessario utilizzare un misuratore di portata riferibile a uno standard primario. Con questa procedura deve essere verificato che il campionatore misuri la portata con un'accuratezza migliore del 2% del valore letto. Questo controllo deve essere eseguito almeno all'inizio e alla fine di ogni campagna di misura e comunque ogni qual volta venga eseguita un'operazione di manutenzione sullo strumento. La risposta dei sensori di pressione e temperatura deve essere controllata almeno all'inizio e alla fine di ogni campagna di misura e comunque ogni qual volta venga eseguita un'operazione di manutenzione sullo strumento.

Procedura di pesata

Requisiti della bilancia analitica

Riproducibilità ± 1 µg;

Le procedure di pesata devono essere eseguite in una camera dove le condizioni di temperatura e umidità relativa corrispondono a quelle indicate nella procedura di condizionamento dei filtri.

La bilancia deve essere calibrata immediatamente prima di ogni sessione di pesata.

Condizionamento dei filtri

I filtri usati devono essere condizionati immediatamente prima di effettuare le pesate (pre-campionamento e post-campionamento).

- temperatura di condizionamento 20 ± 1 °C;

- tempo di condizionamento ≥ 48h

- umidità relativa 50 ± 5 %;

I filtri nuovi devono essere conservati nella camera di condizionamento fino alla pesata precampionamento. I filtri devono essere pesati immediatamente dopo il periodo di condizionamento. Le pesate pre e post-campionamento devono essere eseguite con la stessa bilancia e, possibilmente, dallo stesso operatore, utilizzando una tecnica efficace a neutralizzare le cariche elettrostatiche sul filtro.

Controlli di qualità

Il controllo di qualità sulla procedura di pesata richiede:

- Valutazione della precisione durante le fasi di pesata (pre e post-campionamento). La pesata di ogni filtro della serie deve essere ripetuta almeno due volte. La deviazione standard delle differenze fra le pesate ripetute non deve superare il valore di 20 µg.

- Controllo dell'accuratezza: prima di ogni singolo gruppo di pesate l'accuratezza della bilancia deve essere controllata utilizzando pesi di riferimento. Come ulteriore controllo di qualità è necessario utilizzare almeno due filtri bianchi di laboratorio la cui pesata deve essere ripetuta ogni volta che si effettua un gruppo di pesate (pre e post-campionamento). Gli spostamenti nei valori delle pesate dei bianchi di laboratorio forniscono informazioni quantitative sull'accuratezza della misura della massa di materiale particolato raccolto.

Espressione dei risultati

Il dato da utilizzare come valore di massa è la differenza tra i valori medi ricavati dalle pesate del filtro campionato e del filtro nuovo e la deviazione da associare alla misura è quella ricavata dall'analisi statistica dell'insieme delle pesate fatte nella sessione di misura.Il dato di concentrazione di massa del materiale particolato PM10 deve essere espresso come un rapporto fra la massa del materiale particolato PM10 in µg e la quantità d'aria campionata espressa in Nm3 (T = O °C; P = 101.3 KPa). Il dato di concentrazione di massa deve essere riportato con l'incertezza complessiva associata.

2. Princìpi di equivalenza fra un sistema di campionamento e misura di massa PM10 candidato e il sistema di riferimento (EN 12341)

L'equivalenza tra un sistema di campionamento e misura di massa PM10 candidato e il metodo di riferimento è verificata quando i dati di concentrazione di massa della frazione PM10 ottenuta con le due differenti metodologie (YR e Yc indicano i dati di concentrazione di massa ricavati rispettivamente con il sistema di riferimento e con il sistema candidato) rispettano, al 95% di confidenza, le condizioni espresse nella (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)|YR - Yc|<10µg/Nm3

per YR<100µg/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(b)0.9 YR<Yc<1.1 YR

per YR=100µg/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Il valore di R2, relativo alla regressione lineare tra le due popolazioni di dati di concentrazione di massa deve verificare la condizione: R2>0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l'applicabilità del criterio 1c le concentrazioni prese in esame devono essere comprese tra 0 e 2 volte il valore della media delle concentrazioni giornaliere osservata nel corso delle prove. I dati non compresi in detto intervallo non devono essere presi in esame per il calcolo di R2. Inoltre è necessario che i dati siano rappresentativi delle condizioni ambientali previste nei vari siti italiani con particolare riferimento alla variabilità stagionale. Un numero di campioni pari a 60 dati medi giornalieri distribuiti uniformemente nel corso dell'anno possono essere considerati adeguati.

Al fine di una corretta applicazione della (1):

- è necessario verificare la comparabilità di due sistemi candidati operanti in parallelo così come definita nel paragrafo 5.2.3. della EN 12341;

- è consigliato verificare la qualità dei dati di concentrazione di massa ottenuti con il metodo di riferimento utilizzando due sistemi operanti in parallelo;

- è consigliato verificare l'equivalenza nella distribuzione granulometrica dei campioni di materiale particolato prelevati dai due sistemi (equivalenza nell'efficienza di taglio tra due separatori granulometrici) così come descritto al paragrafo 3 seguente.

3. Metodologie consigliate per la verifica dell'equivalenza fra la testa di prelievo e separatore granulometrico pm10 del sistema candidato e la testa di prelievo e separatore granulometrico del sistema di riferimento PM10

Metodologia

Una coppia di sistemi di campionamento che rispondano ai criteri generali del campionatore di riferimento PM10 vengono equipaggiati con teste di prelievo e separatori granulometrici candidati. Essi vengono fatti operare sul campo parallelamente a una coppia di sistemi di riferimento. I dati di concentrazione di massa associati ai sistemi equipaggiati con le teste candidate e ai sistemi di riferimento devono essere validati attraverso le procedure di controllo e assicurazione di qualità. Prima di procedere al confronto fra i dati medi della concentrazione di massa giornalieri ottenuti con i sistemi equipaggiati con le teste candidate e i rispettivi dati ottenuti con i sistemi di riferimento è necessario verificare che la precisione dei dati ottenuti con il sistema di riferimento rispetti la (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u ≤ 5 µg/m3 (al 95% di confidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se [(Y1 + Y2) / 2] ≤100µg/m3

 

(2)

 

 

 

 

 

 

u ≤ 5% (al 95% di confidenza) rispetto alla media delle concentrazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[(Y1 + Y2) / 2] >100µg/m3

 

 

 

 

 

 

dove u è l'incertezza ottenuta dalle misure duplicate e Y è la concentrazione media giornaliera

 

 

 

 

 

Se e solo se i dati ottenuti con il sistema di riferimento soddisfano la (2) essi possono essere confrontati con i dati ottenuti con i sistemi candidati per determinare l'equivalenza del sistema candidato rispetto quello di riferimento secondo i criteri espressi dalla (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)|YR - YC|<5µg/Nm3

per YR<70µg/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

(b) 0.93 YR<YC<1.07 YR

per YR=70µg/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Il valore di R2, relativo alla regressione lineare tra le due popolazioni di dati di concentrazione di massa deve verificare la condizione: R2>0.97

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica di dette condizioni indica l'equivalenza del sistema testa di prelievo e separatore granulometrico candidato con quello di riferimento. Deve essere effettuata una campagna di misura che permetta di ottenere almeno 60 dati medi giornalieri. I campionamenti devono essere distribuiti in modo che i campioni di materiale particolato PM10 possano essere considerati rappresentativi di differenti distribuzioni granulometriche del materiale particolato. Alternativamente è possibile utilizzare un criterio di equivalenza basato sulla comparazione delle concentrazioni nel campione dei seguenti ioni presenti nella frazione idrosolubile: C1-; NO3-, SO42-; Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+. Ioni come SO42-, NO3-, NH4+, generalmente rappresentativi della frazione a granulometria fine del materiale particolato, sono utilizzati per un controllo di qualità sulla rappresentatività dei campioni prelevati. Il confronto fra le concentrazioni di ione Ca2+ nei due campioni viene utilizzato per stabilire il grado di equivalenza nelle caratteristiche di tagli dei due sistemi di separazione granulometrici.

Procedura

Due sistemi di campionamento che rispettino le procedure descritte per il sistema di riferimento vengono equipaggiati rispettivamente con la testa di prelievo e separatore granulometrico PM10 di riferimento e con la testa e il separatore del sistema candidato. Questi sistemi vengono equipaggiati con in filtri di PTEF sopra descritti. Il sistema candidato deve operare alla portata nominale indicata dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore. Qualora la portata operativa del sistema candidato sia superiore ai 2.3 m3/h è comunque possibile procedere utilizzando un campionatore e un mezzo filtrante adeguati allo scopo. Deve essere effettuata una campagna di misura che permetta di ottenere almeno 60 campioni giornalieri. I campionamenti devono essere distribuiti in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi di differenti distribuzioni granulometriche del materiale particolato . Ogni singola coppia di filtri deve essere analizzata per la determinazione quantitativa degli ioni sopra indicati utilizzando la metodologia standard dell'analisi per cromatografica ionica o metodo analitico di adeguata sensibilità, precisione ed accuratezza.

Analisi dei dati:

- SO42-, NO3-, NH4+: i dati di concentrazione di questi ioni, associati ai due sistemi di campionamento, devono risultare non distinguibili (ioni rappresentativi della frazione granulometrica fine). Il limite di accettabilità per considerare validi i dati provenienti dalla campagna di misura e dato dalla relazione, valida per tutti gli ioni indicati:

0.97 IR<IC<1.03IR (al 95% di confidenza)

R2>0.97

IC=(1±0.3)IR±b

dove b è la concentrazione di ione associata alla deviazione standard dei bianchi;

dove IR e IC rappresentano i valori di concentrazione dello ione in esame nella frazione idrosolubile dei campioni prelevati rispettivamente dal sistema di riferimento e dal sistema candidato.

- Ca2+: i dati di concentrazione di questo ione devono rispettare la condizione:

0.90IR<IC<1.10IR (al 95% di confidenza)

R2>0,95

IC=(1±0.1)IR±b

dove b è la concentrazione di ione associata alla deviazione standard dei bianchi;

affinché il sistema di separazione granulometrica candidato possa considerarsi equivalente a quello relativo al metodo di riferimento.

Tabella I - Informazione minime che devono essere fornite dal campionamento di riferimento

- Portata volumetrica alla testa di prelievo

- Media della portata volumetrica nel periodo di campionamento

- Coefficiente di variazione CV della portata volumetrica nel periodo di campionamento

- Indicatore di superamento per oltre 5 minuti del limite del 10% della portata impostata

- Volume totale campionato

- Temperatura ambiente

- Media, minimo, massimo della temperatura ambiente nel periodo di campionamento

- Pressione atmosferica

- Media, minimo, massimo della pressione atmosferica nel periodo di campionamento

- Caduta di pressione sul dispositivo filtrante durante il campionamento

- Media, minimo, massimo della caduta di pressione nel periodo di campionamento

- Temperatura in prossimità del mezzo filtrante

- Indicatore di superamento del limite massimo consentito (5°C) alla differenza tra la temperatura in prossimità del mezzo filtrante e la temperatura ambiente per oltre 60 minuti

- Massimo differenziale tra temperatura in prossimità del mezzo filtrante e temperatura ambiente con data e ora dell'evento

 

Allegato XII

Formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, nonchè di cui agli articoli 5, commi 2, 12 e 24 del presente decreto, relativamente agli inquinanti: biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

 

 

INDIRIZZO DA CONTATTARE:

 

 

ANNO DI RIFERIMENTO:

 

 

DATA DI REDAZIONE:

 

 

 

 

 

 

 

Nei moduli allegati si distingue tra le voci a risposta obbligatoria e quelle a risposta facoltativa, che appaiono in corsivo, la cui compilazione è tuttavia raccomandata. Molti dei moduli acclusi contengono un numero indefinito di file o di colonne da completare. Nella descrizione del modulo, il numero di file o colonne da completare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indicata che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario. Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dalla regione/provincia autonoma, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che non devono essere modificati.

Elenco moduli

Modulo 1 - Ente di contatto e recapito

Modulo 2 - Delimitazione di zone ed agglomerati

Modulo 3 - Stazioni impiegate per la valutazione e metodi di misurazione

Modulo 4 - Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione di PM10 e di PM2,5: eventuali codici supplementari indicati da regione/provincia autonoma

Modulo 5 - Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza

Modulo 6 - Elenco delle zone ed agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari

Modulo 7 - Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più margine di tolleranza

Modulo 8 - Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici indicati da regione/provincia autonoma

Modulo 9 - Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO2

Modulo 10 - Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per il PM2,5

Modulo 11 - Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli

Modulo 12 - Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 11

Modulo 13 - Superamento dei valori limite dell'SO2 dovuto a fonti naturali

Modulo 14 - Fonti naturali di SO2: eventuali codici supplementari

Modulo 15 - Superamento dei valori limite di PM10 dovuto a eventi naturali

Modulo 16 - Superamento dei valori limite del PM10 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade

Modulo 17 - Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero

Modulo 18 - Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE

Modulo 19 - Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari indicati da regione/provincia autonoma

Elenco tabelle

Tabella 1 - Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione di PM10 e di PM2,5: codici standard

Tabella 2 - Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard

Tabella 3 - Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

Tabella 4 - Fonti naturali di SO2: codici standard

Tabella 5 - Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per il PM10: codici standard

(omissis)

 


D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171
Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;

Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il conseguimento nell'intera Comunità degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute e per gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo di applicazione e finalità.

1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.

2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:

a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

b) limite nazionale di emissione: quantità massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che può essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;

c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attività di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;

d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;

e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte più bassa della troposfera;

h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate;

i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.

 

3. Programma nazionale di riduzione delle emissioni.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:

a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attività agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attività industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;

b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;

c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento più efficaci sotto il profilo dei costi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un comitato tecnico con il compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefìci connessi alle misure stesse, inclusi i benefìci indiretti sulla qualità dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali (2).

3. Il programma nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE ed è attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo preordinate.

4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresì, un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle probabilità di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

b) analisi dei costi e dei benefìci connessi alle misure proposte, inclusi i benefìci indiretti sulla qualità dell'aria;

c) valutazione della idoneità delle metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.

5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi aggiornamenti.

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(2)  Per l'istituzione del comitato tecnico previsto dal presente comma vedi il D.M. 26 gennaio 2005.

 

4. Inventari e proiezioni delle emissioni.

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.

2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;

 

b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;

c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).

3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni, nonché le informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette proiezioni.

4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.

 

5. Comunicazioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea dell'ambiente:

a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005, l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi successivi aggiornamenti. La prima comunicazione è effettuata entro il 31 dicembre 2006.

 

6. Disposizioni finali.

1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto. Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonché gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche per il loro utilizzo nell'àmbito degli inventari regionali delle emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'àmbito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.

 

Allegato I

(previsto dall'art. 1, comma 1)

Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

SO2 (kton)

NOX (kton)

COV (kton)

NH3 (kton)

475

990

1159

419

 

 

 

 

 

 

Allegato II

(previsto dall'art. 4, comma 1)

Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.

1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4, comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.

 


D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183
Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ozono nell'aria;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

Visto il D.M. 6 maggio 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

Visto il D.M. 15 aprile 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

Visto il D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

Visto il D.M. 16 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;

Visto il D.M. 21 aprile 1999, n. 163 del Ministro dell'ambiente;

Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il D.M. 20 settembre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 289;

Vista la direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004, concernente gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo di applicazione e finalità.

1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:

a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;

b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria;

c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono;

d) le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi;

e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo;

b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI;

c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;

e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo è conseguito nel lungo periodo, sempreché sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;

g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;

h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici, diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

3. Valori bersaglio.

1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.

2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreché il raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso comma.

5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono, anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.

6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (2).

 

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(2)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 271, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

4. Obiettivi a lungo termine.

1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato I, parte III.

2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1, le regioni e le province autonome competenti individuano e attuano nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2 misure efficaci dal punto di vista dei costi, purché proporzionate.

4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure previste dal programma nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE e con le misure stabilite dalle altre disposizioni vigenti in materia.

5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche, mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

5. Soglie di allarme e soglie di informazione.

1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I.

2. L'autorità individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è l'autorità competente per la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune attività che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonché misure efficaci connesse all'attività degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilità significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.

4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei piani di cui al comma 3.

 

6. Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori.

1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualità dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime.

2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l'accertamento dei superamenti degli obiettivi a lungo termine può essere effettuato mediante brevi campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle emissioni e con l'uso di modelli.

4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di informazioni per la valutazione della qualità dell'aria, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono è stabilito nell'allegato V, parte I.

5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali la misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo di punti di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, può essere ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni stabilite dalla parte II dello stesso allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.

6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono è stabilito nell'allegato V, parte III.

7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.

8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI è effettuata presso uno o più punti di campionamento in siti fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di punti di campionamento è stabilito nell'allegato V.

9. Le regioni e le province autonome possono effettuare, nell'àmbito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.

10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti nell'allegato VIII, parte I.

11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite nell'allegato VIII, parte II.

12. Gli obiettivi di qualità dei dati da utilizzare nei programmi di garanzia di qualità sono stabiliti nell'allegato VII.

 

7. Informazioni al pubblico.

1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie, l'autorità di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono comunicate con la massima tempestività alla popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti.

2. Le regioni e le province autonome competenti mettono regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di superamento.

3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della vegetazione, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresì, contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono.

4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.

5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni relative alla attuazione di detti piani d'azione, nonché ogni studio connesso alla loro adozione.

 

8. Inquinamento transfrontaliero.

1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunità europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonché sulla base delle attività di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, coopera con le autorità competenti di tali Stati al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi concertati, contenenti misure proporzionate, finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo.

2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3, confinino con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonché sulla base delle attività di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003, coopera con le autorità competenti di detto Stato al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresì, le modalità dirette ad assicurare l'informazione del pubblico.

3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorità individuata dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorità competente dello Stato confinante, appartenente alla Comunità europea, al fine di consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.

4. Le attività di cooperazione di cui al presente articolo sono poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non appartenenti alla Comunità europea.

 

9. Trasmissione di informazioni e di relazioni.

1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:

a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;

c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonché dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5;

d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'àmbito di ciascun piano o programma di cui alla lettera c);

e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a decorrere dal 2004:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora;

2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate nell'allegato III;

f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;

g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:

1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;

2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché una relazione che descriva gli effetti di detti piani.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera b);

c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);

d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d);

e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2);

f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera f);

g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'àmbito della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 1991 del Consiglio, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).

 

10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti l'ozono contenute nei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

b) decreto ministeriale 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

c) decreto ministeriale 6 maggio l992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

d) decreto ministeriale 15 aprile 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

e) decreto ministeriale 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

f) decreto ministeriale 16 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.

2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4, ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi previsti per il raggiungimento dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche previste dal presente decreto legislativo, inclusa l'attività di validazione di cui agli allegati VI, parte III, e VIII, parte II, si applicano le pertinenti disposizioni del D.M. 20 settembre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. A tale fine i riferimenti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) contenuti nel citato D.M. 20 settembre 2002 sono da intendersi effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 del Ministro dell'ambiente, e successive modificazioni, le disposizioni relative ai piani ed ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono da intendere riferite anche ai piani ed ai programmi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono modificati gli allegati al presente decreto in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'àmbito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.


D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183
Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ozono nell'aria;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

Visto il D.M. 6 maggio 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

Visto il D.M. 15 aprile 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

Visto il D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

Visto il D.M. 16 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;

Visto il D.M. 21 aprile 1999, n. 163 del Ministro dell'ambiente;

Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il D.M. 20 settembre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 289;

Vista la direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004, concernente gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo di applicazione e finalità.

1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:

a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;

b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria;

c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono;

d) le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi;

e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo;

b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI;

c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;

e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo è conseguito nel lungo periodo, sempreché sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;

g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;

h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici, diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

 

3. Valori bersaglio.

1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.

2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreché il raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso comma.

5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono, anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.

6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (2).

 

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(2)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 271, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

4. Obiettivi a lungo termine.

1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato I, parte III.

2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1, le regioni e le province autonome competenti individuano e attuano nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2 misure efficaci dal punto di vista dei costi, purché proporzionate.

4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure previste dal programma nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE e con le misure stabilite dalle altre disposizioni vigenti in materia.

5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche, mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

5. Soglie di allarme e soglie di informazione.

1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I.

2. L'autorità individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è l'autorità competente per la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune attività che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonché misure efficaci connesse all'attività degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilità significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.

4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei piani di cui al comma 3.

 

6. Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori.

1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualità dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime.

2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l'accertamento dei superamenti degli obiettivi a lungo termine può essere effettuato mediante brevi campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle emissioni e con l'uso di modelli.

4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di informazioni per la valutazione della qualità dell'aria, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono è stabilito nell'allegato V, parte I.

5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali la misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo di punti di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, può essere ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni stabilite dalla parte II dello stesso allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.

6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono è stabilito nell'allegato V, parte III.

7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.

8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI è effettuata presso uno o più punti di campionamento in siti fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di punti di campionamento è stabilito nell'allegato V.

9. Le regioni e le province autonome possono effettuare, nell'àmbito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.

10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti nell'allegato VIII, parte I.

11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite nell'allegato VIII, parte II.

12. Gli obiettivi di qualità dei dati da utilizzare nei programmi di garanzia di qualità sono stabiliti nell'allegato VII.

 

7. Informazioni al pubblico.

1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie, l'autorità di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono comunicate con la massima tempestività alla popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti.

2. Le regioni e le province autonome competenti mettono regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di superamento.

3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della vegetazione, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresì, contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono.

4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.

5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni relative alla attuazione di detti piani d'azione, nonché ogni studio connesso alla loro adozione.

 

8. Inquinamento transfrontaliero.

1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunità europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonché sulla base delle attività di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, coopera con le autorità competenti di tali Stati al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi concertati, contenenti misure proporzionate, finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo.

2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3, confinino con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonché sulla base delle attività di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003, coopera con le autorità competenti di detto Stato al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresì, le modalità dirette ad assicurare l'informazione del pubblico.

3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorità individuata dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorità competente dello Stato confinante, appartenente alla Comunità europea, al fine di consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.

4. Le attività di cooperazione di cui al presente articolo sono poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non appartenenti alla Comunità europea.

 

9. Trasmissione di informazioni e di relazioni.

1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:

a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;

c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonché dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5;

d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'àmbito di ciascun piano o programma di cui alla lettera c);

e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a decorrere dal 2004:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora;

2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate nell'allegato III;

f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;

g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:

1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;

2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché una relazione che descriva gli effetti di detti piani.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera b);

c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);

d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d);

e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2);

f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera f);

g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'àmbito della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 1991 del Consiglio, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).

 

10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti l'ozono contenute nei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

b) decreto ministeriale 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

c) decreto ministeriale 6 maggio l992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

d) decreto ministeriale 15 aprile 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

e) decreto ministeriale 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

f) decreto ministeriale 16 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.

2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4, ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi previsti per il raggiungimento dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche previste dal presente decreto legislativo, inclusa l'attività di validazione di cui agli allegati VI, parte III, e VIII, parte II, si applicano le pertinenti disposizioni del D.M. 20 settembre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. A tale fine i riferimenti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) contenuti nel citato D.M. 20 settembre 2002 sono da intendersi effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 del Ministro dell'ambiente, e successive modificazioni, le disposizioni relative ai piani ed ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono da intendere riferite anche ai piani ed ai programmi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono modificati gli allegati al presente decreto in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'àmbito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

 

Allegato I

(previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 4, comma 1)

DEFINIZIONI, VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO

I. Definizioni

1. Tutti i valori sono espressi in μg/m3. Il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 K e 101,3 kPa. L'ora indicata è quella dell'Europa centrale.

2. Per AOT40 (espresso in (μg/m3)-ora) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale.

3. Per essere validi, i dati annuali sui superamenti utilizzati per verificare il rispetto dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine devono soddisfare i criteri di cui alla parte II dell'allegato III.

II. Valori bersaglio

La verifica del conseguimento dei valori bersaglio per le concentrazioni di ozono nell'aria è effettuata, per i valori concernenti la protezione della salute umana, per la prima volta nel 2013 sulla base della media dei superamenti dei tre anni precedenti, e, per i valori concernenti la protezione della vegetazione, per la prima volta nel 2015, sulla base della media dei superamenti dei cinque anni precedenti

 

Parametro

Valore bersaglio per il 2010

 

 

 

1. Valore bersaglio per la protezione

Media su 8 ore massima giornaliera [a]

120 μg/m3 da non superare per più di

della salute umana

 

25 giorni per anno civile

 

 

come media su 3 anni [b]

 

 

 

2. Valore bersaglio per la

AOT40, calcolato sulla base dei

18 000 μg/m3 h come media su

protezione della vegetazione

valori di 1 ora da maggio a luglio

5 anni [b]

 

 

 

 

 

 

[a] La massima concentrazione media su 8 ore rilevata in un giorno è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è assegnata al giorno nel quale la stessa termina; conseguentemente, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno é quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

[b] Se non è possibile calcolare la media di 3 o 5 anni in quanto non è disponibile un insieme completo di dati relativi a più anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza ai valori bersaglio sono i seguenti:

- per il valore bersaglio per la protezione della salute umana, i dati validi relativi ad un anno,

- per il valore bersaglio per la protezione della vegetazione, i dati relativi a 3 anni.

III. Obiettivi a lungo termine

 

Parametro

Obiettivo a lungo termine

 

 

 

1. Obiettivo a lungo termine per

Media su 8 ore massima

120 μg/m3

la protezione della salute umana

giornaliera nell'arco di un anno civile

 

 

 

 

2. Obiettivo a lungo termine per

AOT40, calcolato sulla base dei

6 000 μg/m3 h

la protezione della vegetazione

valori di 1 ora da maggio a luglio

 

 

 

 

 

Allegato II

(previsto dall'articolo 5, comma 1)

SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO

I. Soglie di informazione e di allarme

 

Parametro

Soglia

 

 

 

Soglia di informazione

Media di 1 ora

180 μg/m3

 

 

 

Soglia di allarme

Media di 1 ora [a]

240 μg/m3

 

 

 

[a] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 3, il superamento della soglia deve essere misurato o previsto per tre ore consecutive.

 

II. Informazioni minime da fornire al pubblico ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o allarme.

Le seguenti informazioni devono essere fornite al pubblico su scala sufficientemente ampia e nei tempi più brevi possibili:

1) Informazioni sui superamenti registrati:

- località o area in cui si è verificato il superamento,

- tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),

- ora d'inizio e durata del superamento,

- massima concentrazione media di 1 ora e di 8 ore.

2) Previsione per il pomeriggio e il giorno/i seguenti:

- area geografica dei superamenti previsti della soglia di informazione o di allarme,

- tendenza dell'inquinamento prevista (in termini di miglioramento, stabilizzazione, peggioramento).

3) Informazioni circa i gruppi della popolazione colpiti, i possibili effetti sulla salute e la precauzioni raccomandate:

- informazione sui gruppi di popolazione a rischio,

- descrizione dei sintomi riscontrabili,

- precauzioni raccomandate per la popolazione colpita,

- sedi presso cui ottenere ulteriori informazioni.

4) Informazioni sulle azioni preventive da attuare per la riduzione dell'inquinamento o dell'esposizione all'inquinamento:

- indicazione delle principali fonti di emissione;

- azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.


Allegato III

(previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere e) e f) e comma 2, lettere e) e f))

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE e) E f) E COMMA 2, LETTERE e) E f)

I. Quadro riassuntivo delle informazioni da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), e alla Commissione europea ai sensi del comma 2, lettere e) e f), dello stesso articolo:

 

Tipo di

Livello

Periodo di

Dati provvisori per

Relazioni

 

stazione

 

media/accumulo

ogni mese da aprile a

annuali

 

 

 

 

settembre

 

Soglia di

Tutte

180 μg/m3

1 ora

- per ogni giorno in

- per ogni

informazione

 

 

 

cui si osservano

giorno in cui si

 

 

 

 

superamenti: data,

osservano

 

 

 

 

durata del superamento

superamenti:

 

 

 

 

in ore, valori orari

data, durata del

 

 

 

 

massimi di ozono e

superamento in

 

 

 

 

relativo NO2 quando

ore, valori orari

 

 

 

 

richiesto,

massimi di

 

 

 

 

- valori orari massimi

ozono e

 

 

 

 

di ozono su base

relativo NO2

 

 

 

 

mensile

quando

 

 

 

 

 

richiesto

 

 

 

 

 

 

Soglia di

Tutte

240 μg/m3

1 ora

- per ogni giorno in

- per ogni

allarme

 

 

 

cui si osservano

giorno in cui si

 

 

 

 

superamenti: data,

osservano

 

 

 

 

durata del superamento

superamenti:

 

 

 

 

in ore, valori orari

data, durata del

 

 

 

 

massimi di ozono e

superamento in

 

 

 

 

relativo NO2 quando

ore, valori orari

 

 

 

 

richiesto

massimi di

 

 

 

 

 

ozono e

 

 

 

 

 

relativo NO2

 

 

 

 

 

quando

 

 

 

 

 

richiesto

 

 

 

 

 

 

Protezione

Tutte

120 μg/m3

8 ore

- per ogni giorno in

- per ogni

della salute

 

 

 

cui si osservano

giorno in cui si

 

 

 

 

superamenti: data,

osservano

 

 

 

 

valore massimo di 8

superamenti:

 

 

 

 

ore [a]

data, valore

 

 

 

 

 

massimo di 8

 

 

 

 

 

ore [a]

 

 

 

 

 

 

Protezione

Suburbana,

AOT40

1 ora,

-

Valore

della

rurale, rurale

[b] = 6

cumulativa

 

 

vegetazione

di fondo

000

da maggio

 

 

 

 

μg/m3·h

a luglio

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione

Suburbana,

AOT40

1 ora,

-

Valore

delle

rurale, rurale

[b] = 20 000

accumulato

 

 

foreste

di fondo

μg/m3·h

da aprile a

 

 

 

 

 

settembre

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni materiali

Tutte

40 μg/m3

1 anno

-

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] Media massima giornaliera su 8 ore, secondo quanto previsto dalla nota a) della parte II dell'allegato I.

 

[b] Secondo la definizione di AOT40 contenuta nella parte I dell'allegato I.

 

 

 

 

 

 

 

Le relazioni annuali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), devono contenere, oltre alle informazioni di cui alla presente tabella, anche i seguenti dati, qualora tutti i dati orari disponibili per l'ozono, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto per l'anno preso in esame non siano già stati trasmessi ai sensi della decisione 97/101/CE:

- per l'ozono, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto e la somma di ozono e biossido di azoto (effettuata in parti per miliardo ed espressa in μg/m3 di ozono), il valore massimo, il 99.9°, il 98°, il 50° percentile, la media annuale e il numero di dati validi ottenuti dalle serie orarie);

- per l'ozono: il valore massimo, il 98°, il 50° percentile, la media annuale ottenuti dalle serie delle medie di otto ore massime giornaliere.


 

II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I percentili devono essere calcolati secondo la procedura specificata nella decisione 97/101/CE.

Al fine di verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:

Parametro

Percentuale minima di dati validi

 

 

Valori di 1 ora

75 % (ovvero 45 minuti)

 

 

Valori di 8 ore

75 % dei valori (ovvero 6 ore)

 

 

Valore medio su 8 ore massimo giornaliero

 

calcolato come media trascinata di 8 ore

75 % delle concentrazioni medie trascinate su 8

 

ore calcolate in base ai dati orari (ossia 18 medie

 

su 8 ore al giorno)

 

 

AOT40

90 % dei valori di 1 ora nel periodo di tempo

 

definito per il calcolo del valore AOT 40 [a]

 

 

Media annuale

75 % dei valori di 1 ora nella stagione estiva (da

 

aprile a settembre) ed invernale (da gennaio a

 

marzo e da ottobre a dicembre) separatamente

 

 

Numero di superamenti e valori massimi per mese

90 % dei valori medi di 8 ore massimi giornalieri

 

(27 valori giornalieri disponibili al mese)

 

90 % dei valori di 1 ora tra le 8.00 e le 20.00, ora

 

dell'Europa centrale

 

 

Numero di superamenti e valori massimi per

 

anno

5 mesi estivi su 6 (da aprile a settembre)

 

 

 

[a] Qualora non siano disponibili tutti i dati misurati, i valori AOT40 sono calcolati in base al seguente

fattore:

 

AOT40 [stimato] = AOT40 misurato X (Possibile numero totale di ore [*] / Numero di valori orari misurati)

 

[*] il numero di ore è compreso nel periodo di tempo di cui alla definizione di AOT40 (ossia tra le ore

8.00 e le 20.00, ora dell'Europa centrale, dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno per la protezione della

vegetazione e dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno per la protezione delle foreste).

 

 


Allegato IV

(previsto dall'articolo 6, comma 7)

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE CONTINUA IN SITI FISSI DELL'OZONO

Per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono si applicano i seguenti criteri:

I. Ubicazione su macroscala

Tipo di

Finalità della misurazione

Rappresentatività

Criteri di ubicazione su

stazione

 

[a]

macroscala

 

 

 

 

Urbana

Protezione della salute umana:

Alcuni km2

Lontano dall'influsso di

 

determinare l'esposizione all'ozono

 

emissioni locali come

 

della popolazione in aree urbane,

 

traffico, distributori di

 

ovvero in aree con densità di

 

carburante, ecc.

 

popolazione e concentrazioni di

 

Zona sufficientemente areata

 

ozono relativamente alte e

 

da garantire un'adeguata

 

rappresentative dell'esposizione

 

miscela delle sostanze da

 

della popolazione generale

 

misurare. Per esempio aree

 

 

 

cittadine ad uso residenziale

 

 

 

o commerciale, parchi

 

 

 

(lontano dagli alberi), strade

 

 

 

o piazze ampie con traffico

 

 

 

minimo o nullo, aree aperte

 

 

 

caratterizzate da strutture

 

 

 

scolastiche o a impianti

 

 

 

ricreativi o sportivi.

 

 

 

 

Suburbana

Protezione della salute umana e

Alcune decine di

Non nelle immediate

 

della vegetazione:

km2

vicinanze dell'area di

 

determinare l'esposizione della

 

massima emissione,

 

popolazione e della vegetazione alla

 

sottovento rispetto alla

 

periferia degli agglomerati, dove si

 

direzione o alle direzioni

 

riscontrano i massimi livelli di

 

principali del vento, quando

 

ozono, ai quali la popolazione e la

 

si verificano le condizioni

 

vegetazione possono essere esposti

 

favorevoli alla formazione

 

direttamente o indirettamente

 

di ozono.

 

 

 

Aree in cui la popolazione,

 

 

 

le colture sensibili o gli

 

 

 

ecosistemi naturali situati ai

 

 

 

margini estremi di un

 

 

 

agglomerato sono esposti ad

 

 

 

elevati livelli di ozono.

 

 

 

Ove appropriato, anche

 

 

 

alcune stazioni suburbane

 

 

 

situate sopravvento rispetto

 

 

 

all'area di massima

 

 

 

emissione, onde determinare

 

 

 

i livelli regionali di

 

 

 

inquinamento di fondo da

 

 

 

ozono.

 

 

 

 

Rurale

Protezione della salute umana e

Livelli subregionali

Le stazioni possono essere

 

della vegetazione:

(alcune centinaia

situate in piccoli

 

determinare l'esposizione della

di km2)

insediamenti e/o aree con

 

popolazione, delle colture e degli

 

ecosistemi naturali, foreste o

 

ecosistemi naturali alle

 

a colture.

 

concentrazioni di ozono su scala

 

Aree rappresentative delle

 

subregionale

 

concentrazioni di ozono

 

 

 

distanti dall'influenza di

 

 

 

emissioni locali immediate,

 

 

 

come insediamenti

 

 

 

industriali e strade.

 

 

 

Aree aperte, ma non alla

 

 

 

sommità di montagne.

 

 

 

 

Rurale di

Protezione della salute umana e

Livelli

Stazioni situate in aree a

fondo

della vegetazione:

regionali/nazionali/

bassa densità di

 

determinare l'esposizione delle

Continentali (da

popolazione, ad esempio con

 

colture e degli ecosistemi naturali

1000 a 10 000

ecosistemi naturali, foreste,

 

alle concentrazioni di ozono su scala

km2)

a grande distanza da aree

 

regionale, come anche l'esposizione

 

urbane ed industriali e

 

della popolazione

 

distanti dall'influenza delle

 

 

 

emissioni locali.

 

 

 

Evitare siti soggetti a

 

 

 

fenomeni accentuati a scala

 

 

 

locale di inversione a livello

 

 

 

del suolo, nonché la

 

 

 

sommità delle montagne.

 

 

 

Sconsigliate le zone costiere

 

 

 

caratterizzate da evidenti

 

 

 

cicli di vento diurni a

 

 

 

carattere locale.

 

 

 

 

[a] I punti di campionamento devono anche, dove possibile, essere rappresentativi di zone analoghe non ubicate nelle immediate vicinanze.

Per le stazioni rurali e rurali di fondo le misurazioni sono effettuate tenuto conto, se opportuno, dei requisiti relativi al monitoraggio previsti dal regolamento (CE) n. 2152/03 e successivi, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali della Comunità (Forest Focus) contro l'inquinamento atmosferico.

 

II. Ubicazione su microscala

A. Per quanto fattibile devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

1) Il flusso d'aria intorno all'orifizio di ingresso della linea di campionamento deve essere libero (per un arco di almeno 270°) e senza alcuna ostruzione del flusso d'aria in prossimità del campionatore, che deve trovarsi ad una distanza da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli che sporgono al di sopra del campionatore che sia pari a più del doppio dell'altezza dell'ostacolo.

2) Di regola il punto di ingresso deve trovarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m dal suolo. Sono ammesse posizioni più elevate in stazioni urbane particolari ed in zone boschive.

3) L'orifizio di ingresso deve trovarsi lontano da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e a più di 10 m dalla strada più vicina, con distanza crescente in funzione dell'intensità di traffico.

4) L'orifizio di scarico dell'analizzatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria espulsa verso l'orifizio di ingresso.

B. È inoltre possibile tenere conto dei seguenti elementi:

1) sorgente di emissione interferente;

2) sicurezza;

3) accesso;

4) disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche;

5) visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente esterno;

6) sicurezza della popolazione e degli addetti;

7) opportunità di effettuare nello stesso punto campionamenti per altri inquinanti;

8) altri aspetti concernenti l'inquadramento territoriale del punto di campionamento.

III. Documentazione prescritta e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, aggiornando la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati. Ciò richiede un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate in ciascun sito.

 


Allegato V

(previsto dall'articolo 6, commi 4,5 e 6)

CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 4, dove la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazioni.

Popolazione

Agglomerati

Altre zone

 

(x 1 000)

(urbano e suburbano)

(suburbane e rurali) [a]

Rurale di fondo

 

[a]

 

 

 

 

 

 

< 250

 

1

1 stazione/50 000 km2

< 500

1

2

come densità media di

< 1 000

2

2

tutte le zone

< 1 500

3

3

di un paese [b]

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2 000

3

4

 

< 2 750

4

5

 

< 3 750

5

6

 

> 3 750

1 stazione

1 stazione

 

 

supplementare

supplementare

 

 

per 2 milioni di abitanti

per 2 milioni di abitanti

 

 

 

 

 

[a] Nelle zone suburbane almeno una stazione deve essere localizzata nel luogo in cui può verificarsi la maggiore esposizione della popolazione. Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni deve essere situato nelle zone suburbane.

[b] Nelle zone topograficamente complesse é raccomandata 1 stazione per 25 000 km2

In corrispondenza del 50% dei punti di campionamento individuati ai sensi del presente paragrafo deve essere effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tale misurazione deve essere continua nelle stazioni diverse da quelle rurali di fondo.

 

II. Condizioni da rispettare ai fini della riduzione del numero dei punti di campionamento di cui alla parte I nelle zone di cui all'articolo 6, comma 5.

Al fine di ridurre il numero dei punti di campionamento, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 5, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) le tecniche di modellizzazione e le misure indicative devono fornire un livello di informazione adeguato per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori bersaglio e alle soglie di informazione e di allarme;

b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e delle misure indicative devono consentire di accertare i livelli di ozono in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato VII parte I e consentire i risultati di cui all'allegato VII parte II;

c) il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o agglomerato deve essere pari al numero più elevato tra quello corrispondente ad un punto di campionamento per due milioni di abitanti e quello corrispondente ad un punto di campionamento per 50.000 km2;

d) ciascuna zona o agglomerato deve contenere almeno un punto di campionamento; nel caso in cui sia presente un solo punto di campionamento, e

e) deve essere assicurata la misurazione del biossido di azoto in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo.

III. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 6.

1. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono deve essere sufficiente per esaminare l'andamento dell'inquinamento da ozono nel corso del tempo e per verificare la conformità delle concentrazioni dell'ozono agli obiettivi a lungo termine. Tale risultato può essere conseguito anche mediante l'integrazione dei risultati di tale misurazione continua con altri metodi di valutazione, quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale del biossido di azoto.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono può essere ridotto ad un terzo del numero indicato nella parte I ed il numero delle stazioni rurali di fondo può essere ridotto ad una per ogni 100 000 km2.

3. Nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi costituisca l'unica fonte di informazione, la riduzione effettuata ai sensi del paragrafo 2 non può avere come risultato l'assenza di punti di campionamento.

4. Nelle zone in cui la misurazione continua in siti fissi sia integrata con altri metodi di valutazione e la riduzione effettuata ai sensi del paragrafo 1 abbia come risultato l'assenza di punti di campionamento, la regione provvede ad istituire un coordinamento tra i punti di campionamento presenti nelle zone limitrofe, individuati in un numero tale da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine.

 

Allegato VI

(previsto dall'articolo 6, comma 8)

MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO

I. Finalità

1. Le misurazioni dei precursori dell'ozono sono finalizzate ad analizzare le tendenze di tali precursori, a verificare l'efficienza delle strategie di riduzione delle emissioni, a controllare la consistenza degli inventari delle emissioni ed a consentire la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento. Tali misurazioni sono inoltre finalizzate ad approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori ed a migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.

II. Sostanze

1. La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, di seguito denominati COV, che maggiormente contribuiscono alla formazione dell'ozono. I punti di campionamento presso stazioni rurali di fondo devono assicurare, nel proprio complesso, la misurazione di tutte le sostanze indicate nella seguente tabella. Nei singoli punti di campionamento localizzati in prossimità di sorgenti di emissione e situati presso stazioni urbane e suburbane è assicurata la misurazione delle sostanze comprese nella seguente tabella emesse dalle sorgenti presenti.

 

 

1-butene

Isoprene

Etilbenzene

Etano

trans-2-butene

n-esano

m+p-xilene

Etilene

cis-2-butene

i-esano

o-xilene

Acetilene

1.3-butadiene

n-eptano

1,2, 4-Trimet. Benzene

Propano

n-pentano

n-ottano

1,2,3-Trimet. Benzene

Propilene

i-pentano

i-ottano

l,3,5-Trimet. Benzene

n-butano

1-pentene

Benzene

Formaldeide

i-butano

2-pentene

Toluene

Idrocarburi totali

 

 

 

escluso il metano

 

 

 

 

III. Metodi di misurazione

l. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto all'articolo 14 del D.M. 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni.

2. Per la misurazione dei COV deve essere utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice al presente allegato. È possibile utilizzare in alternativa a tale metodo qualsiasi altro metodo dotato di certificazione di equivalenza. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione è rilasciata, su domanda del costruttore, dai Laboratori Primari di Riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). Possono essere utilizzati anche altri metodi e sistemi la cui equivalenza sia certificata da enti designati, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/62/CE, da altri Stati membri dell'Unione europea. Ai fini conoscitivi, detta certificazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa ai Laboratori Primari di Riferimento, accompagnata da una traduzione in lingua italiana.

IV. Punti di campionamento in siti fissi e programmi regionali di monitoraggio

1. I punti di campionamento in siti fissi per la misurazione dei precursori dell'ozono presso stazioni rurali di fondo sono individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle stazioni di sorveglianza di cui alla Convenzione di Ginevra concernente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 289. La misurazione nei siti rurali di fondo è funzionale all'analisi dell'andamento generale dei precursori dell'ozono e tiene conto, laddove possibile, anche degli idrocarburi biogenici, quali ad esempio i monoterpeni α-pinene e limonene.

2. Ai fini della misurazione dei precursori dell'ozono presso stazioni urbane e suburbane le regioni e le province autonome elaborano appositi programmi di monitoraggio i quali possono prevedere punti di campionamento in siti fissi e campagne di misurazione. I punti di campionamento in siti fissi sono individuati nell'ambito delle stazioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dai relativi regolamenti di attuazione, localizzate presso sorgenti significative delle emissioni di tali precursori. La misurazione deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) per il traffico deve essere effettuata almeno la misurazione di benzene, toluene e xileni;

b) per gli impianti industriali, con particolare riferimento a quelli petrolchimici, e per gli impianti e per le attività che comportano l'utilizzo di solventi, la misurazione deve essere effettuata tenendo conto degli specifici cicli produttivi, valutati sulla base del tipo e delle quantità di COV emessi.

 

Appendice

Metodo di riferimento per la misurazione dei COV

Premessa

La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri compresi nell'intervallo C2 - C7, degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14 e della formaldeide deve essere effettuata come riportato di seguito:

- Idrocarburi leggeri volatili compresi nell'intervallo C2 - C7:

- campionamento mediante l'uso di contenitori pressurizzabili (canisters) oppure mediante preconcentrazione su adsorbenti a temperatura sub-ambiente;

- estrazione per mezzo di desorbimento termico;

- analisi gascromatografica;

- rivelazione e quantificazione per ionizzazione di fiamma;

- Idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14:

• prelievo dall'atmosfera mediante arricchimento su trappola adsorbente ovvero trasferimento in canisters;

• trasferimento in capillare raffreddato (crioconcentrazione);

• desorbimento termico;

• analisi mediante GC capillare accoppiata alla spettrometria di massa o alla ionizzazione di fiamma;

- Formaldeide:

• arricchimento dall'aria su trappole di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina;

• estrazione con solvente organico;

• analisi chimica mediante HPLC-UV (il metodo consente la contemporanea misura di aldeidi e chetoni fino a C6).

1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C2-C7

1.1. Prelievo del campione

Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C2 C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di campionamento:

a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano canisters o bombole pressurizzate; trappole adsorbenti);

b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti collegate direttamente .al gascromatografo).

Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell'aria ai fini della determinazione dei COV (non è necessario che lo strumento analizzatore sia collocato nel sito di misura), le trappole adsorbenti raffreddate e alloggiate nell'analizzatore devono essere impiegate per la misura in semi-continuo eseguita a intervalli di tempo regolari e frequenti.

1.1.1. Contenitori di raccolta dell'aria campione (canisters)

Per il prelievo dell'aria campione si devono usare contenitori ermetici (canisters con volume interno compreso tra 2 e 8 litri) pressurizzabili fino a non meno di 10 atm. Essi devono essere dotati di rubinetto apri/chiudi, valvola per la regolazione del flusso e misuratore di pressione. La scelta dei materiali deve essere eseguita con grande cura: il recipiente deve essere in metallo, le pareti interne devono essere opportunamente trattate, in modo da passivare la superficie metallica, ovvero renderla inerte ai COV e all'umidità mediante processi elettrochimici Prima della raccolta del campione, pulire il canister con la seguente procedura: svuotare il canister dell'aria residua producendo il vuoto per aspirazione con una pompa da gas in condizioni di blando riscaldamento (T = 40°C); quindi immettervi azoto iperpuro e produrre di nuovo il vuoto; lavare ancora con azoto iperpuro e operare definitivamente il vuoto.

1.1.2. Controllo del «bianco» del contenitore

Un'aliquota dell'azoto di secondo lavaggio del contenitore (vedi sopra) deve essere sottoposta ad analisi allo stesso modo di un campione reale di aria secondo la procedura appresso descritta.

La concentrazione dei COV che ne risulta rappresenta il «bianco» del sistema di prelievo ed analisi e fornisce, per sottrazione del «bianco della trappola» (vedi di seguito) il «bianco del canister», che deve risultare inferiore a 0.2μg/m3. Qualora tale limite sia superato, il contenitore pressurizzato deve essere ulteriormente purificato e infine, se l'operazione non fornisce effetto apprezzabile, deve essere sostituito.

1.1.3. Sistema pneumatico

Per il prelievo dell'aria campione devono essere utilizzate pompe per aspirazione - compressione per bassi flussi (2 - 5 L/min) costruite o internamente rivestite di materiale inerte, prive di spurgo di olio (non lubrificate); tali pompe devono essere in grado di operare a flusso costante (±2%) compensando la crescente impedenza offerta dalla progressiva pressurizzazione del canister.

II sistema pneumatico deve essere accessoriato con:

• regolatori-misuratori di flusso di massa di gas aventi accuratezza e precisione (superiori al 99%) negli intervalli di flusso operativi (50 - 300 mL/min)

• misuratori - regolatori di pressione, per pressioni comprese tra 0 e 7 atmosfere

• rubinetti apri/chiudi a tenuta in materiale inerte.

Regolatori-misuratori di pressione e del flusso di massa sono posti in linea con la pompa. La tenuta pneumatica dell'intero sistema deve essere verificata sperimentalmente.

1.2. Operazione di prelievo

Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico immediatamente prima del prelievo. II prelievo dell'aria campione è protratto per l'intervallo temporale di un'ora, ad un flusso di aspirazione prefissato (50 - 300mL/min) affinché la pressione finale risulti non inferiore a 2 atmosfere. Operando come sopra descritto il volume di aria campione prelevato è notevolmente superiore a quello necessario per l'analisi e permette di eseguire non meno di tre repliche, attraverso le quali si può valutare la ripetitività della misura. Le analisi devono essere eseguite entro e non oltre 15 giorni dal prelievo.

1.3. Separazione gascromatografica

1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari

Il gascromatografo, atto all'impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unità criogenica per operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compressa oppure con azoto liquido) e del modulo di controllo di costanza del flusso (Mass Flow Controller).

1.3.2. Colonna capillare

Per i COV compresi nell'intervallo da 2 a 7 atomi di carbonio sono disponibili colonne capillari in grado di separare selettivamente tutti i congeneri saturi e insaturi. A tal fine, devono essere utilizzate colonne separative con fase stazionaria costituita da ossido di alluminio poroso, drogato con KCl o Na2SO4. Proprio per la natura molto polare della fase, le suddette colonne non sono in grado di eluire i composti polari i quali, eventualmente introdotti in colonna, vi rimangono intrappolati e possono anche subire decomposizione. Le stesse colonne, inoltre, non permettono la separazione di alcuni idrocarburi di origine naturale quali i monoterpeni.

1.3.3. Rivelazione, identificazione e quantificazione dei COV

La rivelazione dei COV (C2 - C7) deve essere effettuata mediante ionizzazione di fiamma (FID); l'identificazione deve essere realizzata in base ai tempi di ritenzione dei singoli componenti, per confronto con miscele di standard, le quali devono essere utilizzate anche per la determinazione quantitativa.

1.4. Caratteristiche strumentali necessarie per il monitoraggio dei COV C2 - C7 atmosferici

L'analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e continuo degli idrocarburi nell'atmosfera deve comprendere i seguenti elementi:

a) modulo di campionamento ed arricchimento;

b) sistema automatico di iniezione (incluse l'unità di criofocalizzazione e termodesorbimento);

c) colonna analitica dedicata all'analisi specifica;

d) rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID);

e) interfaccia di comunicazione seriale.

L'intero sistema può essere reso automatico o semiautomatico grazie alla programmazione da computer con softwares e moduli dedicati.

1.4.1. Modalità di funzionamento dello strumento

L'apparecchiatura deve essere equipaggiata con un'unità-pompa, con un autocampionatore dotato di trappola lineare a più carboni, con una colonna capillare gascromatografica specifica per gli idrocarburi gassosi, con un sistema di rivelazione. A monte dell'autocampionatore, rispetto alla linea di gas, è collocata l'unità di prelievo dei gas, equipaggiata di controllo elettronico del flusso (mass flow controller). Il complesso è gestito tramite computer da un software dedicato, responsabile anche della gestione ed elaborazione dei dati analitici. La rivelazione dei composti organici d'interesse deve essere realizzata tramite la rivelazione a ionizzazione di fiamma (FID), l'identificazione deve essere effettuata tramite il tempo di ritenzione assoluto.

L'autocampionatore, inserito nella linea dei gas dello strumento, deve avere caratteristiche adatte per arricchire quantitativamente dall'aria ambiente i composti organici volatili e successivamente inviarli alla colonna separativa al momento dell'analisi chimica. L'invio dei gas al sistema analizzatore può essere effettuato attraverso due diversi condotti, uno adatto ai gas pressurizzati (trasferiti all'analizzatore da canisters o bombole di calibrazione), l'altro utile per campionare direttamente l'aria esterna (operante a pressione atmosferica o in leggera depressione). Il campione di aria, che provenga da uno o dall'altro ingresso, viene fatto passare nella trappola adsorbente, preventivamente raffreddata sub-ambiente, che trattiene i COV di interesse analitico.

I composti di interesse eventualmente intrappolati nell'adeguato adsorbente sono desorbiti mediante rapido riscaldamento (fino a 250° C) e trasmessi con una corrente di gas inerte (elio) ad un capillare di silice (liner) raffreddato con azoto liquido. Il gas che attraversa il liner, a sua volta, può essere inviato all'esterno (vent) oppure alla colonna di separazione dei COV. Quando il desorbimento dalla trappola primaria è completo, i composti d'interesse sono iniettati nella colonna analitica mediante nuovo riscaldamento istantaneo del liner.

Le fasi operative di analisi pertanto sono:

Iniezione/backflush: Rappresenta la fase di iniezione e pulizia della trappola per mezzo di un flusso di elio in controcorrente rispetto alla direzione di prelievo.

Attesa: È la fase di sincronizzazione tra l'autocampionatore ed il ciclo gascromatografico.

Raffreddamento della trappola primaria: La trappola adsorbente viene raffreddata mediante circuito criogenico alimentato con azoto liquido.

Campionamento: Il campione gassoso passa attraverso la trappola adsorbente fredda che ritiene i componenti d'interesse.

Raffreddamento del liner: Mentre la colonna analitica continua la fase di campionamento, il liner viene raffreddato mediante circuito criogenico ad azoto liquido.

Desorbimento della trappola primaria dei gas: La trappola adsorbente viene riscaldata in modo da trasferire e crioconcentrare i composti di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante flusso di gas di trasporto.

La trappola di arricchimento dei composti organici volatili è costituita da una cartuccia adsorbente contenente due carboni grafitati (Carbopack C, Carbopack B o materiali di pari caratteristiche), con le due estremità vuote per prevenire la condensazione del vapore acqueo atmosferico nella fase di prelievo a freddo.

1.4.2. Specifiche dei sistemi adatti alla determinazione dei COV C2-C7 in aria

Un'apparecchiatura o sistema strumentale dedicato alla determinazione dei COV deve soddisfare le seguenti specifiche:

Rivelatore

Limite di rivelabilità: 10 -12 g/s n-C12

 

Sensibilità: 40 mC/g

 

 

Ripetibilità

Tempo di ritenzione: 5% RSD (Relative Standard Deviation)

 

Quantità misurata: 5% RSD (Relative Standard Deviation)

 

 

Colonna

Tipo PLOT (fase stazionaria: A12O3/KCI, oppure A12O3/Na2SO4, L = 50 m, d.i. = 0,3 mm, d.e.

 

= 0,45 mm, spessore fase = 10 μm) o equivalente

 

 

Regolazione gas

Regolatori di pressione all'entrata con interruttore di limitazione della pressione per tutti i gas

 

necessari. Regolatori di flusso di massa atti alle portate di gas d'esercizio. Tutti con precisione

 

migliore del 95%. Valvole a spillo con valvole di chiusura rapida per idrogeno e aria

 

 

Trappola lineare

Trappola lineare in vetro (L = 25 mm, D.I. = 6mm, D.I. = 3 mm) contenente Carbotrap C,

 

Carbotrap B, nell'ordine secondo la direzione di aspirazione, in quantità atte a ritenere e

 

rilasciare quantitativamente e selettivamente gli idrocarburi C2-C7 (vedi appresso), ovvero

 

misture adsorbenti di pari caratteristiche

 

 

Tempi di ciclo

Periodo di campionamento individuale: pari a 60 min o migliore.

 

 

1.4.3. Esempio di procedura di monitoraggio dei COV C2 - C7, standardizzata e applicata in campo

Per l'analisi dei campioni d'aria sono adottate le seguenti condizioni operative:

Ttrap,camp = -20°C

Ttrap,des = 250°C

Tliner,cri = -120°C

Tliner,des = 125°C

Flusso gas di trasferimento al liner = 4 mL/min per 4 min.

I composti organici volatili sono trasferiti alla colonna gascromatografica per riscaldamento rapido del liner a +125° (flash heating). Contemporaneamente la trappola adsorbente è riscaldata a 275°C sotto flusso di elio (20 mL/min) per eliminare le eventuali tracce di idrocarburi rimaste intrappolate dal ciclo analitico precedente. La separazione dei composti è realizzata su colonna capillare di AL2O3/KC1 mediante gradiente di temperatura, sotto flusso di elio (flusso = 4 mL/min). Il programma di temperatura del gascromatografo è appresso riportato:

T1= 50°C

isoterma1 = 2 min

I grad. temp = + 4°C/min

fino a T

T2 = 150°C

isoterma2 = 10 min

II grad. temp = +10°C/min

fino a T3

T3 = 200°C

isoterma3 = 18 min

 

 

Operando in queste condizioni, il sistema consente di eseguire il monitoraggio dei composti d'interesse ad intervalli regolari di 60 minuti, campionando l'aria per 30 minuti ogni ora.

In sintesi, il ciclo analitico completo adottato per la misura dei COV C2-C7 è il seguente:

Iniezione backflush: Il liner di silice fusa è stato riscaldato istantaneamente ad una temperatura di + 125°C (flash heating) in modo da iniettare in colonna gli idrocarburi crio-concentrati nella fase precedente di desorbimento. Contemporaneamente la trappola adsorbente è stata riscaldata per 5 min ad una temperatura di +275°C e tenuta sotto flusso in controcorrente di elio (20 mL/min) per eliminare le eventuali tracce di composti non eliminati nel ciclo analitico precedente e quindi preparare la trappola stessa per l'analisi successiva.

Attesa: Questa fase (durata di 1 minuto) è usata dal sistema per sincronizzare il programma di temperatura dell'auto-campionatore con il ciclo gascromatografico.

Raffreddamento della trappola: La trappola è raffreddata fino ad una temperatura dì -20°C mediante circuito criogenico ad azoto liquido per predisporla al successivo campionamento.

Campionamento dell'aria: Il campionamento ha la durata di 30 minuti e viene effettuato facendo passare il campione di aria nella direzione che va dall'adsorbente più debole al più forte mantenendo la trappola ad una temperatura di -20°C ed un flusso di elio di 20 mL/min.

Raffreddamento della trappola adsorbente: Mentre la fase di campionamento continuava, il liner di silice è stato raffreddato in 2 minuti ad una temperatura di -120°C, mediante circuito ad azoto liquido.

Desorbimento: La trappola adsorbente è stata riscaldata ad una temperatura di 250°C per 5 minuti in modo da trasferire e crioconcentrare i COV di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante un flusso di gas di trasporto di 20 mL.

1.4.4. Calibrazione

Dopo aver definito e verificato la validità del ciclo operativo prescelto, sono eseguite le prove di calibrazione dello strumento ai fini della quantificazione dei COV atmosferici. L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo dei COV si riflette nella necessità di disporre di una bombola di taratura contenente in quantità esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative. Per calibrare il sistema sono processati almeno tre diverse miscele standard, contenenti gas in concentrazioni che comprendono i livelli riscontrati in atmosfera reale (ppb e frazioni). Ad ogni prova è processato un volume di miscela standard pari a quelli dei campioni di aria abitualmente analizzati (200mL). Il test su ciascuna miscela standard deve essere ripetuto almeno tre volte per definire la retta o curva di calibrazione strumentale. Si definiscono i fattori di risposta strumentale per ogni componente di interesse. Le prove di calibrazione richiedono l'utilizzo di una bombola a miscela di gas con titolo noto ad elevata accuratezza (standard primario, fornito da Ditte o Enti certificati). Lo strumento di misurazione è sottoposto a prove di calibrazione con un gas standard, a prove di diluizione per la valutazione della linearità della risposta nonché a misure in aria ambiente. Le prove di calibrazione sono effettuate utilizzando un sistema composto da un modulo che diluisce l'atmosfera standard a concentrazione nota di COV con il gas di diluizione, regolando i rapporti tra le portate dei flussi di massa dei gas. L'uso di Mass Flow Controller (MFC) aventi caratteristiche di elevata precisione è richiesto per ottenere un'alta accuratezza nella fase di miscelazione e assicura quindi un Controllo di Qualità dello strumento sottoposto a calibrazione. Le procedure di calibrazione sono effettuate mediante operazioni di verifica dei segnali di zero e su un prefissato punto intermedio della scala, detto di span, tipicamente pari all'80% del fondo scala. Allo scopo sono utilizzati gas di riferimento, ossia gas per lo zero e gas per lo span a concentrazione nota. In particolare le prove di calibrazione prevedono l'utilizzo di una bombola a miscela di gas con titolo noto e ad elevata accuratezza. I valori delle concentrazioni dei gas della bombola possono ritenersi precisi almeno dell' 1%. Per la calibrazione deve essere adottato un sistema Multi-Point.

La tecnica Multi-Point va utilizzata per generare atmosfere standard a diverse concentrazioni e attraverso di queste verificare la linearità della risposta strumentale entro il range di concentrazioni di interesse per lo studio di ambienti esterni. La miscela contenuta nella bombola di calibrazione è sottoposta ad un processo di diluizione con aria pulita. I rapporti di diluizione sono regolarmente controllati mediante sistemi per la misura della portata ad elevata precisione. Le analisi sono effettuate collegando l'analizzatore in oggetto con una bombola di calibrazione contenente gli analiti (COV di interesse) con concentrazione nota e ad un sistema di diluizione, connesso a sua volta ad una bombola di aria sintetica pura (priva di idrocarburi). I gas sono forniti all'analizzatore simultaneamente. Il flusso dei gas è regolato mediante l'utilizzo di MFC aventi una portata di 200ml/min e 50ml/min, interfacciati con PC via seriale. Il sistema deve essere munito di valvola Vent per verificare l'effettivo flusso di uscita dei gas ed eliminare gli eccessi. Le misure di flusso di gas sono effettuate mediante Mass Flow Controller il cui componente principale è un sensore termico di portata dei gas che produce un segnale elettrico di uscita in funzione della velocità del flusso. Ogni punto di calibrazione a cui corrisponde un ben determinato valore di concentrazione deve essere ripetuto almeno quattro volte per verificare la riproducibilità del dato. In una apposita tabella sono riportati i risultati delle prove effettuate sull'analizzatore (rapporti di diluizione, valori teorici delle concentrazioni, risposta strumentale espressa in termini di «area del picco cromatografico»). Riportando in grafico i valori teorici delle concentrazioni impostate in funzione dei valori delle aree registrate, è costruita la «curva di taratura» la quale definisce il campo di linearità strumentale, entro il quale occorre eseguire la determinazione dei composti di interesse,

1.4.5. Procedure di controllo di qualità

1.4.5.1. Tests di zero e span

Un gas di span per il controllo della stabilità dello strumento deve contenere una concentrazione di COV da 70% a 90% del range massimo della certificazione. La pressione iniziale della bombola della miscela è di circa 200 atm e la pressione dopo l'uso non può essere al di sotto di 20 atm. Il gas di span è uno standard secondario necessario per i controlli di qualità, ovvero per verificare il regolare funzionamento dello strumento inclusa la sensibilità e la deriva. Il gas di span deve essere a concentrazione nota. Tests di span devono essere effettuati almeno una volta la settimana ma a diverse ore del giorno in modo da evitare la possibilità di introdurre errori sistematici.

1.4.5.2. Bianco d'analisi (test di zero)

Tests di zero devono essere effettuati almeno una volta la settimana, a differenti ore del giorno. Mediante corse cromatografiche di «bianco» deve risultare l'assenza di picchi spuri dovuti ad effetti memoria o ad eventuali contaminazioni del campione analitico interne allo strumento stesso.

2. Metodo di riferimento per la determinazione degli idrocarburi volatili (COV) appartenenti all'intervallo C5 - C14

Il metodo di rivelazione per la determinazione degli idrocarburi C5-C14 deve essere basato sulla spettrometria di massa, oppure, in alternativa, sulla ionizzazione di fiamma. L'identificazione e quantificazione degli idrocarburi gassosi mediante MS può essere operata in due modalità, a scansione di ioni (scan) con successiva ricostruzione delle tracce delle correnti ioniche (Total Ion Current mode), oppure, in alternativa con la registrazione selettiva di un numero limitato di correnti ioniche derivanti dalla ionizzazione delle diverse sostanze chimiche e dalla rispettiva frammentazione per bombardamento con fasci d'elettroni, aventi rapporti carica/massa specifici per le specie d'interesse. Nel primo caso, il cromatogramma è ricostruito sommando le tracce dei segnali di tutti gli ioni derivanti dalla frammentazione dei composti chimici eluiti parallelamente al procedere dell'analisi gascromatografica, entro un intervallo predeterminato del rapporto massa su carica (m / z). Nel secondo caso, invece, è effettuata la ricerca selettiva di alcuni ioni specifici, che risultano indicativi della presenza dei composti chimici di interesse. Si opera nella prima modalità di rivelazione nel caso si voglia effettuare lo «screening» di tutti i composti chimici presenti nel campione analitico, mentre si utilizza il metodo selettivo quando interessa la ricerca esclusiva di un numero ristretto d'idrocarburi scelti a priori, facenti parte di una miscela complessa.

2.1. Campionamento mediante trappole riempite di materiali adsorbenti

La scelta del mezzo assorbente da usare nel campionamento dei COV dall'aria deve essere modulata in funzione del tipo di applicazione che si vuole fare, ovvero dall'intervallo di massa molecolare o di volatilità che si vuole investigare, dal volume d'aria unitario necessario per l'analisi e dalla risoluzione temporale scelta. Allo stato attuale della tecnologia, non si dispone di adsorbenti singolarmente capaci di catturare tutti i composti organici gassosi presenti in aria e successivamente rilasciarli grazie al desorbimento termico o per estrazione con solventi. Per ampliare il più possibile il numero di composti che si possono monitorare in un unico step (ovvero, assorbirli e rilasciarli con un unico sistema di prelievo e analizzarli chimicamente in un solo passaggio), si ricorre perciò all'uso di trappole contenenti più adsorbenti aventi capacità di ritenzione degli idrocarburi differenti, in modo da combinare i vantaggi offerti da ciascun materiale. In questo caso, i vari adsorbenti sono organizzati in sezioni successive, fino a costituire trappole multistrato. Le trappole multistrato sono formate da un tubo di vetro contenente un adsorbente forte nella parte terminale e un adsorbente debole nella sezione frontale rispetto al flusso di campionamento di gas. Questa disposizione consente il facile desorbimento dei composti a più alta temperatura d'ebollizione (più ritenute dai materiali assorbenti) semplicemente invertendo il flusso di gas rispetto a quello utilizzato al momento del campionamento.

2.2. I materiali adsorbenti per i COV C5-C14

È dimostrato che una combinazione ottimale di carboni permette di utilizzare una temperatura di desorbimento atta a minimizzare i fenomeni di degradazione dei composti ritenuti. Una simile combinazione consente il prelievo dall'aria e l'identificazione di composti polari e non polari C5-C14 e il loro monitoraggio in zone urbane, suburbane, rurali e remote. Un' efficace combinazione di carboni contempla l'uso di Carbopack C e Carbopack B che, essendo grafitati e idrofobi, consentono analisi di COV anche in presenza di un elevato tasso di umidità atmosferica. Il recupero dei composti adsorbiti è di regola effettuato per desorbimento termico oppure per estrazione con solventi. Il termodesorbimento risulta di gran lunga preferito rispetto all'estrazione con solventi in quanto consente di ottenere le sensibilità necessarie per identificare e quantificare i composti presenti nell'atmosfera a livello di pptV. Per evitare la decomposizione degli analiti nella trappola ed aumentare la sensibilità del metodo si preferisce introdurre uno stadio di criofocalizzazione del campione prima dell'iniezione in colonna. Questo è compiuto in tubi capillari per consentire un trasferimento in colonna ad alta risoluzione senza eccessivo allargamento della banda cromatografia.

2.3. Preparazione delle trappole multistrato

Le trappole per i COV sono costituite da tubicini in vetro di 15 cm di lunghezza aventi un diametro interno di 3 mm e un diametro esterno pari a 6 mm; esse sono riempite sia con due tipi di carbone grafitato, differenti per area superficiale. Il carbone, in forma granulare e porosa, viene mantenuto nell'alloggiamento da batuffoli di lana di quarzo; la lana di quarzo separa tra loro anche gli strati di carbone. Il principio seguito nell'assemblaggio delle trappole è l'inserimento dei carboni secondo una sequenza crescente rispetto alle rispettive aree superficiali. Durante il campionamento dell'aria, la linea di flusso va dal carbone con area superficiale minore verso quello con superficie specifica maggiore. Le trappole d'adsorbimento devono essere pulite tramite trattamento termico sotto flusso di elio (300°C per 20 minuti con un flusso di elio di 100 mL/min) sia prima del loro primo impiego, sia tra un prelievo e il successivo (infatti esse possono essere riutilizzate indefinitamente, purché non si osservino contaminazioni irreversibili, notificate dalla comparsa di spurghi fastidiosi e consistenti nei cromatogrammi d'eluizione dei campioni reali e dei bianchi)

2.4. Procedure analitiche

Il campionamento/arricchimento viene effettuato direttamente con trappole adsorbenti, facendo passare la quantità voluta di aria (250 mL) attraverso la trappola, a temperatura ambiente. Le trappole in vetro (d.i. =3 mm, L =15 mm) contengono Carbotrap B e Carbotrap C, rispettivamente 0,17 g e 0,034 g, entrambi aventi granulometria compresa tra 20 e 40 mesh. La pulizia delle trappole adsorbenti prima del loro uso di campo deve essere effettuata mediante riscaldamento fino a 285°C per 10 minuti, sotto un flusso di elio di 300mL/min. Dopo il prelievo dall'aria, i COV devono essere trasferiti al sistema di separazione e analisi chimica (GC-MS oppure GC-FID) tramite unità di termodesorbimento. Dopo aver raffreddato il liner di criofocalizzazíone (in silice fusa) ad una temperatura di -150°C mantenendo la trappola adsorbente sotto flusso in controcorrente di elio (10 mL/min per 1 min), il flusso del gas di trasporto deve essere indirizzato al liner, allo stesso tempo deve essere riscaldata la trappola adsorbente a 250°C (flusso di elio = 20 mL/min per 5 min). In questo modo, i COV desorbiti dalla trappola d'assorbimento sono nuovamente condensati, per crioconcentrazione, sulle pareti interne del liner collegato alla colonna separativa. Successivamente, gli idrocarburi C5-C14 devono essere inviati nella colonna capillare mediante rapido riscaldamento (~100°C/min) del liner da -150°C a 230°C, mentre un flusso di elio lo attraversa nella direzione della colonna. Un sistema GC-MS gestito attraverso un programma termico d'eluizione e un programma informatico per l'acquisizione e elaborazione dei dati cromatografici deve consentire la determinazione dei COV appartenenti all'intervallo C5-C14. La separazione dei COV deve essere effettuata mediante colonne capillari di tipo siliconico (DB 1 o equivalenti, L = 60 m, d.i. = 0.32, fase = 0,25 um). L'eluizione degli analiti deve essere effettuata in programmata di temperatura:

T1 = 5°C, 3 minuti; +3°C/min fino a T2 = 50°C; +5°C/min fino a T3 = 220°C; isoterma1 = 8 min.

I COV individuali devono essere identificati sia sulla base dei tempi di ritenzione assoluti, sia tramite l'acquisizione degli spettri di massa caratteristici di sostanze pure (miscele standard sottoposte alla medesima procedura di eluizione e rivelazione.

2.5. Descrizione delle fasi operative strumentali

Di seguito è riportato in modo dettagliato il ciclo di funzionamento dell'apparato per il desorbimento e per l'analisi dei COV (C5-C14).

Il ciclo di funzionamento del termodesorbitore è costituito da:

fase 1- pre-flush

durante questa fase il liner deve essere raffreddato alla temperatura impostata mentre la trappola deve essere tenuta a temperatura ambiente sotto flusso di elio inviato secondo il flusso di campionamento;

fase 2 - desorbimento

durante questa fase il capillare deve essere mantenuto a temperatura sub-ambiente mentre la trappola deve essere riscaldata velocemente fino a 250°C (da 25°C a 250°C in 3 min.). Il flusso di elio nella trappola deve essere invertito per trasferire i composti desorbiti nel liner,

fase 3 - iniezione

il liner deve essere riscaldato velocemente (da -160°C a 200°C in pochi secondi) e i composti sono iniettati in colonna separativa. Le sostanze, separate dalla colonna capillare, entrano nell'area del rivelatore spettrometrico di massa dove sono sottoposte ad un bombardamento d'elettroni accelerati a 70 eV, prodotti da un filamento riscaldato. L'energia degli elettroni deve risultare sufficientemente alta da ionizzare il composto (ione molecolare) e rompere i legami più deboli creando frammenti ionizzati. Gli ioni positivi generati nella sorgente vengono espulsi mediante un campo elettrico ed inviati nell'analizzatore quadrupolare. Applicando alle barre del rivelatore un voltaggio oscillante in radiofrequenza è possibile destabilizzare tutti gli ioni tranne quelli aventi un valore di m/z prefissato. Variando il campo delle frequenze di oscillazione delle barre secondo una sequenza prefissata, si ottiene la scansione degli ioni in grado di raggiungere un rivelatore-fotomoltiplicatore. Il rivelatore trasforma la corrente ionica in segnale elettrico. Se alle barre sono imposti solo valori definiti di potenziale, sono registrati solo frammenti con determinati valori m/z (acquisizione SIM). La colonna separativa utilizzata per separare gli idrocarburi C5-C14 è di tipo CP-SIL (L = 50 M; I.D. = 0,32 mm; spessore della fase = 0,41 μm) o di pari caratteristiche; la pressione del gas di trasporto = 0,8 bar di elio.

Prima di iniziare la scansione dello spettrometro si deve attendere 1 min. (solvent delay). Il fotomoltiplicatore deve essere posto ad una ddp di 2000 V (Resulting Voltage).

Usando lo spettrometro di massa come rivelatore, la risposta strumentale non è proporzionale al numero di atomi di carbonio presenti nella molecola del composto; pertanto è necessario generare una linea di calibrazione per ciascun composto iniettato se si vuole determinare la quantità di questo presente in un campione incognito.

2.6. Calibrazione

Le prove di calibrazione dello strumento devono essere eseguite ai fini della quantificazione dei COV atmosferici. L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo del COV si riflette nella necessità di disporre di una bombola di taratura contenente in quantità esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative. La linearità dell'analizzatore deve essere testata usando almeno tre concentrazioni (incluso il punto zero). Le concentrazioni devono essere più o meno egualmente distribuite nell'intero range di concentrazione ambientale. A ciascuna concentrazione (incluso zero), devono essere eseguite almeno quattro misure indipendenti e la prima misura, a ciascun livello di concentrazione, deve essere scartata. La calibrazione è calcolata riportando in grafico la risposta strumentale in funzione della concentrazione della miscela standard.

2.7. Calcolo del fattore di recupero dei COV

Per correggere i risultati grezzi dell'analisi e determinare i valori esatti di concentrazione degli analiti nell'atmosfera, deve essere calcolata la percentuale di recupero complessivo dei singoli COV nel sistema adottato. Il recupero % deve essere valutato con la seguente formula:

Recupero % = [A (i campione)·V (standard) / A (i standard)·V (campione)]·100

Dove:

A (i campione) = Area del picco corrispondente al composto i-esimo nel campione;

A (i standard) = Area del picco corrispondente al composto i-esimo nello standard;

V (campione) = Volume d'aria campionato (mL);

V (standard) = Volume di gas standard iniettato per la calibrazione (mL).

Riportando in grafico il recupero % di un determinato composto in funzione sia del volume campionato che della lunghezza del carbone utilizzato si ricava una stima del Volume di sicurezza (SSV).

3. Metodo di riferimento per la determinazione della formaldeide in aria ambiente

La formaldeide non può essere misurata con le stesse tecniche analitiche degli altri COV.

Principio del metodo

Ai fini del presente decreto per la misura della formaldeide deve essere utilizzato il seguente metodo:

• campionamento dell'aria su cartuccia di gel di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina acidificata (DNPH);

• analisi mediante HPLC con rivelazione UV;

• identificazione e quantificazione alla lunghezza d'onda di 360 nm attraverso il fenilidrazone corrispondente.

Il metodo di campionamento fornisce valori di concentrazione della formaldeide mediati su periodi compresi tra 1 e 24 h.

3.1. Interferenze dovute alla presenza di ozono

L'ozono ad alte concentrazioni interferisce negativamente per reazione con la DNPH e l'idrazone formato. Il livello di interferenza dipende dalle concentrazioni dell'ozono e della formaldeide e dalle loro variazioni durante il periodo di campionamento. L'esposizione diretta della cartuccia di DNPH campionata alla luce solare può produrre artefatti; pertanto, essa deve essere protetta dalla luce diretta rivestendola con carta di alluminio. L'interferenza dell'ozono durante la fase di campionamento deve essere eliminata facendo passare l'aria da analizzare attraverso un dispositivo in grado di rimuovere l'ozono, indicato come «ozono scrubber».

3.2. Metodo di campionamento

Per il campionamento della formaldeide devono essere utilizzate cartucce di gel di silice ricoperte di 2,4 dinitrofenilidrazina (1,4-DNPH) e dei seguenti materiali e strumentazione:

• pompa di campionamento il cui flusso non deve essere inferiore di 2 L/min, tenendo conto che la caduta di pressione nella cartuccia di campionamento è dell'ordine di 19 kPa con un flusso di 1,5L/min; la pompa deve essere equipaggiata di regolatore di portata;

• contatore volumetrico per gas a secco;

ozono-scrubber costituto da un denuder anulare ricoperto di una soluzione satura di KI.

I denuders anulari sono costituiti da due tubi di vetro coassiali lunghi circa 10 cm e con diametri dell'anello di 10 e 13 mm. Il ricoprimento del denuder deve essere eseguito introducendo una soluzione satura di KI nell'intercapedine anulare per bagnarne le pareti. L'eccesso di KI deve essere scaricato e le pareti devono essere asciugate mediante un flusso di azoto puro. Un denuder ricoperto di KI delle dimensioni sopra riportate presenta un'efficienza per l'ozono vicina all'unità (E > 99,9%) con portate di aria di 1 L/min. La sua capacità operativa fino a quando E scende a 95% è pari a 250 μg di ozono (2000 ppb/h). In alternativa è possibile utilizzare come ozono scrubber cartucce commerciali, contenenti KI granulare. L'aria campione deve essere raccolta connettendo l'ingresso della cartuccia ricoperta di DNPH con il denuder ricoperto con KI o con la cartuccia contenente KI granulare. L'uscita della cartuccia di DNPH deve essere collegata alla pompa di aspirazione dell'aria e quest'ultima a sua volta al contatore volumetrico di aria.

3.3. Procedura di campionamento

Assemblare il sistema di campionamento e assicurarsi che la pompa sia capace di garantire una portata di aria costante durante il periodo di campionamento. Prima di procedere con il campionamento assicurarsi che la linea di prelievo dell'aria non presenti perdite. Questa verifica viene effettuata occludendo l'ingresso dell'aria a monte dell'ozono scrubber e controllando che il contatore volumetrico non indichi alcun passaggio di aria nella linea. Installare la linea di campionamento nel sito di monitoraggio e verificare che il flusso di aria sia vicino a quello programmato. Il flusso di aria può variare da 0,5 a 1,2 L/min e generalmente viene regolato a 1 L/min. Le moli totali di formaldeide nel volume di aria campionata non devono eccedere quelle di DNPH nella cartuccia (2 mg oppure 0,01 millimoli/cartuccia). In generale una stima conservativa del volume del campione può essere approssimativamente quella del 50% della capacità di saturazione della DNPH. Terminato il campionamento, rimuovere la cartuccia di DNPH dal sistema e chiuderla da entrambi i lati con appositi tappi, quindi riporla in un contenitore di vetro etichettato che va mantenuto in ambiente refrigerato. Il periodo di conservazione del campione in ambiente refrigerato prima dell'analisi di laboratorio non può eccedere i 30 giorni.

3.4. Procedure di estrazione

Rimuovere la cartuccia campionata dal contenitore; iniettare nella cartuccia mediante siringa 3 mL di CH3CN ad un flusso non superiore a 1,5 mL/min in direzione inversa a quella di campionamento. All'eluato vanno aggiunti 2 mL di acqua per ottenere una migliore prestazione cromatografica.

3.5. Analisi mediante HPLC

L'analisi del campione deve essere effettuata utilizzando un'unità base HPLC costituita da una pompa isocratica, una valvola di iniezione dotata di loop da 20 μL, una colonna cromatografica in fase inversa tipo ODS (5μ m, 250 x 4,6 mm), un rivelatore ad assorbimento UV regolato alla lunghezza d'onda di 360 nm e un processore-integratore di dati cromatografici. Prima di ciascun'analisi verificare che la linea di base del rivelatore non presenti deriva. Preparare la fase mobile, costituita da una miscela acetonitrile-acqua (60:40). Caricare il serbatoio dell'HPLC con la miscela eluente e regolare il flusso della pompa peristaltica ad 1.0 mL/min. Caricare l'iniettore con 100 μL di soluzione campione mediante una siringa per HPLC. Azionare la valvola dell'iniettore in modo da introdurre il contenuto del loop (20 μL)nella colonna separativa e procedere con I'analisi cromatografica. Procedere all'identificazione e quantificazione dell'idrazone della formaldeide. Se la concentrazione dell'analita eccede il range di linearità del rivelatore, il campione deve essere opportunamente diluito con la fase mobile.

3.6. Calcolo delle concentrazioni

La concentrazione della formaldeide nel campione di aria, espresso in μg/m3 è dato da

C = [H (p)·v·k (c - c0) / H (s)·V]

Dove:

C = concentrazione della formaldeide nel campione di aria (μg/m3),

c = concentrazione dell'idrazone della formaldeide nello standard (μg/mL),

c0 = concentrazione dell'idrazone della formaldeide nel «bianco» (cartuccia non esposta),

H (s) = altezza/area del picco della formaldeide nello standard (unità),

H (p) = altezza/area del picco della formaldeide nel campione (unità),

k = fattore di conversione da idrazine della formaldeide a formaldeide (= 0.143),

V = volume di aria campionata (m3),

v = volume della soluzione iniettata (mL).

N.B. La concentrazione c0 del bianco va determinata per ogni lotto di cartucce ricoperte di DNPH utilizzate.

3.7. Calibrazione dell'HPLC

Preparare una soluzione stock di calibrazione sciogliendo 10 mg di 2,4 dinitrofenilidrazone della formaldeide in 100 mL di acetonitrile. Da questa soluzione si prelevano 4 standard di calibrazione alle concentrazioni di interesse (0.25, 0.50, 1.0 e 2.0 μg/mL) attraverso opportuna diluizione con la miscela eluente. Analizzare ciascuno standard di calibrazione tre volte e tabulare l'area di risposta strumentale in funzione della concentrazione. Costruire la curva di calibrazione. La risposta è lineare quando si ottiene un coefficiente di correlazione di almeno 0,99. Eseguire quotidianamente il controllo della risposta del rivelatore iniettando una soluzione standard avente concentrazione pari o superiore a 10 volte il limite di rivelabilìtà strumentale (es. 1 μg/mL). La risposta ottenuta non deve scostarsi più del 10% dal valore medio registrato con soluzioni di uguale concentrazione. Se si osserva una variabilità maggiore è necessario ripetere i test di calibrazione oppure eseguire una nuova curva di calibrazione utilizzando soluzioni standard preparate di fresco.


 

Allegato VII

(previsto dall'articolo 6, comma 12)

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI DA UTILIZZARE NEI PROGRAMMI DI GARANZIA DI QUALITÀ

I. Obiettivi di qualità dei dati

Per i programmi di garanzia di qualità sono stabiliti i seguenti obiettivi di qualità, concernenti i margini consentiti di incertezza connessi ai metodi di valutazione, al periodo minimo di copertura e numero minimo di dati raccolti.

 

Per ozono, NO e NO2

 

 

Misurazioni fisse continue

 

Incertezza delle singole misurazioni

15 %

Raccolta minima dei dati

90 % durante l'estate

 

75 % durante l'inverno

 

 

Misurazioni indicative

 

Incertezza delle singole misurazioni

30 %

Letture minime

90 %

Raccolta minima dei dati

> 10 % durante l'estate

 

 

Modellizzazione

 

Incertezza

 

Medie di 1 ora (diurne)

50 %

Massimo giornaliero su 8 ore

50 %

 

 

Stima obiettiva

75 %

Incertezza

 

 

 

L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95%) dei metodi di misurazione é valutata in base ai principi della «ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements» (1993) (Guida ISO all'espressione dell'incertezza nella misura) e della ISO 5725-1 «Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and results» (1994) (Accuratezza (Precisione ed esattezza) dei metodi di misura e dei loro risultati) o in base a principi equivalenti. Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le singole misurazioni da cui si ottiene la media per il periodo considerato ai fini del calcolo dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine, con un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza delle misurazioni continue in siti fissi deve essere interpretata come applicabile nel campo di concentrazione usato per la pertinente soglia. Per la modellizzazione e per la stima oggettiva l'incertezza è definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, per il calcolo della pertinente soglia, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi. Il «periodo di osservazione» è definito come l'arco di tempo considerato per la definizione del valore soglia, durante il quale si misura l'inquinante. La «lettura» è definita come il rapporto tra il tempo durante il quale lo strumento produce dati validi ed il tempo per cui il parametro statistico o il valore aggregato deve essere calcolato. Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

II. Risultati della valutazione della qualità dell'aria

È necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui le misurazioni sono integrate con altri metodi di valutazione:

- descrizione delle attività di valutazione svolte,

- metodi specifici utilizzati e loro descrizione,

- fonti di dati e informazioni,

- descrizione dei risultati, il loro grado di incertezza e in particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato in cui concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio,

- per gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio volti alla protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni superiori alla soglia.

Ove possibile, gli Stati membri elaborano mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o agglomerato.

III. Normalizzazione

Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 293 K, 101,3 kPa. Per gli ossidi di azoto si applicano le specifiche di normalizzazione di cui al D.M. 2 aprile 2002, n. 60 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Allegato VIII

(previsto dall'articolo 6, commi 10 e 11)

METODI DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E PER LA TARATURA DEGLI ANALIZZATORI E TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA MODELLIZZAZIONE DELL'OZONO

I. i metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono e per la taratura degli analizzatori sono i seguenti:

- Metodo di analisi: UV photometric method (ISO FDIS 13964),

- Metodo di taratura: Reference UV photometer (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1. 6).

È possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo dotato di certificazione di equivalenza. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione è rilasciata, su domanda del costruttore, dai Laboratori Primari di Riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'ISPESL. Possono essere utilizzati anche altri metodi e sistemi la cui equivalenza sia certificata da enti designati, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 del Consiglio, da altri Stati membri dell'Unione europea. Ai fini conoscitivi, detta certificazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa ai Laboratori Primari di Riferimento, accompagnata da una traduzione in lingua italiana.

II. Tecniche di riferimento per la modellizzazione dell'ozono

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ai fini previsti dal presente decreto possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.


D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152
Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2007, n. 213, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

Vista la decisione 97/101/CE della Commissione, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, così come modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, recante «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, recante «Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, concernente «Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351»;

Considerato che il benzo(a)pirene è stato scelto come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente alla luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore rilevanza cancerogena generalmente rilevati e che, per mantenere la correttezza della scelta, è necessario verificare la costanza di tali rapporti nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni di misurazione opportunamente selezionate, anche gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;

Considerato che i valori obiettivo di cui al presente decreto non sono da considerarsi norme di qualità ambientale quali quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le quali, conformemente all'articolo 8, comma 1, di tale decreto, richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo di applicazione e finalità.

1. Il presente decreto si propone l'obiettivo di migliorare, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualità dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.

2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:

a) i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;

b) i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;

c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non comportano costi sproporzionati;

e) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, è trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie;

f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini del presente decreto;

g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la regione competente per territorio, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto riferite agli agglomerati;

h) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato rilevato il superamento del valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni fisse o indicative o sulla base dei modelli di diffusione degli inquinanti (2);

i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;

l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate con una regolarità ridotta, alle condizioni stabilite nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;

m) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;

n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo.

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(2) Lettera così modificata dal comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

3. Perseguimento del valore obiettivo.

1. L'allegato I stabilisce i valori obiettivo relativi all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene.

2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di qualità dell'aria compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile (3).

3. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 superano il rispettivo valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che contribuiscono al superamento (4).

4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le regioni e le province autonome adottano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorità per le misure che intervengono sulle principali fonti di emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati.

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(3) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(4) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

 

4. Valutazione della qualità dell'aria ambiente.

1. L'allegato II stabilisce, nella sezione I, le soglie di valutazione superiori e inferiori degli inquinanti e, nella sezione II, i criteri per valutarne il superamento.

2. Nel caso in cui i dati previsti dall'allegato II, sezione II, paragrafo 1, relativi ai livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, non siano disponibili per tutto il territorio, le regioni e province autonome effettuano, entro quattro mesi della data di entrata in vigore del presente decreto, una valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente sulla base delle tecniche previste da tale sezione II, paragrafo 2, e, per quanto pertinente, dall'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261.

3. Successivamente al termine di cui al comma 2 le regioni e province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente nei modi previsti dai commi successivi.

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore o uguali a tali soglie, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative e tecniche di modellizzazione.

6. Il solo utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva è ammesso nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore.

7. Le regioni e le province autonome provvedono, in conformità alle disposizioni dell'allegato II, sezione II, al riesame della classificazione delle zone di cui ai commi 4, 5 e 6 almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche di attività che incidono in modo rilevante sulle concentrazioni degli inquinati di cui all'articolo 1.

 

5. Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento.

1. Alle stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento si applicano i criteri di ubicazione su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV. I criteri previsti dall'allegato III, sezioni II e III, si estendono a tutte le misurazioni indicative.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, nei quali le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, deve essere assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, pari a quello previsto dall'allegato III, sezione V.

3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I (5).

4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel tempo e nello spazio, tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica, le regioni e le province autonome assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene presenti sul territorio nazionale, la misurazione di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. Tali stazioni sono scelte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. A tali stazioni di misurazione si applicano i criteri e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV.

5. È assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di fondo presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al comma 4, nonchè della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni del mercurio gassoso totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati con riferimento a zone confinanti.

6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni di fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants» (EMEP). Tali stazioni sono scelte in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni in aria ambiente e delle deposizioni. A tali stazioni di misurazione si applica quanto previsto dall'allegato III, sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto ministeriale si individuano, tra le stazioni prescelte, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, sugli ecosistemi.

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(5) Comma così sostituito dal comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

6. Obiettivi di qualità dei dati.

1. Gli obiettivi di qualità dei dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni indicative, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima obiettiva sono stabiliti dall'allegato IV.

 

7. Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione.

1. I metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione sono stabiliti dall'allegato V.

 

8. Comunicazione di informazioni.

1. Per le zone e gli agglomerati individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:

a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di superamento;

b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;

c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;

d) le informazioni circa la popolazione esposta ai superamenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e, per la prima volta, con riferimento all'anno 2008 (6).

3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla Commissione europea.

4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 è effettuata tramite supporto informatico non riscrivibile.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla Commissione europea.

7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e la conformità del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due mesi successivi alla data di cui al comma 2.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4 adottati nell'anno precedente.

8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8 (7).

 

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(6) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(7) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

9. Informazione del pubblico.

1. Le amministrazioni che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili circa le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene e circa le misure e i piani di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Ai fini della diffusione al pubblico si utilizzano strumenti di adeguata potenzialità e di facile accesso, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche (8).

2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i superamenti annuali dei valori obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa lo stato della qualità dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate, precise e confrontabili ed essere rese in forma chiara e comprensibile.

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(8) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

10. Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Fatto salvo quanto disposto nel comma 2, sono abrogate le disposizioni inerenti agli idrocarburi policiclici aromatici previste dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, ad eccezione di quelle contenute nell'allegato VII, come modificato dall'allegato V, punto 2.2 del presente decreto.

2. Per i livelli di benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. Fino all'attuazione dell'articolo 3, comma 5, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e degli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994.

3. Sono abrogate le disposizioni relative agli inquinanti di cui all'articolo 1 contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, e nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.

4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 il comma 2 si applica anche in riferimento all'obiettivo di qualità ivi previsto per il benzo(a)pirene.»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati (9).

5. All'esercizio delle funzioni tecniche previste dal presente decreto provvedono gli organismi individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. Le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione, quali metodi, apparecchi, reti e laboratori, sono stabilite dal decreto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

6. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute.

7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

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(9) Comma così rettificato con Comunicato 21 settembre 2007 (Gazz. Uff. 21 settembre 2007, n. 220).

Allegato I (10)

(previsto all'art. 3, comma 1)

Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nichel e il benzo(a)pirene

Inquinante

Valore obiettivo[1]

Arsenico

6,0 ng/m3

Cadmio

5,0 ng/m3

Nichel

20,0 ng/m3

Benzo(a)pirene

1,0 ng/m3

 

[1] Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

 

 


(10) Allegato così sostituito dal comma 6 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

Allegato II

(previsto dall'art. 4, comma 1)

Soglie di valutazione superiore e inferiore per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene

 

I. Soglie di valutazione superiore e inferiore

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

 

Arsenico

Cadmio

Nichel

B(a)P

Soglia di valutazione superiore in percentuale del valore obiettivo

60%

60%

70%

60%

 

(3,6 ng/m3)

(3 ng/m3)

(14 ng/m3)

(0,6 ng/m3)

Soglia di valutazione inferiore in percentuale del valore obiettivo

40%

40%

50%

40%

 

(2,4 ng/m3)

(2 ng/m3)

(10 ng/m3)

(0,4 ng/m3)

 

 

 

 

 

 

II. Criteri per la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore

1. Il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie di valutazione inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni civili precedenti. Il superamento si realizza se la soglia di valutazione è stata superata in almeno tre sui cinque anni civili precedenti.

2. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione (11).

(11) Punto così modificato dal comma 7 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).


 

 Allegato III

(previsto dall'art. 5, comma 1)

Ubicazione e numero minimo delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente e dei tassi di deposizione

I. Definizioni

a) Stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta.

b) Stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non è influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito.

c) Concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da stazioni di misurazione di fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non influenzati da emissioni derivanti da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti.

d) Stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe.

e) Siti fissi di campionamento urbani: siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o almeno in modo predominante.

f) Siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate.

g) Siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le aree diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f). Il sito fisso si definisce rurale remoto se è localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione.

 

II. Ubicazione su macroscala

1. I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo da:

a) fornire dati sui livelli degli inquinanti nelle aree, ubicate all'interno di zone o agglomerati, nelle quali la popolazione, secondo la valutazione di cui all'articolo 4, può essere esposta, in modo diretto o indiretto, alle concentrazioni, calcolate come media su anno civile, più elevate tra quelle rilevate (12);

b) fornire dati sui livelli degli inquinanti che siano rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale nelle aree, ubicate all'interno di zone o agglomerati, diverse da quelle di cui alla lettera a) (13);

c) fornire dati sui tassi di deposizione totale utili a valutare l'esposizione indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la catena alimentare.

2. I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo tale da evitare misurazioni rappresentative di microambienti nelle immediate vicinanze.

3. In via ordinaria, l'area di rappresentatività delle stazioni di misurazione deve essere pari ad almeno 200 m2 in caso di stazioni di traffico, ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni industriali e ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti urbani (14).

4. Le stazioni di misurazione di fondo non devono essere influenzate da agglomerati o da insediamenti industriali localizzati entro pochi chilometri.

5. Al fine di valutare l'influenza delle fonti industriali devono essere confrontati i dati rilevati da almeno una stazione installata nei siti urbani o suburbani interessati da tali fonti con le concentrazioni di fondo relative agli stessi siti. Ove non si conoscano tali concentrazioni di fondo, deve essere installata, con riferimento agli stessi siti, una stazione di fondo sopravento alla fonte industriale rispetto alla direzione predominante dei venti. La scelta dell'ubicazione di tali stazioni deve essere funzionale anche alla verifica degli effetti dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali (15).

6. Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in modo tale da risultare, per quanto possibile, rappresentative anche di aree simili a quelle in cui è inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle che non si situano nelle immediate vicinanze.

7. I siti fissi di campionamento previsti dal presente decreto devono coincidere con quelli previsti per la misurazione delle concentrazioni di materiale particolato PM10 salvo il caso in cui tale ubicazione non risulti funzionale alle finalità di cui al punto 1 del presente paragrafo.

 

III. Ubicazione su microscala

1. Alle stazioni di misurazione si applicano i seguenti criteri di ubicazione su microscala:

1.1 Il flusso d'aria intorno all'ingresso della sonda di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione. Al fine di evitare ostacoli al flusso dell'aria, il campionatore deve essere posto ad una distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso in cui si intendano valutare i livelli in prossimità degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5 m dalla facciata dell'edificio più vicino.

1.2 Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 m sopra il livello del suolo. Una collocazione più elevata, fino al limite di 8 m, può essere richiesta in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m, nel caso in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa di un'ampia zona.

1.3 Il punto di ingresso della sonda non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti di emissione al fine di evitare l'aspirazione diretta di emissioni non disperse nell'aria ambiente.

1.4 Lo scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso della sonda di prelievo.

1.5 I campionatori delle stazioni di misurazione di traffico devono essere localizzati ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina e ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e da altri insediamenti caratterizzati da scarsa rappresentatività come i semafori, i parcheggi e le fermate degli autobus. Il punto di ingresso della sonda deve essere localizzato in modo tale che la stazione di misurazione rappresenti i livelli in prossimità degli edifici.

1.6 Per la misurazione della deposizione totale presso siti fissi di campionamento rurale, si applicano, in quanto compatibili, gli orientamenti e i criteri elaborati in sede di attuazione del programma EMEP, fermo restando quanto previsto dal presente allegato.

2. Nella realizzazione e nella collocazione delle stazioni di misurazione si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- assenza di fonti di interferenza,

- protezione rispetto all'esterno,

- possibilità di accesso,

- disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche,

- impatto visivo,

- sicurezza della popolazione e degli addetti,

- opportunità di effettuare il campionamento di altri inquinanti nello stesso sito fisso di campionamento,

- conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed agli altri vincoli imposti dalla legge (16).

IV. Documentazione e riesame della scelta del sito

1. Le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dell'ambiente circostante in direzione nord, sud, est ed ovest e mappe dettagliate. La selezione deve essere riesaminata a intervalli regolari, producendo lo stesso tipo di documentazione in modo da garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo (17).

V. Numero delle stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente

1. Fonti diffuse.

1.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni deve essere garantito un numero minimo di stazioni di misurazione di fondo e di traffico, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, corrispondente a quello indicato nella seguente tabella:

 

Abitanti dell'agglomerato o della zona (in migliaia)

Se le concentrazioni massime superano la soglia di valutazione superiore [1]

Se le concentrazioni massime sono comprese tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

 

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0-749

1

1 [2]

1

1

750-1.999

2

2

1

1

2.000-3.749

2

3

1

1

3.750-4.749

3

4

2

2

4.750-5.999

4

5

2

2

≥ 6.000

5

5

2

2

 

[1] Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. Per il benzo(a)pirene deve essere prevista anche una stazione di misurazione di traffico in prossimità di una zona di traffico intenso; tale obbligo non comporta un aumento del numero minimo di stazioni di misurazione indicato in tabella.

[2] In presenza di una sola stazione, la stessa deve essere una stazione di misurazione di fondo in siti urbani.

 

2. Fonti puntuali.

2.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni il numero di stazioni di misurazione industriali, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, deve essere calcolato tenendo conto dei livelli delle emissioni della fonte industriale, delle probabili modalità di distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente e della possibile esposizione della popolazione. L'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche a verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali.


(12) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(13) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 8 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(14) Punto così modificato dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(15) Punto così modificato dalla lettera d) del comma 8 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(16) Punto così modificato dal comma 9 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(17) Punto così modificato dal comma 10 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

Allegato IV

(previsto dall'art. 6, comma 1)

Obiettivi di qualità dei dati e standardizzazione dei volumi

I. Obiettivi di qualità dei dati

1. I dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni indicative, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima obiettiva devono essere conformi ai seguenti obiettivi di qualità:

 

B(a)P

As, Cd e Ni

Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal B(a)P, Hg gassoso totale

Deposizione totale

Incertezza

 

Misurazioni fisse e indicative

50%

40%

50%

70%

Tecniche di modellizzazione

60%

60%

60%

60%

Tecniche di stima obiettiva

100%

100%

100%

 

Raccolta minima di dati validi

 

Misurazioni fisse e indicative

90%

90%

90%

90%

Periodo minimo di copertura

 

Misurazioni fisse

33%

50%

 

 

Misurazioni indicative

14%

14%

14%

33%

 

2. L'incertezza, ad un livello di confidenza del 95%, deve essere determinata secondo i principi della “Guida all'espressione dell'incertezza di misura” (UNI CEI ENV 13005-2000), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nel rapporto CEN “Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods” (CR 14377:2002E).

3. Per le misurazioni fisse e indicative, le percentuali di incertezza riportate in tabella riguardano le singole misurazioni che sono mediate sui tempi di prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%. L'incertezza delle misure va interpretata come applicabile nell'intorno dell'opportuno valore obiettivo (18).

4. Le misurazioni fisse e indicative devono essere ripartite in modo uniforme nel corso dell'anno al fine di evitare risultati non rappresentativi.

5. Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori a quelli indicati nella tabella di cui al punto 1, senza violare il limite del 14% per le misurazioni fisse e del 6% per le misurazioni indicative, purché si dimostri che è rispettata l'incertezza estesa al livello di confidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a partire dagli obiettivi di qualità dei dati indicati in tabella sulla base della norma ISO 11222:2002, “Air quality - Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements”.

6. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

7. Per le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici il campionamento deve avere una durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati durante un periodo non eccedente un mese possono essere combinati e analizzati come un campione unico, purché sia garantita la stabilità dei singoli campioni in tale periodo. In caso di difficoltà nella risoluzione analitica del benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del benzo(k)fluorantene, le concentrazioni di tali inquinanti possono essere riportate come somma. Per le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni dell'arsenico, del cadmio e del nichel il campionamento deve avere, ove tecnicamente possibile, una durata di 24 ore.

8. I campionamenti di cui al punto 7 devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso della settimana e dell'anno.

9. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento deve avere una durata di una settimana o di un mese. I campionamenti devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso dell'anno. I tassi di deposizione devono essere espressi in mg/m2 giornalieri.

10. Per la misurazione dei tassi di deposizione si può effettuare il campionamento della sola deposizione umida se si dimostra che la differenza con il campionamento della deposizione totale non supera il 10%.

11. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza corrisponde alla deviazione massima tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e le concentrazioni determinate con le misurazioni, nel corso di un anno intero, indipendentemente dall'ordine cronologico dei periodi a cui si riferiscono i dati.

12. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione, i dati devono essere accompagnati dalla descrizione del modello e da informazioni relative al grado di incertezza.

II. Standardizzazione dei volumi

1. Per le misurazioni fisse e indicative delle sostanze che devono essere analizzate nella frazione PM10 del materiale particolato, il volume campionato si riferisce alle condizioni ambiente.


(18) Punto così modificato dal comma 11 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

Allegato V

(previsto dall'art. 7, comma 1)

Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli degli inquinanti (19)

1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente.

Si applica la norma UNI EN 14902:2005 “Ambient air quality - Standard method for the measurements of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter”.

2. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

2.1 Si applica il metodo previsto dall'allegato VII del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, come modificato dal punto 2.2. Il campionatore d'aria deve possedere una testa di prelievo per il materiale particolato PM10 in conformità alla norma EN 12341. La frequenza del campionamento deve rispettare gli obiettivi di qualità previsti dall'allegato IV (20).

2.2 Nell'allegato VII del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994 la parola: “cicloesano” è sostituita, nel paragrafo “Principio del metodo”, dalle seguenti: “diclorometano o toluene” e, nel paragrafo “Apparecchiatura e materiali”, dalla seguente: “diclorometano”; nel paragrafo “Estrazione” le parole: “80 ml di cicloesano” sono sostituite dalle seguenti: “80 ml di diclorometano o toluene” e le parole: “50 ml di cicloesano” sono sostituite dalle seguenti: “50 ml di solvente”; nel paragrafo “Principio del metodo”, dopo le parole: “Una quantità nota” sono inserite le seguenti: “della frazione PM10”; nel paragrafo “Concentrazione dell'estratto” la parola: “cicloesanico” è soppressa; i paragrafi “Determinazione mediante metodi equivalenti” e “Efficienza di recupero: confronto con il metodo di riferimento” sono soppressi; la nota 3 è sostituita dalla seguente: “[3] Qualora venga adoperato un campionatore operante a diversa portata, si veda la nota 7”; in fine, le note 11, 13 e 18 sono soppresse.

3. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente.

Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice I.

4. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici.

Si applicano i metodi previsti dal Rapporto Istisan 06/38 dell'Istituto Superiore di Sanità (21).

5. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio.

Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice II (22).

6. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.

7. È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purché dotati di apposita certificazione di equivalenza, rilasciata secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle “Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods” pubblicate dalla Commissione europea. Fino all'attuazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione è rilasciata, su domanda dei soggetti interessati, dai Laboratori primari di riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'ISPESL, i quali provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio. E' altresì ammesso l'utilizzo di metodi la cui equivalenza sia stata certificata da enti di altri Paesi dell'Unione europea designati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/62/CE, purché rilasciata secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle “Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods” pubblicate dalla Commissione europea (23).


(19) Titolo così sostituito dalla lettera a) del comma 12 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(20) Punto così modificato dalla lettera b) del comma 12 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(21) Punto così modificato dalla lettera c) del comma 12 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(22) Punto così modificato dalla lettera c) del comma 12 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(23) Punto così modificato dalla lettera d) del comma 12 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).


 

Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale gassoso nell'aria

1. Introduzione

Il mercurio in atmosfera è presente prevalentemente in forma gassosa come mercurio elementare (Hg0) ed in misura minore come Metil e Dimetil mercurio (MHg; MMHg), cloruro di mercurio (HgCl2), idrossido di mercurio [Hg(OH)2] e mercurio divalente libero (Hg2+). L'insieme di tutte queste forme viene indicato come “Mercurio Totale Gassoso” (TGM).

2. Principio del metodo

Il mercurio presente in un campione d'aria può essere rimosso dallo stesso mediante il processo di amalgamazione con l'oro. Il principio su cui si basa il campionamento del TGM in atmosfera riportato nel presente metodo consiste proprio nell'amalgama che il mercurio gassoso forma con l'oro. Il mercurio in fase vapore viene campionato ad un flusso di 1 L/min per mezzo di dispositivi (trappole) di campionamento costituiti da un tubicino di quarzo della lunghezza di 10-12 cm e diametro interno di 4 mm contenenti o piccoli granuli di oro (1-2 mm) mescolati con granuli di quarzo (1 mm) o, in alternativa, piccoli granuli di quarzo ricoperti con un sottile film di oro. Dopo il campionamento, il mercurio viene riportato allo stato di vapore mediante desorbimento termico a 500 °C e, successivamente, determinato analiticamente tramite Spettroscopia in Fluorescenza Atomica (CVAFS).

3. Materiale e Apparecchiature

3.1 Procedura di pulizia e preparazione materiale occorrente

- Cappa a flusso laminare di classe 100

- Guanti Antistatici

- Pinzette antistatiche

- Cuffie, guanti, camice

- Acqua Milli-Q 18 MΩ/cm

- Cappa aspirante

- Acetone

- Detergente

- Contenitori Polietilene

- Acido Cloridrico Ultrapuro

- Bagno termostatato

- Acido Nitrico Ultrapuro

- Contenitori in polietilene muniti di coperchio

- Buste in polietilene con chiusura a zip (24)

3.2 Materiale per campionamento

- Pompa per il vuoto con controllo di flusso

- MFC (Mass Flow Controller)

- Tubi in HDPE con attacco rapido

- Tubi in Tigon

- Porta-filtro

- Filtri in fibra di vetro da 47 mm

- Pinzette in teflon

- Trappole di campionamento

- Tubi Teflon

- Guanti antistatici

- Nastro di Teflon

- Etichette campioni

- Contenitori da trasporto

3.3 Analisi

- Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow controller per il gas (CVFAS)

- Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il rivelatore CVFAS non ne sia provvisto)

- Integratore

- Argon Ultra-Puro

- Resistenza Ni-Cr

- Trasformatore variabile

- Ventole di Raffreddamento

- Trappole di Campionamento

- Siringa Gas-Tight

- Porta di iniezione

- Bagno Termostatato

- Mercurio metallico Tridistillato

- Contenitore mercurio

- Termometro ad Immersione certificato

4. Preparazione dei Campioni

4.1 Procedura di lavaggio

Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento che per l'analisi (Tubi in teflon, raccordi, tappi, contenitori, ecc.), deve essere pulito scrupolosamente per evitare tutte le possibili contaminazioni indirette dei campioni, secondo la seguente procedura:

- Il materiale occorrente deve essere sottoposto ad un primo lavaggio con acetone, poi ad un secondo lavaggio con acqua calda ed infine con detergente specifico per analisi in tracce diluito. Si risciacqua abbondantemente, più volte, con acqua deionizzata.

- Sotto una cappa chimica si predispone una bacinella in polietilene munita di coperchio contenente HCl 3M (preparato con HCl ultra puro e acqua Milli-Q) immersa in un bagno ad acqua e termostato e si immerge tutto il materiale trattato in precedenza ad una temperatura di 80 °C per 6 ore.

- Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno termostatico e si fa raffreddare a T ambiente.

- In una seconda bacinella munita di coperchio contenente HNO3 0.56 M (preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il materiale trattato in precedenza con la soluzione di HCl e si lascia il tutto immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72 ore, si risciacqua il materiale con acqua Milli-Q e si asciuga usando aria ultra pura esente da mercurio [1].

- Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in triplice busta di polietilene con chiusura a Zip.

[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere ulteriormente purificata per lo scopo inserendo nella linea di utilizzo un filtro a carbone attivo.

4.2 Preparazione delle Trappole d'oro e dei pre-Filtri

I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati nelle trappole, vengono impaccati in un tubicino di quarzo di 10-12 cm di lunghezza avente all'interno due dentellature come illustrato in Figura 1.

 

 

Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di granuli di quarzo ricoperti d'oro o di oro mescolato con granuli di quarzo e sono impaccati usando della lana di quarzo posizionata all'interno delle dentellature. I granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e tutto l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette di teflon) deve essere pulito usando la procedura precedentemente descritta.

Dopo la preparazione le trappole vengono identificate tramite un codice per poter rintracciare la data di preparazione, i bianchi e le risposte analitiche di ogni singola trappola.Le trappole dopo la preparazione vengono condizionate mediante campionamento ad un flusso di circa 1 L/min di aria esente da mercurio (aria zero) per due ore. L'aria zero viene ottenuta inserendo nella linea di campionamento, prima dell'ingresso dell'aria nella trappola, un filtro a carbone attivo.Dopo il condizionamento la trappola si riscalda a 500 °C per 5 minuti facendo passare un flusso di Argon a 300 cc/min al fine di eliminare tutte le eventuali impurità presenti all'interno della trappola. Questa procedura di condizionamento e pulizia viene eseguita due volte prima che la trappola venga successivamente testata.Prima di testare la trappola è necessario effettuare un bianco della stessa.Il bianco della trappola viene eseguito su una trappola pulita e condizionata inserendo la trappola stessa nella linea analitica e riscaldandola a 500 °C per 2 min. seguendo la procedura analitica di seguito descritta per i campioni.La trappola viene testata inserendo una trappola condizionata e pulita, di cui sia noto il valore del bianco, nella linea analitica (Figura 2), al posto della trappola campione. Dopo aver collegato la trappola si lascia passare nella linea Argon UPP ad un flusso 30 cc/min. per 2-3 min. in modo da pulire la linea dall'aria ambiente. La pulizia della trappola campione si effettua attivando la resistenza R1 (Figura 2) e riscaldando la trappola per 2 min a 500 °C; a questo punto si attiva il raffreddamento della trappola mediante la ventola V1 e contemporaneamente si avvia il riscaldamento (R2) della trappola analitica per 2 min a 500 °C. Si attiva, infine, la ventola V2 per il raffreddamento della trappola analitica.

A questo punto mediante la siringa si preleva una quantità nota di Hg dalla sorgente di vapore di mercurio (Figura 3) e si inietta nella porta di iniezione.Si esegue, quindi, prima il desorbimento della trappola campione ed infine quello della trappola analitica. Il risultato ottenuto confrontato con uno standard non deve discostare dallo stesso più del 5%. Le trappole testate con la procedura sopra descritta vengono tappate alle due estremità e conservate in sacchetti di polietilene per un massimo di 7 giorni. Se non utilizzate per periodi superiori a 7 giorni è necessario effettuare un ulteriore bianco delle trappole per controllare eventuali contaminazioni delle stesse prima del loro utilizzo.I bianchi delle trappole campione devono avere una quantità di mercurio inferiore ai 15 pg (25).

5. Campionamento

Il sito di campionamento deve essere selezionato in modo da evitare contaminazione e quindi risultati non-rappresentativi. La presa di campionamento (inlet) deve essere posta ad una distanza maggiore di 1.5 m dal suolo e da altre superfici (i.e., muri, ecc.) per evitare l'influenza di flussi locali.

Il sistema di campionamento è costituito da:

- un filtro in fibra di vetro (47 mm),

- due trappole in serie,

- una pompa di campionamento a basso flusso,

- un mass flow controller.

Il filtro in fibra di vetro serve per eliminare dal flusso di aria aspirato attraverso la trappola di campionamento, la frazione grossolana del particolato atmosferico che può interferire con l'analisi. Solitamente tutto il mercurio totale gassoso viene campionato dalla prima trappola. Se sulla trappola successiva viene rilevato del mercurio, la trappola campione deve essere sostituita. l filtro in fibra di vetro prima di essere utilizzato deve essere pre-condizionato in muffola a 500 °C per un'ora ed immediatamente riposto con delle pinzette di teflon, precedentemente lavate, in porta-filtri anche essi puliti, ben sigillati con del teflon e conservati in tripla busta a chiusura ermetica a -40 °C.

6. Analisi

Il mercurio in fase vapore campionato nelle trappole viene desorbito termicamente a 500 °C secondo la procedura precedentemente descritta. Il mercurio presente nel campione d'aria desorbito dalla trappola viene trasportato con un flusso di Argon ultra puro (5.0) (carrier gas) all'interno della cella di misura del rivelatore a fluorescenza (CVAFS) ed il segnale è acquisito da un integratore.

6.1 Analisi ed Acquisizione dei Dati

Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) per l'analisi del mercurio in fase vapore può essere utilizzato in un normale laboratorio poiché i rischi di contaminazione dei campioni sono minimi. Drante il normale funzionamento dello strumento il flusso di Argon 5.0 (Carrier Gas) viene mantenuto a 35 cc/min da un Mass Flow Controller (MFC) a monte dello strumento per una maggiore caratterizzazione ed individuazione del picco durante l'analisi. La pressione della bombola di Argon viene regolata a 50 PSI e, all'uscita di quest'ultima, viene posta una trappola filtro prima dell'ingresso nella linea analitica al fine di evitare contaminazioni di mercurio derivanti dalla bombola stessa. L'analisi della trappola campione prevede l'inserimento della stessa nella linea analitica. Tramite piccoli tubi di innesto in Viton la trappola campione viene collegata a tubi di teflon di 1/4” che a loro volta collegano le varie parti del sistema analitico, trappola filtro, trappola campione, trappola analitica e rivelatore (Figura 2). In particolare, la trappola campione viene inserita all'interno della resistenza che copre completamente la sezione della trappola contenente l'impacco (granuli d'oro/quarzo). Un flusso di Argon viene fatto passare all'interno di tutta la linea per 2 min. in modo da pulire la linea stessa dall'aria ambiente filtrata durante l'inserimento della trappola e per eliminare l'eventuale umidità dalla trappola stessa.

Nella linea analitica, il mercurio è termicamente desorbito dalla trappola campione e successivamente amalgamato nella trappola analitica a temperatura ambiente. Il desorbimento avviene tramite l'attivazione di una resistenza in Nichel-Cromo avvolta intorno alla trappola nel segmento in cui si trova l'impacco dei granuli. Due ventole provvedono successivamente al raffreddamento delle trappole (trappola campione e trappola analitica). In particolare, ad un Time-Controller vengono collegate le resistenze e le ventole in modo da poter impostare dei tempi di attivazione/disattivazione e le temperature delle resistenze (Figura 2). Come prima operazione si riscalda la resistenza della trappola campione (R1) per 2 min., quindi si procede al suo raffreddamento mediante l'attivazione della ventola (V1) e contemporaneamente si attiva il riscaldamento della resistenza della trappola analitica (R2), quindi l'integratore collegato al rivelatore acquisisce il segnale.

urante il riscaldamento il flusso del gas carrier trasporta il campione nella cella del rivelatore a fluorescenza, dove l'integratore fornisce l'area del picco corrispondente alla concentrazione di atomi di mercurio presenti nel campione. Alla fine del desorbimento si raffredda la trappola analitica (R2) attivando la ventola (V2) per 2,5 minuti.

L'analizzatore (CVAFS) deve essere settato in modo da dare una risposta di 1000 mV per 1 ng di standard mentre la linea di base viene impostata a 5 mV.

 

6.2 Curva di Calibrazione e controlli Standard

La Curva di Calibrazione viene costruita iniettando nella linea analitica differenti volumi di mercurio gassoso prelevati da una sorgente di mercurio termostatata. Le quantità di mercurio prelevate sono fortemente dipendenti dalla temperatura del mercurio stesso usato come standard. Questa relazione è descritta dalla Legge dei Gas Ideali. La quantità di mercurio iniettato deve essere compresa nel range dei campioni che si sottoporranno ad analisi. Nella Tabella 1 sono indicate le concentrazioni di mercurio alle rispettive temperature di prelievo.

 

Tabella 1 - Concentrazione di mercurio in funzione della temperatura

°C

pg/ L

°C

pg/ L

°C

pg/ L

°C

pg/ L

°C

pg/ L

5.0

3.519

11.0

6.070

17.0

10.232

23.0

16.879

29.0

27.285

5.1

3.552

11.1

6.124

17.1

10.319

23.1

17.017

29.1

27.500

5.2

3.585

11.2

6.179

17.2

10.407

23.2

17.157

29.2

27.716

5.3

3.619

11.3

6.234

17.3

10.496

23.3

17.297

29.3

27.934

5.4

3.652

11.4

6.289

17.4

10.586

23.4

17.439

29.4

28.154

5.5

3.686

11.5

6.345

17.5

10.676

23.5

17.581

29.5

28.375

5.6

3.720

11.6

6.402

17.6

10.767

23.6

17.725

29.6

28.597

5.7

3.755

11.7

6.459

17.7

10.859

23.7

17.870

29.7

28.821

5.8

3.790

11.8

6.516

17.8

10.951

23.8

18.016

29.8

29.047

5.9

3.825

11.9

6.574

17.9

11.044

23.9

18.163

29.9

29.275

6.0

3.860

12.0

6.632

18.0

11.138

24.0

18.311

30.0

29.504

6.1

3.896

12.1

6.691

18.1

11.233

24.1

18.460

30.1

29.734

6.2

3.932

12.2

6.750

18.2

11.328

24.2

18.610

30.2

29.966

6.3

3.968

12.3

6.810

18.3

11.424

24.3

18.761

30.3

30.200

6.4

4.005

12.4

6.870

18.4

11.521

24.4

18.914

30.4

30.436

6.5

4.042

12.5

6.931

18.5

11.619

24.5

19.068

30.5

30.673

6.6

4.079

12.6

6.992

18.6

11.717

24.6

19.222

30.6

30.912

6.7

4.117

12.7

7.054

18.7

11.816

24.7

19.378

30.7

31.153

6.8

4.155

12.8

7.116

18.8

11.916

24.8

19.535

30.8

31.395

6.9

4.193

12.9

7.179

18.9

12.017

24.9

19.694

30.9

31.639

7.0

4.232

13.0

7.242

19.0

12.118

25.0

19.853

31.0

31.885

7.1

4.271

13.1

7.306

19.1

12.220

25.1

20.014

31.1

32.133

7.2

4.310

13.2

7.370

19.2

12.323

25.2

20.175

31.2

32.382

7.3

4.349

13.3

7.435

19.3

12.427

25.3

20.338

31.3

32.633

7.4

4.389

13.4

7.500

19.4

12.531

25.4

20.502

31.4

32.886

7.5

4.429

13.5

7.566

19.5

12.637

25.5

20.668

31.5

33.141

7.6

4.470

13.6

7.632

19.6

12.743

25.6

20.834

31.6

33.397

7.7

4.511

13.7

7.699

19.7

12.850

25.7

21.002

31.7

33.656

7.8

4.552

13.8

7.766

19.8

12.958

25.8

21.171

31.8

33.916

7.9

4.594

13.9

7.834

19.9

13.067

25.9

21.342

31.9

34.178

8.0

4.636

14.0

7.903

20.0

13.176

26.0

21.513

32.0

34.441

8.1

4.678

14.1

7.972

20.1

13.286

26.1

21.686

32.1

34.707

8.2

4.721

14.2

8.041

20.2

13.398

26.2

21.860

32.2

34.975

8.3

4.764

14.3

8.112

20.3

13.510

26.3

22.035

32.3

35.244

8.4

4.807

14.4

8.182

20.4

13.622

26.4

22.212

32.4

35.515

8.5

4.851

14.5

8.254

20.5

13.736

26.5

22.390

32.5

35.788

8.6

4.895

14.6

8.325

20.6

13.851

26.6

22.569

32.6

36.064

8.7

4.939

14.7

8.398

20.7

13.966

26.7

22.750

32.7

36.341

8.8

4.984

14.8

8.471

20.8

14.083

26.8

22.932

32.8

36.620

8.9

5.029

14.9

8.544

20.9

14.200

26.9

23.115

32.9

36.901

9.0

5.075

15.0

8.619

21.0

14.318

27.0

23.300

33.0

37.183

9.1

5.121

15.1

8.693

21.1

14.437

27.1

23.485

33.1

37.468

9.2

5.167

15.2

8.769

21.2

14.557

27.2

23.673

33.2

37.755

9.3

5.214

15.3

8.845

21.3

14.678

27.3

23.861

33.3

38.044

9.4

5.261

15.4

8.921

21.4

14.800

27.4

24.051

33.4

38.335

9.5

5.308

15.5

8.998

21.5

14.923

27.5

24.243

33.5

38.628

9.6

5.356

15.6

9.076

21.6

15.046

27.6

24.435

33.6

38.923

9.7

5.405

15.7

9.155

21.7

15.171

27.7

24.630

33.7

39.220

9.8

5.453

15.8

9.234

21.8

15.296

27.8

24.825

33.8

39.519

9.9

5.502

15.9

9.313

21.9

15.423

27.9

25.022

33.9

39.820

10.0

5.552

16.0

9.393

22.0

15.550

28.0

25.221

34.0

40.123

10.1

5.602

16.1

9.474

22.1

15.679

28.1

25.420

34.1

40.429

10.2

5.652

16.2

9.556

22.2

15.808

28.2

25.622

34.2

40.736

10.3

5.703

16.3

9.638

22.3

15.938

28.3

25.824

34.3

41.046

10.4

5.754

16.4

9.721

22.4

16.070

28.4

26.029

34.4

41.357

10.5

5.806

16.5

9.804

22.5

16.202

28.5

26.234

34.5

41.671

10.6

5.858

16.6

9.889

22.6

16.335

28.6

26.442

34.6

41.987

10.7

5.910

16.7

9.973

22.7

16.470

28.7

26.650

34.7

42.306

10.8

5.963

16.8

10.059

22.8

16.605

28.8

26.860

34.8

42.626

10.9

6.016

16.9

10.145

22.9

16.742

28.9

27.072

34.9

42.949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Standard per ogni iniezione vengono prelevati dallo spazio di testa di un contenitore di 150 ml contenente 2-3 ml di mercurio metallico e mantenuto al di sotto della temperatura ambiente di 4-5 °C tramite il ricircolo di acqua di raffreddamento in un bagno termostatato (Figura 3). La temperatura del contenitore va tenuta al di sotto della temperatura ambiente altrimenti durante il prelievo il mercurio gassoso condenserà all'interno della siringa.

 

 

[2] L'unità di calibrazione deve essere controllata settimanalmente al fine di valutare se la superficie del mercurio metallico si sia o meno ossidata a causa dell'ossigeno presente nel contenitore. L'ossidazione eventualmente presente si vede dalla decolorazione della superficie del mercurio dovuta allo strato di ossidi formatosi. L'ossidazione può essere eliminata solo facendo gorgogliare azoto per 15 min. all'interno del contenitore. Altro caso di contaminazione consiste nella presenza di acqua all'interno del contenitore che si nota ruotando il contenitore stesso ed osservando l'adesione del mercurio sulle superfici dello stesso.

 

Nel contenitore contenente il mercurio viene periodicamente fatto circolare un flusso di Azoto per ripulire l'ambiente interno dall'ossigeno che andrebbe a ossidare la superficie del mercurio presente all'interno. Il mercurio gassoso deve essere prelevato con una siringa graduata GASTIGHT ed iniettato nella linea analitica come un normale campione da analizzare.

All'inizio di ogni serie di analisi la siringa deve essere condizionata per almeno 15 min. lasciando tutto l'ago inserito nel setto del calibratore e spingendo lo stantuffo 2 o 3 volte su e giù per poi lasciarlo in posizione di massimo carico per 15 minuti. Nel frattempo si inserisce la porta di iniezione nella linea analitica a monte della trappola di campionamento pulita. Trascorsi i quindici minuti la siringa è pronta per l'uso.

La Curva di Calibrazione viene costruita con cinque punti partendo da un punto a 0 mL di standard iniettato. Il punto a 0 µL rappresenta la quantità di mercurio presente nell'ago e nella porta di iniezione, ed il valore dovrebbe essere compreso tra 1-6 pg. Se il punto a 0 µL dà un valore più alto di 10 pg verificare il setto della porta di iniezione e se necessario sostituirlo. Dopo trenta iniezioni tra standard e controlli vari il setto della porta di iniezione deve essere sostituito. Dopo l'iniezione si riporta la siringa nel Calibratore, si porta lo stantuffo su e giù per tre volte e lo si lascia in posizione di massimo carico pronto per la prossima iniezione. Dopo che la trappola campione è stata caricata con la quantità di mercurio precedentemente iniettata, si esegue il desorbimento termico e il mercurio rilasciato viene intrappolato sulla trappola analitica. Si esegue la procedura descritta per l'analisi dei campioni annotando ad ogni iniezione sia i µL di Hg che la temperatura del bagno termostatico. Ogni punto della calibrazione va eseguito per tre volte. Dopo aver calcolato il valore medio dell'area relativo ad ogni punto, si calcola la regressione lineare dei punti per stabilire l'r2. La pendenza della retta deve essere tale che l'intercetta passi per lo zero degli assi e l'area dello standard a 0 µL di Hg viene sottratta all'area degli altri punti. L'r2 deve essere ≥ 0,999 ed ogni punto della curva non deve discostare più del 5% del suo valore reale. Se non si soddisfano questi requisiti, i punti errati devono essere ripetuti e la regressione lineare ricalcolata. Ogni sei campioni devono essere effettuati degli Standard di controllo posizionando una trappola pulita nella linea analitica e iniettando uno standard. Se il valore dello standard si discosta di oltre il 5% dal valore iniziale della curva di calibrazione, significa che la sensibilità dello strumento è cambiata e quindi si deve ricalcolare la curva.

6.3 Calcolo della Concentrazione di mercurio nei Campioni

La Concentrazione di mercurio presente nelle trappole campione viene misurata in ng/m3.

Si trasformano in concentrazione i valori delle aree dei campioni analizzati mediante l'equazione della retta ottenuta dalla curva di calibrazione, si sottrae il valore del bianco relativo alla trappola ottenuto come descritto nella procedura di preparazione delle trappole ed infine la concentrazione si ottiene dal rapporto con il volume di aria campionata espresso in m3.

7. Risoluzione dei Problemi

- Uno dei problemi più ricorrenti è quello di un cattivo funzionamento delle trappole che, come accennato in precedenza, devono essere identificate. Ogni campione deve essere associato alla o alle singole trappole in modo da tracciare un’analisi dell'efficienza di campionamento delle stesse. Il contatto delle trappole con fumi organici o il surriscaldamento delle stesse possono renderle inutilizzabili.

- Altra fonte di interferenza può esser dovuto alla presenza di acqua nel contenitore del calibratore; in tal caso è necessario versarne il contenuto, lavare bene con HNO3 0.56 M e lasciar asciugare. Successivamente si riempie nuovamente il contenitore con 2-3 ml di mercurio metallico e si lascia passare all'interno un flusso di azoto per 5 min. Si ripone a questo punto il contenitore nel bagno termostatato e si lascia stabilizzare per almeno tre ore.

- Se durante l'analisi degli standard si osservano basse concentrazione rispetto a quelle attese, è possibile che vi sia una perdita nella linea analitica o di sensibilità del rivelatore oppure nella porta di iniezione.

- Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o non se ne rilevano affatto, il problema potrebbe derivare da una possibile perdita nella linea analitica. L'allargamento dei picchi può anch'essere dovuto ad un basso flusso di gas carrier oppure ad un inadeguato riscaldamento delle trappole. In questi casi è consigliabile:

- Controllare tutta la linea analitica

- Controllare il flusso del gas carrier

- Controllare la temperatura di desorbimento delle trappole.

- Se si osserva un picco largo subito dopo il picco analitico il problema potrebbe derivare da un danno chimico o termico subito dalla trappola analitica da cui deriva un rilascio di atomi d'oro che migrano fino al rivelatore. In questi casi è consigliabile sostituire la trappola analitica.

- Se la linea di base risulta non stabile è possibile che la lampada UV si sia esaurita. Dopo la sostituzione della stessa lo strumento si deve stabilizzare per almeno 24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se il problema persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di corrente o variazioni della temperatura interna della lampada.

La temperatura ambiente della stanza dove viene utilizzato il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere mantenuta tra i 20-22 °C. Per temperature superiori ai 26 °C, potrebbe verificarsi un incremento del rumore di fondo.

8. Obiettivi di Qualità

- Tutti gli operatori devono essere istruiti per seguire le procedure che minimizzino tutte le possibili contaminazioni dei campioni.

- Il duplice campionamento è vivamente consigliato per poter quantificare la precisione del metodo.

- Il campionamento che prevede l'utilizzo di due trappole in serie è consigliato al fine di valutare l'efficienza di campionamento.

- Minimo il 25% dei campioni deve essere composto da bianchi di campo ed analitici.

- Periodicamente si deve procedere alla manutenzione del rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS), includendo, se necessario, sostituzione della lampada UV, pulizia della cella e dei tubi in teflon della linea analitica.


(24) Punto così modificato dal comma 13 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(25) Punto così modificato dal comma 13 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

9. Bibliografia

(omissis)

 

Appendice II

Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio (26)

1. Campionamento delle Deposizioni atmosferiche

1.1 Campionatori e materiali

Il campionamento delle deposizioni atmosferiche per la determinazione del mercurio viene effettuato mediante l'utilizzo di particolari campionatori. I materiali utilizzati (imbuti e bottiglie di raccolta) per il campionamento del mercurio devono essere di vetro borosilicato, di Teflon o PFA.  campionatori utilizzati possono essere di due tipi:

a) Campionatori tipo “wet only” che campionano solo quando un evento di deposizioni atmosferiche “wet” è in atto e sono quelli più comunemente usati poiché evitano la deposizione di particelle in assenza di deposizioni atmosferiche di tipo “wet”.

b) Campionatori tipo “bulk” (wet and dry) dove l'imbuto di raccolta rimane sempre aperto.

I campionatori devono essere in grado di campionare e conservare il campione durante tutte le stagioni e in tutte le condizioni climatiche. Pertanto devono essere provvisti di un sistema di termoregolazione della temperatura in modo tale da riscaldare durante l'inverno per fondere la neve e prevenire la formazione di ghiaccio nell'imbuto e nelle bottiglie, e raffreddare durante l'estate per prevenire l'evaporazione del campione. Per periodi di campionamento lunghi è necessario favorire la diffusione di mercurio elementare (Hg0) dal campione di deposizioni atmosferiche raccolto, dal momento che il mercurio elementare potrebbe subire l'ossidazione a forme solubili in acqua e quindi contribuire all'aumento della concentrazione di mercurio presente nel campione raccolto. Questo è possibile usando un tubo capillare tra l'imbuto e la bottiglia. E' anche necessario schermare il campione raccolto nella bottiglia dalla luce per evitare reazioni fotochimiche indotte che alterino la concentrazione di mercurio presente nel campione di deposizioni atmosferiche.

1.2 Procedura di Campionamento

La procedura descritta di seguito è quella seguita utilizzando il campionatore rappresentato in Figura 1. Per altre tipologie di campionatori può essere adottata la stessa procedura.

Tutto il materiale occorrente per il campionamento deve essere maneggiato con cura ed attenzione sia durante il trasporto che durante la fase di conservazione dei campioni. Le bottiglie utilizzate per il campionamento devono sempre essere poste in doppia busta, chiuse ermeticamente e maneggiate solo ed esclusivamente usando guanti sterili da laboratorio per evitare problemi di contaminazione dei campioni. Prima di utilizzare le bottiglie per il campionamento, addizionare HCl ultrapuro 0.5% v/v nel caso si prevede un campionamento mensile. In alternativa, per periodi di campionamento inferiori a 2 settimane, si addiziona al campione raccolto HCl ultrapuro 1% v/v.

Per controllare ulteriori problemi di contaminazione (i.e., insetti, materiale organico) durante il campionamento si raccomanda l'utilizzo in parallelo di due o tre campionatori. In tal modo, infatti, i campioni contaminati possono essere facilmente individuati e di conseguenza i risultati analitici eliminati.

1.3 Conservazione del campione

I Campioni delle deposizioni atmosferiche contengono basse quantità di elementi in tracce e quindi vanno manipolati con estrema cura per evitare contaminazioni dei campioni stessi. I campioni prelevati vanno stabilizzati, subito dopo il prelievo, con l'aggiunta di HCl ultrapuro 1% v/v, successivamente sigillati in sacchetti di polietilene e conservati in frigorifero a +4 °C. L'analisi può essere effettuata al massimo entro sei mesi.

1.4 Procedura di lavaggio

Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento che per l'analisi (tubi in teflon, raccordi, tappi, contenitori, ecc.) deve essere pulito in modo da evitare tutte le possibili contaminazioni indirette, secondo la seguente procedura:

- Il materiale occorrente va prima di tutto sciacquato con acetone, poi con acqua calda ed infine con detergente diluito specifico per l'analisi in tracce. Si risciacqua abbondantemente, più volte, con acqua deionizzata.

- Sotto cappa si predispone una bacinella in polietilene munita di coperchio contenente HCl 3M (preparato con HCl ultra puro e acqua Milli-Q) immersa in un bagno ad acqua e termostato e si immerge tutto il materiale trattato in precedenza ad una temperatura di 80 °C per 6 ore.

- Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno termostatico e si fa raffreddare a temperatura ambiente.

- In una seconda bacinella munita di coperchio contenente HNO3 0.56 M (preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il materiale trattato in precedenza con la soluzione di Acido Cloridrico e si lascia il tutto immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72 ore si risciacqua il tutto con acqua Milli-Q e si asciuga usando Aria ultra pura esente da mercurio [1].

- Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in triplice busta di polietilene con chiusura a Zip.

[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere ulteriormente purificata per lo scopo inserendo nella linea di utilizzo un filtro a carbone attivo.

1.5 Controllo di Qualità

Tutti gli operatori devono essere istruiti al fine di seguire esattamente le procedure che eliminano e/o minimizzano tutte le possibili contaminazioni dei campioni.

Il duplice campionamento è vivamente consigliato per poter quantificare la precisione del metodo.

2. Principio del metodo

Il presente metodo viene utilizzato per la determinazione del mercurio totale nelle deposizioni atmosferiche. Il mercurio presente nelle sue varie forme, viene ossidato a mercurio divalente (Hg2+) per aggiunta al campione di Bromo mono-Cloruro (BrCl). Dopo 12 ore il BrCl viene neutralizzato con una soluzione di Idrossilammina Idroclururo (NH2OH*HCl). Tutto il mercurio divalente (Hg2+) viene ridotto a mercurio elementare (Hg0) per addizione al campione di Stagno Cloruro (SnCl2).

Mediante la tecnica purge and trap con Azoto o Argon 5.0 i vapori di mercurio elementare vengono preconcentrati (secondo il principio dell'amalgama con l'oro) su una trappola contenente quarzo ricoperto di oro. Successivamente, per desorbimento termico della trappola (campione), i vapori di mercurio vengono trasportati nella linea analitica da un flusso di Argon (carrier gas) e amalgamati nuovamente su una seconda trappola (analitica). Si procede successivamente al desorbimento termico di quest'ultima ed il mercurio trasportato dal carrier nella cella di misura viene rilevato mediante fluorescenza atomica CVAFS (Cold-Vapor-Atomic-Fluorescence-Spectrometry).

L'Azoto o l'Argon utilizzato per il purge and trap del campione deve essere di elevato grado di purezza ed eventuali tracce di mercurio presenti devono essere eliminate mediante una trappola d'oro (Trappola filtro) inserita sulla linea del gas prima dell'ingresso nel gorgogliatore.

3. Campo di applicazione

Questo metodo consente la determinazione del mercurio totale nelle deposizioni atmosferiche nell'intervallo di concentrazione 0.04 - 100 ng/L. Per concentrazioni superiori a 100 ng/L è possibile rientrare nell'intervallo indicato ricorrendo alla diluizione del campione.

4. Materiale e Apparecchiature

- Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow controller per il gas (CVFAS)

- Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il rivelatore CVFAS non ne sia provvisto)

- Integratore o sistema equivalente di acquisizione segnale dal CVFAS

- Cappa a Flusso Laminare di Classe 100

- Argon 5.0

- Azoto 5.0

- Bilancia analitica precisione 0.1 g

- Sistema di calibrazione costituito da: bagno termostatico ad acqua, termometro, ampolla di vetro per mercurio metallico, siringa gas tight

- Flussimetro a sfera regolabile a 300-500 cc/min.

- Flussimetro a sfera regolabile a 30-40 cc/min.

- Gorgogliatori in vetro borosilicato

- Tubi in Teflon da 1/4'' e 1/8"

- Tubi in Teflon da 3/8" per la preparazione delle trappole di Soda Lime

- Raccordi per tubi in teflon con attacco da 3/8" a 1/4''

- Pompa di campionamento a basso flusso

- Trappole in quarzo

- Quarzo ricoperto d'oro

- Trappola di Soda Lime

- Guanti Anti-Statici

- Pinzette Anti-Statiche

- Occhiali, Cuffie e Camici

- Resistenze Ni-Cr

- Ventole di raffreddamento

- Contenitori in polietilene

- Bacinelle in teflon da 20 L con coperchio per procedura di lavaggio “acid clean”

- Rubinetto in Teflon

- Gorgogliatore per purge and trap da 100 ml

- Bottiglie in Teflon da 50, 100, 250, 500, 1000 ml

- Termometro digitale con sonda di temperatura > 500 °C (27)

5. Reattivi

Tutti i reattivi, l'acqua utilizzata per il lavaggio della vetreria e dei materiali utilizzati per la preparazione delle soluzioni devono essere ad elevato grado di purezza.

Tutti i reagenti devono riportare: numero di lotto, data e procedura di preparazione.

Un Bianco reagenti deve essere effettuato per ogni reagente preparato.

5.1 Acido Cloridrico

Viene impiegato Acido Cloridrico concentrato (d = 1.40) di grado ultrapuro.

5.2 Acido Nitrico

Viene impiegato Acido Nitrico di grado ultrapuro.

5.3 Acetone

Viene impiegato Acetone di grado ACS.

5.4 Acqua Milli-Q

Acqua Deionizzata con una conducibilità di 18 MΩ/cm, preparata da un sistema ad Osmosi-Inversa. Viene utilizzata per la preparazione di tutti i reagenti e per il risciacquo di tutta la vetreria e materiali utilizzati per l'analisi e il campionamento.

5.5 IdrossilAmmina Cloridrato

Si sciolgono 30 gr di NH2OH.HCl in acqua Milli-Q per arrivare al volume finale di 100 ml in un matraccio. Questa Soluzione viene purificata tramite l'aggiunta di 0,5 ml di SnCl2 e lasciata gorgogliare per 12 ore con Azoto (esente da mercurio). La soluzione preparata deve essere conservata in una bottiglia scura di Teflon in frigorifero per un massimo di trenta giorni, allo scadere dei quali deve essere preparata nuovamente.

5.6 Bromo MonoCloruro

10.8 gr di Potassio Bromuro (KBr) vengono sciolti in 1 L di HCl Conc. di grado ultrapuro agitando la soluzione tramite un piccolo magnete rivestito in Teflon. Quando tutto il KBr è disciolto si aggiungono 15.2 gr. di Potassio Bromato (KBrO3) [2]. Questo processo porta alla formazione di Bromo e Cloro gassosi, pertanto tutto il trattamento deve essere effettuato rigorosamente sotto cappa chimica. Dopo l'aggiunta del sale, la soluzione deve raggiungere una colorazione giallo scuro. La soluzione di BrCl preparata deve esser conservata a temperatura ambiente sotto cappa. Tale soluzione deve essere preparata nuovamente ogni mese. Prima dell'addizione della quantità opportuna ai campioni da analizzare, deve essere effettuato un bianco della soluzione stessa come di seguito riportato nella procedura “bianco dei reattivi”.

[2] Per ridurre il contenuto di mercurio nei reagenti di partenza si consiglia di porre in muffola a 250 °C per una notte il KBr e il KBrO3, quindi si lasciano raffreddare in essiccatore contenente gel di silice e carbone attivo. Quest'operazione è consigliata ogni qualvolta si deve preparare la soluzione di BrCl.

5.7 Cloruro Stannoso

In un matraccio da 100 ml si solubilizzano 20 gr di SnCl2 con circa 70 ml di acqua Milli-Q; si aggiungono alla soluzione 10 ml di HCl Conc. di grado ultrapuro e si porta a volume con acqua Milli-Q. Per eliminare dalla soluzione eventuali tracce di mercurio si lascia passare all'interno della stessa un flusso di Azoto (esente da mercurio) a 300-400 cc/min per una notte. La soluzione preparata viene conservata in frigorifero a +4 °C in una bottiglia di Teflon scura per un massimo di trenta giorni allo scadere dei quali la soluzione deve essere preparata nuovamente.

5.8 Soluzione Madre di mercurio

La soluzione Madre di mercurio è una soluzione standard (1000 mg/l in HNO3).

5.9 Standard Secondario (100 ng Hg/ml)

Lo Standard Secondario si ottiene trasferendo 100 mL della soluzione madre (1 mg/ml in HNO3) dentro un matraccio da 1 L cui si aggiungono 5 ml di BrCl conc., si porta a volume con acqua Milli-Q e si agita vigorosamente. La soluzione è stabile per più di un anno.

5.10 Standard di Lavoro (2ng Hg/ml)

Lo Standard di Lavoro viene preparato prelevando 2 µl di Standard Secondario successivamente trasferiti in un matraccio da 100 ml, con l'aggiunta di 1 ml di BrCl e portando a volume con acqua Milli-Q. Lo Standard di Lavoro deve essere preparato ogni trenta giorni.

5.11 Lana di quarzo

Viene utilizzata per la preparazione delle trappole campione, trappole analitiche e trappole soda Lime. Prima dell'uso viene riposta in muffola a 500 °C per due/tre ore al fine di eliminare eventuali tracce di mercurio presenti all'interno della stessa, si lascia raffreddare in essiccatore contenente gel di silice e carbone attivo e si conserva in buste di polietilene con chiusura a zip.

5.12 Soda Lime (Calce Sodata)

La Trappola Soda Lime viene utilizzata per adsorbire l'umidità e gli alogeni nella fase di Purge and Trap del mercurio dal campione, poiché la presenza di umidità e/o alogeni riduce l'efficienza delle trappole e, quindi, l'affidabilità delle stesse.

La Trappola di Soda Lime può essere realizzata con un tubo di teflon della lunghezza di 10 cm e del diametro esterno di 3/8" con alle due estremità due raccordi in teflon da 3/8" a 1/4''. L'impaccamento della trappola viene eseguito nel seguente modo: ad una delle due estremità avvitare il raccordo in teflon, inserire dalla parte opposta uno strato di circa 1 cm di lana di quarzo, riempire il tubo con la Soda Lime fino a circa 1.5 cm dall'estremità del tubo, inserire uno strato di lana di quarzo di circa 1 cm e avvitare il secondo raccordo in teflon. Nelle due estremità da 1/4" inserire e avvitare due pezzi di tubo in Teflon da 1/4" della lunghezza appropriata per il posizionamento nella linea del purge and trap dove viene condizionata come descritto nella sezione 6.2 (28).

5.13 Preparazione delle Trappole d'oro

I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati nelle trappole vengono impaccati in un tubicino di quarzo di 10-12 cm di lunghezza avente all'interno due dentellature come illustrato in Figura 2.

 

Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di granuli di quarzo ricoperti d'oro o di oro mescolato con granuli di quarzo e sono impaccati usando della lana di quarzo posizionata all'interno delle dentellature. I granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e tutto l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette di teflon) deve essere pulito usando la procedura precedentemente descritta.

Dopo la preparazione le trappole vengono identificate tramite un codice per poter rintracciare la data di preparazione, i bianchi e le risposte analitiche di ogni singola trappola. e trappole prima dell'uso devono essere condizionate mediante riscaldamento a 500 °C per 5 minuti facendo passare un flusso di Argon a 300 cc/min al fine di eliminare tutte le eventuali impurità presenti all'interno della trappola. Questa procedura di condizionamento e pulizia viene eseguita due volte.

6. Analisi

6.1 Analisi dei campioni

Ad un'aliquota di campione da 100 ml, introdotta in bottiglie di teflon da 125 ml, si addiziona l'1% (v/v) di BrCl, si chiude la bottiglia e si lascia reagire al buio per almeno 24 ore agitando periodicamente. Nel caso in cui i campioni presentino un elevato contenuto di materiale particellare la quantità di BrCl che si aggiunge a 100 ml di campione deve essere del 5%. Allo scadere delle 24h la soluzione deve avere una colorazione giallina dovuta ad un eccesso di BrCl. Nel caso in cui la soluzione risulti incolore deve essere ripetuto il trattamento con il BrCl. Nel gorgogliatore (Figura 3) si versano 100 ml di campione trattato con il BrCl. Si aggiungono 250 µL della soluzione di Idrossilammina cloridrato o una quantità maggiore rapportata alla quantità di BrCl aggiunta al campione, si chiude e si lascia reagire per 5 min. per ridurre l'eccesso di BrCl nella soluzione. Trascorsi i 5 min. la soluzione diventa incolore indicando che tutto il BrCl è stato ridotto. Si aggiungono alla soluzione così trattata 500 µL di Cloruro Stannoso, si inserisce nella linea del purge and trap una trappola d'oro campione, precedentemente pulita, all'estremità libera della Soda Lime Trap (Figura 3), si apre il regolatore di gas impostato a 450 cc/min e la soluzione si lascia gorgogliare per 7 min. La trappola campione viene successivamente inserita nella linea analitica (Figura 4) assicurandosi che la parte contenente il quarzo ricoperto di oro sia completamente avvolta dalla resistenza. Si lascia passare un flusso di Argon per 2 min. all'interno della linea analitica in modo da pulire completamente la stessa dall'aria ambiente filtrata all'interno del sistema durante l'inserimento della trappola campione.

Si procede quindi al desorbimento della trappola campione attivando il riscaldamento della resistenza (R1) per 2 min.; il mercurio desorbito viene trasportato dal gas carrier nella linea ed intrappolato sulla seconda trappola del sistema (trappola analitica). Si procede quindi al raffreddamento della trappola campione mediante l'attivazione della ventola di raffreddamento (V1) e contemporaneamente si attiva il riscaldamento della resistenza (R2) per 2 min. all'interno della quale si trova la trappola analitica. Il mercurio desorbito viene trasportato per mezzo del gas Carrier (Argon), regolato a 35 cc/min da un mass flow controller (MFC), nella cella di misura del rivelatore a fluorescenza atomica. Alla fine dei due minuti si attiva la ventola (V2) per il raffreddamento della trappola analitica. Il segnale del rivelatore viene acquisito mediante un integratore o un sistema di acquisizione dati per convertire il segnale in area usata successivamente per i calcoli. Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere settato in modo da dare una risposta di 1000 mV per 1 ng di standard di Hg, mentre la linea di base viene impostata a 5 mV.

 

6.2 Condizionamento Trappola Soda lime e Pulizia del Sistema

Prima di analizzare la serie di campioni, è necessario condizionare la Trappola di Soda Lime e pulire la linea riempiendo il gorgogliatore con 50 ml di acqua Milli-Q, aggiungendo 1 ml di SnCl2 e lasciando gorgogliare per 15-20 min. a 450 cc/min. Successivamente si effettua un bianco di sistema per accertare l'assenza di contaminazioni.

6.2.1 Bianco di Sistema

Si collega una trappola pulita alla Trappola Soda Lime e si aggiunge 1 ml di SnCl2 alla soluzione utilizzata precedentemente per la pulizia del sistema, quindi si lascia gorgogliare per 5 min. a 450 cc/min.

Successivamente si procede all'analisi come descritto precedentemente per i campioni.


 

6.2.2 Bianco Reagenti

Prima di ogni serie di analisi deve essere effettuato un Bianco per testare i reagenti impiegati per l'analisi dei campioni. Il Bianco viene effettuato su un campione precedentemente analizzato e quindi esente da mercurio. Per un'aliquota di 100 ml di campione, si utilizzano: 1 ml di BrCl, 0.25 ml di NH2OH •HCl e 0.5 ml di SnCl2.

Si inserisce una trappola pulita immediatamente dopo la Trappola Soda Lime e si lascia gorgogliare per 7 min. a 450cc/min. Successivamente si procede all'analisi come descritto precedentemente per i campioni.

Il risultato ottenuto servirà per determinare il limite di rilevabilità del metodo e per il calcolo della concentrazione del campione.

6.3 Curva di Calibrazione e Standard di Controllo

La curva di calibrazione deve essere effettuata prima di ogni serie di analisi, con un minimo di quattro punti.

Per ogni standard si inserisce una trappola campione pulita immediatamente dopo la Trappola Soda Lime. Nel gorgogliatore contenente 100 ml di acqua Milli-Q, si addiziona l'aliquota di standard di lavoro e 1 ml di SnCl2 e si lascia gorgogliare per 7 min. a 450 cc/min. Alla fine del processo si analizza la trappola campione seguendo la procedura descritta per il campione.

Gli Standard di controllo devono essere analizzati ogni sei campioni, nella maniera precedentemente descritta.

6.3.1 Calcolo della Concentrazione di mercurio

La Concentrazione di mercurio totale nelle deposizioni atmosferiche viene espressa in ng/L.

La Concentrazione di mercurio viene calcolata mediante la seguente formula:

Hg ng/L = (C - B)/V x 1000

Dove:

C = Concentrazione in ng di Hg ricavata dalla curva di calibrazione

B = Concentrazione in ng di Hg del bianco calcolato come segue:

B = Bianco dei reagenti + Bianco del sistema analitico

V = Volume dell'Aliquota Analitica

7. Risoluzione dei Problemi

- Uno dei problemi più ricorrenti è quello di un cattivo funzionamento delle trappole che, come accennato in precedenza, devono essere identificate. Ogni campione deve essere associato alla o alle singole trappole in modo da tracciare un'analisi dell'andamento delle stesse nel corso delle determinazioni.

Il contatto delle trappole con vapori di alogeni o il surriscaldamento delle stesse possono renderle inutilizzabili.

Pertanto è consigliabile controllare spesso la Trappola Soda Lime, sostituirla quando necessario e controllare che la temperatura di desorbimento non superi i 550 °C.

- Se durante l'analisi si osserva una risposta bassa del rivelatore è possibile che vi sia qualche perdita all'interno della linea analitica o in quella di gorgogliamento. Ispezionare le trappole campione e Soda Lime e tutti i raccordi.

- Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o non se ne rilevano affatto, il problema potrebbe derivare da una possibile perdita nella linea analitica. L'allargamento dei picchi può anch'essere dovuto ad un basso flusso di gas o condensa all'interno delle trappole, oppure ad un inadeguato riscaldamento. In questi casi è consigliabile sostituire le trappole.

- Se la linea di base risulta non stabile è possibile che la lampada UV sia esaurita. Dopo la sostituzione della stessa lo strumento si deve stabilizzare per almeno 24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se il problema persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di corrente o variazioni della temperatura interna della lampada.

- La temperatura ambiente della stanza dove viene utilizzato il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere mantenuta tra i 20-22 °C. Per temperature superiori ai 26 °C potrebbe verificarsi un incremento del rumore di fondo.

 

(26) Titolo così sostituito dalla lettera a) del comma 14 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(27) Punto così modificato dalla lettera b) del comma 14 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

(28) Punto così modificato dalla lettera c) del comma 14 dell’art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162).

 

8. Bibliografia

(omissis)

 

 


L. 7 luglio 2009, n. 88
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (artt. 1 e 10)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O.

 

Capo I

 

Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari

 

Art. 1.  (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)

2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’ articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’ articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5.  Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6.  I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’ articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7.  Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 

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(2) L'art. 1, comma 23-undecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha interpretato il presente comma, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B del presente provvedimento, nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.

(omissis)

Art. 10.  (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa)

1.  Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)  prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l’attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b)  coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell’aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l’attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c)  introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell’aria, relativamente all’approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all’accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

d)  in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana, promuovere l’adozione di specifiche strategie di intervento nell’area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

e)  al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell’aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell’aria.

2.  Ai fini dell’adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall’ articolo 1, comma 4.

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.

(2) Termine di recepimento: 11 giugno 2010.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore l'11 giugno 2008.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

(1) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 , sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.

(2) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(3) La direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente , la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo , la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente , la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria , e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri , devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri. A fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa è pertanto opportuno sostituire i cinque atti citati con un'unica direttiva e, se del caso, con disposizioni di attuazione.

(4) Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente , si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva.

(5) È opportuno seguire un'impostazione comune nella valutazione della qualità dell'aria ambiente sulla base di criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell'aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone o agglomerati che rispecchino la densità della popolazione.

(6) Ove possibile, è opportuno utilizzare tecniche di modellizzazione onde consentire un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione. Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell'esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata.

(7) Per garantire che le informazioni raccolte sull'inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta la Comunità, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è importante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i criteri per l'utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza delle stesse.

(8) È opportuno procedere a misurazioni dettagliate del materiale particolato sottile in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell'11 giugno 1981 .

(9) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva non siano raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine.

(10) Il rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane. Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate.

(11) Il materiale particolato sottile (PM2,5) ha impatto molto negativo sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenti un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio è opportuno affiancare la definizione di un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore-obiettivo.

(12) Gli attuali valori-obiettivo e obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all'esposizione all'ozono dovrebbero rimanere invariati. È opportuno fissare una soglia di allarme e una soglia di informazione per l'ozono al fine di tutelare, rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce vulnerabili dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di ozono. Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l'obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi dell'esposizione e l'applicazione, se del caso, di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate.

(13) L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici . I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dai limiti di emissione previsti nella direttiva 2001/81/CE e, se del caso, dall'attuazione di piani per la qualità dell'aria come previsto dalla presente direttiva.

(14) Nelle zone e negli agglomerati in cui gli obiettivi a lungo termine per l'ozono o le soglie di valutazione per altri inquinanti sono superati è opportuno rendere obbligatoria la misurazione in siti fissi. Le informazioni tratte dalle misurazioni in siti fissi potrebbero essere completate con tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative onde consentire un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica delle concentrazioni. Il ricorso a tecniche di valutazione supplementari dovrebbe anche consentire di ridurre il numero minimo di punti di campionamento fissi.

(15) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria. I contributi ai superamenti dei valori limite per il materiale particolato PM10 dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

(16) Per le zone e gli agglomerati in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. La disponibilità delle necessarie misure comunitarie che riflettono il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico per ridurre le emissioni alla fonte è importante ai fini di un'effettiva riduzione delle emissioni nel periodo fissato dalla presente direttiva per la conformità ai valori limite e dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare le richieste di posticipare i termini per la conformità.

(17) Le misure comunitarie necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l'efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, a limitare le emissioni di scarico dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni nazionali di inquinanti chiave consentite dagli Stati membri e le emissioni connesse all'approvvigionamento di carburante degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio, nonché ad affrontare la questione del tenore di zolfo dei combustibili, compresi quelli marini, dovrebbero essere debitamente esaminate in via prioritaria da tutte le istituzioni interessate.

(18) È opportuno predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valoriobiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione , della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale . Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento .

(19) I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine. Per quanto riguarda l'ozono, i piani d'azione a breve termine dovrebbero tener conto delle disposizioni contenute nella decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria .

(20) Gli Stati membri dovrebbero consultarsi con un altro Stato membro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in quest'ultimo, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi gli obiettivi di qualità dell'aria del caso più l'eventuale margine di tolleranza o, a seconda dei casi, la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il materiale particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati.

(21) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati.

(22) Per agevolare il trattamento e la comparazione delle informazioni sulla qualità dell'aria, i dati presentati alla Commissione dovrebbero avere un formato standard.

(23) È necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria per consentire l'utilizzo di strumenti elettronici e di Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) .

(24) È opportuno prevedere la possibilità di adeguare all'evoluzione scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente e di adattare le informazioni da fornire.

(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e a causa della natura transfrontaliera degli inquinanti dell'aria e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27) Alcune disposizioni degli atti abrogati dalla presente direttiva dovrebbero rimanere in vigore per garantire il mantenimento dei valori limite esistenti, ai fini della qualità dell'aria, per il biossido di azoto fino alla loro sostituzione a decorrere dal 1° gennaio 2010, il mantenimento delle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria fino all'adozione di nuove modalità di applicazione e, infine, il mantenimento degli obblighi riguardanti la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui alla direttiva 2004/107/CE.

(28) L'obbligo di attuazione della presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che costituiscono un cambiamento rilevante rispetto alle direttive precedenti.

(29) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(30) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(31) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(32) La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati da I a VI, da VIII a X e l' allegato XV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(33) La clausola di recepimento prevede che gli Stati membri provvedano a predisporre le necessarie misurazioni in siti di fondo urbani in tempo utile per definire l'indicatore di esposizione media, al fine di garantire il rispetto dei requisiti in materia di valutazione dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e in materia di calcolo dell'indicatore di esposizione media,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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(4)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 84.

(5)  GU C 206 del 29.8.2006, pag. 1.

(6)  Parere del Parlamento europeo del 26 settembre 2006 (GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 102), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2007 (GU C 236 E del 6.11.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2007. Decisione del Consiglio del 14 aprile 2008.

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce misure volte a:

1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

2) valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;

3) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie;

4) garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;

5) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;

6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) «aria ambiente»: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE a cui si applichino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare;

2) «inquinante»: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente e che può avere effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso;

3) «livello»: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;

4) «valutazione»: qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;

5) «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;

6) «livello critico»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;

7) «margine di tolleranza»: percentuale di tolleranza del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

8) «piani per la qualità dell'aria»; piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei valori limite o dei valori-obiettivo;

9) «valore-obiettivo»: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito;

10) «soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;

11) «soglia di informazione»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;

12) «soglia di valutazione superiore»: livello al di sotto del quale è possibile combinare le misurazioni in siti fissi con le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

13) «soglia di valutazione inferiore»: livello al di sotto del quale è possibile utilizzare solo tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

14) «obiettivo a lungo termine»: livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

15) «contributi da fonti naturali»: emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;

16) «zona»: parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria;

17) «agglomerato»: zona in cui è concentrata una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;

18) «PM10»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un'efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;

19) «PM2,5»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 norma EN 14907 con un'efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

20) «indicatore di esposizione media»: livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che rispecchia l'esposizione della popolazione. È utilizzato per calcolare l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione;

21) «obbligo di concentrazione dell'esposizione»: livello fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere nell'arco di un determinato periodo;

22) «obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione»: riduzione percentuale dell'esposizione media della popolazione di uno Stato membro fissata per l'anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito;

23) «sito di fondo urbano»: sito all'interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale;

24) «ossidi di azoto»: la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);

25) «misurazione in siti fissi»: misurazione effettuata in postazioni fisse, in continuo o con campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente ai pertinenti obiettivi di qualità dei dati;

26) «misurazione indicativa»: misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;

27) «composti organici volatili» (COV): i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

28) «precursori dell'ozono»: sostanze che contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico, alcune delle quali sono elencate nell'allegato X.

 

Articolo 3

Responsabilità

Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:

a) della valutazione della qualità dell'aria ambiente;

b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);

c) della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni;

d) dell'analisi dei metodi di valutazione;

e) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione;

f) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione.

Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell'allegato I, punto C.

 

Articolo 4

Istituzione di zone e agglomerati

Gli Stati membri istituiscono zone e agglomerati in tutto il loro territorio. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone e gli agglomerati.

 

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

SEZIONE 1

Vautazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio

 

Articolo 5

Regime di valutazione

1. Le soglie di valutazione superiore e inferiore indicate nell'allegato II, punto A si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al piombo, al benzene e al monossido di carbonio.

Ciascuna zona e agglomerato è classificata/o in base alle suddette soglie di valutazione.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B.

Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano la concentrazione nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto o, se del caso, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene o monossido di carbonio.

 

Articolo 6

Criteri di valutazione

1. Gli Stati membri valutano la qualità dell'aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all'articolo 5 in tutte le loro zone e i loro agglomerati, secondo i criteri fissati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e secondo i criteri fissati nell'allegato III.

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio della qualità dell'aria ambiente.

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

4. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è inferiore alla soglia di valutazione inferiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con tecniche di modellizzazione o con tecniche di stima obiettiva o con entrambe.

5. Oltre alle valutazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono effettuate delle misurazioni presso siti di fondo rurali distanti da fonti significative di inquinamento atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5) su base media annua; le misurazioni sono effettuate utilizzando i seguenti criteri:

a) è previsto un punto di campionamento ogni 100.000 km2;

b) ciascuno Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni a copertura delle zone limitrofe interessate al fine di disporre della necessaria risoluzione spaziale;

c) se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP);

d) l'allegato I, punti A e C, si applica in riferimento agli obiettivi di qualità dei dati per le misurazioni della concentrazione di massa del particolato; l'allegato IV si applica nella sua interezza.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati per la misurazione della composizione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5).

 

Articolo 7

Punti di campionamento

1. I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del piombo, del benzene e del monossido di carbonio nell'aria ambiente sono ubicati secondo i criteri di cui all'allegato III.

2. In ciascuna zona o agglomerato nei quali le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato non dev'essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto A.

3. Tuttavia, nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni ottenute con la modellizzazione e/o con misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui all'allegato V, punto A, può essere ridotto fino ad un massimo del 50% purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite o alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico;

b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche consentano di accertare le concentrazioni dell'inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, punto A e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all'allegato I, punto B.

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

4. L'applicazione negli Stati membri dei criteri per la selezione dei punti di campionamento è monitorata dalla Commissione in modo da agevolare l'applicazione armonizzata di detti criteri in tutta l'Unione europea.

 

Articolo 8

Metodi di misurazione di riferimento

1. Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento e i criteri indicati nell'allegato VI, punti A e C.

2. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, punto B.

 

SEZIONE 2

Valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento all'ozono

 

Articolo 9

Criteri di valutazione

1. Nelle zone o negli agglomerati nei quali, durante uno qualsiasi dei cinque anni precedenti di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII, punto C, si effettuano misurazioni in siti fissi.

2. Se i dati disponibili coprono un periodo inferiore a cinque anni, al fine di determinare se in tale periodo sono stati superati gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono combinare i risultati ottenuti dalle campagne di misurazione di breve durata effettuate nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.

 

Articolo 10

Punti di campionamento

1. L'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell'ozono è determinata utilizzando i criteri definiti nell'allegato VIII.

2. In ciascuna zona o agglomerato in cui la misurazione è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dell'ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento di cui all'allegato IX, punto A.

3. Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi siano integrate da informazioni ricavate dalla modellizzazione e/o da misurazioni indicative, il numero dei punti di campionamento di cui all'allegato IX punto A può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori-obiettivo, agli obiettivi a lungo termine o alle soglie di allarme e d'informazione;

b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche siano sufficienti per accertare la concentrazione di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, punto A e far sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all'allegato I, punto B;

c) in ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno per due milioni di abitanti o uno per 50.000 km2, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento; in ogni caso, il numero non dev'essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;

d) il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell'allegato VIII, punto A.

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori-obiettivo si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

4. In corrispondenza di almeno il 50% dei punti di campionamento dell'ozono previsti all'allegato IX, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Queste sono misurazioni in continuo, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell'allegato VIII, punto A, nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante ciascuno dei precedenti cinque anni di misurazione, le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito ai sensi dell'allegato IX, punto B.

6. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori dell'ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell'allegato X.

 

Articolo 11

Metodi di misurazione di riferimento

1. Gli Stati membri applicano il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono indicato nell'allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, punto B.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la misurazione dei COV, secondo quanto indicato all'allegato X.

 

CAPO III

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

 

Articolo 12

Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.

 

Articolo 13

Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell'allegato III.

I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1.

2. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato XII, punto A.

 

Articolo 14

Livelli critici

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell'allegato XIII valutati a norma dell'allegato III, punto A.

2. Nei casi in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento non dev'essere inferiore al numero minimo indicato nell'allegato V, punto C. Se le informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da misurazioni indicative o dalla modellizzazione, il numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo del 50% a condizione che le concentrazioni valutate dell'inquinante interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell'allegato I, punto A.

 

Articolo 15

Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM2,5per la protezione della salute umana

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per ridurre l'esposizione al PM2,5 al fine di conseguire l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui all'allegato XIV, punto B, entro l'anno indicato nello stesso allegato.

2. Gli Stati membri garantiscono che l'indicatore di esposizione media per l'anno 2015, stabilito conformemente all'allegato XIV, punto A, non superi l'obbligo di concentrazione dell'esposizione previsto al punto C di tale allegato.

3. L'indicatore di esposizione media per il PM2,5 è valutato secondo i criteri dell'allegato XIV, punto A.

4. Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato III, affinché la distribuzione e il numero dei punti di campionamento su cui si basa l'indicatore di esposizione media per il PM2,5 rispecchino adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato V, punto B.

 

Articolo 16

Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che le concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente non superino il valoreobiettivo definito nell'allegato XIV, punto D, a decorrere dalla data ivi indicata.

2. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente non superino il valore limite definito nell'allegato XIV, punto E, in tutte le loro zone e agglomerati a decorrere dalla data ivi indicata. Il rispetto di tale requisito è valutato a norma dell'allegato III.

3. I margini di tolleranza fissati nell'allegato XIV, punto E, si applicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.

 

 Articolo 17

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che i valoriobiettivo e gli obiettivi a lungo termine siano conseguiti.

2. Per le zone e gli agglomerati nei quali un valore-obiettivo risulta superato, gli Stati membri garantiscono che il programma predisposto a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/81/CE e, se del caso, un piano per la qualità dell'aria siano messi in atto al fine di raggiungere i valori-obiettivo a decorrere dalla data indicata nell'allegato VII, punto B, della presente direttiva salvo quando ciò non sia realizzabile attraverso misure che non comportano costi sproporzionati.

3. Per le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria ambiente superano gli obiettivi a lungo termine ma sono inferiori o uguali ai valori-obiettivo, gli Stati membri predispongono e attuano provvedimenti efficaci dal punto di vista dei costi finalizzati al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Tali provvedimenti sono almeno in linea con i piani per la qualità dell'aria e con il programma di cui al paragrafo 2.

 

Articolo 18

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono soddisfa gli obiettivi a lungo termine

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di ozono soddisfano gli obiettivi a lungo termine, e nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, gli Stati membri mantengono tali livelli al di sotto degli obiettivi a lungo termine e preservano, tramite provvedimenti proporzionati, la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

 

Articolo 19

Misure in caso di superamento delle soglie di informazione o di allarme

Se la soglia di informazione di cui all'allegato XII o una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nello stesso allegato sono superate, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico a mezzo radio, televisione, stampa o via Internet.

Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, in via provvisoria, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

 

Articolo 20

Contributi da fonti naturali

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati nei quali il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali. Gli Stati membri forniscono informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.

2. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 1, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.

3. Entro l'11 giugno 2010 la Commissione pubblica orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

 

Articolo 21

Superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade

1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM10 sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10.

3. Nell'informare la Commissione a norma dell'articolo 27, gli Stati membri forniscono la documentazione necessaria per dimostrare che ogni superamento è dovuto alla risospensione di particolato e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

4. Fatto salvo l'articolo 20, per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.

5. La Commissione pubblica orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade entro l'11 giugno 2010.

 

Articolo 22

Proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene entro i termini di cui all'allegato XI, uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 23 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga; detto piano per la qualità dell'aria è integrato dalle informazioni di cui all'allegato XV, punto B, relative agli inquinanti in questione e dimostra come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all'obbligo di applicare tali valori limite fino all'11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell'allegato XI per ciascun inquinante interessato.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano il piano per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se le condizioni pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle attuali misure comunitarie e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell'aria oppure di presentarne di nuovi.


 

CAPO IV

PIANI

Articolo 23

Piani per la qualità dell'aria

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valoreobiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valoreobiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell'articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento.

Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati.

2. Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza con altri piani previsti a norma della direttiva 2001/80/CE, della direttiva 2001/81/CE o della direttiva 2002/49/CE al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso.

 

Articolo 24

Piani d'azione a breve termine

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all'allegato XII gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. Se il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine.

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono indicata nell'allegato XII, punto B, gli Stati membri preparano i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione possono prevedere provvedimenti connessi con la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, le navi all'ormeggio e con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti nonché il riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani possono anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

3. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.

4. Per la prima volta anteriormente all'11 giugno 2010 ed a intervalli regolari successivamente, la Commissione pubblica esempi delle migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

 

Articolo 25

Inquinamento atmosferico transfrontaliero

1. Se le soglie di allarme, i valori limite o i valori-obiettivo più il margine di tolleranza del caso o gli obiettivi a lungo termine sono superati a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori, gli Stati membri interessati cooperano e, se opportuno, formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 23, al fine di eliminare il superamento, ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati.

2. La Commissione è invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 9 della direttiva 2001/81/CE, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello comunitario per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.

3. Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell'articolo 24, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri che hanno predisposto piani d'azione a breve termine ricevano tutte le informazioni appropriate.

4. Allorché si verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone o agglomerati in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono essere informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.

5. Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all'adesione.

CAPO V

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

 

Articolo 26

Informazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili di popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:

a) alla qualità dell'aria ambiente secondo quanto disposto dall'allegato XVI;

b) a tutte le decisioni riguardanti le proroghe di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

c) ad ogni esenzione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2;

d) ai piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23 e ai programmi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguato e tengono conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annuali riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni è presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.

3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 3.

 

Articolo 27

Trasmissione di informazioni e relazioni

1. Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente entro i termini richiesti, stabiliti dalle disposizioni d'attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. In ogni caso, al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite e ai livelli critici nonché al raggiungimento dei valori obiettivo, tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno ed includono:

a) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone e degli agglomerati istituiti ai sensi dell'articolo 4;

b) l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite più, ove applicabile, il margine di tolleranza o superiori ai valori-obiettivo o ai livelli critici, nonché, per tali zone o agglomerati:

i) i livelli valutati e, se del caso, le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;

ii) se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come dichiarati alla Commissione ai sensi degli articoli 20 e 21.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle informazioni raccolte a decorrere dall'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

 

Articolo 28

Disposizioni di attuazione

1. Le misure destinate a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, vale a dire gli allegati da I a VI, gli allegati da VIII a X e l'allegato XV, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Le modifiche non possono, tuttavia, avere l'effetto di modificare, direttamente o indirettamente:

a) i valori limite, gli obiettivi di riduzione dell'esposizione, i livelli critici, i valori-obiettivo, le soglie di informazione, le soglie di allarme o gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII e agli allegati da XI a XIV; né

b) le date alle quali dev'essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma dell'articolo 27 nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni.

La Commissione individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3. La Commissione formula orientamenti in merito agli accordi sull'allestimento delle stazioni di misurazione comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

4. La Commissione pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza di cui all'allegato VI, punto B.

 

CAPO VI

COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, il «comitato per la qualità dell'aria ambiente».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 31

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dall'11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento o dall'applicazione delle suddette direttive.

Tuttavia, a decorrere dall'11 giugno 2008 si applica quanto segue:

a) l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dettagliate per la trasmissione delle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 11 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.»;

b) l'articolo 7, paragrafo 7, la nota 1 al punto I dell'allegato VIII e il punto VI dell'allegato IX della direttiva 1999/30/CE sono soppressi;

c) l'articolo 5, paragrafo 7, e il punto III dell'allegato VII della direttiva 2000/69/CE sono soppressi;

d) l'articolo 9, paragrafo 5, e il punto II dell'allegato VIII della direttiva 2002/3/CE sono soppressi.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, i seguenti articoli rimangono in vigore:

a) l'articolo 5 della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010;

b) l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2002/3/CE: fino della fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva;

c) l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009.

3. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

4. La decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva.

Tuttavia, il terzo, quarto e quinto trattino dell'articolo 7 della decisione 97/101/CE sono soppressi a decorrere dall'11 giugno 2008.

 

Articolo 32

Riesame

1. Nel 2013 la Commissione riesamina le disposizioni relative al PM2,5 e, se opportuno, ad altri inquinanti e presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per quanto riguarda il PM2,5, il riesame è effettuato allo scopo di stabilire un obbligo nazionale giuridicamente vincolante per la riduzione dell'esposizione in sostituzione dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e per la verifica dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione stabilito all'articolo 15, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

— le ultime informazioni scientifiche dell'OMC e delle altre pertinenti organizzazioni,

— la situazione della qualità dell'aria e le potenzialità di riduzione negli Stati membri,

— la revisione della direttiva 2001/81/CE,

— i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure comunitarie di riduzione degli inquinanti atmosferici.

2. La Commissione tiene conto della possibilità pratica di adottare un valore limite più ambizioso per il PM2,5, sottopone a riesame il valore limite indicativo della seconda fase per il PM2,5 ed esamina se confermare o modificare detto valore.

3. Nell'ambito del riesame, la Commissione prepara inoltre una relazione sull'esperienza e la necessità di monitoraggio del PM10 e PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici nelle tecniche di misurazione automatica. Se opportuno, sono proposti nuovi metodi di riferimento per la misurazione del PM10 e PM2,5.

 

Articolo 33

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'11 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono a predisporre, entro il 1° gennaio 2009, un numero sufficiente di stazioni di fondo urbano per la misurazione dell'esposizione al PM2,5, necessarie per calcolare l'indicatore esposizione media a norma dell'allegato V, punto B, al fine di rispettare i termini e le condizioni di cui all'allegato XIV, punto A.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARÈIÈ

 

ALLEGATO I

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI

A. Obiettivi di qualità dei dati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente

L'incertezza (con un intervallo di fiducia del 95%) dei metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della guida CEN per l«Espressione dell'incertezza nelle misure» (ENV 13005-1999), alla metodologia della norma ISO 5725:1994 e alle indicazioni contenute nella relazione CEN sulla «Qualità dell'aria — Approccio alla stima dell'incertezza per i metodi di misura di riferimento per l'aria ambiente» (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le misurazioni individuali medie nel periodo considerato ai fini del calcolo del valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono) per un intervallo di fiducia del 95%. L'incertezza per le misurazioni in siti fissi va interpretata come applicabile nell'interno dell'opportuno valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono).

L'incertezza per la modellizzazione è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati del 90% dei singoli punti di monitoraggio, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi. L'incertezza per la modellizzazione va interpretata come applicabile nell'intorno dell'opportuno valore limite (o valore obiettivo in caso di ozono). Le misurazioni in siti fissi selezionate ai fini di un raffronto con i risultati della modellizzazione sono rappresentative della scala coperta dal modello.

L'incertezza per la stima obiettiva è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi.

Le prescrizioni per la raccolta minima dei dati e il periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

B. Risultati della valutazione della qualità dell'aria

Per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria è necessario presentare anche le seguenti informazioni:

— descrizione delle attività di valutazione svolte,

— metodi specifici utilizzati e loro descrizione,

— fonti dei dati e delle informazioni,

— descrizione dei risultati, comprese l'incertezza e, in particolare, l'estensione di qualsiasi area o, se del caso, la lunghezza della strada all'interno di una zona o di un agglomerato dove le concentrazioni superano il(i) valore(i) limite, il(i) valore(i)-obiettivo o l'obiettivo a lungo termine più il margine di tolleranza applicabile, e di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore o la soglia di valutazione inferiore,

— popolazione potenzialmente esposta a livelli superiori rispetto ai valori limite per la protezione della salute umana.

C. Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente: convalida dei dati

1. Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati istituiti nel punto A, le autorità e gli organismi competenti del caso designati a norma dell'articolo 3 devono garantire che:

— tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma degli articoli 6 e 9 siano tracciabili secondo i requisiti stabiliti nella sezione 5.6.2.2. della norma ISO/IEC 17025:2005,

— le istituzioni che gestiscono reti e singole stazioni di misurazione dispongano di un sistema consolidato di garanzia qualità e controllo qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare l'accuratezza degli strumenti di misura,

— sia istituita una procedura di garanzia/controllo qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le istituzioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai programmi correlati di garanzia qualità su scala comunitaria,

— i laboratori nazionali, designati dall'autorità competente o dall'organismo di cui all'articolo 3 e che partecipano alle attività di intercalibrazione a livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva, siano accreditati secondo la norma EN/ISO 17025 entro il 2010 per i metodi di riferimento di cui all'allegato VI.

I laboratori devono partecipare al coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia qualità di scala comunitaria che la Commissione organizza e devono anche coordinare, a livello nazionale, l'esecuzione adeguata dei metodi di riferimento e le attività di dimostrazione dell'equivalenza per i metodi diversi da quelli di riferimento.

2. Si considera che tutti i dati comunicati a norma dell'articolo 27 siano validi, eccettuati quelli indicati come provvisori.

 

ALLEGATO II

Determinazione dei requisiti per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (pm10 e pm2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente in una zona o in un agglomerato

A. Soglie di valutazione superiore e inferiore

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

1. Biossido di zolfo

2. Biossido di azoto e ossidi di azoto

3. Particolato (PM10/PM2,5)

4. Piombo

5.Benzene

6. Monossido di carbonioPiombo

B. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e da modellizzazioni.


 

ALLEGATO III

Valutazione della qualità dell'aria ambiente e ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente

A. In generale

La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutte le zone e gli agglomerati secondo i seguenti criteri:

1. La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutti i siti, eccettuati quelli di cui al paragrafo 2, secondo i criteri stabiliti nei punti B e C per l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi. I principi enunciati nei punti B e C si applicano anche se sono utili per individuare le ubicazioni specifiche in cui è stabilita la concentrazione degli inquinanti interessati, qualora la qualità dell'aria ambiente sia valutata attraverso misurazioni indicative o la modellizzazione.

2. La conformità con i valori limite finalizzati alla protezione della salute umana non è valutata nelle seguenti ubicazioni:

a) tutte le ubicazioni situate nelle zone cui il pubblico non ha accesso e in cui non vi sono abitazioni fisse;

b) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, all'interno di stabilimenti o impianti industriali ai quali si applicano tutte le pertinenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffici, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico.

B. Ubicazione su macroscala dei punti di campionamento

1) Protezione della salute umana

a) I punti di campionamento installati ai fini della protezione della salute umana devono essere situati in modo da fornire dati:

— sulle aree all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni più elevate alle quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del(i) valore(i) limite,

— sui livelli nelle altre aree all'interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale.

b) In generale, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misurazioni di micro-ambienti molto ridotti nelle immediate vicinanze dei punti; in altri termini, ciò significa che il punto di campionamento deve essere situato in modo che, se possibile, l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria su un tratto di strada lungo almeno 100 m per i siti legati alla circolazione e di una superficie pari ad almeno 250 m × 250 m per i siti industriali.

c) I siti di fondo urbano devono essere ubicati in modo tale che il livello di inquinamento cui sono esposti sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento rispetto alla stazione. In relazione al livello di inquinamento non deve prevalere un'unica fonte, a meno che tale situazione non sia caratteristica di un'area urbana più vasta. Questi punti di campionamento devono, in genere, essere rappresentativi di vari chilometri quadrati.

d) Se si devono valutare i livelli di fondo rurale, il punto di campionamento non deve essere influenzato da agglomerati o siti industriali situati nelle vicinanze, cioè siti a una distanza inferiore a cinque chilometri.

e) Quando devono essere valutati i contributi delle fonti industriali, almeno un punto di campionamento deve essere installato sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se la concentrazione di fondo è sconosciuta, è necessario installare un altro punto di campionamento nella direzione principale del vento.

f) Per quanto possibile, i punti di campionamento devono anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze.

g) Si deve tener conto della necessità di installare punti di campionamento nelle isole, dove ciò sia necessario per la protezione della salute umana.

2) Protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali I punti di campionamento finalizzati alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali devono essere situati a più di 20 km di distanza dagli agglomerati o a più di 5 km di distanza da altre zone edificate, impianti industriali o autostrade o strade principali con conteggi di traffico superiori a 50.000 veicoli al giorno; ciò significa che un punto di campionamento deve essere situato in modo tale che l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria presente in una superficie circostante di almeno 1.000 km2. Gli Stati membri possono provvedere affinché un punto di campionamento venga posto ad una distanza inferiore o sia rappresentativo della qualità dell'aria di un'area meno estesa tenendo conto delle condizioni geografiche o delle possibilità di protezione delle zone particolarmente vulnerabili.

Si deve tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria sulle isole.

C. Ubicazione su microscala dei punti di campionamento

Per quanto possibile devono applicarsi i seguenti criteri:

— l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero (per un angolo di almeno 270°‹) e non vi debbono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze del campionatore (di norma ad alcuni metri da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria sulla linea degli edifici, ad almeno una distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo),

— di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo.

Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia area,

— l'ingresso della sonda non deve essere collocato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non miscelate all'aria ambiente,

— lo scarico del campionatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore,

— per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento legate al traffico devono essere situate ad almeno 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo stradale;

Si può anche tener conto dei fattori seguenti:

— fonti di interferenza,

— sicurezza,

— accesso,

— disponibilità di energia elettrica e di linee telefoniche,

— visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente circostante,

— sicurezza del pubblico e degli addetti,

— opportunità di ubicare punti di campionamento per diversi inquinanti nello stesso sito,

— vincoli di pianificazione.

D. Documentazione e riesame della scelta del sito

I metodi di scelta del sito devono essere pienamente documentati nella fase di classificazione mediante fotografie dell'area circostante che riportino le coordinate geografiche e una mappa particolareggiata. I siti devono essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi.

 

ALLEGATO IV

MISURAZIONI NEI SITI DI FONDO RURALI A PRESCINDERE DALLA CONCENTRAZIONE

A. Obiettivi

Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli di fondo. Si tratta di informazioni essenziali per valutare i livelli più elevati nelle zone più inquinate (come il fondo urbano, i siti connessi ad attività industriali, i siti relativi al traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti atmosferici trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e capire il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle zone urbane.

B. Sostanze

La misurazione del PM2,5 deve comprendere almeno la concentrazione di massa totale e le concentrazioni dei componenti più opportuni per determinarne la composizione chimica. Devono essere comprese almeno le specie chimiche che figurano nell'elenco della tabella seguente.

C. Ubicazione

Le misurazioni devono essere effettuate in particolare in zone di fondo rurali, secondo le modalità definite nell'allegato III, punti A, B e C.

 

ALLEGATO V

Criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente

A. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai valori limite per la protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione

1. Fonti diffuse

2. Fonti puntuali

Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, si deve calcolare il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione.

B. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità all'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana A tal fine deve essere predisposto un punto di campionamento per milione di abitanti per l'insieme degli agglomerati e altre zone urbane con più di 100.000 abitanti. Questi punti di campionamento possono coincidere con quelli previsti al punto A.

C. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai livelli critici per la protezione della vegetazione in zone diverse dagli agglomerati

Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore

Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

1 stazione ogni 20.000 km2

1 stazione ogni 40.000 km2

 

 

Nelle zone insulari, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi deve essere calcolato tenendo conto del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della vegetazione.

 

ALLEGATO VI

Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, e ozono

A. Metodi di misurazione di riferimento

1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma EN 14212:2005 «Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence».

2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma EN 14211:2005 «Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence».

3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo

Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è descritto nel presente allegato, punto A.4. Il metodo di riferimento per la misurazione del piombo è descritto nella norma EN 14902:2005 «Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter».

4. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma EN 12341:1999 «Qualità dell'aria — Procedura di prova in campo per dimostrare l'equivalenza di riferimento dei metodi di campionamento per la frazione di PM10 del materiale particolato».

5. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma EN 14907:2005 «Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate matter».

6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene

Il metodo di riferimento per la misurazione del benzene è descritto nella norma EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3, «Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene concentrations».

7. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio

Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma EN 14626:2005 «Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy».

8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono

Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma EN 14625:2005 «Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry».

B. Dimostrazione dell'equivalenza

1. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo di campionamento e misurazione a condizione che riescano a dimostrare che esso dà risultati equivalenti a quelli dei metodi di cui al punto A o, nel caso del particolato, qualsiasi altro metodo per il quale gli Stati membri interessati riescano a dimostrare che presenta un rapporto coerente con il metodo di riferimento prescritto. In tal caso, i risultati ottenuti con il metodo utilizzato devono essere rettificati con un fattore di correzione per ottenere risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il metodo di riferimento.

2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di preparare e presentarle un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del paragrafo 1.

3. Nel valutare l'accettabilità del rapporto di cui al paragrafo 2, la Commissione fa riferimento ai suoi orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza (non ancora pubblicati). Se gli Stati membri hanno applicato fattori di correzione provvisori per ottenere un'approssimazione dell'equivalenza, questi ultimi devono essere confermati e/o modificati con riferimento agli orientamenti della Commissione.

4. Gli Stati membri garantiscono che, ove opportuno, la correzione sia anche applicata retroattivamente ai dati sulle misurazioni ricavati in passato per ottenere una migliore comparazione dei dati.

C. Standardizzazione

Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.

D. Introduzione di nuove apparecchiature

Tutte le nuove apparecchiature acquistate per l'attuazione della presente direttiva devono essere conformi al metodo di riferimento o equivalenti entro l'11 giugno 2010.

Tutte le apparecchiature utilizzate per le misurazioni in siti fissi devono essere conformi al metodo di riferimento o equivalenti entro l'11 giugno 2013.

E. Riconoscimento reciproco dei dati

Nell'effettuare l'omologazione per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti di prestazione dei metodi di riferimento elencati nel punto A, le autorità e gli organismi competenti designati ai sensi dell'articolo 3 accettano le relazioni sulle prove rilasciate in altri Stati membri da laboratori accreditati secondo la norma EN ISO 17025 per eseguire tali prove.


 

ALLEGATO VII

VALORI-OBIETTIVO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO

A. Definizioni e criteri

1. Definizioni

Per AOT40 (espresso in μg/m3 ∙ h) s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).

2. Criteri

B. Valori-obiettivo

C. Obiettivi a lungo termine

Criteri per la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione delle concentrazioni di ozono

Per le misurazioni in siti fissi si applicano i seguenti criteri:

A. Ubicazione su macroscala

Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente coordinare l'ubicazione dei punti di campionamento con le disposizioni relative al monitoraggio prescritte dal regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità .

B. Ubicazione su microscala

Se possibile deve essere seguita la procedura per l'ubicazione su microscala indicata nell'allegato III, punto C, assicurandosi inoltre che l'ingresso della sonda sia posizionato ben distante da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e a più di 10 m dalla strada più vicina e via via più distante in funzione dell'intensità di traffico.

C. Documentazione e riesame della scelta del sito

Devono applicarsi le procedure descritte nell'allegato III, punto D, con un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate nei rispettivi siti.


 

ALLEGATO IX

Criteri per calcolare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi delle concentrazioni di ozono

A. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo in siti fissi atte a valutare la qualità dell'aria in vista della conformità a valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine e soglie di informazione e di allarme se la misurazione in continuo è l'unica fonte di informazione

B. Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi in zone ed agglomerati che raggiungono gli obiettivi a lungo termine

Il numero di punti di campionamento per l'ozono, unito ad altri metodi di valutazione supplementari quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di biossido di azoto, deve essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine. Il numero di stazioni situate negli agglomerati e nelle altre zone può essere ridotto ad un terzo del numero indicato al punto A. Qualora le informazioni raccolte da stazioni di misurazione in siti fissi siano l'unica fonte di informazione, deve essere mantenuta almeno una stazione di monitoraggio. Se nelle zone in cui esistono altri metodi di valutazione a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni, deve essere istituito un coordinamento con un numero di stazioni nelle zone limitrofe tale da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine. Il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100.000 km2.

 

ALLEGATO X

MISURAZIONE DEI PRECURSORI DELL'OZONO

A. Obiettivi

Obiettivi principali di queste misurazioni sono l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza tra gli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate.

Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.

B. Sostanze

La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) e i pertinenti composti organici volatili (COV). È di seguito riportato un elenco dei composti organici volatili raccomandati ai fini della misurazione.

C. Ubicazione

Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle aree urbane o suburbane, presso tutti i siti di monitoraggio istituiti ai sensi della presente direttiva e considerati idonei alla luce degli obiettivi di monitoraggio di cui al punto A.

 

ALLEGATO XI

VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

A. Criteri

Fatto salvo l'allegato I, per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:

B. Valori Limite

 

ALLEGATO XII

SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME

A. Soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono

Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive in siti rappresentativi della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

B. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono

 

 

 

 

ALLEGATO XIII

LIVELLI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE

 

ALLEGATO XIV

OBIETTIVO NAZIONALE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE, VALORE-OBIETTIVO E VALORE LIMITE PER IL PM2,5

A. Indicatore di esposizione media

L'indicatore di esposizione media, espresso in μg/m3 (IEM), deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell'allegato V, punto B. L'IEM per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010.

Tuttavia, qualora non siano disponibili dati per il 2008, gli Stati membri possono basarsi sulla concentrazione media degli anni 2009 e 2010 o sulla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. Gli Stati membri che ricorrono a queste possibilità comunicano la loro decisione alla Commissione entro l'11 settembre 2008.

L'IEM per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti questi punti di campionamento. L'IEM è utilizzato per esaminare se l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione è raggiunto.

L'IEM per l'anno 2015 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2013, 2014 e 2015) ricavata dalla media di tutti questi punti di campionamento. L'IEM è utilizzato per esaminare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione è raggiunto.

B. Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione

Se l'IEM nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a 8,5 μg/m3, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero. L'obiettivo di riduzione è zero anche nei casi in cui l'IEM raggiunge il livello di 8,5 μg/m3 in qualsiasi momento nel periodo dal 2010 al 2020 ed è mantenuto a questo livello o al di sotto di esso.

C. Obbligo di concentrazione dell'esposizione

D. Valore-obiettivo

E. Valore limite

 

ALLEGATO XV

Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente

A. Informazioni da fornire a norma dell'articolo 23 (piani per la qualità dell'aria)

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato

a) regione;

b) città (mappa);

c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).

2. Informazioni generali

a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

b) stima della superficie inquinata (km2) e della popolazione esposta all'inquinamento;

c) dati utili sul clima;

d) dati topografici utili;

e) informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Autorità responsabili

nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento

a) concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

b) concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

c) tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento

a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);

b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);

c) informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione

a) informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell'atmosfera);

b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'11 giugno 2008, vale a dire

a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva

a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell'ambito del progetto;

b) calendario di attuazione;

c) stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.

B. Informazioni da fornire a norma dell'articolo 22, paragrafo 1

1. Tutte le informazioni di cui al punto A del presente allegato.

2. Le informazioni sullo stato di attuazione delle direttive indicate di seguito:

1) direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore ;

2) direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio ;

3) direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ;

4) direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ;

5) direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ;

6) direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ;

7) direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ;

8) direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ;

9) direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

10) direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

11) direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria ;

12) direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ;

13) direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le missioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli ;

14) direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici .

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

a) riduzione delle emissioni da fonti fisse garantendo che gli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni che costituiscono fonti di inquinamento fisse (anche per la biomassa) siano dotati di dispositivi di limitazione delle emissioni o siano sostituiti;

b) riduzione delle emissioni dei veicoli dotandoli di dispositivi di controllo delle emissioni. Deve essere valutata la possibilità di ricorrere ad incentivi economici per accelerare l'adozione di tali dispositivi;

c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici compatibili con l'ambiente, di veicoli stradali, carburanti/combustibili e impianti di combustione per ridurre le emissioni, compreso l'acquisto di:

— veicoli nuovi, compresi quelli a basse emissioni,

— servizi di trasporto con veicoli più ecologici,

— fonti di combustione fisse a basse emissioni,

— combustibili a basse emissioni per fonti fisse e mobili;

d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (comprese tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di «zone a basse emissioni»);

e) provvedimenti per incentivare il passaggio verso modi di trasporto meno inquinanti;

f) garanzia che vengano utilizzati combustibili a basse emissioni in fonti fisse di piccola, media e grande scala e in fonti mobili;

g) provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso il sistema di autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE, i piani nazionali previsti dalla direttiva 2001/80/CE e il ricorso a strumenti economici come imposte, tasse, tariffe o scambi delle quote di emissione;

h) eventualmente, provvedimenti destinati a proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili.

 

ALLEGATO XVI

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe sistematicamente a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

2. Le concentrazioni nell'aria ambiente ottenute devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati nell'allegato VII e negli allegati da XI a XIV. Le informazioni devono indicare almeno i livelli superiori agli obiettivi di qualità dell'aria, in particolare i valori limite, i valori-obiettivo, le soglie di allarme, le soglie di informazione o gli obiettivi a lungo termine fissati per l'inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell'aria e informazioni adeguate sugli effetti per la salute o, se del caso, per la vegetazione.

3. Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (almeno PM10), ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione. I dati forniti devono riguardare almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sui superamenti registrati:

— località o area in cui si è verificato il fenomeno,

— tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),

— ora d'inizio e durata del fenomeno,

— concentrazione oraria più elevata corredata, per l'ozono, dalla concentrazione media più elevata su 8 ore;

b) previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti e/i:

— area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione e/o di allarme,

— cambiamento previsto nell'inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento) e motivo del cambiamento previsto;

c) informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:

— informazione sui gruppi di popolazione a rischio,

— descrizione dei sintomi riscontrabili,

— precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere,

— dove ottenere ulteriori informazioni;

d) informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o dell'esposizione ad esso; indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;

e) qualora i superamenti siano solo previsti, gli Stati membri s'impegnano affinché i dati al riguardo siano forniti nella misura del possibile.


ALLEGATO XVII

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto del testo adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo per la direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. In particolare, la Commissione rileva l'importanza attribuita dal Parlamento europeo e dagli Stati membri alle misure comunitarie miranti a ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti alla fonte, di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e al considerando 16 della direttiva.

La Commissione riconosce la necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi per conseguire progressi significativi verso gli obiettivi stabiliti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente. La comunicazione della Commissione su una strategica tematica concernente l'inquinamento atmosferico propone una serie di possibili misure comunitarie. Da quando è stata adottata questa strategia si sono registrati significativi passi avanti in relazione a queste e ad altre misure:

— il Consiglio e il Parlamento hanno già adottato una nuova normativa concernente la limitazione delle emissioni di gas di scarico dei veicoli leggeri,

— la Commissione ha adottato una proposta legislativa per migliorare l'efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, ivi compresi gli impianti di agricoltura intensiva, e misure riguardanti le fonti di combustione industriali di dimensioni ridotte,

— la Commissione ha adottato una proposta legislativa che limiterà le emissioni dei gas di scarico dei motori installati nei veicoli commerciali pesanti,

— nel 2008 la Commissione intende presentare nuove proposte legislative destinate a:

— ridurre ulteriormente, per le principali sostanze inquinanti, le emissioni che ciascuno Stato membro è autorizzato a produrre,

— ridurre le emissioni legate al rifornimento degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio,

— affrontare la questione del contenuto di zolfo nei carburanti (ivi compresi i combustibili marittimi),

— inoltre sono in corso lavori preparatori per valutare la fattibilità di:

— miglioramento dell'ecoprogettazione delle caldaie e degli scaldacqua ad uso domestico e riduzione delle loro emissioni,

— riduzione del tenore di solventi nelle pitture, nelle vernici e nei prodotti per carrozzeria,

— riduzione delle emissioni di scarico delle macchine mobili non stradali e ottimizzazione dei benefici tratti dai carburanti non stradali a ridotto contenuto di zolfo già proposti dalla Commissione,

— la Commissione continua inoltre a esercitare pressioni sull'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per una riduzione sostanziale delle emissioni delle navi e si è impegnata a presentare delle proposte comunitarie qualora l'IMO non dovesse presentare proposte sufficientemente ambiziose entro il 2008.

La Commissione tuttavia, è vincolata dagli obiettivi della sua iniziativa «legiferare meglio» e dall'esigenza di fondare le sue proposte su una valutazione precisa degli impatti e dei benefici. A questo proposito e conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione continuerà a valutare l'esigenza di presentare nuove proposte legislative, riservandosi il diritto di decidere se e quando è opportuno presentare tali proposte.

 

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

I Paesi Bassi si sono sempre impegnati e continueranno ad impegnarsi a favore dell'attuazione di una politica europea in materia di qualità dell'aria ambiziosa ed effettiva. I Paesi Bassi si rallegrano pertanto per il fatto che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiano raggiunto un compromesso e si congratulano con il Parlamento europeo, la Commissione e la presidenza per il risultato ottenuto. La direttiva relativa alla qualità dell'aria attualmente stabilita rappresenta un passo avanti ad un tempo per l'ambiente e la salute umana.

Come già affermato nel contesto della posizione comune, la qualità dell'aria nei Paesi Bassi, per via del suo carattere transfrontaliero, è fortemente dipendente e trae grande beneficio da un approccio europeo effettivo. Per i Paesi Bassi è fondamentale disporre di una direttiva costituita da un pacchetto equilibrato di misure europee e nazionali, corredato di tabelle di marcia che rendano realistiche le norme. È soltanto così che gli Stati membri hanno la possibilità di realizzare effettivamente le ambiziose norme previste.

I Paesi Bassi si rallegrano per la dichiarazione della Commissione secondo cui presenterà misure comunitarie in tempo utile. Per poter realizzare ovunque ed entro i tempi previsti le norme in questione è necessario disporre di un'adeguata politica europea in materia di fonti. In questo contesto, i Paesi Bassi richiamano anche l'attenzione sull'assenza e sull'incertezza dei dati sulle emissioni e concentrazioni in particolare di PM2,5. Naturalmente, i Paesi Bassi si adopereranno al massimo per conformarsi per tempo alle norme della direttiva. Lo stato attuale delle conoscenze dovrebbe rendere tale obiettivo in gran parte possibile. Il programma di cooperazione nazionale sulla qualità dell'aria, che i Paesi Bassi stanno elaborando, dovrebbe consentire di soddisfare in tempo utile a dette norme anche negli ultimi luoghi in cui esse sono infrante.

I Paesi Bassi si compiacciono che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiano concluso la seconda lettura della direttiva sulla qualità dell'aria in tempo per l'entrata in vigore della direttiva all'inizio del 2008. Si tratta di un aspetto importante per il nostro approccio nazionale, ma anche per quello dei Paesi che ci circondano. Ovviamente, i Paesi Bassi si impegneranno a fondo affinché con il programma di cooperazione nazionale e con tutte le misure adottate a livello locale e regionale le norme europee possano essere effettivamente rispettate.

 



[1]    Con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/50/CE.

[2] Disposizioni analoghe erano previste, in precedenza, nella normativa comunitaria, solo dai paragrafi 4 degli artt. 3 e 5 della direttiva 1999/30/CE con riferimento al biossido di zolfo e al PM10.

[3]    E. De’ Munari, D. Mazza, Qualità dell’aria - Tutte le novità della direttiva europea, in “ARPA Rivista” n. 5/2008 (www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2008n5/DeMunariAR5_08.pdf).

[4]    Vale a dire "l'ozono cattivo" presente a bassa quota, da distinguere dall'ozono stratosferico, che non è un inquinante, ma un composto naturale della stratosfera.

[5]    In realtà nel decreto 183/2004 la dizione utilizzata è quella di “valori bersaglio”. La dizione “valori obiettivo” è invece quella utilizzata dallo schema di decreto in esame.

[6]    http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1.

[7]    In merito alla direttiva 2004/107/CE non vi è una vera e propria integrazione nella direttiva 2008/50/CE, in quanto si sancisce che questa sarà presa in considerazione quando sarà stata maturata un’esperienza sufficiente.

[8]    In merito alla direttiva 2004/107/CE non vi è una vera e propria integrazione nella direttiva 2008/50/CE, in quanto si sancisce che questa sarà presa in considerazione quando sarà stata maturata un’esperienza sufficiente.

[9]    La norma UNI EN 14907:2005 descrive un metodo normalizzato per la determinazione della concentrazione massica PM2,5 del particolato in sospensione in aria ambiente mediante campionamento del particolato su filtri e pesatura degli stessi su una bilancia analitica.

[10]   http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1.

[11]   http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1.

[12]   I valori limite per il PM10 previsti dalla direttiva 1999/30/CE impongono una concentrazione annuale di 40 microgrammi (μg)/m3 e una concentrazione giornaliera di 50 μg/m3, che non può essere superata più di 35 volte per anno civile.

[13]   Relazioni trasmesse dall’Italia ai sensi dell’art 11 della direttiva 96/62/CE - sostituita, a partire dall’11 giugno 2010, dalla direttiva 2008/50/CE.

[14]   Decisione (C(2009)7390) del 28 settembre 2009, e (C(2010)490) del 1° febbraio 2010.

[15]   Direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC); direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione; direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti; la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni dei solventi; tre direttive relative ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio (1978/176/CEE, 1982/883/CEE) 1992/112/CEE).

[16]   BREF: European BAT Reference Documents