Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure a sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette A.C. 54 - schede di sintesi
Riferimenti:
AC N. 54/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 125
Data: 25/02/2009
Descrittori:
COMUNI   DIFESA DEL SUOLO
INSEDIAMENTI RURALI   LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI   TUTELA DEL PAESAGGIO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Casella di testo: Progetti di legge25 febbraio 2009                                                                                                                            n. 125/0

Misure a sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette

A.C. 54

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 54

Titolo

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette

Iniziativa

parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

22

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

18 luglio 2008

Commissione competente

Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I,  II, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV e questioni regionali

 

 


Contenuto

Il testo della proposta - volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell’ambito territoriale dei piccoli comuni - riproduce il testo dell’AC 1174 della XIV legislatura, presentata da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati. Anche nella XV legislatura il testo è stato ripresentato e l'iter si è concluso con l'approvazione della sola Camera dei deputati (AS 1516, XV legislatura).

L’articolo 1precisa le finalità generali del provvedimento (comma 1):

§      promozione e sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell’ambito territoriale dei piccoli comuni;

§      tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, attraverso gli interventi previsti dal Capo III della proposta di legge;

§      adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l’obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico.

Il comma 2 fa salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di disporre interventi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, per le medesime finalità da questo indicate, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

Ai sensi del comma 3, le regioni redigono l’elenco dei piccoli comuni e provvedono ad individuare gli interventi per l’attuazione del provvedimento in esame.

L’articolo 2 reca la definizione, ai fini del provvedimento in esame, di “ piccoli comuni” secondo criteri demografici e di localizzazione.

I commi 3, 4 e 5 disciplinano la procedura per l’adozione, entro sei mesi, di un elenco dei piccoli comuni e dei comuni con alta densità di attività economiche e produttive, disponendone l’aggiornamento (comma 4) su base triennale.

Come esplicitato dalla rubrica dell’articolo, l’articolo 3 reca una serie di disposizioni che trova applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente art. 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

In particolare, il comma 1 attribuisce alle regioni il compito di promuovere, anche con il parere delle associazioni rappresentative degli enti locali, iniziative per incentivare l’unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Il comma 2 concerne l’attività amministrativa di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. I commi 3 e 4 riguardano l’attribuzione delle competenze del responsabile del procedimento in materia di appalti di lavori pubblici e la disapplicazione di alcune norme in materia di programmazione dei lavori e di adesione alle modalità di acquisto centralizzato. Il comma 5 autorizza l’uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l’attività di incasso e di trasferimento di somme. Ai sensi del comma 6, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il comma 7 prevede che tali comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero di alcuni beni immobili. Il comma 8 prevede la facoltà per le regioni di favorire l’esecuzione di opere destinate alla cablatura degli edifici nonché di implementare i servizi di comunicazione elettronica a banda larga. I commi 9 e 11 prevedono la possibilità, per le regioni, di incentivare l’adozione, da parte dei piccoli comuni, di misure rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell’arredo urbano, dell’ambiente e del paesaggio. Il comma 10, infine,con l’obiettivo di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, autorizza il governo a novellare l’art. 30, relativo alla dichiarazione di nascita, del D.P.R. 396/2000[1], sull’ordinamento dello stato civile, al fine di consentire ai genitori di dichiarare all’ufficiale dello stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi, ancorché diverso dal primo, purché nella medesima regione.

L’articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l’obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di “disagio insediativo” cui la proposta di legge intende porre rimedio.

In particolare, il comma 3 prevede che i comuni possano stipulare con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d’appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio.

L’articolo 5detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

L’articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government.

L’articolo 7reca al comma 1 disposizioni volte a garantire l’erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Il comma 2 riconosce all’amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d’intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

Il comma 3 stabilisce che il Ministro delle comunicazioni provveda ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L’articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni. In particolare, i commi 1 e 2 si riferiscono alla rete scolastica, mentre il comma 3 riguarda la cessione di attrezzature utilizzabili nelle scuole.

L'articolo 9stabilisce il principio in base al quale gli artigiani che risiedono nei piccoli comuni possono esporre e vendere i loro prodotti, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese, e autorizza i piccoli comuni a deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

L’articolo 10 stabilisce che nei piccoli comuni il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale e pertanto attribuisce ai comuni, alle province ed alle regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, la facoltà di prevedere specifiche agevolazioni al riguardo.

L’articolo 11 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

L’articolo 12 istituisce e disciplina il Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, recandone inoltre la disciplina.

L’articolo 13 dispone l’istituzione di un fondo per la concessione di contributi statali ai piccoli comuni destinati al finanziamento di interventi finalizzati a:

-        tutelare l’ambiente ed i beni culturali;

-        disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;

-        promuovere lo sviluppo economico e sociale;

-        incentivare l’insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti.

L’articolo 14 dispone una clausola di invarianza della spesa prevedendo che, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, all’attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si presentano già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 15 reca una modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rimuovere la limitazione al numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti..

Il Capo III della proposta di legge contempla specifici interventi volti al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree protette.

L’articolo 16definisce le finalità di tali interventi e ne delimita l’ambito di applicazione ai centri storici e ai nuclei abitati rurali dei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale o naturale regionale.

L’articolo 17demanda ai comuni l’individuazione degli ambiti urbani e rurali di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. A tal fine, esso prevede l’utilizzo dello strumento dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, nel cui ambito contempla interventi di riqualificazione ambientale e interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.

I successivi articoli 18 e 19definiscono le finalità e l’ambito di applicazione rispettivamente dei programmi di riqualificazione ambientale e dei programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.

L’articolo 20contiene un rinvio alle leggi regionali per la definizione delle procedure per l'adozione dei programmi integrati e per il relativo coordinamento con gli altri piani e programmi previsti dalla legislazione vigente.

In base all’articolo 21alle regioni è attribuita, inoltre, la facoltà di destinare parte delle somme loro attribuite per il recupero del patrimonio edilizio esistente alla formazione e alla realizzazione dei programmi integrati, eventualmente assegnando tali somme direttamente ai comuni che ne fanno richiesta.

L’articolo 22riconosce ai proprietari di immobili e di aree comprese nelle aree di riqualificazione la facoltà di presentare programmi integrati di intervento, prevedendo anche la possibilità di assegnare i fondi attribuiti dalle regioni direttamente ai privati. La stessa disposizione fa salve le norme in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, dettate dal capo IV della legge n. 179/1992 e individua le ulteriori risorse che possono essere utilizzati da parte dei comuni per promuovere o partecipare ai programmi.

Relazioni allegate

La pdl è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La pdl in esame è volta a introdurre nell’ordinamento principi generali per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette. In tale ambito si introducono modifiche a disposizioni di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni della pdl in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie».

Le disposizioni degli articoli 7 (Servizi postali e programmazione televisiva pubblica) e 8 (Istituti scolastici) sembrano inoltre afferire alle materie, rispettivamente, dell’ «ordinamento della comunicazione» e dell’«istruzione». demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. In tali materie lo Stato si limita a dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la definizione della normativa di dettaglio.

Le disposizioni del capo III appaiono riconducibili alle materie della «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, e «governo del territorio», di competenza concorrente.

Con riferimento all’art. 3, co. 6, si segnala che la Corte costituzionale ha giudicato costituzionalmente illegittime le disposizioni di due leggi regionali che prevedono benefici per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui introducevano come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruire dei benefici, avendone gli altri requisiti, l’esistenza di un’intesa per la regolazione dei rapporti della confessione con lo Stato (sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002).

Va inoltre osservato, con riferimento all’articolo 9, che la normativa commerciale è di competenza regionale. Occorre valutare, pertanto, la possibilità che residua allo Stato, sotto il vigore del nuovo titolo V della Costituzione, di derogare a disposizioni che potrebbero essere anche regionali, in una materia di competenza regionale.

Si osserva inoltre che all’articolo 10, la norma (statale) fissa vincoli procedurali (fra cui l’intesa con le associazioni degli esercenti) all’esercizio eventuale dell’attività normativa regionale in una materia di competenza esclusiva delle regioni.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 6 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla coesione territoriale (COM(2008(616). Nel Libro verde, la Commissione pone in via preliminare l’accento sulla salvaguardia della configurazione caratteristica del territorio europeo per quanto riguarda l'insediamento abitativo. Soltanto il 7% della popolazione europea vive in città di più di 5 milioni di abitanti, contro il 25% negli Stati Uniti. Fino adesso l'Europa è riuscita a mantenere un certo equilibrio fra l'urbanizzazione e la tutela delle zone rurali, che contribuisce a definire il modello di vita europeo.

Il documento propone soluzioni per evitare l'esodo rurale o l'eccessiva espansione delle zone urbane, a partire da tre concetti chiave: superare le differenze di densità; superare le distanze; superare le frontiere amministrative.

La consultazione  terminerà il 28 febbraio 2009, e la Commissione presenterà un’analisi dei risultati alla fine della primavera 2009

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi dell’art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata è definito l'elenco dei piccoli comuni.

Ai sensi dell’art. 3, co. 6, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L’art. 12 demanda a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la ripartizione del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni

Con riferimento al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all’art. 13, il comma 2 demanda ad undecreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati, mentre ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i singoli interventi.

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si rileva che numerose disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’art. 8, occorre valutare l’opportunità di coordinare la disposizione del comma 1 con la normativa vigente, nonché, a fini di semplificazione della legislazione, l’opportunità di sopprimere il comma 2.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che presso l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera sono attualmente all’esame le proposte di legge nn. 169, 582, 583 e 1129[2] per la riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia, che riproducono, nella sostanza, un analogo provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 550-A).

Con riferimento alla lett. b) del co. 4 dell’art. 3, si segnala che è in corso al Senato l’esame del ddl AS n. 1082[3]che reca, all’art. 2, norme in materia di centrali di committenza cui assoggettare anche i piccoli comuni, che la norma in commento intenderebbe, al contrario, escludere. Riguardo all’art. 3, co. 8., l’articolo 14 dell’AS 1082 prevede inoltre che il Governo definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari all’adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Con riferimento all’art. 3, co. 9, si segnala che analoghe disposizioni sono contenute nella pdl AC 1952[4] attualmente all’esame dell’VIII Commissione (Ambiente).

Riguardo all’art. 3, co. 10., si ricorda che al Senato è stata presentata la pdl AS 326[5], volta ad attribuire ad entrambi o ad uno dei genitori la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita del bambino, un luogo elettivo invece di quello effettivo ove la nascita è avvenuta. L’esame della proposta non è a tutt’oggi iniziato.

Con riferimento all’art. 11, si segnala altresì che le pdl AC 2 e 1951, in materia di tutela, governo e gestione pubblica delle acque e ripubblicizzazione del servizio idrico, attualmente all’esame della VIII Commissione (Ambiente), prevedono la modifica di numerose disposizioni in materia di servizio idrico integrato.

Formulazione del testo

Il comma 11 dell’art. 3 novella una disposizione del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non più in vigore, per cui appare necessaria un’adeguata riformulazione.

In riferimento ai “servizi essenziali” da garantire alle popolazioni locali di cui all’art. 4, si osserva che la disposizione non ne fornisce una definizione precisa, limitandosi a richiamare alcune tipologie di servizi al cittadino che devono essere comunque assicurate da parte dei soggetti competenti. In particolare, si segnala l’opportunità di definire ulteriormente il contenuto dell’espressione “servizi energetici” che, per la sua genericità e atecnicità, non consente di individuare una specifica prestazione erogabile ai cittadini.

Con riferimento al comma 1 dell’art. 7 si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del Decreto legge 16 maggio 2008, n.85 , le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico. Pertanto sembrerebbe maggiormente corretto sostituire il riferimento al “Ministero” con il richiamo al Dipartimento per le Comunicazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si rileva inoltre, riguardo all’art. 12, comma 2, lett. a), che sembrerebbe opportuno specificare il significato della locuzione “imposta comunale sugli immobili destinati […] ad attività economiche”, in quanto essa – alla luce delle agevolazioni ed esenzioni ICI disciplinate dal D.Lgs. n. 504 del 1992 e successive modificazioni –appare indeterminata.

La disposizione, inoltre, non specifica la natura delle agevolazioni, limitandosi a prescrivere che esse debbano riguardare gli “immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche”.



[1]     D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.

[2]     Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Il relativo dossier predisposto dal Servizio studi è disponibile all’indirizzo internet

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/AM0012.htm.

[3]     “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, approvato dalla Camera dei Deputati (AC 1441-bis) il 2 ottobre 2008 e trasmesso al Senato .

[4]      “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale”

[5]     Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita.