Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma - A.C. 975-2513-B Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 975/XVI   AC N. 2513-B/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 112    Progressivo: 1
Data: 07/03/2011
Descrittori:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI   IGIENE
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

Casella di testo: Progetti di legge7 marzo 2011                                                                                                                                  n. 112/1

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

A.C. 975-2513-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

975-2531-B

Titolo

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

24 febbraio 2011

Assegnazione

28 Febbraio 2011

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I (Affari costituzionali), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell’Unione Europea)

 

 


Contenuto

L’AC. 975-2513-B recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è stato approvato in un testo unificato dalla Camera all’unanimità il 9 febbraio 2010. Il Senato lo ha modificato, approvandolo all’unanimità (As 2005). L’unica modifica apportata attiene al contenuto del decreto ministeriale di attuazione (art.4) al quale è demandata altresì l’individuazione di misure volte ad utilizzare, con riferimento al confezionamento dei prodotti, di imballaggi ecocompatibili.

La Camera deve quindi esaminare il testo in seconda lettura, per la parte modificata.

Per quanto attiene al contenuto gli articoli 1 e 2, in stretta correlazione, sono volti a individuare l'oggetto del provvedimento e la definizione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alle diverse fasi del processo produttivo di lavorazione, tutte in ogni caso finalizzate alla valorizzazione del prodotto.

Il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ”di quarta gamma”, definendo come tali (art. 2) “i prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati, pronti per il consumo”, con la finalità di garantire sia la qualità alimentare e nutrizionale del prodotto, sia la sicurezza dello stesso, in relazione ai requisiti igienico-sanitari, sia l'informazione e la tutela del consumatore in particolare.

La definizione contenuta nel predetto art. 2 è integrata altresì con la descrizione delle fasi del processo di trasformazione cui sono sottoposti i prodotti, dalla raccolta e sino al confezionamento.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato non ha introdotto modifiche.

L'articolo 3 stabilisce i criteri generali concernenti le due fasi del confezionamento (comma 1) e della distribuzione (comma 2). I prodotti in questione possono essere confezionati singolarmente o in miscela, restando peraltro consentita una limitata aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, secondo una percentuale fissata dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo. Quanto alla distribuzione, essa può avvenire lungo l'intera filiera o tramite distributori automatici, nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale citato. Rispetto al testo approvato in prima lettura non sono state approvate modifiche.

L'articolo 4 prevede per l'attuazione della disciplina l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con il quale sono definiti, in linea con la normativa comunitaria, i parametri igienico-sanitari delle diverse fasi del processo produttivo e i requisiti qualitativi minimi, nonché le informazioni obbligatorie a tutela del consumatore che devono risultare sulle confezioni. Con la modifica apportata dal Senato si demanda altresì al decreto ministeriale di attuazione l’individuazione, con riguardo al confezionamento dei prodotti, di misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo quando prescritto dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, al fine di garantire sia la sicurezza alimentare sia la maggiore competitività delle imprese del settore.

 

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso allo strumento legislativo è finalizzato alla introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati pronti per il consumo, nell’ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo in esame interviene in un ambito che appare riconducibile alle materie “tutela della salute” e “alimentazione”, entrambe attribuite dall’art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.

 

 

Compatibilità comunitaria

Il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura.

Si tratta di una fattispecie che non trova puntuale riscontro nella normativa comunitaria per quanto riguarda la caratteristica saliente di tali prodotti, cioè quella di essere confezionati “pronti per il consumo”.

Peraltro con riferimento al contenuto del decreto ministeriale di attuazione l’articolo 4 richiama le norme di cui all’Allegato I (che definisce i requisiti specifici in merito alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli) del Regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l’allegato II, nonché il Regolamento (CE) 15 novembre 2005 n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

L’introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli confezionati pronti per il consumo si colloca quindi nell’ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.

Al riguardo, dato l’oggetto delle disposizioni che si intende introdurre con la p.d.l in esame, relative essenzialmente agli aspetti tecnici del processo di trasformazione ed alla etichettatura dei prodotti, sembrerebbero rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione U.E., previste rispettivamente dall’art. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli artt. 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione della disciplina di dettaglio per quanto concerne in particolare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, delle acque di lavaggio, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti alimentari di quarta gamma, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

L’Ac 975-2513-B è finalizzato a migliorare le garanzie igienico-sanitarie e l’informazione dei consumatori per quanto riguarda i cd. prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, cioè i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati pronti per il consumo.