| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
| Titolo: | Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma - A.C. 975-2513-B Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 112 Progressivo: 1 | ||||
| Data: | 07/03/2011 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||
7
marzo 2011 n.
112/1
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gammaA.C. 975-2513-BElementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
975-2531-B |
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Titolo |
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
Si |
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Numero di articoli |
4 |
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Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
24 febbraio 2011 |
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Assegnazione |
28 Febbraio 2011 |
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Commissione competente |
XIII Commissione (Agricoltura) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell’Unione Europea) |
L’AC. 975-2513-B recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è stato approvato in un testo unificato dalla Camera all’unanimità il 9 febbraio 2010. Il Senato lo ha modificato, approvandolo all’unanimità (As 2005). L’unica modifica apportata attiene al contenuto del decreto ministeriale di attuazione (art.4) al quale è demandata altresì l’individuazione di misure volte ad utilizzare, con riferimento al confezionamento dei prodotti, di imballaggi ecocompatibili.
Per quanto attiene al contenuto gli articoli 1 e
Il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ”di quarta gamma”, definendo come tali (art. 2) “i prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati, pronti per il consumo”, con la finalità di garantire sia la qualità alimentare e nutrizionale del prodotto, sia la sicurezza dello stesso, in relazione ai requisiti igienico-sanitari, sia l'informazione e la tutela del consumatore in particolare.
La definizione contenuta nel predetto art. 2 è integrata altresì con la descrizione delle fasi del processo di trasformazione cui sono sottoposti i prodotti, dalla raccolta e sino al confezionamento.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato non ha introdotto modifiche.
L'articolo 3 stabilisce i criteri generali concernenti le due fasi del confezionamento (comma 1) e della distribuzione (comma 2). I prodotti in questione possono essere confezionati singolarmente o in miscela, restando peraltro consentita una limitata aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, secondo una percentuale fissata dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo. Quanto alla distribuzione, essa può avvenire lungo l'intera filiera o tramite distributori automatici, nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale citato. Rispetto al testo approvato in prima lettura non sono state approvate modifiche.
L'articolo 4
prevede per l'attuazione della disciplina l'emanazione di un decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico e d'intesa con
Il ricorso allo strumento legislativo è finalizzato alla introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati pronti per il consumo, nell’ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.
Il testo in esame interviene in un ambito che appare riconducibile alle materie “tutela della salute” e “alimentazione”, entrambe attribuite dall’art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.
Il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura.
Si tratta di una fattispecie che non trova puntuale riscontro nella normativa comunitaria per quanto riguarda la caratteristica saliente di tali prodotti, cioè quella di essere confezionati “pronti per il consumo”.
Peraltro con riferimento al contenuto del decreto ministeriale di attuazione l’articolo 4 richiama le norme di cui all’Allegato I (che definisce i requisiti specifici in merito alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli) del Regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l’allegato II, nonché il Regolamento (CE) 15 novembre 2005 n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
L’introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli confezionati pronti per il consumo si colloca quindi nell’ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.
Al riguardo, dato l’oggetto delle disposizioni che si intende introdurre con la p.d.l in esame, relative essenzialmente agli aspetti tecnici del processo di trasformazione ed alla etichettatura dei prodotti, sembrerebbero rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione U.E., previste rispettivamente dall’art. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli artt. 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.
L’articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d’intesa con
L’Ac 975-2513-B è finalizzato a migliorare le garanzie igienico-sanitarie e l’informazione dei consumatori per quanto riguarda i cd. prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, cioè i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati pronti per il consumo.