Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab - A.C. 2422 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2422/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 216
Data: 30/09/2009
Descrittori:
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI   DONNE
ISLAMISMO   RELIGIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

30 settembre 2009

 

n. 216/0

Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

A.C. 2422

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2422

Titolo

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

Iniziativa

On. Sbai e on. Contento

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

6 maggio 2009

assegnazione

26 maggio 2009

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia)

 

 


Contenuto

L’articolo unico della proposta di legge integra il contenuto del primo comma dell’art. 5 della legge n. 152 del 1975 (cd. legge Reale), concernente il cd. reato di travisamento, prevedendo espressamente il divieto di «utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab».

 

Si ricorda che per burqa si intende generalmente un indumento che copre completamente il corpo, con una griglia sugli occhi che permette la visuale. Con il termine niqab ci si riferisce invece generalmente ad un velo che copre completamente il volto, lasciando scoperti solo gli occhi.

Il burqa ed il niqab si caratterizzano dunque per il fatto di coprire integralmente il volto della donna che li indossa e in ciò si differenziano da altri indumenti della tradizione islamica (hijab, chador…) che, pur potendo coprire in vari modi i capelli, le spalle e anche la fronte, lasciano comunque scoperto il volto.

 

Si valuti l’opportunità di definire più specificamente i termini burqa e nijab, anche in considerazione del fatto che essi concorrono a determinare una fattispecie di reato. L’uso di termini stranieri (nel caso particolare, arabi) può infatti dar luogo ad incertezze interpretative, soprattutto quando, come nel caso di specie, i termini possono essere utilizzati con significati parzialmente differenti, a seconda del luogo e del contesto.

 

L’art. 5, primo comma, primo periodo, della cd. legge Reale[1] stabilisce il divieto di usare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

Il secondo periodo dispone che è in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione è facoltativo l'arresto in flagranza.

La sanzione è stata aumentata dal DL 144/2005 (convertito dalla L 155/2005), in materia di terrorismo internazionale (in precedenza la sanzione era l'arresto da sei a dodici mesi e l'ammenda da lire 300.000 a lire 800.000).

 

L'ambito di applicazione della norma è quindi limitato alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi ed altri mezzi idonei, sia usando tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche (cfr. Cass. Penale, I sez. sent. n. 1197 del 1985).

 

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, il luogo pubblico è un luogo liberamente accessibile da tutti senza particolari limitazioni, essendo quello il suo scopo ed utilizzo normale e prevalente (una piazza, una strada, una spiaggia, ecc.).

Luogo aperto al pubblico è invece quello in cui l’accesso è libero ma in qualche modo regolamentato dal proprietario pubblico o privato (si pensi ad un orario d'apertura-chiusura, al pagamento di un biglietto d'ingresso, all'obbligo d'iscrizione ad un club o ad un’associazione ovvero ad altre specifiche disposizioni limitative dell’accesso…)[2].

Sembra quindi potersi affermare che un luogo di culto può essere considerato come luogo aperto al pubblico. In tal senso, si richiama Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 4486 dell’11 aprile 1992, che ha ritenuto che «la sagrestia deve considerarsi come luogo aperto al pubblico; infatti, quale che sia il regime giuridico di essa secondo il diritto canonico, in quanto bene appartenente alla chiesa, unicamente rilevante per l'ordinamento statuale è la situazione di fatto a cui sono concretamente esposti i beni ecclesiastici. Pertanto, anche se i parroci hanno giurisdizione esclusiva sulle sagrestie ed i fedeli non possono disporre liberamente delle cose ivi custodite, il dato di fatto rilevante è che non è interdetto assolutamente l'accesso del pubblico, non è, cioè, vietata la frequenza, pur se occasionale, ma attuabile senza particolari condizioni, del pubblico».

 

La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 5 L 152/1975, l’utilizzo del burqa è sorretto da motivazioni religiose o culturali,che costituiscono giustificato motivo ed escludono la configurabilità del reato.

Può richiamarsi al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 19 Giugno 2008, n. 3076. Il Consiglio di stato rileva che non risulta pertinente, in caso di utilizzo del burqa, il richiamo all’art. 5 L 152/1975. «La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”. Con riferimento al “velo che copre il volto”, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo. Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento. Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze». Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’annullamento da parte del prefetto dell’ordinanza di un sindaco che, sulla base dell’art. 5 L 152/75 e dell’art. 85 RD 773/1931 (che vieta di comparire mascherati in luogo pubblico) vietava di circolare in pubblico indossando il burqa o il chador; l’ordinanza esorbita infatti dalle competenze del sindaco in tema di pubblica sicurezza, risolvendosi in una sorta di interpretazione autentica della normativa vigente).

 

Laproposta di legge prevede il divieto di utilizzo del burqa e del niqab «al fine di cui al primo periodo» dell’art. 5 L 152/1975.

 

Si osserva in proposito che l’espressione «al fine di cui al primo periodo» può dar luogo ad incertezze in sede interpretativa. La finalità prevista dal primo periodo (riferita ai mezzi utilizzati) è il «rendere difficoltoso il riconoscimento della persona»; non risulta però chiaro se il richiamo alla finalità possa essere esteso anche agli altri elementi costitutivi del reato, ossia il trovarsi in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’assenza di giustificato motivo.

 

Dalla relazione illustrativa, sembrerebbe evincersi che la finalità dell’intervento legislativo sia quella di vietare in ogni caso l’utilizzo del burqa e del nijab in luoghi pubblici o aperti al pubblico, escludendo che esso possa integrare un giustificato motivo di travisamento.

 

Si ricorda infine che la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione prevede che «in  Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non  sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò  impedisce  il  riconoscimento  della  persona e  la  ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri» (punto 26). La Carta, avente valore di direttiva generale per l’Amministrazione dell’Interno, è allegata al Decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2007, che prevede che il Ministero si ispira ai valori contenuti nel documento e orienta le relazioni con le comunità di immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta stessa, nella prospettiva dell’integrazione e della coesione sociale.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario, in quanto si modifica la normativa penale vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

 

 

 


 

L. 22 maggio 1975, n. 152
Testo vigente

L. 22 maggio 1975, n. 152
Modificazioni proposte dall’A.C. 2422

[…]

[…]

Art. 5..

Art. 5.

È’ vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

È’ vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. E’ altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l'utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro .

Identico.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza

Identico.

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento istituzioni

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File: ac0378_0.doc



[1] Come sostituito dall’art. 2 L 533/1977

[2] Un luogo esposto al pubblico è invece uno spazio dove lo spazio stesso, ciò che vi si trova e ciò che vi accade può essere esposto alla visione di un generico pubblico di persone (ad es., l’interno di una stanza privata visibile dalla finestra).