Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: I referendum elettorali del 21 giugno 2009
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 72
Data: 25/05/2009
Descrittori:
REFERENDUM ABROGATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

I referendum elettorali
del 21 giugno 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 72

 

 

 

25 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3588 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ac0287.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

Il procedimento referendario  5

Il contenuto dei quesiti referendari7

§      Il primo quesito  7

§      Il secondo quesito  9

§      Il terzo quesito  9

Testo dei quesiti referendari

§      Quesito n. 1: Elezione della Camera dei deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste  13

§      Quesito n. 2: Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste  17

§      Quesito n. 3: Elezione della Camera dei deputati – Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione  19

Testo a fronte

§      Quesito n. 1  23

§      Quesito n. 2  37

§      Quesito n. 3  45

Normativa di riferimento

§      D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, conv. con mod., Legge 25 marzo 2009, n. 26. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie  49

§      Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Deliberazione 22 aprile 2009, n. 58/09/CSP. Atto di indirizzo sull’informazione in materia di referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006  60

§      Legge 28 aprile 2009, n. 40. Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009  62

§      Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009. Nuova indizione del referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  64

§      Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009. Nuova indizione del referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  68

§      Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009. Nuova indizione del referendum popolare per l’abrogazione di alcune parole dell’articolo 19 e dell’intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  71

§      Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Deliberazione 14 maggio 2009 Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009  73

§      Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Deliberazione 15 maggio 2009, n. 80/09/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del senato della repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009  80

Corte di cassazione Ufficio centrale per il referendum

§      Ordinanza 28 novembre 2007  103

§      Ordinanza 13 dicembre 2007  127

Corte costituzionale

§      Corte Costituzionale Sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15  131

§      Corte Costituzionale Sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16  149

§      Corte Costituzionale Sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 17  164


Schede di lettura

 


Premessa

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009 sono stati indetti tre referendum popolari, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957) e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica (D.Lgs. 533/1993).

 

La data del voto è stata fissata per domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione il lunedì successivo.

 

Il presente dossier fornisce elementi di documentazione in ordine al procedimento referendario, al contenuto di ciascuno dei tre quesiti ed all’effetto del loro eventuale accoglimento sulla disciplina legislativa per l’elezione della Camera e del Senato.

 


Il procedimento referendario

24 ottobre 2006             La cancelleria della Corte di Cassazione raccoglie a verbale le dichiarazioni dell’intento di promuovere la richiesta dei referendum abrogativi rese da parte dei promotori (annuncio della richiesta pubblicato nella G.U. 26 ottobre 2006, n. 250).

24 luglio 2007                Presentazione delle richieste (deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e dei relativi certificati elettorali).

30 ottobre 2007             Presentazione da parte dei promotori di due memorie con cui chiedono all’Ufficio centrale per il referendum la rettifica di alcune irregolarità nella formulazione del primo e del secondo quesito concernenti la mancate inclusione, tra le disposizioni oggetto dei referendum, di alcune norme. Il 5 novembre 2007 l’Ufficio centrale per il referendum dichiara ammissibile la richiesta di rettifica. Con memoria depositata il 16 novembre 2007 i promotori riformulano i quesiti.

28 novembre 2007        Ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione che dichiara legittime le richieste e stabilisce le denominazioni dei referendum.

13 dicembre 2007         Ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione che corregge alcuni errori materiali dell’ordinanza 20 novembre 2007.

16-30 gennaio 2008      Sentenze n. 15, 16 e 17 della Corte costituzionale che dichiarano ammissibili le richieste.

5 febbraio 2008             D.P.R. di indizione dei referendum (pubblicati nella G.U. 6 febbraio 2008, n. 31; data di svolgimento prevista: domenica 18 e lunedì 19 maggio 2008).

6 febbraio 2008             D.P.R. n. 19 di scioglimento anticipato delle Camere; D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera e del Senato (pubblicati nella G.U. 6 febbraio 2008, n. 31). A seguito dell’anticipato scioglimento delle Camere, i referendum già indetti si intendono automaticamente sospesi, e i termini del procedimento referendario riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione (L. 352/1970, art. 34).

20-25 febbraio 2008      Ordinanza n. 38 della Corte costituzionale che dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dai promotori dei referendum a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che ha fissato al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum.

13-14 aprile 2008          Elezioni per il rinnovo delle Camere.

23 aprile 2009               Il Consiglio dei ministri individua il 14 giugno 2009 (con proseguimento nella giornata del lunedì seguente) quale data da proporre al Capo dello Stato, in base alla legislazione vigente, per lo svolgimento delle operazioni di voto per i referendum abrogativi in materia elettorale.

29 aprile 2009               Entra in vigore la legge 28 aprile 2009, n. 40, Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 (G.U. 29 aprile 2009, n. 98). La legge stabilisce che i referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno (anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno, come dispone in via generale l’art. 34 della L. 352/1970), in previsione del contemporaneo svolgimento dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative, previsto per il 21 giugno 2009.

30 aprile 2009               Nuova deliberazione del Consiglio dei ministri che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 40/2009, individua nel 21 giugno 2009 la data da proporre al Capo dello Stato per la nuova indizione delle tre consultazioni referendarie.

30 aprile 2009               D.P.R. di nuova indizione dei referendum (pubblicati nella G.U. 30 aprile 2009, n. 99).

21-22 giugno 2009        Data di svolgimento dei referendum.

 

 


 

Il contenuto dei quesiti referendari

I tre quesiti intervengono su diverse parti della disciplina per l’elezione delle Camere, come risultante dalla riforma approvata con L. 270/2005[1], operando un’abrogazione “mirata” di parole o frasi; il testo risultante da tali soppressioni configurerebbe un sistema elettorale in parte diverso da quello in vigore.

 

Si ricorda al riguardo che la Corte costituzionale, nell’ambito della propria giurisprudenza in tema di ammissibilità dei referendum, ha ritenuto ammissibili i quesiti riguardanti leggi elettorali purché “ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo” (cfr. tra le altre, le sentt. 32/1993; 5/1995; 26/1997).

 

In estrema sintesi, il primo e il secondo dei tre quesiti referendari incidono su varie disposizioni, rispettivamente, del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957[2]) e del testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica (D.Lgs. 533/1993[3]), al fine di sopprimere la disciplina che permette il collegamento di più liste in coalizioni. In caso di esito positivo dei referendum, si avrebbe quale principale conseguenza l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista singola – e non più alla coalizione di liste – che ottenesse il maggior numero di seggi.

Il terzo quesito reca l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico per l’elezione della Camera, avente quale effetto l’eliminazione della possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni.

Il primo quesito

Il primo quesito referendario abroga i commi 1 e 2 dell’art. 14-bis del D.P.R. 361/1957 (introdotto dalla riforma elettorale del 2005), che consentono ai partiti e gruppi politici che si presentano alle elezioni di effettuare il collegamento in coalizione delle liste da essi presentate. Conseguentemente, il quesito prevede anche l’abrogazione delle numerose altre disposizioni del testo unico che fanno riferimento alle coalizioni.

 

Il referendum non ha ad oggetto le disposizioni relative al deposito del programma elettorale ed alla contestuale indicazione del “capo della forza politica”, che dunque resterebbero in vigore (salva, ovviamente, l’impossibilità di indicare un “capo della coalizione”).

 

Risulterebbero in particolare soppresse ampie parti degli artt. 83 e 84, che disciplinano il meccanismo di assegnazione dei seggi. Ne conseguirebbe un sistema di riparto sostanzialmente diverso da quello vigente.

 

Per l’elezione dei 618 deputati nel territorio nazionale, il testo unico per l’elezione della Camera prevede oggi un sistema elettorale di tipo proporzionale con eventuale premio di maggioranza[4], secondo il quale:

§         il riparto dei seggi è effettuato in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge;

§         il premio di maggioranza – consistente nell’attribuzione complessiva di 340 seggi, pari al 55 per cento del totale dei seggi della Camera assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale – è attribuito alla coalizione di liste o alla lista più votata, qualora tale coalizione o lista non abbia già conseguito almeno 340 seggi.

 

L’esito favorevole all’approvazione del referendum avrebbe le seguenti conseguenze:

§         la partecipazione al riparto proporzionale dei seggi non più delle coalizioni, ma delle sole singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. La scomparsa delle coalizioni comporterebbe, in altri termini, anche il venir meno dell’articolata serie di soglie di sbarramento oggi prevista per le coalizioni medesime e per le liste ad esse collegate: resterebbe in vigore la sola soglia del 4 per cento prevista oggi per le liste “non collegate”[5];

§         l’attribuzione del premio di maggioranza[6] non più alla coalizione di liste, ma alla lista singola che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale. Analogamente a quanto consentito dalla disciplina in vigore, che non prevede una soglia minima per l’operatività del premio di maggioranza, quest’ultimo sarebbe attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, indipendentemente dall’ampiezza del suo risultato elettorale in termini assoluti.

Il secondo quesito

Il secondo quesito referendario persegue effetti del tutto analoghi al primo, in relazione al sistema per l’elezione del Senato.

 

Per l’elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato prevede un sistema di tipo proporzionale con eventuale attribuzione di un premio in ambito regionale:

§         in ogni regione, i seggi sono attribuiti alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento previste dalla legge;

§         sempre nell’ambito di ciascuna regione, è assegnato un “premio di coalizione regionale” alla coalizione di liste o alla lista più votata, qualora tale coalizione o lista non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione[7].

 

Anche in questo caso, il quesito prevede l’abrogazione delle diverse disposizioni che, nel D.Lgs. 533/1993, fanno riferimento alle coalizioni; le abrogazioni parziali riferite agli 16, 17 e 19, in particolare, determinerebbero un sistema di attribuzione dei seggi in virtù del quale:

§         i seggi sarebbero ripartiti (non più tra le coalizioni ma) tra le sole liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi;

§         il “premio regionale” sarebbe attribuito (non più alla coalizione di liste, ma) alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione regionale[8].

Il terzo quesito

La vigente disciplina elettorale non reca limiti alla possibilità per un candidato di essere incluso in liste, aventi lo stesso contrassegno, presentate in più circoscrizioni. I candidati che siano stati eletti in più circoscrizioni sono tenuti ad optare per una di esse, così da consentire la proclamazione dei subentranti nelle altre circoscrizioni. L’opzione ha luogo entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione. Mancando l’opzione, si procede per sorteggio (art. 85, D.P.R. 361/1957).

L’art. 19 del D.P.R. 361/1957, peraltro (oltre a vietare la candidatura contestuale alla Camera e al Senato), dispone che “nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione”.

Il terzo quesito referendario prevede la soppressione, all’interno di quest’ultimo articolo, delle parole: “nella stessa”. Il testo risultante (“nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione”) determina il venir meno della possibilità per un candidato di presentarsi in più di una circoscrizione.

Il divieto avrebbe effetto sia per le candidature alla Camera sia per quelle al Senato: l’art. 19 del testo unico per l’elezione della Camera trova infatti applicazione anche ai fini dell’elezione del Senato, in virtù del rinvio operato dall’art. 9, comma 5, del relativo testo unico.

Il quesito prevede altresì la consequenziale abrogazione dell’art. 85 del D.P.R. 361/1957, che disciplina l’opzione del deputato eletto in più circoscrizioni.


Testo dei quesiti referendari


Quesito n. 1:
Elezione della Camera dei deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche”;

art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno”;

art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;

art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: “1, 2 e”;

art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;

art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”;

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;

art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;

art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;

art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;

art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;

art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;

art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “,3”?.


Quesito n. 2:
Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “non collegate”;

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “, nonche’, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”;

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;

art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi”;

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste e”;

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste o”;

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste e”;

art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;

art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;

art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;

art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8.”?


Quesito n. 3:
Elezione della Camera dei deputati – Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive intitolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”;

art. 85?.

 


Testo a fronte

 


Quesito n. 1

Testo a fronte tra il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati nel testo vigente e le modifiche conseguenti all’eventuale approvazione del referendum (quesito n. 1).

In carattere grassetto sono indicate le parti della legge di cui viene proposta l’abrogazione.

 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Testo vigente

modifiche conseguenti all’eventuale approvazione del referendum

(...)

 

Articolo 14

 

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

Identico

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Identico

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Identico

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica

Identico

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Identico

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore .

Identico

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Identico

Articolo 14-bis

 

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Abrogato

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

Abrogato

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco.

Articolo 15

 

Il deposito del contrassegno di cui all’articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Identico

Agli effetti del deposito, l’apposito Ufficio del Ministero dell’interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

 

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

 

(...)

 

Articolo 18-bis

 

1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Identico

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Identico

(...)

 

Articolo 24

 

L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) [Abrogato dal comma 9 dell’art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270];

Identico

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

Identico

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);

Identico

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione.

Identico

(...)

 

Articolo 31

 

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

Identico

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. Sulle schede i contrassegni sono riprodotti. L’ordine delle singole liste, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

(...)

 

Articolo 83

 

1. 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

Identico

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

Identico

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

Abrogato

3) individua quindi:

Identico

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

Abrogata

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

4) tra le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

5) verifica poi se la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

Abrogato

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

Abrogato

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

Abrogato

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

2. Qualora la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

Abrogato

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Identico

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Identico

Articolo 84

 

1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

Identico

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

Identico

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

Abrogato

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

Identico

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

Identico

(...)

 

Articolo 86

 

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

Identico

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

Identico

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

Identico

(...)

 


Quesito n. 2

Testo a fronte tra il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica,nel testo vigente, e le modifiche conseguenti all’eventuale approvazione del referendum (quesito n. 3).

In carattere grassetto sono indicate le parti della legge di cui viene proposta l’abrogazione.

 

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

Testo vigente

modifiche conseguenti all’eventuale approvazione del referendum

Articolo 1

 

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Identico

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio regionale.

3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

Identico

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

Identico

(...)

 

Articolo 8

 

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l’elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Identico

Articolo 9

 

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Identico

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

Identico

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Identico

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Identico

(...)

 

Articolo 11

 

1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

Identico

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

Identica

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

Identica

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;

Identico

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

Identico

2. [I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall’unico comma 1 dalla L. 270/2005].

 

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni sono riprodotti. L’ordine delle singole liste, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Identico

4-bis. La scheda elettorale per l’elezione uninominale nel collegio della Valle d’Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

 

(...)

 

Articolo 16

 

1. L’ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

Identico

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) individua quindi:

Identica

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

Abrogato

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi.

2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi.

Articolo 17

 

1. L’ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

1. L’ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna singola lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

2. L’ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.

 

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

Abrogato

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre singole liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

Abrogato

7. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

Identico

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

Abrogato

Articolo 17-bis

 

1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.

1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 4, 5.

(...)

 

Articolo 19

 

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

 

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8.

Abrogato

(...)

 


Quesito n. 3

Testo a fronte tra il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati nel testo vigente e le modifiche conseguenti all’eventuale approvazione del referendum (quesito n. 3).

In carattere grassetto sono indicate le parti della legge di cui viene proposta l’abrogazione.

 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Testo vigente

modifiche conseguenti all’eventuale approvazione del referendum

(...)

 

Articolo 19

 

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

(...)

 

Articolo 85

 

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l’opzione, si procede al sorteggio.

Abrogato

(...)

 

 


Normativa di riferimento

 


 

D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, conv. con mod., Legge 25 marzo 2009, n. 26.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

 

 

(1) (2)

------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 marzo 2009, n. 26.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

 

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009

1. Limitatamente all’anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

 

a)  le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b)  ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c)  le operazioni previste dall’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l’annuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell’articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d)  per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e)  le cartoline avviso agli elettori residenti all’estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f)  salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g)  gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h)  l’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell’inizio delle operazioni di votazione;

i)  gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l)  l’ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l’ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

m)  lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n)  ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o)  in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3) .

 

2.  In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall’attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

 

3.  In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

 

 

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(3) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera vedi il comma 2 dell’art. 1, L. 28 aprile 2009, n. 40.

 

 

Art. 1-bis

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali (4)

1.  All’articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

 

2.  Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».

 

3.  All’articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

 

4.  All’articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

 

5.  All’articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

 

 

 

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(4) Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

 

 

Art. Art. 2

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

 

a)  appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b)  dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c)  professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell’Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all’estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.

 

2.  Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

 

3.  Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

 

4.  Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

 

5.  L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

 

6.  Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

 

7.  Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.

 

8.  Il Ministero dell’interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all’elettore temporaneamente all’estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l’indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

 

9.  I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

 

10.  Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

 

11.  I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d’appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all’elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all’elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

 

12.  Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all’elettore all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d’appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l’articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

 

13.  L’assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

 

14.  Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

 

15.  A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a)  apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b)  procede all’apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1)  accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto;

2)  accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3)  accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4)  annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c)  successivamente, procede all’apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;

d)  incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell’urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

 

16.  A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

 

17.  Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

 

17-bis.  Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000. (5)

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(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

 

 

Art. 3

Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009

1.  In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

 

a)  appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b)  dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c)  professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi.

 

2.  A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

 

3.  Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

 

4.  Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all’estero, l’assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

 

5.  Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione e per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell’Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l’esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

 

 

Art. 4

Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell’anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (6)

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(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

 

 

Art. 4-bis

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE (7)

1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

 

2.  Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.

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(7) Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

 

 

Art. 5

Copertura finanziaria

1.  All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

 

 

Art. 6

Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Deliberazione 22 aprile 2009, n. 58/09/CSP.
Atto di indirizzo sull’informazione in materia di referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 2009, n. 101.

 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 aprile 2009;

 

Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

 

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

 

Vista la segnalazione del Comitato promotore dei referendum elettorali del 14 aprile 2009 (prot. n. 30352), con la quale, nell’approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006, è stato richiesto l’intervento dell’Autorità inteso ad assicurare il rispetto da parte delle emittenti pubbliche e private del diritto all’informazione dei cittadini al fine di garantire una corretta informazione sull’iniziativa referendaria di cui trattasi;

 

Ritenuta l’importanza di una corretta informazione sui temi dell’iniziativa referendaria nella fase precedente allo svolgimento della campagna elettorale, che si riconnette all’esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

 

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

 

Considerato che l’Autorità è chiamata dall’art. 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

 

Rilevato, altresì, che l’art. 7, comma 3, dello stesso Testo unico prevede che l’Autorità debba rendere effettiva l’osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda;

 

Ritenuta, pertanto, l’opportunità di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l’informazione relativa ai temi e alle modalità della prossima consultazione relativa ai referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361(Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), si svolga nell’osservanza dei principi indicati;

 

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

Delibera:

 

[Testo della deliberazione]

 

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono invitate a fornire una corretta informazione sui temi inerenti l’iniziativa referendaria di prossima convocazione avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione, al fine di contribuire alla formazione di una libera opinione da parte dei cittadini.

 

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

 


 

Legge 28 aprile 2009, n. 40.
Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009

 

 

 

 Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 98.

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

1. I referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

 

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.

 

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 


 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009.
Nuova indizione del referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

 

 

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2009, n. 99

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale e’ stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il referendum popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 e’ stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

 

E m a n a

 

il seguente decreto:

 

E’ nuovamente indetto il referendum popolare per l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 14-bis, comma 1: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.»; art. 14-bis, comma 2: «La dichiarazione di collegamento e’ effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.»; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: «I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.»; art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: «1, 2 e»; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: «dei collegamenti ammessi»; art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione e’ altresi’ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14.»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «, nonche’, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 83, comma 1, numero 2): «2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonche’ la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): «a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «non collegate»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: «, nonche’ le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 6): «6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche’ la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 7): «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al n. 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia’ individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente cosi’ ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita’ di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia’ determinati ai sensi del numero 4);»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «varie coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi’ l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «coalizioni o»; art. 83, comma 1, numero 9): «9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi’ ottenuti; in caso di parita’, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita’ di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita’ di seggi eccedenti da parte di piu’ liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu’ liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e’ attribuito alla lista con la piu’ alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «di tutte le liste della coalizione o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste e»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 4: «L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «numero 6),»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «e 9)»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 84, comma 3: «Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia’ utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.»; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: «e 3»; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: «, 3».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi’ 22 giugno 2009.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addi 30 aprile 2009

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

 


 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009.
Nuova indizione del referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

 

 

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2009, n. 99

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale e’ stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il referendum popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 e’ stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

 

E m a n a

 

il seguente decreto:

 

E’ nuovamente indetto il referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «di coalizione»; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione e’ altresi’ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, nonche’, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono»; art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): «1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;»; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: «nonche’ le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste e»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 17, comma 3: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia’ individuato ai sensi del comma 1, ottenendo cosi’ il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita’ di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi gia’ determinati ai sensi del comma 1.»; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: «alla coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: «alle coalizioni di liste e»; art. 17, comma 6: «Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente cosi’ ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosi’ ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»; art. 17, comma 8: «Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o piu’ liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.»; art. 17-bis, limitatamente alle parole: «e 6»; art. 19, comma 2: «Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo e’ attribuito, nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi’ 22 giugno 2009.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addi 30 aprile 2009

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

 

 


 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009.
Nuova indizione del referendum popolare per l’abrogazione di alcune parole dell’articolo 19 e dell’intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

 

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2009, n. 99

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale e’ stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione di alcune parole dell’articolo 19 e dell’intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il referendum popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 e’ stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

 

E m a n a

 

il seguente decreto:

 

E’ nuovamente indetto il referendum popolare per l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: «nella stessa»; art. 85.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi’ 22 giugno 2009.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addi 30 aprile 2009

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

 


Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Deliberazione 14 maggio 2009
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009

 

 

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 Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 maggio 2009, n. 115.

 

 

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

Premesso

 

che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 tre referendum popolari per l’abrogazione di alcune parole dell’art. 19 e dell’intero art. 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

 

Visto:

 

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

 

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

 

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l’art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l’11 marzo 2003;

 

d) considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

 

e) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

 

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

 

Dispone nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla chiusura delle urne.

 

2.  In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto.

 

 

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

 

a)  la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all’art. 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all’art. 7;

b)  i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all’art. 6;

c)  l’informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

2.  In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

 

 

Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1.  Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:

 

a)  il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b)  i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c)  i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

 

2.  I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

 

3.  I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

 

4.  La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all’art. 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

 

 

Art. 4

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1.  A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI cura l’illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

 

2.  Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

 

3.  I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all’art. 10.

 

 

Art. 5

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1.  La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte:

 

a)  i Comitati promotori di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l’indicazione di voto favorevole;

b)  i soggetti politici di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all’esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto in merito a ciascun quesito;

c)  i comitati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

 

2.  Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009.

 

3.  Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

 

4.  Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

 

5.  Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L’eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

 

6.  Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

 

7.  Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

 

 

Art. 6

Messaggi autogestiti

1.  La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedì 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

 

2.  Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’art. 3 del presente provvedimento.

 

3.  Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’art. 10 del presente provvedimento.

 

4.  I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:

 

a)  dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b)  indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c)  specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d)  se rientranti tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

 

5.  Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L’individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l’alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L’eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell’altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

 

6.  Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

Art. 7

Informazione

1.  Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

 

2.  I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

 

3.  La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l’estero, degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

 

 

Art. 8

Programmi dell’accesso

1.  La programmazione nazionale e regionale dell’accesso è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

 

 

Art. 9

Trasmissione per non udenti

1.  Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all’art. 3, recanti l’illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

 

2.  I messaggi autogestiti di cui all’art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

 

 

Art. 10

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1.  I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

 

2.  Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l’interpretazione e l’attuazione del presente provvedimento.

 

 

Art. 11

Responsabilità del consiglio d’amministrazione e del direttore generale della RAI

1.  Il consiglio d’amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

 

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Deliberazione 15 maggio 2009, n. 80/09/CSP.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del senato della repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009

 

 

L’AUTORITA’

 

nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2009, in particolare nella sua prosecuzione del 15 maggio 2009;

visto l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

 

vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, e successive modificazioni;

 

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

 

vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

 

visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

 

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

 

visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, gli articoli 3 e 7, comma 1;

 

vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”, e successive modificazioni;

 

vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante “Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009”;

 

vista la delibera n. 58/09/CSP del 22 aprile 2009, recante “Atto di indirizzo sull’informazione in materia di referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006”;

rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 tre referendum popolari per l’abrogazione di alcune parole dell’articolo 19 e dell’intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

 

effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

 

udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009 relative all’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

 

2. Stante la coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali europee e amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

 

3. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

 

Art. 2

(Soggetti politici)

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

 

a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario ;

 

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

 

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

2. Entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana , i soggetti di cui al comma 1, lettera b) rendono nota all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro i quesiti referendari. L’Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l’elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

 

3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire i soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), indicano se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell’altra opzione di voto.

 

 

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

 

Capo I

disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

 

Art. 3

(Riparto degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sui temi dei referendum popolari, nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimo per l’astensione o per la non partecipazione al voto.

 

2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell’indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore .

 

3. L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

 

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità.

 

5. Alle trasmissione di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2009 .

 

 

Art. 4

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quello di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria a ciascun quesito referendario.

 

 

Art. 5

(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

 

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

 

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

 

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

 

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

 

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

 

g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

 

Art. 6

(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

 

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

 

b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

2. Fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) nonché i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo articolo 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per i referendum popolari, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

 

Art. 7

(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

 

La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari.

 

 

Art. 8

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.

 

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra i soggetti politici , al fine di assicurare all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria, e precisamente:

 

a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto dei referendum, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i quesiti referendari, vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

 

b) fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, va curata una adeguata informazione sui temi oggetto dei referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili al tema oggetto dei referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto.

 

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica, di informazione e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum.

 

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari.

 

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione referendaria.

 

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

 

 

Art. 9

(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Dall’entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni referendarie previste per i giorni 21 e 22 giugno 2009 con particolare riferimento al sistema elettorale, ai temi referendari e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili e le modalità di espressione del voto per la circoscrizione estero.

 

Capo II

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

 

Art. 10

(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all’articolo 2 favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o la non partecipazione al voto, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

 

2. L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

 

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti di cui all’articolo 2 favorevoli o contrari ai quesiti referendari, anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

 

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2009 .

 

 

Art. 11

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

 

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

 

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

 

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

 

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;

 

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

 

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

 

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

 

Art. 12

(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

 

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

 

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

2. Fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nonché i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo articolo 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per i referendum popolari e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

 

Art. 13

(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. L’Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2009.

 

 

Art. 14

(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

 

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

 

 

Art. 15

(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

 

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

 

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

 

4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

 

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

 

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

 

c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

 

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

 

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

 

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

 

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

 

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

 

9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

 

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio referndario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

 

Art. 16

(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

 

 

Art. 17

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

 

2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

 

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

 

 

Capo III

Disposizioni particolari

 

Art. 18

(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

 

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

 

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

 

 

Art. 19

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

 

 

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

 

 

Art. 20

(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

 

 

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

 

Art. 21

(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici relativi ai referendum sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

 

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

 

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

 

b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

 

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

 

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

 

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

 

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

 

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

 

Art. 22

(Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici referendari di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì, recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

Art. 23

(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum di cui all’articolo 2, comma 1.

 

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

 

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.

 

 

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

 

Art. 24

(Modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali)

1. Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui referendum, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

 

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

 

b) il committente e l’acquirente del sondaggio;

 

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di “sondaggio non rappresentativo”;

 

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

 

e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;

 

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

 

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

 

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

 

2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 1 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

 

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 1 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.

 

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.

 

6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

 

 

Art. 25

(Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti le votazioni)

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito dei referendum e sugli orientamenti di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto .

 

2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l’oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.

 

3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

 

Art. 26

(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 12, 13 e 14, i seguenti compiti:

 

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

 

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

 

 

Art. 27

(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

 

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

 

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

 

4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

 

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

 

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

 

7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.

 

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

 

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità medesima.

 

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

 

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

 

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

 

14. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

 

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

 

17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

 

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

 

 

 


Corte di cassazione
Ufficio centrale per il referendum

 


Ordinanza 28 novembre 2007

 

 


Ordinanza 13 dicembre 2007

 

 

 


Corte costituzionale

 


Corte Costituzionale
Sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 15

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

 

«art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;

 

art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;

 

art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;

 

art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: “1, 2 e”;

 

art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;

 

art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14.»;

 

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;

 

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;

 

art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;

 

art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;

 

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;

 

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;

 

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;

 

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;

 

art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;

 

art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;

 

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;

 

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;

 

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;

 

art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;

 

art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”», giudizio iscritto al n. 146 del registro referendum.

 

Vista l’ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Gaetano Silvestri;

 

uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l’On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico.

 

 

Ritenuto in fatto

 

1. − L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, sul seguente quesito:

 

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

 

art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;

 

art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;

 

art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;

 

art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: “1, 2 e”;

 

art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;

 

art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14.»;

 

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;

 

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;

 

art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;

 

art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;

 

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;

 

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;

 

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;

 

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;

 

art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;

 

art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;

 

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;

 

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;

 

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

 

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;

 

art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;

 

art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3” ?».

 

2. − L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 1 ed il seguente titolo: «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste».

 

3. − Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

 

4. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno depositato una memoria illustrativa, concludendo per l’ammissibilità della richiesta referendaria.

 

La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sui referendum aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste dalla citata giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe «dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa elettorale della Camera dei deputati, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.

 

Sempre secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario si proporrebbe di «abrogare, tra le due modalità di partecipazione alle elezioni, quella che fa ricorso alle coalizioni di liste, lasciando in vigore la possibilità di partecipare solo mediante liste non collegate». In questo modo si espanderebbe «il criterio compresente, basato sulla partecipazione alle elezioni solo attraverso singole liste, non coalizzate».

 

La normativa di risulta non presenterebbe «né impedimenti, né inconvenienti» dello stesso tipo di quelli rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro è stato dichiarato ammissibile il referendum su alcune disposizioni della legge elettorale del Senato.

 

La difesa dei presentatori esclude, poi, che il quesito sia inammissibile a causa della presunta incostituzionalità della normativa di risulta, svolgendo, al riguardo, tre ordini di considerazioni.

 

In primo luogo, ai fini dell’ammissibilità del quesito referendario, non rileverebbero gli eventuali profili attinenti all’incostituzionalità della disciplina conseguente all’abrogazione.

 

In secondo luogo, i presunti profili di incostituzionalità – consistenti nell’irragionevolezza della normativa di risulta e nella lesione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, entrambi derivanti dall’attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia prevista una soglia minima per ottenere tale premio – potrebbero essere esclusi sulla base della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10 e 429 del 1995).

 

Infine, i presunti elementi di contrasto con la Costituzione, «se riscontrabili», sarebbero «già tutti contenuti nella legge vigente» e dunque non deriverebbero dall’eventuale approvazione del quesito referendario. Al riguardo, i presentatori ricordano che, nella legislazione vigente, la formazione di coalizioni è soltanto eventuale, per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio di maggioranza, e il detto premio può essere attribuito anche «a coalizioni di liste (oltre che a liste) minoritarie (con il limite del 10% alla Camera dei deputati)».

 

5. – Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: i Socialisti Democratici Italiani (SDI), il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, il Senatore Tommaso Barbato in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e l’On. Avv. Felice Carlo Besostri, i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere” ed il Partito dei Comunisti Italiani.

 

6. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti, per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon.

Sono stati altresì sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l’On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”.

 

Considerato in diritto

 

1. – La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall’Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

 

2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.

 

Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del referendum e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all’art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.

 

3. – Il quesito n. 1 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste» – è ammissibile.

 

4. – Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le leggi elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi, poiché le stesse non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l’ammissibilità dell’abrogazione popolare (sentenza n. 47 del 1991, confermata da tutta la successiva giurisprudenza costituzionale sul tema).

 

Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all’esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» (sentenza n. 13 del 1999). L’ammissibilità di un referendum su norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993).

 

I requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo. L’indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.

 

Da quanto detto deriva che, ai fini dell’ammissibilità, un referendum in materia elettorale deve essere necessariamente parziale, deve cioè investire solo specifiche norme contenute negli atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. L’abrogazione referendaria richiesta deve perciò mirare ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell’intero sistema.

 

Il collegamento tra le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione risponde ad un’esigenza di ordine generale, giacché «il quesito referendario deve incorporare l’evidenza del fine intrinseco dell’atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l’abrogazione sia dato trarre con evidenza “una matrice razionalmente unitaria”» (sentenza n. 47 del 1991, conforme alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29 del 1987).

 

La perdurante operatività dell’intero sistema, pur in assenza delle disposizioni oggetto dell’abrogazione referendaria, costituisce, invece, una specifica caratteristica dei referendum elettorali, i quali risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente “manipolativi”, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, si determina, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente la validità dell’osservazione teorica generale secondo cui, negli ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente.

 

Per i motivi sopra evidenziati, «è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo» (sentenza n. 32 del 1993). L’uso di questa tecnica può essere imposto dalla duplice necessità di assicurare chiarezza, univocità ed omogeneità al quesito e di mantenere in vita una normativa residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.

 

Peraltro l’art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che possa essere presentata richiesta di referendum «per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge», con ciò ponendo in primo piano l’organicità concettuale e normativa richiesta al quesito, che deve essere tale da mettere gli elettori nella condizione di esprimere una scelta consapevole ed in sé coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.

 

5. – Il quesito referendario n. 1 mira all’abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del premio di maggioranza previsto dal d.P.R. n. 361 del 1957, nel testo risultante dalle successive modificazioni.

 

5.1. – In particolare, il risultato voluto viene perseguito dai proponenti mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, del primo e del secondo comma dell’art. 14-bis del d.P.R. n. 361 del 1957, e conseguentemente di tutte le altre disposizioni o parti di disposizioni, contenute nello stesso testo unico, che fanno riferimento al collegamento tra liste. L’effetto più rilevante di tale operazione – evidenziato nello stesso titolo del quesito referendario – è quello di restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il “premio di maggioranza”. Quest’ultimo consiste, secondo il testo vigente dell’art. 83, commi 2 e 3, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, nell’attribuzione alla coalizione di liste o alla singola lista di maggioranza relativa, che non abbia conseguito almeno 340 seggi, del numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.

 

Il fine incorporato nel quesito emerge con chiarezza dal nesso interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della richiesta di abrogazione referendaria. L’esame della disciplina attualmente in vigore consente infatti di rilevare due aspetti distinti: a) l’esistenza necessaria di liste di candidati; b) l’esistenza solo eventuale di coalizioni di liste. Mentre l’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che il voto degli elettori è «attribuito a liste di candidati concorrenti», l’art. 14-bis dello stesso decreto dispone: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate».

 

Senza le liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facoltà di cui i partiti o i gruppi politici organizzati possono avvalersi per esprimere in anticipo una convergenza politica e programmatica, che si riflette nell’unicità del programma elettorale e nella dichiarazione del nome e cognome della persona da essi indicata come unico capo della coalizione. Il quesito referendario propone agli elettori di eliminare tale possibilità, con il risultato di lasciare in vita il nucleo essenziale della normativa, costituito dalle liste di candidati, cui si dovrebbero riferire gli effetti previsti dalla legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che già nel sistema vigente può teoricamente spettare ad una lista e non ad una coalizione.

 

5.2. – L’intenzione dei promotori del referendum in oggetto emerge con sufficiente chiarezza e può essere identificata nella finalità di una più stringente integrazione delle forze politiche partecipanti ad una competizione elettorale. Rimane intatto il meccanismo mediante il quale il legislatore ha ritenuto di favorire la stabilità delle maggioranze parlamentari, vale a dire la previsione del premio di maggioranza. L’attribuzione di quest’ultimo alla lista più votata, anziché alla coalizione maggioritaria, dovrebbe avere l’effetto di rafforzare, secondo i propositi dei presentatori della richiesta (resi espliciti nell’intervento spiegato nel presente giudizio), il processo di integrazione politica e di ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di instabilità dei governi e di inefficienza legislativa.

 

Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza costituzionale, è quello che si manifesta nel quesito in sé e viene reso più comprensibile dal titolo attribuito allo stesso quesito dall’Ufficio centrale per il referendum. Tale fine ha quindi un carattere oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a controllo da parte di questa Corte. Non rilevano invece in questa sede le possibili conseguenze ulteriori, che dipendono dai comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che da altri fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.

 

5.3. – Se si rimane sul piano dell’oggettività e dell’attualità del fine, il quesito deve essere considerato – per i motivi sopra esposti – chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un’altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l’abrogazione in legislazione positiva (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l’arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici.

 

Accanto alle disposizioni principali oggetto della proposta di abrogazione, vi è pure una serie di frammenti lessicali indispensabili per rendere il quesito completo e coerente. La loro eliminazione corrisponde a quell’opera di «cosmesi normativa», ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo (sentenza n. 26 del 1997). In altre parole, ciascuno dei “ritagli” previsti non è fine a se stesso, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, non ricavabili dal ricorso a forme di autointegrazione normativa, ma è semplicemente la conseguenza della proposta referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.

 

5.4. – L’espansione delle potenzialità intrinseche nella normativa vigente può essere più o meno intensa, a seconda del ruolo e della collocazione delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui si chiede l’abrogazione. Questa Corte nel 1993 ha ritenuto ammissibile l’espansione di una eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione – perché legata all’elevata maggioranza del 65 per cento nei singoli collegi senatoriali –, in una regola di normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito dell’ablazione di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza n. 32 del 1993).

 

La ratio della citata decisione, confermata dalla successiva giurisprudenza, è quella di lasciare al corpo elettorale la valutazione delle conseguenze politiche della dilatazione di una regola già presente nel sistema normativo vigente. Diversamente opinando, la Corte diventerebbe giudice non della ammissibilità di un referendum abrogativo, ma della sua opportunità e della misura in cui può estendersi la sovranità popolare chiamata in causa dalla proposta in esso contenuta.

 

6. – Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta (sentenze numeri 45, 46, 47 e 48 del 2005); «ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell’assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).

 

6.1. – In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni.

 

Innanzitutto, la ricomposizione del tessuto normativo inciso dall’ablazione referendaria è frutto dell’opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti. Il giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma attuale, frutto dell’originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall’avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.

 

Del resto, l’assenza di una soglia minima per l’assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili. L’abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell’inammissibilità, solo l’effetto di rendere più probabile l’attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza.

 

Altre ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente.

 

Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.

 

L’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.

 

6.2. – Si deve escludere altresì che il quesito sia in contrasto con il principio costituzionale dell’eguaglianza del voto. Senza entrare nel merito della normativa di risulta, che, come detto sopra, non può essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un referendum abrogativo che tenda ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e di diminuire, allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico non è, in sé e per sé, in contrasto né con l’art. 48 né con l’art. 49 Cost.

 

In ordine al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa Corte ha precisato che il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del 1995). Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Nella sede presente è sufficiente tale osservazione per ritenere che il fine intrinseco del referendum, oggi all’esame di questa Corte, non può essere causa di inammissibilità dello stesso. Altro problema è quello, cui si è accennato nel paragrafo precedente, del grado di distorsione in concreto prodotto. Ciò richiederebbe tuttavia una analisi della normativa di risulta ed, ancor prima, della legge vigente, estranea alla natura del giudizio di ammissibilità.

 

A proposito della presunta lesione, da parte del quesito referendario, dell’art. 49 Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a costringere i partiti politici a confluire in liste uniche – perdendo così la propria identità tutelata dalla Costituzione, che garantisce agli stessi uguale diritto di partecipare alla determinazione della politica nazionale –, si deve rammentare come questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la libertà di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale, con il quale si costituiscono gli organi di rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non ne segue l’identificazione tra liste elettorali e partiti».

 

Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum oggetto del presente giudizio non è quello di impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma di predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione. Tale finalità può essere valutata in modo positivo o negativo da diversi punti di vista, ma non lede alcun principio costituzionale.

 

7. – Si è già ricordato che questa Corte ha posto una precisa condizione perché un referendum elettorale sia ammissibile: la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).

 

7.1. – La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando, in esito all’abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all’assegnazione dei seggi. L’eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato, la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall’eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente. Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell’ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.

 

7.2. – È stato segnalato che l’eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base a quanto previsto dall’art. 18-bis, comma 3, d.P.R. n. 361 del 1957) potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato. Come s’è detto prima, una tale evenienza è ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l’applicabilità di norme di chiusura, che non spetta a questa Corte individuare ed il cui reperimento è proprio dei soggetti istituzionali cui è affidato il compito di applicare la legge elettorale. Del resto, qualunque sistema elettorale manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi estremi. Questi ultimi sono evitabili se si pongono in risalto le condizioni in cui possono verificarsi, allo scopo di sollecitare comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche.

 

In definitiva su questo punto: se ci si mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è possibile sia a legge invariata sia dopo l’eventuale abrogazione referendaria; se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve riconoscere che si tratta di eventualità remote nell’una e nell’altra situazione normativa.

 

7.3. – Come ha già fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32 del 1993), questa Corte richiama l’attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull’inconveniente di cui sopra e ripete anche in questa occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia (sentenza n. 26 del 1981), e cioè che l’art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

 

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

 

F.to: DI PAOLA


Corte Costituzionale
Sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 16

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- FrancescoAMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo MariaNAPOLITANO “

 

SENTENZA

 

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

 

«art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;

 

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;

 

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;

 

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;

 

art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;

 

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;

 

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi”;

 

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste e”;

 

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;

 

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

 

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste e”;

 

art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;

 

art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;

 

art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;

 

art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8.”», giudizio iscritto al n. 147 del registro referendum.

 

Vista l’ordinanza del 28 novembre 2007 – integrata da quella del 13 dicembre 2007 – con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

 

uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l’On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico.

 

Ritenuto in fatto

 

1. − L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive.

 

2. − L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 2 ed il seguente titolo: «Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste».

 

3. − Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

 

4. – Con ordinanza del 13 dicembre 2007, il Presidente dell’Ufficio centrale per il referendum ha disposto la correzione di tre errori materiali contenuti nell’ordinanza del 28 novembre 2007, per cui il testo del quesito referendario risulta essere il seguente:

 

«Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:

 

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;

 

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;

 

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;

 

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;

 

art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;

 

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;

 

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;

 

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi”;

 

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste e”;

 

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

 

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;

 

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

 

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

 

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste e”;

 

art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;

 

art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;

 

art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;

 

art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8.” ?».

 

5. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno depositato una memoria illustrativa, concludendo per l’ammissibilità della richiesta referendaria.

 

La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sui referendum aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste dalla citata giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe «dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa elettorale del Senato della Repubblica, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.

 

Sempre secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario si proporrebbe di «abrogare, tra le due modalità di partecipazione alle elezioni, quella che fa ricorso alle coalizioni di liste, lasciando in vigore la possibilità di partecipare solo mediante liste non collegate». In questo modo si espanderebbe «il criterio compresente, basato sulla partecipazione alle elezioni solo attraverso singole liste, non coalizzate».

 

La normativa di risulta non presenterebbe «né impedimenti, né inconvenienti» dello stesso tipo di quelli rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro è stato dichiarato ammissibile il referendum su alcune disposizioni della legge elettorale del Senato.

 

La difesa dei presentatori esclude, poi, che il quesito sia inammissibile a causa della presunta incostituzionalità della normativa di risulta, svolgendo, al riguardo, tre ordini di considerazioni.

 

In primo luogo, ai fini dell’ammissibilità del quesito referendario, non rileverebbero gli eventuali profili attinenti all’incostituzionalità della disciplina conseguente all’abrogazione.

 

In secondo luogo, i presunti profili di incostituzionalità – consistenti nell’irragionevolezza della normativa di risulta e nella lesione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, entrambi derivanti dall’attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia prevista una soglia minima per ottenere tale premio – potrebbero essere esclusi sulla base della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10 e 429 del 1995). Inoltre, osservano i presentatori, «l’argomento del premio “eccessivo” alla lista che dovesse ricevere anche il 15-20% dei voti – al di là del carattere assolutamente teorico di una simile argomentazione – non coglierebbe nel segno: il sistema del Senato assegna, infatti, il premio su base regionale, di modo che il sistema elettorale di risulta di tutto potrebbe essere accusato, ma certo non di assicurare un premio eccessivo al vincitore, giacché si avrebbero venti diversi vincitori a livello regionale».

 

Infine, i presunti elementi di contrasto con la Costituzione, «se riscontrabili», sarebbero «già tutti contenuti nella legge vigente» e dunque non deriverebbero dall’eventuale approvazione del quesito referendario. Al riguardo, i presentatori ricordano che, nella legislazione vigente, la formazione di coalizioni è soltanto eventuale, per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio di maggioranza, e il detto premio può essere attribuito anche «a coalizioni di liste (oltre che a liste) minoritarie (20% al Senato)».

 

6. – Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: i Socialisti Democratici Italiani (SDI), il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, il Senatore Tommaso Barbato in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e l’On. Avv. Felice Carlo Besostri, i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere” ed il Partito dei Comunisti Italiani.

 

7. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti, per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon.

Sono stati altresì sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e per l’On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”.

 

Considerato in diritto

 

1. – La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall’Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica).

 

2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.

 

Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del referendum e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all’art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.

 

3. – Il quesito n. 2 – recante il titolo «Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste» – è ammissibile.

 

4. – Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le leggi elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi, poiché le stesse non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l’ammissibilità dell’abrogazione popolare (sentenza n. 47 del 1991, confermata da tutta la successiva giurisprudenza costituzionale sul tema).

 

Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all’esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» (sentenza n. 13 del 1999). L’ammissibilità di un referendum su norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993).

 

I requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo. L’indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.

 

Da quanto detto deriva che, ai fini dell’ammissibilità, un referendum in materia elettorale deve essere necessariamente parziale, deve cioè investire solo specifiche norme contenute negli atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. L’abrogazione referendaria richiesta deve perciò mirare ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell’intero sistema.

 

Il collegamento tra le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione risponde ad un’esigenza di ordine generale, giacché «il quesito referendario deve incorporare l’evidenza del fine intrinseco dell’atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l’abrogazione sia dato trarre con evidenza “una matrice razionalmente unitaria”» (sentenza n. 47 del 1991, conforme alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29 del 1987).

 

La perdurante operatività dell’intero sistema, pur in assenza delle disposizioni oggetto dell’abrogazione referendaria, costituisce, invece, una specifica caratteristica dei referendum elettorali, i quali risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente “manipolativi”, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, si determina, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente la validità dell’osservazione teorica generale secondo cui, negli ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente.

 

Per i motivi sopra evidenziati, «è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo» (sentenza n. 32 del 1993). L’uso di questa tecnica può essere imposto dalla duplice necessità di assicurare chiarezza, univocità ed omogeneità al quesito e di mantenere in vita una normativa residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.

 

Peraltro l’art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che possa essere presentata richiesta di referendum «per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge», con ciò ponendo in primo piano l’organicità concettuale e normativa richiesta al quesito, che deve essere tale da mettere gli elettori nella condizione di esprimere una scelta consapevole ed in sé coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.

 

5. – Il quesito referendario n. 2 mira all’abrogazione di tutte le proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche del Senato della Repubblica di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del «premio di coalizione regionale» previsto dal d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo risultante dalle successive modificazioni.

 

5.1. – In particolare, il risultato voluto viene perseguito dai proponenti mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, di una parte del terzo comma dell’art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, e conseguentemente di tutte le altre disposizioni o parti di disposizioni, contenute nello stesso testo unico, che fanno riferimento al collegamento tra liste. L’art. 9 citato, nella parte in cui esclude dall’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste «i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», “incorpora” nel quadro normativo concernente l’elezione del Senato della Repubblica, il meccanismo di collegamento tra le liste, previsto dall’art. 14-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957.

 

L’effetto più rilevante di tale operazione – evidenziato nello stesso titolo del quesito referendario – è quello di restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il “premio di maggioranza”. Quest’ultimo consiste, secondo il testo vigente dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, nell’attribuzione alla coalizione di liste o alla singola lista di maggioranza relativa, che non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, del numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.

 

Il fine incorporato nel quesito emerge con chiarezza dal nesso interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della richiesta di abrogazione referendaria. L’esame della disciplina attualmente in vigore consente infatti di rilevare due aspetti distinti: a) l’esistenza necessaria di liste di candidati; b) l’esistenza solo eventuale di coalizioni di liste. Mentre l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 prevede che l’assegnazione dei seggi avviene «tra le liste concorrenti», l’art. 14-bis del d.P.R. n. 361 del 1957, richiamato dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993, dispone: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate».

 

Senza le liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facoltà di cui i partiti o i gruppi politici organizzati possono avvalersi per esprimere in anticipo una convergenza politica e programmatica, che si riflette nell’unicità del programma elettorale e nella dichiarazione del nome e cognome della persona da essi indicata come unico capo della coalizione. Il quesito referendario propone agli elettori di eliminare tale possibilità, con il risultato di lasciare in vita il nucleo essenziale della normativa, costituito dalle liste di candidati, cui si dovrebbero riferire gli effetti previsti dalla legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che già nel sistema vigente può teoricamente spettare ad una lista e non ad una coalizione.

 

5.2. – L’intenzione dei promotori del referendum in oggetto emerge con sufficiente chiarezza e può essere identificata nella finalità di una più stringente integrazione delle forze politiche partecipanti ad una competizione elettorale. Rimane intatto il meccanismo mediante il quale il legislatore ha ritenuto di favorire la stabilità delle maggioranze parlamentari, vale a dire la previsione del premio di maggioranza regionale. L’attribuzione di quest’ultimo alla lista più votata a livello regionale, anziché alla coalizione maggioritaria, dovrebbe avere l’effetto di rafforzare, secondo i propositi dei presentatori della richiesta (resi espliciti nell’intervento spiegato nel presente giudizio), il processo di integrazione politica e di ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di instabilità dei governi e di inefficienza legislativa.

 

Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza costituzionale, è quello che si manifesta nel quesito in sé e viene reso più comprensibile dal titolo attribuito allo stesso quesito dall’Ufficio centrale per il referendum. Tale fine ha quindi un carattere oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a controllo da parte di questa Corte. Non rilevano invece in questa sede le possibili conseguenze ulteriori, che dipendono dai comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che da altri fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.

 

5.3. – Se si rimane sul piano dell’oggettività e dell’attualità del fine, il quesito deve essere considerato – per i motivi sopra esposti – chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un’altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l’abrogazione in legislazione positiva (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l’arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici.

 

Accanto alle disposizioni principali oggetto della proposta di abrogazione, vi è pure una serie di frammenti lessicali indispensabili per rendere il quesito completo e coerente. La loro eliminazione corrisponde a quell’opera di «cosmesi normativa», ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo (sentenza n. 26 del 1997). In altre parole, ciascuno dei “ritagli” previsti non è fine a se stesso, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, non ricavabili dal ricorso a forme di autointegrazione normativa, ma è semplicemente la conseguenza della proposta referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.

 

5.4. – L’espansione delle potenzialità intrinseche nella normativa vigente può essere più o meno intensa, a seconda del ruolo e della collocazione delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui si chiede l’abrogazione. Questa Corte nel 1993 ha ritenuto ammissibile l’espansione di una eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione – perché legata all’elevata maggioranza del 65 per cento nei singoli collegi senatoriali –, in una regola di normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito dell’ablazione di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza n. 32 del 1993).

 

La ratio della citata decisione, confermata dalla successiva giurisprudenza, è quella di lasciare al corpo elettorale la valutazione delle conseguenze politiche della dilatazione di una regola già presente nel sistema normativo vigente. Diversamente opinando, la Corte diventerebbe giudice non della ammissibilità di un referendum abrogativo, ma della sua opportunità e della misura in cui può estendersi la sovranità popolare chiamata in causa dalla proposta in esso contenuta.

 

6. – Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta (sentenze numeri 45, 46, 47 e 48 del 2005); «ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell’assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).

 

6.1. – In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni.

 

Innanzitutto, la ricomposizione del tessuto normativo inciso dall’ablazione referendaria è frutto dell’opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti. Il giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma attuale, frutto dell’originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall’avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.

 

Del resto, l’assenza di una soglia minima per l’assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione, sia pure solo a livello regionale, della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili.

 

Occorre rilevare, peraltro, che la ripartizione dei seggi a livello regionale implica che il detto premio di maggioranza venga assegnato a tante liste quante sono le circoscrizioni regionali; ciò rende meno probabile che l’attribuzione del premio si traduca in un’eccessiva sovra-rappresentazione della lista più votata rispetto alle altre.

 

L’abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell’inammissibilità, solo l’effetto di rendere più probabile l’attribuzione del 55 per cento dei seggi, nell’ambito regionale, ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza.

 

Altre ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente.

 

Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.

 

L’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti e/o di seggi.

 

6.2. – Si deve escludere altresì che il quesito sia in contrasto con il principio costituzionale dell’eguaglianza del voto. Senza entrare nel merito della normativa di risulta, che, come detto sopra, non può essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un referendum abrogativo che tenda ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e di diminuire, allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico non è, in sé e per sé, in contrasto né con l’art. 48 né con l’art. 49 Cost.

 

In ordine al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa Corte ha precisato che il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del 1995). Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Nella sede presente è sufficiente tale osservazione per ritenere che il fine intrinseco del referendum, oggi all’esame di questa Corte, non può essere causa di inammissibilità dello stesso. Altro problema è quello, cui si è accennato nel paragrafo precedente, del grado di distorsione in concreto prodotto. Ciò richiederebbe tuttavia una analisi della normativa di risulta ed, ancor prima, della legge vigente, estranea alla natura del giudizio di ammissibilità.

 

A proposito della presunta lesione, da parte del quesito referendario, dell’art. 49 Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a costringere i partiti politici a confluire in liste uniche – perdendo così la propria identità tutelata dalla Costituzione, che garantisce agli stessi uguale diritto di partecipare alla determinazione della politica nazionale –, si deve rammentare come questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la libertà di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale, con il quale si costituiscono gli organi di rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non ne segue l’identificazione tra liste elettorali e partiti».

 

Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum oggetto del presente giudizio non è quello di impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma di predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione. Tale finalità può essere valutata in modo positivo o negativo da diversi punti di vista, ma non lede alcun principio costituzionale.

 

7. – Si è già ricordato che questa Corte ha posto una precisa condizione perché un referendum elettorale sia ammissibile: la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).

 

7.1. – La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando, in esito all’abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all’assegnazione dei seggi. L’eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato, la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall’eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente. Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell’ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.

 

7.2. – È stato segnalato che l’eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 533 del 1993) potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato. Come s’è detto prima, una tale evenienza è ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l’applicabilità di norme di chiusura, che non spetta a questa Corte individuare ed il cui reperimento è proprio dei soggetti istituzionali cui è affidato il compito di applicare la legge elettorale. Del resto, qualunque sistema elettorale manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi estremi. Questi ultimi sono evitabili se si pongono in risalto le condizioni in cui possono verificarsi, allo scopo di sollecitare comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche.

 

In definitiva su questo punto: se ci si mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è possibile sia a legge invariata sia dopo l’eventuale abrogazione referendaria; se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve riconoscere che si tratta di eventualità remote nell’una e nell’altra situazione normativa.

 

7.3. – Come ha già fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32 del 1993), questa Corte richiama l’attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull’inconveniente di cui sopra e ripete anche in questa occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia (sentenza n. 26 del 1981), e cioè che l’art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

 

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


Corte Costituzionale
Sentenza 16-30 gennaio 2008, n. 17

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso Quaranta “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: «articolo 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; articolo 85», giudizio iscritto al n. 148 del registro referendum.

 

Vista l’ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante, sostituito per la redazione della sentenza dal Presidente Franco Bile;

 

uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR” e per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico.

 

Ritenuto in fatto

 

1. – L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; art. 85?».

 

2. – L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 ed il seguente titolo: «Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione».

 

3. – Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

 

4. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori della richiesta di referendum, nelle persone di Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, hanno depositato una memoria a sostegno della sua ammissibilità.

 

5. – Hanno altresì depositato memorie, deducendo l’inammissibilità della richiesta e chiedendo di potere intervenire per opporsi ad essa, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, i gruppi parlamentari del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e il Partito dei Comunisti Italiani.

 

6. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono stati sentiti gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico.

 

A seguito dell’ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati ammessi altresì ad illustrare gli scritti presentati l’avvocato Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo” e per l’associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, gli avvocati Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR” e per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”, e l’avvocato Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti italiani.

 

Considerato in diritto

 

1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo di due disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante da modificazioni ed integrazioni successive, e precisamente dell’art. 19, limitatamente alle parole «nella stessa», e dell’intero art. 85.

 

2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.

 

Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del referendum e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all’art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.

 

3. – Il quesito n. 3 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione» – è ammissibile.

 

4. – A fronte della regola generale posta dal testo unico citato (artt. 18-bis e seguenti) – secondo cui l’intenzione di concorrere all’elezione a deputato si esprime con l’inclusione del nome del candidato in una lista presentata da un partito o gruppo politico in una determinata circoscrizione – i ricordati artt. 19 e 85 riguardano la diversa ipotesi della presentazione di più candidature da parte della stessa persona.

 

In particolare, la possibilità che una medesima candidatura sia presentata in varie circoscrizioni (beninteso in liste con contrassegno identico) costituisce il presupposto dell’art. 85, nel quale si rinviene la disciplina del procedimento, successivo al voto, per l’indicazione, da parte del deputato “pluri-eletto”, della circoscrizione prescelta, salvo il sorteggio in caso di mancata opzione. Dal canto suo, l’art. 19 vieta tra l’altro, a pena di nullità dell’elezione, l’inclusione del candidato in liste con diversi contrassegni «nella stessa o in altra circoscrizione».

 

5. – Il quesito non riguarda le leggi per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum abrogativo; e al tempo stesso rispetta i limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.

 

In particolare, le disposizioni della legge elettorale oggetto della richiesta non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente vincolato, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria (sentenze n. 5 del 1995, n. 32 del 1993 e n. 47 del 1991).

 

6. – Il quesito presenta poi il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità. Esso infatti è idoneo al conseguimento dello scopo voluto dai presentatori, che – come risulta dal titolo formulato dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – è quello di ottenere l’abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.

 

L’eventuale esito favorevole del referendum comporterebbe invero la totale abrogazione dell’art. 85, e quindi la caducazione della facoltà del candidato di presentarsi, con il medesimo contrassegno, in più circoscrizioni. Nel contempo, l’ablazione nell’art. 19 delle parole «nella stessa» lascerebbe intatto il divieto di candidature plurime con contrassegni diversi, contenuto nella disposizione, e tenderebbe solo ad esplicitare ulteriormente l’impossibilità di candidature in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno, già derivante dalla contestuale abrogazione dell’art. 85.

 

Ne conseguirebbe pertanto – in adesione alla ricordata finalità dei promotori – l’espansione senza limiti del ricordato principio generale per cui la candidatura si manifesta mediante l’inclusione del nome del candidato in una (sola) lista di una determinata circoscrizione.

 

7. – Infine la normativa di risulta non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – per l’abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive: «articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa”; articolo 85».

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

 

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


 

 



[1]     L. 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[2]     D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[3]     D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.

[4]     Fa eccezione la regione Valle d’Aosta, che è costituita in unico collegio uninominale.

[5]     Resterebbe peraltro in vigore la specifica disciplina prevista per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

[6]     Il premio di maggioranza è attribuito a condizione che il beneficiario non abbia già ottenuto almeno 340 seggi in virtù del riparto proporzionale, e consiste nell’attribuzione di un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero di seggi assegnati in base alla ripartizione proporzionale.

[7]     Fanno eccezione le regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, per le quali vigono disposizioni particolari.

[8]     Il premio è attribuito a condizione che il beneficiario non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore, e consiste nell’attribuzione del numero di seggi ulteriore, necessario per raggiungere tale percentuale.