Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: L'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni - Il quadro normativo
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 31
Data: 18/11/2008
Descrittori:
INFORMATICA   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

L’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni

Il quadro normativo

 

 

 

 

n. 31

 

 

18 novembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ac0188.doc

 

 


INDICE

 

Il quadro normativo

Le strutture di governo per l’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni3

Il Codice dell’amministrazione digitale  7

§      Princìpi generali: diritti dei cittadini e delle imprese  8

§      Organizzazione delle pubbliche amministrazioni e rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali10

§      Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture  11

§      Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici13

§      Trasmissione informatica dei documenti14

§      Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete  15

§      Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni16

§      Regole tecniche  18

§      Il Sistema pubblico di connettività (SPC) e la Rete internazionale della pubblica amministrazione  18

Interventi e iniziative in alcuni settori specifici21

§      Il Sistema pubblico di connettività  21

§      Il contenimento delle spese per la telefonia (il VoIP)24

§      La centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione  26

§      La carta di identità elettronica  28

§      L’informatizzazione della normativa vigente  30

§      La dematerializzazione  34

§      La banda larga  35

§      Iniziative legislative in corso di esame; la delega per la revisione del Codice  36

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale.59

Documentazione

§      CNIPA, Piano triennale per l’ICT della Pubblica Amministrazione centrale, 2008-2010, 22 novembre 2007  119

§      Linee guida per lo sviluppo dei servizi in banda larga in Italia (documentazione presentata alla IX Commissione Trasporti della Camera, dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, on. R. Brunetta, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche), 30 ottobre 2008  223

 

 


Il quadro normativo

 


Le strutture di governo per l’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni

Nel Governo attualmente in carica, il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione on. Brunetta riassume nelle sue competenze le funzioni che sono state in passato attribuite al ministro per la funzione pubblica e a quello per l’innovazione e le tecnologie.

 

Con il D.P.C.M. 13 giugno 2008[1] il Presidente del Consiglio ha delegato il ministro ad esercitare, tra le altre, le funzioni, attribuite dalle disposizioni vigenti al Presidente del Consiglio stesso, in materia di sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale.

Il Ministro è inoltre delegato a presiedere il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali e ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

 

Il D.P.C.M. 27 settembre 2001 ha istituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, quale struttura di supporto all’esercizio delle funzioni delegate al ministro. Il D.M. 16 aprile 2007[2] ha riorganizzato il Dipartimento e ne ha ridefinito le attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dall’'art. 22 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, che definisce le funzioni e i compiti istituzionali del Dipartimento.

 

Per favorire lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei diversi settori, è stato costituito il Comitato dei ministri per la società dell’informazione, con il compito di coordinare l’azione delle amministrazioni e di assicurare la definizione e la realizzazione di una strategia coerente per lo sviluppo della società dell’informazione e delle politiche di settore collegate.

 

La struttura organizzativa funzionale al perseguimento degli obiettivi di e-Government e di costruzione della società dell’informazione è stata individuata nel Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003[3]. Il CNIPA ha assunto i compiti della preesistente Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita dall’art. 4 del D.Lgs. 39/1993[4].

Il CNIPA è un organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza[5].

 

L’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39[6] stabilisce che il CNIPA presenti al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell’attività svolta nell’anno precedente e dello stato dell’informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Allo scopo di far pervenire al CNIPA le informazioni necessarie per predisporre la relazione, ogni dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, in relazione all’amministrazione di appartenenza, trasmette al CNIPA, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sullo stato dell’automazione a consuntivo dell’anno precedente, con l’indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.

La relazione in questione è stata inviata regolarmente al Parlamento fino al 14 luglio 2005 (Relazione concernente l’attività svolta nell’anno 2004, Doc. C, n. 6).

La relazione per il 2005 è stata trasmessa alle Camere il 26 luglio 2006 non più dal Governo, ma direttamente dal CNIPA.

L’ultima relazione, diffusa nel giugno 2007 e avente come periodo di riferimento l’anno 2006, non è stata inviata alle Camere, ma risulta pubblicata nel sito del CNIPA[7].

Inoltre il CNIPA predispone annualmente un documento di programmazione triennale sulla base delle proposte redatte, per settori di competenza, dalle pubbliche amministrazioni destinatarie del D.Lgs. 39/1993. Esso costituisce il principale riferimento economico, tecnico e organizzativo di programmazione dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione centrale, contiene tutti i principali progetti, ne fissa gli obiettivi, determina il fabbisogno economico per la loro realizzazione e quello per garantire la manutenzione, la gestione e la conduzione sia dei sistemi esistenti sia di quelli che, progressivamente, entreranno in esercizio.

Il più recente piano triennale, relativo al periodo 2008-2010, è stato approvato dal CNIPA il 22 novembre 2008[8].

 

Nell’ambito della Conferenza unificata opera la Commissione permanente per l'Innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, prevista dall’art. 14, comma 3-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, con lo scopo di definire le priorità e gli indirizzi del processo di innovazione tecnologica negli enti territoriali, in un quadro condiviso del processo di informatizzazione. Un organismo analogo, con funzioni di consulenza al ministro in materia sviluppo e attuazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato, è istituito dall’art. 18 del Codice, la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

 

 


Il Codice dell’amministrazione digitale

Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono state raccolte e riordinate in un unico contesto normativo, Il Codice dell’amministrazione digitale, adottato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[9].

Il Codice affronta in modo organico il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’attività amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e procedimentali e con riguardo ai rapporti con i cittadini e le imprese. Il testo reca inoltre la disciplina dei princìpi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale, che era in precedenza contenuta nel testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[10]).

Con il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni si è inteso predisporre un quadro normativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma anche tra cittadini e imprese.

Ulteriori considerazioni hanno indotto il Governo a procedere all’intervento di riordino normativo:

§         negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’impiego della tecnologia nelle amministrazioni pubbliche, sia nei rapporti con gli utenti, sia in quello con le altre amministrazioni;

§         l’adeguamento delle regole richiesto dalla rapida evoluzione della tecnologia ha determinato un quadro normativo disomogeneo, in cui sono presenti alcuni settori nei quali è stata dettata una disciplina molto puntuale, e altri del tutto privi di norme regolatrici.

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, alla quale esso intende fornire gli strumenti normativi mediante i quali riconsiderare la propria organizzazione sulla base delle nuove tecnologie digitali per assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso in linea ai propri servizi, con l’obiettivo di realizzare una progressiva riduzione dei costi e, contemporaneamente, un incremento della efficienza e della trasparenza.

Princìpi generali: diritti dei cittadini e delle imprese

Gran parte delle disposizioni recate dal capo I del Codice non trova esplicito riscontro nella disciplina previgente e presenta aspetti fortemente innovativi.

Il Codice afferma preliminarmente il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”.

Posta la generale applicabilità del Codice a tutte le pubbliche amministrazioni, numerose disposizioni di esso (quelle di cui ai capi II e III, concernenti la formazione, la validità probatoria e la gestione dei documenti informatici, dall’indubbia rilevanza civilistica) trovano applicazione anche nei rapporti tra privati, mentre le disposizioni di cui al capo V, sull’accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, sono valide anche per i gestori di servizi pubblici.

Il Codice richiama il principio di autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali e locali nel settore, tenuto conto che la disciplina del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” ricade nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell’art. 117, co. 2°, lett. r), Cost.); come si riscontra in varie parti del testo, sono pertanto rivolte alle sole pubbliche amministrazioni centrali le disposizioni del Codice che si ritiene possano incidere sulla potestà organizzativa delle autonomie territoriali.

Restano escluse dall’ambito di applicazione del Codice le sole funzioni amministrative riconducibili all’ordine e alla sicurezza pubblica, alla difesa e alla sicurezza nazionale, nonché alle consultazioni elettorali; viene fatta salva la disciplina posta a tutela della riservatezza dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D.Lgs. 196/2003[11].

 

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il Codice pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto all’uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa; è concretamente azionabile dinanzi al giudice ordinario.

Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l’erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all’avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 241/1990.

Le pubbliche amministrazioni devono consentire agli utenti l’utilizzo di strumenti informatici per l’invio di atti e documenti e per l’effettuazione (a partire dal 30 giugno 2007) dei pagamenti ad esse spettanti.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005[12]).

Il presupposto di una pubblica amministrazione efficiente, che si pone effettivamente, attraverso i nuovi strumenti informatici, al servizio degli utenti è alla base delle nozioni di qualità dei servizi resi e di soddisfazione dell’utenza introdotte dal Codice. Secondo queste ultime, le pubbliche amministrazioni, nella riorganizzazione mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei servizi da esse resi, devono tenere conto delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese e del grado di soddisfazione degli utenti, da valutarsi preventivamente attraverso specifici meccanismi di rilevazione e analisi.

L’uso delle tecnologie informatiche per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili è promosso dallo Stato.

Per quanto riguarda la semplificazione dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, il Codice prevede in via generale la realizzazione in modalità informatica dello sportello unico per le attività produttive, già disciplinato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 447/1998[13], quale punto di riferimento per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di localizzazione e realizzazione di impianti produttivi, e di un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali. Sono inoltre confluite nel Codice le disposizioni della L. 229/2003[14], che sono state al contempo abrogate, concernenti l’istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, articolato su base regionale, contenente l’elenco degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa.

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni e rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Il Codice detta i princìpi e le norme generali concernenti i profili organizzativi dell’uso delle nuove tecnologie da parte delle pubbliche amministrazioni, ponendo le tecnologie dell’informazione e della comunicazione al centro della riorganizzazione amministrativa, quale strumento non più aggiuntivo ma ordinario, coessenziale al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

In tale ottica, particolare attenzione è prestata alle esigenze di uniformità nelle modalità di interazione degli utenti con i servizi offerti, di interoperabilità tra i sistemi e di integrazione tra i processi di servizio tra amministrazioni diverse, di sicurezza nella gestione dei dati, ed alla formazione informatica dei dipendenti pubblici.

I rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali sono disciplinati secondo il principio della leale collaborazione e definiti attraverso intese e accordi, anche con l’istituzione di appositi organismi di cooperazione con gli enti territoriali. La Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali è individuata quale sede per l’adozione degli indirizzi necessari per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso; presso la Conferenza unificata opera a tale scopo la Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali.

Richiamando la competenza esclusiva dello Stato sul coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, il Codice attribuisce allo Stato la fissazione delle regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni.

Un esplicito rinvio alla dimensione europea si rinviene nella affermazione dell’esigenza di garantire, nel processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa, la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi.

L’attività di indirizzo strategico, di pianificazione e di individuazione delle aree di intervento dell’innovazione tecnologica è rimessa al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, che utilizza a questo scopo lo strumento della direttiva. Il Ministro detta inoltre le norme tecniche previste dal Codice e svolge l’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione, di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni e del corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica.

Per una coerente attuazione delle linee strategiche, le pubbliche amministrazioni centrali apprestano apposite strutture (centri di competenza), i cui rappresentanti, unitamente ai componenti del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), concorrono a costituire un organismo consultivo del ministro denominato Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture

Il capo II recepisce nella sostanza la disciplina già contenuta, sui temi in questione, nel testo unico sulla documentazione amministrativa (il già citato D.P.R. 445/2000), ma apporta alcune rilevanti innovazioni, con particolare riguardo al valore probatorio del documento informatico in relazione alla tipologia delle firme elettroniche.

Con riguardo a queste ultime, il Codice ha inteso ridurre e semplificare, anche sul piano terminologico, la tipologia sin qui introdotta da diverse fonti anche di livello comunitario (firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale e, nel linguaggio comune, firma elettronica “debole” e “forte”…) individuando:

§      nella firma elettronica, un insieme di dati in forma elettronica, logicamente correlati ad altri dati, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

§      nella firma elettronica qualificata, un particolare tipo di firma elettronica caratterizzato da elevate garanzie di sicurezza con riguardo all’identificazione del firmatario ed al controllo sull’integrità del documento; essa è basata su un certificato qualificato (fornito da appositi certificatori) e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (come ad es. una smart card);

§      nella firma digitale un particolare tipo di firma elettronica qualificata, in cui la garanzia sulla provenienza e l’integrità del documento è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, tra loro correlate.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento; il valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica è graduato in rapporto alla diversa caratteristica di validità e certezza della firma elettronica ad esso apposta.

In particolare, il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile, la medesima cioè della scrittura privata, che “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Il documento cui è apposta una firma elettronica di tipo non qualificato è invece “liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza”.

La firma digitale o elettronica qualificata può essere autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale, secondo modalità analoghe a quelle previste dall’art. 2703 del codice civile.

I documenti informatici formati da pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Circa le copie e le riproduzioni di atti e documenti informatici, se ne ribadisce la piena validità a tutti gli effetti di legge, purché siano conformi alle regole tecniche.

Il Codice disciplina l’attività dei certificatori (i soggetti cioè che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche) che, se stabiliti in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea, è libera e non richiede autorizzazione preventiva. Particolari controlli affidati al CNIPA sono tuttavia effettuati sui certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati, rispondenti cioè ai requisiti comunitari (dir. 1999/93/CE[15]); i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, devono chiedere di essere accreditati presso il CNIPA dimostrando di possedere, tra l’altro, l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione. Il CNIPA svolge attività di vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati.

Il Codice reca disposizioni specifiche sulla responsabilità del certificatore qualificato ed elenca gli obblighi di questi e del titolare del certificato di firma (tra i quali quello di custodire e utilizzare il dispositivo di firma con diligenza).

È prevista la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di svolgere “in proprio” l’attività di certificatori, nei confronti sia di propri organi e uffici, sia di categorie di terzi, pubblici o privati. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice (entro il 1 gennaio 2008), le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di procedure informatiche e strumenti per la verifica delle firme digitali.

 

Sono dettate le caratteristiche dei dispositivi sicuri e le procedure da utilizzarsi per la generazione delle firme: essi devono possedere requisiti di sicurezza che garantiscono l’integrità dei documenti dei documenti informatici a cui la firma si riferisce, sono inoltre specificamente indicati i casi in cui i certificati qualificati devono essere revocati o sospesi e le procedure per la cessazione dell’attività dei certificatori qualificati e accreditati.

Una disposizione transitoria fa salva l’efficacia dell’attività di certificazione svolta dai certificatori iscritti nell’elenco pubblico in precedenza tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

Per quanto riguarda i libri, i repertori e le scritture, compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta, si stabilisce che essi possano essere formati e conservati su supporti informatici.

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L’intento innovativo del Codice in questo settore traspare con chiarezza da alcune disposizioni del capo III, prima fra tutte quella che pone il principio secondo cui “le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. L’uso di tali tecnologie costituisce dunque, o dovrebbe giungere a costituire, la modalità ordinaria di gestione dei procedimenti amministrativi; il che equivale a dire che i procedimenti medesimi dovrebbero essere ripensati alla luce del più efficiente utilizzo delle nuove tecnologie (in proposito, si veda anche quanto detto a proposito della riorganizzazione del pubblica amministrazione).

A conferma di tale assunto è introdotta la possibilità di

§      raccogliere in un fascicolo informatico gli atti del procedimento;

§      convocare e svolgere le conferenze di servizi avvalendosi degli strumenti informatici (e telematici) disponibili,

mentre viene formulata in via generale un’esplicita preferenza verso la formazione degli originali dei documenti amministrativi con mezzi informatici: il ricorso al supporto cartaceo è consentito solo ove necessario, nel rispetto del principio di economicità.

Il Codice elenca i requisiti che deve soddisfare ogni sistema di gestione informatica dei documenti, e prevede l’articolazione di questo nell’ambito di aree organizzative omogenee (non necessariamente coincidenti con le esistenti strutture amministrative; in proposito, si veda quanto in precedenza osservato sui centri di competenza).

Alcune disposizioni pongono le premesse per la progressiva sostituzione dell’attuale archiviazione su carta con modalità di conservazione informatizzate (dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni),

§      prevedendo, a seguito di una valutazione di costi-benefici operata da ogni amministrazione, l’adozione di piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici;

§      sancendo la validità a tutti gli effetti di legge delle riproduzioni digitali di documenti cartacei, purché sia garantita la conformità all’originale e la conservazione nel tempo,

§      stabilendo, per il futuro, che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, siano conservati in modo permanente con modalità digitali, pur potendo essere archiviati anche su carta per le (sole) esigenze correnti.

Sono peraltro fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi di interesse storico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004[16]).

Trasmissione informatica dei documenti

Per quanto concerne la trasmissione dei documenti, riproducendo una disposizione vigente (art. 43, comma 6, del D.P.R. 445/2000), il capo IV dispone che “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.

È inoltre introdotto un elemento di chiarezza, rispetto alla normativa previgente, precisando che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario, se disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.

La posta elettronica è individuata quale strumento privilegiato per la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni, precisando che le comunicazioni effettuata con tale mezzo sono valide ai fini del procedimento amministrativo se ne sia verificata la provenienza e specificando le modalità che consentono la verifica della provenienza delle comunicazioni allo scopo di conferire ad esse efficacia legale certa.

Il Codice fa rinvio alla disciplina della posta elettronica certificata, disciplinata nel dettaglio, come si è detto, dal D.P.R. 68/2005, stabilendo in via generale che:

§      essa deve essere necessariamente utilizzata nel caso di trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna;

§      la trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Sono dettate infine specifiche norme per tutelare la segretezza della corrispondenza per via telematica.

 

I commi 589 e 590 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008 recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti attraverso la posta elettronica certificata.

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Una serie di disposizioni del Codice hanno ad oggetto non i documenti informatici ma, più in generale, la gestione, lo scambio e la fruibilità dei dati informativi prodotti dalle pubbliche amministrazioni o comunque in loro possesso. Esse sono raccolte in quattro sezioni del Capo V, rispettivamente dedicate:

§      alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e all’accesso telematico ai medesimi da parte dei cittadini e delle imprese (sezione I);

§      alla fruibilità dei dati da parte di altre pubbliche amministrazioni (sezione II);

§      all’organizzazione e all’accesso ai servizi in rete (sezione III);

§      alle carte elettroniche (carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi) (sezione IV).

Nella sezione I si stabilisce in via generale che i dati delle pubbliche amministrazioni sono gestiti in modo da consentirne la “fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”, e si precisa che “qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un’altra pubblica amministrazione nei limiti dell’esercizio delle proprie funzioni”, con i limiti posti dalla disciplina sulla tutela dei dati personali e dalla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Con riguardo agli aspetti tecnici, si fa rinvio alla disciplina del sistema pubblico di connettività, oggetto del Capo VIII del Codice; sono invece specificamente dettati i requisiti di sicurezza dei dati e i criteri generali relativi all’accesso telematico.

Degne di nota sono le disposizioni in materia di comunicazione esterna delle pubbliche amministrazioni centrali, che impongono loro di realizzare siti istituzionali liberamente fruibili su reti telematiche (il riferimento è a Internet), precisandone i requisiti ed il contenuto minimo.

Le amministrazioni hanno inoltre l’obbligo di evidenziare sul proprio sito i principali procedimenti di competenza, indicando gli eventuali termini, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, le scadenze e le modalità di adempimento, nonché l’elenco dei bandi di gara e di concorso e quello dei servizi già disponibili in rete e di quelli di futura attivazione.

Disposizioni specifiche (già contenute nella legge di semplificazione 2001 e qui trasposte) riguardano i siti istituzionali di:

§      Presidenza del Consiglio, nel quale possono essere pubblicate notizie sulle iniziative normative del Governo e sui disegni di legge di particolare rilevanza;

§      magistratura amministrativa e contabile, sui quali sono resi accessibili i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle rispettive autorità giurisdizionali e le sentenze depositate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Con riguardo alla sezione II, che introduce la nozione di fruibilità dei dati, per garantire la quale le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro specifiche convenzioni, di particolare interesse sono la disciplina volta a rendere omogenei e fruibili a livello nazionale i dati territoriali – le informazioni cioè geograficamente localizzate –, anche attraverso la costituzione presso il CNIPA di un Repertorio nazionale dei dati territoriali; la prevista adozione di un sistema informativo unitario per la gestione delle basi di dati di interesse nazionale e la gestione informatizzata dei pubblici registri immobiliari, che può consentirne anche la delocalizzazione, in modo tale da poterne permettere la conservazione anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Il Codice contiene un rinvio all’Indice nazionale delle anagrafi (INA).

I servizi forniti in rete dalle pubbliche amministrazioni (sezione III) sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”. Ad essi si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale).

Le caratteristiche essenziali delle due carte elettroniche sono individuate dalla sezione IV, nel quale confluisce la disciplina in precedenza recata dall’art. 36 del D.P.R. 445/2000.

Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Il capo V, diviso in due sezioni, disciplina le modalità di sviluppo o di acquisizione di sistemi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

È consentito, per i progetti ad alto contenuto di innovazione tecnologica, il ricorso allo strumento del “concorso di idee”, già previsto dal D.P.R. 554/1999[17]; le proposte così acquisite possono formare oggetto di una distinta gara, alla quale è ammesso a partecipare, se in possesso dei requisiti, anche il vincitore del concorso di idee.

Il Codice, nell’elencare le possibili modalità di acquisizione di sistemi informatici (sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione; riuso di programmi sviluppati per conto di altre amministrazioni; acquisizione di licenze d’uso di programmi commerciali), non sembra esprimere una preferenza a priori verso l’una o l’altra soluzione, né formula una scelta tra l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario ovvero a codice sorgente aperto.

 

L’art. 1, comma 895, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) stabilisce che nella valutazione dei progetti per la società dell’informazione finanziati ai sensi del comma 892 si dovrà dare prioritaria attenzione a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto (open source).

Per rendere visibili e riutilizzabili tali software, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione individuerà un sito web dove mantenere i codici sorgente, gli eseguibili e l’altra documentazione dei software.

 

Per programmi a codice sorgente aperto o open source si intendono le applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito[18].

Esse si differenziano dai programmi a licenza d'uso, o pacchetti, che vengono ceduti in uso (e non in proprietà) dal fornitore al cliente. Una ulteriore categoria è costituita dai programmi basati su tecnologia di tipo proprietario, ceduti in uso dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, acquisiscono programmi informatici, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato:

§       sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

§       riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

§       acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

§       acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

§       acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui sopra.

La possibilità di acquisizione ed utilizzo di programmi informatici open source viene sancita con la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003.

Il CNIPA, in attuazione della direttiva ha costituito l'Osservatorio Open Source.

Regole tecniche

Il capo VII reca la disciplina generale per l’adozione delle regole tecniche previste e richiamate da numerose disposizioni del Codice. Tali regole sono rimesse a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per l’innovazione e le tecnologie, da adottare di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate dalle singole disposizioni del codice, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali per le materie di competenza.

La scelta operata di utilizzare uno strumento normativo flessibile quale il decreto ministeriale per l’adozione delle regole tecniche, cioè degli standard e delle caratteristiche cui si devono adeguare i nuovi strumenti e procedure e coloro che li utilizzano, risponde all’esigenza di garantire rapidi e frequenti adattamenti della disciplina al continuo evolversi delle tecnologie digitali.

In attesa delle nuove regole tecniche sono fatte salve, in via transitoria, quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

Il Sistema pubblico di connettività (SPC) e la Rete internazionale della pubblica amministrazione

Il Capo VIII definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC).

Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC), istituito e disciplinato con il D.Lgs. 42/2005[19], ha sostituito la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (RUPA) con l’obiettivo di raccordare i sistemi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

Il SPC è una infrastruttura e un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse finalizzato a garantire la piena interazione e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali; esso consente a questi soggetti di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Accanto al SPC, ed a questo interconnessa, il D.Lgs. 42/2005 ha istituito una Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, volta a permettere il collegamento tra queste e gli uffici italiani all’estero.

La gestione strategica e la vigilanza sul sistema, la disciplina e la promozione della cooperazione informativa sono affidate alla Commissione di coordinamento del SPC. Presieduta dal Presidente del CNIPA, la Commissione è composta da rappresentanti delle amministrazioni statali e da membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, in rappresentanza degli enti territoriali.

Il CNIPA, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti, ha il compito di coordinare le fasi della progettazione e della realizzazione del SPC e, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi della Commissione, quelle della gestione e dell’evoluzione del sistema.

Lo strumento per la realizzazione del SPC è stato individuato nei contratti quadro, che il CNIPA, a livello nazionale, e le regioni nell'ambito del proprio territorio, stipulano, espletando gare ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, con più fornitori per i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità del SPC.

In conformità a tali contratti, stipulati dal CNIPA con più fornitori qualificati, le singole amministrazioni ottengono dai fornitori prescelti i servizi richiesti, a parità di condizioni[20]. La stipulazione dei contratti esecutivi in conformità ai contratti quadro costituisce un obbligo per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali non economici; una facoltà per le amministrazioni regionali e locali.

 

Tra le disposizioni recate dal Capo IX merita segnalare quella che, al fine di mantenere il carattere organico del Codice:

§      dispone che ogni successivo intervento abrogativo, modificativo o derogatorio non possa aver luogo se non in modo esplicito;

§         impone il ricorso alla tecnica della novella per ogni futuro intervento legislativo sulle materie trattate dal Codice.

 


Interventi e iniziative in alcuni settori specifici

Il Sistema pubblico di connettività

I commi da 577 a 583 dell’art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) recano norme volte a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività.

Il comma 577 stabilisce che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC, anziché per i primi due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti quadro, come attualmente previsto; per la copertura degli oneri si provvede con lo stanziamento di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 autorizzato dal successivo comma 585.

 

La gara per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per le pubbliche amministrazioni è stata aggiudicata nel corso del 2006 a quattro operatori e ripartita secondo le seguenti percentuali: RTIFatsweb/EDS 60%, BT S.p.A. 25%, Wind S.p.A. 10%, Telecom Italia S.p.A. 5%. Il 10 luglio 2006 è stata costituita, da parte dei soggetti aggiudicatari della gara multifornitore per la fornitura dei servizi del Sistema Pubblico di Connettività, la Società consortile per la realizzazione e gestione della Qualified eXchange Network (QXN), infrastruttura che interconnetterà le reti delle stesse società, per consentire l’erogazione dei servizi SPC a tutte le amministrazioni italiane[21].

I contratti–quadro tra le quattro società aggiudicatarie della gara per la fornitura dei servizi del SPC e il CNIPA sono stati sottoscritti il 25 maggio 2006; i contratti regolano l’erogazione dei servizi SPC per i prossimi 5 anni[22]. Nel 2006, sono state anche assegnate le 57 amministrazioni centrali ai quattro operatori dopo un’analisi delle loro esigenze, in linea con gli impegni assunti nell’ambito della gara. A seguito della firma dei contratti-quadro con i quattro operatori vincitori della gara è iniziata l’attività di definizione dei piani dei fabbisogni da parte delle 57 amministrazioni centrali.

Secondo la legislazione vigente (art. 86, comma 2, del D.Lgs. 82/2005), gli oneri economici relativi alle infrastrutture telematiche condivise restano a carico del CNIPA nei primi due anni successivi alla data di approvazione dei contratti-quadro.

Dopo i primi due anni di vigenza contrattuale, gli oneri sono così ripartiti: i costi per la realizzazione delle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori che si aggiudicano la gara, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura da loro acquisiti, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni in proporzione ai servizi da esse utilizzati (art. 86, comma 3, del D.Lgs. 82/2005). Si prevede che tale condizione comporti, con l’effettiva migrazione verso il SPC, una riduzione dei costi sostenuti dalle amministrazioni a parità di servizi richiesti, rispetto a quelli previsti per la RUPA, in quanto le spese per la RUPA relative ai servizi delle strutture condivise sono a carico del CNIPA, fino al momento in cui il processo di migrazione al nuovo sistema non sarà del tutto concluso[23].

Per quanto riguarda il concreto avvio del SPC, come espressamente previsto dall’art. 84 del Codice dell’amministrazione digitale, i piani per la migrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali dalla RUPA al SPC devono essere attuati entro 18 mesi dall’approvazione del primo contratto quadro.

Le amministrazioni in questione, aderenti alla RUPA, dovrebbero pertanto aver attuato i piani di migrazione verso il SPC entro il 30 novembre 2007. Il CNIPA nel corso del 2006 ha avviato le attività necessarie a garantire la migrazione, ovvero la transizione delle amministrazioni dallo scenario RUPA allo scenario SPC, senza soluzione di continuità nella erogazione dei servizi alle amministrazioni stesse. In particolare, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro cui è stato affidato il compito di individuare tutte le problematiche connesse con le attività di migrazione e, nel contempo, delineare le modalità operative per affrontare in modo puntuale la gestione del transitorio nel processo di migrazione, ossia nell’arco temporale in cui necessariamente le due reti, RUPA e SPC, si troveranno a convivere fintantoché il processo della migrazione non sarà completamente concluso. Durante tale periodo, le PA risulteranno attestate in parte sulla rete RUPA, in dismissione, ed in parte sulla infrastruttura di rete del SPC[24].

 

Per favorire la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, i commi da 578 a 581 prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzative del sistema.

Nel programma inoltre sono definiti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti, i tempi e le modalità attuative, i costi relativi e i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le singole amministrazioni si impegnano a realizzare.

Il programma è quindi approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dopo che la Commissione di coordinamento del SPC ha espresso il proprio parere.

Nella fase successiva, il CNIPA predispone, sulla base delle indicazioni della Commissione di coordinamento, il progetto esecutivo del programma, che viene sottoposto all’approvazione della commissione medesima.

 

La Commissione, in quanto organismo preposto al coordinamento del sistema pubblico di connettività, svolge le seguenti funzioni, puntualmente indicate dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale:

§       assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

§       approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

§       promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e della evoluzione delle tecnologie;

§       promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche;

§       vigila sui fornitori qualificati del SPC e sui relativi elenchi, verificando la qualità e la sicurezza dei servizi da essi erogati;

§       promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del SPC.

 

Per assicurare l’integrità dei dati delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali non economici, delle regioni, degli enti locali e dei concessionari di pubblici servizi e per garantire la disponibilità e continuità dei servizi da questi ultimi erogati, anche nel caso in cui si verifichino disastri o situazioni di emergenza, i commi 582 e 583 attribuiscono al CNIPA il compito di individuare, mediante lo strumento della conferenza di servizi, le soluzioni tecniche e funzionali idonee a tale scopo.

Con decreto del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 23 aprile 2008[25] è stato disposto il finanziamento delle infrastrutture nazionali e regionali del sistema pubblico di connettività.

Il D.P.C.M. 1 aprile 2008 ha definito le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività.

Nel disegno di legge collegato A.S. 1082[26]i commi 3 e 4 dell’art. 24 stabiliscono che il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predisponga, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un programma triennale in grado di assicurare, alla scadenza del 31 dicembre 2011, l’adesione al SPC di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[27], e la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi operativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche online, erogati a cittadini ed imprese.

Le risorse necessarie per l’attuazione del programma triennale sono prioritariamente individuate fra quelle destinate al Fondo aree sottoutilizzate – FAS, e, in particolare, assegnate ai programmi per lo sviluppo della società dell’informazione.

Il contenimento delle spese per la telefonia (il VoIP)

L’utilizzo dei servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) si inquadra nel percorso di razionalizzazione delle risorse delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema VoIP rende infatti possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet, o un’altra rete dedicata, permettendo un collegamento telefonico senza costi aggiuntivi rispetto alla connessione dati, con risparmi sulle chiamate e minori costi infrastrutturali.

L’art. 2, comma 591, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha aggiunto i commi da 2-bis a 2-quater all’articolo 78 del Codice dell’amministrazione digitale. Le disposizioni prevedono l’obbligo di utilizzare i servizi VoIP previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate dalla CONSIP; destinatari di tale obbligo sono le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche richiamate dall’art. 1, comma 1, lett. z) del Codice dell’amministrazione digitale[28].

La norma specifica poi che le suddette amministrazioni sono tenute ad utilizzare i servizi VoIP nei limiti dei parametri di prezzo/qualità stabiliti dalle convenzioni quadro CONSIP, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Il citato obbligo decorre dal 1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla medesima data. L’attività di monitoraggio e verifica del rispetto di tali disposizioni è demandata al CNIPA (art. 78, commi 2-bis e 2-ter).

In caso di mancato adeguamento alle medesime disposizioni è prevista la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia (art. 78, comma 2-quater).

Il successivo comma 592 dell’art. 2 della L. n. 244 del 2007 dispone che le modalità attuative delle citate norme introdotte nel Codice siano determinate con decreto del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il comma 593, in relazione alle misure di razionalizzazione di cui ai due commi precedenti, dispone un taglio lineare delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche, in misura tale da realizzare, complessivamente, una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Le “altre” pubbliche amministrazioni (diverse da quelle richiamate dal comma 591) sono chiamate a adottare misure di contenimento delle spese postali e telefoniche tali da comportare risparmi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Il mancato rispetto dei suddetti obiettivi di risparmio sarà sanzionato, in caso di accertate minori economie, con corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali verso le amministrazioni inadempienti.

 

L’articolo 24 del citato disegno di legge collegato A.S. 1082 reca disposizioni relative all’uso del VoIP nel contesto del Sistema pubblico di connettività, per consentire l’attuazione del disposto dell’art. 78, comma 2-bis, del Codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 1 dell’articolo 24 stabilisce che il CNIPA provveda alla realizzazione e gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VoIP nel contesto dello SPC per il triennio 2009-2011, in conformità a quanto stabilito dall’art. 83 (relativo ai contratti quadro, sui quali vedi supra) del Codice dell’amministrazione digitale.

Per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1, il successivo comma 2 dispone che vengano utilizzate le risorse, non ancora impegnate, assegnate al progetto ”Lotta agli sprechi”[29] dal Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 24 febbraio 2005, recante individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

La centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione

Nel quadro del generale processo di razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche, volto a conseguire significativi risparmi di spesa, la CONSIP S.p.A. (Concessionaria servizi informatici pubblici) – società con capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze – è stata configurata come la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A..

Alla CONSIP, oltre alla gestione delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile è attribuito infatti il compito di stipulare, nel rispetto della normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare – sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti – ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato.

 

Tali convenzioni sono volte, innanzitutto, alla realizzazione di economie di scala sui volumi di acquisto, alla ottimizzazione della domanda e standardizzazione dei consumi, alla semplificazione dei processi di acquisto, al miglioramento dei tempi di approvvigionamento e dei livelli di servizio, oltre che al conseguimento di risultati in termini di riduzione di spesa.

 

La fonte normativa originaria si rinviene nell’art. 26 della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000), che aveva conferito al Ministero dell’economia la competenza (successivamente attribuita alla CONSIP ai sensi dell’art. 58 della legge finanziaria per il 2001[30]) a stipulare le suddette convenzioni: La disposizione citata prevedeva, inizialmente, l’obbligo di avvalersi delle convenzioni medesime per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse da quella statale era prevista una mera facoltà di adesione alle convenzioni ovvero un obbligo di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per acquistare beni comparabili.

Si sono quindi susseguiti diversi interventi normativi, con indirizzi tra loro non sempre coincidenti, in esito ai quali è stata prevista, in linea generale, la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero, qualora non intendano avvalersene, l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Si è inoltre iniziato a delineare un sistema di centrali di committenza non delimitato alla sola CONSIP ma diffuso sul territorio, per settori amministrativi omogenei, in modo da perseguire una politica a tutto campo di centralizzazione degli acquisti.

 

Per centrali di committenza si intendono le amministrazioni aggiudicatici che acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti di lavori o accordi quadro di forniture e servizi per altre amministrazioni aggiudicatici[31]. Le centrali di committenza rappresentano, pertanto, uno strumento di centralizzazione degli acquisti utilizzato per evitare la moltiplicazione eccessiva delle procedure e ottenere, in caso di acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi sia di costi di gestione della procedura (per personale, pubblicazioni e contenzioso).

La centrale di committenza non rappresenta uno schema contrattuale bensì un modulo organizzativo attraverso il quale l'amministrazione gestisce una pluralità di commesse nell'interesse di diverse e molteplici amministrazioni aggiudicatici. La caratteristica fondamentale della stipulazione di contratti per il tramite della centrale di committenza è quella di evitare che i successivi contratti di acquisto di lavori, servizi o forniture siano assoggettati alle regole dell'evidenza pubblica, laddove tali regole siano state rispettate a monte dalla stessa centrale di committenza in sede di stipula della convenzione o accordo-quadro. In tal modo, una volta concluso il contratto tra la centrale di committenza e l'operatore privato, tutte le amministrazioni interessate potranno acquistare beni e servizi facendo ricorso all'operatore economico prescelto dalla centrale di committenza e nel rispetto delle condizioni stabilite senza rinnovo della gara pubblica.

Il primo modello di centrale di committenza, a livello nazionale, è costituito dalla CONSIP.

 

Questa nuova politica di razionalizzazione degli acquisti ha condotto all’introduzione, da parte delle leggi finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni, di strumenti di centralizzazione delle procedure di gara che operano a livello locale. Tra essi possono essere individuati:

§         a livello comunale – le aggregazioni di enti locali per gli acquisti di beni e servizi.

L’art. 1, commi 157-160, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) introduce la possibilità, per gli enti locali, di aggregarsi tra loro e funzionare come centrali di committenza, stipulando convenzioni aperte all’adesione di tutti gli enti aderenti all’aggregazione: si tratta della possibilità di creare delle CONSIP a livello locale. Resta naturalmente impregiudicata la possibilità per gli enti locali di aderire volontariamente alle convenzioni stipulate dalla CONSIP;

§         a livello regionale – le centrali di committenza regionali.

L’art. 1, commi 455-457, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) prevede la possibilità per le regioni, anche unitamente ad altre regioni, di costituire centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), con il compito di stipulare convenzioni per acquisto di beni e servizi in favore di amministrazioni locali, ASL e tutte le altre amministrazioni con sede nel territorio (comma 455). Le centrali stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 (comma 456). Viene previsto, infine, che le centrali regionali e la CONSIP formino un sistema a rete anche sotto il profilo delle risorse informatiche e viene attribuita alla Conferenza permanente Stato-Regioni il compito di definire i programmi di razionalizzazione della spesa pubblica e la verifica dei risultati (comma 457).

 

Si ricorda al riguardo l’adozione, il 24 gennaio 2008, dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome per la costituzione del sistema a rete tra centrali regionali e CONSIP.

Il concetto di centralizzazione degli acquisti è andato dunque nel tempo raffinandosi mediante l’introduzione di strumenti che operano a livello di singolo settore amministrativo (universitario, sanitario, scolastico e così via) o a livello locale (comunale e regionale), accanto alla CONSIP, quale ente con vocazione universale e come tale non sempre adatto alle esigenze di amministrazioni sparse su un territorio geograficamente, socialmente e storicamente variegato come l’Italia, in modo da massimizzare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.

Più recentemente, specifiche disposizioni relative alla centralizzazione degli acquisti di tipologie specifiche di beni e servizi (quali quelle relative all’energia) sono state introdotte dall’art. 48 del D.L. 112/2008[32].

Si segnala, inoltre, che nel disegno di legge collegato A.S. 1082è prevista all’art. 2, attraverso l’inserimento di alcuni commi aggiuntivi all’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, un’articolata disciplina delle centrali di committenza regionali.

La carta di identità elettronica

La carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione.

Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica (pagamenti di tasse e tributi, accesso al servizio sanitario, richiesta di documenti ecc.). Inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

L’art. 2, comma 10, della L. 127/1997[33] ha previsto, per la prima volta, la sostituzione della carta di identità cartacea con un documento realizzato su supporto informatico, contenente, oltre ai dati personali, il codice fiscale e, con l’accordo dell’interessato, l’indicazione del gruppo sanguigno.

Il passaggio decisivo verso la definizione della carta d’identità quale carta di servizi si ha con la modifica alla legge n. 127 operata dalla L. 191/1998[34], con cui viene previsto che la carta possa contenere, oltre ai dati personali, codice fiscale e gruppo sanguigno, anche altri dati che consentano l’erogazione al cittadino di quei servizi che ne richiedano l’identificazione, nonché tutte le informazioni, tra cui la chiave biometrica, necessarie per il suo utilizzo assieme alla firma digitale. Tra gli obiettivi dell’informatizzazione del documento di identità, la legge individua la possibilità del trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni sulla carta di identità e sui documenti elettronici sono in seguito confluite nell’art. 36 del testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[35]) e, successivamente, nell’art. 66 del Codice dell’amministrazione digitale, che costituisce la norma di riferimento per la materia.

Il quadro normativo è stato completato con due provvedimenti attuativi: l’uno finalizzato ad individuare le caratteristiche e le modalità di rilascio da parte dei comuni della carta d’identità elettronica (D.P.R. 437/1999[36]), l’altro diretto a dettare le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione delle carte medesime (D.M. 8 novembre 2007[37]).

La fase di sperimentazione, avviata nel 2001, può considerarsi ormai conclusa. Infatti, il decreto-legge 7/2005[38] ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostituzione della carta d’identità, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori (art. 7-vicies ter).

 

A tal fine tutti i comuni avrebbero dovuto provvedere entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

L’integrazione e la centralizzazione di tutti i dati anagrafici dei comuni è alla base del progetto Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA), strettamente collegato alla diffusione della carta d’identità elettronica.

 

Il decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ha fissato le regole tecniche della carta d'identità elettronica, sostituendo integralmente i precedenti decreti del Ministro dell'interno in materia.

Recentemente, con il decreto del Ministro dell'economia in data 22 aprile 2008, è stato determinato l'importo del corrispettivo dovuto dai richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica.

 

Si ricorda, inoltre, che in via transitoria è stata istituita, con una novella all’art. 36 del D.P.R. 445/2000 introdotta dall’art. 8 del D.Lgs. n. 10 del 2002[39], la carta nazionale dei servizi (CNS). Si tratta di uno strumento provvisorio, affine alla carta d’identità elettronica, che permette l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e di altri enti senza svolgere anche la funzione di documento di identità. La CNS, che ha validità fino a sei anni, costituisce per il cittadino lo strumento principale per accedere ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni (dati fiscali, previdenziali, sanitari).

L’art. 27, comma 8, della L. 3/2003[40], ha demandato ad un regolamento di delegificazione l’introduzione delle norme necessarie per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.P.R. 117/2004[41].

Successivamente è stato adottato il decreto del ministro dell’Interno 9 dicembre 2004[42] che detta le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della CNS. Da ultimo, le Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per il 2005[43] individuano la CNS tra i settori di intervento prioritario per le amministrazioni.

L’informatizzazione della normativa vigente

L’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire – 2,58 milioni di euro circa – per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:

§         facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;

§         fornire strumenti per l’attività di riordino normativo.

 

La definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il decreto del Presidente del Consiglio che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003[44], ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:

§       compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;

§       messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);

§       classificazione della normativa vigente con l’intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;

§       studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo.

I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'àmbito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.

È stata prevista la costituzione di un sistema informativo sulla normativa statale vigente di carattere primario e secondario (progetto denominato “Normattiva”)[45].

L’attività del Comitato guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di fonte statale.

La costituzione della vera e propria banca dati sulla normativa statale vigente si è dimostrata – negli anni – un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzato in origine[46].

Il progetto è giunto a sperimentare metodi adeguati di lavoro per il trattamento dei testi (secondo gli standardadottati con le circolari AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 del 22 aprile 2002[47]) ed ha avviato la sperimentazione sulle leggi approvate nella XIV legislatura, incontrando la maggiore difficoltà nel recupero dell’intera raccolta dei testi storici (cioè come approvati) degli atti in formato elettronico e con requisiti soddisfacenti di qualità/conformità al testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale[48].

 

Le difficoltà incontrate nella costruzione e messa a regime della banca dati hanno indotto il Governo a dare attuazione al cosiddetto procedimento “taglia-leggi”, previsto dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005[49], basandosi, anziché sulla banca dati, su un lavoro di raccolta della normativa vigente effettuato dai singoli Ministeri, che ha dato vita ad una autonoma banca dati di missione.

 

La prima fase della ricognizione della normativa statale di rango legislativo vigente è stata portata a termine. Il 14 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio ha inviato alle Camere la relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente prevista dall’art. 14, co. 12, della legge 246/2005 (Doc. XXVII, n. 7, annunciato in Assemblea il 18 dicembre 2007). La puntuale elencazione dei 21.000[50] atti vigenti (non espressamente abrogati) risultanti al termine della ricognizione è contenuta in due specifici allegati alla relazione.

Sulla base della ricognizione effettuata per dare attuazione alla delega di cui all’articolo 14 della legge 246/2005, l’art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dispone l’abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario riportati nell’allegato A al decreto-legge.

Come sottolineato nella relazione citata, il sistema di cui all’articolo 107 della legge 388/2000 “risulta di particolare complessità tecnica, passando per il trattamento elettronico di tutti i testi normativi vigenti e del dato storico complessivo. Pertanto dovrà essere realizzato autonomamente e non potrà – per evidenti regioni – assumere valore condizionante rispetto all’attuazione dell’azione di sfoltimento e riordino della legislazione vigente di cui all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, pur potendo essere proficuamente utilizzato per le parti che saranno rese effettivamente disponibili”.

Se il progetto ex articolo 107 non è stato fin qui strumentale all’attività di sfoltimento e riordino, quest’ultima risulta invece senz’altro strumentale alla costruzione della banca dati, in quanto contiene una delimitazione ed una indicazione della normativa vigente.

 

Contestualmente alla presentazione, da parte del Governo, della relazione sul “taglia-leggi”, le Camere hanno approvato la legge finanziaria per il 2008, la quale, all’articolo 2, comma 584, reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.

 

A tal fine, per quanto riguarda il finanziamento del progetto, si stabilisce che:

§         i fondi relativi ai precedenti esercizi finanziari, che, non essendo stati impegnati, hanno costituito avanzo di bilancio e sono confluiti, sulla base delle specifiche regole di contabilità della Presidenza del Consiglio, nel fondo di riserva previsto dall’articolo 12 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002[51], per essere riutilizzati per altre finalità, rimangano destinati, in via prioritaria, al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e, in via residuale, alle restanti attività previste;

§         tali fondi sono inoltre aumentati di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 (il rifinanziamento è stato poi soppresso dall’articolo 5, comma 9, lettera b), n. 15) del decreto-legge 27 maggio 208, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

La disposizione in esame attribuisce ulteriori finalità al programma, rispetto a quelle originariamente previste e più specificamente:

§         il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;

§         l'adeguamento agli standard dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;

§         l’adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell’ottica del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.

Con un’ulteriore innovazione rispetto all’attuale disciplina, il comma 584 affida ad un responsabile, nominato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell’attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell'art. 14 della L. 246/2005 (relative alla ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, vedi supra), e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

All'attuazione dei programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il coordinatore riferisce al Parlamento annualmente, mediante una relazione, sullo stato di attuazione dei programmi.

La dematerializzazione

L’art. 27 del D.L. 112/2008 reca al comma 1 una norma di principio in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducano del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altra amministrazione.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2009, al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione della Gazzetta Ufficiale, il comma 2 determina una diversa modalità di abbonamento a carico delle amministrazioni o enti pubblici a livello centrale e locale, stabilendo la sostituzione degli abbonamenti in formato cartaceo con abbonamenti telematici. Conseguentemente, si prevede che il costo degli abbonamenti sia rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in oggetto.

 

Gli interventi destinati a snellire e modernizzare la produzione, circolazione e gestione della documentazione nella pubblica amministrazione, sostituendo quella cartacea in favore di quella informatica, sono contenuti principalmente nel Codice dell’Amministrazione digitale. L’intento innovativo del Codice in questo settore è espressamente evidenziato nelle disposizioni del Capo III, in base alle quali:

§         le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici (art. 40, co. 1);

§         la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità (art, 40, co. 2);

§         le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art. 41, co. 1).

Nel disegno del Codice, l’uso delle tecnologie informatiche dovrebbe giungere a costituire la modalità ordinaria di gestione dei procedimenti amministrativi, i quali dovrebbero pertanto essere ripensati alla luce del più efficiente utilizzo delle nuove tecnologie. Il Codice elenca i requisiti che deve soddisfare ogni sistema di gestione informatica dei documenti, e prevede l’articolazione di questo nell’ambito di aree organizzative omogenee (non necessariamente coincidenti con le esistenti strutture amministrative). Alcune disposizioni pongono le premesse per la progressiva sostituzione dell’attuale archiviazione su carta con modalità di conservazione informatizzate.

Tali processi, indicati nel loro complesso con il termine dematerializzazione, hanno come obiettivo “il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico”[52]. Come evidenziato nel Libro Bianco per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale[53], le finalità della dematerializzazione sono due: “da una parte si punta ad eliminare i documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse storico-culturale; dall’altra si adottano criteri per evitare o ridurre grandemente la creazione di nuovi documenti cartacei”.

La parte dedicata alla conservazione e archiviazione dei documenti di interesse storico-culturale è stata altresì disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[54].

In materie particolari, ove si registra una produzione considerevole di documenti cartacei (quali i settori di interesse sanitario e fiscale), disposizioni specifiche regolano le procedure di gestione dei documenti.

 

Il disegno di legge collegato A.S. 1082, all’art. 22, reca disposizioni finalizzate all’“eliminazione degli sprechi” collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea.

I commi 1 e 3 dell’articolo riconoscono effetto di pubblicazione legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati sui propri siti informatici, ovvero sui siti di altri soggetti obbligati o di loro associazioni.

Inoltre, ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale.

La banda larga

Presso la Commissione Trasporti della Camera è in corso di svolgimento un’indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche. Nell’ambito dell’indagine conoscitiva, nella seduta del 30 ottobre 2008 è stato audito il ministro on. Brunetta, il quale ha affrontato tra gli altri anche il tema dello sviluppo dei servizi in banda larga in Italia e ha depositato in Commissione uno specifico documento nel quale si rappresenta lo stato dell'arte in materia. Il ministro ha preannunciato la presentazione a breve di un piano industriale per l'innovazione che riguardi in particolare i settori della scuola, sanità, giustizia e ambiente.

Iniziative legislative in corso di esame; la delega per la revisione del Codice

Oltre alle disposizioni citate nei precedenti paragrafi, il disegno di legge collegato A.S. 1082contiene due deleghe al Governo finalizzate rispettivamente alla riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (art. 19) e alla revisione del Codice amministrazione digitale (art. 23).

Quest’ultimo articolo individua anche i seguenti specifici princìpi e criteri direttivi per l’esercizio delle delega:

§         inserimento, all’interno del corpo normativo del Codice, della previsione di forme sanzionatorie per le amministrazioni che non ottemperino alle previsioni da questo contenute. Tali forme sanzionatorie sembrano essere individuate nell’inibizione per le amministrazioni inadempienti della possibilità di erogare i servizi disponibili attraverso i canali tradizionali, ancorché in assenza di norme legislative che impongano l’erogazione in modalità esclusivamente digitale;

§         individuazione di meccanismi in grado di quantificare i risparmi effettivamente conseguiti dalle pubbliche amministrazioni. Tali risorse dovranno quindi essere utilizzate per l’incentivazione del personale e per il finanziamento di progetti di innovazione;

§         modificazione della normativa in materia di firma digitale con l’obiettivo di semplificarne ed intensificarne l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

§         previsione della mappatura e della diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle best practices tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

§         introduzione di specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto lo strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e di una loro migliore utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

§         previsione dell’utilizzo delle reti telematiche e in particolare di Internet e Intranet (a ciò sembra riferirsi il termine atecnico “web”) nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

§         previsione della pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.


Normativa di riferimento

 


 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(artt. 1-3, 43, 50, 52-70)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" e "R".

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 12 dicembre 2002, n. 16; Circ. 19 marzo 2004, n. 7;

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 4 novembre 2003;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 gennaio 2002, n. 12; Circ. 3 luglio 2002, n. 127; Msg. 1 luglio 2004, n. 20616;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 4 maggio 2004, n. 21;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 luglio 2001, n. 1254/M352/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 21 marzo 2001, n. VII/3/1/539; Circ. 18 aprile 2001, n. 45/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile 2002, n. 19/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 gennaio 2002, n. 17/E; Circ. 31 maggio 2002, n. 4/T; Ris. 4 marzo 2003, n. 56/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001; Circ. 18 giugno 2001, n. 300/A/233547/106/15; Circ. 26 febbraio 2004, n. 9; Circ. 30 giugno 2005, n. 31/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 17 ottobre 2001, n. 1176/U; Nota 17 ottobre 2001, n. 17245/Int/U05; Nota 25 settembre 2003, n. DGPSA/Uff.VII/3361;

- Ministero della difesa: Circ. 24 gennaio 2002, n. LEV-C-101/U.D.G.;

- Ministero della sanità: Circ. 18 gennaio 2000, n. 13;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 luglio 2001, n. 2407/MOT2/A/2001; Circ. 3 settembre 2002, n. 3405/MOT2/C; Circ. 15 dicembre 2003, n. 4982/M310/MOT3; Circ. 16 giugno 2004, n. 2569/M360.

 

 

Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;

 

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

 

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

 

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

 

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

 

 

Emana il seguente decreto:

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

Capo I - Definizioni e àmbito di applicazione

 

Art. 1.

(R)  Definizioni.

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

 

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

 

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (4);

 

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

 

 

e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

 

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

 

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

 

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

 

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

 

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

 

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

 

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (5);

 

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;

 

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

 

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati (6);

 

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

 

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

 

t) [CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi] (7);

 

u) [CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime] (8);

 

v) [CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2] (9);

 

z) [CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico] (10);

 

aa) [CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva] (11);

 

bb) [CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione] (12);

 

cc) [FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica] (13);

 

dd) [FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati] (14);

 

ee) [FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma] (15);

 

ff) [TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica] (16);

 

gg) [DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica] (17);

 

hh) [DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica] (18);

 

ii) [DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico] (19);

 

ll) [DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica] (20);

 

mm) [DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica] (21);

 

nn) [ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza] (22);

 

oo) [PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica] (23) (24) (25).

 

 

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(4) Vedi, anche, la lettera p) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(5) Vedi, anche, le lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(6) Vedi, anche, la lettera u) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(7)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

(8)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera g) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

(9)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(10)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(11)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera f) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

(12)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera d) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

(13)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera q) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

(14)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(15)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, le lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

(16)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(17)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(18)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(19)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(20)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(21)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(22)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(23)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(24)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, corretto con Comunicato 3 luglio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).

(25)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione originaria del presente articolo alle norme previgenti:

comma 1 lettera

a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 403/1998);

comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere c), d): (-);

comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999);

comma 1 lettere f), g), h): (-);

comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera m): (-);

comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere o), p): (-);

comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 2.

 (L)  Oggetto.

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. [Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59] (26) (27).

 

 

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(26)  Periodo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(27)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo, L. n. 340/2000).

 

 

Art. 3.

(R)  Soggetti.

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

 

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)

 

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

 

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (28).

 

 

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(28)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).

 

(omissis)

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione III - Acquisizione diretta di documenti

 

Art. 43.

(L-R)  Accertamenti d'ufficio.

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)

 

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

 

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)

 

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

 

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

 

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) (127) (128).

 

 

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(127) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(128)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);

comma 3: (-);

comma 4: (-);

comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

 

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

 

Art. 50.

(R)  Attuazione dei sistemi.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

 

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

 

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

 

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

 

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto (138).

 

 

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(138)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

(omissis)

Art. 52.

(R)  Il sistema di gestione informatica dei documenti.

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata «sistema» deve:

 

a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;

 

b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

 

c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

 

d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

 

e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 

f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato (141).

 

 

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(141)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998).

 

Art. 53.

(R)  Registrazione di protocollo.

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

 

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

 

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

 

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

 

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

 

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

 

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

 

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

 

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

 

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione (142).

 

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(142)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

 

Art. 54.

(R)  Informazioni annullate o modificate.

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

 

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione (143).

 

 

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(143)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 55.

(R)  Segnatura di protocollo.

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

 

Le informazioni minime previste sono:

 

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;

 

b) la data di protocollo;

 

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.

 

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

 

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

 

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

 

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4 (144).

 

 

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(144)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 56.

(R)  Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti.

1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni (145).

 

 

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(145)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 57.

(R)  Numero di protocollo.

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare (146).

 

 

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(146)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998).

 

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

 

Sezione seconda - Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

 

Art. 58.

(R)  Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema.

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.

 

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

 

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo (147).

 

 

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(147)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 59.

(R)  Accesso esterno.

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

 

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

 

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

 

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico (148).

 

 

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(148)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 60.

(R)  Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'àmbito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

 

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

 

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

 

 

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

 

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti (149).

 

 

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(149)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

 

Sezione terza - Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

 

Art. 61.

(R)  Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi.

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

 

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

 

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

 

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

 

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

 

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;

 

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

 

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;

 

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

 

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;

 

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati (150).

 

 

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(150)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

 

Art. 62.

(R)  Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema.

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

 

2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

 

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

 

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva (151).

 

 

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(151)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 63.

(R)  Registro di emergenza.

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

 

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

 

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

 

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'àmbito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

 

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R) (152).

 

 

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(152)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

 

Sezione quarta - Sistema di gestione dei flussi documentali

 

Art. 64.

(R)  Sistema di gestione dei flussi documentali.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefìci, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

 

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

 

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo (153).

 

 

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(153)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 65.

(R)  Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali.

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

 

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

 

 

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

 

 

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

 

 

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi (154).

 

 

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(154)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 66.

(R)  Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali.

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica (155).

 

 

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(155)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

 

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

Sezione quinta - Disposizioni sugli archivi

 

Art. 67.

(R)  Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito.

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

 

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

 

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R) (156).

 

 

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(156)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (-).

 

 

Art. 68.

(R)  Disposizioni per la conservazione degli archivi.

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

 

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (157).

 

 

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(157)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Art. 69.

(R)  Archivi storici.

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali (158).

 

 

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(158)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998).

 

 

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

 

Sezione sesta - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

 

Art. 70.

(R)  Aggiornamenti del sistema.

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti (159).

 

 

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(159)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998).

(omissis)

 


 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale.


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

 

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

 

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

 

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

 

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

 

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I

 

Principi generali

 

Sezione I

 

Definizioni, finalità e àmbito di applicazione

 

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

 

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

 

b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso (2);

 

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

 

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

 

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche (3);

 

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

 

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

 

h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

 

i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

 

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

 

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

 

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

 

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

 

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

 

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (4);

 

r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (5);

 

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

 

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;

 

u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

 

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

 

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (6);

 

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

 

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

 

 

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(2)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(3)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(4)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(5)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(6) Vedi, anche, l’art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

 

Art. 2.

Finalità e àmbito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

 

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato (7).

 

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

 

 

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(7)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo I

 

Principi generali

 

Sezione II

 

Diritti dei cittadini e delle imprese

 

Art. 3.

Diritto all'uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice (8).

 

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (9).

 

1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (10).

 

 

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(8)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 4.

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

 

 

Art. 5.

Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.

1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

 

Art. 6.

Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

 

 

Art. 7.

Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

 

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

 

 

Art. 8.

Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Art. 9.

Partecipazione democratica elettronica.

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

 

 

Art. 10.

Sportelli per le attività produttive.

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

 

2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

 

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

 

4. Lo Stato realizza, nell'àmbito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 (11).

 

 

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(11)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 11.

Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

 

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito (12).

 

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

 

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

 

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

 

 

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(12)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200.

 

 

 

Capo I

 

Principi generali

 

Sezione III

 

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

 

Art. 12.

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

 

1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto (13).

 

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti (14).

 

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

 

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

 

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

 

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati (15).

 

 

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(13)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 13.

Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

 

Art. 14.

Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

 

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

 

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive (16).

 

 

(16)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 15.

Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

 

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea (17).

 

 

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(17) Con D.M. 17 giugno 2008 (Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.

 

 

Art. 16.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

 

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

 

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

 

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

 

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

 

 

Art. 17.

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;

 

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

 

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

 

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

 

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

 

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (18).

 

 

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(18)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 18.

Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

1. È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

 

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.

 

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

 

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

 

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 19.

Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

 

Capo II

 

Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture

 

Sezione I

 

Documento informatico

 

Art. 20.

Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (19).

 

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2 (20).

 

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile (21).

 

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (22).

 

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

 

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

 

 

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(19)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(20)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(21)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(22)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 21.

Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (23).

 

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (24).

 

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

 

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

 

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

 

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

 

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

 

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(23)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(24)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 22.

Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione (25).

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

 

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

 

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'àmbito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

 

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

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(25)  Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 23.

Copie di atti e documenti informatici.

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

 

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

 

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (26).

 

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

 

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

 

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

 

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

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(26)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo II

 

Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture

 

Sezione II

 

Firme elettroniche e certificatori

 

Art. 24.

Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

 

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

 

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

 

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

 

 

Art. 25.

Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

 

3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

 

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

 

Art. 26.

Certificatori.

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

 

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

 

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

 

 

Art. 27.

Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

 

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

 

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

 

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

 

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

 

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

 

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

 

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

 

4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

 

 

Art. 28.

Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

 

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

 

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

 

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

 

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

 

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

 

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

 

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo (27).

 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

 

3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto (28):

 

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza (29);

 

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3 (30).

 

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

 

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

 

 

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(27)  Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(28)  Alinea così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(29)  Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(30)  Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 29.

Accreditamento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

 

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.

 

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

 

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

 

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

 

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

 

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

 

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.

 

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'àmbito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 30.

Responsabilità del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

 

a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

 

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

 

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;

 

d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.

 

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

 

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite (31).

 

 

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(31)  Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 31.

Vigilanza sull'attività di certificazione.

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.

 

Art. 32.

Obblighi del titolare e del certificatore.

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma (32).

 

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi (33).

 

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

 

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

 

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

 

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

 

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;

 

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

 

f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

 

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

 

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

 

 

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

 

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari (34);

 

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

 

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

 

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

 

4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

 

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

 

 

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(32)  Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(33)  Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(34)  Lettera così modificata dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 33.

Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

 

 

Art. 34.

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

 

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati (35);

 

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

 

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 (36).

 

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

 

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

 

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

 

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(35)  Lettera così modificata dall'art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(36)  Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 35.

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

 

a) sia riservata;

 

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

 

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

 

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

 

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.

 

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

 

6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

 

 

Art. 36.

Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

 

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37 (37);

 

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

 

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

 

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

 

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

 

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

 

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(37)  Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 37.

Cessazione dell'attività.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

 

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

 

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

 

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

 

 

Capo II

 

Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture

 

Sezione III

 

Pagamenti, libri e scritture (38)

 

Art. 38.

Pagamenti informatici.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

 

 

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(38)  Rubrica così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 39.

Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

 

 

Capo III

 

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

 

Art. 40.

Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.

 

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

 

 

Art. 41.

Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

 

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica (39).

 

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

 

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

 

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

 

c) del responsabile del procedimento;

 

d) dell'oggetto del procedimento;

 

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater (40).

 

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 (41).

 

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

 

 

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(39)  Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(40)  Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 42.

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

 

 

Art. 43.

Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

 

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

 

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

 

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

 

Art. 44.

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:

 

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

 

b) l'integrità del documento;

 

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

 

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

 

 

Capo IV

 

Trasmissione informatica dei documenti

 

Art. 45.

Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

 

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

 

 

Art. 46.

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

 

Art. 47.

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

 

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

 

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

 

b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

 

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

 

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

 

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (42):

 

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

 

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

 

 

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(42)  Alinea così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 48.

Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

 

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

 

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

 

 

Art. 49.

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

 

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

 

 

Capo V

 

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

 

Sezione I

 

Dati delle pubbliche amministrazioni

 

Art. 50.

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

 

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto (43) (44).

 

 

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(43)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(44)  Vedi, anche, i commi da 21 a 23 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

 

Art. 51.

Sicurezza dei dati.

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

 

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

 

 

Art. 52.

Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

 

 

Art. 53.

Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54 (45).

 

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

 

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

 

 

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(45)  Periodo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 54.

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici (46):

 

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (47);

 

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

 

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

 

f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

 

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

 

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (48).

 

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (49).

 

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

 

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

 

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento (50).

 

 

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(46)  Alinea così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(47)  Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(48)  Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(49)  Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(50)  Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 55.

Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

 

 

Art. 56.

Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (51).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.

 

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

 

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 (52).

 

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(51)  Rubrica così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(52)  Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 57.

Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

 

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

 

Capo V

 

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

 

Sezione II

 

Fruibilità dei dati

 

Art. 58.

Modalità della fruibilità del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

 

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.

 

3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali (53).

 

 

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(53)  Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 59.

Dati territoriali.

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

 

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività (54).

 

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

 

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 (55).

 

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

 

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni (56).

 

 

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(54)  Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(55)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006, n. 237.

(56)  Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 54 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e il D.Dirett. 13 novembre 2007.

 

 

Art. 60.

Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

 

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

 

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

 

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

 

Art. 61.

Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

 

 

Art. 62.

Indice nazionale delle anagrafi.

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente (57).

 

 

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(57)  Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo V

 

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

 

Sezione III

 

Servizi in rete

 

Art. 63.

Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

 

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

 

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

 

 

Art. 64.

Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

 

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

 

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 (58), a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE (59).

 

 

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(58) Per la proroga del termine vedi il comma 120 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 35, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(59)  Periodo aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 65.

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

 

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

 

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

 

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (60).

 

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

 

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

 

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

 

 

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(60)  Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo V

 

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

 

Sezione IV

 

Carte elettroniche

 

Art. 66.

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi:

 

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

 

b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

 

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 

 

 

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

 

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:

 

a) i dati identificativi della persona;

 

b) il codice fiscale.

 

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

 

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

 

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

 

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

 

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

 

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

 

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

 

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

 

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

 

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

 

 

Capo VI

 

Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

 

Art. 67.

Modalità di sviluppo ed acquisizione.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

 

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

 

 

Art. 68.

Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

 

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

 

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

 

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

 

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

 

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

 

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

 

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

 

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

 

 

Art. 69.

Riuso dei programmi informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

 

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

 

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

 

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

 

 

Art. 70.

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

 

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

 

Capo VII

 

Regole tecniche

 

Art. 71.

Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (61).

 

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività (62).

 

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea (63).

 

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

 

 

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(61)  Comma così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(62)  Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Con D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Gazz. Uff. 21 giugno 2008, n. 144) sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente comma.

(63)  Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo VIII

 

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione (64)

 

Sezione I

 

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

 

Art. 72. 

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

 

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

 

c) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

 

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

 

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (65).

 

 

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(64)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(65)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 73.

Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

 

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

 

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

 

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

 

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

 

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (66).

 

 

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(66)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 74.

Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità (67).

 

 

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(67)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Capo VIII

 

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione

 

Sezione II

 

Sistema pubblico di connettività SPC

 

Art. 75. 

Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

 

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti (68).

 

 

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(68)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 76. 

Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge (69).

 

 

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(69)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 77. 

Finalità del Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

 

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

 

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

 

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

 

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

 

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

 

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (70).

 

 

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(70)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 78. 

Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.

 

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo (71).

 

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP (72).

 

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis (73).

 

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia (74).

 

 

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(71)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(72) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(73) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(74) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 79. 

Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.

 

2. La Commissione:

 

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

 

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

 

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

 

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;

 

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;

 

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;

 

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

 

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

 

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti (75).

 

 

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(75)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 80. 

Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

 

2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.

 

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

 

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

 

6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87 (76).

 

 

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(76)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 81. 

Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (77).

 

 

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(77)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 82. 

Fornitori del Sistema pubblico di connettività.

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.

 

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

 

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

 

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

 

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

 

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

 

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

 

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

 

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

 

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

 

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati (78).

 

 

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(78)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 83.

Contratti quadro.

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

 

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo (79).

 

 

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(79)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 84. 

Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC (80).

 

 

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(80)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo VIII

 

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione

 

Sezione III

 

Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA

 

Art. 85. 

Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

 

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.

 

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (81).

 

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(81)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 86. 

Compiti e oneri del CNIPA.

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.

 

2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

 

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

 

4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

 

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano (82).

 

 

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(82)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 87. 

Regolamenti.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82 (83).

 

 

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(83)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Capo IX

 

Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (84)

 

Art. 88.

Norme transitorie per la firma digitale.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati (85).

 

 

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(84)  Capo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(85)  Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

 

Art. 89.

Aggiornamenti.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice (86).

 

 

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(86)  Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 90.

Oneri finanziari.

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'àmbito delle risorse previste a legislazione vigente (87).

 

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(87)  Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 91.

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

 

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

 

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

 

c) l'articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

 

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

 

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

 

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C) (88).

 

3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato (89).

 

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato (90).

 

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(88)  Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(89)  Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(90)  Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

Art. 92.

Entrata in vigore del codice.

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006 (91).

 

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(91)  Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 


Documentazione

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



[1]     D.P.C.M. 13 giugno 2008, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta.

[2]    D.M. per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione 16 aprile 2007, Riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

[3]     D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[4]     D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[5]    La riduzione da 5 a 3 membri (due più il presidente) è stata operata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 2 comma 601. Il comma 602 dispone che fino al 2 agosto 2009 i componenti di tale organo collegiale siano 4 e che in tale composizione provvisoria in caso di parità di voti prevalga quello del Presidente.

[6]    D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[7]    Volume I, Relazione sull’attività svolta dal CNIPA

(http://www.cnipa.gov.it/site/_files/cnipa_relaz06_v1.pdf);

volume II, Lo stato dell’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione

(http://www.cnipa.gov.it/site/_files/cnipa_relaz06_v2.pdf).

[8]    . Nel presente dossier è riportata la parte generale del documento, pubblicato integralmente nel sito del CNIPA (http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Piano_triennale_2008_10b.pdf).

[9]    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.

[10]   D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[11]    D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[12]    D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[13]    D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[14]   L’art. 16 della L. 229/2003 (legge di semplificazione 2001), ha disposto l’istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, del Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, prevedendo che il Ministero si avvalga del sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[15]    Dir. 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

[16]    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[17]    D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, art. 57.

[18]    Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 19 dicembre 2003, Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

[19]   D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Le disposizioni del D.Lgs. 42/2005 sono successivamente confluite nel Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, artt. 75-84) per effetto del D.Lgs. 159/2006, che apportato modifiche e integrazioni al Codice stesso.

[20]   La pluralità dei fornitori che caratterizza l'SPC rispetto alla RUPA determina una riduzione dei costi, in base a quanto previsto dall'art. 83, co. 1, del Codice, in quanto la norma garantisce la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni che aderiscono ai contratti quadro, delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Oltre alla riduzione dei costi, la presenza di una pluralità di fornitori mira a garantire una migliore e maggiore quantità di servizi.

[21]   CNIPA, Relazione annuale per il 2006. Volume I. Rapporto sull’attività, pag. 61.

[22]   CNIPA, Relazione 2006, cit., pag. 65.

[23]   Camera dei deputati, Commissione bilancio, resoconto della seduta del 25 novembre 2004, allegato contenete la documentazione depositata dal Governo ai fini dell’esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione del SPC e della rete internazionale della pubblica amministrazione (atto n. 414).

[24]   CNIPA, Relazione 2006, cit., pag. 61. Vedi anche CNIPA, Piano triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2008-2010.

[25]   Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Decreto 23 aprile 2008, Finanziamento di infrastrutture nazionali e regionali del sistema pubblico di connettivita' (SPC) e dei servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP), (G.U. 16 luglio 2008, n. 165).

[26]   A.S. 1082 (approvato dalla Camera), Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[27]   D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[28] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 300/1999 (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[29]   L’iniziativa “Efficienza della PA – Lotta agli sprechi”, approvata l’8 febbraio 2005 dal Comitato dei ministri per la società dell’informazione ha come obiettivo di ottenere, in tempi brevi, attraverso l’eliminazione di duplicazioni e ridondanze, risultati concreti in termini di riduzione dei costi e di miglioramento dei servizi per cittadini e imprese. L’iniziativa “Lotta agli sprechi” è attuata mediante il finanziamento di progetti specifici proposti dalle amministrazioni, ed è coordinata dal ministro per l’innovazione e le tecnologie, dal ministro della funzione pubblica e dal ministro dell’economia e finanze e la sua gestione è affidata al CNIPA. L’importo complessivo del finanziamento destinato all’iniziativa era, al maggio 2006, di 22,5 milioni di euro.

[30]   Legge n. 388 del 2000.

[31]   Il Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 34 e art. 33) ha trasposto nell’ordinamento nazionale le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea (art. 1, par. 10 e art. 11 della direttiva 2004/18/CE e art. 1, par. 8 e art. 29 della direttiva 2004/17/CE).

[32]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[33]   L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[34]   L. 16 giugno 1998, n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

[35]   D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[36]   D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437, Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico.

[37]    D.M. 8 novembre 2007, Regole tecniche della Carta d'identità elettronica che ha sostituito il D.M. 19 luglio 2000

[38]    D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. L. 31 marzo 2005, n. 43), Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

[39]   D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

[40]   L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (collegato P.A.).

[41]   D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell’articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[42]   D.M. 9 dicembre 2004, Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi.

[43]   Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, Direttiva 4 gennaio 2005, Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione, in G.U. 12 febbraio 2005, n. 35.

[44]   D.P.C.M. 24 gennaio 2003, Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[45]    Si veda il documento del CNIPA, Programma Normattiva – Progetto e-Leges – Riformulazione del progetto, aprile 2007.

[46]   Sostanzialmente per tre ordini di motivi:

§          l’altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi e la non omogeneità delle norme sulle fonti (sia di produzione sia di conoscenza) nel medesimo periodo;

§          la frammentazione e il disordine dell’ordinamento dovuta anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione;

§          la povertà del patrimonio di raccolte elettroniche. Manca una raccolta completa degli atti normativi ed anche i sistemi generalmente ritenuti più “affidabili” non sono privi di carenze e lacune.

[47]    L’esistenza di standard (pubblici) di questo genere rappresenta una precondizione per la riuscita del “sistema” delineato dall’articolo 107 nonché per la sua futura integrazione con le basi dati di legislazione regionale.

[48]   Tale raccolta – al momento – non sembra esistere né presso strutture pubbliche né presso editori privati presenti sul mercato.

[49]   L’articolo 14, comma 12, della legge 246/2005 ha inserito, nel procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme legislative introdotto dalla medesima legge di semplificazione, l’attività di informatizzazione della legislazione vigente, prevista dall’articolo 107 della legge finanziaria 2001I commi da 12 a 24 dell’articolo 14 hanno previsto una innovativa procedura volta alla riduzione e alla semplificazione del corpus legislativo, articolata nei seguenti passaggi: dapprima, la ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; quindi, l’individuazione delle disposizioni legislative indispensabili anteriori al 1970 e la semplificazione o il riassetto delle relative materie; infine, l’abrogazione generalizzata della legislazione anteriore al 1970, con l’eccezione delle disposizioni espressamente elencate al comma 17 e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo.

[50]   Dei quali 7.000 atti anteriori al 1969.

[51]   D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 10 prevede che le disponibilità non impegnate e i maggiori o minori accertamenti di entrata costituiscono l'avanzo di esercizio; il Segretario generale dispone con proprio decreto il trasferimento dell'avanzo di esercizio al fondo di riserva di cui all’art. 12. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le risorse del fondo sono destinate, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.

[52]   Dal sito del CNIPA, sezione dedicata alla dematerializzazione

(http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Dematerializzazione).

[53]   CNIPA - Gruppo di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale, Libro bianco: La dematerializzazione della documentazione amministrativa, marzo 2006.

[54]   D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio.