XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione con il Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 6226
Serie: Progetti di legge    Numero: 859
Data: 11/01/06
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6226/14   AS n.3401/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Convenzione con il Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 6226

 

n. 859

 


xiv legislatura

11 gennaio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: ES0451.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      La problematica della doppia imposizione  4

§      La Convenzione-tipo dell'OCSE   5

§      Il contenuto specifico della Convenzione del 2004 tra Italia e Ghana sulle doppie imposizioni8

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

Proposta di legge

§      A.C. 6226, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004  15

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3401, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004  43

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 22 novembre 2005  55

Seduta del 13 dicembre 2005  57

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 22 novembre 2005  61

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 23 novembre 2005  63

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 novembre 2005  65

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 3401-A, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004  69

Discussione in Assemblea

Seduta del 14 dicembre 2005  77

Riferimenti normativi

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 23-24, 151-154, 163, 167 e 168)83

Documentazione

Accordi bilaterali sulle doppie imposizioni in vigore per l’Italia

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Ghana

Schede sul Ghana

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

6226

Titolo dell’Accordo

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

Iniziativa

 

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; fisco

Firma dell’Accordo

Accra, 19 febbraio 2004

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

14 dicembre 2005

§          annuncio

15 dicembre 2005

§          assegnazione

21 dicembre 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

La problematica della doppia imposizione

La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 917/1986 per le persone fisiche ed artt. 151-154 dello stesso D.P.R. per società ed enti soggetti all'IRES); tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale sulla base di accordi interstatuali.

Pertanto, nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente e quindi ratificata,  oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Infatti, l'art. 169 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 con il quale vengono esplicitamente fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia per l'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi, prevede che le disposizioni dello stesso TUIR continuino ad applicarsi qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la Convenzione internazionale.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.

Si osserva che la disciplina nazionale non impedisce eventuali doppie imposizioni nel caso in cui la legislazione straniera sottoponga il medesimo reddito a tassazione, in quanto il principio sancito dall'art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - che vieta l'applicazione della stessa imposta più volte in dipendenza del medesimo presupposto - vale solo per l'ordinamento italiano e non può vincolare gli Stati esteri. Si ricorda altresì che la legge 342/2000 ha introdotto nel TUIR l'art. 167, al fine sostanzialmente di introdurre nel nostro paese, analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti, una normativa diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale"; bisogna tuttavia tener presente che non esiste alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una preoccupazione di tipo opposto rispetto all’esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di scongiurare la mancata imposizione, in quanto, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali, potrebbe effettivamente verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione (c.d. "Treaty shopping").

La Convenzione-tipo dell'OCSE

In epoca remota, la volontà contrattuale degli Stati è stata sovente condizionata da motivi politici; a partire dal primo dopoguerra, si è andata invece affermando la necessità tecnica, sostenuta da ragioni di equità ma anche dalla volontà di promuovere gli investimenti esteri, di evitare le doppie imposizioni. Ciò è avvenuto soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925).

Un’ulteriore diffusione di questo genere di Convenzioni si è avuto a partire dagli anni cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla c.d. "area occidentale".

A livello sovranazionale, l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre l'ONU - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire la stipulazione di accordi equi tra i paesi in via di sviluppo e gli Stati economicamente più forti.

L'art. 1 della Convenzione-tipo dell'OCSE delimita il campo di applicazione soggettivo della Convenzione stessa alle “persone che sono residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti"; rinviando alle nozioni di "persona" e di "residente" indicate nei successivi artt. 3 e 4.

L'art. 2 sancisce l'applicabilità dell'accordo a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio: in particolare chiarisce che "sono considerate imposte sul reddito e sul capitale, tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul capitale complessivo, su elementi del reddito o del capitale comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze di capitale". Ogni singola Convenzione bilaterale elenca infatti usualmente tutte le varie imposte dei due paesi interessati, e trattasi di una indicazione non solo nominativa bensì tassativa, dato che viene sempre individuato il nome preciso dell'imposta nella lingua d'origine.

Con gli artt. da 3 a 5 vengono date le definizioni generali relative ad una serie di nozioni strumentali all'applicazione sostanziale dell'accordo contro le doppie imposizioni.

In particolare, l'art. 3, punto A), chiarisce che il termine "persona" comprende tutte le persone fisiche, le società e qualsiasi altro tipo di associazione di persone, mentre il successivo punto B) definisce le società come qualsiasi persona giuridica od ente considerato persona giuridica ai fini impositivi.

L'art. 4 fornisce i criteri identificativi della residenza fiscale dei soggetti interessati: il principio generale considera residente in uno Stato contraente "...ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo".

L'art. 5 fornisce la definizione della "stabile organizzazione".

Con gli artt. 6-22 viene stabilita la disciplina-guida volta ad evitare le doppie imposizioni sul patrimonio e sui vari tipi di reddito.

In particolare, i redditi immobiliari sono soggetti ad imposta solo nello Stato in cui sono fisicamente situati; conseguentemente si applica la lex rei sitae anche per la definizione dei "redditi derivanti da beni immobili", quali canoni enfiteutici, usuari, etc.

Per quanto concerne l'attività d'impresa svolta all'estero, l'art. 7 dispone che qualora l'impresa di uno Stato svolga la sua attività estera senza stabile organizzazione, tutti i relativi redditi vengano tassati nello Stato di residenza dell'impresa medesima; in caso contrario, gli utili attribuibili all'impresa vengono sottoposti a tassazione nello Stato in cui è posta la stabile organizzazione.

L'art. 10 disciplina il trattamento dei dividendi societari (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni), sui quali è pressoché impossibile eliminare totalmente la doppia imposizione. Il modello OCSE, prendendo atto di tale situazione, conferma l'imponibilità dei dividendi nello Stato del percipiente ponendo altresì dei limiti alla tassazione nello Stato della società erogante. In particolare la ritenuta non dovrebbe superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società di capitali che possiede direttamente almeno il 25% della società erogante; in tutti gli altri casi il limite è del 15%. Tali criteri sono comunque ampiamente derogabili in sede di Convenzioni bilaterali.

Il trattamento convenzionale dei dividendi deve essere comunque coordinato con le norme che i singoli Stati possono aver emanato per eliminare o attenuare la doppia imposizione.

Problemi simili al trattamento dei dividendi si pongono relativamente alla tassazione internazionale degli interessi, regolata dall'art. 11 della Convenzione-tipo dell'OCSE.

La regola generale è sempre l'imponibilità nel paese del beneficiario; resta tuttavia la possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte che però non dovrebbe eccedere il 10%.

Sono poi applicabili sia la riserva della stabile organizzazione sia il principio dell'arm's length:se il beneficiario opera nello Stato del debitore mediante una stabile organizzazione, ed il credito cui si ricollegano gli interessi pagati è connesso con tale organizzazione, valgono i criteri già indicati all'art. 7.

Un'ulteriore disposizione indica i criteri per stabilire la provenienza "geografica" degli interessi, che vengono considerati provenienti dallo Stato in cui si trova il debitore; tuttavia se il debitore, residente o meno in uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente, e per le necessità dell'organizzazione viene contratto il debito cui fanno capo gli interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.

L'art. 12 disciplina il trattamento dei canoni ("royalties" e "redevances"), prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Si tratta peraltro di una norma solitamente derogata dai trattati bilaterali che danno la possibilità allo Stato di residenza dell'erogante di effettuare un prelievo alla fonte.

L'art. 13 contiene disposizioni sulla tassazione degli utili di capitale, mentre l’art. 15 disciplina quella sul reddito da lavoro dipendente; i successivi artt. da 16 a 19 prendono in considerazione alcune situazioni particolari che, se non appositamente regolate, ricadrebbero nella disciplina del lavoro autonomo o dipendente con pesanti oneri fiscali (ad esempio i redditi derivanti da attività professionali dello spettacolo, il trattamento delle pensioni, dei compensi e dei gettoni di presenza ricevuti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società estera).

Con l'art. 20 si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale.

La norma sostanziale di chiusura della Convenzione-tipo dell'OCSE è contenuta nell'art. 21, che indica l'imponibilità nello Stato di residenza per i redditi diversi da quelli disciplinati nei precedenti artt. 6-20. Anche in questo caso, se i redditi sono connessi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato la tassazione avverrà in tale Stato.

Al fine di neutralizzare la doppia imposizione economica, ovvero quella che colpisce la stessa fonte di reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi, la Convenzione-tipo dell'OCSE suggerisce due metodi: quello dell'esenzione (art. 23-A) e quello del credito d'imposta (art. 23-B).

L'art. 24 prevede la clausola di non discriminazione, secondo la quale i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente non possono subire in un altro Stato un trattamento impositivo diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i "nazionali" di detto altro Stato che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto.

Per soggetti "nazionali" si intendono:

- le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;

- le persone giuridiche, partnerships (ovvero le società di persone e le società ad esse assimilate), le associazioni costituite ai sensi della legislazione vigente di uno Stato contraente;

La disposizione si estende agli apolidi, alle stabili organizzazioni, alle imprese direttamente o indirettamente controllate.

Con l'art. 25 viene introdotta la c.d. "procedura amichevole", ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

L'art. 26 prevede lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità fiscali degli Stati contraenti. Tale collaborazione ha la duplice finalità di consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali e di prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. Vengono ovviamente garantiti la riservatezza sui dati e le notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e della prassi amministrativa dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e di qualsiasi altra informazione contraria all'ordine pubblico.

 

Il contenuto specifico della Convenzione del 2004 tra Italia e Ghana sulle doppie imposizioni

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati ad Accra il 19 febbraio 2004, e il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato dal Senato il 14 dicembre 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Ghana, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e, come già detto, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica tuttavia alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Ghana sono l’imposta sul reddito, l’imposta sugli utili di capitale, l’imposta sul reddito petrolifero, l’imposta sui minerali e sulle attività estrattive. Per l'Italia invece le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 23 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata.

A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.

I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties(art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare un’imposta, rispettivamente non superiore al 15 per cento dell’ammontare lordo per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e le royalties. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i cespiti ne è l'effettivo beneficiario; inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 15) o da lavoro subordinato (art. 16), il criterio per l'imputazione della loro tassazione  sta nella prevalente esplicazione (la linea di confine è nei 183 giorni - c.d. criterio della "base fissa") dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.

A norma dell'art. 18, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni e le remunerazioni analoghe sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 19), con l’eccezione  degli eventuali trattamenti di fine rapporto, i quali, ad evitare possibili pratiche elusive dell’imposizione – quale ad esempio il trasferimento nell’altro Stato contraente della residenza del lavoratore vicino alla cessazione del rapporto di lavoro -, restano imponibili nel primo Stato.

Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 20).

L’articolo 23 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente, qualora il beneficiario vi eserciti un’attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa ivi situate.

All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie. Si prevede infine lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente – non prima del quinto anno dall’entrata in vigore -, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine di un anno solare. All’entrata in vigore della Convenzione in oggetto, sarà abrogato l’Accordo italo-ghanese del 23 agosto 1968 per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall’esercizio del trasporto marittimo  o aereo.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Come per tutte le precedenti Convenzioni sulle doppie imposizioni esaminate dal Parlamento negli ultimi anni, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

Si rileva peraltro che in casi precedenti l’analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagnava il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica faceva riferimento a una possibile variazione del gettito fiscale nazionale a seguito della ratifica di una Convenzione sulle doppie imposizioni.

 

Il disegno di legge è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince la necessità dell'esame parlamentare della Convenzione ai sensi dell'art. 80 Cost., giacché essa comporta modifiche all'applicazione della vigente normativa tributaria. D'altro canto, la Convenzione non concede alcuna clausola di nazione più favorita al Ghana - ciò che consentirebbe a tale paese di partecipare ai vantaggi dell’integrazione economico finanziaria europea -; e si ispira inoltre al modello di Convenzione-tipo dell’OCSE largamente adottato anche da altri Paesi dell’Unione europea. Da tutto ciò si deduce la compatibilità della ratifica della Convenzione in esame con l’ordinamento comunitario. Infine, la ratifica in oggetto non ha impatto su altre leggi o regolamenti in vigore, né sull’assetto delle competenze legislative delle Regioni. L’inclusione dell’IRAP tra le imposte considerate dalla Convenzione per l’Italia, secondo l’ATN, ha il solo scopo di permettere la rilevazione complessiva, da parte delle Autorità fiscali ghanesi, di quanto già pagato in Italia da soggetti non residenti, senza alcun effetto modificativo sulla quantificazione dei tributi dovuti alle Regioni.

 

 

 


 

 


Proposta di legge

 


N. 6226

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3401)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 14 dicembre 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

 

INSERIRE 451 Convenzione

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3401

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell’interno

(PISANU)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – La Convenzione della quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi costituisce unulteriore tassello della già vasta rete di Convenzioni perevitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

    In tale contesto, la conclusione di una Convenzione fiscale con il Ghana costituisce un rilevante complemento all’insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall’Italia con questo Paese; tale strumento, infatti, andrà a rappresentare un ulteriore tassello nel quadro giuridico di riferimento nel quale si troveranno ad operare gli operatori economici italiani, che in tale modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

    Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

    La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

    In merito alla sfera oggettiva di applicazione tra le imposte considerate figurano, per l’Italia (articolo 2, paragrafo 3) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); la sostanziale reciprocità necessaria all’inclusione in Convenzione di quest’ultima imposta, si riscontra nella parziale destinazione alle collettività locali delle imposte ghaneaneoggetto della Convenzione, così come affermato dalla controparte nel Memorandum d’intesa firmato in occasione del primo incontro negoziale.

    In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all’articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta pienamente in linea con l’edizione 1963 del modello OCSE generalmente adottata dall’Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate (articolo 5), paragrafo 2, si considerano a priori delle stabili organizzazioni con la conseguenza di far ricadere l’onere della prova contraria sul contribuente. È stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di sei mesi. Superando un iniziale contrasto negoziale, l’Italia ha inoltre ottenuto la definizione del paragrafo 3 (casi di esclusione della stabile organizzazione) nella versione abitualmente adottata dal nostro Paese che, a differenza del modello OCSE, esclude il punto (f) ossia la combinazione delle attività citate nei punti da (a) ad (e), sul presupposto che la combinazione di vari fattori può avere effetti diversi rispetto al verificarsi di singoli casi, nel senso di possibili combinazioni pratiche utilizzate a fini elusivi.

    La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d’impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato ove è residente fiscalmente l’impresa stessa, a meno che l’impresa non abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato e tramite la stessa realizzi detti redditi. In tale caso, tale altro Stato potrà tassare gli utili dell’impresa, ma solamente quella parte degli stessi che è attribuibile alla stabile organizzazione. In base al paragrafo 3 del citato articolo 7, nella determinazione del reddito della stabile organizzazione vengono computate anche le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione. Al riguardo, considerate le insistenze della Parte ghaneana, che considerava assolutamente irrinunciabile il punto, è stata modificata la formula mutuata dal modello OCSE, al fine di specificare in maniera più marcata le limitazioni riferibili a tale deducibilità.

    Coerentemente al modello OCSE, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione.

        La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.

    Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate – in linea con quanto indicato in sede OCSE – il paragrafo 2 dell’articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

    Nel contempo, onde garantire pienamente l’interesse generale dell’amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all’articolo 26 della Convenzione.

    Relativamente ai redditi di capitale, sono state definite soddisfacenti condizioni per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi.

    Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta dello Stato alla fonte, rispettivamente del 5 per cento, per partecipazioni di almeno il 10 per cento, e del 15 per cento negli altri casi.

    In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, ma con un’aliquota che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

    Relativamente al trattamento convenzionale delle royalties(articolo 12), è stato previsto, fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza, il concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

    Quanto ai management fees (articolo 13), è stato convenuto, analogamente a quanto pattuito in taluni altri accordi della specie, il principio di tassazione nel Paese di residenza ed un concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potrà comunque eccedere il 10 per cento.

    Per quanto concerne il trattamento dei capital gains (articolo 14), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall’OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

        – nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

        – nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

        – esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

        – esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

    Gli articoli 15 e 16 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.

    Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo 15), si applica il principio generale di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. Tuttavia, è prevista l’imposizione concorrente nel Paese di prestazione dell’attività, in considerazione dell’eventuale presenza di una base fissa, nonché della permanenza del prestatore di lavoro per un periodo eccedente i 183 giorni nell’anno fiscale considerato.

    Per quanto concerne i redditi di lavoro subordinato (articolo 16), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato. In tale caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora ricorrano gli usuali criteri:

        a) della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;

        b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

        c) dell’onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

    Dopo l’articolo 17, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l’articolo 18 stabilisce per redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività.

    Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 19, paragrafo 1). Nell’ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, in base ad un indirizzo ormai consolidato, è stato inoltre previsto (paragrafo 2) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell’altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

    La problematica potrebbe sorgere da un comportamento elusivo (da parte di imprese italiane) collegato ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese – modellate sul progetto OCSE – generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d’altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell’accordo internazionale. Nella realtà potrebbe però riscontrarsi una pratica elusiva in base alla quale, in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, venga trasferito all’estero dall’impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessi di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all’Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All’atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR verrebbe considerato «remunerazione similare alla pensione», ovvero, «reddito non espressamente menzionato» sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell’altro Stato, senza che il sostituto d’imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.

    Al fine di evitare tali pratiche elusive l’articolo 19, paragrafo 2, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l’Italia) che sia divenuto residente dell’altro Stato contraente (il Ghana) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l’Italia).

    L’articolo 20 sulle funzioni pubbliche, è stato approvato nella forma proposta dalla delegazione italiana, conforme al modello OCSE. Tale norma disciplina le remunerazioni e le pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi allo Stato stesso o ad una suddivisione politica o ad un suo ente. Esse sono imponibili soltanto nello Stato della fonte, ossia lo Stato da cui provengono detti redditi, a meno che il beneficiario delle remunerazioni abbia, oltre che la residenza, anche la nazionalità dell’altro Stato e i servizi siano stati ivi resi. In tale caso, infatti, il reddito è tassato in quest’ultimo Stato.

    L’articolo 21, riguardante professori ed insegnanti, esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (articolo 22).

    I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 23) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l’eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell’altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

    Quanto ai metodi per la eliminazione della doppia imposizione internazionale in senso giuridico (articolo 24), è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell’imputazione ordinaria.

    Quanto alla non discriminazione (articolo 25), essa segue la generale disciplina prevista dal modello OCSE, recepita dall’Italia nei trattati sin qui stipulati. Pur non essendo il Ghana considerato sul piano internazionale un «paradiso fiscale», in linea con la più recente legislazione italiana, è stato ritenuto opportuno aggiungere, a chiusura dell’articolo in questione, una clausola che fa salva l’applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali. Tale disposizione, in combinato disposto con l’analoga norma presente nel Protocollo e con un’altra clausola antielusiva posta a chiusura degli articoli concernenti dividendi, interessi, royaltiese management fees (ultimo paragrafo degli articoli 10, 11, 12 e 13) è diretta a salvaguardare, ad amplissimo spettro d’azione, l’amministrazione finanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi.

    Per quanto attiene alla procedura amichevole (articolo 26), seguendo il nuovo orientamento, la relativa disciplina ricalca quella prevista dal modello OCSE, assicurando in tale modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. La delegazione italiana, inoltre, sulla base dell’indirizzo seguito nelle più recenti convenzioni, ha proposto l’inserimento di una clausola arbitrale. La controparte, tuttavia, pur concordando sui principi ispiratori, ha espresso perplessità al riguardo, dovute principalmente alla poca esperienza maturata dal Ghana in campo negoziale. Al termine della trattativa è stata, pertanto, raggiunta una soluzione di compromesso, inserendo nell’articolo in esame una clausola arbitrale più circoscritta rispetto a quella normalmente utilizzata nella prassi negoziale seguita dal nostro Paese.

    Quanto alla disposizione relativa allo scambio di informazioni (articolo 27), la delegazione italiana ha proposto ed ottenuto l’inclusione della relativa clausola nella più recente versione prevista dal modello OCSE, la quale estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella Convenzione; ciò conformemente al disegno comune degli Stati OCSE di affinare gli strumenti per la lotta all’evasione fiscale. Si evidenzia, peraltro, l’inserimento di un inciso nel primo paragrafo in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l’evasione fiscale.

    Quanto, infine, all’entrata in vigore della Convenzione (articolo 30), è stato concordato di non conferire efficacia retroattiva alle disposizioni in essa contenute che, pertanto, entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

    La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

 

Analisi tecnico-normativa

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo

        La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l’Italia e il Ghana al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

b) Analisi del quadro normativo

        Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), l’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al Titolo II del medesimo testo unico e l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

        In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del patto internazionale de quo – al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

        Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche a predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all’ordinamento interno.

d)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        L’Accordo Italia-Ghana per evitare le doppie imposizioni al pari degli altri accordi di specie stipulati dall’Italia, è basato sul modello dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Ghana, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall’Italia con Stati membri dell’Unione europea o in altri accordi conclusi dall’Italia con altri Stati.

        Inoltre, l’Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Ghana, dall’attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall’Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

        D’altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall’OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

        Per le suddette ragioni si può considerare che l’entrata in vigore della Convenzione tra l’Italia e il Ghana per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull’attuale ordinamento comunitario.

e)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l’Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali

        Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Per quanto concerne, in particolare, l’inclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive (lRAP) nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), n. 3, dell’Accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell’amministrazione fiscale del Ghana del credito d’imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g)  Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

        Ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l’articolo 80 della Costituzione prescrive l’intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l’entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

        Inoltre, il paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

        Valgono, al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo della presente analisi.

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo della presente analisi.

d)  Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

 

 



 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Enrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

259a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

(Esame e rinvio)

 

      Il relatore PELLICINI (AN) introduce l'esame del disegno di legge in titolo rendendo noto che esso si propone di autorizzare la ratifica della Convenzione tra Italia e Ghana volta a evitare le doppie imposizioni fiscali, secondo uno schema che ricalca numerosi altri atti similari stipulati dal Governo italiano in questa materia. La Convenzione costituisce, peraltro, un elemento rilevante nell’insieme dei rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con il Ghana, contribuendo a definire il quadro giuridico entro il quale potranno agire gli operatori economici italiani, che in tal modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

            Il relatore precisa che l’atto in ratifica si attiene al modello recentemente accolto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Pertanto, la sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Tra le imposte considerate per la parte italiana, però, oltre a quella sulle persone fisiche (IRPEF) e all’altra sulle persone giuridiche (IRPEG), è presa in considerazione – in omaggio al principio di reciprocità - anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dal momento che si riscontra una parziale destinazione alle collettività locali delle imposte ghaneane oggetto della Convenzione. Tale previsione, tuttavia, non avrà alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

            Allo schema OCSE generalmente adottato dall’Italia, prosegue il relatore, si rifanno poi le disposizioni che disciplinano il concetto di stabile organizzazione, l’individuazione del criterio dell’imputazione ordinaria come metodo per la eliminazione della doppia imposizione, la non discriminazione rispetto ad altri Stati, la procedura amichevole di risoluzione delle controversie, lo scambio di informazioni fra le Parti, nonché la tassazione dei redditi immobiliari, dei redditi d’impresa, degli utili derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea o dalla partecipazione a un fondo comune ovvero a un esercizio in comune, dei redditi di capitale, dei compensi per servizi tecnici, degli utili di capitale, dei redditi da lavoro autonomo o subordinato, dei compensi e gettoni di presenza, delle pensioni e altre remunerazioni analoghe, dei compensi pagati in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a un suo ente, dei redditi di professori e insegnanti, di artisti e sportivi.

            Alcune eccezioni al modello normalmente accolto in questo campo sono invece state introdotte su richiesta di una o dell’altra Parte contraente. Ad esempio, sono state specificate in maniera più marcata, rispetto allo schema OCSE, le limitazioni relative alla deducibilità dai redditi delle stabili organizzazioni delle spese sostenute per gli scopi perseguiti dalle medesime organizzazioni. Inoltre, onde prevenire comportamenti elusivi, è stato previsto uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto, in base al quale gli importi ricevuti a tale titolo o per indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell’altra Parte contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato. Quanto alla non discriminazione, si è ritenuto opportuno inserire una clausola che fa salva l’applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali. Altra apposita clausola, del resto, è stata posta anche a chiusura degli articoli concernenti la tassazione dei dividendi, delle royalties e dei servizi tecnici, così da salvaguardare l’amministrazione finanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi. Infine, riguardo alla disciplina della procedura amichevole, è stata inserita una clausola arbitrale più circoscritta rispetto a quella normalmente utilizzata nella prassi negoziale seguita dall’Italia.

            Per le ragioni dianzi esposte, il relatore propone quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005

264a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in oggetto.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

262a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

      Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

            Concorda la Sottocommissione.

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

171a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO 

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

            alla 3a Commissione:

 

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004   : parere di nulla osta.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

530a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni) 

 

Il relatore FERRARA (FI) in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza,  e tenuto conto che il provvedimento in esame è privo di relazione tecnica, che occorre acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute dalla Convenzione ai cittadini, enti o imprese ghanesi operanti in Italia, con particolare riguardo alle esenzioni fiscali per i redditi di cui ai seguenti articoli: 7 (utili delle imprese), 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (canoni), 14 (utili di capitale) e 21 (guadagni dei professori o insegnanti ghanesi che svolgano in Italia attività di insegnamento o di ricerca, ove questo avvenga "nel pubblico interesse"). Analogamente, informa che appare necessario verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle spese di funzionamento della commissione mista e del collegio arbitrale previsti dall’articolo 26 per la composizione amichevole delle controversie.

 

            Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche fiscali relativa al provvedimento in titolo (pubblicata in allegato al resoconto).

            Precisa inoltre che nella relazione non vi è alcun riferimento agli articoli 21 e 22 della Convenzione in quanto essi non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

 

            Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che occorre acquisire conferma che le disposizioni del provvedimento in esame non possano essere utilizzate con finalità elusive da soggetti italiani che trasferiscano la residenza in Ghana per beneficiare delle agevolazioni fiscali ivi previste.

 

            Il PRESIDENTE rileva la presenza nell’ordinamento di strumenti idonei a prevenire e reprimere gli eventuali completamenti elusivi richiamati dal senatore Morando. Dopo avere richiamato l’opportunità di esprimere un parere favorevole, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e nel presupposto che, come verificato in relazione ai disegni di legge n. 2881 e n. 3435 precedentemente esaminati, agli oneri relativi alla composizione delle controversie si possa far fronte con le risorse allo scopo già disponibili sulla base della legislazione vigente, propone infine, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

-                                 preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui, in considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nel Ghana, l’impatto complessivo delle disposizioni di agevolazione fiscale della Convenzione di cui al disegno di legge in esame non determinerà significative variazioni di gettito;

-                                 nel presupposto che le spese di funzionamento della Commissione mista e della Commissione arbitrale previste per la composizione amichevole delle controversie di cui all’articolo 25, nonché le spese connesse alle attività di assistenza per la riscossione delle imposte di cui all’articolo 29, rivestano carattere meramente eventuale e che, in ogni caso, rientrino nell’attività ordinaria delle amministrazioni preposte, per cui ad esse si farà fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

 

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.".

 

            La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

 

 


Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3401-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell’interno

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005

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Onorevoli Senatori. – Il provvedimento in esame si propone di autorizzare la ratifica della Convenzione tra Italia e Ghana volta a evitare le doppie imposizioni fiscali, secondo uno schema che ricalca numerosi altri atti similari stipulati dal Governo italiano in questa materia. La Convenzione costituisce, peraltro, un elemento rilevante nell’insieme dei rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con il Ghana, contribuendo a definire il quadro giuridico entro il quale potranno agire gli operatori economici italiani, che in tal modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

    Va peraltro precisato che l’atto oggetto della presente ratifica si attiene al modello recentemente accolto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Pertanto, la sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Tra le imposte considerate per la parte italiana, però, oltre a quella sulle persone fisiche (IRPEF) e all’altra sulle persone giuridiche (IRPEG), è presa in considerazione – in omaggio al principio di reciprocità – anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dal momento che si riscontra una parziale destinazione alle collettività locali delle imposte ghaneane oggetto della Convenzione. Tale previsione, tuttavia, non avrà alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

    Allo schema OCSE generalmente adottato dall’Italia si rifanno poi le disposizioni che disciplinano il concetto di stabile organizzazione, l’individuazione del criterio dell’imputazione ordinaria come metodo per la eliminazione della doppia imposizione, la non discriminazione rispetto ad altri Stati, la procedura amichevole di risoluzione delle controversie, lo scambio di informazioni fra le Parti, nonché la tassazione dei redditi immobiliari, dei redditi d’impresa, degli utili derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea o dalla partecipazione a un fondo comune ovvero a un esercizio in comune, dei redditi di capitale, dei compensi per servizi tecnici, degli utili di capitale, dei redditi da lavoro autonomo o subordinato, dei compensi e gettoni di presenza, delle pensioni e altre remunerazioni analoghe, dei compensi pagati in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a un suo ente, dei redditi di professori e insegnanti, di artisti e sportivi.

    Alcune eccezioni al modello normalmente accolto in questo campo sono invece state introdotte su richiesta di una o dell’altra Parte contraente. Ad esempio, sono state specificate in maniera più marcata, rispetto allo schema OCSE, le limitazioni relative alla deducibilità dai redditi delle stabili organizzazioni delle spese sostenute per gli scopi perseguiti dalle medesime organizzazioni. Inoltre, onde prevenire comportamenti elusivi, è stato previsto uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto, in base al quale gli importi ricevuti a tale titolo o per indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell’altra Parte contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato. Quanto alla non discriminazione, si è ritenuto opportuno inserire una clausola che fa salva l’applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali. Altra apposita clausola, del resto, è stata posta anche a chiusura degli articoli concernenti la tassazione dei dividendi, delle royaltiese dei servizi tecnici, così da salvaguardare l’amministrazione finanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi. Infine, riguardo alla disciplina della procedura amichevole, è stata inserita una clausola arbitrale più circoscritta rispetto a quella normalmente utilizzata nella prassi negoziale seguita dall’Italia.

    Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.


Pellicini, relatore


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


(Estensore: Falcier)

22 novembre 2005

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


(Estensore: Ferrara)

30 novembre 2005

        La Commissione, esaminato il disegno di legge,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui, in considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nel Ghana, l’impatto complessivo delle disposizioni di agevolazione fiscale della Convenzione di cui al disegno di legge in esame non determinerà significative variazioni di gettito;

            nel presupposto che le spese di funzionamento della Commissione mista e della Commissione arbitrale previste per la composizione amichevole delle controversie di cui all’articolo 25, nonché le spese connesse alle attività di assistenza per la riscossione delle imposte di cui all’articolo 29, rivestano carattere meramente eventuale e che, in ogni caso, rientrino nell’attività ordinaria delle amministrazioni preposte, per cui ad esse si farà fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

        esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
 
 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

921a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

(Antimeridiana)

 

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente MORO

 

 

Presidenza del vice presidente MORO

 

 

Approvazione del disegno di legge:

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004 (ore 12,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3401.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PELLICINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004 (3401)

ARTICOLI 1, 2 E 3

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Riferimenti normativi

 


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt. 23-24, 151-154, 163, 167 e 168)

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-     Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

-     Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

-     Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

 

(…)

Articolo 23 [20]

Applicazione dell'imposta ai non residenti.

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti (113).

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 (114);

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50 (114) (115);

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (115/a);

d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato (116) (117) (17/cost).

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(113) Comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riportato al n. A/LII, dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, riportato al n. A/CXXII, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(114) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(115) Lettera così sostituita dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(115/a) Vedi, anche, il quarto comma dell'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

(116) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato al n. G/II.

(117) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(17/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-4 novembre 2004, n. 318 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

 

Articolo 24 [21]

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10 (118).

3. Le detrazioni di cui all'articolo 15 (119) spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono (120) (121).

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(118) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(119) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(120) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, e poi così modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(121) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(…)

 

Capo IV - Società ed enti commerciali non residenti

Articolo 151 [112]

Reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f) (391).

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(391) Articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

Articolo 152 [113]

Determinazione del reddito complessivo.

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento (392) degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 (393).

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(392) L'originaria aliquota del 27 per cento è stata prima modificata al 22 per cento dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi al 19 per cento dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(393) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dagli artt. 2 e 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

Capo V - Enti non commerciali non residenti

Articolo 153 [112]

Reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f) (394).

------------------------

(394) Articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

Articolo 154 [114]

Determinazione del reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.

2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento (395) degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.

3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 144.

4. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari (396).

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(395) L'originaria aliquota del 27 per cento è stata prima modificata al 22 per cento dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi al 19 per cento dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(396) Articolo prima modificato dall'art. 37, L. 6 dicembre 1991, n. 394, dagli artt. 2 e 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(…)

 

Articolo 163 [127]

Divieto della doppia imposizione.

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi (406).

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(406) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

(…)

Articolo 167 [127-bis]

Disposizioni in materia di imprese estere controllate.

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73 (411), comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli [96, 96-bis] (412), 84, 111, 112 (411); non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86 (411), comma 4, e 102 (411), comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 (411), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (413).

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 (411), fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (414) (415).

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(411) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(412) Gli articoli 96 e 96-bis non sono stati riportati nella nuova stesura del testo unico quale risulta dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(414) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2001, n. 429.

(415) Articolo aggiunto come articolo 127-bis dall'art. 1, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

Articolo 168

Disposizioni in materia di imprese estere collegate.

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (416).

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(416) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(…)

 


Documentazione


Accordi bilaterali sulle doppie imposizioni in vigore per l’Italia

 

La tavola che segue elenca i paesi con i quali l'Italia ha in vigore Convenzioni ai fini dell'eliminazione delle doppie imposizioni, con a fianco i dati della relativa legge di ratifica e quella di eventuali protocolli di modifica intervenuti successivamente.

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Albania

21.5.1998, n. 175

 

Algeria

14.12.1994, n. 711

 

Argentina

27.4.1982, n. 282

28.10.1999, n. 423

Australia

27.5.1985, 292

 

Austria

18.10.1984, n. 762

16.10.1989, n. 365

Bangladesh

5.7.1995, n. 301

 

Belgio

3.4.1989, n. 148

 

Brasile

29.11.1980, n. 844

 

Bulgaria

29.11.1990, n. 389

 

Canada

21.12.1978, n. 912

07.06.1993, n. 194

Cina

31.10.1989, n. 376

 

Cipro

10.7.1982, n. 564

 

Corea del Sud

10.2.1992, n. 199

 

Costa D'Avorio

27.5.1985, n. 293

 

Danimarca

11.7.2002, n. 170

 

Ecuador

31.10.1989, n. 377

 

Egitto

25.5.1981, n. 387

 

Emirati Arabi Uniti

28.8.1997, n. 309

 

Estonia

19.10.1999, n. 427

 

Federazione Russa

9.10.1997, n. 370

 

Filippine

28.8.1989, n. 312

 

Finlandia

25.1.1983, n. 38

 

Francia

7.1.1992, n. 20

 

Georgia

11.7.2003, n. 205

 

Germania

24.11.1992, n. 459

 

Giappone

18.12.1972, n. 855

25.5.1981, n. 413

Gran Bretagna

5.11.1990, n. n. 329

 

Grecia

30.12.1989, n. 445

 

India

14.7.1995, n. 319

 

Indonesia

14.12.1994, n. 707

 

Irlanda

9.10.1974, n. 583

 

 

 

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Israele

9.10.1997, n. 371

 

Iugoslavia*

18.12.1984, n. 974

 

Kazakhstan

12.3.1996, n. 174

 

Kuwait

7.1.1992, n. 53

28.10.1999, n. 413

Lituania

9.2.1999, n. 31

 

Lussemburgo

14.8.1982, n. 747

 

Malaysia

14.10.1985, n. 607

 

Malta

2.5.1983, n. 304

 

Marocco

5.8.1981, n. 504

 

Mauritius

14.12.1994, n. 712

 

Messico

14.12.1994, n. 710

 

Mozambico

23.4.2003,  n. 110

 

Norvegia

2.3.1987, n. 108

 

Nuova Zelanda

7.10.1982, n. 566

 

Oman

11.3.2002, n. 50

 

Paesi Bassi

26.07.1993, n. 305

 

Pakistan

28.8.1989, n. 313

 

Polonia

21.2.1989, n. 97

 

Portogallo

10.7.1982, n. 562

 

Rep. Ceca**

2.5.1983, n. 303

 

Rep. Macedone

19.10.1999, n. 428

 

Rep. Slovacca**

2.5.1983, n. 303

 

Romania

18.10.1978, n 680

 

Senegal

20.12.2000, n. 417

 

Singapore

26.7.1978, n. 575

 

Spagna

29.9.1980, n. 663

 

Stati Uniti d'America

11.12.1985, n. 763

 

Sri Lanka

28.8.1989, n.314

 

Sud Africa

15.12.1998, n. 473

 

Svezia

4.6.1982, n. 439

 

Svizzera

23.12.1978, n. 943

 

Tanzania

7.10.1981, n. 667

 

Thailandia

2.4.1980, n. 202

 

Trinidad e Tobago

20.3.1973, n. 167

 

Tunisia

25.8.1981, n. 388

 

Turchia

07.06.1993, n. 195

 

 

 

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Ucraina

11.7.2002, n. 169

 

Ungheria

23.7.1980, n. 503

 

Uzbekistan

10.1.2004, n. 22

 

Venezuela

10.02.1992, n. 200

 

Vietnam

15.12.1998, n. 474

 

Zambia

27.4.1982, n. 286

 

 

 

 

 


 

 

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Ghana

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

Titolo :ACCORDO RELATIVO AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, CON SCAMBIO DI NOTE E MEMORANDUM

 

Data Firma Accordo : 20/06/1963

 

 

 


Titolo :ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

 

Data Firma Accordo : 08/05/1967

 

 

 


Titolo :ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

 

Data Firma Accordo : 23/08/1968

 

 

 


Titolo :SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA RETROATTIVITA' DELL'ACCORDO CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI DEL 23.08.1968

 

Data Firma Accordo : 30/06/1972

 

 

 


Titolo :ACCORDO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON N. 2 ANNESSI

 

Data Firma Accordo : 27/02/1975

 

 

Titolo :ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

 

Data Firma Accordo : 25/01/1977

 

 

 


Titolo :SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE

 

Data Firma Accordo : 02/11/1977

 

 

 

Titolo :SCAMBIO DI NOTE PER UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo : 31/08/1979

 

 

 

Titolo :MINUTA CONCORDATA INTESA A RISOLVERE IL CONTENZIOSO AERONAUTICO IN ATTO

 

Data Firma Accordo : 13/02/1981

 

 

 


Titolo :MEMORANDUM DI INTESA SULLA REALIZZAZIONE DELLA FASE III DEL PROGETTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO KPONG-TEMA-ACCRA

 

Data Firma Accordo : 11/11/1991

 

 

 

 

 


Titolo :SCAMBIO DI LETTERE PER LA FORNITURA IN DONO DI N. 9 AUTOCARRI E PARTI DI RICAMBIO COME AIUTO ITALIANO DI EMERGENZA ALLE POPOLAZIONI LOCALI COLPITE DA INONDAZIONI.

 

Data Firma Accordo : 21/10/1992

 

 

 


Titolo :ACCORDO SUGLI AIUTI ALIMENTARI

 

Data Firma Accordo : 18/05/1993

 

 

 

Titolo :ACCORDO DI AIUTO ALIMENTARE, CON ANNESSO

 

Data Firma Accordo : 03/02/1994

 

 

 

Titolo :ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SPECIFICI DEBITI DOVUTI DAL GHANA

 

Data Firma Accordo : 20/10/1997

 

 

 

Titolo : ACCORDO SULLA  CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEL GHANA (CLUB DI PARIGI DEL 16.5.2002).

 

Data Firma Accordo : 12/12/2002

 

 

 

Titolo :ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA INIZIATIVA "GHANA PRIVATE SECTOR FUND", CON ANNESSO.

 

Data Firma Accordo : 07/10/2003

 

 

 

 

Titolo : ACCORDO SULLA  CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEL GHANA

 

Data Firma Accordo : 01/06/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

 

Titolo :ACCORDO PER GLI AIUTI ALIMENTARI, CON ANNESSO

 

Data Firma Accordo : 03/11/1995

 

 

 

Titolo : ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

Data Firma Accordo : 25/06/1998

 

 

 

Titolo : ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERNO DEL GHANA (CLUB DI PARIGI DEL 10.12.2001), CON DUE ALLEGATI

 

Data Firma Accordo : 27/06/2002

 

 

 

Titolo :CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

 

Data Firma Accordo : 19/02/2004

 

 

Scheda sul Ghana       

 

La colonizzazione britannica dell’attuale Ghana iniziò nel 1874, con la sconfitta dello Stato guerriero Ashanti, che pure vantava una notevole forza derivatagli dalla collaborazione con il commercio degli schiavi; nel 1901 il territorio divenne un protettorato inglese. Il colonialismo britannico, dopo la II Guerra Mondiale, venne contestato dal Partito della convenzione del popolo di Kwame Nkrumah, formatosi nel 1949, e alla fine il Ghana ottenne dapprima (marzo 1957) l’attuale configurazione territoriale, con l’unificazione della ex colonia della Costa d’oro e del territorio fiduciario del Togoland, ai quali fu concesso lo status di Dominion della Corona britannica; e successivamente l’indipendenza (luglio 1960), con la proclamazione del Ghana quale Repubblica all’interno del Commonwealth britannico. Il primo Presidente ghanese fu Nkrumah, peraltro rovesciato nel 1966 da un colpo di Stato militare.

Nel 1969, il potere fu restituito ai civili e fu varata una nuova Costituzione, ma nel 1972 i militari ripresero il potere.

Sette anni più tardi, un nuovo golpe portò alla caduta del Consiglio militare supremo e all’ascesa dell’ufficiale di aeronautica Jerry Rawlings: sembrò dapprima che questi volesse riaffermare la supremazia del potere civile, ma dopo che il Partito nazionale del popolo vinse le elezioni, alla fine del 1981 Rawlings prese il potere, sciolse il Parlamento e licenziò il Governo. La Costituzione venne sospesa e si formò un Consiglio provvisorio per la difesa nazionale, investito di tutti i poteri di governo.

Tuttavia, nel 1992 una nuova Costituzione ripristinò il sistema multipartitico: Rawlings riuscì comunque a prevalere nelle elezioni presidenziali del 1992 e del 1996, ma la nuova Costituzione gli impedì di correre per un terzo mandato. Nel 2000 le elezioni presidenziali furono vinte da John Kufuor., sconfiggendo l’ex vicepresidente Atta Mills.

 

Dal punto di vista istituzionale, in base alla Costituzione del 1992, il Ghana è una Repubblica presidenziale, amministrativamente suddivisa in 10 regioni, con a capo un Presidente eletto a suffragio universale per non più di due mandati quadriennali. L’attuale Presidente è John Kufuor, rieletto nel dicembre 2004. Il Presidente è anche Capo del Governo e propone i Ministri per la nomina, sulla quale decide il Parlamento.

Il Parlamento è unicamerale e conta 230 membri: attualmente è presieduto da Ebenezer Sekyi Hughes. I deputati sono eletti per quattro anni in collegi uninominali.

Le ultime elezioni legislative (dicembre 2004) hanno assegnato la maggioranza assoluta dei seggi (128) al Nuovo partito della patria del Presidente Kufuor, mentre al Congresso democratico nazionale sono andati 94 seggi.

Sul piano economico, il Ghana presenta condizioni di fondo migliori di molti altri Paesi dell’Africa occidentale, con una buona dotazione di risorse naturali: ciononostante, il Paese rimane fortemente dipendente dall’aiuto finanziario e tecnologico internazionale. Il commercio estero è incentrato soprattutto sull’esportazione di oro, legnami e cacao, mentre l’economia interna si basa ancora sull’agricoltura, cui si deve un terzo del PIL e che assorbe circa il 60% della manodopera, per lo più nella forma di piccoli proprietari. Anche il Ghana è incluso nella iniziativa HIPC del Fondo monetario internazionale per la riduzione del debito estero. I programmi immediati prevedono politiche monetarie e fiscali più strette – l’inflazione rimane ancora preoccupante -, un incremento delle privatizzazioni e il miglioramento dei servizi sociali.

 


 

Dati di base

                                         (Fonte: CIA, The World Factbook 2005)

 

 

 

Superficie:                                        239.460 kmq.

Risorse naturali:                              oro, legnami, diamanti, bauxite, manganese, prodotti della pesca, gomma, energia idroelettrica, petrolio, argento, sale, calcare

Popolazione:                                    21.029.853[1]   (stime luglio 2005)  

Capitale:                                            Accra

Crescita demografica:                     1,25%  (stime 2005)

Mortalità infantile:                            51,4 per mille nati vivi

Speranza di vita:                              anni 58,4

Gruppi etnici:                                   Akan 44%, Moshi-Dagomba 16%, Ewe 13%, Ga 8%, Gurma 3%, Yoruba 1%, europei ed altri 1,5%

Religioni:                                           Cristiana 63%, musulmana 16%, culti indigeni 21%.

Lingue:                                              inglese (lingua ufficiale), Akan, Moshi-Dagomba, Ewe, Ga.

Analfabetismo:                                  25,2%   (stime 2003)

PIL:                                                     48,27 miliardi di dollari USA  (stime 2004)

Tasso di crescita del PIL:               5,4%  (stime 2004)

PIL pro-capite:                                  2.300 dollari USA  (stime 2004 - a parità di potere d'acquisto)

Compos. settor. del PIL:                 agricoltura 34,3%, industria  24,2%, servizi  41,4%  (stime 2004)

Tasso di disoccupazione:               20%  (stime 1997)

Popolazione in povertà:                 31,4%  (stime 1992)

Inflazione:                                         13%  (stime 2004)

Esportazioni:                                    3,01 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Importazioni:                                     3,699 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Debito estero:                                  7,396 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Moneta nazionale:                           CEDI;  parità 2004 = 9.004,6 x 1 dollaro USA

 

 


Ghana:  principali cariche di Stato e di governo

 

Presidente

John Agyekum KUFUOR

Vice Presidente

Aliu MAHAMA, Alhaji

Ministro superiore

J. H. MENSAH

Min. della difesa

Kwame ADDO-KUFUOR

Min. dell’istruzione, dello sport e della gioventù

Yaw OSAFO-MARFO

Min. dell’energia

Michael OCQUAYE

Min. delle finanze e della pianificazione economica

Kwadjo Baah WIREDU

Min. dell’alimentazione e agricoltura

Ernest DEBRAH

Min. degli Affari esteri

Nana AKUFO-ADDO

Min. della salute

Courage QUASHIGAH, Maj. (Ret.)

Min. dell’informazione

Dan BOTWE

Min. dell’interno

Papa Owusu ANKOMAH

Min. della giustizia

Ayikoi OTOO

Min. del territorio e delle foreste

Dominic FOBIH

Min. per il governo locale e lo sviluppo rurale

Charles BINTIM

Min. del lavoro

Yaw BARIMAH

Min. delle miniere

Cecilia BANNERMAN

Min. per gli Affari parlamentari

Felix Owusu ADJAPONG

Min. per lo sviluppo del settore privato

Kwamena BARTELS

Min. della cooperazione regionale

Kofi APRAKU

Min. dei trasporti stradali

Richard ANANE

Min. della scienza e dell’ambiente

Christine CHURCHER

Min. per il turismo e la modernizzazione della Capitale

Jake OBESTSEBI-LAMPTEY

Min. per il commercio, l’industria e le iniziative presidenziali speciali

Alan KYEREMATEN

Min. per gli Affari femminili e dell’infanzia

Alima MAHAMA, Hajia

Min. dei lavori pubblici e dell’edilizia

Hackman Owusu AGYEMAN

 



*     Gli accordi stipulati tra Italia e Jugoslavia si applicano in linea generale, e tenendo conto delle limitazioni derivanti dal frazionamento politico-territoriale della Jugoslavia, anche agli Stati emersi dalla dissoluzione della stessa.

**    Succedute alla Cecoslovacchia, con la quale era stato stipulato il trattato del 5 maggio 1981.

 

 

[1]    Come per molti altri Paesi africani, i dati demografici tengono conto degli effetti della pandemia AIDS, i quali, oltre a ridurre la speranza di vita degli individui, influenzano i tassi di mortalità e quelli di crescita della popolazione, nonché la distribuzione della popolazione per fasce di età e genere.