XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la Thailandia - A.C. 6067 | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 818 | ||||||
Data: | 17/10/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la Thailandia A.C. 6067
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n. 818
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xiv legislatura 17 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: ES0424.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Progetto di legge
§ A.C. 6067, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004
Documentazione
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
6067 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Roma, 22 settembre 2004 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ presentazione alla Camera |
13 settembre 2005 |
§ annuncio |
14 settembre 2005 |
§ assegnazione |
5 ottobre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VII, X, XII |
Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo sottoscritto dall'Italia e dalla Thailandia il 22 settembre 2004 a Roma riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, con l’intento di fornire un quadro organico complessivo per le attività in tali ambiti.
L'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle iniziative internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera.
L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 27 articoli e di un Annesso.
L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere, su base di reciprocità, la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, e in vista della promozione di comuni valori, mentre l’articolo 7 incoraggia lo scambio di conoscenza dei rispettivi retaggi culturali.
Le Parti, d’intesa fra loro, potranno dar vita a progetti multilaterali nei quali eventualmente coinvolgere Organismi internazionali di cui i due Paesi sono membri. (articolo 2).
L’articolo 3 prevede che le Parti si attivino per promuovere l’insegnamento della lingua e della letteratura dell’altra Parte, sia nelle Università che nelle altre istituzioni scolastiche. E’ altresì prevista la collaborazione fra archivi, biblioteche e musei dell’Italia e della Thailandia (articolo 12).
Gli articoli 4, 5 e 15, in materia di istruzione, prevedono la promozione delle attività di istituzioni culturali e scolastiche dell’altra Parte, lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi sistemi di istruzione e l’istituzione di borse di studio di varia tipologia destinate a cittadini dell’altra Parte contraente.
In base all’articolo 6, ciascuna Parte si impegna a facilitare la circolazione di materiali e attrezzature necessari per l’attuazione dell’Accordo.
L’articolo 8 prevede la cooperazione interuniversitaria attraverso la realizzazione di manifestazioni e lo scambio di docenti.
E’ altresì promossa la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articoli 9 e 10), anche attraverso lo scambio di artisti, compositori e attori, nonché la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi (articolo 23).
E’ prevista, dall’articolo 11, la collaborazione in campo editoriale, che comporterà la traduzione e la pubblicazione di opere di saggistica e di narrativa.
La collaborazione tra le Parti si svolgerà anche nel campo della valorizzazione, conservazione e restauro dei rispettivi patrimoni archelogici, architettonici e artistici. In tale ambito sono previsti scambi di informazioni, progetti comuni di ricerca, organizzazione di convegni e corsi di formazione (articoli 13-14).
Gli articoli 16-18, dedicati alla cooperazione scientifica e tecnologica, prevedono la collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi, in particolare nei settori della fisica, dell’informatica, dell’ingegneria, delle telecomunicazioni, dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti. Sono previsti scambi di esperti, di informazioni e di documentazione, nonché la stipula di accordi tra Università ed enti di ricerca per lo svolgimento di progetti congiunti, seminari e corsi di formazione. Gli scambi di informazioni tecnologiche e il trasferimento di tecnologie avverranno in conformità a quanto stabilito nell’Annesso (v. infra), che è parte integrante dell’Accordo in esame.
Con l’articolo 19 le Parti si impegnano a collaborare per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d’arte, di beni culturali, di mezzi audiovisivi e altri oggetti di valore.
L’Accordo favorisce lo scambio di informazioni nei settori dello sport e della gioventù e lo scambio di esperienze nell’ambito dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articoli 20-22).
L’articolo 24 istituisce una Commissione mista allo scopo di monitorare lo stato di attuazione della cooperazione oggetto dell’Accordo, nonché di predisporre programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Thailandia.
Le controversie eventualmente sorte verranno risolte, in base all’articolo 25, in via amichevole mediante consultazioni o negoziati tra le Parti. Inoltre, l’Accordo potrà essere modificato per via diplomatica con il consenso delle Parti (articolo 26).
L’articolo 27, infine, reca le clausole di rito finali dell’Accordo, la cui durata è quinquennale, con successivi rinnovi automatici per analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle Parti, da inoltrare con anticipo di sei mesi.
Dell’Accordo in esame fa parte integrante un Annesso in materia di proprietà intellettuale.
L’Annesso chiarisce innanzitutto che le Parti si impegnano per garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale e che, a tal fine, si obbligano a notificarsi ogni invenzione, disegno o modello industriale, ritrovato vegetale e le opere tutelate dal diritto d’autore, realizzati nell’applicazione dell’Accordo in esame.
L’Annesso definisce poi il campo di applicazione delle proprie disposizioni, precisando altresì che alla locuzione “proprietà intellettuale” viene attribuito il medesimo significato ad essa attribuito dalla Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, fatta a Stoccolma il 14 luglio 1967[1]. Ai fini dell’Accordo, sono inclusi gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale connessi al commercio (ADPIC), di cui all’Allegato I C[2] dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio.
L’Annesso definisce infine la ripartizione dei diritti e cespiti tra le Parti.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra Italia e Thailandia del 22 settembre 2004.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 377.640 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e in 388.850 euro annui a decorrere dal 2007. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili, prevalentemente, allo scambio di docenti e materiali di lingua e letteratura italiana e thailandese, alle missioni di funzionari del settore educativo, agli scambi interuniversitari e tra Accademie dei due Paesi, alla realizzazione di iniziative nel campo delle arti visive e dello spettacolo, alla cooperazione nel settore archeologico e dei beni culturali, a quella scientifico-tecnologica, alle iniziative rivolte alla gioventù e alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
L’ATN, in particolare, rileva la necessità, in base all’art. 80 Cost., dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo, stante il fatto che esso comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI ITALIANI.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.05.1926.
IN VIGORE SI 09.05.1926. COMUNICATO IN GU N. 71 DEL 26.03.1927.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA SOPPRESSIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI ITALIANI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
21.11.1955 – 30.12.1955.
IN VIGORE SI 15.12.1955.
TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA I RISPETTIVI TERRITORI E OLTRE.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
11.02.1974.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 483 DEL 02.05.1977. GU N. 214 SO DEL 06.08.1977.
IN VIGORE SI 02.05.1980.
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
22.12.1977.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 202 DEL 02.04.1980. GU N. 148 DEL 31.05.1980.
IN VIGORE SI 31.05.1980.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA REVISIONE DELL’ACCORDO DELL’11.02.1974 SUI SERVIZI AEREI.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
20.11.1981 – 11.01.1981.
IN VIGORE SI 11.01.1982.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
10.02.1983.
IN VIGORE SI 10.02.1983..
TITOLO TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
28.02.1984.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 369 DEL 27.07.1988. GU N. 202 DEL 29.08.1988.
IN VIGORE SI 09.02.1990.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AL PROGETTO FERROVIARIO “KLONG 19-BAN PHACI”
LUOGO-DATA
BANGKOK.
23.08.1985.
IN VIGORE SI 05.12.1985.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE STUDI PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDIRICO DI N. 9 CENTRI URBANI PROVINCIALI.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
08.05.1986.
IN VIGORE SI 08.05.1986.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRICHE.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
08.05.1986.
IN VIGORE SI 08.05.1986.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SVILUPPO VACCINI PRESSO L’UNIVERSITÀ MAHIDOL A BANGKOK.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
08.05.1986.
IN VIGORE SI 08.05.1986.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SULL’ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA DEL “NAKHORN SRI THAMARAT TECHNICAL COLLEGE”.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
20.01.1988.
IN VIGORE SI 20.01.1988. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL’AMMONTARE DEL CREDITO ITALIANO PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE PER IL CONTTROLLO DELL’INQUINAMENTO PREVISTO DLA MEMORANDUM D’INTESA DELL’8 MAGGIO 1986.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
20.01.1988.
IN VIGORE SI 20.01.1988. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL “PROGETTO KLONG 19 BAN PACHI” ADOTTATO CON SCAMBIO DI NOTE DEL 23.08.1985.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
20.01.1988.
IN VIGORE SI 20.01.1988. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE FINANZIARIA.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
22.04.1988.
IN VIGORE SI 22.04.1988. COMUNICATO IN GU N. 243 SO DEL 15.10.1988.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA RELATIVO AL PROGETTO “CENTRI REGIONALI DI SCIENZE MEDICHE”.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
20.01.1989.
IN VIGORE SI 20.01.1989. COMUNICATO IN GU N. 177 SO DEL 31.07.1989.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA DIGA E LE TECNICHE DI MONITORAGGIO.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
28.04.1989.
IN VIGORE SI 28.04.1989. COMUNICATO IN GU N. 177 SO DEL 31.07.1989..
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE IL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA E IL MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE POST-RACCOLTO NELLA “LOWER NORTH-REGION”, CON ANNESSI.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
22.03.1991.
IN VIGORE SI 22.03.1991. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE UN PROGRAMMA DI TESTS RELATIVI AL VOLTAGGIO E AI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEI GENERATORI SINCRONICI, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
04.07.1991.
IN VIGORE SI 04.07.1991. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1992.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA TABELLA DELLE ROTTE, DI CUI ALL’ACCORDO DELL’11.02.1974 SUI SERVIZI AEREI.
LUOGO-DATA
BANGKOK.
17.12.1992 - 18.05.1993.
IN VIGORE SI 18.05.1993. COMUNICATO IN GU N. 243 SO DEL 15.10.1993.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.2004
IN VIGORE SI 21.06.2005
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA TABELLA DELLE ROTTE, DI CUI ALL’ACCORDO DELL’11.02.1974 SUI SERVIZI AEREI.
LUOGO-DATA
ROMA.
14.10.2003 - 22.03.2005
IN VIGORE SI 22.03.2005
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.2004
[1] Ai sensi dell’articolo 2 di tale Convenzione si deve intendere per «proprietà intellettuale», i diritti relativi: alle opere letterarie, artistiche e scientifiche; alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione; alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana; alle scoperte scientifiche; ai disegni e modelli industriali; ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali; alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.