XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari dagli scarichi di rifiuti - A.C. 5889
Serie: Progetti di legge    Numero: 785
Data: 28/06/05
Descrittori:
AMBIENTE   INQUINAMENTO DELLE ACQUE
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5889/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Protocollo alla Convenzione del 1972

sulla prevenzione dell’inquinamento

dei mari dagli scarichi di rifiuti

A.C. 5889

 

n. 785

 


xiv legislatura

28 giugno 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

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File: ES0404.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      Il contenuto della Convenzione di Londra del 1972 e dei successivi emendamenti.4

§      Il Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra.5

Contenuto del disegno di legge di ratifica  9

Compatibilità comunitaria  14

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (A cura dell’Ufficio R.U.E.)14

§      Procedure di contenzioso (A cura dell’Ufficio R.U.E.)16

Progetto di legge

§      A.C. 5889, (Governo), Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati19

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      L. 31 dicembre 1982, n. 979. Disposizioni per la difesa del mare  93

§      L. 2 maggio 1983, n. 305. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978  121

§      L. 8 luglio 1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale  (art. 18)149

§      L. 2 dicembre 1994, n. 689. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 (art. 287)151

§      D.M. 24 gennaio 1996. Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino  154

§      D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (artt. 35 e 48)169

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 35-40)171

§      L. 31 luglio 2002, n. 179. Disposizioni in materia ambientale (art. 21)176

§      D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261. Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 2)177

§      D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art. 7)179

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) n. 259/93 del 1 febbraio 1993  183

Documentazione

§      Stato delle ratifiche della Convenzione del 1972  221

§      Stato delle ratifiche del Protocollo del 1996  223

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

C. 5889

Titolo dell’Accordo

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell' inquinamento dei mari causato dall' immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; ambiente

Firma dell’Accordo

-

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione

31 maggio 2005

§       annuncio

1° giugno 2005

§       assegnazione

17 giugno 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I, V, VII, VIII, IX, XIV;  Commissione parlamentare per le questioni regionali

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

Il contenuto della Convenzione di Londra del 1972 e dei successivi emendamenti.

La Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino da immersione (scarico) di rifiuti e altre sostanze è stata adottata a Londra il 13 novembre 1972, come risultato di una Conferenza intergovernativa organizzata dal Governo britannico: dopo l’entrata in vigore internazionale della Convenzione (30 agosto 1975), l’IMO (Organizzazione marittima internazionale) è stata incaricata di svolgere i relativi compiti di Segretariato. L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 2 maggio 1983, n. 305 e la Convenzione è entrata in vigore nel nostro Paese il 30 maggio 1984.

La Convenzione ha un carattere globale e contribuisce al controllo internazionale e alla prevenzione dell’inquinamento marino. La Convenzione proibisce lo scarico di alcuni materiali pericolosi, richiedendo un’autorizzazione speciale preventiva per l’immersione di altri materiali identificati, nonché un’autorizzazione preventiva generale per un ulteriore gruppo di rifiuti e sostanze.

Lo scarico, o immersione, viene definito nella Convenzione quale collocazione intenzionale in mare di rifiuti o altre sostanze da parte di imbarcazioni, aerei, piattaforme e altre strutture artificiali; anche la collocazione deliberata di imbarcazioni o piattaforme è ricompressa nella definizione in questione.

Vengono esclusi dai divieti, tuttavia, i rifiuti derivanti dallo sfruttamento di risorse minerarie nel fondo marino; inoltre si fa eccezione anche nei casi in cui l’immersione di imbarcazioni si renda necessaria per la salvezza di vite umane.

Le Parti contraenti concordano nel designare un’Autorità che si occupi dei permessi, tenga registri e operi il monitoraggio delle condizioni ambientali del mare. Il monitoraggio e la ricerca scientifica sono altresì incoraggiati mediante forme di cooperazione a livello regionale.

Appositi Allegati alla Convenzione elencano i rifiuti che non possono essere oggetto di scarico e altri per i quali si richiede un’autorizzazione speciale. Un terzo Allegato riporta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, in connessione alla natura dei rifiuti, alle caratteristiche del luogo di scarico e ai metodi di collocazione dei materiali da immergere.

 

Nel corso degli anni la Convenzione del 1972 è stata più volte emendata: le procedure di emendamento dettate dalla Convenzione stessa prevedono (art. XV) che le modifiche agli Allegati entrano in vigore per consenso tacito, salvo la possibilità di notifica della non accettazione, mentre gli emendamenti all’articolato vincolano solo gli Stati che esplicitamente li accettano.

Il 12 ottobre 1978 sono stati adottati emendamenti all’Allegato I, con riferimento all’incenerimento in mare di rifiuti o altre sostanze, entrati in vigore l’11 marzo 1979; altri emendamenti – adottati in pari data e concernenti nuove procedure per la risoluzione delle controversie – non hanno ancora raggiunto la prescritta adesione di due terzi delle Parti contraenti e non sono pertanto entrati in vigore.

Il 24 settembre 1980 sono stati adottati emendamenti a quelli del 1978 sull’incenerimento, nel senso di specificare un elenco di sostanze di cui è bensì permesso l’incenerimento, ma per le quali si devono adottare particolari accorgimenti; gli emendamenti in questione sono entrati in vigore l’11 marzo 1981.

Il 3 novembre 1989 sono stati adottati emendamenti – in vigore dal 19 maggio 1990 – relativi alle procedure per il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell’Allegato III della Convenzione del 1972, i quali accentuano l’importanza del momento scientifico-informativo preventivo nella valutazione dell’impatto degli scarichi in mare.

Il 12 novembre 1993, infine, sono stati adottati emendamenti – in vigore dal 20 febbraio 1994 – che proibiscono lo scarico in mare di rifiuti radioattivi a bassa emissione, oltre a interdire l’incenerimento in mare di rifiuti industriali e il loro scarico (quest’ultima previsione a partire dal 31 dicembre 1995).

Il Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra.

Adottato il 7 novembre 1996 e non ancora in vigore, il Protocollo all’esame della Camera si pone come sostitutivo dell’intera Convenzione del 1972,  rappresentando un deciso mutamento nell’approccio alla questione dell’utilizzazione del mare come deposito di materiali di scarto.

Mentre la Convenzione del 1972 consente gli scarichi in mare, purché vengano rispettate determinate condizioni – la cui severità varia in rapporto ai rischi ambientali che i vari materiali di scarto comportano – e purché non siano mai oggetto di scarico i materiali elencati in una “lista nera”, il Protocollo del 1996 è assai più restrittivo.

La prima rilevante innovazione è nell’articolo 3, ove si introduce il cosiddetto “approccio precauzionale”, in base al quale, anche in mancanza di prove scientifiche conclusive, è necessario adottare appropriate misure preventive qualora vi sia motivo di ritenere che l’introduzione nell’ambiente marino di rifiuti o sostanze analoghe possa causare danni. Inoltre, l’articolo 3 stabilisce il principio di carattere generale dell’imputazione dei costi degli inquinamenti a chi se ne è reso responsabile. Le Parti contraenti dovranno comunque evitare che l’inquinamento, a seguito di tali previsioni, venga semplicemente trasferito da un settore all’altro dell’ecosistema.

L’articolo 4 afferma che le Parti contraenti dovranno proibire lo scarico di qualunque rifiuto o altra sostanza, ad eccezione di quelle elencate nell’Allegato 1. Si tratta nella fattispecie di rifiuti di dragaggio, di fanghi di epurazione, di rifiuti ittici, organici o industriali, di navi, piattaforme o altre strutture artificiali, di materiale geologico inerte, di materiale organico di origine naturale, di oggetti voluminosi in ferro, acciaio, cemento armato, ma questo solo in contesti marini particolarmente isolati. L’articolo 4 in commento concretizza il rovesciamento nell’approccio al problema, limitando l’elencazione alle sole sostanze e materiali di cui è permesso lo scarico, che dunque si intende vietato in ogni altra eventualità: come in precedenza illustrato, invece, la Convenzione del 1972 elencava in allegato i rifiuti e le sostanze che non possono essere oggetto di scarico.

L’articolo 8 introduce peraltro talune eccezioni alle previsioni dell’articolo 4, nel senso di consentire lo scarico, l’immersione o l’incenerimento, qualora si verifichino cause di forza maggiore, dovute ad esempio ad eventi atmosferici, ovvero qualora alcune sostanze o installazioni costituiscano pericolo per la vita umana o la sicurezza della navigazione.

Per quanto concerne l’incenerimento in mare di rifiuti, il Protocollo, all’articolo 5, riprende le proibizioni già in vigore in base agli emendamenti del 1993.

L’articolo 6 del Protocollo risponde invece ad una preoccupazione invalsa negli anni più recenti in merito alla pratica di esportare rifiuti, che già ai sensi della Convenzione del 1972 non potevano essere scaricati in mare, verso Stati non Parti della Convenzione: viene esplicitamente vietato alle Parti contraenti l’invio di rifiuti o altre sostanze in altri Paesi allo scopo di operarne lo scarico o l’incenerimento in mare.

L’articolo 9 richiede alle Parti contraenti di designare una o più Autorità con il compito di rilasciare le autorizzazioni previste dal Protocollo, di registrare la natura e le quantità delle sostanze per le quali i permessi sono stati rilasciati, di contribuire al monitoraggio sullo stato dell’ambiente marino. Le Autorità di ciascuna Parte contraente sono competenti per il rilascio di autorizzazioni concernenti i rifiuti caricati sul proprio territorio, ovvero i rifiuti caricati su imbarcazione o aereo battente la propria bandiera, se il carico è avvenuto nel territorio di uno Stato non Parte del Protocollo in esame. Le Parti contraenti riunite designano un organo sussidiario (Gruppo scientifico), incaricato di esaminare i rapporti che le singole Parti redigono in merito alle misure nazionali di applicazione del Protocollo in esame, nonché all’efficacia di tali misure attuative. Le riunioni delle Parti contraenti sono individuate (articolo 18) come il principale strumento di valutazione e di proposta in merito all’applicazione del Protocollo.

Analogamente, l’articolo 10 stabilisce che ciascuna delle Parti è competente, nell’applicare le misure – anche coercitive – di attuazione del Protocollo, anzitutto nei confronti di navi e aerei battenti la sua bandiera, poi nei riguardi di navi e aerei, che caricano sul suo territorio rifiuti da immergere in mare, e infine di navi, aerei o installazioni artificiali, che effettuino operazioni di scarico in mare in zone soggette alla giurisdizione di detta Parte contraente. Eccezione a tale competenza è costituita dalle navi e aerei dotati di immunità sovrana ai sensi del diritto internazionale, per i quali comunque la Parte di appartenenza vigila a che non agiscano contrariamente alle previsioni del Protocollo.

L’articolo 11 evidenzia la consapevolezza dell’importanza della dimensione attuativa, stabilendo dettagliate procedure di esecuzione che prevedono tra l’altro, non oltre due anni dall’entrata in vigore del Protocollo, una riunione delle Parti al fine di stabilire i necessari meccanismi di valutazione e di promuovere il rispetto delle previsioni da parte degli Stati contraenti.

Gli articoli 12-14 prevedono forme varie di cooperazione tra le Parti, sia a livello regionale, sia per quanto concerne l’assistenza tecnica e la ricerca scientifica finalizzate alla riduzione dell’inquinamento e la messa in sicurezza dei rifiuti. Le Parti si impegnano inoltre (articolo 15) “ad elaborare procedure concernenti la responsabilità che sorge dall’immersione o dall’incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie”.

La risoluzione di eventuali controversie è disciplinata all’articolo 16, che, in difetto di risoluzione per via negoziale, rinvia per le eventuali procedure arbitrali all’Allegato 3, oppure alle procedure di cui all’art. 287 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

Gli articoli 21 e 22 dettano previsioni sulle procedure di emendamento: gli emendamenti relativi agli articoli del Protocollo entreranno in vigore il 60° giorno successivo al raggiungimento di due terzi delle ratifiche o accettazioni delle Parti, mentre le modifiche agli Allegati entrano in vigore mediante procedura di tacita accettazione, non oltre 100 giorni dall’adozione, e non sono vincolanti per le Parti che esplicitamente hanno espresso il proprio diniego.

L’articolo 26, infine, contiene una clausola transitoria in base alla quale qualunque Stato che, non essendo Parte della Convenzione del 1972, manifesti il proprio consenso a vincolarsi al Protocollo del 1996 prima dell’entrata in vigore di esso o entro i cinque anni ad essa successivi; potrà nel contempo notificare di non essere in grado di rispettare le disposizioni del Protocollo, e ciò per un periodo non superiore a cinque anni. La deroga non potrà in nessun caso riguardare l’incenerimento in mare di rifiuti o lo scarico di materiali radioattivi. L’articolo 27 prevede peraltro anche l’eventualità del ritiro dal Protocollo di una delle parti, che potrà avvenire non prima di due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo per quella Parte contraente.

 

 

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione relativi al Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra del 13 novembre 1972.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della Convenzione, che sono valutati in 18.840 euro annui a decorrere dal 2005. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti dall’attuazione del Protocollo, riconducibili alla partecipazione italiana alle riunioni del Gruppo scientifico di cui all’art. 9, comma 5, nonché a quelle consultive delle Parti contraenti (art. 18). Tale partecipazione prevede nel complesso l’invio a Ginevra di due funzionari per sei giorni, per due riunioni all’anno: gli oneri relativi derivano dalle rispettive spese di missione e di viaggio, e vanno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, prelevando le somme necessarie dagli accantonamenti di parte corrente (tabella A della legge finanziaria) a favore del Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Oltre alla relazione tecnica, il disegno di legge è corredato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Particolarmente interessante è l’ATN, nella quale si sottolinea come la necessità dell'intervento normativo discenda dal fatto che la Convenzione di Londra del 1972, il cui testo è sostituito dal Protocollo adottato a Londra il 7 novembre 1996, è stata ratificata con la legge 2 maggio 1983, n. 305[1], che “costituisce la base della legislazione nazionale … sull'immersione dei rifiuti”.

Nella stessa analisi viene esaminata l’incidenza delle norme recate dal Protocollo sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In particolare, con riferimento all’incenerimento in mare, nell’ATN si ricorda che “la proibizione dell'incenerimento in mare è in linea con la legislazione nazionale vigente (legge 31 dicembre 1982, n. 979, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni) che già contempla una serie di divieti e prescrizioni tesi ad impedire e sanzionare l'inquinamento in mare. Inoltre, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico», all'articolo 7, comma 1, prevede che il comandante della nave, ogni qual volta lasci il porto di approdo, debba conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto”.

Si ricorda, altresì, che l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182/2003 dispone che “I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico[2] sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”; tuttavia l’entrata in vigore di tale disposizione è stata differita (dall’art. 10-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con la legge 27 febbraio 2004, n. 47) fino all'emanazione di una nuova normativa (a tutt’oggi non ancora emanata) volta ad adeguare quella in materia di procedure semplificate per la gestione dei rifiuti prevista dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22[3], e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Nell’ATN viene altresì sottolineato che “L'Italia ha ratificato anche il Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi, cosiddetto «MARPOL 78» (legge 4 giugno 1982, n. 438), che detta norme in materia di prevenzione dell'inquinamento da navi e dispone, negli allegati I, II e V, norme di protezione più elevate e requisiti più restrittivi in materia di scarichi per le aree individuate come speciali. Il Mare Mediterraneo, in particolare, viene designato come area speciale ai fini della prevenzione dell'inquinamento da petrolio (allegato I) e da rifiuti (allegato V)”.

Con riferimento all’area del Mare Mediterraneo si ricorda, altresì, che con la legge 27 maggio 1999, n. 175 è stato ratificato l’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995. Tale legge ha cioè provveduto a ratificare le modifiche apportate da tale atto finale alla cd. “Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento” del 16 febbraio 1976, ratificata dall’Italia con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

In particolare, si segnala che uno dei protocolli è dedicato alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi (cd. Protocollo immersioni), che è stato ulteriormente rafforzato, nel 1995, per contrastare - come si legge nelle motivazioni ispiratrici degli emendamenti approvati - “il pericolo, per l'ambiente marino, dell'inquinamento derivante da operazioni d'immersione o d'incenerimento di rifiuti o di altre materie”.

 

Per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti o di altre materie, nell’ATN viene rammentato che la materia è disciplinata dalla normativa comunitaria direttamente applicabile negli Stati membri contenuta nel regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Viene poi sottolineato che “L'articolo 14, paragrafo 1, regola l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento stabilendo che sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti, quindi anche quelle in mare, destinati allo smaltimento, ad eccezione di quelle verso i Paesi EFTA (European Free Trade Association), che aderiscono anche alla convenzione di Basilea[4], e per le quali sono dettate una serie di condizioni”. Pertanto, “Non esiste quindi disposizione di legge specifica sul divieto di esportazione per i fini dello scarico in mare, atteso che detto divieto è previsto dal predetto regolamento comunitario”.

 

Relativamente al regime delle deroghe indicato dal Protocollo, nell’ATN si evidenzia che esso “è in armonia con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, recante «Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1996”.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 35 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, disciplina (assoggettandola a specifica autorizzazione) l'immersione deliberata in mare di materiale di scavo di fondali marini o salmastri.

Più precisamente il comma 1 dispone che “Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:

a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;

c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

Un aspetto significativo del citato art. 35 è poi costituito dal fatto che la norma pone (al comma 2) una gerarchia nello stabilire le modalità di utilizzo dei materiali dragati, nel senso che l'immersione in mare appare possibile solamente nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'istruttoria, sia dimostrata l'impossibilità tecnica ovvero economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento, recupero, ovvero smaltimento alternativo.

A questo proposito, peraltro, in mancanza del decreto interministeriale di attuazione previsto dal citato art. 35, le norme tecniche di riferimento rimangono quelle previste dal D.M. 24 gennaio 1996 (di attuazione dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319).

Con riferimento a quanto indicato nell’ATN circa l’armonia delle deroghe previste con quelle contemplate dal D.M. 24 gennaio 1996, si fa notare che, in realtà, le deroghe previste nell’art. 8 del Protocollo al divieto di incenerimento e di immersione di rifiuti non rispecchiano quelle recate dal citato D.M.

Mentre nel Protocollo le deroghe vengono giustificate nei soli casi di necessità e urgenza, per garantire la salvaguardia della vita umana o la sicurezza delle navi, nel D.M. 24 gennaio 1996 vi è una procedura derogatoria in casi di urgenza, ma l’urgenza stessa inerisce unicamente il caso di “dragaggi da effettuarsi con urgenza per il ripristino del passo marittimo di accesso al porto, ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate”.

 

La conformità tra il Protocollo e la normativa nazionale si ritrova, invece, confrontando l’art. 35 del d.lgs. n. 152/1999 con l’elenco dei rifiuti per i quali si può prevedere l'immersione ai sensi dell’Allegato 1 (Rifiuti o altre materie per le quali si può prevedere l’immersione) del Protocollo in esame, come sottolineato dalla stessa ATN.

 

Per quanto riguarda le procedure concernenti le responsabilità derivanti dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie, l’ATN sottolinea che queste “trovano già sul piano interno una loro regolamentazione”, recata nell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede che la responsabilità per danno ambientale sia determinata da qualsiasi fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge.

Si ricorda, inoltre, che nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) è inclusa la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2007. La direttiva istituisce un regime unico per prevenire e risarcire il danno ambientale, fornendo all’art. 2 una nozione di danno ambientale, che può assumere tre diverse tipologie: danno alle specie e agli habitat naturali protetti; danno alle acque, inteso come qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate; danno al terreno.

Si ricorda, altresì, che il riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni in materia di danno ambientale è previsto dalla legge cd. di delega ambientale n. 308/2004.

Nell’ATN, inoltre, viene precisato che “l'articolo 15 del Protocollo riprende il concetto di «responsabilità» espresso nell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 1972, già ratificata dall'Italia”.

Si ricorda che il d.lgs. n. 152/1999 non prevede solo le tipologie di rifiuti ammissibili all’immersione ma, all’art. 59, anche le relative sanzioni penali.

Il comma 11 dispone, infatti, che “Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Il successivo comma 11-bis prevede poi che tale sanzione “si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell'art. 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 2, lettera p-bis) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.

 

Con riferimento alle competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale nell’ATN viene rammentato che “per quanto riguarda le immersioni di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, la legge 31 luglio 2002, n. 179 (art. 21), stabilisce che l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, è la regione”.

Si ricorda in proposito che il comma 2 citato riguarda l’autorizzazione all'immersione in mare dei soli materiali di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 35.

Per i materiali di cui alla lettera b) l’autorizzazione dovrebbe quindi rimanere di competenza statale, come previsto dal punto 6 dell’Allegato A del D.M. 24 gennaio 1996, mentre quelli di cui alla lettera c) sono esentati dall’autorizzazione ai sensi del comma 4 del citato art. 35.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 18, comma 2, lett. p-bis) del d.lgs. n. 22 del 1997 affida alla competenza statale “l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire”.

 

Le conclusioni dell’ATN evidenziano, infine, “come l'attuazione del Protocollo non incida su leggi o regolamenti vigenti e non comporti norme di adeguamento interno”.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE(A cura dell’Ufficio R.U.E.)

Il 5 marzo 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per i reati di inquinamento (COM(2003)92).

La proposta riguarda specificamente gli scarichi delle navi ed è volta ad armonizzare l’applicazione delle norme internazionali sugli scarichi in mare a livello comunitario e a completare la normativa comunitaria esistente. Essa incorpora nel diritto comunitario le norme internazionali applicabili sugli scarichi per l’inquinamento causato dalle navi e regolamenta dettagliatamente le modalità per garantire l’osservanza di queste norme.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 gennaio 2004. In quella sede il Parlamento europeo ha adottato alcuni emendamentiche non sono stati recepiti nella posizione comune adottata dal Consiglio trasporti del 7 ottobre 2004.Al fine di evitarela procedura di conciliazione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno negoziato un testo di compromesso che è stato adottato in seconda lettura dal Parlamento europeo il 22 febbraio 2005 ed è in attesa della seconda lettura del Consiglio. Il compromesso prevede, in particolare, che le sanzioni siano proporzionate alla gravità dell’infrazione e che quelle più gravi siano considerate reati in conformità alle disposizioni di una futura decisione-quadro (vedi infra) volta a completare questa direttiva. La Commissione, entro la fine del 2006, dovrà predisporre uno studio di fattibilità riguardo alla creazione di un servizio di guardacoste europeo, presentando eventualmente una proposta a tal riguardo. Il compromesso prevede, infine, che l‘Agenzia europea per la sicurezza marittima[5] cooperi con gli Stati membri per l’attuazione di questa direttiva e per la realizzazione di altre azioni quali l’individuazione degli scarichi mediante il ricorso al monitoraggio e alla sorveglianza satellitare.

La lotta contro l’inquinamento marino rientra fra le priorità della Presidenza lussemburghese che intende adoperarsi al fine di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sulla suddetta proposta.

 

Il 2 maggio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (COM(2003)227), completando la proposta di direttiva relativa all’inquinamento provocato dalle navi precedentemente descritta.

La proposta mira a rafforzare le misure di diritto penale volte a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri applicabili ai reati di inquinamento provocato dalle navi, nonché a facilitare e ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri ai fini della repressione dei reati in questione.

Sulla proposta, che segue la procedura di consultazione, il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere il 13 gennaio 2004. Il Consiglio sta esaminando la proposta, sulla base di un testo di compromesso della Presidenza olandese. Si segnala che la proposta di decisione-quadro, avendo carattere complementare rispetto alla proposta di direttiva relativa all’inquinamento provocato dalle navi precedentemente descritta, non potrà essere adottata prima dell’adozione della medesima direttiva.

 

Il 2 marzo 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione riguardante l’elaborazione di una futura politica marittima dell’Unione europea. L’intento della Commissione è quello di elaborare un approccio integrato volto ad ottimizzare le sinergie fra le varie attività legate al mare, aumentandone il potenziale economico e proteggendo l’ambiente. La Commissione intende avviare, entro la metà del 2006, una consultazione pubblica i cui risultati saranno presi in considerazione per la preparazione delle proposte necessarie alla realizzazione della politica marittima comune. Al fine di preparare i documenti su cui si dovrà svolgere la consultazione, la Commissione ha deciso di istituire una task force presieduta dal commissario Borg, responsabile per la pesca e gli affari marittimi, e alla quale parteciperanno anche i commissari responsabili per le imprese e l’industria, per i trasporti, per l’ambiente, per la politica regionale, per la ricerca e per l’energia. Non è esclusa la partecipazione di altri commissari qualora vengano trattate questioni specifiche inerenti ad altri settori di competenza.

 

Il 25 maggio 2005 la Commissione ha proposto di stanziare 154 milioni di euro per il finanziamento pluriennale delle funzioni di lotta all’inquinamento dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima. Il contributo finanziario, valido per un periodo uguale a quello delle nuove prospettive finanziarie (2007-2013), sarà suscettibile di essere rivisto in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 16-17 giugno che fisserà i massimali per le diverse rubriche delle nuove prospettive finanziarie.

 

Nel programma di lavoro per il 2005la Commissione ha preannunciato la presentazione, nel mese di giugno 2005, del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima (Erika III) che dovrebbe comprendere, fra l’altro:

§      una proposta di direttiva che modifica la direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) nonché una proposta di regolamento nel settore dell’assicurazione e della responsabilità civile per l’inquinamento provocato dalle navi;

§      una proposta di regolamento sull’ispezione, la visita e la certificazione delle navi al fine di conformarsi alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento marino.

Procedure di contenzioso (A cura dell’Ufficio R.U.E.)

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2002/84/CEche modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. Il termine ultimo di recepimento era il 23 novembre 2003.

La direttiva figura nell’allegato B alla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003).

 


Progetto di legge

 


N. 5889

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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 DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

¾

 

titolo

 

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Presentata il

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- Incollare con incolla speciale/testo non formattato SOLTANTO: il numero dell'Atto Camera, il nome dei deputati, , il titolo e la data di presentazione, sovrascrvendo il testo di esempio; in tal modo le parti incollate prenderanno la stessa formattazione del testo di esempio.

Incollare (Control V) il testo della relazione copiato da Internet. Selezionare il testo e dal menù MACRO, lanciare la MACRO 1 e la MACRO 3

- Lavorare sempre in visualizzazione di  layout di pagina (in tal modo è possibile vedere le intestazioni, i numeri di pagina, ecc.)

- Non cancellare mai le sezioni perché in tal modo si perde tutta la formattazione (intestazioni, caratteri, ecc.).

 


 


proposta / disegno di legge

¾¾¾

 

 

Incollare (Control V) il testo degli articoli copiato da Internet. Selezionare il testo e dal menù MACRO, lanciare la MACRO 1

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Normativa nazionale

 


L. 31 dicembre 1982, n. 979.
Disposizioni per la difesa del mare

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 7, L. 22 dicembre 1986, n. 910, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e l'art. 62, comma 15-bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo integrato dall'art. 24, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

 

 

 

TITOLO I

Norme programmatiche

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

1. Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

 

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

 

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

 

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (2), al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

 

Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

 

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

 

Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con D.P.C.M. 4 ottobre 1979 (2/a).

 

 

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(2) Riportata alla voce Regioni.

(2/a) Le funzioni del Ministero della Marina mercantile in materia di tutela dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

 

 

 

TITOLO II

Vigilanza in mare

 

2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

 

a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

 

 

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

 

 

c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale (2/b); in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b).

 

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

 

 

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(2/b) Con D.M. 20 maggio 1983 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1983, n. 285) sono state determinate le caratteristiche tecnico-operative delle unità navali da adibire al servizio di vigilanza di cui all'art. 2, lettera c), della presente legge.

 

 

 

3. Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

 

Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8, L. 17 febbraio 1982, n. 41 (3).

 

La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico delle risorse marine.

 

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:

 

1) Mari Ligure e Alto Tirreno;

 

2) Medio e Basso Tirreno;

 

3) Acque della Sardegna;

 

4) Acque della Sicilia;

 

5) Ionio e Basso Adriatico;

 

6) Alto e Medio Adriatico.

 

La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile (3/a).

 

I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonché agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

 

Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dei centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

 

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.

 

Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (4).

 

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.

 

 

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(3) Riportata alla voce Pesca.

(3/a) Il D.M. 4 marzo 1983 (Gazz. Uff. 27 aprile 1983, n. 113) ha così disposto:

«I centri operativi previsti dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, hanno sede presso i seguenti compartimenti marittimi:

1) per il Mar Ligure a l'Alto Tirreno, compartimento marittimo di Genova; - 2) per il Medio e Basso Tirreno, compartimento marittimo di Napoli; - 3) per le acque della Sardegna, compartimento marittimo di Cagliari; - 4) per le acque della Sicilia, compartimento marittimo di Catania; - 5) per le acque dello Jonio e del Basso Adriatico, compartimento marittimo di Bari; - 6) per le acque dell'Alto e del Medio Adriatico, compartimento marittimo di Ravenna». Con D.M. 27 novembre 1986 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1987, n. 42) sono state emanate norme per l'organizzazione, localizzazione e delimitazione delle aree di giurisdizione marittima dei centri operativi periferici istituiti con la L. 31 dicembre 1982, n. 979.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

4. Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio (4/a).

 

Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

 

[In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilità, si potrà far luogo al noleggio temporaneo delle unità occorrenti] (4/b).

 

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (4).

 

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

 

Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 (5), il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

 

In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.

 

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.

 

Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

 

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982 (5/a).

 

 

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(4/a) Comma così modificato dall'art. 5, L. 8 ottobre 1997, n. 344, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(4/b) Comma abrogato dall'art. 5, L. 8 ottobre 1997, n. 344, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(5) Riportata al n. P/XII.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 14, L. 28 febbraio 1986, n. 41, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

5. Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.

 

Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (5/b).

 

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.

 

 

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(5/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

6. Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.

 

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (5/b).

 

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.

 

 

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(5/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

7. Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

 

Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (5/b).

 

 

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(5/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

8. I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

 

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti alle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composta da:

 

1) il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

 

2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione marina;

 

3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

 

4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

 

5) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

 

6) il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

 

7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

 

8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

 

9) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

 

10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;

 

11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

 

12) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

 

Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.

 

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.

 

I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile (5/c).

 

 

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(5/c) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

 

 

9. Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni, interessate.

 

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.

 

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

 

 

TITOLO III

Pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti

 

10. Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.

 

 

11. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

 

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

 

Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34.

 

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

 

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 (6), per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarìe a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale (6/a).

 

 

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(6) Riportato alla voce Idrocarburi.

(6/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

 

 

12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarìe o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

 

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

 

Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

13. Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 (6), e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

 

All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

 

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui al primo comma.

 

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

 

 

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(6) Riportato alla voce Idrocarburi.

 

 

 

14. Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

 

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

TITOLO IV

Norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile

 

15. Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (7).

 

 

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(7) Riportata alla voce Sanità pubblica.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

16. Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco «A» allegato alla presente legge.

 

Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.

 

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (7), e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (7).

 

L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commissioni parlamentari (7/a).

 

 

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(7) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(7) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(7/a) Vedi il D.M. 6 luglio 1983, riportato al n. P/XXXIV.

 

 

17. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

 

Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.

 

 

18. (8).

 

 

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(8) Sostituisce con tre commi i commi quarto e quinto dell'art. 14 L. 24 dicembre 1979, n. 650, riportata alla voce Sanità pubblica.

 

 

 

19. Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

 

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto più vicino.

 

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

 

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

20. Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

 

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'articolo 16.

 

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo, è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

 

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

 

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.

 

 

 

 

21. In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avarìa o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

 

 

 

22. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

 

 

 

23. La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

 

 

 

24. La lettera e) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (9), è abrogata.

 

 

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(9) Riportata alla voce Pesca.

 

 

 

TITOLO V

Riserve marine

 

25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

 

 

 

26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

 

Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

 

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

 

 

b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

 

 

c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area;

 

 

d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

 

 

e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

 

 

f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

 

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (9).

 

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo (9/a).

 

 

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(9) Riportata alla voce Pesca.

(9/a) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

 

 

 

27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

 

In particolare possono essere vietate o limitate:

 

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

 

 

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

 

 

c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

 

 

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

 

 

e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

 

 

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

 

 

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

 

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

 

a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

 

 

b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;

 

 

c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

 

 

d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

 

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

 

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

 

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

 

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

 

 

 

28. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

 

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

 

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

 

a) il comandante di porto che la presiede;

 

 

b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

 

 

c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

 

 

d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

 

 

e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

 

 

f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;

 

 

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

 

 

h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;

 

 

i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente (9/b).

 

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute (9/c).

 

La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

 

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

 

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (9/d).

 

 

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(9/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(9/c) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(9/d) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349, riportata alla voce Ministero dell'ambiente. Vedi, anche, l'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla stessa voce, che ha soppresso la consulta per la difesa del mare e ne ha trasferito le funzioni ai competenti uffici del ministero dell'ambiente.

 

 

29. [Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino.

 

La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui:

 

a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;

 

 

b) due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (10);

 

 

c) due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

 

 

d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

 

 

e) due docenti di discipline attinenti alla tutela dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.

 

In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

 

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

 

La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato] (10/a).

 

 

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 (10) Riportata alla voce Regioni.

(10/a) Abrogato dall'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

 

 

30. Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

 

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

 

Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

 

 

31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

 

1) Golfo di Portofino;

 

2) Cinque Terre;

 

3) Secche della Meloria;

 

4) Arcipelago Toscano;

 

5) Isole Pontine;

 

6) Isola di Ustica;

 

7) Isole Eolie;

 

8) Isole Egadi;

 

9) Isole Ciclopi;

 

10) Porto Cesareo;

 

11) Torre Guaceto;

 

12) Isole Tremiti;

 

13) Golfo di Trieste;

 

14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;

 

15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

 

16) Capo Caccia, Isola Piana;

 

17) Isole Pelagie;

 

18) Punta Campanella;

 

19) Capo Rizzuto;

 

20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

 

 

 

32. Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982- 1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (11).

 

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.

 

 

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(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

TITOLO VI

Adeguamento dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile

 

33. In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 (12), nonché all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

 

A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.

 

 

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(12) Riportato alla voce Pesca.

 

 

34. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.

 

Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

 

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.

 

L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13).

 

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (14), è sostituita dalla tabella «B» allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 (13), 58 unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel V livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unità nel II livello.

 

Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.

 

I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13); in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

 

L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 (13), le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresì, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.

 

Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (13).

 

 

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(13) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

 

35. Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro «B» annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541 (15), è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro «C» allegato alla presente legge.

 

La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13), del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.

 

La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13), del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.

 

Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.

 

 

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(15) Riportata alla voce Ministero della Marina Mercantile.

(13) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

 

36. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro «C» allegato alla presente legge.

 

La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13), del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.

 

 

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(13) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

37. In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.

 

Per realizzare tale incremento:

 

a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (16), e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato «D»);

 

 

b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (16), sono aumentati rispettivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;

 

 

c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, così come sostituito dal quadro «D» allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;

 

 

d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, così come sostituito dal quadro «D» allegato alla presente legge;

 

 

e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (16), è aumentato di 234 unità; l'aumento è riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.

 

 

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(16) Riportata alla voce Forze armate.

 

 

38. L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in lire 2.000 milioni.

 

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

 

 

39. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

 

Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 (17).

 

 

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 (17) Riportata alla voce Ministero delle Poste e telecomunicazioni.

 

 

 

40. All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce «Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana».

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

41. Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (18), le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.

 

 

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(18) Riportato alla voce Regioni.

 

 

42. Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

 

Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro (18/a).

 

 

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(18/a) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

 

 

 

43. (19).

 

 

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(19) Aggiunge il n. 5-bis all'art. 2, D.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 1177, riportato alla voce Ministero della marina mercantile.

 

 

 



                                               Allegato A (19/a)

Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico
da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano

Acetaldeide                    ºDietilammina                   |
Acetato di amile normale       ºDietilbenzene   (miscela  di i-|
Acetato di butile normale      º  someri)                      |
Acetato di butile secondario   ºDietilchetone (3 pentanone)    |
Acetato di 2-etossietile       ºDietilene  glicol  etere monoe-|
Acetato di etile               º  tilico                       |
Acetato di isoamile            ºDietilene triammina            |
Acetato di metile              ºDifenile e difeniletere        |
Acetato di propile normale     ºDi-isobutil chetone            |
Acetato di vinile              ºDi-isobutilene                 |
Acetilato di butile normale    ºDi-isocianato di toluilene     |
Acetone                        ºDi-isopropilammina             |
Acido acetico                  ºDi-metilammina  (soluzione  ac-|
Acido acrilico                 º  quosa al 40 per cento)       |
Acido butirrico                ºDi-metiletanolamina (2  dimeti-|
Acido  citrico (10 per cento-25º  letanoetanol)                |
  per cento)                   ºDimetilformaldeide             |
Acido cloracetico              º1.4 Diossano                   |
Acido cloridrico               ºDi-isopropanolamina            |
Acido clorosolfonico           ºDodecilbenzene                 |
Acido cresilico                ºEpicloridrina                  |
Acido eptanoico                ºEsametil-diamina               |
Acido fluoridrico (soluzione alºEtere benzilico                |
  40 per cento)                ºEtere dicloroetilico           |
Acido formico                  ºEtere etilico                  |
Acido fosforico                ºEtere isopropilico             |
Acido lattico                  ºEtere  monoetilico  dell'etilen|
Acidi naftenici                º  glicol (2-etossietanolo)     |
Acido ossalico (10 per cento-25ºEtil-amil-chetono              |
  per cento)                   ºEtilbenzene                    |
Acido propionico               ºEtilcicloesano                 |
Acido solforico                º2-etil-3 propilacroleina       |
Acido   solforico  fumante  (o-ºEtilendiammina                 |
  leum)                        ºEtilen-cianidrina              |
Acqua ossigenata (concentrazio-ºFenolo                         |
  ne superiore al 60 per cento)ºFormaldeide  (soluzione  al  37|
Acrilato di etile              º  per cento-50 per cento)      |
Acrilato di 2-etilesile        ºFosfato di tricresile          |
Acrilato di isobutile          ºFosforo (elementare)           |
Acrilato di metile             ºTetraidronaftalina             |
Acrilonitrile                  ºIdrossido di calcio (soluzione)|
Acroleina                     ºIdrossido di sodio             |
Adiponitrile                   ºIsobutanolo (alcol isobutilico)|
Alchibenzenesolfonato   (catenaºIsobutiraldeide                |
  lineare) (catena ramificata) ºIsoforone                      |
Alcol allilico                 ºIsopentano                     |
Alcol amilico normale          ºIsoprene                       |
Alcol benzilico                ºIsopropanolammina              |
Alcol 2-etilesilico            ºIsopropilammina                |
Alcol furfurilico              ºIsopropil cicloesano           |
Alcol metil-amilico            ºIsottano                       |
Aceton-cianidrina              ºLattato di etile               |
Alcol monilico                 ºMetacrilato di butile          |
Alcol propilico normale        ºMetacrilato di isobutile       |
Aldeide butirrica normale      ºMetacrilato di metile          |
Aldeide crotonica              º2-metil 5 etil piridina        |
Allume  (soluzione  al  15  perº2-metil pentene                |
  cento)                       ºMetil-stirene-alfa             |
Amminoetiletanolamina   (idros-ºMonocloridrina  di etilene (2 -|
  sietiletilendiammina)        º  cloretanolo)                 |
Ammoniaca  (soluzione al 28 perºMonoetanolamina                |
  cento)                       ºMonoisopropilamina             |
Anidride acetica               ºMonometiletanolammina          |
Anidride ftalica (liquefatta)  ºMonopropilammina (propilamina) |
Anidride propionica            ºMorfolina                      |
Anilina                        ºNaftalene (liquefatta)         |
Benzene                        ºNitrobenzene                   |
Bicromato di sodio (soluzione) º2-nitropropano                 |
Bisolfuro di carbonio          ºNitrotoluene (ortonotrotoluene)|
Butilene glicol(i)             ºNonilfenolo                    |
Butirrato di butile            ºOlio di canfora                |
Cicloesano                     ºOssido di mesitile             |
Cicloesanolo                   ºOttanolo normale               |
Cicloesanone                   ºPentacloretano                 |
Cicloesilammina                ºPentaclorofenato  di sodio (so-|
Cimene  (parametilisopropilben-º  luzione)                     |
  zene)                        ºPentano normale                |
Cloridrine (grezze)            ºPiombo tetraetile              |
Clorobenzene (monocloro  benze-ºPiombo tetrametile             |
  ne)                          ºPiridina                       |
Cloroformio                    ºPotassa caustica  (idrossido di|
Cloroprene                     º  potassio)                    |
Para-clorotoluene              ºBeta-propiolattone             |
Cloruro d'acetile              ºPropionaldeide                 |
Cloruro d'allile               ºSego                           |
Cloruro di benzile             ºStirene                        |
Cloruro di metilene            ºTetracloretilene   (percloreti-|
Cloruro di vinilidene          º  lene)                        |
Cresoli                        ºTetracloruro di carbonio       |
Creosoto                       ºTetracloruro di silicio        |
Cumene                         ºTetracloruro di titanio        |
Decaidronaftalene              ºTetraidrofurano                |
Decano                         ºTetrametilbenzene              |
Diacetonalcole                 ºToluene                        |
Dibromo etilene                ºTrementina                     |
Diclorobenzene                 ºTricloretano                   |
Dicloroetilene  (o  bicloroeti-ºTricoretilene                  |
  lene)                        ºTrietilamina                   |
Dicloropropene e dicloropropanoºTrietanolammina                |
  (miscela di D.D. per disinfe-ºTrimetilbenzene                |
  zione di terreni)            ºXilene (miscele di isomeri)    |

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(19/a) Vedi, anche, il D.M. 6 luglio 1983, riportato al n. P/XXXIV.

 


Allegato B (20)

 

 

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(20) Sostituisce la tab. XVII di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

Allegato C (21)

 

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(21) Sostituisce il quadro B annesso alla L. 7 dicembre 1960, n. 1541, riportata alla voce Ministero della marina mercantile.

 

 

Allegato D (22)

 

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(22) Sostituisce il quadro XI, ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, della tabella n. 2 annessa alla L. 12 novembre 1955, n. 1137, riportata alla voce Forze armate.

 

 

 


L. 2 maggio 1983, n. 305.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978

 

 

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 27 giugno 1983, n. 174.

(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.

 

 

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della convenzione stessa.

 

 

3. (3).

 

 

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(3) Aggiunge l'art. 24-bis alla L. 10 maggio 1976, n. 319, riportata al n. D/XXI.

 

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

 

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

 

 

Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

 

Le Parti contraenti alla presente Convenzione,

 

Riconoscendo che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanità e che tutta l'umanità intera ha interesse a controllare affinché l'ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse;

 

Riconoscendo che la capacità del mare di trasformare e di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilità di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate;

 

Riconoscendo che gli Stati hanno, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attività, esercitata nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o delle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale;

 

Facendo riferimento alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;

 

Constatando che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni, e che è importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantità dei residui nocivi da eliminare;

 

Convinte che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico può e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sarà possibile; e

 

Desiderose di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere degli accordi adeguati per completare la presente Convenzione;

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

Articolo I

Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

 

 

 

Articolo II

Le Parti contraenti adotteranno, in conformità ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

 

 

Articolo III

Ai fini della presente Convenzione:

 

1. a) per «scarico» si intende:

 

i) qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare;

 

 

ii) qualunque affondamento in mare di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare.

 

b) Il termine «scarico» non prevede:

 

i) lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall'uso normale di navi, aeronavi, piattaforme e altre opere che si trovino in mare nonché il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeronavi, piattaforme o opere;

 

 

ii) lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione.

 

c) Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dall'utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione.

 

2. Per «navi e aeronavi» si intendono dei veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questo termine include i veicoli su cuscino d'aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

 

3. Per «mare» si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati.

 

4. Per «rifiuti e altri materiali» si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

 

5. Per «autorizzazione specifica» si intende la autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III.

 

6. Per «autorizzazione generale» si intende la autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all'Allegato III.

 

7. Per «Organizzazione» si intende l'organismo designato dalle Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 2.

 

 

Articolo IV

1. In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vieterà lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:

 

a) lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I è vietato;

 

 

b) lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;

 

 

c) lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.

 

2. Nessuna autorizzazione verrà rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.

 

3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notificherà alla Organizzazione tali misure di divieto.

 

 

Articolo V

1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeronavi, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un'aeronave, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere come il solo mezzo per far fronte alla minaccia e che comporti, con ogni probabilità, dei danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verrà effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonché alla fauna e alla flora marina e verrà notificato al più presto all'Organizzazione.

 

2. Una Parte contraente può rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a), in casi di urgenza che presentano dei rischi inaccettabili per la salute dell'uomo e per i quali nessuna altra soluzione è possibile. Preventivamente, la Parte consulterà qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonché l'Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomanderà nel più breve tempo possibile alla Parte le procedure le più adeguate da adottare, in conformità alle disposizioni previste all'articolo XIV. La Parte seguirà queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell'obbligo generale di evitare di causare dei danni all'ambiente marino; essa comunicherà all'Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze.

 

3. Una Parte contraente può rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o successivamente.

 

 

Articolo VI

1. Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità competenti per:

 

a) rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II e nelle circostanze specificate nell'articolo V, paragrafo 2;

 

 

b) rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale;

 

 

c) registrare la natura e la quantità di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonché il luogo e il metodo di scarico;

 

 

d) controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione.

 

2. La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 1 per i materiali destinati allo scarico:

 

a) caricati sul suo territorio;

 

 

b) caricati da una nave o una aeronave registrata sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione.

 

3. Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), la o le autorità competenti si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III, nonché ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritengono pertinenti.

 

4. Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretario istituito con un accordo regionale, all'Organizzazione e se del caso, agli altri Paesi, le informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 1, nonché i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformità al precedente paragrafo 3. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

 

 

Articolo VII

1. Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall'applicazione della presente Convenzione a tutte:

 

a) le navi e aeronavi immatricolate sul suo territorio o battenti la sua bandiera;

 

 

b) le navi e aeronavi che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati;

 

 

c) le navi, aeronavi e piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico.

 

2. Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione.

 

3. Le Parti convengono di cooperare per l'elaborazione di procedure in vista dell'effettiva applicazione della presente Convenzione, soprattutto in alto mare, nonché di procedure per segnalare navi e aeronavi avvistate mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

 

4. La presente Convenzione non si applica alle navi ed aeronavi che godono dell'immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinché tali navi ed aeronavi di cui essa è proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informino quindi l'Organizzazione.

 

5. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.

 

 

Articolo VIII

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l'ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di concludere degli accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l'inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformità agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall'Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verrà riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

 

 

Articolo IX

Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:

 

a) formazione del personale scientifico e tecnico;

 

 

b) fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo;

 

 

c) distruzione e trattamento dei rifiuti e tutte le altre misure di prevenzione o di diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico, soprattutto nei confronti dei paesi interessati, agendo così in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

 

 

Articolo X

In conformità con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

 

 

Articolo XI

Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

 

 

Articolo XII

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, delle misure di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto a:

 

a) gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui;

 

 

b) gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico;

 

 

c) i rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi, aeronavi, piattaforme e altre opere collocate in mare;

 

 

d) gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi;

 

 

e) gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica;

 

 

f) i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'utilizzazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino.

 

Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.

 

 

Articolo XIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonché la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera. Le Parti contraenti hanno deciso di consultarsi in occasione di una riunione che verrà convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

 

 

Articolo XIV

1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto Stato depositario, convoca una riunione delle Parti contraenti non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, al fine di decidere sulle questioni di organizzazione.

 

2. Le Parti contraenti designano una Organizzazione competente, esistente al momento della riunione prevista dal precedente paragrafo, alla quale verranno affidate le funzioni di segretario relative alla presente Convenzione. Ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro dell'Organizzazione partecipa in misura adeguata alle spese che l'Organizzazione sostiene per l'esercizio di dette funzioni.

 

3. Le funzioni del Segretario dell'Organizzazione consistono soprattutto:

 

a) nella convocazione di riunioni consultive delle Parti contraenti, almeno una volta ogni due anni, e di riunioni speciali delle Parti in qualunque momento, su richiesta dei due terzi delle Parti;

 

 

b) la preparazione e l'assistenza, con il parere delle Parti contraenti e degli organismi internazionali competenti, per l'elaborazione e la messa in atto delle procedure menzionate al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo;

 

 

c) l'esame delle richieste di informazione avanzate dalle Parti contraenti, le consultazioni con dette Parti e con gli organismi internazionali competenti e la comunicazione delle raccomandazioni alle Parti sulle questioni che sono collegate alla presente convenzione senza essere da essa specificatamente previste;

 

 

d) la comunicazione alle Parti interessate di tutte le notifiche ricevute dall'Organizzazione in conformità alle disposizioni degli articoli IV paragrafo 3, V paragrafi 1 e 2, VI paragrafo 4, XV, XX e XXI.

 

Prima della designazione dell'Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all'occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

 

4. Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell'applicazione della presente Convenzione e possono in particolare:

 

a) sottoporre a revisione la presente Convenzione ed i suoi Allegati ed adottare degli emendamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XV;

 

 

b) invitare l'organismo o gli organismi scientifici competenti a collaborare con le Parti o con l'Organizzazione e a consigliarle su qualunque aspetto scientifico o tecnico riguardante la presente Convenzione ed in particolare il contenuto degli Allegati;

 

 

c) ricevere e studiare le relazioni redatte in virtù dell'articolo VI paragrafo 4;

 

 

d) favorire la cooperazione con e tra le organizzazioni regionali interessate alla prevenzione dell'inquinamento marino;

 

 

e) elaborare o adottare, d'accordo con gli organismi internazionali competenti, le procedure previste dall'articolo V paragrafo 2, ivi compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e d'urgenza, nonché le procedure consultivo e di scarico in tutta sicurezza dei materiali i detti casi, ivi compresa la designazione delle zone di scarico adeguate, e formulare tutte le raccomandazioni in tal senso;

 

 

f) studiare ogni ulteriore misura eventualmente richiesta.

 

Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.

 

 

Articolo XV

1. a) Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV gli emendamenti della presente Convenzione vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. In seguito, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di ogni altra Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di approvazione di detto emendamento.

 

b) L'Organizzazione informa tutte le Parti di qualunque richiesta di riunione speciale presentata in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV e di qualunque emendamento adottato nel corso delle riunioni delle Parti nonché della data in cui tali emendamenti entreranno in vigore per ciascuna Parte.

 

2. Gli emendamenti degli Allegati saranno basati su considerazioni d'ordine scientifico o tecnico. Gli emendamenti degli Allegati approvati da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti durante una riunione convocata in virtù delle disposizioni previste dall'articolo XIV avranno immediatamente effetto per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua approvazione all'Organizzazione, e avranno effetto cento giorni dopo l'adozione da parte della riunione per tutte le altre Parti, ad eccezione di quelle che avranno dichiarato, prima di tale termine di cento giorni, di non essere in grado di accettare l'emendamento in quel momento. Le Parti cercheranno di notificare all'Organizzazione la loro approvazione di un emendamento il più presto possibile dopo la sua adozione da parte della riunione. Ogni Parte può, in qualunque momento, sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di approvazione e l'emendamento che era prima oggetto di opposizione entrerà quindi in vigore per detta Parte.

 

3. Ogni approvazione o dichiarazione di opposizione ai sensi del presente articolo viene effettuata mediante deposito di uno strumento presso l'Organizzazione. L'Organizzazione notifica a tutte le Parti contraenti il ricevimento di detti strumenti.

 

4. Prima che l'Organizzazione venga designata, le funzioni amministrative che le sono affidate dalla presente Convenzione verranno temporaneamente assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto uno dei depositari della presente Convenzione.

 

 

Articolo XVI

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973.

 

 

 

 

Articolo XVII

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

 

 

Articolo XVIII

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

 

 

Articolo XIX

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

 

2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

 

Articolo XX

I depositari informeranno le Parti contraenti:

 

a) delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformità agli articoli XVI, XVII, XVIII e XXI, e

 

 

b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.

 

 

Articolo XXI

Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informerà subito tutte le Parti.

 

 

Articolo XXII

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso i Governi del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che ne trasmettono copie certificate conformi a tutti gli Stati.

 

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi governi, firmano la presente Convenzione.

 

Fatto in quattro esemplari a Londra, Messico, Mosca e Washington, il 29 dicembre 1972.

 

 

 

Allegato I

 

1. I composti organo-allogenici.

 

2. Il mercurio e i suoi composti.

 

3. Il cadmio e i suoi composti.

 

4. Le plastiche non distruggibili e gli altri materiali sintetici non distruggibili, come per esempio le reti ed il cordame, suscettibili di galleggiare o di rimanere sulla superficie del mare in modo da costituire un intralcio materiale alla pesca, alla navigazione e agli altri usi legittimi del mare.

 

5. Il petrolio greggio, la nafta, il carburante diesel pesante e gli olii di lubrificazione, i fluidi idraulici nonché le miscele contenenti questi prodotti caricate a bordo per essere scaricate.

 

6. I residui molto radioattivi e gli altri materiali molto radioattivi definiti dall'organismo internazionale competente, attualmente l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, come inadatti allo scarico a causa delle loro conseguenze sulla salute umana, sulla biologia o in altri settori.

 

7. I materiali prodotti per la guerra biologica e chimica sotto qualunque forma (solida, liquida, semi-liquida, gassosa o vivente).

 

8. I paragrafi da 1 a 7 del presente Allegato non si applicano alle sostanze che vengono rapidamente rese innocue in mare, da processi fisici, chimici o biologici, purché

 

i) non alterino il gusto degli organismi marini commestibili;

 

 

ii) non presentino alcun pericolo per la vita dell'uomo né degli animali domestici.

 

In caso di dubbio sulla innocuità di una sostanza, la Parte interessata potrà far ricorso alla procedura consultiva prevista dall'articolo XIV.

 

9. Il presente Allegato non si applica ai rifiuti ed ai materiali quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono le sostanze definite nei precedenti paragrafi da 1 a 5 allo stato di contaminanti in traccia. Lo scarico di detti rifiuti è sottoposto alle disposizioni degli Allegati II e III a seconda dei casi.

 

 

 

Allegato II

 

 

Le sostanze e i materiali il cui scarico necessita di precauzioni speciali sono elencate qui di seguito ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 1, lettera a).

 

 

A. I rifiuti contenenti quantità notevoli dei seguenti materiali:

 

 

Arsenico

 

Piombo

 

 

> e i loro composti

rame

 

Zinco

 

 

+  composti organosilicei 

cianuri

fluoruri  pesticidi e sottoprodotti di pesticidi non previsti dall'Allegato I.

 

B. Per il rilascio di autorizzazioni in vista dello scarico di grandi quantità di acidi e di basi, si terrà conto delle eventuali presenze in detti rifiuti delle sostanze elencate al paragrafo A e di altre sostanze:

 

Berillo

 

Cromo

 

 

> e i loro composti

Nichelio

 

Vanadio

 

 

 

C. I contenitori, i rifiuti metallici e gli altri rifiuti voluminosi suscettibili di depositarsi sul fondo marino e di costituire un serio ostacolo per la pesca o la navigazione.

 

 

D. I rifiuti radioattivi o altri materiali radioattivi non compresi nell'Allegato I. Per il rilascio di autorizzazioni di scarico di detti materiali, le Parti contraenti terranno in debito conto le raccomandazioni dell'organismo internazionale competente, attualmente l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

 

 

Allegato III

 

Le disposizioni che devono essere prese in considerazione per fissare i criteri che regolano le autorizzazioni di scarico di materiali, secondo le disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 2, sono soprattutto le seguenti:

 

 

A. Caratteristiche e composizione del materiale

 

 

1. Quantità totale scaricata e composizione media del materiale (per esempio, un anno).

 

2. Forma, per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa.

 

3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche o biochimiche (quali richiesta di ossigeno, elementi nutritivi) e biologiche (quali presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti).

 

4. Tossicità.

 

5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.

 

6. Accumulazione e trasformazione biologica nei materiali e nei sedimenti biologici.

 

7. Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell'ambiente acquatico con altre materie organiche ed inorganiche sciolte.

 

8. Probabilità di contaminazione e di altre alterazioni che diminuiscono il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).

 

 

B. Caratteristiche dei luoghi di scarico e metodi di scarico

 

 

1. Luogo (coordinate della zona di scarico, profondità e distanza dalle coste), situazione in relazione ad altri luoghi (quali zone di interesse turistico, di uova di pesci, di coltivazione di pesci e di pesca, e di risorse sfruttabili).

 

2. Frequenza dello scarico del materiale (per esempio, giornaliera, settimanale, mensile).

 

3. Metodi di imballaggio e di confezione, se del caso.

 

4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di scarico suggerito.

 

5. Caratteristiche di dispersione (quali effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e il mescolamento verticale).

 

6. Caratteristiche dell'acqua (quali temperatura, PH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: soprattutto ossigeno sciolto [OD], richiesta biochimica di ossigeno [DBO], richiesta chimica di ossigeno [DCO], presenza di azoto sotto forma organica o minerale e soprattutto presenza di ammoniaca, di materiali in sospensione e di altri materiali nutritivi, produttività).

 

7. Caratteristiche del fondale (quali la topografia, le caratteristiche geochimiche e geologiche, la produttività biologica).

 

8. Esistenza ed effetti di altri scarichi effettuati nella zona di scarico (per esempio, rilievi indicanti la presenza di metalli pesanti e tenore in carbonio organico).

 

9. All'atto del rilascio di una autorizzazione di scarico, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se esiste una base scientifica di valutazione delle conseguenze dello scarico come indicato nel presente Allegato, tenendo anche conto delle variazioni stagionali.

 

 

C. Considerazioni e circostanze generali

 

 

1. Eventuali conseguenze sulle zone di interesse turistico (quali la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidità, odori sgradevoli, decolorazione, schiuma).

 

2. Eventuali conseguenze sulla fauna e la flora marina, la pescicoltura e la conchiliocoltura, le riserve di pesce e le zone di pesca, la raccolta e la coltivazione di alghe.

 

3. Eventuali conseguenze sugli altri usi del mare (quali l'alterazione della qualità dell'acqua per usi industriali, corrosione sottomarina delle opere in mare, alterazione del funzionamento delle navi da parte di materiale galleggiante, ostacoli alla pesca ed alla navigazione dovuti al deposito di rifiuti o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).

 

4. Possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamenti, di rigetto o di eliminazione, o a trattamenti che inducono le nocività dei materiali prima del loro scarico in mare.

 

 

 

Risoluzione della terza riunione consultiva sulla soluzione delle controversie [LDC Ris. 6 (III)] adottata il 12 ottobre 1978

 

LA TERZA RIUNIONE CONSULTIVA,

 

FACENDO RIFERIMENTO all'articolo XI della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti, in virtù del quale «le Parti Contraenti esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione»,

 

RICORDANDO INOLTRE che la seconda Riunione consultiva ha ritenuto necessario esaminare, in occasione della terza Riunione consultiva proposte tendenti ad incorporare nella Convenzione delle disposizioni riguardanti la soluzione delle controversie al fine di elaborare ed eventualmente adottare dette disposizioni durante detta terza Riunione,

 

TENUTO CONTO dell'articolo X della Convenzione secondo il quale «in conformità ai principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti Contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la soluzione delle controversie riguardanti lo scarico»,

 

AVENDO PRESENTE le disposizioni dell'articolo XIII secondo le quali le Parti Contraenti affermano che nessuna disposizione della Convenzione pregiudica la codificazione e la elaborazione del diritto del mare da parte della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare, nonché la natura e la sfera della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la propria bandiera,

 

AVENDO ESAMINATO le disposizioni proposte nella relazione del Gruppo ad hoc di esperti giuridici sullo scarico di rifiuti riguardanti la soluzione delle controversie,

 

ADOTTA i seguenti emendamenti alla Convenzione, in conformità alla lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e del paragrafo 1) dell'articolo XV di detta Convenzione:

 

a) emendamenti all'articolo XI;

 

b) emendamenti alla lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XVI e alla lettera a) del paragrafo 1) dell'articolo XV; e

 

c) una nuova Appendice, i cui testi sono riprodotti nel documento allegato alla presente risoluzione,

 

PREGA il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima di informare le Parti Contraenti circa i suddetti emendamenti in conformità alla lettera b) del paragrafo 1) dell'articolo XV della Convenzione,

 

PREGA ugualmente il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima di svolgere, oltre alle altre funzioni di segretariato, le funzioni previste in materia di soluzione delle controversie di cui all'Appendice della Convenzione,

 

INVITA le Parti Contraenti ad approvare tali emendamenti il più presto possibile.

 

 

Allegato

 

Vengono riportati qui di seguito gli emendamenti adottati dalla terza Riunione consultiva a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti in conformità all'articolo XV della Convenzione:

 

L'articolo XI della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

 

 

«Ogni controversia tra due o più Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non si sia potuta risolvere per mezzo di negoziati o per altre vie, viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia di comune accordo fra le Parti alla controversia, o ad arbitrato su richiesta di una di esse. A meno che le Parti alla controversia non dispongano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta in conformità alle disposizioni dell'Appendice alla presente Convenzione».

 

La lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV è sostituita dal seguente testo:

 

«a) sottoporre a revisione la presente Convenzione, i suoi Allegati e la sua Appendice ed adottare emendamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XV».

 

La prima frase della lettera a) del paragrafo 1) dell'articolo XV è sostituita dal seguente testo:

 

«Nelle riunioni delle Parti Contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV, gli emendamenti alla presente Convenzione ed alla sua Appendice vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti».

 

L'Appendice di cui all'articolo XI, modificato come sopra, è riprodotta qui di seguito.

 

 

Articolo 1

1. Su istanza presentata da una Parte Contraente ad un'altra Parte Contraente, in applicazione dell'articolo XI della Convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale (qui di seguito chiamato il «tribunale»). L'istanza di arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonché qualsiasi documento giustificativo a sostegno del caso esposto.

 

2. La Parte richiedente informa il Segretario generale della Organizzazione:

 

i) della sua richiesta di arbitrato;

 

ii) delle disposizioni della Convenzione la cui interpretazione o applicazione danno luogo, a suo avviso, alla controversia.

 

3. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti Contraenti.

 

 

Articolo 2

1. Il tribunale è composto da un solo arbitro, se così viene deciso dalle Parti alla controversia entro un termine di trenta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza di arbitrato.

 

2. In caso di decesso, di incapacità o di assenza dell'arbitro, le Parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacità o dall'assenza.

 

 

Articolo 3

1. Se le Parti ad una controversia non sono d'accordo su un tribunale composto alle condizioni previste dall'articolo 2 della presente Appendice, il tribunale viene allora composto da tre membri;

 

i) un arbitro nominato da ciascuna delle Parti alla controversia; e

 

 

ii) un terzo arbitro, designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale.

 

2. Se il presidente del tribunale non viene designato entro un termine di trenta giorni dalla designazione del secondo arbitro, le Parti alla controversia sottopongono al Segretario generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di trenta giorni, su richiesta di una delle Parti, un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. Il Segretario generale sceglie il più presto possibile il presidente nell'ambito di detto elenco. Non può scegliere un presidente che sia stato o che sia della nazionalità di una delle Parti alla controversia, se non con l'accordo dell'altra Parte.

 

3. Se una delle Parti ad una controversia non ha provveduto, entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di arbitrato, alla designazione di un arbitro che gli spetta conformemente alla lettera i) del paragrafo 1) del presente articolo, l'altra Parte può chiedere di sottoporre al Segretario generale della Organizzazione, entro un termine di trenta giorni, un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. Il Segretario generale sceglie al più presto il presidente del tribunale nell'ambito di tale elenco. Il presidente chiede allora alla Parte che non ha designato l'arbitro di provvedervi. Se tale Parte non designa un arbitro entro quindici giorni dalla suddetta richiesta, il Segretario generale, su richiesta del Presidente, sceglie l'arbitro nell'ambito dell'elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo.

 

4. In caso di decesso, di incapacità o di assenza di un arbitro, la Parte alla controversia, che lo ha designato, designa il suo sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacità o dalla assenza. Se non lo fa, la procedura prosegue con i rimanenti arbitri. In caso di decesso, di incapacità o di assenza del presidente, il suo sostituto viene designato alle condizioni previste dalla lettera ii) del paragrafo 1 e dal paragrafo 2 del presente articolo, entro novanta giorni dal decesso, dall'incapacità o dall'assenza.

 

5. Il Segretario generale dell'Organizzazione dispone di un elenco di arbritri composto da persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può designare quattro persone, che non hanno necessariamente la sua nazionalità, da includere nell'elenco. Se le Parti alla controversia non sottopongono al Segretario generale entro i termini prescritti un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Segretario generale sceglie, nell'ambito dell'elenco in suo possesso, l'arbitro o gli arbitri non designati.

 

 

 

Articolo 4

Il tribunale può conoscere a decidere su richieste riconvenzionali direttamente legate all'oggetto della controversia.

 

 

Articolo 5

Ciascuna Parte alla controversia si assume le spese sostenute per la preparazione della propria pratica. La spesa per il compenso dei membri del tribunale nonché tutte le spese generali dovute all'arbitrato vengono divise in eguale misura tra le Parti alla controversia. Il tribunale registra tutte le spese sostenute e ne fornisce un dettagliato rendiconto finale alle Parti.

 

 

Articolo 6

Ogni Parte Contraente di cui sia in causa un interesse di ordine giuridico può, dopo aver avvertito per iscritto le Parti alla controversia che hanno avviato detta procedura, intervenire nella procedura di arbitrato, con l'accordo del tribunale ed a proprie spese. Ogni Parte che intervenga in tal senso può presentare prove, documenti o far conoscere oralmente le proprie argomentazioni sulle questioni che danno luogo all'intervento, in conformità alle procedure stabilite in applicazione dell'articolo 7 della presente appendice, ma non le viene conferito alcun diritto riguardo alla composizione del tribunale.

 

 

Articolo 7

Il tribunale costituito ai sensi della presente appendice fissa le proprie norme di procedura.

 

 

Articolo 8

1. Ad eccezione dei casi in cui il tribunale è composto da un solo arbitro, le decisioni del tribunale, sia sulla propria procedura che sul luogo delle sue riunioni, nonché su tutte le questioni legate alla controversia ad esso sottoposta, vengono prese a maggioranza dei voti dei propri membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del tribunale designato da una delle Parti alla controversia non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, il voto del presidente è determinante.

 

2. Le Parti alla controversia faciliteranno i lavori del tribunale; a tale scopo, in conformità alla loro legislazione ed usando tutti i mezzi a loro disposizione, le Parti:

 

i) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;

 

 

ii) daranno al tribunale la possibilità di entrare nei loro territori, di ascoltare i testimoni o esperti e di esaminare i luoghi.

 

3. Il fatto che una Parte alla controversia non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce al tribunale di deliberare o di emettere la propria sentenza.

 

 

Articolo 9

1. Il tribunale emette la sentenza entro un termine di cinque mesi dalla data della propria costituzione, a meno che non giudichi necessario prorogare tale termine per un periodo massimo non superiore a cinque mesi. La sentenza del tribunale è motivata. Essa è definitiva e senza possibilità di appello e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti. Le Parti alla controversia debbono conformarvisi immediatamente.

 

 

Risoluzione della terza riunione consultiva sull'incremento in mare [LDC Ris. 5 (III)] adottata il 12 ottobre 1978

 

LA TERZA RIUNIONE CONSULTIVA,

 

FACENDO RIFERIMENTO alle disposizioni dell'articolo I della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti, in base alle quali le Parti contraenti debbono cercare di promuovere individualmente e collettivamente l'effettivo controllo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino,

 

TENUTO CONTO del ricorso all'incenerimento in mare in quanto metodo di distruzione di rifiuti contenenti sostanze altamente tossiche, o dei rischi di inquinamento marino e atmosferico che possono risultarne,

 

DESIDEROSA di prevenire tale inquinamento e di ridurre al minimo i pericoli che le operazioni d'incenerimento in mare potrebbero rappresentare per le altre navi, nonché le pertubazioni che ne potrebbero derivare per le altre legittime utilizzazioni del mare,

 

RICONOSCENDO che gli attuali metodi d'incenerimento in mare sono un mezzo interinale di distruzione dei rifiuti in attesa della messa a punto di soluzioni migliori per l'ambiente, tenendo conto, in qualsiasi momento, delle migliori tecniche a disposizione,

 

AFFERMANDO che l'adozione di disposizioni obbligatorie relative al controllo dell'incenerimento in mare tende ad evitare un aumento delle quantità e delle categorie di rifiuti o di altri materiali inceneriti in mare per i quali si dispone sulla terra ferma ed altri metodi pratici di trattamento, di distruzione o di eliminazione,

 

RIAFFERMANDO che in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo IV della Convenzione, le Parti contraenti possono applicare, sul piano nazionale, norme supplementari in materia di incenerimento in mare,

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo VIII della Convenzione le Parti contraenti sono invitate a mettere a punto, nel quadro di convenzioni regionali, altri accordi che rispecchino le caratteristiche della zona geografica interessata,

 

RICORDANDO la decisione della seconda Riunione consultiva secondo la quale le disposizioni relative al controllo dell'incenerimento in mare dovrebbero essere obbligatoriamente applicate dalle Parti contraenti in seguito alla adozione di uno strumento giuridico nell'ambito della Convenzione (allegato II del documento LDC II/11),

 

AVENDO ESAMINATO gli emendamenti proposti negli Allegati alla Convenzione per quanto riguarda il controllo dell'incenerimento in mare, così come appaiono nella relazione del Gruppo ad hoc di esperti giuridici sullo scarico in mare,

 

ADOTTA i seguenti emendamenti degli Allegati alla Convenzione in conformità alla lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e al paragrafo 2) dell'articolo XV di tale Convenzione, e cioè:

 

a) l'aggiunta del paragrafo 10 all'Allegato I;

 

b) l'aggiunta del paragrafo E all'Allegato II; e

 

c) l'inserimento di una aggiunta all'Allegato I, contenente le norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali, i cui testi sono riprodotti nel documento allegato alla presente risoluzione,

 

INCARICA l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima di vigilare, in collaborazione con i Governi di Spagna, di Francia, del Regno Unito e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, affinché i testi dei suddetti emendamenti vengano definiti entro il 1° dicembre 1978 in tutte le lingue ufficiali della Convenzione in modo che siano conformi in ciascuna lingua, perché diventino poi i testi facenti fede degli Allegati alla Convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa,

 

DECIDE che ai fini della lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e del paragrafo 2) dell'articolo XV della Convenzione, il 1° dicembre 1978 deve essere considerato come data dell'adozione degli emendamenti,

 

PREGA il Segretario generale dell'Organizzazione di informare le Parti contraenti dei suddetti emendamenti,

 

PREGA il Gruppo ad hoc sull'incenerimento in mare di elaborare un progetto di direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali per la sua adozione in occasione della quarta Riunione consultiva,

 

INVITA le Parti contraenti ad applicare, nel frattempo, le direttive tecniche esistenti (che figurano nell'allegato II del documento LDC II/11, così come è stato emendato nell'allegato IV del documento IAS/9), nonché la procedura di notifica di cui all'allegato 2 del documento LDC III/12.

 

 

Documento aggiuntivo

 

Emendamenti relativi all'incenerimento in mare degli allegati della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico in mare dei rifiuti

 

 

Il seguente paragrafo viene aggiunto all'Allegato I:

 

10. I paragrafi 1 e 5 del presente Allegato non si applicano alla distruzione, mediante incenerimento in mare, di rifiuti o di altri materiali menzionati in tali paragrafi. È necessario ottenere anzitutto un'autorizzazione specifica per incenerire in mare tali rifiuti o altri materiali. Qualora le Parti contraenti concedano permessi speciali per l'incenerimento, esse applicano le Norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali contenute nell'aggiunta al presente Allegato (che fa parte integrante del presente Allegato) e tengono in debito conto le Direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti ed altri materiali adottate dalle Parti Contraenti di comune accordo.

 

Il seguente paragrafo viene aggiunto all'Allegato II:

 

E. Qualora le Parti contraenti concedano autorizzazioni specifiche per l'incenerimento di sostanze e di materiali elencati nel presente Allegato, esse applicano le Norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali contenute nell'aggiunta all'Allegato I e tengono in debito conto le Direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali adottate dalle Parti contraenti di comune accordo, entro i limiti previsti da tali norme e direttive.

 

 

AGGIUNTA

 

Norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali

 

PARTE PRIMA

 

Regola 1

Definizioni

 

Ai fini della presente aggiunta:

 

1) Per «impianto di incenerimento in mare» si intende una nave, una piattaforma o un'altra opera artificiale destinata ad effettuare operazioni d'incenerimento in mare.

 

2) Per «incenerimento in mare» si intende la combustione intenzionale di rifiuti o di altri materiali in impianti di incenerimento in mare per ottenere la loro distruzione termica. Questa definizione non include le attività secondarie derivanti dall'uso normale di navi, piattaforme o altre opere artificiali.

 

 

Regola 2

Campo d'applicazione

1) La seconda parte delle presenti regole si applica ai rifiuti o ai seguenti altri materiali:

 

a) quelli menzionati al paragrafo 1 dell'Allegato I;

 

 

b) i pesticidi ed i loro sottoprodotti non menzionati all'Allegato I.

 

2) Le Parti contraenti devono innanzi tutto esaminare le possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di distruzione o di eliminazione, o a trattamenti che riducano la nocività di tali rifiuti o altri materiali, prima di rilasciare un autorizzazione di incenerimento in mare in conformità alle presenti regole. L'incenerimento in mare non deve in alcun caso essere interpretato in modo tale da scoraggiare la ricerca di soluzioni preferibili sul piano dell'ambiente, e soprattutto la messa a punto di nuove tecniche.

 

3) L'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali di cui al paragrafo 10 dell'Allegato I e al paragrafo E dell'Allegato II, diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 della presente regola, deve essere controllato e giudicato soddisfacente dalla Parte contraente che rilascia la specifica autorizzazione.

 

4) L'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali non menzionati ai paragrafi 1 e 3 della presente regola deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione generale.

 

5) Per il rilascio di autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente regola, le Parti contraenti devono tenere in debito conto tutte le disposizioni delle presenti regole e delle direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali applicabili ai rifiuti in questione.

 

 

 

PARTE SECONDA

 

Regola 3

Approvazione ed ispezioni del sistema d'incenerimento

1) Il sistema d'incenerimento di ciascun impianto d'incenerimento previsto in mare deve essere sottoposto alle ispezioni specificate qui di seguito. In conformità alle disposizioni del paragrafo 1) dell'articolo VII della Convenzione, ogni Parte contraente che si proponga di rilasciare un permesso di incenerimento deve assicurarsi che siano state effettuate le ispezioni dell'impianto di incenerimento in mare che verrà utilizzato e che il sistema d'incenerimento risponda alle disposizioni contenute nelle presenti regole. Se la ispezione iniziale viene effettuata sotto la direzione di una Parte contraente, quest'ultima rilascia un'autorizzazione specifica sulla quale vengono indicati i collaudi richiesti. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un verbale d'ispezione.

 

a) Deve essere effettuata una ispezione iniziale allo scopo di assicurarsi che nel corso delle operazioni d'incenerimento di rifiuti o di altri materiali il tasso di combustione ed il tasso di distruzione superino il 99,9 per cento.

 

 

b) Nell'ambito dell'ispezione iniziale, lo Stato sotto la cui direzione viene effettuata l'ispezione deve:

 

i) approvare l'ubicazione, il tipo ed il modo d'impiego degli apparecchi di misurazione della temperatura;

 

 

ii) approvare i dispositivi di campionatura dei gas, ivi compresi l'ubicazione dei punti di prelievo ed i sistemi di analisi, nonché le modalità di registrazione;

 

 

iii) assicurarsi che siano stati installati i dispositivi approvati per interrompere automaticamente l'arrivo dei rifiuti nell'inceneritore se la temperatura dovesse scendere al di sotto del minimo convenuto;

 

 

iv) assicurarsi che durante le normali operazioni d'incenerimento non esista, nell'ambito dell'impianto d'incenerimento, altro mezzo all'infuori dell'inceneritore per eliminare i rifiuti o gli altri materiali;

 

 

v) approvare i dispositivi che permettono di controllare e di registrare il tasso di alimentazione dei rifiuti e dei combustibili;

 

 

vi) controllare il rendimento del sistema di incenerimento procedendo, con l'uso di rifiuti che presentino le caratteristiche di quelli che si prevede di incenerire, a collaudi, sotto sorveglianza continua e minuziosa, effettuati all'uscita del forno, con misurazioni circa i contenuti in , CO², CO², prodotti organoalogenati ed idrocarburi totali.

 

c) Il sistema d'incenerimento deve essere oggetto di ispezioni almeno ogni due anni, allo scopo di assicurarsi che l'inceneritore sia sempre conforme alle presenti regole. L'ispezione biennale deve essere effettuata sulla base di una valutazione dei dati di funzionamento e di manutenzione relativi ai due anni precedenti.

 

2) Al termine dell'ispezione, se questa è stata soddisfacente e se il sistema d'incenerimento viene giudicato conforme alle presenti regole, viene rilasciato un certificato di approvazione da una delle Parti contraenti. Una copia del verbale di ispezione viene allegata al certificato di approvazione. Un certificato di autorizzazione rilasciato da una Parte contraente deve essere riconosciuto dalle altre Parti contraenti, a meno che non vi siano ragioni valide da far ritenere che il sistema d'incenerimento non sia conforme alle presenti regole. Una copia di ogni certificato di approvazione e di ogni rapporto d'ispezione deve essere inviata all'Organizzazione.

 

3) Dopo ogni ispezione non può essere apportato alcun cambiamento importante che possa modificare il funzionamento del sistema d'incenerimento senza l'autorizzazione della Parte contraente che ha rilasciato il certificato di approvazione.

 

 

Regola 4

Rifiuti che richiedono lavori speciali

1) Qualora una Parte Contraente abbia dei dubbi sulla distruttibilità termica dei rifiuti o di altri materiali che si vuole incenerire, devono essere effettuati esperimenti pilota in laboratorio.

 

2) Qualora una Parte Contraente ritenga di autorizzare l'incenerimento di rifiuti o di altri materiali per i quali esistono dubbi sul loro tasso di combustione, il sistema di incenerimento deve essere sottoposto ad una sorveglianza continua e minuziosa come quella prevista per l'ispezione iniziale del sistema d'incenerimento in mare. Il campionamento delle particelle deve essere programmato tenendo conto della quantità di particelle solide contenute nei rifiuti.

 

3) La temperatura di fiamma minima approvata deve essere quella specificata nella regola 5 a meno che i risultati dei collaudi ai quali è sottoposto l'impianto d'incenerimento in mare non dimostrino che il tasso di combustione ed il tasso di distruzione fissati possano essere raggiunti mediante una temperatura più bassa.

 

4) I risultati dei collaudi speciali di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) della presente regola devono essere registrati e allegati al verbale d'ispezione. Copia di detti risultati deve essere inviata all'Organizzazione.

 

 

Regola 5

Condizioni di funzionamento degli impianti d'incenerimento in mare

1) Il funzionamento del sistema d'incenerimento deve essere controllato per assicurarsi che l'incenerimento dei rifiuti o di altri materiali non avvenga ad una temperatura di fiamma inferiore ai 1250 °C, fatte salve le condizioni di cui alla disposizione 4.

 

2) Il tasso di combustione che deve essere di almeno 99,95 ± 0,055% si ottiene con la seguente formula:

 

 in cui CCO2 = concentrazione dell'anidride carbonica nel gas di combustione,

 

CCO = concentrazione dell'ossido di carbonio nel gas di combustione.

 

3) Non devono esserci né fumo nero né fiamma al disopra del piano superiore dell'uscita del forno.

 

4) L'impianto d'incenerimento in mare deve essere permanentemente preparato a rispondere immediatamente agli appelli radioelettrici lanciati durante l'operazione d'incenerimento.

 

 

Regola 6

Apparecchi e metodi di registrazione

1) Gli impianti d'incenerimento in mare devono usare apparecchi o metodi di registrazione approvati in conformità alla disposizione 3. I seguenti dati minimi devono essere registrati nel corso di ogni operazione d'incenerimento e conservati ai fini dell'ispezione della Parte contraente che ha rilasciato l'autorizzazione:

 

a) temperatura misurata permanentemente mediante i dispositivi di misurazione della temperatura che sono stati approvati;

 

 

b) data e ora dell'incenerimento e natura dei rifiuti inceneriti;

 

 

c) posizione della nave ottenuta con mezzi di navigazione appropriati;

 

 

d) tasso d'alimentazione dei rifiuti e dei combustibili - per i rifiuti liquidi ed i combustibili, il tasso d'alimentazione deve essere registrato in modo continuo; quest'ultima disposizione non si applica alle navi in servizio al 1° gennaio 1979 o prima di tale data;

 

 

e) quantità di CO e CO2 contenuta nei gas di combustione;

 

 

f) rotta e velocità della nave.

 

2) A bordo dell'impianto in mare devono essere disponibili copie dei certiticati d'autorizzazione e dei verbali d'ispezione di cui alla regola 3, nonché copie di autorizzazione d'incenerimento concessi da una Parte contraente per i rifiuti o gli altri materiali destinati ad essere inceneriti nell'impianto di incenerimento.

 

 

 

 

Regola 7

Controllo della natura dei rifiuti inceneriti

Una richiesta di autorizzazione per l'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali deve essere accompagnata da informazioni sufficientemente particolareggiate sulle loro caratteristiche in modo da essere conformi a quanto prescritto dalla regola 9.

 

 

Regola 8

Luoghi d'incenerimento

1) I criteri che regolano la scelta dei luoghi d'incenerimento sono determinati dai seguenti fattori, nonché dalle osservazioni di cui all'Allegato III della Convenzione;

 

a) le caratteristiche di dispersione nell'atmosfera della zona, in particolar modo la velocità e la direzione dei venti, la stabilità atmosferica, la frequenza delle inversioni e delle nebbie, i tipi di precipitazioni e la loro importanza, l'umidità, in modo da determinare la possibile incidenza degli elementi inquinanti sfuggiti dall'impianto d'incenerimento in mare sull'ambiente circostante, rivolgendo una particolare attenzione all'eventualità del trasporto atmosferico degli elementi inquinanti verso le zone costiere;

 

 

b) le caratteristiche di dispersione oceanica della zona in modo da valutare il possibile effetto degli elementi inquinanti scaricati nell'oceano in seguito all'azione che il «pennacchio» atmosferico esercita sulla superficie dell'acqua e viceversa;

 

 

c) l'esistenza delle zone d'incenerimento designate in modo continuo devono avere una larga diffusione ed essere comunicate all'Organizzazione.

 

 

Regola 9

Notifica

Le Parti contraenti devono osservare le procedure di notifica adottate dalle Parti contraenti di comune accordo.

 

 


L. 8 luglio 1986, n. 349.
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
(art. 18)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 25 novembre 2002;

- Ministero dell'ambiente: Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 dicembre 1996, n. 752;

- Ministero delle finanze: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142.

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 18

1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distmggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

 

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (21).

 

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

 

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

 

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

 

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

 

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale.

 

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

 

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (22).

 

9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

 

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

 

 

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

 

 

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (22/a).

 

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione (22/b).

 

 

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(21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(22) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(22/a) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(22/b) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 ottobre 2003.


L. 2 dicembre 1994, n. 689.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 (art. 287)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.

(2) Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1998, n. 498, riportata al n. LX.

 

 

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

 

 

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.

 

 

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41 (3), è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200 (4).

 

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.

 

 

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(3) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.

(4) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.

(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 (6), è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.

 

 

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(6) Riportata alla voce Idrocarburi.

 

 

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

(omissis)

 

Articolo 287

Scelta della procedura

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione:

 

a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI;

 

b) la Corte internazionale di giustizia;

 

c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII;

 

d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.

 

2. Una dichiarazione effettuata ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, né è invalidata da tale obbligo.

 

3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che è parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII.

 

4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti.

 

5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti.

 

6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca è stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti.

 

8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.

 


D.M. 24 gennaio 1996.
Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da
escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 31.

(2) Riportata al n. D/XXI.

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

 

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

 

Visto l'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successivamente modificato dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

 

Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976;

 

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 2 nonché gli articoli 25, 26, 27, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

 

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli 3 e 7, comma 1, lettera b), del Protocollo medesimo);

 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

 

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

 

Vista la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978;

 

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980;

 

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 27 agosto 1984;

 

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986;

 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 1994, n. 527: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini ed i responsabili dei procedimenti»;

 

Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione delle prescrizioni contenute nella sopracitata delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980 e di acquisire istruttorie standardizzate e complete al fine di uniformare la trattazione delle istanze di autorizzazione allo scarico in mare, o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi;

 

Visto il comma 21 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il suddetto Comitato;

 

 

Decreta:

 

 

1. Le attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deliberato nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi, devono essere condotte in conformità alle disposizioni riportate negli allegati A, B/1 e B/2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

 

2. La delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980 è abrogata.

 

 

Allegato A

 

1. Ambito di applicazione

 

Le disposizioni del presente decreto si applicano allo scarico deliberato nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, di sedimenti provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi.

 

Le presenti disposizioni si applicano altresì a tutte le movimentazioni di sedimenti in ambito marino, quali ad esempio, quelle connesse alla posa di cavi e condotte sottomarine.

 

 

2. Scarichi non autorizzabili

 

È vietato lo scarico in mare di:

 

- materiali di dragaggio classificabili come rifiuti tossico-nocivi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale, ex art. 5 del D.P.R. 915 del 1982, 27 luglio 1984;

 

- materiali di dragaggio che contengano i componenti specificati negli Allegati I e II alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, con particolare riferimento a quelli sottoelencati ai seguenti punti da 1 a 10, in quantità, concentrazione o stato chimico-fisico tali da poter compromettere l'equilibrio produttivo delle risorse biologiche interessanti la pesca o l'acquacoltura o la fruizione delle spiagge e la balneazione o modificare in senso negativo le qualità organolettiche ed igienico-sanitarie delle produzioni ittiche o alterare significativamente l'equilibrio ecosistemico esistente:

 

1) sostanze organo-alogenate;

 

2) mercurio e suoi composti;

 

3) cadmio e suoi composti;

 

4) antimonio, arsenico, berillio, cromo, nichel, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco e loro composti;

 

5) cianuri e fluoruri;

 

6) petrolio grezzo ed idrocarburi derivati;

 

7) pesticidi e loro isomeri e sottoprodotti diversi da quelli classificati al punto 1);

 

8) composti organostannici;

 

9) rifiuti ed altre materie fortemente, mediamente e debolmente radioattive come definite dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (A.I.E.A.);

 

10) microrganismi potenzialmente nocivi.

 

 

3. Scarichi autorizzabili

 

Fatti salvi i divieti di cui al precedente punto 2 e subordinatamente all'esito favorevole delle procedure istruttorie di seguito indicate può essere consentito, dietro esplicita autorizzazione, lo scarico a mare di materiali di dragaggio, quando ne sia dimostrata l'impossibilità di deposizione o utilizzo a terra con minori rischi ambientali.

 

 

4. Domanda di autorizzazione

 

La domanda di autorizzazione per le attività di cui al punto 1 relative ai materiali di cui al precedente punto 3 deve essere presentata al Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (di seguito denominato Servizio A.R.S.), per il tramite del Capo del Compartimento marittimo nel cui ambito avvengono le operazioni di escavo di cui al presente Decreto, sentito il Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ricade la zona di scarico, nel caso in cui questa sia ubicata in Compartimento diverso da quello da cui provengono i materiali da scaricare.

 

Tale istanza dovrà essere avanzata:

 

- nel caso di dragaggi portuali, dagli aventi titolo al mantenimento/ripristino dell'operatività del porto e/o degli accosti,

 

- nel caso di posa di cavi e condotte sottomarine dal titolare dell'intervento per il quale si rende necessaria la posa medesima.

 

- nel caso di ripascimento di litorali, dal Sindaco del Comune del sito nel quale ha luogo il ripascimento.

 

L'istanza deve essere corredata delle informazioni indicate nelle schede tecniche riportate negli allegati B/1 o B/2.

 

Nel caso di utilizzo dei materiali di dragaggio per ripascimento di litorali, dovrà essere acquisito, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche il parere del competente ufficio del Genio Civile Opere Marittime nonché quello delle competenti Amministrazioni locali del sito di ripascimento.

 

 

5. Attività istruttoria

 

L'istruttoria è destinata ad acquisire e conseguentemente valutare i dati relativi alla caratterizzazione, chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio, alla individuazione e caratterizzazione della zona di discarica ed ogni altro elemento necessario a garantire la compatibilità dello scarico con la tutela dell'ambiente marino, delle coste e del demanio marittimo nonché la sicurezza della navigazione ed ogni altro uso legittimo del mare.

 

L'individuazione dell'area di scarico dei materiali di dragaggio è effettuata anche tenendo conto del Piano operativo triennale di cui al comma 10 dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 predisposto dall'Autorità portuale, fatti salvi in ogni caso i divieti di cui al successivo punto 9 del presente Allegato A.

 

L'istruttoria è avviata dal Capo del Compartimento marittimo, sulla base delle istanze pervenute. Espletate le necessarie verifiche istruttorie di propria competenza, lo stesso sottopone al Ministero dell'ambiente Servizio A.R.S. la proposta relativa al provvedimento di autorizzazione corredata della documentazione raccolta.

 

Il Ministero dell'ambiente, nell'esame delle istanze trasmesse, ed in particolare nella valutazione, sulla base delle sopraindicate caratterizzazioni, degli aspetti ambientali connessi, può avvalersi dei seguenti Organismi: Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Laboratorio Centrale di Idrobiologia del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare del Ministero dell'ambiente, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale di Protezione dell'Ambiente.

 

 

6. Autorizzazione

 

L'autorizzazione allo scarico in mare è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, su proposta del Capo del Compartimento marittimo competente.

 

Il decreto di autorizzazione allo scarico provvede ad indicare gli eventuali controlli, da effettuarsi a spese del titolare dell'autorizzazione stessa, diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire la compatibilità dello scarico dei materiali con la tutela dell'ambiente.

 

L'autorizzazione è rilasciata nei termini temporali di cui al decreto 16 giugno 1994, n. 527 come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1994.

 

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata a giudizio insindacabile del Ministero dell'Ambiente, sulla base di una adeguata e circostanziale motivazione quale l'inosservanza delle prescrizioni del decreto di autorizzazione e comunque in tutti i casi in cui risulti obiettivamente non garantita la compatibilità delle operazioni svolte dal titolare dell'autorizzazione con la tutela dell'ambiente marino e/o dei suoi usi legittimi.

 

In questi casi ed ove sussistano condizioni indilazionabili di emergenza, il Capo del Compartimento Marittimo competente può procedere autonomamente alla sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione, dandone immediata e motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S. - il quale provvede, se del caso, con successive disposizioni, a prescrivere la revoca della sospensione o/e la modifica dell'autorizzazione, ovvero la revoca definitiva della stessa.

 

 

7. Procedura d'urgenza

 

Nel caso di materiali provenienti da dragaggi da effettuarsi con urgenza per il ripristino del passo marittimo di accesso al porto, ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate, il Capo del Compartimento trasmette al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S. la richiesta di autorizzazione corredata delle informazioni di seguito indicate avanzando la formale proposta per il rilascio dell'autorizzazione:

 

- coordinate e planimetria della zona di scarico, nell'ambito di aree idonee preventivamente individuate;

 

- quantitativo dei materiali da scaricare;

 

- tempi di esecuzione dell'intervento;

 

- planimetria della zona di escavo;

 

- notizie riguardanti eventuali incidenti occorsi nell'area che abbiano determinato inquinamento dei sedimenti e relative determinazioni analitiche effettuate sui sedimenti stessi;

 

- dichiarazione del Capo del Compartimento marittimo attestante l'effettivo sussistere delle sopraindicate ragioni di urgenza.

 

 

8. Vigilanza e controlli

 

Il coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al punto 6 del presente Allegato A è assicurato dal Capo del Compartimento marittimo competente.

 

I controlli sono effettuati dagli Organismi tecnici pubblici competenti (U.S.L. o, ove già operative, le Agenzie regionali per l'ambiente). In caso di dichiarata o accertata impossibilità operativa da parte di tali strutture pubbliche, i predetti controlli possono essere effettuati da Istituti scientifici pubblici specializzati. I risultati analitici con relativo parere debbono essere trasmessi al Capo del Compartimento marittimo e da questo a sua volta, in originale, al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S. unitamente alle informazioni relative agli esiti della vigilanza e dei controlli come sopra effettuati.

 

 

9. Scarico in aree protette e sensibili

 

La zona di scarico non può ricadere nelle aree protette o sensibili così come di seguito definite.

 

Aree protette:

 

- aree archeologiche marine di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e all'art. l della legge 8 agosto 1985, n. 431;

 

- zone marine di tutela biologica di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, di attuazione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

 

- zone marine di ripopolamento di cui all'art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

 

- zone marine e costiere elencate all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come perimetrate, in via provvisoria, dall'allegato alla circolare n. 2 del 31 gennaio 1987 del Ministro della marina mercantile nonché quelle istituite ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

 

- aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali) individuate o istituite in forza della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero da leggi statali o regionali o comunque vincolate da altri provvedimenti amministrativi attuativi.

 

Aree sensibili:

 

- la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;

 

- praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate.

 

La scelta delle zone di scarico dovrà comunque essere effettuata in modo che lo scarico stesso avvenga a distanza tale da non influenzare, anche indirettamente:

 

- aree protette;

 

- ecosistemi fragili (es. formazioni di fanerogame marine, zone lagunari) e specie protette;

 

- uso protetto delle risorse marine (balneazione, maricoltura, pesca).

 

Salvo che nei casi di opere di ripascimento o di altre opere specificamente autorizzate, la scelta della zona di scarico in mare dovrà inoltre essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

- distanza dalla costa non inferiore a 3 miglia;

 

- profondità dei fondali non inferiore a 50 metri (fatta eccezione per l'Alto e Medio Adriatico);

 

- superficie dell'area di scarico sufficientemente estesa in rapporto alla quantità dei materiali da scaricare.

 

Dovrà altresì essere evitata la scelta di zone all'interno di ambienti costieri parzialmente confinati o di areali marini per i quali sussistano manifestazioni evidenti di compromissione ambientale.

 

In prossimità di grandi complessi portuali dovrà essere individuata più di una zona di scarico al fine di poter disporre di una alternativa in caso di «saturazione» del sito prescelto.

 

Nel caso di operazioni di posa di condotte e cavi che comportino l'attraversamento di aree sensibili, dovranno essere valutate le opportune ipotesi alternative di modifica del tracciato e, qualora questa non fosse possibile, dovranno essere previsti i necessari interventi atti a minimizzare gli effetti di disturbo ed a ottimizzare i controlli ambientali. In caso di necessità, il provvedimento di autorizzazione potrà prevedere il ripristino dei siti alterati.

 

 

10. Regime transitorio

 

Le autorizzazioni regolarmente concesse per le operazioni di cui al punto 1) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono confermate.

 

Per i progetti concernenti le operazioni di cui al punto 1), per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stata inoltrata, dalla competente Capitaneria di porto, istanza di autorizzazione di scarico a mare dei materiali dalle stesse derivanti, varranno le prescrizioni della Delibera C.I.T.A.I. 26 novembre 1980.

 

 

 

Allegato B/1

 

MATERIALI DI DRAGAGGIO PORTUALE

 

 

Scarico a mare o utilizzo per ripascimento di litorali

 

Relazione tecnica descrittiva dell'opera marittima e dei lavori di dragaggio e scarico

 

 

1) Finalità dell'opera e dei lavori

 

 

2) Tipologia del settore di intervento

 

Indicare con opportune descrizioni anche planimetriche:

 

- il tipo di ambiente (portuale, estuariale, lagunare, litoraneo etc.) nel cui ambito è ubicato il settore di intervento;

 

- l'ubicazione e le caratteristiche di eventuali fonti di emissioni di rifiuti che possono aver influito e/o influire sulle qualità fisiche, chimiche o microbiologiche dei fondali oggetto dei lavori;

 

- le superfici, le quote ed i volumi di dragaggio con specifica delle quote parti riferentisi a depositi di imbonimento eventualmente presenti.

 

 

3) Volume del materiale da scaricare

 

Indicare il volume ed il tonnellaggio del materiale da scaricare.

 

 

4) Modalità di esecuzione dei lavori di dragaggio

 

Indicare i sistemi e ratei di escavazione, tempi totali di esecuzione dei lavori.

 

 

5) Modalità di scarico

 

Indicare il vettore di trasporto dei materiali destinati allo scarico, la relativa capacità di carico, le modalità ed i tempi richiesti per ogni singolo scarico.

 

 

6) Frequenza e tempi operativi dello scarico

 

Indicare la frequenza, giornaliera e/o settimanale degli scarichi, la loro durata complessiva ed il presumibile periodo di svolgimento.

 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DESTINATI ALLO SCARICO

 

La caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica dei materiali dovrà fare riferimento ai parametri ed alle modalità esecutive di seguito indicati:

 

1) Caratteristiche fisiche: descrittiva dell'aspetto macroscopico dei materiali (colore, odore, eventuale presenza di concrezioni o altri materiali grossolani); granulometria (scala Wentworth); % umidità; peso specifico.

 

2) Caratteristiche chimiche: contenuto in mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto totale, fosforo totale, alluminio. Oltre ai componenti sopraindicati per i quali la caratterizzazione chimica dei materiali è resa obbligatoria, la stessa dovrà essere estesa anche agli altri componenti elencati al punto 2 dell'allegato A al presente decreto, quando se ne possa presumere la presenza nei materiali medesimi, a causa dell'esistenza di specifiche fonti di emissioni che possono aver contaminato significativamente l'area di escavazione.

 

3) Caratteristiche microbiologiche: coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, salmonelle, spore di clostridi solfito riduttori e nel caso di materiali destinati al ripascimento di litorali, enterovirus e miceti.

 

4) Prelievo ed analisi dei materiali: i prelievi dei campioni dovranno essere condotti in modo da consentire, con le successive analisi, una caratterizzazione rappresentativa in senso sia orizzontale che verticale dell'intera volumetria da sottoporre a dragaggio.

 

I campionamenti dovranno essere effettuati sotto la direzione di un tecnico della struttura preposta all'esecuzione delle analisi, il quale dovrà redigere apposito processo verbale, da allegare alla documentazione tecnica dell'istruttoria, corredato da planimetria dell'area di escavo sulla quale siano evidenziati i punti di campionamento.

 

All'area da sottoporre a dragaggio verrà sovrapposta una griglia a maglie quadrate di 100 metri di lato (10.000 metri quadri di superficie). All'interno di ciascuna maglia denominata «area unitaria», saranno individuati due punti di campionamento, ubicati in modo tale da essere sufficientemente distanti tra loro e dagli altri punti delle maglie circostanti.

 

Le eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento in lotti da 10.000 metri quadri, andranno trattate:

 

- se superiori a 5.000 mq, come se ciascuna fosse un'area unitaria (e pertanto prelevando due campioni);

 

- se inferiori a 5.000 mq, prelevando un solo campione.

 

Nei casi in cui la richiesta di autorizzazione allo scarico in mare sia relativa a superfici di escavo inferiori a 10.000 metri quadri, dovranno essere comunque individuati almeno due punti di campionamento non ravvicinati.

 

La tecnica di campionamento da utilizzare è quella del carotaggio.

 

Per ciascuno dei punti di campionamento, individuati secondo le procedure sopra specificate, sarà effettuato un carotaggio dalla superficie del sedimento alla quota più profonda dello strato da dragare. Da ciascuna carota così prelevata saranno sezionati:

 

a) per carote di lunghezza fino a 1,5 metri, gli strati relativi ai 20 cm di superficie ed ai 20 cm di fondo;

 

 

b) per carote di lunghezza superiore a 1,5 metri e fino a 2 metri, gli strati relativi ai 20 cm di superficie, ai 20 cm intermedi ed ai 20 cm di fondo.

 

Per i casi in cui lo spessore del sedimento da dragare sia superiore a due metri, oltre ai campioni indicati al punto b), verrà prelevata una sezione, sempre di 20 cm, rappresentativa dello strato sottostante i 2 metri.

 

Per ogni «area unitaria», verrà preparato un campione medio, rappresentativo di ciascuna delle quote campionate, ottenuto mescolando i campioni elementari di corrispondente profondità provenienti dalle carote raccolte, come sopra indicato.

 

I campioni medi, così preparati, dovranno essere suddivisi in due aliquote, ciascuna delle quali di quantità sufficiente per l'esecuzione di tutte le analisi richieste.

 

Un'aliquota sarà utilizzata direttamente per le analisi, mentre l'altra dovrà essere conservata, a cura del laboratorio preposto alle analisi, in surgelatore a -18 °C, fino al completamento dell'istruttoria da parte del Ministero dell'ambiente. Il Ministero stesso, se del caso, potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori analisi sui campioni tenuti di riserva.

 

Le analisi per la caratterizzazione dei materiali dovranno essere effettuate dagli organismi tecnici pubblici competenti (U.S.L. o, ove già operative, le Agenzie regionali per l'ambiente).

 

I risultati delle analisi chimiche dovranno sempre essere espressi in termini di contenuto dello specifico componente per peso di sostanza secca (mg/kg s.s.).

 

I risultati delle analisi microbiologiche dovranno essere espressi in numero di unità formanti colonia per grammo di sostanza secca (UFC/g s.s.) o numero più probabile per grammo di sostanza secca (MPN/g s.s.).

 

I risultati delle analisi dovranno essere riportati su certificati rilasciati dai laboratori che le effettuano ed essere allegati all'istruttoria in originale.

 

Per l'esecuzione delle analisi chimiche e microbiologiche si consiglia l'adozione delle metodiche riportate nel quaderno IRSA n. 64. Qualora si utilizzino metodiche diverse le stesse dovranno essere indicate. Dovranno altresì essere indicati i relativi limiti di rilevabilità della metodica e la percentuale di recupero rispetto a materiali standard certificati.

 

5) Individuazione e caratterizzazione della zona di scarico: l'individuazione della zona di scarico deve essere effettuata in conformità con i criteri di cui al punto 9 dell'Allegato A al presente decreto.

 

La localizzazione della zona di scarico dovrà essere fornita mediante i seguenti parametri:

 

- coordinate geografiche dei vertici, se di forma poligonale, oppure del centro più la misura del raggio, se circolare;

 

- distanza dalla costa e profondità.

 

La zona di scarico dovrà essere riportata su carta nautica 1:100.000 indicando inoltre, per un raggio di 10 miglia nautiche, l'eventuale presenza di aree protette o sensibili, o di zone destinate a maricoltura, pesca, o altri usi (cavi, ancoraggi, coltivazione idrocarburi ecc.).

 

Per una idonea caratterizzazione della zona di scarico dovranno essere acquisiti i seguenti elementi conoscitivi:

 

- regime correntometrico superficiale e di fondo, regime termico e salino stagionale nella colonna d'acqua;

 

- regime sedimentologico dell'area;

 

- granulometria dei sedimenti superficiali (scala di Wentworth);

 

- caratteristiche chimiche dei sedimenti superficiali con particolare riferimento ai parametri presi in esame nella caratterizzazione del materiale di escavo;

 

- caratteristiche delle comunità bentoniche con riferimento alle biocenosi esistenti;

 

- principali popolazioni ittiche esistenti e mestieri di pesca esercitati nel sito;

 

- eventuali dati sul livello di trofia e di qualità ambientale del sito.

 

Le indagini per l'identificazione della zona di scarico dovranno essere effettuate e comunque convalidate da un istituto scientifico pubblico specializzato che rilascerà formale parere di idoneità della zona prescelta per il recepimento dei materiali di scarico.

 

In caso di utilizzo dei materiali di dragaggio per ripascimento di litorali dovranno essere forniti i seguenti elementi in ordine alle caratteristiche delle spiagge e/o dei sedimenti costieri interessati dal ripascimento medesimo:

 

- coordinate geografiche;

 

- caratteristiche granulometriche (scala Wentworth);

 

- caratteristiche chimiche con particolare riferimento ai parametri presi in esame nella caratterizzazione del materiale di escavo;

 

- caratteristiche microbiologiche: coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, salmonelle, enterovirus e miceti;

 

- valori dei parametri di cui al D.P.R. n. 470 del 1982 per tutte le stazioni di campionamento ricadenti nell'area oggetto del ripascimento.

 

 

Allegato B/2

 

INTERVENTI COMPORTANTI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI IN AMBITO MARINO (POSA DI CAVI E CONDOTTE, COSTRUZIONE DI MOLI ETC.)

 

Relazione tecnica descrittiva dell'opera marittima e dei lavori di escavo e scarico

 

1) Finalità dell'opera e dei lavori

 

Indicare la finalità dell'opera nell'ambito della quale è prevista la movimentazione in ambito marino dei materiali oggetto della richiesta di autorizzazione.

 

 

2) Tipologia del settore di intervento

 

Indicare con opportune descrizioni, anche planimetriche:

 

- il tipo di ambiente (portuale, estuariale, lagunare, litoraneo, etc.) nel cui ambito è ubicato il settore di intervento;

 

- l'ubicazione e le caratteristiche di eventuali fonti di emissioni di rifiuti che possono aver influito e/o influire sulle qualità fisico-chimiche e/o microbiologiche dei fondali oggetto dei lavori;

 

- le superfici, le quote ed i volumi di escavazione.

 

 

3) Modalità di esecuzione dei lavori di escavo

 

Indicare:

 

- i sistemi e ratei di escavazione ed i tempi di esecuzione dei lavori;

 

- le profondità di escavo, la larghezza e la lunghezza in metri della trincea da realizzare;

 

- le coordinate geografiche dei punti che individuano il tracciato;

 

- l'eventuale impiego, nel corso dei lavori di scavo, di lubrificanti, fluidi idraulici, additivi e le relative caratteristiche chimiche e tossicologiche.

 

 

4) Caratterizzazione della zona di intervento

 

Fornire una descrizione delle comunità fitozoobentoniche esistenti nell'area di intervento, con l'identificazione delle biocenosi più importanti, con particolare riferimento alla eventuale presenza di praterie di fanerogame marine.

 

Detta descrizione dovrà essere corredata da una mappa, in scala 1:10.000 o altra scala opportuna, descrittiva della localizzazione delle suddette biocenosi. La caratterizzazione dell'area dovrà essere altresì corredata, per il tratto del tracciato compreso tra la costa e la batimetrica di 50 metri e comunque per quello compreso entro le tre miglia dalla costa, da riprese filmate effettuate lungo la direttrice del tracciato e nell'area contigua suscettibile di essere interessata direttamente o indirettamente dall'escavo e dalla ricollocazione del materiale da esso risultante.

 

Qualora si preveda di scaricare, anche in parte, il materiale di risulta dell'escavo in altra zona di mare diversa da quella dell'escavo stesso, tale zona dovrà essere individuata e caratterizzata secondo quanto stabilito al punto 5 dell'Allegato B/1.

 

 

5) Caratterizzazione dei materiali di risulta dell'escavo

 

I materiali da movimentare dovranno essere caratterizzati sotto l'aspetto fisico, chimico e microbiologico mediante i parametri e le modalità di seguito indicati.

 

1) Caratteristiche fisiche: descrittiva dell'aspetto macroscopico (colore, odore, eventuale presenza di concrezioni o altri materiali grossolani); analisi granulometrica (scala Wentworth); % umidità; peso specifico.

 

2) Caratteristiche chimiche: contenuto in mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto totale, fosforo totale, alluminio.

 

Oltre ai componenti sopraindicati per i quali la caratterizzazione chimica dei materiali è resa obbligatoria, la stessa dovrà essere estesa anche agli altri componenti elencati al punto 2 dell'allegato A al presente decreto, quando se ne possa presumere la presenza nei materiali medesimi, a causa dell'esistenza di specifiche fonti di emissioni che possono aver contaminato significativamente l'area di escavazione.

 

La caratterizzazione chimica dei materiali potrà essere omessa qualora il contenuto in sabbia o in componenti di granulometria superiore a 2 mm superi il 90%.

 

3) Caratteristiche microbiologiche: coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali.

 

Per l'esecuzione delle analisi chimiche si consiglia l'adozione delle metodiche riportate nel quaderno IRSA n. 64. Qualora si utilizzassero metodiche diverse le stesse dovranno essere indicate. Dovranno altresì essere indicati i relativi limiti di rilevabilità della metodica e la percentuale di recupero rispetto a materiali standard certificati. I risultati delle analisi chimiche dovranno sempre essere espressi in termini di contenuto dello specifico componente per peso di sostanza secca (mg/kg s.s.).

 

I risultati delle analisi microbiologiche dovranno essere espressi in numero di unità formanti colonia per grammo di sostanza secca (UFC/g s.s.) o numero più probabile per grammo di sostanza secca (MPN/g s.s.).

 

Le analisi per la caratterizzazione dei materiali dovranno essere effettuate dagli Organismi tecnici pubblici competenti (U.S.L. o, ove già operative, le Agenzie regionali per l'ambiente) o da Istituti scientifici pubblici specializzati.

 

I risultati delle analisi devono essere riportati su certificati rilasciati dai laboratori e devono essere allegati all'istruttoria in originale.

 

Qualora per il ricoprimento della trincea e la protezione del manufatto venga utilizzato materiale da cava dovrà essere presentata idonea documentazione che ne attesti qualità e provenienza.

 

 

6) Modalità di prelievo per la caratterizzazione dei materiali di risulta dell'escavo e della zona di intervento

 

Ai fini della caratterizzazione analitica dei materiali i campioni devono essere prelevati nello strato superficiale dei sedimenti lungo la direttrice del tracciato con una frequenza di prelievo di un campione ogni 200 metri sino a 1000 metri di distanza dalla costa per un numero minimo di cinque campioni. Per il tratto successivo sino a tre miglia dalla costa, dovranno essere prelevati ulteriori cinque campioni. Per i tratti successivi sino a completamento del tracciato la frequenza di prelievo varierà a seconda della tipologia del substrato e della variabilità delle biocenosi, in modo tale da ottenere una rappresentazione significativa delle caratteristiche dell'area. Per i tratti successivi all'isobata dei 200 metri sarà sufficiente fornire una descrizione delle caratteristiche generali dei sedimenti dell'area.

 

Nel caso di posa di cavi, in cui le operazioni di affossamento e ricoprimento del cavo avvengano in maniera simultanea e con l'utilizzo di tecniche di escavazione che minimizzano la dispersione dei sedimenti nell'ambiente circostante, la frequenza del campionamento lungo il tracciato può essere ridotta del 50%.

 

Nel caso di operazioni che interessino aree portuali o comunque zone in cui sia ipotizzabile un significativo livello di inquinamento e che comportino lo scarico, anche solo parziale, dei materiali in zona diversa da quella dell'escavo, il campionamento dovrà essere svolto con le modalità di seguito indicate.

 

Per ciascuno dei punti di campionamento, dovrà essere effettuato un carotaggio dalla superficie del sedimento alla quota più profonda dello strato da dragare. Da ciascuna carota così prelevata saranno sezionati:

 

a) per carote di lunghezza fino a 1,5 metri, gli strati relativi ai 20 cm di superficie ed ai 20 cm di fondo;

 

 

b) per carote di lunghezza superiore a 1,5 metri e fino a 2 metri, gli strati relativi ai 20 cm di superficie, ai 20 cm intermedi ed ai 20 cm di fondo.

 

Per i casi in cui lo spessore del sedimento da dragare sia superiore a due metri, oltre ai campioni indicati al punto b) verrà prelevata una sezione, sempre di 20 cm, rappresentativa dello strato sottostante i 2 metri.

 

Tutti i campionamenti dovranno essere effettuati sotto la direzione di un tecnico della struttura preposta all'esecuzione delle analisi, il quale dovrà redigere apposito processo verbale, da allegare alla documentazione tecnica dell'istruttoria, corredato da planimetria dell'area di escavo sulla quale siano evidenziati i punti di campionamento.

 


D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (artt. 35 e 48)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 1 dicembre 1999, n. 12999;

- Ministero delle finanze: Circ. 5 ottobre 2000, n. 177/E.

 

 

 

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

 

Art. 35.

Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

1. Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:

 

a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

 

 

b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;

 

 

c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

 

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'àmbito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonché dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (44).

 

3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.

 

4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.

 

5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere internazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente sentite le regioni interessate (45).

 

 

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(44) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258. Vedi, anche, l'art. 21, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(45) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

 

 

Art. 48.

Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

 

2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

 

3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e autorizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

 

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 35-40)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

 

 

 

Art. 2.

Ministeri.

1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell'interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

6) Ministero delle attività produttive;

 

7) Ministero delle comunicazioni;

 

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

 

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

12) Ministero della salute;

 

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

14) Ministero per i beni e le attività culturali (2).

 

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

 

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

 

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

 

 

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(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo VIII - Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

 

Art. 35.

 Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

 

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

 

 

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

 

 

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

 

 

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

 

 

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali (18/b).

 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale (19).

 

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(18/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

(19) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001. Per il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.

 

 

Art. 36.

Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro.

1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM (20).

 

1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (20/a).

 

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(20) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

(20/a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

 

Art. 37.

 Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (21).

 

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

 

 

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(21) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 38.

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

 

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

 

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale (21/a).

 

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (21/b).

 

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

 

 

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(21/a) Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. La modifica è stata soppressa dalla relativa legge di conversione.

(21/b) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93. Lo statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207.

 

 

 

Art. 39.

Funzioni dell'agenzia.

1. L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:

 

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

 

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID (22).

 

 

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(22) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 40.

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

 

 

b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.


L. 31 luglio 2002, n. 179.
Disposizioni in materia ambientale (art. 21)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 12 febbraio 2003, n. 44.

 

 

 

Art. 21.

Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera.

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in àmbito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

 


D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 2)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2003, n. 215.

 

 

Art. 2.

Direzione generale per la protezione della natura.

1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

 

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;

 

b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

 

c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

 

d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

 

e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

 

f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;

 

g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;

 

h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

 

i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;

 

l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;

 

m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

 

n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

 

o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

 

p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

 


D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2003, n. 168.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 9 marzo 2004, n. UL/2004/1825.

 

 

Art. 2

Definizioni.

1. Al fine del presente decreto, si intende per:

a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);

 

b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'àmbito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

i) Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.

2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (2).

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(2) Per il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 10-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 7.

Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave.

1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

 

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

 

3. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

 

4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 


Normativa comunitaria

 


Reg. (CEE) n. 259/93 del 1 febbraio 1993

 

Regolamento del Consiglio

 

relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

 

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30. Entrato in vigore il 9 febbraio 1993.

 

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

 

considerando che disposizioni in materia di rifiuti figurano nell'articolo 39 della Convenzione ACP-CEE del 15 dicembre 1989;

 

considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero;

 

considerando, alla luce di quanto precede, che la direttiva 84/631/CEE, che organizza la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, dev'essere sostituita da un regolamento;

 

considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;

 

considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

 

considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri;

 

considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero;

 

considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;

 

considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'eventuale ricorso ad una procedura comunitaria;

 

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali Paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso Paesi dell'EFTA che sono anche parti della Convenzione di Basilea;

 

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;

 

considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto;

 

considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente ricuperati nel Paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE;

 

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il Paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio;

 

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso Paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali Paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il Paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

 

considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto;

 

considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del Paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;

 

considerando che S importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti;

 

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento;

 

considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comunitaria,

 

ha adottato il presente regolamento:

 

 

 

 

TITOLO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

 

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

 

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme off-shore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

 

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

 

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

 

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

 

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

 

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

 

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

 

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;

 

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

 

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

 

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

 

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

 

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

 

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

 

 

Articolo 2

(giurisprudenza di legittimità)

 

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

 

a) "rifiuti": i rifiuti quali definiti nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

 

b) "autorità competenti": le autorità competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da Paesi terzi;

 

c) "autorità competente di spedizione": l'autorità competente per la zona di partenza della spedizione, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da Paesi terzi;

 

d) "autorità competente di destinazione": l'autorità, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36, competente per il territorio in cui la spedizione si conclude o nel cui territorio si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare, oppure designata da Paesi terzi;

 

e) "autorità competente di transito": la singola autorità designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 36, competente per lo Stato attraverso il quale transita la spedizione;

 

f) "corrispondente": l'organo centrale designato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, conformemente all'articolo 37;

 

g) "notificatore": qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti:

 

I) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione(produttore iniziale); oppure

 

II) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti; oppure

 

III) qualora le succitate persone fossero ignote o non riconosciute, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore); oppure

 

IV) in caso di importazione o di transito di rifiuti attraverso la Comunità, la persona designata dalla legislazione dello Stato di spedizione, oppure, in mancanza di detta designazione, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale(detentore);

 

h) "destinatario": la persona o l'impresa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del ricupero o dello smaltimento;

 

i) "smaltimento": lo smaltimento quale definito nell'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE;

 

j) "centro autorizzato": qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE, degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE;

 

k) "ricupero": il ricupero quale definito dall'articolo 1, lettera f), della direttiva 75/442/CEE;

 

l) "Stato di spedizione": qualsiasi Stato in partenza dal quale una spedizione di rifiuti è prevista o effettuata;

 

m) "Stato di destinazione": qualsiasi Stato verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il ricupero o il carico a bordo prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare;

 

n) "Stato di transito": qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di spedizione o di destinazione, attraverso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;

 

o) "documento di accompagnamento": il documento di accompagnamento uniforme da redigere conformemente all'articolo 42;

 

p) "Convenzione di Basilea": la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

 

q) "quarta Convenzione di Lomè": la Convenzione di Lomè del 15 dicembre 1989;

 

r) "decisione OCSE": la decisione del Consiglio OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero.

 

 

 

 

TITOLO II

Spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità

 

Capitolo A

Smaltimento dei rifiuti

 

Articolo 3

(giurisprudenza di legittimità)

 

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario.

 

2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.

 

3. La notifica si effettua mediante un documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

 

4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali.

 

5. Il notificatore fornisce sul documento di accompagnamento informazioni, concernenti in particolare:

 

- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati allo smaltimento, compresa, nel caso di cui all'articolo 2, lettera g), punto II), l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;

 

- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;

 

- le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;

 

- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro di smaltimento, nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;

 

- le operazioni relative allo smaltimento menzionate nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE.

 

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per lo smaltimento dei rifiuti.

 

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

 

Nel contratto deve figurare l'obbligo

 

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2, di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;

 

- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti. Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

 

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, il contratto anzidetto può essere sostituito da una dichiarazione con cui il soggetto di cui trattasi si impegni a smaltire i rifiuti.

 

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

 

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore all'autorità competente di destinazione con copia al destinatario e all'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

 

 

Articolo 4

(giurisprudenza di legittimità)

 

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma, entro tre giorni lavorativi, al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

 

2. a) L'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma per prendere la decisione che autorizza la spedizione con o senza condizioni o per negare l'autorizzazione. Essa può anche richiedere informazioni supplementari. Essa dà la propria autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni né da parte sua né dalle altre autorità competenti. L'autorizzazione è soggetta a tutte le condizioni in materia di trasporto previste alla lettera d).

 

L'autorità competente di destinazione decide non prima di 21 giorni dopo l'invio della conferma. Essa può tuttavia prendere la propria decisione più rapidamente qualora disponga del consenso scritto delle altre autorità competenti interessate.

 

L'autorità competente di destinazione comunica per iscritto la propria decisione al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

 

b) Le autorità competenti di spedizione e di transito hanno il diritto di sollevare obiezioni entro un termine di 20 giorni dalla data di invio della conferma. Esse possono altresì chiedere ulteriori informazioni. Le obiezioni in questione devono essere trasmesse per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

 

c) Le obiezioni e condizioni di cui alle lettere a) e b) si basano sul paragrafo 3.

 

d) Entro 20 giorni dall'invio della conferma le autorità competenti di spedizione e di transito possono stabilire le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza.

 

Tali condizioni devono essere comunicate per iscritto al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, e figurare nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e devono rispettare gli accordi vigenti, in particolare le convenzioni internazionali al riguardo.

 

3. a) I) Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri.

 

II) Le disposizioni di cui al punto I) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato.

 

III) Lo Stato membro di destinazione coopera con lo Stato membro di spedizione, ove questo ritenga che le disposizioni di cui al punto II) siano applicabili al fine di risolvere la questione a livello bilaterale. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione che ne determina l'esito conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

b) Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7:

 

I) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale;

 

II) qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti;

 

III) allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti.

 

c) Inoltre le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito possono sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione prevista:

 

- se non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica;

 

- se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali.

 

In tal caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare tutte le spedizioni in cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale, oppure

 

- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

 

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore, con copia al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

 

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione, si procede a una nuova notifica.

 

5. L'autorità competente di destinazione notifica la sua autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

 

 

Articolo 5

(giurisprudenza di legittimità)

 

1. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione.

 

2. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e compila per il resto il documento di accompagnamento inviandone una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

 

3. Una copia o, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

 

4. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

 

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 6.

 

6. Il più presto possibile e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia sotto sua responsabilità al notificatore e alle altre autorità competenti interessate un certificato di smaltimento. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o allegato ad esso.

 

 

Capitolo B

Rifiuti destinati al ricupero

 

Articolo 6

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall'allegato III, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.

 

2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.

 

3. La notifica si effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

 

4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali.

 

5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare:

 

- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;

 

- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazione relative ai danni a terzi;

 

- le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;

 

- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il ricupero nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per il ricupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;

 

- le operazioni relative al ricupero menzionate nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

 

- il metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo che si è proceduto al riciclaggio;

 

- il quantitativo del materiale riciclato in relazione ai rifiuti residui;

 

- il valore presunto del materiale riciclato.

 

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per il ricupero dei rifiuti.

 

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

 

Nel contratto deve figurare l'obbligo:

 

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2, di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;

 

- per il destinatario, di fornire, nel caso di ritrasferimento dei rifiuti a scopo di ricupero in un altro Stato membro o in un Paese terzo, la notifica del Paese iniziale di spedizione;

 

- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che il ricupero dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

 

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

 

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare i rifiuti.

 

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

 

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica, al posto del notificatore, alla competente autorità di destinazione, con copia al destinatario ed alla competente autorità di transito.

 

 

Articolo 7

(giurisprudenza di legittimità)

 

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.

 

2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni.

 

Le autorità competenti interessate possono decidere di formulare un consenso scritto entro un periodo inferiore a 30 giorni.

 

Il consenso o il diniego scritto possono essere trasmessi per posta o telefax, seguito da invio postale. Il consenso scade dopo un anno civile, tranne se specificato diversamente.

 

3. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito dispongono di 20 giorni dopo la spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto di rifiuti nell'ambito della loro giurisdizione.

 

Tali condizioni devono essere notificate per iscritto al notificatore, deve esserne inviata copia alle autorità competenti interessate e devono essere inserite nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e terranno debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

 

4.a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata:

 

- conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all'articolo 7, oppure,

 

- se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, oppure,

 

- se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali. In questo caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare qualsiasi spedizione che coinvolga la persona in questione conformemente alla legislazione nazionale, oppure

 

- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, oppure

 

- qualora il rapporto tra i rifiuti ricuperabili e non ricuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al ricupero finale o il costo del ricupero e il costo dello smaltimento della parte non ricuperabile non giustifichino il ricupero in base a considerazioni economiche ed ambientali.

 

b) Le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata basandosi sul secondo, terzo e quarto trattino della lettera a).

 

5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

 

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica.

 

6. In caso di consenso preliminare scritto l'autorità competente notifica la propria autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

 

 

Articolo 8

1. Se non è stata presentata nessuna obiezione, la spedizione può essere effettuata al termine del periodo di 30 giorni. Tuttavia il tacito consenso scade un anno civile da tale data.

 

Se le autorità competenti decidono di dare un consenso scritto, la spedizione può essere effettuata non appena ricevuti tutti i consensi necessari.

 

2. Il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

 

3. Una copia del documento di accompagnamento oppure, su richiesta delle competenti autorità, un suo esemplare, accompagna ciascuna spedizione.

 

4. Tutte le imprese che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

 

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al ricupero, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, escluso il certificato di cui al paragrafo 6.

 

6. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di ricupero dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

 

 

 

Articolo 9

1. Le autorità competenti aventi giurisdizione su impianti di ricupero specifici possono decidere, nonostante l'articolo 7, che non solleveranno obiezioni sulle spedizioni di taluni tipi di rifiuti verso un impianto di ricupero specifico. Tali decisioni possono essere limitate per un periodo di tempo specifico; possono essere tuttavia revocate in qualsiasi momento.

 

2. Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano la Commissione sul nome, sull'indirizzo dell'impianto di ricupero e sulle tecnologie impiegate, nonché sui tipi di rifiuti a cui si applica la decisione e sul periodo stabilito. Anche la revoca deve essere notificata alla Commissione.

 

La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle altre autorità competenti interessate della Comunità e al segretariato OCSE.

 

3. Tutte le spedizioni destinate a tali impianti necessitano una notifica alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 6. Tale notifica deve pervenire prima della partenza della spedizione.

 

Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di transito possono sollevare obiezioni su ogni spedizione di questo tipo basandosi sull'articolo 7, paragrafo 4, oppure imporre condizioni relative al trasporto.

 

4. Nei casi in cui alle autorità competenti, che decidono nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, venga chiesto di rivedere il contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dette autorità ne informano la Commissione. In questi casi l'informazione relativa alla notifica e i contratti o le parti dei contratti soggetti a revisione devono pervenire sette giorni prima della data dell'inizio della spedizione in modo che tale revisione possa essere effettuata in modo appropriato.

 

5. Alle spedizioni in corso di attuazione si applica l'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

 

 

Articolo 10

Le spedizioni di rifiuti per il ricupero di cui all'allegato IV, nonché di rifiuti per il ricupero non ancora attribuiti ad uno degli allegati II, III o IV, sono soggette alle stesse procedure previste dagli articoli 6, 7 e 8 salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell'inizio della spedizione.

 

 

Articolo 11

(giurisprudenza di legittimità)

 

1. Per poter rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero elencati nell'allegato II, essi sono accompagnati dalle seguenti indicazioni, firmate dal detentore:

 

a) nome e indirizzo del detentore;

 

b) usuale descrizione commerciale del rifiuto;

 

c) quantità dei rifiuti;

 

d) nome e indirizzo del destinatario;

 

e) operazione di ricupero, specificata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

 

f) data prevista di spedizione.

 

2. Le indicazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

 

 

Capitolo C

Spedizione di rifiuti a scopo di smaltimento e ricupero tra Stati membri con transito attraverso Paesi terzi

 

Articolo 12

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, qualora la spedizione di rifiuti si svolga tra Stati membri con transito attraverso uno o più Paesi terzi,

 

a) il notificatore invia copia della notifica alla/alle competente/i autorità del/dei Paese/i terzo/i;

 

b) la competente autorità di destinazione chiede alla competente autorità del/dei Paese/i terzo/i se desidera dare il proprio consenso scritto alla spedizione in programma

 

- nel caso di Paesi parti della Convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che abbia rinunciato a questo diritto conformemente alle disposizioni della Convenzione, oppure

 

- nel caso di Paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea, entro un periodo di tempo convenuto tra le competenti autorità.

 

In entrambi i casi la competente autorità di destinazione, prima di dare la propria autorizzazione, attende, se necessario, di aver ricevuto detto consenso.

 

 

TITOLO III

Spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri

 

Articolo 13

1. I titoli II, VII e VIII non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.

 

2. Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento.

 

3. Ogni Stato membro informa la Commissione sul suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

4. Gli Stati membri possono applicare, all'interno della loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II, VII e VIII.

 

 

TITOLO IV

Esportazione di rifiuti

 

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento

 

Articolo 14

1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso i Paesi EFTA che aderiscono anche alla Convenzione di Basilea.

 

2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di smaltimento, nei Paesi EFTA:

 

a) se un Paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;

 

b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti nel Paese EFTA di destinazione in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

 

3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento di cui è autorizzata l'esportazione in Paesi EFTA siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

 

 

Articolo 15

1. Il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

 

Non appena ricevuta la notifica, l'autorità competente di spedizione invia entro 3 giorni lavorativi una conferma scritta della notifica al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

 

2. L'autorità competente di spedizione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

 

L'autorità competente di spedizione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti e se ha ricevuto dal notificatore le copie di cui al paragrafo 4. Se del caso l'autorizzazione è subordinata a eventuali condizioni di trasporto di cui al paragrafo 5.

 

L'autorità competente di spedizione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma.

 

Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

 

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità e al destinatario.

 

3. Le autorità competenti di spedizione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni, entro un termine di 60 giorni dalla data di spedizione della conferma, basate sull'articolo 4, paragrafo 3. Esse possono anche chiedere informazioni supplementari. Le eventuali obiezioni debbono essere trasmesse per iscritto al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

 

4. Il notificatore fornisce alla competente autorità di spedizione una copia:

 

a) dell'accordo scritto del Paese EFTA di destinazione in merito alla spedizione prevista;

 

b) della conferma da parte del Paese EFTA di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione; se richiesta, deve essere fornita una copia del contratto.

 

Il contratto deve inoltre prevedere l'obbligo per il destinatario di fornire:

 

- al notificatore e all'autorità competente interessata, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei rifiuti da smaltire, una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, eccezion fatta per il certificato di cui al secondo trattino;

 

- il più presto possibile - e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti - al notificatore ed all'autorità competente interessata un certificato di smaltimento sotto la sua responsabilità. Il modulo del certificato fa parte del documento che accompagna la spedizione.

 

Il contratto stipula inoltre che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento secondo metodi alternativi ecologicamente corretti;

 

c) il consenso scritto alla spedizione prevista dall'altro (dagli altri) Stato/Stati di transito che è/sono parti della Convenzione di Basilea, tranne qualora tale Stato/tali Stati non vi abbia/abbiano rinunciato a norma della stessa Convenzione.

 

5. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 60 giorni dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella zona di loro giurisdizione.

 

Tali condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità in questione.

 

6. L'autorità competente di spedizione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

 

7. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di spedizione.

 

8. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Una copia oppure, su richiesta delle competenti autorità, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

 

Tutti i soggetti che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano una copia. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

 

9. Non appena i rifiuti siano usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

10. Qualora, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia ricevuto dal destinatario comunicazione della ricezione dei rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

 

La stessa procedura si applica se, 180 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto dal destinatario il certificato di smaltimento di cui al paragrafo 4.

 

11. L'autorità competente di spedizione può decidere, in conformità della legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore, con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

 

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

 

12. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

 

 

Capitolo B

Esportazioni di rifiuti destinati al ricupero

 

Articolo 16

1. Tutte le esportazioni di rifiuti elencati nell'allegato V e destinati al ricupero sono vietate ad eccezione di quelle verso:

 

a) Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;

 

b) altri Paesi:

 

- aderenti alla Convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità o con la Comunità e gli Stati membri accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 del presente articolo. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998;

 

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 del presente articolo. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di messa in applicazione del presente regolamento oppure data di messa in applicazione degli accordi stessi, a seconda di quale data sia anteriore, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998.

 

La Commissione, conformemente alla procedura fissata all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, esaminerà e modificherà al più presto, e comunque non oltre il 1° gennaio 1998, l'allegato V del presente regolamento tenendo pienamente conto dei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, nonché di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.

 

La stessa procedura sarà utilizzata per i successivi riesami ed eventuali modifiche dell'allegato V. In particolare, la Commissione riesaminerà l'allegato allo scopo di dare effettiva attuazione alle decisioni delle parti aderenti alla Convenzione di Basilea circa i rifiuti da definirsi pericolosi ai fini della convenzione ed alle modifiche dell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE (2).

 

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), garantiscono una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della Convenzione di Basilea, in particolare:

 

a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;

 

b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non ricuperabili dei rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli;

 

c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli accordi, d'intesa con i Paesi interessati;

 

d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità dei Paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà riconsiderata su proposta della Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto.

 

3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei Paesi di cui al paragrafo 1;

 

a) se tali Paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione;

 

b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in uno dei Paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

 

4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è autorizzata l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

 

 

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(2) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 120/97.

 

 

Articolo 17

1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione notifica a tutti i Paesi cui non si applica la decisione OCSE l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato II e chiede conferma scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel Paese di destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui all'articolo 15.

 

Qualora tale conferma non sia ancora pervenuta sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta appropriate proposte al Consiglio.

 

2. Se i rifiuti di cui all'allegato II vengono esportati, sono destinati ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel Paese importatore conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Inoltre, in casi da determinarsi, è istituito un sistema di sorveglianza basato sulla concessione automatica preventiva di licenze di esportazione in conformità della procedura stabilita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

Tale sistema prevede in ogni caso che una copia della licenza di esportazione sia trasmessa immediatamente alle autorità del Paese interessato.

 

3. Qualora i rifiuti in questione siano soggetti a controllo nel Paese di destinazione e su richiesta di tale Paese in conformità del paragrafo 1, oppure qualora un Paese di destinazione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Basilea, che considera pericolosi taluni tipi di rifiuti di cui all'allegato II, le esportazioni dei rifiuti in questione in detto Paese sono soggette a controllo. Lo Stato membro di esportazione o la Commissione notifica tutti questi casi al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; in consultazione con il Paese di destinazione, la Commissione determina quale procedura di controllo debba essere applicata, se quella prevista per l'allegato III o per l'allegato IV oppure la procedura prevista all'articolo 15.

 

4. Se i rifiuti di cui all'allegato III sono esportati dalla Comunità a scopo di ricupero verso o attraverso Paesi in cui viene applicata la decisione OCSE, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e l'articolo 9, paragrafi 1, 3, e 4 e 5, fermo restando che le disposizioni concernenti le autorità competenti di spedizione e di transito si applicano solo alle autorità competenti nella Comunità.

 

5. Inoltre le autorità competenti dei Paesi di esportazione e di transito comunitari sono informate della decisione di cui all'articolo 9.

 

6. Se i rifiuti destinati al ricupero, di cui all'allegato IV, e i rifiuti a scopo di ricupero che non sono ancora stati inclusi in alcuno degli allegati II, III e IV, sono esportati per il ricupero verso o attraverso Paesi in cui è d'applicazione la decisione OCSE, si applica per analogia l'articolo 10.

 

7. Inoltre, se i rifiuti sono esportati conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6:

 

- un esemplare del documento di accompagnamento deve essere consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di partenza allorché i rifiuti escono dalla Comunità;

 

- non appena i rifiuti escono dalla Comunità, l'ufficio doganale di partenza invia copia del documento di accompagnamento alla competente autorità di esportazione;

 

- se, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente di esportazione non ha ricevuto alcuna informazione dal destinatario in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio l'autorità competente di destinazione;

 

- il contratto stipula che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento o ricupero secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

 

8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un Paese cui non si applica la decisione OCSE:

 

- si applica per analogia l'articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;

 

- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.

 

Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all'articolo 15.

 

 

 

Capitolo C

Esportazione di rifiuti negli Stati ACP

 

Articolo 18

1. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP.

 

2. Questo divieto non osta a che uno Stato membro verso il quale uno Stato ACP ha scelto di esportare rifiuti per la trasformazione, restituisca i rifiuti trasformati allo Stato ACP di origine.

 

3. In caso di riesportazione verso gli Stati ACP, ogni spedizione dev'essere corredata d'un esemplare del documento di accompagnamento con il timbro di autorizzazione.

 

 

TITOLO V

Importazioni di rifiuti nella Comunità

 

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento

 

Articolo 19

1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:

 

a) da Paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea;

 

b) da altri Paesi

 

- aderenti alla Convenzione di Basilea, o

 

- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;

 

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal Paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure

 

- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

 

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel Paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.

 

3. I Paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

 

4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

 

 

 

 

Articolo 20

1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.

 

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.

 

2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate. L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.

 

3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

 

Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.

 

4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

 

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.

 

L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

 

L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

 

5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

 

6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.

 

7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.

 

Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

 

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

 

8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.

 

9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

 

 

Capitolo B

Importazioni di rifiuti destinati al ricupero

 

Articolo 21

1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

 

a) Paesi ai quali si applica la decisione OCSE;

 

b) altri Paesi

 

- aderenti alla Convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure

 

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della Convenzione di Basilea con le garanzie succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera, oppure

 

- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

 

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della Convenzione di Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, del presente articolo.

 

 

Articolo 22

1. Se i rifiuti destinati al ricupero sono importati da o attraverso Paesi in cui viene applicata la decisione OCSE, si applicano, per analogia, le seguenti procedure di controllo:

 

a) per i rifiuti di cui all'allegato III: articoli 6, 7 e 8, articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, e articolo 17, paragrafo 5;

 

b) per i rifiuti di cui all'allegato IV ed i rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III o IV; articolo 10.

 

2. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV, nonché i rifiuti che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III e IV, vengono importati da o attraverso un Paese cui non si applica la decisione OCSE:

 

- si applica per analogia l'articolo 20,

 

- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4,

 

salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e in base alle procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 20.

 

 

TITOLO VI

Transito di rifiuti al di fuori della Comunità o attraverso la Comunità per lo smaltimento o il ricupero fuori di essa

 

Capitolo A

Rifiuti destinati a smaltimento e ricupero (eccetto transito di cui all'articolo 24)

 

Articolo 23

1. Allorché i rifiuti destinati allo smaltimento e, eccetto in casi di cui all'articolo 24, quelli destinati al ricupero, sono spediti attraverso uno o più Stati membri, la notifica è inviata mediante il documento di accompagnamento uniforme all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, con copia al destinatario, alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

 

2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti nella Comunità comunicano, a norma del paragrafo 5, le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 60 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserve, o imponendo - se del caso - le condizioni prescritte dalle altre autorità competenti di transito, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia copia certificata conforme della sua decisione alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

 

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2, la spedizione è ammessa nella Comunità soltanto se il notificatore ha ricevuto il consenso scritto dell'ultima autorità competente di transito. Detta autorità esprime il suo consenso apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

 

4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 20 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti.

 

Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni simili effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

 

5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

 

6. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

 

Un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

 

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

 

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

 

7. Non appena i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

 

Inoltre, entro 42 giorni dal momento in cui i rifiuti sono usciti dalla Comunità il notificatore dichiara o certifica a quest'autorità competente, con copia alle altre autorità competenti di transito, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista.

 

 

Capitolo B

Transito di rifiuti destinati a ricupero provenienti o destinati ad un Paese cui si applica la decisione OCSE

 

Articolo 24

1. Per il transito attraverso uno o più Stati membri di rifiuti destinati al ricupero di cui agli allegati III e IV, originari di un Paese cui si applica la decisione OCSE e trasferiti per il ricupero in un Paese cui si applica la medesima decisione, è necessaria una notifica a tutte le autorità competenti di transito di ciascuno Stato membro interessato.

 

2. La notifica è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

 

3. Ricevuta la notifica, la o le autorità competenti di transito inviano, entro tre giorni lavorativi, una conferma al notificatore e al destinatario.

 

4. La o le autorità competenti di transito possono formulare obiezioni motivate sulla spedizione programmata in base all'articolo 7, paragrafo 4. L'obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore e alle autorità competenti di transito degli altri Stati membri interessati entro 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma.

 

5. L'autorità competente di transito può decidere di trasmettere il consenso scritto entro un termine inferiore a 30 giorni.

 

In caso di transito dei rifiuti di cui all'allegato IV, e di rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III e IV, il consenso deve essere formulato per iscritto.

 

6. La spedizione può essere effettuata solo se non esiste alcuna obiezione.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni comuni

 

Articolo 25

1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o ricuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

 

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

 

3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8.

 

 

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

 

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

 

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

 

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

 

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

 

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

 

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

 

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

 

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

 

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

 

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

 

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

 

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

 

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

 

 

Articolo 27

1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.

 

2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:

 

- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;

 

- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) 2823/87 della Commissione attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.

 

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

 

 

Articolo 28

1. Pur rispettando gli obblighi impostigli dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 o 24, il notificatore può avvalersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti destinati allo smaltimento o al ricupero, aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, vengono periodicamente spediti allo stesso destinatario seguendo il medesimo percorso. Se, per circostanze imprevedibili, tale percorso non può essere seguito, il notificatore informa le competenti autorità interessate al più presto o prima che abbia inizio la spedizione se in quel momento è già nota l'esigenza di una modifica del percorso.

 

Qualora la modifica del percorso sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle di cui alla notifica generale, questa procedura non è applicata.

 

2. Nell'ambito di una procedura di notifica generale, un'unica notifica può riferirsi a più spedizioni di rifiuti, per un periodo massimo di un anno. La durata indicata può essere ridotta previo accordo tra le autorità competenti interessate.

 

3. Le autorità competenti interessate subordinano l'accordo relativo all'uso di tale procedura di notifica generale all'invio a posteriori di informazioni complementari. Se la composizione dei rifiuti non corrisponde a quella notificata o le condizioni imposte per la spedizione non sono rispettate, le autorità competenti revocano detto accordo con una comunicazione ufficiale al notificatore. Copia di tale comunicazione è inviata alle altre autorità competenti interessate.

 

4. La notifica generale è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

 

 

Articolo 29

I rifiuti sottoposti a notifiche diverse non devono essere mischiati durante la spedizione.

 

 

Articolo 30

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità del presente regolamento. Tali disposizioni possono prevedere ispezioni degli stabilimenti e delle imprese in conformità dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE e controlli per campione delle spedizioni.

 

2. I controlli possono essere segnatamente effettuati:

 

- all'origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore;

 

- a destinazione, presso il destinatario finale;

 

- alle frontiere esterne della Comunità;

 

- durante il trasporto all'interno della Comunità.

 

3. I controlli possono comprendere l'ispezione dei documenti, la conferma dell'identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

 

 

Articolo 31

1. Il documento di accompagnamento deve essere stampato e compilato e ogni complemento di documentazione e informazione di cui agli articoli 4 e 6 deve essere fornito in una lingua accettabile per l'autorità competente:

 

- di spedizione di cui agli articoli 3, 7, 15 e 17 sia per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità che per le esportazioni di rifiuti;

 

- di destinazione di cui agli articoli 20 e 22 in caso di importazione di rifiuti;

 

- di transito di cui agli articoli 23 e 24.

 

A richiesta delle altre autorità competenti interessate, il notificatore fornisce una traduzione in una lingua per loro accettabile.

 

2. Ulteriori modalità possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

 

TITOLO VIII

Altre disposizioni

 

Articolo 32

Le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti, elencate all'allegato I, di cui gli Stati membri sono parte devono essere soddisfatte per quanto riguarda i rifiuti cui si riferisce il presente regolamento.

 

 

Articolo 33

1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.

 

2. Le spese relative alla reintroduzione dei rifiuti, comprese quelle relative alla spedizione, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti con un metodo alternativo ecologicamente corretto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 2, sono a carico del notificatore o, in caso di impossibilità, degli Stati membri interessati.

 

3. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero con un metodo alternativo ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, sono poste a carico del destinatario.

 

4. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero, compresa l'eventuale spedizione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, sono poste a carico del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione delle autorità competenti interessate.

 

 

Articolo 34

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 nonché le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono smaltiti o ricuperati, il produttore di tali rifiuti adotta tutti i provvedimenti necessari per procedere o far procedere allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti al fine di proteggere la qualità dell'ambiente conformemente alle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.

 

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 35

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati nella Comunità per almeno tre anni dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario.

 

 

Articolo 36

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente.

 

 

Articolo 37

1. Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno almeno un corrispondente incaricato d'informare e consigliare le persone o le imprese che si rivolgono ad esso. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri di qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa.

 

2. La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i suddetti corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

 

 

Articolo 38

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.

 

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.

 

2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea.

 

La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

 

 

 

 

Articolo 39

1. Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti che rispettivamente entrano nella Comunità o ne escono, e ne informano la Commissione.

 

La Commissione pubblica, e se necessario aggiorna, l'elenco di detti uffici nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

2. Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al paragrafo 1, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati.

 

 

Articolo 40

Se del caso, o se necessario, gli Stati membri cooperano, in contatto con la Commissione, con le altre parti della Convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, direttamente o tramite il segretariato della Convenzione di Basilea, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento.

 

 

Articolo 41

1. Anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta Convenzione, con copia alla Commissione.

 

2. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

 

 

Articolo 42

1. La Commissione redige al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento e, se del caso, modifica successivamente secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il documento di accompagnamento standard, compreso il modulo di certificato di smaltimento o di ricupero(integrato nel documento di accompagnamento o, provvisoriamente, allegato all'attuale documento di accompagnamento di cui alla direttiva 84/631/CEE) tenendo conto in particolare:

 

- dei pertinenti articoli del presente regolamento;

 

- delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

 

2. L'attuale modulo di documento di accompagnamento si utilizza per analogia fino a che sarà stabilito il nuovo documento di accompagnamento. Il modulo del certificato di smaltimento o di ricupero da allegare all'attuale documento di accompagnamento è stabilito al più presto.

 

3. Senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d), relativa all'allegato II A, la Commissione adegua gli allegati II, III e IV conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, al solo scopo di rispecchiare le modifiche già stabilite in base al meccanismo di revisione OCSE.

 

4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche per definire una gestione ecologicamente corretta tenendo conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

 

 

Articolo 43

La direttiva 84/631/CEE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento. Le spedizioni effettuate in base agli articoli 4 e 5 di detta direttiva devono essere portate a termine entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

 

 

 

Articolo 44

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

Esso è applicabile quindici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1993.

 

Per il Consiglio

il presidente

N. Helveg Petersen

 

 

Si omettono gli allegati

 

 


Documentazione

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978”.

[2] Nel medesimo articolo, al comma 1 sono riportate le definizioni di rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico. Rientrano tra i rifiuti prodotti dalla nave tutti i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78 (che riguardano rispettivamente Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships) nonché i rifiuti associati al carico di cui agli orientamenti per l’attuazione dell’allegato V della medesima convenzione; la definizione comprende esplicitamente tra questi rifiuti anche le acque di sentina, non menzionate nell’analoga disposizione della direttiva.

I residui del carico invece vengono definiti quali resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico di bordo, contenuto nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, comprese eccedenze di scarico e fuoriuscite; diversamente dall’analoga disposizione della direttiva il decreto precisa che sono comprese in questa definizione le acque di lavaggio e le acque di zavorra, se venute a contatto con il carico o con i suoi residui.

[3] La normativa da aggiornare cui si fa riferimento è quella recata dal D.M. n. 161/2002 e dal D.M. 5 febbraio 1998 relativi alle procedure semplificate per la gestione, rispettivamente, dei rifiuti pericolosi e non.

[4] Convenzione sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, conclusa a Basilea il 22 marzo 1989.

[5]     L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 e avrà sede a Lisbona.