XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Tutela del simbolo e dei segni distintivi olimpici - A.C. n. 5686 e A.C. n. 5043
Serie: Progetti di legge    Numero: 738
Data: 06/04/05
Abstract:    Scheda di sintesi; scheda di lettura; testo dei progetti di legge; iter al Senato e normativa di riferimento.
Descrittori:
INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO   MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA
SPORT ALPINI E INVERNALI   TORINO, TORINO - Prov, PIEMONTE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Riferimenti:
AC n.5686/14   AC n.5043/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Tutela del simbolo e dei segni distintivi olimpici

A.C. n. 5686 e A.C. n. 5043

 

n. 738

 


xiv legislatura

6 aprile 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0173

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

Schede di lettura

§      Il disegno di legge AC 5686 e la proposta di legge AC 5043 (Nigra ed altri)13

Progetti di legge

§      A.C. 5686, (Governo), Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Torino 2006  27

§      A.C. 5043, (on. Nigra ed altri), Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico  31

Iter al Senato

§      A.S. 3248 (Governo), Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Torino 2006  45

Esame in sede referente

-       10a Commissione (Industria)

Seduta del 15 febbraio 2005  59

Esame in sede deliberante

-       10a Commissione (Industria)

Seduta del 2 marzo 2005  65

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 10a Commissione (Industria)

-       1a Sottocommissione (Affari costituzionali)

Seduta del 22 febbraio 2005  73

Seduta del 2 marzo 2004  75

-       2a Sottocommissione (Giustizia)

Seduta del 22 febbraio 2005  77

Seduta del 2 marzo 2005  79

-       7a sottocommissione (Istruzione)

Seduta del 15 febbraio 2005  81

Normativa di riferimento

§      L. 24 luglio 1985, n. 434 Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983  85

§      L. 31 maggio 1995, n. 218  Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato  89

§      L. 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»  107

§      D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 Capo II Sezione I)123

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

AC 5686

Titolo

Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei “Giochi olimpici invernali Torino 2006”

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Diritto commerciale

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

3 marzo 2005

§       annuncio

7 marzo 2005

§       assegnazione

7 marzo 2005

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali) e II Commissione (Giustizia) (ex articolo 73,comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);

III Commissione (Affari esteri)

IV Commissione (Difesa)

VII Commissione (Cultura)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Numero del progetto di legge

AC 5043

Titolo

Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei “Giochi olimpici invernali Torino 2006”

Iniziativa

On. Nigra ed altri

Settore d’intervento

Diritto commerciale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

1° giugno 2004

§       annuncio

14 giugno 2004

§       assegnazione

5 luglio 2004

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali) e II Commissione (Giustizia)  (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);

III Commissione (Affari esteri);

IV Commissione (Difesa)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge AC n.5686, approvato in prima lettura dalla X Commissione permanente del Senato, cui è stata abbinata la proposta di legge AC n.5043 Nigra ed altri, si è reso necessario, come si legge nella relazione di accompagnamento, al fine di adempiere ad un impegno politico assunto dal Governo italiano nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), quale condizione per l’assegnazione dei Giochi olimpici invernali, la cui XX edizione si terrà a Torino nei mesi di febbraio e marzo del 2006.

In particolare, tra le obbligazioni assunte verso il CIO vi è l’emanazione, in accordo con il medesimo, di «una particolare regolamentazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall’Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n. 434».

Il disegno di legge AC n.5686 – che presenta un contenuto analogo a quello della proposta di legge AC n.5043 - introduce pertanto una disciplina speciale di carattere transitorio, derogatoria della normativa vigente in materia di marchi e segni distintivi, volta a garantire che sia il simbolo olimpico, sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici, siano oggetto in Italia di una adeguata protezione, al fine di impedire che nessun terzo non autorizzato associ il proprio marchio o i propri prodotti ai marchi olimpici, inducendo il pubblico in inganno e ottenendo in tal modo un indebito vantaggio economico.

A tal fine, l’articolo 1 stabilisce l’ambito della tutela della proprietà intellettuale olimpica, sia ribadendo il principio secondo cui il simbolo olimpico (i cinque cerchi), quale definito nel Trattato di Nairobi, non può costituire oggetto di registrazione come marchio a nome di soggetti diversi dal Comitato olimpico internazionale (CIO), se non previa autorizzazione scritta del medesimo Comitato (comma 1), sia estendendo tale divieto ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, comunque, possono indicare un collegamento con le manifestazioni olimpiche (comma 2). Il successivo comma 3 specifica che il divieto si applica, in ogni caso, alle parole «olimpico» o «olimpiade» in qualsiasi desinenza, mentre il comma 4sancisce la nullità delle registrazioni effettuate in violazione della legge.

L’articolo 2 attribuisce la titolarità del simbolo olimpico, prevedendo in particolare (comma 1), che l’uso del simbolo e dei segni individuati all’articolo 1, sia riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006 (TOROC) e all’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali, nonché ai soggetti espressamente autorizzati per effetto di contratti stipulati o approvati dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

Il comma 2 pone, come logico corollario del divieto di cui all’articolo 1, il divieto di pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti e servizi utilizzando segni distintivi che possano trarre in inganno il consumatore sulla esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o servizio e il CIO.

Il comma 3, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, prevede, inoltre, il divieto di intraprendere attività di commercializzazione parassita (c.d. “ambush marketing”), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell’evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.

Il comma 4 determina la durata dei divieti previsti dal provvedimento, i quali verranno meno alla data del 31 dicembre 2006.

 

L’articolo 3 disciplina, infine, il sistema sanzionatorio a tutela del marchio olimpico, prevedendo, al comma 1, una sanzione amministrativa, in caso di violazione dei divieti posti dal provvedimento, pari a un minimo di 1.000 euro e ad un massimo di 100.000 euro; l’accertamento delle violazioni è affidato al Corpo della guardia di finanza e all’Arma dei carabinieri, nonché  all’autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

Per quanto concerne la proposta di legge C. 5043 Nigra ed altri, essa è composta da un articolo unico, suddiviso in 8 commi, che riproducono nella sostanza il contenuto del disegno di legge governativo, salvo alcune distinzioni evidenziate nel dettaglio nelle schede di lettura del presente dossier, cui si rinvia per ogni approfondimento.

Relazioni allegate

Al disegno governativo, oltre alla relazione di accompagnamento, è allegata l’analisi tecnico-normativa. Nella relazione di accompagnamento si rileva, peraltro, come non sia stata predisposta la relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari, in quanto l’attuazione del disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Come si legge in entrambe le relazioni di accompagnamento ai provvedimenti in esame, l’intervento con legge si rende necessario in quanto si tratta di derogare, seppure temporaneamente - ossia fino al 31 dicembre 2006 - alla normativa vigente, di rango legislativo primario, in materia di tutela del marchio d’impresa, ciò in quanto i segni distintivi o riferimenti olimpici e, in particolare, i termini «olimpico» e «olimpiade», non beneficiano di alcuna protezione e, in base alla disciplina generale[1], non possono essere oggetto di registrazione.

Per quanto concerne il simbolo olimpico (i cinque cerchi intrecciati), si osserva invece come esso sia già oggetto di tutela ai sensi delle disposizioni contenute nel trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti in esame intendono adempiere ad un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), quale condizione per l’assegnazione dei XX Giochi olimpici invernali a Torino[2]; in tal senso, le disposizioni in oggetto potrebbero ricondursi alla materia “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, riservata ala competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Peraltro, considerata la finalità sostanziale di proteggere la proprietà intellettuale olimpica, scoraggiando i comportamenti fraudolenti di soggetti che, attraverso l’uso del qualificativo «olimpico» o espressioni simili, intendano rappresentare falsamente un’inesistente associazione con i Giochi o con il Movimento olimpico, al fine di ottenere un indebito vantaggio economico, le disposizioni in oggetto possono altresì essere ricondotte alla materia della “tutela della concorrenza”, anch’essa riservata ala competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Va infine rilevato come le disposizioni in esame, introducendo una disciplina speciale in materia di proprietà industriale e, segnatamente, di tutela dei marchi e dei segni distintivi, possano altresì essere ricondotte alla materia “opere dell’ingegno”, anch’essa comunque riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni in esame non sembrano presentare profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario[3].

Si osserva, peraltro, come entrambe le relazioni di accompagnamento rilevino come ai fini della tutela della proprietà intellettuale olimpica si sia consolidata, a livello internazionale, in relazione alle precedenti edizioni dei giochi, una prassi normativa in base alla quale sono state emanate leggi speciali di protezione dei simboli olimpici.

A tale riguardo, nelle relazioni citate vengono richiamati, ad esempio, i casi del Regno Unito e della Grecia, che hanno previsto la necessità di proteggere con specifiche e più severe disposizioni i simboli olimpici. Nella relazione al disegno di legge governativo si sottolinea, in particolare, come la legislazione speciale introdotta in relazione ai recenti Giochi olimpici di Atene abbia previsto che il simbolo olimpico, come descritto nell’allegato al Trattato di Nairobi, i termini «olimpico» e «olimpiade» ed il motto olimpico, siano protetti come emblemi e segni distintivi del Comitato olimpico greco e automaticamente registrati presso il competente dipartimento del Ministero del commercio, disponendo altresì che il Comitato olimpico ellenico e il Comitato organizzatore per i Giochi olimpici – Atene 2004 siano i soli organi legittimati ad esercitare i diritti che derivano dalla registrazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Non si evidenziano profili suscettibili di determinare riflessi sull’assetto normativo in materia di competenze delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

Coordinamento con la normativa vigente

I provvedimenti in esame introducono una disciplina speciale, peraltro dagli effetti limitati nel tempo, in materia di protezione giuridica dei marchi e segni distintivi.

In tal senso, le norme introdotte ai fini della protezione dei termini connessi ai giochi olimpici, quali “olimpico” e “olimpiade”, recano una deroga, di carattere temporaneo,  alla normativa in materia di marchio d’impresa, ora contenuta nel Capo II, sezione I, del “Codice della proprietà industriale” - di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, adottato ai sensi dell’articolo 15 della legge n.273/02 – entrato in vigore il 19 marzo 2005.

In base alla disciplina richiamata, non possono, infatti, costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, tra gli altri, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi (art.13), gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi, e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (art.10).[4]

Per quanto concerne, invece, il simbolo olimpico, si rileva come il Trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge n.434/85, preveda una forma di tutela generale in base alla quale ogni Stato parte del Trattato medesimo ha l’obbligo di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l’uso ai fini commerciali, come marchio o altro segno, di qualsiasi disegno che consista nel simbolo olimpico ovvero lo contenga, salvo esplicita autorizzazione del Comitato Olimpico Internazionale.       

Impatto sui destinatari delle norme

Le disposizioni in esame sono dirette a fugare il rischio di un uso improprio o illegittimo da parte di terzi non legittimati del marchio e dei simboli olimpici, a tutela della proprietà intellettuale olimpica. In tal senso la disciplina proposta intende garantire che gli aspetti economici legati all’utilizzo del simbolo olimpico e delle parole ad esso connesse (Olimpico, Olimpiadi e Giochi olimpici) in occasione dell’evento olimpico invernale siano riconducibili esclusivamente al CIO e al TOROC o, comunque, agli enti o persone vincolate al CIO da specifici strumenti negoziali.

La finalità sottesa all’intervento normativo è dunque scoraggiare i comportamenti fraudolenti di soggetti che, attraverso l’uso del qualificativo «olimpico» o espressioni simili,  intendano rappresentare  falsamente un’inesistente associazione con i Giochi o con il Movimento olimpico, al fine di ottenere un indebito vantaggio economico; la specifica forma di tutela che si intende introdurre impedisce pertanto la diminuzione del valore commerciale del patrimonio di proprietà intellettuale del CIO e del Movimento olimpico, il quale trae parte delle risorse per l’organizzazione dei giochi proprio dalla sponsorizzazione olimpica, il cui presupposto essenziale è rinvenibile nell’esclusività dell’associazione tra lo sponsor e il Movimento olimpico.

 


Schede di lettura

 


Il disegno di legge AC 5686 e la proposta di legge AC 5043 (Nigra ed altri)

La tutela del simbolo e dei segni distintivi olimpici

I provvedimenti legislativi in esame, di contenuto sostanzialmente analogo, sono diretti ad introdurre una specifica regolamentazione per la tutela della proprietà intellettuale olimpica, atta a salvaguardare - in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” - l’esclusività del marchio e dei segni distintivi olimpici e a prevenirne ogni sfruttamento illecito, nel presupposto che altrimenti la possibilità di finanziare i giochi olimpici mediante il ricorso a contratti di sponsorizzazione resterebbe fortemente compromessa, in quanto diverrebbe impossibile tutelare il rapporto di esclusiva che viene a determinarsi tra lo sponsor ed il Movimento olimpico.

In tal senso, i provvedimenti in esame intendono adempiere ad un preciso impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), quale condizione per l’assegnazione dei XX Giochi olimpici invernali a Torino. In entrambe le relazioni di accompagnamento si evidenzia, infatti, come tra le obbligazioni assunte verso il Comitato olimpico internazionale vi sia l’emanazione, in accordo con il medesimo, di «una particolare regolamentazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall’Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n. 434». Con l’Host City Contract(HCC), concluso con il CIO nel giugno del 1999 a Seoul, è stata, segnatamente, stabilita l’obbligazione del comune di Torino, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC),  di garantire che a partire dal 31 dicembre 1999, sia il simbolo olimpico sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici, beneficino di opportuna protezione in Italia

A tal fine, i provvedimenti in esame introducono una disciplina speciale, dagli effetti limitati nel tempo, derogatoria della normativa vigente in materia di marchio d’impresa, volta a garantire che sia il simbolo olimpico, sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici, siano oggetto in Italia di una protezione atta a impedire che nessun terzo non autorizzato associ il proprio marchio o i propri prodotti ai marchi olimpici, inducendo il pubblico in inganno e ottenendo in tal modo un indebito vantaggio economico.

La deroga alla normativa vigente, di rango legislativo primario, in materia di tutela del marchio d’impresa, si rende necessaria in quanto i segni distintivi o riferimenti olimpici e, in particolare, i termini «olimpico» e «olimpiade», non beneficiano in Italia di alcuna protezione e, come evidenziato nella relazione di accompagnamento del ddl governativo, in base alla disciplina generale non possono essere oggetto di registrazione[5].

 

In particolare, ai fini della tutela del simbolo olimpico, come definito nell’allegato al Trattato di Nairobi del 1981, l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge governativo, approvato in prima lettura dalla X Commissione permanente del Senato, dispone che tale simbolo non può essere registrato come marchio, per qualsiasi classe di prodotto o servizio, se non nei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta da parte del Comitato olimpico internazionale (CIO).

Il citato Trattato di Nairobi, relativo alla protezione del simbolo olimpico, è stato adottato il 26 settembre del 1981 e ratificato dall’Italia con la legge 24 luglio 1985, n. 434, richiamata dal comma 1 dell’articolo in commento.

L’articolo 1 del Trattato  impone agli Stati aderenti l’obbligo di rifiutare o invalidare la registrazione come marchio di qualsiasi disegno consistente nel, ovvero contenente il simbolo olimpico, tranne che su autorizzazione del Comitato olimpico internazionale (CIO). E’, altresì, proibito l’uso come marchio o altro segno ai fini commerciali del suddetto simbolo, definito nello Statuto del CIO e riprodotto in allegato al Trattato stesso[6].

Il predetto obbligo non sussiste in presenza di un marchio registrato nello Stato interessato antecedentemente all’entrata in vigore del Trattato o durante un periodo di sospensione di tale obbligo, e in caso di uso continuato, in modo legale, per fini commerciali, di un marchio o altro segno consistente nel, o contenente il simbolo olimpico, prima dell’entrata in vigore del trattato in quello Stato (art. 2). Viene inoltre stabilito che nessuno Stato parte del Trattato ha l'obbligo di interdire l'uso del simbolo olimpico se impiegato dai mezzi di comunicazione di massa a fini informativi sul movimento olimpico o sulle sue attività.

L’obbligo di cui all’articolo 1 può essere sospeso per un periodo in assenza di accordo tra il CIO e il Comitato olimpico internazionale di tale Stato circa le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico da parte del CIO e relativamente alla quota di partecipazione del Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando le suddette autorizzazioni (art. 3).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non recano pregiudizio agli obblighi assunti da Stati aderenti al Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, o altri raggruppamenti, in virtù dello strumento istitutivo di tale unione, con particolare riferimento alle disposizioni di tale strumento che regolano il libero movimento di beni o servizi (art. 4).

 

Il divieto di registrazione come marchio del simbolo olimpico è contemplato anche dall’articolo 1,  comma 1, della proposta di legge AC 5043.

Peraltro, rispetto al disegno di legge, il testo della proposta specifica che tale divieto riguarda la registrazione come marchio del simbolo sia esso considerato isolatamente, sia assieme ad altri elementi; inoltre, la disposizione specifica che tale registrazione non può essere fatta a nome di soggetti diversi dal CIO, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato per l’organizzazione dei XX giochi olimpici invernali di Torino 2006 (TOROC).

Il comma 1 della pdlrichiama infine espressamente, oltre al citato Trattato di Nairobi, in attuazione del quale si dispone il suddetto divieto, anche l’art. 18, comma 1, lett. d) del regio decreto n.929/42.

 

Si ricorda che il RD 21 giugno 1942, n. 929 è stato di recente abrogato in seguito all’entrata in vigore (il 19 marzo 2005) del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.” (pubblicato sulla GU n. 52 del 4 marzo 2005, SO n. 28).

Le disposizioni di cui l’art. 18, comma 1, lett. d) del RD, richiamate nella norma, sono pertanto ora contenute nel Capo II, Sezione I, art. 10, comma 1, del nuovo “Codice della proprietà industriale”, in base al quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (per una più approfondita disamina della disciplina in materia di marchi, cfr. oltre).

 

L’articolo 1, comma 2 del disegno di legge estende il divieto di registrazione come marchio, introdotto dal precedente comma 1, ai segni contenenti, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti volti a richiamare il simbolo e i Giochi olimpici, nonché gli eventi ad essi connessi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano suggerire un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.

Il successivo comma 3 specifica che il divieto si estende, comunque, alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

L’estensione del divieto di registrazione come marchio ad altri segni ed eventi connessi alle manifestazioni olimpiche è prevista anche dal comma 2 dell’articolo unico della pdl AC 5043, nel quale, peraltro, si precisa che il divieto riguarda anche l’emblema della torcia olimpica, il motto olimpico Citius, Altius, Fortius”, l’espressione “Torino 2006”, la mascotte e tutti gli altri simboli o emblemi dei XX giochi invernali di Torino, dato il loro alto valore simbolico e la loro attitudine a richiamare il simbolo olimpico e i relativi eventi sportivi.

 

Da ultimo, il comma 4 del ddl - analogamente a quanto previsto dall’art.1 comma 1, ultimo periodo, della pdl AC 5043 - sancisce la nullità delle registrazioni che siano state effettuate in violazione delle disposizioni dell’articolo 1.

 

Più in generale, si rileva, come accennato,  che le disposizioni in esame sono dirette ad estendere la tutela giuridica,  già garantita al simbolo olimpico dal citato trattato di Nairobi, a tutti gli altri segni o riferimenti distintivi dei giochi olimpici; a tal fine, viene introdotta una deroga di carattere transitorio alla disciplina vigente in materia di marchio d’impresa, ciò in quanto – come si legge nelle relazioni di accompagnamento  di entrambi i progetti di legge – i segni distintivi o riferimenti olimpici e, in particolare, i termini «olimpico» e «olimpiade», non beneficiano di alcuna protezione e, in base alla disciplina generale, non possono essere oggetto di registrazione.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina italiana sul marchio - un segno distintivo che serve ad identificare un prodotto o servizio - è contenuta negli articoli 2569 e seguenti del codice civile e nel nuovo Codice della proprietà industriale.

Al marchio è dedicata, in particolare, la Sezione I del Capo II (artt. 7-28) del Codice, costituita dalle norme sostanziali che definiscono l'esistenza, l'ambito e l'esercizio del diritto di marchio.

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (parole, compresi i nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della relativa confezione, combinazioni e tonalità cromatiche), purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli delle altre imprese.

In via generale, tra i requisiti richiesti per la registrazione di un marchio rientrano:

·         la novità, ossia l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile (art.12);

·         l’originalità, ossia  la capacità distintiva di un prodotto o servizio da quello di altri (art.13);

·         la liceità, intesa come conformità alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (art.14).

Tra i segni che non possono costituire oggetto di registrazione sono compresi:

§         i ritratti di persone,senza il consenso delle medesime; i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto (art.8);

§         i c.c. marchi di forma, ossia i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art.9).

§         gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (art.10, c.1);

§         i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (art.14, c.1, lett.b);

§         i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (art.14, c.1, lett. c).

 

Per quanto concerne, segnatamente, il requisito della novità, non sono considerati nuovi, e dunque non possono essere oggetto di registrazione, ai sensi del citato articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g).

 

Per quanto attiene, segnatamente, al requisito della capacità distintiva, ai sensi dell’articolo  13  non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Peraltro, in deroga al testè citato comma 1 e al richiamato articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Relativamente alla registrazione, si ricorda che il marchio può essere tutelato con una specifica domanda di registrazione in ciascun paese ove si ritiene di poterlo utilizzare su prodotti o servizi commercializzati direttamente o indirettamente, oppure con una domanda che, sulla base di accordi internazionali (Accordo o Protocollo di Madrid, Regolamento sul Marchio Comunitario), permetta di ottenere la registrazione con effetti in un certo numero di paesi.

La registrazione per marchio d'impresa può essere ottenuta da chi lo utilizza, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.  Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio (art.19).

Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi (art.11). Il marchio collettivo che viene concesso ad un soggetto, persona fisica o giuridica (per lo più Consorzi di imprese) che assume la funzione di garante della provenienza o della qualità di prodotti o servizi, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali.

Da ultimo, in relazione ai diritti conferiti dalla registrazione del marchio – i quali hanno una durata di dieci anni dalla data di presentazione della domanda (art.15) rinnovabili per periodi decennali (art.16) - si ricorda che ai sensi dell’articolo 20 del Codice, il titolare del marchio d'impresa registrato ha diritto di farne uso esclusivo e di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (il c.d. agganciamento parassitario);

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi menzionati, il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

 

La titolarità del simbolo olimpico

L’articolo 2 del disegno di legge governativo, oltre ad attribuire la titolarità del simbolo olimpico e degli altri segni o riferimenti distintivi dei giochi olimpici a determinati soggetti specificamente individuati, introduce, ai commi 2 e 3, ulteriori divieti  in relazione a detta titolarità e all’uso del simbolo olimpico.

Il comma 1, in particolare, riserva l’uso esclusivo di detto simbolo e degli altri segni individuati dall’art. 1 al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, in base alle disposizioni del contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino.

Il Comitato olimpico internazionale (CIO) richiede ritualmente, ai Paesi ospiti dei giochi olimpici, l’assunzione dell’obbligo di predisporre una specifica regolamentazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per prevenirne ogni sfruttamento illecito. Nel giugno del 1999, a Seoul, è stato pertanto sottoscritto tra i suindicati soggetti l'Host City Contract (HCC), che costituisce il supporto contrattuale, giuridicamente vincolante, mediante il quale il CIO ha assegnato l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali del 2006 a Torino e al CONI.

Con la sottoscrizione dell'HCC, la città di Torino e il CONI si sono impegnati ad organizzare i Giochi nel pieno rispetto della Carta Olimpica e in aderenza alle indicazioni contenute nello stesso HCC. Il 27 dicembre 1999 la firma congiunta dello Statuto da parte del Sindaco di Torino e del Presidente del CONI, ha dato ufficialmente vita al Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, il cui acronimo in lingua inglese è TOROC, che ha lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento d detti e dei Giochi paraolimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta olimpica e nel citato Accordo (Host City Contract).

Il TOROC è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro che si finanzia con investimenti privati di aziende sponsor e con i diritti televisivi, amministrata da membri espressi dalle parti che svolgono un ruolo significativo nell’organizzazione dei Giochi: comune di Torino, provincia di Torino, regione Piemonte, Comunità montane, CONI e Federazioni sportive. L’organizzazione dei giochi rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano la Carta olimpica, ivi compreso il codice etico in essa contenuto. Per il raggiungimento dello scopo, il Comitato può svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe od affini.

Il TOROC, in particolare,  ha la responsabilità di organizzare le competizioni sportive e le Cerimonie di Apertura e Chiusura, gestire i villaggi olimpici che ospiteranno gli atleti e i tecnici, i villaggi media, il Centro Stampa Principale e l'International Broadcasting Center. Il Comitato deve coordinare i trasporti, i servizi medici, allestire le strutture temporanee necessarie ad atleti e spettatori, progettare e promuovere il programma culturale, organizzare l'accommodatione il trasporto per atleti, tecnici, sportivi, media e personale coinvolti nell'evento. Stabilire, infine, un programma di Marketing in collaborazione con il CIO e il CONI. Esso agisce in regime di diritto privato, ma è tenuto, nella negoziazione dei contratti con i terzi, ad applicare i principi generali di trasparenza e di non discriminazione in base alla nazionalità.

Per quanto attiene alle attività di sponsorizzazione, dal sito internet del Comitato (www.torino2006.orgrisultano previsti quattro livelli di sponsorizzazione: I Top Sponsor, partner mondiali del Movimento Olimpico; gli Sponsor Principali, aziende di primissimo rilievo nel panorama economico nazionale ed internazionale; gli Sponsor Ufficiali, aziende che attraverso la sponsorizzazione Olimpica attestano la loro leadership nel proprio mercato di riferimento e i Fornitori Ufficiali, aziende che utilizzano la sponsorizzazione Olimpica come garanzia della qualità dei propri prodotti e servizi.

Il Programma di Licensingdei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 consente la produzione, commercializzazione e promozione di alcune categorie di prodotti che recano i marchi Olimpici di esclusiva proprietà del TOROC: l'emblema ufficiale dei Giochi Olimpici di Torino 2006, l'emblema ufficiale dei Giochi Paralimpici Torino 2006 e l'emblema delle squadre olimpiche nazionali Italiane.

 

In tale programma le aziende licenziatarie, oltre ai propri canali distributivi, possono sfruttare opportunità commerciali che saranno attivate da TOROC stesso, quali la commercializzazione in punti vendita monomarca prima e durante i Giochi; la commercializzazione sull' online store di Torino 2006; la forniture di produzioni ad hoc per il comitato ed i partner. In base a quanto affermato nel suddetto sito ufficiale del Comitato, i  ricavi derivanti dal Programma di Licensingverranno impiegati per sostenere le attività del TOROC, per finanziare lo sport italiano e, attraverso il CIO, i Comitati Olimpici dei paesi più poveri. Il TOROC concederà l'uso dei marchi Olimpici per prodotti che rientrino nelle categorie merceologiche che sono state giudicate più coerenti con il concetto di Olimpiade e con l'immagine di Torino che si vuole trasmettere.

 

Quanto all’Agenzia per lo svolgimento dei giochi, si ricorda che essa è stataappositamente istituita dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285 (art. 2) “Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006””[7]con il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore. L'Agenzia è dunque l'ente incaricato della realizzazione degli interventi per lo svolgimento dei giochi olimpici ed ha la duplice funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutturenecessarie allo svolgimento della XX Olimpiade Invernale e di ente responsabile dell’attuazione del piano degli interventi approvato dal Governo Italiano.

 Gli articoli 2-6 e 8 della legge disciplinano le funzioni, l’ordinamento e il personale dell’Agenzia, mentre l’articolo 7 completa il quadro organizzativo, prevedendo l’istituzione del Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  cui sono assegnate funzioni di controllo e di accertamento sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti. Ulteriori precisazioni circa le funzioni dell’agenzia sono state introdotte, successivamente, con la legge n.48/2003, che ha modificato la legge n.285/2000[8].

Il Comitato Organizzatore e l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici sono pertanto due realtà distinte, con poteri e responsabilità differenti: da un lato il TOROC, il Comitato Organizzatore, organizza i Giochi con l’utilizzo di risorse private; dall'altro l'Agenzia, con i finanziamenti concessi dallo Stato, si impegna a realizzare gli impianti, le infrastrutture sportive e quelle viarie.

 

L’uso del simbolo olimpico e degli altri segni o riferimenti distintivi dei giochi olimpici è riservato anche ai soggetti che siano stati espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.

 

Per quanto concerne la pdl 5043, la disciplina della titolarità del simbolo olimpico è contemplata nel comma 3dell’articolo unico, che riproduce sostanzialmente le disposizioni del ddl sopra illustrate, con le seguenti eccezioni:

§      la titolarità esclusiva del simbolo e dei segni olimpici viene riservata esclusivamente al CIO e al TOROC (senza alcun riferimento all’Agenzia);

§      la possibilità di concedere l’uso del marchio e dei segni olimpici è altresì prevista per gli enti, le società e le persone (il ddl fa riferimento a “soggetti”) espressamente autorizzati con contratti scritti dal CIO o dal TOROC, laddove il ddl fa riferimento ad una autorizzazione in forma scritta con contratti scritti, stipulati e approvati dal CIO.

Il comma 2 dell’articolo 2 del ddl - sostanzialmente identico al comma 4, art. 1, della pdl - vieta la pubblicizzazione, la detenzione a fini commerciali, la vendita o comunque la messa in circolazione di prodotti o servizi che attraverso l’utilizzo di segni distintivi possano indurre in inganno il consumatore circa l’esistenza di una licenza o di una autorizzazione o di un’altra forma di associazione del prodotto o del servizio al CIO o ai Giochi olimpici (in luogo di tale ultimo richiamo ai giochi olimpici la pdl fa riferimento al TOROC).

Il comma 3, inserito in corso d’esame presso il Senato, impone un ulteriore divieto, relativo, in questo caso, allo svolgimento di qualsiasi attività di commercializzazione definita “parassita” («ambush marketing»).

Il comma stesso definisce come tale le attività svolte - con lo scopo di trarne profitti economici – in parallelo a quelle degli enti (sia economici che non) che sono autorizzate dai soggetti organizzatori delle olimpiadi.

L’espressione «ambush marketing», letteralmente "marketing parassita"viene usata in ambito sportive per indicare un fenomeno - che il CIO sta cercando di contrastare attraverso controlli più rigorosi - consistente nella connessione gratuita di una campagna promozionale a un evento. Si tratta in sostanza dello sfruttamento di un evento altrui da parte di qualcuno che intende promuoversi, come può essere, ad esempio, l’occupazione di quanti più spazi pubblicitari possibili durante una partita di calcio sulla cartellonistica, sia all'interno degli stadi (a bordo campo) che all’esterno, durante le trasmissioni televisive. L'effetto sugli spettatori sarà quello di identificare il marchio pubblicizzato con l'evento sportivo, senza che esista un contratto formale di sponsorizzazione. In tal modo sono danneggiati i veri sponsors dell’evento sportivo.

La proposta di legge AC 5043 non reca alcun riferimento alla suddetta pratica.

Il comma 4, art. 2, del ddl, fissa la durata dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, stabilendo, in proposito, che essi cessino i loro effetti  il 31 dicembre 2006. Tale limite temporale non riguarda peraltro il simbolo olimpico, già tutelato in via permanente dal citato Trattato di Nairobi e dalla relativa legge di ratifica, le cui disposizioni sono fatte salve.

La pdl AC 5043 disciplina la durata dei divieti in modo analogo al ddl, nel comma 5 dell’articolo unico.

 

La disciplina sanzionatoria

L’articolo 3 del ddl, modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato, prevede un sistema sanzionatorio a tutela del marchio olimpico.

Ai sensi del comma 1, la punizione prevista a carico di chi viola i divieti introdotti dal disegno di legge consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro[9] (il testo originario fissava solo il limite massimo di 100 mila euro).

L’entità massima della sanzione risulta superiore a quella prevista dalla proposta di legge, pari a 10 mila euro.

Il ddl governativo, come la proposta di legge, fa salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che l'art. 127 del citato D.Lgs n.30/2005 (Codice della proprietà industriale) introducendo sanzioni penali e amministrative a tutela dei marchi e degli altri diritti di proprietà industriale, ha riprodotto integralmente la formulazione dei previgenti artt. 88 e 89 della Legge Invenzioni (L. n.1127 del 1939). Come tali disposizioni, l’art. 127 non prevede la procedibilità d'ufficio per gli illeciti penali commessi, né l'applicazione di sanzioni detentive.

Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale[10], l’art. 127 punisce a titolo di delitto, con la multa fino a 1031,91 euro, la fabbricazione, la vendita, l’esposizione, lo sfruttamento industriale e l’introduzione nello Stato di prodotti in violazione dei diritti su marchi, segni distintivi ed altri diritti di proprietà industriale. E’ invece illecito punito con la sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro il fatto di indurre artificiosamente a credere un prodotto come protetto da brevetto o da marchio registrato; analoga sanzione amministrativa fino a 2065,83 euro punisce, invece, anche in assenza di danno a terzo, l’uso di un marchio la cui registrazione sia stata annullata, quando la causa di nullità comporta l’illiceità dell’uso del marchio o sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

 

Il comma 2, introdotto dal Senato, affida il compito di accertare le violazioni ai divieti previsti dal provvedimento in esame al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e all'autorità giudiziaria preposta per legge. Detti soggetti sono, inoltre, incaricati di provvedere al sequestro di tutto quanto venga prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione a tali divieti.

La pdl AC 5043, al comma 6, art. 1, assegna i suddetti compiti solo al Corpo della guardia di finanza e all’Arma dei carabinieri.

 

Infine, il comma 3 consente la proposizione di ulteriori azioni - previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218[11] - a tutela del simbolo olimpico e dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche con riferimento al citato «ambush marketing».

Tali azioni, sia di merito che cautelari, possono essere proposte - fermo restando quanto previsto dal comma 1 - da parte del CIO e degli enti economici e non economici (sia direttamente che tramite propri delegati) davanti alle sezioni specializzate in proprietà industriale del tribunale competente.

Si osserva, peraltro, con riferimento all’estensione della tutela alla fattispecie  del c.d. ambush marketing, letteralmente marketing parassita, come essa miri alla salvaguardia dei diritti commerciali e di esclusiva delle aziende legate da rapporti di partnership ufficiale con il marchio olimpico[12].

 

Disposizioni di tenore analogo a quelle del comma 3 in oggetto sono contemplate anche dal comma 8 della pdl, ad eccezione della mancata estensione della titolarità ad esperire le azioni agli enti economici e non, nonché dell’assenza del riferimento alla fattispecie dell’ambush marketing  e alla citata legge n.218/95.

 

 


Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N.  5686

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

 

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

il 2 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3248)

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

         

 

Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

 

             

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 3 marzo 2005

             

 

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela del simbolo olimpico).

      1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).

      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.

      3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

      4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

 

Art. 2.

(Titolarità del simbolo olimpico).

      1. L'uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.

      2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.

      3. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.

      4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

 

Art. 3.

(Sanzioni).

      1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

      2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri, nonché all'autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

      3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.

 

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N.  5043

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

NIGRA, OSVALDO NAPOLI, MERLO, CIMA,
GIANNI MANCUSO, CROSETTO, MORGANDO

¾¾¾¾

 

Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 1° giugno 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - Come condizione per l'assegnazione dei XX Giochi olimpici invernali a Torino, con lettera in data 31 luglio 1998 del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, il Governo italiano assunse verso il Comitato internazionale olimpico (CIO) una serie di obbligazioni tra le quali la seguente: «Si garantisce inoltre (omissis) che verrà emanata, in accordo con il CIO, una particolare regolamentazione per salvaguardare l'esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall'Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n 434».

      Lo Host City Contract, concluso, con il CIO, nel giugno del 1999, stabilisce, a sua volta, l'obbligazione del comune di Torino, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 (TOROC) di garantire che, a partire dal 31 dicembre 1999, sia il simbolo olimpico, sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici («olimpico», «olimpiadi», eccetera), beneficiassero di un'opportuna protezione in Italia. Mentre il simbolo olimpico (i cinque cerchi intrecciati) è coperto da opportuna registrazione, gli altri segni distintivi o riferimenti olimpici e in particolare i termini «olimpico» e «olimpiadi» non beneficiano di alcuna protezione e, in base alla normativa generale, non sono registrabili. Peraltro, il TOROC, sempre a norma delle disposizioni dello Host City Contract (paragrafo c) dell'articolo 46) ha l'obbligo di «garantire che nessun terzo non autorizzato associ il proprio marchio o i propri prodotti ai marchi olimpici inducendo il pubblico in inganno sull'esistenza di una licenza o di altra autorizzazione da parte del CIO, del TOROC o del CONI.

      Stante quanto sopra esposto, la città di Torino, il CONI e il TOROC sono inadempienti verso il CIO. Né risulta emanata alcuna specifica regolamentazione o altro provvedimento che possa considerarsi adempimento di quanto direttamente promesso nella lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri prima citata. A ciò si aggiunga che in relazione ai Giochi olimpici di Sidney, di Salt Lake City e di Atene i comitati organizzatori ed i Governi dei rispettivi Paesi ospiti hanno onorato gli impegni assunti. In particolare, una legislazione speciale è stata emanata in ciascuno dei Paesi ospiti dei predetti Giochi, oltre che nel Regno Unito. Si allega la traduzione della regolamentazione speciale greca, che costituisce il precedente più significativo poiché legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea, emanata nella vigenza della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, recepita con decreto legislativo n. 480 del 1992.

      Il CIO, basandosi sulle disposizioni dello Host City Contract, chiede regolarmente al TOROC di intervenire per impedire l'uso di termini come «olimpico», «olimpiadi», eccetera, da parte di terzi, dando per scontata l'esistenza di una normativa che permetta la protezione di tali termini.

      In relazione a quanto esposto, si raccomanda vivamente un intervento legislativo affinché venga dato seguito a quanto promesso nella lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri richiamata, in termini quanto più vicini possibile alla normativa greca allegata. A questo fine, data anche l'urgenza, è stata redatta la presente proposta di legge, che reca norme specifiche per la situazione dei futuri Giochi olimpici invernali di Torino. Se l'iniziativa sarà condivisa, saremo a disposizione per ogni chiarimento e giustificazione dei contenuti del progetto di legge nonché per ogni opportuna «negoziazione» nelle opportune sedi.

 

 


Allegato

 

 

TRADUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE GRECA IN FORMA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 2598 DEL 1998

 

Articolo 3.

(Protezione dei marchi olimpici e segni distintivi).

 

        1. Il simbolo olimpico, come descritto nell'allegato al Trattato di Nairobi, ratificato dalla legge n. 1347/1983, i termini «Olympic» («Olimpico»), «Olimpiad» («Olimpiade») ed il motto olimpico («Citius-Altius-Fortius»), sia in greco sia in tutte le lingue straniere, saranno protetti come emblemi e segni distintivi del Comitato Olimpico Greco in conformità alle condizioni della legge n. 2239/1994.

        2. Il simbolo olimpico, i termini, il motto, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 di questo articolo si hanno per automaticamente registrati presso il competente dipartimento del Ministero del commercio, senza che sia richiesto il preventivo esame del rispetto dei requisiti per la loro registrazione.

        3. L'emblema e la mascotte del Comitato Organizzativo per i Giochi Olimpici-Atene 2004 beneficeranno della protezione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

        4. Il Comitato Olimpico Ellenico ed il Comitato Organizzativo per i Giochi Olimpici-Atene 2004 saranno i soli organi legittimati ad esercitare i diritti che derivano dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'uso dei termini «Cultural Olympiad» («Olimpiade Culturale») e «Cultural Olympic Games» («Giochi Culturali Olimpici») sarà ammesso dopo la concessione di una speciale licenza da parte del Ministero della cultura di concerto con il Comitato Olimpico Greco.

        5. Gli emblemi, i simboli ed i segni distintivi indicati nella presente legge beneficeranno della tutela sia nella classe di beni e prodotti sia nella classe dei servizi.

        6. La tutela degli emblemi e dei simboli indicati in questo articolo sarà continua e ininterrotta.

        7. La tutela apprestata dal presente articolo si estenderà anche al nome (alla ragione sociale) e alla denominazione sociale (distinctive title) della società indicata dall'articolo 2 della presente legge (cioè Comitato Organizzativo dei Giochi), alla ragione sociale e alla denominazione sociale (distinctive title) delle società controllate, inclusi, ma non solo, i termini «Athens 2004» («Atene 2004»), «Olympic Games-Athens 2004» («Giochi Olimpici-Atene 2004»), «2004 Olympic Games» («Giochi Olimpici 2004»), «Olympic Games-Greece» («Giochi Olimpici-Grecia») e qualsiasi altro relativo termine in greco o in qualsiasi altra lingua straniera. Il relativo divieto si estenderà anche all'uso di questi termini su INTERNET.

        8. La Lotteria Olimpica indicata nel comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 2433/1966 (Gazzetta Ufficiale A' 180) potrà anche essere organizzata in forma elettronica o elettromeccanica.

        9. A) Tutti i «simboli e segni distintivi» tutelati e previsti nei commi 1-7 del presente articolo saranno considerati «simboli e segni distintivi olimpici». Per decisione congiunta del Ministero della cultura e del Ministero della giustizia, pubblicata sulla Gazzetta Governativa, altri relativi simboli e segni distintivi potranno beneficiare della speciale tutela prevista per i simboli ed i segni distintivi olimpici. I simboli ed i segni distintivi olimpici sono altresì tutelati dalla vigente legislazione ed, in particolare, dalla legge n. 2239/1994 «Sui Marchi» [Gazzetta Governativa 152.1], salvo che non sia di seguito diversamente disposto.

            B) Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 2239/1994, la legittimità di qualsiasi uso in qualsiasi forma dei simboli olimpici e dei segni distintivi, in particolare attraverso la riproduzione, apposizione e la rappresentazione dei prodotti medesimi potrà essere attestata e comprovata esclusivamente da un accordo avente forma scritta stipulato tra l'utilizzatore ed il Comitato organizzativo per i Giochi olimpici, Atene 2004 S.A. (di seguito indicato come «la Società»), registrato presso il competente ufficio tributario, ovvero mediante documenti conformi alla normativa fiscale (in relazione ai quali è stata emessa fattura dall'utilizzatore) che devono essere sottoscritti dalla società. In assenza di documenti come quelli sopra indicati, non è ammessa prova relativa alla legittimità dell'uso dei simboli e dei segni distintivi olimpici o relativa all'autenticità e all'origine legittima dei prodotti, nonostante il diverso accordo di utilizzare strumenti scritti che non soddisfano le condizioni previste dalla legge.

            C) Qualsiasi azione in sede civile per inibire l'uso e/o per ottenere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 2239/1994, potrà essere esperita davanti alla Corte nella cui circoscrizione ha sede legale la società. Per ciascun accertato utilizzo non autorizzato (illegittimo) dei simboli e dei segni distintivi olimpici, la Corte ordinerà sempre al convenuto di pagare una somma non inferiore a 300.000 dracme (GRD 300.000) a titolo di risarcimento del danno morale subito dall'attore.

            D) Le questioni di inibitoria per la tutela dei simboli e dei segni distintivi olimpici saranno in ogni caso trattate dalla Corte di primo grado in composizione monocratica. Le decisioni di inibitoria potranno essere in ogni caso appellate presso la Corte nella cui circoscrizione ha sede la società. Le disposizioni dell'articolo 693, articolo 715, comma 5, ed articolo 729, comma 5, del codice di procedura civile non saranno applicabili.

            E) Chiunque privo dei documenti sopra indicati alla lettera B) del presente comma faccia comunque uso dei simboli olimpici e dei segni distintivi, in particolare attraverso la riproduzione, apposizione o la rappresentazione sui prodotti, soggiace alla pena di un minimo di 3 mesi di reclusione e ad una multa non inferiore a 200.000 dracme (GRD 200.000). I reati saranno ritenuti delicto in flagrante e saranno trattati dalla competente Corte in composizione monocratica. La procedura applicata sarà in ogni caso quella prevista agli articoli 418 e seguenti del codice di procedura penale ed i prodotti saranno sequestrati e confiscati, a prescindere dalla condanna dell'imputato.

        10. Le istanze per la inibizione dell'uso o per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 19 della legge n. 146/1914 («Sulla concorrenza sleale») relative alla protezione dei simboli e dei segni distintivi olimpici indicati nel presente articolo saranno precluse dopo un periodo di due (2) anni dalla data in cui l'istante ha avuto conoscenza del fatto illecito e dell'autore dell'illecito, ed in ogni caso trascorsi cinque anni dal fatto illecito; e ogni azione prevista dalla legge n. 146 del 1914 o connessa con un'azione prevista dalla legge n. 2239/1994 («Sui Marchi») sarà esaminata, a prescindere dal valore, dalla Corte in composizione monocratica, secondo la procedura indicata agli articoli 663 e seguenti del codice di procedura civile. Le azioni dovranno essere esaminate entro due (2) mesi e la notifica all'altra parte dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. L'udienza potrà essere aggiornata per eccezionali motivi solamente una volta e la nuova udienza dovrà fissata entro un mese. La decisione dovrà essere emessa entro tre mesi dalla data dell'udienza e sarà provvisoriamente esecutiva, e la sua provvisoria esecutorietà non è soggetta a gravame. Le richieste di inibitoria relative alle istanze di cui al presente comma dovranno essere esaminate entro 20 giorni dal deposito e la decisione dovrà essere resa entro un mese. L'udienza potrà essere aggiornata per eccezionali motivi solamente una volta e la nuova udienza dovrà fissata entro dieci giorni.

        11. La speciale tutela apprestata ai simboli ed ai segni distintivi olimpici ai sensi del presente articolo sarà estesa ai marchi dei «Giochi Paralimpici», al motto dei Giochi paralimpici (Mind, Body, Spirit») e ai termini «Paralimpico», «Paralimpiade», «Giochi Paralimpici 2004», «Paralimpici 2004», «Atene 2004 Giochi Paralimpici», «Atene 2004 Paralimpici», «Giochi Paralimpici-Grecia» e a qualsiasi altra simile espressione in greco o in qualsiasi altra lingua straniera, nonché agli emblemi, marchi, mascotte dei Giochi Paralimpici 2004. Le disposizioni del comma 10 del presente articolo relativo alle regole procedurali ed alle questioni relative alle decadenze e preclusioni, si applicano mutatis mutandis nel caso di azioni che coinvolgano i simboli ed i segni distintivi paralimpici


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

      1. In attuazione di quanto stabilito dal trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983, reso esecutivo con legge 24 luglio 1985, n. 434, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il simbolo olimpico, come definito nell'allegato del citato trattato di Nairobi, non può costituire oggetto di registrazione come marchio né isolatamente né assieme ad altri elementi per qualsiasi classe di prodotti o di servizi a nome di soggetti diversi dal Comitato internazionale olimpico (CIO), dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Eventuali registrazioni effettuate in violazione del divieto stabilito dal presente comma sono nulle a tutti gli effetti di legge.

      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai segni costituiti da o comprendenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» sia in lingua italiana che in lingue straniere, ovvero l'emblema della torcia olimpica e il motto olimpico «Citius, Altius, Fortius», nonché all'espressione «Torino 2006», alla mascotte e agli altri simboli o emblemi dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, tenuto conto dell'alto significato simbolico dei medesimi e della loro attitudine a richiamare il simbolo olimpico e i relativi eventi sportivi e, in particolare, i citati XX Giochi olimpici invernali Torino 2006.

      3. L'uso come marchio o come altro segno distintivo, ai fini commerciali, del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o comprendenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico e degli altri simboli o segni elencati al comma 2 è riservato esclusivamente al CIO e al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, fatti comunque salvi eventuali diversi ed autonomi titoli di protezione, nonché agli enti, alle società o alle persone, dal medesimo CIO o dal Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 espressamente autorizzati con appositi contratti scritti. Ai fini di cui al presente comma, non è ammesso atto diverso dall'autorizzazione da parte del CIO o del citato Comitato.

      4. È altresì vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o servizio e il CIO o il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006.

      5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono permanenti per quanto riguarda l'uso del simbolo olimpico; per quanto riguarda gli altri segni elencati ai medesimi commi, i divieti si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006.

      6. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri, i quali provvedono, altresì, al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

      7. Ai responsabili delle violazioni individuati ai sensi del comma 6, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla legislazione vigente.

      8. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il CIO, direttamente o a mezzo di propri delegati, può proporre a protezione del simbolo olimpico o dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» e il motto olimpico ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente.

 


Iter al Senato

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

                               XIV LEGISLATURA                           

N. 3248

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. – Nei mesi di febbraio e marzo del 2006 si svolgerà, a Torino, la XX edizione dei Giochi olimpici invernali. La realizzazione di un evento così importante, che torna in Italia dopo l’edizione di Cortina del 1956, costituisce un’occasione irripetibile di rilancio e di proiezione sul palcoscenico internazionale dell’immagine e dello sport italiani.

    Tra gli effetti più significativi attesi dall’evento si segnalano, senz’altro, le ripercussioni positive che le Olimpiadi produrranno sotto il profilo economico e di sviluppo, nonché sotto il profilo della riqualificazione territoriale per le comunità locali coinvolte.

    Il disegno di legge proposto si inserisce in questa prospettiva e si rende necessario al fine di adempiere ad un impegno politico assunto dal Governo italiano, con lettera del Presidente del Consiglio pro-tempore in data 31 luglio 1998, nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), quale condizione per l’assegnazione dei XX Giochi olimpici invernali a Torino. In particolare, tra le obbligazioni assunte verso il CIO c’è l’emanazione, in accordo con il medesimo, di «una particolare regolamentazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall’Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n. 434».

    Tale assunzione di obbligazione è rituale, in quanto sempre richiesta dal CIO al Governo del Paese ospite dei giochi, come condizione per l’assegnazione dei Giochi stessi. Segnatamente, l’Host City Contract (HCC), concluso con il CIO nel giugno del 1999 a Seoul, stabilisce l’obbligazione del comune di Torino, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) di garantire che a partire dal 31 dicembre 1999, sia il simbolo olimpico sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici beneficino di opportuna protezione in Italia.

    Invero, il rischio di uso improprio o illegittimo da parte di terzi non legittimati è esponenzialmente più elevato durante il periodo in cui si tengono le manifestazioni ed i Giochi olimpici. In questo senso, può dunque ritenersi che il Comitato organizzatore dei Giochi non è portatore di interessi propri, ma ha l’obbligazione contrattuale di gestire la tutela della proprietà intellettuale olimpica, in relazione ai Giochi di Torino 2006, nell’interesse del CIO che ne è l’esclusivo titolare.

    In sostanza, il TOROC, ai sensi del medesimo accordo, ha l’obbligazione di garantire che nessun terzo non autorizzato associ il proprio marchio o i propri prodotti ai marchi olimpici, inducendo il pubblico in inganno sull’esistenza di una licenza o altra autorizzazione da parte del CIO, del TOROC o del CONI.

    Pertanto, il provvedimento è finalizzato a garantire che gli aspetti economici legati all’utilizzo del simbolo olimpico e delle parole ad esso connesse (Olimpico, Olimpiadi e Giochi olimpici) in occasione dell’evento olimpico invernale siano riconducibili esclusivamente al CIO e, per effetto dell’Host City Contract, al TOROC o, comunque, agli enti o persone vincolate al CIO da specifici strumenti negoziali.

    La tutela richiesta è essenziale contro i comportamenti dei cosiddetti «pirati» che, attraverso l’uso del qualificativo «olimpico» o espressioni simili rappresenta, falsamente o fallacemente, un’inesistente associazione con i Giochi o con il Movimento olimpico, con ciò ottenendo un indebito vantaggio economico e diluendo o distruggendo il valore commerciale del patrimonio di proprietà intellettuale collegata con il CIO e il Movimento olimpico. È, infatti, evidente che la sponsorizzazione olimpica, attraverso la quale il Movimento olimpico monetizza tale patrimonio e, quindi, la sopravvivenza economica dei Giochi olimpici, trova il suo essenziale presupposto nell’esclusività dell’associazione tra lo sponsor e il Movimento olimpico e la concreta possibilità giuridica di proteggere prontamente ed efficacemente tale esclusività

    Sotto il profilo giuridico, l’intervento legislativo si rende necessario al fine di derogare, seppure temporaneamente (e cioè fino al 31 dicembre 2006) alla normativa vigente in materia.

    Infatti, il simbolo olimpico (i cinque cerchi intrecciati) è già coperto da opportuna tutela (secondo le disposizioni contenute nel trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434), mentre gli altri segni distintivi o riferimenti olimpici e, in particolare, i termini «olimpico» e «olimpiade», non beneficiano di alcuna protezione e, in base alla disciplina generale (testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 24 giugno 1942, n. 929) non sono registrabili. Sul punto va evidenziato che oramai è prassi normativa consolidata in altri Stati quella di emanare speciali leggi di protezione dei simboli olimpici. È il caso del Regno Unito e della Grecia, che hanno previsto la necessità di proteggere con specifiche e più severe disposizioni i simboli olimpici. Con particolare riguardo ai recenti Giochi olimpici di Atene, la legislazione speciale ha previsto:

        –  il simbolo olimpico, come descritto nell’allegato al trattato di Nairobi, i termini «olimpico» e «olimpiade» ed il motto olimpico protetti come emblemi e segni distintivi del Comitato olimpico greco e automaticamente registrati presso il competente dipartimento del Ministero del commercio;

        – il Comitato olimpico ellenico e il Comitato organizzatore per i Giochi olimpici – Atene 2004 i soli organi legittimati ad esercitare i diritti che derivano dalla registrazione.

    Il disegno di legge si compone di tre articoli.

    L’articolo 1 stabilisce l’ambito della tutela.

    In particolare, il comma 1 ribadisce il principio secondo cui il simbolo olimpico (i cinque cerchi) quale definito nel trattato di Nairobi non può costituire oggetto di registrazione come marchio a nome di soggetti diversi dal CIO, se non previa autorizzazione scritta del medesimo Comitato.

    Il comma 2 estende tale divieto ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, comunque, possono indicare un collegamento con le manifestazioni olimpiche.

    Il comma 3 specifica che il divieto si applica, in ogni caso, alle parole «olimpico» o «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

    Il comma 4 sancisce la nullità delle registrazioni effettuate in violazione della legge.

    L’articolo 2 attribuisce la titolarità del simbolo olimpico

    In particolare, il comma 1, prevede che l’uso del simbolo e dei segni individuati all’articolo 1, sia riservato esclusivamente al CONI ed al TOROC, richiamando, per quest’ultimo, le disposizioni di cui al contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 (cosiddetto Host City Contract), nonché ai soggetti espressamente autorizzati per effetto di contratti stipulati o approvati dal CIO.

    Il comma 2 pone il divieto, quale necessaria conseguenza di quanto previsto nel comma 1, di pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti e servizi utilizzando segni distintivi che possano trarre in inganno il consumatore sulla esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o servizio e il CIO.

    Il comma 3 definisce la durata dei divieti contenuti nella legge (fino al 31 dicembre 2006).

    Tale disposizione che, sostanzialmente, associa la particolare disciplina prevista dalla legge alla effettiva organizzazione e realizzazione dei Giochi olimpici invernali, si rende necessaria al fine di giustificare la protezione rispetto a parole che, secondo i princìpi generali del nostro ordinamento giuridico, non sono assoggettabili ad una tutela specifica. Il limite temporale è importante al fine di considerare che il rischio di trattamenti sperequativi nei confronti di (titolari di) altri segni appare molto circoscritta.

    L’articolo 3 prevede il sistema sanzionatorio a tutela del marchio olimpico.

    In particolare, il comma 1 sancisce la sanzione amministrativa fino a euro 100.000.

    Il comma 2 rinvia ai diritti ed alle azioni comunque previste dalla legge vigente a favore del CIO.

    Si specifica, infine, che l’attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né della finanza pubblica, e pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica.


Analisi tecnico-normativa

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo

        La presentazione del disegno di legge è resa necessaria al fine di estendere la tutela giuridica già prevista a favore del simbolo olimpico dal trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti a richiamare il simbolo olimpico, con particolare riguardo alle parole «olimpico» e «olimpiadi», in deroga alla normativa vigente che non consente la registrazione a fini commerciali dei termini generici o di interesse pubblico (testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929)

        La deroga è giustificata dalla eccezionalità dell’evento al quale è connessa, e cioè la realizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e dalla temporaneità della sua efficacia prevista nell’ambito stesso del provvedimento (31 dicembre 2006).

        D’altra parte, il provvedimento è adottato in attuazione dell’impegno politico assunto dal Governo italiano in occasione dell’assegnazione dei Giochi olimpici invernali da parte del CIO e del contratto sottoscritto dal medesimo CIO, dal CONI, dal TOROC e dal comune di Torino a Seoul il 19 giugno 1999.

 

b)  Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

        Il presente disegno di legge incide sulla disciplina generale della tutela del marchio di impresa, contenuta nel testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, tra gli altri, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi e gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

        D’altra parte, con particolare riguardo al simbolo olimpico, il trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, stabilisce che ogni Stato parte al trattato medesimo ha l’obbligo di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l’uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del CIO stesso.

 

c)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        L’intervento incide sul diritto interno che risulta sostanzialmente conforme alla disciplina comunitaria (vedi direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa).

 

d)  Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie con quelle a statuto speciale.

 

e)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

        Il presente disegno di legge non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull’assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali in relazione a processi di trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

 

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Il disegno di legge in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

 

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti sia nelle premesse sia nel testo del disegno di legge in esame.

 

 

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Con il presente disegno di legge non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modifiche a disposizioni vigenti.

 

d)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Nessuna delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame ha effetti abrogativi.

 

 

3. Ulteriori elementi

a)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

        Non risultano decisioni della Corte costituzionale, giudizi di costituzionalità attualmente pendenti riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quelle del provvedimento de quo.

 

b)  Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all’esame del Parlamento.

 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Tutela del simbolo olimpico)

    1. Il simbolo olimpico, definito nell’allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).

    2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.

    3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

    4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

 

Art. 2.

(Titolarità del simbolo olimpico)

    1. L’uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all’articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell’impresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006 (TOROC), di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.

    2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull’esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.

    3. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

 

 

Art. 3.

(Sanzioni)

    1. Il responsabile delle violazioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 100.000, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazone vigente.

    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO ha il diritto di esercitare, a protezione del simbolo olimpico e dei segni di cui all’articolo 1, comma 2, tutte le pertinenti azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente.

 

 


Esame in sede referente

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª

martedì 15 febbraio 2005

242ª Seduta 

Presidenza del Presidente

PONTONE

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali " Torino 2006 "

(Esame e rinvio)

 

      Il relatore DE RIGO (FI) illustra il disegno di legge in esame, sottolineando come esso  preveda alcune misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali " Torino 2006 ". Tale provvedimento si è reso necessario al fine di estendere la tutela giuridica, già prevista a favore del simbolo olimpico dal Trattato di Nairobi del 26 settembre 1981 (ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434), anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti a richiamare il simbolo olimpico, con particolare riguardo alle parole "olimpico" e "olimpiadi", in deroga alla normativa vigente, che non consente la registrazione a fini commerciali dei termini generici o di interesse pubblico.

            Occorre infatti ricordare, prosegue il relatore, che il Comitato olimpico internazionale (CIO) richiede ritualmente, ai Paesi ospiti dei giochi olimpici,  l’assunzione dell’obbligo di predisporre una specifica regolamentazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per prevenirne ogni sfruttamento illecito. Diversamente, qualora il Paese ospite non disponesse di un’efficace forma di tutela, la possibilità di finanziare tali manifestazioni attraverso il ricorso a contratti di sponsorizzazione resterebbe fortemente compromessa, in quanto diverrebbe impossibile tutelare il rapporto di esclusiva che viene a determinarsi tra lo sponsor ed il Movimento olimpico. Fa inoltre presente che, sul punto, il Governo italiano aveva già assunto un preciso impegno politico in occasione dell’assegnazione dei Giochi olimpici invernali da parte del CIO e del contratto sottoscritto dal medesimo CIO, dal CONI, dal Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e dal comune di Torino a Seoul il 19 giugno 1999.

            Con riguardo alla citata disciplina generale prevista in materia di marchi, osserva che la deroga introdotta dal disegno di legge in esame appare comunque da riconnettersi all’eccezionalità dell’evento ed alla temporaneità della sua efficacia prevista nell’ambito stesso del provvedimento (31 dicembre 2006).

            In particolare, il disegno di legge si compone di tre articoli, dei quali l’articolo 1 definisce l’ambito e l’estensione della tutela giuridica, chiarendo che il simbolo olimpico non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del CIO e che tale divieto è esteso anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il terzo comma risulta ancor più preciso, ricomprendendo le parole "olimpico" ed "olimpiade" in qualsiasi desinenza, mentre il quarto comma prevede la nullità delle registrazioni non conformi.

            L’articolo 2 prevede che l’uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all’articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell’impresa, è riservato esclusivamente al CONI ed al TOROC, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO. Al comma 2 è previsto il divieto di pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull’esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici, mentre il comma 3 definisce temporalmente l’operatività dei divieti previsti nel disegno di legge, circoscrivendola alla data del 31 dicembre 2006.

            L’articolo 3, infine, definisce  il sistema sanzionatorio applicabile a tutela del marchio olimpico.

            Non essendovi richieste di intervento in discussione generale il presidente PONTONE dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani alle ore 15,30.

            Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 


Esame in sede deliberante

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª) 

mercoledì 2 marzo 2005

246ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

PONTONE 

 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Cota e  Dell'Elce. 

            La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali " Torino 2006 "

(Discussione e approvazione con modificazioni)

 

            Il presidente PONTONE, tenuto conto della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), propone di dare per acquisito il lavoro già svolto in sede referente e di riprendere la discussione nella nuova sede, cominciando dall'esame degli emendamenti presentati.

 

            La Commissione conviene.

 

      Il relatore DE RIGO (FI) illustra quindi l'emendamento 2.1 che recepisce un'osservazione formulata dalla 1^ Commissione inserendo l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici tra gli enti ai quali è riservato l'uso del simbolo olimpionico, ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Precisa al riguardo che l'Agenzia è l'ente incaricato della realizzazione del piano degli interventi previsti dalla legge n. 285 del 2000. Per lo svolgimento dei giochi olimpici ed ha funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture.

Illustra successivamente l'emendamento 3.2, presentato per adeguare l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3 al parere della Commissione giustizia.

 

            Il senatore CHIUSOLI (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti 2.2 e 3.1.

 

            Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.1 e 3.2, testé illustrati dal senatore Chiusoli.

 

            Il relatore DE RIGO (FI) esprime parere favorevole su tali emendamenti. Osserva che, sulla base del ruolo che si è inteso assegnare alle sponsorizzazioni come strumento di finanziamento dei giochi olimpici, anche mediante strumenti giuridici come lo stesso Trattato di Nairobi, il contenuto di tali emendamenti appare condivisibile.

 

            Il sottosegretario COTA esprime parere conforme a quello del relatore.

 

            Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, non essendo stati presentati emendamenti, viene posto ai voti l'articolo 1 che risulta approvato all'unanimità.

 

            Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2: l'emendamento 2.1 e successivamente l'emendamento 2.2 vengono separatamente posti ai voti ed approvati.

 

            L'articolo 2, nel testo modificato, viene quindi approvato all'unanimità.

 

            Sono successivamente messi in votazione gli emendamenti all'articolo 3.

 

            Con distinte votazioni gli emendamenti 3.2 e 3.1 sono posti ai voti ed approvati.

 

            E' approvato quindi all'unanimità l'articolo 3 nel testo modificato.

            Interviene per dichiarazione di voto finale il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) , preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo in quanto il disegno di legge in titolo appare assolutamente necessario per tutelare l'utilizzo del simbolo olimpionico da forme di illecito sfruttamento, preservando, al contempo, la possibilità di ottenere finanziamenti attraverso contratti di sponsorizzazione in esclusiva.

            Il senatore CHIUSOLI (DS-U) si associa alle considerazioni del senatore Bastianoni, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

            Il senatore LAURO (Misto-CdL) preannuncia voto favorevole.

            Il senatore MUGNAI (AN) preannuncia voto favorevole esprimendo apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in titolo, che consentirà di apprestare una tutela più rapida ed efficace a presidio del simbolo olimpionico.

            La Commissione approva, infine, il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni introdotte, autorizzando inoltre il relatore al coordinamento formale del testo.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3248

 

Articolo 2

 

2.1

IL RELATORE

            Al comma 1, dopo la parola: "(TOROC)" aggiungere le seguenti: "e all’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi invernali – Torino 2006".

 

2.2

CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, BASTIANONI

             Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. E’ vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita ("ambush marketing"), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell’evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico".

 

Articolo 3

3.2

IL RELATORE

            Al comma 1, dopo le parole. "sanzione amministrativa" inserire le seguenti: "da euro 1000".

 

3.1

CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, BASTIANONI

            Sostituire il comma 2 con i seguenti: "2. L’accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all’Arma dei carabinieri, nonchè all’autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono, altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

            3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico o dei segni costituiti da o contenenti le parole "Olimpico", "Olimpiadi" e "Giochi olimpici" o il motto olimpico anche da attività di  commercializzazione parassita ("ambush marketing") ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218."

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI ()

Sottocommissione per i pareri

martedi’ 22 febbraio 2005

220ª seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Saporito.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Il presidente FALCIER (FI) riferisce che il relatore designato, senatore Scarabosio, ha predisposto sul disegno di legge in titolo un parere favorevole, con il quale si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Torino 2006 tra gli enti cui è riservato l'uso del simbolo olimpico di cui all'articolo 2, comma 1, in quanto ente attuatore di tutti i progetti e delle infrastrutture occorrenti per la realizzazione dei giochi.

 

La Sottocommissione concorda con il parere predisposto dal relatore.


AFFARI COSTITUZIONALI ()

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 2 marzo 2005

222ª seduta

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBO'

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali " Torino 2006 "

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3248. Si sofferma, in primo luogo sull’emendamento 2.1, che recepisce un’osservazione formulata nel parere reso sul testo del disegno di legge. Quanto ai successivi due emendamenti, l’uno prevede il divieto di attività cosiddetta di commercializzazione parassita, l’altro è volto a rafforzare la disciplina sanzionatoria prevista dal disegno di legge.

 

Interviene il senatore VILLONE (DS-U) chiedendo se tale rafforzamento, ad avviso del relatore, presenti caratteristiche di ragionevolezza.

 

Dopo aver osservato come tale proposta emendativa sia, a suo avviso, ragionevole, il relatore SCARABOSIO (FI) propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

 

La Sottocommissione concorda.

 

La seduta termina alle ore 15,20.

 

 


GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 22 febbraio 2005

138a Seduta

 

 

 

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge e il provvedimento deferiti:

 

 

 

alla 10a Commissione:

 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali "Torino 2006": parere di nulla osta con osservazioni e condizione;

 

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì  2 marzo 2005

139a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 10a Commissione:

 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006": parere di nulla osta su emendamenti;

 

 


ISTRUZIONE ()

Sottocommissione per i pareri

martedi' 15 febbraio 2005

68ª Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 10ª Commissione:

 

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006": parere favorevole.

 

 

 

 

 




[1]    Ci si riferisce al “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati”, di cui al regio decreto 24 giugno 1942, n. 929, le cui disposizioni sono ora confluite nel Capo II, sezione I, del “Codice della proprietà industriale” - di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, adottato ai sensi dell’articolo 15 della legge n.273/02 – entrato in vigore il 19 marzo 2005 (Cfr.oltre).

[2]    In entrambe le relazioni di accompagnamento si evidenzia, in particolare, come tra le obbligazioni assunte verso il Comitato Olimpico Internazionale  vi sia l’emanazione, in accordo con il medesimo, di «una particolare regolamentazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall’Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n. 434». Segnatamente, l’Host City Contract (HCC), concluso con il CIO nel giugno del 1999 a Seoul, stabilisce l’obbligazione del comune di Torino, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) di garantire che a partire dal 31 dicembre 1999, sia il simbolo olimpico sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici beneficino di opportuna protezione in Italia.

[3]    Si ricorda che il legislatore comunitario è intervenuto in modo significativo nella disciplina del marchio attraverso la direttiva 89/104/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1998, recante “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa”, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.480”.

[4]    Si ricorda come disposizioni in materia di marchio d’impresa siano altresì rinvenibili negli artt.2569 e ss. del codice civile.

[5]    La disciplina in materia di marchio d’impresa è ora contenuta nel Capo II, sezione I, del “Codice della proprietà industriale” - di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, adottato ai sensi dell’articolo 15 della legge n.273/02 – entrato in vigore il 19 marzo 2005. In base a tale normativa, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, tra gli altri, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi (art.13), gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi, e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (art.10) (cfr. oltre).

[6]    Il simbolo olimpico, descritto in allegato al Trattato, consiste in cinque cerchi intrecciati: blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in questo ordine da sinistra a destra. Il simbolo consiste dei soli cerchi olimpici, siano essi raffigurati in un unico colore o in colori differenti.

[7]    La legge n..285/2000, che ha dettato disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati, è stata successivamente integrata e modificata dalla legge 26 marzo 2003, n. 48 “Modifiche ed integrazioni alla L. 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006.

[8]    Per un approfondimento della questione si rinvia al dossier “ Progetti di legge” n. 350/2003, predisposto dal Servizio studi in occasione dell’esame , presso la Camera dei deputati, del DDL AC 3672 recante modifica alla legge 285/2000.

[9]    Si ricorda che l’art. 10 della legge 689/1981, che reca i principi generali in materia di sanzione amministrativa pecuniaria, prevede che tale sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro (escluse le sanzioni proporzionali). Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il limite massimo per ogni violazione non può essere superiore di dieci volte di quello minimo.

[10]   Si tratta della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a 2.065 euro, previste per la contraffazione, l’alterazione e l’uso dei marchi registrati (art. 473 c.p.); della reclusione fino a 2 anni e della multa fino a a 2.065 euro per l’introduzione e la commercializzazione di opere o prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.); della reclusione fino ad 1 anno e della multa fino a 1.032 euro per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (ma non contraffatti), ma che possono indurre in inganno il compratore (art. 517 c.p.).

A tale ultimo riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 10, del decreto legge n.35/05, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, attualmente all’esame in prima lettura del Senato, ha elevato la multa prevista per il reato di cui al citato art. 517 c.p. portandola ad un massimo di ventimila euro.

[11]   Legge 31 maggio 1995, n. 218 recante “ Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. La legge, come si legge all’art. 1, provvede alla determinazione dell’ambito della giurisdizione italiana, stabilisce i criteri di individuazione del diritto applicabile e  disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

[12]   Si pensi ai casi, del resto già verificatisi in passato, di atleti che durante le gare olimpiche mostrano prodotti recanti un marchio di uno sponsor personale, nonostante la presenza di un’azienda, in rapporti di sponsorizzazione-partnership ufficiale con l’Olimpiade, che commercializza prodotti identici.