XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale - A.C. 6145
Serie: Progetti di legge    Numero: 844
Data: 06/12/05
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6145/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale

A.C. 6145

 

n. 844

 


xiv legislatura

6 dicembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

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File: ES0440.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      La Corte penale internazionale  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  11

Progetto di legge

§      A.C. 6145, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002  15

Normativa di riferimento

§      L. 12 luglio 1999 n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998 (stralci)81

Documentazione

§      Stato delle ratifiche dell’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale Internazionale  87

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

6145

Titolo dell’Accordo

Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali; diritto internazionale

Firma dell’Accordo

New York, 10 settembre 2002

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

20 ottobre 2005

§          annuncio

21 ottobre 2005

§          assegnazione

8 novembre 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI e XI

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

La Corte penale internazionale

La Corte penale internazionale è un’istituzione permanente che può esercitare la giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale.

In base allo Statuto, adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 1° luglio 2002 [1], la Corte può:

·         giudicare singoli individui accusati di genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra;

·         emettere sentenze di condanna alla reclusione fino a trenta anni o anche di ergastolo (in questo caso sulla base dell’estrema gravità del crimine e della situazione personale del condannato);

·         esercitare la sua giurisdizione in modo complementare rispetto a quella degli Stati.

 

La Corte può giudicare solo i crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto ed ha, inizialmente, competenza sui cosiddetti core-crimes ossia sul genocidio, sui crimini contro l’umanità e di guerra.

La Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale anche sul crimine di aggressione, ma solo successivamente all’adozione della disposizione che, in accordo con le relative norme della Carta dell’ONU, definirà il crimine stesso, stabilendone le condizioni di perseguibilità. Tale definizione dovrebbe essere adottata con la Conferenza di revisione dello Statuto, la prima delle quali si prevede dopo almeno sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

La Corte è poi competente per la perseguibilità di una serie di reati contro l’amministrazione della giustizia come la falsa testimonianza resa innanzi alla stessa Corte, la subornazione di testimoni, la presentazione volontaria di prove false, l’intimidazione o la ritorsione, la corruzione attiva o passiva nei confronti di un funzionario della Corte.

 

Uno dei principi fondamentali previsti dallo Statuto è la complementarità della giurisdizione della Corte penale internazionale rispetto a quelle degli Stati parte. In ragione di tale principio, gli Stati parte si impegnano ad inserire nei rispettivi ordinamenti nazionali le norme incriminatrici di cui all’art. 5 dello Statuto precisando la giurisdizione anche della Corte per la cognizione delle stesse [2].

La Corte, pertanto, potrà procedere per uno dei crimini indicati nello Statuto soltanto se per tale fatto gli Stati che avrebbero giurisdizione primaria non procedano, ovvero abbiano proceduto in maniera negligente.

L’articolo 20 dello Statuto sancisce il basilare principio del ne bis in idem in ordine ai reati perseguiti dalla Corte, prevedendo altresì l’eccezione di una giurisdizione concorrente in caso di inefficienza dei sistemi giudiziari nazionali.

E’ previsto che la Corte abbia giurisdizione circa i reati di sua competenza  quando siano avvenuti nel territorio di uno Stato aderente allo Statuto o che, in base ad un apposito accordo, abbia accettato la giurisdizione della Corte, oppure quando l’autore del crimine sia cittadino di uno di tali Stati. La Corte dovrà quindi ottenere, verosimilmente nella grande maggioranza dei casi, il consenso dello Stato di nazionalità dell’imputato o dello Stato sul cui territorio è stato perpetrato il crimine prima di poter esercitare la propria giurisdizione. Come è stato osservato, tale criterio potrebbe essere molto penalizzante se si pensa che molto spesso i crimini vengono commessi nel contesto di conflitti interni dove la nazionalità dell’autore del crimine e quella della vittima coincidono.

Tali criteri non sono invece vincolanti - e la giurisdizione della Corte non è quindi soggetta a limiti - nel caso in cui sia lo stesso Consiglio di sicurezza dell’ONU a sottoporre al Procuratore presso la Corte uno o più dei fatti criminosi previsti dall’art. 5 dello Statuto, che abbiano comportato una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali: è il caso del Darfur, per il quale il Consiglio di sicurezza ha deciso di rivolgersi alla Corte con risoluzione adottata il 31 marzo 2005.

Un ulteriore limite alla giurisdizione della Corte è poi quello relativo al contenuto della disposizione transitoria introdotta dall’articolo 124dello Statuto (che recepisce la cosiddetta clausola opt-out), che consente ad uno Stato, al momento della ratifica del Trattato, di non accettare, per un periodo di sette anni successivo all’entrata in vigore dello Statuto, la giurisdizione della Corte sui crimini di guerra se commessi da un suo cittadino o sul suo territorio.

Una norma che limita in qualche modo l’indipendenza della Corte penale internazionale è quella prevista dall’art. 16 dello Statuto, per effetto della quale al Consiglio di sicurezza dell’ONU è consentito, con risoluzione, di chiedere la sospensione delle indagini o del proseguimento dell’azione penale per un anno, con facoltà di rinnovare la richiesta.

 

La Corte non è organo dell’ONU ma istanza giurisdizionale istituita pattiziamente: in base all’articolo 2 dello Statuto, i rapporti con il sistema delle Nazioni Unite sono regolati da un accordo tra la Corte e le Nazioni Unite, approvato durante la Prima Sessione dell’Assemblea delle Parti (Settembre 2002) e concluso il 4 ottobre 2004 dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal Presidente della Corte. L’Accordo è entrato in vigore al momento della firma.

 

Organi della Corte, che ha sede a l’Aja, sono la Presidenza, le sezioni preliminari, dibattimentale e d’appello, l’ufficio del Procuratore e la Cancelleria.

La Corte è composta da 18 giudici, scelti tra persone che, nei diversi Paesi, risultino in possesso dei relativi requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari. Ai giudici della Corte, eletti per nove anni dall’Assemblea degli Stati parti - con equa rappresentanza dei vari sistemi giuridici, distribuzione delle provenienze geografiche e proporzione tra i sessi – è richiesta esperienza in diritto e procedura penale o in diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani. Requisiti analoghi devono possedere il Procuratore e il Viceprocuratore, con specifica competenza nel campo dell’investigazione ed istruzione penale.

L’Assemblea degli Stati Parte è l’organo legislativo e di controllo amministrativo della Corte ed è composto dai rappresentanti degli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Tra i compiti dell’Assemblea, si ricordano l’adozione di testi normativi e del bilancio, l’elezione dei giudici e quella del Procuratore e dei Vice procuratori. Gli Stati Parte si sono riuniti finora quattro volte: durante la quarta sessione, che si è svolta dal 28 novembre al 3 dicembre 2005, sono stati esaminati, tra l’altro, il bilancio per il 2006, il regolamento del Fondo Fiduciario per le Vittime, il codice di condotta professionale per gli avvocati,la questione degli edifici permanenti della Corte e il tema del reato di aggressione.

Nonostante lo Statuto, come più sopra ricordato, sia entrato in vigore il 1° luglio 2002, la Corte ha preso vita solo dopo l’insediamento dei giudici, del Procuratore e del Cancelliere, avvenuto, rispettivamente, nei mesi di marzo, giugno e luglio 2003. A partire da quel momento i funzionari e il resto del personale (lo staff permanente è composto da 323 persone provenienti da 58 Paesi) hanno lavorato per rendere operativa la Corte.

La Corte si trova ora quindi agli inizi della fase giudiziaria della sua attività: tre Stati Parte (Uganda, Repubblica democratica del Congo e Repubblica Centrafricana) hanno deciso di rivolgersi al Procuratore generale della Corte in ordine a gravi crimini commessi sul proprio territorio. Il Consiglio di Sicurezza  dell’ONU, inoltre, ha deferito alla Corte la grave situazione del Darfur.  L’esame della situazione nella Repubblica Centrafricana è stata assegnata alla III Sezione preliminare, mentre l’Ufficio del Procuratore sta indagando sulle altre tre situazioni riportate.

 

L’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale (APIC), oggetto del disegno di legge di ratifica, è stato adottato a New York il 10 settembre 2002, nel corso della prima Assemblea delle Parti. L’Accordo, di cui fanno parte finora, 33 Paesi, è entrato in vigore il 22 luglio 2004.

I privilegi e le immunità della Corte, accordati dall’articolo 48 dello Statuto della Corte, vengono precisati nel dettaglio dall’Accordo in esame, che tiene conto di quelli attribuiti agli organismi delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, e  definisce altresì gli obblighi degli Stati parte.

 

L’Accordo si compone di 39 articoli oltre che di un breve Preambolo. Quest’ultimo richiama gli articoli 4 e 48 (già citato) dello Statuto di Roma che riconoscono alla Corte la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, il primo, e il godimento, sul territorio degli Stati Parte, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento del suo mandato, il secondo.

L’articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell’Accordo.

In materia di status giuridico, l’articolo 2 ribadisce quanto già contenuto nell’articolo 4 dello Statuto, riaffermando che la Corte gode di personalità giuridica internazionale e di capacità giuridica che, in particolare, la rende capace di stipulare contratti, di alienare e acquistare beni e di stare in giudizio.

Con l’articolo 3 viene ribadita la disposizione, già contenuta nell’articolo 48 dello Statuto, secondo la quale alla Corte spettano i privilegi e le immunità necessarie per il compimento dei suoi obiettivi, di cui godrà sul territorio di tutti gli Stati parte dello Statuto.

L’articolo 5 autorizza la Corte ad esporre ufficialmente la bandiera e ad utilizzare altri segni distintivi, quali emblemi e contrassegni.

L’Accordo stabilisce l’inviolabilità della sede (articolo 4) e degli archivi e dei documenti in possesso della Corte o di sua proprietà, anche se ubicati presso terzi (articolo 7).

Con l’articolo 6 viene sancita l’immunità della Corte, con le sue proprietà, i suoi fondi e i suoi beni da azioni giudiziarie, privilegio al quale la Corte stessa può rinunciare, salvo che per le misure di carattere esecutivo. Le proprietà, i beni e i fondi, inoltre, non possono essere oggetto di perquisizioni, sequestri, confische, espropri né di altri provvedimenti analoghi.

Gli articoli 8 e 9  prevedono l'esonero da imposte dirette della Corte, tanto nei suoi beni e redditi che nelle sue transazioni. Inoltre, la Corte sarà esente da dazi doganali, tributi o restrizioni per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, così come per l'ingresso o esportazione delle proprie pubblicazioni.

In base all'articolo 10 alla Corte è riconosciuto il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera.

Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale della Corte (articolo 11) - anch'esse inviolabili e non sottoponibili a censura - godranno sul territorio di ciascuno Stato parte di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle organizzazioni intergovernative o alle missioni diplomatiche, inclusa la libertà di utilizzazione della valigia diplomatica e delle comunicazioni cifrate.

L’articolo 12 prefigura la stipula di intese con lo Stato - diverso dai Paesi Bassi dove è stabilita la sede della Corte - sul territorio del quale essa ritenga opportuno riunirsi, come previsto dall’articolo 3, comma 3, dello Statuto.

Gli articoli 13 e 14 riconoscono ampi privilegi ed immunità ai rappresentanti degli Stati che partecipano all’Assemblea degli Stati parte o a riunioni di suoi organi, ai rappresentanti di organizzazioni intergovernative e ai rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte. Si tratta, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l'immunità dall'arresto e dal sequestro o ispezione di effetti personali, immunità dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e da interferenze sulle operazioni valutarie. L'articolo 25 opera una restrizione della portata delle immunità riconosciute ai rappresentanti degli Stati, di cui agli articoli 13 e 14, qualora queste si configurino come impedimento al normale corso della giustizia; in questo caso, gli Stati hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di rinunciare ai privilegi in questione, quando tale rinuncia non comprometta le finalità per le quali i privilegi sono stati accordati.

Gli articoli da 15 a 22 riguardano i privilegi e le immunità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Corte.

L'articolo 15 riguarda i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori e il Cancelliere, i quali godono, nell'esercizio delle loro funzioni, degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche: l'immunità da azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni si estende anche al periodo in cui sono cessati dalle stesse. Inoltre, ai soggetti in questione (e ai loro familiari conviventi) saranno accordate tutte le facilitazioni di spostamento in funzione della partecipazione al lavoro della Corte, come anche le facilitazioni al rimpatrio in caso di crisi internazionale. Il comma 6 esenta da qualunque forma di imposizione gli emolumenti e le indennità corrisposti a giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere.

Sebbene in misura più ridotta, vengono accordati privilegi, immunità e facilitazioni anche al Vice cancelliere e al personale dell’Ufficio del Procuratore e della Cancelleria, al fine di poter esercitare in maniera indipendente le loro funzioni (articolo 16): si tratta anche qui, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l'immunità dall'arresto e dal sequestro o ispezione di effetti personali, dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, l’esenzione da tassazione su stipendi.

L’Accordo prevede anche, all’articolo 17, che il personale assunto dalla Corte localmente, che non ricada in alcuna delle categorie contemplate, sia immune  dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Con poche differenze, quanto previsto per il personale citato all’articolo 16, vale anche per gli avvocati e le persone che assistono il difensore (articolo 18), per i testimoni (articolo 19), per le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le Regole procedurali e di Ammissibilità delle Prove da 89 a 91[3] (articolo 20) e per gli esperti che lavorano per la Corte (articolo 21).

Con l’articolo 22 si prevede, inoltre, la tutela di persone la cui presenza è richiesta presso la Corte, accordano a tal soggetti privilegi, immunità ed agevolazioni simili a quelli previsti per le vittime.

Ai privilegi e alle immunità accordati ai soggetti di cui ai precedenti articoli (da 15 a 22) si può rinunciare secondo le modalità previste dall’articolo 26 che prevede inoltre che la rinuncia sia obbligatoria nel caso in cui tali garanzie costituiscano un impedimento al corso della giustizia.

L’articolo 23 reca clausole limitative delle ampie forme di immunità prima dettagliate restringendone la portata nei confronti dello Stato parte di cui uno dei soggetti interessati ha la cittadinanza, ovvero è stabile residente.

L’articolo 24 prevede una collaborazione tra la Corte e gli Stati parte al fine di impedire abusi relativamente alle questioni oggetto dell’Accordo.

E’ prevista, dall’articolo 27, l’esenzione dai versamenti di contributi obbligatori ai servizi di sicurezza dei singoli Stati da parte di Giudici, Procuratore, Vice procuratori, Cancelliere e altro personale in servizio presso la Corte, dal momento nel quale è istituito, dalla Corte medesima, un apposito sistema di sicurezza sociale.

Il Cancelliere è tenuto a notificare agli Stati parte sulle categorie e i nomi di coloro ai quali si ritengono applicabili i privilegi e le immunità sopra richiamati (articolo 28).

L’articolo 29 impone agli Stati parte di accettare i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri e al personale della Corte come titoli di viaggio, mentre l’articolo 30 prevede uno sveltimento delle procedure necessarie per il rilascio dei visti a coloro che sono in possesso di lasciapassare dell’ONU o di titoli di viaggio della Corte, se viaggiano per conto della Corte stessa.

In caso di controversie con Stati terzi, l’articolo 31 prevede che la Corte adotti disposizioni sia per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui essa è parte, sia per quelle che coinvolgono le persone che godono dell’immunità ad esse attribuita ai sensi del presente Accordo.

Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, invece, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle due Parti (che potranno essere sia la Corte e uno Stato Parte, che due Stati Parte). Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili (articolo 32).

L’articolo 33 contiene una norma di salvaguardia nei confronti delle norme del diritto internazionale in materia.

Gli articoli da 34 a 39 contengono le clausole finali dell’Accordo. E’ in particolare previsto che l’Accordo possa essere modificato, su richiesta di uno degli Stati Parte, con l’intervento di una Conferenza di Riesame (articolo 36). L’Accordo, inoltre, può essere denunciato, in forma scritta, con effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell’ONU (articolo 37), che è il depositario dell’Accordo.

 

 

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, mentre il terzo prevede l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge di ratifica è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

 


 

 


Progetto di legge

 


N. 6145

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

e con il ministro della difesa

(MARTINO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002

 

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Presentato il 20 ottobre 2005

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Onorevoli Deputati! - La Corte penale internazionale è un'organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale (aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), stabilita secondo i criteri di collegamento della nazionalità dell'autore del reato (cittadino di uno Stato Parte) e di territorialità (reato commesso sul territorio di uno Stato Parte).

      Lo Statuto istitutivo della Corte è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato anche dall'Italia il 26 luglio 1999 (legge 12 luglio 1999, n. 232), entrato in vigore il 1o luglio 2002 e conta attualmente 93 Stati Parte.

 

      La Corte ha sede a L'Aja ed il suo Statuto prevede i seguenti organi: i diciotto giudici comporranno: a) la Presidenza (il Presidente e due vice-Presidenti), la Divisione di appello (il Presidente ed altri quattro giudici, costituiranno la Camera di appello), la Divisione dibattimentale (almeno sei giudici, che comporranno due Camere dibattimentali) e la Divisione preliminare (almeno sei giudici, componenti la Camera preliminare ovvero competenti in forma monocratica); b) la Procura (il Procuratore e due vice-Procuratori); c) la Cancelleria (il Cancelliere ed il vice-Cancelliere).

      L'Unione europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale.

      In tale prospettiva, l'Unione europea ha assunto una consolidata Posizione Comune (da ultimo, 2002/474/PESC) nell'ambito della sua politica estera e di sicurezza comune che, tra l'altro, invita tutti gli Stati Membri ad assicurare l'attuazione dello Statuto della Corte e ad adoperarsi per il suo effettivo funzionamento.

      L'Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale (articoli 4 e 5 dello Statuto istitutivo).

      Le specificità della Corte penale internazionale come organizzazione giudiziaria internazionale hanno, peraltro, reso necessario riferirsi anche agli analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali (Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale per il diritto del mare; Accordo tra le Nazioni Unite ed i Paesi Bassi per la sede del Tribunale per la ex-Jugoslavia; Risoluzione dell'Assemblea Generale sui privilegi e le immunità dei membri, del cancelliere, degli assessori, agenti, avvocati, testimoni ed esperti della Corte internazionale di giustizia). Necessari adattamenti, tuttavia, sono stati apportati in relazione alla natura obbligatoria e penale della giurisdizione della Corte.

      L'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia il 10 settembre 2002.

      Il modello dell'atto legislativo, contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, è stato più volte adottato nelle procedure di ratifica di Accordi internazionali contenenti, come nel caso di specie, disposizioni relative a privilegi e immunità personali, per esempio, il testo della legge 28 agosto 1997, n. 303, che ha adottato la stessa tecnica di ratifica relativamente al Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.

      Il Preambolo dell'Accordo richiama la funzione giurisdizionale e la personalità giuridica della Corte, che l'articolo 48 dello Statuto prevede espressamente goda nel territorio degli Stati Parte dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi scopi.

      L'articolo 1 (Impiego dei termini) contiene le definizioni dei termini usati dallo Statuto e, quindi, impiegati anche nell'Accordo.

      L'articolo 2 (Status giuridico e personalità giuridica della Corte) riproduce l'indicazione, già contenuta nello Statuto, dello status e della personalità giuridica della Corte.

      L'articolo 3 (Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte) definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti alla Corte sul territorio degli Stati Parte, in relazione agli obiettivi istituzionali della Corte medesima.

      L'articolo 4 (Inviolabilità della sede della Corte) sancisce l'inviolabilità della sede della Corte.

      L'articolo 5 (Bandiera, emblema e contrassegni) prevede il diritto della Corte ad avvalersi di bandiera, emblema e contrassegni di riconoscimento della sede e sui mezzi di trasporto destinati a scopi ufficiali.

 

      L'articolo 6 (Immunità della Corte, delle sue proprietà, dei suoi fondi e dei suoi beni) introduce le immunità da ogni azione giudiziaria della Corte, dei suoi fondi, beni e proprietà, salvo rinuncia espressa nel singolo caso. Sulle proprietà, fondi e beni, inoltre, non possono essere eseguiti provvedimenti di perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio ed ogni altra forma di esercizio della sovranità dello Stato, mediante provvedimenti amministrativi, giudiziari o legislativi.

      L'articolo 7 (Inviolabilità di archivi e documenti) prevede l'inviolabilità di archivi, documenti e materiali della Corte, ovunque si trovino, e consente alla Corte di adottare misure di conservazione di documenti e materiali in ogni circostanza. Le disposizioni mirano alla salvaguardia della genuinità delle fonti di prova, nonché alla tutela della riservatezza e del segreto, anche in funzione di sicurezza per i soggetti coinvolti dall'esercizio dell'attività giurisdizionale.

      L'articolo 8 (Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni) contiene l'esenzione da imposte, dazi doganali ed altre forme di restrizione alla importazione ed esportazione delle operazioni e transazioni, finanziarie e patrimoniali, riconducibili alla Corte. Il regime di esenzione vuole escludere che interferenze allo svolgimento dell'attività istituzionale del giudice possano avvenire surrettiziamente, mediante ogni forma di limitazione alla circolazione di beni e capitali. La normativa, che copre anche le imposte sui redditi, non esclude l'applicabilità delle tasse, in funzione all'erogazione di servizi.

      L'articolo 9 (Rimborso di dazi e/o imposte) prevede il raggiungimento di intese, tra la Corte e lo Stato, per il rimborso di dazi od imposte applicati od applicabili sulle transazioni di particolare entità su proprietà, beni o servizi, con limitazioni susseguenti all'alienazione dei beni.

      L'articolo 10 (Fondi e libertà da restrizioni valutarie) consente alla Corte di costituire riserve in valuta, oro e titoli, nonché di trasferirle senza restrizioni, godendo di tassi di cambio non meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi organizzazione internazionale o rappresentanza diplomatica.

      L'articolo 11 (Facilitazioni in materia di comunicazioni) contiene le disposizioni necessarie ad assicurare la libertà di corrispondenza, in ogni sua forma, con le garanzie diplomatiche ed ivi inclusa la possibilità di accedere alle reti di radiodiffusione in conformità con le procedure nazionali. Quest'ultima disposizione riflette la positiva esperienza compiuta con i programmi di informazione pubblica svolti dai Tribunali internazionali ad hoc, per la ex-Jugoslavia e per il Rwanda, tendenti a diffondere la conoscenza del lavoro dei Tribunali per soddisfare le aspettative di giustizia della comunità internazionale e di quelle locali.

      L'articolo 12 (Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede) prevede la possibilità di accordi, tra la Corte e lo Stato, per le strutture necessarie all'esercizio delle funzioni della Corte in sede diversa da L'Aja. La norma si riferisce alla facoltà della Corte (articoli 3 e 62 dello Statuto), di stabilire la propria sede e svolgere processi al di fuori della sede naturale nei Paesi Bassi, in relazione alla propria natura di giurisdizione universale ed in situazioni che lo rendano opportuno (ad esempio, per ragioni di economia processuale ovvero per rafforzare un processo di riconciliazione nazionale in una regione ove siano stati commessi i crimini previsti dallo Statuto ovvero per stabilire uffici locali per la ricerca di informazioni).

      L'articolo 13 (Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e i suoi organi sussidiari e rappresentanti di organizzazioni intergovernative) introduce i privilegi e le immunità riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede della Corte per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro dell'Assemblea degli Stati Parte, istituita dallo Statuto e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato della Corte.

      L'articolo 14 (Rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della

 

Corte) estende i privilegi e le immunità di cui all'articolo 13 anche a coloro che intervengono, in rappresentanza degli Stati, davanti alla Corte nell'esercizio della sua attività giurisdizionale.

      L'articolo 15 (Giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere) estende ai titolari di funzioni essenziali all'esercizio della giurisdizione i privilegi e le immunità diplomatiche nella loro forma più ampia.

      L'articolo 16 (Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria) limita i privilegi e le immunità del restante personale amministrativo della Corte in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni.

      L'articolo 17 (Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo) garantisce al personale locale l'immunità in relazione agli atti funzionali compiuti per la Corte.

      L'articolo 18 (Avvocati e persone che assistono l'avvocato difensore) assicura ai soggetti che svolgano attività defensionale garanzie, limitate alla durata del mandato, adeguate ad assicurare il libero esercizio delle funzioni, attestate con certificazione rilasciata dal Cancelliere.

      L'articolo 19 (Testimoni) accorda ai soggetti che debbano comparire davanti alla Corte per ragioni di giustizia, previo rilascio di attestazione di cancelleria, i privilegi, le immunità e le facilitazioni necessarie per la loro partecipazione ai procedimenti davanti alla Corte, inclusa la libertà di comunicazione con l'eventuale difensore.

      L'articolo 20 (Vittime) prevede che anche le vittime, che sono ammesse a partecipare ai procedimenti davanti alla Corte sia a titolo individuale che collettivo, siano garantite nella libertà di accesso alla giustizia internazionale, previo rilascio di apposito certificato di Cancelleria.

      L'articolo 21 (Esperti) prevede che gli esperti godano di privilegi, immunità ed agevolazioni sostanzialmente analoghi a quelli dei testimoni.

      L'articolo 22 (Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte) è norma residuale, che estende ai soggetti diversi da quelli previsti dai precedenti articoli, come le persone informate sui fatti, gli esperti locali o gli interpreti e traduttori, le disposizioni riferite ai testimoni.

      L'articolo 23 (Cittadini e residenti permanenti) prevede la facoltà da parte degli Stati di avvalersi della possibilità di specificare, con una dichiarazione all'atto della ratifica dell'Accordo, i privilegi e le immunità di cui potranno godere, sul proprio territorio, le categorie di persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21. La norma precisa che i privilegi e le immunità elencati potranno essere goduti nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza davanti alla Corte. Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità per lo Stato dichiarante di specificare i privilegi e le immunità di cui godranno le «vittime» dei reati e le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte. In quest'ultimo caso i privilegi e le immunità sono limitati alla immunità da arresto e detenzione personale e alla immunità per le manifestazioni del pensiero, verbali o scritte.

      L'articolo 24 (Cooperazione con le autorità degli Stati Parte) contiene le clausole consuetudinarie, costitutive degli obblighi corrispettivi alle posizioni di vantaggio concesse con l'Accordo, di: cooperazione della Corte con lo Stato per agevolare l'applicazione di leggi e regolamenti dello Stato; obbligo di impedire abusi nell'applicazione di privilegi, immunità e facilitazioni; obbligo di osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato per le persone che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni previste dall'Accordo.

      L'articolo 25 (Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli 13 e 14) disciplina la rinuncia ai privilegi ed alle immunità per i Rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative secondo il principio funzionale e consuetudinario dell'obbligatorietà della rinuncia ove non vi siano pregiudizi per le finalità per le quali sono state accordate.

 

 

      L'articolo 26 (Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli da 15 a 22) contiene la stessa disciplina dell'articolo 25 per tutti gli altri soggetti, stabilendo i diversi organi competenti a rinunciare ai privilegi ed alle immunità.

      L'articolo 27 (Sicurezza sociale) esonera, dalla data di istituzione del sistema previdenziale della Corte, il personale in rapporto organico con l'organizzazione dai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori nazionali in dipendenza del rapporto di servizio con la Corte.

      L'articolo 28 (Notifica) prevede che il Cancelliere dia periodica comunicazione agli Stati Parte delle persone cui si applicano le disposizioni dell'Accordo.

      L'articolo 29 (Lasciapassare) richiede agli Stati Parte di riconoscere il lasciapassare delle Nazioni Unite che sarà rilasciato al personale della Corte come valido titolo di viaggio.

      L'articolo 30 (Visti) prevede la celerità e la gratuità delle procedure di rilascio di eventuali visti per i titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio della Corte.

      L'articolo 31 (Composizione delle controversie con Stati terzi) prevede che la Corte elabori procedure di composizione delle controversie di diritto privato che la riguardino ovvero delle controversie relative alle persone coperte dall'Accordo, per il caso in cui non intervenga rinuncia all'immunità.

      L'articolo 32 (Soluzione di divergenze di interpretazione/applicazione del presente Accordo) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.

      L'articolo 33 (Applicabilità del presente Accordo) fa salva l'applicabilità delle norme rilevanti del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.

      L'articolo 34 (Firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione) prevede i termini di apertura alla firma dell'Accordo (dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004) presso le Nazioni Unite a New York, nonché le procedure di partecipazione all'Accordo, mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

      L'articolo 35 (Entrata in vigore) stabilisce i termini di entrata in vigore dell'Accordo, sia sul piano internazionale (trenta giorni dopo il deposito del decimo strumento) che per il singolo Stato.

      L'articolo 36 (Emendamenti) prevede la procedura di emendamento dell'Accordo, secondo modalità comuni a tutti gli Accordi analoghi.

      L'articolo 37 (Denuncia) prevede la procedura di denuncia dell'Accordo, nei termini consuetudinari e, cioè, con effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.

      L'articolo 38 (Depositario) prevede che depositario dell'Accordo sia il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

      L'articolo 39 (Testi autentici) stabilisce che dell'Accordo facciano ugualmente fede i testi redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

      Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una specifica dichiarazione, si avvarrà della facoltà degli Stati, prevista e disciplinata dall'articolo 23 dell'Accordo stesso, di specificare i privilegi e le immunità di cui potranno godere le categorie di persone indicate. In particolare il testo dell'Accordo recita:

          «a) fermo restando il paragrafo 6 dell'articolo 15 e il paragrafo 1 (d) dell'articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti godranno solo dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte:

              (i) immunità da arresto e detenzione personale;

              (ii) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro

 

funzioni per la Corte, ovvero durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate;

              (iii) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa;

              (iv) ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all'articolo 19, con il loro avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma.

          b) Le persone di cui agli articoli 20 e 22, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo dei seguenti privilegi e immunità nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:

              (i) immunità da arresto e detenzione personale;

              (ii) immunità da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte».



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge di ratifica dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale è adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato Parte dello Statuto istitutivo della Corte e, pertanto, obbligata dallo Statuto (articolo 48 dello Statuto istitutivo) a garantire che la Corte ed il suo personale possano esercitare le loro funzioni.
        Soltanto con l'adozione del provvedimento proposto sarà, peraltro, possibile assicurare a beni, documenti e personale della Corte privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
        L'Accordo è stato già sottoscritto dall'Italia il 10 settembre 2002.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti Accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.
        Non vi sono, inoltre, oneri finanziari prevedibili, essendo la sede della Corte fuori dal territorio nazionale.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l).

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La disciplina dell'Accordo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diversi.
        Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.


C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il provvedimento mira alla ratifica dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale - organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente e sede a L'Aja - il cui Statuto istitutivo è stato ratificato dall'Italia il 26 luglio 1999 (legge 12 luglio 1999, n. 232) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2002.
        L'Accordo è stato già sottoscritto dall'Italia il 10 settembre 2002.
        Sono destinatari diretti del provvedimento la Corte e gli Stati Parte al suo Statuto, in relazione alla tutela funzionale dei beni, documenti e personale della Corte medesima e per l'applicazione agli stessi dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
        L'Italia, Stato Parte dello Statuto della Corte penale internazionale, sarà tenuta sul proprio territorio all'osservanza dei privilegi e delle immunità previste dall'Accordo. Le immunità ed i privilegi della Corte interessano: a) la sede, eventualmente stabilita nel territorio dello Stato Parte; b) la bandiera, l'emblema ed i contrassegni; c) proprietà, fondi e beni; d) comunicazioni, archivi, materiali e documenti; e) Rappresentanti degli Stati; f) Giudici, Procuratore, vice Procuratori, Cancelliere, vice Cancelliere, personale dell'ufficio del Procuratore e della Cancelleria, contrattisti, avvocati, testimoni, vittime, esperti, altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte.
        Il sistema delle immunità e dei privilegi segue, sostanzialmente, quello accordato a tutte le organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite e richiama, pertanto, la Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961; la Corte, i suoi beni ed il personale sono sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità; i privilegi fiscali e valutari sono quelli noti nelle relazioni diplomatiche.
        Il provvedimento risponde all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi già derivanti dalla ratifica dello Statuto istitutivo ed, in particolare, di garantire ai beni ed al personale della Corte i privilegi e le immunità funzionali necessarie sul nostro territorio.

B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        A seguito di comunicazione all'Italia della lista dei soggetti cui si applicano i privilegi e le immunità, gli operatori del settore dovranno riconoscere ed accettare i lasciapassare ed i titoli di viaggio rilasciati dalla Corte a tali soggetti e concedere gratuitamente gli eventuali visti.

C) Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi.

        Non si ravvisa specificamente tale categoria di destinatari.


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

        1. II Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

 

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

 

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

INSERIRE 440 Accordo PDF


Normativa di riferimento

 


L. 12 luglio 1999 n. 232
Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, ado
ttato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998 (stralci)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167, S.O

 

 

 

 

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.

 

 

 

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 126 dello statuto stesso.

 

 

 

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Traduzione non ufficiale

 

 

Statuto di Roma della Corte penale internazionale

 

Preambolo

 

 

Gli Stati Parti del presente Statuto;

 

Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto;

 

Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità;

 

Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo;

 

Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

 

Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini;

 

Rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali;

 

Ribadendo gli scopi ed i princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite;

 

Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro Stato;

 

Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi di allarme per l'intera comunità internazionale;

 

Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali;

 

Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale;

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

(omissis)

Articolo 3

 

Sede della Corte.

1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi-Bassi («Stato ospitante»).

 

2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

 

3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

 

 

 

Articolo 4

 

Status giuridico e poteri della Corte.

1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.

 

2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

 

(omissis)

Articolo 48

 

Privilegi ed immunità.

1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento del suo mandato.

 

2. I giudici, il Procuratore, i Vice-procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai capi delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell'immunità da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

 

3. Il vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformità all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

 

4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

 

5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:

 

a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici;

 

 

b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;

 

 

c) nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, dal Procuratore;

 

 

d) nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal Cancelliere.

 


Documentazione

 


 

 

 



[1]    Lo Statuto è stato ratificato, finora, da 100 Stati. L’Italia ha autorizzato la ratifica dello Statuto con la legge 26 luglio 1999, n. 232.

[2]    Su questo tema, si ricorda che sono state presentate alla Camera le proposte di legge Kessler ed altri n. 2724, e Malgieri n. 6050. Analoghi provvedimenti (Iovene ed altri n. 1638 e Pianetta ed altri n. 3574) sono stati presentati al Senato.

[3]    Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove sono state adottate nel corso della prima sessione dell’Assemblea delle Parti (3-10 settembre 2002) al fine di rendere applicabile lo Statuto di Roma. Per quanto riguarda le vittime, in particolare, sia lo Statuto che le Regole Procedurali contengono disposizioni innovative, volte a tutelare testimoni e  vittime accordando non solo ampie garanzie circa la partecipazione al processo ma anche, tra l’altro, la possibilità di chiedere un risarcimento per il danno subito.