XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Memorandum d'intesa con Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa - A.C. 5592
Serie: Progetti di legge    Numero: 712
Data: 17/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi; testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; normativa di riferimento; attività parlamentare; documentazione.
Descrittori:
COOPERAZIONE TECNICA   DIFESA NAZIONALE
ISRAELE   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AS n.3181/14   AC n.5592/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Memorandum d’intesa con Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa

A.C. 5592

 

n. 712

 


xiv legislatura

17 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

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File: ES0376

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 5592, (Governo), Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3181, (Governo), Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003  33

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 19 gennaio 2005  45

Seduta del 27 gennaio 2005  49

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 gennaio 2005  53

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 18 gennaio 2005  55

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 18 gennaio 2005  57

-       7ª Commissione (Istruzione pubblica)

Seduta del 19 gennaio 2005  59

-       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 19 gennaio 2005  61

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 1° febbraio 2005  63

Discussione in Assemblea

Seduta (antimeridiana) del 2 febbraio 2005  67

Seduta (pomeridiana) del 2 febbraio 2005  75

Normativa di riferimento

§      L. 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento  93

§      D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448 Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (art. 5)115

Attività parlamentare

§      Camera dei Deputati – Assemblea, Svolgimento dell’interpellanza urgente Deiana e Giordano n. 2-01401, Memorandum di intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa, seduta del 27 gennaio 2005  119

Documentazione

-       Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Israele

          -             Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

5592

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Politica estera; trattati e accordi internazionali; Stati esteri; difesa

Firma dell’Accordo

Parigi, 16 giugno 2003

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       trasmissione alla Camera

3 febbraio 2005

§       annuncio

7 febbraio 2005

§       assegnazione

7 febbraio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, IV, V, VII e X Commissione

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

Il Memorandum di intesa tra Italia e Israele sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

Il Memorandum in esame, oltre che di una breve Premessa, si compone di 11 articoli.

L’articolo 1 definisce le modalità di risoluzione di controversie o contraddizioni tra accordi già in vigore ed il Memorandum in esame.

L’articolo 2 individua gli obiettivi dell’intesa precisando la cooperazione nei settori della difesa mira ad aumentare le reciproche capacità di difesa.

I settori oggetto della cooperazione sono, tra l’altro: industria della difesa e politica di approvvigionamenti; importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, servizi medici e sport militari.

L’articolo 3 definisce i principi che disciplinano la cooperazione tra le Parti, che si svilupperà, tra l’altro, attraverso: le riunioni dei Ministri della difesa o di loro rappresentanti, lo scambio di informazioni e di esperienze di interesse reciproco in materia di difesa, lo svolgimento di esercitazioni congiunte, l’invito di osservatori, lo scambio di informazioni e attività culturali, lo scalo di unità navali ed aeromobili. Le Parti incoraggiano le rispettive industrie per la ricerca, lo sviluppo e la produzione nel settore militare.

L’articolo detta anche le regole per il trattamento delle informazioni, e precisa che il trasferimento a Paesi terzi o Parti terze dei materiali acquistati in conformità con il Memorandum in esame devono essere oggetto di singoli accordi tra le Parti.

Le Parti si impegnano inoltre a facilitare la concessione di licenze di esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al MoU, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

Viene altresì rinviata ad appositi “Accordi di attuazione”, separatamente concordati, la definizione dei termini e delle condizioni delle specifiche attività progettate ai sensi del MoUi n esame.

L’articolo 4 definisce le modalità di copertura delle spese.

L’articolo 5 contiene disposizioni in materia di sicurezza rinviando all’Accordo di sicurezza tra Italia e Israele del 5 ottobre 1987.

L’articolo 6, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria legislazione su personale in visita, stabilisce che le sentenze penali verranno eseguite nell’ambito del sistema penale dello Stato inviante. Lo Stato inviante mantiene il diritto di esercitare l’autorità disciplinare sul proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. Viene altresì prevista la reciproca assistenza tra Italia e Israele in conformità con la Convenzione europea del 1959 sull’assistenza reciproca in materia penale.

L’articolo 7 stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione saranno pagati dalla Parte inviante.

L’articolo 8 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente in Italia e in Israele, per seguire l’attuazione del Memorandum in esame, e per incoraggiare incontri tra rappresentanti di Enti Governativi o privati, Forze armate e reparti di entrambi i Paesi.

L’articolo 9 prevede che il Memorandum entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica con cui viene comunicata l’avvenuta ratifica. Il MoU può altresì essere emendato di comune intesa tramite scambio di note ufficiali. Esso ha una durata di cinque anni ed è prorogato automaticamente per analoghi periodi in caso di mancata denuncia di una delle Parti.

L’articolo 10 precisa le modalità di composizione delle eventuali controversie sorte in seguito all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo. Le controversie devono essere risolte in prima istanza in via amichevole e, ove non riescano a pervenire a un accordo, devono essere sottoposte all’arbitrato dei vertici degli Stati maggiori della Difesa italiano e israeliano.

L’articolo 11 individua i referenti delle due Parti cui notificare le comunicazioni relative al Memorandum.

La Commissione affari esteri, nell’esaminare di recente  taluni accordi quali quello in esame, si è soffermata sui riflessi degli accordi medesimi sulle procedure per l’esportazione dei materiali d’armamento disciplinate dalla legge n. 185 del 1990. Tali accordi , come chiarito nelle relazioni illustrative dei rispettivi disegni di legge di ratifica, presentavano infatti il carattere di una “apposita intesa governativa” avente ad oggetto l’importazione, l’esportazione o il transito di materiali d’armamento ai sensi dell’art. 9, c., 4, della legge n. 185 cit. e dall’art. 5 del nuovo regolamento di attuazione della medesima legge (DPCM 25 settembre 1999, n. 448).

L’art. 5 ult. ct. prevede che le “apposite intese governative” debbano presentare tre requisiti:

a)             prevedere che le operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società autorizzate dai rispettivi governi;

b)             prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a paesi terzi senza il preventivo benestare del paese cedente;

c)             fare esplicito riferimento alle categorie di armamenti di cui all’art. 2, c. 2, della legge n. 185, eventualmente integrate secondo il disposto dell’art. 2, c. 3 (si tratta di un decreto interministeriale) della medesima legge.

La legge n. 185 prevede un regime più favorevole per le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento contemplate da “apposite intese governative”, identico a quello previsto in via generale con riguardo ai paesi NATO e UE. Tale peculiare regime riguarda sia la procedura di autorizzazione alle trattative (art. 9, c. 4,) sia la procedura di autorizzazione all’esportazione ed importazione (art. 11, c. 5), che vengono entrambe semplificate.

Alla Commissione esteri sono stati di recente assegnati tre disegni di legge di ratifica di accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa nei quali il riferimento alle intese intergovernative di cui alla legge n. 185/1990 è espressamente formulato nella relazione illustrativa. In particolare, l’A.C. 5203, recante ratifica del Memorandum d'Intesa Italia-Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa e l’A.C. 5304, recante ratifica dell’Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa, recano disposizioni pienamente aderenti al disposto dell’art. 5 del nuovo regolamento di esecuzione prima ricordato. Invece, l’A.C. 5590, recante ratifica dell’Accordo Italia-Algeria sulla cooperazione nel settore della difesa, non fa riferimento alle singole categorie di armamenti menzionate dalla legge n. 185 ma si limita a prevedere che la cooperazione riguardi, in particolare, “l’acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d’arma” nonché”il trasferimento di tecnologie”. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti tra i quali devono avvenire le operazioni di interscambio, prevede che si proceda attraverso “MOU, convenzioni, contratti, o scambi di lettere, da concludere tra rappresentanti debitamente autorizzati delle due parti”, utilizzando una formulazione diversa da quella prevista dall’art. 5 cit.

Anche per l’Accordo in esame, nonostante la relazione illustrativa non lo definisca una “apposita intesa governativa” ai sensi della legge n. 185 del 1990 ed esso si discosti per taluni aspetti dal modello definito dall’art. 5 del nuovo regolamento di attuazione, sembrerebbero da approfondire i riflessi che esso è destinato a produrre in ordine all’applicazione di tale legge.

L’Accordo prevede infatti che la cooperazione riguardi determinati settori tra i quali “importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa” (v. art. 2, c. 2). E’ inoltre disposto che “Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di interesse per entrambi le parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, lo sviluppo e la produzione” (art. 3, c. 3). L’art. 3, c. 8, impegna le parti a facilitare la concessione delle licenze di esportazione, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

Viene inoltre previsto, già nella premessa e successivamente all’art. 3, comma 10, che i termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere svolte ai sensi del Memorandum siano concordati separatamente, nell’ambito di “Accordi di attuazione”, la cui redazione, come esplicitato dal successivo art. 8, comma 3, è affidata a “rappresentanti delle parti”. Rilevante potrebbe altresì rilevarsi la previsione dell’art. 5, per la quale le attività da svolgere ai sensi del MOU in esame “saranno soggette all’Accordo di sicurezza firmato dalle competenti Autorità di sicurezza delle due parti, il 5 ottobre 1987”.

L’art. 3, c. 6, fa infine divieto di trasferire a terzi le informazioni tecniche ed i prodotti da essi derivanti, senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono e prevede che il trasferimento a terzi di materiali e/o informazioni tecniche o di articoli da essi derivanti saranno oggetto di singoli accordi tra le parti.

A riguardo si segnala come, nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, il Governo abbia accolto, dopo che i presentatori avevano acconsentito ad eliminarne alcune parti come richiesto dal sottosegretario agli affari esteri presente in Aula, un ordine del giorno (ODG G100, Martone ed altri) che, tra l’altro, impegna il Governo “a monitorare strettamente i programmi di cooperazione militare che dovessero essere avviati tra industrie italiane e industrie israeliane” nonché “a verificare volta per volta la compatibilità dei programmi e dei progetti congiunti che dovessero essere attuati con leggi italiane, in particolare con la legge n. 185 del1990”.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Israele.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo (11.390 euro ad anni alterni, a partire dal 2005) e li pone a carico del fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l’analisi degli oneri finanziari in rapporto all’invio a Tel Aviv di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con Israele per l’esame dei programmi operativi o per la cooperazione tecnico-militare nel settore delle industrie per la difesa, che si terranno alternativamente in Israele e in Italia come previsto dall’articolo 8 del Memorandum in esame.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN afferma che il MoU in esame non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario ma, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all’articolo 6, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio della Parte ospitante – è stato definito con il parere del Ministro della giustizia.

L’AIR afferma che l’attuazione del Memorandum non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, poiché interessa quasi esclusivamente il Ministero della difesa, destinatario diretto del provvedimento e avrà un impatto potenzialmente positivo sui destinatari indiretti (settori produttivi e commerciali dei due Paesi), che costituiscono, a vario titolo, “indotto” delle politiche della logistica e degli armamenti.

 


 

 

Progetto di legge

 


N.5592

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3181)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

con il ministro della salute

(SIRCHIA)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 3 febbraio 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Memorandum stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

INSERIRE L’ACCORDO SCANSIONATO

 

 

 


Iter al Senato

 


 

 

Progetto di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3181

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell’interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


Onorevoli Senatori. – In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

    Le motivazioni dell’accordo con lo Stato d’Israele s’inquadrano nel contesto del rilancio delle relazioni tra i due Paesi, in particolare a seguito della visita a Tel Aviv nel giugno 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, ed anche nel quadro della promozione delle attività inerenti al dialogo mediterraneo ed al processo di Barcellona.

    Questo Memorandum è un accordo generale quadro che regola la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa. Per quanto concerne le attività specifiche derivanti dalla sua attuazione, potranno essere conclusi degli accordi tecnici specifici.

    L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’accordo: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità. Nel caso dovessero sorgere delle divergenze nell’applicazione degli Accordi tecnici suindicati, prevarranno le disposizioni dell’Accordo generale.

    L’articolo 2 individua i campi di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

        politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;

        interscambio di materiali d’armamento;

        operazioni umanitarie;

        organizzazione delle Forze armate e gestione del personale;

        formazione e addestramento del personale militare;

        questioni ambientali e controllo dell’inquinamento causato dalle strutture militari;

        scienza, storia e sport militari;

        informatica;

        ricerca e sviluppo in campo militare.

    Oltre ai campi menzionati, le Parti potranno ricercare altri settori di cooperazione di reciproco interesse.

    Questo accordo stabilisce i principi che governano la cooperazione tra le due Parti.

    L’articolo 3 individua le forme in cui potrà esplicarsi la cooperazione:

        scambi di visite ufficiali tra i rappresentanti delle due Parti;

        scambi di esperienze fra gli esperti delle due Parti;

        partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

        attività culturali con partecipazione a corsi, conferenze e simposi;

        visite a unità navali ed aeree;

        scambio di informazioni e pubblicazioni didattiche;

        informatica; attività sportive;

        programmi di ricerca e sviluppo in campo militare.

    Le informazioni tecniche, comprese quelle di carattere commerciale ed operativo, scambiate nell’ambito della cooperazione, non potranno essere utilizzate per altri scopi se non quelli previsti in questo Memorandum d’intesa, e non potranno essere trasmesse a Paesi terzi senza il preventivo assenso delle Parte che le ha originate.

    Il trasferimento a Paesi o Parti terze di materiali o di informazioni tecniche, acquisite nell’ambito della cooperazione, sarà soggetto ad accordi caso per caso tra le due Parti.

    L’articolo 4 prevede che, per quanto riguarda l’attuazione del Memorandum, ciascuna Parte sosterrà le proprie spese, a meno che non sia deciso altrimenti caso per caso.

    L’articolo 5 stabilisce che le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette all’accordo sulla sicurezza, firmato dalle competenti autorità per la sicurezza di entrambe le Parti il 5 ottobre 1987.

    L’articolo 6 regola il diritto di giurisdizione delle Parti sul proprio personale qualora esso si trovi sul territorio dell’altra Parte. Le sentenze penali verranno eseguite nell’ambito del sistema penale dello Stato d’origine, in conformità agli accordi e convenzioni vigenti in materia tra le Parti. Le Autorità dei due Stati si presteranno reciproca assistenza nelle inchieste e nella ricerca di prove, secondo quanto previsto dalla Convenzione Europea del 1959 sulla reciproca assistenza in materia penale, di cui l’Italia e Israele sono parte.

    L’articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’esecuzione dell’accordo: la Parte inviante pagherà i danni causati dal proprio personale militare nel corso della sua missione o esercitazione.

    Nel caso in cui i danni riguardino personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, le controversie tra le Parti saranno regolate di reciproco accordo.

    L’articolo 8 stabilisce che potranno tenersi, alternativamente in Italia e in Israele, delle consultazioni periodiche fra i rappresentanti delle due Parti al fine di concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate ed eventuali intese tecniche per l’esecuzione di questo accordo.

    L’articolo 9 regola l’entrata in vigore e la durata del Memorandum di intesa e ne disciplina le modalità di recesso. Inoltre, esso consente di apportare emendamenti all’accordo in qualsiasi momento tramite scambio di note.

    L’articolo 10 stabilisce che in prima istanza le Parti dovranno cercare di risolvere le eventuali dispute, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione dell’Accordo, in via amichevole. Se ciò non avvenisse, l’eventuale disputa dovrà essere sottoposta al Direttore generale del Ministero della difesa israeliano e al Capo di Stato maggiore della difesa o al Segretario generale, a seconda della materia, del Ministero della difesa italiano.

    L’articolo 11, infine, prevede che tutte le comunicazioni e le trattative fra le Parti avverranno in lingua inglese.

 



Relazione tecnica

        L’attuazione del Memorandum d’intesa tra l’Italia e Israele in materia di cooperazione nel campo della difesa comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 8:

        Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l’esame dei programmi operativi o per la cooperazione tecnico-militare nel settore delle industrie per la difesa, che si terranno alternativamente in Israele e in Italia. Nell’ipotesi dell’invio a Tel Aviv di quattro funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

–  pernottamento

(euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni)    euro    2.224

–  diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 124, cui si aggiungono euro 37, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 161 viene ridotto di euro 41, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 120 + euro 47 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

(euro 167 x 4 persone x 4 giorni)     »    2.672

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma – Tel Aviv

(euro 1.546 x 4 persone = euro 6.184)

(euro 6.184 + euro 309 quale maggiorazione del 5 per cento)    »    6.493

Totale onere (articolo 8)

euro    11.389

        Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2005 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 11.389, in cifra tonda euro 11.390.

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

        Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, si precisa che:

        l’eventuale richiesta per la partecipazione a corsi di formazione e addestramento (articolo 2, paragrafo 2, quinto punto; articolo 3, paragrafo 1, terzo punto), gli inviti a simposi, conferenze, corsi e seminari (articolo 3, paragrafo 1, sesto punto), verranno accordati qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente: qualora fosse necessario l’invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

        le eventuali domande per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 3, paragrafo 1, quarto punto) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

        lo scambio di esperienze nel settore della difesa (articolo 3, paragrafo 1, secondo punto), le eventuali visite alle navi, aerei di altre strutture militari (articolo 3, paragrafo 1, settimo punto) e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 3, paragrafo 1, nono punto), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico dei bilancio dello Stato;

        per quanto concerne le attività nel settore delle industrie per la difesa e la ricerca tecnologica (articolo 2, paragrafo 2, primo punto; articolo 3, paragrafi 2 e 3), l’assistenza addestrativa e tecnica viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

        il risarcimento di eventuali danni (articolo 7) provocati dal personale militare nel corso della propria missione o esercitazione è a carico del Paese inviante; qualora tali danni fossero provocati dalla Parte italiana, le relative spese rientrano negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa;

        qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 9, paragrafo 2) che ampliino la portata finanziaria del presente Memorandum sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

 


Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d’Intesa (MoU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con lo Stato d’Israele nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo

        Il Memorandum impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

        Il Memorandum, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l’attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

        Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta devolution, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

        La materia non rientra nell’alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo della lettera b). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi impliciti.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        In materia di accordi con lo Stato d’Israele nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all’esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

 


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti ed indiretti

        Il presente intervento normativo si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti del Memoradum sono il Ministero della difesa italiano e quello dello Stato d’Israele. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

        Il recepimento del Memorandum nell’ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla successiva lettera f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività

        L’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l’Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

        L’impatto sui destinatari indiretti di cui alla precedente lettera a) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Memoradumdi cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del Memorandum stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(omissis)

 


 

 

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2005

217a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Esame e rinvio)

 

Introduce la relazione il senatore CASTAGNETTI (FI) evidenziando che le motivazioni e la valenza politica del Memorandum in questione s’inquadrano nel contesto del rilancio delle relazioni tra i due Paesi, in particolare a seguito della visita a Tel Aviv nel giugno 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, ed anche nel quadro della promozione delle attività inerenti al dialogo mediterraneo ed al processo di Barcellona. Peraltro, un impegno a migliorare e sostenere l'interscambio commerciale tra i due Paesi è stato anche alla base dell'ultima visita svolta da Ministro degli Esteri in Israele nel dicembre del 2004.

Questo Memorandum è un accordo generale che regola la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.

Per quanto concerne le attività specifiche derivanti dalla sua attuazione, potranno essere conclusi degli accordi tecnici specifici.

L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’accordo che consiste nel rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità. Nel caso dovessero sorgere divergenze nell’applicazione degli Accordi tecnici speciali citati, prevarranno le disposizioni dell’Accordo generale.

L’articolo 2 individua i campi di cooperazione, che comprendono tra l'altro: l'interscambio di materiali d’armamento; le operazioni umanitarie; l'organizzazione delle Forze armate e la gestione del personale; la formazione e l'addestramento del personale militare; le questioni ambientali e controllo dell’inquinamento causato dalle strutture militari; infine la ricerca e lo sviluppo in campo militare. Oltre ai campi menzionati, le Parti potranno ricercare altri settori di cooperazione di reciproco interesse.

L’articolo 3 individua le forme in cui potrà esplicarsi la cooperazione. Vale la pena citare in particolare: gli scambi di visite ufficiali tra i rappresentanti delle due Parti; gli scambi di esperienze fra gli esperti delle due Parti; la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; i programmi di ricerca e sviluppo in campo militare. Le informazioni tecniche, comprese quelle di carattere commerciale ed operativo, scambiate nell’ambito della cooperazione, non potranno essere utilizzate per altri scopi se non quelli previsti in questo Memorandum d’intesa, e non potranno essere trasmesse a Paesi terzi senza il preventivo assenso delle Parte che le ha originate.

Il trasferimento eventuale a Paesi terzi di materiali o di informazioni tecniche, acquisite nell’ambito della cooperazione, sarà soggetto ad accordi puntuali ed ulteriori tra le due Parti.

L’articolo 4 detta il principio derogabile per cui ai fini dell’attuazione del Memorandum, ciascuna Parte sosterrà le proprie spese.

L’articolo 5 stabilisce che le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette all’accordo sulla sicurezza, firmato dalle competenti autorità per la sicurezza di entrambe le Parti il 5 ottobre 1987.

L’articolo 6 regola il diritto di giurisdizione delle Parti sul proprio personale qualora esso si trovi sul territorio dell’altra Parte. Le sentenze penali verranno eseguite nell’ambito del sistema penale dello Stato d’origine, in conformità agli accordi e convenzioni vigenti in materia tra le Parti. Le Autorità dei due Stati si presteranno reciproca assistenza nelle inchieste e nella ricerca di prove, secondo quanto previsto dalla Convenzione Europea del 1959 sulla reciproca assistenza in materia penale, di cui l’Italia e Israele sono parte.

L’articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’esecuzione dell’accordo.

L’articolo 8 stabilisce che potranno tenersi, alternativamente in Italia e in Israele, delle consultazioni periodiche fra i rappresentanti delle due Parti al fine di concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate ed eventuali intese tecniche per l’esecuzione di questo accordo.

L’articolo 9 regola l’entrata in vigore e la durata del Memorandum di intesa e ne disciplina le modalità di recesso. Inoltre, esso consente di apportare emendamenti all’accordo in qualsiasi momento tramite scambio di note.

L’articolo 10 regola la risoluzione delle controversie e stabilisce che in prima istanza le Parti dovranno cercare di risolvere le eventuali dispute, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione dell’Accordo, in via amichevole. Se ciò non avvenisse, l’eventuale disputa dovrà essere sottoposta al direttore generale del Ministero della difesa israeliano e al Capo di Stato maggiore della difesa o al Segretario generale, a seconda della materia, del Ministero della difesa italiano.

L’articolo 11, infine, prevede che tutte le comunicazioni e le trattative fra le Parti avverranno in lingua inglese.

In conclusione il relatore non nasconde il rilevante carattere politico del provvedimento in esame, ma rileva che la mutata situazione mediorientale, dopo lo svolgimento delle elezioni palestinesi e la formazione del nuovo Governo israeliano, possa fugare ogni tipo di preoccupazione e rendere agevole il successivo iter del medesimo. Auspica pertanto una sollecita definizione del provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore MARTONE (Verdi-U) il quale osserva come l’attuale stato dei rapporti tra israeliani e palestinesi non consenta affatto di essere ottimisti e non elimini l’assoluta inopportunità di procedere alla ratifica di un accordo che esprime in modo patente la mancanza di equilibrio dell’Esecutivo italiano in questo delicato momento storico. Si dichiara quindi contrario alla ratifica dell’accordo rilevando come questo depotenzi anche il ruolo dell’Unione europea nel processo di pacificazione in Medioriente. Esso infatti reca disposizioni relative alla formazione del personale militare che riecheggiano chiaramente le linee guida della politica di cooperazione militare statunitense. Auspica pertanto un esame più approfondito e meditato del medesimo sulla consapevolezza degli evidenti rischi che il testo dell’accordo conduca ad aperte violazioni della disciplina recata dalla legge 185 del 1990 volta a combattere il traffico delle armi. Coglie quindi l’occasione per chiedere chiarimenti sulle notizie secondo le quali il Governo sarebbe prossimo a concludere un Memorandum d’intesa con Israele in tema di coproduzione di sistemi missilistici ed avionici. Chiede altresì che il Governo si esprima sulle notizie recentemente apparse su alcuni quotidiani in base alle quali le Autorità italiane, coinvolte nello sgombero dei civili presenti in Costa d’Avorio, abbiano evacuato con precedenza rispetto a nostri connazionali quattro consiglieri militari di nazionalità israeliana.

Il sottosegretario MANTICA riservandosi di intervenire in modo più approfondito nel merito del disegno di legge in sede di repliche, smentisce che al fine di evacuare il personale israeliano si sia posticipato lo sgombero di connazionali italiani dal territorio costavoriano.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.  

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

219a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio 2005.

 

      Ha la parola il relatore CASTAGNETTI (FI)  per osservare come, al di là dei rilievi svolti dal senatore Martone nella precedente seduta, il disegno di legge è volto a ratificare un accordo importante per i rapporti bilaterali e per la complessiva funzione assolta dall’Italia nello scacchiere mediorientale.

            Evidenzia poi come in seguito ad un parere espresso dalla Commissione bilancio e volto a correggere parzialmente l’articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria, ritenga opportuno avanzare la proposta emendativa 3.1 che passa ad illustrare.            

 

            Verificata la presenza del numero legale, il presidente PROVERA pone ai voti l’emendamento 3.1. Tale emendamento risulta, quindi, approvato.

 

            Il senatore FORLANI (UDC)  interviene in dichiarazione di voto annunciando il proprio convinto sostegno al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricordando come esso possa rappresentare un segnale di attenzione, del Parlamento italiano in un momento delicato che richiede il tradizionale equilibrio della posizione italiana nei confronti di Israele e della Autorità palestinese.

           

            La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 18 GENNAIO 2005

215a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

 

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a ratificare il Memorandum d'intesa che regola la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e lo Stato di Israele. Non rilevando profili problematici di ordine costituzionale propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

 

Concorda la Sottocommissione.

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 18 gennaio 2005

133a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3a Commissione:

 

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003: parere di nulla osta.

 

 

 


 

 

 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 18 GENNAIO 2005

407a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Molgora.

 

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre adeguare la clausola di copertura finanziaria in relazione al nuovo triennio vigente.

 

Con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del secondo periodo dell’articolo 3, comma 1, con il seguente: “Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 19 GENNAIO 2005

67a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Asciutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

(omissis)

 

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003: parere favorevole.

 


 

IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 19 GENNAIO 2005

55a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 2a Commissione:

(omissis)

3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003: parere favorevole.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 1° FEBBRAIO 2005

416a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI



Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

(3181-A) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il testo in esame recepisce la condizione di riformulazione posta dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in occasione del parere reso alla Commissione di merito in data 18 gennaio 2005, per cui non vi sono osservazioni da formulare in merito.

 

Con l’avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

 


 

Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

730a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente SALVI

e del vice presidente FISICHELLA

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

_________________

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

(omissis)

 

Discussione del disegno di legge:

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3181.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare quanto è stato detto in Commissione.

L’Accordo di collaborazione militare che interessa una zona certamente delicata del mondo, in un momento del tutto particolare, merita un ulteriore momento di attenzione. Vorrei rappresentare ai colleghi e all’Aula che il Protocollo prevede il rispetto assoluto dei diritti umani e di tutte le regole di comportamento alle quali la Repubblica italiana si ritiene vincolata. Esso cade in un momento favorevole dove il coraggio di Abu Mazen, da una parte, e quello di Sharon, dall’altra, sembrano avviare in quella zona nevralgica un reale percorso di pace.

Questo può essere il segno di una attenzione pacifica e non certo della volontà di intralciare quell’equilibrio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boco, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l’ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, sul provvedimento in esame - aspetteremo ovviamente quanto ci diranno il Governo e il relatore - riteniamo indispensabile che le parole del senatore Castagnetti trovino riscontro e che l’impegno di questa Aula, attraverso il nostro ordine del giorno, trovi la possibilità di verifica, di approvazione ed anche di monitoraggio per riferire costantemente in merito ad un’area così delicata e calda, sui diritti umani, sulla capacità positiva di intervenire favorevolmente nell’ambito della tragedia israelo-palestinese e sulle continue violazioni poste in atto.

Ecco perché chiederò di intervenire in dichiarazione di voto (e, credo con il collega Malabarba, sull’ordine del giorno che abbiamo presentato), ascoltato quanto il Governo ci dirà sull’approvazione o meno di questo provvedimento e dell’ordine del giorno ad esso correlato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di esame dell’ordine del giorno che ho sottoscritto insieme ai senatori Martone, Boco ed altri, però voglio dire qualcosa in discussione generale, sottolineando un allarme rispetto alla disattenzione con cui si affronta la ratifica che è attualmente in discussione. Non mi rivolgo esclusivamente alle forze della maggioranza, bensì in particolare a quelle dell’opposizione, perché non possiamo non tenere in considerazione gli effetti che la ratifica di questo Memorandum potrà avere, effetti che vanno in direzione diversa da quella che ha illustrato qui il collega Castagnetti.

Il Governo italiano, con il disegno di legge che stiamo trattando, promuove una partnership senza precedenti tra Italia e Israele nel campo militare, degli armamenti e dell’intelligence. L'accordo trasforma l'Italia nel primo partner politico e militare di Israele in Europa e si inserisce nel quadro strategico di una vera e propria alleanza quadrilaterale - Roma, Varsavia, Washington e Tel Aviv - già sperimentata nella guerra all'Iraq; stavolta è diretta al Medio Oriente e alle future trattative israelo-palestinesi.

Scopo politico di questo progetto, secondo le fonti dell’autorevole rivista on-line "Debkafile", vicina all’intelligence israeliana, è "coordinare mosse diplomatiche comuni in vista della riapertura della trattativa israelo-palestinese, prima che l'Europa possa lanciare le iniziative di pace comunitarie previste per il 2005". Per i suoi ispiratori, si tratta in pratica di mettere fuori gioco l'Europa e scongiurare una diplomazia comune dell'Unione Europea in vista della riapertura della partita negoziale tra Sharon e Abu Mazen (o chi per loro; ma credo che ovviamente l’autorevolezza con cui emerge la figura di Abu Mazen dopo le elezioni palestinesi possa far dire che questi sono i riferimenti), ruolo che Roma ha accettato in cambio di un corposo premio economico e militare.

Il disegno di legge è, infatti, un cosiddetto accordo omnibus, cioè non si limita al campo militare e prevede eventuali partnership in tutti i campi (tanto che il disegno di legge, come potete notare, è firmato dai ministri Frattini, Martino, Castelli, Pisanu, Siniscalco, Marzano, Matteoli, Sirchia e Moratti), ma in soldoni la collaborazione è negli armamenti. Si parla di 181 milioni di dollari circa destinati allo "sviluppo congiunto" di sistemi elettronici per missili e di disturbo jamming, prodotti avanzatissimi per le forze navali e aeree che mai prima d'ora Israele aveva accettato di condividere con qualunque Paese europeo.

L'accordo è stato pensato nel 2002 a Parigi, ufficializzato a Roma dai ministri della difesa, l'israeliano Mofaz e l'italiano Martino, infine perfezionato tra ottobre e novembre con una serie di visite incrociate di Ministri dei due Paesi, a partire dal ministro degli esteri Gianfranco Fini che ha scelto proprio Israele come tappa inaugurale dell'incarico (probabilmente non a caso).

Il Memorandum è un accordo generale quadro che regola la cooperazione tra le parti del settore della difesa, nel cui ambito "potranno essere conclusi accordi tecnici specifici". I campi di cooperazione comprendono, tra l'altro, "l'interscambio di materiale di armamento", "l'organizzazione delle forze armate", "la formazione e l'addestramento del personale militare", "la ricerca e sviluppo in campo militare". Sono previsti, a tale scopo, "scambi di esperienze tra gli esperti delle due parti", "partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari", "programmi di ricerca e sviluppo in campo militare".

Un accordo a tutto campo, dunque, che travalica l'ambito tecnico e sul quale, in base all’articolo 80 della Costituzione, i ministri chiedono alle Camere di autorizzare con legge la ratifica del Memorandum d'intesa, sottolineando che esso corrisponde agli "interessi strategici nazionali". Di questo non c'è dubbio. Nell'ottica di tali "interessi", così come li concepisce il Governo di centro-destra, le Forze armate italiane hanno molto da imparare da quelle israeliane in materia di armamento, organizzazione e addestramento.

Nel campo della ricerca e sviluppo militare, l'industria bellica italiana può trarre notevoli vantaggi dalla cooperazione con quella israeliana ma, a sua volta, può offrire a quest'ultima l'apporto delle più alte tecnologie. Non solo: il fatto che il disegno di legge sia stato presentato di concerto anche con il ministro dell'università e della ricerca Moratti indica che il Governo intende coinvolgere nella cooperazione militare con Israele anche centri di ricerca universitari.

Per mettere a punto l'accordo quadro, il ministro della difesa israeliano Mofaz ha incontrato il 18 novembre a Roma Berlusconi e Martino. Secondo fonti militari israeliane, citate da "Voice of America"del 22 novembre, egli ha concordato tra l'altro con il Governo italiano "lo sviluppo congiunto di un nuovo sistema di guerra elettronica altamente segreto", progetto cui è stato destinato il primo finanziamento comune di 181 milioni di dollari. E' questo un campo in cui Israele ha finora cooperato solo con gli Stati Uniti. Ciò significa che l'accordo italo-israeliano è stato preventivamente approvato dalla Casa Bianca, che punta su Berlusconi, oltre che su Blair, per spingere l'Europa a partecipare, con USA e Israele, alla "guerra globale al terrorismo".

Se il Memorandum d'intesa, su cui esprimiamo un parere negativo, sarà ratificato dal Parlamento italiano, l'industria militare e le Forze armate del nostro Paese saranno coinvolte in attività di cui nessuno, neppure il Parlamento, sarà messo a conoscenza. Il Memorandum sulla cooperazione militare con Israele stabilisce, infatti, che "le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette all'accordo sulla sicurezza", il quale prevede la massima segretezza. Sotto la cappa del segreto militare potrà, quindi, avvenire di tutto. Non va dimenticato, tra l'altro, che Israele possiede armi nucleari.

Ciò significa che, nel quadro dell'accordo, alte tecnologie italiane potranno essere segretamente utilizzate per potenziare le capacità di attacco dei vettori nucleari israeliani. È quindi prevedibile che la cooperazione militare con Israele danneggi le relazioni tra l'Italia e i Paesi arabi, per non parlare di quelle con i palestinesi. L'accordo di cooperazione militare con l'Italia contribuirà infatti a rendere ancora più letali le armi usate dalle forze armate israeliane nei territori palestinesi.

Signor Presidente, si tratta naturalmente di un annuncio di voto contrario alla ratifica del Memorandum d’intesa, però invito ancora una volta i colleghi a non prendere alla leggera questa discussione, pur nelle rispettive differenze politiche tra maggioranza e opposizione, ma a valutare fino in fondo tutte le implicazioni relative all’accordo in esame. Un nuovo appello lo rivolgo alle forze del centro-sinistra amanti della pace perché tale questione non può essere presa sottogamba.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTAGNETTI, relatore. Signor Presidente, per quanto mi è possibile, vorrei tranquillizzare il collega Malabarba. Certamente le sue osservazioni sono rispettabili e degne di attenzione, tuttavia, non vorrei che si vedesse un eccesso di malizia o di strumentalità nella presenza, ad esempio, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca (è l’argomento che ho approfondito meglio). Si tratta di una reale cooperazione sulla ricerca di tecnologie che, mi dispiace, ma sono applicate soprattutto negli strumenti militari.

Dobbiamo evitare di pensare che l’approfondimento di alcune tecnologie sia in funzione del settore militare; è il contrario: il settore militare è il traino attraverso il quale possiamo approfondire talune nozioni e tecnologie scientifiche. Non è colpa di nessuno se abbiamo collaborazioni militari con gli Stati Uniti, con Israele o con la Gran Bretagna, che sono i Paesi più avanzati in questo settore; in caso contrario, nel settore più vasto dell’elettronica e delle tecnologie applicate rimarremmo indietro.

Questa è la verità! Questa è la necessità scientifica, alla quale si aggiunge come primaria (sicuramente, non voglio mistificare) quella politica della collaborazione militare, la cui validità non è in senso dirompente, ma semmai ai fini di tranquillizzare un’area. Almeno questa è l’intenzione, su cui è lecito avere dubbi da parte di chi li vuole nutrire.

L’aspetto militare e politico generale prevale, ma non vedrei come strumentali tutti gli altri aspetti, compreso quello scientifico, che hanno anch’essi una loro portata.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire, passiamo all'esame dell’ordine del giorno G100, già illustrato nel corso della discussione generale.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

CASTAGNETTI, relatore. Poiché vi sono alcuni aspetti tecnici, su eventuali correzioni dell’ordine del giorno G100 mi rimetto alle indicazioni che vorrà dare il Governo.

Mi permetto solo di sollecitare l’attenzione dei colleghi dell’opposizione. Prendiamo la prima parte del dispositivo: "a monitorare strettamente i programmi di cooperazione militare che dovessero essere avviati tra industrie italiane e industrie israeliane, sia per quanto riguarda la destinazione finale degli eventuali prodotti" e su questo siamo d’accordo "nonché per l’impiego che di questi dovesse essere fatto, con particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani che dovessero essere commesse contro i civili palestinesi". Converrete con me che qui c’è un pregiudizio grosso come una casa nei confronti di Israele, quale indiziato di violazione sistematica dei diritti umani.

Io spero che finalmente la sinistra si liberi da questa sindrome: Israele è una grande democrazia che ha delle difficoltà e che talvolta commette degli errori, ma considerarlo fra i Paesi indiziati di possibile, sistematica violazione dei diritti umani francamente mi pare un’inclinazione, una tendenza alla quale personalmente vorrei sottrarmi. Oltretutto è superfluo, perché è chiaro che noi siamo impegnati a far sì che la destinazione finale sia quella che si chiede, ovvero che i diritti umani siano sempre rispettati. Non riteniamo che nel momento in cui facciamo questo Accordo con Israele si sia a rischio, anzi, andiamo incontro ad un popolo che ha una cultura, una tradizione e una legislazione che impone loro, come a noi, il rispetto dei diritti umani.

Questa è l’osservazione che mi permetto di avanzare sulla prima parte del dispositivo dell’ordine del giorno. Per quanto concerne le osservazioni di carattere tecnico, mi rimetto al Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, nell’esprimere il parere del Governo sull’ordine del giorno G100, desidero dire che siamo in grado di accettare alcune parti del dispositivo mentre su altre - ne spiegherò il perché - non siamo d’accordo. Pertanto, se si desidera procedere ad una votazione per parti separate, su questo siamo disponibili.

Esprimo, dunque, parere favorevole sul primo comma del dispositivo, nonostante abbia appena ascoltato il relatore porre l’accento su una questione che lui trova esplicitata in questo primo comma, però è un’interpretazione, e io, non pensando che sia così, poiché non faccio un processo alle intenzioni, ma ritenendo che debbano essere tutelati sempre e comunque i diritti umani tutti, se questo è lo spirito, lo accetto.

Sul secondo comma del dispositivo esprimo parere contrario perché si tratta semplicemente di un impegno che esiste già nella legge n. 185 del 1990. È un obbligo che il Governo ha già per legge e non pensiamo che sia necessario assumere altri impegni.

Il terzo comma è accettabile, salvo l’ultimo periodo laddove si fa riferimento allo spirito e alla lettera della Costituzione, specialmente all’articolo 11, primo comma. Vorremmo che questo non desse il la ad interpretazioni tecnicamente e giuridicamente discutibili e quindi lo accettiamo, se il comma si conclude con le parole "del 1990".

Per quanto riguarda l’ultimo comma, pur comprendendo le motivazioni che hanno spinto i sottoscrittori a presentarlo, non possiamo accettarlo perché ci assumeremmo impegni che obiettivamente in questo momento sono impossibili da sottoscrivere. Riteniamo che la situazione sia molto complessa e non si possa adesso stabilire di accettare qui un impegno di questo tipo.

Voi sapete che il nostro Governo si è espresso con chiarezza più volte, sia il Presidente del Consiglio sia il Ministro degli affari esteri, sulla necessità di arrivare ad una soluzione finale anche con uno Stato sovrano indipendente per quel che riguarda la Palestina. Inoltre, nei dettagli di quale possa essere la soluzione definitiva, accettare una posizione che va verificata e condivisa anche con tutti gli altri soggetti internazionali non ci sembra corretto né responsabile.

Queste sono le motivazioni per cui riteniamo di non poter accettare il quarto punto del dispositivo.

PRESIDENTE. Senatore Boco, cosa pensa delle articolate valutazioni del Governo?

BOCO (Verdi-U). Vorrei che la Presidenza le riassumesse, per capire cosa il Governo ritiene si possa votare e cosa no.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo scusa per aver articolato il mio intervento, ma l’ho fatto perché fossero motivate le nostre osservazioni.

Il Governo è favorevole al primo capoverso del dispositivo, contrario al secondo, favorevole al terzo qualora termini con le parole "del 1990" e contrario al quarto.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, l’ordine del giorno G100 annovera diversi firmatari. Personalmente, ritengo non soddisfacente la risposta fornita dal Governo, ma penso anche che sia utile qualsiasi passaggio capace di mettere in moto (come possiamo fare con quest’ordine del giorno) un processo che aiuti a tenere sotto controllo questa collaborazione che consideriamo pericolosa e della quale siamo veramente preoccupati.

Pertanto, accetterei la riformulazione almeno di queste parti dell’ordine del giorno che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere e poi vedremo cosa accadrà nel prosieguo della discussione. Tuttavia, essendo in Aula anche il senatore Malabarba che è uno dei firmatari, prego la Presidenza, anche in modo informale, di sentire il suo parere.

Per quanto ci riguarda, anche se non soddisfatti, siamo intenzionati ad accettare la riformulazione dell’ordine del giorno proposta dal Governo per le parti che ritiene di poter accogliere.

PRESIDENTE. Lei, senatore Malabarba, aggiunge qualche ulteriore considerazione?

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, condivido lo spirito con cui il senatore Boco affronta le posizioni espresse dal Governo. In particolare, credo sia possibile accettare le limitazioni relative al terzo capoverso, ritenendo impliciti i riferimenti alla Costituzione e quindi fermandosi alle parole "legge n. 185 del 1990".

Per quel che riguarda gli altri due commi, chiederei di effettuare una votazione per parti separate, nel senso di mantenere lo spirito dell’ordine del giorno. È comunque significativo che vengano accolte le preoccupazioni contenute nell’ordine del giorno. È vero che il riferimento alla legge n. 185 del 1990 è significativo anche senza quello all’articolo 11 della Costituzione, tuttavia, qualche limitazione che è stata introdotta con la legge n. 185, che era una buona legge, ma con le modifiche che sono state attuate, rende opportuna la sottolineatura di alcuni passaggi proprio sul trasferimento dei sistemi d’arma, perché la finalizzazione dei sistemi d’arma è molto preoccupante in determinati contesti.

Anch’io accoglierei le proposte del Sottosegretario procedendo per parti separate sulle parti che il Governo non ha ritenuto di accogliere.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all’ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, vorrei dichiarare il voto su questo ordine del giorno. Ho qualche dubbio sull’opportunità di procedere per parti separate, perché o si ritiene di poter accettare la formulazione dell’ordine del giorno che il Governo ha proposto oppure no.

Non credo però che una dichiarazione di questo genere si possa fare adesso, con l'Aula vuota e trascorsi diversi minuti dal previsto termine di chiusura della seduta, per cui proporrei di rinviare alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni da parte degli altri colleghi… (Commenti del senatore Boco). In realtà, abbiamo già superato l'orario previsto di chiusura della seduta e alle 13,30 si riunisce il Parlamento in seduta comune. (Commenti del senatore Turroni). Non creda, senatore Turroni, che io non veda perfettamente e il primo a vedere è il senatore Malan, altrimenti non avrebbe fatto questa proposta.

TURRONI (Verdi-U). Il senatore Malan ci ha abituati al fatto che si comporta a volte in un modo, a volte in un altro.

PRESIDENTE. È la natura umana: non c’è nulla che abbia tanti precedenti.

Pertanto, considerata l’ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 

 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003 (3181)

ORDINE DEL GIORNO

G100

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, MALABARBA, DE PETRIS, CARELLA, TURRONI, CORTIANA, DONATI, ZANCAN

Il Senato,

            considerato il Memorandum d’intesa tra Italia e Israele per la cooperazione nel settore militare e della difesa, tanto nel suo impianto complessivo, quanto articolo per articolo, nonché il senso politico di questo trattato, richiamato esplicitamente dalla relazione di accompagnamento;

            considerato altresì il delicato momento in cui tanto lo Stato di Israele quanto l’autorità nazionale palestinese si trovano, nonché la perdurante violazione di numerose risoluzioni dell’Onu da parte dello Stato di Israele e il permanere di una situazione di grave tensione tra i due popoli;

            considerata anche la reiterata volontà dell’Unione europea di impegnarsi per riavviare e consolidare il processo di pace tra i due popoli, processo che possa portare auspicabilmente alla creazione di uno stato palestinese, autonomo e sovrano,

        impegna il Governo:

            a monitorare strettamente i programmi di cooperazione militare che dovessero essere avviati tra industrie italiane e industrie israeliane, sia per quanto riguarda la destinazione finale degli eventuali prodotti, nonché per l’impiego che di questi dovesse essere fatto, con particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani che dovessero essere commesse contro i civili palestinesi;

            a riferire in aula e in commissione di ogni eventuale accordo operativo di cooperazione o coproduzione di armi e sistemi d’arma, nonché di ogni iniziativa congiunta in questo campo che le due parti dovessero intraprendere secondo quanto previsto dal MdI in oggetto;

            a verificare volta per volta la compatibilità dei programmi e dei progetti congiunti che dovessero essere attuati con le leggi italiane, in particolare con la legge n. 185 del 1990 e con lo spirito e la lettera della costituzione, specialmente con l’articolo 11, primo comma;

        a impegnarsi, con gli altri paesi dell’Unione europea, perché il processo di pace tra i due popoli israeliano e palestinese sia riavviato su basi solide e verificabili, con l’obiettivo finale di arrivare alla creazione di uno stato palestinese indipendente e sovrano, sulla più alta percentuale possibile dei territori compresi entro i confini dell’armistizio del 1967 e rispettando le relative e rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite .

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

731a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,

indi del presidente PERA

ea del vice presidente DINI

 

 

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

_________________

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

 

 

(omissis)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3181.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la discussione generale, si è svolta la replica del relatore e si è passati all’esame dell’ordine del giorno G100, sul quale il senatore Malabarba ha avanzato una proposta di votazione per parti separate.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, già questa mattina avevo preannunciato l’intenzione di fare una dichiarazione di voto, affermando che probabilmente mi sarei espresso contro la proposta di votare per parti separate l’ordine del giorno G100, intendimento che confermo adesso prima di passare alla dichiarazione di voto.

Per quanto riguarda la votazione per parti separate, poiché il Governo ha accolto una parte molto significativa dell’ordine del giorno, se i presentatori accetteranno le modifiche proposte dal Governo, noi ci atterremo e pertanto l’ordine del giorno potrà ritenersi accolto senza alcuna opposizione.

Se, invece, si ritiene di incassare l’assenso del Governo su una parte e andare poi al voto sulle altre parti, ci opporremo alla proposta di votazione per parti separate, accedendo ad una votazione dell’ordine del giorno nel suo complesso nella forma che i presentatori riterranno: o la forma modificata secondo le indicazioni del Governo o, se si vuole, la forma originale. Su quest’ultima, naturalmente, preannuncio il nostro voto contrario e vorrei sintetizzarne le ragioni.

Naturalmente il Governo nei suoi rapporti con Israele, come con qualsiasi altro Paese, intende rispettare la Costituzione italiana e i diritti umani. Non si vede perché queste raccomandazioni debbano essere fatte in particolare per Israele, mentre per altri Paesi, che sul versante del rispetto dei diritti umani sono assai più a rischio, non si sente questo bisogno.

La nostra posizione, quindi, è la seguente: se le modifiche del Governo vengono accettate dai presentatori, l’ordine del giorno non vedrà la nostra opposizione. Diversamente, se si propone il testo originale, voteremo contro.

PELLICINI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, intervengo sostanzialmente per aderire a quanto detto dal senatore Malan, ma vorrei spiegarne le ragioni.

Se l’ordine del giorno viene accolto così come suggerito dal Governo, possiamo essere d’accordo; se invece viene posto in votazione il testo originario, non possiamo essere d’accordo perché in esso sono contenute delle affermazioni che contrastano con tutta la politica italiana, direi anche precedente a quella di questo Governo.

In primo luogo, abbiamo una serie di Convenzioni internazionali in tutto il Mediterraneo, e anche fuori di esso, di cooperazione militare nell’ambito della sicurezza dell’area. In secondo luogo, nell’ordine del giorno, al primo capoverso, si impegna il Governo a non attuare, sostanzialmente, una politica di cooperazione militare "con particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani che dovessero essere commesse contro i civili palestinesi".

Ebbene, voglio dire, con la massima serietà ma anche con la massima convinzione, che la politica italiana (l’ho rimarcato anche questa mattina) è stata sempre tesa a conciliare i diritti dei palestinesi con quelli d’Israele; abbiamo sempre sostenuto una politica volta a far sì che non si negasse il diritto all’esistenza dello Stato di Israele e, nel contempo, si affermasse il diritto alla patria palestinese.

Ora, dire che questa ratifica internazionale deve essere fatta in modo tale da non ledere i diritti umani dei civili palestinesi, mi sembra francamente una forzatura completamente al di fuori della storia - ripeto - non solo di questo Governo, ma dei Governi italiani che da sempre si sono occupati della questione mediorientale. Questo, quindi, è il motivo per il quale su questo punto non saremo mai d’accordo.

Successivamente, nell’ordine del giorno si dice che bisogna rispettare la legge n. 185 del 1990, cioè quella sull’esportazione e la fabbricazione di armi, e l’articolo 11 della Costituzione: quindi, in sostanza, non si deve esportare la guerra. Ebbene, sono temi assolutamente fuori luogo perché al massimo l’Italia, ripeto, sta portando avanti un programma d’integrazione dello Stato di Israele nella difesa del Mediterraneo, un programma che non può che giovare alla distensione nell’area del Mediterraneo, perché meno Israele si sentirà assediato più attuerà una politica nei confronti dei palestinesi come quella che ha avviato, contribuendo a sbloccare il processo di pace. Un tempo si parlava per la Russia di sindrome da accerchiamento: Israele non può avere questa sindrome, se si vuole che porti avanti tale politica.

In conclusione, il Governo ha proposto alcune modifiche accettabili: se passa la tesi del Governo, bene, altrimenti saremo costretti a votare contro l’ordine del giorno perché è assolutamente sbilanciato nei confronti della politica nazionale ed internazionale italiana, e non è affatto vero che vi sia una lesione dei diritti dei palestinesi.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Chiedo al senatore Malabarba se intende aderire alle proposte avanzate dal senatore Malan e dal senatore Pellicini.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, la discussione su questo tema rischiava di passare in cavalleria, per usare una formula non particolarmente ortodossa, e ritengo quindi positivo il fatto che si apra un momento di riflessione sulla questione. Anche le osservazioni che vengono da parte della maggioranza sono da prendere in considerazione; in particolare, credo che la proposta che ha avanzato il senatore Antonione per il Governo possa essere accolta.

Ritiro, pertanto, la proposta di votazione per parti separate, a questo punto, con una dichiarazione di voto. Non ritengo che le parti che vengono soppresse siano al di fuori della possibilità di iniziative da parte del Parlamento italiano quando si parla di violazione dei diritti umani.

Infatti, la violazione dei diritti umani viene attuata anche da Paesi democratici, quindi, il fatto di considerare un Paese come democratico o meno non significa che non stia mettendo in atto una serie di attività che configurano violazione dei diritti umani oppure illegalità internazionale.

Basterebbe ricordare - e lo faremo poi nelle dichiarazioni di voto - l’illegalità, tale ritenuta da parte della Corte internazionale di giustizia, della costruzione del muro che separa Israele dai territori palestinesi.

Credo che potremmo sostenere la validità dell’ordine del giorno presentato, in quando contiene elementi, rispetto all’attuazione della legge n. 185 del 1990, che meritano un’attenzione particolare, proprio perché Israele è un Paese dotato di armamenti nucleari.

Pertanto, pur ritenendomi insoddisfatto del mancato pieno accoglimento dell’ordine del giorno, penso comunque (rimanendo diverse le interpretazioni sul processo di pace in Medio Oriente, sul conflitto israelo-palestinese, nonché sul ruolo possibile dell’Unione Europea in questo contesto) che queste tematiche possano essere affrontate in una specifica discussione, che colgo l’occasione per sollecitare.

Peraltro, vorrei ricordare che il senatore Andreotti e altri senatori, in occasione dei dibattiti sulle vicende mediorientali, hanno segnalato l’opportunità e la necessità che questo Parlamento svolga una discussione su tutta la problematica con un tempo a disposizione congruo e non semplicemente all’ombra di provvedimenti inerenti determinati trattati o proroghe di missioni.

Pertanto, potendo riservare tale discussione ad altre occasioni, che sollecito, accetto la proposta del sottosegretario Antonione e mi auguro che l’intera Assemblea accolga l’ordine del giorno come modificato.

Presidenza del presidente PERA

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, non ho difficoltà a riconoscermi nello spirito dell’ordine del giorno G100, né voglio fare il processo alle intenzioni di chi lo ha formulato, ma proprio per questo sono pienamente d’accordo con il relatore, senatore Castagnetti, affinché le ultime due righe del terzo capoverso del dispositivo siano espunte dal testo.

Se il senatore Malabarba mi consente di rivolgermi direttamente a lui, dirò che a me non piacciono i processi alle intenzioni; faccio notare che lo Stato di Israele è l’unica democrazia parlamentare in quella zona, è l’unico Paese dell’area la cui Corte suprema contesta all’esercito, che opera nelle condizioni ben note richiamate dal collega Malabarba, il diritto alla tortura (ci sono sentenze della Corte suprema israeliana che onorano quello Stato di diritto e quella cultura dei diritti umani).

Ecco perché, proprio nello spirito delle parole del senatore Malabarba, non posso accettare questa ipotesi di corsia privilegiata del sospetto, di Paese che violerebbe i diritti umani, né credo sia questa la sede e la materia in cui proseguire, con la franchezza di cui è capace quest’Assemblea, con un’argomentazione di merito. Mi riconosco, quindi, nella parole del relatore.

Pertanto, qualora si intenda ripristinare quelle due righe, personalmente mi dissocerò e non mancherò di esprimere tale posizione nelle dovute forme.

TONINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (DS-U). Signor Presidente, prendiamo atto, con soddisfazione, della decisione da parte del Governo di accogliere, seppur parzialmente, l’ordine del giorno dei colleghi, così come accogliamo con favore l'accettazione da parte del collega Malabarba della proposta del Governo.

Non dobbiamo dimenticare un punto fondamentale in questa discussione: l'amicizia del nostro Paese nei confronti dello Stato d'Israele. È questo un elemento di fondo e di lungo periodo della politica estera italiana e, solo in forza di questa amicizia profonda con lo Stato d'Israele, il nostro Paese ha anche la legittimazione morale ad intervenire per tutte le pressioni necessarie a favore della causa palestinese. Le due cose si tengono.

Sarebbe pertanto assolutamente incomprensibile inserire un elemento di sospetto nei confronti dello Stato d'Israele, fino ad arrivare ad esprimere perplessità rispetto ad un accordo di cooperazione militare simile a quello che lo Stato d'Israele ha stipulato con la stragrande maggioranza dei Paesi europei e simile a quello che l'Italia ha stipulato con molti Paesi arabi.

Noi voteremo favorevolmente alla ratifica e accogliamo con grande soddisfazione quanto dichiarato dal Governo in merito all'ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei Comunisti Italiani all'ordine del giorno. Se il collega Martone consente, poi, vorrei aggiungervi la firma a nome della mia parte politica.

RIGONI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita esprime consenso all'ordine del giorno che è stato presentato.

Riteniamo apprezzabile che il Governo, sollecitato dal Parlamento, venga incontro a tali istanze. Vorrei ricordare, peraltro, che questo atto d'indirizzo conferma la posizione del nostro Paese e tiene fede agli impegni di carattere internazionale sottoscritti nei vari Trattati.

Preannuncio che esprimeremo un voto favorevole alla ratifica di questo Trattato; un Trattato di cooperazione tra le parti nel settore della difesa - e come tale va concepito - che deriva da specifici accordi stipulati nel tempo. È di queste ore la notizia della convocazione di un vertice fra Sharon e Abu Mazen, il nuovo presidente dell'Autorità palestinese, che si svolgerà nei prossimi giorni. È chiaro che l'approvazione di questo Trattato non altera la posizione italiana di equidistanza, anzi di azione positiva e concreta affinché si vada rapidamente alla soluzione della questione israelo-palestinese.

Questa ratifica va semmai nella direzione di un ulteriore sforzo del nostro Paese, anche all'interno dell'Unione Europea, perché si riavvii un processo di pace, perché la Road map abbia un esito positivo, perché si vada rapidamente alla soluzione di un problema che è anche alla base di ulteriori problemi, come il terrorismo.

Si colga dunque la ratifica di questo accordo internazionale quale ulteriore occasione per far sentire il peso e la voce dell'Italia all'interno di questa vicenda. Dobbiamo, cioè, riuscire a far pesare fino in fondo il ruolo dell'Italia nell'Unione Europea per arrivare ad una soluzione concreta, che preveda finalmente il riconoscimento di uno Stato palestinese.

Se non si arriva a questa decisione e a questa finalità, il rischio è che si continui, ancora una volta, a perdere occasioni concrete come questa, che possono dare una stabilità, una soluzione finale a questo dramma.

In tale direzione noi diamo il nostro consenso e il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo i presentatori dell’ordine del giorno aderito alla richiesta del Governo di eliminare alcune parti del testo, possiamo considerare accolto l'ordine del giorno G100 (testo 2) che, pertanto, non verrà posto in votazione.

Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, stamattina, in un modo un po’ sui generis, si è conclusa la prima fase della discussione; ora abbiamo avuto l'accoglimento dell'ordine del giorno G100, che insieme ai colleghi del mio Gruppo, al senatore Malabarba e ad altri colleghi abbiamo presentato. Non è stato accolto l'intero ordine del giorno, e - lo sottolineo - me ne dispiace, perché esso avrebbe chiarito e rafforzato ancor più la possibilità del Governo e del Parlamento di conoscere e accompagnare la strada di una ratifica che si snoderà nel tempo, che metterà in correlazione le nostre industrie con quelle israeliane e che lascerà aperti alcuni dubbi. I dubbi sollevati, infatti, sono risolti solo in parte dall'accoglimento di questo ordine del giorno.

Farò a questo punto, signor Presidente, colleghi, una breve dichiarazione di voto per specificare che comunque le nostre preoccupazioni non sono cancellate. Infatti, quando valutiamo e votiamo, in modo così veloce, certi accordi internazionali, spesso ne sottovalutiamo l'importanza e le conseguenze, che a volte possono essere gravi e, mi permetto di dire, anche pericolose per i giorni a venire.

Mi faceva notare questa mattina un collega di maggioranza, il senatore Castagnetti - e glielo voglio riconoscere in questo intervento - che, a volte, un silenzio assordante accompagna alcune di queste votazioni. Per quanto riguarda me e il mio Gruppo, si tratta di un silenzio che non siamo riusciti ad rompere sulla ratifica di un accordo con la Cina, in merito al quale noi, da tanto tempo, in ogni sede e in ogni momento, in questi dieci anni di vita parlamentare, cerchiamo di puntare l'indice dell'attenzione, dicendo alla comunità internazionale e a quel grande Paese che esiste la possibilità di un accordo, ma esiste anche il dovere della difesa dei diritti umani, il dovere della difesa e del rispetto delle minoranze: dovere inderogabile, che hanno tutte le comunità organizzate, di rispettare le regole che in modo sovranazionale ci siamo dati.

Quest’accordo che riguarda Italia e Israele lo abbiamo accompagnato, invece, con la preoccupazione su come due popoli arrivino alla definizione del loro rapporto e su quale sia il dovere di un Paese come il nostro.

Quest’accordo ci pone fra i partner privilegiati, forse come il più importante partner che avrà Israele nella cooperazione militare. Un grande rapporto di amicizia ci lega a entrambi i popoli di quell’area e sosteniamo il diritto a vedere i loro Stati riconosciuti. Quando pensiamo al popolo d’Israele, noi Verdi lo facciamo con grande amicizia; quando pensiamo al popolo e allo Stato d’Israele, non possiamo però non pensare, contemporaneamente, all’amicizia che ci lega agli altri abitanti di quella terra martoriata, che sono il popolo palestinese, e al loro diritto sovrano e ormai indiscusso di avere uno Stato.

Ecco perché il fatto di diventare il primo partner economico di Israele nel campo della sicurezza e della difesa, il fatto che nostre industrie e industrie israeliane lavoreranno insieme ci preoccupa: infatti, non vorremmo mai che l’Italia guardasse con occhi difformi alle due parti di un intero. Con entrambe, fin quando non troveranno la giusta soluzione per una dignitosa separazione, dobbiamo mantenere un rapporto di grande amicizia, perché mai si debba pensare di fare una scelta univoca a questo riguardo.

Ecco perché noi voteremo convintamente contro questa ratifica; riteniamo, infatti, che essa non sia animata da un senso di equilibrio, mentre crediamo che l'equilibrio nel rapporto che ci lega a quei due popoli e a quei due Stati non debba essere in alcun modo modificato. È lo stesso motivo per il quale avevamo presentato e volevamo che fosse accolto un ordine del giorno più stringente.

Ecco perché riteniamo che si possa essere grandi amici di uno Stato come Israele, sapendo però quando arriva il momento di dire no. Ed ecco che il nostro no a questa ratifica arriva e arriverà sempre su tutte quelle ratifiche (ho citato non a caso quella riguardante la Cina) di accordi nei quali il nostro Paese avrà solo l’accortezza di fare un buon affare, una buona collaborazione, scientifica e spesso militare, e non metterà al primo punto invece un dovere: quello di dare sempre un altolà a tutti quei Paesi che ancora non si sono messi in regola con il diritto, nel rapporto con le minoranze, con un vero riconoscimento delle comunità che insieme o accanto a loro vivono.

I Verdi per tutto questo voteranno contro.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani alla ratifica e all’esecuzione del Memorandum tra Italia e Israele in materia di cooperazione militare e di difesa.

Noi riteniamo di una gravità eccezionale che si sia sottoscritto questo Memorandum che, tra l’altro, è stato siglato quasi alla chetichella a Parigi il 16 giugno 2003 ed è pervenuto al Senato solamente il 28 ottobre 2004.

Noi crediamo sia stato un grave errore, anche perché il contenuto, già inaccettabile in quel contesto storico, è a maggior ragione inaccettabile oggi.

Questo crea uno squilibrio in quella che è stata storicamente la politica estera italiana verso il Medio Oriente; una politica di equidistanza (il presidente Andreotti corregge questa espressione e parla di equivicinanza), una politica che storicamente ci ha consentito di svolgere un ruolo di mediazione tra le parti in conflitto.

Proprio al fine di ricordarlo ai colleghi - lo si è detto tante volte - noi auspichiamo che i due popoli possano vivere in due Stati, in pace e in sicurezza. Ma come si deve operare per raggiungere questo risultato e come potrà essere inteso questo Memorandum dalla parte palestinese? Si sono svolte le elezioni in Palestina, abbiamo i nuovi dirigenti e tutti auspicano l’incontro tra le parti perché si trovi una giusta soluzione al problema. Il ministro degli affari esteri Fini si è recato sulla tomba di Arafat e ha cercato di ricongiungere quei fili di politica estera con gli altri Paesi arabi che sembravano abbandonati.

Signor Presidente, credo che la stipula di questo Memorandum e l’eventuale ratifica da parte del Parlamento costituisca una gravissima scelta di campo, politica e militare, filoisraeliana, ancora una volta una dimostrazione di supina acquiescenza agli interessi del Governo degli Stati Uniti d’America, che non coincidono né con gli interessi del nostro Pese né con quelli dell’Europa.

Non c’era bisogno di un altro specifico contributo in termini di acquiescenza a quegli interessi dopo aver in sostanza condiviso la guerra preventiva scatenata contro l’Iraq. Tra l’altro, come potrà risultare credibile agli occhi dei palestinesi, degli altri Paesi arabi e anche degli italiani l'azione politica e diplomatica di un Governo che, nel frattempo, realizza con una delle parti - la più forte e munita anche di armi nucleari - un’intesa di cooperazione nel settore militare della difesa?

Sulla base di questo Memorandum potranno essere raggiunte anche intese riservate e dunque sconosciute al Parlamento italiano, praticamente illimitate, dall’interscambio di materiale di armamento all’organizzazione delle Forze armate, dalla formazione e addestramento del personale militare alla ricerca e sviluppo in campo militare.

Un accordo del genere è vietato tra l’altro dalla stessa legge sul commercio delle armi, una legge che è diventata ancor più permissiva dopo il recepimento dell’Accordo di Farnborough del giugno dello scorso anno. In sostanza, quell’accordo ha limitato ancor di più quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990 e il divieto di commercio di armi con i Paesi responsabili di violazioni dei diritti umani si applica soltanto nei confronti dei Governi di quei Paesi responsabili di gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione Europa e del Consiglio d’Europa.

Ebbene, Israele, malgrado gli Stati Uniti abbiano posto il veto, purtroppo fa parte di quell'elenco, ricade nell’elenco dei Paesi con i quali non si dovrebbe stabilire un commercio di armi.

Signor Presidente, pur non dilungandomi su questi temi dei quali ho già parlato per inciso questa mattina in un mio intervento sul terrorismo, voglio ricordare che il nostro Governo ha più volte sostenuto di essere in costante contatto con i partner europei, con i membri del Quartetto dei mediatori internazionali e con gli Stati della regione e di condividere i punti di vista sulle questioni relative allo Statuto finale (in particolare in merito ai confini, a Gerusalemme e ai rifugiati), ma si tratta di questioni che possono essere risolte soltanto attraverso una soluzione condivisa tra le due parti e raggiunta attraverso il negoziato.

Torno a ripetere che quando le due parti presentano uno squilibrio in termini di rapporti di forza, occorre che l’intera comunità internazionale intervenga per trovare la giusta soluzione e questo Memorandum non va in tale direzione. Se il nostro Paese intende svolgere un ruolo di mediazione (considerato che l’Italia che si affaccia sul Mediterraneo cerca di mantenere una politica di buon vicinato con tutti questi Paesi), la ratifica di questo Memorandum rende squilibrata quella che da sempre è stata la nostra politica estera, che anzi viene purtroppo messa in forse da scelte dell’attuale Governo che noi ci sentiamo di respingere.

Per i suddetti motivi, che ho sinteticamente esposto, annuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani all’approvazione di questo disegno di legge.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, non posso fare a meno di valutare alcune discrepanze tra l’atteggiamento dimostrato in quest’Aula dal Governo sull’ordine del giorno G100 (testo 2), a firma dei senatori Martone, Boco, Malabarba e altri, e quello tenuto dai colleghi dei Gruppi di maggioranza, che peraltro - vorrei segnalarlo a chi non se ne fosse accorto - hanno acconsentito all’accoglimento dell’ordine del giorno stesso così come modificato dal Governo. Ma ciò è solo parte della materia in discussione.

Sulla ratifica del Trattato, invece, signor Presidente, il mio dissenso è netto e non solo con l’attuale maggioranza e cercherò di darne qualche spiegazione.

Il settore di punta dell’industria militare israeliana, con la quale l’Italia dovrebbe cooperare se verrà approvato questo disegno di legge, è quello segreto del nucleare, che ha costruito circa 400 testate con un potenza pari a quasi 4.000 bombe di Hiroshima.

Il Memorandum dovrebbe riguardare in particolare veri progetti missilistici e di guerra elettronica per le forze di terra, di mare e del cielo, nei quali i due Paesi non solo collaboreranno alla produzione dei sistemi d’arma, ma anche nel marketing dei prodotti. Un’altra clausola centrale nella nuova intesa riguarda una non meglio precisata "collaborazione nel combattere il terrorismo". Visto che Israele considera "terrorismo" qualsiasi forma di resistenza palestinese e libanese, con l’approvazione del Memorandum il nostro Paese entrerebbe in guerra con l’intera galassia dei movimenti palestinesi, libanesi e arabi che cercano di liberare le loro terre dall’occupazione.

La collaborazione fra gli apparati militari e industriali di Italia, Israele e Stati Uniti farebbe parte di un più vasto piano dell’Amministrazione Bush, che intenderebbe, da una parte, usare questo nuovo asse per bloccare qualsiasi coinvolgimento dell’Europa in una eventuale ripresa delle trattative in Medio Oriente e, dall’altra, vorrebbe vedere un coinvolgimento dell’Italia, accanto alla Gran Bretagna, nelle operazioni di intelligence nei territori occupati palestinesi al fine di creare milizie collaborazioniste locali.

Se il Memorandum di intesa sarà ratificato dal Parlamento, l’industria militare e le Forze armate del nostro Paese saranno coinvolte in attività di cui nessuno (neppure il Parlamento) sarà messo a conoscenza. Il Memorandum sulla cooperazione militare con Israele stabilisce, infatti, che "le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette all’accordo sulla sicurezza", il quale prevede la massima segretezza.

Sotto la cappa del segreto militare, potrà quindi avvenire di tutto. A tale proposito, è preoccupante il fatto che il disegno di legge sia stato presentato dai Ministri degli esteri e della difesa "di concerto" con il Ministro dell’interno.

Preoccupante è anche il fatto che il disegno di legge sia stato presentato "di concerto" con il Ministro dell’università e della ricerca: ciò indica che il Governo intende coinvolgere nella cooperazione militare con Israele anche centri di ricerca universitari, che sarebbero, di conseguenza, vincolati al segreto militare. E a me turba, senatore Castagnetti, che la ricerca dipenda strettamente dal militare, asservendo le nostre università agli interessi degli apparati industriali e militari. Mi turba, e perciò la contrasto con tutte le forze di cui dispongo!

Inoltre, se l’accordo diverrà operativo, il Parlamento perderà ogni residuo controllo sulle esportazioni italiane di armi. Importanti sistemi d’arma potranno, infatti, essere esportati in Paesi terzi nel quadro della cooperazione con l’industria militare israeliana.

Non va dimenticato, lo ripeto, che Israele possiede armi nucleari. Ciò significa che, nel quadro dell’accordo, alte tecnologie italiane potranno essere segretamente utilizzate per potenziare le capacità di attacco dei vettori nucleari israeliani. Di conseguenza, l’Italia violerà il Trattato di non proliferazione nucleare, che ha sottoscritto e ratificato.

È prevedibile che la cooperazione militare con Israele danneggerà le relazioni tra l’Italia e i Paesi arabi. Come potrà l’Italia presentarsi come mediatrice se aiuterà Israele a potenziare gli armamenti rivolti contro i Paesi arabi? Non avete risposto a questa elementare domanda.

L’accordo con Israele travalica l’ambito tecnico: esso viene presentato come "un preciso impegno polito assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con lo Stato di Israele nel campo della difesa". Ciò indebolisce (com’è nei piani di Washington) la capacità dell’Unione Europea, indipendentemente dagli accordi militari che anche altri Paesi europei abbiano ritenuto di realizzare, di svolgere un ruolo di mediazione nel conflitto arabo-israeliano; è del tutto evidente ed è (nelle dichiarazioni che ho citato in sede di discussione generale) esplicitamente rivendicato da parte israeliana.

Quanto poi al pregiudizio della sinistra nei confronti di Israele per possibili violazioni dei diritti umani, mi stupisce come si tenda ad ignorare gli innumerevoli casi denunciati di violazione, da anni per non dire da decenni, ad opera del Governo e dell’esercito israeliano. E non c’è bisogno di risalire al massacro di Sabra e Chatila, di cui si è reso responsabile l’attuale Premier israeliano: basta ricordare l’illegalità di Israele nella violazione sistematica di tutte le decisioni delle Nazioni Unite sull’occupazione dei Territori, l’illegalità manifesta e riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia della costruzione, proprio per violazione dei diritti umani, del muro dell’apartheid, la sistematica distruzione delle case dei palestinesi, attorno alle cui atrocità è nato persino un Comitato israeliano (cioè di israeliani) che chiede esplicitamente sanzioni al Governo di Israele per questa attività e chiede, inoltre, ai Governi di tutto il mondo di non concludere accordi militari proprio per la sistematica violazione dei diritti umani.

Non credo che tutto ciò sia ascrivibile come pregiudizio anti-israeliano o antiebraico da parte di Rifondazione Comunista e della sinistra: si tratta della pura e semplice difesa del diritto internazionale, che deve valere per chiunque, signor Presidente.

Mi stupisce il comportamento dei colleghi del centro-sinistra, mi stupisce enormemente come non si comprendano le conseguenze del Memorandum sull’attuale contesto geopolitico mediorientale. Devo dire che sono anche sconcertato.

Per queste motivazioni, oltre a quelle illustrate nella discussione generale, Rifondazione Comunista esprime un voto nettamente contrario alla ratifica di questo Memorandum di intesa e le anticipo, signor Presidente, la nostra richiesta di votazione mediante procedimento elettronico sul provvedimento.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, come già anticipato nella discussione precedente, i senatori dell’UDC voteranno a favore della ratifica di questo Trattato.

A differenza delle dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto, nel nostro giudizio c’è molta ammirazione per l’opera del Governo italiano, per avere il Governo italiano abbattuto antichi muri ed antichi pregiudizi. Che lo Stato di Israele sia diventato un nostro interlocutore per la collaborazione nel settore militare e della difesa è un fatto per noi importantissimo, che ha segnato in questi quattro anni il nostro rapporto di fiducia con l’Esecutivo.

Sotto questo profilo, il nostro atteggiamento è esattamente rovesciato rispetto a quello del collega Malabarba. Difatti, non abbiamo voluto spingere a fondo e attribuiamo soltanto alla ritualità diplomatica di un giusto rapporto tra Governo e Parlamento quelle due righe che al relatore Castagnetti non piacevano dell’ordine del giorno G100, del quale pure abbiamo segnalato gli aspetti positivi.

Senatore Malabarba, lei si vanta di non avere pregiudizi e io le credo. Mi piacerebbe quindi non ascoltare più da lei, sull’uomo di Stato Sharon, apprezzamenti su fatti, come quelli di Sabra e Chatila, che Commissioni d’inchiesta hanno destituito di fondamento, restituendo l’onore di soldato, di parlamentare e di uomo di Governo al presidente Sharon.

Lo dico per inciso e lo dico perché, senza fare il processo alle intenzioni, fa una certa sensazione, ad una settimana dalle celebrazioni in memoria dell’Olocausto, sentire autoassolversi, con tranquilla coscienza, da quella pista che dall’anti-Stato di Israele all’antisionismo, può portare a quell’odioso dérapage che è l’antisemitismo.

Così è avvenuto, onorevoli colleghi, alle Nazioni Unite. La sinistra si preoccupa di un’Italia governativamente troppo dalla parte di Israele. Io mi sono invece preoccupato, insieme ad altri colleghi non solo della mia parte politica, quando il Governo italiano, alla Conferenza delle Nazioni Unite di Durban, quindici giorni prima dell’11 settembre, accettò che il gadget della Conferenza, sotto l’egida delle Nazioni Unite, richiamasse il Protocollo dei Savi anziani di Sion.

Sono sicuro che la vergogna e l’indignazione di italiano per quella delegazione italiana che restava lì fosse nei colleghi della sinistra la stessa mia ed è in questo senso che mi auguro che da parte delle Nazioni Unite sia possibile riscoprire un ruolo, una credibilità, una dignità che su questo terreno si sono andate smarrendo, guarda caso, da quando ai vertici delle Nazioni Unite è stato Segretario generale Waldheim. Ne sapemmo poi, colleghi della sinistra, le ragioni e sapemmo poi perché si arrivò, in sede di Nazioni Unite, a quelle delibere (sionismo come forma di razzismo) e ad altre, giustamente invocate - non è su questo che ho puntato il mio distinguo - da quell’ordine del giorno.

L’importanza di un rapporto di cooperazione militare con lo Stato di Israele deriva, a mio giudizio, proprio da quelle due righe: lo Stato di Israele è lo Stato nel quale i diritti umani esistono e sono tutelati. Il diritto di tortura all’esercito israeliano è sempre stato negato esplicitamente da una Corte suprema che onora la democrazia, la libertà e quei valori.

Di qui, il nostro apprezzamento per la coerenza del Governo nel Memorandum d’intesa con lo Stato di Israele e la nostra fin de non recevoir rispetto a quelle due righe, sulle quali, comunque, la pensiamo come il senatore Castagnetti, che non ci impediscono di votare, con profonda convinzione, a favore della ratifica di questo Trattato. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

PELLICINI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà convintamente a favore della ratifica e dell’esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo italiano e il Governo di Israele, per una serie di motivi che mi accingo ad enunciare.

Questo Trattato di ratifica è identico ad una serie di altri trattati di ratifica conclusi con numerosissimi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e con altre Nazioni del quadro balcanico e addirittura oltre l’Est europeo.

L’Italia cerca, infatti, di avere rapporti militari, diplomatici, di ricerca e di difesa con una più ampia fascia di Stati vicini e meno vicini ai fini di una politica integrativa anche della stessa politica della NATO, per avere un quadro di riferimento sicuro.

Orbene, questo Trattato non è altro che la fotocopia di altri. Perché è stato concluso con Israele? Si dice che questo Trattato verrebbe ad aggravare in qualche modo - e non si sa perché - la questione palestinese. Ora, vorrei ricordare ciò che tempo fa mi raccontava il senatore Andreotti a proposito della politica italiana di tutti questi anni. Quando gli dissi di ricordare che egli era equidistante da Israele e dai palestinesi, Andreotti, con quel sorriso moderato e misurato che lo contraddistingue, ribatté: non equidistante, equivicino. Con il che, appresi, in maniera simpatica, un concetto di politica internazionale.

Ebbene, in tutti questi anni, i Governi che si sono succeduti, non di centro-destra, hanno sempre seguito una politica volta a perseguire due precisi risultati. Il primo era assicurare ad Israele il diritto all'esistenza. Signori, non andiamo tanto lontano a questo proposito, dato che stamani abbiamo parlato anche di terrorismo.

È chiaro che dal 1947 in poi, malgrado tutte le risoluzioni dell'ONU a favore di Israele e a favore dei palestinesi, c'è stato il tentativo di buttare a mare Israele e gli israeliani perché l'ala oltranzista palestinese non ha mai accettato il principio che gli israeliani vivessero nei territori di Israele.

C'è stato anche il tentativo italiano di fare in modo che i palestinesi potessero giustamente, doverosamente e sacrosantamente riuscire ad avere un loro Stato, un loro Paese e che si arrivasse - ecco il concetto di equivicinanza espresso dal senatore Andreotti; diciamo pure di equidistanza dagli estremi, ma soprattutto di condivisione del fine - ad una convivenza pacifica tra Israele e i palestinesi, con la costituzione di uno Stato palestinese.

Questo Trattato fa in modo che Israele non si senta isolato. Voi conoscete perfettamente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti, dall'Italia, dall'Europa per far sì che Israele non si sentisse isolato in un confronto tout-court con i palestinesi, ma si sentisse parte di un tutto che deve - e siamo d'accordo - trattare con i palestinesi.

Allora, questo Trattato, lungi dal mettere in dubbio, in forse e in pericolo i diritti dei palestinesi, farà in modo che Israele si senta in grado di dover essere assistito ulteriormente nel trattare una pace onorevole con l'avversario storico. Guardate che i tempi, per fortuna, stanno cambiando!

È vero che Arafat è stato un Capo di Stato che ha avuto contatti con il terrorismo. Indubbiamente, come dicevamo questa mattina, il terrorismo è stata un'arma dei palestinesi (disperati, sia pure, ma pur sempre palestinesi terroristi) nei confronti di Israele. È anche chiaro e anche vero, però, che sono state avviate concrete trattative di pace e finalmente Israele pensa di abbandonare i Territori occupati dai coloni e di lasciarli ai palestinesi.

Ebbene, questo processo di pace va aiutato e integrato. Mi fa piacere aver sentito dire stamani dai Democratici di Sinistra di essere, in definitiva, d'accordo con questo progetto; mi fa meno piacere, invece, sentire il senatore Malabarba, che personalmente stimo, rimanere fermo ai princìpi della guerriglia, per cui i palestinesi sono da sempre vittime di quegli ebrei di Israele, che purtroppo una certa propaganda di sinistra ha sempre rappresentato come fascisti.

Si ha, di conseguenza, una dicotomia stranissima in questa situazione politica, per cui l'ebreo quando è in Israele è considerato una pericolosa canaglia che attenta ai diritti umani dei palestinesi. Non è possibile scindere in due la questione israeliana. Non si può negare il diritto a questi reduci dai campi di sterminio, a questi reduci da tutta un'Europa che ha subìto quello che ha subìto di avere una propria patria accanto a quella dei palestinesi.

Cerchiamo di abbassare i toni. Cerchiamo di non dire che il Governo italiano, collaborando ad un piano militare, viola l'articolo 11 della Costituzione, cerchiamo di non dire che stiamo violando i diritti umani dei palestinesi. Auguriamoci, invece, che l'Italia, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e l'ONU riescano a portare avanti il processo di pace.

Siamo convinti che questo Trattato aiuti Israele a non sentirsi isolato, che la renda più pronto a trattare una pace onorevole con i palestinesi. Speriamo davvero di riuscire ad arrivare a questo risultato. Alleanza Nazionale voterà con convinzione a favore di questo Trattato. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

 

 

 

 

 

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003 (3181)

ORDINE DEL GIORNO

G100 (testo 2)

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, MALABARBA, DE PETRIS, CARELLA, TURRONI, CORTIANA, DONATI, ZANCAN, IOVENE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            considerato il Memorandum d’intesa tra Italia e Israele per la cooperazione nel settore militare e della difesa, tanto nel suo impianto complessivo, quanto articolo per articolo, nonché il senso politico di questo trattato, richiamato esplicitamente dalla relazione di accompagnamento;

            considerato altresì il delicato momento in cui tanto lo Stato di Israele quanto l’autorità nazionale palestinese si trovano, nonché la perdurante violazione di numerose risoluzioni dell’Onu da parte dello Stato di Israele e il permanere di una situazione di grave tensione tra i due popoli;

            considerata anche la reiterata volontà dell’Unione europea di impegnarsi per riavviare e consolidare il processo di pace tra i due popoli, processo che possa portare auspicabilmente alla creazione di uno stato palestinese, autonomo e sovrano,

        impegna il Governo:

            a monitorare strettamente i programmi di cooperazione militare che dovessero essere avviati tra industrie italiane e industrie israeliane, sia per quanto riguarda la destinazione finale degli eventuali prodotti, nonché per l’impiego che di questi dovesse essere fatto, con particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani che dovessero essere commesse contro i civili palestinesi;

            a verificare volta per volta la compatibilità dei programmi e dei progetti congiunti che dovessero essere attuati con le leggi italiane, in particolare con la legge n. 185 del 1990.

        

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «a riferire in aula e in commissione di ogni eventuale accordo operativo di cooperazione o coproduzione di armi e sistemi d’arma, nonché di ogni iniziativa congiunta in questo campo che le due parti dovessero intraprendere secondo quanto previsto dal MdI in oggetto;

            a verificare volta per volta la compatibilità dei programmi e dei progetti congiunti che dovessero essere attuati con le leggi italiane, in particolare con la legge n. 185 del 1990 e con lo spirito e la lettera della costituzione, specialmente con l’articolo 11, primo comma;

        a impegnarsi, con gli altri paesi dell’Unione europea, perché il processo di pace tra i due popoli israeliano e palestinese sia riavviato su basi solide e verificabili, con l’obiettivo finale di arrivare alla creazione di uno stato palestinese indipendente e sovrano, sulla più alta percentuale possibile dei territori compresi entro i confini dell’armistizio del 1967 e rispettando le relative e rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite.»

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del Memorandum stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 


 

Normativa di riferimento

 


L. 9 luglio 1990, n. 185
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

 

 

(1) (1/a) (1/circ).

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1990, n. 163.

(1/a) Per il nuovo regolamento di esecuzione della presente legge, vedi il D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 10 settembre 1996, n. 217/D; Circ. 25 febbraio 1998, n. 58/D; Circ. 24 giugno 1998, n. 166/D; Circ. 15 ottobre 1998, n. 240/D; Circ. 17 febbraio 1999, n. 42/D; Circ. 2 settembre 1999, n. 182/D; Circ. 27 ottobre 1999, n. 210/D; Circ. 2 maggio 2000, n. 85/D; Circ. 3 ottobre 2000, n. 176/D; Circ. 21 dicembre 2000, n. 237/D; Circ. 17 gennaio 2001, n. 6/D.

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1

Controllo dello Stato.

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

 

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

 

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

 

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

 

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

 

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

 

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

 

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

 

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) (2);

 

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (3);

 

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

 

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

 

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

 

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

 

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

 

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

 

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

 

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

 

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

 

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

 

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

 

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

 

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

 

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3/a), nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

 

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(2) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(3/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 2

Materiali di armamento.

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

 

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

 

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

 

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

 

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

 

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

 

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

 

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

 

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

 

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

 

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

 

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

 

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

 

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

 

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare (3/b).

 

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

 

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

 

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

 

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

 

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.

 

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato (3/c).

 

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

 

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(3/b) Con D.M. 23 settembre 1991 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237) è stato approvato l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dal secondo comma del presente art. 2. Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.) e con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.).

(3/c) Con Dir.Min. 11 maggio 1991 (Gazz. Uff. 2 giugno 1991, n. 131) il Ministero della difesa ha disciplinato il rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento.

 

 

Art. 3

Registro nazionale delle imprese.

1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

 

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

 

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4), fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4).

 

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

 

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

 

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

 

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).

 

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

 

7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

 

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

 

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (4), nonché dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (4).

 

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (4), o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4), e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4), nonché della presente legge.

 

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

 

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

 

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

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(4) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 4

Iscrizione al registro nazionale delle imprese.

1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5).

 

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

 

3. Spetta alla commissione:

 

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

 

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

 

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

 

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

 

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5).

 

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa (5/a).

 

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(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5/a) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 1991, n. 95, e il D.M. 28 febbraio 1991, n. 96, riportato al n. A/CXXI.

 

 

Art. 5

Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse (5/b).

 

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

 

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto (5/c).

 

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 (5/d).

 

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(5/b) Comma così modificato dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(5/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(5/d) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Capo II - Organismi di coordinamento e controllo

 

Art. 6

Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) (6).

 

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

 

3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa (6/a).

 

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

 

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

 

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6).

 

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(6) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri di intesa con i ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio del Ministri, delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

 

 

Art. 7

Comitato consultivo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.

 

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

 

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

 

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

 

 

Art. 8

Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

 

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

 

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.

 

 

Capo III - Autorizzazione alle trattative

 

Art. 9

Disciplina delle trattative contrattuali.

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

 

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

 

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

 

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse (6/b).

 

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

 

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

 

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

 

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

 

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

 

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

 

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

 

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

 

7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 (6/c).

 

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(6/b) Comma così modificato dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(6/c) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 10

Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

 

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.

 

 

Capo IV - Autorizzazione all'importazione, esportazione e transito

 

Art. 11

Domanda di autorizzazione.

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

 

2. Nella domanda devono essere indicati:

 

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

 

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

 

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

 

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);

 

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

 

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

 

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

 

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

 

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

 

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

 

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

 

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

 

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

 

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

 

5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

 

a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

 

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'àmbito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

 

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'àmbito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5 (7).

 

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(7) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 12

Attività istruttoria.

1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.

 

2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

 

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte dei CISD.

 

 

Art. 13

Autorizzazione.

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale (7/a).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

 

a) previste dall'articolo 9, comma 4;

 

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

 

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

 

4. [Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva] (7/b).

 

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

 

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

 

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(7/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(7/b) Comma abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

Art. 14

Termine per le operazioni.

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto (8).

 

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.

 

3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile (8/a).

 

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(8) Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(8/a) Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 15

Sospensione o revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

 

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

 

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

 

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

 

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

 

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.

 

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

 

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

 

 

Art. 16

Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

 

2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (8/b), e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (8/b).

 

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

 

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

 

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(8/b) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Capo V - Obblighi delle imprese

 

Art. 17

Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale.

1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce (9).

 

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(9) Il D.M. 8 marzo 1991 (Gazz. Uff. 23 marzo 1991, n. 70) ha fissato in lire 500.000, per l'anno 1991, la misura del contributo annuo per l'iscrizione nel registro nazionale da parte di imprese e consorzi di imprese. Detto contributo è stato confermato nella stessa entità per l'anno 1992 dal D.M. 31 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 4 novembre 1991, n. 258); per l'anno 1993 dal D.M. 31 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292); per l'anno 1994 dal D.M. 29 novembre 1993 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1993, n. 296); per l'anno 1995 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 26); per l'anno 1996 dal D.M. 14 settembre 1995 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254); per l'anno 1997 dal D.M. 22 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1996, n. 291); per l'anno 1998 dal D.M. 19 settembre 1997 (Gazz. Uff. 25 novembre 1997, n. 275); per l'anno 1999 dal D.M. 8 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257 e Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70); per l'anno 2000 dal D.M. 28 settembre 1999 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2000, n. 10); per l'anno 2001 dal D.M. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66 e Gazz. Uff. 3 maggio 2001, n. 101); per l'anno 2002 dal D.M. 4 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3). Successivamente, la misura del contributo è stata stabilita in 258,23 euro, per l'anno 2003, dal D.M. 31 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2003, n. 46) e confermata nello stesso importo, per l'anno 2004, dal D.M. 9 marzo 2004 (Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110).

 

 

Art. 18

Lista dei materiali.

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

 

 

Art. 19

Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

 

2. Per le operazioni che prevedono la consegna «franco fabbrica» o «franco punto di partenza», gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione (9/a).

 

3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

 

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(9/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 20

Utilizzo delle autorizzazioni.

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto (9/b):

 

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

 

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

 

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

 

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

 

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

 

4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri (9/c).

 

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(9/b) Alinea così modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(9/c) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 21

Seminari, soggiorni di studio e visite.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

 

 

Art. 22

Divieti a conferire cariche.

1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

 

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

 

 

Capo VI - Sanzioni

 

Art. 23

Falsità nella documentazione.

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto (9/d).

 

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 50 a 300 milioni di lire (10).

 

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(9/d) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1990, n. 251. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(10) L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, riportata al n. A/CXXIX. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 24

Inosservanza delle prescrizioni amministrative.

1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti (11).

 

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(11) L'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, riportata al n. A/CXXIX, ha fissato in lire 50.000.000 l'entità minima della sanzione, che è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 25

Mancanza dell'autorizzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (10).

 

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (10).

 

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

 

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(10) L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, riportata al n. A/CXXIX. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 26

Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

 

 

Art. 27

Norme sull'attività bancaria.

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.

 

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

 

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

 

 

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 28

Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella «Tabella esport» relativamente al materiale di armamento.

 

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché nel Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.

 

3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

 

4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (12), sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

 

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(12) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 29

Regolamento di esecuzione.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (13), il regolamento contenente le norme di esecuzione.

 

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(13) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

Art. 30

Distacco di personale.

1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14), norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.

 

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(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 31

Disposizioni vigenti e abrogate.

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (12), e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (12), della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (12), della legge 18 aprile 1975, n. 110 (12).

 

2. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: «Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata».

 

3. All'allegato del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: «Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosí pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera».

 

4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

 

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(12) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 


D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448
Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(art. 5)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1999, n. 282.

 

 

Capo II - Dei singoli procedimenti

 

 

Art. 5

Princìpi generali per le trattative contrattuali.

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

 

2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

 

3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

 

a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;

 

b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

 

c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.

 

4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.

 


 

Attività parlamentare


 

 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

576.

 

Seduta di lunedì giovedì 27 gennaio 2005

 

presidenza del vicepresidente Alfredo Biondi

 


 


(Memorandum di intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa - n. 2-01401)

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01401 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2).

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il testo del memorandum di intesa tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa, in discussione al Senato, stabilisce un quadro generale «(...) che regola la cooperazione tra le parti nel settore della difesa». La questione che noi solleviamo è relativa alla legalità delle decisioni e delle competenze sulle stesse decisioni che le istituzioni preposte hanno.

Secondo notizie riportate dal quotidiano israeliano Maariv in meritoalla visita di Stato del ministro degli esteri dello Stato di Israele, Shaul Mofaz, in Italia, nel novembre scorso, si sono avute notizie circa l'accordo tra Italia e Israele relativo ad una quota di investimenti pari a 181 milioni di dollari in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica, nonché circa la volontà statunitense di coinvolgere l'Italia in Cisgiordania e a Gaza, segnatamente nell'addestramento dei servizi di sicurezza palestinesi.

Vi è, dunque, una dimensione relativa a tale intesa sulla quale non esistono elementi sufficienti di chiarezza. La stampa italiana, ad esempio il quotidiano il manifesto ed il settimanale Diario, hanno riportato notizie relative all'evacuazione di «consiglieri militari» israeliani dalla Costa d'avorio nei giorni dei combattimenti tra le truppe ivoriane ed il contingente francese presente nel paese africano quale forza di interposizione.

Vi è il problema delle ripercussioni politiche di questo accordo, ripercussioni che, a nostro avviso, potrebbero complicare, anziché facilitare, la fase di transizione seguente alla morte di Arafat ed alle elezioni che si sono svolte. La nostra interpellanza è precedente a tali avvenimenti, ma la situazione è tutt'altro che automaticamente definita in senso positivo.

In particolare, per quanto riguarda l'accordo di collaborazione per 181 milioni di dollari di investimenti nel settore della guerra elettronica, chiediamo al Governo se le notizie relative ad esso corrispondano al vero. Chiediamo, inoltre, al Governo come spieghi il fatto che l'accordo nel settore della difesa e della cooperazione militare tra l'Italia e Israele sia stato concluso prima ancora dell'avvenuta ratifica parlamentare e dell'entrata in vigore del memorandum d'intesa, considerando che tale ratifica si rende necessaria, come, d'altra parte, chiarito dall'atto Senato n. 3181, per dare attuazione legislativa a tale memorandum d'intesa.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli, ha facoltà di rispondere.

FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il memorandum d'intesa tra Italia e Israele si inquadra nell'ambito del rilancio delle relazioni tra i due paesi.

Si tratta di un accordo generale, siglato a Parigi il 16 giugno 2003, con lo scopo di rafforzare e regolare la cooperazione delle due parti nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

Attualmente, il testo di tale memorandum (atto Senato n. 3181) è all'esame del Parlamento italiano per la ratifica ed esecuzione.

Pertanto, tutti gli accordi tecnici specifici sulle attività connesse ai vari campi di cooperazione individuati dal memorandum in parola potranno essere conclusi soltanto dopo l'avvenuta ratifica dell'accordo generale. In altri termini, la formalizzazione di futuri accordi ad hoc, che prevederanno specifici impegni di spesa, sarà posta in essere dopo la ratifica in questione.

Infatti, nel corso dell'incontro avvenuto a Roma il 18 novembre scorso, il ministro della difesa italiano, unitamente al collega israeliano, hanno concordemente sottolineato che le relazioni tra le rispettive Forze armate, che già collaborano a livello addestrativo e di scambio di esperienze, potranno ulteriormente svilupparsi nel contesto del memorandum d'intesa. Nella circostanza hanno, inoltre, esaminato le attività di cooperazione in corso tra le rispettive industrie per la difesa.

A tale riguardo, sempre nell'ambito della cornice istituzionale del memorandum of understanding, tale collaborazione, favorita anche dall'alto livello tecnologico delle aziende interessate, potrà trovare nuovi sviluppi, particolarmente nei settori aerospaziale e della ricerca scientifica, con conseguenti opportunità di crescita tecnico-operativa per le Forze armate d'Italia e di Israele. In particolare, al momento sono in atto discussioni di natura esclusivamente informativa fra le industrie, che non potranno prescindere dalla predetta ratifica.

In relazione ai restanti quesiti degli onorevoli interpellanti, si precisa che, riguardo all'ipotizzata volontà degli Stati Uniti di coinvolgere l'Italia nella gestione dei servizi di sicurezza palestinesi, non risulta che gli Stati Uniti abbiano manifestato alcuna intenzione in tal senso.

Per contro, il Consiglio affari generali e relazioni esterne dell'Unione europea, tenutosi lo scorso 11 ottobre a Lussemburgo, ha accolto con favore il progetto di istituzione di un ufficio europeo di coordinamento del sostegno alla polizia palestinese, proposto dall'inviato speciale per il processo di pace in Medio Oriente, ambasciatore Marc Otte.

Tale sostegno alla polizia palestinese si inserisce nel contesto degli sforzi effettuati dal Quartetto (Unione europea-Russia-Stati Uniti-Nazioni Unite) e vuole essere un contributo all'attuazione della Road map.

Alla luce del prospettato ritiro israeliano da Gaza, l'Unione europea, infatti, incoraggia e sostiene il coinvolgimento dell'Egitto nella sicurezza dei territori, sia sul piano politico, sia su quello operativo. Il dialogo con Israele rimane ovviamente necessario per il successo dell'iniziativa. Altresì di interesse è il ruolo che potrà svolgere la Giordania.

Il mandato dell'ufficio europeo di coordinamento del sostegno alla polizia palestinese sarà limitato in un primo tempo all'assistenza alla polizia civile, ad attività di consulenza del capo della polizia palestinese, al collegamento tra i funzionari responsabili ed al sostegno all'attività di coordinamento, osservazione e valutazione.

Con riferimento alla citata vicenda dell'evacuazione dalla Costa d'Avorio, è opportuno precisare che il Ministero degli affari esteri ha partecipato, nello scorso mese di novembre, ad un'operazione congiunta di alcuni paesi dell'Unione europea. L'operazione, finalizzata al rimpatrio dalla Costa d'Avorio di cittadini europei e di altre nazionalità che ne avessero fatto richiesta, è stata coordinata dalla Presidenza olandese e dalla Francia, per gli aspetti locali.

L'Italia ha partecipato a tale operazione con un proprio contingente di militari dislocati presso l'aeroporto di Abidjan, con un nucleo avanzato di collegamento di sei unità di supporto e con aerei C130 dell'Aeronautica militare, che hanno operato un servizio di spola Abidjan-Accra dall'11 al 19 novembre scorso.

Dell'operazione in questione sono state informate lo scorso mese di novembre le Commissioni difesa di Camera e Senato.

Le operazioni di rimpatrio sono state coordinate a livello europeo, su indirizzo della Presidenza olandese, sulla base di obiettivi criteri di priorità: malati gravi, persone traumatizzate dagli eventi, donne e bambini, eccetera. In tale contesto, sono stati evacuati anche 32 cittadini di nazionalità israeliana.

È di tutta evidenza che la Difesa ha operato nei limiti consentiti dal memorandum, né si è impegnata in quelle attività che potranno trovare sviluppo solo dopo la ratifica del memorandum stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di replicare.

ELETTRA DEIANA. Ringrazio il sottosegretario per la condiscendenza formale manifestata nei confronti della tempistica istituzionale. Non c'è dubbio, per come ancora funzionano le istituzioni democratiche del nostro paese, che tutti gli accordi fattuali, come quello oggetto della nostra interpellanza, potranno essere messi in atto solo dopo la ratifica. Ci mancherebbe! Siamo ancora in un sistema in cui, formalmente, il Parlamento conta qualche cosa. Quindi, la ringrazio per la condiscendenza dimostrata rispetto a questo aspetto che, comunque, ha la sua importanza.

Tuttavia, la questione è proprio questa: lei parla di accordi che potranno essere posti in essere dopo la ratifica. Io contesto che questa sia la procedura giusta, nel senso che c'è un intenso pressing in sede parlamentare da parte del Governo affinché si arrivi rapidamente alla ratifica di questo memorandum di intesa.

Tra l'altro, tutta la vicenda dei memorandum richiederebbe, evidentemente non in questa sede - ma vorrei segnalare il problema -, un approccio un po' più responsabile. Sostanzialmente, ormai vige in maniera sempre più evidente il criterio della convenienza di cassa degli interessi rispetto alla necessità di una discussione approfondita sul significato generale e dell'impegno in politica internazionale e della concezione del nostro paese su come utilizzare al meglio queste intese. Non è chiaro che tipo di politica si voglia sviluppare in tal senso.

Questo problema rimane sempre oscuro, anche in questa vicenda, in cui prevale il pressing affinché si arrivi rapidamente ad una ratifica, da una parte, e, dall'altra, si afferma ancora una volta il criterio di determinare, prima della decisione parlamentare, i contenuti dell'accordo stesso.

Quindi, l'esistenza di un accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per investimenti pari a 181 milioni di dollari in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica, non essendo stata da lei negata, signor sottosegretario, sembrerebbe sussistere. Esiste dunque un accordo, che evidentemente potrà essere operativo non appena il Parlamento lo avrà ratificato. Ma il problema è esattamente questo: non crediamo che ciò rappresenti la prassi, da un punto di vista dei meccanismi democratici in vigore in Italia; occorrerebbe infatti che dapprima il Parlamento decidesse e solo successivamente, di conseguenza, si potrebbero stabilire il «come», il «quanto» e i «tempi» di procedura (per quanto riguarda i contenuti dell'accordo stesso).

Accordi di questo tipo passano ormai in una logica di maggioranza, con escamotage procedurali. Così è stato, ad esempio, anche per l'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e l'Indonesia, approvato frettolosamente lo scorso 18 dicembre. Questi sono segni manifesti dell'interesse affaristico che prevale in tutte queste intese di cooperazione, soprattutto quando la cooperazione riguarda il settore strategico della difesa e delle armi. Nella relazione introduttiva del disegno di legge di ratifica del memorandum di cui stiamo discutendo, si legge chiaramente l'intenzione - non recondita, ma chiarita in linea di principio -, che è la seguente: la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area geografica (sappiamo quale), di squisita valenza politica, consideranti gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

Insomma, non credo che questo memorandum sia solo un accordo di collaborazione tecnica tra Forze armate; bensì credo che esso sia il risultato di una condiscendenza politica da parte degli Stati Uniti, per il sostegno che l'Italia ha dato alla politica internazionale degli Stati Uniti stessi in quella strategica zona del mondo. Una parte integrante dell'accordo in questione riguarda, infatti, la cooperazione nel settore - importantissimo per noi - dell'avionica e dell'elettronica militare, che fino ad oggi per quella zona è stata di stretta ed esclusiva attribuzione agli Stati Uniti d'America.

Infine, vorrei osservare che il memorandum, comprendendo fra i materiali di interscambio i materiali di armamento, rappresenta a mio modo di vedere un grave aggiramento delle normative italiane sul commercio delle armi, in particolare della legge n. 185 del 1990, che è stata già svuotata molto in seguito all'accordo di Farnborough e alla sua ratifica da parte di questo Parlamento. Tuttavia tale legge, che non è del tutto «cancellata», vieta l'esportazione di armi nei confronti di paesi belligeranti - lei questo lo sa benissimo, signor sottosegretario - o verso governi responsabili di violazione dei diritti umani. Il paese partner in questione sappiamo bene che sta costruendo un muro illegale e che occupa illegalmente il territorio di un altro Stato. Quindi, con questo accordo l'Italia non si rende protagonista reale della realizzazione di un percorso credibile per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Road map.

Credo pertanto che anche da questo punto di vista ci siano molti aspetti della politica governativa da criticare.



 

Allegato A

Seduta n. 576 del 27/1/2005

 

Sezione 2 - Memorandum di intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere - premesso che:

il testo del memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e lo Stato d'Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa (Atto Senato n. 3181) è attualmente all'ordine del giorno per la ratifica al Senato della Repubblica e stabilisce che tale memorandum d'intesa è un accordo generale quadro, «che regola la cooperazione tra le parti nel settore della difesa»;

notizie riportate dal quotidiano israeliano Maariv, in merito alla visita di stato del Ministro degli esteri dello Stato d'Israele Shaul Mofaz in Italia, in data 18 novembre 2004, e dal sito web Debka files riferiscono, in merito all'accordo tra Italia e Israele, di investimenti di 181 milioni di dollari in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica, nonché della volontà statunitense di coinvolgere l'Italia in Cisgiordania e Gaza segnatamente nell'addestramento dei servizi di sicurezza palestinesi;

la stampa italiana (il Manifesto e il settimanale Diario) riporta notizie a proposito dell'evacuazione di «consiglieri militari» israeliani dalla Costa d'Avorio (già oggetto di interrogazione parlamentare presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo) nei giorni dei combattimenti tra le truppe ivoriane e il contingente francese presente nel Paese africano come forza di interposizione: operazione indicata dallo stesso sito web Debka files come esempio di cooperazione tra i servizi segreti di Italia e Israele;

a giudizio degli interpellanti, le ripercussioni politiche di un tale accordo potrebbero complicare ulteriormente la delicata fase di transizione seguente alla morte di Yasser Arafat, proprio alla vigilia delle elezioni politiche nei territori occupati;

tale accordo bilaterale potrebbe riflettersi negativamente sulle prospettive di un'iniziativa diplomatica europea in sostegno alla Road map, nella direzione di una soluzione al conflitto israelo-palestinese negoziata tra le parti in causa;

sarebbe opportuno, secondo gli interpellanti, che i Ministri interpellati riferiscano alle competenti commissioni della Camera dei deputati sull'argomento -:

se le notizie relative all'accordo di collaborazione per 181 milioni di dollari di investimenti nel settore della guerra elettronica corrispondano al vero;

quali chiarimenti i Ministri interpellati siano in grado di fornire circa la vicenda dell'evacuazione dei consiglieri militari israeliani dalla Costa d'Avorio, evacuazione protetta e organizzata dall'ambasciata italiana in loco;

quali ulteriori e completi dettagli i Ministri interpellati possano fornire circa tutti gli aspetti del memorandum d'intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa;

se il Governo sia a conoscenza dell'intenzione statunitense di coinvolgere l'Italia nella gestione dei servizi di sicurezza palestinesi e, in caso affermativo, quando si ritenga opportuno informarne il Parlamento;

come spieghi il Governo il fatto che l'accordo nel settore della difesa e della cooperazione militare tra Italia ed Israele sopra citato sia stato concluso prima ancora della avvenuta ratifica parlamentare e dell'entrata in vigore del memorandum d'intesa, considerando che tale ratifica si rende necessaria, come riportato dalla relazione all'Atto Senato n. 3181 «per dare attuazione legislativa a tale memorandum d'intesa».

(2-01401) «Deiana, Giordano».

(14 dicembre 2004)

 

 


 

 

Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Israele

 

 

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA IN MATERIA COMMERCIALE.                                              

LUOGO-DATA                                                                      

           HAKIRYA - TEL AVIV.                                                 

           31.10.1951 - 08.11.1951.                                            

IN VIGORE  SI 08.11.1951.                                                      

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE CHE ISTITUISCE LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA PER IL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI RISPETTIVI PORTI.       

LUOGO-DATA                                                                     

           TEL AVIV - HAKIRYA.                                                  

           22.05.1953.                                                         

IN VIGORE  SI 05.09.1953.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO COMMERCIALE.                                                 

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           05.03.1954.                                                          

PROV-LEGISLATIVO

           DP N. 1269 DEL 23.08.1954 - GU N. 17 DEL 22.01.1955.                

IN VIGORE  SI 01.04.1954.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA.                  

LUOGO-DATA                                                                     

           TEL AVIV.                                                            

           10.06.1955.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 359 DEL 25.04.1957 - GU N. 139 DEL 03.06.1957.                

IN VIGORE  SI 25.06.1957. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1949.                     

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DEL VISTO SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI.                                                         

LUOGO-DATA                                                                      

           TEL AVIV - GERUSALEMME.                                             

           24.08.1961 - 30.08.1961.                                            

IN VIGORE  SI 01.11.1961.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DEI VISTI SUI

PASSAPORTI DI SERVIZIO.                                              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           07.02.1964 - 10.03.1964.                                            

IN VIGORE  SI 01.05.1964.                                                      

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE MEDIANTE CUI, ALL'ACCORDO COMMERCIALE DEL 05.03.1954, VIENE AGGIUNTO UN NUOVO ARTICOLO PER SALVAGUARDARE L'ESECUZIONE DEGLI STATUTI DELLA CEE.                  

LUOGO-DATA                                                                     

           TEL AVIV - GERUSALEMME.                                             

           05.08.1965 - 03.10.1965.                                            

IN VIGORE  SI 03.10.1965.                                                      

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA".                                    

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           22.04.1968.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 201 DEL 12.04.1973 - GU N. 127 DEL 17.05.1973.                

IN VIGORE  SI 08.08.1973.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" DEL 22.04.1968.                                                          

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           19.02.1970 - 21.03.1970.                                            

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 201 DEL 12.04.1973 - GU N. 127 DEL 17.05.1973.

IN VIGORE  SI 08.08.1973.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA FINANZIARIA.                             

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME.                                                         

           10.06.1971.                                                         

IN VIGORE  SI 10.06.1971.                                                      

 

 

TITOLO    ACCORDO CULTURALE, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.                        

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           11.11.1971.                                                         

IN VIGORE  SI 02.08.1972.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA.                 

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           02.08.1972.                                                         

IN VIGORE  SI 20.03.1973.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA.                                

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME.                                                        

           27.03.1973.                                                          

IN VIGORE SI 18.06.1974.                                                       

 

 

TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CULTURALE DELL'11.11.1971.                                                 

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           11.07.1975                                                         

IN VIGORE  SI     Data imprecisata                                                      

 

TITOLO     ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA I RISPETTIVI TERRITORI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE.                                                 

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           18.05.1979.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

          L. N. 565 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.              

IN VIGORE  SI 09.02.1983.                                                      

 

 

TITOLO SCAMBIO DI LETTERE RIGUARDANTE L'IMMUNITA' GIURISDIZIONALE DEL PERSONALE MFO IN CONGEDO IN ISRAELE.                                 

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME - TEL AVIV.                                             

           28.09.1982 - 30.09.1982.                                            

IN VIGORE  SI 30.09.1982.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.                            

LUOGO-DATA                                                                      

           GERUSALEMME.                                                        

           02.01.1985.                                                         

PROV-LEGISLATIVO

           DPR N. 933 DEL 17.11.1986 - GU N. 2 DEL 03.01.1987.                 

IN VIGORE  SI 23.09.1987.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO DELLA DROGA E ALTRE FORME DI GRAVE CRIMINALITA'.            

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME.                                                        

           04.12.1986.                                                          

IN VIGORE  SI 04.12.1986. COMUNICATO IN GU N. 99 SO DEL 30.04.1987.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE SULLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE APPLICABILE AI LAVORATORI DI UNO STATO TEMPORANEAMENTE DISTACCATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.                                                     

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME.                                                        

           07.01.1987.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 309 DEL 28.08.1989 - GU N. 206 SO DEL 04.09.1989.             

IN VIGORE  SI 21.11.1989.                                                       

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA', L'APPROVAZIONE O L'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI E L'ACCETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE.                                                         

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           02.05.1990.                                                          

IN VIGORE  SI 02.05.1990. COMUNICATO IN GU N. 242 SO DEL 15.10.1991.           

 

 

TITOLO  ACCORDO PER UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA NEL CAMPO DELL'ENERGIA.                                      

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME.

           26.01.1992.                                                         

IN VIGORE  SI 12.06.1992 - COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1993.           

 

 

TITOLO     ACCORDO DI LAVORO FRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DI POLIZIA DELLO STATO DI ISRAELE PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI.                                       

LUOGO-DATA                                                                     

           GERUSALEMME.                                                        

           13.09.1994.                                                          

IN VIGORE  SI 13.09.1994.                                                      

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           08.09.1995.                                                         

PROV-LEGISLATIVO

           L. N. 371 DEL 09.10.1997 - GU N. 127 DEL 17.05.1973.                

IN VIGORE  SI 06.08.1998                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO.                                        

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           27.04.1999.              

PROV-LEGISLATIVO

           L. N. 74 DEL 20.03.2003

IN VIGORE  SI 01.07.2003                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           BOLOGNA.                                                               

           13.06.2000.                                                         

 PROV-LEGISLATIVO

           L. N. 154 DEL 11.07.2002 - GU N. 175 DEL 27.07.2002                

IN VIGORE  SI 07.02.2002                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLE SCIENZE MEDICHE.                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           08.10.2002                                                         

IN VIGORE  SI 06.08.2003                      

               

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DELLE RETI. FATTO A ROMA IL 29 SETTEMBRE 2004.                                

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           29.09.2004                                                         

 


 

Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa

 

 

Accordi in vigore

 

 

 

STATO   TUNISIA

TITOLO   CONVENZIONE DI COOPERAZIONE NEL CAMPO MILITARE                                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           TUNISI.                                                              

           03.12.1991                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 105 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 20.01.1999

 

 

STATO   ARGENTINA

TITOLO   ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA                                                  

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           06.10.1992.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 173 DEL 12.03.1996

IN VIGORE SI 21.07.1997

 

 

STATO   ARABIA SAUDITA

TITOLO   ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA                                                   

LUOGO-DATA                                                                     

           RE KHALID.                                                             

           17.02.1993                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 48 DEL 02.03.1998

IN VIGORE SI 06.10.1998

 

 

 

STATO   MALAYSIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA                                                  

LUOGO-DATA                                                                     

           KUALA LUMPUR.                                                             

           28.09.1993.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 101 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 01.07.1998

 

 

STATO   COREA DEL SUD

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO                                                    

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA  -   KUALA LUMPUR.                                                             

           16.09.1993   -   18.10.1993                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 102 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 04.12.1998

 

 

STATO   INDIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           04.11.1994                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 103 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 31.01.2003

 

 

STATO   BULGARIA

TITOLO   ACCORDO PER LA COOPERAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           11.07.1995                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

            L. N. 78 DEL 20.03.2003

IN VIGORE SI 30.10.2003

STATO   ALBANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           13.10.1995                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 48 DEL 18.02.1999

IN VIGORE SI 17.08.1999

 

 

STATO   SLOVENIA

TITOLO   ACCORDO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           BOLOGNA.                                                              

           09.09.1996                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 93 DEL 24.03.1999

IN VIGORE SI 15.06.1999

 

 

STATO   FEDERAZIONE RUSSA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           14.11.1996          

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 398 DEL 14.10.1999

IN VIGORE SI 31.03.2000

 

 

STATO   REPUBBLICA CECA

TITOLO   ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                                    

           PRAGA.                                                             

           07.12.1996                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

      L. N. 211 DEL 07.06.1999

IN VIGORE SI 14.12.1999

 

 

STATO   ROMANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           26.02.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 8 DEL 14.01.2003

IN VIGORE SI 03.04.2003

 

 

STATO   CILE

TITOLO   MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           08.04.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 405 DEL 20.12.2000

IN VIGORE SI 01.08.2001

 

 

STATO   SVEZIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           STOCCOLMA.                                                             

           18.04.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 245 DEL 19.08.2003

IN VIGORE SI 04.11.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO   SUDAFRICA

TITOLO   ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           10.07.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 408 DEL 20.12.2000

IN VIGORE SI 14.08.2001

 

 

STATO   LETTONIA

TITOLO   ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI

LUOGO-DATA                                                                    

           RIGA.                                                              

           20.02.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 11 DEL 15.01.2003

IN VIGORE SI 30.04.2003

 

 

STATO   UCRAINA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           17.03.1998    

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 12 DEL 27.01.2000

IN VIGORE SI 05.01.2001

 

 

STATO   ESTONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           26.03.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 194 DEL 22.06.2000

IN VIGORE SI 09.02.2001

 

 

STATO   UZBEKISTAN

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      TASHKENT.                                                             

           26.11.1999      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 324 DEL 24.10.2003

IN VIGORE SI 25.03.2004

 

 

STATO   CROAZIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ANCONA.                                                             

           19.05.2000      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 75 DEL 20.03.2003

IN VIGORE SI 04.09.2003

 

 

STATO   GIORDANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      AMMAN.                                                             

           11.06.2002       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 19 DEL 10.01.2004

IN VIGORE SI 21.06.2004

 

 

 

 

 


Accordi autorizzati alla ratifica, ma non ancora in vigore

 

 

 

STATO   UNGHERIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           BUDAPEST.                                                             

           07.04.1993                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 106 DEL 23.03.1998

 

 

STATO   AUSTRALIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PER I  MATERIALI DELLA DIFESA E SUPPORTO LOGISTICO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           27.04.1995                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 104 DEL 23.03.1998

 

 

STATO   FEDERAZIONE RUSSA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI TECNICO-MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           14.11.1996    

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 397 DEL 14.10.1999

 

 

STATO   POLONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           VARSAVIA.                                                              

           06.12.1996      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 191 DEL 22.06.1999

 

STATO   INDONESIA

TITOLO   MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI,DELLA LOGISTICA E DELL’INDUSTRIA PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           JAKARTA.                                                             

           18.02.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 322 DEL 29.12.2004

 

 

STATO   REPUBBLICA DI MACEDONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           SKOPJE.                                                             

           09.05.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 46 DEL 17.02.2001

 

 

STATO   GEORGIA

TITOLO   ACCORDO NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           15.05.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 216 DEL 27.07.2004

 

 

STATO   EGITTO

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, CON ANNESSO A.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           23.03.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

            L. N. 76 DEL 20.03.2003

 

 

 

 

 

 

STATO   FINLANDIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.

LUOGO-DATA                                                                    

           HELSINKI.                                                              

           24.04.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 334 DEL 03.11.2003

 

 

 

 

 

STATO   LITUANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           VENEZIA.                                                             

           27.03.1999      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 230 DEL 27.09.2002

 

 

STATO   GIBUTI

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      GIBUTI.                                                              

           30.04.2002      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 327 DEL 31.10.2003