XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Conferimento della croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace - A.C. 5922
Serie: Progetti di legge    Numero: 780
Data: 22/06/05
Descrittori:
CADUTI E VITTIME DI GUERRA   DECORAZIONI MILITARI
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
ZONE DI GUERRA E DI OPERAZIONI MILITARI     
Organi della Camera: IV-Difesa
Riferimenti:
AS n.3210/14   AC n.5922/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Conferimento della croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace

A.C. 5922

 

n. 780

 


xiv legislatura

22 giugno 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

 

SIWEB

 

 

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File:DI0297.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  9

Progetto di legge

§      A.C. 5922, (Governo), Conferimento della croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace  13

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3210, (Governo), Conferimento della croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace  21

Esame in sede referente presso la 4ª Commissione Difesa

Seduta del 23 febbraio 2005  33

Seduta del 9 marzo 2005  37

Seduta del 16 marzo 2005  39

Seduta del 6 aprile 2005  41

Esame in sede deliberante

Seduta del 4 maggio 2005  45

Seduta del 14 giugno 2005  49

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 4ª Commissione (Difesa)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 22 marzo 2005  65

Seduta del 10 maggio 2005  67

§      Pareri resi alla 4ª Commissione (Difesa)

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 22 marzo 2005  69

Seduta del 14 giugno 2005  71

Normativa di riferimento

§      R.D. 27 novembre 1927, n. 2297 Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'imprese aeronautiche  75

§      R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare  81

§      R.D. 12 luglio 1938, n. 1324 Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina  89

§      L. 26 luglio 1974, n. 330 Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito  97

§      Decreto interministeriale 6 ottobre 1986  103

§      Decreto interministeriale. 27 novembre 1996  103

§      D.P.R. 28 luglio 1999 n. 510 Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5)111

§      Decreto del Ministro della Difesa 15 gennaio 2003  113

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

5922

Titolo

Conferimento della croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Forze armate; onorificenze

Iter al Senato

Numero di articoli

6

Date

 

§       trasmissione alla Camera

16 giugno 2005

§       annuncio

17 giugno 2005

§       assegnazione

22 giugno 2005

Commissione competente

IV

Sede

Legislativa

Pareri previsti

Commissioni I e V

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge tributa uno speciale riconoscimento morale a quella particolare categorie di vittime del dovere costituita dal personale pubblico deceduto o ferito in modo gravissimo per causa di atti terroristici o comunque ostili, compiuti a suo danno in occasione di operazioni militari all’estero a sostegno della pace. L’esigenza di tale riconoscimento è sorta in seguito al sempre maggiore impegno del nostro Paese in missioni internazionali di sostegno alla pace, con il conseguente aumento delle vittime di attentati tra il personale assegnato, di cui un esempio tragico e toccante è stato quello di Nassiriya del 12 novembre 2003.

La proposta in esame integra il quadro normativo vigente, che già prevede il conferimento di decorazioni commemorative per la partecipazione a missioni di pace al di fuori del territorio nazionale. Con decreto interministeriale 6 ottobre 1986, dei ministri della difesa e delle finanze, infatti, è stata istituita la croce commemorativa per il personale delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo della infermiere volontarie della Croce rossa e per il personale civile della difesa che abbia prestato o presti servizio in una Forza o missione destinata al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell’ONU. Successivamente, con decreto interministeriale 27 novembre 1996, dei ministri della difesa, dell’interno, delle finanze e dei trasporti, è stata istituita la croce commemorativa a favore del personale appena indicato e del personale dei ministeri dell’interno e dei trasporti e del personale straniero benemerito dello Stato italiano, che abbia prestato o presti servizio in Forze o missioni impegnate nel soccorso umanitario di popolazioni al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali, multilaterali o per conto dell’ONU. Infine, con decreto del ministro della difesa 15 gennaio 2003, è stata istituita la croce commemorativa a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa che ha partecipato alle operazioni militari in Afghanistan.

 

L’articolo 1, comma 1, istituisce la Croce d’onore, attribuita al personale dell’Amministrazione della difesa; al personale pubblico da essa funzionalmente dipendente; al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari e civili a sostegno della pace.

Si osserva che, tenuto conto anche dei soggetti a cui è attribuita la croce commemorativa disciplinata dai decreti interministeriali sopra citati, non appare chiaro il motivo della non previsione tra i destinatari della nuova onorificenza del personale della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo della infermiere volontarie della Croce rossa, nonché del personale di altre amministrazione che partecipa alle predette operazioni internazionali. 

Il comma 2 disciplina la procedura di conferimento dell’onorificenza. Sono previste varie modalità.

Per il personale militare, essa è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Per il personale civile deve essere sentito il Segretario generale della difesa. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall’Amministrazione della difesa, l’attribuzione avviene su proposta dell’autorità che lo dirige.

Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Croce d’onore è attribuita con decreto del Ministro dell’interno su proposta, rispettivamente, del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Le caratteristiche della Croce d’onore sono indicate nell’allegato 1 al disegno di legge (comma 3).

 

L’articolo 2, comma 1, definisce le condizioni per l’attribuzione della Croce d’onore. L’onorificenza è attribuita al personale indicato all’articolo 1 che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

Il comma 2 prevede che per l’accertamento del decesso o dell’invalidità permanente si applica l’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

L’articolo 5 del D.P.R. n. 510/1999 “Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, prevede la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o l’ invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.  

 

L’articolo 3 prevede la possibilità di attribuire la Croce d’onore alla memoria. In questo caso è consegnata al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del comune di residenza dell’insignito.

 

L’articolo 4 definisce il rapporto della nuova onorificenza con le altre decorazioni, prevedendo espressamente che il suo conferimento non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

Si ricorda che il R.D. 4 novembre 1932, n. 1423, recante “Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare”, ha istituito le decorazioni al valor militare per esaltare gli atti di eroismo militare e segnalare come degni di pubblico onore i loro autori, suscitando lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari. Le decorazioni al valor militare sono concesse a chi, per compiere un atto di ardimento che si sarebbe potuto omettere senza mancare al dovere ed all'onore, abbia affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche (articolo 3). Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace (articolo 4). In tale caso il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa che sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore (articolo 5).

Si ricordano, inoltre:

·         la medaglia al valore dell'Esercito, istituita dalla legge 26 luglio 1974, n. 330, per premiare gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito Italiano;

·         Medaglia al valor di Marina, istituita con R.D. 12 luglio 1938, n. 1324, modificato dal D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397, per premiare atti di coraggio volti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze; attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina Militare italiana; singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui siano derivati lustro e decoro alla marineria italiana;

·         Medaglia al valore aeronautico, istituita con R.D. 27 novembre 1927, n. 2297, modificato dal citato D.P.R. n. 397/1969, per premiare atti di singolare coraggio, perizia e filantropia compiuti a bordo di aeromobili in volo.

 

L’articolo 5, comma 1, definisce l’ambito temporale di vigenza del provvedimento, attribuendogli portata retroattiva agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º dicembre 2001.

Il comma 2 esclude che dall’attuazione del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 6 reca la norma di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato al Senato era accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR).

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario in quanto nell’ordinamento repubblicano spetta al Parlamento individuare i fatti meritevoli di essere additati al pubblico apprezzamento ed alla gratitudine di tutti i cittadini, istituendo le onorificenze più importanti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettera d) del nuovo articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’ordinamento vigente prevede diverse tipologie di ricompense al valore (militare, civile, di marina, aeronautico, dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri), connesse con atti di coraggio e di disprezzo del pericolo. Il provvedimento in esame si armonizza con tale normativa in quanto introduce una nuova decorazione che riguarda una specifica categoria di eventi: quelli accaduti durante lo svolgimento di operazioni militari all’estero a sostegno della pace.  Tale nuova decorazione non pregiudica, quindi, la possibilità ci concedere altre decorazioni per lo stesso fatto, ove ne sussistano i presupposti, come espressamente previsto dall’articolo 4.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sono all’esame della Commissione difesa le proposte di legge n. 577 e abb., finalizzate all’istituzione dell’Ordine del tricolore a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale. Dopo l’istituzione di un comitato ristretto, è stato elaborato un testo unificato, sottoposto all’esame della Commissione. L’ultima seduta si è tenuta il 13 gennaio 2004. 

Formulazione del testo

L’articolo 1, comma 1, attribuisce la Croce d’onore al personale dell’Amministrazione della difesa; al personale pubblico da essa funzionalmente dipendente; al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari e civili a sostegno della pace.

Si osserva che, tenuto conto anche dei soggetti a cui è attribuita la croce commemorativa disciplinata con decreti interministeriali, non appare chiaro il motivo della non previsione tra i destinatari della nuova onorificenza del personale della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo della infermiere volontarie della Croce rossa, nonché del personale di altre amministrazione che partecipa alle predette operazioni internazionali. 

 


Progetto di legge

 


N. 5922

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 giugno 2005 (v. stampato Senato n. 3210)

presentato dal ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 ¾

 

 

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace

 

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 giugno 2005

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 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Istituzione della Croce d'onore).

      1. È istituita la Croce d'onore per il personale dell'Amministrazione della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, nonché per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari e civili a sostegno della pace.
      2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale militare, ed il Segretario generale della difesa, per il personale civile. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa l'attribuzione avviene su proposta dell'autorità che lo dirige. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'interno su proposta, rispettivamente, del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
      3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

Art. 2.

(Attribuzione della Croce d'onore).

      1. La Croce d'onore è attribuita al personale di cui all'articolo 1 che sia

deceduto ovvero abbia subìto una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari e civili a sostegno della pace.
      2. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 3.

(Attribuzione della Croce d'onore

alla memoria).

      1. La Croce d'onore attribuita alla memoria è consegnata al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del comune di residenza dell'insignito.

Art. 4.

(Rapporti con decorazioni).

      1. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

Art. 5.

(Disposizioni finali).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o dicembre 2001.
      2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Allegato 1
(articolo 1, comma 3)

        Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: «Pro Humanitate», sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

      Il retro della Croce, per il personale della Polizia di Stato, riporta, al centro, le lettere: «R.I.» sovrapposte ed intrecciate; per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, riporta, al centro, una fiamma in rilievo di colore oro sovrastante due asce incrociate che formano al centro uno spazio circolare di colore rosso dal quale scaturisce la fiamma.

      La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

      Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce e, per il personale del Ministero della difesa e per il personale pubblico da esso funzionalmente dipendente, è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

      Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa.

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3210

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2004

 

 

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Conferimento della Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

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Onorevoli Senatori. – La rapida trasformazione dello scenario internazionale e il manifestarsi in esso, a livello globale, del fenomeno terroristico hanno imposto l’esigenza di garantire beni essenziali e comuni della sicurezza internazionale, dell’ordine e della stabilità, con particolare riguardo alle aree di crisi. In tale quadro, l’Italia è impegnata in operazioni militari all’estero a sostegno della pace, con significativo impiego in termini di risorse umane e finanziarie.

    In particolare, tra quelle eseguite dalle Forze armate italiane negli ultimi anni, l’operazione Antica Babilonia si è caratterizzata come una delle più impegnative. Le condizioni locali e i rischi che vi sono connessi e che coinvolgono il personale della Difesa sono stati evidenziati, tra l’altro, dal tragico attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003.

    A testimonianza solenne del riconoscimento dovuto alle vittime del dovere, deceduti o feriti gravissimi, dell’apparato di difesa e sicurezza italiano impegnate nelle aree di crisi, il Governo manifesta l’esigenza di conferire un segno distintivo, speciale e dal carattere morale, connesso all’estremo o comunque gravissimo sacrificio patito; esso riguarda sia le vittime di Nassiriya che, più in generale, le vittime di atti terroristici o comunque ostili commessi in loro danno in occasione di operazioni militari all’estero a sostegno della pace.

    Il presente disegno di legge prevede, pertanto, l’istituzione di una apposita Croce d’onore per il citato personale; attraverso di essa, simbolicamente, l’Italia riconosce l’altissimo valore del sacrificio. Si tratta di un segno distintivo commemorativo che non esclude, ove ne sussistano i presupposti individuali, il conferimento di altre ricompense o decorazioni, di diversa ragione, in relazione allo stesso fatto.

    Quanto alle forme della istituzione di tale Croce d’onore, appare necessario lo strumento della norma di legge, perché nell’ordinamento repubblicano spetta al Parlamento di essere fonte degli onori e prevedere così le eccezionali situazioni in cui il singolo, o la sua memoria, possono essere ritenuti meritevoli di essere additati al pubblico apprezzamento e gratitudine.

    Il disegno di legge, in particolare, consta di cinque articoli oltre a quello sull’entrata in vigore.

    L’articolo 1, comma 1, istituisce la Croce d’onore per il personale dell’amministrazione della Difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace. Il comma 2 disciplina il procedimento per il conferimento della decorazione. Il comma 3 demanda ad un apposito allegato l’individuazione delle caratteristiche tecniche della Croce d’onore.

    L’articolo 2, comma 1, individua i presupposti per l’attribuzione del riconoscimento, che consistono nel decesso ovvero in una invalidità permanente pari o superiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace. Il comma 2 rinvia, ai fini dell’accertamento del decesso ovvero dell’invalidità permanente, alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione delle norme legislative in materia di benefici alle vittime del terrorismo o di attività criminose.

    L’articolo 3 individua i soggetti ai quali sono consegnati il nastrino e il diploma della Croce d’onore attribuita alla memoria (nell’ordine, coniuge superstite o, in mancanza, figli, genitori ovvero fratelli e sorelle).

    L’articolo 4 chiarisce che il conferimento della Croce d’onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense per lo stesso episodio.

    L’articolo 5, comma 1, prevede che le disposizioni del presente disegno di legge trovino applicazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º dicembre 2001, data di inizio della missione Enduring Freedom. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 



Relazione tecnica

 Il disegno di legge istituisce la Croce d’onore per il personale dell’amministrazione della Difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

        L’attribuzione della decorazione in argomento ha solo un valore morale e non comporta la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Pertanto, l’onere derivante dall’attuazione del disegno di legge è limitato al solo costo della medaglia, in metallo color oro, e del relativo nastrino.

        Dal 1º dicembre 2001 risultano essere, rispettivamente, 18 e 22 i militari deceduti e rimasti feriti (per quest’ultimi non si conosce ancora la percentuale di invalidità che sarà accertata) in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all’estero nel corso di operazioni militari a sostegno della pace.

        I casi stimati sulla scorta dei dati relativi all’ultimo quinquennio sono stati quantificati, rispettivamente, in 4 decessi e 5 casi di lesioni con un’invalidità pari o superiore all’80 per cento.

        In relazione a quanto sopra, il disegno di legge non da luogo a nuovi o maggiori oneri, in quanto gli effetti irrilevanti rientrano nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi al capitolo 1244 (ex 3886), avente ad oggetto l’acquisto di medaglie al valore e di decorazioni.

 


Analisi tecnico-normativa

 

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a)  Necessità dell’intervento normativo

        Il presente disegno di legge prevede l’istituzione di una apposita Croce d’onore per il personale dell’amministrazione della Difesa, e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

        L’intervento legislativo corrisponde all’esigenza di conferire un segno distintivo, speciale e dal carattere morale, connesso al gravissimo sacrificio patito dal citato personale.

        Lo strumento della norma di legge si rende necessario in quanto nell’ordinamento repubblicano spetta al Parlamento di essere fonte degli onori e prevedere così le eccezionali situazioni in cui il singolo, o la sua memoria, possono essere ritenuti meritevoli di essere additati al pubblico apprezzamento e gratitudine.

b)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

        Il vigente quadro normativo prevede ricompense al valore (militare, civile, di marina, aeronautico, dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri), strettamente connesse con atti di coraggio e di disprezzo del pericolo. In tale contesto, il provvedimento introduce una decorazione esclusivamente per gli eventi occorsi durante lo svolgimento di operazioni militari all’estero a sostegno della pace, che tuttavia non pregiudica la concessione di altre o diverse decorazioni riferite allo stesso fatto.

c)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull’ordinamento comunitario.

d)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Il disegno di legge non incide sulle competenze legislative attribuite alle regioni dall’articolo 117 della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le norme del disegno di legge sono infatti riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.

e)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

        Le disposizioni del disegno di legge sono coerenti con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f)  Verifica dell’assenza di delegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di legificazione

        Le norme del disegno di legge non possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

        Non si riscontrano nella materia de qua precedenti norme di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi

        I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge risultano coerenti anche con riguardo alle successive modificazioni.

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Il disegno di legge è stato redatto senza fare ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d)  Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Nessuna delle disposizioni contenute nel disegno di legge ha effetti abrogativi impliciti o espressi.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

        In materia non risultano particolari orientamenti giurisprudenziali né sono pendenti questioni di legittimità costituzionale.

b)  Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti sulla materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        Non risultano attualmente all’esame del Parlamento iniziative parlamentari in materia.

 


Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

 

a)  Ambito dell’intervento: destinatari diretti ed indiretti

        Il presente disegno di legge istituisce una apposita Croce d’onore per il personale dell’amministrazione della Difesa, e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

        Destinatari delle disposizioni ivi contenute sono il personale dell’Amministrazione della difesa e il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, al quale può essere attribuita la decorazione e la stessa Amministrazione della difesa, competente all’attribuzione.

b) Obiettivi e risultati attesi

        L’intervento legislativo intende conferire un segno distintivo, speciale e dal carattere morale, connesso al gravissimo sacrificio patito dal personale dell’amministrazione della Difesa e dal personale pubblico da essa funzionalmente dipendente vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

c) Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni

        L’impatto organizzativo dell’intervento è minimo in quanto limitato all’organizzazione del Ministero della difesa, che già dispone di strutture e servizi operanti per la concessione di decorazioni.

 


 



 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Croce d’onore)

    1. È istituita la Croce d’onore per il personale dell’Amministrazione della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

    2. La Croce d’onore è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero con il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per il personale militare, e con il Segretario generale della difesa, per il personale civile. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall’Amministrazione della difesa l’attribuzione avviene su proposta dell’autorità che lo dirige.

    3. La Croce d’onore ha le caratteristiche indicate nell’allegato 1.

Art. 2.

(Attribuzione della Croce d’onore)

    1. La Croce d’onore è attribuita al personale di cui all’articolo 1 che sia deceduto ovvero abbia subíto una invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all’estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

    2. Per l’accertamento del decesso ovvero dell’invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 3.

(Attribuzione della Croce d’onore

alla memoria)

1. Il nastrino e il diploma della Croce d’onore attribuiti alla memoria sono consegnati al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori ovvero ai fratelli e alle sorelle.

Art. 4.

(Rapporti con decorazioni)

    1. Il conferimento della Croce d’onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º dicembre 2001.

    2. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato

(articolo 1, comma 3)

        Croce: in metallo color oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte al centro la scritta «Pro Humanitate», sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

        La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

        Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce ed è applicata al centro una stelletta a cinque punte d’oro.

        Diploma: riporta i dati anagrafici dell’insignito, nonché il luogo e la data dell’evento per il quale è stata concessa.

 

 

 


Esame in sede referente presso la 4ª Commissione Difesa

 


 

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005

158a Seduta

 


Presidenza del Presidente

CONTESTABILE 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.     

 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace  

(Esame e rinvio)

 

      Il relatore PALOMBO (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che esso si propone di conferire un segno distintivo speciale di carattere morale alle vittime del dovere, ossia ai deceduti e ai feriti gravissimi per causa di atti terroristici o comunque ostili, compiuti in loro danno in occasione di operazioni militari all'estero a sostegno della pace.

            Si tratta quindi di istituire una apposita "croce d'onore" per il citato personale, con la quale si riconosce l'altissimo valore del sacrificio offerto. Il distintivo ha valore commemorativo e non esclude, ove ne sussistano presupposti e circostanze, l'attribuzione di altre ricompense o decorazioni.

            Pone quindi in rilievo che la proposta si inserisce, completandolo, nel quadro normativo in vigore, che già prevede il conferimento di croci commemorative per la partecipazione a missioni eseguite fuori dal territorio dello Stato per il mantenimento della pace. Infatti, il Ministro della difesa, con decreto del 4 novembre 1982, stabilì un'onorificenza commemorativa ad hoc per la partecipazione alle missioni multinazionali in Libano e in Sinai, e successivamente, il 6 ottobre 1986, con decreto interministeriale, il conferimento di croce commemorativa per la partecipazione a missioni di pace fu generalizzato: nell'occasione, furono individuati come beneficiari gli appartenenti alle Forze armate, alla Guardia di finanza, al Corpo militare e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana ed il personale civile della Difesa, che avessero prestato o prestino servizio in una forza o missione destinata al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell'ONU.

            La ricompensa che si vuole istituire con il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno muove invece da un presupposto specifico finora non considerato, in quanto si intende conferire un tangibile segno di riconoscimento da parte dello Stato a colui che, nel corso di una missione di pace, a motivo di un atto di terrorismo o comunque ostile, deliberatamente perpetrato contro lo svolgimento della missione stessa, sia chiamato a pagare il tributo massimo richiesto: perdere la propria vita o subire un'invalidità di carattere permanente di rilevantissima portata (non meno dell'80 per cento della capacità lavorativa).

            Procede quindi alla disamina dell'articolato. Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce, al comma 1, la Croce d'onore da conferire al personale dell'amministrazione della Difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante la partecipazione a operazioni militari a sostegno della pace. Sono quindi destinatari della croce d'onore gli appartenenti alle Forze armate, il personale civile della Difesa, quello del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e gli operatori del SISMI. Conseguentemente, il comma 2 disciplina il procedimento per il conferimento del distintivo d'onore, mentre il comma 3 rinvia ad apposito allegato la descrizione delle caratteristiche tecniche della Croce d'onore.

            L'articolo 2 stabilisce invece che la Croce d'onore sia attribuita ai deceduti e ai sopravvissuti che abbiano subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni nelle circostanze di cui al precedente articolo 1. In particolare, ai fini dell'accertamento delle circostanze e delle cause del decesso o dell'infermità invalidante all'80 per cento della capacità lavorativa in via permanente, il comma 2 dispone che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni.

            L'articolo 3 designa i soggetti ai quali sono consegnati il nastrino ed il diploma della croce d'onore attribuita alla memoria del defunto (coniuge superstite o, in mancanza, figli, genitori ovvero fratelli e sorelle), mentre il successivo articolo 4 statuisce che il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto. Infine, l'articolo 5 detta al comma 1 la decorrenza dell'onorificenza ad iniziare dal 1° dicembre 2001, mentre il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria: infatti, il costo della Croce d'onore è giudicato irrilevante, in quanto si propone che sia di metallo dorato.

            Prosegue quindi nella sua esposizione sottolineando l'opportunità, attesa la rilevanza che la istituendo Croce d'onore avrà per il suo alto significato morale, di modificare le caratteristiche metalliche del distintivo. Infatti, una ricompensa che viene conferita esclusivamente alla memoria o a persone gravemente mutilate per il servizio reso alla Patria, infatti, ancorché di carattere morale non può che essere internamente d'oro.

            Sarebbe altresì opportuna, a suo avviso, una modifica all'articolo 3, inserendo anche la consegna del distintivo d'oro, essendo nell'attuale formulazione previsto che al coniuge superstite o in sua mancanza ad altro erede, consegnati solo il nastrino ed il diploma.

            Infine, sempre in linea con la nobile motivazione che ha mosso il Ministro della difesa a presentare il disegno di legge in questione, ed allo scopo di sottolineare l'altissima valenza morale di questa nuova onorificenza, osserva che sarebbe opportuno prevedere che la sua consegna debba avvenire solo in occasioni di cerimonie particolari, quali quelle di ricorrenza dell'anniversario di fondazione delle Forze armate, ovvero altra cerimonia solenne stabilita dal Governo.

            Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

 

            Interviene brevemente il sottosegretario BERSELLI, esprimendo apprezzamento per i contenuti della relazione poc'anzi svolta dal senatore Palombo e condividendo l'opportunità da lui manifestata affinché la decorazione di cui al disegno di legge in titolo sia costituita per intero da materiale pregiato.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 

 


DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

160a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE 

             Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli. 

             La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

 Il presidente CONTESTABILE  dichiara aperta la discussione generale.

 A nome del proprio Gruppo di appartenenza, esprimono quindi avviso favorevole sul provvedimento in titolo i senatori MANFREDI (FI), MELELEO (UDC), NIEDDU (DS-U) e BEDIN (Mar-DL-U).

 

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE  dichiara chiusa la discussione generale.

 

Replica brevemente agli intervenuti il relatore PALOMBO(AN), compiacendosi per l'ampio consenso riscontrato in ordine al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno e sottolineandone la particolare valenza morale.

 

Il presidente CONTESTABILE  propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per venerdì 11 marzo, alle ore 11.

 

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


 

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

161a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.    

             La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

 

Il presidente CONTESTABILE osserva che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Si procederà pertanto esclusivamente all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

 

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, osservando che essi si propongono di estendere il riconoscimento di cui al disegno di legge in titolo a tutto il personale della pubblica amministrazione e ai cittadini italiani che prestano servizio presso organizzazioni internazionali. Coerentemente, la denominazione dell'onorificenza sarebbe quella di Croce d'onore della pace, che verrebbe attribuita con decreto del ministro dell'Interno su proposta dell'amministrazione da cui dipende il personale da insignire.

 

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, il senatore MANFREDI (FI) osserva che la proposta 1.2 mira a non offendere i principi gerarchici presenti nelle Forze armate in merito al potere di proposta al Ministro della difesa delle persone meritevoli della decorazione. Infatti, in base al secondo comma dell'articolo 1, esso spetta al Capo di Stato maggiore della difesa d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza del decorando, laddove sarebbe più opportuno sostituire con "sentito" le parole "d'intesa con", posto che al Capo di Stato maggiore della difesa spetterebbe un potere decisionale maggiore rispetto a quello della singola forza armata, essendone un diretto superiore.

L'emendamento 1.3, prosegue l'oratore, attribuisce quindi un ruolo al Capo di Stato maggiore della difesa anche per quanto attiene alla decorazione del personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa.

 

Il relatore PALOMBO (AN) illustra brevemente l'emendamento a sua firma, ponendo l'accento sul fatto che, qualora approvato, garantirebbe l'effettiva consegna dell'onorificenza anche agli eredi superstiti della persona decorata.

 

Il sottosegretario BERSELLI illustra infine l'emendamento All.1, osservando che esso viene incontro a specifiche e giuste necessità evocate dal relatore e dai commissari nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo.

 

Esaurita la fase dell'illustrazione, si procede quindi alla formulazione dei prescritti pareri da parte del relatore e del Governo.

 

Il relatore PALOMBO (AN) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e Tit.1, a firma del senatore Bedin, osservando che, qualora approvati, stravolgerebbero l'impianto originario del disegno di legge all'esame della Commissione. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3, a firma del senatore Manfredi, nonché sull'emendamento All.1, presentato dal Governo.

 

Il sottosegretario BERSELLI sia associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal relatore esprimendo anch'egli parere contrario sugli emendamenti 1.1 e Tit.1, ed esprimendo contestualmente parere favorevole sulle proposte presentate dal senatore Manfredi e dal relatore Palombo.

 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,05.

 


DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

162a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE 

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Drago. 

 La seduta inizia alle ore 15

 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

 

Il presidente CONTESTABILE - dopo aver dato conto dei pareri dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, non ostativi sul testo e sugli emendamenti e ricordato altresì che, stante l'impossibilità a presenziare del relatore Palombo, svolgerà egli stesso le funzioni di relatore - pone separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1, che risulta respinto dalla Commissione, gli emendamenti 1.2, 1.3, 3.1 ed All.1, che risultano invece approvati. L'emendamento Tit.1, risulta quindi precluso a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 1.1.

 

La Commissione conferisce quindi mandato al presidente CONTESTABILE a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo con gli emendamenti approvati.

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 

 


Esame in sede deliberante

 


 

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

166a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli. 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Discussione e rinvio) 

 

      Il presidente CONTESTABILE(FI), dopo aver ricordato che il provvedimento era già stato esaminato dalla Commissione in sede referente e ad essa nuovamente assegnato, lo scorso 22 aprile, in sede deliberante a seguito del consenso manifestato dal Governo e dai Gruppi parlamentari, illustra brevemente, in qualità di relatore, i contenuti del provvedimento in titolo, rinviando, per quanto attiene agli aspetti di dettaglio, alla relazione svolta dal senatore Palombo nella seduta del 23 febbraio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

Il senatore GUBERT (UDC) osserva che il punto nodale della problematica sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno è rappresentata dall'individuazione dei beneficiari dell'onorificenza. Si potrebbe infatti valutare la possibilità di valorizzare l'importante operato compiuto nell'ambito di missioni di pace da numerosi volontari non appartenenti alle Forze armate, attraverso opportuni emendamenti.

 

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) ricorda che già in occasione dell'esame del disegno di legge in sede referente la sua parte politica aveva posto l'accento sull'opportunità di ricomprendere tra i beneficiari della croce d'onore anche i dipendenti di altri ministeri che non dipendono funzionalmente dal Ministero della difesa, nonché tutte quelle persone che danno un importante contributo per il mantenimento della pace nell'ambito di operazioni cui l'Italia partecipa, quali, ad esempio gli appartenenti alle organizzazioni non governative, ed i dipendenti degli enti locali che operano all'estero in nome della Repubblica.

 

Il presidente CONTESTABILE(FI), in qualità di relatore, dichiara di non poter condividere le osservazioni formulate dal senatore Bedin. Infatti, ben potrebbero gli enti locali provvedere ad istituire particolari onorificenze per i loro dipendenti, mentre, d'altro canto, le organizzazioni non governative, pur svolgendo un operato assai meritorio, non rappresentano la Repubblica italiana in ambito internazionale.

 

Il senatore MANFREDI(FI), pur trovando le argomentazioni svolte dal senatore Bedin del tutto degne di considerazione, osserva che un eccessivo allargamento della platea dei beneficiari della croce d'onore avrebbe come effetto la fuoriuscita del provvedimento dalle competenze specifiche della Commissione. Inoltre, andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle associazioni non governative alla concessione di un'onorificenza quale la croce d'onore per i loro membri vittime di attentati all'estero.

L'oratore precisa quindi che il riconoscimento in oggetto appare esclusivamente di tipo militare, senza tenere conto che i membri delle associazioni non governative, a differenza dei beneficiari dell'onorificenza, decidono di propria iniziativa di essere presenti nelle aree pericolose del globo, spesso al di fuori delle direttive di sicurezza stabilite dai competenti organi dello Stato.

 

La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) rileva che appare difficile giustificare, sia da un punto di vista giuridico, sia e soprattutto da un punto di vista morale, l'esclusione dalla concessione del riconoscimento dei dipendenti di altri ministeri.

 

Il presidente CONTESTABILE(FI), relatore,  precisa che il provvedimento all'esame della Commissione non ha una portata generale, riferendosi, tra l'altro, alle sole vittime del terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace.

 

Il senatore BISCARDINI(Misto-SDI-US), pur esprimendo un consenso di fondo sui contenuti del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, invita la Commissione a valutare in maniera approfondita le problematiche emerse nel dibattito, senz'altro degne del dovuto rispetto e della massima considerazione.

 

Il senatore PASCARELLA (DS-U) osserva che la sua parte politica è favorevole ai contenuti del disegno di legge. Tuttavia, non si può non prestare la dovuta attenzione agli importanti spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito.

 

Il senatore MELELEO (UDC) ricorda che il provvedimento riguarda esclusivamente il personale militare ed i dipendenti civili delle Forze armate. A suo avviso, pertanto, l'ipotizzata estensione del beneficio ad altri soggetti non appare condivisibile, senza contare il fatto che ciò comporterebbe una decisa fuoriuscita dalle specifiche competenze della Commissione.

 

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) ribadisce il pensiero della propria parte politica, volto all'estensione del riconoscimento a tutti i dipendenti della Repubblica ed ai membri delle associazioni non governative.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per venerdì 6 maggio, alle ore 13.

 

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


DIFESA (4a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

172a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

 

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo 2005.

 

      Il presidente CONTESTABILE (FI)  ricorda che il 10 maggio 2005 la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo e in parte favorevole, in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti. E’ nel frattempo pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, di nulla osta sul testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.2, 1.3 e 1.4, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione che siano soppressi i rispettivi commi 1-bis e 1-ter, nonché delle proposte 1.14 e 1.15, sulle quali il nulla osta è condizionato alla soppressione dei rispettivi commi 1-ter 1-quater.

 

Si procede all’illustrazione degli emendamenti presentati.

 

Vengono illustrati dal senatore BEDIN (Mar-DL-U) gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, nonché gli emendamenti 1.1 e 1.8 (ai quali aggiunge la firma). La ratio di tali proposte di modifica risiede nell’esigenza di estendere la platea dei destinatari del provvedimento anche a soggetti diversi da quanti lavorano nel comparto della Difesa, ampliandola ad altri pubblici dipendenti ed a quanti prestano attività a favore di Organizzazioni Internazionali ovvero di ONG. Illustra altresì gli emendamenti 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17.

 

L’emendamento 1.9 viene dato per illustrato.

 

            Il senatore MELELEO (UDC) sottoscrive ed illustra l’emendamento 1.10

 

            Gli emendamenti 1.12 e 1.18 vengono dati per illustrati.

 

            Il PRESIDENTE relatore ritira gli emendamenti 1.19 e 1.20.

 

            E’ dato per illustrato l’emendamento 1.21.

 

            Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per l’1.9, 1.12, 1.18 e l’1.21. In particolare, conferma l’esigenza di limitare l’onorificenza a determinate categorie e, pur apprezzando la possibile estensione del beneficio ad altro personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, degli organismi internazionali ed a vittime di atti di terrorismo commessi all’estero, sostenuta dal senatore Bedin, sottolinea che essa potrà trovare soddisfazione attraverso la presentazione di una apposita iniziativa legislativa.

 

            Il sottosegretario BOSI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

            Vengono quindi messi separatamente ai voti, previa verifica del prescritto numero di senatori, gli emendamenti dall’1.1 all’1.8, 1.10 e 1.11, che risultano respinti dalla Commissione.

 

            Risultano invece approvati l’emendamento 1.9 e gli identici emendamenti 1.12 e 1.13, messi congiuntamente ai voti.

 

            Prendendo la parola per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.14, il senatore BEDIN (Mar-DL-U) segnala che tale proposta di modifica intende riferirsi ad un profilo a suo giudizio meritevole di accoglimento, tanto più che la pubblica opinione italiana è pienamente consapevole del fatto che alle operazioni di pace partecipano anche cittadini italiani che, pur non dipendenti pubblici, lavorano tuttavia per ONG, ovvero per organi di informazione, i quali pure svolgono un ruolo fondamentale di rappresentanza del Paese ed affrontano rischi notevoli.

 

            Messo ai voti, l’emendamento 1.14 viene respinto; risultano del pari respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17; sono invece approvati gli emendamenti 1.18 e 1.21.

 

            Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l’articolo 1 nel suo complesso, così come modificato, facendo al contempo osservare al senatore Bedin che alcune esigenze da lui espresse sono risolte e soddisfatte per effetto dell’approvazione dell’emendamento 1.21.

 

            La Commissione approva quindi l’articolo 1 nel testo modificato.

 

            Si passa all’articolo 2.

 

            Gli emendamenti 2.1, 2.2. e 2.3 vengono dati per illustrati.

 

            Il PRESIDENTE relatore ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono al riguardo parere contrario.

 

            Messi quindi separatamente ai voti, detti emendamenti risultano tutti respinti; la Commissione approva invece l’articolo 2 del disegno di legge.

 

            Si passa agli emendamenti all’articolo 3.

 

            Il PRESIDENTE relatore dà per illustrato l’emendamento 3.1.

 

            Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) caldeggia l’approvazione dell’emendamento 3.2, finalizzato a garantire la consegna della Croce d’onore alla memoria al Sindaco del comune di residenza dell’insignito, ove questi sia deceduto senza lasciare eredi.

 

            Il PRESIDENTE relatore conviene con l’opportunità di tale emendamento ed il senatore BEDIN (Mar-DL-U) modifica conseguentemente la propria proposta (emendamento 3.2 (Nuovo testo)).

 

            Messi separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 (Nuovo testo), nonché l’articolo 3, come modificato.

 

            La Commissione approva inoltre, con separate votazioni, gli articoli 4, 5 e 6.

 

            Messi separatamente ai voti, vengono del pari approvati gli emendamenti All.1 e All. 2 e quindi è approvato l'allegato come modificato.

 

            Sono invece respinti gli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2, fatti propri dal senatore Bedin.

 

            Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

 

            Il voto favorevole del Gruppo DS è espresso dal senatore NIEDDU (DS-U), il quale sottolinea che il provvedimento è particolarmente apprezzabile, in quanto finalizzato ad un riconoscimento essenzialmente di carattere morale.

 

            Il senatore PERUZZOTTI (LP) dichiara il voto favorevole della Lega Nord sull’iniziativa legislativa, auspicandone la tempestiva approvazione definitiva da parte delle Camere.

 

            Il senatore ZORZOLI (FI) formula il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

 

            Il voto favorevole del Gruppo UDC è espresso dal senatore MELELEO (UDC).

 

            Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), pur ritenendo insufficiente ed incompleto il provvedimento, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando soddisfazione per l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari al personale della Pubblica Sicurezza e dei Vigili del fuoco. Avrebbe tuttavia ritenuto preferibile un’estensione del beneficio anche al personale delle ONG ed a quanti lavorano per organi di informazione e preannuncia allo scopo la presentazione di un’apposita iniziativa legislativa.

 

            Il PRESIDENTE mette quindi in votazione il provvedimento nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

 

           


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3210

Art. 1.

1.1

De Zulueta, Bedin

 

        Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore della pace per il personale dipendente della pubblica amministrazione, per il personale dipendente o volontario delle organizzazioni non governative italiane, per i cittadini italiani dipendenti da organismi internazionali e per i cittadini italiani dipendenti o volontari delle organizzazioni non governative internazionali vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni di pace.

 

        2. La Croce d’onore è attribuita con decreto del Ministro dell’interno, su proposta dell’Amministrazione o dell’organizzazione per cui opera il personale da insignire».

 

 

1.2

Bedin

 

        Sostituire il comma 1 con i seguenti:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore della pace per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, per i cittadini italiani dipendenti degli Organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

 

        1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

        Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Conferimento della Croce d’onore della pace alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni a sostegno della pace».

1.3

Bedin

 

        Sostituire il comma 1 con i seguenti:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, e per i cittadini italiani dipendenti degli Organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

 

        1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

1.4

Bedin

 

        Sostituire il comma 1 con i seguenti:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore per il personale dell’Amministrazione della difesa, per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, per il personale della Polizia di Stato, per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

 

        1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

        1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

 1.5

Bedin

 

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, e per i cittadini italiani dipendenti degli Organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni a sostegno della pace».

 

 

1.6

Bedin

 

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni a sostegno della pace».

 

 

1.7

Bedin

 

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

        «1. È istituita la Croce d’onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all’estero in occasione di operazioni a sostegno della pace».

 

 

1.8

Biscardini, Bedin

 

        Al comma 1, sostituire le parole: «pubblico da essa funzionalmente dipendente» con le seguenti: «civile da essa funzionalmente dipendente, anche se assunto temporaneamente».

 

 

 

1.9

Il Governo

 

        Al comma 1, dopo le parole: «per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente» inserire le seguenti: «nonché per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

 

 

1.10

Gubert, Meleleo

 

        Al comma 1, dopo le parole: «funzionalmente dipendente» inserire le seguenti: «ovvero per il personale di enti pubblici o privati operanti in collaborazione con tale amministrazione o con altre amministrazioni dello Stato».

 

 

1.11

Bedin

 

        Al comma 1, sopprimere la parola: «militari».

 

 

1.12

Il Governo

 

        Al comma 1, dopo le parole: «operazioni militari» inserire le seguenti: «e civili».

 

 

1.13

Bedin

 

        Al comma 1, dopo la parola: «militari» aggiungere le seguenti: «e civili».

 

 

1.14

Bedin

 

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

 

        «1-bis. La Croce d’onore è attribuita anche ai cittadini italiani membri di Organizzazioni non governative, vittime di atti di terrorismo nei Paesi in cui sono in corso operazioni a sostegno della pace con l’apporto dell’Italia. In tal caso la Croce d’onore è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

 

        1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

1.15

Bedin

 

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

 

        «1-bis. La Croce d’onore è attribuita anche ai cittadini italiani operanti per Organi di informazione italiani, vittime di atti di terrorismo nei Paesi in cui sono in corso operazioni a sostegno della pace con l’apporto dell’Italia. In tal caso la Croce d’onore è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di giustizia.

 

        1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 150 mila euro, per gli armi 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

 

1.16

Bedin

 

        Sostituire il comma 2, con il seguente:

 

        «2. La Croce d’onore è attribuita:

            – per il personale dell’Amministrazione della difesa con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero con il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per il personale rnilitare, e con il Segretario generale della difesa, per il personale civile;

 

            – per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall’Amministrazione della difesa su proposta dell’autorità che lo dirige;

            – per il personale della Polizia di Stato con decreto del Ministro dell’interno su proposta del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

            – per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con decreto del Ministro dell’interno su proposta del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile».

 

 

1.17

Bedin

 

        Sostituire il comma 2, con il seguente:

 

        «2. La Croce d’onore è attribuita con decreto del Ministro dell’interno, su proposta dell’Amministrazione pubblica o dell’Organismo internazionale da cui dipende il personale da insignire».

 

 

1.18

Il Relatore

 

        Al comma 2, dopo le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sostituire le parole: «d’intesa con» con le seguenti: «sentito». Conseguentemente, dopo la parola: «ovvero» sopprimere la seguente: «con», e dopo le parole: «per il personale militare» sostituire le parole: «e con il» con le seguenti: «ed il».

 

 

1.19

Il Relatore

 

        Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta dell’autorità che lo dirige» con le seguenti: «su proposta dell’autorità di vertice che lo dirige, d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa».

 

 .20

Il Relatore

 

        Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

 

        «Per gli appartenenti al Servizio di cui all’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l’attribuzione avviene su proposta del Direttore del Servizio».

 

 

1.21

Il Governo

 

        Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la Croce d’onore è attribuita con decreto del Ministro dell’interno su proposta, rispettivamente, del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile».

 

 

Art. 2.

2.1

Bedin

 

        Al comma 1, sostituire le parole: «al personale di cui all’articolo 1 che sia deceduto ovvero abbia» con le seguenti: «ai cittadini di cui all’articolo 1 che siano deceduti ovvero abbiano».

 

 

2.2

Bedin

 

        Al comma 1, sopprimere la parola: «militari».

 

 

2.3

Bedin

 

        Al comma 1, dopo la parola: «militari» aggiungere le seguenti: «e civili».

 

 Art. 3

3.1

Il Relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «il nastrino e il diploma della Croce d’onore attribuiti alla memoria sono consegnati» con le seguenti: «La Croce d’onore attribuita alla memoria è consegnata».

 

 

3.2 (nuovo testo)

Bedin

 

        Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero ai fratelli e alle sorelle», con le seguenti: «ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del Comune di residenza dell’insignito».

 

 

3.2

Bedin

 

        Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero ai fratelli e alle sorelle», con le seguenti: «ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del Comune di residenza dell’insignito».

 

 

All.1

Il Relatore

 

        All’allegato all’articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «in metallo color oro» con le seguenti: «in oro».

 

 

All.2

Il Governo

 

        Dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

 

        «Il retro della Croce, per il personale della Polizia di Stato, riporta, al centro, le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate; per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, riporta, al centro, una fiamma in rilievo di colore oro sovrastante due asce incrociate che formano al centro uno spazio circolare di colore rosso dal quale scaturisce la fiamma».

 

        Al terzo periodo dell’allegato 1, dopo le parole: «della Croce» sopprimere la congiunzione: «ed» e aggiungere le seguenti parole: «e per il personale del Ministero della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente».

 

 

Tit.1

De Zulueta, Bedin

 

        Sostituire il titolo con il seguente:

 

        «Conferimento della Croce d’onore della pace alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni di pace».

 

 

Tit.2

Biscardini, Bedin

 

        Al titolo sostituire le parole: «della Croce d’onore» con le seguenti: «di onorificenze».

 

 

 


 

 

Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

225a Seduta

Presidenza del Presidente  

FALCIER

 

 

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte favorevole in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

      Il relatore PIROVANO (LP) illustra il disegno di legge in titolo volto a conferire un doveroso riconoscimento agli appartenenti all'Amministrazione della difesa e al personale pubblico da questa dipendente che siano vittime di atti di terrorismo o comunque ostili in occasione di operazioni militari a sostegno della pace. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti proponendo di esprimere un parere favorevole all'emendamento del Governo All. 1, con il quale si prevede che la croce d'onore sia in oro, anziché in metallo color oro: tale proposta è infatti, a suo avviso, più consona alla finalità di dare testimonianza solenne alle vittime di tali gravi atti criminosi. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui restanti emendamenti, pur non condividendo nel merito le proposte emendative Tit. 1 e 1.1.

 

            La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

234a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere su testo ed emendamenti alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

 

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo, su cui si è già espressa la Sottocommissione durante l'esame della Commissione di merito in sede referente; propone di confermare il parere non ostativo già espresso a suo tempo sul disegno di legge ora nuovamente assegnato in sede deliberante. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti e propone di esprimere, confermando il parere reso il 22 marzo scorso, un parere favorevole all'emendamento All. 1: tale proposta appare infatti, più consona alla finalità di dare testimonianza solenne al riconoscimento dovuto alle vittime dei gravi atti criminosi di cui si tratta.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.12 e 1.13, 1.14, 1.15, proponendo di esprimere su di essi un parere non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno segnalare alla Commissione di merito che l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o a diverse categorie di cittadini dipendenti da organizzazioni di varia natura, ovvero ancora ad appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualificano l'intervento legislativo così prefigurato come disposizioni finalizzate ad assegnare un riconoscimento a una pluralità di categorie di vittime del terrorismo, materia per la quale viene in rilievo anche la competenza primaria della Commissione affari costituzionali, alla quale infatti sono assegnati disegni di legge che provvedono in tal senso.

Conclude, proponendo di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo anche ad essi, in quanto compatibile, l'osservazione testé formulata.

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MArzo 2005

443a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

(omissis)

 

(3210) Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che nella relazione tecnica gli effetti finanziari del provvedimento, limitati al solo costo delle Croci d’onore da conferire (peraltro non indicato), sono ritenuti irrilevanti e posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione in merito al costo delle decorazioni, tenuto conto della composizione delle stesse (una parte delle quali, ai sensi dell’allegato all’articolo 3, comma 1, è realizzata in oro) e della platea dei potenziali aventi diritto, al fine di verificare se i relativi oneri, come affermato dalla relazione tecnica, possano rientrare nell’ambito delle spese ordinariamente sostenute dal Ministero della difesa per medaglie e decorazioni e se, quindi, le relative disposizioni siano o meno compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2. Infine, rileva la necessità di acquisire conferma che, come indicato nella relazione tecnica, il conferimento dell’onorificenza in questione ha solo carattere morale e non comporta la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico, valutando altresì l’opportunità di prevedere espressamente tale previsione nel dettato normativo del testo. Per quanto concerne gli emendamenti, osserva l’esigenza di valutare la compatibilità della clausola di invarianza di cui all’articolo 5, comma 2, del testo con le disposizioni recate dalle proposte 1.1 (che estende la platea dei potenziali destinatari dell’onorificenza, anziché ai soli militari e civili dipendenti dalla difesa, a tutti i cittadini italiani dipendenti da enti pubblici od organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo durante missioni di pace all’estero) e All. 1 del Governo (in quanto prevede che le decorazioni, anziché in altro metallo, siano realizzate interamente in oro). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver depositato agli atti della Sottocommissione una nota contenente gli elementi di risposta alle osservazioni del relatore, esprime avviso favorevole sul testo e sugli emendamenti presentati.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene opportuno accogliere, almeno come presupposto, l’osservazione del relatore in merito all’esplicitazione del carattere morale del conferimento dell’onorificenza in questione, escludendo che essa comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Ciò al fine di escludere effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

 

Preso atto dei chiarimenti emersi nel dibattito, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che l’attribuzione della Croce d’onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Esprime, inoltre, parere non ostativo sui relativi emendamenti.”.

 

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle ore 16,05.


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

473a Seduta

del Presidente

AZZOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) 

 

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul disegno di legge, tenuto conto che la Commissione ha già reso parere non ostativo sul medesimo testo, trasmesso dalla Commissione di merito in sede referente, nel presupposto che l’attribuzione della Croce d’onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che una serie di proposte estendono la platea dei potenziali destinatari della Croce d’onore, anziché al solo personale militare e civile dipendente dalla difesa, a tutti i cittadini italiani dipendenti da enti pubblici od organismi internazionali, ovvero al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, vittime di atti di terrorismo durante missioni di pace all’estero. Al riguardo, premesso che l’articolo 5, comma 2, del testo reca un’apposita clausola di invarianza finanziaria, segnala che la Commissione ha già espresso parere di nulla osta su una proposta di analogo tenore priva di copertura finanziaria, per cui occorre acquisire conferma che dai nuovi emendamenti in esame non derivino effetti negativi per il bilancio dello Stato (nel qual caso, la copertura finanziaria recata da alcuni di essi sarebbe ultronea). Viceversa, ove risultasse che tale estensione della platea dei potenziali destinatari dell’onorificenza è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione degli stessi, anche al fine di valutare la congruità della copertura, ove indicata. Ritiene pertanto necessario valutare gli effetti delle seguenti proposte emendative: 1.1; 1.2, 1.3 (per le quali occorre verificare l’opportunità di sopprimere la copertura qualora la stessa sia ultronea, ovvero, in caso contrario, di acquisire conferma della congruità della quantificazione e della sussistenza, sull’accantonamento richiamato, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri connessi ad obblighi internazionali); 1.4 (per il quale occorre verificare l’opportunità di sopprimere la copertura qualora la stessa sia ultronea, ovvero, in caso contrario, di valutarne la relativa congruità); 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 (che estende l’onorificenza al personale civile della difesa, anche assunto temporaneamente); 1.9 del Governo (che estende l’onorificenza anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco); 1.10; 1.14, 1.15 (per i quali occorre verificare l’opportunità di sopprimere la copertura qualora la stessa sia ultronea, ovvero, in caso contrario, di acquisire conferma della congruità della quantificazione e della sussistenza, nell’accantonamento richiamato, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri connessi ad obblighi internazionali), 1.16, 1.17, 1.21 del Governo (in relazione ai precedenti, in quanto indicano le autorità cui spetta proporre l’onorificenza per le nuove categorie di destinatari); e 2.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, tenuto anche conto del parere già reso in precedenza su altre proposte di analogo tenore.

 

            Il sottosegretario VENTUCCI, ribadendo le considerazioni già svolte dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze durante l’esame del provvedimento assegnato alla Commissione difesa in sede referente, precisa che l’attribuzione della Croce d’onore ha solo un valore morale e non comporta la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

 

            Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MICHELINI (Aut), prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di esprimere un avviso favorevole sul testo nonché su tutti gli emendamenti volti ad allargare la platea dei beneficiari della Croce d’onore a condizione che, in coerenza con il parere reso sul testo, venga soppressa la rispettiva copertura finanziaria.

 

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine, di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che l’attribuzione della Croce d’onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

Esprime, inoltre, parere non ostativo sui relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.2, 1.3 e 1.4, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppressi i rispettivi commi 1-bis e 1-ter, nonché delle proposte 1.14 e 1.15, sulle quali, analogamente, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, siano soppressi i rispettivi commi 1-ter e 1-quater.".

 


Normativa di riferimento

 


R.D. 27 novembre 1927, n. 2297
Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'imprese aeronautiche

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1927, n. 292.

(2) Per la modifica del modello della medaglia al valore aeronautico, vedi D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 331, riportato al n. B/XII.

(3) La medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche è stata soppressa dalla L. 11 maggio 1966, n. 367.

 

 

Art. 1

Per atti ed imprese di singolare coraggio, perizia e filantropia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:

 

a) medaglia al valore aeronautico;

 

b) medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche (3).

 

Le suddette ricompense possono essere d'oro, d'argento e di bronzo (4).

------------------------

(3) La medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche è stata soppressa dalla L. 11 maggio 1966, n. 367.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

 

 

Art. 2

Le medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:

 

a) ai militari che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo ad eccezionale pericolo;

 

 

b) ai Reparti non inferiori alle squadriglie, ai Comandi ed agli Enti che partecipando collettivamente ad imprese aviatorie particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica italiana.

 

Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Aeronautica italiana.

 

La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari per atti di singolare coraggio e perizia, o ai Reparti, Comandi e agli Enti soprannominati per imprese particolarmente commendevoli (5).

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(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

Art. 3

La medaglia al valore aeronautico ha il diametro di 33 millimetri.

Sopra un lato vi è effigiata la croce di Savoia sormontata dall'aquila ad ali distese e coronata con intorno il motto: «Al valore aeronautico».

 

Dall'altro lato, in mezzo a due fasci littori, è inciso il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto.

 

La medaglia è portata appesa sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in rosso ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di un millimetro.

 

Le insegne di decorazione concesse ai Reparti, Comandi ed Enti sono appese alla bandiera od al labaro, quando i Reparti, Comandi od Enti dotati ne siano dotati (6).

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(6) Comma aggiunto dall'art. 3, R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

 

 

Art. 4

Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valore aeronautico.

 

Sul nastrino della medaglia al valore aeronautico d'oro e d'argento, viene applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento, delle dimensioni uguali alle stelle da applicarsi sulle medaglie al valore militare. Nulla dovrà essere apposto sul nastrino della medaglia di bronzo (2) (7).

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(2) Per la modifica del modello della medaglia al valore aeronautico, vedi D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 331, riportato al n. B/XII.

(7) Comma così sostituito dal R.D. 24 marzo 1932, n. 433, recante modifiche all'art. 4, R.D. 27 novembre 1927, n. 2297.

 

 

Art. 5

La medaglia al valore aeronautico può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa.

L'insegna ed il brevetto della medaglia al valore aeronautico concessa alla memoria di persona deceduta sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza dei figli e del padre, alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.

In mancanza anche di fratelli, le insegne ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato (7/a).

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(7/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

Art. 6

Le medaglie commemorative d'oro, d'argento e di bronzo, sono riservate a compensare, secondo la diversa importanza dell'atto compiuto:

 

a) il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace prestato durante una impresa aeronautica di segnalata importanza da chiunque faccia parte dell'equipaggio di un aeromobile ad essa impresa partecipante:

 

b) i reparti non inferiori alle squadriglie, i Comandi od Enti che abbiano partecipato collettivamente ad imprese aeronautiche di segnalata importanza od abbiano intelligentemente ed efficacemente concorso alla iealizzazione d'imprese aeronautiche di segnalata importanza (8).

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(8) Articolo così sostituito dall'art. 4, R.D. 20 ottobre 1939, n. 1840.

 

 

Art. 7

La medaglia commemorativa ha il diametro di 48 millimetri. Da una parte ha l'effigie Nostra fra due fasci littori e la dicitura «Vittorio Emanuele III»; dall'altra poita la dicitura «Ministero dell'aeronautica», il nome del premiato e, in succinto, il fatto che ha dato luogo alla concessione di essa (3).

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(3) La medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche è stata soppressa dalla L. 11 maggio 1966, n. 367.

 

 

Art. 8

La medaglia al valore aeronautico è conferita da Noi sulla proposta del Nostro Ministro per l'aeronautica.

 

La medaglia commemorativa è invece concessa dal Nostro Ministro per l'aeronautica (3).

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(3) La medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche è stata soppressa dalla L. 11 maggio 1966, n. 367.

 

 

Art. 9

All'atto del conferimento della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa, è rilasciato dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica un certificato indicante il nome del premiato, il fatto che ha dato motivo al premio, la data e il luogo ove avvenne il fatto stesso.

 

 

Art. 9-bis

Le insegne delle medaglie al valore aeronautico possono essere indossate anche sull'abito civile.

 

È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valore aeronautico, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finché conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui (8/a).

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(8/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 9-ter

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, di cui al precedente art. 5, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 9-bis, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

 

Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, né l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (8/a).

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(8/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 10

La medaglia al valore aeronautico viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare o da altra autorità militare da lui designata (9).

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(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188). Vedi anche il D.P.R. 10 giugno 1977, n. 490, riportato al numero B/XIX.

 

 

Art. 11

Per le ricompense contemplate nel presente decreto, i documenti devono essere trasmessi al Ministero dell'aeronautica non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono. Trascorso detto termine non possono essere presi in considerazione a meno che non sia giustificato il ritardo intervenuto.

 

Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in cieli lontani ed all'estero.

 

A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore aeronautico, è obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica che sarà designata a tal fine dal Ministero dell'aeronautica.

 

 

Art. 12

La Commissione istituita con R. decreto 2 luglio 1925 (10), per l'esame delle proposte delle medaglie al valor militare del personale appartenente alla Regia aeronautica è incaricata di esaminare le proposte pel conferimento delle ricompense di cui al presente decreto e di esprimere in merito il suo parere.

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(10) Vedi, ora, R.D. 30 marzo 1933, n. 422, riportato al n. B/IV.

 

 

Art. 13

Non possono conseguire le medaglie al valore aeronautico e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione civile e militare.

 

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene (9).

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(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188). Vedi anche il D.P.R. 10 giugno 1977, n. 490, riportato al numero B/XIX.

 

 

 

Art. 14

A cura del Ministero della difesa, delle singole concessioni di medaglie al valore aeronautico viene data pubblica notizia con inserzione nel Foglio d'Ordini dell'Aeronautica militare e nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati la concessione delle medaglie al valore aeronautico, dando comunicazione integrale delle motivazioni. I comuni interessati provvedono a prendere nota delle concessioni nei registri di anagrafe e ad annotare le concessioni stesse nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria.

 

Al comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno (11).

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(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 15

Le sentenze di condanna che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto medaglie al valor aeronautico, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive, circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della cancelleria, apposta su detta copia (11).

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(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

Art. 16

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense al valore aeronautico.

 

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione nel grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione (11).

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(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 17

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 16 giugno 1935, n. 1116 e successive modificazioni, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936. n. 2284, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizloni vigenti, una medaglia al valore aeronautico.

 

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

 

Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo (11).

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(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

 


R.D. 4 novembre 1932, n. 1423
Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1932, n. 261.

 

 

 

Art. 1

Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.

 

 

Art. 2

Le decorazioni al valor militare sono:

 

le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (2).

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(2) Così sostituito dall'art. 1, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480, recante l'esenzione al tempo di pace della concessione della croce al valore militare.

 

 

Art. 3

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

 

La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

 

 

Art. 4

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui al precedente art. 3 (3).

 

La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra.

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(3) Così sostituito dall'art. 2, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480. L'art. 3 del predetto decreto così recitava:

«Art. 3. - L'insegna della croce al valor militare porterà nel verso la dicitura «croce al valor militare».

Il predetto articolo è stato abrogato dall'art. 2, R.D. 5 settembre 1942, n. 1273, il cui art. 1 ha così modificato la dicitura: «al valor militare».

 

Art. 5

In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

 

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

 

 

 

Art. 6

Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

 

La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

 

 

 

Art. 7

Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto Reale.

 

La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti Comandi militari, non inferiori ai Comandi armata; ma, anche in tale caso, il conferimento è di poi sanzionato con decreto Reale.

 

I decreti Reali di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motuproprio, sono emanati su proposta del Ministro per la guerra; oppure su proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del Ministro per le colonie per le imprese coloniali.

 

 

 

Art. 8

Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

 

Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi (4).

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(4) Comma così sostituito dal R.D. 13 luglio 1939, n. 1260, recante variante al R.D. 4 novembre 1932, n. 1423.

 

 

 

Art. 9

È dovere del comandante del corpo di vigilare perché non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perché non si verifichino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

 

 

 

Art. 10

Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

 

La proposta deve essere rimessa al Comando della divisione militare competente per territorio (od al Comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica, all'Amministrazione centrale competente.

 

Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente art. 8 per quanto riguarda termini e modalità.

 

 

 

Art. 11

La proposta al Re, da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte almeno due ufficiali della forza armata alla quale il militare appartiene.

 

Con apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del suo funzionamento (5).

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(5) Vedi R.D. 30 marzo 1933, n. 422, riportato al n. B/IV.

 

 

 

 

Art. 12

In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

 

 

Art. 13

Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

 

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

 

È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

 

 

Art. 14

Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

 

Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.

 

Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

 

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle concessioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

 

 

Art. 15

Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 543, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

 

 

 

Art. 16

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

 

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

 

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

 

 

Art. 17

A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17 (6).

 

Peraltro agli stranieri per origine sono conferite le sole medaglie, senza l'assegno suddetto.

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(6) Vedi ora L. 27 marzo 1953, n. 259, riportata alla voce Onorificenze.

 

 

 

Art. 18

L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso è riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo stato vedovile o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinché siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile.

 

La riversibilità del soprassoldo di medaglia dei militari morti per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, è ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

 

Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la riversibilità.

 

L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è mai cedibile né sequestrabile.

 

 

 

 

 

Art. 19

Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

 

È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

 

 

Art. 20

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui al precedente art. 18; l'autorizzazione ad indossare le insegne, di cui al precedente art. 19: è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

 

 

 

Art. 21

I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.

 

I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

 

 

Art. 22

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

 

Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

 

L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

 

 

 

Art. 23

A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di nascita del decorato.

 

Spetta al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

 

Art. 24

La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

 

 

Art. 25

Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.

 

Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.

 

Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.

 

Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo (7).

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(7) Così sostituito dal R.D. 10 maggio 1943, n. 629, recante estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare.

 

 

Art. 26

Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medesime e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente art. 25.

 

Il Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, provvederà alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

 


R.D. 12 luglio 1938, n. 1324
Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 settembre 1938, n. 201.

 

 

 

 

Art. 1

1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

 

a) medaglia d'oro al valor di marina;

 

b) medaglia d'argento al valor di marina;

 

c) medaglia di bronzo al valor di marina;

 

d) encomio;

 

e) medaglia d'oro al merito di marina;

 

f) medaglia d'argento al merito di marina;

 

g) medaglia di bronzo al merito di marina (2).

 

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(2) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251). L'art. 11 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

«Art. 11. 1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite in medaglie al merito di marina.

 

Art. 2

Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benerenza marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 1 del presente decreto.».

 

 

 

2. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

 

Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

 

La medaglia di bronzo e l'encomio sono, invece, destinati a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

 

 

Art. 3

La medaglia al valor di marina può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa (3).

 

L'insegna ed il brevetto della medaglia al valor di marina concessa alla memoria di persona deceduta, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

 

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre, in mancanza dei figli e del padre alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.

 

In mancanza anche dei fratelli, la insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

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(3) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 3-bis

Le insegne delle medaglie al valor di marina possono essere indossate anche sull'abito civile.

 

È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valor di marina, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finché conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui (4).

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(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 4

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, di cui al precedente articolo 3, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 3-bis, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

 

Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, né l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (5).

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(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397 (Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188).

 

 

Art. 5

La medaglia al valor di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, l'emblema araldico della Marina militare di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la leggenda «al valor di marina»; sull'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, è inciso il nome di colui al quale è concessa, con la indicazione del luogo e della data del fatto.

 

Essa si porta sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di millimetri quattro (6).

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(6) Così sostituito dal D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081.

 

 

 

Art. 6

Le disposizioni regolamentari relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valor di marina. Sul nastrino delle medaglie d'oro e d'argento è applicata una stella a cinque punte rispettivamente di oro e d'argento.

 

 

Art. 7

1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

 

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

 

3. La medaglia al merito di marina può essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa può anche essere conferita alla memoria con le modalità indicate all'articolo 3 (7).

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(7) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

Art. 8

1. La medaglia al merito di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305 (8), con intorno la legenda «al merito di marina»; sull'altro lato sono incisi il nome del premiato, la data e la località dove si è verificato il fatto che ha dato luogo alla concessione, con intorno la dicitura «Marina militare».

 

2. La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti di colore rosso ai lati, entrambi di millimetri 3, distanti tra di loro 14 millimetri, ed è portata sulla sinistra del petto.

 

3. Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini sul petto in luogo delle medaglie si applicano anche con riferimento alle medaglie al merito di marina.

 

4. Sul nastrino delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (9).

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(8) Riportato alla voce Forze armate.

(9) Così sostituito prima dal D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081, e poi dall'art. 3, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

Art. 9

1. Le medaglie al valore di marina e la medaglia d'oro al merito di marina sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

 

2. L'encomio al valore di marina e le medaglie d'argento e di bronzo al merito di marina sono concesse dal Ministro della difesa (9/a).

 

3. Quando sono destinate a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare, le medaglie al merito di marina sono concesse su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione (10).

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(9/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36).

(10) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

Art. 10

1. All'atto del conferimento delle ricompense al valor di marina ed al merito di marina è rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data ed il luogo del conferimento (11).

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(11) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

Art. 11

La medaglia al valor di marina viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dai comandanti di dipartimento marittimo o dai comandanti militari marittimi; nelle località che non siano sedi di Comando in Capo di dipartimento marittimo o di Comando militare marittimo, dai comandanti di porto.

 

Il Ministro per la marina, ove lo ritenga opportuno, può delegare ad altra autorità la consegna suddetta.

 

 

Art. 12

Le proposte di concessione delle ricompense contemplate dal presente decreto sono formulate dalle autorità le quali per i loro attributi vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

 

a) dai comandanti in capo di squadre navali o dai comandanti in capo di dipartimento marittimo od assimilati in caso di atti compiuti da militari della Regia marina in servizio;

 

 

b) dai comandanti di porto o dalle autorità consolari all'estero negli altri casi.

 

I documenti relativi devono essere trasmessi al Ministero della marina non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono; trascorso questo termine non se ne terrà conto, a meno che non sia giustificato il ritardo intervenuto.

 

Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari lontani ed all'estero.

 

 

Art. 13

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore (11/a).

 

Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui al precedente art. 2, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valor civile.

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(11/a) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36).

 

 

Art. 14

È ammessa l'opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto. Detta opposizione deve essere presentata al Ministro per la marina entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione, o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

 

L'opposizione è sottoposta all'esame del Consiglio superiore di marina pel suo parere, in base al quale il Ministro decide in via definitiva.

 

 

Art. 15

Non possono conseguire le ricompense di cui al presente decreto, e avendole conseguite, le perdono di diritto, coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione (12).

 

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

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(12) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

Art. 16

1. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dal presente decreto, dando comunicazione integrale delle motivazioni qualora si tratti di medaglie al valore ed al merito di marina.

 

2. I comuni interessati prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria, e dispongono per quanto previsto dall'articolo 19, secondo comma.

 

3. Le sentenze di condanna che comportano la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate a carico di coloro che hanno ottenuto le medaglie di cui al presente decreto, vengono inviate in copia, a cura delle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti, al gabinetto del Ministro della difesa entro il termine di trenta giorni da quando sono divenute definitive; di tale comunicazione la competente cancelleria fa espressa menzione sulla predetta copia (13).

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(13) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

Art. 17

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è pronunciata, le perdute concessioni di ricompensa di cui al presente decreto (14).

 

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

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(14) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

Art. 18

1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116 (15), e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879 (16), si applicano anche a coloro che hanno conseguito, in conformità delle disposizioni, una medaglia per il valor di marina o al merito di marina.

 

2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879 (16).

 

3. Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo (17).

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(15) Riportata alla voce Giustizia militare.

(16) Riportato alla voce Giustizia militare.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

 

Art. 19

A cura del Ministero della difesa viene data pubblicazione delle singole concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina mediante inserzione nel Foglio d'ordini Marina e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (18).

 

Al Comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

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(18) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 251).

 

 

 

Art. 20

Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessione di ricompense per atti di coraggio e di filantropia compiuti in mare.

 

 

 


L. 26 luglio 1974, n. 330
Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1974, n. 211.

(1/a) Per le norme di esecuzione vedi il D.P.R. 29 maggio 1076, n. 658, riportato al n. XVIII.

 

 

 

Art. 1

Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivate lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

 

A) Atti di valore:

 

1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;

 

2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;

 

3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;

 

B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

 

1) croce d'oro al merito dell'Esercito;

 

2) croce d'argento al merito dell'Esercito;

 

3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

 

Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

 

 

Art. 2

Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

 

Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onere all'Esercito italiano.

 

La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

 

 

Art. 3

La medaglia al valore dell'Esercito può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

 

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato.

 

È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Esercito, concessa alla memoria di deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

 

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale.

 

Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito, l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (2).

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(2) Riportato alla voce Comuni e province.

 

 

 

Art. 4

La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

 

Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

 

La croce al merito dell'Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 3.

 

 

Art. 5

Le ricompense al valore dell'Esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

 

Le ricompense al merito dell'Esercito sono concesse dal Ministro per la difesa.

 

Nell'ordine di successione delle insegne, la medaglia al valore dell'Esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valore militare, la croce al merito dell'Esercito subito dopo la croce al merito di guerra.

 

 

Art. 6

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito e espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito e composta da:

 

a) due ufficiali generali dell'Esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale Arma;

 

 

b) un ufficiale generale di altra forza armata o della guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Esercito;

 

 

c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

 

Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Esercito.

 

Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

 

 

Art. 7

È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.

 

L'opposizione deve essere presentata al Ministro per la difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

 

L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente articolo 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro per la difesa decide in via definitiva.

 

 

Art. 8

Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

 

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette , avendole conseguite, possono fregiarsene.

 

Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito dell'Esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (gabinetto) entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

 

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al primo comma del presente articolo.

 

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

 

 

Art. 9

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 116 (3), e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879 (3), si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'Esercito.

 

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879 (3), convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284.

 

Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

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(3) Riportata alla voce Giustizia militare.

 

 

 

Art. 10

Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse e ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

 

Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 


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D.P.R. 28 luglio 1999 n. 510
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(art. 5)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2000, n. 4. 

(omissis)

 

Art. 5

Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare.

1. Per l'attribuzione dei benefìci di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.

 

2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefìci in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.

 

3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

 

4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

 

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.

 

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.

 

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.

 

 


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