XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Modifica della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel - Direttiva 2003/17/CE - Schema di decreto legislativo n. 428 (art. 1, L. 306/2003) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 365 | ||||
Data: | 23/11/04 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; schema di decreto; normativa nazionale; normativa comunitaria. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria generale |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
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File: Am0550
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Art. 1 (Campo di applicazione)
§ Art. 4 (Combustibile diesel)
§ Art.5 (Previsione di specifiche più severe)
§ Art.6 (Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi)
§ Art.7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione dati)
§ Art. 8 (Accertamenti sulla conformità dei combustibili)
§ Art. 9 (Sanzioni e poteri sostitutivi)
§ Art.10 (Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali)
Schema di D.Lgs. n. 428
§ Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel.
Normativa nazionale
§ Cost. 27 dicembre 1947 (1). Costituzione della Repubblica italiana. (artt. 76, 87 e 117)
§ L. 24 novembre 1981, n. 689 (1). Modifiche al sistema penale (1/a) (1/cost) (1/circ). artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19)
§ L. 16 aprile 1987, n. 183 (1). Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (1/a) (1/circ) . (art. 20)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 (1). Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1/a) (1/circ). (artt. 14 e 17)
§ D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (1).
§ Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (2).
§ D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (1). Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (1/circ). (artt. 18 e 40)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1). Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (1/circ). (artt. 2, 8 e 9)
§ D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 (1). Regolamento recante modificazione dell'allegato al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (2).
§ L. 4 novembre 1997, n. 413 (1). Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene (2) (1/circ).
§ D.M. 10 febbraio 2000. Metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
§ D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434. Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
§ D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29. Modificazioni dell'allegato al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione.
§ L. 31 ottobre 2003, n. 306 (1). Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (artt. 1 e 2)
Normativa comunitaria
§ Dir. 6-2-1970 n. 70/156 156 Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Allegato II, parte A)
§ Dir. 70/220/CEE del 20 marzo 1970 (1). Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (2) (3). (Artt. 1-7 e all. I, parte prima)
§ Dir. 70/220/CEE del 20 marzo 1970 (1). Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (2) (3). (Artt. 1-7 e all. I, parte prima)
§ Dir. 88/77/CEE del 3 dicembre 1987 (1).
§ Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (2) (3). (Artt. 1-7 e all. I punto 1)
§ Dir. 97/68/CE del 16 dicembre 1997 (1). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (2). (artt. 1-20)
§ Dir. 98/70/CE del 13 ottobre 1998. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.
§ Dir. 2000/25/CE del 22 maggio 2000. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.
§ Dir. 2000/71/CE del 7 novembre 2000. Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva.
§ Dir. 2003/17/CE del 3 marzo 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
428 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel |
Norma di delega |
Art. 1, L. 306/2003 |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Numero di articoli |
10 |
Date |
|
§ presentazione |
|
§ assegnazione |
9 novembre 2004 |
§ termine per l’espressione del parere |
19 dicembre 2004 |
§ scadenza della delega |
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Commissioni competenti |
V Bilancio (co. 2, art. 96-ter reg.), VIII Ambiente e XIV Politiche dell’Unione europea (co.2, art. 126 reg.) |
Il presente decreto recepisce la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003, di modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel[1].
Le disposizioni principali dello schema di decreto riguardano la fissazione di nuove e più rigorose specifiche tecniche (rispetto a quelle previste dalla direttiva 98/70/CE, recepita in Italia dal D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434) relative alla benzina e al combustibile diesel commercializzati sul territorio nazionale, le quali troveranno applicazione nel nostro Paese in tre fasi successive con l’obiettivo di consentire un miglioramento progressivo della qualità ecologica dei carburanti e, quindi, una maggiore tutela della salute e dell’ambiente (art. 1).
Vengono, a tal fine, rese obbligatorie, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 2003/17, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione e la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel a tenore zero di zolfo non superiore a 10 mg/kg al fine di migliorare il rendimento energetico ottenibile grazie alle nuove tecnologie emergenti del settore automobilistico e consentire una sostanziale diminuzione delle emissioni di inquinanti atmosferici tradizionali (artt. 3 e 4). L’introduzione di tali carburanti, quindi, dovrà avvenire contestualmente con la commercializzazione dei veicoli EURO 4, in modo da garantirne la libera circolazione sul territorio comunitario.
In particolare nell’allegato V viene previsto che le imprese distributrici dei carburanti elaborino dei piani aventi l’obiettivo di realizzare entro il 1° gennaio 2005, nella distribuzione dei nuovi combustibili con tenore di zolfo massimo non superiore a 10 mg/kg, una copertura pari al 10% di tutti gli impianti collocati sulla rete srtradale e del 15% di quelli situati sulle autostrade, che sia anche uniformemente distribuita nel territorio.
A decorrere dal 1° gennaio dal 2005, sarà consentita la commercializzazione dei soli carburanti conformi alle specifiche ecologiche indicate rispettivamente negli allegati III e IV e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i combustibili commercializzati dovranno soddisfare l’ulteriore requisito per il tenore di zolfo che non potrà superare il valore massimo di 10 mg/kg.
Gli articoli 5 e 6 prevedono la possibilità di fissare (con apposito decreto) specifiche più o meno severe, rispettivamente, per consentire una maggiore tutela della salute negli agglomerati urbani o dell’ambiente in aree critiche sotto il profilo ecologico, oppure qualora vi siano modifiche improvvise nell’approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi dovuti ad eventi eccezionali che rendano difficile il raggiungimento delle specifiche standard.
L’articolo 7 incarica l’APAT della raccolta annuale dei dati sulla qualità dei combustibili commercializzati nell’anno precedente, che costituirà la base per la redazione di due relazioni annuali sulla qualità dei combustibili in distribuzione sul territorio nazionale: una trasmessa dall’APAT al Parlamento ed una (sempre elaborata dall’APAT) trasmessa dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano gli accertamenti sulla conformità dei combustibili e le relative sanzioni, affidando la competenza ad effettuare i controlli ai laboratori chimici delle dogane e alla Guardia di finanza.
L’articolo 10 prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto interministeriale volto ad istituire un sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili.
Il comma 5 dell’articolo 10, infine, dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
Lo schema di decreto contiene, oltre alla relazione illustrativa, il parere della Conferenza unificata, reso ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 (favorevole con alcune proposte emendative).
Lo schema non contiene relazione tecnica, in quanto – al comma 5 dell’articolo 10 viene introdotta una clausola di invarianza di spesa.
La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 1 comma 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003), che fa rinvio agli elenchi di direttive recate dagli Allegati A e B alla legge stessa. La direttiva 2003/17/CE è riportata nell’elenco di cui all’Allegato B (è pertanto previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari). I principi e i criteri direttivi sono quelli di carattere generale contenuti nell’articolo 2 della legge stessa.
I principi e criteri direttivi da considerare ai fini della valutazione di conformità fra norma di delega e norme delegate possono riassumersi nei seguenti:
- necessità - da parte delle amministrazioni interessate - di provvedere all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative (lettera a) del comma 1);
- coordinamento fra le nuove norme e le discipline vigenti per i singoli settori interessati (lettera b)) e ricorso, ove possibile, alla tecnica della novellazione (lettera e)) nel caso di attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo, ad esclusione delle materie oggetto di delegificazione ovvero dei procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
- vari criteri in materia di sanzioni amministrative e penali, fra cui la limitazione delle sanzioni penali ai soli casi in cui le infrazioni “ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti” (lettera c));
- piena conformità alla normativa comunitaria, anche sopravvenuta (lettera f);
- coordinamento fra le competenze amministrative, secondo i principi generali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella salvaguardia delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché degli ulteriori principi generali di unitarietà dei processi decisionali, trasparenza, celerità, efficacia ed economicità e individuazione dei soggetti responsabili (lettera g)).
Tali principi e criteri indicati dal legislatore nella norma di delega sembrano – in linea generale- essere stati rispettati.
Il provvedimento contiene norme che mirano a limitare le conseguenze dannose derivanti all’ambiente dalle emissioni prodotte dai motori a benzina e a combustibile diesel.
Esso sembra pertanto rientrare nella materia della tutela dell’ambiente, assegnata dalla lettera s) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
Il provvedimento non sembra difforme rispetto alle altre disposizioni costituzionali.
Il presente decreto recepisce la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003, di modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
Si ricorda, in proposito, che la Commissione europea ha inviato all’Italia, il 15 luglio 2003, una lettera di messa in mora per mancata attuazione della direttiva 2003/17/CE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 30 giugno 2003.
Si ricorda che la direttiva 98/70/CE, recepita in Italia dal DPCM n. 434 del 23.11.2000, stabiliva le specifiche ecologiche applicabili in fasi successive (a decorrere dal 1º gennaio 2000 e dal 1º gennaio 2005) ai combustibili per i veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) e a motore ad accensione per compressione (diesel). Per quanto concerne la benzina senza piombo e il combustibile diesel, la direttiva prevedeva un miglioramento progressivo della qualità ecologica.
Successivamente la direttiva 2000/71/CE del 7 novembre 2000 ha adeguato al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva.La direttiva 2003/17/CE interviene, infine,i a completare le specifiche ecologiche per la benzina ed i combustibili diesel, al fine di soddisfare i requisiti delle norme comunitarie in materia di qualità dell’aria ed i corrispondenti obiettivi.
La direttiva 2003/17/CE mira sostanzialmente al conseguimento di due obiettivi:
· il primo implica l’impegno “generico” degli Stati membri a rendere disponibile sul loro territorio benzina senza piombo e combustibile diesel avente determinate caratteristiche, a partire dal 2005 su una base geografica adeguatamente “equilibrata”;
· il secondo impone invece agli Stati membri di vietare la commercializzazione di benzina e combustibile diesel non aventi le stesse caratteristiche a partire dal 2009.
Lo schema di decreto configura un meccanismo nell’Allegato V, che sembra consentire il raggiungimento dei due obiettivi.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, viene infatti imposto alle imprese che distribuiscono benzina e combustibile diesel di predisporre dei piani, che prevedono la somministrazione a una determinata percentuale(10-15%) di impianti di distribuzione di cui sono titolari le stesse imprese, solo di benzina e combustibile avente le caratteristiche richieste dalla direttiva. E’ inoltre previsto che i piani siano approvati dal Ministero, che garantisce la distribuzione, su una base geograficamente equilibrata, della disponibilità di carburante ed esercita un potere sostitutivo nel caso di inerzia delle imprese.
Quanto al raggiungimento del secondo obiettivo, lo schema di decreto reca un esplicito divieto di commercializzazione a partire dal 2009, conformandosi pertanto alle prescrizioni comunitarie. Può comunque osservarsi che - ai fini di una ancora più stretta aderenza alle finalità generali della direttiva – potrebbero essere introdotti anche obblighi più specifici alle imprese di distribuzione, ai fini di un graduale avvicinamento all’obiettivo da conseguire entro il 2009.
Nel marzo 2004 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per mancata attuazione della direttiva 2003/17[2], il cui termine di recepimento scadeva il 31 dicembre 2003.
Il 27 aprile 2004 la Commissione ha presentato la prima relazione (2001-2002) sulla qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell’Unione europea (COM(2004)310): il documento, in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2003/17/CE, riassume sinteticamente i dati trasmessi dagli Stati membri sulla qualità della benzina e del diesel e sui volumi di carburanti venduti nel 2001 e 2002.
La relazione ha riguardo in particolare al controllo della qualità dei carburanti, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, l’introduzione di nuove tecnologie per i motori e i sistemi di controllo di qualità dei carburanti.
Il 24 luglio 2002 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica le direttive 92/81/CEE e la 92/82/CEE al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per scopi professionali e ravvicinare l'accisa sulla benzina e sul gasolio (COM(2002)410).
La proposta separa la fiscalità dei combustibili a uso professionale da quella dei combustibili a uso privato (gli Stati membri che lo desiderano possono così aumentare più facilmente le accise sul gasolio a uso privato per avvicinarle a quelle applicate alla benzina) e tende, a termine, ad armonizzare verso l'alto l'onere fiscale sul gasolio professionale.
Il 17 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha espresso parere contrario sulla proposta sottolineando che non sarebbe giustificata né sotto il profilo ambientale né sotto quello della concorrenza. La proposta, che rientra tra le priorità del programma di lavoro della Commissione europea per il 2004, deve ancora essere esaminata dal Consiglio.
In linea generale, non si riscontrano violazioni delle competenze normative attribuite alle Regioni, dato che la materia disciplinata dal provvedimento in questione riguarda – come si è già ricordato – una materia assegnata alla competenza esclusiva dello Stato.
Per quel che riguarda l’attuazione della disciplina legislativa, si osserva che le disposizioni in commento sembrano prevedere sufficienti raccordi fra amministrazione centrale e autonomie. Si richiamano, in particolare, gli articoli 5, comma 1 e 10, comma 3, ove si prevede esplicitamente un coinvolgimento rispettivamente delle “Regioni interessate” e della “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome” nelle procedure di emanazione di atti di normazione secondaria, integrativi della disciplina di rango legislativo.
Si segnala, invece, che al comma 2 dell’articolo 10 siprevedeche con decreto interministeriale,è stabilito un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili. Anche in questo caso sembrerebbe opportuno l’inserimento di una specifica previsione di raccordo con il sistema delle autonomie, previsione che invece non compare nel testo in esame.
Il comma 1 dell’articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle attività produttive, e sentite le Regioni interessate, la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli può essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche più severe di quelle previste dal decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l’ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico.
L’articolo 6 prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio può stabilire, con decreto emanato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive e previa autorizzazione della Commissione europea, limiti meno severi rispetto a quelli previsti dal decreto, per un periodo massimo di sei mesi, nel caso in cui il rispetto dei limiti previsti dal decreto sia reso difficoltoso,a causa di un cambiamento improvviso nell’approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi.
Il comma 2 dell’articolo 10 prevedeche con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze,è stabilito un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili.
Il comma 3 dell’articolo 10 prevede l’emanazione di appositi regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente Stato Regioni, per il recepimento di eventuali modifiche agli allegati V,VI e VII del decreto, in relazione alle modalità esecutive delle procedure in essi disciplinate
Per la modifica degli allegati medesimi, in relazione ad intervenute modifiche comunitarie relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di carattere tecnico, il comma 4 dell’articolo 10 prevede l’adozione di appositi decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive e delle finanze, ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
In merito al combustibile diesel, si osserva che l’art. 4 dello schema non ripropone la procedura derogatoria per consentire fino al 1° gennaio 2007 l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II (350 mg/kg), anziché a quelle dell’allegato IV (decorrenti dal 1° gennaio 2005 e pari a 50 mg/kg). Tale procedura è attualmente prevista dalla normativa vigente (art. 4, commi 3, 4 e 5 del DPCM n. 434 del 2000). Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sarebbe obbligatorio l’adeguamento generalizzato ai nuovi limiti.
Non si registrano lavori legislativi in corso in materia di disciplina delle specifiche tecniche dei combustibili.
L’articolo 3, comma 3 e l’articolo 4, comma 3,impongono agli impianti di distribuzione di “segnalare adeguatamente” la commercializzazione di benzina e di combustibile diesel avente determinate caratteristiche.
A tale obbligo non è peraltro collegata una specifica sanzione. Sembrerebbe quindi opportuno inserire un comma all’articolo 9 (sanzioni e poteri sostitutivi),avente la specifica funzione di sanzionare l’inadempimento dell’obbligo in questione. Sembrerebbe inoltre opportuno chiarire in cosa si sostanzia l’obbligo di “adeguata segnalazione”.
L’articolo 9 comma 2,sembrarichiamare sanzioni, già previste (viene usata l’espressione “resta fermo”) contenute in altra norm: articolo 40 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504. Tuttavia, si osserva che le condotte a cui fa riferimento la norma richiamata, appaiono differentida quelle elencate nello stesso comma 2.
Essosembra quindi suscettibile di due interpretazioni: in base ad una prima, sembrerebbe che si applichino le sanzioni previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali che mettono in atto condotte previste dall’articolo 9 comma 2.
In base ad una seconda interpretazione, l’articolo in questione sembrerebbe semplicemente ribadire l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 per le condotte ivi elencate.
Sarebbe pertanto opportuno formulare la disposizione in modo tale da eliminare possibili dubbi interpretativi.
Art. 1
(Campo di applicazione)
L’articolo specifica che il campo di applicazione del presente decreto riguarda i combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da motori:
§ ad accensione comandata (benzina);
§ ad accensione per compressione (diesel).
Viene inoltre precisato che le specifiche tecniche dettate dal decreto vengono stabilite con la finalità di tutelare la salute e l’ambiente.
Si fa osservare che tale disposizione riproduce il contenuto dell’articolo 1 della direttiva 98/70/CEE a sua volta fatto proprio dal D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434 (Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), che però non trova più applicazione, per quanto disposto dal successivo articolo 10.
Per quanto si dirà più avanti, con il presente decreto vengono obbligate le imprese rifornitrici di carburanti a garantire la commercializzazione, sin dal 1° gennaio 2005, di benzina e diesel con un tenore di zolfo massimo di 10 mg/kg. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di carburanti privi o a basso tenore di zolfo[3] sono i seguenti:
- la benzina e l'olio diesel privi di zolfo costituiscono un presupposto importante ai fini dell’ulteriore riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli a motore: ossido d’azoto (NOx), idrocarburi (HC), particolato (PM10), biossido di carbonio (CO2);
- i veicoli attuali funzionano senza problemi anche con i carburanti privi di zolfo;
- il carburante privo di zolfo migliora l’efficacia dei catalizzatori montati sugli attuali motori a benzina. La riduzione delle emissioni di NOx e HC varia dal 13 al 20 per cento;
- l'olio diesel privo di zolfo riduce fino al 7 per cento le emissioni di NOx e di particolato prodotte dagli attuali motori diesel;
- grazie alla benzina priva di zolfo, i motori a benzina possono essere dotati di catalizzatori ad accumulazione di NOx, che consentono l’uso di motori a ciclo otto a iniezione diretta alimentati con miscela magra, i quali consumano fino al 15 per cento di energia in meno e producono di riflesso meno CO2;
- grazie al gasolio privo di zolfo, i motori diesel possono essere dotati di filtri per particolato efficaci ed economici, come pure di moderni catalizzatori DeNox. I filtri moderni sono in grado di ridurre di oltre il 95 per cento le emissioni di fuliggine cancerogena.
L’articolo 2 recepisce, senza discostarsene nella sostanza, le nuove definizioni introdotte dalla direttiva 2003/17/CE - lettere a) e b) - integrandole con ulteriori definizioni funzionali alla piena attuazione della normativa comunitaria. Tali definizioni, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono tratte dalla vigente normativa nazionale in materia di combustibili (lettere da c) a i).
Le definizioni recate sono quindi le seguenti:
a) benzina: oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59.
Si noti che tale definizione è pressoché identica - se si escludono i codici, che invece cambiano - a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del DPCM 23 novembre 2000, n. 434, di recepimento della direttiva 98/70.
Si ricorda che la numerazione di tali codici NC è quella di cui alla TDC modificata dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione. Con Regolamento CE n. 2031/2001 la Commissione CE ha pubblicato la nuova versione, in vigore dal 1° gennaio 2002, dell'Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura combinata (NC, appunto) tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; nonché i liquidi derivati dal petrolio compreso nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE[4] e 2000/25/CE[5].
Tale lettera è il risultato dell’unione delle definizioni - recate dalla direttiva 2003/17 ai punti 2) e 3) dell’art. 2 - di “combustibile diesel” e di “gasoli destinati alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali”.
Si noti che tale definizione è simile a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera b), del DPCM 23 novembre 2000, n. 434, di recepimento della direttiva 98/70. Le differenze – oltre a quelle relative ai codici – derivano dal fatto che nel citato DPCM venivano incluse nei diesel anche i gasoli utilizzati dai veicoli di cui alla direttiva 92/61/CE[6] (veicoli a motore a due o tre ruote), nonché per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall’assolvimento dell’accisa.
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.
La definizione qui riportata riproduce quella recata dall’art. 1, comma 2, lett. e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) che definisce “deposito fiscale” l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria.
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.
Anche per tale definizione vale la pena richiamare l’art. 1 del citato T.U. sulle imposte sulla produzione e sui consumi, ove al comma 2, lettere b) e c), si definiscono “accisa” l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo e “prodotto «sottoposto» ad accisa” il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta.
Si ricorda che i depositi commerciali sono disciplinati dall’art. 25, commi 1-6 del citato T.U.
g) impianto di distribuzione:complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade.
Tale definizione appare in linea con quella prevista dal D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269[7], ove si trova l'espressione «impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione» per indicare un “unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori”.
h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell’erogato.
i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l’accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.
Art. 3
(Benzina)
I commi 1 e 2 dell’articolo in esame – attraverso la prescrizione di specifici divieti - indicano le specifiche tecniche relative alla benzina commercializzata sul territorio nazionale (facendo rinvio agli allegati I e III), scadenzandone l’applicazione nel tempo secondo le seguenti tre fasi successive:
Specifiche tecniche relative alla benzina previste dal presente decreto
Decorrenza |
Divieto di commercializzazione di benzina senza piombo |
Entrata in vigore del presente decreto |
non conforme all’allegato I |
1° gennaio 2005 |
non conforme all’allegato III |
1° gennaio 2009 |
con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche dell’allegato III |
In realtà le norme appena riassunte rappresentano un adeguamento della normativa vigente, piuttosto che una sua integrale innovazione.
Infatti le prime due fasi non costituiscono una novità normativa, poiché già il DPCM 23 novembre 2000, n. 434 (di recepimento della direttiva 98/70) ha previsto il divieto di immettere sul mercato benzina non conforme alle specifiche di cui all'allegato I (che prevede gli stessi valori previsti dall’allegato I al presente decreto) a decorrere dalla sua entrata in vigore e il divieto, a partire dal 1° gennaio 2005, di commercializzare benzina non conforme all’allegato III (che prevede gli stessi valori previsti dall’allegato III al presente decreto, salvo per l’indicazione di 10 mg/kg, da raggiungere però dal 1° gennaio 2009). Del resto la direttiva 2003/17 non reca tale triplice scadenza, ma semplicemente aggiunge la lettera e) all’art. 3, par. 2, della direttiva 98/70/CE, che impone il divieto di commercializzare benzina con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme a tutte le specifiche all’allegato III a decorrere (al più tardi) dal 1° gennaio 2009.
Nella tabella seguente vengono confrontate le specifiche tecniche previste dal presente decreto (derivanti dalla direttiva 2003/17) con quelle fissate dal DPCM n. 434 del 2000. Il confronto viene limitato al solo tenore di zolfo, unico parametro per il quale l’aggiornamento normativo recato dal presente decreto prevede valori differenti (più restrittivi), tralasciando gli altri parametri per i quali non vi sono restrizioni rispetto alla normativa vigente[8]. Come si è già detto, l’unica differenza riguarda la 3a fase, cioè solo a partire dal 1° gennaio 2009 si avranno delle restrizioni rispetto alle disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale.
Confronto con le specifiche tecniche vigenti
Decorrenza |
Riferimento normativo |
Tenore di zolfo Limite massimo consentito (mg/kg) |
Entrata in vigore del presente decreto |
DPCM 434/00 – Allegato I |
150 |
Schema n. 428 – Allegato I |
150 |
|
1° gennaio 2005 |
DPCM 434/00 – Allegato III |
50 |
Schema n. 428 – Allegato III |
50 |
|
1° gennaio 2009 |
Schema n. 428 – Allegato III |
10 |
Con il comma 3 – fermi rimanendo i divieti di cui ai precedenti due commi – vengono introdotte norme relative alla progressiva commercializzazione di combustibili a più basso tenore di zolfo.
Ai sensi di tali disposizioni, a a decorrere dal 1° gennaio 2005, deve essere garantita - dalle imprese che riforniscono direttamente gli impianti di distribuzione - la commercializzazione (in quantità non inferiori a determinate soglie) di benzina senza piombo con un tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg e conforme alle specifiche dell’allegato III.
Si ricorda che l’introduzione di tali carburanti, quindi, dovrà avvenire contestualmente con la commercializzazione dei veicoli EURO 4[9], in modo da garantirne la libera circolazione sul territorio comunitario. Tali veicoli, infatti, per funzionare adeguatamente, necessitano – tra l’altro - di combustibili di qualità, con un bassissimo tenore di zolfo, meno di 10 parti per milione (mg/kg).
Viene previsto, inoltre, che tali imprese provvedano alla redazione di piani - presentati ed approvati secondo le modalità indicate nell’allegato V – volti ad individuare gli impianti di distribuzione che garantiscono la commercializzazione della benzina con le citate caratteristiche.
Tali disposizioni consentono il recepimento dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/17 che, nell’aggiungere la lettera d) all’art. 3, par. 2, della direttiva 98/70, prevede che “gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, a tempo debito e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, sul loro territorio venga commercializzata benzina senza piombo con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale benzina senza piombo sia disponibile su una base geografica adeguatamente equilibrata e sia conforme, per tutti gli altri aspetti, alle specifiche di cui all'allegato III”.
Al fine di un puntuale recepimento della previsione comunitaria relativa alla garanzia che tale benzina sia disponibile su una base geografica adeguatamente equilibrata, nell’Allegato V viene previsto che le imprese distributrici, nella redazione dei piani debbano porsi l’obiettivo di realizzare entro il 1° gennaio 2005, nella distribuzione dei nuovi combustibili con tenore di zolfo massimo non superiore a 10 mg/kg, una copertura pari al 10% di tutti gli impianti collocati sulla rete stradale e del 15% di quelli situati sulle autostrade, che sia anche uniformemente distribuita nel territorio. Relativamente a quest’ultimo aspetto, poi, l’Allegato V prevede che nella redazione dei piani siano soddisfatti i seguenti criteri per l’uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione di benzina con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg:
- nel territorio delle province in cui vi sono comuni con più di 150.000 abitanti il numero di tali impianti deve essere pari al 2% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale. Tale requisito viene esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2006, a tutte le province;
- vi deve essere almeno un impianto di distribuzione di benzina con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg ogni 300 km della rete autostradale.
Si fa notare che alcune compagnie hanno già provveduto a rendere disponibili carburanti a basso tenore di zolfo[10].
L’ultimo periodo del comma in esame prevede che presso gli impianti di distribuzione si provveda ad adeguata segnalazione della commercializzazione di benzina con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg (e conforme alle specifiche dell’allegato III).
Si osserva che l’introduzione dell’obbligo di segnalazione non è assistito da una corrispondente sanzione.
Il comma 4 riproduce una disposizione che non compare nella direttiva 2003/17, bensì nell’art. 3, comma 4, del DPCM n. 434 del 2000 che reca una deroga volta a consentire la commercializzazione di benzina avente contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l (contro il valore di 0,005 - che identifica la cd. benzina senza piombo - previsto dagli allegati I e III della direttiva 2003/17 e del presente decreto) destinata ad essere utilizzata dalle auto storiche e distribuita sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di auto storiche.
Viene altresì specificato che tale benzina dovrà avere un tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali conformi ai valori recati dall’allegato I.
Si osserva che la Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ha espresso sullo schema di decreto in esame un parere favorevole con alcuni emendamenti. Uno di questi emendamenti propone di aggiungere dopo le parole “associazioni riconosciute” le parole “possessori di”. Tale emendamento non è stato recepito
I commi 1 e 2 – analogamente ai primi due commi dell’articolo 3 - fissano le specifiche tecniche relative al combustibile diesel commercializzato sul territorio nazionale, attraverso la previsione di specifici divieti. Le disposizioni fanno, a tal fine, rinvio agli allegati II e IV e scadenzano l’applicazione dei nuovi tetti nel tempo secondo le seguenti tre fasi successive:
Specifiche tecniche relative al combustibile diesel previste dal presente decreto
Decorrenza |
Divieto di commercializzazione di combustibile diesel |
Entrata in vigore del presente decreto |
non conforme all’allegato II |
1° gennaio 2005 |
non conforme all’allegato IV |
1° gennaio 2009 |
con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme a tutte le caratteristiche dell’allegato IV |
Si osserva che, anche in questo caso, le prime due fasi non costituiscono una novità normativa, poiché già il DPCM 23 novembre 2000, n. 434 (di recepimento della direttiva 98/70) ha previsto il divieto di immettere sul mercato combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II (che prevede gli stessi valori previsti dall’allegato II al presente decreto) a decorrere dalla sua entrata in vigore e il divieto, a partire dal 1° gennaio 2005, di commercializzare diesel non conforme all’allegato IV (che prevede gli stessi valori previsti dall’allegato IV al presente decreto, salvo per l’indicazione di 10 mg/kg, da raggiungere però dal 1° gennaio 2009). Del resto la direttiva 2003/17 non reca tale triplice scadenza, ma semplicemente aggiunge la lettera e) all’art. 4, par. 1, della direttiva 98/70/CE, che impone il divieto di commercializzare diesel con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme all’allegato IV a decorrere (al più tardi) dal 1° gennaio 2009.
Nella tabella seguente vengono confrontate le specifiche tecniche previste dal presente decreto (derivanti dalla direttiva 2003/17) con quelle fissate dal DPCM n. 434 del 2000. Il confronto viene limitato al solo tenore di zolfo, unico parametro per il quale l’aggiornamento normativo recato dal presente decreto prevede valori differenti (più restrittivi), tralasciando gli altri parametri per i quali non vi sono restrizioni rispetto alla normativa vigente.
Come si è già detto, l’unica differenza riguarda la 3a fase, cioè solo a partire dal 1° gennaio 2009 si avranno delle restrizioni rispetto alle disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale.
Confronto con le specifiche tecniche vigenti
Decorrenza |
Riferimento normativo |
Tenore di zolfo Limite massimo consentito (mg/kg) |
Entrata in vigore del presente decreto |
DPCM 434/00 – Allegato II |
350 |
Schema n. 428 – Allegato II |
350 |
|
1° gennaio 2005 |
DPCM 434/00 – Allegato IV |
50 |
Schema n. 428 – Allegato IV |
50 |
|
1° gennaio 2009 |
Schema n. 428 – Allegato IV |
10 |
Ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2005, deve essere garantita - dalle imprese che riforniscono direttamente gli impianti di distribuzione - la commercializzazione di combustibile diesel con un tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg e conforme alle specifiche dell’allegato IV, ad esclusione dei gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali.
Viene specificato, infatti, che tale obbligo per le imprese rifornitrici di carburanti non riguarda tutti i combustibili diesel come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera b), ma solo quelli utilizzati dai veicoli di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CE.
Viene previsto, inoltre, che tali imprese provvedano alla redazione di piani - presentatied approvati secondo le modalità indicate nell’allegato V – volti ad individuare gli impianti di distribuzione che garantiscono la commercializzazione del diesel con le citate caratteristiche.
Tali disposizioni consentono il recepimento dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/17 che, nell’aggiungere la lettera d) all’art. 4, par. 1, della direttiva 98/70, prevede che “gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, a tempo debito e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, sul loro territorio venga commercializzato combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale combustibile diesel sia disponibile su una base geografica adeguatamente equilibrata e sia conforme, per tutti gli altri aspetti, alle specifiche di cui all'allegato IV”.
Al fine di un puntuale recepimento della previsione comunitaria relativa alla garanzia che tale diesel sia disponibile su una base geografica adeguatamente equilibrata, nell’Allegato V viene previsto che le imprese distributrici, nella redazione dei piani debbano porsi l’obiettivo di realizzare entro il 1° gennaio 2005, nella distribuzione dei nuovi combustibili diesel con tenore di zolfo massimo non superiore a 10 mg/kg, una copertura pari al 10% di tutti gli impianti collocati sulla rete stradale e del 15% di quelli situati sulle autostrade, che sia anche uniformemente distribuita nel territorio. Relativamente a quest’ultimo aspetto, poi, l’Allegato V prevede che nella redazione dei piani siano soddisfatti i seguenti criteri per l’uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione di combustibile diesel con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg:
- nel territorio delle province in cui vi sono comuni con più di 150.000 abitanti il numero di tali impianti deve essere pari al 2% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale. Tale requisito viene esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2006, a tutte le province;
- vi deve essere almeno un impianto di distribuzione di combustibile diesel con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg ogni 300 km della rete autostradale.
L’ultimo periodo del comma in esame prevede che presso gli impianti di distribuzione si provveda ad adeguata segnalazione della commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg (e conforme alle specifiche dell’allegato IV).
Come per l’analoga disposizione di cui all’articolo 3, si osserva che l’introduzione dell’obbligo di segnalazione non è assistito da una corrispondente sanzione.
Si osserva che l’articolo in esame consente il recepimento anche della disposizione recata dall’art. 1, par. 3, lettera b) della direttiva 2003/17, che inserisce un nuovo paragrafo 5 nel testo della direttiva 98/70 relativo alla commercializzazione di gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali.
Il citato paragrafo 5 prevede infatti che “Gli Stati membri provvedono affinché i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali, commercializzati sul loro territorio abbiano un tenore di zolfo inferiore a 2.000 mg/kg. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2008 il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli destinati alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali sarà di 1.000 mg/kg. Gli Stati membri possono tuttavia imporre un limite inferiore o lo stesso tenore massimo di zolfo dei combustibili diesel stabilito dalla presente direttiva”.
I commi 1 e 2 dell’articolo in esame provvedono, infatti, ad imporre ai gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali gli stessi limiti previsti per gli altri combustibili diesel (50 mg/kg dal 1° gennaio 2005 e 10 mg/kg dal 1° gennaio 2009).
Si fa notare, infine, che non vengono riproposte le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 4 del DPCM n. 434/2000 che prevedono una particolare procedura derogatoria per consentire fino al 1° gennaio 2007 l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II (350 mg/kg), anziché a quelle dell’allegato IV (decorrenti dal 1° gennaio 2005 e pari a 50 mg/kg). Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sarebbe obbligatorio l’adeguamento generalizzato ai nuovi limiti.
Art.5
(Previsione di specifiche più severe)
L’articolo reca disposizioni relative alla procedura attraverso la quale è possibile imporre la commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste dagli articoli 3 e 4, in armonia con quanto disposto dall’articolo 6 della direttiva 98/70/CE, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/17/CE e al fine di tutelare la salute della popolazione in determinate aree urbane o aree critiche sotto il profilo ambientale.
Il comma 1 prevede che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio – di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive – sentite le regioni interessate, può essere stabilito che i carburanti destinati a tutto il parco veicoli o parte di esso possano essere commercializzati soltanto se conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste dallo schema di decreto in esame. Tale disposizione ha la finalità di tutelare la salute della popolazione in determinate zone urbane o l’ambiente in particolari aree critiche sotto il profilo ecologico o ambientale.
Il comma riproduce il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/17/CE, che ha, per l’appunto, attribuito a ciascun Stato membro la facoltà di adottare misure più restrittive quando siano a rischio o la salute della popolazione o l’ambiente stesso.
Si fa osservare che di sostituire, nell’emanazione del D.P.C.M., alle “regioni interessate”, la Conferenza Unificata.
Tale emendamento non è stato però recepito nel testo del decreto in esame.
Il comma 2 prevede che venga acquisita la previa autorizzazione della Commissione europea all’emanazione del D.P.C.M. e reca, a tal fine, le modalità procedurali per adire alla Commissione stessa.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, è tenuto a presentare un’apposita domanda alla Commissione europea recante la motivazione per cui si richiede la deroga, la dimostrazione del rispetto del principio della di proporzionalità e della libera circolazione delle persone e delle merci, nonché i dati ambientali relativi alla zona interessata con una valutazione dei probabili effetti del provvedimento sull’ambiente.
Si osserva che la Conferenza unificata ha proposto con un suo emendamento che i dati ambientali da trasmettere alla Commissione europea facciano riferimento non solo alla zona interessata ma anche all’agglomerato.
Tale emendamento non è stato recepito nel testo del decreto in esame.
Il comma recepisce il contenuto delle disposizioni recate dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 della direttiva 98/70/CE. Il paragrafo 2 prevede, infatti, che lo Stato membro che intenda avvalersi di tale deroga abbia l’obbligo di presentare previamente alla Commissione la propria domanda, compresa la relativa motivazione contenente anche le prove che la deroga rispetti il principio di proporzionalità e non ostacoli la libera circolazione delle persone e delle merci. Ai sensi del successivo paragrafo 3, come sostituito dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/17/CE, lo Stato è tenuto a fornire alla Commissione i dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonché i probabili effetti sull'ambiente dei provvedimenti proposti.
Da ultimo il comma 3 dispone che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sempre di concerto con il Ministero della salute, trasmetta alla Commissione europea anche le proprie osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.
Le disposizioni comunitarie cui il comma fa riferimento (paragrafi 4 e 5 dell’art. 6 della direttiva 98/70/CE) prevedono un obbligo di trasmissione immediata per la Commissione europea nei confronti degli altri Stati membri, mentre per tali ultimi è prevista la possibilità di presentare le proprie osservazioni sulla domanda e sulla relativa motivazione entro il termine di due mesi dalla trasmissione delle informazioni da parte della Commissione stessa.
Si osserva che il contenuto dell’articolo in esame riproduce quasi integralmente le disposizioni recate dall’articolo 6 del D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434 con il quale era stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 98/70/CE, e la cui disapplicazione è disposta dall’art. 10, comma 1, del provvedimento in esame.
Le principali modifiche dell’articolo in esame rispetto al D.P.C.M. del 2000 riguardano al comma 1, il coinvolgimento delle regioni nella procedura prevista per l’emanazione del D.P.C.M. e l’obbligatorietà della trasmissione delle osservazioni se relative a richieste di deroga di altri Stati previsto dal comma 3, che l’analogo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. n. 434 del 2000 contempla solo come eventuale.
Art.6
(Cambiamenti nell'approvvigionamento di
oli greggi)
Il comma unico dell’articolo in esame prevede la possibilità di fissare specifiche ecologiche per i carburanti meno severe di quelle previste dagli articoli 3 e 4, al verificarsi di un improvviso cambiamento nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi, tale da rendere difficile il rispetto delle specifiche indicate negli articoli citati.
Come per le disposizioni dell’articolo precedente relativo alle specifiche più severe, anche in questo caso, lo Stato membro ha l’obbligo di acquisire dalla Commissione europea la preventiva autorizzazione ad adottare limiti più elevati di quelli normalmente previsti. per uno o più componenti dei combustibili e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, – di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive – emanerà quindi il decreto con le nuove specifiche per uno o più componenti dei combustibili e per un periodo massimo di sei mesi.
L’articolo riproduce le disposizioni recate dall’articolo 7 della direttiva 98/70/CE a sua volta fatto proprio dall’articolo 7 del D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434 che però non trova più applicazione, per quanto disposto dal successivo articolo 10, comma 1.
L’unica differenza tra l’articolo del D.P.C.M e l’articolo in esame riguarda, nell’emanazione del decreto, la previa consultazione del Ministro delle finanze che non viene contemplata nell’articolo in esame.
Art.7
(Obblighi di comunicazione e di
trasmissione dati)
L’articolo prevede alcuni obblighi di comunicazione dei dati relativi alla qualità dei combustibili commercializzati che fanno carico sia all’APAT nei confronti del Parlamento, che al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nei confronti della Commissione europea.
I commi 1 e 2 prevedono che l’APAT elabori e presenti annualmente al Parlamento una relazione relativa alla qualità dei combustibili commercializzati nell’anno precedente e che tale relazione venga elaborata tenendo conto:
§ dei dati relativi agli accertamenti ed alle infrazioni accertate trasmessi dagli uffici dell’Agenzia delle dogane compenti per territorio, tramite gli uffici centrali dell’Agenzia delle dogane;
§ dei dati sulle caratteristiche dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione - con l’indicazione dei volumi di combustibile a cui tali dati sono riferiti - trasmessi dai gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili da Paesi comunitari o extracomunitari e dai gestori degli impianti di produzione. Tali dati devono essere riferiti a ciascun singolo quantitativo di combustibile sottoposto ad accertamento ai fini della classificazione fiscale e limitati ai combustibili destinati alla commercializzazione.
Nell’elaborazione della relazione da presentare al Parlamento l’APAT dovrà tenere conto delle disposizioni recate dal successivo articolo 10, comma 2, del decreto in esame che prevede l’emanazione di un apposito decreto interministeriale per l’istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio sulla qualità dei combustibili.
Nelle more dell’emanazione di tale decreto, la relazione dovrà essere elaborata secondo le norme nazionali vigenti, vale a dire ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 413 del 1997 che prevede già tale obbligo di relazione da parte dell’APAT.
Si ricorda, al riguardo, che l’ultima relazione annuale è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 3 novembre 2000 ed è relativa all’anno 1999 (Doc. CLXVIII, n. 2).
Il comma 3 prevede, inoltre, che i gestori degli impianti di produzione trasmettano all’APAT, secondo quanto previsto dalle norme di cui al successivo articolo 10, comma 2, relativo al sistema nazionale di monitoraggio sulla qualità dei combustibili, anche le informazioni in merito ai quantitativi di benzina prodotta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4 e destinata alle auto storiche.
I commi 4 e 5 prevedono che, entro il 30 giugno di ogni anno - a partire dal 2005 - il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, trasmetta alla Commissione europea una relazione predisposta dall’APAT nel rispetto delle norme di cui al successivo articolo 10, comma 2 e redattanel formato previsto dalle relative norme tecniche comunitarie. I dati della relazione, relativi all'anno civile precedente, dovranno riportare:
§ la quantità dei combustibili in distribuzione;
§ il volume totale di benzina e di combustibile diesel commercializzati;
§ i volumi totali di benzina e combustibile diesel senza piombo con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione;
§ i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale di impianti di distribuzione per la benzina senza piombo con un tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 e di impianti di distribuzione per il combustibile diesel con un tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
Ai fini della predisposizione della relazione, il Ministero dell’ambiente e del territorio trasmette all’APAT, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani per l’individuazione sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione approvati secondo le modalità indicate nell’allegato V o adottati ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, che prevede un potere sostitutivo da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle attività produttive, per l’adozione diretta dei piani in caso della loro mancata presentazione o del loro mancato aggiornamento.
Tali disposizioni consentono il recepimento dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2003/17, che ha sostituito l’articolo 8 della precedente direttiva 98/70/CE, prevedendo, in relazione ad un sistema uniforme di controllo della qualità di combustibile, un espresso riferimento alle norme tecniche comunitarie, EN 228:1999 e EN 590:1999 (ora norme EN: 228:2004 e EN: 590:2004 contenute nell’allegato VII, punto 3.1, dello schema di decreto in esame). La direttiva consente l'uso di un diverso sistema di controllo della qualità dei combustibili solo se tale sistema assicuri risultati di affidabilità equivalenti.
L’articolo 1, paragrafo 5, della nuova direttiva 2003/17/CE provvede, inoltre, ad indicare analiticamente il contenuto della relazione che ogni Stato membro è tenuto a presentare e che il comma 4 dell’articolo in esame recepisce puntualmente.
Si osserva che l’obbligo di presentare la relazione ogni anno entro il 30 giugno e a partire dal 2002 era già previsto dall’articolo 8 della direttiva 98/70/CE ed era stato recepito dall’articolo 8, comma 6, del D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434.
Art. 8
(Accertamenti sulla conformità dei
combustibili)
L’articolo dispone in merito alle modalità di effettuazione degli accertamenti sulla conformità dei combustibili e agli organi deputati a tali accertamenti:gli Uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio e il Corpo della guardia di finanza.
Il comma 1 prevede che l’accertamento delle infrazioni previste dal successivo articolo 9, comma 1, vale a dire la commercializzazione di benzine e combustibili diesel in violazione delle specifiche tecniche indicate rispettivamente all’art. 3, commi 1 e 2 e all’art. 4, commi 1 e 2 oppure in violazione alle specifiche più o meno severe determinare ai sensi degli articoli 5 e 6, venga effettuato dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.
L’accertamento delle infrazioni viene effettuato ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale” ed avvalendosi dei poteri previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.
Si ricorda che gli artt. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981 riguardano le modalità di accertamento delle violazioni, di contestazione e notificazione da parte degli organi addetti al controllo.
L’articolo 18 del decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede, tra l’altro, al comma 5, che, gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
I commi da 2 a 4 dispongono in merito alle modalità di effettuazione degli accertamenti, prevedendo che essi vengano effettuati presso i depositi fiscali degli uffici dell’Agenzia delle dogane su un numero annuo complessivo di campioni stabilito nell’Allegato VI, che è pari ad almeno 200, sia per la benzina che per il combustibile diesel. Per il primo anno di applicazione del decreto in esame il numero degli accertamenti da effettuare è pari a 16 volte il numero dei mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in vigore del decreto e la fine dell’anno.
Il prelievo dei campioni dei combustibili dovrà essere effettuato sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento e sulla base dei metodi di prova e delle modalità operative indicate nell’Allegato VII. Il comma 4 dispone, infine, la disapplicazione dell’articolo 15 della legge n. 689 del 1981 che prevede norme specifiche relative agli accertamenti mediante analisi di campioni.
Il comma 5 prevede che gli Uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio e il Corpo della guardia di finanza accertino le infrazioni previste dal successivo articolo 9, comma 4, e relative alla violazione delle disposizioni contenute nei piani di individuazione degli impianti di distribuzione per le benzine e per il diesel. Al fine di agevolare l’adempimento di tale compito, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è tenuto a trasmettere a tali organi i suddetti piani.
Art. 9
(Sanzioni e poteri sostitutivi)
L’articolo reca le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di violazioni alle disposizioni contenute nel decreto in esame, dando attuazione, a livello nazionale alle disposizioni contenute nell’articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2003/17/CE, che ha introdotto il nuovo articolo 9-bis alla direttiva 98/70/CE relativo alle sanzioni. In particolare, quest’ultimo dispone la piena autonomia degli Stati membri nell’imposizione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva, che devono essere comunque effettive, proporzionate e dissuasive.
Il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche previste dal presente decreto (articolo 3, commi 1 e 2 e articolo 4, commi 1 e 2) vengono puniti con la sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, con la medesima sanzione vengono altresì puniti i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o diesel non conformi alle specifiche più o meno severe previste rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del decreto in esame.
Viene inoltre disposta la triplicazione delle suddette somme in caso di recidiva.
Si osserva, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie e alla possibilità della loro triplicazione, che esse corrispondono sostanzialmente alle sanzioni previste dalle norme vigenti contenute nel comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 413 del 1997, la cui abrogazione è disposta dal successivo articolo 10 del decreto in esame.
Il comma 2 prevede, inoltre, che i gestori degli impianti di distribuzione, nonché i gestori dei depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche del decreto in esame (di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6) siano soggetti alle sanzioni previste dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Si ricorda che l’articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede che venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Si osserva che il comma 2,sembrarichiamare sanzioni, già previste (viene usata l’espressione “resta fermo”) contenute in altra norma (articolo 40 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504). Tuttavia, si osserva che le condotte a cui fa riferimento la norma richiamata, appaiono differentida quelle elencate nello stesso comma 2.
Il comma 2 sembra quindi suscettibile di due interpretazioni: in base ad una prima, sembrerebbe che si applichino le sanzioni previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali che mettono in atto condotte previste dall’articolo 9 comma 2.
In base ad una seconda interpretazione, il comma in questione sembrerebbe semplicemente ribadire l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 per le condotte ivi elencate.
Sarebbe pertanto opportuno formulare la disposizione in modo tale da eliminare possibili dubbi interpretativi.
Il comma 3 prevede un potere sostitutivo da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle attività produttive, per l’adozione diretta dei piani per l’individuazione degli impianti di distribuzione per le benzine e per il diesel di cui agli articoli 3 e 4, nel caso della loro mancata presentazione o della mancata presentazione del relativo aggiornamento da parte delle imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione (si veda l’allegato V). Il Ministero provvederà quindi a notificare l’adozione diretta dei piani ai soggetti tenuti alla presentazione, addebitando loro i relativi oneri.
Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione dei piani per l’individuazione degli impianti di distribuzione per le benzine e per il diesel nel caso essi violino i piani stessi o i relativi aggiornamenti.
Il comma 5 dispone che sia il prefetto ad irrogare le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 4, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
Il comma 6 prevede che alle sanzioni amministrative previste dall’articolo in esame non si applichi il pagamento in misura ridotta contemplato dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
L’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione
Il comma 7, infine, dispone che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 del Codice penale, possa ordinare ai gestori dei depositi fiscali di provvedere alla trasmissione dei dati previsti dall’articolo 7, comma 2, nel caso in cui essi non vi provvedano direttamente nei termini previsti.
L’articolo 650 prevede che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.10
(Abrogazioni e disposizioni transitorie e
finali)
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’abrogazione e la disapplicazione delle seguenti disposizioni vigenti sostituite dal presente decreto:
Abrogazioni |
Disapplicazioni |
D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 |
DPCM 23 novembre 2000, n. 434 |
art. 1 L. 4 novembre 1997, n. 413 |
DPCM 7 ottobre 1997, n. 397 |
|
DPCM 30 gennaio 2002, n. 29 |
DM ambiente 10 febbraio 2000 relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine |
Il comma 2 prevede l’istituzione, attraverso un decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, di un sistema uniforme di controllo della qualità di combustibile prevista dal decreto in esame, tenendo conto delle norme tecniche adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN - norme EN: 228:2004 e EN: 590:2004 contenute nell’allegato VII, punto 3.1, dello schema di decreto in esame), che disciplini gli obblighi di trasmissione dei dati necessari al monitoraggio stesso. Sono fatte salve le norme vigenti fino all’entrata in vigore di tale decreto.
Il comma 3 prevede l’emanazione di appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente Stato Regioni, per il recepimento di eventuali modifiche agli allegati V,VI e VII del decreto in esame, in relazione alle modalità esecutive delle procedure in essi disciplinate.
Si osserva che nella seduta del 28 ottobre 2004 la Conferenza unificata ha proposto la sostituzione della “Conferenza permanente Stato Regioni” con la “Conferenza Unificata”, ma tale emendamento non è stato recepito nel testo del decreto in esame.
Per la modifica degli allegati, in relazione ad intervenute modifiche comunitarie relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di carattere tecnico, il comma 4 prevede l’adozione di appositi decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive e delle finanze, ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
In relazione all’attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il comma 5 dispone che non ne scaturiranno nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica. In riferimento alle attività connesse con gli obblighi di comunicazione e con quelle previste per gli accertamenti delle infrazioni, i soggetti indicati – Uffici dell’agenzia delle dogane e Corpo della Guardia di finanza - vi provvederanno con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il comma 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel.
Cost. 27 dicembre 1947 (1).
Costituzione della Repubblica italiana. (artt.
76, 87 e 117)
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(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.
(omissis)
76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (73) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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(73) Vedi art. 72, comma quarto.
(omissis)
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere (90).
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (91).
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (92).
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge (94) e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (95).
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (96).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (97).
Presiede il Consiglio superiore della magistratura (98).
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (98/a).
(omissis)
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(90) Vedi anche art. 74, comma primo.
(91) Vedi art. 61, comma primo.
(92) Vedi art. 71, comma primo.
(93) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.
(94) Vedi artt. 76 e 77.
(95) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.
(96) Vedi art. 80.
(97) Vedi art. 78.
(98) Vedi art. 104, comma secondo.
(98/a) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (143).
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(143) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.
(omissis)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 5 marzo 2003, n. 12;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1996, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1996, n. 3; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 25 marzo 1997, n. 76; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 15 luglio 1998, n. 153;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 10 marzo 2000, n. 12/2000; Circ. 24 marzo 2000, n. 17/2000;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 18 giugno 2001, n. 1178/A2.1; Nota 4 febbraio 2004, n. 146;
- Ministero dell'interno: Circ. 19 gennaio 1996, n. 300/A/31305/144/5/20/3, Circ. 2 settembre 1999, n. 91; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Circ. 24 marzo 2000, n. M/2413/25; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Circ. 12 febbraio 2001, n. 11;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 226; Circ. 31 maggio 1997, n. 341; Circ. 5 giugno 1997, n. 347; Circ. 6 giugno 1998, n. 259; Circ. 10 luglio 1998, n. 305;
- Ministero delle attività produttive: Ris. 1 luglio 2002, n. 507934;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.
(omissis)
Sezione II - Applicazione.
13. Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
14. Contestazione e notificazione.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (2/e).
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (3).
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(2/e) Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(3) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
15. Accertamenti mediante analisi di campioni.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (3/a).
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (3/b).
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(3/a) Vedi, anche, l'art. 20, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riportato al n. A/LVI.
(3/b) L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a L. 80.500 dal D.M. 1 agosto 1984 (Gazz. Uff. 24 agosto 1984, n. 233); a L. 89.000 dal D.M. 30 marzo 1985 (Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96); a L. 96.700 dal D.M. 30 giugno 1986 (Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162); a L. 102.600 dal D.M. 10 luglio 1987 (Gazz. Uff. 28 luglio 1987, n. 174); a L. 107.300 dal D.M. 1 settembre 1988 (Gazz. Uff. 16 settembre 1988, n. 218); a lire 112.700 dal D.M. 6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 29 giugno 1989, n. 150); a lire 120.200 dal D.M. 26 maggio 1990 (Gazz. Uff. 20 settembre 1990, n. 220); a lire 127.530 dal D.M. 6 agosto 1991 (Gazz. Uff. 7 settembre 1991, n. 210); a lire 135.690 dal D.M. 18 giugno 1992 (Gazz. Uff. 26 novembre 1992, n. 279); a lire 143.020 dal D.M. 4 novembre 1993 (Gazz. Uff. 29 novembre 1993, n. 280); a lire 149.030 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 19); a lire 154.840 dal D.M. 16 aprile 1996 (Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100); a lire 163.200 dal D.M. 16 maggio 1997 (Gazz. Uff. 3 giugno 1997, n. 127); a lire 169.600 dal D.M. 23 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1998, n. 41); a lire 175.600 dal D.M. 17 aprile 2000 (Gazz. Uff. 19 giugno 2000, n. 141); a lire 178.400 dal D.M. 13 marzo 2001 (Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86); ad euro 94,53 dal D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87); ad euro 97,08 dal D.M. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95); ad euro 99,40 dal Decr. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 23 marzo 2004, n. 69).
16. Pagamento in misura ridotta.
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (3/c).
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (5) (5/a).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione (5/b) (12/cost).
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(3/c) Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(5) Riportato alla voce Comuni e province.
(5/a) Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato alla voce Circolazione stradale, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Si tenga presente che il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(5/b) Vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.
17. Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (5/c).
Deve essere presentato al prefetto il rapporto (5/d) relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (4), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407 (6), saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
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(5/c) Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e l'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172.
(5/d) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(6) Riportato alla voce Circolazione stradale.
18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (6/a).
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa (6/b) (5/cost) (12/cost).
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(6/a) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265.
(6/b) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le controversie in materia di lavoro vedi l'art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.
(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.
19. Sequestro.
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro (6/cost).
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(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
(omissis)
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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.
(omissis)
20. Adeguamenti tecnici.
1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.
(omissis)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
Capo III - Potestà normativa del Governo
14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (7).
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(7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(omissis)
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).
(omissis)
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(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (1).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 1994, n. 107.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 65 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, concernenti il risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 27 febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro:
emana il seguente decreto legislativo:
1. Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici.
1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.
2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.
2. Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.
2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.
3. Controlli.
1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.
2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.
3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare.
4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 01, comma 1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
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(3) Riportato alla voce Ministero dell'ambiente.
4. Sanzioni.
1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 1 o dal decreto di cui all'art. 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.
(Si omette l'allegato) (4)
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(4) L'allegato è stato modificato dal D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 (Gazz. Uff. 14 novembre 1997, n. 266) e dal D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 21 settembre 2001, n. 42/D; Circ. 28 dicembre 2001, n. 64/D; Circ. 28 dicembre 2001, n. 68/D; Ris. 29 marzo 2002, n. 101/E; Circ. 29 novembre 2002, n. 70/D; Circ. 24 dicembre 2002, n. 80/D; Circ. 16 aprile 2003, n. 20/D; Nota 15 settembre 2003; Circ. 28 gennaio 2004, n. 1/D; Circ. 5 maggio 2004, n. 24/D;
- Ministero delle finanze: Circ. 4 gennaio 1996, n. 1/D; Circ. 11 gennaio 1996, n. 4/D; Circ. 19 gennaio 1996, n. 11/D; Circ. 29 gennaio 1996, n. 28/D; Circ. 9 febbraio 1996, n. 33/D; Circ. 9 febbraio 1996, n. 34/D; Circ. 1 marzo 1996, n. 51/D; Circ. 14 marzo 1996, n. 67/D; Circ. 18 marzo 1996, n. 73/D; Circ. 23 aprile 1996, n. 93/D; Circ. 23 aprile 1996, n. 94/D; Circ. 23 aprile 1996, n. 95/D; Circ. 27 maggio 1996, n. 141/D; Circ. 27 maggio 1996, n. 142/D; Circ. 29 maggio 1996, n. 143/D; Circ. 6 giugno 1996, n. 150/D; Circ. 17 giugno 1996, n. 158/D; Circ. 17 giugno 1996, n. 159/D; Circ. 17 giugno 1996, n. 160/D; Circ. 25 giugno 1996, n. 170; Circ. 18 luglio 1996, n. 187/D; Circ. 10 settembre 1996, n. 219/D; Circ. 10 settembre 1996, n. 221/D; Circ. 10 settembre 1996, n. 222/D; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 16 ottobre 1996, n. 252/D; Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 16 novembre 1996, n. 272/D; Circ. 18 dicembre 1996, n. 295/D; Circ. 18 dicembre 1996, n. 293/D; Circ. 6 febbraio 1997, n. 27/D; Circ. 28 febbraio 1997, n. 59/E; Circ. 14 marzo 1997, n. 80/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 82/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 83/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 84/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 84/D; Circ. 19 marzo 1997, n. 85/D; Circ. 24 marzo 1997, n. 89/D; Circ. 1 agosto 1997, n. 219/D; Circ. 11 agosto 1997, n. 236/D; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 dicembre 1997, n. 318/D; Circ. 31 dicembre 1997, n. 337/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 7 luglio 1998, n. 177/D; Circ. 17 luglio 1998, n. 189/D; Circ. 3 agosto 1998, n. 177/D; Circ. 28 ottobre 1998, n. 250/D; Circ. 4 gennaio 1999, n. 1/D; Circ. 30 agosto 1999, n. 181/D; Circ. 21 settembre 1999, n. 191/D; Circ. 3 aprile 2000, n. 63/D; Circ. 4 aprile 2000, n. 64/D; Circ. 5 aprile 2000, n. 67/D; Circ. 5 aprile 2000, n. 68/DL; Circ. 3 luglio 2000, n. 135/D; Circ. 11 agosto 2000, n. 160/D; Circ. 27 settembre 2000, n. 172/E; Circ. 8 febbraio 2001, n. 7206/00; Circ. 14 aprile 2001, n. 19/D.
(omissis)
Articolo 18
(Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.)
Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (8), e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (9). Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (10), e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.
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[*] Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
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(8) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(9) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(10) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(omissis)
Capo IV - Sanzioni
Articolo 40
(Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939.)
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali
1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
4. Se la quantità di oli minerali è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione.
6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli oli minerali è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
(omissis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.
(omissis)
Capo II - Conferenza Stato-regioni
2. Compiti.
1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali (2/cost).
2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (2/a).
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari (2/cost).
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi (2/cost).
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.
8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (3);
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
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(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/a) Comma così modificato dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(omissis)
Capo III - Conferenza unificata
8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (2/cost).
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (7/a).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (2/cost).
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(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(7) Riportata alla voce Comuni e province.
(7/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6);
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane (2/cost).
6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato (2/cost).
7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (8);
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale (2/cost).
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(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(omissis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1997, n. 266.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, di attuazione della direttiva n. 85 / 536 / CEE, del Consiglio del 5 dicembre 1985 e della direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 87 / 441 / CEE, relativa al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;
Visto l'articolo 2 del predetto decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, secondo il quale possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitando l'uso di greggio negli impianti di raffinazione e favorendo le innovazioni che possano migliorare gli attuali margini di flessibilità operativa;
Considerata la necessità di armonizzare gli standard e la normativa del settore petrolifero a livello comunitario, nel pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive adottati;
Considerata la necessità di promuovere le innovazioni atte a conseguire una migliore qualità ambientale dei prodotti petroliferi, nel richiamo delle norme comunitarie, sulla base dei risultati di ricerche e prove tecniche sperimentali;
Su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quello indicato al punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, limitatamente ai seguenti composti ed entro i limiti quantitativi a fianco indicati:
a) M.T.B.E. ecc. eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola |
|
fino al 15% in volume |
|
b)
definiti al punto 1 dell'allegato al decreto legislativo n. 280 del 1994, contenenti i composti ossigenati di cui alla lettera a) |
Miscele di ossigenati organici |
|
fino al 2,8% in peso di al ossigeno senza superare i singoli valori limite fissati nel punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo n. 280/1994 così come modificato dal presente decreto
|
2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1997, n. 282.
(2) La presente legge contiene alcune disposizioni già inserite nel D.L. 27 settembre 1995, n. 407 (Gazz. Uff. 30 settembre 1995, n. 229), D.L. 30 novembre 1995, n. 508 (Gazz. Uff. 30 novembre 1995, n. 280), D.L. 24 gennaio 1996, n. 33 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1996, n. 23), D.L. 25 marzo 1996, n. 165 (Gazz. Uff. 29 marzo 1996, n. 75), D.L. 27 maggio 1996, n. 294 (Gazz. Uff. 28 maggio 1996, n. 123), D.L. 26 luglio 1996, n. 395 (Gazz. Uff. 27 luglio 1996, n. 175), e D.L. 24 settembre 1996, n. 498 (Gazz. Uff. 25 settembre 1996, n. 225), non convertiti in legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 16 giugno 1998, n. 55/98.
1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214 (3), del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze (3/a).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è triplicata.
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(3) Riportato alla voce Oli minerali e carburanti.
(3/a) Le metodiche previste dal presente comma sono state approvate con D.M. 10 febbraio 2000.
2. 1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti organici volatili.
3. 1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4), e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (5).
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(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(5) Per i criteri ambientali e sanitari previsti dal presente articolo, vedi il D.M. 21 aprile 1999, n. 163, riportato al n. D/CVI.
4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio (5/a).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 1 luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema (6).
5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto 16 maggio 1996 (7) del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.
6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (8), e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.
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(5/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 21 gennaio 2000, n. 107.
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 20 gennaio 1999, n. 76, riportato alla voce Oli minerali e carburanti.
(7) Riportato alla voce Oli minerali e carburanti.
(8) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
(omissis)
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
2. Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
(omissis)
(omissis)
Allegato II (45)
Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli
A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI
A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:
(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)
1. Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.
Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.
Categoria M3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1] e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3], da utilizzare ai fini ivi indicati.
2. Categoria N Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.
Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
Categoria N3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.
I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.
3. Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).
Categoria O1 Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.
Categoria O2 : Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
Categoria O3 : Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.
Categoria O4 : Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.
Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.
I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.
4. VEICOLI FUORISTRADA (simbolo G)
4.1. I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:
- almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,- almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30% calcolata per un veicolo senza rimorchio.
Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:
- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 20°,
- avere un angolo di rampa di almeno 20°,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.
4.2. I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2 , M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:
- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,
- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,
- poter superare una pendenza del 25% calcolata per un veicolo senza rimorchio.
4.3. I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:
- essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,
- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,
- poter superare una pendenza del 25% calcolata per un veicolo senza rimorchio, soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:
- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 25°,
- avere un angolo di rampa di almeno 25°,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.
4.4. Condizioni di carico e di verifica
4.4.1. I veicoli della categoria N1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota [o] dell'allegato I].
4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.
4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25% e 30%) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.
4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.
4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note [na], [nb] e [nc].
4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.
4.5.2. Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.
Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.
4.6. Designazione combinata
Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1 G.
5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.
5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:
- posti a sedere e tavolo,
- cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,- attrezzatura di cucina,
- armadi o ripostigli.
Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.
5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.
5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.
5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.
5.5. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3.
5.6. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.
5.7. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.
I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.
(omissis)
Dir. 70/220/CEE del 20 marzo 1970 (1).
Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico
con le emissioni dei veicoli a motore (2) (3). (Artt. 1-7 e all. I, parte prima)
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 aprile 1970, n. L 76. Entrata in vigore il 7 aprile 1970.
(2) Termine di recepimento: 30 giugno 1971. Direttiva recepita con L. 3 giugno 1971, n. 437, L. 27 dicembre 1973, n. 942, D.M. 29 marzo 1974, D.M. 7 marzo 1975, D.M. 5 giugno 1989, D.M. 21 giugno 1990 e D.M. 24 febbraio 1992.
(3) Titolo dapprima modificato dall'articolo 1 della direttiva 83/351/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/436/CEE.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che in Germania è stato pubblicato sul "Bundesgesetzblatt I" del 18 ottobre 1968 un decreto del 14 ottobre 1968, relativo a modificazioni della "Strassenverkehrs-zullassungs-ordnung"; che tale decreto reca disposizioni relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; che tali disposizioni entreranno in vigore il 1° ottobre 1970;
considerando che in Francia è stato pubblicato sul "Journal officiel" del 17 maggio 1969 un decreto del 31 marzo 1969 concernente la composizione dei gas di scarico degli autoveicoli dotati di motore a benzina; che tale decreto si applica
- a decorrere dal 1° settembre 1971, ai veicoli omologati per tipo se sono muniti di un motore di tipo nuovo, vale a dire che non è mai stato montato su un veicolo omologato per tipo;
- a decorrere dal 1° settembre 1972, ai veicoli immessi in circolazione per la prima volta;
considerando che tali disposizioni possono creare ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del Mercato comune; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
considerando tuttavia che le prescrizioni della presente direttiva saranno applicate a decorrere da una data anteriore a quella di applicazione di detta direttiva; che quindi le procedure previste da quest'ultima direttiva non saranno ancora applicabili; che occorre perciò prevedere una procedura ad hoc, in forma di una comunicazione in cui si attesta che il tipo di veicolo è stato controllato ed è conforme alle prescrizioni della presente direttiva;
considerando che tale comunicazione deve consentire a ciascuno Stato membro al quale è richiesta per lo stesso tipo di veicolo una omologazione di portata nazionale, di costatare che il veicolo in causa è stato sottoposto ai controlli previsti dalla presente direttiva; che a tal fine è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri della constatazione fatta, inviando copia della comunicazione effettuata per ciascun tipo di veicolo controllato;
considerando che rispetto alle altre prescrizioni tecniche della presente direttiva è opportuno prevedere un termine di adattamento più lungo per l'industria per quanto riguarda le prescrizioni relative al controllo dei gas inquinanti emessi in media in una zona urbana a traffico intenso dopo una partenza a freddo;
considerando che, per quanto concerne le prescrizioni tecniche, è opportuno fare riferimento a quelle adottate dalla Commissione economica dell'Europa dell'ONU nel regolamento n. 15 (prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli dotati di motori ad accensione comandata per quanto concerne le emissioni di gas inquinanti dal motore), che è allegato all'accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore (4);
considerando inoltre che le prescrizioni tecniche devono essere rapidamente adeguate al progresso della tecnica; che è opportuno, a tale scopo, prevedere l'applicazione della procedura definita all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
ha adottato la presente direttiva:
------------------------
(4) Doc. CEE di Ginevra w/trans/wp 29/293/riv. 1 dell'11 aprile 1969.
Articolo 1 (5)
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri;
d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare alternativamente a benzina e a GPL o a gas naturale.
------------------------
(5) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 83/351/CEE, successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/77/CE e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/80/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore ad accensione comandata del suddetto veicolo:
- a decorrere dal 1° ottobre 1970, se tale veicolo risponde alle prescrizioni di cui all'allegato I, ad eccezione dei punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 nonché agli allegati II, IV, V e VI;
- a decorrere dal 1° ottobre 1971, se tale veicolo risponde inoltre alle prescrizioni di cui ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 dell'allegato I e all'allegato III.
Articolo 3
1. Su richiesta di un costruttore o del suo mandatario, le autorità competenti dello Stato membro completano le rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII. Copia di questa comunicazione viene inviata agli altri Stati membri e al richiedente. Gli altri Stati membri ai quali è richiesta un'omologazione di portata nazionale per lo stesso tipo di veicolo accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena entrerà in applicazione la direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Articolo 4
Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo stato giudicano se debbano essere condotte nuove prove sul prototipo modificato e se debba essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.
Articolo 5
Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a XI (6) sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
------------------------
(6) La dizione "allegati I-VII" è stata sostituita dalla dizione "allegati da I a XI" dall'allegato alla Dir. 98/69/CE così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/69/CE.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1970 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1970.
Per il Consiglio
il presidente
P. Harmel
(omissis)
Allegato I (8)
Campo di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, prescrizioni e prove, estensione dell'omologazione CE, conformità della produzione e dei veicoli in circolazione, diagnostica di bordo (OBD) (9)
1. SETTORE DI APPLICAZIONE
La presente direttiva si applica
- alle emissioni di gas dallo scarico a temperatura ambiente normale e a temperatura ambiente bassa, alle emissioni per evaporazione, alle emissioni di gas dal basamento, alla durata dei dispositivi antinquinamento e ai sistemi per la diagnostica di bordo (OBD) dei veicoli a motore ad accensione comandata,
nonché
- alle emissioni dallo scarico, alla durata dei dispositivi antinquinamento e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli a motore ad accensione spontanea delle categorie M1 e N1 [*],
di cui all'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE nella versione modificata della direttiva 83/351/CEE, ad accezione dei veicoli della categoria N1 per i quali l'omologazione è stata concessa ai sensi della direttiva 88/77/CEE (10).
A richiesta del costruttore, l'omologazione a norma della presente direttiva può essere estesa dai veicoli M1 o N1 muniti di motori ad accensione spontanea già omologati ai veicoli M2 e N2 con massa di riferimento non superiore a 2.840 kg e conformi ai requisiti del punto 6 (estensione dell'omologazione CEE) del presente allegato (11).
La presente direttiva si applica inoltre alla procedura di omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 e N1 (12).
__________
[*] Come definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.
(omissis)
Dir. 88/77/CEE del 3 dicembre 1987 (1).
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 9 febbraio 1988, n. L 36.
(2) Termine di recepimento: 1° luglio 1988. Direttiva recepita con D.M. 5 giugno 1989.
(3) Titolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 91/542/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 1999/96/CE.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che già il programma di azione della Comunità europea perla tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già emanate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni dei veicoli a motore;
considerando chele prestazioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; chele differenze in questione sono tali da ostacolare la libera circolazione dei prodotti in esame; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione della regolamentazione attuale, segnatamente al fine di permettere, per ogni tipo di veicolo, l'attuazione della procedura di omologazione CEE, che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE;
considerando che, per quanto concerne le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU con il regolamento n. 49 ("Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei motori ad accensione spontanea per quanto concerne le emissioni di gas inquinanti") che è allegato all'accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;
considerando che la Commissione è impegnata a presentare al Consiglio, entro la fine del 1988, proposte relative ad una nuova riduzione dei valori limite per i tre inquinanti che formano oggetto della presente direttiva e alla fissazione dei valori limite per le emissioni di particelle,
Ha adottato la seguente direttiva:
Articolo 1 (4)
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- "veicolo", qualsiasi veicolo, come definito nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE, azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;
- "motore ad accensione spontanea o a gas", la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;
- "EEV", veicolo ecologico migliorato, il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.
------------------------
(4) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 1999/96/CE.
Articolo 2
1. A decorrere dal 1° luglio 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi emessi da un motore:
- rifiutare l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE ovvero l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo equipaggiato con un motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli di tale tipo, ovvero
- rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea,
qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della presenta direttiva.
2. A decorrere dal 1° luglio 1988 gli Stati membri possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi emessi da un motore:
- rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo equipaggiato con un motore ad accensione spontanea, ovvero
- rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di motore ad accensione spontanea,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva.
3. Sino al 30 settembre 1990 il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli equipaggiati con un motore ad accensione spontanea e ai tipi di motore ad accensione spontanea qualora il motore ad accensione spontanea sia descritto nell'allegato di un certificato di omologazione rilasciato ai sensi della direttiva 72/306/CEE prima di tale data.
4. A decorrere dal 1° ottobre 1990 gli Stati membri possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi emessi da un motore:
- vietare l'immatricolazione, la vendita l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di nuovi veicoli equipaggiati con un motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare la vendita e l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva.
Articolo 3
1. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione di un tipo di motore ad accensione spontanea adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.3. Le autorità competenti di questo Stato decidono se sul motore modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.
2. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione di un tipo di veicolo relativamente al motore ad accensione spontanea di cui è dotato, prende i provvedimenti necessari per venire informato circa qualsiasi modifica apportata a detto tipo di veicolo relativamente al motore installato. Le autorità competenti di questo Stato decidono se, in seguito ad una tale modifica, debbano essere presi provvedimenti previsti dalla direttiva 70/156/CEE, in particolare provvedimenti previsti agli articoli 4 e 6 della stessa direttiva.
Articolo 4
Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 5
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Inoltre, sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a informare tempestivamente la Commissione, al fine di permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto ulteriore relativo alle disposizioni essenziali d'ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
Entro la fine del 1988 il Consiglio esamina, in base ad una proposta della Commissione, l'applicazione di un'ulteriore riduzione dei valori limite per i tre inquinanti oggetto della presente direttiva e la fissazione di valori limite per le missioni di particelle.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1987.
Per il Consiglio
il presidente
Chr. Christensen
Allegato I (5)
Ambito di applicazione, definizioni e abbreviazioni, domanda di omologazione CE, specifiche e prove e conformità della produzione
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente direttiva riguarda gli inquinanti gassosi e il particolato emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione spontanea e gli inquinanti gassosi emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL, e i motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata specificati nell'articolo 1, esclusi i veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati in base alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 98/77/CE della Commissione.
(omissis)
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n. L 59. Entrata in vigore il 19 marzo 1998.
(2) Termine di recepimento: 30 giugno 1998. Direttiva recepita con D.M. 20 dicembre 1999.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione l'11 novembre 1997,
(1) considerando che il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile riconosce quale principio fondamentale il fatto che tutti i cittadini debbano essere protetti adeguatamente contro i rischi per la salute dovuti all'inquinamento atmosferico e che, a tal fine, occorre in particolare controllare le emissioni di biossido di azoto (NO2), particolato (PT) - fumi neri e di altri inquinanti quali il monossido di carbonio (CO); che, per evitare la formazione di ozono troposferico (O3) e le relative ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, occorre ridurre le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) e degli idrocarburi (HC), precursori; che, per evitare i danni ambientali causati dall'acidificazione, sarà inoltre necessario ridurre anche le emissioni di NOx e di HC;
(2) considerando che nell'aprile del 1992 la Comunità ha sottoscritto il protocollo ECE/ONU relativo alla riduzione dei composti organici volatili (COV) e che nel dicembre 1993 ha aderito al protocollo sulla riduzione degli NOx (adesione), entrambi connessi alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata nel luglio 1982;
(3) considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti prodotte dai motori delle macchine mobili non stradali e l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno per i motori e le macchine non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e possono di conseguenza essere meglio realizzati mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure contro l'inquinamento atmosferico causato dai motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
(4) considerando che da recenti indagini condotte dalla Commissione emerge che le emissioni prodotte dai motori delle macchine mobili non stradali rappresentano una parte significativa delle emissioni totali di origine antropica di alcuni inquinanti atmosferici nocivi; che la categoria dei motori ad accensione spontanea disciplinati dalla presente direttiva contribuisce notevolmente all'inquinamento atmosferico causato dai NOx e dalle PT, in particolare rispetto a quello causato dal settore del trasporto su strada;
(5) considerando che le emissioni prodotte dalle macchine mobili terrestri non stradali, dotate di motori ad accensione spontanea, ed in particolare le emissioni di NOx e di PT, sono particolarmente preoccupanti in tale settore; che queste fonti devono essere in primo luogo sottoposte a regolamentazione, pur essendo opportuno mantenere la possibilità di ampliare successivamente il campo di applicazione della presente direttiva per includervi il controllo delle emissioni prodotte dai motori di altre macchine mobili non stradali, inclusi i gruppi elettrogeni trasportabili, misurate impiegando appropriati cicli di prova, in particolare quelle prodotte da motori a benzina; che si può ottenere una riduzione significativa delle emissioni di CO e HC estendendo il campo di applicazione della presente direttiva ai motori a benzina;
(6) considerando che si dovrebbe introdurre quanto prima una normativa sul controllo delle emissioni prodotte dai motori dei trattori per uso agricolo e forestale che fissi norme e requisiti pienamente coerenti con la presente direttiva e assicuri un livello di protezione ambientale equivalente al livello stabilito da quest'ultima;
(7) considerando che, per quanto riguarda le procedure di certificazione, è stata adottata la soluzione dell'omologazione, rivelatasi il metodo europeo che ha resistito alla prova del tempo per l'omologazione dei veicoli stradali e dei relativi componenti; che è stato inserito un nuovo elemento, ovvero l'omologazione di un motore capostipite, in rappresentanza di un gruppo di motori (famiglia di motori), costruito sulla base di criteri di progettazione e componenti analoghi;
(8) considerando che i motori prodotti in conformità con i requisiti della presente direttiva devono essere marcati e notificati di conseguenza alle autorità che rilasciano l'omologazione; che, per limitare l'onere amministrativo, non è stato previsto alcun controllo diretto da parte delle autorità circa le date di produzione dei motori relative ai requisiti più rigorosi; che la libertà lasciata ai costruttori comporta che questi ultimi agevolino l'esecuzione di controlli saltuari da parte delle autorità e comunichino i piani di produzione ad intervalli regolari; che l'osservanza assoluta delle notifiche effettuate nell'ambito di questa procedura non è obbligatoria, ma che un elevato livello di conformità faciliterebbe la pianificazione dei controlli da parte delle autorità che rilasciano l'omologazione e favorirebbe relazioni di maggior fiducia tra costruttori e dette autorità;
(9) considerando che le omologazioni concesse a norma della direttiva 88/77/CEE e del regolamento ECE/ONU n. 49, serie 02, compreso nell'allegato IV, appendice II, della direttiva 92/53/CEE, sono ritenute equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva nella sua prima fase;
(10) considerando che i motori conformi ai requisiti della presente direttiva e che rientrano nel suo campo di applicazione devono poter essere venduti e utilizzati negli Stati membri; che essi non devono essere disciplinati da altre disposizioni nazionali in materia di emissioni; che gli Stati membri competenti in materia di omologazione adotteranno le misure di controllo necessarie;
(11) considerando che, nel definire le nuove procedure di prova e i valori limite, occorre tener conto delle caratteristiche d'impiego di questi tipi di motori;
(12) considerando che è opportuno introdurre le nuove norme secondo l'approccio in due fasi già sperimentato;
(13) considerando che, nel caso di motori a potenza più elevata, sembra più facile ottenere una sostanziale riduzione delle emissioni, essendo possibile applicare la tecnologia sviluppata per i motori destinati ai veicoli stradali; che, sulla base di queste considerazioni è stata prevista un'applicazione graduale dei requisiti, iniziando con quella più elevata delle tre fasce di potenza per la fase I; che il medesimo principio è stabilito per la fase II, ad eccezione di una quarta fascia di potenza non inclusa nella fase I;
(14) considerando che per il settore delle macchine mobili non stradali che è ora regolamentato ed è il più importante oltre a quello dei trattori agricoli rispetto alle emissioni prodotte dal trasporto stradale, si può prevedere che la presente direttiva consentirà una notevole riduzione delle emissioni; che, grazie alle ottime prestazioni generali dei motori diesel relativamente alle emissioni di CO e di HC, il margine di miglioramento rispetto alle emissioni totali è estremamente ridotto;
(15) considerando che, onde poter intervenire in circostanze eccezionali a livello tecnico o economico, sono state previste procedure intese ad esentare i costruttori dagli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
(16) considerando che, al fine di garantire "la conformità della produzione" dopo l'omologazione dei motori, i costruttori dovranno adottare i provvedimenti del caso; che, per i casi in cui si riscontra una mancanza di conformità, sono previste procedure d'informazione, azioni correttive e una procedura di cooperazione che consentiranno di risolvere eventuali controversie tra Stati membri in materia di conformità dei motori omologati;
(17) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni che garantiscano la protezione dei lavoratori durante l'impiego delle macchine mobili non stradali;
(18) considerando che i requisiti tecnici contenuti in taluni allegati della presente direttiva dovrebbero essere integrati ed eventualmente adeguati al progresso tecnico secondo una procedura di comitato;
(19) considerando che dovrebbero essere previste disposizioni al fine di garantire che le prove dei motori siano svolte in base alle regole di buona prassi di laboratorio
(20) considerando che occorre promuovere gli scambi globali nel settore armonizzando, per quanto possibile, i limiti di emissione vigenti nella Comunità con quelli applicati o previsti nei paesi terzi;
(21) considerando che è pertanto necessario prevedere la possibilità di riesaminare la situazione in base alla disponibilità e fattibilità economica di nuove tecnologie e alla luce dei progressi compiuti nell'attuazione della seconda fase,
(22) considerando che in data 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo su un modus vivendi relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,
ha adottato la presente direttiva
Articolo 1
Obiettivi.
Scopo della presente direttiva è ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di parametri di emissione e procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. Essa contribuirà al buon funzionamento del mercato unico, proteggendo nel contempo la salute umana e l'ambiente.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- macchina mobile non stradale, qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell'allegato I, sezione 1;
- omologazione, il procedimento mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici della presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
- tipo di motore, una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'allegato II, appendice 1;
- famiglia di motori, un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
- motore capostipite, un motore selezionato all'interno di una famiglia di motori, tale da soddisfare i requisiti di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato I;
- potenza del motore, la potenza netta specificata all'allegato I, punto 2.4.;
- data di produzione del motore, la data in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione. A questo punto il motore è pronto per essere consegnato o immagazzinato;
- "immissione sul mercato" l'azione di rendere un motore disponibile per la prima volta sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nella Comunità (3);
- costruttore, la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore;
- autorità che rilascia l'omologazione, l'autorità o le autorità competenti di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un motore o di una famiglia di motori, del rilascio e della revoca delle schede di omologazione, nonché di assicurare il collegamento con le autorità omologanti degli altri Stati membri e di verificare le disposizioni prese dai costruttori per controllare la conformità della produzione;
- servizio tecnico, gli organismi o gli enti designati come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro; questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;
- scheda informativa, il documento che figura nell'allegato II;
- documentazione informativa, la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione come prescritto dalla scheda informativa;
- fascicolo di omologazione, la documentazione informativa e tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorità incaricata dell'omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
- indice del fascicolo di omologazione, il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.
- "motore di sostituzione" un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina, che viene fornito unicamente a tale scopo (4),
- "motore portatile" un motore che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) deve essere installato su un'apparecchiatura condotta da un operatore per tutta la durata della o delle funzioni cui è adibita;
b) deve essere installato su un'apparecchiatura che, per svolgere la o le funzioni cui è adibita, deve operare in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato;
c) deve essere installato su un'apparecchiatura nella quale la somma del peso a secco (motore + apparecchiatura) non supera i 20 kg e alla quale si applica almeno una delle seguenti caratteristiche:
i) l'operatore deve sostenere o trasportare l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni previste;
ii) l'operatore deve sostenere o dirigere l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni previste;
iii) il motore deve essere utilizzato in un generatore o in una pompa (5);
- "motore non portatile" un motore che non rientra nella definizione di motore portatile (6),
- "motore portatile ad uso professionale operante in diverse posizioni" un motore portatile che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b) della definizione di motore portatile, e per il quale il costruttore di motori ha comprovato all'autorità competente che al motore è applicabile un periodo di durabilità delle emissioni di categoria 3 (conformemente al punto 2.1 dell'appendice 4 dell'allegato IV) (7);
- "periodo di durabilità delle emissioni" il numero di ore indicato all'allegato IV, appendice 4 per determinare i fattori di deterioramento (8),
- "famiglia di motori ad accensione comandata, in piccole serie" una famiglia di motori ad accensione comandata con una produzione totale annua inferiore a 5.000 unità (9),
- "costruttore di motori ad accensione comandata in piccole serie" un costruttore la cui produzione totale annua di motori è inferiore a 25.000 unità (10),
- "nave della navigazione interna", una nave destinata ad essere utilizzata nelle vie navigabili interne, di lunghezza uguale o superiore a 20 metri e di volume uguale o superiore a 100 m3 calcolato secondo la formula definita all'allegato I, sezione 2, punto 2.8 bis, oppure un rimorchiatore o spintore costruito per rimorchiare, spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi di lunghezza uguale o superiore a 20 m.
Tale definizione non comprende:
- le navi destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio,
- le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri [secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto],
- le navi di servizio delle autorità di controllo,
- le navi dei servizi antincendio,
- le navi da guerra,
- le navi da pesca iscritte nel registro navale della Comunità,
- le navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di titolo di navigazione o di sicurezza valido ai sensi della definizione di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.8 ter (11),
- "costruttore di macchine (OEM)", il costruttore di un tipo di macchine mobili non stradali (12),
- "regime di flessibilità", procedura che consente ai costruttori di motori di immettere sul mercato, nel periodo compreso tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle emissioni, un numero limitato di motori destinati ad essere montati su macchine mobili non stradali, che soddisfano solamente i valori limite di emissione della fase precedente (13).
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(3) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(4) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(5) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(6) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(7) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(8) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(9) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(10) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(11) Trattino inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(12) Trattino inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(13) Trattino inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 3
Domanda di omologazione.
1. La domanda di omologazione di un motore o di una famiglia di motori è presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente i dati specificati nel documento di cui all'allegato II della presente direttiva. I motori conformi alle caratteristiche del tipo di motore descritte nell'allegato II, appendice 1, sono sottoposti all'esame del servizio tecnico, responsabile delle prove di omologazione.
2. Nel caso di una domanda di omologazione di una famiglia di motori, se l'autorità che rilascia l'omologazione ritiene che la domanda relativa al motore capostipite presentato non rappresenti perfettamente la famiglia di motori descritta nell'allegato II, appendice 2, viene presentato un motore capostipite alternativo e, se necessario, supplementare determinato dall'autorità che rilascia l'omologazione ai fini dell'omologazione di cui al paragrafo 1.
3. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di motore o una famiglia di motori può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo o famiglia da omologare deve essere presentata una domanda distinta.
Articolo 4
Procedura di omologazione.
1. Lo Stato membro che riceve la domanda concede l'omologazione a tutti i tipi o famiglie di motori conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva.
2. Lo Stato membro completa tutte le parti corrispondenti della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VII della presente direttiva per ciascun tipo o famiglia di motori da esso omologati e redige o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VIII. La scheda di omologazione compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente. L'allegato VIII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 15 (14).
3. Quando il motore da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi della macchina mobile non stradale, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il motore da omologare funziona in connessione con altri elementi della macchina, simulati o reali, l'omologazione dello o dei motori deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio.
4. L'autorità di ciascuno Stato membro che rilascia l'omologazione:
a) invia ogni mese alle autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato IX) delle omologazioni dei tipi o famiglie di motori rilasciate, negate o revocate nel corso dello stesso mese (15);
b) su richiesta dell'autorità di un altro Stato membro che rilascia l'omologazione, invia immediatamente:
- copia della scheda di omologazione del tipo o famiglia di motore e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo o famiglia di motore per il quale ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione, e/o
- l'elenco dei motori prodotti in base alle omologazioni concesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, contenente le informazioni di cui all'allegato X, e/o (16)
- copia della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
5. Ogni anno, oppure su richiesta, le autorità di ogni Stato membro che rilasciano l'omologazione inviano alla Commissione una copia della scheda tecnica di cui all'allegato XI relativa ai motori omologati dopo la data dell'ultima notifica (17).
6. I motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di locomotive, automotrici ferroviarie e navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5 (18).
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(14) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE e dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(15) Lettera così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(16) Trattino così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(17) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 5
Modifiche delle omologazioni.
1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.
2. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente all'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.
3. Ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro:
- rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;
- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti della presente direttiva. Sulla scheda di omologazione aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.
Se l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro ritiene che una modifica apportata a un fascicolo di omologazione giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
Articolo 6
Conformità.
1. Il costruttore deve apporre su ciascuna unità fabbricata in conformità al tipo omologato, le marcature di cui all'allegato I, punto 3, ivi compreso il numero di omologazione.
2. Se la scheda di omologazione contiene, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, restrizioni d'uso, il costruttore deve fornire, per ciascuna unità prodotta, informazioni dettagliate su tali restrizioni e indicare le condizioni di montaggio. Qualora una serie di tipi di motori sia consegnata ad un unico costruttore di macchine, è sufficiente fornire a quest'ultimo, al massimo entro la data di consegna del primo motore, un'unica scheda informativa contenente anche i relativi numeri di identificazione dei motori.
3. Su richiesta dell'autorità che ha rilasciato l'omologazione, il costruttore detentore di una scheda di omologazione deve inviare entro 45 giorni a decorrere dalla fine di ogni anno civile e senza indugio dopo ogni data di attuazione in caso di modifica dei requisiti della presente direttiva, nonché immediatamente dopo ogni altra data eventualmente stabilita da detta autorità, un elenco contenente la serie di numeri di identificazione per ogni tipo di motore prodotto in base ai requisiti della presente direttiva a partire dalla presentazione dell'ultima relazione o dal momento in cui i requisiti della presente direttiva entrano in vigore. Se il sistema di codifica del motore non lo prevede, l'elenco in questione deve indicare la correlazione tra i numeri di identificazione e i relativi tipi o famiglie di motori e i numeri di omologazione.
L'elenco deve inoltre contenere informazioni particolari qualora il costruttore cessi di produrre un tipo o una famiglia di motori omologati. Se non è richiesto l'invio a scadenza regolare di questo elenco all'autorità che rilascia l'omologazione, il costruttore deve conservarlo per un periodo minimo di 20 anni.
4. Entro 45 giorni dalla fine di ciascun anno civile, e comunque alla scadenza delle date di attuazione di cui all'articolo 9, il costruttore deve inviare all'autorità che ha rilasciato l'omologazione una dichiarazione che specifichi i tipi e le famiglie di motori, nonché i relativi codici di identificazione dei motori, che intende produrre a partire da quella data.
5. Sui motori ad accensione spontanea immessi sul mercato in regime di flessibilità è apposta una marcatura secondo l'allegato XIII (19).
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(19) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 7
Accettazione di omologazioni equivalenti.
1. Deliberando su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono riconoscere l'equivalenza tra le condizioni e le disposizioni relative all'omologazione dei motori previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.
2. Gli Stati membri considerano le omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione elencati all'allegato XII conformi alla presente direttiva (20).
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(20) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
Articolo 7 bis (21)
Navi della navigazione interna.
1. Le disposizioni che seguono si applicano ai motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. I paragrafi 2 e 3 si applicano solo dopo che la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito CCNR) avrà riconosciuto l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e quelli previsti nel quadro della convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno e la Commissione ne sarà stata informata.
2. Fino al 30 giugno 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase I, i cui valori limite di emissione sono fissati nell'allegato XIV.
3. A decorrere dal 1° luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di una nuova serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori modifiche della presente direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase II, i cui valori limite sono fissati nell'allegato XV.
4. In conformità della procedura di cui all'articolo 15, l'allegato VII è adeguato per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna.
5. Ai fini della presente direttiva, con riferimento alle navi della navigazione interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560 kW sono soggetti agli stessi requisiti applicabili ai motori di propulsione principale.
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(21) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 8
Immissione sul mercato (22).
1. Gli Stati membri non possono negare l'immissione sul mercato dei motori conformi ai requisiti della presente direttiva, indipendentemente dal fatto di essere già montati su macchine o no (23).
2. Gli Stati membri permettono, se del caso, l'immatricolazione o l'immissione sul mercato soltanto dei motori nuovi conformi ai requisiti della presente direttiva, siano essi già montati su macchine o no.
2 bis. Gli Stati membri non rilasciano il certificato comunitario di navigazione interna di cui alla direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, alle navi i cui motori non soddisfano i requisiti della presente direttiva (24).
3. L'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per registrare e controllare, eventualmente in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, i numeri d'identificazione dei motori prodotti in base ai requisiti della presente direttiva.
4. Può essere effettuato un controllo supplementare dei suddetti numeri in combinazione con il controllo della conformità della produzione di cui all'articolo 11.
5. Per il controllo dei numeri d'identificazione, il costruttore o i suoi agenti stabiliti nella Comunità forniscono senza indugio, su richiesta dell'autorità competente, tutte le informazioni necessarie in merito ai suoi acquirenti, nonché i numeri d'identificazione dei motori prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Qualora i motori siano venduti ad un costruttore di macchine, le suddette informazioni supplementari non sono necessarie.
6. Se, a richiesta dell'autorità incaricata dell'omologazione, il costruttore non è in grado di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, in particolare in collegamento con il paragrafo 5 del presente articolo, l'omologazione concessa al relativo tipo o famiglia di motori a norma della presente direttiva, può essere revocata. In tal caso, la procedura d'informazione segue le modalità descritte all'articolo, paragrafo 4.
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(22) Titolo sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(23) Paragrafo sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(24) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 9
Calendario - Motori ad accensione per compressione(25).
1. Rilascio delle omologazioni
A decorrere dal 30 giugno 1998, gli Stati membri non possono negare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori, o non rilasciare il documento di cui all'allegato VII né possono imporre, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato (26).
2. Fase I di omologazione (categorie di motori A/B/C)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione, in merito alle emissioni, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:
successivamente al 30 giugno 1998, per motori di potenza pari a:
- A: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;
- B: 75 kW ≤ P < 130 kW;
- C: 37 kW ≤ P < 75 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.1 dell'allegato I (27).
3. Fase II di omologazione (categorie di motori: D, E, F, G)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o per una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato (28):
- D: successivamente al 31 dicembre 1999, per motori di potenza pari a:
18 kW ≤ P ≤ 37 kW;
- E: successivamente al 31 dicembre 2000, per motori di potenza pari a:
130 kW ≤ P ≤ 560 kW;
- F: successivamente al 31 dicembre 2001, per motori di potenza pari a:
75 kW ≤ P < 130 kW;
- G: successivamente al 31 dicembre 2002, per motori di potenza pari a:
37 kW ≤ P < 75 kW ,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.3 dell'allegato I (29).
3 bis. Fase III A di omologazione motori (categorie di motori: H, I, J, K)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:
- H: successivamente al 30 giugno 2005, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,
- I: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 75 kW ≤ P < 130 kW,
- J: successivamente al 31 dicembre 2006, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 37 kW ≤ P < 75 kW,
- K: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 19 kW ≤ P < 37 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I (30).
3 ter. Fase III A di omologazione motori a velocità costante (categorie di motori H, I, J, K)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:
- motori di categoria H a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 130 kW ≤ P < 560 kW,
- motori di categoria I a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 75 kW ≤ P < 130 kW,
- motori di categoria J a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori di potenza pari a: 37 kW ≤ P < 75 kW,
- motori di categoria K a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 19 kW ≤ P < 37 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I (31).
3 quater. Fase III B di omologazione motori (categorie di motori: L, M, N, P)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:
- L: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,
- M: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 75 kW ≤ P < 130 kW,
- N: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 56 kW ≤ P < 75 kW,
- P: successivamente al 31 dicembre 2011, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 37 kW ≤ P ≤ 56 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I (32).
3 quinquies. Fase IV di omologazione motori (categorie di motori: Q e R)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:
- Q: successivamente al 31 dicembre 2012, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,
- R: successivamente al 30 settembre 2013, per motori - eccetto motori a velocità costante - di potenza pari a: 56 kW ≤ P < 130 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.6 dell'allegato I (33).
3 sexies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in navi della navigazione interna (categoria di motori: V)
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:
- V1:1: successivamente al 31 dicembre 2005 per motori di potenza maggiore o uguale a 37 kW e di cilindrata inferiore a 0,9 litri per cilindro,
- V1:2: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a 1,2 litri per cilindro,
- V1:3: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a 2,5 litri per cilindro e una potenza pari a: 37 kW ≤ P < 75 kW,
- V1:4: successivamente al 31 dicembre 2006 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a 5 litri per cilindro,
- V2: successivamente al 31 dicembre 2007 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 5 litri per cilindro,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I (34).
3 septies. Fase III a di omologazione di motori di propulsione installati in automotrici ferroviarie
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:
- RC A: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di potenza superiore a 130 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I (35).
3 octies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione installati in automotrici ferroviarie
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:
- RC B: successivamente al 31 dicembre 2010 per motori di potenza superiore a 130 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I (36).
3 nonies. Fase III a di omologazione di motori di propulsione installati in locomotive
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII: - RL A: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,
- RH A: successivamente al 31 dicembre 2007, per motori di potenza pari a: 560 kW < P,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto d'acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 e a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive (37).
3 decies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione installati in locomotive
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:
- R B: successivamente al 31 dicembre 2010 per motori di potenza superiore a 130 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto d'acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 e a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive (38).
4. Immissione sul mercato: data di produzione del motore (39)
A decorrere dalle date sotto indicate, con l'eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri permettono l'immatricolazione, se del caso, e l'immissione sul mercato di motori, già montati su macchine o no, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva e soltanto se ciascun motore è omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3 (40).
Fase I
- categoria A successivamente al 31 dicembre 1998
- categoria B successivamente al 31 dicembre 1998
- categoria C successivamente al 31 marzo 1999
Fase II
- categoria D successivamente al 31 dicembre 2000
- categoria E successivamente al 31 dicembre 2001
- categoria F successivamente al 31 dicembre 2002
- categoria G successivamente al 31 dicembre 2003
Per ciascuna categoria, gli Stati membri possono tuttavia posporre di due anni l'applicazione del requisito menzionato per i motori prodotti ad una data precedente alla corrispondente data indicata nel presente comma.
L'autorizzazione rilasciata ai motori della fase I decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase II.
4 bis. Fatti salvi l'articolo 7 bis e l'articolo 9, paragrafi 3 octies e 3 nonies, a decorrere dalle date sotto indicate e ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri permettono l'immissione sul mercato di motori nuovi che siano o no già montati su macchine, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva e soltanto se ciascun motore è omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3;
Fase III A, esclusi i motori funzionanti a velocità costante:
- categoria H: successivamente al 31 dicembre 2005,
- categoria I: successivamente al 31 dicembre 2006,
- categoria J: successivamente al 31 dicembre 2007,
- categoria K: successivamente al 31 dicembre 2006.
Fase III A - Motori di propulsione di navi della navigazione interna:
- categoria V1:1: successivamente al 31 dicembre 2006,
- categoria V1:2: successivamente al 31 dicembre 2006,
- categoria V1:3: successivamente al 31 dicembre 2006,
- categoria V1:4: successivamente al 31 dicembre 2008,
- categorie V2: successivamente al 31 dicembre 2008.
Fase III A - Motori a velocità costante:
- categoria H: successivamente al 31 dicembre 2010,
- categoria I: successivamente al 31 dicembre 2010,
- categoria J: successivamente al 31 dicembre 2011,
- categoria K: successivamente al 31 dicembre 2010.
Fase III A - Motori per automotrici ferroviarie:
- categoria RC A: successivamente al 31 dicembre 2005.
Fase III A - Motori per locomotive:
- categoria RL A: successivamente al 31 dicembre 2006,
- categoria RH A: successivamente al 31 dicembre 2008.
Fase III B, esclusi i motori a velocità costante:
- categoria L: successivamente al 31 dicembre 2010,
- categoria M: successivamente al 31 dicembre 2011,
- categoria N: successivamente al 31 dicembre 2011,
- categoria P: successivamente al 31 dicembre 2012.
Fase III B - Motori per automotrici ferroviarie:
- categoria RC B: successivamente al 31 dicembre 2011.
Fase III B - Motori per locomotive:
- categoria R B: successivamente al 31 dicembre 2011.
Fase IV, esclusi i motori a velocità costante:
- categoria Q: successivamente al 31 dicembre 2013,
- categoria R: successivamente al 30 settembre 2014.
Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti sono prorogati di due anni per i motori fabbricati in data anteriore a quelle rispettivamente sopra indicate.
L'autorizzazione rilasciata per una fase di valori limite di emissione decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase successiva di valori limite (41).
4 ter. Contrassegno in caso di rispetto anticipato dei requisiti delle fasi III A, III B e IV
Per i tipi e famiglie di motori che risultano in regola con i valori limite definiti nella tabella di cui ai punti 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6, dell'allegato I, prima delle date indicate al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri consentono l'uso di speciali marchi e contrassegni per indicare che i motori in questione sono in regola con i valori limite prima delle date ufficiali previste (42).
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(25) Titolo articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(26) Paragrafo modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(27) Paragrafo modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(28) Frase introduttiva sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(29) Paragrafo modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(30) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(31) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(32) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(33) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(34) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(35) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(36) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(37) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(38) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(39) Titolo sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(40) Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(41) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(42) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 9 bis (43)
Calendario - Motori ad accensione comandata.
1. SUDDIVISIONE IN CLASSI
Ai fini della presente direttiva i motori ad accensione comandata vengono suddivisi nelle seguenti classi:
Classe principale S: piccoli motori con potenza netta 19 kW.
La classe principale S si suddivide a sua volta in due categorie:
H: motori per macchine portatili
N: motori per macchine non portatili
Classe/categoria |
Cilindrata (cm3) |
Motori portatili |
|
Classe SH:1 |
< 20 |
Classe SH:2 |
≥ 20 |
|
< 50 |
Classe SH:3 |
≥ 50 |
Motori non portatili |
|
Classe SN:1 |
< 66 |
Classe SN:2 |
≥ 66 |
|
< 100 |
Classe SN:3 |
≥ 100 |
|
< 225 |
Classe SN:4 |
≥ 225 |
2. RILASCIO DELLE OMOLOGAZIONI
A decorrere dall'11 agosto 2004, gli Stati membri non possono negare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ad accensione comandata, o il rilascio del documento di cui all'allegato VII né possono imporre, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi.
3. FASE I DI OMOLOGAZIONE
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore dopo l'11 agosto 2004, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I.
4. FASE II DI OMOLOGAZIONE
Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:
successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed SN:2;
successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4;
successivamente al 1° agosto 2007 per le classi di motori SH:1, SH:2 ed SN:3;
successivamente al 1° agosto 2008 per la classe di motori SH:3,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I.
5. IMMISSIONE SUL MERCATO: DATE DI PRODUZIONE DEL MOTORE
Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive categorie di motori di cui ai paragrafi 3 e 4, ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di motori, già montati o meno su macchine, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva.
6. ETICHETTATURA DI CONFORMITÀ ANTICIPATA RISPETTO ALLA FASE II
Per i tipi di motori o le famiglie di motori che soddisfano i valori limite indicati nella tabella di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I prima delle date stabilite al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano un'etichettatura e una marcatura speciali per indicare che l'attrezzatura in questione soddisfa i valori limite prima delle date stabilite.
7. ESENZIONI
Le seguenti macchine sono esentate dal rispetto delle date di attuazione per i valori limite di emissione della fase II per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore di tali valori limite di emissione. Per questi tre anni continuano ad essere applicabili i valori limite di emissione della fase I:
- motosega portatile: un apparecchio portatile destinato al taglio del legno con sega a catena, da tenersi con due mani ed avente una cilindrata superiore ai 45 cm3, in conformità della norma EN ISO 11681-1,
- apparecchio con impugnatura superiore (ossia trapani portatili e motoseghe a catena per gli alberi): un apparecchio portatile con un manico sull'estremità superiore, destinato a praticare fori o a tagliare legno con una sega a catena (in conformità della norma ISO 11681-2),
- decespugliatore portatile con motore a combustione interna: un apparecchio portatile dotato di una lama rotante in metallo o plastica destinato a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e vegetazione simile. Deve essere progettato in conformità della norma EN ISO 11806 in modo da operare in varie posizioni, come orizzontalmente o dall'alto verso il basso, e deve avere una cilindrata superiore a 40 cm3,
- tagliasiepi portatile: un apparecchio portatile destinato al taglio di siepi e cespugli mediante una o più lame dotate di moto alternativo, in conformità della norma EN 774,
- tagliatrice portatile con motore a combustione interna: un apparecchio portatile destinato a tagliare materiali duri come pietre, asfalto, cemento o acciaio, mediante una lama rotante in metallo con una cilindrata superiore a 50 cm3, in conformità della norma EN 1454, e
- motori non portatili della classe SN:3, ad asse orizzontale: unicamente quei motori della classe SN:3 non portatili con un asse orizzontale che producono un'energia pari o inferiore a 2,5 kW e sono utilizzati essenzialmente per determinati fini industriali, comprendenti motozappe, tagliatrici a cilindri, aeratori per prati e generatori.
8. TERMINE FACOLTATIVO DI ATTUAZIONE
Per ciascuna categoria, gli Stati membri possono tuttavia posticipare di due anni le date di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 per i motori prodotti ad una data precedente alle suddette date.
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(43) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
Articolo 10
Esenzioni e procedure alternative.
1. I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 9 bis, paragrafo 5, non si applicano:
- ai motori ad uso delle forze armate,
- ai motori esentati in base ai paragrafi 1 bis e 2,
- ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il varo e il recupero di scialuppe di salvataggio,
- ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il varo e il recupero di imbarcazioni da spiaggia (44).
1 bis. Fatti salvi gli articoli 7 bis e 9, paragrafi 3 octies e 3 nonies, e ad eccezione dei motori di propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e navi della navigazione interna, i motori di sostituzione devono rispettare i valori limite cui erano soggetti i motori da sostituire al momento della loro prima immissione sul mercato.
La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" deve figurare sul motore tramite un'apposita etichetta o essere allegata al manuale d'uso (45).
2. Su richiesta del costruttore, ciascuno Stato membro può esentare i motori di fine serie ancora in magazzino o le giacenze di macchine mobili non stradali, relativamente ai loro motori, dall'applicazione delle scadenze per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 9, paragrafo 4, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- prima dell'entrata in vigore dei termini stabiliti, il costruttore deve presentare domanda alle autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha omologato il o i rispettivi tipi o famiglie di motori;
- la domanda del costruttore deve contenere l'elenco dei motori nuovi non immessi sul mercato entro i termini stabiliti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3; nel caso di motori disciplinati per la prima volta dalla presente direttiva, il costruttore deve presentare domanda all'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in cui sono immagazzinati i motori in questione;
- la domanda deve specificare i motivi tecnici o economici che la giustificano;
- i motori devono essere conformi ad un tipo o a una famiglia per i quali l'omologazione non risulta più valida, o che non hanno richiesto in passato l'omologazione ma che sono stati prodotti entro i termini stabiliti;
- i motori devono essere stati materialmente immagazzinati nel territorio nella Comunità prima della scadenza dei termini;
- per l'applicazione dell'esenzione, il numero massimo di motori nuovi di uno o più tipi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro non deve superare il 10% dei motori nuovi di tutti i tipi interessati, immessi sul mercato nell'anno precedente all'interno dello Stato membro in questione;
- se lo Stato membro accetta la domanda, entro il termine di un mese deve comunicare alle autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri le informazioni e i motivi che giustificano l'esenzione concessa ai costruttori;
- lo Stato membro che concede l'esenzione a norma del presente articolo deve verificare che il costruttore si conformi a tutti gli obblighi del caso;
- per ciascun motore in questione l'autorità responsabile dell'omologazione rilascia un certificato di conformità ove figura una voce speciale; ove occorra, si può utilizzare un documento codificato contenente tutti i numeri di identificazione dei motori in questione;
- gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle esenzioni concesse, indicandone i motivi.
Questa possibilità è limitata a un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui i motori sono stati sottoposti per la prima volta alle scadenze per l'immissione sul mercato.
3. Le date di cui all'articolo 9 bis, paragrafi 4 e 5, sono posticipate di tre anni per i costruttori di motori in piccole serie (46).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, paragrafi 4 e 5, sono sostituite dalle disposizioni corrispondenti della fase I per le famiglie di motori in piccole serie sino a un massimo di 25.000 unità, a condizione che le varie famiglie di motori in questione abbiano tutte una cilindrata diversa (47).
5. I motori possono essere immessi sul mercato in "regime flessibile" a norma delle disposizioni dell'allegato XIII (48).
6. Il paragrafo 2 non si applica ai motori di propulsione destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna (49).
7. Gli Stati membri permettono l'immissione sul mercato dei motori definiti al punto A, punti i) ed ii), dell'allegato I, in "regime flessibile", a norma delle disposizioni dell'allegato XIII (50).
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(44) Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE e successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(45) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE e successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(46) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(47) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
(48) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(49) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
(50) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/26/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.
Articolo 11
Provvedimenti relativi alla conformità della produzione.
1. Lo Stato membro che rilascia l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato I, eventualmente in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire il controllo efficace della conformità della produzione.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato I, eventualmente in collaborazione con le autorità responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri, che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e che i motori prodotti che recano un numero di omologazione a norma della presente direttiva continuino ad essere conformi alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione del tipo o della famiglia di motori omologati e ai relativi allegati.
Articolo 12
Non conformità al tipo o alla famiglia omologati.
1. Si ha non conformità al tipo o alla famiglia omologata quando si constatano divergenze rispetto alle informazioni contenute nella scheda di omologazione o nel fascicolo di omologazione che non sono state autorizzate, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dallo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione.
2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che i motori accompagnati da un certificato di conformità o che recano un marchio di omologazione non sono conformi al tipo o alla famiglia da esso omologati, adotta i provvedimenti necessari affinché i motori prodotti siano nuovamente conformi al tipo o alla famiglia omologati. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano alle autorità responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.
3. Se uno Stato membro dimostra che i motori che recano un numero di omologazione non sono conformi al tipo o alla famiglia omologati, può chiedere allo Stato membro che ha concesso l'omologazione di verificare se i motori in produzione sono conformi al tipo o alla famiglia omologati.
Tale verifica deve essere effettuata entro sei mesi dalla data della richiesta.
4. Le autorità che rilasciano omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, della revoca di un'omologazione e dei motivi che la giustificano.
5. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la mancata conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
Articolo 13
Requisiti per la protezione dei lavoratori.
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, i requisiti ritenuti necessari per assicurare la protezione dei lavoratori che usano le macchine cui si applica la presente direttiva, purché ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato dei motori in questione.
Articolo 14 (51)
Adeguamento al progresso tecnico.
Ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, punto 1, punti da 2.1 a 2.8 e punto 4, tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
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(51) L'ex articolo 14 è stato sostituito dai presenti articoli 14 e 14 bis, in base all'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
Articolo 14 bis (52)
Procedura per le deroghe.
La Commissione effettua uno studio circa le eventuali difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II per determinati utilizzi di motori, in particolare per le macchine in cui sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3. Qualora lo studio della Commissione stabilisca che per motivi tecnici determinate macchine in particolare i motori portatili, ad uso professionale, operanti in diverse posizioni non possono rispettare i termini indicati, la Commissione, entro il 31 dicembre 2003 presenta una relazione accompagnata da opportune proposte di estensione del periodo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 7, e/o ulteriori deroghe, non superiori a cinque anni, eccetto in circostanze eccezionali per tali macchine, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
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(52) L'ex articolo 14 è stato sostituito dai presenti articoli 14 e 14 bis, in base all'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
Articolo 15 (53)
Comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei veicoli a motore (in seguito denominato: il "comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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(53) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/88/CE.
Articolo 16
Autorità responsabili dell'omologazione e servizi tecnici.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici responsabili ai fini della presente direttiva. I servizi notificati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 14 della direttiva 92/53/CEE.
Articolo 17
Recepimento nel diritto interno.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 giugno 1998.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19
Ulteriore riduzione dei limiti di emissione.
Entro il 2000, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano in merito alla proposta che sarà presentata dalla Commissione entro il 1999 su un'ulteriore riduzione dei limiti di emissione, tenendo conto dell'insieme delle tecniche disponibili in materia di controllo delle emissioni inquinanti l'atmosfera prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché della situazione in materia di qualità dell'aria.
Articolo 20
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(omissis)
Pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 1998, n. L 350. Entrata in vigore il 28 dicembre 1998.
Termine di recepimento: 1° luglio 1999. Direttiva recepita con D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,
visto il progetto comune approvato il 29 giugno 1998 dal comitato di conciliazione,
(1) considerando che la disparità tra le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri sulle specifiche dei combustibili di tipo tradizionale e alternativo utilizzati nei veicoli con motore ad accensione comandata e motori ad accensione per compressione ostacola gli scambi nella Comunità e può quindi incidere direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, nonché sulla competitività internazionale delle industrie europee dell'automobile e della raffinazione; che è pertanto necessario, a norma dell'articolo 3 B del trattato, ravvicinare le legislazioni in questo settore;
(2) considerando che a norma dell'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato, nelle proposte intese all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno in materia, tra l'altro, di sanità e di protezione dell'ambiente la Commissione si basa su un livello di protezione elevato;
(3) considerando che gli inquinanti atmosferici primari, quali gli ossidi di azoto, gli idrocarburi incombusti, il particolato, il monossido di carbonio, il benzene e altri gas di scarico nocivi che contribuiscono alla formazione di inquinanti secondari come l'ozono sono contenuti in quantità rilevanti nei gas di scarico e nelle emissioni per evaporazione dei veicoli a motore creando così, direttamente o indirettamente, un rischio considerevole per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
(4) considerando che, nonostante il crescente rigore dei valori limite relativi alle emissioni dei veicoli previsti dalla direttiva 70/220/CEE del Consiglio e dalla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, ulteriori misure intese a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore e da altre fonti sono necessarie per conseguire una qualità dell'aria soddisfacente;
(5) considerando che l'articolo 4 della direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio comporta un nuovo approccio per le politiche di riduzione delle emissioni che saranno attuate a partire dall'anno 2000 e richiede alla Commissione di esaminare, tra l'altro, in quale misura il miglioramento della qualità della benzina, del combustibile diesel e di altri combustibili possa ridurre l'inquinamento atmosferico;
(6) considerando che, oltre a una prima fase di specifiche per i carburanti, il cui inizio è previsto nell'anno 2000, occorre stabilire una seconda fase che entri in vigore nel 2005 per consentire all'industria di realizzare gli investimenti necessari all'adattamento dei suoi piani di produzione;
(7) considerando che sono già disponibili sul mercato della Comunità europea tanto la benzina quanto il carburante diesel conformi alle specifiche di cui agli allegati I, II, III e IV;
(8) considerando che il programma europeo "Auto/Oil", presentato in una comunicazione della Commissione sulla strategia futura per il controllo delle emissioni atmosferiche provocate dai trasporti stradali, contribuisce a una base scientifica, tecnica e economica per raccomandare l'introduzione, a livello comunitario, di nuove specifiche ecologiche per la benzina e il combustibile diesel;
(9) considerando che l'introduzione di specifiche ecologiche per la benzina e il combustibile diesel costituisce un elemento importante del pacchetto di misure economicamente efficaci a livello europeo, nazionale, regionale e locale che dovrebbero essere attuate, tenendo conto dei costi e dei benefici di ciascuna azione;
(10) considerando che l'attuazione di una combinazione di misure adottate a livello europeo, nazionale, regionale e locale miranti a ridurre le emissioni dei veicoli fa parte della strategia globale della Commissione per ridurre in modo equilibrato ed economicamente efficace le emissioni nell'atmosfera provocate da fonti mobili e fisse; in un modo che sia equilibrato e risponda a criteri di costo/benefici;
(11) considerando che è necessario conseguire entro breve termine una riduzione, in particolare nelle aree urbane, delle emissioni inquinanti dei veicoli, compresi gli inquinanti primari, quali gli idrocarburi incombusti e il monossido di carbonio, nonché gli inquinanti secondari come l'ozono e le emissioni tossiche quali il benzene e il particolato; che, cambiando la composizione dei carburanti, è possibile conseguire nelle aree urbane una riduzione immediata delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
(12) considerando che l'impiego di ossigeno e una consistente riduzione degli aromatici, degli olefinici, del benzene e dello zolfo possono permettere di ottenere carburanti di qualità migliore dal punto di vista della qualità dell'aria;
(13) considerando che il disposto della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, demotiva gli Stati membri e può impedire loro di differenziare le accise per migliorare la qualità del carburante al di sopra delle specifiche comunitarie;
(14) considerando che l'applicazione, da parte degli Stati membri, di accise preferenziate può incoraggiare l'introduzione di tipi di carburante più avanzati in linea con le priorità, le capacità e le esigenze nazionali;
(15) considerando che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sui prodotti energetici; che tale proposta mira, fra l'altro, a consentire agli Stati membri di fare un uso più attivo di incentivi fiscali mediante l'applicazione di accise differenziate, in modo da agevolare l'introduzione di tipi di carburanti più avanzati
(16) considerando che, in generale, fanno difetto le specifiche relative ai combustibili destinate a ridurre le emissioni di scarico e per evaporazione;
(17) considerando che l'inquinamento atmosferico da piombo provocato dalla combustione di benzina contenente piombo costituisce un rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente; che il fatto che entro il 2000 tutti gli autoveicoli a benzina saranno virtualmente in grado di funzionare con benzina senza piombo costituisce un notevole progresso e che è pertanto opportuno limitare rigorosamente lo smercio di benzina contenente piombo;
(18) considerando che la necessità di ridurre le emissioni dei veicoli e la disponibilità delle tecnologie di raffinazione necessarie giustificano la fissazione di specifiche ecologiche dei combustibili per la commercializzazione della benzina senza piombo e del combustibile diesel;
(19) considerando che risulta opportuno prevedere la vendita di due tipi di combustibile diesel e di benzina, di cui uno di migliore qualità; che è opportuno che il combustibile diesel o la benzina di qualità migliore sostituiscano il diesel o il combustibile diesel o la benzina di qualità inferiore entro il 2005; che, tuttavia, occorrerebbe prevedere di rimandare tale sostituzione qualora l'applicazione della data del 2005 in uno Stato membro comportasse per le sue industrie gravi difficoltà a effettuare le necessarie modifiche ai propri stabilimenti di produzione;
(20) considerando che, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo e/o l'ambiente in determinati agglomerati o in determinate aree ecologicamente sensibili che incontrano speciali difficoltà in fatto di qualità dell'aria, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, secondo una procedura stabilita nella presente direttiva, di imporre che i combustibili possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi a specifiche ecologiche più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva; che detta procedura rappresenta una deroga alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
(21) considerando che, al fine di garantire la conformità con le norme di qualità dei combustibili prescritte dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di controllo; che tali sistemi di controllo dovrebbero basarsi su procedure comuni in materia di campionatura e prove e che le informazioni raccolte dagli Stati membri sulla qualità dei combustibili dovrebbero essere comunicate alla Commissione in base a una presentazione comune;
(22) considerando che, sulla base di una valutazione globale, la Commissione deve sottoporre una proposta intesa a integrare le specifiche obbligatorie per la benzina e i combustibili diesel di cui agli allegati III e IV da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005; che la proposta della Commissione può altresì fissare, se del caso, specifiche ecologiche per altri tipi di combustibili, quali il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e i biocarburanti; che esiste un parco di veicoli vincolati (autobus, taxi, veicoli commerciali, ecc.) largamente responsabile dell'inquinamento urbano e che potrebbe beneficiare di specifiche diverse;
(23) considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico, possono essere auspicabili ulteriori sviluppi dei metodi di riferimento per la misurazione delle specifiche stabilite dalla presente direttiva; che, a questo scopo, devono essere adottate disposizioni per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico;
(24) considerando che è di conseguenza necessario abrogare la direttiva 85/210/CEE, del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina, la direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione, della Commissione, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi;
(25) considerando che le misure transitorie per l'Austria di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione del 1994 includono l'articolo 7 della direttiva 85/210/CEE; che l'applicazione di tale misura transitoria dovrebbe essere prorogata, per motivi specifici inerenti alla protezione dell'ambiente, sino al 1° gennaio 2000;
(26) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un modus vivendi relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,
hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Campo di applicazione.
La presente direttiva stabilisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione (diesel).
Articolo 2 (3)
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "benzina": gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59 [*];
2) "combustibile diesel": i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 [*] e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE;
3) "gasoli destinati alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali": ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45 [*], destinato all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE e 2000/25/CE;
4) "regioni ultraperiferiche": la Francia per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, il Portogallo per quanto riguarda le Azzorre e Madera nonché la Spagna per quanto riguarda le Isole Canarie.
Negli Stati membri con condizioni climatiche artiche o inverni rigidi il punto massimo di distillazione del 65% a 250 °C per i combustibili diesel ed i gasoli, può essere sostituito con un punto massimo di distillazione del 10% (vol/vol) a 180 °C.
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[*] La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla TDC modificata dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione.
(3) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Articolo 3
Benzina.
1. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri vietano la commercializzazione sul loro territorio di benzina contenente piombo.
2. a) Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000 sul loro territorio venga commercializzata soltanto la benzina senza piombo conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato I.
b) Fatte salve le disposizioni della lettera a), gli Stati membri permettono, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la commercializzazione di benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato III.
c) Gli Stati membri provvedono inoltre affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sul loro territorio venga commercializzata soltanto la benzina senza piombo conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato III.
d) Fatte salve le disposizioni della lettera c), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, a tempo debito e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, sul loro territorio venga commercializzata benzina senza piombo con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale benzina senza piombo sia disponibile su una base geografica adeguatamente equilibrata e sia conforme, per tutti gli altri aspetti, alle specifiche di cui all'allegato III.
Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere, per le regioni ultraperiferiche, disposizioni specifiche per l'introduzione di benzina con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri che si avvalgono di tale disposizione ne informano la Commissione. La Commissione elabora orientamenti per raccomandare cosa costituisca, ai fini della presente lettera, una disponibilità su una base geografica adeguatamente equilibrata (4).
e) Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2009 sul loro territorio venga commercializzata soltanto benzina senza piombo conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato III, salvo per quanto riguarda il tenore di zolfo che deve essere di 10 mg/kg al massimo (5).
3. In deroga al paragrafo 1, ad uno Stato membro può essere consentito, dietro richiesta da presentare alla Commissione entro il 31 agosto 1999, continuare a permettere la commercializzazione di benzina contenente piombo, e comunque non oltre il 1° gennaio 2005, qualora possa provare che l'introduzione di un divieto provocherebbe gravi difficoltà socioeconomiche oppure non comporterebbe complessivamente benefici sotto il profilo ambientale o sanitario a causa, fra l'altro, della situazione climatica in tale Stato membro.
Il tenore di piombo della benzina contenente piombo non può essere superiore a 0,15 g/l e il tenore di benzene deve essere conforme alle specifiche contenute nell'allegato I. Gli altri valori delle specifiche possono restare invariati rispetto alla situazione attuale.
4. Fatte salve le disposizione del paragrafo 2, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro richiesta da presentare alla Commissione entro il 31 agosto 1999, a continuare a permettere, al più tardi fino al 1° gennaio 2003, la commercializzazione nel suo territorio di benzina senza piombo non conforme alle specifiche per il tenore di zolfo di cui all'allegato I, qualora possa dimostrare gravi difficoltà delle proprie industrie a effettuare le modifiche necessarie ai propri stabilimenti di produzione nell'arco di tempo compreso tra la data di adozione della presente direttiva e il 1° gennaio 2000.
5. Fatte salve le disposizione del paragrafo 2, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro richiesta da presentare alla Commissione entro il 31 agosto 2003, a continuare a permettere, fino al più tardi il 1° gennaio 2007, la commercializzazione nel suo territorio di benzina senza piombo con un tenore di zolfo non conforme all'allegato III ma conforme all'allegato I, qualora possa dimostrare gravi difficoltà delle proprie industrie a effettuare le modifiche necessarie ai propri stabilimenti di produzione nell'arco di tempo compreso tra la data di adozione della presente direttiva e il 1° gennaio 2005.
6. La Commissione può autorizzare le deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 conformemente al trattato.
La Commissione notifica la sua decisione agli Stati membri e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare a permettere la commercializzazione, fino ad un massimo dello 0,5% delle vendite totali, di piccole quantità di benzina contenente piombo conforme alle specifiche di cui al paragrafo 3, secondo comma destinata ad essere utilizzata da vecchi veicoli tipici e ad essere distribuita attraverso gruppi di interessi particolari.
(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(5) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Articolo 4
Combustibile diesel.
1. a) Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, sul loro territorio venga commercializzato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato II.
b) Fatte salve le disposizioni della lettera a), gli Stati membri permettono, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la commercializzazione di combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato IV.
c) Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, sul loro territorio venga commercializzato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato IV.
d) Fatte salve le disposizioni della lettera c), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, a tempo debito e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, sul loro territorio venga commercializzato combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale combustibile diesel sia disponibile su una base geografica adeguatamente equilibrata e sia conforme, per tutti gli altri aspetti, alle specifiche di cui all'allegato IV.
Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere, per le regioni ultraperiferiche, disposizioni specifiche per l'introduzione di combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri che si avvalgono di tale disposizione ne informano la Commissione (6).
e) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2009 sul loro territorio venga commercializzato soltanto combustibile diesel conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato IV, salvo per quanto riguarda il tenore di zolfo che deve essere di 10 mg/kg al massimo (7).
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, a uno Stato membro può essere consentito, dietro richiesta da presentare alla Commissione entro il 31 agosto 1999, di continuare a permettere fino al più tardi al 1° gennaio 2003, la commercializzazione sul proprio territorio di combustibile diesel con un tenore di zolfo non conforme alle disposizioni dell'allegato II, ma non superiore all'attuale tenore, qualora possa dimostrare gravi difficoltà delle proprie industrie a effettuare le modifiche necessarie ai propri stabilimenti di produzione nell'arco di tempo compreso tra la data di adozione della presente direttiva e il 1° gennaio 2000.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, a uno Stato membro può essere consentito, dietro richiesta da presentare alla Commissione entro il 31 agosto 2003, di continuare a permettere fino al più tardi al 1° gennaio 2007, la commercializzazione sul proprio territorio di combustibile diesel con un tenore di zolfo non conforme alle disposizioni dell'allegato IV, ma conforme alle disposizioni dell'allegato II, qualora possa dimostrare gravi difficoltà delle proprie industrie a effettuare le modifiche necessarie ai propri stabilimenti di produzione nell'arco di tempo compreso tra la data di adozione della presente direttiva e il 1° gennaio 2005.
4. La Commissione può autorizzare la deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 conformemente al trattato.
Essa notifica agli Stati membri la sua decisione e ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali, commercializzati sul loro territorio abbiano un tenore di zolfo inferiore a 2.000 mg/kg. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2008 il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli destinati alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali sarà di 1.000 mg/kg. Gli Stati membri possono tuttavia imporre un limite inferiore o lo stesso tenore massimo di zolfo dei combustibili diesel stabilito dalla presente direttiva (8).
(6) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(7) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(8) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Articolo 5
Libera circolazione.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 6
Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe.
1. In deroga agli articoli 3, 4 e 5 e a norma dell'articolo 95, paragrafo 10, del trattato, uno Stato membro può adottare misure affinché in determinate zone, situate nel suo territorio, i carburanti possano essere commercializzati soltanto se conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste nella presente direttiva per tutto il parco veicoli o parte di esso, al fine di tutelare, in detto Stato membro, la salute della popolazione in determinati agglomerati o l'ambiente in determinate zone critiche sotto il profilo ecologico o ambientale, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente (9).
2. Lo Stato membro che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 deve presentare previamente alla Commissione la sua domanda, compresa la relativa motivazione. Quest'ultima comprende le prove che la deroga rispetta il principio di proporzionalità e non ostacolerà la libera circolazione delle persone e delle merci.
3. Gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione i dati ambientali pertinenti per l'agglomerato o la zona interessata, nonché i probabili effetti sull'ambiente dei provvedimenti proposti (10).
4. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono presentare osservazioni sulla domanda e sulla relativa motivazione entro due mesi dalla trasmissione delle informazioni da parte della Commissione.
6. La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro tre mesi dalla presentazione delle osservazioni da parte degli Stati membri. Essa tiene conto delle osservazioni degli Stati membri e notifica loro la sua decisione informandone contemporaneamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
[7. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dalla notificazione della medesima o, in mancanza di decisione, entro un mese dalla scadenza del termine di cui ai paragrafo 6.] (11).
[8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi dalla data in cui è stato adito.] (12).
(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(10) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(11) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(12) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Articolo 7
Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi.
Qualora, in seguito ad avvenimenti eccezionali, un repentino cambiamento nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per le raffinerie di uno Stato membro il rispetto delle specifiche tecniche relative ai combustibili di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. Questa, previa comunicazione agli altri Stati membri, può autorizzare l'applicazione nello Stato membro di cui trattasi di valori limite più elevati per uno o più componenti dei combustibili e per un periodo non superiore a sei mesi.
La Commissione notifica agli Stati membri la propria decisione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dalla notificazione della medesima.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui è stato adito.
Articolo 8 (13)
Controllo della conformità e presentazione di relazioni.
1. Gli Stati membri controllano la conformità alle prescrizioni relative alla benzina e ai combustibili diesel di cui agli articoli 3 e 4 sulla base dei metodi analitici di cui rispettivamente alle norme europee EN 228:1999 e EN 590:1999.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità dei carburanti conforme ai requisiti della pertinente norma europea. L'uso di un diverso sistema di controllo della qualità dei combustibili può essere autorizzato a condizione che tale sistema assicuri risultati di affidabilità equivalente.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. Gli Stati membri presentano la prima relazione entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Gli Stati membri comunicano inoltre il volume totale di benzina e di combustibile diesel commercializzati nel loro territorio, nonché i volumi commercializzati di benzina e combustibile diesel senza piombo con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Gli Stati membri riferiscono infine annualmente in merito alla disponibilità, su base geografica adeguatamente equilibrata, della benzina e del combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg commercializzati nel loro territorio.
4. La Commissione assicura che le informazioni presentate a norma del paragrafo 3 siano rese rapidamente disponibili con mezzi adeguati. Annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2003, la Commissione pubblica una relazione sulla qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e sulla copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri.
(13) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Vedi, per il formato comune per la presentazione dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili, conformemente all'ex articolo 8, la decisione 2002/159/CE.
Articolo 9 (14)
Procedura di revisione.
1. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione procede alla revisione delle specifiche relative ai carburanti contenute negli allegati III e IV, ad eccezione del parametro concernente il tenore di zolfo, e propone, se del caso, le opportune modifiche in relazione alle prescrizioni attuali e future della legislazione comunitaria in materia di emissioni dei veicoli e di qualità dell'aria e ai corrispondenti obiettivi. La Commissione esamina in particolare:
a) se sia necessario modificare il termine ultimo per il passaggio completo al combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg per garantire che non si verifichi un aumento complessivo delle emissioni di gas ad effetto serra. Tale valutazione tiene conto degli sviluppi delle tecnologie di raffinazione, del previsto aumento dei risparmi energetici dei veicoli e del tasso di introduzione delle nuove tecnologie di efficienza energetica nel parco veicoli;
b) le conseguenze della nuova legislazione comunitaria che definisce le norme di qualità dell'aria per sostanze quali gli idrocarburi aromatici policiclici;
c) i risultati della revisione prevista dall'articolo 10 della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
d) i risultati della revisione dei vari impegni dei costruttori automobilistici giapponesi (15), coreani (16) ed europei (17) ai fini della riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di biossido di carbonio dei nuovi veicoli per passeggeri alla luce delle modifiche delle qualità dei carburanti introdotte dalla presente direttiva e dei progressi compiuti verso l'obiettivo comunitario di 120 g/km per le emissioni medie di CO2 per veicolo;
e) i risultati della revisione prevista dall'articolo 7 della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, e della conferma della norma obbligatoria riguardante le emissioni di NOx dei motori pesanti;
f) l'effettivo funzionamento delle nuove tecnologie di riduzione dell'inquinamento e l'impatto degli additivi metallici, nonché altri elementi pertinenti sulle loro prestazioni e gli sviluppi che incidono sui mercati internazionali dei carburanti;
g) la necessità di incoraggiare l'introduzione di combustibili alternativi, compresi i biocombustibili, nonché la necessità di modificare altri parametri delle specifiche relative ai carburanti, sia per i carburanti convenzionali che per quelli alternativi, per esempio per quanto concerne le necessarie modifiche da apportare ai limiti massimi di volatilità delle benzine di cui alla presente direttiva ai fini di una loro applicazione alle miscele di bioetanolo e benzina e le successive necessarie modifiche alla norma europea EN 228:1999.
2. Quando considera la sua proposta per la fase successiva per le norme in materia di emissione relative ai motori ad accensione per compressione nelle applicazioni non stradali, la Commissione determina parallelamente la qualità del combustibile richiesta. In questo modo essa tiene conto dell'importanza delle emissioni prodotte da questo settore, dei benefici per l'ambiente e la salute in generale, delle conseguenze negli Stati membri per quanto riguarda la distribuzione del combustibile, nonché dei costi e dei benefici di un tenore di zolfo più restrittivo rispetto a quello attualmente richiesto per il combustibile utilizzato nei motori ad accensione per compressione nelle applicazioni non stradali, e allinea quindi gli appropriati requisiti di qualità del carburante per le applicazioni non stradali con il settore stradale entro un dato termine, attualmente previsto per il 1° gennaio 2009, che essa conferma o modifica in occasione del riesame nel 2005.
3. Oltre al disposto del paragrafo 1 la Commissione può, fra l'altro, avanzare proposte
- che tengano conto della particolare situazione del parco dei veicoli vincolati e dell'esigenza di proporre livelli di specifiche riguardanti i particolari carburanti da essi utilizzati,
- che stabiliscano livelli di specifiche applicabili al gas di petrolio liquefatto, al gas naturale e ai biocombustibili.
(14) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
(15) Trattasi della raccomandazione 2000/304/CE.
(16) Trattasi della raccomandazione 2000/303/CE.
(17) Trattasi della raccomandazione 1999/125/CE.
Articolo 9 bis (18)
Sanzioni.
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(18) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Articolo 10
Adeguamento al progresso tecnico.
1. I metodi di misurazione da applicare in relazione ai parametri specificati negli allegati I e III sono i metodi analitici descritti nella norma europea EN 228:1999. I metodi di misurazione da applicare in relazione ai parametri specificati negli allegati II e IV sono i metodi analitici descritti nella norma europea EN 590:1999. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione delle norme europee EN 228:1999 o EN 590:1999, a seconda dei casi, qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono. Le ulteriori modifiche eventualmente necessarie per adeguare i metodi analitici autorizzati al progresso tecnico possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 (19).
Tale adeguamento non deve comportare modifiche dirette o indirette dei valori limite stabiliti nella presente direttiva o modifiche delle date di decorrenza della loro applicazione.
(19) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE.
Articolo 11 (20)
Procedura del Comitato.
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
(20) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/17/CE e successivamente così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.
Articolo 12
Abrogazione e modificazione delle direttive concernenti la qualità della benzina e del combustibile diesel.
1. Le direttive 85/210/CEE, 85/536/CEE e 87/441/CEE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2000.
2. Nella direttiva 93/12/CEE, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 2, paragrafo 1 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 2000.
Articolo 13
Recepimento nel diritto nazionale.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
Austria.
Fino al 1° gennaio 2000 non è applicabile all'Austria l'articolo 7 della direttiva 85/210/CEE per quanto riguarda il tenore di benzene della benzina di cui all'articolo 4 della stessa.
Articolo 15
Entrata in vigore della direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 16
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. Gil-Robles
Per il Consiglio
Il Presidente
C. Einem
Inserire file allegati dir 1998-70.pdf
Pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 2000, n. L 173. Entrata in vigore il 12 luglio 2000.
Termine di recepimento: 29 settembre 2000. Direttiva recepita con D.M. 2 maggio 2001.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
visto la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato (5),
considerando quanto segue:
(1) Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, sono state armonizzate le prescrizioni tecniche in questo settore mediante l'adozione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e le 22 direttive particolari adottate tra il 1974 e 1989.
(2) Per salvaguardare l'ambiente, si devono integrare le misure già adottate con la direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (opacità dei gas di scarico), con altre misure relative in particolare alle emissioni fisico-chimiche. Con riferimento alle disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, sono fissati valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante da applicare in fasi successive, nonché la procedura di prova dei motori a combustione interna destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Il rispetto delle disposizioni della direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea e destinati alla propulsione dei veicoli, può essere accettato allo stesso titolo del rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
(3) Per agevolare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, e necessario stabilire l'equivalenza tra le disposizioni della presente direttiva per la prima fase e le disposizioni del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) concernente l'omologazione dei motori ad accensione per compressione destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali, per quanto riguarda le emissioni inquinanti.
(4) Affinché l'ambiente europeo tragga il massimo beneficio da queste disposizioni e, allo stesso tempo, per garantire il mercato unico, è necessario adottare progressivamente norme vincolanti molto severe. Qualsiasi ulteriore riduzione dei valori limite e qualsiasi modifica della procedura di prova possono essere decise soltanto sulla base di studi e di ricerche, da svolgere, sulle possibilità tecnologiche esistenti o prevedibili e sul loro rapporto costi/benefici, per consentire una produzione su scala industriale dei trattori agricoli o forestali in grado di rispettare detti limiti.
(5) Il progresso della tecnica richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite negli allegati della presente direttiva. La Commissione è incaricata di allineare i valori e le date limite della presente direttiva alle future modifiche della direttiva 97/68/CE; in tutti i casi in cui il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono alla Commissione competenze per l'attuazione di norme nel settore dei trattori agricoli o forestali, è opportuno prevedere una procedura di consultazione preventiva a cui partecipino la Commissione e gli Stati membri riuniti in comitato.
(6) Le disposizioni della presente direttiva integrano quelle della direttiva 77/537/CEE, come previsto al punto 2.8.1 dell'allegato II della direttiva 74/150/CEE; quest'ultima direttiva deve quindi essere modificata allo scopo di aggiungere un nuovo punto 2.8.2 all'allegato II che indichi il tema trattato dalla presente direttiva accompagnato dal riferimento "DP" (direttiva particolare).
(7) L'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei trattori agricoli o forestali ed il buon funzionamento del mercato interno per tali veicoli non può essere realizzato in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e può, di conseguenza, essere meglio realizzato mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto da tali veicoli. Le misure contenute nella presente direttiva non vanno oltre quanto necessario per realizzare gli obiettivi del trattato,
hanno adottato la presenta direttiva:
(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 2 ottobre 1998, n. C 303.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 12 aprile 1999, n. C 101.
(5) Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 (G.U.C.E. 1 ottobre 1999, n. C 279), posizione comune del Consiglio del 22 novembre 1999 (G.U.C.E. 20 gennaio 2000, n. C 17) e decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2000.
Articolo 1
Definizioni.
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
- "trattore agricolo o forestale" (in prosieguo "trattore"): qualsiasi veicolo rispondente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 74/150/CEE;
- "motore": qualsiasi motore a combustione interna destinato alla propulsione dei trattori, quale definito all'allegato I;
- "omologazione di un tipo di una famiglia di motori in quanto entità tecnica per quanto riguarda le emissioni inquinanti": l'atto attraverso il quale uno Stato membro certifica che un tipo o una famiglia di motori destinati alla propulsione dei trattori soddisfa le prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- "omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda le emissioni inquinanti": l'atto attraverso il quale uno Stato membro certifica che un tipo di trattore, munito di un certo motore, corrisponde alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- "famiglia di motori": due o più tipi di motori di progettazione analoga e che, pertanto, possono presentare caratteristiche comparabili dal punto di vista delle emissioni inquinanti.
Articolo 2
Procedura di omologazione.
La procedura di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori per quanto riguarda le emissioni inquinanti e la procedura di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda le emissioni inquinanti, nonché le condizioni per la libera immissione sul mercato di detti motori e trattori, sono disciplinate dalle disposizioni della direttiva 74/150/CEE.
Articolo 3
Obblighi.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, ogni tipo o famiglia di motori deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato I.
2. Ogni tipo di trattore deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato II. A questo proposito sono riconosciute le omologazioni di tipi o famiglie di motori rilasciate a norma dell'allegato I o delle disposizioni di cui all'allegato III.
Articolo 4
Calendario.
1. Gli Stati membri non possono, successivamente al 30 settembre 2000:
- rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo o di una famiglia di motori, ovvero
- vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un nuovo motore, ovvero
- rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei tipi di trattore, ovvero
- vietare l'uso, la vendita, la prima messa in circolazione dei tipi di trattore,
per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico se le emissioni inquinanti di tali motori o del motore istallati su detti trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo o una famiglia di motori o di trattore se le emissioni inquinanti del motore non corrispondono alle prescrizioni della presente direttiva:
a) nella fase I
- dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie B e C (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/68/CE),
b) nella fase II
- dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie D e E (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2001 per i motori della categoria E (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria G (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 97/68/CE.)
3. Gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei motori e dei trattori se le emissioni inquinanti dei motori non corrispondono alle prescrizioni della presente direttiva
- dopo il 30 giugno 2001 per i motori delle categorie A, B e C,
- dopo il 31 dicembre 2001 per i motori delle categorie D ed E,
- dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria F,
- dopo il 31 dicembre 2003 per i motori della categoria G.
Tuttavia, per i trattori muniti di motori delle categorie E o F, le suddette scadenze sono rinviate di 6 mesi.
4. Le prescrizioni del paragrafo 3 non si applicano ai motori destinati ad essere montati su tipi di trattore da esportare in paesi terzi e alla sostituzione del motore dei trattori in circolazione.
5. Gli Stati membri possono differire le date di cui al paragrafo 3 di due anni per i motori prodotti prima della data in questione. Essi possono concedere altre deroghe alle condizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 97/68/CE.
Articolo 5
Riconoscimento dell'equivalenza e conformità.
Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione CE di un tipo o di una famiglia di motori riconoscono conformi alla presente direttiva le omologazioni rilasciate in conformità delle disposizioni dell'allegato III e i marchi di omologazione corrispondenti.
Articolo 6
Ulteriore riduzione dei valori limite di emissione.
Non appena il Parlamento e il Consiglio adottano le disposizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 97/68/CE, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE, allinea senza indugio i valori limite e le scadenze della presente direttiva a quelli adottati a seguito delle decisioni prese ai sensi del suddetto articolo 19.
Articolo 7
Adeguamento tecnico.
Tutte le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.
Articolo 8
Modifica della direttiva 74/150/CEE.
Nell'allegato II della direttiva 74/150/CEE viene inserito il seguente punto:
(6).
(6) Testo riportato in modifica alla direttiva 74/150/CEE.
Articolo 9
Attuazione nel diritto interno.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 settembre 2000. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 10
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 11
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Gama
Elenco degli allegati
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Allegato I |
Prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo o di una famiglia di motori per trattori, in quanto entità tecnica, per quanto riguarda le emissioni inquinanti |
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Appendice 1: |
Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di motore capostipite da utilizzare su un trattore in quanto entità tecnica, in relazione alle emissioni inquinanti |
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Appendice 2: |
Scheda di omologazione CE per un'entità tecnica |
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Appendice 3: |
Marcatura dei motori |
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Appendice 4: |
Numerazione |
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Appendice 5: |
Marchio di omologazione CE |
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Allegato II |
Prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo di trattore munito di motore ad accensione per compressione per quanto riguarda le emissioni inquinanti |
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Appendice 1: |
Scheda informativa |
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Appendice 2: |
Scheda di omologazione CE |
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Allegato III |
Riconoscimento di omologazioni alternative |
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Inserire allegati dir 2000-25.PDF
Allegato III
Riconoscimento di omologazioni alternative
1. Per la fase I le seguenti schede di omologazione sono riconosciute equivalenti per i motori delle categorie B e C quali definite nella direttiva 97/68/CE.
1.1. Le schede di omologazione in conformità della direttiva 97/68/CE.
1.2. Le schede di omologazione in conformità della direttiva 88/77/CEE, che soddisfano le prescrizioni della fase A o B in relazione all'articolo 2 e allegato I, punto 6.2.1, della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 91/542/CEE, o del regolamento n. 49.02 dell'UNECE, serie di modifiche, rettifica I/2.
1.3. Le schede di omologazione in conformità del regolamento n. 96 dell'UNECE.
2. Per la fase II sono riconosciute equivalenti le seguenti schede:
le schede di omologazione in conformità della direttiva 97/68/CE, fase II per i motori delle categorie D, E, F e G.
Pubblicata nella G.U.C.E. 14 novembre 2000, n. L 287. Entrata in vigore il 4 dicembre 2000.
Termine di recepimento: 1 gennaio 2001.
Testo rilevante ai fini del SEE.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 98/70/CE stabilisce le specifiche ecologiche della benzina senza piombo e del combustibile diesel. Negli allegati da I a IV della direttiva sono stabiliti i metodi di prova, con le relative date di pubblicazione, che devono essere utilizzati per determinare la qualità della benzina e del combustibile diesel in relazione alle specifiche ecologiche.
(2) Anche la norma europea 228 e la norma europea 590 stabiliscono specifiche qualitative per garantire il corretto funzionamento, rispettivamente, della benzina e del combustibile diesel. Recentemente queste norme sono state aggiornate e adattate dal comitato europeo di normazione, il 29 ottobre 1999, e i metodi di prova relativi ad alcuni parametri qualitativi, anch'essi inclusi come specifiche ecologiche negli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE, sono stati aggiornati o modificati per tener conto del progresso tecnico. I metodi di prova di cui agli allegati I-IV devono essere coerenti con quelli delle norme EN 228 e EN 590 per facilitare l'applicazione della direttiva e garantire l'aggiornamento in base al progresso tecnico.
(3) Le misure stabilite nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 10 con il compito, tra l'altro, di assistere la Commissione nell'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Gli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE sono sostituiti dagli allegati I-IV della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.
Per la Commissione
Margot Wallström
membro della Commissione
Allegato I (4)
(4) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
Allegato II (5)
(5) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
Allegato III (6)
(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
Allegato IV (7)
(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
Pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2003, n. L 76. Entrata in vigore il 22 marzo 2003.
Termine di recepimento: vedi articolo 2 della presente direttiva.
Testo rilevante ai fini del SEE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 gennaio 2003,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 98/70/CE stabilisce le specifiche ambientali dei carburanti disponibili sul mercato.
(2) L'articolo 95 del trattato prevede che le proposte della Commissione che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e che riguardano, tra l'altro, la salute e la protezione dell'ambiente si basino su un livello di protezione elevato e che il Parlamento europeo e il Consiglio cerchino di conseguire tale obiettivo.
(3) È prevista una revisione della direttiva 98/70/CE per soddisfare i requisiti delle norme comunitarie in materia di qualità dell'aria e i corrispondenti obiettivi, nonché per incorporarvi nuove specifiche complementari alle specifiche obbligatorie già stabilite dagli allegati III e IV della direttiva stessa.
(4) La riduzione del tenore di zolfo della benzina e del combustibile diesel è considerato un elemento utile per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
(5) Gli effetti negativi dello zolfo contenuto nella benzina e nel combustibile diesel sull'efficacia delle tecnologie di post-trattamento catalitico dei gas di scarico sono ampiamente documentati per i veicoli stradali e sempre più per quanto riguarda le macchine mobili non stradali.
(6) Per conformarsi ai limiti di emissione imposti dalla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, e dalla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, i veicoli stradali si affidano sempre più spesso ai dispositivi catalitici di post-trattamento. Di conseguenza, una riduzione del tenore di zolfo della benzina e del combustibile diesel avrà probabilmente una maggiore incidenza sulle emissioni di scarico rispetto alla modifica di altri parametri dei carburanti.
(7) L'introduzione di carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg migliorerà il rendimento energetico ottenibile grazie alle nuove tecnologie emergenti del settore automobilistico e dovrebbe essere esaminata per quanto riguarda le macchine mobili non stradali e il loro utilizzo sui veicoli in circolazione dovrebbe consentire una sostanziale diminuzione delle emissioni di inquinanti atmosferici tradizionali. Tali vantaggi compenseranno l'aumento delle emissioni di CO2 dovuto alla produzione di benzina e combustibile diesel a tenore inferiore di zolfo.
(8) È opportuno pertanto predisporre misure che garantiscano l'introduzione e la disponibilità di carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Al riguardo gli incentivi fiscali si sono rivelati efficaci strumenti per promuovere la pronta introduzione di carburanti di più alta qualità in funzione delle esigenze e delle priorità nazionali e per abbreviare il periodo transitorio durante il quale sono distribuite sul mercato due diverse qualità di carburanti. Il ricorso a misure fiscali all'opportuno livello nazionale o comunitario dovrebbe essere promosso e incoraggiato.
(9) La diffusa disponibilità di carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg creerà i presupposti perché i costruttori automobilistici compiano ulteriori progressi significativi in termini di miglioramento del rendimento energetico dei nuovi veicoli. Il contributo potenziale apportato dai carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg al fine di conseguire l'obiettivo comunitario di 120 g/km per le emissioni medie di CO2 del nuovo parco veicoli verrà valutato in occasione della revisione, nel 2003, degli impegni ambientali assunti dall'industria automobilistica.
(10) È necessario garantire che a partire dal 1° gennaio 2005 siano disponibili, su una base geografica adeguatamente equilibrata, quantità sufficienti di benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, in modo da consentire la libera circolazione dei nuovi veicoli funzionanti con questo tipo di carburanti, provvedendo affinché le riduzioni nelle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli siano superiori alle emissioni supplementari dovute alla produzione di tali carburanti.
(11) È opportuno che il passaggio completo a benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg sia previsto a partire dal 1° gennaio 2009 affinché i produttori di carburanti abbiano tempo a sufficienza per realizzare gli investimenti necessari per adattare i loro piani di produzione. Inoltre, il passaggio completo, dal 1° gennaio 2009, a benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg produrrà una riduzione delle emissioni inquinanti tradizionali causate dal parco dei veicoli in circolazione ed un conseguente miglioramento della qualità dell'aria, garantendo nel contempo che non si verifichi un aumento complessivo delle emissioni di gas ad effetto serra. In questo contesto sarà necessario confermare la data in questione per quanto concerne il combustibile diesel entro il 31 dicembre 2005.
(12) Allo scopo di proteggere la salute dell'uomo e/o l'ambiente in determinati agglomerati o in determinate zone critiche sotto il profilo ecologico o ambientale oggetto di particolari problemi in fatto di inquinamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, secondo una procedura stabilita nella presente direttiva, di imporre che i combustibili possono essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi a specifiche ecologiche più rigorose, per quanto riguarda gli inquinanti potenzialmente pericolosi, di quelle previste dalla presente direttiva. Detta procedura rappresenta una deroga alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
(13) Le emissioni dei motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali devono conformarsi alle limitazioni stabilite dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e dalla direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Il rispetto dei limiti di tali emissioni dipenderà sempre di più dalla qualità dei gasoli utilizzati per questi motori ed occorre pertanto inserire una definizione di tali carburanti nella direttiva 98/70/CE.
(14) È opportuno istituire un sistema uniforme di controllo della qualità dei carburanti o sistemi nazionali che garantiscano risultati di affidabilità equivalente nonché sistemi di informazione al fine di valutare la loro conformità alle specifiche ecologiche obbligatorie in materia di carburanti.
(15) Occorre definire una procedura di aggiornamento dei metodi di misurazione utilizzati per garantire la conformità dei carburanti alle specifiche obbligatorie in materia di qualità dei carburanti.
(16) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 98/70/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(17) È opportuno prevedere una revisione delle disposizioni della direttiva 98/70/CE per tener conto della nuova legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria e dei corrispondenti obiettivi ambientali, quali la necessità di promuovere combustibili alternativi, compresi i biocombustibili, dello sviluppo di nuove tecnologie di riduzione dell'inquinamento e dell'impatto degli additivi metallici nonché di altri elementi pertinenti inerenti alle loro prestazioni, e per confermare o modificare la data della totale introduzione dei combustibili diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg al fine di garantire che non si produca un aumento globale delle emissioni di gas a effetto serra.
(18) È opportuno procedere ad una revisione completa dei combustibili alternativi, compresi i biocombustibili, che comporti l'esame della necessità di una legislazione specifica.
(19) Gli Stati membri dovrebbero definire e garantire l'applicazione di un regime di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della direttiva 98/70/CE.
(20) È opportuno pertanto modificare la direttiva 98/70/CE,
hanno adottato la presente direttiva:
(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2001, n. C 213 E.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.
(6) Parere 29 novembre 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. C 153 E), posizione comune 15 aprile 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 18 giugno 2002, n. C 145 E) e decisione 26 settembre 2002 del Parlamento europeo. Decisione 30 gennaio 2003 del Parlamento europeo e decisione 6 febbraio 2003 del Consiglio.
Articolo 1
La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:
1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: (7).
2) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: (8).
3) all'articolo 4:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti: (9).
b) è aggiunto il seguente paragrafo: (10).
4) all'articolo 6:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: (11).
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: (12).
c) i paragrafi 7 e 8 sono abrogati;
5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: (13).
6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: (14).
7) è inserito l'articolo seguente: (15).
8) il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: (16).
9) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: (17).
10) gli allegati da I a IV sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.
(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(13) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(14) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(15) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(16) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
(17) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
A.-A. Tsochatzopoulos
Allegato (18)
(18) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/70/CE.
[1] Si ricorda, in proposito, che la Commissione europea ha inviato all’Italia, il 15 luglio 2003, una lettera di messa in mora per mancata attuazione della direttiva 2003/17/CE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 30 giugno 2003.
[2] Procedura di infrazione 2003/781.
[3] Le informazioni sono ricavate dal sito del Dipartimento federale svizzero dell’ambiente e dei trasporti: http://www.uvek.admin.ch/imperia/md/content/gs_uvek2/d/umwelt/020920usg/23.pdf.
[4] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
[5] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.
[6] Tale direttiva è stata abrogata dall'articolo 19 della direttiva 2002/24/CE, che l’ha sostituita.
[7] Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.
[8] Negli allegati al DPCM n. 434/2000 non figurano il tenore di ossigeno ed i composti ossigenati, poiché tali parametri erano già stabiliti dall’allegato al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280, modificato da ultimo dall’allegato al DPCM 30 gennaio 2002, n. 29. I valori riportati in quest’ultimo allegato, tuttavia, sono identici a quelli previsti negli allegati allo schema di decreto in esame.
[9] “Euro 4", è la normativa costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella medesima direttiva 98/69/CE, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dal 1° gennaio 2006. Con direttiva 98/68/CE è stato sancito, infatti, che quando dal 1° gennaio 2005 le case produttrici di automobili chiederanno l'omologazione per le loro nuove vetture, queste ultime dovranno rispettare i nuovi limiti “Euro 4”, anche se fino al 1° gennaio 2006 i produttori possono comunque continuare a vendere quelle “Euro 3”.
Le norme “Euro 4” sono analoghe alle “Euro 3”, ma impongono limiti di emissione più severi, per cui si prevedono importanti aggiornamenti per motori e catalizzatori. Si ricorda, infine, che la normativa “Euro 3” obbliga i produttori a garantire il funzionamento della marmitta catalitica per oltre 80mila chilometri, minori evaporazioni dall’impianto alimentazione del carburante e l'installazione del sistema OBD (sistema di autodiagnosi che controlla costantemente il funzionamento della marmitta catalitica e, quindi, il tasso d'inquinamento dell'autoveicolo attraverso il calcolo medio delle emissioni nell'arco d'utilizzo dell'auto. Tale centralina è in grado di segnalare in tempo reale l'eventuale disfunzione della marmitta catalitica, e di registrare il numero di chilometri percorsi inquinando più del consentito. Da cruscotto si potrà verificare il buon funzionamento dell'impianto attraverso un'apposita spia luminosa).
[10] E’ il caso, ad esempio, della ERG (si veda in proposito il comunicato stampa all’indirizzo http://www.erg.it/ergctx/allegati/system/galleries/download/comunicatiStampa/CS_04042003_IT.pdf) che commercializza benzina a basso tenore di zolfo sugli oltre 250 punti vendita siciliani della rete ERG dall’aprile del 2003.