XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale - A.C. n. 1798-B - Iter al Senato
Serie: Progetti di legge    Numero: 62    Progressivo: 1
Data: 20/10/04
Abstract:    Iter al Senato in seconda lettura (A.S. 1753-B)
Descrittori:
AMBIENTE   LEGGE DELEGA
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Riferimenti:
AC n.1798-B/14   AS n.1753-B/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale

A.C. n. 1798-B

Iter al Senato seconda lettura

(A.S. 1753-B)

 

n. 62/1

parte quarta

 

 

xiv legislatura

20 Ottobre 2004

 

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

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File: Am0071a5

 


 

I N D I C E

Iter al Senato

 

Disegno di legge S1753-B

S1753-B: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. 3

 

Esame in sede referente

13^ Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Seduta del 25 novembre 2003 (pomeridiana)37

Seduta del 26 novembre 2003 (antimeridiana)40

Seduta del 26 novembre 2003 (pomeridiana)43

Seduta del 27 novembre 2003 (antimeridiana)45

Seduta del 3 dicembre 2003 (antimeridiana)48

Seduta del 3 dicembre 2003 (pomeridiana)50

Seduta del 21 gennaio 2004 (antimeridiana)105

Seduta del 21 gennaio 2004 (pomeridiana)108

Seduta del 22 gennaio 2004 (antimeridiana)165

Seduta del 22 gennaio 2004 (pomeridiana)168

Seduta del 27 gennaio 2004 (pomeridiana)171

Seduta del 28 gennaio 2004 (pomeridiana)174

Seduta del 29 gennaio 2004 (antimeridiana)178

Seduta del 3 febbraio 2004 (pomeridiana)180

Seduta del 4 febbraio 2004 (antimeridiana)183

Seduta del 4 febbraio 2004 (pomeridiana)185

Seduta del 5 febbraio 2004 (antimeridiana)188

Seduta del 10 febbraio 2004 (pomeridiana)190

Seduta del 11 febbraio 2004 (pomeridiana)193

Seduta del 12 febbraio 2004 (antimeridiana)198

Seduta del 12 febbraio 2004 (pomeridiana)201

Seduta del 17 febbraio 2004 (pomeridiana)203

 

Esame in sede consultiva

1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 3 dicembre 2003 (antimeridiana)213

2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 4 dicembre 2003 (antimeridiana)214

5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 11 dicembre 2003 (antimeridiana)215

Seduta del 20 gennaio 2004 (pomeridiana)217

Seduta del 21 gennaio 2004 (antimeridiana)220

Seduta del 21 gennaio 2004 (pomeridiana)223

Seduta del 15 giugno 2004 (pomeridiana)227

Seduta del 16 giugno 2004 (pomeridiana)230

14^ Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 26 novembre 2003 (antimeridiana)232

 

Disegno di legge S1753-C

S. 1753-C: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. 237

 

Esame in Assemblea

Seduta del 17 giugno 2004 (antimeridiana)275

Seduta del 29 settembre 2004 (antimeridiana)278

Seduta del 5 ottobre 2004 (pomeridiana)327

Seduta del 6 ottobre 2004 (antimeridiana)331

Seduta del 13 ottobre 2004 (pomeridiana)336

Seduta del 14 ottobre 2004 (antimeridiana)339

 

 


Iter al Senato


 

Disegno di legge S1753-B

 


S1753-B: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione


 

Esame in sede referente


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDI' 25 NOVEMBRE 2003

265a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

Il relatore SPECCHIA (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati, sottolineando innanzitutto come l'iter parlamentare del provvedimento sia durato quasi due anni, di talché i tempi sono maturi per portarlo finalmente a conclusione. D'altra parte, l'altro ramo del Parlamento ha apportato al disegno di legge non molte modifiche, alcune delle quali ampiamente condivisibili, mentre su altre non si può a questo punto che prendere atto della posizione assunta dalla Camera dei deputati.

Al comma 5, la Camera dei deputati ha reintrodotto la previsione di un secondo passaggio presso le Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento degli schemi di decreto legislativo recanti i testi unici, così come previsto dal testo che era stato licenziato dalla 13a Commissione permanente del Senato, testo successivamente modificato durante l'esame in Assemblea. La formulazione individuata dall'altro ramo del Parlamento è sicuramente condivisibile, rafforzando il ruolo delle Commissioni competenti in sede di espressione del parere sui testi unici.

Condivisibile è altresì la modifica introdotta al comma 8, lettera b), laddove tra i principi e criteri direttivi generali è stato introdotto quello relativo alla certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente.

Non si può invece che prendere atto con qualche rammarico della soppressione della lettera o) del medesimo comma 8, disposizione a suo tempo condivisa dalla Commissione ambiente del Senato, concernente la sperimentazione e la previsione dell'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli.

Oltre ad alcune marginali modifiche ai commi 18 e 19, relativi alla copertura delle spese di cui ai commi 11, 12, 17 e 18, la Camera dei deputati ha modificato poi il comma 24, al fine di stabilire che l'accoglimento dell'istanza di traslazione di diritti edificatori non costituisce titolo per richieste di indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile; nei casi in cui, invece, il titolare del diritto di edificare possa chiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

Le modifiche introdotte al comma 32, poi, se possono suscitare qualche perplessità sul piano del merito, non sembrano peraltro discutibili sul piano strettamente giuridico-costituzionale, anche perché la Corte Costituzionale ha rimesso alla discrezionalità del Legislatore la valutazione in materia. Con la disposizione in questione, in sostanza, si prevede che anche per i lavori compiuti in assenza dell'autorizzazione prevista l'articolo 163, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti comporta l'estinzione del reato. Inoltre, al medesimo comma è stata soppressa la condizione - perché il reato possa essere estinto - che le difformità dei lavori effettivamente eseguiti rispetto all'autorizzazione rilasciata non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti. Infine, si prevede che il reato si estingua laddove i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria, ove sia accertato il danno arrecato.

Altre modifiche sono state apportate al comma 35 - relativo all'istituzione di una segreteria tecnica presso il Ministero dell'ambiente - mentre sono stati soppressi i commi 42 e 43 - in materia di servizi pubblici locali - nonché i commi da 44 a 56, sull'Istituto di alti studi ambientali.

Il comma 41, nel nuovo testo licenziato dalla Camera dei deputati, modifica innanzitutto l'articolo 113 del testo unico sugli enti locali al fine di prevedere che la disciplina dettata dallo stesso articolo 113 non si applica al settore del trasporto pubblico locale, che resta disciplinato dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Sempre con il comma 41 si stabilisce che la disciplina dettata dall'articolo 113 del testo unico sugli enti locali non si applica agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportivo, esercitati in aree montane, e si inserisce un nuovo comma nell'articolo 113 del testo unico sugli enti locali, al fine di prevedere che in ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia.

Il comma 41, infine, stabilisce che, qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

In conclusione, invita la Commissione a non modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, così da concludere definitivamente l'iter del disegno di legge entro la fine dell'anno, anche nella considerazione che qualsiasi modifica che dovesse palesarsi opportuna potrà sempre essere introdotta con appositi provvedimenti legislativi, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata.

Il presidente NOVI esprime le proprie personali perplessità sulla formulazione del comma 32 introdotta dalla Camera dei deputati, sulla quale si registra altresì una posizione fortemente critica del Ministro dei beni e delle attività culturali. La disposizione in questione, infatti, prevedendo tra l'altro una sorta di sanatoria anche in caso di lavori compiuti in totale assenza di autorizzazione, appare eccessivamente permissiva, oltre che non del tutto in linea con quanto previsto dalla vigente normativa.

Il relatore SPECCHIA (AN), con riferimento a quanto testé osservato dal presidente Novi, ribadisce che la nuova formulazione del comma 32, se può formare oggetto di discussioni nel merito, non appare comunque in contrasto con la Costituzione e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, con l'ordinanza n. 46 del 2001, ha rilevato che la scelta di differenziare, sotto il profilo dell'effetto estintivo del reato, le violazioni edilizie e i reati contravvenzionati dai reati ambientali, è una valutazione rientrante nella discrezionalità del Legislatore.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore RIZZI (FI) esprime qualche perplessità su alcune fra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ritenendo innanzitutto eccessivamente rigorosa la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 5, laddove si prevede che il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega. Inoltre, i venti giorni lasciati alle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento per l'espressione del parere definitivo sugli schemi di decreto appaiono troppo pochi.

Condivisibile è invece la modifica introdotta al comma 8, lettera b), mentre desta perplessità la scelta di sopprimere la lettera o) del medesimo comma, sull'introduzione della contabilità dello Stato e degli enti pubblici dei costi ambientali. Al riguardo, va ricordato che alcuni paesi dell'UE - come è stato recentemente dibattuto in sede di Consiglio d'Europa - hanno già avviato importanti sperimentazioni, per cui sarebbe grave se l'Italia rimanesse indietro rispetto ai partners europei.

Il presidente NOVI, sulla base di quanto convenuto oggi in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 18 di martedì 2 dicembre.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(…)


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE 2003

266a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (DS-U) dalle parole del Presidente dell’VIII Commissione della Camera dei deputati – che ha associato l’iter del disegno di legge in esame ad una lunga telenovela durata due anni – trapela un senso di delusione rispetto ad un provvedimento che il Governo e la maggioranza avevano interpretato come decisivo nell’opera di semplificazione e razionalizzazione della legislazione in materia ambientale. Nel corso della precedente lettura da parte della Camera dei deputati sono state apportate alcune modifiche all’articolato che, se complessivamente determinano qualche miglioramento al testo in esame, non sono sufficienti, comunque, a cambiare il giudizio estremamente negativo, tanto sul piano politico quanto sul piano tecnico, del Gruppo dei democratici di sinistra.

Se da una parte, quindi, è apprezzabile che l’altro ramo del Parlamento abbia deciso di sopprimere in gran parte i riferimenti alla riforma dei servizi pubblici locali, la previsione dell’Istituto di alti studi ambientali – organismo che in pratica veniva a sovrapporsi rispetto a quelli già esistenti – ed ha reintrodotto il meccanismo del doppio parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, dall’altra, invece, gli obiettivi generali della semplificazione e del riordino della normativa ambientale saranno difficilmente realizzabili, attraverso disposizioni talmente eterogenee.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati che va giudicata in maniera molto preoccupante è quella riguardante il comma 32 dell'articolo unico attraverso il quale si consente una estensione della portata applicativa di una causa estintiva di reati connessi a lavori compiuti in assenza o in difformità alle prescritte autorizzazioni. Non solo, tale disposizione conferma quella cultura del condono che ha trovato il suo apice nel recente decreto-legge n. 269 del 2003, ma appare contradditorio che, tra i principi e i criteri generali che devono presiedere alla redazione dei testi unici in materia ambientale, si richiami la certezza delle sanzioni quando, invece, nel menzionato comma 32 si permette un’ulteriore sanatoria.

Ma al di là delle disposizioni specifiche emerge un’impostazione in base alla quale il Governo si interessa fin nel dettaglio della normativa ambientale, riducendo in tal modo gli spazi di competenza delle istituzioni parlamentari; si avverte, infatti, l’impressione che la maggioranza ritenga che i problemi ambientali dipendano soprattutto dall’esistenza di una normativa del settore, sempre più avvertita come un intralcio da rimuovere. Inoltre, la lamentata riduzione delle prerogative del Parlamento è accentuata dalla previsione di una Commissione composta da 24 esperti, aventi il compito di collaborare alla redazione dei testi unici ambientali. Il giudizio negativo su tale organismo è giustificato alla luce di una duplice considerazione: è del tutto illusorio che presunti esperti della materia siano in grado di sostituire le valutazioni e le decisioni che dovrebbero essere di pertinenza di coloro che sono rappresentanti del popolo sovrano; in secondo luogo, è sorprendente che, secondo talune indiscrezioni, sarebbero in avanzato stato di elaborazione gli schemi dei testi unici ambientali quando non sono stati ancora nominati i componenti della Commissione chiamata a collaborare per la loro redazione. Su tale questione, quindi, il rappresentante del Governo dovrebbe fornire i necessari elementi di chiarezza poiché, se davvero esistono delle bozze di tali decreti legislativi, esse dovrebbero essere poste subito all’attenzione del Parlamento.

In conclusione, confermando il giudizio negativo della propria parte politica sul disegno di legge in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti, nel tentativo di correggere le distorsioni più evidenti, contenute nell’articolato.

Il senatore LIGUORI (Mar-DL-U) osserva che se è condivisibile l’esigenza di semplificare la legislazione ambientale, appare invece altamente criticabile il metodo ed il contenuto del disegno di legge in esame, anche alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che si rivelano contraddittorie: per un verso, infatti, è positivo aver recuperato il ruolo del Parlamento attraverso il duplice parere espresso dalle Commissioni di merito; dall’altro, però, gli effetti del comma 32 potrebbero incentivare nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico nuovi abusi edilizi. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, le zone oscure del disegno di legge sono ancora numerose e non si comprendono i veri obiettivi che si prefigge il Governo; soprattutto non risulta chiara l’idea di ambiente che esso intende difendere. Inoltre, appare preoccupante che la prevista Commissione di esperti possa in qualche modo sostituirsi al ruolo indispensabile che deve essere rivestito dagli organi parlamentari. Se l’obiettivo era quello di muoversi nella direzione di un riordino della normativa ambientale - nella quale spesso vi è una sovrapposizione di disposizioni e vincoli - bisognava, semmai, agire più concretamente al fine di ridurre le distanze tuttora esistenti tra i cittadini e le diverse amministrazioni; in tal senso, sarebbe stato preferibile una misura concreta come la creazione degli sportelli unici, assai utile per risolvere le lungaggini burocratiche.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) esprime un giudizio positivo sulle modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento, in particolare quelle che ripristinano il doppio parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed il richiamo alla certezza delle sanzioni. Non trova altresì scandaloso aver previsto espressamente una Commissione di esperti, poiché i ministri si sono sempre avvalsi della collaborazione di consulenti; anzi, nella fattispecie, si registra un’importante operazione di trasparenza e di correttezza poiché tale organismo è contemplato direttamente nella legge.

Qualche riserva, invece, deve essere avanzata sia in ordine alla soppressione del riferimento alla sperimentazione della contabilità ambientale – sul quale preannuncia l’eventuale presentazione di un emendamento volto a reintrodurre tale aspetto – sia in ordine ai possibili effetti che potrebbero scaturire dal comma 32 anche in relazione alle recenti disposizioni recate dal decreto-legge n. 269 del 2003.

In conclusione, evidenzia che gli obiettivi, i principi ed i criteri direttivi che dovranno ispirare la redazione di testi unici ambientali sono alquanto precisi e, pertanto, molte delle preoccupazioni e delle obiezioni espresse dai senatori dell’opposizione sono da respingersi.

Il relatore SPECCHIA (AN) osserva incidentalmente che riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al comma 32, i senatori dell’opposizione hanno espresso valutazioni di tenore propagandistico che non hanno alcuna attinenza con il merito della questione. Infatti, non si è in presenza di una nuova sanatoria che risulta già disciplinata dalla normativa vigente. Pertanto, ritiene sorprendente l’intervento fatto nella seduta di ieri dal presidente Novi in merito alla disposizione citata concernente l’estinzione dei reati.

Il senatore ROLLANDIN (AUT) sottolinea che in merito alla contabilità ambientale esistono disegni di legge specifici con i quali si potrà affrontare adeguatamente tale materia, mentre il dibattito ancora in corso sull’articolo 35 della legge n. 448 del 2001, in merito alla riforma dei servizi pubblici locali, sta generando confusione, soprattutto per quanto concerne la gestione di grandi servizi, come le reti idriche. In tal senso, sarebbe auspicabile che in futuro si introducano interventi organici e complessivi sugli argomenti ricordati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(…)


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE 2003

267a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prende la parola il senatore VALLONE (Mar-DL-U), il quale sottolinea innanzitutto come il testo del provvedimento in titolo sia stato ulteriormente peggiorato dalla Camera dei deputati la quale, tra l’altro, ha soppresso la lettera o) del comma 8, in materia di contabilità ambientale, tema che sta particolarmente a cuore della 13a Commissione permanente del Senato.

Assai discutibili sono poi le modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento al comma 32 che, se non dovesse essere nuovamente modificato, introdurrebbe una generalizzata depenalizzazione di alcuni significativi reati ambientali; difatti, il nuovo testo della disposizione in questione prevede l’estinzione dei reati di cui all’articolo 163, comma 1, del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, non soltanto in caso di difformità dei lavori compiuti rispetto all’autorizzazione rilasciata, come era previsto nel testo licenziato dal Senato, ma anche in caso di totale assenza di autorizzazione. Inoltre, è stata soppressa la lettera a), che condizionava l’estinzione del reato al mancato aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti.

Forti perplessità suscitano inoltre le novità introdotte al comma 41, in materia di trasporto pubblico locale; le norme di cui a tale comma, infatti, si aggiungono a quelle, recentissime, introdotte con il testo unico sull’ordinamento degli enti locali e, soprattutto, con l’articolo 14 del decreto-legge n. 269. Con tale complesso di disposizioni si è compiuto un discutibile passo indietro, penalizzando quelle imprese pubbliche locali che hanno ben operato, ed imponendo indiscriminatamente l’ingresso dei privati nella gestione dei servizi, anche laddove non se ne ravvisa la necessità.

A parte alcuni modesti miglioramenti, il testo sottoposto all’esame della Commissione risulta quindi ben peggiore di quello licenziato dal Senato alcuni mesi fa, ed è auspicabile pertanto che sia possibile raggiungere le intese necessarie a perfezionarlo, eliminando quanto meno i punti più controversi.

Il sottosegretario VENTUCCI fa presente di aver preso nota delle osservazioni del senatore Vallone, in merito alle quali riferirà al sottosegretario Tortoli.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 27 NOVEMBRE 2003

268a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 8,55.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) prende la parola preannunciando che inizierà ogni intervento sui provvedimenti in materia ambientale chiedendo esplicitamente che il capo di gabinetto del ministro Matteoli venga quanto prima rimosso. Infatti, si deve innanzitutto proprio alla persona in questione se provvedimenti, come quello oggi in esame, hanno attraversato un iter parlamentare eccessivamente lungo e tormentato. Si deve, in altri termini, allo scarso rispetto per il Parlamento di chi collabora con il Ministro dell’ambiente se nell’esame di delicati provvedimenti come quello recante la delega per l’adozione di testi unici ambientali viene sistematicamente ostacolata tanto la dialettica tra Governo e Parlamento, quanto quella tra maggioranza ed opposizione. Così, ad esempio, il ricorso al voto di fiducia a conclusione della prima lettura effettuata dal Senato avrebbe potuto essere evitato, se soltanto fosse stato reso possibile un costruttivo dialogo tra Governo, maggioranza ed opposizione, sull’opportunità di stralciare la parte concernente le misure di diretta applicazione. La stessa visione miope, oltretutto, sembra informare la condotta del Governo sugli altri provvedimenti in materia ambientale, come ad esempio il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 315, sulla composizione delle Commissioni per la valutazione di impatto ambientale.

Venendo al merito del disegno di legge in titolo, ribadisce la sua netta contrarietà al ricorso allo strumento del testo unico per qualcosa che vada al di là del semplice coordinamento della normativa vigente, non essendo assolutamente condivisibile che si colga l’occasione per operare una sostanziale riscrittura delle disposizioni in vigore. Oltretutto, la genericità dei criteri specifici di cui ai commi 8 e 9, rende ancor più concreto il rischio che con i testi unici si riducano sostanzialmente i canoni di salvaguardia e tutela dell’ambiente.

Non è un caso, d’altro canto, che proprio nel corso dell’iter del disegno di legge di delega, il Governo abbia adottato una lunga serie di provvedimenti che si pongono in totale contrasto con i pur generici obiettivi declamati nel testo oggi in esame. Si pensi, così, ai decreti-legge sui limiti delle emissioni delle centrali elettriche, o a quello, su citato, relativo alla composizione delle Commissioni per la valutazione di impatto ambientale, per non parlare del decreto-legge n. 269 del 2003, recante, tra l’altro, la disciplina del terzo condono edilizio.

Quanto poi alle modifiche da ultimo introdotte dalla Camera dei deputati, se è condivisibile la previsione del doppio parere sugli schemi di decreto legislativo recanti testi unici da parte delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento, destano perplessità i tempi eccessivamente ristretti concessi alle Commissioni stesse per l’espressione dei pareri. A ciò si aggiunga il sostanziale svuotamento delle competenze delle due Commissioni, ed in particolare di quella del Senato che, a differenza dell’VIII Commissione della Camera dei deputati, si occupa soltanto della materia ambientale. Tale svuotamento è ulteriormente acuito dai compiti attribuiti dai commi 11 e 12 del disegno di legge in titolo ad una commissione e ad una segreteria tecnica, che dovrebbero coordinare la materiale redazione di testi unici.

Quanto ai criteri direttivi, al comma 8 sono state apportate soltanto modifiche marginali, mentre il comma 9 – concernente i principi ed i criteri specifici – non è stato modificato.

Discutibili sono poi i commi dal 21 al 24 – tali da creare seri problemi in sede di applicazione della legge-quadro sugli incendi boschivi – in particolare per quanto attiene il comma 24, interamente riscritto dall’altro ramo del Parlamento.

Un giudizio fortemente negativo va espresso quindi sul nuovo testo del comma 32, che non potrà che aggravare ulteriormente una situazione resa già difficilissima dall’approvazione delle disposizioni sul condono edilizio. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, contraddicendo la giurisprudenza penale in materia di estinzione dei reati, legalizza sostanzialmente gli scempi perpetrati all’ambiente, prevedendo la sanatoria anche in caso di assenza di autorizzazione e anche se i lavori compiuti in difformità hanno comportato un aumento delle superficie utili.

Condivisibile è invece la soppressione dei commi dal 42 al 56, mentre non si può non sottolineare come, in materia di servizi pubblici locali, durante l’iter del disegno di legge sia stato varato il decreto-legge n. 269 del 2003, recante, all’articolo 14, una disciplina organica del settore, dando un’ennesima dimostrazione del modo caotico di procedere del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Non sono state invece modificate – come pure sarebbe stato opportuno – le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, con le quali si mira a smantellare sostanzialmente il decreto legislativo n. 22 del 1997.

Appare pertanto indispensabile svolgere un approfondito dibattito sul disegno di legge in titolo, che deve essere sicuramente modificato.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale sulle modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento.

Il relatore SPECCHIA (AN), nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nel dibattito, ribadisce nuovamente il proprio apprezzamento per alcune modifiche sicuramente migliorative introdotte nel testo ad opera della Camera dei deputati, sottolineando come non si possa a questo punto che prendere atto degli orientamenti emersi nell’altro ramo del Parlamento anche su altre questioni ove la dialettica politica è piuttosto vivace. Così, sicuramente positiva è la reintroduzione del doppio parere parlamentare di cui al comma 5, mentre non si può che prendere atto della volontà coagulatasi sul comma 32 che, se può formare oggetto di discussione nel merito, non presenta peraltro alcun problema di costituzionalità, in quanto la Corte costituzionale ha lasciato sul punto ampio spazio al legislatore.

Dopo aver sottolineato come sulla materia dei servizi pubblici locali sia stata fatta chiarezza, conclude auspicando la rapida, definitiva approvazione del disegno di legge, nel testo pervenuto dall’altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario TORTOLI ringrazia il relatore e tutti i senatori intervenuti, sottolineando come la lunghezza dell’iter parlamentare del disegno di legge testimoni la grande disponibilità del Governo e della maggioranza di discutere sul merito delle questioni affrontate dal provvedimento. Certo, se fosse stato possibile, sarebbe stato preferibile limitare l’oggetto del disegno di legge alla sola delega legislativa, ma d’altra parte occorre tener conto della volontà emersa presso l’altro ramo del Parlamento.

Se è comprensibile il fermo atteggiamento di opposizione dei Gruppi della sinistra, trattandosi di una delega sicuramente ampia, non si può non convenire sull’esigenza di mettere ordine nelle materie ambientali, coordinandone la normativa affastellatasi nel corso degli anni in appositi testi unici.

In conclusione, è auspicabile che il disegno di legge venga definitivamente approvato in tempi rapidi, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che è stato complessivamente ulteriormente migliorato.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il rappresentante del Governo, il relatore e tutti i senatori intervenuti nella discussione generale, sottolinea come la Commissione, in questi due anni, abbia avuto ampio modo di approfondire le tematiche sottese al disegno di legge, non potendosi negare d’altro canto l’esigenza di riordinare in appositi testi unici le decine di migliaia di norme in materia ambientale stratificatesi nel corso degli anni.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(…)


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 3 DICEMBRE 2003

269a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre scorso.

Si passa all’esame degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconti delle sedute odierne.

Il presidente MULAS (AN)dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, in quanto non in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 1.228, 1.229, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234 e 1.235.

Sono altresì improponibili ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, e del paragrafo 5.2 della circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato, sulla istruttoria legislativa delle Commissioni, in quanto manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto, gli emendamenti 1.11, 1.42, 1.45 ed 1.48.

Infine, l’emendamento 1.184 è dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 100, comma 8 del Regolamento, in quanto privo di reale portata modificativa.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), intervenendo in relazione agli emendamenti dichiarati improponibili ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, chiede che la Presidenza possa consentire di riformulare gli emendamenti 1.229, 1.231 ed 1.232, in modo tale che essi possano chiaramente riferirsi al comma 24 dell’articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Analoga richiesta è poi avanzata anche in ordine all’emendamento 1.228 che investe il comma 5 dell’articolo unico.

Il presidente MULAS (AN)accoglie la richiesta del senatore Turroni con riferimento all’emendamento 1.229, a condizione che venga riformulato in modo che sia strettamente correlato al comma 24 dell’articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e quindi riferito alla questione relativa alla determinazione dell’indennizzo.

Analoga possibilità non sembra invece sussistere per quanto riguarda gli emendamenti 1.231 e 1.232.

Per quanto concerne invece l’emendamento 1.228, quand’anche riformulato, esso sarebbe comunque improponibile ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, e del paragrafo 5.2 della circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato, sulla istruttoria legislativa delle Commissioni, in quanto manifestamente lesivo della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), dopo aver osservato che il comma 32 dell’articolo unico, è stato oggetto di modifiche sostanziali da parte dell’altro ramo del Parlamento, ritiene, riservandosi di intervenire sul merito di tale disposizione, che sia necessario sottoporre al parere della Commissione bilancio gli emendamenti riferiti a questa parte dell’articolato che potrebbe interferire con quanto disposto, in tema di condono edilizio, dall’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni della legge n. 326 del 2003. In particolare, infatti, si potrebbe ritenere preferibile il meccanismo previsto dal menzionato comma 32 dell’articolo unico – nel quale la sanatoria delle violazioni paesistiche non risulta condizionata al pagamento di alcuna oblazione – rispetto a quanto invece stabilito nel decreto-legge n. 269 del 2003 nel quale, al contrario, la possibilità di avvalersi della sanatoria è connessa al pagamento di un’oblazione da cui, peraltro, si attende parte delle entrate finanziarie della manovra di finanza pubblica per il 2004. Peraltro, lo stesso comma 32 dell’articolo unico si presta ad ulteriori rilievi non solo perché esso introduce una sanatoria a regime, con un campo di applicazione ben più vasto rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica, ma soprattutto perché altera e snatura il ruolo delle sovrintendenze, le quali, in qualità di autorità amministrative, si vedrebbero investite di un onere notevole perché dal loro parere favorevole si determinerebbe l’estinzione dei reati legati all’assenza o alla difformità delle prescritte autorizzazioni.

Il presidente MULAS (AN)prende atto della richiesta avanzata dal senatore Giovanelli, assicurandogli che darà disposizioni agli uffici affinché siano trasmessi alla Commissione bilancio, per il relativo parere, anche gli emendamenti riferiti al comma 32 dell’articolo unico che, peraltro, per quanto di competenza, sono stati già trasmessi anche alla Commissione giustizia.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), osserva che, con riferimento al comma 32 dell’articolo unico, si sta creando notevole confusione, poiché da più parti si sostiene erroneamente che esso introdurrebbe l’ennesima sanatoria in campo edilizio. Tuttavia, tale posizione non risulta essere corrispondente al dato normativo che emerge dalle previsioni del testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 e della legge n. 47 del 1985.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) appone la propria firma sugli emendamenti 1.63, 1.146 e 1.166.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 3 DICEMBRE 2003

270a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all’esame degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute odierne.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo DS, alcuni dei quali - relativi al comma 5 - mirano ad ampliare i tempi previsti per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, così da rendere possibile un adeguato approfondimento delle bozze di testo unico.

Altri emendamenti presentati dalla sua parte politica sono poi riferiti al comma 32 che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca una inammissibile sanatoria permanente la quale, oltretutto, non potrebbe che snaturare il ruolo delle soprintendenze; ciò in quanto al giudizio di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti, giudizio rimesso alle soprintendenze, conseguirebbe l'estinzione di ogni illecito penale in materia paesaggistica, con il che l'interesse generale a che vengano sanzionati i comportamenti penalmente illeciti subirebbe un vulnus a seguito di una valutazione di un organo amministrativo. In tal modo, si renderebbe precaria tutta la normativa di tutela dei vincoli paesaggistici, indebolendo la legislazione in materia di tutela dell'ambiente.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è quindi assai peggiore di quello che era stato a suo tempo approvato dal Senato, in quanto la sanatoria viene estesa anche ai casi di assenza di autorizzazione e di aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti, e ciò in spregio al principio della certezza del diritto e delle sanzioni.

Invita pertanto il Presidente della Commissione a farsi interprete delle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il presidente NOVI assicura il senatore Giovanelli che è sua ferma internzione farsi pienamente carico delle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio e ricorda che il tanto controverso comma 32 del disegno di legge di delega ambientale mira a novellare l’articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

La novella in questione prevede che, per i lavori compiuti in assenza o in difformità dall’autorizzazione prevista dal comma 1 dell’articolo 163, l’accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti comporta l’estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 163.

In realtà però la tanto controversa disposizione potrebbe essere destinata ad avere vita molto breve, e a rimanere in vigore per uno o due mesi.

Difatti, l’intero testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al citato decreto legislativo n. 490 del 1999 - e quindi anche la novella che verrebbe introdotta all’articolo 163 con il controverso comma 32 del disegno di legge di delega – verrà con tutta probabilità integralmente abrogato e sostituito dal nuovo “Codice dei beni culturali e paesaggistici”, il cui schema è stato già presentato alle Camere per il previsto parere parlamentare.

Il nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici dovrebbe essere adottato entro la fine del prossimo mese di gennaio, sostituendo, come si è detto, il vecchio testo unico. Oltretutto, l’articolo 184 dello schema di decreto recante il nuovo Codice prevede l’abrogazione espressa dell’intero vecchio testo unico. Va evidenziato infine che il nuovo Codice, all’articolo 181, riproduce testualmente l’articolo 163 del testo unico ancora vigente, senza ovviamente far menzione alcuna di quanto contenuto nella novella che si vorrebbe introdurre col comma 32 del disegno di legge di delega.

Pertanto, appare quanto mai opportuno approvare subito, entro la fine dell'anno, il disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, perché così facendo la sanatoria di cui al comma 32 avrebbe vita assai breve e verrebbe sostanzialmente azzerata dal nuovo Codice dei beni ambientali e paesaggistici.

Il senatore TURRONI (Ver-U) prende atto con soddisfazione di quanto testè affermato dal presidente Novi, il quale su una questione di assoluto rilievo, ha preso chiaramente una posizione in favore della legalità e delle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, posizione che sembra rispecchiarsi in quella assunta dal ministro Urbani.

Peraltro, l'iter proposto dal presidente Novi non appare del tutto convincente, in quanto vi è il rischio che venga varato un provvedimento di proroga della delega concessa al Governo per l'adozione del nuovo Codice dei beni ambientali e paesaggistici, con il che la sanatoria di cui al comma 32 del provvedimento in titolo entrerebbe in vigore ed avrebbe modo di produrre i suoi nefasti effetti per qualche mese.

Invita pertanto il presidente Novi a verificare quale sia la soluzione preferibile, allo scopo di salvaguardare al meglio gli interessi di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il presidente NOVI assicura il senatore Turroni che approfondirà la questione; peraltro, sembra proprio che, qualora il nuovo Codice dei beni ambientali e paesaggistici dovesse essere adottato entro il prossimo mese di gennaio, la vigenza per qualche settimana della disposizione di cui al comma 32 del provvedimento in titolo non avrebbe modo di creare grossi problemi, in quanto è difficile immaginare che le soprintendenze effettuino nel giro di pochi giorni gli accertamenti di compatibilità paesistica che dovessero essere richiesti da chi ha compiuto lavori in assenza o difformità dall'autorizzazione paesistica. Se così è appare sicuramente preferibile approvare subito definitivamente il disegno di legge di delega ambientale, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.


EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

Art. 1.

1.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

        «Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni parlamentari, è convocata una apposita commissione bicamerale che esamina i testi ed esprime, entro centottanta giorni dalla formazione, un parere vincolante».

 

1.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

 

1.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

 

1.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «trenta giorni» fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «e non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno degli schemi di decreto legislativo».

 

1.5

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.6

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

 

1.7

Vallone, Liguori

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

 

1.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, secondo periodo, prima delle parole: «trenta giorni», premettere le seguenti: «un termine minimo di».

        Conseguentemente, dopo la parola «assegnazione», aggiungere le seguenti: «ed entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

 

1.9

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere le seguenti: «termine raddoppiato nel caso di trasmissione di più schemi di decreto, al fine di consentire una analisi adeguata ed approfondita degli stessi».

 

1.10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere le seguenti: «con forza vincolante e».

 

1.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, prima delle parole: «Al fine della verifica», premettere le seguenti: «Le Commissioni possono avvalersi di collaborazioni specializzate in materia di tutela ambientale nella valutazione dell’impianto della regolamentazione recata sugli schemi sui vigenti livelli di salvaguardia e promozione dell’ambiente».

 

1.12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, premettere il seguente: «Gli schemi di decreto devono altresì essere accompagnati da una relazione recante l’analisi di compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia ambientale».

 

1.13

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

 

1.14

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari vincolano il Governo. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile al processo di formazione dei testi unici ambientali, il Governo convoca altresì una Conferenza nazionale sulla legislazione ambientale prima dell’emanazione dei decreti legislativi, garantendo la partecipazione delle associazioni di protezione ambientale, l’informazione ai cittadini e la partecipazione del pubblico nei processi decisionali, nel rispetto dei princìpi di cui alla Convenzione di Aarhus ed alla legge 16 marzo 2001, n. 108».

 

1.15

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Al fine della», aggiungere le seguenti: «valutazione della compatibilità della normativa recata dagli schemi con i livelli di protezione ambientale garantiti dalla normativa comunitaria nonché».

 

1.16

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «verifica», aggiungere le seguenti: «del miglioramento della qualità ambientale di cui al comma 8 lettera a) e».

 

1.17

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del principio» con le seguenti: «dei princìpi».

        Conseguentemente, sopprimere le parole: «lettera c)».

 

1.18

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera b)».

 

1.19

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti: «nonché al fine di valutare l’ammontare delle maggiori spese eventualmente richieste per garantire il rispetto delle lettere a) e b) del medesimo comma,».

 

1.20

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «altresì» aggiungere le seguenti: «e dell’effetto di tale principio sul rispetto dei principi di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8».

 

1.21

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «relazione tecnica» aggiungere le seguenti: «nella quale devono essere evidenziati i livelli di spesa per ciascun settore ambientale trattato nello schema assegnato nonché l’evoluzione della spesa necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 8 ed il raffronto con il quinquennio precedente».

 

1.22

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in assenza della quale non è possibile iniziare l’esame degli schemi».

 

1.23

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora le Commissioni competenti ritengano opportuno approfondire gli effetti del vincolo di invarianza degli oneri sul livello di qualità e protezione dell’ambiente e richiedere al Governo ulteriori valutazioni relative alle tematiche trattate nella relazione tecnica, il termine di trenta giorni è sospeso per un massimo di ulteriori quindici giorni, nelle more dei quali le Commissioni possono svolgere anche le ulteriori audizioni ritenute necessarie».

 

1.24

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo, prima di ritrasmettere alle Camere gli schemi di decreto per l’espressione del parere definitivo, acquisisce il parere della Commissione europea e lo comunica alle competenti Commissioni parlamentari affinché possano valutare i relativi profili di compatibilità con l’ordinamento ambientale comunitario».

 

1.25

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole «Il Governo», aggiungere le seguenti: «consultate le organizzazioni di protezione ambientale e».

 

1.26

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «tenuto conto dei» con le seguenti: «in ottemperanza ai».

 

1.27

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «dei pareri» aggiungere le seguenti: «vincolanti».

 

1.28

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4 ed al presente comma» con le seguenti: «prescritti, ed avendo trasmesso ciascuno schema di decreto alla Commissione europea al fine di acquisirne il parere in ordine al rispetto dei principi comunitari».

 

1.29

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «presente comma», aggiungere le seguenti: «indice una Consulta nazionale sullo stato dell’ambiente al fine di garantire la concertazione con le organizzazioni di tutela ambientale, le organizzazioni sindacali e degli imprenditori in vista della predisposizione degli schemi definitivi ed».

 

1.30

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centoventi».

 

1.31

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «osservazioni» aggiungere la seguente: «motivate».

 

1.32

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

        Conseguentemente, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «prescritte nei pareri di cui al presente comma».

 

1.33

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «i testi per il parere» aggiungere le seguenti: «vincolante e».

 

1.34

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.35

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.36

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

 

1.37

Vallone, Liguori

        Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «entro venti giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

 

1.38

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando specificamente le disposizioni che non rispondenti ai princìpi ed ai criteri generali e specifici di delega o tali da ridurre il livello di protezione e qualità ambientale previgenti».

 

1.39

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo apporta le modificazioni e le integrazioni eventualmente presenti nel parere e, acquisito il parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, emana i decreti legislativi».

 

1.40

Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

        Al comma 5, sopprimere le parole da: «Decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

 

1.41

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.

 

1.42

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Al fine di supportare le competenti commissioni parlamentari una commissione tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2004. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione del comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente disposizione».

 

1.43

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, sostituire le parole: «decorso inutilmente tale termine» con le seguenti: «In caso di mancato recepimento di rilievi riguardanti la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di ambiente o di parere contrario delle Commissioni».

 

1.44

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «decreti legislativi» aggiungere la seguente: «non».

 

1.45

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «legislativa» con le seguenti: «di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è istituito un comitato consultivo per la legislazione ambientale, formato da quaranta membri scelti fra esperti in materia di tutela ambientale, per svolgere funzioni di supporto alle Commissioni parlamentari nell’analisi degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal governo. Per del predetto comitato è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2004. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente comma. Il Governo, recependo le indicazioni espresse in sede di primo parere dalle Camere, ritrasmette alle competenti commissioni parlamentari gli schemi di decreto opportunamente modificati o integrati entro sessanta giorni dall’espressione del primo parere. Le Camere esprimono il parere definitivo entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi».

 

1.46

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora un decimo dei componenti delle Commissioni parlamentari ne faccia richiesta, il parere definitivo sugli schemi di decreto è deliberato dalle rispettive assemblee di Camera e Senato, entro il termine di sessanta giorni dal decorso del termine assegnato alle Commissioni competenti per l’espressione del parere».

 

1.47

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni parlamentari, il Governo non può emanare i decreti».

 

1.48

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di supportare le competenti commissioni parlamentari nell’analisi degli schemi di decreto legislativo e nella valutazione dell’impatto della regolamentazione, nonché di fornire analoghe informazioni a tutti i cittadini o alle associazioni che ne facciano richiesta, è istituita una commissione tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione in materia di tutela ambientale, scelti tra i dipendenti di ruolo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla 1-C e nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2004. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione del comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente disposizione».

 

1.49

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché certezza» fino alla fine della lettera.

 

1.50

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «certezza» con la seguente: «inasprimento».

 

1.51

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «certezza» aggiungere le seguenti: «ed efficacia».

 

1.52

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «nonché certezza» inserire le seguenti: «dell’applicazione».

 

1.53

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e del ripristino dell’ambiente danneggiato».

 

1.54

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cittadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’azione di tutela».

 

1.55

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico».

 

1.56

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le seguenti: «anche penali».

 

1.57

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «in caso» aggiungere le seguenti: «di infrazioni in materia paesaggistica e».

 

1.58

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «violazione delle» aggiungere le seguenti: «prescrizioni tecniche e».

 

1.59

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del paesaggio, anche attraverso la previsione di misure che rafforzano l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva delle forze dell’ordine nel campo delle ecomafie».

 

1.60

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il mantenimento della punibilità di ogni comportamento modificativo del territorio in assenza di autorizzazione, tale da comportate un rischio per l’ambiente».

 

1.61

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta la punibilità di ogni comportamento modificativo del territorio tale da comportare un rischio per l’ambiente ed il paesaggio, anche in presenza di sanzione amministrativa, quando attuato in assenza della prescritta autorizzazione o in totale difformità dalla stessa».

 

1.62

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) mantenimento delle sanzioni penali in caso di grave violazione delle norme paesaggistico-ambientali».

 

1.63

Vallone, Liguori

        Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

        «n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del gettito».

 

1.64

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del gettito».

 

1.65

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) sperimentazione ed adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

 

1.66

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di contabilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato».

 

1.67

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        All’articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

 

1.68

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) formulazione dei documenti di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzata all’attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, mediante l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonché della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.69

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) pianificazione di un approccio strategico della contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresì l’integrazione degli stessi documenti contabili con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.70

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) coordinamento della contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresì l’integrazione degli stessi documenti contabili con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.71

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) disciplina di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzato all’introduzione nei documenti di contabilità pubblica dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonchè della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.72

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) ad integrazione dei documenti di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, prevedere l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.73

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale mediante l’adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità pubblica, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.74

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) riaffermazione del principio dello sviluppo sostenibile mediante l’adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzata ad indicare la consistenza del patrimonio ambientale e le sue modificazioni a seguito dell’impatto delle attività economiche; le interazioni tra ambiente e attività economiche, nonché l’indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell’ambiente ovvero immettendovi emissioni inquinanti; le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino e i costi passivi, ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

 

1.75

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) accoglimento da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali di un sistema di contabilità ambientale finalizzato all’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio degli enti stessi, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.76

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) incentivazione degli enti pubblici territoriali, all’adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità pubblica, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché l’adozione di un approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale;».

 

1.77

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) istituzione di un sistema di contabilità ambientale da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che preveda l’indicazione nei documenti di contabilità dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.78

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) riordino del sistema di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali al fine di attuare il principio dello sviluppo sostenibile prevedendo l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.79

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.80

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) piena e coerente attuazione del principio dello sviluppo sostenibile prevedendo l’integrazione dei docurnenti e degli atti di programmazione economicofinanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.81

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali, secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement), in relazione all’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale e per la protezione dell’ambiente;».

 

1.82

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) costruzione di specifici indicatori, sensibili agli aspetti ambientali, all’interno di una contabilità satellite, complementare a quella attuale. In questo ambito sono individuati gli opportuni raccordi con il bilancio dello Stato, al fine della redazione, da parete dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di un bilancio ambientale, parallelo a quello vigente;».

 

1.83

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo del Paese mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;»

 

1.84

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) riclassificazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali, in relazione all’adozione di moduli di contabilità ambientale, mediante l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.85

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.86

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) con riferimento al modulo NAMEA (National Accounting, Matrix including Environmental Accounts), introduzione nei documenti e negli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino;».

 

1.87

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) in linea con quanto stabilito dall’ISTAT con gli studi progettuali della contabilità ambientale, riguardanti l’analisi metodologica degli indicatori di pressione, la spesa ambientale di imprese e famiglie, i flussi di materia, i conti delle acque e delle foreste, introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.88

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità, prevedere l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.89

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) secondo le linee d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, adottare procedure che prevedono l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.90

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) tenendo conto degli indirizzi dell’Unione europea, prevedere l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

 

1.91

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) a partire dall’anno finanziario successivo a quello di approvazione della presente legge, adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;».

 

1.92

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) sulla base del principio dello sviluppo sostenibile, adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli; delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato; della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.93

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) con l’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo del paese, prevedere l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d’azione definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;».

 

1.94

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) in attuazione dell’obiettivo del perseguimento dello sviluppo sostenibile, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che comprenda i costi ambientali e i cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.95

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) allo scopo del perseguimento dell’obiettivo della valutazione dell’impatto ambientale e sociale, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sull’esempio, con gli opportuni adattamenti, di quelli già adottati in sede comunitaria e delle Nazioni Unite».

 

1.96

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) al fine dell’attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, previsione di specifici indicatori ambientali e sociali all’interno della contabilità dello Stato, mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con le indicazioni dei costi ambientali sostenuti e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.97

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

 

1.98

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) uniformità dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

 

1.99

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) attuazione di un sistema di conti ambientali ai fini dell’elaborazione dei documenti di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali che descrivano in particolare la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale e le interazioni tra economia e ambiente;».

 

1.100

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) definizione di un sistema di contabilità e di conti ambientali ai fini dell’adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

 

1.101

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) applicazione di un sistema di agevolazione finanziaria agli enti territoriali che adottino i documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

 

1.102

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) revisione della contabilità economica nazionale e degli enti pubblici territoriali al fine della adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di documenti di contabilità ambientale nonché definizione delle modalità, struttura e contenuti dei documenti di contabilità ambientale, avendo riguardo alle caratteristiche e alle competenze di ciascun livello istituzionale, alla gradualità necessaria riguardo lo stato di avanzamento dei conti ambientali, al parallelismo, alla pariteticità e all’integrazione tra contabilità economica e contabilità ambientale;».

 

1.103

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) garanzia di una più efficace salvaguardia del patrimonio ambientale attraverso l’adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di un sistema di conti ambientali che descrivano la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra economia e ambiente e le spese per la prevenzione, la protezione ed il ripristino in materia ambientale;».

 

1.104

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) affermazione del principio dello sviluppo sostenibile attraverso l’adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, un sistema di contabilità ambientale inteso come l’insieme delle informazioni che descrivono la consistenza del patrimonio naturale nazionale e le sue modificazioni a seguito dell’impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali, le interazioni tra ambiente e attività economiche, l’indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell’ambiente o immettendovi emissioni inquinanti nonché le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per il ripristino e i costi passivi ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

 

1.105

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) conferma del preminente ruolo della contabilità ambientale mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di conti ambientali con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale;».

 

1.106

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) assicurazione di una efficace e graduale sperimentazione di un sistema di contabilità ambientale che integri quello economico e finanziario dello Stato e degli enti territoriali al fine di una adeguata valutazione della sostenibilità economica, sociale ed ecologica dello sviluppo;».

 

1.107

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) sviluppo di una contabilità economica nazionale che tenga conto dei fattori ambientali, ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità dell’economia nonché di una serie di indicatori di sostenibilità ecologica e sociale non monetizzati che devono costituire parte integrante del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo sia a livello nazionale che di enti territoriali;».

 

1.108

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) elaborazione di sistemi di sviluppo di contabilità economica nazionale che integrano i fattori ambientali, ecologici e sociali, di indicatori di sostenibilità nonché di sistemi di valutazione monetaria del capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di fornire alla politica economica strumenti idonei alla valutazione delle scelte e della sostenibilità economica;».

 

1.109

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) avvio di un piano di riforma del sistema di contabilità nazionale al fine dell’adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di documenti di contabilità ambientale, da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio, diretti alla: 3) definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale; 4) evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante; 5) programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali e componenti; 6) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi;».

 

1.110

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) predisposizione del documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che riporti l’analisi delle principali componenti ambientali, degli indicatori ambientali e delle spese ambientali, dei programmi di politica ambientale e delle azioni di controllo e miglioramento nonché la valutazione degli effetti ambientali delle politiche economico-finanziarie previste nel corso dell’anno finanziario;».

 

1.111

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) potenziamento e miglioramento della tutela in materia ambientale mediante l’adozione del documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che consenta la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, la definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale, la evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante, programmazione del riutilizzo ecocompatibile di materiali e componenti nonché la evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi».

 

1.112

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;».

 

1.113

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi mediante l’introduzione di documenti di programmazione per lo sviluppo sostenibile;».

 

1.114

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) diffusione di un sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti al fine della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione economica e di bilancio;».

 

1.115

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) individuazione del bilancio ecologico territoriale degli enti locali e delle regioni al fine di quantificare i livelli di emissioni inquinanti globali nel territorio, per aria, acqua, suolo e rumore, valutando lo stato d’uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua e energia, le attività produttive inquinanti o a rischio, concentrate o diffuse, e ogni altro dato rilevante per la conoscenza ambientale del territorio;».

 

1.116

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) redazione di un sistema di contabilità ambientale, al fine della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione economica e di bilancio, tenendo conto del modulo SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement), conto “satellite“ della spesa per la protezione ambientale, dal sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti nonché del modulo NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), conti economici integrati con gli indici ambientali;».

 

1.117

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) attivazione di un sistema di incentivi per le aziende pubbliche e private che adottano bilanci ambientali d’impresa che riportano dati di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza nei processi produttivi, alle emissioni nell’atmosfera, agli scarichi, ai rifiuti e al rumore prodotti dall’impresa, di tipo monetario, relativi alle spese sostenute dall’impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare gli effetti negativi sull’ambiente delle proprie attività produttive nonché i programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambientale, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le scadenze previste;».

 

1.118

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) promozione di un “albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile“ a cui iscrivere le aziende pubbliche e private che adottano bilanci ambientali d’impresa mediante l’introduzione di un adeguato sistema di incentivi e agevolazioni fiscali;».

 

1.119

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) regolamentazione della struttura, del contenuto e della tipologia dei conti ambientali relativamente a ciascun livello istituzionale al fine di un adeguato sistema di contabilità ambientale necessario per l’elaborazione dei documenti di contabilità ambientale e l’integrazione con i documenti di informazione economica;».

 

1.120

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

 

1.121

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) programmazione di interventi per garantire in tempi brevi l’armonizzazione dei bilanci dello Stato e delle regioni in relazione all’adozione e di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

 

1.122

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) adeguamento dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio con la definizione delle competenze e dei compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici;».

 

1.123

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) inclusione nel calcolo del Pil del valore economico delle funzioni ambientali quali la fornitura di materie prime, l’assimilazione dei residui inquinanti e la erogazione di servizi ambientali essenziali nonchè lo sviluppo della contabilità delle risorse naturali applicabile ai bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria;».

 

1.124

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi ambientali al sistema economico, il trattato contabile delle spese per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al fine della successiva adozione della contabilità ambientale da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria;».

 

1.125

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) acquisizione di dati affidabili sullo stato del capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di pervenire alla elaborazione di sistemi di contabilità che integrano di fattori ambientali attraverso la istituzione di una commissione composta da esperti dei maggiori enti pubblici e privati di ricerca quali l’Istat, l’Enea, il Cnr e l’Anpa;».

 

1.126

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) introduzione di incentivi adeguati agli enti territoriali per la rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi ambientali al sistema economico, il trattamento contabile delle spese per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al fine dello sviluppo di una contabilità economica che tenga conto dei fattori ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità ecologica e sociale e che rappresentano parte integrante del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo;».

 

1.127

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) sostegno agli enti pubblici di ricerca quali l’Istat, il Cnr e l’Anpa per la elaborazione di schemi di contabilità ambientale basati sulla correzione dei principali aggregati contabili mediante l’inserimento di indicatori relativi al consumo delle risorse naturali e al degrado ambientale;».

 

1.128

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) previsione di un programma finalizzato all’adozione di un sistema di contabilità integrato da indicatori non economici di sostenibilità ecologica che consenta di interpretare i maggiori aggregati dell’economia nazionale attraverso indicatori di sviluppo economico sostenibile;».

 

1.129

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) corretta e appropriata gestione delle risorse naturali mediante un ampio sistema informativo che possa fornire valide indicazioni sullo stato del patrimonio naturale e sulle modificazioni ambientali indotte dalle politiche e interventi economici finalizzato all’adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti territoriali;».

 

1.130

Iovene, Gasbarri, Rotondo

        Sopprimere il comma 24.

 

1.131

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, sopprimere le parole da: «quando» fino alla fine del comma.

 

1.132

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 24, sopprimere dalle parole: «quando, secondo le norme vigenti» fino alla fine del comma.

 

1.133

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 24, sopprimere le parole: «quando, secondo le norme vigenti il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile».

 

1.134

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, sostituire le parole da: «quando» fino alla fine del comma con le seguenti: «le quali risultano precluse dall’accoglimento dell’istanza di compensazione».

 

1.135

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del presente comma, non sono indennizzabili i vincoli ricognitivi o conformativi».

 

1.136

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I vincoli funzionali e urbanistici sono indennizzabili previo accertamento del danno effettivo, della irragionevolezza del provvedimento e del vantaggio arrecato ad altri soggetti».

 

1.137

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costituisce vincolo sopravvenuto ai sensi del comma 21, non indennizzabile, l’assoggettamento di un’area edificabile ai sensi della pianificazione urbanistica vigente al divieto di edificazione decennale ai sensi della legge n. 353 del 2000».

 

1.138

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La traslazione del diritto ad edificare può essere disposta dal comune in tutti i casi in cui un’area edificabile ai sensi della pianificazione urbanistica vigente sia stata percorsa dal fuoco ed assoggettata al vincolo decennale di cui alla legge n. 353 del 2000. Qualora il proprietario dell’area abbia ottenuto o fatto richiesta di autorizzazione e concessione edilizia prima dell’incendio, la realizzazione degli interventi edilizi nelle aree percorse dal fuoco deve comunque essere autorizzata dai comuni previa acquisizione di una relazione geologica-tecnica finalizzata a valutare la fattibilità degli interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessive dei versanti dell’intera zona percorsa dal fuoco e ad indicare le prescrizioni atte a contenere i possibili rischi, compresi quelli derivanti dalle modifiche alla capacità di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche e dal conseguente aumento della velocità di deflusso delle acque».

 

1.139

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L’inedificabilità conseguente ad eventi di tipo geologico, idrogeologico o dall’applicazione di norme di legge, non costituisce vincolo indennizzabile».

 

1.140

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa la compensazione ambientale nel caso di apposizione di vincoli finalizzati alla tutela dell’ambiente o del territorio».

 

1.141

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non sono comunque indennizzabili i vincoli paesaggistici ed i vincoli posti a tutela anche della sicurezza pubblica».

 

1.142

Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

        Sopprimere il comma 32.

 

1.143

Marano

        Sostituire il comma 32 con il seguente:

        «32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all’articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1 l’accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l’estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

            a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

            b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nella autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

            c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 164, comma 1“».

 

1.144

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo le parole: «Per i» inserire la seguente: «soli» e sopprimere le parole: «assenza o».

 

1.145

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, prima delle parole: «assenza o», premettere la seguente: «parziale».

 

1.146

Vallone, Liguori

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o difformità dalla autorizzazione» con le seguenti: «difformità dalla autorizzazione, che non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti,».

 

1.147

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

 

1.148

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

 

1.149

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, sostituire la parola: «assenza» con le seguenti: «modo da non aumentare le superfici utili o la volumetria autorizzate».

 

1.150

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o» con la seguente: «parziale».

 

1.151

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, sostituire le parole: «assenza o» con le seguenti: «attesa della autorizzazione, ed in presenza delle condizioni per ottenerla nonché in assenza di aumento di volumetria, nonché per quelli effettuati in lieve».

 

1.152

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «assenza», aggiungere le seguenti: «di aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.153

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche» ed «eventualmente».

 

1.154

Vallone, Liguori

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «anche rispetto alla autorizzazione eventualmente» con le seguenti: «rispetto alla autorizzazione».

 

1.155

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

 

1.156

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

 

1.157

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.158

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «anche» aggiungere le seguenti: «con riferimento al mantenimento delle volumetrie».

 

1.159

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, prima della parola: «eventualmente» premettere le seguenti: «edilizia concessa o alla autorizzazione ad un ampliamento non significativo della superficie o della volumetria».

 

1.160

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «eventualmente».

 

1.161

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), premettere la seguente:

            «0a) che un tecnico comunale abbia sancito il mantenimento delle volumetrie e la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione».

 

1.162

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

            «0a) dimostrazione, da parte del responsabile dell’abuso, della invarianza delle superfici utili e delle volumetrie precedenti».

 

1.163

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

            «0a) verifica in loco del rispetto dei volumi autorizzati da parte di tecnici comunali e della competente sovrintendenza».

 

1.164

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

            «0a) accertamento, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, che le volumetrie e le superfici utili non siano aumentate;».

 

1.165

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.166

Vallone, Liguori

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) che le difformità rispetto all’autorizzazione precedentemente rilasciata non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.167

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

            «0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.168

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) che non vi siano aumenti delle superfici utili o dei volumi preesistenti».

 

1.169

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) foto aeree certificate che dimostrino l’assenza di aumenti volumetrici o superficiali rispetto alla situazione preesistente o alla autorizzazione, ove concessa».

 

1.170

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) che i lavori in difformità non abbiano determinato alcun aumento significativo delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.171

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici della locale sovrintendenza al fine di certificare che le difformità non abbiano comportato aumenti volumetrici rispetto all’autorizzazione ed alla situazione preesistente;».

 

1.172

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) versamento di una somma pari ad euro 25.000 per ciascun metro cubo di volumetria aggiuntiva rispetto all’autorizzazione o alla situazione precedente all’abuso, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica dell’aumento».

 

1.173

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) perizia giurata di un tecnico specializzato iscritto ad albo professionale che certifichi il rispetto delle volumetrie consentite o il mancato aumento di quelle esistenti:».

 

1.174

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) dichiarazione e dimostrazione da parte del responsabile dell’abuso che le difformità non consistano in ampliamenti superficiali o volumetrici, sottoposta a verifica da parte delle competenti autorità; in caso di dichiarazione mendace il rilascio in sanatoria non comporta effetti estintivi del reato;».

 

1.175

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) attestazione della compatibilità ambientale e paesaggistica del manufatto, attraverso il parere delle competenti autorità, e mantenimento delle volumetrie e superfici originarie».

 

1.176

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) assenza di rischio o danno all’ambiente o al paesaggio».

 

1.177

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) rispondenza all’autorizzazione eventualmente necessaria con particolare riferimento ai volumi e superfici utili».

 

1.178

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) lieve entità delle difformità».

 

1.179

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) presenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa vigente».

 

1.180

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale» e alla lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.181

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

 

1.182

Vallone, Liguori

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

 

1.183

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire la parola: «eventuale» con la seguente: «prescritta».

 

1.184

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti: «o modifiche delle destinazioni d’uso».

 

1.185

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), prima delle parole: «ove sia accertato» premettere la seguente: «anche».

 

1.186

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.187

Vallone, Liguori

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.188

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.189

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: «ove» ad: «arrecato» con le seguenti: «nella misura prevista dalla legge».

 

1.190

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «ove» aggiungere le seguenti: «si rischi un danno nonché nei casi di assenza dell’autorizzazione e comunque sempre qualora».

 

1.191

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia accertato il danno arrecato» con le seguenti: «sia assente l’autorizzazione di cui al comma 1».

 

1.192

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia accertato» con le seguenti: «sia riscontrato un aumento delle volumetrie o superfici o sia verificabile».

 

1.193

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «accertato il» con le seguenti: «stata realizzata un’opera in assenza di autorizzazione o sia possibile ragionevolmente temere un».

 

1.194

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «il danno arrecato» con le seguenti: «il mancato conseguimento dell’autorizzazione prescritta».

 

1.195

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «danno arrecato» con le seguenti: «il responsabile dell’abuso, oppure il titolare dell’area in cui si è verificato l’abuso o il proprietario del manufatto».

 

1.196

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arrecato» con le seguenti: «e fermo restando che il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione».

 

1.197

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arrecato» con le seguenti: «ovvero in tutti i casi in cui il manufatto supera i 10 metri cubi».

 

1.198

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: «danno arrecato» aggiungere le seguenti: «oppure ove si riscontri un danno potenziale».

 

1.199

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «arrecato» aggiungere le seguenti: «o comunque in assenza o rilevante difformità dal titolo abilitativo».

 

1.200

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

        «32-bis. Per un programma di supporto alle attività istituzionali nell’ambito della riqualificazione paesaggistica, nella valutazione delle istanze di sanatoria ai sensi del comma 32 nonché per il monitoraggio degli effetti ambientale derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d’intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. Il programma è attuato da un Istituto per gli studi e la tutela ambientale istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma e per le suddette finalità».

 

1.201

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

        «32-bis. Al fine di consentire l’accertamento del danno di cui al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), nonchè di agevolare le procedure di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui al medesimo comma 24 è abrogato l’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326».

 

ORDINE DEL GIORNO

0/1753-b/1/13

Chincarini, Monti, Vanzo, Franco Paolo, Corrado, Agoni, Peruzzotti, Moro, Stiffoni, Bassanini, Pirovano, Tirelli

        La 13ª Commissione,

            esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

            valutate le modifiche introdotte nel testo dalla Camera dei deputati, ed in particolare quelle relative all’articolo 1, comma 32, riguardanti l’estinzione dei reati in materia paesaggistica nei casi di accertamento di compatibilità paesistica dei lavori eseguiti;

            tenuto conto che il suddetto accertamento di compatibilità paesistica comporta una rilevante responsabilità a carico delle sovrintendenze, le cui decisioni determineranno l’estinzione o meno di reati penali,

        impegna il Governo:

            ad adottare gli opportuni provvedimenti, affinché siano individuate adeguate risorse economiche, a favore delle sovrintendenze regionali e provinciali, dirette a garantire lo svolgimento delle suddette funzioni di maggiore responsabilità da parte del personale e di esperti del settore.

 

EMENDAMENTI

1.202

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano al settore del trasporto pubblico locale solo in quanto compatibili con la vigente normativa che disciplina il settore».

 

1.203

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, sopprimere la lettera b).

 

1.204

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera b), al capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

        «Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006“».

 

1.205

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, sopprimere la lettera c).

 

1.206

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        “5-bis. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all’interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

        5-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 5-bis, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate“».

 

1.207

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        “5-bis. La gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito almeno il 20 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all’interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa“».

 

1.208

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera c), alle parole: «In ogni caso» premettere le seguenti: «La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall’erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali».

 

1.209

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero in economia» fino alla fine del periodo.

 

1.210

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

 

1.211

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il quarto periodo.

 

1.212

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 8 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

 

1.213

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        “6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l’erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficenza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Le società che, in Italia o all’estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

        6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari“».

 

1.214

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        “6. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari». In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l’erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Le società che, in Italia o all’estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 48 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11“».

 

1.215

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        “6. L’erogazione del servizio, in deroga a quanto previsto dal comma 5, può essere affidata direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Analoga disposizione si applica alla gestione del servizio. Le imprese che in Italia o all’estero, erogano servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate; il divieto non si estende alle società controllanti nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

        6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari“».

 

1.216

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. All’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        “8. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo destinato all’ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 45 per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1º gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera a) del comma 11, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 25 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all’impresa che nell’esercizio antecedente l’operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell’anno 2010.

        9. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell’azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

        10. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 11. Alle istituzioni si applicano, altresì nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

        11. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

            a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

            b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno“».

 

1.217

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini

        Dopo il comma 41 inserire il seguente:

        «41-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approvazione o del rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006“».

 

1.218

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. È istituito l’Istituto di alti studi ambientali e paesaggistici, al fine di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. L’istituto si dota di tecniche di elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con associazioni di protezione ambientale, università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendo periodica relazione al Parlamento ed al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 300.000 euro, per il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dell’Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all’acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente comma».

 

1.219

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

        «41-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituita una Scuola di specializzazione negli studi ambientali, di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale per attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione e di alta formazione nelle materie della tutela dell’ambiente e del territorio dall’abusivismo edilizio. La scuola ha sede in Roma e può essere organizzata in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei Paesi dell’Unione europea. La scuola è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca e sperimentazione delle tecniche di repressione delle violazioni edilizie al paesaggio e all’ambiente e presta il proprio ausilio alle sovrintendenze nell’esame delle istanze di cui al comma 32».

 

1.220

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

        «41-bis. Nell’ambito delle attività di informazione al pubblico ed alle imprese sulla normativa di tutela ambientale nazionale, regionale e comunitaria, con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito un Istituto di divulgazione al pubblico delle tematiche ambientali, con il compito di promuovere l’accesso dei cittadini alle informazioni in campo ambientale nonché campagne di denuncia degli illeciti ambientali e paesaggistici. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in centocinquantamila euro per ciascuno degli anni 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003- 2005, nell’ambito dell’unita previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.221

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

        «41-bis. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        “1bis. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali non si applicano ai settori per i quali la relativa disciplina normativa già preveda l’adozione di criteri più restrittivi a tutela della concorrenza ed in attuazione della normativa comunitaria“».

 

1.222

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

        «41-bis. All’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        “2. Ai fini dell’attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall’articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l’applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

        3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

        4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell’erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui ai comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

            a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

            b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a) si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

        5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

            b) sono abrogati i commi 7 e 16;

            c) al comma 9, primo periodo, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2004“.

        41-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle gare di cui all’articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l’adozione di procedure di evidenza pubblica“».

 

1.223

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. All’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        “8. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

            a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

            b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno.

        9. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo destinato all’ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1º gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera a) del comma 8, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all’impresa che nell’esercizio antecedente l’operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell’anno 2010.

        10. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell’azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

        11. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

        12. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni“».

 

1.224

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi i pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

            b) presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell’impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2008.

        41-ter. Il fondo di cui al comma 41-bis, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’interno.

        41-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004».

 

1.225

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

        “2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997, e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2002.

        3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali, anche se i relativi soci sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

        4. Il divieto di cui al comma 6 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa“.

        41-ter. I commi 5 e 16 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati».

 

1.226

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. Il comma 8 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

 

1.227

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. Con l’obiettivo di accrescere la formazione di funzionari e dirigenti pubblici destinati ad operare nella repressione e prevenzione dei fenomeni di abusivismo edilizio e di illeciti su beni paesaggistici di cui al comma 32 è istituito l’Istituto di formazione delle tecniche di tutela del paesaggio, con il compito anche di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 100.000 euro, per il triennio 2004-2006, per le spese di primo funzionamento dell’Istituto, e in 2 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all’acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente comma».

 

1.228

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «È istituito un Osservatorio sulla redazione dei testi unici ambientali, al fine di seguire il lavoro di preparazione degli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma e fornire un supporto giuridico alle associazioni ambientali ed ai cittadini che desiderino informarsi sul processo di formazione legislativa in corso e presentare istanze o documenti in merito. L’osservatorio composto da un numero massimo di dodici esperti in materia di tutela ambientale, che può avvalersi di una segreteria di sei persone. Le modalità di funzionamento e finanziamento dell’Osservatorio sono disposte con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito di un limite di spesa massimo di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

 

1.229

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 24, aggiungere, in fine il seguente:

        «24-bis. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di cui ai commi precedenti, deve essere acquisito il parere favorevole delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di quelle preposte alla tutela del vincolo, ove esistente».

 

1.231

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure compensative devono comunque comportare significative variazioni anche volumetriche a favore del soggetto cui è riconosciuta la misura stessa e delle stesse deve essere valutata la compatibilità ambientale».

 

2.232

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La compensazione ambientale non si applica nelle aree protette nazionali e regionali».

 

1.233

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «nonché del parere di un Comitato consultivo composto da venti rappresentanti delle organizzazioni di protezione ambientale e da nove docenti universitari in materia di tutela dell’ambiente, il cui funzionamento è regolato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che ne determina anche gli oneri».

 

1.234

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive su beni paesaggistici, per la concessione ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive che non hanno ottenuto l’autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 32».

 

1.235

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

        «41-bis. All’articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, sostituire le parole: “rilevanza industriale“ con le seguenti: “rilevanza economica“».


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 21 GENNAIO 2004

278a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre 2003.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver ricordato che nella presentazione degli emendamenti egli si era attenuto, come tutti, al termine fissato dalla Commissione, evidenzia in particolare di aver già predisposto alcuni emendamenti al comma 32 dell’articolo unico del disegno di legge in esame che hanno investito le parti oggetto di modifica da parte dell’altro ramo del Parlamento. Senonché, tali modifiche hanno comportato nel loro complesso un cambiamento sostanziale del significato da attribuire al ricordato comma 32, volto ad inserire dopo il comma 2 dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999 un ulteriore comma mirante ad introdurre la possibilità di una causa estintiva dei reati paesaggistici. Dopo aver interpellato anche gli uffici, che hanno confermato che, in tale caso, si possono presentare emendamenti volti a stralciare o a sopprimere il citato comma 32, chiede al presidente Novi di essere autorizzato a presentare emendamenti di siffatto contenuto, nonostante il termine per la presentazione degli emendamenti sia scaduto.

Il presidente NOVI autorizza il senatore Turroni a presentare due emendamenti – che assumono rispettivamente la numerazione di emendamenti 1.501 ed S.1– tendenti a stralciare e a sopprimere il comma 32. Ricorda altresì di avere autorizzato il relatore, senatore Specchia, a presentare l’emendamento 1.500.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) prende atto dell’emendamento presentato dal relatore, finalizzato a ripristinare il testo del comma 32 a suo tempo licenziato dal Senato, anche se deve ricordare che il Gruppo dell’UDC, aveva manifestato l’intenzione di presentare un emendamento di analogo tenore, recedendo da tale proposito soltanto in base alla considerazione che l’esame del disegno di legge in titolo si sarebbe dovuto completare definitivamente nel giro di poche settimane, senza che vi fosse la possibilità di modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. In ogni caso, il contenuto dell’emendamento presentato dal relatore merita un giudizio positivo, anche se se ne deve riconoscere in qualche modo la paternità al Gruppo UDC.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), tiene a precisare che si è cercato di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo entro il 2003, non apportando quindi ulteriori modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Egli stesso si era attenuto a tale indicazione nonostante ritenesse che alcune parti dell’articolato meritassero una più attenta considerazione. Ciò spiega la ragione per la quale aveva invitato i senatori dell’UDC a non presentare ulteriori emendamenti come, ad esempio, quelli orientati a ripristinare il testo del comma 32 nella versione licenziata dal Senato. Tuttavia il disegno di legge in esame non è stato approvato definitivamente entro il 2003 e ciò implica che lo stesso dovrà essere oggetto di modifiche per quanto riguarda i profili di carattere finanziario e con riferimento anche al fatto che nell’articolo 4, comma 234, della legge finanziaria per l’anno 2004, è contemplato quanto previsto dal comma 41, lettera c), capoverso 5-bis, limitatamente ai primi tre periodi, parte che quindi dovrà essere espunta dal provvedimento in esame.

Poiché dunque, come detto, alcune parti dell’articolato dovevano comunque essere oggetto di modifiche e considerato anche l’ampio dibattito pubblico intervenuto nelle ultime settimane, ha ritenuto opportuno presentare l’emendamento 1.500 con lo scopo di ripristinare il comma 32 nello stesso testo approvato dal Senato. Nella fattispecie, pertanto, la causa estintiva dei reati in materia paesaggistica è subordinata al ricorrere di determinate condizioni. Si tratta, tuttavia, di una proposta che verosimilmente dovrà essere ritoccata, poiché nel frattempo sta per entrare in vigore il nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici, adottato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica per la sua definitiva emanazione.

Infine, le ulteriori modifiche al disegno di legge in titolo, come anticipato, saranno determinate altresì dalle osservazioni della Commissione bilancio, che sta per esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti presentati. A tale riguardo chiede al presidente Novi di rappresentare al Presidente della Commissione bilancio la propria posizione critica in ordine al fatto che, nonostante ripetute sollecitazioni e l’oggettiva urgenza di procedere nell’iter del provvedimento, si sia ritardata in tal modo l’espressione del richiesto parere da parte della Commissione bilancio.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (DS-U) la prossima entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici suscita preoccupazioni in merito al depotenziamento che hanno subito le Soprintendenze nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Infatti, nel nuovo codice si prevede che il parere delle Soprintendenze sia soltanto obbligatorio e non vincolante. Tale previsione, unitamente a quanto si legge nel comma 32 dell’articolo unico del disegno di legge in titolo, rappresenta un ulteriore lesione alla tutela paesaggistica del paese, poiché l’effetto delle due disposizioni menzionate determina di fatto un trasferimento dell’intera materia riguardante la tutela paesaggistica alle autonomie locali. Ritiene quindi che tanto il rappresentante del Governo quanto il relatore dovrebbero affrontare seriamente tale questione anche perché buona parte del territorio nazionale è soggetta a vincolo paesistico. In tale senso chiede al presidente Novi di poter essere autorizzato a presentare alcuni emendamenti riguardanti il citato comma 32.

Il presidente NOVI fa presente al relatore di aver avuto anche nella giornata di ieri un colloquio con il Presidente della Commissione bilancio che lo ha rassicurato sul fatto che nella giornata odierna la Commissione bilancio avrebbe espresso il richiesto parere. Avverte quindi che consentirà la presentazione di un numero limitatissimo di emendamenti con riferimento al comma 32 dell’articolo unico del disegno di legge in titolo, fermo restando che lo stesso relatore è fin da ora autorizzato a presentare gli emendamenti che si rendessero necessari per effetto del parere che la Commissione bilancio si accinge ad esprimere.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 21 GENNAIO 2004

279a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), anche alla luce del fatto che il relatore si accinge a presentare nuovi emendamenti in conseguenza del parere che sta per essere espresso dalla Commissione bilancio, chiede al presidente Novi di avere la possibilità di approfondire le ragioni per le quali nella legge finanziaria per il 2004 si è deciso di inserire soltanto una parte e non l’intero contenuto di quanto previsto nel comma 41, lettera c), capoverso 5-bis del disegno di legge in esame.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che l’esame degli emendamenti riferiti al comma 41 avverrà presumibilmente nelle prossime sedute della Commissione, pertanto, vi è tutto il tempo necessario per operare l'approfondimento da lui richiesto. Fa quindi presente di aver consentito al senatore Moncada Lo Giudice di presentare un ulteriore emendamento, peraltro identico agli emendamenti 1.63 e 1.64, presentati precedentemente.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) fa presente di aver predisposto alcuni emendamenti che affrontano le questioni di ordine finanziario, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell’intervento del sottosegretario Armosino nella seduta della Commissione bilancio di ieri. Inoltre, tra gli ulteriori emendamenti, compare anche una proposta volta a sopprimere il comma 32 e a riformulare il comma 41, dopo che la legge finanziaria per il 2004 ha in gran parte recepito quanto previsto dalla lettera c), capoverso 5-bis, del medesimo comma. Dopo aver rinunciato ad illustrare gli ulteriori emendamenti presentati, auspica che si possa procedere il più rapidamente possibile alla conclusione dell’iter del disegno di legge in esame.

Il presidente NOVI invita quindi ad intervenire i senatori che intendono illustrare gli emendamenti presentati all’articolo unico del disegno di legge, (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute odierne).

Il senatore TURRONI (Verdi-U), illustrando il complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ricorda quanto accaduto in occasione del recente esame parlamentare dello schema di decreto legislativo contenente il nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici. Infatti, nonostante la notevole rilevanza di questo provvedimento - con il quale si apportano modifiche sostanziali alle normative che da diversi decenni disciplinano la tutela dei beni culturali e paesaggistici - la Commissione di merito ha dedicato soltanto poche sedute, nello scorso mese di dicembre, all’esame del nuovo codice. Proprio per evitare che in futuro si ripetano vicende analoghe, nelle quali il Parlamento si trova ad operare in tempi stretti – poiché è serio il pericolo che esso non si possa pronunciare entro i termini prescritti dalla legge – ha predisposto una serie di emendamenti volti a consentire un termine più lungo per permettere l’espressione del parere parlamentare dopo il dovuto approfondimento.

Inoltre, il Ministro dell’ambiente, una volta che il disegno di legge in titolo sarà approvato definitivamente, dovrà necessariamente valutare, in sede di predisposizione dei testi unici ambientali, l’opportunità di intervenire in quei settori nei quali, ad esempio, con la legge-quadro sulle aree protette o con il testo unico sulla disciplina delle acque sono stati conseguiti buoni risultati; ritiene perciò che non sussistono ragioni per riformare le normative menzionate.

Infine, preannuncia che in Assemblea è sua intenzione presentare un emendamento diretto a stralciare quanto disposto dal comma 27, in base al quale i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti come materie prime secondarie se dichiarati come tali da fornitori o produttori di paesi esteri che si iscrivono all’albo nazionale delle imprese. Infatti, bisogna evitare che si ripetano fenomeni come quello accaduto nelle scorse settimane presso una fonderia di Vicenza nella quale si è fuso un bidone contenente materiale radioattivo senza adottare le necessarie misure di precauzione. Appare quindi indispensabile ricercare una disciplina per l’attività di commercio dei materiali ferrosi e non ferrosi di provenienza estera anche in virtù del fatto che l’Italia è priva di un sito nazionale per il deposito delle scorie nucleari di primo e secondo livello.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), poiché il relatore ha presentato nuovi emendamenti, ad ulteriore integrazione di quanto ha già avuto modo di dichiarare in sede di illustrazione delle proposte emendative dei senatori del Gruppo DS, evidenzia che vi sono alcune questioni che dovrebbero essere oggetto di particolare riflessione, a cominciare da quella riguardante l'utilità di termini entro i quali devono essere espressi i pareri sui testi unici ambientali da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Anche il tema della contabilità ambientale non deve essere trascurato, dal momento che lo sviluppo sostenibile necessita di nuovi strumenti e di nuove misurazioni; in tal senso, la decisione dell’altro ramo del Parlamento di espungere tra i principi e i criteri direttivi la sperimentazione e l’adozione di procedure volte a favorire l’introduzione della contabilità ambientale costituisce un passo indietro rispetto agli orientamenti che si stanno diffondendo su questo tema in Europa e che anche di recente sono stati positivamente sottolineati dal Ministro per l’economia.

In merito al comma 32, dell’articolo unico del disegno di legge in esame, è senz’altro da apprezzare positivamente la posizione critica espressa sullo stesso da parte del presidente Novi e del relatore il quale, presentando un emendamento soppressivo, ha dimostrato, a suo avviso, un grande senso di responsabilità. D’altro canto, in caso di approvazione di tale emendamento, si registrerà un intervento significativo da parte della Commissione, che in tal modo avrà rivendicato le proprie funzioni, anche ovviando ad alcune scelte opinabili effettuate nel corso della precedente lettura alla Camera dei deputati. Infatti, appare un controsenso stabilire tra i principi e i criteri direttivi, ai sensi del comma 8, lettera b), l’effettività delle sanzioni penali, quando poi con il comma 32 si permette in modo indiscriminato l’estinzione dei reati in materia paesaggistica e ambientale. Osserva quindi che il relatore, presentando l’emendamento soppressivo, ha dimostrato che c’è un limite di fronte al tentativo di deregolamentazione che il Governo sta ripetutamente ponendo in essere in tale settore. Peraltro, lo stesso comma 32 suscita preoccupazione anche in relazione a quanto previsto dal nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici che sta per entrare in vigore: in particolare, non sembra sia stata posta sufficiente attenzione a una serie di disposizioni del provvedimento in esame che rischiano di sminuire il ruolo delle soprintendenze, le quali rilascerebbero così un parere obbligatorio, ma non vincolante nei procedimenti autorizzatori. Si tratta di un grave indebolimento di questi organi, tenuto conto del fatto che finora, per consentire trasformazioni sul territorio, erano necessarie due forme di autorizzazione, una disposta dall’autorità comunale mediante piani regolatori e l’altra di natura statale, espressa proprio attraverso il parere delle soprintendenze, sia esso preventivo o, come in talune regioni, soltanto successivo. In pratica, qualora fosse approvato il comma 32, le decisioni delle autorità amministrative rischierebbero di avere una ricaduta anche sulla giurisdizione penale. Pertanto, auspica che la Commissione possa aprire una seria discussione sulle problematiche evidenziate.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo della Margherita ricordando come, già in occasione della precedente lettura del disegno di legge da parte della Commissione ambiente del Senato, avesse avuto modo di sottolineare che una delega legislativa così ampia avrebbe sicuramente creato non pochi problemi e che, comunque, sarebbe stato necessario quantomeno stralciare le norme di diretta applicazione.

Quanto è accaduto negli ultimi mesi dimostra come le osservazioni da lui fatte allora fossero fondate, tant'é che ancora oggi si discute in merito all'inopportunità della disposizione di cui al comma 32 che, appunto, rientra tra le misure di diretta applicazione. Tale disposizione, in concreto, mira ad introdurre una sorta di condono perpetuo che, va riconosciuto, non è condiviso né dal Presidente della Commissione né dal relatore Specchia.

Se, come sembra ormai scontato, il comma 32 sarà soppresso, il Senato, per la prima volta, avrà messo in discussione una questione di grande rilievo su cui l'altro ramo del Parlamento ha assunto una diversa posizione; nel contempo, è significativo che, finalmente, i senatori della maggioranza riescano ad esprimere apertamente la propria posizione, anche se critica, nei confronti di alcuni aspetti di un testo normativo sostenuto dal Governo.

Quanto infine alle osservazioni del senatore Giovanelli in merito al nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici, sarebbe necessario che la maggioranza ed il Governo operassero un'attenta riflessione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) illustra l'emendamento 1.515, volto a ripristinare il testo del comma 8, lettera o), in materia di contabilità ambientale, come era stato introdotto nel corso del precedente esame da parte del Senato. Esprime quindi viva soddisfazione per la decisione del relatore di presentare un emendamento soppressivo del comma 32 ed uno volto a ripristinare il testo di tale comma che era stato approvato dal Senato nella precedente lettura. Quanto infine alla questione dei materiali ferrosi provenienti dall'estero, va ricordato che le imprese che se ne occupano fanno parte di un apposito albo, il che dovrebbe offrire sufficienti garanzie.

Coglie quindi l'occasione per chiedere, a nome del Gruppo UDC, un'audizione del ministro Urbani in Commissione ambiente, affinché riferisca sulla politica del suo Dicastero per quanto attiene alle problematiche della tutela del paesaggio, anche alla luce dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), nell'associarsi a tale ultima richiesta avanzata dal senatore Moncada Lo Giudice, sottolinea l'esigenza che la 13ª Commissione permanente venga direttamente coinvolta su tutte le problematiche concernenti la tutela del paesaggio.

I senatori LIGUORI (Mar), TURRONI (Verdi-U) e ROLLANDIN (Aut), a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alla richiesta avanzata dal senatore Moncada Lo Giudice.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), con riferimento all'esame del codice dei beni culturali e paesaggistici da parte delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, sottolinea come il testo trasmesso nel mese di dicembre alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non comprendesse neanche le modifiche successivamente introdotte su istanza della Conferenza Stato-regioni.

Il presidente NOVI avverte che i presentatori degli altri emendamenti hanno rinunciato ad illustrarli.

 

Intervenendo sul complesso degli emendamenti, il senatore RIZZI (FI), a nome del Gruppo Forza Italia, si congratula con il relatore Specchia per aver affrontato e risolto con grande sensibilità un problema così delicato come quello concernente il comma 32.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(…)

La seduta termina alle ore 16,15.


EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO

PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

 

Art. 1.

 

1.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni parlamentari, è convocata una apposita commissione bicamerale che esamina i testi ed esprime, entro centottanta giorni dalla formazione, un parere vincolante».

 

1.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

 

1.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

 

1.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «trenta giorni» fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «e non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno degli schemi di decreto legislativo».

 

1.5

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.6

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

 

1.7

Vallone, Liguori

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

 

1.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, prima delle parole: «trenta giorni», premettere le seguenti: «un termine minimo di».

Conseguentemente, dopo la parola «assegnazione», aggiungere le seguenti: «ed entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

 

1.9

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere le seguenti: «termine raddoppiato nel caso di trasmissione di più schemi di decreto, al fine di consentire una analisi adeguata ed approfondita degli stessi».

 

1.10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere le seguenti: «con forza vincolante e».

 

1.12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, premettere il seguente: «Gli schemi di decreto devono altresì essere accompagnati da una relazione recante l’analisi di compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia ambientale».

 

1.13

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

 

1.14

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari vincolano il Governo. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile al processo di formazione dei testi unici ambientali, il Governo convoca altresì una Conferenza nazionale sulla legislazione ambientale prima dell’emanazione dei decreti legislativi, garantendo la partecipazione delle associazioni di protezione ambientale, l’informazione ai cittadini e la partecipazione del pubblico nei processi decisionali, nel rispetto dei princìpi di cui alla Convenzione di Aarhus ed alla legge 16 marzo 2001, n. 108».

 

1.15

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Al fine della», aggiungere le seguenti: «valutazione della compatibilità della normativa recata dagli schemi con i livelli di protezione ambientale garantiti dalla normativa comunitaria nonché».

 

1.16

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «verifica», aggiungere le seguenti: «del miglioramento della qualità ambientale di cui al comma 8 lettera a) e».

 

1.17

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del principio» con le seguenti: «dei princìpi».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «lettera c)».

 

1.18

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera b)».

 

1.19

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti: «nonché al fine di valutare l’ammontare delle maggiori spese eventualmente richieste per garantire il rispetto delle lettere a) e b) del medesimo comma,».

 

1.20

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «altresì» aggiungere le seguenti: «e dell’effetto di tale principio sul rispetto dei princìpi di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8».

 

1.21

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «relazione tecnica» aggiungere le seguenti: «nella quale devono essere evidenziati i livelli di spesa per ciascun settore ambientale trattato nello schema assegnato nonché l’evoluzione della spesa necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 8 ed il raffronto con il quinquennio precedente».

 

1.22

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in assenza della quale non è possibile iniziare l’esame degli schemi».

 

1.23

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora le Commissioni competenti ritengano opportuno approfondire gli effetti del vincolo di invarianza degli oneri sul livello di qualità e protezione dell’ambiente e richiedere al Governo ulteriori valutazioni relative alle tematiche trattate nella relazione tecnica, il termine di trenta giorni è sospeso per un massimo di ulteriori quindici giorni, nelle more dei quali le Commissioni possono svolgere anche le ulteriori audizioni ritenute necessarie».

 

1.24

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo, prima di ritrasmettere alle Camere gli schemi di decreto per l’espressione del parere definitivo, acquisisce il parere della Commissione europea e lo comunica alle competenti Commissioni parlamentari affinché possano valutare i relativi profili di compatibilità con l’ordinamento ambientale comunitario».

 

1.25

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole «Il Governo», aggiungere le seguenti: «consultate le organizzazioni di protezione ambientale e».

 

1.26

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «tenuto conto dei» con le seguenti: «in ottemperanza ai».

 

1.27

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «dei pareri» aggiungere le seguenti: «vincolanti».

 

1.28

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4 ed al presente comma» con le seguenti: «prescritti, ed avendo trasmesso ciascuno schema di decreto alla Commissione europea al fine di acquisirne il parere in ordine al rispetto dei principi comunitari».

 

1.29

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «presente comma», aggiungere le seguenti: «indice una Consulta nazionale sullo stato dell’ambiente al fine di garantire la concertazione con le organizzazioni di tutela ambientale, le organizzazioni sindacali e degli imprenditori in vista della predisposizione degli schemi definitivi ed».

 

1.30

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centoventi».

 

1.31

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «osservazioni» aggiungere la seguente: «motivate».

 

1.32

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

Conseguentemente, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «prescritte nei pareri di cui al presente comma».

 

1.33

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «i testi per il parere» aggiungere le seguenti: «vincolante e».

 

1.34

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.35

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

1.36

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

 

1.37

Vallone, Liguori

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «entro venti giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

 

1.38

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando specificamente le disposizioni che non rispondenti ai princìpi ed ai criteri generali e specifici di delega o tali da ridurre il livello di protezione e qualità ambientale previgenti».

 

1.39

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo apporta le modificazioni e le integrazioni eventualmente presenti nel parere e, acquisito il parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, emana i decreti legislativi».

 

1.40

Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

 

1.41

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.

 

1.43

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: «Decorso inutilmente tale termine» con le seguenti: «In caso di mancato recepimento di rilievi riguardanti la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di ambiente o di parere contrario delle Commissioni».

 

1.44

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «decreti legislativi» aggiungere la seguente: «non».

 

1.46

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora un decimo dei componenti delle Commissioni parlamentari ne faccia richiesta, il parere definitivo sugli schemi di decreto è deliberato dalle rispettive assemblee di Camera e Senato, entro il termine di sessanta giorni dal decorso del termine assegnato alle Commissioni competenti per l’espressione del parere».

 

1.47

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni parlamentari, il Governo non può emanare i decreti».

 

1.49

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché certezza» fino alla fine della lettera.

 

1.50

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «certezza» con la seguente: «inasprimento».

 

1.51

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «certezza» aggiungere le seguenti: «ed efficacia».

 

1.52

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «nonché certezza» inserire le seguenti: «dell’applicazione».

 

1.53

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e del ripristino dell’ambiente danneggiato».

 

1.54

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cittadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’azione di tutela».

 

1.55

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico».

 

1.56

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le seguenti: «anche penali».

 

1.57

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «in caso» aggiungere le seguenti: «di infrazioni in materia paesaggistica e».

 

1.58

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «violazione delle» aggiungere le seguenti: «prescrizioni tecniche e».

 

1.59

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del paesaggio, anche attraverso la previsione di misure che rafforzano l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva delle forze dell’ordine nel campo delle ecomafie».

 

1.60

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il mantenimento della punibilità di ogni comportamento modificativo del territorio in assenza di autorizzazione, tale da comportate un rischio per l’ambiente».

 

1.61

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta la punibilità di ogni comportamento modificativo del territorio tale da comportare un rischio per l’ambiente ed il paesaggio, anche in presenza di sanzione amministrativa, quando attuato in assenza della prescritta autorizzazione o in totale difformità dalla stessa».

 

1.62

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento delle sanzioni penali in caso di grave violazione delle norme paesaggistico-ambientali».

 

1.515

Moncada Lo Giudice

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del gettito».

 

1.63

Vallone, Liguori, Rollandin

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del gettito».

 

1.64

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del gettito».

 

1.65

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

All’articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sperimentazione ed adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

 

1.66

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di contabilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato».

 

1.67

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

All’articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

 

1.68

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) formulazione dei documenti di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzata all’attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, mediante l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonché della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.69

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) pianificazione di un approccio strategico della contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresì l’integrazione degli stessi documenti contabili con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.70

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) coordinamento della contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresì l’integrazione degli stessi documenti contabili con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.71

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) disciplina di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzato all’introduzione nei documenti di contabilità pubblica dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonchè della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.72

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) ad integrazione dei documenti di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, prevedere l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.73

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale mediante l’adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità pubblica, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.74

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riaffermazione del principio dello sviluppo sostenibile mediante l’adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzata ad indicare la consistenza del patrimonio ambientale e le sue modificazioni a seguito dell’impatto delle attività economiche; le interazioni tra ambiente e attività economiche, nonché l’indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell’ambiente ovvero immettendovi emissioni inquinanti; le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino e i costi passivi, ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

 

1.75

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) accoglimento da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali di un sistema di contabilità ambientale finalizzato all’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio degli enti stessi, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.76

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) incentivazione degli enti pubblici territoriali, all’adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità pubblica, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché l’adozione di un approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale;».

 

1.77

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) istituzione di un sistema di contabilità ambientale da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che preveda l’indicazione nei documenti di contabilità dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.78

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riordino del sistema di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali al fine di attuare il principio dello sviluppo sostenibile prevedendo l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.79

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.80

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) piena e coerente attuazione del principio dello sviluppo sostenibile prevedendo l’integrazione dei docurnenti e degli atti di programmazione economicofinanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.81

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali, secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement), in relazione all’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale e per la protezione dell’ambiente;».

 

1.82

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) costruzione di specifici indicatori, sensibili agli aspetti ambientali, all’interno di una contabilità satellite, complementare a quella attuale. In questo ambito sono individuati gli opportuni raccordi con il bilancio dello Stato, al fine della redazione, da parete dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di un bilancio ambientale, parallelo a quello vigente;».

 

1.83

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo del Paese mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;»

 

1.84

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riclassificazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali, in relazione all’adozione di moduli di contabilità ambientale, mediante l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.85

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.86

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento al modulo NAMEA (National Accounting, Matrix includine Environmental Accounts), introduzione nei documenti e negli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino;».

 

1.87

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in linea con quanto stabilito dall’ISTAT con gli studi progettuali della contabilità ambientale, riguardanti l’analisi metodologica degli indicatori di pressione, la spesa ambientale di imprese e famiglie, i flussi di materia, i conti delle acque e delle foreste, introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.88

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità, prevedere l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.89

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) secondo le linee d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, adottare procedure che prevedono l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.90

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) tenendo conto degli indirizzi dell’Unione europea, prevedere l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

 

1.91

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) a partire dall’anno finanziario successivo a quello di approvazione della presente legge, adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;».

 

1.92

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sulla base del principio dello sviluppo sostenibile, adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli; delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato; della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

 

1.93

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con l’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo del paese, prevedere l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d’azione definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;».

 

1.94

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in attuazione dell’obiettivo del perseguimento dello sviluppo sostenibile, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che comprenda i costi ambientali e i cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.95

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) allo scopo del perseguimento dell’obiettivo della valutazione dell’impatto ambientale e sociale, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sull’esempio, con gli opportuni adattamenti, di quelli già adottati in sede comunitaria e delle Nazioni Unite».

 

1.96

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) al fine dell’attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, previsione di specifici indicatori ambientali e sociali all’interno della contabilità dello Stato, mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con le indicazioni dei costi ambientali sostenuti e dei cespiti destinati a sostenerli;».

 

1.97

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

 

1.98

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) uniformità dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

 

1.99

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) attuazione di un sistema di conti ambientali ai fini dell’elaborazione dei documenti di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali che descrivano in particolare la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale e le interazioni tra economia e ambiente;».

 

1.100

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) definizione di un sistema di contabilità e di conti ambientali ai fini dell’adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

 

1.101

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) applicazione di un sistema di agevolazione finanziaria agli enti territoriali che adottino i documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

 

1.102

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) revisione della contabilità economica nazionale e degli enti pubblici territoriali al fine della adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di documenti di contabilità ambientale nonché definizione delle modalità, struttura e contenuti dei documenti di contabilità ambientale, avendo riguardo alle caratteristiche e alle competenze di ciascun livello istituzionale, alla gradualità necessaria riguardo lo stato di avanzamento dei conti ambientali, al parallelismo, alla pariteticità e all’integrazione tra contabilità economica e contabilità ambientale;».

 

1.103

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) garanzia di una più efficace salvaguardia del patrimonio ambientale attraverso l’adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di un sistema di conti ambientali che descrivano la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra economia e ambiente e le spese per la prevenzione, la protezione ed il ripristino in materia ambientale;».

 

1.104

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) affermazione del principio dello sviluppo sostenibile attraverso l’adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, un sistema di contabilità ambientale inteso come l’insieme delle informazioni che descrivono la consistenza del patrimonio naturale nazionale e le sue modificazioni a seguito dell’impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali, le interazioni tra ambiente e attività economiche, l’indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell’ambiente o immettendovi emissioni inquinanti nonché le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per il ripristino e i costi passivi ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

 

1.105

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) conferma del preminente ruolo della contabilità ambientale mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di conti ambientali con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale;».

 

1.106

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) assicurazione di una efficace e graduale sperimentazione di un sistema di contabilità ambientale che integri quello economico e finanziario dello Stato e degli enti territoriali al fine di una adeguata valutazione della sostenibilità economica, sociale ed ecologica dello sviluppo;».

 

1.107

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sviluppo di una contabilità economica nazionale che tenga conto dei fattori ambientali, ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità dell’economia nonché di una serie di indicatori di sostenibilità ecologica e sociale non monetizzati che devono costituire parte integrante del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo sia a livello nazionale che di enti territoriali;».

 

1.108

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) elaborazione di sistemi di sviluppo di contabilità economica nazionale che integrano i fattori ambientali, ecologici e sociali, di indicatori di sostenibilità nonché di sistemi di valutazione monetaria del capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di fornire alla politica economica strumenti idonei alla valutazione delle scelte e della sostenibilità economica;».

 

1.109

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) avvio di un piano di riforma del sistema di contabilità nazionale al fine dell’adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di documenti di contabilità ambientale, da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio, diretti alla: 3) definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale; 4) evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante; 5) programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali e componenti; 6) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi;».

 

1.110

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) predisposizione del documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che riporti l’analisi delle principali componenti ambientali, degli indicatori ambientali e delle spese ambientali, dei programmi di politica ambientale e delle azioni di controllo e miglioramento nonché la valutazione degli effetti ambientali delle politiche economico-finanziarie previste nel corso dell’anno finanziario;».

 

1.111

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) potenziamento e miglioramento della tutela in materia ambientale mediante l’adozione del documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che consenta la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, la definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale, la evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante, programmazione del riutilizzo ecocompatibile di materiali e componenti nonché la evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi».

 

1.112

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;».

 

1.113

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi mediante l’introduzione di documenti di programmazione per lo sviluppo sostenibile;».

 

1.114

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) diffusione di un sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti al fine della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione economica e di bilancio;».

 

1.115

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) individuazione del bilancio ecologico territoriale degli enti locali e delle regioni al fine di quantificare i livelli di emissioni inquinanti globali nel territorio, per aria, acqua, suolo e rumore, valutando lo stato d’uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua e energia, le attività produttive inquinanti o a rischio, concentrate o diffuse, e ogni altro dato rilevante per la conoscenza ambientale del territorio;».

 

1.116

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) redazione di un sistema di contabilità ambientale, al fine della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione economica e di bilancio, tenendo conto del modulo SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement), conto “satellite“ della spesa per la protezione ambientale, dal sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti nonché del modulo NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), conti economici integrati con gli indici ambientali;».

 

1.117

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) attivazione di un sistema di incentivi per le aziende pubbliche e private che adottano bilanci ambientali d’impresa che riportano dati di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza nei processi produttivi, alle emissioni nell’atmosfera, agli scarichi, ai rifiuti e al rumore prodotti dall’impresa, di tipo monetario, relativi alle spese sostenute dall’impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare gli effetti negativi sull’ambiente delle proprie attività produttive nonché i programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambientale, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le scadenze previste;».

 

1.118

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) promozione di un “albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile“ a cui iscrivere le aziende pubbliche e private che adottano bilanci ambientali d’impresa mediante l’introduzione di un adeguato sistema di incentivi e agevolazioni fiscali;».

 

1.119

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) regolamentazione della struttura, del contenuto e della tipologia dei conti ambientali relativamente a ciascun livello istituzionale al fine di un adeguato sistema di contabilità ambientale necessario per l’elaborazione dei documenti di contabilità ambientale e l’integrazione con i documenti di informazione economica;».

 

1.120

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

 

1.121

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) programmazione di interventi per garantire in tempi brevi l’armonizzazione dei bilanci dello Stato e delle regioni in relazione all’adozione e di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

 

1.122

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adeguamento dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio con la definizione delle competenze e dei compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici;».

 

1.123

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) inclusione nel calcolo del Pil del valore economico delle funzioni ambientali quali la fornitura di materie prime, l’assimilazione dei residui inquinanti e la erogazione di servizi ambientali essenziali nonchè lo sviluppo della contabilità delle risorse naturali applicabile ai bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria;».

 

1.124

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi ambientali al sistema economico, il trattato contabile delle spese per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al fine della successiva adozione della contabilità ambientale da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria;».

 

1.125

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) acquisizione di dati affidabili sullo stato del capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di pervenire alla elaborazione di sistemi di contabilità che integrano di fattori ambientali attraverso la istituzione di una commissione composta da esperti dei maggiori enti pubblici e privati di ricerca quali l’Istat, l’Enea, il Cnr e l’Anpa;».

 

1.126

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) introduzione di incentivi adeguati agli enti territoriali per la rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi ambientali al sistema economico, il trattamento contabile delle spese per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al fine dello sviluppo di una contabilità economica che tenga conto dei fattori ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità ecologica e sociale e che rappresentano parte integrante del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo;».

 

1.127

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sostegno agli enti pubblici di ricerca quali l’Istat, il Cnr e l’Anpa per la elaborazione di schemi di contabilità ambientale basati sulla correzione dei principali aggregati contabili mediante l’inserimento di indicatori relativi al consumo delle risorse naturali e al degrado ambientale;».

 

1.128

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) previsione di un programma finalizzato all’adozione di un sistema di contabilità integrato da indicatori non economici di sostenibilità ecologica che consenta di interpretare i maggiori aggregati dell’economia nazionale attraverso indicatori di sviluppo economico sostenibile;».

 

1.129

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) corretta e appropriata gestione delle risorse naturali mediante un ampio sistema informativo che possa fornire valide indicazioni sullo stato del patrimonio naturale e sulle modificazioni ambientali indotte dalle politiche e interventi economici finalizzato all’adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti territoriali;».

 

1.503

Il Relatore

Al comma 16, sostituire la parola: «2003», con la seguente: «2004».

 

1.504

Il Relatore

Al comma 17, sostituire le parole: «triennale 2003-2005», con le seguenti: «triennale 2004-2006», nonchè le parole: «per l’anno 2003», con le seguenti: «per l’anno 2004».

 

1.505

Il Relatore

Il comma 18, è sostituito dal seguente:

«18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004 e 2005 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.130

Iovene, Gasbarri, Rotondo

Sopprimere il comma 24.

 

1.131

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, sopprimere le parole da: «quando» fino alla fine del comma.

 

1.132

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 24, sopprimere dalle parole: «quando, secondo le norme vigenti» fino alla fine del comma.

 

1.133

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 24, sopprimere le parole: «quando, secondo le norme vigenti il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile».

 

1.134

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, sostituire le parole da: «quando» fino alla fine del comma con le seguenti: «le quali risultano precluse dall’accoglimento dell’istanza di compensazione».

 

1.135

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del presente comma, non sono indennizzabili i vincoli ricognitivi o conformativi».

 

1.136

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I vincoli funzionali e urbanistici sono indennizzabili previo accertamento del danno effettivo, della irragionevolezza del provvedimento e del vantaggio arrecato ad altri soggetti».

 

1.137

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costituisce vincolo sopravvenuto ai sensi del comma 21, non indennizzabile, l’assoggettamento di un’area edificabile ai sensi della pianificazione urbanistica vigente al divieto di edificazione decennale ai sensi della legge n. 353 del 2000».

 

1.138

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La traslazione del diritto ad edificare può essere disposta dal comune in tutti i casi in cui un’area edificabile ai sensi della pianificazione urbanistica vigente sia stata percorsa dal fuoco ed assoggettata al vincolo decennale di cui alla legge n. 353 del 2000. Qualora il proprietario dell’area abbia ottenuto o fatto richiesta di autorizzazione e concessione edilizia prima dell’incendio, la realizzazione degli interventi edilizi nelle aree percorse dal fuoco deve comunque essere autorizzata dai comuni previa acquisizione di una relazione geologica-tecnica finalizzata a valutare la fattibilità degli interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessive dei versanti dell’intera zona percorsa dal fuoco e ad indicare le prescrizioni atte a contenere i possibili rischi, compresi quelli derivanti dalle modifiche alla capacità di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche e dal conseguente aumento della velocità di deflusso delle acque».

 

1.506

Il Relatore

Al comma 24, dopo la parola: «computata», inserire le seguenti: «in riduzione».

 

1.139

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L’inedificabilità conseguente ad eventi di tipo geologico, idrogeologico o dall’applicazione di norme di legge, non costituisce vincolo indennizzabile».

 

1.140

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa la compensazione ambientale nel caso di apposizione di vincoli finalizzati alla tutela dell’ambiente o del territorio».

 

1.141

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non sono comunque indennizzabili i vincoli paesaggistici ed i vincoli posti a tutela anche della sicurezza pubblica».

 

1.229 (nuovo testo)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 24, aggiungere, il seguente:

«24-bis. Ai fini della valutazione dell’indennizabilità del vincolo sopravvenuto e della traslazione del diritto di edificare, deve essere acquisito il parere favorevole delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di quelle preposte alla tutela del vincolo, ove esistente».

 

1.514

Il Relatore

Sopprimere il comma 32.

 

1.142

Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

Sopprimere il comma 32.

 

1.501

Turroni

Sopprimere il comma 32.

 

S.1

Turroni

Stralciare il comma 32.

 

1.500

Il Relatore

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all’articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1, l’accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l’estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecunaria di cui all’articolo 164, comma 1“».

 

1.143

Marano

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all’articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1 l’accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l’estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nella autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 164, comma 1“».

 

1.144

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo le parole: «Per i» inserire la seguente: «soli» e sopprimere le parole: «assenza o».

 

1.145

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima delle parole: «assenza o», premettere la seguente: «parziale».

 

1.146

Vallone, Liguori, Rollandin

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o difformità dalla autorizzazione» con le seguenti: «difformità dalla autorizzazione, che non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.147

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

 

1.148

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

 

1.149

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, sostituire la parola: «assenza» con le seguenti: «modo da non aumentare le superfici utili o la volumetria autorizzate».

 

1.150

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o» con la seguente: «parziale».

 

1.151

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, sostituire le parole: «assenza o» con le seguenti: «attesa della autorizzazione, ed in presenza delle condizioni per ottenerla nonché in assenza di aumento di volumetria, nonché per quelli effettuati in lieve».

 

1.152

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «assenza», aggiungere le seguenti: «di aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.153

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche» ed «eventualmente».

 

1.154

Vallone, Liguori

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «anche rispetto alla autorizzazione eventualmente» con le seguenti: «rispetto alla autorizzazione».

 

1.155

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

 

1.156

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

 

1.157

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.158

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «anche» aggiungere le seguenti: «con riferimento al mantenimento delle volumetrie».

 

1.159

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, prima della parola: «eventualmente» premettere le seguenti: «edilizia concessa o alla autorizzazione ad un ampliamento non significativo della superficie o della volumetria».

 

1.160

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «eventualmente».

 

1.161

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), premettere la seguente:

«0a) che un tecnico comunale abbia sancito il mantenimento delle volumetrie e la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione».

 

1.162

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) dimostrazione, da parte del responsabile dell’abuso, della invarianza delle superfici utili e delle volumetrie precedenti».

 

1.163

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) verifica in loco del rispetto dei volumi autorizzati da parte di tecnici comunali e della competente sovrintendenza».

 

1.164

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) accertamento, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, che le volumetrie e le superfici utili non siano aumentate;».

 

1.165

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.166

Vallone, Liguori, Rollandin

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che le difformità rispetto all’autorizzazione precedentemente rilasciata non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.167

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.168

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che non vi siano aumenti delle superfici utili o dei volumi preesistenti».

 

1.169

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) foto aeree certificate che dimostrino l’assenza di aumenti volumetrici o superficiali rispetto alla situazione preesistente o alla autorizzazione, ove concessa».

 

1.170

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che i lavori in difformità non abbiano determinato alcun aumento significativo delle superfici utili o dei volumi assentiti».

 

1.171

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici della locale sovrintendenza al fine di certificare che le difformità non abbiano comportato aumenti volumetrici rispetto all’autorizzazione ed alla situazione preesistente;».

 

1.172

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) versamento di una somma pari ad euro 25.000 per ciascun metro cubo di volumetria aggiuntiva rispetto all’autorizzazione o alla situazione precedente all’abuso, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica dell’aumento».

 

1.173

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) perizia giurata di un tecnico specializzato iscritto ad albo professionale che certifichi il rispetto delle volumetrie consentite o il mancato aumento di quelle esistenti:».

 

1.174

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dichiarazione e dimostrazione da parte del responsabile dell’abuso che le difformità non consistano in ampliamenti superficiali o volumetrici, sottoposta a verifica da parte delle competenti autorità; in caso di dichiarazione mendace il rilascio in sanatoria non comporta effetti estintivi del reato;».

 

1.175

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) attestazione della compatibilità ambientale e paesaggistica del manufatto, attraverso il parere delle competenti autorità, e mantenimento delle volumetrie e superfici originarie».

 

1.176

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) assenza di rischio o danno all’ambiente o al paesaggio».

 

1.177

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) rispondenza all’autorizzazione eventualmente necessaria con particolare riferimento ai volumi e superfici utili».

 

1.178

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) lieve entità delle difformità».

 

1.179

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) presenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa vigente».

 

1.180

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale» e alla lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.181

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

 

1.182

Vallone, Liguori

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

 

1.183

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire la parola: «eventuale» con la seguente: «prescritta».

 

1.185

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), prima delle parole: «ove sia accertato» premettere la seguente: «anche».

 

1.186

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.187

Vallone, Liguori

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.188

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

 

1.189

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: «ove» ad: «arrecato» con le seguenti: «nella misura prevista dalla legge».

 

1.190

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «ove» aggiungere le seguenti: «si rischi un danno nonché nei casi di assenza dell’autorizzazione e comunque sempre qualora».

 

1.191

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia accertato il danno arrecato» con le seguenti: «sia assente l’autorizzazione di cui al comma 1».

 

1.192

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia accertato» con le seguenti: «sia riscontrato un aumento delle volumetrie o superfici o sia verificabile».

 

1.193

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «accertato il» con le seguenti: «stata realizzata un’opera in assenza di autorizzazione o sia possibile ragionevolmente temere un».

 

1.194

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «il danno arrecato» con le seguenti: «il mancato conseguimento dell’autorizzazione prescritta».

 

1.195

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «danno arrecato» con le seguenti: «il responsabile dell’abuso, oppure il titolare dell’area in cui si è verificato l’abuso o il proprietario del manufatto».

 

1.196

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arrecato» con le seguenti: «e fermo restando che il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione».

 

1.197

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arrecato» con le seguenti: «ovvero in tutti i casi in cui il manufatto supera i 10 metri cubi».

 

1.198

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: «danno arrecato» aggiungere le seguenti: «oppure ove si riscontri un danno potenziale».

 

1.199

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «arrecato» aggiungere le seguenti: «o comunque in assenza o rilevante difformità dal titolo abilitativo».

 

1.200

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Per un programma di supporto alle attività istituzionali nell’ambito della riqualificazione paesaggistica, nella valutazione delle istanze di sanatoria ai sensi del comma 32 nonché per il monitoraggio degli effetti ambientale derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d’intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. Il programma è attuato da un Istituto per gli studi e la tutela ambientale istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma e per le suddette finalità».

 

1.201

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al fine di consentire l’accertamento del danno di cui al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), nonchè di agevolare le procedure di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui al medesimo comma 24 è abrogato l’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326».

 

ORDINE DEL GIORNO

0/1753-b/1/13

Chincarini, Monti, Vanzo, Franco Paolo, Corrado, Agoni, Peruzzotti, Moro, Stiffoni, Bassanini, Pirovano, Tirelli

La 13ª Commissione,

esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

valutate le modifiche introdotte nel testo dalla Camera dei deputati, ed in particolare quelle relative all’articolo 1, comma 32, riguardanti l’estinzione dei reati in materia paesaggistica nei casi di accertamento di compatibilità paesistica dei lavori eseguiti;

tenuto conto che il suddetto accertamento di compatibilità paesistica comporta una rilevante responsabilità a carico delle sovrintendenze, le cui decisioni determineranno l’estinzione o meno di reati penali,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, affinché siano individuate adeguate risorse economiche, a favore delle sovrintendenze regionali e provinciali, dirette a garantire lo svolgimento delle suddette funzioni di maggiore responsabilità da parte del personale e di esperti del settore.

 

EMENDAMENTI

 

1.507

Il Relatore

Al comma 35, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di 500.000 euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall’anno 2006».

 

1.508

Il Relatore

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma 35 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.509

Il Relatore

Sostituire il comma 39 con il seguente:

«39. All’onere derivante dall’attuazione del comma 38 si provvede quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.510

Il Relatore

Sostituire il comma 41 con il seguente:

«41. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni“;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane“;

c) al comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione“».

 

1.202

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano al settore del trasporto pubblico locale solo in quanto compatibili con la vigente normativa che disciplina il settore».

 

1.203

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, sopprimere la lettera b).

 

1.204

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera b), al capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006“».

 

1.205

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, sopprimere la lettera c).

 

1.206

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all’interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

5-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 5-bis, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate“».

 

1.207

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. La gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito almeno il 20 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all’interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa“».

 

1.208

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), alle parole: «In ogni caso» premettere le seguenti: «La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall’erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali».

 

1.209

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero in economia» fino alla fine del periodo.

 

1.210

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

 

1.211

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il quarto periodo.

 

1.212

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 8 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

 

1.213

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

“6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l’erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficenza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Le società che, in Italia o all’estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari“».

 

1.214

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari». In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l’erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Le società che, in Italia o all’estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 48 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11“».

 

1.215

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

“6. L’erogazione del servizio, in deroga a quanto previsto dal comma 5, può essere affidata direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Analoga disposizione si applica alla gestione del servizio. Le imprese che in Italia o all’estero, erogano servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate; il divieto non si estende alle società controllanti nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari“».

 

1.511

Il Relatore

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dall’attuazione del comma 41 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

 

1.216

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo destinato all’ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 45 per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1º gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera a) del comma 11, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 25 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all’impresa che nell’esercizio antecedente l’operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell’anno 2010.

9. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell’azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

10. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 11. Alle istituzioni si applicano, altresì nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

11. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno“».

 

1.217

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approvazione o del rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006“».

 

1.218

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. È istituito l’Istituto di alti studi ambientali e paesaggistici, al fine di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. L’istituto si dota di tecniche di elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con associazioni di protezione ambientale, università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendo periodica relazione al Parlamento ed al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 300.000 euro, per il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dell’Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all’acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente comma».

 

1.219

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituita una Scuola di specializzazione negli studi ambientali, di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale per attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione e di alta formazione nelle materie della tutela dell’ambiente e del territorio dall’abusivismo edilizio. La scuola ha sede in Roma e può essere organizzata in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei Paesi dell’Unione europea. La scuola è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca e sperimentazione delle tecniche di repressione delle violazioni edilizie al paesaggio e all’ambiente e presta il proprio ausilio alle sovrintendenze nell’esame delle istanze di cui al comma 32».

 

1.220

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Nell’ambito delle attività di informazione al pubblico ed alle imprese sulla normativa di tutela ambientale nazionale, regionale e comunitaria, con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito un Istituto di divulgazione al pubblico delle tematiche ambientali, con il compito di promuovere l’accesso dei cittadini alle informazioni in campo ambientale nonché campagne di denuncia degli illeciti ambientali e paesaggistici. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in centocinquantamila euro per ciascuno degli anni 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.221

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1bis. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali non si applicano ai settori per i quali la relativa disciplina normativa già preveda l’adozione di criteri più restrittivi a tutela della concorrenza ed in attuazione della normativa comunitaria“».

 

1.222

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini dell’attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall’articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l’applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell’erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui ai comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a) si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2004“.

41-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle gare di cui all’articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l’adozione di procedure di evidenza pubblica“».

 

1.223

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno.

9. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo destinato all’ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1º gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera a) del comma 8, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all’impresa che nell’esercizio antecedente l’operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell’anno 2010.

10. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell’azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

11. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

12. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni“».

 

1.224

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell’impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2008.

41-ter. Il fondo di cui al comma 41-bis, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’interno.

41-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004».

 

1.225

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997, e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali, anche se i relativi soci sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa“.

41-ter. I commi 5 e 16 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati».

 

1.226

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Il comma 8 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

 

1.227

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Con l’obiettivo di accrescere la formazione di funzionari e dirigenti pubblici destinati ad operare nella repressione e prevenzione dei fenomeni di abusivismo edilizio e di illeciti su beni paesaggistici di cui al comma 32 è istituito l’Istituto di formazione delle tecniche di tutela del paesaggio, con il compito anche di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 100.000 euro, per il triennio 2004-2006, per le spese di primo funzionamento dell’Istituto, e in 2 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all’acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente comma».

 

1.512

Il Relatore

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

«43. All’onere derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

1.513

Il Relatore

Il comma 45 è sostituito dal seguente:

«45. All’onere derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 22 GENNAIO 2004

280a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Nucara.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente NOVI invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sugli emendamenti il cui testo è pubblicato in allegato ai resoconti delle sedute di ieri.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) osserva che poiché l’iter del disegno di legge in esame si protrae da oltre due anni appare indispensabile non appesantirlo ulteriormente, offrendo un pretesto all’altro ramo del Parlamento per apportare nuove modifiche all’articolato. Pertanto, risultano accoglibili soltanto quegli emendamenti che, in ossequio alle indicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, hanno lo scopo di superare alcune questioni inerenti i profili finanziari; altresì accoglibile risulta essere la proposta che riformula il comma 41 dopo che buona parte dello stesso è stato recepito all’interno della legge finanziaria per il 2004. Avviso favorevole meritano poi gli emendamenti che propongono la soppressione del comma 32. A tale riguardo suscita meraviglia il parere contrario espresso ieri dalla Commissione bilancio su tali proposte emendative.

Infine, su tutti gli altri emendamenti – alcuni dei quali avrebbero meritato una positiva considerazione se ci si fosse trovati in una diversa situazione – esprime parere contrario.

 

Il sottosegretario NUCARA esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che l’emendamento 1.515, pur condivisibile nel merito, non è accoglibile in virtù del fatto che esso è stato oggetto di un parere contrario delle Commissioni bilancio di Camera e Senato. Invita, pertanto, il presentatore a ritirarlo affinché lo possa eventualmente trasformare in un ordine del giorno.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) esprime il proprio rammarico per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull’emendamento 1.142 che si prefigge la soppressione del comma 32, soppressione sulla quale vi è una convergenza positiva della maggioranza, dell’opposizione e dello stesso Governo. L’avviso contrario formulato dalla 5a Commissione appare infatti ingiustificabile poiché l’emendamento menzionato non comporta affatto effetti di natura finanziaria. Pertanto si augura che la decisione della Commissione bilancio sia frutto soltanto di un errore materiale.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) ritiene non comprensibile la ragione per la quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull’emendamento 1.171 che prevede che siano effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici della soprintendenza al fine di certificare che le difformità nei lavori non abbiano comportato aumenti volumetrici rispetto all’autorizzazione.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ritiene opportuno che il presidente Novi sospenda l’odierna seduta per far si che la Commissione bilancio possa riconsiderare il parere contrario formulato sull’emendamento 1.142 dal momento che questa decisione ingiustificata non può passare inosservata. Non sussistono infatti motivazioni plausibili che diano fondamento all’avviso contrario espresso dalla Commissione bilancio su un emendamento che, proponendosi la soppressione del comma 32, non ha alcuna ripercussione sui profili finanziari.

 

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) ritiene che per una questione di principio la Commissione bilancio non dovrebbe, nell’espressione dei propri pareri, entrare nel merito delle proposte.

 

Il presidente NOVI osserva che il parere contrario espresso ieri dalla Commissione bilancio sull’emendamento 1.142 è senz’altro sorprendente anche perché non risulta fondata la motivazione che tale proposta potrebbe comportare una riduzione delle entrate derivanti dal condono edilizio di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Peraltro la decisione della Commissione bilancio – la quale può forse essere derivata soltanto da una svista - non ha effetti negativi diretti poiché la contrarietà sull’emendamento è stata espressa senza fare richiamo all’articolo 81 della Costituzione.

 

Il relatore SPECCHIA (AN) concorda con quanto affermato dal presidente Novi e ribadisce che la soppressione del comma 32, proposta da diversi emendamenti, è del tutto condivisibile.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.1 che, nell’ottica di salvaguardare le prerogative del Parlamento, propone nel caso di parere difforme da parte delle Commissioni parlamentari la convocazione di una Commissione bicamerale per l’espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l’emendamento 1.1.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 22 GENNAIO 2004

281a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Nucara.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull’emendamento 1.2 che si prefigge di portare a 120 giorni il termine entro il quale le competenti Commissioni parlamentari si esprimono sugli schemi dei decreti legislativi recanti i testi unici ambientali. Appare infatti indispensabile che gli organi parlamentari dispongano di un congruo lasso temporale per approfondire i testi trasmessi dal Governo, al fine di evitare quanto da ultimo accaduto per l’iter del codice dei beni culturali e paesaggistici al quale la Commissione di merito ha dedicato poche sedute nonostante la notevole rilevanza del provvedimento. L’intento dell’emendamento in esame è quindi quello di rafforzare il ruolo del Parlamento nel momento in cui l’Esecutivo esercita deleghe legislative di ampia portata.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 è respinto.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) dichiara il voto favorevole dei senatori del proprio Gruppo sull’emendamento 1.3 poiché la pur comprensibile esigenza di riordino normativo nei settori ambientali non deve risolversi a discapito delle prerogative degli organi parlamentari che devono di conseguenza disporre di un termine ragionevole per poter esprimere le proprie valutazioni sugli schemi dei decreti legislativi. L’emendamento 1.3 mira a elevare a 90 giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi; tuttavia, dichiara la propria disponibilità a riformulare l’emendamento in questione nel senso di prevedere da un lato che il Governo entro 10 mesi, anziché un anno dalla data di entrata in vigore della legge trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi e dall’altro di stabilire – come previsto appunto dall’emendamento in questione – un termine di 90 giorni entro il quale le Commissioni parlamentari si pronunciano.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) si riserva di valutare nel prosieguo dell’iter in Assemblea le legittime preoccupazioni sollevate dai senatori Turroni e Giovanelli circa l’esiguità dei termini a disposizione delle Commissioni parlamentari per esprimere il parere sui testi unici ambientali, preoccupazioni tanto più forti nel caso in cui il Governo trasmettesse più schemi di decreti legislativi. Fin da ora comunque egli esprime la propria disponibilità a valutare la possibilità di prevedere un termine superiore a quello attuale di 30 giorni entro il quale le Commissioni parlamentari esprimono il parere.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver reputato interessanti le argomentazioni poste dal senatore Giovanelli e dal relatore, ribadisce che le preoccupazioni circa la compressione del ruolo degli organi parlamentari nell’esame dei decreti legislativi sono autentiche anche perché negli ultimi anni si assiste ad un frequente ricorso dello strumento della delega legislativa che dovrebbe al contrario rivestire carattere straordinario. Nella prassi, pertanto, si riscontrano diversi precedenti nei quali, soprattutto al Senato, le Commissioni si limitano ad esprimere un parere di carattere sintetico, non in grado di entrare nel dettaglio delle singole disposizioni contenute negli schemi dei decreti legislativi. Al fine di recuperare le prerogative proprie del Parlamento si potrebbe allora immaginare una soluzione sulla falsariga di quella prospettata dal senatore Giovanelli e sulla quale il relatore ha manifestato il proprio interesse. Tale soluzione tuttavia dovrebbe essere ricercata durante l’iter in Commissione, eventualmente disponendo l’accantonamento degli emendamenti che vertono sugli argomenti ricordati.

 

Il senatore RIZZI (FI) dissente dalle considerazioni del senatore Turroni.

 

Il presidente NOVI, condividendo l’analisi del relatore ed accogliendo la richiesta da ultimo avanzata dal senatore Turroni, dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.10 e 1.11.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.12 con il quale si propone che gli schemi di decreti legislativi siano accompagnati da una relazione recante l’analisi di compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia ambientale.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDI' 27 GENNAIO 2004

282a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio scorso.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver ribadito la necessità di effettuare un approfondimento sugli emendamenti accantonati nella precedente seduta, relativi alla necessità di un maggiore lasso temporale per l’espressione del parere parlamentare sui testi unici ambientali, ritira l’emendamento 1.18.

 

Con distinte votazioni e previo accertamento del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.19 e 1.20.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.21 dal momento che i principi ed obiettivi indicati nelle lettere a) e b) del comma 8 non devono restare soltanto dei meri propositi, richiedendo per la loro realizzazione un adeguato quadro di risorse finanziarie sul quale occorrono precise indicazioni da evidenziare nella relazione tecnica.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.21 è respinto.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull’emendamento 1.22 che prevede che l’esame degli schemi dei decreti legislativi non possa iniziare nel caso in cui essi non siano accompagnati dalla relazione tecnica.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono parimenti respinti.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.24, proposto al fine di superare un primato che purtroppo è detenuto dall’Italia, in ordine al numero delle infrazioni all’inosservanza delle normative ambientali.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.24 è respinto.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.25 che, se approvato, permetterebbe, in sede di consultazione, il coinvolgimento delle organizzazioni di protezione ambientale. Ciò ovviamente non avalla alcuna compartecipazione nella gestione dei diversi interessi coinvolti in quanto deve rimanere sempre chiaro che la potestà decisionale è riservata all’Esecutivo. Pertanto, il rafforzamento della fase consultiva, oltre ad essere indice di partecipazione democratica, consente a ciascuno di mantenere il proprio ruolo, nel senso che il soggetto consultato non è chiamato ad assumere direttamente le decisioni.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.25 e 1.26 sono respinti.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.27, volto a prevedere che i pareri resi dalle Commissioni parlamentari siano vincolanti; in questo modo, infatti, si consente al Parlamento di recuperare il proprio ruolo che attualmente risulta essere fortemente compresso a causa del frequente ricorso allo strumento della delegazione legislativa.

 

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.27 e 1.28 sono anch'essi respinti.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull’emendamento 1.29 volto a favorire il coinvolgimento delle organizzazioni di protezione ambientale e di quelle imprenditoriali e sindacali nel momento in cui il Governo, ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari, deve ritrasmettere alle stesse i testi degli schemi dei decreti legislativi.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.29 è respinto.

 

Il presidente NOVI dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.30, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, in quanto vertono sullo stesso oggetto degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, precedentemente accantonati.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33, 1.38 e 1.39.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 28 GENNAIO 2004

284a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.40 motivato dall’esigenza di difendere il ruolo del Parlamento che non può conciliarsi con la previsione in base alla quale, decorso inutilmente il termine previsto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Difatti, è probabile che il Parlamento si troverebbe in difficoltà nel momento in cui dovesse essere chiamato ad esprimersi entro tempi ristretti su più testi di ampia rilevanza. Sarebbe inoltre opportuno che sugli schemi dei decreti legislativi la Commissione potesse esprimersi dopo che il relatore abbia avanzato una proposta scritta di parere sulla quale si dovrebbe consentire, come avviene presso l’altro ramo del Parlamento, la presentazione di proposte emendative.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.40, identico all’emendamento 1.41, è respinto.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi anche gli emendamenti 1.43 e 1.44.

 

Il presidente NOVI invita il senatore TURRONI (Verdi-U) a ritirare l’emendamento 1.46 che dovrebbe essere dichiarato improponibile ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Regolamento, interpretato alla luce della circolare del Presidente del Senato sull’istruttoria legislativa, emanata nel 1997, relativamente al paragrafo 5.2, in quanto il contenuto è manifestamente lesivo della sfera di competenza riservata ai regolamenti parlamentari.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritira l’emendamento 1.46.

 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull’emendamento 1.47.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull’emendamento 1.47 che mira a permettere agli organi parlamentari di controllare se i testi predisposti dal Governo siano in linea anche con i principi e i criteri direttivi stabiliti nelle leggi delega.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.47 è respinto.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.49 dal momento che la previsione di una maggiore certezza e tempestività delle sanzioni oltre ad essere pleonastica risulta incoerente con gli indirizzi politici fin qui assunti dal Governo in ambito ambientale che prevedono il ricorso a strumenti come i condoni. Si sarebbe pertanto dovuto intervenire secondo un’altra impostazione, orientata a raggiungere certezza nell’applicazione delle sanzioni, nonché a garantire l’effettivo ristoro dei danni ambientali.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ritira l’emendamento 1.54, trasformandolo nell’ordine del giorno n. 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno n. 2.

 

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole sull’ordine del giorno n. 2.

 

Con separate votazioni, la Commissione approva l’ordine del giorno n. 2 e respinge gli emendamenti 1.55 e 1.56.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(…)


ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

 

 

0/1753-B/2/13a

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

 

"Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

 

esaminato in particolare l’articolo 1, comma 8, recante principi e criteri direttivi generali,

 

invita il Governo:

 

a tener conto, nell’esercizio della delega, anche dell’esigenza di assicurare il ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cittadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’azione di tutela."

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 29 GENNAIO 2004

285a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), annunciando il proprio voto a favore sull’emendamento 1.57, coglie l’occasione per ricordare che, come già sostenuto in altre occasioni dal senatore Giovanelli, l’imminente entrata in vigore del Codice dei beni culturali e paesaggistici rischia di incidere negativamente sulla normativa di settore che, risalente agli stati preunitari e allo Stato pontificio, confluì poi nelle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. Queste due leggi ebbero il merito di considerare gli aspetti paesaggistici in sintonia con i profili legati alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano tanto che entrambe segnarono un progresso a livello mondiale nella tutela di questi beni. Tuttavia, il Codice dei beni culturali e paesaggistici non solo rischia di disperdere l’eredità positiva di queste due importanti leggi, ma altera lo stesso piano delle competenze nel quale lo Stato subisce una spoliazione a vantaggio delle autonomie locali. In tal modo, peraltro, si contravviene a due principi basilari: in primo luogo quello in virtù del quale la tutela paesaggistica spetta allo Stato; in secondo luogo, il principio volto a contemperare l’interesse dei cittadini ad intervenire sui luoghi e quello diretto a preservare gli stessi.

In conclusione, su queste considerazioni invita il rappresentante del Governo ad effettuare un approfondimento.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.57, 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDI' 3 FEBBRAIO 2004

286a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritira l’emendamento 1.62 ed aggiunge la firma all'emendamento 1.515.

 

Il presidente NOVI avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sull’emendamento 1.515, avente contenuto identico agli emendamenti 1.63 e 1.64.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U), annunciando il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull’emendamento 1.63, coglie l’occasione per ribadire che la Commissione bilancio ha espresso su questa proposta un parere poco approfondito anche perché nello stesso emendamento si precisa espressamente che la sperimentazione di forme di contabilità ambientale debba avvenire nell’invarianza della spesa e del gettito. Del resto, anche alcuni esponenti della maggioranza concordano sull’opportunità che si attivino in misura consistente procedure che prevedano la contabilità ambientale.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), annunciando il voto della propria parte politica a favore sull’emendamento 1.64, sottolinea che il tema della contabilità ambientale è stato oggetto di un dibattito presso gli organismi comunitari che è sfociato nella recente approvazione da parte della Commissione ambiente del Parlamento europeo di una raccomandazione nella quale si auspica l’attivazione di procedure di contabilità ambientale, le quali devono realizzarsi senza oneri per la finanza pubblica, attraverso la rimodulazione delle cospicue spese previste per il monitoraggio, l’informazione ed il reporting ambientale. Nello stesso atto, inoltre, è contenuta una indicazione rivolta all’Assemblea delle autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa affinché essa diffonda le predette forme di sperimentazione. Pertanto, anche alla luce delle risultanze che in ambito comunitario si stanno consolidando intorno al tema della contabilità ambientale, conferma le proprie perplessità sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti diretti a introdurre tra i principi e i criteri direttivi procedure di contabilità ambientale.

 

Il presidente NOVI ricorda che su sollecitazione del senatore Giovanelli, in una lettera indirizzata al Presidente della Commissione bilancio ha rappresentato le perplessità espresse dall’opposizione sul parere contrario avente ad oggetto gli emendamenti in tema di contabilità ambientale.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto a favore sull’emendamento 1.515, cogliendo l’occasione per ringraziare il presidente Novi per aver rappresentato al Presidente della Commissione bilancio le riserve espresse dai senatori dell’opposizione sul parere negativo relativo agli emendamenti in tema di contabilità ambientale. Tale determinazione negativa forse nasce da una posizione di chiusura culturale, in passato manifestata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell’economia, in merito all’introduzione di meccanismi di contabilità ambientale nel bilancio pubblico. Eppure la rilevanza di meccanismi che contemplino forme di contabilità ambientale non può essere posta in discussione; pertanto, al di là della specifica formulazione delle proposte, sarebbe utile che il Governo riflettesse sull’opportunità di riproporre nell’articolato del disegno di legge in titolo una disposizione relativa a queste tematiche.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), fa presente ai senatori Giovanelli, Vallone e Turroni che nel corso dell’esame in Assemblea si potrà eventualmente aprire uno spazio di approfondimento sulle questioni concernenti la contabilità ambientale da loro richiamate. Per il momento, peraltro, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ex articolo 81 della Costituzione ribadisce, pur con vivo dispiacere, il suo parere contrario sugli emendamenti volti a prevedere la sperimentazione di forme di contabilità ambientale.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede la verifica del numero legale.

 

Previo accertamento del prescritto numero legale, la Commissione respinge l’emendamento 1.515, e gli identici emendamenti 1.63 e 1.64.

 

In esito a distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

 

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge l’emendamento 1.75 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI (Verdi-U)- nonché gli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83 e 1.84.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.85 con il quale si mette in evidenza l’importanza dei moduli NAMEA (National Accounting Matrix Including Environmental Accounts) e SERIEE (Système Europeén de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement) , indicati a livello internazionale per la predisposizione dei bilanci ambientali. Tali moduli dovrebbero essere sperimentati anche nella stesura dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria, del bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95 e 1.96.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 4 FEBBRAIO 2004

287a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

 

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) esprime il proprio disappunto per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su tutti gli emendamenti volti a reintrodurre tra i principi e i criteri generali – da seguire nella predisposizione dei testi unici ambientali – la sperimentazione di forme di contabilità ambientale.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.97 che muove dall’esigenza di integrare i documenti degli atti di programmazione economico-finanziaria e i bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali con l’indicazione di dati ed informazioni concernenti la sostenibilità ambientale dello sviluppo. In questo modo si cerca di inserire nella azione di programmazione economico-finanziaria i necessari elementi e supporti conoscitivi affinché determinate decisioni siano assunte con cognizione di causa.

 

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) dichiara il proprio voto a favore degli emendamenti tendenti a reintrodurre nell’articolato disposizioni che prevedono la sperimentazione di forme di contabilità ambientale.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103 – previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore TURRONI (Verdi-U) -, 1.104 e 1.105.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 4 FEBBRAIO 2004

287a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto a favore sull’emendamento 1.106 che mira a introdurre in modo graduale forme di sperimentazione di sistemi di contabilità ambientale al fine di fornire un’adeguata valutazione della sostenibilità economica, sociale ed ecologica dello sviluppo. Chiede, infine, che si verifichi la presenza del prescritto numero legale.

 

Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto numero legale, gli emendamenti 1.106, 1.107 e 1.108, posti ai voti, sono respinti.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.109, avente lo scopo di precisare che i documenti di contabilità ambientale sono finalizzati al raggiungimento di taluni rilevanti obiettivi come la maggiore attenzione che dovrebbe essere prestata dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei costi e delle problematiche ambientali e la promozione di misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a basso impatto inquinante. UIteriori finalità riguardano la programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali e componenti, nonché la realizzazione di strategie per mezzo delle quali si tenta di evitare l’eccessivo ricorso alle risorse naturali e a quelle materiali.

 

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.109, 1.110, 1.111, 1.112 e 1.113.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore TURRONI (Verdi-U), posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.114.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.115 ed 1.116.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull’emendamento 1.117, sottolineando che il sistema dei contributi e dei finanziamenti pubblici presenta aspetti favorevoli e sfavorevoli. Infatti, attraverso questo sistema si producono talvolta distorsioni ed inefficienze dal momento che le iniziative in questo modo promosse non sono in grado di produrre i risultati auspicati. D’altro canto, forme di sostegno finanziario di natura pubblica assolvono ad una importante funzione, soprattutto quando le iniziative da promuovere sono in una fase iniziale; in tale circostanza, quindi, l’esistenza di contributi e finanziamenti permette a tali iniziative di svilupparsi. Proprio per evitare gli effetti negativi richiamati, si potrebbe immaginare che gli incentivi non abbiano soltanto natura economica o fiscale, ma anche natura procedurale o autorizzatoria. In tale direzione si muove l’emendamento in esame che ha lo scopo di attivare un sistema di incentivi a favore delle aziende pubbliche e private che adottino bilanci ambientali. Resta inteso che nelle fasi successive le iniziative sostenute con i finanziamenti, se davvero efficaci, produrranno automaticamente i risultati attesi, finendo per essere premiate anche dal mercato.

 

Il senatore IOVENE (DS-U), annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra sull’emendamento 1.117, sottolinea che tale proposta ha il merito di non imporre obblighi nei confronti delle aziende, ma di programmare incentivi volti a rendere più trasparenti, soprattutto verso lo Stato, i loro processi produttivi, incentivando tra l’altro la riconversione ecologica dei beni realizzati.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI (Verdi-U) – 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127 e 1.128.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.129 dal momento che risulta necessario realizzare un sistema informativo adeguato e corretto nella gestione delle risorse naturali. Ad esempio, soprattutto nell’ultimo periodo, si è compreso finalmente che i parchi possono rappresentare un elemento di sviluppo per l’agricoltura grazie alla particolare genuinità dei prodotti agricoli realizzati nelle aree protette. Tuttavia, questa consapevolezza è maturata soltanto negli ultimi anni, in quanto nel passato, proprio a causa di un’informazione distorta, si sosteneva che nei parchi fosse vietato lo svolgimento dell’attività agro-silvo-pastorale e che, in generale, le aree protette rappresentassero un ostacolo per le comunità locali. L’esempio riportato dimostra che sussiste un problema informativo giacchè molte politiche ambientali potrebbero essere avviate positivamente qualora si comprendessero, grazie ad una informazione diffusa ed attendibile, i vantaggi che le stesse garantirebbero.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.129 è respinto.

 

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.503, 1.504 e 1.505.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.130 – sul quale il senatore TURRONI (Verdi-U) ha aggiunto la propria firma – è respinto.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(…)

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 5 FEBBRAIO 2004

289a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.131 che riporta il testo del comma 24 alla stesura che era stata approvata nella precedente lettura dal Senato, precisando in tal modo che l’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo. Con tale emendamento, pertanto, si mira a sopprimere la parte restante del comma 24 che rendeva possibile la compensazione della traslazione del diritto di edificare su altra area ai fini della determinazione dell’indennizzo. Infatti, queste disposizioni suscitano notevoli riserve perché non tengono conto del fatto che i vincoli sono presenti in virtù di un interesse generale da difendere e per tale ragione dovrebbero essere valutati in sé, senza essere oggetto di compensazioni.

Sotto un altro aspetto le disposizioni richiamate sono inopportune perché introducono - in un disegno di legge avente lo scopo di riordinare la legislazione ambientale in molteplici settori - misure di diretta applicazione che, peraltro, incidono sulle competenze regionali. Appare quindi evidente che si inseriscono normative di dettaglio e non principi generali, così contravvenendo al disposto costituzionale in base al quale la materia del governo del territorio è inclusa tra quelle nelle quali sussiste una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione. La presenza di norme eccessivamente invasive si riscontra peraltro anche nei precedenti commi 21, 22 e 23 che disciplinano le istanze e la cessione al comune delle aree sottoposte a vincoli. In conclusione, l’insieme delle disposizioni poste in evidenza rischia di generare un inevitabile contenzioso con le normative regionali nel frattempo intervenute in questa materia.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti 1.131 e 1.132 e successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.133, 1.134 e 1.135.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(…)

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDI' 10 FEBBRAIO 2004

290a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di giovedì scorso, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Ver-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.136 che interviene sul comma 24, il quale complessivamente denota una impostazione non rispettosa dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione nella parte in cui include tra le materie di legislazione concorrente il governo del territorio. Di conseguenza, non si vede la ragione in base alla quale lo Stato debba dettare in tale settore una normativa di dettaglio quando, al contrario, dovrebbe limitarsi soltanto a fissare norme di principio. Inoltre, oltre a questo profilo di ordine costituzionale, deve aggiungersi che la misura di diretta applicazione contenuta nel comma 24 stravolge l'impianto originario del disegno di legge di iniziativa governativa, varato per operare un riordino ed un coordinamento della legislazione ambientale in molteplici materie. Infine, la proposta in esame cerca di fare chiarezza sul tema della indennizzabilità dei vincoli che dovrebbe essere circoscritta soltanto a quelli di natura urbanistica, non potendosi quindi estendere anche a vincoli aventi natura soltanto ricognitiva.

 

Il senatore GASBARRI (DS-U) annuncia il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra sull'emendamento 1.136, condividendo le motivazioni esposte dal senatore Turroni che mettono in evidenza, tra l'altro, la contraddizione tra i propositi federalisti nutriti dall'Esecutivo con le specifiche disposizioni che poi vengono sottoposte all'esame parlamentare. Infatti, la misura di diretta applicazione contenuta nel comma 24, analogamente a quelle presenti in molte altre parti dell'articolato, rischia di aggravare l'attuale contenzioso tra Stato e regioni, nonché di mettere in pericolo gli obiettivi che il Governo si pone nell'ottica del riordino della normativa ambientale. In tal senso, sarebbe stato opportuno sopprimere le misure di diretta applicazione, inserite dall'altro ramo del Parlamento.

 

Il senatore ROTONDO (DS-U), pur comprendendo le argomentazioni sostenute dal senatore Turroni e dal senatore Gasbarri, annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.136; in primo luogo, tale proposta suscita riserve per quanto concerne la formulazione ed in secondo luogo non appare condivisibile porre l'accento sulla irragionevolezza del provvedimento che ha apposto i vincoli, poiché in tal modo si rischia di incrinare la fiducia delle comunità locali nei confronti delle autorità competenti. Più in generale, permangono le forti motivazioni contrarie in merito al contenuto del comma 24 e alle altre disposizioni che tendono ad inserire misure di diretta applicazione in un disegno di legge, che invece si prefigge il compito di semplificare e razionalizzare la legislazione ambientale. Invece di soffermarsi su tali misure si sarebbe dovuto cogliere l'occasione per svolgere un maggiore approfondimento sui processi legati alla ratifica del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni inquinanti e per dare maggiore risalto alle questioni legate all'approvvigionamento energetico.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.136 è respinto.

 

Il senatore TURRONI (Ver-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.137 che si muove nella direzione, già indicata dalla legge n. 1150 del 1942, che prevede la indennizzabilità soltanto dei vincoli, derivanti dalla pianificazione urbanistica, in quanto propedeutici all'esproprio e alla realizzazione di immobili di interesse collettivo. Inoltre, nella stessa normativa richiamata si precisava che i vincoli suddetti non potessero avere durata permanente, nel senso che essi decadevano se dopo un determinato periodo di tempo non veniva realizzata l'opera in questione. Tuttavia, il comma 24 rischia di compromettere i principi ricordati, poiché estende l'area dell'indennizzabilità dei vincoli con conseguenti riflessi anche di natura finanziaria. Inoltre, suscita preoccupazione il combinato disposto dal comma 24 con il comma 21, nella parte in cui quest'ultimo prevede che, qualora non sia più esercitabile il diritto di edificare, è in facoltà del titolare di questo diritto chiedere di esercitarlo su altra area del territorio comunale.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.137 è respinto.

 

Il senatore TURRONI (Ver-U) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.138, il quale prevede che, nel caso in cui il proprietario di un'area incendiata abbia conseguito l'autorizzazione o la concessione edilizia prima dell'incendio, la realizzazione degli interventi edilizi su quelle aree deve essere autorizzata previa acquisizione di una relazione geologica-tecnica volta a valutare la fattibilità degli interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessive dei versanti del terreno. In questo modo, l'emendamento tenta di migliorare il livello di protezione del suolo e dei terreni indeboliti dagli incendi.

 

Il senatore GASBARRI (DS-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.138, che opportunamente subordina il mantenimento del diritto ad edificare su terreni percorsi dal fuoco all’autorizzazione dei comuni, previa acquisizione di una relazione geologica-tecnica.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole dei senatori della Margherita sull'emendamento 1.138 - sul quale chiede di apporre la propria firma - che contiene una proposta innovativa che potrebbe salvaguardare i territori colpiti da incendi dolosi. Coglie, infine, l'occasione per esprimere riserve sull'attuale conduzione dell'iter del provvedimento nel quale soltanto le ragioni di una parte della minoranza sembrano essere oggetto di seria attenzione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.138 è respinto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(…)

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO 2004

292a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), ritiene che l'andamento dei lavori sta dimostrando che la Commissione ha dedicato un congruo lasso di tempo all'approfondimento di molteplici questioni riguardanti il disegno di legge in esame. Poiché, però, da diverse sedute la Commissione si sta soffermando sugli emendamenti presentati, si dovrebbe cercare di concludere l'iter del provvedimento entro la giornata di domani. Le questioni che rimarrebbero aperte potrebbero essere poi positivamente risolte nel prosieguo dei lavori in Assemblea, non escludendosi in partenza l'ipotesi che anche il Governo possa presentare un emendamento. In particolare, gli aspetti sui quali, anche con il concorso di proposte avanzate dai Gruppi di opposizione, dovrebbe effettuarsi un approfondimento riguardano la possibilità di inserire, tra i principi ed i criteri direttivi generali, la sperimentazione di forme di contabilità ambientale, fermo restando che sul punto è necessario acquisire le valutazioni da parte della Commissione bilancio, di fronte alle quali si aprirebbero due scenari: nel caso di avviso favorevole basterebbe riproporre gli emendamenti già presentati sull’argomento; nel caso invece di rilievi si potrebbe anche elaborare un’ulteriore proposta. Inoltre, appare utile correggere la formulazione del comma 8, lettera b), relativamente alla certezza dell'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente, anche considerando emendamenti che sono stati presentati dalla minoranza su questo aspetto. Infine, un ulteriore tema da approfondire durante l'esame in Assemblea attiene alla procedura di espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi recanti testi unici ambientali; in tal senso, si potrebbe valutare la possibilità di modificare il comma 5, prevedendo un termine più lungo di dieci giorni nel caso in cui alle Commissioni parlamentari competenti siano presentati contestualmente più schemi di decreti legislativi.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) osserva preliminarmente che il relatore ha tenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti delle legittime indicazioni espresse da Gruppi di opposizione su quelle parti dell'articolato meritevoli di correzioni o comunque di approfondimenti. Tuttavia si riserva di valutare insieme agli altri Gruppi di opposizione le considerazioni appena formulate dal relatore Specchia circa una rapida conclusione in Commissione dell'iter del disegno di legge in esame. Infatti, occorrerebbe da parte delle opposizioni disporre di più sicure garanzie circa il fatto che nel corso dei lavori dell'Assemblea possano trovare accoglimento alcune proposte, a cominciare da quelle tendenti a prevedere forme di sperimentazione di contabilità ambientale. In proposito basterebbe ricordare che il Ministero dell’ambiente, nell’ambito dei bandi relativi alla promozione dello sviluppo sostenibile, sta già finanziando tali forme di sperimentazione.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritiene apprezzabile il modo con il quale il senatore Specchia sta assolvendo il proprio impegno di relatore su un provvedimento nel quale sono confluite disposizioni assai eterogenee. Fermo restando che la propria parte politica resta contraria all'impianto complessivo del disegno di legge di iniziativa governativa, bisogna comprendere quali ulteriori proposte potrebbero essere accolte durante il prosieguo dell'iter in Assemblea, acquisendo, a tale riguardo, l'orientamento non solo del relatore, ma soprattutto del rappresentante del Governo, senza dimenticare che sarebbe opportuno sollecitare la Commissione bilancio affinché torni a riconsiderare gli emendamenti relativi alla sperimentazione di procedure di contabilità ambientale. Inoltre, bisognerebbe chiarire se gli eventuali emendamenti che potrebbero essere positivamente considerati in Assemblea sono in qualche modo connessi alla presentazione di un emendamento da parte del Governo. Pertanto, soltanto dopo aver acquisito le indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo sugli aspetti richiamati, sarà in grado di valutare, insieme agli altri Gruppi di opposizione, il percorso delineato dal senatore Specchia circa la conclusione dell'iter in Commissione.

 

Il senatore ROLLANDIN (Aut) si associa alle valutazioni espresse dal senatore Turroni.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U), pur condividendo le osservazioni del senatore Turroni, auspica che la Commissione possa concludere l'esame del disegno di legge in titolo, conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea. Tale auspicio, peraltro, non incide sulle posizioni sostenute dal Gruppo della Margherita in ordine a talune necessarie correzioni da apportare al provvedimento. Se, infatti, bisogna salutare con favore l'orientamento volto a sopprimere il comma 32, restano ancora irrisolte le questioni legate all'inserimento, tra i principi ed i criteri direttivi generali, della sperimentazione di forme di contabilità ambientale.

 

Il sottosegretario TORTOLI, dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro fin qui svolto con serietà, equilibrio e rispetto nei confronti delle legittime argomentazioni sostenute dai Gruppi di opposizione, sottolinea che le ulteriori proposte delineate dal senatore Specchia che potrebbero essere positivamente considerate durante i lavori in Assemblea sono assai rilevanti, anche alla luce del fatto che il provvedimento è in quarta lettura. Fin da ora, il Governo esprime un'indicazione favorevole a che la sperimentazione di forme di contabilità ambientale possa essere nuovamente inserita nell'articolato, dopo aver naturalmente acquisito parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Per quanto concerne invece la procedura di espressione dei pareri parlamentari sui testi unici ambientali il Governo ritiene preferibile un'unica lettura da parte delle competenti Commissioni parlamentari che dovrebbero pronunciarsi entro 60 giorni. Inoltre, si dichiara favorevole a puntualizzare la formulazione del comma 8, lettera b) con riferimento alla certezza delle applicazioni delle sanzioni in caso di violazioni delle norme a tutela dell'ambiente.

Infine è ancora oggetto di valutazione la possibilità che il Governo presenti in Assemblea un emendamento, il quale dovrebbe consentire al Ministero dell'ambiente di recuperare le disponibilità finanziarie per la realizzazione delle bonifiche nei siti inquinati.

 

Il presidente MULAS avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.506.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.506, sebbene esso non corregga del tutto l'impostazione contenuta nel comma 24 che consentirebbe l’indennizzabilità anche dei vincoli di natura temporanea o sopravvenuti. A parte il fatto che tale disposizione costituisce una indebita violazione della sfera di competenza riservata alle regioni, nel merito si prospetta un pericoloso precedente volto a rendere indennizzabili in pratica tutti i vincoli.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.506 che ha il merito di ridurre la portata delle disposizioni contenute nel comma 24, sul quale restano forti ragioni di contrarietà dal momento che la sua concreta applicazione rischia di innescare un contenzioso tra Stato e regioni. Inoltre, è verosimile attendersi che le stesse regioni non rimarranno inerti perché su tali tematiche vantano competenze specifiche. Infine, desta perplessità anche la praticabilità del meccanismo legato alla traslazione del diritto di edificare in altra area poiché, come dimostra l'esperienza concreta, è assai difficile che questa traslazione possa avvenire.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.506, che apporta senz'altro una modifica di buon senso al comma 24 sul quale, tuttavia, resta una valutazione negativa, soprattutto perché tale comma deve essere letto insieme al comma 21. Infatti, dal combinato disposto delle due disposizioni non solo emerge l'indeterminatezza della natura dei vincoli che dovrebbero essere oggetto di indennizzo, ma anche la difficoltà di comprendere in che modo possa operare concretamente la traslazione del diritto di edificare in altra area. Accanto a questi profili di merito, non sono da sottovalutare, infine, anche le possibili censure di ordine costituzionale in ragione del fatto che, attraverso disposizioni di dettaglio, si incide su una materia nella quale possono intervenire normative regionali.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.506 è approvato.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.139, facendo presente come la facoltà di imporre vincoli di inedificabilità sia di competenza strettamente regionale; è evidente così che, laddove l'inedificabilità consegua ad eventi di tipo geologico, idrogeologico, o all'applicazione di norme di legge, non debba maturare alcun diritto ad ottenere un indennizzo.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) annuncia che anche i senatori del Gruppo della Margherita voteranno a favore dell'emendamento 1.139, facendo presente che in presenza di leggi regionali che pongono vincoli di inedificabilità, viene del tutto meno il diritto ad edificare, per cui il complicato meccanismo di traslazione previsto dai commi dal 21 al 24 del provvedimento in esame, è suscettibile di creare un contenzioso assai pesante fra enti locali e cittadini.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.139 viene respinto.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.140, ribadendo come le disposizioni di cui ai commi dal 21 al 24 del provvedimento in titolo siano non condivisibili, introducendo obblighi eccessivamente pesanti per le amministrazioni locali, soprattutto se si considera che nei casi ivi indicati, più che un danno, si può parlare in realtà di un presumibile lucro cessante per i cittadini titolari di aree su cui venga posto un vincolo di inedificabilità.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.140.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita ad approvare l'emendamento 1.141, osservando come nell'ordinamento vi siano già oggi norme che rendono possibile il trasferimento della potestà edificatoria; approvare quindi le disposizioni di cui ai commi dal 21 al 24 del provvedimento in esame non appare affatto opportuno.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.141, facendo presente come le disposizioni di cui ai commi dal 21 al 24 appaiano suscettibili di dar luogo ad un vero e proprio conflitto tra le amministrazioni comunali e quei cittadini che ritengano di aver subito un danno laddove non sia più esercitabile il diritto di edificare sulle aree di cui siano proprietari, per effetto di vincoli sopravvenuti.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.141 viene respinto.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(…)

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2004

292a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), ribadisce le indicazioni che ha espresso nel suo intervento nella seduta pomeridiana di ieri, confermando che, a prescindere dalla eventuale presentazione di un emendamento da parte del Governo, nel prosieguo dell’iter in Assemblea potranno essere positivamente risolte talune questioni che rimangono aperte. In tal senso, si sente di assumere un impegno personale nel senso di fare tutto il possibile perché possa essere nuovamente inserito nell’articolato il principio volto a favorire la sperimentazione di procedure di contabilità ambientale, purché la Commissione bilancio muti il precedente orientamento negativo espresso su tale proposta. Auspica, pertanto, che si possa concludere in Commissione l’iter del disegno di legge in esame entro la giornata odierna, dal momento che prolungare ulteriormente i lavori nuocerebbe in primo luogo all’immagine della Commissione.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel ribadire la propria stima nei confronti del relatore, propone che l’iter in Commissione del disegno di legge in titolo si concluda entro mercoledì prossimo, consentendo in tal modo di acquisire alcune indicazioni indispensabili da parte del rappresentante del Governo sulle questioni ancora irrisolte, a cominciare da quella attinente l’introduzione, tra i principi e i criteri direttivi generali, di forme di sperimentazione di contabilità ambientale. A tale riguardo, bisognerebbe sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci nuovamente su tale specifica proposta. Inoltre, è necessario acquisire l’orientamento del rappresentante del Governo in merito a taluni emendamenti accantonati, volti a prevedere termini più lunghi per l’esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi recanti i testi unici ambientali, nonché a chiarire il contenuto di un eventuale emendamento di iniziativa governativa.

 

Il sottosegretario TORTOLI ricorda al senatore Turroni di aver chiaramente espresso le posizioni del Governo sulle questioni da lui richiamate nel corso della seduta pomeridiana di ieri.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), dopo aver dato atto al relatore e al Presidente di aver consentito lo svolgimento di un confronto ampio e costruttivo su alcuni nodi problematici presenti nel disegno di legge in titolo, ritiene che le questioni sottolineate dal relatore Specchia siano rilevanti. A nome della propria parte politica, aderendo alla proposta del senatore Turroni, si impegna affinché l’iter del provvedimento in Commissione possa concludersi nella giornata di mercoledì prossimo. Infatti, tra tale proposta e quella avanzata dal relatore non sussiste una differenza tale da giustificare una situazione conflittuale nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Peraltro, le ulteriori sedute che la Commissione dedicherebbe al disegno di legge in esame, potrebbero consentire di raggiungere risultati positivi in ordine agli emendamenti accantonati – riguardanti la procedura di espressione del parere parlamentare sui testi unici ambientali – nonché sulla questione della contabilità ambientale.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) ritiene che sussistano tutte le condizioni perché si possa concludere l’esame del provvedimento entro la giornata di mercoledì prossimo, anche perché una condizione di scontro tra la maggioranza e l’opposizione sarebbe a questo punto ingiustificabile.

 

Il senatore MULAS (AN) esprime il proprio sostegno al relatore Specchia, che si è adoperato fin dall’inizio affinché maturasse un clima collaborativo tra maggioranza e opposizione per l’esame del disegno di legge di iniziativa governativa. Nonostante i presupposti iniziali fossero quindi favorevoli, nelle ultime sedute la Commissione non è riuscita in pratica ad ottenere progressi nel prosieguo dei lavori.

 

Il presidente NOVI , dopo aver sottolineato che il provvedimento è in quarta lettura e che la maggioranza si è mostrata aperta nei confronti delle indicazioni provenienti dai Gruppi di opposizione, con riferimento alla proposta del senatore Turroni di concludere l’iter in Commissione entro la giornata di mercoledì prossimo, fa presente che, qualora la prossima settimana ci si dovesse trovare nella condizione attuale, la presidenza dovrebbe allora fare il possibile per assicurare comunque la rapida conclusione dell’esame del provvedimento.

 

Il relatore SPECCHIA (AN) concorda con le considerazioni espresse dal presidente Novi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2004

292a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), auspica che la Commissione possa nella seduta odierna procedere alla votazione degli emendamenti concernenti il comma 32; in particolare, ricorda di aver presentato due emendamenti, uno volto a ripristinare il testo del citato comma 32 nella versione approvata, in seconda lettura, dal Senato, mentre un altro, volto a sopprimere lo stesso comma 32. Dopo aver espresso la propria preferenza affinché sia accolto l’emendamento soppressivo del comma 32, ritiene in conclusione che sarebbe un grave errore politico se tale nodo non fosse positivamente superato nella seduta odierna.

 

Il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione dell’emendamento 1.229 (nuovo testo).

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 1.229 (nuovo testo) che, come altri emendamenti, ritorna sulla questione della indennizzabilità dei vincoli sui quali, peraltro, l’altro ramo del Parlamento si sta soffermando all’interno di una più complessiva riforma della materia urbanistica. A tale riguardo, si deve ribadire che dovrebbero essere indennizzabili esclusivamente i vincoli derivanti da trasformazioni urbanistiche operate sul territorio, mentre non dovrebbero essere indennizzabili tutti gli altri vincoli. Pertanto, permettere l’indennizzabilità di tutti i vincoli costituirebbe un grave errore non solo perché in tal modo si produrrebbero riflessi di ordine finanziario, ma anche per la presenza di riserve di carattere costituzionale, dal momento che una disposizione di dettaglio verrebbe ad incidere sulla sfera di competenza riservata alle regioni. L’emendamento in questione, dunque, ha il merito di correggere la formulazione del comma 24, prevedendo che per la valutazione dell’indennizzabilità del vincolo sopravvenuto deve essere acquisito il parere favorevole delle autorità competenti.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) annuncia il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.229 (nuovo testo), sebbene si dovrebbe specificare che il parere richiesto ha natura vincolante.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato l’insussistenza del prescritto numero legale, il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDI' 17 FEBBRAIO 2004

295a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio scorso, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Posto ai voti, previo accertamento del numero legale, l’emendamento 1.229 (nuovo testo) è respinto.

 

Il presidente MULAS avverte che si passerà alla votazione dell’emendamento 1.514, identico agli emendamenti 1.142 e 1.501, volti a sopprimere il comma 32.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U), intervenendo per annunciare il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.501, coglie l’occasione per richiamare l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sulle questioni che potrebbero essere positivamente affrontate nel corso del prosieguo dell’iter in Assemblea, a cominciare dalla necessità di prevedere termini più lunghi per l’espressione del parere parlamentare nel caso di presentazione di più schemi di decreti legislativi. Inoltre, un’analoga riflessione dovrebbe essere aperta anche in merito alla opportunità di una formulazione più stringente del principio in base al quale deve essere garantita effettività alle sanzioni disposte per la violazione di norme poste a tutela dell’ambiente. Un ulteriore approfondimento merita poi la questione riguardante l’introduzione di forme di sperimentazione di procedure di contabilità ambientale.

Pertanto, sulle questioni richiamate sarebbe utile acquisire l’orientamento del relatore e del rappresentante del Governo che, inoltre, potrebbero pronunciarsi anche in merito a quanto disposto dal comma 27. Tale disposizione stabilisce che i rottami ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di paesi esteri. Infatti, la formulazione del comma 27, oltre che discutibile, è anche pericolosa poiché non sembra in grado di disciplinare le situazioni che sono legate alla movimentazione di materiali ferrosi. A tal fine, basterebbe ricordare il recente incidente accaduto in una fonderia di Vicenza dove è finito un fusto contenente rifiuti radioattivi. Ribadisce quindi la propria contrarietà sulla formulazione del comma 27, preannunciando che in Assemblea avanzerà una proposta di stralcio di tale disposizione, fermo restando che egli è favorevole a forme di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi.

Soffermandosi quindi sull’emendamento 1.501, tendente, come altre proposte, alla soppressione del comma 32, osserva che la Commissione si accinge a compiere un passo assai rilevante, visto che sulla soppressione di tale disposizione si erano pronunciati favorevolmente il presidente Novi, il relatore e tutti i Gruppi parlamentari. Infatti, il comma 32 avrebbe favorito l’ennesima sanatoria dei reati ambientali connessi alla violazione di norme poste a tutela del paesaggio. In tal senso, riproporre la versione del comma 32, licenziata dal Senato in seconda lettura, sarebbe stata una soluzione riduttiva, non dando quel segnale tanto atteso da parte dell’opinione pubblica. La Commissione, quindi, accogliendo l’orientamento volto a sopprimere il citato comma 32, ha quanto meno espunto dall’articolato la disposizione peggiore. In questo modo la battaglia compiuta dall’opposizione ha permesso di raggiungere un risultato assai significativo.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U), dopo essersi associato alle considerazioni espresse dal senatore Turroni in ordine alla movimentazione dei materiali ferrosi sul quale si rende necessario approntare al più presto una specifica regolamentazione, dichiara il voto favorevole dei senatori della Margherita sull’emendamento 1.514 volto alla soppressione del comma 32. Tale risultato deve senz’altro essere salutato con grande soddisfazione perché per l’eliminazione di questa disposizione le opposizioni si sono fortemente battute. Tuttavia, nonostante sia stata cancellata la norma più discutibile, il complesso del disegno di legge non si sottrae ad una valutazione negativa, soprattutto nella parte in cui introduce le misure di diretta applicazione.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) esprime il voto favorevole della propria parte politica sull’emendamento 1.142 nella convinzione che la soppressione del comma 32 è una vittoria non solo delle forze ambientaliste ma della stessa civiltà giuridica; infatti, tale disposizione rappresentava un vero e proprio obbrobrio e favoriva una sorta di condono permanente giacché, senza alcuna limitazione temporale, incoraggiava una sanatoria assai pericolosa nella quale in modo del tutto discutibile si creava una commistione tra effetti penali ed effetti amministrativi. Sotto questo ultimo profilo, la sanatoria sottesa al comma 32 avrebbe fatto gravare sulle autorità comunali la responsabilità dell’estinzione del procedimento penale e sulle sovrintendenze la responsabilità di decidere non tanto sul merito della violazione, quanto sulla stessa valenza della norma penale chiamata alla salvaguardia degli interessi generali. La formulazione del comma 32 in sostanza avrebbe determinato il superamento di una normativa vincolistica che, risalente nel tempo, ha garantito il presidio del paesaggio italiano.

Tuttavia, il comma 32 avrebbe comunque avuto vita breve poiché, per l’effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici, prevista per il 1° maggio 2004, si sarebbe determinata la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 490 del 1999. D’altro canto, il nuovo codice dei beni culturali potrebbe comunque minare la tutela paesistica poiché l’articolo 146 dello stesso degrada il ruolo delle sovrintendenze che rilascerebbero un parere soltanto obbligatorio e non vincolante. Di conseguenza, si avrebbero effetti alquanto gravi su buona parte del territorio nazionale sul quale insistono vincoli legati alla tutela paesaggistica poiché, accanto alla normativa urbanistica, riservata alle regioni, si indebolirebbe la tutela paesistica, all’interno della quale appunto si prevede l’intervento delle sovrintendenze. Al contrario, sarebbe stato necessario muoversi in tutt’altra direzione, cioè mantenendo il principio in virtù del quale la tutela paesistica è riservata allo Stato, impedendo, tra l’altro, che la stessa autorità locale sia responsabile sia nella fase della pianificazione sia nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto, attraverso il depotenziamento del ruolo delle sovrintendenze si altera nella sostanza l’impianto normativo della cosiddetta legge Galasso che aveva rivolto una particolare attenzione alla tutela del sistema paesaggistico italiano nel suo complesso, scongiurando quelle frammentazioni che inevitabilmente comporta l’intervento delle varie autorità locali. Il problema sollevato dunque dovrebbe essere oggetto di seria riflessione da parte della Commissione, anche prevedendo un’interlocuzione con il ministro Urbani.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), dichiara il voto favorevole dei senatori di Alleanza nazionale sull’emendamento 1.514, sottolineando che la soppressione del comma 32 risponde ad un convincimento maturato tanto nei gruppi di maggioranza quanto nei gruppi di opposizione. Ricorda, in particolare, che la proposta di sopprimere tale disposizione è partita inizialmente dai settori dell’opposizione, trovando subito consenso presso il presidente Novi, il senatore Moncada Lo Giudice e poi presso tutti gli altri componenti della Commissione. Quindi, la Commissione meritoriamente ha convenuto sull’orientamento volto a sopprimere il comma 32, recependo in tal modo anche le indicazioni provenienti dallo stesso Esecutivo e, in particolare, dal ministro Urbani e dal ministro Matteoli che si sono sempre mostrati sensibili rispetto a questi argomenti.

Coglie infine l’occasione per ribadire quanto ha avuto modo di esprimere nelle sedute precedenti circa le possibili questioni che potrebbero essere positivamente risolte durante l’iter in Assemblea. Dopo aver auspicato che anche il problema della movimentazione dei rottami ferrosi, sottolineato dal senatore Turroni, possa trovare soluzione nel prosieguo dell’iter in Assemblea, in merito alle critiche sollevate dal senatore Giovanelli su alcune disposizioni del codice dei beni culturali e paesaggistici osserva che alcune argomentazioni sono state espresse in toni esagerati dal momento che nell’iter relativo alle autorizzazioni paesaggistiche il ruolo delle sovrintendenze non sembra affatto diminuito. Pertanto, in presenza di un parere contrario e motivato rilasciato dalle sovrintendenze sarebbe assai difficile procedere.

 

Il senatore RIZZI (FI), dopo aver sottolineato che occorre aprire una seria riflessione sul problema del trattamento dei materiali ferrosi che coinvolge la tutela della salute collettiva, annuncia, a nome dei senatori di Forza Italia, il voto favorevole sull’emendamento 1.514.

 

Il sottosegretario VENTUCCI, intervenendo per rispondere alle richieste avanzate dal senatore Turroni, dal senatore Giovanelli e dal senatore Vallone, osserva che il problema della movimentazione dei materiali ferrosi può essere affrontato anche con l’ausilio della comunità scientifica e degli esperti, fermo restando che in tale settore non si può più prescindere dall’adozione di tecnologie sofisticate che, ad esempio nel controllo doganale, stanno conseguendo ottimi risultati. Per quanto concerne poi le altre questioni fin qui emerse tiene a sottolineare che il disegno di legge in titolo è stato varato dal Consiglio dei Ministri nel 2001; quindi sono trascorsi quasi tre anni nei quali si è assistito ad un’iter parlamentare assai tormentato di questo provvedimento, ora in quarta lettura. Questa considerazione induce quindi ad auspicare che l’iter del disegno di legge possa finalmente concludersi, mentre, in relazione alle questioni di merito, il Governo non può che esprimere apprezzamento per la posizione maturata in seno alla Commissione volta a sopprimere il comma 32. La soppressione di questa disposizione è stata fin da subito richiesta dal ministro Urbani e tutto il Governo ha sul punto manifestato una notevole sensibilità. Infine, fa presente al senatore Turroni che le sue preoccupazioni in ordine alla procedura di espressione dei pareri parlamentari, prevista al comma 5, devono essere in qualche modo equilibrate con il fatto, già ricordato, che l’esame del disegno di legge in titolo si protrae ormai da quasi tre anni.

 

Il presidente MULAS fa presente al senatore Turroni, senatore Giovanelli ed al senatore Vallone che in sede di Ufficio di presidenza potrà essere valutata la possibilità di prevedere nelle prossime settimane l’audizione del ministro per i beni e le attività culturali, nonché una possibile interlocuzione con alcuni esperti ed esponenti della comunità scientifica con riferimento alle questioni sottese al comma 27, concernente i rottami ferrosi.

 

La Commissione, all’unanimità, approva, con un'unica votazione, l’emendamento 1.514, identico agli emendamenti 1.142 e 1.501, restando di conseguenza preclusi o assorbiti gli emendamenti S.1, 1.500, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, nonché l’ordine del giorno n. 1.

 

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.507, 1.508 e 1.509.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo dei Verdi sull’emendamento 1.510, non ritenendo comprensibili le motivazioni della proposta formulata dal relatore in quanto la versione del comma 41, approvata dalla Camera dei deputati, prevedeva che i gestori delle reti dei servizi pubblici osservassero la normativa stabilita per lo svolgimento delle gare degli appalti.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), nell’annunciare il voto favorevole sull’emendamento 1.510, fa presente al senatore Turroni che la proposta di riformulare il comma 41 nasce da una motivazione esclusivamente tecnica dal momento che gran parte di questa disposizione risulta già inclusa nella legge finanziaria per il 2004.

 

Posto ai voti, risulta approvato l’emendamento 1.510, risultando di conseguenza preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214 e 1.215.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.511 è approvato.

 

Il presidente MULAS avverte quindi che gli emendamenti 1.216, 1.223, 1.224, e 1.226 sono dichiarati improponibili ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, in quanto non in diretta correlazione con gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

 

Dopo che il senatore TURRONI (Verdi-U) vi ha apposto la propria firma, l’emendamento 1.217, posto ai voti, è respinto.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge anche gli emendamenti 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.225 e 1.227.

 

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.512 ed 1.513.

 

Il presidente MULAS avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37 precedentemente accantonati.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, identico all’emendamento 1.7, e 1.8.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) invita il senatore Turroni a riformulare l’emendamento 1.9, nel senso di prevedere, nel caso di trasmissione congiunta di più schemi di decreti legislativi, che il termine di trenta giorni è elevato a quarantacinque giorni.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U), recependo le indicazioni del senatore Specchia, riformula l’emendamento in questione nell’emendamento 1.9 (nuovo testo), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, posto ai voti, l’emendamento 1.9 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.30, 1.34 - identico all’emendamento 1.35 - 1.36 e 1.37.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede al relatore se sono state acquisite le valutazioni della Commissione bilancio circa il tema della sperimentazione di procedure di contabilità ambientale.

 

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), ribadisce che la questione richiamata dal senatore Turroni potrà essere affrontata nel prosieguo dell’iter in Assemblea.

 

Il presidente MULAS avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) annuncia il voto contrario della propria parte politica, sebbene il testo del disegno di legge risulti senz’altro migliorato per effetto delle modifiche approvate dalla Commissione. Dopo aver auspicato che si possa trovare una formulazione che permetta di reintrodurre tra i principi ed i criteri direttivi la necessità di sperimentazioni di sistemi di contabilità ambientale – magari razionalizzando le spese che attualmente sono riversate in molteplici settori – ribadisce il giudizio fortemente contrario all’impianto complessivo del provvedimento il quale, nelle intenzioni dell’esecutivo, avrebbe dovuto conseguire risultati nell’ottica del riordino e della razionalizzazione delle normative ambientali. Sennonché questa pretesa di semplificare e riordinare il complesso delle normative ambientali risulta del tutto vanificata dalla presenza nell’articolato di misure di diretta applicazione per mezzo delle quali la normativa ambientale non è razionalizzata, ma delegittimata. L’orientamento contrario al disegno di legge in titolo è poi aggravato dal complessivo indebolimento del ruolo del Parlamento, soprattutto nella fase di espressione dei pareri parlamentari sui testi unici ambientali. Più in generale, il disegno di legge richiama una filosofia in base alla quale le leggi ambientali sono avvertite come un intralcio ed un problema da rimuovere.

 

Il senatore BERGAMO (UDC), annunciando il voto favorevole della propria parte politica, sottolinea che la Commissione ha svolto un paziente lavoro diretto a migliorare l’articolato, anche tenendo conto delle richieste avanzate dai Gruppi di opposizione. Il Gruppo dell’UDC ha espresso sin dall’inizio una posizione favorevole sull’opportunità di operare un riordino della complessa legislazione ambientale, sebbene, attraverso l’esame da parte dell’altro ramo del Parlamento, si sono apportate modifiche peggiorative rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, l’iter del disegno di legge deve completarsi il più velocemente possibile perché il vero lavoro consisterà nella predisposizione dei testi unici ambientali che si prefiggono l’ambizioso obiettivo di riordinare molti settori. Infine, sottolinea la rilevanza della questione connessa alla movimentazione dei rottami ferrosi che rischia di incidere anche sul profilo della concorrenza.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, ricorda che le opposizioni, in occasione della questione di fiducia posta dal Governo in seconda lettura al Senato, invocarono la necessità di aprire un confronto sui nodi più problematici di un disegno di legge nel quale, accanto alla parte propriamente riferita alla delega per l’emanazione dei testi unici ambientali, si era introdotta un’ulteriore parte contenente misure di diretta applicazione. Il Gruppo dei Verdi ha espresso le proprie valutazioni fortemente negative, soprattutto su questa parte dell’articolato, ad iniziare dal disposto combinato dei commi 21 e 24, per giungere poi alla discutibile formulazione del comma 27, oltre che sulla sanatoria di cui al comma 32 che la Commissione ha soppresso nella seduta odierna. Pertanto, vi sarebbe stata la possibilità di effettuare lo stralcio delle misure di diretta applicazione richiamate, stralcio che avrebbe potuto peraltro rendere più veloce l’iter del disegno di legge di iniziativa governativa.

 

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U), nell’esprimere il voto contrario dei senatori della Margherita, prende atto del risultato diretto a mitigare quanto meno gli effetti più pericolosi di alcune disposizioni introdotte nel disegno di legge in titolo. Del resto, la stessa maggioranza ha mostrato una posizione contraddittoria perché, da un lato, ha presentato il disegno di legge come lo strumento per riordinare e semplificare la legislazione ambientale ma, dall’altro, ha avallato l’inserimento di misure di diretta applicazione che rendono impossibile il raggiungimento di questo obiettivo.

 

Il senatore RIZZI (FI), annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia, coglie l’occasione per invitare il relatore ad affrontare, durante l’iter in Assemblea, la questione connessa alla sperimentazione di procedure di contabilità ambientale. A tal fine, ricorda che su questi temi è in corso un dibattito a livello comunitario e in una cittadina francese si sono sviluppati test campione che hanno conseguito ottimi risultati.

 

Il presidente MULAS dichiara il voto favorevole dei senatori di Alleanza Nazionale, ritenendo che, dopo un dibattito lungo ed approfondito, sussistono tutte le condizioni affinché l’iter del disegno di legge in titolo possa finalmente concludersi. Coglie quindi l’occasione per esprimere il proprio ringraziamento al senatore Specchia, in qualità di relatore, ai rappresentanti del Governo che sono intervenuti, nonché a tutta la Commissione.

 

La Commissione conferisce quindi al senatore Specchia mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale, e dando mandato al Presidente di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

(…)

 


EMENDAMENTO PRESENTATO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

 

Art. 1

 

1.9 (nuovo testo)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di trasmissione congiunta di più schemi di decreti legislativi il termine è elevato a quarantacinque giorni".

 

 


Esame in sede consultiva


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEdi' 3 Dicembre 2003

157a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 8,40.

(…)

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

 

Il relatore STIFFONI (LP), dopo avere illustrato le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere favorevole. Dà quindi conto dei circa trecento emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge, la maggior parte dei quali inserisce articoli aggiuntivi, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

 

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

 

(…)

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEdi' 4 Dicembre 2003

87a Seduta (antimeridiana)

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

(…)

 

alla 13a Commissione:

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEdi' 11 Dicembre 2003

261a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,35.

 

(…)

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito al testo del provvedimento in esame, precisa che dal combinato disposto dai commi 21 e 22 dell’articolo 1 non derivano effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente, in quanto il successivo comma 24 garantisce che l’indennizzo a carico dell’ente locale per il vincolo sopravvenuto vi sarà solo nei casi già previsti dalla normativa in vigore e lo stesso sarà corrisposto in misura ridotta rispetto all’importo relativo al diritto di edificare su un’area diversa, qualora sia concessa la traslazione richiamata dai suddetti commi 21 e 22. Analogamente, sottolinea che non sussistono effetti finanziari conseguenti alla nuova riformulazione del comma 41 del medesimo articolo 1. In relazione agli oneri recati dai successivi commi 43 e 45, inoltre, conferma che sussistono le necessarie risorse finanziarie per la copertura sullo stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell’ambiente previsto dal disegno di legge finanziaria 2004.

Circa gli emendamenti che sopprimono o sembrano ridurre le entrate derivanti dal condono di cui all’articolo 1, comma 32, sottolinea che ogni modifica o soppressione apportata al citato comma non determina minori entrate per la finanza pubblica, in quanto resterebbe invariata la legislazione vigente. Circa l’emendamento 1.204 avente natura ordinamentale, non ritiene che comporti effetti finanziari. Relativamente agli emendamenti 1.63 e 1.64, esprime invece avviso contrario, in quanto la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale per lo Stato e gli enti pubblici comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonostante l’affermazione del principio dell’invarianza della spesa e del gettito.

Analogamente, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti da 1.65 a 1.112, su tutti quelli da 1.114 a 1.129, nonché sugli emendamenti 1.163, 1.164, 1.171, 1.200, 1.216, 1.218, 1.219, 1.220, 1.222, 1.223, 1.224 e 1.227, in relazione agli effetti finanziari da essi derivanti, in particolare per la mancanza di quantificazione della spesa ovvero di idonea copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. In particolare, relativamente agli emendamenti 1.218 e 1.227, fa presente che la natura dell’onere risulta permanente e non determinata, come previsto dalla disposizione in esame, mentre non si hanno elementi per la verifica della congruità degli oneri medesimi; inoltre, gli accantonamenti indicati non presentano necessarie disponibilità e la clausola di copertura finanziaria non è correttamente formulata. Relativamente alla proposta 1.216, osserva che viene costituito un fondo, in violazione della certezza della quantificazione (pur determinando in modo percentuale la dotazione finanziaria sulla base di entrate future) ed in violazione del divieto delle entrate di scopo. Analogamente segnala che anche per la proposta 1.220 l’onere risulta di natura permanente e non determinata, per cui mancano elementi per la verifica della relativa congruità, essendo l’onere stesso comunque incerto considerato che viene utilizzato il termine “valutato”; inoltre, si utilizza un’unità previsionale di base di conto capitale a copertura di spese di natura corrente, in violazione dell’espresso divieto posto dalle norme sulla contabilità di Stato. Richiama, infine, l’emendamento 1.225, che ritiene oneroso (con riferimento agli indennizzi da corrispondere per la cessazione delle gestioni non ancora scadute al 31 dicembre 2007), nonché privo di copertura finanziaria.

Esprime poi avviso contrario sugli emendamenti 1.113 (in quanto non comprensibile nel previsto principio della “dematerializzazione” del sistema economico), 1.201 (in quanto comporta nuovi o maggiori oneri), 1.205, 1.226, 1.206, 1.207, 1.208, 1.210 e 1.211 (giacché le disposizioni che intendono sopprimere o sostituire sono necessarie alla regolamentazione del settore), nonché 1.212 (in quanto ritiene necessario mantenere il principio dell’affidamento economicamente più vantaggioso recato dalla disposizione che la suddetta proposta intende abrogare).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell’esame.

Su proposta del PRESIDENTE, attesa la concomitanza della seduta con i lavori dell’Assemblea, la Sottocommissione conviene altresì di sospendere la seduta fino alle ore 11,15 e, comunque, fino al termine delle votazioni in Assemblea.

(…)

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEdi' 20 GENNAIO 2004

267a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

(…)

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 dicembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, richiamando le osservazioni già formulate sul provvedimento in titolo in occasione della precedente seduta, evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche allo stesso provvedimento, in relazione alla conclusione dell’esercizio finanziario 2003 e tenuto conto delle voci riportate nell’elenco degli accantonamenti slittati, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di fronteggiare oneri riferiti all’anno 2003 non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2003. Segnala, in generale, che le spese in conto capitale previste nel citato disegno di legge possono sussistere in quanto recano la necessaria copertura, dovendosi solo modificare la relativa clausola di copertura finanziaria con riferimento al bilancio triennale 2004-2006 per gli oneri riguardanti gli anni 2004 e 2005. Riguardo, poi, alle spese di parte corrente, nel presupposto che vada stralciata la spesa per l’anno 2003, ormai priva di copertura finanziaria, andranno modificate ovvero stralciate le autorizzazioni di spesa e le relative coperture di cui ai commi 16, 17, 18, 35 e 36, nel limite delle disponibilità esistenti sull’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio da destinare allo scopo, pari a 1.600.000 euro per l’anno 2004, a 1.100.000 euro per l’anno 2005 e a 1.000.000 di euro per l’anno 2006; in alternativa, potrebbero essere reperite ulteriori risorse sacrificando parte dell’importo destinato alla ratifica della convenzione UNEP, presente sul suddetto accantonamento.

Di conseguenza, con riferimento all’articolo 1, comma 18 (recante l’autorizzazione di spesa e la copertura riguardanti la commissione e la segreteria tecnica per la redazione dei testi unici, per la durata di un anno), sottolinea che la disposizione va corretta stralciando la spesa per l’anno 2003 e riformulando gli importi per gli anni 2004 e 2005, considerato che la relazione tecnica quantifica il relativo onere per la durata di un anno degli istituendi organismi in 1.300.000 euro. Qualora si intendesse ridurre tale autorizzazione, andranno riformulati i commi 11 e 12 del medesimo articolo, in merito al numero dei componenti della commissione della segreteria tecnica, fino a contenerne la spesa entro i limiti del nuovo importo. Coerentemente, va modificata la clausola di copertura facendo riferimento al bilancio triennale 2004-2006.

Riguardo al comma 19, segnala la necessità di eliminare il riferimento al comma 17, laddove venga stralciato dal testo, mentre relativamente ai commi 35 e 36 vanno sostituiti i riferimenti all’anno 2003 con l’anno 2004, e quelli al triennio 2003-2005 con il triennio 2004-2006.

In merito al comma 39, ritiene opportuno riformularlo nel modo seguente: “All’onere derivante dall’attuazione del comma 38 si provvede quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.”.

Analogamente, propone di riformulare il comma 43 nel modo seguente: “All’onere derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede quanto a euro 7,5 milioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.”.

Propone, altresì, di riformulare il comma 45, nel seguente modo: “All’onere derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede, quanto ad euro 4 milioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; quanto ad euro 10 milioni per l’anno 2004 e ad euro 5 milioni per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.”.

Esprime, quindi, avviso favorevole all’ulteriore corso del provvedimento subordinatamente all’accoglimento delle suddette modifiche.

Il presidente AZZOLLINI, rilevata l’opportunità di accogliere le proposte di modifica del Governo, propone altresì di inserire, nel secondo periodo del comma 24, dopo le parole: “è computata”, le seguenti parole: “in riduzione” nonché un’apposita clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui al comma 41.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole alle ulteriori modifiche proposte dal Presidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame.

(…)

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEdi' 21 GENNAIO 2004

268a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(…)

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN), richiamando le indicazioni fornite dal Governo durante la precedente seduta circa la necessità di riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture finanziarie recate dal provvedimento, propone di rendere sul testo un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a) che all’articolo 1, commi 16, 17, 18, 35 e 36, le autorizzazioni di spesa riferite all’anno 2003 e le relative coperture finanziarie vengano soppresse;

b) che al comma 18 vengano soppressi gli oneri relativi all’anno 2003 e riformulati gli importi per gli anni 2004 e 2005, nel limite complessivo di euro 1.300.000 e che la clausola di copertura venga aggiornata facendo riferimento al nuovo bilancio triennale 2004-2006;

c) che, in caso di riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 18, siano riformulati i commi 11 e 12, in merito al numero dei componenti della commissione e della segreteria tecnica, fino a contenerne la spesa entro i limiti del nuovo importo;

d) che al comma 19 venga eliminato il riferimento al comma 17, laddove questo venga stralciato dal testo;

e) che ai commi 35 e 36 i riferimenti all’anno 2003 siano aggiornati con l’anno 2004, e quelli al bilancio triennale 2003-2005 con il bilancio triennale 2004-2006;

f) che il comma 39 sia riformulato nel modo seguente: «All’onere derivante dall’attuazione del comma 38 si provvede quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.»;

g) che il comma 43 sia riformulato nel modo seguente: « All’onere derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede quanto a euro 7,5 milioni per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.»;

h) che il comma 45 sia riformulato nel modo seguente: «All’onere derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede, quanto ad euro 4 milioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; quanto ad euro 10 milioni per l’anno 2004 e ad euro 5 milioni per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.»;

i) che al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: «è computata» siano inserite le seguenti: «in riduzione»;

j) che dopo il comma 41 sia inserito il seguente comma: «41-bis. Dall’attuazione del comma 41 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».”.

Il senatore CADDEO (DS-U) chiede di rinviare il seguito dell’esame del testo alla successiva seduta, in modo da poter approfondire i vari aspetti connessi alla proposta di parere formulata dal relatore.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame del testo.

Il PRESIDENTE ricorda, poi, che, nella seduta dell’11 dicembre, sono già stati illustrati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, sui quali il Governo aveva formulato le proprie deduzioni, esprimendo avviso contrario su numerose proposte.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma sugli emendamenti le considerazioni già espresse nella citata seduta dell'11 dicembre, precisando di non avere ulteriori osservazioni.

Il PRESIDENTE, preso atto della conferma del Governo e considerato che nel settore dei servizi pubblici locali, materia oggetto di numerosi dei suddetti emendamenti, sono nel frattempo intervenute importanti modifiche legislative ad opera dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio per il 2004, ritiene opportuno disporre di un tempo aggiuntivo per approfondire tali questioni e propone, pertanto, di rinviare alla successiva seduta anche l’esame delle proposte riferite al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEdi' 21 GENNAIO 2004

269a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Vegas e Magri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione di merito ha trasmesso gli ulteriori emendamenti 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.511, 1.512 e 1.513, i quali appaiono idonei a recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, al fine di risolvere le questioni inerenti ai profili di copertura del testo. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione dei suddetti emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al Presidente.

 

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

 

Passando quindi all’esame dei precedenti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, il relatore IZZO (FI) ricorda che, come già illustrato nelle precedenti sedute, gli emendamenti da 1.63 a 1.116, nonché le proposte 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124 e 1.129, ripristinano norme identiche o analoghe alle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 8 (recante norme in materia di contabilità ambientale), soppressa sulla base della condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da parte della Commissione bilancio della Camera.

Segnala altresì i seguenti emendamenti, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri o minori entrate non quantificati né coperti: 1.117, 1.118, 1.126 (che configurano un sistema di incentivi), 1.125 (relativo all’istituzione di una Commissione), 1.171 (che prevede sopralluoghi di tecnici), 1.200 (in quanto introduce un contributo per interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica), 1.201 (recante soppressione del condono di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003), 1.219 (che istituisce una scuola di specializzazione), 1.216 e 1.223 (relativo all’istituzione di un fondo), 1.224 (in quanto non sussistono risorse disponibili nell’accantonamento del fondo speciale richiamato, ove onere e copertura debbano intendersi riferiti al 2004).

Rileva inoltre la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.127 (relativo alla configurazione di forme di sostegno) e 1.128 (che prevede un programma finalizzato), nonché dalle seguenti proposte, che sopprimono o sembrano ridurre le entrate (che, tuttavia, non sono ancora scontate a legislazione vigente) derivanti dal condono di cui all’articolo 1, comma 32: 1.142, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179 e 1.183.

Rileva poi l’esigenza di valutare, in relazione anche alle osservazioni riferite al testo, se le modificazioni introdotte dai seguenti emendamenti alla disciplina dei servizi pubblici locali, ridefinita, da ultimo, dall’articolo 14 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 326 del 2003, siano suscettibili di determinare effetti finanziari: 1.202, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.221, nonché 1.212, 1.222, 1.225 e 1.226 (che modificano la legge finanziaria 2002). Segnala infine l’esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri correlati alle proposte 1.218, 1.220 e 1.227 (in relazione alle quali sarà anche necessario verificare la sussistenza delle risorse dei fondi speciali richiamati dopo l’approvazione definitiva della legge finanziaria 2004 ed occorre altresì riferire oneri e copertura al nuovo bilancio pluriennale) al fine di valutare la congruità della relativa copertura.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

 

Il sottosegretario VEGAS, ribadendo la posizione già espressa dal Governo nella precedente seduta dell’11 dicembre 2003, formula avviso contrario sugli emendamenti da 1.63 a 1.126, nonché sulle proposte 1.129, 1.171, 1.200, 1.201, 1.216, 1.219, 1.223 e 1.224, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Analogamente, si dichiara contrario sulle proposte 1.218, 1.220, e 1.227, in quanto sussistono problemi di congruità della relativa copertura, nonché con riferimento all’emendamento 1.127, in quanto la previsione di correzioni da apportare ai principali aggregati contabili, sia pure nell’ambito di documenti esterni ai bilanci ufficiali, potrebbe comunque compromettere la chiarezza e l’affidabilità dei valori inseriti nel bilancio dello Stato. Non ha, infine, osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che l’emendamento 1.127, come l’analogo 1.128, intervenendo non sul bilancio dello Stato, ma su documenti paralleli allo stesso, non sia comunque suscettibile di produrre effetti di carattere finanziario. Per quanto concerne gli emendamenti segnalati dal relatore da 1.142 a 1.183, osserva che sugli stessi potrebbe essere reso un parere non ostativo, qualora le entrate che vengono da essi soppresse non siano state ancora scontate a legislazione vigente, mentre in caso opposto dovrebbe rendersi parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il relatore IZZO (FI), con riferimento agli emendamenti già segnalati 1.202, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.221, nonché 1.212, 1.222, 1.225 e 1.226, osserva che, ad un esame più attento, gli stessi non appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari.

 

Il presidente AZZOLLINI, ritiene che debba essere reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti indicati dal Governo come suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri, ovvero recanti problemi di congruità della copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti 1.127 e 1.128, ritiene invece che possa essere reso un parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, in quanto non rilevano effetti finanziari di carattere diretto, nel presupposto, tuttavia, che le correzioni contabili previste dagli stessi emendamenti non siano applicate ai documenti relativi al bilancio dello Stato. Analogamente, evidenzia l’opportunità di rendere parere contrario, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, relativamente alle proposte emendative 1.142, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179 e 1.183 (posto che le entrate ivi indicate non sono ancora acquisite a legislazione vigente), nonché parere non ostativo su tutti i rimanenti emendamenti.

Infine, riguardo all’ulteriore emendamento 1.510 trasmesso dalla Commissione di merito, rileva che lo stesso riformula, in maniera diversa, ma del tutto analoga, la norma introdotta dal comma 5-bis della lettera c) del comma 41 del testo, intervenendo sulla disciplina della gestione delle reti dei servizi pubblici locali, come modificata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003. Poiché la Commissione ha già espresso parere non ostativo sul testo, ritiene possa esprimersi parere non ostativo anche sul suddetto emendamento.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sull’emendamento 1.510, in quanto privo di effetti finanziari sostanziali.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede di conoscere chi siano i soggetti di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995, ai quali l’emendamento 1.510 estende la nuova disciplina in tema di gestione delle reti dei servizi pubblici locali.

 

Il relatore IZZO (FI) ritiene che, ai fini di un’esatta comprensione della portata dell’emendamento in esame, sia necessario valutare il combinato disposto di tutte le norme ivi richiamate.

 

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che i soggetti di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995 indicati nell’emendamento sono i soggetti, pubblici o privati, aggiudicatari delle gare di appalto per la gestione dei servizi pubblici locali. Ribadisce che l’emendamento in questione si limita a riformulare, in modo più chiaro, la modifica della disciplina vigente nel settore già contenuta nella lettera c), comma 5-bis dell’articolo 41 del testo, la quale non ha, comunque, effetti finanziari di carattere sostanziale.

Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone, quindi, di conferire mandato al relatore Izzo a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte da 1.63 a 1.126, e delle proposte 1.129, 1.171, 1.200, 1.201, 1.216, 1.218, 1.219, 1.220, 1.223, 1.224 e 1.227, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché degli emendamenti 1.127, 1.128, 1.142, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179 e 1.183, sui quali il parere è contrario.”.

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

(…)


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEdi' 15 GIUGNO 2004

337a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

(omissis)

(1753-C) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo sul testo. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MORO (LP) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti da 1.100 a 1.300 trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in relazione al testo.

Soffermandosi sugli emendamenti da 1.100 a 1.300, segnala in primo luogo che la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe alle seguenti: 1.274, 1.75, 1.125a, 1.122a, 1.72, 1.67, 1.276, 1.104a, 1.96, 1.95, 1.73a, 1.101a, 1.91, 1.278, 1.81, 1.120, 1.106a, 1.117a, 1.99, 1.109a, 1.105, 1.93, 1.86, 1.83, 1.280, 1.70, 1.129a, 1.82, 1.100a, 1.114a, 1.71, 1.108a, 1.113a, 1.68, 1.103a, 1.284, 1.285, 1.286, 1.94, 1.76, 1.123a, 1.88, 1.115a, 1.87, 1.97, 1.288, 1.126a, 1.77, 1.289, 1.112a, 1.69, 1.80, 1.111a, 1.110a, 1.121a, 1.79, 1.118a, 1.116a, 1.119a, 1.102a, 1.74, 1.84, 1.124a, 1.78, 1.85, 1.89, 1.63, 1.64, 1.65, 1.92, 1.107a, 1.90 e 1.98. La Commissione ha inoltre già espresso un parere contrario, senza richiamare la suddetta norma costituzionale, su disposizioni analoghe a quelle recate dalle proposte 1.128a e 1.127a. Segnala altresì che la proposta 1.300 si pone in contrasto con le condizioni espresse dalla Commissione sul testo, anticipando la decorrenza degli oneri ivi richiamati al 2003. Ritiene inoltre necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.14 e 1.144 (che prevedono misure di informazione e di partecipazione del pubblico e delle associazioni di protezione ambientale nel procedimento di adozione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1), 1.261 (che, escludendo sanatorie e condoni, potrebbe interferire con sanatorie in corso cui sono associate entrate per lo Stato), 1.270 (che dispone il rafforzamento e il coordinamento del monitoraggio sulle infrazioni), 1.271 (che prevede il potenziamento delle misure investigative), 1.272 (che prevede l'adozione di misure di contrasto a livello comunitario e bilaterale), 1.275 (di cui occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri con l'incentivazione delle iniziative ivi indicate), 1.277 (sul ruolo delle regioni nella contabilizzazione dei costi ambientali negli atti di bilancio), 1.281, 1.282, 1.283, 1.290, 1.515 (di cui occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri con l'introduzione, ivi prevista, di procedure per l'indicazione dei costi ambientali), 1.295, 1.296 (di cui occorre acquisire una quantificazione dell'onere al fine di valutare la congruità della copertura ivi prevista), 1.298 (in relazione la quale occorre verificare se gli obblighi ivi previsti non comportino oneri anche a carico di soggetti pubblici). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti da 1.100 a 1.299, tenuto anche conto del parere già reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario ARMOSINO, con riferimento al testo del disegno di legge in titolo, in merito all’articolo 1, comma 34, dove è prevista per la costituzione ed il funzionamento di una segreteria tecnica composta da non più di 21 esperti, un’autorizzazione di spesa di euro 450.000 per l’anno 2004, euro 500.000 per l’anno 2005 e di euro 1.000.000 per l’anno 2006, fa presente che non appare congrua la spesa determinata per l’anno 2006, in relazione a quella prevista per gli anni precedenti. Ritiene, pertanto, che il comma 34 vada modificato al secondo periodo, riconducendo l’onere per l’anno 2006 all’importo dell’anno 2005, corrispondente a 500.000 euro.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34, relativa alla segreteria tecnica ivi prevista, è a carattere permanente, e ricorda che la Commissione di merito aveva già recepito una condizione relativa alla riformulazione del suddetto comma, resa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Di conseguenza, osserva che il rilievo circa la non congruità della quantificazione della spesa per l’anno 2006 sembra attenere a profili di merito, mentre non viene contestata la validità della relativa copertura. Pertanto, ritiene che, in proposito, possa essere conferito mandato al relatore a rendere un parere non ostativo sul testo.

Passando all’esame degli emendamenti, il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sulle tutte le proposte segnalate dal relatore, poiché si tratta di emendamenti suscettibili di comportare maggiori oneri in relazione alle più ampie forme di partecipazione riconosciute a favore delle associazioni ambientali nelle attività di informazione al pubblico, che prevedono l’avvio di procedure nonché l’adozione di strumenti di contabilità ambientale che comportano oneri non quantificati e privi di copertura, ovvero recano oneri privi di quantificazione e copertura o correlati a clausole di copertura inappropriate.

Il senatore MORANDO (DS-U), intervenendo sugli emendamenti 1.144, 1.271, 1.272, 1.275 e 1.290, osserva che gli stessi non appaiono manifestamente onerosi, anche perché in molti casi sembrano riferirsi a fattispecie generiche e di carattere programmatico. Sull’emendamento 1.261, ritiene che le sanatorie in corso, con le relative sanzioni, siano in ogni caso applicate, per cui il suddetto emendamento non sembra presentare, a suo avviso, profili di onerosità. Tenuto conto della mancata copertura delle disposizioni sui principi e criteri di delega presenti nel testo, evidenzia, più in generale, come non possa essere richiamato l’articolo 81 della Costituzione a proposito del parere da rendere sulle proposte che prevedono la sperimentazione della contabilizzazione dei costi ambientali negli atti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione agli emendamenti da 1.100 a 1.300, ritiene che la Sottocommissione debba confermare il parere contrario già reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe a quelle da 1.274 a 1.98, nonché sulle altre proposte testé segnalate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.128a, 1.127a, 1.144, 1.272, 1.275, 1.277 e 1.298, i cui effetti finanziari non appaiono talmente univoci da rendere appropriato il richiamo della suddetta norma costituzionale, e delle proposte 1.271, 1.295 e 1.296, che non sembrano assumere una portata onerosa.

Propone, pertanto, in ordine al testo e agli emendamenti testé esaminati, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore, rinviando l’esame dei restanti emendamenti: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti da 1.100 a 1.300, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.274, 1.75, 1.125a, 1.122a, 1.72, 1.67, 1.276, 1.104a, 1.96, 1.95, 1.73a, 1.101a, 1.91, 1.278, 1.81, 1.120, 1.106a, 1.117a, 1.99, 1.109a, 1.105, 1.93, 1.86, 1.83, 1.280, 1.70, 1.129a, 1.82, 1.100a, 1.114a, 1.71, 1.108a, 1.113a, 1.68, 1.103a, 1.284, 1.285, 1.286, 1.94, 1.76, 1.123a, 1.88, 1.115a, 1.87, 1.97, 1.288, 1.126a, 1.77, 1.289, 1.112a, 1.69, 1.80, 1.111a, 1.110a, 1.121a, 1.79, 1.118a, 1.116a, 1.119a, 1.102a, 1.74, 1.84, 1.124a, 1.78, 1.85, 1.89, 1.63, 1.64, 1.65, 1.92, 1.107a, 1.90, 1.98, 1.300, 1.14, 1.261, 1.270, 1.281, 1.282, 1.283, 1.290 e 1.515, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 1.128a, 1.127a, 1.144, 1.272, 1.275, 1.277 e 1.298, sulle quali il parere è contrario.”.

La Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore nei termini proposti dal Presidente e conviene, infine, di rinviare l’esame dei restanti emendamenti.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEdi' 16 GIUGNO 2004

339a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

(1753-C) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

 

Riprende l’esame degli emendamenti sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione, nella precedente seduta, ha convenuto di rinviare l’esame dei restanti emendamenti da 1.301 a 1.381 relativi al provvedimento in titolo.

Il relatore MORO (LP) illustra, per quanto di competenza, i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando che la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe alle seguenti: 1.218a, 1.219a, 1.220a e 1.227a. Rileva, altresì, che le seguenti proposte recano nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti, sopprimono, anche parzialmente, disposizioni di copertura finanziaria ovvero le sostituiscono con clausole di copertura palesemente incongrue: 1.303, 1.304, 1.338, 1.340, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.349, 1.363, 1.367, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.377, 1.378, 1.379 e 1.380. Gli emendamenti 1.306 e 1.307 determinano poi una sfasatura della cadenza temporale della copertura rispetto all'onere. Fa presente, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.305 (in relazione alla congruità della copertura del comma 12 come riformulata), 1.130a (che sopprime un comma suscettibile di determinare risparmi di spesa), 1.335 e 1.337 (in relazione ai quali occorre valutare se residuano nella copertura risorse sufficienti per far fronte ai relativi oneri), 1.347 e 1.374 (in relazione ai quali occorre verificare la disponibilità delle risorse con le quali si sostituisce la copertura prevista dal testo), 1.361 (che sopprime la norma che prevede la trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società di capitali), 1.364, 1.365 e 1.366 (che circoscrivono la portata della clausola di invarianza di cui al comma 41). La proposta 1.308 sembra poi determinare un quadro delle procedure di spesa meno corretto rispetto a quello previsto dal testo.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, considerato anche il parere già reso alla Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto anche conto delle osservazioni espresse in relazione agli emendamenti già esaminati, riscontra la correttezza formale delle clausole di copertura alternative a quelle previste dal testo recate dalle proposte 1.347 e 1.374, rileva come a proposito degli emendamenti 1.361 e 1.308, stante il loro carattere essenzialmente ordinamentale, non possa essere richiamato nel parere l’articolo 81 della Costituzione e propone, infine, di rendere un parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sui rimanenti emendamenti evidenziati dal relatore.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme alle proposte del Presidente.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i rimanenti emendamenti da 1.301 a 1.381 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.218a, 1.219a, 1.220a e 1.227a, 1.303, 1.304, 1.338, 1.340, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.349, 1.363, 1.367, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.306, 1.307, 1.305, 1.130a, 1.335, 1.337, 1.364, 1.365 e 1.366, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 1.361 e 1.308, sulle quali il parere è contrario.”.

(omissis)

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEdi' 26 NOVEMBRE 2003

9a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRECO

 

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

(…)

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

 

Introduce l’esame il senatore GIRFATTI (FI), rilevando come il provvedimento, già esaminato dalla Giunta affari europei, in sede consultiva, con parere favorevole, torni ora dall’altro ramo del Parlamento in un testo in più parti modificato.

Il disegno di legge in esame, composto da un articolo unico, come da ultimo modificato dalla Camera il 15 ottobre 2003, tende a promuovere un intervento di razionalizzazione normativa in materia di salvaguardia dell'ambiente. Nella prima parte (commi 1-19) il disegno di legge reca una delega legislativa al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale, e contiene inoltre le disposizioni accessorie a tale delega. Nella seconda parte (commi 20-46) esso reca misure di diretta applicazione. Di seguito si segnalano le modifiche più rilevanti apportate nel corso dell'esame alla Camera.

La nuova versione del comma 5 dell'articolo unico prevede la riduzione del termine da 45 a 30 giorni per l'espressione del parere preliminare delle Commissioni sugli schemi dei decreti legislativi presentati dal Governo sulla base della delega di cui al comma 1 dell'articolo stesso. Viene poi introdotto l'obbligo per il Governo di corredare gli schemi di relazione tecnica ed è previsto che, acquisito il parere parlamentare, il Governo trasmetta alle Camere un nuovo testo, ai fini dell'espressione del parere definitivo. Il mancato rispetto dei termini prescritti per la trasmissione degli schemi di decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

Il comma 8 detta i principi e i criteri direttivi della delega al Governo. Viene apportata una modifica alla lettera b), dove, oltre al conseguimento di maggiore efficienza e tempestività nei controlli ambientali, si introduce il richiamo al principio della certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente; inoltre, viene soppressa la lettera o), che prevedeva la sperimentazione di procedure che contemplassero l'introduzione nella contabilità pubblica dei costi ambientali.

I commi 18 e 19 sono stati modificati per garantire una copertura finanziaria per le spese relative alla segreteria tecnica che assiste la Commissione di esperti cui è affidata la redazione dei decreti legislativi.

La modifica di cui al comma 24 interviene sulla disciplina del trasferimento dei diritti edificatori, prevedendo che, qualora il vincolo edificatorio sopravvenuto costituisca, secondo le norme vigenti, titolo di indennizzo a favore del titolare del diritto di edificare, la traslazione di tale diritto su area diversa è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

Il comma 32, che novella il testo unico in materia di beni culturali ambientali prevedendo una fattispecie estintiva di reato per lavori compiuti in assenza o in difformità dall'autorizzazione prescritta, in seguito alla modifica della Camera, prevede un ampliamento della portata della previsione estintiva del reato, in quanto viene soppressa una delle condizioni inserite al Senato, ovvero l'assenza di aumento di volumetria o di superfici utili, e si richiede che il pagamento della sanzione pecuniaria debba essere effettuato solo qualora sia accertato il danno arrecato. La modifica prevede inoltre la possibilità che la sanatoria sia concessa anche in totale assenza della prescritta autorizzazione.

Il disposto dei commi da 41 a 43, che prevedeva un intervento correttivo della riforma dei servizi pubblici locali, è stato completamente rivisto dalla Camera. I commi 42 e 43 sono stati soppressi, mentre il comma 41 è stato radicalmente modificato. Secondo la nuova formulazione, si introducono disposizioni nell'ambito dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per escludere l'applicabilità del detto articolo 113 al settore del trasporto pubblico locale, nonché agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane, e per prevedere differenti modalità di esecuzione dei lavori a seconda della procedura adottata per il relativo affidamento (ricorso o meno a meccanismi di gara con evidenza pubblica). Si prevede che tale modifica si applica anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (che attua le direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione. Le modifiche introdotte tengono conto della recente adozione del decreto-legge n. 269 del 2003, che ha comportato fra l'altro, per ciò che attiene al presente esame, una revisione organica della disciplina dei servizi pubblici.

Infine, sono stati soppressi i commi da 44 a 56 del testo approvato dal Senato, che istituivano un nuova struttura, l’Istituto di alti studi ambientali, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Il senatore TESSITORE (DS-U) rileva come la scelta di dare luogo, in occasione dell’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, alla soppressione delle disposizioni dirette ad istituire un Istituto di Alti studi ambientali, risponda con ogni probabilità alla volontà di evitare sovrapposizioni con strutture di alta formazione già operanti.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) chiede chiarimenti al relatore e al Governo circa il riferimento contenuto al comma 41 al settore dei servizi pubblici locali, che è stato oggetto di una integrale riformulazione da parte della Camera dei deputati, e che presenta profili di dubbia compatibilità con le direttive comunitarie.

Il relatore GIRFATTI (FI) fa presente che le disposizioni testè richiamate dal senatore Bedin tengono già conto della revisione organica della disciplina dei servizi pubblici che è stata realizzata dal decreto- legge n. 269 del 2003.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che, per ciò che attiene al nodo dei servizi pubblici locali, il recepimento delle direttive comunitarie si deve considerare ancora incompleto; in proposito, ritiene che un intervento risolutivo possa essere realizzato in tempi brevissimi, attraverso l’introduzione di specifiche modifiche al disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda la soppressione dei commi da 41 a 46, si tratta di una scelta rispondente all’esigenza di accorpare nella Scuola superiore della pubblica Amministrazione le attività di ricerca e di alta formazione, anche in considerazione del fatto che, in sede di riordino della Scuola stessa, è già previsto il rafforzamento del settore degli studi in materia ambientale. La scelta della soppressione dei commi in questione è stata inoltre orientatata dalla considerazione che la tutela del paesaggio rientra fra le competenze del Ministero dei Beni culturali, e non del Ministero dell’Ambiente.

Il relatore GIRFATTI (FI), dopo aver richiamato le considerazioni già espresse sui commi da 41 a 43, ribadisce che a suo avviso il provvedimento non presenta profili problematici in termini di compatibilità comunitaria.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), nell’annunziare il suo orientamento favorevole sul provvedimento, prende atto dei chiarimenti forniti dal relatore circa il carattere aggiornato dello schema di decreto legislativo alle previsioni del recente decreto-legge n. 269 del 2003 per ciò che attiene alla disciplina dei servizi pubblici locali, rilevando però che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del Ministro, la normativa non è ancora pervenuta ad un assetto compiuto.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, conferisce al relatore Girfatti il mandato a redigere un parere favorevole per la 13a Commissione permanente.

 

La seduta termina alle ore 10.

 


Disegno di legge S1753-C


S. 1753-C: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale

 


 

Esame in Assemblea


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

618a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 17 GIUGNO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI

 

(omissis)

Discussione del disegno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Specchia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, non sono d’accordo con il senatore Turroni, perché "finalmente", a mio avviso, questo provvedimento inizia il suo esame in Aula.

Al di là del merito e delle opinioni di maggioranza e opposizione, vorrei ricordare che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Governo addirittura nel 2001, è stato poi esaminato dalla Camera, modificato dal Senato ed è tornato alla Camera che lo ha ulteriormente emendato, per cui oggi siamo alla quarta lettura. Anche in questa sede, non foss’altro per motivi finanziari, dal momento che vi erano impegni di spesa per l’anno 2003 e siamo nel 2004, il provvedimento dovrà essere modificato.

Nel corso dell’esame presso la Commissione ambiente, con il contributo dell’opposizione - il sottosegretario Tortoli lo potrà confermare - sono state introdotte alcune importanti modifiche.

Desidero sottolineare e ricordare ai colleghi che si occupano di materie diverse che questo provvedimento prevede una delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale.

Si tratta, quindi, di un lavoro immane e complesso, ma anche necessario, come abbiamo avuto modo di dire in Commissione e anche in occasione del precedente passaggio del disegno di legge in quest’Aula. Infatti, ogni giorno di più ci rendiamo conto - lo dico rivolgendomi soprattutto ai colleghi che si occupano di questioni ambientali - della necessità di mettere ordine nella materia, dell’esigenza di compilare testi unici, di coordinare norme e aggiornarle, di recepire le normative europee.

Pertanto, non comprendo l’ostruzionismo portato avanti in occasione del precedente e dell’attuale passaggio in Aula del provvedimento con la presentazione di centinaia di emendamenti, riferiti, peraltro, solo ad alcune parti del disegno di legge, ossia quelle modificate dalla Camera.

Tuttavia, le opinioni e le posizioni, come in questo caso, possono essere diverse e è legittimo, da parte delle opposizioni, non condividere questa delega, dal momento che esse, chiaramente, non ritengono di dare al Governo l’importante possibilità di innovare, modernizzare e armonizzare anche la normativa del settore ambientale. Noi - il centro-destra e il relatore - riteniamo, invece, che ciò sia necessario ed urgente. Vogliamo quindi che si vada avanti e che l’esame del provvedimento si concluda in tempi brevi in questo ramo del Parlamento perché il disegno di legge torni alla Camera in tempi brevi e sia definitivamente approvato, per poi passare alla stesura dei decreti legislativi.

Come ripeto, durante l’esame in Commissione, anche in collaborazione con i colleghi dell’opposizione, sono state recepite alcune istanze di associazioni e di uomini di cultura, cioè di rappresentanze esterne al Senato. Credo sia stato svolto un ottimo lavoro.

Come i colleghi ricorderanno, al comma 5 dell’articolo 1 sono state modificate le procedure e i tempi per l'esame da parte delle competenti Commissioni. Ai trenta giorni sono stati sostituiti quarantacinque giorni per il primo parere, perché - caso veramente nuovo -, trattandosi di materia importante e complessa si prevede addirittura un doppio esame. In un primo esame lo schema di decreto viene rinviato al Governo, il Governo e il Ministro competente lo esaminano, stendono un altro schema di decreto e la Commissione esprime un altro parere, questa volta definitivo. Per quanto riguarda dunque il primo parere, visto che potrà esservi una serie di decreti legislativi, si è ritenuto opportuno che, in caso di contemporaneo arrivo al Senato o alla Camera dei deputati di più schemi di decreto, i tempi da trenta passino a quarantacinque giorni.

Vi è poi una serie di modifiche che riguardano, come dicevo prima, i diversi impegni di spesa riferiti al 2003 che si sono dovuti modificare.

Al comma 41 del testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, è stata da noi apportata una modifica. In sede di esame della legge finanziaria alla Camera, quando si affrontarono la gestione e gli affidamenti di servizi locali, proprio il comma 41 fu modificato. Abbiamo dunque recepito, nel testo attuale proposto dalla Commissione, la norma a suo tempo introdotta alla Camera dei deputati con la legge finanziaria.

Dulcis in fundo, vorrei ringraziare il Presidente e i colleghi della Commissione per la soppressione del comma 32. Questo comma, contenuto nel precedente testo approvato dal Senato, è stato di gran lunga peggiorato per una svista (per essere buoni) dalla Camera dei deputati e tratta, sostanzialmente, della non punibilità penale degli interventi in zone tutelate. A noi è sembrato un fuor d'opera, anche perché nel testo del Senato era prevista una serie di paletti che sostanzialmente annullavano la norma. La Camera ha ritenuto invece di estendere la previsione a 360 gradi, operando una sorta di sanatoria perenne, per cui, recependo le istanze e le posizioni del ministro Urbani, del ministro Matteoli e di tanti uomini di cultura, della politica e di associazioni ambientaliste e le forti critiche dell'opposizione, come pure le posizioni dure e critiche di colleghi della maggioranza, ad iniziare dal presidente Novi, con un emendamento da me presentato in Commissione è stato soppresso il comma 32, facendo così, sottosegretario Tortoli, un'opera di grande tutela dell'ambiente e del paesaggio della quale mi auguro che nella discussione generale una volta tanto anche le opposizioni daranno atto.

Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, questo è, nella sostanza, il contenuto del provvedimento. Concludo ringraziando tutti per il lavoro svolto insieme e ringraziando in particolare il cortese rappresentante del Governo che ci è stato vicino anche con opportuni suggerimenti.

Aggiungo, infine, che un'ulteriore modifica dovrebbe essere apportata al testo proposto dalla Commissione, reintroducendo la sperimentazione in materia di contabilità ambientale.

Tale indicazione, già presente nel precedente testo del Senato sul quale il Governo pose addirittura la fiducia, è stata soppressa dalla Camera dei deputati. Noi riteniamo che questa previsione debba essere ripristinata, sia pure con una diversa formulazione, che abbiamo predisposto insieme con il senatore Giovanelli. Se ciò sarà possibile, il relatore, che auspica un'approvazione in tempi brevi del provvedimento, si riterrà soddisfatto.

PRESIDENTE. Come convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta, nel corso della quale potranno essere avanzate eventualmente questioni pregiudiziali e sospensive prima dell'inizio della discussione generale.

Abbiamo così esaurito gli argomenti all'ordine del giorno.

(omissis)


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

661a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,

indi del presidente PERA

e del vice presidente MORO

 

(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 17 giugno il relatore ha svolto la relazione orale.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Peraltro, vorrei cominciare a parlare in un'Aula tranquilla, mentre sotto il banco della Presidenza c'è ancora una coda di senatori che si sta agitando. Mi appello alla sua sensibilità perché possa parlare in modo da essere ascoltato dal Governo, dal relatore e dai colleghi, se ne avranno intenzione.

PRESIDENTE. La prego di continuare, senatore Turroni. Sicuramente i colleghi la stanno ascoltando con grande attenzione, ed è anche un modo per passare il tempo mentre si esaurisce la coda per la votazione del Vice Presidente.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, non credo che in quest'Aula si parli per passare il tempo. Penso che lei debba evitare simili battute: in quest'Aula si parla in rappresentanza del popolo italiano e negli interessi del nostro Paese, non per passare il tempo!

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, in queste ultime ore da più parti si sente richiamare la necessità della coesione, dell'unità quando sono in gioco gli interessi del Paese, della collaborazione, del confronto costruttivo quando si affrontano riforme importanti.

Per noi, una riforma che riguarda l'intero complesso delle norme ambientali è senz'altro riforma importante. Dichiariamo come Verdi la totale adesione ai principi che ho sopra richiamato, che però stanno per essere gettanti ancora una volta alle ortiche, fin da oggi, con una fiducia annunciata, la seconda su questo provvedimento.

Noi contestiamo questo metodo. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, un conto sono gli ultimi senatori che finiscono di sfilare sotto il banco della Presidenza, altro le conversazioni che prego di attenuare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, come dicevo, contestiamo questo metodo perché esso sottrae al Parlamento la possibilità di discutere il provvedimento, di approfondirlo in quest'Aula, di farne conoscere, anche attraverso i collegamenti radiofonici e televisivi che trasmettono i nostri dibattiti, i contenuti ai cittadini, di far conoscere loro le nostre proposte. Lo contestiamo anche perché l'inutile dimostrazione muscolare che il Governo sta compiendo con questa fiducia non riesce ad ottenere l'unico risultato che credo gli interessi davvero: l'approvazione della delega da poter esercitare in tempi congrui.

Ieri, un autorevole collega della maggioranza mi ha chiesto di avanzare chiaramente le proposte: sono d'accordo e, pertanto, le annuncerò ora per riprenderle in sede di dibattito generale, qualora esso si dovesse svolgere.

Si afferma che la fiducia annunciata dipende dal numero assai rilevante di emendamenti (400) presentati dal Gruppo dei Verdi: non è vero! Gli emendamenti che possono essere utilizzati in molti modi (il primo dei quali naturalmente è quello di migliorare il testo proposto), in questo caso, come in altri, fanno massa critica, al fine di consentire la ricerca di una soluzione concordata.

Come evidenziai chiaramente il 13 maggio 2003, quando venne posta per la prima volta la fiducia su questo provvedimento, i 3.000 emendamenti che presentammo allora sarebbero stati ridotti a 100 se si fosse addivenuti allo stralcio delle norme di immediata applicazione, introdotte con emendamenti e addirittura in contraddizione con lo stesso disegno di legge delega. Il ministro Giovanardi replicò di non saperne nulla.

Se fosse stata accettata la nostra proposta, i 24 tecnici indicati dal Ministro sarebbero da tempo al lavoro e probabilmente la nostra Commissione avrebbe già potuto iniziare a discutere le prime proposte di testo unico, così come ama definirle il Governo.

Ora siamo qui a riproporre il medesimo discorso: come abbiamo annunciato ieri in una conferenza stampa, siamo pronti a ritirare 399 dei 400 emendamenti, evitandovi così di fare una nuova brutta figura. Chiediamo soltanto che il provvedimento in esame sia diviso in due parti: da un lato, il disegno di legge delega che interessa il Governo e che riguarderà l'intero corpo della legislazione ambientale, come indicato dai primi commi del testo in discussione; dall'altro lato, un altro testo riguardante esclusivamente le norme di diretta applicazione, talune delle quali destano molta preoccupazione e su cui non abbiamo mai potuto discutere grazie all'esercizio muscolare che ho poc'anzi richiamato.

A tale proposito, attendiamo una risposta diversa da quella che ci ha fornito il ministro Giovanardi il 13 maggio 2003. Come abbiamo sottolineato nella conferenza stampa - voglio affermarlo chiaramente e mi auguro che i colleghi e il rappresentante del Governo mi ascoltino - garantiamo un identico comportamento da parte nostra anche nell'altro ramo del Parlamento. Vorrei che ciò fosse chiaro e che non ci venga più detto da parte del Governo di non saperne nulla: lo abbiamo affermato un anno e mezzo fa e lo ripetiamo anche adesso. Se si continuerà con il muro contro muro, i risultati attesi non si otterranno.

Signor Presidente, ho dovuto iniziare così il mio intervento perché non so, considerata la richiesta di fiducia avanzata, se ci sarà consentito di svolgere la discussione generale. Ho fatto pertanto questa anticipazione, che naturalmente appartiene a quella sede, in sede di discussione della questione pregiudiziale che noi Verdi abbiamo presentato.

Cercherò ora di sintetizzare i punti riportati nell'Annesso II, che riportano integralmente la nostra proposta.

Signor Presidente, noi Verdi riteniamo che con questo disegno di legge si stia violando l'articolo 76 della Costituzione che recita: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". In particolare, riteniamo che in questo caso non si sia in alcun modo rispettato il dettato costituzionale. Infatti, i criteri risultano generici e non hanno ad oggetto un ambito definito, ma coinvolgono l'intera normativa ambientale riguardando settori diversi: dall'acqua ai rifiuti, dall'inquinamento alle bonifiche, dalla VIA alle aree protette e così continuando.

L'ambito della delega è di portata così ampia che difficilmente si possono trovare precedenti tanto generici e discrezionali. Manca del tutto il necessario coordinamento non solo rispetto alle leggi quadro attualmente vigenti, ma anche rispetto a deleghe già richieste o perfino già esercitate da questo Governo sui medesimi argomenti.

Per molte delle materie oggetto di delega non si tiene conto della mancanza degli stessi presupposti per il riordino in quanto - come detto - sono state già emanate, anche recentemente, a tal fine, normative che hanno il carattere di legge quadro, ad esempio per il settore delle acque.

Inoltre, con il conferimento della delega (così come è formulata) si lede la competenza delle Regioni e degli enti locali di cui all’articolo 117 della Costituzione, attraverso l’attribuzione allo Stato di funzioni e competenze riservate agli altri soggetti istituzionali del Titolo V o quanto meno affidate alla competenza concorrente, come ha efficacemente rilevato, proprio in materia di tutela dell’interesse ambientale, una recente e importante sentenza della Corte costituzionale. È prevista infatti, anche dopo le modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, la possibilità per il Governo di esercitare la delega persino su materie attinenti alla sfera di responsabilità regionale e, in alcuni casi, addirittura di stretta competenza comunale e per questioni assolutamente di dettaglio, come quella urbanistica.

Per quanto riguarda la materia dei rifiuti, su cui anche le direttive comunitarie si sono ampiamente pronunciate, da un lato ci si trova ancora una volta davanti all’indeterminatezza dei princìpi e dei criteri direttivi, dall’altro si entra nel merito dei poteri che, come noto, rientrano nelle attribuzioni regionali. (Richiami del Presidente).

Potremmo continuare a lungo, ma dovendo sintetizzare voglio richiamare solamente alcune altre questioni.

Come abbiamo già detto, questo testo non rientra in alcun modo nella previsione dell’articolo 76 della Costituzione; allo stesso tempo assistiamo ad una violazione degli articoli 11 e 117, dal momento che vi è una aperta violazione dei princìpi comunitari, oltre alla messa in mora da parte dell’Unione Europea.

Dobbiamo ricordare che è prevista anche una delega in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera, che giunge dopo che il Governo ha presentato un piano nazionale che ne prevede l’aumento e concede pochissimi giorni ai cittadini e alle associazioni per presentare osservazioni e proposte.

Ebbene, signor Presidente, noi non possiamo fare altro che dichiarare, richiamandoci al testo che abbiamo depositato (che mi auguro sia interamente allegato anche al mio intervento), l'incostituzionalità del provvedimento, che inciamperà al primo ricorso portato all’attenzione della Corte costituzionale, che sarebbe sicuramente accolto. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale.

Le molte bocciature che provvedimenti, approvati anche recentemente da quest’Assemblea e dal Parlamento, hanno ricevuto dalla Corte costituzionale dovrebbero far considerare con meno sufficienza le questioni pregiudiziali che vengono proposte (siano esse di costituzionalità o pregiudiziali tout court), perché non corrispondono più, colleghi, ad uno stanco rito di quest’Assemblea secondo cui si interviene sempre contro e nel peggior modo possibile.

Abbiamo dei riscontri concreti: il condono edilizio, annullato dalla Corte costituzionale, creando un caos normativo e finanziario, la legge Gasparri sulla localizzazione degli impianti e sull’elettrosmog, le sonore bocciature ricevute dal Ministero dell’ambiente per quanto riguarda i commissariamenti e le nomine nei parchi, e mi limito al settore dell’ambiente.

Per questo, credo, dovremmo prestare attenzione alle considerazioni che facciamo qui. Soprattutto vorrei che la Presidenza del Senato, l’Assemblea e i colleghi avessero chiare la straordinarietà e la singolarità di questo provvedimento, avessero chiaro cioè che non si tratta di una delega ordinaria. Sappiamo che le deleghe vengono concesse con ampiezza e larghezza di vedute e di interpretazioni, così come i limiti dell’articolo 76 della Costituzione sono da tempo interpretati con una certa elasticità. Ma qui non siamo neppure di fronte ad una delega, troppo vasta e troppo vaga, quanto piuttosto ad un ordinario trasferimento di poteri dal Parlamento al Governo, organico e permanente, per tutta la legislatura.

Mi permetto anche di dire che questo trasferimento di potere dal Parlamento al Governo in materia di legislazione ambientale per l'intera legislatura rappresenta probabilmente anche il corollario necessario, la conclusione di un'idea della legislazione ambientale medesima. Altra fonte, altra acqua: se la fonte della normativa ambientale è sempre e solo il Governo, probabilmente ciò a cui ci troviamo di fronte non sono leggi, ma provvedimenti amministrativi.

Si degrada, in sostanza, la legislazione ambientale a provvedimento amministrativo; la legislazione ambientale diventa un organismo geneticamente modificato. E la concezione che c'è sotto questa idea è che l'ambiente non è oggetto di diritti e doveri ma, siccome è semplicemente un intralcio rispetto ad uno sviluppo che va bene così com'è, va regolato in via amministrativa.

L'articolo 76 della Costituzione recita molto chiaramente: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Nella sua semplicità la norma è molto più chiara e molto più colta di tanti arzigogoli interpretativi. E alla luce di questa chiara norma, ciò che abbiamo davanti è un provvedimento incostituzionale, che va oltre la lettera e lo spirito, pure amplificati quanto si vuole, dell'articolo 76.

Colleghi, questa legge non è una delega perché non ha limiti di materia. C'è tutta la legislazione ambientale tutta - ripeto - nulla escluso; non ha limiti di tempo, perché la delega è data ed è reiterata per tempi che vanno abbondantemente oltre la fine della legislatura. Non ha limiti di criteri direttivi, perché i criteri direttivi sono esercitazioni di buon senso, princìpi di elementare buon senso, nei quali ci sta tutto e il contrario di tutto. C'è una richiesta di potere discrezionale assoluto, a cui fa da contraltare un'assoluta mancanza di idee nel merito.

Per questo io credo che si debba riflettere prima di passare ad una discussione generale o ad un voto di fiducia che in sostanza rappresenterebbe, anche questo, una sottrazione al Parlamento della materia. Abbiamo parlato e parliamo molto spesso di spoliazione del ruolo del Parlamento, e la cosa ha anche uno spessore materiale, costituzionale e storico di cui trattiamo ogni giorno.

Ma qui non siamo soltanto di fronte alla spoliazione di una materia che viene sottratta alla competenza del Parlamento, tanto da rendere inutile la competente Commissione parlamentare (ho proposto, infatti, un disegno di legge volto ad abrogarla, dal momento che la materia sarebbe completamente delegata); qui ci sarebbe, oltre alla spoliazione, l'umiliazione, perché in tal caso il Parlamento non verrebbe surrogato da un altro organo costituzionale, il Governo, ma da una commissione di nomina ministeriale.

Capisco che il massimo della libidine per un Ministro è nominare un proprio Parlamento, un Parlamento di amici, di clienti, di parenti, di esperti selezionati in quanto fedeli, scelti e pagati dal responsabile dell'Esecutivo, un simulacro di Parlamento che, badate bene, addirittura si prevede per legge debba fare le audizioni con le categorie. Così abbiamo ricostruito il modello corporativo: Parlamento senza suffragio universale democratico, ruolo delle categorie, mentre il Parlamento elettivo può stare tranquillamente a casa!

Proviamo a raffigurarci questo modello portato sulle 14 Commissioni del Senato: tutta la materia industriale delegata ad una speciale commissione nominata dal Ministro; tutta la materia agricola delegata ad una speciale commissione nominata dal Ministro; tutta la materia della scuola e della cultura delegata ad una speciale commissione nominata dal Ministro.

Ma cos’è questo modello istituzionale? Possiamo accettare tranquillamente questo? Possiamo celebrare l’umiliazione del nostro ruolo?

Intendiamoci: siamo alla quarta lettura e c’è anche una stanchezza nel ripetere certi concetti. Credo che il disegno alla base di questa legge manifesto sia già fallito. La semplificazione il Governo la poteva fare, ha avuto tre anni e mezzo di tempo; non mi risulta che alcun cittadino abbia notato una semplificazione delle normative ambientali.

Se il Governo ha le idee, non rinvii ai prossimi quattro anni: faccia le norme di semplificazione subito, senza inventarsi che una commissione, composta da non si sa chi, dovrebbe fare meglio degli eletti dal popolo: questa è una vecchia illusione, il Governo dei filosofi, che, in questo caso, più che di filosofi sarebbe di amici, in una materia che merita leggi generali e non provvedimenti ad personam.

D’altronde, è evidente che questa sia la filosofia sottesa a questa dichiarazione di volontà di coordinare, semplificare, persino riorganizzare (si parla di testi unici, ma qui di unico non c’è niente: sono tutte norme ad hoc).(Richiami del Presidente). Concludo, signor Presidente.

Credo che sarebbe molto saggio ridimensionare questa delega nell’oggetto e nel tempo, farla ritornare ad essere una normale delega in materia ambientale su punti importanti. Nel contenuto di questa delega non c’è scritto nulla che faccia pensare che quest’inverno a Milano si respirerà meglio; non c’è nulla che faccia pensare che i problemi dell’ambiente o del Protocollo di Kyoto saranno affrontati meglio: c’è soltanto scritto che il Ministro nominerà una commissione e che ci penserà lei e che per tutto questo tempo il Parlamento potrà limitarsi ad osservare.

Questa commissione avrà più soldi, più personale, con migliore retribuzione, più tempo delle Commissioni parlamentari per occuparsi di legislazione ambientale. Solo per questo motivo l'Assemblea dovrebbe rinviare il provvedimento in esame in Commissione, non mandarlo avanti, perché di questo passo, cari colleghi (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente), altro che riforma costituzionale: la funzione parlamentare verrà degradata con il nostro tacito consenso.

Quindi, senza entrare nel merito, vi chiedo di considerare attentamente tale aspetto e di votare questa volta, a differenza delle altre, per la non prosecuzione della discussione e per il rinvio di questo provvedimento nella Commissione competente affinché ritorni in Aula in una forma coerente con l’idea di delega legislativa che è scritta nella Costituzione vigente. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state illustrate diverse questioni pregiudiziali. Come da Regolamento, avrà luogo un'unica discussione nel corso della quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che siamo chiamati ad esaminare ed eventualmente approvare è un provvedimento caratterizzato da un percorso che ormai, nelle sedi parlamentari, risale all’autunno 2002. Si tratta di una delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e poi c’è un’altra parte che riguarda le misure di diretta applicazione.

Per quanto concerne la legislazione in materia ambientale, si sono susseguiti negli ultimi quindici anni tali e tanti interventi normativi da produrre una stratificazione normativa quanto mai confusa, contraddittoria e caotica. Da qui nasce l’esigenza di questo riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni in materia.

Per quanto riguarda tale disegno di legge, all’articolo 1, comma 1, è prevista una delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi uno o più decreti legislativi di riordino senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta quindi di un intervento normativo che non preclude affatto la funzione essenziale del Parlamento.

Le materie in questione riguardano: la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione; la gestione delle aree protette e la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; le procedure per la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica e l’autorizzazione ambientale integrata e, infine, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Si tratta di materie che hanno bisogno di riordino e coordinamento e quindi non riusciamo a comprendere questa opposizione radicale da parte della sinistra. Probabilmente un motivo c’è: fino ad ora le normative ambientali sono state ispirate a princìpi che potremmo definire dispotici, che si ispiravano cioè alla cultura normativa e legislativa e anche alla prassi del comando e del controllo.

Questo Governo, invece, vuole essere profondamente innovatore, e infatti si ispira ad altri princìpi, come quello della condivisione, ormai presente in tutte le direttive comunitarie. Basti pensare, ad esempio, che le ecocertificazioni ambientali che rientrano nelle cosiddette procedure di riconoscimento sono lo strumento più moderno ed efficiente, che tutti i Paesi del mondo si sono dati per affrontare le grandi questioni poste dalla necessità di uno sviluppo ecocompatabile.

Ecco allora che fuoriusciamo da quel tipo di cultura ambientalista: partendo da una posizione di diffidenza, se non di antagonismo, nei confronti del sistema produttivo e del rapporto tra sistema produttivo e sviluppo compatibile arriviamo ad una nuova fase, quella del modello dell’impresa ecosostenibile.

Questa nuova fase è anche riscontrabile nelle politiche del Governo. Nel momento in cui il Ministero finanzia e incentiva la promozione di sistemi di produzione ambientale, che cioè rientrino in un quadro di sviluppo ecocompatibile, dimostra di essere quanto mai sensibile verso tali tematiche. C’è bisogno, allora, di uno strumento normativo agile che si ispiri a questo nuovo approccio alle questioni ambientali.

Ecco allora perché mi risultano incomprensibili i discorsi che ho ascoltato in Aula; si parla di legislazione ad personam, di aggressione all’ambiente, di violazione delle norme costituzionali. Ma che cosa c’è di più trasparente di una commissione di nomina ministeriale che svolge il suo lavoro, il quale viene poi sottoposto, come avviene sempre, al parere delle Commissioni permanenti? Non so perché si stia a menare scandalo per queste procedure che da decenni caratterizzano e informano l’attività delle nostre assemblee legislative.

Non riusciamo a capire, ad esempio, lo scandalo di fronte ai decreti legislativi. Le riforme della scuola e del mercato del lavoro non sono state attuate con le stesse procedure? E allora, da parte della sinistra, si invoca sempre l’intervento della Corte costituzionale.

Non so se l’opposizione si rende conto che sollecitando questi continui interventi della Corte in realtà esercita una sorta di pressione preventiva nei confronti di quella istituzione. Certo, anche la Corte costituzionale risente di rapporti di forza politici, è inutile nascondercelo, però io mi rifiuto di credere che la Corte costituzionale (che politicamente, come è noto, è prevalentemente caratterizzata da culture giuridiche di sinistra) possa svolgere un ruolo diverso da quello che le è assegnato dalla Costituzione.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che queste eccezioni debbano essere respinte, perché sono infondate e perché in realtà rappresentano, con le loro argomentazioni, delle forme di agitazione e di propaganda che non dovrebbero certamente incontrare l’attenzione del Parlamento, dal momento che in buona parte si fondano su sistematiche menzogne. Le menzogne sono anche un’arma della politica, ma dovrebbero essere usate come arma impropria della polemica fuori dal Parlamento e quindi ricorrere all’armamentario della menzogna qui in Parlamento è davvero eccessivo.

Questo è uno degli altri motivi per cui ripeto la nostra ferma opposizione, come Gruppo Forza Italia, alle eccezioni di costituzionalità sollevate dai Gruppi dell’opposizione. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che noi voteremo a favore della pregiudiziale di costituzionalità, in quanto riteniamo che, così come è stato affermato dai colleghi che prima di me sono intervenuti sulla questione, in virtù della modifica al Titolo V che demanda i poteri agli enti locali, si lede l’articolo 117 della Costituzione. Non è possibile, infatti, per un verso aver modificato la Costituzione demandando i poteri agli enti locali e per altro verso intervenire in maniera tale che questi poteri non possano essere esercitati.

Con il disegno di legge al nostro esame si apre un ulteriore conflitto tra gli enti locali e lo Stato. Non è la prima volta che ciò avviene, lo abbiamo visto recentemente con l’approvazione di alcune leggi ritenute importanti dalla maggioranza, come quella relativa al condono. Vorremmo evitare una situazione analoga. Ecco perché vi chiediamo di rivedere questa legge.

Sarebbe stato opportuno, inoltre, che il provvedimento terminasse con il comma 20, giacché i commi dal 21 in poi nulla hanno a che vedere con la delega ambientale chiesta dal Governo, che doveva essere volta al riordino della legislazione in essere. Voi invece avete utilizzato questo meccanismo per un verso con finalità di riordino, per altro verso con finalità di gestione di alcuni settori importanti relativamente alle problematiche ambientali.

Questo significa che, di fatto, avremo una legge che riordina se stessa nel tempo. Da questo punto di vista la ritengo un pasticcio, motivato da qualche interesse specifico di lobbies legate a tale vicenda; ragion per cui sin da subito annunciamo il nostro voto contrario al provvedimento in esame e favorevole alla questione pregiudiziale avanzata. Naturalmente ci riserviamo di assumere le opportune decisioni politiche quando vi sarà maggiore chiarezza; ancora stamani non abbiamo certezza circa il testo che sarà sottoposto all’Assemblea perché si aspetta il maxiemendamento del Governo che dovrà chiarire quale sarà il testo finale.

Non vorremmo che si tornasse al testo approvato dalla Camera che introduceva la possibilità di un condono perenne. Porteremo avanti tutte le iniziative necessarie perché il Paese comprenda che il Governo non può introdurre misure che fino a qualche giorno fa aveva dichiarato superate, impegnandosi altresì a non riportare quella parte del testo della Camera su cui tanti italiani si erano dichiarati contrari. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-UI).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, annuncio - come già anticipato - il ritiro di 200 emendamenti dei 400 presentati, che comunicherò immediatamente alla Presidenza, per dimostrare che quanto ho appena detto è assolutamente vero. Siamo pronti a ritirare tutti gli emendamenti a fronte di uno stralcio delle norme di diretta applicazione, introdotte con emendamenti nell’altro ramo del Parlamento e non oggetto della proposta del Governo.

Ciò detto, aspettiamo una risposta che oggi ci auguriamo di ottenere. Intanto, chiedo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Proteste dai banchi dell’opposizione).

Per favore, colleghi. Mi vengono segnalate troppe luci accese al terzultimo banco.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1753-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Turroni e da altri senatori (QP1), e dal senatore Giovanelli.

Non è approvata.

Invito i colleghi che non avessero ancora votato per l’elezione di un Vice Presidente a farlo nei prossimi minuti al fine di procedere allo scrutinio delle schede.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, il Governo ha annunziato l’intenzione di porre la fiducia sul disegno di legge recante delega al Governo in materia ambientale. Oggi non siamo nelle condizioni di poter esprimere un giudizio di merito sul maxiemendamento approvato dal Governo per la semplice ragione che esso non è stato ancora presentato al Senato. Il punto, però, è che il voto di fiducia comunque impedirà ogni discussione di merito, pregiudicando quindi ogni possibilità di miglioramento del testo.

Il ricorso al voto di fiducia rafforza la nostra critica di fondo a questo disegno di legge di delega ambientale: con esso il Parlamento verrà espropriato dei suoi poteri nell’ambito dell’iter legislativo e vedrà ridotto, inoltre, il suo ruolo politico di sede privilegiata di confronto tra le forze politiche.

Abbiamo parlato di esproprio del Parlamento e non è un’esagerazione polemica delle opposizioni; è l’unica considerazione che si può fare quando si pensa che il Governo ha inanellato, una dietro l’altra, perle come la Commissione dei ventiquattro esperti dedicati ad elaborare i testi legislativi, l’abuso della decretazione e della delega, la fiducia. È, questo, un mix micidiale, a suo modo estremamente coerente, che porta a rilevare come sia precisa volontà di questo Governo e della maggioranza che lo sorregge svuotare il Parlamento della competenza sul complesso della legislazione ambientale.

La delega ambientale giunge di nuovo al Senato dopo che, a sua volta, la Camera, in seconda lettura, aveva modificato in vari punti il testo licenziato dal Senato in prima lettura. Quelle della Camera sono modifiche che, seppur complessivamente, hanno determinato qualche miglioramento; tuttavia, sono largamente insufficienti a far cambiare il giudizio dei Democratici di Sinistra, che è nettamente negativo.

Nel corso dell’esame in Commissione all’unanimità è stata disposta la soppressione del comma 32, che prevedeva l’estensione della possibilità di estinguere il reato di abuso edilizio anche qualora vi fossero aumenti delle superfici utili o dei volumi, nonché la riaffermazione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria solo qualora sia accertato il danno arrecato.

Il peggioramento consisteva anche nel fatto che se il testo votato dal Senato limitava la sanatoria ai soli lavori compiuti in difformità, nel testo votato dalla Camera si prevedeva che la sanatoria venisse concessa anche in assenza totale di ogni autorizzazione, o permesso di costruzione che dir si voglia.

L’emendamento soppressivo del comma 32, approvato dalla Camera, ha segnato un’ulteriore tappa della battaglia condotta dal Governo e dalla sua maggioranza, che va avanti ormai da tre anni ed è finalizzata a condonare tutte le illegalità e gli abusi realizzati in un Paese che, in questi anni, ha subìto danni ingenti a causa dell’abusivismo edilizio.

Questa volontà aveva avuto modo di manifestarsi già con il varo della cosiddetta legge Tremonti-bis, che ha comportato una sanatoria di tutti i reati ambientali, con il condono previdenziale e fiscale e con i relativi forti sconti di pena; vi era stata inoltre la legge Lunardi che, sotto la bandiera della semplificazione, aveva introdotto vere e proprie scorciatoie nel settore delle concessioni e delle autorizzazioni e nella legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il culmine, però, lo si raggiunge con il terzo condono edilizio dopo quelli del 1985 e del 1994, quest’ultimo, come l’attuale, varato da un Governo di centro-destra presieduto dall’onorevole Silvio Berlusconi.

Il ricorso ciclico al condono non è solo il prodotto di una situazione emergenziale dei conti pubblici; esso è, prima di tutto, l’espressione più coerente e conseguente di quella cultura dell’abusivismo e dell’illegalità che vede nelle regole e nei regolamenti inutili e antieconomici impacci e che trova un favorevole terreno di coltura ideale all’interno di questa maggioranza.

Il condono è un provvedimento il cui solo annuncio ha prodotto e favorito lo svilupparsi di nuovo abusivismo, come è stato ben evidenziato da una ricerca compiuta nei giorni scorsi e apparsa in una serie di articoli pubblicati sui giornali romani.

Commentando la sentenza della Corte costituzionale, il giornale confindustriale si chiede se il condono sia stato salvato a metà, oppure a metà condannato. Francamente, non la considero una discussione appassionante; quel che è certo, è che la Corte ha assunto un pronunciamento che è oggettivamente un altolà al Governo e destruttura una legge il cui varo aveva avuto l’effetto di allontanare ulteriormente nel tempo, ove ve ne fosse bisogno, ogni seria prospettiva di riordino del governo del territorio e della qualità dell’ambiente, avendo decretato l’inefficacia delle leggi predisposte per la loro tutela, frustrando il lavoro di moltissime amministrazioni locali, da decenni seriamente impegnate a contrastare l’abusivismo edilizio, e ponendo, infine, in seria difficoltà i professionisti e le imprese che operano nel rispetto delle leggi.

Signor Presidente, sono passati quasi tre anni dal 17 ottobre 2001, quando il Governo presentò in Parlamento il disegno di legge che stiamo ora esaminando in seconda lettura e che reca la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

In questi tre anni di continui passaggi tra Camera e Senato i Gruppi di opposizione, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni di categoria e sindacali e privati cittadini si sono espressi contro tale delega, l'ennesima che si assegna questo Governo; si è messo in piedi un vasto e articolato movimento di opposizione e di contrasto alla volontà del Governo di fare tabula rasa di tutte le leggi ambientali e ricominciare da zero riscrivendo tutte le norme di tutela ambientale ritenute scomode.

Il giudizio dei Democratici di Sinistra, ma anche di tutti i Gruppi di opposizione, è negativo intanto perché, se la delega è contenuta nella prima parte del disegno di legge, nella seconda parte è presente tutta una serie di norme di immediata applicazione, come immediati saranno i danni prodotti da tali norme del tutto improprie.

Nel corso delle precedenti discussioni abbiamo già avuto occasione di affermare che non saremmo stati pregiudizialmente contrari se il Governo si fosse presentato con un disegno di legge quadro per la tutela ambientale. Riteniamo reale l'esigenza di riordinare, razionalizzare e semplificare la legislazione in campo ambientale. Vi è - ed è consapevolezza diffusa - la necessità di un’attuazione normativa e di un coordinamento dell'eccezionale produzione legislativa degli ultimi anni.

Allora, il primo passo che andava fatto era articolare la delega in due parti: la prima, riferita alle materie in relazione alle quali vi è solo un'esigenza di riordino in testi unici e di semplificazione normativa; la seconda, riferita a tutte quelle materie per le quali si tratta di varare una legislazione più corretta e più corrispondente alle nuove realtà istituzionali (per esempio, la necessità di recepire la nuova normativa comunitaria).

Come abbiamo avuto modo di ricordare in varie occasioni, è proprio l'ampiezza della delega a suscitare perplessità e preoccupazioni, perché troppe sono le materie trattate e troppo scarsa è la definizione del suo ambito in rapporto ad esse, come se nel nostro Paese, dalla difesa del suolo alla lotta alla desertificazione e alla gestione dei rifiuti, fossimo in assenza di legislazione.

Avviandomi a concludere, voglio tornare sulla questione dello svuotamento del Parlamento di competenze e poteri nell'ambito dell'iter legislativo. Si tratta di un problema che qui in Senato assume gravità maggiore rispetto alla Camera dei deputati: la 13a Commissione permanente tratta in prevalenza le questioni ambientali e quindi, con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, essa di fatto sarà ibernata e condannata all'immobilismo; potrebbe chiudere i battenti per il resto della legislatura.

La tendenza ad un progressivo svuotamento del Parlamento, ad un trasferimento delle funzioni legislative in altre sedi, già in atto da tempo, subisce con questo disegno di legge una brusca accelerazione e un grandissimo salto di qualità.

Restiamo fermamente contrari al provvedimento, a questo inaccettabile esproprio di funzioni del Parlamento e ad un accentramento senza precedenti nelle mani dell'Esecutivo del potere di legiferare in materia ambientale. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Invito i senatori che non hanno ancora votato per l'elezione del Vice Presidente del Senato ad affrettarsi a farlo perché alle ore 11,15 le urne verranno chiuse e si procederà allo scrutinio.

Proseguiamo con la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento intendo richiamare la sua attenzione su talune informazioni giunte al nostro Gruppo circa la possibilità che il testo su cui dovrebbe essere posta la fiducia non sia quello esaminato e licenziato dalla 13a Commissione permanente del Senato fin dal febbraio scorso, ma quello approvato nel 2003 dalla Camera dei deputati. Tale testo, naturalmente, non potrebbe fare altro che prevedere coperture alle spese previste con riferimento alla legge finanziaria precedente e non a quella attuale.

Voglio ricordare che la 5a Commissione permanente, quando ha esaminato il testo, ha posto alcune condizioni, tra le quali la modifica di tutte le autorizzazioni di spesa, con la soppressione di quelle relative all'anno 2003, e la richiesta di fare riferimento al nuovo bilancio triennale 2004-2006.

Questa è la prima delle due questioni che ci preoccupano. Qualora il Governo calpestasse ancora una volta le norme costituzionali e i Regolamenti parlamentari, sarebbe assai preoccupante. Infatti, si creerebbe un precedente assolutamente pericoloso: si limiterebbero anche quei poteri che appartengono ad entrambe le Camere, valutando i testi così come si presentano dopo il lavoro che ciascuna di esse ha fatto nei tempi assegnati dal calendario. Mi riferisco alla data odierna, il 29 settembre, in cui è stata prevista la discussione del testo licenziato dalla nostra Commissione.

La seconda questione sarebbe ancora più grave, signor Presidente, perché si ripristinerebbe il comma 32 riguardante la sanatoria degli abusi paesaggistici e i reati in materia ambientale, contro il quale si sono espressi non solo l'opposizione, chi vi parla, i colleghi del Gruppo dei Verdi, altri Gruppi, le associazioni ambientaliste e gran parte della maggioranza (all'interno della quale sono contento di ricordare il presidente della 13a Commissione, senatore Novi, e lo stesso relatore del provvedimento, senatore Specchia), ma anche il Capo dello Stato, che ha fatto conoscere la sua totale contrarietà su questa norma pericolosissima per i beni più preziosi del nostro Paese, cioè il territorio, il paesaggio e i beni culturali.

L'unità che abbiamo raggiunto nella soppressione del comma 32, pertanto, verrebbe cancellata per il semplice desiderio di chiudere la partita ancora una volta mostrando - come ho già evidenziato nel mio precedente intervento - un inutile esercizio muscolare.

La nostra disponibilità alla discussione è stata dimostrata non solo da quanto ho affermato, ma anche da quanto ho fatto, cioè dal ritiro di 200 emendamenti rispetto ai 400 presentati e dall'annunciato ritiro degli altri 199 (vogliamo mantenerne almeno uno di bandiera solamente per evidenziare che abbiamo presentato emendamenti, ma in realtà potremmo ritirare anche quello) a fronte, non della cancellazione, ma della divisione del provvedimento in due parti.

Ciò ci consentirebbe di discutere nel merito la questione che più ci preoccupa, vale a dire quella dei rifiuti ferrosi e non ferrosi (su cui tornerò tra breve), e poi l'altra, anch'essa assai preoccupante, che è di stretta competenza delle Regioni e riguarda il trasferimento delle volumetrie edificatorie a fronte di vincoli diversi da quelli urbanistici e intervenuti successivamente.

Si tratta di un’altra questione che può pregiudicare il provvedimento perché sicuramente è anticostituzionale, essendo la competenza in maniera urbanistica non totalmente, ma in gran parte (come io sostengo) attribuita alle Regioni e questa è una norma di diretta applicazione che viola un principio costituzionale già precedentemente vigente, quando ancora noi non avevamo modificato (ahimè!) il Titolo V della Costituzione.

Ho voluto iniziare con questa notazione, signor Presidente, per richiamare la Presidenza del Senato al più rigoroso rispetto delle norme regolamentari e costituzionali, impedendo che il Governo - qualora fosse vero quanto è stato comunicato al mio Capogruppo da fonte governativa (lo dico per essere chiaro: non si tratta, dunque, di chiacchiere di corridoio) - vari un testo privo di quella copertura finanziaria che la stessa Commissione bilancio ha richiesto e soprattutto consenta di ripristinare una norma devastante per il nostro Paese, contro la quale gran parte di quest’Assemblea si è battuta.

Signor Presidente, questo provvedimento (per tornare all’inutile esercizio muscolare) è stato licenziato nell’agosto del 2001 dal Governo. Siamo giunti al 29 settembre 2004 e il Governo non è ancora riuscito a portare a casa una legge delega contro la quale, al di là del merito, l’opposizione nulla avrebbe potuto dire perché purtroppo, anche nella scorsa legislatura, si è fatto abuso dello strumento della delega per sostituire il Governo al Parlamento e perché il Governo facesse le leggi al posto del Parlamento. (Applausi del senatore Gubert). Lo sottolineo perché questo è un fatto che noi Verdi abbiamo sempre sostenuto e posso continuare a dirlo senza che nessuno possa accusarci di aver mutato atteggiamento.

C’era un eccesso di delega nelle cose che ha fatto il Governo precedente, c’era una quantità sterminata di deleghe che non si sarebbero dovute richiedere, c’è un identico e peggiorativo comportamento (devo specificarlo) di questo Governo, perché si continua a percorrere quella strada; in più, la definizione dei criteri di delega è talmente generica, priva di contenuti, indeterminata e atemporale che ancor più palese ed evidente risulta la violazione dell’articolo 76 della Costituzione.

È inutile che qui lo richiami, perché l’ho già fatto in precedenza presentando una questione pregiudiziale di costituzionalità che la maggioranza ha respinto. Ma intendo dire che quella richiesta di delega il Governo avrebbe potuto "portarla a casa", come si usa dire (mi dispiace di aver fatto uso di un’espressione gergale), già da tempo, se il Governo avesse voluto (e non dico questa maggioranza che, mi compiaccio con lei, è molto ligia alle richieste, alle proposte e agli intendimenti del Governo) accettare alcuni temi di discussione.

Inizialmente avevamo osservato che chiedevate centinaia di deleghe e che volevate legiferare nuovamente su tutto, con la scusa di predisporre testi unici. Ebbene avevamo proposto di togliere di mezzo dalle infinite deleghe che volevate attribuirvi, quelle sulle quali si era già legiferato predisponendo testi unici. Faccio riferimento al Testo unico sulle acque, su cui anche questo Governo aveva avuto modo di apportare correzioni (non intendo esprimere valutazioni se migliorative o peggiorative, perché non è questa la sede).

Abbiamo anche detto che è inutile e sbagliato mettere mano ad una legge come quella sui parchi, che è stata oggetto di dibattiti nel nostro Paese per ottant’anni, e finalmente trovare una soluzione con la quale una buona quantità - oltre il 10 per cento del territorio nazionale - poteva essere adeguatamente protetto. Se ci sono alcune piccole modifiche da apportare lo si faccia, ma in Parlamento: non si dia una delega così ampia, perché quel delicato equilibrio che è stato raggiunto tra il mondo scientifico, la politica, il mondo produttivo, le associazioni ambientaliste, insomma tutti i protagonisti di questa vicenda, non venga alterato affidando a non si sa bene chi il compito di rifare le leggi.

L'altra questione su cui abbiamo condotto una battaglia era una grande questione costituzionale, perché abbiamo sempre sostenuto che dovesse essere il Parlamento a fare le leggi, e non 24 funzionari, tecnici, impiegati, saggi - chiamateli come volete - di diretta emanazione e di diretta scelta del Ministro, che sostituiscono i due rami del Parlamento, essendo chiamati a riscrivere interamente, con modificazioni anche sostanziali - non essendo loro compito quello di redigere testi esclusivamente compilativi -, quindi con modifiche legislative profonde, i nuovi testi in tutte le materie ambientali. Abbiamo detto che ciò non poteva essere accettabile, che ci doveva essere comunque, pur nell'esercizio della delega, un maggior ruolo del Parlamento, e quindi ci siamo battuti anche per questo.

Infine, ci siamo battuti - ed è assolutamente legittimo, credo -, così come prevede l'articolo 76 della Costituzione, per attribuire ulteriori criteri direttivi alle deleghe che, come abbiamo detto più volte, sono eccessivamente, se non totalmente, prive di contenuti direttivi. Ebbene, a fronte di queste nostre proposte nel merito, si è sempre risposto: noi facciamo quello che vogliamo; noi andiamo avanti così come abbiamo deciso! E il tempo è inesorabilmente passato.

Oggi il Governo si appresta a proporre un'altra fiducia, a fronte della quale noi abbiamo suggerito di evitare che nel testo che il Governo ci ha proposto vengano aggiunte altre norme che consideriamo pericolose, sbagliate, sulle quali vogliamo discutere attentamente riflettendo e discutendo sulle norme di diretta applicazione.

E adesso veniamo alle norme di diretta applicazione. Voglio ricordare ai colleghi - quelli che stanno in Commissione ambiente come me lo sanno - che nella primavera di quest'anno è successo un gravissimo incidente in una fonderia del Nord del nostro Paese. Un fusto contenente materiali radioattivi mascherato, opportunamente schermato, è stato introdotto all'interno di una fonderia. Questo non è un problema né di destra né di sinistra, questo è un gesto criminale che è stato compiuto ai danni del nostro Paese, dei lavoratori di quell'azienda, dei probabili abitanti delle case che verranno costruite col tondino che è uscito da quella fonderia.

In questo testo ci sono delle norme di eccessiva liberalizzazione (la vogliamo chiamare così?) riguardo ai rifiuti ferrosi e non ferrosi, che consentono a società costituite in uno qualunque degli oltre 200 Paesi di questo mondo di commercializzare tali rifiuti, con certificazioni rilasciate magari da un Paese canaglia, un Paese che ha grandi quantità di scorie, di rifiuti e di elementi contaminati anche sotto il profilo della radioattività, e di potersene disfare attraverso società di comodo, magari costituite da soggetti legati alla criminalità organizzata e così via.

Noi riteniamo che queste norme, pericolose, non possano essere licenziate senza che vi sia un approfondimento, una discussione nel merito. Per questo chiediamo non che vengano cancellate, ma separate da questo disegno di legge, che abbiano vita propria nell'ambito di un provvedimento che di quella questione si occupi, proprio perché non possiamo, indipendentemente dalla nostra collocazione politica, affrontare in modo tanto veloce e così poco meditato un tema rilevante come questo.

Voglio ricordare a tutti che queste norme sono state proposte perché sono in corso talune indagini, sempre in quell’Italia del Nord dove questo fatto si è verificato, a causa di alcune partite di rifiuti ferrosi che venivano importati da Paesi dell’Est; si trattava di rifiuti pericolosi e quindi su quelle importazioni si sono sviluppate delle indagini.

Questo è ciò che chiediamo noi: che le norme che riguardano le Regioni, quelle di trasferimento dei diritti edificatori da un luogo ad un altro possano essere discusse con le Regioni stesse. Chiediamo che la questione che più ci preoccupa possa essere affrontata con il tempo e le modalità dovute.

Noi abbiamo potuto esercitare l’unico metodo che questa nuova stagione di seconda Repubblica ormai consegna all’opposizione: quello di mettere in campo un qualche strumento che obblighi chi non vuole al confronto, che gli impedisca di fare tutto quello che vuole e che permetta di discutere.

Nella prima Repubblica ci si confrontava, si trovavano delle soluzioni che potessero andare bene a tutti; io rimpiango (non avrei mai pensato di doverlo fare) il modo con cui ci si confrontava in Parlamento, lo stesso che ho visto, per esempio, quando, caduto tutto, lavorammo, maggioranza e opposizione, colleghi della Lega e del centro-destra, con i colleghi del centro-sinistra per fare la prima legge sugli appalti, allorché lo scandalo travolse gran parte dei partiti, del ceto politico del nostro Paese e si discusse nell’interesse di tutti per trovare le soluzioni migliori. Quello è lo spirito che vorrei veder tornare (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) per affrontare un grande tema come quello che ho indicato dei rischi per i nostri cittadini.

Non vogliamo adesso riprendere altri temi, perché sono noti e sono stati più volte indicati. Abbiamo una contrarietà totale nei confronti della commissione tecnica che sarà chiamata a rifare i testi, anche perché non abbiamo alcuna garanzia su come essa sarà formata, non sappiamo se sarà o meno composta da persone che hanno la stessa fede politica del Ministro o sono espressione delle peggiori lobbies degli inquinatori del nostro Paese. Non abbiamo garanzie, non c’è nel testo della legge nessuna garanzia a questo proposito. Temiamo che, oltre a sostituire il Parlamento, questa commissione lo faccia nel modo peggiore.

Ebbene, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, noi siamo profondamente contrari a questo testo, ma siamo disposti a discutere una sua divisione in due, così come ho avuto modo di dire ampiamente nella prima parte di questo mio intervento e anche in quello precedente; ci aspettiamo una risposta coerente da parte del Governo, assicurandogli che sin da stasera quel testo potrebbe addirittura essere licenziato senza ricorrere nuovamente a un esercizio muscolare, che abbiamo dimostrato non sa portarvi da nessuna parte. (Applausi del senatore Peterlini).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un Vice Presidente del Senato.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Acciarini, Agogliati, Alberti Casellati, Amato, Angius, Archiutti, Asciutti, Ayala, Azzollini

Baio Dossi, Balboni, Baratella, Barelli, Basile, Bassanini, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Antonio, Battaglia Giovanni, Battisti, Bedin, Bergamo, Betta, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Biscardini, Bobbio Luigi, Boldi, Bonavita, Bongiorno, Bordon, Borea, Boscetto, Brignone, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bucciero, Budin

Caddeo, Calderoli, Callegaro, Calvi, Camber, Cambursano, Cantoni, Carella, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castellani, Castelli, Cherchi, Chincarini, Ciccanti, Cirami, Coletti, Comincioli, Consolo, Contestabile, Corrado, Cortiana, Costa, Cozzolino, Crema, Curto, Cutrufo

D’Alì, Dalla Chiesa, D’Andrea, Danieli Franco, Danieli Paolo, Danzi, Dato, Debenedetti, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Paoli, De Petris, De Rigo, Dettori, Di Girolamo, Dini, D’Ippolito, Di Siena, D’Onofrio

Eufemi

Fabbri, Fabris, Falcier, Falomi, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Filippelli, Flammia, Florino, Forlani, Formisano, Forte, Franco Paolo, Franco Vittoria, Frau

Gaburro, Garraffa, Gasbarri, Gentile, Giaretta, Giovanelli, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillotti, Gruosso, Guasti, Gubert, Gubetti, Guerzoni

Iannuzzi, Iervolino, Iovene, Izzo

Kappler

Labellarte, Lauro, Legnini, Liguori, Longhi

Maconi, Magistrelli, Magnalbò, Malabarba, Malan, Mancino, Manfredi, Manunza, Manzella, Manzione, Marano, Marini, Marino, Maritati, Mascioni, Massucco, Meduri, Michelini, Minardo, Modica, Moncada, Montalbano, Monti, Monticone, Montino, Morando, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas, Muzio

Nania, Nessa, Nieddu, Nocco, Novi

Pace, Pagano, Pagliarulo, Palombo, Pascarella, Pasinato, Pasquini, Pastore, Pedrini, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Peterlini, Petrini, Petruccioli, Pianetta, Piatti, Piloni, Pirovano, Pizzinato, Ponzo, Provera

Ragno, Rigoni, Ripamonti, Rollandin, Rotondo, Ruvolo

Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sodano Calogero, Soliani, Specchia, Stanisci, Stiffoni

Tarolli, Tatò, Tessitore, Thaler Ausserhofer, Tirelli, Tofani, Togni, Tomassini, Tonini, Tredese, Trematerra, Treu, Tunis, Turci, Turroni

Ulivi

Valditara, Vallone, Vanzo, Vegas, Veraldi, Viserta Costantini, Vitali, Viviani, Vizzini

Zancan, Zanda, Zanoletti, Zappacosta, Zavoli, Ziccone, Zorzoli.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1753-B

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale sul disegno di legge n. 1753-B.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei esprimere innanzi tutto la nostra contrarietà alla decisione del Governo, preannunciata dal presidente Pera la scorsa settimana in modo credo irrituale, di porre la fiducia su un provvedimento di portata straordinaria per la legislazione ambientale del nostro Paese. Forse occorrerebbe ripensarci, ma il Governo evidentemente non si fida - questo è il significato della fiducia - della sua stessa maggioranza e porta di conseguenza un attacco inaudito al Parlamento e alle sue prerogative.

Non parliamo poi del caso in cui questo provvedimento non avesse la dovuta copertura finanziaria e si trovassero escamotage creativi, nonostante il Ministro creativo per eccellenza non ci sia più, per mascherare la situazione di incostituzionalità che si verrebbe a produrre. Ribadiamo qui ciò che abbiamo già ribadito in occasione della prima fiducia a questo provvedimento. In questi anni abbiamo più volte stigmatizzato l’uso eccessivo della decretazione d’urgenza e della delega, che in questo caso assume una dimensione abnorme, espropriando il Parlamento delle sue peculiari funzioni. Con questi atti il Parlamento è ridotto ad un ruolo quasi notarile di ratifica di decisioni assunte in sede governativa.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad una delega che autorizza il Governo ad intervenire in settori che vanno dall’acqua ai rifiuti, dalle aree protette alla valutazione di impatto ambientale, dalla politica del suolo a quella dell’aria. Ciò che desta particolare inquietudine è che il trasferimento di tutto il potere all'Esecutivo, compresa la possibilità di costruire la norma anche attraverso la redazione di testi unici, avviene all'interno di una politica ambientale di profonda rottura con la legislazione ambientale, fin qui costruita attraverso stagioni di straordinaria mobilitazione delle coscienze democratiche e dei movimenti e delle associazioni ambientaliste.

Dietro la maschera propagandistica di un provvedimento di riordino, di coordinamento, di semplificazione, si nasconde la volontà di assestare il colpo di grazia alla legislazione ambientale che è considerata un fardello pesante per la realizzazione di una strategia liberista e di completa deregolamentazione. Il Governo si impegna a garantire al sistema delle imprese una legislazione ambientale ai livelli minimi rispetto alla cultura ambientale dell'Europa, con l'alibi di assicurare la concorrenzialità delle imprese italiane.

Con queste premesse c'è da essere preoccupati per i decreti legislativi che genereranno da questa delega su questioni delicate come i rifiuti, le risorse idriche, la tutela delle aree protette. Ad esempio, sulla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati il Governo omette qualsiasi riferimento al tema della prevenzione rispetto alla riduzione nella produzione dei rifiuti, proponendo esclusivamente il passaggio graduale allo smaltimento in forme diverse dalla discarica, in una logica obsoleta della gestione del ciclo dei rifiuti. Non c'è alcuna riflessione che parta dalla riduzione e differenziazione a monte e non a valle del ciclo dei rifiuti. Il primato dell'impresa, in settori a pesante impatto ambientale, come quello dei rifiuti, produrrà danni all'ambiente e alla salute dei cittadini.

Il provvedimento oggi in esame costituisce dunque l'ennesima spallata alla normativa di tutela ambientale, così faticosamente conquistata in decenni di lotte sociali e ambientaliste in questo Paese e che rappresenta un punto di equilibrio tra interessi di tutela e interessi di sviluppo, che spesso vengono erroneamente contrapposti. La faticosa conquista della tutela ambientale quale fattore di competitività e di efficienza in un’ottica di sviluppo durevole viene smantellata dall'attuale maggioranza, che la considera un mero freno alla competitività delle imprese, come detta la dottrina ultraliberista e la politica di sviluppo portata avanti da questo Governo, basata sulla costruzione di grandi opere e sull'occupazione indiscriminata del territorio.

Il richiamo alla politica europea della concorrenza viene strumentalmente utilizzato per giustificare la rimozione di vincoli che hanno permesso la salvaguardia dei beni ambientali e culturali del nostro Paese. L'orizzonte europeo diviene invece improvvisamente lontanissimo quando si violano le più elementari norme di sicurezza e di salute pubblica, come nel caso della nuova normativa sullo smaltimento dei rifiuti introdotta da questo provvedimento.

Insomma, questo Governo continua a riempirsi la bocca di valori europei nelle occasioni ufficiali e nelle sue dichiarazioni e al contempo ne straccia le norme più avanzate in settori come la tutela ambientale.

Abbiamo più volte sottolineato, nel corso della discussione di questo provvedimento come anche il suo iter di approvazione - e in particolare il ricorso alla fiducia - testimoni la volontà di ignorare ogni richiesta di modifica, quand'anche provenga dalla stessa maggioranza. La portata generale che riveste la delega chiesta dal Governo è inammissibile quando si tratta di rivedere una materia tanto delicata e così foriera di conseguenze su molteplici aspetti della vita di ciascun cittadino.

Non solo, ma con l'approvazione di questo provvedimento il Parlamento sarà completamente esautorato per ben quattro anni in materia di legislazione ambientale, restandogli il mero compito di esprimere pareri non vincolanti. Il potere legislativo viene infatti demandato ad una entità esterna persino al Ministero, una commissione formata da 24 esperti di diretta nomina ministeriale. Saranno loro ad intervenire in settori che vanno dall'acqua ai rifiuti, dalle aree protette alla valutazione di impatto ambientale, dalla politica del suolo a quella dell'aria.

Tolta la facciata propagandistica della necessità di riordino, la delega viene in realtà chiesta per procedere nella direzione già indicata da altri provvedimenti di questo Governo: il progressivo smantellamento di ogni ostacolo alla competitività produttiva, in spregio di ogni considerazione di compatibilità ambientale. Si negano, in poche parole, non solo le concezioni più avanzate in materia di sviluppo, ma anche la conquista dei diritti cosiddetti di nuova generazione come quelli ambientali, appunto. Ancora una volta, questo Governo delinea un modello di società basato sullo sfruttamento sconsiderato delle risorse, da introdursi nonostante l'opposizione di pur vasti movimenti dell'opinione pubblica.

A nulla sono valsi, infatti, gli appelli e le iniziative di istituzioni, associazioni e personalità contro l'approvazione di una delega tanto ampia quanto contraddittoria come quella prefigurata con questo provvedimento. Né nulla hanno potuto i numerosi rilievi di incostituzionalità e di incompatibilità con la normativa europea avanzati da costituzionalisti, giuristi e docenti universitari.

Come già avvenuto per il condono edilizio, peraltro, la sola aspettativa di norme più lassiste in materia di tutela ambientale e di vincoli paesaggistici provoca ondate di illegalità impossibili da arginare e ancor più da rimuovere.

L’approvazione del cosiddetto codice Urbani, inoltre, peggiora quanto previsto dalla delega, introducendo la possibilità di vendere a privati beni culturali e paesaggistici con la sola approvazione del Ministero competente. Siamo in presenza, quindi, di un attacco frontale alla maggiore risorsa del Paese, i beni culturali e ambientali; attacco che impoverisce progressivamente la collettività e mina ogni criterio di legalità.

Accogliamo quindi con favore la soppressione del famigerato comma 32, che avrebbe introdotto il più vasto condono mai visto, ottenuta grazie alla mobilitazione delle forze democratiche in Parlamento e fuori di esso.

Nell'insieme, tutte le "norme immediatamente efficaci", ben 27 misure che intervengono nei settori più disparati, si collocano al di fuori dell'ambito della delega.

Particolarmente dannosi ci sembrano i commi dedicati ai rifiuti che rappresentano, nell'insieme, la negazione del concetto di gestione integrata dei rifiuti.

Innanzitutto, i rottami ferrosi e non ferrosi. Altri scarti di lavorazioni industriali destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche (anche provenienti dall'estero) vengono definiti materie prime secondarie e non più sottoposti al regime dei rifiuti e potranno quindi essere inceneriti o smaltiti (anche quelli radioattivi) in impianti diversi da quelli dedicati, come cementifici, centrali elettriche, eccetera, con gravi conseguenze sulla sicurezza ambientale.

Tra l'altro, questo tipo di smaltimento è tassativamente vietato dalla normativa europea, che ha aperto una procedura di infrazione già in occasione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che ha stravolto la definizione di rifiuto, aprendo la strada alla norma oggi in discussione. Come se non bastasse, i rifiuti ferrosi costituiscono da qualche anno oggetto di traffici miranti al recupero di materiale radioattivo, che ovviamente sono sotto il controllo di organizzazioni criminali nazionali e internazionali, meglio note come "ecomafie". La deregolamentazione introdotta in questo settore desta sospetti ancor più gravi se si considerano i forti legami del Ministro dell'ambiente con una delle più grandi multinazionali dello smaltimento dei rifiuti, la Waste Management statunitense e la presenza di uomini favorevoli al nucleare nei punti cardine della ricerca italiana, pubblica e privata (ENEA, ANPA, SOGIN).

Il provvedimento, infatti, permette anche ad aziende europee ed extraeuropee di operare nel settore dello smaltimento sul territorio nazionale. Se a questo si aggiunge che da obbligatori, i consorzi di bonifica e riciclaggio dei rifiuti diventano volontari, è evidente che la direzione è quella della creazione di un mercato dei rifiuti a vantaggio di mafie e multinazionali.

Come denunciano, fortemente preoccupate, le numerose associazioni ambientaliste che ci scrivono, il dibattito parlamentare su questo provvedimento, anziché rendere più esplicito il mandato del Governo su queste materie, ha paradossalmente contribuito ad aggravare il testo con nuove disposizioni. Questo evidenzia una preoccupante impostazione normativa che, nell’attuale circostanza, pospone le problematiche della tutela e della salvaguardia ambientale rispetto ad altri interessi.

Per questi motivi, credo particolarmente fondati, esprimiamo la nostra più ferma opposizione alla fiducia che sarà posta oggi (come preannunciato dal Governo) sulla delega ambientale, oltre che sull’insieme negativo e pericoloso del suo contenuto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G7.

Il senatore Gubert ha facoltà di parlare.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che, in terza lettura, è tornato al Senato è assai complesso, tra i più complessi di questa legislatura. Eppure, si tratta per lo più di una legge-delega che dovrebbe indicare solo criteri. Questi, non infrequentemente per la verità, anziché criteri sono obiettivi, qualcosa, cioè, di più generale e generico dei princìpi e dei criteri direttivi che dovrebbero mantenere nella potestà del Parlamento il legiferare, dando delega al Governo di emanare solo norme applicative, più di dettaglio. Questo non è positivo per una democrazia.

L’orientamento complessivo degli obiettivi generali contenuti nel disegno di legge, peraltro, mi sembra per lo più positivo, facendo proprie le convinzioni maturate nella cultura generale circa la necessità di provvedere alla tutela dell’ambiente nel quale viviamo. Si vincola anche al rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Forse un esplicito riferimento al Protocollo di Kyoto, pur non entrato ancora in vigore, sarebbe stato opportuno come segnale di impegno, anche unilaterale, dove ha significato. Proprio questa complessiva, prevalente positività degli orientamenti generali, sperando che lo siano anche le norme, mette in evidenza alcune incongruenze di questo provvedimento sia con altre azioni di Governo, sia in parte al suo interno.

Colpisce, ad esempio, la contraddizione tra l’impegno a rendere effettive le sanzioni contro chi vìola le norme e l’ampio ricorso del Governo, negli anni scorsi, a provvedimenti di condono che attenuano di molto o eliminano le sanzioni. Il rispetto delle leggi dovrebbe tendere a diventare costume, ma non lo può diventare se vi sono ricorrenti sanatorie. Tra l’altro, un’attenuazione delle norme per lavori in difformità è contenuta anche nel provvedimento. Ancora, nello stesso si prevede l’introduzione di premi per le comunità locali, sul cui territorio sono predisposte produzioni di energia da fonti rinnovabili, come l’energia idroelettrica.

Sono trascorse poche settimane, signor Sottosegretario, da quando il Governo ha ritenuto di intervenire nel settore elettrico ed idroelettrico, ponendo in proposito la fiducia con norme che scardinano il sistema di aziende locali di produzione e di distribuzione di energia idroelettrica che da un secolo rappresentano lo sforzo delle comunità locali dotate di opportunità idriche (e tra esse quelle montane) di produrre con fonti rinnovabili l’energia elettrica della quale abbisognano.

Sono state introdotte regole, come ad esempio la separazione tra produzione e distribuzione, oppure la possibilità di discontinuità nella loro gestione, lasciando campo libero al subentro di operatori esterni che, anziché incoraggiare le comunità locali a sopportare i sacrifici ambientali pur di avere una loro autonomia energetica, per di più da fonti rinnovabili, le scoraggiano attuando di fatto una sorta di esproprio. Direttive europee adatte a realtà diverse sono state applicate anche a realtà cui non sono appropriate.

Nel provvedimento vi sono, a mio avviso, accanto a molte indicazioni positive, alcuni punti che meritano di essere richiamati per sollecitare il Governo a prestarvi attenzione quando emanerà le norme delegate.

Circa il problema dei rifiuti, si sollecita, tra l’altro, il loro incenerimento, procedura pericolosa soprattutto laddove un difetto di funzionamento degli impianti - cosa mai da escludere - potrebbe provocare gravissimi danni alla qualità delle produzioni agricole di pregio e al turismo delle aree vicine, mentre nulla si dice circa azioni di minimizzazione di rifiuti. Possibile che un tempo le famiglie quasi non producevano rifiuti ed oggi ne producono moltissimi? Non si possono trovare modalità diverse per la fornitura di prodotti?

Il provvedimento riconferma l’attuale legislazione circa l’uso dell’acqua. Certamente, quando un bene come l’acqua, specie quella potabile, diventa scarso, occorre renderne razionale l’uso, ma ciò non deve tradursi in inutili aggravi per i territori e le comunità che quel bene possiedono. In montagna scorrono molti rivi e ruscelli, piccole fonti da sempre usate per l’alimentazione e l’igiene dei maggenghi, nelle piccole malghe.

Presidenza del presidente PERA

(Segue GUBERT). Possibile che un uso secolare agricolo di dette fonti da parte delle popolazioni locali sia stato eliminato, dichiarando pubbliche tutte le acque ed esigendo oneri di concessione, pena la possibilità che qualche operatore non tradizionale si appropri dell’acqua? Anziché incoraggiare la tutela e la cura dell’ambiente montano, la si scoraggia, caricandola di oneri. Non si può provvedere prevedendo esenzioni e semplificazioni?

Ancora, nel provvedimento si ribadisce la normativa attuale, o meglio l’indirizzo volto a controllare la qualità dell’aria ed il trattamento di residui.

Mi permetto di richiamare un altro dei problemi aperti: il divieto, sanzionato anche penalmente, di bruciare nei campi i residui vegetali di colture precedenti o di potature. È giusto incentivare modalità di trattamento che conservino il valore biologico dei residui, da trasformare in compost, ma non sempre ciò è agronomicamente consigliato. Certe malattie fungine si controllano bruciando i residui. L’alternativa è un uso accentuato di anticrittogamici. Non è un’alternativa migliore, neppure dal punto di vista ambientale.

Talora poi, nei piccoli orti, conservare residui perché si trasformino è controproducente, crea disordine, luogo di infestazioni di topi o altro. Qualora si tratti di piccole quantità e non vi siano pericoli di incendio, perché non prevedere deroghe alle norme vigenti? Qualche Comune ha già recentemente orientato la sua azione di vigilanza con un po’ di tolleranza; ma perché gli amministratori locali, quelli con più coraggio, devono assumersi responsabilità penali solo per non andare contro il buonsenso? I tanti cittadini che coltivano qualche piccolo pezzo di terra sono da trattare come delinquenti se bruciano piccole quantità di residui senza pericolo di incendi?

C’è un’Italia minore, largamente presente, che impreca contro l’ambientalismo per questioni che andrebbero risolte diversamente e mi auguro che il Governo provveda.

Ho presentato l’ordine del giorno G7, sottoscritto da esponenti di Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, per invitare il Governo a riconsiderare le normative sopra richiamate.

Recentemente, il 25 giugno ultimo scorso, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in una sua raccomandazione concernente l’uso dell’acqua (la n. 1668), ha richiamato la necessità di rispettare - specie nelle comunità di montagna, ma non solo - gli usi tradizionali dell’acqua, per produzione di energia e per uso alimentare e igienico, senza imporre oneri aggiuntivi, senza espropri mascherati. Mi auguro che il Governo consideri positivamente tale raccomandazione del Consiglio d’Europa e accolga l’ordine del giorno G7.

Non sono grandi cose, ne sono conscio; le sfide ambientali sono di importanza assai maggiore e una politica responsabile le affronta con decisione. Ma anche piccoli aggiustamenti contribuiscono a rendere più favorevole l’atteggiamento delle popolazioni verso le misure di protezione dell’ambiente. (Applausi dai Gruppi UDC e LP e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non possiamo perdere ulteriore tempo, allungare i tempi all’infinito, a meno che non si voglia che la mucillagine invada non solo tutto il mare Adriatico, ma si estenda a tutto il mare Mediterraneo e che l'ambiente venga irrimediabilmente compromesso.

Non possiamo permettere che si vada avanti solo con la demagogia del divieto ad ogni costo, col fondamentalismo astratto e dogmatico.

Come Destra abbiamo tutti i titoli per parlare di ambiente e tutela del paesaggio, che è cultura, prima ancora che vincoli; è un bene di tutti. Cultura che ha radici profonde, un’eredità che viene da lontano; ricordo in particolare Ovidio, che scriveva: "La natura non ha creato il sole, né l'aria, né l'acqua come privata proprietà, ma come tesori pubblici".

Non possiamo perdere ulteriore tempo. Nel precedente Governo di centro-sinistra, quando venne affidata al partito dei Verdi la gestione del delicato Ministero dell'ambiente, furono in molti ad illudersi che si sarebbe potuto inaugurare un nuovo corso nella difesa e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed ambientale del nostro Paese. I risultati sono stati catastrofici: i nuovi strumenti legislativi, presentati come un toccasana, sono serviti solo per realizzare ingenti business nel riciclaggio e nello smaltimento dei rifiuti.

Quanto avvenuto e sta avvenendo in Campania è uno dei tanti esempi della pesante eredità, del patrimonio di rifiuti che la Sinistra ci ha lasciato. Non possiamo perdere ulteriore tempo. Siamo ormai al quinto dei passaggio parlamentari: sono troppi. Possiamo citare l’iter parlamentare di questa legge ad esempio di come in Parlamento si possa parlare tanto, ma al solo scopo di perdere tempo.

Il mio breve intervento si focalizzerà, perciò, su alcuni dati essenziali per cercare di fornire un quadro del complesso di princìpi, norme e convenzioni che, nel tempo, hanno dato contenuto all'attuale diritto dell'ambiente, dal quale apparirà chiaro che è indispensabile riordinare, coordinare, integrare la legislazione in materia ambientale, per evitare che la situazione precipiti ulteriormente.

Il diritto dell'ambiente, sempre mal gestito dalle sinistre e al solo scopo propagandistico, si è sviluppato enormemente sul piano quantitativo, producendo un’infinità di leggi: troppe, non sempre chiare, non sempre applicabili, spesso in contraddizione fra loro come gli scarsi risultati ottenuti stanno a dimostrare; scarsi risultati dei quali, non so con quale logica, le forze o la forza politica che in particolare ha gestito l'ambiente in prima persona, si lamentano in continuazione.

Sono, infatti, centinaia le norme esistenti che a diverso titolo affrontano molteplici temi ambientali, quali la campionatura, le prove e le analisi di aria, acqua e suolo. A titolo di esempio, ricordo le diverse migliaia di norme - aventi per oggetto una moltitudine di prodotti, specie nel settore elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni - che prevedono una infinita, elementare regolamentazione sull'impatto ambientale dei materiali, dei processi industriali, del riciclo e della gestione dei rifiuti. Poi succede, però, che si raccolga in modo differenziato e si distrugga rimettendo assieme il tutto.

Ricordo, inoltre, che spesso la legislazione in materia è il frutto della mera necessità di adeguamento alla normativa comunitaria e pertanto oggi ci ritroviamo ad avere a che fare con una disciplina che non solo non è in grado di fornire un quadro normativo coerente ed organico, ma spesso genera solo confusione, se è vero, come è vero, che le proteste di chi opera nel settore, le lamentele che arrivano da tutte le parti sugli scarsi risultati ottenuti, ad iniziare da alcune componenti dell'opposizione che - come ho detto prima - lo hanno gestito per anni, impongono di cambiare rotta in tempi rapidi.

In secondo luogo, si evidenzia l'elevata frequenza di sovrapposizioni normative in questa materia. Infatti, uno dei maggiori problemi nel settore del diritto dell'ambiente consiste proprio nella difficoltà di trovare un criterio di coordinamento tra una pluralità di norme di origine diversa e che si collocano su diversi piani (internazionale e comunitario, nazionale, regionale, interregionale). Di frequente, pertanto, nella sovrapposizione di norme di origine diversa e tra loro divergenti, ci si chiede quale sia la norma da applicare al caso concreto.

In questo quadro, il disegno di legge oggi in discussione non può che nascere dalla consapevolezza che la protezione dell'ambiente va affrontata in modo organico e sistematico. "Ambiente", infatti, è un concetto unitario che esige norme capaci di cogliere la complessità degli equilibri ecologici da tutelare.

Non riusciamo a capire, perciò, come si possa pensare di lasciare le cose come stanno o di allungare i tempi per cambiarle utilizzando la logica del "tanto peggio, tanto meglio". È indispensabile intervenire subito, operando per leggi di sistema e di princìpi, per guidare la produzione delle norme tecniche, secondo l'impostazione che si sta già affermando nel diritto europeo.

Ci si sarebbe dovuta attendere una leale e seria collaborazione dall'opposizione, che evidentemente ancora una volta predica bene e razzola male, o non ha la capacità di proporre contributi innovativi su questo problema ed usa come metodo di lavoro anche in questo campo le pregiudiziali, la richiesta del numero legale o della votazione elettronica, che evidentemente sono l'unica novità che questa opposizione è in grado di portare avanti.

Siamo sicuri che il disegno di legge all'esame e i decreti legislativi che ne deriveranno, fornendo una corretta interpretazione dell'esistente alla luce dei princìpi e delle disposizioni costituzionali, faranno opera di disboscamento e di chiarezza nella selva di interpretazioni, con un notevole vantaggio anche per il giudice, chiamato sovente a dirimere difficili controversie.

Pertanto, il necessario riordino della materia ambientale non rappresenta una usurpazione del potere legislativo e di controllo delle Camere, che resta ed anzi può diventare più incisivo, ma deve essere inteso quale atto di coraggio di questo Governo, che vuole trovare una soluzione ad un problema diventato di vitale importanza per tutti: la gestione e protezione ottimale dell'ambiente, che sicuramente rappresenta una delle sfide più importanti di questo secolo. Ciò presuppone la presenza della certezza del diritto, fatta anche di norme chiare, coerenti ed applicabili.

II disegno di legge in parola, come più volte rilevato, risulta essere il primo intervento organico e di significativa rilevanza in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e senz'altro l'ordinamento giuridico italiano, per un verso, ed i cittadini, per l'altro, non potranno che apprezzare i vantaggi che con esso si otterranno.

Tutti gli italiani e, in particolare, le utenze interessate a vario titolo da questo disegno di legge si aspettano norme più chiare e di facile e diretta applicazione. Non solo, quindi, dobbiamo facilitare l'iter di questo provvedimento, ma dobbiamo fare arrivare agli italiani il messaggio che la situazione si è modificata in termini positivi rispetto al passato e che il riordino in atto sarà realizzato a breve e nel modo più coerente e migliore possibile.

Pur con i tempi lunghissimi che i vari passaggi parlamentari hanno già richiesto, non resta che ribadire il nostro giudizio positivo sul lavoro fin qui da noi svolto in un settore tanto importante come quello della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, che in tal modo troverà uno strumento atto a ripristinare, se non a costituire ex novo, una riorganizzazione della materia che ad oggi risulta essere necessaria per l'applicazione minima delle norme che la disciplinano. È, pertanto, forte la necessità di concludere il più velocemente possibile l'iter di un disegno di legge così rilevante, anzi necessario per rimettere ordine in un settore di fondamentale importanza, tanto complesso ed interdisciplinare come quello dell'ambiente. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Moncada).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

*VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, è trascorso quasi un anno da quando (dicembre 2003) la delega ambientale venne per la prima volta calendarizzata all'ordine del giorno dell'Assemblea per essere approvata in quarta lettura. L'ultima volta è stato poco prima della pausa estiva: anche in quella circostanza, come nelle precedenti, il disegno di legge in titolo è stato sistematicamente messo da parte, in paziente attesa.

La delega è entrata ed uscita dal calendario dei lavori dell'Assemblea per un anno intero; è stata accolta nell'astanteria dell'Aula, come un ricoverato che attende di ricevere i primi soccorsi!

Oggi questo "tormentone" continua, tant'è che siamo chiamati a votare un provvedimento che il Governo e la maggioranza ci avevano annunciato ed illustrato come decisivo per la semplificazione della normativa ambientale e per la salvaguardia dell'interesse nazionale. Era talmente decisivo che, dopo tre anni da quando venne presentato (19 ottobre 2001), ne stiamo ancora discutendo.

Non siamo noi - mi rivolgo al collega Mulas - che l'abbiamo bloccato. Ci dobbiamo chiedere il motivo per cui dopo tre anni non è stato ancora approvato. Il problema non è mai stato quello della delega ambientale, quanto piuttosto quello che va dal comma 20 al comma 61. Infatti, se il Governo avesse chiesto - così come noi abbiamo sostenuto - la delega per il riordino, avremmo già approvato il provvedimento da qualche anno.

Le cose, però, non stanno così e il problema della sua lungaggine è relativo ad una questione interna alla maggioranza che, per un verso, chiede la delega e, per un altro verso, vuole continuare a gestire indipendentemente la delega, magari risolvendo una serie di problemi di interessi specifici. Questa è la questione e non si può mascherare la verità! Non si può affermare che noi abbiamo ostacolato il provvedimento; si devono dire le cose come stanno, altrimenti non si capisce!

Si dichiara l'urgenza e l'immediatezza perché si vogliono risolvere questioni legislative complesse, definendo il provvedimento - come del resto era inizialmente - di riordino ambientale per poi, invece, trasferirlo verso una logica gestionale di dettaglio di questioni specifiche.

Questo è il motivo per cui ad oggi siamo ancora qui e magari voi porrete la questione di fiducia. Voglio ricordare che in Senato già si chiese la fiducia in prima lettura; poi alla Camera dei deputati non andò così e la delega fu sostanzialmente modificata.

Chiarito questo aspetto, se le lunghe gestazioni offrissero la certezza di un buon prodotto finale, allora avremmo accettato di buon grado i tre anni di "incubazione". Purtroppo non è così e questo "prodotto" non solo arriva fuori tempo massimo, ma è mediocre soprattutto nella parte in cui introduce le misure di diretta applicazione che, peraltro, incidono sulle competenze regionali e sono, a nostro avviso, anche in contrasto con la Costituzione.

Sarebbe stato più opportuno procedere allo stralcio di tutti i commi, dal 20 al 61, già Capo II, in considerazione del fatto che l’obiettivo della delega era, e dovrebbe rimanere, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa. Tali commi inseriscono in modo inopportuno normative di dettaglio e non princìpi generali, così contravvenendo all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui include tra le materie di legislazione concorrente il governo del territorio. Tutto ciò, oltre a andare a gravare l’attuale contenzioso tra gli enti locali e i cittadini, denota una contraddizione di fondo tra i propositi federalisti teoricamente nutriti dall’Esecutivo e le specifiche disposizioni di fatto sottoposte all’esame parlamentare.

Se l’impianto complessivo del provvedimento che discutiamo risulta parzialmente migliorato rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati ciò è avvenuto solo grazie ad un travagliato lavoro di Commissione. Credo che questo dato di fatto rappresenti un’implicita risposta a coloro i quali vorrebbero il sostanziale svuotamento delle competenze delle due Commissioni ambiente ed in particolare di quella del Senato.

Tra i più significativi miglioramenti dell’articolato vorrei ricordare le modifiche apportate al comma 5 (elevazione a 45 giorni del termine entro il quale le competenti Commissioni parlamentari devono esprimere i propri pareri sui decreti legislativi) e la soppressione del comma 32. A nostro e ad avviso di tutte le associazioni ambientaliste, quest’ultima norma costituisce, invero, una delle disposizioni più controverse.

La contraddittorietà del Governo rispetto alla delega ambientale non emerge solo dai tempi allungati a cui facevo poc’anzi cenno, ma anche da un altro aspetto. L’Esecutivo ha presentato questo provvedimento come lo strumento per semplificare e razionalizzare la legislazione ambientale ma ha anche avallato l’inserimento di tutta una serie di nuove disposizioni che vanno nella direzione opposta. L’inserimento improprio di queste norme di diretta applicazione, che esulano dalla delega, rappresenta uno dei principali motivi di criticità avanzati dalla mia parte politica.

È evidente che le motivazioni che stanno dietro a tale scelta del Governo, non altrimenti comprensibili, sono altre. Noi crediamo che esse vadano ricercate nel fatto che la maggioranza abbia voluto compiacere quella lobby di amici portatrice di forti interessi in un comparto così pieno di prospettive di guadagno e profitto. Probabilmente andava assecondato il business di qualcuno; ma una cosa è certa: non sono gli interessi nazionali l'obiettivo e la fonte di ispirazione dell'Esecutivo.

Un'altra disposizione che suscita nella mia parte politica notevoli perplessità è rappresentata dal comma 24, poiché rende possibile la compensazione della traslazione del diritto di edificare su altra area ai fini della determinazione dell'indennizzo, non tenendo conto del fatto che i vincoli sono presenti in virtù di un interesse generale da difendere e, per tale ragione, dovrebbero essere valutati in se stessi, senza essere oggetto di compensazione. Noi sosteniamo, tra l’altro, che anche in queste condizioni dovrebbero e dovranno intervenire gli enti locali preposti a quel territorio.

D’altro canto, non è un caso che proprio nel corso dell'iter del disegno di legge delega il Governo abbia adottato una lunga serie di provvedimenti che si pongono in totale contrasto con i pur generici obiettivi declamati nel testo oggi in esame. Si pensi ai decreti-legge sui limiti delle emissioni delle centrali elettriche, a quello relativo alla composizione delle Commissioni per la valutazione di impatto ambientale, per non parlare del condono edilizio dello scorso settembre (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326), i cui termini erano stati prorogati al 31 luglio 2004 e successivamente rimessi in gioco dalle sentenze della Corte costituzionale. All’indomani delle complesse decisioni della Consulta una cosa appare chiara, vale a dire che le norme urbanistiche sono tutte da rifare e sono da rifare anche i conti per il 2004.

Nel lunghissimo iter parlamentare, è emersa più volte la problematica relativa alla contabilità ambientale, rispetto alla quale la maggioranza, nonostante gli auspici del rappresentante del Governo e del relatore, non ha dimostrato la necessaria determinazione per ripristinare nell'articolato la lettera o) del comma 8, soppressa dall'altro ramo del Parlamento.

Con grandissimo rammarico constatiamo che sul tema della contabilità ambientale la Commissione bilancio del Senato ha volutamente trascurato la disposizione, visto che l'attivazione di tali procedure doveva avvenire nell'invarianza della spesa e del gettito.

Tutte le forze di opposizione hanno sempre stigmatizzato la scarsa attenzione del Governo verso le problematiche ambientali ed i relativi stanziamenti, la promozione di misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a basso impatto inquinante. La questione dello sviluppo ecosostenibile è stata trattata con mezzi e risorse risibili, con iniziative settoriali ed incisività insufficiente. Gli interventi del Ministro dell'ambiente sono stati, a nostro avviso, modesti e non solo per la scarsità di stanziamenti messi a disposizione dall'Esecutivo. Mancano scelte coordinate nel settore infrastrutturale ed energetico volte a promuovere un concreto potenziamento della mobilità urbana e ad avviare la sua conversione ecologica.

Un'altra disposizione fortemente criticata dalla mia parte politica è il comma 27, in materia di rottami ferrosi e non ferrosi. Staremo a vedere se il Governo terrà fede all'impegno assunto in questo senso dal suo rappresentante durante i lavori di Commissione. Staremo a vedere se, e in quali tempi, verrà effettivamente varata la normativa per regolamentare questo controverso commercio.

Vorrei sottolineare la potenziale pericolosità di questo comparto, visto che entra in gioco la radioattività. Il 3 marzo 2004, in pieno centro di Napoli, il nucleo carabinieri del NOE ha ritrovato due sorgenti radioattive in un cantiere dismesso della metropolitana. Le indagini dei militari erano partite in seguito all'incidente del 13 gennaio accaduto nelle Acciaierie Beltrame di Vicenza. Ricordo, altresì, un episodio di cinque o sei anni fa, quando un treno con materiali ferrosi, proveniente dall'Est, risultò radioattivo e fu messo in stato di sicurezza in una galleria.

Tutte queste vicende ripropongono non solo l'urgenza di ricercare una disciplina per l'attività di commercio di tali materiali di provenienza estera, ma anche la necessità di individuare un sito per il deposito delle scorie nucleari di primo e secondo livello. Dopo la scandalosa vicenda di Scanzano Jonico, quest'ultima esigenza sembra però essere passata in secondo piano per il Governo, il quale probabilmente non ha alcun interesse a metterla tra le sue priorità! Verrebbe da domandarsi se Scanzano fosse veramente un'emergenza. Se lo era, perché oggi non se ne parla più? E se un'emergenza non lo è mai stata, allora perché si volle arrivare ad un punto di totale rottura con la cittadinanza, tanto da provocare per settimane la mobilitazione delle piazze ed i blocchi stradali?

È evidente che con queste modalità l'Esecutivo si rende responsabile del malgoverno! Infatti, non si può dire che c'è un'emergenza, e poi quell’emergenza ce la dimentichiamo. Evidentemente, delle due l'una: o c’era l'emergenza c'era e rimane tale, e allora bisognerà perseguirla, o non c’era l'emergenza non c'era e c'erano altri interessi che oggi non conosciamo, o sui quali abbiamo perlomeno abbiamo qualche perplessità!

Trapela un senso di grande delusione rispetto ad un provvedimento che la maggioranza aveva presentato come decisivo per la salvaguardia dell'interesse nazionale. In fase di prima lettura in Aula avevo osservato che difficilmente il Governo avrebbe avuto modo di vederne gli effetti, in quanto i tempi di attuazione si stavano dilatando molto, allungandosi in un futuro che appariva sempre più indefinito. Quel futuro configurerà la legge delega come un sostanziale fallimento, tanto sul piano politico, quanto sul piano tecnico e nei confronti del quale la mia parte politica esprime sin da ora il suo parere contrario, visto che questo provvedimento tutto persegue, tranne che i veri interessi del Paese!

È così vero che dalla delega si è passati ad una legge di gestione. Chiederete la fiducia, noi auspichiamo che la fiducia venga richiesta sul testo approvato dalla Commissione del Senato. Se così non fosse, vi renderete responsabili di fronte al Paese di impegni che vi siete assunti con quell'approvazione presso la Commissione del Senato. Auspico e mi auguro che sia quello il testo definitivo, non foss’altro per il fantomatico comma 32, contro il quale si sollevò il Paese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, la discussione che abbiamo avviato stamattina presenta molti aspetti paradossali. Sono già trascorsi i primi tre anni e quattro mesi di questa legislatura e stiamo discutendo di un disegno di legge delega che ipotecherà per i prossimi quattro anni la normativa ambientale, quindi il lavoro di questo Parlamento e anche di quello successivo.

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino; questi decreti legislativi nei due anni successivi dovranno essere corretti e dovranno essere adottati provvedimenti regolamentari. Ci troviamo cioè di fronte ad una scelta che va ben oltre la nostra legislatura, ipotecando significativamente il futuro su una materia così importante, così delicata.

Non solo: la delega in oggetto viene richiesta su una quantità enorme di questioni, molte delle quali già ampiamente normate, delineando un progetto faraonico: la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione; la gestione delle aree protette, la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; le procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l’autorizzazione ambientale integrata; la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, cioè tutto ciò che ha registrato un’evoluzione legislativa per oltre trent’anni sia a livello europeo, sia nazionale, sia regionale.

Noi ci eravamo dichiarati interessati, disponibili a valutare un riordino del sistema normativo di tutela ambientale; quello che si propone è un riesame ingiustificato e generalizzato delle più importanti leggi approvate appunto negli ultimi trent’anni.

Questo progetto faraonico, tra l’altro, non viene affidato al Parlamento, come sarebbe logico e costituzionalmente corretto, ma è previsto, invece, espropriando il Parlamento stesso. Infatti, presso il Ministero dell’ambiente viene costituita una commissione di 24 membri, la quale è delegata ad emanare questi decreti legislativi: si tratta sostanzialmente di una delega nella delega, perché il Governo delega esplicitamente, con un richiamo in legge, a questa commissione l’esercizio delle sue funzioni. Questa commissione è a sua volta supportata da un’ulteriore commissione tecnica di 20 unità. Non si capisce quale sia il senso, la funzione delle Commissioni ambiente di Camera e Senato, né quale sia la funzione di quest’Aula legislativa.

Si fa così un’ulteriore violenza nei confronti del Parlamento come in altri casi è già avvenuto.

Ma qual è lo scopo, l’obiettivo reale di tutto ciò, visto che avviene con così grande ritardo, con continui stop and go? L’obiettivo vero - che mi sembra sia ormai evidente in maniera chiara all’opinione pubblica - è quello di creare per i prossimi tre-quattro anni l’incertezza più assoluta sull’intera normativa ambientale, favorendo così l’aggressione all’ambiente e al territorio, una deregulation sostanziale in questo campo e dando in questo modo un ulteriore colpo significativo all’ambiente e al territorio. Credo che ciò sia profondamente sbagliato e in tal senso sono intervenute nei mesi scorsi, in diverse occasioni, tutte le principali associazioni ambientaliste e i principali esperti di questioni ambientali del nostro Paese, lanciando un allarme e ponendo di fronte al Governo e al Parlamento la questione di fondo se fosse effettivamente utile, necessario e indispensabile arrivare ad una scelta di questo genere.

Ma c’è un ulteriore elemento paradossale nella discussione di questo provvedimento, e cioè che all’interno di un progetto così ambizioso come il riordino complessivo della normativa ambientale su tutti quei punti che ho elencato vengono inserite una serie di norme molto ampie immediatamente efficaci, contraddicendo quindi tutta la prima parte del provvedimento e rendendo palese il vero scopo che si vuole perseguire: creare nel nostro Paese, nelle Regioni, negli enti locali, una situazione di assoluta incertezza su tale materia, una situazione - ripeto - di totale deregulation.

Si tratta di una serie di norme immediatamente efficaci su singoli e specifici aspetti i quali, se erano così urgenti, non si capisce perché non siano stati affrontati in un apposito provvedimento, non siano cioè stati stralciati a suo tempo, e continuino ancora adesso a viaggiare all’interno del disegno di legge di delega. Forse in questo modo vi è la possibilità di approvare tali norme attraverso un voto di fiducia, come già accaduto in Aula nel corso della prima lettura, evitando così di discutere nel merito e facendo in modo, quanto meno, di limitare i danni rispetto a ciò che vi apprestate a fare: un voto di fiducia su piccoli provvedimenti specifici, che riguardano interessi particolari, forse non avreste avuto direttamente il coraggio di chiederlo; invece, dietro la copertura del progetto faraonico della delega ambientale, vi sentite più sicuri e autorizzati a farlo.

Ecco perché, signor Presidente, rappresentante del Governo, trovo la discussione che stiamo svolgendo paradossale e al tempo stesso molto grave e preoccupante, anche perché nel corso di questi anni voi avete mostrato, come Governo e come maggioranza, in quale considerazione teniate l’ambiente. In questi tre anni abbiamo discusso e voi avete approvato sistematici tagli ai fondi per i parchi e le aree protette, che sono stati di fatto dimezzati dall’inizio della legislatura.

In queste ore è in discussione alla Commissione ambiente della Camera (il Sottosegretario conosce bene il provvedimento perché lo sta seguendo) un altro provvedimento che riguarda sempre la ripartizione di fondi per il Ministero dell’ambiente, per i suoi interventi, e le somme in questione sono state dimezzate, rispetto alla loro previsione iniziale della finanziaria, attraverso la decurtazione avvenuta a seguito della correzione dei conti della legge finanziaria stessa e poi con il decreto taglia-spese. Tant’è vero che lo stesso Ministro nella relazione di accompagnamento ha dovuto riconoscere ufficialmente che con una riduzione così drastica dei fondi del Ministero dell’ambiente non si riuscirà a tener fede agli impegni già sottoscritti dal Ministero stesso.

Nel frattempo voi presentate questa legge delega e, in generale, la vostra azione legislativa come tesa a ridurre, snellire e semplificare la normativa del nostro Paese, ma sempre in Commissione ambiente, sul tema che riguarda appunto la delega ambientale, avete presentato l’ennesima leggina (che è in discussione) per introdurre, con approccio statalista, un controllo sulle associazioni ambientaliste. Siete una maggioranza e un Governo contraddittori e non siete in grado di affrontare le emergenze ambientali e territoriali di questo Paese. Di fatto, attraverso questo meccanismo, introducete un ulteriore elemento di precarietà e di incertezza nella legislazione ambientale. Inoltre, a completamento di questa discussione paradossale, vi apprestate a chiedere l’ennesimo voto di fiducia, una nuova ciliegina sulla torta che francamente ci saremmo risparmiati.

Ecco perché io credo che questa Assemblea avrebbe fatto bene ad accogliere le eccezioni di costituzionalità che sono state presentate ancora questa mattina e farebbe bene a fermarsi a riflettere. Decidere di approvare una legge delega che andrà ben oltre la legislatura e il suo completamento, che ipotecherà l’azione del Parlamento e del Governo nei prossimi anni in questa materia, una legge con cui l’attuale Esecutivo si assume la responsabilità della precarietà e dell’incertezza dell’intera normativa ambientale, è una scelta troppo grave che io mi auguro, alla fine, quest’Assemblea non compia. Ed è con questo auspicio che mi rivolgo alla maggioranza e al Governo. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, devo dire che sono un po’ imbarazzato a prendere la parola perché, riordinando le carte per recarmi in Aula stamani, mi sono accorto di aver parlato già quattro o cinque volte sempre degli stessi argomenti. Però, per mia consolazione, non è questo il caso del dialogo di cui parlava La Capria, perché se ripeto sempre le stesse cose l’opposizione fa altrettanto. Mi scuso quindi con il Presidente e con tutti i colleghi se sarò costretto ad essere in parte prolisso.

Intanto vi è un clima completamente diverso tra la Commissione e l’Assemblea. In Commissione - e devo ringraziare il senatore Specchia - è stato possibile un dialogo molto positivo con l’opposizione. Si sono susseguite ben 21 sedute, nelle quali sono riuscito a trovare un accordo persino con il senatore Turroni; cosa che credo rappresenti un fatto eccezionale! In Aula, invece, il clima è completamente diverso. Farò soltanto alcune considerazioni. In primo luogo, la necessità di mettere ordine nella normativa in materia ambientale è ormai certificata. Il fatto che questa sia una delega utilissima al Paese mi sembra abbastanza importante.

L’interpretazione del senatore Giovanelli, poi ripresa dal senatore Gasbarri, che nega il carattere di delega al provvedimento e parla addirittura di trasferimento di poteri al Governo, è, secondo me, volutamente forzosa. Vi prego di rileggere l’articolo 76 della Costituzione. D’altra parte il Parlamento ha già fatto giustizia della questione pregiudiziale, su cui non intendo quindi soffermarmi.

Ma il senatore Gasbarri ha addirittura detto che questo decreto-legge fa tabula rasa di tutte le leggi esistenti. Non è vero! Il titolo dell’articolo 1 recita: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale (…)." Saranno quindi fatte nuove leggi e, se alcune delle vecchie sono buone, saranno mantenute. Perché no? Perché usare l'espressione tabula rasa e non voler discutere?

GRILLOTTI (AN). Anche se fosse, ciò non guasterebbe!

MONCADA (UDC). Potrebbe anche essere così in alcuni casi.

Mi dispiace trovarmi in disaccordo con il senatore Giovanelli, che stimo molto, ma egli afferma che la commissione di studio voluta dal Ministro è un "parlamento di amici". Come sarebbe a dire? Ma se si dice che è costituita da eminenti studiosi e da professori universitari, da ispettori apicali di istituti di ricerca! Inoltre, ogni quattro mesi il Ministro si reca presso le Commissioni competenti per riferire al Parlamento sull’andamento dei lavori. Perché allora dire che il Ministro ha voluto fare un "parlamento di amici"? Perché dire, come fa il senatore Vallone, che si leggono tra le righe interessi specifici di lobbies? Non capisco. Forse ci si riferisce al problema dei materiali ferrosi importati, ma quello è un problema vero.

D’altro canto, nel provvedimento sono previste delle precauzioni poiché si dispone che i fornitori o produttori di Paesi esteri devono iscriversi in una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Le modalità di funzionamento di tale sezione speciale sono affidate al Comitato nazionale dello stesso Albo. Quindi, non è vero che si vuole ciecamente importare dall’estero materiale ferroso a tutto andare, senza sapere cosa si importa.

Non sono d’accordo neanche con il mio collega Gubert, che evidentemente ha parlato a titolo personale su alcuni aspetti; ad esempio, egli ha citato il Consiglio d’Europa, poi si è scagliato contro l’incenerimento dei rifiuti, dimenticando che l’Unione Europea ha invece dettato norme che favoriscono il concetto della termovalorizzazione. Non è questo un argomento da affrontare ora, ma su di esso bisognerà assolutamente tornare perché è di grande importanza.

Per finire, ricorderò un’espressione del senatore Vallone, citandola testualmente: "Il testo persegue tutto, tranne gli interessi del Paese". È un’affermazione che si potrebbe leggere così: il Governo pensa al modo migliore per distruggere l’ambiente. Affermazioni di questo genere non aiutano la causa degli ambientalisti, non portano alcun contributo, neanche a noi che pure siamo attenti ai problemi dell’ambiente.

Il lavoro della Commissione è stato molto buono: l’abolizione del comma 32 ha eliminato ogni possibilità di depenalizzazione dei reati ambientali nelle aree vincolate; è stato aumentato, sia pur di poco, il tempo concesso alla Commissione per esaminare i testi mandati dal Ministro. Peraltro, ricordo che il Governo invia i decreti accompagnandoli con analisi tecnico-normative e di impatto della regolamentazione, documentazione che dovrebbe agevolare decisamente l’esame della Commissione.

Debbo invece dirmi deluso dal non veder nulla sulla contabilità ambientale, pur avendone discusso a lungo in Commissione, anche con il Ministro. Me ne dispiaccio e rinnovo un appello al Ministro e al Sottosegretario affinché se ne tenga conto nel più breve tempo possibile. Desidero ricordare che la contabilità ambientale è voluta anche dall’Unione Europea e significa, semplicemente, ridefinire il bilancio dei Comuni che intendono sperimentare questo modo di procedere, in maniera che sia evidenziata con chiarezza la spesa da imputare all’ambiente. Non si tratta di aggravare i costi dei Comuni, ma di consentire scelte più opportune, tenuto conto dell’ambiente, e permettere quindi l’allocazione delle risorse in piena coscienza e senza alcuna intenzione di ecodirigismo.

In ogni caso, signori, non si può più perdere tempo e quindi mi auguro che il Parlamento voglia approvare il disegno di legge in esame nei tempi più brevi possibili. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un Vice Presidente del Senato:

Senatori votanti

245

 

Hanno ottenuto voti i senatori:

Moro

132

 

Boldi

14

 

Dispersi

9

 

Schede bianche

80

 

Schede nulle

10

 

Proclamo eletto Vice Presidente del Senato il senatore Moro, al quale rivolgo le mie congratulazioni e quelle di tutta l’Assemblea, nonché i miei più cordiali auguri di buon lavoro. (Generali applausi. Congratulazioni).

Anche per prendere immediatamente dimestichezza con l’Aula, lo inviterei accanto a me per qualche minuto, in modo tale che abbia immediata percezione della nostra Aula. Auguri cordiali, senatore Moro. (Applausi. Il vice presidente Moro sale sul banco della Presidenza e prende posto accanto al presidente Pera).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1753-B

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotondo. Ne ha facoltà.

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, rivolgendomi al senatore Moncada devo dire che è vero, niente di nuovo anche oggi. Ormai è evidente a tutti che nella concezione di questo Governo il Parlamento non è la sede di rappresentanza della sovranità popolare, ma un semplice luogo di ratifica delle decisioni governative, buone o cattive che siano, come dimostra, del resto, il dibattito sulla delega di cui oggi ci occupiamo.

Presidenza del vice presidente MORO

(Segue ROTONDO). Alla luce di quanto avvenuto in Commissione - e lei, senatore Moncada, ha ripreso questo argomento - e di quanto presumibilmente avverrà in Aula, credo sia ormai scontato che il disegno di legge 1753-B sarà emendato e dovrà tornare alla Camera per la quinta lettura. Non ho una grande esperienza di lavori parlamentari e non so quanti siano nella storia repubblicana i casi di disegni di legge delega che hanno avuto un iter così lungo, tormentato e direi pasticciato, e se ve ne sono. Ritengo, comunque, che si tratti di un fatto inusuale sul quale è opportuno fare un'attenta riflessione.

Se si va alla quinta lettura non è solo per la combattività dell'opposizione. Certo, noi ci siamo battuti a fondo contro questo provvedimento, ma non abbiamo fatto ostruzionismo, anzi abbiamo invitato a più riprese il Governo a ritirare una richiesta di delega così spropositata e a presentarne, eventualmente, una più ragionevole. Si va alla quinta lettura per l'arrogante imperizia del Governo, che di volta in volta ha imposto proposte illogiche e balzane, salvo poi ritirarle alla lettura successiva (valga per tutti l'esempio dell'Istituto di alti studi ambientali). E ci si va dopo un probabile, ennesimo voto di fiducia, soprattutto per le crescenti perplessità dei parlamentari della maggioranza.

Buona parte delle modifiche introdotte nel corso delle quattro letture derivano da emendamenti presentati dai colleghi della maggioranza, anche se è vero che in molti casi si è trattato di modifiche che riprendevano anche nostre sollecitazioni. Esemplare sotto questo riguardo è quanto è avvenuto qui al Senato nella Commissione ambiente durante il dibattito preliminare, nel corso del quale - come già ha spiegato il senatore Specchia - è stata votata una serie di emendamenti che sono il frutto di un serrato confronto fra tutti i Gruppi e che hanno consentito di apportare alcune correzioni importanti. Mi riferisco, in particolare, alla soppressione del comma 32, che nella versione imposta dal Governo prevedeva la totale depenalizzazione dei reati paesaggistici in caso di opere realizzate senza autorizzazione.

Anche dopo questa non trascurabile mano di belletto, però, il disegno di legge resta sempre impresentabile, perché per i Gruppi d'opposizione ( e forse non solo per essi) una delega così ampia è assolutamente inaccettabile. Così come è inaccettabile che una commissione di esperti riscriva l'intera legislazione ambientale, sostituendosi al Parlamento, senza che ci siano serie garanzie circa l'indirizzo politico che sarà poi seguito.

Quando le deleghe sono così onnicomprensive, come quella che stiamo discutendo, non ci sono principi e criteri direttivi che tengano e qualunque tentativo di delimitare l'area di discrezionalità finisce per essere velleitario. È una deminutio della funzione parlamentare che non può essere accettata dall'opposizione, ma che ritengo lasci l'amaro in bocca anche a molti colleghi della maggioranza.

Altro tema che solleva critiche e malumori diffusi è la ferrea logica finanziaria, sottesa alla delega. Il Ministro dell'economia ha messo il lucchetto e ha fatto scrivere

che qualunque operazione deve essere a saldo zero. Nel corso del dibattito è stato, invece, sottolineato da più parti che l'ambiente ha disperato bisogno di investimenti.

Le emergenze non si fermano ai rifiuti in Campania, ma, per esempio, ci sono tante aree devastate dalle periodiche alluvioni da rimettere in sesto. In questa situazione si trova anche la mia Provincia, signor Presidente: a fronte di danni e di misure per il riequilibrio idrogeologico quantizzati dal commissario ad acta, il prefetto di Siracusa, a seguito dell'alluvione del settembre 2003, in 129 milioni di euro, sono stati previsti fino ad oggi solo 10 milioni di euro. Come sempre, abbiamo il forte sospetto che questo Governo soffra di qualche disturbo dell'accomodamento visivo quando si tratta di finanziamenti alle Regioni meridionali rispetto a quelli, d'identica natura, da prevedere per le aree settentrionali del nostro Paese.

Abbiamo poi tanti siti da bonificare, perdite idriche da tamponare, sistemi antincendio da rafforzare, parchi e aree protette da difendere e potenziare, e l'elenco potrebbe continuare. Tuttavia, le ripetute sollecitazioni non hanno minimamente scalfito le certezze del nuovo Ministro dell'economia e delle finanze, così come non avevano scalfito quelle del precedente.

C'è disponibilità a mettere mano al portafogli solo per pagare i professori della istituenda commissione, per dotare il Governo di una struttura tecnica capace di meglio accedere ai cofinanziamenti comunitari e per finanziare gli immancabili spot per Mediaset e RAI (uno scherzetto da 250.000 euro all'anno per due anni). Tali spot dovrebbero informare gli italiani sulle sorti magnifiche e progressive a cui andrà incontro il Belpaese una volta attuata le delega.

Dopo aver tanto discettato, soprattutto per bocca del ministro Matteoli, di ambiente come opportunità, di politiche fiscali dirette ad incentivare comportamenti ecologici virtuosi, nel disegno di legge delega il Governo prevede di destinare alle spese in conto capitale solo 50 milioni di euro e, facendo offesa all'intelligenza di chi legge, pretende, con un stanziamento così striminzito da risultare ridicolo, di rilanciare gli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di incoraggiare anche il ricorso a veicoli a basso impatto di inquinamento. Siamo ben oltre la montagna che partorisce il topolino!

La verità è che per voi, signor Sottosegretario, l'ambiente è un'opportunità solo come base imponibile per nuovi condoni. Un Governo meno arrogante e più attento alle regole della politica, davanti ai ripetuti segnali di insofferenza della sua stessa base parlamentare e alla nostra ferma opposizione, avrebbe già cambiato cavallo, avrebbe abbandonato l'idea megalomane di una delega a 360 gradi e si sarebbe accontentato di portare a casa l'autorizzazione a raccogliere - eventualmente anche in un testo unico, chiaro e ben fatto - la legislazione ambientale vigente, rivedendola ed aggiornandola in alcune parti.

Ad esempio, il Parlamento italiano ha recepito il Protocollo di Kyoto, un avvenimento importante. L'adesione al Protocollo, com'è noto, comporta conseguenti iniziative di tipo legislativo al fine dell'adeguamento del nostro Paese all'obiettivo della diminuzione delle emissioni in atmosfera di gas serra. La scelta di diminuire i gas serra nell'atmosfera implica un intervento normativo sia sul terreno strettamente industriale sia su quello energetico.

Inoltre, nel corso di questi due anni vi sono state numerose direttive comunitarie in materia ambientale, alcune delle quali non sono state ancora recepite dal Governo italiano e conseguentemente dal Parlamento. Vorrei ricordare, ad esempio, la nuova direttiva comunitaria volta a regolare e a limitare l'uso delle sostanze chimiche pericolose, la direttiva in materia di discariche e di rifiuti, le direttive che riguardano la materia dell'acqua e quelle concernenti la salvaguardia del mare. Tali direttive, nella loro applicazione (mi pare giusto ricordare come ormai il diritto comunitario sia la fonte alla quale noi dobbiamo fare riferimento anche quando legiferiamo nel Parlamento nazionale), impongono di intervenire nel merito di importanti leggi in materia ambientale.

Sappiamo, invece, che il Governo si intestardirà ad andare avanti sulla strada già intrapresa e non esiterà magari a ricorrere al voto di fiducia, se c'è l'esigenza di mettere in riga eventuali dissenzienti, come se niente fosse accaduto in Parlamento in quasi tre anni di discussione e, soprattutto, come se lo scossone elettorale dei mesi scorsi non avesse cambiato profondamente lo stesso scenario politico.

Per quando ci riguarda, fino a quando la posizione del Governo resterà quella attuale, continueremo ad opporci con la massima energia, perché tra la ratio di questa delega e la nostra visione della politica ambientale c'è un abisso incolmabile. Chiedere di riscrivere ex novo l'intera legislazione ambientale è una pretesa fuori da qualunque logica giuridica e politica, tanto più se la sensibilità ambientale del Governo, che avanza quella pretesa, è prossima a zero. Per fortuna, ci è stato risparmiato finora il Berlusconi-pensiero in materia di ambiente, ma non è difficile dedurre dai suoi discorsi che egli vede la legislazione ambientale come il fumo negli occhi e che considera i vincoli all'ambiente come lacci e lacciuoli da eliminare sistematicamente.

Per il nostro Presidente del Consiglio il diritto di proprietà fa premio su tutto e chiunque tenti di conciliarlo con l’interesse pubblico si colloca fuori dalla sua particolare nozione di democrazia.

Signor Presidente, signori colleghi, nonostante i progressi dell’ultimo decennio, l’Italia è tutt’altro che allineata con gli standard ambientali europei più evoluti e per colmare questo gap deve decisamente accelerare il passo. Questa delega va in direzione opposta, ci allontana dall’Europa e rischia di risucchiarci indietro di decenni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Considerato il fatto che è la prima volta che presiedo quest’Assemblea, consentitemi di ringraziare il Gruppo della Lega, che mi ha invitato a svolgere questo importante compito, e tutti i colleghi che mi hanno dato la fiducia con il proprio voto. Mi auguro di avere l’equilibrio e la capacità di condurre al meglio l’alto compito, naturalmente contando anche sulla collaborazione di tutti. (Generali applausi).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo a nome del mio Gruppo per complimentarmi con lei.

PRESIDENTE. La ringrazio.

È iscritto a parlare il senatore Fasolino. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione rappresenta il più sistematico tentativo di regolamentazione della materia posto in essere negli ultimi anni.

Il Governo viene delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contemplanti la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la gestione delle aree protette, la tutela risarcitoria contro i danni ambientali, le procedure della VIA e la tutela dell’aria.

Stupisce pertanto, ancora una volta, il comportamento del centro-sinistra che utilizza un’occasione così importante per l’intero Paese degradandola a semplice pretesto per mostrare i muscoli di una opposizione parlamentare fine a se stessa, peraltro favorita nel suo disegno ostruzionistico da un Regolamento interno del Senato che, a mio avviso, si configura sempre di più come un grave vulnus alla rappresentatività dell’Assemblea e all’oggettività dei suoi lavori.

Purtroppo, nonostante le assicurazioni ricevute in Aula dai vari Presidenti di turno, anche in corso di approvazione del bilancio interno 2003, nessuno degli aventi causa se ne dà per inteso. Basta scorrere l’elenco degli emendamenti per rendersi conto della pretestuosità delle argomentazioni e del disegno fortemente ostruzionistico cui si ispira. L’obiettivo è di costruire, nell’immaginario e sulla stampa, l’idea di un centro-sinistra attento ai problemi dell’ambiente e l’idea di un centro-destra evanescente e dispersivo, se non addirittura ostile a risolvere le gravi questioni del territorio. La legge di delega ambientale è qui a dimostrare il contrario.

Del resto, c’è una Regione che la dice tutta sulla capacità della sinistra di affrontare e risolvere i problemi ambientali: in Campania, nei quattro anni del regime commissariale di Antonio Bassolino, non una sola discarica regolarmente autorizzata è stata attivata in una provincia importante come quella di Salerno. Dei termovalorizzatori neppure l’ombra. Una domanda è doverosa: che fine hanno fatto i 1.600 miliardi di vecchie lire stanziati e spesi a Napoli e Province limitrofe per il problema dei rifiuti?

Da più parti si parla solo di parcelle d'oro pagate a professionisti reclutati per convenzione in ogni parte d'Italia, con risultato operativo uguale a zero. C'è una città, Salerno, il cui assessore all'ecologia è un Verde, non so se del Sole che Ride o dell'Arcobaleno, che non ha ancora realizzato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: un'autentica vergogna! Dopo quattro anni di inauditi sperperi, conscio del disastro, subito prima delle elezioni di giugno, con singolare e preveggente tempismo e mancanza assoluta di responsabilità, Antonio Bassolino si è dimesso da Commissario straordinario per la raccolta dei rifiuti, lasciando letteralmente nel caos l'intera Regione Campania: montagne di immondizia dappertutto!

Anche la vicenda di Montecorvino-Bellizzi per la discarica di Parapoti, con il blocco ferroviario che ha tagliato l'Italia in due per giorni è figlia di questa politica dissennata e dispendiosa. Per colmo di ironia, al suo ritorno dalla Palestina, Antonio Bassolino, anziché chiedere scusa al popolo campano, ha avuto la faccia tosta di pontificare contro il Ministero dell'interno per la gestione dell'ordine pubblico nel corso della protesta.

Da parte mia sento invece il dovere di esprimere al Ministro dell'interno, onorevole Pisanu, al prefetto di Salerno, dottor Laudanna, e al questore di Salerno, il più apprezzato riconoscimento per l'opera svolta a presidio di pubbliche incolumità, in maniera idonea a scongiurare più gravi turbative e addirittura episodi di violenza e di sangue, considerata l'aggravante della contemporaneità tra i giorni della crisi ed il turno di elezioni europee.

Se non sono accaduti eventi più gravi il merito è loro, oltre che del grande senso di responsabilità con cui i cittadini tutti e i loro rappresentanti si sono comportati, aderendo alle soluzioni prospettate nella riunione conclusiva tenuta presso la prefettura di Napoli alla presenza del Ministro dell'ambiente. La questione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati vanno affrontate con estrema decisione e competenza e giustamente il disegno di legge delega le pone al primo posto nella graduatoria degli interventi da realizzare.

Il tempo a disposizione non mi consente di affrontare tutte le problematiche contemplate nel disegno di legge delega. Mi soffermerò sugli aspetti del danno ambientale legati all'abusivismo edilizio, che negli ultimi decenni ha condotto l'attacco più grave ed evidente all'ambiente ed al territorio del nostro Paese. Le coste sono state selvaggiamente compromesse. Nelle Eolie, sull'isola di Vulcano, un mostro senza pari deturpa il paesaggio dell'arcipelago da qualunque visuale si ponga l'osservatore. La gran parte delle spiagge italiane è stata sfigurata. Le aree dunali sono interrotte e alterate da lidi e cemento. Si è costruito sul Vesuvio, sull'Etna, nelle golene dei fiumi. Sono stati interrotti i cicli delle acque e le loro sorgenti, ostruiti i paesaggi naturali per rivi e torrenti, come a Sarno, come a Genova.

Con singolare aderenza alla realtà questa maggioranza e questo Governo, nell'ultima legge sul condono edilizio avevano individuato il punto debole della difesa ambientale e territoriale nell'incapacità o, se suona meglio, nella impossibilità per le amministrazioni locali di ripristinare lo stato dei luoghi alterati e avevano demandato ai prefetti, opportunamente coadiuvati da una consistente task force, tale compito spinoso e ingrato.

Ancora una volta il centro-sinistra, anziché cogliere la straordinaria occasione di combattere insieme con tutto il Parlamento una battaglia giusta e doverosa, prima si è ottusamente e pretestuosamente opposto nelle Aule legislative, in secondo tempo si è rivolto (guarda caso ancora una volta con l'ineffabile Bassolino) alla Consulta, che, infine, a sua volta e inopinatamente ha messo il coperchio sulla pentola, dichiarando illegittima la disciplina sulle demolizioni di manufatti abusivi di cui al comma 32 della legge.

Solo per inciso, signori della sinistra (e mi permetto di chiederlo anche ai giudici della Consulta): cosa bisogna fare in Italia per abbattere un manufatto abusivo?

Da parte mia sono fermamente convinto che l’abusivismo edilizio sarà fermato solo a condizione che il soggetto responsabile degli abbattimenti sia d’ora in poi lo Stato.

A questo punto, è doveroso riporre significative speranze sia nella nuova legge sul condono sia nei decreti legislativi attuativi della delega ambientale, con buona pace di tutti coloro che minacciano sfracelli verbali, salvo mettersi la coda tra le gambe quando la soluzione è lì, a portata di mano, e basta un gesto per coglierla.

Il testo della delega recita chiaramente della volontà del Governo e della maggioranza di rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino. Sarà questo il vero banco di prova sull'ambiente.

Nella misura in cui i decreti legislativi conterranno norme certe, percorsi definiti, soggetti attuatori realisticamente individuati, tempi ineludibili, la svolta sarà realizzata.

È quanto tutti ci si aspetta, stanchi di assistere alla violazione sistematica dell'ambiente, senza che mai un percorso o un equilibrio naturale alterati vengano ripristinati, senza che mai un manufatto abusivo venga abbattuto. (Applausi dei senatori Specchia e Moncada).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liguori. Ne ha facoltà.

LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho ascoltato i vari interventi; da ultimo, quello del senatore Fasolino e, prima, quello del senatore Moncada, che lamentava - e sono d’accordo con lui - come non si riuscisse ad esprimere nulla di nuovo in questo dibattito e ci si limitasse a interventi sostanzialmente ripetitivi.

Tuttavia è davvero difficile essere originali, perché, se vi fosse stata la capacità di ragionare seriamente su quest’argomento, da parte dell’opposizione non avrebbe potuto esservi - come non c’è - un’opposizione preconcetta all’idea di riordino della normativa in materia ambientale; non avrebbe potuto esservi preconcetto perché, fino a pochi decenni fa, la questione e il termine ambiente erano assenti dalla nostra legislazione e la conseguenza paradossale è che si è registrata una proliferazione normativa assai consistente, talvolta contraddittoria e talvolta confusa.

Per quello che mi può riguardare, sono d’accordo su questo principio e sono d’accordo con il presidente della Commissione, che lamentava una possibile confusione. Non sarebbe pertanto scandaloso l’intento di riordinare la normativa ambientale con il ricorso a testi unici, ma certo lascia perplessi lo strumento scelto dal Governo - la delega - e ciò al di là della questione pregiudiziale di costituzionalità.

Lo strumento della delega è per forza di cose in qualche modo sommario, in una materia in cui l’approssimazione, la ruvidezza può essere pericolosa e dove invece dovrebbe essere la delicatezza a far da guida allo stesso riordino; occorrerebbe maneggiare con cura una materia - l’ambiente, appunto - che rappresenta la frontiera intorno alla quale si intrecceranno nuovi diritti, nuove economie e, perciò, grandi opportunità.

L’ambiente non può essere considerato un ostacolo, un fastidio, ma una grande occasione, una risorsa.

Invece, l’idea che finora sembra essere avanzata da parte del Governo è quella di un’occasione per battere cassa (vedi condono), capovolgendo logiche e ragioni su un argomento così rilevante.

Più che riordinare e razionalizzare, il rischio è quindi che si provi a rimettere in discussione tutto il portato normativo (naturalmente è un rischio, non una certezza), potendosi arrivare allo sconvolgimento di decenni di evoluzione del diritto ambientale che si è sviluppato a vari livelli: europeo, nazionale, regionale. Non so se si possa davvero parlare, come qualcuno ha fatto, di funerale del diritto ambientale o di un Governo che sequestra la politica ambientale; so solo che, una volta approvata questa legge, il Parlamento avrà in materia ambientale una funzione residuale e minore, subirà cioè una vera e propria deminutio. Preoccupazioni in questo senso sono state espresse non solo dall’opposizione, non solo dalle solite associazioni ambientaliste, ma anche dalle associazioni delle imprese, da piccole e medie imprese dell’artigianato, del commercio e dell’industria, che l’anno scorso hanno inviato una nota preoccupata al Parlamento (mi sembra fosse giugno), come pure dal Commissario all’ambiente dell’Unione Europea, che ha chiesto chiarimenti al Governo italiano. Questi sono fatti.

Vedete, pochi senatori della maggioranza ma ancor più della minoranza presenti, il fatto che il Parlamento sia espropriato o sicuramente diminuito da questa delega dovrebbe essere motivo di preoccupazione da condividere, da non lasciare solo all’opposizione. È vero o no che il testo prevede la nomina di 24 saggi (o esperti) e che non ci sono precedenti del genere nella nostra storia parlamentare? Questi saggi rappresenteranno la vera mente del processo legislativo, relegando le Commissioni di Camera e Senato - soprattutto di quest’ultimo, se è vero che le competenze della Commissione ambiente della Camera sono più ampie, abbracciando, oltre al settore dell’ambiente, quello dei lavori pubblici - ad un ruolo di mera valutazione di una dialettica concentrata sul rapporto tra commissione di esperti e Ministero, svuotandole nei fatti della loro competenza legislativa.

Non c’era alcuna ragione per conferire al Governo una delega così estesa, composta da sette oggetti diversi. Si poteva almeno operare una distinzione discernendo tra ciò che meritava una revisione e ciò che era stato già adeguato, anche di recente. Ad esempio, la normativa sui rifiuti (il decreto legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto decreto Ronchi) non è da cancellare, ma è, al più, da ritoccare, come la materia della tutela delle acque, riordinata con il decreto n. 152 del 1999, per nulla desueta, come non è desueto il discorso sul ciclo delle acque (la cosiddetta legge Galli).

Certo, nel corso della discussione sulla delega ambientale, che si è sviluppata in 21 sedute (ho partecipato solo ad alcune), sono stati conseguiti parzialissimi successi, come la cancellazione della previsione di un fantomatico Istituto di alti studi ambientali e soprattutto il discorso - su cui abbiamo convenuto tutti, almeno in Commissione - concernente la previsione dell’estinzione del reato per abusi nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e ambientale.

Do volentieri atto al relatore Specchia e al presidente Novi di aver abbracciato questa causa con grande senso di responsabilità. Si tratta di parzialissimi successi che poi sono stati compensati in negativo dall’inspiegabile soppressione della norma che introduceva nella contabilità dello Stato la cosiddetta contabilità ambientale, richiamata dal senatore Moncada; davvero non riesco a capire questa refrattarietà da parte del Governo a condividere quello che è solo un semplice principio.

Quindi, da questo punto di vista, c’è una delusione ed una valutazione negativa sulla politica ambientale del Governo, fatta di più condoni e meno risorse, mentre l’ambiente non ha un costo zero. Se non è vero che ci sono meno risorse per i parchi nazionali, è vero però che, mentre questi aumentano e costano, il fondo resta inalterato e quindi, nei fatti, diminuisce.

Questa delega, però, non raggiunge neanche un altro risultato, che pure era stato annunciato quasi a giustificazione del metodo. La via della delega, infatti, doveva servire e garantire celerità al procedimento legislativo di riordino della materia, invece, siamo ancora qui, a più di tre anni dall’inizio della legislatura e a quasi tre anni dall’inizio dell’iter della delega, datato 19 ottobre 2001. Quindi, il principio della velocità sicuramente non è stato raggiunto, né lo sarà; da questo punto di vista, è una strada morta che porta in un vicolo cieco. La strada da seguire, la via maestra sarebbe stata ritirare il provvedimento e affidare al Parlamento un disegno di legge di riordino per ogni settore ambientale, senza pretese di sconvolgimenti.

Le considerazioni del senatore Fasolino devo riprenderle brevemente. Riguardo al disastro - perché di questo si tratta - della situazione in Campania, ci sarebbe potuta essere una via prioritaria, non confusa in un discorso generale che vede sette argomenti cui è riferita la delega ambientale. È vero ciò che si dice, e cioè che c’è un fallimento nella politica dei rifiuti in Campania, ma la storia è lunga, senatore Fasolino, e se bisogna parlare dei quattro anni di Giunta di centro-sinistra, bisogna parlare anche degli anni precedenti, che hanno visto segni e colori diversi.

Un principio, però, è da affermare: sia Bassolino che Rastrelli sono due persone per bene, travolte dal problema dei rifiuti per una insipienza generale, vorrei dire culturale, e per scarsa attenzione da un lato e scarsa predisposizione dei livelli anche comunali dall’altro, che non riescono ad assumere le responsabilità che competono loro quando ci si vede individuati come sede di discarica o di termovalorizzatore. Il discorso è molto più complesso e non può essere ridotto a poche battute.

Da questo punto di vista, quindi, capisco che la proposta di un ritiro del provvedimento e di un affidamento al Parlamento di un disegno di legge di riordino per ogni settore ambientale non sarà neanche valutata. Voi non lo farete e noi non voteremo, naturalmente, questa delega ambientale. Voteremo contro perché non siamo riusciti a condividere i princìpi, quelli giusti, del riordino ambientale, anche perché avete utilizzato metodi profondamente sbagliati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chincarini, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno G2, G3 e G4.

Il senatore Chincarini ha facoltà di parlare.

CHINCARINI (LP). Signor Presidente, intervengo solo per cogliere l’occasione per formularle i migliori auguri di buon lavoro e per ribadire che gli ordini del giorno G2, G3 e G4, già esaminati in Commissione, potranno essere trattati più ampiamente - e mi auguro accolti dal Governo - nel prosieguo dell’esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zappacosta. Ne ha facoltà.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, esordirei affermando la inevitabilità che il disegno di legge di delega ambientale, dopo un lungo e travagliato percorso legislativo, si risolvesse al Senato con l’epilogo - lo sappiamo tutti - del ricorso al voto di fiducia.

Infatti, il disegno di legge n. 1753-B, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale, comprendente anche misure di diretta applicazione, è stato approvato dal Senato il 14 maggio 2003 recependo un maxiemendamento, sostitutivo dell’intero testo, con il quale furono apportate ampie modifiche al testo licenziato in prima lettura il 2 ottobre 2002 dalla Camera dei deputati.

Il testo approvato dal Senato è stato poi nuovamente trasmesso alla Camera per una nuova lettura ed è stato da essa approvato con modificazioni nella seduta del 15 ottobre 2003. Alcune modifiche, nella parte riguardante le misure di diretta applicazione, comma 32 e commi dal 21 al 24, hanno suscitato un inaudito quanto prevedibile coro di proteste che hanno purtroppo avuto come effetto finale la inosservanza e la non giusta considerazione degli aspetti positivi, interessanti, innovativi che il disegno di legge delega comunque contiene e contempla.

È un passaggio storico, importantissimo per le politiche ambientali in Italia. La legge delega, infatti, ottempera ad un compito essenziale quanto importante e sentitissimo nel campo della legislazione ambientale. È accaduto, purtroppo, che il rumore prodotto, soprattutto dall’emendamento al comma 32 sulla depenalizzazione presentato alla Camera, abbia fatto passare in secondo ordine quanto di buono c’era e c’è nella legge. Non potevamo che essere d’accordo per aver cassato in 13a Commissione la depenalizzazione per i reati a danno del paesaggio. Lo ha ribadito più di una volta il relatore, senatore Specchia, con affermazioni e valutazioni espresse in un’intervista pubblicata a gennaio di quest’anno.

Noi riteniamo che il paesaggio e il patrimonio culturale, siano risorse che rendono unica la nostra Nazione nel mondo. La loro difesa, quindi, non può che essere al centro della nostra azione, che nell’interesse nazionale e nel sentimento comunitario struttura gran parte del proprio agire politico. Noi riteniamo fondamentale la difesa del territorio e del paesaggio, fatto di monti, laghi, mare, colline, campi, così come la difesa della Patria in tempo di pace essendo il rapporto tra comunità e ambiente, paesaggio e territorio elemento essenziale della identità storico-culturale di un popolo.

Voglio però ricordare, come abbiamo fatto un po’ tutti, che la necessità della delega è dettata dalla esigenza di rivedere e semplificare l’intera normativa in materia ambientale, anche mediante la redazione di testi unici. Infatti, gli atti normativi a contenuto totalmente o parzialmente ambientale sono nel nostro ordinamento oltre 40.000. Hanno diversa origine, diverso contenuto ed ambito di applicazione. Tutti insieme costituiscono un inaudito intreccio di prescrizioni che rendono tra l’altro difficile il rispetto della normativa nel suo complesso ed assai precaria la possibilità di imporne l’osservanza. Per porre rimedio a tale situazione occorre ridisegnare il sistema delle competenze e giungere alla definizione delle norme da applicare.

Ecco perché si rende necessaria la delega per la formazione dei testi unici: per raccogliere, coordinare ed aggiornare tutta la normativa in materia.

Tale razionalizzazione deve essere attuata sul piano statuale ed avere riflesso normativo ed applicativo sui livelli di competenza inferiori e periferici, in modo da consentire ai cittadini e agli operatori più diversi di conoscere con chiarezza e in breve tempo la legislazione vigente e, quindi, di avere comportamenti il più possibilmente corretti dal punto di vista della salvaguardia ambientale e - giova ricordarlo - dello sviluppo sostenibile. Quest’ultimo rappresenta il tema dominante delle politiche ambientali dell’attuale Governo, ed ha costituito il leitmotiv, in campo ambientale naturalmente, del semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea, fissando il criterio guida riassumibile con l’espressione: l’ambiente come occasione di sviluppo economico e sociale.

Tornando al tema della delega per la formazione dei testi unici, occorre ribadirne la necessità, che emerge dalla indubbia confusione esistente in materia a livello normativo, che ha portato gli operatori ed i cittadini ad essere gravati da procedure complesse, spesso inutili e ripetitive, le quali devono essere semplificate per rendere il rapporto con la pubblica amministrazione semplice e trasparente. È necessaria, quindi, l’approvazione della legge delega a qualsiasi costo e con ogni mezzo.

La speciosa polemica, che pur si è sviluppata nei dibattiti parlamentari, sulla presunta sottrazione di competenze da parte dell’Esecutivo nei confronti del Parlamento e delle Commissioni viene di fatto a cadere con la modifica del cosiddetto doppio parere. Le competenti Commissioni sono chiamate ad esprimere sugli schemi di decreto due pareri, uno preliminare ed uno definitivo. Resta pertanto di fatto invariato lo stato di competenza ed il ruolo istruttorio, con capacità di operare interventi emendativi da parte dei due rami del Parlamento.

È vero - e qualcuno lo ha sottolineato - che purtroppo scompare nel testo a noi trasmesso la lettera o) del comma 8, nel quale erano fissati i princìpi e i criteri generali per la sperimentazione e l’adozione di procedure per l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli.

La contabilità ambientale, a mio avviso, deve essere discussa con molto attenzione in quanto concerne un dibattito che non può non essere esteso a livello comunitario. Infatti, sulla perdita di competitività del nostro sistema produttivo gravano enormi oneri, quali quelli legati alla previdenza e alla sanità, ai quali si aggiungerebbero quelli di natura ambientale.

Nel cercare di capire come sia purtroppo difficile sostenere la sfida con le economie che registrano una crescita enorme del proprio prodotto interno lordo, bisognerebbe anche analizzare le condizioni di lavoro generali nelle quali i lavoratori di quei Paesi sono costretti ad operare. Occorre quindi una rivisitazione della materia, alla luce di queste considerazioni generali, in un ambito più vasto, di tipo europeo. L’economia europea e quella italiana devono fare i conti con tale tipo di sostenibilità.

La legge delega affronta, per l’emanazione dei decreti legislativi, una miriade di materie che vanno dalla gestione dei rifiuti ai siti contaminati, dalla tutela delle acque alla gestione delle risorse idriche, dalla difesa del suolo alla desertificazione, dalla gestione delle aree protette all’uso sostenibile di flora e fauna, dalla tutela dell’area alla riduzione delle emissioni inquinanti e, ancora, la tutela risarcitoria contro i danni ambientali di diverse valutazioni (VIA, VAS) che costituiscono la fase di controllo per la sostenibilità delle opere da realizzare.

Questa ampia gamma di materie è di per sé una garanzia, soprattutto per il Paese e per le comunità; dimostra infatti come il Governo voglia affrontare con serietà e fermezza i problemi ambientali che abbiamo davanti in questa fase di sviluppo.

Certo, abbiamo ereditato una situazione ed uno stato dell'ambiente certamente non felici. Si sono accumulati negli ultimi decenni una serie di problemi che oggi pesano non poco sul bilancio dello Stato: urbanizzazioni selvagge, un'attività edificatoria non controllata e caotica, la contaminazione attraverso la disordinata antropizzazione di aree delicatissime da un punto di vista naturalistico; l'abbandono delle montagne e delle zone montane ha lasciato indifeso il territorio, attaccato da alluvioni e frane; l'insensata attività edificatoria sulle coste, che si è sviluppata soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, ha causato l'erosione di tratti costieri di tipo sabbioso che sta mettendo in ginocchio l'economia turistica così fondamentale per le nostre Regioni affacciate sul mare, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Si cerca, quindi, di organizzare l'attività di governo in questo settore per affrontare tutte queste problematiche ed invertire la tendenza in atto di un territorio per troppo tempo abbandonato a se stesso.

La legge delega prevede anche momenti di partecipazione attiva da parte delle categorie e dei cittadini. Giova ricordare che vi sono spazi dedicati alla consultazione delle categorie e delle organizzazioni produttive, unitamente ad una fase di conoscenza e di informazione in materia ambientale, che coinvolgeranno società ed opinione pubblica. Non crediamo che tutto ciò sia corporativismo, come qualcuno ha affermato; bensì è partecipazione diretta ai momenti in cui si sviluppano le decisioni della politica, quella partecipazione che viene reclamata dalla società civile, dal mondo delle categorie e delle professioni, soprattutto in passato inascoltati e ignorati.

Con la legge delega si coglie l'obiettivo della semplificazione e della razionalizzazione della normativa in materia ambientale, che necessita, per la complessità delle implicazioni che ne derivano nei diversi campi di attività (imprenditoriale, produttivo, economico, urbanistico ed ambientale in senso stretto), di tutta una serie di attività di riordino.

L’intera normativa, come rivista, sarà ispirata al concetto di sviluppo sostenibile, che entra nelle Costituzioni di numerosi Paesi, anche extraeuropei, e che la Costituzione europea prevede fra i suoi obiettivi e principi. Questa è la novità che vogliamo introdurre: l’ambiente come opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale. In questa interpretazione di come si possono curare e salvaguardare l'ambiente e il territorio, unitamente alla garanzia di una sviluppo armonico che dia a tutti la possibilità di crescita economica e sociale in questo campo, sta il senso della sfida agli ambientalismi estremisti ed integralisti. Il nostro ambientalismo, pragmatico, realistico e di ispirazione antropocentrica cerca di coniugare gli aspetti economici e la salvaguardia dell'ambiente. I dibattiti sull'ambiente che si stanno svolgendo in questi mesi risentono di tale ispirazione.

Crediamo che la legge delega sia un buon momento per giungere ad uno stadio legislativo e dell'azione politica che possa cogliere le esigenze dello sviluppo economico e sociale nel rispetto dell'ambiente. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter svolgere la replica la prossima settimana, perché vorrei dare alcune risposte ed ora non vi sono più molti senatori in Aula.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinta (*)

Intendiamo sollevare, con riferimento all’atto Senato 1753-C oggi in esame, una pregiudiziale di costituzionalità per violazione dell’articolo 76 della Costituzione. Tale articolo, infatti, recita che «L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Nel disegno di legge in esame, tali criteri risultano palesemente generici e non hanno ad oggetto un ambito definito, ma coinvolgono, di fatto, l’intera normativa ambientale riguardante i diversi settori: dall’acqua ai rifiuti, dall’inquinamento alle , dalla VIA alle aree protette, eccetera.

L’ambito della delega è di portata così ampia che difficilmente si possono trovare precedenti tanto generici e discrezionali. Manca del tutto il necessario coordinamento non solo rispetto alle leggi quadro attualmente vigenti ma anche rispetto a deleghe già richieste o perfino già esercitate da questo Governo sui medesimi argomenti.

Per molte materie oggetto di delega non si tiene conto della mancanza degli stessi presupposti per un riordino, in quanto, come detto, sono state già emanate, anche recentemente, ai fini del riordino, normative che hanno il carattere di legge quadro, ad esempio per il settore delle acque.

Con il conferimento della delega, come formulata, si lede la competenza delle Regioni e degli enti locali di cui all’articolo 117 della Costituzione, attraverso l’attribuzione allo Stato di funzioni e competenze riservate agli altri soggetti istituzionali del titolo V o quanto meno affidate alla competenza concorrente, come ha efficacemente rilevato, proprio in materia di tutela dell’interesse ambientale, una recente ed importante sentenza della Corte costituzionale. È prevista infatti, anche dopo le modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, la possibilità per il Governo di esercitare la delega persino su materie attinenti alla sfera di responsabilità regionale e, in alcuni casi, addirittura di stretta competenza comunale e per questioni assolutamente di dettaglio, come quella urbanistica.

Per quanto riguarda la materia dei rifiuti, su cui anche le direttive comunitarie si sono ampiamente pronunciate, da un lato ci si trova ancora una volta davanti all’indeterminatezza dei princìpi e criteri direttivi e dall’altro si entra nel merito di poteri che, come è noto, rientrano nelle attribuzioni regionali.

Potremmo continuare a lungo nell’indicare nel dettaglio il modo in cui sono esposti gli altri criteri di delega, ma riteniamo che questo problema, da noi ripetutamente sollevato sia in occasione della prima lettura che in ogni altro passaggio in Commissione, dovrà probabilmente essere risolto, anche con riferimento ai decreti delegati che nasceranno da siffatta norma, nella sede propria della Corte costituzionale, che il pervicace rifiuto del Governo di prendere anche solo in considerazione i nostri avvertimenti sta trasformando nella sede impropria del conflitto tra lo Stato e le Regioni.

Il fatto è che il testo in esame non rientra in alcun modo nella previsione dell’articolo 76 della Costituzione e confligge con l’intero titolo V della Costituzione stessa. In tal modo esso rappresenta al meglio la patologia dell’utilizzo e simbolizza l’abuso dello strumento delicato ed eccezionale della delega legislativa, che prima o poi determinerà un intervento della Consulta simile a quello che si trovò a porre un freno alla reiterazione e all’abuso dei decreti-legge.

Vi è poi, già nei criteri che devono ispirare la legislazione delegata, l’aperta violazione di princìpi comunitari, il che (oltre alle messa in mora da parte dell’Unione) comporta una parallela violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, che obbliga il nostro paese ad inserirsi coerentemente nella normativa comunitaria, avendo operato la scelta fondamentale di essere parte dell’Unione. Gran parte della legislazione in materia ambientale, come è noto, trae origine dal diritto comunitario. Da anni è l’Unione Europea a dettare le grandi scelte in materia di ambiente ed è proprio in base a queste direttive comunitarie che i diversi Stati nazionali adeguano le loro direttive e le loro leggi in materia ambientale. Il richiamo meramente verbale al «rispetto dei princìpi comunitari» non costituisce una cautela ma rappresenta semmai uno sberleffo alla legislazione comunitaria, perché dopo questa proclamazione di fedeltà si procede immediatamente ed allegramente alla negazione delle stesse direttive CEE delle quali ci si dichiara appassionati sostenitori. Il nostro paese, non più tardi di qualche mese fa, è stato deferito davanti alla Corte di Giustizia per il mancato rispetto delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, nonostante il fatto che durante l’iter di approvazione dei provvedimenti «incriminati» da Bruxelles, noi Verdi avessimo ripetutamente ed in modo assai documentato, puntualmente sollevato i problemi di compatibilità con il diritto comunitario, proponendo anche le soluzioni ai problemi stessi. Ma non siamo stati ascoltati, come i resoconti parlamentari possono testimoniare efficacemente. Questo atteggiamento miope si è ripetuto anche per ciascuno dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nel provvedimento in oggetto, che in almeno cinque o sei casi prevede la programmatica violazione degli impegni assunti con l’Unione europea. In questo provvedimento si rinviene persino una disposizione che circoscrive il pieno e corretto recepimento delle direttive ambientali al solo fine di tutelare la concorrenza delle imprese italiane rispetto a non ben definite discipline vigenti in altri Paesi dell’Unione Europea, in violazione, appunto, degli articoli 11 e 117 della nostra Carta Costituzionale.

Nel riscrivere la disciplina in materia ambientale non si possono ignorare proprio i princìpi cardine posti dall’Unione Europea, i quali non sono mai neppure menzionati nel disegno di legge. Parliamo del principio di prevenzione rispetto ai danni che vengono arrecati all’ambiente; del principio di precauzione, che imporrebbe, quando si legifera in materia ambientale, di tenere conto della influenza delle norme su importanti fenomeni quali il microclima e l’ambiente in generale (si pensi alla delega in materia di emissioni in atmosfera, la quale giunge mentre il Governo presenta un piano nazionale che ne prevede l’aumento e concede pochissimi giorni ai cittadini ed alle associazioni per presentare osservazioni e proposte); parliamo dei princìpi di correzione e di riduzione degli inquinanti e dei danni ambientali. È ignorato, infine, il principio di responsabilità con riferimento al legislatore e a coloro che devono successivamente applicare le leggi in materia ambientale, parlando solo di competitività delle imprese. Ma le leggi ambientali che si stanno approvando (e questa in particolare), sacrificano gli imprenditori onesti e tutelano quelli più spregiudicati, come ad esempio le norme sui rifiuti ferrosi e non ferrosi, violando così, per i rispettivi profili, anche gli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

Vi è inoltre il contrasto con le pronunce della Corte costituzionale. Solo in seconda lettura abbiamo convinto la maggioranza (meglio tardi che mai) ad evitare che con la delega ambientale (dopo il condono edilizio) si procedesse a sanatorie indifferenziate sui reati ambientali e paesaggistici, palesemente in contrasto con quanto già deliberato dalla Suprema Corte in materia di princìpi generali dell’ordinamento. Nel frattempo però il Ministro Urbani ha emanato un codice (Decreto legislativo n. 42 del 2004) con il quale, andando anche oltre il dettato della delega (articolo 10 della legge 137 del 2002) si è minata l’efficacia della salvaguardia paesaggistica delle Soprintendenze ed è stata cancellata, all’articolo 142, la tutela ope legis dei beni paesaggistici. Non solo, viene anche cancellata la preminenza dei piani del parco rispetto alla pianificazione paesaggistica regionale. Figurarsi cosa potrà accadere quando questo Governo eserciterà la delega che oggi gli si vuole conferire in materia di aree protette.

Ma tornando all’ambito della delega, l’articolo 76 della Costituzione afferma che la funzione legislativa può essere delegata soltanto per oggetti definiti: ci si chiede se un oggetto definito possa coincidere con un intero settore disciplinare. Un oggetto definito non può essere un intero settore disciplinare innanzitutto perché, per lettura comune, tradizione ed esperienza, la delega ha una sua puntualità e una sua specificazione. La delega concerne argomenti magari anche ampli e complessi, ma non può riguardare interi settori disciplinari perchè l’estrema ampiezza dell’oggetto determina come conseguenza ed effetto collaterale, voluto o non voluto, l’insufficienza dei princìpi e criteri direttivi.

Se non informa questioni e temi specifici, il principio e criterio direttivo finisce con il non essere tale perché assume esso stesso un connotato di assoluta genericità; un oggetto ampio non può che essere retto da princìpi e criteri del tutto indeterminati. Così è nel caso in esame: i princìpi e i criteri del disegno di legge sono indicazioni di metodo normativo, non già indicazioni di contenuto tali da orientare e limitare, come prevede lo schema costituzionale, la scelta rimessa al Governo. Con questo testo siamo passati da una situazione nella quale, progressivamente, la bilancia della produzione normativa pendeva verso il Governo per la molteplicità dei decreti-legge emanati e delle deleghe conferite, ad una tecnica che potremmo definire della delega a copertura integrale. Con questo metodo basterebbe, in principio di legislatura, fare una decina di deleghe e mandare il Parlamento a casa per la restante parte della legislatura. Così accadrà per quanto riguarda l’ambiente, perché il meccanismo posto in essere, con i diciotto mesi previsti per la delega e i ventiquattro mesi stabiliti per la successiva correzione dei decreti delegati, è tale che, nell’ambito di questo spazio, il Parlamento sarà presente per la produzione normativa concernente l’ambiente soltanto nell’arco dei trenta giorni consentiti per i pareri al Governo sui singoli decreti delegati. Per il resto, quest’Aula e le sue articolazioni, le Commissioni parlamentari, nulla avranno a che fare e nulla avranno da dire sulla materia ambientale, nonostante il complicato e macchinoso meccanismo che ci si è inventati per limitare i danni, burocratizzando ulteriormente le Commissioni parlamentari, le quali nulla avranno da dire ma questo nulla lo potranno dire due volte. In ogni caso, sia nella prima che nella seconda il Governo potrà ignorare i pareri parlamentari, almeno stando alla legge che stiamo per approvare.

È dunque evidente che dalla sbagliata impostazione della delega deriva un non corretto configurarsi del rapporto fra Parlamento e Governo, che finisce col presentarsi in termini di vera e propria espropriazione della potestà legislativa che pure dovrebbe essere nella primaria disponibilità di quest’Aula.

Quindi, è una delega che si connota per la sua incostituzionalità, peraltro confermata dal fatto che una Commissione tecnica nominata con i criteri dello spoil system decide sui contenuti dei futuri testi unici: solo questo gruppo di 24 signori (con tanto di segreteria) che nessuno ha eletto e che nessun pubblico concorso hanno vinto potrà decidere nel dettaglio cosa fare, quali scelte di contenuto assumere, quali temi porre nel testo unico. Il tutto in un arco di tempo che, se prendiamo in considerazione i decreti correttivi (obbligati però ad attenersi ai medesimi criteri incostituzionali di cui stiamo parlando) può arrivare oltre la fine della legislatura, con il risultato ultimo di un messaggio politico secondo cui l’attuale disciplina ambientale non sarebbe più in sostanza vigente, sarebbe in via di superamento, e questo comporterebbe un rischio grave di istigazione all’attentato contro l’ambiente, che nella nostra realtà è sempre possibile e va strenuamente combattuto.

Quindi, manca la definizione dell’oggetto. Si tratta di un trasferimento di competenza legislativa dal Parlamento a questi 24 signori della Commissione tecnica relativamente a tutta la materia ambientale. Siamo quindi in presenza di una espropriazione del potere legislativo del Parlamento e di un suo trasferimento ad altro organo, naturalmente non altrettanto democratico, perché nominato dal Ministro stesso, il quale però procederà ad una complessa azione legislativa.

Questa «bizzarria» e l’ambito eccessivo di applicazione doveva trovare rimedio nella seconda parte del disegno di legge: quella che definisce i criteri ed i princìpi direttivi specifici per ciascuna delle materie oggetto di delega. Ebbene, anche in questo caso, e sempre in violazione dell’articolo 76, manca assolutamente la precisione richiesta dalla Costituzione perché il Parlamento eletto possa spogliarsi con tranquillità delle prerogative che gli spettano e consegnarle in mano al Governo senza il timore di uno stravolgimento delle regole. Siamo di fronte ad un vulnus costituzionale rilevante, ad una trasformazione radicale e pluriennale del procedimento legislativo.

Se il Governo si fosse presentato al Parlamento dicendo di voler riordinare e semplificare le leggi sull’ambiente limitatamente ai settori dove non esistono ancora leggi quadro o testi unici, noi non avremmo mosso grandi obiezioni. Nessuno nega l’utilità di riordinare una normativa frammentata e nessuno nega la necessità di interventi per quanto possibile finalizzati alla semplificazione. Tuttavia, con questo provvedimento, il Governo non chiede solo di predisporre testi unici, con interventi di semplificazione; chiede mano libera per riscrivere come e quanto gli pare, nella sostanza, tutta la legislazione ambientale. Che la normativa possa essere peggiorata, indebolita o stravolta lo dimostra il modo in cui il centrodestra ha operato in campo ambientale in questa parte della legislatura. La legge delega è ispirata ad una visione delle politiche ambientali intese quali vincolo, se possibile, da eliminare, anziché ad una concezione dell’ambiente come opportunità per migliorare lo sviluppo e la vita dei cittadini. Tanto generica e pericolosamente blanda è la delega generale, tanto più sono invece precise e pericolose le disposizioni della seconda parte del disegno di legge in esame, del tutto incongrue con la proclamata volontà di riordino in quanto dispongono modifiche di dettaglio in una serie nutritissima di ambiti, alcuni dei quali neppure attinenti all’oggetto della legge, con l’effetto finale della violazione dell’articolo 9 della Costituzione proprio mentre si vorrebbe esplicitare il richiamo della parola «ambiente» nella nostra Carta fondamentale e paradossalmente ad opera di un provvedimento che proclama di tutelare l’ambiente.

Per questi motivi solleviamo una pregiudiziale di costituzionalità sul testo in esame.

________________

(*) Su tale proposta e su quella presentata in forma orale dal senatore Giovanelli è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ORDINI DEL GIORNO G2, G3, G4 E G7

G2

CHINCARINI

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

tenuto conto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

tenuto conto altresì che tra i princìpi di carattere generale, cui devono essere conformati i decreti legislativi delegati, si rilevano lo sviluppo e il coordinamento, con invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale;

preso atto che i laghi e i fiumi costituiscono un patrimonio essenziale non solo per la popolazione limitrofa ai laghi ed ai fiumi stessi ma per tutto il Paese e, pertanto, le operazioni di risanamento e riqualificazione non possono essere affidate esclusivamente alle limitate disponibilità economiche degli enti locali prospicienti i laghi e i fiumi medesimi, ma devono essere sostenute da tutta la collettività,

impegna il Governo:

ad individuare apposite risorse finanziarie da destinare agli enti locali prospicienti i laghi e i fiumi, nella forma di incentivi economici o cofinanziamenti, per sostenere le attività di disinquinamento e riqualificazione organizzate dagli enti locali medesimi, al fine di salvaguardare una componente indispensabile del patrimonio naturale di tutto il Paese.

G3

CHINCARINI

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

tenuto conto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

preso atto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

preso atto che la pianificazione degli interventi diretti alla tutela e al risanamento del bacino idrografico del fiume Adige presenta aspetti emblematici per i problemi derivanti dalla diversa attuazione della normativa comunitaria del settore tra regioni a statuto ordinario e province autonome ed in particolare dalle differenze emerse nelle competenze assegnate all’Autorità di bacino dell’Adige per il territorio di bacino compreso nella regione Veneto e per quello compreso nelle province autonome di Trento e Bolzano;

preso atto altresì delle finalità di cui alle direttive comunitarie 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepite dal decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque finalizzato alla tutela quantitativa e al raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i corpi idrici entro il 2015,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative dirette all’individuazione di strumenti di raccordo e al raggiungimento di apposite intese con le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di garantire un coordinamento a livello di bacino idrografico unitario, nell’ambito dei programmi e delle politiche di intervento per la tutela ed il risanamento del bacino del fiume Adige.

G4

CHINCARINI

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

tenuto conto della situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi e della necessità di un’immediata sistemazione di tali rifiuti in condizioni di sicurezza;

considerato che il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, ha previsto l’individuazione, entro il 9 gennaio 2005, di un sito nazionale per il deposito dei rifiuti di III categoria e contestualmente ha disposto la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria;

le procedure per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’interno, delle attività produttive e della salute, e sono attuate attraverso il supporto operativo della SOGIN Spa,

impegna il Governo:

in attesa della definizione e della realizzazione di un sito geologico per la definitiva allocazione dei rifiuti radioattivi di III categoria, ad adottare tutte le opportune iniziative, legislative e procedimentali per l’individuazione di un sito provvisorio ove sistemare in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, presenti sul territorio nazionale.

G7

GUBERT, CREMA, DE RIGO, EUFEMI, FRANCO PAOLO, GABURRO, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGNALBÒ, MANFREDI, MELELEO, MENARDI, MICHELINI, MURINEDDU, ROLLANDIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»,

premesso che:

nei territori montani, specie alpini, esistono molte sorgenti che danno origine a ruscelli, non sempre con decorso d’acqua permanente, specie nella stagione invernale, ma utilizzati a scopo alimentare ed igienico da insediamenti temporanei per la fienagione e l’allevamento (maggenghi, malghe);

le recenti innovazioni legislative, a differenza del passato, hanno dichiarato la natura pubblica di ogni sorgente d’acqua, per cui la garanzia del suo utilizzo può derivare solo da concessioni a titolo oneroso, con canoni annui;

in tali territori l’uso di tali sorgenti e ruscelli senza la necessità di concessioni e canoni preesiste ad ogni organizzazione dello stato moderno, fa parte di consolidati usi e tradizioni, per cui le sopra citate innovazioni legislative sono percepite dalla popolazione locale, particolarmente della sua parte (tutt’altro che trascurabile) che cura piccole proprietà fondiarie con attività agricole o di allevamento, come un sopruso;

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in sede di Commissione ambiente, agricoltura e questioni territoriali, nella preparazione di raccomandazioni circa l’impiego delle risorse idriche, ha recentemente inserito fra queste l’invito agli Stati a rispettare gli usi tradizionali nell’impiego dell’acqua delle sorgenti per la piccola agricoltura di montagna, senza imposizioni di oneri;

nei territori ad agricoltura marginale, spesso ad alta frammentazione fondiaria, nella coltivazione di piccoli orti o di piccoli appezzamenti destinati alla frutticoltura, per lo più a scopo di autoconsumo, agli inizi della stagione produttiva vi è la necessità di ripulire i terreni dai resti vegetali di culture precedenti o di ramaglie derivanti dalla potatura di alberi da frutto, la quale veniva effettuata da tempo immemorabile tramite bruciatura all’aperto di tali residui vegetali;

le normative introdotte negli anni recenti vietano tali pratiche di eliminazione dei residui, indipendentemente dalla quantità di residui vegetali interessati, prevedendo anche sanzioni di tipo penale;

gli esperti di agronomia consigliano la pratica della bruciatura dei residui vegetali, laddove questi risultino affetti da alcuni tipi di malattie crittogamiche, tutt’altro che infrequenti, specie nella piccola frutticoltura che, tradizionalmente usa metodi di coltivazione biologica o comunque pesticidi a minore pericolosità per la sanità della frutta e dei terreni;

l’acquisto di macchine trituratrici dei residui per produrre compost risulta non giustificata dalla piccola quantità dei residui; il conferimento di questi ad aziende di raccolta di rifiuti risulta costoso, particolarmente per piccole quantità; la triturazione dei residui per la produzione di compost rischia di perpetuare e diffondere la presenza di malattie crittogamiche;

le nuove norme non trovano legittimazione alcuna da parte degli interessati, né essa vi può in realtà essere nei casi nei quali le pratiche tradizionali non costituiscano pericolo di incendio di boschi o vegetazione di terreni abbandonati (in tali casi il divieto pre-esisteva, legittimato) e neppure invocando la necessità di non aumentare l’effetto serra, dato che la bruciature dei residui non sarebbe vietata se si dovesse usare un focolare (cosa, peraltro, priva di senso);

in tali territori montani o sfavoriti la permanenza anche di forme marginali di attività agricola e di allevamento svolge positive funzioni ambientali, oltre che sociali e di integrazione dei redditi familiari, come riconosciuto in più sedi, nazionali ed europee,

invita il Governo:

1) con riferimento al riordino delle norme relative alla gestione del ciclo dell’acqua a prevedere il rispetto degli usi consolidati nel tempo, a scopo agricolo, di sorgenti e ruscelli che, per la loro ridotta e/o temporanea portata, non sono suscettibili di utilizzazione per scopi di pubblica utilità, almeno nei tempi prevedibili, pur salvaguardando, comunque, la possibilità futura che un eventuale interesse pubblico debba prevalere; in subordine, prevedere per il riconoscimento di tali usi, forme semplificate di adempimento burocratico e l’esonero dagli oneri o la loro riduzione a valore simbolico;

2) con riferimento alle norme relative al trattamento di residui vegetali derivanti da attività agricola e alle norme relative alla tutela della qualità dell’aria, a stabilire soglie di quantità di tali residui al di sotto delle quali la loro bruciatura in campo, salve le precauzioni per evitare pericolo di incendi, è consentita, nonché a consentire la bruciatura in campo di residui vegetali di modesta quantità qualora ciò sia consigliabile al fine di limitare la diffusione di malattie crittogamiche.


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

666a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

 

 

(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 29 settembre sono state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

 

SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame, e quindi anche lo svolgimento della mia replica, alla seduta di domani mattina. La motivazione è che su alcune questioni, che ben conoscono sia i colleghi della maggioranza che quelli dell’opposizione, credo sia necessaria una pausa di riflessione nell’interesse di tutti, non solo della maggioranza o del Governo.

Come relatore ho cercato fino a questo momento di assolvere il mio compito in Commissione nel modo migliore. Propongo all’Aula e al Governo, e ovviamente alla Presidenza, questo rinvio perché mi auguro che la pausa di riflessione possa portare al miglior risultato possibile.

 

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi dichiaro favorevole alla proposta che ha testé avanzato il relatore Specchia.

Intervengo solo per ripetere quanto segue. Mi auguro che la pausa di riflessione non serva ad introdurre modifiche che riportino il testo in esame a quello approvato nel 2003 dalla Camera dei deputati. Mi spiego meglio. Esso sarebbe privo di copertura finanziaria perché violerebbe l’articolo 81 della Costituzione, come ha sottolineato con proprio parere la Commissione bilancio nel mese di gennaio durante l’esame del testo.

Non vorrei neppure che le ore di pausa servissero a reintrodurre quella norma, contenuta nel comma 32, che consentiva la sanatoria perpetua e la depenalizzazione dei reati commessi nei confronti del paesaggio e dei beni culturali, contro la quale in questo ramo del Parlamento ci siamo tutti battuti, dal relatore Specchia al presidente Novi, a tanti colleghi dell’opposizione. Non vorremo appunto che le ore di pausa richieste servissero per ritornare al vecchio testo dietro pressioni del Governo e della maggioranza.

In maniera molto serena abbiamo dibattuto ed abbiamo cercato di evitare il ricorso alla fiducia con il ritiro degli emendamenti. Abbiamo tenuto un comportamento responsabile, pur nella diversità delle posizioni. Adesso però credo sia l’ora di procedere secondo il modo in cui il Senato ha lavorato. L’altro ramo del Parlamento con le riforme che sta approvando sta cancellando il ruolo del Senato, non vorremmo che venisse cancellato proprio partendo da questo provvedimento, perché a ciò spinge la Camera e non so bene quale altra forza.

Sono quindi favorevole a rinviare l’esame del disegno di legge in questione ad una delle due sedute di domani. Assicuriamo la massima disponibilità alla discussione. Cerchiamo però di evitare forzature e una violazione della Costituzione; cerchiamo di salvare il ruolo ed il prestigio di questo ramo del Parlamento.

 

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, credo sia necessario qualche ulteriore chiarimento.

Fino a poco tempo fa sembrava che fosse l’opposizione ad ostacolare, con atteggiamento ostruzionistico, l’esame di questo disegno di legge e si ipotizzava addirittura l'apposizione della fiducia. Non abbiamo certamente fretta di approvare questo provvedimento.

Ho il massimo rispetto per il relatore, il quale, in Commissione, ha svolto il suo compito attribuendo dignità al lavoro del Senato, tuttavia, rilevo una totale assenza di motivazioni che giustificano il rinvio richiesto. Non si tratta in sè di un problema per alcuno. Tuttavia, dal momento che abbiamo ritirato quasi tutti gli emendamenti, spero non si voglia con ciò annullare il lavoro compiuto dalla competente Commissione del Senato. In tal caso, credo che il presidente Novi debba in qualche modo far valere non le sue prerogative, ma il ruolo della Commissione che presiede e anche lei, signor Presidente, dovrebbe far valere quello del Senato.

Non dovremmo, signor Presidente, (e mi scusi per ciò che sto per dire), trovarci a dover invocare l’onorevole Casini!

 

PRESIDENTE. La prego, senatore Giovanelli, di non fare nessun apprezzamento, né a favore né contro il Presidente della Camera. Sia gentile e si attenga a quanto deve dire, senza menzionare vertici di altre Istituzioni.

 

GIOVANELLI (DS-U). Forse mi devo scusare, signor Presidente, di questa battuta.

 

PRESIDENTE. Penso proprio si debba scusare con me e con il presidente Casini.

 

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, ho usato molti condizionali. Si trattava chiaramente di una battuta, ma la mia intenzione è di porre una questione di sostanza, che riguarda il provvedimento ed il ruolo della nostra Assemblea, non il Presidente del Senato o della Camera. Se dovesse esserci chiesto di votare questo provvedimento nel testo licenziato dalla Camera, signor Presidente, saremmo di fronte al quarto condono edilizio, peggiore degli altri tre, senza corrispettivi finanziari per lo Stato, in aree tutelate e paesistiche. Questo non deve succedere!

Se siamo certi che questo non succede, rinviare a domani mattina non costituisce in alcun modo un problema; anzi, per quanto ci riguarda, possiamo rinviarne l’esame di altri sei mesi. Tuttavia, è necessaria la certezza che siano rispettati il ruolo e il lavoro di questo ramo del Parlamento.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche noi siamo favorevoli alla pausa di riflessione richiesta dal relatore, senatore Specchia. Auspichiamo, infatti, che si possa addivenire ad una soluzione condivisa, come è avvenuto in Commissione in occasione dell’approvazione all’unanimità della soppressione del comma 32.

Sarebbe difficile comprendere come sia stato possibile approvarne all’unanimità la soppressione in Commissione e trovarci - magari domani - a rivotarlo. Sarebbe gravissimo, non comprensibile per nessuno, per l’Assemblea ma soprattutto per il Paese.

Lo scorso anno, alcuni intellettuali richiamarono l’attenzione del Governo sul problema relativo a tale disposizione. I giornali a tiratura nazionale pubblicarono la richiesta di soppressione perché si riteneva veramente grave un condono permanente su aree protette.

Ecco perché condividiamo questa pausa di riflessione. Anche i colleghi della maggioranza, membri della Commissione, sono favorevoli a questa impostazione. Auspichiamo, pertanto, che domani possa essere votato il testo approvato dalla Commissione competente del Senato, contenente la soppressione del comma 32. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta di rinvio della discussione del provvedimento in esame, avanzata dal relatore, senatore Specchia, s'intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, che diventerà il primo punto dell’ordine del giorno della seduta di domani mattina, cui farà seguito, come è noto, la discussione della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008.

(omissis)

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

667a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 6 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente MORO

 

 

(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 29 settembre sono state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discussione generale e che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha chiesto un breve rinvio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, la pausa di riflessione ieri richiesta ha prodotto inizialmente qualche risultato, ma purtroppo non tutti quelli auspicabili. Siamo sulla buona strada - almeno questo è il mio auspicio - che a volte però presenta vari ostacoli.

Chiedo, pertanto, un ulteriore slittamento del seguito della discussione del provvedimento in esame alla prossima settimana, perché è necessario risolvere delle questioni, nell’interesse di tutti, soprattutto del Senato, dato l’argomento del quale ci stiamo occupando.

 

PRESIDENTE. Prendo atto della proposta di un ulteriore rinvio dell’esame del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Specchia, nell’auspicio di trovare la buona strada, con la conclusione dell’esame del provvedimento la prossima settimana.

 

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, colgo l’occasione per rinnovare le mie scuse per una mia battuta infelice di ieri sera, ma devo reiterare la mia enorme preoccupazione per la richiesta di rinvio testé avanzata.

Il relatore, senatore Specchia, ha certamente dimostrato, nel corso dell’esame in Commissione - e non ha bisogno di dimostrarlo ulteriormente - la sua buona volontà, almeno in riferimento, a mio parere, ad un punto essenziale su cui vorrei chiedere, onorevole Presidente e colleghi, che sia il Governo a pronunziarsi.

In sé il rinvio della discussione di una settimana non aggiunge né toglie nulla a quanto detto, anche se conferma una forma del calendario parlamentare dei nostri lavori simile ad un "affettato" più che ad una logica concertazione dei problemi.

Tuttavia, rinvii per ragioni oggettive e soggettive ne sono stati fatti a centinaia. Il problema è che tale rinvio viene richiesto dopo tre anni e mezzo di esame del provvedimento; dopo che la 13a Commissione ne ha concluso l’esame alcuni mesi fa. Quindi, il merito del provvedimento era chiaramente noto al Governo, alle parti sociali ed ai privati.

Proprio perché abbiamo ritirato gli emendamenti, dissolto le condizioni per porre la fiducia, mi chiedo e chiedo cosa vi sia di così drammatico per la maggioranza in questo provvedimento. Per l’opposizione, infatti, esso è già drammatico, come sapete: toglie all’Assemblea parlamentare il potere di legiferare in materia ambientale fino alla fine della legislatura, oltre ad operare - ma non voglio tornare sugli stessi argomenti - trasferimenti vari. Il problema, non smentito e di pubblico dominio, è un ripensamento sulla soppressione del comma 32.

I colleghi e il Presidente della 13a Commissione sanno di cosa si tratta: è il quarto condono edilizio! Il comma 32 - soppresso dalla 13a Commissione del Senato - configurava l’esistenza di un condono edilizio. Faccio presente che sarebbe il quarto condono edilizio, a fronte del quale l’allora ministro Nicolazzi, quello del primo condono edilizio, apparirebbe un gigante del principio di legalità; una sorta di Di Pietro ante litteram.

Infatti, questo quarto condono edilizio è riferito alle zone paesaggisticamente tutelate: si tratta del 48 per cento del territorio nazionale e della parte più bella, nella quale la realizzazione di nuovi volumi edilizi senza autorizzazione potrebbe essere sanata dal sindaco cancellando ogni sanzione penale.

C’è da chiedersi perché tanto accanimento; c’è da chiedere al Governo che si pronunci formalmente sulla seguente questione: il rinvio nasconde una marcia indietro del Governo su questo punto, oppure (e in tal caso il rinvio diventa più che accettabile) su di esso rimane ferma l’opinione espressa in Commissione dall’Esecutivo?

Signor Presidente, colleghi, si dice che tanto impegno possa avere a che fare con la nuova residenza del Presidente del Consiglio in Sardegna. Non so se sia vero: sappiamo che è stato apposto il segreto di Stato. Se il problema fosse legalizzare la costruzione di nuovi volumi della villa del Presidente del Consiglio, francamente, lo si faccia! Se il Presidente del Consiglio volesse legalizzare questo, accampando motivi di sicurezza che possono avere tutti i fondamenti del mondo, benissimo! Ma condoni la sua villa, non sottoponga il 50 per cento più prezioso del paesaggio del territorio nazionale a una sanatoria di legalità abbastanza spaventosa. Contro questo principio sono insorte tutte le organizzazioni di tutela ambientaliste e esponenti della maggioranza, dal relatore al Presidente della Commissione.

Dobbiamo quindi avere un chiarimento, perché se il rinvio significa rimandare la discussione in quanto occorre perfezionare una virgola, non si capisce il ritardo ma noi non abbiamo problemi; se invece il tema è questo, e se ne parla nelle agenzie di stampa, ma non in quest’Aula, desidereremmo saperlo e vorremmo che il Governo assumesse un impegno formale sul comma 32. Dopodiché, nulla osta al rinvio; anzi, saremo felici che si possa approfondire l’esame del provvedimento anche se, per quanto ci riguarda, esso rimane profondamente sbagliato.

 

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, questa richiesta di rinvio (alla quale mi dichiaro subito favorevole, per carità!) si aggiunge a quella formulata ieri sera, nonché a quelle, evidentemente sotterranee, che non abbiamo conosciuto, ma che si sono registrate da febbraio ad oggi, dal momento che il provvedimento in esame - come lei, signor Presidente, ricorderà - è arrivato in Aula nel febbraio 2004.

Tale richiesta ci preoccupa per due aspetti. Si sta riaprendo una discussione in altra sede, volta a modificare un testo che il Senato ha già esaminato e su cui i lavori si sono conclusi. Pertanto, proprio perché si tratta di un testo su cui abbiamo lavorato, vorremmo sapere come, perché e in quali termini si sta modificando o se ne propone la modifica.

Come ho evidenziato ieri, signor Presidente, ci ha già pensato l’altro ramo del Parlamento, con le modifiche costituzionali che ha appena varato, a mortificare il ruolo del Senato; non vorrei vedere l’incipit di quella vicenda proprio a partire dalla delega ambientale.

Come ho detto, vorremmo sapere che cosa sta accadendo, quali modifiche stanno intervenendo, affinché il lavoro della Commissione e del relatore, che si è condotto magistralmente in questa vicenda, non venga buttato - scusate il luogo comune - alle ortiche.

Signor Presidente, lei poc’anzi ha parlato di strada. Ebbene, non tutte le strade sono buone, né necessarie, e questa ulteriore discussione è proprio il caso di una strada non necessaria. Alcune strade devastano il territorio e la natura, diventano generatrici di traffico e di disastri. Pertanto, se il motivo di tale richiesta fosse quello di introdurre nuovamente il comma 32, ci sarebbe da essere preoccupati.

Intendo sottolineare che noi non conosciamo ancora come proseguirà l'iter di questo disegno di legge. Ricordo che tempo fa era stata preannunciata la volontà di porre la fiducia sul provvedimento e che noi, nella legittimità della nostra azione politica, abbiamo tolto ogni alibi a questa fiducia ritirando tutti gli emendamenti all'infuori di tre. Infatti vogliamo cercare il voto del Parlamento su quelle parti di diretta applicazione che riteniamo veramente preoccupanti. Quindi avremmo già potuto consegnare da tempo la delega al Governo, anche se non ho mai apprezzato - come ho detto più volte - né l’eccessivo numero di deleghe della scorsa legislatura, né tantomeno quelle di questa, ma è legittimo che il Governo ricorra a tale strumento in materie così complesse.

Se fosse stata posta la fiducia, avrei fatto un patchwork cucendo assieme gli interventi del ministro Urbani, del ministro Matteoli e, perché no, del presidente Novi, del mio amico senatore Specchia e di tanti altri senatori del centro-destra (come non ricordare l'intervento del senatore Moncada a proposito del comma 32); quindi nel mio intervento avrei ricordato non quello che penso sul comma 32, bensì ciò che costoro hanno detto in quest'Aula, sulle agenzie di stampa e in Commissione.

Ci chiediamo qual è la strada che si sta percorrendo, giacché il quotidiano rinvio del provvedimento al nostro esame (che avviene da febbraio, tant'è vero - lo voglio ricordare a lei, signor Presidente, e all'onorevole rappresentante del Governo, sottosegretario Ventucci - che nell'ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo prima delle vacanze estive fu proprio il mio capogruppo, senatore Boco, a chiedere che fine avrebbe fatto la delega ambientale) ci impedisce di capire qual è l’iter che si intende seguire.

Siamo ben felici che i tempi si allunghino, ma ciò non può essere assolutamente imputato a noi, che abbiamo svolto il nostro lavoro parlamentare dando prova di grande senso di responsabilità e chiamando la maggioranza a discutere su una proposta che avevamo avanzato. Il risultato però è stato questo: non so più cosa dire, sono senza parole!

Non voglio fare alcuna illazione circa le ragioni che possono condurre a questa o a quella modifica, pensavo ve ne fosse una su tutte: la volontà di tornare al testo della Camera per evitare la navetta, ma pare - almeno da quello che sto ascoltando nelle ultime ore - che non sia così.

Sarebbe, dunque, opportuno che il Governo ci dicesse cosa vuol fare perché non riusciamo a capirlo, e non credo sia una difficoltà solo mia, ma di tutta l'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se concorda con la proposta avanzata dal relatore.

 

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Sì, concordiamo.

 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta di rinvio della discussione del provvedimento in esame, avanzata dal relatore, senatore Specchia, s'intende accolta, con la speranza che per la settimana prossima il percorso che egli ha indicato sia concluso.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

(omissis)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

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673a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 13 OTTOBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO
e del presidente PERA

 

 

(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 29 settembre sono state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discussione generale e che nella seduta antimeridiana del 6 ottobre il relatore ha chiesto un rinvio.

 

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Applausi ironici dal Gruppo dei Verdi. Commenti dei senatori Zancan e Turroni).

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, l’Aula del Senato non è uno stadio. La prego di contenersi; sono sicuro che lei abbia compreso perfettamente le mie parole.

 

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, come è noto, il disegno di legge concernente una delega al Governo in materia ambientale è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2001 - più di tre anni fa - ed è un provvedimento che, sebbene deliberato all’inizio della legislatura dal Governo, è tuttora pendente in Parlamento. È evidente che si tratta di un provvedimento che richiederà successivamente anche dei decreti legislativi di attuazione.

Pur essendoci stato sull’argomento un ampio dibattito sia in Parlamento che nel Paese - basti pensare al fatto che per ben due volte è stato esaminato nei due rami del Parlamento - questo provvedimento, se verrà approvato in Senato, dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati; approvato dalla Commissione territorio e ambiente il 17 febbraio scorso, è all’esame dell’Assemblea dal 17 giugno del corrente anno e considerato che sarà necessaria ua ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati i tempi per l’approvazione definitiva sono ancora lunghi.

Pertanto, il Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pone la questione di fiducia sull’approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’emendamento che presento alla Presidenza.

L’emendamento riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003 - un anno fa - con alcune modifiche riguardanti: la clausola della copertura finanziaria; l’eliminazione del comma 48 della lettera c), in quanto disposizione già contenuta nella finanziaria per il 2004; una nuova formulazione del comma 32 del testo della Camera, in quanto viene prevista la modifica di alcune norme del recente cosiddetto codice dei beni culturali; l’individuazione di alcuni meccanismi procedurali in merito alla demolizione di Punta Perotti e la possibilità di individuare ulteriori opere o interventi da sottoporre a demolizione.

 

PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

 

(La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 20,08).

 

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alla ripartizione dei tempi per la discussione e le dichiarazioni di voto in relazione alla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge 1753-B, recante delega in materia ambientale.

 

Al Gruppo Alleanza Nazionale sono attribuiti dieci minuti per la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto, così come per i Gruppi UDC e Forza Italia. Al Gruppo Lega Nord sono attribuiti solo dieci minuti per le dichiarazioni di voto.

Per quanto riguarda i Gruppi di opposizione i tempi sono così ripartiti. Per il Gruppo Democratici di Sinistra si prevedono trentasette minuti per la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto; per il Gruppo Margherita ventisei minuti per la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto, per il Gruppo Verdi sedici minuti per la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto, per il Gruppo Per le Autonomie sedici minuti per la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto e, infine, per il Gruppo Misto ventitré minuti per la discussione e quindici per le dichiarazioni di voto.

(omissis)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

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674a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 14 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
 indi del presidente PERA

 

 

(omissis)

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

 

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

 

Discussione e approvazione della questione di fiducia

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente sostituivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B.

Il dibattito sulla questione di fiducia si svolgerà secondo i termini stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo e già comunicati all’Assemblea. Sin d’ora comunico che orientativamente dalle ore 12 dovrebbe effettuarsi, in relazione alle dichiarazioni di voto, la ripresa televisiva.

 

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

 

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sin da quando fu presentato il 17 ottobre 2001, abbiamo definito il disegno di legge delega in materia ambientale come un atto pericoloso ed estremamente negativo. Come Democratici di Sinistra, come opposizione, nel dibattito in 13a Commissione ed in Aula, abbiamo parlato di una legge delega che espropria il Parlamento dei suoi poteri e del suo ruolo. Questo voto di fiducia è la perla finale.

In particolare, abbiamo fortemente criticato la scelta di istituire una Commissione di ventiquattro esperti come redattori dei nuovi decreti legislativi, sostituendo così, di fatto, il Parlamento.

Abbiamo criticato l’eccessiva ampiezza della delega e la sua indeterminatezza, essendo troppe le materie trattate e troppo scarsa la definizione del suo ambito in rapporto ad esse.

Sempre in tema di esautoramento del Parlamento, abbiamo denunciato come la 13ª Commissione permanente, qui al Senato, dopo l’approvazione del disegno di legge in esame non avrà più ragione e scopo di esistere.

Abbiamo condannato tutta una serie di norme di immediata applicazione contenute nella seconda parte del testo, riguardanti le più disparate materie e che con l’oggetto della delega ambientale non avevano e non hanno niente a che fare.

Abbiamo duramente contestato l’introduzione, in seconda lettura alla Camera, del comma 32; e se a molte norme contenute nella seconda parte del disegno di legge delega si può facilmente abbinare il nome dei beneficiati, dopo la lettura dei commi 36 e 37 del maxiemendamento presentato ieri dal Governo si individuano non solo le generalità, ma anche la via ed il numero civico degli interessati di questa sanatoria, che abolisce l’abusivismo edilizio semplicemente facendolo diventare regola e pratica legalizzata. È il trionfo della cultura del fare; del fare, però, gli interessi propri.

Con l’ex comma 32 si sono introdotte, alla Camera, tre novità gravi e pericolose. La prima è che veniva estesa la possibilità di estinguere il reato di abusivismo edilizio anche in presenza di aumenti delle superfici utili o dei volumi; la seconda è che veniva riaffermato quanto già previsto nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, secondo cui il pagamento della sanzione pecuniaria è obbligatorio solo qualora sia accertato il danno arrecato; la terza è che la sanatoria può riguardare anche i lavori compiuti senza che vi sia la prescritta autorizzazione, in totale difformità.

Ora, con i commi 36 e 37 dell’emendamento 1.1000 presentato dal Governo, su cui l’ineffabile ministro Giovanardi ha, ieri pomeriggio, comunicato all’Assemblea l’apposizione del voto di fiducia, il testo del disegno di legge recante la delega al Governo in materia ambientale ha subìto un altro gravissimo peggioramento.

Intanto, come è stato subito denunciato, la sanatoria è estesa a tutti gli abusi realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico, purché ciò sia avvenuto entro il 30 settembre 2004. Il colpo di genio è stato l’introduzione della categoria affatto metafisica della "compatibilità paesaggistica" dell’opera abusiva: basta farsi rilasciare, appunto, la dichiarazione di compatibilità paesaggistica dell’opera, dichiarare che è stata realizzata prima del 30 settembre scorso, pagare due sanzioni pecuniarie e il gioco è fatto. Così, si potranno sanare opere realizzate in assenza totale o in difformità rispetto a ogni autorizzazione o nulla osta, realizzate sulle coste e sulle rive dell’ex Belpaese.

Forse si vorrà anche sanare la sopraelevazione del Senato di Piazza della Minerva, qui a Roma. Ormai tutto, ma proprio tutto si sana. Come dire? Tutto si conserva, niente si distrugge. Siamo, in pratica, all’abrogazione del vincolo paesaggistico che, quando fu introdotto, per l’Italia ha significato un’importante scelta di civiltà. Oggi siamo esattamente all’opposto e la presentazione di questo maxiemendamento è un autentico esempio di barbarie politica.

Abbiamo già avuto occasione di ricordare come il Governo, in questi tre anni, abbia fatto del condonismo un suo tratto distintivo.

In campo urbanistico ed ambientale esso si è manifestato prima con la Tremonti-bis, poi con la cosiddetta legge Lunardi, quindi, in un deprimente crescendo, con il terzo condono edilizio, e, infine, con il maxiemendamento che stiamo esaminando.

A proposito di condono, vorrei ricordare al ministro Giovanardi, che nel corso del suo breve intervento ha ritenuto ieri, parlando di condoni edilizi, di poterli usare polemicamente contro di noi, che essi sono stati varati, il primo dal Governo Craxi, il secondo e il terzo da Governi di cui lui faceva parte e fa tuttora parte.

A questo punto, signor Presidente, dare sfogo all'indignazione, marcare i toni della protesta credo sia giusto e sacrosanto e verrà fatto. Voglio però porre a tutti i colleghi, anche a quelli di centro-destra, una semplice domanda: se sono d'accordo con me nel dire che non si capisce proprio cosa ci stia a fare un Ministro dell'ambiente e del territorio in questo Governo, o, meglio ancora, cosa ci stia a fare l'onorevole Matteoli a capo di questo Ministero, le sue dimissioni altro non sono che un atto dovuto, anche perché sarebbero almeno un sussulto di dignità. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, non c'è niente che giustifichi la richiesta di fiducia da parte del Governo: né il numero degli emendamenti presentati, né l'urgenza di provvedere dal momento che il disegno di legge è in discussione da tre anni.

La fiducia viene richiesta semplicemente perché si vuole reintrodurre quello che in sede di 13a Commissione del Senato era stato espunto dal testo perché ritenuto pericoloso anche da esponenti della maggioranza e dallo stesso Presidente della Commissione, in quanto depenalizzava reati paesaggistici ed abusi connessi nel settore dei beni culturali. Ora, invece, il Governo accede alla sanatoria paesaggistica, sia pure più limitata, monetizzando i reati. Si vuole coprire l'operazione, magari introducendo norme relative all'ecomostro di Punta Perotti a Bari, ma noi tutti sappiamo benissimo che gli orribili manufatti di Punta Perotti a Bari sono stati già giudicato dalla magistratura che ne ha appunto sentenziato l'abbattimento.

Con questo nuovo testo l'estinzione del reato opera anche in assenza, e non solo in difformità, dell'autorizzazione ai lavori, scompare la condizione posta nel testo Senato, cioè che le difformità non abbiamo comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti, in aperto contrasto con tutte le norme del codice dei beni culturali.

Il Governo chiede la fiducia per far rientrare dalla finestra quello che era stato sbattuto fuori dalla porta.

Noi Comunisti Italiani neghiamo la fiducia al Governo anche nel merito del provvedimento: al riguardo, non possiamo non rilevare come questa delega svuoti il Parlamento delle sue competenze in materia ambientale, violi il principio dell'articolo 77 della Costituzione stante la vaghezza e l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi cui dovrebbero ispirarsi gli schemi dei decreti legislativi. Il Governo viene delegato a legiferare, anche con regolamenti di cui alla legge n. 400 del 1988, su tutta la legislazione ambientale vigente, che è frutto di un confronto che si è avuto da tanti anni a questa a parte con le associazioni ambientaliste, con gli enti locali e con lo stesso Istituto nazionale di urbanistica.

Esprimiamo, quindi, e ribadiamo le nostre preoccupazioni profonde per la portata dell'articolo 1, comma 1, laddove è previsto che i decreti legislativi, non solo provvederanno al riordino e al coordinamento delle disposizioni legislative, ma anche alla loro integrazione, con il rischio reale di un rimaneggiamento delle norme vigenti.

Lo stesso dicasi per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti, ai sensi della legge n. 400 del 1988, per semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, del ciclo idrico integrato e le stesse procedure di impatto ambientale, per le quali valgono gli stessi princìpi e criteri direttivi imprecisi e indeterminati.

C'è il rischio reale di annullare o quanto meno manomettere ciò che si è acquisito dopo una battaglia culturale durata decenni per formare una nuova sensibilità e una matura coscienza ambientale. Al Parlamento, con questo provvedimento legislativo di delega, spetteranno solo i pareri sui testi dei decreti legislativi, elaborati e redatti dalla speciale commissione di ventiquattro membri esperti e assistita da una segreteria tecnica di venti membri tutti nominati dal Ministro. Non c'è alcuna necessità di rimettere tutto in discussione dal momento che per la tutela del suolo, del sottosuolo e della stessa materia delle acque si sono già recepite le direttive comunitarie.

Tra l'altro, questo disegno di legge delega impedisce alle Regioni e agli enti locali di esercitare quei poteri loro conferiti con le modifiche al titolo V della Costituzione aprendo quindi un nuovo conflitto tra lo Stato e le autonomie locali. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.

 

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori e senatrici, credo che quanto sta avvenendo oggi in quest'Aula sia di notevole importanza e gravità, anche per temi che normalmente vengono riconosciuti da tutti di vitale importanza per il nostro Paese.

Innanzitutto - e mi riallaccio a quanto diceva il collega che mi ha preceduto - c'è l'inquietante strumento di una delega estremamente generalizzata, che rischia di essere in contrasto con i princìpi costituzionali, i quali, rispetto all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo, prevedono per le leggi delega la determinazione di princìpi e criteri direttivi, che in questo caso, invece, sono espressi in modo così generico da far ritenere che in questa legge delega manchino elementi essenziali per essere collocata nell'ambito costituzionale.

Da questo punto di vista purtroppo - e mi soffermerò in particolare sulla materia dei beni culturali - è una tendenza di questo Governo chiedere deleghe vaste e generiche sulla cui base emanare poi provvedimenti che tra loro non si coordinano nel modo corretto. Sembra di ripetere un luogo comune, tra l'altro accertato da indagini dell'UNESCO e confermato anche da un intervento del ministro La Loggia in Commissione istruzione.

Il Ministro, infatti, intervenendo nell'ambito di una indagine conoscitiva riguardante i modelli di tutela e di valorizzazione dei beni culturali, in data 28 novembre 2001, tenne a ricordare a tutta la Commissione che sulla base di un'indagine dell'UNESCO il 60 per cento dei beni culturali mondiali è situato in Italia. Fra questi, il 60 per cento si trova nella storica Magna Grecia, e di questo 60 per cento, ancora il 60 per cento si trova in Sicilia.

Questi dati non andrebbero richiamati soltanto nell'ambito di indagini conoscitive ma dovrebbero essere sempre presenti a tutti. Sulle cifre poi si può anche discutere, ma credo che risultino evidenti l'importanza e il significato della presenza dei beni culturali nel nostro Paese.

Per una caratteristica anche storica dell’Italia, questi beni culturali sono inseriti in un contesto che si caratterizza per il collegamento con la testimonianza culturale avente valore di civiltà (come ci piace ricordare sulla base di una definizione della Commissione Franceschini), ossia il bene culturale e il territorio in cui questo bene appunto è inserito. Il nostro è un Paese di città, di piccoli centri, e il bene culturale è perfettamente integrato nel contesto ambientale e paesaggistico.

Vorrei ricordare questo primo aspetto che, secondo la nostra visione, viene messo profondamente in discussione dal contenuto di alcune parti di questa delega ambientale: il bene culturale deve essere considerato complessivamente, rispetto al territorio e non isolatamente. Proprio per questa compenetrazione, diventa particolarmente grave non considerare gli effetti che sul territorio, sul paesaggio hanno avuto tutti gli interventi di abusivismo edilizio che purtroppo hanno coinvolto parti significative del nostro Paese, in particolare anche parti in cui si trovano beni culturali.

Quindi vi è questo primo aspetto, cioè considerare in maniera miope il rapporto tra questi beni e l’economia dei territori in cui si collocano, laddove soltanto dal rispetto del valore di questi beni e della loro integrazione trae forza quello che è il reddito del bene culturale, non inteso in senso stretto perché questo aspetto non deve essere considerato.

Abbiamo avuto più volte modo di osservare quanto sia purtroppo fallace una visione che vediamo ripetutamente permeare i provvedimenti di questo Governo, spesso soprattutto le leggi finanziarie, quella dei beni culturali come metodo per fare cassa. Questi non devono mai essere considerati in tal modo, bensì, giustamente, perché fa parte anche delle loro funzioni, quale elemento di ricchezza complessiva del territorio dove sono inseriti.

Quindi credo che in questo momento, come è stato ricordato ieri in quest’Aula, con l’adozione di un provvedimento che permette di sanare gli abusi che si sono compiuti sul nostro territorio dal 1939 al 30 settembre di quest’anno, si rischi veramente di non considerare quello che per il nostro Paese la tutela e la valorizzazione dei suoi beni culturali possono rappresentare non solo sotto il profilo culturale e civile, ma anche sotto l’aspetto economico.

Questa visione è grave dal punto di vista culturale, ma è anche miope dal punto di vista dello sviluppo. Non è casuale, del resto, che questi provvedimenti si collochino sempre in stretta correlazione anche ad un’idea di svendita del patrimonio immobiliare pubblico. Scarso rispetto di quanto c’è sul territorio, scarsa attenzione a quanto si può valorizzare attraverso un’azione attenta: credo si rischi, attraverso provvedimenti di questo genere, di fare la figura di quei figli, molto spesso protagonisti di romanzi dell’Ottocento, che in pochi anni riescono a disperdere il patrimonio che hanno costruito i loro antenati. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne ha facoltà.

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei esprimere innanzitutto la netta contrarietà dei senatori di Rifondazione Comunista alla scelta sciagurata del Governo di porre la fiducia su un provvedimento che avrà gravissime ripercussioni per la legislazione ambientale del nostro Paese. Il Governo dimostra con questa scelta di non fidarsi della sua stessa maggioranza e arriva a imporre le sue volontà dopo che la Commissione ambiente del Senato aveva soppresso il contestato comma 32, che prevede la sanatoria nelle aree di tutela paesaggistica.

Più volte abbiamo denunciato l'uso eccessivo della delega, che in questo caso è di dimensioni abnormi e che espropria il Parlamento delle sue specifiche prerogative. Un Parlamento ridotto a ratificare decisioni assunte in sede governativa e che sempre più frequentemente rispondono agli interessi del Presidente del Consiglio.

Nello specifico, ci troviamo di fronte ad una delega che autorizza il Governo ad intervenire in settori che vanno dall'acqua ai rifiuti, dalle politiche del suolo a quelle dell'aria, dalla valutazione d'impatto ambientale alle aree protette, e con l'ultimo colpo di mano si inserisce la sanatoria edilizia anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica. E per addolcire la pillola il Governo si copre di ridicolo strombazzando che questa norma consentirà l'abbattimento dell'ecomostro di Punta Perotti a Bari, fingendo di ignorare che in questo caso c'è già una sentenza della Corte di cassazione di abbattimento.

Si emana un decreto per far applicare una sentenza della magistratura passata in giudicato. Dietro questa foglia di fico, in realtà, si vogliono condonare decine di migliaia di "ecomostriciattoli", come denunciano il WWF e le altre associazioni ambientaliste, costruiti fino al 30 settembre 2004 lungo le coste del Paese, sul demanio o nelle aree di pregio soggette a vincoli paesistici ambientali e che non potevano essere condonabili con gli ultimi condoni fatti da questo Governo. Chi ha commesso un illecito edilizio in aree vincolate non potrà mai più essere perseguito penalmente, ma se la caverà con una semplice sanzione amministrativa.

E' un vero condono, che conferma l'attenzione del Governo Berlusconi verso tutte le varie forme di condoni. E purtroppo i messaggi dei provvedimenti di questo Governo sono devastanti in alcune aree del Paese, e il solo annuncio di norme più lassiste in materie di vincoli ambientali provoca ondate di illegalità impossibili da arginare. Con una norma come quella che volete introdurre sarebbe stato impossibile anche per il coraggioso sindaco comunista di Eboli abbattere 450 ville abusive e restituire un tratto di costa alla fruizione dei cittadini. Con il vostro condono fate un regalo a quella cultura dell'illegalità e del cemento selvaggio che ha deturpato il nostro Belpaese.

Ciò che desta particolare inquietudine è che il trasferimento di tutto il potere all'Esecutivo avviene all'interno di una politica ambientale di completa rottura con quella legislazione costruita attraverso decenni di mobilitazione e di lotte dei movimenti e delle associazioni ambientaliste. In realtà con questa delega il Governo vuole mano libera per realizzare una strategia liberista e di completa deregolamentazione, con una legislazione ambientale ridotta ai minimi termini.

Come leggere diversamente la parte relativa alla gestione dei rifiuti, in cui non c'è alcun riferimento al tema della prevenzione rispetto alla riduzione nella produzione di rifiuti, alla differenziazione a monte e non a valle, o nella possibilità che viene concessa di procedere all'incenerimento anche in impianti non dedicati dei rottami ferrosi, nonché degli scarti di lavorazioni industriali (anche provenienti dall'estero), con il rischio di materiali contaminati, con gravi conseguenze per la sicurezza ambientale? Del resto, i traffici illeciti, la denuncia che viene fatta ogni anno del grande giro di traffico delle ecomafie, che portano nel nostro Paese rifiuti di ogni genere, finanche rifiuti radioattivi, rifiuti che vengono dispersi sul territorio nazionale, dimostrano solamente l'attenzione verso questo tipo di imprese, che spesso si muovono, appunto, nell'ombra, nell'illegalità.

La straordinaria mobilitazione del popolo di Acerra di questi mesi dovrebbe far riflettere il Governo e la sua maggioranza sull'esigenza di una messa in discussione di un sistema di smaltimento che ormai è giunto al capolinea e richiede misure in grado di proteggere da un lato il territorio dagli attacchi delle ecomafie e dall'altro mettere seriamente in discussione il ciclo delle merci, puntando alla riduzione dei rifiuti prodotti, al riuso e al riciclaggio delle merci e ad una seria raccolta differenziata. Nulla di tutto ciò nel testo del Governo!

Noi siamo preoccupati sulla questione dei rifiuti, per gli intrecci e gli interessi che coinvolgono il Ministro dell'ambiente. Il sottosegretario Tortoli conosce le denunce che più volte questo Gruppo in quest'Aula del Senato e nell'altro ramo del Parlamento ha reso pubbliche, e gli intrecci che riguardano anche alcuni uomini chiave nel Ministero dell'ambiente, il dottor Paolo Togni, capo di Gabinetto, i suoi rapporti con le multinazionali del trattamento dei rifiuti, la West Management, i rapporti con il generale Jean, interessato allo smaltimento delle scorie radioattive del nostro Paese e alle lobbies degli inceneritori.

In conclusione, vorrei ricordare che l'esautoramento del Parlamento passa non solo attraverso la delega e il voto di fiducia di oggi, ma anche attraverso l'affidamento all'esterno di gran parte dei compiti della Commissione ambiente a un gruppo di 24 membri nominati dal Governo. Certo, se i criteri saranno quelli sin qui perseguiti, c’è veramente da essere preoccupati su come si individueranno i membri di questa commissione. Siamo all’appalto all’esterno del potere legislativo, siamo alla mortificazione del Parlamento!

Riteniamo che sia necessario, oltre allo scontato voto contrario del nostro partito e di tutte le opposizioni, far crescere nel Paese la consapevolezza della pericolosità del Governo Berlusconi, che calpesta quotidianamente i diritti, le istituzioni, la democrazia. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardini. Ne ha facoltà.

 

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, i senatori socialisti democratici italiani ritengono grave la decisione del Governo di porre la fiducia per l’approvazione - quindi, senza discussione in Aula - della legge delega in materia ambientale.

L’ampiezza della materia e la complessità e la delicatezza delle questioni in gioco avrebbero naturalmente meritato un dibattito serio in quest’Aula, non umiliando - come è stato già sottolineato da altri colleghi che mi hanno preceduto - le prerogative fondamentali del Parlamento.

Si introduce, con questa procedura, una norma che la Commissione ambiente del Senato, nell’aprile del 2004, aveva già cancellato: questo è l’aspetto sul quale dovremmo riflettere. La fiducia viene chiesta non per superare gli ostacoli che il Governo avrebbe potuto incontrare nei confronti delle argomentazioni delle opposizioni, ma per superare il dissenso in cui il Governo si era trovato nei confronti di un ramo del Parlamento. Credo che ciò ci debba far riflettere prima di ogni altra questione di merito; infatti, se questa fosse la procedura ordinaria di comportamento del Governo, vorrebbe dire che il Parlamento non ha possibilità di intervenire, non ha quasi ragione d’essere, non trova giustificazione nelle Leggi fondamentali che lo regolano.

Nel merito, siamo di fronte all’estinzione di ogni reato in materia paesaggistica (così è detto nel comma 37) per gli abusi compiuti entro il 30 settembre 2004. Credo che questa norma, anche per come è formulata, gridi vendetta al cospetto di tutti coloro che nel Paese si battono per la tutela dell’ambiente. Peraltro, le condizioni poste sono ridicole e dunque grida vendetta anche per il lavoro faticoso, estenuante, serio, spesso tenace, preparato (voglio ricordarlo qui) che svolgono positivamente nel nostro Paese Comuni, Province e Regioni, al di là (lo dico senza tema di smentite), nella maggior parte dei casi, del colore politico delle maggioranze che li governano.

Voi ponete in essere un duplice comportamento: da un lato, favorendo tutti coloro che con arroganza violano le leggi e le regole della reciproca convivenza civile, li invitate a perpetuare il loro comportamento arrogante; dall’altro, date un segnale negativo agli enti locali, facendo sì che la loro azione possa essere sempre mortificata da una piccola norma che il Governo introduce in un disegno di legge come questo.

Credo che quest’ultima sia forse la considerazione che a noi preme rimarcare di più: non si può avere uno Stato dicotomico, che propone grandi politiche ambientali, le enuncia, chiede agli altri, faticosamente, di applicarle e, quando è chiamato a doverle attuare, vìola ogni principio fondamentale rispetto alle indicazioni date. Non è un caso - io credo - che la stampa oggi abbia messo in risalto come l’emendamento 1.1000 rappresenti nella storia della legislazione in materia ambientale nel nostro Paese un fatto eccezionale e grave.

Non si può affrontare l’abusivismo edilizio con continue procedure speciali e ripetuti condoni. Credo non sia questo il modo di fare le leggi: queste sanatorie e questo condono - bisogna dirlo - rappresentano una violazione dello Stato di diritto del nostro Paese. Tutto ciò è grave e non fa onore a questo Governo, così come non farebbe onore a qualsiasi altro Governo.

Per tali ragioni, voteremo contro la questione di fiducia e cercheremo di denunciare nel Paese, in tutte le sedi opportune, che questo non è un piccolo segnale, ma è un segnale negativo, ancora una volta, di un’azione del Governo che diventa arrogante, rispetto alle leggi normali e convenzionali del Paese, per difendere gli interessi di pochi. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il Governo ha posto la fiducia su un suo emendamento al disegno di legge delega firmato in realtà congiuntamente dai deputati Previti e Ghedini.

Sono penose le dichiarazioni delle ultime ore del ministro Urbani, che cerca di rendere meno orribile quanto l’arroganza e la incultura di questa maggioranza, ma soprattutto degli estensori di quel testo, hanno imposto al Parlamento. Vi era, infatti, un interesse diretto del Presidente del Consiglio a cancellare un reato che riguarda le violazioni dei beni paesaggistici provocate dalla sua megalomania. Egli ha preteso di trasformare un pezzo di costa sarda a suo piacimento, alterando il paesaggio, mutandone le forme, sostituendo addirittura la vegetazione originaria con improbabili cactus provenienti dai deserti di mezzo mondo. Questo è ciò che più mi offende: persino la natura viene violata.

Nei giorni scorsi, benché fossimo preoccupati di quanto si stava preparando, abbiamo evitato di aprire un conflitto utilizzando argomenti come quello del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, oppure quello degli interessi (ne parlerò dopo) dell’onorevole Previti o di chi magari ha subìto condanne - ed è in quest’Aula - per abusi compiuti nella Valle dei Templi. Abbiamo utilizzato tutte le risorse della tecnica parlamentare per limitare le possibilità di manovra di coloro che erano pronti a porre in atto questo nuovo scempio. Pensavamo che la vergogna che incombeva sulle loro teste e le dichiarazioni già fatte da tanti del centro-destra impedissero questa deriva.

Il ministro Urbani ed alcuni autorevoli esponenti di questa maggioranza hanno dichiarato di aver profondamente migliorato il comma 32 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame. Ebbene, se mi consentite un francesismo, sono balle! È falso! Se leggete il comma 32 che era stato soppresso, potrete rendervi conto che è esattamente lo stesso che oggi trovate nel testo degli onorevoli Previti e Ghedini.

Vorrei ricordare in questa sede (l’avevo promesso) cosa hanno detto il ministro Urbani, il ministro Matteoli e tanti esponenti del centro-destra (perché di facce bisogna averne una sola) in occasione dell’esame del comma 32, alla fine dell’anno scorso, quando ci fu una rivolta dell’intelligenza nazionale, della cultura e delle associazioni di questo Paese, che affermavano la necessità di spazzare via questa norma, che era veramente una vergogna. Come faccio a dimenticare ciò che ha detto il ministro Urbani? Egli ha più volte esclamato: "Vittoria, vittoria!" (anzi, essendo Ministro per i beni culturali, avrà detto in greco "Nike, nike!").

Però, quando è stato audito nella Commissione ambiente del Senato ha detto: "Non depenalizzeremo i reati ambientali"; "Un emendamento bloccherà le modifiche". "Questa depenalizzazione non si farà mai", dice il collega Specchia. Poi, Emiddio Novi, per la prima volta, prende coraggio - di questo l’ho ringraziato - e tuona contro il comma 32: "Non si dovrà fare mai".

Altri colleghi non intendo citarli, ma intendo citare di nuovo i ministri Urbani e Matteoli, i quali parlarono di vera e propria vergogna sostenendo che quel comma 32 non implicava certo la linea del Governo, perché il centro-destra riteneva prioritaria la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Poi, il Ministro per i beni culturali, disse sull’appello pubblicato dai giornali: "Lo condivido senza dubbio. Se quella norma fosse stata approvata, sarebbe stata probabilmente sfruttata per combinare altri guai". Questo disse Urbani; poi, fa riscrivere la norma a Previti e a Ghedini.

Dico questo perché tutti sanno - ormai lo sanno anche i sassi - che abbiamo ritirato tutti i nostri emendamenti. Ieri il ministro Giovanardi è venuto a dirci che da molti mesi si aspetta, ma non certamente per colpa nostra. Infatti, abbiamo finito a febbraio di discutere in Commissione il provvedimento, cancellando il comma 32, probabilmente però era troppo vicino il tempo della cancellazione di quel comma al fatto che si doveva discutere in Aula.

Si è arrivati a giugno e si è deciso di aspettare ancora un po’, perché non si voleva far vedere ciò che adesso appare di tutta evidenza. Le ragioni non erano i nostri emendamenti, che abbiamo ritirato, né erano altre che sono state pure ventilate, cioè che volevamo far tornare il testo alla Camera, per cui si doveva impedire un ulteriore passaggio. Sono menzogne, dal momento che il comma 32 faceva riferimento al Testo unico delle leggi sui beni culturali, già eliminato dal nuovo codice Urbani; inoltre, le coperture finanziarie erano del tutto diverse e riferite ad una finanziaria ormai superata. Erano balle anche quelle, per continuare con i francesismi, perché l’obiettivo era uno e uno solo: salvare il Presidente del Consiglio dal reato che incombe sul suo capo.

L’estensore vero dell’emendamento, vedete, è tale Previti, mentre il ministro Urbani, con un’altra bugia, sul "Corriere della Sera" di oggi dice di aver incontrato rappresentanti regionali. Ma quali rappresentanti regionali! Ha incontrato Previti e Ghedini e con loro ha discusso questo testo.

C’è poi una questione che riguarda direttamente Previti. Questo signore due week end fa ha proposto di riscrivere la norma sui reati commessi da una certa società REI (che con incastri di scatole cinesi porta a lui medesimo), che ha manomesso una zona protetta, una delle zone più protette e più belle dell’Argentario: Torre Ciana. Il processo è iniziato il 23 settembre ed è stato rinviato perché era in arrivo questa norma, scritta da lui medesimo.

Signor Presidente, nella dichiarazione di voto davanti agli italiani mostreremo come siano balle quelle che avete raccontato, perché identici sono il testo del comma 37 e quello del comma 32. Ma c’è di peggio: va a regime la norma di cui al comma 36, che consentirà abusi perpetui, ad esempio per costruire piazzali per camion o altre diavolerie di questo tipo a spese del paesaggio, senza che nessuno, in futuro, debba mai più chiedere un’autorizzazione preventiva. Grazie, un bel lavoro davvero! (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.

 

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, è stato già illustrato come questo provvedimento, dopo quattro anni di discussioni, arrivi adesso con una forte accelerazione all’approvazione con il voto di fiducia.

Non voglio soffermarmi sulle questioni che riguardano la delega sull’ambiente e su alcuni aspetti anche odiosi, perché quando il conflitto di interessi di chi ci governa incide in maniera così forte porta a conclusioni negative e catastrofiche; l’emendamento che viene proposto porterà sicuramente a salvare il Capo del Governo dall’accusa di aver commesso il reato.

Mi voglio, invece, soffermare su un punto specifico: il comma 51 dell’emendamento che abbiamo di fronte reca la copertura finanziaria di quanto previsto nel comma precedente, con cui si danno all’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) alcune nuove competenze per le quali si stanziano 7,5 milioni di euro; una piccola cifra. L’unico problema è che tali risorse si stanziano sul bilancio del 2003!

Questa imputazione, signor Presidente, non è possibile: siamo nel 2004 e il bilancio del 2003 è già scaduto. Quindi, questo emendamento, non gode di una corretta copertura finanziaria. È un fatto molto semplice che inficia, a mio avviso, l’applicazione dell’emendamento. Il provvedimento è scoperto, signor Presidente. Non può essere approvato così com’è e se fosse stato esaminato in Commissione bilancio avrebbe ricevuto un parere contrario.

Lo dico sin d’ora perché lo ritengo un aspetto importante, anche per chi dovrà controllare quello che stiamo facendo, e perché resti agli atti, oltre agli aspetti negativi censurabili sul piano ambientale, che una norma di copertura finanziaria non è corretta. Il provvedimento è quindi scoperto; tale andrebbe considerato dall’Assemblea che non dovrebbe approvare, dato che stiamo andando contro l’articolo 81 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U ).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liguori. Ne ha facoltà.

 

LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, avevamo affermato in Commissione ed in Aula che non poteva esserci una opposizione preconcetta all’idea di riordino della normativa in materia ambientale. Ciò perché fino a pochi decenni fa il termine stesso "ambiente" era talmente assente dalla nostra legislazione che, per paradossale conseguenza, si era generata una sorta di proliferazione normativa, talvolta anche contraddittoria e confusa per cui non sarebbe apparso scandaloso l’intento di riordinare la normativa ambientale con il ricorso a testi unici.

Avevamo solamente lamentato l’inopportunità, l’inadeguatezza dello strumento scelto dal Governo: lo strumento della delega cui il Governo era ricorso non ci piaceva; tantomeno ci entusiasmava in una materia in cui è consigliata la delicatezza, dove la prescrizione "maneggiare con cura" dovrebbe essere un principio costante. La materia ambientale rappresenta davvero l’orizzonte in cui si muovono e ancor più si muoveranno i nuovi diritti, le nuove economie, le nuove opportunità. Lo strumento della delega non ci piaceva ma era comunque consentito, perciò in qualche modo leale, coerente con il disegno di riordino della materia; lealtà e coerenza sperimentate anche, dove le decisioni si formano, cioè in Commissione.

Avevamo apprezzato tale atteggiamento, come ha ricordato con toni diversi il senatore Turroni. Avevamo apprezzato l’autonomia e, perciò, la dignità dell’impostazione del presidente Novi e del relatore, senatore Specchia, soprattutto in ordine al famoso ed ormai famigerato comma 32, relativo alla previsione dell’estinzione del reato per abusi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale.

Su questo punto il relatore aveva fatto chiarezza e eliminato l’intero comma, in armonia con una diffusa sensibilità sull’argomento e con il parere di gran parte dei componenti della Commissione, di ogni estrazione e schieramento.

Invece, che succede? Che il Governo, incurante del ruolo della Commissione e del Parlamento, nuovamente abbatte e distrugge il lavoro parlamentare e ripropone una nuova versione del comma 32. Sotto le mentite spoglie della delega ambientale e del riordino delle norme ambientali ripropone, in un modo che sfiora la tracotanza, sostanzialmente un altro - ancora un altro! - condono.

Non bastava l’inusuale nomina dei ventiquattro saggi prevista dalla delega, i quali rappresenteranno la vera mente del processo legislativo, relegando le Commissioni di Camera e Senato ad un compito di mera valutazione di una dialettica che sarà concentrata sul rapporto tra la Commissione di esperti e il Ministero e svuotando nei fatti le Camere della competenza legislativa. Accanto a questa inusuale nomina - di cui non mi pare vi siano precedenti nella nostra storia parlamentare e che ci sembrava già essere un fatto grave - si raggiunge, attraverso lo strumento della delega ambientale, lo scopo vero, l’obiettivo reale, che è quello di prevedere - ed è un fatto ancor più grave - il condono delle opere realizzate nelle aree vincolate dal 1939 fino al 30 settembre 2004, cioè degli abusi, ancorché definiti minori, realizzati sino al 30 settembre ultimo scorso.

Non bastava il conferimento al Governo di una delega così estesa da prevedere sette - sottolineo sette - oggetti diversi, quando invece si poteva seguire la strada maestra dell’affidamento al Parlamento di un disegno di legge di riordino per ogni settore ambientale (questa sarebbe stata una strada seria e rispettosa del ruolo del Parlamento!).

No, non bastavano tutte queste forzature; era necessario umiliare il Parlamento, ed in particolare il Senato, perché era qui, proprio qui, che con responsabilità si era abbandonata la strada della sanatoria nei siti vincolati, prendendo le distanze da quanto fatto alla Camera; era qui che bisognava introdurre il virus del condono nella legislazione ambientale, nelle aree vincolate, in contrasto con la legislazione europea. E naturalmente, umiliando il Senato, non si mostra insensibilità solo verso una parte, verso l’opposizione petulante e fastidiosa, ma verso tutti i senatori, anche quelli di maggioranza, quelli che avevano mostrato autonomia di pensiero nell’affrontare quest’argomento così delicato. Altro che ordinare e razionalizzare! Qui si tornano a mescolare e confondere gli intenti della legge delega e le parole, i termini, che non ci eravamo sentiti di condividere in prima battuta, nella discussione generale, e che tornano purtroppo di attualità.

Il Governo, introducendo certo anche qualcosa di parzialmente apprezzabile, come l’abbattimento degli ecomostri e il ruolo della sovrintendenza (ma non capisco perché questi aspetti non si potessero affrontare nelle Commissioni, cioè nei luoghi deputati), ha inteso sequestrare le politiche ambientali imponendo il suo punto di vista con l’arma della fiducia. Davvero quindi si rischia di celebrare non solo il funerale del diritto ambientale, ma anche dei diritti dei parlamentari e, nella specie, dei senatori. È un momento perciò molto triste per questa istituzione, il nostro Senato, e per chiunque abbia uno straccio di sensibilità ambientale per il Paese e la sua storia, che non meriterebbero atti come questo, cui il Governo Berlusconi non ha esitato a ricorrere. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo all'epilogo di questa farsa piena di intrighi, equivoci e colpi di scena. Oramai è chiaro il disegno del Governo e il motivo fino ad oggi inconfessabile che ha indotto l'Esecutivo a procedere in modo tanto inquietante e assurdo da far cadere nel ridicolo i suoi stessi esponenti nel Consiglio dei ministri e nel Parlamento. Oggi il Governo ha superato se stesso, ha superato le più pessimistiche previsioni delle forze di centro-sinistra e di tutte le associazioni ambientalistiche di vedere riproposto il vecchio comma 32 licenziato dalla Camera e cancellato poi dalla Commissione ambiente del Senato - lo ripeto - all'unanimità.

Con il maxiemendamento il Governo propone una stesura peggiorativa, infatti si tratta del quarto condono edilizio a tutti gli effetti; ma non basta, il Governo lo fa in modo subdolo, cercando di indurre in errore gli italiani e l'opinione pubblica.

Ad una prima lettura i commi 32, 33, 34, 35 e 36 lettere a) e b) stupiscono per l'efficientismo manifestato dal Governo nella volontà di procedere alla demolizione delle opere abusive. Infatti, i commi 32, 33 e 34 introducono un procedimento ad hoc per la realizzazione degli interventi di demolizione della lottizzazione abusiva di Punta Perotti.

Il comma 35 attribuisce addirittura alla persona del Presidente del Consiglio il potere di emanare, su proposta del Ministero dell'ambiente o delle Regioni interessate, decreti con i quali individua "ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre a interventi di demolizione" con le procedure già individuate per Punta Perotti e per altri ecomostri.

La maggioranza, però, non può ascriversi questo merito, perché si tratta di norme già esistenti emanate dai Governi dell'Ulivo, in particolare l'articolo 2 della legge n. 426 del 1998, di iniziativa dell'allora ministro Ronchi, il quale già sei anni fa aveva scelto la stessa strada per la demolizione dell'hotel Fuenti. Nessuna novità, dunque, né sotto il profilo della scelta legislativa, né sotto il profilo del metodo, né soprattutto sotto il profilo dell'"efficienza" che il Governo millanta. Visto che la norma c'è, era preciso dovere dell'Esecutivo, applicarla: dal momento che la riscoprite solo ora, significa che fino adesso nulla è stato fatto.

Voi, però, conoscete bene il motivo di tale riscrittura: con le demolizioni - e poi vedremo quali saranno - volete mascherare, giustificare il nuovo condono, tant'è che il vecchio comma 32, uscito dalla porta, rientra dalla finestra sotto le spoglie della lettera c) del comma 36, che reintroduce l'istituto dell'accertamento di compatibilità paesistica, in grado di sanare non solo la difformità dell'opera rispetto all'atto di assenso preventivo, ma anche la carenza di autorizzazione, nel senso che tale accertamento estingue il reato.

Tra l'altro, la lettera c) del comma 36 prevede un apparente inasprimento delle pene per chi amplia i volumi in aree protette, prevedendo anche il ripristino ambientale laddove le demolizioni siano state compiute. Subito dopo, però, viene puntualizzata una lunga serie di eccezioni e dispense che rendono di fatto solo teorica questa apparente severità.

Siamo di fronte ad un vero e proprio condono perenne. La norma prevede, infatti, anche l'esclusione dalle sanzioni qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. E, soprattutto, vi è il condono totale dei lavori compiuti su beni in aree paesaggistiche entro il 30 settembre 2004 senza le prescritte autorizzazioni, e ciò in quanto l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti comporta l'estinzione del reato (previsto dal codice Urbani) a condizione che la tipologia edilizia realizzata ed i materiali utilizzati rientrino in quelli previsti o siano affini o comunque giudicati compatibili con il contesto paesaggistico e qualora i trasgressori abbiano preventivamente pagato la sanzione pecuniaria (prevista sempre dal codice Urbani) od altre sanzioni determinate dall'autorità competenti.

Il Governo ha finalmente gettato la maschera. Dopo aver da sempre sostenuto che non avrebbe mai condonato gli abusi sulle aree protette, introduce un comma che condona gli abusi senza alcun limite, addirittura peggiore rispetto al condono edilizio approvato da questa maggioranza; se non altro quel condono aveva dei limiti volumetrici, mentre questa norma non ne ha. Signor Presidente, sarebbe a dire che se lei, in qualità di Vice presidente del Senato, avesse realizzato in un'area protetta un edificio abusivo e io, come proletario, lo avessi fatto in un'altra realtà, lei lo avrebbe potuto condonare io invece no. Questa è la differenza prevista dall'attuale normativa.

Siamo dinanzi a una disposizione concepita e trascritta su misura per il Presidente del Consiglio, per le sue esigenze personali e gli abusi edilizi di Villa Certosa che quindi rientrano in questa accuratissima disposizione di legge.

Il combinato disposto del provvedimento in esame completa il quadro della devastante aggressione del territorio da parte di questo Governo. Il condono edilizio consentirà di sanare abusi di portata e gravità finora mai viste; basti ricordare la sanabilità degli immobili abusivi costruiti sulle aree demaniali.

Numerose e autorevoli sono state le prese di posizioni contro la depenalizzazione dei reati commessi ai danni del paesaggio. Il presidente Ciampi, nel suo discorso al Quirinale dell'11 dicembre 2003 in difesa dell'ambiente e a favore del paesaggio, lo definisce parte della nostra identità nazionale. La contrarietà alla norma è stata più volte manifestata dagli stessi ministri Urbani e Matteoli e da un Vice presidente del Senato - proprio lei, e mi dispiace chiamarla nuovamente in causa - che ha dichiarato la sua contrarietà alla depenalizzazione.

Nel gennaio 2004, cento personaggi del mondo della cultura, dell'arte e dell'imprenditoria (tra i quali Riccardo Muti, Ferruccio De Bortoli, Giorgio Armani, Cesare Romiti e Dacia Maraini) sottoscrivevano l'appello di FAI, Italia Nostra, WWF, Touring Club Italiano contro il comma 32. Tutto questo per il Governo non ha valore. Non so se sia la sua presunzione a superare la sua stoltezza politica o se sia piuttosto il contrario. Oggi, esso ha la protervia di chiedere la fiducia anche dopo il ritiro dei nostri emendamenti. Ma la fiducia la pone poiché ha paura della sua stessa maggioranza, consapevole di averle imposto uno smacco imperdonabile.

Ponendo la fiducia ci avete negato la possibilità del dibattito in Aula. Avete ancora una volta umiliato il Senato della Repubblica italiana. Avete messo la maschera d'ossigeno alle regole democratiche, al dibattito parlamentare. Avete messo il Parlamento in prognosi riservata. Altro che Casa delle libertà!

Riteniamo questa delega ambientale un inaccettabile mostro legislativo, un monumento alla vostra incapacità, alla vostra dissennata opera contro le norme e gli interessi nazionali. Ma si tratterà però di un monumento che resterà per generazioni sotto gli occhi inorriditi degli italiani, i quali sapranno giudicarvi, come vi hanno già giudicati nelle ultime tornate elettorali.

La mia parte politica e l'intero centro-sinistra reagiranno con forza contro questa ultima vergogna, lo faranno per il bene del Paese, ed avranno al proprio fianco i cittadini, la società civile, le associazioni ambientaliste e di tutela, il mondo della cultura, dell'arte, della scienza e dell'imprenditoria.

Approvando questo scempio siete rimasti soli! La responsabilità sarà molto pesante, ma sarà solo vostra. Voi non difendete gli interessi del Paese, voi difendete solo gli interessi del capo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). Avete atteso settimane per consegnare questo mostro; un mostro che risponde solo ad una logica: la logica dell'arroganza e degli abusi di Villa Certosa.

Signor Presidente, siamo in tema di farsa e di commedia, e come ogni commedia che si rispetti ha un titolo. Ebbene, se dovessi attribuire un titolo a questo mio intervento, sceglierei il seguente: "Berlusconi sana i suoi abusi e demolisce gli abusi degli altri". (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

 

*VILLONE (DS-U). Signor Presidente, è oggi al nostro esame la questione di fiducia su un atto di particolare rilievo politico e normativo, un testo che sostanzialmente, attraverso la delega al Governo o con norme direttamente applicabili, riscrive l’insieme della legislazione in materia ambientale. Abbiamo la riscrittura di un intero segmento - e non di quelli marginali - del nostro ordinamento.

Riteniamo che questo sia emblematico di un rapporto distorto e sbagliato tra il Governo e l’Assemblea parlamentare, titolare primario del potere legislativo. Abbiamo un capovolgimento di quelli che sono stati per quasi vent’anni, forse anche qualcosa di più, gli indirizzi in materia ambientalistica seguiti con coerenza dal legislatore italiano, anche secondo linee affini, simili, vicine a quelle osservate dal legislatore in molti altri Paesi, in particolare europei.

Andiamo invece ad un atteggiamento ambiguo, di sostanziale tolleranza dell’illecito ambientale. Veniva ricordato questa mattina in Aula da più colleghi come ci sia anche il sospetto di un conflitto di interesse, perché queste normative, a quanto è dato capire, potrebbero toccare anche situazioni che fanno capo direttamente al Primo Ministro.

Non si può non vedere in questa situazione il venire in essere di un dubbio pesante di incostituzionalità, anzitutto per la violazione dell’articolo 76. Vediamo qui portata alle estreme conseguenze la torsione che questo Governo ha imposto, e ci ha fatto tante volte vedere nella sua proposta normativa, dei limiti della delega legislativa. Abbiamo qui, senza criteri e princìpi adeguati, l’individuazione di settori o materie intesi come sinonimo dell’oggetto che, secondo l’articolo 76, dovrebbe essere determinato. Sono cose ben diverse.

Quindi, violazione dei limiti della delega. E violazione di quella che è stata la Costituzione vivente per quanto riguarda l’ambiente perché, pur mancando in Costituzione la parola ambiente, un’ampia giurisprudenza della Corte costituzionale ha introdotto il valore ambientale in Costituzione come bene da proteggere e garantire, non certo da sfruttare.

Pertanto, un doppio profilo di incostituzionalità che si evidenzia: quello appunto dei limiti della delega, e quello di un valore costituzionale dell’ambiente che viene ad essere leso attraverso il capovolgimento - come dicevo prima - degli indirizzi fondamentali seguiti dal legislatore italiano per circa un ventennio. Tutto ciò con l’uso della questione di fiducia, cioè - come è stato appena ricordato - con uno strumento che strozza il dibattito, impedisce il confronto parlamentare e viene usato tra l’altro - con ogni evidenza nel contesto attuale - non tanto per mettere il bavaglio all’opposizione (per far questo ci sarebbero altri strumenti come il contingentamento dei tempi: strumenti che comunque consentono alla maggioranza di governare il dibattito, come tutti ben sappiamo), ma per strozzare la stessa maggioranza. Questa è l’ennesima prova della debolezza crescente di un Governo che regge sempre meno le mediazioni all’interno delle forze parlamentari che lo appoggiano e che dunque, per ottenere l’obiettivo dell’approvazione del testo, è costretto a mettere la mordacchia ai suoi stessi sostenitori.

Noi riteniamo, quindi, di trovarci oggi di fronte in quest'Aula ad una situazione particolarmente grave, ad una inaccettabile scelta politica di questo Governo, che fa cadere sul Parlamento e fa cadere sul Paese l'effetto della propria precarietà, della propria debolezza politica. Riteniamo di stare assistendo ad una violazione inaccettabile della lettera e dello spirito della Costituzione per un valore, quello ambientale, che ci viene consegnato non solo per noi stessi oggi, ma per il futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il Paese del futuro. Riteniamo che, con l'approvazione di questa normativa, assisteremo al prodursi di danni che non saranno reversibili, perché purtroppo il danno ambientale questo ha di caratteristico, che laddove si produce poi si potrà anche risarcire, ma, sulla base di questo testo, sicuramente poi in tante situazioni non sarà possibile ripristinare lo stato precedente, e quindi recuperare la piena garanzia del bene ambientale.

Tutto questo accade, come è stato detto e come io voglio qui ribadire, per tutelare interessi assolutamente non degni di alcuna tutela, che dovrebbero essere anzi oggetto di un fermo contrasto da parte di un Governo degno di questo nome e degno di questo Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, con vivo dispiacere vedo oggi i colleghi della maggioranza pronti a rinunciare alle proprie prerogative di legislatori e a confermare di essere in quest'Aula, almeno in questo caso, soltanto per seppellire le magagne del Capo del Governo e, con esse, le tante violazioni alla legge e al territorio che hanno ferito il nostro Paese.

Il dispiacere non è per voi. È chiaro che, se il Senato deve cadere in simili mani, meglio abolirlo! Altro che Camera Alta, Senato Federale, e i tanti titoli e le definizioni di cui riempite la vostra bocca e i vostri comunicati stampa! Volete onori e non oneri, vero, colleghi? È umanamente comprensibile, certo, però voi non dovreste essere qui in questo caso. Però il dispiacere - anzi, vera e propria sofferenza, vi assicuro - è per quello che sta diventando l'Italia con una simile classe politica e con simili classi dirigenti…

 

PRESIDENTE. Un momento, senatore Boco. Non è presente in Aula nessuno dei relatori?

 

TURRONI (Verdi-U). Si vergognano!

 

BOCO (Verdi-U). Gli dà noia sentire, Presidente, lo capisco.

 

PRESIDENTE. Proceda, senatore Boco.

 

BOCO (Verdi-U). Cercherò di illustrare brevemente i due aspetti di questa evoluzione: quello effettuale, determinato dall'odierno voto di fiducia, e quello implicito e profondo, se possibile ancora più dannoso, perché va a colpire l'essenza e la trama della civile convivenza nel nostro Paese.

State per varare, colleghi della maggioranza, rinunciando a discuterne in quest'Aula, una delega ampia, dai criteri generici e discrezionali; ed è inutile che stiate a ripetere la litania sull'eccesso di deleghe dei Governi di centro-sinistra: precedenti simili non ne troverete mai! E ancora, è stato già detto, ma lo ripeto: manca del tutto il necessario coordinamento non solo rispetto alle leggi quadro vigenti, ma anche rispetto alle deleghe richieste o persino già esercitate da questo stesso Governo. Andate a ledere, e ci votate sopra la fiducia, non solo le competenze di Regioni ed enti locali, ma quelle di questo Parlamento, umiliato e surrogato da una commissione di ordine ministeriale.

Oh, certo, col vostro sì di questo infausto 14 ottobre siete convinti di garantirvi il collegio: penso che questo sia un fatto importante da non sottovalutare e per questo quasi vi ammiro; con stupore veramente infantile vi dico: sarete capaci, ne sono sicuro, di spiegare ai potenziali elettori la necessità del voto alla vostra persona, pur nella consapevolezza che, se ogni Ministro del vostro Governo volesse un parlamentino di amici, per piegare la normativa a suo comodo, direste di sì, deresponsabilizzati e - mi permetto di dire - satolli di quello che avete.

Quel che pesa, purtroppo, è ciò che dalla vostra leggerezza consegue: la sanatoria e la depenalizzazione di tutti i reati commessi sul paesaggio, dai tempi delle due leggi Bottai del 1939 fino al 30 settembre 2004. È avvilente che così il Parlamento legiferi, addirittura con la fiducia, per eliminare un reato in capo al Presidente del Consiglio, come richiesto espressamente al Parlamento dai suoi avvocati: gli abusi commessi a Villa Certosa.

Sì, poi li voglio sentire, certo, i vostri discorsi, ai convegni, alle tavole rotonde, magari da Vespa: il paesaggio è ricchezza dell'Italia, risorsa da valorizzare e, naturalmente, da vendere in pacchetti turistici. Vi siete nascosti, perché vi vergognavate a tal punto, dietro l’abbattimento degli ecomostri. Avete citato Punta Perotti; domandatelo ai cittadini di Bari: noi ci siamo incatenati quando nessuno di voi diceva una parola; abbiamo lottato quindici anni, noi Verdi, per arrivare a quello. Ma a voi serve oggi parlarne, dopo essere stati silenti, quando abbiamo ottenuto il suo abbattimento da tempo, per nascondere Villa Certosa.

Sì, certo, a parole avete imparato anche voi qualche cosa, a forza di sentirci. C'è l'insuperabile "ambiente come opportunità", titolo di un bell'avviso a pagamento a tutta pagina su "CorrierEconomia", con cui il direttore generale del Ministero dell'Ambiente ha propagandato numerose idiozie, tra cui la necessità dell'approvazione veloce di questa delega ambientale. A pagamento. Colleghi, che peccato costringere il Ministero dell'ambiente a un simile esborso, non è vero? Non ha avuto fede in voi, che siete invece così fedeli e lo state per dimostrare.

Poi andrete tutti, certo, a festeggiare la vittoria dell'uomo forte che può fare quello che vuole, quello che gli conviene, quello che gli è più comodo. Altro che paesaggio, altro che aree protette, altro che tutele!

E veniamo all'effetto profondo e cancerogeno della vostra odierna rinuncia a comportarvi da legislatori. State indicando ai cittadini italiani la via dell'arroganza e dell'impudenza; è una china pericolosa, i cui sintomi sono già fin troppo evidenti: ho il macchinone e lo parcheggio sul marciapiede, l'anziano può morire come un topo sulle strisce pedonali e il bimbetto se ne stia a casa, se non vuol fare la stessa fine. Non le vedete nella vostra quotidianità queste cose? Riuscite a connetterle con quanto oggi vi accingete a fare?

Con la distruzione del territorio che ratificate, legittimate qualsiasi comportamento illegittimo, qualsiasi mancanza di rispetto, qualsiasi arroganza nei confronti della legge, delle persone e di ciò che non vi appartiene, di ciò che non è nella vostra disponibilità. Perché la bellezza di un paesaggio non è nella vostra disponibilità: è un dono in sé, una grazia che dovreste solo saper accettare e saper lasciare a chi verrà dopo di voi, perché ne goda.

Coi vostri ottusi cinismi a buon mercato, con la vostra falsa coscienza ancora più ripugnante (che pena, ministro Urbani, sentirla esaltare questo provvedimento, dopo quello che aveva detto sul testo della Camera), ferite la legge e così la dignità del legislatore, ferite la bellezza e la capacità di rispetto, per il territorio e per le persone. Prima di dire sì, invece che a Villa Certosa pensate alla convivenza civile, pensate almeno per un attimo, fosse pure da soli, di vergognarvi. È l’unica cosa che dovete fare: vergognatevi! (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergamo. Ne ha facoltà.

 

BERGAMO (UDC). Signor Presidente, voglio subito tranquillizzare il senatore Boco. Non intendiamo sottrarci al confronto; anzi, ci auguriamo sia sereno, costruttivo, obiettivo e basato su una lettura attenta e rigorosa dei testi al nostro esame.

Oltre alla strumentalizzazione, alla faziosità e alla contrapposizione, esiste anche un’onestà intellettuale che credo debba prevalere in quest’Aula. Cercherò di dimostrare come alcune affermazioni siano veramente fuorvianti e assolutamente non rispondenti alle finalità che persegue il provvedimento esame.

Il Gruppo dell’UDC ha sempre condiviso in maniera convinta l’esigenza di arrivare in tempi rapidi ad una rilettura complessiva ed organica della legislazione in materia ambientale. Una certa sensibilità viene rivolta all’ambiente, alle recenti problematiche aperte dai nuovi scenari anche della scienza alle nuove attività industriali e alle verifiche sulla loro dannosità, nonché nei confronti delle potenzialità della criminalità, che spesso ha trovato nell’ambiente occasione di grandi guadagni, e per l’esigenza di un coordinamento a livello anche internazionale.

La legislazione, che si è nel tempo succeduta in maniera affrettata, alle volte contraddittoria, arrancando nell’inseguire i problemi, ha realmente bisogno di una ricomposizione unitaria, di una lettura sistemica per poter gestire il problema dell’ambiente in una visione armonica e complessiva, al fine di trattare tutte le questioni alla luce delle più recenti e importanti indicazioni provenienti dall’intero Paese e dal contesto europeo e mondiale.

La delega al Governo, che speriamo possa essere approvata da entrambi i rami del Parlamento in tempi brevi al fine di renderla operativa, è necessaria per affrontare in maniera precisa, con testi unici rinnovati (è un impegno qualificante del Governo e della maggioranza all’atto del suo insediamento), entro la fine della legislatura, la questione ambiente. È necessaria una riequilibratura delle procedure al fine di adottare i relativi provvedimenti entro la scadenza della legislatura per poter avere una visione organica e precisa sul modo in cui gestire il problema dei rifiuti, la bonifica delle acque, la difesa del suolo e delle aree protette, introducendo nel nostro sistema la valutazione di impatto ambientale e strategica.

Sono questioni che meritano una rilettura organica, da compiere in tempi rapidi, entro un anno, attraverso un confronto costante tra Commissioni, Governo e Parlamento (se è vero - come è vero - che ogni quattro mesi nei lavori sarà coinvolta la Commissione parlamentare competente per verificarne l’andamento) per entrare nel merito delle scelte delicate da assumere in quei contesti.

Al termine dei lavori, le Commissioni avranno due occasioni per pronunciarsi sulle proposte del Governo per una piena, partecipe ed autorevole attività di confronto, approfondimento, arricchimento e modifica del testo presentato dal Governo alle Commissioni competenti. Tutto ciò deve verificarsi nel rigoroso rispetto non solo delle competenze regionali e degli enti locali, ma anche delle direttive europee e delle normative vincolanti per i singoli Paesi membri dell’Unione europea.

La delega mi sembra all’altezza di affrontare la sfida che si deve sostenere. Contiene princìpi rigorosi e dettagliati che dovranno essere i criteri ai quali i testi legislativi, le leggi delegate, dovranno attenersi.

Non è una delega in bianco, una delega generica, una delega che potrà essere utilizzata dal Governo in maniera ampia o addirittura impropria. È una delega che si richiama ad una serie di princìpi e indirizzi all’altezza dell’esigenza di riordino della materia ambientale e soprattutto delle sensibilità nuove per gestire in maniera corretta il fenomeno: la garanzia di un’utilizzazione accorta delle risorse, una maggiore certezza delle pene, l’introduzione del principio di precauzione e prevenzione (temi tutti molto importanti che stanno a cuore al fronte ambientalista in particolare); la gestione dei controlli, le agenzie, le certificazioni ambientali e, soprattutto, la bonifica dei siti inquinati; inoltre, l’estensione delle aree protette, e non una loro riduzione: tutte scelte all’avanguardia in tema di politica ambientale.

Ecco perché questo grande sforzo normativo di rilettura e di nuova legislazione (sicuramente dovranno essere colte sfide nuove, non previste nei testi attualmente in vigore) non credo possa essere minimizzato o quasi banalizzato riducendolo ad una polemica su questo presunto condono.

Siamo fermamente convinti che la delega sia necessaria ed indispensabile per permettere all’Italia un salto di qualità nella gestione delle politiche ambientali. Non voglio, però, sottrarmi ad alcune considerazioni anche sulla questione, sollevata da più parti, da più colleghi, del cosiddetto condono. Abbiamo condotto, in Commissione, un’opposizione forte e tenace all’originaria previsione di condono generalizzato in aree paesaggistiche. Se fosse riproposto in maniera pedissequa il testo che abbiamo contrastato, avremmo provato un pesante imbarazzo di coscienza nel votare la fiducia al Governo questa mattina. Dopo averlo riletto, però, il testo del maxiemendamento 1.1000 proposto dal Governo fuga molte nostre perplessità. Bisogna, infatti, leggerlo attentamente, senza vendere fumo o fargli dire cose che non dice.

Si è sentito dire che potrebbe essere sanato qualsiasi abuso nelle zone vincolate e per qualsiasi volumetria. Forse, però, non si è letto il comma 36 che modificando l’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 al comma 1-ter stabilisce che si può prevedere la cosiddetta sanatoria (ottenere, cioè, il certificato di compatibilità ambientale), per lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. Già questo dovrebbe far capire che non ci può essere il dubbio che si vada a sanare un aumento di volumetrie. Soprattutto, c’è il pieno coinvolgimento delle Sovrintendenze - quelle Sovrintendenze che hanno potere vincolante negativo nella concessione - e degli enti locali, che devono dare l’assenso alla compatibilità paesaggistica.

Mi sembra, allora, che tutto vada ridimensionato e ricondotto ad una lettura più corretta, attenta e puntuale del provvedimento, che non consente di sanare abusi dissacranti il territorio, pur presenti nel nostro Paese e che vanno repressi con tutta l’efficacia, l’autorevolezza, la forza e la tempestività possibili.

Tra l’altro, si richiamava il codice Urbani, un codice che questa legge non accantona, non mette in disparte, ma che, se confortato anche dal consenso dell’opposizione, come lo è stato, consentirà di svolgere un’efficace azione di tutela ambientale del territorio, anche perché è il primo codice che tutela non soltanto l’ambiente, ma anche il paesaggio.

In questo senso, quindi, riconfermiamo il nostro assenso al provvedimento. Siamo convinti che questa non sia una pagina buia per il Paese, ma sia invece l’avvio di un’importante nuova politica ambientale per tutta l’Italia. (Applausi dai Gruppi UDC e AN. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu per sei minuti. Ne ha facoltà.

 

NIEDDU (DS-U). Sei o sette minuti, signor Presidente?

 

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Nieddu, disponeva di sette minuti. Poi si è iscritto a parlare un altro collega del suo Gruppo con riduzione di un minuto per tutti gli altri. Poiché siamo in lieve anticipo, non è però una tragedia se il suo intervento durerà sette minuti.

 

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, colleghi, fatti diversi nel tempo e nello spazio finiscono oggi, come nella trama di un thriller, per trovare una connessione logica che spiega e disvela il misfatto ed i suoi responsabili. Quali questi fatti? Nello scorso 25 maggio, l’interrogazione 3-01633 rivela al Paese i lavori in corso a Villa Certosa, residenza estiva del Presidente del Consiglio, in località Punta Lada a Porto Rotondo.

L’atto ispettivo in questione traeva origine dall’enorme indignazione suscitata in Sardegna dall’avvio di un cantiere, attuato in dispregio e contrasto con la disciplina dettata dalle norme urbanistiche e di salvaguardia e tutela del paesaggio, in una zona come quella di Punta Lada sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità. Ma non solo in Sardegna suscitarono reazioni le palesi violazioni delle leggi in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, realizzantesi nella proprietà privata del Presidente del Consiglio poiché le stesse, ledendo gravemente il prestigio formale e sostanziale della carica istituzionale rappresentata, travalicavano il fatto privato. Per queste ragioni sono state sollecitate più volte risposte del Governo a numerosi atti ispettivi e di controllo sia alla Camera sia al Senato.

Di più, io stesso, incredulo che il Primo ministro scivolasse su così terrene e prosaiche questioni, volli sincerarmi di persona della fondatezza dei fatti richiamati, vista l’assenza di risposte da parte del Governo ed il crescere dell’indignazione sociale, conseguente all’arbitrio posto in essere da chi, ricoprendo altissime cariche istituzionali, più di altri è tenuto al rispetto delle leggi nazionali e di quelle della Regione Sardegna che lo ospita.

A tal fine, la mattina del 22 maggio 2004, nell’intento di verificare di persona la reale portata dell’abuso, cercai di raggiungere l’arenile demaniale antistante Villa Certosa e l’enorme e bruttissima struttura in ferro ivi realizzata. Ma ne fui impedito da un battello dell’Arma dei Carabinieri, nonostante mi fossi qualificato quale senatore della Repubblica e benché, come noto, l’arenile demaniale sia di pubblica proprietà.

A ragione del divieto opposto ad un senatore della Repubblica di raggiungere appunto non una privata proprietà bensì un luogo del pubblico demanio quale è la battigia marina, furono addotte superiori disposizioni motivate da ragioni di sicurezza per le quali sarebbe stata emanata un’apposita ordinanza della competente autorità marittima. Comunque, il citato sopralluogo, sebbene impedito dal conseguire le finalità desiderate, evidentemente lontanissime dall’attentare alla sicurezza del Presidente del Consiglio da parte di un membro del Senato, consentì all’interrogante di appurare che effettivamente, a qualche metro dalla battigia, in violazione della fascia di protezione assoluta dei 300 metri dalla riva, era aperto un cantiere di lavori; un cantiere implementato da un mostruoso aggregato metallico, impossibile da nascondere e lesivo della natura di una delle più belle località della costa sarda, cui si aggiungeva un consistente cumulo di detriti che deturpava ulteriormente il sito.

Questo modo di fare, sine lege, con logica di occupazione e da padrone in casa d’altri colpì talmente in negativo la popolazione locale da intaccarne la proverbiale riservatezza, consentendo a chi parla di apprendere che la documentazione progettuale della grande opera privata sarebbe stata licenziata dallo studio del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ebbene, signor Presidente, mai da parte del Governo si è risposto in Aula ai legittimi interrogativi da noi più volte avanzati. In particolare: quale fosse la natura della citata opera in cantiere; chi avesse presentato la prescritta denunzia di inizio attività dell’opera e a quale autorità; in quale data fossero stati avviati i lavori; da chi ed in quale data fossero stati eventualmente emanati gli atti autorizzativi, ovvero se alla data di inizio dei lavori l’iter autorizzativo fosse correttamente compiuto; se corrispondesse al vero che la definizione tecnico-progettuale dell’opera fosse riconducibile allo studio professionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; se quest’ultimo o altro Ministro avesse emanato e in quale data un decreto relativo a tale opera; se vi fossero, e quali, ragioni di sicurezza nazionale in relazione ad una casa di villeggiatura privata, nonché se fossero state studiate e valutate soluzioni alternative a quelle eventualmente decise, ivi compresa quella del non utilizzo della casa di villeggiatura del Presidente del Consiglio, ove superiori ragioni per la sua e l’altrui sicurezza lo richiedessero; se fosse stato disposto il vincolo a ripristinare lo stato naturale del luogo dismettendo l’opera nel momento in cui, per qualsiasi motivo, venissero meno le ragioni di sicurezza nazionale; come valutasse il Governo l’utilizzo della forza pubblica per impedire la libertà di movimento connessa all’espletamento dell’attività parlamentare di un senatore in carica; in ragione di quale norma fosse impedito a un senatore della Repubblica l’accesso al pubblico demanio.

Ebbene, alla perdurante assenza di risposte protrattasi sino ad ora si è finalmente messo fine, e lo si è fatto con la richiesta di fiducia sulle abnormi norme dei commi 36 e 37, finalizzate a una sanatoria generalizzata di qualsiasi abuso. E dunque, ancora una volta la maggioranza… (Il microfono si disattiva automaticamente). Le chiedo ancora un minuto, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, le ho già concesso un minuto, le posso dare ancora trenta secondi.

 

NIEDDU (DS-U). La ringrazio. Per queste ragioni, signor Presidente, colleghi, esprimo qui la contrarietà, l’opposizione, l’indignazione di tutti i sardi per questo ennesimo atto di protervia, reso possibile dalla complicità di molti per risolvere il crimine di uno. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

 

*GRECO (FI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in discussione per anticipare la personale e sofferta decisione di non partecipare al voto di fiducia.

Non mi sento di condividere un testo legislativo che, dopo tre anni di esame ed infinite discussioni nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari, perviene ora peggiorato con alcune modifiche in un maxiemendamento sul quale il Governo chiede il voto di fiducia.

I motivi del personale dissenso sono strettamente legati alla vera, unica, sostanziale modifica apportata alla riscrittura del comma 32 e di quelli successivi ad esso strettamente connessi, ma le ragioni non sono le stesse emerse nel dissenso dei colleghi del centro-sinistra.

Conosco bene la vicenda che è stata presa in considerazione da questa modifica dell’ultima ora, anche per interessi politicamente diretti - e, sottolineo, soprattutto politicamente diretti - che non ho difficoltà a premettere e confessare in questa sede e nel corso di questo intervento, oltretutto perché mi hanno visto tra i firmatari di altri precedenti atti parlamentari, che hanno denunciato e portato inutilmente all’attenzione sia dell’attuale Governo, che del precedente, strumentalizzazioni politico-giudiziarie sottese al caso pugliese, preso in considerazione dal Governo.

Questa volta, invece, devo denunciare quelli che a mio parere potrebbero essere i vizi di legittimità costituzionale contenuti nella previsione, soprattutto con riguardo al sempre tanto decantato principio di sussidiarietà e divisione di competenze, poi puntualmente disatteso e violato, come mi sembra sia avvenuto anche con le modifiche di cui trattasi.

Come studente di giurisprudenza, prima, e di magistrato, per circa trent'anni, dopo, ho sempre saputo che la legge vale erga omnes e viene approntata per casi generali ed astratti; invece ora vedo che viene introdotta una previsione in un provvedimento di legge ad hoc per un caso singolo, peraltro introducendo - ho detto ieri sera al ministro Giovanardi, perché lo ha ammesso lui stesso - meccanismi procedurali che si sostituiscono a quelli peraltro già esistenti al solo fine di sottrarre il potere decisionale ad altre istituzioni a ciò delegate: mi riferisco al Comune di Bari e alla Regione Puglia.

Mi viene il fondato sospetto che, ove non ci siano - e spero proprio che non ci siano - altri inconfessabili motivi, non esclusi quelli che servono a distrarre l'attenzione da altri casi presunti ma non ancora dimostrati, di danni ambientali: il Governo con questa norma fotografia abbia voluto proclamare un rigore per una vicenda che, come è stato ammesso prima dai precedenti interventi degli stessi colleghi di sinistra - è stata oggetto di manifestazioni di piazza, fino all'incatenamento a cui alludeva anche il rappresentante dei Verdi - che hanno condizionato la serenità dei giudici e che ora forse stanno condizionando anche il Governo, che a sua volta con il voto di fiducia condizionerà, anche di più, la libera espressione della maggioranza.

Il Governo - questo Governo - sapeva o avrebbe dovuto sapere che la disciplinata demolizione del caso singolo riguarda una vicenda che, come purtroppo spesso avviene in altri casi, da "politica" si è trasformata in "giudiziaria", dopo tante strumentalizzazioni dettagliatamente portate a conoscenza con atti parlamentari ed extraparlamentari, ivi comprese anche due interrogazioni. Il Governo sa che il caso è stato, sì, definito con sentenza passata in giudicato, ma attraverso tre gradi di giudizio definiti sempre con sentenze di assoluzione piena degli imputati, i quali però hanno dovuto subire la misura della confisca per la quale pende un giudizio davanti alla Corte di cassazione e alla Corte di Strasburgo, oltre che due ricorsi al TAR, oltre che altro ricorso contro atti deliberativi dell'amministrazione di Bari e persino un atto di pignoramento sui suoli e sui beni confiscati.

Per non parlare, poi, di atti di significazione intimati all'amministrazione comunale di Bari, nonché al Ministero dell’ambiente, nei quali sono preannunciate azioni di risarcimento di ingenti danni per i soggetti privati non colpevoli per questo caso, perché nella sentenza definitiva - andatevela a leggere cari amici anche della sinistra - vengono individuati i veri responsabili dell'abuso nel Ministero, anzi nella Sovrintendenza, e soprattutto nel Comune di Bari … (Il microfono si disattiva automaticamente).

Signor Presidente, mi permetta un brevissimo momento di riflessione.

Mi sorprende, poi, il fatto che la novità introdotta con questo maxiemendamento interviene soltanto ora, quando la nuova Amministrazione comunale insediatasi da pochi mesi risulta che abbia già indetto la gara per la demolizione che a giorni terrà un tavolo politico onde trovare una soluzione che salvaguardi gli interessi dei privati e soprattutto della collettività pugliese.

L'aspetto più sorprendente è la chiara e aperta forzatura che il Governo compie quando attribuisce con legge al direttore generale per i beni ambientali un potere di natura amministrativa qual è il potere di diffida a demolire da intimare al Comune, nonché l'invito alla Regione a sostituirsi al Comune e, in caso di mancato esercizio del potere sostitutivo, peraltro già previsto per legge, al Governo centrale di sostituirsi ai poteri locali.

Siamo veramente ai limiti dell'aberrazione del diritto, sacrificato sull'altare di chissà quali imperscrutabili disegni, a meno che anche il Governo non abbia voluto cedere, di fronte alle spinte a tutela … (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatore Greco, può senz'altro depositare la conclusione scritta del suo intervento, che verrà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna.

È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

 

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei che ricordassimo di cosa ci stiamo occupando. Ho ascoltato tutti gli interventi fin qui svolti, soprattutto da parte dell'opposizione, e ho potuto rilevare che soltanto il collega Bergamo, che però appartiene al Gruppo UDC e quindi fa parte della maggioranza, si è ricordato che ci stiamo occupando della delega ambientale.

Siamo certamente favorevoli alla fiducia, ma siamo soprattutto favorevoli al disegno di legge delega in materia ambientale. Infatti - e chi vi parla da anni si occupa della materia - siamo convinti della necessità di riordinare e aggiornare la normativa in materia ambientale non per un convincimento personale, ma perché partiamo da una serie di indagini conoscitive, condotte anche nel corso della passata legislatura, dalle quali è emerso che in Italia vi è una difficile e grave situazione per quanto concerne il settore dei rifiuti, il problema dell'acqua, la difesa del suolo e anche i parchi, relativamente ai quali gli addetti ai lavori hanno suggerito diverse modifiche normative.

Il centro-sinistra ha consegnato all'attuale maggioranza un ambiente disastrato. Tuttavia, quando si parla di disastri ambientali l'opposizione interviene come se questi avessero avuto inizio tre o quattro anni fa. Non è così. Voi ci avete consegnato un ambiente disastrato. Voi che per tanti anni avete governato non avete avuto la capacità di aggiornare la normativa, come era necessario fare, per rendere davvero compatibili sviluppo e ambiente e per adeguare alla normativa europea la legislazione italiana.

Per questi motivi siamo assolutamente convinti della necessità di conferire al Governo una delega che aggiorni, migliori e integri, anche con la creazione di testi unici, le normative ambientali più importanti.

Per quanto concerne la questione sollevata dal comma 32, di cui tanto si parla, chiedo a lei, signor Presidente, che è stato autorevole Ministro per i beni culturali e ambientali, ma anche a me stesso, se è vero che gli amici dell'opposizione, certi giornali e certe associazioni ambientaliste si battono per difendere il paesaggio ed eliminare ciò che lo ha distrutto. Nutro veramente forti dubbi al riguardo; anzi, sono portato a credere che si tratti esclusivamente di dichiarazioni propagandistiche: infatti, quando vengono messi alla prova dei fatti, come nelle passate legislature, fanno esattamente il contrario.

Per quanto riguarda gli ecomostri, presenti su tutto il territorio italiano (che sono tanti, signor Presidente: ogni tanto se ne demolisce qualcuno solo per far vedere che si fa qualcosa), mi sarei aspettato una reazione diversa. La maggior parte degli ecomostri, è, difatti, ancora in piedi. Quelli sì che hanno degradato il paesaggio e l'ambiente e continuano a rappresentare qualcosa di indescrivibile in termini di danni ambientali, soprattutto per una Nazione come la nostra, che dall'ambiente e dal paesaggio ricava sviluppo e occupazione.

Finalmente un Governo, per la prima volta, elabora ora una norma che precisa competenze e tempi certi per abbattere gli ecomostri, per ripristinare lo stato dei luoghi, dando un’ultima arma - qualora altri non provvedano - al Ministero dell’ambiente, attraverso l’Esercito. Al riguardo non si dice nulla. Purtroppo, caro Presidente, in questa Italia dove si dice che l’informazione è in mano al presidente Berlusconi e dove invece è esattamente vero il contrario, anche i giornali fanno la loro parte mistificando i fatti e parlando solo di ciò che vogliono.

Cito tra tutti il quotidiano che si distingue sempre, che ha il primato, ossia "la Repubblica", su cui oggi si legge: "Abusi nei parchi, arriva la maxi sanatoria"; è un lunghissimo articolo, nel quale - vergogna, vergogna, vergogna! - non si parla affatto della vera lotta a difesa dell’ambiente, cioè dell’abbattimento degli ecomostri, né dell’aumento delle pene fino a quattro anni per i grandi abusi per evitare la prescrizione; non ne fa cenno, ovviamente, il signore del WWF intervistato, ma solamente un senatore intervistato, ossia chi vi parla.

Credo che questa sia la dimostrazione di come le vostre battaglie per l’ambiente siano acqua calda, perché voi avreste dovuto fare questo; non lo avete fatto e avreste dovuto quanto meno dare atto al Governo, al presidente Berlusconi, al Ministro dell’ambiente, a tutti coloro che ci hanno lavorato, di essere arrivati a questo risultato. Per quanto mi riguarda, mi sento di dire grazie, perché finalmente si tutela davvero l’ambiente con l’abbattimento degli ecomostri, che in Italia sono tanti.

Veniamo al comma 32. Inviterei, in un incontro da tenersi dovunque vogliate, alcuni colleghi dell’opposizione e commentare insieme il comma 32. Così, in un momento di distensione, senza essere accecati dall’antiberlusconismo e dalla lotta alla morte contro Berlusconi, avreste la possibilità - caro senatore Vallone e cari altri colleghi - di capire fino in fondo il testo del provvedimento. Non è vero, ma è falso, senatore Vallone, colleghi, che questo…

 

VALLONE (Mar-DL-U). Basta leggerlo.

 

SPECCHIA (AN). Io l’ho letto e so anche leggere, per sua sfortuna.

Non è vero che l’attuale testo sia peggiore del precedente comma 32. È una grande falsità che potete raccontare per la solita propaganda vetero-marxista, quella che dice le bugie e le fa diventare verità a chi non conosce i fatti. La realtà è ben diversa, perché mentre il comma 32, a regime (quindi per oggi e per domani), prevedeva la possibilità di depenalizzare anche una villa (cioè anche l’aumento di volume), sia pure attraverso una dichiarazione di compatibilità paesaggistica, il maxiemendamento 1.1000 a regime prevede la depenalizzazione solo dei piccoli abusi, per i quali ci sono tanti paletti, il più importante dei quali è che non vi sia aumento di volume. Lo volete dire o non lo volete dire? Volete ammettere questa verità?

Quindi, rispetto al precedente comma 32 si fa un grande passo avanti per il futuro, cioè per la norma a regime. Certo, vi è un’altra norma che sostanzialmente riprende - anche in questo caso migliorandolo - il vecchio testo del comma 32.

Vorrei ricordare che viene introdotto il parere della Sovrintendenza e che si prevede un aumento delle pene pecuniarie. Quindi, diciamo come stanno effettivamente le cose e cerchiamo di far capire alla gente qual è la realtà.

Un'altra osservazione. Anche in questo caso si è manifestata la voglia di parlar male di Berlusconi, mischiando fatti pubblici e privati. Se è possibile, signor Presidente, proporrei un'indagine conoscitiva su tutti i parlamentari di Camera e Senato per vedere quanti di noi - a cominciare da me medesimo - hanno realizzato costruzioni abusive. Lo farei sugli uomini dell'attuale Governo, sugli uomini del passato Governo…

 

BRUTTI Massimo (DS-U). È interessante, facciamolo!

 

SPECCHIA (AN). Se volete, alcuni nomi ve li posso dare, anche se gli interessati ne avrebbero dispiacere; però, siccome sono una persona seria e non mi piace mischiare fatti pubblici e privati, sono disponibile a partecipare con voi a questa indagine.

 

GASBARRI (DS-U). Noi siamo d'accordo.

 

ANGIUS (DS-U). Si potrebbe fare una Commissione parlamentare d'inchiesta!

 

SPECCHIA (AN). Non parlerei tanto se fossi in voi, perché alcuni di voi qualche problemino ce l'hanno!

 

ANGIUS (DS-U). Di cosa stai parlando? Fai i nomi!

 

PRESIDENTE. Senatore Specchia, la prego di concludere, dato che ha già avuto due minuti in più.

 

SPECCHIA (AN). In questa furia anti-Berlusconi che vi porta a dire che Berlusconi prima ha fatto l'abuso e poi si è fatta la legge, siete stati veramente superficiali. Infatti, le norme sono nate al Senato - e sono state poi peggiorate alla Camera - oltre un anno prima degli abusi di cui parlate. Allora, signor Presidente, Berlusconi avrebbe fatto gli abusi in un momento in cui la Commissione ambiente aveva già cancellato il comma 32, e quindi non vi era alcuna previsione di depenalizzazione. (Proteste dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

Questo perché impariate a riflettere prima di dire cose non esatte! (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Commenti dai banchi dell’opposizione).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotondo. Ne ha facoltà.

 

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, certo è che se le norme reintrodotte nel disegno di legge di delega ambientale attraverso il maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia diventeranno legge dello Stato saremo di fronte ad un'altra delle leggi vergogna che hanno reso famoso questo Governo in tutto il mondo.

Per quanto ci riguarda, fino a quando la posizione del Governo resterà quella attuale, continueremo ad opporci con la massima energia, perché fra la ratio di questa delega e la nostra visione della politica ambientale c'è un abisso incolmabile. Chiedere di riscrivere ex novo l'intera legislazione ambientale è una pretesa fuori da qualunque logica giuridica e politica, tanto più se poi la sensibilità ambientale del Governo che avanza questa pretesa è prossima allo zero.

Emerge con forza il "Berlusconipensiero" in materia di ambiente: egli vede la legislazione ambientale come il fumo agli occhi, considera i vincoli all'ambiente lacci e lacciuoli da eliminare sistematicamente. Per il nostro Presidente del Consiglio il diritto di proprietà fa premio su tutto e chiunque pretende di conciliarlo con l'interesse pubblico si colloca fuori della sua particolare nozione di democrazia.

Noi ci siamo battuti fino in fondo contro questo provvedimento, ma non abbiamo fatto ostruzionismo. Abbiamo invitato a più riprese il Governo a ritirare una richiesta di delega così spropositata e a presentarne, eventualmente, una più ragionevole. Si andrà alla quinta lettura per l'arrogante imperizia del Governo, che di volta in volta ha imposto proposte illogiche e balzane, salvo poi ritirarle alla lettura successiva. Ci si va, soprattutto, con le crescenti perplessità dei parlamentari di maggioranza.

Questo disegno di legge è impresentabile perché per i Gruppi di opposizione una delega così ampia è assolutamente inaccettabile, come inaccettabile è che una Commissione di esperti riscriva l'intera legislazione ambientale, sostituendosi al Parlamento, senza che ci siano garanzie circa l'indirizzo politico che sarà seguito.

Dopo aver discettato, soprattutto per bocca del ministro Matteoli, di ambiente come opportunità, di politiche fiscali dirette ad incentivare comportamenti ecologici virtuosi, nel disegno di legge delega il Governo prevede di destinare alle spese in conto capitale solo 50 milioni di euro e, recando offesa all’intelligenza di chi legge, pretende, con uno stanziamento così striminzito da risultare ridicolo, di rilanciare gli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di incoraggiare il ricorso ai veicoli a basso impatto di inquinamento. Siamo ben oltre la montagna che partorisce il topolino.

La verità è che per voi l’ambiente è un’opportunità solo come base imponibile per nuovi condoni.

Un Governo meno arrogante e più attento alle regole della politica, davanti ai ripetuti segnali di insofferenza della sua stessa base parlamentare e alla nostra ferma opposizione, avrebbe già cambiato cavallo, avrebbe abbandonato l’idea megalomane di una delega a 360 gradi e si sarebbe accontentato di portare a casa l’autorizzazione a raccogliere, eventualmente anche in un testo unico, chiaro e ben fatto, la legislazione ambientale vigente, rivedendola e aggiornandola in alcune parti.

Concludendo, vorrei ricordare che, nonostante i progressi dell’ultimo decennio, l’Italia è tutt’altro che allineata con gli standards ambientali europei, quelli più evoluti, e, per colmare questo gap, deve decisamente accelerare il passo. Questa delega, signor Presidente, va invece, in direzione opposta: ci allontana dall’Europa e rischia di riportarci indietro di decenni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’emendamento 1.1000.

Onorevoli colleghi, sapevamo che doveva esserci trasmissione televisiva in diretta delle dichiarazioni di voto. Adesso ci hanno detto che ci sarà la ripresa, ma la trasmissione avverrà in differita.

 

ROTONDO (DS-U). Alle ore 13.

 

PRESIDENTE. D’altra parte, avendo già comunicato ai colleghi che le dichiarazioni di voto sarebbero iniziate alle ore 12, sospendo la seduta fino a tale ora.

 

(La seduta, sospesa alle ore 11,36, è ripresa alle ore 12).

 

Presidenza del presidente PERA

 

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FALOMI (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento state stabilendo che non è più reato l’aver compiuto abusi edilizi nelle zone vincolate o tutelate per i loro pregi naturalistici o paesistici. State stabilendo che si possono devastare queste aree, le aree più belle del nostro Paese. Basta avere i soldi sufficienti per pagare una multa, quelli - per intenderci - di cui disporrà sicuramente l’onorevole Berlusconi per sanare i suoi abusi a Villa Certosa.

Non c’è più reato. Basta pagare e ogni macchia sarà cancellata. State riuscendo in un’impresa che non è mai riuscita nei precedenti condoni edilizi: l’impresa di includere nel condono anche le aree vincolate per particolari pregi paesistici e naturalistici. Questi obbrobri potrebbero essere cancellati. Basterebbe lasciare libero il Parlamento. Basterebbe lasciare liberi i parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, di fare il loro lavoro, il lavoro di correzione e di modifica. Ma un Parlamento libero è per voi troppo pericoloso. Per questo gli impedite con la fiducia di correggere il provvedimento.

Attacco alla libertà del Parlamento e attacco ai beni comuni vanno di pari passo. Meno il Parlamento è libero, meno sono tutelati i diritti dei cittadini: il diritto all’ambiente, che oggi voi state calpestando, il diritto all’istruzione, alla salute, al lavoro.

"Ciascuno è padrone in casa sua" recitava uno spot elettorale del centro-destra. Ma il paesaggio, l’ambiente, i beni culturali sono la casa di tutti, la casa in cui tutti noi viviamo. Voi state stabilendo invece che gli affaristi, i maneggioni, i trafficanti sono padroni in casa d’altri.

Di fronte a tutto questo, noi diremo no. Per tale motivo, questo Governo per noi non merita alcuna fiducia. (Applausi del senatore Sodano Tommaso).

 

*MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti italiani negheremo la fiducia su questo disegno di legge perché non c’è niente che la giustifichi, né il numero degli emendamenti presentati (sei in tutto), né quindi l’urgenza.

La ragione vera della richiesta di fiducia sta nel fatto che il Governo ha voluto reintrodurre quello che invece la 13a Commissione del Senato aveva eliminato dal testo della Camera grazie a settori della maggioranza, allo stesso Presidente della Commissione e al relatore.

La fiducia ora viene richiesta perché con la nuova riformulazione del testo normativo si dà luogo ad una vera e propria sanatoria paesaggistica, sia pure più limitata dal punto di vista temporale e volumetrico, monetizzando l’estinzione del reato. Ecco il perché della fiducia: far rientrare dalla finestra quello che era stato cacciato dalla porta.

Noi Comunisti italiani neghiamo la fiducia anche perché questo disegno di legge conferisce al Governo una delega amplissima, in pratica su tutta la legislazione ambientale, stabilendo princìpi e criteri direttivi vaghi ed indeterminati, tra l’altro consentendo con i decreti legislativi di riordinare, coordinare ma anche integrare disposizioni legislative vigenti, con il rischio reale di manomettere e rimaneggiare quanto acquisito dopo decenni di battaglia delle idee per affermare una diffusa sensibilità ambientalista.

Questo disegno di legge delega svuota il Parlamento delle sue competenze ed impedisce alle Regioni e agli enti locali di poter esercitare i poteri loro conferiti in materia ambientale, aprendo così un nuovo conflitto tra Stato e autonomie locali. Di qui il nostro voto di sfiducia. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti).

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del Partito della Rifondazione comunista ad un provvedimento di gravità inaudita per l’ampiezza smisurata della delega e per la scelta di porre la fiducia mortificando la discussione di merito, imbavagliando il Parlamento.

È una brutta giornata per il Parlamento, per la democrazia e per l’ambiente!

Ancora una volta per risolvere un problema al presidente Berlusconi, in questo caso gli abusi edilizi presso la Villa Certosa in Sardegna, si arriva ad offendere il Parlamento e ad infliggere un colpo gravissimo alla legislazione ambientale, consentendo una sanatoria per decine di migliaia di costruzioni abusive costruite lungo le coste del nostro Paese, sul demanio, in aree sottoposte a tutela paesaggistica ambientale.

Chiunque ha compiuto un illecito edilizio in aree vincolate non potrà mai più essere perseguito penalmente ma se la caverà con una semplice sanzione amministrativa . Non si era mai arrivati a tanto: mai si era proceduto a sanatorie in aree protette.

C’è da essere veramente preoccupati perché la delega al Governo, oltre a questo scempio, cancella decenni di legislazione frutto di battaglie ambientaliste.

Il Governo vuole modificare radicalmente le leggi in settori che vanno dall’acqua ai rifiuti, dai parchi ai beni ambientali, dal suolo all’aria. La conseguenza sarà una pratica fatta di sanatorie, di condoni, di mano libera agli imprenditori più spregiudicati o alle grandi organizzazioni criminali, con il rischio di ritrovarci rifiuti e scorie contaminate smaltiti in Italia.

È una vera minaccia per tutto il nostro Paese e le reazioni di queste ore di tutte le associazioni ambientaliste testimoniano una preoccupazione diffusa.

Il Governo lancia un messaggio chiaro e devastante: via libera a ogni forma di abusivismo, nell’edilizia come nelle attività produttive, perché arriveranno condoni e sanatorie.

Il Governo con questo provvedimento fa un regalo, l’ennesimo, alla cultura dell’illegalità e del cemento selvaggio su cui costruiscono le proprie fortune le mafie nel nostro Paese.

Rifondazione comunista vorrebbe parlare di ambiente, di qualità urbana, di qualità della vita, di ciclo delle merci come occasioni di una nuova idea dello sviluppo, come stiamo facendo nella straordinaria lotta di Acerra, di un altro modello di società, ma in realtà questo Governo e questa maggioranza sono da un'altra parte, rappresentano ben altri interessi e per tutelarli infliggono ferite profonde alle istituzioni democratiche del nostro Paese.

Contro questa ennesima legge vergogna oltre allo scontato voto contrario sulla fiducia non potremo che fare la più dura delle opposizioni nel Paese, tra la gente per anticipare la cacciata del Governo Berlusconi! (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

 

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, francamente non pensavamo che si sarebbe giunti a tanto. Non pensavamo neanche di dovere rivedere il nostro giudizio nei vostri confronti, già di per sé negativo, che pensavamo avesse raggiunto il punto più basso; con questa fiducia immotivata voi avete davvero raggiunto e superato la soglia del tollerabile.

A noi spiace anche dover constatare che persone autorevoli, Ministri, Presidenti di Gruppo, Presidenti di Commissioni parlamentari, debbano subire una umiliazione così mortificante: sono venuti in quest'Aula a balbettare inesistenti e inconsistenti ragioni per giustificare l'ingiustificabile, cioè l'apposizione della questione di fiducia su questo provvedimento.

Voi avete in quest'Aula una maggioranza schiacciante: anche il Paese a volte sembra dimenticare che avete 100 eletti in più alla Camera e quasi 50 al Senato. Ciò nonostante date la colpa al Parlamento perché non vi farebbe governare. In questo caso avevate di fronte una decina di emendamenti in tutto, dopo che le opposizioni avevano ritirato i propri: è dunque evidente, lo capiscono tutti, che non c'è nessuna ragione per giustificare la vostra decisione.

Nessuna ragione che si possa confessare; nessuna ragione che si possa dire o rivendicare pubblicamente; nessuna ragione da far valere o difendere non solo davanti al Paese, ma anche davanti ai propri elettori.

Perché la ragione è una sola, quella che tutti noi conosciamo in quest'Aula, che voi volete nascondere e nervosamente, istericamente negate: è quel comma 37, un numero che diventerà sinonimo di qualsiasi nefandezza ambientale che si vorrà condonare.

Voi avete addirittura il coraggio di dichiarare che questo Governo dispone con la norma in votazione l'obbligo di abbattere i cosiddetti ecomostri. Vi siete forniti l'alibi in anticipo, come nel più classico dei gialli, o meglio come nelle peggiori farse: avete perciò voluto inserire il caso di Punta Perotti a Bari in un disegno di legge che quando nasceva aveva una ambizione smisurata, quella di riscrivere completamente la legislazione in materia ambientale.

Mi dispiace, cari colleghi della maggioranza, capisco il vostro disagio; conosco anche la delusione di molti della maggioranza che in questi anni si sono occupati con passione e competenza della materia e che vedono vanificato il loro lavoro da una norma, prevista dal comma 37 che - molti di voi ce l'hanno detto - è stata scritta dagli avvocati del Presidente del Consiglio per sanare lo scempio compiuto nella sua faraonica villa in Sardegna.

Ci spiace per voi cari colleghi, ma ci dispiace soprattutto per la dignità del Senato, vedere umiliata la nostra e la vostra dignità, la legalità di questo Paese per sanare un discutibile ed hollywoodiano, nonché abusivo, anfiteatro greco in una villa privata.

E per permettere quello scempio ci troviamo con un provvedimento che ne autorizza e ne copre migliaia e migliaia: a questo punto, con la maggioranza che vi trovate, meglio sarebbe stato un semplice comma davvero ad hoc, davvero ad personam: "Salviamo Villa Certosa". Non avreste fatto nulla di diverso da quello che avete fatto in tante altre occasioni, ma almeno in cambio avreste salvaguardato tutte le altre coste, tutto il resto dei beni paesaggistici.

E, forse, ci saremmo anche risparmiati che fra qualche mese, dopo avere fatto la frittata, il Pecorella di turno ammetta che magari era meglio evitare.

Spiace infine che questa vostra scelta non ci consenta di discutere nel merito della delega: avevamo molte cose da dire, c'erano molte critiche da fare, c'era un giudizio articolato anche se negativo.

Avete chiesto la fiducia, utilizzando questo strumento con la leggerezza di uno schiacciasassi.

Allora non contate su di noi: signor Presidente, signor rappresentante del Governo, le deleghe in bianco si concedono molto raramente e con estrema parsimonia anche ai migliori e più fidati amici; ma il vostro è tutto fuorché un Governo amico, è tutto fuorché un buon Governo. E' invece un Governo del quale, anche e soprattutto in questo caso, è bene diffidare; cosa che i senatori del Gruppo Misto-Popolari-Udeur faranno esprimendo un convinto voto contrario. (Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

 

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, credo non sfugga ad alcuno la circostanza che si ripete l’uso improprio del voto di fiducia per costringere il Senato ad approvare un disegno di legge.

Ed è incredibile notare che il ricorso al voto di fiducia non avviene per porre termine all’ostruzionismo dell’opposizione oppure per evitare che trascorrano termini perentori, come può avvenire per un decreto-legge; il voto di fiducia viene usato ed utilizzato per costringere la maggioranza a votare.

Nei giorni passati vi è stata una maggioranza inesistente ed è mancato ripetutamente il numero legale; il voto di fiducia quindi serve per la maggioranza stessa, cioè per costringere i colleghi della maggioranza a stare in Aula ed approvare i disegni di legge.

Questo perché l’attuale maggioranza non ha più piena fiducia nel Governo; quest’ultimo non riesce a suscitare entusiasmo nella sua maggioranza, che pure dovrebbe sostenerlo. È una maggioranza perplessa sulla capacità del Governo di affrontare i problemi del Paese.

Colleghi, credo si sia raggiunto uno dei punti più bassi della governabilità in Italia. Ieri vi è stato l’allarme del governatore della Banca d’Italia Fazio sul pericolo di sfondamento del rapporto deficit-PIL; niente di meno Fazio ci ammonisce dicendo "attenzione, che questo rapporto potrebbe arrivare al 6 per cento e potrebbe porre l’Italia fuori dei parametri di Maastricht".

Il Governo e voi della maggioranza avete isolato l’Italia dall’Europa; come potete vedere, su tutte le grandi questioni europee siamo isolati e veniamo mortificati, l’ultimo esempio è quello del ministro Buttiglione.

La vostra politica di appiattimento sugli Stati Uniti non ha portato alcun vantaggio, al punto che gli stessi Stati Uniti non hanno inteso sollevare un dito, esprimere un parere di consenso alla posizione dell’Italia sulla riforma del Consiglio di sicurezza dell’ONU; questo avviene sul piano internazionale, rispetto al Paese che pure avrebbe dovuto esprimere solidarietà all’Italia. Siamo quindi rimasti isolati; è un dato di fatto che non vi sarà sfuggito.

È una maggioranza che non esiste più, che è a pezzi. Emergono giorno dopo giorno contrasti insanabili sui provvedimenti più importanti. Esiste una situazione sociale esplosiva, al punto tale che è iniziato l’anno scolastico con una protesta diffusa verso l’applicazione della riforma Moratti.

La stessa Confindustria, l’associazione degli imprenditori, non perde occasione per esprimere il suo dissenso al Governo, per dire che la legge finanziaria, che ha iniziato il suo iter alla Camera, non va bene in quanto non promuove sviluppo e non determina quel che tutti auspichiamo, cioè un’inversione nell’attuale situazione economica italiana. La Confindustria denuncia - e di questo siamo tutti consapevoli e lo abbiamo detto più volte, qui in Parlamento - che il Mezzogiorno, che pure aveva dimostrato un certo dinamismo negli anni passati, con la revisione che si preannuncia degli incentivi rischia di essere sospinto all’indietro. Anche su quello che è un tema cruciale della politica economica, il Mezzogiorno d’Italia, siete quindi inadempienti.

Il Governo ha cercato in tutti i modi di dividere il sindacato; non vi è stato momento in cui non si è tentato di dividerlo; il risultato è che i sindacati sono uniti e lo sono contro la politica economica del Governo.

Mi sembra che lo scenario sia terribile, fosco. L’ISTAT dice che, niente di meno, una famiglia su cinque è a rischio povertà: non era mai avvenuto in Italia, neppure nei tempi più difficili la situazione era così grave.

In una parola, colleghi, ci avviamo verso il disastro, ampiamente annunciato in questo caso. Fermatevi; si fermasse il Governo; riflettete, colleghi della maggioranza. Una maggioranza che non esiste più, un Governo che fa cose incredibilmente negative, basti pensare a quel che ha dichiarato il ministro Tremaglia, con un’espressione infelice, sgradevole ed irriguardosa.

Colleghi, per questi motivi il voto dei senatori socialisti sulla fiducia al Governo sarà contrario, perché siamo contro il Governo attualmente in carica. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

 

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori della maggioranza, siete i nuovi barbari: state spogliando l’Italia! (Applausi della senatrice Bonfietti). E per fare questo mettete, senza altra ragione, questa nuova fiducia. Avete tolto la diretta televisiva - forse per la vergogna! - sostituendola con una differita, nell’intento forse di attenuare il discredito che vi sta ricoprendo. (Commenti dal Gruppo LP).

Non c’erano più emendamenti: li avevamo ritirati tutti. Avete impiegato tre settimane per tirare fuori dal cilindro questa ennesima vergogna: la licenza di manomettere il paesaggio italiano. (Commenti dal Gruppo LP).

Avete detto che voi della maggioranza state conducendo la lotta vera per la tutela dell'ambiente: avete fatto, sempre voi, tre condoni in pochi anni, ma in nessuno di questi avevate avuto il coraggio, l'impudenza di sanare e cancellare i reati commessi manomettendo, violando con opere abusive il paesaggio italiano, che costituisce la ricchezza più grande del nostro Paese, la testimonianza della sua storia, l'identità dei suoi abitanti.

Ora, con la fiducia che ponete sul disegno di legge di delega ambientale fate anche questo: cancellate i reati per coloro che hanno distrutto abusivamente parte del paesaggio italiano.

Anche i sassi sanno ormai che la reintroduzione dei commi che prevedono questa depenalizzazione deriva dalla necessità di cancellare ogni ipotesi di reato in capo al Presidente del Consiglio per gli abusi commessi nella sua Villa Certosa, per cancellare quelli che riguardano il deputato Previti, per i reati paesaggistici commessi all'Argentario a Torre Ciana, per sanare altre condanne comminate ad altri personaggi della maggioranza.

Non vogliamo utilizzare oltre le vicende private del Presidente del Consiglio, che sono una vergogna per il nostro Paese e per il Parlamento; ci basta smascherare la sommatoria di menzogne proferite in queste ore dai ministri Urbani e Matteoli e da tanti esponenti della maggioranza che, senza vergogna, hanno preteso di negare i fatti nascondendoli sotto la cortina fumogena rappresentata dalla decisione di far abbattere il manufatto di Punta Perotti, un mostro contro cui noi Verdi ci siamo battuti per quindici anni, mentre voi della maggioranza stavate silenti, un mostro per il cui abbattimento si è battuta l'amministrazione comunale di Bari, che proprio su questo obiettivo programmatico vi ha strappato la maggioranza, la vostra, che quel mostro aveva autorizzato.

Veniamo a questi fatti, allora. Avete reintrodotto in un provvedimento la delega ambientale che abbiamo giustamente contestato per i suoi intollerabili contenuti, che prevedono la cancellazione di tutta la legislazione ambientale nel nostro Paese e la sua sostituzione con altre norme riscritte, sostituendo il Parlamento nel suo ruolo costituzionale, con 24 amici del Ministro ed esponenti della lobby degli inquinatori. Avete reintrodotto, quindi, due commi vergognosi, il 36 ed il 37, in sostituzione del precedente comma 32, contro cui si era scagliata l'anno scorso la cultura italiana, il mondo delle associazioni, i Verdi e tanti esponenti della maggioranza e del Governo, a cominciare dai ministri Matteoli e Urbani, dal presidente Novi, dal relatore Specchia, solamente per citarne alcuni.

Ho letto prima, durante il dibattito generale, le loro dichiarazioni, fatte in quest'Aula, in Commissione, in interviste alla stampa, dichiarazioni che condannavano il vecchio comma 32 definendolo una vergogna per l'Italia e addirittura attribuendosi il merito della sua cancellazione in Commissione.

Ebbene, vediamo questo testo che difendete con tanta sicumera. Con il comma 36, lettera c), si introducono una depenalizzazione ed una sanatoria perpetue per gli interventi abusivi realizzati in difformità, o persino in totale assenza di autorizzazione, su immobili che insistono su aree di interesse paesaggistico, qualora - bontà vostra - non siano state create ulteriori superfici utili o ampliamenti di quelli esistenti.

Ad esempio, un piazzale per camion, un deposito di rottami, o altre "bellezze" simili: queste cose per l'eternità saranno sanate dopo che sono state realizzate, senza alcuna scadenza temporale per la presentazione della domanda al Comune interessato, semplicemente attraverso la richiesta di accertamento di una "compatibilità paesaggistica" che da sola potrà garantire la sanatoria. Si sottolinea che tale compatibilità paesaggistica è una invenzione di questo provvedimento e si configura come atto esclusivamente formale e del tutto discrezionale.

Con il comma 37, invece, si ripropone il vecchio comma 32, con la sostanziale unica differenza della individuazione di una data, il 30 settembre 2004, entro la quale i lavori abusivi su beni paesaggistici devono essere completati. Infatti, l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori abusivi da parte di un tecnico comunale comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del codice Urbani e di ogni altro reato.

Questo, voi di questa maggioranza, avete fatto. Siete i nuovi barbari. State spogliando l'Italia, la state privando del suo patrimonio storico-artistico, che senza vergogna avete posto in vendita. La state privando del suo paesaggio attraverso norme peggiori di tutti i vostri precedenti condoni. Se si è potuto fare poco per proteggere il territorio italiano dipende dal fatto che avete premiato sempre l'illegalità in cambio di poche lire, che avete tutelato gli interessi di coloro che manomettevano il nostro ambiente piuttosto che i cittadini onesti che rispettano le regole ed amano il nostro Paese.

Per questa opera di spoliazione dell'Italia avete costituito una coalizione che dovreste chiamare più propriamente "Casa abusiva delle Libertà". Libertà di fare quello che si vuole e come si vuole protetti da norme ad hoc, scritte in questo caso da due deputati avvocati del Presidente del Consiglio.

Votiamo contro l'approvazione di norme di cui porterete la responsabilità nei confronti dei nostri figli, ai quali sarà difficile spiegare che il Parlamento, attraverso la fiducia, è stato chiamato a votare norme scritte, appunto, dai due avvocati del Presidente del Consiglio. Norme che per salvarlo e consentirgli magari (Dio non voglia!) di aspirare ad incarichi più alti, consentono a centinaia di mascalzoni di farla franca.

A questo devastante condono ed estinzione del reato sono poste alcune limitazioni del tutto risibili, perché la compatibilità paesaggistica è subordinata alla valutazione della sussistenza di aleatorie caratteristiche tipologiche, utilizzo di determinati materiali o di discrezionali giudizi di compatibilità con il contesto paesaggistico, prevedendo anche il pagamento di una sanzione aggiuntiva. Non sono indicati limiti volumetrici e la domanda non è sottoposta al parere vincolante della Sovrintendenza, ma viene autorizzata da un tecnico comunale.

L'effetto più micidiale di questa disposizione è che essa consente la sanatoria e la depenalizzazione di tutti i reati commessi sul paesaggio dalle due leggi Bottai del 1939 fino al 30 settembre 2004; ministro Bottai che ho avuto più volte occasione di rimpiangere per le sue avvilenti sostituzioni.

È avvilente che il Parlamento sia chiamato a legiferare in questo modo, addirittura con la fiducia - lo dico per l'ultima volta ma affinché sia chiaro a tutti gli italiani che mi auguro possano ascoltarci -, per eliminare un reato in capo al Presidente del Consiglio riguardante gli abusi compiuti a Villa Certosa, posta in un'area di interesse paesaggistico, e che per fare ciò si aprano voragini così grandi nella legislazione nazionale riguardante il paesaggio, il cosiddetto codice Urbani, e che si modifichi, peggiorandola, l'ultima legge sul condono edilizio.

Questo, fra l'altro, inciderà sulle leggi che si stanno elaborando nelle varie Regioni, chiamate dal terzo e ultimo condono da voi varato per consentire la manomissione dell'Italia, nel tentativo di restringere il campo dei vostri disastri. Per questo vi votiamo contro, sperando di contribuire alla salvezza del nostro Paese. (Applausi dei Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

 

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ambiente e il paesaggio naturale costituiscono per il mondo intero, e per l'Italia in special modo, un patrimonio di altissimo valore sia per la sua bellezza sia per l'eredità naturale e culturale, ma anche un valore di altissimo pregio economico, soprattutto per l'Italia, che si annovera tra i Paesi più frequentati da turisti di tutto il mondo, per la sua ricchezza naturale e per il proprio patrimonio artistico.

Avremmo pertanto accolto con favore l'obiettivo del Governo di riordinare e migliorare gli strumenti legislativi per meglio proteggere l'ambiente e la natura, come elencati all'articolo 1 del disegno di legge e dall'emendamento del Governo qui presentato.

Purtroppo, infatti, già troppe delicatissime parti d’Italia, delle sue coste, delle sue montagne, dei suoi paesaggi, sono state irrecuperabilmente distrutte. Sarebbe ingiusto incolpare di questo fatto solo questo Governo: devono assumersene la responsabilità tutti i Governi, locali, regionali e centrali, degli ultimi decenni. Il Paese pertanto si aspettava una legge ambientale che finalmente facesse sul serio e mettesse fine una volta per tutte alle lacune legislative, alle irregolarità ed ai condoni che inducono continuamente a nuovi abusi.

Purtroppo con grande delusione dobbiamo constatare che dopo l’apprezzabile elencazione dei princìpi e l’altrettanto apprezzabile inasprimento delle pene, anche in questo disegno di legge si torna a ricorrere all’ennesimo condono edilizio, allargando nuovamente le maglie di un condono appena approvato dal Parlamento con grande sofferenza ed aspra critica da parte dell’opinione pubblica.

Il comma 1-ter dell’articolo 36 introduce infatti una sanatoria e una depenalizzazione per talune tipologie di abuso finora escluse perché riguardanti zone sottoposte a particolare tutela. Questo ulteriore condono, che va a vantaggio di pochi personaggi probabilmente molto influenti, reca danno a tutta la comunità, alla natura e all’ambiente, ed educa ed incita nuovamente i cittadini a violare le regole ambientalistiche e le leggi urbanistiche, potendo sperare sempre in nuovi strumenti di condono. Ma va a danno anche di tutti i cittadini che con grande pazienza e senso del diritto, nonostante una burocrazia difficile, hanno finora sempre seguito le regole, limitandosi a costruire quanto e come previsto dalle norme urbanistiche; costoro si vedono ora beffati da chi invece prepotentemente ha violato le leggi e le regole.

Possiamo immaginare cosa ne pensano i giovani, che noi cerchiamo di avvicinare con grande fatica e pazienza alle istituzioni (lo fa in prima linea anche il Presidente del Senato, invitandoli in Parlamento perché partecipino alla vita democratica), e che poi vedono premiate proprio quelle categorie che vìolano la legge.

Sono inoltre costretto a denunciare un’ulteriore grave preoccupazione che riguarda la vita democratica del nostro Paese. Senza una evidente necessità ed urgenza il Governo ha posto la fiducia stravolgendo il testo esaminato dalle Commissioni su un provvedimento così delicato e così importante per il nostro Paese com’è la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.

Il disegno di legge poteva essere approvato dal Senato in pochissime ore, visto che era già approdato in Aula ed i tempi sono contingentati. Dopo un iter tormentato, iniziato già nel 2001, eravamo praticamente al traguardo. Il Governo invece ha preferito svuotare nuovamente il Parlamento delle sue più importanti prerogative, della sua centrale funzione di discutere, emendare, migliorare e varare le leggi a nome di chi lo ha eletto.

Questo continuo ricorso alla fiducia è deludente per i cittadini e per chi li rappresenta in Parlamento ed è devastante per il sistema democratico. Già recentemente il Governo aveva fatto ricorso alla fiducia per varare la riforma delle pensioni, di altrettanta importanza per migliaia di cittadini, che dopo un dibattito proficuo e per niente ostruzionistico svolto in Commissione lavoro è stata votata appunto con la fiducia dall’Aula del Senato.

Pertanto, pur condividendo gli obiettivi del disegno di legge elencati nell’articolo 1, pur condividendo l’inasprimento delle pene, rimaniamo delusi dal rinnovato ricorso al condono edilizio, soprattutto in zone protette e delicate, e dal ricorso allo strumento della fiducia. Devo quindi preannunciare il voto contrario del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Pop-Udeur).

 

MONCADA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MONCADA (UDC). Signor Presidente, devo confessare che mi sento un po’ frastornato perché avevo preparato il mio intervento, ma sono poi stato colpito dalla valanga di insulti, alcuni con frasi non molto consone a quest'Aula, che sono arrivati dalle opposizioni; pochi contributi, ma tanti insulti e molte dichiarazioni non esatte.

Tuttavia è mio dovere annunciare il voto favorevole dell'UDC a questo provvedimento, e quindi la fiducia al Governo perché questo è un provvedimento che da troppo tempo è alla nostra attenzione, mentre invece il mondo dell'ambiente sente l'urgente necessità che si proceda ad un riordino della legislazione ambientale che versa in una situazione di incredibile confusione, che non può certo essere ascritta a questo Governo, nel rispetto, così come fa il maxiemendamento, delle prerogative regionali e delle normative comunitarie.

Questa delega non vìola affatto l'articolo 76 della Costituzione, come è già stato dimostrato nel corso della discussione e delle votazioni che si sono susseguite in Aula, non intende eliminare i provvedimenti corretti finora adottati, ma vuole, come recita il comma 1, riordinare, coordinare ed integrare la normativa ambientale in un quadro organico.

Non è vero che vengono ignorate le Regioni, perché i decreti legislativi saranno adottati previo il parere della Conferenza unificata di cui al decreto-legge n. 281 del 1997. Non è vero che il Parlamento viene esautorato, perché detti decreti sono trasmessi alle Camere accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto per la regolamentazione e per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni. Ed anzi nelle Commissioni sono garantiti due passaggi. Non si tratta di uno scempio dell'ambiente o di una delega generica, come ho sentito dire, e per convincersene basta leggere i princìpi e i criteri direttivi generali contenuti nel comma 8 e i princìpi e i criteri specifici contenuti nel comma 9.

Ma a me, signor Presidente, sembra inutile continuare in questo tentativo di dialogo, dato che negli interventi dell'opposizione ho solo sentito dire che nulla - dico nulla - in questo provvedimento è accettabile.

Ho letto sui giornali che l'onorevole Prodi avrebbe suggerito di evitare qualsiasi tipo di dialogo con la Casa delle Libertà, e questo dovrebbe farci riflettere. Non so se gli interventi dei colleghi dell'opposizione si siano adeguati a questo - diciamo - suggerimento. Certo, ritengo offensivi gli interventi dei senatori Turroni, Boco e Nieddu, che hanno tentato di ridurre tutto il provvedimento, così lungamente discusso, alla sola difesa di interessi personali, mancando così, sia pure indirettamente, di riguardo a tanti colleghi che hanno contribuito con serietà e passione alla discussione di un provvedimento indispensabile e che si sentono ambientalisti almeno quanto loro.

Nessuno di noi si è nascosto, senatore Boco, ed io non credo di dovermi vergognare. Mi dispiace solo che lei si sia legato alla Punta Perotti, e mi auguro che non si sia fatto male.

 

BOCO (Verdi-U). Ma vergognatevi voi di non averlo fatto!

 

PRESIDENTE. La invito, senatore Boco, a non interrompere.

 

SEMERARO (AN). È la solita sceneggiata televisiva!

 

MONCADA (UDC). Signor Presidente, ho sentito interventi che con questo provvedimento non hanno nulla a che fare: la situazione economica drammatica, la finanziaria inutile, il discredito europeo, le statistiche ISTAT. Ma perché invece nessuno, o quasi nessuno, ha parlato, se non incidentalmente, della lotta decisa alle grandi opere abusive che - esse sì - da lunghi anni deturpano il nostro paesaggio? Lotta che non si limita alla celebrata Punta Perotti (penso a Vibo, a Maratea, ad altre situazioni di cui ho esperienza), ma che impegna il Governo ad individuare ulteriori opere da sottoporre alla demolizione con gli stessi criteri, mezzi e poteri sostitutivi previsti nei commi 32, 33 e 34.

Voglio concludere, signor Presidente, anche se avrei molte altre cose da dire. Il senatore Vallone ha riempito il suo intervento di insulti ai membri di quest'Aula che - secondo le sue parole - sono caduti nel ridicolo, di battute sul presidente Berlusconi e sul ministro Matteoli. Non risponderò, e mi limiterò a ricordare le ultime battute del suo intervento, battute rivolte alla Casa delle Libertà: siete rimasti soli. Ora, a parte il fatto che ci sentiamo vicini tutti gli italiani che ci hanno votato, a Vallone risponderò: meglio soli che male accompagnati! (Applausi dai Gruppi UDC, AN e FI. Congratulazioni).

 

CHINCARINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CHINCARINI (LP). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, a distanza di tre anni dalla sua presentazione al Parlamento, il disegno di legge che prevede la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale giunge oggi in quarta lettura all'esame di quest’Assemblea.

Il lungo dibattito in Commissione ed in Aula alla Camera e quello altrettanto intenso qui al Senato hanno determinato risultati interessanti, in gran parte positivi, che rispecchiano le posizioni politiche da sempre espresse dalla Lega Nord.

Il favore che ha accolto il decreto legislativo che ha consentito la recente entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, il cosiddetto codice Urbani, ha contribuito a riconsegnare certezze, finalmente, ai nostri cittadini.

Le nuove disposizioni nel loro complesso attribuiscono gravi e determinanti responsabilità alle Regioni, ai Comuni ed alle Sovrintendenze, che saranno insieme chiamate alla difesa e alla tutela del paesaggio, che diviene dal 30 settembre 2004 cosa vera e reale e smette di essere una pura e semplice declamazione formale.

Al giudizio già consegnato al Parlamento per l'insieme delle norme contenute nel testo pervenuto dalla Camera sono state aggiunte nuove disposizioni che irrobustiscono la tutela prevedendo una misura speciale per giungere finalmente alla demolizione di tutti gli ecomostri: il territorio sarà finalmente liberato da sfregi intollerabili ed i relativi siti saranno risanati.

Ruolo centrale della difesa della legalità - ripeto - è assegnato alla Sovrintendenza, confermando che l'autorizzazione paesaggistica è altra cosa rispetto alle autorizzazioni previste dalla disciplina edilizia, cara agli urbanisti della prima Repubblica.

Sarà necessario - e su questo la Lega Nord lavorerà con coerenza - che i fondi per il funzionamento delle Sovrintendenze non vengano diminuiti, ma anzi ai nuovi compiti dovranno corrispondere dal Ministero nuove e consistenti risorse finanziarie.

Con questi impegni, che riteniamo fondamentali, possiamo guardare con ottimismo alla rinnovata concertazione fra enti locali e Stato centrale per la difesa dell'ambiente e la tutela del paesaggio.

Le nostre perplessità sulle modalità di presentazione e sui contenuti del maxiemendamento del Governo devono così necessariamente essere accantonate in occasione di un voto di fiducia che esprimiamo favorevole, non senza rammarico per l’eccessiva approssimazione di alcune delle norme che oggi approviamo. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).

 

*BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, già molti colleghi del centro-sinistra hanno affrontato nel dettaglio alcune delle norme più odiose di questo provvedimento; in particolare, mi si permetterà di ricordare gli interventi dei colleghi Liguori e Vallone. Io vorrei soffermarmi su tre questioni, sperando che magari anche qualche collega dell’attuale maggioranza voglia prestare qualche minuto di attenzione.

La prima - lo dico anche al Presidente - riguarda una situazione che ormai si ripete talmente da non essere più straordinaria, ma rientrare nella normalità. Avviene cioè quasi di norma che si affronti un provvedimento (specie di quelli più importanti) in Commissione, che questo provvedimento venga discusso, qualche volta addirittura per mesi, e che poi giunga in Aula, e l’ultimo giorno utile un maxiemendamento riscriva totalmente l’articolato sul quale il Governo pone la fiducia.

Non voglio ora ripetere le tante questioni che abbiamo già sollevato in quest’Aula in merito ai profili di costituzionalità, o meglio di incostituzionalità di una procedura di questo tipo, non regolamentare e non costituzionale.

Mi rivolgo a tutti i senatori. Proprio quest’Aula, che viene oggi violata nella sua più profonda dignità, è stata il teatro principale - lo ricordava ieri il collega Angius - della costituzione dell’attuale Ministero dell’ambiente. Vorrei consigliare i colleghi di rileggere gli atti dell’epoca - quasi tre volumi, con un’ampia discussione, culturalmente molto alta - per capire come quei nostri predecessori (non possiamo definirli padri della patria, sebbene per alcuni versi lo sono stati), i nostri colleghi di circa vent’anni fa, affrontarono il tema decisivo della tutela dei beni culturali e del paesaggio. Tra l’altro, tutti ricordiamo che difesero l’articolo 9 della Costituzione da sentenze ripetute della nostra Corte costituzionale costituendo il Ministero dell’ambiente. Quegli uomini si chiamavano Carlo Giulio Argan, Giovanni Spadolini e tanti altri.

Come potete vedere, provo perfino un fremito nel rilevare che oggi in qualche maniera diamo una mano di calce - tanto per rimanere in argomento - cancelliamo gran parte di quella cultura e di quella sostanza che in questi anni, assieme anche a molti di voi, si è costruita in questo Paese.

L’attuale Ministro dell’ambiente, nel lontano 1994, ricevette dal WWF il "premio Attila". Provo una sorta di umana simpatia per il ministro Matteoli, ma mi dispiace che si occupi di tutto tranne che dell’ambiente nel nostro Paese. Al di là di ciò, mi rendo conto che oggi perfino Attila, in una situazione come quella che state creando, potrebbe essere socio ad honorem del WWF o di Legambiente.

Ci troviamo in una condizione davvero preoccupante. Oggi il principale quotidiano nazionale italiano riportava a tutta pagina una foto a colori della condizione del nostro pianeta che dava la dimensione della gravità del fenomeno dell’inquinamento, accentuato purtroppo anche in alcune aree del nostro Paese.

Il nostro Paese non è andato avanti rispetto agli impegni assunti nel sottoscrivere il Protocollo di Kyoto. Altri Paesi, invece, imboccheranno la strada decisiva, per la nostra salvaguardia e il nostro futuro, anche dal punto di vista dell’intelligenza delle prospettive di sviluppo, di ricerca e di innovazione, penso ad esempio alle fonti energetiche nel nostro Paese.

L’ultimo scempio - mi si perdoni l’espressione, che è solo tecnica - si sostanzia in un disegno criminoso che si articola in tre mosse. La prima è la non applicabilità a regime dei reati per chi realizza opere in difformità dall’autorizzazione paesaggistica o anche in assenza di questa.

La seconda è la sanabilità a regime degli abusi commessi su aree sottoposte a vincolo paesistico, ovviamente con il solo limite che non abbiano volumetria. Questo limite però vale per il futuro, mentre per il passato non ne viene stabilito alcuno. Fra l’altro, è interessante rilevare ad esempio che un teatro greco non ha volume, come non ha volume una piscina.

Lo dico per i molti che potrebbero essere interessati a costruire tanti teatri greci anche nelle proprie abitazioni, purché vi sia - ovviamente - il vincolo paesistico. E questo si potrà fare anche per il futuro. Per il passato, poi, si raggiunge il massimo. Altro che mini condono: qui si fa un maxi condono e vi sfido a dimostrare il contrario. Si tratta di un condono che non ha alcun limite.

Tra l’altro - lo dico anche ai colleghi del centro-sinistra - c’è un ulteriore dato interessante. Io sono testardo e ho esaminato bene i dettagli, dove si nasconde spesso il diavolo. Per il futuro si prevede che il parere della Sovrintendenza sia vincolante, mentre per il passato non è tale. Lo dico ai colleghi di Alleanza Nazionale, che dovrebbero pur ritrovare nella loro memoria il nome di Bottai: a qualcuno richiama forse qualcosa rispetto a una tutela che oggi viene manomessa così pesantemente in tutte le aree del Paese?

La terza mossa di questo scempio, poi, è un'autentica perla che non so come resterà indenne se qualcuno farà ricorso: pensate, cari colleghi, che con questo provvedimento si condona tutto, senza limite, per chi ha la fortuna di stare in un’area vincolata paesisticamente. Per chi, invece, non ha questa fortuna, cioè si trova in un’area che è meno tutelata, ovviamente valgono i limiti del precedente provvedimento. Si tratta di una situazione che, oltre ad essere palesemente assurda e discriminatoria, rasenta, per così dire, l’infelicità del legislatore: a questo punto chi vorrà continuare ad abusare dovrà chiedere al proprio sovrintendente di stabilire il vincolo paesistico, un’assurdità che francamente pensavamo ci potesse essere risparmiata.

Concludendo, come mai si è giunti a tale assurdità? Fedele al motto per cui "a pensare male si commette peccato, ma di solito ci si azzecca", avevo cercato di non dare troppo ascolto alle voci che affermavano che tutto richiama una certa villa in Sardegna. Ho letto oggi con interesse, quindi, le risposte che voi avete dato alle interviste che vi sono state fatte. Alla domanda del giornalista se fosse vero che tutto questo è stato fatto per favorire la Villa Certosa del presidente Berlusconi, voi avete risposto che non c’entrava niente: certo, la norma vale anche per lui, ma come per tante altre migliaia di italiani. Piccolo particolare: le altre migliaia di italiani non sono Presidenti del Consiglio! Non hanno a disposizione una maggioranza silente e un Senato in cui non si fanno valere i diritti dello Stato di diritto! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai banchi della maggioranza).

 

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Vergogna!

 

BORDON (Mar-DL-U). Non possono, ovviamente, dotarsi di una legislazione ad personam. Perciò, se permettete, avrei preferito sentirmi dire che proprio perché è Presidente del Consiglio, è inammissibile che abbia commesso così evidenti e palesi infrazioni alle leggi e ai regolamenti di questo Paese.

Chiudo dicendo, signor Presidente, che noi ieri avevamo chiesto la diretta televisiva, come lei sa bene. Oggi ci è stato detto all’improvviso che ci sarà la differita. Comprendo questo, comprendo cioè che non si sia voluto mandare in diretta, nelle fasce cosiddette protette, un simile provvedimento vergogna, e che lo si sia voluto oscurare, trasmettendo ancora una volta, il dibattito a tarda notte, perché di questo si tratta: è l’ennesima legge vergogna. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

 

SPECCHIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei iniziare - perché gli italiani sappiano di che cosa stiamo parlando - dalla delega ambientale.

Qui si parla di depenalizzazione, di sanatoria di abusivismo, di ville di Tizio o Caio, ma non si parla dell’opera importante che questo Governo, questa maggioranza e questo ramo del Parlamento, il Senato, stanno portando a compimento: la modifica della legislazione in materia ambientale. Un aggiornamento dei Testi unici per porre riparo, colleghi dell’opposizione e cittadini che ci seguite, alla trascuratezza dei Governi e delle maggioranze di centro-sinistra, che hanno consegnato all’attuale Governo ed alla attuale maggioranza un’Italia disastrata dal punto di vista ambientale.

 

IOVENE (DS-U). Non ci credete!

 

SPECCHIA (AN). Basta guardare al settore dei rifiuti, alla difesa del suolo. Basta guardare alle indagini conoscitive, svolte non in questa legislatura - chi vi sta parlando era presente e sa di cosa parla - ma nella precedente, in cui si sottolinea, da parte dell’allora maggioranza di centro-sinistra, al Governo la necessità di aggiornare la legislazione ed operare interventi in materia. Tutto ciò non è stato fatto.

L’attuale Governo e l’attuale maggioranza pongono, pertanto, riparo agli errori del passato, dando all’Italia una legislazione adeguata davvero di tutela dell’ambiente e che davvero crei compatibilità tra ambiente e sviluppo. È una grande opera.

Di tutto ciò, purtroppo, i colleghi dell’opposizione non parlano, non potendo ammettere i fatti positivi di una maggioranza e di un Governo di centro-destra. Parlano soltanto del noto comma 32, colleghi e cittadini; dico cittadini perché, caro Presidente, è gravissimo che nemmeno alcuni organi d’informazione ne parlino, a cominciare dal quotidiano "la Repubblica", sul quale appare oggi il seguente titolo: "Abusi nei parchi arriva la maxi sanatoria": questo sarebbe il comma 32. Non parla invece, come d’altronde altri giornali, della grande operazione di abbattimento degli ecomostri, che l’attuale Governo, con il maxiemendamento 1.1000 vuole condurre. Ne parlo io nell’intervista data, ma soltanto io, di Alleanza Nazionale e del centro-destra.

Colleghi del centro-sinistra, le vostre battaglie - a parole - a tutela dell’ambiente sono veramente parolaie: allorquando un Governo dice che in tempi certi, con una procedura stringente, con i poteri sostitutivi del Ministero dei beni culturali, saranno demoliti tutti gli ecomostri presenti in Italia (a cominciare da quello di Punta Perotti), fa un’opera vera a tutela dell’ambiente, ma su questo non dite una sola parola! Lo dico io, lo dice questa maggioranza.

 

CALVI (DS-U). La Cassazione ha già deciso!

 

SPECCHIA (AN). Grazie Governo Berlusconi, grazie Ministri, grazie Sottosegretari per aver inserito nel maxiemendamento 1.1000 questo ulteriore elemento che porrà riparo al vero disastro ambientale: l’aver fatto costruire dalle vostre amministrazioni di centro-sinistra…

 

VALLONE (Mar-DL-U). Mai quelle di destra!

 

SPECCHIA (AN)…che hanno tollerato e non li hanno fatti demolire, tutti gli ecomostri presenti in Italia.

In secondo luogo, non è vero, colleghi del centro-sinistra (in particolare, i senatori Giovanelli e Turroni), che con il comma 32, con la mozione di fiducia, con il maxiemendamento va a regime la sanatoria nelle aree protette e vincolate. A regime va la depenalizzazione, caro Presidente, cari colleghi e cari cittadini, dei piccoli abusi che non comportino aumento di volumi, quelli cioè da cui non risulti nemmeno un metro in più.

Questo non lo avete detto, ma lo dico io, perché è scritto. Un’altra parte riguarda gli abusi commessi fino alla fine del mese di settembre scorso, ma anche in questo caso si è registrato un miglioramento del testo della Camera, perché vengono previsti il parere della Sovrintendenza, l’aumento delle pene pecuniarie, e così via.

L’altro fatto nuovo del quale nessuno parla, ivi compresa certa stampa (non ne parlano certamente i colleghi dell’opposizione), è che per fare la lotta vera contro i gravi danni ambientali nelle zone vincolate dal punto di vista anche paesaggistico è stata modificata la norma riguardante la pena, stabilita in un massimo di quattro anni di reclusione per questo tipo di reato. Ciò significa che mentre fino ad oggi in molti casi vi è stata prescrizione, d’ora in avanti questo non si verificherà.

Un’ultima chicca, signor Presidente. Da parte di colleghi e anche di certi organi di stampa si lega il comma 32 e la depenalizzazione a presunti - perché personalmente non ne so niente - lavori effettuati in una villa del Presidente del Consiglio. Si sostiene che il Presidente del Consiglio abbia commesso l’abuso e poi si sia fatta la legge.

Cari colleghi, voi siete accecati dall’odio per Berlusconi, dal volerlo combattere e vedete il male dove non c’è. Questo è falso, e sapete perché? Lo dico alla maggior parte di voi, che di questo provvedimento non sa niente perché non l’ha seguito: perché, a parte il fatto che, come sa chi si è occupato della materia, la depenalizzazione, negli anni passati, è stata sempre chiesta e sono stati presentati proposte di legge ed emendamenti anche nella precedente legislatura, si tratta di una norma introdotta alla fine del 2002, alla Camera, da alcuni deputati, con emendamenti di singoli parlamentari, e non c’entrano niente né Berlusconi, né il Governo. Pertanto, se è vero che l’abuso sarebbe stato commesso a marzo o ad aprile, due anni prima qualcuno, per altri motivi e non certo per sanare abusi del Presidente del Consiglio, ha pensato di depenalizzare.

Vi è di più: quando l’abuso sarebbe stato commesso, la Commissione ambiente aveva cancellato l’intero comma 32.

 

BOCO (Verdi-U). Infatti, gli avvocati ve lo hanno fatto rimettere!

 

SPECCHIA (AN). Questo legame lo costruite ad arte. Parliamo delle cose serie, della delega, della lotta agli ecomostri, della tutela dell’ambiente. Noi del centro-destra, su nostra stessa spinta e sollecitazione, facciamo quello che purtroppo per gli italiani e per l’ambiente della nostra Italia voi non avete fatto in tanti anni. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

 

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, il quotidiano italiano di maggior rilevanza, il "Corriere della Sera", proprio oggi pubblica in prima pagina una foto a colori presa dal satellite: è la foto del mondo e risulta che la Pianura Padana è una delle zone più inquinate del Pianeta. Vengono in mente gli anziani che nelle città sono morti di caldo, secondo la relazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, e le famiglie che faranno fatica a portare i bambini a scuola o a recarsi al lavoro, perché scatteranno i provvedimenti di blocco del traffico.

Solo la settimana scorsa la Russia ha annunciato la ratifica del Protocollo di Kyoto, consentendo la posa di una pietra miliare nella storia delle politiche ambientali: nei primi mesi del prossimo anno una nuova governance dell’ambiente mondiale sarà in vigore. E noi, signor Presidente, il Senato della Repubblica di uno dei primi Paesi industriali del mondo, siamo qui a discutere, alla quarta lettura, un provvedimento che dovrebbe parlare di ambiente e che ha al centro dell’attenzione come salvare il cemento abusivo, che ha al centro dell’attenzione, ancora una volta, un condono edilizio.

C’è una disparità enorme tra la dimensione dei problemi e il livello di questo confronto che ci avete imposto. È Villa Certosa di Berlusconi? È il teatro vista mare? Dite quel che volete, colleghi: è un fatto che al centro del maxiemendamento, dei numerosi rinvii della richiesta di fiducia e di un confronto duro nella maggioranza non c’è stato il problema dell’ambiente, né quelli delle città padane, dell’inquinamento dell’aria, delle nostre responsabilità internazionali o di come la nostra industria affronterà il Protocollo di Kyoto, ma il quarto condono edilizio.

Il quarto condono edilizio e il primo che si opera in area paesistica, un condono peggiore degli altri, un condono da ricchi, per ville al mare e residence in montagna, un condono destinato - questo ci interessa - alle aree più preziose, più belle e perciò vincolate del Paese, quelle aree che dai precedenti condoni erano state pudicamente e doverosamente escluse per rispetto dei valori di bellezza del paesaggio, che sono uno dei tratti della nostra identità nazionale, e per rispetto di uno dei princìpi fondamentali della Costituzione, consacrato nell'articolo 9.

Le aree interessate da questo condono sono le zone costiere (3.000 chilometri di coste) fino a 300 metri dalla battigia, sono le terre di montagna sopra i 1.600 metri nelle Alpi e i 1.200 metri negli Appennini, sono le rive dei laghi e dei fiumi, sono le foreste, sono i 22 parchi nazionali, i 600 parchi regionali, la parte più preziosa dell'Italia, il 48 per cento del territorio nazionale.

Questo condono riguarda, senza limiti di cubatura, tutto il passato fino al 30 settembre 2004, riguarda senza limiti di sorta intere costruzioni o complessi e anche il futuro; in questo senso, è un condono perpetuo e non solo per violazioni minori, perché minori non sono i cambi di destinazione d'uso che possono trasformare una malga di fronte al Gran Paradiso in un residence o un deposito di attrezzi sulla costa del Cilento in una villa.

Mentono i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali quando sostengono il contrario: questo è ciò che è scritto nel testo.

Alle amministrazioni di tutela del vincolo dello Stato e degli enti locali si propone, per legge, di emettere, paradossalmente, accertamenti di compatibilità paesistica per opere realizzate senza autorizzazione o in violazione delle autorizzazioni; si chiede a queste amministrazioni di negare se stesse, di snaturarsi, di diventare agenzie del condono: è un umiliazione per una delle amministrazioni di tutela dell'ambiente più prestigiose e anche più preparate del mondo, la nostra struttura statale di tutela dei beni culturali ed ambientali. Sarebbe come dire, signor Presidente, che si chiede alla polizia di perdonare i reati quando coglie i delinquenti in flagrante. C'è persino una norma che dice che la remissione in pristino di una violazione prima della sentenza definitiva - campa cavallo! - consente l'estinzione del reato: c'è una complicità fra la legge e il trasgressore in questo passaggio del tutto inaccettabile.

A proposito di condoni, il Governatore della Banca d'Italia ha detto che i condoni fiscali possono minare il rispetto delle norme; quelli edilizi lo hanno già minato: hanno demolito il rispetto delle normative edilizie e territoriali. Altro che demolizione di Punta Perotti, già sanzionata, già decisa dalla Cassazione, già passata in giudicato! È soltanto una cortina fumogena, uno spot per nascondere la demolizione vera: la demolizione del principio di legalità e di gran parte del patrimonio italiano, demolizione della buona fede e premio a chi fa il furbo per i propri interessi.

Ho cercato di spiegare qualche volta a colleghi parlamentari di altri Paesi europei la pratica italiana dei condoni. Ho scoperto che "condono" è parola intraducibile in inglese, in francese ed in tedesco. Può essere che questo dipenda dai miei limiti di conoscenza delle lingue straniere, ma credo dipenda soprattutto dall'impresentabilità politica del concetto: per spiegarlo ho dovuto parlare di vendita delle indulgenze di medievale memoria e in questo modo qualcuno ha capito qualcosa. L'Italia del 2000 è la vendita delle indulgenze: questo è il filo conduttore della politica ambientale di un imprenditore moderno, secondo quanto ci viene proposto; questo sarebbe il liberalismo. Nessuno si deve poi meravigliare se il nostro Paese precipita oltre il quarantacinquesimo posto nella graduatoria della competitività.

Questo nuovo condono paesaggistico è la degna e meritata conclusione di una vergognosa legge di delega ambientale, proposta sventolando la bandiera del riordino, del coordinamento e della semplificazione. Di riordino, coordinamento e semplificazione non si vede l'ombra. Si vede, invece, chiaramente la delegittimazione di tutta la normativa ambientale e paesaggistica. Si è passati da Giustiniano all'ecomafia. Questo, d'altronde, mi pare fosse fin dall'inizio l’istinto viscerale di una parte di questa maggioranza di centro-destra.

Riconosco l'onestà intellettuale del lavoro compiuto dal relatore Specchia e l'impegno della 13a Commissione per ridurre il danno. Il risultato, però, è deludente. Si tratti o meno dei lavori su Villa Certosa del Presidente del Consiglio (sono convinto che qualcosa c'entri e che siamo di fronte ad una "Cirami dell'ambiente"; comunque, c'è di peggio), per noi il problema è un altro. Per condonare la villa del Presidente del Consiglio non era necessario umiliare e uccidere nella culla il codice Urbani e far fare a quest'ultimo la figura del primo Ministro dei beni culturali che firma un condono.

Questa delega era già dall'inizio e nel suo insieme un'umiliazione del Parlamento, perché priva di limiti di materia, di tempo e di criteri direttivi. Un'umiliazione doppia perché il Parlamento, nell'emanare norme sull'ambiente, viene sostituito non dal Governo, che almeno è un organo costituzionale, ma da una Commissione di 24 amici o esperti (non cambia molto) di nomina del Ministro. Fatto, questo, senza precedenti.

L'iter tormentato di questa legge e il tempo trascorso dall'inizio della legislatura hanno chiarito che in materia di semplificazione e testi unici il Governo non ha concluso nulla, pur avendone avuto tutto il tempo. Ciò che è riuscito a fare finora è darsi il potere di normare tutto fuori del Parlamento e usare questo potere per fare qualcosa che va contro un pezzo di storia dell'Italia, contro un sentimento diffuso nel nostro Paese. Siete partiti con la delega per l'ambiente e concludete con la demolizione delle norme ambientali. Complimenti!

Abbiamo fondati dubbi sulla costituzionalità e sulla copertura finanziaria di questa norma. La Corte costituzionale ha già demolito il terzo condono edilizio e forse non sarà tenera con il quarto.

Per quanto ci riguarda, se su questo ci viene chiesta la fiducia, possiamo rispondere no serenamente e fermamente. Non so se con altrettanta serenità possono decidere i colleghi della maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).

 

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, stamattina, dopo tante menzogne, è arrivato il momento di piantare i paletti della verità.

 

GARRAFFA (DS-U). Parla più forte. Ti vergogni a parlare più forte?

 

NOVI (FI). Diciamo una prima verità. Negli anni in cui ha governato il centro-sinistra - sono dati ISTAT - in Italia sono stati costruiti 260.000 edifici abusivi. Di questi edifici abusivi, costruiti in Italia con i Governi di centro-sinistra tra il 1996 e il 2001, ne sono stati abbattuti non più di otto o dieci. Quindi, la quasi totalità dell'abusivismo realizzato in questo Paese negli anni dei Governi di centro-sinistra…

 

MONTINO (DS-U). E voi lo sanate l'abusivismo?

 

MULAS (AN). Ha messo il dito nella piaga.

 

NOVI (FI). …non è stato denunciato. (Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente). Inoltre, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, c'è un'altra verità: in Italia, grazie ai Governi di centro-sinistra, in quei 260.000 edifici abusivi vivevano alcune centinaia di migliaia di persone che non avevano diritto alla luce, ai trasporti, alle fogne e all'assistenza sanitaria, per cui vivevano nelle stesse condizioni in cui si vive nelle periferie di Rio de Janeiro.

A cosa è servito il condono di questo Governo? (Proteste del senatore Turroni. Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, siamo nell'Aula del Senato, lei lo sa?

 

NOVI (FI). In quelle periferie urbane nelle quali si è sviluppato l'abusivismo da voi tollerato, se non assecondato, come nella città di Napoli, si è deciso di condonare quelle aree, di farle rientrare nella legalità; purtroppo, anche il sindaco Veltroni deve fornire a cittadini romani che si trovano nelle stesse condizioni la luce, i trasporti, eccetera, deve riconoscere a questi cittadini quei diritti che erano stati loro negati dal suo predecessore, il sindaco Rutelli.

 

Veniamo ora al presunto condono.

 

PILONI (DS-U). Ma quale presunto?

 

DE PETRIS (Verdi-U). Dici stupidaggini!

 

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la prego di non interrompere.

 

NOVI (FI). Non riesco a capire perché la sinistra non vuol far sapere al Paese che quando ha governato l'Italia sono stati costruiti 260.000 edifici abusivi e non sono stati abbattuti. Non riesco a capirlo: sono dati ISTAT!

Da che cosa nasce questa delega ambientale? Nasce dal bisogno di mettere ordine in quel labirinto di divieti, che in realtà sono grida manzoniane che non vengono rispettate… (Alcuni senatori del Gruppo Verdi-U espongono uno striscione con sopra scritto: "State spogliando l’Italia" ed esibiscono magliette recanti scritte di protesta. Numerosi senatori dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U alzano cartelli recanti le seguenti scritte: "Così spogliate l'Italia", "Villa Certosa ringrazia", "Villa Certosa la casa abusiva delle libertà". Vive proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

 

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a dare disposizioni per far togliere quei cartelli. Interrompo il collegamento televisivo e sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 13,16, è ripresa alle ore 13,28).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

Informo che è ancora interrotta la ripresa televisiva.

In relazione agli incidenti che hanno causato l’interruzione dell’intervento di un senatore e della ripresa televisiva e la sospensione della seduta, pronuncio, ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento, la censura nei confronti dei senatori Cortiana, Turroni, De Petris, Donati e Boco, il cui comportamento assume particolare gravità essendo egli Presidente del Gruppo.

Senatori Boco, Turroni e Cortiana e senatrici De Petris e Donati, vi invito cortesemente a ricomporvi. Vi richiamo all’ordine. (Applausi dai Gruppi AN e FI. I suddetti senatori non ottemperano all’invito del Presidente).

Vi richiamo all’ordine! I senatori Boco, Turroni e Cortiana e le senatrici De Petris e Donati sono espulsi dall’Aula. Invito i senatori questori a provvedere (I senatori Boco, Turroni, Cortiana, De Petris e Donati rimangono seduti ai loro posti).

Sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 13,29, è ripresa alle ore 13,37).

 

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Comunico che viene ripristinata la ripresa televisiva.

Il senatore Novi ha facoltà di riprendere la dichiarazione di voto per il tempo residuo.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, in realtà, abbiamo assistito alla trasformazione dei saccenti custodi della legalità in custodi del disordine, perché hanno in pratica impedito che i lavori continuassero.

Li riprendiamo ora dalla constatazione che il labirinto dei divieti dei prodotti legislativi stratificatisi in tutti questi anni ha provocato in realtà in questo Paese una paralisi decisionale. Da qui è nata l’esigenza di questo provvedimento, che punta al riordino, al coordinamento ed all’integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale.

In pratica, andiamo a snellire, a mettere ordine e a varare una grande riforma che era richiesta dai cittadini e dagli imprenditori per dare certezza, per fare in modo, ad esempio anche per quanto riguarda la tutela dei beni paesaggistici, che si operasse una seria distinzione tra i reati che devastano il paesaggio e quelli che pur essendo definiti reati sono, in realtà, piccoli abusi.

Ci sono persone che sono state inquisite e rinviate a giudizio per aver elevato un muretto a secco o aver aperto una finestra; nello stesso tempo, abbiamo assistito sbigottiti al proliferare dei cosiddetti ecomostri, che sono il prodotto dell’affarismo e della speculazione. Questi ultimi non solo non sono stati abbattuti, ma in molti casi si è anche permesso che si continuasse questa devastazione del paesaggio. Da qui nasce il provvedimento in esame. Non è possibile che un albergo di 1.000 stanze, realizzato in spregio a tutte le tutele paesaggistiche sia ancora lì, dopo dieci anni, nonostante le grida manzoniane dei Verdi e dei Governi di centro-sinistra. Ora, finalmente, c’è un Governo che vara un provvedimento che stabilisce che quell’ecomostro deve essere abbattuto in 60 giorni e che, se per caso nessuna impresa fosse disponibile per abbatterlo, si ricorrerà al Genio militare.

Mi soffermerò ancora su un altro elemento di grande innovazione e moralizzazione. Nel momento in cui abbiamo inasprito le pene, si è fatto in modo di impedire la prescrizione dei reati più gravi. Con la sinistra avveniva che reati gravissimi venivano prescritti, mentre ora ciò non sarà più possibile.

Questi sono i dati di fatto di cui i custodi del disordine volevano impedire che il Paese venisse a conoscenza, così come il Paese, per loro, non doveva sapere che un abuso potrà essere sanato soltanto nel caso in cui sia stata accertata la sua compatibilità paesaggistica e qualora vi sia la condivisione delle Sovrintendenze. Ciò significa immettere nel sistema la tutela della legalità e le certezze che mancavano.

Vi è poi un’ultima considerazione, signor Presidente, per quanto riguarda la cultura urbanistica di questo Paese. La cultura urbanistica della sinistra al Governo negli anni Settanta-Ottanta ha prodotto ecomostri come le Vele di Secondigliano, che ora stiamo abbattendo, e come Spinaceto; in quegli stessi anni l’imprenditore Berlusconi edificava Milano 2: penso che la differenza sia sotto gli occhi di tutti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

 

PRESIDENTE. Comunico che a questo punto ha termine la ripresa televisiva.

 

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, avverto che al fine di correggere meri errori materiali dei riferimenti interni al testo dell’emendamento 1.1000 presentato dal Governo, al comma 36, lettera b), le parole "del comma 38, secondo periodo" devono essere sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale in misura di diretta applicazione""; al comma 38, le parole "comma 36, lettera d)" devono essere sostituite dalle seguenti: "comma 36, lettera b)"; al comma 54, le parole: "commi 53 e 55" devono essere sostituite dalle seguenti: "commi 51 e 53".

 

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ne prendiamo atto.

Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo corretto).

 

Votazione nominale con appello

 

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indìco pertanto la votazione nominale con appello sull'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Colleghi, un numero di senatori elevato, anzi troppo elevato, ha chiesto una deroga all'ordine delle votazioni dopo l'estrazione. Mi avvalgo delle mie facoltà per concedere la deroga soltanto a senatori, Ministri o comunque rappresentanti del Governo che mi hanno motivato impegni strettamente istituzionali e nient’altro.

Cominceranno a votare per primi i senatori De Masi, Jervolino, Izzo, Lauro, Ponzo, Tommaso Sodano, Fasolino, La Loggia, Servello, Provera, Vegas e Calderoli, i primi perché impegnati nella Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno, gli altri perché o impegnati in attività di Governo o nella Conferenza Stato-Regioni, com’è il caso del ministro La Loggia.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

 

(I predetti senatori rispondono all'appello).

 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

 

(È estratto a sorte il nome del senatore D'Amico).

 

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore D'Amico.

 

PACE, segretario, fa l'appello.

 

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente Salvi e nuovamente il presidente Pera).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

 

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Curto, Cutrufo

D’Alì, Danieli Paolo, Danzi, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D’Ippolito, D’Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Frau

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Magnalbò, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Massucco, Meduri, Meleleo, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra

Ulivi

Valditara, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

 

Rispondono no i senatori:

Mancino

Peterlini

 

Si astiene il senatore:

Federici.

 

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

 

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

 

Senatori votanti                 161

 

Maggioranza                        81

 

Favorevoli                         158

 

Contrari                                2

 

Astenuti                                1

 

Il Senato approva.

 

Pertanto, tutti gli emendamenti, gli ordini del giorno e le proposte di stralcio presentati all'articolo unico del disegno di legge non verranno presi in considerazione.

(omissis)

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B)

 

 

EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

 

1.1000 (testo corretto)

 

IL GOVERNO

 

Approvato

        L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

 

            a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

 

            b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;

 

            c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

 

            d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

 

            e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;

 

            f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

 

            g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

 

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

 

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

 

        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

        5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell’attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall’esercizio della delega legislativa.

 

        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

 

        7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

 

        8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

 

            a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

 

            b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell’ambiente;

 

            c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

 

            d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introduzione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

 

            e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

 

            f) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

 

            g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

 

            h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;

 

            i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

 

            l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 

            m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

 

            n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all’autocertificazione.

 

        9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:

 

            a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

 

            b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei princìpi di regolazione e vigilanza come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l’utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

 

            c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell’attività di pianificazione programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale;

 

            d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l’approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

 

            e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell’ambiente sul territorio nazionale;

 

            f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un’autorizzazione ambientale settoriale;

 

            g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

 

                1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

 

                2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

 

                3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

 

                4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;

 

                5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

 

                6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

 

                10. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i princìpi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

 

                11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

 

                12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

 

                13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

 

                14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

 

                15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.

 

                16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2004.

 

                17. All’onere derivante dall’attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei commi 17 e 18.

 

                20. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

        "1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio".

 

        21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

 

                22. In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area interessata dal vincolo sopravvenuto.

 

                23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

 

                24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l’indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente dovuto.

 

                25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

 

                26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

 

                27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

 

                28. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata, accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’attestazione di conformità dell’autorità competente.

 

                29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

 

                "q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

 

        q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";

 

            b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

 

                "f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";

 

            c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

                "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio";

 

            d) all’articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".

 

                30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).

 

                31. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell’industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

 

            a) produzione di laterizi e refrattari;

 

            b) produzione di industrie ceramiche;

 

            c) produzione di argille espanse.

 

                32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l’ulteriore inerzia del comune, nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.

 

                33. Per l’esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

                34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all’elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell’area. Per l’esecuzione di tali interventi la regione o i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.

 

                35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o della regione interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

 

                36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all’articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa".

 

            b) all’articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

                "4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: 'Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione' sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti".

 

            c) all’articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 

                "1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

 

            a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

 

            b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

 

        1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

 

            a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

 

            b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

 

            c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

        1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

 

        1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

 

                37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l’estinzione del reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

 

            a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

 

            b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

 

                1) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

 

                2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al precedente punto 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.

 

                38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), punto 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), punto 2), è riscossa dal Ministero dell’economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e del comma 36, lettera b).

 

                39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati all’intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.

 

                40. All’articolo 34 del codice della navigazione, le parole: "dell’amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente".

 

                41. A decorrere dall’anno 2004 le spese di funzionamento delle autorità di Bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l’efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di 500.000 euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall’anno 2006.

 

                43. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                44. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del comma 43.

 

                45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

                46. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45 si provvede quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del comma 46.

 

                48. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

                "1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni";

 

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

                "2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane".

 

                49. Dall’attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                50. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l’apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

 

                51. All’onere derivante dall’attuazione del comma 50 si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell’ambito dell’attuazione del piano intermodale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2003 di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 5 milioni di euro per l’anno 2005.

 

                53. All’onere derivante dall’attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

                54. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei commi 51 e 53"».

 

 

ARTICOLO 1 CHE COMPONE IL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE NON POSTO IN VOTAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.1000 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DI ESSO

 

ART. 1.

 

(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

 

        a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

 

        b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;

 

        c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

 

        d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

 

        e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;

 

        f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

 

        g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

 

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

 

    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

 

    4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

    5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Nel caso di trasmissione congiunta di più schemi di decreti legislativi il termine è elevato a quarantacinque giorni. Al fine della verifica dell’attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall’esercizio della delega legislativa.

 

    6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

 

    7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

 

    8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonchè delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

 

        a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

 

        b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonchè certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell’ambiente;

 

        c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

 

        d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introduzione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonchè il risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

 

        e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

 

        f) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

 

        g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

 

        h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;

 

        i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

 

        l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 

        m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonchè alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

 

        n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all’autocertificazione;

 

    9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:

 

        a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonchè il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

 

        b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei princìpi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l’utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

 

        c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell’attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale;

 

        d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l’approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

 

        e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell’ambiente sul territorio nazionale;

 

        f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un’autorizzazione ambientale settoriale;

 

        g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

 

        1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

 

        2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

 

        3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

 

        4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;

 

        5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

 

        6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

 

    10. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i princìpi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

 

    11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

 

    12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

 

    13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica, di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

 

    14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

 

    15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.

 

    16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l’opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2004.

 

    17. All’onere derivante dall’attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

    18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

    19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei commi 17 e 18.

 

    20. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

    «1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

 

    21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

 

    22. In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area interessata dal vincolo sopravvenuto.

 

    23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

 

    24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l’indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata in riduzione ai fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente dovuto.

 

    25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonchè le modalità affinchè gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

 

    26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

 

    27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

 

    28. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata, accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’attestazione di conformità dell’autorità competente.

 

    29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

 

        «q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonchè i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

 

        q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonchè nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;

 

        b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

 

        «f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002»;

 

        c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

    «3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio»;

 

        d) all’articolo 40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni anno».

 

    30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).

 

    31. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinchè non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell’industria agroalimentare, nonchè dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

 

        a) produzione di laterizi e refrattari;

 

        b) produzione di industrie ceramiche;

 

        c) produzione di argille espanse.

 

    32. All’articolo 34 del codice della navigazione, le parole: «dell’amministrazione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente».

 

    33. A decorrere dall’anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

    34. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonchè di aumentare l’efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di 500.000 euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

    35. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma 34 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

    36. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del comma 35.

 

    37. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

    38. All’onere derivante dall’attuazione del comma 37 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

    39. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del comma 38.

 

    40. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:   

 

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni»;

 

        b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

    «2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane»;

 

        c) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione».

 

    41. Dall’attuazione del comma 40 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

    42. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l’apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

 

    43. All’onere derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

 

    44. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona «Celle» e zona «Cimitero» e della Aeronautica Militare, zona «Vecchia delle Vigne», nell’ambito dell’attuazione del piano intermodale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 5 milioni di euro per l’anno 2005.

 

    45. All’onere derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei commi 43 e 45.

 

 

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E PROPOSTE DI STRALCIO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.1000 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 CHE COMPONE IL DISEGNO DI LEGGE

 

G1

 

LA COMMISSIONE

 

Il Senato,

            esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

 

            esaminato in particolare l’articolo 1, comma 8, recante princìpi e criteri direttivi generali,

 

        invita il Governo:

 

            a tener conto, nell’esercizio della delega, anche dell’esigenza di assicurare il ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cittadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’azione di tutela.

 

G2

 

CHINCARINI

 

Il Senato,

            esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

 

            tenuto conto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

 

            tenuto conto altresì che tra i princìpi di carattere generale, cui devono essere conformati i decreti legislativi delegati, si rilevano lo sviluppo e il coordinamento, con invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale;

 

            preso atto che i laghi e i fiumi costituiscono un patrimonio essenziale non solo per la popolazione limitrofa ai laghi ed ai fiumi stessi ma per tutto il Paese e, pertanto, le operazioni di risanamento e riqualificazione non possono essere affidate esclusivamente alle limitate disponibilità economiche degli enti locali prospicienti i laghi e i fiumi medesimi, ma devono essere sostenute da tutta la collettività,

 

        impegna il Governo:

 

            ad individuare apposite risorse finanziarie da destinare agli enti locali prospicienti i laghi e i fiumi, nella forma di incentivi economici o cofinanziamenti, per sostenere le attività di disinquinamento e riqualificazione organizzate dagli enti locali medesimi, al fine di salvaguardare una componente indispensabile del patrimonio naturale di tutto il Paese.

 

G3

 

CHINCARINI

 

Il Senato,

            esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

 

            tenuto conto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

 

            preso atto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

 

            preso atto che la pianificazione degli interventi diretti alla tutela e al risanamento del bacino idrografico del fiume Adige presenta aspetti emblematici per i problemi derivanti dalla diversa attuazione della normativa comunitaria del settore tra regioni a statuto ordinario e province autonome ed in particolare dalle differenze emerse nelle competenze assegnate all’Autorità di bacino dell’Adige per il territorio di bacino compreso nella regione Veneto e per quello compreso nelle province autonome di Trento e Bolzano;

 

            preso atto altresì delle finalità di cui alle direttive comunitarie 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepite dal decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque finalizzato alla tutela quantitativa e al raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i corpi idrici entro il 2015,

 

        impegna il Governo:

 

            ad adottare iniziative dirette all’individuazione di strumenti di raccordo e al raggiungimento di apposite intese con le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di garantire un coordinamento a livello di bacino idrografico unitario, nell’ambito dei programmi e delle politiche di intervento per la tutela ed il risanamento del bacino del fiume Adige.

 

G4

 

CHINCARINI

 

Il Senato,

            esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

 

            tenuto conto della situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi e della necessità di un’immediata sistemazione di tali rifiuti in condizioni di sicurezza;

 

            considerato che il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, ha previsto l’individuazione, entro il 9 gennaio 2005, di un sito nazionale per il deposito dei rifiuti di III categoria e contestualmente ha disposto la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria;

 

            le procedure per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’interno, delle attività produttive e della salute, e sono attuate attraverso il supporto operativo della SOGIN Spa,

 

        impegna il Governo:

 

            in attesa della definizione e della realizzazione di un sito geologico per la definitiva allocazione dei rifiuti radioattivi di III categoria, ad adottare tutte le opportune iniziative, legislative e procedimentali per l’individuazione di un sito provvisorio ove sistemare in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, presenti sul territorio nazionale.

 

G5

 

AMATO, MARINI, CREMA

 

Il Senato,

            considerando che il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe ripianato il disavanzo patrimoniale della CONI Servizi SpA con beni immobili, tra i quali i terreni minerari dell’Isola d’Elba su cui insistono fabbricati civili e industriali per una volumetria di oltre 175.000 metri cubi, i quali sarebbero posti a disposizione del Demanio perché li trasformi «in denaro contante»;

 

            che la notizia ha suscitato vivo allarme ed una serie di indignate reazioni anche perché, proprio su quelle strutture e su quei territori si stanno eseguendo numerosi lavori di riqualificazione e recupero ambientale che sono già costati e costeranno milioni di euro di denaro pubblico;

 

            che il valore e la risonanza delle miniere elbane, in cui sono presenti importanti siti archeologici, è dimostrata dal loro inserimento nella World Heritage list of Geological Sites dell’Unesco e dalla presenza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano classificato nella International Union Conservation of Nature, tanto che l’Isola d’Elba puntava proprio sulla valorizzazione di tali miniere per lo sviluppo di un turismo ambientale e culturale del versante nord orientale;

 

            e che l’operazione è stata condotta senza alcun raccordo con la Regione e gli enti locali interessati e lo stesso ente parco dell’Arcipelago, nonostante il Protocollo d’intesa sottoscritto a Palazzo Chigi il 10 gennaio 2000 (tra il Governo e i suddetti enti) preveda la riqualificazione e il recupero ambientale delle aree ex minerarie dell’isola,

 

        impegna il Governo:

 

            ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la piena salvaguardia ambientale dell’area.

 

G6

 

MINARDO

 

Il Senato,

            in sede di discussione dell’atto Senato n. 1753,

 

        impegna il Governo:

 

            ad introdurre in ogni testo normativa che preveda, in materia di rifiuti, la istituzione di Consorzi unici e monopolisti, la possibilità, fermo restando l’obbligo della partecipazione al Consorzio obbligatorio, per i produttori di beni, sia in forma individuale che associata, di predisporre, senza limiti di tempo, sistemi alternativi a quelli gestiti in via diretta e/o indiretta dal Consorzio stesso, quali sistemi cauzionali o di cosiddetto autosmaltimento, con contestuale limitazione degli obblighi contributivi alla sola quota parte per le spese generali del Consorzio.

 

G7

 

GUBERT, CREMA, DE RIGO, EUFEMI, FRANCO PAOLO, GABURRO, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGNALBÒ, MANFREDI, MELELEO, MENARDI, MICHELINI, MURINEDDU, ROLLANDIN

 

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»,

 

        premesso che:

 

            nei territori montani, specie alpini, esistono molte sorgenti che danno origine a ruscelli, non sempre con decorso d’acqua permanente, specie nella stagione invernale, ma utilizzati a scopo alimentare ed igienico da insediamenti temporanei per la fienagione e l’allevamento (maggenghi, malghe);

 

            le recenti innovazioni legislative, a differenza del passato, hanno dichiarato la natura pubblica di ogni sorgente d’acqua, per cui la garanzia del suo utilizzo può derivare solo da concessioni a titolo oneroso, con canoni annui;

 

            in tali territori l’uso di tali sorgenti e ruscelli senza la necessità di concessioni e canoni preesiste ad ogni organizzazione dello stato moderno, fa parte di consolidati usi e tradizioni, per cui le sopra citate innovazioni legislative sono percepite dalla popolazione locale, particolarmente della sua parte (tutt’altro che trascurabile) che cura piccole proprietà fondiarie con attività agricole o di allevamento, come un sopruso;

 

            l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in sede di Commissione ambiente, agricoltura e questioni territoriali, nella preparazione di raccomandazioni circa l’impiego delle risorse idriche, ha recentemente inserito fra queste l’invito agli Stati a rispettare gli usi tradizionali nell’impiego dell’acqua delle sorgenti per la piccola agricoltura di montagna, senza imposizioni di oneri;

 

            nei territori ad agricoltura marginale, spesso ad alta frammentazione fondiaria, nella coltivazione di piccoli orti o di piccoli appezzamenti destinati alla frutticoltura, per lo più a scopo di autoconsumo, agli inizi della stagione produttiva vi è la necessità di ripulire i terreni dai resti vegetali di culture precedenti o di ramaglie derivanti dalla potatura di alberi da frutto, la quale veniva effettuata da tempo immemorabile tramite bruciatura all’aperto di tali residui vegetali;

 

            le normative introdotte negli anni recenti vietano tali pratiche di eliminazione dei residui, indipendentemente dalla quantità di residui vegetali interessati, prevedendo anche sanzioni di tipo penale;

 

            gli esperti di agronomia consigliano la pratica della bruciatura dei residui vegetali, laddove questi risultino affetti da alcuni tipi di malattie crittogamiche, tutt’altro che infrequenti, specie nella piccola frutticoltura che, tradizionalmente usa metodi di coltivazione biologica o comunque pesticidi a minore pericolosità per la sanità della frutta e dei terreni;

 

            l’acquisto di macchine trituratrici dei residui per produrre compost risulta non giustificata dalla piccola quantità dei residui; il conferimento di questi ad aziende di raccolta di rifiuti risulta costoso, particolarmente per piccole quantità; la triturazione dei residui per la produzione di compost rischia di perpetuare e diffondere la presenza di malattie crittogamiche;

 

            le nuove norme non trovano legittimazione alcuna da parte degli interessati, né essa vi può in realtà essere nei casi nei quali le pratiche tradizionali non costituiscano pericolo di incendio di boschi o vegetazione di terreni abbandonati (in tali casi il divieto pre-esisteva, legittimato) e neppure invocando la necessità di non aumentare l’effetto serra, dato che la bruciature dei residui non sarebbe vietata se si dovesse usare un focolare (cosa, peraltro, priva di senso);

 

            in tali territori montani o sfavoriti la permanenza anche di forme marginali di attività agricola e di allevamento svolge positive funzioni ambientali, oltre che sociali e di integrazione dei redditi familiari, come riconosciuto in più sedi, nazionali ed europee,

 

        invita il Governo:

 

            1) con riferimento al riordino delle norme relative alla gestione del ciclo dell’acqua a prevedere il rispetto degli usi consolidati nel tempo, a scopo agricolo, di sorgenti e ruscelli che, per la loro ridotta e/o temporanea portata, non sono suscettibili di utilizzazione per scopi di pubblica utilità, almeno nei tempi prevedibili, pur salvaguardando, comunque, la possibilità futura che un eventuale interesse pubblico debba prevalere; in subordine, prevedere per il riconoscimento di tali usi, forme semplificate di adempimento burocratico e l’esonero dagli oneri o la loro riduzione a valore simbolico;

 

            2) con riferimento alle norme relative al trattamento di residui vegetali derivanti da attività agricola e alle norme relative alla tutela della qualità dell’aria, a stabilire soglie di quantità di tali residui al di sotto delle quali la loro bruciatura in campo, salve le precauzioni per evitare pericolo di incendi, è consentita, nonché a consentire la bruciatura in campo di residui vegetali di modesta quantità qualora ciò sia consigliabile al fine di limitare la diffusione di malattie crittogamiche.

 

G8

 

BERGAMO

 

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1753-B;

 

            considerato che il provvedimento prevede l’eventuale transizione dal regime di obbligatorietà a quello di volontarietà per l’adesione ai consorzi di recupero e riciclaggio (articolo 1, comma 9, lettera a);

 

            considerata la natura di preminente interesse pubblico del CONAI e di quei consorzi che si vorranno individuare,

 

        impegna il Governo:

 

            a confermare l’adesione obbligatoria a detti consorzi, anche attraverso la richiesta di modifiche statutarie che ne garantiscano un maggior controllo pubblico.

 

G9

 

COMINCIOLI, SCOTTI, GUASTI, FEDERICI, CARRARA, SAMBIN, RIZZI, PESSINA

 

Il Senato,

            nell’approvare il provvedimento n. 1753-B di complessiva riforma della normativa ambientale;

 

            considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata istituita il 26 gennaio corrente anno la nuova commissione per la Valutazione di impatto ambientale composta da 35 membri di cui quattordici ingegneri, due architetti, sei geologi, tre chimici, un fisico, un biologo, e otto liberi professionisti od esperti laureati in giurisprudenza, economia e commercio, statistica, cui dovranno affiancarsi componenti designati dalle Regioni;

 

            ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002 la commissione dovrà valutare «gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale...» e dovrà essere composta da membri scelti tra «...professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche»;

 

            dalla lettura della norma, confrontata con la legge istitutiva dell’Ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (n. 3 del 1976, articolo 2) appare piena la capacità degli appartenenti all’Ordine a far parte della commissione medesima, avendo i medesimi la competenza per «...lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere... di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque..., delle opere inerenti ...la conservazione della natura, la tutela del paesaggio, l’assestamento forestale... gli invasi artificiali... la tutela del suolo, delle acque dell’atmosfera,»; senza considerare le competenze in materie economiche e per quel che riguarda le valutazioni costi-benefici;

 

            oltre a ciò si consideri che la particolare formazione dei Dottori agronomi e forestali, peraltro denominati «ingegneri agronomi» e «ingegneri forestali» in numerosi Paesi dell’Unione europea, consente ad essi di esercitare uno sguardo di assieme sugli impatti delle opere sul paesaggio naturale o agricolo, cioè esattamente quel che si chiede ad una qualsiasi Valutazione di impatto ambientale;

 

        impegna il Governo:

 

            ad integrare la commissione Valutazione di impatto ambientale indicata in premessa con almeno due componenti iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

 

1.3 (testo 2)

 

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

 

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.40

 

IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI

 

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

1.294

 

MUZIO

 

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) rispetto e valorizzazione del ruolo degli Enti locali, in termini regolamentari, amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alle funzioni riguardanti l’assetto e l’utilizzazione del territorio».

 

1.296

 

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

 

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

        «n-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di contabilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato. Ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

 

1.515

 

MONCADA

 

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

            «n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del gettito».

 

S1

 

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

 

Stralciare i commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

S2

 

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

 

Stralciare il comma 24.

1.130a

 

IOVENE, GASBARRI, ROTONDO

 

Sopprimere il comma 24.

1.132a

 

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

 

Al comma 24, sopprimere dalle parole: «quando, secondo le norme vigenti» fino alla fine del comma.

S3

 

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

 

Stralciare il comma 34.

1.355

 

CHINCARINI, MORO, MONTI, PIROVANO

 

Al comma 40 sopprimere le lettere a) e b).

1.360

 

SODANO TOMMASO, MALABARBA

 

Al comma 40 lettera c) dopo le parole: «per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione» aggiungere le seguenti: «; il comma 1-bis dell’articolo 113 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si applica a partire dal 1º gennaio 2014».

1.362

 

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, PEDRINI, ANDREOTTI, FRAU, BETTA, COSSIGA

 

Al comma 40, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

            d) Al comma 5-ter aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni riguardanti l’esecuzione diretta dei lavori, previste per il soggetto gestore scelto con gara, si applicano anche ai soci privati della società mista di cui al precedente comma 5, lett. b), purché siano qualificati ai sensi della normativa vigente e siano stati individuati mediante l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica e secondo i criteri indicati dal successivo comma 7».

 

            e) Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

 

            «5-quater – Le disposizioni del precedente comma 5-ter non si applicano nei confronti del concessionario del servizio idrico integrato, nonché del socio privato di una società mista pubblico-privata, affidataria del servizio, che in data anteriore all’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, siano stati scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell’art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

        I concessionari ed il socio privato possono, purché qualificati ai sensi della normativa vigente, realizzare, anche in deroga alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori indicati nel programma degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994 e di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente 22 novembre 2001».