XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 113
Data: 05/05/05
Descrittori:
FECONDAZIONE ARTIFICIALE   REFERENDUM ABROGATIVO

Servizio studi

 

documentazione e ricerche

Referendum popolari per l’abrogazione parziale della legge
19 febbraio 2004, n. 40
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

 

n. 113

 


xiv legislatura

5 maggio 2005

 

Camera dei deputati


Nel corso dell’esame parlamentare delle proposte di legge In materia di procreazione medicalmente assistita, il Servizio Studi ha realizzato i seguenti dossier.

Il dossier n. 42 contiene l’esame comparato dei progetti di legge assegnati alla  XII Commissione alla data del 26 febbraio 2002. E' inoltre effettuata un’analisi delle iniziative a livello comunitario ed è riportato un glossario dei termini più rilevanti in materia, predisposto dall'Istituto superiore di sanità.

Nei dossier 42/1 e 42/2 è riportato l’iter del provvedimento sulla procreazione assistita a lungo discusso presso Camera e Senato nella scorsa legislatura.

Il dossier n. 42/3 contiene i riferimenti normativi sulla procreazione medicalmente assistita, i documenti delle commissioni di studio e ricerca, le sentenze più rilevanti, gli atti di indirizzo e controllo delle ultime legislature e i documenti di organismi internazionali.

Il dossier n. 42/4 riporta la traduzione di due documenti sull'esperienza americana e inglese, redatti rispettivamente dal Dipartimento della sanità e dei servizi umani e da l'Autorità per la fecondazione e l'embriologia umana.

Il dossier 42/5, articolato in sei volumi, contiene l’iter del provvedimento sia alla Camera dei Deputati che al Senato nel corso della XIV legislatura.

Si segnala inoltre che il Servizio Biblioteca ha curato l'analisi e la documentazione sulla normativa vigente in altri Paesi europei (dossier n. 56-settembre 2001; dossier n. 107- marzo 2005).

Uno specifico dossier è stato predisposto dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea sul lavoro svolto dalla Commissione temporanea del Parlamento europeo sulla genetica umana (dossier n. 11).

Si ricorda infine che i resoconti stenografici dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Affari sociali della Camera nella XIII legislatura sono raccolti in un apposito volume curato dal Servizio Commissioni.

 

Dipartimento Affari sociali

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AS0391


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

Analisi dei quesiti referendari4

§      Primo quesito  4

§      Secondo quesito  6

§      Terzo quesito  10

§      Quarto quesito  12

Testo a fronte  15

§      La legge 19 febbraio 2004, n. 40 e le modifiche risultanti dall’accoglimento dei singoli referendum popolari15

Gli aspetti principali della legge in materia di procreazione medicalmente assistita e dell’iter parlamentare  57

Riferimenti normativi

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 e i principali provvedimenti attuativi

§      L. 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita  65

§      Ministro della Salute. D.M. 9 giugno 2004. Individuazione dei criteri di ripartizione delle somme, di cui all'art. 18 della L. 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»  73

§      Ministro della Salute. D.M. 21 luglio 2004. Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita  76

§      Ministro della Salute. D.M. 4 agosto 2004. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita  96

§      Ministero della Salute e Ministero della Giustizia. Decreto 16 dicembre 2004, n. 336. Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita  99

Decreti presidenziali di indizione del referendum

§      D.P.R. 7 aprile 2005. Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della L. 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni107

§      D.P.R. 7 aprile 2005. Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della L. 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sui limiti all'accesso  108

§      D.P.R. 7 aprile 2005. Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della L. 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso  110

§      D.P.R. 7 aprile 2005. Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della L. 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - divieto di fecondazione eterologa  112

Giurisprudenza costituzionale

Sentenze della Corte in merito alla ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo della legge n. 40/2004

§      Sentenza 13 gennaio 2005, n. 45  117

§      Sentenza 13 gennaio 2005, n. 46  124

§      Sentenza 13 gennaio 2005, n. 47  128

§      Sentenza 13 gennaio 2005, n. 48  134

§      Sentenza 13 gennaio 2005, n. 49  141

Il dibattito al Senato sulle proposte di modifica della legge n. 40/2004

Progetti di legge

§      A.S. 3022, (sen. Tomassini e Bianconi), Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita  151

§      A.S. 3116, (on. Dentamaro ed altri), Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita  159

§      A.S. 3179, (on. Rollandin), Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita  165

§      Petizione n. 902, Nuove norme in materia di procreazione assistita, con riguardo, in particolare, all’ammissione della fecondazione eterologa, e, in generale, a tutela della ricerca in materia  173

Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 20 ottobre 2004  177

Seduta del 17 novembre 2004  180

Seduta del 26 gennaio 2005  184

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili quattro richieste di referendum popolare che prevedono la parziale abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita. Un quinto quesito, che prevedeva l’abrogazione dell’intera legge, è stato invece dichiarato inammissibile dalla Corte [1].

Con decreti del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2005 è stata stabilita la data  del 12 giugno  per il voto sui quattro referendum popolari [2].

 

Nel presente dossier sono analizzate le singole norme oggetto dei quattro referendum, al fine di una valutazione degli effetti delle modifiche derivanti dall’eventuale accoglimento dei singoli quesiti.

E’ disponibile una tavola di raffronto tra il testo della legge n. 40/2004 ed il testo che risulterebbe in seguito alle modifiche proposte dai singoli quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale.

E’ riportata altresì una sintesi dei contenuti dell’intera legge ed elementi sull’iter parlamentare, unitamente alla normativa di attuazione della legge in esame.

Il dossier contiene infine il resoconto delle sedute della XII Commissione del Senato in merito alle proposte di legge di modifica della legge n. 40 del 2004.

 

 


Analisi dei quesiti referendari

Primo quesito

Il procedimento referendario

 

13 luglio 2004

presentazione della richiesta da parte di 41 cittadini italiani per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40

10 dicembre 2004

ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che dichiara conforme alle disposizioni di  legge la richiesta.

13 gennaio 2005

sentenza n. 46 della Corte Costituzionale che dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni relative ad alcune parti degli articoli 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

 

 

Le disposizioni oggetto del quesito

Il quesito in esame concerne alcune parti degli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 40/2004, e appare finalizzato ad ampliare le possibilità di ricerca sugli embrioni.

Articolo 12 (Divieti generali)

Il quesito interviene sul comma 7 dell’articolo, che disciplina le sanzioni a carico di chiunque realizzi “un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto”. Il quesito prevede la soppressione dell’inciso “un’unica cellula di partenza, eventualmente”, al fine di limitare la portata del divieto.

 

In seguito all’intervento abrogativo, il testo del comma 7 risulterebbe il seguente:

 “7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione”.

Articolo 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani)

Il quesito interviene sul comma 2 dell’articolo, che autorizza la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione esclusivamente per finalità terapeutiche e diagnostiche “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”. Il quesito propone l’abrogazione della parte del comma che dispone che la ricerca debba essere finalizzata unicamente alla salute ed allo sviluppo  dell’embrione e possa essere effettuata solo in assenza di metodologie alternative. Il testo risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

“2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche.”

 

Il quesito interviene altresì sul comma 3, lettera c) del medesimo articolo, proponendo l’abrogazione della norma che vieta gli interventi di clonazione mediante trasferimento del nucleo (c.d. clonazione terapeutica). Il testo della lettera c) risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

“3. Sono, comunque, vietati:

omissis

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;”

Articolo 14 (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni)

Il quesito propone la soppressione del divieto di crioconservazione degli embrioni previsto dal comma 1 dell’articolo. Il testo del comma risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

“1. E’ vietata la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194”.


Secondo quesito

Il procedimento referendario

 

13 luglio 2004

presentazione della richiesta da parte di quarantuno cittadini per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40

10 dicembre 2004

ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che dichiara conforme alle disposizioni di  legge la richiesta.

13 gennaio 2005

sentenza n. 47 della Corte Costituzionale che dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

 

Le disposizioni oggetto del quesito

Il secondo quesito concerne numerose disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14 e appare volto a consentire un più ampio accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e a modificare il procedimento per accedere alle tecniche medesime.

Articolo 1 (Finalità)

Il quesito propone innanzitutto la soppressione della parte del comma 1, che pone tra le finalità della legge “la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”. A seguito dell’abrogazione, il testo del comma 1 risulterebbe il seguente:

“1. E’ consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.

 

Il quesito prevede inoltre la totale abrogazione del comma 2, che consente il ricorso alle tecniche di procreazione solo in assenza di “altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Articolo 4 (Accesso alle tecniche)

Con riguardo a tale articolo, il quesito prevede:

-       l’intera abrogazione del  comma 1, che consente l’accesso alle tecniche solo nei casi di impossibilità di rimuovere con metodi alternativi le cause che impediscono la procreazione; i casi di infertilità o sterilità devono comunque essere documentati da un atto medico;

-       l’abrogazione parziale del comma 2, lett. a), che stabilisce il principio della gradualità in base al quale si devono applicare le tecniche di procreazione.

 

Pertanto il testo dell’articolo 4 della legge, in seguito all’intervento abrogativo, risulterebbe il seguente:

“Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a)      minore invasività;

b)      consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo etereologo.”

Articolo 5 (Requisiti soggettivi)

Dell’articolo in commento si prevede unicamente la soppressione del richiamo all’articolo 4, comma 1, del quale è proposta, come detto, l’abrogazione totale. Il testo del l’articolo 5 della legge, quale risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

“1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.”

Articolo 6 (Consenso informato)

Il quesito propone l’abrogazione della norma che, nell’ultimo periodo del comma 3, stabilisce il termine ultimo per la revoca del consenso da parte di ciascuno dei soggetti interessati, identificato nel momento della fecondazione dell’ovulo. Il testo del comma in oggetto, a seguito dell’intervento normativo, risulterebbe il seguente:

“3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma”.

Articolo 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani)

Il quesito è volto alla parziale abrogazione della lett. b) del comma 3, che disciplina il divieto di tecniche di selezione e manipolazione degli embrioni e dei gameti, con l’eccezione degli “interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 2” dello stesso articolo 13.  

Il quesito prevede la soppressione del richiamo al comma 2 dell’articolo 13, che - come già evidenziato con riguardo al primo quesito - autorizza la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione esclusivamente per finalità terapeutiche e diagnostiche “volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”.

La soppressione del richiamo al comma 2 dell’art. 13, pertanto, amplierebbe l’ambito delle eccezioni al divieto. Il testo del comma 3, lett. b), risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

3. Sono, comunque, vietati:

omissis

 “b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche;”.

Articolo 14 (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni)

 Il quesito propone innanzitutto l’abrogazione dell’ultima parte del comma 2 che limita la produzione di embrioni ad un numero strettamente necessario“ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. Il testo del comma 2 risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

“2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto della evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario”.

 

Il quesito interviene altresì sul comma 3, che disciplina la crioconservazione degli embrioni in caso di non immediato trasferimento degli embrioni nell’utero, con riferimento all’ipotesi di “grave e documentata  causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”. Il quesito prevede la soppressione di tale inciso. Inoltre sopprime la parte in cui la crioconservazione può essere effettuata solo “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”.

 

 

Il testo del comma in esame, risultante dall’intervento abrogativo, è il seguente:

“3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi”.

 


Terzo quesito

Il procedimento referendario

 

13 luglio 2004

presentazione della richiesta da parte di tredici cittadini per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

10 dicembre 2004

ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che dichiara conforme alle disposizioni di  legge la richiesta.

13 gennaio 2005

sentenza n. 48 della Corte Costituzionale che dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

 

Le disposizioni oggetto del quesito

Il quesito in esame presenta molte affinità con il secondo quesito, sopra esaminato. Esso riguarda infatti le stesse proposte abrogative (volte a  rendere meno stringenti i vincoli posti per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita) con le differenze sotto indicate.

Articolo 1 (Finalità)

Il quesito prevede l’abrogazione dell’intero comma 1 (anziché di una parte di esso). Si ricorda che il comma 1 è il seguente:

“1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.”

Articolo 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani)

Il quesito prevede una più ampia modifica del comma 3, lett. b), prevedendo la soppressione dell’ultima parte “e terapeutiche, di cui al comma 2” dello stesso art. 13.  Il testo del comma 3, lett. b), risultante dall’intervento abrogativo è il seguente:

3. Sono, comunque, vietati:

omissis

 “b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche;”.

 


Quarto quesito

Il procedimento referendario

 

13 luglio 2004

presentazione della richiesta promossa da 41 cittadini italiani, per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

10 dicembre 2004

ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che dichiara conforme alle disposizioni di  legge la richiesta.

13 gennaio 2005

sentenza n. 49 della Corte Costituzionale che dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni riguardanti alcune parti degli articoli 4, 9 e 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

 

Le disposizioni oggetto del quesito

Il quesito propone la soppressione di alcune parti degli articoli 4, 9 e 12 della legge, concernenti la fecondazione di tipo eterologo.

Articolo 4 (Accesso alle tecniche)

Il quesito propone l’abrogazione del comma 3, che vieta il ricorso a tecniche di fecondazione di tipo eterologo.

Articolo 9 (Divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre)

Il quesito propone l’abrogazione delle parti dell’articolo (comma 1 e comma 3) in cui si richiama il divieto del ricorso alle tecniche di fecondazione di tipo eterologo di cui all’art. 4, comma 3, di cui lo stesso quesito propone la soppressione, come sopra evidenziato. Il testo dei commi 1 e 3, risultante dall’intervento abrogativo, è il seguente:

“1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.”

“3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”.

Articolo 12 (Divieti generali e sanzioni)

Il quesito propone innanzitutto l’abrogazione dell’intero comma 1, che  disciplina le sanzioni a carico di chi utilizzi, a scopo di riproduzione, gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione dell’art. 4, comma 3, della legge.

Il quesito prevede conseguentemente la soppressione del riferimento al comma 1 del medesimo articolo 12 contenuto nel comma 8, che dispone la non punibilità della coppia alla quale sono state applicate tecniche di fecondazione di tipo eterologo.

 


 

 

 

 

Testo a fronte

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 e le modifiche risultanti
dall’accoglimento dei singoli referendum popolari

 

 

Avvertenza

La prima colonna contiene il testo della legge n. 40 del 19 febbraio 2004.

Nelle altre colonne è riportato il testo della legge, quale risulterebbe dalle modifiche previste da ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale: in queste colonne sono omessi gli articoli non menzionati dai singoli quesiti.

 


L. 19 febbraio 2004, n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Primo quesito
(sentenza n. 46/2005 della Corte Costituzionale)

Secondo quesito
(sentenza n. 47/2005 della Corte Costituzionale)

Terzo quesito
(sentenza n. 48/2005 della Corte Costituzionale)

Quarto quesito
(sentenza n. 49/2005 della Corte Costituzionale)

 

 

 

 

 

Articolo 1.

Finalità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

 

1. E’ consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

 

1. Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

 

2. Soppresso

2. Soppresso

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 2.

Interventi contro la sterilità e la infertilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 2

 

 

 

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 3.

Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

 

 

 

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 4.

Accesso alle tecniche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

 

1.Soppresso

1.Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 4, comma 2

 

 

 

 

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

 

a) minore invasività;

 

a) minore invasività;

 

 

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

 

 

 

3. Soppresso



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 5.

Requisiti soggettivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 

1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 6.

Consenso informato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 6, comma 1

 

 

 

 

Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 6

 

 

 

 

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

 

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma.

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 6

 

 

 

 

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 7.

Linee guida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 7

 

 

 

 

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8.

Stato giuridico del nato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 9.

Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

 

 

 

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 9

 

 

 

 

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

 

 

 

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 10.

Strutture autorizzate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 

 

 

 

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

 

 

 

 

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

 

 

 

 

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 10, comma 2

 

 

 

 

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 11.

Registro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 11

 

 

 

 

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 11

 

 

 

 

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 11

 

 

 

 

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 12.

Divieti generali e sanzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

 

 

 

1. Soppresso

 

 

 

 

 

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

 

 

 

 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 12

 

 

 

 

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 12

 

 

 

 

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 12

 

 

 

 

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

 

 

 

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 2, 4 e 5.



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 12

 

 

 

 

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

 

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 13.

Sperimentazione sugli embrioni umani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche.

 

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 13

 

 

 

 

3. Sono, comunque, vietati:

 

 

 

 

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

 

 

 

 

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

 

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche;

 

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche;

 

 



 



L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 13, comma 3

 

 

 

 

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

 

 

 

 




 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 13

 

 

 

 

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14.

Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

1. E’ vietata la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 14

 

 

 

 

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

 

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto della evoluzione tecnico- scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7 comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario.

 

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto della evoluzione tecnico- scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7 comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario.

 

 

 

 

 

 

 

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

 

3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi.

 

3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi.

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 14

 

 

 

 

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 14

 

 

 

 

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 15.

Relazione al Parlamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 16.

Obiezione di coscienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 16

 

 

 

 

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 17.

Disposizioni transitorie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'O.M. 5 marzo 1997 del Ministro della sanità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 17

 

 

 

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 17

 

 

 

 

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

 

 

 

 

 

Articolo 18.

Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 


 


L. 19 febbraio 2004, n. 40

Primo quesito

Secondo quesito

Terzo quesito

Quarto quesito

Segue art. 18

 

 

 

 

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 


 


Gli aspetti principali della legge in materia di procreazione medicalmente assistita e dell’iter parlamentare

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura, in data 18 giugno 2002, la nuova disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) [3]. Il Senato ha successivamente approvato, in data 11 dicembre 2003, il testo della Camera, apportando alcune limitate modifiche concernenti i profili di copertura (vedi infra).

In data 10 febbraio 2004 la Camera ha approvato in seconda lettura il testo trasmesso dal Senato.

Principali contenuti del provvedimento

1. I soggetti ammessi. La legge disciplina le attività di assistenza alla procreazione tutelando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, “compreso il concepito” (art. 1, comma 1).

Il ricorso alle tecniche di PMA è riservato alle coppie eterosessuali, coniugate o conviventi, formate da individui maggiorenni, in età fertile e in vita (è cioè vietata la creazione di embrione post mortem di uno dei membri della coppia) ed è loro consentito solo qualora, per sterilità o infertilità, abbiano difficoltà procreative che la scienza medica non è in grado di rimuovere; è altresì vietata la procreazione cosiddetta eterologa (ossia con gameti, maschili o femminili, non provenienti dalla coppia) (art. 1, comma 2 e art.4).

Le tecniche possono essere applicate solo nelle strutture autorizzate (pubbliche e private) (art. 10). Esse devono essere applicate con il consenso informato di entrambi i richiedenti, espresso per iscritto (la legge precisa nel dettaglio il tipo di informazioni da dare, compresa la possibilità del ricorso all'adozione); ciascuno dei due può in ogni momento revocare la volontà, salvo che abbia avuto luogo il concepimento (art. 6).

 

2. La tutela del nato. Il nato con tecniche di assistenza è figlio legittimo ovvero figlio naturale riconosciuto della coppia accedente (art. 8). La madre del nato non può chiedere di non essere nominata nell’atto di nascita (quel che invece è consentito in caso di nascita naturale[4]) (art. 9, comma 2). In caso di procreazione eterologa (in violazione della legge), il coniuge o convivente della donna che è diventata madre non può, se il suo consenso alla fecondazione eterologa risulta da atti concludenti, esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei primi due dei tre casi previsti dal codice civile, art. 235, comma 1, né l’impugnazione per difetto di veridicità di cui all’articolo 263 (art. 9, comma 1). Il terzo, donatore dei gameti, non acquista alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non ha verso di lui né diritti né obblighi (art. 9, comma 3).

 

3. La tutela dell'embrione e della dignità umana. Sono vietati (artt. 12, 13 e 14): la clonazione umana; la commercializzazione di gameti; la surrogazione di maternità (cd. utero in affitto); la produzione di embrioni umani a fini diversi da quelli previsti dalla legge; la selezione eugenetica degli embrioni e dei gameti; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere; la sperimentazione sugli embrioni umani (su di essi è invece consentita la ricerca clinica a fini diagnostici o terapeutici); la crioconservazione di embrioni (salvo il caso specificato più oltre) o la soppressione di essi (salva l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge n. 194/1978). È consentita la crioconservazione dei gameti (maschili e femminili).

Non è comunque consentita la creazione di più di tre embrioni per ciascun tentativo di gravidanza. Tutti gli embrioni creati devono essere trasferiti immediatamente in utero (salvo quando ciò nuocerebbe alla salute della donna, nel qual caso è ammessa la crioconservazione temporanea) (art. 14, commi 2 e 3).

Le sanzioni collegate sono, a seconda dei casi, penali e/o amministrative pecuniarie; è disposta altresì la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a seguito di condanna per alcuni degli illeciti previsti. E’ espressamente esclusa la punibilità degli aspiranti genitori ad eccezione di dichiarazioni mendaci al fine di accedere alle tecniche (art. 12, commi 3 e 8).

È regolata l'obiezione di coscienza del personale sanitario (art. 16).

 

4. I compiti dei soggetti pubblici. È demandato al Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, la redazione di linee guida sulle procedure e tecniche di PMA (art. 7); lo stesso Ministero, in collaborazione con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, dovrà gestire risorse finanziarie appositamente destinate alla promozione della ricerca e allo svolgimento di campagne informative e di prevenzione della sterilità e infertilità (art. 2). È istituito presso L’Istituto superiore di sanità un registro nazionale delle strutture autorizzate - pubbliche e private - e stanziate risorse finanziarie al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità sulle tecniche di PMA e sui risultati raggiunti (art. 11). Lo stesso Istituto predispone una relazione annuale sull’attività delle strutture autorizzate ed il Ministro della salute trasmette, sempre con cadenza annuale, una relazione alle Camere sull’attuazione della legge (art. 15).

Le Regioni devono definire alcuni profili tecnico- organizzativi relativi alle procedure, alle strutture e ai controlli (art. 10). Le regioni medesime dovranno altresì gestire l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate a favorire l’accesso alle tecniche di PMA (art. 18).

Sono infine dettate norme per la fase transitoria; in particolare, il Ministero della salute dovrà fissare modalità e termini di conservazione degli embrioni attualmente crioconservati presso i vari centri.

Modalità di svolgimento del dibattito e aspetti procedurali

La tematica della fecondazione medicalmente assistita è frutto di un approfondito dibattito in sede parlamentare che si è svolto nel corso delle ultime legislature, attraverso l’impiego di una pluralità di strumenti a disposizione dei parlamentari (atti di controllo e indirizzo, indagine conoscitiva, audizioni etc) che hanno consentito alle commissioni competenti di analizzare con cura le posizioni emerse in sede scientifica, i risultati del lavoro del Comitato di bioetica e delle diverse commissioni ministeriali istituite a partire sin dal 1994 e l’evoluzione della giurisprudenza in questo specifico settore.

In particolare, nel corso della XIII legislatura, la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’attività istruttoria sulle numerose proposte di legge in materia, ha svolto un’indagine conoscitiva che ha permesso di approfondire i diversi aspetti della materia, dal punto di vista etico, medico-scientifico e giuridico, attraverso l’audizione di esperti, dei rappresentanti degli ordini professionali nonché degli enti e organizzazioni di diverso orientamento etico e religioso. La Commissione non ha elaborato un documento conclusivo al termine dell’indagine; i risultati dell’indagine sono comunque esposti all’interno della relazione per l’Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge [5].

 

In questa legislatura, la XII Commissione della Camera, nell’avviare l’esame delle numerose proposte di legge in materia, ha scelto di acquisire i risultati della precedente indagine conoscitiva, limitandosi a disporre una audizione di alcuni esperti in materia [6] al fine di aggiornare il quadro di riferimento generale della materia.

La 12a Commissione del Senato, a sua volta, ha audito informalmente numerosi soggetti: ginecologi, andrologi ed esperti di bioetica [7].

Si segnala che nel corso dell’iter alla Camera, su richiesta della Commissione Bilancio, è stata presentata dal Governo una relazione tecnica di valutazione dei profili economico-finanziari del provvedimento in esame. Predisposta dal Ministero della salute, la relazione è stata verificata dal Ministero dell'economia con esito negativo. In considerazione di ciò, la V Commissione, nella seduta del 18 aprile 2002, ha espresso all'Aula parere favorevole ma condizionato all'introduzione di alcune puntuali modifiche, che sono state poi apportate al provvedimento con emendamenti in Assemblea.

Il Senato non ha modificato l’entità delle risorse finanziarie destinate a regime all’attuazione della legge, limitandosi a differire la decorrenza degli oneri al 2004 e ad aggiornare il periodo temporale di copertura della legge al bilancio triennale 2004- 2006, sulla base del parere espresso dalla V Commissione del Senato in data 12 marzo 2003. In sede di parere la V Commissione ha esplicitato che le prestazioni in materia di procreazione medicalmente assistita non debbano ricomprendersi nei livelli essenziali di assistenza e che quindi tali prestazioni non configurano l’esistenza di diritti soggettivi.

 

 


SIWEB

Il dibattito al Senato sulle proposte di modifica della legge n. 40/2004

 


Progetti di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3022

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOMASSINI e BIANCONI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. – Con l’emanazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 si è concluso, dopo oltre quarant’anni di proposte irrealizzate e tentativi senza seguito, il travagliato iter parlamentare sulla regolamentazione giuridica della procreazione medicalmente assistita.

    La norma oggi in vigore ha una notevole importanza storica nel panorama giuridico e legislativo italiano, ha colmato un annoso vuoto legislativo, in relazione al quale si richiedeva a gran voce certezza giuridica, ha risposto positivamente ad una pressante istanza sociale che chiedeva da tempo un’adeguata regolamentazione e possiede l’ulteriore merito di aver composto le varie motivazioni, istanze e posizioni presenti nei diversi schieramenti in Parlamento.

    Ciò nonostante, vista la delicatezza del tema dibattuto che investe le sfere più profonde dell’essere umano, e vista la costante evoluzione scientifica e la peculiarità degli effetti della legge in esame, è tuttora fonte di inevitabili divisioni nell’opinione pubblica e all’interno dei singoli partiti che hanno caratterizzato il dibattito politico e bioetico negli ultimi mesi (come negli ultimi anni).

    Nel far ciò occorre ricordare che ogni norma giuridica è peculiare espressione del momento storico, delle istanze sociali e della cultura che le dà vita; al contempo, però, tale norma deve contenere formulazioni tali da costituire le chiavi che consentano alla norma stessa un’adeguata longevità e la capacità di dare efficaci risposte nell’applicazione alle fattispecie concrete. Nell’esaminare il testo della legge n. 40 del 2004 si deve considerare che la manifesta tutela accordata all’embrione, nel caso degli interventi su esso previsti ai fini della procreazione assistita, deve essere interpretata sia alla luce di quanto dispone il nostro sistema giuridico nel suo complesso, sia alla luce delle conoscenze e capacità tecnico scientifiche oggi in nostro possesso ed in costante ed esponenziale evoluzione.

    È per tali motivi che ora si ritiene necessario apportare alcuni interventi integrativi ed interpretativi alla legge emanata al fine di renderla di più efficace e di agevole applicazione, e di chiarire il significato di alcuni concetti e fattispecie.

    La prima modifica apportata dal presente disegno di legge, all’articolo 1, consiste nella sostituzione, all’articolo 1 della legge n. 40 del 2004 della parola «concepito» con la parola «embrione». Aspetto di rilevo è la tutela del concepito, poichè la prima difesa della vita nascente, secondo l’opinione dominante degli embriologi e dei bioeticisti, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all’essere umano a partire del costituirsi dello zigote.

    L’uso della parola «concepito» non si ritiene, però, idonea ad indicare tecnicamente il prodotto del concepimento, sia in senso medico sia in termini strettamente giuridici, ai fini della normativa sulla procreazione assistita.

    La sensazione finale è che non si sia mai realmente pensato al termine «concepito» come ad una parola con forte senso biologico, capace di discriminare tra differenti momenti o di indicare un punto in una successione di eventi, ma piuttosto tenendo conto di un suo più generale significato. I problemi applicativi di quella scelta terminologica, nascerebbero dal contesto prettamente tecnico della legge n. 40 del 2004 e dall’inserimento nell’intero quadro del nostro sistema, che ha sempre riconosciuto al concepito/nascituro esclusivamente una capacità limitata al solo ambito patrimoniale, peraltro subordinato all’evento della nascita. In particolare si intende operare, all’articolo 2 del disegno di legge, uno specifico richiamo alla vigente legge 22 maggio 1978, n. 194, sull’interruzione volontaria di gravidanza, che ritiene prevalente la tutela della salute psichica e fisica della donna.

    La seconda modifica attiene all’eliminazione della preclusione alla procreazione assistita per quei soggetti che, pur non avendo problemi di sterilità in senso stretto, vi ricorrano perché portatori di malattie trasmissibili, sia al partner sia al feto.

    La decisione di configurare il ricorso alle tecniche di procreazione assistita soltanto come soluzione di problemi di sterilità o infertilità, si ripercuote inevitabilmente, infatti, sulla disciplina dell’accesso a tali tecniche. La scelta di circoscrivere la procreazione medicalmente assistita, esclusivamente ai suddetti casi, comporta la preclusione dell’accesso a tutte le coppie portatrici di patologie infettive o genetiche trasmissibili. La discriminazione di queste ultime è strettamente collegata con quanto disposto all’articolo 13 della legge n. 40 del 2004, sull’effettuabilità di diagnosi pre-impianto non finalizzate «alla tutela della salute allo sviluppo dell’embrione» ed al divieto, di cui all’articolo 14, di soppressione degli embrioni.

    Tali divieti, rivolti evidentemente e giustamente alla tutela dell’embrione e a scongiurare ogni forma d’immotivata selezione, pur avendo l’apprezzabile obiettivo di garantire al nascituro la maggiore tutela possibile lasciano ben poco spazio all’autonomia decisionale degli altri soggetti coinvolti.

    In particolare obbligano anche le coppie portatrici di malattie come la fibrosi cistica o la talassemia (solo per citarne alcune) che non intendano dare alla luce un bambino malato, a percorrere esclusivamente la via, sicuramente più invasiva ma consentita dall’ordinamento, del ricorso alla diagnostica prenatale (amniocentesi, villocentesi) e ad un eventuale successivo aborto.

    La maggiore restrittività della legge italiana rispetto alle legislazioni degli altri paesi europei (l’accesso alle tecniche da parte di coppie portatrici di malattie genetiche è consentito espressamente in Spagna e Norvegia) emerge ulteriormente con riferimento al divieto di crioconservazione degli embrioni (ammesso solo in particolarissime ipotesi) e alla limitazione della produzione degli stessi in numero «superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». Il problema degli embrioni definiti «in soprannumero» è, infatti, intimamente connesso con la procreazione medicalmente assistita in , a causa delle basse percentuali di successo e della conseguente necessità di effettuare quasi sempre più di un tentativo al fine di ottenere una gravidanza. Le percentuali di successo variano a seconda del tipo di tecnica utilizzata e dell’età della donna che si sottopone al trattamento.

    Se si aggiunge poi che tale percentuale è destinata ancor più a ridursi a causa di un tasso di abortività compreso tra il 18 e il 30 per cento, è evidente come sia inevitabile per ciascuna donna l’alta probabilità di sottoporsi a più cicli di fecondazione al fine di ottenere e portare a termine l’agognata gravidanza.

    Il limite di tre embrioni creabili, sebbene impedisca di creare nuovi embrioni in soprannumero, è destinato, almeno sul piano statistico, ad aumentare, se non triplicare (soprattutto nelle donne in età più avanzata) il numero di cicli necessari ad ottenere una gravidanza, con notevole aggravio non solo dei costi ma anche dei sacrifici per la coppia che decida di ricorrervi e della donna innanzitutto, il cui diritto alla salute verrebbe sicuramente a subire un pregiudizio.

    Dall’altro lato, invece, l’obbligo di impiantare tutti gli embrioni ottenuti, senza ricorrere ad una preventiva selezione o riduzione comporta di sicuro il rischio, soprattutto nelle donne più giovani, di incrementare il numero di gravidanze trigemine, pericolose sia per la salute della madre sia per la sopravvivenza dei feti. A questo proposito, l’articolo 14 della legge n. 40 del 2004 consente esplicitamente la riduzione nelle ipotesi di cui alla legge n. 194 del 1978, suscitando tuttavia notevoli perplessità soprattutto per quanto riguarda eventuali embrioni che dovessero presentare malformazioni (alterazioni cromosomiche o morfologiche ad esempio) prima dell’impianto.

    Una tale previsione, oltre ad essere evidentemente in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione, andrebbe tra l’altro contro i più elementari princìpi di buona pratica medica e dovrebbe essere altresì scongiurata dalla possibilità consentita al medico di «decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario». È questo comunque un altro esempio di come difficilmente possa conciliarsi con la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, chiaramente ispirata alla tutela della donna e della sua salute fisica e psichica, cui in sede della presente modifica si intende porre un più incisivo richiamo.

    Relativamente al divieto di crioconservazione di embrioni, è importante notare che la crioconservazione di ovociti è considerata al momento dalla comunità scientifica una pratica sperimentale e non può essere, allo stato attuale delle conoscenze, considerata una sicura alternativa al congelamento di embrioni.

    La crioconservazione di embrioni è consentita espressamente in Regno Unito, Spagna, Svezia, Austria e Germania (allo stadio di zigote). Il caso della Germania rappresenta una soluzione alle attuali problematiche di conservazione per impianti e un utile parametro di paragone per verificare la riuscita e gli effetti della crioconservazione su ootidi a 2Pn, in quanto tale tecnica è utilizzata da oltre dieci anni. Germania e Svizzera, paesi nei quali è proibito il congelamento degli embrioni, consentono di congelare zigoti presingamici, partendo dal principio che la non ancora avvenuta unione dei genomi non fa di loro degli embrioni veri e propri. Con il presente disegno di legge si intende consentire il congelamento dell’ovocita fecondato allo stadio di due pronuclei, cioè alla figura morfologica che precede la scomparsa del pronucleo maschile e femminile; a questo stadio l’ovocita mostra entrambi i nuclei dei gameti originari e non possiede la stessa rilevanza clinica ed etica riconosciuta all’embrione. Il ricorso a tale soluzione consentirebbe di limitare gli effetti sfavorevoli legati alle tecniche di procreazione in termini di riduzione del rischio di gravidanze multiple nelle donne giovani e di drastica diminuzione di efficacia collegabili al trasferimento di uno o nessun embrione nelle donne meno giovani. Sotto un profilo prettamente tecnico, il congelamento dell’ovocita a due pronuclei, che avviene a circa 16 ore dalla fecondazione, rappresenta il momento migliore, sia perchè i corredi cromosomici sono ancora separati sia perchè in tale situazione, per quanto dimostrato dai risultati pubblicati in letteratura, le percentuali di sopravvivenza di impianto e di gravidanza, sono addirittura maggiori di quelle ottenute con il congelamento classico degli embrioni.

    È opinione condivisa che prevedere la possibilità di congelare oociti a 2Pn modificherebbe in modo sostanziale e positivo il consenso sia delle coppie sterili sia degli stessi operatori nei confronti di quanto disposto dalla legge n. 40 del 2004, eliminando uno degli aspetti attualmente più controversi.

    Altro punto ritenuto di primaria importanza attiene alla diagnosi preimpianto (articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di legge).

    Non si vuole certo consentire il ricorso all’eugenetica, ma s’intende rilevare l’opportunita di una diagnosi sulle malattie infettive e genetiche trasmissibili, sia alle coppie portatrici infertili sia alle coppie portatrici fertili, al fine di interrompere la linea di trasmissione di tali malattie.

    Oggi è possibile evidenziare in tempi precocissimi eventuali alterazioni incompatibili con la vita.

    In molti casi per i genitori portatori, anche per quelli normalmente fertili, la procreazione assistita è il mezzo per poter individuare con certezza l’embrione o meglio l’ootide sano da trasferire nell’utero materno, in modo da evitare alla donna lo stress psico-fisico dell’interruzione della gravidanza.

    Per tale motivo, al fine di ottemperare al diritto del concepito a nascere sano, che trova fondamento negli articoli 3 e 32 della Costituzione, si vuole superare il limite rappresentato dalla diagnosi limitata all’osservazione di certe caratteristiche morfo-funzionali, affidando ad un decreto del Ministro della salute il compito di stabilire per quali specifiche anomalie genetiche sia consentito procedere alla diagnosi preimpiantatoria agendo sui due globuli polari allo stato di ootide della cellula (ovocita allo stadio di due pronuclei).


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. All’articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole «il concepito» sono sostituite dalle seguenti: «l’embrione»;

        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Al fine di assicurare ad ogni individuo il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, è consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, secondo le modalità previste dalla legge, qualora lo richiedano, ai soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili. Con decreto del Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e del Comitato di bioetica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è predisposto l’elenco delle patologie di rischio presupposto del ricorso alla procreazione medicalmente assistita».

 

Art. 2.

 

    1. All’articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole «dalla legge 22 maggio 1978, n. 194» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, a tutela della salute psico-fisica della donna»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. È consentita la crioconservazione degli ootidi, ovociti allo stadio di due pronuclei. Con decreto del Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e del Comitato di bioetica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettate le modalità relative alle procedure di crioconservazione degli ootidi, nonché modi e tempi del controllo clinico sui nati a seguito del procedimento in oggetto»;

        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. I soggetti di cui all’articolo 5, ovvero coloro che risultino portatori delle patologie indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2-bis, sono informati sul numero e, se lo richiedono, sullo stato di salute degli embrioni da produrre e trasferire nell’utero, mediante indagine preeimpiantatoria sui due globuli polari dell’ootide della cellula».

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3116

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DENTAMARO, FABRIS e RIGHETTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 23 SETTEMBRE 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. – La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, si proponeva due obiettivi fondamentali: fornire un quadro di riferimento normativo univoco e qualificato su una materia nuova e delicata, anche per le trasformazioni radicali aperte dalla scienza; offrire concrete soluzioni operative, ponendosi con chiarezza la questione della natura e dell’efficacia degli interventi relativi alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.

    Che una regolamentazione legislativa fosse ormai divenuta necessaria è sembrato indiscutibile in tempi di vero e proprio «supermercato genetico», anche per chi aveva, e ha, ben chiaro che la questione riproduttiva appartiene all’etica e non alla politica, perché profondamente radicata nella libertà di coscienza degli uomini e delle donne della società italiana.

    E tuttavia, l’iniziativa legislativa ha innescato nel Paese un dibattito molto acceso sulla possibilità di riconoscimento come vita autonoma dell’embrione, e sui suoi diritti di cittadinanza fin dall’atto del concepimento, sul processo riproduttivo legato alle nuove tecnologie biogenetiche, ed in particolare sulle problematiche relative alla salute della madre e del concepito.

    Il cuore del dibattito non è dunque nella negazione, di principio, dell’utilità e della controllabilità empirica di norme sul processo riproduttivo indotto dalle nuove tecnologie. L’opinione pubblica chiede il rispetto di un patto sociale che non può essere ignorato né rispetto alla collocazione della coppia genitoriale, ed in particolare della soggettività femminile, né rispetto all’evoluzione della ricerca diagnostica e terapeutica.

    Nel disegnare strategie di vita, in particolare rispetto alla capacità riproduttiva frutto delle nuove tecnologie, la legge non voleva, d’altronde, essere troppo prescrittiva ed invasiva, voleva rappresentare un mero elenco di proibizioni ispirate dalla presenza di troppo Stato, troppe sanzioni amministrative e penali, troppo poca libertà personale, bensì voleva divenire punto equilibrato di mediazione e di consenso diffuso e generalizzato.

    A distanza di soli sette mesi dalla sua approvazione parlamentare, il dibattito pubblico ha mostrato che, nonostante anni di diatribe, nonostante il grande lavoro effettuato, non è stato raggiunto un sufficiente grado di consenso sull’iniziativa legislativa.

    Si impone dunque una riflessione speciale. E poiché l’Italia è un Paese speciale, per la grande ricchezza delle culture e dei valori di riferimento, per l’importanza della tradizione cattolica, per la valorizzazione dei ruoli civili e sociali delle donne, per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la mediazione politica deve farsi speciale uscendo dal vicolo cieco del totale rigetto della legge, e con esso della sua capacità regolamentare, trovando soluzioni condivise per evitare fratture difficilmente componibili.

    La proposta qui presentata intende contribuire a questa funzione di mediazione, proponendo modifiche alle norme sulla procreazione medicalmente assistita che rispondano meglio agli obiettivi basilari dell’offerta di opportune garanzie normative e concrete soluzioni operative alle nuove «capacità biologiche» consentite dalle tecnologie riproduttive, assicurando le responsabilità solidali della coppia ed il rispetto della soggettività femminile.

    La modifica proposta rispetto al comma  1 dell’articolo 1 della legge, mentre evita il ricorso ad oscure formulazioni del diritto di cittadinanza, sancisce con precisione il diritto del nascituro alla salute e il diritto della coppia genitoriale ad essere messa in grado di prevenire le malattie genetiche ed infettive di cui è portatrice all’atto della riproduzione.

    Poiché al centro della norma è la procreazione medicalmente assistita, e non genericamente la riproduzione della vita, si propone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 perché pleonastico nella sostanza.

    La stessa motivazione è alla radice della proposta abrogazione del comma 1 dell’articolo 4, che si rivela inoltre troppo prescrittivo nella forma.

    Anche sulla base dell’approfondito dibattito pubblico che si viene svolgendo, è essenziale sopprimere le restrizioni alla volontà dei soggetti genitoriali, di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge, ed è fondamentale che la legge si astenga da ogni pretesa decisione di coercizione normativa sul corpo della donna.

    La sostituzione dell’articolo 13 e l’abrogazione dell’articolo 14 sono importanti nella dimensione positiva già rappresentata dalla introduzione, nell’articolo 1, del diritto del nascituro alla salute e del diritto della coppia genitoriale ad essere posta in grado di prevenire la riproduzione di malattie genetiche ed infettive di cui sia portatrice. Particolare rilievo, in tale prospettiva, viene offerto dalla promozione di tecniche che consentano «la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione, assicurando comunque la massima tutela della salute psicofisica della coppia e in particolare della donna».

    Nello stesso articolo si pongono divieti e sanzioni rispetto al continuare sulla strada del «supermercato» genetico, essenzializzando le linee guida già in parte previste nella legge n. 40 del 2004.

    Data la delicatezza della materia si propone, in conclusione, un articolo aggiuntivo che introduce l’obbligo di tutela della privacy dei soggetti interessati, assicurando la riservatezza sui dati.


 

 


 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. All’articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

            1) dopo le parole: «infertilità umana» sono inserite le seguenti: «, nonché al fine di prevenire la trasmissione di malattie genetiche o infettive da soggetti fertili che ne siano portatori,»;

            2) le parole da: «che assicura» fino alla fine sono soppresse;

        b) il comma 2 è abrogato.

 

Art. 2.

 

    1. All’articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il comma 1 è abrogato.

 

Art. 3.

 

    1. All’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,» sono soppresse.

 

Art. 4.

 

    1. All’articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al comma 3, terzo periodo, le parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo» sono soppresse.

 

Art. 5.

 

    1. L’articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

    «Art. 13. - (Sperimentazione sugli embrioni umani). – 1. Le linee guida di cui all’articolo 7 privilegiano le tecniche che consentono la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione, assicurando comunque la massima tutela della salute psicofisica della coppia e in particolare della donna.

    2. Sono, comunque, vietati:

        a) la produzione di embrioni umani a soli fini di ricerca o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla presente legge;

        b) interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche o terapeutiche;

        c) la selezione degli embrioni per finalità non diagnostiche o non terapeutiche;

        d) interventi di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini sia procreativi sia di ricerca;

        e) processi di clonazione umana a fini riproduttivi;

        f) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

        g) l’importazione e l’esportazione di embrioni e gameti congelati.

    3. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

    4. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

 

Art. 6.

 

    1. L’articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogato.

 

Art. 7.

 

    1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:

    «Art. 18-bis. - (Riservatezza dei dati). – 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell’applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

    2. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell’obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3179

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ROLLANDIN

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. – L’approvazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che disciplina il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, rappresenta un importante momento di civiltà per il nostro sistema normativo che, a oltre venticinque anni dalla nascita della prima bambina concepita attraverso la fecondazione assistita, si è finalmente dotato di un sistema di regole in questa delicatissima materia. Dopo un dibattito che si e prolungato almeno per tre legislature, questo Parlamento ha avuto il merito di definire un testo che presenta principi ampiamente condivisi e parti invece controverse sulle quali il Parlamento si è diviso. I princìpi condivisi rappresentano i limiti che il comune sentire degli italiani, a prescindere da posizioni ideologiche e religiose, pone alle applicazioni della ricerca scientifica, in un ambito che coinvolge le coscienze prima ancora che le convinzioni morali e politiche. L’articolato approvato dal Parlamento nel febbraio scorso tuttavia, come rilevato nel corso del dibattito anche da molti che si pronunciarono a favore della legge, presenta limiti e incongruenze, e pone il problema di alcune contraddizioni con altre normative in vigore nel nostro Paese.

    Tali limiti sono stati sottolineati a piu riprese dalla comunità scientifica ed evidenziati dai promotori del referendum abrogativo della legge. Questi argomenti sono diventati oggetto di una riflessione dell’opinione pubblica in seguito ad alcuni fatti di cronaca, resi noti dopo l’approvazione della legge, ma anche sulla scorta delle problematiche sollevate dalla prima attuazione della normativa. Peraltro alcuni limiti della legge sono stati colti anche in sede di redazione delle linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, adottate con il decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, che in alcuni casi, si veda ad esempio il nodo della incoercibilità del consenso all’impianto, sono intervenute chiarendo e, di fatto, creando incoerenze con il testo. Alla luce di tali considerazioni, con il presente disegno di legge si propongono alcune modifiche, nella convinzione che laddove una normativa, seppur approvata recentemente, abbia mostrato lacune applicative, sia diritto e dovere del Parlamento emendarla. La prima proposta di modifica interviene sull’articolo 1 della legge n. 40 del 2004 ed è volta ad affermare che la procreazione medicalmente assistita è regolamentata dalle disposizioni della legge, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Si ritiene, infatti, che l’articolo 1 debba contenere l’enunciazione di un principio generale con valenza metagiuridica, che sottolinei l’importanza dell’intervento normativo in materia, senza anticipare argomenti, quale quello dei requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche, trattati successivamente. Più rilevante è l’intervento sull’articolo 4 della legge n. 40 del 2004, che fonde i requisiti soggettivi disciplinati dall’articolo 5 nel testo vigente, con le condizioni di accesso alle tecniche, cui sono ammesse sia le coppie con problemi riproduttivi, sia quelle portatrici delle malattie genetiche o infettive trasmissibili. Tale ampliamento si ritiene necessario in quanto precludere la possibilità di avvalersi delle opportunità offerte dalla scienza alle coppie portatrici di gravi patologie ereditarie, appare difficilmente spiegabile e viene avvertito, da gran parte dell’opinione pubblica, come una discriminazione irrispettosa dei travagli umani dei soggetti coinvolti. Si riformula, inoltre, la lettera a) del comma 2, semplificandone la formulazione originaria e rimettendo le concrete modalità di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle indicazioni contenute nelle citate linee guida. A seguito della modifica che riguarda i requisiti soggettivi, nella nuova formulazione dell’articolo 4, l’articolo 5 della legge n. 40 del 2004 viene abrogato. La modifica che si apporta al comma 3 dell’articolo 6 della citata legge n. 40 del 2004, si rende necessaria poiche il testo vigente appare in contrasto con i princìpi generali di tutela della libertà personale, consentono in nessun caso la sottoposizione ad un trattamento sanitario contro la volontà della persona. Tutto ciò si pone in evidente contrasto con quanto contenuto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6, dove si afferma che la volontà di accedere alle tecniche di fecondazione assistita può essere revocata solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Del resto, già le linee guida, con riferimento all’articolo 13, affermano esplicitamente che il trasferimento ell’embrione nell’utero non è coercibile. Si propone, pertanto, la soppressione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6. Con l’articolo 5 si apportano modifiche alle sanzioni penali previste per la violazione dei divieti contenuti ai commi 6 e 7 dell’articolo 12 della citata legge n. 40 del 2004, prevedendo la sola pena pecuniaria da 600.000 euro a un milione di euro per la violazione del divieto contenuto nel comma 6 e riducendo l’entità della pena detentiva, da due a sei anni, nell’ipotesi di violazione del divieto contenuto nel comma 7. Si ritiene, infatti, che l’entita delle sanzioni pecuniarie già previste nel testo vigente e, soprattutto, la previsione dell’interdizione del medico dall’esercizio della professione, costituiscano già un efficace deterrente, senza la necessita di prevedere pene detentive nel caso del divieto di cui al comma 6, o una pena detentiva così elevata nell’ipotesi di violazione del divieto contenuto nel comma 7.

    Con le modifiche contenute nell’articolo 6 del disegno di legge si interviene sull’articolo 13 della legge n. 40 del 2004, introducendo il comma 1-bis, che prevede la possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull’embrione esclusivamente per l’individuazione delle patologie previste dalle linee guida.

    Si è ritenuto, infatti, di esplicitare la possibilità di fornire alle coppie una conoscenza effettiva sullo stato di salute dell’embrione, del resto già prevista all’articolo 14, comma 5, della legge n. 40 del 2004. La modifica apportata al comma 2 dell’articolo 13 definisce e precisa l’ambito della ricerca clinica e sperimentale, consentendola solo sugli embrioni non idonei all’impianto e quindi inutilizzabili per la tecnica, che altrimenti andrebbero perduti, privando la scienza di una importante opportunità di indagine per la ricerca di terapie per gravi patologie. La definizione di «non idoneità all’impianto» è opportunamente rimessa alle linee guida. Rimane fermo il divieto di produrre embrioni umani a fini di ricerca e di sperimentazione e il divieto di ogni forma di manipolazione genetica. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 si sopprime il riferimento al comma 2 del testo che è stato modificato nel senso sopra enunciato.

    Si interviene poi sul comma 4 dell’articolo 13 per ridurre l’entità della pena detentiva a tre anni, ritenendo anche in questo caso eccessiva la pena della reclusione fino a sei anni. Con l’articolo 7 del disegno di legge si apportano modifiche all’articolo 14 della legge n. 40 del 2004. La prima modifica al comma 1 rimuove il divieto di crioconservazione degli embrioni, che non risulta piu coerente con le modifiche che vengono apportate ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo. Con la modifica al comma 2 si affronta il delicato problema del numero degli embrioni da fecondare e da trasferire in utero. Se da una parte si ritiene opportuno mantenere come limite massimo il numero di tre embrioni da trasferire in utero a salvaguardia della salute della donna e del nascituro dal rischio di gravidanze plurime, dall’altro si ritiene che tale limite applicato al numero degli embrioni da fecondare sia penalizzante per le probabilità di successo della tecnica. Pertanto si rimette la definizione del numero degli embrioni da fecondare per ciascun caso al medico che terrà conto delle esigenze cliniche, dell’età e della condizione di salute della donna limitando, comunque, il numero degli embrioni da fecondare a quello strettamente necessario. Al comma 3 dell’articolo 14 si ritiene piu opportuno includere tra le cause di impossibilità di trasferimento in utero degli embrioni, così come delineate dalle modifiche proposte, anche le circostanze di cui all’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e si demandano alle linee guida le modalità della crioconservazione degli embrioni non trasferiti. Anche in questo articolo, con riferimento alla sanzione prevista nel comma 6 dell’articolo 14, si interviene per eliminare la previsione della pena detentiva. L’articolo 9, infine, demanda al Ministro della salute la modifica delle linee guida emanate in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 40 del 2004, al fine di adeguarne il contenuto alle modificazioni recate dalla proposta di legge.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. L’articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, di seguito denominata «legge n. 40 del 2004», è sostituito dal seguente:

    «Art. 1. – (Disciplina della procreazione medicalmente assistita). – 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità, nonchè al fine di prevenire la trasmissione di malattie genetiche o infettive da soggetti fertili che ne siano portatori, è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso l’embrione».

 

Art. 2.

 

    1. All’articolo 4 della legge n. 40 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle tecniche e requisiti soggettivi»;

        b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi:

        a) con problemi riproduttivi documentati da atto medico;

        b) portatrici delle malattie genetiche o infettive trasmissibili, indicate dalle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 7»;

        c) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) minore invasività, secondo le modalità previste dalle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 7».

 

Art. 3.

 

    1. L’articolo 5 della legge n. 40 del 2004, è abrogato.

 

Art. 4.

 

    1. All’articolo 6 della legge n. 40 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 4, comma 1»;

        b) al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso.

 

Art. 5.

 

    1. All’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, le parole: «in violazione dell’articolo 5,» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell’articolo 4, comma 1,»;

        b) al comma 6, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e» sono soppresse;

        c) al comma 7, le parole: «da dieci a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

 

Art. 6.

 

    1. All’articolo 13 della legge n. 40 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. La diagnosi preimpianto su ciascun embrione umano è consentita per l’individuazione delle patologie indicate dalle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 7»;

        b) al comma 2, le parole da: «è consentita» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non idoneo all’impianto, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 7, è consentita a condizione che si perseguano finalita esclusivamente diagnostiche e terapeutiche»;

        c) al comma 3, lettera b), le parole da: «, ad eccezione» fino alla fine della lettera sono soppresse;

        d) al comma 4, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni».

 

Art. 7.

 

    1. All’articolo 14 della legge n. 40 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «la crioconservazione e» sono soppresse;

        b) al comma 2, le parole da: «ad un unico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, tenuto conto delle esigenze cliniche e delle condizioni di salute della donna. In ogni caso non possono essere trasferiti nell’utero contemporaneamente più di tre embrioni»;

        c) al comma 3, le parole da: «per grave e documentata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, anche ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ne è consentita la crioconservazione, secondo le modalità previste dalle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 7»;

        d) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 4, comma 1,»;

        e) al comma 6, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e» sono soppresse.

 

Art. 8.

 

    1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 40 del 2004, le parole: «dei soggetti di cui all’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1».

 

 

Art. 9.

 

    1. Il Ministro della salute provvede, ai sensi dell’articolo 7 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, ad apportare le modificazioni alle linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, di cui al decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge.

 

 

 


Petizione n. 902

XIV Legislatura

 

 

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di procreazione assistita, con riguardo, in particolare, all'ammissione della fecondazione eterologa, e, in generale, a tutela della ricerca in materia

 

 

 

Riferimenti normativi documento

Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50

 

 

Iniziativa

Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004

 

 

Assegnazioni

Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita') il 12 ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 Ottobre 2004

 

 


Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

mercoledi' 20 ottobre 2004

233a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, il direttore generale dottor Donato Greco, accompagnato dalla dottoressa Daniela Galeone, dirigente medico; in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, la dottoressa Teresa Maglione, responsabile dell'Unità di progetto per il coordinamento interregionale Area Sanità e Servizi sociali della Regione Veneto, accompagnata dal dottor Paolo Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento; per l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali la dottoressa Laura Pellegrini, direttore, accompagnata dal dottor Bruno Rusticali, responsabile delle linee guida dell’Agenzia.

 

(…)

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3022) TOMASSINI e BIANCONI. - Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(Esame e rinvio)

 

Nel riferire sul disegno di legge in titolo, in sostituzione del relatore, senatore Tredese, il presidente TOMASSINI ricorda preliminarmente che, in merito alla suddetta legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono in corso le procedure per la promozione di cinque quesiti referendari, dei quali uno relativo all'abrogazione totale e quattro ad abrogazioni parziali.

Si sofferma quindi sui contenuti del testo, osservando innanzitutto come l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, novelli l'articolo 1, comma 1, della legge n. 40, nella parte in cui esso fa riferimento al principio di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito. La modifica proposta consiste nella sostituzione del termine "concepito" con quello di "embrione", il quale presenterebbe una nozione più precisa e tecnica. Nella comunità scientifica, infatti, è ancora aperto il dibattito sulla distinzione tra stadio di sviluppo pre-embrionale ed embrionale. Le due definizioni attengono al tema del riconoscimento della caratteristica dell'"unicità", che secondo alcuni si può riscontrare solamente a partire dal quattordicesimo giorno successivo al concepimento, con la comparsa della stria primitiva, cioè dell'abbozzo del sistema nervoso, e per altri invece può riconoscersi precedentemente, già a partire dal sesto giorno successivo al concepimento, con l'avvio della differenziazione cellulare volta all'organo formazione.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 – prosegue il relatore - aggiunge un comma 2-bis nel citato articolo 1 della legge n. 40. Tale novella consente il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili. L'elenco di queste ultime "patologie di rischio" è definito con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, sentiti il Comitato nazionale per la bioetica, il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma 2-bis. Anche con riferimento ai nuovi soggetti in esame, trovano applicazione le modalità del ricorso alle tecniche previste dalla disciplina generale di cui alla legge n. 40.

Riguardo all'ambito dei soggetti attualmente ammesso, il relatore rileva che l'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004 consente la procreazione medicalmente assistita solo in caso di accertata impossibilità di rimuovere in altro modo le cause della sterilità o dell'infertilità. Queste ultime, inoltre, devono essere documentate da atto medico, che ne certifica altresì, se individuate, le cause. Ricorda inoltre che, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l'"infertilità di coppia" ricorre qualora la medesima coppia non riesca a procreare dopo 12-24 mesi di rapporti volutamente fecondi. In ogni caso, la legge n. 40 del 2004 vieta ogni pratica di fecondazione di tipo eterologo, dovendosi intendere che tale divieto resta fermo anche per la fattispecie introdotta dalla novella in esame.

Il relatore ricorda, riguardo alle modalità del ricorso alle tecniche, che l'articolo 6 della legge n. 40 reca la disciplina del consenso informato dei soggetti ammessi.

Prosegue osservando che l'estensione in favore dei soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili appare connessa alla possibilità di svolgere indagini preimpiantatorie, prevista dalla novella di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge in titolo.

Evidenzia inoltre che l'articolo 2 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 14 della legge n. 40 del 2004, che attiene, come noto, ai limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni. In particolare il comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 14 della legge richiamata, che vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni precisando che rimane fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978, introducendo un più preciso riferimento, sia all'articolo 4 delle legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, sia al tema della tutela della salute psico-fisica della donna. Infatti, ricorda il relatore, il menzionato articolo 4 prevede che la donna possa ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, qualora accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame dispone inoltre l’aggiunta di un comma di seguito al comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 40 del 2004. Si tratta, sottolinea il relatore, di una disposizione volta a consentire la crioconservazione degli ootidi, fermo restando il divieto di crioconservazione degli embrioni. Evidenzia come, in questo senso, la modifica si ispiri agli ordinamenti tedesco e svizzero, che, appunto, vietano la crioconservazione dell’embrione e consentono, per contro, di applicare la medesima modalità di conservazione allo zigote presingamico. Chiarisce inoltre come questo possa essere distinto dall’embrione vero e proprio perché in esso sono presenti i pronuclei maschile e femminile, non essendo ancora avvenuta la fusione dei due corredi genetici. Dal punto di vista tecnico, osserva il relatore, si procede al congelamento dell’ovocita a due pronuclei a circa sedici ore dalla fecondazione, quando, oltre a non essere ancora avvenuta la fusione dei genomi materno e paterno, si hanno condizioni tali da garantire, secondo quanto rilevato in letteratura, possibilità di successo dell’impianto e della gravidanza superiori a quelle caratterizzanti i casi in cui si è fatto ricorso alla crioconservazione dell’embrione.

Riferisce poi come il disegno di legge in esame preveda che, entro un anno dall’entrata in vigore, il Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale di bioetica, stabilisca con proprio decreto le modalità relative alle procedure di crioconservazione degli ootidi, oltre ai modi e ai tempi del controllo clinico dei soggetti nati in seguito al ricorso alla tecnica descritta.

Illustra quindi la lettera c) dell’articolo 2 concernente la diagnosi preimpianto. Essa modifica il comma 5 dell’articolo 14 della legge n. 40, nel senso di consentire alle coppie portatrici di patologie trasmissibili alla prole, tanto quelle fertili quanto quelle sterili, di richiedere un’indagine volta ad accertare lo stato di salute degli ovociti allo stadio di due pronuclei, in modo da consentire l’impianto di ootidi sani.Conclude precisando che la diagnosi preimpianto delle cellule esterne, oltre a non incidere sulla vitalità dell’ovocita fornisce lo stesso numero e tipo di informazioni degli esami villocentesi ed amniocentesi.

 

Il senatore FALOMI (Misto) interviene esprimendo perplessità sulla scelta di iniziare l’esame del disegno di legge in titolo nell’odierna seduta, ritenendo che tale scelta dovesse essere rimessa all’Ufficio di Presidenza.

 

Il presidente TOMASSINI replica ricordando che l’inserimento all’ordine del giorno della seduta odierna è stato stabilito nella seduta di ieri, mentre, ad esame già iniziato, sarà possibile definire con accuratezza i tempi del seguito dell’esame.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) propone a tale proposito che sia l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi a determinare il prosieguo dei lavori riguardanti il disegno di legge n. 3022, per il quale si rende necessario procedere ad audizioni.

 

Il presidente TOMASSINI condivide quanto espresso dal senatore Mascioni.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

(…)

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEdi' 17 NOVEMBRE 2004

240a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

 

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3022) TOMASSINI e BIANCONI. - Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

(3116) DENTAMARO ed altri. - Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

(3179) ROLLANDIN. - Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

- e petizione n. 902 ad essi attinente

(Esame dei disegni di legge nn. 3116 e 3179. Congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3022 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3022. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3116 e 3179 e rinvio)

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene facendo presente la prevedibile assegnazione di ulteriori disegni di legge riguardanti la riforma della legge vigente in materia di procreazione medicalmente assistita. La Commissione deve tenerne conto per la programmazione dei propri lavori, nel periodo successivo alla sessione di bilancio.

 

Il presidente TOMASSINI conviene sull'impostazione del senatore Mascioni e propone di avviare un ciclo di audizioni sulla materia, invitando i Gruppi a fare pervenire alla Presidenza eventuali indicazioni di soggetti da audire in sede di Ufficio di Presidenza allargato.

 

Conviene la Commissione.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) ritiene utile che i commissari acquisiscano un’adeguata documentazione sulle pratiche di procreazione medicalmente assistita in altri stati. Considera inoltre opportuno aspettare, ai fini dell’esame del disegno di legge n. 3022, di disporre di tutti i preannunciati disegni di legge riguardanti la stessa materia, così da poter affrontare l’argomento disponendo della necessaria visione d’insieme.

 

Il presidente TOMASSINI conviene in merito all’utilità di una più approfondita conoscenza delle realtà straniere. Osserva inoltre che nulla ancora osta ad una successiva congiunzione di eventuali nuovi disegni di legge riguardanti la materia della procreazione medicalmente assistita. Dà quindi la parola al senatore Tredese, affinché riferisca sui disegni di legge nn. 3116 e 3179 e sulla petizione n. 902.

 

Il senatore TREDESE (FI) riferisce sui disegni di legge nn. 3116 e 3179, volti ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita posta dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40. In riferimento al disegno di legge n. 3116, nota che l'articolo 1novella l'articolo 1 della suddetta legge, estendendo la possibilità del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in favore dei soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili. Riguardo all'ambito dei soggetti attualmente ammessi, ricorda che l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004 consentono la procreazione medicalmente assistita solo in caso di accertata impossibilità di rimuovere in altro modo le cause della sterilità o dell'infertilità.

Osserva inoltre come l'articolo 1 del disegno di legge proponga, la soppressione di alcune norme dell'articolo 1 della legge n. 40 del 2004: il principio del rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito, e la limitazione dell'ammissibilità della procreazione medicalmente assistita alle ipotesi in cui non vi siano altri metodi terapeutici efficaci.

Si sofferma sull'articolo 2, cheabroga il citato articolo 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, il quale definisce le suddette condizioni relative alla sterilità o all'infertilità. Esso prevede, in particolare, che il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia consentito "quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico".

Illustrando i successivi articoli, nota che la novella, di cui all’articolo 3ha un carattere di mero coordinamento con la norma abrogatrice di cui al suddetto articolo 2, mentre l'articolo 4sopprime l'attuale limite temporale alla possibilità di revoca della volontà di ricorso alle tecniche in esame, limite costituito, secondo l'articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, dal "momento della fecondazione dell'ovulo". L'articolo 5novella l'articolo 13 della legge n. 40 del 2004. Al riguardo, le modifiche più rilevanti, osserva il relatore, appaiono le seguenti: fermo restando il divieto di produzione di embrioni umani a fini di ricerca, il nuovo testo non limita più la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sui medesimi alle condizioni che si perseguano "finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate", volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione oggetto di tali attività, e che non siano disponibili metodologie alternative; la novella prevede che le linee guida (di cui all'articolo 7 della legge n. 40 del 2004) privilegino le tecniche che consentano la procreazione assistita "con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione"; viene inoltre posto il divieto di importazione e di esportazione di embrioni e gameti congelati. A quest'ultimo riguardo, segnala che tale divieto rientra attualmente in quello più generale, relativo alla "commercializzazione di gameti o di embrioni", punito ai sensi dei commi 6, 9 e 10 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004. La novella in esame determinerebbe quindi l'applicazione di pene diverse per la suddetta fattispecie di importazione e di esportazione. Conclude sul punto affermando l’opportunità di una più chiara definizione di tali profili.

Rileva che l'articolo 6abroga la disciplina limitativa dell'applicazione delle tecniche sugli embrioni di cui all'articolo 14 della legge n. 40 del 2004. Tale soppressione sembrerebbe connessa all'altra norma abrogatrice di cui all'articolo 4 del disegno di legge nonché al summenzionato rinvio alle linee guida. L'articolo 7, infine,aggiunge un articolo 18-bis alla legge n. 40 del 2004. Il comma 1 del nuovo articolo pone il principio di riservatezza dei dati relativi alle persone che facciano ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed ai soggetti nati in seguito all'applicazione di tali tecniche. Il comma 2 prevede che le operazioni inerenti alle medesime tecniche siano registrate in apposite cartelle cliniche, fatto salvo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

Il relatore passa quindi all’illustrazione del disegno di legge n. 3179. Nota preliminarmente come l'articolo 1novelli l’articolo 1 della citata legge n. 40, estendendo la possibilità del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in favore dei soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili, mentre l'articolo 2specifica che le malattie in oggetto sono individuate dalle linee guida di cui all'articolo 7 della legge n. 40 del 2004 e rinvia alle medesime linee guida per la definizione delle modalità di attuazione del principio di minore invasività delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Prosegue specificando che la norma abrogatrice di cui al successivo articolo 3 ha un carattere di mero coordinamento con la precedente novella.

Riguardo all'articolo 4, rileva come esso sia inteso a sopprimere l'attuale limite temporale alla possibilità di revoca della volontà di ricorso alle tecniche in esame, costituito dal "momento della fecondazione dell'ovulo". Osserva, tuttavia, che la formulazione della novella, abrogando l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 40, del 2004 non appare molto chiara, in quanto nella disciplina non si farebbe più alcun riferimento al profilo della revocabilità.

L'articolo 5 – prosegue - sopprime le pene detentive previste dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 per la violazione dei divieti relativi alla "commercializzazione di gameti o di embrioni" ed alla surrogazione di maternità. Il medesimo articolo 5 riduce, inoltre, le pene detentive comminate per l'ipotesi di svolgimento di processi volti "ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza".

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 3179: il primo novella l'articolo 13 della legge n. 40 del 2004. In particolare, le modifiche di cui alle lettere a), b) e c) sono intese a consentire la diagnosi preimpianto su ciascun embrione umano, ai fini dell'individuazione delle patologie indicate dalle summenzionate linee guida e l'attività di ricerca clinica e sperimentale con finalità esclusivamente diagnostiche e terapeutiche sugli embrioni umani non idonei all'impianto. Anche per la definizione di quest'ultimo ambito di embrioni, si fa rinvio alle linee guida.

L'articolo 6,inoltre, riduce le pene detentive previste per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 40 del 2004. Il secondo novella l'articolo 14 della legge n. 40 del 2004, le modifiche essendo le seguenti: viene soppresso il limite massimo di produzione di tre embrioni, previsto per l'applicazione delle tecniche in esame, fermo restando il principio che il trasferimento contestuale nell'utero non può riguardare più di tre embrioni; in connessione con la suddetta modifica, viene altresì abrogato il divieto di crioconservazione degli embrioni; per i casi di violazione della disciplina di cui al medesimo articolo 14, commi da 1 a 5, la novella sopprime la pena detentiva.

Afferma in conclusione che gli articoli 8 e 9 recano disposizioni di coordinamento e finali.

Il relatore illustra inoltre brevemente la petizione n. 902.

Propone infine la congiunzione dell’esame dei disegni di legge nn. 3116 e 3179 e della petizione n. 902 con l’esame del disegno di legge n. 3022.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

 

(…)

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEdi' 26 GENNAIO 2005

252a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

 

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Cursi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3022) TOMASSINI e BIANCONI. - Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3116) DENTAMARO ed altri. - Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3179) ROLLANDIN. - Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3220) AMATO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3221) ANGIUS ed altri. - Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita

- e petizione n. 902 ad essi attinente

(Esame dei disegni di legge nn. 3220 e 3221, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3220 e 3221 e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179, sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U), in merito ai disegni di legge in titolo, coglie l'occasione per osservare che le recenti esternazioni del Ministro per le pari opportunità risultano alquanto ambigue. Per tale ragione, sarebbe indispensabile apprendere qual è la posizione del Governo relativamente all'iter di tali disegni di legge, sebbene l'orientamento dell'Esecutivo potrebbe già dedursi dal ricorso presentato alla Corte costituzionale al fine di evitare lo svolgimento dei referendum abrogativi in ordine alla legge n. 40 del 2004.

 

Il presidente TOMASSINI fa presente al senatore Mascioni che, a suo avviso, le considerazioni del Ministro per le pari opportunità sono state espresse a titolo personale. Per quanto concerne il prosieguo dell'iter dei disegni di legge in esame, rileva che erano stati proprio i Gruppi di minoranza a chiedere una sospensione del loro esame al fine di procedere alla congiunzione di altri disegni di legge nel frattempo presentati.

 

Il sottosegretario CURSI esprime, per conto del Governo, la disponibilità a proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo, procedendo alla congiunzione dei provvedimenti vertenti sulla medesima materia.

 

Il presidente TOMASSINI invita quindi il relatore a riferire sui disegni di legge nn. 3220 e 3221 nel frattempo presentati.

 

Il relatore, senatore TREDESE (FI), riferisce sui disegni di legge nn. 3220 e 3221 che propongono la revisione della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativamente a molteplici profili, quali, tra gli altri: l'ambito dei soggetti legittimati all'accesso, l'ammissibilità o meno della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il "consenso informato", la possibilità o meno della diagnosi pre-impianto degli embrioni e della conseguente selezione dei medesimi, il numero di embrioni e di impianti ammissibili e non derivati dall'impianto nell'utero. I disegni di legge citati prevedono la soppressione del divieto di pratiche di tipo eterologo e propongono un allargamento delle fattispecie di ammissibilità del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L'estensione si presenta in termini più ampi nell'Atto Senato n. 3221, che attribuisce il diritto a tutte le donne maggiorenni e in età potenzialmente fertile. Inoltre, i due disegni di legge consentono la diagnosi pre-impianto e la selezione degli embrioni a fini di prevenzione e terapeutici. Tale possibilità, nell'Atto Senato n. 3220, è tuttavia limitata ai casi in cui sussista il rischio di gravi malattie genetiche.

Lo stesso disegno di legge n. 3220 consente la formazione di un numero di embrioni sufficiente ad almeno due successivi impianti, mentre l'Atto Senato n. 3221 è volto a sopprimere tale ipotesi. Riguardo alla destinazione degli embrioni non più impiegati ai fini dell'impianto nell'utero, ivi compresi quelli formati in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, l'Atto Senato n. 3220 ammette, a condizione che venga rinnovato il consenso della coppia, il loro impiego per ricerche e sperimentazioni aventi esclusivamente finalità terapeutiche, mentre vieta la distruzione dei medesimi. Invece, l'Atto Senato n. 3221 consente la scelta, da parte dei soggetti interessati, tra: la distruzione degli embrioni; l'impiego di questi ultimi per la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro; la suddetta destinazione per ricerche e sperimentazioni aventi esclusivamente finalità terapeutiche.

Il relatore, dopo aver rilevato che entrambi i disegni di legge confermano il divieto di produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, propone la congiunzione dell’esame dei disegni di legge nn. 3220 e 3221 con l'esame dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179 e della petizione n. 902.

 

La Commissione conviene.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) ritiene utile che sia fissato al più presto un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire in che modo procedere all'esame dei disegni di legge in merito alla procreazione medicalmente assistita, eventualmente programmando anche una serie di audizioni.

 

Il presidente TOMASSINI, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Mascioni, fa presente che l'Ufficio di Presidenza potrà tenersi al termine dell'odierna seduta.

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 

 

 

 



[1]    Vedi sentenza n. 45/2005, pubblicata nel presente dossier unitamente alle altre quattro sentenze nn. 46, 47, 48 e 49 del 2005.

[2]    Cfr la sezione Riferimenti normativi.

[3]   Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (A.C. 47 e abb).

[4]   Cfr. DPR 396/2000, art. 30, comma 1.

[5]    Il provvedimento è stato approvato dall’Assemblea del Senato il 26 maggio 1999 e trasmesso al Senato. L’Assemblea del Senato ha iniziato l’esame del provvedimento il 14 marzo 2000, senza concluderne l’esame.

[6]    Cfr. la seduta del 6 maggio 2002 dei Professori Dalla Piccola e Flamigni.

[7]    Di tali audizioni, svoltesi dal 24 settembre 2002 al 28 gennaio 2003, non esiste resoconto.