XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
Serie: Esito dei pareri al Governo    Numero: 8
Data: 29/06/05
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   FORMAZIONE PROFESSIONALE
ISTRUZIONE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
DLgs n.76 del 15/04/05     

Servizio studi

 

ESITO DEI PARERI AL GOVERNO

 

 

 

 

 

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere

all'istruzione e alla formazione

 

n. 8

xiv legislatura

29 giugno  2005


Camera dei deputati


 

In occasione dell’espressione del parere sullo schema di D.Lgs. concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione (atto del governo n. 432), trasmesso alle Camere in data 23 novembre 2004, il Servizio Studi ha predisposto il Dossier Pareri n. 367 del 1° dicembre 2004, che riporta la scheda di sintesi, le schede di lettura, i riferimenti normativi, gli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata sulla materia ed alcuni articoli di pubblicistica.

 

 

 

 

 

 

SIWEB

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0360

 

In copertina: Walter Valentini, “Costellazione I”, collezione della Camera dei deputati


INDICE

Scheda di sintesi

§      L’esame parlamentare dello schema di decreto  3

Testo a fronte

§      Testo dello Schema presentato per il parere a fronte con il decreto legislativo n. 76/2005  13

Iter dello schema di decreto legislativo

Camera dei deputati

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 16 dicembre 2004 (Esame e rinvio)33

Seduta del 22 dicembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio)36

Seduta del 13 gennaio 2005 (Rinvio del seguito dell'esame)38

Seduta del 19 gennaio 2005 (Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni)39

-       VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Seduta del 16 dicembre 2004 (Esame e rinvio)42

Seduta del 26 gennaio 2005 (Seguito dell’esame e rinvio)45

Seduta del 27 gennaio 2005 ((Seguito dell'esame e rinvio. Allegato: Proposta di parere del relatore).49

Seduta del 1° febbraio 2005 (Seguito dell'esame e rinvio)54

Seduta del 2 febbraio 2005 (Seguito dell'esame e conclusione. Allegati: Proposte di pareri alternativi)58

Senato della Repubblica

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 21 dicembre 2004 (Esame e rinvio)73

Seduta del 28 dicembre 2004 (Esame e rinvio)77

Seduta del 18 gennaio 2005  79

Seduta del 19 gennaio 2005  80

Seduta del 25 gennaio 2005  84

Seduta del 26 gennaio 2005 (antimeridiana)85

Seduta del 26 gennaio 2005 (pomeridiana) (Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni)87

-       7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali  )

Seduta del 30 novembre 2004 (Esame e rinvio )92

Seduta del 25 gennaio 2005 (Seguito dell'esame e rinvio)93

Seduta del 26 gennaio 2005 (Seguito dell'esame e rinvio)96

Seduta del 1 febbraio 2005  100

Seduta del 2 febbraio 2005 ( Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)105

 


Scheda di sintesi

 


 

L’esame parlamentare dello schema di decreto

Lo schema di D.Lgs. concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione (atto del Governo n. 432), predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53[1], è stato presentato alle Camere il 22 novembre 2004 ai fini dell’espressione del parere parlamentare.

La legge n. 53/2003, recante delega al Governo per “la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”, stabilisce, all’articolo 2, comma 1, lettera c), i principi ed i criteri direttivi che i decreti devono osservare nella definizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; tale diritto deve essere garantito a tutti per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'articolo 7, commi 7 e 8, stabilisce, infine, che lo schema di ciascuno dei D.Lgs. previsti dagli articoli 1 e 4 sia  corredato da relazione tecnica (ai sensi dell'art. 11-ter della L. 468 del 1978[2]) e che i D.Lgs. recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Lo schema di d.lgs. è stato trasmesso insieme con la relazione illustrativa; la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione ed il parere della Conferenza unificata[3].

Lo schema di d.lgs. è stato assegnato alla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione) e alla 7° Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport); è stato altresì assegnato alla Commissione Bilancio della Camera(parere favorevole con condizioni – 19 gennaio 2005) ed alla Commissione Bilancio al Senato (parere favorevole, con rilievi e condizioni – 26 gennaio 2005).

Il parere della VII Commissione della Camera, favorevole con osservazione, è stato espresso il 2 febbraio 2005.

Il parere della 7a Commissione del Senato, favorevole con osservazioni, è stato espresso il 2 febbraio 2005.

 

Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 si compone di 9 articoli.

Si riassume di seguito il contenuto del provvedimento evidenziando, in particolare, le parti modificate a seguito dei pareri parlamentari. Per tale ultimo profilo si rimanda comunque al testo a fronte.

 

L’articolo 1 definisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, riproducendo gli obiettivi enunciati dalla citata legge 53/03, all’articolo 2, comma 1, lettera a). Il comma 2 precisa che l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato, mentre il comma 3 richiama la durata minima - 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18mo anno di età - e le sedi istituzionali della fruizione del diritto, vale a dire le istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie (il cui riferimento esplicito è stato introdotto per accogliere un’istanza delle regioni) e l’apprendistato[4].

Nel d.lgs. (art. 1, comma 3) è specificato, rispetto al testo originario, che la qualifica professionale deve avere una durata almeno triennale e che le istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione sono costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, introduce la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come previsto dall’articolo 111 del TU sull’istruzione[5] con riferimento all’obbligo scolastico. Il comma 5 prevede la gratuità della fruizione del diritto, il comma 6 ne ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, richiamando, a fondamento di tale dovere, l’articolo 4 della Costituzione.

Il comma 7, infine, garantisce l’integrazione delle persone in situazione di handicap, mentre il comma 8 stabilisce che l’attuazione del diritto-dovere avvenga con gradualità, secondo le modalità previste al successivo articolo 6.

 

L’articolo 2 stabilisce che il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria (comma 1) e prosegue nel sistema dei licei o della istruzione e formazione professionale (comma 3).

Nel testo definitivo è espressamente fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia.

Per favorire una adeguata scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, le scuole secondarie di primo grado organizzano iniziative di orientamento[6] sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo (comma 2). Il comma 4 riassume le funzioni delle istituzioni del secondo ciclo, i cui titoli sono valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione. Il comma 5 richiama, tra i soggetti che concorrono all’attuazione del diritto-dovere, oltre alle istituzioni scolastiche e formative, le famiglie e coloro che assumono con il contratto di apprendistato, con particolare riferimento al tutore aziendale (tale ultima specificazione é stata introdotta nel testo definitivo del d.lgs[7]).

 

L’articolo 3 disciplina il funzionamento del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti che, per le finalità previste dagli articoli precedenti, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e assicura l’integrazione dell’anagrafe con le anagrafi territoriali nonché il coordinamento con i servizi per l’impiego[8] in materia di orientamento, informazione e tutorato.

Rispetto al testo originario l’articolo reca la specificazione (comma 5) che la realizzazione del sistema delle anagrafi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Previa intesa con la Conferenza unificata è prevista l’adozione da parte del MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro, delle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento sulle attività di orientamento, recupero degli abbandoni e contenimento della dispersione scolastica (articolo 4).

 

L’articolo 5 individua i genitori come responsabili dell’adempimento del diritto-dovere, mentre alla vigilanza sono preposti il comune, il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa, la provincia i soggetti che assumono con contratto di apprendistato,nonche' il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro (il riferimento agli ultimidue. soggetti é stato inserito nel testo definitivo del d.lgs). Il comma 3, in caso di mancato adempimento, rimanda alle sanzioni previste dalle norme vigenti per il mancato assolvimento dell’obbligo scolastico (la specificazione delle sanzioni è stata introdotta nel testo definitivo).

 

L’articolo 6 dispone una attuazione graduale del diritto-dovere, fino al raggiungimento della quale è previsto che la gratuità delle tasse copra i primi due anni del secondo ciclo[9], a partire dall’anno scolastico 2005/2006.. Il comma 4 stabilisce che le risorse relative all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale siano attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell’incremento alle iscrizioni.

Nel testo definitivo è infine stabilito (al comma 5) che, in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale siano accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri e delle procedure previsti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166[10].

 

L’articolo 7 prevede un’attività di monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del decreto da parte dell’ISFOL nonché dell’INDIRE e dell’INVALSI, i cui risultati sono comunicati alla Conferenza unificata, mentre il Ministro presenta una relazione triennale al Parlamento.

 

Infine, l’articolo 8 contiene una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre l’articolo 9, recante le norme di copertura finanziaria, prevede che ai relativi oneri (connessi alla gratuità dei primi due annidel secondo ciclo o del percorso di formazione) si provveda con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

 

Gli articoli 5 e 6 dello schema di d.lgs. concernenti, rispettivamente, il riconoscimento dei crediti e la certificazione ed i passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione formazione sono stati espunti dal testo definitivo.

 

 

 

 

 

L’esito dei pareri parlamentari

Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere e il decreto legislativo 76/2005 emerge, in linea generale, che il governo ha recepito in buona parte i pareri espressi dai due rami del parlamento, ivi inclusi quelli espressi dalle Commissioni Bilancio, secondo quanto di seguito indicato.

E’ stata parzialmente accolta l’osservazione della VII Commissione della Camera relativa all’opportunità di assicurare il coordinamento tra la nuova disciplina in materia di diritto-dovere e le disposizioni vigenti che definiscono, da una parte, l'assetto delle competenze degli enti locali in materia di predisposizione delle strutture ed erogazione di servizi e provvidenze per assicurare la gratuità della frequenza scolastica e, dall’altra, il sistema delle sanzioni da comminare ai soggetti responsabili del mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche alla luce degli attuali contesti normativi.

 

Sono state altresì accolte le osservazioni della 7° Commissione Senato. Si ricorda in particolare l’osservazione n. 3, relativa alla necessità di comprendere, fra le istituzioni del primo e del secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome (articolo 1, comma 3), nonché di specificare che, in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, le istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione (articolo 6, comma 5).

 

E’ stata accolta l’osservazione n. 6, relativa all’opportunità di richiamare, all'articolo 2, la scuola dell'infanzia, considerata una pre-condizione per la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

 

E’ stato integrato l'elenco dei soggetti deputati alla vigilanza - per quel che concerne i profili attinenti al contratto di apprendistato - con i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

 

Si ricorda che la Commissione ha sollecitato il Governo, subito dopo l'emanazione del decreto sul diritto-dovere, a rivedere la disciplina dell'erogazione dei servizi obbligatori strumentali alle attività scolastiche, d'intesa con le regioni e gli enti locali, in quanto determinante per il conseguimento degli obiettivi della riforma.

 

Si ricorda, infine, che la Commissione ha sollecitato il Governo ad emanare quanto prima i livelli essenziali di prestazione, in particolare per il secondo ciclo, al fine di definire le condizioni attraverso cui il diritto-dovere si realizza.

 

Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato si sono invece concentrate sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria. In particolare, sono state accolte tutte le condizioni poste da tali Commissioni, peraltro identiche nel contenuto.

 


Testo a fronte

 

 

 


Schema di decreto legislativo "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76.

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 

Articolo 1

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1.  La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2.  L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

3.  La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, ivi comprese le scuole paritarie, nonché nell’apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

 

 

4.  I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

4.  Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

5   La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto.

 

 

6.  La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

7   L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 8. (*)

(*) Dal comma 4 al comma 7 la numerazione risulta errata

 

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.

 5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

 6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

 

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste dall'articolo 6.

 

Articolo 2

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1.  Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

 

2.  Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

4.  Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli comprendono anche gli standard minimi per l'accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale.

5.  All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 2.

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.

 

 

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

 

Articolo 3

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1)  Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

 

2)  Le anagrafi regionali per l’obbligo formativo, già costituite ai sensi dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3)  Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l’integrazione delle Anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dai successivi articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l’impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4)  Con apposito accordo tra tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle Anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti.  Ai predetti fini si provvede a:

a)  definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b)  assicurare l’interoperabilità della anagrafi;

c)  definire l’insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

Art. 3.

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

 2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

 a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

 b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;

 c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1.  Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

2.  Nell’ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole Regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 4.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attivita' e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

 2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

 

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti e certificazione

1.La frequenza positiva di qualsiasi segmento dei percorsi del secondo ciclo comporta la certificazione delle competenze, conoscenze e abilità acquisite, valutabili come crediti, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi del sistema educativo di istruzione formazione.

2.Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa legge.

3.La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento sono indicate dal comma 2, dell’articolo 51, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppresso

Articolo 6

Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione

1.      Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

2.      Le modalità di valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppresso

Articolo 7

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1.  Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2.  Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a.  il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b.  il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c.  la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale

d.  i soggetti che assumono con contratto di apprendistato i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

 

 

 

3.  In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

 1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

 2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:

 a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

 b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

 c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

 d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Articolo 8

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1.  In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2004/2005, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

2.  Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.

3.  Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

4.  Al fine di sostenere l’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle Regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell’incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall’anno scolastico 2002/2003.

Art. 6.

Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005/2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

 3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

 4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.

5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

Articolo 9

Monitoraggio

1.  Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell’INDIRE e dell’INVALSI, effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

2.  A norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Art. 7.

Monitoraggio

 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

 

 

Articolo 10

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano

1.  Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuo speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Articolo 11

Norma di copertura finanziaria

1.  All'onere derivante dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 9.

Norma di copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Iter dello schema di decreto legislativo


Camera dei deputati


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 16 dicembre 2004

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ATTI DEL GOVERNO

 

Giovedì 16 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

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Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Atto n. 432.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto-legislativo reca la definizione di norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, in applicazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 53 del 2003. Con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario, rileva che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che le scuole secondarie di primo grado organizzino iniziative di orientamento a supporto delle scelte individuali sui percorsi educativi del secondo ciclo. Al riguardo, chiede un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dal provvedimento a causa della formulazione dettagliata e precettiva della norma, che fa riferimento ai «percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati». Sottolinea poi che anche l'organizzazione di un sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3, appare richiedere una consistente attività amministrativa, con riguardo soprattutto all'impegno posto a carico degli enti locali dalle istituzioni scolastiche dal quale potrebbero derivare nuovi oneri. A tale proposito rileva tra l'altro che la relazione tecnica si sofferma sui soli costi di realizzazione e sugli oneri di gestione a carico del sistema informativo e non anche sulle attività relative al reperimento e all'aggiornamento dei dati. Osserva poi che la disposizione di cui all'articolo 2 comma 4, relativo alla realizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di iniziative di orientamento e azione formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, benché sia configurata dalla norma come possibilità appare suscettibile di richiedere una rilevante attività organizzativa da parte della scuola e risulta pertanto opportuno che il Governo fornisca assicurazioni in ordine alla possibilità di fare fronte a tali oneri nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si sofferma poi sull'articolo 6 che stabilisce che le istituzioni del sistema educativo d'istruzione e formazione anche associandosi tra loro devono assicurare la possibilità ed assistere gli studenti sia nei cambi di indirizzo all'interno del sistema dei licei sia nei passaggi tra tale sistema e il sistema della formazione professionale, mediante apposite iniziative didattiche. La relazione tecnica precisa che tali iniziative sono già disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000 e che la relativa copertura finanziaria è individuata nell'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Al riguardo ricorda che tale articolo rinvia a sua volta alle risorse stanziate dall'articolo 68, comma 4, lettera b) della legge n. 144 del 1999 e che tali risorse sono utilizzate anche per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000. Chiede pertanto un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità di adeguate risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo, anche in considerazione che lo stanziamento di spese del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, stanziate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria in relazione all'articolo 68, comma 4 lettera b) della legge n. 144 del 1999 sono state oggetto di una decurtazione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005. Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire le conseguenze finanziarie derivanti da alcune disposizioni dell'articolo 8. In particolare ricorda che la gratuità dell'iscrizione e della frequenza a partire dall'anno 2004-2005 anche per il secondo anno della scuola secondaria superiore potrebbe comportare una minore entrata e, intervenendo ad anno scolastico 2004-2005 già avviato, l'esigenza di restituire le somme versate dagli alunni. Tale restituzione potrebbe comportare un'attività amministrativa anche rilevante in considerazione della considerevole estensione della platea degli aventi diritto, che infatti risulta consistere in 530.683 unità. Inoltre l'incremento degli alunni delle seconde classi della scuola secondaria superiore potrebbe provocare situazioni in cui verrebbe superata la previsione normativa del numero massimo di 28 alunni per classe con conseguenti nuovi oneri non considerati dalla relazione tecnica. Ricorda infine che l'articolo 11 dispone che all'onere derivante dall'articolo 8, comma 1, del decreto, quantificato in 11.888 milioni di euro per l'anno 2004 e 15.815 milioni di euro a decorrere dal 2005 si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003, per l'attuazione del piano programmatico per la scuola. Al riguardo, osserva la necessità di acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione e la congruità degli stanziamenti residui a provvedere alle altre finalità del piano programmatico per la scuola. Chiede al rappresentante del Governo

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA in considerazione delle numerose richieste di chiarimento avanzate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta.

 

Marino ZORZATO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle 9.45.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 22 dicembre 2004

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ATTI DEL GOVERNO

 

Mercoledì 22 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

 

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Atto n. 432.

 

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2004.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, ricorda che le iniziative di orientamento previste dall'articolo 2, comma 2, da attuare da parte delle scuole secondarie di primo grado ai fini delle scelte dei percorsi educativi, non comportano oneri aggiuntivi, in quanto si tratta di attività sostanzialmente già svolta dalle predette scuole. Nel caso di intensificazione delle predette attività, ritiene che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse esistenti, anche ricorrendo ad una diversa organizzazione del lavoro. Con riferimento all'articolo 3, sottolinea che il funzionamento dell'anagrafe nazionale degli studenti non appare suscettibile di recare oneri aggiuntivi, atteso che tale attività è realizzata attraverso il sistema informativo dell'amministrazione dell'istruzione. Fa poi presente che la realizzazione, di cui all'articolo 4, comma 2, da parte delle scuole secondarie di primo grado, di iniziative di orientamento ed azioni formative, finalizzate al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, viene attualmente fronteggiata con i fondi iscritti a tal fine in bilancio a legislazione vigente, peraltro, attualmente integrati con le risorse gravanti sul fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Circa le perplessità avanzate dal relatore sull'effettiva disponibilità di adeguate risorse per fronteggiare gli interventi previsti dall'articolo 3, con particolare riferimento ai percorsi formativi, facenti carico sul fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997, fa presente che l'iniziativa risulta finanziariamente coperta, in quanto dovrà essere individuata come priorità dalla direttiva del ministro dell'Istruzione, prevista dall'articolo 2, della citata legge n. 440 del 1997, finalizzata alla ripartizione del predetto fondo:

Con riferimento all'articolo 8, ritiene che un'eventuale maggiore attività amministrativa possa comunque essere fronteggiata con le risorse disponibili, anche ricorrendo ad una diversificazione dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, essendo presumibile lo slittamento della decorrenza della data di cui sopra, all'anno scolastico successivo (2005/2006), in relazione ai tempi tecnici necessari per la definizione del decreto in esame, le perplessità innanzi manifestate sarebbero automaticamente superate. Circa poi l'eventualità di costituire nuove classi, nel caso non fosse possibile una distribuzione omogenea nelle seconde classi già funzionanti degli alunni interessati all'obbligo scolastico, nel rispetto del prescritto rapporto alunni/classi (massimo 28 alunni/classe), fa presente che tale possibilità non si ritiene verificabile poiché, nell'attuale sistema scolastico si registra nelle seconde classi superiori, un depuramento della popolazione scolastica rispetto alle prime classi. Ribadisce, con riferimento all'articolo 11, che la copertura degli oneri suddetti è contemplata dall'articolo 3, comma 92 lettera b), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Detta previsione di spesa, pari a complessivi 90 milioni di euro, riguarda l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolato in 4 interventi tra i quali sono da ricomprendere quelli finalizzati ad assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione. Pertanto, ritiene che l'utilizzazione della quota parte delle predette risorse, per la realizzazione delle finalità in argomento, non pregiudichi i finanziamenti da destinare alle altre finalità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per gli elementi di chiarimento forniti e ritiene che, alla luce di tali elementi, possa essere predisposta una proposta di parere, che sarà sottoposta alla Commissione in una seduta successiva. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 13 gennaio 2005

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

Giovedì 13 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino

 

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Atto n. 432.

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, constatata l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 19 gennaio 2005

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ATTI DEL GOVERNO

 

Mercoledì 19 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora

 

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Atto n. 432.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2004.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, ad integrazione dei chiarimenti già forniti, sottolinea, con riferimento all'articolo 3, che l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti sarà realizzata attraverso il sistema informativo dell'amministrazione stessa, mediante le risorse umane e strumentali disponibili e senza necessitare di alcun finanziamento straordinario. Inoltre, con riferimento all'articolo 8, rileva che la decorrenza dell'iscrizione e della frequenza gratuite per i primi due anni degli istituti secondari superiori deve intendersi differita all'anno scolastico 2005-2006. Rileva, conseguentemente, la necessità di far slittare l'onere previsto per l'anno 2004 all'anno 2005 e prevedere la decorrenza dall'anno 2006 dell'onere previsto a decorrere dall'anno 2005.

 

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere:

 

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (atto n. 432),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

le iniziative di orientamento di cui all'articolo 2, non comportano oneri aggiuntivi, in quanto si tratta di attività, che già attualmente vengono svolte dalle scuole, che potranno essere eventualmente intensificate mediante l'utilizzo delle risorse stanziate in base alla normativa vigente;

il funzionamento dell'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anagrafe sarà realizzata attraverso il sistema informativo del Ministero dell'istruzione;

le iniziative di orientamento e le azioni formative di cui all'articolo 4, comma 2, sono già attualmente effettuate a valere sulle risorse iscritte a tal fine nel bilancio a legislazione vigente;

le iniziative didattiche di cui all'articolo 6 troveranno idonea copertura, in quanto sono da considerarsi prioritarie in base alla direttiva che il Ministro dell'istruzione è chiamato ad adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997;

all'eventuale incremento dell'attività amministrativa derivante dall'articolo 8 si potrà farsi fronte mediante una diversa organizzazione del lavoro;

i problemi relativi alla possibile emersione di maggiori oneri concernenti l'eventuale ripetizione di quanto versato per l'iscrizione alla seconda classe delle scuole medie superiori, possono trovare soluzione soltanto mediante il differimento della decorrenza delle disposizioni recate dallo schema di decreto all'anno scolastico 2005-2006;

 

considerato che:

in relazione all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3, appare necessario, da un lato, provvedere al funzionamento dell'anagrafe medesima nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali del Ministero dell'istruzione e, dall'altro lato, introdurre una clausola di invarianza finanziaria, con particolare riferimento ai compiti posti a carico degli enti territoriali;

appare necessario introdurre nel provvedimento una disposizione che esplicitamente affermi il carattere prioritario delle iniziative di cui all'articolo 6 e ne preveda l'adozione nei limiti delle risorse disponibili, al fine di escludere l'eventualità che le risorse complessivamente disponibili risultino non sufficienti a far fronte alle iniziative indicate dalla normativa vigente.

 

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

subordinatamente all'accoglimento delle seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero,»;

all'articolo 3, dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

all'articolo 6, dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente:

«1-bis. Le iniziative didattiche di cui al comma 1, aventi carattere prioritario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997, sono adottate nei limiti delle risorse previste dalla medesima legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

all'articolo 8, comma 1, le parole «2004-2005» siano sostituite dalle seguenti: «2005-2006»; conseguentemente all'articolo 11, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 1, del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 e a 15.815.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

La Commissione approva la proposta di parere.

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 16 dicembre 2004

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.40.

 

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Atto n. 432.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto-legislativo reca la definizione di norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, in applicazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 53 del 2003. Con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario, rileva che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che le scuole secondarie di primo grado organizzino iniziative di orientamento a supporto delle scelte individuali sui percorsi educativi del secondo ciclo. Al riguardo, chiede un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dal provvedimento a causa della formulazione dettagliata e precettiva della norma, che fa riferimento ai «percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati». Sottolinea poi che anche l'organizzazione di un sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3, appare richiedere una consistente attività amministrativa, con riguardo soprattutto all'impegno posto a carico degli enti locali dalle istituzioni scolastiche dal quale potrebbero derivare nuovi oneri. A tale proposito rileva tra l'altro che la relazione tecnica si sofferma sui soli costi di realizzazione e sugli oneri di gestione a carico del sistema informativo e non anche sulle attività relative al reperimento e all'aggiornamento dei dati. Osserva poi che la disposizione di cui all'articolo 2 comma 4, relativo alla realizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di iniziative di orientamento e azione formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, benché sia configurata dalla norma come possibilità appare suscettibile di richiedere una rilevante attività organizzativa da parte della scuola e risulta pertanto opportuno che il Governo fornisca assicurazioni in ordine alla possibilità di fare fronte a tali oneri nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si sofferma poi sull'articolo 6 che stabilisce che le istituzioni del sistema educativo d'istruzione e formazione anche associandosi tra loro devono assicurare la possibilità ed assistere gli studenti sia nei cambi di indirizzo all'interno del sistema dei licei sia nei passaggi tra tale sistema e il sistema della formazione professionale, mediante apposite iniziative didattiche. La relazione tecnica precisa che tali iniziative sono già disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000 e che la relativa copertura finanziaria è individuata nell'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Al riguardo ricorda che tale articolo rinvia a sua volta alle risorse stanziate dall'articolo 68, comma 4, lettera b) della legge n. 144 del 1999 e che tali risorse sono utilizzate anche per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000. Chiede pertanto un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità di adeguate risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo, anche in considerazione che lo stanziamento di spese del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, stanziate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria in relazione all'articolo 68, comma 4 lettera b) della legge n. 144 del 1999 sono state oggetto di una decurtazione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005. Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire le conseguenze finanziarie derivanti da alcune disposizioni dell'articolo 8. In particolare ricorda che la gratuità dell'iscrizione e della frequenza a partire dall'anno 2004-2005 anche per il secondo anno della scuola secondaria superiore potrebbe comportare una minore entrata e, intervenendo ad anno scolastico 2004-2005 già avviato, l'esigenza di restituire le somme versate dagli alunni. Tale restituzione potrebbe comportare un'attività amministrativa anche rilevante in considerazione della considerevole estensione della platea degli aventi diritto, che infatti risulta consistere in 530.683 unità. Inoltre l'incremento degli alunni delle seconde classi della scuola secondaria superiore potrebbe provocare situazioni in cui verrebbe superata la previsione normativa del numero massimo di 28 alunni per classe con conseguenti nuovi oneri non considerati dalla relazione tecnica. Ricorda infine che l'articolo 11 dispone che all'onere derivante dall'articolo 8, comma 1, del decreto, quantificato in 11.888 milioni di euro per l'anno 2004 e 15.815 milioni di euro a decorrere dal 2005 si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003, per l'attuazione del piano programmatico per la scuola. Al riguardo, osserva la necessità di acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione e la congruità degli stanziamenti residui a provvedere alle altre finalità del piano programmatico per la scuola. Chiede al rappresentante del Governo

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA in considerazione delle numerose richieste di chiarimento avanzate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta.

 

Marino ZORZATO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle 9.45.


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Mercoledì 26 gennaio 2005

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.40.

 

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Atto n. 432.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2004.

 

Ferdinando ADORNATO (FI), presidente, dopo aver ricordato che la Commissione ha svolto, nelle ultime settimane, una serie di audizioni informali, e che il Governo ha manifestato la propria disponibilità ad attendere l'effettiva espressione del parere della Commissione - il cui termine è scaduto il 22 gennaio scorso - purché essa avvenga entro la prossima settimana, comunica di aver formalmente richiesto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti, anche in considerazione delle richieste in tal senso formulate dai rappresentanti di diversi gruppi, di prendere parte personalmente alle sedute della Commissione dedicate allo schema di decreto legislativo in titolo e a quello concernente l'alternanza scuola-lavoro (atto n. 439).

Dà quindi lettura della lettera di risposta del Ministro, in cui si rappresenta il suo dispiacere per l'impossibilità di aderire all'invito in tempi compatibili con quelli dell'esame parlamentare dei provvedimenti in oggetto, a causa di impegni istituzionali, anche internazionali, assunti da tempo e comunque indifferibili, e si esprime la convinzione che i chiarimenti e le indicazioni necessari al proficuo esame parlamentare degli schemi di decreto possano essere forniti dal sottosegretario Aprea, che ha la delega sulla complessiva attuazione della riforma.

La lettera fornisce quindi rassicurazioni in ordine alla connessione tra i due schemi all'esame della Commissione e il prospettato intervento sul secondo ciclo dell'istruzione, evidenziando come il provvedimento sul diritto-dovere definisca il quadro giuridico certo entro il quale collocare i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, in quanto stabilisce l'elevazione della scolarità a complessivi 12 anni e la pari dignità dei due canali dell'istruzione e della formazione professionale. Per tale motivo, si argomenta nella lettera, il provvedimento rappresenta il necessario presupposto affinché si proceda alla definizione dei percorsi formativi del secondo ciclo tramite un successivo, specifico e autonomo decreto legislativo.

Quanto allo schema sull'alternanza scuola-lavoro, la lettera evidenzia che esso definisce una particolare modalità di apprendimento realizzabile sia nei futuri percorsi definiti ai sensi della legge n. 53 del 2003, sia nei percorsi attuali, e del resto già ampiamente e proficuamente in essi sperimentata: si tratterebbe quindi di una possibilità didattica, e non di un obbligo, che a seguito della positiva sperimentazione effettuata si ritiene opportuno venga disciplinata in modo uniforme da subito.

Infine, la lettera precisa che, per quanto riguarda l'iniziativa sul secondo ciclo, sono attualmente in corso su una prima bozza di decreto legislativo le necessarie consultazioni con le parti sociali e con le realtà associative della scuola, al fine di pervenire a una definitiva proposta del Governo, che verrà sottoposta al Parlamento nelle forme previste dalla legge.

Conclusivamente, nell'esprimere comprensione per le ragioni istituzionali che oggettivamente impediscono al Ministro di intervenire ai lavori della Commissione, e nel ribadire il più ampio apprezzamento dell'intera Commissione per la competenza e la disponibilità del sottosegretario Aprea, sottolinea peraltro l'importanza di garantire un proficuo rapporto diretto tra il Ministro e le istituzioni parlamentari, ed esprime l'opinione che uno speciale segnale di disponibilità avrebbe potuto significativamente contribuire al migliore andamento del dibattito in corso nel Parlamento e nel paese.

Piera CAPITELLI (DS-U), stigmatizza vivamente la decisione del Ministro di non partecipare ai lavori della Commissione sugli schemi di decreto legislativo in oggetto. Rileva come in tal modo si disattendano gravemente i rilievi espressi da molti dei soggetti auditi dalla Commissione, che hanno sottolineato la necessità di esaminare tali atti contestualmente allo schema di decreto sul secondo ciclo dell'istruzione, stante l'intrinseca connessione tra i medesimi e la conseguente opportunità di una valutazione complessiva delle previsioni da essi recate, ai fini di un compiuto e costruttivo pronunciamento della Commissione in materia.

Nel reputare parimenti grave la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, indice del mancato ascolto delle reali esigenze e di uno scarso rispetto per le competenze degli enti locali interessati, e nel sottolineare che rimangono insolute le questioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, avverte che il suo gruppo si riserva di valutare l'opportunità di non partecipare alle sedute dedicate all'argomento, intendendo in tal modo sottolineare l'assoluta disapprovazione del modus operandi del Ministro, che non appare rispettare in alcun modo la dinamica dei corretti rapporti tra il Parlamento e il Governo.

Ferdinando ADORNATO (FI), presidente, ai fini della migliore programmazione dei lavori della Commissione, chiede se l'intervento del deputato Capitelli implichi che gli esponenti del suo gruppo non intendono svolgere interventi nel seguito dell'esame del provvedimento. Sottolinea che, in tal caso, potrebbe risultare non più necessario rinviare la votazione del parere alla prossima settimana.

Piera CAPITELLI (DS-U) evidenzia che il suo gruppo si riserva di decidere l'atteggiamento da tenere nel seguito dell'esame anche alla luce delle posizioni che saranno assunte dai diversi gruppi di maggioranza in relazione all'atteggiamento gravemente lesivo delle prerogative parlamentari tenuto dal Ministro. Chiede in ogni caso che la Commissione non proceda alla votazione nella settimana in corso, stante la necessità di consentire comunque i necessari approfondimenti politici.

Antonio RUSCONI (MARGH-U), nell'associarsi completamente alle considerazioni svolte dal deputato Capitelli, ritiene anch'egli che il Ministro non presti alcuna attenzione alle reali esigenze del mondo scolastico e proceda ad importanti riforme di tale ambito senza attenersi a quella ineludibile logica di condivisione e di dibattito con i soggetti interessati, che è, a suo avviso, pregiudiziale ai fini di un effettivo miglioramento della scuola nazionale. Grave è altresì che non siano ascoltate le richieste provenienti dai gruppi di opposizione, in tal modo, ledendo gravemente i rapporti tra Governo e Parlamento e la costruttiva cooperazione che dovrebbe ispirare il loro operato.

Espresse infine vive perplessità in ordine al fatto che i contenuti dello schema di decreto attinente al riordino del sistema dei licei siano stati già divulgati nel sito Internet del Ministero, reputa grave che l'esame di quest'ultimo non avvenga contestualmente a quello degli schemi di decreto all'esame attuale della Commissione.

Angela NAPOLI (AN), relatore, nel ritenere che i rilievi formulati dagli esponenti dell'opposizione risultino assai poco rispettosi nei confronti del sottosegretario Aprea, cui è formalmente affidata la delega relativa alla riforma scolastica, e della sua comprovata competenza in tale ambito, considera l'atteggiamento da loro assunto sostanzialmente ostruzionistico e, come tale, preclusivo di qualsiasi costruttivo ed efficace dibattito teso al miglioramento del testo in esame.

Nell'annunciare che nella prossima seduta formalizzerà la propria proposta di parere, esprime l'auspicio che la Commissione proceda rapidamente alla conclusione dell'esame di questo importante provvedimento.

Ferdinando ADORNATO (FI), presidente, in considerazione dell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, e che, in tale seduta, il relatore provveda alla formale presentazione della propria proposta di parere. In tale contesto, potranno più adeguatamente essere valutati modalità e tempi per concludere l'esame del provvedimento.

Avverte altresì che nella seduta di domani la Commissione proseguirà anche l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5310-ter, recante norme in materia di beni e attività culturali e contributo al Museo della Shoah.

La Commissione prende atto.

Ferdinando ADORNATO (FI), presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 26 gennaio 2005.

La seduta termina alle 15.25.


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 27 gennaio 2005

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO, indi del vicepresidente Domenico VOLPINI.

 La seduta comincia alle 14.40..

 

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Atto n. 432.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 26 gennaio 2005.

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

 

Angela NAPOLI (AN), relatore, nell'illustrare brevemente la propria proposta di parere, intende evidenziare come essa recepisca talune valutazioni espresse nel corso delle audizioni informali svoltesi negli scorsi giorni in merito allo schema di decreto in esame. In particolare, ha reputato opportuno tener conto degli orientamenti formulati dalle rappresentanze delle regioni e degli enti locali, considerando i medesimi un prezioso contributo al miglioramento del testo in titolo.

Formula quindi l'auspicio che il Governo tenga in debita considerazione il pronunciamento della Commissione, esprimendo preoccupazione in ordine al modus operandi da esso seguito in passato: ritiene, infatti, che il Governo in più occasioni non abbia dato seguito alle richieste formulate nei pareri della Commissione in merito a delicati atti governativi, arrecando  

un grave vulnus alle prerogative parlamentari e a quel fondamentale principio di costruttivo confronto e collaborazione cui dovrebbe costantemente ispirarsi il rapporto tra le due istituzioni.

 

Piera CAPITELLI (DS-U), lamentata l'assenza di un rappresentante del Governo nella seduta odierna dedicata a tale importante provvedimento, ribadisce il proprio profondo disagio per il rifiuto del Ministro di partecipare ai lavori della Commissione, denunciando con viva preoccupazione il mancato rispetto dell'istituzione parlamentare e della stessa comunità civile, considerato che proprio i soggetti operanti nel mondo della scuola hanno più volte reclamato la necessità di avviare un confronto con i soggetti istituzionali, al fine di segnalare le reali esigenze dell'universo scolastico nazionale e porre così le condizioni per cooperare ai fini di una riforma del settore ampiamente condivisa.

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Capitelli in ordine all'assenza del sottosegretario Aprea, ricorda che la Commissione aveva concordato che nella seduta di oggi si procedesse solo alla formale presentazione della proposta di parere del relatore e alla deliberazione delle modalità con cui proseguire la discussione nel corso della prossima settimana, senza svolgere in questa seduta interventi di merito. Alla luce di queste considerazioni, egli stesso ha segnalato al sottosegretario la non stringente necessità di un suo intervento alla seduta.

 

Piera CAPITELLI (DS-U) assicura che non intendeva in alcun modo disconoscere la piena e completa disponibilità che il sottosegretario Aprea ha sempre dimostrato nei confronti della Commissione.

 

Alba SASSO (DS-U), dopo essersi associata ai rilievi critici espressi dal deputato Capitelli in merito alla mancata cooperazione del Ministro ai fini di un dialogo con le rappresentanze parlamentari - pregiudiziale, a suo avviso, ad una efficace riforma del settore scolastico -, lamenta la mancanza assoluta di chiarezza delle linee politiche del Governo in materia, considerando fondamentale una contestuale analisi degli schemi di decreto all'esame attuale della Commissione e di quello attinente al riordino dei licei, alla luce dell'evidente intrinseco nesso sussistente tra i medesimi.

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, nel ritenere non infondate le questioni poste dai deputati Capitelli e Sasso, esprime peraltro la convinzione che tutti i gruppi della Commissione, anche di maggioranza, siano pienamente consapevoli dell'estrema rilevanza delle decisioni che si vengono ad assumere con i provvedimenti attuativi della delega conferita dalla legge n. 53 del 2003. Personalmente, giudica il passaggio parlamentare di tali atti ancora più rilevante, da un certo punto di vista, di quello della stessa legge di riforma, considerato che le disposizioni da essi recate sono quelle da cui più direttamente e concretamente dipende il futuro del sistema scolastico italiano.

 

Fabio GARAGNANI (FI), associandosi, a nome di tutti i gruppi di maggioranza, alle considerazioni del presidente, assicura che vi è la piena consapevolezza di tutti i commissari circa la delicatezza e l'importanza del passaggio parlamentare in corso, e riconosce che non sempre il Governo ha dimostrato una adeguata considerazione delle prerogative del Parlamento.

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (atto n. 432).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali concernenti il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo disciplina, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, il diritto all'istruzione e alla formazione ed il correlativo dovere di ciascuna persona;

la normativa in oggetto ridefinisce e amplia come diritto all'istruzione e alla formazione e correlativo dovere l'obbligo di istruzione scolastica per almeno otto anni di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo di frequentare attività formative fino al conseguimento di un diploma di liceo o di una qualifica professionale, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, superando così la fase successiva all'abrogazione della legge n. 9 del 1999;

considerato che:

la nozione di obbligo scolastico non risulta più idonea a rispondere ai bisogni dell'odierna società;

il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione costituisce uno degli aspetti fondamentali della riforma del sistema scolastico delineata dalla legge n. 53 del 2003;

la nuova disciplina introduce il concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione con le caratteristiche proprie dei diritti soggettivi, ai quali si accompagnano imprescindibili doveri;

il superamento del vecchio concetto di «obbligo» e la sua riconversione in «diritto-dovere» costituisce l'indispensabile premessa per attenuare il fenomeno della dispersione scolastica che, ancora oggi, raggiunge livelli inaccettabili nel nostro Paese;

rilevato come nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sia emersa l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le nuove disposizioni in esame e le norme vigenti che regolano aspetti ad esse connessi facendo riferimento alla nozione di obbligo scolastico;

ritenuto peraltro che tale intervento di coordinamento possa richiedere l'adozione di successivi e distinti provvedimenti, anche per l'esigenza di assicurare il coinvolgimento degli altri Ministeri competenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valutino le modalità per assicurare, tramite le opportune integrazioni del decreto in esame ovvero tramite successivi e distinti provvedimenti normativi, il coordinamento tra la nuova disciplina in materia di diritto-dovere e le disposizioni vigenti che definiscono, in particolare:

l'assetto delle competenze degli enti locali in materia di predisposizione delle strutture ed erogazione di servizi e provvidenze per assicurare la gratuità della frequenza scolastica;

il sistema delle sanzioni da comminare ai soggetti responsabili del mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche alla luce degli attuali contesti normativi.


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 1° febbraio 2005

 

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. - Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea

La seduta comincia alle 14.

 

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Atto n. 432.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 27 gennaio 2005.

Antonio RUSCONI (MARGH-U), nel reputare particolarmente grave, dal punto di vista metodologico, che la Commissione esamini il provvedimento in oggetto senza una contestuale valutazione dei contenuti dello schema di decreto relativo al riordino del sistema dei licei, peraltro già resi pubblici sul sito INTERNET del Ministero dell'istruzione, esprime vivo sconcerto e profonda preoccupazione in ordine alla scelta di procedere in tal modo, scelta che ritiene illogica e foriera di conseguenze negative per il mondo della scuola, cui non sarà assicurata in tal modo una positiva riforma capace di migliorarne il livello qualitativo. Sottolinea come sull'esigenza di una valutazione contestuale di tali provvedimenti si siano trovati concordi tutti i soggetti auditi dalla Commissione nelle scorse settimane.

Stigmatizza altresì la mancata partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione, ritenendo che questo fatto sia un evidente segnale della non disponibilità del Governo ad avviare un proficuo e costruttivo confronto in materia.

Reputa poi preoccupante e singolare che nel testo in titolo non vi sia alcun cenno alla materia dell'edilizia scolastica, nonostante il fatto che molti istituti saranno destinati ad accogliere un consistente numero di studenti, in virtù della possibilità loro riconosciuta di passare dal sistema dei licei a quello degli istituti professionali nell'arco della loro esperienza scolastica.

Ricorda inoltre che in sede di Conferenza unificata non è stata raggiunta la prescritta intesa sul testo in esame, e che le rappresentanze degli enti locali hanno espresso molteplici riserve in merito al medesimo, stante l'inidoneità delle risorse desinate ai fini della sua realizzazione, come comprovato altresì dalla mancata previa predisposizione del piano di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, che il Governo continua a ritardare. Quanto a quest'ultimo profilo, ritiene del tutto infondata la posizione assunta dal Governo, che ha sostenuto anche in quella sede che la mancata adozione del piano di programmazione finanziaria non condizioni in alcun modo l'emanazione dei decreti legislativi.

Nel rilevare poi che lo schema di decreto in esame incide sulla sfera dei diritti universali, posti a fondamento dell'ordinamento costituzionale italiano e del modello di Stato sociale cui esso si ispira, ledendo le garanzie di accesso, con parità di opportunità, al sistema dell'istruzione e della formazione e che la materia in esso disciplinata attiene non solo al diritto all'istruzione obbligatoria e gratuita, ma anche e soprattutto all'effettività del diritto dei cittadini alla partecipazione al lavoro e alla vita economica del Paese, con piena consapevolezza e pari dignità sociale, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, ne considera le previsioni del tutto inadeguate a interpretare questa rilevante responsabilità nei confronti dei cittadini di oggi, e ancor di più delle generazioni future, anche a causa di una generale «debolezza culturale» del contesto in cui tale riforma è maturata.

Reputa inoltre particolarmente grave che la nozione di obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione sia sostituita dal meno pregnante concetto di diritto-dovere all'istruzione e ritiene che questo passaggio, lungi dal segnare l'ampliamento e l'estensione del principio dell'obbligo, si configura piuttosto come un radicale mutamento di approccio, del tutto estraneo al solco dell'ordinamento costituzionale e culturalmente regressivo rispetto alla Carta costituzionale del 1948. Capovolgendo quindi l'originaria prospettiva costituzionale, l'attuale approccio del Governo sembra, a suo giudizio, orientato a trasferire sugli individui e sulle famiglie oneri materiali e responsabilità educative di cui lo Stato ritiene di spogliarsi, aumentando in tal modo il grado di condizionamento economico e sociale delle famiglie di origine sui giovani e sulle loro concrete prospettive di vita.

Giudica altresì preoccupante che nel testo in titolo non sia prevista alcuna disposizione tesa al recupero dei 103 milioni di euro destinati all'erogazione gratuita dei libri di testo nel primo anno delle scuole secondarie superiori, di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge n. 448 del 1998, definitivamente cancellati dalla legge finanziaria per 2005.

Nell'osservare poi come l'attrazione del lavoro nella sfera dell'obbligo scolastico debba ritenersi la principale innovazione culturale della riforma, considerato che l'obbligo formativo fino a 18 anni era già previsto dall'ordinamento, essendo stato introdotto dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, ritiene che, nel contesto della crescente frammentazione del mercato del lavoro, i nuovi percorsi formativi tracciati dalla riforma rischiano in concreto di tradursi in un anticipato scivolamento verso la precarietà, con l'aggravante della maggiore incertezza circa l'effettiva qualificazione della prestazione scolastica.

Rimarca inoltre che, sul piano sistematico, lo schema di decreto in esame conferma la mancanza di chiare linee di raccordo tra i vari provvedimenti attuativi della legge n. 53 del 2003, già varati o in attesa di approvazione, rendendo più confuso e indeterminato il progetto complessivo di riforma e che un ulteriore e vistoso limite è costituito dalla mancanza di contestualità e di qualunque riconoscibile omogeneità di approccio rispetto agli altri filoni di riforma che pure si stanno imponendo all'agenda politica e parlamentare con sempre maggiore urgenza. Si riferisce in particolare alla formazione lungo tutto l'arco della vita, ormai resa necessaria e indifferibile per fare fronte alla crisi dei modelli produttivi tradizionali e alle nuove emergenze occupazionali e sociali che tali cambiamenti stanno determinando.

In questo contesto, giudica del tutto irrazionale la perdurante trascuratezza e indifferenza del Governo in ordine al primo e cruciale anello della catena formativa che deve sostenere l'individuo lungo tutta la sua vita sociale e produttiva, ossia la scuola dell'infanzia, non riconoscendosi l'importanza strategica, dal punto di vista economico e sociale, dell'investimento pubblico nella medesima, anche in funzione di un più efficace e mirato orientamento degli investimenti nei segmenti d'istruzione e di formazione successivi.

Ritiene poi che la ridefinizione dell'apprendistato come contratto triennale stipulabile a decorrere dal quindicesimo anno di età - prevista dallo schema di decreto relativo all'alternanza scuola lavoro - avrebbe richiesto la previsione, non contemplata dal provvedimento in esame, di forme istituzionalizzate di frequenza, all'interno del secondo ciclo, per gli studenti che terminano il primo ciclo di istruzione, avendo meno di 15 anni di età.

Reputa inoltre grave che sia completamente trascurata la delicata questione attinente all'inserimento scolastico dei gruppi sociali a maggior rischio di esclusione sociale - in particolare, gli immigrati non residenti - per i quali non si prevede alcuna forma di accesso all'esercizio del diritto-dovere, perdendosi in tal modo l'occasione per promuovere, nella forma più propria e efficace, la piena integrazione culturale e sociale di tali soggetti.

Per quel che attiene al merito del provvedimento, rileva come l'articolo 3 definisca erroneamente destinate all'obbligo formativo le anagrafi regionali costituite, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, con l'esplicita finalità di monitorare e verificare l'effettivo assolvimento dell'obbligo scolastico e come peraltro risultino del tutto prive di copertura finanziaria le disposizioni di cui agli articoli 4, relative alle azioni per il successo formativo, e 5, riguardanti i passaggi tra i vari percorsi.

Considera quindi indispensabile che il Governo provveda in concreto, attraverso un adeguato stanziamento di risorse, alla copertura degli oneri connessi al provvedimento in esame, corrispondendo ad uno dei presupposti irrinunciabili del dettato costituzionale, che, all'articolo 34, indica con chiarezza l'ineludibile legame tra obbligo e gratuità del servizio scolastico.

Conclusivamente, ribadisce l'orientamento nettamente contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Domenico VOLPINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.


 

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 2 febbraio 2005

 

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Atto n. 432.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 1o febbraio 2005.

Antonio RUSCONI (MARGH-U) chiede chiarimenti in ordine ai lavori della Commissione sul punto all'ordine del giorno.

Ferdinando ADORNATO, presidente, dopo aver ricordato che il termine per rendere il parere sullo schema in esame, fissato direttamente dalla legge, è scaduto lo scorso 22 gennaio, e che il Governo ha acconsentito ad attenderne l'effettiva espressione purché essa avvenga entro la settimana in corso, segnala che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che la Commissione concluda i propri lavori sul provvedimento nella giornata odierna.

Piera CAPITELLI (DS-U), dopo aver dichiarato di non essere a conoscenza delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di presidenza sul punto, chiede comunque che la Commissione non proceda alla votazione del parere nella seduta odierna: ciò per consentire a tutti i gruppi di ascoltare e valutare le dichiarazioni del sottosegretario, che non ha ancora fornito alcuna risposta in merito alle perplessità manifestate dai gruppi di opposizione e dai soggetti auditi, in particolare in riferimento alle connessioni tra il provvedimento in esame e quello attinente il riordino del sistema dei licei. Al proposito, lamentando la mancata partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione, invita il sottosegretario a fare chiarezza in merito alla confusa riforma del secondo ciclo di istruzione che si sta delineando.

Sottolinea quindi che un rinvio della votazione si rende necessario anche per consentire ai gruppi di opposizione di decidere se presentare proposte di parere alternative a quello del relatore. Ribadisce quindi la richiesta di rinvio ad altra seduta o, in subordine, al termine della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Antonio RUSCONI (MARGH-U) concorda anch'egli sull'opportunità di rinviare la votazione ad altra seduta, sottolineando peraltro che, a suo giudizio, dall'andamento della seduta di ieri era emerso chiaramente che nella giornata odierna si sarebbe proceduto soltanto ad ulteriori interventi in merito al testo in esame, e non certo alla sua votazione.

Emerenzio BARBIERI (UDC) si dichiara contrario a ogni ulteriore rinvio della votazione.

Piera CAPITELLI (DS-U) esprime profondo rammarico per l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che lede i diritti delle opposizioni.

Alba SASSO (DS-U), nell'associarsi ai rilievi formulati dal deputato Capitelli, si dichiara anch'ella sorpresa che vi sia l'intenzione di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere.

Ferdinando ADORNATO, presidente, dopo aver ribadito che i lavori della Commissione su questo punto, come il suo intero calendario, sono stati stabiliti in sede di Ufficio di presidenza, torna a ricordare che il termine prescritto dalla legge per l'espressione del parere parlamentare è scaduto da ormai dieci giorni, e segnala che il Governo ha fatto presente la sua indisponibilità ad attendere oltre la settimana in corso.

Antonio RUSCONI (MARGH-U) ricorda che anche in altri casi la Commissione si è espressa con un significativo ritardo, a volte anche di varie settimane, rispetto al termine fissato dalla legge: ritiene che sia questo il caso, ad esempio, del primo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma scolastica.

Piera CAPITELLI (DS-U), ribadita la convinzione della necessità di un esame contestuale dello schema di decreto in titolo e di quello attinente al riordino del sistema dei licei, come sottolineato unanimemente anche dai numerosi soggetti auditi dalla Commissione nelle scorse settimane, esprime notevoli perplessità in ordine all'impianto generale del testo in oggetto, peraltro privo di adeguata copertura finanziaria.

Nell'osservare come il concetto di diritto-dovere delineato nel provvedimento in esame rappresenti una deprecabile deminutio rispetto alla pregnante nozione di obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, manifesta forti dubbi in ordine alla configurazione del medesimo come dovere giuridicamente sanzionato, in aperta antitesi ai dettami dell'articolo 4 della Costituzione in merito ai doveri di natura sociale.

Ritiene altresì scorretto che si preveda una limitazione temporale del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, stante la necessità di assicurare ai cittadini una educazione lungo l'intero arco della loro vita.

Manifesta inoltre perplessità in ordine alla ridefinizione della formazione professionale, non essendo chiaro se esso abbia durata triennale o quadriennale.

Nel preannunciare l'intenzione del suo gruppo di presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, stante l'indisponibilità della maggioranza a trovare punti di convergenza, ribadisce il proprio disappunto in ordine alle modalità di conduzione dei lavori della Commissione afferenti il testo in esame, poco rispettosi dei diritti delle opposizioni.

Ferdinando ADORNATO, presidente, dopo aver segnalato che il ritardo con cui la Commissione si è espressa sul decreto legislativo sul primo ciclo dell'istruzione non era certo così ampio come sostenuto dal deputato Rusconi, sottolinea che - una volta scaduto il termine prescritto dalla legge - la decisione circa i tempi entro cui il parere può essere utilmente reso rientra nella discrezionalità del Governo.

Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi sulla richiesta del deputato Capitelli di rinviare la votazione della proposta di parere al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Emerenzio BARBIERI (UDC), Fabio GARAGNANI (FI) e Alessio BUTTI (AN) chiedono che la Commissione proceda immediatamente alla votazione in oggetto.

Antonio RUSCONI (MARGH-U) è favorevole al rinvio della votazione, almeno fino al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea se non, come sarebbe più opportuno, ad altra seduta.

Ferdinando ADORNATO, presidente, segnala che è iniziata la prima chiama dei deputati per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Avverte pertanto che, a meno che non vi sia l'unanimità dei presenti a proseguire brevemente i lavori per procedere alla votazione, dovrà sospendere la seduta fino al termine della seconda chiama dei deputati medesimi.

Piera CAPITELLI (DS-U) si oppone a proseguire i lavori nel corso della chiama dei deputati. Nel registrare con rammarico la non disponibilità della maggioranza a venire incontro ad esigenze espresse dalle opposizioni, preannuncia quindi che non parteciperà al prosieguo dei lavori afferenti il testo in esame.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la Commissione sospenderà ora i propri lavori fino al termine della seconda chiama dei deputati. Alla ripresa dei lavori, conformemente all'orientamento maggioritario testé espresso dai gruppi, la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.45.

Ferdinando ADORNATO, presidente, comunica che sono state presentate tre proposte di parere contrario, alternative a quella del relatore, rispettivamente da parte dei deputati Sasso, Capitelli e Grignaffini (vedi allegato 1), Rusconi e Colasio (vedi allegato 2) e Titti De Simone (vedi allegato 3). Avverte che si procederà dapprima alla votazione della proposta di parere del relatore e che, in caso di approvazione, le proposte di parere alternative risulteranno precluse.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato 4 alle pagine 97 e 98 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 gennaio 2005).

La seduta termina alle 15.50.

 


ALLEGATO 1

 

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (atto n. 432).

 

 

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI SASSO ED ALTRI

La VII Commissione,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato presentato alle Camere nonostante che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, abbia espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1, adottando così una procedura straordinaria, non applicabile al contrasto di merito manifestato dalle Regioni che come tale doveva essere risolto con l'adozione di soluzioni concordate sui temi controversi;

tra tali temi figurava quello della mancata presentazione del piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3 della legge n. 53 del 2003, mancanza che dal Governo è stata definita «non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi»;

sullo stesso schema di decreto e per le medesime valutazioni espresse dalla conferenza unificata si sono pronunciate negativamente sia l'ANCI che l'UPI;

lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche espresse dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta del 15 luglio 2004;

rilevato che:

l'obbligatorietà e la gratuità dei primi 8 anni di istruzione inferiore, così come previste dalla Costituzione e riconfermate dalla Costituzione europea, non possono in alcun modo essere modificati per legge ordinaria sotto i loro diversi aspetti (obbligo di assolvimento per le famiglie e di istituzione delle scuole da parte dello Stato) come sembra proporsi il decreto in esame con la formulazione di cui all'articolo 1, comma 2;

la riformulazione dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, presenta elementi di confusione e di contraddittorietà che riguardano:

l'assoluta incoerenza fra gli obiettivi dichiarati e i mezzi utilizzati per raggiungerli, l'evocazione infatti del successo scolastico, della garanzia di occupabilità e della cittadinanza attiva non è di per sé sufficiente alla loro realizzazione, infatti la riduzione del tempo scuola e delle discipline, la riduzione di risorse, economiche e professionali, negano nei fatti la possibilità di conseguire l'obiettivo della qualità;

l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione deve essere inteso come impegno imprescindibile delle istituzioni al fine di assicurare la piena realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione;

la gratuità, nonostante il limite dichiarato dei 12 anni, riguarda esclusivamente l'esonero progressivo dal pagamento delle tasse scolastiche di iscrizione e di frequenza e infatti a tale obiettivo sono unicamente destinate le esigue risorse presenti nel decreto;

l'apprendistato previsto come contratto triennale dalle norme attuative della legge n. 30 del 2003 che non può iniziare prima dei 15 anni di età, comporterebbe la necessità, non contemplata nel decreto, di prevedere forme istituzionali di frequenza all'interno del secondo ciclo per gli allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore ai 15 anni;

la previsione di far dipendere la sanzionabilità del mancato assolvimento del diritto-dovere dell'articolo 4 della Costituzione appare difficilmente sostenibile. Tale norma della Carta costituzionale parla, infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità si espresse in senso contrario proprio l'Assemblea Costituente;

la mancata conoscenza del piano attuativo dell'impianto del secondo ciclo pone serie difficoltà di valutazione dell'impatto del decreto in esame. Per di più, le varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti non contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro;

l'articolo 3 definisce erroneamente destinate «all'obbligo formativo» le anagrafi regionali costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 per seguire l'andamento dell'assolvimento dell'«obbligo scolastico»;

le soluzioni proposte negli articoli 4 (azioni per il successo formativo) e 5 (passaggi tra i vari percorsi) risultano mancanti delle necessarie risorse economiche e quindi sono minate a priori sul piano della fattibilità;

esprime:

 

PARERE CONTRARIO.

Sasso, Capitelli, Grignaffini.


ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (atto n. 432).

 

 

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI RUSCONI E COLASIO

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

premesso che:

su tale schema di decreto la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa, nella seduta del 14 ottobre 2004; analoghe valutazioni negative sono state espresse dall'ANCI e dall'UPI;

lo schema di decreto in esame incide su un aspetto di assoluta centralità nella sfera dei diritti universali di cittadinanza, posti a fondamento del nostro ordinamento costituzionale e del modello di Stato sociale ad esso improntato: le garanzie di accesso, con parità di opportunità, al sistema dell'istruzione e della formazione;

in particolare, la materia disciplinata dal provvedimento in esame attiene direttamente non solo al diritto all'istruzione obbligatoria e gratuita, ma anche - e soprattutto - all'effettività del diritto dei cittadini alla partecipazione al lavoro e alla vita economica del Paese, con piena consapevolezza e pari dignità sociale, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione;

nel merito, il testo proposto al Parlamento appare del tutto inadeguato a interpretare questa rilevante responsabilità nei confronti dei cittadini di oggi e - ancor di più - delle generazioni future, anche a causa di una generale «debolezza culturale» di contesto in cui tale riforma è maturata;

un indicatore di tale limite del provvedimento è costituito dalla sostituzione del principio dell'«obbligo», come declinato in Costituzione (articolo 34, Cost.), con il concetto del «diritto-dovere»;

questo passaggio, lungi dal segnare l'ampliamento e l'estensione del principio dell'obbligo (come pretenderebbe il Ministro), si configura piuttosto come un radicale mutamento di approccio, del tutto estraneo al solco dell'ordinamento costituzionale e, semmai, culturalmente regressivo rispetto alla Carta del 1948;

capovolgendo l'originaria prospettiva costituzionale, l'attuale approccio del Governo sembra infatti orientato a trasferire sugli individui e sulle famiglie oneri materiali e responsabilità educative di cui lo Stato ritiene di spogliarsi, con ciò aumentando il grado di condizionamento economico e sociale delle famiglie di origine sui giovani e sulle loro concrete prospettive di vita;

d'altra parte, l'attrazione del lavoro nella sfera dell'obbligo scolastico deve ritenersi la principale «innovazione» culturale della riforma, considerato che l'obbligo formativo fino a 18 anni era già previsto dal precedente ordinamento, essendo stato introdotto dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999;

nel contesto della crescente frammentazione del mercato del lavoro, i nuovi percorsi formativi tracciati dalla riforma rischiano in concreto di tradursi in un anticipato scivolamento verso la precarietà, con l'aggravante della maggiore incertezza circa l'effettiva qualificazione della prestazione e i diritti che effettivamente le competono;

sul piano sistematico, il decreto in esame conferma la mancanza di chiare linee di raccordo tra i vari provvedimenti attuativi della legge n. 53 del 2003, già varati o in attesa di approvazione, rendendo se possibile più confuso e indeterminato il progetto complessivo di riforma;

in particolare, il Governo continua a ritardare la presentazione del Piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, definendo tale circostanza come «non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi»;

un ulteriore e vistoso limite è costituito dalla mancanza di contestualità, e di qualunque riconoscibile omogeneità di approccio, rispetto agli altri filoni di riforma che pure si stanno imponendo all'agenda politica e parlamentare con sempre maggiore urgenza;

il riferimento è, in primo luogo, alla formazione lungo tutto l'arco della vita, ormai resa necessaria e indifferibile per fare fronte alla crisi dei modelli produttivi tradizionali e alle nuove emergenze occupazionali e sociali che tali cambiamenti stanno determinando;

in questo contesto, appare del tutto irrazionale la perdurante trascuratezza e indifferenza dell'attuale Governo per il primo e cruciale anello della catena formativa che deve sostenere l'individuo lungo tutta la sua vita sociale e produttiva: la scuola dell'infanzia; in particolare, non sembra riconosciuta l'importanza strategica - economica e sociale - dell'investimento pubblico nell'infanzia, anche in funzione di un più efficace e mirato orientamento degli investimenti nei segmenti d'istruzione e formativi successivi;

inoltre, la ridefinizione dell'apprendistato come contratto triennale stipulabile a decorrere dal quindicesimo anno di età - prevista dei decreti attuativi della legge n. 30 del 2003 - avrebbe richiesto la previsione, non contemplata dal provvedimento in esame, di forme istituzionalizzate di frequenza, all'interno del secondo ciclo, per gli studenti che terminano il primo ciclo di istruzione avendo meno di 15 anni di età;

l'altro fronte di riforma completamente trascurato dal presente provvedimento è rappresentato dai gruppi sociali a maggior rischio di esclusione sociale - in particolare, gli immigrati non residenti - per i quali non si prevede alcuna forma di accesso all'esercizio del diritto-dovere, con ciò perdendo l'occasione per promuovere, nella forma più propria e efficace, la piena integrazione culturale e sociale di tali soggetti;

nel merito dell'articolato proposto, si rileva come l'articolo 3 definisca erroneamente destinate «all'obbligo formativo» le anagrafi regionali costituite, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, con l'esplicita finalità di monitorare e verificare l'effettivo «assolvimento dell'obbligo scolastico»;

infine, il provvedimento appare assolutamente inadeguato sul piano finanziario, prevedendo una copertura solo parziale degli oneri effettivamente implicati, al punto da avere indotto le regioni e le autonomie locali a negare l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; in particolare, risultano del tutto prive di copertura finanziaria le disposizioni di cui agli articoli 4 (azioni per il successo formativo) e 5 (passaggi tra i vari percorsi);

in tal senso, è indispensabile che il Governo provveda in concreto, attraverso un adeguato stanziamento di risorse, alla copertura degli oneri necessariamente connessi al provvedimento in esame, con ciò corrispondendo ad uno dei presupposti irrinunciabili del nostro dettato costituzionale, che all'articolo 34 indica con chiarezza la necessaria saldatura tra obbligo e gratuità del servizio scolastico;

sottolineata la necessità che il Governo ritiri lo schema di decreto in esame, ovvero, di subordine, provveda al pieno e puntuale accoglimento dei rilievi da questa sede formulati;

esprime

 

 

PARERE CONTRARIO.

Rusconi, Colasio.


 

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (atto n. 432).

 

 

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO TITTI DE SIMONE

La VII Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione ridefinisce l'obbligo scolastico sancito dalla Costituzione all'articolo 34 incidendo, di fatto, sulla natura e sulle finalità dello stesso obbligo, spostando l'obiettivo dello stesso dal perseguimento di un interesse pubblico e di una esigenza primaria della collettività ad una formazione culturale omogenea e in condizioni di uguaglianza per tutti, per almeno otto anni, verso una concezione dell'istruzione e della formazione come servizio alla persona, organizzato sulla base delle singole possibilità ed esigenze, a responsabilità del tutto personale;

la definizione del diritto all'istruzione e alla formazione quale diritto soggettivo indebolisce fortemente e affievolisce l'esercizio dello stesso diritto non proponendosi in alcun modo l'obiettivo, generale, di innalzare il livello di scolarizzazione;

il decreto, nonostante il riferimento alla promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita, di fatto introduce delimitazioni al diritto allo studio che la contrario in quanto tale si dovrebbe esplicare in termini generali e in forme diverse senza limiti temporali;

il decreto introduce la precocità delle scelte tra percorsi scolastici e percorsi formativi fortemente differenziati e gerarchicamente subordinati e schiaccia tutto il sistema verso l'obiettivo di maturare competenze finalizzate al solo mondo lavorativo;

il decreto, nel ridefinire l'obbligo scolastico come diritto dovere per almeno dodici anni, e nel prevedere che questo possa essere espletato nell'ambito della formazione professionale e nell'apprendistato, traveste l'accesso al mondo produttivo come forma di istruzione e, al di là delle mere dichiarazioni di principio, formalizza la diversa dignità e il diverso valore che vengono riconosciuti nell'ambito del sistema di istruzione, al percorso dei licei, all'istruzione e formazione professionale o all'apprendistato, peraltro confermati dalla previsione della diversa durata dei percorsi - 5 anni per il sistema dei licei, almeno 3 anni per la formazione, massimo tre anni per l'apprendistato - e della diversità di titoli di studio che vengono rilasciati al termine dei cicli - titolo di studio per il primo e qualifica professionale per il secondo;

il termine dei 12 anni non coincide con la durata dei diversi percorsi previsti di istruzione e formazione: 5 anni i licei, almeno quadriennale la formazione professionale e al massimo 3 anni per l'apprendistato;

considerato che:

il decreto non prevede la garanzia della gratuità di tutti i percorsi scolastici e formativi in cui è possibile espletare il diritto-dovere e si limita a prevedere che la fruizione del diritto-dovere non è soggetta a tasse di iscrizioni e di frequenza nelle sole istituzioni scolastiche statali e per soli 12 anni lasciando fuori anche da questa previsione l'ultimo anno del sistema dei licei, gli eventuali anni da ripetenti e anche tutta la scuola dell'infanzia;

nel definire il concetto di dovere il decreto fa riferimento a tale principio come dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, in base al quale ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, ed inserendo quindi il dovere all'istruzione tra i principi fondamentali della Costituzione e di conseguenza tra i doveri non direttamente sanzionabili;

il decreto affronta il problema della prevenzione degli abbandoni prevedendo ed offrendo come alternativa quella lavorativa, fortemente schiacciata sull'inserimento precoce nelle realtà produttive, sancendola come unica possibilità da prospettare di fatto agli studenti che vengono espulsi o che il sistema scolastico non riesce ad attrarre;

il decreto, nel prevedere, all'articolo 2, comma 5, che «all'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative» di fatto deresponsabilizza totalmente l'autorità statale che non sembra essere in alcun modo coinvolto nell'attuazione del diritto-dovere affinché sia realmente e da tutti/e fruibile il reale e concreto esercizio del diritto soggettivo ad accedere al sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale;

l'articolo 5, comma 3, riconosce la possibilità di svolgere percorsi formativi per l'espletamento del diritto-dovere nell'apprendistato che costituiscono credito formativo nonostante la disciplina dell'apprendistato derivi non dalla legge n. 53 del 2003 ma dalla legge n. 30 del 2003 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003 sul mercato del lavoro, che non quantifica e non prevede in alcun modo l'obbligo di un minimo di ore di formazione, non si salda con la fine del primo ciclo;

all'articolo 7, relativo alla vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere, il decreto definisce le responsabilità e le relative sanzioni per chi non adempie al dovere ma non sono chiari i riferimenti in merito a chi dovrebbe rendere concretamente esercitabile l'esercizio del dovere (che è anche diritto);

tenuto conto che:

la norma non introduce ulteriori stanziamenti finalizzati al finanziamento dei servizi che competono agli enti locali in ordine alle spese derivanti dall'allargamento del diritto-dovere,

 

 

PARERE CONTRARIO.

Titti De Simone.


Senato della Repubblica


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

608a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

 

Il senatore FERRARA (FI) in sostituzione del relatore Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame, corredato di relazione tecnica, riconosce, tra l'altro, il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, diritti non soggetti a tasse di iscrizione e di frequenza (articolo 1, comma 3). Il riconoscimento di tali diritti viene graduato in relazione alle risorse stanziate nell'articolo 8. In generale, occorre, quindi, valutare se possano derivare, a regime, effetti finanziari connessi al combinato disposto delle norme contenute nel presente schema e di quelle relative all'anticipazione dell'iscrizione al primo anno della scuola primaria.

Per quanto attiene all'articolo 3, commi 1 e 2, osserva che l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e di quelle regionali per l'obbligo formativo, già previste a legislazione vigente, e con i dati sui percorsi scolastici e formativi sui singoli studenti, non sembra possa essere inclusa nel novero delle ordinarie attività esercitate attraverso i sistemi informativi suddetti, rappresentando anzi con forte probabilità un appesantimento cospicuo delle anagrafi stesse. Pertanto, sottolinea l’opportunità di acquisire chiarimenti circa il grado di modulabilità delle attività complessive svolte attraverso il sistema informativo, onde valutare se tale flessibilità possa consentire lo sviluppo integrato dell'anagrafe nazionale degli studenti, nei termini suddetti, a valere sulle risorse esistenti, come asserito dalla relazione tecnica.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3, come segnalato dal Servizio del bilancio, appaiono poi suscettibili di determinare maggiori oneri, richiedendo peraltro un potenziamento ed aggiornamento dei sistemi informativi già operanti.

In relazione all'articolo 4, per il comma 1, segnala, che appare opportuno un chiarimento in merito alle modalità con le quali dovrebbero esplicarsi i piani di intervento in esame, onde valutare se gli stessi possono essere sviluppati a valere sulle risorse esistenti, in quanto modulabili ed inseriti nell'ambito di interventi dotati, a loro volta, di un certo margine di flessibilità, per escludere, conseguentemente, che la norma determini conseguenze onerose, mentre, per il comma 2, atteso che le attività ivi previste appaiono ad un primo esame onerose, rileva la necessità di un chiarimento in merito ai soggetti destinati a sostenere le spese necessarie allo svolgimento di tali attività. Infatti, sebbene tali attività siano configurate dalla norma come mere possibilità, andrebbe comunque garantito che le risorse per l'organizzazione delle iniziative di orientamento e formazione da parte delle istituzioni in parola possono essere reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito all'articolo 6, concernente i passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione, evidenzia che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000 non contiene riferimenti anche ad apposite iniziative didattiche, limitandosi alla progettazione ed alla realizzazione di percorsi formativi integrati. Atteso, tuttavia, che tali percorsi sembrerebbero comunque destinati ad esplicarsi sotto forma di attività didattiche, solleva la necessità di chiarire l'effettiva portata innovativa della norma in esame, in quanto l'eventuale emersione di una nuova fattispecie di iniziative da avviare da parte delle istituzioni scolastiche determinerebbe maggiori oneri rispetto a quelli impliciti nel citato articolo 7. In tal caso, anche alla luce del fatto che le risorse di cui all'articolo 9, afferenti al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa ed appostate annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria, risultano ridotte, allo stato attuale dell'iter parlamentare del disegno di legge finanziaria, dai 198,7 milioni  di euro inizialmente previsti per ciascun anno del triennio 2005-2007, a circa 185,9 milioni di euro nel 2005, 180,4 nel 2006 e 181,1 nel 2007, riscontra l’esigenza di valutare se tale detrazione è congrua rispetto agli interventi previsti. Rileva, comunque, che il complesso degli interventi finanziati a valere su tale fondo sembra presentare un sufficiente grado di modulabilità.

Inoltre, per quanto attiene all'articolo 8, evidenzia preliminarmente che l'entrata in vigore della disposizione già a decorrere dal presente anno scolastico dovrebbe implicare la restituzione delle somme versate dai 530.683 alunni iscritti al secondo anno della scuola secondaria superiore, con conseguenti cospicue minori entrate ed oneri per le istituzioni scolastiche per fronteggiare le relative incombenze (ad esempio, in termini di lavoro straordinario del personale amministrativo e di spese postali). Sul punto occorrerebbe pertanto avere conferma del fatto che lo schema di decreto, si riferisce effettivamente all'anno scolastico 2004-2005 e non invece al 2005-2006. L'ipotesi di mero errore di riferimento, che appare suffragata da un elemento logico (la gratuità è ovviamente connessa all'obbligatorietà dell'iscrizione, ma tale obbligatorietà, per l'anno in corso, non ha operato) e da un elemento letterale (la relazione tecnica, trattando degli alunni ripetenti la prima classe, qualifica come corrente l'anno scolastico 2003-2004, il che lascia prospettare la possibilità che il legislatore delegato intenda attuare la norma a decorrere dal prossimo anno scolastico, che sarebbe, ovviamente, il 2005-2006), dovrebbe comunque trovare conferma in un puntuale chiarimento del Governo.

Osserva, poi, che, nonostante il livello medio del rapporto classi/alunni risulterà comunque inferiore a quello previsto dalla normativa vigente, potrebbe comunque presentarsi la necessità di costituire nuove classi nell'ipotesi in cui la distribuzione degli alunni non risultasse omogenea sul territorio nazionale. In tal caso, per alcune aree si registrerebbe un superamento del limite di 28 alunni per classe e tale eventualità non sembra, fra l'altro, remota, alla luce del limitato scarto presente fra il nuovo dato medio (27 alunni per classe) e il limite vigente. Ne deriva che la mancata previsione, nel calcolo degli oneri, di una valutazione, sia pur in linea di massima, delle possibili spese connesse alla costituzione di nuove classi non appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità. Peraltro, l’oratore evidenzia che, anche senza la necessità di costituire nuove classi, l'aumento del numero degli alunni potrebbe in qualche caso determinare un accresciuto fabbisogno in termini di spazi (cita, al riguardo, l’eventualità che si debbano reperire locali più ampi per inserire mediamente altri 5 studenti per classe), arredi e materiale di laboratorio e per le classi. Anche in relazione a ciò rileva l’opportunità di un chiarimento, così come in merito agli oneri corrispondenti ai 47 euro per studente considerati come integrazione delle risorse dalla relazione tecnica. Infatti, pur presumendo che le esigenze di funzionamento amministrativo-didattico soddisfatte con tali risorse corrispondano, almeno parzialmente, a quelle appena riportate, sarebbe comunque opportuna l'acquisizione di informazioni più dettagliate al riguardo.

A fronte dei citati profili problematici sottolinea, tuttavia, che, sulla base dei dati riportati nella relazione tecnica, le minori entrate connesse al pagamento delle tasse scolastiche risultano sovrastimate. Infatti, non sembra corretto che nel calcolo dei minori introiti siano stati valutati i 125.305 alunni aggiuntivi attesi per effetto della prevista obbligatorietà di iscrizione al secondo anno del secondo ciclo, giacché è presumibile che avendo essi concluso il ciclo di studi obbligatorio a legislazione vigente (primo anno del ciclo secondario), non si sarebbero reiscritti al ciclo secondario, non versando conseguentemente alcuna tassa scolastica. Il numero degli alunni frequentanti il secondo anno della scuola secondaria superiore sembrerebbe, inoltre, essere più elevato di quello riportato nella relazione tecnica (non si tratterebbe, infatti, di 530.000 unità bensì di circa 553.000).

Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria connessi al medesimo articolo 8 evidenzia l'opportunità di prevedere, stante la natura degli oneri recati dal provvedimento, una clausola di salvaguardia, anche in sede di decreto delegato.

Stante l’assenza del Rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l’esame ad altra seduta al fine di acquisire i necessari chiarimenti.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2004  

610a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

      Il presidente AZZOLLINI, ricorda che nella seduta di ieri il Governo ha presentato una nota di chiarimenti sui profili finanziari dello schema di decreto in titolo. Al riguardo, pur rilevando che la stessa fornisce risposta a molte delle osservazioni formulate dal relatore, sottolinea l’esigenza di acquisire comunque ulteriori elementi informativi ai fini di una compiuta valutazione, con particolare riguardo alla questione della decorrenza degli oneri relativi all’articolo 8, alla necessità di introdurre un’eventuale clausola di salvaguardia e ad altri aspetti segnalati in precedenza dal relatore.

            Il senatore MORANDO (DS-U), nel concordare con le osservazioni del Presidente, fa presente che la nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal rappresentante del Governo, nell’affrontare la questione degli effetti finanziari relativi ad oneri aventi carattere modulabile, non fornisce una puntuale descrizione degli stessi, ma si limita a rinviare alle considerazioni del ministero competente, peraltro non ancora pervenute. Poiché la trasmissione di documentazioni incomplete non consente alla Commissione di svolgere un corretto approfondimento degli aspetti finanziari dei provvedimenti in esame e dato che tale situazione si verifica in maniera non infrequente, chiede pertanto che il Governo assicuri sempre la trasmissione di documentazioni esaustive sui provvedimenti stessi, corredate, ove necessario, anche delle eventuali note dei ministeri competenti per materia.

            Il presidente AZZOLLINI, nel convenire con i rilievi del senatore Morando, che si farà carico di rappresentare al Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame dello schema in titolo alla successiva seduta.

            La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

612a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 dicembre scorso.

      Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti nella precedente seduta per completare l’esame dei profili finanziari del provvedimento in titolo.

            Il sottosegretario MOLGORA richiede un tempo aggiuntivo per poter fornire gli elementi richiesti dalla Commissione.

             Il presidente AZZOLLINI, sottolineando la necessità di pervenire ad una sollecita conclusione dell’esame del provvedimento in titolo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

            La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

             La seduta termina alle ore 15,40.


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2005

613a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,40

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa Armosino ad integrazione dei chiarimenti già forniti nel corso delle precedenti sedute, replica alle osservazioni del relatore in ordine agli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame, precisando, in ordine all’articolo 3, che, circa l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli studenti, il Ministero dell’istruzione ha ribadito, come già specificato nella relazione tecnica, che la stessa sarà realizzata attraverso il sistema informativo dell’amministrazione stessa, specificando che le risorse umane e strumentali disponibili consentono di realizzare l’anagrafe medesima senza necessitare di alcun finanziamento straordinario. In merito all’articolo 8, comma 1, segnala che il medesimo Ministero ha precisato che la decorrenza ivi prevista dall’anno scolastico 2004-2005 dell’iscrizione e della frequenza gratuite per i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione, deve intendersi differita all’anno scolastico 2005-2006, con conseguente coordinamento del comma 1 dell’articolo 11, concernente la copertura finanziaria. Infine, in merito all’articolo 11 per quanto attiene alla necessità di introdurre un’eventuale clausola di salvaguardia finanziaria, ribadisce, come già precisato in altra seduta, che la clausola di salvaguardia è costituita da quella prevista dall’articolo 7, comma 10, della legge delega 28 marzo 2003, n. 53, che concerne gli oneri recati da tutti i decreti legislativi attuativi della riforma nel suo complesso.  

      Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che le risposte fornite dal Governo ai rilievi del relatore sullo schema in esame, in questa come nelle precedenti sedute, siano gravemente carenti. In particolare, per quanto concerne l’articolo 3, sull’istituzione dell’anagrafe nazionale degli studenti, sottolinea l’esigenza che il Governo fornisca adeguate informazioni sia sulla situazione attuale delle banche dati esistenti, in particolare a livello regionale, sia sullo stato di avanzamento della realizzazione della nuova anagrafe nazionale, al fine di verificare se, come affermato dal Governo stesso, tale anagrafe possa essere completata, nei termini previsti dal provvedimento, con le attuali risorse finanziarie, strumentali e soprattutto di personale a disposizione del Ministero dell’istruzione. Evidenzia che si tratta di uno dei punti qualificanti della riforma della scuola introdotta dal Governo Berlusconi con la legge delega n. 53 del 2003, in quanto la disponibilità di un’anagrafe degli studenti a livello nazionale è la precondizione per poter seguire ogni studente d’Italia nell’ambito del suo percorso formativo ed assicurare l’assolvimento dei relativi obblighi scolastici. E’ chiaramente una riforma assai complessa, che potrebbe anche essere realizzata con i mezzi già a disposizione delle Amministrazioni competenti, ma tale aspetto, a suo avviso, non può essere valutato sulla base degli scarni elementi informativi indicati dal Governo: in mancanza di ulteriori e più approfondite informazioni, ritiene che la Commissione dovrebbe considerare le norme in questione come onerose e prive di copertura, rendendo quindi un parere contrario sulle stesse, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

            Riguardo all’articolo 8, comma 1, pur prendendo atto dell’indicazione del Governo sulla necessità di operare uno slittamento dall’anno scolastico 2004-2005 a quello 2005-2006 della decorrenza del nuovo modello di studi ivi previsto, evidenzia l’esigenza che vengano chiarite adeguatamente le implicazioni della modifica, che potrebbero alterare sensibilmente il quadro finanziario del provvedimento. Tale norma, inoltre, presenta a suo avviso ulteriori aspetti che andrebbero chiariti, con riferimento all’aumento del numero medio di studenti per ciascuna classe dagli attuali ventuno a ventisette, previsto nella relazione tecnica come conseguenza del prolungamento dei cicli scolastici introdotto dalla riforma.

            Fa presente, al riguardo, che la distribuzione degli studenti sul territorio nazionale è assai disomogenea, posto che in alcune zone il numero medio di alunni per classe è già molto elevato e prossimo o addirittura uguale a quello massimo previsto dalla legge (ventotto studenti). Di conseguenza, ritiene prevedibile che in tali realtà (in particolare nelle grandi città rispetto alle piccole) le ulteriori iscrizioni derivanti dal prolungamento del secondo anno del secondo ciclo non potranno essere assorbite nell’ambito delle classi già esistenti, ma determineranno necessariamente la creazione di nuove classi: rispetto a tale fenomeno il Governo non ha chiarito a sufficienza, a suo avviso, se a tale moltiplicazione delle classi possa farsi fronte con le risorse attualmente disponibili, o se ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il sistema scolastico. Invita, pertanto, il Governo a fornire dati più analitici in proposito per consentire una valutazione più corretta.

            Ulteriori chiarimenti reputa poi necessari in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dall’articolo 6, relativo ai cosiddetti percorsi integrativi, ossia agli interventi finalizzati ad integrare il programma dei due indirizzi formativi previsti dalla riforma (sostanzialmente, licei e scuole tecnico-professionali) per consentire agli studenti l’eventuale passaggio da un percorso all’altro anche dopo l’opzione iniziale da esercitare all’età di tredici anni. Mentre la suddivisione tra licei (con lo sbocco obbligato agli studi universitari) e scuole tecnico-professionali ricalca, nella pratica, quella già esistente oggi, la previsione di interventi continui e frequenti per integrare il programma formativo di ogni alunno e garantirgli in ogni momento un passaggio agevole da un indirizzo all’altro, rappresenta un’autentica novità, per attuare la quale l’apparato scolastico potrebbe non essere dotato di sufficienti risorse. Anche in tal caso, chiede quindi al Governo di offrire ulteriori chiarimenti, evidenziando che la mancata attuazione di tali percorsi integrativi, oltre a creare una rigida divisione tra i due indirizzi a danno degli studenti, avrebbe pesanti ripercussioni su tutta l’organizzazione scolastica italiana.

            Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara di riconoscersi pienamente nelle considerazioni del senatore Morando, evidenziando ulteriori riserve in ordine al provvedimento in esame, che a suo avviso appare foriero di introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Cita, a titolo di esempio, la creazione dell’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3, la quale dovendo unificare le varie banche dati attualmente esistenti a livello regionale, spesso basate su sistemi informatici del tutto incompatibili, comporterà certamente ulteriori oneri che il Governo, tuttavia, non considera.

Analoghe osservazioni svolge in ordine al previsto ampliamento del numero medio di studenti per classe da ventuno a ventisette, richiamando le perplessità già manifestate dal senatore Morando sul possibile incremento del numero delle classi stesse. In ordine poi all’attuazione dei percorsi integrativi, osserva che l’articolo 6 dello schema n. 433 in esame prevede anche la possibilità che gli studenti possano scegliere dei percorsi misti, ovvero parte secondo l’indirizzo liceale e parte secondo quello tecnico-professionale. Poiché le scuole tecnico-professionali sono in genere gestite e finanziate dalle Regioni, queste ultime dovranno garantire ad ogni studente un’integrazione della sua formazione, con la conseguenza di introdurre nuovi oneri che verranno trasferiti dal bilancio dello Stato alla finanza degli enti decentrati, creando anche squilibri tra un territorio e l’altro. D’altra parte, sottolinea come la riforma scolastica fin qui attuata abbia nei fatti scaricato una serie di oneri dallo Stato centrale agli enti periferici, che sono ormai al limite: anche su tali aspetti il Governo dovrebbe chiarire adeguatamente la propria posizione.

Il senatore GRILLOTTI (AN) in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dal previsto aumento del numero degli studenti per ogni classe, fa presente che tale fenomeno è la semplice conseguenza del prolungamento dei cicli scolastici e che, in realtà, il numero massimo di ventotto unità per classe tiene già conto della differente distribuzione della popolazione scolastica sul territorio nazionale, che vede zone con un numero particolarmente elevato di alunni in ogni classe, a fronte di altre dove tale rapporto è invece sensibilmente inferiore. Il previsto allungamento della durata degli studi consentirà quindi, sul complesso del territorio nazionale, di riassorbire tale squilibrio nell’ambito delle classi scolastiche già esistenti.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) ritiene anch’egli che la costituzione di un’anagrafe nazionale degli studenti comporti nuovi o maggiori oneri, rilevando come la semplice unificazione delle anagrafi regionali già esistenti sia di per sé assai costosa e chiedendo al Governo di fornire una stima più precisa in merito, nonché con particolare riferimento al grado di interoperabilità degli strumenti informativi attualmente in uso.

   Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,35.


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

615a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

            La seduta inizia alle ore 15,15

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio) 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

 

            Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna agli atti della Commissione un’ulteriore nota di chiarimenti sullo schema in titolo, predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

            Su proposta del PRESIDENTE, che invita il relatore a predisporre uno schema di parere sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame.


BILANCIO (5a)

mercoledi’ 26 GENNAIO 2005

616a Seduta (antimeridiana

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

  La seduta inizia alle ore 9,05

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio) 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NOCCO (FI), accogliendo l’invito rivolto dal Presidente nella scorsa seduta, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e del dibattito svolto in precedenza, illustra uno schema di parere sul provvedimento in esame (allegato al resoconto della presente seduta).

            Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame per approfondire la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.


 

SCHEMA DI PARERE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 432 PROPOSTO DAL RELATORE

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

            – l’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 1, sarà realizzata attraverso il sistema informativo dell’Amministrazione del dicastero competente, dotato di capacità di estrazione e di trasmissione automatica della notevole massa dei dati da trasferire a cura delle gestioni informatizzate delle singole istituzioni scolastiche;

 

            – gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere graduati a valere sulle risorse attualmente destinate allo scopo, annualmente integrate con quelle del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997;

            – le apposite iniziative didattiche di cui all’articolo 6, comma 1, potranno essere attuate nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per i percorsi integrati in attuazione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 attraverso una rimodulazione della ripartizione annuale delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera b) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

            – la decorrenza delle norme deve intendersi differita all’anno scolastico 2005-2006;

            – nel presupposto che le piattaforme informatiche attualmente in uso risultano sufficientemente adeguate allo scambio ed alla trasmissione dei dati da escludere l’insorgenza di maggiori oneri connessi agli altri interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3;

            – osservato che permangono elementi di incertezza e criticità sulla possibilità di assicurare la totale compensazione finanziaria degli effetti derivanti dall’incremento degli alunni che frequentano le classi dell’obbligo, sulla base delle misure sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui agli articoli 1 e 8, stante l’eventualità di squilibri territoriali scaturenti dalla disomogenea distribuzione degli studenti sul territorio nazionale, attraverso la crescita del numero medio di studenti per classe;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

            a) che all’articolo 3, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero,»;

            b) che all’articolo 3, dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente: «4-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            c) che all’articolo 8, comma 1, le parole: «2004-2005» siano sostituite dalle seguenti: «2005-2006»; conseguentemente all’articolo 11, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All’onere derivante dall’articolo 8, comma 1, del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005 e a 15.815.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

617a Seduta  (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.  

            La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni) 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni) 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

      Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata formulata una proposta di parere da parte del relatore (pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana).

 

            Si passa alle dichiarazioni di voto.

            Il senatore MORANDO (DS-U), pur riconoscendo che il relatore ha tentato di operare una sintesi delle questioni emerse dal dibattito, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere. Infatti, anche alla luce degli ulteriori elementi contenuti nella nota da ultimo depositata dal Governo, risultano evidenti ragioni per affermare che il provvedimento lascia aperti molti profili critici dal punto di vista finanziario.

            Innanzitutto, per quanto attiene l’Anagrafe nazionale degli studenti, dai chiarimenti forniti, emergono chiaramente due elementi: da un lato, sono ancora circa duemila gli istituti scolastici non ancora dotati di tutti gli strumenti informatici idonei a scambiare le informazioni necessarie per la costruzione della suddetta banca dati, dall’altro, sono soltanto 350 mila le anagrafiche degli studenti allo stato disponibili, rispetto ad una totalità di studenti di gran lunga più elevata.

            Per quanto attiene, poi, ai passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e quello della formazione, di cui all’articolo 6 del provvedimento in titolo, rileva che gli elementi forniti non risolvono le perplessità. Infatti, dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in precedenza sulla rilevante portata innovativa operata con la riforma del ministro Moratti in relazione ai percorsi integrativi, afferma che le risorse stanziate a legislazione vigente - peraltro ridotte con l’ultima legge finanziaria - non sono assolutamente idonee ad escludere l’insorgenza di rilevanti oneri dall’attuazione della riforma stessa, di cui l’attuale schema rappresenta un passaggio fondamentale. In considerazione del fatto che il Governo non ha stanziato nuove risorse per garantire il passaggio tra i suddetti percorsi formativi, non risulta credibile la soluzione di modulare le risorse attualmente disponibili per garantire a tutti la possibilità del passaggio da un sistema formativo all’altro. Ne consegue che o verranno disattese le aspettative delle famiglie degli studenti che si sono generate a seguito del dibattito svolto durante l’approvazione della riforma del ministro Moratti, oppure, in caso contrario, si determinerà un onere significativo a carico della finanza pubblica. Per questo motivo ritiene che su questo punto la proposta di parere formulata dal relatore appare eccessivamente debole.

            In merito poi ai chiarimenti sull’incremento del numero medio di studenti per classe, osserva che per l’ennesima volta il Ministero si ostina a non comprendere le ragioni sostenute in Commissione. Sebbene sia chiaro che il numero medio di studenti per classe, indicato nella relazione tecnica, sarà pari a venitsette e, pertanto, inferiore al numero massimo di allievi per classe, previsto dalla legge pari a ventotto, è altrettanto immediato desumere che, trattandosi di un dato medio, potrebbero determinarsi casi in cui gli spazi attualmente impiegati, oltre ai materiali didattici, non saranno sufficienti, con conseguenti ulteriori maggiori oneri per la finanza pubblica.

            Conclude infine svolgendo alcune considerazioni di carattere metodologico sulla particolare modalità di copertura della legge delega n. 53 del 2003. Infatti, sebbene si fosse raggiunto un orientamento sostanzialmente favorevole sulla possibilità di consentire una tipologia di copertura della delega che fosse graduata nel tempo in relazione alle nuove risorse che sarebbero state previamente stanziate con appositi provvedimenti legislativi, tutti gli schemi di decreto legislativo attuativi della suddetta delega - ed in particolare l’atto del Governo n. 439 all’ordine del giorno della Commissione - hanno dimostrato che, nei fatti, il Governo non  è stato in grado di rispettare la cornice finanziaria prevista nella legge delega citata. Il meccanismo suddetto è stato ogni volta eluso ricorrendo sempre più spesso alla copertura dei decreti delegati facendo ricorso a risorse stanziate a legislazione vigente, inficiando così la procedura di individuazione di nuove risorse di copertura. Anche alla luce delle eccedenze di spesa registrate in occasione dell’esame dell’ultima legge finanziaria e relative al Ministero dell’istruzione, l’oratore rileva che vi sono elevati rischi di compromettere la gestione finanziaria dello Stato a seguito della particolare modalità di attuazione della legge n. 53 citata così come attuata dal Governo.

In relazione alle considerazioni testé svolte, il relatore NOCCO (FI) propone di integrare la proposta di parere illustrata in precedenza inserendo le suddette parole: "segnala, inoltre, l'esigenza, in particolare, di individuare ulteriori risorse per assicurare il pieno esercizio della facoltà di passaggio tra i diversi percorsi formativi e la reversibilità delle opzioni inizialmente esercitate al riguardo dagli studenti interessati nonché per assicurare la copertura dei possibili effetti finanziari derivanti dall'incremento degli studenti che frequenteranno le classi dell'obbligo.".

            Il sottosegretario VEGAS conviene con la proposta del relatore.

            Il senatore MORANDO (DS-U), pur rilevando che l’integrazione testé proposta apporta un contributo positivo al parere stesso, ribadisce il proprio voto contrario precedentemente espresso.

            Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta.

            La seduta termina alle ore 15,50.


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 432

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

 

-          l’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 1, sarà realizzata attraverso il sistema informativo dell’Amministrazione del dicastero competente, dotato di capacità di estrazione e di trasmissione automatica della notevole massa dei dati da trasferire a cura delle gestioni informatizzate delle singole istituzioni scolastiche;

 

-          gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere graduati a valere sulle risorse attualmente destinate allo scopo, annualmente integrate con quelle del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997;

 

-          le apposite iniziative didattiche di cui all’articolo 6, comma 1, potranno essere attuate nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per i percorsi integrati in attuazione dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 attraverso una rimodulazione della ripartizione annuale delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera b) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

 

-          la decorrenza delle norme deve intendersi differita all’anno scolastico 2005-2006;

nel presupposto che le piattaforme informatiche attualmente in uso risultano sufficientemente adeguate allo scambio ed alla trasmissione dei dati da escludere l’insorgenza di maggiori oneri connessi agli altri interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3;

osservato che permangono elementi di incertezza e criticità sulla possibilità di assicurare la totale compensazione finanziaria degli effetti derivanti dall'incremento degli alunni che frequentano le classi dell'obbligo, sulla base delle misure sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui agli articoli 1 e 8, stante l'eventualità di squilibri territoriali scaturenti dalla disomogenea distribuzione degli studenti sul territorio nazionale, attraverso la crescita del numero medio di studenti per classe;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

 

a) che all’articolo 3, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero,";

 

b) che all’articolo 3, dopo il comma 4  sia aggiunto il seguente: "4-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

 

c) che all’articolo 8, comma 1, le parole "2004-2005" siano sostituite dalle seguenti: "2005-2006"; conseguentemente all’articolo 11, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. All’onere derivante dall’articolo 8, comma 1, del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005 e a 15.815.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

segnala, inoltre, l'esigenza, in particolare, di individuare ulteriori risorse per assicurare il pieno esercizio della facoltà di passaggio tra i diversi percorsi formativi e la reversibilità delle opzioni inizialmente esercitate al riguardo dagli studenti interessati nonché per assicurare la copertura dei possibili effetti finanziari derivanti dall'incremento degli studenti che frequenteranno le classi dell'obbligo.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI  (7a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

347a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea

La seduta inizia alle ore 17,00.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio) 

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI  (7a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

352a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre 2004, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di avere svolto la relazione illustrativa.

 Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale sottolinea anzitutto la delicatezza dello schema di decreto in titolo a fini di formazione della cittadinanza, universalità dei diritti, garanzia di pari opportunità e fondamento dello Stato sociale.

A suo giudizio, il provvedimento patisce tuttavia un'estrema debolezza di contesto, di cui è testimonianza - fra l'altro - lo scarso impegno della maggioranza. Più viva passione aveva suscitato, ricorda, il decreto attuativo relativo al ciclo di istruzione primaria; questo invece sembra relegato ad una drammatica marginalità, che segna il profondo scollamento fra politica e società civile.

Questa debolezza di contesto comporta peraltro, prosegue la senatrice, il rischio di esclusioni penalizzanti, a fronte di sfide - quali l'immigrazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita - che meriterebbero tutt'altro impegno intellettuale. Lo schema di decreto appare invece assolutamente decontestualizzato rispetto al suo soggetto e debole financo rispetto agli obiettivi che si propone.

Con riferimento ad esempio alla sostituzione del concetto di "obbligo" con quello di "diritto-dovere" ella ritiene insufficienti le disposizioni relative alla responsabilità dei singoli soggetti, quasi che il diritto-dovere fosse rimesso esclusivamente al singolo utente o tutt'al più alla sua famiglia. Sono analogamente elusi i capitoli relativi alle sanzioni per l'inadempimento del dovere e alle competenze con particolare riferimento all'individuazione del soggetto cui spetta il compito di assicurare l'assolvimento del dovere.

Lo schema di decreto in titolo, prosegue la senatrice, presenta inoltre innegabili elementi di connessione con gli altri decreti attuativi della legge n. 53; eppure, ella dichiara di incontrare difficoltà nel rinvenire gli opportuni raccordi. A titolo di esempio, cita l'assenza di un'adeguata disciplina sull'orientamento nella scuola secondaria di primo grado, oltre che sulla scuola dell'infanzia, che pure rappresenta la pre-condizione del diritto-dovere.

Quanto al riordino dell'istruzione secondaria, ella lamenta che sia ancora in fase di elaborazione. Manca così, sottolinea, l'indicazione degli interventi previsti, ad esempio, per prevenire gli abbandoni scolastici, certamente non colmata dal richiamo a generiche linee guida.

In sintesi, la senatrice deplora l'assenza di un disegno complessivo, ritenendo fra l'altro le misure indicate incoerenti fra loro, oltre che rispetto alla stessa legge n. 53. Invita pertanto il ministro Moratti - o quanto meno il sottosegretario Valentina Aprea - ad offrire la chiave di lettura effettiva dell'impianto di riforma.

Quanto ai contenuti dell'atto in titolo, ella esprime in primo luogo una preoccupazione sostanziale di natura costituzionale. Ritiene infatti temeraria l'ambizione di ridefinire ed ampliare il dettato costituzionale sull'obbligo scolastico, cui è connesso fra l'altro il concetto di gratuità della scuola dell'obbligo; a suo giudizio, le modifiche introdotte in questo campo, con il conseguente allargamento dei soggetti responsabili, rendono non solo il diritto ma soprattutto il dovere di istruzione assai incerto. Né la prevista anagrafe degli studenti sembra essere sufficiente a risolvere la questione della responsabilità, in un contesto così nebuloso.

Analogamente, non sembra conseguito l'obiettivo della legge n. 53 di sciogliere il nodo del rapporto fra istruzione e lavoro, con specifico riferimento ai giovani in età dai 13 ai 18 anni.

Al riguardo, la senatrice ricorda peraltro che dal dibattito sulla scuola svolto nell'Assemblea costituente fu completamente assente il tema dell'obbligo scolastico, evidentemente in quanto già allora ne erano sottintese le implicazioni positive. Come è noto, la discussione si incentrò invece sul rapporto fra scuola statale e scuola privata. Rispetto ai temi allora posti, le leggi successive hanno complessivamente operato nel senso di rimuovere gli ostacoli rispetto al diritto all'uguaglianza sancito all'articolo 3, anche e soprattutto attraverso il rafforzamento del sistema di istruzione. Ancora irrisolto è invece, a suo giudizio, il rapporto fra scuola e mondo del lavoro, che l'atto in titolo fallisce tuttavia di sciogliere positivamente. Ferma restando l'esigenza di una maggiore apertura al mondo del lavoro, nel provvedimento in esame il percorso di istruzione rischia infatti di scivolare sempre più verso il mondo del lavoro la cui precarietà  risulta anticipata dalla precarietà dell'istruzione stessa.

La senatrice lamenta inoltre che il Ministero non abbia ancora provveduto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che contribuirebbe ad una maggiore chiarezza del contesto di riferimento.

Del resto, anche nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con riferimento all'atto in titolo l'orientamento favorevole da taluni manifestato era comunque accompagnato dal timore per l'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati.

Lo schema di decreto ha inoltre registrato - prosegue la senatrice - la mancata intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con il conseguente rischio di vanificare gli sforzi fin qui condotti. Al riguardo, ella stigmatizza quindi la scelta del Governo di proseguire ugualmente l'iter del provvedimento, atteso che la mancata intesa rischia di minarne l'attuazione concreta.

Del resto, l'intesa di regioni ed autonomie locali è stata negata a causa della assoluta inadeguatezza del provvedimento sul piano finanziario. Il decreto prevede infatti solo la copertura degli oneri conseguenti alla gratuità del secondo anno delle superiori. E' inconcepibile tuttavia che il provvedimento non determini altri oneri, soprattutto legati all'imprescindibile gratuità dell'obbligo.

Dopo aver richiamato le importanti riforme condotte dal precedente Governo di Centro-sinistra con riguardo all'innalzamento dell'obbligo formativo e dell'obbligo scolastico, ella ribadisce che l'assenza di un quadro di riferimento complessivo ingenera inquietudine rispetto agli obiettivi.

Rinnova quindi la richiesta al Governo di venire in Commissione ed offrire la chiave di lettura e connessione fra i distinti provvedimenti di riforma, ed in particolare sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, sul passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione, sul riordino dell'istruzione secondaria, sul rapporto fra istruzione e formazione professionale e su quello fra alternanza scuola-lavoro e apprendistato.

Rivolge infine un vivace appello al Governo affinché torni a ricercare l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, senza la quale l'attività di formazione del sistema di istruzione rischierebbe di non trovare piena espressione.

   Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

            La seduta termina alle ore 16,20.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI  (7a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

353a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea

La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

 (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

      Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE (LP), il quale sottolinea anzitutto la delicatezza del provvedimento, che trae le sue origini non solo dalla legge n. 53 del 2003, ma dalla Costituzione stessa. La disciplina relativa alla legislazione concorrente recata dal nuovo Titolo V non ripartisce tuttavia le competenze con sufficiente chiarezza, sì da motivare il parere contrario degli enti locali sull'atto in titolo.

 

            Del resto, il concetto di diritto-dovere assume un significato diverso per lo Stato e per le autonomie locali: per il primo, esso configura un principio più teorico che pratico, legato al sistema delle garanzie; per gli enti locali, esso si traduce invece in termini assai concreti con riguardo ai servizi, all'edilizia, ai trasporti, alle mense, con i conseguenti risvolti di carattere finanziario.

            Il senatore Brignone svolge indi un breve excursus sul concetto di obbligo scolastico, rilevando che in passato, soprattutto ai tempi dell'unificazione della scuola media, l'attenzione si incentrò sul concetto di dovere più che su quello di diritto. Si trattava infatti di trovare le modalità più idonee per indurre gli alunni alla frequenza. Indi, l'asse si spostò verso il concetto di diritto, anche se più che altro al fine dell'integrazione dei portatori di handicap.

            Successivamente, la legge n. 23 del 1996 assegnò rilevanti compiti alle province, senza tuttavia provvedere ad un'adeguata corresponsione finanziaria.

            Con il Testo unico del 1994 e, poi, con la legge n. 59 del 1997, con cui fu avviato il processo autonomistico, si ebbero ulteriori passi avanti, anche se collegati al contesto normativo del tempo e, quindi, prevalentemente in termini di razionalizzazione della rete scolastica.

            Con il decreto legislativo n. 281 del 1997 furono assegnati compiti più incisivi alle autonomie locali ed in particolare alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza unificata con le città ed autonomie locali.

            I crescenti flussi dell'immigrazione, che hanno rapidamente accresciuto il numero di alunni stranieri nelle scuole, hanno poi imposto una riconsiderazione delle norme attuative, con particolare riferimento al diritto all'istruzione per gli stranieri.

            Infine, la legge n. 144 del 1999 ha innalzato l'obbligo formativo al 18° anno di età e la legge n. 53 del 2003 ha innalzato quello di istruzione, ridefinendolo in termini di diritto-dovere.

            Quanto al rapporto temporale fra i diversi tasselli della riforma, il senatore Brignone ritiene che la definizione del diritto-dovere avrebbe dovuto precedere la riforma stessa della scuola, sancendo un insieme di principi condivisi da adeguare ad una realtà in continua trasformazione. La scuola ha infatti, a suo giudizio, bisogno di regole da applicare con il necessario margine di flessibilità.

            Non può tuttavia non essere considerato che il provvedimento in titolo giunge all'esame del Parlamento sul finire della legislatura, quando molti tasselli della riforma sono stati ormai collocati. Il diritto-dovere deve quindi essere considerato in modo diverso ed in tal senso va apprezzata l'opera di cernita e raccolta dell'esistente condotta dal Governo. Se per alcuni aspetti il risultato può sembrare inadeguato, non va infatti dimenticato che si tratta di un importante momento di riordino e governo dell'ordinamento scolastico. Pur riconoscendo i limiti della proposta, oltre che le aspirazioni ad una dimensione più ampia, non ne vanno disconosciuti i meriti, tanto più che un lavoro di più ampio respiro avrebbe postulato la condivisione delle strade da seguire oltre che degli obiettivi da raggiungere.

            Il senatore TESSITORE (DS-U) osserva preliminarmente che in una materia come quella dell'istruzione e formazione occorre ragionare in termini che vadano oltre gli schieramenti politici contingenti, concentrandosi sui principi e criteri di base.

            Egli si sofferma indi sulla distinzione concettuale fra obbligo e diritto-dovere. Nel primo caso si tratta, a suo giudizio, dell'affermazione del carattere che ad un rapporto personale o interpersonale è conferito dalla legge o dall'etica. Esso non impedisce quindi che il rapporto si atteggi altrimenti, sia pure prevedendo evidentemente in tal caso una sanzione.

            In altri termini, l'obbligo non si pone in un rapporto di identificazione con il diritto soggettivo; richiama piuttosto le garanzie che lo Stato offre a salvaguardia di tale diritto.

            Il diritto-dovere appartiene invece ad una sfera diversa, di necessitante oggettività. L'azione compiuta per dovere non dipende infatti dalla realtà ma dal principio di volontà ed è determinata unicamente per rispetto della legge, non con riferimento al raggiungimento della funzione (tipico invece dell'obbligo).

            In tali termini, egli ritiene pertanto errato sostituire il concetto di obbligo scolastico con quello di diritto-dovere, in quanto la scuola esige il raggiungimento del contenuto della funzione.

            Anche con riferimento alle critiche manifestate sul provvedimento relativamente alla sua presunta incostituzionalità, egli invita a spostare il dibattito sul piano sostanziale, uscendo dal dato puramente formale e soffermandosi al contrario sui contenuti.

            Altrimenti, egli ritiene si corra il rischio di gravi conseguenze per la generalità dei cittadini e non solo per una parte politica o l'altra.

            La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede al Presidente quali riscontri abbia avuto la richiesta dell'opposizione in ordine alla presenza del Ministro ai lavori della Commissione.

            Il PRESIDENTE informa che il ministro Moratti, debitamente informato della richiesta dell'opposizione, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione in quanto ripetutamente impegnata all'estero per motivi istituzionali.

            La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) invita il Presidente a rinnovare la richiesta.

            Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso. Informa poi che il termine per l'espressione del parere per l'atto in titolo scade venerdì prossimo. In considerazione della difficoltà di raggiungere il numero legale prescritto dal Regolamento per il relativo esame nella giornata di giovedì, propone tuttavia di sconvocare la seduta già convocata per domani alle ore 15 e di chiedere al Governo di attendere i lavori della settimana prossima, prima di procedere all'emanazione del decreto. Ciò tanto più in considerazione del fatto che anche presso la Camera dei deputati l'esame del provvedimento non si è ancora concluso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI  (7a)

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2005

354a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

 

  Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

  Nel dibattito interviene il senatore VIVIANI (DS-U), il quale si sofferma anzitutto sul rapporto fra istruzione e lavoro nell'assolvimento del diritto-dovere. A tale riguardo, stigmatizza la mancata intesa con la Conferenza unificata sull'atto in titolo, che il Governo ha ritenuto di superare avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo cui il Governo può procedere con deliberazione motivata nel caso in cui non sia stata raggiunta l'intesa. Si tratta tuttavia, sottolinea, di una norma precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione e pertanto di dubbia applicabilità. Lo stesso decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della cosiddetta "legge Biagi", nel disciplinare all'articolo 48 l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, rimette del resto alle regioni e alle province autonome la regolamentazione dei suoi profili formativi.

L'intesa con la Conferenza unificata era quindi assolutamente indispensabile, anche con riferimento alla concreta efficacia del provvedimento, che risulta così viziato da un grave limite strutturale, di natura sia giuridica che sostanziale.

Lo schema di decreto, prosegue il senatore Viviani, non risolve poi il problema dell'accesso all'apprendistato. Non va infatti dimenticato che la legge di tutela del lavoro minorile fissa a quindici anni l'età minima per accedervi. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 276, l'apprendistato è stato inoltre individuato quale unico contratto di lavoro a tempo pieno per i minori che non abbiano una qualifica professionale. Ciò apre tuttavia un vuoto normativo, che già si era manifestato con la legge n. 144 del 1999, con specifico riferimento alla frequenza di attività formative. Ciò, tanto più alla luce della norma che - contraddittoriamente - elenca, fra i responsabili della vigilanza, i servizi provinciali per l'impiego.

Sollecita pertanto il Governo e la maggioranza a chiarire in modo inequivocabile che l'accesso all'apprendistato è garantito a tutti, senza possibilità di elusione.

Il senatore FAVARO (FI) esprime soddisfazione per l'atto in titolo, che segue i decreti attuativi della legge n. 53 già emanati e compie un ulteriore passo avanti rispetto alla normativa esistente.

Non va infatti dimenticato che la legge n. 144 del 1999 già fissava l'obbligo formativo a diciotto anni, mentre la Costituzione prevede un obbligo scolastico di almeno otto anni. La legge n. 9 del 1999 aveva poi innalzato quest'ultimo da otto a dieci anni, fissandolo tuttavia in via transitoria a nove anni. La legge Moratti, di riforma del sistema scolastico (n. 53 del 2003), ha infine abrogato la legge n. 9, ridefinendo l'obbligo scolastico in diritto-dovere, al fine di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Non corrisponde pertanto al vero l'obiezione secondo cui questo Governo avrebbe ridotto l'obbligo scolastico. Al contrario, il decreto in esame dimostra che esso è innalzato a dodici anni, rendendo fra l'altro più agevoli le condizioni per realizzarlo. L'articolo 7 conferma del resto il regime sanzionatorio previgente.

Da un punto di vista concettuale, la legge n. 53 ha invece introdotto una nuova accezione di scolarità, non più in termini di obbligo giuridico, bensì di diritto - legislativamente affermato - delle persone e dei cittadini. Essa si pone pertanto in linea di continuità rispetto al passato, ma compie un passo avanti superando lo stallo rappresentato dall'anno di obbligo aggiuntivo introdotto dalla legge n. 9, che era rimasto privo di una cornice di riferimento. La ridefinizione dell'obbligo scolastico in diritto-dovere all'istruzione e formazione si pone altresì l'obiettivo di ridurre il fenomeno degli abbandoni, già contenuto a seguito delle sperimentazioni avviate dall'anno scolastico 2003-2004 fino a condurre la media italiana assai prossima a quella europea.

colgono nel segno, a suo giudizio, le riserve avanzate dalla Conferenza unificata. Da un punto di vista sostanziale, il Governo ha infatti ritenuto di accogliere buona parte dei suggerimenti avanzati in quella sede, mentre le osservazioni di carattere generale sulla presunta inadeguatezza delle risorse finanziarie non incidono sui contenuti effettivi del provvedimento.

Avviandosi alla conclusione, egli invita poi il Presidente relatore a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di citare le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome fra le istituzioni del primo e secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere. Peraltro, in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, ritiene che le istituzioni formative dovrebbero essere accreditate dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione. Altrettanto essenziale ritiene che sia la certificazione di qualsiasi segmento di studi compiuto.

Il senatore MODICA (DS-U) si sofferma a sua volta sul rapporto fra l'obbligo scolastico previsto dalla Costituzione per almeno otto anni e il nuovo concetto, a suo giudizio confusamente introdotto dalla legge n. 53 del 2003, di diritto-dovere. A suo avviso, si tratta di una scelta che dà un segnale preciso di indebolimento dell'interesse della Repubblica ad innalzare il livello di scolarità dei giovani. L'istruzione rimarrebbe infatti obbligatoria solo fino alla conclusione del ciclo primario, cui farebbe seguito un sistema assai confuso. Si tratta, a suo giudizio, di un arretramento dell'obbligo scolastico, che non esclude che si possa non andare a scuola. Con l'apprendistato, ad esempio, i giovani sarebbero avviati al lavoro ma non sarebbero soggetti ad un obbligo di istruzione. L'obbligo formativo a diciotto anni era, del resto, già previsto dalla legge n. 144 del 1999. La legge n. 53 ha invece abrogato l'innalzamento dell'obbligo scolastico a nove anni che, benché non si concludesse con un titolo di studio, dava comunque maggiori garanzie in termini di innalzamento della scolarità.

Anche con riferimento alle sanzioni, egli ritiene che il sistema prefigurato sia assai confuso, richiamando norme vigenti per una fattispecie che viene invece a scomparire dall'ordinamento, quale l'obbligo scolastico.

Il senatore Modica lamenta infine che l'esame del provvedimento in titolo avvenga senza l'indicazione del suo naturale quadro di riferimento, rappresentato dal riordino dell'istruzione secondaria. Uno degli aspetti fondamentali del diritto-dovere è infatti costituito, a suo giudizio, dalla possibilità di passare da un sistema all'altro, su cui non vi è tuttavia certezza fino a quando non saranno definite le nuove linee portanti del secondo ciclo dell'istruzione.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) ritiene che l'atto in titolo sia presumibilmente il peggiore dei decreti attuativi della legge n. 53 finora esaminati. Esso è infatti, a suo avviso, viziato da una debolezza intrinseca in quanto inadatto ad assicurare le pari opportunità di accesso al sistema di istruzione e formazione a tutti i cittadini. La mancata intesa con la Conferenza unificata ne rende del resto assai problematica l'efficacia, tanto più alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulla legge n. 12 del 2003 della regione Emilia Romagna, che ha confermato le soluzioni prospettate nella legge regionale in quante ritenute addirittura più evolute ed avanzate rispetto alla legislazione nazionale.

Dopo essersi associata alle considerazioni critiche già espresse in ordine all'inadeguatezza delle risorse stanziate a copertura del provvedimento e sul rapporto con gli altri decreti attuativi della legge n. 53, la senatrice Franco si sofferma sui diversi termini di "obbligo di istruzione", "obbligo formativo" e "obbligo scolastico", che invita a non confondere fra loro.

La Costituzione, ricorda, parla infatti di obbligo scolastico, indirizzandolo sia alla Repubblica, che ha l'obbligo di garantire eguaglianza di accesso al sapere a tutti i cittadini, sia ai responsabili della vigilanza sulla scolarità degli alunni, affinché questi ultimi siano posti nella condizione di fruire dei propri diritti. Si tratta di un concetto non intercambiabile con quello di "obbligo formativo", che può essere assolto anche nell'apprendistato ma che non collima con l'obbligo di istruzione. Solo quest'ultimo consente infatti agli alunni di acquisire quegli strumenti di alfabetizzazione e di crescita che li pongono al riparo dal rischio di un analfabetismo di ritorno. In tal senso, appare scellerato tornare indietro rispetto all'innalzamento di due anni dell'obbligo scolastico previsto dalla legge n. 9. Altrettanto grave è lo scarso impegno nei confronti della generalizzazione della scuola dell'infanzia, cui sono assegnate risorse irrisorie.

A fronte di una crescente consapevolezza dell'istruzione come bene prezioso e insostituibile, le risposte del Governo e della sua maggioranza appaiono dunque drammaticamente insufficienti.

Quanto poi all'apprendistato, ella si interroga sull'utilità per i ragazzi ad esso destinati di proseguire la scuola per un biennio dopo la conclusione del ciclo primario in attesa di indirizzarsi a quel canale. Invita pertanto ad una riflessione, eventualmente nella prospettiva di mettere a regime l'accordo previsto in via transitoria con le regioni.

Conclusivamente, ribadisce un giudizio fortemente critico sul provvedimento che, a suo giudizio, indebolisce anziché rafforzare lo sviluppo dei talenti ormai richiesto unanimemente anche in sede europea.

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI  (7a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

355a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il Presidente - era proseguita la discussione generale.

      La senatrice ACCIARINI (DS-U) stigmatizza anzitutto la circostanza che lo schema di decreto legislativo in titolo (del resto in attuazione di quanto previsto della legge n. 53 del 2003), nel ridefinire il principio dell'obbligo scolastico (sancito dall'articolo 34 della Costituzione) con il concetto del diritto-dovere, pone in essere una vera e propria modifica del dettato costituzionale, in violazione del principio di gerarchia delle fonti.

 

            Al riguardo, ella ricorda che il diritto all'istruzione è riconosciuto a livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti dell'infanzia, che è diretta a riconoscere a tutti, sino al 18° anno di età, il diritto a godere della migliore istruzione possibile.

 

            Tale diritto viene collegato dalla Costituzione agli obblighi che lo Stato e le famiglie hanno nei confronti degli studenti. In proposito ella rileva che la circostanza che la Costituzione si esprima in termini di obbligo non sottende affatto la preminenza dell'aspetto punitivo. Piuttosto, ella prosegue, si stabilisce così che lo Stato debba ad assicurare l'esercizio dei diritti di cui sono titolari gli studenti, fra cui quello alla gratuità degli studi.

 

            Nel rilevare come tali principi siano stati fino ad oggi estremamente chiari nell'ordinamento italiano, ella deplora il quadro confuso che consegue all'atto in titolo.

 

            Da un lato, ella rileva, esso si arroga infatti la facoltà di ridefinire una norma costituzionale; dall'altro, il principio del diritto-dovere, peraltro a suo avviso fumoso, si colloca all'interno di un progetto di cui il Parlamento non ha conoscenza, atteso che non è stato ancora definito lo schema di decreto relativo al secondo ciclo dell'istruzione e formazione.

 

            Ella lamenta inoltre che il provvedimento in titolo non abbia avuto il supporto della Conferenza unificata, a dimostrazione della mancanza di un rapporto fra Stato, regioni ed enti locali su tali importanti tematiche. In particolare, dichiara di condividere la critica emersa in sede di Conferenza unificata in merito all'esiguità delle risorse.

 

Stigmatizza inoltre l'inadeguatezza del sistema sanzionatorio, atteso che esso si basa su una serie di rinvii a norme vigenti che tuttavia si riferiscono a una fattispecie, quella dell'obbligo, diversa rispetto a quella del diritto-dovere.

 

Al riguardo, ella deplora altresì la circostanza che nel decreto legislativo di riordino del primo ciclo di istruzione (n. 59 del 2004) in materia sanzionatoria si operava un rinvio proprio al decreto legislativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, che tuttavia si limita ad operare un generico rinvio alle disposizioni vigenti.

 

Oltre ai rilievi dal punto di vista tecnico e della normativa, la senatrice esprime inoltre vive preoccupazioni per quanto concerne gli esiti del decreto legislativo sulle sorti del Paese. Nello specifico, ella deplora la scelta di definire una scuola "a steccati", stigmatizzando, in primo luogo, l'accentuazione della divisione fra la scuola elementare e la scuola secondaria, come testimonia la mancata previsione di un coordinamento fra i due gradi di scuola.

 

In secondo luogo, lamenta la divisione operata fra il sistema dei licei e la formazione professionale, nonchè la difficoltà di passare da un canale di formazione all'altro.

Avviandosi a concludere, ella non ritiene affatto che le disposizioni recate dall'atto in titolo risultino efficaci al fine di contrastare l'abbandono scolastico. In proposito, dopo aver ricordato la crescita della percentuale dei diciannovenni in possesso del diploma conclusivo di studio, conseguente alle politiche del Governo di Centro-sinistra, avverte che la scelta di prevedere un canale formativo di durata triennale risponde a logiche formalistiche ma non sostanziali.

Quanto al rapporto con il mondo del lavoro, ella rileva che occorre evitare che si costituisca un terzo steccato, rilevando che si tratta di temi importanti che devono riguardare tutte le scuole, le quali dovranno essere messe in grado di organizzare autonomi percorsi didattici.

Nel rilevare che non vi è alcuna garanzia che gli studenti riescano a concludere il percorso formativo e ad entrare in possesso del relativo titolo, ritiene conclusivamente che il decreto legislativo rappresenti un passo indietro per la scuola e la formazione.

            Concluso il dibattito, replica il presidente relatore ASCIUTTI (FI), che illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

            Per dichiarazione di voto contrario interviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale illustra altresì uno schema di parere contrario, presentato insieme ai senatori Acciarini, Betta, Cortiana, D'Andrea, Vittoria Franco, Modica, Pagano e Tessitore (anch'esso pubblicato in allegato al presente resoconto). Osserva peraltro che nello schema di parere avanzato dal Presidente relatore sono contenute richieste di chiarimenti sostanziali, su cui si augura il Governo voglia esprimere con sollecitudine il proprio orientamento. Peraltro, sul provvedimento continua a mancare l'intesa con le regioni e gli enti locali, sì da renderne incerta l'effettiva applicazione. Nello stesso schema di parere del Presidente relatore è del resto evidenziata l'esigenza di una concertazione con le regioni e gli enti locali per la revisione della disciplina relativa all'erogazione dei servizi obbligatori.

            Nel ribadire la propria netta contrarietà alla sostituzione dell'obbligo scolastico con il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ella rileva poi che a tale operazione è sotteso un deplorevole trasferimento di responsabilità dalla Repubblica alle famiglie, cui farà seguito l'impossibilità di superare le diverse condizioni sociali di partenza, oltre che una precarizzazione dell'istruzione con particolare riferimento alla fascia adolescenziale (13-16 anni).

            Pur riconoscendo al Presidente relatore di aver colto, nelle osservazioni che corredano lo schema di parere illustrato, alcuni punti focali, fra cui l'esigenza di generalizzare la scuola dell'infanzia, ella lamenta altresì la perdurante assenza del Piano programmatico di investimenti, su cui non a caso è mancata l'intesa con le regioni e gli enti locali.

            Lo stesso Presidente relatore ha inoltre evidenziato l'esigenza di una sollecita definizione dei livelli di prestazione essenziali, tanto più indispensabili alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha rigettato il ricorso del Governo contro la legge n. 12 del 2003 dell'Emilia Romagna.

            Ella non condivide invece l'affermazione, sottesa allo schema di parere del Presidente relatore, secondo cui ad una società più libera ed avanzata corrisponderebbero minori vincoli. Al contrario, ella ritiene che una società caratterizzata da meno vincoli sarà anche meno libera e meno avanzata, in quanto dotata di minori sicurezze, in questo caso sul piano dell'istruzione.

 

            Ribadisce pertanto il proprio convinto voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore.

 

            La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa, a nome del suo Gruppo, alle considerazioni della senatrice Soliani preannunciando a sua volta voto contrario.

 

            Il senatore FAVARO (FI) preannuncia invece il voto favorevole del suo Gruppo.

 

             Anche il senatore BRIGNONE (LP) preannuncia il suo voto favorevole. Riporta indi l'esperienza della propria provincia, che -  attraverso l'istituzione di una Conferenza interistituzionale - ha dato soluzione a molti problemi concreti nel campo dell'istruzione. Auspica pertanto che tale modello sia adottato anche in altre province, a testimonianza del lavoro proficuo che può essere svolto a livello locale.

            Il senatore BEVILACQUA (AN) si associa alle considerazioni del senatore Brignone e annuncia a sua volta il voto favorevole.

            Il senatore CORTIANA (Verdi-U) annuncia invece il proprio voto contrario, osservando che i molti profili critici del provvedimento in esame derivano in realtà dalla legge delega n. 53, su cui il Parlamento non ha svolto appieno il proprio ruolo. Non giudica pertanto condivisibile l'invito a ricercare soluzioni parziali a livello locale, laddove a monte sono state compiute scelte devastanti, fra cui ad esempio la riproposizione del vecchio "avviamento" attraverso la reintroduzione della canalizzazione precoce.

            Anche il senatore BETTA (Aut) esprime il proprio parere contrario, nella convinzione che il provvedimento in titolo non possa non innescare un ulteriore contenzioso con le regioni e gli enti locali, che certamente non renderà un buon servizio alla scuola nel suo complesso.

            Il senatore FORTE (UDC) esprime il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine lo schema del parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

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La seduta termina alle ore 16,40.


PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 432

 

"La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

preso atto che esso rappresenta un ulteriore tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema di istruzione, volto in particolare ad assicurare a tutti (ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato) il diritto all'istruzione e formazione per dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età,

 

registrato con rammarico che in sede di Conferenza unificata non è stato possibile raggiungere l'intesa sul provvedimento avendo le regioni e gli enti locali ritenuto pregiudiziale un'intesa sul Piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 ed avendo detti enti comunque giudicato il provvedimento privo di adeguata copertura finanziaria,

 

condiviso tuttavia l'orientamento del Governo secondo cui l'attuazione della riforma scolastica non deve essere subordinata alla previa definizione del Piano programmatico summenzionato, in quanto esso è predisposto a sostegno del quadro complessivo  della riforma e non solo della legge n. 53,

 

acquisiti i diversi orientamenti emersi nel dibattito e nel corso delle numerose audizioni svolte sul provvedimento, nonché le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali (1°) e lavoro e previdenza sociale (11°),

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

 

1.   Si giudica positivamente la ridefinizione del vecchio "obbligo scolastico" in termini di "diritto-dovere", che sembra meglio rispondere ai bisogni di formazione di una società più libera ed avanzata, anche con riferimento al rapporto fra il cittadino e lo Stato.

2.    Si giudica positivamente l'introduzione, al comma 3 dell'articolo 1, del riferimento alle scuole paritarie fra le istituzioni in cui poter realizzare il diritto-dovere di istruzione. Si impone peraltro un coordinamento con il comma 4 del medesimo articolo, che esenta dalle tasse di iscrizione e frequenza solo la fruizione del diritto nelle istituzioni scolastiche statali.

 

3.    Si ritiene peraltro necessario comprendere, fra le istituzioni del primo e del secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando che - in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione - le istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione.

4.    Quanto alla previsione, di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 1, secondo cui il diritto all'istruzione e formazione si realizza anche nell'apprendistato, occorre anzitutto precisare che tale disposizione appare del tutto coerente con la legge n. 53 e con il decreto legislativo n. 276 del 2003, di attuazione della legge n. 30 ("legge Biagi"). La preoccupazione secondo cui la norma prefigurerebbe un terzo canale in cui assolvere il diritto-dovere, oltre al sistema dei licei e all'istruzione e formazione professionale, risulta infatti infondata. Al contrario, trattasi di modalità formativa, alla stregua dell'alternanza scuola-lavoro, secondo l'impianto della legge n. 53. In tal senso, appaiono fuori luogo le preoccupazioni relative al "vuoto" formativo che si determinerebbe tra l'uscita dal ciclo di istruzione primario (a 13 o 14 anni) e l'avvio all'apprendistato (a 15 anni). Si tratta infatti di modalità a cui possono accedere gli studenti dopo aver intrapreso il ciclo secondario in uno dei due canali previsti. Si invita comunque il Governo a chiarire ulteriormente il punto, al fine di fugare ogni residuo motivo di incertezza. E' evidente peraltro che debbano essere garantiti anche in questo caso i prescritti livelli essenziali di istruzione e formazione.

5.    Si rileva che l'introduzione di un nuovo comma 4 all'articolo 1, volto a recepire le indicazioni degli enti locali, impone una rinumerazione complessiva dei commi di detto articolo.

 

6.    Con riferimento all'articolo 2, si sottolinea l'esigenza di un richiamo alla scuola dell'infanzia, che rappresenta una pre-condizione per la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione. Si esprime altresì compiacimento per le iniziative di orientamento previste al comma 2 (oltre che all'articolo 4, comma 2) da parte delle scuole secondarie di primo grado, in raccordo con le istituzioni del secondo ciclo.

7.    Quanto alla possibilità che i corsi di qualifica professionale possano avere durata triennale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, si prende atto della scelta del Governo, che comunque non appare in contrasto con l'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 53, secondo la quale la durata quadriennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale rappresenta la pre-condizione per accedere all'esame di Stato ai fini dell'accesso all'università, previa peraltro frequenza di un ulteriore corso annuale. Si tratta del resto di scelta volta a ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici, favorendo il conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Ciò, anche a fronte dell'elevata percentuale di studenti che attualmente esce dalla scuola senza un diploma o una qualifica.

8.    Si sollecita il Governo ad emanare quanto prima i livelli essenziali di prestazione, in particolare per il secondo ciclo, al fine di definire le condizioni attraverso cui il diritto-dovere si realizza.

 

9.    Si esprime apprezzamento per le norme relative al riconoscimento dei crediti e alla relativa certificazione, con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica conseguita attraverso il contratto di apprendistato quale credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

10. Quanto alla vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere, si condivide la scelta di mantenere inalterato il regime sanzionatorio previgente. Qualora peraltro la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 possa dare adito ad equivoci, si invita il Governo a precisare che le sanzioni applicabili sono quelle previste per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico. Si segnala inoltre l'opportunità, evidenziata dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, di integrare l'elenco dei soggetti deputati alla vigilanza - per quel che concerne i profili attinenti al contratto di apprendistato - con i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

11. All'articolo 8, si impone anzitutto uno slittamento dell'anno scolastico di riferimento dal 2004-2005 al 2005-2006. Si osserva inoltre che la gratuità non dovrebbe essere limitata all'esenzione dalle tasse scolastiche, ma estendersi ad altre fattispecie, fra cui ad esempio i libri di testo. Si sollecita pertanto il Governo, subito dopo l'emanazione del decreto sul diritto-dovere, a rivedere la disciplina dell'erogazione dei servizi obbligatori strumentali alle attività scolastiche, d'intesa con le regioni e gli enti locali, in quanto determinante per il conseguimento degli obiettivi della riforma. Fra l'altro, poiché l'estensione delle norme sul diritto allo studio comporterà l'ingresso di nuovi 125.000 alunni nella fascia del diritto-dovere, si impone una revisione delle competenze, soprattutto fra enti locali."

 

 

 

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO PRESENTATO DAI SENATORI SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO E TESSITORE SULL'ATTO N. 432

 

"La 7ª Commissione del Senato,

 

esaminato che lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che:

- su tale schema di decreto la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa nella seduta del 14 ottobre 2004 e analoghe valutazioni negative sono state espresse dall'ANCI e dall'UPI;

- lo schema di decreto in esame incide su un aspetto di assoluta centralità nella sfera dei diritti universali di cittadinanza, posti a fondamento del nostro ordinamento costituzionale e del modello di Stato sociale ad esso improntato: le garanzie di accesso, con parità di opportunità, al sistema dell'istruzione e della formazione;

- in particolare, la materia disciplinata dal provvedimento in esame attiene direttamente non solo al diritto all'istruzione obbligatoria e gratuita, ma anche - e soprattutto - all'effettività del diritto dei cittadini alla partecipazione al lavoro e alla vita economica del Paese, con piena consapevolezza e pari dignità sociale, secondo i princìpi di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione;

- nel merito, il testo proposto al Parlamento appare del tutto inadeguato a interpretare questa rilevante responsabilità nei confronti dei cittadini di oggi e - ancor di più - delle generazioni future, anche a causa di una generale "debolezza culturale" di contesto in cui tale riforma è maturata;

- un indicatore di tale limite del provvedimento è costituito dalla sostituzione del princìpio dell'"obbligo", come declinato in Costituzione (articolo 34), con il concetto del "diritto-dovere";

- questo passaggio, lungi dal segnare l'ampliamento e l'estensione del principio dell'obbligo (come pretenderebbe il Ministro), si configura piuttosto come un radicale mutamento di approccio, del tutto estraneo al solco dell'ordinamento costituzionale e, semmai, culturalmente regressivo rispetto alla Carta del 1948;

- capovolgendo l'originaria prospettiva costituzionale, l'attuale approccio del Governo sembra infatti orientato a trasferire sugli individui e sulle famiglie oneri materiali e responsabilità educative di cui lo Stato ritiene di spogliarsi, con ciò aumentando il grado di condizionamento economico e sociale delle famiglie di origine sui giovani e sulle loro concrete prospettive di vita; a conferma di tale tendenza, il provvedimento in esame omette di recuperare i 103 milioni di euro per la gratuità dei libri di testo nel primo anno delle scuole secondarie superiori, già stanziati ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 e definitivamente cancellati dalla legge finanziaria per il 2005;

- d'altra parte, l'attrazione del lavoro nella sfera dell'obbligo scolastico deve ritenersi la principale "innovazione" culturale della riforma, considerato che l'obbligo formativo fino a 18 anni era già previsto dal nostro ordinamento, essendo stato introdotto dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999;

- nel contesto della crescente frammentazione del mercato del lavoro, i nuovi percorsi formativi tracciati dalla riforma rischiano in concreto di tradursi in un anticipato scivolamento verso la precarietà, con l'aggravante della maggiore incertezza circa l'effettiva qualificazione della prestazione e i diritti che effettivamente le competono;

- sul piano sistematico, il decreto in esame conferma la mancanza di chiare linee di raccordo tra i vari provvedimenti attuativi della legge n. 53 del 2003, già varati o in attesa di approvazione, rendendo se possibile più confuso e indeterminato il progetto complessivo di riforma; la mancanza di contestualità, e di qualunque riconoscibile omogeneità di approccio, rispetto agli altri filoni di riforma, rende assai precaria la definizione stessa di diritto-dovere all'istruzione;

- in particolare, il Governo continua a ritardare la presentazione del Piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, definendo tale circostanza come "non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi";

- il riferimento è, in primo luogo, alla formazione lungo tutto l'arco della vita, ormai resa necessaria e indifferibile per fare fronte alla crisi dei modelli produttivi tradizionali e alle nuove emergenze occupazionali e sociali che tali cambiamenti stanno determinando;

- in questo contesto, appare del tutto irrazionale la perdurante trascuratezza e indifferenza dell'attuale Governo per il primo e cruciale anello della catena formativa che deve sostenere l'individuo lungo tutta la sua vita sociale e produttiva: la scuola dell'infanzia; non ne è riconosciuta l'importanza strategica, così come la diminuzione del tempo scuola nell'intero primo ciclo si configura come un forte indebolimento del diritto-dovere all'istruzione;

- inoltre, la ridefinizione dell'apprendistato come contratto triennale stipulabile a decorrere dal quindicesimo anno di età - prevista dei decreti attuativi della legge n. 30 del 2003 - avrebbe richiesto la previsione, non contemplata dal provvedimento in esame, di forme istituzionalizzate di frequenza, all'interno del secondo ciclo, per gli studenti che terminano il primo ciclo di istruzione avendo meno di 15 anni di età;

- nel merito dell'articolato proposto, si rileva come l'articolo 3 definisca erroneamente destinate "all'obbligo formativo" le anagrafi regionali costituite, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, con l'esplicita finalità di monitorare e verificare l'effettivo "assolvimento dell'obbligo scolastico";

- infine, il provvedimento appare assolutamente inadeguato sul piano finanziario, prevedendo una copertura solo parziale degli oneri effettivamente implicati, al punto da avere indotto le regioni e le autonomie locali a negare l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; in particolare, risultano del tutto prive di copertura finanziaria le disposizioni di cui agli articoli 4 (Azioni per il successo formativo) e 5 (Passaggi tra i vari percorsi);

- in tal senso, è indispensabile che il Governo provveda in concreto, attraverso un adeguato stanziamento di risorse, alla copertura degli oneri necessariamente connessi al provvedimento in esame, con ciò corrispondendo ad uno dei presupposti irrinunciabili del nostro dettato costituzionale, che all'articolo 34 indica con chiarezza la necessaria saldatura tra obbligo e gratuità del servizio scolastico;

considerato, infine, che:

- la debolezza e i limiti, anche tecnici, dell'approccio del Governo ai temi dell'istruzione e della formazione hanno trovato ulteriore conferma in una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 34 del 26 gennaio 2005), con la quale sono state dichiarate completamente infondate le questioni di legittimità sollevate, con ricorso del Presidente del Consiglio, in merito alla legge della regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

- la sentenza dell'Alta Corte appare tanto più rilevante in quanto non solo censura, su tutta la linea, le tesi del Governo su ciascuno dei temi investiti dalla legge regionale dell'Emilia Romagna, ma indica anche tali interventi come pienamente in linea con il dettato costituzionale e, semmai, più avanzati ed evoluti della legislazione vigente. È il caso, in particolare, delle seguenti previsioni:

a) l'incentivo alla riqualificazione professionale del personale docente attraverso la concessione di assegni di studio agli insegnanti che si mettano a tal fine in aspettativa;

b) l'interpretazione - contenuta nella legge regionale - dell'istituto dell'alternanza scuola-lavoro come "modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro". Come è evidente, lungi dall'invadere la competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione (come sostenuto dal Governo), questa impostazione risulta molto più evoluta di quella emergente dallo schema di decreto in esame, in quanto distingue con chiarezza i percorsi di istruzione dai percorsi di formazione professionale, tenendo dunque disgiunto l'assolvimento dell'obbligo scolastico dall'assolvimento dell'obbligo formativo, secondo quanto già previsto dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (cosiddetta "legge Treu");

c) la definizione della scuola dell'infanzia come percorso formativo di durata triennale volto a promuovere "le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative", nel contesto di una "continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria". Anche in questo caso, si tratta di un approccio fortemente innovativo ed avanzato, dal quale il Governo dovrebbe semmai trarre ispirazione in sede di adozione dei decreti in materia di scuola dell'infanzia, tuttora mancanti. La gravità di questa perdurante omissione è indirettamente evidenziata dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza, laddove si precisa che l'istruzione per l'infanzia è il settore "nel quale sono più che mai direttamente coinvolti i princìpi costituzionali che riguardano l'educazione e la formazione del minore (articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione)";

esprime parere contrario

richiedendo il ritiro dello schema di decreto in esame ovvero, in subordine, il pieno e puntuale  accoglimento dei rilievi in questa sede formulati".



[1]    L 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[2]     L’art. 11-ter della L. 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prescrive appunto che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

[3]    Una breve sintesi di tali pareri è contenuta nel dossier pareri del Servizio Studi n. 367 “Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”.

[4]    Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale, con lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti volti a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro ed a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione, con particolare riguardo alle fasce più deboli. Per quanto concerne in particolare la formazioneprofessionale, si ricorda che il Titolo VI (articoli 47-60) del citato Decreto 276 ha provveduto a disciplinare sia il contratto di apprendistato sia quello di inserimento, che dovrebbe sostituire il contratto di formazione e lavoro. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. La circolare del Ministero del Lavoro del 14 ottobre 2004, n. 40, reca alcune disposizioni esplicative sul nuovo contratto di apprendistato. In particolare, tale contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro (punto 3.1). Per la disciplina del rapporto e dei profili formativi la circolare, peraltro, rinvia all’attuazione della legge 53/2003.

[5]    D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

[6]    Con riguardo all’orientamento nel percorso scolastico si segnala che le singole istituzioni scolastichesono tenute a programmare ed assicurare agli studenti iniziative di orientamento scolastico e professionale coordinandosi eventualmente con quelle assunte dagli enti locali (articolo 4 del DPR 275/1999); tali iniziative sono liberamente      predisposte nell’ambito dell’autonomia didattica, organizzativa e finanziaria riconosciuta alle stesse istituzioni dall’articolo 21 della legge L. 59/1997 e concretamente realizzata dai successivi regolamenti di delegificazione; inoltre la realizzazione di interventi per l’orientamento contro la dispersione scolastica figura fra gli obiettivi del piano programmatico di interventi finanziari, previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 53/2003 nonché tra gli obiettivi dello stanziamento di 90 milioni di euro previsto dall’art. 3, comma 92 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004).

[7]     L’articolo 2 comma 5 fa rinvio alla figura prevista dall’art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) del D.Lgs. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30).

[8]   A seguito della riforma contenuta nella delega di cui all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ha provveduto al riordino del sistema dei servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro, redistribuendo tali funzioni tra Stato, Regioni e Province. Più specificamente, il richiamato Decreto 469 ha individuato nella regione l'ente delegatario delle competenze in materia di collocamento e politiche attive del lavoro e negli enti locali i soggetti incaricati della gestione del servizio di collocamento (attraverso la costituzione dei Centri per l’Impiego), delineando i criteri in base ai quali dovrà essere organizzato, con legge regionale, il sistema dei servizi per l'impiego. Occorre ricordare, infine, che il recente D.Lgs. 276 del 2003, recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30 del 2003, nel mantenere intatte le funzioni amministrative attribuite alle province dal D.Lgs. 469 del 1997, ha provveduto ad affiancare ai Centri per l’impiego le nuove Agenzie per il lavoro e gli altri operatori privati autorizzati, al fine di creare un sistema coerente di strumenti volti a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato del lavoro.

[9]    Si ricorda in proposito che l'articolo 2, comma 7 ter, della legge n.289/2002 (legge finanziaria per il 2003), introdotto dall’art. 3 comma 94 della legge finanziaria per il 2004, stabilisce che in attesa della regolamentazione del diritto-dovere d’istruzione di cui alla legge  n.53/2003, siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti del primo anno delle scuole superiori statali. La disposizione si è resa necessaria in relazione alle modifiche apportate alla normativa su obbligo e gratuità dell’istruzione dalla citata legge 53/2003 e  nelle more del esercizio delle deleghe recate da quest’ultima. La legge 53/2003 ha infatti abrogato la legge n. 9 del 1999  che aveva  elevato l’obbligo di istruzione (e la relativa gratuità) fino al primo anno delle scuole superiori innovando rispetto all’109 del Testo unico in materia di istruzione, ai sensi del quale  (riproducendo il dettato dell’articolo  34 della Costituzione) l’obbligo scolastico comprendeva la scuola elementare e media (otto anni).

[10]      D.M. 25 maggio 2001 Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative.