Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 747 dell'8/2/2006
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RELAZIONE DEL DEPUTATO LELLO DI GIOIA SUL DOC. IV, N. 15-A

1. Premessa. La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni telefoniche del deputato Vincenzo De Luca, nell'ambito del procedimento penale n. 3277/02 RGNR pendente presso il tribunale di Salerno. La domanda è corredata da un insieme di allegati assai voluminoso (forse eccessivo) dal quale si è ritenuto di estrapolare gli elementi più importanti.
Si tratta di un procedimento penale a carico di una moltitudine di soggetti nel quale si indaga per numerosi capi d'imputazione, tra cui l'associazione per delinquere, la truffa, la corruzione, l'abuso edilizio, il falso in atto pubblico, l'abuso d'ufficio, la minaccia a pubblico ufficiale, il riciclaggio e il falso in bilancio. Ci si trova dinanzi, in sostanza, a una vera e propria maxi-inchiesta, con cui la magistratura salernitana di fatto mette sotto accusa cospicua parte della classe dirigente di tale città e un periodo lungo - dal 1999 alla fine del 2004 - di scelte politiche e amministrative. Si vedrà nel prosieguo se e quanto solido sia l'impianto accusatorio. Al De Luca viene in particolare imputato il concorso esterno in associazione per delinquere (capo A, p. 14 dello stampato); concussione (capo F, pag. 27 dello stampato); abuso d'ufficio (capo L, pag. 37); minaccia a pubblico ufficiale (capo M, pag. 38); truffa (capo Q, pag. 43; capo A1, pag. 61); associazione per delinquere (capo A della terza richiesta cautelare, pag. 64); abuso d'ufficio (capo B della terza richiesta cautelare, pag. 65); falsità in atti pubblici (capi C e D della terza richiesta, pagg. 67 e 70); e truffa (capo E della terza richiesta cautelare, pag. 71).


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2. L'impianto dell'accusa. Per districarsi in questo atto d'accusa - tanto monumentale quanto, come si vedrà, poco consistente - occorre tentare una ricostruzione di massima del «filo rosso» che unirebbe questa teoria lunga ed elaborata di illeciti penali. Alla base di tutto starebbe la crisi industriale e produttiva della fabbrica Ideal Standard. Attorno alle iniziative di tutela sociale dei dipendenti della fabbrica e ai tentativi di riconversione industriale dell'area su cui insisteva lo stabilimento si sarebbe dipanata una vasta, composita e ripetuta operazione penalmente illecita. Dapprima amministratori locali, imprenditori, sindacalisti, intermediari di vario genere e politici nazionali (il De Luca in primis) si sarebbero adoperati per far sorgere nell'area ex Ideal Standard un parco turistico commerciale marino. Poi, tramontata quest'ipotesi, si sarebbero impegnati per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica.
Gli assi portanti di questa ricostruzione sono tre richieste di misure cautelari sia personali sia reali, avanzate in diversi periodi dalla pubblica accusa, su cui il Gip ha deciso in due momenti: dapprima il 21 dicembre 2005 e poi il 20 gennaio 2006. Secondo i pubblici ministeri e concorde in parte il Gip tutte le operazioni relative ai predetti progetti sarebbero fittizie, fraudolente e quindi penalmente illecite.
Sarebbe stato innanzitutto fittizio e fraudolento il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti, ai sensi della legge n. 223 del 1991, giacché il programma di ristrutturazione presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge citata non sarebbe stato in realtà autentico. Sarebbe stato poi del tutto irregolare lo svolgimento delle procedure attinenti al cambio di destinazione del terreno, necessario per la riconversione. A tale proposito, vi sarebbero non solo delibere amministrative illegittime ma si sarebbe avuto anche il forzato allontanamento dell'assessore comunale all'ambiente, architetto Martino, che si opponeva ai progetti.
Quando poi gli indagati si sono resi conto dell'impossibilità della realizzazione del progetto di parco marino, anche per la rinuncia della Seapark srl del 22 dicembre 2003 (il tribunale civile di Brescia, nel novembre 2004, dichiarerà il fallimento della Seapark medesima), si sarebbero interessati alla realizzazione di un progetto di costruzione di una centrale energetica. Anche qui, secondo l'ipotesi accusatoria, il tutto si sarebbe svolto in modo truffaldino e irregolare, contando su intermediazioni e interventi illeciti anche del De Luca presso le varie sedi decisionali, incluso il ministero per le attività produttive.

3. Osservazioni. È apparso che tutta l'inchiesta poggi su basi malferme.

3.1. L'affare Seapark. Si cominci col dire che lo sforzo di attenuare il disagio sociale di maestranze disoccupate rientra nei compiti di qualsiasi persona impegnata nella vita pubblica. Se questo hanno fatto gli amministratori locali di Salerno insieme al De Luca, francamente altro non avrebbero fatto che il loro dovere. Si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 223 del 1991 la cassa integrazione straordinaria non è concessa dal sindaco o dal deputato del collegio bensì con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. Se i presupposti di tale decreto erano falsi, delle due l'una: o il ministro era complice - ma allora non si comprende perché non sia indagato anch'egli; oppure è stato raggirato - ma allora dovrebbe essere indicato come parte lesa nel procedimento. Nessuna di queste due circostanze risulta verificata. Ne deriva che l'accusa di truffa è quanto meno dubbia.
Venendo più specificamente alle singole ipotesi contestate al De Luca, si inizierà con il concorso in concussione (capo F della prima richiesta di custodia cautelare). Il De Luca avrebbe concorso a concutere gli esponenti della Seapark. Stranamente, però, costoro sono indagati in altri capi della medesima richiesta per associazione per delinquere e truffa. In


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sostanza, mentre gli esponenti della Seapark si proponevano un fine penalmente illecito, sarebbero stati al contempo vittime di una concussione volta a far loro versare del danaro a tale Grieco Vincenzo. La condotta concussoria sarebbe consistita, tra l'altro, dapprima nel rifiutare già nel novembre 1998 - quando il De Luca era sindaco - alla Seapark l'autorizzazione all'insediamento di un parco acquatico a tema sui suoli della Ideal Standard, rifiuto firmato dal dirigente del settore urbanistica del comune di Salerno (Bianca De Roberto, indagata) e dall'architetto Fausto Martino, assessore all'urbanistica (non indagato). Successivamente, gli uffici comunali di Salerno avrebbero acconsentito al piano di parco marino e a promuovere le necessarie prodromiche varianti urbanistiche solo a patto che la Seapark acquistasse terreni dal Grieco.
Orbene, è chiara la fragilità di tale ipotesi accusatoria se si considera che gli esponenti della Seapark che sarebbero stati concussi, come accennato, sono accusati di associazione per delinquere e di truffa e di concorso nelle violazioni urbanistiche. Viene allora facile pensare che il profitto per il Grieco - a voler tutto concedere - non è stato il frutto di una concussione ma di un accordo.
Con riferimento alle accuse di concorso in abuso d'ufficio e in minaccia a pubblico ufficiale, deve essere rilevato che il De Luca avrebbe agito in violazione delle disposizioni delle leggi urbanistiche per aver concorso nelle modalità concussorie appena descritte. In pratica, egli viene accusato a due titoli diversi per lo stesso fatto, ciò che verosimilmente non è conciliabile con un'accorta formulazione delle imputazioni. Tanto più che - con specifico riferimento alla minaccia che avrebbe indotto l'architetto Martino a dimettersi nel 2003 - non solo si deve ricordare che lo stesso Martino aveva firmato il rifiuto iniziale del progetto Seapark, ma che la revoca degli assessori rientra, per espressa ammissione della pubblica accusa, tra i poteri del sindaco (il De Biase) con cui il De Luca avrebbe concorso. Non si capisce allora perché sindaco ed ex sindaco avrebbero dovuto costringere un assessore a compiere un atto non necessario, dal momento che al medesimo risultato poteva giungersi con un atto unilaterale quale la revoca. Diventa allora quasi superfluo fare riferimento alla copia, depositata dal collega De Luca, della lettera che Fausto Martino, in data 11 novembre 2003, ha indirizzato al sindaco De Biase, confermandogli le sue irrevocabili dimissioni e dandogli atto con gratitudine di avergli chiesto di restare al suo posto.
Con riguardo all'imputazione di concorso in truffa (capo Q della prima richiesta cautelare) la condotta sarebbe consistita nell'aiuto agli esponenti della Seapark e delle società ad essa collegate a violare il divieto di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 a proposito del beneficio del trattamento di mobilità. Siccome tale beneficio è escluso per i lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di impresa che abbia i medesimi assetti proprietari, la truffa sarebbe consistita nel dissimulare l'identità degli assetti proprietari tra la Seapark spa e la IT & S spa che si sarebbe vista poi accordare la prosecuzione del beneficio. Il De Luca avrebbe concorso nell'operazione premendo sul ministero del lavoro. È singolare tuttavia che secondo il capo d'imputazione questa condotta sarebbe tuttora perdurante e avrebbe cagionato un danno agli stessi lavoratori della Ideal Standard.
Occorre a questo punto aprire una parentesi relativa al capo E della prima richiesta cautelare, con cui si contesta il reato di lottizzazione abusiva di terreni a una serie di indagati, ma non al De Luca né al Grieco.
Secondo questo capo d'imputazione gli esponenti della Seapark e delle società che ne hanno poi preso il posto avrebbero ceduto la titolarità del terreno ex Ideal Standard alla San Marco Immobiliare srl e questa poi l'avrebbe ceduta alla Cereal sas. Queste cessioni immobiliari sarebbero


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state prodromiche all'ipotizzato progetto speculativo immobiliare. A parte il rilievo già svolto che il De Luca non è chiamato a rispondere di questo episodio, va tuttavia sottolineato che la pubblica accusa aveva chiesto il sequestro preventivo dell'area e che il Gip di Salerno lo aveva concesso con decreto del 29 ottobre 2004. Tuttavia il tribunale del riesame, con ordinanza del 26 novembre 2004 l'aveva annullato. Sul ricorso del pubblico ministero la questione era stata sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione, la cui terza sezione penale però con sentenza del 15 marzo 2005 ha confermato il dissequestro dell'area disposto dal tribunale di Salerno, ritenendo che persino l'ipotesi della lottizzazione a fini edificatori, ipotizzata dalla pubblica accusa, non poteva considerarsi di per sé illecita, giacchè compatibile con il piano regolatore consortile del Consorzio Asi di Salerno. Questa pronuncia della Corte di cassazione dà ancora l'idea della precarietà dell'intero impianto accusatorio.
Quanto al contenuto della seconda richiesta cautelare, ancora una volta, secondo l'accusa, il De Luca avrebbe concorso nel truffare il ministero del lavoro in relazione a un nuovo provvedimento di concessione della cassa integrazione straordinaria. Tra il maggio e il novembre 2004 sarebbero stati infatti stipulati presso il ministero del lavoro degli accordi in virtù dei quali la IT & S si impegnava ad attuare i programmi di cui alla legge n. 223 del 1991. A questa truffa avrebbero concorso oltre che il De Luca esponenti del comune di Salerno nonché un esponente della segreteria provinciale della Cgil di categoria. Per questa accusa valgono le stesse considerazioni svolte in apertura sul coinvolgimento del ministero del lavoro, con l'aggiunta del rilievo che si tratterebbe davvero di una truffa orchestrata da una moltitudine di soggetti, tutti portatori di interessi non coincidenti, ciò che appare inverosimile: è infatti difficile credere che tutti i partecipanti agli accordi stipulati presso il ministero del lavoro il 31 maggio, 25 giugno e 3 novembre 2004 siano stati protagonisti solo di una colossale e truffaldina messa in scena, scoperta la quale, peraltro, il ministero del lavoro non ha avviato alcuna azione di ripetizione dell'indebito o disciplinare nei confronti dei propri dipendenti.

3.2. La centrale elettrica. Venendo infine alle accuse contenute nella terza richiesta di misure cautelari (troncone dell'inchiesta relativo alla centrale termoelettrica), si osserva che per quanto riguarda l'ipotesi di associazione per delinquere è lo stesso Gip che la ritiene insussistente (vedi pag. 96 dello stampato).
Quanto all'ipotesi di concorso in abuso d'ufficio, si tratta di un insieme di condotte principalmente omissive che avrebbero favorito la ENERGY PLUS srl nella concessione a quest'ultima dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale di produzione energetica all'esito di una conferenza di servizi convocata da un funzionario del ministero non competente. Anche a proposito di questa accusa occorre ribadire che in primo luogo non è esaminata affatto la posizione del ministro delle attività produttive (se vittima o complice delle irregolarità); in secondo luogo si afferma senza circostanziata dimostrazione che il funzionario che ha convocato la conferenza di servizi sarebbe stato incompetente. Se infatti l'imputazione si riferisce alla conferenza di servizi tenutasi presso l'ufficio C2 della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del ministero delle attività produttive il 18 novembre 2003, questa risulta convocata da un funzionario di tale unità amministrativa e non appare immediatamente comprensibile da chi altri poteva essere convocata. Vale la pena comunque sottolineare che le ipotetiche illegittimità dei vari passaggi amministrativi non sono state fatte valere innanzi al Tar da alcuno.
Più al fondo, l'ipotesi accusatoria contenuta in tutta la terza richiesta cautelare si fonda sulla constatazione che l'idea della centrale energetica sarebbe illecita perché fasulla. E lo sarebbe giacché la società ENERGY PLUS, dal capitale assai


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ridotto, altro non sarebbe che una propaggine italiana di una società lussemburghese (la Societé Anonime Naxos) e in Italia opererebbe in collegamento con la General Construction spa di Napoli e la ANSALDO di Genova.
Secondo l'accusa la scelta di localizzare nel comune di Salerno il sito destinato alla realizzazione e all'esercizio della centrale termoelettrica sarebbe il frutto di un'illecita concertazione dei vertici della General Construction, interessata alla costruzione e alla manutenzione dell'impianto, con esponenti politici e amministrativi locali. Nell'ottobre 2004, dopo che la costruzione della centrale era stata autorizzata, le azioni della ENERGY PLUS, vengono vendute a una società svizzera (la EGL). Secondo l'accusa, il ricorso a tale sofisticato meccanismo rivela l'interesse della EGL svizzera a non intervenire nella fase propedeutica all'installazione della centrale, ma soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione ministeriale e l'acquisizione dei suoli interessati all'insediamento. Scopo della ENERGY PLUS srl era dunque soltanto quello di svolgere nel territorio interessato un'illecita opera di mediazione presso i politici volta a consentire alla EGL elvetica l'acquisizione fraudolenta e in violazione delle regole della concorrenza di una posizione dominante nella produzione e nella vendita dell'energia elettrica.
L'illiceità del progetto deriverebbe anche da una serie di carenze nella documentazione di supporto alla relativa richiesta di autorizzazione. Ma, a leggere bene la documentazione, si comprende come si tratti di irregolarità e incompletezze di tipo strettamente tecnico rispetto alle quali ravvisare un ruolo del De Luca appare assai difficile. Anche quando il pubblico ministero cita a sostegno dell'ipotizzata illiceità dell'operazione un documento del gruppo Medicina democratica - movimento di lotta per la salute non risulta convincente. Tale documento infatti, sebbene affermi che le valenze del progetto erano quasi esclusivamente di tipo economico, riconosce che comunque vi erano motivazioni di carattere ambientale (id est di riqualificazione dell'area). Il documento medesimo comunque non fa riferimento a finalità speculative illecite.
Ancora: quando il pubblico ministero cita il parere non obbligatorio né vincolante del presidente dell'ente parco regionale Monti Picentini non risulta del tutto persuasivo. Tale parere infatti denuncia pericoli per le falde acquifere ricomprese nel territorio del parco che sarebbero state messe a repentaglio dal tracciato del condotto previsto dal progetto. Senonché agli atti risulta allegata una nota dell'Autorità di bacino regionale destra Sele del 9 settembre 2003 nella quale si afferma che l'area su cui insisterà la centrale termoelettrica, nel comune di Salerno, di per sé non rientra tra quelle classificate a rischio idrogeologico.
Comunque e in definitiva, per quale motivo l'intento combinato delle società ENERGY PLUS e EGL sia di per sé fraudolento e in contrasto con le regole della concorrenza la terza richiesta di misure cautelari non spiega. Né viene spiegato perché sarebbe stato illecito per la Naxos e od o per la General Construction di Napoli valorizzare il patrimonio di una propria controllata o collegata (la ENERGY PLUS) per poi rivenderla a chi aveva effettivo interesse a svolgere l'attività di produzione e commercializzazione energetica. Si ritiene quindi che il capo d'imputazione relativo sia all'abuso di ufficio sia alle falsità in procedimento autorizzatorio non resistano a una valutazione critica. Sicché anche l'ipotesi di posizione di concorrente del De Luca ne risulta fortemente inficiata. Se ne trae, insomma, la netta impressione che l'ipotesi accusatoria si regga su un teorema fondato in parte sull'avversità politico-amministrativa al progetto della centrale (ciò che è pienamente legittimo per l'opinione pubblica e per gli elettori, ma non è sufficiente per imbastire un'inchiesta penale); e in parte su elementi francamente precari e contraddittori.
Per completezza occorre anche sottolineare che nei confronti del deputato era


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stata chiesta l'applicazione della misura cautelare della detenzione domiciliare (la quale, ovviamente, ove concessa sarebbe stata subordinata all'autorizzazione della Camera) ma il Gip non ha ritenuto di disporla per mancanza di esigenze cautelari.

4. La rilevanza delle intercettazioni. Quanto alle risultanze probatorie, quelle a carico del De Luca, consistono - è persino ovvio dirlo, giacché si tratta di esaminare una richiesta di autorizzazione ex articolo 6 della legge n. 140 del 2003 solo nelle intercettazioni telefoniche indirette.
Si può affermare che nessuna ha il benché minimo rilievo penale e che la stragrande maggioranza di esse hanno a che fare con gli ordinari contatti che un deputato intrattiene sul territorio di elezione. Esse denotano che il De Luca mostra attenzione e intelligenza per problemi i più diversi (dallo sgombero di un chiosco alla bolletta di un'anziana; dalla rete fognaria e dallo svolgimento di una mostra a quello di una manifestazione fieristica ai rapporti con le personalità ecclesiali). In pratica, nelle intercettazioni non si legge altro che la piena conoscenza del De Luca dei problemi e delle potenzialità del suo territorio.
Vi sono pochissime telefonate nelle quali egli parla delle questioni Seapark e della centrale elettrica, ma si tratta di telefonate dal contenuto assolutamente lecito e comunque posteriori al 2003 (la più risalente è del 6 aprile 2004), periodo in cui l'ipotesi del parco turistico-commerciale a tema era già tramontata.
Nulla comunque sulle trattative presso il ministero del lavoro per la cassa integrazione straordinaria e nulla sulla conferenza di servizi presso il ministero delle attività produttive per l'autorizzazione ex lege n. 55 del 2002. Ci si trova quindi innanzi a telefonate che offrono all'ipotesi accusatoria un apporto insignificante.
C'è invece una telefonata che il De Luca intrattiene l'8 gennaio 2005 con Alberto Di Lorenzo (funzionario del comune di Salerno), in cui si lamenta vibratamente in relazione all'ipotesi che il Grieco possa edificare lungo il litorale di Salerno un insediamento abitativo privo di esercizi commerciali. Egli ritiene tale eventualità una sciagura, perché darebbe vita a un «quartiere dormitorio». Da questa conversazione, totalmente irrilevante per l'ipotesi accusatoria, emerge invece che i rapporti che si pretendono di collateralità tra il De Luca e il Grieco (giacché il primo avrebbe concusso la Seapark in favore del secondo, v. supra) non sussistono affatto.

5. Conclusioni. Le ipotesi di reato a carico del De Luca appaiono inconsistenti, giacché egli risulta semplicemente ben informato e talora un co-protagonista di alcuni passaggi amministrativi (non certo quelli imprenditoriali) delle vicende descritte. Per la verità, risulterebbe strano il contrario, giacché egli è stato sindaco di Salerno per otto anni e, dal maggio 2001, deputato del collegio Salerno-centro. Se egli non avesse interpretato la sua funzione come quella di interlocutore e referente di scelte amministrative urbanistiche rilevanti per la sua città, probabilmente non avrebbe svolto fino in fondo i suoi compiti.
Si consideri peraltro che non solo - come salta agli occhi dalla consultazione degli atti - l'on. De Luca non viene accusato di aver tratto alcun personale profitto dalle vicende descritte, ma lo stesso Gip, con riferimento all'attività di pianificazione urbanistica del comune di Salerno, cade in una macroscopica contraddizione. Nell'affermare (pag. 78 dello stampato) che le varianti al piano regolatore generale di Salerno, volute dall'amministrazione comunale a supporto della realizzazione ora del parco tematico ora della centrale termoelettrica, sarebbero scandite da numerosi episodi illeciti, dichiara che tali illiceità sarebbero per un verso state commesse in favore del Grieco, ma dall'altro nell'interesse del comune stesso. Come possa conciliarsi una serie di atti amministrativi asseritamente illegittimi in favore di un privato soggetto con il perseguimento dell'interesse del comune di


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Salerno è arduo capire. Ancora meno chiaro è poi per qual motivo sia indagata la dirigente comunale del settore urbanistico (Bianca De Roberto) mentre non è indagato l'assessore Martino che fino alle sue dimissioni aveva sottoscritto tutti gli atti asseritamente illegittimi.
Si aggiunga che - sul piano probatorio - le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo non solo sono di numero ridotto ma totalmente prive di valore indiziante, giacché esse sono tutte successive alle ipotetiche truffe attinenti al progetto Seapark e comunque totalmente irrilevanti e neutre rispetto agli ipotizzati reati connessi alla costruzione della centrale termoelettrica. Se ne trae quindi facilmente il quadro di un'iniziativa giudiziaria del tutto precaria.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare per il diniego dell'autorizzazione richiesta.

Lello DI GIOIA, relatore

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