Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Audizione della Commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager Roma, 10 settembre 2015 | ||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Audizioni e incontri con rappresentanti dell'UE Numero: 23 | ||
Data: | 09/09/2015 | ||
Descrittori: |
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Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it) e dal Servizio Studi della Camera dei deputati (' 06 6760.3410 - * st_segreteria@camera.it), e dal Servizio Studi del Senato della Repubblica (' 06 6706.2891 - * affeuropei@senato.it). ________________________________________________________________
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INDICE
Schede di lettura
Audizione della commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager
La politica della concorrenza nei Trattati e nel diritto derivato dell’Unione europea
Direttiva sul risarcimento del danno da violazione del diritto antitrust
Le linee programmatiche della Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager
Relazione sulla politica di concorrenza 2014 (a cura del Servizio Studi del Senato)
Le proposte di legge abbinate (a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati)
Scheda di lettura
Nell’ambito della Commissione Juncker, Margrethe Vestager, politica danese del partito social-liberale, è stata investita del portafoglio relativo alla concorrenza.
Nella lettera di incarico del Presidente della Commissione si invita la Commissaria a concentrarsi sui seguenti obiettivi:
· mobilitare gli strumenti di politica della concorrenza e di conoscenza del mercato in modo da contribuire, a seconda dei casi, all’agenda per il lavoro e la crescita, compresi i settori del mercato unico digitale, della politica energetica, dei servizi finanziari, della politica industriale e della lotta contro l'evasione fiscale. Nella lettera si sottolinea l’importanza di continuare a sviluppare un approccio sia economico che giuridico alla valutazione delle questioni di concorrenza e di sviluppare ulteriormente il monitoraggio del mercato a sostegno delle più ampie attività della Commissione;
· perseguire un'efficace applicazione delle regole della concorrenza nei settori relativi all'antitrust, ai cartelli, alle fusioni e agli aiuti di Stato, adeguando gli strumenti della concorrenza all'evoluzione del mercato, e provvedendo alla promozione di una cultura della concorrenza in Europa e in tutto il mondo;
· mantenere e rafforzare la reputazione della Commissione in tutto il mondo e promuovere la cooperazione internazionale in questo settore.
La promozione della concorrenza è uno dei cardini dell’UE da quando le Comunità furono istituite con il Trattato di Roma nel 1957. Il Trattato prevedeva «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune». L’obiettivo è introdurre norme a vantaggio dei consumatori (riduzione dei prezzi, aumento dell’opportunità di scelta e della qualità dei prodotti e dei servizi), ma anche della crescita dell’economia nel suo complesso attraverso la concorrenza. A tal fine l’UE punisce i comportamenti anticoncorrenziali, controlla le concentrazioni di imprese e gli aiuti di Stato e incoraggia le liberalizzazioni.
Secondo l’articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno rappresenta una competenza esclusiva dell’Unione europea. Il Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza contempla un mercato interno che sia comprensivo di un sistema che assicuri che la concorrenza non sia falsata. A tal fine è consentita, se necessario, l’adozione di misure in base alle disposizioni dei Trattati, ivi compreso l’articolo 352 del TFUE (la cosiddetta clausola di flessibilità), che permette all’UE di andare al di là del potere d’azione che le è attribuito dai Trattati, se necessario, per raggiungere l’obiettivo prefissato.
La disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VII del medesimo Trattato, al Capo I, rubricato “Regole di concorrenza”.
La prima sezione (articoli 101-106 del TFUE) riguarda le regole di concorrenza applicabili alle imprese; la seconda (articoli 107-109) prevede il regime relativo agli aiuti concessi dagli Stati.
La materia delle concentrazioni non è oggetto di disciplina diretta nei Trattati ma di una normativa specifica di diritto derivato. Si tratta in particolare del regolamento n. 139/2004, del regolamento della Commissione n. 802/2004 (regolamento di esecuzione del citato regolamento n. 139/2004) e di alcune comunicazioni della Commissione.
Secondo tale regime, si ha un’operazione di concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito del fatto che due o più imprese procedono ad una fusione, oppure quando una o più persone che detengono il controllo di almeno un’impresa, o una o più imprese, acquistano direttamente o indirettamente il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.
Il regolamento si applica ad ogni concentrazione di dimensione comunitaria.
Una concentrazione acquisisce una dimensione comunitaria quando raggiunge determinate soglie economiche (il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di euro; il fatturato totale realizzato singolarmente nell’UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di euro, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico e medesimo paese dell’UE).
In linea generale, è obbligatorio notificare alla Commissione le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria prima della loro realizzazione, subito dopo la conclusione dell’accordo, la pubblicazione dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo.
La Commissione dichiara con decisione l’accertata compatibilità delle concentrazioni con il mercato interno ovvero l’incompatibilità. In caso di accertata incompatibilità, la Commissione europea può ordinare la separazione di imprese o altra misura idonea a ripristinare la concorrenza effettiva, compresi poteri sanzionatori (ammende e penalità di mora).
La Commissione può altresì approvare la concentrazione subordinando tale autorizzazione a determinate condizioni vincolanti o a misure correttive.
Ai sensi dell’articolo 101, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. Si distinguono, a tal fine, le intese orizzontali (o cartelli) tra imprese concorrenti dalle intese verticali (operanti ad un livello differente della catena di produzione o distribuzione: per esempio tra fornitori e distributori).
Perché un’intesa ricada nel divieto ex articolo 101 essa deve:
· recare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri (portata transfrontaliera); il pregiudizio può essere anche solo potenziale, con un grado di probabilità adeguato in base ad un complesso di fattori obiettivi);
· alterare la concorrenza nel mercato.
L’articolo 101 elenca alcuni esempi di intese recanti pregiudizio alla concorrenza come gli accordi tra imprese atti a fissare prezzi e a ripartire mercati e fonti di approvvigionamento, a limitare o controllare la produzione.
Secondo l’articolo 101, paragrafo 2, gli accordi vietati sono nulli di diritto. La nullità è assoluta, per cui l’accordo è privo di effetti tra i contraenti, non è opponibile a terzi ed è applicabile dai giudici nazionali ex officio senza attendere il giudizio della Commissione europea.
Tuttavia l’articolo 101, paragrafo 3, consente le intese qualora: contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
· imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
· dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
L’articolo 102 del TFUE stabilisce che è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o sua una parte sostanziale di esso. Tale articolo ha efficacia diretta, ovverosia i divieti in essi stabiliti possono essere applicati dai giudici nazionali.
Secondo l’articolo 102 tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
· nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
· nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
· nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
· nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
L’elenco citato di esempi non è tassativo. Tuttavia, a differenza del divieto di intese sopra descritto, il quale prevede alcune eccezioni, il divieto di posizione dominante deve considerarsi assoluto.
La disciplina sugli aiuti di Stato è contenuta negli articoli 107-109 del TFUE. In particolare, sono incompatibili (salvo deroghe contemplate dai Trattati) con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, ovvero comunque di origine pubblica, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (articolo 107, paragrafo 1).
Gli aiuti di Stato oggetto della disciplina di cui all’articolo 107 rispondono ai seguenti requisiti, oltre a quelli precedentemente richiamati: devono assicurare un vantaggio economicamente quantificabile per i beneficiari; devono essere selettivi (con conseguente esclusione di aiuti di carattere generale); devono recare pregiudizio agli scambi tra gli Stati e produrre una alterazione della concorrenza. A titolo di esempio, gli aiuti possono consistere, oltre che in erogazioni dirette, in concessioni di prestiti a tassi agevolati, in agevolazioni fiscali, nella fornitura di beni e servizi a tassi preferenziali, in garanzie statali che migliorano il rating di credito di un’impresa rispetto ai suoi concorrenti.
In capo agli Stati membri vige l’obbligo di notificare alla Commissione l’intenzione di adottare una misura suscettibile di tradursi in un aiuto di Stato. Contestualmente lo Stato membro deve attenersi all’obbligo del cosiddetto stand still, consistente nella sospensione dell’efficacia della misura potenzialmente suscettibile di essere qualificata come aiuto di Stato fino all’avvenuta pronuncia positiva della Commissione europea.
Le parti interessate possono presentare osservazioni e la Commissione esamina tutti gli aspetti del caso prima di prendere una decisione definitiva. La Commissione europea indaga anche sugli aiuti di cui non è stata ufficialmente informata, ma di cui è venuta a conoscenza attraverso le proprie indagini, a seguito di denunce di imprese o di cittadini o dalla stampa. Se la Commissione giudica gli aiuti incompatibili con il diritto dell’UE e con la concorrenza leale, ordina alle autorità di cessare di concederli e di recuperare le somme eventualmente già versate.
L’articolo 107 prevede tuttavia aiuti (automaticamente) compatibili con il mercato interno e aiuti che possono essere considerati compatibili con il medesimo. Questi ultimi devono essere autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio.
Tra gli aiuti compatibili si ricordano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, e gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
Tra gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno si ricordano:
· gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
· gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
· gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Ai sensi del regolamento n. 994/98, come modificato dal regolamento n. 733 del 2013, la Commissione può, mediante regolamenti, dichiarare determinate categorie di aiuti compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica. Si tratta, tra gli altri, di aiuti a favore: delle piccole e medie imprese; della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione; della tutela dell’ambiente; dell’occupazione e della formazione; della cultura e della conservazione del patrimonio; della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali.
Si ricorda il regolamento della Commissione n.1998/2006, cosiddetto “de minimis” (relativo agli aiuti di importanza minore). La norma “de minimis” prevede una deroga per le sovvenzioni di importo minimo, stabilendo una soglia al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La soglia “de minimis” riguarda gli aiuti concessi su un periodo di tre anni che non superano la soglia dei 200 mila euro. Per il trasporto su strada è contemplata una specifica soglia di 100 mila euro. Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi alcuni settori, quali pesca, produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti all’esportazione, aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, settore carboniero, aiuti destinati all’acquisto di veicoli e aiuti alle imprese in difficoltà.
Si segnala altresì il regolamento della Commissione n. 70/2001, e successive modifiche, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese che permette alla Commissione europea di esentare categorie di aiuti di Stato, riconoscendo il ruolo delle piccole e medie imprese. Il regolamento si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro a PMI, secondo la definizione prevista nella raccomandazione del 3 maggio 2003 della Commissione, esentandoli dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Le PMI possono beneficiare di aiuti all’investimento, di aiuti per consulenza e altri servizi, purché non continuativi o periodici e non connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, di aiuti alla ricerca e allo sviluppo, di aiuti per studi di fattibilità tecnica e di aiuti per i costi di brevetto. L’entità dell’aiuto non deve superare determinate soglie stabilite in dettaglio per ogni categoria di aiuto. Al fine di garantire la trasparenza e il controllo, la Commissione richiede agli Stati membri una serie di adempimenti: la comunicazione di una sintesi delle informazioni relative agli aiuti, la conservazione di registri dettagliati e la redazione di una relazione annuale
Infine il regolamento della Commissione n. 651/2014:
· innalza la soglia di aiuti, ossia il livello minimo di aiuto richiesto ai fini della notifica, per la ricerca, lo sviluppo, il risk finance, impianti sportivi e progetti culturali (in particolare per quanto riguarda il patrimonio);
· amplia le categorie interessate dal regolamento per includere le infrastrutture locali e a banda larga, ricerca, energia, infrastrutture sportive e ricreative, poli di innovazione, progetti di sviluppo regionale, patrimonio e attività di conservazione, lavori audiovisivi e interventi di riparazione a seguito di calamità naturali;
· semplifica e chiarisce le condizioni che gli aiuti di Stato devono soddisfare per beneficiare dell’esenzione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 345 del TFUE, per cui ai fini dell’Unione europea è indifferente la natura privata o pubblica del regime di proprietà delle imprese, l’articolo 106, paragrafo 1, del medesimo Trattato stabilisce che gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei Trattati richiamate nei paragrafi precedenti. In sostanza, in questo articolo la disciplina, prendendo atto della diffusione all’interno dell’Unione europea di imprese riconducibili alla proprietà dello Stato o comunque pubblica, intende individuare un punto di equilibrio tra l’autonomia e la libertà per quanto concerne l’assetto proprietario delle imprese e il regime generale in materia di concorrenza. In particolare, si tratta di evitare che l’intervento pubblico distorca la concorrenza ponendosi in palese violazione delle disposizioni del Trattato.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 106, è previsto che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale siano sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
L’articolo 103 del TFUE prevede che il Consiglio (su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento) definisca i regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contenuti negli articoli 101 e 102. In materia sono tuttavia assai ampi i poteri delegati della Commissione europea.
La Commissione europea, secondo l’articolo 105 del TFUE, deve vigilare perché siano applicati i principi citati. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione e qualora ne constati l’esistenza propone i mezzi atti a porvi termine.
In sostanza la Commissione europea è l’organo fondamentale per la tutela della concorrenza in ambito europeo; ciò nonostante, accanto alla Commissione europea e in collaborazione con la Commissione intervengono anche le autorità nazionali di ciascun Stato membro. Con la riforma apportata al regolamento di seguito richiamato si è proceduto ad una sorta decentramento del sistema di controllo del rispetto delle regole europee in materia di concorrenza, in precedenza interamente affidato alla competenza della Commissione europea.
Il criterio attualmente applicato è quello cosiddetto “best ovvero well placed” per cui la competenza a trattare singoli casi spetta all’autorità nazionale (ovvero alla Commissione europea) che meglio può esercitare i poteri ispettivi e acquisire i relativi documenti istruttori ed eventualmente intervenire per rimuovere la violazione. Si è inoltre proceduto a creare una rete europea delle autorità antitrust costituita dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali che possono avvalersi dei vantaggi assicurati dallo scambio di informazioni e dalla reciproca assistenza.
Si ricorda che la Commissione europea ha istituto al suo interno una specifica direzione generale che è particolarmente consistente nell’organico e dispone di personale altamente qualificato.
A partire dal 1° maggio 2004 è divenuto applicabile il regolamento (CE) n. 1/2003 che ha riformato in misura significativa le regole di applicazione del diritto antitrust comunitario con l’obiettivo di semplificare e rafforzare, all’interno della Comunità, l’azione di deterrenza e di contrasto nei confronti delle intese e dei comportamenti d’impresa restrittivi della concorrenza. Il nuovo regolamento disciplina il rapporto tra norme nazionali e comunitarie di tutela della concorrenza, introducendo, per i giudici e le autorità di concorrenza nazionali, un esplicito obbligo di applicazione del diritto antitrust comunitario alle intese e agli abusi di posizione dominante che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri.
Nell’indagare su eventuali comportamenti anticoncorrenziali la Commissione può decidere di eseguire ispezioni nell’ambito delle quali i suoi funzionari sono autorizzati a:
- accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto dell’impresa;
- esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all’attività dell’azienda;
- prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;
- chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte.
La Commissione, ove ravvisi comportamenti anticoncorrenziali ha il potere di infliggere sanzioni pecuniarie per un importo fino al 10 per cento del fatturato delle imprese coinvolte . la Commissione ha altresì la potestà di emanare misure provvisorie e cautelari. Il regolamento citato ha introdotto altresì il regime di eccezione legale per il quale se una intesa è conforme all’artico 101 non necessita di autorizzazione preventiva.
La direttiva 2014/104/UE, adottata il 26 novembre 2014, stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno.
La nuova disciplina, tra l’altro:
- rimuove ostacoli pratici al risarcimento del danno mediante azioni individuali e collettive;
- migliora il coordinamento tra le azioni private di risarcimento del danno e l’applicazione pubblicistica delle norme antitrust UE da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza;
- prevede un accesso facilitato ai fatti e alle prove sulle quali fondare la propria azione di risarcimento del danno;
- obbliga gli Stati membri a provvedere affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 del TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza;
- prevede norme recanti limiti temporali tali da consentire alle vittime un tempo sufficiente per agire in giudizio per il risarcimento del danno;
- contiene una disciplina particolare per la fattispecie trasferimento di sovrapprezzo;
- chiarisce che le vittime hanno diritto al pieno risarcimento del danno subito, comprendente sia il danno emergente che il lucro cessante, nonché il pagamento degli interessi dal momento in cui il danno si è verificato fino al pagamento dell'indennità;
- stabilisce una presunzione di danno nel caso in cui vengano individuati dei cartelli. tuttavia nei rarissimi casi in cui un cartello non provochi l’aumento dei prezzi, i trasgressori hanno la facoltà di dimostrare che la loro intesa non abbia causato danni;
- prevede che se la violazione del diritto antitrust è opera di più imprese attraverso un comportamento congiunto ad esempio un cartello, esse sono responsabili in solido, consentendo quindi al danneggiato di esigere il pieno risarcimento da ogni impresa coinvolta.
Il termine entro il quale gli Stati membri devono attuare la direttiva è stato fissato al 27 dicembre 2016.
Nell'ambito della nuova Commissione europea, presieduta dal Presidente Jean-Claude Juncker, la Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager (Danimarca) rispondendo al questionario da parte del Parlamento europeo ha, tra l’altro, annunciato che:
· intende garantire un’efficace attuazione del quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato;
· considera una priorità di cruciale importanza, soprattutto per le PMI, la questione della trasparenza, con particolare riferimento alla nuova regolamentazione UE in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a divulgare informazioni dettagliate sulle misure di sostegno concesse;
· ribadisce l’impegno della Commissione europea a non avviare procedimenti nei cosiddetti casi de minimis, nonché l’importanza dei controlli sulle concentrazioni per evitare la creazione di un eccessivo potere di mercato che può nuocere in particolare alle PMI;
· intende fare della lotta efficace contro i cartelli una priorità assoluta;
· intende ottimizzare il contributo che la politica di concorrenza può apportare a sostegno delle priorità generali della Commissione europea lavorando a stretto contatto con gli altri Commissari;
· si impegna ad informare il Parlamento europeo delle nuove iniziative politiche con sufficiente anticipo per consentirgli di contribuire al dibattito e alle consultazioni pubbliche anche qualora non sia prevista una consultazione formale;
· dichiara la sua disponibilità a spiegare i criteri stabiliti negli orientamenti in materia di ammende instaurando un dialogo aperto con il Parlamento sui principi di base;
· intende rispettare i principi di sussidiarietà, proporzionalità e migliore regolamentazione nell’elaborazione di eventuali nuove proposte legislative.
Il 4 giugno 2015 la Commissione europea ha pubblicato la "Relazione sulla politica di concorrenza 2014" (COM(2015) 247). In questo documento vengono poste in luce le interconnessioni, in virtù delle quali la concorrenza può avere effetti positivi sull'occupazione e la crescita nel continente europeo.
Nel presentare il proprio operato, la Commissione focalizza la propria attenzione sui seguenti settori strategici: il mercato unico digitale, la politica energetica, i servizi finanziari, la politica industriale e la lotta all'evasione fiscale.
1) Il mercato unico digitale
a) Infrastrutture e mercati per banda larga
La Commissione europea prende atto del fallimento del mercato in termini di introduzione uniforme delle reti a banda larga. In conseguenza di ciò, riconosce che gli aiuti di Stato continueranno a rivestire un ruolo importante. Partendo da questa premessa, riferisce dell'avvenuta approvazione di aiuti di Stato nel settore e della revisione delle norme in materia al fine di garantire il rispetto del "principio della neutralità tecnologica", ovvero che la tecnologia destinata a prevalere sia determinata non dall'aiuto pubblico ma dalla libera concorrenza, ovvero dal merito.
Requisito fondamentale - si afferma nella relazione - è che le reti a banda larga siano mantenute aperte e competitive, in modo da garantire la "sana competizione sul mercato delle telecomunicazioni mobili" che permetta ai consumatori europei di beneficiare di servizi migliori a prezzi convenienti. La Commissione dettaglia quindi i propri interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi (ammende ed autorizzazioni alla fusione).
b) Dispositivi intelligenti e servizi on-line
Con riferimento ai dispositivi intelligenti, si riferisce dell'avvio di indagini preliminari sulle pratiche commerciali di Google connesse al sistema operativo mobile Android a seguito di alcune denunce sul potenziale abuso di posizione dominante; dell'avvenuta autorizzazione alla fusione senza condizioni di WhatsApp da parte di Facebook; di alcune decisioni assunte con riferimento a brevetti essenziali nel settore della telefonia mobile "intelligente".
Anche nel settore dei servizi on-line è in corso un'indagine su alcune pratiche commerciali di Google.
c) Proprietà intellettuale
E' in corso il riesame del quadro legislativo dell'UE sui diritti d'autore per verificarne l'adeguatezza nell'era digitale. Le questioni in esame includono la territorialità del diritto d'autore e i possibili modi per superare i suoi effetti negativi nel mercato unico. Si riferisce di alcuni procedimenti, avviati nei confronti di importanti studi cinematografici statunitensi e di emittenti televisive a pagamento europee, nonché del regolamento approvato lo scorso marzo in materia di valutazione degli accordi di trasferimento di tecnologia nell'ambito delle norme antitrust (regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione).
2) La politica energetica
a) Aiuti di Stato
La Commissione europea riferisce della nuova disciplina, approvata nell'aprile 2014, che promuove il passaggio graduale ad aiuti basati sul mercato a favore delle energie rinnovabili. Enuncia inoltre i criteri da seguire per far sì che tali aiuti generino meno distorsioni possibili. Vengono, inoltre, autorizzati gli aiuti volti a garantire un'adeguata produzione di elettricità quando esista il rischio reale di insufficiente capacità di produzione di energia elettrica. Resta escluso il settore nucleare.
b) Prezzi accessibili e forniture sicure
La Commissione riferisce della propria vigilanza sui mercati dell'energia, da cui sono scaturite sanzioni a borse dell'energia elettrica[1] ed alcune indagini, una delle quali relativa a Gazprom.
3) I servizi finanziari
Dopo una panoramica sui progressi nella regolamentazione finanziaria e sulle decisioni riguardo a singole banche assunte dalla Commissione, la relazione si concentra sulla concorrenza nel settore dei pagamenti, con particolare riferimento agli acquisti on-line. Si riferisce dell'azione posta in essere a contrasto dei modelli commerciali anticoncorrenziali basati sulle commissioni di interscambio multilaterale (MIF)[2].
4) La politica industriale
a) Modernizzazione degli aiuti di Stato
La Commissione europea illustra il nuovo quadro normativo delineato nel 2014, con particolare riferimento a:
· i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato a finanziamento del rischio, che offrono agli Stati membri diverse opportunità di concedere aiuti, una serie più ampia di strumenti finanziari e soglie più alte maggiormente in linea con la realtà di mercato, soprattutto a favore di piccole e medie imprese;
· le nuove norme per facilitare la concessione di aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo e innovazione;
· la Comunicazione sui grandi progetti di interesse europeo, che apre nuove possibilità di finanziamento nel caso in cui sia necessaria una collaborazione interprofessionale al livello UE;
· la revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà;
· la revisione del regolamento generale di esenzione per categoria, che offre agli Stati membri margini molto più ampi per elaborare e attuare le misure di aiuto.
b) Prezzi ragionevoli per i fattori produttivi e prevenzione delle concentrazioni
Nella relazione vengono elencate le misure sanzionatorie e le indagini condotte nel corso dell'ultimo anno.
5) La lotta all'evasione fiscale
L'azione della Commissione è stata rivolta da un lato a verificare se taluni regimi fiscali siano o meno aiuti di Stato illegali a favore di determinate aziende in virtù della concessione di vantaggi fiscali selettivi, dall'altro a verificare la compatibilità di talune pratiche fiscali adottate da grandi multinazionali nel quadro della pianificazione fiscale aggressiva[3].
Sono stati avviati procedimenti ed indagini formali per diversi fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.
6) Promozione della cultura della concorrenza
In chiusura della relazione, la Commissione europea ricorda alcuni documenti da essa stessa adottati nel 2014, tra cui la Comunicazione "Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future" (COM(2014) 453) ed il libro bianco "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE" (COM(2014) 449), che ha dato anche avvio ad una consultazione pubblica.
Si riferisce inoltre della collaborazione avviata:
· con le autorità garanti della concorrenza al livello degli Stati membri;
· in ambito internazionale, tra gli altri, con il Comitato della concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza e l'UNCTAD;
· a livello di rapporti interistituzionali, con il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo ed il Comitato delle regioni.
È all'esame delle Commissioni riunite VI e X della Camera il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori.
Le Commissioni VI Finanze e X Attività produttive fino al 3 agosto 2015, in sede referente, hanno esaminato una prima parte del provvedimento approvando una serie di emendamenti (qui l’elenco degli emendamenti approvati corredato da una sintesi).
L'AC 3012, di iniziativa governativa, è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
Al riguardo il Governo ha dichiarato di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.
L'A.C. 3012 interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.
Il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.
Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre.
Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Tali condizioni riguardano: 1. l'ispezione del veicolo; 2. l'installazione della scatola nera; 3. l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente; 4. la rinuncia alla cessione del credito; 5. il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; 6. il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Le ultime tre condizioni sono state soppresse dalle Commissioni parlamentari in sede referente.
Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell'impresa di assicurazione (nel testo originario erano a carico dell’assicurato (articolo 3). Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Con riferimento alle scatole nere, è inoltre previsto che debba essere garantita la loro interoperabilità e portabilità nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).
Nel caso di clausola bonus-malus, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5).
Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo, prescrivendo tra l'altro l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente. Le Commissioni parlamentari hanno attenuato tale prescrizione, eliminando l’obbligo di identificare i testimoni entro il termine della denuncia di sinistro. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6).
È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni; si prevede l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale). Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico sia incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico (articolo 7).
Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9).
Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica; tra l'altro si prevede che, in caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura (articolo 10).
Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).
Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto (c.d. clausole claims made). Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).
Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli).
Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione: emendamento approvato dalle Commissioni).
L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).
L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Le forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita possono raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento (tale norma è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare). Sono abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, che sono erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell’esame parlamentare l’anticipo massimo è stato riportato a 5 anni.
In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro alla forma pensionistica prescelta non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Si segnala che al ddl del Governo sono abbinate quattro proposte di legge in materia di assicurazione(A.C. 2437 Causi, A.C. 2469 Marco Di Stefano, A.C. 2684 Moretto e A.C. 2733 Vignali).
Con riguardo al settore delle comunicazioni si prevede che nei contratti per servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche:
· gli oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'Agcom;
· le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione;
· nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale (ovvero il “costo di uscita”, secondo la nuova formulazione delle Commissioni) sia equa e proporzionata al valore del contratto;
· i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi (articolo 16).
Si prevede inoltre l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (articolo 17).
Con riguardo ai servizi postali è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada (articolo 18).
Con riferimento al settore energetico si elimina, a partire dal 2018, il regime di "maggior tutela" che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (articoli da 19 a 21). Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail.
Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti si elimina una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti (articolo 22).
Con riguardo ai servizi professionali:
· in relazione alle associazioni tra avvocati, sono rimossi specifici limiti relativi alla possibilità di partecipare a più di un'associazione nonché in materia di domicilio professionale. Viene poi dettata una specifica disciplina delle società tra avvocati. Infine, si prevede l'obbligatorietà per l'avvocato di comunicare per iscritto al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, articolato per voci di spesa, sopprimendo il riferimento alla richiesta in tal senso del cliente (articolo 26);
· in relazione alla professionale notarile si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, tra i quali è soppresso il riferimento alla garanzia di un reddito minimo annuo. Con ulteriori misure si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale ed è, infine, allineata la disciplina della pubblicità professionale notarile a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (articolo 27);
· si introduce una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali) che permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28); tale norma è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare;
· si modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In tal caso, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese (articolo 29);
· sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le Camere di commercio (articolo 30);
· con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza (articolo 31).
Il Capo VI del disegno di legge contiene norme in materia di servizi bancari.
L'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'articolo 24 prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.
L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, in capo all'intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. E' fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente. Si prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari in caso mancata presentazione dei due preventivi. Inoltre gli erogatori dei finanziamenti sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta; sono previsti specifici obblighi informativi, nel caso di polizza emessa da società appartenente al medesimo gruppo, sulle eventuali provvigioni.
Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica si consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società (articolo 32).
[1] Le borse di energia elettrica sono mercati organizzati per lo scambio di elettricità, fondamentali per un efficiente funzionamento dei mercati dell'energia elettrica.
[2] Secondo la definizione contenuta nella Relazione, le MIF sono "commissioni interbancarie pagate dalle banche dei dettaglianti (soggetti convenzionatori) alle banche dei titolari delle carte (emittenti). Le banche convenzionatrici trasferiscono normalmente questi costi sui dettaglianti; questi, a loro volta, li scaricano sui loro clienti applicando prezzi di vendita più elevati per i prodotti e i servizi venduti".
[3] La relazione definisce la pianificazione fiscale aggressiva come lo sfruttamento, a proprio vantaggio, degli aspetti tecnici di un sistema fiscale o delle disparità esistenti tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'ammontare dell'imposta dovuta. Tra le varie forme che può assumere la pianificazione fiscale aggressiva, particolarmente frequente è il ricorso a decisioni anticipate in materia fiscale individuale (tax ruling).